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Regolamento Antiriciclaggio
20/2/2020
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 1
Indice
SCOPO E GESTIONE DEL DOCUMENTO Pag. 3
1 PRINCIPI GENERALI 5
1.1 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 5
1.1 ASPETTI DEFINITORI 7
1.1.1 Definizione di riciclaggio 7
1.1.2 Definizione di finanziamento al terrorismo 7
1.2 IL DETTATO NORMATIVO 8
2 IL PRESIDIO DEL RISCHIO RICICLAGGIO 9
2.1 FUNZIONI COINVOLTE 9
2.1.1 Gli Organi di Vertice 9
2.1.3 La Funzione di Antiriciclaggio 11
2.1.4 Il Responsabile delle segnalazioni di “operazioni sospette” 12
2.1.5 La Funzione di Internal Audit 13
2.1.6 La Rete Distributiva 13
3 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA 14
3.1 OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA 14
3.1.1 Adempimenti operativi 15
3.1.1.1 Identificazione della clientela 15
3.1.1.2 Acquisizione di informazioni utili alla valutazione del rischio 16
3.1.1.3 Individuazione di eventuali persone “Politicamente Esposte” 17
3.1.1.3.1 Adempimenti operativi 19
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 2
3.1.1.4 Identificazione del titolare effettivo 19
3.1.1.4.1 Adempimenti operativi 20
3.1.2 Controllo costante 20
3.2 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE 20
3.2.1 Adempimenti operativi 21
3.3 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE NELL’AUI DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI ACQUISITI 22
3.3.1 Adempimenti operativi 22
3.4 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE: CONSERVAZIONE 23
3.4.1 Adempimenti operativi 24
3.5 OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 24
3.5.1 Adempimenti operativi 24
ALLEGATO A – QUESTIONARIO Mod.ADVERIF2020 25
ALLEGATO B – INDICATORI DI ANOMALIA 26
ALLEGATO C – MODULO SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA (Mod. Sos 2020) 30
ALLEGATO D – MODULO AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI CON PERSONE POLITICAMENTE
ESPOSTE (Mod. PepA 2020) 31
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 3
SCOPO E GESTIONE DEL DOCUMENTO
Il presente Regolamento contenente le norme generali in materia di Antiriciclaggio
rappresenta lo strumento attraverso il quale Fidoimpresa s.p.a. nel rispetto delle
disposizioni normative:
• svolge le verifiche preliminari su clienti/potenziali clienti prima di avviare un
rapporto continuativo con gli stessi ovvero prima di processare un’operazione
superiore a 15.000 euro;
• esprime una valutazione del cliente/potenziale cliente/operazione diretta ad
accertare l’esposizione dello stesso/a al rischio riciclaggio o finanziamento del
terrorismo;
• adempie, sulla base dell’esito dei controlli effettuati, agli obblighi di verifica
distinguibili in tre tipologie: ordinari, rafforzati, semplificati;
• cura la conservazione dei documenti e la registrazione delle informazioni
acquisite nel Registro Antiriciclaggio, in fase di esecuzione delle verifiche della
clientela al fine di adempiere alle disposizioni normative concernenti la
tracciabilità delle suddette operazioni di verifica;
• esegue le segnalazioni periodiche all’Unità di Informazione Finanziaria dei dati
aggregati delle operazioni sospette.
Al fine di rispondere agli obiettivi sopra elencati, il Regolamento è composto dalle
seguenti Sezioni:
• Principi generali, in cui si illustrano gli elementi di base con riferimento alle
disposizioni normative e alle modalità di gestione operativa di adeguamento.
In particolare, nella parte dedicata alle funzioni, si fornisce indicazione delle
strutture aziendali coinvolte nelle attività in materia di antiriciclaggio con
indicazione, per ciascuna, dei rispettivi ruoli e responsabilità nonché dei flussi
informativi tra le stesse;
• Il presidio del rischio di riciclaggio;
• Gestione degli adempimenti prescritti dalla normativa;
• Ulteriori punti di controllo rilevanti anche ai fini del D. Lgs 231/01.
L’approvazione del presente Regolamento e delle eventuali successive modifiche è
rimessa all’ Assemblea Ordinaria dei soci, su proposta dell’Amministratore Unico.
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L’adozione diviene effettiva a seguito di approvazione del documento da parte
dell’Assemblea Ordinaria dei soci.
Il presidio sul costante aggiornamento del presente documento è attribuito all’
Amministratore Unico, che provvede ad apportare le necessarie
integrazioni/modifiche sulla scorta sia degli aggiornamenti normativi, sia delle
esigenze segnalate dalla Società o eventuali modifiche all’operatività aziendale,
previa verifica della compatibilità con l’intero processo aziendale.
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1 PRINCIPI GENERALI
1.1 CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO
Il contesto normativo di riferimento in tema di Antiriciclaggio è identificato dai
disposti sotto elencati:
• Legge 197/91 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 3 maggio
1991 n. 143, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e
dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio” (c.d “Legge Antiriciclaggio”) con relative
modifiche e integrazioni;
• D.Lgs 20 febbraio 2004 n. 56 “Attuazione della direttiva 2001/97/CE in
materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio
dei proventi da attività illecite”;
• D.M. 3 febbraio 2006 n. 141-142-143;
• Provvedimento UIC 24 febbraio 2006 – Chiarimenti UIC;
• Emanazione della c.d. Terza Direttiva Antiriciclaggio;
• Decreto Legislativo 231/2007 pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 290 del
14/12/2007)1 e successive modifiche;
• Nota Ministero Economia e Finanze (MEF) del 19 dicembre 2007 recante
indicazioni sulle norme applicabili dal 29 dicembre 2007 sino all’emanazione
dei provvedimenti attuativi del decreto 231/2007;
• Emanazione del Decreto Legislativo 151/2009 “Disposizioni integrative e
correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante
attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo
del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e
di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che reca
misure di esecuzione”;
• Decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla
legge 30 luglio 2010, n.122;
• Circolare MEF del 05 agosto 2010 interpretativa delle modifiche introdotte
dall’art. 20 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 alle disposizioni sulle
limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore contenute nell’art. 49 e
1 Il Decreto è entrato in vigore dal 29 dicembre 2007
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nell’art. 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive
modificazioni.
• Provvedimento recante disposizioni attuative in materia di organizzazione,
procedure e controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e
degli altri soggetti che svolgono attività finanziaria a fini di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Decreto
Legislativo 21 novembre 2007, n. 231, emanato dalla Banca d’Italia in data 10
marzo 2011.
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1.1 ASPETTI DEFINITORI
1.1.1 Definizione di riciclaggio
Definizione di riciclaggio ai sensi del Decreto Legislativo 231/2007 e s.m.i. art. 2:
• La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che
essi provengono da una attività criminosa o da una partecipazione a tale
attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni
medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle
conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
• L’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza,
ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli
stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da una
attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
• L’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al
momento della loro ricezione, che tali beni provengono da una attività
criminosa o da una partecipazione a tale attività;
• La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione
per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare
o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione.
1.1.2 Definizione di finanziamento al terrorismo
Per finanziamento del terrorismo vale la definizione di cui all’art. 1, comma 1, lett.
D) del D. Lgs 109/2007:
“Qualsiasi attività diretta, con ogni mezzo, alla fornitura, alla raccolta, alla provvista,
all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi e risorse
economiche, in qualunque modo realizzata, destinati ad essere, direttamente o
indirettamente, in tutto o in parte, utilizzati per il compimento di una o più condotte
con finalità di terrorismo, secondo quanto previsto dalle leggi penali, ciò
indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la
commissione delle condotte anzidette”.
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1.2 IL DETTATO NORMATIVO
I cardini del Decreto Legislativo 231/2007 sono:
• l’allargamento della normativa originariamente posta per la lotta al riciclaggio
del denaro di provenienza illecita alla diversa ipotesi della lotta al
finanziamento delle attività terroristiche, effettuato anche con denaro di
provenienza lecita;
• l’allargamento del “focus” della norma dalla (singola) operazione sospetta al
“profilo” dimostrato dal cliente ed all’andamento del relativo rapporto, che
deve dimostrarsi “coerente” con le caratteristiche proprie di quel determinato
tipo di cliente (settore economico / classe dimensionale / ambito
commerciale di riferimento ecc.).
Principali novità introdotte dal decreto:
• obblighi di adeguata verifica della clientela – approccio basato sul rischio:
- titolare effettivo;
- natura e scopo del rapporto;
- riclassificazione degli intermediari finanziari;
- estensione degli obblighi di adeguata verifica agli intermediari bancari e
finanziari extra comunitari;
- individuazione delle Persone Politicamente Esposte (P.E.P.);
- individuazione dei soggetti collegabili al terrorismo internazionale;
• obblighi di registrazione – nuova soglia antiriciclaggio di 15.000 euro (ex
12.500) per le registrazioni nell’archivio unico informatico (fatto salvo
l’attuale limite delle frazionate: 5.000 euro);
• limitazioni all’uso del contante;
• nuovi obblighi di astensione;
• segnalazione di operazioni sospette - incorporazione dell’UIC (Ufficio Italiano
Cambi) in Banca D’Italia con l’assunzione di nuova denominazione: UIF (Unità
di Informazione Finanziaria).
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2 IL PRESIDIO DEL RISCHIO RICICLAGGIO
2.1 FUNZIONI COINVOLTE
La Società ha costituito un presidio costante che mantiene elevata l’attenzione sulla
problematica dell’antiriciclaggio al fine di ridurre il rischio di incorrere in
comportamenti non conformi.
Per dimensioni e la tipologia di attività svolta da Fidoimpresa s.p.a., ricopre il ruolo
di “Responsabile Antiriciclaggio” una persona esterna alla società, nominata
dall’Assemblea dei Soci, che abbia requisiti di onorabilità e professionalità nonché di
provata esperienza nel settore del credito.
Per la carica di “Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette” viene
incaricata una persona dipendente della società ed è nominato dall’Amministratore
Unico.
2.1.1 Gli Organi di Vertice
La responsabilità della supervisione complessiva sul sistema di gestione del rischio di
riciclaggio spetta e ricade in capo all’Assemblea dei Soci, all’Amministratore Unico
ed al Collegio Sindacale della Società.
In particolare, il ruolo degli organi di vertice della Società può essere riassunto nei
punti seguenti:
• L’Assemblea dei Soci:
- individua e riesamina periodicamente gli orientamenti strategici e le
politiche di governo dei rischi connessi con il riciclaggio e il finanziamento del
terrorismo; in aderenza all’approccio basato sul rischio, tali politiche devono
risultare adeguate all’entità e alla tipologia dei rischi cui è concretamente
esposta l’attività dell’impresa;
- delinea un sistema di controlli interni organico e coordinato, funzionale alla
pronta rilevazione e alla gestione del rischio di riciclaggio e ne assicura
l’efficacia nel tempo;
- valuta e approva con apposita delibera il Regolamento di Antiriciclaggio;
- assicura l’adeguatezza qualitativa e quantitativa della Funzione di
Antiriciclaggio e delle funzioni di controllo in generale, nonché la chiara
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attribuzione dei compiti e delle responsabilità in materia di antiriciclaggio e di
contrasto al finanziamento del terrorismo;
- nomina il Responsabile Antiriciclaggio.
• L’Amministratore Unico
- con cadenza almeno annuale, relazione all’Assemblea dei Soci sull’attività
svolta ed ai controlli eseguiti dalle funzioni competenti;
- assicura che le carenze e anomalie riscontrate in esito ai controlli di vario
livello siano portate tempestivamente a sua conoscenza;
- assicura che il sistema di flussi informativi verso gli organi sociali e al loro
interno sia adeguato, completo e tempestivo; tutelando comunque la
riservatezza dei soggetti che hanno partecipato alla procedura di segnalazione
di operazione sospetta;
- cura la realizzazione e aggiornano le procedure interne e le responsabilità
delle strutture e delle funzioni aziendali al fine di evitare il coinvolgimento
inconsapevole in fatti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, tenendo
conto delle prescrizioni normative in materia di identificazione e adeguata
verifica, registrazione nell’AUI, conservazione dei documenti, obblighi di
comunicazione alle Autorità competenti e segnalazioni di operazioni sospette;
- assicura la massima riservatezza sull’identità delle persone che hanno
partecipato alla procedura di segnalazione di operazione sospetta;
- stabilisce i flussi informativi efficaci per assicurare che il personale a tutti i
livelli dell’organizzazione sia a conoscenza dei fattori di rischio relativi ai propri
compiti e responsabilità e delle modalità di gestione del rischio;
- assicura l’osservanza delle politiche e delle procedure, adottando strumenti
idonei a consentire la costante verifica dell’attività svolta dai dipendenti e dai
collaboratori al fine di rilevare eventuali anomalie che emergano,
segnatamente, nei comportamenti, nella qualità delle comunicazioni
indirizzate ai referenti e alle strutture aziendali nonché nei rapporti che gli
stessi dipendenti o collaboratori intrattengono con la clientela;
- accerta, nel caso emergano violazioni, che siano apportati tempestivamente
idonei rimedi;
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- implementa programmi continui e sistematici di addestramento, formazione
e aggiornamento del personale dipendente e dei collaboratori sugli obblighi
derivanti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al
terrorismo internazionale;
- incarica il “Responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette”.
• il Collegio Sindacale
- valuta l’idoneità delle procedure in essere per l’adeguata verifica della
clientela, la registrazione e la conservazione delle informazioni e per la
segnalazione delle operazioni sospette;
- promuove l’analisi e rimozione di carenze, anomalie e irregolarità rilevate;
- informa tempestivamente le Autorità di vigilanza di tutti i fatti o gli atti di cui
venga a conoscenza che possano costituire una violazione delle disposizioni
attuative del decreto medesimo e comunica, entro trenta giorni, alle Autorità
di Vigilanza le infrazioni ai obblighi di registrazione ai sensi dell’art. 36 del d.lgs
231/2007 e s.m.i. di cui ha notizia; l’informativa può essere effettuata
congiuntamente con altri organi o funzioni aziendali.
2.1.3 La Funzione di Antiriciclaggio
La Funzione di Antiriciclaggio
- identifica le norme applicabili e valuta il loro impatto sui processi e le
procedure interne;
- collabora all’individuazione del sistema dei controlli interni e delle procedure
finalizzato alla prevenzione e al contrasto dei rischi di riciclaggio e
finanziamento al terrorismo;
- verifica l’idoneità del sistema dei controlli interni e delle procedure adottato
e propone le modifiche organizzative e procedurali necessarie o opportune al
fine di assicurare un adeguato presidio dei rischi, anche attraverso controlli in
loco;
- svolge funzioni di consulenza e assistenza agli organi aziendali;
- in caso di offerta di prodotti e servizi nuovi, effettua in via preventiva le
valutazioni di competenza;
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- svolge controlli di correttezza e completezza sui dati gestionali trasferiti
nell’AUI;
- cura, in raccordo con le altre funzioni aziendali competenti in materia di
formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato
a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale
dipendente e dei collaboratori;
- predispone flussi informativi diretti agli organi aziendali, in particolare
almeno una volta l’anno, la funzione presenta all’Assemblea dei Soci, una
relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative
azioni correttive da intraprendere nonché sull’attività formativa del personale.
- provvede al costante aggiornamento del presente regolamento con
particolare attenzione all’adeguata definizione delle responsabilità, compiti e
modalità operative nella gestione del rischio di riciclaggio e di finanziamento
al terrorismo
2.1.4 Il Responsabile delle Segnalazioni di Operazioni Sospette
Il responsabile della funzione Antiriciclaggio:
- valuta le segnalazioni di operazioni sospette pervenute;
- comunica l’esito della propria valutazione al responsabile della dipendenza
che ha dato origine alla segnalazione;
- trasmette alla UIF le segnalazioni ritenute fondate;
- svolge un ruolo di interlocuzione con la UIF e risponde tempestivamente alle
eventuali richieste di approfondimento provenienti dalla stessa Unità.
Ferma la tutela della riservatezza dell’identità del soggetto di primo livello che ha
effettuato la segnalazione, il responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette
può consentire che i nominativi dei clienti oggetto di segnalazione di operazione
sospetta siano consultabili, anche attraverso l’utilizzo di idonee basi informative, dai
responsabili delle diverse strutture operative aziendali, stante la particolare
pregnanza che tale informazione può rivestire in sede di apertura di nuovi rapporti
contrattuali ovvero di valutazione dell’operatività della clientela già in essere.
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Il responsabile delle segnalazioni deve avere libero accesso ai flussi informativi
diretti agli organi aziendali e alle strutture, a vario titolo, coinvolte nella gestione e
contrasto del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo.
2.1.5 La Funzione di Internal Audit
Per dimensioni e tipologia aziendale Fidoimpresa s.p.a., non ritiene al momento
necessario istituire tale figura.
2.1.6 La Rete Distributiva
La società a presidio del rischio di inadempimenti o violazioni della normativa
antiriciclaggio da parte della rete distributiva ha posto in essere le seguenti misure:
- diffusione del presente regolamento anche tra i collaboratori;
- nei contratti di collaborazione stipulati di agenzia sono richiamate le regole
di condotta a fini antiriciclaggio vincolanti per gli agenti nell’esercizio
dell’attività su mandato della società;
- l’individuazione di soggetti coinvolti in attività di terrorismo e persone
politicamente esposte avviene attraverso confronto dei dati anagrafici inseriti
a sistema sulla piattaforma informatica CGN con le liste anti-terrorismo e PEP;
- al fine di guidare e oggettivare la valutazione del rischio di riciclaggio
associato al cliente, la società ha messo a disposizione della propria rete di
vendita una procedura cartacea con il modulo Mod.ADVERIF2020 ed il
“questionario di adeguata verifica della clientela e valutazione del rischio”,
la cui compilazione conduce in automatico all’attribuzione di uno scoring della
rischiosità (v. anche successivo punto 3.1.1.2) ed una piattaforma informatica
CGN;
- la società pone in essere specifici e periodici programmi di formazione a
favore degli addetti alla rete di vendita, affinché abbiano adeguata
conoscenza della normativa di riferimento e delle connesse responsabilità e
siano in grado di utilizzare consapevolmente strumenti e procedure di ausilio
nell’esecuzione degli adempimenti;
Nell’ambito dei rapporti intrattenuti con gli Agenti, la società richiama, pur nel
rispetto dei reciproci ambiti di autonomia e indipendenza professionale, le regole di
condotta antiriciclaggio cui gli stessi devono attenersi nell’esercizio della propria
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attività, pretendendo, anche a pena della risoluzione del rapporto, che il soggetto
partecipi periodicamente ad adeguate iniziative di formazione ed aggiornamento.
L’accertamento di gravi inadempimenti o infedeltà da parte dell’Agente
nell’esecuzione degli obblighi antiriciclaggio comporta l’interruzione del rapporto
con il medesimo.
3 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI PRESCRITTI DALLA NORMATIVA
3.1 OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Per quanto concerne la verifica da effettuare sul cliente/potenziale cliente prima di
avviare un rapporto continuativo o di processare un’operazione pari o superiore a
15.000 euro, il testo normativo impone “adeguati controlli” e lega tale adeguatezza
ad una valutazione diretta della Società di Mediazione ad accertare l’esposizione del
cliente al rischio riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Il cliente è tenuto a fornire una serie di informazioni aggiornate, atte a garantire
un’adeguata conoscenza del cliente e dell’eventuale titolare effettivo.
In base all’esito di questi controlli, da attuarsi tanto sul cliente quanto
sull’operazione, gli intermediari dovranno applicare i previsti:
- obblighi (ordinari) di adeguata verifica della clientela;
- obblighi rafforzati;
- obblighi semplificati.
L’obbligo di adeguata verifica della clientela si realizza, oltre che con l’identificazione
della clientela, con l’acquisizione d’informazioni utili alla valutazione del rischio
(approccio basato sul rischio - art. 20 D. Lgs 231/2007 e s.m.i.).
3.1.1 Adempimenti operativi
La Società espleta gli obblighi di adeguata verifica della clientela attraverso lo
svolgimento dell’attività di identificazione della clientela e attraverso l’acquisizione
di informazioni utili alla valutazione del rischio.
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3.1.1.1 Identificazione della clientela
La Società esegue l’identificazione della clientela attraverso l’assunzione dei
seguenti elementi tramite il Mod. ADVERIF2020:
1. le complete generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo); per le
persone non fisiche si indica la denominazione o ragione sociale, la sede e l’indirizzo;
2. gli estremi del documento di identificazione2 (tipo, numero, luogo, data e Autorità
di rilascio); al riguardo si precisa che devono essere considerati validi i documenti
rilasciati dalla Pubblica Amministrazione, muniti di fotografia e sottoscrizione
dell’interessato (es. carta di identità, patente, passaporto, porto d’armi, tessera
postale, libretto ferroviario personale) in corso di validità (es. carta di identità 5
anni)2.
3. codice fiscale/partita iva; attività lavorativa. Al riguardo si precisa che il codice
fiscale deve essere rilevato dall’apposito tesserino rilasciato dal Ministero
dell’Economia e delle Finanze, e che non valgono eventuali auto-dichiarazioni.
Nel caso di cliente già censito, in occasione di successive accensioni di rapporti o
censimenti antiriciclaggio, l’addetto, dopo aver verificato la completezza dei dati
acquisiti, può utilizzare forme di identificazione abbreviate, indicando nome e
cognome di chi effettua l’operazione e gli estremi del rapporto. In ogni caso, occorre
sempre verificare la validità del documento di riconoscimento e, nel caso in cui
questo risulti scaduto, occorre provvedere obbligatoriamente alla sostituzione con
altro documento.
L’attività identificativa è svolta dal personale incaricato dalla Società (addetti degli
uffici centrali, collaboratori) che entra in contatto con il cliente.
In particolare, il personale incaricato, nelle ipotesi in cui è fatto obbligo di
identificare il cliente, richiede tutti i dati di cui ai punti 1, 2 e 3, fotocopia il
documento di identificazione ed il codice fiscale ed allega le fotocopie tra i
documenti posti a corredo della richiesta di finanziamento.
Inoltre, al fine di ottemperare agli obblighi (ordinari) di adeguata verifica della
clientela, il personale incaricato della Società procede alla compilazione del
questionario Mod.ADVERIF2020, si veda l’Allegato A al presente regolamento, nella
2 Per i soggetti non comunitari, l’identificazione è effettuata attraverso il passaporto o il permesso di soggiorno.
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 16
quale si certifica, tra altro, la titolarità effettiva del rapporto, acquisendo nel caso
anche i dati e documenti identificativi del titolare effettivo, nonché la finalità
dell’operazione richiesta dal cliente.
Con riferimento agli obblighi di adeguata verifica semplificati, la Società adotta le
medesime prassi operative previste nel caso degli obblighi ordinari.
Infine, per gli obblighi rafforzati, la Società adotta un modulo apposito contenente
informazioni ulteriori, relative alla situazione creditizia del soggetto (“scheda
autorizzazione e verifica operazioni/apertura rapporti con persone politicamente
esposte”, si veda allegato D).
Si precisa che la politica adottata dalla società non prevede ed esclude
esplicitamente nei contratti di agenzia la possibilità di identificazione a distanza.
L’identificazione pertanto deve essere svolta in presenza del cliente.
3.1.1.2 Acquisizione di informazioni utili alla valutazione del rischio
L’obbligo di adeguata verifica della clientela si realizza, oltre che attraverso
l’identificazione della clientela, anche attraverso l’acquisizione di informazioni utili
alla valutazione del rischio associato alla tipologia della clientela. Tali informazioni
riguardano sia il cliente (natura giuridica, attività, giudizio sul cliente formulato dal
personale della Società che ha il contatto diretto con il cliente, area geografica di
residenza del cliente) sia l’operazione o rapporto (tipologia, modalità di svolgimento,
entità degli importi, frequenza delle operazioni e loro congruità rispetto all’attività,
area geografica di destinazione dell’importo o del prodotto).
Ciò premesso, la Società richiede al proprio personale incaricato, all’atto della
richiesta di apertura di un rapporto, di provvedere a raccogliere le informazioni
richieste per la valutazione del rischio associato alla tipologia di clientela.
A tal fine, la società ha introdotto un questionario per la valutazione dei rischi
associati al cliente attraverso il quale, in base alle risposte compilate, viene
attribuito in automatico un scoring di rischiosità (Questionario di adeguata verifica
della clientela e valutazione del rischio). Il superamento di una soglia definita critica
comporta il blocco della richiesta di finanziamento. Il questionario prevede
l’acquisizione di informazioni utili ai fini di valutazione del rischio:
- in base alle informazioni strumentali all’istruttoria del finanziamento;
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- dal cliente;
- dall’operatore della struttura commerciale (Collaboratore);
- da operatori delle strutture centrali, in particolare per la fase post-
contrattuale.
3.1.1.3 Individuazione di eventuali Persone Politicamente Esposte
Sono "persone politicamente esposte": persone politicamente esposte: le persone
fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti
cariche pubbliche, nonché' i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti
intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche
pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della
Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario,
Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città
metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti
nonché' cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare
europeo, consigliere regionale nonché' cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro
degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale,
magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e
altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
nonché' cariche analoghe in Stati esteri; 1.5 membro degli organi direttivi delle
banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari
ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate
ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di
amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche
indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in
misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e
città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a
15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda
ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9
direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti
funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona
legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 18
politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché' le persone legate ai figli in
unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili; 3) sono soggetti con i quali le
persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1. le
persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla
persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti
giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti
rapporti d'affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo
totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio
di una persona politicamente esposta
3.1.1.3.1 Adempimenti operativi
L’identificazione di persone politicamente esposte viene svolta mediante confronto,
dei dati anagrafici del soggetto con la ricerca mediante piattaforma informatica CGN
di soggetti qualificati come politicamente esposti. L’esito positivo del controllo ha
effetto bloccante, l’addetto è tenuto ad acquisire la preventiva autorizzazione
dell’Amministratore Unico.
L’autorizzazione viene richiesta all’Amministratore Unico a mezzo posta elettronica
(si veda allegato D “Modulo autorizzazione operazioni con persone politicamente
esposte”).In presenza di Persone Politicamente Esposte sussiste un obbligo
rafforzato di adeguata verifica della clientela. In tal caso, quindi, l’addetto è tenuto
ad espletare gli adempimenti previsti.
3.1.1.4 Identificazione del titolare effettivo
Per "titolare effettivo", si intende: la persona o le persone fisiche che, in ultima
istanza, possiedono o controllano il cliente nonché la persona fisica per conto della
quale è realizzata un'operazione.
In particolare:
a) in caso di società, il titolare effettivo è:
- la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o
controllino un'entità' giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o
indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale
o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al
portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un
mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 19
alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale
criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% più uno di
partecipazione al capitale sociale;
- la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo
sulla direzione di un'entità giuridica;
b) in caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che
amministrano e distribuiscono fondi:
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la
persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la
proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali: a) costituisce indicazione
di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento
del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce
indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di
partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per
il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di
individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è
attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo
coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è
attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della
maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare
un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono
cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di
poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di
individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 20
coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai
rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale,
amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso
dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini
dell'individuazione del titolare effettivo nonché', con specifico riferimento al
titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non
hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e
4 del presente articolo.
3.1.1.4.1 Adempimenti operativi
A supporto dell’esecuzione degli adempimenti connessi all’identificazione del
titolare effettivo del rapporto, la Società si avvale del questionario
Mod.ADVERIF2020, riprodotto a scopo illustrativo nell’Allegato A del presente
regolamento.
3.1.2 Controllo costante
La scadenza del documento utilizzato in sede di identificazione del cliente viene
adeguatamente monitorata.
In caso di apertura di nuovi rapporti continuativi (ove del caso, con l’ausilio di un
apposito applicativo informatico).
Il cliente assume l’obbligo contrattuale di comunicare eventuali variazioni dei dati
forniti in sede di identificazione.
Eventi tali da modificare la valutazione del rischio di riciclaggio, devono essere
rilevati nella procedura definita con il questionario Mod.ADVERIF2020.
3.2 OBBLIGHI DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE
La segnalazione di operazioni sospette rappresenta un ulteriore ed eventuale
obbligo posto a carico delle Società di Mediazione Creditizia, che va dunque ad
aggiungersi agli altri obblighi previsti dalla normativa nell’ambito della gestione del
rischio di riciclaggio.
Per operazione sospetta si intende l’operazione che, per caratteristiche, entità,
natura, o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta a ragione delle funzioni
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 21
esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell’attività svolta dal
soggetto cui è riferita, induca a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle
operazioni medesime possano provenire da qualsiasi delitto non colposo secondo
quanto disposto dall’art. 648-bis del Codice Penale o di finanziamento al terrorismo
di cui agli articoli da 270 bis a 270 quinquies del codice penale.
Tale adempimento non può che basarsi su una approfondita conoscenza della
clientela che consenta una completa analisi e valutazione della movimentazione
disposta dalla stessa.
Si evidenzia che, per procedere alla segnalazione, non è necessario avere la certezza
che si tratti di un’operazione di riciclaggio di proventi di provenienza illecita, ma è
sufficiente che essa sollevi motivi di sospetto. È considerata “operazione sospetta”
sia una singola transazione sia un insieme di transazioni che appaiono tra loro
funzionalmente ed economicamente collegate.
3.2.1 Adempimenti operativi
La Società ha definito un set di indicatori di anomalia, riportati in allegato al
presente documento (si veda Allegato B). Gli indicatori sopra citati sono richiamati
da indici di rischiosità (o, “scoring”, si veda il paragrafo 3.1.1.2 “Acquisizione di
informazioni utili alla valutazione del rischio”). In caso di rilevazione di una
operazione sospetta, il personale della Società che gestisce il contatto diretto con la
clientela, procede alla compilazione del modulo “Segnalazione di operazioni
sospette”, messo a disposizione del personale incaricato, il quale deve essere inviato
in busta chiusa al Responsabile Antiriciclaggio ed al Responsabile per le segnalazioni
di Operazioni Sospette”, nominato delegato per la valutazione e trasmissione alla
UIF delle operazioni sospette.
Il Responsabile per le segnalazioni di operazioni sospette, in base ai dati riportati nel
modulo, e acquisendo eventualmente ulteriori informazioni dal segnalante, valuta
l’effettiva sussistenza di elementi di sospetto di un reato di riciclaggio. L’esito di tale
valutazione viene comunicato al segnalante e documentato in forma scritta, da
archiviarsi unitamente al modulo compilato dal segnalante. L’archiviazione è
eseguita dal Responsabile Antiriciclaggio (Amministratore Unico) in maniera
cartacea in un faldone tenuto in un armadio chiuso a chiave. In caso di conferma del
giudizio espresso dal segnalante si procede alla trasmissione alla UIF.
La segnalazione deve contenere le seguenti informazioni:
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 22
• dati e codici anagrafici del cliente e del rapporto e dell’eventuale titolare
effettivo;
• la descrizione delle motivazioni che inducono l’operatore a ritenere sospetta
l’operazione;
• l’indicazione dettagliata di luoghi, date e di ogni elemento utile a circoscrivere
le ragioni del sospetto, ivi incluso l’indicazione dei nominativi di persone
appartenenti allo stesso nucleo familiare, dipendenti o collaboratori o
dell’interposta persona;
• una sintetica descrizione delle valutazioni che hanno indotto ad effettuare la
segnalazione.
La segnalazione deve essere disposta senza ritardo ed eventualmente prima
dell’esecuzione dell’operazione, tranne che il ritardo dell’esecuzione non sia
possibile o possa creare ostacoli alle indagini.
3.3 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE NELL’AUI DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI
ACQUISITI
Nel Registro Antiriciclaggio vanno registrate e conservate per 10 anni le informazioni
riferite a:
• Apertura dei rapporti continuativi, relative a: data di instaurazione, dati
identificativi del cliente e delegati ad operare per conto del titolare del
rapporto;
• Operazioni di importo pari o superiore a 15.000 euro (indipendentemente che
si tratti di un’operazione unica o più operazioni che appaiono collegate o
frazionate), relative a: data, causale, importo, tipologia dell’operazione, mezzi
di pagamento, dati identificativi del soggetto per conto del quale viene fatta
l’operazione.
Tali informazioni devono essere registrate non oltre il 30° giorno dalla loro
esecuzione.
3.3.1 Adempimenti operativi
La Società adempie l'obbligo di registrazione mediante l'acquisizione dei dati in un
Registro Unico Informatico e sul Registro Antiriciclaggio conforme con i requisiti e gli
standard previsti nel Documento emanato dalla Banca d'Italia nel dicembre 2009
relativo alla tenuta ed alimentazione del Registro Antiriciclaggio.
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 23
3.4 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE: CONSERVAZIONE
Il D. Lgs 231/2007, all’Art. 36, prevede l’obbligo per l’intermediario di conservare i
documenti e registrare le informazioni acquisite per assolvere all’adempimento
dell’obbligo della adeguata verifica della clientela, così che possano essere utilizzati
per qualsiasi indagine su operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o
per corrispondenti analisi effettuate dalle Autorità competenti.
In particolare:
• vanno conservate, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto, le copie
o i riferimenti dei documenti richiesti;
• vanno conservate, per un periodo di dieci anni dall’esecuzione dell’operazione
o cessazione del rapporto (nell’ambito delle operazioni e rapporti
continuativi) le scritture e le registrazioni, consistenti nei documenti originali
o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari;
• vanno conservate, per un periodo di dieci anni, le seguenti informazioni:
• con riferimento ai rapporti continuativi; la data di instaurazione, i dati
identificativi del cliente, unitamente alle generalità dei delegati ad operare
per conto del titolare del rapporto e il codice del rapporto ove previsto;
• con riferimento a tutte le operazioni di importo pari o superiore a 15.000
euro, indipendentemente dal fatto che si tratti di un’operazione unica o di più
operazioni che appaiano collegate o frazionate: la data, la causale, l’importo,
la tipologia dell’operazione, i mezzi di pagamento e i dati informativi del
soggetto che effettua l’operazione del soggetto per conto del quale
eventualmente opera.
3.4.1 Adempimenti operativi
Con riferimento alla conservazione della documentazione (art. 36, D. Lgs 231/2007)
ed al controllo documentale, l’Ufficio Crediti, competente a sovraintendere
l’istruttoria della pratica, è responsabile della verifica della completezza e coerenza
dei dati identificativi e delle altre informazioni assunte.
Lo stesso Ufficio è responsabile della raccolta e conservazione della documentazione
e delle informazioni acquisite all’atto dell’identificazione della clientela e della
valutazione del rischio. Le copie dei documenti identificativi vengono archiviate
insieme alla pratica di finanziamento, in maniera cartacea.
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 24
3.5 OBBLIGHI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE
Il D. Lgs 231/2007, artt. 15 e 16, prevedono l’obbligo per l’intermediario di
adempiere a specifici obblighi di formazione del personale.
3.5.1 Adempimenti operativi
A tale riguardo, la Società, conformemente alle disposizioni normative, organizza
programmi interni di formazione del personale in materia di prevenzione del
riciclaggio rivolti a tutto il personale al fine di diffondere all’interno dell’azienda la
cultura della conformità al rispetto della normativa sull’antiriciclaggio e di
sensibilizzare il personale sulle problematiche connesse.
La Società ha posto in essere programmi organici di addestramento e di formazione
del personale che tenessero conto dell’evoluzione normativa, delle procedure
predisposte dalla Società per adempiere agli obblighi di raccolta delle informazioni
funzionali alla identificazione e verifica della clientela, alla registrazione e
conservazione, nonché alla rilevazione delle anomalie per la valutazione delle
operazioni sospette finalizzate alla eventuale segnalazione.
Il programma formativo è finalizzato a far comprendere ai dipendenti gli obblighi e
le responsabilità aziendali, la logica complessiva dell’impianto normativo, a
riconoscere le attività che potrebbero essere connesse al riciclaggio o al
finanziamento al terrorismo nonché i conseguenti comportamenti da adottare.
Particolare attenzione formativa, inoltre, è rivolta al personale che ha un contatto
diretto con la clientela ed al personale di nuova assunzione.
L’attività di qualificazione del personale riveste carattere di continuità e di
sistematicità nell’ambito di programmi organici che tengono conto dell’evoluzione
della normativa e delle procedure.
La Società ha facoltà di organizzare corsi online per il personale, con relativo
questionario di verifica e, ove del caso, avvalersi di consulenti esterni per
l’erogazione dei corsi di formazione.
ALLEGATO A – QUESTIONARIO Mod.ADVERIF2020
MODULO DI IDENTIFICAZIONE E DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
Il sottoscritto:
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 25
/ / Data di cost.: - REA: Codice ATECO: partita IVA:
e/o
DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE E FORMA GIURIDICA: INDIRIZZO SEDE
LEGALE:
Stato Estero Prefettura
stato:
Questura autorità emittente: Comune
provincia:
/ / scadente il:
comune:
/ / data rilascio: (allegare fotocopia in corso di validità)
Altro Carta Identità
/ /
codice fiscale:
DATA DI NASCITA:
Passaporto
PROV:
PROV:
Patente
CAP: COMUNE:
LUOGO DI NASCITA:
Tipo documento di identificazione:
M F NOME: COGNOME:
INDIRIZZO DI RESIDENZA:
Cognome Nome Codice fiscale
In qualità di:
(selezionare nel caso di società, ditta, ente pubblico/privato, fondazione, trust, altro diverso da persone fisiche)
Titolare/legale rappresentante del (indicare denominazione/ragione sociale) ,
(nel caso di persone fisiche) Cliente,
consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi
dell’art.55 del d.lgs.231/2007 e s.m.i.,
dichiara
1. di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del cliente e del
titolare effettivo previsti dal d.lgs. 231/2007 e s.m.i. relativi alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo;
2. di essere consapevole dell’obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti; 3. di essere consapevole che il rifiuto al rilascio dei dati di seguito previsti comporterà l’impossibilità per FIDOIMPRESA S.p.A. di
eseguire le operazioni richieste, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 231/2007 e s.m.i. (tra cui art. 42 – Astensione); 4. di impegnarsi a provvedere a comunicare tempestivamente a FIDOIMPRESA S.p.A. eventuali modifiche o variazioni che dovessero
intervenire sui dati di seguito rilasciati;
posto quanto sopra, fornisce i seguenti dati:
Sezione A) DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE/INTESTATARIO DEL RAPPORTO
Sezione A1) da compilare nel caso di società, ditta, ente anche pubblico, fondazione, trust o altro soggetto diverso da persona fisica:
Dati relativi al legale rappresentante:
Dati relativi all’eventuale delegato ad operare:
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 26
Sezione A2) da compilare nel caso di persona fisica:
Il sottoscritto dichiara:
(selezionare una delle seguenti alternative)
di essere persona politicamente esposta in quanto
(selezionare in caso ricorra una carica o una condizione tra quelle elencate alla lett.b) punto (2) dell’Informativa sugli obblighi in
allegato)
di non essere persona politicamente esposta
Sezione B) TITOLARE EFFETTIVO DEL RAPPORTO (1)
Il sottoscritto dichiara inoltre:
(selezionare una delle seguenti alternative)
di essere l’unico titolare effettivo della Ditta/Società;
di essere il titolare effettivo della Ditta/Società unitamente al/i soggetti di seguito indicati (in tal caso compilare il
riquadro sottostante);
di non essere il titolare effettivo della Ditta/Società in quanto il/i titolare effettivo/i è/sono i soggetti di seguito indicati (in tal
caso compilare il riquadro sottostante);
Stato Estero Prefettura
stato:
Questura Comune autorità emittente:
provincia:
/ / scadente il:
comune:
/ / data rilascio: (allegare fotocopia in corso di validità)
Altro Carta Identità
/ /
codice fiscale:
DATA DI NASCITA:
Passaporto
PROV:
PROV:
Patente
CAP: COMUNE:
LUOGO DI NASCITA:
Tipo documento di identificazione:
M F NOME: COGNOME:
INDIRIZZO DI RESIDENZA:
Stato Estero Prefettura
stato:
Questura autorità emittente: Comune
provincia:
/ / scadente il:
comune:
/ / data rilascio: (allegare fotocopia in corso di validità)
Altro Carta Identità
/ /
codice fiscale:
DATA DI NASCITA:
Passaporto
PROV:
PROV:
Patente
CAP: COMUNE:
LUOGO DI NASCITA:
Tipo documento di identificazione:
M F NOME: COGNOME:
INDIRIZZO DI RESIDENZA:
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 27
Sezione C) PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (2)
Il sottoscritto dichiara: (selezionare una delle seguenti alternative)
di essere persona politicamente esposta in quanto
(selezionare in caso ricorra una carica o una condizione tra qualle elencate alla lett.b) punto (2) dell’Informativa sugli obblighi in
allegato)
di non essere persona politicamente esposta.
Sezione C) PERSONA POLITICAMENTE ESPOSTA (2)
Il sottoscritto dichiara:
(selezionare una delle seguenti alternative)
di essere persona politicamente esposta in quanto
(selezionare in caso ricorra una carica o una condizione tra quelle elencate alla lett.b) punto (2) dell’Informativa sugli obblighi in
allegato)
di non essere persona politicamente esposta
Stato Estero Prefettura
stato:
Questura autorità emittente: Comune
provincia:
/ / scadente il:
comune:
/ / data rilascio: (allegare fotocopia in corso di validità)
Altro Carta Identità
/ /
codice fiscale:
DATA DI NASCITA:
Passaporto
PROV:
PROV:
Patente
CAP: COMUNE:
LUOGO DI NASCITA:
Tipo documento di identificazione:
M F NOME: COGNOME:
INDIRIZZO DI RESIDENZA:
Stato Estero Prefettura
stato:
scadente il: / / autorità emittente: Comune Questura
comune: provincia:
/ / data rilascio: (allegare fotocopia in corso di validità)
Altro Carta Identità
/ /
codice fiscale:
DATA DI NASCITA:
Passaporto
PROV:
PROV:
Patente
CAP: COMUNE:
LUOGO DI NASCITA:
Tipo documento di identificazione:
M F NOME: COGNOME:
INDIRIZZO DI RESIDENZA:
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 28
Sezione D) INFORMAZIONI SU SCOPO E NATURA DEL RAPPORTO CONTINUATIVO
Il sottoscritto dichiara infine che il rapporto è:
(selezionare una delle seguenti alternative)
relativo all’attività imprenditoriale
svolta; relativo all’attività professionale
svolta; altro (indicare)
Si allega al presente modulo, copia dei documenti di identità e dei Codici Fiscali di tutte le persone in esso indicate.
(Da compilarsi a mano da parte del soggetto dichiarante)
Data e Luogo:
Il Legale rappresentante/persona munita di idonei poteri di firma – Il Cliente:
Nominativo del dichiarante
Timbro e firma del dichiarante
Lo schema fornito dovrà essere riprodotto in più esemplari, in presenza più soggetti/titolari/esecutori
ALLEGATO B – INDICATORI DI ANOMALIA
In relazione all’attività svolta dalla Società, gli indicatori di anomalia definiti sono i
seguenti:
- per ciò che riguarda il comportamento del cliente
Stato Estero Prefettura
stato:
scadente il: / / autorità emittente: Comune Questura
comune: provincia:
/ / data rilascio: (allegare fotocopia in corso di validità)
Altro Carta Identità
/ /
codice fiscale:
DATA DI NASCITA:
Passaporto
PROV:
PROV:
Patente
CAP: COMUNE:
LUOGO DI NASCITA:
Tipo documento di identificazione:
M F NOME: COGNOME:
INDIRIZZO DI RESIDENZA:
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 29
a) Il cliente si rifiuta o si mostra riluttante a fornire le informazioni richieste, ovvero
fornisce informazioni false o contraffatte ovvero varia ripetutamente e senza
apparente giustificazione le informazioni fornite.
• Il cliente fornisce informazioni false o contraffatte riguardo: la propria identità
o quella del titolare effettivo; lo scopo e la natura del rapporto; l’attività
esercitata; la situazione economica, finanziaria e patrimoniale propria o, in
caso di persona giuridica, dell’eventuale gruppo di appartenenza; il potere di
rappresentanza; l’identità dei delegati alla firma; la struttura di proprietà o di
controllo.
• Il cliente fornisce informazioni che risultano significativamente difformi da
quelle tratte da fonti affidabili e indipendenti, desumibili a titolo
esemplificativo da: archivi camerali; albi ed elenchi di soggetti autorizzati;
comunicazioni rese al pubblico ai sensi della normativa di settore, quali
prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti o informazioni privilegiate;
dati pubblicati in siti internet di organi o autorità pubbliche nazionali o estere.
• Il cliente, a seguito della richiesta di informazioni, rinuncia a eseguire
l’operazione o ne chiede la ristrutturazione ovvero rinuncia a instaurare il
rapporto o chiede di interrompere quello in essere.
b) Il cliente, senza fornire alcuna plausibile giustificazione, adotta un
comportamento del tutto inusuale rispetto a quello comunemente tenuto dalla
clientela.
• Il cliente evita contatti diretti con l’intermediario rilasciando deleghe o
procure in modo frequente e del tutto incoerente con l’attività svolta.
• Il cliente si rivolge a un intermediario o a una sua dipendenza ovvero ad altro
soggetto esercente attività finanziaria distanti dalla zona di residenza o di
attività ovvero varia frequentemente la dipendenza utilizzata.
• Il cliente pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione della
normativa antiriciclaggio e antiterrorismo e cerca di indurre il personale a
eludere tali presidi, anche tentando di stabilire relazioni eccessivamente
confidenziali.
• Il cliente dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura,
dell’oggetto, dell’ammontare o dello scopo dell’operazione o del rapporto
ovvero fornisce spiegazioni non realistiche, confuse o incoerenti, facendo
sorgere il sospetto che possa agire per conto di un terzo.
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 30
• Il cliente - in occasione di contatti diretti con l’intermediario - è
costantemente accompagnato da altre persone che appaiono estremamente
interessate all’operatività.
• Il cliente straniero, specie se persona politicamente esposta, utilizza rapporti
accesi in Italia esclusivamente per effettuare operazioni di trasferimento da e
verso l’estero ovvero effettua operazioni in Italia senza alcuna motivazione
economica nonostante risulti più conveniente e più rapido effettuarle nel
Paese di provenienza.
• Il cliente dispone che la corrispondenza non sia spedita alla residenza o al
domicilio dichiarati ovvero ne chiede la domiciliazione presso la dipendenza
ove è incardinato il rapporto, senza procedere personalmente e
periodicamente al ritiro, ovvero non risulta rintracciabile ai recapiti indicati o
utilizza indirizzi di comodo.
c) Il cliente effettua operazioni in contanti di significativo ammontare ovvero con
modalità inusuali quando è noto per essere stato sottoposto a procedimento
penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero quando è
notoriamente contiguo (ad esempio familiare) a soggetti sottoposti a misure della
specie ovvero effettua tali operazioni con controparti note per le medesime
circostanze.
d) Il cliente risiede ovvero opera con controparti situate in Paesi o territori a rischio
ed effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza
di plausibili ragioni.
- per ciò che riguarda le operazioni o i rapporti:
e) Operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente o
finanziariamente svantaggiose per il cliente, che non risultano in alcun modo
giustificate.
• Richiesta di effettuare operazioni prive di convenienza finanziaria a
prescindere da qualsiasi valutazione connessa ai rischi dell’investimento, alle
commissioni applicate ovvero ad altri costi delle transazioni.
• Operazioni di acquisto o di vendita d’importo significativo effettuate a prezzi
palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro
prevedibile valore di stima (ad es. beni immobili e mobili registrati; opere
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 31
d’arte, gioielli, oro e altri beni di lusso; società; contratti; brevetti;
partecipazioni; licenze o autorizzazioni all’esercizio di attività).
• Improvvisa estinzione anticipata di un rapporto contrattuale, specie se
effettuata dopo poco tempo dalla stipula, accompagnata dalla richiesta di
liquidazione di significativo ammontare in contanti o a favore di un terzo o
all’estero.
• Presenza di numerosi rapporti presso il medesimo intermediario, specie se
presso più dipendenze insediate in zone limitrofe, ovvero di una pluralità di
mandati fiduciari presso il medesimo intermediario da parte di uno stesso
cliente.
• Apertura di rapporti utilizzati unicamente per porre in essere operazioni in un
breve lasso temporale e successiva chiusura dei rapporti stessi.
f) Operazioni che risultano inusuali rispetto alla prassi corrente di mercato ovvero
sono effettuate con modalità e strumenti significativamente diversi da quelli
utilizzati dagli altri operatori attivi nello stesso comparto, soprattutto se
caratterizzate da elevata complessità ovvero dal trasferimento di somme di importo
significativo, qualora non siano giustificate da specifiche esigenze.
g) Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati - con
l’attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente
ovvero, in caso di persona giuridica, del relativo gruppo di appartenenza, ove non
siano adeguatamente giustificate dal cliente.
h) Operazioni effettuate frequentemente o per importi significativi da un cliente in
nome o a favore di terzi ovvero da terzi in nome o a favore di un cliente qualora i
rapporti personali, commerciali o finanziari tra le parti non risultino giustificati,
soprattutto se volte a dissimulare il collegamento con altre operazioni.
• Intervento inaspettato da parte di un terzo estraneo al rapporto al fine di
estinguere anticipatamente le obbligazioni o comunque di coprire
l’esposizione del cliente ovvero di rilasciare garanzie per la concessione di
affidamenti.
- per ciò che riguarda le modalità di pagamento:
i) Utilizzo ripetuto e ingiustificato di denaro contante, specie se per importi rilevanti
o qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio.
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 32
j) Ricorso a tecniche di frazionamento dell’operazione con presumibili finalità elusive
degli obblighi di adeguata verifica o di registrazione, in assenza di giustificate
esigenze rappresentate dal cliente, soprattutto se volte a dissimulare il
collegamento con altre operazioni.
- indicatori di anomalia relativi al finanziamento del terrorismo:
k) Operazioni che, per il profilo soggettivo di chi le richiede ovvero per le modalità
inusuali della movimentazione, appaiono riconducibili a fenomeni di finanziamento
del terrorismo.
• Operazioni richieste da soggetto censito o notoriamente contiguo (ad
esempio familiare o convivente) a soggetti censiti ovvero con controparti
censite nelle liste delle persone o degli enti associati ad attività di
finanziamento del terrorismo.
• Operazioni richieste da cliente notoriamente sottoposto a indagini inerenti
fatti di terrorismo, ovvero notoriamente contiguo (ad esempio familiare o
convivente) a soggetti sottoposti a tali indagini ovvero con controparti note
per le medesime circostanze.
MODULO SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA (Mod.SOS2020)
Destinatario: ________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Rif. Rapporto (1): ________________________________________________________
Soggetto (2): ________________________________________________________
CF Soggetto (3): ________________________________________________________
Importo operazione (€) ________________________________________________________
ESEGUITA: □ Si Motivo (4):___________________________________________
□ no
Evento:
Data (5): ____________________ luogo (6): ___________________________
Descrizione (7): ________________________________________________________
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 33
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Valutazione (8): ________________________________________________________
________________________________________________________
Rif. Segnalatore (9): ________________________________________________________
Luogo, data e firma segnalante ________________________________________________________
1)= inserire n. di proposta 2)= inserire codice anagrafico, nome/denominazione e residenza/sede del soggetto segnalato 3)= Inserire il codice fiscale del soggetto segnalato 4)= specificare il motivo per il quale l’operazione è stata eseguita nonostante la presenza di elementi di sospetto 5)= inserire data in cui si è verificato l’evento che ha dato luogo alla segnalazione 6)= inserire il luogo in cui si è verificato l’evento per il quale sono stati rilevati elementi di sospetto 7)= specificare l’evento che ha dato luogo alla segnalazione e elementi di sospetto rilevati 8)= descrizione sintetica delle valutazioni che hanno indotto ad effettuare la segnalazione 9)= nome e funzione svolta della persona che effettua la segnalazione
ALLEGATO D – MODULO (PepA 2020) AUTORIZZAZIONE OPERAZIONI CON
PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
Scheda autorizzazione e verifica operazioni/apertura rapporti con persone
politicamente esposte (politically exposed persons – PEP)
A. Nota operativa
La scheda deve essere inviata preventivamente all’apertura del rapporto o
esecuzione dell’operazione all’Amministratore Unico della Fidoimpresa s.p.a., ed in
copia conoscenza alla funzione di Antiriciclaggio. Rapporti o operazioni con persone
politicamente esposte possono essere attuati solo previo esplicita autorizzazione da
parte dell’Amministratore Unico documentata mediante la presente scheda.
B. Definizioni
La direttiva europea 2005/60/CE, recepita dal d.lgs 231/2007 e s.m.i., qualifica come
persone politicamente esposte “le persone fisiche che occupano o hanno occupato
importanti cariche pubbliche come pure i loro familiari stretti o coloro con i quali tali
persone intrattengono notoriamente stretti legami”.
Il D.lgs 231/2007 e s.m.i. - Art. 1 comma 2 lettere dd) e ss. – art. 1 d. lgs. 231/2007
(come modif. D. lgs. 90/2017 e dal D.lgs. 125/2019) specifica che sono persone
politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare
da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché' i loro familiari e coloro
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 34
che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di
seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche
pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della
Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario,
Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città
metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti
nonché' cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare
europeo, consigliere regionale nonché' cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro
degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale,
magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e
altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
nonché' cariche analoghe in Stati esteri;1.5 membro degli organi direttivi delle
banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari
ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate
ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di
amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche
indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in
misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e
città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a
15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda
ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9
direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti
funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona
legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona
politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché' le persone legate ai figli in
unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono
notoriamente stretti legami: 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto
detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità
effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con
la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari; 3.2 le persone fisiche che
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 35
detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente
costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta
Il gruppo “Wolfsberg”, formato da 11 banche internazionali allo scopo di definire
un’auto-regolamentazione circa la prevenzione del riciclaggio di denaro di
provenienza illecita, include nella definizione di “politically exposed person” (PEP)
anche gli esponenti dei maggiori partiti politici e gli esponenti di organismi
internazionali, quali a titolo di esempio Nazioni Unite, Fondo Monetario
Internazionale, Banca Mondiale, nella definizione di familiari stretti include i fratelli
della PEP ed in quella dei soggetti con i quali le PEP intrattengono stretti legami
(“close associates”) consulenti finanziari/personali della PEP.
L’art. 25 comma 4 del D.lgs 231/2007 e s.m.i. disciplina gli obblighi rafforzati di
adeguata verifica per persone politicamente esposte, i quali implicano in particolare,
oltre a procedure volte ad assicurare una corretta individuazione delle persone
politicamente esposte, le seguenti misure:
• autorizzazione da parte dell’Amministratore Unico di Fidoimpresa s.p.a. da
richiedere tramite Mod. PepA 2020;
• individuazione dell’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto
continuativo o nell’operazione, requisito che, con riferimento all’attività
svolta da Fidoimpresa s.p.a., potrebbe rivestire rilevanza in particolare
nell’ambito delle verifiche da effettuarsi nel corso della durata del rapporto
con riferimento a eventuali anomalie nelle modalità di rimborso o in caso di
estinzione anticipata;
• controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo e pertanto un
monitoraggio costante sull’andamento del rapporto e delle informazioni sul
suo titolare.
Scheda autorizzazione e verifica operazioni/apertura rapporti con persone politicamente esposte*
(Mod.PEP2020)
Dati del potenziale cliente (richiedente del finanziamento)
Nome: ____________________________________________
Cognome: ____________________________________________
Codice Fiscale: ____________________________________________
Luogo e data di nascita: ____________________________________________
Residenza (indirizzo completo) ____________________________________________
____________________________________________
Regolamento Antiriciclaggio aggiornato al 20/02/2020 Pag. 36
Tipo di rapporto con il soggetto che
ricopre rilevanti cariche pubbliche ____________________________________________
1. Dati della persona che ricopre/ha ricoperto rilevanti cariche pubbliche:
Nome: ____________________________________________
Cognome: ____________________________________________
Codice Fiscale: ____________________________________________
Luogo e data di nascita: ____________________________________________
Residenza (indirizzo completo) ____________________________________________
____________________________________________
2. Dati relativi all’operazione richiesta
Tipo di operazione: ____________________________________________
Ammontare: ____________________________________________
Durata: ____________________________________________
Decorrenza: ____________________________________________
Modalità di erogazione richieste: ____________________________________________
Informazioni sull’origine dei fondi: ____________________________________________
Motivo della richiesta/scopo operazione: ____________________________________________
3. Dati sul soggetto che richiede l’autorizzazione:
Nome: ____________________________________________
Cognome: ____________________________________________
Codice Fiscale: ____________________________________________
Luogo e data di nascita: ____________________________________________
Residenza (indirizzo completo) ____________________________________________
Funzione svolta: ____________________________________________
4. Valutazione: ____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
5. Autorizzazione: □ SI
□ NO
Data e luogo Firma Amministratore Delegato
______________________________ _________________________________________
* Persone politicamente esposte
Art. 1 comma 2 lettere dd) e ss. – art. 1 d. lgs. 231/2007 (come modif. D. lgs. 90/2017 e dal D.lgs. 125/2019)
dd) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché' i loro familiari e
coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di: 1.1 Presidente della Repubblica,
Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana,
Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché' cariche analoghe in Stati esteri; 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere
regionale nonché' cariche analoghe in Stati esteri; 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici; 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte
di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché' cariche analoghe in
Stati esteri;1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti; 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati
esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri; 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle
imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni
capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti; 1.8 direttore generale di ASL e di azienda
ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale. 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto
svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
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2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona
politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché' le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami: 3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono,
congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona
politicamente esposta stretti rapporti d'affari; 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un’entità notoriamente costituita, di fatto,
nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Nota
A seguito delle ultime modifiche legislative rientrano tra le cariche pubbliche importanti anche:
- Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia e di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, nonché analoghe cariche negli
Stati esteri;
- parlamentare europeo, consigliere regionale, nonché analoghe cariche negli Stati esteri;
- membro degli organi direttivi centrali dei partiti politici;
- membro degli organi delle autorità indipendenti rispetto alle banche centrali;
- direttore centrale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale.
Tali categorie comprendono anche le posizioni a livello europeo e internazionale (laddove applicabili).
- membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo Stato.
Non rientrano in tali categorie i funzionari di livello medio o inferiore.
In relazione alla copertura di importanti cariche pubbliche vanno considerati anche quei soggetti che hanno ricoperto la carica di componente degli organi di
amministrazione, direzione ovvero controllo delle imprese:
- controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano ovvero da uno Stato estero (la precedente disciplina faceva unicamente riferimento al possesso dello Stato, anziché
al controllo anche indiretto);
I familiari diretti delle persone che ricoprono importanti cariche pubbliche sono:
- il coniuge;
- i figli e i loro coniugi;
- coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti di cui sopra;
- i genitori.
- partecipate (in misura prevalente ovvero totalitaria) dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane nonché da comuni con popolazione
complessivamente almeno pari a 15.000 abitanti (la precedente disciplina non considerava affatto tale circostanza).
Soggetti che hanno stretti legami con persone che ricoprono cariche pubbliche: si fa riferimento a:
a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona che ricopre
un’importante carica pubblica;
b) qualsiasi persona fisica unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici notoriamente creati di fatto a beneficio del soggetto che ricopre un’importante
carica pubblica.
Non vengono espressamente esclusi, dalle categorie dei soggetti che ricoprono importanti cariche pubbliche, i funzionari di livello medio o inferiore.
Per quanto concerne la convivenza o le persone legate da un’unione civile (con la persona che ricopre importanti cariche pubbliche, ovvero con i suoi figli), la nuova
disciplina ha eliminato il limite temporale relativo all’ultimo quinquennio.