Antiriciclaggio c 2012 -Slide

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AntiriciclaggioGianfranco Costa - Francesco Burzacchi Alessandro Tatone

Aggiornata al 25.1.2012

IndiceArgomento Antiriciclaggio Definizioni Adeguata verifica Contrasto al contante Riciclaggio di denaro e di beni Obblighi ed adempimenti Privacy Amministratore di sistema Verifiche agli intermediari Entratel N slide Pagina dispensa 3 15 25 39 52 77 95 96

5 29 50 77 103 154 189 191

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3 Dir. 2005/60/CE del 8.3.2005 (la L. 29/06 ha delegato il recepimento) Art. 13 d.l. 625/1997 D.l. 143/91 conv. L. 197/91 (legge antiriciclaggio) D.lgs. 56/2004 (abrogato dal 29.12.2007) L. 29/2006 art. 21 aggiorna i soggetti con obblighi antiriciclaggio Circolare UIC 22.8.97 Comunicazione DMF/6027054 CONSOB Provvedimento UIC 24.02.2006 per attivit professionali Provvedimento UIC 24.02.2006 per operatori non finanziari D.M. 3.2.2006, n. 141 Professionisti D.M. 3.2.2006, n. 143 Operatori non finanziari Parere n. 99 del 21.4.2006 del Comitato Antiriciclaggio M.E.F. Decreto MEF 21.04.2006, prot. 43726 Precisazioni UIC 21.6.2006 rispetto ai provvedimenti 24.02.2006 Risposta quesiti UGDC del 12.10.2006 Forum di Italia Oggi del 24.3.2007 3 D.M. 10.4.2007, n. 60

Norme Norme

D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 pubblicato il 14.12.2007 (efficacia dal 29.12.2007) C.M. 18/E/2008 bollo assegni C.MEF 33124-2008 valenza assegni D.L. 112/2008 manovra destate D.lgs. 151/2009 recepimento direttiva 2006/70/CE DM Giustizia 16.4.2010 Banca dItalia delibera 24.8.2010 D.L. 78/2010 modifica dei limiti e delle sanzioni Circ. MEF 5.8.2010, n. 281178 Circ. MEF 10.9.2010, n. 216614 Circ. MEF 11.10.2010, n. 297944 Provv. UIF 4.5.2011 per le segnalazioni telematiche D.L. 78/2010 D.L. 138/2011 D.L. 201-2011 4 Cir. MEF 16.1.2012, n. 2

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DecorrenzeObblighiCommercialisti, ragionieri, consulenti lavoro, revisori contabili 22.04.2006

Avvocati e notai

Tributaristi e CED

Caf, assoc. di categoria, patronati 4.11.2009 4.11.2009 4.11.2009

Identificazione clientelaRegistrazione e conservazione archivio unico

22.04.2006 22.04.2006 22.04.2006

25.05.2007 25.05.2007 25.05.2007

22.04.2006 22.04.2006

Segnalazione operazioni UIC Segnalazione MEF importi 12.500(5.000, DAL 13.8.2011: 2.500; 1.000 dal 6.12.2011)

14.03.2004

14.03.2004

23.02.2006

4.11.20095

DefinizioniArt. 1 d.lgs. 231/2007

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Definizioni e) "cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale in seguito al conferimento di un incarico;

g) "dati identificativi": il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;7

Definizioni i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilit finanziarie; l) "operazione": la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; per i soggetti di cui allarticolo 12: un'attivit determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione professionale;

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Definizioni m) "operazione frazionata": un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, posta in essere attraverso pi operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

q) "prestazione professionale": prestazione professionale o commerciale correlata con le attivit svolte dai soggetti indicati agli articoli 12, 13 e 14, della quale si presuma, al momento in cui inizia, che avr una certa durata; 9

modificato da d. lgs 151/09

Definizioni

u) titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale realizzata un'operazione o un'attivit, ovvero, nel caso di entit giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entit, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui allAllegato tecnico al presente decreto;Allegato tecnico

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modificato da d. lgs 151/09

Definizioni

Per titolare effettivo s'intende (art. 2, all. tecnico): in caso di societ, fondazioni, trust: la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entit giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entit giuridica, anche tramite azioni al portatore (escluse lequotate) tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% + 1 di partecipazione al capitale sociale;

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RiciclaggioArt. 2 d.lgs. 231/2007

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Riciclaggio

Art. 2

Se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivit criminosa o da una partecipazione a tale attivit, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attivit a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;

b) l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, propriet dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attivit criminosa o da una partecipazione a tale attivit;13

Riciclaggio

Art. 2

Se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: c) l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attivit criminosa o da una partecipazione a tale attivit;

d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

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Riciclaggio

Art. 2

Il riciclaggio considerato tale anche se le attivit che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato Comunitario o di un Paese terzo.

La conoscenza, l'intenzione o la finalit, che debbono costituire un elemento degli atti di riciclaggio possono essere dedotte da circostanze 15 di fatto obiettive

ProfessionistiArt. 12 d.lgs. 231/2007

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ProfessionistiAi fini del presente decreto per professionisti si intendono: a)i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b)ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attivit in materia di contabilit e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;

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ProfessionistiAi fini del presente decreto per professionisti si intendono: c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti:1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attivit economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di societ; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di societ, enti, trust o soggetti giuridici analoghi;

d) i prestatori di servizi relativi a societ e trust ad esclusione 18 dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).

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Prestatori di servizi a terziPer prestatori di servizi relativi a societ e trust si intendono: Persone fisiche o giuridiche che forniscano, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi a terzi: Costituire societ o altre persone giuridiche Occupare la funzione di dirigente o amministratore di una societ, di socio di una associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinch unaltra persona occupi tale funzione Fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una societ, unassociazione o qualsiasi altra entit giuridica Occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinch unaltra persona occupi tale funzione Esercitare il ruolo di azionista per conto di unaltra persona o provvedere affinch unaltra persona occupi tale funzione, purch non si tratti di una societ quotata 19

ProfessionistiL'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica: A Dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi e associazioni di categoria, avvocati e notai, per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull'eventualit di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante 20 o dopo il procedimento stesso.

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ProfessionistiEsoneri oggettiviGli obblighi di adeguata verifica e di registrazione (di cui al Titolo II, Capi I e II), non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attivit di redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11.1.1979, n. 12.21

Collegio sindacaleIl d.lgs. 151/2009 ha aggiunto allart. 12 il comma: 3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui allarticolo 52 (vigilanza sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio, da parte dei controllati), sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III. Organi di controllo sono: Collegio sindacale Consiglio di sorveglianza segue Comitato di controllo 22

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Collegio sindacaleGli organi di controllo devono: Vigilare che le societ di cui sono sindaci adempiano agli obblighi previsti dalle norme antiriciclaggio Gli organi di controllo sono esonerati da: Adeguata verifica della clientela Obblighi di registrazione Obblighi di segnalazione23

Revisori contabiliPer revisori contabili si intendono:

Art. 13

a)le societ di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall' articolo 161 del TUF; b)i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. I revisori contabili osservano le disposizioni di cui all' articolo 12, co. 2. Le stesse dei professionisti24

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Altri soggetti interessatiArt. 14 d.lgs. 231/2007

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Altri soggetti interessati (art. 14)a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all' articolo 115 del TULPS; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all' articolo 134 del TULPS; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla L. 6.6.1974, n. 298; d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonch al requisito di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla L. 27.2.1998, n. 30; e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell' articolo 1, co. 539, della L. 23.12.2005, n. 266; e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero delleconomia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dellarticolo 1, comma 539, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi 26 della legge 3 febbraio 1989, n. 39.

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Soggetti destinatari di alcuni obblighiArt. 10, co. 2 d.lgs. 231/2007

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Hanno solo obblighi di segnalazione: a) le societ di gestione accentrata di strumenti finanziari; b) le societ di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; c) le societ di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; d) le societ di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; 28

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Hanno solo obblighi di segnalazione: e) le seguenti attivit, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, di autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attivit specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate:1.commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalit industriali o di investimento, per il quale prevista la dichiarazione di cui all' articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7; 2.fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS; 3.fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, tenute all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 4.commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS; 5.esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale prevista alla licenza prevista dall' articolo 115 del TULPS;

f) le succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; g) gli uffici della pubblica amministrazione.29

Adeguata verificaArt. 16 d.lgs. 231/2007

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Adeguata verifica art. 16I professionisti osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela, nei seguenti casi: a) quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilit di valore pari o superiore a 15.000 euro; b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con pi operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare unoperazione frazionata; 31

segue

Adeguata verifica art. 16c)tutte le volte che l'operazione sia di valore indeterminato o non determinabile. operazione indeterminata o indeterminabile: la costituzione, gestione o amministrazione di societ, enti, trust o soggetti giuridici analoghi

d)quando vi sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

e)quando vi sono dubbi sulla veridicit o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente32

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Adeguata verifica I revisori contabili osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attivit professionale quando: la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilit di valore pari o superiore a 15.000 euro; vi sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;

vi sono dubbi sulla veridicit o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente. 33

Contenuto delladeguata verificaArt. 18: Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attivit: a) identificare il cliente e verificarne l'identit sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; b) identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identit; c) ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale; d) svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale. 34

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Adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo

Art. 19 Lett. a)

Art. 19: L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene con: a)l'identificazione e la verifica dell'identit:

svolta, in presenza dipendenti o collaboratori,

del cliente, anche attraverso propri

mediante un documento d'identit non scaduto, tra quelli di cui all'allegato tecnico prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui conferito l'incarico di svolgere una prestazione professionale o dell'esecuzione dell'operazione.

Qualora il cliente sia una societ o un ente verificata l'effettiva esistenza del potere di rappresentanza e sono acquisite le informazioni necessarie per individuare e verificare l'identit dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l'operazione da svolgere;35

Adeguata verifica

Art. 19 Lett. b)

Art. 19: L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene con: b)l'identificazione e la verifica dell'identit del titolare effettivo effettuata contestualmente all'identificazione del cliente eimpone, per le persone giuridiche, i trust e soggetti giuridici analoghi, l'adozione di misure adeguate e commisurate alla situazione di rischio per comprendere la struttura di propriet e di controllo del cliente.

Per identificare e verificare l'identit del titolare effettivo i soggetti destinatari di tale obbligo possono decidere di fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque contenenti informazioni sui titolari effettivi, chiedere ai propri clienti i dati pertinenti ovvero ottenere le informazioni in altro modo;36

18

attenzione

Adeguata verifica

Art. 19 Lett. c)

Art. 19: L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, di cui all'articolo 18, avviene con: c)il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno del proprio cliente, delle sue attivit commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all'origine dei fondi e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute.37

Approccio basato sul rischioArt. 20 d.lgs 231/2007

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19

Approccio basato sul rischioGli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato: Al tipo di cliente, Al rapporto continuativo, Alla prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi.

Analisi nelle slide seguenti

39

AdempimentiI professionisti devono essere in grado di dimostrare alle autorit competenti di cui allart. 7, ovvero agli ordini professionali di cui all' art. 8, che la portata delle misure adottate adeguata all'entit del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Altrimenti il professionista DEVE (art. 23): ASTENERSI dal fornire la prestazione professionale o porvi fine se la prestazione iniziata

40

20

Approccio basato sul rischioPer la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni emanate dalle autorit competenti, nonch i seguenti criteri generali: a) con riferimento al cliente:1.natura giuridica; 2.prevalente attivit svolta; 3.comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4.area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; 41

Approccio basato sul rischioi seguenti criteri generali: b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:1. 2. 3. 4. 5. tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; modalit di svolgimento dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale; ammontare; frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attivit svolta dal cliente; area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo.42

6.

21

AdempimentiOBBLIGHI: SEMPLIFICATI (art. 25) RAFFORZATI (art. 28)

43

AdempimentiQUANDO SEMPLIFICATI art. 25Gli obblighi di adeguata verifica non sono necessari quando la prestazione rivolta a

soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio: Intermediari finanziari, Confidi Enti creditizi e finanziari nazionali o comunitari o siti in paesi che prevedono I medesimi obblighi

Uffici della pubblica amministrazione44

22

AdempimentiObblighi SEMPLIFICATI consistono: Identificazione del cliente Verificare i poteri rappresentativi se non si presenta il titolare

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AdempimentiQUANDO RAFFORZATI art. 28: Il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo pi elevato Il cliente non fisicamente presente Le prestazioni professionali sono rivolte a persone politicamente esposte residenti in altri paesi comunitari o extra UE Per le modalit di effettuazione delloperazione o della prestazione professionale Per il particolare ammontare delloperazione Per la non ragionevolezza delloperazione o della prestazione professionale richiesta Per larea geografica di effettuazione delloperazione o della prestazione professionale 46

23

AdempimentiRAFFORZATI: misure da adottare:Quando il cliente non fisicamente presente: Accertare lidentit del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario Assicurarsi che il primo pagamento relativo alloperazione sia effettuato tramite conto corrente intestato al cliente presso un ente creditizio 47

AdempimentiRAFFORZATI: misure da adottare:Quando il cliente una persona politicamente esposta residente allestero (UE ed extra UE):

stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta; ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti; adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione; assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale48

24

Obblighi del clienteArt. 21

49

Obblighi del cliente I clienti forniscono, sotto la propria responsabilit, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela.

Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilit, tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza

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Misure di contrasto allutilizzo di denaro contante e di titoli al portatore nei pagamenti superiori a 1.000(art. 49 d.lgs. 231)

51

Babele delle modificheSOGLIA 12.500 5.000 12.500 5.000 2.500 1.000 DECORRENZA Fino al 29.4.2008 Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 Dal 31.5.2010 Dal 13.8.2011 Dal 6.12.201152

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Misure di contrasto ai contantiLart. 49, d,lgs 231/2007 prevede: E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera: effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento complessivamente pari o superiore a 1.000 Il trasferimento vietato anche quando effettuato con pi pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (comma inserito dal d.lgs. 151/2009) Il trasferimento pu tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane E quindi non da altri intermediari53

Misure di contrasto ai contantiLart. 49, d,lgs 231/2007 prevede: limitazione della circolazione degli altri mezzi di pagamento, con obbligo di indicare su assegni e vaglia superiori a 1.000 (dal 13.8.2011 tutti non trasferibili):1. il nominativo o la ragione sociale dei beneficiario 2. la clausola di non trasferibilit

Gli assegni emessi a nome del traente (MM) possono essere girati allincasso solo: ad una banca a Poste Italiane54

27

Assegni Tutti gli assegni (bancari o circolari) sono NON trasferibili Con apposita istanza possibile ottenerli trasferibili, ma: Imposta di bollo 1.50 per ogni assegno Importo massimo di tali assegni non pu superare 1.000 il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le girate dal 25.6.2008 non si dovr riportare sugli assegni trasferibili Apposita istanza potrebbe significare apposita registrazione ed apposita verifica55

AssegniLemissione di assegni irregolari: Senza clausola di non trasferibilit Senza il beneficiario

Non inficiano loperazione, ma comportano laddebito della sanzione dall1 al 40% con un minimo di 3.000 Il minimo passa dal 1% al 5%, sempre con un minimo di 3.000 se la movimentazione supera 50.00056

28

Libretti di risparmio I libretti di deposito bancario o postale al portatore non possono avere un saldo superiore a 1.000 Libretti al portatore dovevano essere estinti o ridotti entro il 31.3.2012

57

Circ. MEF 5.8.2010Con effetto a decorrere dal 31 maggio 2010, la soglia ovunque indicata di 12.500 euro ridotta a 5.000 euro, mentre rimane inalterata la struttura delle violazioni previste dai commi dall'I al 19 dell'art. 49 del d. Lgs. 231/2007. Non si applicano le sanzioni per le violazioni previste dai commi 1,3, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49, commesse tra il 31.5.2010 e il 15.6.2010, quando riferite a importi compresi tra 5.000 e 12.500 euro. Sessa previsione per le modifiche 2011 per il periodo 13.8 31.8.2011 per il passaggio a 2.500 (non si conosce eventuale fase transitoria a seguitodella nuova riduzione a 1.000)Segue58

29

Sintesi degli adempimenti

Circ. MEF 5.8.2010

Di conseguenza, rileggendo alla luce della nuova soglia le norme gi contenute nel decreto legislativo 231/2007, si precisa quanto segue: consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento inferiore a 5.000(dal 13.8.2011 di 2.500; dal 6.12.2011 di 1.000).

Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge. consentita l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi per importi inferiori a 5.000 (dal 13.8.2011 di 2.500; dal 6.12.2011 di 1.000). 59Segue

Sintesi degli adempimenti

Circ. MEF 5.8.2010

Gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento. La soglia intesa soltanto per il singolo assegno. Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 5.000 (dal 13.8.2011, 2.500; dal 6.12.2011 di 1.000) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cd. assegni "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario. Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a 2.500. I libretti che eccedano tale soglia al 13.8.2011 dovranno essere ricondotti al di sotto di 2.500 entro il 30.9.2011 (ed entro il 31.12.2011 ad 1.000). I libretti circolanti aventi un saldo pari o superiore alla citata soglia potranno essere trasferiti prima di tale data, a condizione di essere stati riportati a un saldo inferiore a 2.500 (ed entro il 31.12.2011 ad 1.000).60

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AssegniC.M. 33124 DEL 20.3.2008: Saranno considerati regolari gli assegni liberi emessi anteriormente al 30.4.2008, per importi inferiori a 12.500 (dal 13.8.2011, 2.500; dal 6.12.2011 di 1.000) ed incassati successivamente;

gli assegni emessi dal 30.4.2008, per importi pari o superiori a 5.000 (dal 13.8.2011, 2.500; dal 6.12.2011 di 1.000) senza indicazione del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilit: saranno comunque pagati dalla Banche/Poste Banche/Poste comunicheranno tale irregolarit al M.E.F.

i carnet di assegni in possesso della clientela alla data del 29.4.2008 potranno essere utilizzati anche successivamente con il rispetto dei nuovi limiti;61

Assegni dal 30/4 al 24/6/2008C.M. 33124 DEL 20.3.2008: per i moduli di assegni ritirati dalla clientela fino al 29.4.2008 ed utilizzati successivamente non dovuta limposta di bollo di 1,50: in ogni caso il loro utilizzo dovr essere effettuato rispettando i nuovi limiti

in caso di girata: lindicazione del codice fiscale del girante sempre necessaria anche con riferimento agli assegni rilasciati anteriormente al 30.4.2008, salvo quelli incassati dopo il 25/6/2008;

in mancanza del codice fiscale del girante la banca/Poste non poteva effettuare il pagamento dellassegno dal 30/04 al 24/06/2008; la nullit della girata era operativa (dal 30/04 al 24/06/2008) qualora: il girante fosse privo del codice fiscale, il codice fiscale del girante fosse manifestamente errato;62

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Assegni dal 30/4 al 24/6/08C.M. 33124 DEL 20.3.2008: girata effettuata per conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad es. una persona giuridica): il codice fiscale da indicare era quello del soggetto titolare del medesimo rapporto (es: codice fiscale della societ);

non era necessaria lindicazione del codice fiscale da parte del giratario che pone allincasso lassegno emesso in forma libera o non trasferibile: qualora egli sia stato gi identificato dalla Banca/Poste o venga identificato al momento dellincasso medesimo63

Assegni dal 30/4 al 24/6/2008C.M. 33124 DEL 20.3.2008: la regolarit delle girate sar controllata dalla Banca/Poste tenendo conto: della firma di girata della regolarit formale del codice fiscale nonch della sua compatibilit con la firma di girata, semprech ci non risulti impossibile come nel caso, ad esempio, di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto

Il Co. 6 dellart. 49 dispone che gli assegni emessi allordine del traente (c.d. assegni m.m., me medesimo) potranno essere girati unicamente per lincasso ad una banca o alle Poste: inibendo quindi la possibilit di essere oggetto di girare a terzi ci indipendentemente dallimporto trasferito come confermato dal MEF: tali assegni potranno essere emessi anche per importi superiori a 5.000 euro (dal 13.8.2011, 2.500; dal 6.12.2011 di 1.000) 64

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Misure di contrasto ai contanti

I professionisti sono tenuti a: identificare la clientela che compie operazioni di importo pari o superiore a 12.500 (dal 13.8.2011, 2.500; dal 6.12.2011 di 1.000); registrare i dati dei clienti e le operazioni compiute in un archivio informatico unico con l'obbligo di conservarli per 10 anni segnalare le operazioni per contanti extra soglia65

Segnalazione al M.E.F.Lart. 51 del d.lgs. 231/2007 stabilisce: I soggetti che hanno notizia delle infrazioni alle disposizioni della legge antiriciclaggio (operazioni incontanti pari o superiori a 12.500 divenuto 5.000 dal 30.4.2008 tornato a 12.500 dal 25/6/2008, dal 13.8.2011, 2.500; dal 6.12.2011 di 1.000),

ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dellEconomia e delle Finanze per le attivit sanzionatorie Chi non riferisce soggetto alla sanzione dal 3 al 30% dellimporto delloperazione Con un minimo di 3.00066

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Segnalazione al M.E.F. Lobbligo di segnalazione di tutte le transazioni significative, cio quelle: pari o superiori a 12.500 ( 5.000 dal 30.4.2008, tornato a12.500 dal 25/6/2008 e ritornato a 5.000 dal 31.5.2010, dal 13.8.2011, 2.500; dal 6.12.2011 di 1.000),

in cui viene utilizzato denaro contante senza il tramite di un operatore bancario/finanziario. In particolare, si deve verificare se dalle registrazioni contabili dei propri clienti risultano (art. 7, c. 1, d.lgs 56/04): pagamenti in contanti per importi pari o superiori a 5.000 (dal 13.8.2011, 2.500; dal 6.12.2011 di 1.000) (ad esempio, per lacquisto o la vendita di merce, di beni strumentali, ecc.); conferimenti di denaro o pagamenti di dividendi effettuati in contanti e per importi superiori a 5.000 (dal 13.8.2011, 2.500; dal 6.12.2011 di 1.000) (attenzione ai finanziamenti e/o prelevamento soci) 67

Segnalazione al M.E.F. Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF: . lart. 49 del D.Lgs. 231/2007 vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore in euro o valuta estera effettuati a qualsiasi titolo tra soggetti diversi Quando il valore oggetto di trasferimento complessivamente pari o superiore a 1.000

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Segnalazione al M.E.F. Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF: . il trasferimento pu tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Pertanto, i prelievi/versamenti di contante sopra soglia sul proprio conto corrente, libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito Non costituiscono automaticamente violazione dellart. 49 citato69

Segnalazione al M.E.F. Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF: . Limporto di 1.000 riferito alla somma complessiva del trasferimento.

Pertanto, vietato anche suddividere artificiosamente un unico importo di 1.000, o superiore, in pi pagamenti in contanti di importo singolarmente inferiore al limite previsto, ma relativi alla medesima transazione economica.70

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Segnalazione al M.E.F. Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF: Richiamo in nota: Se la suddivisione di un importo pari o superiore a 1.000 dipende invece da contratti stipulati tra le parti, di cui si possa avere contezza o prova, che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni, in tal caso pu interpretarsi la molteplicit dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione.

Si cita un parere del Consiglio di stato n. 1504/1995 sez. III, che pone un limite allipotesi di cumulo di trasferimenti avvenuti nel medesimo contesto economico, in presenza di scadenze di pagamento pattuite preventivamente, anche se resta impregiudicato il potere discrezionale dellautorit amministrativa di verificare nelle singole fattispecie se il disposto normativo stato violato 71

Segnalazione al M.E.F. Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF: Possibilit di oblazione Pagamento del 2% dellimporto trasferito Il pagamento va effettuato entro 60 gg dalla notifica della contestazione

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Segnalazione Ragioneria ProvincialiDec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011: Le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio relativamente alle sanzioni di cui allart. 58 del D.lgs. 21.11.2007, n. 231, sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato

La Direzione V del Dipartimento del tesoro definisce i procedimenti di cui allart. 49 del D.Lgs. 231/2007 di importo superiore a 250.000 e non oblabili, relativi a processi verbali di contestazione pervenuti al 31.8.2011 e i procedimenti gi avviati nellambito della stessa Direzione a tale data, anche di importo inferiore73

Segnalazione Ragioneria ProvincialiLe movimentazioni fuori soglia vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS) (Dec. Dir. Tesoro e Rag.Gen. Stato 17.11.2011):

DirezioneRTS di GENOVA Via Urbano Rela, n. 8, 16151, GE RTS di TORINO Via Grandis, n. 14, 10121, TO RTS di MILANO Via Tarchetti, n. 6 20121, MI RTS di BOLZANO Piazza Tribunale, n. 2, 39100, BZ RTS di ROMA Via Napoleone Parboni, n. 6, 00153, RM RTS di LATINA Viale Pier Luigi Nervi, n. 270, 04100, LT

Regioni di competenzaLiguria Piemonte e Valle dAosta Lombardia Trentino Alto Adige Roma, Rieti, Viterbo Latina, Frosinone74

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Segnalazione Direzioni ProvincialiLe movimentazioni fuori soglia vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS) (Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011):

DirezioneRTS di VERONA Lungadige Capuleti, n. 11, 37122, VR RTS di VENEZIA Campo S. Angelo, n. 3538, 30124, VE RTS di UDINE Via Gorghi, n. 18, 33100, UD RTS di BOLOGNA Piazza dell8 Agosto, n. 26 , 40126, BO RTS di FIRENZE Via Pietrapiana, n. 53, 50121, FI RTS di PERUGIA Via Martiri dei Lager, n. 77, 06100, PG

Regioni di competenzaVerona, Vicenza, Padova, Rovigo Venezia, Treviso, Belluno Friuli Venezia Giulia Emilia Romagna Toscana Umbria75

Segnalazione Direzioni ProvincialiLe movimentazioni fuori soglia vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS) (Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011):

DirezioneRTS di NAPOLI Via Lauria, n. 80, centro direzionale IS. F80, 80143, NA RTS di SALERNO Piazza S.Agostino, n. 29, 84121, SA RTS di BARI Via Demetrio Marin, n. 3, 70125, BA RTS di LAQUILA c/o Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza Coppito 67100, AQ

Regioni di competenzaNapoli, Avellino, Benevento, Caserta Salerno e Basilicata Puglia, Molise Abruzzo

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Segnalazione Direzioni ProvincialiLe movimentazioni fuori soglia vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS) (Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011):

DirezioneRTS di COSENZA Piazza XI Settembre, n. 1, 87100, CS RTS di REGGIO CALABRIA Via Dei Bianchi n. 7, 89100, RC RTS di MESSINA Via Monsignor D'Arrigo, n. 5, 98122, ME RTS di CATANIA Via Cardinale Dusmet, n. 17, 95121, CT RTS di CAGLIARI Via XX Settembre, n. 13, 09125, CA RTS di SASSARI Via Carlo Felice, n. 29, 07100, SS

Regioni di competenzaCosenza, Crotone, Catanzaro Reggio Calabria, Vibo Valentia Messina, Caltanisetta, Enna, Palermo, Trapani Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa Cagliari, Oristano Sassari, Nuoro77

Operazioni di riciclaggio di denaro e beni derivanti da delitti(art. 41, d.lgs 231)

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Riciclaggio di denaro e beniValutazione dei rapporti coi clienti Ai fini antiriciclaggio, i professionisti si avvalgono delle informazioni ricevute nel corso dellidentificazione e di quelle disponibili in virt dellattivit professionale prestata I professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti e individuano eventuali incongruenze rispetto alla capacit economica, alle attivit svolte, al profilo di rischio di riciclaggio Questi obblighi non si applicano alle societ di revisione79

Riciclaggio di denaro e beniLa valutazione dei rapporti coi clienti deve essere fatta con riferimento a:

Aspetti soggettivi: cio alle caratteristiche dei clienti: soggetti insediati in localit caratterizzata da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati individuati dal GAFI come paesi non cooperativi; soggetti dei quali noto il coinvolgimento in attivit illecite

Aspetti oggettivi: riguardano le caratteristichedellattivit svolta dai clienti e delle operazioni e dei mezzi utilizzati dagli stessi: linterposizione di soggetti terzi; impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della propriet e della gestione; utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore80

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Riciclaggio di denaro e beni D.lgs. - Art. 41: .... (I professionisti segnalano) quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismoOperazione sospetta

Il sospetto desunto dalle caratteristiche, entit, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacit economica e dell'attivit svolta dal soggetto cui riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell'ambito dell'attivit svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico81

Operazione sospetta

Novit OPERAZIONI SOSPETTE(art. 36 DL 78/2010)

Con riferimento allindividuazione delle operazioni sospette da segnalare allUIF, integrato lart. 41, co. 1, D.Lgs. n. 231/2007, in base al quale costituisce un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui allarticolo 49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari

di importo pari o superiore a 15.00082

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Operazione sospetta

Novit OPERAZIONI SOSPETTE(art. 36 DL 78-2010)

Esempio 1: Versamento in banca di 25.000 in contanti frutto degli incassi di un supermercato Non da considerare operazione sospetta in quanto rientra nella normalit comportamentale

Esempio 2: Prelievo dalla Banca di importi superiodi a 15.000 effettuata spesso o continuamente per pagare fatture o dipendenti una operazione sospetta in quanto limprenditore potrebbe assolvere ai pagamenti con Assegni bancari o circolari Con bonifici Con carte di credito o bancomat

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Operazione sospetta

Novit OPERAZIONI SOSPETTE(art. 36 DL 78/2010 - Circ. MEF 11.10.2010, n. 297944)

La modifica introdotta dal citato art. 36 non altera dunque l'attuale assetto normativo, ma offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza, volto a qualificare meglio il sospetto circa il cliente o l'operazione e ad agevolare l'individuazione e la corretta ponderazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Atteso quanto sopra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione ai sensi del D. Lgs. 231/2007 devono: 1. valutare con attenzione: l'operativit in contante della clientela, anche per importi sotto la soglia di 5.000 (2.500 dal 13.8.2011), quando questa appaia frequente e/o ingiustificata alla luce del patrimonio informativo complessivo del segnalante; le operazioni di versamento e prelievo di contante effettuate con intermediari finanziari per un importo pari o superiore a 15.000. 2. raffrontare i predetti elementi con il profilo soggettivo del cliente o dell'effettivo beneficiario dell'operazione, al pari di quanto accade per le altre tipologie di indici di anomalia.84

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Operazione sospetta

Novit: PAESI A RISCHIO RICICLAGGIO (art. 36 DL 78/2010)

I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono: astenersi dallinstaurare un rapporto continuativo o dalleseguire operazioni o prestazioni professionali; terminare il rapporto continuativo o la prestazione professionale gi in essere; di cui siano direttamente o indirettamente parte societ fiduciarie trust societ anonime o controllate attraverso azioni al portatore

aventi sede nei Paesi che saranno individuati con un apposito Decreto in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, anche in materia fiscale. Tali misure sono applicabili anche nei confronti di ulteriori entit giuridiche: diversamente denominate aventi sede nei predetti Paesi e per le quali non risulta possibile identificare il titolare effettivo e verificare lidentit85

Operazione sospetta

Riciclaggio di denaro e beni

Originariamente la norma richiamava i delitti degli artt. 648-bis e 648-ter, che riguardano: La sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilit provenienti da un delitto: Rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, produzione e traffico di stupefacenti (quelli dellart. 648-bis c.p.) Che comportano la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da 1.032 a 15.494 (quelli dellart. 648-bis c.p.)

Il compimento, in relazione ai trasferimenti sopra descritti, di altre operazioni volte ad ostacolare lidentificazione della provenienza delittuosa del denaro stesso e dei beni Limpiego in attivit economiche o finanziarie di denaro, di beni o di altre utilit provenienti da delitto (art. 648ter c.p.) 86

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Operazione sospetta Delitti non colposi: di natura economica:

Riciclaggio di denaro e beni

Bancarotta fraudolenta Peculato Malversazione Concussione Corruzione Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Abuso di informazioni privilegiate Manipolazione di mercato (market abuse) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri domunenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi Dichiarazione infedele Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Penale tributario87

di natura finanziaria:

di natura tributaria:

Operazione sospetta

Riciclaggio di denaro e beni

Penale tributario D.Lgs. 74/2000 Art. 2: utilizzo di fatture per operazioni inesistenti Art. 3: indicazione di elementi attivi inferiori a quelli dovuti o elementi passivi fittizzi se congiuntamente: Limposta evasa di talune imposte superiore a 30.000 Il totale degli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche con lutilizzo di elementi passivi fittizzi, superiore al 5% dellammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazionesegue88

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Operazione sospetta

Riciclaggio di denaro e beni

Penale tributario D.Lgs. 74/2000 Art. 10: occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui obbligatoria la conservazione al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari

Art. 10/bis: non versa ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, per un ammontare superiore a 50.000 per ciascun periodo d'impostasegue89

Operazione sospetta

Riciclaggio di denaro e beni

Penale tributario D.Lgs. 74/2000

Art. 10/ter: non versa lIVA: dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo per un ammontare superiore a 50.000 per ciascun periodo d'imposta Art. 10/quater: chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dellart. 17 D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti per un ammontare superiore a 50.000 per ciascun periodo d'imposta

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Operazione sospetta

Riciclaggio di denaro e beni

Penale tributario D.Lgs. 74/2000 Quando ha rilevanza ai fini antiriciclaggio? Art. 2 d.lgs.231/2007: Se

commesse

intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attivit criminosa

Si ritiene che sia necessario che il delitto di evasione si consumi con la conversione o il trasferimento dei beni 91

Operazione sospetta

Riciclaggio di denaro e beni

Penale tributario D.Lgs. 74/2000 Esemplificazioni: 1 caso: il contribuente: che non versa le imposte per conclamata difficolt finanziaria Ma non abbia prelevato dai conti dellimpresa denaro Non sia soggetto alla segnalazione

2 caso: il contribuente: Che non versa le imposte Ma preleva tali importi Per fare degli investimenti Sia da segnalare

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Operazione sospetta

Indicatori di anomalia

Coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario, o in paesi non cooperanti (elenco GAFI) Operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato (non sono tali quei valori risultanti da calcoli tabellari o da coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge) Operazioni che appaiono incongrue rispetto alla finalit dichiarata Esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operativit Ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni Ingiustificata interposizione di soggetti terzi Ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura delloperazione Comportamento tenuto dei clienti volto a non fornire informazioni circa lidentit personale, la sede legale o amministrativa, lidentit degli amministratori aziendali o dei partecipanti al capitale Altri indicatori di anomalia contenuti nellallegato C provv. 24.2.2006 93

Operazione sospetta

Indicatori di anomalia

Criteri generali indicatori UIF 24.9.2009 A) Operativit connessa all'azione della criminalit nei confronti di imprese in difficolt economica o finanziaria, soprattutto in periodi di crisi Sotto il profilo soggettivo acquisto di partecipazioni in imprese in difficolt economica o finanziaria da parte di soggetti che operano in settori diversi da quello dell'impresa o che non risultano svolgere attivit imprenditoriale; improvvise o ripetute variazioni degli assetti proprietari, della compagine sociale e/o dell'amministrazione dell'impresa; ingresso di soci e/o amministratori che, per il loro profilo economico e/o per le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, potrebbero rappresentare meri prestanomi di soggetti terzi; ingresso di soci e/o amministratori con residenza o sede in Paesi o localit diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa, specie se non risulti trasparente l'eventuale catena di controllo e chi sia il titolare effettivo; trasferimento della residenza di soci e/o amministratori dell'impresa in Paesi con regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al 94 riciclaggio.

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Operazione sospetta

Indicatori di anomalia

Criteri generali indicatori UIF 24.9.2009 A) Operativit connessa all'azione della criminalit nei confronti di imprese in difficolt economica o finanziaria, soprattutto in periodi di crisi Sotto il profilo oggettivo ricezione improvvisa di contributi in conto aumento capitale o di finanziamenti da parte dei soci, in particolare attraverso flussi provenienti da intermediari diversi da quello ove sono radicati i rapporti dell'impresa; improvviso ripianamento, anche parziale, della posizione debitoria, in particolare attraverso versamenti di contante ovvero ricezione di finanziamenti dall'estero; effettuazione di operazioni che - per importo, modalit, localizzazione territoriale e controparti interessate - presentano caratteristiche che non hanno alcun collegamento con l'attivit economica svolta dall'impresa; ricezione di flussi rilevanti dall'estero - in particolare da Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio - per i quali non risultino verificabili la natura del rapporto intercorrente con il relativo ordinante e la motivazione economica sottostante al trasferimento; cessione a soggetti terzi di beni mobili e immobili, ivi comprese licenze e autorizzazioni all'esercizio di attivit, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato; cessione a soggetti terzi, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di contratti di leasing, relativi a beni strumentali e immobili di evidente valore rilevante; contestuali ovvero ravvicinate operazioni di emissione di assegni e di versamento di contante riconducibili al c.d. "giro di assegni". 95

Operazione sospetta

Indicatori di anomalia

Criteri generali indicatori UIF 24.9.2009B) Operativit connessa al rischio di usura 1. Sotto il profilo soggettivo movimentazione del conto palesemente sovradimensionata rispetto al profilo economico del titolare e del tutto incoerente con quella attesa in relazione all'attivit dichiarata (persone fisiche prive di collegamenti con il mondo produttivo), sia per l'alta frequenza delle operazioni, sia per i volumi e le modalit tecniche delle stesse; i soggetti "finanziati" operano in settori d'attivit differenti o comunque non ricollegabili a quello del titolare del conto; spesso si tratta di "protestati" o comunque di persone in difficolt economiche o finanziarie; frequente movimentazione da parte del soggetto "finanziatore" di conti intestati ad altri soggetti su cui, a diverso titolo, ha delega a operare; apertura ovvero utilizzo anomalo di rapporti sui quali sono versati effetti "al dopo incasso", non giustificabile con il profilo soggettivo del 96 cliente, specie se censito come "famiglia consumatrice".

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Operazione sospetta

Indicatori di anomalia

Criteri generali indicatori UIF 24.9.2009 B) Operativit connessa al rischio di usura2. Sotto il profilo oggettivo rapporti che presentano una movimentazione vorticosa e un sostanziale pareggiamento tra addebiti ed accrediti ; frequenti operazioni di versamento di assegni bancari e di contante, nonch presentazione di pagher cambiari, quasi sempre in cifra tonda frequenti operazioni di versamento di assegni "sotto la soglia" con una pluralit di girate da parte di terzi soggetti; gli assegni versati e i pagher presentati risultano spesso emessi da nominativi ricorrenti, per lo pi coincidenti con i soggetti che negoziano gli assegni tratti dal titolare del conto; contestuali prelevamenti di contante, in occasione del versamento di titoli di credito, spesso utilizzando moduli di sportello; tra gli assegni tratti a scopo di "finanziamento" e quelli presentati a scopo di "rimborso" si riscontra un arco temporale breve e spesso uno spread a favore del titolare del conto; frequenti "richiami" di effetti presentati all'incasso; frequenti "ritorni" di assegni ed effetti impagati, cui alle volte fa seguito il 97 pagamento "a mani notaio" o il protesto.

Operazione sospetta

Indicatori di anomalia

COMUNICAZIONE DELLUIF DEL 15 FEBBRAIO 2010 frode IVA UEOperativit connessa con il rischio di frode allIVA intracomunitaria Sotto il profilo soggettivo imprese in precedenza non operative, ovvero di recente costituzione, operanti in settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari (ad esempio, il commercio di autoveicoli o di beni di largo consumo, quali computer e i telefoni cellulari, nonch beni alimentari); imprese con capitale non superiore ai limiti minimi previsti, prive di unit operative (impianti, depositi, magazzini, esercizi aperti al pubblico) ovvero aventi sede in paesi regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio; imprese che, di norma, non chiedono affidamenti n sono titolari di altre attivit finanziarie presso l'intermediario; imprese i cui soci o amministratori risultano di dubbio profilo reputazionale per precedenti penali, anche a carico di soggetti notoriamente contigui ai medesimi, ovvero sono gravati da procedure pregresse pregiudizievoli (quali protesti, fallimenti, ecc.) o risultano nullatenenti irreperibili; imprese che presentano documentazione, allatto dellapertura del rapporto o delloperazione, che appare falsa contraffatta o comunque non riconducibile allattivit commerciale svolta; 98 imprese che risultano cedute ovvero cessate poco tempo dopo la loro costituzione

49

Operazione sospetta

Indicatori di anomalia

COMUNICAZIONE DELLA UIF DEL 15 FEBBRAIO 2010 frode IVA UEOperativit connessa con il rischio di frode allIVA intracomunitaria Sotto il profilo oggettivo vorticosa movimentazione del conto caratterizzata da flussi dimporto molto rilevante in un ristretto periodo di tempo; movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso lestero per importi elevati; accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da operatori nazionali, ai quali fanno contestualmente seguito trasferimenti, tramite assegni o bonifici, verso altri Paesi della UE o verso paesi extra-UE; flussi in entrata contestualmente seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di altre societ che non sembrano collegabili allattivit svolta dal cliente; giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti; giri di fondi intercorsi per importi significativi con soci, specie se residenti o aventi sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio; cessione a terzi, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, di beni a contenuto tecnologico, di autoveicoli e in generale di beni agevolmente trasportabili e di largo consumo; cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di una sola impresa cliente o di un numero molto limitato dimprese clienti; movimentazione priva di addebiti per forniture (luce, gas, acqua), tributi (soprattutto versamenti IVA), previdenza sociale, o comunque caratterizzata da addebiti della 99 specie in misura insignificante in rapporto ai volumi movimentati.

Operazione sospetta

Indicatori di anomaliaDM Giustizia 16.4.2010

Art. 3 - Indicatori di anomalia Al fine di agevolare l'attivit di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1 al presente decreto indicatori di anomalia. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. L'elencazione degli indicatori di anomalia non esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalit di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'impossibilit di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o pi degli indicatori previsti nell'allegato 1 al presente decreto pu non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto 100 profili di sospetto. Segue

50

Operazione sospetta

Indicatori di anomaliaDM Giustizia 16.4.2010

Art. 3 - Indicatori di anomalia La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o pi indicatori di anomalia non motivo di per s sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela. Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono. I professionisti si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione. I professionisti utilizzano gli indicatori quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attivit prestata. Al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti utilizzano altres gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, 101 lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007.

Operazione sospetta

Indicatori di anomalia

Operazioni sospetta Precisazioni La ricorrenza dei comportamenti descritti negli indicatori non costituisce di per s motivo sufficiente allindividuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti del cliente Sono significative per la rilevazione di ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto Laccurato adempimento di obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano pi indicatori In sostanza: Gli indicatori sono elementi utili ma non determinanti Al professionista dato obbligo di valutare il cliente e le operazioni da esso poste in essere102

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Obblighi103

Obblighi Identificare i clienti Istituire larchivio unico Registrare e conservare nellarchivio i dati identificativi del cliente e le informazioni relative alle prestazioni professionali eseguite Controllo costante nel corso del rapporto continuativo Segnalare al Ministero dellEconomia le violazioni dellart.49, 50, 51 d.lgs 231/2007 (movimenti in denaro, depositi bancari e postali,assegni e vaglia postali e cambiali privi di trasferibilit- superiori a 2.500)

Segnalare le operazioni sospette di cui allart. 41- d.lgs231/2007 (che per caratteristiche, entit, natura, e ogni altra circostanza,induca a ritenere che il denaro o i beni siano oggetto di riciclaggio e finanziamento al terrorismo

Istituire misure di controllo interno, per prevenire e impedire la realizzazione di operazione antiriciclaggio Assicurare una adeguata formazione dei dipendenti e dei collaboratori 104

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AdempimentiIDENTIFICAZIONE

Il professionista identifica il cliente qualora: La prestazione professionale comporti o possa comportare la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, beni o utilit di importo, anche frazionato, superiore a 15.000 (vedi diap. seguente) Il valore delle operazioni non determinato o determinabile. Sono operazioni non determinabili:1. la costituzione, la gestione o lamministrazione di societ, enti, trust o strutture analoghe 2. [gli incarichi di revisione contabile 3. Gli incarichi di tenuta di contabilit, paghe e contributi e lesecuzione di adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza] (nel d.lgs. troviamo solo il punto 1)105

AdempimentiValore delloperazione: Non si tiene conto del compenso del professionista o della societ di revisione Nel caso di compensazione tra attivit, debiti e crediti, relativi allo stesso cliente: si tiene conto del valore di ciascuna attivit e non del valore risultante dalla compensazione (saldo) Operazioni frazionate: quelle che seppur di valore non superiore a 15.000, siano ritenute parte di una operazione unitaria sotto il profilo economico e siano poste in essere nel tempo [richiesto per lesecuzione del medesimo incarico] fissato in 7 giorni, SALVO IL FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO [il d.lgs. ha fissato il tempo in 7 gg per le operazioni frazionate)106

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AdempimentiIdentificazione Il professionista e la societ di revisione acquisiscono i seguenti dati: Persone fisiche: Nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o di domicilio, codice fiscale, estremi del documento di identificazione

Soggetti diversi: Denominazione, sede legale, codice fiscale necessario verificare lesistenza del potere rappresentativo sulla base della documentazione prodotta dal cliente (di visure camerali, certificati rilasciati da enti, delibere consiliari o 107 assembleari)

AdempimentiIdentificazione Il cliente fornisce le informazioni necessarie per lidentificazione e quelle richieste dal professionista per ottemperare agli obblighi previsti dallantiriciclaggio Il cliente fornisce per iscritto, sotto la propria responsabilit, tutte le informazioni necessarie per lidentificazione dei soggetti per conto dei quali opera 108

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AdempimentiIdentificazione Informazioni sullo scopo e sulla natura della prestazione Con le nuove disposizioni del d.lgs. 231/2007 viene introdotto lobbligo di adeguata verifica della clientela commisurandola al rischio associato: Al cliente Alla prestazione professionale110

N.B.

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AdempimentiRischio relativo al cliente: Natura giuridica Prevalente attivit svolta Comportamento tenuto al momento del compimento delloperazione o dellinstaurazione del rapporto professionale Area geografica di residenza o sede del cliente111

AdempimentiRischio relativo alla prestazione professionale: Tipologia delloperazione e della prestazione professionale Importo delloperazione Frequenza delle operazioni Ragionevolezza delloperazione o della prestazione professionale richiesta soppesando lattivit svolta dal cliente Area geografica di destinazione delloperazione o della prestazione112

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Casi particolari di identificazione

113

AdempimentiIdentificazione

Casi particolari Conferimento di incarico da pi clienti: lidentificazione dovuta per ciascuno di essi Cliente che incarica pi professionisti: ciascuno di essi procede allidentificazione Non possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 Il professionista pu delegare, occasionalmente o stabilmente,un dipendente o un collaboratore per lacquisizione dei dati identificativi Se si ritiene vi siano stati errori nellacquisizione dei dati o che questi siano incongruenti si dovr rinnovare 114 lidentificazione

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AdempimentiIdentificazione Casi particolari (provv. 21.6.06): Incasso di imposte dal cliente: prestazione professionale da registrare Prestazioni professionali periodiche (redazione del bilancio): va registato anche il rinnovo tacito(doveva essere eliminato dal correttivo al DM 141/2006)

Incarico per prestazioni multiple (costituzione della societ e redazione della contabilit): al conferimento dellincarico andranno registrate tutte e distintamente 115

AdempimentiIdentificazione Casi particolari (provv. 21.6.06): Incarico fra professionisti: Con valutazione della pratica del cliente: registrazione del cliente e del collega Solo consulenza al collega: registrazione del solo collega

Centro elaborazione dati: Attivit di mera elaborazione: no registrazione del cliente Attivit di predisposizione di dichiarazioni e altri adempimenti: si registrazione del cliente116

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AdempimentiIdentificazione Casi particolari (risposta UIC a UNGDC): Operazione frazionata:1. fattura di 30.000 pagata a 30 60 90 gg.: non operazione frazionata in quanto riferita ad un accordo commerciale preventivo (anche alla luce del d.lgs. che parla di 7 gg) 2. finanziamento soci o distribuzione di utili di 10.000 a giugno e di 10.000 a settembre: questi casi andranno valutati di volta in volta in quanto non appare connaturato al tipo di operazione posta in essere, al fine di valutare se lo scopo effettivo del frazionamento stato quello di eludere la norma 3. Pagamenti F24 telematici: commercialista 10.000; consulente del lavoro 10.000; stessa scadenza: NON operazione frazionata 4. Predisposizione di F24: prestazione professionale da registrare se di valore superiore a 15.000117

AdempimentiIdentificazione Casi particolari (risposta UIC a UNGDC): Conferimenti di incarico da autorit giudiziaria (curatore fallimentare, CTU): esclusa dallambito di applicazione (il professionista organo ausiliario della procedura e non protagonista)

Unico e mod. 730: identificazione se il saldo superiore a 15.000 (dal 25.5.07 abrogata dal DM60/2007 correttivo al DM 141/2006) (lart. 12, c. 3, d.lgs. 231/07 parlava di dichiarazione dei redditi e non di dichiarazioni fiscali) (obbligo eliminato dal d.lgs. 151/2009)

Assegni irregolari: obbligo di segnalazione anche per i professionisti. (C.M. 33124/2008: compito delle banche)

118

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AdempimentiIdentificazione Casi particolari (risposta UIC teledonferenza I.O. 24.3.2007): Redazione di contratto di comodato: identificazione se il bene concesso ha valore superiore a 12.500 (d.lgs. 15.000) Redazione di contratto di locazione: identificazione se limporto del canone annuo superiore a 12.500 (d.lgs. 15.000)119

AdempimentiIdentificazione Casi particolari (risposta UIC a UNGDC): F24 cumulativo: registrazione dei clienti se il totale delle imposte supera 15.000

120

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AdempimentiIdentificazione Casi particolari (risposta UIC teleconferenza I.O. 24.3.2007): Cliente cambia professionista: nessuna registrazione da fare per il professionista che perde il cliente (nuova lett. b, art. 36 mod. D.lgs. 151/09-: v registrata)

Decorrenza termini di registrazione: UIC distingue due gruppi informativi nellAUI: ANAGRAFICA SOGGETTI: lidentificazione va eseguita immediatamente PRESTAZIONI PROFESSIONALI: se non note al momento dellidentificazione, lAUI pu essere compilato successivamente121

AdempimentiIdentificazione Casi particolari (risposta UIC teleconferenza I.O. 24.3.2007): Liquidatore di societ: distinguere: se viene compiuta allinterno dellattivit professionale: soggetta quale organo interno della societ o ente in liquidazione: non soggetta

Amministratori di condominio: un organo interno del condominio che effettua incassi e pagamenti: non pu essere soggetto alle disposizioni antiriciclaggio in quanto irrealistico che un soggetto sia chiamato a segnalare se stesso122

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AdempimentiIdentificazione Casi particolari (risposta UIC teleconferenza I.O. 24.3.2007): Cessazione attivit professionale: lAUI va conservato per 10 anni Decesso del professionista: si estingue lobbligazione

123

AdempimentiIdentificazione Casi particolari (risposta UIC teleconferenza I.O. 24.3.2007): Il professionista viene a conoscenza di fatture di comodo: pu integrare il reato presupposto a quello di riciclaggio: tale illecito pu rientrare fra le casistiche oggetto di segnalazione come operazione sospetta a prescindere dallimporto delle fatture false di cui il professionista abbia sentore124

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AdempimentiRevisori contabili Art. 13 I Revisori osservano le medesime disposizioni previste per I professionisti: Sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio: di identificazione e registrazione di segnalazione delle operazioni sospette

125

AdempimentiORGANI DI CONTROLLO art. 52 Collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, ecc.: Di intermediari finanziari (art. 112 del TUB): obbligo di verifica del rispetto delle norme antiriciclaggio Di societ commerciali: Quali operatori non finanziari (es. orafi): obbligo di verifica degli adempimenti Altre societ: i sindaci devono verificare il rispetto delle disposizioni di legge (art. 2407 c.c.) quindi anche 126 quelle antiriciclaggio

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AdempimentiORGANI DI CONTROLLO art. 52 Collegio sindacale, consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, ecc.: DEVONO: comunicare, senza ritardo, alle autorit di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, co. 2 (disposizioni dellautorit di vigilanza CONSOB); comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attivit o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 (operazioni sospette di riciclaggio) di cui hanno notizia; comunicare, entro 30 giorni, al MEF le infrazioni alle disposizioni di cui all'art. 49, (movimentazioni di contante e assegni irregolari) e all'art. 50 (conti e libretti al portatore o intestati a persona fittizia) di cui hanno notizia; comunicare, entro 30 giorni, allUIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 (omissione di registrazioni) di cui hanno notizia127

AdempimentiRegistrazione e conservazione contenuto I professionisti provvedono a registrare e conservare nellarchivio unico i seguenti dati: I dati identificativi del cliente e del soggetto per conto del quale il cliente opera Lattivit lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale agisce La data dellavvenuta identificazione La descrizione sintetica della prestazione professionale fornita (allegato A) Il valore della prestazione professionale, se conosciuto128

(art. 36) (1)

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AdempimentiRegistrazione e conservazione (art. 36) (2) contenuto Prestazioni professionali consistenti nella tenuta della contabilit, revisione contabile: oggetto di registrazione solo il conferimento di incarico (non si registrano quindi i singoli movimenti contabili o le singole operazioni in cui gli incarichi si esplicano)

Avvocati e notai registrano le prestazioni indicate nella tabella A.1, sia quando le eseguono in nome e per conto del cliente, sia quando esse consistano in attivit di assistenza 129 e nella loro progettazione e realizzazione

AdempimentiRegistrazione e conservazione (art. 36) (3):

modalit

I professionisti devono procedere alla registrazione tempestivamente e comunque non oltre 30 giorni Dal compimento delloperazione Dallapertura, modifica o chiusura del rapporto continuativo dal conferimento dellincarico (nuovo co. 1/bis art. 38, ins. dal d.lgs.151/2009)

Il professionista che esegue un nuovo incarico per un cliente gi identificato, sufficiente che registri nellarchivio unico solo le informazioni relative al nuovo incarico, entro 30 giorni dallaccettazione dellincarico Se vi la necessit di modificare i dati identificativi o le altre informazioni contenute nellarchivio unico, si dovr procedere entro 30 giorni dal momento in cui si viene a 130 conoscenza delle variazioni

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AdempimentiArchivio unico (art. 38) Larchivio unico per ciascun professionista o societ di revisione I professionisti che svolgono lattivit in forma associata o societaria possono tenere larchivio in forma accentrata, indicando il professionista che segue il cliente I professionisti associati possono tenere ciascuno il proprio archivio Lobbligo di istituire larchivio non sussiste se non vi sono informazioni da registrare o conservare (art. 37, co 4)138

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Adempimenti Archivio unico (art. 38) Pu essere tenuto con strumenti informatici o in forma cartacea secondo le disposizioni del provvedimento UIC 24.2.06 e dellallegato B I professionisti obbligati a tenere il registro della clientela (es. Notai), evitano larchivio unico se integrano tale registro con le previsioni antiriciclaggio Va tenuto in modo ordinato, assicurando la trasparenza e la chiarezza delle informazioni, la facilit della consultazione, della ricerca e del trattamento dei dati Le registrazioni sono conservate in ordine cronologico delle prestazioni, in modo da rendere possibile la loro ricostruzione storica Le informazioni dellarchivio sono utilizzate anche per lindividuazione delle operazioni sospette da segnalare allUIF139

AdempimentiArchivio unico (art. 38) Larchivio unico pu essere: Tenuto in proprio dal professionista Affidato a terzi la tenuta e la gestione dellarchivio unico informatico, purch sia assicurato al professionista laccesso diretto e immediato allarchivio

In entrambi i casi la responsabilit sulla tenuta del registro del professionista o della societ di revisione I terzi incaricati tengono gli archivi nel rispetto delle disposizioni della legge sulla privacy e in maniera che siano separate le registrazioni relative a ciascun professionista140

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AdempimentiArchivio unico (art. 38) Larchivio unico pu essere informatico o cartaceo LUIC ha precisato che opzionale tenere larchivio informatico o cartaceo (ritiene che possedere un computer nonvoglia dire essere dotati di strumenti informatici)

Larchivio unico cartaceo (che non pu essere composto da fogli mobili o da quaderni ad anelli) deve essere: numerato progressivamente siglato in ogni pagina dal professionista o dal collaboratore o dipendente che deve essere autorizzato per iscritto alla fine dellultimo foglio va indicato il numero delle pagine di cui composto il registro e deve essere posta la firma dei soggetti appena descritti141

Registrazione e segnalazionePrincipi generali1. I professionisti devono valutare le operazioni compiute o richieste dei clienti al fine di rilevare e segnalare allUIC le operazioni sospette di riciclaggio 2. Non vanno segnalate le operazioni relative allesame della posizione giuridica del cliente o a seguito dellespletamento dei compiti di difesa o di NB rappresentanza dello stesso in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sullattivit di intentare o evitare un procedimento 3. Non vanno segnalati nemmeno i giudizi arbitrali o la risoluzione di controversie innanzi organismi di conciliazione previsti dalla legge 4. I punti 2 e 3 non si applicano alle societ di revisione 142

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Registrazione e segnalazioneResponsabilit Le segnalazioni effettuate: non costituiscono violazione agli obblighi di segretezza e, se posti in essere in buona fede e per le finalit antiriciclaggio, non comportano responsabilit di alcun tipo (civile, penale, amministrativa)

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Registrazione e segnalazioneProcedura di segnalazione (1) Il professionista (art. 41) provvede personalmente ad eseguire la segnalazione di unoperazione sospetta Professionisti con Albo: possono: inviare la segnalazione allAlbo, il quale la girer allUIF senza indicare il nome del professionista segnalante (d.lgs. 231/07)

Se pi professionisti assistono il medesimo cliente, la segnalazione allUIF pu essere congiunta Le segnalazioni devono essere effettuate: Senza ritardo Ove possibile, prima del compimento delloperazione 144 oggetto dellincarico

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Registrazione e segnalazioneProcedura di segnalazione (2) Societ di revisione (art. 44): la procedura per rilevare e segnalare loperazione sospette si svolge in due fasi: Rilevazione degli elementi di sospetto e dellinformazione immediata del titolare dellattivit o del legale rappresentante Il titolare dellattivit o il legale rappresentante esamina le segnalazioni pervenutegli, se le ritiene fondate, le trasmette allUIF145

Registrazione e segnalazioneTrasmissione della segnalazione

Dal 1.11.2011 la segnalazione esclusivamente telematica Previa iscrizione presso il sito della Banca dItalia Ed attribuzione da parte della stessa di apposita password

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Registrazione e segnalazioneContenuto della segnalazione Fino al 31.10.2011, la segnalazione era cartacea e andava prodotta secondo lo schema dellallegato D seguendo le istruzioni dellallegato E, indicando: Dati del segnalante Dati del soggetto segnalato o della persona per conto della quale esso opera Informazioni sulloperazione oggetto di segnalazione Motivi del sospetto147

Registrazione e segnalazioneTrasmissione della segnalazione

Fino al 31.10.2011, la segnalazione era in formacartacea ed andava inviata a: Unit Informazione Finanziaria Servizio risorse informatiche approvvigionamenti e i servizi Via delle Quattro Fontane, 123 00184 Roma Accanto allindirizzo del mittente si indicher il codice: PR AR94 per i professionisti OP AR94 per gli operatori non finanziari

Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata allufficio LUIC si riserva di predisporre gli strumenti per la trasmissione informatica delle segnalazioni 148

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Collaborazione e riservatezza LUIF pu richiedere ai professionisti ogni informazione necessaria nella propria attivit di approfondimento e analisi I professionisti devono trasmettere tempestivamente le informazioni richieste LUIF informa i professionisti dellesito delle segnalazioni nei seguenti casi: Archiviazione Non si dia corso a seguito degli accertamenti da parte degli organismi investigativi Tutte le informazioni relative alle segnalazioni sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza 149

AdempimentiConservazione I dati e le informazioni, contenute nell'archivio, sono conservate per 10 anni dalla conclusione della prestazione a cura del professionista.

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Altri obblighiControlli interni

I professionisti svolgono attivit di controllo interno per verificare il corretto adempimento degli obblighi antiriciclaggio Vanno svolti con continuit e periodicit variabile secondo le dimensioni e larticolazione della struttura 151

Altri obblighiFormazione (art. 54) I professionisti adottano misure di formazione ai propri collaboratori e dipendenti affinch siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere unadeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al professionista le situazioni di sospetto La formazione deve avere carattere di continuit e sistematicit e tenere conto dellevoluzione della normativa antiriciclaggio I programmi di formazione sono finalizzati a riconoscere le attivit potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo Le modalit attuative sono individuate dagli ordini professionali152

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Altri obblighiPrivacy: I professionisti osservano nel trattamento dei dati le previsioni del d.lgs. 196/2003: Riservatezza dei dati Password Copie degli archivi e loro ripristino

Linformativa ai clienti dovr essere integrata specificando che il trattamento dei dati avverr anche per le finalit previste dalla normativa in materia antiriciclaggio153

Sanzioni - art. 57 e 58Alcune violazioni

In azzurro le novit del D.L. 78/2010

Sanzione

Omessa comunicazione entro 30 Dal 3 al 30% dellimporto gg giorni di trasferimento di delloperazione denaro contante per oltre 12.500 con minimo di 3.000 (dal 16.6.2010) (2.500) (dal 6.12.2011 di 1.000) Omissione di segnalazione allUIF Violazione obblighi di identificazione e registrazione Mancata istituzione archivio unico

Da 5.000 a 50.000 euro Da 2.600 a 13.000 Da 5.000 a 50.000

Violazione ai trasferimenti per Sanzione dal 1 al 40% dellimporto contanti superiori a 12.500 Con minimo 3.000 (2.500) (dal 6.12.2011 di 1.000)

Dal 5% al 40%, con minimo 3.000 se di importo in contanti > 50.000 Arresto fino a 1 anno e sanzione da 100 a 1.000154

Omissioni delle comunicazioni del Collegio sindacale

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Privacy

155

Alcune definizioni

Art. 4 d.lgs. 196/2003

Trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuate anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, 156 anche se non registrati in una banca dati

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Alcune definizioni

Art. 4 d.lgs. 196/2003

Dato personale: qualunque informazione: relativa a persona fisica o giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale

157

Alcune definizioni

Art. 4 d.lgs. 196/2003

Dati sensibili: i dati personali idonei a rivelare: l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonch i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;158

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Alcune definizioni

Art. 4 d.lgs. 196/2003

Titolare del trattamento: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalit, alle modalit del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza

Responsabile del trattamento: la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare del trattamento al trattamento di dati personali159

Alcune definizioni

Art. 4 d.lgs. 196/2003

Incaricati al trattamento: le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile: sono nominati incaricati tutti coloro che raccolgono, elaborano e utilizzano dati personali, siano essi lavoratori dipendenti o autonomi e collaboratori esterni. La nomina deve avvenire per scritto e contiene indicazioni precise dellambito del trattamento consentito Interessato: la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali160

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Alcune definizioni

Art. 4 d.lgs. 196/2003

Misure minime: il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nellarticolo 31Art. 31. Obblighi di sicurezza 1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalit della raccolta. 161

Obblighi dei titolariObblighi da osservare Informativa allinteressato

Art. 13 d.lgs. 196/2003

cos?

Generalmente un atto che rende noto allinteressato: chi tratta i dati, le modalit del trattamento e i diritti riconosciuti dalla legge. Deve essere preventiva al trattamento. Linformativa pu essere data allinteressato: sia in forma orale (valutare la convenienza di questa scelta data la quasi nullit della capacit probatoria) che scritta.

Trattamenti e raccolte dei dati coerenti, sono ammessi se non eccessivi e in alcuni casi indispensabili allattivit condotta Adeguamento degli archivi cartacei e degli elaboratori con misure idonee a non disperdere i dati e impedire accessi abusivi (art. 34 e allegato B) del D.Lgs. 196/2003)162

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Contenuto dellInformativa

Art. 13 d.lgs. 196/2003

Secondo quanto stabilito dallart. 13, linformativa deve indicare:

le finalit e le modalit del trattamento cui sono destinati i dati la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati le conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere i soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati e lambito di diffusione dei dati medesimi i diritti dellinteressato, descritti nellart. 7 della legge 196/03 gli estremi identificativi del titolare ed eventualmente del re