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Diritto internazionale: è il diritto che regola l’ordinamento giuridico della comunità degli stati. Si differenzia dagli altri ordinamenti perché A) manca un’autorità centrale che legifera B) un giudice che sanziona e C) tutti gli stati sono allo stesso livello (anche se nella pratica comandano le superpotenze): ecco perché l’ordinamento internazionale viene definito ordinamento anarchico,”uti universi”. (R.Quadri) Nascita del diritto internazionale: 300 = nascita dei primi stati nazionali. Francia, Inghilterra e Spagna sono i primi a non essere sottomessi ad un impero o alla chiesa. Inoltre, in Inghilterra nasce una prima forma di costituzione, ossia la Magna Carta Libertatum (1215), atto col quale Giovanni Senza Terra concedeva alcuni diritti ai cittadini (aristocratici) 400 = con la bolla “inter Caetera” del 1493 di papa Alessandro VI si ha la prima forma di arbitrato. Il Papa intervenne per la risoluzione della questione della “Raja”, ossia la divisione dei territori dell’America latina tra l’impero spagnolo e quello portoghese. Egli invocò la cd. “donazione di Costantino”, un documento apocrifo (falso) secondo il quale tutti i territori ad Occidente del Sacro Romano Impero, sarebbero dovuti andare sotto il controllo del Papato, motivo per cui il Papa poteva donarli a chi desiderava. La divisione fu a favore della Spagna e solo dopo il trattato di Tordesillas le condizioni furono rese più eque. (principio internazionale di equità). 500 = dopo la pace di Augusta del 1555 gli Stati si riconoscevano tra loro in quanto Stati, al di là della fede dei vari sovrani (cuius regio eius religio) . 600 = dopo la pace di Vestfalia del 1648 si ha la fine della guerra dei 30 anni tra protestanti e cattolici e la fine del Sacro Romano Impero. Si inaugura un nuovo ordine internazionale, un sistema in cui assumeva dunque importanza il concetto di sovranità dello stato. 700 = abbiamo la destabilizzazione delle monarchie assolute. Nel 1789, durante la Rivoluzione Francese, viene emanata la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”. 800 = vengono concesse le prime Costituzioni per cui il potere sovrano viene limitato dalla legge. Si iniziano a delineare i primi Stati moderni. 900 = Dopo il trattato di Versailles del 1919, Guglielmo II venne ritenuto responsabile di determinati crimini. Da questo momento in poi quindi gli individui iniziano ad avere diritti che vanno oltre il rapporto Stato-cittadino. Nel 1945 nasce l’ONU (sulle ceneri della Società delle Nazioni) e tre anni dopo viene emanata la “Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo”. Il ‘900 fu definito da Bobbio l’età dei diritti. In questo secolo inizia a delinearsi il Diritto Internazionale con due nuovi soggetti: le organizzazioni internazionali e gli individui. Fonti del diritto internazionale generale: fonti primarie: norme non scritte: la consuetudine = comportamento ripetuto costantemente dagli Stati (diuturnitas) accompagnato dalla convinzione dell’obbligatorietà giuridica di quel comportamento (opinio juris sive necessitatis). Fonti secondarie: Norme scritte: trattati, convenzioni, accordi, patti = hanno forza di legge solo tra gli stati contraenti. In caso di incompatibilità con una norma consuetudinaria, quest’ultima ha un grado gerarchico più alto. Fonti del diritto internazionale particolare: fonte di terzo grado: procedimenti previsti da accordi = norme strumentali disposti alla regolamentazione di varie materie da parte delle organizzazioni internazionali.

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Page 1: Nascita del diritto internazionale: 300viverescienzepolitiche.it/.../diritto-internazionale-fiore-sinesio... · statale del diritto interno. È necessario un ordine di esecuzione

Diritto internazionale: è il diritto che regola l’ordinamento giuridico della comunità degli stati. Si differenzia dagli altri ordinamenti perché A) manca un’autorità centrale che legifera B) un giudice che sanziona e C) tutti gli stati sono allo stesso livello (anche se nella pratica comandano le superpotenze): ecco perché l’ordinamento internazionale viene definito ordinamento anarchico,”uti universi”. (R.Quadri)

Nascita del diritto internazionale: ‘300 = nascita dei primi stati nazionali. Francia, Inghilterra e Spagna sono i primi a non essere sottomessi ad un impero o alla chiesa. Inoltre, in Inghilterra nasce una prima forma di costituzione, ossia la Magna Carta Libertatum (1215), atto col quale Giovanni Senza Terra concedeva alcuni diritti ai cittadini (aristocratici) ‘400 = con la bolla “inter Caetera” del 1493 di papa Alessandro VI si ha la prima forma di arbitrato. Il Papa intervenne per la risoluzione della questione della “Raja”, ossia la divisione dei territori dell’America latina tra l’impero spagnolo e quello portoghese. Egli invocò la cd. “donazione di Costantino”, un documento apocrifo (falso) secondo il quale tutti i territori ad Occidente del Sacro Romano Impero, sarebbero dovuti andare sotto il controllo del Papato, motivo per cui il Papa poteva donarli a chi desiderava. La divisione fu a favore della Spagna e solo dopo il trattato di Tordesillas le condizioni furono rese più eque. (principio internazionale di equità). ‘500 = dopo la pace di Augusta del 1555 gli Stati si riconoscevano tra loro in quanto Stati, al di là della fede dei vari sovrani (cuius regio eius religio) . ‘600 = dopo la pace di Vestfalia del 1648 si ha la fine della guerra dei 30 anni tra protestanti e cattolici e la fine del Sacro Romano Impero. Si inaugura un nuovo ordine internazionale, un sistema in cui assumeva dunque importanza il concetto di sovranità dello stato. ‘700 = abbiamo la destabilizzazione delle monarchie assolute. Nel 1789, durante la Rivoluzione Francese, viene emanata la “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino”. ‘800 = vengono concesse le prime Costituzioni per cui il potere sovrano viene limitato dalla legge. Si iniziano a delineare i primi Stati moderni. ‘900 = Dopo il trattato di Versailles del 1919, Guglielmo II venne ritenuto responsabile di determinati crimini. Da questo momento in poi quindi gli individui iniziano ad avere diritti che vanno oltre il rapporto Stato-cittadino. Nel 1945 nasce l’ONU (sulle ceneri della Società delle Nazioni) e tre anni dopo viene emanata la “Dichiarazione universale dei Diritti dell’uomo”. Il ‘900 fu definito da Bobbio l’età dei diritti. In questo secolo inizia a delinearsi il Diritto Internazionale con due nuovi soggetti: le organizzazioni internazionali e gli individui.

Fonti del diritto internazionale generale: fonti primarie: norme non scritte: la consuetudine = comportamento ripetuto costantemente dagli Stati (diuturnitas) accompagnato dalla convinzione dell’obbligatorietà giuridica di quel comportamento (opinio juris sive necessitatis). Fonti secondarie: Norme scritte: trattati, convenzioni, accordi, patti = hanno forza di legge solo tra gli stati contraenti. In caso di incompatibilità con una norma consuetudinaria, quest’ultima ha un grado gerarchico più alto.

Fonti del diritto internazionale particolare: fonte di terzo grado: procedimenti previsti da accordi = norme strumentali disposti alla regolamentazione di varie materie da parte delle organizzazioni internazionali.

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raccomandazioni e pareri = norme formali con valore di mera esortazione da parte delle organizzazioni internazionali (possono contribuire a formare il cd. Soft law, diritto morbido)

adattamento del diritto internazionale e del diritto interno, 2 teorie:

1. MONISMO il diritto internazionale è un tutt’uno col diritto interno

INTERNISTA INTERNAZIONALISTA AUSTIN (1790- 1859): padre del positivismo giuridico. Nega la giuridicità del dir. Internaz. HEGEL (1770-1831): padre dello spiritualismo, il diritto internaz. è il riflesso del diritto interno e afferma la giuridicità del dir. Internaz. JELLINEK (1851-1911): padre della teoria dell’autolimitazione dello Stato, il quale unilateralmente si auto obbliga. Viene meno l’obbligatorietà del diritto internaz.

KELSEN: padre del normativismo puro: è norma ciò che viene posta da un’altra norma per cui il diritto interno prende origine dal dir. Internaz. I quale ha quindi da una norma cd. pensante (ideata da Kant). Le norme consuetudinarie o pattizie si distinguono in valide (tramite la ratifica) ed efficaci (tramite l’ordine di esecuzione con cui la norma diventa obbligatoria, interna).

2. DUALISMO Il diritto internazionale è separato da quello interno. (teoria prevalente)

ANZILOTTI (1867-1950) SANTI ROMANO (1875-1947) PERASSI (1886-1960) Concezione positivistica incentrata sul monopolio statale del diritto interno. È necessario un ordine di esecuzione come atto di ricezione della norma internazionale.

il diritto internazionale e interno sono staccati ma il coordinamento avviene tramite il cd. rinvio mobile sancito dall’art.11 Cost.

Il diritto interno si rifà a quello internazionale attraverso un meccanismo chiamato “trasformatore permanente” che però riguarda solo le norme consuetudinarie, tramite l’art.10.1 Cost.

Formazione dei trattati: (disciplinata dalla Convenzione di Vienna del 1969) il trattato = è un accordo di due o più stati che intendono obbligarsi al rispetto di determinati diritti ed obblighi. Come nel contratto civile, vige la libertà della forma. Nella prassi, i trattati vengono conclusi dalle Organizzazioni internazionali oppure dai plenipotenziari (tradizionalmente chiamati “alte parti contraenti”) ossia soggetti rappresentanti di Stati, dotati di pieni poteri (quindi capo di Stato, del Governo, ministro degli affari esteri, diplomatico) Il procedimento ordinario consta di 4 fasi:

1. Negoziazione = include le trattative sull’oggetto dell’accordo e la redazione del testo 2. Firma = i plenipotenziari firmano pagina per pagina il trattato 3. Ratifica (approvazione o conclusione) = atto col quale uno Stato sancisce la sua adesione al

trattato e si impegna nei confronti degli altri stati ratificanti. Esso spetta formalmente al presidente della Repubblica ma sostanzialmente al Primo Ministro.

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4. Scambio e deposito delle ratifiche = gli Stati mettono a conoscenza gli altri Stati della propria ratifica e possono registrare la ratifica al segretariato generale dell’ONU.

Il procedimento in forma semplificata consta di sole due fasi: 1. Negoziazione 2. Firma = attraverso la semplice firma lo Stato manifesta la propria volontà ad obbligarsi al

trattato. Secondo l’art.117 = La Cassazione ha riconosciuto competenza autonoma e originaria anche alle ragioni le quali possono concludere trattati, previo consenso o delega del governo centrale (e per gli atti non citati nell’art. 80 Cost.). Materie per le quali la ratifica deve essere autorizzata con legge:

sono 5 e sono elencate nell’art.80 della Costituzione = atti di natura politica, arbitrati, variazioni del territorio, oneri alle finanze, modificazioni di leggi.

obbligatorietà dei trattati:

“pacta tertiis nec nocent nec prosunt” (i trattati non nuociono né giovano Stati terzi) = come nel diritto civile, questo principio afferma che i trattati vincolano solo le parti contraenti. Esistono delle eccezioni in cui i trattati hanno efficacia ultra partes: i trattati che apportano vantaggi a Stati Terzi, i trattati di navigabilità dei fiumi, i trattati LOCALIZZABILI ossia quelli che disciplinano l divisione dei confini.

Successione nei trattati: convenzione di Vienna 1978 avviene quando uno Stato subentra o si sostituisce per vari motivi ad un altro governo. Esistono diversi principi: uti possidetis iuris (così come possedete): principio che vale per gli Stati Classici che devono accettare i trattati localizzabili precedenti (divisione dei confini o smilitarizzazione delle aeree). Tabula rasa (partire da zero): principio che vale per i nuovi stati nati dalla decolonizzazione e riguardo i trattati non localizzabili. Non vale invece per gli Stati classici Rebus sic stantibus art.62 Convenzione di Vienna 1969: i trattati aventi natura politica che vengono stipulati in determinate circostanze, nel caso in cui via sia un mutamento sostanziale di tali circostanze (ad esempio mutamento di governo per via extralegali), le parti che avevano firmato i trattati hanno il diritto di recedere (sempre che non vi sia una clausola che lo obblighi). Questo principio non può essere invocato per i trattati localizzabili per definiscono i confini e sembra essere contrario alla regola pacta servanda sunt.

Casi in cui opera la successione nei trattati:

incorporazione = uno stato si estingue e passa a fare parte di un altro Stato (unità d’Italia 1861). In questo caso vige il principio della mobilità delle frontiere, secondo cui i trattati localizzabili dello Stato incorporante si estendono anche allo Stato incorporato. fusione = più stati si uniscono per creare uno stato del tutto nuovo (Yemen del Nord e Sud nel 1990). Anche qui vige la regola della mobilità delle frontiere.

Casi in cui non opera la successione nei trattati: smembramento = da un singolo Stato nascono uno o più Stati e quello precedente si estingue (URSS nel 1991). Secessione = da un singolo Stato nascono uno o più Stati e quello precedente non si estingue (USA 1861). Distacco = accordo consensuale concesso ad un territorio da parte del governo centrale. A differenza della secessione, il distacco avviene in maniera pacifica.

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cessione = parte di un territorio viene si stacca e va sotto il controllo di un altro stato (Cessione della Alsazia alla Francia da parte della Germania a seguito della seconda guerra mondiale 1945).

Invalidità dei trattati:

ASSOLUTA RELATIVA VIOLENZA: minaccia esterna dell’uso della violenza contro un organo statale

ERRORE (essenziale): presupposto che ha spinto le parti a firmare il trattato

Non costituisce violenza la pressione politica o economica.

DOLO: frode atta ad ingannare la controparte circa la situazione di invalidità del trattato

CONTRARIETA’ A NORME DI JUS COGENS: illiceità dell’oggetto del trattato

CORRUZIONE: dell’organo stipulante

INSANABILE SANABILE INVOCABILE DA TUTTI INVOCABILE SONO DALLA PARTE LESA

INSCINDIBILE SCINDIBILE

estinzione e sospensione dei trattati: condizione risolutiva = evento futuro ed incerto all’avverarsi del quale il trattato si intende concluso termine finale = data certa con la quale si intende estinto il rapporto inadempimento = non osservanza degli obblighi tratti in oggetto. Vige il principio di sinallagma contrattuale impossibilità sopravvenuta = difficoltà ad eseguire gli obblighi per causa di forza maggiore abrogazione = accordo consensuale delle parti che intendono recedere il trattato. Guerra = sospensione dei trattati. denuncia o recesso = atto con cui lo Stato dichiara di volere recedere il trattato (sempre che sia possibile). La procedura prevista da Vienna ’68 è quella di notificare per iscritto la propria volontà a recedere. Nel caso di acquiescenza entro i 3 mesi da parte dell’altro stato, il trattato risulta estinto. Nel caso in cui invece vi siano obiezioni, esse dovranno essere notificate entro 12 mesi. A quel punto l’ONU deciderà, tramite mere esortazioni, quale risoluzione intraprendere (col rischio che il trattato resti in una situazione di stallo).

Interpretazione dei trattati:

METODO SUBBIETTIVISTICO METODO OBBIETTIVISTICO E’ l’interpretazione teleologica che fa

riferimento alla volontà degli stati. Questo metodo è ormai superato.

È un’interpretazione letterale. In caso di lacune, si può utilizzare il principio dell’analògia legis,

anche nei casi di norme consuetudinarie. È il metodo prevalente

Teoria dei poteri impliciti: uno Stato può esercitare ulteriori poteri (oltre a quelli

espressamente previsti nel trattato) al fine di raggiungere determinati obbiettivi

Riserva nei trattati: la riserva è un istituto che offre agli Stati la possibilità di accettare o meno determinate clausole di un contratto. Essa è apponibile (ovviamente) solo nei trattati multilaterali. Prima le riserve potevano essere espresse solo durante la negoziazione. Dopo il parere della CIG del 1951 ci sono state importanti innovazioni al fine di allargare il più possibile il numero di partecipanti ai trattati. Adesso è quindi possibile apporre una riserva sia al momento della ratifica,

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sia successivamente (riserva tardiva), salvo che il testo non lo escluda espressamente. La riserve interpretativa dà la facoltà di accettare le clausole del contratto limitatamente all’interpretazione voluto dallo Stato contraente. Questa facoltà spetta al governo

I soggetti del diritto internazionale: soggettività internazionale: piena titolarità di diritti e doveri del diritto internazionale 1° categoria = Lo Stato. Deve avere 3 elementi: Sovranità (unico organo sovrano), Territorio (aree

fisiche su cui agisce il suo potere), Popolo (composto da cittadini e apolidi). Inoltre devono esserci 2 principi: effettività (lo stato deve avere un controllo stabile sul territorio) e indipendenza (libertà da un’altra forza sovrana). L’ISIS è uno Stato. La Palestina, benché non riconosciuta dall’ONU, è uno Stato. Motivo per cui a prescindere che venga riconosciuto o meno, uno Stato è tale se presenta i due suddetti principi. La soggettività internazionale è riconosciuta alle nazioni e agli stati federali. Le confederazioni, i singoli stati membri degli Stati federali, i governi fantoccio (Mussolini), i comitati di liberazione nazionale (l’OLP) o i governi in esilio (De Gaulle) non godono della soggettività internazionale. 2° categoria = gli individui. Diventano soggetti di diritto internazionale in quanto possono fare ricorsi e reclamare innanzi agli organismi internazionali un intervento per la tutela dei propri diritti. Inoltre sono i destinatari delle norme contenute nei vari trattati 3° categoria = le organizzazioni internazionali. Acquisiscono soggettività dal momento del loro atto istitutivo.

Norme di Jus Cogens: Sono le norme consuetudinarie poste alla base del diritto internazionale. Esse sono fondamentali, supreme, universali ed inderogabili (da eventuali convenzioni). Esse si rifanno ai diritti umani principali, al principio di autodeterminazione dei popoli, al divieto della minaccia e/o uso della forza; questo elenco potrebbe poi essere sommato a tutte le norme previste dalla carta dell’Onu (in base all'articolo 103) .

Adattamento diritto interno al diritto internazionale: l’adattamento è il modo in cui un ordinamento interno si adegua al diritto internazionale

PROCEDIMENTO ORDINARIO PROCEDIMENTO SPECIALE

Norme non self-executing Norme self-executing

Direttive e Decisioni UE Regolamenti UE e direttive “dettagliate”

Legge di delegazione Europea Legge europea Le norme vengono interpretate e rimodulate dai giudici interni attraverso la cd. occasio legis perché non sono direttamente applicabili in quanto troppo generiche.

Le norme non vengono reinterpretate e vige il principio dell’adattamento con “rinvio” o del cd. “Trasformatore permanente” (Perassi).

Lo svantaggio è che se una norma di diritto internaz cessa di esistere, essa continuerà ad essere valevole nell’ordinamento interno

il vantaggio è che le norme sono valide finché saranno tali nell’ordinamento internazionale

Obbligatorietà del diritto internazionale: il diritto internazionale è un diritto principalmente per 3 motivi: A) i giudici interni devono

applicare le norme di diritto internazionale qualora siano in contrasto con quelle interne. B) vi è un articolo della costituzione (art.10.1) che prevede l’adattamento del diritto interno alle norme

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internazionali generalmente riconosciute. C) i trattati internazionali hanno una legge di recepimento che ne sancisce l’obbligatorietà.

Sentenze riguardo il problema dell’adattamento:

Caso Russell (1979) = Russell non pagava l’affitto e venne citato in giudizione ma si oppose invocando l’immunità diplomatica poiché era impiegato nell’ambasciata canadese. Il tribuna le di Roma sollevò a questione di legittimità dell’immunità diplomatica ma la corte costituzionale la ritenne infondata. Fu il primo caso di distinzione di norme consuetudinarie Pre e Post Costituzione. Successivamente la prassi abbandonò questa distinzione avvalorando la tesi secondo cui le norme consuetudinarie incontrano solo limiti impliciti (art.139 Cost. riguardo la forma repubblicana) e limiti espliciti (artt. 1-12 Cost.). Sentenza Sibram (1989) = Società genovese che citò in giudizio lo stato italiano in merito alla violazione della convenzione di Varsavia del 1929. La corte costituzionale dichiarò non fondata la questione di legittimità affermando che l'adattamento alle norme internazionali pattizie avviene con un atto ad hoc consistente nell'ordine di esecuzione adottato di regola con legge ordinaria. Ne consegue che i trattati internazionali vengono ad assumere rango di legge ordinaria e perciò può essere abrogata o modificata da una legge ordinaria successiva. Sentenza della regione Sardegna (1990) = stabilì che l’art.120 Cost. attribuisce allo Stato un potere sostitutivo nei confronti delle regioni quando vi sia inerzia nell’applicazione di leggi comunitarie. Sentenze 348 e 349 (sentenze gemelle del 2007) = hanno chiarito la riforma del 2001 del titolo V della Cost. nel cui art. 117.1 vi era l’espressione “obblighi internazionali”, stabilendo che il mancato rispetto della CEDU comporterebbe una questione di illegittimità costituzionale. Le disposizioni della CEDU diventano quindi “norme interposte” di livello sub-costituzionale, ovvero sia possono sempre essere controllate dal giudice della legge (giudice della Corte Costituzionale).

Teoria del Quadri: l’ordine di esecuzione come atto logico-giuridico è superfluo in vista degli artt.10.1 e 11, i quali si rivolgono sia al diritto consuetudinario che quello pattizio = Consuetudo servanda est et pacta servanda sunt. Peraltro la tesi del Quadri sarebbe rafforzata dal testo della riforma costituzionale del Titolo V del 2001, con il nuovo articolo 117 .1 che recita: "La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto [...] dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali". Dottrina prevalente ART 10.1. Cost.: Per le norme di diritto consuetudinario (jus cogens) vige il principio del “rinvio” sancito dall’art.10.1 per cui le norme acquistano il rango para-costituzionale aventi effetti diretti. Per le norme pattizie è invece necessario uno specifico atto di recepimento che può essere un ordine di esecuzione o semplicemente un atto amministrativo, attraverso il quale le norme acquistano il rango di legge ordinaria.

Immunità diplomatica: Vienna 1961 Vienna 1961 regola le immunità diplomatiche concesse agli agenti diplomatici nell’esercizio delle loro funzioni. Esse sono delle inviolabilità che accompagnano gli agenti durante la loro permanenza nei paesi stranieri. La loro presenza è comunque subordinata alla volontà dello Stato il quale, attraverso il cd. Gradimento prima e accreditamento dopo, accetta gli agenti oppure può respingere tramite la cd. Consegna dei passaporti e la relativa ingiunzione a lasciare il paese. I consoli non godono delle immunità personali.

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PERSONALE DOMICILIARE PROCESSUALE (PENALE E CIVILE)

FISCALE

Protezione da possibili offese alla persona, tramite misure preventive o repressive.

Inviolabilità sia del domicilio che del luogo in cui opera la missione diplomatica.

Il diplomatico (e io suoi familiari) non può essere processato nei casi di atti privati

Vale solo per le imposte dirette personali (sul reddito)

Nel caso di atti in veste di organo del governo, spetta la cd. Immunità funzionale e sarà lo Stato a risponderne e non la persona.

Caso barcelona traction 1970: La barcelona traction era una società canadese che operava in Spagna e i cui maggiori azionisti

erano del Belgio. Una volta dichiarata fallita, la CIG fu chiamata a pronunciarsi ed escluse che il

Belgio potesse agire in protezione diplomatica per i danni cagionati dal fallimento, in quanto ciò

che rileva per il diritto internazionale è la nazionalità/sede della persona giuridica. Con questa

sentenza la Corte dell’ONU delineò la differenza tra norme consuetudinarie e pattizie. Inoltre

venne ristretta l’immunità diplomatica “assoluta” per passare quindi all’immunità “funzionale” (o

relativa, ristretta). Da qui si deduce una divisione per cui l’immunità agisce solo in caso di atti “jure

imperii” (ossia quelli riguardanti l’esercizio delle funzioni pubbliche statali) e non anche per quelli

“jure privatorum” (atti privatistici).

Clausola calvo: i paesi in via di sviluppo tendono a rifiutare l’immunità diplomatica nel caso di stranieri quando vi sono di mezzo rapporti economici. Per questo motivo al momento della stipula di trattati, essi inseriscono la cd. Clausola calvo, una clausola che obbliga a rinunciare alla protezione del proprio paese in caso di controversie e affidarsi alla giurisdizione dei tribunali locali. Carlos Calvo era uno giurista argentino che formulò questa dottrina al fine di evitare un abuso di potere da parte delle superpotenze sui paesi più deboli.

trattamento degli stranieri:

1° principio consuetudinario = non può esservi assoggettamento allo Stato se non in presenza di un genuine link (attacco o legame come un permesso di soggiorno) 2° principio consuetudinario = lo stato deve garantire gli stessi diritti garantiti ai proprio cittadini. La sovranità di uno stato permette di disciplinare liberamente l’ammissione od espulsione, rispettando però il principio di “non refoulement” sancito dalla convenzione di Ginevra, il quale dichiara il divieto di respingimento per i rifugiati che provengono da paesi in cui la loro libertà è minacciata. Rifugiato = situazione giuridica in cui si trova colui il quale è fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o non vuole domandare la protezione di detto Stato Richiedente asilo = coloro che hanno lasciato il loro paese d’origine e hanno inoltrato una richiesta di asilo in un paese terzo, ma sono ancora in attesa di una decisione da parte delle autorità competenti riguardo al riconoscimento del loro status di rifugiati.

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Sfollato = coloro che pur avendo abbandonato la propria casa a causa degli stessi motivi dei rifugiati, o a causa di eventi eccezionali (carestie, per esempio), non hanno attraversato un confine internazionale.

Sentenza Sabbatino (1964) la banca nazionale di cuba intentò un’accusa contro il legale di un’impresa che aveva ricevuto del denaro che invece doveva andare ad un zuccherificio cubano. La corte Suprema degli USA si pronunciò a favore del convenuto, rifiutandosi di sindacare il provvedimento di nazionalizzazione di Cuba, in virtù della dottrina “act of state”. Tale teoria afferma che uno Stato non può giudicare un provvedimento legislativo o amministrativo di un altro Stato straniero. (par in parem non habet iūdĭcĭum). Questa dottrina non fu recepita dal diritto internazionale e rimane una prassi americana.

Illecito internazionale:

il fatto illecito è una violazione di un norma di diritto internazionale da parte di uno stato (offensore) nei confronti di un altro (offeso). Esso ha un elemento soggettivo (condotta illecita) e un elemento oggettivo (la antigiuridicità del comportamento). Secondo Dionisio Anzilotti quando si verifica un illecito internazionale nasce un nuovo rapporto tra lo stato offensore lo stato offeso il quale deve rispondere all’offesa e in questo modo si ha un “regressus ad infinitum” poiché si creano sempre responsabilità a catena. Kelsen critica questa concezione affermando che l’illecito non provoca rapporti giuridici quindi sarebbe più utile ricorrere all’autotutela piuttosto che a rappresaglie. Caso Tellini = ambasciatore inviato in Grecia ucciso nel 1923 da alcuni privati. Mussolini mandò una richiesta di risarcimento del danno ma ricevendo un rifiuto decise di invadere l’isola di Corfù. Lo stato non risponde degli illeciti dei privati. Tempus raegit actum = irretroattività della pena. Tempus commissi delicti =momento consumativo, che non si identifica con il momento della commissione del fatto ma con l’esaurimento di tutti i possibili ricorsi interni.

TIPI DI RESPONSABILITA’:

RESPONSABILITA’ OGGETTIVA E’ la responsabilità contrattuale che si prefigura quando si viola una norma internazionale o un trattato.

RESPONSABILITA’ PER COLPA È la responsabilità extra-contrattuale (o Aquiliana, art. 2043), che si prefigura quando si viola una qualsiasi norma consuetudinaria, per negligenza (colpa) o volontà (dolo).

ASSOLUTA Non ha esimenti e comporta automaticamente all’obbligo di risarcimento

RELATIVA Può avere due esimenti: forza maggiore e impossibilità sopravvenuta ad adempiere. Questa rappresenta la prassi.

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Risarcimento:

1.RESTITUTIO IN INTEGRUM 2.ATTI DI DIPLOMAZIA 2.RAPPRESAGLIA E RITORSIONE Ricreare, quando possibile, le

condizioni precedenti all’illecito (solitamente tramite pagamento in forma specifica)

Anche detti di soddisfazione o riparazione, sono atti posti in essere per il risarcimento di danni morali tra cui scuse

ufficiali, omaggi alla bandiera o pagamenti di somme

simboliche.

Forma pura di legittima difesa, per cui un fatto che normalmente sarebbe illecito, diventa lecito se eseguito in maniera proporzionale all’offesa.

Semplice comportame nto di inimicizia come la rottura dei rapporti politici o economici

Cause esimenti del fatto illecito:

AUTOTUTELA FORZA MAGGIORE

STATO DI NECESSITA’

CONSENSO DELLO STATO

RACCOMANDAZI ONI

ORGANIZZAZIONI

O legittima difesa. Sono azioni illecite che vengono poste in essere a seguito di un illecito altrui ed in maniera proporzionale Vige il principio di reciprocità: sinallagma tra due stati.

È un ostacolo insormontabile o un caso fortuito di cui lo Stato non è responsabile, che ha portato lo stato a commettere il fatto illecito

è un atto commesso per evitare un pericolo più grave che possa intaccare un interesse essenziale e vitale dello Stato. (distress). Evoluzione del principio di autoconservaz.

Il consenso validamente espresso da uno stato non rende illecito quel fatto, sempre che rientri nei limiti del consenso

Le raccomandazioni delle organizzazioni internazionali creano il cd.effetto liceità per cui solo quegli atti espressamente indicati diventano leciti.

Autotutela Può essere individuale o collettiva. Collettiva: è possibile l’intervento di più Stati in caso di gravi crimini contro l’umanità o invasioni illegali di territorio (per il rispetto del principio di autodeterminazione) tratto dal capitolo VII della carta dell’ONU.

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Il diritto del mare: nel diritto romano vigeva il principio secondo cui il mare non era di nessuno (e quindi era di tutti). In pratica poi gli imperi si contendevano con la forza la supremazia sui vai mari. Dopo la scoperta dell’America si inizia ad avere una spartizione delle acque attraverso la bolla di Papa Alessandro VIvg “inter Caetera” che divideva l’oceano pacifico in modo da favorire la Spagna. Nel 1600 il religioso Paolo Sarpi ipotizzò che l’Adriatico appartenesse a Venezia e non allo stato Pontificio. Il calcolo per la misura della zona controllata era effettuata in base alla gittata dei cannoni dalla costa. Negli anni 50 abbiamo la formazione della ZEE (Zona Economica Esclusiva) e 4 convenzioni di Ginevra: Mare territoriale e zona contigua, alto mare, piattaforma continentale, sfruttamento ittico del mare. Con la convenzione di Montego Bay viene per la prima volta indicata l’estensione delle varie fasce.

- Acque interne = parti di mare che si trovano all’interno di una linea immaginaria di base che unisce le coste. Lo stato ha piena sovranità come nella terraferma. Sono assoggettate a questo regime anche le cd. Baie storiche, ossia quelle che formano un semicerchio il cui diametro non è maggiore di 24 miglia. (il golfo di Taranto).

- Mare territoriale = 12 miglia a partire dalla linea di bassa marea. Qui lo stato costiero è sovrano ma è consentito il passaggio inoffensivo di imbarcazioni. Non è consentito loro lo spionaggio, la pesca e lo sfruttamento del mare. Inoltre i sommergibili devono passare in emersione e con la bandiera spiegata. Vige il diritto di inseguimento.

- Zona contigua = si estende per altre 12 miglia a partire dalla linea del mare territoriale. Qui lo Stato non è sovrano ma ha il diritto di controllo delle navi in transito al fine di reprimere eventuali infrazioni in materia doganale, fiscale e dell’immigrazione. Essa è opzionale e deve essere dichiarata dallo Stato. L’italia non ha formalmente dichiarato le sue fasce ma vi è un accenno nella legge Bossi-Fini del 2002.

- ZEE (zona economica esclusiva) = è lo spazio di mare che si estende per 200 miglia dalla linea di base. E’ stata istituita per lo sfruttamento della pesca. Nel caso di zone vicine (come nell’Adriatico), vige il principio dell’equidistanza tra le linee di base delle due coste.

- Piattaforma continentale = è la zona in cui lo Stato ha la cd. Sovranità funzionale per lo sfruttamento del suolo o sottosuolo. Si può estendere massimo per 350 miglia. Qui il passaggio delle navi è libero. La inventò Truman. Navigazione libera delle navi.

- Mare internazionale = lo spazio dell’alto mare riconosciuto patrimonio dell’umanità cui vigilia l’autorità internazionale dei fondali marini.

Diritto di visita = ART.110 le navi militari posso bloccare le navi mercantili che incrociano qualora abbiano dei sospetti (perche ad esempio espongono una bandiera diversa rispetto alla nazionalità dell’armatore, cd. Nave ombra). Nel caso in cui siano pirati dovranno essere puniti per il principio della universalità della giurisdizione penale (aut dedere aut judicare). Diritto di inseguimento = se una nave straniera entra nel mare territoriale di un altro Stato e compie atti illeciti o di disturbo, lo stato costiero ha il diritto di inseguirla fintantoché non entra nel mare territoriale di un altro Stato. L’antartide = Patrimonio dell’umanità. Chiunque può visitarlo. Stato di neutralità.

Spazio aereo: materia recente disciplinata inizialmente per analogia con il diritto del mare. Con la convenzione di Chicago del 1944 venne affermato che l’alto mare corrisponde allo spazio libero di sorvolo. Nel mare territoriale e nella terraferma è necessaria l’autorizzazione. Per quanto riguarda gli aerei a reazione alcuni Stati tra cui Canada, Francia, USA hanno introdotto

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la ZIA (zona di identificazione aerea) in cui l’aereo è costretto a lasciarsi identificare altrimenti può essere abbattuto.

Spazio cosmico:

la convenzione dell’ONU del 1967 stabilì che gli spazi cosmici sono res communes omnium. Alcuni stati dell’america latina soprattutto sottoscrissero la Dichiarazione di Bogotà, ossia un tentativo di divisione delle orbite geostazionarie che non ebbe però seguito nel diritto internazionale

la funzione giurisdizionale internazionale: . La funzione giurisdizionale (da iuris dictio = pronunciare diritto) nel diritto internazionale ha natura arbitrale poiché non vi è un giudice naturale precostituito come negli ordinamenti statali. La controversia = è un disaccordo su una questione di diritto o di fatto Arbitrato isolato incompleto = prima fase della giurisdizione in cui del ‘900 l’arbitro veniva scelto solo dopo la controversia e non vi era una procedura prestabilita. Inoltre l’arbitro non era tenuto a motivare le proprie sentenze. Clausola compromissoria = nel ‘900 questo istituto entra in crisi e nasce la clausola compromissoria che obbliga le parti ad accettare le sentenze dell’arbitrato. Per cui le risoluzioni assumono carattere vincolante. Corte internazionale di giustizia = nel 1945 viene istituito questo tribunale che rappresenta l’organo giurisdizionale del diritto internazionale che si occupa di dirimere le controversie se gli Stati hanno preventivamente accettato lo Statuto. Inoltre ha la funzione di consultazione e fa parte dell’ONU (sede all’Aja nei Paesi Bassi). Il tribunale penale internazionale = punisce i crimini penali internazionali. Non fa parte dell’ONU ma è un organo costituito ad hoc su espressa richiesta dell’ONU in casi particolari (tribunale penale per l’ex Jugoslavia) Corte EDU = corte europea istituita dalla convenzione CEDU. Fa parte dell’UE e ha sede a Strasburgo. Le sue sentenze hanno carattere vincolante tra i paesi membri. Corte di giustizia europea = corte dell’ UE che accoglie i ricorsi a giudica insieme all’altro organo giurisdizionale ossia il tribunale dell’UE Tribunale del mare = tribunale settoriale istituito con la Convenzione di Montego Bay del 1982 Differenza tra clausola e arbitrato = la clausola viene scelta prima nel trattato, l’arbitrato viene fatto ad hoc.

Metodi di risoluzione diplomatica delle controversie: si differenziano dai metodi giurisdizionali in quanto non sono vincolanti ma tendono a trovare un punto di incontro

1° NEGOZIATO 2° BUONI UFFICI E MEDIAZIONE

Ambasciatori Ministri

3° CONCILIAZIONE E INCHIESTA

Simile all’ permanente/ Arbitrato occasionale

Incontro diretto tra due stati, senza alcuna mediazione

vi è un soggetto terzo che media gli incontri

si propone una soluzione e gli stati sono liberi di accettare o meno.

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ONU: Fu istituita nel 1945 a San Francisco, sulle ceneri della Società delle Nazioni. I paesi fondatori furono i vincitori della 2° guerra mondiale USA (Roosevelt), UK (Churchill) e URSS (Stalin) che avevano combattuto contro i paesi dell’Asse (Italia, Germania, Giappone). Il suo obiettivo principale è favorire la soluzione pacifica delle controversie internazionali, mantenere la pace e promuovere il rispetto per i diritti umani. Oggi ha 193 membri (Palestina, Taiwan e Vaticano no) e la sede centrale si trova a NYC, su un territorio dichiarato extra territoriale (che non appartiene quindi agli USA)

Organi principali ONU:

ASSEMBLEA GENERALE

CONSIGLIO DI SICUREZZA CORTE INTERNAZIONA LE DI GIUSTIZIA

CONSIGLIO ECONOMICO E SOCIALE

SEGRETARIAT O

È l’organo decisionale e rappresentat ivo dell’Organizz azione. Ne fanno parte tutti gli Stati e hanno tutti pari diritto di voto.

15 membri di cui 5 permanenti (USA, UK, Russia, Cina, Francia) che hanno il diritto di veto. Ha competenza ristretta al mantenimento della pace e della sicurezza mondiale. I suoi pareri possono essere vincolanti.

È l’organo giurisdizionale. 15 giudici. Ha funzione giurisdizionale e consultiva.

È composta di membri eletti per 3 anni dall’AG e assiste l’assemblea nella promozione economica e sociale degli stati membri

È l’organo esecutivo. Il segretario viene eletto dall’assemble a generale su proposta del consiglio di sicurezza ogni 5 anni. 2016 Ban i-moon

L’Unione Europea: è un’organizzazione internazionale, anche se alcuni la definiscono sovranazionale, composta di 28 paesi membri. È soggetta alla convenzione di Vienna del 1969 e 1963. Fu ideata per la prima volta da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi i quali, durante il loro confino, redassero il “manifesto di Ventotene” (1941), un libro in cui venivano delineati i principi per la creazione di “un’Europa libera ed unita”.

La nascita dell’Unione Europea: dopo la 2 guerra mondiale, gli Stati Uniti intervengono al risanamento dell’Europa, varando un

piano di aiuti (Piano Marshall) affinché i Paesi europei ricevessero questi aiuti in maniera coordinata. Il primo tentativo di coordinamento tra gli stati fu:

1. la CECA (comunità europea del carbone e dell’acciaio), istituita col trattato di Parigi del 1951.

2. La CEE (comunità economica europea) nacque col trattato di Roma del 1957 avente come obbiettivo la libera circolazione di persone, beni e servizi. 2. La CE (Comunità europea) si formò dopo il trattato di Maastricht del 1993 3. L’UE (Unione Europea) prese questo nome dopo il trattato di Lisbona del 2009

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ORGANI dell’UE

COMMISSIO NE EUROPEA

PARLAMEN TO EUROPEO

CONSIGLIO DELL’Unione

Europea

CORTE DEI

CONTI

BANCA CENTRALE EUROPEA

CONSIGLIO EUROPEO

CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UE

Organo esecutivo ma ha l’iniziativa legislativa. Rappresenta gli interessi generali dell’UE. È formato da individui non stati. Bruxelles.

Organo legislativo. I suoi membri vengono eletti a suffragio universale diretto ogni 5 anni. Strasburgo ma svolge lavori anche a Bruxelles.

Organo legislativo. Composto da un rappresent di ciascun stato membro, a livello ministeriale (consiglio dei ministri). Negozia e adotta le leggi con il parlam. Bruxelles.

Verifica il finanzia mento delle attività dell’UE. Lussem burgo

È responsa bile della politica monetaria Francofor te

Ha la funzione di dare un indirizzo generale alle politiche europee. Comprende un rappresenta nte per ogni stato. Bruxelles

Organo giurisdizio nale. Vigila sull’appli cazione del diritto dell’UE. Può essere adita dai cittadini europei. Lussembu rgo

Il consiglio d’europa = è un’organizzazione internazionale autonoma che non fa parte dell’UE. Ha sede a Strasburgo e il suo obiettivo principale è quello di rafforzare la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto dei proprio stati membri. Corte EDU = è l’organo giurisdizionale del consiglio d’europa. Ha sede a lussemburgo

Legislazione comunitaria, fonti secondarie:

ATTI VINCOLANTI

REGOLAMENTI DIRETTIVE DECISIONI Hanno portata generale ed obbligatoria. È direttamente applicabile nel diritto interno. Norma self- executing

Ha portata astratta. Vincolano il destinatario al raggiungimento di un obbiettivo, lasciando libera la scelta dei mezzi. Norma non self-executing, salvo il caso della direttiva dettagliata. In caso di direttiva, lo Stato memebro non può legiferare in contrasto ad essa (principio Stand Still). Ha effetto verticale (verso gli stati) e non orizzontale (verso i cittadini).

Ha portata concreta. Si indirizzano agli Stati, alle persone fisiche e giuridiche. Acquista efficacia con la notificazione al soggetto interessato.

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ATTI NON VINCOLANTI

RACCOMANDAZIONI PARERI consentono alle istituzioni europee di suggerire linee di azione senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari

consentono alle istituzioni europee di rendere note le loro posizioni durante l’iter legislativo.

Diritto dell’Unione Europea: dopo il trattato di Lisbona del 2009 che ha ulteriormente modificato il TFUE, si inizia a parlare di diritto dell’Unione Europea.

Procedura legislativa: vi sono 3 procedure:

4. Procedura Ordinaria = la commissione ha l’iniziativa legislativa. Il Parlamento però interviene e può modificare un testo di legge proposto dalla Commissione secondo il principio dell’“iniziativa dell’iniziativa”. La Commissione però ha l’ultima parola per l’approvazione.

5. Procedura del parere semplice = il consiglio delibera gli atti normativi su proposta della commissione e sentito il Parlamento. Il parere del parlamento è obbligatorio ma non vincolante.

6. Procedura del parere conforme = è richiesto il parere del Parlamento su una proposta legislativa della Commissione. Quindi il parere del Parlamento è obbligatorio e vincolante. Tale procedura si applica in materia di adesione di nuovi stati membri.

La commissione pubblica relazioni annuali su questi due principi: 7. Principio di sussidiarietà e proporzionalità = mira a stabilire il livello d’intervento più

pertinente nei settori di competenza condivisa tra l’UE e gli Stati. L’intervento si limita a quanto strettamente necessario per il raggiungimento di un obiettivo e dopo un eventuale intervento inadeguato dello Stato

8. Principio di attribuzione = l’UE può intervenire in un determinato settore solo se rientra nelle competenze conferitele nei trattati.

Adattamento al diritto UE: nel 1989 con la legge “la Pergola” l’Italia introduce l’obbligo di adattamento alla legge comunitaria. Quest’ultima è stata sostituita dalla legge 234/2012 con lo scopo di rendere il processo di adattamento più celere, attraverso due leggi:

1. Legge di delegazione europea = legge al Parlamento per il recepimento delle direttive entro il 28 febbraio di ogni anno.

2. legge europea = leggi di diretta attuazione (self executing) se uno stato non recepisce una direttiva, un privato può chiedere l’applicazione del principio del parere conforme.

fonti di diritto dell’UE: diritto primario = i trattati istitutivi hanno rango costituzionale (art 11 Cost) e sono fonti primarie. diritto derivato = comprende gli atti tipici (direttive, decisioni, pareri), gli atti atipici (raccomandazioni e libri bianco e verde) e gli accordi tra l’UE e gli altri Stati.

1. Sentenza Costa vs Enel (1964): i trattati istitutivi avevano valore di legge ordinaria per cui potevano essere facilmente abrogati.

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2. Sentenze Frantini e Industrie chimiche (1973 – 1977) = la Corte Costituzionale stabilì il primato del diritto interno limitatamente all’ambito della legittimità costituzionale. È la corte Costituzionale che decide tramite un’apposita declaratoria

3. Sentenza Simmenthal (1976) = la corte di giustizia europea stabilì che il diritto comunitario e quello interno sono entrambi autonomi ed originari ma il primo detiene il primato diretto sul secondo, per cui l’Italia non poteva frapporre i giudizi della Corte Cost.

4. Sentenza Granital (1984) = la corte costituzionale affermò finalmente il primato del diritto comunitario stabilendo che i due ordinamenti sono autonomi ma coordinati, i trattati istitutivi sono fonti primarie e quando una norma interna sia in contrasto con quella europea vige il principio della “disapplicazione” secondo il criterio della competenza (e non quello cronologico o gerarchico). Per cui, la legge interna viene disapplicata dai giudici (e non abolita) in favore di quella europea.

Erosione del dominio riservato statuale:

il campo con maggiore erosione è quello dei diritti umani o fondamentali dell’uomo. Nascita dei diritti umani: 1- Codice Hammurabi, Bibbia (2000 a.C.) 2- Etica nicomachea di Aristotele (IV secolo a.C.) 3- Magna carta libertatum (1215 d.C.) Diritti umani = nucleo di diritti irrinunciabili e inderogabili ritenuti per consuetudine ius cogens. Durante il giusnaturalismo si riteneva che fossero innati. Col giuspositivismo i diritti vengono riconosciuti dalla legge. 4 fasi principali dei diritti: 1. La positivizzazione = avviene nel ‘700 dopo la Rivoluzione Francese 2. Internazionalizzazione = dopo la 2 guerra mondiale. Bobbio definisce il ‘900 l’età dei

diritti: - 1919 Trattato di Versailles: Principio di responsabilità del sovrano verso i cittadini. - 1948 Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo (ONU) - 1949 convenzione di Ginevra: crimini internazionali per cui vige il principio di universalità

(aut dedere aut punire). - 1950 Convenzione sul genocidio: il genocidio ha una sua scientificità rispetto allo sterminio - 1951 Convenzione CEDU: convenzione europea dei diritti dell’uomo - 1974 convenzione sulla tortura: viene istituito il Comitato di controllo che si occupa di

stimolare gli Stati a legiferare in merito al reato di tortura. (in Italia non è previsto nel codice penale ma solo in quello militare). Vedi caso G8 del 2001 alla scuola Diaz di Genova).

- 1998 protocollo 11, Corte EDU: emette decisioni vincolanti. 3. Generalizzazione = le convenzioni sono a carattere universale e non statuale. 4. Specializzazione = diritti sempre più specifici. Concetto di Human Security secondo cui

non bisogna solo punire i crimini ma gli stati sono responsabili della protezione degli individui e devono assicurarsi dell’efficacia delle misure per assicurare loro la felicità.

Corte EDU: tribunale regionale internazionale. I giudici sono eletti per 6 anni. 3 giudici formano i comitati, 7 giudici la camera, 17 giudici la grande camera. Il comitato ha una funzione filtro che valuta l’ammissibilità del ricorso. La camera è chiamata a pronunciarsi sul merito. La grande camera svolge la funzione di appello. Sentenze Scoppola (2000): la Corte EDU dichiarò illegittimo l’ergastolo a vita inflitto a Franco Scoppola poiché contrario all’art.7 della CEDU, il quale afferma che tra tutte le possibili pene va inflitta quella meno grave. La corte Costituzionale fu costretta a ridisegnare la pena a 30 anni.

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Sentenza Dorigo (2011): Dorigo fu condannato in carcere per aver messo una bomba nella base americana di Aviano. La Corte EDU dichiarò l’illegittimità della condanna perche violava il principio del contraddittorio sancito dall’art. 6 della CEDU. Infatti a Dorigo non fu concessa la possibilità di interrogare i testimoni a suo carico. Con queste due sentenze la corte Costituzionale ha confermato il valore diretto dellle sentenze della corte EDU, le quali sono ad un livello superiore rispetto al giudicato interno (3 gradi + revisione), previa legge di recepimento. Lo Stato inadempiente commette un illecito internazionale. Sentenza Contrada (2015) : Bruno Contrada era il capo della Polizia negli anni di piombo. Dopo la strage di via d’Amelio venne incarcerato per presunti rapporti con la criminalità organizzata. Nel 2007 la corte EDU ha condannato lo Stato italiano per i maltrattamenti ricevuti da Contrada in carcere. Inoltre il reato di concorso esterno in associazione mafiosa non era ancora codificato al tempo dei fatti (nulla poena sine lege).

Art 10.1 L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Art 11 L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Art 117.1 La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali

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