Diritto Internazionale

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Riassunti di Diritto internazionale (Seatzu- Magistrale)- riassunti libro Carbone (internazionale pubblico) con appunti integrativi.

Diritto internazionale.E il diritto che regola i rapporti, le relazioni tra gli Stati. E un diritto che nasce per gli Stati (da loro creato) e tra gli Stati. In antichit il diritto internazionale era ridotto a poche norme per regolare le modalit con cui gli Stati (o presunti tali) si dichiaravano guerra. Bon erano regolati gli scambi internazionali che sono invece alla base del D.I. moderno. Il diritto internazionale per come siamo abituati a studiarlo in epoca moderna un diritto tra pari. Ossia un diritto tra enti (di natura statale) che si considerano posti tutti sullo stesso piano. Questo il principio fondamentale che regola il D.I. moderno a partire dal Trattato di Westfalia del 1648. E Il principio dell uguaglianza sovrana degli Stati: tutti gli stati si riconoscono uguali dal punto di vista giuridico, non politico ovviamente. Tutti gli Stati sono uguali e sono tutti sovrani, cio, non possono subire ingerenze dallesterno da parte di altri Stati.

Evoluzione del D.I.Su questa base di uguaglianza sovrana tra gli Stati, si innesta il D.I., che, in una prima fase, un diritto (cosiddetto) della coesistenza: conosce poche regole di natura consuetudinaria che servono a regolare le modalit con cui gli Stati entrano in rapporto tra di loro. Gli Stati si rendono conto che sono costretti ad entrare in rapporto con gli altri Stati. Un aspetto fondamentale dello sviluppo del D.I. lopportunit, cio, gli Stati hanno convenienza a dettare delle regole perch queste consentono un maggiore sviluppo. Evidentemente un processo lento, dettato dallesigenza. Dopo circa due secoli, alla fine dell800, con la creazione degli Stati-nazione, con lintensificarsi dei traffici, a sviluppare un nuovo D.I.: il diritto della cooperazione. Gli Stati, aumentando sempre di pi le materie che non possono essere regolate in materia autonoma, creano delle regole comuni. Il diritto della cooperazione si sviluppa quindi quando il diritto della coesistenza non pu pi essere considerato sufficiente ed adeguato allintensificarsi dei rapporti internazionali. Il diritto della cooperazione arriva alla sua massima espansione allindomani della II guerra mondiale, quando il fallimento dei regimi totalitari, che puntavano a sovvertire il principio delluguaglianza sovrana, per introdurre una nuova visione egemonica, determina la necessit attraverso la creazione delle Nazioni Unite, di immaginare una sorta di governo mondiale. Immaginare che tutti gli Stati a poco a poco, abbiano un punto di riferimento, costituito da una organizzazione internazionale, che si faccia carico degli interessi di tutti, primo fra tutti lobiettivo di stabilire un nuovo ordine internazionale - mondiale il pi possibile votato al mantenimento della Pace. Quindi la prima esigenza individuata subito dopo la II guerra mondiale, che da il via alla nuova stagione della cooperai zone internazionale proprio il mantenimento della pace, in quanto. Solo mantenendo la pace possono proliferare i rapporti e gli scambi. Abbiamo quindi individuato 2 fasi del D.I., una classica, della coesistenza, dove prevalgono regole di natura consuetudinaria che impongono agli stati il rispetto di poche cose essenziali. Le regole di coesistenza non erano finalizzare ad una coesistenza pacifica, gli Stati ammettevano la dichiarazione di guerra, era legittima da un punto di vista giuridico, laddove si voleva cambiare

queste regole. La guerra era utilizzata legittimamente come modo di ricambio delle regole internazionali. Questo diritto rimane vivo fino a dopo la II guerra mondiale, e bandito con la Carta delle Nazioni Unite. La coesistenza non pi un fattore sufficiente, la guerra viene considerata illegittima.

Ordinamento Giuridico Internazionale.Nel momento in cui ammettiamo che esiste un D.I. che regola i rapporti tra gli Stati, ammettiamo anche lesistenza di un Ordinamento giuridico internazionale (Ordinamento Giuridico da Diritto Privato = Insieme di norme ed istituzioni che regolano i rapporti..). Ubi societas ubi ius (dove c una societ c un diritto), quindi anche nella comunit internazionale c un diritto e quindi un ordinamento, ossia un sistema di norme ed istituzioni per regolare i rapporti tra i soggetti (gli Stati).

Personalit Giuridica Internazionale o Soggettivit Internazionale.La personalit giuridica internazionale o soggettivit internazionale (domanda desame: chi sono i soggetti di diritto internazionale) - una sorta di sintesi di ci che c nel diritto privato per i soggetti, tra la capacit giuridica e la capacit di agire - , la titolarit di rapporti giuridici nellambito di rapporti internazionali (dellordinamento internazionale). Bisogna quindi stabilire quali sono i soggetti del D.I., chi, a parte lo stato pu assumere obblighi ed esercitare diritti nellambito dei rapporti internazionali. Completiamo prima il discorso sulla soggettivit internazionale dello Stato. Lo Stato sicuramente un soggetto di diritto internazionale. Come facciamo a sapere se uno Stato tale ? Vediamo quali sono gli elementi che costituiscono uno Stato. Tre elementi fondamentali caratterizzano lo Stato (sovranit interna): Popolo Governo Territorio

Il Governo (autorit politica organizzata) lelemento fondamentale, in quanto quella data popolazione che insiste su un dato territorio, ha formato un apparato pubblico che esercita determinati poteri (il sistema di governo non ci interessa). Lo stato lunico ente che dal punto di vista giuridico trova legittimazione solo in se stesso. Non c nessun altro soggetto esterno allo Stato che in grado di legittimare lesistenza o meno dello Stato. Questa entit, nel momento in cui acquista queste caratteristiche diviene automaticamente membro della comunit internazionale: auto-legittimazione, capacit di essere il

fine di se stesso. Qualora si in presenza di elementi di fatto, si crea un ente che automaticamente soggetto di diritto internazionale, lo Stato. Es. il Kosovo: si proclama indipendente, in quanto ritiene di averne i requisiti. Alcuni Sati lo hanno riconosciuto, altri no. Ma bisogna avviare un indagine sui requisiti, laddove i requisiti esistano, il Kosovo uno Stato. La cosa essenziale perch si abbia uno Stato, capire che questo potere del Governo, che il fulcro della legittimazione del potere statuale, ha due facce: sovranit interna: controllo effettivo sul popolo e sul territorio; sovranit esterna: Indipendenza Giuridica, reale indipendenza dellordinamento giuridico dello Stato rispetto ad altri ordinamenti o sistemi normativi. Trova in se stesso la sua legittimit e non deve dipendere dallordinamento di un altro Stato o qualsiasi gruppo di Stati.

es. il Ciskei: entit non autonome dal punto di vista giuridico dal Sud Africa, quindi ancorch si dotarono di una Costituzione, non avevano la sovranit esterna e quindi nessuna personalit giuridica internazionale. Tutto questo consente di distinguere lo Stato da pseudo - soggetti del diritto internazionale, come ad esempio i movimenti di liberazione nazionale (OLP), gli insorti, ai quali il D.I. consente una limitata soggettivit internazionale. Ossia alcuni diritti, ma non sono soggetti completi del diritto internazionale, lo sono solo per alcuni aspetti. Evidente che il partito insurrezionale che vince linsurrezione e si rende indipendente, costituisce un nuovo Stato, quindi diventa soggetto.

Il Riconoscimento.Atto unilaterale attraverso il quale uno Stato dichiara di accettare una data situazione di fatto che si venuta a creare. Dal momento in cui lo Stato dichiara di accettare quella nuova situazione, scatteranno una serie di situazioni nel diritto internazionale. Il riconoscimento di uno Stato, una specie di biglietto di ammissione ad effettivi ed intensi rapporti internazionali. Il riconoscimento di uno Stato da parte di un altro Stato rivela nullaltro che lintenzione di stringere rapporti internazionali. Il Riconoscimento NON ha valore costitutivo, ma mero valore dichiarativo e NON incide costitutivamente sullattribuzione della personalit giuridica. Il Diritto Internazionale lunico diritto in cui: il momento della formazione della norma coincide con quello della sua attuazione.

Altri Enti.Il Diritto internazionale,oltre agli Stati, conosce degli Enti che hanno caratteristiche diverse dallo Stato e che sono considerati soggetti, ossia titolari di rapporti giuridici internazionali.

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Santa Sede (ente esponenziale della Chiesa Cattolica, attraverso il quale il Pontefice mantiene rapporti con gli altri Stati): soggetto di D.I. E la Santa Sede che soggetto, non lo Stato del Vaticano (non fare confusione!). Non uno Stato Sovrano Militare Ordine di Malta. E soggetto di D.I., anche se non tutti lo considerano cos. Ognuno pu considerarlo come vuole basta che venga motivato una o laltra posizione (in sede di esame). Il prof. Non lo considera soggetto di D.I. in quanto la sua ampiezza di poteri non sufficiente. Organizzazioni Internazionali (imp.!) : E soggetto di diritto internazionale. Non ha una soggettivit internazionale piena, ma limitata alle sue attribuzioni. Sono Enti Internazionali, non sono Stati. LO.I, ha un apparato che ha lo scopo di far funzionare lO.I. nel tempo. Questo aspetto la differenzia tra una semplice unione di Stati. Non tutte le O.I. sono titolari di una vera e propria personalit giuridica, a tal fine, devono: o Essere dotate di adeguata autonomia distinta da quella degli Stati membri; o Avere una propria missione (scopo) ben definita con attribuzione delle relative competenze; o Presenza di Organi esecutivi attraverso i quali lO.I persegue i propri fini (normalmente tre): Organo collegiale plenario di Stati Organo Esecutivo, nr di Stati ristretto Segretariato (organo complesso). Principio di Specialit: Le O.I. NON sono dotate di una personalit internazionale (e pertanto di una somma di diritti e obblighi)) con effetti identici a quelli attribuiti agli Stati. Lo Stato ha competenze generali (illimitate) lO.I. ha competenze limitate, in relazione ai suoi scopi.

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E evidente che talune volte i fini che lO.I. persegue, sono contrari a quelli degli Stati che lhanno creata. Il Consiglio di Sicurezza che adotta determinate risoluzioni non sempre fa gli interessi dei singoli Stati delle Nazioni Unite. Oppure, la commissione della Comunit Europea, non fa gli interessi dellItalia o della Francia.., ma fa gli interessi della Comunit Europea. Se la Comunit Europea non fosse un soggetto di D.I. sarebbe impossibile da realizzare, perch secondo una tesi tradizionale, gli Enti Collettivi (unione di Stati) non sono mai titolari di un interesse diverso da quello degli Stati che lo hanno creato, quindi tutte le loro attivit devono essere adottate allunanimit. Quindi, le Unioni di Stato che prendono decisioni allunanimit, non sono una Organizzazione internazionale, un gruppo di Stati. Al contrario, lO.I, soggetto di diritto internazionale quando adotta dei comportamenti, dei provvedimenti, anche contrari alla volont degli Stati che l hanno creata. Quindi la volont dellorganizzazione qualcosa di altro rispetto alla volont degli Stati. Gli elementi che caratterizzano lOrganizzazione internazionale sono: la stabilit, lo scopo; la capacit di darsi regole sul piano internazionale;

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essere altro dalla volont degli Stati (autonomia rispetto alla volont degli Stati)

In presenza di questi fattori, lO.I. diviene soggetto di Diritto Internazionale, e come tale, in grado di interloquire alla pari con gli Stati. Sono il prodotto del Diritto alla cooperazione sopra descritto. Le O.I. sono il prodotto di questo diritto: Organizzazione per il commercio; FAO UNESCU Gli Stati si spogliano di una parte di competenza propria, la conferiscono allO.I., la quale decide per i propri interessi, quelli di tutti. Questo perch, coloro che siedono allinterno delle organizzazioni (i rappresentanti degli Stati) nellorgano esecutivo, siedono non a titolo di rappresentanti degli Stati, ma a titolo personale di rappresentanti lO.I. ( il funzionario delle Nazioni Unite fa gli interessi delle Nazioni Unite). Le O.I. non vanno confuse con gli Organi Giudiziari Internazionali. Una corte internazionale NON una O.I. Un organo giudiziario giudica una controversia. LO.I. invece, disciplina, regola, una determinata materia. Ci non teglie che alcune O.I. possano avere al loro interno una corte, come le Nazioni Unite. La Corte in questo caso un fatto interno. In nessun caso, una Corte una O.I. Altri soggetti di Diritto Internazionale. Lindividuo Organizzazioni Internazionali non Governative (ONG) Imprese Multinazionali

La risposta immediata NO, non hanno le caratteristiche sopra descritte. Non possono stipulare accordi internazionali. Per, nellultima fase del D.I., si sono aperti alcuni aspetti giuridici rivolti a dare rilievo giuridico ad alcuni soggetti fino ad oggi sconosciuti al D.I., uno fra tutti lindividuo. Lindividuo, a partire dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo del 1948, destinatario di norme internazionali. Si ammette che lindividuo possa godere di determinati diritti di natura civile, economica e sociale, etc., al di l dello Stato che ce li riconosce. Non una soggettivit internazionale piena, in quanto questi diritti vengono esercitati solo nella misura in cui ci vengono riconosciuti dallo stato di appartenenza. Es.: un individuo nato in Cina nel 1970 ha comunque diritti diversi dallo stesso individuo nato in Italia nello stesso anno. Lapprovazione della Costituzione nella Comunit Europea porterebbe questa ad essere una sorta di Stato federale, ma sul piano del D.I. non avrebbe ripercussioni.

Le FontiVedere Definizione di Fonti Vedere differenza nel Diritto interno tra Fonti Atto e Fonti Fatto. Vedere differenza tra Atto giuridico e Fatto giuridico.

Fonti Atto e Fonti Fatto. La fonte fatto la consuetudine (???) La differenza tra il fatto e latto nella volont. Un fatto giuridico indipendente dalla volont (un terremoto). Latto giuridico volontario. Si pone in essere un determinato comportamento che produce gli effetti desiderati (contratto). FONTI Nelle fonti fatto laspetto preponderante una condotta, un comportamento, che, unitamente al convincimento della sua obbligatoriet, determina la produzione di effetti giuridici: la consuetudine. Nel diritto interno, la consuetudine cede il passo alla legge, laddove c la legge la consuetudine sparisce, anche se sono sullo stesso piano. La consuetudine rimane valida laddove non c una legge a regolare la materia. Ricordare (importantissima caratteristica fondamentale) che nel diritto internazionale c un ordinamento giuridico internazionale che fondato sul principio di uguaglianza sovrana. E Paritario, non esistono sovrastrutture, non c un apparato in grdo di produrre norme, non c un legislatore internazionale. Quindi, la fonte pi importante, la fonte per eccellenza la consuetudine. Quindi, come in una societ primitiva, lordinamento giuridico internazionale un ordinamento che si basa su consuetudini. La consuetudine viene anche definita come Diritto Internazionale Generale, per distinguerla dal Diritto Internazionale Particolare. Gli Stati trovano in maniera consuetudinaria, per via di prassi, il modo di coesistere. Questa coesistenza, si basa su poche regole che si formano attravero un procedimento che per non formalizzato e scandito da fasi precise, un procedimento che pu considerarsi spontaneo. I due elementi della consuetudine (domanda desame): elemento oggettivo: ripetersi costante di un dato comportamento nel tempo da parte di tutti i soggetti della comunit; elemento soggettivo: Convincimento e consapevolezza che quel dato comportamento sia obbligatorio (Opinio Iuris).

Se entrambi gli elementi sono presenti, si forma una norma di D.I. generale.

Quanto tempo ci vuole affinch la norma si formi ?. Un tempo significativo, sufficiente. Non c alcuna regola che stabilisca la durata minima o la durata massima di una consuetudine. Questo perch, il D.I. consuetudinario, non lo vediamo mentre si forma, ma lo vediamo quando gi formato. Di nuovo: il D.I. lunico diritto in cui lattuazione della norma coincide con la sua formazione. Si pu solo constatare a formazione avvenuta, lesistenza di quella norma. La consuetudine, quindi, si accerta solo a posteriori. Si esamina il comportamento dei vari Stati e si verifica che tutti hanno rispettato quella regola come se fosse obbligatoria o vincolante. La consuetudine la fonte principale del D.I., per questo obbligatoria per tutti i soggetti appartenenti alla comunit internazionale. Nel passato, quando uno Stato non voleva pi rispettare una determinata regola, si opponeva con un comportamento contrario, a questo punto, spesso, il conflitto veniva risolto con una guerra. La guerra stata spesso usata proprio come elemento modificatore del D.I. Nella costruzione dellapparato delle Fonti del D.I., la prima fonte consuetudinaria che viene riconosciuta come vincolante la norma Consuetudo est Servanda. E la norma che d valore giuridico a tutte le altre consuetudini. Consuetudo est servanda significa infatti che tutte le altre consuetudini devono essere rispettate. Nel momento in cui in via consuetudinaria si riconosce il valore a questa norma, automaticamente si riconosce valore a tutte le altre consuetudini. Obiettore Permanente. Cosa accade se uno Stato fin dallinizio (nel momento in cui la norma si sta formando, non ancora nata) si oppone alla formazione di una determinata consuetudine, comportandosi in modo diverso o contrario ? Ancora non c una regola formata, per ora c solo lOpinio Iuris. La figura di questo soggetto dissenziente chiamata obiettore permanente. Questo, fin dallorigine si comporta in maniera difforme. Questo tipo di atteggiamento considerato accettabile, tollerato. Il D.I. cerca di tutelare due opposte esigenze, quella della comunit nel suo complesso, che va verso la formazione di una determinata norma, e qualla dellobiettore persistente, che sin dallorigine si discosta da qual comportamento. Se c pi di un obiettore, non si pu parlare di consuetudine. In quanto evidente una volont uguale e contraria alla formazione di quella specifica norma. Abbiamo appena detto che il tempo di formazione della norma consuetudinaria variabile. Uno degli elementi fondamentali da questo punto di vista, dato dal numero di Stati che sin da subito aderiscono a quel comportamento. Tanto minore il tempo che occorre per formare una norma consuetudinaria, tanto pi ampio il numero di Stati che sin dallorigine si comporta in quel modo. Ci sono stati casi di consuetudini cosiddette istantanee (programma Truman per lo

sfruttamento delle risorse naturali del 1945. Il programma venne integralmente accettato da tutti gli Stati. Si era formata una consuetudine in poche settimane). A parte le consuetudini, laltra fonte importante (secondo grado) sono gli ACCORDI INTERNAZIONALI (Diritto Internazionale Particolare) Sono atti di natura bi o multilaterale, diretti a regolare i rapporti giuridici tra gli Stati. Laccordo e in pratica un contratto, fatto in pratica a livello pubblico. Pu essere stipulato tra due Stati o tra pi Stati. Gli effetti che ne derivano possono valere solo tra gli stipulanti. A differenza con il D.I. generale, i cui effetti valgono per tutti gli Stati, gli accordi internazionali producono effetti solo per coloro che vi hanno partecipato. Con gli Accordi, gli Stati possono liberamente derogare alle norme del Diritto Internazionale Generale. E frequente che un accordo deroghi ad una consuetudine, legittimamente. Il diritto internazionale particolare il diritto attraverso il quale gli Stati regolano i loro interessi privati. Siamo sicuri che il Diritto Internazionale particolare trovi giuridicit da qualche parte ? Mentre le consuetudini trovano giuridicit dalla regola generale precedentemente accettata Consuetudo est servanda, quale la regola che alla base dei trattati ? Occorre una norma, che dia giuridicit ai trattati. Questa norma non pu essere che il Diritto Internazionale Generale, in quanto deve essere una norma che vale per tutti. Questa norma la Pacta sunt servanda (i trattati devono essere osservati.). La norma Pacta sunt servanda quella in grado di dare giuridicit anche a tutti i trattati internazionali, cio alle fonti internazionali di natura pattizia. TIP: Accordi, convenzioni, patti, protocolli, trattati, indicano sempre la stessa cosa: il diritto internazionale particolare. Quanto detto ci induce alla conclusione che, ancorch la norma internazionale pattizia (accordo), trova veridicit da una norma consuetudinaria (pacta sunt servanda), in realt, diritto internazionale generale e diritto internazionale particolare, si trovano sullo stesso livello, in quanto sono derogabili vicendevolmente. Domanda desame : accordi e norme consuetudinarie sono gli uni subordinati agli altri, o sono posti sullo stesso piano? Risposta: sono posti sullo stesso piano, sebbene, ci sia una norma di Diritto Internazionale Generale (Pacta sunt servanda), che d giuridicit al diritto internazionale particolare (accordo). La norma particolare deroga a quella generale e viceversa. Ad un certo punto pu sopravvenire una nuova consuetudine che in qualche modo pone manda in soffitta un accordo, in quanto tutti gli Stati accettano quel accordo. Attenzione, se almeno uno di quegli Stati che ha partecipato allaccordo, non daccordo e si oppone, quel accordo resiste. Non il caso dellobiettore permanente. Quindi, quello Stato, ancorch da solo, in grado di dichiarare illegittimi tutti i comportamenti che vanno contro quel accordo.

Questo rapporto di deroga vicendevole tra norme consuetudinarie e norme patrizie, incontra un limite, costituito dal cosiddetto IUS COGENS, le norme dette imperative. Sono norme consuetudinarie che a differenza di tutte le altre, che possono essere derogate tranquillamente da un accordo, sono un po pi resistenti, sono imperative ed inderogabili. Le norme imperative, anche nel diritto privato, sono le norme che resistono a qualsiasi deroga, anche nel caso in cui venissero derogate volontariamente in un contratto (ad esempio un interesse altissimo su un prestito), rendono quella specifica clausola o accordo, nullo. Tutto ci che contrario ad una norma imperativa nullo. Allo stesso modo, nel diritto internazionale, le norme imperative assumono lo stesso valore, un accordo internazionale non pu andare in deroga ad una norma imperativa. Un esempio il divieto di schiavit. Un accordo sul commercio degli schiavi sempre nullo. Nessun trattato pu oggi tollerare luso della forza nella risoluzione di conflitti tra Stati. Le norme imperative del diritto internazionale sono quelle che sono poste a proteggere i valori fondamentali della comunit internazionale in un dato momento storico. In sostanza sono i principi fondamentali del diritto internazionale. Sono principi fondamentali non di funzionamento ma di valore, hanno contenuto, questa la caratteristica fondamentale delle norme Ius Cogens del D.I.. Quindi: Consuetudini e accordi sono le fonti per eccellenza del D.I.; un gruppo ristretto di norme consuetudinarie ha carattere cogente (imperativo) Ci sono altre due categorie di fonti. Fonti di terzo grado. Sono di terzo grado le fonti che nascono dagli accordi internazionali. Sono dette di terzo grado in quanto, vengono considerate: di primo grado le fonti consuetudinarie; di secondo grado, quelle pattizie, in quanto trovano giuridicit in una norma consuetudinaria. Sono poste un gradino sotto solo idealmente ma sappiamo non essere cos nei fatti.

Attraverso un accordo internazionale viene creata unOrganizzazione Internazionale (es. Comunit Europea); a questa organizzazione viene conferito il potere, compreso nellAccordo, di adottare degli atti i quali trovano la loro giuridicit in una norma dellaccordo stesso, quindi in una fonte di secondo grado, proprio per questo sono di terzo grado. Quindi: c prima la norma Pacta sunt servanda, (fonte di primo grado - norma consuetudinaria), che da giuridicit allAccordo istitutivo della Comunit Europea (fonte di secondo grado), la quale, in particolare nellart 189 da giuridicit a dei meccanismi interni, le direttive ed i regolamenti, che sono le Fonti Comunitarie, che per noi non sono altro che fonti di terzo grado del D.I..

Queste fonti sono in grado di produrre diritto unicamente nei confronti degli Stati che hanno stipulato laccordo e che sono parte dellOrganizzazione Internazionale, in questo caso la Comunit Europea. Le fonti di Terzo grado che nascono da Accordi Internazionali hanno efficacia illimitata nei confronti degli Stati aderenti laccordo. Allo stesso modo delle fonti di secondo grado, anche queste possono derogare alle fonti di Primo Grado, perch il rapporto lo stesso, con lunico limite delle norme Ius Cogens. Forse la pi importante Fonte di terzo grado sono le Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Il Consiglio di Sicurezza lorgano esecutivo delle Nazioni Unite che interviene per dettare agli Stati colpevoli di comportamenti difformi dai principi della tratta. In taluni casi tali risoluzioni hanno unefficacia che rischia di entrare in collisione anche con le norme Ius Cogens. Questo perch si sono poste nel modo di incidere sullesercizio dei Diritti Fondamentali da parte di singoli soggetti. Soft Law. Tutta quella produzione giuridica, imputata ad Organizzazioni Internazionali (tipo Nazioni Unite o Unione Europea, FAO) che a differenza delle fonti precedenti, non ha carattere vincolante. E una fonte che negli ultimi decenni sta assumendo sempre pi importanza. Una di queste la Dichiarazione di Principi. Perch importante? Perch la mettiamo tra le fonti ? Perch, il comportamento degli Stati conforme al contenuto di una dichiarazione di principi o di una raccomandazione, o ad un atto di soft-law in generale, in grado di dare vita ad una consuetudine. In pratica sostituisce lOpinio Iuris (elemento soggettivo della consuetudine). Si sta formando una norma di diritto generale. Prima di parlare del Diritto dei Trattati vediamo i principi generali del diritto, sui quali vale la pena soffermarci.

I principi generali del diritto.Struttura delle fonti, riassunto. Abbiamo elencato due grandi categorie di fonti: la consuetudine e gli accordi internazionali. Abbiamo sottolineato lesistenza della terza fonte di grado subordinato allaccordo, di terzo grado, ossia gli atti derivanti dallaccordo internazionale, quindi abbiamo visto dalla parte opposta una super categoria di norme quelle Ius Cogens, di carattere consuetudinario che hanno per la particolarit di essere inviolabili, con un contenuto che non pu essere negoziato e che non possono essere derogato nemmeno da una norma di pari grado.

E evidentemente una struttura molto pi fragile rispetto alla struttura rigida e piramidale delle fonti in ambito di Diritto Pubblico. Tutta questa impalcatura, per quanto fragile e traballante tenuta insieme da una serie di principi: i Principi generali del D.I. Sono quei principi generali che esprimono immediatamente certe specifiche caratteristiche della struttura del sistema giuridico nel quale la societ internazionale organizzata. Possono essere anche considerati come ricavati in via induttiva da regole consuetudinarie Sono regole di carattere generalissimo e assumono nella struttura una posizione a s stante, per queste ragioni, alcuni, li considerano principi costituzionali dellordinamento internazionale. Non si tratta altro che di una particolare categoria di norme consuetudinarie. Alcuni di questi principi attengono alla disciplina degli aspetti formali fondamentali dellordinamento, tra questi, va sottolineato il ruolo del principio che si suole esprimere con la formula pacta sunt servanda, ossia il principio che attribuisce allaccordo dei soggetti lidoneit a porre in essere norme giuridiche internazionali. Per quanto riguarda i principi che attengono ai soggetti e alle fonti, sono contenuti nella Dichiarazione fatta allAssemblea generale delle Nazioni Unite nel 1970, in tale dichiarazione vengono solennemente proclamati 7 principi: 1) principio delluguaglianza sovrana degli Stati. Comprende il diritto di ogni Stato di darsi lassetto costituzionale che preferisce e di organizzare come vuole il proprio ordinamento giuridico. 2) Principio dellauto-deterrminazione dei popoli; 3) Non-intervento negli affari interni od esterni di un altro Stato; 4) Divieto della minaccia o delluso della forza; 5) Obbligo di soluzione pacifica delle controversie internazionali; 6) Obbligo degli Stati di cooperare reciprocamente in conformit con la Carta delle Nazioni Unite; 7) Obbligo di adempiere in buona fede gli obblighi assunti in conformit con la Carta delle nazioni Unite Come si vede, si tratta in gran parte di principi desumibili gi dalla Carta delle N.U., alla quale la Dichiarazione fa continui riferimenti. Non si vede enunciato alcun principio specifico riguardante il rispetto dei diritti umani fondamentali. Pu essere aggiunto anche il principio di sovranit dello sfruttamento delle risorse naturali, con lunico limite di non danneggiare gli altri Stati o lambiente. Ciascuno Stato sovrano nello sfruttamento delle proprie risorse naturali. Sono regole che non hanno contenuto strettamente normativo ma che si applicano ad un numero indefinito di casi, quindi sono molto elastici, e quindi vengono utilizzati tutte le volte in cui il diritto internazionale non conosca ancora una norma, sia essa di natura consuetudinaria o di natura particolare (pattizia), che possa essere utilizzata per una determinata questione. Importante: Questi principi non vanno confusi con i principi generali del diritto (manca la parola internazionale!). In quanto ogni ordinamento giuridico interno allo Stato, conosce i propri generali,

alcune volte uguali tra uno Stato e laltro (es. il principio di non discriminazione), altre volte propri di ogni ordinamento (es. la monogamia, tipico dellordinamento italiano).

Atti unilaterali degli stati.Questi non sono fonti del diritto internazionale, sono fonti di obblighi internazionali. Va fatto un distinguo importante (se capitasse una domanda in esame): fonti del diritto: sono quelle categorie di atti che sono in grado di produrre effetti giuridici (es. il trattato). fonti di obblighi, sono gli atti unilaterali, in quanto producono effetti obbligatori solo per chi li emana.

Sono detti atti unilaterali in quanto a differenza degli accordi, sono atti che provengono da uno Stato singolo. Possono provenire anche da pi Stati. Un tipico atto unilaterale il riconoscimento di uno Stato. Il caso in cui lItalia ha riconosciuto il Kosovo. LItalia si impegnata unilateralmente ad intraprendere relazioni internazionali. Quindi, gli Atti unilaterali sono tutti quegli atti produttivi di effetti giuridici per chi li emana. Possono assumere forme diverse: il riconoscimento la promessa unilaterale (io Stato dichiaro di sospendere una determinata attivit);

Altre categorie di Atti Unilaterali sono molto controverse, Ci che interessa a noi , in sede di esame, ricordarci di quale categoria stiamo parlando: latto tipico unilaterale la promessa. Da questo derivano effetti giuridici intermini di obbligo, naturalmente alcuni vantaggi per altri Stati.

Diritto dei TrattatiI trattati stanno assumendo un importanza crescente nel D.I., la fonte pi comune e che gli Stati prediligono per una esigenza fondamentale, la certezza del diritto. In quanto scritto. Quindi, quando due o pi Stati vogliono regolare i loro interessi, si attivano non tanto adottando dei comportamenti comuni, ma sulla possibilit di regolare i loro interessi su un atto comune. Con il termine trattato si indica la disciplina convenuta tra le parti, la regolamentazione concreta della materia oggetto dellaccordo, nonch in una terza accezione, il testo nella quale essa incorporata. Il titolo prescelto pu essere: accordo, carta, statuto, protocollo, concordato, memorandum, atto.

E un atto di natura bi o pluri-laterale (non si parla di atto unilaterale), diretto a creare, disciplinare, o estinguere un rapporto giuridico tra Stati. Un accordo non potr mai produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. A differenza della consuetudine, la quale produce effetti erga omnes, nei confronti di tutti gli Stati che fanno parte della comunit internazionale, fatta eccezione per lobiettore permanente. Un accordo fondato sul concorso di volont degli Stati partecipanti (non basta la volont di un solo Stato), e questa volont deve convergere verso ununica forma. Pu essere formato da uno o pi atti. Differenza tra accordo e atto unilaterale. Latto unilaterale va sempre in una direzione, dallo Stato che si obbliga verso gli Stati che in qualche modo ricevono gli effetti positivi dellobbligazione; nellaccordo invece diritti e obblighi sono reciproci. Come sono regolati gli accordi nel diritto internazionale. Tradizionalmente il D.I. regolava gli accordi, cio stabiliva le regole per la regolamentazione degli accordi in via consuetudinaria, quindi per prassi. Tutto questo fino alla Convenzione di Vienna del 1969 in cui venne stipulata la Convenzione sul diritto dei Trattati (fondamentale!).. Questa convenzione di Vienna del 1969 importantissima in quanto la prima volta in cui gli Stati si accordano e codificano le regole consuetudinarie che usate fino ad ora. Codificano significa che dal D.I. consuetudinario si passa a regolare la materia attraverso norme di natura patrizia, messe per iscritto e certe nel contenuto. Si passa da una disciplina sfumata ad una disciplina certa. Il valore della codificazione sta nellattribuire al D.I. generale una dose maggiore di certezza. C il rovescio della medaglia. Se vero che quando si codifica si attribuisce certezza alla norma, altrettanto vero che non si pu obbligare nessuno a codificare. Gli Stati che non aderiscono alla Convenzione di Vienna (pochi), continuano ad applicare norme consuetudinarie. Quindi la codificazione presenta il vantaggio di rendere le norme consuetudinarie pi certe, ma lo svantaggio di rendere le norme valide solo per coloro che vi aderiscono stipulando un accordo di codificazione. La convenzione di Vienna regola unicamente i trattati conclusi fra Stati. Per le Organizzazioni Internazionali, che possono concludere accordi, stata fatta unaltra convenzione stipulata a Vienna nel 1986. Proprio per i trattati conclusi tra Organizzazioni Internazionali o tra queste e gli Stati. Quella del 1969, che andiamo a studiare pi da vicino, riguarda solo gli accordi tra Stati di natura internazionale che abbiano la forma scritta.

Procedura di formazione del Trattato(tipica domanda desame) Le fasi della procedura che porta alla stipulazione del trattato sono diverse secondo che si tratti di accordi in forma solenne o in forma semplificata. Nelle diverse fasi della procedura che porta alla formazione del trattato, gli Stati sono rappresentati dai c.d. plenipotenziari, cio le persone espressamente autorizzate dallo Stato, il documento che identifica il rappresentante e lampiezza dei poteri si chiama pieni poteri, deve essere esibito ai rappresentanti degli altri Stati o essere depositato presso il Segretariato dellOrganizzazione presso cui il Trattato viene concluso. Nel caso in cui la persona designata compie degli atti non coperti da autorizzazione e di potere necessario, possono accadere due cose: lo Stato accorda i pieni poteri a posteriori, in tal caso laccordo resta valido; lo Stato nega i pieni poteri, in tal caso lo Stato pu richiedere la nullit del trattato.

Alcune categorie di persone sono esentate dalla presentazione dei pieni poteri in quanto godono dei poteri impliciti per effetto della funzione che svolgono allinterno dello Stato, si tratta di Capi di Stato, dei capi di Governo, dei Ministri degli Esteri. Procedura di formazione del Trattato in forma solenne. Le fasi sono: 1) Negoziazione a. Adozione del Testo b. Autenticazione del Testo 2) Firma 3) Manifestazione del Consenso (Ratifica; Accettazione, Approvazione o Adesione) 4) Pubblicazione o Registrazione 5) Entrata in vigore 1. NEGOZIAZIONE e ADOZIONE Pu svolgersi su richiesta di uno o pi Stati o nellambito di una Organizzazione Internazionale. E seguita dall adozione del testo. LA conferenza degli Stati o lOrganizzazione Internazionale nel cui ambito il trattato stato promosso, possono determinare le maggioranze necessarie per la votazione dei singoli articoli e del testo nel suo complesso. La Convenzione di Vienna pone come regola generale lunanimit per i trattati bilaterali o conclusi tra pochi Stati, mentre nel caso di un numero rilevante di Stati, ladozione del testo con la maggioranza dei 2/3, a meno che con questa stessa maggioranza gli Stati non decidano una regola diversa. Adozione per Consensus. In casi recenti, gli Stati hanno scelto la procedura per consensus, una modalit di espressione di volont ch prescinde dal voto formale e che permette di adottare il testo in assenza di obiezioni espresse.

AUTENTICAZIONE (approvazione del Testo: parafatura) A seguito delladozione. Fissa definitivamente il contenuto del trattato. Pu avvenire secondo modalit stabilite nel testo stesso o convenute tra gli Stati. In mancanza, dalla firma ad referendum o dalla parafatura (siglatura) da parte dei plenipotenziari. Viene definita come firma dellaccordo. Tale firma, da parte dei plenipotenziari non ha alcun valore giuridico, se non quello di dare certezza al testo, al contenuto dellaccordo. Tale firma, ha quindi come significato quello di attribuire a quellaccordo quel contenuto, da questo momento questo il testo definitivo. Negli accordi in forma semplificata, tale firma impegnativa da parte dello Stato al rispetto dellaccordo. Lentrata in vigore di tali trattati, coincide di solito con la firma dei contenuti del trattato. Negli accordi in forma solenne (la maggioranza, sicuramente quelli importanti), il valore di tale firma unicamente certificativo. Laccordo non ancora vincolante, si certifica la conclusione dei negoziati e lesistenza di un testo definitivo di un accordo. In tali accordi, la manifestazione del consenso avviene con la ratifica.

2. FIRMA del trattato. Segue allautenticazione, pu essere apposta in un solo luogo e in un solo momento per tutti gli Stati partecipanti, oppure il trattato pu rimanere aperto alla firma in pi luoghi e per periodi di tempo lunghi. La stessa Convenzione di Vienna rimase aperta alla firma fino al 30 novembre 1969 presso il Ministero degli Esteri austriaco e poi fino al 30 aprile 1970 presso la sede delle N.U. a New York. A prescindere dalle versioni linguistiche in cui il testo redatto, il Principio delluguaglianza degli Stati comporta luguaglianza dei testi autentici. 3. RATIFICA (manifestazione del consenso) Nei trattati in forma solenne, oltre alla firma dei plenipotenziari (valore solo certificativo) , serve anche la ratifica. La ratifica la manifestazione del consenso, latto attraverso il quale ogni Stato partecipante ai negoziati, si impegna a rispettare il contenuto dellaccordo. La ratifica un atto giuridico unilaterale attraverso i quale lo Stato si impegna al rispetto dellaccordo. Acquisto della giuridicit. E atto unilaterale solo formalmente, in quanto appartiene ad un procedimento pi ampio. Non un atto isolato. Nei trattati stipulati in forma solenne, la manifestazione del consenso dello Stato a obbligarsi al trattato si esprime solitamente in un momento successivo rispetto alla firma, allesaurimento di eventuali procedimenti interni di controllo e dopo la raccolta delle autorizzazioni interne necessarie. La Convenzione di Vienna menziona:

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Ratifica, Accettazione, Approvazione, Adesione.

Ratifica, accettazione e approvazione coincidono: indicano la manifestazione del consenso da parte di uno Stato che ha partecipato al negoziato e ha adottato e firmato il testo con riserva di ratifica successiva. Ladesione riguarda invece gli Stati che vogliono partecipare al trattato in un momento successivo alla firma, i quali possono eventualmente dare il proprio consenso anche prima dellentrata in vigore internazionale. A tal riguardo, i trattati possono essere: trattati aperti o trattati chiusi. I trattati aperti sono quelli che permettono la partecipazione di altri Stati in un momento successivo in modo esplicito o implicito, per la loro natura o il loro contenuto. Un accordo resta aperto o per volont o per oggetto. In tal caso possibile ladesione successiva da parte di altri Stati che non hanno concorso al formarlo. Ladesione e la ratifica sono la stessa cosa: ladesione una ratifica attraverso il quale uno Stato decide di aderire ad un accordo aperto in una fase successiva. Ladesione riguarda solo i trattati aperti. Con la Ratifica (manifestazione del consenso), uno Stato diventa contraente di un trattato, indipendentemente dal fatto che il trattato stesso sia entrato in vigore. Stato parte: uno Stato nei cui confronti il trattato in vigore. RATIFICA nellordinamento Italiano per gli accordi in forma solenne. La Costituzione Italiana, art 87, attribuisce il potere di ratifica al Presidente della Repubblica. Si ritiene che tale riferimento comprenda anche ladesione. Latto di Ratifica da parte del PDR, risponde alle regole stabilite dallart 89 della Costituzione, secondo cui ogni atto del Presidente deve essere controfirmato dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilit e hanno il potere di iniziativa. In tal caso il Ministro degli Esteri e i ministri competenti secondo la materia oggetto del trattato. Art. 89. Nessun atto del Presidente della Repubblica valido se non controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilit. E un atto formalmente Presidenziale e sostanzialmente governativo. Controllo del Parlamento. Per dare modo al Parlamento di controllare che il Governo non assuma obblighi internazionali, scavalcando le sue competenze, lArt. 87 della Costituzione prevede inoltre che la ratifica sia

sottoposta ad autorizzazione preventiva da parte delle Camere (legge) nei casi indicati dallart. 80 della Costituzione, per 5 casi. Art. 80. Le camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali, che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio dello Stato, od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. LArt. 72 Cost. La legge di autorizzazione a ratificare trattati internazionali deve essere approvata sempre con procedura normale. Art. 75 Cost. Non ammesso referendum per le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Lautorizzazione parlamentare non produce alvun obbligo sul Governo che pu rimandare anche sine die il deposito della ratifica. Nella prassi italiana, lautorizzazione viene richiesta dal Governo al Parlamento solo per la ratifica o ladesione e non per la denuncia o il recesso dal trattato. ACCORDI IN FORMA SEMPLIFICATA Il potere di concludere accordi informa semplificata spetta invece al Governo per effetto secondo alcuni, di una delega implicita da parte del Presidente della Repubblica.

4. PUBBLICAZIONE O REGISTRAZIONE Da molti non indicata come una vera e propria fase della formazione del trattato. Nel D.I. la pubblicazione prescinde del tutto dallentrata in vigore (completamente differente dal Diritto interno che un evento che da efficacia allatto per la sua entrata in vigore). La pubblicazione (o registrazione) un atto del tutto autonomo serve unicamente ad uno Stato per poter opporre laccordo ad altri Stati che non vi hanno partecipato. Serve per risolvere una eventuale controversia. 5. ENTRATA IN VIGORE Laccordo ratificato non ancora in vigore (errore da evitare). La ratifica essendo un atto del singolo Stato pu avvenire in tempi profondamente diversi, essendo sottoposta ad un procedimento interno proprio di ogni Stato. E il trattato stesso che indica quante ratifiche sono necessarie affinch il trattato entri in vigore, la c.d. condizione sospensiva. Condizione al verificarsi della quale, laccordo entra in vigore. Modalit e tempi per lentrata in vigore dei trattati sono molto vari e sono generalmente stabiliti nelle disposizioni finali del trattato. Generalmente il trattato indica quali strumenti di ratifica o anche di adesione sono necessari e quanto tempo deve decorrere per lentrata in vigore. Gli Stati possono stabilire che un trattato o parte delle sue disposizioni si applichino in via provvisoria prima dellentrata in vigore.

LE RISERVEAttiene alla fase di formazione di volont. Atto attraverso il quale uno o pi Stati autonomamente dichiara di volere limitare lapplicazione di alcune norme di un trattato nei propri confronti. Si pu dire che la Riserva abbia due funzioni, una individuale, una sociale: Funzione Individuale: attraverso la riserva, gli Stati cercano in qualche modo di non vedere applicato nei propri confronti tutto il trattato integralmente, ma tutto meno una determinata norma o gruppo di norme. Funzione Sociale: La Riserva ha la funzione di estendere il pi possibile la partecipazione degli Stati ai Trattati, dando la possibilit anche agli Stati dubbiosi su alcuni punti di poter partecipare al Trattato. Limiti allapposizione delle Riserve. Accordi Bilaterali. Le riserve riguardano esclusivamente gli accordi multilaterali, le Riserve non possono essere applicate, agli accordi bilaterali. In quanto mancherebbe la formazione della volont. Per evitare il caos che unapplicazione esagerata delle riserve creerebbe, La Convenzione di Vienna e ancora prima il diritto consuetudinario, pone dei limiti alla possibilit di apporre riserve. La Convenzione di Vienna pone tre tipi di limiti: 1. Divieto espresso nel trattato : gli Stati sono liberi di apporre al trattato il limite secondo il quale Le riserve non possono essere apposte al trattato stesso. Tale divieto pu essere generale, in tal caso un divieto assoluto di riservare, oppure particolare, nel senso che il divieto riguarda il limite allapposizione di alcune riserve legate ad alcune norme dellaccordo; 2. Divieto espresso di alcune norme indicate nel trattato (art. 19): diametralmente opposto al precedente. In questo caso, nel trattato vengono specificate le norme che possono essere oggetto di riserva, fatto divieto quindi di riservare qualsiasi altra parte; 3. Divieto di apposizione di riserve contrarie alloggetto o allo scopo del trattato (art. 19 c). E un limite generale, astratto. E il pi importante. Laccordo non prevede alcuna norma che limiti o disciplini il potere di riserva. In questo caso saremmo portati a ritenere che il potere di riserva illimitato (dando origine al problema del caos). Limiti di natura temporale. La riserva esercitatile normalmente fino alla fine dei negoziati (fino alla firma dellaccordo); in via eccezionale fino alla ratifica, in quanto la ratifica latto attraverso il quale lo Stato si assume solennemente lobbligo di rispettare laccordo sul paino internazionale. Quindi, fino a questo momento, lo Stato viene considerato libero di apporre riserve.

Procedimento per lapposizione di riserve. Il procedimento per lapposizione di riserve interviene normalmente durante la fine dei negoziati, oppure tra la fase della firma e la fase della ratifica. Lo Stato notifica (mezzo di conoscenza degli atti, strumento attraverso il quale un soggetto rende nota una volont particolare, attraverso la notifica si ha la sicurezza da un punto di vista legale che la volont e venuta a conoscenza del soggetto destinatario) la riserva a tutti gli altri partecipanti allaccordo. Al potere di riserva non corrisponde automaticamente unaccettazione, gli altri Stati contraenti hanno normalmente 12 mesi di tempo per fare obiezione, i quali possono opporsi. Se lopposizione molto forte e radicata, si possono creare tre situazioni: lo Stato che ha posto la Riserva la ritira; lo Stato lega laccettazione e la partecipazione allaccordo condizionadola allapposizione e accettazione della riserva; si riaprono i negoziati, se c un margine di trattativa per trovare un punto di incontro senza mettere in discussione tutto laccordo.

Pu anche accadere che laccordo entri in vigore a regime differenziato. Ad esempio se alcuni Stai accettano la riserva ed altri la obiettano, nei rapporti bilaterali laccordo entra in vigore in modo diverso. C un regime differenziato proprio per favorire lentrata in vigore dellaccordo favorendo la massima flessibilit.

LInterpretazione degli Accordi Internazionali.Per poter parlare di interpretazione, si deve parlare di un accordo entrato in vigore. LGi operatori interni (Giudici, Funzionari del Ministero degli Interni, etc. etc.) devono dare il giusto significato allaccordo. Il canone generale che troviamo disseminato su tutta la Convenzione di Vienna quello della buona fede. art. 26. Ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere da esse eseguito in buona fede. E la codificazione del principio Pacta sunt servanda. In buona fede significa che non solo ci si deve attenere allaccordo, ma si deve fare senza nuocere agli altri. Questa regola apre al problema dellinterpretazione dellaccordo stesso, in quanto lo Stato pu tendere ad interpretarlo nel modo che ritiene pi conveniente per se stesso e che potrebbe divenire oneroso per gli altri. Si pu creare quindi un conflitto di interessi, che viene risolto dalla Convenzione di Vienna attraverso delle regole generali di interpretazione valide per tutti (Artt. 31-32-33)

art 31.1.Un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. Un trattato deve essere interpretato in buona fede.. Significa che nel momento in cui lo Stato va ad interpretare laccordo deve porsi non in maniera ostile ma di disponibilit e lealt. Ma non sufficiente, quindi lart. 31.1 offre un maggiore dettaglio: ..seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo. E il canone di interpretazione letterale, a supporto del principio della buona fede, il significa letterale del testo deve essere lo Stesso per ciascuno Stato. E un canone di interpretazione oggettivo, che viene a sua volta supportato da altri due elementi: il contesto, le parole contenute nel testo vanno interpretate inserendole allinterno del contesto generale per superare eventualmente anche la distanza del significato della parola attribuito dal singolo Stato; loggetto e lo scopo, si deve far riferimento allobiettivo e al risultato del Trattato stesso. Il Trattato nato per produrre determinati effetti, quindi il risultato dellinterpretazione deve tenere conto dellobiettivo per il quale il Trattato nato.

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Art 31.2 Ai fini dell'interpretazione di un trattato, il contesto comprende, oltre al testo, il preambolo e gli allegati ivi compresi: a. ogni accordo in rapporto col trattato e che stato concluso fra tutte le parti in occasione della conclusione del trattato; b. ogni strumento posto in essere da una o pi parti in occasione della conclusione del trattato e accettato dalle parti come strumento in connessione col trattato. Art 31.3 Si terr conto, oltre che del contesto: a. di ogni accordo ulteriore intervenuto fra le parti in materia di interpretazione del trattato o della applicazione delle sue disposizioni; b. di qualsiasi prassi successivamente seguita nell'applicazione del trattato attraverso la quale si sia formato un accordo delle parti in materia di interpretazione del medesimo; c. di qualsiasi regola pertinente di diritto internazionale applicabile nei rapporti fra le parti. Il 31.2 e 31.3 Entrano nello specifico di cosa contiene il contesto. Riguardano sostanzialmente la distinzione tra mezzi primari e mezzi complementari di interpretazione. Mezzi primari, riguardano le parti dellaccordo che vanno prese in considerazione, sulle quali si applicano i criteri di cui al 31.1 in particolare, il preambolo, che comprende anche gli allegati fino allultimo articolo. Mezzi complementari, invece riguardano i c.d. lavori preparatori. Quando non si riusciti a stabilire attraverso le fasi precedenti di interpretazione, quella letterale in primis, si potr far riferimento a quali fossero le volont delle parti nel momento in cui laccordo stato scritto. Molto spesso viene sostituito dalla c.d. interpretazione autentica. Elinterpretazione che proviene dallo stesso organo che ha emanato latto. In pratica il caso del legislatore che fa una legge che mira a chiarire il contenuto di una legge che risulta poco chiara. Nel caso del diritto internazionale, ovviamente, difficilmente linterpretazione autentica viene dalle stesse parti, in quanto chi fa la norma lo stesso soggetto che la esegue, sar quindi difficile che coloro che sono i conflitto possano risolverlo autonomamente. Si risolve questo problema attribuendo ad un organo, normalmente a carattere giudiziario (una Corte), la funzione di interpretare autenticamente il testo della convenzione. Cos in tutti i casi in cui ci sia u contrasto che opponga le parti di quel accordo, interverr a risolvere la controversia, ma una pronuncia da parte dellorgano creato a questo scopo.

Art. 33 Interpretazione dei trattati autenticati in due o pi lingue1. Quando un trattato stato autenticato in due o pi lingue, il suo testo fa fede in ciascuna di queste lingue, a meno che il trattato non disponga o che le parti non convengano che in caso di divergenza prevalga un testo determinato.

2. Una versione del trattato in una lingua diversa da una di quelle in cui il testo stato autenticato sar considerata come testo autentico solo se il trattato lo prevede o se le parti si sono accordate in tal senso. 3. Si presume che i termini di un trattato abbiano lo stesso significato nei diversi testi autentici. 4. Salvo il caso in cui un testo determinato sia destinato a prevalere ai sensi del paragrafo 1, quando il raffronto dei testi autentici fa apparire una differenza di senso che l'applicazione degli articoli 31 e 32 non permette di eliminare, si adotter il senso che, tenuto conto dell'oggetto e del scopo del trattato, permette di meglio conciliare i testi in questione. Le regole sono quindi molto semplici. Di solito il testo di un accordo viene normalmente stipulato in una lingua scelta, poi si fanno le traduzioni ufficiali. Altrettanto frequentemente, si pu stipulare in pi lingue, in tal caso ogni lingua che viene dichiarata ufficiale ha lo stesso valore giuridico. Nel caso in cui sorgano controversie tra testi dichiarati ufficiali, queste verranno risolte seguendo le regole di cui allarticolo 31. Se il contrasto sorge invece tra una versione ufficiale e una non facente fede, prevale la versione ufficiale (testo dichiarato ufficiale).

Cause di Invalidit. artt. 46 e ss.Ci sono situazioni in cui un accordo pu essere dichiarato invalido. In tal caso, normalmente, laccordo viene espunto e quindi eliminato dallordinamento. Si parla di invalidit in senso generale, intendendo una categoria che comprende (semplificando i concetti espressi sui manuali): annullabilit o invalidit relativa; nullit o invalidit assoluta

Annullabilit pu essere invocata solo dal soggetto coinvolto. La maggior parte delle cause di invalidit degli accordi internazionali sono cause dia annullabilit. E il soggetto coinvolto che deve invocare lannullabilit, nel caso in cui si astenesse, laccordo rimarrebbe valido. Nel caso di nullit, pu essere invocata da qualsiasi soggetto che ha ratificato laccordo, anche se c chi sostiene che pu impugnarla anche un soggetto esterno allaccordo. La differenza sostanziale sta nel fatto che la annullabilit o invalidit relativa, opera solamente dietro lintervento del soggetto che ha causato questa ipotesi; mentre la nullit opera nei confronti di tutti i soggetti. Vediamo quali sono le cause di invalidit. Abbiamo due casi fondamentali: art 46, mancanza di poteri assoluta art 47 mancanza di pieni poteri (eccesso di potere)

art. 46 Disposizioni del diritto interno riguardanti la competenza a concludere trattati1. Il fatto che il consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato sia stato espresso in violazione di una disposizione del suo diritto interno riguardante la competenza a concludere trattati non pu essere invocato dallo Stato in questione come viziante il suo consenso, a meno che questa violazione non sia stata manifesta e non riguardi una norma del suo diritto interno di importanza fondamentale. 2. Una violazione manifesta se essa obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti in materia secondo la pratica abituale e in buona fede. Quindi, dal comma 1 vediamo che lInvalidit derivante dalla mancanza assoluta di pieni poteri del soggetto che stipula laccordo non causa di invalidit a meno che le altre parti contraenti non fossero in grado di riconoscere che il soggetto non aveva la competenza a concludere. Articolo 47 Specifica restrizione del potere di esprimere il consenso di uno Stato Se il potere di un rappresentante di esprimere il consenso di uno Stato a vincolarsi a un determinato trattato ha formato oggetto di una specifica restrizione, il fatto che il rappresentante in questione non ne abbia tenuto conto non pu essere invocato come viziante il consenso che egli ha espresso, a meno che la restrizione non sia stata notificata, prima che il consenso sia stato espresso, agli altri Stati che hanno partecipato alla negoziazione.

Nel caso di eccesso di potere da parte del rappresentante lo Stato, questo ultimo non pu chiedere lannullamento dellaccordo quando ha contribuito in qualche modo a generare confusione e quando ha deciso a posteriori di sanare il comportamento del proprio delegato. Gli altri Atti di invalidit. Art. 48 Errore 1. Uno Stato pu invocare un errore in un trattato come vizio del suo consenso a vincolarsi a quel trattato se l'errore riguarda un fatto o una situazione che quello Stato supponeva esistente al momento in cui il trattato stato concluso e che costituiva una base essenziale del consenso di quello Stato a vincolarsi al trattato. 2. Il paragrafo 1 non si applica quando lo Stato in questione ha contribuito a quel errore con il suo comportamento o quando le circostanze erano tali che esso doveva rendersi conto della possibili di un errore. 3. Un errore che riguardi soltanto la formulazione del testo di un trattato non incide sulla sua validit; in questo caso, si applica l'articolo 79. Lerrore uno sbaglio da parte di uno stato che cade sulla formazione della volont. Si forma una volont sbagliata. Non un errore correggibile in quanto non un errore formale (es. testo errato). Lerrore invocabile a meno che lo Stato non abbia contribuito con il suo comportamento negligente o imprudente a formare quella volont sbagliata. Deve essere un errore c.d. scusabile, ossia in buona fede. art. 49 Dolo Se uno Stato stato indotto a concludere un trattato dal comportamento fraudolento di un altro Stato che ha partecipato al negoziato, pu invocare il dolo come vizio del suo consenso a vincolarsi al trattato. Il dolo un errore, soltanto, invece di essere auto-prodotto, indotto da parte di qualcun altro. In tal caso si pu chiedere lannullamento dellaccordo. Lo Stato no ndeve avere avuto un atteggiamento da favorire tale situazione. art. 50 Corruzione del rappresentante di uno Stato Se l'espressione del consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato stata ottenuta ricorrendo alla corruzione del suo rappresentante attraverso l'azione diretta o indiretta di un altro Stato che ha partecipato al negoziato, lo Stato pu invocare tale corruzione come vizio del suo consenso a vincolarsi al trattato Art. 51 Violenza esercitata sul rappresentante di uno Stato L'espressione del consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato che sia stata ottenuta attraverso la violenza esercitata sul suo rappresentante per mezzo di atti o di minacce diretti contro di lui, priva di qualsiasi effetto giuridico. La Violenza si verifica quando uno Stato esercita pressioni attraverso luso della forza (solo questo tipo di pressioni) per costringerlo a concludere laccordo. Tali pressioni possono essere esercitate su un suo rappresentante oppure sullo Stato nel suo complesso. Situazioni quali la pressione economica, ad esempio, non sono considerate ipotesi di violenza e quindi di invalidit. E un

invalidit di tipo assoluto, in quanto non sanabile, agisce allorigine, colpendo la volont ancor prima della sua formazione. E soprattutto una azione contraria ad una norma imperativa, che vieta luso della forza. La nullit di questo tipo pu essere invocata sia dallo Stato che ha subito la minaccia ma anche da parte di tutti gli altri. art. 52 Violenza esercitata su uno Stato con la minaccia o l'impiego della forza E nullo ogni trattato la cui conclusione sia stata ottenuta con la minaccia o l'impiego della forza in violazione dei principi di diritto internazionale incorporati nella Carta delle Nazioni Unite. Art. 53 Trattati in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (ius cogens) E nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. Ai fini della presente Convenzione, una norma imperativa del diritto internazionale generale una norma accettata e riconosciuta dalla comunit internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non consentita alcuna deroga e che pu essere modificata soltanto da un'altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere. Il caso di nullit assoluta pi importante proprio la violazione di norme ius Cogens. In tutti i casi in cui un accordo contrario alle norme di questo tipo, questo accordo sar nullo, quindi invalido assolutamente. Finito 4.

Cause di estinzione e di sospensione dei trattatiLe cause di estinzione e di sospensione dei trattati, a differenza delle cause di invalidi, opernao in un momento successivo alla stipulazione, al verificarsi di una situazione che impedisce che un trattato, pur perfettamente valido, continui a produrre i suoi effetti tra tutte le parti contraenti o solo per alcune di esse. Le cause di invalidit operano quindi ex-tunc, fin dallorigine; le cause di estinzione, ex-nunc. Quindi, mentre le cause di invalidit operano allorigine, quindi impediscono allaccordo di produrre effetti, le cause di estinzione intervengono a valle, cio operano come fattispecie, al verificarsi delle quali, un accordo cessa di esistere. Fino a quel momento aveva prodotto gli effetti. Questo pu avvenire: per manifestazione di volont degli Stati volta a porre termine o a sospendere il Trattato (artt. 54 -59); per inadempimento di una o pi parti (art. 60); per impossibilit sopravvenuta (art. 61); per mutamento fondamentale delle circostanze (art. 62); Sopravvenienza di una nuova norma di Ius Cogens (art 64).

Lestinzione di un Trattato, salva diversa pattuizione delle parti, le libera dallobbligo di continuare ad applicare il Trattato e non pregiudica i diritti e/o obblighi n altre situazioni giuridiche sorte tra

le parti nel periodo di applicazione del trattato, a meno che, lestinzione non arrivi per la formazione di una nuova norma di Ius Cogens, in tal caso i diritti o gli obblighi acquisiti non devono essere in contrasto con questa. La sospensione pu essere lanticamera dellestinzione di un accordo internazionale, ossia, gli effetti dellaccordo vengono sospesi in attesa che pervenga una decisione allestinzione. Tralasciamo le cause di sospensione e la loro procedura, ricordiamo che la sospensione uguale allestinzione nel caso di impossibilit temporanea, quando limpossibilit definitiva, avviene lestinzione. Si distinguono due grandi gruppi di cause di estinzione di un accordo: 1. Estinzione volontaria: cause dipendenti dalla volont delle parti; 2. Cause non dipendenti dalla volont delle parti. 1. Estinzione volontaria, pu avvenire in vari modi: ACCORDO NOVATIVO. Un trattato pu estinguersi anche per la stipulazione da parte di tutti gli Stati contraenti di un nuovo trattato sulla stessa materia qualora risulti implicitamente che proprio questa fosse la loro volont o qualora sia impossibile applicare contemporaneamente le disposizione dei due trattati che sono esplicitamente incompatibili. In pratica, le parti fanno un altro accordo che ha per oggetto la cessazione degli effetti del precedente oppure una disciplina nuova del precedente. Limportante che siano le medesime parti alla partecipazione dellaccordo, altrimenti non c effetto novativo. In questo senso laccordo. Laccordo novativo non va confuso con la procedura di EMENDAMENTO. Con lemendamento, il trattato originario che viene modificato. In tal caso, lo stesso trattato che pu indicare le procedure e le modalit di emendamento. Qualora cos non fosse, interviene la Convenzione di Vienna la quale afferma che nel silenzio del trattato, la proposta di modifica sia notificata a tutti gli Stati contraenti che hanno diritto di partecipare alla decisione. Uno Stato che divenga parte del Trattato dopo lentrata in vigore dellemendamento, accetta il Trattato emendato, salvo dichiarazione contraria (art. 40.5). Differenza tra accordo novativo e Emendamento: Laccordo novativo cessa il precedente ed instaura un nuovo regime; lemendamento ha un collegamento con il vecchio accordo. Quindi, le due procedure sono identiche, soltanto che con la prima si chiude il precedente accordo e se ne apre uno nuovo, lemendamento ha invece la caratteristica di modificare laccordo, quindi lasciando in piedi quello vecchio, o una restante parte di esso. Laccordo originario non cessa mai di esistere, si parla di accordo emendato. Denuncia e Recesso. Si usa la parola recesso quando laccordo riguarda listituzione di un accordo internazionale. Qualora un trattato contenga disposizione specifiche relative allestinzione per denuncia o recesso, questa potr avvenire secondo la procedura eventualmente ivi prevista o, in mancanza, con il consenso di tutte le parti. Nel silenzio del trattato, si ritiene che denuncia e recesso non siano ammessi salvo che risulti che le parti intendevano ammetterli oppure il diritto di denuncia o recesso possa essere dedotto dalla natura del contratto. In tal caso la Convenzione di Vienna dispone che la dichiarazione prenda effetto dopo dodici mesi (art. 56). Ci sono dei Trattati che per loro natura non possono essere oggetto di denuncia e recesso,

normalmente per quei trattati aventi per oggetto la protezione dei Diritti dellUomo, come ad esempio il Patto sui diritti civili e politici del 1966 non pu essere estinto n denunciato dalle parti perch non ha carattere temporaneo. Termine finale Laccordo cessa di produrre effetti in quanto stato previsto un articolo che afferma la cessazione degli effetti ad una determinata data. Condizione risolutiva. Avvenimento futuro e incerto da cui dipende la cessazione degli effetti di un accordo.

2. Cause di estinzione non dipendenti dalla volont delle parti Inadempimento. La violazione di una norma contenuta in un trattato da parte di uno Stato legittima gli altri contraenti a porre temine al trattato o a sospendere ladempimento dei propri obblighi nei confronti del primo. E molto facile da applicare negli accordi bilaterali, ma in caso di accordi multilaterali, lasciando liberi gli Stati di predisporre qualsiasi diversa disciplina nel testo del trattato stesso. La violazione deve avere carattere sostanziale, non si tratter quindi solo della violazione di disposizioni fondamentali connesse agli scopi del trattato, ma di disposizioni considerate da una parte come essenziali nellapplicazione del trattato. Impossibilit sopravvenuta. Si tratta di una regola consuetudinaria. La Convenzione di Vienna prevede la possibilit di chiedere lestinzione quando avviene la scomparsa o la distruzione definitiva di un oggetto indispensabile allesecuzione del trattato. Pu essere: o totale, nel caso in cui limpossibilit definitiva, si pu chiedere lestinzione del trattato; o parziale:, nel caso in cui limpossibilit solo temporanea, si giustifica la richiesta di sospensione dellapplicazione del trattato. Mutamento fondamentale delle circostanze. Lart. 62 codifica il principio di diritto generale rebus sic stantibus (stando cos le cose), considerando quale causa di estinzione o sospensione del trattato il mutamento fondamentale delle circostanze, purch queste abbiano costituito la base essenziale dl consenso delle parti a vincolarsi al trattato e il mutamento ne trasformi radicalmente la portata. Sopravvenienza di una nuova norma di Ius Cogens. Art. 64. Pu costituire una causa di estinzione del trattato, come visto sopra. Laccordo valido fino al sopravvenire della norma di Ius Cogens, dopo di ch nullo. Scomparsa dei soggetti. In un accodo bilaterale, viene a mancare uno dei due Stati soggetti dellaccordo. In realt non avviene sempre la cessazione degli effetti, dipende da cosa accade alla scomparsa dello Stato. Si apre la questione della successione degli Stati.

Successione degli Stati nei Trattati. Lo Stato si forma, si pu dividere, si pu smembrare, si pu unire (fusione) Tutto ci ha una conseguenza diretta sugli effetti degli Accordi. La Convenzione di Vienna del 1969 non si occupata di questioni che sorgono in relazione a un trattato in seguito ad una successione di Stati, a queste problematiche dedicata unapposita convenzione, la Convenzione di Vienna del 1978, entrata in vigore 20 anni dopo tra pochi Stati tra i quali non c lItalia.

Le questioni che sorgono nei casi di successione tra Stati vengono prevalentemente regolate mediante accordi. La prassi internazionale dimostra lesistenza di due diversi principi in tema di successione tra Stati: In caso di formazione di nuovo Stato, si applica la regola della Tabula Rasa. Secondo la quale lo Stato successore libero da qualsiasi vincolo derivante da trattati stipulati dallo Stato predecessore in relazione al suo territorio. La continuit nel rispetto di vincoli e obblighi dunque la conseguenza di manifestazioni di volont ad-hoc e di accordi da parte degli Stati interessati. In caso di distacco e di incorporazione (non di nuovo Stato), si applica la regola della mobilit delle frontiere dei trattati, secondo la quale, gli accordi in vigore per lo Stato incorporato si applicano allinterno dei nuovi e pi ambi confini, mentre per lo Stato che vede ridursi il suo territorio, vedr anche ridursi lambito di applicazione dei trattati. Qualora la parte di territorio distaccata diventi un nuovo Stato, si applica nuovamente la regola della tabula rasa. Eccezioni alle regole di successione. Trattati c.d. localizzabili, riguardano porzioni particolari di territorio, come ad esempio le basi militari. Questi istituiscono regimi territoriali specifici considerati connessi con i territori in questione e continuano a vincolare lo Stato che succede nellesercizio della Sovranit su quel dato territorio; Trattati in materia di diritti delluomo, dei quali si richiede il rispetto da parte dello Stato successore indipendentemente dagli eventi che hanno portato allavvicendamento nella sovranit del territorio.

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L AdattamentoArgomento cardine: ladattamento del diritto interno al diritto internazionale. Definizione: Procedimento giuridico attraverso il quale le norme prodotte da altri ordinamenti giuridici, vengono recepite ed acquistano efficacia allinterno di un altro ordinamento. Ladattamento trova origine nellidea che gli ordinamenti giuridici siano ordinamenti diversi e separati tra loro. Occorre quindi riportare i termini di dibattito tra dottrina dualista e monista. Dottrina dualista. Il diritto interno e il diritto internazionale costituiscono due ordinamenti giuridici originari ed autonomi, separati e distinti. Tale conclusione viene giustificata in considerazione della diversa volont dello Stato e della comunit internazionale. Dottrina monista. Secondo la quale il diritto interno dei singoli Stati e il diritto internazionale devono essere riportati ad un sistema unitario di norme. I diritti dei singoli Stati, vengono visti come parti di un unico sistema giuridico. In tal caso non c alcun bisogno di procedure di adattamento. LItalia, ha aderito allimpostazione dualista, di conseguenza vede la creazione di una procedura di adozione. La Corte Costituzionale ragiona ancora di ordinamenti separati e distinti, seppur coordinati. In tale prospettiva, ladattamento inteso come procedimento volto a rendere applicabile la norma internazionale allinterno dellordinamento italiano. Seguendo tale impostazione ladattamento costituisce condizione necessaria di efficacia nellordinamento interno della disciplina concordata in ambito internazionale. Ladesione al principio dualista di fatto una difesa della perdita di sovranit interna. Avremo procedimenti di adattamento diversi a seconda di norme consuetudinarie (primo grado), pattizie (secondo grado), e per quelle di terzo grado. Per tutti e tre i casi esiste la possibilit di adattare lordinamento interno a quello internazionale attraverso due procedimenti: Procedimento Ordinario. Consiste nel riprodurre le norme internazionali con legge o altro atto dotato di forza normativa adeguata, riformulandole direttamente e materialmente nellordinamento nazionale mediante norme ad ho. La fonte dellobbligo non pi la norma internazionale, ma la legge interna. Nel procedimento ordinario, dunque, le norme contenute nellaccordo internazionale vengono riformulate e subiscono una vera e propria trasformazione in norme nazionali. Non unoperazione meramente interpretativa. Procedimento Speciale. Consiste n nel disporre un rinvio a norme internazionali, ordinando la loro osservanza. Non viene riformulata materialmente e direttamente la norma allinterno dellordinamento, ma appare solo un rinvio alla norma di diritto internazionale.

E evidente che nel caso di procedimento ordinario, la norma internazionale e quella interna che la riproduce, vivono di vita propria e prendono due strade separate e distinte. La successiva modifica della norma internazionale, non si riproduce automaticamente internamente. Nel caso di procedimento speciale, invece, essendo solo un rinvio, la modifica successiva allaccordo internazionale, produce automatici effetti nellordinamento interno. Stesse considerazioni in caso di interpretazione. La legge interna subir, in caso di procedimento ordinario, un processo di interpretazione completamente diverso, secondo regole interne. Questo pu generare una serie di conflitti. Il procedimento pi utilizzato certamente quello speciale, esiste per una categoria di casi che non lo permette, rendendo obbligatorio il procedimento ordinario. E quella delle norme non selfexecuting. Norme non self-executing. Il ricorso alla procedimento ordinario costituisce una scelta obbligata per il legislatore in quanto le norme internazionali non sono self-executing, non dettano cio una disciplina del tutto completa ed autosufficiente, e sono prive di quella compiutezza normativa necessaria affinch sia possibile una loro applicazione immediata. E la stessa differenza che c nel D. Pubblico tra norme programmatiche e norme precettive. La norma programmatica ha un enunciato talmente generico al punto da richiedere un intervento da parte dellinterprete di completamento della norma. Si va quindi a riempire di contenuto la norma.

Adattamento alle Norme consuetudinarie.Per Ci che riguarda le norme di natura consuetudinaria, si applica il procedimento speciale che si evince nella norma della Costituzione art. 10.1: lordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. Tale disposizione costituisce lunica norma di adattamento di portata generale prevista nel nostro ordinamento. Significa che nel momento in cui la norma di diritto internazionale si forma, entra automaticamente a far parte dellordinamento italiano. Lart. 10.1 costituisce lunica norma di adattamento di portata generale prevista nel nostro ordinamento, infatti lart. 117 primo comma Cost. non una norma di adattamento bens una norma sulla produzione giuridica interna. E un rinvio immediato, una valvola che si apre e si chiude automaticamente. Per questo motivo il 10.1 viene anche chiamato trasformatore Permanente. Ai sensi dellart. 10.1 Cost., le regole del diritto internazionale generale sono recepite automaticamente dallordinamento interno e, come tali, hanno immediata applicazione.

Perch la norma consuetudinaria soggetta al procedimento speciale ? Perch, sarebbe molto difficile riformularla attraverso un procedimento di adattamento. La Corte Costituzionale ha espressamente detto che lart 10.1 istituisce un procedimento di adattamento automatico alle norme di diritto internazionale generale che non si estende alle norme di diritto pattizie. Ladattamento automatico di cui al 10.1 presenta le seguenti caratteristiche: completo, in quanto la norma viene recepita tale e quale e qualsiasi modifica alla norma originaria viene automaticamente recepita dallordinamento interno, sempre senza alcun intervento da parte del legislatore; pieno, perch non ci sono parti della norma che vengono escluse o non recepite; effettivo, in quanto le norme automaticamente recepite possono essere immediatamente fatte valere. Teoria dei Contro Limiti Lart. 10 primo comma definito fonte sulla produzione, in quanto estende il novero delle disposizioni costituzionali a tutte le disposizioni provenienti dal diritto internazionale generale. Nel momento in cui applichiamo il 10.1, stiamo dicendo che la nostra Costituzione contiene oltre ai suoi articoli nativi anche tutte le norme di diritto internazionale generale. Qui si posto un problema per gli interpreti: se lart. 10.1 ha questa funzione, non che le norme consuetudinarie acquistano efficacia costituzionale nel nostro diritto ? La giurisprudenza per evitare questo problema si inventata la Teoria dei controlimiti. Creata per evitare che il 10.1 metta in crisi tutto limpianto costituzionale italiano. La teoria dei controlimiti, in pratica afferma che nel momento in cui le norme di diritto internazionale generale entrano nel nostro ordinamento Vi entrano con una forza quasi pari a quella della costituzione. Quasi perch deve essere salvaguardato comunque quel nucleo di norme costituzionali che sono immodificabili e inderogabili, per cui, anche se dovesse subentrare una norma di diritto internazionale generale in contrasto, queste non cedono. Nella realt, tale ipotesi non si mai effettivamente realizzata, in quanto, nel momento in cui si acceso il dubbio su un contrasto tra Costituzione interna e Dir. Internazionale Generale, tale contrasto si cercato di risolverlo in via interpretativa. Quindi, nessun pericolo di abrogazione tacita, ma pericolo (questo voluto) di limitazione della sovranit interna, art. 11 Cost.: L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libert degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parit con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Lart. 11, ammette espressamente che da ordinamenti esterni possano essere introdotte limitazioni di sovranit (norme che comprimono la sovranit del nostro Stato), in tutti quei casi in cui lo scopo sia quello di perseguire la pace tra le Nazioni. Lart. 11 non fonte di adattamento automatico, occorre che lo Stato lo faccia espressamente. Occorrono quindi due cose, da un lato la norma internazionale, dallaltro un atto esecutivo che renda operativa quella norma. Ricapitoliamo. Ladattamento alle norme consuetudinarie passa per lart 10.1. Apre una finestra nellordinamento consentendo che tutte le norme internazionali generali entrino. Lart 10.1 non pone problemi di abrogazione tacita alle norme Costituzionali, neanche quando le norme che vengono introdotte siano norme di Ius Cogens (le pi alte) . Lart 11 completa il discorso dicendo che quando il legislatore lo ritiene opportuno (a discrezione), possibile accettare limitazioni di sovranit proprio per far si che lItalia entri a far parte di Organizzazioni Internazionali pi importanti.

Adattamento ai trattati Internazionali.La Corte Costituzionale ha escluso che il trasformatore permanente, art. 10.1 Cost., possa essere impiegato per adattare automaticamente i trattati internazionali allordinamento interno. Al fine delladeguamento del diritto italiano alla disciplina prevista dai trattati, si applica, quindi, la tecnica delladattamento in via ordinaria, fondata sullordine di esecuzione. Ordine di Esecuzione definizione. (domanda desame), Atto, in genere legislativo, mediante il quale lo Stato, per dare piena ed intera esecuzione al trattato, rinvia in blocco alle norme in esso contenute, inserendole nel proprio ordinamento. Lordine di esecuzione normalmente una legge del Parlamento attraverso la quale si da esecuzione ad un trattato. Abbiamo visto che la caratteristica del procedimento speciale che maggiormente lo distingue dla procedimento ordinario data dal fatto di affidare allinterprete il compito di determinare quali modificazioni giuridiche siano necessarie per rendere completo ladattamento. In base allordine di esecuzione di un trattato internazionale, pertanto, linterprete che, di volta in volta, deve stabilire quali sono stati gli impatti sullordinamento interno. Con riguardo ai trattati per la ratifica dei quali richiesta un previa autorizzazione, formulata con legge, lordine di esecuzione normalmente, ma non necessariamente, contestuale a tale autorizzazione. Nei casi non contemplati dallart 80 Cost.:

Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. la scelta dello strumento interno con il quale formulare lordine di esecuzione dipendo dal livello al quale, se necessarie, vanno apportate le modifiche allordinamento interno. In particolare pu essere dato con decreto presidenziale lordine di esecuzione di un accordo che non determini labrogazione o la modifica di norme interne. Il trattato viene ratificato attraverso il suo procedimento (visto sopra) e contestualmente viene eseguito. Quindi la legge di autorizzazione alla ratifica latto attraverso il quale lo Stato italiano si adatta al diritto internazionale pattizio. E un atto che avr il rango di legge se contenuto in una legge. Riforma del 2001. Nel 2001, viene adottata la riforma del Titolo V della Costituzione sulle Regioni, Province e Comuni. Tale riforma contiene un articolo che ha impatti importanti sul Diritto Internazionale, lart 117.1: art. 117.1: La potest legislativa esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonch dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: ** Elenco di una serie di materie sulle quali lo Stato ha legislazione esclusiva *** Questa norma ha dato molto da pensare agli interpreti, in quanto stata posizionata in un punto un po nascosto a coloro che studiano Diritto Internazionale, allinterno del capitolo dedicato al Diritto Regionale. Il 117.1 dice che il legislatore italiano, vincolato al rispetto degli organi internazionali e del diritto comunitario. Immediatamente gli interpreti hanno definito tale norma come priva di contenuto e non ha alcun effetto concreto. Tale posizione, stata abbandonata quasi subito. C stata poi una seconda manifestazione di interpretazione ti tale norma che stata invece definita molto importante, in quanto simile a quanto espresso dal 10.1 per il Diritto Internazionale Generale. In pratica si affermato che il legislatore italiano vincolato al rispetto degli obblighi internazionali. Questo significa che tutte le volte in cui lo Stato Italiano si assume un obbligo sul piano internazionale di natura pattizia (gli obblighi di natura consuetudinaria sono gi gestiti e risolti dal 10.1), questi obblighi prevalgono sulla legislazione italiana. Con il 117.1 quindi accade che il legislatore a livello centrale e locale, nel momento in cui elabora una nuova legge o una modifica ad una legge esistente, deve conoscere tutti gli impegni che lItalia si assunta a livello internazionale, in quanto nel caso di contrasto, tale legge non avr valore.

Si riconosciuto quindi un principio importantissimo: la violazione di obblighi internazionali imposti in forza di un accordo internazionale (norma pattizia), sono causa di eventuale incostituzionalit di una legge. E quindi arrivata la Corte Costituzionale con le sentenze 348 e 349 a confermare che tutte le volte che il legislatore fa una legge che contrasta con obblighi internazionali in precedenza assunti, tale legge pu essere dichiarata incostituzionale attraverso un procedimento di incostituzionalit, che porter alla dichiarazione di nullit di tale norma nella parte che in contrasto alla norma internazionale. Possiamo quindi affermare che, a partire dal 2001, il legislatore italiano ha le mani pi legate rispetto al passato. E evidente, per, che lItalia ha assunto e continua ad assumere tantissimi obblighi sul piano internazionale. Tali obblighi vengono assunti anche attraverso protocolli dintesa, in via molto semplice. In tutti questi casi, quindi, quando non siamo in ambito di obblighi assunti attraverso una ratifica, vale quindi larticolo 117 ? Larticolo 117 molto generico, arriverebbe addirittura a coprire accordi ratificati ma non ancora entrati in vigore. In realt applicabile, per esigenza di coerenza sistematica, solo a tutti gli accordi ratificati con legge (ex. Art 80 Cost.) e a tutti gli accordi gi entrati in vigore. In pratica a quelli di una certa importanza. In sostanza, lapplicazione di tale interpretazione, nasce proprio per evitare di limitare troppo la funzione del legislatore. La Corte Internazionale quindi intervenuta a fare chiarezza, affermando che, anche se il 117 pu sanzionare lincostituzionalit di leggi in contrasto con obblighi internazionali, ma solo Pu il 117 sanzionare linerzia del legislatore nel momento in cui c una legge che contrasta con un obbligo internazionale? Qui la Corte si defilata e non si pronunciata, nessuno pu costringere il legislatore a fare qualcosa che non fa.

Adattamento alle fonti di Terzo Grado. Adattamento agli atti adottati da organizzazioni internazionali.Ricordiamo che le fonti di terzo grado sono quelle fonti che traggono la loro giuridicit da fonti di secondo grado. Queste attengono a tutta la produzione normativa delle organizzazioni internazionali. Sono fonti di terzo grado i regolamenti, le direttive comunitarie, le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, o i regolamenti sanitari dellOrganizzazione Mondiale sulla Sanit. Abbiamo visto che lItalia si adatta attraverso lart. 10.1 alle fonti consuetudinarie; e si adatta alle norme pattizia, tramite ordine di esecuzione. Per ci che riguarda le fonti di terzo grado, dobbiamo fare la differenza tra atti adottati da tutte le organizzazioni internazionali e quelli adottati da O.I quali la Comunit Europea e Unione Europea. Nel caso di atti adottati da O.I. diverse da Comunit ed Unione Europea, si ripropone in linea teorica, lalternativa tra procedimento ordinario e procedimento speciale di adattamento.

Lunanime orientamento (prassi) quello di condizionare lefficacia nellordinamento interno, alladozione di norme ad hoc, da parte del legislatore italiano, volte al recepimento diretto e materiale della disciplina in esse contenuta (a prescindere dal carattere self-executing); Atti del Diritto Comunitario (CE e UE). Tale atteggiamento stato tenuto per qualche tempo, anche in riferimento agli atti comunitari, finch la Corte Costituzionale, recependo indicazioni inequivoche provenienti dalla Corte di Giustizia delle Comunit Europee, intervenuta a dichiarare la contrariet di tale prassi rispetto al Diritto Comunitario. E il caso,quindi, degli atti adottati da Organizzazioni Internazionali specifiche quali la CE e lUE. In questi casi, quindi, la somma della ratifica del trattato + larticolo 11 Cost., , sufficiente per consentire di ritenere il trattato immediatamente vincolante nel nostro ordinamento, senza necessit di ulteriori atti. Tale regola non si presta ad essere invocata in presenza di qualsiasi fonte di terzo grado, ma solo ove sia possibile ricostruire la volont dello Stato italiano addivenire alle limitazioni di sovranit alle quali il medesimo articolo fa riferimento (pace e giustizia). Art.11. . LItalia consente, in condizioni di parit con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranit necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo E evidente che, con riguardo agli atti adottati da organizzazioni internazionali, in certi casi, ladattamento alle fonti di terzo grado sar favorito, dallesistenza di un previo adattamento alla norma derivante da fonte di secondo grado. Ad Esempio, se lItalia ha ratificato laccordo istitutivo di una organizzazione internazionale, che ad un determinato articolo, prevede un determinato obbligo verso tutti i paesi che hanno aderito allorganizzazione, in tal caso, tale norma contiene gi un previo adattamento, legittimato attraverso la ratifica dellaccordo istitutivo dellO.I. Avviene quindi, in tal caso, u