25
La Liquidazione Coatta Amministrativa 31 maggio 2010 31 maggio 2010 Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato 1

La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

La Liquidazione Coatta Amministrativa

31 maggio 201031 maggio 2010

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

1

Page 2: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Origine fondamento e caratteriOrigine, fondamento e caratteri• La procedura• La procedura • di liquidazione (procedura liquidatoria [con eventuali elementi tipici

delle procedure di ristrutturazione, quanto alla liquidazione dell’attivo])dell attivo])

• coatta (in contrapposizione alla liq. volontaria)• amministrativa (perché gestita e diretta dall’autorità amministrativa,

in contrapposizione alla natura giurisdizionale del Fallimento)in contrapposizione alla natura giurisdizionale del Fallimento)• Origine: leggi di fine ‘800 sulle Casse di Risparmio e i Monti di Pietà

per i quali non era applicabile la disciplina del Fallimento, in virtù della natura pubblicistica di questi soggetti;p q gg ;

• Fondamento: opportunità di attribuire all’autorità di vigilanza il compito di dirigere anche la fase di liquidazione, per la natura pubblicistica degli interessi tutelati;

• Caratteri: concorsualità (determinata anche dall’inserimento nella l.fall.) in parte attenuata, per la diversità dei presupposti, e per essere la procedura permeata dall’interesse pubblico

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

2

Page 3: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Fondamento e CaratteriFondamento e Caratteri• 2 1 I presupposti oggettivi: a insolvenza;• 2.1. I presupposti oggettivi: a. insolvenza;• b. gravi irregolarità amministrative (cfr. t.u.b. [quando: a) risultino

gravissime irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative amministrative o statutarie chedelle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attivita' della banca; b) siano previste gravissime perdite del patrimonio; c) lo scioglimento sia richiesto con istanza motivata dagli organi amministrativi ovvero dall'assemblea straordinaria, dei

i i t di i d i li id t i] d )commissari straordinari o dei liquidatori] e cod. ass.)

• 2.2. I presupposti soggettivi: imprese (generalmente vigilate), tt i t d ll il bbli i ti d ll’ tti ità lt f icaratterizzate dalla rilevanza pubblicistica dell’attività svolta; fra cui,

di maggior rilevanza, banche, assicurazioni, intermediari finanziari, cooperative

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

3

Page 4: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Le fontiLe fonti• La legge fallimentare (titolo V)• La legge fallimentare (titolo V)• Le principali leggi settoriali: 1. t.u.b. art. 80 e ss.2 cod ass2. cod. ass.3. t.u.i.f.Il rapporto fra la legge fallimentare e le leggi speciali: t u b sub art 80 comma 6 prevede che Le banche non sono soggette at.u.b., sub art. 80, comma 6, prevede che Le banche non sono soggette a

procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme della presente sezione; per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le disposizioni della legge fallimentare;

Cod ass sub art 245 comma 7 prevede che le imprese di assicurazione e diCod. ass., sub art. 245, comma 7, prevede che le imprese di assicurazione e di riassicurazione non sono soggette a procedure concorsuali diverse dalla liquidazione coatta prevista dalle norme del presente capo. Per quanto non espressamente previsto si applicano, se compatibili, le di i i i d ll l f lli tdisposizioni della legge fallimentare.

t.u.i.f., sub art. 57, vi è il richiamo espresso all’art. 80, comma 6, t.u.b.

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

4

Page 5: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Le funzioni giurisdizionali nella l.c.a.

L’ t t d ll’i l t 195• L’accertamento dell’insolvenza ex art. 195 l.fall.

• L’accertamento dell’insolvenza, in corso di procedura, ex art. 202 -203 l.fall.p ,

• La contestazione dei creditiLe opposizioni al conto finale e al riparto• Le opposizioni al conto finale e al riparto finale

• La decisione sul concordato di liquidazione

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

5

Page 6: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

L’accertamento dell’insolvenzaL accertamento dell insolvenzaGli ff tti d ll’ t t d ll t t di• Gli effetti dell’accertamento dello stato di insolvenza:A t 195 l f ll• Art. 195 l.fall.:

• a. apertura della procedura• b. revocatorie fallimentari;• c. reati fallimentari• Art. 202 l.fall.:• b. revocatorie fallimentari;b. revocatorie fallimentari;• c. reati fallimentari

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

6

Page 7: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

L’accertamento dell’insolvenzaL accertamento dell insolvenzaIl di t di t t d ll t t di• Il procedimento di accertamento dello stato di insolvenza:

• Competenza: tribunale del luogo ove l’impresa• Competenza: tribunale del luogo ove l impresa ha la sede principale;

• Legittimazione: uno o più creditori, autorità diLegittimazione: uno o più creditori, autorità di vigilanza, imprenditore (art. 195 l.fall.); commissario liquidatore o pubblico ministero (art 202 l fall );(art. 202 l.fall.);

• Facoltà di adottare provvedimenti cautelari;Impugnabilità con reclamo ex art 18 e 19 l fall• Impugnabilità con reclamo ex art. 18 e 19, l.fall. della sentenza;

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

7

Page 8: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

L’apertura della procedura di l c aL apertura della procedura di l.c.a.

• La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, per le quali la legge non esclude la procedura fallimentare la dichiarazione di fallimento preclude lala procedura fallimentare, la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento); cfr. art. 2545-terdecies c.c.

• Gli effetti dell’apertura della procedura:• a. art. 200, l.fall. (si applicano gli artt. 42, 44, 45, 46 e 47 l.fall. e se

l'impresa è una società o una persona giuridica cessano le funzioni d ll bl d li i di i i t i di t lldelle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo per il caso previsto dall'art. 214, l.fall. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario liquidatore)giudizio il commissario liquidatore)

• b. art. 201, comma 2, l.fall. (dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV e le disposizioni dell'art. 66 l.fall.)

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

8

p )

Page 9: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

L’apertura della proceduraL apertura della procedura

• La pubblicità del provvedimento di apertura (art. 197, l.fall., Il provvedimento p ( , , pche ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmentedalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato nella Gazzetta Ufficiale [del Regno] ed ènella Gazzetta Ufficiale [del Regno] ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.)

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

9

p p p )

Page 10: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

L’apertura della proceduraL apertura della procedura

• I rimedi avverso il provvedimento di apertura della procedura e la tutela p pgiurisdizionale

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

10

Page 11: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Gli Organi della ProceduraGli Organi della Procedura

• Il Commissario Liquidatore (collegio di tre liquidatori, nel caso l’importanza della q , pliquidazione lo consigli, con poteri di rappresentanza di due membrirappresentanza di due membri, congiunatmente; art. 198 l.fall.)

C S (• Il Comitato di Sorveglianza (collegio di tre o cinque membri)q )

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

11

Page 12: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Il Commissario LiquidatoreIl Commissario Liquidatore• Le attribuzione del commissario Liquidatore (che è pubblico• Le attribuzione del commissario Liquidatore (che è pubblico

ufficiale):• Art. 204, comma 1, l.fall. (Il commissario liquidatore procede a tutte

le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità chele operazioni della liquidazione secondo le direttive dell autorità che vigila sulla liquidazione, e sotto il controllo del comitato di sorveglianza).

• Art. 205 l.fall. (L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una ( p , ppersona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio. Il i i è di t d l f il bil i l d• Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto dele sull andamento della gestione accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza)

• Le azioni di responsabilità promosse dal Commissario Liquidatore (art. 206 l.fall., che richiama l’art. 2393 e 2394 c.c.)

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

12

( , )

Page 13: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Il Commissario LiquidatoreIl Commissario Liquidatore

• La responsabilità del Commissario Liquidatore (art. 199 l.fall.)q ( )

• La revoca del Commissario Liquidatore (rinvio alle norme sul Curatore(rinvio alle norme sul Curatore fallimentare)

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

13

Page 14: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Il Comitato di SorveglianzaIl Comitato di SorveglianzaLe attribuzioni del Comitato di Sorveglianza (Si• Le attribuzioni del Comitato di Sorveglianza (Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla li id i i t i d l t il i iliquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza)

• IL Comitato di Sorveglianza rilascia pareri all’Autorità di Vigilanza, ex art. 206 l.fall. (che prevede che per il compimento degli atti previsti dall'art. 35, in quanto siano co p e o deg a p e s da a 35, qua o s a odi valore indeterminato o di valore superiore a 1.032,91 euro e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa il commissario deve essere autorizzato dall'autoritàcommissario deve essere autorizzato dall autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza).

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

14

Page 15: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Le fasi della ProceduraLe fasi della Procedura

L’ t t d l i• L’accertamento del passivo:• a. Lo stato passivo (art. 207, 208 e 209 p ( ,

l.fall.) comunicazione ai creditori con facoltà di chiedere rettifiche entro 15 gg. A ggmezzo raccomandata;

• b Le opposizioni a stato passivo (art 209• b. Le opposizioni a stato passivo (art. 209, c. 2, l.fall.)c Le domande tardi e (art 209 c 2• c. Le domande tardive (art. 209, c. 2, l.fall.)

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

15

Page 16: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Le fasi della ProceduraLe fasi della Procedura• L’apprensione dell’attivo (art 204 l fall )• L apprensione dell attivo (art. 204 l.fall.)• Il commissario liquidatore prende in consegna i beni compresi nella

liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa, richiedendo ove occorra l'assistenza di un notaio Il commissariorichiedendo, ove occorra, l assistenza di un notaio. Il commissario liquidatore forma quindi l'inventario, nominando se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

• Particolarità nel t.u.b. (l’art. 83, t.u.b., dispone che dalla data di ( , , pinsediamento degli organi liquidatori ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal terzo giorno successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, sono sospesi il pagamento delle passivita' di qualsiasi genere e le restituzioni dipagamento delle passivita di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi; gli effetti tipici dell’apertura della Procedura decorrono dal medesimo termine) e nel cod. ass., sulla prosecuzione dell’attività

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

16

Page 17: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Le fasi della ProceduraLe fasi della Procedura• La liquidazione dell’attivo (art 210 l fall )• La liquidazione dell attivo (art. 210 l.fall.)• Il Commissario ha tutti i poteri necessari per procedere alla liquidazione dei beni. In ogni caso per

la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

• La cessione in blocco come modalità tipica della liquidazione coatta, in contrapposizione alla liquidazione atomistica della procedura fallimentare (cfr. art. 90, t.u.b., che prevede che I commissari, con il parere favorevole del comitato di sorveglianza e previa autorizzazione della Banca d'Italia, possono cedere le attivita' e le passivita', l'azienda, rami d'azienda nonche' beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione puo' avvenire innonche beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La cessione puo avvenire in qualsiasi stadio della procedura, anche prima del deposito dello stato passivo; il cessionario risponde comunque delle sole passivita' risultanti dallo stato passivo. Si applicano le disposizioni dell'art. 58, commi 2, 3 e 4, anche quando il cessionario non sia una banca o uno degli altri soggetti previsti dal comma 7 del medesimo articolo).

• La continuazione dell’attività, come modalità di conservazione del patrimonio e di valorizzazione, prodromica alla vendita (cfr. Art. 90, comma 2, t.u.b.)I commissari possono, nei casi di necessita' e per il miglior realizzo dell'attivo, previa autorizzazione della Banca d'Italia, continuare l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attivita', secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'attocomitato di sorveglianza. La continuazione dell'esercizio dell'impresa disposta all'atto dell'insediamento degli organi liquidatori entro il termine indicato nell'articolo 83, comma 1, esclude lo scioglimento di diritto dei rapporti giuridici preesistenti previsto dalle norme richiamate dal comma 2 del medesimo articolo.

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

17

Page 18: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Le fasi della ProceduraLe fasi della ProceduraL i ti i d ll’ tti ( t 212 l f ll )• La ripartizione dell’attivo (art. 212 l.fall.)

• Applicazione dell’art. 111 l.fall., sull’ordine dei privilegi;privilegi;

• Riparti parziali (previo il parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autoritàsorveglianza, e con l autorizzazione dell autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali, sia a tutti i creditori, sia ad alcune categorie di essi anche prima chesia ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività);le passività);

• Rinvio agli artt. 112 e 113 l.fall., sul trattamento delle domande tardive

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

18

Page 19: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Le fasi della ProceduraLe fasi della ProceduraL hi d ll P d• La chiusura della Procedura

• Rendiconto Piano di riparto finale• Relazione comitato di sorveglianza• Relazione comitato di sorveglianza• Approvazione dell’Autorità di vigilanza e deposito in

cancelleriacancelleria• Liquidazione del compenso al Commissario Liquidatore• Comunicazione ai creditori + pubblicazione in GURI + p

pubblicazione su giornali quotidiani e termine (20 gg.) per le opposizioniA li i d ll’ t 117 l f ll 2495 2496• Applicazione dell’art. 117 l.fall. e 2495 e 2496 c.c.

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

19

Page 20: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Il Concordato di liquidazioneIl Concordato di liquidazioneIl C d t di Li id i• Il Concordato di Liquidazione

• Competenza: tribunale;• Legittimazione: l'impresa in liquidazione, uno o

piu' creditori o un terzo;• Autorizzazione: autorita' di vigilanza, su parere

del commissario liquidatore, sentito il comitato di lisorveglianza;

• Procedimento: comunicazione ai creditori; t l i i t 30 d lib ieventuale opposizione, entro 30 gg.; delibazione

in CC

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

20

Page 21: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Cenni sulle discipline settorialiCenni sulle discipline settorialiL l l tt b i• La l.c.a. nel settore bancario

• La stretta connessione con l’A.S. bancaria• DM Min. Economia e Finanze su proposta BdI• I presupposti: art. 80 t.u.b.;• Le modalità di liquidazione del patrimonio (art.

90 t.u.b.);• La separazione e la restituzione dei beni nel

procedimento di accertamento del passivo (art. 91 t.u.b.);

• I sistemi di garanzia dei depositantiDomenico Bonaccorsi di Patti

Avvocato21

Page 22: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Cenni sulle discipline settorialiCenni sulle discipline settoriali• La l c a nel settore assicurativo• La l.c.a. nel settore assicurativo• L’avvicinamento rispetto al modello bancario• DM MAP su proposta ISVAP• I presupposti: art. 245 cod. ass. (qualora le irregolarita' nell'amministrazione o le

violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie ovvero le perdite previste siano di eccezionale gravità, ovvero a seguito di istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, dei commissari straordinari o dei liquidatori ricorrendo i presupposti di cui al comma 1).L li id i d ll’ tti ( lt ll i i i bl t 257 3 d• La liquidazione dell’attivo (oltre alle cessioni in blocco, ex art. 257, comma 3, cod. ass., I commissari possono trasferire il portafoglio, nella sua totalita' o per singoli rami e senza che il trasferimento sia causa di scioglimento dei contratti di assicurazione ceduti, ad altra impresa che disponga di adeguate risorse patrimoniali entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzionegiorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione mediante convenzione approvata dall'ISVAP e pubblicata nel Bollettino. I rischi sono assunti dall'impresa cessionaria alla scadenza del termine di sessanta giorni).

• Diritti di prelazione nel riparto (ex art. 258, cod. ass., Gli attivi a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento diriserve tecniche dei rami vita e dei rami danni, che alla data del provvedimento di liquidazione coatta risultano iscritti nell'apposito registro, sono riservati in via prioritaria al soddisfacimento delle obbligazioni derivanti dai contratti ai quali essi si riferiscono. )

• L.c.a. di Imprese non autorizzate

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

22

p

Page 23: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Cenni sulle discipline settorialiCenni sulle discipline settoriali• La l c a nel settore finanziario• La l.c.a. nel settore finanziario• La stretta filiazione rispetto alla disciplina bancaria• DM economia e finanze su proposta BdI o CONSOB;

S tti SIM i t ' di ti d l i i SICAV• Soggetti: SIM, societa' di gestione del risparmio e SICAV • Presupposti (art. 56 e 57 t.u.i.f.): a) risultino gravissime irregolarita'

nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita'; b)legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l attivita ; b) siano previste gravissime perdite del patrimonio della societa'; c) su istanza motivata degli organi amministrativi, dell'assemblea straordinaria, del commissario nominato ai sensi dell'articolo 53, dei , ,commissari straordinari o dei liquidatori.

• Rinvio agli artt. 80 e ss. t.u.b.

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

23

Page 24: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

ConclusioniConclusioni

• Un caso pratico di l.c.a. bancaria:• La liquidazione coatta della SicilcassaLa liquidazione coatta della Sicilcassa.

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

24

Page 25: La Liquidazione Coatta Amministrativa - odcec.roma.it · LL apertura’apertura della procedura di l c a della procedura di l.c.a. • La prevenzione ex art. 196 l.fall. (per le imprese

Domenico Bonaccorsi di Patti Avvocato

25