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ACCERTAMENTI BANCARI ALLA
LUCE DELLE MODIFICHE
APPORTATE CON LA
FINANZIARIA 2005
NORME ISTITUTIVE • Articolo 32 - Dpr. n. 600/73 e 51 - Dpr. n.
633/72. • Articolo 1, commi 402 e 403, della legge
30 dicembre 2004 n. 311.Tale norma amplia i poteri di controllo dell’A. E. e
della G.di F. per quanto riguarda i conti bancari,
intrattenuti da imprese e dai professionisti
nell’ambito di un’attività di accertamento eseguita
ai fini delle imposte dirette ed indirette.
ACCERTAMENTO, ISPEZIONE O VERIFICA
DA PARTE DELL’UFFICIO
L’Ufficio o reparto operativo della G. di F., nello
esercizio dei poteri di controllo ex artt. 32 del
Dpr. n. 600/73 e 51 - Dpr. n. 633/72, potranno
richiedere agli istituti bancari, postali, SIM,
società fiduciarie tutte le informazioni
concernenti i dati, documenti relativi a
qualsiasi rapporto intrattenuto od operazioni
effettuate, ivi compresi i servizi prestati, con i
loro clienti, nonché alle garanzie prestate da
terzi.
Le richieste possono riguardare
I dati relativi a qualsiasi
rapporto intrattenuto
Qualsiasi operazione effettuata inclusi
i servizi con i loro clienti
Le garanzie prestateda terzi
Le banche e gli intermediari finanziari
dovranno inoltrare le risposte
Entro il termine
di 30 giorniSolo per via
telematica
SOGGETTI
Sono interessati dalla disposizione di
cui all’art. 1, commi 402, 403 della
Legge 30/12/2004 n. 311:
- gli imprenditori in genere
- i professionisti
sottoposti ad accertamento,
ispezione o verifica, già formalmente
iniziata.
IMPRENDITORI
I dati ed elementi attinenti ai
rapporti e alle operazioni acquisiti
rilevati rispettivamente a norma del
n. 7 ovvero rilevati a norma
dell’articolo 33, secondo e terzo
comma, sono posti a base delle
rettifiche e degli accertamenti
previsti dagli artt. 38, 39, 40, 41, se
il contribuente non dimostra
che:
• ne ha tenuto conto per la
determinazione del reddito soggetto
ad imposta;
• non rilevano a tal fine.
I prelevamenti annotati negli stessi
conti e non risultanti dalle scritture
contabili sono considerati ricavi.
PROFESSIONISTI
Sono considerati “compensi” a
base delle stesse rettifiche ed
accertamenti
i prelevamenti e gli importi che
sono
stati riscossi nell’ambito dei
predetti
rapporti ed operazioni se:
• il professionista no ne indica il
soggetto beneficiario;
• i prelevamenti e gli importi riscossi
che non risultano dalle scritture
contabili (articolo 32, co. 1 n. 2
secondo periodo - Dpr. n. 600/73).
OGGETTO
Le richieste di informazioni concernono:
• tutti i dati;• tutte le notizie;• tutti i documenti.
relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazioneeffettuata.
Non più solo le operazioni annotate nei
conti, ma in futuro, anche un semplice
assegno cambiato allo sportello, un
bonifico effettuato per cassa o
qualunque altra operazione fuori
conto potrà costituire prova sufficiente
per stabilire la cifra di addebito a titolo di
evasione in danno del contribuente.
CONDIZIONI
La richiesta all’ottenimento di
informazioni sui conti bancari è
condizionata al fatto che sia iniziato un
accertamento nei riguardi degli
imprenditori e dei professionisti.
OBBLIGHI
La richiesta deve essere autorizzata dal:
- Direttore Centrale dell’Accertamento della Agenzia delle Entrate;
- Direttore Regionale della stessa Agenzia;
- Comandamento Regionale se l’attività di accertamento è posta in essere dalla Guardia di Finanza.
SOGGETTI ABILITATI A RICEVERE LA RICHIESTA
POST FINANZIARIA 2005
- Banche- Poste Italiane S.p.a;- Intermediari finanziari;- Imprese di inv.nto collettivo;- Organismi di inv.nto coll. risp.;- Società di gestione risparmio- Società fiduciarie.
ANTE FINANZIARIA 2005
- BANCHE- POSTE
PROCEDURA
ANTE FINANZIARIA 2005
L’Ufficio, ottenuta l’autorizza-zione, avanzava richiesta di copia dei conti intrattenuti presso la banca. In seguito poteva richiedere altri dati e notizie. La richiesta poteva riguardare solo le operazioni annotate sui conti dell’interessato o che potevano essere a lui ricondotte.
POST FINANZIARIA 2005
L’Ufficio deve munirsi dell’au-torizzazione rilasciata dalloOrgano competente.Può richiedere dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od ope-razione effettuata, compresi iservizi prestati con i loro clien-ti, nonché le garanzie presta-te da terzi.
NOZIONE DI CONTO
ANTE FINANZIARIA 2005
Si intende: “Conto moviten-tabile fondato sul rapporto contrattuale tra banca e cliente”.Comprende: - c/c di corrispondenza; - libretti di deposito nominativi e al portatore;- c/titoli;- conti relativi a gestioni patri- moniali.
POST FINANZIARIA 2005
Include anche le operazioni fuori conto:- acquisto certificati di deposito e titoli;- cessione titoli ed effetti al do- po incasso;- richiesta assegni circolari- richiesta bonifico senza addebito di conto.- negoziazione allo sportello di assegni.
T E M P I
• Le richieste di informazioni e le relative
risposte, anche se negative, devono
essere fornite entro il termine di 30
giorni dalla richiesta.
• L’operatore finanziario dovrà fornire le
risposte, solo ed esclusivamente, in via
telematica in base alle modalità che
saranno fissate con Provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
• La decorrenza del predetto obbligo di trasmissione in via telematica è fissata al 1° luglio 2005.
• Il termine di risposta può essere prorogato per un periodo che in ogni caso non può eccedere i 20 giorni, sulla base di una specifica istanza dell’operazione finanziario e solo per giustificati motivi, dal competente Direttore Centrale o Direttore Regionale per l’A.E. ovvero dal Comandante Regionale per il Corpo della G. di F..
ARGOMENTI QUESITI
La natura giuridica delle presunzioni bancarie
Quale la natura giuridica delle presunzioni di cui all’art. 32 DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72? Costituiscono presunzioni legali relative? Oppure meri elementi indiziari, applicabili senza alcun “automatismo accertativo”? Quali gli effetti pratici derivanti dall’una o dall’altra impostazioni teorica?
Estensione delle indagine a conti correnti intestati a terzi
Quali i presupposti per estendere le indagini bancarie a conti correnti intestati a terzi?
Utilizzo dei dati bancari senza contraddittorio con il contribuente
Quali gli effetti sul procedimento nel caso in cui l’Amministrazione non ponga in essere il contraddittorio con il contribuente previsto dall’art. 32 del DPR 600/73 e art. 51 DPR 633/72?
La contestazione analitica e “per masse” delle operazioni bancarie
Come devono essere le contestazioni delle operazioni bancarie? L’A.F. deve prendere in esame le singole operazioni “una a una”? Oppure è possibile una contestazione “per masse”?
Trasferimento delle risultanze bancarie amministrative in sede penale e viceversa (ossia trasposizione delle risultanze penali in sede fiscale)
Che valore hanno le presunzioni bancarie in sede di eventuale processo penale? E, per quanto riguarda il profilo opposto, come trasferire le risultanze di indagini di polizia giudiziaria in sede accertativa-tributaria?
Natura giuridica delle presunzioni bancarie
Dottrina maggioritaria Dottrina minoritaria La posizione teorica prevalente in materia sostiene che le presunzioni contenute nell’art. 32 nr. 2 del DPR 600/1973 siano presunzioni legali relative: in altre parole, la normativa vigente, a patto che il contribuente non adduca prove contrarie, consente all’Amministrazione finanziaria in sede di accertamento, di non dover esplicitare le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza, delle proprie risultanze investigative.
L’orientamento minoritario nega il valore di presunzioni legali. Le informazioni relative alla disponibilità finanziarie del contribuente su conti bancari possono costituire meri elementi indiziari, che non consentono alcuna inversione dell’onere della prova, restando l’Amministrazione tenuta vagliare i dati in proprio possesso secondo le normali regole ordinariamente previste per il metodo di ricostruzione del reddito previste dagli artt. 38 e 39 del DPR 600/73.
Giurisprudenza
La giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione ritiene che le presunzioni contemplate dagli articoli 32 e 51 siano presunzioni legali e come tale rende utilizzabili de plano dall’Amministrazione finanziaria i dati e gli elementi risultanti acquisiti, anche se il carattere relativo di essa ammette prova contraria da parte del contribuente.
Estensione delle indagine a conti correnti intestati a terzi
• Il legislatore, pur non prevedendo espressamente la possibilità di estendere le indagini bancarie anche a terzi, all’art. 37 del DPR 600/1973 contempla la possibilità di ricondurre in capo al soggetto controllato redditi di cui altri appaiono formalmente titolari laddove sia provata l’interposizione personale, anche con presunzioni che siano però grave, precise e concordanti.
L’estensione delle indagini ai conti “terzi” e l’applicazione delle presunzioni è ammessa se viene soddisfatto il seguente requisito: raccolta di prove gravi, precise e concordanti tramite le quali sia possibile riferire i conti “terzi” al contribuente sottoposto a controllo
Ne consegue che, nel caso di conti terzi, viene meno l’automatica operatività delle presunzioni
bancarie
Conti del contribuente sottoposto a verifica
Conti di terzi
Utilizzo dei dati bancari senza contraddittorio
con il contribuente • Nella nostra legislazione fiscale manca una normativa che
sancisca la necessità di un contraddittorio, né esiste alcun principio generale mutuabile ai nostri fini.
• La giurisprudenza formatasi sul tema ha una posizione ormai pacifica[1]. Secondo la Suprema Corte, è legittima l’utilizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria dei movimenti dei conti correnti bancari del contribuente, anche se lo stesso non è stato convocato per giustificare le operazioni bancarie oggetto di verifica.
• [1] Più di una le pronunce della Suprema Corte in materia, tutte accomunate dalla medesima conclusione: legittimo l’accertamento emanato senza preventivo contraddittorio. Più precisamente si ricordano: Cass. 6232/2003, 7267/2002, 4601/2002, 2814/2002, 3128/2001, Cass. 9946/2000, 14191/2000, 10060/2000, 11094/1999. La sentenza nr. 9103 del 2001 è stata, altresì, ricordata di recente da autorevole dottrina.
La contestazione analitica e “per masse” delle operazioni bancarie
• La normativa precedente all’entrata in vigore della Finanziaria 2005 faceva riferimento espressamente al vincolo per gli Uffici e la Guardia di Finanza di considerare “singolarmente” le operazioni risultanti dai conti correnti. In altre parole gli organi di controllo dovevano conteggiare tutte le operazioni di versamento e prelevamento “una ad una”, per la quantificazione finale della cifra di evasione da addebitare.
• La novella normativa consiste nella sostituzione del vecchio dettato normativo secondo cui “i singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti...”, con la nuova formulazione in virtù della quale sono posti a base delle rettifiche, non più i singoli dati, bensì “i dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell’articolo 33, secondo e terzo comma”.
• In virtù della modifica esaminata, sembra possibile affermare che, d’ora in poi, gli organi di controllo hanno la possibilità di considerare solo gli ammontari complessivi risultanti dai conti e rinunciare a una contestazione analitica. In altre parole sembrerebbe che l’Amministrazione finanziaria possa ora procedere ad una contestazione “per masse”, sicuramente meno onerosa e più snella per gli Uffici e tali conclusioni troverebbero conferma nell’interpretazione letterale del nuovo testo normativo.
• Pur ammettendo la possibilità di una “contestazione per masse” dei dati bancari, possibilità riconosciuta, del resto, dalla novellata formulazione normativa, rimane la necessità di ancorare le risultanze della verifica fiscale alla realtà concreta del contribuente. In altre parole, il peso probatorio dei dati raccolti dai verificatori aumenterà nel caso di contestazione analitica delle operazioni, rendendo meno facile per il contribuente “replicare” con prova contraria.
L’utilizzo in sede penale delle risultanze
delle indagini bancarie amministrative
Ambito amministrativo Le presunzioni bancarie costituiscono presunzioni legali relative automaticamente applicabili
Transito in sede penale
Ambito penale Le presunzioni bancarie costituiscono indizio soggetto, sulla scorta del comma 1 dell’art. 192 del c.p.p., al principio del libero convincimento del giudice ai fini della valutazione
L’impiego di dati e notizie acquisiti nelle indagini penali nell’attività di
accertamento
Ambito penale Le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria possono transitare in sede amministrativa-fiscale previa debita autorizzazione dell’A.G.
Transito in sede amministrativa
Ambito amministrativo I dati ed elementi acquisiti in campo penale possono fare il loro ingresso in campo amministrativo-tributario, godendo dell’inversione dell’onere della prova.