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1 Allegato 1 SPC S.r.l. Normativa Antiriciclaggio Procedura operativa Approvato da …. in data …….

Normativa Antiriciclaggio - SPC · parola, per formare e radiare un’autentia e solida ultura antiriilaggio aziendale, presupposto

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Allegato 1

SPC S.r.l.

Normativa Antiriciclaggio

Procedura operativa

Approvato da …. in data …….

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INDICE-SOMMARIO

Prefazione

1. PREMESSA: LA POSIZIONE DI SPC RIGUARDO AL TEMA DEL CONTRASTO AL

RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

1.1 La Procedura antiriciclaggio quale strumento di cultura aziendale della legalità

1.2 L’assetto organizzativo e dei controlli

1.3 La formazione professionale

2. DEFINIZIONI

2.1 Definizioni tratte dal decreto antiriciclaggio e dalla normativa secondaria di attuazione

2.2 Definizioni tratte dal decreto anti-terrorismo

2.3 Altre definizioni

3. IL CONTESTO NORMATIVO: LA LEGGE, LE DIRETTIVE COMUNITARIE E LA

NORMATIVA SECONDARIA DI ATTUAZIONE

4. L’IMPIANTO SANZIONATORIO

4.1 Sanzioni penali

4.2 Sanzioni amministrative

4.3 Avvertenze

5. L’ OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

5.1 Principi fondamentali

5.2 Il contenuto dell’obbligo

5.3 Gli obblighi ordinari

5.4 Gli obblighi semplificati

5.5 Gli obblighi rafforzati

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5.6 L’obbligo di astensione da rapporti e operazioni – divieti specifici

5.7 Ulteriori istruzioni pratiche per l’identificazione della clientela

5.8 L’esecuzione da parte di terzi degli obblighi di adeguata verifica

6. L’ OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E DI CONSERVAZIONE

6.1 Il contenuto dell’obbligo

6.2 Il sistema di registrazioni di SPC

7. L’ OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E DI COMUNICAZIONE

7.1 Le disposizioni fondamentali

7.2 L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette ai sensi dell’art. 41 del decreto antiriciclaggio

7.3 L’inoltro delle segnalazioni – l’obbligo di astensione – il dovere di riservatezza

7.4 Gli obblighi di comunicazione ai sensi del decreto antiterrorismo

7.5 L’iter procedurale di segnalazione – disposizioni operative

8. IL CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO ED ALL’USURA

8.1 La problematica e Il contesto normativo

8.2 La consultazione degli albi ed elenchi pubblici

9. LE LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE, TITOLI AL PORTATORE ED

ASSEGNI (artt. 49 e 50 del decreto antiriciclaggio)

ALLEGATI

APPENDICE NORMATIVA

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Prefazione

Da vari anni ricopro un ruolo di alta responsabilità nella nostra Società e da sempre ho condiviso, con le

persone con le quali lavoro per SPC, un profondo senso del dovere: sia dei fondamentali doveri aziendali, sia

dei superiori doveri civici riconducibili, in ultima analisi, al rispetto della legalità.

SPC ripudia l’illegalità e, quindi, ripudia il riciclaggio del denaro che dell’illegalità rappresenta un momento

emblematico e cruciale.

Con vivo piacere, quindi, saluto l’emanazione di questo importante compendio normativo aziendale di cui la

nostra Società ha voluto dotarsi: per approfondire la conoscenza delle tematiche trattate; per avere un punto

di riferimento testuale di pronta e sicura consultazione; per scongiurare il rischio che SPC, anche

inconsapevolmente o indirettamente, possa essere ipoteticamente lambita da fatti di riciclaggio: in una

parola, per formare e radicare un’autentica e solida cultura antiriciclaggio aziendale, presupposto

indispensabile per operare consapevolmente nel mondo degli affari senza incorrere in situazioni degeneranti.

Invito pertanto il management e tutto il personale a prendere piena coscienza e conoscenza di questo nuovo

strumento; a rispettare le disposizioni contenute nella normativa aziendale che ne deriva e, naturalmente, a

rispettare la norme di legge e regolamentari a cui la normativa fa riferimento; nonché a renderne edotti tutti

i clienti, i corrispondenti, i consulenti e gli altri aventi causa.

Milano, ………

Dottor Alfredo Goldaniga

Amministratore Unico di SPC Srl

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1. PREMESSA: LA POSIZIONE DI SPC RIGUARDO AL TEMA DEL

CONTRASTO AL RICICLAGGIO E AL FINANZIAMENTO DEL

TERRORISMO

SPC ripudia nel modo più assoluto l’illegalità e pertanto considera prioritario l’obiettivo di prevenire e

contrastare il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo

Riciclaggio e finanziamento del terrorismo, unitamente a corruzione ed evasione fiscale, costituiscono

fattori di inquinamento dell’economia e di indebolimento della democrazia e della convivenza sociale del

tutto inaccettabili.

1.1 La Procedura antiriciclaggio quale strumento di cultura aziendale della

legalità

Attraverso la presente procedura SPC si prefigge lo scopo di favorire e valorizzare una consapevole cultura

aziendale antiriciclaggio, attraverso l’illustrazione, seppure in forma sintetica, delle disposizioni di legge e di

normativa secondaria, che vengono anche testualmente riportate (perlomeno le più importanti) e verranno

tempo per tempo aggiornate nell’apposita APPENDICE situata in calce.

L’illustrazione della normativa antiriciclaggio, presentata in maniera “oggettiva”, deve poi essere adattata al

contesto reale in cui SPC opera e alle attività effettive da essa svolte.

Per ragioni di semplificazione espositiva si farà menzione prevalentemente al tema del contrasto al riciclaggio

del denaro; ciononostante, anche in omaggio alle norme di legge di cui si dirà, detto richiamo deve

considerarsi esteso al tema del contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché, perlomeno per i principi-

base a cui si farà breve cenno, alla problematica attinente il contrasto al fenomeno della proliferazione delle

armi di distruzione di massa.

Tutti i dipendenti e i collaboratori di SPC, nonché i consulenti e i collaboratori esterni della cui opera

professionale la Società si avvale, oltreché, naturalmente gli organi societari, devono puntualmente

conoscere e fare proprio il contenuto di questa procedura e devono documentarsi sul contesto normativo,

nazionale e comunitario, prendendo visione delle norme di legge, delle direttive e delle disposizioni di

normativa secondaria qui richiamate e riportate in APPENDICE.

Attraverso il comportamento corretto e consapevole dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti,

nonché - in primis - dei propri organi decisionali e di controllo, SPC è costantemente impegnata ad operare

nel rispetto della legalità e, in particolare, ad assolvere i doveri che le incombono quale società operante –

tra gli altri - nel settore del recupero crediti e pertanto destinataria della normativa antiriciclaggio ed anti-

finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo n. 231- 20071 (nel prosieguo, per brevità, “decreto

1 Si tratta del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione e successive modificazioni e

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antiriciclaggio” o anche “decreto”) e al decreto legislativo n. 109 -20072 (nel prosieguo, per brevità, “decreto

antiterrorismo”).

Detti doveri, che saranno specificamente illustrati nel prosieguo, consistono – in estrema sintesi -nelle seguenti attività:

adottare sistemi e procedure idonei e appropriati al fine di prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (c.d.“collaborazione attiva”)3;

identificare e conoscere la clientela (ADEGUATA VERIFICA);

registrare e conservare i dati identificativi dei clienti, dei rapporti e delle operazioni svolte ;

utilizzare per le registrazioni di cui al punto che precede un sistema informatico che assicuri un’elaborazione mensile dei dati oppure istituire l’archivio unico informatico (AUI) oppure il registro della clientela a fini antiriciclaggio;

segnalare alla UIF - Unità di Informazione Finanziaria istituita in seno alla Banca d’Italia - le operazioni sospette nei casi previsti dal decreto;

segnalare al Ministero dell’economia e delle finanze le violazioni dei limiti di utilizzo del contante e dei titoli al portatore e al divieto di apertura e utilizzo di conti/libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia;

assicurare un’adeguata formazione dei dipendenti e collaboratori sulla normativa antiriciclaggio e i relativi obblighi.

Ciascuno di tali obblighi sarà descritto e trattato con un taglio il più possibile pratico, con la previsione di

alcune basilari regole di comportamento e con specifico riferimento alle prescrizioni della normativa

antiriciclaggio destinate agli operatori non finanziari, categoria di soggetti in cui si ascrive SPC, come meglio

appresso illustrato.

La trattazione si concentrerà sui profili operativi maggiormente esposti - in astratto - al rischio di

coinvolgimento, anche involontario, in fatti di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo.

La presente procedura antiriciclaggio conterrà altresì un capitolo dedicato al contrasto all’abusivismo

bancario/finanziario e all’usura che allarga il perimetro ad una materia strettamente connessa alla tematica

del rispetto della legalità.

1.2 L’assetto organizzativo e dei controlli

La struttura di SPC è molto snella e, pertanto, la presente Procedura si cala su una realtà per la quale non

sono indispensabili costruzioni particolarmente complesse, soprattutto in ragione del fatto che, grazie alla

stretta interazione esistente fra il vertice societario, il personale, i collaboratori esterni e i consulenti , la

integrazioni, in Supplemento Ordinario n. 268, Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, che si trova in

APPENDICE, al n.1. 2 Si tratta del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109, Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l’attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale in attuazione della direttiva

2005/60/CE, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2007, che si trova in APPENDICE, al n.2. 3 Art. 3 “Principi generali”, comma 1, del Decreto.

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comunicazione aziendale può efficacemente realizzarsi attraverso modalità estremamente rapide, dirette e

puntuali.

Nel rispetto, quindi, del principio di proporzionalità4, i presidi antiriciclaggio di SPC sono riconducibili ai

seguenti centri di responsabilità:

1) Amministratore Unico: svolge la funzione di organo con funzione di supervisione strategica per

l’intera materia;

2) Responsabile delle segnalazioni di operazioni sospette: Amministratore Unico

3) Responsabile antiriciclaggio: Responsabile Operativo.

Questi centri di responsabilità, unitamente ad una diffusa ed autentica cultura antiriciclaggio aziendale

assicurano a SPC gli strumenti idonei al contenimento del rischio di riciclaggio e di finanziamento del

terrorismo.

1.3 La formazione professionale

SPC riserva la massima attenzione all’opera di addestramento e di formazione del personale sugli obblighi

previsti dalla normativa antiriciclaggio.

A tal fine, oltre alla divulgazione della presente Procedura, la Società organizza periodicamente corsi di

formazione interna, tenuti da professionisti esperti in materia, a cui sono chiamati a partecipare tutti i

dipendenti e sono altresì invitati a presenziare i collaboratori esterni e i consulenti.

Inoltre, per l’approfondimento di specifici temi di particolare interesse, SPC promuove la partecipazione dei

propri dipendenti a corsi esterni, seminari e convegni organizzati da enti di formazione e organizzazioni

scientifiche di sicuro standing.

* * *

La presente Procedura costituisce normativa aziendale ad ogni effetto.

4 Art. 3, comma 4, del decreto.

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2. DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le principali definizioni utilizzate nel testo.

2.1 Definizioni tratte dal decreto antiriciclaggio e dai provvedimenti attuativi della Banca d’Italia, del

Ministero dell’Interno e del Ministero dell’Economia e Finanza di cui in APPENDICE , regolanti l’adeguata

verifica della clientela (nel prosieguo, per brevità anche “AV”), la registrazione, archiviazione e conservazione

dei rapporti e delle operazioni nei sistemi informatici della Società o nell’archivio unico informatico (nel

prosieguo, per brevità, anche “AUI”) o nel registro della clientela, la segnalazione delle operazioni sospette

ai sensi dell’ art. 41 del decreto (nel prosieguo, per brevità, anche “SOS”) :

1. “archivio unico informatico” (AUI): un archivio, formato e gestito a mezzo di sistemi informatici, nel quale

sono conservate in modo accentrato tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di

identificazione e registrazione, secondo i principi previsti nel decreto antiriciclaggio;

2. “cliente”: il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari della

normativa antiriciclaggio; in caso di rapporti o operazioni cointestati a più soggetti, si considera cliente

ciascuno dei cointestatari;

3. “dati identificativi”: il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l’indirizzo, e gli estremi del

documento di identificazione e il codice fiscale; nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la

denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA;

4. “esecutore”: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o al quale siano comunque

conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente. Sono

considerati esecutori anche i soggetti incaricati da una autorità pubblica dell’amministrazione dei beni e dei

rapporti del cliente o della sua rappresentanza: tali sono ad esempio i curatori fallimentari;

5. “indicatori di anomalia”: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali posti

in essere dalla clientela, finalizzati ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili

di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

6. “mezzi di pagamento”: il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni

ad essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di

credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro

strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica,

fondi, valori o disponibilità finanziarie;

7. “operazione”: la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento, indipendentemente dalla sua

riconducibilità o meno a un rapporto continuativo in essere; per i professionisti di cui all’articolo 12 del

decreto, un’attività determinata o determinabile, finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o

patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzare tramite una prestazione

professionale;

8. “operazione occasionale”: un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere;

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9. “operazione frazionata”: un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai

limiti stabiliti dal decreto antiriciclaggio, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai

predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo, fissato in sette giorni,

ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale;

10. “operazione sospetta”: l’operazione che per caratteristiche, entità natura o per qualsivoglia altra

circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e

dell’attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione del segnalante, acquisiti

nell’ambito dell’attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce a sapere, sospettare

o ad avere motivo ragionevole per sospettare che siano in corso, o che siano state compiute o tentate

operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

11. “Paesi terzi equivalenti”: Stati extracomunitari il cui regime di contrasto al riciclaggio e al finanziamento

del terrorismo è ritenuto equivalente a quello previsto dalla Direttiva, così come indicati nel D.M. previsto

dall’art. 25, comma 2, del decreto antiriciclaggio;

12. “persone politicamente esposte” (PEPs): le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati

extracomunitari (considerazioni particolari vanno comunque riservate ai cc.dd. PEPs nazionali, di cui si dirà

nel prosieguo) che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche nonché i loro familiari diretti o

coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di

cui all'allegato tecnico dal decreto antiriciclaggio;

13. “pubblica amministrazione”: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di

ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento

autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni

universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le agenzie di cui al D.

Lgs. n. 300/1999;

14. “rapporto continuativo”: rapporto di durata rientrante nell'esercizio dell’attività istituzionale degli

intermediari finanziari che dia luogo a più operazioni di versamento, prelievo o trasferimento di mezzi di

pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione;

15. “registro della clientela”: un registro cartaceo nel quale sono conservati i dati identificativi di cui al

precedente n. 5, acquisiti nell’adempimento dell’obbligo di identificazione di cui al decreto;

16. “riciclaggio”: ai fini del decreto antiriciclaggio le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente:

a) la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da

un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine

illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze

giuridiche delle proprie azioni;

b) l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione,

movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni

provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

c) l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro

ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;

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d) la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale

atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di

agevolarne l’esecuzione.

Il riciclaggio è considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel

territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

La conoscenza, l’intenzione o la finalità, che debbono costituire un elemento dell’atto di riciclaggio possono

essere dedotte da circostanze di fatto obiettive.

La definizione ricomprende anche il c.d. “auto-riciclaggio”, ovvero le operazioni di riciclaggio effettuate dal

soggetto autore del c.d. “reato presupposto”, vale a dire del reato dal quale provengono i beni o le

disponibilità economiche;

17. “titolare effettivo”:

1) la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente realizza un’operazione (in breve

“titolare effettivo sub 1”);

2) nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente realizza un’operazione siano

entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza, possiedono o

controllano l’entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all’Allegato tecnico del decreto

antiriciclaggio (in breve, “titolare effettivo sub 2”);

18. “titolo al portatore”: titolo di credito che legittima il possessore all’esercizio del diritto in esso

menzionato in base alla mera presentazione e il cui trasferimento si opera con la consegna del titolo.

2.2 Definizioni contenute nel decreto antiterrorismo:

1. “congelamento di fondi”: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e dei decreti ministeriali di cui

all’articolo 4 del decreto antiterrorismo, di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei

fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l’importo, la collocazione, la proprietà, il possesso,

la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione

di portafoglio;

2. “congelamento di risorse economiche”: il divieto, in virtù dei regolamenti comunitari e dei decreti

ministeriali di cui all’articolo 4 del decreto antiterrorismo, di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere

in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, di utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente

esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia;

3. “finanziamento del terrorismo”: qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista,

all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque

modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con

finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di

terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse

economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

4. “fondi”: le attività ed utilità finanziarie di qualsiasi natura, possedute anche per interposta persona fisica

o giuridica, compresi a titolo meramente esemplificativo:

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a) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di

pagamento;

b) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi

natura;

c) i titoli negoziabili a livello pubblico e privato nonché gli strumenti finanziari come definiti nell’articolo

1, comma 2, del TUF;

d) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

e) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni

finanziari;

f) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

g) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

h) tutti gli altri strumenti di finanziamento delle esportazioni;

5. “risorse economiche”: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, ivi compresi

gli accessori, le pertinenze e i frutti, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate anche per interposta

persona fisica o giuridica per ottenere fondi, beni o servizi;

6. “soggetti designati”: le persone fisiche, le persone giuridiche, i gruppi e le entità designati come destinatari

del congelamento, elencati nei regolamenti comunitari e nei decreti ministeriali di cui all'articolo 4 del

decreto antiterrorismo.

2.3. Altre definizioni:

1. “DIA”: indica la Direzione investigativa antimafia;

2. “GAFI”: Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, organismo istituito presso l’OCSE e specializzato nel

settore della prevenzione e del contrasto al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e della proliferazione

delle armi di distruzione di massa;

2. “MEF”: Ministero dell’Economia e delle Finanze;

3. “TUB”: Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.

395 e successive modifiche ed integrazioni;

5. “TUF”: Testo Unico della Finanza, Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche ed

integrazioni;

6. “UIF”: Unità di Informazione Finanziaria istituita in seno alla Banca d’Italia il 1° gennaio 2008, ai sensi del

decreto legislativo n. 231 del 2007, che ha soppresso l'Ufficio Italiano dei Cambi che svolgeva

precedentemente le funzioni di Financial Intelligence Unit. La UIF esercita le proprie funzioni in piena

autonomia e indipendenza, avvalendosi di mezzi finanziari, risorse umane e tecniche attribuiti dalla Banca

d’Italia.

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3. IL CONTESTO NORMATIVO: LA LEGGE, LE DIRETTIVE

COMUNITARIE E LA NORMATIVA SECONDARIA DI ATTUAZIONE

La normativa antiriciclaggio e antiterrorismo è contenuta in un poderoso complesso di norme, sia di

carattere nazionale, sia di matrice sovra-nazionale, che conferma l’importanza e la centralità della lotta

senza quartiere contro questi due fenomeni, avviata dalla comunità nazionale ed internazionale.

Denominatore comune dell’intera normativa antiriciclaggio, come già evidenziato al punto 1.1 che precede,

è costituito dalla pretesa di “collaborazione attiva” che i destinatari stessa devono prestare.

SPC, società che svolge attività di recupero crediti per conto terzi, rientra certamente tra i predetti

destinatari, essendo tale attività ricompresa tra quelle individuanti gli operatori soggetti agli obblighi di cui

al decreto (“Altri soggetti”: art. 14 del decreto7).

Con “collaborazione attiva” deve intendersi il dovere di rendersi parte attiva nello svolgimento della propria

attività, onde esercitare una attenta e costante verifica del profilo della clientela, fino a segnalare, alle

competenti autorità, l’eventualità di operazioni sospette.

L’impianto sanzionatorio (di cui meglio si dirà nel prossimo capitolo) è molto severo, potendosi in astratto

configurare sanzioni di carattere penale ed amministrativo, fermo il rischio di caduta di reputazione che può

derivare alla Società da qualsivoglia coinvolgimento, anche assolutamente involontario, in fatti comunque

riconducibili a fenomeni di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo.

L’attenzione degli operatori nel rispetto della presente procedura, pertanto, deve essere massima.

Ciò premesso, le principali FONTI normative in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del

terrorismo per gli operatori non finanziari - qual è SPC - sono le seguenti:

• Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26/10/2005 relativa alla

prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività

criminose e di finanziamento del terrorismo (III Direttiva Antiriciclaggio, nel prosieguo, per

brevità, “Direttiva”);

• Direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1/8/2006, recante misure di esecuzione della

direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo;

• Decreto Legislativo n. 109/2007 (e successive modifiche ed integrazioni) recante misure per

prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale;

• Decreto Legislativo n. 231/2007 (e successive modifiche ed integrazioni) recante l’attuazione

della Direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a

7 Art. 14 “Altri soggetti” 1. Ai fini del presente decreto per "altri soggetti" si intendono gli operatori che svolgono le

attivita' di seguito elencate, il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o

registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio attività' specificatamente richieste dalla norme a fianco di esse

riportate: a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS; b) …omissis

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scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (si veda la

NOTA n. 1);

• Decreto Ministero dell’Interno 17 febbraio 2011 - Determinazione degli indicatori di anomalia

al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune

categorie di operatori non finanziari;

• Decreto Ministero dell'Interno 27 aprile 2012 - Modificazione del decreto 17 febbraio 2011 di determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari;

• Provvedimento UIF del 4.5.2011 concernente le istruzioni sui dati e le informazioni da inserire

nelle segnalazioni di operazioni sospette;

• Provvedimento MEF del 3.10.2012 concernente l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, delle infrazioni alle disposizioni di cui agli articoli 49 e 50 del decreto antiriciclaggio;

• Decreto del MEF del 1/2/2013 concernente l’individuazione degli Stati extracomunitari e dei

territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti dalla Direttiva;

• Provvedimento del MEF del 30/7/2013 concernente l’art. 23, comma 1-bis, del decreto

antiriciclaggio (obblighi di restituzione);

• Provvedimento UIF del 6.8.2013 concernente le informazioni da acquisire e conservare in caso

di operazioni di restituzione di cui all’art. 23, comma 1-bis, del decreto antiriciclaggio.

• Provvedimento UIF del 10.03.2014 concernente istruzioni per la comunicazione delle operazioni

di restituzione di cui all’art. 23, comma 1-bis, del decreto antiriciclaggio;

Si tratta, come sopra precisato, delle FONTI normative di maggiore importanza e rilievo in relazione al

comparto di attività della Società.

Alcune di esse, per la loro più diretta attinenza operativa, si trovano riportate testualmente in APPENDICE.

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4. L’IMPIANTO SANZIONATORIO

Questo capitolo è molto importante e, nel contempo, necessariamente sintetico. Preme comunque

sottolineare che, al di là del rischio di sanzioni nel senso strettamente tecnico (sanzioni che, fra l’altro,

possono raggiungere importi notevolissimi, fino a recare un grave danno patrimoniale alla Società), ciò che

può generare un danno irreparabile è il già richiamato rischio di caduta di reputazione che può derivare

alla Società da eventuali insorgenze o coinvolgimenti, anche assolutamente inconsapevoli, in fatti

comunque riconducibili al riciclaggio del denaro e/o al finanziamento del terrorismo. L’attenzione di tutti,

quindi, deve essere massima, per evitare di esporre SPC al rischio di incorrere in situazioni irregolari tali da

comportare l’applicazione di sanzioni.

Come si è già evidenziato, la violazione delle disposizioni di legge e regolamentari in materia di prevenzione

e contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo può comportare l’irrogazione di pesanti

sanzioni: sia a carico della persona del trasgressore, sia a carico della Società.

Le principali, sono le seguenti.

4.1 SANZIONI PENALI:

1. la violazione delle disposizioni concernenti gli obblighi di adeguata verifica della clientela (articoli da

15 a 35 del decreto) è punita con la multa da € 2.600 a € 13.000 (art. 55, comma 1);

2. la violazione consistente nell’omessa o falsa indicazione, da parte dell’esecutore dell’operazione,

delle generalità del soggetto per conto del quale esegue l’operazione stessa è punita con la reclusione da sei

mesi ad un anno e con la multa da € 500 a € 5.000 (art. 55, comma 2);

3. la violazione consistente nelle omesse o false informazioni da parte dell’esecutore dell’operazione

sullo scopo e sulla natura prevista dal rapporto continuativo è punita con l’arresto da sei mesi a tre anni e

con l’ammenda da € 5.000 a € 50.000 (art. 55, comma 3);

4. la violazione consistente nell’omessa, tardiva o incompleta registrazione delle informazioni acquisite

per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela è punita con la multa da € 2.600 a € 13.000 (art.

55, comma 4);

5. la violazione consistente nell’omessa comunicazione delle violazioni/infrazioni di cui all’articolo 52,

comma 2, del decreto antiriciclaggio è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da € 100 a €

1.000 (art. 55, comma 5);

6. l’espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione avvalendosi di mezzi fraudolenti,

idonei ad ostacolare l'individuazione del soggetto che ha effettuato l'operazione, è punito con sanzione

raddoppiata rispetto a quelle indicate sub 1., 2. e 4. (art. 55, comma 6);

7. la violazione dei divieti di “dare comunicazione”, al di fuori dei casi previsti dal decreto antiriciclaggio,

delle avvenute segnalazioni di operazioni sospette o dei flussi di ritorno forniti dall’UIF in merito all’esito delle

15

segnalazioni stesse è punita con l’arresto da sei mesi ad un anno o con l’ammenda da € 5.000 a € 50.000 (art.

55, comma 8);

4.2 SANZIONI AMMINISTRATIVE:

1. il mancato rispetto del provvedimento della UIF di sospensione delle operazioni sospette di riciclaggio

o di finanziamento del terrorismo, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a €

200.000 (art. 57, comma 1);

2. la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 28, comma 7-ter (divieto di instaurare nuovi rapporti

continuativi e di eseguire operazioni nonché obbligo di porre fine ai rapporti continuativi in cui siano

direttamente o indirettamente parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni

al portatore, aventi sede in uno dei Paesi a maggior rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o

con carenze nella collaborazione internazionale anche in materia fiscale, individuati con decreto del MEF) è

punita con una sanzione amministrativa pecuniaria di € 5.000, per le operazioni di importo fino ad euro

50.000 o con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% dell’importo delle operazioni di importo

superiore a € 50.000. Nel caso in cui l’importo dell’operazione non sia determinato o determinabile si applica

la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25.000 a € 250.000 (art. 57, comma 1-ter);

3. il mancato rispetto delle modalità di registrazione e conservazione delle informazioni acquisite per

l’adeguata verifica della clientela in un sistema informatico ad elaborazione mensile (o nel registro della

clientela o nell’AUI) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000 (art. 57, comma

3);

4. l’omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria

dall’1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata. Nei casi più gravi, tenuto conto della gravità della

violazione desunta dalle circostanze della stessa e dall'importo dell’operazione sospetta non segnalata, con

il provvedimento di irrogazione della sanzione è ordinata la pubblicazione per estratto del decreto

sanzionatorio su almeno due quotidiani a diffusione nazionale di cui uno economico, a cura e spese del

sanzionato (art. 57, comma 4);

5. le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della UIF sono punite con una sanzione

amministrativa pecuniaria da € 5.000 a € 50.000 (art. 57, comma 5);

6. le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6 e 7 (limitazioni all’uso del contante

e assegni), sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria dall’1% al 40% dell’importo trasferito

(art. 58, comma 1); tale sanzione pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all’importo di €

3.000 e nel caso di violazioni inerenti importi superiori € 50.000 la sanzione minima è aumentata di 5 volte

(art. 58, comma 7-bis);

7. la violazione del divieto di cui all'articolo 50, comma 2 (divieto di utilizzo di conti o libretti di risparmio

in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri), è punita con una sanzione

amministrativa pecuniaria dal 10% al 40% del saldo (art. 58, comma 6); tale sanzione pecuniaria non può

comunque essere inferiore nel minimo all’importo di € 3.000 (art. 58, comma 7-bis);

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8. l’omessa comunicazione al MEF delle infrazioni alle disposizioni di cui all’art. 49, commi 1, 6, 7, 12,

13 e 14 (relative alle limitazioni all’uso del contante, libretti di deposito al portatore, titoli al portatore e

assegni) e all’art. 50 (divieto di apertura e utilizzo di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con

intestazione fittizia) è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo

dell’operazione, del saldo del libretto ovvero del conto (art. 58, comma 7); tale sanzione pecuniaria non può

comunque essere inferiore nel minimo all’importo di € 3.000 (art. 58, comma 7-bis).

9. la violazione degli obblighi di comunicazione all’UIF o al Nucleo Speciale di Polizia Tributaria della GDF

delle informazioni concernenti i fondi o le risorse economiche “congelati”, i rapporti, le operazioni ed ogni

altro dato riconducibile ai “soggetti designati” o “in via di designazione” è punita con una sanzione

amministrativa pecuniaria da € 500 a € 25.000 (art. 13, comma 2 del decreto antiterrorismo).

4.3 AVVERTENZE:

La responsabilità è principalmente personale, cioè imputabile direttamente alla persona fisica

(autore/autrice del fatto omissivo e/o commissivo). Peraltro, le sanzioni amministrative pecuniarie a carico

dei collaboratori implicano la responsabilità solidale della Società, alla quale compete, ai sensi dell’art. 6,

comma 4, della L. n. 689/1981, la facoltà di regresso per l’intero nei confronti dell’autore della violazione.

Per le violazioni previste dal decreto antiriciclaggio tale responsabilità sussiste anche quando l’autore della

violazione non è stato identificato ovvero quando lo stesso non è più perseguibile ai sensi della legge

medesima.

N.B. Si precisa che:

• qualora la persona tenuta agli adempimenti commettesse la violazione nella consapevolezza della

provenienza illecita dei beni oggetto delle operazioni potrebbe essere chiamata a rispondere anche per i reati

di riciclaggio e in tal caso si renderebbe applicabile il Codice Penale8. Se si riscontrasse inoltre che il reato di

riciclaggio sia stato commesso nell’interesse o a vantaggio della Società, anche quest’ultima potrebbe essere

chiamata a risponderne per responsabilità amministrativa ex d. Lgs. 231/01, con rischio di vedersi irrogare

sanzioni pecuniarie (da un minimo di 200 quote a un massimo di 1000 quote e dunque da euro 51.600,00 a

euro 1.549.000,00 euro, tenuto conto che ogni quota va da un minimo di euro 258,00 a un massimo di euro

1.549,00) nonché sanzioni interdittive;

• qualora i componenti degli organi di controllo (ad es. il collegio Sindacale) consapevolmente

omettessero le comunicazioni dovute alle Autorità ai sensi del decreto antiriciclaggio, potrebbe essere loro

contestato il reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza, di cui all’art.

2638, comma 2, del Codice Civile9.

8 Art. 648-BIS C.P. (riciclaggio); art.648-TER C.P. (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). 9 Art. 2638 C.C. (ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza).

17

5. L’ OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

Si tratta del primo obbligo stabilito dal decreto antiriciclaggio. Consiste nel dovere di conoscere

adeguatamente il proprio cliente: la legge non ammette che si operi con soggetti non esattamente

identificati, di cui non si conoscano le caratteristiche e gli eventuali legami con soggetti beneficiari finali

del rapporto e di cui non si conosca lo scopo e la natura reale delle operazioni poste in essere, né del

rapporto istaurato. L’assolvimento di questo dovere è fondamentale nell’ambito della “collaborazione

attiva” dovuta. L’adeguata verifica della clientela rappresenta il presupposto indispensabile per il corretto

assolvimento degli obblighi antiriciclaggio.

5.1 PRINCIPI FONDAMENTALI

Gli operatori che svolgono le attività elencate nell’art. 14 del decreto antiriciclaggio, tra i quali è da

ricomprendersi SPC, applicano gli obblighi di adeguata verifica nei seguenti casi (art. 17 del decreto):

a) quando instaurano un rapporto continuativo10 o è conferito dal cliente l’incarico a svolgere una

prestazione professionale;

b) quando eseguono operazioni occasionali11, che comportino la trasmissione o la movimentazione di

mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000, indipendentemente dal fatto che siano effettuate

con una operazione unica o con più operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione

frazionata12;

c) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi

deroga, esenzione o soglia applicabile;

d) quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini

dell'identificazione di un cliente.

In generale gli obblighi di AV sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, al rapporto continuativo, all’operazione, alla transazione di cui trattasi, secondo i criteri generali previsti dall’art. 20 del decreto (“approccio basato sul rischio”). In particolare, in caso di incongruenze/anomalie/errori nelle dichiarazioni e nelle azioni del cliente, occorre effettuare un’analisi più approfondita e di dettaglio, finalizzata a fornire supporto alle successive decisioni della Società in merito all’esecuzione delle operazioni e/o all’attivazione dei rapporti con la clientela.

10 Per rapporto continuativo si intende un rapporto di durata, rientrante nell'esercizio dell'attività istituzionale dell’operatore, che possa dar luogo a più operazioni di trasmissione o di movimentazione di mezzi di pagamento e che non si esaurisce in una sola operazione (cfr. “Definizioni”). 11 Per operazione occasionale è da intendersi un’operazione non riconducibile a un rapporto continuativo in essere. 12 Per operazione frazionata è da intendersi un’operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore a € 15.000, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al predetto limite, effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, fissato in sette giorni di calendario, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata, anche se compiuta in un lasso temporale maggiore, quando ricorrano elementi per ritenerla tale(cfr.“ Definizioni”).

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Rapporti continuativi e operazioni occasionali

Tenuto conto delle caratteristiche dell’attività svolta da SPC, recupero crediti per conto terzi, i rapporti

continuativi e le operazioni occasionali da considerare per stabilire quando e con quali modalità procedere

agli adempimenti di adeguata verifica della clientela prescritti dal decreto antiriciclaggio, sono

sostanzialmente quelli che si instaurano/si svolgono nei confronti dei soggetti dai quali la Società riceve

mandato per il recupero di crediti (di seguito anche “mandanti “), nonché dei soggetti debitori degli stessi,

da considerarsi “ clienti” ai fini della normativa antiriciclaggio ( v. Comunicaz. MEF del 25 09 2008 a UNIREC

in APPENDICE).

E’ opportuno sottolineare che i destinatari della normativa antiriciclaggio sono tenuti ad adempiere ad

obblighi semplificati di adeguata verifica dei clienti qualora questi ultimi siano i soggetti o gli enti elencati

nell’art. 25 del decreto (“Obblighi semplificati “), come meglio sarà evidenziato al paragrafo 5.2 che segue,

tra i quali figurano - in primis – gli intermediari finanziari costituenti categoria di clienti predominante per la

Società.

Quanto di seguito illustrato in tema di adeguata verifica della clientela deve intendersi pertanto riferito ai

casi di clienti della Società che non sono ricompresi nell’elenco di cui sopra e nei confronti dei quali devono

osservarsi gli obblighi “ordinari” o “rafforzati “ (ex art. 28 del decreto) di adeguata verifica della clientela .

Operazioni occasionali

In caso di operazioni occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento

di importo pari o superiore a € 15.000 (o corrispondente valore in valuta estera) o frazionato, vanno sempre

espletate le procedure di adeguata verifica del cliente e di registrazione.

Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo sono invece verificate nell’ambito dell’esercizio del

controllo costante sul rapporto.

Operazioni frazionate13

I criteri di rilevazione e di aggregazione delle singole operazioni componenti l’unitaria operazione sono

demandati dalla normativa vigente alle valutazioni soggettive dei singoli destinatari.

Per SPC detta soglia è stabilita in € 5.000.

Adeguata verifica per relationem

Al momento dell’accensione di un nuovo rapporto continuativo o dell’effettuazione di un’operazione

occasionale, è consentito assolvere gli obblighi di adeguata verifica, anche senza la presenza fisica del cliente,

sulla base della valutazione delle informazioni di cui il soggetto tenuto ad assolvere tali obblighi sia già in

possesso, raccolte all’atto dell’instaurazione di un preesistente rapporto con il medesimo cliente e tenute

aggiornate o anche per clienti i cui dati identificativi e le altre informazioni da acquisire risultino da atti

pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma

digitale associata a documenti informatici (cfr. art. 28, comma 3, lettere a e b), del decreto).

13 V. Nota n.12.

19

Ulteriori casi di adeguata verifica

Per evidenti finalità di prevenzione dei rischi che potrebbero discendere da rigide interpretazioni formali

degli obblighi, il decreto antiriciclaggio prevede che l’adeguata verifica della clientela si applichi,

indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile, anche nei seguenti casi:

• quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

• quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini

dell'identificazione di un cliente.

In tali casi l’espletamento dell’adeguata verifica è indispensabile per raccogliere gli elementi necessari per

valutare se si debba dare avvio all’iter di segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’art. 41 del decreto

antiriciclaggio.

5.2 IL CONTENUTO DELL’OBBLIGO DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA

L’adeguata verifica della clientela consiste sostanzialmente nelle seguenti attività:

1) identificazione del cliente e dell’eventuale esecutore;

2) identificazione dell'eventuale titolare effettivo;

3) verifica dell’identità dei suddetti soggetti, sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da

fonti affidabili e indipendenti;

4) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo e, quando

rilevi, secondo un approccio basato sul rischio, dell’operazione occasionale;

5) esercizio di un controllo costante nel corso del rapporto continuativo.

Le vigenti disposizioni si imperniano sul c.d. “approccio basato sul rischio” (Risk Based Approach), già in

precedenza menzionato, vale a dire sulla prescrizione dei sopra descritti adempimenti basilari, che devono

però essere svolti secondo procedure di intensità crescente - in relazione alle modalità di contatto col cliente

(diretto o a distanza), al grado di approfondimento, all’acquisizione di informazioni e di documentazione a

riscontro - proporzionata alla classe di profilo di rischio nella quale rientra il cliente, ove per rischio si intende

la probabilità di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo alla quale

l’operatore si espone nell’intrattenere rapporti continuativi o nel consentire operazioni occasionali.

Identificazione del cliente e dell’esecutore

L’identificazione del cliente e di chi lo rappresenta costituisce la prima attività del processo di adeguata

verifica della clientela.

L’identificazione riguarda innanzitutto il soggetto che entra in contatto con l’operatore per l’accensione di

un rapporto continuativo o per eseguire un'operazione.

20

Sono da acquisire obbligatoriamente i suoi “dati identificativi” (v. sub 2. Definizioni).

Si deve nel contempo:

accertare se tale soggetto sia un esecutore, cioè se opera in nome e per conto di un altro soggetto,

sia questo persona fisica o soggetto diverso da persona fisica;

acquisire i “dati identificativi” del cliente rappresentato; nel caso si tratti di soggetto diverso da

persona fisica, vanno acquisiti i dati concernenti la denominazione, la sede legale e il codice fiscale,

nonché di informazioni su tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e/o attività svolta, estremi

iscrizione nel registro imprese o in eventuali albi di settore. In caso di organizzazioni non profit

devono raccogliersi informazioni circa la classe di beneficiari destinatari delle attività svolte (ad es.

senza tetto, disabili, etc.);

verificare e documentare l'effettiva sussistenza dei poteri di rappresentanza in capo all’esecutore,

qualunque sia il suo ruolo per conto del cliente (legale rappresentante; procuratore speciale o

generale; delegato alla firma; soggetto incaricato da un’Autorità competente a rappresentare un

terzo, ecc.), secondo le disposizioni interne tempo per tempo impartite, che dovranno essere

rispettate anche per ciò che concerne la disciplina delle operazioni richieste da una persona che, pur

munita dei poteri di firma, appaia agire in potenziale conflitto di interessi col rappresentato.

Quando le persone da identificare siano più di una (cointestatari o più esecutori), le identificazioni e le

verifiche possono essere effettuate anche in momenti diversi, purché prima di rendere operativi la co-

intestazione o i poteri di rappresentanza/delega.

Si precisa inoltre che:

nel corso dello svolgimento dei rapporti continuativi, va sempre accertato che chi sottoscrive una

disposizione per il compimento di un’operazione, o consegna o ritira un mezzo di pagamento, sia

effettivamente il soggetto a ciò legittimato, già correttamente identificato e verificato. Se del caso si

dovrà procedere alla raccolta dei dati e della documentazione prescritti e alla relativa verifica,

registrazione e conservazione, in modo che si abbia completa tracciatura dei soggetti intervenuti in

ogni movimentazione;

deve essere identificato anche colui che dispone la chiusura dei rapporti continuativi, se in

precedenza non già identificato. In tale occasione deve appurarsi il titolo in base al quale il soggetto

richiede l’estinzione del rapporto continuativo (ad es.: per rappresentanza, per successione) e

acquisirsi e conservarsi la relativa documentazione.

L’identificazione va espletata con la presenza fisica del cliente. Nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso

da persona fisica si considera presente quando lo sia l’esecutore.

In assenza del cliente/dell’esecutore, l’identificazione e la verifica devono compiersi secondo le regole della

cosiddetta operatività a distanza, per le quali si rimanda a quanto sarà detto di seguito a proposito degli

obblighi rafforzati e delle procedure di identificazione e verifica, anche mediante il ricorso a soggetti terzi.

Identificazione del titolare effettivo

L’identificazione del titolare effettivo (di seguito anche “T.E.”) deve compiersi prima dell’accensione del

rapporto o dell’esecuzione dell’operazione; non richiede la sua presenza fisica, in quanto i relativi dati devono

essere, di regola, dichiarati per iscritto dal cliente (unitamente alla consegna di fotocopie dei documenti di

identità - salvo quanto si evidenzierà nel prosieguo - e della documentazione a comprova) o acquisiti in altro

21

modo, purché da fonti documentabili quali: pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da

chiunque.

Circa il significato delle espressioni “titolare effettivo sub 1)” e “titolare effettivo sub 2)” si rimanda alle

“Definizioni”.

In relazione alla concreta operatività, si dovrà valutare di volta in volta quali siano le forme opportune e

possibili con le quali assolvere all’obbligo di avviso e di rilevazione delle dichiarazioni rese dal cliente.

Ai sensi dell’art. 21 del decreto antiriciclaggio, il cliente ha l’obbligo, penalmente sanzionato, di fornire i dati

e tutte le indicazioni necessarie per l’identificazione del titolare effettivo di cui sia a conoscenza. In

particolare, per l’individuazione e la verifica del titolare effettivo sub 2), oltre ai dati identificativi, possono

essere necessarie anche altre informazioni, attinenti alle forme di controllo societario, agli organi

amministrativi e agli altri criteri generali previsti per le varie fattispecie di clientela, sulle quali si veda il

paragrafo che segue.

Qualora si abbia il dubbio che i clienti contravvengano all’obbligo di dichiarare il soggetto per conto del quale

l’operazione è effettuata e specialmente qualora, nel quadro del controllo costante del rapporto, si rilevino,

ad es., frequenti richieste di estinzione di un’obbligazione effettuata da terzo estraneo al rapporto negoziale

con il cliente in assenza di ragionevoli motivi o per altre anomalie, sorga il dubbio che il rapporto sia

fittiziamente intestato ad un prestanome o le operazioni siano compiute per soggetti diversi da quelli

dichiarati, dovranno essere svolti gli opportuni approfondimenti, anche al fine di valutare se sussistano i

presupposti per l’inoltro di una segnalazione di operazione sospetta.

Individuazione del “titolare effettivo sub 2)” per varie fattispecie di clientela

Ai sensi dell’art. 2 dell’Allegato tecnico del decreto antiriciclaggio le fattispecie nelle quali deve essere

individuata la sussistenza di eventuali “titolari effettivi sub 2)” sono: società in genere; società fiduciarie;

fondazioni e trust;

A) T.E. sub 2) in caso di società:

la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o esercitano il controllo diretto

o indiretto. Il controllo va inteso nel senso di cui all’art. 2359 c.c. e dell’art. 93 del TUF. Pertanto oltre

alla quota di partecipazione detenuta, possono rilevare situazioni ulteriori, quali ad es. il controllo

congiunto esercitato da più persone (tramite patti parasociali, o di fatto, per vincoli familiari, ecc.)

che singolarmente detengono partecipazioni inferiori alla soglia di cui al punto che segue;

il controllo sussiste comunque in capo a ciascuna persona che controlla (direttamente o

indirettamente) una percentuale superiore al 25% del capitale sociale o dei diritti di voto della

società cliente. In pratica, si dovranno considerare come T.E. ciascuna delle persone fisiche titolari di

tale quota e risalire la catena di controllo delle persone giuridiche nella stessa situazione, fino ad

individuare quali siano le persone fisiche che le controllano;

specie quando i due predetti criteri non producano risultati, vanno considerati come T.E. i soggetti

preposti all’amministrazione della società, qualora questi abbiano una effettiva influenza sulle

decisioni riservate ai soci, in particolare quelle concernenti la nomina degli amministratori. La

situazione potrebbe ad es. verificarsi nelle società ad azionariato diffuso o nelle cooperative.

B) T.E. sub 2) in caso di società fiduciarie:

22

se la fiduciaria agisce per conto dei fiducianti allora:

a.1) la fiduciaria – cliente sarà tenuta ai sensi dell’art. 21 del decreto antiriciclaggio a fornire per

iscritto tutte le informazioni necessarie aggiornate di cui sia a conoscenza sui fiducianti quali titolari

effettivi sub b) del rapporto o dell’operazione;

a.2) ove i fiducianti siano persone diverse dalle persone fisiche, vanno identificati e verificati i dati

del titolare o dei titolari effettivi sub b);

se la fiduciaria agisce in nome e per proprio conto, vanno identificati e verificati i dati del titolare o

dei titolari effettivi sub b 2) della fiduciaria, secondo le norme relative alle società.

[N.B. Oltre a quanto previsto dall’Allegato, è comunque opportuno, nel caso di Fiduciaria che agisca

per conto di fiducianti, acquisire evidenza dei T.E. della Fiduciaria stessa per trarne valutazioni]

C) T.E. sub 2) in caso di fondazioni e trust:

Il titolare effettivo va individuato

nelle persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio della fondazione o del trust, qualora

i futuri beneficiari siano già stati determinati; viceversa qualora i beneficiari non risultino ancora

determinati, nella categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce la fondazione o

il trust;

e nella persona o persone fisiche che esercitano il controllo, anche di fatto, sul 25% o più del

patrimonio della fondazione o del trust;

e, se diverso, in ciascun trustee del trust, se non già identificato

[N.B. Comunque vanno sempre raccolti i dati identificativi dei disponenti del custode e del trustee. Va

anche considerato che in Italia il trustee è di solito il cliente intestatario del rapporto/operazione in

quanto formale proprietario dei beni del trust, che di solito non ha personalità giuridica]

Verifica dei dati del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo

Ai fini della verifica dei dati identificativi del cliente e dell’esecutore persona fisica, nonché del titolare

effettivo sub 1) è necessario il riscontro mediante il confronto con l’originale di un documento identificativo

non scaduto, da cui va tratta e conservata copia. Al riguardo, si fa rinvio al capitolo concernente le procedure

di identificazione.

Le procedure di verifica devono essere proporzionali al grado di rischio del cliente o del tipo di

rapporto/operazione. Al riguardo si rimanda anche a quanto illustrato negli specifici paragrafi concernenti i

casi di operatività a distanza e le altre ipotesi di adeguata verifica rafforzata.

Per quanto concerne la verifica dell’identificazione del Titolare effettivo sub 2), nei casi di basso rischio può

essere sufficiente la dichiarazione di conferma dei dati sottoscritta dal cliente sotto la propria responsabilità;

altrimenti si deve di volta in volta valutare quale sia la documentazione da acquisire, tratta da fonte

attendibile e indipendente. Al riguardo - fermi restando i criteri enunciati nel paragrafo relativo

23

all’individuazione del T.E. sub 2) - nei tre paragrafi che seguono si forniscono alcune indicazioni operative per

l’attività di verifica.

Si richiama il principio secondo il quale, in caso di impossibilità di effettuare la verifica o di ottenere un

soddisfacente risultato, sia pur esperendo le modalità di crescente intensità a disposizione, sussistono i

seguenti obblighi:

obbligo di astensione dall’instaurazione/prosecuzione del rapporto/operazione;

obbligo di valutare l’avvio dell’iter di SOS.

Modalità di verifica del cliente diverso da persona fisica e del Titolare effettivo

sub 2) in genere

In termini generali, per la verifica in oggetto, nonché per la stessa verifica dell’identità del cliente costituito

da entità giuridica, occorre consultare gli atti, le visure CCIAA e gli altri atti, documenti, certificazioni tratti

dai pubblici registri, richiedendoli ai clienti o acquisendoli in via autonoma, relativi all’entità giuridica cliente,

all’entità giuridica per conto della quale il cliente opera, e alle altre entità giuridiche che la possiedono o

controllano.

In particolare, va chiesto al cliente:

per le società, di specificare quali siano i soggetti che ne costituiscono la compagine sociale, se vi sia

una persona, una società o un ente che eserciti il controllo ex art. 2359 c.c., o comunque eserciti sulla

società cliente attività di direzione o coordinamento;

per gli enti diversi dalle società (tenuto conto delle diverse situazioni concrete che possono

presentarsi), oltre all'usuale documentazione (in particolare atti costitutivi e statuti), indicazioni dei

soggetti che abbiano partecipato alla costituzione dell'ente, dei soggetti che rivestono funzioni di

gestione o controllo, nonché dei soggetti, o delle categorie di soggetti, a favore dei quali è svolta

l'attività dell'ente.

Per il riscontro, possono utilizzarsi:

a) gli atti pubblicizzati presso il Registro delle Imprese e le relative visure, dai quali possono

trarsi evidenze circa le persone degli amministratori e dei soci, nonché del perimetro dei gruppi

societari (si vedano in particolare l'art. 2435 c.c. circa la pubblicazione dell'elenco dei soci delle

società non quotate; l'art. 2470 c.c., circa la pubblicità del trasferimento delle partecipazioni nelle

S.r.l.; l'art. 2497-bis c.c., circa l'assoggettamento alla attività di direzione e coordinamento di altra

Società). Deve altresì essere verificata la corrispondenza delle informazioni raccolte ai fini della

verifica con gli elementi acquisiti nell’ambito del processo di valutazione del merito creditizio del

cliente, ove affidato;

b) le evidenze e le certificazioni tratte dai registri delle persone giuridiche conservati presso le

Prefetture o presso le Regioni, ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, per quanto concerne le associazioni e

le fondazioni dotate di personalità giuridica, nonché gli enti ecclesiastici;

c) le evidenze tratte da:

• albi ed elenchi di soggetti autorizzati;

• licenze o autorizzazioni amministrative;

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• comunicazioni rese al pubblico in conformità alla normativa di settore (quali

prospetti, comunicazioni di partecipazioni rilevanti, o informazioni privilegiate);

• informazioni provenienti da organismi e autorità pubbliche, ivi compresa la PA, anche

di Stati esteri, purché di Paesi terzi equivalenti, anche acquisite tramite siti web.

Ulteriori strumenti di verifica

Qualora in relazione al grado di rischio o all’esito non soddisfacente delle verifiche effettuate con le modalità

già illustrate, si reputi necessario ottenere ulteriori approfondimenti e riscontri sull’identificazione del

cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, possono acquisirsi:

informazioni economico-commerciali da parte di soggetti specializzati;

idonee attestazioni da parte di terzi (vds. paragrafo specifico);

ulteriori documenti identificativi rispetto a quelli inizialmente esaminati;

atti pubblici, scritture private autenticate documenti informatici muniti di firma digitale dai quali

risultino i dati da verificare;

dichiarazione della rappresentanza diplomatica e dell’autorità consolare italiana prevista dall’art. 6

del D. Lgs. n. 153/1997.

Scopo e natura del rapporto - Individuazione e verifica

In via generale, all’atto dell’accensione di un rapporto continuativo il cliente deve dichiarare lo scopo e la

natura prevista del medesimo,- in modo da escludere impostazioni illecite o non ragionevoli, oppure

intestazioni non trasparenti circa l’individuazione del soggetto al quale effettivamente il rapporto si

riferisce14. L’indicazione sufficientemente determinata delle finalità che il cliente si prefigge di soddisfare è

inoltre necessaria ai fini del controllo costante del rapporto e delle operazioni ad esso riconducibili: la

frequenza, l’ammontare e la tipologia delle stesse deve risultare compatibile con lo scopo e la natura

dichiarate.

Considerato che il settore prevalente in cui SPC svolge la sua attività è quello del recupero crediti per conto

terzi, l’individuazione e la verifica dello scopo e della natura del rapporto continuativo da instaurare con il

cliente risulta - nella maggior parte dei casi - di semplice e immediata rilevazione.

Controllo costante nel corso del rapporto continuativo

Gli adempimenti in materia di adeguata verifica ricomprendono anche la costante attività di controllo nel

corso del rapporto continuativo.

5.3. GLI OBBLIGHI ORDINARI DI ADEGUATA VERIFICA

Per clienti che non presentano un profilo di rischio rilevante sussistono obblighi ordinari di adeguata verifica,

che consistono nell’identificazione del cliente e del titolare effettivo e nell’acquisizione delle informazioni e

dei documenti basilari per la conoscenza, la profilatura, la valutazione e l’aggiornamento, oltreché nel

14 Ad esempio qualora venisse dichiarato uno scopo consistente nel gestire anche fondi altrui; di regola sui rapporti continuativi possono essere compiute soltanto operazioni che siano riferibili ai titolari del rapporto.

25

controllo costante nel corso del rapporto continuativo, secondo quanto illustrato nei paragrafi che

precedono.

5.4. GLI OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA

Come in precedenza accennato, in presenza di determinate categorie di clienti sono previsti obblighi

semplificati di adeguata verifica. Le categorie di clienti nei confronti dei quali può applicarsi il regime di

adeguata verifica semplificata sono le seguenti (cfr. l’art. 25 del decreto antiriciclaggio):

1) intermediari finanziari italiani elencati dall’art. 11 al comma 1, nonché al comma 2, lettera

b)15;

2) enti creditizi o finanziari comunitari soggetti alla Direttiva;

3) enti creditizi o finanziari situati in un “Paese terzo equivalente”16;

4) società o altri organismi quotati i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione su

un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (MIFID) in uno o più Stati membri,

ovvero società o altri organismi quotati in un mercato estero soggetto ad obblighi di comunicazione

conformi alla normativa comunitaria17;

5) società di gestione accentrata di strumenti finanziari;

6) società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e soggetti che gestiscono

strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari;

7) società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari;

8) società di gestione di sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti

finanziari;

9) succursali italiane dei soggetti indicati ai numeri 5, 6, 7 e 8 con sede legale in uno Stato

estero18;

15 Va considerato che la previsione di cui all’art. 11, comma 1, lettera m-bis), concernente le società fiduciarie di maggiori dimensioni, che devono iscriversi nella sezione speciale dell’albo previsto dall’art. 106 del TUB, sarà operativa solo quando tale sezione verrà istituita e dette società potranno effettivamente documentare la loro iscrizione. 16 Si veda il decreto del 1/2/2013 del MEF, che contiene l’elenco dei “Paesi terzi equivalenti” (c.d. White List). 17 Attualmente l’elenco dei mercati esteri riconosciuti come sottoposti ad obblighi di comunicazione equivalenti, adottato con delibera CONSOB n. 16944 del 7.7.2009, ai sensi dell’art. 67, comma 2, D. Lgs. n. 58/98, è il seguente: • Svizzera: Swiss Exchange (delibera Consob n. 12648 del 4 luglio 2000); • Stati Uniti: E-cbot (delibera Consob n. 14648 del 15 luglio 2004); Globex (delibera Consob n. 14756 del 20 ottobre 2004); NYSE - Liffe (delibera Consob n. 16920 del 16 giugno 2009). Sono inoltre equivalenti i mercati regolamentati dei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE o EEA), e cioè: Islanda, Liechtenstein e Norvegia. 18 Si veda l’art. 10 del provvedimento in tema di tenuta dell’AUI che, per i rapporti ed operazioni con tutti i soggetti indicati dal n. 5 al n. 8, prevede l’esonero dagli obblighi di registrazione. Se ne inferisce che anch’essi, benché non menzionati dall’art. 25 del decreto antiriciclaggio, beneficiano dell’adeguata verifica semplificata.

26

10) uffici della pubblica amministrazione italiana19 e istituzioni od organismi che svolgono

funzioni pubbliche conformemente al trattato sull’Unione Europea, ai trattati sulle Comunità

Europee o al diritto comunitario derivato20.

Nelle ipotesi di operazioni/rapporti con i clienti appartenenti ad una delle categorie sopra elencate, il decreto

consente di:

limitare gli obblighi di adeguata verifica alla raccolta di informazioni sufficienti a confermare la

ricorrenza delle condizioni di basso rischio;

beneficiare dell’esenzione dagli obblighi di registrazione di cui all’art. 36, comma 6-bis, del decreto.

Si deve comunque:

A) raccogliere e tenere aggiornati i dati identificativi del cliente e verificare l’appartenenza a una delle

categorie in questione:

• i dati consistono nella denominazione, natura giuridica, sede legale e, ove esistente, codice

fiscale, estremi dell’iscrizione negli albi o elenchi tenuti dalle Autorità di vigilanza di settore;

• è consentito trarre direttamente dai siti internet delle Autorità di Vigilanza21 e del cliente la

documentazione necessaria alla verifica (statuto, licenze o autorizzazioni, stampe tratte da albi o

elenchi, ecc.). I dati necessari all’identificazione e alla verifica possono anche essere acquisiti

mediante affidabili meccanismi e procedure proprie o di sistema per il riconoscimento dei clienti e

degli esecutori (ad es. il meccanismo di scambio chiavi SWIFT);

• tale documentazione deve essere conservata, come pure quella raccolta per verificare i

poteri di firma dei soggetti che rappresentano il cliente;

• i dati devono essere tenuti aggiornati nel corso del rapporto; in particolare, deve essere

periodicamente verificato che non sia sopravvenuta la perdita dello status giuridico di appartenenza

alla categoria (ad es. a seguito di delisting o di cancellazione dall’albo o elenco);

B) effettuare e periodicamente aggiornare i dati e le informazioni riguardanti tali clienti:

19 Ai sensi del Decreto si considerano “pubblica amministrazione”: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative, le aziende e le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale e le seguenti Agenzie: l’Agenzia Industrie Difesa, l’Agenzia dei trasporti terrestri e delle infrastrutture, le Agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane, Agenzia del territorio, Agenzia del demanio) e l’Agenzia per la formazione e l’istruzione professionale. 20 Per verificare se un cliente rientri tra le istituzioni e organismi pubblici appartenenti a tale categoria beneficiante del regime semplificato occorre individuare quale sia la precisa fonte giuridica europea con la quale è stato istituito. Può comunque essere d’aiuto l’elenco delle istituzioni, degli organi e delle agenzie dell’UE reperibile all’indirizzo http://europa.eu/contact/websites/index _it.htm. 21 Informazioni sulle società quotate in un mercato regolamentato ai sensi della Direttiva MIFID possono essere desunte ad es. dal sito dell’ESMA http://mifiddatabase.esma.europa.eu/.

27

La revisione del profilo di rischio e la verifica della permanenza dello status giuridico devono essere svolte

periodicamente, con frequenza e modalità proporzionate al grado di rischio assegnato al cliente.

Ai fini della valutazione del rischio si deve considerare anche la natura del rapporto/operazione e la sua

idoneità a essere utilizzato per fini illeciti: sotto questo profilo, si può in linea di principio astrattamente

escludere che le operazioni di recupero crediti svolte dalla Società per conto di detti soggetti-clienti

presentino particolari profili di rischio.

Anche per tali clienti si devono comunque applicare gli obblighi ordinari o rafforzati - fermi restando gli

obblighi di astensione o di segnalazione di eventuali operazioni sospette - quando:

si abbia motivo di ritenere che la documentazione raccolta per verificare la riconduzione del cliente

alle predette categorie non sia attendibile;

vengano meno il predetto status giuridico e/o la condizione di basso rischio;

vi sia il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

si tratti di clienti con sede in uno Stato extraeuropeo per l’ordinamento del quale la Commissione

europea abbia emesso una decisione di accertamento della non conformità agli standard UE

antiriciclaggio/antiterrorismo22, ai sensi dell’art. 40, paragrafo 4, della Direttiva.

5.5. GLI OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA

Il decreto antiriciclaggio impone adempimenti più rigorosi in presenza di un rischio più elevato, emerso dalle

procedure di controllo costante, oppure associato a casi tipici previsti dalle norme.

Indipendentemente dalle risultanze dei suddetti controlli, sta anche all’esperienza e sensibilità

dell’operatore la percezione della necessità di approfondimenti aggiuntivi, fin già dal momento

dell’accensione del rapporto o in relazione alla sua concreta movimentazione.

Le misure rafforzate di adeguata verifica consistono nell’acquisizione di informazioni e nello svolgimento di

riscontri e valutazioni con maggiore profondità, estensione e frequenza. La tipologia e il contenuto delle

stesse, per quanto non espressamente previsto nei casi tipici, è lasciato alla autonomia e responsabilità degli

operatori.

Tali misure riguardano:

A) la raccolta di documenti/informazioni aventi un maggior grado di attendibilità per verificare i dati e

le informazioni minimali, e/o l’acquisizione e la verifica attendibile di informazioni integrative rispetto a

quelle di base, per meglio comprendere il profilo economico e finanziario del cliente e le ragioni economiche

sottostanti all’operatività richiesta. Si tratta di informazioni, verifiche e documenti concernenti:

i familiari, conviventi, società, soggetti in affari col cliente;

l’esecutore e il titolare effettivo, ad esempio, sulle attività da loro esercitate;

lo scopo e natura del rapporto, ad esempio, documentazione sulle esigenze dichiarate e

sull’origine/destinazione dei fondi;

22 Non risultano attualmente decisioni del genere. Eventuali decisioni dovrebbero essere pubblicate sulla GU dell’UE e sul sito della Commissione UE e potrebbero conseguentemente comportare la revisione della White List dei Paesi terzi equivalenti di cui al D.MEF 1.2.2013.

28

le operazioni occasionali, ad es., come sopra, documentazione sullo scopo e natura delle stesse

e sull’ origine/destinazione dei fondi in esse impiegati;

B) la frequenza e l’intensità del controllo costante del rapporto continuativo

Degli approfondimenti eseguiti e delle informazioni integrative acquisite va mantenuta traccia documentale.

I casi tipici nei quali va espletata l’adeguata verifica rafforzata previsti dal decreto sono qui di seguito illustrati,

ad eccezione dei seguenti, per i quali si rimanda agli specifici paragrafi in tema di segnalazione di operazioni

sospette:

• rapporti e operazioni con clienti per i quali sia stata inoltrata una SOS;

• tipologie operative a rischio, individuate dalle competenti autorità nazionali e internazionali,

quali gli indicatori di anomalia della Banca d’Italia, del Ministero del’Interno, gli schemi

rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dall’UIF, le tipologie indicate dal GAFI.

Misure rafforzate in caso di cliente/esecutore non fisicamente presente

L’identificazione e la verifica del cliente e/o dell’esecutore non fisicamente presenti devono compiersi

secondo le regole della cosiddetta operatività a distanza, che prevedono le seguenti fattispecie:

(1) ricorrenza di determinate fattispecie (cfr. art. 28, comma 3, del decreto) in cui gli obblighi di

identificazione e adeguata verifica si considerano comunque assolti, perché già espletati per un rapporto in

essere o per l’attendibilità della fonte dei dati necessari. Nelle situazioni diverse si deve adottare una delle

misure seguenti;

(2) esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi (cfr. gli artt. 29 e ss. del);

(3) applicazione di misure rafforzate supplementari (cfr. l’art. 28, comma 2, del decreto);

Per le prime due ipotesi si rimanda ad appositi paragrafi infra, nell’ambito delle procedure di identificazione

della clientela; si esaminano qui di seguito le misure rafforzate supplementari per il caso assenza del cliente,

che possono essere adottate dall’intermediario.

Anzitutto si precisa che solo nel caso in cui il cliente sia un soggetto diverso da persona fisica per la sua

identificazione è sufficiente la presenza fisica di un esecutore che lo rappresenta; in caso di esecutore in

nome e per conto di una persona fisica assente, per l’identificazione della medesima si devono espletare

entrambe le misure rafforzate supplementari che seguono, pure applicabili in ogni altro caso di assenza del

cliente e/o dell’esecutore:

1) acquisizione e riscontro dei dati identificativi su una copia di un documento di identità non scaduto,

ricevuta a mezzo fax, a mezzo posta in formato elettronico, o con modalità analoghe;

2) ulteriore verifica dell’attendibilità dei dati con le modalità ritenute più opportune, proporzionate al

grado di rischio specifico. Ad esempio:

contatto telefonico su utenza fissa (welcome call);

invio di comunicazioni a un indirizzo fisico con ricevuta di ritorno;

richiesta di invio di documentazione controfirmata;

29

verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richiesta di informazioni ai competenti uffici

(ad es. Comune, datore di lavoro) o tramite incontri in loco, con propri dipendenti o avvalendosi di

terzi.

Per la verifica di rapporti o operazioni da concludersi attraverso i sistemi di comunicazione telefonica o

informatica è comunque richiesta una particolare attenzione, per compensare l’assenza di contatto diretto

col cliente/esecutore e il rischio di frodi connesse al furto di identità elettronica.

Qualora le misure rafforzate sopra illustrate non consentano di verificare l’attendibilità dei dati e delle

informazioni o di raggiungere la certezza circa la coincidenza tra il cliente da identificare e il soggetto cui si

riferiscono i dati e le informazioni trasmesse - e non sia possibile far ricorso ad ulteriori misure quali ad es.:

documenti con firma digitale; idonea attestazione da parte di un intermediario finanziario - o emerga la

falsità o l’incoerenza dei dati, si applicano i seguenti obblighi, validi per tutti i casi in cui vi sono dubbi sulla

veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione e dell’adeguata

verifica di un cliente:

obbligo di astensione dal rapporto/operazione;

obbligo di valutare se dare avvio all’iter di SOS.

Persone Politicamente Esposte non residenti (“PEPs”)

Si considerano ad alto rischio di riciclaggio, in quanto più esposte a potenziali fenomeni di corruzione, le

Persone Politicamente Esposte (PEPs), vale a dire:

1) le persone fisiche residenti in altri Stati UE o extra UE, che ricoprono o hanno ricoperto importanti

cariche pubbliche;

2) i loro familiari diretti;

3) coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami.

Ai sensi dell'art. 1 dell’Allegato tecnico al decreto antiriciclaggio:

1) per importanti cariche pubbliche s'intendono quelle occupate da:

a) capi di Stato, capi di Governo, ministri e vice Ministri o sottosegretari;

b) parlamentari;

c) membri delle corti supreme, delle corti costituzionali e di altri organi giudiziari di alto livello

le cui decisioni non sono soggette a ulteriore appello, salvo in circostanze eccezionali;

d) membri delle corti dei conti e dei consigli di amministrazione delle banche centrali;

e) ambasciatori, incaricati d'affari e ufficiali di alto livello delle forze armate;

f) membri degli organi di amministrazione, direzione o vigilanza delle imprese possedute dallo

Stato.

30

Le categorie di cui alle lettere da a) ad e) comprendono, laddove applicabili, le posizioni nell’ambito

dell’Unione Europea e degli organismi internazionali. Sono sempre esclusi i funzionari di livello medio o

inferiore.

2) per familiari diretti si intendono:

a) il coniuge;

b) i figli e i loro coniugi;

c) coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto con i soggetti sopra menzionati;

d) i genitori.

3) per soggetto unito da stretti legami con le persone di cui al n. 1) si intende:

a) qualsiasi persona fisica che ha notoriamente la titolarità effettiva congiunta di entità

giuridiche o qualsiasi altra stretta relazione d'affari con una persona di cui al numero 1;

b) qualsiasi persona fisica che sia unica titolare effettiva di entità giuridiche o soggetti giuridici

notoriamente creati di fatto a beneficio della persona di cui al numero 1.

Per la verifica dell’appartenenza a tali categorie si deve procedere con:

la richiesta di pertinenti informazioni al cliente;

il riscontro con ulteriori fonti, quali, ad esempio, i siti internet ufficiali delle Autorità dei Paesi di

provenienza o i database specializzati;

il rispetto di adeguati criteri logici per decidere quando considerare perdurante lo status di Peps, con

la conseguente applicazione delle misure rafforzate, in capo a quelle persone che abbiano cessato di

rivestire le importanti cariche pubbliche da oltre un anno.

Qualora il cliente, il delegato o il titolare effettivo risulti Persona Politicamente Esposta, devono essere

applicate le seguenti misure rafforzate:

a) verifica dell'origine dei fondi impiegati (o da impiegarsi) nel rapporto continuativo o nell'operazione,

con grado di approfondimento proporzionale al rischio, mediante richiesta di una specifica dichiarazione del

cliente e suo riscontro sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad attestazioni di altri

intermediari;

b) autorizzazione dell’amministratore della Società che svolge funzioni di coordinamento e super-

visione del Personale, per il caso di avvio o di prosecuzione (qualora la qualifica sopraggiunga in corso di

rapporto) di rapporti continuativi;

c) autorizzazione di tale amministratore per passare dal regime rafforzato al regime ordinario di

adeguata verifica qualora subentri la perdita dello status di Peps. In ogni caso il regime rafforzato si deve

applicare almeno fino al compimento di un anno dalla cessazione dell’importante carica pubblica;

d) controllo costante del rapporto continuativo, esperito più estesamente e frequentemente rispetto ai

rapporti a rischio inferiore.

31

In ogni caso, resta fermo il principio secondo il quale, laddove l’operatività del cliente non sia coerente con

quanto dallo stesso dichiarato, ovvero emergano criticità in merito al contenuto delle dichiarazioni acquisite,

si applicano i seguenti obblighi:

obbligo di astensione dal rapporto/operazione;

obbligo di valutare se dare avvio all’iter di SOS.

Operazioni di versamento di contanti

Le operazioni per contanti non sono usuali nella prassi operativa della Società. Si richiama il divieto di

trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori a 1.000 euro (art. 49 del decreto), che sarà

trattato al paragrafo 9 che segue, in quanto il tema rappresenta comunque un argomento centrale della

normativa antiriciclaggio.

5.6 L’OBBLIGO DI ASTENSIONE DA RAPPORTI E OPERAZIONI - DIVIETI

SPECIFICI

L’obbligo di astensione

Ai sensi dell’art. 23 del decreto antiriciclaggio, se gli enti o le persone soggetti al decreto non sono in grado

di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela da espletarsi:

A) prima dell’instaurazione di un nuovo rapporto o del compimento di un’operazione

occasionale, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere a), b e c), che prescrivono l’identificazione

e la verifica del cliente, del titolare effettivo e dello scopo/natura dell’operazione;

B) per l’aggiornamento periodico e il controllo costante delle operazioni riconducibili ai

rapporti già in essere, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera d);

D) per i rapporti preesistenti all’entrata in vigore del decreto antiriciclaggio, ai sensi

dell’art. 22,

devono, come si è già avuto modo di evidenziare nella parte che precede:

1. rifiutare l’instaurazione del rapporto continuativo o l’operazione.

2. valutare se effettuare una segnalazione di operazione sospetta.

Qualora il processo valutativo (cfr. infra l’apposito capitolo) evidenzi non solo la carenza di informazioni

richieste per la soddisfacente adeguata verifica, ma anche la sussistenza degli estremi di cui all’art. 41 del

decreto (conoscenza o motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o

tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo), deve essere immediatamente avviato

l’iter per la segnalazione all’UIF.

In particolare, per le operazioni in corso di esecuzione, che non sia stato possibile da subito rifiutare, a valere

o meno su rapporti in essere, contestualmente all’avvio dell’iter di SOS, si deve:

32

interrompere l’esecuzione e bloccare le eventuali disponibilità finanziarie detenute per conto del

cliente;

interpellare con urgenza l’UIF al fine di consentirle l’eventuale esercizio del potere di sospensione.

Ciò vale soprattutto per le operazioni per cui vi siano evidenti indici di rischio di riciclaggio o di finanziamento

del terrorismo e per le quali il trasferimento potrebbe sottrarre i fondi ad eventuali provvedimenti cautelari

da parte delle Autorità - quali ad esempio rilevanti prelievi per contanti o bonifici verso l’estero.

Se l’interruzione dell’esecuzione non sia possibile, in quanto l’operazione per sua natura non possa essere

rinviata o l’astensione possa risultare controproducente ai fini delle indagini da parte delle competenti

Autorità investigative, la segnalazione all’UIF dovrà comunque essere inoltrata subito dopo l’esecuzione, il

più presto possibile.

In ogni caso deve essere evitato che il cliente sia messo sull’avviso dell’avvio dell’iter di segnalazione.

3. valutare se porre fine al rapporto già in essere

Si deve valutare se gli esiti ottenuti nell’ambito dell’attività di recupero dei dati relativi ai rapporti preesistenti

alla data di entrata in vigore del decreto, oppure dell'attività di controllo costante dei rapporti, o di periodico

aggiornamento e revisione dei dati di adeguata verifica già regolarmente raccolti in precedenza, consentano

di ritenere completata una soddisfacente adeguata verifica.

Quando l’esito risulti insoddisfacente (ad esempio, risulti che una società nel corso del rapporto ha mutato

la struttura di proprietà e controllo precedentemente conosciuta e sia impossibile ottenere i dati identificativi

del titolare effettivo) si deve recedere dal rapporto continuativo in essere.

Resta comunque fermo l’obbligo del processo valutativo del rapporto e delle operazioni anche alla luce delle

carenze riscontrate, ai fini dell’avvio o meno del iter di SOS, come detto al punto che precede.

La Nota del MEF in data 30 luglio 2013, prot. DT 57889 (in APPENDICE), nel fornire indicazioni attuative

dell’art. 23, comma 1-bis, del decreto disciplina le modalità con le quali si deve:

avvisare i clienti degli obblighi di adeguata verifica e delle conseguenze derivanti dall’impossibilità

del loro rispetto

documentare i contatti col cliente, anche a distanza, per ottenere i dati necessari;

comunicare il recesso dal rapporto e il rifiuto di ogni operazione a valere sul rapporto decorso il

termine di 60 giorni. Pendente il termine, possono effettuarsi solo le operazioni disposte prima della

data di invio della comunicazione.

A seguito della comunicazione di recesso, i fondi, gli strumenti e le altre disponibilità finanziarie di spettanza

del cliente possono essere trasferiti su conto corrente bancario (o sul “Conto banco posta”) e su “conto

titoli” radicati presso un intermediario italiano, dell’UE o di un Paese terzo equivalente, indicato dal cliente

stesso; il trasferimento deve essere accompagnato dalla menzione che le somme sono restituite al cliente

per l’impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela. In difetto di indicazioni da parte

del cliente, le disponibilità devono essere conservate su un conto infruttifero.

Si ritiene che questa procedura restitutoria:

o debba essere rispettata non solo per i saldi attivi dei rapporti, ma anche per eventuali provviste

precostituite/pervenute presso l’intermediario per operazioni occasionali poi non effettuate;

33

o si applichi anche nel caso in cui in concomitanza con l’interruzione del rapporto o dell’operazione per

carenze nell’adeguata verifica, si ritenga sussistano anche gli estremi per l’inoltro all’UIF di una SOS.

L’effettuazione della restituzione ovviamente presuppone che non sia emanato un provvedimento

di sospensione da parte dell’UIF e/o un provvedimento di giustizia afferente le disponibilità

finanziarie.

Per maggiori dettagli operativi sulle modalità di interruzione del rapporto e sulla procedura restitutoria si

rimanda alla summenzionata Nota del MEF, nonché ai Provvedimenti UIF del 6 agosto 2013 e del 10 marzo

2014 (in APPENDICE) per le informazioni da acquisire, conservare e trasmettere all’UIF e per le modalità

operative con cui deve essere data comunicazione relativamente a ciascuna operazione di restituzione. Tali

dati potranno essere utilizzati dall’UIF incrociandoli con quelli delle segnalazioni SOS pervenute: ciò

ovviamente non significa che per tutte le operazioni di restituzione in questione sia obbligatoria una SOS, ma

che comunque occorre conservare documentazione della valutazione effettuata per escludere la ricorrenza

degli estremi della SOS.

Divieto di rapporti e di operazioni con entità giuridiche aventi sede in Paesi a

maggior rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo o con carenze

nella cooperazione internazionale anche in ambito fiscale

L’art. 28, commi 7-bis e 7-ter, del decreto antiriciclaggio prevede che il MEF, sentito il Comitato di Sicurezza

Finanziaria, individui una lista di Paesi aventi le caratteristiche in oggetto.

I destinatari del decreto devono astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo e dall’eseguire

un’operazione, ovvero pongono fine al rapporto già in essere in cui siano direttamente o indirettamente

parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in uno

dei Paesi inseriti in tale lista.

La medesima regola vale anche nei confronti di ulteriori entità giuridiche altrimenti denominate aventi sede

in tali Paesi per le quali non sia possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità.

La ‘black list’ in questione non è ancora stata emanata dal MEF.

Si precisa da ultimo che, pur favorendo uniformità di comportamento, la presenza della lista dei Paesi Off

Shore non deve considerarsi limite alla valutazione discrezionale del rischio di riciclaggio: indipendentemente

dal Paese in cui ha sede l’entità giuridica o risiede il trustee del Trust, qualora vi sia il sospetto di una relazione

con il riciclaggio o con il finanziamento del terrorismo resta fermo (i) l’obbligo di astensione dall’instaurazione

di rapporti continuativi ovvero dall’esecuzione di operazioni riconducibili a soggetti aventi sede anche in Paesi

diversi da quelli inseriti nella lista nonché (ii) l’eventuale attivazione dell’iter di segnalazione di operazione

sospetta.

Potenziali conflitti di interessi e dovere di astensione

E’ fatto obbligo a tutto il personale al quale competono attività valutative o autorizzative in merito

all’accettazione di clienti e operazioni, all’attribuzione e revisione del grado di rischio o all’effettuazione di

segnalazioni o comunicazioni alle competenti Autorità di evitare di porre in essere situazioni di conflitto di

interessi, anche potenziali, di ordine personale o aziendale.

Possono ricorrere situazioni di conflitto di interessi qualora l'interesse personale interferisca, o possa

interferire, con l'interesse della Società, impedendo l'adempimento obiettivo ed efficace delle proprie

34

funzioni, ovvero in relazione al perseguimento di benefici personali impropri come conseguenza della

posizione ricoperta in seno alla Società.

Qualora il dipendente/collaboratore incaricato delle attività valutative o autorizzative si trovi in situazioni

anche potenziali di conflitto di interessi, dovrà:

informare immediatamente il proprio superiore o referente gerarchico della sussistenza del conflitto

di interessi precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata;

astenersi, rimettendo la decisione al proprio superiore o referente gerarchico.

Il dovere di informazione e astensione sussiste nei casi in cui il dipendente si trovi nella situazione di dover

valutare un cliente nei confronti del quale vanti un interesse rilevante proprio o per conto di un familiare (ad

es.: coniuge; figli e loro coniugi; genitori; conviventi o ex conviventi, anche se dei soggetti precedenti; parenti

entro il quarto grado).

Per cliente nei confronti del quale sussiste un interesse rilevante si intende quello rispetto al quale, ad es., il

dipendente o il familiare diretto abbia la titolarità effettiva, anche congiuntamente ad altri, eserciti funzioni

di amministrazione, direzione o rappresentanza, intrattenga strette relazioni d’affari o professionali.

In ogni caso di dubbio, il dipendente/collaboratore è tenuto a contattare il proprio superiore o referente

gerarchico per le valutazioni di competenza.

5.7 ULTERIORI ISTRUZIONI PRATICHE PER L’IDENTIFICAZIONE DELLA

CLIENTELA

Si forniscono di seguito ulteriori precisazioni con riferimento ai documenti identificativi della clientela, alla

identificazione dei soggetti non residenti e a particolari casi di identificazione da parte di dipendenti, di

collaboratori, o di terzi.

Documenti idonei ai fini dell’identificazione

Ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato Tecnico al decreto antiriciclaggio, si considerano validi per l'identificazione i

documenti di identità e di riconoscimento, non scaduti, di cui agli artt. 1 e 35 del D.P.R. n. 445/2000, vale a

dire i seguenti:

documenti d'identità: la carta d'identità e ogni altro documento munito di fotografia del

titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica

amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di

dimostrare l'identità personale del suo titolare. Sono equipollenti alla carta di identità il

passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di

abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento,

purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da

un'amministrazione dello Stato;

documenti di riconoscimento: ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato,

su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o

di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare.

35

Il numero di Codice Fiscale ai sensi del decreto antiriciclaggio, è uno dei dati identificativi della clientela: si

rammenta che lo stesso si ricava dal tesserino plastificato rilasciato dal MEF, ovvero dalla tessera sanitaria

rilasciata dalla Regione di appartenenza.

Casi particolari

1) soggetti non residenti: devono essere identificati utilizzando i medesimi criteri utilizzati per i

residenti. E’ necessaria anche l’acquisizione del Codice Fiscale, per l’accensione di rapporti continuativi, sia

del cliente intestatario, persona fisica o no, sia dei soggetti delegati ad operare sul rapporto. In caso di

operazioni occasionali con soggetti non residenti privi di codice fiscale, si devono acquisire in sostituzione i

seguenti dati (previsti dall'articolo 4 del D.P.R. n. 605/1973):

• per le persone fisiche, nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio estero;

• per i soggetti diversi dalle persone fisiche, denominazione, ragione sociale o ditta, sede legale

all'estero, oltre ai dati di cui al punto che precede relativi ad un rappresentante;

2) soggetti non comunitari: per l'identificazione può essere utilizzato, in alternativa al passaporto e in

difetto di carta di identità rilasciata dal Comune di residenza, il permesso di soggiorno in Italia in corso di

validità, il titolo di viaggio per stranieri rilasciato DALLA QUESTURA;

3) soggetto di minore età: i dati identificativi devono essere acquisiti, in mancanza di un documento di

identità o di riconoscimento, dal certificato di nascita o dall'eventuale provvedimento del giudice tutelare.

L'identificazione può essere svolta anche da un pubblico ufficiale a ciò abilitato o a mezzo di una foto

autenticata. In quest'ultimo caso sono acquisiti e registrati gli estremi dell'atto di nascita dell'interessato;

4) nascituri o concepiti: l'identificazione è effettuata nei confronti del rappresentante legale.

Scadenza dei documenti identificativi

Le carte di identità hanno validità di:

• tre anni, per i minori di età inferiore a tre anni;

• cinque anni, per i minori di età tra i tre e i diciotto anni;

• dieci anni, per i maggiorenni23.

La durata di dieci anni è prevista per le carte di identità emesse successivamente al 25/6/2008 e per quelle

la cui originaria durata di cinque anni non si era ancora compiuta a tale data; queste ultime, pur

automaticamente prorogate per legge per ulteriori cinque anni, devono essere regolarizzate mediante

l’apposizione da parte dei Comuni di timbro di proroga.

La scadenza degli altri documenti d’identità e di riconoscimento è quella prevista per ciascuna tipologia dei

medesimi24.

23 Le disposizioni in tema di validità della carta di identità sono dettate dall’art. 3, comma 2, del R, D. n. 773/1931, come modificato dal D.L. n. 112/2008 e dal D.L. n. 70/2011. 24 L’art. 7 del D.L. n. 5/2012, convertito dalla L. n. 35/2012, dispone che i documenti di identità e i documenti di riconoscimento rilasciati per la prima volta o rinnovati a partire dal 10/2/2012 hanno data di scadenza che coincide con quella del compleanno del titolare immediatamente successivo alla scadenza altrimenti prevista per la tipologia del

36

Verifica dei documenti e conservazione di copia

A comprova dell’avvenuta identificazione e verifica dei relativi dati deve essere tratta e conservata copia

cartacea o elettronica, nitida anche nella fotografia, degli originali dei documenti utilizzati e del tesserino del

codice fiscale. L’acquisizione di dette copie è obbligatoria per il cliente e per l’esecutore persone fisiche.

Nel caso di identificazione senza la presenza fisica del cliente, nei casi in cui è consentita, le copie devono

essere trasmesse dal soggetto esterno che procede all’identificazione o dall’intermediario che rilascia

l’attestazione, ovvero dal cliente, anche per corrispondenza.

Per quanto ovvio, si dovrà porre particolare attenzione a che i documenti non presentino abrasioni o

alterazioni, delle quali potrebbe essere indice anche la compilazione in modo grossolano.

In caso di dubbi sull’autenticità o attendibilità di documenti rilasciati da Autorità italiane, può essere

interpellata l'Autorità stessa che appare avere rilasciato il documento, o la Questura (che è in grado di

accedere alla banca-dati riguardante le denunzie di furto o smarrimento)25.

Si segnala, per completezza, che nella Circolare n. 36 del 3 /12/2013 dell’’IRDCEC (Istituto di Ricerca del

CNDCEC) è riportata una risposta rilasciata dal MEF in tema di esistenza di un obbligo espresso di acquisire

copia e conservare il documento di identità del cliente. Il Ministero riportandosi a quanto stabilito dall’art.

36, comma 1, lett. a) del DLgs. 231/2007 , ove si prevede, con riferimento agli obblighi di adeguata verifica

della clientela, la conservazione della copia o anche dei riferimenti dei documenti richiesti, ha ritenuto che

ove non sia possibile acquisire la copia del documento utilizzato per l’identificazione, ai fini dell’adempimento

dell’obbligo di conservazione, risulta valida anche la sola acquisizione degli estremi dello stesso

(disposizione applicabile anche a tutti gli altri documenti comunque acquisiti per l’adempimento dell’obbligo

di adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo).

Identificazione di cliente non fisicamente presente

Con riferimento alla previsione di cui al comma 3 dell’art. 28 del decreto (casi tipici nei quali gli obblighi di

identificazione e di adeguata verifica si considerano comunque assolti anche senza la presenza fisica del

cliente/esecutore)si rinvia a quanto riportato al precedente paragrafo 5.1 (c.d. adeguata verifica per

relationem)

5.8 L’ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA

VERIFICA

L’art. 30 del decreto dispone che, pur in caso di assenza del cliente, gli obblighi di adeguata verifica di cui

all’art. 18, comma 1, lettere a), b) e c) si considerano comunque assolti quando è fornita idonea attestazione

sull’identificazione già svolta da parte dei seguenti soggetti:

documento in questione. Per le patenti di guida, peraltro, la regola non si applica alle patenti di categoria C e D nonché a quelle la cui durata è fissata in misura ridotta dalla Commissione medica legale, in ragione dei loro peculiari requisiti. 25 Nel sito http://coordinamento.mininterno.it/servpub/ver2/Documenti/cerca_docu.htm è possibile effettuare una prima verifica con riferimento agli estremi dei documenti, e dei relativi moduli in bianco, rubati o smarriti.

37

1) intermediari italiani elencati dall’art. 11, comma 1, del decreto, nonché le loro succursali

insediate in Paesi terzi equivalenti26;

2) gli enti creditizi e gli enti finanziari di Stati membri dell’Unione europea, così come definiti

nell’art. 3, paragrafi 1 e 2, lettere b), c) e d) della Direttiva;

3) le banche aventi sede legale e amministrativa in Paesi terzi equivalenti.

I soggetti terzi possono rilasciare tale attestazione con riferimento a cliente per il quale hanno provveduto

ad adempiere gli obblighi di AV in proprio - in presenza del cliente stesso - in relazione a un rapporto

continuativo tuttora in essere.

L’attestazione deve essere riconducibile al terzo attestante in modo attendibile, deve da lui pervenire

direttamente e non dal cliente, può essere resa in forma cartacea o informatica, anche su apposita

modulistica predisposta dagli intermediari, in via autonoma o in connessione con specifiche operazioni.

Il suo contenuto può essere vario, a seconda che l’attestazione si assolvano tutti gli obblighi di adeguata

verifica, parte o alcuni di essi, oppure soltanto l’identificazione del cliente.

Nel caso di attestazione completa, essa deve espressamente confermare il corretto adempimento degli

obblighi da parte dell’intermediario attestante e riportare almeno:

i dati identificativi del cliente dell’esecutore e del titolare effettivo;

le tipologie delle fonti utilizzate per l’identificazione e la verifica;

le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto /dell’operazione.

Le copie dei documenti identificativi e delle informazioni acquisite devono essere allegate all’attestazione o

inviate a richiesta.

Per ogni tipologia di attestazione, responsabile finale resta pur sempre la Società, quale operatore che si è

avvalso del terzo; pertanto:

• occorre prestare la massima attenzione nel rispetto delle modalità sopra descritte, nelle

forme di comunicazione coi terzi intermediari, nella verifica della correttezza, attendibilità ed

adeguatezza dei dati;

• nel caso in cui sorgano dubbi sull’identità del cliente come sopra identificato è necessario

procedere a raccogliere informazioni supplementari od una nuova identificazione che dia certezza;

• nel caso sia impossibile ottenere una soddisfacente adeguata verifica, ovvero emergano

criticità in merito al contenuto delle dichiarazioni acquisite, si applicano i seguenti obblighi:

obbligo di astensione dal rapporto/operazione;

obbligo di valutare se dare avvio all’iter di SOS.

26 Si veda in APPENDICE il decreto del MEF in data 1.2.2013 (c.d. White List).

38

6. L’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E DI CONSERVAZIONE

Il presente capitolo riguarda una tematica prevalentemente organizzativa, nella quale l’elemento tecnico-

informatico risulta predominante. SPC è attrezzata per adempiere all’obbligo in questione. Tutti gli

operatori, comunque, devono prestare la massima attenzione alle regole di seguito descritte, tenendo

conto che la violazione delle norme in materia di registrazione e di conservazione può comportare

l’applicazione di gravi sanzioni, anche di tipo penale.

6.1. IL CONTENUTO DELL’OBBLIGO

L’art. 36 del decreto antiriciclaggio dispone che “i soggetti indicati negli articoli 11,12,13 e 14” e dunque

anche la Società (ricompresa, come più volte già evidenziato, tra gli “Altri soggetti” di cui alla rubrica dell’art.

14 del decreto) devono conservare i documenti e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere

gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su

eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate

dall’UIF o da qualsiasi altra Autorità competente. I dati e le informazioni registrate sono altresì utilizzabili ai

fini fiscali, secondo le disposizioni vigenti.

Si evidenzia che gli obblighi di registrazione e di adeguata verifica sono strettamente correlati. Difatti:

o i sistemi di registrazione e conservazione delle informazioni di cui trattasi costituiscono il

principale strumento di tracciabilità dei flussi finanziari, su cui si devono anche basare le

procedure informatiche per la rilevazione delle operazioni sospette. Essi devono essere

considerati un patrimonio informativo da consultare anche al fine dell’approfondimento del

profilo economico e finanziario della clientela e della costante verifica dei rapporti;

o poiché i dati da registrare sono da acquisire nell’ambito dell’espletamento degli obblighi di

adeguata verifica, dalla disciplina riguardante gli obblighi di registrazione possono trarsi

indicazioni interpretative anche in merito al contenuto di detti obblighi.

Obblighi di conservazione

Gli obblighi di conservazione hanno per oggetto:

a) la copia o i riferimenti dei documenti richiesti ai fini dell’identificazione e adeguata verifica dei clienti

e dei titolari effettivi, per un periodo di dieci anni dalla fine del rapporto continuativo;

b) le scritture e le registrazioni relative alle operazioni e ai rapporti continuativi, consistenti nei

documenti originali o nelle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un

periodo di dieci anni dall'esecuzione dell'operazione o dalla cessazione del rapporto continuativo.

Obblighi di registrazione

Gli obblighi di registrazione sorgono al momento:

39

a) dell’accensione, variazione e chiusura di rapporti continuativi, nonché del conferimento di deleghe

ad operare;

b) del compimento di ogni operazione anche frazionata, disposta dal cliente, che comporti la

trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a € 15.000;

Modalità di registrazione per i soggetti indicati all’art. 14 del decreto

L’art. 39 del decreto antiriciclaggio prevede diverse modalità che i soggetti svolgenti attività di recupero

crediti - come SPC - possono utilizzare per la registrazione delle informazioni acquisite in assolvimento degli

obblighi di adeguata verifica della clientela.

Non è pertanto obbligatoria, per la Società, l’istituzione dell’AUI.

Le suddette modalità di registrazione sono le seguenti:

1. utilizzo dei sistemi informatici di cui l’operatore è dotato per lo svolgimento della propria attività, che

preveda l’elaborazione mensile delle informazioni ivi contenute;

2. istituzione dell’archivio unico informatico;

3. istituzione di un archivio formato e gestito a mezzo di strumenti informatici;

4. istituzione del registro della clientela a fini antiriciclaggio, in cui conservare i dati identificativi del

cliente(registro numerato progressivamente e siglato in ogni pagina dal soggetto obbligato - o da

collaboratore con delega scritta - con indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di

cui è composto e l’apposizione della firma delle suddette persone).

Le modalità di cui sopra devono comunque consentire la disponibilità delle informazioni registrate entro

tre giorni dalla relativa richiesta.

Al comma 4 dell’art. 39 è poi previsto che “Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministero dell'interno, sentite le associazioni di categoria, adotta specifiche tecniche del presente articolo,..”

Tali specifiche non risulta siano state emanate, né sono state stabilite dal MEF, sempre di concerto con il

Ministero dell’Interno, differenti modalità di registrazione rispetto a quelle di cui al decreto, come previsto

nel successivo comma 5 del citato articolo 39.

6.2 IL SISTEMA DI REGISTRAZIONI DI SPC

La Società, operatore non finanziario, utilizza un sistema informatico per l’esercizio della propria attività che

consente l’assolvimento degli obblighi di registrazione di cui all’art. 36 del decreto.

Si richiede a tutti i dipendenti di SPC il rigoroso rispetto delle disposizioni in tema di registrazione, anche in

considerazione delle sanzioni penali previste.

Si ricorda inoltre che le registrazioni e la conservazione delle informazioni e dei i dati di cui trattasi

costituiscono trattamento di dati ai sensi del codice della privacy e sono pertanto soggette a tutte le relative

disposizioni, in particolare agli obblighi di riservatezza e alle misure di sicurezza prescritte.

40

Informazioni da registrare

Le informazioni da registrare sono:

a) con riferimento ai rapporti continuativi: la data, i dati identificativi del cliente e del titolare

effettivo;

b) con riferimento a tutte le operazioni pari o superiori a 15.000 euro, indipendentemente dal

fatto che si tratti di un'operazione unica o di più operazioni che appaiono tra di loro collegate

per realizzare un’operazione frazionata: la data, la causale, l'importo, la tipologia

dell'operazione, i mezzi di pagamento e i dati identificativi del soggetto che effettua l'operazione

e del soggetto per conto del quale eventualmente opera27.

Per completezza, si aggiunge infine che la Società, in quanto operatore non finanziario, non ha obblighi di

produzione e trasmissione alla UIF dei dati aggregati tratti dall’AUI, obblighi previsti invece per gli

intermediari finanziari (cosiddetti flussi S.AR.A. – segnalazioni antiriciclaggio aggregate).

27Art. 36, comma 2 del decreto

41

7. L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE E DI COMUNICAZIONE

Il tema degli obblighi di segnalazione e di comunicazione, soprattutto per quanto riguarda l’obbligo di

segnalazione delle operazioni sospette, rappresenta il fulcro dell’intera normativa antiriciclaggio, nazionale

e sovranazionale. In questa materia la “collaborazione attiva” dei destinatari assume un ruolo

fondamentale nel contrasto al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo. L’iter valutativo

che deve portare a riconoscere la sussistenza dei presupposti per l’inoltro di una segnalazione o di una

comunicazione obbligatoria presuppone estrema cura, buona fede, una certa sensibilità e un’autentica

competenza professionale. Le sanzioni in ipotesi di inottemperanza sono molto severe e il rischio di caduta

di reputazione in caso di insorgenze è di tutta evidenza. Tutti gli operatori devono prestare la massima

attenzione.

7.1 LE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Gli obblighi di comunicazione e di segnalazione previsti dal decreto antiriciclaggio e dal decreto

antiterrorismo, in relazione all’eventualità di sospetti circa la legittimità delle operazioni e dei comportamenti

sottostanti (soprattutto con riguardo alla provenienza del denaro, per l’ipotesi del riciclaggio, e della

destinazione dello stesso, per l’ipotesi del finanziamento al terrorismo), sono i seguenti:

a) obblighi di segnalazione all’UIF di operazioni sospette ai sensi dell’art. 41 del decreto antiriciclaggio;

b) obblighi di comunicazione all’UIF -ai sensi dell’art. 7 del decreto anti-terrorismo - di applicazione di

misure di congelamento di fondi e/o di risorse economiche riconducibili - anche per interposta persona fisica

o giuridica - ai “soggetti designati”, cioè ai soggetti destinatari di dette misure, elencati in regolamenti

comunitari e in risoluzioni delle Nazioni unite in tema di prevenzione e contrasto del terrorismo

internazionale e delle minacce alla pace e alla sicurezza internazionale;

c) obblighi di comunicazione al MEF - ai sensi dell’art. 51 del decreto antiriciclaggio- delle violazioni delle disposizioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore (di cui si tratterà al seguente paragrafo 9.

7.2 L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE AI SENSI

DELL’ART. 41 DEL DECRETO ANTIRICICLAGGIO

L’ambito delle operazioni da segnalare

I presupposti in presenza dei quali è doveroso procedere alla segnalazione di operazioni sospette alla UIF

sono molto ampi, in ragione della particolarmente estesa elencazione delle azioni che costituiscono

riciclaggio contenuta nell’art. 2 del decreto antiriciclaggio. Difatti la segnalazione è dovuta quando:

• siano rilevate modalità operative e circostanze in ipotesi riconducibili al coinvolgimento in attività

criminose del cliente, anche se non siano identificabili i precisi elementi di un determinato reato, essendo

sufficiente che vi siano anomale circostanze di fatto obiettive che potenzialmente potrebbero sottendere un

illecito (cfr. art. 2 comma 3 del decreto antiriciclaggio);

42

• il sospetto si riferisca ad operazioni di riciclaggio o anche di auto-riciclaggio. Vanno cioè segnalate

anche le situazioni nelle quali si sospetti che il cliente abbia preso parte ai reati dai quali provengono i beni e

quindi non sia un riciclatore di proventi illeciti di reati da altri commessi (ai sensi del codice penale, invece, i

reati di riciclaggio, come pure i reati di ricettazione o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza

illecita, possono essere contestati soltanto a chi non abbia commesso il reato presupposto);

• si sappia che l’operazione sottenda un’attività criminosa o un tentativo di commetterla e anche se

l’operatore abbia presentato o intenda presentare denuncia dei medesimi fatti;

• sia maturato il sospetto in relazione ad operazioni anche di importo modesto o, anche a prescindere

dal compimento o dalla richiesta di una specifica operazione, in relazione a valutazioni complessive

desumibili dalla conoscenza del cliente e delle sue attività. In particolare, vanno valutate anche le operazioni

rifiutate o comunque non concluse, nonché le operazioni il cui controvalore sia regolato in tutto o in parte

presso altri operatori, anche intermediari finanziari, sui quali gravano autonomi obblighi di segnalazione.

Oggetto di segnalazione alla UIF sono anche le operazioni sospette di finanziamento del terrorismo.

In tale ambito occorre prestare attenzione alla circostanza che i beni e valori oggetto dell’operazione possono

provenire anche da attività lecita oltre che da quella illecita. Momento focale della valutazione

sull’operatività della clientela deve vertere, in tali casi, sulla destinazione dei beni e valori.

Tra i vari reati presupposto dell’attività di riciclaggio, si richiama in particolare l’attenzione sul delitto di usura,

sia in considerazione del crescente aumento del fenomeno, sia tenuto conto della sua stretta contiguità

proprio con il reato di riciclaggio. È sempre più frequente, infatti, la circostanza che i proventi dell’attività

usuraria vengano successivamente reinvestiti nel mercato legale.

Dopo vari dibattiti, è ormai ritenuto pacifico che, nel novero dei reati presupposto in parola, rientrano anche

i reati fiscali previsti dal decreto legislativo n. 74/2000, quali la dichiarazione fraudolenta, infedele od omessa

(laddove possono avere altresì rilevanza la misura dell’imposta evasa e dell’omessa fatturazione oltre

determinate soglie di importo), l’emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, l’omesso

versamento di IVA e l’indebita compensazione28.

In generale, per ritenere sospetta un’operazione non è comunque necessario che sia ipotizzabile una precisa

fattispecie criminosa a monte, in quanto vanno comunque valutate le operazioni incompatibili col profilo

economico e finanziario del cliente o compiute con modalità che possano anche solo potenzialmente

ostacolare o ritardare l’individuazione dell’origine o della destinazione dei fondi.

Criteri per la maturazione del sospetto e predisposizione della segnalazione

L'art. 41 del decreto antiriciclaggio postula un preciso processo valutativo delle operazioni finanziarie

necessario per rilevare eventuali indici di anomalia e di sospetto ai fini dell'antiriciclaggio e del contrasto al

finanziamento del terrorismo.

L’esistenza di un sospetto deve maturare a seguito di una attenta valutazione delle caratteristiche, entità,

natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate,

tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal cliente, in base agli elementi

conoscitivi che gli operatori possono trarre dall’esercizio dell’attività svolta.

28 Si veda il sito: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/Reati+tributari/

43

La sussistenza o meno di ragionevoli motivi di sospetto - per le operazioni di tutte le tipologie - si deve

comunque valutare nel contesto degli elementi oggettivi (caratteristiche, entità, natura dell’operazione) e

soggettivi (capacità economica e attività esercitata dal cliente) menzionati dall’art 41 nonché delle altre

informazioni disponibili per l’operatore (ad es. notizie di stampa). E’ quindi esclusa la necessità di esperire

particolari investigazioni, ma è doverosa l’acquisizione e valutazione delle informazioni prescritte per

l’adeguata verifica e il costante monitoraggio della clientela, da assolvere in ragione del grado di rischio.

Il Ministero dell’Interno, con provvedimento del 17 febbraio 2011 recante gli indicatori di anomalia per

talune categorie di operatori non finanziari, tra i quali sono ricompresi i soggetti che – come la Società -

svolgono attività di recupero crediti per conto terzi in presenza della licenza di cui all’art. 115 del TULPS (in

APPENDICE), ha individuato indici di anomalia che corrispondono ad altrettante circostanze di fatto

obiettive o a particolari modalità operative in presenza delle quali gli operatori devono procedere a

valutazione sulla base di tutti gli elementi a loro disposizione, come appresso si evidenzierà. In termini

generali, si può intanto qui rilevare che:

la segnalazione non deve automaticamente conseguire per la sola presenza di uno o più indicatori di

anomalia, ma la maturazione del sospetto deve essere frutto di un percorso logico di

approfondimento delle informazioni possedute sul cliente e di una valutazione complessiva,

concreta e specifica sulla natura dell’operazione;

l’impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori

di cui al suddetto Decreto Ministeriale non è sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta.;

è perfettamente lecita, se ne ricorrono i presupposti, la decisione di non inoltrare una segnalazione

allorché, pur in presenza degli indicatori di anomalia, se il percorso logico menzionato porti ad

individuare ragionevoli argomentazioni per escludere il sospetto.

E’ comunque necessario che ogni situazione che presenti gli indici di anomalia riportati nel provvedimento

del Ministero dell’Interno o negli schemi dell’UIF di cui appresso sia specificamente valutata e che sia

conservata prova documentale della valutazione, in quanto in tali casi incombe la prova di non aver

ravvisato, con ragionevolezza e in buona fede, gli estremi per l’inoltro di una segnalazione, in base a

ragionevoli argomentazioni.

Oltre quanto già illustrato in termini generali a proposito dell’ambito delle operazioni da segnalare, si precisa

che l’iter logico di valutazione delle operazioni sospette deve essere sviluppato secondo due distinti profili di

analisi:

profilo oggettivo delle operazioni poste in essere (entità, natura e caratteristiche), che potrebbe

essere connotato da indici di anomalia, da individuare anche avvalendosi del provvedimento del

Ministero dell’Interno e ulteriori elementi di valutazione;

profilo soggettivo di colui che compie o per conto del quale viene compiuta l'operazione (capacità

economica e tipo di attività svolta). E’ necessaria una adeguata conoscenza del cliente, dell’attività

svolta, delle sue capacità economiche, delle sue esigenze finanziarie, della sua fascia di normale

operatività, dell’esistenza o meno di titolari effettivi, dei collegamenti con altri soggetti o altre

operazioni, sulla base della quale va esaminata l'operazione, al fine di individuare, o quantomeno di

ragionevolmente ipotizzare, la provenienza dei fondi e del patrimonio della clientela.

L'analisi di un'operazione di per sé anomala o atipica e tale da suscitare dubbi, se collocata all'interno di un

contesto, potrebbe trovare una giustificazione coerente e plausibile.

44

In ogni caso, occorre rinnovare/procedere agli adempimenti di adeguata verifica prima di effettuare una

segnalazione di operazione sospetta, assolutamente evitando che il cliente sia messo sull’avviso del fatto che

è in corso l’iter di segnalazione.

7.3. L’INOLTRO DELLE SEGNALAZIONI – L’OBBLIGO DI ASTENSIONE – IL

DOVERE DI RISERVATEZZA

L’inoltro, la previa astensione, la riservatezza

La segnalazione di operazione sospetta va inoltrata alla UIF senza ritardo, ove possibile prima di eseguire

l'operazione, appena si viene a conoscenza degli elementi di sospetto. Ricorre infatti il dovere di astenersi

dal compiere l'operazione finché non sia stata effettuata la segnalazione, salvo che l’astensione non sia

possibile, tenuto conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini.

Le segnalazioni di operazioni sospette non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza o di eventuali

restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative,

regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità ivi previste e in buona fede, non

comportano responsabilità di alcun tipo.

L’art. 45 del decreto antiriciclaggio tutela la riservatezza del soggetto segnalante, prescrivendo l’adozione di

adeguate misure al fine di assicurare la massima riservatezza dell’identità dello stesso. In particolare la

trasmissione delle SOS, le eventuali richieste di approfondimenti, gli scambi di informazioni tra la UIF, la

Guardia di Finanza, la DIA, le autorità di vigilanza avvengono per via telematica con modalità idonee a

garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati nonché con adozione di adeguate

misure per assicurare la massima riservatezza dell’identità del segnalante. L’identità dei soggetti segnalanti

non è menzionata anche in caso di denuncia o rapporto all'Autorità giudiziaria, salvo motivata deroga

disposta dall’Autorità giudiziaria stessa.

Preme qui sottolineare che qualora, nell’avviare l’iter valutativo per l’effettuazione di una SOS, emergessero

situazioni tali da indurre a ritenere sconveniente portare a termine l’operazione sottostante, sarà bene

sottoporre rapidamente il caso al Responsabile Antiriciclaggio affinché, se ne ricorrano i presupposti, venga

contattata l’UIF per ottenere istruzioni sul comportamento da tenere e per l’eventuale sospensione

dell’operazione. L’UIF ha difatti il potere di sospendere - per un massimo di cinque giorni lavorativi e sempre

che ciò non pregiudichi il corso delle indagini - operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del

terrorismo.

Ai sensi dell’art. 46 del decreto antiriciclaggio ai soggetti che effettuano le segnalazioni di operazioni sospette

e a chiunque ne sia a conoscenza è fatto divieto di darne comunicazione, salvo che nei casi espressamente

previsti dalla legge. In particolare i soggetti obbligati alla segnalazione non possono comunicare al soggetto

interessato (il cliente) o a terzi l’avvenuta segnalazione, o che è in corso o può essere svolta un’indagine in

materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il divieto di comunicazione si estende anche, ai sensi

dell’art. 48 comma 4, alle informazioni che l’UIF è tenuto ad inoltrare ai segnalanti circa l’esito delle

segnalazioni (cosiddetti “flussi di ritorno”). La violazione di questo divieto è sanzionata penalmente.

45

Il Decreto Ministeriale recante gli indicatori di anomalia per gli operatori non finanziari

Gli indicatori di anomalia per gli operatori non finanziari sono individuati, come già sopra accennato, nel

Decreto del Ministero dell’Interno 17 febbraio 2011 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di

agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori

non finanziari (allegato in APPENDICE)29. Gli indicatori di anomalia contenuti nel predetto Decreto

Ministeriale (di seguito, per brevità, anche “D.M.”) intendono agevolare la rilevazione e valutazione da parte

degli operatori non finanziari di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

nei rapporti e operazioni con la clientela.

Tali indicatori, elencati nell’Allegato 1 del D.M. cui si fa rinvio – sono suddivisi in indicatori generali,

applicabili a tutti gli operatori non finanziari destinatari del D.M. e indicatori specifici per singola tipologia di

attività svolta dai destinatari.

Fermo restando la validità dei criteri per la maturazione del sospetto così come illustrati nel relativo paragrafo che precede, gli indicatori generali di anomalia concernono:

- l'identità o l'atteggiamento del cliente (ad es. : il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte, incomplete ovvero false con riguardo alla propria identità o a quella dell'eventuale titolare effettivo o alla la situazione economica e patrimoniale propria o dell'eventuale gruppo societario di appartenenza; utilizza documenti identificativi che sembrano contraffatti; dimostra di non avere adeguata conoscenza della natura, dell'oggetto o dello scopo dell'operazione richiesta, suscitando il dubbio che egli possa agire con finalità illecite per conto di un soggetto terzo);

- le modalità di esecuzione delle operazioni (ad es.: richiesta di prestazioni o effettuazione di operazioni aventi oggetto ovvero scopo non compatibile con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente; operazioni specie se effettuate in contanti, disposte da più clienti recanti lo stesso indirizzo; frequente rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti con l'operatore; richiesta di concludere l'operazione in fretta e a prescindere da qualsiasi valutazione attinente al prezzo;

- i mezzi di pagamento utilizzati(ad es.: ricorso ripetuto ovvero per importi rilevanti al contante, a libretti di deposito al portatore ovvero ad altri titoli al portatore, nonché a valuta estera o all'oro; versamento di un consistente acconto in contanti e regolamento della restante parte avvalendosi di un intermediario situato in Stati diversi dai Paesi terzi con regime equivalente individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze; utilizzo di banconote in tagli inusuali rispetto al tipo di operazione effettuata, di banconote impacchettate o arrotolate in modo inusuale ovvero di banconote molto logore).

Gli indicatori specifici di anomalia relativi alle attività di recupero di crediti per conto terzi riguardano: - la richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da terzo estraneo al rapporto negoziale con il

cliente in assenza di ragionevoli motivi; - il frequente ricorso a un canale alternativo a quello bancario e finanziario.

L’elencazione degli indicatori di anomalia di cui al D.M. non è esaustiva, anche in considerazione della

continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni; pertanto, occorre valutare con la

29 Per completezza, si rammenta che il Ministero dell’Interno ha emanato successivamente il decreto 27 aprile 2012 “Modificazioni del decreto 17 febbraio 2011 di determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari” che però non comporta modifiche rilevanti ai fini della presente procedura.

46

massima attenzione ulteriori comportamenti che, sebbene non descritti negli indicatori, configurino in

concreto profili di sospetto.

La mera ricorrenza di comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé

sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette: è difatti in tal caso indispensabile effettuare una

valutazione complessiva sulla natura dell’operazione sulla base di tutte le altre informazioni disponibili,

come più volte già evidenziato.

Nell’Allegato 2 del D.M. sono poi riportati principi e indicazioni generali ai quali far riferimento per il corretto

adempimento dell’obbligo di segnalazione di operazioni sospette, in parte coincidenti con quelli già illustrati

nel paragrafo 7.2 e nel punto che precede (“L’inoltro, la previa astensione, la riservatezza“) del presente

paragrafo 7.3 , ossia:

- evidenziazione della diversa nozione di riciclaggio contenuta nel Decreto 231/07 rispetto a quella

prevista dal Codice penale ( art. 648-bis);

- necessità di una valutazione globale dell’operazione prima dell’inoltro della segnalazione;

- adozione di procedure interne da parte degli operatori che prevedano una regolamentazione

dell’iter di valutazione seguito;

- adozione di misure atte a tutelare la riservatezza del segnalante sia in fase di inoltro della SOS che

nell’ambito del flusso di ritorno da parte dell’UIF;

- obbligo di inoltrare la SOS – se ne ricorrano i presupposti - pur se l’operazione sia stata rifiutata

dall’operatore;

- obbligo di astensione dal compimento dell’operazione in caso di sospetto di relazione con il

riciclaggio o il finanziamento del terrorismo per consentire la sospensione dell’operazione da parte

dell’UIF;

- adozione di misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta

individuazione degli elementi di sospetto

7.4. Gli obblighi di comunicazione ai sensi del decreto antiterrorismo

Nel decreto antiterrorismo sono previste - come già sopra accennato - misure di “congelamento” di fondi e

di risorse economiche riconducibili – anche per interposta persona fisica o giuridica - a persone fisiche,

persone giuridiche, gruppi e entità (cosiddetti “soggetti designati”) elencati in regolamenti comunitari o in

decreti emanati dal MEF, i quali, in base alle risoluzioni delle Nazioni unite o alle deliberazioni dell'Unione

europea, sono individuati quali possibile fonte di minaccia per la pace e la sicurezza internazionale.

Ai sensi dell’art. 7 del suddetto decreto i “soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11,12,13 e 14 del

decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231” devono procedere a:

a) comunicare all'UIF entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti

comunitari, dei decreti emanati da MEF ovvero, se successiva, dalla data di detenzione dei fondi e

delle risorse economiche, i “congelamenti” applicati, indicando i soggetti coinvolti, l'ammontare e la

natura dei fondi o delle risorse economiche;

b) comunicare all’UIF le operazioni, i rapporti e ogni altra informazione disponibile riconducibile

ai soggetti designati;

47

c) comunicare all'UIF, sulla base di informazioni dalla stessa fornite, le operazioni e i rapporti e

ogni altra informazione disponibile riconducibile – anche per interposta persona fisica o giuridica - a

soggetti in via di designazione (cioè nelle more della loro designazione mediante decreti del MEF o

regolamenti comunitari, in base ad indicazioni fornite dal Comitato per la sicurezza finanziaria);

d) comunicare al Nucleo speciale polizia valutaria della GDF l’effettuazione delle comunicazioni

di cui sopra, quando abbiano ad oggetto risorse economiche.

Sanzioni

Le violazioni degli obblighi di segnalazione e di comunicazione sopra illustrati comportano le sanzioni indicate

al paragrafo Sanzioni che precede

Si precisa inoltre che, ai sensi dell’art. 5 del decreto antiterrorismo, qualsiasi atto di trasferimento,

disposizione o utilizzo dei fondi e delle risorse economiche sottoposte a congelamento è sanzionato in sede

civile con la nullità dell’atto stesso.

7.5 L’ITER PROCEDURALE DI SEGNALAZIONE - DISPOSIZIONI OPERATIVE

Il ruolo del Responsabile Antiriciclaggio per le segnalazioni

In SPC Responsabile Antiriciclaggio per le segnalazioni delle operazioni sospette è l’Amministratore Unico,

cui compete l’analisi e l'inoltro di:

segnalazioni all'UIF delle operazioni sospette ai sensi dell’ art. 41 del decreto antiriciclaggio;

comunicazioni all'UIF ai sensi dell’art. 7 del decreto antiterrorismo nei termini di cui al paragrafo 7.4

che precede;

comunicazioni al MEF delle violazioni delle disposizioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore

Il ruolo dell’intera “popolazione” di SPC

Tutti i collaboratori, senza distinzioni di rapporto giuridico in base al quale sono legati alla Società, devono

partecipare fattivamente, nell’ambito delle loro mansioni, al processo di analisi e di controllo costante della

clientela e alle attività per l’individuazione e la segnalazione di operazioni sospette.

Particolare attenzione è richiesta nella valutazione dell’operatività anomala riconducibile a soggetti in

relazione ai quali siano pervenute richieste di informazioni nel quadro di indagini penali o per l’applicazione

di misure di prevenzione. Accertamenti e provvedimenti disposti dall’Autorità Giudiziaria (misure di

prevenzione, rinvii a giudizio, ecc.) sono utilizzati per la valutazione sulla qualità dei clienti così come le notizie

di stampa, specie se relative a operazioni finanziarie internazionali irregolari, le comunicazioni pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale e tutte le altre informazioni desumibili sulla piazza.

In ogni caso, tutti gli interessati a diverso titolo dalla medesima operatività sono tenuti ad attivarsi affinché

un proficuo scambio di informazioni consenta di valutare in maniera integrata e complessiva l’operatività del

cliente, specie con riguardo alle operazioni, ai comportamenti e alle anomalie che, per qualsivoglia

circostanza conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, siano suscettibili di valutazioni ai fini di un

eventuale avvio dell’iter di segnalazione.

48

Conservazione di documentazione delle valutazioni effettuate

E’ sempre opportuno conservare memoria di fatti conosciuti o di valutazioni effettuate al fine di esercitare

il controllo costante sull’operatività della clientela.

A tal fine vale la pena di predisporre e di conservare semplici promemoria a forma libera, purché precisi e

circostanziati, specie nell’ipotesi in cui si ritenga che il caso approfondito non sia tale da essere reso oggetto

di segnalazione di operazione sospetta alla UIF.

A tali promemoria va naturalmente allegata la documentazione di supporto.

Compilazione e inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette

N.B. Chi ritenga di trovarsi nelle condizioni di dover effettuare una segnalazione di operazione sospetta deve

con la massima sollecitudine informare il Responsabile Antiriciclaggio formalizzando per iscritto, anche

attraverso e-mail., la segnalazione a forma libera o utilizzando apposito modulo disponibile presso la Società.

La segnalazione deve contenere ogni elemento utile ad identificare con precisione il cliente e l’eventuale

titolare effettivo e a descrivere dettagliatamente l’operazione oggetto di segnalazione, nonché i motivi del

sospetto, e deve allegare la documentazione di supporto.

Il Responsabile Antiriciclaggio esamina le segnalazioni pervenutegli e, qualora le ritenga fondate, tenendo

conto dell’insieme degli elementi a sua disposizione, le trasmette senza ritardo all’Amministratore Unico,

quale Responsabile per le Segnalazioni delle operazioni sospette, il quale, se condividerà la necessità

dell’inoltro, provvederà all’invio alla UIF.

Stesso iter deve essere seguito per le comunicazioni da inviare al MEF in caso di violazioni delle disposizioni

sull'uso del contante e dei titoli al portatore (di cui al successivo par. 9).

La segnalazione alla UIF da parte del Responsabile Antiriciclaggio per le segnalazioni di operazioni sospette

deve essere effettuata esclusivamente per il tramite della apposita procedura informatica prevista dalla

BANCA D’ITALIA-UIF. Detta procedura:

è finalizzata alla migliore attuazione della normativa vigente, che prevede la trasmissione delle

segnalazioni di operazioni sospette e degli scambi informativi attinenti alle stesse per via telematica

in un quadro di assoluta riservatezza circa l’identità del segnalante;

consente di pervenire a contenuti informativi, quanto più possibile esaustivi, strutturati e

standardizzati, allineati con gli indicatori di anomalia previsti per i segnalanti .

Qualsiasi altra forma di comunicazione delle segnalazioni è nulla ed inefficace.

Nella predisposizione delle segnalazioni devono quindi essere osservate le “Istruzioni sui dati e le

informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette”, emanate con Provvedimento UIF del 4

maggio 2011, alle quali si rimanda per l’analitica descrizione delle modalità di compilazione.

49

Il sospetto deve fondarsi su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell’operazione a

disposizione, acquisiti nell’ambito dell’attività svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia e degli

“schemi rappresentativi di comportamento anomalo”30.

Il sospetto di operazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo si desume anche dal riscontro di un

nominativo e dei relativi dati anagrafici nelle liste pubbliche consultabili sul sito della Banca d’Italia, sezione

Unità di informazione finanziaria. Non è sufficiente, ai fini della segnalazione, la mera omonimia, qualora si

possa escludere, sulla base di tutti gli elementi disponibili, che uno o più dei dati identificativi siano

effettivamente gli stessi indicati nelle liste. Tra i dati identificativi sono comprese le cariche, le qualifiche e

ogni altro dato riferito nelle liste che risulti incompatibile con il profilo economico-finanziario e con le

caratteristiche oggettive e soggettive del nominativo.

Al termine degli approfondimenti di competenza, l’UIF decide se archiviare la segnalazione ovvero se

inoltrarla agli organi investigativi. Nel primo caso l’UIF deve darne comunicazione al soggetto segnalante

(cosiddetto “flusso di ritorno”).

30Schemi rappresentativi di comportamento anomalo: modelli elaborati e diffusi dalla UIF che descrivono prassi e operatività anomale riscontrate come ricorrenti e diffuse, in determinati settori ovvero con riguardo a specifici fenomeni, sulla base dell’analisi finanziaria effettuata su operazioni segnalate per il sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

50

8. IL CONTRASTO ALL’ABUSIVISMO BANCARIO E FINANZIARIO

ED ALL’USURA

Questo capitolo allarga il perimetro dell’analisi ad una tematica collaterale al contrasto al riciclaggio in

senso stretto. Si è ritenuto di inserirlo nella presente Procedura in quanto SPC, nel ripudiare l’illegalità

negli affari, presta la massima attenzione allo scopo di isolare e denunciare eventuali situazioni di

abusivismo bancario e finanziario, nonché situazioni riconducibili a fatti di usura.

8.1 La problematica e Il contesto normativo

La normativa bancaria e finanziaria punisce penalmente l’esercizio di attività bancaria o finanziaria in assenza

di autorizzazione e di iscrizione in appositi albi od elenchi. La legge difatti riserva l’esercizio di tali attività a

soggetti che abbiano determinati requisiti, con l’obiettivo di tutelare la fiducia del pubblico, nonché di

prevenire il compimento di ulteriori reati molto spesso connaturati all’abusivismo, quali ad es. l’usura, il

riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Tutti gli intermediari bancari-finanziari sono tenuti a cooperare con la Banca d’Italia segnalando eventuali

ipotesi di abusivismo dell’attività bancaria o finanziaria di cui fossero a conoscenza nonché ad adottare ogni

opportuna cautela nei rapporti con soggetti che esercitano tali attività, non mancando di verificare la

sussistenza dei requisiti richiesti al riguardo dalla legge e, tra questi, l’iscrizione al relativo albo od elenco.

Devono essere altresì segnalate all’UIF quelle operazioni sospette che possano denotare il coinvolgimento

della clientela, sia quale parte attiva sia quale parte offesa, in fenomeni di abusivismo o di usura.

Si sottolinea quindi la necessità del più scrupoloso controllo della documentazione da richiedere e conservare

con riferimento alla clientela che svolge attività finanziaria. In tal senso particolare attenzione è da porre nel

processo di attribuzione della corretta settorizzazione della clientela sia in sede di censimento sia in sede di

modifica/controllo delle informazioni acquisite.

Vale la pena di accennare ai basilari requisiti di legge per l’esercizio delle attività bancarie e finanziarie.

L’attività bancaria (attività di raccolta di risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito) è riservata alle

banche iscritte al relativo albo presso la Banca d’Italia. L’abusivismo bancario è punito con la reclusione da

sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2.065 a € 10.329 (art. 131 del TUB).

L’attività di emissione di moneta elettronica è riservata alle banche ed agli Istituti di Moneta Elettronica

(IMEL). Questi ultimi possono esercitare esclusivamente detta attività, nonché prestare servizi di pagamento

nei limiti stabiliti dalla Banca d’Italia; essi devono iscriversi in apposito albo tenuto dalla medesima ai sensi

dell’art. 114 bis TUB. L’abusiva emissione di moneta elettronica è punita con la reclusione da sei mesi a

quattro anni e con la multa da € 2.066, a € 10.329, (art. 131-bis del TUB).

51

L’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico è riservata agli

intermediari finanziari attualmente iscritti negli elenchi di cui ai vecchi articoli 106 e 107 del TUB31 (che

confluiranno nell’albo unico previsto dal nuovo art. 106 del TUB). L’abusivismo finanziario è punito con la

reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2.065 a € 10.329 (art. 132 TUB).

Per concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il

rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma nonché ogni tipo di finanziamento connesso

con operazioni di locazione finanziaria, acquisto di crediti, credito al consumo, credito ipotecario, prestito

su pegno, rilascio di fidejussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché

impegni a concedere credito (fanno eccezione le fideiussioni e altri impegni di firma previsti nell'ambito di

contratti di fornitura in esclusiva e rilasciati unicamente a banche e intermediari finanziari). I venditori di beni

e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione

del pagamento degli interessi e di altri oneri.

Rientrano tra le attività finanziarie il cui abusivo esercizio è penalmente sanzionato anche il micro-credito,

come definito dall’art. 111 del TUB e l’attività di garanzia collettiva dei fidi, tipica dei Confidi, disciplinati

dall’art. 112 del TUB (attualmente iscritti nella sezione speciale dell’elenco previsto dal vecchio art. 106 del

TUB); tali soggetti devono essere iscritti in appositi elenchi previsti dalle menzionate norme32.

L’attività di prestazione di servizi di pagamento33 è riservata agli Istituti di pagamento iscritti nell’albo di cui

all’art. 114-septies del TUB, nonché alle banche, agli IMEL e agli intermediari finanziari che siano iscritti anche

in detto albo34. L’abusivo esercizio dell’attività di prestazione dei servizi di pagamento è punito con la

reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2.066 a € 10.329 (art. 131-ter del TUB).

31 Il D. Lgs. n. 141/2010 ha riformato il TUB, sostituendo gli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 con un albo unico degli intermediari finanziari, previsto dalla nuova formulazione dell’art. 106. E’ peraltro previsto un periodo transitorio nel quale: i) restano ferme le iscrizioni nei previgenti elenchi in attesa del passaggio al nuovo albo; ii) gli intermediari che esercitano le attività di assunzioni di partecipazioni e di intermediazione in cambi e non anche altre attività finanziarie, attualmente iscritti negli elenchi di cui ai vecchi artt. 106 e 107 del TUB, devono chiedere la cancellazione dagli stessi. Si devono iscrivere nell’albo di cui al nuovo art. 106 del TUB anche i soggetti che nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione prestino i servizi di riscossione e di cassa e pagamento e le agenzie di prestito su pegno. 32 Gli elenchi di cui ai nuovi artt. 111 e 112 del TUB saranno istituiti successivamente all’emanazione delle relative disposizioni di attuazione previste dal D. Lgs. n. 141/2010. I Confidi con maggior volume di attività attualmente iscritti nell’elenco speciale di cui al vecchio art. 107 del TUB dovranno iscriversi nell’albo unico di cui al nuovo art. 106 del TUB. In una sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 111 del TUB si devono iscrivere anche le “casse peota” e gli altri soggetti che tradizionalmente su base locale raccolgono il risparmio ed erogano crediti per modeste somme. 33 Ai sensi del D. Lgs. n. 11/2010 per servizi di pagamento si intendono, in sintesi: a) i servizi che permettono di depositare o di prelevare il contante su un conto di pagamento nonchè tutte le operazioni di gestione di tale conto; b) l’esecuzione di ordini di pagamento, anche mediante carte di pagamento o dispositivi analoghi e anche quando i fondi rientrano in una linea di credito accordata a un utilizzatore di servizi di pagamento; c) l’emissione o l’acquisizione di strumenti di pagamento; d) la rimessa di denaro; e) l’esecuzione di operazioni di pagamento ove il consenso del pagatore sia dato mediante un dispositivo di telecomunicazione, digitale o informatico e il pagamento sia effettuato all’operatore del sistema o della rete di telecomunicazioni, o digitale, o informatica che agisce esclusivamente come intermediario tra l’utilizzatore de di servizi di pagamento e il fornitore di beni e servizi. 34 La prestazione dei servizi di pagamento è consentita anche a Poste Italiane S.p,A., allo Stato italiano e agli altri Stati comunitari, alle pubbliche amministrazioni statati, regionali e locali, alle banche centrali comunitarie e alla BCE.

52

L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di mediatore creditizio (attività di mediazione

o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari) è riservata

ai soggetti iscritti in un apposito albo previsto dall’art. 128-sexies del TUB.

L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria è riservato ai

soggetti iscritti in un apposito elenco previsto dall’art. 128-quater del TUB. Consiste nel promuovere e

concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento su

mandato diretto di intermediari finanziari, di IMEL, di Istituti di pagamento. Gli agenti possono altresì

svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti bancari su mandato diretto di banche o di prodotti

di Bancoposta su mandato di Poste Italiane S.p.A..

L’abusivismo nell’esercizio dell’attività di mediatore creditizio o di agente in attività finanziaria è punito

con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2.065 a € 10.329 (art. 140-bis del TUB).

L’art. 16, comma 9, legge 108/1996, anche ai fini del contrasto all’usura, sanziona penalmente con l’arresto

fino a due anni ovvero con l’ammenda da € 2.066 a € 10.329 chiunque, nell’esercizio dell’attività bancaria, di

intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o

finanziarie, ad un soggetto a ciò non abilitato.

L’esercizio in forma di impresa dell’attività di amministrazione di beni per conto di terzi e di rappresentanza

di portatori di azioni e di obbligazioni è riservato alle Società fiduciarie autorizzate dal Ministero dello

sviluppo economico e sottoposte alla sua vigilanza. Le Società fiduciarie aventi determinati requisiti potranno

ottenere l’iscrizione in una sezione separata dell’albo di cui al nuovo art. 106 del TUB divenendo così soggette

alla vigilanza della Banca d’Italia per gli aspetti attinenti alla disciplina antiriciclaggio35.

Per quanto riguarda le altre attività riservate sottoposte a vigilanza, e particolarmente le attività di

prestazione dei servizi di investimento e le attività assicurative, si rimanda alle specifiche regolamentazioni

di settore e ai relativi albi ed elenchi dei soggetti abilitati, facilmente reperibili nei siti internet della CONSOB

e dell’IVASS.

8.2. La Consultazione degli albi ed elenchi pubblici

Premesso che restano fermi gli obblighi di adeguata verifica (anche in forma semplificata, se ne ricorrano i

presupposti), si rende indispensabile, nei rapporti e nell’effettuazione di operazioni con i soggetti di cui al

precedente paragrafo, farsi rilasciare sufficienti evidenze circa l’ottenimento delle AUTORIZZAZIONI

necessarie per l’esercizio delle rispettive attività e l’avvenuta iscrizione negli ALBI o ELENCHI prescritti.

Al fine di ottenere un riscontro è comunque opportuna la consultazione degli albi ed elenchi pubblici. Si

rimanda in particolare al sito della Banca d’Italia, che contiene le sezioni “Albi ed elenchi di vigilanza” e “Albi

ed elenchi intermediari finanziari ex art. 106 TUB, al sito dell’OAM, Organismo di gestione e controllo degli

35 Il D. Lgs. n. 141/2010 ha modificato l’art. 199 del TUF, che ora dispone che le Società fiduciarie controllate da banche o da intermediari finanziari o costituite in forma di S.p.A. con capitale sociale pari o superiore a € 240.000, allorché saranno emanate le relative disposizioni attuative, dovranno chiedere l’iscrizione in una sezione speciale dell’albo di cui all’art. 106 del TUB. Esse sono menzionate tra gli altri intermediari di primo livello dall’art. 11 comma 1 lettera m-bis) del decreto antiriciclaggio; peraltro solo ad avvenuta iscrizione nella sezione speciale predetta potranno beneficiare del regime di adeguata verifica semplificata che compete agli intermediari di primo livello.

53

Elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, nonché al sito del Ministero dello sviluppo

economico, che contiene l’elenco delle Società fiduciarie autorizzate.

La documentazione acquisita va conservata nella pratica di accensione del rapporto.

54

9. LE LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE, TITOLI AL

PORTATORE E ASSEGNI (articoli 49 e 50 del decreto

antiriciclaggio)

Quest’ultimo capitolo tratta delle modalità di pagamento in relazione alle operazioni poste in essere dalla

Società. Si tratta di tematica centrale per il contrasto al riciclaggio del denaro e pertanto, anche sulle

questioni qui illustrate, tutti gli operatori dovranno prestare la massima attenzione.

In tema di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, assegni e libretti di deposito al portatore,

la soglia limite stabilita dall’art. 49 del decreto antiriciclaggio è fissata nel valore pari o superiore a € 1.000.

Da notare che nell’ipotesi di segnalazione di operazione sospetta nella quale si faccia menzione anche di una

contestuale infrazione alle disposizioni in tema di contanti, assegni o titoli al portatore, il pronto inoltro (non

oltre i trenta giorni dalla notizia dell’infrazione) della segnalazione all’UIF esonera dall’invio della specifica

ulteriore comunicazione al MEF di cui si dirà (art. 51 comma 3 del decreto antiriciclaggio).

Trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore

L'art. 49, comma 1, del decreto antiriciclaggio vieta il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito

bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra

soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 1.000. Il

trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono

artificiosamente frazionati.

Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste

Italiane S.p.A.

La violazione della disposizione in esame sussiste quando il trasferimento di contante intercorre tra soggetti

diversi costituenti distinti centri di interessi. Vanno considerati trasferimenti effettuati tra soggetti diversi

anche, ad esempio, quelli tra il socio e la società di cui questi fa parte, quelli tra due società, anche nella

circostanza in cui le entità in considerazione siano rappresentate dalla medesima persona fisica, ovvero quelli

tra la società e l’amministratore della stessa.

Qualora si abbia notizia di un trasferimento in violazione del divieto di cui all’art. 49, comma 1, del decreto

antiriciclaggio, per l’importo soglia tempo per tempo vigente36, se ne deve dare comunicazione al MEF entro

30 giorni ai sensi dell’art. 51, comma 1, del decreto medesimo.

36 L’importo soglia nel tempo è variato come segue: • € 12.500= a decorrere dal 11/12/2002 (vds, l’art. 1 del D. L. n.143/1991, come modificato dal D.M. 17/10/2002, che sostituì il precedente limite di L. 20 milioni); • € 5.000= a decorrere dal 30/4/2008 (vds. il testo originario dell’art. 49 del D. Lgs. n. 231/2007); • € 12.500= a decorrere dal 25/6/2008 (vds. il D. L. n. 112/2008);

55

L’omessa o ritardata comunicazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30%

dell'importo dell'operazione o del saldo del libretto; in ogni caso, la sanzione amministrativa pecuniaria non

può essere inferiore nel minimo all’importo di € 3.000 (art. 58, commi 7 e 7-bis, del decreto antiriciclaggio).

In ogni caso, le operazioni oggetto di comunicazione dovranno essere attentamente valutate anche ai fini e

per gli effetti della segnalazione di operazioni sospette all’UIF. Alla medesima valutazione dovranno essere

sottoposte anche eventuali notizie di violazioni da parte della clientela delle disposizioni di cui al D. Lgs. n.

195/2008 in tema di trasferimenti transfrontalieri al seguito37.

Assegni

Si riepilogano qui di seguito le disposizioni contenute nell’art. 49 del decreto antiriciclaggio sugli assegni

bancari e circolari:

• commi 5 e 7: i vaglia postali e cambiari38, gli assegni postali, bancari e circolari per importi pari o

superiori a € 1.000 devono recare l'indicazione del beneficiario (nome e cognome o ragione sociale) nonché

la clausola "non trasferibile"39;

• comma 6: gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente possono essere girati unicamente

per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.40;

• commi 4, 8 e 10: i moduli di assegni bancari e postali devono essere muniti della clausola di non

trasferibilità. Il cliente può peraltro richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in

forma libera; analogamente il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari di importo inferiore a €

1.000 può essere richiesto per iscritto dal cliente senza la clausola di non trasferibilità. Per ciascun modulo di

• € 5.000= a decorrere dal 31/5/2010 (vds. Il D. L. n. 78/2010, convertito dalla L. n. 122/2010, la quale escluse l’applicazione delle sanzioni per le violazioni conseguenti all’abbassamento della soglia commesse tra il 31/5 e il 15/6/2010); • € 2.500= a decorrere dal 13/8/2011 (vds. il D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, la quale escluse l’applicazione delle sanzioni per le violazioni conseguenti all’abbassamento della soglia commesse tra il 13/8 e il 31/8/2011); • € 1.000= a decorrere dal 6/12/2011 (vds. il D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, la quale ha escluso l'applicazione delle sanzioni per le violazioni commesse nel periodo dal 6/12/2011 al 31/1/2012). Si precisa altresì che le sanzioni per le violazioni degli artt. 49, 50 e 51 indicate nei paragrafi che seguono sono quelle attualmente in vigore, fermo restando che in funzione della data di consumazione dell’illecito si applica la disciplina sostanziale e sanzionatoria nel tempo vigente. 37 Si ricorda che il D. Lgs. n. 195/2008 impone sia ai residenti sia ai non residenti che entrino od escano dal territorio nazionale l’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Dogane il trasferimento al seguito, se di importo pari o superiore a € 10.000, di: denaro contante; strumenti negoziabili al portatore; traveller’s cheque, assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento emessi al portatore, girati senza restrizioni a favore di beneficiario fittizio od emessi in forma tale che il relativo titolo passi alla consegna; gli strumenti incompleti, firmati, ma privi del nome del beneficiario. 38 Per completezza si rammenta che la disposizione in questione non trova applicazione per il vaglia cambiario ordinario (cambiale) e per la tratta in quanto non costituiscono mezzi pagamento. 39 Commettono la violazione dei commi 5 e 7 coloro che emettono, trasferiscono o presentano all’incasso detti mezzi di pagamento (cfr. l'art. 27, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 169/2012). 40 Commettono la violazione del comma 6 il traente e gli eventuali altri soggetti che trasferiscono detti mezzi di pagamento, nonché il soggetto diverso dal traente che li presenta all’incasso (cfr. l'art. 27, comma 1-ter, del D. Lgs. n. 169/2012). Con parere del Comitato antiriciclaggio n. 70/1998 è stato confermato che l’apposizione di diciture ‘mm’, ’a me stesso’ ed altre simili apposte nel campo beneficiario degli assegni bancari emessi con la clausola di non trasferibilità è considerata equivalente all’indicazione completa del nome e del cognome del traente l’assegno.

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assegno bancario o postale richiesto in forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale o

cambiario rilasciato in forma libera è dovuta dal richiedente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50;

• comma 9: il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi

ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del

titolo all'emittente;

• comma 11: i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli di

assegni bancari o postali in forma libera ovvero che abbiano richiesto assegni circolari o vaglia postali o

cambiari in forma libera nonché di coloro che li abbiano presentati all'incasso devono essere rilevati e

trasmessi, a richiesta, alla competente Autorità;

• comma 15: gli assegni bancari e circolari possono essere liberi nel caso in cui siano parti nel

trasferimento banche o Poste Italiane S.p.A. Si tratta, ad esempio, di: A/C richiesto da o emesso a favore delle

Poste; A/B a favore di o tratto da una banca). Il soggetto diverso da una banca o dalle Poste a cui venga

successivamente girato uno di tali titoli non può a sua volta girarlo se non con girata piena accompagnata

dalla clausola “non più trasferibile”.

Si evidenzia che i destinatari del decreto hanno l’obbligo di comunicare entro 30 giorni al MEF le infrazioni

in questione di cui vengono a conoscenza (cfr. par.7).

Assegni da e per l'estero

A seguito di interpretazioni condivise anche in sede ABI si deve ritiene che gli assegni pari o superiori

all’importo soglia, tratti all’estero su conto intrattenuto presso uno sportello bancario operante in Italia,

debbano sottostare alle disposizioni dell’art. 49, comma 5, del decreto antiriciclaggio.

Ciò sul presupposto che la disciplina dell’assegno bancario è regolata dalla legge del luogo del pagamento.

In considerazione di quanto sopra, devono essere comunicate al MEF le violazioni all’art. 49, comma 5, del

decreto antiriciclaggio riscontrate relativamente ad assegni bancari tratti – anche da banche estere - su conti

correnti (ivi compresi i conti estero) intrattenuti presso sportelli operanti in Italia.

Per contro, assegni bancari tratti senza la clausola “non trasferibile” su conti correnti intrattenuti presso

sportelli operanti all’estero non vanno comunicati al MEF solo se direttamente riscossi in Italia dal

beneficiario e quindi non da lui girati a terzi.

Assegni postdatati

Si rammenta il divieto di acquisire e/o negoziare assegni postdatati.

Si fa presente che l’utilizzo di assegni della specie da parte della clientela potrebbe riconnettersi ad illeciti

penali (ad es. usura) e che richieste di operazioni di tale natura devono essere attentamente valutate anche

ai fini e per gli effetti della segnalazione di operazioni sospette all’UIF.

Divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia

L’art. 50 del decreto antiriciclaggio vieta:

1. l’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione

fittizia;

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2. l’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione

fittizia

Per quanto concerne la disposizione sub 2. occorre valutare attentamente l’operatività posta in essere dalla

clientela da e verso l’estero che possa interessare rapporti ivi radicati.

Entro 30 giorni da quando se ne abbia notizia, si deve effettuare la comunicazione dell’infrazione al MEF. In

ogni caso infrazioni del genere devono essere attentamente valutate anche ai fini e per gli effetti della

segnalazione di operazioni sospette all’UIF.

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RIFERIMENTI

Lista di Paesi caratterizzati da regimi fiscali privilegiati: black list Agenzia delle Entrate

Per scaricare la versione aggiornata della lista, consultare il sito internet (sezione: Documentazione –

Fiscalità internazionale – Paesi con regime fiscale privilegiato (Black list)) al seguente link

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Documentazione/Fiscalità+internazionale/Balck+list/

Lista di Paesi caratterizzati da regimi fiscali privilegiati: grey list OECD

Per scaricare la versione aggiornata della lista, consultare il seguente link http://www.oecd.org (chiave di

ricerca ‘progress report’)

Paesi a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo – lista GAFI

Per scaricare la versione aggiornata della lista, consultare il sito internet www.fatf-gafi.org (Sezione “High-

risk and cooperative jurisdiction”)

Lista degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti

dalla terza direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE e definiti dal MEF con decreto del 1.02.2013 (c.d. “White

List”)

• Aruba

• Australia

• Bonaire

• Brasile

• Canada

• Curacao

• Giappone

• Hong Kong

• India

• Mayotte

• Messico

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• Nuova Caledonia

• Polinesia francese

• Repubblica del Sudafrica

• Repubblica di Corea (Corea del Sud)

• Saba

• Saint Pierre e Miquelon

• Singapore

• Sint Eustatius

• Sint Maarten

• Stati Uniti d'America

• Svizzera

• Wallis e Futuna

Si precisa che gli Stati comunitari41 e quelli appartenenti all’Area economica europea42 beneficiano di un

riconoscimento automatico di equivalenza basato sull’obbligo, per tali Paesi, di dare applicazione alle misure

di cui alla Direttiva 2005/60/CE

41 Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia (dal 1/7/2013), Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. 42 Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

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Appendice Normativa

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 relativa alla

prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose

e di finanziamento del terrorismo

D.lgs. 22 giugno 2007 n. 109 “Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del

terrorismo e l'attività' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione

della direttiva 2005/60/CE "

D.lgs. 21 novembre 2007 n.231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione MEF - 19 12 07 Incompatibilità D. 143/06 – D.lgs. 231/07

MEF - 25 09 08 – Prot. 91239 – Comunicaz. a UNIREC – Chiarimenti su normativa antiriciclaggio

MEF - Circolare n.2 del 16.01.2012 - Procedimenti sanzionatori antiriciclaggio

MEF - Circolare n.40 del 29 11 2013 – Precisazioni su Procedimenti sanzionatori antiriciclaggio

MEF – Comunicazione del 03 10 12 - Infrazioni alla limitazione del contante

MEF - D. 03 02 2006 n. 143 – “Regolamento in materia di identificazione e di conservazione delle informazioni per gli operatori non finanziari previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56 recante “Attuazione della Direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite”

MEF - D. 77967 del 22 07 2008 - Procedimenti Sanzionatori

MEF - Nota 30 07 13 - Obblighi di restituzione

Ministero dell’Interno - D. 17 02 2011 - Indicatori di anomalia

Ministero dell’Interno - D. 27 04 2012- Modifiche al DM 17 02 2011

UIF - Manuale operazioni di restituzione 10 03 2014

UIF – Provvedimento 04 05 2011 - contenuto SOS

UIF - Provvedimento 06 08 2013 informazioni da acquisire e conservare in operaz. di restituzione

UIF – Provvedimento 10 03 2014 –Istruzioni per la comunicazione delle operazioni di restituzione

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