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STUDIO FERRAJOLI

Antiriciclaggio: Nuovi adempimenti e obblighi per i professionisti

Avv. Dott. Luigi Ferrajoli

S T U D I O F E R R A J O L IL E G A L E T R I B U T A R I O

24121 BERGAMO - VIA A. LOCATELLI, 25 TEL (+39) 035 271060 FAX (+39) 035 270040

[email protected]

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Il quadro normativo

Norme comunitarie

Direttiva n. 91/308/CEE - I

Direttiva n. 2001/97/CEE - II

Direttiva n. 2005/60/CEE - III

Norme nazionali

Legge 5 luglio 1991 n. 197

D. Lgs. 25 settembre 1999 n. 374

D. Lgs. 20 febbraio 20041 n. 56

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Reati•Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648. •Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter

c.p.)Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.La pena è diminuita nell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 648.Si applica l’ultimo comma dell’articolo 648.

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Nozioni• •Libero professionista - I soggetti iscritti ai relativi albi ed elenchi come individuati all’art. 2 comma 1 lett. s) e t) del D. Lgs. 56 del 20 febbraio 2004.• Cliente - Il soggetto che richiede il compimento di operazioni o l’instaurazione di rapporti con il libero professionista.

• Prestazione professionale - La prestazione fornita dal libero professionista che si sostanzia in diretta trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità in nome o per conto del cliente ovvero nell’assistenza al cliente per la progettazione o realizzazione della trasmissione, movimentazione o gestione di mezzi di pagamento, beni o utilità e della costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe.

• Operazione frazionata - Operazione di valore superiore a 12.500 euro, condotta in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, i cui singoli importi vanno sommati e considerati quali parti di un’unica operazione in ragione della natura delle modalità delle singole operazioni poste in essere.

Mezzi di pagamento - Il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire o movimentare, anche per via telematica, fondi valori o disponibilità finanziarie.

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Gli adempimenti: identificazione

All’atto dell’instaurazione dei rapporti professionali ed

in relazione al compimento di operazioni, anche frazionate,

che comportino la movimentazione

di “mezzi di pagamento” di qualsiasi tipo di importo superiore ai 12.500 euro

IDENTIFICAZIONE

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STUDIO FERRAJOLI

Gli adempimenti: identificazione

IDENTIFICAZIONE

E’ necessario acquisire i dati identificativi dell’autore della transazione e del soggetto per conto del quale operi

Bisogna verificare l’effettiva esistenzadel potere di rappresentanza in capo

a chi operi per società o enti

Vi è obbligo di astensione dall’esercizio

per il professionista che non possa identificare

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Gli adempimenti: identificazione

IDENTIFICAZIONE

L’identificazione viene effettuata in presenza del cliente

La presenza fisica del cliente può essere sostituita da:• atti pubblici, scritture private autenticate o documenti recanti la firma digitale• dichiarazione consolare italiana• attestazione di altro professionista di uno dei paesi U.E. che ha identificato di persona e registrato i dati del cliente

In nessun caso l’attestazione può essere rilasciata

da soggetti che non hanno insediamenti fisici in alcun paese.

La presenza fisica non è necessaria quando viene fornita idonea attestazione da:

intermediari abilitati; enti creditizi e enti finanziari di Stati membri U.E.; banche aventi sede legale e amministrativa in paesi non U.E.

purché aderenti al G.A.F.I.

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Gli adempimenti: registrazione

In archivio informatico/cartaceo/esterno entro 30 giorni dal conferimento di un incarico o dall’effettuazione

di una operazione da parte di un soggetto già cliente

REGISTRAZIONE

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STUDIO FERRAJOLI

Gli adempimenti: registrazione

REGISTRAZIONE

Bisogna inserire i dati entro 30 gg in archivio

REGISTRAZIONE

L’archivio può essere gestito mediante software registri numerati o terzi prestatori

servizi gestionaliNon sussisterà l’obbligo se non ci saranno

dati da registrare

E’ possibile tenere un unico archivio per tutto lo studio

Si deve provvedere all’annotazione in ordine cronologico per data di conferimento

incarico

Obbligo di conservazione per 10 anni

Se cambiano i dati, bisogna aggiornare e integrare le informazioni registrate

conservando traccia delle precedenti

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Gli adempimenti: segnalazione

Di ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate induca a

ritenere che il danaro, i beni o le utilità oggetto della medesima

possa provenire da reati di riciclaggio

SEGNALAZIONE

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STUDIO FERRAJOLI

Gli adempimenti: segnalazione

SEGNALAZIONE

E’ il fulcro del sistema di collaborazione attiva

Necessità di bilanciamento tra l’eccesso di segnalazione (senza lettura critica)

e il rischio di non vedere segnalate operazioni che dovevano esserlo

Esigenza di linee guidaDecaloghi con indici di anomalia: per professioni disposizioni U.I.C.

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I professionisti chiamati ai nuovi adempimenti

Ragionieri e periti commerciali,

revisori contabili e dottori

commercialisti, consulenti del

lavoro tributaristi

Si Si Sinel rispetto del

segreto professionale

Notai e avvocati Si Si Sinel rispetto del

segreto professionale e

solo in occasione di specifiche operazioni

identificazione

registrazione

segnalazione

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I professionisti chiamati ai nuovi adempimenti

I notai e gli avvocatisono chiamati all’obbligo di

registrazione quando in nome e per conto

assistano i clienti in:

Trasferimento a qualsiasititolo di beni immobili o di attività economiche

Gestione di danaro, strumenti finanziari o altri

beni dei clienti

Apertura o gestione di rapporti

bancari (conti correnti, libretti di deposito,…)

Amministrazione di società,

enti, trust e strutture analoghe

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Antiriciclaggio e privacy

La disciplina attuativa si coniugherà con le regole di tutela della privacy nel trattattamento dei dati

Operazioni di identificazione, conservazione dei dati in archivioe segnalazione

Professionistiabilitati all’adempimento

Costituiscono “trattamento dei dati personali” ai sensi

dell’art. 4 co.1 lettera a) del D.Lgs. 196/03

Possono essere effettuate solo dagli “incaricati” nominati per iscritto in sede di adempimento ai dettami dell’art. 30 della normativa sulla

privacy,che operano sotto la diretta autorità del “titolare”

o del “responsabile” del trattamento

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Antiriciclaggio e accertamenti bancari

I dati e le informazioni contenute nell’archivio antiriciclaggionon erano utilizzabili ai fini dell’accertamento fiscale

Hanno trovato recente parziale ingresso le movimentazioni “fuori conto” antecedenti il 1°.1.2006

(quindi non sono utilizzabili quelle successive a tale data)

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Antiriciclaggio e accertamenti bancari

L’art. 3, comma 10, della legge 197/91 dispone che tutte le informazioni in possesso dell’Ufficio italiano cambi e degli altri organi di vigilanza e controllo in materia di antiriciclaggio sono coperte dal segreto

d’ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni

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Antiriciclaggio e accertamenti bancari

L’art. 3, comma 8, della legge 197/91 sancisce il divieto per i soggetti tenuti alla segnalazione delle

operazioni sospette (gli intermediari finanziari, tra gli altri) e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di

darne comunicazione fuori dai casi previsti dallaProcedura di segnalazione citata

L’art. 2, comma 14-ter, del D.L. 203/05 prevede che per i periodi d’imposta antecedenti al 1°.1.2006

gli intermediari finanziari possano trasmettereall’Agenzia delle entrate le rilevazioni antiriciclaggio

relative alle operazioni c.d. fuori conto

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Riservatezza e segreto professionale

E’ stato espressamente previsto che gli obblighi di segnalazionedelle operazioni sospette non si applichino ai professionisti chericevano informazioni rilevanti ai fini antiriciclaggio nel corso

dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza

del medesimo in procedimenti giudiziari, compresa la consulenza sull’eventualità di intentare o evitare un procedimento e indipendentemente dal fatto che tali informazioni siano

ottenute prima, durante o dopo il procedimento

Sono di converso inapplicabili le tutele del segreto di consulenza

fornita dal professionista finalizzata ad operazioni di riciclaggio:

in tali casi il professionista si esporrebbe a responsabilità anche penali a titolo concorsuale, oltre che alle sanzioni

previste specificamente per la violazione dei precetti antiriciclaggio

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Riservatezza e segreto professionale

L’art. 200 del codice di procedura penale, prevede per

gli avvocati, i notai ed altri professionisti la facoltà di

astenersi dal deporre su quanto hanno conosciuto per ragione

della propria professione

L’obbligo di segreto professionale

è inoltre tutelato dalla fattispecie

penale dell’art. 622 c.p., che punisce chiunque, avendo notizia per ragione della propria professione di un

segreto, lo riveli senza giusta causa

In materia civile tale garanzia trova traduzione nei precetti degli articoli 118 e 249 c.p.c. che impediscono la violazione del

segretoIl segreto professionale è quindi un diritto-dovere per il professionista, che trova esplicitazione anche nei codici

deontologici delle categorie (si consideri ad esempio l’art. 9 del Codice Deontologico Forense) che limitano la divulgazione delle notizie conosciute a quanto strettamente necessario per

il fine tutelato da altre disposizioni, quali, nel caso di specie, quelle sull’antiriciclaggio

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Obblighi dei collegi sindacali

Nel definire i soggetti tenuti agli adempimenti antiriciclaggio erastata prevista una specificazione concernente i revisori contabili

“anche quando svolgono la funzione di sindaci”.

Ciò vale a dire che il singolo componente del collegio sindacale sarebbe stato tenuto in via autonoma rispetto alla posizione

del collegio a segnalare eventuali anomalie.

Appare problematico sostenere che il revisore facente parte dell’organo collegiale sarebbe stato obbligato a segnalare

a compiere adempimenti uti singulus.

E’ di certo maggiormente conforme al diritto al scelta di interpretare il collegio come entità autonoma, distinta dalla

posizione del membro professionista.

All’interno del collegio si vota la soluzione, ma non è opportuno imporre obblighi ai singoli nell’ambito degli organi collegiali.

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Obblighi dei collegi sindacali

Il tema relativo alla posizione del collegio sindacale è particolarmente delicato ed ancora in fase di dinamica

soluzione.

La delega per l’attuazione della terza direttiva prevede un criterio

che intende modificare i doveri del collegio, rendendoli più coerenti

con il sistema di prevenzione.

In questo modo viene dato rilievo sia agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette sia agli obblighi di

comunicazione o di informazione delle altre violazioni normative, nonché estendere i doveri del collegio stesso alle

figure dei revisori contabili, delle società di revisione, del consiglio di sorveglianza, del comitato di controllo di gestione e

a tutti i soggetti incaricati del controllo contabile o di gestione, comunque denominati.

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Obblighi concernenti la tenuta della contabilità

Diversità di trattamento tra i professionisti contabili iscritti in albi

(in base al provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria,

sono tenuti agli obblighi antiriciclaggio in qualsiasi attività professionale da essi svolta) e i soggetti non muniti di

particolari titoli inabilitanti che esercitano attività contabile

all’interno di strutture societarie.All’art. 2, comma 1, del D. Lgs. 56/2004, si prevede quindi di introdurre la lettera s-bis) al fine di estendere i doveri di segnalazione ad ogni soggetto che renda servizi contabili,

ossia anche ai tributaristi non iscritti in albi ed agli intermediari fiscali iscritti ai ruoli delle Camere di

commercio.

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Nuove sanzioni amministrative• Dall’1 al 40% dell’importo trasferito per transazioni superiori a 12.500 eurosenza intermediari abilitati o titoli non muniti della clausola “non trasferibile”.

• Dal 3 al 30% per la mancata comunicazione da parte degli intermediari di infrazioni di cui abbiano notizia.

• Dal 5 al 50% del valore dell’operazione per l’omessa segnalazione di operazioni sospette, quando il fatto non costituisce reato.

• Da 500 a 25.000 euro per la violazione degli obblighi informativi a carico dei soggetti a ciò tenuti verso l’U.I.C.

• Da 5.000 a 200.000 euro per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’operazione

• Fino al 20% del saldo ovvero dal 20 al 40% dello stesso saldo per i librettidi deposito al portatore che superino rispettivamente i 12.500 euro ovvero i 250.000 euro.

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Il procedimento sanzionatorio

accertamento violazioni

fase soggetti adempimento

• Autorità di vigilanza di settore

Amministrazioni interessate

Ufficio Italiano CambiGuardia di Finanza

• Banche (in caso di infrazioni

riguardanti assegni o titoliaccettati in versamento

o estinti)• Collegio sindacaleTrasmettere accertamentie contestazioni entro 10 ggal Ministero dell’Economia

Riferire entro 30 giornial Ministero

dell’Economiae Finanze

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Il procedimento sanzionatorio

contestazione e notificazione

fase soggetti adempimento

Ministero dell’Economia e

Finanze

Contestazione e notificazione ex art. 14 L.

689/91 agli interessati residenti nel territorio

della Repubblica entro 90 giorni e ai residenti all’estero entro 360

giorni

irrogazionesanzioni

Ministero dell’Economia

eFinanze

Decreto, emesso previoparere della Commissioneistituita ai sensi dell’art. 32del T.U. in materia valutaria