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Deliberazione n. 12/2011/G REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato I, II e Collegio per il controllo sulle entrate nell’adunanza del 18 ottobre 2011 * * * Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l’art. 3, comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispon- denza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgi- mento dell’azione amministrativa; vista la deliberazione della Sezione n. 25/2009/G, con la quale è stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio 2010; visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo, approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; visto l’art. 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), con cui, ad integrazione dell’articolo 3, c. 6,

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Deliberazione n. 12/2011/G

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti

in Sezione centrale di controllo

sulla gestione delle amministrazioni dello Stato

I, II e Collegio per il controllo sulle entrate

nell’adunanza del 18 ottobre 2011

* * *

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ed, in particolare, l’art. 3,

comma 4, ai sensi del quale la Corte dei conti svolge il controllo sulle

gestioni delle amministrazioni pubbliche, verificandone la legittimità e la

regolarità, il funzionamento degli organi interni, nonché la corrispon-

denza dei risultati dell’attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla

legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgi-

mento dell’azione amministrativa;

vista la deliberazione della Sezione n. 25/2009/G, con la quale è

stato approvato il programma di controllo sulla gestione per l’esercizio

2010;

visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di

controllo, approvato con deliberazione n. 14/2000 delle Sezioni Riunite in

data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

visto l’art. 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266

(legge finanziaria 2006), con cui, ad integrazione dell’articolo 3, c. 6,

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della legge 14 gennaio 1994, n. 20, viene stabilito che le amministrazioni

comunichino alla Corte dei conti ed agli Organi elettivi (Parlamento –

Consigli regionali), entro sei mesi dalla data di ricevimento delle relazioni

della Corte stessa, le misure conseguentemente adottate in esito ai

controlli effettuati;

visto l’art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

(legge finanziaria 2008), con cui viene stabilito che, ove

l’amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla

Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a

norma dell’articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotti, entro

trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da

comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio

dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti;

vista la relazione dei Consiglieri istruttori, dott. Diodoro Valente e

dott.ssa Maria Teresa Polverino, concernente gli esiti dell’indagine

condotta sulle “Modalità di impiego delle garanzie fideiussorie in materia

di crediti tributari e non da parte delle pubbliche amministrazioni”;

vista l’ordinanza in data 30 settembre 2011 con la quale venivano

convocati il I e II Collegio della Sezione centrale di controllo sulla

gestione delle Amministrazioni dello Stato per il giorno 18 ottobre 2011;

vista la nota n. 7870 del 03 ottobre 2011 con la quale il Servizio

di segreteria per le adunanze ha trasmesso la relazione alle seguenti

Amministrazioni:

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- Presidenza Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale - Organismo

indipendente di valutazione; Ufficio Centrale di bilancio presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Ministero dell’Economia e delle Finanze - Gabinetto del Ministro -

Dipartimento delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello

Stato - Organismo indipendente di valutazione - Ufficio Centrale di

bilancio presso il Ministero dell’economia e delle finanze;

- Ministero degli Affari Esteri –Gabinetto del Ministro- Organismo

indipendente di valutazione - Ufficio Centrale di bilancio presso il

Ministero degli affari esteri;

- Ministero dell’Interno - Gabinetto del Ministro - Organismo

indipendente di valutazione - Ufficio centrale di bilancio presso il

Ministero dell’interno;

- Ministero della Giustizia - Gabinetto del Ministro - Organismo

indipendente di valutazione - Ufficio centrale di bilancio presso il

Ministero della Giustizia;

- Ministero della Difesa - Gabinetto del Ministro -Organismo indipendente

di valutazione - Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della

Difesa;

- Ministero dello Sviluppo economico - Gabinetto del Ministro –

Organismo indipendente di valutazione - Ufficio centrale di bilancio

presso il Ministero dello Sviluppo economico;

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- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Gabinetto del

Ministro - Organismo indipendente di valutazione - Ufficio centrale di

bilancio presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

- Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare - Gabinetto del

Ministro - Organismo indipendente di valutazione - Ufficio centrale di

bilancio presso il Ministero dell’ambiente della tutela del territorio e del

mare;

- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gabinetto del Ministro -

Organismo indipendente di valutazione - Ufficio centrale di bilancio

presso il Ministero delle infrastrutture;

- Ministero del Lavoro e Politiche Sociali - Gabinetto del Ministro -

Organismo indipendente di valutazione - Ufficio Centrale di Bilancio

presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

- Ministero della Salute - Gabinetto del Ministro - Organismo

indipendente di valutazione - Ufficio Centrale di Bilancio presso il

Ministero della salute;

- Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - Gabinetto del Ministro -

Organismo indipendente di valutazione - Ufficio Centrale di Bilancio

presso i Ministeri dell’università, ricerca e della pubblica istruzione;

- Ministero dei Beni e le Attività Culturali - Gabinetto del Ministro -

Organismo indipendente di valutazione - Ufficio Centrale di Bilancio

presso il Ministero dei beni e le attività culturali;

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- Agenzia delle Entrate-Direzione Generale;

- Agenzia del Demanio-Direzione Generale;

- Agenzia del Territorio-Direzione Generale;

- Agenzia delle Dogane-Direzione Generale;

- Equitalia -Direzione Generale;

uditi i relatori Cons. Diodoro Valente e Cons. Maria Teresa Polverino;

uditi in rappresentanza delle Amministrazioni convocate:

- per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dott.ssa Margherita

Cappelletti Dirigente dell’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-

Regioni; per l’Ufficio di controllo interno Cons. Dott. Andrea Mancinelli;

- per il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione Legislazione

Tributaria - Dott.ssa Silvia Allegrini;

- per il Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale Amministrazione

ed informatica - Dott. Francesco Lazzaro; Direzione Cooperazione allo

Sviluppo - Dott. Gerardo Bellantone;

- per il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale Risorse finanziarie e

strumentali- Dott.ssa Ester Fusco, Dott. Raffaele Manfredi e Dott.ssa

Giuseppina Inzerilli;

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- per il Ministero della Giustizia - Organismo indipendente di valutazione

– Dott. Angelo Gargani Presidente e Dott.ssa Emanuela Caldarera

Direttore Generale Dipartimento Giustizia Minorile;

- per il Ministero della Difesa – Segretariato Generale - Dott. Vincenzo

Spoltore e Dott. Fabrizio Scarcella, per l’Ufficio centrale di bilancio presso

il Ministero della Difesa Dott. Valter Pastena;

- per il Ministero dello Sviluppo economico - Gabinetto del Ministro –

Dott.ssa Stefania De Angelis e Dr.ssa Giampaola Zappalà; per

l’Organismo indipendente di valutazione, Dott.ssa Caterina Alvino;

- per il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali -

Gabinetto del Ministro – Dott. Paolo Pocchi; per l’Organismo indipendente

di valutazione Dott. Gianfranco Laccone e Dott. Vito Sciancalepore, Dott.

Alberto Bigioni Dirigente della Direzione Generale delle politiche

comunitarie ed internazionali di mercato e Dott. Plinio Conte Dirigente

della Direzione Generale della pesca;

- per il Ministero dell’Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare –

Dott.ssa Giovanna Francesca Dettori, dott.ssa Tiziana Sterpi e Dott.

Pierluca Maceroni;

- per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dott. Anna

Schianchi Dirigente del Dipartimento Trasporti terrestri, Dott.ssa

Loredana Cappelloni Direttore Generale del Dipartimento delle

infrastrutture-Affari generali e personale, Dott. Giovanni Di Mambro e

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dott.ssa Tiziana Rossi; per l’Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero

delle infrastrutture Dott.ssa D’Onofrio Giovanna e Dott. Francesco

Sciortino; per il Corpo delle Capitanerie di Porto Capitano di Vascello

dott. Vincenzo Morante;

- per il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali – dott. Romillo Roberto;

- per il Ministero della Salute - Organismo indipendente di valutazione-

Dott. Dario Petrella; per l’Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero

della salute dott. Roberto Coffa e Dott. Luigi Campanile;

- per il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca - Ufficio Centrale di

Bilancio presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – dott.

Sandro De Fazi;

- per il Ministero dei Beni e le Attività Culturali - Organismo indipendente

di valutazione - Dott Onofrio Spalla e per il Segretariato dell’Ufficio

Centrale di Bilancio presso il Ministero dei beni e le attività culturali

Dott. Nello Antonelli;

- per l’Agenzia delle Entrate - Direzione Generale Dott. Felice Schipani e

Dott. Fabio Ignaccolo; Dott. Pierlorenzo Campa e Dott. Paolo Pace;

- per l’Agenzia del Territorio - Direzione Generale - Direzione Centrale

pubblicità immobiliare e affari legali Dott.ssa Laura Rossi, per la

Direzione centrale Risorse umane agli acquisti Dott.ssa Cristiana

Pattumelli; per la Direzione Centrale dei Sistemi informativi-Ufficio

gestione contratti e contenzioso Dott.ssa Margherita Arcieri;

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- per l’Agenzia delle Dogane - Direzione Generale Dott. Simone

D’Ecclesiis;

- per Equitalia S.p.a. - Direzione Generale - Dott. Silvio Tucci e dott.

Marco Paglia.

DELIBERA

di approvare, con le modifiche apportate dal Collegio in camera di consi-

glio, la Relazione concernente “Modalità di impiego delle garanzie

fidejussorie in materia di crediti tributari e non tributari da parte delle

pubbliche amministrazioni”.

INVIA

la presente deliberazione e l’unita relazione – ai sensi e per gli effetti

dell’art. 3, comma 6, della legge 20/94, come modificato dall’art. 1,

comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria

2006) e dall’art. 3, comma 64, della legge 24 dicembre 2007, n 244, a

cura della Segreteria della Sezione:

- alle Presidenze del Senato della Repubblica e della Camera dei

Deputati;

- alle Presidenze delle Commissioni Bilancio del Senato della

Repubblica e della Camera dei deputati;

- alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato Generale;

- alle Amministrazioni convocate citate in premessa.

TRASMETTE

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ai sensi dell’art. 41 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 – la

presente delibera al competente Collegio delle Sezioni riunite, affinché

possa trarne deduzioni circa le modalità con le quali le Amministrazioni

interessate si sono conformate alla vigente disciplina finanziaria e

contabile.

Le Amministrazioni interessate comunicheranno alla Corte e al

Parlamento, entro sei mesi dalla data di ricevimento della presente

relazione, le misure conseguenziali adottate ai sensi e per gli effetti

dell’articolo 3, comma 6, della legge n. 20/94, come modificato

dall’articolo 1, comma 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Adotteranno, entro trenta giorni dalla ricezione della relazione,

l’eventuale provvedimento motivato previsto dall’articolo 3, comma 64,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ove ritengano di non ottemperare

ai rilievi formulati.

Il Presidente (Dott. Giorgio CLEMENTE)

I RELATORI Cons. Diodoro Valente

Cons. Maria Teresa Polverino

Depositata in Segreteria il 14 NOV. 2011 IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Cesira CASALANGUIDA)

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CORTE DEI CONTI

Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni

dello Stato

MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI

CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Magistrati Istruttori: DIODORO VALENTE

MARIA TERESA POLVERINO

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SOMMARIO

Sintesi. pag. 1

1. Premessa pag. 3

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO pag. 4

2.1 Soggetti abilitati a prestare fidejussione pag. 6

Intermediari finanziari ex art. 106 pag. 9

Confidi (ex art. 155 comma 4) pag. 9

2.2 Ipotesi per la quali è richiesta la fidejussione pag. 10

Contratti pubblici pag. 10

Acquisizioni di beni o servizi in economia (in amministrazione

diretta o a cottimo fiduciario) e a trattativa privata. pag. 14

3. I RISULTATI DELL’INDAGINE pag. 15

4. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI pag. 16

Dipartimento della protezione civile pag. 17

Dipartimento per le politiche della famiglia pag. 18

Dipartimento per l’informazione e l’editoria pag. 19

Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo pag. 20

Ufficio nazionale per il servizio civile pag. 20

Dipartimento della funzione pubblica pag. 20

Dipartimento della gioventù pag. 20

Dipartimento per la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione

e l’innovazione tecnologica pag. 20

Dipartimento per le politiche di gestione delle risorse umane pag. 21

Dipartimento per le risorse strumentali pag. 21

Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali pag. 21

Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le

Regioni pag. 21

Ufficio per lo sport pag. 21

Dipartimento per gli affari regionali pag. 21

Dipartimento per le pari opportunità’ pag. 22

Unità tecnica di missione pag. 22

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

5. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE pag. 22

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato pag. 22

Ispettorato generale di finanza pag. 22

Dipartimento delle finanze pag. 22

Direzione legislazione tributaria pag. 22

5.1 AGENZIA DELLE ENTRATE pag. 23

1 Attività di liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni pag. 23

2. Attività di liquidazione dei rimborsi IVA pag. 24

2.1. Durata della garanzia pag. 24

2.2 Esonero dalla presentazione della garanzia pag. 25

3 Attività di controllo formale e sostanziale pag. 26

3.1. Criticità connesse alle fidejussioni rilasciate a garanzia dei crediti pag. 27

4. Processo tributario; pag. 28

4.1. Articoli 47 e 47-bis del d.lgs. n. 546 del 1992 pag. 28

4.2. Articolo 19 del d.lgs. n. 472 del 1997 pag. 29

4.3. Articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 pag. 29

5. Rimborsabilità dei costi sostenuti per la fidejussione pag. 30

5.1 Natura giuridica dell’obbligazione fidejussoria prevista dall’articolo

38-bis del D.P.R. n. 633/1972 pag. 30

6. Fidejussioni in materia di riscossione pag. 30

7. Cauzioni in materia di riscossione a mezzo ruolo pag. 32

8. Procedure di gara ad evidenza pubblica pag. 34

5.2. EQUITALIA S.p.a pag. 34

5.3. AGENZIA DELLE DOGANE pag. 36

5.4. AGENZIA DEL TERRITORIO pag. 38

5.5 AGENZIA DEL DEMANIO pag. 39

6. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO pag. 39

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione pag. 39

Direzione generale per la politica industriale e la competitività pag. 39

Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano brevetti

e marchi pag. 39

Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore,

la vigilanza e la normativa tecnica pag. 40

Direzione generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi pag. 43

Direzione generale per la politica commerciale internazionale pag. 44

Direzione generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione

degli scambi pag. 45

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica pag. 46

Direzione generale per la politica regionale unitaria nazionale pag. 46

Direzione generale per la politica regionale unitaria comunitaria pag. 46

Direzione generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali pag. 46

Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/02 pag. 48

Attività di avvalimento ex art. 33 del D.Lgs. 163/2006:

Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Puglia Basilicata Sede

coordinata Potenza pag. 49

Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Campania Molise –

Sede centrale di Napoli pag. 49

Dipartimento per le comunicazioni pag. 49

Direzione generale per la pianificazione e la gestione dello spettro

Radioelettrico pag. 49

Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie

dell’informazione pag. 50

7. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI pag. 50

Direzione generale del mercato del lavoro pag. 50

Direzione generale dell’immigrazione pag. 51

Direzione generale per l’innovazione tecnologica e la comunicazione pag. 53

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi

all’occupazione pag. 53

Direzione generale per l’inclusione e i diritti sociali e la responsabilità sociale

delle imprese; pag. 54

Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro pag. 55

Direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione pag. 56

8. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA pag. 58

Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale

e dei servizi pag. 58

Direzione generale del bilancio e della contabilità pag. 58

Dipartimento per la giustizia minorile pag. 58

Dipartimento per l’’amministrazione penitenziaria pag. 58

Direzione generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi pag. 58

Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi pag. 58

Ufficio centrale archivi notarili pag. 59

9. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI pag. 59

10. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA

RICERCA pag. 62

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse

umane, finanziarie e strumentali pag. 62

Direzione generale risorse umane pag. 62

Direzione Generale per gli studi la statistica ed i sistemi informativi pag. 62

Dipartimento per l’Università, l’AFAM e per la ricerca pag. 62

Fondo agevolazioni alla ricerca; pag. 63

Risorse PON Ricerca 2000/2006 pag. 64

FIRB pag. 65

11. MINISTERO DELL’INTERNO pag. 65

Dipartimento per gli affari interni e territoriali pag. 65

Direzione centrale per i servizi demografici pag. 65

Direzione Centrale per la finanza locale pag. 66

Direzione centrale dei servizi elettorali pag. 66

Dipartimento per le politiche del personale dell’amministrazione

civile e per le risorse strumentali e finanziarie pag. 66

Direzione centrale risorse finanziarie e strumentali pag. 66

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione pag. 66

Ufficio VII – Affari economici e finanziari pag. 66

Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa

civile pag. 67

Direzione centrale emergenza pag. 67

Direzione centrale risorse logistiche e strumentali pag. 67

Dipartimento della pubblica sicurezza pag. 67

Direzione centrale dell’immigrazione e polizia delle frontiere pag. 67

Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale; pag. 67

- Accasermamento P.S. pag. 67

- Casermaggio pag. 67

- Equipaggiamento pag. 67

- Fidejussioni rogante pag. 68

- Ufficio motorizzazione pag. 68

- Ufficio impianti tecnici, telecomunicazione e informatica pag. 70

- Settore P.O.N. asse I obiettivo operativo 1.1 pag. 70

- Settore P.O.N. obiettivo operativo I.2; pag. 71

Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato pag. 71

- Servizio assistenza ed attività sociali pag. 71

- Servizio Polizia ferroviaria pag. 71

- Criminale pag. 71

- Direzione investigativa antimafia pag. 71

- Direzione centrale per gli istituti di istruzione pag. 71

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

- Servizio gestioni contabili – Divisione 2^ pag. 72

- Segreteria Dipartimento pag. 72

- Servizio vettovagliamento e pulizia pag. 72

- Stradale pag. 72

- Trattamento economico del personale (T.E.P) pag. 72

12. MINISTERO DELL’AMBIENTE

Direzione generale per la protezione della natura e del mare pag. 73

Direzione generale per le valutazioni ambientali pag. 73

Direzione generale affari generali e del personale pag. 73

Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l’energia pag. 73

Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche pag. 73

13. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI pag. 74

- Consiglio superiore dei lavori pubblici pag. 74

- Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informatici

e Statistici pag. 74

Acquisizione di beni e servizi per l’erogazione dei servizi all’utenza in

materia di motorizzazione; pag. 75

Azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale ed a

rafforzare le strutture tecniche e le strumentazioni a ciò dedicate; pag. 75

Erogazione di contributi a favore del trasporto pubblico locale pag. 75

Erogazione di contributi al settore navale pag. 75

Trasporto marittimo e interno pag. 76

Gestione amministrativa delle concessioni demaniali marittime pag. 76

Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale pag. 78

Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche pag. 78

Direzione generale per l’edilizia statale e gli interventi speciali pag. 78

Direzione generale per gli affari generali e del personale pag. 78

- Magistrato alle acque pag. 79

- Provveditorato interregionale alle OO.PP. del Veneto Trentino Alto

Adige - Friuli Venezia Giulia; pag. 79

Nucleo operativo di Padova pag. 79

Nucleo operativo di Vicenza pag. 79

Nucleo operativo di Treviso pag. 79

Ufficio 4 salvaguardia di Venezia pag. 80

Ufficio 2 centro sperimentale di Voltabarozzo pag. 80

Ufficio 2 tecnico Regione Veneto – Nucleo operativo di Verona pag. 80

Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i

progetti internazionali; pag. 80

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

PON pag. 81

PIC INTERREG. III B MEDOCC pag. 81

PIC INTERREG. III B CADSES pag. 81

- Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto pag. 81

- Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Toscana

Umbria - Firenze pag. 81

- Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Toscana Umbria

Ufficio Opere Marittime e Toscana costiera pag. 82

- Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Toscana

Umbria - sede Coordinata di Perugia pag. 82

- Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche per l’Emilia

Romagna e Marche Sede di Bologna pag. 82

- Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche – Veneto-

Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia pag. 83

- Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche del

Piemonte e della Valle D’Aosta pag. 83

- Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia

e la Liguria pag. 83

- Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Campania

–Molise pag. 83

- Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Puglia

e Basilicata pag. 84

- Provveditorato interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia

– Calabria pag. 85

14. MINISTERO DELLA DIFESA pag. 85

- Segretariato generale della difesa e direzione nazionale degli

Armamenti pag. 85

Direzione generale per il personale militare pag. 86

Direzione generale per gli armamenti aereonautici pag. 86

Direzione generale degli armamenti navali pag. 86

Direzione generale della sanità militare pag. 86

Direzione generale di Commissariato e di servizi generali pag. 86

Direzione generale dei lavori e del demanio pag. 87

- Stato Maggiore dell’Esercito pag. 87

Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa

“ESERCITO ITALIANO” pag. 87

Marina Militare pag. 87

Centro di responsabilità Amministrativa – Ufficio generale pag. 87

Direzione di amministrazione – 2° Reparto pag. 87

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Direzione di amministrazione – Sezione La Spezia pag. 88

- Aeronautica Militare pag. 88

Stato Maggiore dell’Aeronautica pag. 88

Centro di responsabilità amministrativa pag. 88

- Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri pag. 88

15. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E

FORESTALI pag. 89

- Corpo forestale dello Stato pag. 89

- Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità

e repressione frodi dei prodotti agroalimentari pag. 89

- Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e

della qualita’ pag. 89

Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale pag. 89

Cosvir X (Zootecnia) pag. 89

Cosvir IV (Ricerca) pag. 90

Cosrvir II pag. 90

Direzione generale dei servizi amministrativi pag. 90

Seam I pag. 90

Seam II pag. 90

Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità pag. 90

SAQ II pag. 90

SAQ IV pag. 90

SAQ V pag. 91

SAQ XI pag. 91

- Dipartimento delle politiche Europee e internazionali pag. 91

Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura pag. 91

16. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI pag. 91

17. MINISTERO DELLA SALUTE pag. 93

Conclusioni e raccomandazioni pag. 94

APPENDICE pag. 102

Prospetto riepilogativo Ministeri pag. 103

Tabella Presidenza Consiglio dei Ministri pag. 104

Tabella Ministero dell’economia e delle finanze pag. 106

Tabella Agenzia delle Entrate pag. 106

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Tabella Equitalia pag. 107

Tabella Agenzia delle Dogane pag. 108

Tabella Agenzia del Territorio pag. 109

Tabella Agenzia del Demanio pag. 110

Tabella Ministero dello sviluppo economico pag. 110

Tabella Ministero del lavoro pag. 112

Tabella Ministero della Giustizia pag. 114

Tabella Ministero Affari Esteri pag. 114

Tabella Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca pag. 115

Tabella Ministero dell’interno pag. 116

Tabella Ministero dell’Ambiente del territorio e del mare pag. 119

Tabella Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pag. 119

Tabella Ministero della difesa pag. 123

Tabella Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali pag. 132

Tabella Ministero dei beni e delle attività culturali pag. 133

Tabella Ministero della salute pag. 135

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1

SINTESI

Le risultanze del controllo eseguito, in esito alla presente indagine “Modalità di

impiego delle garanzie fidejussorie in materia di crediti tributari e non tributari da

parte delle pubbliche amministrazioni”, con riferimento al triennio 2007-2010, hanno

dato conto di un ampio utilizzo dell’istituto particolarmente in materia di contratti di

appalti e di forniture di beni e servizi da parte di tutte le amministrazioni nonché in

materie, analiticamente esaminate con riferimento alle singole amministrazioni

interessate, di specifica competenza di ciascuna di esse ed, infine, nelle ipotesi di

crediti tributari.

Con riferimento alla legittimazione a prestare la garanzia fidejussoria, attesa

l’importanza del profilo dei requisiti di solvibilità del garante, le amministrazioni

accettano fidejussioni da istituti bancari e da società di assicurazioni; l’Agenzia delle

entrate, per l’attività di liquidazione sia delle imposte dovute in base alle dichiarazioni

che dei rimborsi IVA, ha ammesso i Confidi, iscritti negli elenchi previsti dagli artt.

106 e 107 del TUB (Testo Unico Bancario), ma solo fino al 19 settembre 2010, data di

entrata in vigore della riforma del TUB ad opera del d.lgs. 141/2010; analogamente

hanno ammesso i Confidi alcune strutture della Presidenza del Consiglio, del Ministero

della Difesa e del Ministero delle infrastrutture.

La disamina delle ipotesi normative di ricorso all’istituto ha condotto alla

conclusione che la fattispecie astratta della fidejussione, qualora prestata a favore

della pubblica amministrazione, per effetto delle deroghe alla disciplina recata dal

codice civile, si possa configurare piuttosto quale contratto autonomo di garanzia,

come rilevato in numerose pronunce della Corte di Cassazione (Cass. Sez. III

28.2.2007 n. 4661 Cass. Sez. I 19/6/2001 n. 8324; Cass. Sez. III 3/3/2009 n. 5044

Trib. Bologna Sez. II 22/6/2004).

Relativamente ad alcune questioni d’interpretazione normativa la Corte auspica

l’intervento dell’autorità competente per l’emanazione di norme amministrative che

assicurino l’uniforme comportamento da parte di tutte le pubbliche amministrazioni.

Dai dati raccolti è emerso che la maggior parte dei contratti si conclude

regolarmente e le polizze vengono svincolate e che le ipotesi di inadempimento di

contratti o di non completamento di progetti sono seguite dall’escussione del

fidejussore.

Con riferimento alle ipotesi di contenzioso sorto a seguito di opposizione alla

liquidazione della garanzia fidejussoria, provvisoria o definitiva, le criticità e le

problematiche manifestatesi attengono al comportamento sostanzialmente e

processualmente dilatorio dei fidejussori che non rendono agevole il recupero del

credito; le contestazioni opposte a vario titolo in sede giudiziaria dai fidejussori, nella

maggior parte dalle compagnie di assicurazione, contravvengono anzitutto alle stesse

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2

condizioni generali di polizza, che impediscono di sollevare eccezioni spettanti in via

esclusiva al debitore principale e, in secondo luogo, mirano alla non estensibilità a

loro carico della procedura d’iscrizione a ruolo.

Al riguardo la Sezione auspica un intervento normativo che preveda che

l’iscrizione a ruolo del credito, espressamente prevista per la riscossione delle

imposte, possa essere attivata sempre anche a carico dei garanti, quindi anche per il

caso, segnalato dall’Agenzia delle Entrate, in cui il fidejussore eccepisce l’estinzione

della propria obbligazione qualora il garantito abbia aderito al condono (in relazione

alle rate insolute) di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289.

A tutela dell’interesse dell’erario e al fine di contenere atteggiamenti dilatori da

parte dei garanti, la Corte raccomanda alle Amministrazioni un ampio ricorso

all’emissione del provvedimento di fermo amministrativo, ex art. 69 del Regio decreto

n. 2440 del 1923, che consente la compensazione con le somme di cui il fidejussore

risulti debitore; all’istituto ha fatto, in particolare, ricorso l’Agenzia delle Entrate che,

nel periodo 2007-2010, ha emesso 89 provvedimenti, 21 dei quali revocati a seguito

del pagamento delle somme dovute; nonché il Ministero dello sviluppo economico -

Direzione generale incentivazione attività imprenditoriali, che da una ricognizione

effettuata nel 2007 della complessiva situazione debitoria oggetto di contenzioso dei

fidejussori pari a 180.000.000,00 euro ha recuperato, applicando il fermo

amministrativo, 120.000.000,00 euro.

La Sezione, infine, raccomanda alle amministrazioni di implementare un sistema

informatizzato e condiviso di raccolta e archiviazione dei dati per consentire, tra

l’altro, la conoscibilità da parte delle medesime di una c.d. “black list” in cui iscrivere i

garanti inaffidabili, riferendosi l’inaffidabilità non solo all’esposizione debitoria ma

anche alla quantità e alla sistematicità di contenziosi instaurati. Peraltro i dati

potrebbero essere elaborati al fine di creare indici di anomalia che, diffusi tra le

amministrazioni, potrebbero metterle in allarme tempestivamente al fine di poter

valutare l’affidabilità dei garanti in sede di accettazione di ulteriori fidejussioni in ogni

fase del procedimento.

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3

1. PREMESSA

Con deliberazione n. 25 del 18 dicembre 2009 la Sezione centrale del controllo

sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato ha deliberato l’indagine “Modalità di

impiego delle garanzie fidejussorie in materia di crediti tributari e non tributari da

parte delle pubbliche amministrazioni.”

La Sezione evidenzia che la Pubblica Amministrazione fa largo uso delle garanzie

fidejussorie a tutela sia dei crediti di carattere tributario che per rapporti di natura

diversa, quali contratti per pubbliche forniture ed appalti, erogazione di contributi,

ecc. In sede applicativa si è voluta verificare l’idoneità di tali strumenti di garanzia a

tutelare efficacemente e tempestivamente l’interesse pubblico per molteplici ragioni,

per lo più riferibili a situazioni di insolvenza dei soggetti che hanno rilasciato le

garanzie o ad atteggiamenti ostruzionistici e dilatori dei medesimi.

L’indagine della Corte è, pertanto, indirizzata ad analizzare entità e cause del

fenomeno e ad evidenziare eventuali criticità, sia con riferimento agli aspetti di ordine

sostanziale (conoscenza della effettiva situazione patrimoniale dei fidejubenti), sia

relativamente agli aspetti di ordine procedimentale (corretta redazione delle clausole

contrattuali, aspetti processuali, ecc.).

L’istituto della garanzia fidejussoria trova applicazione, nell’amministrazione

pubblica, in materia di contratti e appalti, di concessioni e oneri di urbanizzazione, di

concessione di contributi e di imposte e tasse.

Al fine di valutare le modalità di applicazione dell’istituto della fidejussione presso

la pubblica amministrazione, è stata avviata un’ampia attività istruttoria, relativa al

triennio 2007-2010, presso la Presidenza del Consiglio, i Ministeri e Agenzie delle

Entrate, del Territorio, del Demanio e delle Dogane (con estensione a Equitalia

S.p.a.).

L’esame degli elementi acquisiti, tenuto conto della loro ampiezza ed eterogeneità,

ha evidenziato l’opportunità di illustrare preliminarmente un quadro normativo delle

tipologie dei legittimati a rilasciare una fidejussione e delle fattispecie di più frequente

ricorso all’istituto dando, quindi, contezza, relativamente alle singole Amministrazioni,

dei casi specifici di applicazione e delle problematiche che ne sono conseguite.

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2. INQUADRAMENTO NORMATIVO

Le garanzie contrattuali, bancarie o assicurative, comunemente individuate con il

termine di fidejussione bancaria o assicurativa, consistono in un impegno, assunto da

una banca o da una società di assicurazione, ad eseguire una prestazione a favore di

un beneficiario, qualora l'obbligato principale non adempia ai suoi impegni fissati

contrattualmente e richiamati nella garanzia stessa.

Le garanzie fidejussorie sono impegni accessori assunti da un terzo e dipendono

dal contratto da cui traggono origine, seguendone le sorti in quanto non munite di vita

propria. Sono, pertanto, caratterizzate dall'accessorietà rispetto all'obbligazione

principale e dal legame con i rapporti sottostanti instaurati dalle parti, cioè tra il

beneficiario della garanzia e l'ordinante e rappresentano un impegno monetario del

garante (il fidejussore) esteso anche ad oneri accessori e spese dell'obbligazione

principale; la data di validità è conseguente alla scadenza dell'obbligazione

principale.1

Le garanzie fidejussorie costituiscono una forma di salvaguardia particolarmente

vantaggiosa per gli operatori economici, universalmente riconosciuta come valida da

enti pubblici e da privati per obbligazioni derivanti dalla legge e dai contratti, in

1 La fidejussione è il contratto con il quale si costituisce a favore del creditore la garanzia personale di un terzo. Il codice civile all'art. 1936 definisce chi presta una garanzia, cioè, il fidejussore, come "... colui che

obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di una obbligazione altrui". La garanzia è personale, (il creditore può soddisfarsi sopra il patrimonio di persona diversa dal

debitore), e non da luogo ad alcun diritto reale ma riguarda tutto il patrimonio del fidejussore. La fidejussione non attribuisce diritto di seguito: la garanzia sussiste se ed in quanto nel patrimonio del fidejussore si trovano dei beni, ma non è opponibile nei confronti del terzo acquirente.

Il rapporto fidejussorio è bilaterale: tra creditore e fidejussore; di solito è preceduto da un’intesa tra debitore e fidejussore, ma la fidejussione può essere anche spontanea.

Ha natura accessoria: sussiste se esiste l’obbligazione principale; non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore né può essere prestata a condizioni più onerose; non è valida se non lo è l’obbligazione principale.

Data la gravità delle conseguenze è necessaria la volontà espressa di prestarla. Il fidejussore è obbligato in solido con il debitore principale, si può convenire l’obbligo del beneficium

excussionis. In caso di pluralità di fidejussori è previsto il beneficio della divisione. Il fidejussore che ha pagato è surrogato nei diritti che il creditore vantava nei confronti del debitore

potendo avvalersi di tutti i mezzi di garanzia che erano a disposizione del creditore originario. Oltre alla surrogazione nei diritti e nelle ragioni del creditore, il fidejussore ha un’azione specifica

(l’azione di regresso), contro il debitore. E’ appena il caso di fare accenno alla cd. fidejussione “omnibus”, rilasciata da terzi ad aziende di

credito a garanzia dell’esposizione debitoria di un cliente verso la banca ma senza la fissazione di un importo predeterminato che funga da tetto alla garanzia assunta, bensì rinviando al coacervo dei debiti presenti e futuri che il garantito sarebbe risultato avere nei confronti della banca, anche se non ancora specificati al momento dell’accensione della fidejussione.

Si è dubitato da parte della dottrina e della giurisprudenza della validità del contratto per l’indeterminatezza dell’oggetto, mentre, per altra parte, l’oggetto sarebbe sufficientemente determinato, sia pure per relationem, poiché il fidejussore all’atto dell’assunzione della garanzia si riferisce a rapporti determinati e cioè agli affidamenti bancari che l’azienda di credito potrà concedere a favore del cliente il cui debito è garantito dal fidejussore.

Da ultimo, l’art. 10 della legge 17.2.1992, n. 154, “Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari”, ha novellato il testo dell’art. 1938 cc, confermando che la fidejussione può essere prestata anche per un’obbligazione “condizionale o futura”, purché sia esplicitamente previsto “l’importo massimo garantito”.

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5

quanto esse garantiscono la disponibilità di maggiori risorse economiche,

contribuendo di conseguenza allo sviluppo degli affari e dell’economia.

Nelle operazioni internazionali esse hanno assunto sempre maggiore importanza,

in quanto l'acquirente di una merce o il committente di un servizio ed il fornitore dei

medesimi, a seconda dei casi, si assicurano tramite le stesse l'adempimento di un

obbligo contrattuale assunto dalla controparte.

In campo internazionale, tuttavia, la garanzia bancaria, così come regolata dal

nostro legislatore e da quello di altri paesi occidentali, si è rivelata uno strumento

poco adatto e ha portato allo sviluppo di garanzie cosiddette "autonome", cioè

svincolate dall'obbligazione principale instaurata tra le parti, cosicché esse possono

assumere due diverse caratteristiche, autonome oppure fidejussorie.

Le garanzie autonome sono impegni indipendenti ed astratti rispetto al contratto

sottostante da cui traggono origine. La differenza, dunque, tra la garanzia bancaria

autonoma e quella fidejussoria consiste nel fatto che con la prima è possibile escutere

il garante a prima e semplice richiesta.

Il contratto autonomo di garanzia, al pari della fidejussione, consiste in un accordo

in forza del quale un soggetto si obbliga personalmente verso il creditore a garantire

l’adempimento di un’obbligazione altrui con la fondamentale differenza, rispetto alla

fidejussione, dell’assenza del carattere di accessorietà della garanzia rispetto alle

vicende legate all’obbligazione garantita, integrata dal fatto che viene esclusa la

facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore

principale, in deroga alla regola essenziale della fidejussione, posta dall'art. 1945 c.c.

(App. Napoli Sez. III Sent., 06-02-2009, Cass. civ. Sez. III Sent., 03-03-2009, n.

5044).2

2 Dal punto di vista formale, come ha avuto modo di osservare la Corte di Cassazione, ai fini della

configurabilità di un contratto autonomo di garanzia oppure di un contratto di fidejussione, non è decisivo l’impiego o meno delle espressioni “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” del creditore, ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l’obbligazione principale e l’obbligazione di garanzia (Cass. Civ. Sez. l 19/6/2001 n. 8324; Cass. civ. Sez. III Sent., 03-03-2009, n. 5044). Pertanto, la circostanza che nel documento contrattuale sia inserita l’espressione “a semplice richiesta” (o similari) non prevederà automaticamente l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore. Occorrerà infatti a tal fine che sia prevista contrattualmente la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell’art. 1945 c.c., oltre all’espressa rinuncia al beneficio di escussione di cui all’art. 1944 c.c..

Tuttavia, anche in detti ultimi casi, il garante (spesso un istituto di credito) sarà in ogni caso legittimato ad opporre al creditore la c.d. “exceptio doli generalis”, così come confermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo la quale, nel contratto autonomo di garanzia è inopponibile al creditore dal garante la nullità di un patto relativo al rapporto fondamentale, purchè la medesima non dipenda da contrarietà a norme imperative o dall'illiceità della causa e purchè, attraverso il medesimo contratto autonomo, non si intenda assicurare il risultato vietato dall'ordinamento (Cass. civ. Sez. III Sent., 03-03-2009, n. 5044).

L’ "exceptio doli generalis" costituisce pertanto il limite all'astrattezza della garanzia autonoma: in presenza di detta eccezione, il garante è legittimato a rifiutare il pagamento di fronte all'evidenza che l'escussione della garanzia da parte del beneficiario non è conforme a buona fede (Trib. Bologna Sez. II, 22-06-2004).

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Controllare i requisiti di solvibilità del garante risulta particolarmente complesso

allorché le garanzie fidejussorie vengono rilasciate da imprese commerciali diverse da

banche o imprese di assicurazione.

Al fine di meglio evidenziare le problematiche sorte in relazione al ricorso alle

diverse categorie di fidejussori, appare opportuno ricostruire il quadro normativo di

riferimento sia dei soggetti abilitati che delle ipotesi più comuni e diffuse di ricorso

all’istituto, dando anche contezza delle modifiche succedutesi in ordine temporale.

2.1. SOGGETTI ABILITATI A PRESTARE FIDEJUSSIONE.

La costituzione di una garanzia fidejussoria a favore dello Stato, risale alla legge

10 giugno 1982, n.348, ove si individuano nelle banche ed assicurazioni i soli soggetti

abilitati.3

Il primo comma dell’art. 38 bis del D.P.R. n.633/72 Imposta sul Valore Aggiunto, a

proposito dell’esecuzione dei rimborsi, individua, fra i soggetti, anche imprese

commerciali che, a giudizio dell’Amministrazione finanziaria, offrano adeguate

3 Legge 10 giugno 1982, n. 348: “Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo Stato ed altri Enti pubblici”. (G. U. n. 161 del 14 giugno 1982) Art. 1: “In tutti i casi in cui è prevista la costituzione di una cauzione a favore dello Stato o altro Ente pubblico, questa può essere costituita in uno dei seguenti modi: a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni (1); b) da fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni (2); c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (3). (1) Si riporta l’art. 54, così come sostituito dall’articolo unico del D.P.R. 29 luglio 1948, n. 1309: Secondo la qualità e l'importanza dei contratti, coloro che contraggono obbligazioni verso lo Stato debbono prestare reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa. Può accettarsi una cauzione costituita da fidejussione. Sono ammessi a prestare fidejussione gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche d'interesse nazionale nonché le aziende di credito ordinario aventi un patrimonio (capitale versato e riserve) non inferiore a L. 300.000.000 e le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di 1° categoria e le Banche popolari aventi un patrimonio non inferiore a L. 100.000.000. Comma così sostituito dall’articolo unico del d.P.R. 635/1956. Per i contratti di affitto di fondi rustici, la fidejussione può accettarsi quando il canone annuo non superi le lire 100.000 e la durata non oltrepassi i sei anni o quando il conduttore anticipi un semestre di fitto. Per il taglio dei boschi cedui, la fidejussione può accettarsi quando venga pagato per intiero anticipatamente il prezzo pattuito. Per l'accollo dei servizi di trasporti postali, eseguiti senza l'impiego di trazione animale o meccanica che importano una somma non superiore alle lire 8000 annue, l'Amministrazione può accettare la fidejussione di persona proba e solvente che firma in solido con l'accollatario. In casi speciali e per contratti a lunga scadenza può essere accettata una cauzione in beni stabili di prima ipoteca, sentito in precedenza il parere del Consiglio di Stato sulla convenienza in massima del provvedimento e quello della Avvocatura dello Stato sulla proprietà e libertà dei beni da accettare in cauzione. E' pure fatta facoltà all'Amministrazione di prescindere in casi speciali dal richiedere una cauzione per le forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte, sia nazionali che estere, di notoria solidità e per le provviste di cui ai numeri 2 e 3 dell'art. 38. L'esonero dalla cauzione o l'accettazione della fidejussione, sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. Nei contratti che si rinnovano periodicamente per lavori o provviste riguardanti un medesimo servizio, quando lo stesso fornitore cessante assume il nuovo contratto, si può dichiarare e tenere per valida la stessa cauzione vincolata per il contratto precedente, salvo quelle speciali guarentigie che l'Amministrazione contraente riconoscesse necessarie. Speciale cauzione deve essere richiesta ai contraenti ai quali siano fornite cose di pertinenza dello Stato. (2) L’articolo 5 del R.D.L. n. 375/1936 è stato abrogato dall'art. dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 14 dicembre 1992, n. 481. (3) Lettera sostituita dall'art. 128, comma 1, d.lgs. 17 marzo 1995, n. 175”. Art. 2:“Diritti ed azioni, di cui godeva il creditore beneficiario della prestazione garantita da cauzione costituita in uno dei modi sopra detti, si trasferiscono in surrogazione a chi ha prestato la cauzione a seguito di inadempienza del debitore principale ed incameramento della cauzione”.

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garanzie di solvibilità mentre la legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria

2005) art. 1, commi 418 e 419, ha disposto che, per i contribuenti che chiedessero

dilazioni di pagamento delle imposte dovute all’erario, i soli soggetti abilitati a

rilasciare le garanzie fidejussorie fossero esclusivamente le banche e le imprese

nazionali di assicurazioni autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.

Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, (Testo Unico Bancario),

individuava, nella sua formulazione originaria, i soggetti che potevano operare nel

settore finanziario (riprendendo i principi dettati dagli artt. 6 e 7 della legge 5 luglio

1991, n.197 c.d. Legge Antiriciclaggio), tramite gli artt. 106 e 107, che definivano due

specifiche categorie di intermediari finanziari:

Art.106 Intermediari Finanziari iscritti in un apposito elenco generale tenuto dal

Ministero dell’Economia e delle Finanze che si avvale dell’Ufficio Italiano

Cambi, soggetti soltanto ai controlli relativi ai requisiti formali richiesti

per la iscrizione nel registro stesso;

Art.107 Intermediari Finanziari, iscritti, oltre che nell’elenco generale di cui

all’Art.106, nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia, individuati,

previa determinazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentite

la Banca d’Italia e la CONSOB, mediante criteri oggettivi riferibili

all’attività, alla dimensione e al rapporto fra indebitamento e patrimonio.

Nell’Elenco Speciale, dunque, erano riportate tutte le banche, le società di leasing,

di factoring, di cartolarizzazione e le società che rilasciano polizze fidejussorie.

Fino al 31 dicembre 2007 era esistente l’Ufficio Italiano Cambi, ente presso il

quale venivano iscritti gli intermediari finanziari ai sensi del suindicato art. 106 l.

385/93 TUB. A seguito della soppressione di tale ente, dal 1° gennaio 2008 tutti gli

intermediari finanziari sono passati sotto la gestione e il controllo della Banca d’Italia,

che ha assunto tutte le funzioni esercitate dall’ UIC.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) articolo 1, commi da

124 a 127, ha, tra l’altro, ampliato le possibilità del contribuente di prestare garanzie

all'erario e contemplato altre categorie di soggetti abilitati a prestare una fidejussione,

quali i Confidi.4

L'intervento legislativo, infatti, ha interessato vari ambiti, tra cui le rateizzazioni a

seguito di adesione, di conciliazione e di cartelle di pagamento e per l'ottenimento di

4 Soggetti abilitati al rilascio di una Fidejussione - Istituti Bancari (Fidejussione Bancaria); - Compagnie di Assicurazione (Fidejussione Assicurativa) rilasciata da una società assicurativa autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del Codice delle assicurazioni private d.lgs. 7/9/2005, n. 209; - Intermediari Finanziari aventi i requisiti di cui agli artt. 106 e 107 del d.lgs. 385/1993 (Fidejussione Finanziaria) - Confidi (nella Finanziaria del 2008, è stata approvata una normativa che prevede che i Confidi sia ex art. 106 che art.107 possono rilasciare garanzie e Fidejussioni come le Banche e le Assicurazioni per i rapporti delle imprese socie con il fisco; i Confidi - Consorzi di garanzia collettiva dei fidi - sono organismi con struttura cooperativa o consortile esercitanti in forma mutualistica attività di garanzia collettiva dei finanziamenti a favore delle imprese socie o consorziate).

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rimborsi Iva e imposte dirette e, dal primo gennaio 2008, sono stati ammessi,

accanto a banche e assicurazioni, anche i Confidi.5

La legge finanziaria 2008 ha, inoltre, previsto, in modo uniforme per le diverse

tipologie di debito tributario sopra indicate, che il contribuente possa fornire nei

confronti dell'erario idonea garanzia mediante "polizza fidejussoria o fidejussione

bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti

negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385".

L’art. 106 c. 1 del D. Lgs. del 1º settembre 1993, n. 385 e successive modifiche

prevede che i confidi in possesso di particolari requisiti patrimoniali e professionali

devono essere iscritti in un apposito elenco tenuto presso la Banca d’Italia. La loro

attività è regolata dall’art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 "Disciplina

dell'attività di garanzia collettiva dei fidi", convertito in Legge 24 novembre 2003, n.

326, conosciuta anche come Legge Quadro sui confidi, dalla legge 27 dicembre 2006,

n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, commi 881 e 882, dalla legge 24 dicembre 2007, n.

244 (Finanziaria 2008), art. 1 dal c. 124 al 127, 133, 134, 135, 144, nonché da leggi

regionali.

I Confidi, quindi, sono in generale legittimati a garantire crediti dell'erario senza

limitazioni o particolari ulteriori presupposti rispetto all'iscrizione a uno degli elenchi

degli intermediari finanziari tenuti dalla Banca d'Italia. Prima della Finanziaria 2008, i

Confidi potevano già garantire per i rimborsi Iva.6 Erano, però, previste specifiche

limitazioni, fissate nel dettaglio dal regolamento contenuto nel decreto ministeriale

366/1999.7 Si trattava di particolari requisiti patrimoniali, che potessero garantire -

almeno in astratto - una adeguata solvibilità. Con la citata previsione normativa, il

legislatore, tenuto conto degli sviluppi della disciplina dei consorzi di garanzia

collettiva dei fidi, ha ritenuto che questi possano garantire - in linea di massima - una

sufficiente affidabilità e solvibilità per tutelare l'interesse pubblico alla riscossione

tributaria.

Ciò in quanto è di interesse fondamentale per l’amministrazione finanziaria la

valutazione della solvibilità dei fidejubenti, soprattutto dei soggetti di cui all’art. 106

Il Confidi è un consorzio italiano di garanzia collettiva dei fidi che svolge attività di prestazione di garanzie per agevolare le imprese nell’accesso ai finanziamenti, a breve medio e lungo termine, destinati allo sviluppo delle attività economiche e produttive. I confidi nascono come espressione delle associazioni di categoria nei comparti dell’industria, del commercio, dell’artigianato e dell’agricoltura, basandosi su principi di mutualità e solidarietà. I primi consorzi fidi, o cooperative di garanzia, vengono costituiti già nel 1956 per facilitare l’accesso al credito alle piccole imprese. Nel 1963 per iniziativa della Confartigianato, a Roma, si costituisce la prima Cooperativa di garanzia operativa a livello regionale del Lazio, la Cooperativa Laziale di Garanzia. Nel 1975 per iniziativa dell' Unione Industriale di Torino viene costituito il confidi Unionfidi Piemonte, attualmente il più grande confidi privato italiano. Successivamente, anche grazie alle incentivazioni regionali, vengono costituiti diversi organismi di garanzia, principalmente nell'artigianato ma anche nei comparti della PMI e dell'industria. Oggi sono operativi in Italia confidi espressione sia di gruppi bancari che privati. 6 d.P.R. 633/1972 articolo 38-bis 7 d.m. 22/9/1999 del Ministero delle finanze, G.U. 22/10/1999, n. 249 “Regolamento recante modalità con cui i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi possono prestare garanzie a favore delle piccole e medie imprese che richiedono rimborsi IVA ed imposte dirette”.

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citato, in quanto, mentre i soggetti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 sono

sottoposti ad una continua ed attenta vigilanza della Banca d’Italia, i primi, tra i quali

molti Confidi, non sono soggetti a stretta vigilanza.

Ed, invero, anche la previsione di controlli formali, quali la verifica dell’iscrizione

negli elenchi degli intermediari finanziari, l’assenza di anomalie nei dati sul consorzio

presenti negli archivi dell’ Anagrafe tributaria e della Camera di Commercio,

l’ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dall’archivio dei rapporti

finanziari, riveste carattere prevalentemente formale e non garantisce la solvibilità del

soggetto che rilascia la garanzia.

Il 4 settembre 2010 è stato pubblicato il Decreto legislativo 13 agosto 2010, n.

141, “Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai

consumatori, nonche' modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto

legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore

finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi”,8 che riforma la

disciplina del credito al consumo.

Il decreto contiene una profonda rivisitazione della normativa relativa agli

intermediari finanziari e agli altri operatori del settore finanziario i cui effetti si

manifesteranno gradualmente secondo i termini e le modalità dettate dalle

disposizioni transitorie.

Di seguito sono illustrati i principali effetti del provvedimento, distinti per tipologia

di operatore interessato dalla presente indagine.

Intermediari finanziari ex art. 106

Il decreto prevede l’istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che

esercitano nei confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamento sotto

qualsiasi forma e ne affida la tenuta alla Banca d’Italia.9

Gli intermediari finanziari che, alla data di entrata in vigore delle norme (19

settembre 2010), risultino iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 o

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.

385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al

completamento degli adempimenti richiesti per l’attuazione della riforma e comunque

al più tardi entro il 31 dicembre 2011.10

Confidi (ex art. 155 comma 4)

Il decreto prevede l’istituzione di un nuovo elenco dei Confidi, anche di secondo

grado, che esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi, tenuto da

un apposito Organismo, i cui componenti sono nominati dal Ministro dell’economia e

delle finanze su proposta della Banca d’Italia e sottoposto alla vigilanza di

8 G.U. n. 207 del 4/9/2010 - Suppl. Ordinario n. 212) 9 L’albo degli intermediari finanziari, ex art. 1106 T.U.B è consultabile all’indirizzo http://www.bancaditalia.it/vigilanza/albi-elenchi/art-106. 10 art. 10 del d.lgs 141/2010 come modificato dall’art. 7 del d.lgs.14/12/2010, n. 218.

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quest’ultima. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia è

investito del potere di individuazione dei criteri oggettivi, riferibili al volume di attività

finanziaria, al di sopra dei quali i confidi saranno tenuti a chiedere l’iscrizione nel

nuovo albo unico ex art. 106 T.U.B.

I Confidi che, alla data di entrata in vigore delle norme, risultino iscritti nella

apposita sezione di cui all’articolo 155, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre

1993, n. 385, possono continuare a operare per un periodo di 12 mesi successivi al

completamento degli adempimenti richiesti per l’attuazione della riforma e comunque

al più tardi entro il 31 dicembre 2011. 11

2.2. IPOTESI PER LA QUALI È RICHIESTA LA FIDEJUSSIONE

Il ricorso all’utilizzo delle garanzie fidejussorie da parte delle Amministrazioni

avviene con differenti modalità a seconda che le garanzie vengano richieste per la

contrattualistica, vale a dire per contratti pubblici di rilevanza comunitaria, per

acquisizioni di beni o servizi in economia, mediante cottimo fiduciario o a trattativa

privata, per la concessione di contributi, per la riscossione delle imposte, e comunque

per tutte le ipotesi nelle quali la P.A. si avvale dell’istituto.

Di seguito si da contezza delle ipotesi normative più comuni di ricorso alla

fidejussione; in prosieguo di trattazione si illustreranno i casi più specifici e particolari,

giustificati dalle competenze delle singole Amministrazioni.

Contratti pubblici

La materia contrattuale è regolata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

con gli articoli 75 e 113, per la garanzia provvisoria e definitiva, con l’art. 48 in

materia di controlli sul possesso dei requisiti, con l’art. 111 per le garanzie che

devono prestare i progettisti, con l’art. 129 per le coperture assicurative per lavori

pubblici e con l’art. 141 in materia di collaudo nonché dal titolo VI capi I e II (artt.

123-136) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione e di

attuazione del d.lgs. 12 giugno 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici

relativi a lavori, servizi, e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e

2004/18/CE”.

Il citato art. 75 prevede che l’offerta sia corredata da una garanzia, pari al due per

cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di

fidejussione, a scelta dell’offerente. La cauzione può essere costituita, sempre a sua

scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno

del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende

autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

11 art. 10 del d.lgs. 141/2010 come modificato dall’art. 7 del decreto legislativo 14 dicembre 2010, n. 218.

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11

La fidejussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o

rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107

del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o

prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia

e delle finanze.

E’ stabilito, inoltre, che la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al

beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione

di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia

medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione

appaltante.12

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di

presentazione dell’offerta. Il bando o l’invito possono richiedere una garanzia con

termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del

procedimento, e possono altresì prescrivere che l’offerta sia corredata dall’impegno

del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al

momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta

della stazione appaltante nel corso della procedura.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario

ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto

medesimo.

L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per

cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai

sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN

ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee

della serie UNI CEI ISO 9000.13 Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico

segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti

dalle norme vigenti.

L’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un

fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, di cui

all’articolo 113, qualora l’offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non

aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della

garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta

12 Art. 1957 cc. “Scadenza dell’obbligazione principale”: “Il fidejussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi (2964; att.190) abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche al caso in cui il fidejussore ha espressamente limitato la sua fidejussione allo stesso termine dell'obbligazione principale. In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi. L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fidejussore (2943 e seguenti; att. 190). 13 Certificazioni di un sistema di qualità attraverso l’attestazione di conformità a norme ISO (Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione) ISO 9000 recepita in Italia come UNI EN 29000

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12

giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità

della garanzia.

Relativamente all’esecuzione del contratto, l’art. 113 del citato d.lgs. 163/2006

prevede che il contraente definitivo ed esecutore è obbligato a costituire una garanzia

fidejussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con

ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti

punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia

superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di

ribasso superiore al 20 per cento.

Anche la garanzia fidejussoria definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia

al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia

all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività

della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della

stazione appaltante.

La citata disposizione prevede che la garanzia fidejussoria definitiva sia

progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite

massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico,

senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva

consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati

di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,

attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento

dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle

le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni

dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce

inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è

prestata.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza

dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del

citato decreto da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la

concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

E’ previsto, infine, che la garanzia copra gli oneri per il mancato od inesatto

adempimento e cessi di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La costituzione della garanzia deve essere conforme agli schemi di polizza tipo per

le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative in materia di lavori pubblici previsti

dal decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123.14 Con

analoghi provvedimenti di formazione secondaria, richiamati nel corso della relazione,

14 G.U. n. 109 dell’11/5/2004 S.O. n. 89.

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13

le Amministrazioni hanno regolato, a scopo esemplificativo, gli schemi di polizza tipo

adeguati e necessari alle specifiche ipotesi di loro competenza.

L’art. 48 prevede che le stazioni appaltanti richiedano agli offerenti di comprovare

il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,

presentando la documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito. Quando

tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella

domanda di partecipazione o nell’offerta, le stazioni appaltanti procedono

all’esclusione del concorrente dalla gara, all’escussione della relativa cauzione

provvisoria e alla segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’art.

6, comma 11.15

Ai sensi dell’art. 40, c. 7, del decreto legislativo n. 163/2006, nel caso in cui i

suindicati operatori economici siano in possesso della certificazione del sistema di

qualità conforme alle norme europee, l’importo richiesto della garanzia fidejussoria è

ridotto del 50%, con conseguente applicazione di una percentuale pari al 5%.16

L’art. 129 disciplina la copertura assicurativa che l’esecutore del lavoro è tenuto a

presentare, per gli eventuali danni da esecuzione e per responsabilità civile per danni

a terzi e che decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal

relativo certificato.

L’art. 111 prevede che i progettisti incaricati della progettazione devono essere

muniti di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo

svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino

alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Il 9° comma dell’articolo 141 prevede che il pagamento della rata di saldo sia

disposto previa garanzia fidejussoria.

Rilevano, infine, le disposizioni che regolano il ricorso che alcune Amministrazioni,

quali l’Ufficio Centrale degli Archivi Notarili e la Direzione Generale Affari Generali e

del personale del Ministero dell’Ambiente, hanno fatto alle convenzioni CONSIP -art.

26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488- anche utilizzando procedure telematiche per

l’acquisizione dei beni e servizi ai sensi del D.P.R. 4 aprile 2002, n. 101.

15 D.lgs 163/2006 art. 6, c. 11: “con provvedimento dell'Autorita', i soggetti ai quali e' richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonche' agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione”. 16 Con determinazione n. 7 dell’11/9/2007, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura ha ritenuto che la riduzione del deposito cauzionale in misura del 50% per le imprese in possesso della certificazione di qualità sia applicabile non solo agli appalti di lavori pubblici ma anche a quelli di servizi e forniture e che la garanzia fidejussoria definitiva, costituita ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 163/2006 sulla base del 10%dell’importo contrattuale non debba tener conto dell’IVA.

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Acquisizioni di beni o servizi in economia (in amministrazione diretta o a

cottimo fiduciario) e a trattativa privata.

Per gli acquisti in economia, disciplinati dall’art. 125 del decreto legislativo

163/2006 e dai dd.PP.RR. 21 dicembre 1999 n. 554 e 20 agosto 2001, n. 384,

rispettivamente per i lavori in economia e per forniture e servizi in economia, sino alla

data di entrata in vigore (8 Giugno 2011) del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,17 in

materia di garanzie, alcune Amministrazioni hanno reso noto di far ricorso all’art. 54

del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 e s.m.i. , ai sensi del quale è data facoltà

all’Amministrazione di prescindere dal richiedere una cauzione anche costituita da una

fidejussione per forniture o lavori da eseguirsi da persone o ditte di notoria solidità o

per particolari provviste; l’esonero dalla cauzione o l’accettazione della fidejussione

sono subordinati ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

17 L’art. 358 del d.P.R. 207/2010 abroga i DD.PP.RR. 554/99 e 384/01.

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3. I RISULTATI DELL’INDAGINE

Premesso il quadro normativo illustrato, si dà conto dei risultati dell’indagine

integrati dall’approfondimento normativo specifico laddove le singole Amministrazioni

hanno fatto ricorso a garanzie fidejussorie previste da particolari disposizioni

normative.

Poiché come detto l’indagine ha coinvolto tutti i Ministeri, che hanno acquisito le

informazioni richieste anche dalle strutture periferiche, nonché le Agenzie fiscali ed

Equitalia S.p.A. ed ha riguardato il triennio 2008-2010 e, in qualche caso anche il

2007, è stata raccolta una molteplicità di dati non del tutto omogenei tra loro. Ciò in

quanto principalmente, come comunicato da diverse strutture, la non disponibilità da

parte loro di un archivio informatico non ha reso sempre possibile conoscere il numero

preciso di fidejussioni, in particolare di quelle provvisorie, richieste e prestate nel

periodo considerato.

L’esame degli elementi raccolti ha, inoltre, evidenziato l’imprecisione per eccesso

dovuta al conteggio nel triennio, oltre che delle fidejussioni attivate in ciascun anno,

anche di quelle non estinte nel medesimo periodo.

Inoltre, non sempre le Amministrazioni hanno precisato se le garanzie richieste ed

accettate sono state rilasciate da banche, da società di assicurazioni o da intermediari

finanziari iscritti nell’Elenco Speciale previsto dall’art. 107 del decreto legislativo

385/1993; al riguardo si è constatata la maggior frequenza del ricorso a società di

assicurazioni e se ne è tenuto conto nel sintetizzare i dati raccolti nelle tabelle

allegate.

Le cennate alterazioni dei dati acquisti non inficiano, tuttavia, una valutazione

affidabile dei risultati dell’indagine perché, salvo i casi esplicitamente segnalati,

l’applicazione dell’istituto, secondo quanto riferito dalle Amministrazioni, non ha

evidenziato particolari problematiche.

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16

4. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

L’Ufficio per il controllo interno della Presidenza del Consiglio nel trasmettere le

risposte di tutti i Dipartimenti, gli Uffici e le Strutture di missione18, ha evidenziato, in

sintesi, che dai dati raccolti risulta non diffuso il ricorso all’istituto della fidejussione

in quanto non applicabile nell’esercizio delle funzioni di alcuni uffici 19 mentre in altri

casi le strutture ricorrono, nell’ambito dell’attività contrattuale, all’esonero cauzionale

in ragione di un miglioramento del prezzo.

Le garanzie sono richieste sia per l’attività contrattuale che per l’erogazione di

contributi a valere su determinati Fondi istituiti presso la Presidenza e di finanziamenti

per interventi e progetti di varia natura.

Nel comunicare che “le note istruttorie non hanno evidenziato particolari problemi

nell’utilizzo di tali strumenti di garanzia”, rinvia alle risposte dei singoli Uffici

interessati ed, in particolare, alle osservazioni del Dipartimento della Protezione civile

18 Le strutture interessate sono: Ufficio del Segretario generale, Dipartimenti per gli affari giuridici e legislativi, Dipartimento per le risorse strumentali, Dipartimento per le politiche di gestione e di sviluppo delle risorse umane, Dipartimento del cerimoniale di Stato, Dipartimento per il coordinamento amministrativo, Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali, Ufficio di Segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di TN e BZ, Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, Ufficio per i voli di Stato, di governo e umanitari, Dipartimento della protezione civile, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, Dipartimento per l’informazione e l’editoria, Dipartimento per le politiche antidroga, Dipartimento per le politiche della famiglia, Ufficio nazionale per il servizio civile, Ufficio per lo sport, Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, Dipartimento per le riforme istituzionali e la devoluzione, Dipartimento della funzione pubblica, Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, Struttura di missione “Struttura di supporto al Ministro per la semplificazione normativa”, Struttura di missione “Segreteria tecnica dell’Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione”, Dipartimento per il programma di governo, Dipartimento per gli affari regionali, Dipartimento della gioventù, Dipartimento per le pari opportunità, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, Struttura di missione per il rilancio dell’immagine dell’Italia, Struttura di missione per il supporto organizzativo della Delegazione Italiana della Commissione Intergovernativa della linea ferroviaria ad alta velocità tra Torino e Lione, Struttura di missione “Unità per la comunicazione sull’attività di Governo”, Struttura di missione “Unità tecnica di missione”, Struttura di missione presso il Dipartimento per le politiche comunitarie con il compito di prevenire l’insorgere del contenzioso comunitario e rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure d’infrazione, Struttura di missione “Progetto Opportunità delle Regioni in Europa”, Struttura di missione “Unità per l’e-Government e l’innovazione per lo sviluppo”. 19 I Dipartimenti e gli Uffici sottoindicati hanno comunicato di non essere ricorsi all’istituto de quo: - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie - Struttura di Missione per il rilancio dell’immagine dell’Italia - Ufficio del Segretario Generale - Dipartimento per il coordinamento amministrativo - Ufficio per gli AA.GG. e le attività di indirizzo politico-amministrativo - Servizio per gli affari amministrativi generali e le vigilanze - Ufficio per i Voli di Stato di Governo e Umanitari - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica - Dipartimento politiche antidroga - Dipartimento per i rapporti con il Parlamento - Dipartimento per le Riforme Istituzionali - Dipartimento per il Programma di Governo - Unità per la Comunicazione di Governo - Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi - Struttura di Missione per la nuova linea ferroviaria Torino – Lione - Dipartimento del Cerimoniale di Stato - Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l’Innovazione tecnologica – Struttura di Missione Unità per l’e – Government e l’innovazione per lo sviluppo

- Segretariato Generale – Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali - Struttura di supporto al Ministro per la semplificazione normativa

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17

e del Dipartimento per le politiche della famiglia per l’approfondimento

dell’argomento.

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Ufficio VII – Amministrazione e Bilancio

Servizio politiche contrattuali

Il suindicato Dipartimento ha comunicato che, ai sensi dell’art. 113 del decreto

legislativo 163/2006, relativamente ai contratti e alle lettere di commessa per

procedure in economia, sottoscritti nel corso degli anni 2007/2010, sono state

costituite 112 garanzie fidejussorie. Dalla tabella trasmessa, tuttavia, risultano

costituite 97 garanzie fidejussorie.

E’ stata segnalata al riguardo una questione sorta in relazione al contratto n. 686

di repertorio del 20 febbraio 2008, stipulato per la fornitura di 3 potabilizzatori

campali, di un servizio di istruzione, addestramento e manutenzione ordinaria e di 3

confezionatrici di sacche di acqua, per la quale, sono sorte problematiche rispetto

all’escussione della cauzione a seguito della risoluzione del contratto per totale

inadempimento degli obblighi contrattuali.

La Società assicurativa, che ha prestato la fidejussione, ha sostenuto che il

carattere risarcitorio della garanzia concessa dovesse essere collegato ad una effettiva

dimostrazione, da parte del Dipartimento della protezione Civile, del danno subito.

Relativamente alla natura del contratto di fidejussione, richiamando la sentenza

Cass., sez. III, 28.2.2007 n. 4661, il Dipartimento ha sostenuto la tesi che la stessa

costituisse contratto autonomo “in base al quale una parte si obbliga, a titolo di

garanzia, ad eseguire a prima richiesta la prestazione del debitore,

indipendentemente dall’esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base con

l’impossibilità per il garante di sollevare eccezioni” .

L’assicurazione fidejussoria, nella quale è inserita la clausola di pagamento a

semplice richiesta del creditore, derogando alla regola dell’art. 1945 c.c., preclude al

fidejussore l’opponibilità delle eccezioni che potrebbero essere sollevate dal debitore

principale e assicura al creditore garantito una disponibilità di denaro immediato con

effetti analoghi a quelli del deposito cauzionale.

Le citate motivazioni, ha reso noto il Dipartimento, sono state ripetutamente

sottolineate alla Società assicuratrice, “la quale, a tutt’oggi, si oppone alla liquidazione

della polizza fidejussoria costituita e, pertanto, si renderà necessario attivare le

procedure giudiziarie a tutela degli interessi dell’Amministrazione” .

Per quanto concerne l’attività contrattuale svolta nell’ambito degli interventi per il

sisma del 6 aprile 2009, i dati evidenziano 124 garanzie costituite per importo di euro

59.780.417,89, relativamente alle quali non sono state segnalate questioni.

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18

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Il suindicato Dipartimento ha comunicato di ricorrere all’istituto de quo nell’ambito

del procedimento amministrativo relativo alla misura prevista dall’art. 9 della legge 8

marzo 2000, n. 53, che prevede il finanziamento di progetti orientati alla

sperimentazione di azioni positive per la conciliazione tra vita lavorativa e vita

familiare.

La citata disposizione è finalizzata a sostenere l’attuazione di accordi contrattuali

destinati a introdurre prassi innovative in favore di dipendenti con esigenze di

conciliazione all’interno di aziende private e aziende sanitarie locali, quali forme di

flessibilità orarie, formazione al rientro da congedi di lungo periodo, servizi di

supporto, nonché a sostenere imprenditori, lavoratori autonomi e liberi professionisti

che necessitino di una sostituzione a fronte di una nuova maternità/paternità.

A decorrere dal 2007 i contributi gravano sul Fondo delle politiche per la famiglia e

il Dipartimento è competente per le procedure di selezione, valutazione e gestione dei

progetti da presentarsi tre volte all’anno, alle scadenze del 10 febbraio, 10 giugno e

10 ottobre.

A seguito dell’ammissione del progetto al finanziamento, integrale o parziale, i

proponenti possono ricevere il contributo in unica soluzione, al termine delle attività

progettuali e a seguito della verifica della corretta attuazione, effettuata dagli ispettori

del lavoro delle DPL territorialmente competenti, oppure in due quote costituite

dall’anticipo del 25% del totale del contributo e successivamente dal saldo finale.

Condizione essenziale per ottenere l’anticipo è la presentazione di una garanzia

fidejussoria a copertura dell’intero importo dell’acconto e redatta sulla base del

modello predisposto dal Dipartimento. Per essere accettata deve essere prestata

esclusivamente da un istituto bancario o assicurativo con esclusione delle società

finanziarie anche se iscritte nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 del decreto

legislativo 385/1993.

Il Dipartimento ha comunicato che, “in una prima fase di operatività della misura,

ha introdotto una procedura per la preventiva verifica della validità delle fidejussioni,

tramite un controllo degli effettivi poteri dei sottoscrittori presso la sede centrale

dell’istituto bancario o assicurativo”. La procedura è stata applicata a tappeto fino al

2008. Successivamente, visti i positivi esiti dei riscontri e considerato l’aggravio del

procedimento per i beneficiari, sotto il profilo dei tempi necessari per l’erogazione

dell’anticipo, si è ritenuto di non applicare più tale meccanismo di controllo in via

sistematica, ma solo a campione”.

L’Ufficio ha reso noto che le principali criticità rilevate in argomento hanno avuto

riguardo alle difficoltà che i beneficiari dei finanziamenti incontrano ad ottenere la

garanzia della fidejussione da parte di banche ed assicurazioni che trovano il modello

predisposto dall’Amministrazione “ eccessivamente sfavorevole e tentano di attenuare

la propria obbligazione di garanzia (ad es., eliminando il riferimento alla “prima e

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19

semplice richiesta” e alla rinuncia ai termini di decadenza). Il problema si pone

soprattutto nelle regioni meridionali e comporta la frequente richiesta da parte dei

beneficiari di poter ricorrere ad intermediari finanziari di diverso tipo; richiesta che

non è mai stata autorizzata dall’Amministrazione.”

Segnala, inoltre, una particolarità riguardante le assicurazioni che, sebbene nel

modello predisposto dal Dipartimento manchi un termine certo di scadenza della

garanzia, dipendendo quest’ultima dall’effettiva chiusura del progetto all’esito della

visita ispettiva, richiedono al beneficiario del finanziamento la corresponsione di un

premio annuale.

“Questo tipo di prassi ha determinato, in un unico caso di progetto pluriennale, un

problema per l’Amministrazione connesso al decadere della garanzia, a seguito del

mancato pagamento del successivo premio annuale da parte del beneficiario del

finanziamento”.

Nel triennio 2007-2009 sono stati approvati 421 progetti di cui 264 garantiti da

fidejussione; dell’importo complessivo approvato, pari a euro 24.924.248,84, è stato

erogato a titolo di anticipo l’importo di euro 4.899.928,60.

Infine, il Dipartimento ha comunicato che, dal 2007 sino alla data della risposta,

non si sono registrati casi di insolvenza e quindi non è stato necessario far valere le

fidejussioni.

DIPARTIMENTO PER L’INFORMAZIONE E L’EDITORIA

L’ ufficio suindicato ha comunicato di avere richiesto il versamento di garanzie

fidejussorie bancarie o assicurative nell’ambito della stipula di contratti relativi

all’espletamento delle attività di informazione e comunicazione istituzionale.

Precisamente:

1) per quanto riguarda le convenzioni con le agenzie di stampa per un’adeguata

informazione da e per le istituzioni pubbliche attraverso la diffusione di notiziari di

agenzia e servizi speciali, l’ANSA versa, ai sensi dell’art. 113 del Codice degli

appalti, fidejussione bancaria pari al 5% dell’importo contrattuale, in quanto

beneficia dello sconto del 50% sulla cauzione previsto dall’art. 40, comma 7, del

Codice per i soggetti in possesso della certificazione di qualità conforme alle

norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

Per l’Agenzia ANSA si è sempre costituito fidejussore un istituto bancario.

A decorrere dal 2006 sino al 2010 sono state richieste 13 fidejussioni.

2) per quanto concerne la realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale, i

dati trasmessi riguardano 23 garanzie fidejussorie prestate dalle imprese che

hanno partecipato a gare nel periodo 2007-2008, in quanto, al momento, non vi

sono fidejussioni in corso di validità.

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20

Infine, il Dipartimento ha comunicato che sono in corso di approfondimento

aspetti relativi alle procedure in materia di concessione del credito agevolato per

l’editoria.

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITA’ DEL TURISMO

La struttura suindicata ha comunicato che le polizze fidejussorie stipulate a

garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti dai terzi in materia

contrattuale sono state 5 nel 2007, 4 nel 2008 e 2 nel 2009 e che erano

corrispondenti al 10% dell’importo contrattuale ad eccezione di due casi per i quali è

stata richiesta la cauzione, rispettivamente, nella misura del 5% del valore economico

del contratto e nella misura dell’intero importo contrattuale.

Ha, infine, precisato che “in relazione alle sopraccitate polizze non sono stati

riscontrati problemi né sollevate eccezioni”.

UFFICIO NAZIONALE PER IL SERVIZIO CIVILE

Il suindicato Ufficio ha trasmesso l’elenco di 36 garanzie fidejussorie richieste e

prestate, nel periodo 2007/2010, precisando di ricorrere occasionalmente all’esonero

cauzionale nei casi in cui una società offra condizioni economiche più favorevoli per

l’Amministrazione, applicando un miglioramento del prezzo.

Ha inoltre reso noto che nel periodo oggetto dell’indagine “non sono emerse,

nell’ambito dell’attuazione dei relativi rapporti contrattuali, criticità tali da richiedere

l’attivazione delle citate garanzie contrattuali”.

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

I dati trasmessi hanno evidenziato che sono state stipulate 44 polizze prestate

prevalentemente in materia contrattuale che “non sono risultati problemi o eccezioni

opposte”.

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTU’

Il suindicato Dipartimento ha trasmesso un elenco riassuntivo delle fidejussioni

richieste a decorrere dall’8 giugno 2008, data della sua costituzione, sino al 31 luglio

2010.

Il prospetto inoltrato evidenzia che nel 2009 e nel 2010 sono state prestate,

rispettivamente, 16 e 23 fidejussioni da società di assicurazione e che non sono

emerse problematiche di sorta.

DIPARTIMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE E L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA

I dati trasmessi evidenziano che nel triennio 2008/2010 sono state richieste 8

fidejussioni rilasciate da banche o istituti di assicurazione nell’ambito di contratti per

acquisizioni di beni o servizi e che non si sono posti problemi o sollevate eccezioni.

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21

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI GESTIONE E DI SVILUPPO DELLE

RISORSE UMANE

La suindicata struttura ha inviato i dati relativi al Servizio di formazione del

personale e al Servizio coordinamento dati e programmazione statistica relativamente

agli appalti effettuati dai quali emerge che nel periodo 2007-2010 sono state

richieste, rispettivamente, 21 e 17 fidejussioni. In quest’ultimo caso la cauzione è

stata sostituita in 9 appalti su 26 da un miglioramento del prezzo, ai sensi dell’art. 54

del R.D. 827/24.

Al riguardo non sono stati segnalati problemi di sorta.

DIPARTIMENTO PER LE RISORSE STRUMENTALI

Il Dipartimento ha trasmesso uno schema riepilogativo dal quale risulta che, nel

periodo 2007-2010, il Servizio tecnico gestione patrimonio ha richiesto 22

fidejussioni, il Servizio acquisizione beni 60 e dal Servizio acquisizione servizi 126 e

che “per quanto riguarda le eccezioni, esse riguardano in particolare l’applicazione di

uno sconto in sostituzione della polizza per forniture di beni o servizi o per lavori di

piccola entità”.

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DELLE ECONOMIE TERRITORIALI

I dati trasmessi evidenziano che a decorrere dal 2007 sono state richieste e

prestate, per la realizzazione di servizi, 3 fidejussioni prestate da due banche e da

una società di assicurazione, in relazione alle quali non sono state riferite criticità di

sorta.

SEGRETERIA DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO

STATO E LE REGIONI

Risultano richieste e prestate 2 fidejussioni per la realizzazione di servizi

relativamente alle quali non sono stati opposti problemi e tipologia di eccezioni.

UFFICIO PER LO SPORT

L’Ufficio suindicato ha trasmesso i dati relativi alle polizze fidejussorie accese dai

beneficiari dei contributi assegnati sul “Fondo eventi sportivi di rilevanza

internazionale” ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, art. 1, comma 1291, dai quali

risulta che sono state richieste e prestate 14 fidejussioni, nel biennio 2008-2009,

alcune delle quali ancora in corso, e che non hanno evidenziato criticità di sorta.

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

La suindicata struttura ha inviato i dati relativi:

1) alle polizze fidejussorie richieste alle società affidatarie dei servizi aggiudicati con

procedura in economia nell’ambito del PON Gas 2007-2013 relative a procedure in

economia per affidamento di incarichi di studio e ricerca.

Si tratta di. 10 fidejussioni rilasciate da banche e società di assicurazioni.

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22

2) alle polizze fidejussorie richieste alle società affidatarie al fine di garantire la

regolare esecuzione di contratti per pubbliche forniture di servizi nell’ambito della

Struttura di Missione Progetto Opportunità delle Regioni in Europa.

Al riguardo sono state segnalate 3 polizze accese nel 2007 in merito alle quali la

Struttura ha comunicato che “le forniture sono state regolarmente eseguite e non

si è riscontrato alcun tipo di problema”.

DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA’

Il suindicato Dipartimento ha trasmesso l’elenco delle 126 polizze fidejussorie

richieste e prestate per l’esecuzione di contratti, rendendo noto di aver applicato in

alcuni casi la decurtazione dell’1% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 54 del

R.D. 827/1924, e di non aver “riscontrato alcun problema e tipologia di eccezione”.

UNITA’ TECNICA DI MISSIONE

La suindicata Struttura di Missione ha reso noto di aver fatto ricorso alle garanzie

fidejussorie per rapporti di natura pre-contrattuale e contrattuale riferiti ad appalti di

lavori, forniture e servizi, pari all’1% per garanzie provvisorie e al 5 % per garanzie

definitive, operando il mercato in regime di qualità.

“In particolare, sia per il programma di realizzazione delle opere riferite al 150°

Anniversario dell’Unità d’Italia che all’organizzazione del Vertice G8, per i quali l’Unità

di missione ha svolto le funzioni di stazione appaltante, nonché per quanto ad oggi

risulta relativamente al Grande Evento dei Mondiali di Nuoto “Roma 2009”, non si è

incorsi in nessun caso nella necessità di escutere dette cauzioni rilasciate da primari

istituti di credito e/o società di assicurazione e riassicurazione, solo in qualche caso e

relativamente alla sola cauzione provvisoria sono state prestate garanzie da parte di

intermediari finanziari”.

5. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sono riportati di seguito gli elementi istruttori trasmessi dal Ministero

dell’economia e delle finanze, anche se non comprensivi della totalità delle strutture

ad esso facenti capo.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato Generale di Finanza

Ufficio XIV

Comunica di non avere elementi utili da fornire ai fini dell’indagine e rimanda alle

risposte delle singole strutture interessate.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Direzione Legislazione Tributaria

Non è in possesso di elementi utili alla trattazione delle questioni suindicate.

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23

5.1. AGENZIA DELLE ENTRATE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito ampia ed organica risposta alla richiesta

istruttoria, articolandola nei seguenti termini:

1. Attività di liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni.

2. Attività di liquidazione dei rimborsi IVA.

2.1. Durata della garanzia.

2.2. Esonero dalla presentazione della garanzia.

3. Attività di controllo formale e sostanziale.

3.1. Criticità connesse alle fidejussioni rilasciate a garanzia dei crediti.

4. Processo tributario.

4.1. Articoli 47 e 47 bis del d.lgs. n. 546 del 1992.

4.2. Articolo 19 del d.lgs n. 472 del 1997.

4.3. Articolo 48 del d. lgs n. 546 del 1992.

5. Controversie instaurate ed eccezioni opposte.

5.1. Rimborsabilità dei costi sostenuti per la fidejussione.

5.2. Natura giuridica dell’obbligazione fidejussoria prevista dall’articolo 38 bis del

D.P.R. n. 633/1972.

6. Fidejussioni in materia di riscossione.

7. Cauzioni in materia di riscossione a mezzo ruolo

8. Procedure di gara ad evidenza pubblica.

1. Attività di liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni.

L’art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, in vigore dal 1°

gennaio 2008, consente ai contribuenti di pagare in forma rateale le somme dovute a

seguito delle attività di liquidazione automatizzata dei tributi20 e di controllo formale

delle dichiarazioni. 21 22

La norma prevede che, se le somme dovute sono superiori a 50.000 euro, il

contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia mediante fidejussione rilasciata da

un istituto di credito, da una impresa di assicurazione o da un consorzio di garanzia

collettiva dei fidi (c.d. confidi) iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del

decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.23

20 Ex articoli 36-bis del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 e 54-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 21 Ex articolo 36-ter del D.P.R. 29 /9/1973, n. 600. 22 Art. 3-bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 462 del 1997: “Le somme dovute ai sensi dell’articolo 2, comma 2, e dell’articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo.”. 23 Art. 3-bis, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 462 del 1997: “Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell’importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.”.

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24

L’agenzia ha comunicato che, con esclusivo riferimento alla rateazione delle

somme dovute a seguito dell’attività di liquidazione automatizzata dei tributi, dal

200824 ad oggi risultano essere state prestate 739 garanzie fidejussorie, per un

importo complessivo di euro 247.155.491,13.

2. Attività di liquidazione dei rimborsi IVA

In materia di rimborsi IVA, l’art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, stabilisce che la garanzia deve essere prestata

“contestualmente all’esecuzione del rimborso”. Tale garanzia può consistere in:

- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa;

- fidejussione rilasciata da:

� azienda o istituto di credito, compresi i soggetti operanti nell’Unione europea sulla

base delle disposizioni di cui al titolo II, capo II del decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385 in materia di libera prestazione di servizi;

� impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra

adeguate garanzie di solvibilità (per il controllo sui requisiti di solvibilità si fa rinvio

alla circolare 66/E del 5 aprile 2000);

� istituto o impresa di assicurazione autorizzata al ramo cauzioni.

Per quanto riguarda le piccole e medie imprese, atteso che il periodo dell’indagine

comprende gli anni dal 2007 al 2010, il citato articolo 38-bis, al comma 1, nel testo in

vigore sino al 19 settembre 2010, disponeva che la garanzia può essere rilasciata dai

consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all’art. 29 della legge 5 ottobre

1991, n. 317, iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del decreto

legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (cosiddetti “confidi”).

Si fa presente, inoltre, che tale disposizione, a seguito dell’intervento dell’articolo

9, comma 4, decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 in vigore dal 19 settembre

2010, reca, in armonia con la riforma del Testo Unico bancario per opera del citato

decreto legislativo 141/2010, solo il riferimento all’articolo 106.

La garanzia fidejussoria viene presentata o all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate

oppure all’Agente della riscossione, che la trasmette all’ufficio dell’Agenzia entro

cinque giorni, qualora il richiedente si sia avvalso della facoltà di richiedere

l’erogazione del rimborso tramite l’istituto del conto fiscale ai sensi dell’articolo 78,

commi dal 33 al 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e del decreto 28 dicembre

1993, n. 567.

2.1. Durata della garanzia

La durata della garanzia è pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se

inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento.

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia è stato approvato lo schema di

fidejussione o polizza fidejussoria. 24 Anno di entrata in vigore della norma di riferimento (art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997).

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2.2. Esonero dalla presentazione della garanzia

La normativa vigente prevede alcune ipotesi nelle quali la garanzia può non essere

prestata.

- Rimborsi inferiori a euro 5.164, 67

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sia per i rimborsi annuali che per quelli

trimestrali inferiori a euro 5.164,67 non è necessario prestare alcuna garanzia. Tale

limite è riferito all’intero periodo di imposta e non alla singola richiesta di rimborso.

- Franchigia per versamenti in conto fiscale

Non è prestata alcuna garanzia per i rimborsi erogati dall’Agente della riscossione

il cui ammontare non eccede il 10% dei versamenti tributari e contributivi affluiti sul

conto fiscale del richiedente nei due anni precedenti la data della richiesta di rimborso

(art. 21 del decreto 28 dicembre 1993, n. 567).

Ai fini del calcolo della franchigia del 10%:

� si tiene conto dei versamenti eseguiti mediante compensazione con modello F24

ai sensi dell’art. 17, decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

� non si tiene conto dei versamenti eseguiti per iscrizioni a ruolo.

Qualora l’importo chiesto a rimborso ecceda la predetta franchigia la garanzia

deve essere prestata per la parte eccedente.

- Contribuenti “virtuosi”

Ai sensi dell’art. 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, taluni contribuenti sono esonerati dalla prestazione della garanzia

qualora si trovino nelle condizioni descritte dal comma 7 dell’articolo citato (circolare

54/E del 4 marzo 1999).

Ulteriori casi di esonero dalla prestazione della garanzia riguardano:

- le società di gestione dei fondi comuni di investimento immobiliari (art. 8 del

decreto legge 29 settembre 2001, n. 351);

- le amministrazioni statali;

- i rimborsi IVA non ancora liquidati alla data della dichiarazione di fallimento o di

liquidazione coatta amministrativa e quelli successivi (art. 74-bis del decreto del

Presidente della Repubblica n. 633/1972) per un ammontare non superiore a euro

258.228,45;

- i rimborsi IVA richiesti da società controllata o collegata per i quali la società

capogruppo o controllante, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato

superiore a euro 258.228.449,54, assume la garanzia del rimborso.

L’Agenzia ha comunicato al riguardo che a partire dal 2007, sono state presentate

109.555 garanzie fidejussorie per un importo di euro 29.391.233.276,58.

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26

3. Attività di controllo formale e sostanziale

In riferimento ai crediti tributari derivanti da attività di controllo formale e

sostanziale, la fidejussione è richiesta a garanzia delle somme dovute, ad esclusione

della prima rata, in caso di pagamento rateale effettuato per definire i seguenti atti:

- avvisi di accertamento (art. 15 del decreto legislativo n. 218/1997);

- atti di adesione (art. 8 del decreto legislativo n. 218/1997).

L’Agenzia ha precisato che, con riferimento ad una quantificazione delle garanzie

fidejussorie, relativamente all’entità degli importi oggetto di garanzia, gli applicativi

di monitoraggio rendono disponibili le informazioni relative alle somme dovute dal

contribuente a titolo di maggiori imposte accertate o definite, al netto dei relativi

interessi, delle sanzioni dovute, determinate sulla base dell’istituto agevolativo

applicato, nonché degli interessi di rateazione, calcolati in ragione delle date di

pagamento delle rate.

Tali informazioni, pertanto, differiscono dall’importo garantito da fidejussione,

costituito dal totale delle somme dovute al netto della prima rata.

Di conseguenza i dati, aggiornati al 30 giugno 2010, evidenziano che: le garanzie

fidejussorie prestate sugli importi dovuti a seguito di acquiescenza all’accertamento

sono 7.558, per una somma complessiva a titolo di maggiori imposte pari a

142.154.762,36 euro, come riepilogato nel prospetto che segue. In riferimento ai

suddetti atti, l’Agenzia precisa che per 2.022 atti, a fronte dei quali risultano

prestate garanzie fidejussorie per un importo totale di 34.679.924,92 euro, il

procedimento di riscossione può considerarsi concluso, essendo la data di scadenza

dell’ultima rata fissata entro il 30 giugno 2010. Per gli altri 5.536 atti, a fronte dei

quali risultano prestate garanzie fidejussorie per un importo totale di 107.474.837,44

euro, l’iter procedimentale risulta in corso;

Acquiescenza all’accertamento n. garanzie fidejussorie prestate dal 2007

Importo

7.558 € 142.154.762,36

di cui:

iter concluso

2.022 € 34.679.924,92

In itinere

5.536 € 107.474.837,44

- le garanzie fidejussorie prestate sugli importi dovuti a seguito di accertamento

con adesione sono 37.727, per una somma complessiva a titolo di maggiori imposte

pari a 1.000.276.875,87 euro, come riepilogato nel prospetto che segue. In

riferimento ai suddetti atti, va precisato che per 16.906, a fronte dei quali risultano

prestate garanzie fidejussorie per un importo totale di 422.823.281,96 euro, il

procedimento di riscossione può considerarsi concluso, essendo la data di scadenza

fonte: Agenzia delle entrate

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27

dell’ultima rata fissata entro il 30 giugno 2010. Per gli altri 20.821 atti, a fronte dei

quali risultano prestate garanzie fidejussorie per un importo totale di 577.453.593,91

euro, l’iter procedimentale risulta in corso.

Accertamento con adesione n. garanzie fidejussorie prestate dal 2007

Importo

37.727 € 1.000.276.875,87

di cui:

iter concluso

16.906 € 422.823.281,96

In itinere

20.821 € 577.453.593,91.

fonte: Agenzia delle entrate

3.1. Criticità connesse alle fidejussioni rilasciate a garanzia dei crediti

L’Agenzia ha segnalato quale principale criticità la circostanza per la quale il

soggetto fidejussore, in quanto garante tenuto all’intero versamento delle rate non

pagate dal contribuente-contraente, non ottemperi al suddetto obbligo. Tale

circostanza può essere ricondotta tanto ad un mero atteggiamento dilatorio da parte

del soggetto garante quanto ad una più grave situazione di insolvenza del soggetto

stesso tale da non consentire l’assolvimento dell’obbligo di pagamento in via

spontanea.

In relazione a tali posizioni, l’Agenzia ha reso noto di provvedere alla formazione

del ruolo con riguardo alle somme non ancora corrisposte, al pagamento delle quali

sono tenuti, in qualità di debitori solidali, sia il contribuente che il garante fidejussore.

L’Agenzia ha richiamato l’applicabilità dell’istituto del fermo amministrativo ex art.

69 del regio decreto n. 2440 del 1923, sottolineandone i principali effetti:

- blocco delle eventuali somme dovute al soggetto garante da parte di altre

amministrazioni dello Stato al fine di consentirne la compensazione con le somme di

cui il fidejussore risulta debitore;

- dissuasione da atteggiamenti dilatori e pretestuosi nel puntuale adempimento degli

obblighi scaturenti dalle garanzie fidejussorie rilasciate;

- conoscibilità da parte degli altri uffici dell’Agenzia delle entrate dell’esistenza della

situazione debitoria in cui si trova il soggetto, al fine di poterne valutare l’affidabilità

in sede di accettazione di ulteriori fidejussioni, quanto meno fino al momento della

revoca del provvedimento di fermo emesso.

In relazione alle fidejussioni rilasciate ai sensi degli artt. 8 e 15 del decreto

legislativo n. 218/1997, si rappresenta che l’Agenzia ha comunicato che a decorrere

dall’anno 2007, risultano emessi 65 provvedimenti di fermo, dei quali sedici revocati a

seguito del pagamento delle somme dovute, e che, tuttavia, i dati indicati sono stati

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28

estrapolati da una banca dati ancora in fase di implementazione e quindi non esaustivi

dell’intero fenomeno.

4. Processo tributario.

Nel processo tributario, le garanzie fidejussorie a tutela della pretesa creditoria

dell’Amministrazione finanziaria sono applicabili alle fattispecie di cui agli articoli 47,

47-bis e 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonché all’ipotesi di cui

all’articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

4.1. Articoli 47 e 47-bis del D. Lgs. n. 546 del 1992

L’articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992 prevede la possibilità per il

ricorrente di richiedere alla Commissione tributaria provinciale competente la

sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, mediante la proposizione di una

apposita istanza motivata, qualora dallo stesso possa derivargli un danno grave ed

irreparabile.25

A seguito della presentazione dell’istanza in parola si incardina, nel processo

principale, un procedimento incidentale all’esito del quale il giudice può concedere la

sospensione quando, a seguito di un esame sommario del ricorso, riscontri la

presumibile ammissibilità e fondatezza della domanda (fumus boni iuris) e il pericolo

di un danno grave ed irreparabile che il ricorrente - anche in presenza di una

successiva pronuncia a lui favorevole - subirebbe dall’esecuzione del provvedimento

(periculum in mora).

In considerazione dell’interesse dell’Amministrazione finanziaria di non perdere le

garanzie patrimoniali nelle more della definizione del giudizio principale nonché della

possibile maggiore difficoltà dell’esazione futura del credito erariale, in base al comma

5 dell’articolo 47 in questione, il provvedimento di sospensione può essere

subordinato al versamento di una somma a titolo di cauzione oppure alla

presentazione di una fidejussione bancaria od assicurativa “nei modi e termini indicati

nel provvedimento”.

La possibilità di richiedere la sospensione giudiziale dell’atto impugnato è

ammessa anche nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto gli atti volti al

recupero di aiuti di Stato, per le quali l’articolo 47-bis del decreto legislativo n.

546/1992 prevede una disciplina speciale.

Anche in tali fattispecie - per le quali i commi 1 e 2 dell’articolo 47-bis individuano

condizioni più rigorose in base alle quali la Commissione tributaria provinciale può

concedere la sospensione dell’efficacia dell’atto di recupero - in virtù del successivo

comma 3 trova applicazione, tra gli altri, il comma 5 dell’articolo 47 del decreto sul

contenzioso tributario e, pertanto, la sospensione dell’atto impugnato può essere

25 La proposizione del ricorso non ha effetto sospensivo dell’atto impugnato.

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29

subordinata al versamento di una somma a titolo di cauzione oppure alla

presentazione di una fidejussione bancaria od assicurativa.

L’Agenzia ha trasmesso un prospetto riepilogativo di 1000 sospensioni giudiziali

per imposte e sanzioni pari a euro 5.883.541.044,55, subordinate a garanzia

concesse dalle Commissioni tributarie provinciali dall’anno 2007, suddivise per

Direzioni regionali.

4.2. Articolo 19 del d.lgs. n. 472 del 1997.

L’articolo 19 del decreto legislativo n. 472/1997 prevede che la Commissione

tributaria regionale può sospendere l’esecuzione delle sanzioni amministrative

tributarie applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell’articolo 47 del decreto

legislativo n. 546/1992.

Ne deriva che anche la sospensione delle sanzioni può essere subordinata alla

prestazione di una garanzia26.

L’agenzia ha inviato al riguardo un prospetto riepilogativo di 30 sospensioni

giudiziali per imposte e sanzioni pari a euro 72.062.729,52, subordinate a garanzia,

concesse dalle Commissioni tributarie regionali dall’anno 2007 suddivise per Direzioni

regionali.

4.3. Articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992.

In base all’articolo 48 del decreto legislativo n. 546/1992, davanti alla

Commissione tributaria provinciale è possibile addivenire alla conciliazione giudiziale

della controversia.

Qualora l’accordo conciliativo preveda il versamento rateale delle somme dovute

dal contribuente, e l’importo delle rate successive alla prima sia superiore a 50.000

euro,27 è richiesta la prestazione di idonea garanzia fidejussoria.28

L’agenzia ha inoltrato un prospetto riepilogativo delle conciliazioni giudiziali

intervenute negli anni 2007, 2008, 2009 e nel 2010, precisando che i dati dell’anno

2010 sono riferiti a due distinti periodi in quanto, per le conciliazioni giudiziali il cui

perfezionamento sia intervenuto anteriormente al 26 marzo 2010 – data di entrata in

vigore del’art. 3, comma 1, lettera b) , prima parte, del decreto legge 25 marzo 2010,

n. 40, convertito con modificazioni, nella legge 22 maggio 2010, n. 73, che ha

modificato il comma 3 dell’articolo 48 del decreto legislativo n. 546/1992 – la

prestazione della garanzia era richiesta in tutti i casi in cui fosse previsto il pagamento

26 L’Agenzia osserva, inoltre, che in base al comma 3 dell’articolo 19 in questione, la sospensione dell’esecuzione delle sanzioni deve essere concessa, senza quindi alcuna valutazione sull’opportunità, “se viene prestata idonea garanzia anche a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa”. 27 Per le conciliazioni giudiziali il cui perfezionamento sia intervenuto anteriormente al 26 marzo 2010 – data di entrata in vigore dell’articolo 3, comma 1, lettera b), prima parte, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, che ha modificato il comma 3 dell’articolo 48 del d.lgs. n. 546 del 1992 – la prestazione della garanzia era invece richiesta in tutti i casi in cui fosse previsto il pagamento rateale, a prescindere cioè dall’ammontare degli importi rateizzati. 28 In tal caso, come ricordato nella circolare del 13 aprile 2006 n. 14/E, le polizze devono essere redatte in conformità ai modelli allegati alle circolari che disciplinano le varie forme di pagamento rateale (circolari dell’8 agosto 1997 n. 235/E e del 26 gennaio 2000 n. 15/E) ed avere validità dalla data in cui l’Ufficio ha concesso la dilazione e per l’intero periodo della dilazione stessa, aumentato di un anno.

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30

rateale, a prescindere cioè dall’ammontare degli importi rateizzati. Dal 26 marzo

2010, invece, in caso di pagamento rateale, la garanzia è richiesta solo quando

l’importo delle rate successive alla prima è superiore a 50.000 euro;

complessivamente sono state eseguite 3.053 conciliazioni giudiziarie di cui 1458 al 26

marzo 2010 e 1595 successivamente a quella data e sino al 31/12/2010.

5. Rimborsabilità dei costi sostenuti per la fidejussione

In merito l’Agenzia ha reso noto che sono pendenti poche controversie incardinate

avverso il diniego espresso o il silenzio rifiuto sulla domanda di rimborso, ai sensi del

comma 429 dell’articolo 8 della legge n. 212/2000, dei costi sostenuti per la

fidejussione.

Le richieste di rimborso vengono avanzate sul presupposto dell’immediata

operatività della citata disposizione, pur a fronte della perdurante mancanza del

decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale, ai sensi del successivo

comma 6, “sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo”.

Della questione è stata investita la Corte di Corte di Cassazione, che non risulta

essersi ancora pronunciata al riguardo.

5.1. Natura giuridica dell’obbligazione fidejussoria prevista dall’articolo

38-bis del D.P.R. n. 633/1972

In base all’articolo 5 delle condizioni generali della garanzia30 di cui all’articolo 38-

bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, “la società o Banca si

obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il

Richiedente, le somme richieste dall’Ufficio delle entrate ai sensi dell’art. 1 entro

sessanta giorni dalla data di notifica al Richiedente dell’atto amministrativo”.

Al riguardo sono state segnalate poche controversie in cui il fidejussore contesta

l’atto di escussione, affermando l’estinzione della propria obbligazione qualora il

soggetto garantito abbia aderito al condono (in relazione alle rate insolute) di cui alla

legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Della questione è stata investita la Corte di Corte di Cassazione, che non risulta

essersi ancora pronunciata.

6. Fidejussioni in materia di riscossione.

L’Agenzia ha comunicato che, per i servizi di riscossione gestiti mediante

intermediari, la presentazione della fidejussione è prevista nei seguenti casi:

- riscossione dell’imposta di bollo e delle tasse di concessioni governative mediante

emissione dei contrassegni sostitutivi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 642/72. Si fa

29 Ai sensi del quale “L’amministrazione finanziaria é tenuta a rimborsare il costo delle fidejussioni che il contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore rispetto a quella accertata”. 30 Le condizioni generali della garanzia tra la società/banca e l’Amministrazione finanziaria sono state approvate dall’Agenzia delle Entrate con Provvedimento del 10 giugno 2004, concernente “Approvazione dello schema di fidejussione o polizza fidejussoria per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto”.

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31

riferimento alla convenzione stipulata tra i tabaccai e l’Agenzia delle entrate, ai

sensi dell’art. 4 del citato d.P.R.

- riscossione delle tasse automobilistiche da parte dei tabaccai e delle agenzie di

pratiche automobilistiche. Si fa riferimento, rispettivamente, al D.P.C.M. n. 11 del

2009 e al D.M. del 13 settembre 1999.

- riscossione del canone radiotelevisivo da parte dei tabaccai. Si fa riferimento alla

convenzione tipo approvata con d.m. del 28 dicembre 2000.

La fidejussione è prestata per un massimale calcolato sulla base delle riscossioni

mensili presunte.

Per il servizio di emissione dei contrassegni è prevista una soglia mensile delle

riscossioni (con conseguente blocco al suo superamento) pari al massimale della

fidejussione, che viene fissato sulla base delle stime del volume delle vendite mensili

medie.

Per quanto riguarda i servizi di riscossione delle tasse automobilistiche e del

canone radiotelevisivo le riscossioni presunte sono calcolate nella misura delle

riscossioni dell’anno precedente. In particolare ciascun intermediario deve prestare

fidejussione nella misura delle:

• riscossioni dell’anno precedente per il canone radiotelevisivo;

• la media delle riscossioni mensili dell’anno precedente per le tasse

automobilistiche.

Caratteristica comune dei suddetti servizi elencati è inoltre la possibilità di

prestare una fidejussione in forma collettiva stipulata da una associazione di

categoria/ente cooperativo a garanzia dei crediti dell’Erario nei confronti dei propri

soci. L’Agenzia ha reso noto che questa è la modalità usata dalla quasi totalità dei

tabaccai per prestare la fidejussione richiesta. Solo una quota molto esigua di

intermediari sceglie di prestare fidejussione in forma singola.

In caso di fidejussione collettiva il massimale totale è pari a un ventesimo della

somma dei massimali individuali. Il fidejussore si obbliga nei limiti di un massimale

individuale valido per ciascun intermediario e di un massimale collettivo valido per

tutte le escussioni fatte nel corso di ciascun anno.

In questo modo la cauzione è prestata mediante poche polizze di importo molto

rilevante. Al riguardo ha portato ad esempio il servizio di emissione dei contrassegni

sostitutivi delle marche da bollo per il quale risultano prestate due fidejussioni in

forma collettiva, a garanzia di circa 32.000 tabaccai. Quella prestata per la copertura

degli aderenti alla Federazione Italiana ha un massimale collettivo di 15,5 milioni di

euro; quella prestata da Assoservice per i propri soci è invece di un milione di euro.

Le fidejussioni in forma singola per questo servizio sono circa 30.

Anche per quanto riguarda la riscossione del canone radiotelevisivo sono state

presentate due fidejussioni in forma collettiva, per gli associati a Fit e ad

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32

Assotabaccai, il cui massimale collettivo è pari in totale a circa 6,5 milioni di euro. Per

questo servizio non sono state presentate fidejussioni in forma singola.

Per la riscossioni delle tasse automobilistiche, l’Agenzia delle Entrate gestisce il

servizio solo per le regioni Sardegna e Friuli Venezia Giulia. In questo caso il servizio è

svolto, oltre che dai tabaccai, anche dalle agenzie di pratiche automobilistiche che

generalmente presentano una fidejussione in forma singola.

I tabaccai invece prestano una fidejussione collettiva unica per tutte le regioni,

secondo lo schema previsto dal D.P.C.M. 11/1999. L’Agenzia delle Entrate ha reso

noto di aver ottenuto, in melius, che i massimali individuali siano calcolati non sulle

riscossioni mensili medie dell’anno precedente bensì sulla media dei soli mesi di

gennaio, febbraio, maggio e settembre che sono mesi di picco.

Avendo rapporti con pochi fidejussori, l’Agenzia delle Entrate ha avuto modo di

standardizzare i rapporti e di ottenere in tempi congrui il pagamento delle somme

escusse, con il vincolo che l’escussione deve avvenire entro i termini previsti dalle

polizze (di norma 120 giorni).

L’escussione di queste fidejussioni è affidata agli Uffici periferici dell’Agenzia delle

Entrate, nell’ambito di un procedimento volto a rilevare i mancati versamenti degli

intermediari e a recuperare le somme dovute.

In merito ha reso noto che i predetti Uffici non hanno sinora rilevato casi di

insufficienza dei massimale, ivi compreso quello collettivo che si è dimostrato

ampiamente sufficiente rispetto alle necessità dell’Agenzia.

La Direzione centrale dell’Agenzia ha comunicato di non essere in possesso di dati

statistici relativi alle escussioni fatte dagli Uffici periferici.

7. Cauzioni in materia di riscossione a mezzo ruolo

L’art. 3 del decreto legge n. 203/2005, convertito con modificazioni nella legge n.

248/2005, a decorrere dal 1 ottobre 2006 ha soppresso il sistema di affidamento in

concessione del servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative alla

riscossione nazionale sono state attribuite all'Agenzia delle Entrate, che le esercita

mediante la società Equitalia S.p.A. (già Riscossione S.p.A.), che effettua l’attività di

riscossione senza obbligo di cauzione (art. 3, comma 6).31

Il citato art. 3 ha previsto anche le modalità di acquisto, da parte di Equitalia

S.p.A., delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei rami

di azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di

riscossione.

In tale ambito, il comma 10 dell’art. 3 ha previsto che, a seguito degli acquisti

delle società concessionarie, si trasferisce ai cedenti l'obbligo di versamento delle

somme da corrispondere a qualunque titolo in conseguenza dell'attività di riscossione

svolta fino alla data dell'acquisto, nonché di quelle dovute per l'eventuale adesione 31 Equitalia S.p.A. (società partecipata al 51% dall’Agenzia e al 49% dall’INPS)

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33

alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre

2004, n. 311. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma 10, i soggetti cedenti

hanno dovuto prestare, fino al 31 dicembre 2010, con le modalità stabilite dall'articolo

28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 11232 - ovvero mediante pegno su titoli di

Stato o garantiti dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione S.p.A. - una

cauzione per un importo pari al venti per cento della garanzia prestata dalla società

concessionaria; nel contempo, tale ultima garanzia è svincolata.

In altri termini, il comma 10 ha individuato ex lege il regime della responsabilità

patrimoniale a seguito delle predette operazioni di acquisizione: in deroga, infatti, alla

disciplina civilistica ordinaria, le disposizioni di cui al comma 10 consentono di porre in

capo ai soggetti che hanno ceduto la società concessionaria (gli azionisti delle ex

concessionarie) le conseguenze patrimoniali delle responsabilità amministrative

derivanti dall’attività di riscossione svolta dalle stesse società cedute fino alla data di

cessione. In tal modo, la nuova società ha potuto iniziare l’attività di riscossione

coattiva senza assumersi l’onere degli eventuali pregiudizi derivanti dalla precedente

gestione. Il comma 11, a garanzia delle obbligazioni che derivano dal comma 10, ha

imposto ai soggetti cedenti un obbligo cauzionale limitato nel tempo (fino al 2010),

per un importo pari al 20% di quello della preesistente garanzia, svincolata ex lege.

Ciò premesso, si evidenzia come in attuazione delle citate disposizioni sono state

rilasciate nel corso nel 2006 e con effetti fino al 31 dicembre 2010, 36 cauzioni sotto

forma di polizze fidejussorie bancarie o assicurative, per un ammontare complessivo

di circa 400 milioni di euro.

L’Agenzia ha reso noto che negli anni dal 2007 al 2010, in tre occasioni si è

manifestata la necessità di escutere le cauzioni de quo: nel primo caso, a seguito

dell’escussione della fidejussione, ha ottenuto il pagamento delle somme richieste

(circa 60 mila euro); nel secondo caso, è stata disposta l’escussione della fidejussione

ma, in assenza di pagamento da parte del garante, l’Agenzia sta provvedendo per il

tramite dell’Avvocatura generale ad agire in executivis (circa 500 mila euro); nel terzo

caso non si è arrivati all’emissione del provvedimento di escussione della fidejussione,

avendo provveduto al pagamento delle somme direttamente il cedente (circa 1,5

milioni di euro).

32L’art. 28 del d.lgs. n. 112/1999 stabiliva per i concessionari del servizio nazionale della riscossione che: 1. “la cauzione può essere prestata: a) mediante polizza fidejussoria rilasciata da istituti di assicurazione autorizzati con decreto del Ministero delle finanze; b) mediante fidejussione bancaria. 2. La polizza e la fidejussione previste dal comma 1 sono redatte in conformità allo schema tipo approvato con decreto ministeriale e la mora nel pagamento dei premi non libera l'istituto e la banca dalla garanzia assunta per tutto il periodo per cui e' stata prestata la garanzia stessa e fino all'emissione del decreto di svincolo. 3. Per i gruppi di società con patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato superiore a cinquecento miliardi di lire, la garanzia può essere prestata anche mediante la diretta assunzione, da parte della società capogruppo di cui all'articolo 2359 del codice civile, dell'obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva degli interessi, anche per il caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata. In ogni caso, la società capogruppo e' tenuta a comunicare in anticipo l'intendimento di cedere.”

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34

8. Procedure di gara ad evidenza pubblica

Nelle procedure di affidamento degli appalti di lavori, forniture e servizi, in base

all’art. 75, comma 1, Codice dei Contratti Pubblici, le offerte presentate dagli

operatori economici devono essere corredate da una garanzia, anche in forma di

fidejussione, che può essere escussa, ai sensi dell’art. 48, comma 1, del Codice,

nell’ipotesi in cui il contratto non possa essere stipulato per mancata comprova dei

requisiti economico-tecnici di partecipazione (esempio: possesso del fatturato

minimo).

Con specifico riferimento al settore degli appalti l’Agenzia ha segnalato che, a

fronte della mancata previsione del Codice, la questione maggiormente controversa è

rappresentata dalla possibilità o meno di escutere la cauzione provvisoria nei casi di

esclusione degli operatori economici dalla gara per accertato difetto dei requisiti di cui

all’art. 38 (c.d. requisiti generali o morali, esempio: regolarità fiscale).

Sul tema la giurisprudenza è piuttosto oscillante, in quanto una parte privilegia

l’interpretazione letterale del Codice (che, come detto, non prevede espressamente la

sanzione dell’escussione della cauzione), mentre un’altra valorizza l’aspetto

sostanziale della cauzione quale garanzia dell’offerta e l’escussione quale appropriata

sanzione, ammettendone quindi l’escussione stessa anche in caso di difetto dei

requisiti generali.

L’Agenzia evidenzia l’unico contenzioso in essere avente ad oggetto l’escussione

di una polizza per accertato difetto del requisito di regolarità contributiva in capo ad

un operatore economico. In particolare, a seguito dell’avvenuta richiesta di escussione

ad opera dell’Agenzia, l’A.G.A. ha confermato la legittimità dell’operato dell’Agenzia,

ma la società garante ha impugnato presso il giudice ordinario l’ordinanza ingiuntiva

emessa dal responsabile del procedimento per il recupero forzoso della somma. Il

relativo procedimento giudiziario è tuttora pendente presso il tribunale civile.

5.2. EQUITALIA S.p.a.

Il Gruppo Equitalia ricorre alle garanzie fidejussorie per l’erogazione di rimborsi in

conto fiscale, per la concessione delle dilazioni di pagamento nonché per gli

affidamenti dei contratti pubblici.

Nell’ipotesi di erogazione di rimborsi in conto fiscale, l’art. 22 del decreto del

Ministero delle Finanze 28 dicembre 1993, n. 567, di approvazione del Regolamento

di attuazione dell’art. 78, commi 27 – 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,

prevede che l’erogazione di rimborsi di importo superiore al limite stabilito dall’art. 21

dello stesso regolamento, l’intestatario del conto fiscale debba prestare una garanzia

di durata quinquennale.

La garanzia è prestata in favore dell’Agenzia delle Entrate ma viene consegnata

all’agente della riscossione che ne cura l’inoltro alla stessa Agenzia.

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35

Il citato art. 22 del DM 567/1993 prevede che le garanzie debbano possedere le

caratteristiche indicate dall’art. 38 bis del D.P.R. n. 633/1972 in materia di imposta

sul valore aggiunto; la circolare n. 119 del 22 luglio 1994 del Ministero delle Finanze

ha stabilito che l’atto di fidejussione e la polizza fidejussoria debbano essere conformi

ai fac-simili allegati alla circolare stessa.

Il controllo della conformità della garanzia alle sopra citate disposizioni è

effettuato, ai sensi dell’art. 2 del DM 131100 del 30 dicembre 1993, sia dall’Agente

della riscossione che la riceve, sia dall’Agenzia delle Entrate alla quale l’Agente della

riscossione la inoltra.

Riguardo alle garanzie per la concessione delle dilazioni di pagamento, il potere di

dilazionare il pagamento delle somme iscritte a ruolo dagli organismi statali è stato

attribuito agli Agenti della riscossione dall’art. 36, commi 2-bis e 2-ter, del D.L. n.

248/2007 convertito dalla legge n. 31/2008, che ha modificato l’art. 19 del D.P.R. n.

602/1973.

A seguito di tale modifica le società del Gruppo Equitalia sono state chiamate

anche a gestire le garanzie previste dal predetto art. 19 per la rateazione degli

importi superiori a 50.000 euro.

Al riguardo Equitalia ha fornito istruzioni alle proprie partecipate allo scopo di

adottare, per la valutazione dell’idoneità delle garanzie richieste dalla norma, i

medesimi criteri a suo tempo stabiliti dall’allora competente Ministero delle Finanze.

Successivamente, fatte salve le garanzie già prestate, con la modifica dell’art. 19

del D.P.R. n. 602/1973 apportata dall’art. 83, comma 23, del D.L. 112/2008, l’obbligo

di prestare garanzia è stato soppresso.

Tuttavia, allo scopo di dare riscontro a specifiche richieste formulate in tal senso

da diversi debitori, Equitalia ha riconosciuto la possibilità di ottenere, a seguito della

presentazione di un’apposita istanza, la cancellazione dell’ipoteca eventualmente

iscritta, dietro presentazione di una garanzia a prima richiesta, avente le

caratteristiche di cui alla normativa di rinvio che precede, il cui importo possa essere

adeguato nel tempo all’entità del debito residuo.

Per quanto riguarda le garanzie per gli affidamenti dei contratti pubblici, Equitalia

ricorre alla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del Codice degli appalti anche per gli

appalti sotto-soglia e per quelli di natura economale.

La garanzia provvisoria deve prevedere l’impegno di un fidejussore a rilasciare la

garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto (art. 113 Codice degli appalti)

qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, con possibilità di riduzione dell’importo

per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità.

Equitalia inoltre, fa presente che essa provvede a specificare negli atti di gara che

“la garanzia provvisoria copre ed è escussa per la mancata stipula del contratto per

fatto del concorrente, nonché qualora il Concorrente stesso non fornisca la prova in

ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e/o tecnica-

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36

organizzativa richiesti dal Bando, e nel caso rilasci dichiarazioni mendaci, ivi incluse

quelle contenute nella domanda di partecipazione alla gara”.

Equitalia Spa non ha segnalato all’attualità problemi ed eccezioni da parte dei

Concorrenti o dei soggetti fidejubenti in ordine alle garanzie richieste; ad oggi risulta

che sia stata escussa una cauzione provvisoria relativa ad un affidamento di servizi,

tramite cottimo fiduciario, in relazione al quale è pendente un ricorso giurisdizionale.

Le garanzie provvisorie sono custodite da Equitalia in apposito armadio blindato e

vengono svincolate a favore dei concorrenti nei termini di legge.

Nell’osservare che la garanzia c.d. definitiva può avere unicamente natura

personale, ovvero la forma della fidejussione bancaria o assicurativa, non ha

segnalato problemi ed eccezioni da parte degli Appaltatori o dei soggetti fidejubenti in

ordine alla garanzie richieste, né, ad oggi, ha attivato alcuna procedura volta

all’escussione di una garanzia definitiva.

5.3. AGENZIA DELLE DOGANE

L’Agenzia delle Dogane ha comunicato di ricorrere alla fidejussione nell’ambito

dell’attività negoziale di cui al D. Lgs 163/2006 e nell’ambito delle funzioni e dei

compiti ad essa attribuiti dalla legge in materia di dogane, circolazione delle merci,

fiscalità interna connessa agli scambi internazionali, nonché in materia di accise sulla

produzione e sui consumi, ad esclusione di quelle afferenti ai tabacchi lavorati, per il

pagamento degli importi derivanti dalle obbligazioni tributarie doganali.

Ha reso noto che rientrano nel settore “dogane” le garanzie richieste all’operatore

per usufruire dei regimi doganali di ammissione temporanea di merci, di transito,

TIR,33 circolazione nelle zone franche, perfezionamento attivo e deposito doganale,

pagamento periodico e differito e restituzione all’esportazione di prodotti

agroalimentari.

Ha evidenziato, altresì, le seguenti fattispecie al ricorrere delle quali è richiesta al

debitore la prestazione di una garanzia:

- cauzioni costituenti presupposto per la concessione di facilitazioni di pagamento

diverse dalla dilazione (art. 229 Codice Doganale Comunitario);

- cauzioni a cui è subordinata la sospensione dell’esecuzione di una decisione

contestata (con ricorso) che abbia per effetto l’applicazione di dazi all’importazione

od all’esportazione (art. 244 CDC);

- cauzioni richieste dall’autorità doganale qualora questa ritenga che, all’atto dello

sdoganamento, i controlli intrapresi possano portare alla determinazione di un

importo dei dazi superiore a quello risultante dal contenuto della dichiarazione (art.

248 Disposizioni applicazione Codice doganale comunitario ed art. 61, comma 2,

Testo Unico delle Leggi Doganali T.U.L.D);

33 TIR Transport internationaux routiers (trasporto internazionale su gomma)

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- cauzioni a fondamento della procedura del c.d. “daziato sospeso” (art. 164 del

Regolamento per l’esecuzione della Legge Doganale di cui al R.D. n. 65 del 13

febbraio 1896 ed art. 65 u.c. T.U.L.D.), il quale consente, qualora sia sorta la

controversia doganale ovvero siano in atto contestazioni tra la dogana ed il

contribuente sulla qualificazione della merce o sull’applicazione della tariffa o per

altre cause per cui occorre sospendere la liquidazione e la riscossione dei diritti, il

rilascio della merce in attesa della decisione, evitando dunque di trattenerla in

dogana.

In materia di accise, disciplinate dal decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

(Testo Unico Accise TUA), invece, rientrano la garanzia per il deposito fiscale e quella

per il pagamento dell’imposta gravante sui prodotti energetici ed alcolici destinati al

trasferimento e/o alla circolazione in regime sospensivo, la garanzia per l’applicazione

dei prescritti contrassegni di Stato sui prodotti alcolici destinati ad essere immessi al

consumo sul territorio nazionale, la garanzia dovuta dai fabbricanti di cui all’art. 57 in

materia di energia elettrica nonché quella prevista per il gas naturale per usi soggetti

a tassazione (art. 26, comma 7).

L’Agenzia ha comunicato che le polizze fidejussorie, bancarie ed assicurative, sia

svincolate che ancora attive, richieste e prestate a decorrere dal 2007, sono pari a

29.766, e che l’importo complessivo è pari ad euro 6.598.241.316, segnalando che,

“dal monitoraggio eseguito su tutti gli uffici territoriali non sono complessivamente

emerse criticità in ordine alla correttezza nell’applicazione delle garanzie fidejussorie a

tutela dei crediti di natura tributaria”.

Anche per quanto riguarda l’attività negoziale, nel cui ambito sono state

rilasciate 255 fidejussioni relativamente ai contratti posti in essere sul territorio

nazionale, per un importo, rispettivamente di euro 2.112.241,18 per quelli relativi

all’acquisizione di beni e servizi e di euro 412.297,88 per quelli concernenti la

realizzazione di lavori, “le procedure finalizzate alla costituzione di garanzie

fidejussorie non hanno dato luogo a criticità”.

L’Agenzia, peraltro, ha inviato copia della relazione speciale n. 8/99 della Corte

dei Conti Europea, pubblicata sulla GUCE C/70 del 10 marzo 2000, relativa

all’indagine da essa condotta sulle cauzioni e le garanzie previste dal Codice doganale

comunitario a tutela della riscossione delle risorse proprie. In tale ambito sono state

esaminate la garanzia obbligatoria, che copre l’obbligazione doganale sorta, in

particolare, in caso di dilazione di pagamento in seguito allo svincolo delle merci e la

garanzia condizionale, che può essere obbligatoria, parziale o facoltativa e che copre

l’obbligazione che potrebbe sorgere. Infine, la relazione analizza l’attuazione delle

disposizioni in materia di dispensa dalla garanzia.

Al riguardo la Corte ha formulato osservazioni critiche sulla metodologia con cui

otto Stati membri hanno applicato le disposizioni comunitarie in materia di garanzia e

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38

sulle conseguenze contabili che possono derivarne e, in particolare, ha evidenziato le

problematiche sorte con l’attuazione del regime di transito TIR.

5.4. AGENZIA DEL TERRITORIO

La suindicata Agenzia ha comunicato di far ricorso alle garanzie fidejussorie per gli

affidamenti, attraverso procedure ad evidenza pubblica, di forniture, servizi e lavori,

ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006.

Per quanto concerne le garanzie relative a rapporti di natura tributaria,

relativamente alle competenze ad essa attribuite dalla legge34 in materia di catasto, di

servizi geotopocartografici e di conservazione dei registri immobiliari, l’Agenzia ha

comunicato di non fare ricorso all’istituto de quo.

Peraltro, l’Agenzia ha segnalato un’ipotesi particolare concernente le garanzie

prestate a cautela degli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate per l’accesso

telematico agli archivi catastali, ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 10.7.1991, n. 305,

precisando che le citate convenzioni sono state superate dalla normativa

sopravvenuta in materia di consultazione della banca dati catastale.

In merito, ha richiamato l’art. 1, comma 5, del decreto legge 10.1.2006, n. 2,

convertito con modificazioni dalla legge 11.3.2006, n. 81, recante disposizioni in

materia di accesso ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale, che ha

disposto, tra l’altro, che le modalità attuative di quanto ivi disciplinato sono stabilite

con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio, sentito il Ministero

dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

nonché l’art. 2, comma 67, del decreto legge 3.10.2006, n. 262, convertito con

modificazioni dalla legge 24.11.2006, n. 286 , che ha detassato le visure catastali.

Inoltre, ha reso noto che in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 5,

del d.l. 2/2006, è stato emanato il decreto direttoriale 4/5/200735, concernente

l’accesso al sistema telematico dell’Agenzia del Territorio per la consultazione delle

banche dati ipotecaria e catastale, con il quale è stato anche pubblicato lo schema da

sottoscrivere per l’accesso a tali banche dati su base convenzionale ed è stata dettata

la disciplina transitoria relativa alle convenzioni stipulate ai sensi della previgente

normativa.

Dai dati inviati relativi alle fidejussioni richieste e prestate a decorrere dal 2007

sino al 30/6/2010, le garanzie prestate con riferimento a rapporti di natura non

tributaria sono 629 e le convenzioni di cui all’art. 11 del D.P.R. 305/2001 sono 10.

L’agenzia ha precisato che non sono state opposte eccezioni.

34 Ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, “gli uffici del registro sono competenti per l’imposta catastale e per l’imposta ipotecaria relative ad atti che importano trasferimenti di beni immobili ovvero costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento e sulle trascrizioni relative a certificati di successione. Gli uffici dei registri immobiliari sono competenti per l’imposta ipotecaria sulle altre formalità che vi sono soggette.” 35 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 2007, n. 107.

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5.5. AGENZIA DEL DEMANIO

L’Agenzia del Demanio, assoggettata al controllo ex art. 12 della legge n.

259/1958, con apprezzabile spirito collaborativo, ha precisato di far ricorso all’istituto

in applicazione delle disposizioni recate dagli artt. 75 e 113 del decreto legislativo

163/2006 e s.m.i. ed ha reso noto che non sono pendenti controversie

sull’applicazione delle clausole inserite nei contratti di appalto.

Nel periodo 2007-2010 sono state richieste 165 polizze di cui 2 sono state

escusse.

Per ciò che concerne la gestione immobiliare, l’Agenzia ha comunicato che, quale

gestore, richiede fidejussioni nel caso in cui ritiene di dover garantire lo Stato

proprietario e, in particolare, negli atti di concessione, nei contratti di locazione, a

garanzia della rateizzazione dei pagamenti, nonché di eventuali danni arrecati dagli

utilizzatori.

Nei predetti ambiti, l’Agenzia non presta garanzie fidejussorie.

Nel medesimo periodo sono state richieste 504 garanzie relativamente alle quali

non sono state segnalate controversie. L’Agenzia, inoltre, ha comunicato che le

Strutture operative “non hanno giammai segnalato l’inidoneità degli utilizzati

strumenti finanziari a tutelare gli interessi erariali”.

6. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Il Ministero dello Sviluppo Economico, Gabinetto del Ministro, nel trasmettere le

informazioni acquisite dai Dipartimenti e dalle Direzioni Generali, ha evidenziato che

non tutte le sotto indicate strutture ministeriali fanno ricorso, nell’espletamento della

loro attività istituzionale, all’utilizzo dello strumento della fidejussione.

DIPARTIMENTO PER L’IMPRESA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE

Direzione generale per la lotta alla contraffazione

Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

Il suindicato Ufficio ha trasmesso un prospetto riepilogativo delle garanzie

fidejussorie in essere o concluse dal quale si evidenzia che le garanzie richieste sono

relative a 7 contratti e sono concesse da società di assicurazione e, in un caso, da un

istituto bancario.

Al riguardo la Direzione generale ha comunicato che “non ha avuto e non ha in

corso contenziosi che abbiano resa necessaria l’escussione delle fidejussioni a

garanzia dei contratti stessi” e che tutte le fidejussioni in essere e svincolate sono

state sempre rilasciate da soggetti autorizzati di cui all’art. 107 del D. Lgs. 385/93.

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Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la

vigilanza e la normativa tecnica.

Divisione XIII “Progetti per i consumatori”

La Divisione ha reso noto che l’istituto della fidejussione trova applicazione

nell’ambito previsto dall’art. 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai sensi del

quale le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante

della concorrenza e del mercato sono utilizzate per il finanziamento di iniziative a

vantaggio dei consumatori individuate di volta in volta tramite decreto del Ministro.

Tali iniziative si concretizzano in progetti presentati dai gruppi delle associazioni

dei consumatori ai sensi del d.m. 2 settembre 2008, secondo il quale l’erogazione è

effettuata dal Ministero secondo le modalità che seguono:

1. una quota a titolo di anticipazione, pari al 40% dell’importo totale del

finanziamento, previa richiesta del beneficiario, dietro presentazione di

fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

Secondo quanto comunicato dalla Divisione, la garanzia, irrevocabile,

incondizionata ed escutibile a prima richiesta deve essere sottoscritta, pena il non

accoglimento della stessa, con firma autenticata e completa di attestazione dei

poteri di firma del/i sottoscrittore/i e rilasciata, a favore del Ministero dello

Sviluppo Economico, esclusivamente dalle banche e dalle imprese di assicurazione

autorizzate a norma di legge.

La durata non deve essere inferiore a 24 mesi.

2. una seconda quota, a titolo di anticipazione, pari all’ulteriore 40% dell’importo

totale del finanziamento, previa richiesta del beneficiario e rendicontazione delle

spese effettuate pari ad almeno il 40 %, garantita dalla conversione automatica

della validità ed efficacia della fidejussione in essere.

3. Una terza quota a saldo a seguito della rendicontazione finale e verifica della

realizzazione del progetto e delle spese effettuate.

Determinate le spese ammesse in via definitiva la divisione procede al ricalcolo del

finanziamento e alla concessione definitiva o alla revoca totale o parziale del

finanziamento stesso.

“Qualora l’importo del finanziamento erogato a titolo di anticipazione dovesse

risultare superiore al finanziamento definitivamente ammesso o nell’ipotesi di revoca

dello stesso, il soggetto (gruppo di associazioni) è tenuto alla restituzione delle

somme indebitamente ricevute.”

Nel caso in cui il soggetto non dovesse provvedere alla restituzione delle somme

nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell’invito a restituire, l’Amministrazione

provvede ad escutere la fidejussione ricevuta in garanzia delle anticipazioni erogate.

La Direzione conclude rendendo noto che sono stati ammessi a finanziamento 3

progetti presentati da altrettanti gruppi di associazioni di consumatori e che è stata

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richiesta ed erogata la prima quota dietro presentazione di 3 fidejussioni assicurative

per l’importo di euro 1.008.479,00 relativamente alle quali non risultano emerse

particolari problematiche.

Divisione XIX “Manifestazioni a premio”

Il suindicato Ufficio ha comunicato che l’istituto in argomento è applicato ai sensi

dell’art. 7, comma 3, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430, recante “Regolamento

concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a

premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell’art. 19, comma 4,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449” . Il citato art. 7, c. 3, espressamente dispone

che la cauzione versata a garanzia dell’effettiva consegna dei premi posti in palio sia

prestata “…mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al

valore di borsa, presso la Tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione bancaria

o assicurativa….”.

La lettera della disposizione, ad avviso della suindicata Divisione, chiaramente

esclude la possibilità che ad emettere fidejussioni, a garanzia dei premi promossi nelle

manifestazioni a premio, possano essere gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco

speciale previsto dall’art. 107 del decreto legislativo 385/1993 o quelli iscritti

nell’elenco generale di cui all’art. 106 del medesimo decreto legislativo.

L’Ufficio ha, altresì, comunicato al riguardo che talvolta pervengono fidejussioni

rilasciate da soggetti iscritti negli elenchi di cui ai citati artt. 106 e 107.

Peraltro ha rappresentato le motivazioni per le quali non consente il rilascio di

fidejussioni da tali soggetti, motivazioni che possono sintetizzarsi come segue:

1) la preclusione deriva dalla normativa sul sistema finanziario che considera le

società finanziarie quale categoria diversa dalle banche. L’art. 11 del decreto

legislativo 21 novembre 2007, n. 231 recante “Attuazione della direttiva

2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a

scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del

terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”,

infatti, definisce gli intermediari finanziari citando alla lettera a) le banche e alle

lettere l) ed m) rispettivamente gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco

speciale previsto dall’art. 107 del TUB e gli intermediari finanziari iscritti

nell’elenco generale previsto dall’art. 106 del TUB;

2) la particolare affidabilità degli Istituti bancari, destinatari di disposizioni normative

che consentono di tutelare i risparmiatori in caso di insolvenza.

L’Ufficio richiama l’attenzione sulla disposizione recata dall’art. 2 del decreto

legislativo 4 dicembre 1996, n. 659, recante “Recepimento della direttiva 94/19/CEE

relativa ai sistemi di garanzia dei depositi” che, modificando l’art. 96 del TUB, ha

stabilito l’obbligo per le banche italiane di aderire ad uno dei sistemi di garanzia dei

depositanti istituiti e riconosciuti in Italia. Tali sistemi di garanzia effettuano i rimborsi

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in favore dei depositanti nei casi di liquidazione coatta amministrativa delle banche

autorizzate in Italia. L’art. 96 bis comma 4 lett. B) esclude i depositi delle società

finanziarie dall’applicazione della disposizione.

Pertanto, in omaggio a criteri di cautela e ragionevolezza nell’esercizio dell’azione

amministrativa, il suindicato Ufficio non accetta cauzioni che non diano effettiva

garanzia circa l’affidabilità del soggetto che le rilascia.

Atteso il fine specifico dell’azione amministrativa, la tutela della fede pubblica, il

Ministero sottolinea come il suo operato sarebbe vano se non trovassero applicazione

le disposizioni dettate in favore dei risparmiatori e, in caso di violazione, non potesse

incamerare la cauzione prestata qualora venga definitivamente accertata la mancata

corresponsione dei premi;

3) nonostante in altri settori è stato consentito il rilascio di fidejussioni da parte di

intermediari finanziari, l’Ufficio si richiama alla giurisprudenza del Consiglio di

Stato (V sez. n. 5101/2000) per la quale, in assenza di espressa previsione

legislativa, opera la regola generale che esclude l’ammissibilità di garanzie

prestate da soggetti diversi dalle banche e dagli istituti di assicurazione. Inoltre,

secondo la giurisprudenza citata, il regime concorrenziale dell’attività bancaria e

assicurativa è tale da non arrecare pregiudizio alle imprese.

4) l’Ufficio richiama, inoltre, la disposizione di cui all’art. 54 del regolamento per

l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, R.D.

827/1924 s.m.i., che, nell’elencare i soggetti ammessi a prestare fidejussione non

contempla gli intermediari finanziari.

Comunica, infine, che dal 2007 al luglio 2010 sono state rilasciate dalle imprese, a

garanzia del montepremi posto in palio in concorsi ed operazioni a premio, circa

12.000 fidejussioni, la cui entità varia in relazione all’ammontare dei premi in palio e

al fatto che la fidejussione sia prestata per concorsi a premio, per i quali la garanzia

deve coprire il 100% del valore del montepremi o per operazioni a premio, nel qual

caso essa deve essere pari al 20% del valore dei premi.

Il numero complessivo indicato (circa 12.000) è da riferire alle manifestazioni per

le quali le imprese non hanno scelto di prestare cauzione mediante deposito in

contanti presso le Tesorerie provinciali dello Stato.

Divisione XXII “Sistema camerale”

L’ufficio ha delineato il quadro normativo nel quale trova applicazione l’istituto,

richiamando il Regio decreto legge 1 luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9

giugno 1927, n. 1158, il quale disciplina la materia dei magazzini generali ed il regio

decreto 16 gennaio 1927, n. 126 che reca, in esecuzione del citato regio decreto

legge, l’approvazione del Regolamento generale riguardante l’ordinamento e

l’esercizio degli stessi.

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

43

L’art. 2 del Regolamento citato prevede che l’esercente del magazzino generale, a

garanzia delle obbligazioni verso l’erario, verso i depositanti e loro aventi causa, ha

l’obbligo di prestare una cauzione nella misura determinata dal Ministero dello

Sviluppo Economico.

La cauzione è prestata nella forma della fidejussione bancaria o assicurativa o

nell’ipotesi, segnalata come residuale, mediante deposito presso la Tesoreria

Provinciale dello Stato. 36

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell’art. 4 del citato regio decreto

legge n. 2290/1926, emette il decreto di istituzione del magazzino (ed i decreti

successivi per le varie, eventuali, vicende societarie) mentre le cauzioni ed i relativi

titoli o atti fidejussori sono direttamente trattenuti presso la Camera di commercio

competente che deve provvedere anche al controllo delle scadenze e dei successivi

rinnovi ai sensi dell’art. 2 del regio decreto n. 126/1927.

A decorrere dal 2007 ad oggi, la Divisione XXII ha emesso 14 decreti istitutivi di

magazzini generali ai quali corrispondono un pari importo di versamenti cauzionali.37

Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi

Divisione III – Promozione e sviluppo del movimento cooperativo

La Divisione III ha reso noto che finanzia progetti di sviluppo d’impresa ai sensi

dell’art. 11, c. 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, presentati dalle Società

cooperative non aderenti al movimento cooperativo organizzato, promuovendo bandi

per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione il cui oggetto consiste nella

promozione e finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della

cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all’innovazione tecnologica,

all’incremento dell’occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno.

I contributi vengono erogati agli Enti beneficiari attraverso finanziamento a fondo

perduto rientranti nel “regime de minimis” le cui modalità di erogazione, regolate da

apposite convenzioni, prevedono una polizza fidejussoria a garanzia dell’importo

erogato da stipularsi sia presso agenzie assicurative che presso istituti bancari.

36 L’amministrazione sottolinea che il deposito non costituisce entrata tributaria o extratributaria ma realizza un contratto di deposito con caratteristiche simili a quelle previste dall’art. 1773 c.c.; l’introito delle cauzioni stesse non può ritenersi in alcun modo un incremento delle entrate per il bilancio dello Stato, né il loro svincolo determina una spesa in caso di revoca dell’autorizzazione del magazzino generale. 37 L’art. 2, comma 1, del R.D. n. 126/1927 prevedeva l’obbligo di versare all’erario una cauzione in misura non inferiore a 20.000 lire e non superiore a 100.000 lire. L’art. 1 del D.P.R. 22/12/1954, n. 1510, modificando l’art. 2, comma 1, del R.D. n. 126/1927 ha

rideterminato gli importi minimi e massimi delle cauzioni nella misura non inferiore a lire 1.000.000 e non superiore a lire 50.000.000. A partire dal 1994 il Ministero ha disposto di applicare la misura massima, fissa per tutti i Magazzini

Generali, vista l’inadeguatezza degli importi in relazione al tempo trascorso. Con D.P.R. 9/7/2010, n. 137 che ha sostituito l’art. 2 del regolamento per l’ordinamento e l’esercizio dei

MM.GG.(R.D. 126/1927), sono stati aggiornati gli importi delle cauzioni da un minimo di 14.000 euro ad un massimo di 700.000 euro.

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

44

Dal 2007 ad oggi l’Ufficio ha promosso due bandi che hanno determinato

complessivamente il finanziamento di 58 iniziative progettuali di cui 44 relative al

Bando del 2006 e 14 al Bando del 2008.

I 44 progetti del Bando 2006, le cui attività sono state effettuate nel biennio 2007-

2008, hanno prodotto 18 richieste di acconto per stato di avanzamento lavori e di

conseguenza sono state presentate all’Amministrazione le corrispondenti 18 polizze

fidejussorie a corredo delle istanze prodotte. Al termine delle attività progettuali e

dopo il controllo e la verifica della compiutezza delle azioni poste in essere e della

regolarità della documentazione contabile inviata a rendicontazione delle stesse, le

polizze sono state svincolate e restituite agli Istituti assicurativi.

I 14 progetti finanziati a seguito del Bando 2008 hanno avuto avvio nel corso del

primo quadrimestre del 2010 e alla data dell’ottobre 2010 risultano prodotte e

accettate 5 richieste di acconto e presentate 5 polizze a corredo delle stesse.

Nel corso dell’applicazione dell’istituto la Divisione non segnala l’emergere di

elementi problematici che abbiano richiesto l’escussione delle polizze.

Direzione Generale per la politica commerciale internazionale

L’Ufficio ha reso noto di aver rilasciato, nell’ambito delle misure previste dalla PAC,

Politica Agricola Comune, nel 2010 circa 16.000 autorizzazioni all’esportazione e

all’importazione di prodotti agricoli, le cui richieste, ai sensi del regolamento CE

376/2008, devono essere accompagnate dalla costituzione di una cauzione.

Quest’ultima, da costituirsi entro le ore 13 del giorno in cui è presentata la

domanda di titolo, può essere prestata in contanti, mediante deposito provvisorio nei

modi d’uso presso la Tesoreria provinciale del Tesoro competente per territorio, sotto

forma di garanzia fidejussoria prestata da una banca o da una società assicuratrice

autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, con sede nell’Unione Europea; qualora

l’importo della cauzione è inferiore a 100 euro la medesima non è dovuta, mentre nel

caso l’importo è inferiore a 500 euro la cauzione non è richiesta. In tal caso la

domanda di autorizzazione è accompagnata da una dichiarazione di impegno con cui

l’operatore economico si impegna a versare, in caso di non utilizzo del titolo o di

parziale utilizzo, la somma da incamerare.

La Direzione Generale ha comunicato che il sistema informatico attraverso il quale

rilascia le autorizzazioni non consente di indicare con esattezza il numero delle polizze

accese in un determinato periodo o anno a favore del Ministero, ma che è possibile

che ogni anno vengano accese non meno di 1000 polizze singole e molte di più in

modalità cumulativa.

Ha reso noto che le polizze singole vengono liberate con i relativi provvedimenti di

svincolo nel momento in cui hanno assolto la funzione per la quale sono state

costituite; le polizze cumulative sono riaccreditate secondo il medesimo criterio.

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

45

Ha, infine, comunicato che “nell’anno 2010 sono stati effettuati 137

incameramenti, relativi a titoli rilasciati in modalità non richiesta, e 385

incameramenti relativi a titoli accompagnati da cauzione. In totale , pertanto, gli

incameramenti sono stati 522 per un totale, nel 2010, di euro 715.721,79 mentre nel

2009 sono stati incamerati euro 440.263,43; per quanto riguarda i primi mesi

dell’anno in corso ha comunicato che sono stati incamerati nel mese di gennaio euro

10.924,79 e nel mese di febbraio euro 51.501,6 per un totale di euro 62.426,39”.

Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la

promozione degli scambi

La Direzione Generale ha comunicato, per quanto riguarda gli interventi diretti di

propria competenza, di non ricorrere all’istituto della fidejussione in quanto trattasi di

“contributi a fondo perduto” erogabili dietro presentazione di idonea rendicontazione

di spesa.

Ulteriori interventi, finanziamenti agevolati, a valere sul Fondo rotativo, ai sensi

della legge 29 luglio 1981, n. 394 di conversione del decreto legge 28 maggio 1981,

n. 251, concernente misure a sostegno delle esportazioni italiane, vengono effettuati

indirettamente tramite l’Ente gestore SIMEST S.p.A.

Pertanto ha provveduto ad acquisire presso la medesima Società elementi

informativi relativi alle garanzie richieste alle imprese beneficiarie dei finanziamenti.

La SIMEST S.p.A. ha fatto presente che le suddette garanzie sono deliberate dal

Comitato Agevolazioni, in applicazione delle delibere CIPE n. 112/2009 e n. 113/2009,

che hanno recepito quanto già in precedenza previsto dall’art. 7, comma 6) della

legge 56/2005, e che la loro tipologia è la seguente:

• fidejussione rilasciata da banca o da compagnia assicurativa in conformità agli

schemi approvati dal Comitato Agevolazioni;

• fidejussione rilasciata da Confidi convenzionato con la SIMEST S.p.A. in

conformità ad uno dei due testi standard approvati dal Comitato Agevolazioni;

• fidejussione rilasciata da intermediario finanziario (artt. 106 e 107 del TUB)

convenzionato con la SIMEST S.p.A. in conformità ad uno dei due testi standard

approvati dal Comitato Agevolazioni;

• pegno su titoli di Stato.

Ad illustrazione dei due suddetti standard di convenzione, la SIMEST ha fatto

presente quanto segue:

° un testo prevede la costituzione da parte del Confidi/Intermediario Finanziario di

un fondo vincolato a favore della SIMEST, a valere sul quale vengono rilasciate le

garanzie; al Fondo viene applicato un moltiplicatore in sede di delibera sul

convenzionamento (quattro per i primi tre anni, e in seguito, comunque non superiore

ad otto), per determinare l’importo massimo delle garanzie che possono essere

rilasciate, ed il garante risponde limitatamente all’ammontare del fondo stesso;

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46

° l’altro testo prevede invece che le garanzie possano essere rilasciate dal Confidi/

Intermediario Finanziario fino ad un importo massimo complessivo non superiore

all’affidamento determinato dal Comitato Agevolazioni in sede di decisione sul

convenzionamento e rivedibile annualmente; in tal caso non è previsto alcun

moltiplicatore ed il Confidi/Intermediario Finanziario risponde, quale garante, con

tutto il suo patrimonio.

I Confidi/Intermediari Finanziari possono rilasciare garanzie fino ad un massimo

del 50% dell’importo del finanziamento erogato e per un importo complessivo, per

singola operazione, non superiore a euro 260.000,00, tranne specifiche eccezioni

deliberate dal Comitato Agevolazioni.

Le delibere CIPE sopracitate, in tema di garanzie, recependo quanto già previsto

dai Regolamenti che disciplinavano i finanziamenti a valere sul Fondo di cui alla legge

29 luglio 1981, n. 394, hanno attribuito al Comitato Agevolazioni la possibilità di

deliberare condizioni più favorevoli per le PMI tenuto conto dell’affidabilità delle stesse

(riduzione di garanzia).

La SIMEST ha inviato un elenco illustrativo delle 1416 garanzie prestate per una

copertura totale di euro 120.044.425,69 nel periodo dal 2007 al 14 luglio 2010.

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE ECONOMICA

Direzione Generale per la politica regionale unitaria nazionale

Divisione IX

Nel periodo oggetto di rilevazione la suindicata struttura ha comunicato che sono

state richieste e rilasciate 14 polizze fidejussorie, a garanzia di erogazioni di contributi

e di contratti pubblici di lavori e servizi.

In relazione ai contributi erogati, ha reso noto che si è fatto ricorso a due

escussioni parziali relativamente a una polizza, ottenendo senza difficoltà il recupero

delle somme erogate; negli altri casi non vi è stata necessità di ricorrere

all’escussione.

Direzione Generale per la politica regionale unitaria comunitaria

Nel periodo oggetto di rilevazione sono state attivate 4 garanzie fidejussorie

relative a contratti di fornitura , di servizi e di procedure in economia, prestate da una

banca e da tre società di assicurazioni.

Non sono stati rilevati problemi od eccezioni di sorta.

Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali

La suindicata Direzione nell’illustrare l’attività di competenza ha fatto presente che

la stessa è rivolta essenzialmente all’attuazione di interventi agevolativi a favore

delle imprese. In tale ambito ricorre all’utilizzo dello strumento della garanzia

fidejussoria nei casi in cui l’erogazione del contributo venga effettuata in conto

anticipazione, senza che l’impresa abbia documentato spese a fronte di un progetto di

investimento approvato.

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47

In tale fattispecie rientrano i casi previsti:

- dalla legge n. 488 del 1992, diretta a favorire lo sviluppo delle attività produttive

nelle aree depresse del Paese nei settori dell’industria, commercio, turismo e

artigianato;

- dalla legge n. 215 del 1992, volta alla promozione di attività imprenditoriali condotte

da donne e le attività di sostegno delle capacità imprenditoriali e manageriali

femminili;

- dalla legge n. 46 del 1982 e strumenti ad essa collegati, che promuovono le attività

delle imprese volte all’innovazione e l’applicazione dei risultati della ricerca e

sviluppo, nonché le misure della programmazione negoziata.

In attuazione degli interventi previsti dalla legge n. 215/1992, dal 2007,

l’Amministrazione ha richiesto 20 fidejussioni per un importo complessivo di euro

534.951,50 di cui 3 in corso di escussione alle date del luglio, agosto e novembre

2010, per un importo di euro 75.096,30.

Per i progetti relativi a PIA Innovazione PON SIL 2000-2006, sono state richieste

11 garanzie fidejussorie per l’importo complessivo di euro 11.953.306,00 di cui 5

escusse per l’importo di euro 8.083.276,00, 2 sono oggetto di contenzioso per euro

7.719.512,00.

In attuazione della legge n. 46/1982 è stata richiesta 1 garanzia per euro

335.878,85.

In attuazione della legge n. 488/1992 sono state richieste 235 garanzie per un

totale di 72.464.190,50 euro. Di queste 171 sono state escusse per somme pari a

37. 538.259,16 euro e altre 28, per un importo di 18.493.164,01 sono oggetto di

contestazione. Per le misure di incentivazione previste dalla citata legge, i dati

richiesti, la cui elaborazione è stata particolarmente onerosa e complessa, come

comunicato dall’amministrazione, poiché le informazioni richieste non sono

informatizzate, sono stati trasmessi da numerosi soggetti esterni (Cassa DDPP,

banche concessionarie, ecc.), che hanno curato alcune fasi inerenti alla gestione degli

strumenti sopraindicati.

Con riguardo alla legge 215/1992, dal 2007, su un totale di 507 domande

agevolate in 10 regioni (Campania, Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Marche,

Molise, Provincia di Bolzano, Sicilia, Umbria e Veneto), risultano 28 progetti con

fidejussione, relativamente ai quali 8 ditte hanno presentato rinuncia mentre per 2

progetti vi è un preavviso di revoca.

Inoltre, la Direzione ha comunicato che, nei casi di richiesta di dilazione del

pagamento di debiti delle imprese iscritti a ruolo (le cui modalità sono disciplinate

dalla circolare Ministeriale n. 900235 del 2/6/2000) ha provveduto ad acquisire la

fidejussione sia bancaria che assicurativa, per garantire i provvedimenti di rateazione

del debito stesso, conformemente a quanto stabilito, per importi superiori a euro

25.822,84, dall’art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, dalla circolare MEF n. 15/E del

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48

26.1.2000 e dalla circolare MICA n. 900235 del 2/6/2000 e, per importi superiori a

euro 50.000,00 dalla legge 244 del 24/12/2007 (L. fin. 2008).

Tale compito, ai sensi dell’art. 36, comma 2 bis del decreto legge n. 248 del 31

dicembre 2007 è attribuito ora all’agenzia della riscossione che, su richiesta del

contribuente può concedere la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a

ruolo.

La Direzione ha evidenziato al riguardo alcune criticità e problematiche

manifestatesi in sede di applicazione dell’istituto nonché gli accorgimenti adottati per

il loro superamento.

La Direzione nel sottolineare il buon funzionamento delle procedure adottate, ha

tuttavia segnalato preoccupanti criticità nel comportamento adottato in alcuni casi dai

fidejussori che non rendono agevole il recupero del credito.

Al riguardo l’Amministrazione ha reso noto di aver adottato, relativamente alle

anticipazioni, gli schemi normativi di fidejussione caratterizzati dall’incondizionabilità,

dell’escutibilità a prima richiesta e dall’irrevocabilità.

Le contestazioni tuttavia opposte in sede giudiziaria dai fidejussori, hanno

generato un rilevante contenzioso che, a titolo indicativo, da una ricognizione

eseguita nel 2007 ammontava a 180.000.000 di euro di cui 120.000.000 recuperati

tramite l’applicazione del fermo amministrativo.

Conclusivamente ha comunicato che risultano accese 15 polizze fidejussorie di cui

2 prestate da istituti bancari e 13 da compagnie di assicurazione.

COMMISSARIO AD ACTA EX ART. 86 L. 289/02 “Interventi per la

ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici di cui alla legge 14 maggio

1981, n. 219”

Al Commissario ad acta ex art. 86 L. 289/2002, nominato con decreto 21 febbraio

2003, è stata affidata, unitamente ad ulteriori incombenze, la realizzazione del

completamento di opere pubbliche ai sensi del comma 2 del medesimo art. 86 L.

289/2002.

Le attività connesse al citato completamento, progettazione, direzione,

collaudazione e attività comunque connesse con l’esecuzione dei lavori ex art. 86 della

l. 289/02, vengono svolte in parte direttamente, in parte mediante avvalimento ex

art. 33 del decreto legislativo 163/2006 dei Provveditorati Interregionali alle OOPP per

la Campania e Molise e per la Puglia e Basilicata.

L’Ufficio riferisce di aver richiesto polizze, per quanto concerne gli appalti, ai sensi

dell’art. 113 decreto legislativo 163/2006, a garanzia dell’esecuzione del contratto,

dell’art. 129, comma 1, a garanzia dei rischi di esecuzione e per responsabilità civile

per danni a terzi, dell’art. 129, comma 2, a garanzia indennitaria decennale e per

responsabilità civile verso terzi a copertura dei rischi di rovina totale o parziale

dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi ed, infine, ex art. 41

a garanzia del pagamento della rata del saldo dei lavori.

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49

Per quanto riguarda l’acquisizione dei servizi, rilievi topografici, supporto alle

attività espropriative, progettazione, collaudi, consulenze, vengono richieste polizze

ex art. 111 del decreto legislativo 163/2006 a garanzia della responsabilità civile

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di progettazione e a

garanzie per responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività

professionali.

Il Commissario ad acta ha evidenziato che sia per le garanzie prestate a favore

dell’Ufficio commissariale che per quelle inerenti le attività oggetto di avvalimento,

non si sono poste problematiche di sorta.

Le fidejussioni prestate a favore dell’Ufficio Commissariale per le attività di

competenza a decorrere dal 2007 sono 6, a garanzia di procedure espropriative, del

rischio professionale e dell’attività di rimozione e di smaltimento di rifiuti abbandonati,

e i fidejussori erano società di assicurazioni.

ATTIVITÀ DI AVVALIMENTO EX ART. 33 DEL DECRETO LEGISLATIVO

163/2006:

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia Basilicata

Sede coordinata Potenza

A garanzia dell’esecuzione dei lavori di completamento strade38 sono state fornite,

nel quinquennio 2005-2010, 13 polizze fidejussorie rilasciate da società di

assicurazione.

L’Ufficio ha precisato che non risultano effettuati incameramenti nel periodo

indicato.

Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania Molise

Sede Centrale di Napoli

Le fidejussioni prestate da imprese aggiudicatarie di appalti indetti per lavori, nel

quinquennio 2005-2010, sono state 5, rilasciate da società di assicurazioni.

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI

Direzione Generale per la pianificazione e la gestione dello spettro

radioelettrico

L’Ufficio ha comunicato che le polizze fidejussorie sono state richieste a garanzia di

eventuali inadempienze del contraente nell’ambito delle procedure contrattuali poste

in essere con le Società fornitrici di strumentazione radioelettrica, per l’acquisto di

particolari strumenti di misura, acquisiti per l’attività istituzionale connessa al

controllo delle emissioni radioelettriche di competenza della suindicata Direzione

generale.

Complessivamente trattasi di 6 polizze fidejussorie, nel triennio 2007-2009, 2

delle quali restituite, stipulate con società di assicurazioni e con una banca.

38 Completamenti ex art. 86, comma 2, L. 289/2002

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50

L’Ufficio ha comunicato di non aver riscontrato problematiche in merito all’utilizzo

dell’istituto.

Istituto Superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione

Nel comunicare che a decorrere dal 2007 sono state prestate 5 garanzie

fidejussorie, l’Istituto ha evidenziato che “non sono sorti problemi o comportamenti

atti ad ostacolare la richiesta delle predette garanzie”.

7. MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Segretariato Generale del Ministero ha comunicato che, a decorrere dall’anno

2007, sette Direzioni generali su tredici hanno fatto ricorso all’istituto della

fidejussione.

DIREZIONE GENERALE DEL MERCATO DEL LAVORO

Divisione I

La suindicata Divisione ha comunicato di far ricorso all’istituto in due casi.

Nel primo la stipula di polizze fidejussorie è richiesta a garanzia della solvibilità

delle agenzie per il lavoro di cui agli artt. 2, 5 e 20 del decreto legislativo n. 276/2003

e s.m.i. 39

L’emissione del provvedimento di autorizzazione a tempo indeterminato allo

svolgimento di tutte le attività di somministrazione di lavoro è subordinata al

possesso del requisito giuridico concernente la prestazione di una fidejussione

bancaria o assicurativa oppure rilasciata da intermediari iscritti nell’elenco speciale di

cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non inferiore al 5%

del fatturato, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, realizzato nell’anno precedente

e comunque non inferiore a 350.000 euro. Ciò a garanzia dei crediti dei lavoratori

impiegati e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali.

Il titolo fidejussorio costituisce la documentazione certificatoria circa il possesso

della liquidità e del capitale societario necessari a coprire gli oneri sociali e il costo

sociale dei lavoratori, ovvero la solvibilità delle Agenzie di somministrazione, quali

datori di lavoro, oltre che dei lavoratori diretti anche dei lavoratori somministrati.

La suindicata Divisione ha comunicato che le Agenzie autorizzate a tempo

indeterminato alla somministrazione di lavoro, ai sensi del combinato disposto degli

artt. 2 e 20 del decreto legislativo 276/03, sono attualmente 71 e che dal 2007 ad

oggi, le polizze fidejussorie stipulate per una durata di 6, 12 o 18 mesi, sono state

circa 180.

Ciascuna polizza fidejussoria ha un valore compreso tra un minimo di euro

350.000 e un massimo di euro 59.319.000,00.

39 D.lgs. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla l. 14/2/2003, n. 30”

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51

Ha reso noto che l’entità complessiva delle fidejussioni richieste e stipulate è pari

ad euro 293.373.692,00 e che “non sono state rilevate criticità riguardo l’utilizzo

dell’istituto di garanzia nel periodo preso in esame”.

Il secondo caso concerne i progetti di azioni positive e per la flessibilità previsti

dall’art. 9 della legge 53 del 2000:40 si tratta di progetti finalizzati alla conciliazione

dell’attività lavorativa con quella di cura della famiglia di cui possono beneficiare sia

lavoratori dipendenti che titolari di impresa e lavoratori autonomi, con priorità per

genitori che abbiano bambini fino ad otto anni di età (o fino a dodici, in caso di

affidamento o adozione).

La legge prevede azioni mirate alla flessibilità degli orari e dell’organizzazione del

lavoro (tra cui part time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in

entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilità sui turni, ecc.), nonchè programmi di

formazione al rientro dopo il periodo di congedo e la sostituzione del titolare di

impresa o del lavoratore autonomo.

Le aziende interessate presentano un progetto descrittivo dell’intervento,

corredato da documentazione e da un piano dei costi. L’ammissione al finanziamento

comporta l’erogazione di una quota del 25% della somma prevista a titolo di anticipo;

il restante saldo viene somministrato solo ad attività progettuali concluse e previa

verifica del Servizio Ispettivo del Lavoro competente per territorio.

Una delle condizioni necessarie per la corresponsione dell’anticipo è la stipula, da

parte dell’azienda che ha richiesto il finanziamento, di una polizza fidejussoria a

garanzia dell’anticipo stesso.

La suindicata Divisione ha, inoltre, precisato che a decorrere dall’anno 2007 la

competenza all’esame, all’ammissione e a tutta la gestione successiva della

procedura, è stata trasferita dal Ministero del Lavoro al Dipartimento per le politiche

della Famiglia mentre, per quanto riguarda i progetti presentati dal 2001 al 2006, la

competenza della conclusione dei procedimenti è ascritta alla Divisione IV della

Direzione Generale del Mercato del Lavoro.

Ha reso noto, infine, che nel corso del 2007, risultano richieste e prestate 34

polizze, a garanzia di altrettanti finanziamenti approvati per un importo totale di euro

518.064,09 e che “non sono state rilevate criticità riguardo l’utilizzo dell’istituto di

garanzia nel periodo preso in esame”.

DIREZIONE GENERALE DELL’IMMIGRAZIONE.

Divisione I

La DG Immigrazione ha comunicato di far ricorso all’istituto della fidejussione oltre

che in materia di contratti ed appalti anche nella gestione dei finanziamenti nazionali

e comunitari destinati all’attuazione di programmi di integrazione sociale degli

40 L. 53/2000: “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità , per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”

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immigrati, al fine di tutelare l’interesse pubblico al corretto e compiuto adempimento

delle obbligazioni gravanti sui soggetti attuatori degli interventi finanziati.

Nel caso di erogazione di contributi, agli enti e alle associazioni iscritti alla I

sezione del registro di cui agli artt. 52 e ss. del d.P.R. n. 394/199941 e nel registro di

cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 215/200342 è richiesta, una fidejussione

bancaria o polizza fidejussoria assicurativa di importo pari al 70-75% del

finanziamento concesso. L’ammontare della garanzia coincide con l’importo della

prima tranche di contributo erogato.

Al riguardo, ha reso noto che tra il 2007 e il 2009 sono state prestate 70

fidejussioni a garanzia dell’erogazione dei contributi agli enti e alle associazioni

destinatari delle risorse, per un ammontare complessivo pari a euro 7.465.599,48.

Nelle ipotesi, invece, di sottoscrizione di contratti pubblici, ai sensi del decreto

legislativo n. 163/2006, ha comunicato di aver fatto ricorso a 13 fidejussioni per un

ammontare complessivo pari a euro 632.606,92,

Nel corso dell’annualità 2009, l’importo della fidejussione è stato ridotto in 4 casi

su 10 fidejussioni trattandosi di operatori economici in possesso della certificazione

del sistema di qualità conforme alle norme europee.

Nel caso di partecipazione a gare pubbliche, ha reso noto di aver applicato la

disposizione di cui all’art. 75, c. 7, riduzione della fidejussione del 50% per gli

operatori economici certificati, nei riguardi di 3 operatori su di un totale di 8

partecipanti a gare d’appalto nel corso dell’annualità 2009, applicando pertanto una

percentuale dell’1% anziché del 2%. Tra il 2007 e il 2009 sono state prestate 16

fidejussioni per un ammontare complessivo pari a euro 328.046,66.

Nel triennio di riferimento ha comunicato, altresì, che sono state sottoscritte 4

convenzioni per controvalore finanziario complessivo pari a euro 5.585.000,00 con

l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM)43 nei cui confronti è stato

applicato, in quanto organismo internazionale, lo sconto dell’1% ai sensi dell’art. 54

del R.D. n. 827/1924.

Infine, per quanto riguarda gli affidamenti in economia, ai sensi del D.P.R.

384/2001 nonché dell’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006, la DG Immigrazione nel

triennio di riferimento ha effettuato complessivamente 30 ordini di fornitura per un

controvalore finanziario pari a euro 643.868,63 e nella totalità dei casi ha esonerato il

soggetto destinatario del finanziamento dal prestare la cauzione, applicando uno

41 D.P.R. 394/1999 e s.m. “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,a norma dell’art. 1,c.6, del d.lgs.25 luglio 1998,n. 286” 42 D.lgs 215/2003 “Attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica” 43 Organizzazione Internazionale per le Migrazioni: organizzazione internazionale fondata nel 1951 con sede a Ginevra e uffici locali in oltre 100 nazioni, fa parte del Sistema Nazioni Unite ma è un’entità autonoma creata da un trattato sottoscritto da Stati sovrani. Attualmente gli Stati membri sono 127 e quelli Osservatori 18 a cui si aggiungono 76 organizzazioni intergovernative e non governative

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sconto pari all’1% dell’intero importo stanziato, ai sensi dell’art. 54 del R.D. n.

827/1924.

In conclusione ha comunicato che “nel periodo considerato, si rappresenta che

non sono state riscontrate criticità o problematiche rilevanti nell’impiego di tali

garanzie”.

DIREZIONE GENERALE PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA

COMUNICAZIONE

La Direzione generale ha comunicato di aver fatto ricorso a garanzie fidejussorie,

nelle ipotesi regolate dal Codice dei contratti e, precisamente, per contratti relativi a

pubbliche forniture e appalti di servizi di competenza, sia di rilevanza comunitaria (7),

che in economia mediante cottimo fiduciario (8), ovvero per il caso di trattativa

privata (7) e di non aver riscontrato problemi nell’utilizzo delle garanzie.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI

INCENTIVI ALL’OCCUPAZIONE

La Direzione generale ha reso noto che il ricorso alle garanzie fidejussorie è

avvenuto ai sensi dell’art. 1 ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito

con legge 19 luglio 1993, n. 236.44 La disposizione citata ha previsto per il Ministero

del lavoro e della previdenza sociale, ora Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

un apposito Fondo, denominato Fondo per lo sviluppo al fine di favorire la

realizzazione di programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di

nuove iniziative produttive e di riconversione dell’apparato produttivo esistente.

Con DPCM 3 novembre 1994, n. 773, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di

utilizzo del Fondo e regolamentati gli interventi ammissibili nonché i soggetti abilitati

alla presentazione dei programmi di sviluppo.

L’art. 4, comma 2, del citato DPCM prevede che l’erogazione dei contributi sia

subordinata alla stipula di una convenzione con il soggetto responsabile del

programma.

L’art. 13, comma 4, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con

modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80,45 alla lettera A) ha rifinanziato il

predetto Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2005.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 2008 è stata approvata la graduatoria

predisposta dalla struttura tecnica, di cui al decreto 23 febbraio 2007, relativa ai

programmi di sviluppo finanziati.

Per la stipula delle convenzioni attuative dei programmi di sviluppo è stato

utilizzato lo schema di convenzione, sul quale il Consiglio di Stato ha espresso il

44 D.l. 148/1993 convertito con modificazioni dalla l. 236/1993 “Interventi urgenti a sostegno dell’occupazione”. 45 D.l. 35/2005 convertito con modificazioni dalla l. 80/2005 “Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”.

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proprio parere, in applicazione dell’art. 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n.

127.

L’art. 11 della convenzione, prevede, in materia di controllo finanziario,

l’accettazione da parte del Soggetto convenzionato del sistema di controllo finanziario

e contabile attraverso ispezioni periodiche disposte dal Ministero del lavoro.

Lo stesso articolo prevede, altresì, che il Soggetto convenzionato presti in favore

dello stesso Ministero una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa per garantire

la regolare attuazione delle attività finanziate dal Fondo per lo sviluppo.

Al riguardo, l’impegno del Soggetto convenzionato è da riferire ai soli casi di abuso

o negligenza nello svolgimento dell’attività di gestione del programma di sviluppo,

ovvero di inosservanza delle norme contrattuali stabilite nella convenzione e copre

inoltre l’eventualità del fallimento.

La garanzia è accesa e mantenuta attiva in stretta relazione al ritmo dei

pagamenti effettuati dal Ministero del lavoro e con gli importi progressivamente

svincolati in ragione dell’attività eseguita e degli investimenti portati compiutamente a

realizzazione (lotti funzionali completati).

Il Soggetto convenzionato si riserva di modificare la propria struttura azionaria e/o

di effettuare apposite convenzioni con altri soggetti, allo scopo di rendere possibile la

prestazione della garanzia in questione a seguito di particolari richieste da parte degli

istituti assicurativi o di credito garanti.

In particolare, come concordato anche con l’Organo amministrativo di controllo,

viene acquisita la fidejussione, per un importo pari al primo anticipo, già all’atto della

stipula della convenzione.

I dati trasmessi evidenziano che sono state stipulate 7 fidejussioni nel biennio

2008-2010 rilasciate da banche o società di assicurazione.

DIREZIONE GENERALE PER L’INCLUSIONE E I DIRITTI SOCIALI E LA

RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE.

La suindicata Direzione Generale ha comunicato di aver fatto ricorso a garanzie

fdejussorie dal 2010, in attuazione della Direttiva 22 dicembre 2009 del Ministro del

Lavoro e delle Politiche Sociali, per la realizzazione del Programma nazionale per il

2010 – Anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, in relazione al

quale ha ammesso al finanziamento 13 Enti.

Al riguardo ha previsto che l’Ente beneficiario del finanziamento debba prestare

idonea garanzia mediante stipula di polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, per

un importo pari all’80% del contributo complessivamente concesso, ripartita secondo

le seguenti modalità, corrispondenti ai pagamenti delle diverse tranche:

- “contestualmente all’avvio delle attività, idonea garanzia mediante stipula di polizza

fidejussoria, bancaria o assicurativa, per un importo pari al 30% del contributo

complessivamente concesso al progetto;

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- alla presentazione della relazione intermedia, attestante lo stato di avanzamento

delle attività e della spesa sostenuta, l’Ente beneficiario deve prestare ulteriore

garanzia, mediante stipula di polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, per un

importo pari al 50% del contributo complessivamente concesso al progetto.”

Ha comunicato, infine, che “essendo in fase di inizio dell’attività non sono state

riscontrate criticità circa i vari aspetti dell’istituto.”

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

Divisione I

La Direzione ha fatto presente di aver applicato l’istituto della fidejussione a

garanzia dei finanziamenti concessi ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo 11

aprile 2006, n. 198 e s.m.i.46

Le modalità di erogazione del finanziamento sono disciplinate dal decreto

interministeriale 15 marzo 2001 “Disciplina delle modalità di presentazione,

valutazione e finanziamento dei progetti di azione positiva per la parità uomo-donna

nel lavoro di cui alla legge 10 aprile 1921, n. 125”, il cui art. 3 dispone che il

contributo venga erogato in due quote, secondo modalità alternative che prevedono:

- anticipazione del 10% del finanziamento autorizzato, previa verifica ispettiva ex

ante ed erogazione del saldo, il restante 90%, a conclusione di tutte le azioni

programmate previa verifica amministrativo-contabile svolta dalla Direzione

provinciale del lavoro competente per territorio e ferma restando la valutazione

effettuata dal Comitato47 attestante la corretta utilizzazione dei finanziamenti

concessi e gli obiettivi conseguiti in rapporto a quelli programmati;

- anticipazione dell’80% del finanziamento previa presentazione di garanzia

fidejussoria bancaria o polizza assicurativa d’importo uguale alla somma da

erogare, previa verifica ispettiva.

Il saldo è erogato a conclusione di tutte le azioni programmate, previa verifica

amministrativo contabile svolta dalla Direzione provinciale del lavoro competente per

territorio e sulla base della valutazione effettuata dal predetto Comitato, attestante la

corretta utilizzazione dei contributi concessi ed il conseguimento degli obiettivi

previsti.

46 Il citato articolo dispone che: 1.“ A partire dal 1° ottobre ed entro il 1° novembre di ogni anno, i datori di lavoro pubblici e privati, i centri di formazione professionale accreditati , le associazioni, le organizzazioni sindacali nazionale e territoriali possono chiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di essere ammessi al rimborso totale o parziale di oneri finanziari connessi all’attuazione di progetti di azioni positive presentati in base al programma-obiettivo di cui all’art. 10, comma 1, lettera c). 2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Comitato di cui all’articolo 8 ammette i progetti di azioni positive al beneficio di cui al comma 1 e con lo stesso provvedimento, autorizza le relative spese. L’attuazione dei progetti di cui al comma 1 deve comunque avere inizio entro due mesi dal rilascio dell’autorizzazione”. 47 Il Comitato Nazionale per l’attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e l’organismo collegiale chiamato ad esprimere un parere sul finanziamento dei progetti di azioni positive e ad operare un controllo in itinere fino a verificarne, anche tramite i servizi ispettivi, la corretta attuazione e l’esito finale.

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La polizza fidejussoria è redatta secondo il modello previsto dal decreto del

Ministero del Tesoro 20 novembre 199648 e rimane valida fino a 12 mesi dal termine

delle attività finanziate con proroga semestrale automatica per non più di due

successivi rinnovi.

La Direzione generale ha comunicato al riguardo che i progetti di azioni positive

possono avere una durata massima di 24 mesi, prorogabile fino al 40%, e che alcune

polizze stipulate dal 2007 sono ancora attive in quanto le attività progettuali

beneficiarie dei contributi oggetto di fidejussione non sono ancora concluse.

Nel periodo 2007-2010 sono state richieste 64 fidejussioni relativamente alle quali

non sono stati segnalati elementi di criticità.

Divisione III

La sopraindicata divisione amministra, ai sensi dell’art. 197 del Testo Unico delle

disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, approvato con d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il capitolo 5012 dello

stato di previsione della spesa del Ministero, con le cui disponibilità provvede a

contribuire al finanziamento di progetti di studio e ricerca sulle discipline

infortunistiche e di medicina sociale.

A decorrere dal 1° gennaio 2007 sono stati ammessi al finanziamento 27 progetti

per i quali si è provveduto alla stipula di apposite convenzioni e all’erogazione degli

importi di competenza previa presentazione di apposita fidejussione a garanzia

dell’anticipazione pari al 40% del contributo concesso.

Considerato che i progetti di studio o ricerca finanziati hanno una durata

pluriennale e non sono ancora giunti a conclusione, la Divisione ha comunicato di non

conoscere eventuali problemi e tipologie di eccezioni che potrebbero essere opposte.

DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PER L’ORIENTAMENTO E LA

FORMAZIONE

La suindicata Direzione generale gestisce risorse finanziarie inerenti il Fondo

Sociale Europeo e la gestione fuori bilancio del Fondo di Rotazione ex art. 25 L.

845/7849 modificata dall’art. 9 L. 236/93.

L’utilizzo dei fondi avviene mediante la sovvenzione di contributi e i contratti.

Nel caso delle sovvenzioni i beneficiari possono essere Regioni ed Enti locali,

ovvero enti pubblici non territoriali, organismi esponenziali paritetici, fondazioni, enti

bilaterali senza fine di lucro, enti di ricerca, università pubbliche o private.

Nel caso di operazioni di natura propriamente contrattuale viene applicata la

normativa pubblicistica in materia di appalti pubblici, ivi compresi i servizi di

assistenza tecnica gestionale e informatica che supportano la Direzione Generale nei

48 Pubblicato nella G.U. 10/12/1996. 49 L. 21/12/1978, n. 845.” Legge quadro in materia di formazione professionale”.

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propri compiti di Capofila del Fondo Sociale Europeo e di titolare di Programmi

Operativi cofinanziati dal FSE.

L’ufficio ha reso noto che sia nel caso delle sovvenzioni che degli appalti le polizze

fidejussorie a garanzia del corretto utilizzo delle risorse assegnate sono bancarie o

assicurative o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui

all’art. 107 del decreto legislativo 385/1993.

Per quanto riguarda particolarmente le sovvenzioni di contributi e i trasferimenti

relativi a programmi comunitari, l’obbligo di prestare garanzia fidejussoria è previsto

dall’art. 56, comma 2, della legge 52/1996.50

Le garanzie devono riportare la firma autenticata del soggetto che impegna il

garante.

Rispetto all’efficacia vengono applicate le disposizioni dell’art.1 del Decreto

Direttoriale del Ministero del lavoro (ex UCOFPL) n. 122 del 9.5.1997, ai sensi del

quale la garanzia fidejussoria deve avere efficacia dalla data di rilascio fino ad un

anno dal termine delle attività finanziate con proroga semestrale automatica per non

più di due successivi rinnovi, salvo l’eventuale svincolo anticipato da parte del

Ministero del lavoro.

La garanzia cessa comunque ogni effetto 24 mesi dopo la chiusura delle predette

attività (art.1 citato).

Lo svincolo avviene ordinariamente a seguito di verifica amministrativo contabile

che sostanzialmente attesta la legittimità, pertinenza e regolarità delle spese

sostenute per la realizzazione del progetto finanziato.

Non sono tenuti a presentare polizze gli enti pubblici territoriali.

La Direzione generale ha comunicato che sia per ciò che concerne la sottoscrizione

della concessione amministrativa che del contratto, trovano applicazione le

disposizioni di cui all’art. 113 del codice degli appalti.

Ha conclusivamente reso noto che le polizze acquisite dal 2007 in poi nei casi di

sovvenzioni sono state 996 per un importo garantito pari ad euro 210.426.621,35 e

che dal 2007 in poi non risultano casi di attivazione di polizze fidejussorie.

Nel caso di appalti dal 2007 sono state acquisite 25 polizze per un importo

garantito pari ad euro 4.475.214,04, riguardo alle quali ha comunicato che non si

sono mai verificate problematiche di alcun genere, essendo i contratti stati eseguiti

regolarmente.

Con memoria depositata alla pubblica adunanza, la Direzione Generale per il terzo

settore e le formazioni sociali (già Direzione Generale per il volontariato,

l’associazionismo e le formazioni sociali) ha reso noto di far ricorso alle garanzie

fideiussorie dal 2003 nel caso di concessione:

50 E’ previsto che la polizza sia conforme ad apposito schema approvato con decreto del Ministro del tesoro 22.4.1997 (G.U. n. 96 del 26.4.1997)

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- dei contributi dovuti alle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’art. 12 ,

comma 3, lett. d) ed f) della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina

delle associazioni di promozione sociale”;

- dei contributi dovuti alle associazioni di volontariato, ai sensi della legge 7

agosto 1991, n. 266, recante “Legge-quadro sul volontariato”

Inoltre, la medesima Direzione Generale ha precisato che le predette associazioni,

beneficiarie del finanziamento, prestano idonea garanzia mediante stipula di polizza

fideiussoria, bancaria o assicurativa, per un importo pari rispettivamente all’80 e al

70% del contributo concesso ai sensi delle sopracitate disposizioni normative.

8. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DIPARTIMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, DEL PERSONALE E

DEI SERVIZI

Direzione Generale del bilancio e della contabilità

La suindicata Direzione Generale ha comunicato, che i dati relativi all’impiego delle

garanzie fidejussorie nell’ambito di procedure di gara e dei contratti di fornitura di

beni e servizi da essa stipulati si riferiscono solamente all’anno 2010 in quanto

l’assenza di archivi informatizzati ha reso difficile il reperimento dei dati relativi agli

anni precedenti.

Ha reso noto che il ricorso alle garanzie fidejussorie avviene nelle ipotesi previste

dagli artt. 75 e 113 del decreto legislativo 163/2006, e con riferimento alle gare, in 5

casi su 7, gli offerenti hanno optato per la stipula di una polizza fidejussoria e in due

casi le società aggiudicatarie hanno optato per la riduzione dell’1% del corrispettivo ai

sensi del D.P.R. n. 1309/4851.

Ha, infine, concluso che le garanzie sono state rilasciate da compagnie

assicurative in quattro casi e da un istituto di credito in un solo caso e che in due casi

su sette i partecipanti hanno usufruito della riduzione della garanzia del 50% prevista

dal comma 7 dell’art. 75 Codice dei contratti.

DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

Il suindicato Dipartimento ha inviato l’elenco delle 156 fidejussioni richieste e

prestate limitatamente al biennio 2009/2010, per l’esecuzione di appalti di servizi o di

forniture, relativamente alle quali risultano 2 casi di contenzioso.

DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Direzione Generale delle Risorse materiali, dei beni e dei servizi.

Ufficio Contratti di lavori, forniture e servizi

Il suindicato Ufficio ha inoltrato l’elenco delle fidejussioni richieste e prestate,

prevalentemente da società di assicurazione ma anche da qualche istituto bancario,

51 D.P.R. 29/7/1948, n. 1309, “Modificazioni agli artt.54, 55, 56 e 57 del R.D. 23/5/1924, n. 827 sul Regolamento dell’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, concernente l’accettazione di fidejussioni”

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che risultano essere state 15 nel 2007, 11 nel 2008, 15 nel 2009 e, infine, 6 nel

2010, relativamente alle quali non sono stati riferiti casi di contenzioso.

UFFICIO CENTRALE ARCHIVI NOTARILI

L’ Amministrazione degli archivi notarili è priva di organi tecnici per cui l’Ufficio

stipula appositi disciplinari, ai sensi dell’art. 33, comma 3, del D.lgs.. 12 aprile 2006,

n. 163, con i competenti Provveditorati interregionali per le opere pubbliche per

affidare a questi ultimi le funzioni di stazione appaltante per progettare, appaltare,

dirigere e collaudare l’esecuzione di lavori pubblici.

Quanto agli appalti di forniture e servizi, l’Amministrazione provvede direttamente,

di regola, mediante l’adesione alle convenzioni-quadro stipulate dalla “Consip” SpA o

mediante l’affidamento alle imprese abilitate al mercato elettronico della pubblica

amministrazione, gestito dalla stessa “Consip” S.p.A..

L’affidamento alle imprese abilitate al cennato mercato elettronico avviene in

economia ai sensi dell’art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

L’ufficio ha reso noto di aver richiesto, dall’anno 2007, 18 cauzioni definitive per i

contratti di durata (servizi di pulizia, di manutenzione degli impianti tecnologici etc.).

Comunica, infine, che le imprese appaltatrici non hanno sollevato eccezioni a

prestare le fidejussioni richieste e che le predette imprese hanno regolarmente

adempiuto gli obblighi assunti, per cui nessuna problematica è sorta in sede di

esecuzione del contratto.

9. MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

La Segreteria Generale ha comunicato i dati riassuntivi delle garanzie fidejussorie

attivate dall’Amministrazione a decorrere dal 2007:

Anno 2007 n. 70 per un importo totale di euro 1.138.172,96

Anno 2008 n. 71 “ “ 3.194.007,56

Anno 2009 n. 54 1.688.075,21

Anno 2010 n. 34 1.312.171,54

Con riferimento alle problematiche riscontrate nella prassi applicativa dell’istituto,

è stato esposto che:

1) nella prestazione di garanzie le imprese commettono errori prevalentemente

formali; a titolo di esempio, l’offerta di deposito di contanti o di assegni circolari è

stata fatta presso la stazione appaltante invece che presso la tesoreria provinciale,

oppure è stato omesso l’impegno a prestare la garanzia per l’esecuzione del

contratto;

2) non è chiaro se l’art. 54 del R.D. n. 827/1924 sia stato implicitamente abrogato

dal Codice dei contratti pubblici; le imprese, infatti, chiedono ancora l’applicazione

della norma che consente all’Amministrazione di prescindere dalla garanzia a

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fronte di un miglioramento del prezzo di aggiudicazione e dell’esonero dalla

richiesta della cauzione in caso di notoria solidità delle ditte aggiudicatrici;

3) non è chiaro entro quali limiti gli artt. 75 e 113 del Codice dei contratti pubblici

costituiscano dei principi fondamentali, validi anche per le spese in economia ai

sensi dell’art. 125, comma 4, del Codice.

La Segreteria generale ha rappresentato interessanti problematiche relative

all’applicazione dell’istituto della fidejussione nell’ambito dei contratti internazionali, in

particolare in materia di cooperazione e nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS) che

integralmente si riferiscono:

1. la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo applica la disposizione di

cui all’art. 2 del D.M. n. 337/2004, che prevede garanzie fidejussorie ridotte per

organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell’art. 29 della legge

n. 49/1987, per programmi di cooperazione allo sviluppo c.d. “affidati” (in cui l’

Amministrazione si impegna a corrispondere l’intero costo dell’iniziativa a fronte

della realizzazione della medesima a cura dell’ ONG affidataria). Di fatto il ricorso

a tale tipologia di programmi è sempre meno frequente, salvo il caso delle

iniziative di emergenza, in base all’art. 1, comma 15-sexies della legge n.

80/2005, che prevede a tal fine la stipula in loco di convenzioni da parte delle

rappresentanze diplomatiche, ai cui funzionari delegati l’Amministrazione centrale

accredita le somme necessarie;

2. la stessa DGCS ha avviato inoltre un confronto con le ONG, finalizzato ad

introdurre l’obbligo di prestazione di garanzie da parte delle ONG idonee anche nel

contesto dei programmi “promossi” (cioè di programmi proposti dalle ONG stesse,

di cui la DGCS è cofinanziatore nella misura massima del 70%); non esistendo un

espresso obbligo normativo (non si tratta infatti di contratti pubblici, ma di

rapporti sui generis disciplinati da una normativa speciale), attualmente non viene

chiesta ne’ una garanzia di buona esecuzione ne’ una garanzia sugli anticipi

corrisposti ai sensi della legge n. 95/1999. Per una migliore tutela dell’

Amministrazione, la DGCS ha proposto di prevedere tali garanzie, con

l’imputazione del relativo costo al budget del progetto stesso; le ONG mostrano

una certa resistenza, date le difficoltà che incontrerebbero soggetti senza fine di

lucro nell’ottenere fidejussioni da banche ed assicurazioni, nonché per la

tempistica spesso molto dilatata degli interventi di cooperazione nei PVS;

3. inoltre la DGCS esercita, in nome del Governo Italiano, le funzioni di organismo

finanziatore nei confronti di Governi di Paesi in via di sviluppo, che assumono le

responsabilità di stazione appaltante e conseguentemente gestiscono le procedure

di affidamento e l’esecuzione dei contratti secondo la propria legislazione, o se

previsto nell’accordo bilaterale specifico, secondo un corpus normativo

internazionalmente conosciuto, come le regole della Banca Mondiale o della

Commissione Europea). In tale contesto, pur trattandosi di finanziamenti in tutto o

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in parte italiani, non sono applicabili le disposizioni sulle garanzie ex artt. 75 e 113

del Codice dei contratti pubblici. In considerazione del numero e della varietà delle

iniziative, nonché del fatto che l’ordinamento italiano non trova specifica

applicazione, non si può fornire una casistica esaustiva al riguardo.

Anche su tale tipologia di interventi la DGCS ha formulato alcune considerazioni di

ordine generale, sulla base di casi recenti, emersi nel corso di controlli preventivi e

successivi di sua competenza (v. art. 344 dello schema di regolamento di attuazione

del Codice).

Pur in assenza di specifica norma che lo imponga, la DGCS chiede alle stazioni

appaltanti straniere di prevedere nei documenti di gara la prestazione di garanzie di

serietà dell’offerta, di buona esecuzione e sugli anticipi (questi ultimi generalmente

non vietati dalle normative straniere applicabili).

Nell’ambito dei lavori, le stazioni appaltanti dei PVS (che sono le beneficiarie delle

garanzie in questi casi) conoscono ed applicano una prassi internazionale largamente

consolidata che impone la prestazione di garanzie da parte delle imprese appaltatrici;

al riguardo, la scelta del tipo di fidejussione viene limitata negli stessi documenti di

gara alle sole fidejussioni bancarie, risultando sconosciuto nella prassi internazionale il

deposito di titoli di Stato o di contante presso la tesoreria ed essendo piuttosto diffusa

una scarsa fiducia nella fidejussione concessa da assicurazioni o da altri intermediari

finanziari. Nell’ambito delle forniture e, soprattutto, dei servizi, dove meno è

consolidata la prestazione di garanzie di buona esecuzione, a volte si sono riscontrate

resistenze sia da parte delle imprese aggiudicatarie che delle stazioni appaltanti

straniere. Tali inconvenienti peraltro vengono generalmente risolti nell’ambito della

relazione di politica estera tra il Governo del PVS interessato e il Governo italiano, con

l’utilizzo dei normali strumenti diplomatici di risoluzione delle controversie

internazionali.

° ° ° ° °

In relazione ai dubbi interpretativi avanzati dall’amministrazione in materia di

applicazione della fidejussione nei lavori in economia la Sezione ritiene di rispondere

positivamente, atteso il richiamo operato, dall’ultimo comma dell’art. 125 del Codice

dei contratti, ai principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del

contratto desumibili dallo stesso Codice; parimenti non emergono motivi che inducono

a risposta negativa, peraltro non adottata in generale dalle altre Amministrazioni,

relativamente alla vigenza del disposto dell’art. 54 del r.d. 827/1924.

Ciò non impedisce, ovviamente, l’adozione di norme amministrative che

assicurino, relativamente all’ambito complessivo della problematica delle fidejussioni,

l’uniforme comportamento da parte di tutte le Pubbliche Amministrazioni.

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Si apprezza, inoltre, con riferimento al diritto internazionale, l’impegno conoscitivo

ed operativo profuso dall’amministrazione nell’applicazione e nel conseguente

inserimento della funzione fidejussoria nell’ambito dei singoli rapporti contrattuali,

auspicando che, trattandosi di rilevante problematica a tutela del pubblico erario, tale

linea di tendenza sia ulteriormente approfondita e generalizzata.

10. MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E

DELLA RICERCA

L’OIV del suindicato Ministero ha trasmesso la documentazione richiesta

premettendo che l’indagine ha riguardato tutti i Dipartimenti e che uno di essi,

precisamente il Dipartimento per l’Istruzione ha comunicato che, presso i suoi uffici,

l’istituto della fidejussione non trova applicazione.

DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE

RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI

Direzione Generale Risorse Umane

Ufficio VI

L’Ufficio ha trasmesso la documentazione relativa alle cauzioni provvisorie e

definitive stipulate sotto forma di polizze fidejussorie, dalle ditte che hanno

partecipato alle principali procedure di gara espletate a decorrere dal 2007.

Dagli atti inviati emerge che, in applicazione dell’art. 75, comma 9, del d.lgs..

163/2006, sono state prestate, nel 2009, 20 polizze fidejussorie provvisorie riferite a

ditte partecipanti alla gara di rilevanza comunitaria avente per oggetto l’espletamento

delle attività concernenti il servizio di pulizia, disinfestazione ed altri, ed 1 polizza

definitiva, nonché 5 provvisorie e 1 definitiva relativamente alla gara per la fornitura

del servizio mensa nel 2010.

Il citato Dipartimento ha, altresì, comunicato che “le modalità di impiego delle

garanzie fidejussorie non hanno presentato particolari problemi, né sono state

opposte eccezioni alla loro applicazione”.

La Direzione Generale per gli studi la statistica ed i sistemi informativi-

Ufficio I , ha richiesto 4 polizze per l’esecuzione di servizi vari e la Direzione

generale per gli affari internazionali – Ufficio IV, ha richiesto 4 polizze

provvisorie restituite e 1 polizza definitiva, ai sensi dell’art. 113 del codice degli

appalti, nell’ambito dell’appalto pr il servizio di assistenza tecnica che si è svolto

regolarmente senza necessità di attivare la garanzia.

IL DIPARTIMENTO PER L’UNIVERSITÀ, L’AFAM (alta formazione artistica,

musicale e coreutica) E PER LA RICERCA, ha comunicato che la Direzione

Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario e la Direzione

generale per l’alta formazione artistica, musicale e coreutica non hanno fatto ricorso

all’istituto in questione, ed ha inviato un quadro esplicativo dell’applicazione

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dell’istituto relativamente ai finanziamenti concessi sui vari fondi gestiti dalla

Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca di seguito

indicati:

FONDO AGEVOLAZIONI ALLA RICERCA

In applicazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 27/7/1999, n.

29752, attuato con decreto ministeriale 8.8.2000, n. 593, sono concesse agevolazioni

finalizzate al sostegno di progetti di ricerca industriale proposti dalle imprese

nazionali.

L’intervento agevolativo del Ministero a sostegno di tali progetti è strutturato sotto

forma di credito agevolato e di contributo alla spesa.

Il d.m. 593/2000 citato regola le erogazioni delle agevolazioni secondo prestabiliti

stati di avanzamento, subordinatamente alle verifiche contabili positive effettuate da

un Istituto di credito convenzionato con il Ministero.

Ai beneficiari delle agevolazioni è possibile chiedere un’erogazione a titolo di

anticipazione sino ad un massimo del 30% delle agevolazioni concesse.

L’utilizzo della garanzia fidejussoria è previsto nei seguenti casi:

- l’erogazione dell’anticipazione può aver luogo solo dietro presentazione di garanzia

fidejussoria assicurativa o bancaria che è svincolata a seguito dell’accertamento di

agevolazioni spettanti fino alla concorrenza dell’importo anticipato e della verifica

di congruità e pertinenza di costi effettivamente sostenuti dal soggetto

beneficiato;

- ove, nel corso delle verifiche di competenza dell’Istituto di credito convenzionato,

propedeutiche all’erogazione delle agevolazioni, non sia soddisfatto il parametro di

onerosità indicato nel citato DM 593/2000, la garanzia deve essere prestata su

tutto l’importo delle agevolazioni da erogare.

Il Ministero riferisce che la maggiore criticità riscontrata nell’applicazione

dell’istituto riguarda la durata e l’efficacia della garanzia da prestare nel caso di

erogazione a titolo di anticipazione.

Lo schema di garanzia predisposto dal Ministero prevede che la garanzia abbia

validità sino al termine corrispondente alla data contrattuale di fine progetto

aumentata di sei mesi e che “la garanzia ha efficacia fino alla data in cui la banca

concessionaria, ricevuta da parte del contraente la documentazione necessaria per le

erogazioni per stato di avanzamento lavori, abbia effettuato con esito positivo i

necessari accertamenti previsti dalla normativa …, dandone comunicazione di svincolo

al fidejussore e al Ministero”.

Alcuni fidejussori, comunica il Ministero, al momento dell’escussione hanno

eccepito che la validità e l’efficacia avessero come scadenza ultima il termine

52 D.lgs 27.7.1999, n. 297 “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”.

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corrispondente alla scadenza contrattuale di fine progetto aumentato di sei mesi a

prescindere dalla comunicazione di svincolo a cura dell’Istituto convenzionato.

Sostiene invece l’Amministrazione che la garanzia ha efficacia anche successivamente

alla scadenza contrattuale, in quanto il fidejussore si obbliga a rimborsare al Ministero

l’importo garantito qualora il beneficiario non abbia sostenuto tutte le spese

approvate per la realizzazione del programma, in misura tale da coprire l’importo

dell’agevolazione.

In relazione alla suesposta criticità, l’Amministrazione ha comunicato che è in

corso di predisposizione un quesito all’Avvocatura dello Stato.

A decorrere dal 2007, risulta che sono state prestate 240 fidejussioni, per

l’importo totale di euro 133.398.65,76, e che 5 sono state escusse.

RISORSE PON RICERCA 2000/2006

L’utilizzo della garanzia fidejussoria è previsto in attuazione degli interventi di cui

al Programma Operativo Nazionale Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Alta

Formazione 2000/2006, nell’ambito dei quali sono stati emanati gli Avvisi che

seguono:

- Avviso n. 1575 del 29.11.2004 per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati

alla realizzazione di infrastrutture/piattaforme cooperative abilitanti complesse a

livello hardware/software;

- Avviso n. 1854 del 22.9.2006, approvato dalla Commissione Europea come aiuto a

finalità regionale con Decisione CE 2006 3758 dell’11.8.2006 e con decreto n. 2935

del 29.12.2006 e finalizzato a promuovere la costituzione di Centri di Competenza

Tecnologica secondo un modello “a rete” in ambiti coerenti con le specializzazioni

produttive delle regioni meridionali;

- Avviso n. 4391 del 31.7.2001 di attuazione di interventi finalizzati alla formazione di

profili professionali altamente qualificati nel settore della ricerca industriale e

dell’innovazione e del trasferimento tecnologico;

- Avviso n. 1691/Ric del 30.8.2006 concernente l’attuazione di un’Azione Pilota,

articolata in più linee di intervento, finalizzata alla formazione e all’aggiornamento

professionale del personale dipendente della PA che opera nella programmazione,

progettazione, attuazione e valutazione di interventi nel settore della Ricerca

Scientifica dello Sviluppo Tecnologico e dell’ Alta Formazione.

Il Ministero ha comunicato che, per quanto riguarda i primi due avvisi,

l’erogazione del contributo per gli interventi cofinanziati è avvenuto in base allo stato

di avanzamento delle spese effettivamente sostenute, e l’accertamento del contributo

spettante in via definitiva è stato preceduto dalla verifica della rendicontazione finale

di spesa.

Per ciò che concerne gli ultimi due Avvisi suindicati, l’erogazione dei finanziamenti

a valere sul FSE, FESR e FDR, è stata effettuata sotto forma di anticipazione in più

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rate sino ad un massimo dell’80% del cofinanziamento approvato. Il saldo è stato

erogato fino alla concorrenza dell’importo massimo residuale del contributo spettante

ad avvenuta verifica e approvazione dei rendiconti da parte del Ministero.

Per l’erogazione delle anticipazioni, per ciascun Avviso, l’Amministrazione ha

comunicato di aver predisposto appositi schemi di garanzia fidejussoria analoghi allo

schema-tipo fornito dal MEF, sul cui Fondo di Rotazione sono stati gestiti tutti i

finanziamenti erogati.

A valere sui citati Avvisi, a decorrere dal 2007, sono state prestate 84 fidejussioni

per un importo di euro 34.103.604,79, di cui una sola polizza è stata escussa.

FIRB

I decreti di ammissione a finanziamento in attuazione del regolamento FIRB, D.M.

n. 378/Ric del 26.3.2004, prevedono la possibilità di erogare ai privati che ne facciano

richiesta e previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria, il 30% del contributo,

percentuale più bassa rispetto a quella prevista dalla normativa comunitaria (60%).

Il Ministero ha comunicato che sono state prestate 76 polizze per un importo di

euro 21.549.019,79 e che nella gestione del Firb non si sono mai verificate situazioni

problematiche e non è stato mai necessario ricorrere all’escussione.

Legge 1° marzo 1986, n. 64 “Disciplina organica dell’intervento straordinario

nel Mezzogiorno”.

In attuazione delle disposizioni di cui alla suindicata legge sono state prestate 12

polizze per un importo totale di euro 6.274.206,46 e una polizza è stata escussa.

11. MINISTERO DELL’INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione centrale per i servizi demografici

La suindicata struttura ha comunicato di avere richiesto, dal 2007 al 2010,

nell’ambito dell’attività contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti, 3

garanzie fidejussorie, prestate da istituti bancari, delle quali una già svicolata e due in

corso di restituzione.

Ha comunicato, altresì, che in esecuzione delle disposizioni del Protocollo d’intesa

del 14 marzo 2008 con l’ANCI53, sono stati stipulati 10 Atti Esecutivi, registrati alla

Corte dei conti, per i quali le fidejussioni richieste sono in corso di svincolo nei casi in

cui gli adempimenti contrattuali risultino regolarmente scaduti e le commissioni di

collaudo abbiano accertato l’effettiva realizzazione di quanto richiesto.

53 Attuativo della collaborazione con il Ministero per il perseguimento di obiettivi finalizzati a garantire l’operatività del collegamento delle Amministrazioni locali all’INASAIA, a diffondere il sistema di circolarità anagrafica secondo il modello normativo INASAIA nonché l’utilizzo dei sistemi informativi e del software di sicurezza disponibili presso il CNSD

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Direzione Centrale per la Finanza Locale

La suindicata Direzione Centrale, a decorrere dal 2007 ha stipulato un solo

contratto in data 14 aprile 2010 relativo a fornitura di un servizio di manutenzione

ordinaria e straordinaria agli impianti di pubblica illuminazione siti nel comune di Isole

Tremiti, di proprietà dello Stato e la cui spesa è posta a carico dello stato di previsione

del Ministero dell’Interno.

L’Ufficio ha reso noto che la relativa polizza fidejussoria è conforme alle

disposizioni del Codice dei contratti e, non avendo sollevato problemi, non si è resa

necessaria l’attivazione della garanzia.

Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

La Direzione Centrale ha comunicato che dal 2007 sono state richieste

complessivamente 12 garanzie fidejussorie, relative a contratti e ordinazioni, delle

quali 10 già svincolate, in quanto le attività di riferimento sono state regolarmente

svolte, mentre nei 2 casi residuali i contratti sono in esecuzione.

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE

DELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E

FINANZIARIE

Direzione Centrale Risorse finanziarie e strumentali

Il suindicato Dipartimento ha trasmesso un prospetto riepilogativo delle 127

fidejussioni richieste a decorrere dal 2007 relativamente a contratti per lavori, servizi

e forniture, precisando che “non sono state riscontrate problematiche riguardanti

l’applicazione dell’istituto di che trattasi”.

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE

Ufficio VII – Affari Economici e Finanziari

Il suindicato Ufficio ha trasmesso i dati relativi alle garanzie nell’ambito dell’attività

contrattuale dalla Direzione Centrale dei Servizi Civili per l’Immigrazione e l’asilo dai

quali risultano 27 polizze fideiussorie: 1 polizza per l’anno 2008, 14 polizze per l’anno

2009 e 12 polizze riferite al 2010 per nessuna delle quali si sono presentate criticità;

per quanto riguarda la Direzione Centrale per l’Amministrazione del Fondo Edifici di

Culto risultano essere state richieste 7 polizze fidejussorie, rilasciate da società di

assicurazione, relativamente alle quali non sono state riferite criticità salvo un’ipotesi

in cui la polizza non è stata “mai consegnata”. Al riguardo, con memoria presentata

alla pubblica adunanza, l’Amministrazione ha precisato che “la società che avrebbe

dovuto provvedere al versamento della polizza in argomento, così come previsto nella

Convenzione stipulata per l’effettuazione di lavori sugli immobili di proprietà del

F.E.C., è fallita . Pertanto la Convenzione non ha trovato attuazione”.

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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E

DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Centrale Emergenza

L’Ufficio contratti della suindicata Direzione ha comunicato di utilizzare l’istituto

delle fidejussioni provvisorie e definitive nell’ambito delle procedure di gare di appalti.

Considerato l’elevato numero di gare e di aggiudicazioni avvenute dal 2007 ha

reso nota la difficoltà di stabilire con certezza il numero e l’entità delle fidejussioni

richieste. “Si può invece affermare con certezza che questo ufficio non si è mai

trovato nella condizione di escutere alcuna fidejussione in quanto tutte le gare

espletate hanno avuto un decorso regolare e non sono mai sorte controversie”.

Direzione Centrale Risorse Logistiche e Strumentali

La suindicata Direzione ha inviato un elenco delle garanzie fidejussorie dal quale

risulta che nel 2007 sono state richieste 218 polizze, 86 nel 2008, 95 nel 2009 e 58

nel 2010; quasi tutte sono state prestate da società di assicurazione e che non hanno

sollevato problematiche.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione Centrale dell’immigrazione e polizia delle frontiere La struttura ha comunicato di aver richiesto 64 fidejussioni definitive a garanzia di

forniture di beni e di servizi e 3 fidejussioni provvisorie a garanzia di forniture di beni

e servizi senza segnalare criticità al riguardo.

Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione

Patrimoniale

“Accasermamento P.S.”

La suindicata Direzione, nel rendere noto di svolgere procedure di appalto solo in

via eccezionale, essendo le stesse a carico dei competenti Provveditorati alle OOPP,

ha comunicato che, dal 2007, ha richiesto una polizza assicurazione rischi dell’importo

di euro 4.000.000,00 e 8 polizze fidejussorie dell’importo complessivo di euro

6.095.230,39 e che l’utilizzo delle garanzie fidejussorie non ha mai dato luogo a

problemi e opposizione di eccezioni.

Casermaggio

L’Ufficio ha comunicato che nel periodo 2007/2010, nell’ambito dell’attività

contrattuale, sono state richieste complessivamente 28 polizze fidejussorie e che nel

corso degli anni in esame non si sono verificate problematiche.

Equipaggiamento

L’Ufficio ha comunicato di ricorrere alle garanzie fidejussorie ai sensi dell’art. 54

R.D. 827/1924 a garanzia degli obblighi contrattuali assunti, secondo le modalità di

cui agli artt. 75 e 113 del Codice dei contratti, nell’ambito dell’attività contrattuale

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diretta all’approvvigionamento di materiali di vestiario, equipaggiamento ed

armamento per le esigenze della Polizia di Stato.

Al riguardo ha inviato un elenco dal quale risulta che nel periodo 2007/2010 sono

state richieste per contratti di forniture, la maggior parte dei quali in economia, 189

polizze per un importo complessivo di euro 6.401.287,69, relativamente alle quali non

ha segnalato l’emergere di problematiche.

Ha reso noto infine, infine, di aver provveduto all’incameramento di una polizza di

euro 150.000,00, rilasciata da una società di assicurazione, a seguito della risoluzione

per inadempimento del contratto di fornitura di 5.000.000 di munizioni cal. 9x19 da

esercitazione.

Fidejussioni Rogante

L’Ufficio ha comunicato che dal 2007 al primo semestre 2010 sono state richieste

24 fidejussioni per l’importo complessivo di euro 7.737.448,70 e non ha riferito

problematiche al riguardo.

Ufficio Motorizzazione

L’Ufficio suindicato ha inviato un elenco dal quale risulta che nel 2007 sono state

richieste 37 fidejussioni per l’importo complessivo di euro3.991.061,05, nel 2008 70

fidejussioni per l’importo di euro 9.979.966,44, nel 2009 41 fidejussioni per l’importo

di euro 4.448.160,22 e, da ultimo, fino al 7.9.2010, 19 fidejussioni per l’importo di

euro 1.498.622,58.

Ha precisato che, nel periodo indicato, non sono sorti problemi né sono state

sollevate eccezioni, tranne che in due casi di seguito indicati:

1) A seguito della risoluzione per inadempimento di un contratto stipulato per la

fornitura di 17 imbarcazioni di vetroresina, in colori d’istituto, per l’importo

complessivo di euro 2.877.369,00 IVA esente, avvenuta nel maggio 2010, e di

intimazione alla Società assicuratrice di procedere al versamento dell’importo di

euro 143.868,45, intimazione a cui la Società non ha ottemperato nel termine

indicato, l’Amministrazione ha interessato l’ISVAP per “le iniziative del caso” che,

a sua volta, ha trasmesso il reclamo all’impresa assicurativa. Quest’ultima, nel

luglio 2010, ha sostenuto di non poter accogliere l’invito dell’Amministrazione a

versare l’importo della cauzione, in quanto la Ditta, a beneficio della quale è stata

emessa la polizza fidejussoria, ha proposto ricorso ex art. 700 cpc dinnanzi al

Tribunale di Roma avverso il provvedimento di risoluzione contrattuale.

L’Amministrazione ha reso noto di aver proposto reclamo all’ISVAP, ai sensi

dell’art. 4, comma 6, del Regolamento ISVAP n. 24 del 19.5.2008, eccependo che

l’articolo 14, comma 4, del contratto di fornitura delle imbarcazioni,

specificamente approvato dalla Ditta ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice

civile, contiene una clausola a tenore della quale “non è in alcun modo ammessa,

anche in presenza di un gravame giurisdizionale, l’eventuale richiesta, da parte

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della Ditta, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento

del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione”; conseguentemente ha

contestato che quanto addotto dall’impresa assicurativa per “differire”

l’ottemperanza all’intimazione rivoltale a seguito della risoluzione contrattuale,

risulta, alla luce degli accordi contrattuali, destituita di ogni fondamento giuridico.

Ha, inoltre, sottolineato che la disciplina pattizia, sottoscritta da entrambe le parti

contraenti, debba ritenersi prevalente rispetto a quanto previsto dall’articolo 4,

comma 2, lettera a) del Regolamento n. 24/2008, il quale sottrae alla competenza

dell’ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia già stata adita l'Autorità

Giudiziaria e ciò proprio perché le parti hanno concluso un accordo contrattuale

che riconosce l’operatività della garanzia anche nelle more della conclusione del

procedimento giudiziario in corso.

L’Amministrazione ha, altresì, sostenuto la piena legittimità del provvedimento di

incameramento della cauzione sia sulla base delle disposizioni del Codice dei

contratti e, in particolare, dell’articolo 113, comma 5, il quale prevede che “la

garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento”, sia sulla scorta

degli specifici accordi contrattuali (articoli 6, 14 e 28).

Ha comunicato, infine, che il reclamo è tuttora pendente.

2) A seguito di risoluzione per inadempimento, in data 9 luglio 2010, della lettera

d’ordine concernente la fornitura di 4 moto d’acqua modello GTX marca SEADOO-

BRP, in colori d’istituto e relativi accessori, per l’importo complessivo di euro

3.796,00, nonché dell’intimazione rivolta alla Società assicuratrice di procedere al

versamento del predetto importo, l’impresa assicurativa non ha ottemperato nel

termine indicato dall’Amministrazione.

In data 11 agosto 2010, l’Amministrazione ha, pertanto, provveduto a presentare

reclamo all’apposito Servizio Clienti di quella Società assicurativa, ai sensi

dell’articolo 4, comma 6, del Regolamento ISVAP n. 24/2008.

Tale Servizio, con lettera del 13 agosto 2010, indirizzata anche all’ISVAP, ha

comunicato di non aver potuto dare seguito alla richiesta di incameramento della

polizza fidejussoria, in quanto ha erroneamente ritenuto che la missiva del 22

luglio 2010, con la quale lo Studio Legale incaricato dalla Ditta fornitrice ha

chiesto di soprassedere dal proseguire nella procedura di incasso del deposito

cauzionale e di produrre a quest’ultima una dichiarazione liberatoria, costituisca

elemento ostativo all’immediata operatività della garanzia.

Con nota del 30 agosto 2010 l’Amministrazione ha, quindi, proposto reclamo

all’ISVAP ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del menzionato Regolamento,

eccependo che l’articolo 15, comma 4, del contratto di fornitura delle moto

d’acqua di cui trattasi, specificamente approvato dalla Ditta fornitrice, ai sensi

degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, contiene una clausola a tenore della

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

70

quale “non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Ditta,

volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del

deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione”; conseguentemente ha

contestato che quanto addotto dall’impresa assicurativa per “differire”

l’ottemperanza all’intimazione rivoltale da questa Amministrazione a seguito della

risoluzione contrattuale, risulta, alla luce degli accordi contrattuali, destituita di

ogni fondamento giuridico.

Ha, altresì, richiamato il disposto dell’articolo 4, comma 2, lettera a) del

Regolamento n. 24/2008, il quale devolve alla competenza dell’ISVAP i reclami in

relazione al cui oggetto non sia già stata adita l'Autorità Giudiziaria, con ciò

confermando l’assunto che l’operatività della garanzia non può essere

“paralizzata”, anche in presenza di contenzioso extragiudiziale tra le parti.

L’Amministrazione ha, infine, ribadito la piena legittimità del provvedimento di

incameramento della cauzione sia sulla base delle disposizioni del Codice dei

contratti e, in particolare, dell’articolo 113, comma 5, il quale prevede che “la

garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento” sia sulla scorta

degli specifici accordi contrattuali (articoli 7, 15 e 30).

Ha reso noto, infine, che il reclamo è tuttora pendente.

Ufficio Impianti Tecnici, Telecomunicazione e Informatica

Il suindicato ufficio ha comunicato di aver applicato in materia di cauzioni le

disposizioni di cui agli artt. 75 e 113 del Codice dei contratti, accettando la riduzione

delle garanzie nei casi in cui gli operatori economici fossero in possesso della

certificazione di qualità UNI CEI ISO 9000.

Dall’elenco trasmesso risulta che nel 2007 sono state richieste 306 fidejussioni

(importo euro 9.692.802,41), nel 2008 102 (importo euro 5.576.842,67), nel 2009 66

(importo euro 967.185,87) e, infine, nel 2010 33 (importo euro 259.441,71).

Nel precisare di aver omesso l’indicazione di tutte le fidejussioni o depositi

cauzionali prestati a garanzia delle offerte a seguito di gare d’appalto in quanto

automaticamente svincolate entro 180 giorni successivi alla data della gara, l’Ufficio

ha reso noto che dal 2007 alla data della risposta non è stata rilevata alcuna

problematica in merito all’applicazione delle predette garanzie né sono state sollevate

eccezioni da parte degli operatori economici.

Settore P.O.N. Asse I Obiettivo Operativo 1.1

La suindicata struttura ha reso noto di aver ricevuto a garanzia dei contratti

stipulati per forniture di beni e servizi nel 2008 2 polizze per l’importo di euro

145.817,00 e, nel 2009, 18 polizze per l’importo di euro 9.542.286,14, rilasciate da

società di assicurazioni e, in due casi, da istituti bancari.

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

71

Settore P.O.N. Obiettivo Operativo I.2

Il settore ha inviato un elenco di 12 contratti prevalentemente di appalto di servizi

garantiti da altrettante fidejussioni rilasciate da società di assicurazioni e, in un caso,

da una banca.

Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato

Servizio Assistenza ed Attività Sociali

Il suindicato Servizio ha comunicato che, nel periodo in esame, non ha stipulato

contratti che prevedono l’emissione di garanzie fidejussorie e che le procedure

finalizzate all’acquisto di beni e servizi che prevedono, per il valore degli appalti, le

richieste di polizze, vengono svolte in raccordo con gli Uffici Territoriali, ai sensi delle

disposizioni del Codice dei contratti.

Ha reso noto, infine, che a seguito di selezione dell’operatore economico è stata

stipulata una “convenzione”, a titolo sperimentale, per la fornitura di corone di fiori

sul territorio nazionale. A garanzia del valore della convenzione, pari a euro

70.000,00 circa, l’Ufficio ha richiesto, ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti, il

rilascio della polizza fidejussoria definitiva, per l’importo di euro 3.500,00, pari al 5%

dell’importo contrattuale, essendo il fornitore in possesso della certificazione del

sistema di qualità.

Servizio Polizia Ferroviaria

Per quanto di competenza il Servizio non ha elementi da comunicare al riguardo.

Criminale

La suindicata Struttura ha inviato un elenco di 153 polizze fidejussorie richieste

nel periodo 2007/2010 per l’importo complessivo di euro 552.939,76.

Direzione Investigativa Antimafia

Nel trasmettere un elenco di 12 fidejussioni richieste a garanzia di contratti di

fornitura, la suindicata Struttura ha comunicato di non avere elementi di criticità da

segnalare.

Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione

L’Ufficio ha reso noto di richiedere le garanzie fidejussorie nei rapporti derivanti da

ordini di commessa in economia, ai sensi del D.P.R. 384/2001, per pubbliche

forniture; ha comunicato che, nel periodo 2007/2010, sono state prestate da società

di assicurazioni 13 polizze fidejussorie per l’importo complessivo di euro 43.056,74 e

che, salvo un caso di rapporto contrattuale ancora in esecuzione, tutte le fidejussioni

sono state svincolate in quanto le prestazioni sono state regolarmente eseguite.

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

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Servizio Gestioni Contabili – Divisione 2^

La suindicata Struttura ha comunicato che nel periodo di riferimento ha richiesto

una sola fidejussione per l’importo di euro 9.224,33 e che la stessa non ha presentato

alcun tipo di problema.

Segreteria Dipartimento

La suindicata struttura ha inviato un elenco di 17 fidejussioni richieste per

l’importo complessivo di euro 71.643,04 rilasciate da società di assicurazioni e in un

caso da un istituto bancario e non ha riferito problematiche al riguardo.

Servizio Vettovagliamento e Pulizia

Divisione 1^

L’Ufficio ha comunicato di avere in corso di esecuzione 8 contratti, stipulati tra il

2007 e il 2009, per l’appalto del servizio di mensa presso vari organismi della Polizia

di Stato sul territorio nazionale.

A garanzia della regolare esecuzione dei contratti, le società appaltatrici hanno

presentato delle fidejussioni, ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n.

163/2006, rilasciate da società di assicurazioni.

Ha inoltre fatto presente che l’esecuzione dei servizi è stata regolare e, pertanto,

non ha dato luogo a problemi riguardanti le fidejussioni.

Ha, infine, precisato che diversi contratti relativi al servizio di mensa sono stati

stipulati dalle Prefetture e trasmessi all’Ufficio per l’approvazione, e dunque la

rilevazione del numero e dell’entità delle fidejussioni presentate richiederebbe tempi

non brevi in quanto tale documentazione è conservata in singoli fascicoli cartacei. Al

riguardo ha, comunque, affermato che anche per tali contratti non risultano essere

sorti problemi.

Divisione 2^

La suindicata struttura ha inviato due elenchi, per i servizi di pulizia dei locali

adibiti ad organismi della Polizia di Stato e delle caserme dell’Arma dei Carabinieri,

riguardanti le fidejussioni richieste nelle provincie e nel periodo 2007/2010, dai quali

risulta che sono state prestate, rispettivamente, 164 e 157 polizze e che si sono

verificati 33 casi di risoluzione contrattuale riguardo ai quali non sono stati indicati i

provvedimenti adottati.

Stradale

La struttura ha trasmesso un elenco di 8 fidejussioni rilasciate nel periodo

2007/2010 da società di assicurazioni e non ha riferito problematiche al riguardo.

Trattamento Economico del Personale (T.E.P).

La struttura ha comunicato che nell'ambito del capitolo di bilancio 2613 ha

richiesto 3 fidejussioni in ciascun anno del triennio 2007/2009 per contratti di

forniture e, al riguardo, non ha riferito problematiche.

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73

12. MINISTERO DELL’AMBIENTE

Il Segretario Generale ha trasmesso gli schemi riassuntivi delle fidejussioni

richieste e prestate dalle Direzioni Generali a partire dal 2007, evidenziando i dati che

seguono:

DIREZIONE GENERALE PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA E DEL MARE

Ha attivato 8 polizze fidejussorie di cui 4 stipulate con istituti bancari, 1 confidi e 3

stipulate con società di assicurazione, a garanzia di contratti di forniture di beni e

servizi nonché 5 polizze a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte

dalla società affidataria dell’esecuzione del servizio antinquinamento; al riguardo ha

reso noto che non sono stati segnalati problemi o criticità nello svolgimento del

rapporto.

DIREZIONE GENERALE PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI

Ha richiesto 3 polizze, svincolate e restituite, a garanzia dell’adempimento degli

obblighi ed oneri derivanti da gare d’appalto, nonché 6 contratti di fidejussione

conclusi, evidenziando di non avere problematiche da segnalare.

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Ha richiesto 5 polizze, per un importo complessivo di euro 52.288,35, che non

hanno dato luogo a contenzioso.

Ha, altresì, comunicato che per la fornitura di beni e servizi rientranti nelle

categorie espressamente individuate dalla legge come soggette al ricorso obbligatorio

al sistema di convenzioni quadro Consip,o dei contratti quadro ex CNIPA (oggi DIGIT

PA) nel qual caso la garanzia viene richiesta dall’Amministrazione al fornitore; le

garanzie fidejussorie sono prestate direttamente alla Consip, con possibilità per le

Amministrazioni ordinanti di avvalersene, nei casi previsti dai contratti di riferimento

mentre, per quelle il cui valore sia inferiore alla soglia comunitaria, la Direzione

Generale procede tramite il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica

Amministrazione.

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE, IL CLIMA E

L’ENERGIA

Ha inviato uno schema riassuntivo delle 7 fidejussioni richieste dal 2007

evidenziando che le stesse non hanno sollevato problematiche.

DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE

RISORSE IDRICHE

La Direzione Generale ha comunicato di non aver nulla da segnalare in materia di

bonifiche in quanto l’art. 242, comma 7, del decreto legislativo n. 152/06 prevede che

le garanzie fidejussorie per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi

di bonifica sono prestate a favore della regione territorialmente competente.

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74

Garanzie fidejussorie sono, inoltre, previste con riferimento ad alcune attività

correlate alla gestione dei rifiuti e, particolarmente, nell’ambito delle spedizioni

transfrontaliere dei rifiuti, disciplinate dal Regolamento CE 1013/2006, e nell’ambito

della gestione delle discariche, regolata dal d.lgs. 36/2005.

Nella prima ipotesi, in cui la garanzia è disciplinata dal d.m. 28 settembre 1998, n.

370, il Ministero è beneficiario della fidejussione, mentre l’attività relativa al controllo,

all’accettazione e alla liberazione è effettuata dalle regioni e dalle province autonome,

quali autorità competenti alla spedizione/destinazione dei rifiuti, ai sensi della

surriferita normativa. Al riguardo ha, dunque, reso noto di non possedere i dati

relativi al numero e all’entità delle garanzie richieste né di quelle effettivamente

prestate, poiché l’intervento del Ministero potrebbe concretizzarsi solo nella fase

eventuale dell’escussione.

Anche per quanto riguarda le garanzie previste per l’attivazione e la gestione degli

impianti di discarica, ha comunicato di non aver dati da riferire poiché, ai sensi

dell’art. 14 del d.lgs. 13/1/2003 n. 36, il Ministero non risulta né beneficiario né

gestore delle stesse garanzie.

13. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Il Consiglio Superiore dei LL PP, ha comunicato di avere acquisito nel triennio

2007/2009 3 polizze fidejussorie, a garanzia dell’adempimento del servizio di

manutenzione ed hosting del portale del Consiglio stesso.

Le polizze sono state rilasciate da compagnie assicuratrici.

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE ED I SISTEMI

INFORMATICI E STATISTICI

Il Dipartimento svolge attività di programmazione, regolazione e vigilanza in

materia di trasporti terrestri su ferro e su gomma, in materia di navigazione e di

trasporto marittimo, di programmazione e regolazione in materia di trasporto

intermodale e trasporto pubblico locale, nonché di omologazione di veicoli, di

abilitazione dei conducenti e di erogazione di servizi in materia di motorizzazione

civile. Si occupa, altresì, di vigilanza sulle autorità portuali, sulle attività dei porti,

sull’aviazione civile e sugli enti di settore, di sicurezza nelle varie modalità di trasporto

terrestre, marittimo e aereo, di rapporti con organismi nazionali ed internazionali per

gli aspetti tecnici della stessa e di gestione del sistema informativo, funzionale a tutto

il Ministero.

Nella premessa dell’ampia risposta fornita, il Dipartimento ha evidenziato che, nel

periodo di riferimento, l’utilizzo delle garanzie fidejussorie, in applicazione delle

disposizioni di cui al decreto legislativo 163/2006, “non ha dato luogo a particolari

problematiche” e ha, quindi, fornito i dati che seguono distinti per settore di attività:

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- Acquisizione di beni e servizi per l’erogazione dei servizi all’utenza in

materia di motorizzazione

Le garanzie sono state richieste ai sensi del decreto legislativo 163/2006

nell’ambito delle procedure relative all’affidamento di servizi e forniture per

ottemperare agli adempimenti prescritti dalle disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008

“Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Nel periodo 2007/2010 sono state prestate 62 fidejussioni per importo

complessivo euro 14.545.812,58.

- Azioni volte a diffondere i valori della sicurezza stradale ed a rafforzare le

strutture tecniche e le strumentazioni a ciò dedicate

Le fidejussioni sono state richieste a garanzia della corretta esecuzione dei

contratti relativi all’acquisizione di forniture e servizi per la realizzazione del Piano

Nazionale Sicurezza Stradale o in attuazione del Codice della Strada, ovvero, per il

triennio 2997/2009, per realizzare interventi in materia di sicurezza stradale previsti

dalla legge finanziaria.

Il Dipartimento ha comunicato che nel periodo 2007/2010 sono state prestate 20

fidejussioni per importo complessivo euro 2.783.973,63, di cui 17 relative al triennio

2007/2009, per euro 2.207.786,82, interamente svincolate, ed inoltre, che nessuna

delle polizze è stata mai escussa.

- Erogazione di contributi a favore del trasporto pubblico locale

Nel 2007 è stata richiesta una fidejussione a garanzia della convenzione per la

concessione dell’esercizio in servizio pubblico di due funivie aeree dal porto di Savona

a S. Giuseppe di Cairo, rilasciata da una cassa di risparmio per l’importo di euro

8.664.000,00 pari al contributo annuale.

L’Ufficio ha comunicato, altresì, di aver verificato la sussistenza delle fidejussioni

in sede di approvazione dei contratti stipulati dalla Gestione commissariale

governativa Ferrovia Circumetnea per i quali dal 2007 sono state richieste

complessivamente 21 fidejussioni per un importo di euro 18.396.532,08.

- Erogazione di contributi al settore navale

Il sostegno al settore navale, armatoriale e cantieristico, prevede la concessione di

contributi per lavori di costruzione, trasformazione, demolizione, investimenti e

ricerca applicata al settore tecnologico per innovazioni.

Il Dipartimento ha comunicato che la garanzia fidejussoria bancaria, è utilizzata,

secondo le norme che nel tempo si sono succedute nel regolare le fattispecie, al fine

di garantire allo Stato la restituzione di somme erogate, maggiorate degli interessi,

quali anticipazioni del contributo in caso di decadenza dallo stesso da parte delle

imprese richiedenti.

L’Ufficio competente reso noto, inoltre, che dal 2007 ad oggi sono state accettate

80 fidejussioni per un importo totale di euro 52.522.293,10, e che, nelle ipotesi di

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recupero di somme per decadenza dal contributo, non si sono verificati casi di

insolvenza da parte del fidejussore, che è sempre stato un istituto bancario.

- Trasporto marittimo e interno

Nel suindicato settore, come comunicato dall’Ufficio competente, sono state

richieste 20 fidejussioni, di cui 18 relative all’attività contrattuale della Gestione

Governativa Laghi per i laghi di Como, di Garda e Maggiore e 2 relative contratti di

servizio pubblico stipulati direttamente dall’Amministrazione, per un importo totale

che ammonta a euro 11.645.420,03.

Per due di queste polizze è stata richiesta l’escussione e, in un caso, atteso il

mancato pagamento da parte della compagnia assicuratrice, è stata interessata

l’Avvocatura di Stato competente per territorio; nell’altro il fidejussore ha pagato

senza opporre eccezioni.

L’Amministrazione, inoltre, ha ricordato due fidejussioni dell’importo,

rispettivamente di euro 19.200.000 e 4.450.000, depositate ai sensi dell’art. 156,

comma 8, del Codice della Navigazione, secondo il quale, nei casi di locazione della

nave a scafo nudo a soggetto straniero, la sospensione temporanea della bandiera

italiana può essere autorizzata solo a seguito dell’espletamento di tutte le procedure

previste, rinviando così, nei casi di urgenza, alla cancellazione temporanea della nave

dai registri nazionali, prima della scadenza dei 60 giorni contemplati, previo deposito

di fidejussione bancaria, a garanzia di eventuali diritti non trascritti pari al valore della

nave.

- Gestione amministrativa delle concessioni demaniali marittime

Premesso il quadro normativo riepilogativo dell’intestazione delle funzioni della

gestione amministrativa delle concessioni demaniali marittime, originariamente

attribuite esclusivamente allo Stato e passate progressivamente alle Regioni ed agli

Enti Locali, l’Amministrazione ha evidenziato le competenze attualmente ripartite tra

Amministrazione centrale, regionale e comunale, richiamando per ciascun caso, la

tipologia di concessione, il titolo concessorio, le fonti normative e la durata.

Relativamente all’istituto della fidejussione, ha comunicato che l’applicazione del

medesimo avviene ai sensi dell’art. 17 del regolamento di esecuzione al codice della

navigazione54 a garanzia degli obblighi assunti con l’atto di concessione e che può

essere prestata mediante polizza assicurativa o fidejussione bancaria, rilasciate

54 L’art. 17 prevede che:”1. Il concessionario deve garantire l’osservanza degli obblighi assunti con l’atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato in relazione al contenuto, all’entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione a norma dell’articolo 47 lett. D) del codice. 2. Per le concessioni con licenza il capo del compartimento può richiedere il versamento, presso la cassa dell’ufficio del compartimento, di un congruo deposito a garanzia degli obblighi risultanti dalla licenza. 3. Con l’atto di concessione o con la licenza può essere imposto al concessionario l’obbligo di accettare che l’amministrazione concedente, in caso di inadempienza, incameri a suo giudizio discrezionale, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure si rivalga su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l’amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito. 4. In nessun caso l’importo della cauzione può essere inferiore a due annualità del canone.”

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secondo modalità e procedure indicate nelle circolari emanate dall’Amministrazione,

senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta

dell’Amministrazione concedente.

Al riguardo ha reso noto che l’Amministrazione, nell’accettare le garanzie

fidejussorie, ha ritenuto necessario apporre delle “Condizioni particolari” in

sostituzione di quelle predisposte dalla compagnia assicuratrice, per quanto riguarda i

rapporti tra quest’ultima e l’Amministrazione concedente.

In particolare, ha previsto che:

1) la garanzia è prestata in relazione ad ogni obbligo derivante al Concessionario dalla

concessione demaniale marittima anche per inadempienze verificatesi prima del

periodo di validità della polizza, purchè l’Amministrazione ne abbia avuto notizia

durante la validità della polizza stessa;

2) la garanzia resta valida fino a dichiarazione di svincolo da parte

dell’Amministrazione;

3) l’intendimento, da parte della Compagnia Assicuratrice, di non procedere al rinnovo

della polizza alla sua scadenza o di procedere alla sua revoca, sia comunicato

all’Amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, da parte del

Concessionario, di garanzia reale;

4) il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi del premio, non è

opponibile all’Amministrazione ai fini della validità della garanzia;

5) la Compagnia Assicuratrice provveda al pagamento dell’intera somma garantita, a

semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione;

6) la Compagnia Assicuratrice rinunci al beneficio della preventiva escussione di cui al

2° comma dell’art. 1944 del Codice Civile.

L’Amministrazione ha reso note, inoltre, particolari modalità di presentazione delle

cauzioni, risalenti al 1989, allorquando l’allora Sindacato Nazionale Concessionari

Demaniali ed Esercenti Balneari aveva manifestato il proprio intendimento di

costituirsi fidejussore dei propri associati. Il Ministero, con decreto del 14 luglio

1989,55 successivamente modificato, ha accolto le richieste dei sindacati e delle

associazioni di categoria e quindi per i concessionari che dimostrino di essere associati

alle organizzazioni di categoria dei balneari, la cauzione è prestata complessivamente

da ciascuna delle associazioni mediante l’annuale presentazione all’Amministrazione

della polizza assicurativa fidejussoria o della fidejussione bancaria.

L’evoluzione normativa in tema di delega delle funzioni amministrative, ai sensi

dell’art. 59 del d.P.R. n. 616 del 1977, nonché dell’art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998,

hanno imposto un adeguamento delle disposizioni concernenti la prestazione delle

cauzioni, nel senso che sia l’Amministrazione titolare dei beni demaniali marittimi, lo

Stato, che quelle delegate ad esercitarvi le funzioni amministrative, Regioni e Comuni,

55 D.m. 14/7/1989 registrato alla Corte dei conti il 18/10/1989 Reg. n. 11 Marina Mercantile Fgl. n. 259.

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fossero garantite pro quota circa l’osservanza degli obblighi derivanti dalla

concessione.

Con circolare n. 102 del 6/7/2000, l’Amministrazione ha disposto che, a decorrere

dal 2001, le polizze assicurative o le fidejussioni bancarie prestate dalle organizzazioni

sindacali siano cointestate sia allo Stato che alle Regioni e ai Comuni, a garanzia, nel

primo caso, del versamento dei canoni o della eventuale remissione dei luoghi in

pristino stato allo scadere della concessione, ove non provveda il concessionario, nel

secondo caso a garanzia delle modalità di esercizio delle attività oggetto della

concessione.

L’Amministrazione ha comunicato che, a decorrere dal 2007, sono state richieste e

prestate 18 fidejussioni per importo complessivo di euro 4.125.216,71, alle quali sono

da aggiungere le fidejussioni richieste e prestate in forma cumulativa da parte delle

principali associazioni di categoria56 in ragione di 22 fidejussioni per un importo di

euro 15.019.637,60.

A conclusione di quanto rappresentato, l’Amministrazione ha comunicato che “per

le polizze sopra riportate non si evidenziano problematiche, in quanto non si è mai

concretizzata l’esigenza di procedere all’escussione delle stesse”.

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, GLI AFFARI GENERALI ED IL

PERSONALE57

Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche

La suindicata Direzione Generale ha trasmesso i dati concernenti i 9 contratti

stipulati nel 2009/2010 e relativi ad appalti di lavori e di servizi e di forniture

precisando che “non vi è stata alcuna problematica relativa alla gestione dei contratti

in questione”.

Direzione Generale per l’Edilizia Statale e gli Interventi Speciali

Divisione 1

Il suindicato Ufficio ha comunicato che, dal 2007, sono state richieste e prestate

da compagnie di assicurazioni, 3 polizze fidejussorie per importo totale di euro

8.339,96, relativamente alle quali non sono emersi problemi od opposizioni.

Direzione Generale per gli Affari Generali e del Personale

Divisione 6 – Acquisizione beni e servizi

La suindicata Divisione, ha comunicato di ricorrere alle procedure di acquisto in

economia, ai sensi dell’art. 125 del Codice dei contratti e di richiedere, in merito, ai

partecipanti alle gare le garanzie previste dagli artt. 75 e 113 del Codice dei 56 FAB Federazione Autonoma Balneari, FEDICOD Federazione Italiana Concessionari Balneari, ITB Associazione Italiana Imprenditori Turistici Balneari, FIBA Federazione Italiana Balneari, ASSOBALNEARI ITALIA e SIB Sindacato Italiano Concessionari ed Esercenti Stabilimenti Balneari 57 La Direzione Generale per le infrastrutture stradali/ Div. I e la Direzione Generale per le Politiche Abitative/ Div. I hanno comunicato che, in ragione delle competenze esercitate, non utilizzano l’istituto della fidejussione.

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

79

contratti, e che le garanzie sono rilasciate da banche, da compagnie assicurative o da

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs.

385/1993.

Al riguardo ha sottolineato di non aver riscontrato problematiche in merito

all’applicazione degli strumenti di garanzia.

Divisione 7 – Ufficio Tecnico e Sicurezza del Lavoro

L’Ufficio ha comunicato che nello svolgimento della propria attività si avvale, per

l’affidamento di lavori e manutenzioni edili di varia natura, necessari per la

manutenzione dei locali delle sedi ministeriali, delle procedure previste dall’art. 125

del decreto legislativo n. 163/2006 e di richiedere, a garanzia delle procedure in

economia per l’affidamento dei cottimi fiduciari, la garanzia fidejussoria ai sensi

dell’art. 113 del citato decreto.

Le garanzie sono rilasciate da banche, da compagnie assicurative o da

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto

legislativo 385/1993.

L’Ufficio ha comunicato di avere sempre svincolato le predette polizze a seguito di

emissione del certificato di regolare esecuzione.

MAGISTRATO ALLE ACQUE

Provveditorato interregionale oo.pp. Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli

Venezia Giulia

L’Ufficio ha inviato uno schema articolato per anno dal quale risulta che nel 2007

sono state ammesse 76 polizze, 87 nel 2008, 98 nel 2009 e 101 nel 2010

comunicando che non hanno generato problemi di sorta.

Nucleo operativo di Padova

L’Ufficio ha trasmesso un elenco di 41 polizze fidejussorie, rilasciate nel periodo

2007-2010 da 28 società di assicurazione e da 13 istituti bancari, relativamente alle

quali non ha indicato elementi di criticità.

Nucleo operativo di Vicenza

L’Ufficio ha trasmesso uno schema riepilogativo di 19 polizze fidejussorie,

rilasciate nel periodo 2007/2010 da 9 società di assicurazioni e da 10 istituti bancari,

indicando espressamente che per nessuno dei contratti interessati è stato necessario

intervenire sulla fidejussione.

Nucleo operativo di Treviso

L’Ufficio ha trasmesso un elenco di 11 polizze fidejussorie rilasciate dal 2007 al

2010 da 4 società di assicurazioni e da 7 istituti bancari indicando esplicitamente

l’inesistenza di elementi di criticità concernenti le fidejussioni.

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

80

Ufficio 4 Salvaguardia di Venezia

L’Ufficio ha comunicato di avere ricevuto 16 polizze fidejussorie nel 2007, 23 nel

2008, 18 nel 2009 e 19 nel 2010, relativamente alle quali non ha reso noti elementi

di criticità.

Ufficio 2 Centro Sperimentale di Voltabarozzo

L’ufficio ha reso noto che nel 2007 ha richiesto 4 fidejussioni per l’importo

complessivo di euro 25.094,00, che nel triennio 2008/2010 ha richiesto una

fidejussione per anno di importo rispettivamente pari ad euro 1.500,00, 3.800,00 e di

3.930,00 relativamente alle quali non è sorta alcuna problematica.

Ufficio 2 Tecnico Regione Veneto – Nucleo Operativo Verona

L’ufficio ha comunicato che, per crediti tributari, ha ammesso 14 polizze nel 2007,

19 nel 2008, 11 nel 2009 e 22 nel 2010 che non hanno dato origine a problemi si

sorta.

DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA

PROGRAMMAZIONE ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

La suindicata Direzione Generale ha comunicato di ricorrere alle garanzie

fidejussorie nelle ipotesi di:

- Pagamento con fondi FESR+cofinanziamento nazionale (Fondo di

rotazione gestito dal MEF – Dip. RGS – IGRUE) destinati al PIC INTERREG III

B ARCHIMED per assistenza tecnica.58

Al riguardo ha segnalato due contratti per l’affidamento del servizio di assistenza

tecnica al Coordinamento nazionale del PIC Interreg III B Archimed, ai sensi dell’art.

125 del Codice dei contratti, e per l’ulteriore svolgimento, attraverso un incremento

entro il quinto d’obbligo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 del R.D.

2440/1923 e 120 del R.D. 827/1924, delle attività di assistenza tecnica al medesimo

Coordinamento nazionale.

Nella prima ipotesi sono state richieste due cauzioni, la prima a titolo di garanzia

definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, rilasciata da una Compagnia

assicuratrice, e la seconda, condizione necessaria per il pagamento dell’intero importo

contrattuale, rilasciata da un istituto bancario, entrambe conformi al modello previsto

dall’art. 75 Codice dei contratti.

Analogamente, a garanzia dell’esatta esecuzione delle maggiori prestazioni

affidate, sono state richieste due polizze fidejussorie, entrambe conformi al modello

normativo sopraindicato.

Ha comunicato, infine, che le quattro garanzie fidejussorie sono state

regolarmente svincolate dall’Amministrazione per l’intero importo ad avvenuta

58 P.I.C (Programma di Iniziativa Comunitaria)

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

81

valutazione positiva delle attività tramite approvazione da parte dell’Amministrazione

del certificato di regolare esecuzione del servizio affidato.59

- PON

L’Ufficio ha comunicato che nel 2009 sono stati stipulati 5 contratti per

l’affidamento di servizi vari nell’ambito del programma PON “Reti e Mobilità” 2007-

2013, per i quali sono state prestate le cauzioni definitive, ai sensi degli artt. 113 del

Codice dei contratti, e che i contratti sono in corso di esecuzione e non vi sono criticità

da segnalare.

Ha reso noto, altresì, che sono stati stipulati altri 8 contratti per l’affidamento di

servizi vari, alcuni dei quali relativi al PON Trasporti 2000-2006, per i quali è stata

prestata cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del Codice dei contratti nonché

stipulate 3 polizze per pagamenti anticipati. Ha comunicato, inoltre, che alcuni

contratti sono in corso di esecuzione mentre altri sono conclusi, ma relativamente a

nessuno di essi sono da segnalare criticità.

- PIC INTERREG III B MEDOCC60

A decorrere dal 2007, per l’attuazione del PIC INTERREG IIIB MEDOCC e per lo

svolgimento di servizi di programmazione, manutenzione, aggiornamento ed

assistenza nonché di controllo ad esso inerenti, ivi comprese le collaborazioni

coordinate e continuative dei responsabili delle relative procedure, sono stati stipulati

21 contratti, per i quali sono state prestate 22 polizze fidejussorie, rilasciate da

compagnie di assicurazione, in due casi da una banca e in due ipotesi da una cassa di

risparmio, relativamente alle quali non sono state segnalate criticità.

-PIC INTERREG III B CADSES61

è stato trasmesso un elenco di 10 fidejussioni a garanzia di servizi vari scadute nel

2010 di cui non sono state segnalate criticità.

COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Il suindicato Comando ha comunicato che, a decorrere dal 2007, ha chiesto la

costituzione di depositi cauzionali definitivi a garanzia di obbligazioni contrattuali, per

l’importo complessivo di euro 28.607.948,30 per 60 fidejussioni bancarie o

assicurative e che “a tutt’oggi, non sono emerse problematiche”.

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

TOSCANA – UMBRIA – FIRENZE

L’Ufficio ha inviato un prospetto riepilogativo delle fidejussioni acquisite per la

stipula di contratti dal 2007 al 30/9/2010, pari a 99 per un importo di euro

30.567.856,79, segnalando che è in corso la procedura di incameramento della

59 I richiamati certificati, come reso noto dall’Amministrazione, sono stati disposti in esito all’approvazione dei Rapporti di esecuzione delle attività svolte, presentati dalla società affidataria sia a conclusione del contratto principale che dell’estensione entro il quinto d’obbligo. 60 Programma di Iniziativa Comunitaria Mediterraneo Occidentale. 61 Spazio dell’Europa Centrale, Adriatico, Danubiano e Sud Orientale.

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

82

cauzione, avviata a seguito della determinazione di un debito risultante da certificato

di collaudo, determinatosi a seguito dell’applicazione di una penale per la ritardata

ultimazione dei lavori.

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

TOSCANA – UMBRIA

Ufficio Opere Marittime e Toscana Costiera

L’Ufficio ha trasmesso una tabella riepilogativa delle cauzioni prestate, in

conformità al disposto dell’art. 113 del d.lgs. N. 163/2006 s.m.i. dagli appaltatori a

garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte

da questi ultimi in dipendenza dell’affidamento dei lavori pubblici finanziati sul capitolo

7261 del bilancio del Ministero.

Le cauzioni si riferiscono ai 56 contratti stipulati a decorrere dal 1/1/2007 e in

alcuni casi sono state prodotte per un importo ridotto al 50% ai sensi dell’art. 40,

comma 7, del Codice dei contratti. Sono state sempre prestate da società di

assicurazioni.

Ha altresì comunicato che risulta in corso una richiesta di escussione di una

cauzione, prestata mediante polizza emessa dalla società assicuratrice in data

6/5/2006 per l’importo di euro 86.964,57, a seguito di risoluzione in danno del

contratto stipulato con due contraenti ed avente ad oggetto i lavori di adeguamento

statico del molo sopraflutto nel porto di Porto Azzurro (LI) per l’importo di euro

1.337.916,43.

Tale cauzione è stata prestata con la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione e con la clausola della sua operatività a prima richiesta.

L’Ufficio ha comunicato che, da notizie pervenute dall’Avvocatura Distrettuale dello

Stato di Firenze, la Società Assicuratrice ha presentato opposizione avverso il decreto

ingiuntivo emesso per il pagamento delle somme ingiunte.

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

TOSCANA UMBRIA - SEDE COORDINATA DI PERUGIA

La suindicata struttura ha reso noto, in tempi più lunghi del previsto a causa del

riordino dell’archivio dei contratti, che nel periodo 2007-2010 sono state richieste, per

l’esecuzione di contratti, 70 fidejussioni, prestate da società di assicurazioni e in due

casi da istituti bancari e che non si sono verificate criticità nella gestione delle

medesime.

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PER

L’EMILIA ROMAGNA E MARCHE SEDE DI BOLOGNA

Il Provveditorato ha comunicato i dati relativi alle fidejussioni richieste, ai sensi

dell’art. 113 del Codice dei contratti, per i contratti di appalto stipulati in forma

pubblica, dai quali risultano complessivamente, nel periodo 2007-2010, 94 polizze per

l’importo di euro 15.830.534,21; ha reso noto, in merito, che risulta attivato un unico

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

83

procedimento di escussione della polizza di garanzia prestata a titolo di cauzione

definitiva e che, alla data del febbraio 2011, è pendente la relativa azione giudiziaria.

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE –

VENETO - TRENTINO ALTO ADIGE - FRIULI VENEZIA GIULIA

Il suindicato Provveditorato ha comunicato che le garanzie fidejussorie rilasciate ai

sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 163/2006 per l’appalto di opere pubbliche,

sono 29 per un importo complessivo di euro 1.271.974,60, precisando che “non

hanno mai dato luogo a problematiche”.

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE DEL

PIEMONTE E DELLA VALLE D’AOSTA

In relazione all’indagine l’Ufficio ha trasmesso 3 prospetti contenenti i dati

richiesti. Ha inoltre comunicato di non avere da segnalare particolari problematiche

visto che nell’unico caso in cui è stato necessario ricorrere all’escussione

l’assicurazione ha immediatamente ottemperato.

Dal prospetto si evince che nel triennio 2007-2010 sono state prestate, a garanzia

dei contratti, 49 polizze fidejussorie per l’importo complessivo di euro 4.527.693,30.

Sempre nel medesimo periodo, a garanzia dei cottimi, sono state prestate 306

fidejussioni per l’importo di euro 1.326.525,32 e, fino al 30/9/2010, a garanzia della

rata di saldo, 52 fidejussioni per l’importo complessivo di euro 177.328,28.

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA

LOMBARDIA E LA LIGURIA

Il suindicato Provveditorato ha inviato un elenco di fidejussioni richieste e prestate

per ogni singola gara a decorrere dal 2007, per complessive 260 polizze.

Ha comunicato al riguardo che, nel medesimo periodo, sono state escusse due

polizze.

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE

CAMPANIA – MOLISE

Il Provveditorato ha comunicato di ricorrere all’istituto nelle ipotesi previste dagli

artt. 75 e 113 del d.lgs. 163/2006; tuttavia, non operando attraverso un archivio

informatizzato delle gare espletate, si è trovato in difficoltà nel reperire i dati richiesti

a partire dal 2007, considerando anche l’elevato numero di gare esperite e il gran

numero di imprese partecipanti.

Ha reso noto che le gare espletate nel corso del 2010 sono 39, che le imprese

partecipanti sono 406 e, dunque, le polizze provvisorie sono di pari numero mentre le

polizze definitive richieste sono 36, in quanto alcune gare sono in corso di

svolgimento.

Ha concluso riferendo che “per tutte le polizze presentate non sono sorti problemi,

né sono state opposte eccezioni”.

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

84

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE PUGLIA

E BASILICATA

L’Ufficio ha comunicato di far ricorso alle fidejussioni nell’ambito delle disposizioni

di cui al d.lgs 163/2006 per contratti per appalti di lavori, servizi e forniture, stipulati

per il perseguimento dei propri fini istituzionali, sia per l’approvvigionamento di beni e

servizi necessari al funzionamento dell’apparato, esclusivamente nei casi in cui la

normativa e le disposizioni regolamentari vigenti consentono di non ricorrere al

mercato elettronico.

Il Provveditorato ha comunicato che i dati relativi alle 324 cauzioni definitive, per

l’importo complessivo di euro 14.539.977,44, del triennio 2007-2010 sono stati

agevolmente reperiti, in quanto copia delle cauzioni rilasciate è allegata agli atti

negoziali stipulati ed, altresì, copia delle garanzie prestate per la liquidazione delle

rate di saldo sono allegate agli atti di contabilità finale dei lavori.

Per ciò che concerne le altre garanzie e coperture assicurative, i dati si riferiscono

al biennio 2009-2010 e sono stimati sulla base della documentazione in atti

(disciplinari di gara ed atti negoziali) in considerazione del fatto che esse vengono

restituite al venir meno della necessità e non ne è conservata copia bensì soltanto

notizia nella documentazione agli atti dell’Ufficio.

Dal quadro esplicativo-riassuntivo che segue emerge che:

- Garanzie prestate a corredo dell’offerta (art. 75 decreto legislativo 163/2006 e

s.m.i.)

Il Provveditorato ha comunicato di aver richiesto 759 garanzie per l’importo

complessivo di euro 9.118.117,44, e, al riguardo, non ha segnalato problematiche

legate all’escussione di cauzioni provvisorie.

- Cauzione definitiva (art. 113 decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.)

Il Provveditorato ha evidenziato che nel periodo di riferimento, a seguito di

risoluzione contrattuale è stata attivata, in data 28.09.2009 la richiesta per la

preventiva escussione di una fidejussione rilasciata a titolo di cauzione definitiva.

Della richiesta è stato informato tempestivamente anche l’ISVAP.

L’escussione è andata a buon fine, in quanto è stato tempestivamente versato in

conto entrate il relativo importo senza dover aprire alcun contenzioso.

In merito alle fidejussioni a garanzia dell’anticipazione e alle fidejussioni a

garanzia dei saldi, il Provveditorato ha comunicato che nel periodo 2007-2010 non

sono state erogate anticipazioni e quindi non sono state costituite garanzie; mentre,

per il pagamento della rata di saldo, sono state acquisite 37 garanzie per l’importo di

euro 42.937,84.

In materia di coperture assicurative per lavori pubblici, ha comunicato che, nel

biennio 2009-2010, le polizze fidejussorie sono state 55 per un importo complessivo

di euro 51.944.814,73, ed ha precisato che è frequente la presentazione di appendici

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

85

a polizze fidejussorie accese dalle ditte esecutrici di lavori pubblici piuttosto che la

produzione di polizze ad hoc per il singolo lavoro, e inoltre che non è stata richiesta la

presentazione di alcuna polizza di assicurazione indennitaria decennale e per

responsabilità civile verso terzi (art. 104 d.P.R. 554/99); il Provveditorato ha reso

noto che l’ipotesi ricorre solo in un caso in un bando di gara, i cui lavori sono in corso

di esecuzione, per i massimali, rispettivamente, di euro 14.000.000,00 e di euro

4.000.000,00.

Riguardo alle garanzie che devono prestare i progettisti, il Provveditorato ha

comunicato che subordina la stipula degli atti negoziali con gli operatori economici

incaricati di un servizio di progettazione alla presentazione di un impegno da parte

della compagnia di assicurazione a rilasciare la polizza di responsabilità civile

professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria

competenza con specifico riferimento ai lavori progettati, e che gli impegni prodotti in

sede di stipula delle convenzioni per l’affidamento di servizi di progettazione nel

periodo 2009-2010 sono 8.

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE SICILIA

– CALABRIA

Il Provveditorato ha inviato un elenco di 244 garanzie fidejussorie, quasi tutte

prestate da società di assicurazione, richieste per i contratti pubblici, atti aggiuntivi e

atti di cottimo stipulati per la regione Sicilia a decorrere dal 2007.

Ha precisato che “per le polizze in questione non sussistono particolari criticità, in

quanto i lavori o si sono conclusi e risultano collaudati, o sono in corso ed hanno un

andamento regolare”.62

Per la regione Calabria risultano 169 garanzie sia dei contratti che dei cottimi a

decorrere dal 2007 con l’indicazione delle polizze e relativi importi; è stata resa nota

la criticità insorta in un caso di svincolo automatico della polizza decorsi 12 mesi

dal’ultimazione dei lavori nonostante si fosse reso necessario il completamento di

interventi di piccola entità. La società di assicurazione ha comunicato di non poter

prendere in considerazione la richiesta formulata di incameramento della polizza

fidejussoria prestata a garanzia di un appalto in quanto già svincolata entro i 12 mesi

dall’ultimazione dei lavori.

14. MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE

DEGLI ARMAMENTI

In esito all’attività di coordinamento condotta, il Segretariato generale della Difesa

ha trasmesso la documentazione di seguito indicata63:

62Nota del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Sicilia – Calabria prot. n. 0031209 del 2/12/2010.

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86

Direzione Generale per il personale militare

III Reparto – 8^ Divisione Bilancio e Affari Finanziari

Nel periodo 2007/2010 ha richiesto, a garanzia di contratti di fornitura, 25 polizze

rilasciate da 22 società di assicurazione e da 3 istituti bancari e ha reso noto di non

avere criticità da segnalare.

Direzione Generale per gli armamenti aeronautici

4° Reparto – 15° Divisione – 3° Sezione

Nel periodo considerato ha richiesto 373 complessive garanzie contrattuali per

l’importo complessivo di euro 552.509.124,29 precisando di non aver riscontrato

problematiche particolari né opposizione di eccezioni.

Direzione Generale degli armamenti navali

4° Reparto – 14° Divisione

L’Ufficio ha comunicato che nel 2007 ha ammesso una fidejussione bancaria per

l’importo di euro 22.377.174,91, nel 2008 8 fidejussioni bancarie (euro

43.950162,66) e 1 assicurativa (euro 77.124.241,50), nel 2009 8 fidejussioni

bancarie (euro 41.104.123,86) e 10 assicurative (euro 11.717.616,77) e, infine, nel

2010 4 fidejussioni bancarie (euro 65.338.230,50) e 7 assicurative (euro

12.359.034,66) in relazione alle quali ha segnalato non essere emerse problematiche

di sorta o casi di escussione.

Direzione Generale della sanità militare

4^ e 5^ Divisione

Dall’elenco inviato risulta che nel 2007 sono state richieste 21 fidejussioni

bancarie (euro 158.549,41) e 20 assicurative (euro 171.706,22), nel 2008 9 garanzie

bancarie (euro 56.305,36) e 16 assicurative (euro 141.654,69), nel 2009 4 garanzie

bancarie (euro 14.837,93) e 7 assicurative (euro 127.267,35), nel 2010 5 fidejussioni

bancarie (euro 67.280,95) e 4 assicurative (euro 106.706,00); in merito è stato

precisato non esserci criticità da segnalare.

Direzione Generale di commissariato e di servizi generali

Ufficio Generale Coordinamento Tecnico

L’Ufficio ha inviato un prospetto articolato che dà conto che, nel periodo

considerato, sono state incamerate 12 polizze provvisorie rilasciate da società di

assicurazione, banche, un confidi e, in un caso, la garanzia è stata prestata mediante

versamento alla Tesoreria provinciale dello Stato, per l’importo complessivo di euro

996.586,11, 3 polizze definitive rilasciate da società di assicurazione per l’importo di

euro 727.809,00. Sono state svincolate 61 polizze definitive e ne restano da

svincolare 121 per un importo di euro 15.006.208,80

63Il Gabinetto del Ministro, la Direzione Generale della Previdenza Militare, delle Leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati e l’Ufficio del personale civile hanno comunicato di non aver nulla da segnalare in relazione all’indagine.

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87

Direzione Generale dei lavori e del demanio

U.G.C.T. – 2° Ufficio – 1^ Sezione

L’Ufficio ha inviato una tabella riepilogativa delle cauzioni richieste e prestate nel

periodo 2007-2010, senza specificare se da istituti bancari o da società di

assicurazione, relativamente a procedure d’appalto. Complessivamente risultano

prestate 87 cauzioni per un importo di euro 71.008.578,51 e, a seguito della

risoluzione di 15 contratti, 14 cauzioni sono state vincolate “in attesa della

quantificazione del danno e successivo incameramento”.

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO

Ufficio generale del Centro di Responsabilità Amministrativa

“ESERCITO ITALIANO”

Sezione Responsabilità Amministrativa e Contenzioso

L’Ufficio suindicato ha inviato un elenco dal quale risultano articolate nel periodo

2007-2010 le sole garanzie fidejussorie richieste dallo Stato Maggiore dell’Esercito e

precisamente: 6 polizze assicurative nel 2007 (euro 451.150,00), 4 nel 2008 (euro

572.124,00), 4 nel 2009 (euro 510.170,00) e, nel 2010, 1 polizza bancaria (euro

23.500,00) e 10 assicurative (euro 1.596.987,25).

Per quanto riguarda i 110 enti e distaccamenti della forza armata dell’Esercito,

compresi nell’elenco, le garanzie fidejussorie sono relative solo al 2010 e state quasi

tutte prestate da società di assicurazione, per un importo complessivo pari a euro

19.662.958,93, e in relazione alle medesime non sono state riferite criticità.

MARINA MILITARE

Centro responsabilità amministrativa - Ufficio generale

L’Ufficio ha inviato un elenco di 110 fidejussioni ammesse in 86 casi da società di

assicurazione e in 24 ipotesi da banche e ha riferito di un solo caso di escussione della

cauzione provvisoria per euro 3.940,00.

Direzione di Amministrazione 2° Reparto

La Direzione ha inviato i dati relativi a 16 strutture64 dai quali risulta che, nel

periodo 2007-2010, sono state richieste e prestate complessivamente 1.177

fidejussioni, relative a contratti di forniture e lavori di vario genere, per l’importo

complessivo di euro 30.994.692,45, in relazione alle quali non sono state riferite

problematiche di sorta.

64 Direzione di Amministrazione M.M. Taranto: Maricentadd, Mariscuola Taranto, Marinarsen Taranto, Maristaeli Catania, Maristaer Grottaglie, Maricorderia, Marigenimil Taranto, Marigenimil Roma, Marigenimil Augusta, Marinarsen Augusta, Marinarsen Messina, Maricommi Roma, Maricommi Augusta, Maricommi Taranto, Diremuni Taranto, Conforsbarc.

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

88

Direzione di Amministrazione – Sezione La Spezia

I dati inviati, relativi a 17 strutture65, evidenziano che nel periodo considerato

sono state richieste per lavori di vario genere 1502 polizze fidejussorie, rilasciate in

1149 casi da società di assicurazione, per l’importo complessivo di euro

59.079.311,21, in 275 ipotesi da istituti bancari, per l’importo complessivo di euro

3.992.395,18, e in 78 casi non è specificato il garante; in merito non sono state

riferite problematiche di sorta.

AERONAUTICA MILITARE

Stato Maggiore dell’Aeronautica

Centro di Responsabilità Amministrativa

L’Ufficio ha trasmesso un elenco riepilogativo delle fidejussioni richieste per

contratti e procedure in economia per il periodo 2007/2010 relative a 8 strutture66 dal

quale risulta complessivamente che:

- nel 2007 sono state ammesse 41 fidejussioni bancarie per l’importo totale di euro

102.263,58 e 132 polizze assicurative per l’importo di euro 444.709,80

relativamente alle quali vi sono stati 2 incameramenti per euro 10.000,00 ed un

caso di mancata riscossione di euro 5.765,85 per mancato riconoscimento della

polizza da parte della società subentrata al fidejussore;

- nel 2008 sono state ammesse 33 fidejussioni bancarie per l’importo di euro

219.638,17 e 204 polizze assicurative per euro 1.010.833,56, relativamente alle

quali si sono conclusi due incameramenti (euro 38.623,20 ed euro 5.999,16),

mentre un altro procedimento iniziato (euro 11.100,00) è stato successivamente

sospeso in quanto si è avviata una transazione con la ditta contraente;

- nel 2009 sono state ammesse 37 fidejussioni bancarie per l’importo complessivo

di euro 197.103,33 e 202 polizze assicurative per euro 1.625.010,52 e si è

verificato un incameramento (euro 3.969,45) e un mancato pagamento per euro

867,93 da parte della società assicuratrice per l’inadempimento del contraente. In

merito l’Ufficio ha reso noto che nei confronti della società è in corso un fermo

amministrativo in quanto inadempiente nei confronti di altre amministrazioni.

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI

VI Reparto – SM – Ufficio Approvvigionamenti

L’Ufficio ha trasmesso un elenco dal quale risulta che, per contratti relativi a lavori

e forniture,

65 Direzione di amministrazione M.M. La Spezia: Marigesco, Consubin, Marinaccad, C.S.S.N La Spezia, Cisam San Piero a Grado, Maridrografico, Cima Aulla, Maristaeli Luni, Mariscuola La Maddalena, Stelmilit Chiavari, Maricommi Ancona, Maricommi La Spezia, Maricommi Cagliari, Marigenimil Ancona, Marigenimil Cagliari, Marigenimil La Spezia, Marinarsen La Spezia 66 Commlog. 1° div. UCA, Comando logistico-Servizio Supporti, Servizio infrastrutture, Infermeria Principale Milano, Infermeria principale Bari, Direzione di Commissariato, Distaccamento Aeroporto Brindisi, Scuola Marescialli A.M. Viterbo

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

89

- nel 2007 sono state ammesse 31 fidejussioni bancarie per euro 1.999.773,67 e 59

fidejussioni assicurative per euro 6.045.553,29;

- nel 2008 sono state richieste 31 fidejussioni bancarie per euro 924.697,39 e 67

polizze assicurative per euro 6.963.670,08;

- nel 2009 sono state richieste 17 polizze bancarie per euro 829.450,53 e 54

assicurative per euro 5.846.035,24;

- nel 2010 sono state ammesse 12 fidejussioni bancarie per euro 976.890,69 e 37

assicurative per euro 4.788.409,39.

L’Ufficio ha altresì segnalato che non sono sorti problemi né sono state opposte

eccezioni dalle controparti.

15. MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E

FORESTALI

CORPO FORESTALE DELLO STATO

Ha trasmesso una scheda relativa ai contratti per i quali sono state richieste 288

garanzie fidejussorie dal 2007 ad oggi precisando che i dati sono parziali ed

evidenziato che non sono state segnalate difficoltà nell’applicazione dell’istituto.

DIPARTIMENTO DELL’ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA

QUALITÀ E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Il suindicato Dipartimento ha comunicato che, a partire dal 2007 ad oggi, le

garanzie prestate a suo favore sono 2, entrambe relative a procedure aperte di gara

ad evidenza pubblica, bandite ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo n. 163/2006

per un importo rispettivamente di euro 18.800,00 e di euro 29.850,00 rilasciate da

istituti bancari.

Ha precisato, infine, che non è stato necessario attivarle avendo la società

aggiudicataria regolarmente adempiuto alle rispettive obbligazioni contrattuali

garantite.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E

DELLA QUALITA’

Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale

Cosvir X (Zootecnia)

L’Ufficio ha comunicato che per l’erogazione di anticipi su contributi concessi alle

Associazioni allevatori chiede ai beneficiari apposito contratto autonomo di garanzia e

rimborso rilasciato da istituti bancari o assicurativi di 1° livello.

Nel comunicare che nel 2007 sono state richieste 128 fidejussioni, 90 nel 2008,

144 nel 2009 e 27 nel 2010, dato provvisorio in quanto sono in itinere numerosi

provvedimenti, ha segnalato che al riguardo non si sono posti problemi

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

90

Cosvir IV (Ricerca)

L’Ufficio finanzia progetti di ricerca e sperimentazione in agricoltura

prevalentemente ad Enti di ricerca pubblici ed anche a soggetti privati. Nel caso di

Enti privati l’erogazione degli anticipi relativi ai contributi concessi per lo svolgimento

dei progetti è subordinata alla presentazione della polizza fidejussoria.

Dal 2007 ad oggi sono state presentate polizze fidejussorie da 7 enti per un totale

di euro 2.822.077,25 relativamente alle quali non si sono riscontrati problemi o

criticità.

Cosrvir II

Relativamente all’unica fidejussione richiesta nel 2009 non sono state segnalate

criticità.

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Seam I

Il suindicato Ufficio ha evidenziato che nell’ambito delle competenze relative

all’espletamento delle procedure di appalto necessarie all’acquisizione di beni e servizi

per lo svolgimento dell’attività amministrativa sono state chieste garanzie fidejussorie

ai sensi degli artt. 75 e 113 del decreto legislativo 163/2006.

Ha comunicato che dal 2007 ad oggi sono state richieste circa 80 garanzie

fidejussorie a corredo di altrettante domande di partecipazione a due gare.

L’Ufficio ha comunicato di non essersi mai trovato a procedere all’escussione.

Seam II

L’Ufficio ha comunicato di aver acquisito 3 polizze fidejussorie emesse a garanzia

delle attività svolte nell’ambito di tre contratti in essere relativamente all’erogazione

di servizi stipulati in favore del Ministero.

Al riguardo ha comunicato che non è mai stato opposto alcun tipo di problema o

sollevate eccezioni riguardanti le suindicate polizze.

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA

QUALITÀ

SAQ II: dal 2007 ha effettuato una sola liquidazione su fidejussione rilasciata da

un istituto bancario, per l’erogazione di un’anticipazione del 50% del contributo

concesso per le prime due annualità di attività dell’Osservatorio della Cooperazione

Agricola, attività ad oggi conclusa.

SAQ IV: ha comunicato di utilizzare sporadicamente lo strumento fidejussorio in

quanto previsto solo in caso di richiesta di una anticipazione sugli importi finanziati da

parte delle Organizzazioni Comuni o delle Unioni Nazionali cui viene riconosciuto un

contributo e che lo stesso non ha mai generato problemi di natura giuridica o

finanziaria. Nell’ultimo triennio, risultano ancora non svincolate 3 fidejussioni, attivate

per ottenere le anticipazioni previste, rilasciate da società di assicurazione.

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91

SAQ V: L’Ufficio ha trasmesso uno schema dal quale risultano richieste 6

fidejussioni rilasciate da 5 società di assicurazioni ed 1 istituto bancario.

L’Ufficio, ha comunicato genericamente che, relativamente alle numerose garanzie

richieste, non si sono presentati particolari problemi.

SAQ XI: l’Ufficio ha comunicato essere attiva un'unica polizza fidejussoria

bancaria rilasciata per l’importo di Euro 463.980,00.

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI

Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura

Il suindicato Ufficio ha comunicato di far riferimento alla disciplina generale

contenuta nella legge n. 348/1982 nell’ipotesi di costituzione di garanzie fidejussorie

nell’ambito della programmazione della politica comunitaria e nazionale, per il periodo

2007-2013, adottata dall’Amministrazione e diretta a favorire e migliorare l’efficienza

e l’efficacia della gestione del settore della pesca e dell’acquacoltura in un quadro di

tutela e salvaguardia delle risorse biologiche.

In particolare, riferisce l’Ufficio, trattasi delle polizze fidejussorie stipulate a

garanzia dell’erogazione degli anticipi dei contributi diretti ad avviare l’attività per lo

sviluppo economico di talune aree considerate depresse, nonché per migliorare la

competitività delle attività di pesca e di acquacoltura e, più in generale, per migliorare

l’efficienza organizzativa dell’intero settore ittico.

L’Ufficio ha comunicato che, dal 2007, ha registrato 140 polizze fidejussorie, per

un ammontare di euro 26.334.144,14, e che, nel periodo di riferimento, dalla prassi

applicativa non sono emersi casi in cui si è reso necessario escutere la garanzia.

16. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI

La suindicata Amministrazione ha comunicato di far ricorso all’istituto della

fidejussione sia nelle ipotesi previste dal d.lgs. 163/2006 che nella fattispecie

peculiare disciplinata dal Codice dei beni culturali e del paesaggio D. Lgs. 22.1.2004,

n. 42 e s.m.i..

Il decreto legislativo 42/2004 prevede, art. 71, “Attestato di circolazione

temporanea”, comma 7, che l’uscita temporanea dei beni culturali sia “garantita

mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, emessa da un istituto

bancario o da una società di assicurazione, per un importo superiore al dieci per cento

del valore del bene o della cosa, come accertato in sede di rilascio dell’attestato. La

cauzione è incamerata dall’amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea

esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito”.

L’art. 108, “Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione”, comma

4, dispone che “nei casi in cui dall’attività in concessione possa derivare un

pregiudizio ai beni culturali, l’autorità che ha in consegna i beni determina l’importo

della cauzione, costituita anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. Per gli

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92

stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei

canoni e corrispettivi”.

Ulteriori ipotesi di ricorso all’istituto sono previste dall’art.115 “Forme di gestione”,

il cui comma 3 prevede che “La gestione indiretta è attuata tramite concessione a

terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte

delle amministrazioni cui i beni pertengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi

dell’articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7,

mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di

specifici progetti” e il comma 8 dispone che “Alla concessione delle attività di

valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari

all’esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d’oneri”.

La ricognizione, effettuata per il periodo 2007-2010, ha riguardato sia le 9

strutture centrali (8 direzioni generali e il Segretariato generale) che hanno tutte

risposto, sia gli Istituti centrali e dotati di autonomia speciale, 16 su 22 Istituti, sia le

Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici (16 direzioni su 17) nonché altri

Istituti periferici espressamente indicati ed ha evidenziato che:

• l’Amministrazione centrale, gli Istituti centrali, gli Istituti dotati di autonomia

speciale e gli Istituti nazionali (20 strutture) hanno stipulato complessivamente 535

contratti per un importo complessivo di EURO 150.460.519,61 cui corrisponde un

importo complessivo di EURO 15.892.424,97 per le garanzie e in un solo caso la

garanzia è stata acquisita per mancato adempimento del contratto (importo euro

18.833,68);

• le Direzioni regionali (16 strutture) hanno stipulato complessivamente 3212

contratti per un importo complessivo di euro 300.147.841,78 cui corrisponde un

importo complessivo di euro 30.891.345,36 e si è verificato un solo caso di

acquisizione della garanzia per inadempimento contrattuale (importo euro 5.677,43);

• gli Archivi di Stato (91 strutture) hanno stipulato 144 contratti per un importo

complessivo di euro 18.964.067,35 cui corrisponde un importo complessivo di euro

3.090.492,37 di garanzie prestate e si è verificato un caso di acquisizione della

garanzia per inadempimento contrattuale (importo euro 11.686,00) e un caso di

mancata acquisizione della garanzia (importo euro 1.000,00);

• le Soprintendenze archivistiche (10 strutture) hanno stipulato 14 contratti per

un importo complessivo di euro 175.243,96 cui corrisponde un importo complessivo di

euro 29.326,58 di garanzie prestate;

• le Biblioteche pubbliche statali (42 strutture) hanno stipulato 102 contratti per

un importo complessivo di euro 6.566.377,83 cui corrisponde un importo di euro

739.485,99 di garanzie prestate;

• gli Istituti periferici (Soprintendenze per i beni archeologici, per i beni

architettonici e paesaggistici, per i beni storico artistici, 123 strutture) hanno concluso

1341 contratti per un importo complessivo di euro 141.732.408,31 cui corrisponde un

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importo di euro 17.211.081,45 e si sono verificati un caso di inadempimento di un

cottimo cui non è seguito l’incameramento della polizza (importo euro 1.005,00) in

quanto l’inadempimento non ha comportato oneri per la stazione appaltante, e un

contenzioso in corso (importo garanzia euro 2.057,00) in quanto l’istituto assicurativo

ritiene che la stazione appaltante debba avvalersi sul credito residuo vantato

dall’impresa esecutrice.

Il riepilogo generale evidenzia che 396 strutture hanno stipulato

complessivamente 4.394 contratti e che in 4 ipotesi vi è stata l’apertura del sinistro,

conclusa in un caso con l’acquisizione della garanzia, in due ipotesi con la mancata

acquisizione e, infine, con un caso di contenzioso in corso alla data della risposta, per

un rapporto tra mancate acquisizioni delle garanzie e importo dei contratti di

riferimento pari allo 0,001%.

Il Ministero, peraltro, ha sottolineato come la riduzione degli stanziamenti relativi

sia al funzionamento che agli investimenti abbia inciso considerevolmente sugli

importi contrattuali che si sono ridotti nell’arco di due anni, prendendo come anno

base il 2007, del 37%, “mentre per l’anno 2010 non è possibile calcolare la

percentuale di variazione in quanto molti istituti hanno risposto prima della chiusura

dell’esercizio finanziario 2010”.

17. MINISTERO DELLA SALUTE

L’O.I.V. del suindicato Ministero ha comunicato che le strutture coinvolte

dall’indagine sono tre e, precisamente, la Direzione Generale Personale,

Organizzazione e Bilancio, la Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni

Istituzionali e la Direzione Generale del Sistema Informativo.

Riguardo all’ultima delle Direzioni citate, nel periodo oggetto di rilevazione, sono

stati stipulati 4 contratti, ancora in corso di esecuzione, con connessa attivazione delle

garanzie fidejussorie ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 163/2006 che non

hanno sollevato aspetti problematici.

Per quanto concerne la Direzione Generale della Comunicazione e Relazioni

Istituzionali sono state attivate 17 polizze fidejussorie per altrettanti contratti, per un

importo complessivo di euro 493.958,63. Il Ministero ha dichiarato che “nessuna

questione è sorta in conseguenza del corretto adempimento delle obbligazioni

contrattuali”.

Infine, relativamente alla Direzione Generale Personale Organizzazione e Bilancio

sono state attivate 14 garanzie fidejussorie per altrettanti contratti per totale euro

978.863,51, e “per nessuno di essi sono sorte questioni tali da determinare l’esigenza

di far valere la garanzia prestata”.

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94

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI

1. La relazione espone gli esiti del controllo svolto in materia di ricorso delle

pubbliche amministrazioni all’istituto della fidejussione a tutela dei crediti di natura

tributaria e di rapporti di natura diversa.

L’indagine ha inteso verificare entità e termini di applicazione dell’istituto delle

fidejussioni da parte delle singole amministrazioni contestualizzando l’analisi dei dati

raccolti all’evoluzione normativa del fenomeno per i conseguenti riflessi sulle modalità

applicative dell’istituto medesimo.

Preliminarmente si è ricostruito il quadro normativo relativo alle disposizioni che

disciplinano la costituzione della garanzia fidejussoria ed individuano i soggetti

abilitati al rilascio della medesima e successivamente sono stati valutati i dati ricevuti

da ogni amministrazione.

Sono state, altresì, rilevate questioni interpretative sollevate da alcune

amministrazioni relativamente alla vigenza e all’ambito di applicazione di alcune

disposizioni in materia.

2. Le risultanze del controllo eseguito hanno dato conto di un ampio utilizzo

dell’istituto particolarmente in materia di contratti di appalti e di forniture di beni e

servizi da parte di tutte le amministrazioni nonché in materie, analiticamente

esaminate con riferimento alle singole amministrazioni interessate, di specifica

competenza di ciascuna di esse ed, infine, nelle ipotesi di crediti tributari.

Con riferimento alla legittimazione a prestare la garanzia fidejussoria, attesa

l’importanza del profilo dei requisiti di solvibilità del garante, si è ricostruito il quadro

normativo, più volte modificato dal legislatore negli anni, che individua i soggetti

abilitati a prestare fidejussioni.

Invero, il novero delle garanzie personali cui il contraente con la pubblica

amministrazione, il concessionario di un servizio o il beneficiario di contributi diversi,

potevano fare ricorso era limitato alle sole fidejussioni bancarie e polizze assicurative

(L. 348/1982); diverso era il regime vigente per i contribuenti: sia il richiedente la

rateizzazione del pagamento delle imposte dovute all’erario che il titolare di rimborso

del credito IVA potevano avvalersi anche delle fidejussioni rilasciate da impresa

commerciale che a giudizio dell’amministrazione finanziaria offrisse adeguate garanzie

di solvibilità, c.d. “fidejussioni finanziarie” rilasciate da intermediari finanziari o da

consorzi di garanzia collettiva dei fidi, “Confidi” (art. 38 bis del d.P.R. n. 633/1972).

Peraltro, la possibilità del ricorso alle fidejussioni finanziarie per le dilazioni di

pagamento delle imposte è stata eliminata con la legge finanziaria 2005 e,

successivamente, reintrodotta dalla legge n. 244 del 24.12.2007, legge finanziaria

2008, il cui art. 124, ha ripristinato per il contribuente, in caso di dilazioni di

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95

pagamento di importi superiori a cinquantamila euro, il concetto di fidejussioni

finanziarie ovvero rilasciate da intermediari finanziari e dai consorzi di garanzia

collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

3. Il T.U.B., Testo Unico Bancario, decreto legislativo 1/9/1993, n. 385,

individuava i soggetti che potevano operare nel settore finanziario definendoli in due

categorie di intermediari, quelli iscritti in un apposito elenco generale (art. 106),

soggetti solo ai controlli relativi ai requisiti formali richiesti per l’iscrizione al registro

stesso, e quelli iscritti anche nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia (art. 107),

individuati mediante criteri oggettivi riferibili all’attività, alla dimensione e al rapporto

tra indebitamento e patrimonio.

Ciò in quanto è di interesse fondamentale per l’amministrazione la valutazione

della solvibilità dei fidejubenti, soprattutto dei soggetti di cui all’art. 106 citato, in

quanto, mentre i soggetti iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 sono sottoposti

ad una continua ed attenta vigilanza della Banca d’Italia, i primi, tra i quali molti

Confidi, non sono soggetti a stretta vigilanza.

Ed, invero, anche la previsione di controlli formali, quali la verifica dell’iscrizione

negli elenchi degli intermediari finanziari, l’assenza di anomalie nei dati sul consorzio

presenti negli archivi dell’ Anagrafe tributaria e della Camera di Commercio,

l’ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dall’archivio dei rapporti

finanziari, riveste carattere prevalentemente formale e non garantisce la solvibilità del

soggetto che rilascia la garanzia.

4. Il decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, “Attuazione della direttiva

2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo

VI del testo unico bancario (n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti

operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori

creditizi”, che riforma la disciplina del credito al consumo, contiene una profonda

rivisitazione della normativa relativa agli intermediari finanziari e agli altri operatori

del settore finanziario i cui effetti si manifesteranno gradualmente secondo i termini e

le modalità dettate dalle disposizioni transitorie, come modificate dal successivo

decreto legislativo 24.12.2010, n. 218 (art. 7).

Per quanto interessa la presente relazione, si rammenta che il decreto 141/2010

prevede l’istituzione di un albo unico degli intermediari finanziari che esercitano nei

confronti del pubblico l’attività di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma e

ne affida la tenuta alla Banca d’Italia nonché di un nuovo elenco dei Confidi, anche di

secondo grado, che esercitano in via esclusiva l’attività di garanzia collettiva dei fidi,

tenuto da un apposito Organismo, vigilato dalla Banca d’Italia. Prevede, altresì, che il

Ministro dell’economia e delle finanze sia investito del potere di individuare dei criteri

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

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oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria, al di sopra dei quali i confidi

saranno tenuti a chiedere l’iscrizione nel nuovo Albo unico ex art. 106 TUB.

5. Per quanto concerne le ipotesi normative di ricorso all’istituto, sia previste dal

Codice dei contratti che dalle disposizioni attributive delle singole competenze alle

amministrazioni, la disamina delle medesime conduce alla conclusione che la

fattispecie astratta della fidejussione, qualora prestata a favore della pubblica

amministrazione, per effetto delle deroghe alla disciplina recata dal codice civile:

rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, inopponibilità delle

eccezioni da parte del fidejussore (art. 1945 c.c.), rinuncia all’eccezione di cui

all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia

medesima a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, si possa configurare

piuttosto quale contratto autonomo di garanzia, come rilevato in numerose pronunce

della Corte di Cassazione. (v. nota 2 paragrafo 1 Inquadramento Normativo)

La garanzia fidejussoria, per i caratteri dell’indipendenza dall’esistenza, dalla

validità e dall’efficacia del rapporto di base sottostante, assicura al creditore garantito

una disponibilità di denaro immediato con effetti analoghi a quelli del deposito

cauzionale, divenuto ormai uno strumento di garanzia assolutamente residuale.

6. In esito all’indagine è stata raccolta una molteplicità di dati non del tutto

omogenei tra loro relativamente al numero preciso delle fidejussioni provvisorie e

definitive richieste, prestate ed in corso alla data della risposta dell’amministrazione

ed al fidejussore, sia esso istituto bancario, società di assicurazione o intermediario

iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB. L’imprecisione di alcuni dei dati

raccolti, dovuta alla non disponibilità di un archivio informatico da parte delle

amministrazioni, non inficia una valutazione affidabile dei risultati dell’indagine,

piuttosto induce la Sezione a formulare la raccomandazione alle amministrazioni di

implementare un sistema informatizzato e condiviso di raccolta e archiviazione dei

dati anche al fine che sarà evidenziato.

In merito ai fidejussori è emerso che le amministrazioni accettano fidejussioni

dagli istituti bancari e dalle società di assicurazioni; l’Agenzia delle entrate, per

l’attività di liquidazione sia delle imposte dovute in base alle dichiarazioni che dei

rimborsi IVA, ha ammesso i Confidi, iscritti negli elenchi previsti dagli artt. 106 e 107

del TUB, ma solo fino al 19 settembre 2010, data di entrata in vigore della riforma del

TUB ad opera del d.lgs. 141/2010. A decorrere dalla predetta data è possibile

ammettere solo i Confidi iscritti nell’elenco di cui all’art. 106 TUB.

L’Unità tecnica di missione della Presidenza del Consiglio, solo in qualche caso

relativamente alla garanzia provvisoria, ha ammesso gli intermediari finanziari,

mentre il Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informatici e

statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in materia di gestione

amministrativa delle concessioni demaniali marittime, sin dal 1989 ha ammesso il

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Sindacato nazionale concessionari demaniali ed esercenti balneari quale garante per

gli associati alle organizzazioni di categoria; analogamente risulta che anche il

Ministero della Difesa ha ammesso alcuni confidi.

La Divisione XIX “Manifestazioni a premio” del Ministero dello sviluppo economico

ha comunicato di non aver accettato fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari

iscritti negli elenchi di cui ai citati artt. 106 e 107 TUB, sia in ossequio

all’interpretazione letterale della disposizione attributiva della sua competenza che per

la particolare affidabilità degli istituti bancari in quanto destinatari di disposizioni

normative che tutelano i consumatori in caso di insolvenza.

7. Con riferimento alle ipotesi di ricorso alle fidejussioni, il Ministero degli affari

esteri ha posto due questioni d’interpretazione normativa, la prima in merito

all’attuale vigenza del disposto dell’art. 54 del r.d. 827/1924 e, la seconda, relativa

alla estensibilità del disposto degli artt. 75 e 113 del Codice dei contratti alle spese in

economia, disciplinate dall’art. 125 del Codice medesimo.

Riguardo a quest’ultima problematica, la Sezione non rileva elementi che

conducono a risposta negativa, atteso il rinvio, operato dall’ultimo comma dell’art.

125 del Codice dei contratti, ai principi in tema di procedure di affidamento e di

esecuzione del contratto desumibili dallo stesso Codice. Per quanto concerne, invece,

la vigenza del disposto dell’art. 54 del r.d. 827/1924, poiché alcune amministrazioni

hanno dichiarato di farne tuttora applicazione, la Corte auspica l’intervento

dell’autorità competente per l’emanazione di norme amministrative che assicurino

l’uniforme comportamento da parte di tutte le pubbliche amministrazioni (v. par. 4,

par. 7 e par. 11).

Si è constatato che, per le ipotesi di erogazione di contributi e di finanziamenti

subordinatamente alla prestazione di fidejussione, le amministrazioni interessate,

Presidenza del Consiglio - Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dello

sviluppo economico - Direzione generale per l’incentivazione delle attività

imprenditoriali, hanno provveduto a predisporre modelli analoghi a quelli

normativamente previsti per le fattispecie contrattuali e a fare ricorso esclusivamente

agli istituti bancari o alle società assicurative con esclusione delle società finanziarie .

E’ emersa la particolarità rappresentata dal Ministero degli affari esteri, Direzione

Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, relativamente ai programmi di

cooperazione allo sviluppo c.d. “affidati” e “promossi” per i quali il costo della garanzia

è imputato al budget del progetto stesso attesa la resistenza che le ONG mostrano

per le difficoltà che incontrerebbero soggetti senza fine di lucro nell’ottenere

fidejussioni da banche ed assicurazioni; inoltre, con riguardo alle funzioni esercitate,

in nome del Governo Italiano, di organismo finanziatore nei confronti di Governi di

Paesi in via di sviluppo, che assumono le responsabilità di stazione appaltante e

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conseguentemente gestiscono le procedure di affidamento e l’esecuzione dei contratti

secondo la propria legislazione, o se previsto nell’accordo bilaterale specifico, secondo

un corpus normativo internazionalmente conosciuto, ha comunicato di far ricorso alla

prassi internazionale largamente consolidata e di risolvere eventuali inconvenienti

nell’ambito della relazione di politica estera tra il Governo del Paese in Via di Sviluppo

interessato e il Governo italiano, con l’utilizzo dei normali strumenti diplomatici di

risoluzione delle controversie internazionali (v. par.9)

Al riguardo si apprezza l’impegno conoscitivo ed operativo profuso

all’amministrazione per l’inserimento della clausola fidejussoria nei contratti

internazionali e si raccomanda comunque di predisporre una casistica atteso

l’impegno finanziario nazionale.

Analoghe difficoltà per i beneficiari nell’ottenere la garanzia fidejussoria da parte di

banche o di società di assicurazione sono state riferite dal Dipartimento per le

politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio in quanto i garanti trovano il

modello predisposto dall’Amministrazione “eccessivamente sfavorevole e tentano di

attenuare la propria obbligazione di garanzia (ad es., eliminando il riferimento alla

“prima e semplice richiesta” e alla rinuncia ai termini di decadenza)”.

Il Dipartimento riferisce al riguardo che il problema si pone principalmente nelle

regioni meridionali e spinge i beneficiari a ricorrere ad intermediari di diverso tipo,

richiesta che l’Amministrazione non ha mai autorizzato.

8. Dai dati raccolti è emerso che la maggior parte dei contratti si conclude

regolarmente e le polizze vengono svincolate e che le ipotesi di inadempimento di

contratti o di non completamento di progetti sono seguite dall’escussione del

fidejussore.

In merito, anzitutto, si segnala l’eccezione, opposta dai garanti per evitare

l’escussione, relativa al termine di scadenza della fidejussione.

Casi problematici, rilevati dal Dipartimento per le politiche della famiglia della

Presidenza del Consiglio, dal Provveditorato alle OOPP Sicilia Calabria sede di

Catanzaro, dal Provveditorato alle OOPP Toscana – Umbria sede di Firenze e dal

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca relativamente alla gestione del

Fondo agevolazioni alla Ricerca, sono stati riferiti relativamente all’eccezione opposta

dai garanti alle amministrazioni di svincolo automatico della polizza decorsi 12 mesi

dall’ultimazione dei lavori o 6 mesi dal completamento del progetto, nonostante il

certificato di ultimazione dei lavori fosse stato redatto con alcune riserve (Provv.

Sicilia Calabria), il certificato di collaudo accertasse un credito per la stazione

appaltante (Provv. Toscana Umbria) o il programma non fosse compiutamente

realizzato (Dipartimento politiche della famiglia PCM e Ministero dell’Istruzione).

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99

Oltre ad eccepire alle amministrazioni la scadenza della fidejussione, i garanti

richiedono al titolare della polizza il pagamento di un ulteriore premio annuale pena la

decadenza della garanzia.

In merito la Sezione raccomanda alle amministrazioni di elaborare il modello di

fidejussione avendo particolare riguardo alla certezza del termine di scadenza della

garanzia dovendo la validità e l’efficacia della fidejussione essere necessariamente

successive alla data di realizzazione dei lavori mancanti o di completamento del

progetto e sottolinea che la mora nel pagamento del premio non libera l’istituto

bancario o assicurativo dalla garanzia assunta.

Altra problematica concerne i casi di escussione di cauzioni provvisorie che nei

pubblici appalti svolgono la funzione di assicurare l’affidabilità e la serietà dell’offerta

presentata e la correttezza di tutti i comportamenti posti in essere a tal fine dai

concorrenti, ivi comprese le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere

generale che connotano l’offerta e ne caratterizzano la serietà nonchè di garantire la

stazione appaltante della mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'affidatario, intendendosi per fatto dell'affidatario qualunque ostacolo alla

stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare, ma anche il

difetto dei requisiti sia speciali sia generali, ex articoli 48 e 38 del decreto legislativo

n. 163/2006.

Tuttavia, mentre l’incameramento della cauzione provvisoria è previsto, insieme

all’esclusione dalla gara e alla segnalazione all’Autorità di vigilanza, come

conseguenza alle irregolarità accertate con riferimento ai requisiti di ordine speciale di

cui all’art. 48 del codice dei contratti (es. possesso del fatturato minimo), nell’ipotesi

di carenza dei requisiti di carattere generale, ex art. 38 del codice (es. regolarità

fiscale), è prevista solo l’esclusione del concorrente dalla gara.

9. La Sezione condivide le esigenze di uniformità di interpretazione normativa

manifestate dall’Agenzia delle entrate nel riferire sull’unico contenzioso in essere

avente ad oggetto l’escussione di una polizza per accertato difetto del requisito di

regolarità contributiva in capo ad un operatore economico; l’Agenzia al riguardo ha

comunicato che a seguito della sua richiesta di escussione, l’A.G.A. ha confermato la

legittimità del suo operato, ma la società garante ha impugnato presso il giudice

ordinario l’ordinanza ingiuntiva emessa dal responsabile del procedimento per il

recupero forzoso della somma ed il relativo procedimento giudiziario è tuttora

pendente presso il tribunale civile (v. paragrafo 5.1)

In merito, la Corte richiama il recente l’orientamento secondo il quale la cauzione

provvisoria si configura come caparra confirmatoria sia perché conferma la serietà di

un impegno da assumere in futuro sia perché non pregiudica l’interesse

dell’amministrazione a vedersi riconosciuto e risarcito il maggior danno da

inadempimento (Corte di cassazione, sez. un. civ., sent. n. 2634 del 4 febbraio 2009,

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100

Cons Stato, sez. VI, 3 marzo 2004, n. 1058, Autorità per la vigilanza sui lavori

pubblici, delib. n. 138/2004).

Con riferimento alle ipotesi di contenzioso sorto a seguito di opposizione alla

liquidazione della polizza fidejussoria definitiva le criticità e le problematiche

manifestatesi attengono al comportamento sostanzialmente e processualmente

dilatorio dei fidejussori che non rendono agevole il recupero del credito.

L’indagine ha evidenziato che le contestazioni opposte a vario titolo in sede

giudiziaria dai fidejussori, nella maggior parte dalle compagnie di assicurazione,

contravvengono anzitutto alle stesse condizioni generali di polizza che impediscono di

sollevare eccezioni spettanti in via esclusiva al debitore principale e, in secondo luogo,

mirano alla non estensibilità a loro carico della procedura d’iscrizione a ruolo,

rendendo infruttuose le escussioni delle garanzie stesse.

Questo procedimento peraltro è espressamente previsto per la riscossione delle

imposte, ed attuato dall’Agenzia delle Entrate che provvede alla formazione del ruolo

con riguardo alle somme non ancora corrisposte, al pagamento delle quali sono

tenuti, in qualità di debitori solidali, sia il contribuente che il garante fidejussore.

Al riguardo la Sezione auspica un intervento normativo che preveda che

l’iscrizione a ruolo del credito possa essere attivata anche a carico dei garanti e ciò

anche per il caso segnalato dall’Agenzia delle Entrate, che ha interessato la Corte di

Cassazione che ancora si deve pronunciare, in cui il fidejussore eccepisce l’estinzione

della propria obbligazione qualora il garantito abbia aderito al condono (in relazione

alle rate insolute) di cui alla legge 27/12/2002, n. 289.

10. A tutela dell’interesse dell’erario e al fine di contenere atteggiamenti dilatori

da parte dei garanti, la Corte raccomanda alle Amministrazioni un ampio ricorso

all’emissione del provvedimento di fermo amministrativo, ex art. 69 del regio decreto

n. 2440 del 1923, che consente la compensazione con le somme di cui il fidejussore

risulti debitore, al quale ha fatto ricorso l’Agenzia delle Entrate che, nel periodo

2007-2010, ha emesso 89 provvedimenti, 21 dei quali revocati a seguito del

pagamento delle somme dovute; nonché il Ministero dello sviluppo economico,

Direzione generale incentivazione attività imprenditoriali, che da una ricognizione

effettuata nel 2007 della complessiva situazione debitoria oggetto di contenzioso dei

fidejussori pari ad euro 180.000.000,00 ha recuperato, applicando il fermo

amministrativo, euro 120.000.000,00 .

Le suindicate misure esplicano, altresì, effetti dissuasivi nei confronti di tutti i

garanti sconsigliandoli dall’intraprendere o proseguire atteggiamenti dilatori e

pretestuosi nel puntuale adempimento degli obblighi scaturenti dalle garanzie

fidejussorie rilasciate.

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101

Dal momento che l’istituto della fidejussione per le procedure ad evidenza pubblica

è atipico rispetto a quello previsto dal diritto comune, la Corte auspica l’attivazione di

strumenti legislativi per disciplinare compiutamente le lacune esistenti al fine di

prevenire l’insorgere di contenziosi al momento dell’incameramento della garanzia e

l’attivazione di adeguate iniziative a livello amministrativo, quali la predisposizione di

una banca dati condivisa tra le amministrazioni per consentire la conoscibilità da parte

delle medesime di una c.d. “black list” in cui iscrivere i garanti inaffidabili, riferendosi

l’inaffidabilità non solo all’esposizione debitoria ma anche alla quantità e alla

sistematicità di contenziosi instaurati. Peraltro i dati potrebbero essere elaborati al

fine di creare indici di anomalia che, diffusi tra le amministrazioni, potrebbero

metterle in allarme tempestivamente al fine di poter valutare l’affidabilità dei garanti

in sede di accettazione di ulteriori fidejussioni in ogni fase del procedimento.

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102

ALLEGATI

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Prospetto riepilogativo Ministeri Garanzie fidejussorie

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante Dipartimenti e

direzioni n. tot. polizze

importo tot. garanzie

N. Banche N. Soc. ass. N. Banche N. Soc. ass. N. Banche N. Soc. ass. N. Banche N. Soc. ass N.

Escu

sse

Conte

staz

Pres.Consiglio dei Ministri

1.024 117.844.201 38 7.354.920,70 181 1.967.369,24 46 8.023.680,58 246 2.799.037,58 161 78.653.820,92 163 3.663.854,13 56 11.531.044,00 87 2.441.506,29 46 1.408.967,49 1 1

Min.Econ. e Finanze

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Agenzia delle Entrate 157.610 30.965.083.072 0 0,00 193 0,00 0 0,00 132 0,00 0 0,00 330 0,00 0 0,00 375 0,00 156580 30.965.083.071,71 0 89

Equitalia

0 369.472.456 0 0,00 0 149.404.064,00 0 0,00 0 65.762.856,00 0 0,00 0 154.305.536,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0

Agenzia delle Dogane 29.766 6.598.241.317 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 29766 6.598.241.317,00 0 0

Agenzia del Territorio

894 5.179.464 0 0,00 166 734.062,22 0 0,00

173 1.086.286,91 0 0,00 179 760.698,63 0 0,00 121 486.175,18 255 2.112.241,18 0 0

Agenzia del Demanio 669 118.397.670 0 0,00 173 21.257.760,94 0 0,00 116 19.188.157,80 0 0,00 198 37.408.901,64 0 0,00 182 40.542.849,90 0 0,00 0 0

Min.dello Svil. Econ.

29.569 166.110.592 546 49.329.833,01 19 15.320.315,18 438 38.634.975,75 7 581.018,46 281 22.099.104,73 20 2.193.396,92 176 14.300.553,43 16 4.483.906,27 28.267 85.288.326,85 701 32

Min.Lavoro e Prev.Soc. 1.467 529.739.334 76 8.212.722,53 1068 216.799.789,08 31 2.693.948,36 13 1.742.660,16 54 3.499.594,84 3 302.136,00 6 883.913,44 2 595.000,00 214 295.009.569,42 0 0

Min.della Giustizia

228 5.590.570 1 172.570,00 16 1.390.337,40 0 0,00 17 1.923.600,58 4 22.431,00 14 1.257.832,15 2 89.110,00 16 734.689,34 158 0,00 2 2

Min.degli Affari Esteri

229 7.332.427 70 1.138.172,96 0 0,00 71 3.194.007,56 0 0,00 54 1.688.075,21 0 0,00 34 1.312.171,54 0 0,00 0 0,00 0 0

Min.Istr.,Univ, Ricerca 419 199.798.540 0 0,00 1 268.444,23 0 0,00 1 419.077,18 0 0,00 2 1.359.524,22 0 0,00 3 2.426.027,93 412 195.325.466,80 7 0

Min.dell'Interno 1.663 108.667.903 7 0,00 529 36.672.366,97 4 115.682,00 381 29.924.751,54 5 2.784.236,62 381 26.595.064,24 0 0,00 166 3.914.439,08 190 8.661.362,72 0 0

Min.Ambiente, tutela territorio, mare

49 6.549.330 5 2.545.350,60 6 123.668,20 2 2.121.844,59 6 97.882,60 0 0,00 7 296.469,99 0 0,00 3 1.305.828,63 20 58.285,35 0 0

Min.Infras.e Trasporti 3.296 2.758.524.920 236 50.356.299,18 480 42.667.609,34 238 47.780.978,07 518 26.030.057,50 165 15.037.077,24 580 60.167.655,12 93 15.040.522,17 407 15.368.581,65 579 2.486.076.139,57 1 3

Min. Difesa

6.131 1.190.899.644 97 25.503.513,57 656 72.438.835,63 95 51.802.545,70 727 131.974.120,83 83 44.756.144,28 652 74.394.538,07 488 75.972.456,42 2878 159.192.187,06 455 554.865.302,62 23 16

Min.Poli. Agr., Alim.

923 85.740.234 2 40.800,00 195 13.791.091,30 2 176.086,48 193 19.016.246,69 3 493.830,00 255 17.838.442,18 0 0,00 42 5.227.516,08 231 29.156.221,39 0 0

Min.per i beni e atti.tà culturali

4.394 67.854.157 0 0,00 1167 24.893.313,18 0 0,00 1197 17.723.628,67 0 0,00 1238 15.551.554,28 0 0,00 792 9.685.660,59 0 0,00 4 0

Min.della Salute

35 1.472.822 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 1.472.822,34 0 0

T O T A L E 238.366 43.302.498.653 1078 144.654.183 4.850 597.729.027 927 154.543.749 3727 318.269.383 810 169.034.315 4022 396.095.604 855 119.129.771 5.090 246.404.368 217.208 41.222.759.094 739 143

(Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati forniti dalle Amministrazioni)

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

104

Tabella PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Garanzie fidejussorie

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante Dipartimenti e

direzioni Tipolog.

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Escu

sse

Conte

staz

Dip.to Funzione Pubblica67

beni, servizi 26 308.398,25

formazione 9 714.108,87

Informatica 7 84.883,37

indagini, studi

2 289.797,00

Dip.to della Gioventù 16 787.600,79 7 98.549,00

Dip.to della Protezione Civile68

37 7.094.920,70 30 7.597.778,79 18 13.333.816,27 14 7.802.727,98 1 1

Emergenza Abruzzo69 111 58.908.066,20 14 872.351,69

Dip.to digitalizz.P.A,. innovaz. tecnol. 1 272.368,46 1 476.644,82 2 44.860,00 3 2.526.700,00 1 121.910,00

Dip.to Pari Opportunità 3 62.795,00 3 153.533,33 27 1.668.586,50 10 106.408,50 37 987.608,70 9 185.422,83 37 964.280,63

Dip.to politica di gestione e sviluppo: 70

Uff.programmaz. gest. e formaz.

cauzioni 2 4.870,00 19 82.141,73

Servizio coord. .dati, programm. stat.

2 27.629,30 1 3.252,87 14 824.400,15 1 2.961,00

Dip.to per le risorse strumentali71

-servizio tecn.gest. patrim. 5 912.297,00 4 92.935,00 7 708.258,21 6 656.853,80

-servizio acquisiz.beni 14 16.901,95 20 5.002,26 12 14.497,37 13 20.335,43

-servizio acquisizione servizi

36 132.439,08 36 174.914,64 39 450.196,09 15 78.082,50

Dip.to per l’informazione e l'editoria72

3 732.012,78 3 714.221,86 2 365.545,95 2 357.710,77

Dip.to per sviluppo e competitiv.turismo

5 39.695,00 4 43.200,50 1 5.000.000,00 1 52.288,00

67 manca distinzione del tipo di garante e la distinzione degli anni - inserimento nell'ultima colonna. 68 nel 2007 è inserita una polizza fidejussoria costituita nel 2007, mentre il contratto di riferimento è del 2006. Inoltre il numero delle fidejussioni è più basso rispetto al prospetto ricevuto perché

una polizza è indicata 2 volte. 69 nell’elenco trasmesso il n. 114 e 115 sono una ripetizione, per cui in questo prospetto è stato effettuato un solo inserimento. 70 non è stato specificato se la garanzia sia bancaria o assicurativa - inserite, per convenzione,tra le assicurazioni. 71 non è stato specificato se la garanzia sia bancaria o assicurativa - inserite, per convenzione,tra le assicurazioni. 72 non è stato specificato se la garanzia sia bancaria o assicurativa - inserite, per convenzione,tra le assicurazioni. Inoltre, sono state indicate, ma non inserite nello schema, 3 fidejussioni del 1996

per € 756.359,56.

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

105

Anno 2007 Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante Dipartimenti e

direzioni Tipolog.

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Escu

sse

Conte

staz

Dip.to per lo sviluppo economie territor. 73 2 11.780,00

Dip.to per gli affari regionali 7 41.032,50 3 15.131,75

Dip.to per la politica della famiglia74

103 17.677,18 140 18.396,95 21 20.614,13

Segr.Conferenza perman.Stato/Regioni75

1 251,71 2 628,81

Strutt. missione "progetto opportunità Regioni in Europa""76

3 2.621,00

Ufficio Nazionale per il servizio civile77

1 260.000,00 4 18.179,24 11 78.527,00 2 41.284,34 7 112.814,99 2 4.260,00 9 224.240,41

Benef. contrib. per "eventi sportivi di rilevanza internaz." L.27/12/200678

12 2

Totale Presidenza del Consiglio 38 7.354.920,70 181 1.967.369,24 46 8.023.680,58 246 2.799.037,58 161 78.653.820,92 163 3.663.854,13 56 11.531.044,00 87 2.441.506,29 46 1.408.967,49 1 1

73 non è stato specificato l'anno, mentre sono stati specificati i garanti ( 2 banche, 1 assicuraz.)-inserite su 2 righe nell'ultima colonna. 74 non è stato specificato se la garanzia sia bancaria o assicurativa - inserite, per convenzione,tra le assicurazioni. 75 non è stato specificato se la garanzia sia bancaria o assicurativa - inserite, per convenzione,tra le assicurazioni. 76 non è stato specificato se la garanzia sia bancaria o assicurativa - inserite, per convenzione,tra le assicurazioni. 77 per il 2007 e 2008 le fidejussioni sono state inserite nella colonna banche se espressamente indicate; altrimenti tra le assicurazioni. 78 indicato solo il numero delle fidejussioni del 2008 e 2009 poiché non è indicato il garante e gli importi sono riferiti ai contratti.

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106

Tabella MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Dip.to Rag.Gen.le nulla da

Ispett.Gen.Fin.-Uff.XIV comunic.

Dip.to delle Finanze nulla da

Direz.legislaz.tributaria comunic.

Totale Min. delle Finanze

Tabella AGENZIA DELLE ENTRATE Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipol. Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

liquid.imp.dovute su dichiaraz.

739 247.155.491,13

liquidaz.dei rimborsi IVA 109.555 29.391.233.276,58

controllo form.e sostanz.:

acquiescenza all'accertam. .79

7.914 166.907.923,00

accertam.con adesione80

38.338 1.136.786.381,00 89

Commissioni trib.provinciali81

188 128 324 360

Commissioni trib.regionali

5 4 6 15

RISCOSSIONE:

imposta di bollo82 32 16.500.000,00

79 per 3.319 polizze del valore complessivo di 53.245.104 si è concluso l'iter di riscossione; 80 per 25.119 polizze del valore complessivo di 590.616.052 si è concluso l'iter di riscossione; 81 poiché non si ha l'entità delle somme garantite, ma solo l'ammontare delle somme richieste con l'atto impugnato + sanzioni, nel prospetto è stato inserito solo il numero delle fidejussioni. 82 2 polizze presentate in forma collettiva (dai tabaccai)+ 30 singole per le quali non è stato indicato l'importo.

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107

Dipartimenti e direzioni

Tipol. Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

tasse automobilistiche83

canone radiotelevisivo84 2 6.500.000,00

Cauzione a mezzo ruolo85

Totale Agenzia delle Entrate

0 0,00 193 0,00 0 0,00 132 0,00 0 0,00 330 0,00 0 0,00 375 0,00 156.580 30.965.083.071,71 0 89

Tabella EQUITALIA Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipologia

Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Equitalia Polis Spa 91.612,00 91.326.487,00

Equitalia Sestri Spa 6.737.167,00 6.737.167,00 6.731.334,00

Equitalia Lecce Spa 7.489,00 87.770,00 87.770,00

Equitalia Umbria Spa 14.352.018,00 14.475.229,00 11.774.928,00

Equitalia Emilia Romagna Spa

517.109,00 513.000,00 513.000,00

Equitalia Emilia Nord Spa 41.925,00

Equitalia Sardegna Spa 6.292,00 6.292,00

Equitalia Cerit Spa 5.121.912,00 13.938,00

Equitalia E.TR.Spa 42.942.567,00 42.957.447,00 42.957.448,00

Equitalia Esatr.Spa 79.683.877,00 894.339,00 894.339,00

Totale Equitalia 149.404.064,00 65.762.856,00 154.305.536,00

83 non ci sono dati; comunque le fidejussioni sono state presentate dai tabaccai in forma collettiva e dalle agenzie automobilistiche in forma singola. 84 presentate solo 2 fidejussioni collettive. 85 presentate solo 2 fidejussioni collettive; ci sono state 3 contestazioni di cui una risolta con escussione della polizza, una con il pagamento diretto del garante, e per una si sta provvedendo con

l'intervento dell'Avvocatura generale.

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Tabella AGENZIA DELLE DOGANE Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipolog. Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

staz

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Direz. Lazio-Umbria 1.089 300.710.850,00

Direz. Toscana 3.656 889.937.338,00

Direz.Emilia Romagna 2.078 490.028.105,00

Direz. Sicilia 383 45.994.926,00

Direz. Liguria 6.491 1.479.784.979,00

Direz.Campania-Calabria 1.739 569.293.600,00

Direz.Sardegna 147 26.904.157,00

Direz. Lombardia 5.575 1.210.070.670,00

Direz. Veneto 1.862 389.023.753,00

Direz. Piemonte-Val d'Aosta 3.261 448.877.293,00

Direz. Trentino Alto Adige

436 35.249.129,00

Direz. Marche-Abruzzo-Molise

633 128.016.576,00

Direz. Friuli Venezia Giulia

1.940 463.592.013,00

Direz.Basilicata 476 120.757.928,00

Totale Agenzia delle Dogane 29.766 6.598.241.317,00

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109

Tabella AGENZIA DEL TERRITORIO Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipologia

Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Direzione Centrale 13 316.171,64 19 374.576,66 2 9.000,00 3 6.900,00

DR.Abruzzo-Molise 4 26.000,00 10 36.831,44 15 59.776,83 21 177.396,84

DR Calabria 2 7.384,32 3 56.143,69 7 18.300,67 10 28.513,00

DR Campania-Basilicata 55 255.452,94 23 64.650,44 37 130.907,95 11 88.838,28

DR Emilia Romagna 2 35.930,00 6 21.056,00

DR Friuli Venezia Giulia

DR Lazio 2 7.894,00

DR Liguria 1 7.500,00 6 22.524,30 8 22.773,40

DR Lombardia 43 43.330,70 12 160.923,87 36 87.241,11 10 15.626,53

DR Marche-Umbria 4 11.077,00 17 45.537,51 18 56.993,16 13 31.319,15

DR Piemonte-Val d'Aosta 3 4.400,00 42 83.551,53 11 75.999,00 12 35.200,00

DR Piemonte-Val d'Aosta

DPR 305/91

2 10.000,00

DR Puglia 1 105,00 6 696,00

DR Sardegna 2 3.462,88 8 18.561,96 8 20.133,88 9 22.377,38

DR Sicilia 10 170.752,40 12 155.196,32 1 9.628,57

DR Toscana 29 32.657,74 18 28.268,58 11 17.683,22 8 12.200,03

DR Veneto 1 5.197,00 10 38.988,83 11 63.013,19 3 13.650,00

TOTALE 158 715.134,22 173 1.086.286,91 179 760.698,63 121 486.175,18

Dir.Centrale Sistemi informativi

convenzione

8 18.928,00

Attività negoziale attività negoz.

255 2.112.241,18

TOTALE 8 18.928,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 255 2.112.241,18

Totale Agenzia del Territorio 0 0,00 166 734.062,22 0 0,00 173 1.086.286,91 0 0,00 179 760.698,63 0 0,00 121 486.175,18 255 2.112.241,18

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110

Tabella AGENZIA DEL DEMANIO Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Direz.Servizi e Sistemi locazioni 68 8.335.105,02 80 8.894.496,28 101 13.198.586,65 86 13.153.075,03

rateizz. pag

25 1.921.892,83 22 786.831,88 35 2.459.541,68 48 2.802.322,38

danni locaz

5 6.995.000,00 3 8.022.175,35 3 11.050.000,00 11 17.540.000,00

diritto superf 3 1.172.260,22 7 24.615,50 4 1.422.031,40

saldo prezzo 1 9.720.889,50 1 3.850.000,00

ricostruz. 1 300.000,00

TOTALE 98 17.251.997,85 108 18.875.763,73 147 36.453.633,33 151 39.067.428,81

servizi 68 3.566.362,55 6 297.351,32 41 694.086,20 27 366.481,35

lavori 7 439.400,54 2 15.042,75 10 261.182,11 4 1.108.939,74

TOTALE 75 4.005.763,09 8 312.394,07 51 955.268,31 31 1.475.421,09

Totale Agenzia del Demanio 0 0,00 173 21.257.760,94 0 0,00 116 19.188.157,80 0 0,00 198 37.408.901,64 0 0,00 182 40.542.849,90

Tabella MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipolog Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

staz

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Dipart.per le comunicaz.

Ist. sup. delle comunicaz. tecnol.

1 2.235,86 2 6.461,00 2 50.235,40

Dir. gen. x pianificaz. spettro radioel. 86 3 19.969,70 2 5.333,39 1 3.042,85

Dip.to per l'impresa e l'internazionaliz.:

Dir.gen.lotta contraffazione

1 2.490,00 2 53.243,75 4 27.616,25

Dir.gen.politica industriale-

86 2 polizze assicurative del 2007 di € 18.979,70 sono state già restituite.

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111

Dipartimenti e direzioni

Tipolog Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

staz

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Div. XVII - crisi d'impresa

solo istrutt.

Div. XIII - mercato e concorrenza: progetti x consumatori

3 1.008.479,00

Div. XIX - manifestaz. a premi87

12000

Div. XXII - sistema camerale88

solo depos.

Dir. Gen .P.M.I.-Div.III promoz.e sviluppo 18 692.591,14 5 395.480,00

Dir.Gen.le politica comm.intern. 89 16000 522

Totale 1 2.235,86 3 19.969,70 20 699.052,14 2 5.333,39 1 2.490,00 3 56.286,60 7 445.715,40 7 1.036.095,25 28000 0,00 522 0

Dir.gen.politiche di internazionalizzaz.

per operaz.SIMEST 1143/98 4 363.874,00 1 160.790,00 2 311.686,00

20 2.316.518,31 19 3.406.532,56 15 1.997.298,79 8 989.722,74

(in questa riga pol. per riduz.garanzie) 18 1.548.024,61 7 453.799,51 10 792.267,86 5 285.815,16

(in questa riga Consorzio Fidi) 1394/81 101 6.245.088,40 55 2.678.590,78 21 968.420,85 19 1.113.135,41

307 28.660.603,95 238 23.342.132,79 158 12.721.076,11 98 8.903.561,57

1 465.814,17 2 523.049,40 3 782.669,79

(in questa riga garanzia con pegno titoli)

1 178.200,00 1 356.790,00

(in questa riga integraz.sussidiarie)

81 4.959.166,27 51 4.349.661,52 11 1.051.089,33

(in questa riga pol.x riduz.garanzie) 9 435.488,57 42 2.022.842,95 60 3.472.106,00 39 2.562.603,15

(in questa riga altri intermediari) 4 451.763,85 1 9.457,79

1304/90 4 1.164.783,50

TOT. Dir. Gen. politiche internazionaliz. 90

541 44.706.964,11 1 465.814,17 418 37.935.923,61 2 523.049,40 280 22.096.614,73 4 451.763,85 169 13.854.838,03 1 9.457,79

87 Si dichiara che dal 2007 ad oggi sono state rilasciate 12.000 fidejussioni, ma non sono state distinte né per anno, né è indicato l'importo. 88 Si parla solamente di depositi cauzionali. Tali depositi cauzionali sono spesso sostituiti da fidejussioni di cui, però, poiché la vigente normativa affida alle CCIAA la cura della relativa procedura, la Direzione non possiede i dati di maggior dettaglio.

89 non disponibili dati precisi; nel prospetto-ultima colonna-sono state indicate quelle presunte per il 2010, cioè 16.000, corrispondenti alle autorizzazioni rilasciate. Il dato di 522 escusse è del 2010 per un importo di € 715.721,79.

90 non richiedono fidejussioni poiché trattasi di contributi a fondo perduto; per altri finanziamenti operano attraverso la SIMEST.Le Fidejussioni integrative e per riduzione della garanzia sono state inserite nella colonna relativa alle banche.

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

112

Dipartimenti e direzioni

Tipolog Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

staz

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Dipart.sviluppo,coesione econ. 2 106.325,00 2 17.238,00

Dir.gen.incentivaz.attiv .imprenditoriali91

Legge n.215/1992 20 534.951,50 2

PIA Innovaz. (PON-SIL 2000-2006) 11 11.953.306,00 5 2

Legge n. 46/1982 1 335.878,85

Legge n.488/1992 235 72.464.190,50 171 28

Commissario ad acta ex.art.86 L 289/02

Ufficio commissariale 6 4.877.451,89

Provv. interreg. Puglia-Basilicata92

4 2.805.097,00 1 29.000,00 4 1.070.136,30 2 3.380.332,23

Provv. interreg. Campania-Molise93 1 306.982,42 1 14.635,67 1 14.525,84 1 17.920,00

Dir. Gen .politica region. Unit. nazion. 4 4.620.633,04 4 6.845.000,00 1 9.000,00 4 388.034,33 1 5.625,00

Dir. gen. politica region. unit. comunitaria

2 106.325,00 2 17.238,00

Totale 4 4.620.633,04 15 14.834.531,31 0 0,00 3 52.635,67 0 0,00 13 1.685.346,47 0 0,00 8 3.438.353,23 267 85.288.326,85 179 30

Totale Min. Sviluppo Economico

546 49.329.833,01 19 15.320.315,18 438 38.634.975,75 7 581.018,46 281 22.099.104,73 20 2.193.396,92 176 14.300.553,43 16 4.483.906.27 28267 85.288.326,85 701 30

Tabella MINISTERO DEL LAVORO Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e

direzioni Tipolog.

Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di

anno e garante

Escu

sse

Conte

staz

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Dir.Gen.Mercato lavoro

art.2,5,20 DLgs 276/0394 finanz. 180 293.373.692,00

91 il numero delle polizze escusse o in contenzioso comprende sia quelle richieste dal 2007, sia quelle richieste in periodi precedenti ed escusse o in contenzioso dal 2007. 92 non inserite 2 polizze di € 730.384,00 perché stipulate nel 2005; anche i contratti sono del 2005 93 inserita nel 2007 una polizza datata dicembre 2006, poichè il contratto è del febbraio 2007; non è stata inserita invece una polizza assicurativa del giugno 2005, poiché anche i contratti sono del 2005.

94 art. 2, 5, 20 d.lgs. 276/03 indicano solo che dal 2007 ad oggi stipulate circa 180 per un imp. complessivo di 293.373.692,00, inserite nella 1a colonna.

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

113

Dipartimenti e

direzioni Tipolog.

Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di

anno e garante

Escu

sse

Conte

staz

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

art.9 L. 53/200095 finanz. 34 518.064,09

Dir.Gen.Ammortiz.soc. finanz. 3 1.112.280,00 2 794.000,00 1 400.000,00 1 591.000,00

Dir.Gen.politiche orientam. e formaz.

Sovvenzioni 996 210.429.621,35

Contratti 25 4.475.214,04

Dir.Gen.Inclusione e diritti sociali

finanz. 13 400.000,00

Dir.Gen.Immigrazione finanz. 70 7.583.819,48 1 46.540,00 28 795.893,58

Dir.Gen.Innov.Tecnolog. 96 finanz.

contratti pubbl. rilevanza comunit. 1 4.000,00 6 940.157,48

acquisizione beni e servizi

15 295.719,94

Dir.Gen.Tutela condiz.lav finanz.

Div.I97 6 628.903,05 27 1.535.128,36 26 2.703.701,26 5 483.913,44

Div.III98 13 1.376.889,60 11 948.660,16 3 302.136,00

Totale Min.Lavoro 76 8.212.722,53 1068 216.799.789,08 31 2.693.948,36 13 1.742.660,16 54 3.499.594,84 3 302.136,00 6 883.913,44 2 595.000,00 214 295.009.569,42 0 0

95 non è stato indicato se le polizze siano bancarie o assicurative- inserite nella colonna assicurazioni. 96 1) per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria: sono indicate le cauzioni definitive; nel prospetto, a parte il 2010, sono state inserite nell'ultima colonna non essendoci una distinzione per anno; il numero delle fidejussioni dovrebbe essere 6 poiché si presume che ci sia un solo vincitore per gara. 2) per acquisizione di beni o servizi in economia o a trattativa privata: non è stato inserito nulla nel prospetto poiché sono indicate le società e l'importo garantito, ma non l'importo delle fidejussioni.

97 "l'importo complessivo" del prospetto trasmesso è stato inteso come importo delle fidejussioni. 98 nello schema è stato inserito solo il numero delle fidejussioni e non l'importo perché nel prospetto ricevuto non è indicato l'importo delle stesse.

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

114

Tabella MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

staz

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Uff.Centr.Archivi Notarili99

2 3.986,00 6 16.842,06 3 6.887,15 7 16.700,82

Direz.Gen.le bilancio e contabilità100

1 4 2

Dipartimento giustizia minorile101 156

2

Dipartimento amm.ne penitenziaria102

1 172.570,00 14 1.386.351,40 11 1.906.758,52 4 22.431,00 11 1.250.945,00 1 89.110,00 5 717.988,52 2

Totale Min. della Giustizia 1 172.570,00 16 1.390.337,40 0 0,00 17 1.923.600,58 4 22.431,00 14 1.257.832,15 2 89.110,00 16 734.689,34 158 0,00

2 2

Tabella MINISTERO AFFARI ESTERI Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipologia

Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Segreteria Generale 70 1.138.172,96 71 3.194.007,56 54 1.688.075,21 34 1.312.171,54

Totale Ministero Affari Esteri 70 1.138.172,96 71 3.194.007,56 54 1.688.075,21 34 1.312.171,54

99 E’ stata indicata una lista dell'oggetto dell'appalto, importo delle fidejussioni, non le date di emissione, non gli Istituti che le hanno emesse. 100 i dati trasmessi riguardano solo il 2010; per gli anni precedenti è difficile dare dati causa assenza archivi informatizzati; nelle polizze fidejussorie del 2010 non è indicato l'importo della fidejussione; non è possibile neppure calcolarlo perché, pur dando la %, non indicano l'importo del contratto; nei due casi indicati nell'ultima colonna non c'è fidejussione perché le società aggiudicatrici hanno optato per la riduzione dell'1%. 101 a causa del formato trasmesso non è stato possibile rilevare né anno né garante né importo; è stato solo possibile rilevare il numero delle fidejussioni. 102 della polizza 270280242 del 2008 rilasciata dall’istituto assicurativo non è stato indicato l’importo.

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115

Tabella MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Dip.to per l'Istruzione103 non utilizzate

Dip.to per l'Università

Fondo agevolazione 104

fondo agevol. ricerca DM 593/ 2000

240 133.398.635,76 5

Pon ricerca105 PON ricerca

84 34.103.604,79 1

FIRB106 FIRB 76 21.549.019,79

Legge 64/86107 Legge 64/86

12 6.274.206,46 1

Dip.tp per la Programmazione108

mensa 1 174.227,33

pulizia 1 55.080,47

Dir.Gen.studi, statistica, sistemi inform. 109 1 268.444,23 1 419.077,18 1 1.185.296,89 1 1.358.853,46

Dir.Gen.per Affari Internazionali110

1 1.012.094,00

Totale Min.Istruzione, Università, Ricerca 0 0,00 1 268.444,23 0 0,00 1 419.077,18 0 0,00 2 1.359.524,22 0 0,00 3 2.426.027,93 412 195.325.466,80 7 0

103 nessun dato poiché non sono state impiegate garanzie fidejussorie. 104 nella risposta non c'è distinzione né di anni né del garante che emette la polizza; dati inseriti nell'ultima colonna 105 nella risposta non c'è distinzione né di anni né del garante che emette la polizza; dati inseriti nell'ultima colonna 106 nella risposta non c'è distinzione né di anni né del garante che emette la polizza; dati inseriti nell'ultima colonna 107 nella risposta non c'è distinzione né di anni né del garante che emette la polizza; dati inseriti nell'ultima colonna 108 dai partecipanti alla gara sono state presentate 20 fidejussioni provvisore-tutte dell'importo di € 42.480,55 - che sono state tutte restituite il 23/11/2009, nelle colonne corrispondenti sono state indicate solo le fidejussioni definitive 109 manca la specifica di chi ha emesso le polizze; per convenzione inserite tra le assicurazioni 110 dai partecipanti alla gara sono state presentate 4 fidejussioni provvisorie, tutte restituite. La polizza sopra indicata riguarda l'aggiudicatario della gara(non indicato se assicuraz.o banca)

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116

Tabella MINISTERO DELL’INTERNO Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Dip.to per gli affari interni e territoriali:

Dir.Centr.Servizi demografici111

1 58.950,00 1 106.782,00 4 382.686,60 3 272.674,20 3 273.214,40

Dir.Centr.Finanza Locale 1 144.002,09

Dir,Centr.Servizi Elettorali112

1 13.320,27 5 127.717,24 3 37.593,59

Segr. Dip. 5 8.244,00 1 8.900,00 5 9.100,00 5 40.521,04 1 4.878,00

Dip.VVFF113 disco 7 211 2 90 1 94 58

Dir.Centr.Polizia Criminale114

10 37.581,32 37 228.543,97 72 208.205,87 34 78.608,60

Polizia Stradale 1 74.448,00 2 82.324,00 3 779.719,70 2 43.734,00

Direzione Investigativa Antimafia

3 22.676,00 3 9.148,54 1 4.150,00 4 11.102,35 1 1.000,00

Dipartimento P.S.:

Dir. Centr. Immigraz. E polizia Front. 115

40 2.493.527,00

3 59.881,00

Dir.Centrale nulla da com.

Dir. Centr. Istituti Istruzione116

5 12.342,40 4 10.609,45 3 13.697,88 1 6.407,01

Dir. Centr. Servizi Di Ragioneria 1 9.224,33

Dir. Centr. Servizi Tecnico Logist.

5 511.467,41 11 4.877.747,46 9 2.348.233,83 0

Dir. Centr. Serv. Vettovagl., Pulizia mensa 4 4.127.199,12 2 742.986,54 2 1.225.959,61

111 polizza del 2007 restituita 112 tutte restituite ad esclusione di 1 polizza 2008 di € 47.387 e di 2 polizze del 2009 € 12.038,95 e 14.459,60 113 nelle colonne degli anni è stato indicato solo il numero delle polizze, perché, per quanto riguarda gli importi, nei prospetti che ci sono stati inviati, alcuni si riferiscono ai contratti, altri alle fidejussioni 114 per convenzione le fidejussioni sono state scritte nella colonna delle assicurazioni 115 nel prospetto, non essendo stata comunicata la distinzione per anno, le fidejussioni sono state inserite nell'ultima colonna;-nella seconda riga sono indicate le provvisorie 116 ad eccezione di 1 polizza del 2009 di € 6.220,00 perché le forniture non sono ancora concluse, tutte le altre sono state già svincolate

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117

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

P.S. 117 pulizia P.S. 94 11.434.212,07 35 4.983.657,03 21 1.029.774,49 13 674.981,89

C.C. 118 pulizia C.C. 78 13.904.757,64 33 6.185.799,05 24 940.939,49 14 723.014,38

Dir .Centr. AAGG: Serv. Assistenza

1 3.500,00

Dir. Centr. Servizi Tecnico-Logist.

Accasermam. 9 6.095.230,39

casermaggio 4 224.682,50 18 215.278,17 3 151.525,30 3 26.636,30

equipaggiam. 119 forniture 41 730.920,05 22 252.226,00 32 965.608,60 16 439.339,83

contratti repert 23 1.051.094,00 33 1.638.336,31 22 1.323.763,40

Motorizzazione120 37 3.991.061,05 70 9.979.966,44 41 4.448.160,22 19 1.498.622,58

settore P.O.N.-OB.OP.I.1 2 145.817,00 2 2.302.000,00 16 7.240.286,14

settore P.O.N.-OB.OP.I.2 1 478.086,62 7 5.082.191,79

Imp. Tecn., Telecom., Informat.

1 398,00 1 1.028,00 1 2.900,00

Dip.To Politiche Del Pers.-Dir.Risorse Fin. 121 Lavori 110

informatica 1 75.000,00 11

serv.e fornit. 1 4.900,00 1 33.691,00 3

Dip.to Libertà Civili e Immigrazione122

1 14 12

Dir. Centr. Amm.ne Fondo Edif. Culto123 3 389.113,14 2 18.088,74 2 472.206,74

117 nelle fidejussioni inserite vanno segnalati: 9 contratti risolti, 2 nulli,1 recesso per normativa antimafia, 1 aggiudicaz.revocata 118 nelle fidejussioni inserite vanno segnalati: 11 contratti risolti, 3 nulli,1 non approvato per normativa antimafia, 2 rescissi. 119 per il settore equipaggiamento è stata incamerata una polizza di € 150.000. 120 per il settore motorizzazione sono state incamerate 2 polizze rispettivamente di € 143.868,45 e 3.796,00. 121 nelle colonne dei vari anni sono indicate le polizze con importi definiti, mentre nell'ultima colonna sono inserite tutte le altre poiché non sono indicati importi definiti ma tra un minimo ed un massimo. 122 Nel prospetto è stato inserito il numero delle fidejussioni distinto per anno. Esse garantiscono: nel 2008 euro 300.000; nel 2009 euro 1.635.855,29; nel 2010 euro 3.129.026,56. 123 Una delle due polizze 2009 per € 470.018 non è stata mai consegnata.

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118

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

Totale Min.del’Interno 7 0,00 529 36.672.366,97 4 115.682,00 381 29.924.751,54 5 2.784.236,62 381 26.595.064,24 0 0,00 178 3.914.439,08 178 8.661.362,72 0 0

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119

Tabella MINISTERO DELL’AMBIENTE , TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Dir.gen.protez.della natura e mare124

forn.beni e

servizi 3 108.350,00 4 84.571,00 1 100.487,00 8

serv.antinquin. 2 2.437.000,60 2 2.121.844,59 1 1.268.986,63

Dir.Gen.valutaz.ambient. 125

1 7.950,00 4 69.654,40 2 127.528,60 2 36.842,00

Dir.Gen.Affari Gen.li126 5 58.285,35

Dir.Gen.Sviluppo sostenib.Clima e energ127

1 31.147,20 2 28.228,20 4 68.454,39 7

Dir.Gen.Tutela territ. e risorse idriche128

Totale Min.Ambiente 5 2.545.350,60 6 123.668,20 2 2.121.844,59 6 97.882,60 0 0,00 7 296.469,99 0 0,00 3 1.305.828,63 20 58.285,35 0 0

Tabella MINISTERO INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipol Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Consiglio Super. LLPP

servizi 1 2.340,00 1 1.288,40 1 980,00

Provved.interr.eg.Piemonte-Val d’Aosta

x contratti

12 300.916,60 14 1.274.735,99 8 1.325.465,65 15 1.626.575,06

x cottimi

86 336.495,66 116 447.194,30 78 404.503,37 26 138.331,99

x rata saldo

28 28.457,74 13 77.490,36 9 70.345,95 2 1.034,23

124 per coerenza con la risposta nel 2007 sono state inserite anche due polizze emesse nel 2006: banca MPS € 30.000,00; Coface Assic. 30.216,00 125 le polizze prestate a favore del Ministero sono 9 e non 6; inoltre, non inserite nel prospetto, 3 polizze provvisorie già restituite 126 inserite nell'ultima colonna poiché nella risposta non è indicato né l'anno né chi l'ha emessa 127 la polizza indicata nel 2007 in realtà è stata emessa il 23/10/2006 - tutte le polizze risultano svincolate 128 garanzie prestate a favore delle Regioni territorialmente competenti

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

120

Dipartimenti e direzioni

Tipol Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Provv.Interreg.Toscana-Umbria-costiera129

x appalti

16 167.907,38 1 6.294,27 13 232.778,53 19 636.861,77 6 87.349,87

Provv.Interreg.Toscana-Umbria-Firenze130

6 1.046.076,50 54 8.600.157,13 2 57.277,37 1 771.932,48 23 18.623.240,61 11 1.469.172,70 1

Provv.Interreg.Toscana-Umbria-Perugia131

19 6.802.804,79 10 903.056,28 22 2.836.239,31 2 126.509,13 15 789.871,03

Provv.Interreg.Lazio-Abruzzo-Sardegna132

81 16.268.700,00 81 7.972.800,00 99 20.442.500,00 106 7.550.400,00

Provv.Interreg.Emilia Rom.-Marche-BO

13 1.591.818,61 40 8.713.608,36 18 2.650.996,69 23 2.874.110,55 1

Provv.Interreg.Lombardia-Liguria133

Pro gram mazione

2 71.934,00 22 5.874.843,00 2 68.164,00 23 2.798.836,00 2 27374+125451 15 1.397.401,00 2 41.828,00

cottimi 9 115.457,00 35 399.545,00 10 108.349,00 23 199.171,00 3 62.943,00 37 523.226,00 5 88.470,00 11 169.867,00

Provv.Interreg.Sicilia-Calabria134

Sicilia135 1 4.284,00 90 1.694.540,21 0 76 784.164,86 0 109 5.564.070,99 58 1.237.017,49

Calabria136 21 947.395,38 76 1.121.915,95 63 2.970.243,03 9 790.981,90 1

Pro fes sionisti

11 2 3.204,00 3 35.677,00

Provv.Interreg.Trentino Alto Adige-Friuli

1 8.676,00 4 42.398,00 1 10.806,95 8 348.988,63 10 772.939,10 5 88.165,92

Provv.Interregion. Puglia-Basilicata137

cauz.definitiva

324 14.539.977,44 1

Antic.e garanzia saldi

37 42.937,84

rischi esecuz. 55 51.944.814,73

129 tra le fidejussioni del 2007 sono state inserite anche 2 datate 2006, per le quali,tenendo conto delle date in cui sono state stipulate,la validità si può considerare relativa all’anno 2007. 130 nel 2007 inserite anche delle fidejussioni del 2006, come dalla lista trasmessa: 8 assicurative (528.102,07), 2 bancarie (70.410,26); inoltre ci sono- non inserite- 2 fidejussioni assicurative del 2003: importo contratti (53.268,00). 131 gli importi indicati non rappresentano l'importo delle fidejussioni ma dei contratti;nel 2007 inserite anche 2 polizze stipulate nel 2006. 132 nella risposta non è precisato chi emette le polizze; per convenzione indicate tra le assicurazioni. 133 è stata lasciata la divisione in - PROGRAMMAZ.FIDEJUSSIONI - COTTIMI - PROFESSIONISTI. Per i PROFESSIONISTI nel 2009 c'è solo il numero delle fidejussioni 134 gli importi indicati non rappresentano l'importo delle fidejussioni ma dei contratti- 135 per il 2010 nel repertorio 6405 non è inserita alcuna cifra, mentre nei repertori 6321,6440,6454,6480 le cifre sembrano errate 136 per il 2008 della pol.F956477 di Ital.Assicuraz. non è indicato l'importo 137 non essendo stata effettuata una distinzione per anno sono state inserite nell'ultima colonna - Risultano, inoltre 759 cauzioni provvisorie per € 9.118.117,44

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

121

Dipartimenti e direzioni

Tipol Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

resp.civile

55 33.338.000,00

Provv.Interreg.Campania e Molise138 36

Dip.to trasporti, navigaz.,sistemi inform. 139

Acq. beni, serv

17 10.157.236,00 11 3.784.359,19 22 292.349,57 12 311.867,72

sicur. strad. 5 557.880,10 7 1.326.576,70 5 365.327,38 3 534.189,45

trasp.locale

10 14.363.483,24 2 1.643.290,79 5 288.093,05 4 2.101.665,00

settore nav. 35 16.188.521,60 31 26.918.791,50 9 4.492.980,00 5 4.922.000,00

trasp.maritt.

6 3.105.225,65 7 5.668.614,73 5 2.098.446,80 2 773.132,85

conc.demanial.

8 856.937,07 7 2.867.520,80 2 367.127,25 1 33.631,59

stabil. balnear 5 3.193.336,30 5 3.078.284,47 6 4.443.521,68 6 4.304.495,15

Comando gen.le capitanerie di porto140

60 28.607.948,30

Magistrato alle acque: 141

Nucleo operativo Padova 3 9.940,00 6 38.120,00 4 21.834,00 9 47.282,48 4 17.507,00 11 63.530,33 2 5.244,00 2 4.245,00

Nucleo operativo Vicenza

1 6.961,72 4 33.248,80 5 30.981,92 3 21.732,00 3 12.731,54 3 14.321,75

Nucleo operativo Treviso

1 4.480,00 1 1.339,04 2 6.012,92 1 9.530,42 3 14.802,06 2 16.310,41 1 5.286,61

Ufficio 4 salvaguardia di Venezia

16 23 18 19

Ufficio 2 Voltabarozzo 4 25.094,00 1 1.500,00 1 3.800,00 1 3.930,00

Ufficio 2 Tecnico Regione Veneto

14 19 11 22

Provved.Interr.OO.PP Veneto

76 87 98 101

138 non essendoci un archivio informatizzato indicano il numero delle gare 39 - Imprese partecipanti 406 che consegnano altrettante polizze provvisorie; in base alle assegnazioni richiedono 36 polizze definitive, mentre le altre 3 gare sono ancora in corso. Indicate nell'ultima colonna il numero delle polizze definitive 139 è stata lasciata la ripartizione per settore di attività; non indicano la ripartizione tra bancarie ed assicurative; 140 trasmessi dati senza distinzione di anni e di garanti. 141 L'Ufficio 4 e l'Ufficio 2 Tecnico Regione Veneto hanno trasmesso, divise per anno, solo il numero delle polizze; inserite tra le polizze assic.; L'Ufficio 2 di Voltabarozzo, poiché non c'è specifica sono state inserite tra le polizza assicurative; Provv.Interr.OOPP del Veneto: c'è solo il num. delle polizze divise per anno

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

122

Dipartimenti e direzioni

Tipol Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

Dip.to infrastr., affari gen.li, person.:

PON (programma operativo naz.) 142

contratti 1 40.030,00 1 11.800,00 8 2.690.134,38 3 17.811,70

pag. anticip.

3 972.919,50

PIC INTERREG. IIIB MEDOCC143 2 151.762,50 12 1.749.082,61 2 52.153,85 6 186.931,74

PIC INTERREG. IIIB ARCHIMED144

2 298.332,00 1 13.260,00 1 2.262,00

PROGR. INTERREG. IIIB CADSES

2 137.328,00 1 22.563,60 6 1.032.734,69 1 6.900,00

Dir. Gen. Edilizia stat.-interv. Speciali145

3 8.439,96

Dir. Gen. Dighe, infrstrutt. Idriche, elettr. 146

9 138.690,60

Dir. Gen. per le politiche abitative147

Dir. Gen. Per le infrastrutt. Stradali148

Dir. Gen. Per le infrastrutt. Ferroviarie149

Div. 6° - acquisiz. Di beni e servizi150

Div 7° - acquisiz. Di beni e servizi151

Totale Min.Infrastrutt. e Trasporti

236 50.356.299,18 480 42.667.609,34 238 47.780.978,07 518 26.030.057,50 165 15.037.077,24 580 60.167.655,12 93 15.040.522,17 407 15.368.581,65 579 128.620.808,87 1 3

142 nella risposta sono stati indicati i contratti con le relative fidejussioni, ma non se la garanzia sia stata prestata da banca o assicurazione; come precedentemente sono state inserite nella colonna delle assicurazioni, nella seconda riga sono state inserite le fidejussioni che sono state rilasciate a garanzia di pagamenti anticipati, rispettivamente 564687,50-212496, 00+195936,00. 143 sono indicati tutti i dati. 144 sono indicati tutti i dati; e le 4 fidejussioni sono state tutte svincolate alla conclusione del contratto. 145 delle 3 polizze indicate 2 (entrambe di 3.344,98 perché sullo stesso contratto)sono provvisorie. 146 le polizze sono del 2009 e del 2010, ma per tutte non viene precisato né l'anno né il tipo di polizza. 147 per l'attività svolta non ha occasione di utilizzare l'istituto delle fidejussioni. 148 non essendo stazione appaltante non utilizza lo strumento delle fidejussioni. 149 non essendo stazione appaltante non utilizza lo strumento delle fidejussioni. 150 richiedono le fidejussioni, ma nella risposta non è stato indicato alcun dato; 151 richiedono le fidejussioni, ma nella risposta non è stato indicato alcun dato;

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123

Tabella MINISTERO DELLA DIFESA Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

ESERCITO

Stato Maggiore Esercito152

6 451.150,00 4 572.124,00 4 510.170,00 1 23.500,00 10 1.596.987,25

Distaccamenti Forze Armate Esercito:

14° reparto infrastrutture

10 114.057,22

1° reparto infrastrutture 1 44.031,72 10 116.066,53

3° reparto infrastrutture 9 203.985,82

6° reparto infrastrutture 3 31.267,39 29 1.769.811,61

7° reparto infrastrutture 1 3.179,58 35 1.026.249,13

8°reparto infrastrutture 104 2.621.563,86

5° Se.Ri.Mant. - Treviso153 10

Se.Ri.Mant. - Cagliari154 16

8° Cerimant - Roma 24 178.794,18

44°RGT Sost.TLC - Roma

5 26.990,09 8 54.862,70

4°RGT AVES "scorpione" 14 1.232.301,50 36 471.617,92

ACCADEMILES-Modena 4 20.241,88 17 136.229,06

GEOMILES - Firenze 14 55.393,38

46° Reggimento Trasmissioni 20 35.665,05

Centro Add.Alpino 2 4.438,23 9 48.463,17

152 nel 2007 manca l’importo di una fidejussione. 153 le polizze sono indicate senza importo e senza distinzione tra le bancarie e le assicurative 154 le polizze sono indicate senza importo e senza distinzione tra le bancarie e le assicurative

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124

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

CESIVA 18 288.345,14

ARMIPOLO 9 56.108,00 19 243.831,00

11° Reparto Infrastrutture

2 27.391,00 23 1.822.301,25

Macr - Piacenza 11 349.527,07 41 1.029.332,25

Centro militare equitazione155 1 4

Stato Maggiore Esercito 5 100.806,33 15 98.456,74

3° Cerimant. - Milano156 3 2.045,46 26 381.921,20

Comando Brigata Par. "Folgore"157

1 34.030,60 12 77.844,79 2 16.683,02

R.C.S.T. "Folgore" 4 94.875,39

8° RGT Genio Guastatori 2 19.500,00 6 31.445,34

9° RGT D'Ass. Par. "Col. Moschin""158

9 82.098,27 6 29.696,99 1 1.544,21

185°RGT PAR.R.A.O. Folgore159 2 2.083,33 12 96.904,75 1 3.078,59

186°RGT Par."Folgore" 2 4.856,84

187°RGT PAR.R.A.O. Folgore 1 3.666,60

C.A.PAR. 10 45.675,71

183° RGT. Par. 7 33.845,23

132° Rgt.Corazzata "Ariete"

2 5.797,36

R.C.S.T. "Ariete" 1 7.742,19

10°RGT Genio Gua 2 3.472,47

155 le polizze sono indicate senza l 'importo della garanzia 156 una polizza bancaria è senza importo- due polizze assicurative sono senza importo 157 le due polizze inserite nell'ultima colonna riguardano il 2011 158 la polizza inserita nell'ultima colonna riguarda il 2011 159 la polizza inserita nell'ultima colonna riguarda il 2011

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125

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

132° RGT Carri 3 4.908,90

4° Reggimento Carri 4 11.558,44

132° Brig.Corazzata "Ariete" 7 13.438,25

C.do Brigata Cor."Pinerolo"

1 3.000,00

Re.Co.Su.Tat."Pinerolo" 1 1.057,80 9 146.720,95

7° Rgt.Bersaglieri 2 7.700,00

Brigata Bers."Garibaldi" 5 33.274,00

8° Rgt.Bersaglieri 2 155.750,04 1 40.000,00

1° Rgt. Bersaglieri 160 1 2.000,00 17 37.200,00

8° Reggimento Art.Ter.Paubio 2 25.929,00

21° RGT Genio Guastatori

30 158.292,58

C/DO Comprensorio161 8 46.326,21

RGT Cav.Guide 9 79.170,90

Cepolispe Montelibretti 2 18.246,29 9 6.019,99

C.M.A.Sa. 1 1.720,00 5 6.460,50

C .M.E. Molise 3 10.006,82

Comando RFC Regionale FVG 2 10.600,00

Parcocinggormiles Lenta 3 11.619,44

Parcomotgemiles 7 134.350,85 26 212.998,59

Polo di Mant.Pesante Sud

1 8.232,50

Raggruppamento Unità Add.

19 100.056,39

160 di 3 polizze mancano gli importi della garanzia 161 di 1 polizza manca l' importo della garanzia

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126

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

S.A.C. Maddaloni 1 1.800,00 8 27.900,00

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Scuola Lingue Estere 2 4.240,78

Se.Ri.Mant. Treviso162 10

UTT Napoli 6 1.544,98

U.T.T.A.T. di Torino 1 2.388,00

Piromiles Capua

2 52.107,03 2 95.660,00

Sasomiles Viterbo 1 9.669,40 43 289.790,02

80° RAV Roma 2 7.650,00

5° Reparto Infrastrutture 38 457.586,99

Regiomiles Torino163 1 2 16

RGT.Sost.Mat.Spec. 1 51.647,96

Cetli NBC 5 130.546,76 9 93.753,50

C.do Artiglieria Contraerei 3 15.812,00

Comando RFC Regionale "Veneto"

3 20.935,00 1 43.000,00

Presidio Militare Venezia 1 22.600,00 3 49.350,00

3° Reggimento Trasmissioni 1 1.900,80 3 31.583,00

CME Trentino Alto Adige 2 13.280,85 1 10.593,00

Comando Logistico Sud 26 134.718,50

Comando Regione Militare Sud

1 6.051,16 13 243.266,70

Polo di Mant.Pesante Nord

5 25.330,08 6 69.372,39

Centro Ospedaliero Milano 7 71.809,00 6 16.952,00

162 le polizze sono indicate senza l 'importo della garanzia 163 le polizze sono indicate senza l 'importo della garanzia

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

127

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Centro Add. Aviazione Esercito164

4 12.675,00

Comando Aviazione Esercito 1 5.863,72 2 6.722,80

4° Reggimento Aves "Altair" 2 5.412,00

Centro add. Aviazione Esercito165 3 3.170,00

34° Gr.Sq.Aves "Toro" 2 7.702,02

2° Rgt.Aves "Sirio"166 7 12.282,00

21° Gruppo Sqd.AV.ES 9 14.347,68

1° Rgt.AVES "Antares" 13 84.297,90

24° Rgt.A.ter "Peloritani 4 54.295,93

Co.T.I.E. - Anzio167 11

1 IDRA Bracciano 9 409.050,50 49 288.965,83

C.M.E. Emilia Romagna168

3

Comando RFC Lombardia 4 17.261,37

Cerico Roma 4 16.797,00

Serico Cagliari 2 5.846,80

Scuola di Cavalleria 7 41.730,30

15° Ce.Ri.Mant. Padova 4 31.628,58 34 328.357,69

Scuola NBC 7 8.770,00

C.do RFC Lombardia 4 77.261,37

164 di 1 polizza manca l' importo della garanzia 165 di 2 polizze manca l' importo della garanzia 166 di 1 polizza manca l' importo della garanzia 167 le polizze sono indicate senza l 'importo della garanzia 168 le polizze sono indicate senza l 'importo della garanzia

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

128

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

C.M.E. Liguria 2 41.000,00 1 1.183,85

C.do Mil. Della Capitale 17 56.374,65

Base Log.Add.Cecina 3 6.215,00

Banda dell'Esercito 1 3.736,80

Rep.Oper.G.Infrastrutt. 3 12.047,51

Poligono Monte Romano 4 25.802,00

3 Aquila Orio al Serio 9 912.547,13 17 565.424,80

Scuola Militare Nunziatella

4 30.624,99

Ceselna - Foligno169 2 29.621,73 8 18.126,12

Comfoter - Verona 11 32.480,00

Parcoartimiles – Grosseto

5 22.884,75

Comando Truppe Alpine 3 7.534,86

RCST Tridentina 1 4.126,59

Centro Amm.E.I. Roma 1 2.500,00

TOTALE ESERCITO 0 0,00 6 451.150,00 0 0,00 4 572.124,00 0 0,00 7 665.920,04 151 4.014.041,60 1183 17.113.654,54 4 21.305,82

MARINA MILITARE

Centro Respons.Amm.va-Uff.Gen.le *

12 670.506,97 5 69.436,25 43 2.656.269,24 12 364.094,84 17 2.326.897,31 7 85.832,77 14 1.044.441,35 1

*Nel prospetto sono state indicate insieme le fidejussioni sia definitive che provvisorie; qui appresso sono state specificate quelle provvisorie:

1 62.830,24 31 1.132.059,67 1 4.000,00 5 409.996,00 1 6.000,00 3 29.500,00

Direzione di Amm.ne M.M. Taranto

Maricentadd 6 37.515,00 3 10.400,00 4 20.382,07 11 48.649,06

Mariscuola Taranto 10 71.052,03 9 37.936,93 9 50.962,25 2 19.182,74

169 di 1 polizza assicurativa manca l' importo della garanzia

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129

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Marinarsen Taranto 46 1.249.317,77 76 1.795.183,80 33 2.214.310,63 26 1.735.373,86

Maristaeli Catania 5 56.452,40 6 174.973,44 3 37.500,00

Maristaer Grottaglie 5 350.332,06 46 1.194.896,83 2 15.710,00 4 292.115,00

Maricorderia 4 39.562,11 1 1.290,00 2 24.393,00

Marigenimil Taranto 43 1.181.844,50 46 2.624.362,11 36 3.202.487,18 21 963.769,80

Marigenimil Roma 16 1.170.508,70 8 403.809,72 6 251.375,03 4 72.394,31

Marigenimil Augusta 5 221.230,43 9 503.498,65 21 816.586,25 13 632.895,51

Marinarsen Augusta 34 320.267,15 21 192.916,92 33 598.107,94 44 778.469,02

Marinarsen Messina 7 98.414,00 4 42.000,00 1 11.313,00 3 26.700,00

Maricommi Roma 12 223.026,62 5 305.817,02 9 178.053,52

Maricommi Augusta 15 1.170.915,47 11 132.647,45 13 220.940,70 10 804.916,60

Maricommi Taranto170 116 1.053.421,11 91 740.614,29 123 1.091.707,49 74 1.394.367,99

Diremuni Taranto 4 51.308,00 2 15.176,00 2 7.839,00

Conforsbarc 2 13.500,00

Totale 324 7.243.859,35 331 7.744.364,70 294 8.989.849,00 228 7.016.619,41

Direzione di Amm.ne M.M. La Spezia171

Maricegesco 30 943.072,59 36 1.122.832,72

Consubin 34 204.723,86 140 1.002.043,27

Marinaccad Livorno 3 11.703,54 38 1.774.501,30

C.S.S.N. La Spezia 23 368.078,35 53 902.071,43

Cisam San Piero A Grado 6 52.380,60 22 228.319,41

Maridrografico 7 59.200,00 5 12.674,17

170 di 2 polizze manca l' importo della garanzia 171 tutte le polizze di questa struttura sono senza distinzione di anni sono pertanto state inserite tutte nell'anno 2010 perché c'è la distinzione tra banche e assicurazioni

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130

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Cima Aulla 12 141.842,11 54 1.168.861,92

Maristaeli Luni172 63 1.828.584,51

Mariscuola La Maddalena 1 21.083,75 16 292.140,21

Stelmilit Chiavari 5 14.000,00

Maricommi Ancona173 15 506.288,00

Maricommi La Spezia 15 322.805,00 135 10.544.596,40

Maricommi Cagliari 4 18.080,27

Marigenimil Ancona 1 2.669,10 15 786.124,39

Marigenimil Cagliari 41 289.792,39

Marigenimil La Spezia 6 120.756,25 125 30.994.764,40

Marinarsen La Spezia 137 1.744.080,03 460 9.928.508,93

Totale 0 0,00 0 0,00 0 0,00 275 3.992.395,18 1149 59.079.311,21 78 2.334.872,51

TOTALE MARINA MILITARE 336 7.914.366,32 5 69.436,25 374 10.400.633,94 12 364.094,84 311 11.316.746,31 282 4.078.227,95 1391 67.140.371,97 78 2.334.872,51 1

AEREONAUTICA MILITARE

Comlog 1° Div.U.C.A. 11 46.849,78 13 109.399,87 8 57.896,17 20 129.750,94 15 83.351,29 16 140.115,12 20 114.790,51 26 133.541,88

Comando logistico- servizio supporti174 4 5 4 2 4 2 1 2 2

Servizio Infrastrutture175 10 82 7 134 2 108 3 77 1

Infermeria Principale Milano

6 20.605,00 3 12.190,00

Infermeria Principale Bari176

2 8.675,00 1 1.050,00 7 24.661,62 7 11.640,95

Direzione di Commissariato177

1 6.500,00 9 212.129,96 3 93.331,47 34 732.599,63 4 51.745,87 53 1.296.421,88 2 107.373,08 44 1.032.040,76 2

172 inseriti nell'ultima colonna perché non c'è distinzione né di anni né di garante 173 inseriti nell'ultima colonna perché non c'è distinzione né di anni né di garante 174 tutte le polizze sono indicate senza valore di garanzia - nel 2007 sono state incamerate 2 polizze per un valore di 10.000 euro 175 tutte le polizze sono indicate senza valore di garanzia - nel 2008 è iniziato un procedimento di escussione di una polizza; attualmente sospeso poiché è in corso una transazione 176 non è stato indicato se si tratti di polizze bancarie o assicurative - inserite tutte tra le assicurative 177 nel 2008 sono state escusse due polizze per un valore complessivo di 44.622,36

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131

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Distaccam.Aeroporto Brindisi178

2 31.150,00 1 50.000,00 1 50.000,00 3 1

Scuola Marescialli A.M.-Viterbo179

15 48.913,80 19 83.354,97 11 68.410,53 12 97.432,99 6 41.401,17 15 113.811,90 1 829,24 29 128.694,74

Totale 41 102.263,58 132 444.709,80 33 219.638,17 204 1.010.833,56 37 197.103,33 202 1.625.010,52 30 235.182,83 185 1.305.918,33 7 2

DIREZIONI GENERALI

IV REP.-15a DIV. - 3a Sez.

U.T.T. Milano180 123 302.446.549,63

U.T.T. Napoli181 1 37.331,17 3 370.744,65 1 23.591,95 1 425.125,00 2 30.131,51 13 16.450.098,13

U.T.T. Torino 237 233.612.476,53

Totale IV Rep.-15a Div

0 0,00 0 0,00 1 37.331,17 0 0,00 3 370.744,65 1 23.591,95 1 425.125,00 2 30.131,51 373 552.509.124,29

III REP.-8a DIV.-5a Sez.Contratti

6 32.149,42 3 40.589,20 5 37.432,61 1 489,14 5 63.782,77 5 115.485,24

IV REP.-14a DIV. 182 1 22.377.174,91 8 43.950.162,66 1 77.124.241,50 8 41.104.123,86 10 11.717.616,77 4 65.338.230,50 7 12.359.034,66

Dir.Gen.le di commissariato-serv.gen183

3 865.752,00 63 41.373.514,62 5 6.504.385,50 39 18.747.107,77 1 1.875.300,00 34 25.113.379,40 3 837.476,90 49 36.101.193,27 15

Dir.Gen.le della Sanità militare184 21 158.549,41 20 171.706,22 9 56.305,36 16 141.654,69 4 14.837,93 7 127.267,35 5 67.280,95 4 106.706,00

Dir.Gen.le Lavori e Demanio-UGCT185 34 16.005.685,96 17 16.976.422,68 21 17.895.187,72 15 20.131.282,15 14

Dir.Gen.previdenza militare,leva,collocam

nessuna fidejuss.

Gabinetto del Ministro nessuna fidejuss.

TOTALE GENERALE DIREZIONI

25 23.401.476,32 123 57.583.056,22 26 50.588.773,89 78 113.026.859,25 17 43.365.495,58 78 54.940.825,96 13 66.668.113,35 82 68.843.832,83 373 552.509.124,29 15 14

178 nel 2007 escusse 2 polizze per l'importo complessivo di € 9.684,11 - nel 2008 ne è stata escussa una di € 33.150 - nel 2009 c'è un contenzioso per € 867,93 179 quanto indicato nella colonna delle banche non si riferisce a POLIZZE BANCARIE, ma ad ASSEGNI CIRCOLARI rilasciati a garanzia o a QUIETANZE DI TESORERIA 180 nell'elenco trasmesso per le fidejussioni non è indicato l'anno né se si tratti di polizza bancaria o assicurativa - inserite nell'ultima colonna (hanno distinto anche quelle che attualmente sono ancora attive (n. 77 € 252.764.899,45)

181 le fidejussioni indicate nell'ultima colonna sono state stipulate dalla DGAA, e non è stato indicato né l’anno cui si riferiscono né il garante (loro allegato B e C) 182 nella lettera di accompagnamento si parla di 500 fidejussioni per contratti + 11 fidejussioni per trattative private all'estero; mentre nell'elenco vengono indicate solo 39 polizze che sono quelle

"prestate a garanzia di anticipazioni sui pagamenti, relativamente ai contratti di maggior rilievo stipulati dalla Direzione Generale" 183 le fidejussioni escusse sono 15 per un importo di euro 1.824.395,11; le fidejussioni svincolate sono 62 per un importo di euro 15.006.168,80 184 l'importo di una polizza (n.35 dell’ elenco) si presume errata per cui il valore indicato 1.799.350,00 è stato trasformato in 1.799,35; nella colonna delle banche sono state inserite anche le QUIETANZE DI TESORERIA

185 non c'è distinzione tra banche ed assicurazioni- dati inseriti nella colonna delle assicurazioni

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132

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

COMANDO GENERALE dell'ARMA DEI CARABINIERI186

31 1.999.773,67 59 6.045.553,29 31 924.697,39 67 6.963.670,08 17 829.450,53 54 5.846.035,24 12 976.890,69 37 4.788.409,39

TOTALE MIN.DIFESA 97 25.503.513,57 656 72.438.835,63 95 51.802.545,7 727 131.974.120,8 83 44.756.144,28 652 74.394.538,07 488 75.972.456,42 2878 159.192.187,1 455 554.865.302,6 23 16

Tabella MINISTERO POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Dip.to Isp. Centr. tutela qualità e repress.frodi

forniture 1 18.800,00 1 29.850,00

Corpo Forestale Stato187

Ispett.Gen.le 63 2.076.927,20 100 5.481.952,02 110 4.511.905,54 15 48.167,58

Dip.to politiche competit.

COSVIR II188 1

COSVIR IV: 189 9 2.822.077,25

COSVIR X (zootecnia) 190 128 11.377.029,96 90 11.626.575,73 144 13.233.583,39 27 5.179.348,50

Dip.to politiche competit.

SEAM VIII-direz. serv. amm.v i

SEAM 1191 80

SEAM 2192 1 181.632,14 1 1.677.052,94 1 92.953,25

186 nella colonna delle banche sono state inserite anche le QUIETANZE DI TESORERIA 187 è stato indicato solo l'anno, il numero delle polizze e l'importo- per convenzione sono stati inseriti nella colonna delle assicurazioni 188 non è stato indicato l'importo 189 inserite nell'ultima colonna poichè non è stata effettuata distinzione né di anno né dell’istituto 190 è stato comunicato solo l'anno, il numero delle polizze e l'importo - per convenzione sono state inserite nella colonna delle assicurazioni 191 è stato comunicato che dal 2007 ad oggi hanno chiesto circa 80 polizze, sono state inviate 2 polizze a titolo di esempio; per cui le 2 inviate, sono state inserite negli anni di competenza, mentre le altre 78 sono state indicate, senza importo, nell'ultima colonna 192 indicati genericamente i nomi di società;

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

133

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Dip.to politiche europee

PEMAC193 140 26.334.144,14

Dip.to politiche competit.

SAQ II194 1

SAQ IV195 1 62.908,00

1 113.178,48

1

SAQ V 1 22.000,00 3 155.502,00 2 230.666,00

SAQ VII196

SAQ XI 1 463.980,00

Totale Min. Politiche Agricole

2 40.800,00 195 13.791.091,30 2 176.086,48 193 19.016.246,69 3 493.830,00 255 17.838.442,18 0 0,00 42 5.227.516,08 231 29.156.221,39 0 0

Tabella MINISTERO PER I BENI E LE ATTVITA’ CULTURALI Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

AMMINISTRAZIONE CENTRALE:

Dir.Gen./Segr.gen 16 3.169.525,41 11 1.673.316,47 10 867.003,78 11 776.511,78

Istituti Centrali 14 208.940,84 14 148.593,54 12 100.983,32 11 145.144,46

Istituti con autonomia speciale 110 4.384.732,72 138 2.828.353,72 89 657.726,16 81 653.635,55

193 è stato comunicato che dal 2007 ad oggi sono state registrate 140 polizze fidejussorie per un totale di 26.334.144,14; 194 non è stato comunicato l'importo della fidejussione 195 sulla terza fidejussione manca l’importo; 196 rispondono solo che i provvedimenti sono numerosi e di varie entità; e sono state citate le condizioni fondamentali

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

134

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Istituti nazionali 5 60.545,08 3 61.100,82 5 100.423,02 5 55.888,30 1

DIREZIONI REGIONALI 397 6.412.403,62 557 7.847.554,10 832 10.628.443,07 472 6.002.944,57 1

ARCHIVI DI STATO 38 326.711,88 39 1.389.212,36 35 216.362,40 32 1.158.205,73 1

SOPRINTENDENZE ARCHIVISTICHE

3 472,71 5 26.366,88 4 1.299,00 2 1.187,99

BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI 36 352.201,25 30 250.341,48 21 93.543,51 15 43.399,75

ISTITUTI PERIFERICI 548 9.977.779,67 400 3.498.789,30 230 2.885.770,02 163 848.742,46 1

Totale Min.per i beni culturali

1167 24.893.313,18 1197 17.723.628,67 1238 15.551.554,28 792 9.685.660,59 4

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MODALITÀ DI IMPIEGO DELLE GARANZIE FIDEJUSSORIE IN MATERIA DI CREDITI TRIBUTARI E NON TRIBUTARI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

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Tabella MINISTERO DELLA SALUTE Garanzie fidejussorie

Dipartimenti e direzioni

Tipologia Anno 2007

Anno 2008 Anno 2009 Anno 2010 senza distinzione di anno e garante

Escu

sse

Conte

st

N. Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc.ass. N Banche N. Soc. ass. N Importo

Dir.Gen.Sistema Informatico197

4

Dir.Gen.Comunicaz.e Relaz.Istituz. 198

17 493.958,83

Dir.Gen.personale organizz.e bilancio199 14 978.863,51

Totale Min. della Salute

0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 35 1.472.822,34 0 0

197 È stato indicato solo il numero dei contratti (né distinz.di anni né importo garantito); 198 non è stata indicata la ripartizione tra il 2007 e il 2010 - perciò i dati sono stati inseriti nell'ultima colonna 199 non è stata indicata la ripartizione tra il 2007 e il 2010 - perciò i dati sono stati inseriti nell'ultima colonna