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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI Acqualagna Cantiano Macerata Feltria Piandimeleto Sassocorvaro Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Pietrarubbia Tavoleto Belforte all'Isauro Fermignano Mercatino Conca Piobbico Urbania Borgo Pace Frontino Peglio Sant'Angelo in Vado Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania Cagli Lunano Petriano Serra Sant'Abbondio Comunita' Montana del Catria e Nerone AVVISI Si rammenta che: a Urbino, il 20 ottobre 2011, presso l’ ex Collegio Raffaello ore 8,45/13,30, si terrà l’incontro sul personale con Gianluca Bertagna. il giorno 28 ottobre in Sant’Angelo in Vado si terrà una giornata di studio relativa ai tributi – riscossione coattiva etc. a breve si formalizzerà un incontro sul problema dell’art. 16 L. 148/2011 (servizi associati).- Avv. Raffaello Tomasetti Resp. Ufficio Unico Controlli Interni L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected] ) - ([email protected] ). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/ Ufficio unico associato controlli intern i controllinterninews N. 18 Ottobre 2011 1 UFFICIO UNICO ASSOCIATO CONTROLLI INTERNI Controllinterninews N. 18

COMUNE DI ACQUALAGNA - WordPress.com€¦  · Web viewDICHIARAZIONE SOSTITUTIVA. Per i contratti relativi a “lavori” di importo inferiore a 20.000 euro, alla luce delle novità

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CLICCA PER VISITARE GLI ENTI ASSOCIATI

Acqualagna Cantiano Macerata Feltria Piandimeleto Sassocorvaro

Apecchio Carpegna Mercatello sul Metauro Pietrarubbia Tavoleto

Belforte all'Isauro

Fermignano Mercatino Conca Piobbico Urbania

Borgo Pace Frontino PeglioSant'Angelo in Vado

Comunità montana dell'Alto e Medio Metauro Urbania

Cagli Lunano PetrianoSerra Sant'Abbondio Comunita' Montana

del Catria e Nerone

AVVISI Si rammenta che:

a Urbino, il 20 ottobre 2011, presso l’ ex Collegio Raffaello ore 8,45/13,30, si terrà l’incontro sul personale con Gianluca Bertagna.

il giorno 28 ottobre in Sant’Angelo in Vado si terrà una giornata di studio relativa ai tributi – riscossione coattiva etc.

a breve si formalizzerà un incontro sul problema dell’art. 16 L. 148/2011 (servizi associati).-

Avv. Raffaello TomasettiResp. Ufficio Unico Controlli Interni

L’Ufficio Unico Associato Controlli Interni rimane a disposizione per ogni quesito, suggerimento e/o chiarimento. ([email protected]) - ([email protected]). Documenti utili sono scaricabili direttamente sul sito http://ufficiounicocontrollinterni.wordpress.com/

SCADENZIARIO – INDICI – APPUNTAMENTI E NOTIZIE IN BREVE

A1 ADEMPIMENTI FISCALI – SCADENZE

17 OTTOBRE – LUNEDI’

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF – SOSTITUTI D’IMPOSTAPagamento, da parte dei sostituti d’imposta:

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Controllinterninews N. 18 Ottobre 2011

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-a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, delle rate inerenti all’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente; -in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro, dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente

ADDIZIONALE COMUNALE ALL’IRPEF- SOSTITUTI D’IMPOSTA – QUOTA ACCONTO Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta della rata mensile di acconto determinata applicando le aliquote al reddito imponibile del precedente periodo d’imposta trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze del mese precedente.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF-SOSTITUTI D’IMPOSTA PUBBLICI Gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato individuate da dm 5 ottobre 2007 e dal dm 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, devono procedere al pagamento dell’addizionale comunale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno e/o delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

ADDIZIONALE REGIONALE ALL’IRPEF – SOSTITUI D’IMPOSTA Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta. -a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno, della rata inerente all’addizionale regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente:-in unica soluzione, a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e ai pensionati sulle competenze inerenti al mese precedente.

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF-SOSTITUTI D’IMPOSTA PUBBLICIGli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal dm 5 ottobre 2007 e dal dm 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi devono procedere al pagamento dell’addizionale regionale all’Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno e/o delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

ASSISTENZA FISCALE – REDDITI A TASSAZIONE SEPARATA Versamento della quota o rata da parte dei datori di lavoro e/o degli enti pensionistici, dell’acconto d’imposta del 20% sui redditi a tassazione separata, trattenuto ai lavoratori dipendenti o ai pensionati sulle competenze corrisposte ai lavoratori dipendenti o ai pensionati che hanno richiesto l’assistenza fiscale.

CONTRIBUZIONE GESTIONE SEPARATA Pagamento da parte dei datori di lavoro e/o dai committenti della contribuzione dovuta alla Gestione separata Inps lavoratori autonomi sui compensi corrisposti nel corso del mese precedente ai soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi della legge 335/1995 e, cioè, tra l’altro a: -rapporti di collaborazioni a progetto, di cui all’art. 61 del dlgs 10 settembre 2003, n. 276; -prestazioni degli incaricati alle vendite a domicilio (se il reddito annuo è di entità superiore a euro 5.000,00 -art. 44 del dl 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), -esercenti attività di lavoro autonomo occasionale (se il reddito annuo è di entità superiore a euro 5.000,00 -circolare Inps 6 luglio 2004, n. 103 in relazione all’art. 44 del dl 30 settembre 2003 n. 269 convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326).

IRAP - ACCONTO MENSILE – SOSTITUTI D’IMPOSTA PUBBLICI

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Gli enti pubblici gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal dm 5 ottobre 2007 e dal dm 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi devono procedere al pagamento dell’acconto mensile Irap dovuto sui compensi sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti nel corso del mese precedente.

ALIQUOTA IVA AL 21% - REGOLARIZZAZIONE ERRORI (ART. 2, DL 138/2011)Possibile regolarizzare senza sanzioni nella liquidazione iva di settembre errori compiuti in fase di prima applicazione della nuova aliquota Iva.

VERSAMENTI RATEALI DA UNICO 2011 Versamento 4° e 5° rata imposte dovute a saldo e in acconto sulla base della dichiarazione Unico 2011 dei soggetti titolari di partiva Iva

25 OTTOBRE – MARTEDI’

ASSISTENZA FISCALE . MOD. 730 INTEGRATIVO I contribuenti che hanno rilevato nel modello dichiarativo 730 errori e/o eventuali omissioni la cui rettifica determina un maggior rimborso di imposta o un minor debito di tributo hanno la possibilità di procedere alla presentazione mediante consegna diretta, del modello 730 – Integrativo al Caf o al professionista abilitato, anche in caso di assistenza prestata dal sostituto d’imposta.

A2 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

A 2.1

A 2.5. Art. 16 L. 148/2011 TABELLA CRONO NORMATIVA

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A 2.2

BUONI PASTO, NON SUPERABILE LA QUOTA DI E. 5.29 Il buono pasto non concorre a costituire reddito da lavoro dipendente fino alla soglia prevista dall’articolo 51 del Tuir, oggi fissata a 5,29 euro. La quota eccedente tale soglia, pertanto, costituisce reddito imponibile e soggetta alle ritenute fiscali e previdenziali. Ne consegue che un ente locale non può incrementare il valore del singolo buono pasto per i propri dipendenti oltre la soglia di 5,29 euro in quanto, in tali casi, vige il divieto, imposto dall’articolo 1, comma 9 della manovra correttiva 2010, di incrementare fino al 2013. Il trattamento economico (anche quello accessorio) dei dipendenti pubblici, rispetto a quello goduto nel 2010.Lo ha sancito la sezione regionale di controllo della Corte dei conti Toscana, nel testo del parere n. 187/2011 con il quale ha fatto chiarezza sui riflessi contenuti nel divieto imposto alle Pa di aumentare il trattamento economico ai dipendenti, con riguardo al valore del buono pasto.

A 2.3

REGIONE MARCHE CONTRIBUTI RESTAURO BIBLIOTECHEMarche: restauro biblioteche e digitalizzazione di opere. Gli enti pubblici proprietari di biblioteche possono richiedere contributi a fondo perduto fino al 75% della spesa per restauro, depolvertura professionale, mappatura dei danni, digitalizzazione di opere e messa in sicurezza dei locali. Le domande devono essere presentate entro il 14 ottobre 2011 e gli enti avranno due anni di tempo per realizzare i progetti.

A 2.4

COMUNI, ACCESSO AI DATI DELL’ANAGRAFE FISCALE (Di Antonio G. Paladino) I dati contenuti nell’anagrafe tributaria siano interamente disponibili per i comuni. E’ quanto ha richiesto l’Associazione nazionale uffici tributi enti locali (Anutel), al termine dell’audizione sostenuta innanzi alla Commissione parlamentare di vigilanza sull’anagrafe tributaria lo scorso 6 ottobre. Con le novità introdotte dalla prima manovra correttiva dei conti pubblici del 2011 (il dl n. 78/2011), si legge nel documento dell’associazione emerge il sempre più rilevante ruolo attribuito ai comuni nella collaborazione all’attività di accertamento, fiscale e contributiva, di competenza dello stato. Ne consegue che appare “quanto mai prioritario” che venga consentito agli enti locali, l’accesso in forma quasi integrale alle informazioni contenute nell’anagrafe tributaria. Il riferimento dell’Anutel va ad alcune informazioni, presenti nell’anagrafe, che al momento sono precluse alla visione da parte degli enti locali. In particolare, i dati sui beni mobili registrati. La conoscenza di questi, sarebbe “indispensabile “ per avviare la procedura di fermo amministrativo del veicolo, tenendo conto che la citata procedura cautelare, negli ultimi anni, è quella che ha mostrato la maggiore efficacia, specie per i crediti di modesto ammontare, quali sono quelli degli enti locali. Con le necessarie cautele, inoltre, l’Aunetel rileva che sarebbe necessario consentire l’accesso anche all’anagrafe dei conti detenuta dall’amministrazione finanziaria. Una richiesta in tal senso va letta tenuto conto che la completa informazione sui rapporti finanziari permetterebbe agli enti locali, tra l’altro, la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni Isee presentate dai cittadini per accedere a servizi e prestazioni offerti dalle amministrazioni comunali. Inoltre, al fine di consentire una maggiore collaborazione all’attività di accertamento fiscale e contributivo (che porre all’ente un “ritorno” del 100% delle maggiori imposte emerse), l’Anutel rileva che si possa ampliare l’offerta dei dati contenuti in anagrafe. Ovvero, i dati analitici delle dichiarazioni dei redditi, soprattutto i redditi fondiari, i dati rilevanti ai fini degli studi di settore, la piena visione delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta e le dichiarazioni dei contribuenti per fruire della detrazione del 36% sulle spese per interventi edilizi.

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A3 INDICI A.3.1. TASSI – EUROLANDIA

Tasso BCE 1,50%

A.3.2. Tassi – Stati Uniti

FED 0,25 %A4 NOTIZIE IN BREVE

A 4.1

IN CALO LE ENTRATE LOCALI NEI PRIMI 7 MESI DELL’ANNOLe entrate derivanti da Regioni ed Enti locali registrate nel periodo gennaio - luglio 2011 e che ammontano a 20.029 milioni di euro, evidenziano una diminuzione del gettito di 0,7% (-144 milioni di euro). In crescita le entrate del mese il cui gettito aumenta del 5,2% (+264 milioni di euro). E’ quanto riporta il Bollettino del Dipartimento delle Finanze del ministero dell’Economia. I dati pubblicati sono quelli relativi all’addizionale regionale all’Ire che vede una flessione dello 0,2% pari a 23 milioni di euro, mentre il gettito di quella comunale diminuisce di 23 milioni di euro pari a – 3,8 per cento.Per quanto riguarda l’imposta regionale sulle attività produttive il calo delle entrate si attesta a – 112 milioni di euro pari a – 0,8 per cento. LA CADUTA DEL GETTITO20.173 MLN Gennaio – Luglio 201020.029 MLN Gennaio – Luglio 2011

A 4.2

CODICE LEGGE ANTIMAGIA IN G.U. IL DECRETO 159/2011 CHE ATTUA IL PIANO STRAORDINARIO QUESTE LE NOVITA’ -Pubblicità per il procedimento di applicazione delle misure di prevenzione -Ampliamento delle fattispecie da cui il prefetto desume il tentativo di infiltrazione mafiosa -Obbligo di recesso dal contratto in caso di verifica antimafia interdittiva -Maggiore tutele agli enti assegnatari dei beni confiscati -Istituzione di una banca dati unica della documentazione antimagia-Più poteri ai prefetti nell’accesso ai cantieri -Raddoppio della validità dell’informazione antimagia che passa da 6 a 12 mesi

A 4.3

PERMESSI EDILIZI SU CINQUE LIVELLI – LEGGE N. 148/2011 INTERVENTI “LIBERI” Manutenzione ordinaria, eliminazione barriere architettoniche, serre mobili, movimenti terra a fini agricoli, ricerche sottosuolo. INTERVENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE Manutenzione straordinaria (comunicazione con relazione asseverata), interventi temporanei, spazi esterni, pannelli solari, pertinenze. INTERVENTI SOGGETTI A SCIA Manutenzione straordinaria su parti strutturali, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia leggera, varianti INTERVENTI SOGGETTI A DIA

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Ristrutturazione edilizia “pesante” (articolo 10, comma 1, lettera c del Dpr 380/2010), nuova edificazione e ristrutturazione urbanistica in piani attuativi, nuova costruzione in Prg con previsioni di dettaglio, Dia regionali INTERVENTI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRENuova edificazione e ristrutturazione urbanistica

A 4.4

FINANZA LOCALE. COMPARTECIPAZIONE AL GETTITO IVA PER I COMUNI PER L’ANNO 2011 – DPC, 17/6/2011 (G.U. 2/9/2011 N. 204).Il decreto contiene le disposizioni attuative degli articoli 2, comma 4 e 14, comma 10 del Dlgs 14 marzo 2011, n. 231 (CFF 4006 a 4006 m), in materia di attribuzione ai Comuni delle regioni a statuto ordinario della compartecipazione al gettito Iva per l’anno 2011. Per il 2011, l’aliquota di compartecipazione spettante ai Comuni delle regioni a statuto ordinario è fissata al 2,58% del gettito Iva relativo all’anno 2011, calcolato al netto delle somme riscosse tramite ruoli, della quota spettante all’Ue a titolo di risorse proprie e della compartecipazione all’imposta stessa riconosciuta alle Regioni da statuto speciale, in quanto finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2% al gettito dell’Irpef. In sede di prima applicazione l’assegnazione ai Comuni della compartecipazione avviene in base alla ripartizione dell’Iva per ciascuna Regione, come risultante dall’elaborazione dei dati riportati nel Quadro Vi della dichiarazione Iva relativa all’anno 2008, suddiviso, in base ai dati Istat, per il numero della popolazione residente in ciascun Comune al 31 dicembre 2009.

PRIMA PARTE : NOTIZIE GENERALI

ART. 16 L. 148/2011 NOTA ANCI (di Giuseppe Rambaudi)E’ molto discutibile la scelta di prevedere una regolamentazione particolare per le unioni che saranno costituite tra i comuni aventi popolazioni inferiori a 1.000 abitanti, così come si determina un “vuoto normativo” a seguito del superamento dello strumento bilancio preventivo in questi enti. Sono queste le principali critiche che, sul terreno strettamente tecnico, sono contenute nella nota di lettura Anci delle previsioni dettate dall’articolo 16 del dl n. 138/2011, la c.d. manovra di ferragosto, in materia di gestione associata. Questa nota è accompagnata da una tabella in cui sono riassunti i termini entro cui il governo deve adottare le misure amministrative previste dal legislatore, le regioni devono effettuare le proprie scelte e i comuni dare corso ai vincoli dettati dal legislatore.Ovviamente a queste critiche si devono aggiungere le durissime proteste che l’associazione dei comuni ha mosso alla scelta di imporre come vincolante la gestione associata di tutte le funzioni e i servizi tra i piccoli comuni, nonché i dubbi di legittimità costituzionale che solleva tale scelta.Le nuove regole prevedono che le unioni costituite tra i comuni aventi popolazione inferiore a 1.000 abitanti abbiano delle significative differenziazioni rispetto a quelle ordinarie, che ricordiamo essere dalla stessa disposizione indicate come lo strumento, insieme alle convenzioni, attraverso cui i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, devono dare corso alla gestione associata delle funzioni fondamentali. Per la nota viene giudicata come “farraginosa e discutibile la differenziazione tra tali unioni (prive di giunta – vedi comma 9) e quelle costituite solo da comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. Da evidenziare che la considerazione che è un errore il ritenere che queste unioni non debbano avere le giunte, che invece scompaiono nei comuni fino a 1.000 abitanti. Le principali differenze sono quelle che vanno nella direzione del potenziamento del ruolo della unione rispetto a quello dei comuni, scelta che si manifesta soprattutto assegnando alla prima e non ai singoli municipi il potere di approvazione dello statuto.Una ulteriore considerazione fortemente critica viene mossa alla scelta di privare sostanzialmente i municipi fino a 1.000 abitanti del loro bilancio preventivo: questi centri potranno solamente concorrere alla redazione del documento contabile della unione, approvando preventivamente un documento di indirizzo che deve tenere conto delle indicazioni suggerite ancor prima dalla unione. Le modalità operative saranno dettate con uno Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 18 Ottobre 2011

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specifico decreto del Ministero dell’Interno. Nel giudizio dell’Anci, “si palesa anche un evidente vuoto normativo per la mancanza di coordinamento del regime di finanza locale dell’Unione tra i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, indeterminata, rispetto alla vigente disciplina dei trasferimenti erariali e del federalismo fiscale municipale. Il documento non fornisce chiarimenti su alcuni aspetti poco chiari contenuti nella disposizione e che meritano uno specifico approfondimento, in quanto costituiscono una fattore di essenziale rilievo per le scelte che i comuni dovranno adottare. In primo luogo, non viene detto se nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti che aderiscono alla unione e decidono di assegnare ad essa la gestione di tutte e proprie funzioni e servizi, le giunte rimarranno in carica oppure saranno travolte come avviene nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti dal momento in cui nasce la unione. Non viene inoltre chiarito se in questi piccolissimi comuni, se si decide di dare corso alla unica convenzione in luogo della costituzione della unione, le giunte rimangano in vita. Ed inoltre, si deve ancora chiarire se la soglia demografica minima di 5 mila abitanti prevista per le unioni costituite tra i comuni aventi popolazione inferiore a 1.000 abitanti si debba o meno applicare anche nel caso in cui questi enti stipulino una convenzione La prima scadenza prevista dal dl n. 138/2011 è fissata, ci dice il crono programma degli adempimenti redatto dall’Anci, per il 17 novembre, cioè due mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione, e riguarda la possibilità offerta alle regioni di scegliere soglie minime di abitanti diverse rispetto a quelle previste dal provvedimento per le gestioni associate dei comuni fino a 1.000 abitanti e di quelli fino a 5 mila abitanti. Si deve inoltre ricordare che entro il 31 dicembre 2011 i comuni fino a 5 mila abitanti devono realizzare la gestione associata di almeno due funzioni fondamentali e che quelli fino a 1.000 abitanti possono avanzare la proposta di unione di cui fare parte entro il termine perentorio del 17 marzo 2012, cioè entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione.Mini enti in corsa per associare almeno due funzioni. I piccoli comuni devono effettuare subito tutte le scelte sulla gestione associata mettendo in moto i relativi procedimenti: hanno infatti poco più di tre mesi per dare corso concreto alla attivazione della gestione associata. Infatti entro il 31 dicembre di quest’anno i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti devono gestire in forma associata almeno due delle sei funzioni fondamentali e le restanti 4 dovranno essere gestite in tale forma entro il 2012. Le forme di gestione associata previste dal legislatore sono solamente le unioni dei comuni e le convenzioni, con una preferenza per la p rimaIl legislatore non chiarisce se le superstiti comunità montane, in quanto parificate alle unioni dei comuni dal dlgs 267/2000, possono essere destinatarie della gestione associata, anche se la risposta deve essere positiva alla luce della natura di tale soggetto.Queste disposizioni si applicano anche nelle regioni a statuto speciale, ma con tempi più lunghi, in quanto la legge n. 148/2011, di conversione del dl n. 138, ed manovra di Ferragosto espressamente stabilisce che tale applicazione coincida con l’entrata in vigore in tali regioni delle disposizioni sul cd federalismo fiscale, quindi se ne parla nel 2015. I comuni devono in primo luogo istituire le unioni dei comuni o laddove esistenti devono decidere quali funzioni fondamentali assegnare a esso e quali invece gestire tramite convenzioni. Si deve ricordare che per la costituzione delle unioni e per il loro funzionamento si applicano le regole dettate dall’articolo 32 del dlgs n. 267/2000: disposizioni specifiche sono dettate dalla stessa manovra di Ferragosto unicamente per quelle che saranno costituite tra i comuni aventi popolazione inferiore a 1.000 abitanti.Nella scelta delle modalità di gestione associata i singoli comuni devono ricordare che essi hanno sicuramente ampia autonomia tra la delega alla unione e l’attivazione di convenzioni. Ma tale autonomia può essere esercitata solamente tra le sei funzioni fondamentali e non nell’ambito della stessa. Cioè per fare un esempio se il comune decide di delegare la funzione relativa ai servizi sociali alla unione potrà decidere di svolgere la funzione relativa al governo del territorio tramite convenzione con altri municipi, ma non potrà decidere che il servizio di assistenza domiciliare

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agli anziani (che è una attività che è compresa nei servizi sociali) venga esercitata in modo diverso da come viene gestita la restante parte della funzione. Il che in numerosi casi, in particolare se attualmente sono in piedi convenzioni con soggetti diversi per la gestione di singoli servizi compresi in una stessa funzione può determinare problemi applicativi. Tali problemi si determinano sicuramente nell’ambito dei servizi sociali se gli stessi sono gestiti con soggetti diversi per esempio in parte in forma singola e in parte in forma associata.Tali problemi si determinano per esempio nella stragrande maggioranza dei casi per le convenzioni relative ai segretari comunale.Non vi è alcun dubbio infatti che questa attività possa essere compresa tra la funzione fondamentale di amministrazione gestione e controllo per una quantità di risorse non inferiore al 70% di quelle dell’ente.Il che determina la conseguenza che i singoli enti non potranno più stipulare convenzioni per le gestioni associate della sola segreteria comunale, ma dovranno fare rientrare tali intese nell’ambito della scelta che più complessivamente riguarda tale intera funzione (che ha un ambito peraltro assai vasto e per molti aspetti residuale essendone la caratteristica essenziale costituita dalla ampiezza delle risorse che devono essere interessate) con la conseguenza che se i comuni sceglieranno al gestione associata tramite unione non potranno essere attivate convenzioni di segreteria. Insieme al trasferimento della gestione della funzione alla unione i singoli comuni devono provvedere al trasferimento del personale e a tutte le misure conseguenti. In primo luogo occorre rideterminare la dotazione organica in modo da cancellare tali posti in quanto non più necessari. Ovviamente nel caso in cui l’ente nei prossimi anni dovesse scegliere un’altra forma di gestione associata ha il diritto e la possibilità di riassumere il personale oggi trasferito alla unione previa rideterminazione in aumento della propria dotazione organica. E ancora le amministrazioni devono tagliare il fondo per la contrattazione decentrata nella stessa misura del trattamento accessorio in godimento effettivo da parte del personale che è stato trasferito alla unione dei comuni. In tale ambito si deve considerare che uno dei problemi che in molte realtà si pone è quello della scelta del responsabile della gestione del servizio, che non potrà che essere uno solo mentre attualmente abbiamo responsabili per ognuno dei singoli comuni in altri termini si determina la necessità di un taglio operazione che non è affatto facile da realizzare in concreto.

SECONDA PARTE : GIURISPRUDENZA

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. II CIVILE SENTENZA N. 14903 DEL 6 LUGLIO 2011 Pubblicità, stop dei Comuni ai camion vela. Il regolamento comunale può vietare totalmente l’effettuazione di pubblicità con l’impiego di camion vela, rimorchi o poster tir. Una decisione che resta coerente con le disposizioni del codice stradale che sono già particolarmente severe con questi veicoli speciali peraltro molto diffusi in ambito urbano. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 14903 del 6 luglio 2011. La polizia municipale di Venezia ha sanzionato un esercente che ha effettuato pubblicità abusiva mediante un impianto bifacciale montato su un rimorchio. Contro questa violazione l’interessato ha proposto con successo ricorso al giudice di pace che ha accolto le censure annullando l’ordinanza ingiunzione del comune. La Corte ha bacchettato il magistrato onorario confermando la multa legittimamente elevata dai vigili urbani. Il regolamento comunale di Venezia approvato ai sensi del dlgs 507/1993 specifica infatti la sentenza, vieta espressamente l’effettuazione di pubblicità su impianti di grande formato “autotrasportati pur se stazionanti e comunque visibili dalla pubblica viabilità. In pratica nell’esercizio delle prerogative legittimamente attribuite al comune il locale regolamento ha introdotto un precetto di chiara applicazione. Sul territorio comunale è vietata la pubblicità effettuata con i veicoli. Questa disposizione comporta le conseguenze sanzionatorie previste nel medesimo regolamento. Non si tratta quindi in questo caso di fare applicazione del codice stradale che tra l’altro sulla questione è particolarmente severo vietando in generale la pubblicità sui veicoli per conto terzi Ufficio unico associato controlli internicontrollinterninews N. 18 Ottobre 2011

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a titolo oneroso. Sulla questione dei camion vela è infine necessario segnalare la mancata attuazione delle mini riforma introdotta l’anno scorso con la legge 120/2010. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della novella doveva essere modificato l’art. 57 del regolamento del codice della strada in modo da consentire la pubblicità non luminosa per conto di terzi anche sui veicoli appartenenti alle onlus alle associazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni sportive dilettantistiche in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni. Il provvedimento doveva inoltre ampliare ulteriormente la potestà regolamentare in materia dei comuni.Al momento però non c’è traccia di questi provvedimenti.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. LAVORO SENTENZA N. 17399 DEL 19/8/2011 Il convitto religione con ospiti diventa albergo (di Alessandro Galimberti) Le comunità appartenenti a ordini religiosi che accolgono ospiti dietro il pagamento di un corrispettivo svolgono attività commerciale e i lavoratori esterni impegnati in tale impresa alberghiera devono pertanto essere inquadrati nei contratti collettivi di riferimento e non invece considerati e retribuiti come collaboratori domestici. A “secolarizzare” l’ospitalità dei pellegrini nelle case gestite da religiosi e religiose è la Sezione lavoro della Corte di Cassazione (sentenza 17399/11, depositata il 19 agosto) che ha accolto - con rinvio all’Appello di Roma - il ricorso del portiere “di fatto” di un istituto della capitale. L’uomo, in servizio dal 1963 al 1998, chiedeva l’inquadramento nel Ccnl dei dipendenti di aziende alberghiere e le conseguenti differenze retributive, di tredicesima, Tfr e lavoro straordinario maturate in 35 anni di lavoro, pagato invece come collaboratore domestico.Qualifica errata questa, sostengono i giudici di ultima istanza, perché presupporrebbe una “convivenza di tipo familiare” del collaboratore inserito in quel caso in una comunità religiosa senza scopo di lucro e priva di carattere imprenditoriale. Tale caratteristiche sono proprie, infatti, di un contesto di tipo familiare in cui “le relazioni fra i componenti della comunità, aventi stabile comunanza di vitto e alloggio, si instaurano secondo il principio di mutua assistenza e nei quali è prevalente al condivisione di principi ed impulsi morali ed affettivi, che porta alla presunzione di gratuità delle eventuali prestazioni obiettivamente lavorative reciprocamente svolte, in analogia con quanto si verifica nei rapporti tra i membri della famiglia” (Cassazione 2987/1982).Secondo la Corte è possibile che una comunità religiosa oltre alle attività principali di culto o religiose ne svolga anche altre, per esempio di tipo alberghiero, ancorchè solo accessorie, ma comunque “non sporadiche od occasionali”. La dimostrazione che l’istituto in questione ha offerto soggiorno temporaneo a ospiti laici e religiosi, estranei alla comunità e in cambio di un prezzo, prova l’esercizio di attività di impresa. Quanto alla destinazione dei ricavi – che secondo l’istituto erano impiegati per le finalità proprie della Casa, quindi non per scopo di lucro, e cioè non in regime di impresa – per la Sezione lavoro “il fine spirituale o comunque altruistico perseguito dall’ente religioso non pregiudica l’attribuzione del carattere di imprenditorialità dei servizi resi”. L’unica possibilità di escludere il carattere imprenditoriale dell’attività collaterale sta nell’esercizio totalmente gratuito “dato che non può essere considerata imprenditoriale – chiosa l’estensore – l’erogazione gratuita dei beni o servizi prodotti (Cassazione 5766/1994 e 7225/1994).

CORTE DEI CONTI, SEZ. REGIONALE CONTROLLO PER LA TOSCANA, DELIBERAZIONE N. 153/2011.E’ ammissibile la concessione di garanzia fideiussoria del comune nel rispetto della disciplina sull’indebitamento degli enti locali. La sezione di controllo toscana della Corte dei conti si è espressa sul quesito avanzato dal Consiglio delle autonomie locali – investito a sua volta da una richiesta di parere del sindaco di un comune – in merito alla possibilità di rilasciare garanzia fideiussoria per un mutuo contratto per l’intervento di realizzazione di una piscina comunale. La Corte ha sottolineato, esprimendosi sulla fattispecie astratta e formulando il parere in termini di sana regolare gestione che il rilascio di fidejussione comunale è disciplinato dall’art. 207 del Tuel.

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Il comma 1 del predetto articolo consente agli enti locali di rilasciare, previa adozione di una deliberazione consiliare, garanzia fideiussoria per l’assunzione di mutui destinati a investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende speciali da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano, nonché dalle comunità montane. Inoltre, è stato evidenziato che la garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore delle società di capitali per l’assunzione di mutui destinati alle opere funzionali al corretto esercizio di servizi pubblici, nonché per la realizzazione di infrastrutture e altre opere di interesse pubblico, ex art. 116 Tuel. Il comma 3 del predetto articolo dispone che la garanzia fideiussoria può essere rilasciata anche a favore di terzi per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportive, su terreni di proprietà dell’ente locale, purchè sussistano talune condizioni: il progetto deve essere approvato dall’ente locale e deve sussistere una convenzione con il soggetto mutuatario, che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale; la struttura realizzata dovrà essere acquisita al patrimonio dell’ente locale al termine della concessione: la convenzione deve regolare i rapporti tra ente locale e mutuario nel caso di rinuncia di questi alla ristrutturazione o alla realizzazione dell’opera. Richiamando precedenti pronunce, i giudici contabili hanno comunque rammentato che la garanzia fideiussoria, esponendo l’ente garante al rischio di escussione in caso di insolvenza del debitore, è assimilabile all’indebitamento, per il ricorso al quale sussiste il divieto di cui all’art. 119 Cost. per le regioni e gli enti locali, salvo il caso delle spese per investimento. La Corte ha poi evidenziato che poiché l’art. 207 Tuel rientra tra quelli che possono essere modificati attraverso il regolamento di contabilità,l’ente può disciplinare diversamente la materia, ampliando il novero dei soggetti nei confronti dei quali rilasciare garanzia, ovvero i presupposti per il rilascio, pur sempre nel rispetto dell’art. 119 Cost. Ergo può ritenersi ammissibile la concessione di garanzia fideiussoria qualora l’ente rinvenga le condizioni previste dalle norme (Tuel e regolamento di contabilità), tenendo tuttavia presente che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 207, gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento, garantite con fidejussione, concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell’art. 204 (che pone le regole e i limiti per l’assunzione di mutui) e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.

CORTE DEI CONTI SEZIONE RICEZIONE DI CONTROLLO, DELIBERA N. 49/2011 Leasing, va trattato come il debito (di Gianni Trovati) Gli effetti finanziari dei leasing in costruendo sono assimilabili all’indebitamento, con i conseguenti divieti per gli enti che non hanno rispettato il Patto di stabilità o superano i limiti (progressivamente in diminuzione) nel rapporto fra spese per interessi ed entrate correnti, quando i rischi riguardanti l’opera e la sua gestione ricadono sull’amministrazione. Lo chiariscono le sezioni riunite di controllo della Corte dei conti che nella delibera 49/CONTR/ 11 diffusa ieri fissano una griglia rigida per l’attivazione di operazioni sempre più praticate dagli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche e immobili. A rendere attraente il leasing è la possibilità di aprire una strada alternativa alla costruzione, in grado di evitare i vincoli del Patto di stabilità.Senza regole univoche per la contabilizzazione delle spese e per l’analisi sull’equilibrio dei conti, però, il rischio è di andare incontro a una quota crescente di operazioni finanziarie che sfuggono al controllo. Nasce da qui l’allerta dei magistrati contabili, che imbrigliano il leasing in costruendo fissando una serie di pre-condizioni indispensabili alla sua realizzazione. In pratica, con questo strumento, l’ente ottiene dalla società di leasing il godimento di un bene per un determinato numero di anni, dietro pagamento di un canone periodico; al termine del periodo, l’ente può riscattare il bene (l’importo del riscatto è predeterminato nel contratto iniziale di leasing). A seconda delle modalità attuative, ricadono sull’ente o sul privato il rischio di costruzione (riguardante il fatto che l’opera sia effettivamente realizzata nei tempi) e quelli di gestione (il rischio di domanda, sul fatto che l’opera trovi un utilizzatore, o quello di disponibilità sul fatto che venga concessa all’ente). Sulla base di questa classificazione, ripresa dai criteri Eurostat, la Corte fissa una regola generale: per evitare di dover assimilare il leasing all’indebitamento, i

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rischi devono “pienamente sussistere in modo sostanziale e non solo formale a carico del privato”. La distribuzione dei rischi dipende dalle caratteristiche del singolo contratto (per esempio dalla presenza del riscatto finale, che secondo la Corte è “particolarmente conveniente o addirittura necessario” nel leasing in costruendo). Ma la delibera fa anche di più, e sulla scorta di quanto accade per gli altri contratti finanziari (ad esempio gli swap) prevede una dettagliata analisi di convenienza economica dell’operazione come condizione preventiva indispensabile per la sua realizzazione. Per “scongiurare eventuali elusioni dei vincoli di finanza pubblica”, la Corte chiede di valutare tutte le componenti dell’operazione proprio in base ai criteri Eurostat; un’indicazione ancora più stringente dopo che la manovra estiva ha introdotto sanzioni economiche ai funzionari e agli amministratori che mettono in piedi operazioni elusive del Patto.

TERZA PARTE : APPROFONDIMENTI

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI RELATIVI A CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE (ARTT. 3 E 6 LEGGE N.13672010; ARTT. 6 E 7 DECRETO LEGGE N. 187/2010 CONVERTITO NELLA LEGGE N. 217/2010)

INQUADRAMENTO GENERALE DELLA MATERIA INDICAZIONI OPERATIVE

1)La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotta dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ha ricevuto chiarimenti e subito modificazioni ad opera del d.l. 12 novembre 2010, n. 187 e della relativa legge di conversione 17 dicembre 2010, n. 217. 2) Inoltre, sulla materia sono state fornite indicazioni operative da parte dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici con due determinazioni (n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 10 del 22 dicembre 2010).

Il contenuto degli obblighi di tracciabilità (art. 3, commi 1, 4,5 e 7) In sintesi, gli obblighi previsti dall’art. 3 sono i seguenti:

1. tutte le operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, e cioè ad un contratto con un soggetto pubblico, avente ad oggetto lavori, servizi o forniture, devono essere effettuate su conti correnti bancari o postali dedicati;

2. le medesime operazioni finanziarie devono essere effettuate mediante bonifici bancari o postali o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse;

3. gli strumenti di pagamenti devono riportare codici identificativi del contratto cui si riferiscono.

Si analizzano di seguito i tre aspetti degli obblighi di tracciabilità.

Conti correnti dedicati

L’art. 3 della legge n. 136 stabilisce che tutti i soggetti che operano nell’ambito dei lavori, servizi e forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi pressobanche o presso la società Poste italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.

- Non è necessario aprire un conto corrente per ogni commessa pubblica;

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- un conto corrente può essere utilizzato per più commesse, così come per una commessa si possono utilizzare più conti correnti;

- sul conto corrente dedicato ad una o più commesse pubbliche possono transitare anche operazioni relative ad attività diverse, ad esempio relative all’attività di edilizia privata dell’impresa. Ciò è confermato anche dal comma 4 dell’art. 3 della legge n. 136, che prevede espressamente la possibilità di utilizzare somme provenienti da conti dedicati ai contratti di lavori, servizi e forniture pubblici per il pagamento di spese estranee agli stessi, disponendo, peraltro che, qualora si voglia reintegrare dette somme lo si dovrà fare mediante strumento di pagamento che consenta la tracciabilità dell’operazione;

- non è necessaria l’accensione di un nuovo conto, ma si può utilizzare come conto corrente dedicato ad una o più commesse anche un conto corrente già esistente;

- in ogni caso è necessario comunicare all’amministrazione appaltante gli estremi identificativi del conto sul quale saranno effettuate le operazioni finanziarie relative alla commessa, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In definitiva, dunque, il concetto di conto dedicato si sostanzia nell’obbligo di indicarne gli estremi all’amministrazione.

Strumenti di pagamento

Il secondo aspetto degli obblighi di tracciabilità riguarda la necessità che tutte le operazioni finanziarie relative ai lavori, servizi e forniture pubblici (che, come detto, devono essere registrati su conti dedicati) siano effettuate esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L’Autorità di vigilanza, con la determinazione n. 8/2010, ha contribuito ad individuare gli strumenti alternativi al bonifico, chiarendo che, per assicurare la piena tracciabilità delle operazioni, essi devono essere idonei a contenere materialmente i codici identificativi della commessa.

Sotto tale profilo sono da considerare idonee le ricevute bancarie, anche nella forma elettronica. In questo caso, però, è necessario che i codici siano inseriti fin dall’inizio della procedura elettronica dal beneficiario (creditore).

Viceversa, il servizio di pagamento RID (rapporti interbancari diretti), attualmente, non consente di rispettare il requisito della piena tracciabilita`. Detto servizio consente di effettuare l`incasso di crediti derivanti da obbligazioni contrattuali che prevedono pagamenti di tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata e presuppone una preautorizzazione all`addebito in conto da parte del debitore. L`Autorita` ritiene che il flusso telematico che gestisce il RID, allo stato attuale non sia in grado di gestire i codici.

I codici

Gli elementi che consentono di ricostruire il flusso finanziario connesso alle commesse pubbliche sono costituiti dai codici che devono essere necessariamente inseriti negli strumenti di pagamento utilizzati dall’amministrazione appaltante e dai contraenti privati.

Si tratta in primo luogo del codice identificativo di gara (CIG) e, ove sia obbligatorio per legge, del codice unico di progetto (CUP).

Il CIG è attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici alla stazione appaltante in capo alla quale è posto l’onere di acquisirlo e di riportarlo nei mandati di pagamento.

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Proprio a seguito del D.L. n. 187 il CIG e` divenuto obbligatorio per tutte le procedure finalizzate alla realizzazione di lavori, alla acquisizione di forniture o servizi, indipendentemente dall`importo e dalla tipologia dell`appalto. Dovrà essere richiesto, quindi, anche per gli appalti in passato esclusi (contratti di lavori di importo inferiore a 40.000 euro, contratti per servizi e forniture di importo inferiore a 20.000 euro, nonché contratti esclusi dall`applicazione delle procedure di gara di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Codice).

Il CIG deve essere richiesto dal responsabile del procedimento in un momento antecedente alla indizione della gara e deve essere indicato nel bando, ovvero nella lettera di invito a presentare l`offerta (per le procedure senza bando).

Qualora il contratto sia eseguito in via d`urgenza e non vi sia la possibilità di inserirlo nella lettera di invito o nella richiesta di offerta, il CIG deve essere indicato, al più tardi, nell`ordinativo di pagamento.

Aggiungiamo, pero`, che, in questo caso, le imprese che eseguono i lavori in via d`urgenza, per gli eventuali pagamenti da effettuare prima di ricevere il corrispettivo dall`amministrazione, dovranno comunque indicare il CIG ed eventualmente il CUP, per cui dovranno richiederlo alla stazione appaltante.

Per quanto riguarda il CUP (codice unico di progetto) esso e` obbligatorio, ai sensi dell`art. 11 della legge n. 3/2003 e delle delibere CIPE di attuazione, per i progetti di investimento pubblico.

In proposito si specifica che tutti i progetti relativi ai lavori, salvo quelli aventi ad oggetto la manutenzione ordinaria, sono da considerare progetti di investimento.

Il CUP deve essere richiesto dall`ente o soggetto aggiudicatore (delibera CIPE n. 143/2002). Percio` nell`ipotesi che non sia noto, le imprese dovranno richiederlo alla stazione appaltante.

I privati concessionari ed i privati titolari del diritto a costruire, che realizzano opere di urbanizzazione a scomputo dei contributi concessori, dovranno richiedere il CUP direttamente alla struttura di supporto CUP che opera presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’assegnazione del CUP avviene per via telematica, collegandosi al sito cupweb.tesoro.it.

clausole contrattuali

Ai sensi del comma 8, gli obblighi di tracciabilità non operano automaticamente “ex lege”, ma devono essere previsti da una clausola contrattuale appositamente predisposta:

- dalla stazione appaltante, che la inserisce nel contratto di appalto;- dall’appaltatore, che la inserisce nei contratti stipulati con i subappaltatori o con gli

altri subcontraenti;- dal subappaltatore, che la inserisce nei contratti con i propri subcontraenti. La mancanza

della clausola comporta la nullità del relativo contratto.

Si richiama dunque l’attenzione sulla necessità di adeguare nel senso sopra indicato anche i c.d. ordini per le forniture che si utilizzano nella prassi commerciale.

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Il controllo sulla presenza della clausola di tracciabilità nel contratto è onere della stazione appaltante (comma 9). A quest’ultima debbono essere, pertanto, trasmessi tutti i contratti della filiera. Poiché la legge non specifica i soggetti sui quali incombe l’obbligo della trasmissione, sembra ragionevole ritenere che sia l’appaltatore ad effettuarla per i propri subcontraenti ed il subappaltatore per i propri (a tal fine è utile che l’appaltatore inserisca un’apposita clausola nel contratto di subappalto).

Per facilitare la predisposizione delle clausole in argomento da parte delle imprese interessate, in allegato alla presente circolare sono contenuti degli schemi tipo.

QUARTA PARTE : QUESITI

A) QUESITOQuali sono le ipotesi di assimilazione all’abitazione principale?

RISPOSTA Dalla lettura della relazione illustrativa al Dl 93/2008, le ipotesi di assimilazione in discorso sono riconducibili esclusivamente a quelle previste dagli articoli: a)3, comma 56, della legge 662/1996, che permette di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata: b)59, comma 1, lettera e), del Dlgs 446/1997, che attribuisce ai Comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta o anche della detrazione per queste previste quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale stabilendo il grado di parentela.

B) QUESITOPer i contratti relativi a “forniture” di importo inferiore a 20,000 euro è possibile ricorrere, oltre che al Durc, a un’apposita dichiarazione di regolarità contributiva sottoscritta dal fornitore?

RISPOSTAIn quanto la legge 106/2011, recante il “Decreto Sviluppo” nella versione definitivamente convertita, ha previsto tale possibilità per i contratti di forniture e servizi di importo fino a 20,000 euro attraverso un’apposita dichiarazione resa ai sensi del Dpr 445/2000.

C) QUESITODICHIARAZIONE SOSTITUTIVAPer i contratti relativi a “lavori” di importo inferiore a 20.000 euro, alla luce delle novità introdotte dal Decreto sviluppo (convertito nella legge 106/2011), è possibile ricorrere alla dichiarazione sostitutiva ex Dpr 445/2000 per la verifica della regolarità contributiva in luogo del Durc?

RISPOSTAIn quanto la norma limita tale possibilità ai contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro, escludendo così l’utilizzabilità per fattispecie diverse, che dovranno scontare l’accertamento della regolarità contributiva secondo modalità ordinarie.

RASSEGNA STAMPA (ctrl + clicca sul titolo per vedere gli articoli)

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P.a., pagamenti alti con verifica

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