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La convergenza tecnologica
Ai “vecchi media” si affiancano i “nuovi media”
Gli sviluppi tecnologici, inimmaginabili anni fa, hanno raggiunto un livello tale da determinare conseguenze rilevanti sulla disciplina giuridica
del settore della comunicazione sociale
La c.d. convergenza tecnologica consente l’utilizzazione di uno stesso “mezzo” per
diffondere una pluralità di servizi
Definizione tradizionale di tlc
“Ogni emissione, trasmissione o ricezione di segni, segnali, scritti, immagini e suoni e informazioni di qualsiasi natura, per filo,
radioelettrica, ottica o a mezzo di altri sistemi elettromagnetici”
Convenzione internazionale di Madrid del 1932
Convenzione internazionale di Buenos Aires del 1952
Codice postale e delle tlc, d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156
Distingue tre categorie di servizi:TelegrafiaTelefoniaRadiocomunicazioni che, a loro volta,
comprendono:La radiodiffusioneLa radiotelegrafiaLa radiotelefonia
Rottura della tradizionale corrispondenza tra mezzi e servizi
Dalla impostazione tradizionale, basata sulla coincidenza di un determinato mezzo e il
servizio che esso consente di trasmettere, si è passati alla progressiva convergenza delle
tecniche e delle infrastrutture di trasmissione
Da un “diritto dei media”, inteso come sommatoria di più discipline di settore, si passa
progressivamente ad un “diritto della convergenza”
Fasi di sviluppo dell’innovazione tecnologica
La telematica
Il cavo a fibra ottica e il satellite a diffusione diretta
Il sistema numerico – digitale
Le tecniche di codifica dei segnali trasmessi
La c.d. multimedialità
Consiste nella possibilità di scambiare contemporaneamente diverse forme di
informazione (voce, immagini fisse o in movimento, testi, grafici, ecc.) combinando
insieme più mezzi di comunicazione (telefono, radiotv, computer)
Prima forma di convergenza nel settore delle reti fisse di comunicazione
ISDN (Integrated Services Digital Network):
rete numerica che consente di trasmettere non solo fonia, ma anche dati e video a bassa frequenza.
Grazie a questa rete si sono sviluppati nuovi servizi, come la c.d. video on demand che permette all’utente di accedere a banche di immagini scegliendo programma e ora di trasmissione
INTERNET
Grazie alla realizzazione di questa rete, che si caratterizza per la dimensione
internazionale della struttura, è possibile fruire di servizi multimediali
più avanzati
Evoluzione tecnologica nella telefonia
TACS (telefonia mobile analogica)
GSM, DCS, DECT (telefonia mobile basata sulla tecnica numerico – digitale)
UMTS (Universal Mobile Telecommunication System) che consente una copertura globale, possiede un’alta velocità trasmissiva ed è compatibile con Internet ed i servizi multimediali
La c.d. piattaforma digitale
Sistema che si avvale di un complesso di apparati necessari a realizzare
congiuntamente trasmissioni digitali da satellite e cavo e trasmissioni
codificate in forma analogica trasmesse su reti terrestri
La nuova definizione di servizi di tlc
D.p.r. 19 settembre 1997, n. 318“Trasmissione e instradamento di segnali su
reti di telecomunicazioni, ivi compreso qualunque servizio interattivo anche se
relativo a prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione di programmi radiofonici e
televisivi”
Direttiva n. 552 del 1989 “Tv senza frontiere”
Esclude dal novero dei servizi televisivi “i servizi di comunicazione che
forniscono informazioni specifiche o altri messaggi su richiesta individuale
come la telecopiatura, le banche elettroniche di dati o servizi analoghi”
Tramonto dei monopoli pubblici nel settore delle tlc e avvio di un mercato concorrenziale
Elementi decisivi:
Dato tecnico, che rende possibile l’accesso ad una pluralità di operatori
Decisioni comunitarie, legate al processo di progressiva internazionalizzazione dei problemi da affrontare
Regime monopolistico precedente
Codice postale del 1973, art. 1Art. 43 Costituzione
Alla riserva statale corrisponde un modello di gestione che si basa su:
Dichiarazione di p.u. degli impianti;Obbligatorietà del servizio;Uniformità tariffaria;Concessione in esclusiva a società di proprietà
pubblica
Interventi normativi comunitari
Sentenza British Telecommunications, 20 marzo 1985
“Le regole della concorrenza sono applicabili anche al settore delle tlc e, di conseguenza, anche ai soggetti pubblici titolari di diritti esclusivi”
Art. 90 del Trattato“Liberalizzazione dei mercati nazionali”
Art. 100 del Trattato“Definizione delle linee di armonizzazione delle
nuove legislazioni nazionali”
Passaggi fondamentali
Libro verde della Commissione europea del 1987
Rapporto della Commissione del 1992Trattato di Maastricht, Art. 129 B e 129 C
Viene conferita alla Comunità competenza in materia di stabilimento e sviluppo di reti
transeuropee di telecomunicazione
Direttive comunitarie sui terminali e sui servizi
Dir. 88/310 e Dir. 90/388Impongono l’eliminazione di tutte le
disposizioni che concedono diritti speciali o esclusivi
Dir. 94/46: servizi di tlc via satellite
Dir. 96/2: servizi radiotv via cavo
Dir. 96/19, c.d. “full competition”: settore della telefonia fissa
Direttive sulle condizioni di accesso al mercato e sugli obblighi degli operatori
Dir. quadro 90/387 Le condizioni di fornitura di una rete aperta si basano
sui principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e parità di accesso
Dir. 97/13, Dir. 97/66, Dir. 98/10, Dir. 98/61
Caratteristiche di fondo: Assicurare un’effettiva parità di condizioni a tutti gli operatori Adozione di regole dettagliate in ordine agli obblighi che gli
Stati, a seconda dei casi, possono o devono imporre agli operatori
Nozione di servizio universale
Dir. 98/10, art. 2, par. 2, lett. f
“L’insieme minimo definito di servizi di una data qualità a disposizione di tutti gli utenti,
indipendentemente dalla localizzazione geografica e offerto, in funzione delle specifiche condizioni nazionali, ad un
prezzo abbordabile”
Attuazione della normativa comunitaria nell’ordinamento italiano
Legge n. 58 del 1992 “Disposizioni per la riforma del settore delle tlc”
Principio della separazione delle funzioni di controllo da quelle di gestione del servizio
Concentrazione in un unico gestore di tutti i servizi di tlc
Prime conseguenze
Soppressione dell’Azienda di Stato per i servizi telefonici
Attribuzione delle funzioni di controllo all’Ispettorato generale delle tlc e quelle di gestione all’IRTEL
Viene costituita la Telecom Italia con funzione di gestore unico delle tlc
Passaggi decisiviD. lgs. n. 55/93, di recepimento della Dir.
90/387
D. lgs. n. 103/95, di recepimento della Dir. 90/388
L. n. 650/96
L. n. 249/97 e relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.r. n. 318/97
Quadro conseguente
Apertura del mercato delle tlc a più operatori, non più sulla base di concessioni, ma di autorizzazioni generali e di licenze individuali
Affermazione del principio di trasparenza gestionale, dell’obbligo di interconnessione e della fornitura del servizio universale
Istituzione di un’apposita Autorità di garanzia e definizione di nuove regole antitrust
Passaggio dal sistema autoritativo alla libertà di accesso al mercato
D.p.r. n. 318/97Autorizzazione generale: consente l’esercizio dei diritti
da essi derivanti indipendentemente da una decisione esplicita da parte della pubblica autorità, ma sulla base della sola denunzia di inizio di attività ovvero mediante l’applicazione delle regola del silenzio assenso
Licenza individuale: l’autorizzazione che deve essere espressamente rilasciata dall’autorità e che conferisce ad un’impresa diritti specifici o l’assoggetta ad obblighi specifici
Art. 2, d.p.r. n. 318/97La gestione delle reti e la fornitura dei servizi di tlc sono
qualificate in termini di “attività di preminente interesse generale”
Il loro espletamento deve basarsi su principi di: libera concorrenza e pluralità degli operatori; obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità; rispetto degli obblighi di fornitura del servizio universale; tutela degli utenti e delle loro libertà di scelta tra i servizi forniti
dai diversi operatori; tutela dei diritti e delle libertà fondamentali; rispetto della normativa vigente in materia di salute pubblica e
dell’ambiente
Principio di trasparenza gestionale
Art. 4, L n. 249/97“Le società che installano o esercitano le reti di tlc e
gli operatori che su tali reti forniscono servizi di tlc sono obbligati a tenere separata la contabilità
delle attività riguardanti rispettivamente l’installazione e l’esercizio delle reti nonché delle
attività riguardanti la fornitura dei servizi”
Lo stesso obbligo grava sulle società titolari di licenze di tlc per le attività riguardanti la fornitura
del servizio universale
Obbligo di interconnessioneTale obbligo impone agli organismi di tlc in possesso delle infrastrutture di consentirne l’utilizzo da parte dei
nuovi operatori
L n. 249/97(art. 5) e d.p.r. n. 318/97(art. 4)
Garantiscono il rispetto di tale obbligo, affidato ad appositi accordi di interconnessione sulla base dei
principi di: promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi; garanzia di interconnessione tra reti e servizi sui mercati locali,
nazionali e dell’UE; garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove
compatibili, di non discriminazione e proporzionalità di obblighi e diritti tra gli operatori e i fornitori
Obbligo di fornitura del servizio universaleArt. 5, d.p.r. n. 318/97
Comprende: il servizio di telefonia vocale; la fornitura dell’elenco degli abbonati, limitatamente alla rete
urbana di appartenenza; i servizi di informazione abbonati; la fornitura di apparecchi telefonici pubblici; i collegamenti ed i servizi concernenti la cura di interessi
pubblici nazionali
La prestazione del servizio universale, affidata fino al 1998 alla Telecom quale gestore unico, è prevista anche da parte di altri
operatori sulla base di licenze individuali o autorizzazioni generali, e in possesso di determinati requisiti
Nozione dinamica di servizio universale
Art. 3, co. 2°, d.p.r. n. 318/97
“Il contenuto del servizio universale può evolvere sulla base del progresso
tecnologico e degli sviluppi del mercato e la relativa valutazione e la sua eventuale
revisione sono effettuate almeno ogni due anni dal ministro delle Comunicazioni,
sentita l’Autorità”
Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Legge n. 249/97Prima vera legge “di sistema”
Sulla base di modelli stranieri si è optato per la definizione di un quadro generale di
riferimento sufficientemente flessibile da consentire all’Autorità di orientare i futuri
sviluppi del sistema integrato delle comunicazione sulla base dei principi che la
stessa legge istituisce
Struttura e funzioni della nuova Autorità Dura in carica 7 anni E’ un organo collegiale, composto di tre organi: Commissione per le infrastrutture e le reti Commissione per i servizi e i prodotti Consiglio, composto dai membri delle due commissioni e dal
Presidente
Si presenta come vero e proprio “organo di governo” nel campo delle comunicazioni sociali, con poteri consultivi e di proposta, di regolazione e controllo, paragiurisdizionali e sanzionatori, e anche autorizzatori
I CORECOMArt. 1, co. 13°, L n. 249/97
Prevede un’articolazione territoriale dell’Autorità, a livello regionale, mediante l’istituzione dei Comitati regionali per la comunicazioni, che sostituiscono i
vecchi CORERAT
I CORECOM, da istituirsi con legge regionale, sono concepiti quali organi per l’esercizio delle funzioni
esercitate dalle Regioni nel settore delle comunicazioni, ma anche quali organi
funzionalmente dipendenti dall’Autorità per l’esercizio delle funzioni di governo, garanzia e
controllo su scale regionale
Consiglio nazionale degli utenti
Art. 1, co. 28°, L n. 249/97Organo composto da esperti designati dalle
associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi
Dotato sia di poteri consultivi che di proposta nei confronti dell’Autorità, del Parlamento e del Governo e di chiunque operi nel settore “su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo”
Rapporti tra l’Agcom e l’Autorità antitrust
Ricomposizione in capo all’Autorità antitrust delle competenze in materia di accertamento e repressione di comportamenti lesivi della concorrenza posti in essere dalle imprese che operano nel settore delle comunicazioni di massa
Obbligo di comunicare ad entrambe le Autorità i comportamenti lesivi della concorrenza, con la conseguente attribuzione di una sorta di competenza concorrente alle stesse, giustificata dalla specialità della disciplina della concorrenza nel settore delle tlc
Nuove regole antitrust
Posizione dominante, art. 2, L n. 249/97Nessun soggetto può superare la quota: del 30% delle risorse nel settore delle trasmissioni televisive via
etere terrestre e codificate; del 30% del settore radiofonico, per coloro che operano in ambito
nazionale; del 30% del settore della televisione via cavo o via satellite; del 20% delle risorse derivanti dalla pubblicità commerciale,
sponsorizzazioni, vendita e abbonamento di quotidiani e periodici, convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi dall’offerta televisiva a pagamento per quei soggetti che operino contemporaneamente nel settore radiotv e della stampa quotidiana e periodica.
Nuove regole antitrust segue
I diversi operatori hanno l’obbligo di tenere una contabilità separata in relazione alle diverse attività svolte
Chi opera nel settore della radiotv può entrare in quello delle tlc, ma non viceversa
Coloro che detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotv e dell’editoria non possono raccogliere più del 20% del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, televendite, ecc.
La concessionaria del servizio pubblico radiotv e quella di tlc possono partecipare ad un’unica piattaforma digitale, purché sia aperta all’utilizzazione di chi ne faccia richiesta, essendo in possesso di un titolo idoneo, e gestita nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e non discriminazione
Limiti all’acquisizione di diritti di trasmissione codificata di eventi sportivi
L n. 78/99, art. 2Nessun soggetto può superare la soglia del 60% dei diritti di
trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o
viene organizzato in Italia
DEROGHE Quando vi è un solo soggetto acquirente Quando le condizioni generali del mercato rendono
opportuna la determinazione di una soglia diversa
Poteri discrezionali dell’Agcom Autorizzare una raccolta di risorse superiore alla quota massima
prevista dal campo della radiofonia nazionale “ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale”;
Sospendere in via transitoria l’applicazione dei limiti disposti per il settore della tv via cavo o via etere, “al fine di consentire l’avvio dei mercati”;
Non procedere, dopo averne informato il Parlamento, nei confronti degli operatori che abbiano superato le quote stabilite dalla legge nei diversi settori “mediante lo sviluppo spontaneo di impresa che non determini una posizione dominante né elimini o riduca il pluralismo”;
Stabilire un periodo transitorio nel quale non si applicano i limiti relativi al numero massimo di concessioni radiotv che possono essere date ad uno stesso soggetto e così via.
Poteri sanzionatori dell’Agcom
Oltre alla nullità degli atti giuridici che portano alle operazioni di concentrazione e alle intese
poste in essere in violazione delle regole antitrust disposte dalla legge, l’Agcom, dopo aver svolto la relativa istruttoria, può adottare tutti i provvedimenti necessari per eliminare o impedire la formazione ed il mantenimento di
posizioni dominanti.
Il nuovo “pacchetto” di direttive comunitarie
c.d. Review ’99Obiettivi
Promozione di un mercato europeo aperto e competitivo a tutela dell’interesse del consumatore ad un rapporto ottimale tra qualità e prezzo;
Promozione di un effettivo accesso di tutti i cittadini europei ai benefici connessi alla realizzazione del servizio universale, e garanzia di massima trasparenza nelle tariffe e nelle condizioni d’uso dei servizi;
Consolidamento del mercato interno alla luce del fenomeno della convergenza, mediante l’eliminazione degli ostacoli esistenti alla fornitura di reti e servizi a livello europeo.
Direttiva 2002/21/CE
Istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica
Direttiva 2002/19/CE
Disciplina le autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
Direttiva 2002/22/CE
Disciplina il servizio universale e il diritto degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica
La direttiva “quadro”
Tra le reti di comunicazione elettronica sono ricomprese anche le reti utilizzate per la diffusione circolare dei programmi sonori e televisivi, così come tra i servizi sono ricompresi quelli di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotv
Progressiva sostituzione delle regole ex ante con regole ex post, più flessibili, che prevedono l’adozione di misure correttive solo quando si accerti che si siano verificate situazioni contrarie al principio di libera concorrenza
Autorità nazionali di regolamentazione quali organismi tecnici, indipendenti, la cui attività si ispira ai principi di imparzialità e trasparenza
Rapporti delle Autorità con la Commissione europea
Previsione di numerosi obblighi di informazione delle Autorità nei confronti della Commissione
Particolare disciplina della definizione dei mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi, in base alla quale la Commissione si riserva di adottare un’apposita raccomandazione
Disciplina del procedimento di valutazione del “significativo potere di mercato” di un’impresa singola o associata, in base alla quale la Commissione adotta gli “orientamenti” ed i “criteri” che le Autorità nazionali devono osservare, potendo inoltre esercitare un potere di veto sospensivo
La direttiva autorizzazioni La fornitura di reti e servizi deve essere assoggettata solo
ad un’autorizzazione generale, con la possibilità di subordinare l’attività a specifici provvedimenti amministrativi per l’ipotesi rappresentata dall’utilizzazione delle frequenze radio e dei numeri, ma solo quando ciò si renda assolutamente necessario.
Le condizioni che possono essere inserite nelle autorizzazioni e nelle eventuali licenze sono contenute in appositi allegati alla direttiva.
Prevede la semplificazione delle procedure e degli obblighi di informazione, la valorizzazione del principio di trasparenza amministrativa, di partecipazione degli interessati ai vari procedimenti, per la conclusione dei quali si prevedono tempi certi.
La direttiva accesso e interconnessione
Sancisce il diritto per gli operatori di reti pubbliche di comunicazione di negoziare tra loro l’interconnessione al fine delle fornitura di servizi al pubblico
Gli stessi operatori sono tenuti ad offrire ad altre imprese accesso e interconnessione alla propria rete alle condizioni conformi agli obblighi imposti dalle Autorità nazionali di regolamentazione
Per gli operatori che detengono un significativo potere di mercato è prevista la possibile imposizione di obblighi di trasparenza, di non discriminazione e di separazione contabile.
La direttiva servizio universaleIl servizio universale comprende: la connessione in postazione fissa alla rete telefonica pubblica e
l’accesso a servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa;
l’accesso ad un elenco completo degli utenti finali e di un servizio completo di consultazione degli elenchi;
la fornitura di telefoni pubblici a pagamento che soddisfi le esigenze di copertura geografica degli utenti.
Il meccanismo di assegnazione e finanziamento del servizio universale consiste nella designazione di una o più imprese, in modo da assicurarne la fornitura sull’intero territorio nazionale, e nel riconoscimento alle stesse di un eventuale indennizzo nel caso in cui la fornitura del servizio risulti eccessivamente onerosa
Adeguamento della normativa nazionale
D. lgs. n. 214/2003 “Codice delle comunicazioni elettroniche”
Attua l’impianto complessivo della normativa comunitaria, ad eccezione di tre aspetti:
Disciplina unitaria dell’intero settore della comunicazione elettronica;
Titoli abilitativi;Ruolo dell’Autorità di regolamentazione
Mantenimento della distinzione tra tlc e radiotv
Rimangono ferme, prevalendo sul Codice, le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori o televisivi
Le decisioni relative al riparto e all’assegnazione delle frequenze devono ispirarsi ai principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, a differenza di quanto previsto dalla disciplina vigente nel settore dell’audiovisivo
Per assicurare un effettivo mercato concorrenziale, la disciplina delle tlc si basa su interventi ex post, mentre quella dell’audiovisivo su interventi ex ante
Differimento dei nuovi titoli abilitativi
Il Codice, pur recependo correttamente quanto disposto dalla normativa comunitaria in materia, ne riduce di molto la portata innovativa rimandandone l’entrata in vigore
Prevede, infatti, che i titoli precedenti al Codice continuino ad essere validi “fino alla loro naturale scadenza”, in alcuni casi anche ultradecennale, diversamente da quanto disposto dalla direttiva “quadro” che dispone una scadenza anticipata dei titoli pregressi, subordinata alla verifica della reale situazione dei relativi mercati da parte dell’Autorità di regolamentazione
Mantenimento di rilevanti poteri al Ministro di settore
Il Codice identifica nell’Agcom l’Autorità di regolamentazione, attribuendo contemporaneamente una serie di rilevanti poteri al Ministro delle comunicazioni al quale spetta:
ricevere le dichiarazioni di inizio di attività procedere alla verifica ex post dei presupposti e requisiti
fissati nell’autorizzazione generale e, in caso di esito negativo, disporre il divieto di prosecuzione dell’attività stessa
concedere diritti individuali d’uso e provvedere alla loro eventuale cessione
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