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Rottamazione cartelle Equitalia
Con il DL n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 225/2016, è stata introdotta la possibilità di acce-
dere alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione”) dei cari-
chi affidati ad Equitalia.
Chi decide di aderire potrà pagare l’importo residuo delle
somme inizialmente richieste (anche se oggetto di rateizza-
zione) senza però corrispondere le sanzioni e gli interessi di
mora.
Per fare ciò, dovrà compilare il modulo “DA1 - Dichiarazione
di adesione alla Definizione agevolata”, da presentare entro
e non oltre il 31 marzo 2017 presso uno degli Sportelli
dell’Agente della riscossione, oppure alla casella e-mail della
Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione terri-
torialmente competente.
Una volta ricevuta la dichiarazione, Equitalia comunicherà,
entro il 31 maggio 2017, l’ammontare complessivo della
somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i
relativi bollettini di pagamento.
SOMME AGEVOLABILI La definizione agevolata trova applicazione limitatamente
alle somme riferite ai carichi affidati ad Equitalia dal 1° Gen-
naio 2000 al 31 Dicembre 2016, contenuti nei seguenti atti:
cartelle di pagamento;
avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle En-
trate/Dogane e Monopoli;
avvisi di addebito dell’Inps.
Sono esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti
della riscossione recanti:
le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1,
lett. a) e b), della Dec. n. 94/728/CE e l'imposta sul valore
aggiunto riscossa all'importazione;
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte
dei conti;
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a
seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della
strada.
IL BENEFICIO Il debitore pagherà l’importo residuo delle somme inizial-
mente richieste senza corrispondere:
sanzioni (per le multe stradali, invece, non si pagheranno
gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla
legge);
interessi di mora ex art 30, co. 1 DPR n. 602/1973.
MODALITA’ DI PAGAMENTO Si può pagare sia a rate sia in un’unica soluzione.
È possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 5 rate,
sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 01.08.2017, gli inte-
ressi nella misura di cui all’art. 21, comma 1 del DPR n.
602/1973 (4,5% annuo).
Nell’optare per il pagamento rateale è data al richiedente la
possibilità di stabilire un numero di rate inferiori a 5 e la
percentuale di quanto si intende versare, secondo i criteri
riassunti nella tabella a pagina seguente.
Nel caso, invece, in cui si optasse per in numero massimo di
5 rate, le scadenze e le percentuali sarebbero le seguenti:
luglio 2017 il 24%; settembre 2017 il 23%; novembre 2017 il
23%; aprile 2018 il 15%; settembre 2018 il 15%.
2 2 F E B B R A I O 2 0 1 7
2
TERMINI E MODALITA’ DI RICHIESTA Entro il 31.03.2017 il debitore manifesta ad Equitalia la vo-
lontà di avvalersi della definizione agevolata presentando
una dichiarazione attraverso il modulo “DA1 -Dichiarazione
di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito e
presso tutti gli sportelli di Equitalia.
TERMINI E MODALITA’ DI RISPOSTA Entro il 31.05.2017 Equitalia comunicherà l’ammontare com-
plessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali
rate e invierà i relativi bollettini di pagamento presso il do-
micilio indicato nell’istanza.
CASI PARTICOLARI
Piano di rateizzazione in essere: chi ha già ottenuto un
piano di rateizzazione può comunque aderire alle agevo-
lazioni previste dal DL n. 193/2016, ma deve pagare inte-
gralmente le rate in scadenza fino al 31.12.2016.
Mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata:
in questi casi si perdono i benefici previsti dal decreto.
Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque
acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessiva-
mente dovuto.
Definizione agevolata su carichi oggetto di contenzioso: Il
DL n. 193/2016 stabilisce che il debitore per aderire deve
dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi
alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.
L’IMPATTO DELLA “ROTTAMAZIONE”
SUL RILASCIO DEL DURC Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è l'at-
testazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli
obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL
e Cassa Edile, indispensabile per la partecipazione a tutti gli
appalti e subappalti di lavori pubblici, di lavori privati sog-
getti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA.
A causa di un mancato coordinamento legislativo, tuttavia,
l’adesione alle vantaggiose agevolazioni previste dal DL n.
193/2016 potrebbe bloccare il rilascio o il rinnovo alle im-
prese di tale documento, con la conseguenza di rendere
impossibile la partecipazione di una ampia platea di soggetti
agli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi.
Ad oggi, infatti, la normativa sul DURC (D.L. n. 34/2014, non-
ché Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015) non risulta
correttamente coordinata con quella della definizione age-
volata, imponendo alle amministrazioni di rilasciare il certifi-
cato solamente se i pagamenti risultano in regola; circostan-
za questa, con ogni evidenza, pressocchè impossibile per chi
sta cercando di aderire alla definizione agevolata.
Pertanto, le imprese che non hanno in essere una rateizza-
zione dei propri debiti con Equitalia e pensano di accedere
alla menzionata definizione agevolata, dovranno aspettare il
via libera dell'agente della riscossione al nuovo piano di ra-
teazione e versare la prima o unica rata solo a luglio 2017,
con il rischio nel frattempo di essere considerate prive della
regolarità contributiva (quantomeno fino alla comunicazio-
ne di accettazione dell'istanza) e di decadere quindi dal rin-
novo del DURC, con conseguente blocco dei pagamenti delle
forniture.
La descritta circostanza, tuttavia, non coinvolgerà le impre-
se che al 31.12.2016 avevano in essere una rateizzazione, in
quanto tale dilazione non verrà revocata fino al mancato
pagamento di 8 rate, consentendo così, nelle more del pro-
cedimento di definizione agevolata, di mantenere la regola-
rità contributiva ai fini del rilascio del DURC.
Una parziale soluzione alla questione potrebbe essere quel-
la suggerita dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consu-
lenti del lavoro, formalizzata direttamente all'Inps e all'Inail
con una lettera del 01.02.2017, con cui è stato chiesto un
aggiornamento delle procedure informatiche interne, tale
per cui l’accettazione da parte di Equitalia dell’istanza di
definizione (che, lo si ricorda, deve essere comunicata en-
tro il 31.05.2017), equivalga nella sostanza a un primo pa-
gamento. Ciò consentirebbe di anticipare i tempi di almeno
due mesi.
Attualmente si è in attesa di una presa di posizione da par-
te degli enti interpellati.
CONTATTI
Giulio Azzaretto
Agostino Giovinazzo