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Rottamazione cartelle Equitalia Con il DL n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, è stata introdotta la possibilità di acce- dere alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione”) dei cari- chi affidati ad Equitalia. Chi decide di aderire potrà pagare l’importo residuo delle somme inizialmente richieste (anche se oggetto di rateizza- zione) senza però corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per fare ciò, dovrà compilare il modulo “DA1 - Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata”, da presentare entro e non oltre il 31 marzo 2017 presso uno degli Sportelli dell’Agente della riscossione, oppure alla casella e-mail della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione terri- torialmente competente. Una volta ricevuta la dichiarazione, Equitalia comunicherà, entro il 31 maggio 2017, l’ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento. SOMME AGEVOLABILI La definizione agevolata trova applicazione limitatamente alle somme riferite ai carichi affidati ad Equitalia dal 1° Gen- naio 2000 al 31 Dicembre 2016, contenuti nei seguenti atti: cartelle di pagamento; avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle En- trate/Dogane e Monopoli; avvisi di addebito dell’Inps. Sono esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti: le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1, lett. a) e b), della Dec. n. 94/728/CE e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada. IL BENEFICIO Il debitore pagherà l’importo residuo delle somme inizial- mente richieste senza corrispondere: sanzioni (per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge); interessi di mora ex art 30, co. 1 DPR n. 602/1973. MODALITA’ DI PAGAMENTO Si può pagare sia a rate sia in un’unica soluzione. È possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 5 rate, sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 01.08.2017, gli inte- ressi nella misura di cui all’art. 21, comma 1 del DPR n. 602/1973 (4,5% annuo). Nell’optare per il pagamento rateale è data al richiedente la possibilità di stabilire un numero di rate inferiori a 5 e la percentuale di quanto si intende versare, secondo i criteri riassunti nella tabella a pagina seguente. Nel caso, invece, in cui si optasse per in numero massimo di 5 rate, le scadenze e le percentuali sarebbero le seguenti: luglio 2017 il 24%; settembre 2017 il 23%; novembre 2017 il 23%; aprile 2018 il 15%; settembre 2018 il 15%. 22 FEBBRAIO 201 7

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Page 1: Rottamazione cartelle Equitalia - LCA Studio Legale · Rottamazione cartelle Equitalia Con il DL n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016, è stata introdotta

Rottamazione cartelle Equitalia

Con il DL n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla

Legge n. 225/2016, è stata introdotta la possibilità di acce-

dere alla definizione agevolata (c.d. “rottamazione”) dei cari-

chi affidati ad Equitalia.

Chi decide di aderire potrà pagare l’importo residuo delle

somme inizialmente richieste (anche se oggetto di rateizza-

zione) senza però corrispondere le sanzioni e gli interessi di

mora.

Per fare ciò, dovrà compilare il modulo “DA1 - Dichiarazione

di adesione alla Definizione agevolata”, da presentare entro

e non oltre il 31 marzo 2017 presso uno degli Sportelli

dell’Agente della riscossione, oppure alla casella e-mail della

Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione terri-

torialmente competente.

Una volta ricevuta la dichiarazione, Equitalia comunicherà,

entro il 31 maggio 2017, l’ammontare complessivo della

somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i

relativi bollettini di pagamento.

SOMME AGEVOLABILI La definizione agevolata trova applicazione limitatamente

alle somme riferite ai carichi affidati ad Equitalia dal 1° Gen-

naio 2000 al 31 Dicembre 2016, contenuti nei seguenti atti:

cartelle di pagamento;

avvisi di accertamento esecutivo dell’Agenzia delle En-

trate/Dogane e Monopoli;

avvisi di addebito dell’Inps.

Sono esclusi dalla definizione i carichi affidati agli agenti

della riscossione recanti:

le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, par. 1,

lett. a) e b), della Dec. n. 94/728/CE e l'imposta sul valore

aggiunto riscossa all'importazione;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte

dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a

seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della

strada.

IL BENEFICIO Il debitore pagherà l’importo residuo delle somme inizial-

mente richieste senza corrispondere:

sanzioni (per le multe stradali, invece, non si pagheranno

gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla

legge);

interessi di mora ex art 30, co. 1 DPR n. 602/1973.

MODALITA’ DI PAGAMENTO Si può pagare sia a rate sia in un’unica soluzione.

È possibile dilazionare l’importo fino a un massimo di 5 rate,

sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 01.08.2017, gli inte-

ressi nella misura di cui all’art. 21, comma 1 del DPR n.

602/1973 (4,5% annuo).

Nell’optare per il pagamento rateale è data al richiedente la

possibilità di stabilire un numero di rate inferiori a 5 e la

percentuale di quanto si intende versare, secondo i criteri

riassunti nella tabella a pagina seguente.

Nel caso, invece, in cui si optasse per in numero massimo di

5 rate, le scadenze e le percentuali sarebbero le seguenti:

luglio 2017 il 24%; settembre 2017 il 23%; novembre 2017 il

23%; aprile 2018 il 15%; settembre 2018 il 15%.

2 2 F E B B R A I O 2 0 1 7

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TERMINI E MODALITA’ DI RICHIESTA Entro il 31.03.2017 il debitore manifesta ad Equitalia la vo-

lontà di avvalersi della definizione agevolata presentando

una dichiarazione attraverso il modulo “DA1 -Dichiarazione

di adesione alla definizione agevolata”, disponibile sul sito e

presso tutti gli sportelli di Equitalia.

TERMINI E MODALITA’ DI RISPOSTA Entro il 31.05.2017 Equitalia comunicherà l’ammontare com-

plessivo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali

rate e invierà i relativi bollettini di pagamento presso il do-

micilio indicato nell’istanza.

CASI PARTICOLARI

Piano di rateizzazione in essere: chi ha già ottenuto un

piano di rateizzazione può comunque aderire alle agevo-

lazioni previste dal DL n. 193/2016, ma deve pagare inte-

gralmente le rate in scadenza fino al 31.12.2016.

Mancato, insufficiente o tardivo pagamento di una rata:

in questi casi si perdono i benefici previsti dal decreto.

Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque

acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessiva-

mente dovuto.

Definizione agevolata su carichi oggetto di contenzioso: Il

DL n. 193/2016 stabilisce che il debitore per aderire deve

dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi

alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

L’IMPATTO DELLA “ROTTAMAZIONE”

SUL RILASCIO DEL DURC Il DURC (documento unico di regolarità contributiva) è l'at-

testazione dell'assolvimento, da parte dell'impresa, degli

obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL

e Cassa Edile, indispensabile per la partecipazione a tutti gli

appalti e subappalti di lavori pubblici, di lavori privati sog-

getti al rilascio della concessione edilizia o alla DIA.

A causa di un mancato coordinamento legislativo, tuttavia,

l’adesione alle vantaggiose agevolazioni previste dal DL n.

193/2016 potrebbe bloccare il rilascio o il rinnovo alle im-

prese di tale documento, con la conseguenza di rendere

impossibile la partecipazione di una ampia platea di soggetti

agli appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi.

Ad oggi, infatti, la normativa sul DURC (D.L. n. 34/2014, non-

ché Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015) non risulta

correttamente coordinata con quella della definizione age-

volata, imponendo alle amministrazioni di rilasciare il certifi-

cato solamente se i pagamenti risultano in regola; circostan-

za questa, con ogni evidenza, pressocchè impossibile per chi

sta cercando di aderire alla definizione agevolata.

Pertanto, le imprese che non hanno in essere una rateizza-

zione dei propri debiti con Equitalia e pensano di accedere

alla menzionata definizione agevolata, dovranno aspettare il

via libera dell'agente della riscossione al nuovo piano di ra-

teazione e versare la prima o unica rata solo a luglio 2017,

con il rischio nel frattempo di essere considerate prive della

regolarità contributiva (quantomeno fino alla comunicazio-

ne di accettazione dell'istanza) e di decadere quindi dal rin-

novo del DURC, con conseguente blocco dei pagamenti delle

forniture.

La descritta circostanza, tuttavia, non coinvolgerà le impre-

se che al 31.12.2016 avevano in essere una rateizzazione, in

quanto tale dilazione non verrà revocata fino al mancato

pagamento di 8 rate, consentendo così, nelle more del pro-

cedimento di definizione agevolata, di mantenere la regola-

rità contributiva ai fini del rilascio del DURC.

Una parziale soluzione alla questione potrebbe essere quel-

la suggerita dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consu-

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lenti del lavoro, formalizzata direttamente all'Inps e all'Inail

con una lettera del 01.02.2017, con cui è stato chiesto un

aggiornamento delle procedure informatiche interne, tale

per cui l’accettazione da parte di Equitalia dell’istanza di

definizione (che, lo si ricorda, deve essere comunicata en-

tro il 31.05.2017), equivalga nella sostanza a un primo pa-

gamento. Ciò consentirebbe di anticipare i tempi di almeno

due mesi.

Attualmente si è in attesa di una presa di posizione da par-

te degli enti interpellati.

CONTATTI

Giulio Azzaretto

[email protected]

Agostino Giovinazzo

[email protected]