38
Piazza San Sepolcro n.1 20123 Milano Telefono: +39 02.45391290 Telefax: +39 02.45391295 Email: [email protected] Web: www.lexalia.it Lexalia Newsletter n. 10/2017 Novità ed approfondimenti di novembre 2017 Milano, 27 novembre 2017

Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

Piazza San Sepolcro n.1

20123 Milano Telefono: +39 02.45391290

Telefax: +39 02.45391295

Email: [email protected] Web: www.lexalia.it

Lexalia Newsletter n. 10/2017

Novità ed approfondimenti di novembre 2017

Milano, 27 novembre 2017

Page 2: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

2

Indice

Novità ................................................................................................................................................ 3

LE NOVITA’ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018 .......................... 3

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI D’IMPRESA .. 7

LEGGE EUROPEA 2017 – NOVITA’ IVA ................................................................................... 10

SPLIT PAYMENT – NOVITA’ DEL DL 50/2017 – NUOVI CODICI TRIBUTO ............................ 12

INAIL - NUOVE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE INFORTUNI .............................................. 14

MODALITA’ DI LAVORO IN SMART WORKING: COPERTURA ASSICURATIVA E INVIO

TELEMATICO DEGLI ACCORDI ................................................................................................ 16

TASSONOMIA XBRL PER I BILANCI 2017 ............................................................................... 18

Approfondimenti ............................................................................................................................ 20

BONUS SUPERAMMORTAMENTO AL 140% IN SCADENZA .................................................. 20

“IL TRASFERTISMO” .................................................................................................................. 21

AIDC - NORMA DI COMPORTAMENTO 200: “LIMITI ALL’ACCERTAMENTO POSTICIPATO”

..................................................................................................................................................... 22

NUOVE DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE ACE, DECORRENZA ED ADEMPIMENTI .................. 24

LICENZIAMENTO DURANTE LA MALATTIA: ATTESO L’INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE

..................................................................................................................................................... 27

L’IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO PER VIZI SPECIFICI ......................................................... 29

COUNTRY BY COUNTRY REPORT – ACCORDO ITALIA – STATI UNITI............................... 31

Dal Mondo ...................................................................................................................................... 32

NUOVA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITALIA-ROMANIA – ENTRATA IN

VIGORE ....................................................................................................................................... 32

SVIZZERA: PRONTA L’ORDINANZA SUL COUNTRY BY COUNTRY REPORT ...................... 33

OCSE: NUOVO MODELLO DI CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ............ 34

REGNO UNITO: INDAGINE UE SUGLI AIUTI DI STATO ........................................................... 36

Page 3: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

3

Novità

LE NOVITA’ DEL DECRETO COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2018

Decreto Legge n. 148 del 16 ottobre 2017

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 242 del 16 ottobre 2017 il Decreto Legge n. 148, decreto Collegato alla legge di bilancio 2018, contenente “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili” (Il Decreto), in fase di conversione in legge.

Di seguito si riporta una sintesi delle principali disposizioni di natura fiscale del Decreto a seguito delle modifiche non ancora definitive apportate dal Senato in sede di conversione in legge.

LE PRINCIPALI NOVITA’ DI CARATTERE FISCALE

Tra le novità di carattere fiscale si segnala:

l’estensione della definizione agevolata dei carichi pendenti;

le semplificazioni in tema di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute;

l’estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla Pubblica amministrazione;

gli incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo;

la sterilizzazione dell’incremento delle aliquote Iva per l’anno 2018.

1. Estensione della definizione agevolata dei carichi

La prima importante novità riguarda la disciplina della c.d. “rottamazione delle cartelle” esattoriali, il cui ambito applicativo viene notevolmente ampliato. Infatti, la disposizione di cui all’art. 1 del D.L. n. 148/2017, modifica l’art. 6 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, come segue:

a. i termini per il pagamento delle rate relative alla definizione agevolata in scadenza nei mesi di luglio e settembre 2017 sono fissati al 7 dicembre 2017 (termine posticipato in sede di conversione del Decreto). In tal modo, i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli entro lo scorso aprile 2017, ma non hanno eseguito i versamenti delle prime due rate del 2017 vengono riammessi alla rottamazione senza ulteriori addebiti;

b. viene riconosciuta la possibilità di aderire alla rottamazione delle cartelle anche a coloro che in precedenza non erano stati ammessi perché non erano in regola con il pagamento delle rate scadute al 31 dicembre 2016 relative ai piani di rateazione in essere al 24 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016. Perciò, i contribuenti che si trovano in questa situazione possono nuovamente esercitare la facoltà di adesione alla rottamazione delle cartelle, presentando un’apposita istanza con le modalità già pubblicate a fine ottobre sul sito internet dell’Agenzia Entrate-Riscossione (organismo nato a seguito dello scioglimento, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione dovranno:

1) versare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2018, l’importo delle rate scadute e non pagate dei precedenti piani di dilazione (importo che sarà comunicato dall’agente

Page 4: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

4

della riscossione entro il 30 giugno 2018). In caso di mancato versamento, l’istanza di adesione alla rottamazione è improcedibile;

2) versare, in un numero massimo di tre rate di pari importo (con scadenza nei mesi di ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019), le somme dovute per la rottamazione (l’ammontare complessivo degli importi dovuti è comunicato dall’Agente della riscossione entro il 1° ottobre 2018);

c. al fine di consentire alle Università degli studi, che hanno aderito alla definizione agevolata, di completare i relativi versamenti entro il 2018 e di usufruire dei benefici derivanti dalla definizione agevolata, l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 148/2017, dispone che il pagamento delle rate in scadenza nel mese di novembre 2017 è differito al mese di novembre 2018;

d. viene esteso l’ambito applicativo della definizione agevolata, che potrà essere applicata anche ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 o ai carichi dal 2000 al 2016 in capo a coloro che non hanno aderito alla precedente rottamazione. A tal fine, gli interessati dovranno presentare una dichiarazione di adesione entro il 15 maggio 2018. Il versamento delle somme dovute per la definizione, importo che dovrà essere comunicato dall’Agente della riscossione entro il 30 giugno 2018, potrà essere eseguito in un numero massimo di cinque rate di pari importo da pagare nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre 2018 e febbraio 2019. A seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, per i debiti oggetto della stessa, e fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute per la definizione, è sospeso il pagamento dei versamenti rateali con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione di adesione e relativi a precedenti piani di rateazione già in essere;

e. infine, con il passaggio al Senato del Decreto, si è aperta la possibilità per i Comuni e gli altri enti territoriali di sfruttare la rottamazione anche se non lo hanno fatto nella prima edizione. L’ambito di riferimento riguarda le multe e i tributi locali non riscossi con provvedimento di ingiunzioni fiscali notificati entro il 16 ottobre scorso. Le amministrazioni locali potranno decidere di aderire alla procedura entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto.

2. Semplificazioni in tema di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute

Un emendamento al Decreto approvato dal Senato snellisce la comunicazione delle fatture emesse e ricevute e cancella le sanzioni per chi invia i dati corretti relativi alla comunicazione del 2017 entro il 28 febbraio 2018.

In particolare, l’art. 1-ter del Decreto, inserito dall’emendamento approvato dal Senato, prevede, in sintesi:

la facoltà per il contribuente di trasmettere i dati con cadenza semestrale, anziché trimestrale;

che la comunicazione dei dati delle fatture comprenda “almeno” i seguenti dati: a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (partita IVA e codice fiscale), b) la data ed il numero della fattura, c) la base imponibile, d) l’aliquota applicata, e) l'imposta o f) la tipologia dell’operazione, in assenza di imposta;

relativamente alle fatture di importo inferiore a 300 Euro, la facoltà per i contribuenti, che si avvalgono di annotare il c.d. documento riepilogativo (art. 6 del D.P.R. n. 695/1996), di indicare, in luogo della singola fattura, i dati del predetto documento. Tali dati dovranno comprendere “almeno”: a) il numero di partita IVA del dichiarante (il cedente/prestatore per il documento riepilogativo delle fatture emesse, il cessionario/committente per quello delle fatture ricevute), la data e il numero del documento riepilogativo, l’ammontare complessivo dell’imponibile e della relativa imposta, distinti secondo l’aliquota applicata.

Page 5: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

5

l’inapplicabilità delle sanzioni (sia quella dell’art. 11, comma 1, per la comunicazione facoltativa, sia quella dell’art. 11, comma 2-bis, per quella obbligatoria) per l’errata trasmissione dei dati relativamente alle predette comunicazioni, a condizione che i dati esatti siano trasmessi entro il 28 febbraio 2018.

3. Estensione dello split payment a tutte le società controllate dalla PA

Lo split payment è il nuovo meccanismo di liquidazione dell’IVA introdotto dalla legge di Stabilità 190/2015, e recentemente riformato dal. D.L. 50/2017.

Tale meccanismo viene applicato nei rapporti tra imprese private e Pubblica Amministrazione, secondo il classico meccanismo della “scissione dei pagamenti”.

A tal fine, occorre innanzitutto scindere l’operazione in due parti:

nella prima, il soggetto privato (impresa) incassa l’ammontare dovuto dell’operazione al netto dell’IVA dall’ente della PA considerato;

successivamente, l’ente di PA si occuperà di versare l’IVA a debito dovuta sull’operazione considerata.

Per effetto dell’art. 3 del Decreto, l’ambito soggettivo di applicazione dello split –payment già riformato dal D. L. 50/2017 viene rivisto nuovamente.

In particolare, in base alla nuova versione dell’art. 17 –ter del D.P.R. 633/72, lo split payment si applicherà, oltre che alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Amministrazioni Pubbliche, anche alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona;

fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%;

società controllate direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;

società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment;

società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società assoggettate allo split payment;

società quotate inserite nell’indice Ftse Mib della Borsa italiana identificate agli effetti dell’IVA.

Entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 148/2017, è prevista l’emanazione di un decreto attuativo da parte del MEF con il compito di definire le modalità di attuazione del nuovo perimetro degli enti ricompresi nell’ambito di applicazione della scissione dei pagamenti.

La disposizione in commento ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2018 e si applica alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dalla medesima data (art. 3, comma 3, del Decreto).

4. Incentivi fiscali relativi agli investimenti pubblicitari e in materia di audiovisivo

Il Decreto ha modificato anche la disciplina del credito d’imposta previsto, a decorrere dal 2018, a favore dei soggetti che effettuano investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa quotidiana e periodica anche online e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

Page 6: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

6

Tale credito è pari al 75% della quota incrementale dell’investimento rispetto all’anno precedente, aumentato al 90% nel caso di microimprese, PMI e start-up innovative (art. 57-bis del D.L. n. 50/2017).

Innanzitutto, con il Decreto, si è stabilito che per la concessione del credito d’imposta è autorizzata la somma di 62,5 milioni di euro per il 2018, che costituisce tetto di spesa.

Il Decreto ha poi introdotto il comma 3-bis con il quale viene previsto che imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali possono fruire dell’agevolazione anche per gli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, purché il loro valore superi almeno dell’1% l’ammontare degli analoghi investimenti effettuati dagli stessi soggetti sugli stessi mezzi di informazione nel corrispondente periodo del 2016.

5. Sterilizzazione dell’incremento delle aliquote Iva per l’anno 2018

L’art. 5 del D.L. n. 148/2017 interviene infine sull’art. 1, comma 718, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (come modificato, da ultimo, dall’art. 9 del D.L. n. 50/2017), riducendo la misura dei previsti aumenti dell’aliquota IVA del 10%.

L’incremento delle aliquote IVA e delle accise sarà peraltro completamente neutralizzato dalla Manovra di Bilancio per il 2018.

Page 7: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

7

Novità

DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI D’IMPRESA

Legge 19.10.2017 n. 155

L’art. 1 co. 1 della L. 19.10.2017 n. 155 (in G.U. 30.10.2017 n. 254) delega il Governo ad adottare, nel rispetto di alcuni principi e criteri direttivi, uno o più DLgs. per la riforma organica:

delle procedure concorsuali attualmente previste dal RD 267/42;

della disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012.

Inoltre, la delega è rivolta alla revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

L’art. 14 della L. 155/2017, infine, contiene alcune importanti novità riguardanti la modifica del codice civile e, nello specifico, in materia di diritto societario.

Nell’esercizio della delega, il Governo dovrà tener conto della normativa dell’Unione Europea e in particolare (art. 1 co. 2 della L. 155/2017):

del regolamento (UE) 20.5.2015 n. 848, recante la rifusione del regolamento (CE) 29.5.2000 n. 1346 relativo alle procedure d’insolvenza, che, salvo per alcune eccezioni, anche se entrato in vigore il 25.6.2015, ha trovato applicazione dal 26.6.2017;

della Raccomandazione (UE) della Commissione europea 12.3.2014 n. 13514, “su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all’insolvenza”.

Dovranno essere presi in considerazione, poi, anche i principi della “model law” elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL).

NOVITÀ IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI

I principali profili innovativi della L. 155/2017 con riguardo alla riforma delle procedure concorsuali risultano i seguenti:

nell’ambito dei principi generali sui quali si fonda la riforma (art. 2):

– eliminazione della procedura fallimentare e sostituzione con quella di “liqui-dazione giudiziale”;

– semplificazione delle regole processuali con riduzione delle incertezze inter-pretative, anche di natura giurisprudenziale, tali da pregiudicare la celerità delle procedure concorsuali;

– introduzione, mantenendo comunque ferma l’attuale nozione di insolvenza, di una specifica definizione di “stato di crisi”;

introduzione di una disciplina della crisi e dell’insolvenza dei gruppi di imprese (art. 3);

Page 8: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

8

nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, introduzione di una fase preventiva di “allerta”, finalizzata all’emersione precoce della crisi d’impresa e ad una composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale (art. 4);

facilitazione all’accesso ai piani attestati di risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 5);

rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo (art. 6);

nell’ambito della nuova procedura di “liquidazione giudiziale” (che sostituirà il fallimento):

– rafforzamento della posizione del curatore, quale dominus della procedura e previsione e integrazione della disciplina sull’incompatibilità fra incarichi assunti in diverse procedure (art. 7);

– previsione di norme di coordinamento con le misure penali stabilite dal Codice delle leggi antimafia di cui al DLgs. 159/2011 e con la disciplina di cui al DLgs. 231/2001, sulla responsabilità amministrativa delle società ed enti per determinati reati (art. 13);

previsione di un’esdebitazione di diritto per le insolvenze di minori dimensioni (art. 8);

modificazioni della normativa sulle crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012 (art. 9);

modifica della liquidazione coatta amministrativa, finalizzata a un sostanziale ridimensionamento di tale procedura (la quale viene prevista solo come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all’accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell’impresa - art. 15).

NOVITÀ IN MATERIA DI DIRITTO SOCIETARIO

In materia di diritto societario, il Governo dovrà:

prevedere l’applicabilità dell’art. 2394 c.c., relativo alla responsabilità degli ammi-nistratori delle S.p.A. verso i creditori sociali, anche alle S.r.l. (art. 14 co. 1 lett. a);

abrogare l’art. 2394-bis c.c., sulle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali (art. 14 co. 1 lett. a);

affermare nel codice civile il dovere dell’imprenditore e degli organi della società di “istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione della crisi e della per-dita della continuità aziendale”, per potere tempestivamente attivarsi per l’ado-zione di uno degli strumenti di superamento della crisi e di recupero della continuità aziendale (art. 14 co. 1 lett. b);

integrare l’elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali (di cui all’art. 2484 c.c.), includendovi anche l’assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale (art. 14 co. 1 lett. c);

prevedere, nell’ambito delle misure protettive che si attivano a seguito delle proce-dure di allerta, di composizione assistita della crisi, di accordo di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi, la sospensione delle cause di scioglimento della società relative alla perdita del capitale sociale o alla sua riduzione al di sotto del minimo legale (artt. 2484 n. 4 e 2545-duodecies

Page 9: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

9

c.c.), nonché la sospensione di alcuni obblighi degli organi sociali (art. 14 co. 1 lett. d);

definire i criteri di quantificazione del danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori che abbiano violato l’art. 2486 c.c., recando danni alla società e ai soci, ai creditori sociali e ai terzi, attraverso una gestione non limitata alla conservazione del patrimonio sociale (art. 14 co. 1 lett. e);

prevedere l’applicabilità alle S.r.l., anche prive di organo di controllo, delle dispo-sizioni dell’art. 2409 c.c., in tema di denunzia al Tribunale delle gravi irregolarità commesse dagli amministratori (art. 14 co. 1 lett. f);

estendere i casi nei quali per le S.r.l. è obbligatoria la nomina di un organo di controllo o di un revisore, prevedendo la nomina obbligatoria quando la società, per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello Stato patrimoniale: 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità (art. 14 co. 1 lett. g);

prevedere che l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di srl cessi quando, per tre esercizi consecutivi, i ricordati requisiti dimensionali non vengono superati (art. 14 co. 1 lett. i);

prevedere che, in caso di violazione delle disposizioni sulla nomina dell’organo di controllo di srl, il Tribunale possa provvedere, oltre che su richiesta di ogni inte-ressato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese (art. 14 co. 1 lett. h).

Page 10: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

10

Novità

LEGGE EUROPEA 2017 – NOVITA’ IVA

Legge europea 2017

La legge europea 2017, approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati in data 8.11.2017, introduce alcune novità in materia di IVA, al fine di consentire la chiusura, ovvero di evitare l’apertura, di procedure di infrazione nei confronti dell’Italia da parte degli organi comunitari.

RISTORO FORFETARIO DEI COSTI PER LA GARANZIA SUI RIMBORSI IVA

L’art. 7 della legge europea 2017 prevede che ai soggetti passivi IVA che richiedono il rimborso dell’eccedenza IVA per un ammontare superiore a 30.000 euro e che, essendo considerati soggetti “a rischio” ai sensi dell’art. 38-bis co. 4 del DPR 633/72, sono tenuti a presentare la relativa garanzia, venga riconosciuta una somma forfetaria a titolo di ristoro dei costi sostenuti per la prestazione della garanzia medesima.

Tale somma è pari allo 0,15% dell’importo garantito, per ogni anno di durata della garanzia, e viene versata soltanto quando sia stato definitivamente accertato il diritto al rimborso (se non è stato emesso alcun avviso di rettifica o di accertamento, detto termine coincide con la scadenza fissata per l’emissione dell’avviso).

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso presentate:

con la dichiarazione IVA annuale relativa al 2017;

con il modello TR, relativamente al primo trimestre 2018.

RECUPERO DELL’IVA NON DOVUTA

L’art. 8 della legge europea 2017 introduce nel DPR 633/72 il nuovo art. 30-ter, in base al quale, in caso di applicazione di un’IVA non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, il fornitore può richiedere la restituzione dell’imposta, a pena di decadenza:

entro il termine di due anni dal versamento della stessa;

ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Detto termine può essere superato nell’ipotesi di applicazione dell’imposta non dovuta ad una cessione o prestazione che sia stata accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria. In tal caso, infatti, la domanda può essere presentata entro due anni dall’av-venuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa.

La restituzione dell’imposta è comunque esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode.

REGIME DI NON IMPONIBILITÀ IVA PER LE ESPORTAZIONI A FINI UMANITARI

L’art. 9 della legge europea 2017 introduce il regime di non imponibilità IVA per le cessioni di beni:

Page 11: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

11

destinati ad essere trasportati o spediti fuori dalla UE,

effettuate nei confronti delle Pubbliche amministrazioni e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo,

in attuazione di scopi umanitari.

La prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale.

A tal fine, viene introdotta la lett. b-bis) all’art. 8 co. 1 del DPR 633/72 e viene abrogato il comma 5 dell’art. 26 della L. 125/2014.

Page 12: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

12

Novità

SPLIT PAYMENT – NOVITA’ DEL DL 50/2017 – NUOVI CODICI TRIBUTO

Circ. AdE 7.11.2017 n. 27 – Ris. AdE 10.11.2017 n. 139

Con la Circ. 7.11.2017 n. 27, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all’ap-plicazione delle nuove disposizioni in materia di split payment, introdotte dal DL 50/2017. La nuova disciplina si applica con riferimento alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1.7.2017.

Il documento di prassi non esamina, invece, le ulteriori novità che dovrebbero essere introdotte a partire dall’1.1.2018 per effetto del DL 148/2017.

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

L’art. 1 del DL 50/2017, modificando l’art. 17-ter del DPR 633/72, ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione dello split payment.

Con riguardo all’individuazione delle Pubbliche amministrazioni soggette allo speciale meccanismo di assolvimento dell’IVA, l’Agenzia chiarisce che:

occorre fare riferimento all’IPA (Indice delle PA), escludendo, però, da tale elenco i c.d. “Gestori di pubblici servizi”;

se la P.A. interessata non ha richiesto, pur essendovi obbligata, l’accreditamento all’IPA, e non ha comunicato al fornitore l’applicabilità dello split payment, sarà soggetta alle specifiche sanzioni.

Per quanto concerne l’individuazione delle società incluse nella speciale disciplina, a seguito delle modifiche introdotte dal DL 50/2017, occorre fare riferimento agli elenchi pubblicati annualmente dal MEF.

In proposito, si precisa che rientrano nell’ambito applicativo dello split payment anche le società il cui controllo è esercitato congiuntamente dalle PA centrali e/o locali ex art. 17-ter co. 1-bis lett. a) e b) del DPR 633/72 e/o da società da queste controllate. Tuttavia, rientrano in tale categoria soltanto quelle società per le quali sussiste il controllo congiunto di diritto ex art. 2 co. 1 lett. d) del DLgs. 175/2016, e non quelle per le quali sussistono soltanto partecipazioni minoritarie che, sommate, superano la percentuale del 50%.

ATTESTAZIONE DELLE PA E DELLE SOCIETÀ ACQUIRENTI

A seguito della pubblicazione degli elenchi definitivi delle società soggette allo split payment (in data 31.10.2017), non riveste più alcuna utilità, per il fornitore, l’attestazione di cui all’art. 17-ter co. 1-quater del DPR 633/72, riguardante la riconducibilità dell’acquirente alla speciale disciplina.

Infatti, dopo la pubblicazione degli elenchi definitivi, tale attestazione è da ritenersi priva di effetti giuridici ove in contrasto con gli elenchi stessi.

AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Page 13: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

13

Sotto il profilo oggettivo, si chiarisce, in particolare, che il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica:

se l’operazione viene resa nei confronti di esportatori abituali che intendono avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza pagamento dell’imposta, ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72;

alle operazioni permutative ex art. 11 del DPR 633/72 (rilevando, ai fini dello split payment, soltanto gli eventuali conguagli);

in caso di compensazioni di crediti contrapposti tra fornitore e acquirente, posto che entrambi rientrino tra i soggetti destinatari dello split payment.

Si precisa, altresì, che il meccanismo dello split payment prevale sul regime dell’IVA per cassa (art. 32-bis del DL 83/2012).

VERSAMENTO DELL’IVA DA PARTE DEGLI ACQUIRENTI

La nuova disciplina in materia di scissione dei pagamenti consente anche alle società e alle PA che esercitano attività commerciale di effettuare il versamento dell’imposta da split payment mediante F24 (art. 5 co. 01 del DM 23.1.2015). Con Ris. 10.11.2017 n. 139, sono stati istituiti gli specifici codici tributo utilizzabili ai fini del suddetto versamento:

codice “6041” con modello F24;

codice “621E” con modello F24 EP.

PROFILI SANZIONATORI

In ragione dell’incertezza che ha caratterizzato l’attuazione della nuova disciplina in materia di split payment, è stata riconosciuta la non applicabilità delle sanzioni in caso di comportamenti irregolari attuati dai soggetti IVA successivamente all’1.7.2017 e fino al giorno precedente la pubblicazione della Circ. n. 27/2017, purché l’IVA sia stata assolta, ancorché in modo irregolare.

Pertanto, non è sanzionabile il fornitore che, erroneamente, ha emesso fattura:

in regime ordinario, tra l’1.7.2017 e il 6.11.2017, nei confronti di soggetti inclusi negli elenchi pubblicati dal MEF;

con applicazione dello split payment, entro la data di pubblicazione degli elenchi definitivi (31.10.2017), nei confronti di soggetti non inclusi in detti elenchi.

Inoltre, in caso di acquisti promiscui presso una P.A., non è sanzionabile il fornitore che abbia applicato erroneamente il meccanismo del reverse charge in luogo di quello dello split payment, ove tale comportamento si sia fondato sulle indicazioni fornite dalla PA acquirente.

Page 14: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

14

Novità

INAIL - NUOVE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE INFORTUNI

Decreto Ministero del Lavor n. 183/2016

Con l’introduzione del Decreto del Ministero del Lavoro n. 183/2016, è entrato in vigore l’obbligo di comunicazione all’INAIL, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, degli infortuni occorsi ai lavoratori, anche se della durata di un solo giorno (escluso quello dell’evento).

Precisiamo che tale nuovo adempimento, entrato in vigore lo scorso 12 ottobre 2017 (per effetto del c.d. Decreto mille proroghe n. 244/2016 che ne ha posticipato l’introduzione fissata originariamente per il 12 aprile 2017) ha finalità solo statistiche e non viene modificata in alcun modo, la copertura dell’assicurazione INAIL, che decorre, come sempre, dal quarto giorno di prognosi.

L’individuazione dei lavoratori per i quali occorre rispettare l’obbligo di comunicazione dell’infortunio ai fini statistici e informativi, deve avvenire ai sensi dell’art. 2 del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro) in base al quale è definito lavoratore “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Si precisa che, per i lavoratori domestici, non deve essere trasmessa la comunicazione ai fini statistici e informativi, fermo restando, sempre, il principio in base a cui debba essere trasmessa al competente Istituto (INAIL) la relativa denuncia in caso di infortunio guaribile in più di tre giorni.

In merito alla necessità di procedere con la denuncia di infortunio (ai fini statistici/informativi) occorso al titolare o socio artigiano, la Circolare INAIL n. 42/2017, ha precisato che l’obbligo di denuncia dell’infortunio riguarda anche i lavoratori autonomi, compresi gli artigiani.

Per quanto riguarda la modalità di comunicazione statistica e la denuncia assicurativa, rileva precisare che se la prognosi dell’infortunio è già “ab origine” superiore a tre giorni, non deve essere inviata la comunicazione relativa ai fini statistici in quanto l’obbligo risulta assolto con la consueta denuncia di infortunio.

Se l’infortunio, invece, ha inizialmente una prognosi inferiore ai tre giorni (e, pertanto, si è provveduto ad effettuare la comunicazione ai fini statistici) e, solo successivamente, si è prolungato oltre detto limite, sarà necessario “convertire” la comunicazione ai fini statistici in denuncia di infortunio con l’erogazione, pertanto, delle relative indennità.

Operativamente, si precisa, non sarà necessario elaborare una nuova denuncia ma sarà sufficiente “convertire”, come appena citato, la comunicazione statistica in denuncia tramite proprio la funzione “ converti in denuncia” messa a disposizione sul sito Inail.

L’art. 18, comma 1, lettera r) del D.Lgs. n. 81/2008 disciplina l’obbligo, in capo ai datori di lavoro, di trasmettere in via telematica all’INAIL:

Page 15: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

15

entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, la comunicazione ai fini statistici e informativi, contenente i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento;

entro due giorni dalla ricezione del certificato medico, la denuncia ai fini assicurativi, degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni.

Il mancato rispetto dei sopracitati termini previsti per l’invio della comunicazione d’infortunio di un solo giorno determina l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 548,00 ad € 1.972,80;

il mancato rispetto, invece, dei termini per l’invio della denuncia di infortunio comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.096,00 ad € 4.932,00.

Si precisa che in entrambe le casistiche (sanzioni per ritardato invio della comunicazione ai fini statistici/denuncia di infortunio) è previsto il beneficio della diffida.

L’assolvimento dell’obbligo di comunicazione sia delle denunce di infortunio sia delle comunicazioni a fini statistici consente all’INAIL di tenere monitorati tutti gli eventi di infortunio sul lavoro e ciò risulta essere di grande importanza soprattutto dopo l’abolizione, ad opera dell’art. 21, comma 4, D. Lgs 151/2015, dell’obbligo di tenuta del registro infortuni, sul quale era necessario annotare cronologicamente tutti gli infortuni sul lavoro occorsi ai lavoratori che comportassero l’assenza dal lavoro di almeno un giorno.

Page 16: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

16

Novità

MODALITA’ DI LAVORO IN SMART WORKING: COPERTURA ASSICURATIVA E INVIO TELEMATICO DEGLI ACCORDI

Come già anticipato nella ns. newsletter relativa al mese di Maggio 2017, a cui si rimanda per un approfondimento, lo “smart – working” non rappresenta una nuova forma contrattuale ma un nuovo modo di svolgimento dell’attività lavorativa.

Tale modalità di lavoro, definita anche “lavoro agile”, è caratterizzata dall’alternanza dello svolgimento dell’attività lavorativa tra i locali interni all’azienda e quelli esterni, stabiliti dal lavoratore, in modo da conciliare nella maggior parte dei casi le esigenze vita – lavoro.

Riepilogando le caratteristiche salienti di tale modalità lavorativa possiamo precisare che:

il lavoratore che presta la propria attività in “smart – working” ha diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello applicato alla generalità dei lavoratori con la stessa mansione/qualifica operanti all’interno dell’azienda;

l’accordo stipulato in “smart – working” deve essere stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova;

può essere a tempo determinato o indeterminato;

è fatto salvo il potere disciplinare del datore di lavoro;

in presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima dal contratto di lavoro in caso sia a tempo determinato o senza preavviso in caso di lavoro a tempo indeterminato.

La novità principale è rappresentata dall’introduzione a decorrere dal 15 novembre 2017 dell’invio telematico degli accordi di “smart – working” al Ministero del Lavoro tramite il portale cliclavoro; per accedervi è necessario essere in possesso di un account SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); precisiamo che i consulenti del lavoro o gli altri intermediari abilitati potranno accedere al portale cliclavoro con le credenziali già in loro possesso.

Per quanto riguarda l’assicurazione Inail, la classificazione tariffaria della prestazione lavorativa in smart – working è identica a quella che verrebbe applicata se il lavoratore svolgesse il proprio lavoro all’interno dei locali aziendali (circolare Inail n. 48/2017).

L’Inail precisa, inoltre, che il lavoratore che svolge il proprio lavoro in “modalità agile” ha diritto anche all’assicurazione durante il tragitto percorso per raggiungere la postazione di lavoro scelta dallo stesso (come sopra citato la postazione di lavoro dovrebbe essere scelta in modo da conciliare il più possibile le esigenze vita – lavoro); nel caso del c.d. “rischio elettivo”, ossia in caso di infortunio determinato da un comportamento doloso adottato dal lavoratore, l’Inail non provvederà ad erogare la relativa indennità.

Proprio per questo motivo, concludendo, sarà necessario, o meglio, consigliabile, inviare i contratti in “modalità agile” al Ministero del Lavoro avendo cura di dettagliare il più

Page 17: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

17

possibile i luoghi scelti dal dipendente per svolgere il proprio lavoro, in modo tale da tenere monitorata maggiormente la situazione degli infortuni ed accelerare, di conseguenza, le relative indennità da parte dell’Istituto.

Page 18: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

18

Novità

TASSONOMIA XBRL PER I BILANCI 2017

XBRL Italia ha pubblicato, sul proprio sito web, la tassonomia 2017-07-06, dedicata alla codifica dei bilanci dell’esercizio 2017.

Il nuovo tracciato introduce nello Stato patrimoniale, sia in forma abbreviata che micro, la possibilità di distinguere – grazie a una voce ad hoc – le imposte anticipate eventualmente presenti nel totale complessivo dei crediti iscritti nel circolante.

Tale soluzione è in linea con le modifiche recentemente proposte dall’Organismo italiano di contabilità ai principi contabili nazionali vigenti e, in particolare, agli OIC 12 e 25.

Il paragrafo 19 di quest’ultimo prevede infatti che “per le imposte anticipate non è fornita l’indicazione separata di quelle esigibili oltre l’esercizio successivo”, in quanto non si tratta di veri e propri crediti e, quindi, il concetto di esigibilità non è ad esse applicabile.

Nel caso dei bilanci in forma abbreviata e micro, la previsione si scontrava però con la presenza, per effetto delle disposizioni semplificatorie contenute nell’art. 2435-bis c.c. (richiamate pure dall’art. 2435-ter c.c. ), della sola voce “C.II – Crediti”, con la conseguenza di dover dare separata indicazione degli importi esigibili oltre l’esercizio successivo.

La vigente tassonomia 2016-11-14 aveva cercato di risolvere il problema consentendo al redattore di scegliere se:

- indicare le imposte anticipate, ove presenti, solo nel totale della voce “C.II – Crediti” riservando, quindi, la distinzione fra quanto esigibile entro e oltre l’esercizio successivo ai crediti in senso stretto;

- continuare invece a considerare, nella somma da distinguere temporalmente, pure le imposte anticipate, seguendo peraltro una prassi ormai consolidata.

Le modifiche proposte dall’OIC ai principi contabili 12 e 25 prevedono che, per evitare una commistione di valori eterogenei (le imposte anticipate non sono crediti) dannosa per la chiarezza del bilancio, nell’ambito dei crediti nell’attivo circolante dello Stato patrimoniale, in forma abbreviata e micro, le società forniscano indicazione separata delle imposte anticipate.

La tassonomia 2017-07-06 risponde proprio a questa esigenza, suddividendo la voce “C.II – Crediti” – in tre diverse componenti: ai crediti entro e oltre l’esercizio successivo si aggiunge, infatti, la sottovoce “imposte anticipate”; la loro somma deve corrispondere al totale dei crediti del circolante.

C) Attivo circolante

I - Rimanenze Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita

II - Crediti

esigibili entro l’esercizio successivo

Page 19: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

19

esigibili oltre l’esercizio successivo

imposte anticipate

Totale crediti

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

IV - Disponibilità liquide

Totale attivo circolante (C)

Page 20: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

20

Approfondimenti

BONUS SUPERAMMORTAMENTO AL 140% IN SCADENZA

Art. 5 del Ddl di bilancio 2018

Le imprese potranno ancora sfruttare il bonus del 140% (misura che dal prossimo anno scenderà al 130%), nonché detassare il costo delle auto strumentali, con ordini confermati e acconti del 20% pagati entro il prossimo 31 dicembre, se la consegna avverrà entro giugno 2018.

PREMESSA

L’articolo 5 del Ddl di bilancio 2018, oltre a prorogare l’iperammortamento del 250%, riapre, per il 2018 (con coda a giugno 2019), i termini del super ammortamento in scadenza al prossimo 31 dicembre, ma con due rilevanti modifiche; in particolare:

sono esclusi dall’agevolazione i veicoli di cui all’articolo 164, comma 1, del TUIR, anche se strumentali;

riduzione dal 40% al 30% della maggiorazione del costo per ammortamenti e leasing.

AGEVOLAZIONE SUGLI ACQUISTI

Al fine di poter agevolare gli acquisti di beni strumentali, sfruttando ancora il bonus del 140% si rende quindi necessario definire - per quanto possibile - i piani di investimento (di beni super ammortizzabili) entro il prossimo 31 dicembre. Anche in assenza di consegne o ultimazione nel 2017, infatti, il superammortamento al 140% spetta (anche per le auto strumentali come ad esempio quelle di noleggiatori, scuole guida e taxisti) se entro fine anno l’ordine verrà accettato dal fornitore e verrà corrisposto un acconto almeno pari al 20% del costo.

In questo caso, le regole attuali resteranno valide pur se l’investimento verrà effettuato entro il 30 giugno 2018, con entrata in funzione e avvio dell’ammortamento (e della conseguente maggior deduzione del 40%) solo da tale anno.

Se, invece, gli investimenti del 2018 (e anche quelli del primo semestre di tale anno) non sono supportati da ordini accettati e acconti 20% del 2017, si ricadrà automaticamente nella disciplina introdotta dal Ddl di bilancio e, pertanto, applicando un’agevolazione ridotta, ovvero il 30% del costo (anziché il 40%) e senza la possibilità di agevolare le auto e gli altri veicoli dell’articolo 164 del TUIR.

AGEVOLAZIONE SUL LEASING

Per bloccare rapidamente gli investimenti super ammortizzabili con le attuali regole di miglior favore (agevolazione al 40% anziché la nuova del 30% prevista per il 2018 dal sopramenzionato Ddl), decidendo in un secondo momento l’adeguata forma di finanziamento, si può tenere in considerazione il chiarimento della risoluzione 132/E/2017, con la quale è stato precisato che, in presenza di ordine e acconto al fornitore entro il 31 dicembre 2017, è consentito stipulare successivamente un contratto di leasing a condizione che si “trasformi” contestualmente l’acconto pagato in un maxi canone di pari ammontare.

Page 21: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

21

Approfondimenti

“IL TRASFERTISMO”

Art. 51, commi 5 e 6, DPR 917/1986

Occorre, innanzitutto, fare una distinzione precisa tra il concetto di “trasferta” e quello di “trasfertismo”.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione del 17/02/2016 n. 3066, la trasferta si realizza quando il datore di lavoro destina il proprio dipendente a svolgere “temporaneamente” la prestazione di lavoro in un luogo diverso rispetto a quello ordinario; il “trasfertismo”, invece, si verifica quando la trasferta è abituale e strutturalmente connessa alla prestazione di lavoro, il lavoratore non ha una sede di lavoro fissa e predeterminata, in quanto è obbligato a continui spostamenti all’interno dell’area di lavoro individuata contrattualmente.

Per quanto concerne il regime previdenziale e fiscale del “trasfertismo” l’art. 51 comma 6 del TUIR, dopo averne esposto le condizioni indispensabili ovvero:

mancata indicazione nel contratto o nella lettera di assunzione della sede di lavoro;

svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;

corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa sia svolta;

dispone che le somme percepite dai “trasfertisti” a titolo di indennità siano soggette al regime previdenziale e fiscale pari al 50% del loro ammontare.

In mancanza della compresenza dei tre elementi sopracitati, all’indennità di trasferta deve essere applicato quanto previsto dal comma 5 dell’art. 51 del TUIR, con esclusione dalla base imponibile entro determinati limiti delle somme corrisposte a titolo di trasferte effettuate fuori dal territorio comunale (come, ad esempio, indennità fino ad € 46,48 e rimborsi spese/vitto/alloggio esenti).

Il dibattito sul tema “trasferta – trasfertismo” si è riacceso in seguito all’annullamento di un verbale del 2007 da parte della Corte di Cassazione relativo al caso di un’azienda di impianti i cui dipendenti, considerati “trasfertisti”, avrebbero percepito la relativa “indennità di trasferta” solo per i giorni di effettiva presenza e solo qualora l’attività fosse svolta al di fuori del comune in cui aveva sede l’azienda, senza, percepire, quindi l’indennità in misura fissa ( come previsto dal comma 6 art. 51 del TUIR) in quanto mancava il terzo dei requisiti sopracitati per configurare un vero e proprio “trasfertista”.

A tal riguardo sono intervenute le Sezioni Unite a far chiarezza sul tema, affermando che prima di tutto è necessario verificare le concrete caratteristiche della prestazione (resa in luoghi sempre variabili e diversi) e non le modalità di corresponsione degli emolumenti, atteso che il carattere di continuità della loro erogazione non è di per sè decisivo ("anche se corrisposte con carattere di continuità"). Ciò anche per evitare, puntualizza la Corte, che il regime contributivo applicabile dipenda dalle modalità di corresponsione della retribuzione, lasciate alla discrezionalità delle parti.

Page 22: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

22

Approfondimenti

AIDC - NORMA DI COMPORTAMENTO 200: “LIMITI ALL’ACCERTAMENTO POSTICIPATO”

Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Norma di Comportamento n. 200 (ottobre 2017)

L’Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, con la norma di comportamento in oggetto, ha fornito interpretazioni in merito alle regole sulla conservazione delle scritture contabili e i termini di decadenza della conservazione dei documenti fiscali.

PREMESSA

Il documento dell’AICD evidenzia che ai fini dell’accertamento delle imposte sui redditi e assimilati, il controllo delle imputazioni per competenza di eventi successi in periodi di imposta per i quali è già spirato il termine di decadenza, non può comportare, in capo al contribuente, alcun obbligo documentale ulteriore rispetto alle previsioni normative.

Allo stesso modo, sottolinea però che possono essere formulate contestazioni riguardanti gli effetti sull’imponibile, o sull’imposta dovuta, per il periodo sottoposto a verifica, prodotti da situazioni fiscali che hanno avuto origine in un periodo d’imposta precedente.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE - LA NORMATIVA

Civilistica – art. 2220 del Codice Civile

L’art. 2220 del Codice Civile dispone che i documenti amministrativi ed i registri contabili debbano essere conservati per un periodo decennale, con decorrenza dall’ultima registrazione.

Fiscale – art. 22 del D.P.R. n. 600/1973

L’art. 22 del D.P.R. n. 600/1973 afferma che le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie, del codice civile o di leggi speciali, devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d’imposta, anche oltre il termine stabilito dall’articolo 2220 del codice civile o da altre leggi tributarie.

In sostanza, la norma fiscale in esame amplia il periodo temporale a cui va riferito l’obbligo di conservazione documentale in materia contabile ed amministrativa.

Lo Statuto del Contribuente – comma 5, art. 8, Legge 212/2000

Lo statuto del contribuente dispone che l’obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione. Tale disposizione ribadisce il termine decennale come quello massimo, oltre il quale nessun obbligo di conservazione può essere imposto al contribuente.

Page 23: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

23

LA DECADENZA DEL POTERE DI ACCERTAMENTO

L’Associazione, con la norma di comportamento in commento, evidenzia che l’art. 43 del D.P.R. 600/1973 prevede che gli avvisi di accertamento debbano essere notificati ‘‘a pena di decadenza’’ entro il termine ivi indicato. E` questo il termine entro il quale il contribuente deve essere in grado di comprovare la correttezza della propria dichiarazione, attraverso tutta la documentazione necessaria e idonea.

A tale proposito si rammenta che con la Legge di Stabilità 2016 (in virtù dell’abrogazione della norma sul raddoppio dei termini in presenza di fatti penalmente rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 74/2000, che comportassero l’obbligo di denuncia), sono stati allungati i tempi previsti per la rettifica ai fini delle imposte dirette (di cui al D.P.R. n. 600/1973, art. 43) e dell’IVA (di cui al D.P.R. n. 633/1972, art. 57) prevedendo che, a decorrere dal periodo di imposta 2016 (Redditi 2017) gli uffici potranno notificare gli accertamenti entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ovvero se omessa o nulla entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta presentare.

L’ORIENTAMENTO DELL’AIDC

La norma di comportamento dell’AIDC è del parere che quando l’evento originario risalga a un periodo non più accertabile, l’onere della prova relativo alle poste imputate nei periodi successivi all’evento originario, ovvero ai periodi ancora accertabili, è assolvibile sulla base della produzione da parte del contribuente di un’ordinata e coerente documentazione contabile e tributaria riguardante i periodi di imposta per i quali sono ancora pendenti i termini di conservazione obbligatoria delle scritture e della documentazione contabile e tributaria.

Il caso dell’ammortamento

La norma in esame dell’AIDC tratta l’esempio dell’ammortamento.

Per comprovare la corretta deduzione di quote di ammortamento di beni strumentali acquistati in un esercizio non più accertabile, il contribuente è chiamato a produrre un’ordinata e regolare tenuta delle scritture contabili, comprensiva del registro dei beni ammortizzabili (o del Libro degli inventari), ove opportunamente integrato ai sensi di legge, mentre non è gravato dall’obbligo di produrre documenti risalenti all’esercizio in cui il bene è stato acquistato, quando sia spirato il termine di decadenza dell’accertamento relativo a quel periodo d’imposta.

Page 24: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

24

Approfondimenti

NUOVE DISPOSIZIONI ANTIELUSIVE ACE, DECORRENZA ED ADEMPIMENTI

Circolare n. 26/E/2017

L’agenzia delle Entrate, con Circolare n. 26/E/2017 ha fornito precisazioni in merito a:

preventività delle istanze di interpello probatorio;

decorrenza della nuova disciplina antielusiva;

effetti della clausola di salvaguardia, anche sugli stessi interpelli in corso di lavorazione.

PREMESSA

L’applicazione della disciplina antielusiva dell’ACE può comportare la sterilizzazione dell’incremento della base ACE di riferimento, al fine di evitare la fruizione di indebite duplicazioni del beneficio.

Al fine di evitare tali effetti il contribuente può presentare all’Agenzia delle Entrate istanza di interpello (cd. Probatorio) per dimostrare che tali duplicazioni di benefici non si realizzano, ma è tenuto a farlo nel rispetto del requisito della cd. preventività (ex art.11 della legge n. 212/2000), e dunque, in linea generale, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta per il quale si intende applicare il bonus in dichiarazione (a questi fini non rileva la possibilità di presentare una dichiarazione sostitutiva entro il termine di 90 giorni nè tanto meno, la possibilità di emendare la dichiarazione; rileva solo termine ordinario di presentazione della dichiarazione).

In ogni caso va ricordato che la presentazione dell’interpello non è più obbligatoria a seguito delle novità introdotte alla stessa disciplina con il D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156.

NUOVA DISCIPLINA ANTIELUSIVA

La Circolare n. 26/E/2017 evidenzia che le modifiche alla disciplina antielusiva introdotte dall’art. 10 del decreto 3 agosto 2017 tendono ad intercettare ipotesi di duplicazione del beneficio ACE, a fronte di un’unica immissione di denaro nell’ambito di un gruppo di società, operata per il tramite di operazioni intercorse con soggetti non residenti. In particolare il suddetto decreto:

ha individuato la nozione di ‘‘gruppo’’ rilevante a questi fini

ha tracciato il perimetro di applicazione della disciplina antielusiva mediante la sua estensione anche alle operazioni che hanno come controparti soggetti del gruppo non direttamente agevolabili (come, ad esempio, i soggetti non residenti).

Sono state poi previste delle esimenti in relazione all’indagine sulla composizione della compagine sociale che deve essere effettuata in presenza di conferimenti provenienti dall’estero qualora, ai sensi del nuovo comma 4, del sopra menzionato art. 10, vi siano uno o più soci (anche non controllanti) localizzati in Stati o territori che non consentono un adeguato scambio di informazioni.

Page 25: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

25

In particolare, il comma 4 del citato art. 10 prevede che l’indagine sulla composizione della compagine sociale debba essere effettuata tenendo in considerazione le seguenti due esimenti:

presenza di una società quotata, caso in cui si valuta solo la composizione della compagine sociale dei soci controllanti (in base ai requisiti di cui all’art. 2359 c.c.);

presenza di un fondo di investimento regolamentato e localizzato in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, caso in cui non si richiedono informazioni.

Si sottolinea, infine, che con il nuovo comma 5, dell’art. 10 è stata poi prevista, in presenza di conferimenti provenienti da soggetti localizzati in paesi che non consentono lo scambio di informazioni, una regola di distribuzione proporzionale delle sterilizzazioni da operare in presenza di più conferitarie nel perimetro del gruppo.

DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA ANTIELUSIVA

Sulla base del presupposto sancito dallo Statuto del contribuente (ex art. 3, comma 1, Legge 27 luglio 2000, n. 212) secondo cui la decorrenza di una nuova disposizione non può che essere coincidente con il periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della disposizione che l’ha introdotta; ne consegue che - nel caso in esame - la decorrenza delle nuove disposizioni di matrice antielusiva coinciderà con il periodo d’imposta 2018.

In particolare, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare le norme della disciplina antielusiva, nella nuova formulazione, troveranno applicazione a partire dal periodo d’imposta 2018, che costituisce il periodo d’imposta successivo a quello in corso all’entrata in vigore del decreto (ossia il 2017, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta l’11 agosto 2017).

Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 26/E/2017 nel determinare l’incremento di capitale proprio relativo al 2018 sarà necessario tenere in considerazione tutte le operazioni, rientranti nell’ambito del nuovo art. 10, poste in essere dal 2011 al 2018.

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il decreto 3 agosto 2017 (art. 12, comma 2), prevede una clausola di salvaguardia per i comportamenti pregressi coerenti e non coerenti. Questa clausola si applica, in particolare, anche in relazione alla disciplina antielusiva contemplata dall’art. 10 del medesimo decreto.

In particolare, è stato previsto che con riferimento ai periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino a quello in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione della variazione del capitale proprio, relativa ai medesimi periodi d’imposta.

Ne deriva che in linea generale per effetto della clausola di salvaguardia in relazione ai periodi d’imposta che vanno dal 2011 al 2017:

i comportamenti posti in essere dai contribuenti attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi sono salvaguardati, a prescindere dall’effetto positivo o negativo sulla determinazione dell’agevolazione stessa;

risulta preclusa la via dell’integrativa finalizzata a correggere le dichiarazioni presentate in relazione ai comportamenti collegati alle disposizioni antielusive dell’art. 10 del nuovo decreto ACE.

Page 26: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

26

PERIODI D’IMPOSTA 2016 E 2017

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 26/E/2017 ha specificato che poiché al momento della pubblicazione della stessa i termini di presentazione della dichiarazione per i periodi d’imposta 2016 e 2017 non risultavano ancora scaduti, per effetto della clausola di salvaguardia i comportamenti cristallizzati nelle predette dichiarazioni non sono suscettibili di contestazione.

Il Fisco, inoltre, nel documento di prassi poc’anzi menzionato ha fatto presente che è rimessa a ciascun contribuente la facoltà di anticipare, purché integralmente, le disposizioni del suddetto art. 10, specificando che, invece, un’eventuale applicazione parziale della disciplina in questione non può ritenersi possibile, in quanto le modifiche delle disposizioni antielusive configurano un nuovo regime che va applicato nella sua interezza.

L’Agenzia ha evidenziato che per il solo periodo d’imposta 2016 - per il quale, in virtù della proroga relativa alla scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione, alla data della diffusione dei chiarimenti resi con la citata circolare erano ancora pendenti i termini di presentazione della dichiarazione - i contribuenti che abbiano già presentato la dichiarazione prima della data del 26 ottobre 2017 (data di emanazione della Circolare n. 26/e/2017) possono rettificare la stessa, al fine di tener conto delle novità del decreto, entro il termine di 90 giorni (art. 2, comma 7, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.).

RIFLESSI SULL’INTERPELLO

Dalle precisazioni rese con la circolare n. 26/E/2017 derivano alcune importanti implicazioni per le istanze di interpello probatorio riferite al periodo di imposta 2016 ancora in fase di istruttoria (come, ad esempio, nel caso di istanze presentate ad ottobre 2017):

i contribuenti cui sia stata notificata una richiesta di documentazione integrativa in sede di risposta possono valorizzare l’intenzione di avvalersi delle nuove disposizioni del decreto del 3 agosto, fornendo la relativa documentazione;

i contribuenti che abbiano presentato un’istanza in corso di valutazione e che non abbiano ricevuto richiesta di documentazione integrativa possono comunque manifestare la volontà di avvalersi dell’applicazione delle nuove disposizioni, inviando una integrazione spontanea entro la scadenza dei termini di risposta dell’istanza originariamente presentata (120 giorni dalla data di presentazione).

La suddetta circolare ha inoltre fatto presente che nei casi di risposta già resa da parte dell’Agenzia delle Entrate (ad esempio a settembre ad un’istanza presentata a giugno 2017) – situazione nella quale l’istruttoria sarebbe teoricamente a tutti gli effetti già esaurita e il contribuente non potrebbe avvalersi dei nuovi schemi previsti dal decreto attuativo - sarebbe opportuno mettere in conto la possibilità di presentare istanze di riesame alla luce del nuovo quadro applicativo/ interpretativo.

Page 27: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

27

Approfondimenti

LICENZIAMENTO DURANTE LA MALATTIA: ATTESO L’INTERVENTO DELLE SEZIONI UNITE

In caso di malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, l’imprenditore ha diritto di recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato nei tempi e modi previsti dal combinato degli articoli 2110 e 2118 del codice civile che recitano espressamente: “in caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un’indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dagli usi o secondo equità” (art.2110); “l’imprenditore, inoltre, ha diritto di recedere dal contratto , decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità” (art. 2118 c.c.).

In base a quanto sopracitato, risulta evidente che il datore di lavoro non abbia la possibilità di licenziare un proprio dipendente a tempo indeterminato che si trovi in malattia, dovendo necessariamente aspettare il decorrere del periodo di comporto, o i tempi stabiliti dalla legge: in tali intervalli temporali, infatti, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro nonostante l’attività lavorativa sia stata sospesa per un fatto inerente la sua persona.

Tale concetto è stato ribadito anche dalla Cassazione che, con sentenza n. 1777 del 28 gennaio 2014, afferma che, “il datore di lavoro non può in alcun modo porre fine unilateralmente al rapporto di lavoro sino al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (c.d. comporto)”.

Bisogna, però, d’altra parte sottolineare che ci possono essere altre motivazioni alla base di un licenziamento anche a fronte di situazioni di malattia sopravvenute o già esistenti al momento del licenziamento.

La sopracitata sentenza rileva, infatti, che lo stato di malattia: “non preclude l’irrogazione del licenziamento per giusta causa, ma dall’altra parte, sospende l’efficacia del licenziamento per giustificato motivo o il decorso del periodo di preavviso”.

Di fronte, infatti, ad un licenziamento per giusta causa, ossia determinato da gravi condotte del lavoratore che pregiudichino definitivamente il rapporto fiduciario che deve necessariamente sussistere tra datore di lavoro e lavoratore, lo stato di malattia non rileva ai fini dell’interruzione del rapporto di lavoro.

Diversa, invece, è la circostanza determinata da un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ossia, come recita l’art. 3 della Legge 604/96, “determinato da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”: In tale caso, il licenziamento rimane sospeso fino alla fine del periodo di malattia per poi riprendere successivamente la sua efficacia.

Questo è anche quello che viene ribadito dalla sentenza n. 239 del 7 gennaio 2005 che recita espressamente “il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato durante la malattia del dipendente non è nullo, ma rimane sospeso fino alla guarigione del dipendente, e da quel momento torna a riprendere la sua efficacia”.

Page 28: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

28

Alla luce di quanto esposto, si sta aspettando che si esprimano le Sezioni Unite in tale materia in modo tale da risolvere definitivamente la questione e colmare il vuoto normativo che si è venuto a creare.

Page 29: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

29

Approfondimenti

L’IMPUGNAZIONE DEL BILANCIO PER VIZI SPECIFICI

La disciplina dell’impugnazione del bilancio d’esercizio è tra i temi di diritto societario maggiormente affrontati dai giudici di merito.

Di seguito si commentano due recenti sentenze del Tribunale di Milano (n. 8567 e n. 8652 di agosto 2017) aventi ad oggetto il tema in oggetto.

Nella sentenza n. 8652/2017 i giudici milanesi ricordano come il bilancio assolva a una funzione rappresentativa della situazione patrimoniale e finanziaria della società cui si riferisce, nonché del suo risultato economico al termine dell’esercizio, tale da fornire ai soci e ai terzi una dettagliata illustrazione di tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto di prescrivere attraverso gli artt. 2423 e ss. c.c.

L’interesse del socio– che lo legittima a impugnare la delibera approvativa di un bilancio a suo dire redatto in violazione delle prescrizioni legali – non dipende tanto dal venir meno della sua aspettativa a ottenere una quota degli eventuali utili o, comunque, un immediato vantaggio patrimoniale, ma nasce piuttosto dal fatto che la scarsa chiarezza o la mancanza di veridicità del bilancio non gli permette di avere tutte le informazioni circa elementi capaci di incidere sul valore della propria quota di partecipazione, con ciò impedendogli di compiere scelte informate in ordine alla gestione della stessa (cfr. Cass. n. 23976/2004).

Da tali presupposti discendono due conseguenze.

La prima è l’irrilevanza, rispetto a domande di invalidità della delibera di approvazione del bilancio, di deduzioni incentrate su illeciti perpetrati dagli amministratori – seppur lesivi dell’integrità e del valore del patrimonio sociale – se svincolate da precise allegazioni in ordine alla loro rappresentazione in bilancio.

La seconda è che la parte che impugna la delibera di approvazione del bilancio di esercizio, lamentando che il documento contabile sia privo di chiarezza, veridicità e correttezza, ha l’onere di indicare esattamente le singole poste in tesi iscritte in bilancio in violazione delle norme vigenti, nonché di enunciare specificamente in che cosa consistano i lamentati vizi del bilancio impugnato; spettando poi al giudice, nella valutazione circa la fondatezza della domanda, logicamente successiva al vaglio sulla sussistenza del preliminare interesse della parte all’impugnazione, esaminare le singole poste e verificarne la conformità ai precetti legali (cfr. Cass. nn. 6616/2015 e 11554/2008).

Va, quindi, rigettata una domanda di annullamento connotata da censure strutturate in termini del tutto generici, astratti e sommari, concentrate più su atti gestori asseritamente negligenti e dannosi, che non su singole poste di bilancio.

Con la sentenza n. 8567/2017, poi, si sottolinea come il preventivo deposito del progetto di bilancio (e dei relativi allegati), art. 2429 comma 3 c.c., tuteli il diritto di partecipazione del socio all’assemblea di approvazione. Diritto che può essere effettivamente esercitato solo dal socio che abbia avuto a disposizione un periodo di tempo ragionevole per l’esame completo del progetto da approvare in sede assembleare. Il termine del quale deve disporre il socio per l’esame del progetto di bilancio prima dell’assemblea è definito dal legislatore in quindici giorni, e la sua violazione comporta un’illegittima compressione del diritto di partecipazione del socio, con annullabilità della relativa delibera.

Page 30: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

30

Rispetto all’invalidità derivante da tale omissione non presenta alcun rilievo il fatto che il socio impugnante abbia poi approvato il bilancio dell’esercizio successivo. L’art. 2434-bis comma 1 c.c., per cui la delibera di approvazione del bilancio non può essere proposta dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo, si limita a introdurre un termine di decadenza delle impugnazioni delle delibere assembleari e non disciplina le impugnazioni già proposte nei confronti di precedenti delibere di approvazione del bilancio.

Depongono in tal senso il tenore letterale della norma (per cui le azioni non possono essere “proposte”), nonché la considerazione per cui, diversamente, dovrebbe ritenersi che il socio, dopo avere impugnato la delibera di approvazione del bilancio, non possa partecipare per anni all’approvazione dei bilanci dei successivi esercizi, con ulteriore nocumento per i suoi diritti di partecipazione. Né la delibera di approvazione del bilancio successivo può ritenersi sostitutiva, ai sensi dell’art. 2377 comma 8 c.c., di quella di approvazione del bilancio precedente, permanendo la violazione del diritto di partecipazione del socio alla precedente assemblea, e comunque riferendosi le due delibere a due distinti esercizi sociali.

E neppure presenta alcun rilievo il fatto che la delibera di approvazione del bilancio non cagioni alcun danno al patrimonio sociale. L’art. 2429 comma 3 c.c. tutela, infatti, solo il diritto di partecipazione del socio, e non il patrimonio sociale, la cui lesione o meno costituisce elemento irrilevante ai fini della valutazione della legittimità della delibera. In tal senso è emblematico il confronto con altre norme, come, ad esempio, l’art. 2373 comma 1 c.c., ove, diversamente da quanto accade per la violazione dei termini di cui all’art. 2429 comma 3 c.c., la deliberazione adottata con il voto determinante del socio in conflitto di interessi è impugnabile solo qualora possa recare danno alla società.

Page 31: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

31

Approfondimenti

COUNTRY BY COUNTRY REPORT – ACCORDO ITALIA – STATI UNITI

Con il comunicato stampa del 3.10.2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto che è operativo dal 27.9.2017 l’accordo per lo scambio automatico dei documenti di rendicontazione delle imprese multinazionali (c.d. country by country report) tra l’Italia e gli Stati Uniti d’America.

Con Revenue Procedure 2017-23, l'Internal Revenue Service degli Stati Uniti ha chiarito che le regulations statunitensi sul Country-by-Country si applicano al periodo fiscale delle Controllanti capogruppo residenti negli Stati Uniti che inizia il 30 giugno 2016 o in data successiva ("The CbC reporting regulations apply to reporting periods of ultimate parent entities of U.S. MNE groups that begin on or after the first day of the first taxable year of the ultimate parent entity that begins on or after June 30, 2016").

Sempre con riferimento al 2016, la normativa statunitense non prevede invece l'obbligo del CBCR per le Controllanti capogruppo residenti negli Stati Uniti con un periodo fiscale che inizia in un giorno compreso tra il 1 gennaio e il 29 giugno 2016. Tuttavia, pur in assenza di obbligo, gli USA accettano il "voluntary filing" del CBCR da parte della Controllante capogruppo residente negli USA. Il CBCR sarà poi inviato alle giurisdizioni, delle entità appartenenti al gruppo multinazionale, con le quali è stato stipulato un Accordo qualificante per lo scambio dei CBCRs.

OBBLIGHI IN CAPO ALLE CONTROLLATE ITALIANE

Per effetto dell’intervenuto accordo con gli Stati Uniti, viene meno l’obbligo di rendicontazione per il 2016 in capo alle società italiane controllate da società statunitensi. L’art. 2 co. 7 del DM 23.2.2017, infatti, “trasla” l’obbligo di rendicontazione dalla controllante estera alla controllata italiana se la controllante è residente in uno Stato con il quale l’Italia non ha un accordo per lo scambio automatico dei country by country report.

Con l’esecutività dell’accordo Italia-Stati Uniti, invece:

l’obbligo torna ad essere previsto in capo al soggetto “naturalmente” tenuto all’adempimento (la controllante estera);

la controllata italiana è solo tenuta ad indicare i dati dalla capogruppo nel prospetto dedicato del quadro RS (rigo RS268, nel modello REDDITI 2017 SC).

Page 32: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

32

Dal Mondo

NUOVA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI ITALIA-ROMANIA – ENTRATA IN VIGORE

Con il comunicato pubblicato sulla G.U. 25.10.2017 n. 250, il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ha reso noto il perfezionamento dello scambio degli strumenti di ratifica previsto per l’entrata in vigore della nuova Convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e la Romania, con Protocollo aggiuntivo:

firmata a Riga il 25.4.2015;

ratificata dall’Italia con L. 16.5.2017 n. 78, pubblicata sulla G.U. 9.6.2017 n. 132.

La nuova Convenzione, in vigore dal 25.9.2017, sostituisce il precedente trattato firmato a Bucarest nel 1977 e ratificato con la L. 18.10.78 n. 680.

PRINCIPALI DISPOSIZIONI DELLA NUOVA CONVENZIONE

La nuova Convenzione Italia-Romania riduce dal 10% al 5% le aliquote previste per il prelievo operato nello Stato della fonte con riferimento ai dividendi, agli interessi e alle royalties.

Il nuovo trattato, inoltre, non contiene più una disciplina specifica per le provvigioni degli agenti. Pertanto:

nella vecchia Convenzione era previsto il potere di uno Stato di prelevare una ritenuta “in uscita” sulle provvigioni corrisposte ad un agente residente nell’altro Stato per le prestazioni svolte sul proprio territorio;

con la nuova Convenzione, invece, le provvigioni seguono le regole generali dell’art. 7 del modello OCSE (Utili delle imprese), per cui vi è tassazione nello Stato dove viene svolta l’attività solo in presenza di una stabile organizzazione in loco.

DECORRENZA

Le disposizioni della nuova Convenzione Italia-Romania si applicano:

dal periodo d’imposta 2018 (per i soggetti “solari”), per i redditi tassati in sede di dichiarazione;

a tutte le distribuzioni di redditi assoggettati a ritenute alla fonte (tipicamente, dividendi, interessi e royalties) effettuate dall’1.1.2018.

Page 33: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

33

Dal Mondo

SVIZZERA: PRONTA L’ORDINANZA SUL COUNTRY BY COUNTRY REPORT

Il governo federale ha approvato il 29 settembre scorso l’ordinanza sullo scambio automatico delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi multinazionali. Il provvedimento contiene le disposizioni esecutive che fanno riferimento alla legge federale approvata lo scorso 16 giugno. Le basi normative dello scambio, la legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali e l’accordo multilaterale del 27 gennaio, entreranno in vigore dal primo dicembre di quest’anno.

LA CONVENZIONE SULLA RECIPROCA ASSISTENZA

La base di attuazione dello scambio di rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali è la Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale approvata dalla Assemblea federale nel dicembre 2015. Il Parlamento nel giugno di quest’anno ha approvato l’accordo multilaterale tra autorità competenti sullo scambio di rendicontazioni Paese per Paese (accordo SRPP) e la legge federale sullo scambio automatico internazionale delle rendicontazioni Paese per Paese di gruppi di imprese multinazionali che entreranno in vigore il primo dicembre (LSRPP). GLI ARTICOLI DELL’ORDINANZA

L’ordinanza è divisa in dieci articoli e tra le disposizioni più importanti se ne segnalano due.

La prima, contenuta nell’articolo 1, che disciplina il contenuto della rendicontazione; la seconda è quella prevista nell’articolo tre che indica, invece, la soglia per l’obbligo di presentare una rendicontazione fissata in 900 mln di franchi.

GLI EFFETTI SUL PIANO PRATICO

Due gli effetti relativi all’entrata in vigore dell’accordo multilaterale e della legge federale. Innanzitutto i gruppi di imprese multinazionali dovrebbero mettere a punto la rendicontazione Paese per Paese per la prima volta nell’anno fiscale 2018. Dal 2020 poi la Svizzera e gli Stati partner potrebbero scambiarsi le rendicontazioni Paese per Paese. Per i periodi precedenti al 2018 i gruppi di imprese multinazionali possono presentare volontariamente una rendicontazione Paese per Paese. In questo caso sarà l’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) a trasmetterla agli Stati partner sulla base dell’Accordo SRPP a partire dal prossimo anno.

Page 34: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

34

Dal Mondo

OCSE: NUOVO MODELLO DI CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Il 21 novembre 2017 il Consiglio dell'OCSE ha approvato il contenuto dell'aggiornamento del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni e del relativo Commentario.

L'aggiornamento, che è stato precedentemente approvato dalla Commissione Affari Fiscali il 28 settembre 2017, sarà incorporato in una versione rivista del Modello OCSE che sarà pubblicato nei prossimi mesi.

L'aggiornamento comprende principalmente le modifiche al modello OCSE sviluppate attraverso il progetto BEPS dell'OCSE / G20.

Di seguito, una sintesi di alcune delle principali modifiche.

ARTICOLO 5

Le modifiche all’articolo 5 del Modello OCSE sono conseguenti alle indicazioni contenute nel Rapporto finale alla Action 7 BEPS per prevenire l’elusione artificiosa della qualifica di stabile organizzazione.

Tali modifiche sono in linea con quanto previsto nella Convenzione multilaterale e si sostanziano nell’introduzione della c.d. anti-fragmentation rule, in base alla quale, nel caso di svolgimento di più attività da parte di una o più imprese tra loro collegate in uno Stato, sussiste una stabile organizzazione se le diverse attività siano tra loro complementari, fatto salvo il caso in cui la totalità delle attività abbia carattere preparatorio o ausiliario.

Sono poi riscritte le nozioni di “agente dipendente” e “agente indipendente” ai fini della sussistenza o meno di una stabile organizzazione personale.

In particolare, si considera “agente dipendente” un intermediario che opera per conto di un’impresa, stipulando abitualmente contratti o ricoprendo abitualmente il ruolo principale che porta alla stipula di contratti che sono conclusi abitualmente (routinely) senza che intervengano modifiche sostanziali da parte della casa madre.

Diversamente, si considera “agente indipendente” (soggetto che non configura S.O.) un qualsiasi soggetto dotato di indipendenza giuridica ed economica che conclude contratti nell’ambito della propria ordinaria attività, stabilendo però al contempo che l’indipendenza si presume non sussistente nel momento in cui l’agente (o commissionario) è legato alla casa madre da un rapporto di controllo, da valutarsi secondo criteri fattuali ma che, a sua volta, si presume in presenza di una partecipazione superiore al 50%.

Nel Commentario è stato aggiunto un nuovo paragrafo che indica che la registrazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto o dell'imposta sui beni e servizi è di per sé irrilevante ai fini dell'applicazione e dell'interpretazione della definizione di stabile organizzazione.

Page 35: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

35

NUOVO ARTICOLO 29

Il nuovo art. 29 del Modello OCSE contiene la c.d. “Limitation on benefit rule” (LOB), anche nella versione semplificata (S-LOB), regole contro le doppie esenzioni riguardante le stabili organizzazioni situate negli Stati terzi, nonché la regola del c.d. Principal purpose test.

Queste disposizioni erano contenute nell’Action 6 BEPS.

ARTICOLO 10

Viene introdotto un periodo minimo di detenzione della partecipazione (pari a 365 giorni incluso il giorno di pagamento del dividendo), quale condizione di accesso all’aliquota del 5% applicabile ai dividendi.

ARTICOLO 3 E ARTICOLO 4

Le modifiche agli articoli in oggetto, nonché alle corrispondenti sezioni del Commentario, riguardano la residenza dei fondi pensione, effettuate fine di assicurare che un fondo pensione sia considerato residente nello Stato in cui sia costituito indipendentemente dal fatto che il fondo benefici di un’esenzione totale o parziale in quello Stato.

Inoltre, viene introdotto un nuovo paragrafo 3 dell’articolo 4 nel quale si prevede che, nel caso di doppia residenza di una persona giuridica, la residenza non sia individuata tout court nello Stato in cui la società ha la propria sede di direzione effettiva; al contrario, questa sarà determinata a seguito di accordo tra i due Stati, avendo riguardo al luogo di direzione effettiva, al luogo di costituzione o ad altro fattore rilevante.

Infine, nel Commentario all’art. 4 si chiarisce meglio la nozione di abitazione permanente nel caso di immobili concessi in locazione a soggetti non legati da vincoli di parentela.

ARTICOLO 13

Le modifiche riguardano le partecipazioni in società immobiliari. In particolare, il regime di tassazione nello Stato della fonte delle plusvalenze derivanti dall’alienazione di azioni o altri diritti di partecipazione si applica se la soglia del 50% dell’attivo investito in immobili o diritti reali immobiliari è raggiunta in qualsiasi momento nel corso dei 365 giorni che precedono l’alienazione.

ARTICOLO 25

Queste modifiche riguardano il paragrafo 5, ovvero al modello OCSE della convenzione arbitrale, al fine di riflettere quanto sviluppato e contenuto nella Convenzione Multilaterale adottata il 24 novembre 2016.

Page 36: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

36

Dal Mondo

REGNO UNITO: INDAGINE UE SUGLI AIUTI DI STATO

La Commissione europea ha reso noto, lo scorso 26 ottobre, di aver aperto un’indagine su una disposizione del Fisco britannico in materia di Controlled foreign companies, con lo scopo di verificare se, all’interno del suo meccanismo, si celi una norma contraria alla disciplina Ue sugli aiuti di Stato.

GROUP FINANCING EXEMPTION

La disciplina sulle Cfc inglese prevede che, in un gruppo multinazionale, i redditi di una società estera controllata da una società con sede nel Regno Unito vengano attratti per legge in capo alla controllante e siano quindi tassati in Gran Bretagna. Come per le norme Cfc adottate da altri Paesi, lo scopo è chiaramente antielusivo, perché mira a impedire a una multinazionale di dirottare redditi in controllate offshore e di sottrarre base imponibile al fisco UK.

La Group financing exemption, introdotta nel 2013, introduce un’eccezione: se, infatti, la società controllata offshore, fornisce un finanziamento a un’altra società estera del gruppo, gli interessi attivi sul finanziamento non saranno attratti fiscalmente sulla controllante britannica, ma resteranno in capo alla controllata, scontando quindi una minore imposizione.

La Commissione vuole appurare se una società multinazionale con sede in Gran Bretagna giovi effettivamente di un vantaggio rispetto agli altri operatori, dal momento che attraverso una controllata può finanziare un’altra società del gruppo senza sottoporre a tassazione la remunerazione del finanziamento.

GLI AIUTI DI STATO IN MATERIA FISCALE

Secondo quanto previsto dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, rappresenta un aiuto di Stato qualsiasi trasferimento di risorse pubbliche a favore di alcune imprese o produzioni che, attribuendo un vantaggio economico selettivo, falsa o minaccia di falsare la concorrenza.

Tranne che in casi molto circoscritti, gli aiuti di Stato sono vietati dalla normativa Ue.

Il vantaggio, selettivo, perché avvantaggia solo alcuni operatori a discapito degli altri, può assumere anche natura fiscale nel caso in cui una giurisdizione assicuri a una società o a gruppi di soggetti un trattamento fiscale più favorevole rispetto agli altri operatori economici, per esempio attraverso la sottoscrizione, da parte delle amministrazioni fiscali nazionali, di ruling fiscali eccessivamente favorevoli con singoli operatori economici oppure tramite disposizioni normative.

Da giugno 2013, l’Antitrust Ue ha già avviato diverse indagini orientate a scoprire indebiti benefici a sfondo fiscale. In particolare, nel gennaio 2016 ha analizzato il regime impositivo previsto dalla normativa belga sugli utili in eccesso, giungendo alla conclusione

Page 37: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

37

che i benefici previsti avevano avvantaggiato irregolarmente almeno 35 multinazionali e richiedendo al Belgio di recuperare circa 700 milioni di euro di imposte non versate.

L’altro fronte di indagine sono gli accordi di ruling fiscale, di cui l’ultimo pronunciamento in ordine di tempo è del 4 ottobre scorso, quando la Commissione ha qualificato come aiuto di Stato l’accordo concluso tra Lussemburgo e Amazon, calcolando un indebito risparmio di imposte per la multinazionale di circa 250 milioni di euro.

Analoghe decisioni hanno colpito altri accordi fiscali stipulati da Lussemburgo, ma anche da Olanda, Belgio e Irlanda, tra cui la più celebre è stata senza dubbio quella che ha riguardato l’anno scorso il ruling tra Dublino e Apple, con il riconoscimento di un indebito risparmio per la società americana di 13 miliardi di euro a scapito dei concorrenti e del fisco irlandese. LA PARTITA BRUXELLES-LONDRA

L’indagine aperta a fine ottobre aggiunge un altro motivo di confronto tra Bruxelles e Londra, nel momento in cui non esistono ancora cifre certe sulla disputa fondamentale, quella del costo della Brexit per i cittadini britannici. Le due procedure, i negoziati per l’uscita del Regno Unito e quella dell’indagine in materia di aiuti di Stato sono autonome, ma corrono parallele. Come accaduto per le altre indagini, se la Group financing exemption sarà dichiarata incompatibile con le norme Ue sugli aiuti di Stato, la Commissione potrà infatti richiedere alla Gran Bretagna di recuperare le somme indebitamente fruite in capo alle società beneficiarie1.

1 Articolo tratto dalla rivista online “Fiscooggi.it”

Page 38: Newsletter 2016 8 - Novità ed approfondimenti di novembre …...del Gruppo Equitalia, ex art. 1 D.L. n. 193/2016). I contribuenti che decideranno di aderire a questa nuova rottamazione

38

Hanno partecipato alla redazione del presente numero:

Gianluca Ronzio - Dottore Commercialista e Revisore Legale

Giovanna Ianni - Avvocato e Patrocinante in Cassazione

Veronica Vitale - Dottore Commercialista e Revisore Legale

Andrea Musile Tanzi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

Eduardo Galardi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

Antonio Virgallita - Avvocato

Lexalia è uno Studio Legale e Tributario indipendente, con sede a Milano, composto da avvocati e dottori commercialisti. Lo Studio offre un’ampia gamma di servizi di consulenza legale e fiscale, presentandosi come una boutique professionale multidisciplinare che integra al suo interno specialisti esperti nei principali settori del diritto degli affari e della fiscalità nazionale e internazionale.

_____________________________________________________

La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale e/o fiscale né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una specifica consulenza legale o fiscale. E’ inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai rapporti professionali intercorrenti con gli interessati, nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati forniti. Il “titolare” del trattamento dei dati è Lexalia, con sede in 20123 Milano, Piazza San Sepolcro n.1. Il trattamento dei dati ha luogo presso la sede di Lexalia, e curato dei soli dipendenti, collaboratori e professionisti di Lexalia. Qualora Lei avesse ricevuto la presente per errore, oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro, potrà comunicarcelo inviando una email a [email protected]. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, nonché di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax o email a Lexalia, al numero +39 02 4539 1295 oppure [email protected].