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Àù N. 10-2017 In evidenza: - Dichiarazione IVA 2017 oltre il termine: tardiva e omessa - 730-precompilato: nuovi termini di presentazione e controlli preventivi - Note di credito Iva e procedure concorsuali - Rottamazione dei ruoli: la scadenza del 31 marzo - Dichiarazioni Iva 2017: chiarimenti sui termini - Eliminazione area straordinaria - Trasmissione telematica di fatture e dati di corrispettivi - Credito d’imposta Mezzogiorno: le nuove disposizioni normative Informati Srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03426730796 www.fiscal-focus.it

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N. 10-2017

In evidenza: - Dichiarazione IVA 2017 oltre il termine: tardiva e omessa

- 730-precompilato: nuovi termini di presentazione e controlli

preventivi

- Note di credito Iva e procedure concorsuali

- Rottamazione dei ruoli: la scadenza del 31 marzo

- Dichiarazioni Iva 2017: chiarimenti sui termini

- Eliminazione area straordinaria

- Trasmissione telematica di fatture e dati di corrispettivi

- Credito d’imposta Mezzogiorno: le nuove disposizioni

normative

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Sommario

Il punto del Direttore

2018 ESTINZIONE DELLA SPECIE. A FARE DA CONSULENTE SARÀ ‘ISA’

Legislazione e Prassi

Iva 2017: i chiarimenti dopo la proroga – Agenzia delle Entrate Risoluzione 26/E del 06-03-2017

Fusione per incorporazione e trattamento delle riserve – Agenzia delle Entrate Risoluzione 27/E del 07-03-2017

Anno d’imposta 2017: arriva ISA – Agenzia delle Entrate Comunicato stampa del 07-03-2017

Opzione “flat tax” dei neo residenti: le istruzioni – Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 0047060 del 08-03-2017

Rottamazione dei carichi affidati a Equitalia: chiarimenti del Fisco – Agenzia delle Entrate Circolare n. 2/E del 08-03-2017

Rottamazione cartelle esattoriali: le ultime risposte di Equitalia – Fiscal Flash- Chiarimenti ’ODCEC di Roma ed Equitalia

Tobin tax: modifica agli allegati del modello – Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 0047944 del 09-03-2017

Software protetto da copyright ed accrescimento: sì al Patent Box – Agenzia delle Entrate Risoluzione 28/E del 09-03-2017

Credito di imposta beni strumentali: da restituire se i beni vengono dismessi – Agenzia delle Entrate Risoluzione 29/E del 10-03-2017

Cedolare secca: il versamento della sanzione per comunicazione tardiva – Agenzia delle Entrate Risoluzione 30/E 31/E del 10-03-2017

Credito R&S: via libera anche per i progetti realizzati a terzi – Agenzia delle Entrate Risoluzione 32/E del 10-03-2017

Giurisprudenza Cassazione Lavoro, sentenza pubblicata l’8 marzo 2017 – L’attività di commercialista è incompatibile con quella di promotore finanziario

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata l’8 marzo 2017 – Rottamazione dei ruoli. Resta escluso l’avviso “non esecutivo”

Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 9 marzo 2017 – Omessi versamenti. Retroattiva la nuova causa di non punibilità

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 10 marzo 2017 – Reddito d’impresa. Indeducibili le spese di difesa

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 10 marzo 2017 – IVA. Rimborso subordinato alla prova di “operatività”

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Commenti Fisco La produzione di prove in sede di appello

Dichiarazione sostitutiva Canone RAI

730-precompilato: nuovi termini di presentazione e controlli preventivi

Note di credito Iva e procedure concorsuali

Fermo amministrativo su auto del dipendente (pubblico e privato)

Rottamazione dei ruoli: la scadenza del 31 marzo

Dichiarazioni Iva 2017: chiarimenti sui termini

Trasmissione telematica di fatture e dati di corrispettivi

Credito d’imposta Mezzogiorno: le nuove disposizioni normative

Compensi degli amministratori: pignorabilità senza limiti (G&S)

Ipoteca e sequestro conservativo: inapplicabili in caso di conciliazione (G&S)

Pignoramento conto corrente: dal 1° luglio 2017 possibile senza alcun procedimento giudiziario

Comunicazione PEC all’Agenzia delle Entrate

Adempimento: IVA: Dichiarazione IVA 2017 oltre il termine: tardiva e omessa

Società & Bilancio- Eliminazione area straordinaria C&Q: il caso della settimana

Fiscal Focus risponde: Incentivi alle imprese

Scadenze settimanali: dal 13 al 18 Marzo

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Il punto del Direttore

A cura di Antonio Gigliotti

2018 ESTINZIONE DELLA SPECIE. A FARE DA CONSULENTE SARÀ ‘ISA’

Cari amici,

i nuovi indicatori ISA, che come ben sappiamo andranno a sostituire (gradualmente) dal 2018 gli studi di settore, in questa prima fase embrionale stanno già attirando l’attenzione di tutti. Tanto abbiamo sofferto in questi anni, ed

inutilmente contestato gli Studi di Settore, che è naturale vi sia grande curiosità su questo nuovo e tanto pubblicizzato strumento.

Cosa ci è stato sin qui promesso? Due cose che, se effettivamente saranno confermate dai fatti, non possiamo che accogliere con soddisfazione: gli ISA dovrebbero richiedere un minor numero di dati, e pertanto essere più facili – forse meglio dire più umani – da gestire. Inoltre, in base alle prime simulazioni effettuate dal SOSE, risulterebbe che i nuovi indici siano più benevoli con il contribuente. In due parole si dovrebbe ampliare la platea dei soggetti che si troverebbero nelle condizioni di usufruire del regime premiale.

Bene. Finalmente una delle nostre principali istanze troverebbe una prima, concreta, applicazione: meno complicazioni, meno ‘inserimento dati’, così da avere più tempo per il nostro reale mestiere - la consulenza, l’affiancare l’imprenditore con il plusvalore delle nostre specifiche competenze.

Magnifico, direte voi. E invece no. E non perché in realtà gli ISA siano strumenti dalla gestione improponibile, perché questo, di fatto, ad oggi non lo sappiamo, non avendo ancora auto modo di toccare con mano. Bensì perché, ammesso di avere più tempo per la consulenza, di consulenza non ci sarà più bisogno. Ci pensa direttamente il Fisco, con ISA, che tutto conosce e tutto sa.

E’ stato infatti reso noto che con gli ISA non solo si otterranno indicatori ai fini tributari, tesi a valutare la ‘bontà fiscale’ del contribuente, ma anche una consulenza d’azienda, gratuita. Lo strumento si occuperà, infatti, anche di fornire un’elaborazione dati, basata su indicatori di bilancio calcolati dal sistema stesso, con tanto di valutazione del posizionamento dell’azienda rispetto a tutte le altre aziende operanti nel medesimo settore. Stato Patrimoniale e Conto Economico, tutto diligentemente riclassificato su più annualità, ed analizzato, con tanto di pagella finale costituita da giudizio sintetico non solo fiscale, appunto, ma anche gestionale-economico. Completerà il quadro un grafico che evidenzierà i punti di forza e di debolezza dell’azienda stessa. Volendo accendere per un momento il tasto ‘visione critica’ (nel senso di analisi concreta e non di enunciazione di principio seguita automaticamente da applauso come da copione), già in questa primissima fase fiscale mi domando come si faccia a non vedere come tutto questo non vada assolutamente bene.

Intanto dalla natura dei dati richiesti si rileva come – in barba a tutti i ragionamenti fatti – il magazzino continuerà ad essere dato da indicarsi, anche per coloro che non lo contabilizzeranno più (i semplificati). Era talmente banale immaginarlo che non vedo come possa essere una sorpresa, ma ribadiamolo, caso mai fosse sfuggito a qualcuno.

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Ma soprattutto, in questa sede viene spontaneo chiedersi: a che gioco stiamo giocando? Da un lato continui nuovi adempimenti - che tutto fanno tranne che semplificare - e non appena viene introdotto un qualcosa che promette finalmente di semplificare, con quello stesso strumento ci viene tolto l’incarico di ‘elaboratori di dati’ – bene – ma contemporaneamente, ci viene sottratta anche la consulenza aziendale, ruolo che ci spetterebbe per natura e preparazione.

Che si stia puntando all’estinzione della specie?

“I più pericolosi nemici sono quelli da cui l’uomo non pensa a difendersi”.

(Arturo Graf)

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Legislazione e prassi

Quotidiano

Fiscal Focus del 07.03.2017

Iva 2017: i chiarimenti dopo la proroga Non è più necessaria la prescrizione medica

Con la Risoluzione n. 26/E del 6 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti particolari circa il travagliato invio della Dichiarazione Annuale IVA/2017. In effetti, detti chiarimenti erano stati oggetto di nostra interpretazione in un articolo uscito qualche giorno fa dove ci pronunciavamo circa il differimento al 3 marzo dell’invio della dichiarazione annuale IVA/2017 e nel quale affermavamo che detta mini proroga potesse in qualche modo far differire i termini connessi. Ci riferiamo in particolar modo alla dichiarazione integrativa, alla dichiarazione correttiva ed alla possibilità di compensare somme superiori ad euro 5.000, argomento quest’ultimo già affrontato da un comunicato stampa diffuso dal CNA, che in qualche modo anticipava il contenuto della risoluzione 26/E. Effettivamente tempestivo è arrivato il chiarimento dell’Agenzia. Il contenuto della Risoluzione 26/E – In effetti, a causa di temporanei rallentamenti nelle reti di trasmissione delle dichiarazioni registrati il 28 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 1° marzo, ha portato a conoscenza degli operatori del settore che sarebbero state eccezionalmente considerate tempestive le dichiarazioni Iva 2017 (per l’anno d’imposta 2016) pervenute entro il 3 marzo 2017. Al tal proposito sono nati dubbi interpretativi del tutto leciti circa la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali che derivano dal “termine di presentazione” delle dichiarazioni IVA annuali. La Risoluzione precisa, pertanto, sciogliendo i dubbi al riguardo che il termine per la presentazione della dichiarazione non è stato prorogato, ma è stato solo consentito di inoltrare la stessa entro il 3 marzo 2017 a quei soggetti che per problemi di rallentamento nel canale di trasmissione non sono riusciti ad inviarla all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio.

Agenzia delle Entrate Risoluzione 26/E del 06-03-2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 08.03.2017

Fusione per incorporazione e trattamento delle riserve

È oggetto non di semplice trattazione l’argomento protagonista della risoluzione 27/E del 7 marzo 2017. Si parla, infatti, del trattamento delle riserve in caso di fusione per incorporazione. Il caso proposto - Con istanza di interpello, una fondazione ha in programma di procedere mediante fusione per incorporazione all’acquisizione di una società a responsabilità limitata della quale detiene già il 100% delle quote sociali. Con la proposizione dell’istanza di interpello la fondazione chiede all’Agenzia chiarimenti in materia di trattamento fiscale da adottare, dopo aver posto in essere l’operazione straordinaria, per la riserva in sospensione d’imposta (presente nel patrimonio della Srl incorporata). La soluzione prospettata dal contribuente – A seguito delle proprie considerazioni, la fondazione proponente l’istanza, ipotizza il trattamento

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fiscale della riserva come segue: • la riserva, in applicazione del principio generale di neutralità fiscale, non

deve subire alcuna tassazione. La conclusione dell’Agenzia – A conclusione diametralmente opposta giunge invece l’Agenzia. L’amministrazione Finanziaria, nell’esporre la risposta al particolare interpello, parte dalla qualificazione giuridica dell’operazione di fusione prospettata dalla fondazione istante.

Agenzia delle Entrate Risoluzione 27/E del 07-03-2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 08.03.2017

Anno d’imposta 2017: arriva ISA

ISA non è una bella donna che accarezzerà i “sogni fiscali” dei contribuenti, ISA significa Indici Sintetici di Affidabilità e forse accarezzerà gli incubi… ancora non lo sappiamo. Come sempre l’Agenzia delle Entrate si distingue per la fantasia dei nomi, per lo più femminili, (ELIDE - F24 ELementi IDentificativi, SIRIA – Servizio Internet Registrazione Irpef e Addizionali, IRIS - Immobili uso abitativo Registrazione dei contratti di locazione Imposte di registro e di bollo Sistema semplificato), poi chissà perché, Serpico, programma di controllo a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria, ricorda un poliziotto degli anni ‘70/80. Per gli “anzianotti” come me, sarà un revival. Ad ogni buon conto ora arrivano gli ISA. La riunione della Commissione degli Esperti - Nella riunione del giorno 7 marzo 2017, sono stati presentati agli esperti Gli Indici Sintetici di Affidabilità. Si tratta di una nuova metodologia statistico-economica, sostitutiva degli studi di settore, che stabilirà, in base ai comportamenti fiscali dei contribuenti, il grado di affidabilità/compliance su una scala da 1 a 10. Nella pratica si parlerà di “pagella del contribuente” (e per questa espressione devo ringraziare la collega Sandra Pennacini), infatti, in funzione di “voti” più o meno belli, lo stesso contribuente potrà godere di maggiori o minori vantaggi fiscali. Fino all’anno d’imposta 2016 si avrà a che fare con gli studi di settore, poi l’ingresso degli ISA. Dal 2018, attraverso gli ISA, dovrebbe prendere vita un rapporto completamente nuovo tra Fisco e contribuenti, che consentirà a imprese e professionisti di verificare, con maggiore trasparenza, la correttezza della loro condotta fiscale. Ciò almeno a detta dell’Agenzia. I vantaggi per i contribuenti affidabili - Per gli “affidabili” sono previsti significativi trattamenti di favore, consistenti anche nell’esclusione o nella riduzione dei termini per gli accertamenti. I primi 70 Isa dovrebbero essere approvati entro il prossimo dicembre e i restanti 80 per il 2018.

Agenzia delle Entrate Comunicato stampa del 07-03-2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 09.03.2017

Opzione “flat tax” dei neo residenti: le istruzioni

Al fine di favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti, con il comma 152, della Legge di Bilancio 2017 (con cui è inserito il nuovo art. 24-bis al TUIR), il legislatore fiscale, ha previsto, in alternativa alla tassazione

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ordinaria, un regime fiscale sostitutivo (ed opzionale) per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato purché non siano state residenti in Italia, in almeno 9 dei 10 periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione. L’imposizione sostitutiva come detto è opzionale ed è estendibile anche ai familiari (di cui all’art. 433 c.c.) a condizione che i predetti familiari trasferiscano la residenza in Italia e versino l’imposta per i residenti non domiciliati in Italia. Il regime in commento, si sostanzia nel versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, nella misura di 100.000 euro per ciascun anno d’imposta cui si riferisce l’opzione stessa e ad euro 25.000 per ciascuno dei familiari ai quali si è voluto estendere eventualmente gli effetti dell’opzione stessa. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione in esame sono state fornite con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di ieri, 8 marzo 2017.

Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 0047060 del 08-03-2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 09.03.2017

Rottamazione dei carichi affidati a Equitalia: chiarimenti del Fisco Pubblicata la Circolare n.2/E dell’Agenzia delle Entrate con indicazioni operative sulla definizione agevolata introdotta dal D.L. 193/2016

Al fine di favorire gli investimenti, i consumi e il radicamento di nuclei familiari ed individui ad alto potenziale in Italia da parte di soggetti non residenti, con il comma 152, della Legge di Bilancio 2017 (con cui è inserito il nuovo art. 24-bis al TUIR), il legislatore fiscale, ha previsto, in alternativa alla tassazione ordinaria, un regime fiscale sostitutivo (ed opzionale) per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato purché non siano state residenti in Italia, in almeno 9 dei 10 periodi d’imposta che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione. L’imposizione sostitutiva come detto è opzionale ed è estendibile anche ai familiari (di cui all’art. 433 c.c.) a condizione che i predetti familiari trasferiscano la residenza in Italia e versino l’imposta per i residenti non domiciliati in Italia. Il regime in commento, si sostanzia nel versare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF, nella misura di 100.000 euro per ciascun anno d’imposta cui si riferisce l’opzione stessa e ad euro 25.000 per ciascuno dei familiari ai quali si è voluto estendere eventualmente gli effetti dell’opzione stessa. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione in esame sono state fornite con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di ieri, 8 marzo 2017.

Agenzia delle Entrate Circolare n. 2/E del 08-03-2017

Fiscal Flash del

09.03.2017

Opzione “flat tax” dei neo residenti: le istruzioni

In caso di mancato pagamento ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata o della prima rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, la definizione non produce alcun effetto; relativamente ai carichi oggetto della richiesta di definizione potranno essere ripresi i pagamenti delle rate di eventuali piani di dilazione in essere alla data

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del 24/10/2016, data di entrata in vigore delle disposizioni normative di cui alla definizione agevolata, se in merito agli stessi si è in regola con i pagamenti delle rate scadenti a tutto il 31/12/2016. E’ questo uno dei maggiori chiarimenti forniti nel corso dell’incontro di ieri tenutosi tra l’ODCEC di Roma ed Equitalia in materia di rottamazione delle cartelle esattoriali di cui al D.L. 193/2016 in vista della sempre più vicina scadenza del 31 marzo, data entro la quale i contribuenti che intendono usufruire dei benefici della rottamazione devono presentare apposita istanza ricorrendo al modello DA1. La definizione agevolata di cui al D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016, permette al contribuente debitore, destinatario di una cartella esattoriale di far fronte agli importi richiesti nella stessa provvedendo a pagare:

le Somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;

quelle maturate a favore dell’agente della riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento. Non sono dunque da pagare le sanzioni e gli interessi di mora.

Chiarimenti ’ODCEC di Roma ed Equitalia

Quotidiano

Fiscal Focus del 10.03.2017

Tobin tax: modifica agli allegati del modello

In previsione della prossima scadenza dichiarativa, del 31.03.2017 con riferimento alle transazioni effettuate nell'anno di imposta 2016, con riferimento all'Imposta sulle transazioni finanziarie, più nota con il nome di Tobin Tax, l'Agenzia delle Entrate, in data 09.03.2017 ha pubblicato il proprio Provvedimento n. 47944 recante “Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, 492 e 495 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Modifiche al Provvedimento Prot. n. 2013/87896 del Direttore dell’Agenzia del 18 luglio 2013 concernente la definizione degli adempimenti dichiarativi, delle modalità di versamento dell’imposta, dei relativi obblighi strumentali, delle modalità di rimborso, ai sensi dell’articolo 19, commi 5 e 8 e dell’articolo 22 del decreto del Ministro dell’economia e finanze del 21 febbraio 2013, come modificato dal decreto del Ministro dell’economia e finanze del 18 marzo 2013”. Il nuovo modello, in sostituzione di quello precedente da utilizzarsi per il prossimo adempimento, è stato approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 2169 del 04.01.2017, unitamente alle istruzioni ed alle specifiche tecniche per la sua trasmissione ora in parte oggetto di modifica per effetto del Provvedimento del 09-03-2017. Nello specifico quest'ultimo Provvedimento apporta modifiche ad alcuni degli allegati al Provvedimento n. 2013/87896 del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18.07.2013.

Agenzia delle Entrate Provvedimento n. 0047944 del 09-03-2017

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Fiscal Focus del 08.03.2017

Software protetto da copyright ed accrescimento: sì al Patent Box

Le attività di concessione in uso del software applicativo coperto da copyright, individuate nella licenza iniziale, canoni di assistenza/manutenzione e realizzazione delle modifiche, possono ritenersi agevolabili ai fini della disciplina del patent box se consistenti in “attività di implementazione, aggiornamento, personalizzazione e customizzazione del software, in considerazione dell’obbligatorietà, prevista dalla norma, di svolgere un’attività di ricerca e sviluppo”. È questo il chiarimento contenuto nella Risoluzione n. 28/E del 9 marzo 2017 emanata dall’Agenzia delle Entrate in risposta ad un quesito in merito. In particolare, la società istante, chiedeva all’Amministrazione Finanziaria se, con riferimento a uno specifico software protetto da copyright, è possibile accedere al regime del patent box con riferimento alle predette attività di concessione in uso del software stesso, sotto forma di licenza iniziale e sotto forma di successivi canoni di assistenza/manutenzione ed alla realizzazione e concessione in uso delle modifiche al programma.

Agenzia delle Entrate Risoluzione 28/E del 09-03-2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 11.03.2017

Credito di imposta beni strumentali: da restituire se i beni vengono dismessi

Con la risoluzione n° 29/E di ieri l’Amministrazione Finanziaria in risposta ad apposito interpello fornisce dei chiarimenti in merito al credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi di cui all’articolo 18, del D.L. 91/2014. Normativa – La normativa citata riconosce, ai soggetti titolari di reddito di impresa, un credito di imposta per investimenti in beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 (“fabbricazione di macchinari e apparecchiature) per i quali sussistono:

• i requisiti di “strumentalità” e di “novità”, • di “ammontare minimo superiore a euro 10.000”, • di “destinazione a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”.

L’agevolazione non spetta per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati. Sono invece agevolabili anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, che si caratterizza per la presenza dell’opzione di acquisto finale del bene a favore dell’utilizzatore Investimenti agevolabili - Sono agevolabili gli investimenti effettuati a partire dal 25 giugno 2014 e fino al 30 giugno 2015. Il credito di imposta è pari al 15 % delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo di imposta nel quale l’investimento è stato maggiore. Il credito di imposta è revocato se il trasferimento del bene, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione avviene entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento agevolato.

Agenzia delle Entrate Risoluzione 29/E del 10-03-2017

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Quotidiano

Fiscal Focus del 11.03.2017

Cedolare secca: il versamento della sanzione per comunicazione tardiva Spazio in F24 anche per il codice tributo versamenti spontanei a seguito di avvisi bonari

Il D.L. 193/2016 al fine di creare un contesto normativo di favore per il contribuente che aveva optato in precedenza per il regime della cedolare secca ma si dimentica di comunicare la proroga della locazione, ammette il riconoscimento dell’applicazione della tassazione agevolata in presenza di un comportamento concludente; in particolare l’art. 7quater al comma 24, prevede che la mancata presentazione del modello RLI per comunicare la proroga del contratto, ferma l'applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione, qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca:

• non procedendo con il pagamento dell’imposta di registro in riferimento al periodi contrattuale di proroga;

• effettuando i relativi versamenti della cedolare secca anche ricorrendo al ravvedimento operoso;

• dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (modifica all'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. n. 23 del 2011).

Codice tributo avvisi bonari – Con un’ulteriore risoluzione 31/E, sempre pubblicata ieri, l’Amministrazione Finanziaria al fine di consentire il versamento in compensazione, delle somme dovute a seguito delle comunicazioni (avvisi bonari) inviate in forza dei controlli automatici delle dichiarazioni, ha istituito appositi codici tributo. I suddetti codici sono utilizzabili nell’eventualità in cui il contribuente, destinatario della comunicazione inviata ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, intenda versare solo una quota dell’importo complessivamente ivi richiesto. In tal caso, deve essere predisposto un modello F24 nel quale i codici istituiti sono esposti nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, nei campi specificamente denominati, il codice atto e l’anno di riferimento (nella forma “AAAA”) reperibili all’interno della stessa comunicazione.

Agenzia delle Entrate Risoluzione 30/E 31/E del 10-03-2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 11.03.2017

Credito R&S: via libera anche per i progetti realizzati a terzi

Premessa - Con la risoluzione n. 32/E del 10 marzo l’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti sull’accesso al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, in presenza di progetti realizzati a favore di soggetti diversi dal committente. Il caso rappresentato - Un’associazione di cooperative ha commissionato ad un ente di ricerca l’esecuzione di taluni progetti attinenti il campo di attività di alcune delle proprie associate.

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Nelle premesse del contratto di ricerca, stipulato fra le parti si dichiara che i progetti di ricerca sono stati commissionati nell'interesse delle associate e che, quindi, non si intende utilizzare direttamente i risultati dell'attività di ricerca medesima, né si intende disporre degli stessi a favore di terzi, riservandosi, la facoltà di nominare la cooperativa - scelta tra le associate - che subentrerà, con efficacia retroattiva in tutti i diritti egli obblighi derivanti dal contratto. Nella pratica dal contratto si desume che i progetti saranno realizzati nell’interesse delle associate e i risultati saranno destinati a favore di una specifica cooperativa. Inoltre, al pagamento delle spese relative a questi progetti provvede integralmente la cooperativa destinataria degli stessi e designata come sopra.

Agenzia delle Entrate Risoluzione 32/E del 10-03-2017

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Giurisprudenza

Quotidiano

Fiscal Focus del 09.03.2017

L’attività di commercialista è incompatibile con quella di promotore finanziario

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti (CNPADC) può annullare i periodi contributivi durante i quali l’iscritto ha svolto l’attività di promotore finanziario. È quanto emerge dalla sentenza n. 5865 pubblicata l’8/03/2017 dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione.

Cassazione Lavoro, sentenza pubblicata l’8 marzo 2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 09.03.2017

Rottamazione dei ruoli. Resta escluso l’avviso “non esecutivo”

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5951 dell’8/03/2017, fa un’importante precisazione in materia di definizione agevolata dei carichi pendenti: la rottamazione prevista dall’articolo 6 del D.L. n. 193 del 2016, convertito nella legge n. 225 del 2016, non riguarda gli avvisi di accertamento “non esecutivi”, in quanto non rientranti nella previsione dell’articolo 29 D.L. 78/10 (conv. in L. 122/10 e succ. mod.). Nel caso in esame, il difensore del contribuente aveva chiesto ai giudici di legittimità di rinviare la trattazione della causa, in quanto interessato alla cosiddetta rottamazione di ruoli. La domanda è stata respinta, trattandosi di un accertamento “da redditometro” relativo all’anno 2000 ed emesso prima del 1° ottobre 2011.

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata l’8 marzo 2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 10.03.2017

Omessi versamenti. Retroattiva la nuova causa di non punibilità

Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 74/2000, come riformato dal D.Lgs. n. 158/2015, in vigore dal 22 ottobre 2015, il reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate non è punibile se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario è stato estinto mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito di procedure conciliative e di adesione all'accertamento, nonché di ravvedimento operoso. Con la sentenza n. 11417 del 9/03/2017, la Quarta Sezione Penale della Cassazione chiarisce che, nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 158/15, per il principio del favor rei, il reato di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 non è punibile:

• tanto nel caso in cui l’imputato abbia provveduto all’integrale pagamento del debito tributario prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado;

• quanto nel caso in cui l’estinzione del debito verso l’erario sia avvenuta dopo l’apertura del dibattimento di primo grado, ma prima del giudicato

Cassazione Penale, sentenza pubblicata il 9 marzo 2017

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Quotidiano

Fiscal Focus del 11.03.2017

Reddito d’impresa. Indeducibili le spese di difesa

La società non può portare in deduzione le spese sostenute per difendere il legale rappresentante o i dipendenti nei procedimenti penali o civili a loro carico per vicende aziendali. È quanto emerge dalla sentenza n. 6185 del 10 marzo 2017 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 10 marzo 2017

Quotidiano

Fiscal Focus del 11.03.2017

IVA. Rimborso subordinato alla prova di “operatività”

La società perde il rimborso IVA se non dimostra la propria operatività, la quale non può essere desunta da un’operazione di mero incremento patrimoniale, quale l’acquisizione di un capannone destinato all’attività d’impresa. È quanto emerge dalla sentenza n. 6195 del 10 marzo 2017 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, che ha enunciato i seguenti principi di diritto in favore del giudice del rinvio:

• “Il rimborso IVA eseguito dal concessionario della riscossione nella qualità di gestore del conto fiscale e su istanza della società titolare non preclude all’ufficio finanziario il successivo accertamento circa la natura non operativa della società stessa quale causa ostativa al rimborso ex articolo 30 della l. n. 724 del 1994”.

• “Ai fini del rimborso IVA, la società che non abbia raggiunto il minimo di ricavi fissato dall’articolo 30 della l. n. 724 del 1994 ha l’onere di provare i fatti giustificativi idonei a vincere la presunzione di inoperatività, essendo inidonea allo scopo la prova di un’operazione non produttiva di reddito, bensì di mero incremento patrimoniale.”

Cassazione Tributaria, sentenza pubblicata il 10 marzo 2017

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Commenti Fisco

Fiscal News

n°88 del 06.03.2017

La produzione di prove in sede di appello

Nel processo tributario, in sede di appello davanti alle Commissioni Tributarie Regionali le parti hanno facoltà, ai sensi dell'art. 58, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, di depositare nuovi documenti, a nulla rilevando la eventuale assenza o irritualità della loro produzione in primo grado.

IL CASO

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4792 del 24.02.2017, ha chiarito i termini di producibilità delle prove in sede di appello. Nel caso di specie l'Amministrazione Finanziaria ricorreva per Cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Perugia aveva rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado, che, accogliendo il ricorso del contribuente, aveva dichiarato l’illegittimità dell'avviso con il quale l'Ufficio aveva rideterminato ex art. 38, commi 4 e 5, D.P.R. 600/73, il reddito per l'anno 2003 e recuperato maggiori imposte IRPEF e addizionali, oltre interessi, determinando una quota di incremento patrimoniale per quell'anno di euro 2.004.860, pari ad un quinto del totale di euro 10.024.300,00 relativo agli incrementi patrimoniali degli anni 2003-2007.

La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, affermava dunque che l'accertamento non conteneva i caratteri di certezza necessari per costituire la presunzione, in quanto gli elementi presi a base dell'accertamento sintetico non si fondavano su elementi e circostanze di fatto certi. Secondo la Suprema Corte, la conclusione dei giudici di merito era comunque corretta e il ricorso dell’Amministrazione infondato.

Accertamento e riscossione

Fiscal News

n° 89 del 06.03.2017

La definizione agevolata dei carichi esattoriali Novità del modello

Con il Provvedimento del 24 febbraio 2017 dell’Agenzia delle Entrate, è stato modificato il Quadro B del modello di dichiarazione sostitutiva di non detenzione riferito al canone RAI ordinario ed è stato inserito il nuovo Quadro C. Nulla cambia, invece, il merito al Quadro A. Restano ferme le modalità di presentazione del modello e le modalità di riscossione del canone stesso.

Il canone RAI dovuto per il possesso dell’apparecchio televisivo in ambito privato, continua ad avvenire anche per il 2017, con addebito sull’utenza elettrica cui l’utente ha dichiarato di avere la residenza. Resta ferma, infatti, la presunzione, introdotta con la Legge di Stabilità 2016, secondo cui chi è intestatario di utenza elettrica residenziale si presume possessore anche di TV. Solo laddove, l’addebito in fattura non può avvenire (poiché nonostante non si è intestatari di utenza elettrica si è comunque detentori di TV – es. inquilino con utenza ancora intestata al proprietario), il versamento potrà essere eseguito tramite Modello F24.

Ad ogni modo, laddove si è intestatari di utenza elettrica residenziale, ma NON si è possessori di alcun apparecchio televisivo, è possibile sottrarsi all’addebito

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del canone presentando una dichiarazione sostitutiva di non detenzione attraverso l’apposito modello reso disponibile dall’Amministrazione Finanziaria, in cui compilare il Quadro A (si veda in seguito).

Contribuenti

Fiscal News

n° 90 del 07.03.2017

730-precompilato: nuovi termini di presentazione e controlli preventivi Incertezza sulle condizioni di operatività dei controlli

La prossima dichiarazione precompilata sta prendendo sempre più forma grazie all’invio dei dati all’Anagrafe tributaria da parte dei diversi operatori economici obbligati a tale adempimento, in grossa parte effettuato entro il termine del 28 febbraio. Sono dunque ormai delineate le categorie di spese che troveranno posto direttamente nella prossima compilata o nel foglio “riepilogativo” ad essa affiancato. Per l’invio della stessa dichiarazione i contribuenti possono decidere di ricorrere alla presentazione diretta o tramite Caf oppure avvalersi dei soggetti che prestano assistenza fiscale quali Caf e professionisti abilitati con conseguenze dirette su quelli che sono i controlli posti in essere dall’Amministrazione Finanziaria sulle stesse dichiarazioni.

Il D.L. 193/2016 convertito con modificazioni dalla Legge 225/2016 prevedendo che CAF dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative di cui all’articolo 14 del D.M 164/99, possono tuttavia completare le attività di cui alle lettere a), b) e c) (….) entro il 23 luglio di ciascun anno, a condizione che entro il 7 luglio dello stesso anno abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80 per cento delle medesime dichiarazioni.

Dichiarazione

Fiscal News

n°91 del 07.03.2017

Note di credito Iva e procedure concorsuali Evoluzione normativa

In tema di note di credito Iva in presenza di procedure concorsuali, il Legislatore: - ha dapprima riformato la disciplina, prevedendo, con la Legge di Stabilità

2016, che le note di variazione potessero essere emesse, dal 2017, sin dalla data di apertura della procedura concorsuale;

- ha successivamente riformato, nuovamente, la disciplina con la Legge di Bilancio 2017, “annullando” tutte le novità introdotte con il precedente intervento normativo.

Ad oggi, quindi, per poter emettere la nota di credito Iva continua ad essere necessario attendere la data di scadenza del termine per le osservazioni al piano di riparto (oppure la data di scadenza del termine per il reclamo avverso il decreto che chiude il fallimento, nel caso in cui non vi sia stato il piano di riparto). Al momento, tranne un decreto dell'ultimo momento che li esonera, gli enti pubblici sono obbligati anche alla presentazione dello spesometro che comprende le operazioni, non documentate da fattura elettronica relative al 2016.

Iva

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Fiscal

Approfondimento n°10 del

07.03.2017

Fermo amministrativo su auto del dipendente (pubblico e privato) Ganasce illegittime se il mezzo è indispensabile per recarsi al lavoro

Come noto, per espressa previsione normativa, sono nulle le ganasce fiscali apposte su veicoli di imprenditori e professionisti che siano in grado di dimostrare la del bene nell’esercizio dell’attività. La produzione d’idonea documentazione di supporto corredata da giustificazioni sull’utilizzo del mezzo, consente di ottenere la cancellazione del fermo così come previsto dall’art. 86, D.P.R. 29/09/1973 modificato dall’art. 52, co. 1, lettera m-bis) D.L. 21.06.2013, n. 69 (c.d. Decreto "del Fare”). Una recente corrente giurisprudenziale di merito ritiene illegittimo il provvedimento di fermo amministrativo anche quando il bene sottoposto a misura cautelare sia rappresentato da un autoveicolo di proprietà di un lavoratore dipendente che, non avendo altri mezzi di trasporto per recarsi al lavoro, deve necessariamente utilizzare la propria autovettura.

Fermo amministrativo di un mezzo di trasporto

Il provvedimento amministrativo di fermo disciplinato dall’art. 86, D.P.R. 29.09.1973, n. 602, così come modificato dall’art. 52, comma 1, lettera m-bis D.L. 21.06.2013, n. 69 (c.d. Decreto "del Fare"), costituisce una misura cautelare con cui le amministrazioni dello Stato o gli Enti competenti "bloccano" un bene mobile (autoveicolo, motoveicolo, eccetera) di proprietà del debitore o dei coobbligati. Trattasi di un mero atto conservativo del bene mobile di proprietà del debitore, con valore di misura cautelare, e pertanto non costituisce inizio di una procedura esecutiva. L’atto formale di interdizione dell’uso del veicolo è disciplinato ai fini amministrativi dall’art. 214 del Codice della strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 Circa l'ambito oggettivo il Legislatore fa riferimento, ai veicoli a motore, quali gli autoveicoli ed i motoveicoli iscritti nei pubblici registri.

Accertamento e riscossione

Fiscal News

n° 92 del 08.03.2017

Rottamazione dei ruoli: la scadenza del 31 marzo Incertezze operative e ultimi chiarimenti disponibili

I contribuenti che intendono aderire alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali (D.L. 193/2016), meglio conosciuta come rottamazione dei ruoli, entro il 31 marzo devono presentare apposita istanza di adesione ricorrendo al modello DA1 disponibile sul sito dell’Agente della Riscossione Equitalia. Sempre entro il 31 marzo è possibile rettificare l’istanza presentata tramite un nuovo modello DA1. Tale data fa da spartiacque tra la scelta di un piano di dilazione ordinario o straordinario e la più conveniente, sotto il punto dell’esborso effettivo, rottamazione dei ruoli. La convenienza è limitata “solo” dal punto di vista dell’ammontare totale da corrispondere ad Equitalia, considerando invece in senso negativo la ristretta dilazione concedibile al fine di far fronte alle somme dovute per effetto della rottamazione dei ruoli. In questo elaborato dunque ci soffermeremo su quelle che sono le opzioni operative per il contribuente nell’arco temporale che va dalla presentazione

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dell’istanza di adesione al 31 maggio 2017 data entro la quale Equitalia comunicherà gli importi effettivamente dovuti. Saranno altresì trattati gli ultimi chiarimenti forniti in materia da Equitalia e dall’Agenzia delle Entrate.

La definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016 permette ai soggetti interessati di definire la propria posizione debitoria connessa ad una cartella esattoriale, avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito Inps senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive relative ai crediti previdenziali.

Il contribuente, dal punto di vista pratico e dell’esborso effettivo, provvederà al pagamento integrale delle:

• somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interesse; il contribuente oltre ad esempio alla maggiore imposta evasa versa anche gli importi relativi alla ritardata iscrizione a ruolo;

• somme maturate a favore dell’Agente della Riscossione a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo) e di spese di rimborso per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

Accertamento e riscossione

Fiscal News

n° 93 del 08.03.2017

Dichiarazioni Iva 2017: chiarimenti sui termini Comunicato Stampa del 01.03.2017 e Risoluzione n. 26 del 06.03.2017

Dall'anno d’imposta 2016, la Dichiarazione Annuale Iva torna ad essere autonoma; la prima scadenza è stata fissata al 28.02.2017 mentre per gli anni d’imposta successivo il nuovo termine sarà il 30.04.2017. Quali sono gli effetti del Comunicato Stampa del 01.03.2017 dell'Agenzia delle Entrate? A partire dall'anno d’imposta 2016, la Dichiarazione Annuale Iva torna ad essere trasmessa in forma autonoma. Non sarà più trasmessa unitamente alla Dichiarazione dei Redditi, ovvero ricompresa nel Modello Unico che quindi smette la sua ragione di esistere; la Dichiarazione ai fini IRPEF o IRES, infatti, si chiamerà “Redditi”. Questo è quanto è stato previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014) e dal successivo Decreto Milleproroghe convertito in Legge n. 11 del 27.02.2015. Con riferimento all'anno d’imposta 2016 il termine per l'invio telematico delle Dichiarazioni Iva è stato originariamente indicato nel 28.02.2017. Per gli anni d’imposta successivi, a far data da quello in essere al 2017, il nuovo termine è invece stato fissato, dal D.L. n. 193/2006 del 22.10.2016, convertito con modificazioni nella Legge n. 225 del 01.12.2016, dal 01.02 al 30.04 di ciascun anno. Stabilire con esattezza i termini per l'invio della Dichiarazione Iva è importante soprattutto al fine di definire correttamente le eventuali scadenze o decorrenze per adempimenti collegati o sananti. Per quanto attiene all'anno d’imposta 2016, in questi ultimi giorni vi è stato un frenetico rimbalzo tra Comunicati Stampa e Risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate, pubblicati sul sito istituzionale.

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n° 94 del 09.03.2017

Trasmissione telematica di fatture e dati di corrispettivi Nuovo termine per l'opzione: 31.03.2017

La semplificazione degli adempimenti amministrativi passa per le comunicazioni telematiche. Il 2017 è l'anno delle novità; prende corpo il contenuto del Decreto Legislativo n. 127 del 2015 ed i contribuenti destinatari delle novità potranno accedere gratuitamente al portale messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per la trasmissione telematica di fatture e dei dati di corrispettivi. La Legge n. 23 del 11.03.2014 recante “Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita” - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12.03.2014), ha previsto una serie di interventi per la semplificazione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, rinviando ad un apposito Decreto la sua concreta attuazione. Il Decreto Legislativo in predicato è il n. 127 del 05.08.2015 avente per oggetto “Trasmissione telematica delle operazioni Iva e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lettere d) e g), della Legge 11 marzo 2014, n. 23” - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18.08.2015. Con un successivo Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 21284 del 01.12.2016 sono intervenuti i primi chiarimenti in relazione all'ambito oggettivo dell'opzione e alle sue modalità operative, con riferimento alla corretta compilazione del file dei “Dati fattura” da trasmettere all'Agenzia delle Entrate.Ancora il Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio Decreto Ministeriale del 07.12.2016 ha definito tra l'altro i soggetti destinatari di questi provvedimenti, individuandoli in: Ancora il Ministero dell'Economia e delle Finanze con proprio Decreto Ministeriale del 07.12.2016 ha definito tra l'altro i soggetti destinatari di questi provvedimenti, individuandoli in:

soggetti esercenti l'attività di commercio al minuto o assimilate che optano per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati e dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate.

Altrettanto importante, è la più recente Circolare n. 1/E del 07.02.2017 avente per oggetto “Articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo del 05 agosto 2015 n. 127 e articolo 21 del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 – Trasmissione telematica all'Agenzia Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute – Primi chiarimenti”.

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Fiscal News

n° 95 del 09.03.2017

Credito d’imposta Mezzogiorno: le nuove disposizioni normative Profondamente rivisto il metodo di calcolo

Sono pienamente operative le modifiche in materia di credito d’imposta per gli investimenti al sud inserite nella Legge di conversione del decreto Mezzogiorno pubblicato la scorsa settimana in Gazzetta Ufficiale. Il nuovo assetto normativo va ad influire profondamente su quelle che sono le modalità di determinazione del credito d’imposta, l’intensità massima degli aiuti nonché la possibilità di cumulo con altri incentivi.

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L’articolo 1, commi da 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Agevolazioni

Fiscal G&S n°19

del 09.03.2017

Compensi degli amministratori: pignorabilità senza limiti È inapplicabile il limite stabilito dall’articolo 545 c.p.c.

I compensi spettanti agli amministratori e ai consiglieri di amministrazione di una Spa non beneficiano del limite di pignorabilità di 1/5 previsto dall’articolo 545 del codice di procedura civile. Superando un proprio precedente del 1994, le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017, hanno ritenuto, in forza del mutato assetto normativo, che i compensi spettanti agli amministratori siano pignorabili senza limiti, perché non derivano da un rapporto che può definirsi “parasubordinato”, in considerazione dell'immedesimazione organica esistente tra persona fisica ed ente e dell'assenza del requisito della “coordinazione”.

Contenzioso

Fiscal G&S n°20

del 09.03.2017

Ipoteca e sequestro conservativo: inapplicabili in caso di conciliazione Va respinta la richiesta di misure cautelari ex art. 22 D.Lgs. n. 472/97

Con la conciliazione giudiziale viene meno il presupposto per l'adozione di una misura cautelare nei confronti del contribuente, ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 472/97. Il perfezionamento della conciliazione giudiziale ha effetto novativo del titolo d’imposizione, poiché il verbale di conciliazione si sostituisce al pvc e all’avviso di accertamento che lo richiama, con conseguente venir meno dell’atto tipico legittimante, ex art. 22 D.Lgs. n. 472/97, le misure cautelari dell’ipoteca e del sequestro conservativo. È quanto ha recentemente chiarito la Corte di Cassazione (sentenza n. 4807 del 24/02/2017).

Contenzioso

Fiscal News

n° 96 del 10.03.2017

Pignoramento conto corrente: dal 1° luglio 2017 possibile senza alcun procedimento giudiziario

L'articolo esamina le nuove possibilità attribuite, con decorrenza dal 1° luglio, all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, il nuovo ente strumentale all'Agenzia delle Entrate che sostituirà Equitalia. Tale ente potrà accedere alle banche dati INPS e potrà pignorare i conti correnti in maniera diretta senza alcuna autorizzazione del giudice. Sono anche analizzati i mezzi di tutela del contribuente.

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Si ampliano i poteri del Fisco in materia di controllo delle disponibilità liquide dei contribuenti. Difatti, dal 1° luglio 2017, l'Agenzia delle Entrate che incorporerà l'attuale Equitalia potrà consultare l'Anagrafe tributaria e procedere al pignoramento dei conti correnti direttamente senza attivare alcuna procedura di autorizzazione. Ed inoltre potrà consultare le banche dati dell'INPS per acquisire le informazioni relativi ai rapporti di lavoro per pignorare stipendi, indennità ecc. È questo in sintesi quello che si evince dalla lettura dell'articolo 3 del D. L 193/2016 convertito nella Legge n. 225/2016.

Accertamento e riscossione

Fiscal News

n° 97 del 10.03.2017

Comunicazione PEC all’Agenzia delle Entrate Il modello

Con il Provvedimento del 3 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello da utilizzare per comunicare alla stessa Amministrazione l’indirizzo PEC su cui il contribuente (diverso da quelli obbligati ad avere indirizzo PEC nell’INI-PEC) vuole ricevere notifica di atti ed avvisi. Con il modello, il dichiarante può scegliere di comunicare alternativamente la PEC di cui egli stesso è intestatario; la PEC di cui è intestatario il proprio consulente rientrante tra i soggetti di cui al comma 3 art. 12 D. Lgs. 546/1992 (esempio commercialista, consulente del lavoro, ecc.); la PEC di cui è intestatario il coniuge o un parente/affine entro il quarto grado. Per l’utilizzo e l’invio del modello si dovrà, tuttavia, attendere altro Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui saranno definite le modalità di trasmissione. L‘art. 7-quater del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193 ha introdotto il settimo comma all’art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, prevedendo la facoltà, per l’Agenzia delle Entrate, della notifica di atti ed avvisi, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) ovvero comunicato dai soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC nell’INI-PEC. Proprio con riferimento a questi ultimi, ossia ai soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC nell’INI-PEC (ad esempio persona fisica non titolare di partita IVA), poiché non è possibile per l’Amministrazione reperire l’eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata, è necessario che il contribuente lo comunichi direttamente all’Agenzia delle Entrate stessa utilizzando il modello approvato con il Provvedimento dello scorso 3 marzo 2017

Contribuenti

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ADEMPIMENTO

Fiscal Adempimento

n°10 del 06.03.2017

Dichiarazione IVA 2017 oltre il termine: tardiva e omessa

Per l'anno d’imposta 2016 il termine per la trasmissione della Dichiarazione Iva, in forma autonoma, era fissato al 28.02.2017 (termine poi prorogato al 03.03.2017 con Comunicato Stampa Agenzia delle Entrate del 01.03.2017). Cosa succede se la dichiarazione viene trasmessa oltre tale termine?

A partire dall'anno d’imposta 2016 la Dichiarazione annuale Iva torna ad essere trasmessa in forma autonoma. Questo è quanto è stato previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190 del 23.12.2014) e dal successivo Decreto Milleproroghe convertito in Legge n. 11 del 27.02.2015. Con riferimento all'anno d’imposta 2016, il termine è stato originariamente indicato nel 28.02.2017, termine, come già accennato, prorogato al 03.03.2017 dall'Agenzia delle Entrate con proprio Comunicato Stampa pubblicato sul sito istituzionale il 01.03.2017.

In tale Comunicato l'Ufficio precisa che “... tenuto conto che il 28 febbraio scadeva il termine per la presentazione della Dichiarazione annuale Iva/2017, relativa all’anno d’imposta 2016, l’Agenzia delle Entrate comunica che saranno considerate tempestive le dichiarazioni pervenute entro il 3 marzo 2017...”. Tale intervento si è reso necessario essendosi verificati nei giorni precedenti al termine numerosi problemi di rallentamenti nella rete di trasmissione telematica delle dichiarazioni. Per i periodi d’imposta successivi al 2016, quindi a partire dal periodo d’imposta 2017, la trasmissione delle dichiarazioni dovrà avvenire entro il 30.04, giusto quanto previsto dal D.L. n. 193/2016 del 22.10.2016, convertito in Legge n. 225 del 01.12.2016. Il mancato rispetto del termine della trasmissione telematica della Dichiarazione Iva produce degli effetti, in particolare con riferimento al ritardo con cui la stessa viene trasmessa.

La presentazione oltre il termine ordinario

Il mancato rispetto del termine della trasmissione telematica della Dichiarazione Iva produce degli effetti diversi soprattutto in relazione al ritardo con cui la stessa viene trasmessa.

Iva

Fattispecie configurabile

Trasmissione oltre 90 gg dal termine

ordinario

Trasmissione entro 90 gg dal termine

ordinario

Dichiarazione omessa

Dichiarazione validamente trasmessa

seppure tardiva

Dichiarazione omessa

Trasmissione oltre 90 gg ma entro il termine per la

trasmissione della dichiarazione dell'anno d'imposta successivo

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Società & Bilancio

F&C n. 10 del

08.03.2017

Eliminazione area straordinaria Effetti contabili e fiscali

I Il D.Lgs. n. 39/2015, nel riformare la disciplina di bilancio, ha eliminato l’area straordinaria del conto economico, prevedendo, contestualmente, che la nota integrativa riporti indicazione dei costi e ricavi di entità o incidenza eccezionale. L’Oic 12, pubblicato nel dicembre 2016, ha recepito le novità introdotte, fornendo utili indicazioni al redattore di bilancio per la collocazione degli oneri e dei proventi prima qualificati come straordinari nelle attuali voci di bilancio. Ha altresì aiutato a comprendere il rapporto esistente tra le nuove informazioni da riportare in Nota integrativa e le precedenti previsioni che attribuivano rilevanza alla straordinarietà dell’onere o del provento. Il legislatore è infine intervenuto con l’art. 13-bis del DL n.244/2016 (c.d. “Milleproroghe”) così come modificato dalla Legge di conversione n.19/2017, per disciplinare gli effetti fiscali delle novità introdotte.

Premessa

Il D.Lgs. n. 39/2015, nel riformare la disciplina di bilancio, ha eliminato l’area straordinaria del conto economico, prevedendo, contestualmente che la nota integrativa riporti indicazione dei costi e ricavi di entità o incidenza eccezionale.

Si ritiene opportuno a tal fine ricordare che, già in passato, l’articolo 2427 c.c. richiedeva l’esposizione, in nota integrativa, della composizione delle voci “oneri straordinari” e “proventi straordinari” di ammontare apprezzabile.

CONTO ECONOMICO NOTA INTEGRATIVA

Prima Ora Prima Ora

Prevista area straordinaria conto economico

NON prevista area straordinaria conto economico

Indicare:

13) la composizione delle voci: “proventi straordinari” e: “oneri straordinari” del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

Indicare:

13) l’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

Bilancio e contabilità

IL QUADRO DELLE NOVITÀ

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C&Q: il caso della settimana

C&Q n° 28 del

10.03.2017

Dichiarazione Iva 2017: compensazione credito Iva oltre € 5.000,00

La compensazione del credito Iva orizzontale segue regole modulate ma rigide.

Ho presentato la Dichiarazione Iva 2017 per l'anno d’imposta 2017 il 03.03.2017; la liquidazione del Quadro VL rileva un credito Iva dell'ammontare complessivo di € 8.500,00 da utilizzarsi tutto in compensazione, di cui € 4.500,00 già utilizzato in compensazione nel mese di febbraio 2017. Ora vorrei utilizzare la parte rimanente con compensazione orizzontale. Da quando sarà possibile farlo?

Come previsto dalla normativa vigente, il credito Iva annuale può essere utilizzato in compensazione secondo le due seguenti fattispecie: • la compensazione orizzontale o esterna: ovvero l'utilizzo del credito Iva in

compensazione con altri tributi (Ritenute Irpef, Contributi Previdenziali o assistenziali, Addizionali, Tributi locali, ecc.) presentando comunque telematicamente il modello F24;

• la compensazione verticale o interna: detta anche compensazione Iva da Iva, si applica quando il credito Iva viene destinato a compensare i debiti derivanti dalle liquidazioni periodiche Iva o ai fini del versamento dell'acconto (nel caso di specie l'azienda liquida l'Iva trimestralmente e quindi potrebbe destinare in tutto o in parte il credito Iva al fine di non versare il debito (assorbendo liquidità aziendale) periodico.

L'art.10 del D.L. n. 78 del 01.07.2009 e l'art. 8 comma 18 – 20 del D.L. n. 16 del 02.03.2012 hanno introdotto alcuni vincoli in materia di utilizzo in compensazione dei crediti Iva, al fine di contrastare il fenomeno delle compensazioni effettuate con crediti di fatto inesistenti.

L'utilizzo in compensazione del credito Iva deve essere documentato attraverso la presentazione telematica (Home Banking, canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero Fisconline per l'invio diretto da parte del contribuente ed Entratel per invio delegato a professionisti o intermediari abilitati) del modello F24 anche nel caso in cui la compensazione porti all'annullamento completo del versamento essendo almeno pari agli importi indicati nella colonna “saldo a debito” (ovvero nel caso di F24 a zero).

Fatte queste necessarie premesse, il credito derivante dalla liquidazione annuale Iva potrà essere utilizzato nel seguente modo:

• fino a € 5.000,00: liberamente senza alcun vincolo documentale a decorrere dal 16.01.2017 indicando il credito Iva utilizzato in compensazione con il codice “6099 – Iva da Dichiarazione annuale” e l'anno d’imposta in cui lo stesso credito è maturato;

• oltre € 5.000,00 ma fino a € 15.000,00 la compensazione è possibile solo previa presentazione della Dichiarazione annuale Iva a decorrere dal 16.mo giorno;

• oltre € 15.000,00 solo a seguito di apposizione di visto di conformità.

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Per quanto attiene i termini di presentazione della Dichiarazione Iva 2017, in forma autonoma, per l'anno d’imposta 2016, questi sono stati fissati al 28.02.2017 e pertanto l'utilizzo del credito Iva 2016 per la parte eccedente la quota di compensazione libera di € 5.000,00, potrà avvenire a decorrere dal 16.03.2017 (ovvero a decorrere dal 16.mo giorno del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione Iva il cui termine è stato fissato appunto al 28.02.2017). Nel caso di specie la Dichiarazione Iva è stata presentata il 03.03.2017 e seguendo l'indicazione di cui sopra l'utilizzo in compensazione decorrerebbe dal 16.04.2017; il condizionale è d'obbligo per quanto andremo a dire subito di seguito. Infatti, se questo è il ragionamento generale, per quanto attiene i termini di presentazione della Dichiarazione Iva 2017, in forma autonoma, dobbiamo tener conto di alcuni interventi recentissimi dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, a seguito delle numerose segnalazioni di problemi tecnici nonché di trasmissione telematica, pervenuti all'Ufficio nei giorni subito precedenti il 28.02.2017 nonché il giorno stesso di scadenza, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con un Comunicato Stampa pubblicato sul sito istituzionale il 01.03.2017 precisando che “saranno considerate validamente trasmesse le dichiarazioni Iva pervenute entro il 03.03.2017”. Conseguentemente, la Dichiarazione Iva 2017 in esame, risulta validamente trasmessa, rientrando in questo nuovo termine che, a seguito di successiva precisazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, con propria Risoluzione n. 26 del 06.03.2017 non deve comunque essere inteso come termine prorogato ma semplicemente come termine esteso a beneficio degli utenti che, per le motivazioni sopra dette, non siano riusciti a trasmettere entro il 28.02.2017 la dichiarazione. La stessa Risoluzione n. 26 precisa altresì che non trattandosi di proroga, tutti gli eventuali termini per i successivi adempimenti conseguenti o sananti, dovranno riferirsi alla data del termine ordinario di trasmissione del 28.02.2017 e non già, come inizialmente si pensava dal termine esteso del 03.03.2017. Ancora, con specifico riferimento alla compensazione orizzontale, la Risoluzione n. 26 precisa che il termine dal quale poterla effettuare decorrendo, per quanto sopra detto, dal 28.02.2017 inizierà il 16.03.2017 e non già il 16.04.2017. Per tutto quanto sopra il contribuente di cui al presente caso potrà utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva derivante dalla Dichiarazione Iva 2017 per l'anno d’imposta 2016, per la parte eccedente la quota di compensazione libera di € 5.000,00 a far data dal 16.03.2017.

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Fiscal Focus risponde: Incentivi alle imprese

L’esperto

risponde n. 10 del 07.03.2017

1. Sabatini-Ter e Legge di bilancio 2017

Quali sono le novità introdotte dalla Legge di bilancio in materia di Sabatini-Ter?

La Legge di Bilancio 2017 proroga dal 31 dicembre 2016 fino al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 2 del D.L. n. 69/2013 (cd. Nuova Sabatini) con contestuale rifinanziamento delle risorse disponibili. Per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale, sono ammessi alla misura agevolativa gli investimenti in tecnologie digitali. A tali contributi statali in conto impianti “maggiorati” è riservato il 20 per cento delle risorse statali stanziate dalla stessa Manovra.

2. Investimenti in tecnologie digitali

In materia di investimenti in tecnologie digitali, quali sono le spese ammissibili alle agevolazioni?

La Legge di bilancio 2017 prevede che per favorire la transizione del sistema produttivo alla manifattura digitale e incrementare l’innovazione e l’efficienza del sistema imprenditoriale (Dossier n. 395/4 Sezione I – Normativa), sono ammessi alla misura agevolativa della Sabatini-Ter gli investimenti in tecnologie digitali tra i quali rientrano quelli relativi a:

big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID).

Tra gli investimenti che danno titolo a beneficiare dei finanziamenti sono stati inseriti i sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

3. L’individuazione dell’effettiva agevolazione spettante

A quanto ammonta il contributo percentuale della Sabatini-Ter viste le nuove disposizioni della Legge di bilancio?

L’agevolazione Sabatini-Ter è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari a:

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⇒ 2,75% per gli investimenti ordinari; ⇒ 3,575% per gli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di

tracciamento e pesatura dei rifiuti. Il beneficio economico si sostanzia nella:

⇒ concessione di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese, da parte di banche e intermediari finanziari, a valere su un plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a., per investimenti in beni strumentali d’impresa;

⇒ nonché di un contributo, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.

È stata prevista la possibilità di riconoscere i contributi alle piccole e medie imprese anche a fronte di un finanziamento, compreso il leasing finanziario, non necessariamente erogato a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.a. (D.L. n° 3 del 2015).

4. Presentazione dell’istanza per i contributi maggiorati

È già possibile presentare le istanze per la richiesta dei contributi per gli investimenti in tecnologie digitali?

La risposta è affermativa. Con apposito Decreto direttoriale pubblicato in gazzetta ufficiale in data 27 febbraio, il Ministero delle Sviluppo Economico individua i termini a partire dai quali è possibile presentare le domande di accesso ai contributi della c.d. Sabatini-Ter per gli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. Ebbene la data a partire dalla quale è possibile presentare le istanze è il 1 marzo 2017. Il decreto appunto prevede che a decorrere dal 1° marzo 2017 lo sportello per la presentazione delle domande d’accesso alle agevolazioni è esteso alla presentazione delle domande riferite agli investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti ai fini della concessione dei contributi di cui all’articolo 1, comma 56, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232. I passaggi operativi di prassi che hanno portato all’apertura dei termini per la presentazione delle istanze per l’ottenimento del contributo in via maggiorata possono essere così individuati: 1. a seguito della proroga dei termini per la concessione dei finanziamenti e

del rifinanziamento della misura, con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese del 22 dicembre 2016, n. 7814, è stata disposta, a partire dal giorno 2 gennaio 2017, la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni;

2. con Circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017 (MI.SE) sono state poi definite le modalità di presentazione delle domande di agevolazione per usufruire del contributo maggiorato, calcolato su un tasso di interesse annuo del 3,575%, a fronte dei già citati investimenti in tecnologie digitali e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti e,

3. con decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese 16 febbraio 2017, n. 811, è stato fissato il termine del 1 marzo 2017 a partire dal quale le imprese possono presentare domanda per usufruire del menzionato contributo maggiorato.

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Le disposizioni di cui alla predetta Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036, si applicano:

a tutte le domande, sia a quelle relative agli investimenti ordinari sia a quelle relative agli investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti, presentate a partire dal 1 marzo 2017;

alle domande presentate prima del 1 marzo 2017, tenuto conto della fase a cui sono giunti i relativi procedimenti.

5. Cumulabilità degli incentivi

È possibile cumulare i contributi della Sabatini-Ter con altri incentivi previsti dalle disposizioni nazionali e comunitarie?

Le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dal regolamento comunitario di riferimento, in particolare:

per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’articolo 17 del regolamento GBER;

per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui al regolamento (UE) n.1305/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime fissate dal regolamento di riferimento;

nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (UE) n.1388/2014 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (UE) n.717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (UE) n. 1388/2014.

Qualora l’agevolazione concedibile sommata agli eventuali altri aiuti concessi sui medesimi investimenti, superi l’intensità massima prevista dai regolamenti sopra richiamati, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti delle intensità massime previste dal regolamento di riferimento.

Imprese

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L’agenda del professionista

DATA ADEMPIMENTI

Mercoledì 15 Marzo

IVA FATTURAZIONE DIFFERITA – Emissione e registrazione della fattura

IVA – Operazioni per le quali sono state rilasciate le ricevute o gli scontrini fiscali – Annotazione cumulativa nel registro dei corrispettivi

ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE – Registrazioni contabili

Giovedì 16 Marzo

ENTI E ORGANISMI PUBBLICI – Versamento ritenute

SOSTITUTI D’IMPOSTA – Versamento ritenute operate alla fonte

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente ed assimilati

corrisposti nel mese precedente.

Versamento ritenute alla fonte su rendite AVS corrisposte nel mese precedente.

Versamento ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati

nel mese precedente.

Versamento ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o

maturati nel mese precedente.

Versamento ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati

nel mese precedente.

Versamento ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte nel mese precedente.

Versamento ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo corrisposti nel mese

precedente.

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia

corrisposte nel mese precedente.

Versamento ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di

collaborazione a progetto corrisposte nel mese precedente.

Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da perdita di avviamento

commerciale corrisposti nel mese precedente.

Versamento ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel

mese precedente.

Versamento ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese

precedente.

Versamento ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita

corrisposti nel mese precedente.

Versamento ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese

precedente per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi

effettuate nell’esercizio di impresa.

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Versamento addizionali regionale e comunale all’IRPEF sui redditi di lavoro

dipendente e assimilati.

IMPOSTE SUI REDDITI – Ritenute relative ai proventi derivanti da partecipazioni ad organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) BANCHE E POSTE ITALIANE – Versamento ritenute su bonifici (oneri deducibili e detraibili) Istituti di credito ed altri intermediari autorizzati – Versamento imposta sostitutiva IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Versamento ritenute IVA ANNUALE – Versamento IVA – Liquidazione e versamento mensile IVA – Versamento mensile - (contribuenti che hanno affidato a terzi la contabilità) SOCIETA’ DI CAPITALI - Bollatura libri e registri contabili IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI – Versamento RISPARMIO AMMINISTRATO – Versamento imposta sostitutiva RISPARMIO GESTITO – Versamento imposta sostitutiva (revoca del mandato) IMPOSTA FABBRICAZIONE E CONSUMO – Versamento IMPOSTA SULLE TRANSAZIONI FINANZIARIE (Tobin Tax) – Versamento

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