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Sistema Integrato Gestione della Sicurezza RFI DPO/SLA SIGS P 14 02 FOGLIO 1 di 58 PROCEDURA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI Rev. Data Descrizione modifica Redatto Verificato Approvato 0 22/01/2009 emissione F.Tiberi F.Berchi F.Napoleoni A. Bussi M.Pucci 1 26/02/2009 modifiche ai punti VI.2.2.2 e VII.1 F.Tiberi F.Berchi F.Napoleoni A. Bussi M.Pucci 2 01.12.2009 modifiche ed integrazioni ex D. Lgs. 3 agosto 2009, n.106 F.Berchi F.Napoleoni A. Bussi M.Pucci

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Sistema Integrato Gestione della Sicurezza

RFI DPO/SLA SIGS P 14 02 FOGLIO 1 di 58

PROCEDURA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI

Rev. Data Descrizione modifica Redatto Verificato Approvato 0 22/01/2009 emissione F.Tiberi

F.Berchi F.Napoleoni

A. Bussi M.Pucci

1 26/02/2009 modifiche ai punti VI.2.2.2 e VII.1

F.Tiberi F.Berchi

F.Napoleoni A. Bussi

M.Pucci

2 01.12.2009 modifiche ed integrazioni ex

D. Lgs. 3 agosto 2009, n.106

F.Berchi F.Napoleoni A. Bussi

M.Pucci

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PROCEDURA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI E

MOBILI

RFI DPO/SLA SIGS P 14 02 FOGLIO 2 di 59

INDICE

I.1  SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE .......................................................................4 

I.2   DOCUMENTAZIONE CORRELATA............................................................................4 

I.3   DEFINIZIONI ....................................................................................................................5 

I.4   ABBREVIAZIONI .............................................................................................................5 

PREMESSA ....................................................................................................................................5 

III.1 I CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI IN APPALTO.................................................5 

III.2 PARTICOLARI TIPOLOGIE DI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI, CON ULTERIORI OBBLIGHI A CARICO DELLA COMMITTENZA.......................................................................................................5 

III.2.1 Cantieri in cui sussiste l’obbligo da parte del Committente di designazione dei coordinatori..............................................................................................................................5 III.2.2 Cantieri in cui non sussiste l’obbligo da parte del Committente di designazione dei coordinatori..............................................................................................................................5 III.2.3 Cantieri ove il D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, Capo I, Cantieri Temporanei o Mobili non si applica ..................................................................................................................................5 III.2.4 Cantieri “misti” ...........................................................................................................5 

IV.1 FIGURE RESPONSABILI ..................................................................................................5 

IV.2 COMMITTENTE ......................................................................................................................5 IV.3 RESPONSABILE DEI LAVORI ...................................................................................................5 IV.4 COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE .............................................................................5 IV.5 COORDINATORE PER L'ESECUZIONE.......................................................................................5 IV.6 DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA ESECUTRICE DEI LAVORI APPALTATI..............................5 

V.1 ADEMPIMENTI PRELIMINARI / OBBLIGHI DEL COMMITTENTE E DELL’IMPRESA AFFIDATARIA ................................................................................................5 

V.2 VERIFICA IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE .......................................................................5 V.3 RICHIESTA DICHIARAZIONE DELL’ORGANICO MEDIO ANNUO E VERIFICA DATI RELATIVI AGLI INFORTUNI.....................................................................................................................................5 V.4 TRASMISSIONE DI DOCUMENTI ...............................................................................................5 V.5 NOTIFICA PRELIMINARE..........................................................................................................5 

V.5.1 Verifica preliminare: il calcolo degli uomini-giorno .....................................................5 V.6 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO DELL’IMPRESA AFFIDATARIA...........................................5 

VI.1 I PIANI DI SICUREZZA......................................................................................................5 

VI.2 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO .............................................................................5 VI.2.1 Caratteristiche del Piano di sicurezza e di coordinamento .........................................5 

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PROCEDURA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI E

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RFI DPO/SLA SIGS P 14 02 FOGLIO 3 di 59

VI.2.2 Contenuti minimi ..........................................................................................................5 

VI.2.2.1 Contenuti minimi generali ..................................................................................5 VI.2.2 .2 Contenuti minimi in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ......................................................................................................5 VI.2.2.3 Contenuti minimi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento......................................................................................................................5 

VI.3.1 Caratteristiche del Piano operativo di sicurezza.........................................................5 VI.3.2 Contenuti minimi ..........................................................................................................5 

VI.4 PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO .......................................................................................5 VI.4.2 Contenuti minimi ..........................................................................................................5 

VII.1 STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA ......................................................................5 

VIII.1 LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.................5 

VIII.1 PROCEDURA PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO .................5 VIII.2 METODOLOGIA PER LA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO............5 

VIII.2.1 Relazione tecnica relativa al PSC............................................................................5 VIII.2.2 Fasi di realizzazione - Individuazione fasi critiche ...............................................5 VIII.2.3 Planimetrie di cantiere e relativa viabilità ..............................................................5 VIII.2.4 Schede con analisi rischi per ogni tipo di lavorazione ...........................................5 VIII.2.5 Schede di sicurezza macchine .................................................................................5 VIII.2.6 Impatto ambientale del cantiere ..............................................................................5 VIII.2.7 Indagini sulla situazione dell’area di cantiere .......................................................5 VIII.2.8 Indagini topografiche e geognostiche su aree di cantiere.....................................5 VIII.2.9 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera .............................................................5 

ALLEGATO 1 - RICHIESTA QUALIFICAZIONE ALLE IMPRESE AFFIDATARIE, ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI.........................................................................5 

ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE DI QUALIFICAZIONE DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE...................................................................................................5 

ALLEGATO 3 - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE....................................................5 

ALLEGATO 4 - NOTIFICA PRELIMINARE ..........................................................................5 

ALLEGATO 5 – PSC - FLOW CHART PROCESS .................................................................5 

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PROCEDURA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI E

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RFI DPO/SLA SIGS P 14 02 FOGLIO 4 di 59

I.1 Scopo e campo di applicazione Il Sistema Integrato di Gestione per la Sicurezza della Circolazione dei treni e dell’Esercizio ferroviario di Rete Ferroviaria Italiana prevede una applicazione del modello stabilito dalla norma ISO 9001:2000, a vari livelli in coerenza con la filiera di responsabilità stabilite, e la conseguente articolazione delle Strutture Organizzative Aziendali: Direzioni Centrali di business, loro Direzioni compartimentali e relative appendici operative.

Il Sistema consente, in un’ottica di controllo dell’efficacia, al livello superiore di contenere ed aggregare tutto quanto presente ai livelli inferiori. Ciò premesso, scopo della presente procedura è di definire le modalita’ per la gestione della sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili ove si effettuano lavori edili o di ingegneria civile (ex art. 89 comma 1 a ed Allegato X D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni), nell’ambito dei rapporti contrattuali intercorrenti tra UP di RFI e altre Imprese affidatarie o esecutrici di lavori o servizi interferenti con le attività ferroviarie o con altri lavori eseguiti in aree ferroviarie. La presente Procedura integra la Procedura RFI DPO/SLA SIGS P 07 rev. 0 1- a sua volta sostitutiva della precedente PS 1 - per la gestione della cooperazione e coordinamento, a tutela della sicurezza dei lavoratori

I.2 Documentazione correlata Sono correlati al presente documento :

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3

agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, e successive modificazioni

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”

Norma OHSAS 18001/ 2008

C.O. n.216/AD del 1 settembre 2009

C.O. n.217/AD del 20 ottobre 2009

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RFI DPO/SLA SIGS P 14 02 FOGLIO 5 di 59

I.3 Definizioni Agli effetti delle disposizioni di cui alla presente procedura si intendono per: Capo impianto Soggetto titolare di un Impianto di Rete Ferroviaria Italiana. Cantiere temporaneo o mobile Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'Allegato X del D.Lgs. 81/2008 Contratto d’appalto Accordo fra Committente e appaltatore per l’esecuzione, dietro corrispettivo, di opere o servizi descritti nel contratto stesso Committente Soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione; nel caso di appalto di opera pubblica, il Committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione Soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.Lgs. 81/2008 Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori Soggetto incaricato, dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008, che non puo' essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione da lui designato. Datore di lavoro E’ il soggetto che ha la responsabilità di una Unità produttiva di Rete Ferroviaria Italiana, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa Datore di lavoro Committente E’ il soggetto - Responsabile di una Unità produttiva di Rete Ferroviaria Italiana, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa - per conto del quale l’opera, servizio o prestazione oggetto di un contratto con un’impresa appaltatrice viene realizzata Documento di Valutazione dei Rischi Documento elaborato dal Datore di Lavoro, ai sensi dell’art 17 del D.Lgs. 81/2008

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RFI DPO/SLA SIGS P 14 02 FOGLIO 6 di 59

Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenza Documento elaborato dal Datore di Lavoro Committente - ai sensi dell’art.26 comma 3 del D.lgs.81/2008 - finalizzato ad indicare le misure da adottare per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i pericoli generati dalle inerferenze tra le attività e gli ambienti di lavoro ferroviari e le attività delle imprese affidatarie/esecutrici Dirigente/Responsabile di Struttura Organizzativa Soggetto che - nell’ambito delle attribuzioni e competenze ad esso assegnate in Rete Ferroviaria Italiana - dirige le relative attività in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e che può altresì esercitare determinate attività in materia, ad esso validamente delegate dal Datore di Lavoro. Ad esso è affidata la responsabilità delle Strutture Organizzative così come individuate dai vigenti provvedimenti organizzativi Idoneita' tecnico-professionale Possesso di capacita' organizzative, nonché disponibilita' di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare. Impianto Unità organizzativa omogenea, formalmente costituita nell’ambito di una Struttura Organizzativa e/o di un’Unità Produttiva di Rete Ferroviaria Italiana, che cura uno o più specifici settori delle attività aziendali - in particolare quelle sulla manutenzione dell’infrastruttura, quelle sulla circolazione dei treni, e quelle connesse e/o di supporto alle precedenti - con limiti territoriali e/o giurisdizionali circoscritti, e che a sua volta può essere articolata in Impianti sottoordinati, ciascuno con competenze più limitate per territorio e giurisdizione, e/o per settori di attività Impresa Affidataria Impresa titolare del contratto di appalto stipulato con Rete Ferroviaria Italiana che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, puo’ avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, l’impresa affidataria è l’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. Impresa Esecutrice Impresa affidataria o subappaltatrice che esegue un’opera o parte di un’opera affidata da RFI, impegnando proprie risorse umane e materiali.

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RFI DPO/SLA SIGS P 14 02 FOGLIO 7 di 59

Interferenza Circostanza in cui si può verificare un “contatto rischioso” tra il personale del Committente e quello dell’ impresa appaltatrice/esecutrice, o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti Lavoratore Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attivita' lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari Lavoratore autonomo Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentamente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del Committente Pericoli di Interferenze Situazioni potenziali in grado di produrre incidenti o danni - al personale del committente e/o a quello dell’ impresa affidataria/esecutrice, e/o al personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti - provocate da attività della committenza o di terzi interferenti con quelle della stessa impresa affidataria/esecutrice. Piano operativo di sicurezza Documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008 Piano di Sicurezza e Coordinamento Piano redatto, per conto del Committente, di norma dal Coordinatore per la progettazione, atto a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, con determinati contenuti minimi, e con l’indicazione della stima dei relativi costi Project Manager del Soggetto tecnico Figura del Soggetto tecnico nominata dal Responsabile di tale struttura, cui viene affidata, con riferimento ad uno specifico progetto e nell’ambito del rapporto con il Referente di Progetto, la responsabilità del raggiungimento degli obbiettivi di tempi, costi e qualità delle commesse assegnate Referente di Progetto Persona che, all’interno della Società committente, risponde al Direttore di Divisione/Amministratore delegato della Società Committente della realizzazione dei progetti di investimento assegnati nei termini per i quali sono stati autorizzati

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Responsabile dei lavori Soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.lgs.81/2008, quali la progettazione o il controllo dell’esecuzione dell’opera; nel campo di applicazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni) il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Persona in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali prescritti dalla legge, designata indelegabilmente dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi Soggetto Tecnico Struttura che, su incarico della Società Committente, è responsabile di prestare servizi di ingegneria (progettazione, attività negoziale, direzione lavori, presidio del rapporto di general contracting per le forniture chiavi in mano, etc.) Struttura Organizzativa Struttura formalmente costituita nell’ambito di un’Unità Produttiva di Rete Ferroviaria Italiana, a cui è preposto un Dirigente aziendale; da essa dipendono direttamente lavoratori e/o Impianti sottoordinati e/o altre Strutture Organizzative di livello inferiore Unità Produttiva Struttura Organizzativa di Rete Ferroviaria Italiana, finalizzata alla produzione di determinati servizi o beni, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale; espressamente individuata, nell’ambito dell’organizzazione societaria, con appositi provvedimenti del Vertice aziendale; di norma articolata in Strutture Organizzative dirigenziali e/o in Impianti sotto ordinati. Uomini-giorno Entita' presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera

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RFI DPO/SLA SIGS P 14 02 FOGLIO 9 di 59

I.4 Abbreviazioni DdL: Datore di lavoro DVR: Documento di Valutazione dei Rischi DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione SPP: Servizio di Prevenzione e Protezione RLS: Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ASPP: Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione UP: Unità Produttiva DPI: Dispositivo di Protezione Individuale CO: Comunicazione Organizzativa CSP: Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione

dell'opera CSE: Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione

dell'opera SO: Struttura Organizzativa D. Lgs: Decreto Legislativo IA: Impresa Affidataria DUVRI: Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze L.A. : Lavoratore Autonomo P.O.S.: Piano Operativo di Sicurezza P.S.C.: Piano di Sicurezza e Coordinamento

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PROCEDURA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI E

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RFI DPO/SLA SIGS P 14 02 FOGLIO 10 di 59

Premessa Come noto, nell’organizzazione della sicurezza del lavoro, le due principali

figure sono quelle del datore di lavoro che esercita l’impresa, e del lavoratore dipendente. Nel rapporto fra tali soggetti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori dipendenti (art.2087 Codice civile). In particolare, ogni datore di lavoro, in relazione alla natura dell’attività dell’impresa, deve prevedere, nell’ambito della propria struttura organizzativa, una apposita organizzazione della sicurezza del lavoro (Direttiva 89/391/CEE recepita originariamente nel Titolo I D.Lgs.626/1994), basata su una serie di figure professionali; attraverso questa organizzazione, lo stesso datore deve poi valutare tutti i rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori, e, in esito a tale valutazione, deve elaborare apposito Documento di valutazione dei rischi, ed assicurarne l’attuazione, anche tramite i Dirigenti e i preposti su cui si articola l’organizzazione dell’impresa stessa.

Unità Produttive

In specie nelle imprese di notevoli dimensioni, i datori di lavoro cui sono attribuite la funzione e le responsabilità di assicurare la sicurezza e salute dei lavoratori possono essere più d’uno, ciascuno individuato nel soggetto titolare, con i relativi poteri decisionali e di spesa, di una Struttura qualificata come “Unità produttiva”, e finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico funzionale (art.2, lettera t D.Lgs.81/2008). In ambito RFI - in base ad apposite Comunicazioni del Vertice aziendale - le Strutture organizzative individuate quali UP sono le Direzioni Compartimentali Movimento e le Direzioni Compartimentali Infrastruttura; nonché le Direzioni ed altre Strutture organizzative centrali. A far data dal relativo provvedimento di nomina a responsabili di tali Strutture, i dirigenti delle UP sono così individuati quali datori di lavoro: essi pertanto adottano ogni misura tecnica e organizzativa, ai sensi e per gli effetti della legislazione e delle norme in materia, con la più ampia autonomia e senza limiti di spesa, per porre in atto qualsiasi impegno verso chicchessia ai fini di garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, l'incolumità di terzi e la tutela dell'ambiente.

Obblighi di cooperazione e coordinamento fra Datori di lavoro

Ogni datore di lavoro/titolare di UP va ha quindi la responsabilità dell’adozione delle misure di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, come prescritto dalla vigente legislazione in materia. Tali obblighi del datore di lavoro riguardano, in linea di principio, la garanzia

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PROCEDURA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI E

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RFI DPO/SLA SIGS P 14 02 FOGLIO 11 di 59

della sicurezza e salute dei lavoratori da esso dipendenti, e non di quella dei lavoratori di altre imprese/UP. Tuttavia, ove in uno stesso luogo di lavoro siano presenti più imprese e/o UP, e quindi più datori di lavoro, ciascuno di essi ha - oltre agli ordinari obblighi di tutela dell’integrità psico-fisica dei propri dipendenti - i seguenti, ulteriori obblighi: = comunicare agli altri datori i rischi specifici propri della sua attività; = acquisire i rischi propri delle attività delle altre imprese, valutandoli adeguatamente; = coordinarsi conseguentemente con gli altri datori, informando e tutelando i propri lavoratori anche rispetto ai rischi ulteriori dovuti alle interferenze fra tali imprese/UP.

Obblighi del Datore Committente

In caso di affidamento dei lavori ad un'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola UP della stessa, nonche' nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attivita' lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. Il datore di lavoro Committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove cio' non e' possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (art.26 D.Lgs.81/2008). Diversamente da quanto prevede, come si dirà appresso, il Titolo IV sui cantieri temporanei e mobili, nel caso in esame - ai sensi del disposto del citato art. 26 - il Committente è comunque un datore di lavoro, e in RFI va individuato nel Responsabile dell’UP, o altro Dirigente da esso delegato, competente in materia. Le predette attività in materia di obblighi di cooperazione e coordinamento fra Datori di lavoro, e di obblighi di relativa promozione da parte del Datore di lavoro committente, vanno poste in essere secondo i principi generali sopra illustrati, e adottando le specifiche procedure definite a livello aziendale in materia di comunicazione, di consultazione e di scambio di informazioni (RFI DPO/SLA SIGS P 07 rev. 1 - Procedura per la gestione della cooperazione e coordinamento per la sicurezza del lavoro, per la promozione della cooperazione e coordinamento da parte del committente e la determinazione dei relativi costi, sostitutiva della precedente Procedura PS01 del Sistema di Gestione Integrato).

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PROCEDURA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI E

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III.1 I cantieri temporanei e mobili in appalto Si premette che, col Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, e alla luce delle modifiche ed integrazioni allo stesso apportate dal più recente Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n.106, è stata radicalmente riordinata ed innovata la precedente normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, abrogando fra l’altro, per quanto riguarda i cantieri temporanei e mobili in appalto, il D.Lgs. 494/1996, che viene sostituito dal Titolo IV Capo I, e relativi Allegati, del nuovo Decreto. Infatti, come evidenziato nella premessa, l’attuale normativa in materia di sicurezza sul lavoro detta una serie di disposizioni generali, dal contenuto tendenzialmente più ampio, per quanto attiene alla sicurezza sui “luoghi di lavoro” ; a tali disposizioni si aggiungono ulteriori e specifiche pervisioni ove il medesimo luogo di lavoro sia, fra l’altro, un “cantiere temporaneo o mobile” (artt. 88/104). Per tali cantieri - luoghi ove delle imprese eseguano, in regime di appalto e/o di subappalto per conto di una committenza, determinati lavori - non viene infatti considerato sufficiente - nell’ottica del legislatore - da parte di ogni datore di lavoro interessato, l’adempimento degli obblighi di cooperazione e coordinamento, e di relativa promozione (che comporta la redazione di apposito documento denominato DUVRI : si veda, in dettaglio, la già richiamata Procedura RFI DPO/SLA SIGS P 07); la legge prescrive infatti l’attuazione di una specifica normativa concernente tutte le “misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili”, nei termini previsti (Titolo IV, Capo I del D.Lgs. 81/2008). Ciò posto, per quanto concerne le tipologie di cantieri nei quali va applicato il Decreto in parola, essi sono anzitutto definiti (art.89) come i luoghi “in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile, il cui elenco è riportato nell’allegato X”, Allegato che contiene appunto la dettagliata elencazione dei lavori predetti. Alcuni degli adempimenti e delle altre regole dettate dal legislatore sono generalmente applicabili alla maggior parte dei cantieri temporanei e mobili in appalto: a titolo d’esempio, come si vedrà appresso, il Committente di lavori edili o di ingegneria civile può sempre - in ogni tipologia di cantiere - nominare un proprio Responsabile dei lavori, con le funzioni che verranno appresso esaminate (art.89). Restano poi sempre fermi tutti gli obblighi previsti a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici dei lavori appaltati (artt.89 e 100), e in particolare quello di redazione dei Piani operativi di sicurezza, appresso illustrati. Altri obblighi, invece, vengono dal legislatore previsti solo in presenza di determinate condizioni o ricorrenze: ne è un esempio l’obbligo, a carico del Committente o Responsabile dei lavori (art. 99 del D.Lgs. 81/2008) di “notifica preliminare” del cantiere alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro, in determinati casi più appresso elencati

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III.2 Particolari tipologie di cantieri temporanei e mobili, con ulteriori obblighi a carico della committenza Le diverse previsioni di legge consentono di distinguere differenti tipologie di cantieri, nell’ambito delle quali, gli obblighi sanciti dalla legge a carico del Committente o del Responsabile dei lavori (art. 90) posso trovare intera oppure parziale previsione.

III.2.1 Cantieri in cui sussiste l’obbligo da parte del Committente di designazione dei coordinatori

Rispetto a quanto previsto precedentemente dal D.Lgs.494/1996, il D.Lgs.81/2008 ha introdotto un’importante novità che riguarda i casi nei quali sussiste l’obbligo da parte della committenza di designare i coordinatori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione (art. 90 comma 3). Nella nuova formulazione del testo (art.90 D.Lgs.81/2008) si specifica l’obbligo del Committente/Responsabile dei lavori di nominare i coordinatori ogni qualvolta sia prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici anche non contemporanea (al di là quindi della presunta entità e rischiosità del cantiere, come precedentemente previsto). E’ quindi necessario procedere alla nomina del Coordinatore per la progettazione, con quel che ne consegue, ove sia certo, o comunque prevedibile, che saranno più di una le imprese esecutrici (appaltatrici e/o subappaltatrici) di lavorazioni di cantiere presenti, anche non contemporaneamente, nel cantiere medesimo. E’ bene evidenziare, infatti, che gli obblighi di designazione imposti dalla legge sussistono peraltro (art.90, comma 5) anche nel caso in cui, dopo l’iniziale affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi venga successivamente affidata a una o piu' imprese; A titolo d’esempio, puo’ farsi riferimento all’ipotesi per cui - a conclusione di una gara d’appalto che abbia affidato dei lavori (sempre rientranti nei due casi predetti) ad una sola impresa - l’unico appaltatore affidi poi l’esecuzione di parte dei lavori ad almeno un’altra impresa, o di tutti i lavori ad almeno due imprese, in regime di subappalto. In tutti quei casi ove dopo l’affidamento dei lavori ad un’unica impresa, l’esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata ad una o più imprese, se non si era provveduto prima a designare il Coordinatore per la progettazione (e quindi a redigere il piano di sicurezza e coordinamento) occorrerà che venga nominato (sia pure, in tal caso, dopo l’affidamento dei lavori) il Coordinatore per l’esecuzione, che dovrà svolgere, oltre ai compiti ad esso attribuiti durante l’esecuzione dei lavori stessi, anche quelli - altrimenti propri del Coordinatore della progettazione - di redazione del piano predetto (artt.90 comma 5 e 92 comma 2).

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Viceversa, la designazione del Coordinatore per la progettazione non va fatta quando si ritiene che comunque nel cantiere sarà presente una sola impresa esecutrice.

III.2.2 Cantieri in cui non sussiste l’obbligo da parte del Committente di designazione dei coordinatori

In tutti i cantieri di lavori edili o di ingegneria civile in cui è presente una sola impresa esecutrice la legge non dispone l’obbligo di designazione del Coordinatore per la progettazione, la successiva redazione del piano di sicurezza e coordinamento di parte committente, la designazione del Coordinatore per l’esecuzione, e tutti i connessi e conseguenti adempimenti. Restano invece applicabili, come sopra detto, altre norme del D.Lgs. 81/2008, in particolare quelle sugli obblighi posti a carico dei datori di lavoro delle imprese esecutrici.

III.2.3 Cantieri ove il D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, Capo I, Cantieri Temporanei o Mobili non si applica

Vanno anzitutto esclusi dall’applicabilità delle norme in esame (D.Lgs. 81/2008, Titolo IV, Capo I, Cantieri Temporanei o Mobili) i cantieri nei quali si svolgano attività diverse dai lavori edili e di ingegneria civile (quali, in particolare, le tipologie di lavori appositamente elencate all’art.88 comma 2 del D.Lgs.81/2008). Vanno poi esclusi dall’applicabilità dello stesso Titolo IV Capo I i lavori ed attività di cantiere che - pur rientrando fra quelle qualificate “edili o di ingegneria civile” (Allegato X D.Lgs.81/2008) - non vengano appaltati, ma vengano effettuati direttamente dal soggetto interessato, esclusivamente con personale da esso dipendente. Ciò vale anche, in ambito ferroviario, per i cantieri operanti con personale del gestore dell’infrastruttura (ad es. Cantieri Meccanizzati T.E. e Lavori).

III.2.4 Cantieri “misti” Oltre ai cantieri di cui al paragrafo precedente, ove è presente solo personale dell’infrastruttura ferroviaria, vi sono i cantieri che possono essere considerati "misti", e in particolare quelli ove si verifichino tutte le seguenti condizioni:

• L’appalto riguardi lavori edili o di ingegneria civile di cui all' Allegato X del D.Lgs.81/2008;

• Si svolgono nel cantiere attività di una sola impresa esecutrice dei lavori appaltati, ma anche attività di squadre di personale ferroviario (con conseguenti possibili rischi indotti proprio da tale pluralità di soggetti operanti nel cantiere medesimo).

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In quest’ultima ipotesi, essendo l’impresa esecutrice unica, apparirebbe mancante il requisito della presenza di più imprese, richiesto dall’art.90 per nomina dei coordinatori; del resto, la stessa necessità di un coordinamento, da parte di una figura professionale esterna alle imprese esecutrici, dovrebbe postulare che le imprese coordinate siano più di una. La sicurezza complessiva del cantiere andrebbe quindi garantita, ma nelle diverse forme comunque previste dal D.Lgs.81/2008. Tuttavia, alla luce della considerazione che anche la stessa presenza di lavoratori dell’impresa committente può comunque comportare rischi ulteriori sul luogo di lavoro, tale considerazione lascia pertanto spazio alla diversa interpretazione in base alla quale la fattispecie della pluralità di imprese nel caso di specie si realizzerebbe, a causa della presenza, accanto all’unica impresa esecutrice, della committente impresa ferroviaria. Ciò appare anche confermato dal fatto che la legge prevede la nomina del Coordinatore per la progettazione da parte del committente “anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice” (art.90 comma 3 D.Lgs.81/2008), cioè (presumibilmente, e fino a eventuali diversi chiarimenti da parte degli organi competenti) se il Committente è anche esecutore diretto di una parte dei lavori. Si ritiene pertanto, in atto, opportuna l’attuazione cautelativa, anche nelle tipologie di cantieri in esame, dell’intera procedura di cui al D.Lgs.81/2008 Capo IV Titolo I (nomina coordinatori e redazione del piano di sicurezza e coordinamento). Si ritiene viceversa che non occorrano le nomine dei Coordinatori e la redazione del PSC di parte committente, ove il personale ferroviario operante in un cantiere con unica impresa esecutrice non svolga attività lavorative “edili o di ingegneria civile”, ma abbia esclusivamente compiti di protezione del cantiere stesso, ai sensi della vigente Istruzione Protezione Cantieri. A sostegno di questa linea interpretativa, deve essere tenuta in considerazione la definizione di impresa esecutrice suggerita dall’art.89, primo comma, lettera i. bis del D.Lgs. 81/2008 che definisce la stessa, estensivamente, quale “impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali”. Alla luce dell’attuale impianto normativo, pertanto, è necessario distinguere opportunamente lo svolgimento dell’attività di scorta effettuato dal personale ferroviario, dallo svolgimento e dall’effettuazione di altre attività lavorative indubbiamente finalizzate all’esecuzione di un lavoro edile e di ingegneria civile. Per ogni aspetto ulteriore, si rimanda, in particolare, all’emanata Procedura RFI DPO/SLA SIGS P 07 rev. 1 per la gestione della cooperazione e coordinamento per la sicurezza del lavoro, per la promozione della cooperazione e coordinamento da parte del committente e la determinazione dei relativi costi, procedura che trova applicazione anche in riferimento a quei cantieri temporanei e mobili dove le imprese appaltatrici effettuano lavori edili o di ingegneria civile dei quali RFI è Committente, e per i quali - non ricorrendo però la condizione della presenza di più imprese, anche non contemporanea (art.90 comma 3 D.Lgs.81/2008), e non dovendosi quindi obbligatoriamente redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento a cura della

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committenza - RFI ha comunque l’obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento nei modo prescritti, e di procedere alla stima dei costi della sicurezza in ambito contrattuale (art.26 commi 3/5 D.Lgs.81/2008).

IV.1 Figure responsabili Negli appalti di lavori edili e di ingegneria civile, ai quali è applicabile il D.Lgs. 81/2008, vi sono, come in ogni contratto d’appalto, almeno due parti contraenti, quella committente e quella affidataria. Per quanto riguarda la parte committente, essa si articola su varie figure responsabili in materia di sicurezza; infatti, oltre alla persona del Committente vero e proprio, può esservi il Responsabile dei lavori, nonché - nei casi in cui la loro nomina è prescritta dalla legge - i due Coordinatori, quello per la progettazione e quello per l’esecuzione dei lavori. Per quanto concerne la parte appaltatrice, va tenuto presente che le affidatarie dell’appalto possono di norma subappaltare tutti o parte dei lavori loro assegnati; in tal caso, nel cantiere saranno presenti imprese subappaltatrici, e, al limite, potrebbero non essere presenti le imprese affidatarie. Per tale motivo, il D.Lgs. 81/2008 pone essenzialemente le relative misure ed obblighi a carico dei datori di lavoro delle imprese “esecutrici”, (artt.95 e 96, anche se quest’ultimo estende la sua portata anche ai datori di lavoro delle imprese affidatarie, oltre che esecutrici) cioè di quelle che effettivamente eseguono le opere oggetto dell’appalto. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria (art. 97) è chiamato, fra l’altro, a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e, in particolare, l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC); in questo senso, il datore di lavoro dell'impresa affidataria è chiamato a verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al PSC, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione di parte committente. Le competenze e le responsabilità dei vari soggetti interessati saranno peraltro oggetto di un dettagliato approfondimento nei paragrafi seguenti.

IV.2 Committente

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L’art. 89 del D.Lgs.81/2008 (ricalcando il disposto del precedente D.Lgs.494/1996) definisce il “committente” come quel “soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione” . Tale definizione è stata comunque opportunamente completata, aggiungendo (in coerenza col principio generale - ex art.2 dello stesso D.Lgs.81/2008 - che identifica il datore di lavoro col “titolare dei poteri decisionali e di spesa”) il più sostanziale criterio, in base al quale, per gli appalti pubblici, “il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto” (art.89 D.Lgs.81/2008 ). Con la figura delineata - “quella del Committente ex D. Lgs. n. 494/1996” come autorevole dottrina ha suggerito proporre, in omaggio al predetto Decreto che per primo lo aveva definito - si individua, nei cantieri temporanei o mobili, il soggetto che ha commissionato l’opera per la realizzazione della quale è stato installato un “cantiere”, cioè come detto “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X” al medesimo D. Lgs. n. 81/2008. Tale precisazione è opportuna, poiché le figure committenti indicate nel Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008, ed in particolare nell’articolo 26, sono invece individuate come “datori di lavoro” committenti; datori di lavoro, quindi, ma anche firmatari del contratto di appalto, d’opera o di somministrazione. Tali figure non necessariamente coincidono; possono farlo, nel caso in cui l’attività appaltata si svolga in un cantiere temporaneo o mobile nel quale il committente per il quale viene realizzata l’opera è anche l’imprenditore appaltante; circostanza, pertanto, nella quale lo stesso committente rivesta appunto anche il ruolo di datore di lavoro dell’azienda o dell’Unità produttiva nell’ambito della quale l’appaltatore è chiamato a svolgere la propria attività per dar corso al servizio o ai lavori appaltati. Ciò posto, in RFI s.p.a. la funzione di committenza delle opere/lavori ferroviari è strettamente connessa e conseguente alla capacità di proposta e di spesa, e ai corrispondenti poteri rappresentativi, attribuiti dalle disposizioni aziendali e dalle procure notarili ai Dirigenti dei diversi livelli; pertanto, in linea generale, con riguardo all'organizzazione e alle procedure negoziali ferroviarie, per Committente deve intendersi il Dirigente che, in quanto titolare del relativo potere decisionale e di spesa, è competente ad aggiudicare l'appalto, cioè a deliberare la formale accettazione dell’offerta. In particolare poi - per la materia degli investimenti tecnici - le disposizioni vigenti disciplinano come noto principi generali, soggetti, ruoli, responsabilità, competenze e procedure, fra cui quelle destinate alla realizzazione, rinnovo e mantenimento in efficienza dell’infrastruttura ferroviaria. In tale ambito, la figura del Referente di Progetto è espressamente individuata come quella che, fra l’altro, assume le responsabilità e i poteri del committente ai sensi del Titolo IV Capo I del D.Lgs.81/2008, nominando il Responsabile dei lavori.

IV.3 Responsabile dei lavori

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Il Committente può - a meno che non ritenga di riservarsi le responsabilità di legge - nominare un “Responsabile dei lavori”, incaricandolo di svolgere compiti che la legge altrimenti attribuisce allo stesso committente (art.89 comma 1 lett.c). A tal fine, il nominando Responsabile dei Lavori deve disporre dei relativi poteri decisionali e di spesa. Qualora l’appalto affidato rientri nel campo di applicazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni (cosidetto Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) la figura del responsabile dei lavori sarà necessariamente coincidente con quella di “responsabile del procedimento” prevista dallo stesso Codice in parola. Negli altri casi, la nomina di tale figura resta facoltativa e la legge riconosce al Committente una piena autonomia di scelta: egli potrà quindi individuare il Responsabile dei lavori, fra l’altro, nel Dirigente della struttura cui compete per istituto la gestione dei lavori stessi, e/o nel Dirigente titolare del centro di costo cui fanno carico i lavori; ovvero - ove le funzioni di Committente siano attribuite ad un Referente di Progetto - nell’ambito del Soggetto tecnico che cura anche la progettazione e la direzione lavori (ordinariamente nel relativo Project Manager). E’ importante che il conferimento sia fatto con atto scritto, da cui risultino con chiarezza la misura e i limiti dell’incarico, con i poteri attribuiti. Fra l’altro, anche se la norma predetta non lo prevede più espressamente, si ritiene tuttora consentita l’eventuale assegnazione al Responsabile dei lavori anche di una sola delle fasi dell’appalto (ad es. solo la progettazione, o solo il controllo dell’esecuzione) come pure non si ritiene di escludere la possibilità che l'incarico di cui trattasi venga affidato anche a più soggetti distinti, nonché in tempi distinti (in relazione ovviamente a ciascuna delle suddette fasi e al loro avvio). Per quanto riguarda la responsabilità del Committente ed il rapporto fra questi ed il Responsabile dei lavori deve essere tuttavia sottolineata l’mportante novità introdotta con il nuovo disposto dell’art. 93; rispetto al sistema previgente, infatti, la responsabilità del Committente nel rapporto con il Responsabile dei lavori ha oggi natura mista: di esonero da tale responsabilità - limitatamente all’incarico conferito (necessariamente avvenuto con delega di funzioni) e di non esonero per quanto attiene invece al profilo di “culpa in vigilando”, in ordine quindi alla verifica di alcuni adempimenti assegnati, richiamati agli articoli 91 comma 1, e 92 comma 1 lettere a, b, c, d, e. Per quanto riguarda inoltre la tempistica della sua nomina - con riferimento alla fase di progettazione dell'opera - la nomina del Responsabile va effettuata all'inizio di tale fase; ciò, sia per addossare immediatamente a detto soggetto le responsabilità della committenza caratterizzanti tale momento, sia per permettergli a sua volta di designare, simultaneamente all'affidamento dell'incarico di progettazione, il Coordinatore per la progettazione.

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Comunque, con riguardo all’incarico conferito, Il Responsabile dei lavori - stanti le attribuzioni che la legge permette al Committente di assegnargli - viene sostanzialmente a configurarsi, in relazione alla delicatezza e complessità dei compiti che possono venirgli addossati, quale vero e proprio "alter ego" del Committente stesso. Pertanto, anche ai fini di un esaustivo e pienamente valido esercizio della facoltà di nomina da parte del Committente, la funzione di Responsabile dei lavori, specie se attribuita all’interno di RFI, deve essere assegnata ad una figura investita di idonei poteri e responsabilità, preferibilmente ad un Dirigente.

IV.4 Coordinatore per la progettazione Il Coordinatore per la progettazione è designato dal Committente, o dal Responsabile dei lavori dal primo nominato. Esso ha le competenze elencate nel D.Lgs. 81/2008 (art. 91): durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, egli deve:

redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nel relativo Allegato XV;

predisporre un fascicolo, adattato alle caratteristiche dell’opera, i cui contenuti sono invece definiti all'Allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

La legge puntualizza che il fascicolo non é predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del DPR 2001, n. 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)". Lo stesso fascicolo andrà preso in considerazione per eventuali successivi lavori sull’opera. Va anche considerato che, diversamente dalla figura del Responsabile dei lavori, quella del Coordinatore è una vera e propria figura professionale, che deve pertanto possedere requisiti professionali determinati. In merito, con le nuove norme (art. 98 D.Lgs.81/2008), i titoli di studio e professionali dei Coordinatori sono stati riattualizzati, e i contenuti e le modalità dei corsi di qualificazione professionale sono stati anch’essi nuovamente normati (Allegato XIV). Tali requisiti sono appunto :

il possesso di determinati titoli di studio (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, geologo, ecc...);

l’avvenuta attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, del pregresso svolgimento per periodi determinati, di “attivita' lavorative nel settore delle costruzioni” (quali fra l’altro quelle di Direttore dei lavori e di Direttore di cantiere);

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il possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a

specifico corso in materia di sicurezza organizzato da apposite strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, quali Regioni, Ordini professionali, ecc ....

Analogamente a quanto detto al paragrafo precedente per la nomina del Responsabile dei lavori da parte del Committente, la designazione del coordinatore per la progettazione, come quella successiva del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il Responsabile dei lavori (o ove esso manchi il Committente) dalle responsabilita' connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lettere a), b), c) e d).

IV.5 Coordinatore per l'esecuzione Il Coordinatore per l’esecuzione è designato dal Committente, o dal Responsabile dei lavori dal primo nominato. Tale figura ha tutte le competenze elencate nell’art.92 del D.Lgs. 81/2008. Nello specifico, sarà suo peculiare compito quello di:

verificare l’osservanza, da parte delle imprese esecutrici, del PSC e delle relative procedure di lavoro, ed eventualmente adeguare il piano stesso;

verificare l’idoneità e gli eventuali adeguamenti dei “Piani operativi di sicurezza” (POS) obbligatoriamente predisposti dalle imprese che eseguono i lavori;

organizzare la cooperazione, il coordinamento e la reciproca informazione fra i

datori di lavoro interessati (ivi compresi quelli di altre Unità produttive di RFI, diverse da quella di cui fa parte la committenza);

controllare il rispetto degli obblighi di legge e delle misure di tutela della sicurezza

dei propri lavoratori, previste a carico dei datori di lavoro di tali imprese, ciascuno per la parte di propria competenza;

adottare, in relazione alle inosservanze accertate, le conseguenti iniziative di

legge (art.92). Anche la designazione dei Coordinatori non esonera completamente chi l’ha fatta da determinate responsabilità, indicate al paragrafo precedente. Va altresì considerato che, come il Coordinatore per la Progettazione, anche quello per l’esecuzione è una vera e propria figura professionale che, ove ricorrano i presupposti di legge, non può mancare; e che anch’esso deve possedere i medesimi requisiti del Coordinatore per la progettazione, sopra indicati.

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In ambito ferroviario (fermo restando il necessario possesso dei requisiti previsti, e la conseguente possibilità anche per il Committente o il Responsabile dei lavori che li possiedano di svolgere direttamente tali funzioni) può essere nominato Coordinatore, in particolare Coordinatore per l’esecuzione - ove il Committente o il Responsabile dei lavori lo ritengano opportuno - lo stesso soggetto che svolge l’incarico di Direttore dei lavori per conto del Committente, ai sensi delle norma vigenti, delle Condizioni Generali di Contratto, e del contratto di appalto, in quanto applicabili. Infine, deve evidenziarsi come nel D.Lgs. 81/2008 (art.89 comma 1 lett.f), il legislatore abbia esteso al Coordinatore per l’escuzione una puntuale “clausola di incompatibilità”: il Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori, oltre a non poter essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie e di quelle esecutrici non può essere ora neanche un suo dipendente né il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dallo stesso designato. Le previste incompatibilità sono contenute in una norma avente natura imperativa, dunque non derogabile dall’autonomia negoziale. Il verificarsi della suddetta incompatibilità potrebbe tradursi in una nullità del contratto di appalto o di subappalto, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile.

IV.6 Datore di lavoro dell’impresa esecutrice dei lavori appaltati. Ciascun datore di lavoro di impresa che esegue i lavori, durante l’esecuzione degli stessi, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs.81/2008 - e in coerenza coi principi e le responsabilità fissati nello stesso Decreto - deve osservare in ogni tipologia di cantiere, per la parte di competenza della propria impresa, le “misure generali di tutela” (art.95), nonché gli altri “obblighi” (art. 96), applicabili alle imprese in parola “anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti”. Viene in particolare introdotta (artt.89 e segg. D.Lgs. 81/2008) una chiara distinzione fra “impresa affidataria”, cioè titolare del contratto di appalto con il Committente, ed “impresa esecutrice”, l’impresa che, concretamente, esegue l’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali; quest’ultima può essere la stessa impresa affidataria - qualora esegua direttamente i lavori appaltati - oppure altra impresa, a cui l’affidataria ha assegnato con contratto di subappalto l’effettiva esecuzione di tutti o parte dei lavori stessi. Va detto inoltre che, qualora il titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese, l’impresa affidataria sarà quell’impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto, individuata come tale dal consorzio nell’atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente.

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Anche nel caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, l’impresa affidataria sarà quella indicata nell’atto di assegnazione dei lavori come tale, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione. E’ opportuno ricordare come il consorzio, da un punto di vista associativo, deve svolgere la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, potendo essere privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori. Il D.Lgs.81/2008 distingue le misure generali di tutela (art. 95) - che debbono essere osservate dai datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, ciascuno per la parte di competenza (vi rientrano, fra gli altri, gli obblighi di cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi e tutte le interazioni con le attivita' che avvengono sul luogo,all'interno o in prossimita' del cantiere) - dagli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici (art. 96 - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili). Tale differenziazione è funzionale alla individuazione - ai sensi dell’art. 97 - degli obblighi di vigilanza posti a carico dei datori di lavoro delle imprese affidatarie, i quali sono chiamati appunto a vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC nonché a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza ed a verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione. Nello stesso D.Lgs.81/2008 viene inoltre formalizzato (art. 96, comma 2) come l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dalla committenza e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni generali in materia di valutazione dei rischi (art.17 comma 1 lett. a, art. 18 comma 1 lett. z, art. 26 commi 1 lett. b e 3). In ambito ferroviario, nella stesura di tali piani i datori di lavoro delle imprese in parola debbono anche tenere conto delle informazioni e notizie acquisite dalla parte committente, relative ai rischi specifici, connessi alle attività ferroviarie ed agli impianti dove si svolgeranno i lavori. Più in generale, tali datori di lavoro, in relazione alla natura dell’appalto e alle condizioni ambientali in cui si eseguono i lavori, sono evidentemente tenuti, in ogni fase del procedimento, ad ottemperare - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ma anche di sicurezza dell’esercizio e di tutela ambientale - a tutte le relative, vigenti norme di legge e regolamentari, alle conseguenti disposizioni ed istruzioni emanate da RFI, nonché alle specifiche prescrizioni emesse dai competenti organi ferroviari, o comunque dalla parte committente. Per completezza, è opportuno rammentare che le vigenti Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di opere e lavori del Gruppo FS prevedono che, anche ai fini di

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sicurezza, il datore di lavoro dell’impresa appaltatrice nomini un proprio “Direttore tecnico”: Tale soggetto, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina vigente e munito dei necessari poteri, è, fra l’altro, responsabile dell'esatto adempimento di quanto prescritto dalla disciplina vigente in merito all'organizzazione dei cantieri e all'esecuzione delle opere, al fine, fra l’altro, di evitare infortuni sul lavoro. Tale Direttore tecnico assume quindi - in materia di sicurezza e salute dei lavoratori - tutte le competenze e responsabilità, previste dalla legge a carico dell’appaltatore, da questi delegate. Lo stesso appaltatore può inoltre - anche tramite il proprio Direttore tecnico ove questi ne abbia specifico mandato - nominare uno o più “Direttori di cantiere”, per lo svolgimento di tutte o di parte delle funzioni del Direttore tecnico in uno o più cantieri determinati (art.14). Ulteriori obblighi sono previsti in altri Capitolati sulla sicurezza, integrativi delle predette Condizioni di Contratto.

V.1 Adempimenti preliminari / Obblighi del Committente e dell’Impresa Affidataria

V.2 Verifica idoneità tecnico-professionale

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Il D.Lgs.81/2008 (art.90 comma 9, lettera a ) prescrive al Committente/Responsabile dei lavori l’obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria ed esecutrice - anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo - con le modalità di cui all'Allegato XVII dello stesso Decreto (vedi l’Allegato 1 - Richiesta di qualificazione dell’appaltatore, e l’Allegato 2 – Dichiarazione di qualificazione dell’appaltatore/subappaltatore, alla presente procedura). Nell’Allegato XVII al D.Lgs.81/2008 viene precisato che, ai fini della verifica di cui trattasi, le imprese interessate devono esibire alla committenza :

L’elencazione del nominativo del soggetto/i della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato/i per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97 (Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria)

L’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

Il documento di valutazione dei rischi o l’autocertificazione dei rischi previsti dal D.Lgs.81/2008;

Il documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

La dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi .

I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

L’iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

La specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente Decreto Legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

L’elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; Gli attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove

espressamente previsti dal presente. Il documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24

ottobre 2007 In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese sub appaltatrici, e dei sub applatori autonomi, con gli stessi criteri di cui all’Allegato VII A seguito della lettura congiunta dell’Allegato XV (Piani di sicurezza) e dell’Allegato XVII (Idoneità tecnico-professionale) del D.Lgs.81/2008, è possibile evidenziare come i documenti e le informazioni che l’impresa appaltarice deve presentare all’esame del

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Committente ai fini della valutazione di idoneità sono in gran parte contenuti nel proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS). Ulteriormente, si puo’ evidenziare come, nella pratica, la valutazione di idoneità dell’impresa e l’accettazione del POS possano costituire oggetto di un’unica procedura, sempreché il POS (i cui contenuti sono elencati al punto 3.2.1 dell’Allegato XV) sia adeguatamente integrato con gli ulteriori contenuti previsti dall’Allegato XVII, sopra elencati. Una procedura fortemente semplificata è prevista infine in due casi distinti:

per quei lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 (art.90 comma 11) per i quali non va nominato il coordinatore per la progettazione con quel che ne segue; in questo caso, ai fini dell’esame di idoneità l’impresa potrà limitarsi ad autocertificare il possesso dei requisiti minimi, unitamente all’invio del certificato di iscrizione alla CCIAA;

anche nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui

lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI, l’obbligo di esibire la documentazione richiesta si considera soddisfatto mediante presentazione, da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi, di una autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti minimi, unitamente all’invio del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio. (art.90 comma 9 lettera a).

V.3 Richiesta dichiarazione dell’organico medio annuo e verifica dati relativi agli infortuni Il D.Lgs.81/2008 (art.90 comma 9 lett.b) impone al Committente/Responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, l’ulteriore obbligo di richiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Unica eccezione, l’ipotesti di lavori privati non soggetti a permesso di costruire - nella quale l’obbligo di tale richiesta è dalla legge considerato soddisfatto anche mediante presentazione da parte delle imprese del DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, e dell’autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato (Art.90, comma 9, lett. B) Anche in questo caso, nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini giorno e i cui lavori non comportino rischi particolari di cui all’Allegato XI, il requisito documentale si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento

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unico di regolarità contributiva e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato .

V.4 Trasmissione di documenti Infine, lo stesso Decreto (art.90 comma 9 lett.c) prevede l’obbligo di trasmettere all’amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (vedi Allegato 3, Trasmissione Documentazione ) copia della notifica preliminare di cui all’articolo 99 e del documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi. La legge peraltro, consente alle stazioni appaltanti pubbliche di acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarita' contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge (art.16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ) È bene notare ulteriormente come, in assenza del documento unico di regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell’impresa esecutrice dei lavori, l’efficacia del titolo abilitativo venga sospesa. In quest’ottica, l'organo di vigilanza - alla stregua delle ipotesi di macanta redazione o assenza del PSC e del fascicolo dell’opera, oppure in assenza di notifica preliminare quando richiesta - dovrà comunicare l'inadempienza l'amministrazione concedente.

V.5 Notifica preliminare Il Committente/Responsabile dei lavori (art.99 D.Lgs.81/2008) prima dell’inizio dei lavori, deve trasmettere all’ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la “notifica” dei lavori - redatta ed elaborata conformemente all’Allegato XII - nonché i suoi eventuali aggiornamenti, nei casi seguenti:

quando i lavori previsti comportino la presenza di più imprese anche non contemporanea;

quando i lavori, inizialmente non soggetti all’obbligo della notifica, ricadano nella categoria precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera ;

quando i lavori previsti in cantiere con un’unica impresa siano di un’entità presunta non inferiore a 200 uomini-giorno.

La comunicazione, oltre alla data della stessa, deve contenere (Allegato XII) le seguenti notizie:

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indirizzo del cantiere; nome e indirizzo del Committente; natura dell’opera; nome e indirizzo del Responsabile dei lavori, del Coordinatore per la

progettazione e del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori; data presunta di inizio dei lavori; durata presunta dei lavori in cantiere; numero massimo presunto di lavoratori in cantiere; numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi; identificazione delle imprese già selezionate; ammontare complessivo presunto dei lavori.

Copia della notifica deve essere inoltre affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione del personale di vigilanza. Un modello fac-simile della notifica è riportato nell’Allegato 4 di questa stessa procedura.

V.5.1 Verifica preliminare: il calcolo degli uomini-giorno Come sopra accennato, nel caso di cantieri in cui opera un'unica impresa, per verificare se ricorrono quelle condizioni richieste dalla legge per la predisposizione, affissione e spedizione della Notifica preliminare, il Committente (o il Responsabile dei lavori) dovrà preliminarmente verificare che l’entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno (art.99 comma 1 lettera c). Con tale espressione il legislatore individua infatti l’entità presunta del cantiere, rappresentata dalle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera. La determinazione di tale valore può essere effettuata con vari metodi; ad esempio, con quello dell’ importo presunto dei lavori, che consente di valutare l’entità in modo sufficientemente approssimativo. Tale metodo, denominato anche “calcolo del compenso revisionale”, si fonda sul parametro dell’incidenza percentuale del costo della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noli di macchine per l’esecuzione dei lavori. La percentuale di incidenza varia in funzione della tipologia dei lavori (ristrutturazione, nuova costruzione, ecc..) ed a seconda della “squadra tipo” di operai. L’incidenza della mano d’opera sul costo di produzione è stimabile intorno al 40% del costo globale per le opere edili, al 18% per i lavori stradali, al 32% per i lavori in cemento armato, ecc. Il valore uomini-giorno si può quindi determinare partendo dall’importo dei lavori e calcolando il costo medio giornaliero di un operaio. Esempio del rapporto uomini-giorno

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Il rapporto Uomini-Giorno è determinato attraverso i parametri di natura economica di seguito specificati: A) Importo presunto dei lavori B) Stima dell’incidenza percentuale del costo della mano d’opera, variabile tra 18% e 40% C) Costo medio di un Uomo-Giorno In via convenzionale il rapporto Uomini-Giorno è dato dalla seguente formula: Rapporto U-G= (A xB)/C Esempio: A) Importo presunto dei lavori : € 800.000,00 B) Incidenza percentuale stimata del costo della mano d’opera sul costo totale: 30% C) Costo medio di un uomo-giorno determinato come media del costo di un operaio specializzato, un operaio qualificato e un operaio comune stabilita dal prezziario della Camera di Commercio del luogo di esecuzione dei lavori secondo l’ultimo aggiornamento trimestrale. Qualifica Costo orario Operaio specializzato, carpentiere, muratore, ferraiolo, autista Operaio qualificato, aiuto carpentiere, aiuto muratore Manovale, operaio comune

€ 26,00 € 24,00 € 22,00

Costo orario medio € 24,00 Ore di lavoro previste dal CCNL 8 Costo orario medio € 24,00 Costo medio di un Uomo-Giorno (costo orario medio x 8 ore) € 192,00 Rapporto U-G = (A x B)/C = (800.000,00 x 30%)/192 = 1.250

V.6 Obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria Come già anticipato, l’art. 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs.81/2008 definisce l’Impresa affidataria quale“impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di

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lavoratori autonomi”, intendendo questi ultimi come artigiani singoli, senza dipendenti, che operano senza vincolo di subordinazione verso quell’impresa. Lo stesso D.Lgs. dettaglia, all’art.97, gli obblighi del datore di lavoro dell’impresa affidataria. In primo luogo, egli è tenuto a verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e, in genere, ad esercitare una puntuale azione di vigilanza sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC. Proprio con riferimento al singolo PSC, infatti, il datore di lavoro dell’impresa affidataria è chiamato a coordinare gli interventi finalizzati all’attuazione delle misure generali di sicurezza ed ad occuparsi della verifica di congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della loro trasmissione al coordinatore per l'esecuzione (art.97). In un’ottica d’insieme è bene evidenziare come l’appaltatore sia in genere solidalmente responsabile con il subappaltatore del mancato adempimento degli obblighi di sicurezza previsti dall normativa vigente e posti a carico di quest’ultimo: a dimostrazione di ciò, l’ulteriore controllo cui la stessa impresa affidataria è obbligata relativamente alla verifica dei requisiti di idoneità tecnico-professionale previsti dall’Allegato XVII che le imprese subappaltatrici o i lavoratori autonomi sono tenute per legge a soddisfare. Per quanto attiene invece al rapporto economico tra affidataria e subappaltatori, l’art. 97 comma 3 bis, nel ribadire il divieto di ribasso sugli oneri della sicurezza (punto 4 dell’Allegato XV), richiama anche l’obbligo della loro diretta corresponsione alle imprese esecutrici da parte dell’impresa affidataria. Infine, Il recente comma 3 ter - introdotto dal D.Lgs. 106/2009 - prescrive un cogente obbligo di specifica formazione ai propri dirigenti e preoposti, riferibile proprio al ruolo dell’impresa affidataria.

VI.1 I PIANI DI SICUREZZA

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Sui piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili era stato emanato (ex art. 31 comma 1 Legge 11.2.1994 n. 109, e art.22 comma 1 D.Lgs. 19.11.1999, n.528) un apposito Regolamento (D.P.R. 3 luglio 2003, n.222). Tali norme sono oggi confluite, con alcuni adeguamenti, nel D.Lgs.81/2008 (art.100 comma 1 e Allegato XV). In particolare, in tale Allegato, vengono definiti, essenzialmente: = quali sono i contenuti minimi dei Piani di sicurezza e di coordinamento, dei Piani operativi di sicurezza e dei Piani di sicurezza sostitutivi, previsti dal D.Lgs. 81/2008 per i cantieri temporanei o mobili; = quali sono i costi della sicurezza che vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, in particolare nei casi ove sia prevista la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento. Si riportano anzitutto le seguenti definizioni (All. XV punto 1.1), necessarie per chiarire sia il significato di alcuni termini usati nelle relative norme di legge, sia quanto si dirà appresso in merito ai contenuti delle predette tipologie di Piani: .a) “scelte progettuali ed organizzative”: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori (viene quindi sottolineata la necessità che tali scelte vengano effettuate in collaborazione fra il progettista dell’opera e il coordinatore per la progettazione: tali soggetti non devono cioè operare separatamente, ma in collaborazione, sempre che le due funzioni non vengano svolte dalla stessa persona); .b) “procedure”: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione; .c) “apprestamenti”: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere (provvisionali sono - si ritiene - tutte quelle strutture che risultano necessarie per attività di costruzione, demolizione o manutenzione, pur non entrando a far parte definitiva dell’opera da realizzare); .d) “attrezzature”: le attrezzature di lavoro, cioè qualsiasi macchina, apparecchio, tensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro; .e) “misure preventive e protettive”: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute (fra tali misure non sono indicati i dispositivi di protezione individuale, che non rientrano quindi nei contenuti minimi del Piano di sicurezza e di coordinamento, di norma, salvo quanto si dirà appresso in materia di lavorazioni interferenti).

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.f) “prescrizioni operative”: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare; .g) “cronoprogramma dei lavori”: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata L’Allegato XV definisce poi i contenuti delle varie tipologie di piani; tutti questi contenuti dei piani di sicurezza - appresso elencati - sono quelli “minimi”, il che vuol dire che in determinati casi possono esserne necessari anche altri. Per trattazioni più analitiche si può comunque fare riferimento alle apposite Linee Guida regionali (“Linee guida per il coordinamento della sicurezza nelle Grandi Opere”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 20.03.08 Si illustrano quindi qui appresso le principali caratteristiche e contenuti di ciascun tipo di piano.

VI.2 Piano di sicurezza e coordinamento Il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC) è il piano redatto, per conto della committenza (Committente o Responsabile dei lavori), dal Coordinatore per la progettazione; deve prevedere la stima dei costi della sicurezza, che non sono soggetti al ribasso d’asta; deve essere messo a disposizione di tutte le imprese concorrenti; è parte integrante del contratto d’appalto.

VI.2.1 Caratteristiche del Piano di sicurezza e di coordinamento Il PSC è una parte integrante del contratto di appalto - costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessita' dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'Allegato XI, nonche' la stima dei costi di cui al punto 4 dell'Allegato XV. In altri termini, ogni PSC non può e non deve essere “una sorta di vastissima enciclopedia di tutti o quasi i rischi che possono verificarsi in un qualsiasi cantiere edile” (Cass. Pen. Sez. III - Sentenza n. 21002 del 26.5.2008), ma deve avere un contenuto specifico ed adeguato alle peculiari caratteristiche dello specifico cantiere a cui fa riferimento. Ai sensi di legge, l’obbligatorietà di redigere il PSC non si estende al caso dei lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di

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emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione (art.100, comma 6). Il PSC viene redatto, per conto della committenza (Committente o Responsabile dei lavori), di norma, durante la progettazione dell’opera e comunque prima della presentazione delle offerte, dal Coordinatore per la progettazione (nominato dalla stessa committenza contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione). Lo stesso PSC deve, inoltre, prevedere “la stima dei relativi costi” (nei termini precisati nel successivo paragrafo). Il PSC, una volta redatto, deve essere trasmesso dalla committenza a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori, o comunque messo a disposizione di tutte dette imprese concorrenti (art.101). Quando poi i lavori sono stati aggiudicati, l’impresa aggiudicataria può presentare al Coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazione o modifica al piano in parola, per meglio garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, e per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie (art.100). In caso di subappalto, l’impresa affidataria, prima dell’inizio dei lavori, trasmette il PSC alle imprese esecutrici (art.101).

VI.2.2 Contenuti minimi

Il PSC deve avere una serie di contenuti minimi, espressamente individuati nel D.Lgs.81/2008 (Allegato XV, punto 2 ; Allegati XV.1 e XV.2), che sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi all’obbligo di adottare misure generali di tutela per la sicurezza dei lavoratori. Tali contenuti si distinguono in:

.I) Contenuti minimi generali

.II) Contenuti minimi in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni .III) Contenuti minimi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

VI.2.2.1 Contenuti minimi generali

I contenuti minimi del PSC sono, in linea generale (Allegato XV punto 2.1), i seguenti: .a) l'identificazione e la descrizione dell'opera (indirizzo del cantiere; descrizione del contesto in cui è collocata l'area di cantiere; descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche); .b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale Responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

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.c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti in riferimento all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze; .d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento: all'area di cantiere; all'organizzazione del cantiere; alle lavorazioni; .e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni; .f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; .g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonchè della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi; .h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonchè nel caso in cui il servizio di pronto soccorso sia organizzato dalla parte Committente (compresi i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi); .i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonchè l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno; .l) la stima dei costi della sicurezza; .m) ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS; .n) tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta. In relazione a quanto sopra, in particolare al punto f), elementi essenziali utili alla definizione di tali contenuti del PSC sono i seguenti:

gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere;

le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; grù; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari;

le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici;

percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere;

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i mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

VI.2.2 .2 Contenuti minimi in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni

I contenuti minimi del PSC sono - in riferimento rispettivamente all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni (Allegato XV punto 2.2) - i seguenti: .1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi dei relativi elementi essenziali (falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto), in relazione: a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza di linee aeree e condutture sotterranee; b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere (quali lavori stradali e autostradali, rischio di annegamento); c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante (es. presenza di edifici con particolari necessità di tutela, quali scuole od ospedali); d) alle indagini per la ricerca di eventuali ordigni bellici. .2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi: .a) le modalità per la recinzione del cantiere, accessi e segnalazioni; .b) i servizi igienico-assistenziali; .c) la viabilità principale di cantiere; .d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas e energia; .e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; .f) le disposizioni sulla consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; .g) le disposizioni in materia di cooperazione e coordinamento coi datori di lavoro; .h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei marteriali; .i)) la dislocazione degli impianti di cantiere; .l) la dislocazione delle zone di carico e scarico; .m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; .n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione; .3. In riferimento alle lavorazioni, il PSC deve suddividere le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, in sottofasi di lavoro, ed effettuare l'analisi dei rischi presenti, con riferimento all’area e all’organizzazione del cantiere, alle

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lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell’attività dell’impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti: .a) di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; .b) di di seppellimento da adottare negli scavi; .c) di caduta dall’alto; .d) di insalubrità dell’aria nei lavori in galleria .e) di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; .f) derivanti da estese demolizioni e manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto; .g) di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere; .h) da sbalzi eccessivi di temperatura; .i) di elettrocuzione; .l) da rumore; .m) da uso di sostanze chimiche. Per ogni elemento dell'analisi in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni, il PSC contiene: .a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi; .b) le relative misure di coordinamento.

VI.2.2.3 Contenuti minimi in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

I contenuti minimi del Piano di sicurezza e di coordinamento - in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento (Allegato XV punto 2.3) - comprendono: .a) l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e il cronoprogramma dei lavori; .b) le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, le relative misure preventive e protettive, nonché (in questi casi) i dispositivi di protezione individuale atti a ridurre al minimo i rischi derivanti dalle interferenze in parola; .c) l’aggiornamento, se necessario, del PSC e del cronoprogramma dei lavori, a seguito di periodiche verifiche, durante i periodi di maggior rischio e previa consultazione di tutti i soggetti interessati, della compatibilità dello stesso PSC con l’andamento dei lavori; .e) la definizione delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi;

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.f) l’integrazione coi nominativi delle imprese esecutrici e lavoratori autonomi tenuti ad attivare le misure di coordinamento e, previa consultazione degli stessi, la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica. VI.3 Piano operativo di sicurezza Il ”Piano Operativo di Sicurezza” (POS) è il piano che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in attuazione dei propri obblighi in materia di valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento, in riferimento al singolo cantiere interessato, i cui contenuti sono riportati nell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008.

VI.3.1 Caratteristiche del Piano operativo di sicurezza

L’impresa esecutrice, prima di iniziare i lavori, deve redigere un proprio POS. La redazione del POS da parte di tale impresa, unitamente all’accettazione da parte della stessa del PSC, costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimente delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi, e di redazione e aggiornamento del relativo documento (art.96 comma 2). L’idoneità del POS, la sua coerenza col PSC, nonché gli eventuali adeguamenti, vanno quindi sottoposti (art.92) a verifica da parte del Coordinatore per l’esecuzione. (Peraltro, si osserva che nei lavori appaltati per i quali manca tale Coordinatore, la committenza ferroviaria deve ugualmente operare tali verifiche, con particolare riguardo alla valutazione dei rischi specifici, connessi alle attività ferroviarie in genere ed agli impianti di svolgimento dei lavori). Circa la trasmissione del POS al Coordinatore (mentre per le norme precedenti - art.13 D.Lgs. 494/1996 - ciascuna impresa esecutrice trasmetteva comunque il proprio POS al coordinatore per l’esecuzione), in atto (art. 101 D.Lgs.81/2008) è disposto che le imprese esecutrici non affidatarie trasmettano il POS all’impresa affidataria la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio Piano, lo trasmette al coordinatore per la esecuzione. Il POS deve quindi essere avallato dal Coordinatore per l’esecuzione sia per la validità intrinseca, sia che per le possibili interazioni con i POS di altre imprese operanti nello stesso ambito. È compito del Coordinatore per l’esecuzione quindi :

verificare che il POS di ogni impresa sia congruente con il lavoro da svolgere;

verificare che sia nella sostanza rispettato;

chiederne l’adeguamento qualora non risultasse congruente.

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Il POS è previsto, oltre che dal D.Lgs.81/2008, anche dalle norme in materia di appalti pubblici (art.131 D.Lgs.163/2003); tali norme prevedono che il piano in parola sia redatto dall’appaltatore per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, e sia da considerare come piano complementare di dettaglio o del PSC, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui al successivo paragrafo VI.4. La redazione del POS, per i lavori edili e di ingegneria civile, è quindi (art.96 comma 1) sempre necessaria (anche nel caso in cui nel cantiere operi un’unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti). Non occorre quindi redigere il POS per prestazioni diverse dai lavori edili e di ingegneria civile, ed in particolare in caso di mere forniture di materiali e attrezzature (art.96 comma 1-bis). In tali casi trovano comunque applicazione le norme generali sugli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione (art.26), disciplinate in dettaglio nella Procedura RFI DPO/SLA SIGS P 07 rev.1 per la gestione della cooperazione e coordinamento e relativa promozione, citata in Premessa.

VI.3.2 Contenuti minimi

Il POS contiene (Allegato XV punto 3.2) almeno i seguenti elementi: .a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:

1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere; 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari; 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato; 4) il nominativo del medico competente ove previsto; 5) il nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere; 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;

.b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice; .c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro; .d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;

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.e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza; .f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore; .g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere; .h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto; .i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere; .l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

VI.4 Piano di sicurezza sostitutivo Il “Piano di Sicurezza Sostitutivo” (PSS) è il piano che - al di fuori dei casi in cui la committenza ha l’obbligo di predisporre il Piano di sicurezza e coordinamento - l’appaltatore deve redigere in sostituzione dello stesso. VI.4.1 Caratteristiche del Piano di sicurezza sostitutivo Nell’impianto normativo originario, la fattispecie del PSS era stata prevista in riferiemento a quei cantieri che, pur potendosi definire “temporanei e mobili” - e quindi rientranti nel campo di applicazione dell’oggi abrogato D. Lgs. 494/96 - per portata e per tipologia di lavori svolti risultavano esonerati da alcuni obblighi giuridici imposti alla committenza. L’appaltatore, o il concessionario, era allora tenuto a redigerlo e presentarlo in tutti i casi nei quali non fosse obbligatorio stilare un PSC. Si tratta di una fattispecie giuridica avente oggi un carattere piuttosto residuale, ed oggetto di specifica disciplina essenzialmente nella normativa in materia di appalti pubblici (art. 131 D. Lgs. 163/2006); il D.Lgs. 81/2008, infatti, richiama il PSS solo nei suoi Allegati (Allegato XV, punto 3) trascurando ogni menzione allo stesso nelle previsioni del Titolo IV. In materia di contratti pubblici, il D. Lgs. 163/2006 prevede l’obbligo dell’appaltatore – qualora la Committenza non abbia l’onere di predisporre il PSC – di redigere e consegnare alla stessa committenza (art.131 cit. comma 1 lett. b) un Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS); tale documento, da redigere entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, forma anch’esso parte integrante del contratto d’appalto, e i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara, e non sono soggetti a ribasso d’asta (art.131 cit. comma 3).

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L’aggiornamento del PSS è demandato all’impresa esecutrice o al subappaltatore nei casi in cui il piano sia di competenza dei subappaltatori e le verifiche dello stesso sono demandate agli enti di controllo.

VI.4.2 Contenuti minimi Il PSS contiene (Allegato XV punto 3.1) gli stessi elementi del PSC, con esclusione della stima dei costi della sicurezza. È previsto che, nei casi in cui occorre redigere il PSS, lo stesso venga integrato (Allegato XV punto 3.2.2) con gli elementi del POS: in sostanza, quindi, si ritiene possa essere redatto un documento unico.

VII.1 Stima dei costi della sicurezza L’onere di stimare i costi della sicurezza del lavoro, a carico della committenza, è previsto sia - in generale e a pena di nullità dell’atto - per i contratti di appalto, subappalto e somministrazione, esclusi quelli di somministrazione di beni e servizi essenziali (art.26 comma 5 D.Lgs.81/2008); sia - in particolare - per i cantieri temporanei e mobili dove si effettuano lavori edili e di ingegneria civile, con obbligo di redazione del PSC, nel quale va in tal caso inserita la stima di tali costi (art.100 comma 1 D.Lgs.81/2008). I costi da stimare, per tutta la durata del cantiere, sono appositamente disciplinati ed elencati (Allegato XV punto 4 D.Lgs.81/2008). In dettaglio, i costi da stimare sono (Allegato XV punto 4.1.1 D.Lgs.81/2008) quelli:

.a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

.b) delle misure preventive e protettive, e di quei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti (le spese per gli altri DPI non rientrano quindi nei costi della sicurezza); .c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi; .d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva; .e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; .f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; .g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

Per le opere per cui non è prevista la redazione del PSC, rientranti nella normativa sui contratti pubblici (D.Lgs.163/2006), il soggetto appaltante stima, nei costi della sicurezza, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori (Allegato XV punto 4.1.2) .

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La stima dei costi della sicurezza, di norma, non va effettuata valutando, con criteri soggettivi, l'incidenza percentuale della sicurezza sui costi di ogni voce di elenco prezzi, di ogni lavorazione o dell'intera opera da realizzare; deve invece essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del Committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento (Allegato XV punto 4.1.3). I costi della sicurezza così determinati devono essere compresi nell'importo totale dei lavori (cioè devono essere inclusi nel computo di progetto) ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso di offerta delle impresa esecutrici (Allegato XV punto 4.1.4). I predetti costi della sicurezza (costi "speciali", riferiti alle misure di sicurezza relative allo specifico cantiere) non comprendono i costi “diretti”, cioè connessi ai rischi relativi alla attività dell’impresa esecutrice, e a carico dell’impresa stessa. La committenza, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte, è tenuta a valutare che le stesse siano adeguate e sufficienti anche rispetto a tali costi (art.86 comma 3 bis D.Lgs. 163/2006); l’impresa esecutrice deve cioè dimostrare al committente, “in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato” (Determinazione 3 del 5.3.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici). Inoltre, ove l’impresa affidataria presenti al coordinatore per l’esecuzione proposte di integrazioni al PSC, per meglio garantire la sicurezza del cantiere, le eventuali integrazioni non possono in nessun caso giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti (art.100 comma 5 D.Lgs.81/2008). Viceversa, per lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera o altre variazioni (art. 132 D.Lgs.163/2006; artt.1659, 1660, 1661 e 1664 Codice civile) va effettuata la stima dei costi della sicurezza nei termini sopra indicati; i costi così individuati sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso (Allegato XV punto 4.1.5). Il Direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto (Allegato XV punto 4.1.6). I costi della sicurezza determinati in sede di progettazione sono quindi liquidati con le modalità stabilite dalle relative condizioni contrattuali.

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Come richiamato in precedenza, è stato recentemente introdotto (art.100 D.Lgs. 81/2008 comma 6 bis) uno specifico dovere di vigilanza posto a capo del Committente/Responsabile dei Lavori, nei confronti del datore di lavoro della ditta affidatataria. In particolare, nel campo di applicazione del D.Lgs. 163/2006, tale dovere di vigilanza si sostanzia nell“obbligo posto a capo dell’impresa affidataria di corrispondere gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle imprese subappaltatrici, senza alcun ribasso”. E’ quindi obbligo specifico della stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il Coordinatore per l’Esecuzione, il dover verificare l’effettiva applicazione di tale disposizione.

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VIII.1 LA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO VIII.1 Procedura per la redazione del Piano di sicurezza e coordinamento lL Piano di sicurezza e coordinamento, come sopra illustrato - redatto dalla parte Committente, di norma dal Coordinatore per la progettazione - è dettagliatamente disciplinato dall’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e dal relativo Allegato XV, che ne definisce i contenuti; esso è parte integrante dell’appalto, e i relativi costi devono essere oggetto di valutazione economica separata. Le imprese aggiudicatarie dell’appalto possono presentare proposte di modifica o integrazioni al PSC allo scopo di garantire ulteriormente la sicurezza del cantiere; ma tali modifiche comunque non devono portare ad ulteriori adeguamenti dei prezzi pattuiti. Si rammenta altresì che l’impresa esecutrice dei lavori deve accettare il PSC, e conseguentemente redigere il proprio Piano operativo di sicurezza (POS), così come previsto dal punto 3.2 dell’Allegato XV al D.Lgs.81/2008; con ciò ottemperando agli obblighi per la redazione e l’adeguamento del proprio documento di valutazione di rischio, in riferimento al singolo cantiere interessato. Ciò premesso, al fine di redigere un PSC si dovrà tener presente che la finalità del medesimo è quella di evidenziare tutte le misure di prevenzione, protezione e tutela della salute dei lavoratori ed applicarle durante lo svolgimento dei lavori. Sarà poi compito del Coordinatore per l’esecuzione verificare la corretta applicazione delle sopradette misure, e ove occorra adeguare in contraddittorio con l’impresa appaltatrice il POS. I contenuti del piano dovranno comprendere:

la descrizione dell’opera ed il luogo dove essa si realizza con la relativa indicazione del contesto in cui è collocata l’area di cantiere (per opere lungo linea si suggerisce di indicare le progressive chilometriche);

una descrizione sintetica dell’opera con riferimento alla tipologia dell’opera stessa e alle scelte progettuali;

l’elenco di tutti i soggetti aventi compiti inerenti alla sicurezza, i loro nominativi - Committente, Responsabile dei lavori, coordinatore della progettazione e dell’esecuzione - e dei responsabili delle ditte appaltatrici e degli eventuali lavoratori autonomi, quando quest’ultimi siano stati individuati dall’espletamento delle attività negoziali;

una relazione contenente l’analisi dei rischi e la loro valutazione con riferimento a :

• l’area di cantiere (rischi indotti dall’ambiente in cui si svolge l’opera) • l’organizzazione del cantiere (rischi indotti dalla logistica di cantiere, depositi, aree

di stoccaggio, vie di transito ecc.) • le lavorazioni (rischi indotti dalle tipologie di lavorazioni e da macchine usate );

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• le misure di coordinamento tra le varie imprese operanti nel cantiere

relativamente a: infrastrutture, attrezzature, apprestamenti e mezzi di protezione collettivi;

• le procedure operative di coordinamento delle attività; • l’organizzazione prevista per eventuali emergenze quali: incendio, pronto

soccorso, evacuazione dall’area di cantiere; • la durata prevista dell’opera, divisa in sottofasi di lavoro, espressa in

uomini/giorno; • la valutazione dei costi della sicurezza.

Per quanto sopra esposto gli elaborati del PSC dovranno essere i seguenti : 1 Relazione tecnica 2 Fasi di realizzazione 3 Individuazione fasi critiche 4 Planimetrie di cantiere e relativa viabilità 5 Schede di analisi rischi per ogni lavorazione 6 Schede di sicurezza delle macchine 7 Valutazione impatto ambientale e smaltimento rifiuti 8 Indagini su area del cantiere per presenza linee elettriche e presenza residuati

bellici 9 Indagini geognostiche su area del cantiere 10 Stima dei costi della sicurezza. Appare evidente che gli elaborati, sopra indicati, saranno redatti in funzione della tipologia dell’opera o del luogo dove si eseguirà la medesima.

VIII.2 Metodologia per la stesura del Piano di sicurezza e di coordinamento Nel presente paragrafo vengono indicate delle linee generali per la stesura del Piano di sicurezza e di coordinamento, che poi sono riportate sinteticamente nel flow chart di cui all’Allegato 5. Per la compilazione sarà bene tenere presente che la finalità del PSC è quella di individuare e garantire le misure di prevenzione e protezione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nel corso dell’esecuzione dell’opera; tutto ciò sarà soddisfatto se verranno rispettate le norme vigenti, se verranno definite le fasi lavorative ed infine se verrà eseguita una analisi con relativa valutazione dei rischi (Punto I, 1,2,3 e III, 1 A,B,C,D del Flow Chart esplicativo). Il PSC dovrà essere redatto dal Coordinatore della progettazione, necessariamente, d’intesa con il progettista dell’opera o nel caso di opere estremamente complesse, con diverse tipologie di lavorazione quali possono essere opere di rinnovo o costruzione di linee od impianti ferroviari, con i singoli progettisti dell’opera. Quanto sopra detto è di fondamentale importanza per il raggiungimento della finalità di garantire la sicurezza dei lavoratori; infatti il PSC viene in tal modo stilato nell’atto stesso

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della stesura del progetto dell’opera individuando, in tal modo, tutti gli elementi di valutazione di protezione e prevenzione dai rischi, i criteri operativi di cantiere e/o le procedure da applicare per l’uso delle attrezzature necessarie alla realizzazione dell’opera. (Punto III 2 A,B,C del Flow Chart esplicativo). Altro elemento fondamentale per la stesura del PSC, specificatamente nei cantieri ferroviari lungo linea in presenza di circolazione treni sul binario affiancato, sarà il coordinamento tra i vari soggetti che intervengono, quali imprese affidatarie esterne e squadre di personale di RFI appartenenti alle Direzioni Compartimentali Infrastruttura, competenti sulla tratta su cui si opera o altre squadre di lavoro operanti nel medesimo luogo appartenenti ad imprese affidatarie di lavori affidati da altra società, quale ITALFERR (Punto IV 1 A,B,C, del Flow Chart esplicativo). Per quanto attiene invece i cantieri per la costruzione di nuove linee, dove su di un area dovrà essere impiantato il cantiere base dal quale partiranno i mezzi e le squadre di lavoro, si deve coordinare l’uso promiscuo delle attrezzature di cantiere (punto IV 2 A,B,C del Flow Chart esplicativo). Gli elaborati che dovranno comporre il PSC sono riportati sinteticamente nell’allegato flow chartpunto II, di seguito verranno descritti individuandone i contenuti.

VIII.2.1 Relazione tecnica relativa al PSC

La relazione tecnica dovrà descrivere sinteticamente l’opera che si andrà a realizzare ed il luogo dove si dovrà realizzare, le diverse tipologie di lavorazioni che si dovranno effettuare, il tempo di realizzazione sia totale, che parziale relativamente alle varie lavorazioni, gli indirizzi e numeri telefonici del più vicino posto dei Vigili del Fuoco, del più vicino ospedale, e quant’altro relativo ad interventi di emergenza. (addetti all’emergenza, addetti al primo soccorso…) Si dovranno evidenziare tutte le misure di sicurezza previste nel cantiere possibilmente facendo riferimento alle vigenti normative. Qualora ci siano lavorazioni da effettuare lungo linea, si devono evidenziare e indicare quelle che avvengono con le interruzioni programmate, sia in caso di interruzione totale della linea (pari/dispari) sia quelle che avvengono su binario interrotto ed il limitrofo con rallentamento. In caso di realizzazione dell’opera su linee a semplice binario dovrà essere indicata la tipologia di protezione cantiere con riferimento all’IPC. Qualora lo si ritenga necessario l’uso di sistemi di protezione cantiere automatici SAPC dovrà essere indicata e prevista, nelle fasi di lavoro interessate, la modalità di montaggio e smontaggio del medesimo. Per lavorazioni a rischio elettrico (linea di contatto - SSE Sottostazioni - linee primarie - cabine MT/BT Media/Bassa Tensione ecc.) si deve indicare, riprendendolo dal progetto

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esecutivo, il tipo di intervento da effettuare, la tempistica delle eventuali interruzioni e , le macchine necessarie alla posa della linea di contatto. Per quanto attiene la lavorazione di realizzazione di condotte elettriche interrate di alimentazione o di impianti telefonici, dovranno essere indicate sinteticamente il tipo di scavo da effettuare le metodologie di posa dei condotti di alloggiamento dei cavi (canalette o tubi), gli eventuali macchinari necessari allo scavo ed alla posa ed i rischi globali indotti da tali lavorazioni. Questa descrizione dovrà essere ripetuta per tutte le tipologie di lavorazioni, scomposte in modo elementare, presenti nel cantiere in maniera sintetica rimandando al resto degli elaborati la puntualizzazione di quanto esposto. Tale documento, si rammenta, dovrà servire insieme a tutti gli altri appresso descritti al coordinatore per l’esecuzione dei lavori per assicurare l’applicazione delle disposizioni del Piano, per adeguare il Piano stesso alle necessità operative del cantiere e per tutte le altre incombenze.

VIII.2.2 Fasi di realizzazione - Individuazione fasi critiche Il Coordinatore della progettazione dovrà provvedere all’individuazione delle fasi critiche di cantiere relative alla sicurezza; in particolare per opere dove intervengano più imprese appaltatrici e/o anche personale di RFI, d’intesa con il progettista dell’opera, dovranno essere individuate quelle lavorazioni che vanno a sovrapporsi nell’ambito della realizzazione ad altre, tanto da comportarne rischi per i lavoratori. In tal caso sarà obbligo del Coordinatore prevedere le misure di sicurezza necessarie. In ultima analisi l’individuazione delle fasi critiche appare indispensabile per evidenziare le eventuali interferenze che possono crearsi durante la realizzazione dell’opera tra i vari soggetti presenti in cantiere. Una metodologia per l’individuazione delle fasi critiche può essere quelle di stilare o riprendere insieme al progettista l le tempistiche di realizzazione (eseguite con metodo Gantt, Pert, o altri metodi), individuare le fasi critiche, analizzarne i rischi e prendere i dovuti provvedimenti di coordinamento per la protezione e prevenzione informandone i lavoratori. Nel caso di cantieri ferroviari si potrà avere, ad esempio, la concomitanza di lavorazioni (cantiere di rinnovo dell’armamento con cantieri di rinnovamento della linea di contatto.) che comportino l’uso di rincalzatrici e carrelli manutenzione della linea di contatto sia di società appaltatrici che di RFI. In tal caso il coordinatore per la progettazione deve verificare e concordare gli intervalli concessi sia per interruzioni programmate su binari pari/dispari, evidenziando anche le

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fasi che necessitano la tolta tensione e stabilire le tempistiche di intervento tra i vari soggetti. In ultima analisi questo elaborato dovrà essere composto da un diagramma di Gant, Pert o altri sistemi di programmazione lavori che individui le tempistiche delle lavorazioni evidenziando quei ricoprimenti temporali che potrebbero portare a delle criticità dal punto di vista della sicurezza di cantiere. Una volta che siano state individuate le fasi critiche il Coordinatore per la progettazione deve eseguire un’analisi dei rischi da esse derivanti e stabilire le misure di sicurezza relative ai medesimi.

VIII.2.3 Planimetrie di cantiere e relativa viabilità In caso di cantieri che prevedano la realizzazione di nuovi tratti di linea o il rinnovo di intere tratte esistenti si dovrà provvedere a definire l’area di cantiere dove si dovranno costruire le opere propedeutiche al cantiere stesso (uffici, locali mensa, servizi igienici ecc.) e troveranno ricovero i mezzi d’opera, in attesa di essere utilizzati o in sosta durante le fasi passive di lavoro, tale area andrà riportata su di una planimetria da allegare al PSC. Di norma si possono avere per lavori ferroviari due tipologie di aree: una esterna alla linea e/o stazione, quindi su terreno non necessariamente di proprietà di RFI, o una interna all’impianto ferroviario, ad esempio binari di ricovero di una stazione presa come base per il cantiere stesso. Esaminiamo ora separatamente i due casi analizzandone i vari elementi. a) Aree esterne L’elaborato dovrà essere composto da una planimetria dove sia evidenziata:

- la recinzione di cantiere; - le vie di accesso al cantiere esterne (strada ) od interna verso la ferrovia in caso di cantieri limitrofi; - l’ubicazione dei prefabbricati degli uffici, mensa, servizi igienici, ambulatorio, cabina di trasformazione, magazzini e quant’altro comprendente opere fisse; - le vie interne di cantiere per il transito di automezzi con relativa segnaletica; - l’ubicazione di condotte elettriche, del gas, dell’aria compressa, dell’acqua, di scarico ; - l’ubicazione di eventuali condotte interrate od aree elettriche o di qualsiasi altro tipo; - l’ubicazione di vasche di acqua o serbatoi di gas; - l’ubicazione dei depositi dei materiali di risulta (rifiuti) ; - l’ubicazione di aree di stoccaggio di materiali da impiegare; - l’ubicazione di centrali di betonaggio e di produzione di aria compressa; - l’ubicazione di macchine per la ventilazione con relativi gruppi elettrogeni (in caso costruzione gallerie);

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- le planimetrie di eventuali binari di raccordo con la stazione e/o la linea ed il sistema di invio e ricevimento treni; - l’ubicazione delle piazzole di sosta per gli automezzi di cantiere e relativa segnaletica;

b) Aree interne L’elaborato dovrà essere composto da una planimetria della stazione comprendente il fabbricato viaggiatori ed i binari, un piano del ferro, un piano schematico IS della stazione stessa, un piano di alimentazione della stazione ed infine un piano di elettrificazione. Sulla planimetria dovranno essere indicate:

- le vie d’accesso per mezzi gommati ai binari; - le soggezioni elettriche da prevedere ed eventuali tolte tensioni per consentire il transito di mezzi fuori sagoma; - i binari dove andranno ricoverati, alla fine del lavoro, i mezzi d’opera (carrelli TE, rincalzatrici ecc.); - i locali dati in concessione temporanee alle ditte appaltatrici sia che si trovino nel fabbricato viaggiatori che in eventuali fabbricati servizi accessori o magazzini merci; - i servizi igienici della stazione per i lavoratori delle imprese appaltatrici.

Il piano schematico sarà utile per individuare i binari dove saranno ricoverati i mezzi d’opera e gli enti di piazzale con la manovra dei quali sarà possibile far uscire i mezzi stessi, il piano di alimentazione individuerà quei sezionatori da palo da manovrare per effettuare eventuali tolte tensioni sulle zone interessate al transito di mezzi gommati senza pregiudicare se possibile la circolazione sui binari di corsa. Il piano di elettrificazione sarà comunque utile per individuare i pali che potrebbero ingombrare la via qualora si abbia il passaggio di mezzi fuori sagoma. Appare evidente l’utilità di reperire tutti gli elaborati sopra detti in via di progettazione dei lavori in caso in cui, ad esempio, si debbano effettuare lavorazioni in stazioni o scali merci.

VIII.2.4 Schede con analisi rischi per ogni tipo di lavorazione Al fine di individuare in modo puntuale tutti i rischi che potrebbero aversi durante la realizzazione dell’opera sarà bene prevedere per ogni singola lavorazione delle schede che riportino le attività, le fasi di lavoro, le fasi critiche (in caso di più imprese, lavoratori autonomi o squadre di RFI), i mezzi e/o gli attrezzi, i rischi, le misure di sicurezza, i dispositivi di protezione individuale (DPI) e le leggi o altre normative di riferimento.

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Si riporta di seguito un esempio di scheda: PIANO DELLA SICUREZZA E COORDINAMENTO SCHEDA N°... RELATIVA AL LAVORO.................. REALIZZAZIONE DI ....................

ATTIVITA’

N° FASE

N° FASE CRITICA

MEZZI

ATTREZZI

RISCHI

MISURE DI SICUREZZA

DPI

LEGGI

NORMATIVE

NOTE

Le schede, come quella sopra riportata, dovranno essere numerate con un numero che sia riferito ad ogni singola lavorazione; qualora sia stato fatto un Gantt o Pert (o simili), occorre riportare lo stesso numero, e dovrà essere indicata anche l’intera opera da realizzarsi. - prima colonna: (attività) riportare il nome della attività da eseguire, ad es. “costruzione della recinzione di cantiere”. - seconda colonna: (n. fase) indicare la prima fase necessaria al compimento dell’attività ad es. “scavo per la realizzazione dei blocchi in calcestruzzo per l’infissione dei paletti di recinzione”. - terza colonna: (n. fase critica) indicare il numero di fase critica riferito alla sovrapposizione di più attività, sarà bene perciò fare riferimento all’elaborato di cui al punto 2,3 Fasi di realizzazione. Qualora non vi fossero fasi critiche la casella non andrà presa in considerazione. - quarta colonna: (mezzi-attrezzi) indicare tutti gli attrezzi e/o macchine che intervengono alla realizzazione della lavorazione/fase, ad es. attrezzi manuali quali pale picconi ecc. o meccanici escavatori ecc. - quinta colonna: (rischi) indicare i rischi specifici alla lavorazione/fase sia riferiti alla protezione del corpo, al fine di determinare i DPI adatti, sia come rischi generali dovuti alle operazioni di scavo, ad. esempio se si è in presenza di tubazioni interrate o linee elettriche ecc. Per quest’ultima parte si dovrà fare riferimento all’elaborato 4 Planimetrie di cantiere e relativa viabilità. - sesta colonna: (misure di sicurezza) indicare tutte le misure prese per la protezione dai rischi e qualora non sia tecnologicamente possibile proteggere il lavoratore imporre uso di DPI appropriati e informare i lavoratori. - settima colonna: (DPI) indicare i DPI da usare per proteggere le parti del corpo individuate alla colonna rischi, sarà buona norma tenere in cantiere un registro nominativo delle assegnazioni dei DPI al personale e le circolari ferroviarie interne.

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- ottava colonna: (leggi e normative) indicare le leggi e norme di riferimento da rispettare, per i DPI oltre che il D.Lgs.475/1992 indicare la norma UNI EN di riferimento. - nona colonna: (note) indicare tutte le operazioni da farsi sia sulle macchine che sugli attrezzi o anche sui DPI da parte del personale, ad es. controllare l’efficienza delle macchine di scavo periodicamente, controllare la data di costruzione di alcuni DPI (caschi) ecc. - decima colonna: (N.) indicare il numero progressivo di attività per la lavorazione riportata sulla scheda potrà risultare utile al fine di valutare economicamente il costo della sicurezza per quella attività. Si dovranno produrre tante schede quante sono le singole lavorazioni che compongono l’opera riferendole alle varie tipologie di intervento fatto da parte di soggetti diversi. Nelle lavorazioni civili e in quelle tecnologiche si dovranno elencare - d’intesa con il progettista dell’opera - tutte le macro lavorazioni e scomporle poi in singole attività lavorative. L’analisi dei rischi dovrà essere effettuata con particolare attenzione su quelle lavorazioni che comportino il rischio da:

investimento treno o “da veicoli in movimento” elettrocuzione rumore uso di sostanze chimiche ambienti con atmosfere esplosive

Sarà buona norma produrre degli elaborati che illustrino le scelte progettuali ed organizzative, le misure di prevenzione e protezione e le relative procedure.

VIII.2.5 Schede di sicurezza macchine La parte di descrizione delle macchine di cantiere all’atto della stesura del PSC potrà essere effettuata dal coordinatore per la progettazione soltanto in modo descrittivo evidenziando la necessità dell’uso di macchine con relative le specifiche attitudini alla realizzazione di alcune parti dell’opera. All’atto della stesura del proprio POS, l’impresa appaltatrice dovrà indicare tutte le macchine usate per il cantiere; in particolar modo di ogni macchina si dovrà avere il certificato di conformità, il libretto d’uso e manutenzione e la certificazione delle verifiche periodiche. Tutto ciò va riportato su apposite schede da conservare in cantiere a disposizione dell’organo di vigilanza.

VIII.2.6 Impatto ambientale del cantiere Il Coordinatore per la progettazione deve verificare, d’intesa con il progettista l’impatto ambientale del cantiere e le misure di mitigazione dello stesso, in rapporto ai provvedimenti da adottare per la tutela e della sicurezza e la salute dei lavoratori; in

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particolare devono essere definite le modalità di gestione delle sostanze pericolose e dei rifiuti, prevedendo le aree e i sistemi di stoccaggio degli stessi e definendo le procedure per la loro manipolazione e i DPI che i lavoratori devono, caso per caso, adottare. Anche per queste lavorazioni sono predisposte le relative schede 1/7.

VIII.2.7 Indagini sulla situazione dell’area di cantiere L’indagine sull’area del cantiere, propedeutica all’apertura del cantiere stesso, è disposta dal coordinatore per la progettazione e deve fornire le necessarie informazioni riguardo a: disponibilità di servizi (elettricità, acqua potabile, acqua per usi industriali, fognatura pubblica, fognatura interna, ecc.); presenza di:

- linee interrate ( tubazioni, cavidotti), - materiali interrati ( serbatoi, rifiuti, ordigni bellici), - linee aeree ( linee elettriche, nastri trasportatori, ecc.), - eventuali materiali con amianto.

L’indagine, per quanto attiene ai cantieri da ubicare in aree ferroviarie, può essere effettuata con l’ausilio delle Unità Territoriali Infrastruttura o di Terminali viaggiatori e merci; in ogni caso devono essere raccolte le informazioni dalle Aziende che gestiscono i diversi servizi (gas, acqua, energia elettrica, telefoni, fognature ), i competenti uffici degli Enti locali, i Vigili del Fuoco, ecc. Particolare attenzione deve essere rivolta alla raccolta di informazioni sulla possibile presenza di ordigni bellici: notizie storiche su bombardamenti e cannoneggiamenti che possano avere interessato la zona, eventuali precedenti ritrovamenti, ecc. I risultati delle indagini devono essere descritti in una relazione tecnica in cui sono fornite le caratteristiche dei diversi elementi individuati e riportati in mappe in scala adeguata a rappresentare in dettaglio il posizionamento degli elementi stessi. La relazione sull’indagine, corredata della documentazione raccolta deve essere conservata negli atti del contratto di gestione.

VIII.2.8 Indagini topografiche e geognostiche su aree di cantiere D’intesa con il progettista dell’opera il Coordinatore per la progettazione dovrà far eseguire indagini topografiche e geognostiche sull’area di cantiere per evitare ad esempio cedimenti del terreno nel caso in cui si abbia transito di automezzi pesanti. Le opere provvisionali necessarie al consolidamento del terreno possono essere computate come costi della sicurezza. Gli elaborati attinenti a questo punto saranno composti da una relazione tecnica dello stato dei terreni, che ne individui la composizione e la resistenza e delle planimetrie che mettano in evidenza le parti meno resistenti.

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Tutto quanto sopra dovrà soddisfare quanto previsto nell’Allegato XV del D.Lgs 81/2008

VIII.2.9 Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Lo scopo del fascicolo dell’opera (art.91 comma 1 b e All.XVI D.Lgs.81/2008) è quello di definire le misure preventive e protettive di sicurezza di cui l’opera deve essere dotata al fine di consentire che le operazioni di manutenzione, che saranno effettuate nel tempo per il mantenimento delle caratteristiche della medesima, possano essere effettuate dagli incaricati in condizioni di massima sicurezza. Ovviamente all’atto della progettazione dell’opera dovranno essere previste tali misure o in alcuni casi incorporate nell’opera stessa. In ambito ferroviario, ed in particolar modo negli impianti delle infrastrutture ferroviarie quanto sopra è compendiato nelle esistenti norme tecniche di costruzioni delle infrastrutture. Le misure di protezione o di prevenzione sono già previste nelle metodologie di manutenzione ed in particolar modo per gli impianti tecnologici o di armamento esisto norme o buone prassi di manutenzione che ottemperano a quanto previsto dalla legge. In altri termini si può paragonare al fascicolo dell’opera ed allegarlo al PSC necessario per la realizzazione dell’opera tutta quella serie di attività con le relative norme alla manutenzione ordinaria o straordinaria della stessa. In caso invece di realizzazione di opere di infrastrutture ferroviarie di carattere civile, ad es. i sottopassi o i sovrappassi per la soppressione dei PL o la costruzione/restailing di fabbricati esistenti, appare conveniente fare riferimento direttamente a quanto previsto nell’Allegato XVI del T.U. In particolare al punto II dell’Allegato sopracitato vengono elencati gli elementi da prendere in considerazione per la definizione delle misure di prevenzione e protezione.

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ALLEGATO 1 - RICHIESTA QUALIFICAZIONE ALLE IMPRESE AFFIDATARIE, ESECUTRICI E LAVORATORI AUTONOMI (Art. 90, comma 9, D.Lgs. 81/2008 e allegato XVII )

Spett. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ( inserire la ragione sociale dell’impresa o del lavoratore autonomo )

Oggetto: richiesta documenti e dichiarazioni di cui all’Art. 90, comma 9, D.Lgs. 81/2008 e all. XVII Con la presente il sottoscritto …………………………. in qualità di Committente/Responsabile dei lavori di ………………………… da eseguirsi in Comune di ………………….. , Via …………………. N° ………… fa richiesta dei seguenti documenti e dichiarazioni da fornirsi prima della sottoscrizione del contratto di appalto per i suddetti lavori. Per le Imprese:

1. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

2. documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008

3. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali

4. elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori 5. nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 6. nomina dell’incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione, 7. nomina dell’incaricato di primo soccorso e gestione dell’emergenza, 8. nomina dell’incaricato del medico competente quando necessario 9. nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 10. attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal

D.Lgs. 81/2008; 11. elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria

prevista D.Lgs. 81/2008 12. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre

2007 13. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 14. dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica 15. estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alle Casse

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16. dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi:

1. certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

2. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

3. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione 4. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal

D.Lgs. 81/2008 5. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre

2007 In merito all’eventuale subappalto di lavorazioni si ricorda:

che, in caso si subappalto il datore di lavoro committente deve verificare l’idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui sopra (art. 97)

che, in base all’Art. 1656 del c.c., per i lavori privati è necessaria l’autorizzazione al subappalto da parte del sottoscritto Committente

la data dell’effettivo ingresso in cantiere dei subappaltatori dovrà essere comunicata al Committente ed al Coordinatore per l’Esecuzione da parte della ditta affidataria con congruo preavviso.

………………. , lì …………………..

il Committente il Responsabile dei Lavori

……………………………………. ( firma )

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ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE DI QUALIFICAZIONE DELL’ IMPRESA AFFIDATARIA/ESECUTRICE (Art. 90, comma 9, D.Lgs. 81/2008 e Allegato XVII )

Spett. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ( inserire il nominativo del Committente o Responsabile dei Lavori)

Oggetto: trasmissione documenti e dichiarazioni di cui all’Art. 90, comma 9, D.Lgs. 81/2008 e all. XVII Con la presente la ditta …………………………. in riferimento ai lavori di ………………………… da eseguirsi in Comune di ………………….. , Via …………………. N° …………

( spuntare la casella ) Per le imprese:

1. allega certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

2. allega documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;

3. allega specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

4. allega elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori; 5. allega nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione; 6. allega nomina dell’incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e

lotta antincendio, di evacuazione; 7. allega nomina dell’incaricato di primo soccorso e gestione dell’emergenza; 8. allega nomina dell’incaricato del medico competente quando necessario; 9. allega nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 10. allega attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori

prevista dal D.Lgs. 81/2008; 11. allega elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità

sanitaria prevista D.Lgs. 81/2008; 12. allega documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24

ottobre 2007; 13. allega dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o

interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008; 14. allega estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alle

Casse Edili;

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15. dichiara che il contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti è:

……………………..……………………………………………………………………….. 16. dichiara il seguente organico medio annuo, distinto per qualifica:

Qualifica Organico medio

annuo

Per i lavoratori autonomi:

1. dichiara di essere qualificato come lavoratore autonomo, così come definito dal D.Lgs. 81/2008, Art. 89, comma 1, lett. d), essendo persona fisica che svolge la propria attività professionale senza vincoli di subordinazione, e di non essere datore di lavoro di lavoratori subordinati così come definiti dall’Art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008;

2. allega certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;

3. allega specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali;

4. allega elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione; 5. allega attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria

previsti dal D.Lgs. 81/2008; 6. allega documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24

ottobre 2007.

………………. , lì …………………..

in fede ……………………………………. ( timbro e firma )

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ALLEGATO 3 - TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE (Art. 90, comma 9, D.Lgs. 81/2008 e allegato XVII )

Spett. …………………………………………… …………………………………………… …………………………………………… ( inserire l’indirizzo del Comune )

Oggetto: trasmissione documenti e dichiarazioni di cui all’Art. 90, comma 9, D.Lgs. 81/2008 e all. XVII Con la presente il sottoscritto …………………………. in qualità di Committente/Responsabile dei lavori di ………………………… da eseguirsi in Comune di ………………….. , Via …………………. N° ………… di cui al Permesso di Costruire n° …….. del …………, comunica che i lavori saranno eseguiti dalla ditta ………………………… e trasmette la seguente documentazione: ( spuntare la casella )

Per le imprese: certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con

oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o

autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008; specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al

D.Lgs. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali; elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nomina dell’incaricato dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta

antincendio, di evacuazione, nomina dell’incaricato di primo soccorso e gestione dell’emergenza, nomina dell’incaricato del medico competente quando necessario nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal

D.Lgs. 81/2008; elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria

prevista D.Lgs. 81/2008 documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre

2007 dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi

di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 dichiarazione dell’organico medio annuo distinto per qualifica

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PROCEDURA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI E

MOBILI

RFI DPO/SLA SIGS P 14 02 FOGLIO 57 di 59

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alle Casse

Edili dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali

comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Per i lavoratori autonomi:

certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto

specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali

elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal

D.Lgs. 81/2008 documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre

2007 ………………. , lì …………………..

il Committente il Responsabile dei Lavori

……………………………………. ( firma )

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PROCEDURA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI E

MOBILI

RFI DPO/SLA SIGS P 14 02 FOGLIO 58 di 59

ALLEGATO 4 - NOTIFICA PRELIMINARE

ALL'AZIENDA U.S.L. …………………… DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE SERVIZIO DI PREVENZIONE

E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO VIA……………………………….

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO VIA………………………………………….

RACCOMANDATA A.R. OGGETTO: NOTIFICA PRELIMINARE (art. 99 D.lgs 81/2008)

Data della comunicazione

Indirizzo del cantiere

Committente(i): nome(i) indirizzo(i)

Natura dell’opera (NO a diciture generiche come “manutenzione ordinaria”o “opere edili”)

Responsabile dei lavori: (nome, indirizzo e telefono)

COGNOME E NOME INDIRIZZO TELEFONO

Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell’opera (nome, indirizzo e telefono) (CSP)

COGNOME E NOME INDIRIZZO TELEFONO

Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante l’esecuzione dell’opera (nome, indirizzo e telefono)

COGNOME E NOME INDIRIZZO TELEFONO

Data presunta inizio dei lavori in cantiere Durata presunta dei lavori in cantiere Numero massimo presunto dei lavoratori nel cantiere Numero previsto di imprese nel cantiere Numero previsto di lavoratori autonomi nel cantiere Identificazione delle imprese già selezionate Ditta: Cod. fiscale o P.Iva Ditta: Cod. fiscale o P.Iva Ditta: Cod. fiscale o P.Iva

Ammontare complessivo presunto dei lavori. €

Il Committente o Il Responsabile dei lavori

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PROCEDURA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI E

MOBILI

RFI DPO/SLA SIGS P 14 02 FOGLIO 59 di 59

ALLEGATO 5 – PSC - FLOW CHART PROCESS

Piano di Sicurezza e

Coordinamento (P.S.C.)

Finalità Prevenzion

e Sicurezza

Definire fasi esecuzione

Contenuti

Coordinamento per prevenzione

Elaborati

Garantire rispetto norme

Valutazione ed Analisi costi

Valutazione rischi

Criteri operativi sicurezza e

Simultaneità di più soggetti

Uso promiscuo parti comuni del cantiere

Relazione tecnica

Fasi di realizzazione

Individuazioni fasi critiche

Piano di sicurezza e

coordinamento (PSC)

Impresa appaltatrice Integrazioni

(POS)

Individuazione

Analisi

Valutazione

Indicazione di prevenzione

Squadro di lavoro FS

N° Imprese operanti

Procedure si sicurezza e prevenzione

Attrezzature necessarie

Coordinamento delle procedure

N° Lavoratori autonomi operanti

Impianti energetici di cantiere

Infrastrutture comuni

D.P.I. collettivi

Logistica

1

III

IV

II

3

2

1

2

1

2

2

1

3

A

B

C

D

A

B

C

A

B

C

A

B

C

D

I

Planimetria di cantiere e relativa viabilità

Schede di analisi rischi per ogni tipo di lavorazione

Scheda di sicurezza macchine

Indagini su area di cantiere per presenza linee elettriche e per

presenza di residuati bellici

Indagini geognostiche su area cantiere

Valutazione impatto ambientale e smaltimento rifiuti

4

5

6

7

8

9

Stima dei costi della sicurezza 10