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1 Salute e sicurezza sul lavoro Salute e sicurezza sul lavoro

1 Salute e sicurezza sul lavoro. 2 La sicurezza sul lavoro La salute del lavoro (igiene) Linfortunio sul lavoro La malattia professionale - il disagio

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Salute e sicurezza sul lavoroSalute e sicurezza sul lavoro

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La sicurezza sul lavoro La salute del lavoro (igiene)

L’infortunio sul lavoro La malattia professionale - il disagio

INTRODUZIONE

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Il rischio R = F * M

Misure di prevenzione Misure di protezione

INTRODUZIONE

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R = F * M

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Costituzione, Codice Civile, Codice Penale, Statuto dei lavoratori

DPR 547/55 Sicurezza

DPR 303/56 Salute (igiene)

DLgs 626/94

DPR 164/56 Cantieri

DLgs 494/96 Cantieri

Legislazione italiana

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ART. 32ART. 32La Repubblica tutela salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

ART. 35ART. 35Cura la formazione e l’elevazione professionale e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

ART. 41ART. 41L’iniziativa economica privata è libera.Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Costituzione della Repubblica

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ART. 2043 - RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITOART. 2043 - RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITOQualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

ART. 2050 - RESPONSABILITA’ PER L’ESERCIZIO DI ART. 2050 - RESPONSABILITA’ PER L’ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PERICOLOSEATTIVITA’ PERICOLOSEChiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Codice civile

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ART. 2087 - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVOROART. 2087 - TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Codice civile

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ART. 437 - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI ART. 437 - RIMOZIONE OD OMISSIONE DOLOSA DI CAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVOROCAUTELE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se del fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena della reclusione è da tre a dieci anni.

Codice penale

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ART. 451 - OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O ART. 451 - OMISSIONE COLPOSA DI CAUTELE O DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL DIFESE CONTRO DISASTRI O INFORTUNI SUL LAVOROLAVOROChiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione.

Codice penale

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ART. 9ART. 9

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

Legge 300/70 - Statuto dei lavoratori

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89/391/CEE Direttiva quadro (principi generali)

89/655/CEE Attrezzature di lavoro

1999/38/CE Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

90/679/CEE Protezione da agenti biologici

93/88/CEE Protezione agenti biologici (modifica)

89/654/CEE Luoghi di lavoro

89/656/CEE Protezione individuale

90/269/CEE Movimentazione manuale dei carichi

90/270/CEE Uso di videoterminali

90/394/CEE Protezione agenti cancerogeni97/42/CE Protezione agenti cancerogeni (modifica)

D.Lgs 626/1994

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La legislazione precedente non viene abrogata Nuova gestione della sicurezza in azienda Ulteriori fattori di rischio specifico:

videoterminali movimentazione manuale dei carichi agenti cancerogeni e biologici rischio chimico (nuovo approccio)

Caratteristiche principali

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RUOLI E RESPONSABILITA’

Datore di lavoro

Dirigente

Preposto

Lavoratore

Addetti alle squadre di emergenza, lotta agli incendi, primo soccorso

Responsabile ed addetti al servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Medico competente

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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Dipendente a tempo indeterminato e determinato (esclusi addetti ai servizi domestici; per i servizi di portierato solo ove citati – informazione), compresi gli “interinali”

Soci lavoratori di società e cooperative

Stagisti

Allievi di istituti di istruzione, università, corsi in genere in cui si utilizzino laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro, agenti fisici, chimici e biologici

Contratti a progetto (DLgs 276/2006 “Legge Biagi”)

Lavoratore

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Esclusioni Collaboratori familiari (Circolare 154/1996)

Lavoratori autonomi ex art. 2222 c.c. e seg. (Circolare 172/1996)

Lavoratori con rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale (id.)

Associati in partecipazione ex art. 2549 c.c. (id.)

Soci di società o cooperative che non prestino attività lavorativa (id.)

Lavoratore

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Somministrazione di lavoro (interinali) ex DLgs 276/2003

Somministratore: informa i lavoratori sui rischi, li forma ed addestra; informa il lavoratore se ci sono rischi soggetti a sorveglianza sanitaria

Utilizzatore: osserva obblighi di protezione previsti per i propri dipendenti, è responsabile per la violazione degli obblighi di legge e contrattuali.

Possibili accordi tra le parti per formazione e sorveglianza sanitaria.

Lavoratore

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D.Lgs. 195/2003 – Provvedimento 26 gennaio 2006

Diploma scuola secondaria superiore

Modulo A e Modulo B – RSPP e ASPP

Modulo C – RSPP

Aggiornamenti quinquennali

RSPP

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Designare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Valutare i rischi e redigere il relativo documento

Designare il medico competente

Designare gli addetti alle squadre di emergenza, prevenzione incendi, primo soccorso

Adottare adeguate misure di emergenza

Obblighi del datore di lavoro

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Individuazione delle fonti di rischio e dei rischi connessi

Individuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei relativi dispositivi di protezione individuali

Programma di attuazione di opportune misure che garantiscano il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

La valutazione dei rischi

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Completamento delle misure individuate

Esecuzione del programma di miglioramento dei livelli di sicurezza

Predisposizione delle azioni informative, formative e di sorveglianza sanitaria

Procedure di lavoro, manutenzione e controllo

Le conseguenze della valutazione dei rischi

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Eventuali componenti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

Componenti delle squadre per la prevenzione incendi, la gestione delle emergenze, il primo soccorso

Rappresentante dei lavoratori

Partecipazione alle azioni informative e formative

Ruolo attivo nel sistema sicurezza

Il ruolo della partecipazione dei lavoratori

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Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone

Osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai superiori

Utilizzare correttamente macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze, attrezzature, dispositivi di protezione

Segnalare immediatamente le deficienze di attrezzature e dispositivi e tutte le altre condizioni di pericolo

Gli obblighi per i lavoratori

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Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o segnalazione e controllo

Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di competenza o che possano compromettere la sicurezza propria e degli altri

Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria

Contribuire all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute

Gli obblighi per i lavoratori

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Modalità di elezione

Attribuzioni principali:• diritto di consultazione;• accesso ai luoghi ed alla documentazione aziendale;• formazione adeguata;• promuove e controlla l’individuazione ed attuazione di

misure;• diritto di formulare osservazioni e pareri.

Accordi quadro (CCNL)

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

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• Partecipanti: il datore di lavoro o un suo rappresentante

RSPP

il medico competente (ove previsto)

RLS

• Convocazione:annuale per aziende con più di 15 dipendenti

In occasione di significative variazioni del ciclo produttivo

Per aziende fino a 15 dipendenti su richiesta dell’RLS

La riunione periodica

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• Ordine del giorno minimo:

valutazione dei rischi idoneità D.P.I programmi di informazione e formazione comunicazioni del medico competente sui

risultati degli accertamenti

• Verbale:

è redatto dal datore di lavoro ed è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione

La riunione periodica

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Generale

Rischi specifici:• rumore, amianto, vibrazioni, ATEX• movimentazione manuale dei carichi• videoterminali• D.P.I.• attrezzature• agenti cancerogeni, agenti biologici, agenti chimici

Rappresentante dei lavoratori

Squadre antincendio, emergenza, primo soccorso

L’informazione e la formazione

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LA SORVEGLIANZA SANITARIA

Visite mediche, esami di laboratorio, radiografie, ecc. eseguite dal medico competente. Le visite vengono effettuate tenendo conto dei rischi a cui il lavoratore va incontro nella sua attività

La legge stabilisce quali sono i lavoratori esposti a rischi specifici per cui è obbligatoria una visita medica e con quale periodicità deve essere effettuata.

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Obblighi per progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori

Il coordinamento richiesto dall’articolo 7 per i contratti d’appalto o d’opera

Gli obblighi collaterali

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Datore di lavoro

Datore di lavoro e dirigenti

Preposti

Progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori

Medico competente

Lavoratori

I destinatari delle sanzioni

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Gli organismi di controllo

A.S.L.

Direzione Provinciale del Lavoro

Vigili del fuoco

Polizia Giudiziaria in genere

Organismi per enti specifici