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Piccolo Prontuari di Sopravvivenza alla Scuola

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Il primo giorno di scuola entriamo nelle scuole intimoriti e senza idea di quali siano i nostri diritti, come verremo valutati etc.. Questa guida vuole essere una piccola mano a sopravvivere alla scuola. Guarda anche la guida alla rappresentanza e alle elezioni studentesche. Per info contattaci a: [email protected] o allo 0669770332 o vai su www.unionedeglistudenti.net

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GUIDA ALLO STATUTO

Qualche importante precisazione preliminare

Primo: tenete ben presente che lo Statuto (DPR 24 giugno 1998, n.249) non è l’u-nico testo legislativo da quale attingere informazioni e norme, pertanto crediamo sia utile aver inserito nella guida anche gli eventuali riferimenti normativi attin-gendo dall’intera legislazione in vigore.

Secondo: Lo statuto per la maggior parte enuncia principi generali, sui quali è ne-cessario costruire rivendicazioni nelle scuole. Questo significa che spesso vi toc-cherà organizzare incontri tra le presidenza e il comitato studentesco per vedervi riconosciuti i vostri diritti.

Terzo: le norme che trovate nella guida sono aggiornate e quindi SONO ATTUAL-MENTE IN VIGORE. Se però dovesse risultare qualche problema affrettatevi a con-tattare il nostro SPORTELLO NAZIONALE DI CONSULENZA SINDACALE scrivendo alla casella di posta elettronica [email protected]

Ad una prima lettura lo Statuto può sembrare troppo vago, ecco perché adesso vi riproponiamo alcuni stralci dello Statuto, con qualche commento e qualche dritta qua e là. Tenete presente, però, un concetto base: è la presenza stessa di uno Statuto dei diritti a darci una grande mano, perché certifica la presenza degli stu-denti non come utenti di un servizio, ma come protagonisti e attori principali della scuola.

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INDICE:

STATUTO DEGLI STUDENTINUOVE REGOLE SUL VOTO IN CONDOTTA: COME DIFENDERSIPAGELLE, PROMOZIONE ED ESAMI A SETTEMBRE: COME FUNZIONA?

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Di seguito sono elencati e spiegati gli articoli più importanti dello statuto, per scaricarlo in forma integrale vai su: http://www.unionedeglistudenti.net/sito/statu-to-aggiornato/

LIBERTA’ DI ESPRESSIONE E DI PENSIEROArt. 1, comma 4 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età o condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale o culturale.Art. 4, comma 4 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesiva dell'altrui personalità.Questi principi sono senz’altro importanti e costituiscono la premessa per una scuola dove gli studenti contano davvero qualcosa. Sebbene la loro traduzione nella pratica scolastica sia più difficile, esistono margini di intervento: nessun in-segnante sarà autorizzato a penalizzare studenti per le loro opinioni personali in merito ad argomenti trattati durante interrogazioni. Nessuno potrà più puni-re con sanzioni disciplinari studenti che protestano (ovviamente nei modi dovuti) per atti di insegnanti e presidi, nessuno potrà attribuirvi cattivi voti per le idee che avete correttamente manifestato ed espresso.

RISERVATEZZAArt. 2, comma 2 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.In base a questo principio la scuola ed i docenti dovranno:

• Mantenere riservato l’esito delle prove orali e scritte.• Garantire allo studente la massima riservatezza nell’accesso alle faci-

litazioni per reddito nelle varie occasioni (dalle gite al comodato d’u-so).

RICORDA: Se dovessi trovarti in situazioni di mancato rispetto di questo articolo hai anche altri “alleati”: il testo unico sulla protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) ed un eventuale esposto al garante sono stru-menti di grande tutela in questo campo.

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INFORMAZIONE E PUBBLICITA’ DEGLI ATTIArt.2, comma 3 Lo studente ha diritto ad essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.Art.6, comma 2 Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto di iscrizione.Art.2, Legge 11 Ottobre 1977 n.748 Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio... .I consigli di circolo e di istituto stabiliscono nel loro regolamento le modalità di ammissione in relazione all’accertamento del titolo di elettore e alla capienza ed idoneità dei locali disponibili, nonché le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l’ordinato svolgimento delle riunioni.

Questi sono proprio i principi più inapplicati, eppure, per certi aspetti sono quelli più importanti, perché impongono alla scuola (meglio al Dirigente scolastico e agli insegnati) di informare correttamente gli studenti sui propri diritti e sulle decisioni che influiscono in modo rilevante nell’organizzazione della scuola. Ad esempio, lo Statuto degli Studen-ti dovrebbe essere distribuito all’atto di iscrizione, cosa che non sempre avviene. Come pure, dovreste ricevere il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’Istituto.La legge sulla trasparenza (art. dal 21 al 25 Legge 241/90) stabilisce inoltre l’importante principio dell’accesso libero agli atti amministrativi da parte di chi ne abbia interesse personale (atti riguardanti la propria persona) o giuridico (atti rilevanti nella tutela giu-ridica o amministrativa della propria persona). Ciò vuol dire che gli alunni possono avere accesso:

• ai verbali dei Consigli di Classe, anche nelle parti riguardanti gli scrutini (non solo della propria persona)

• ai verbali del Collegio dei docenti• ai registri dei docenti• alle verifiche scritte• ai verbali delle commissioni d’esame• alle verifiche scritte d’esame• ai verbali del Consiglio d’Istituto, anche nelle parti riguardanti singole perso-

ne.

DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE ATTIVA E RESPONSABILE

Art. 2, comma 4

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Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento d'Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

Questo principio costituisce un importante superamento della concezione ancora diffu-sissima nella scuola, che la programmazione didattica e la valutazione siano di dominio assoluto dei docenti. Si riconosce l’importanza della comunicazione con gli studenti in merito alla programmazione didattica, da intendersi sia a livello d’Istituto che di classe, organizzazione della scuola, criteri di valutazione anche dei singoli docenti. Uno stru-mento già sperimentato in molte scuole per fare in modo che gli studenti possano colla-borare e cooperare nella stesura del piano dell’offerta formativa sono le commissioni paritetiche, ovvero luoghi costituiti da un eguale numero di studenti e docenti, in cui si discute a tutto tondo della programmazione didattica. I regolamenti d’Istituto devono prevedere luoghi e modalità di confronto e non solo di informazione su questi temi tra insegnanti e docenti, a livello di classe e a livello di Istituto.

VALUTAZIONE

(Art. 2, comma 4) Lo studente ha inoltre il diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad indivi-duare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.(Art. 4, comma 3) […]Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.Per valutazione s’intende, ovviamente, il giudizio dell’insegnante dato al termine di un’interrogazione o di una qualsiasi prova scritta…ovvero il voto!!! Lo statuto stabilisce innanzitutto che il “voto” deve essere comunicato dall’insegnate allo studente in que-stione, ma non è tutto, di fatti sarebbe stupido limitarsi a rivendicare di conoscere il “voto” (la risposta potrebbe essere lapidaria semplicemente: Rossi…Tre!). Infatti, devo-no essere chiaramente illustrati i criteri di valutazione da parte dei singoli insegnanti: questi criteri costituiscono gli elementi che il prof. ha tenuto in considerazione per arri-vare ad attribuirti quel voto (ad esempio, per un’interrogazione di italiano, non conta solo il contenuto, ma anche il modo di esprimersi…). Ecco perché non possono essere ri-fiutate spiegazioni sui voti assegnati o sui criteri stessi. Si stabilisce inoltre la tempesti-vità della valutazione. Questo vuol dire che i voti delle interrogazioni devono essere co-municati in breve tempo (possibilmente subito), lo stesso vale per i voti dei compiti in classe, i quali, non possono quindi essere riconsegnati un mese dopo il loro svolgimento,

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soprattutto non può essere fissato un compito in classe se prima non siete venuti a cono-scenza del voto del compito in classe precedente, come spesso avviene.NB Come vedi, non c’è una tutela vera e propria contro i voti ritenuti ingiustificati, né contro le bocciature ingiustificate, che ricadono nell’ambito della giustizia amministrati-va: eventuali ricorsi sono quindi di competenza del Tribunale Amministrativo regionale (TAR).

DIRITTO ALLA CONSULTAZIONE

(art. 2 comma 5) Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizza-zione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richie-sta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.Questa norma introduce un’importante strumento di esercizio della democrazia nella scuola: il referendum. Infatti, per “decisione che influisce in modo rilevante nella vita della scuola” s’intende sia una modifica dell’orario scolastico, sia la destinazione per i viaggi d’istruzione, sia l’utilizzo delle aule al pomeriggio, ma anche le eventuali riforme della scuola promosse dal Parlamento o dal Governo…insomma, il principio che viene stabilito è che TUTTI gli studenti devono essere chiamati ad esprimersi su queste te-matiche, attraverso una consultazione (referendum) sul tema specifico, evitando che in alcune materie sia tutto delegato ai rappresentati di classe o d’istituto.

Nel dicembre 2007 è stata utilizzata per la prima volta il la pratica della consultazio-ne tramite referendum a livello nazionale, tramite una interpretazione estensiva del-l’art. 2 comma 5, con tale referendum promosso proprio dall’Unione degli Studenti, tut-te le studentesse e gli Studenti che hanno partecipato (ben 40.116!!) si sono espressi sui provvedimenti del governo in materia di istruzione su ciò che il Ministro Fioroni stesso secondo gli studenti, avrebbe dovuto mettere in campo.

Proprio a seguito di questo straordinario momento di partecipazione diretta, il mini-stro Fioroni ha dovuto assumere il fatto che gli studenti volevano una carta che ga-rantisse sconti sui consumi culturali e di fatti quest’ultima è stata realizzata. Anche se non tutto ciò che gli studenti avevano chiesto è stato realizzato e anche se non tutti i provvedimenti giudicati negativi sono stati ritirati, questo referendum ha rappresentato un primo importante traguardo: il Ministero della Pubblica Istruzione è stato messo innanzi alla volontà manifesta degli studenti, espressa attraverso uno strumento for-male. Sicuramente sarà importante diffondere questa pratica in maniera sempre più ca-pillare e continuativa.

IL DIRITTO DI ASSEMBLEA E DI ASSOCIAZIONE

Art. 2 comma 9 "La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del Piccola guida alla sopravvivenza nella scuola – diritti, valutazione, condotta

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diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto."

Come già anticipato, lo statuto non è l’unica normativa cui occorre fare riferimento, tutt’altro: al di là di questa importante ma generica affermazione, nello Statuto non c’è altro. Perciò occorre far riferimento alla legislazione precedente. Il Testo Unico della legislazione scolastica (D.Lvo n. 297/94, in particolare titolo1, sezione 2 articolo 13) prevede che gli studenti hanno diritto ad un’assemblea di classe (della durata di mas-simo 2 ore) e ad un’assemblea d’istituto (della durata di un giorno di lezione) al mese. Le assemblee non possono essere effettuate sempre lo stesso giorno e mai nel corso del-l’ultimo mese delle lezioni (ma su questo tema vi rimandiamo alla sezione specifica sulle assemblee).

Art. 2 comma 10 "I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni."Questo comma dell'articolo 2 garantisce agli studenti che fondano a livello locale associazioni come l'Uds la possibilità di riunirsi e incontrarsi nei locali scolastici, basterà depositare preso la segreteria dell'istituto lo statuto dell'associazione di cui si fa parte, per utilizzare i locali scolastici, le associazioni locali sprovviste di statuto possono avvalersi dello statuto delle associazioni nazionali.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In materia di provvedimenti disciplinari sono state introdotte delle modifiche tramite D.P.R. 235, 21 novembre 2007, delle modifiche non condivise dagli studenti, in sostanza è stata reintrodotta per le scuole la possibilità di estromettere gli studenti dallo scruti-nio finale come sanzione disciplinare.

Art. 4 comma 3 I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i compor-tamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento i doveri elencati nel-l’art. 3 [..]

Secondo tale articolo sono i singoli regolamenti di istituto ad individuare tutti quei com-portamenti per cui è possibile attribuire una sanzione ad uno studente, per questo moti-vo è molto importante partecipare non solo alla stesura del regolamento di istituto, ma soprattutto partecipare alle modifiche annuali che vengono introdotte e votate dal con-siglio di istituto. Ad ogni modo al fine di evitare che ogni dirigente introduca in maniera autoritaria dei comportamenti “normalissimi” come suscettibili di sanzioni è stato ri-chiesto, anche per evitare gli effetti dannosi delle nuove modifiche introdotte, al mini-

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stero l’emanazione di una circolare ministeriale che possa uniformare le tipologie di comportamento sanzionabile da inserire nello statuto al fine di evitare “usurpazioni di potere, tale nota ministeriale è stata emanata il 31 luglio 2008 e contiene delle specifi-che importanti al fine di evitare che per qualsiasi comportamento uno studente possa essere estromesso dallo scrutinio finale.

Art. 4 comma 2 “I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al raf-forzamento del senso di responsabilità ed alò ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di na-tura sociale, culturale ed un generale a vantaggio della comunità scolastica”

Questo articolo ribadisce che la sanzione non deve essere irrogata con lo scopo di punire o mortificare, ma con lo scopo educativo di far comprendere allo studente l’errore com-messo anche attraverso attività di volontariato o svolte a vantaggio del bene collettivo della scuola.

Art. 4 comma 3 “La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottopo-sto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragio-ni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto”Questo articolo è estremamente importante per due ragioni la prima perché garantisce ad uno studente la possibilità di motivare il perché di un gesto o un’azione, con il con-nesso obbligo da parte dell’organo collegiale, che irroga e rende operativa una sanzio-ne, di non pronunciarsi fino a quando non sarà stato ascoltato lo studente. Lo Statuto è in vigore, dunque è attualmente valido: non fatevi aggirare, occhio ad ogni tentativo di delegittimare i nostri diritti, soprattutto non lasciatevi intimorire se partecipate ad una manifestazione, occupate scuola o prendete parte ad una assemblea straordinaria non autorizzata!

Art. 4 comma 4 “In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indiretta-mente la libera espressione di opinione correttamente manifestata e non lesiva dell’al-trui personalità.” vd. paragrafo libertà di espressione e di pensiero.

Art. 4 comma 5 “Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire in attività in favore della comunità scolastica.”Questo articolo sancisce che la sanzione deve assolutamente proporzionata all’azione commessa, insomma se ad esempio il vostro regolamento di istituto prevede che alla quinta assenza dovete essere accompagnato dai genitori (speriamo di no!) e non avete rispettato questa regola sicuramente non vi potrà essere data una sospensione o dieci

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giorni di catalogazione di libri in biblioteca…sarebbe un po’ sproporzionato e ingiusto! Questo assunto si ispira proprio ad un principio di gradualità della sanzione che è fonda-mentale per non creare un clima rigido e repressivo e anzi per accentuare la funzione educativa delle sanzioni così come lo statuto sancisce. E’ importante che allo studente sia garantita la possibilità sempre e comunque di effettuare attività a favore dell’intera comunità scolastica.

Art 4 comma 6 “Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla co-munità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l’al-lontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio fi-nale o la non ammissione agli esami l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissio-ne agli esami di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.E’ bene tenere presente quanto riportato da questo articolo: nessun docente o dirigen-te scolastico può autonomamente attribuirvi una sospensione, tale provvedimento deve essere adottato in maniera collegiale in questo caso dal consiglio di classe. Che cosa possiamo fare però per gli studenti che vengono sospesi? Beh bisogna ricordare al consiglio di classe che come recita lo stesso statuto l’attribuzione delle sanzioni deve comunque tenere conto della situazione personale dello studente, quindi se una sospen-sione superiore ai 15 giorni implica la bocciatura è il caso di tarare bene il numero di giorni di sospensione. Infine bisogna sapere che per essere sospesi per più di 15 giorni o la non ammissione agli esami di stato o agli scrutini finali serve un provvedimento del consiglio di istituto e devono essere stati commessi “reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana” oppure pericolo per l’incolumità delle persone o ancora “casi di recidiva, atti di violenza grave, o comunque connotati di da una par-ticolare gravità tali d ingenerare un elevato allarme sociale”. E tali fatti devono venir accertati “previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si de-suma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello stu-dente” incolpato

IMPUGNAZIONE…OVVERO COSA POSSIAMO FARE SE CI E’ STATA ATTRIBUITA UNA SANZIONE INGIUSTAMENTE.

Art. 5 comma 1 “Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola […]”

Se hai preso una sanzione ingiustamente e ci sono gli estremi per fare ricorso, tutto ciò è possibile, puoi anche non essere tu a fare ricorso direttamente, ma chiedere all’Unio-ne degli Studenti di farlo per te, di fatti l’articolo cita “da parte di chiunque abbia inte-resse”. Ipotizziamo il caso in cui un docente ti abbia fatto sospendere per due giorni perché è entrato nei bagni ha sentito puzza di fumo e ha creduto senza vederti che tu stessi fumando, anche se non era assolutamente vero, dopo che il consiglio di classe ha stabilito che devi essere sospeso per due giorni (oltre alla sanzione amministrativa che

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deriva dal fumare nel luoghi pubblici), entro 15 giorni da questa comunicazione tu puoi ricorrere facendo valere i tuoi diritti presso l’organo di garanzia interno, insomma non stavi fumando tu, neanche sei stato visto con la sigaretta, i tuoi genitori avvisati dalla scuola pensano che fumi…un vero guaio. L’organo di garanzia di cui fanno parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore, è l’organo a cui devi rivolgerti non solo ogni qual volta vuoi fare ricorso per una sanziona, ma anche quando si è verificata una situazione di violazione del presente Statuto delle Studentes-se e degli Studenti, in molte scuole stiamo cercando di fare in modo che i rappresentanti degli studenti in suddetto rogano siano eletti in maniera diretta dalla popolazione stu-dentesca, la pratica elettorale di fatti permetterebbe agli studenti di essere a conoscen-za di questo importante organo di tutela dei propri diritti. Le modifiche introdotte al-l’interno dello statuto istituiscono anche un organo di garanzia di livello superiore, in-somma potete appellarvi anche ad un organo di garanzia regionale, composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte, tre docenti e tre genitori, suddetto organismo è presieduto dal direttore dell’ufficio scolastico regionale, deve pro-nunciarsi entro trenta giorni dal momento in cui è stato appellato, a decorrenza del ter-mine se non dovesse essersi espresso il direttore dell’ufficio scolastico regionale può far-lo autonomamente.

NUOVE REGOLE SUL VOTO IN CONDOTTA: COME DIFENDERSI

Il 13 marzo 2009 il Consiglio dei Ministri ha approvato il regolamento concernente “Coor-dinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità appli-cative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”.Tale regolamento coordina tutte le norme sulla valutazione degli studenti nella scuola ed, in particolare, rivede le norme che regolano il voto in condotta in modo molto nega-tivo per gli studenti, lasciando eccessiva libertà alle scuole, poche tutele per gli studenti e cambiando, ancora una volta, le norme che erano state previste a gennaio.

La valutazione del comportamento – la condotta – è espressa in decimi.

Di fatto fa media perchè “concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei pun-teggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio”.Quindi i voti delle materie faranno media con la condotta per l'attribuzione dei crediti scolastici.

Sono ammessi all’esame di Stato (esame di maturità) tutti gli studenti che conseguiran-no la sufficienza in tutte le materie e in condotta.

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Saranno ammessi direttamente agli esami di Stato gli studenti che in quarta hanno con-seguito 8 decimi in ciascuna materia e nel comportamento e che hanno riportato una vo-tazione non inferiore al 7 in ciascuna disciplina, 8 per la condotta nelle classi seconda e terza.

In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione. Quindi non può essere sanzionata la libera espressione di idee, la partecipazione a manifestazione.

Con un voto in condotta inferiore a 6 si viene bocciati.Il voto inferiore a 6 può essere dato dal consiglio di classe durante gli scrutini intermedi e finali.L’insufficienza sarà attribuita per gravi violazioni dei doveri degli studenti definiti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti nei contesti previsti dallo statuto degli studenti all'art 9 e 9bis dell'articolo 4 e ai commi 1, 2 e 5 dell’articolo 3, ossia:

• In presenza di una sospensione superiore a 15 gg per reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o se vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.

• Allo studente che non frequenta regolarmente i corsi e non assolve assiduamente agli impegni di studio;

• A chi non ha nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiede per se stesso;

• A chi non osserva le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti;

• Agli alunni che non utilizzano correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici;

• A chi arreca danno al patrimonio della scuola.

IN OGNI CASO IL 5 IN CONDOTTA PUO' ESSERE DATO SOLO ALLO STUDENTE CHE PRE-CEDENTEMENTE ABBIA AVUTO UNA SANZIONE DISCIPLINARE TRA QUELLE PREVISTE NEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO.

Occorre quindi fare molta attenzione al regolamento di istituto, e tenere sempre presente che ogni sanzione disciplinare – anche un richiamo verbale del professore – può essere sempre impugnata all'organo di garanzia della scuola e, in seguito, a quel-lo regionale.

Piccola guida alla sopravvivenza nella scuola – diritti, valutazione, condottaa cura dell'Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco – aderisce alla Rete della Conoscenza

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Unione degli Studenti, il Sindacato Studentesco Via IV Novembre 98, 00187, Roma Tel. 06/69770332 Fax 06/6783559 www.unionedeglistudenti.it - [email protected]

Quindi se ritenete di aver ricevuto una sanzione ingiusta, fate ricorso all'organo di garan-zia interno alla scuola che deve esserci a norma dello statuto degli studenti, se l'organo di garanzia accoglie il ricorso, il consiglio di classe non potrà dare il 5 in condotta!

Come si fa un ricorso all'Organo di Garanzia? Se hai preso una sanzione ingiustamente e ci sono gli estremi per fare ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione puoi ricorrere facendo valere i tuoi diritti presso l’organo di garanzia interno, di cui fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti. Contro le decisioni dell'Organo di Garanzia interno alla scuola, puoi appellarti all'organo di ga-ranzia regionale, composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte, tre docenti e tre genitori, suddetto organismo è presieduto dal direttore del-l’ufficio scolastico regionale, deve pronunciarsi entro trenta giorni dal momento in cui è stato appellato. Puoi farti aiutare dall'UdS: [email protected]

PAGELLE, PROMOZIONE ED ESAMI A SETTEMBRE: COME FUNZIONA?

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe

La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conse-guono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non in-feriore a sei decimi in ciascuna disciplina.

“Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non han-no conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l’esito relativo a tutte le disci-pline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni del-l’anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall’alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l’ammissio-ne alla frequenza della classe successiva e l’attribuzione del credito scolastico.”Ciò significa che gli studenti che hanno una o più insufficienze a fine anno non sono automaticamente bocciati, ma il consiglio di classe può decidere di rimandare l'ap-

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provazione o la bocciatura a agosto/settembre valutando se lo studenti ha recupera-to. E' quindi fondamentale che le scuole attivino corsi di recupero ed interventi di-dattici programmati per permettere il recupero e non obbligare gli alunni a pagarsi le lezioni private!

IN MOLTE CITTA' L'UDS ORGANIZZA GRATUITAMENTE O A BASSO COSTO RIPETIZIONI Puoi contattare la sede UdS a te più vicina o scriverci a [email protected]

Per le norme che regolano i diritti degli studenti nella valutazione (trasparente e tempe-stiva) vedi la sezione relativa allo statuto degli studenti.Per le norme sul voto di comportamento vedi la relativa scheda.Per il calcolo dei crediti e l'ammissione agli esami di stato vedi la guida all'esame di ma-turità.

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