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La sperimentazione con dispositivi medici in Italia: stato dell’arte e prospettive
Le novità introdotte con il recepimento della direttiva 2007/47/CE e le
sperimentazioni clinichein Italia nel periodo 2005-2009
Dott.ssa Annamaria DonatoDirezione Generale dei farmaci e dei dispositivi medici
Ministero della Salute
Obiettivi della relazione•Il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 37•La notifica•Comunicazioni tra stati membri•I centri di sperimentazione•Comitati etici•Indagini post marketing•Uso compassionevole•Valutazione clinica•Comunicazione eventi avversi gravi•Dati attività ufficio VI
Indagini clinicheD.Lgs. 46/97
Il D.Lgs.n.46/97, così come modificato dal D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 37, “Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici” disciplina all’articolo 14 e agli allegati VIII e X, lo svolgimento delle indagini cliniche con dispositivi medici.
Indagini clinicheD.Lgs. 507/92
Il D.Lgs.507/92, così come modificato dal D. Lgs. 25 gennaio 2010 n. 37, “Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi” disciplina, all’articolo 7 e agli allegati 6 e 7, lo svolgimento delle indagini cliniche con dispositivi impiantabili attivi (DMIA)
Il fabbricante, o mandatario stabilito nella Comunità Europea, può iniziare le indagini al termine di sessanta giorni dalla data della notifica nel caso siano svolte con dispositivi di classe III, con dispositivi impiantabili attivi e non o con dispositivi invasivi di lunga durata appartenenti alle classi IIa e IIb, nel caso in cui l’Autorità Competente non gli abbia comunicato una decisione contraria, motivata da considerazioni di ordine sanitario o pubblico
Indagini cliniche: la NOTIFICA (1/2)
Le indagini cliniche di dispositivi medici diversi da quelli sopra indicati, possono iniziare prima della scadenza dei sessanta giorni purché il Comitato etico competente abbia espresso un parere favorevole sul programma di tali indagini
Indagini cliniche: la NOTIFICA (2/2)
DIRETTIVA 2007/47/CE: Comunicazioni tra gli Stati membri
Gli Stati membri adottano, ove necessario, le misure adeguate per garantire la sanità pubblica e l'ordine pubblico. Se uno Stato membro rifiuta l'autorizzazione per un'indagine clinica o la sospende deve comunicare tale decisione e i pertinenti motivi a tutti gli Stati membri e alla Commissione. Qualora uno Stato membro abbia chiesto una modifica significativa o un'interruzione temporanea di un'indagine clinica esso informa gli Stati membri interessati in merito alle proprie azioni comunicandone i motivi
Agli articoli 7 e 14 rispettivamente dei DD.Lgs 507/92 e 46/97 vengono identificate le Strutture sanitarie nelle quali è possibile svolgere indagini cliniche con dispositivi medici
Indagini cliniche: centri di sperimentazione (1/4)
Per i dispositivi impiegati in indagine pre-marketing, l’utilizzo viene limitato alle strutture di rilievo clinico-scientifico elencate, con rimando a fonte regolamentare per la fissazione di procedure e modalità; è inoltre prevista la possibilità che, con la medesima fonte, si proceda ad individuare ulteriori strutture che corrispondano agli elevati requisiti clinico-scientifici di quelle indicate e quindi possano ospitare tali indagini.
Indagini cliniche: centri di sperimentazione (2/4)
Aziende ospedaliere pubblichePoliclinici universitariAziende ospedaliere ove insistono le facoltà di medicina e chirurgia Istituti di ricovero e cura a carattere scientificoIstituti ed Enti ecclesiastici di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 Presidi ospedalieri che presentano i requisiti dell’alta specialità DM 29/01/92 (articolo 9-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992)
Indagini cliniche: centri di sperimentazione (3/4)
Procedure e modalità saranno stabilite con decreto del Ministero della salute
Con decreto del Ministero della salute saranno stabilite le condizioni, nel rispetto delle quali, strutture diverse da quelle precedentemente elencate possono impiegare i dispositivi destinati ad indagini cliniche pre-marketing, tenuto conto della classe di rischio del dispositivo
Indagini cliniche: centri di sperimentazione (4/4)
In riferimento ai Comitati etici, si prevede la successiva emanazione di uno specifico decreto ministeriale, con il quale verranno definiti i requisiti degli stessi in materia di indagini cliniche con dispositivi medici. Fino alla adozione di tale decreto restano applicabili le disposizioni del D.M. 12/05/06
Comitati Etici: novità (1/2)
- composizione ed esperti esterni: figure professionali cliniche e tecniche coinvolte nella valutazione del dispositivo medico in studio;- criteri per la formulazione del parere- tempistica per la valutazione dello studio - documentazione che deve essere trasmessa dal promotore al CE- indagini multi centriche: individuazione di un centro coordinatore per l’Italia e parere unico (indagini multi centriche)
Ruolo dei Comitati Etici vs Autorità Competente:ipotesi (2/2)
Indagini cliniche post marketing (1/4)Per studi clinici con dispositivo medico recante la marcatura CE, utilizzato secondo le destinazioni d’uso previste e valutate ai fini della marcatura CE e non modificato in alcuna sua parte (sperimentazioni post-marketing), sono necessarie SOLO•comunicazione dell’avvio dell’indagine al Ministero della salute •approvazione del Comitato Etico di riferimento
Procedure e modalità stabilite con successivo decreto del Ministero della salute
Indagini cliniche post marketing – comunicazione all’ Autorità Competente - ipotesi (2/4)
o dati sul fabbricante/mandatarioo titolo e disegno dello studioo data di avvio e fine studioo centri di sperimentazioneo mono/multicentrico, nazionale/EUo CE coinvoltoo denominazione e destinazione d’uso del dispositivo o classe di rischio o campo di applicazione/branca della sperimentazione
o ………………………………………
Trasmissione dei dati per via elettronica
Indagini cliniche post marketing: i costi della sperimentazione (3/4)
In tutti gli studi post marketing le spese ulteriori rispetto alla normale pratica clinica, sono a carico del fabbricante. I dispositivi medici occorrenti per le indagini cliniche, che non sono già stati acquisiti nel rispetto delle ordinarie procedure di fornitura dei beni, sono altresì a carico del fabbricante
Indagini cliniche post marketing:centri di sperimentazione (4/4)
Per gli studi post marketing non si applicano i commi 1, 2 e 5 dell’articolo 14 del D.Lgs 46/97 e 1, 2 e 6 dell’articolo 7 del D.Lgs 507/92
Non è necessaria la notifica al Ministero della salute
Non si applicano le limitazioni relative ai Centri di sperimentazione
Novità: uso compassionevole art. 11. c. 14bis
Tra le novità introdotte con il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 37 è stato previsto che il Ministero della salute autorizzi, per il trattamento di singoli pazienti a scopo compassionevole, in casi eccezionali di necessità ed urgenza, l’uso di dispositivi medici per i quali le procedure di valutazione di conformità non sono state espletate o completate.
modalità stabilite con successivo decreto ministeriale
Novità: uso compassionevole art. 11. c. 14bis ipotesi
o comunicazione da parte del fabbricante/mandatario ovvero da parte del medico
o motivazioni per cui viene presentata la richiestao informazioni sul dispositivo medico, sulla procedura e
sull’uso previsto o informazioni sulla precedente esperienza clinica e/o pre
clinica con il dispositivo medicoo eventuale marcatura CE per diversa destinazione d’uso o letteratura scientifica o descrizione del caso clinico – relazione del medico -
valutazione rischio beneficio o dichiarazione della mancanza di alternativa terapeutica o parere del Comitato eticoo dichiarazione sull’ottenimento del consenso informato da
parte del paziente
Il decreto di recepimento della direttiva 2007/47/CE introduce rilevanti novità nell’ambito della valutazione clinica. In particolare precisa che la stessa deve basarsi su dati clinici, non solo per i dispositivi impiantabili e per i dispositivi appartenenti alla classe III come previsto precedentemente, ma per tutti i dispositivi medici. Qualora non si ritenga opportuna la dimostrazione della conformità ai requisiti essenziali in base ai dati clinici, occorre fornire un'idonea giustificazione di tale esclusione
Valutazione clinica Direttiva 2007/47/CE - Allegato X e 7
Valutazione clinica Direttiva 2007/47/CE - Allegato X e 7
La valutazione su dati clinici •è estesa a tutti i dispositivi medici;•deve includere l’accettabilità del rapporto rischi/benefici;•deve seguire una procedura definita e metodologicamente valida.
La procedura di valutazione può basarsi anche sulla combinazione dell’analisi critica della letteratura scientifica pertinente e di tutte le indagini cliniche condotte.
Per i dispositivi medici impiantabili e per i dispositivi medici di classe III devono essere condotte indagini cliniche, salvo che non sia debitamente giustificato fondarsi sui dati clinici esistenti.
Valutazione clinica Direttiva 2007/47/CE - Allegato X e 7
Valutazione clinica Direttiva 2007/47/CE - Allegato X e 7
La valutazione clinica e la relativa documentazione sono attivamente aggiornate dalla sorveglianza post-vendita.
Ove non si consideri necessario il follow-up clinico post-vendita nell'ambito del piano di sorveglianza post-vendita applicato al dispositivo, tale conclusione va debitamente giustificata e documentata.
Comunicazione degli EASDirettiva 2007/47/CE: Allegato X e 7
Tutti gli eventi avversi gravi devono essere registrati ed immediatamente comunicati a tutte le Autorità competenti degli Stati dove è condotta l’indagine.
Linea guida europea in discussione
Comunicazione EAS- alcuni punti da definire• modalità per la comunicazione degli EAS alle AC degli Stati coinvolti nella sperimentazione
• modalità per la comunicazione degli EAS occorsi in Italia alla AC italiana
• comunicazione degli EAS delle indagini cliniche con dispositivi medici marcati CE e delle indagini cliniche con dispositivi medici non marcati CE
• comunicazione degli EAS delle indagini cliniche notificate dopo il 21 marzo 2010 e delle indagini cliniche notificate precedentemente ed ancora in corso
Indagini clinicheDati europei
Numero di notifiche nell’Unione EuropeaAnni 2005 - 2008
604 547 517 530
0
100
200
300
400
500
600
700
2005 2006 2007 2008
Numero di notifiche: Unione Europea
Numero di notifiche 2005-2008Principali Paesi europei
2005 2006 2007 2008
Germania 196 146 152 152
Francia 78 88 77 81
Regno Unito 49 56 66 56
Olanda 28 27 24 35
Belgio 32 36 27 30
Svizzera 20 25 32 29
Austria 37 47 36 28
Svezia 21 21 24 22
Italia 63 17 29 17
Polonia 15 12 10 17
Danimarca 0 17 9 15
Spagna 22 20 8 14
Repubblica Ceca 5 6 - 12
Portogallo 1 1 1 7
Irlanda 3 8 5 6
Norvegia 12 6 12 6
Numero di notifiche 2005-2008
Principali Paesi europei
Numero di notifiche - Principali Paesi dell'UE
0
25
50
75
100
125
150
175
200
2005
2006
2007
2008
Indagini cliniche 2008Studi nazionali e multinazionali
Principali Paesi europei
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
France U.K. Belgium Sw itz. Austria Denmark Sw eden Italy Poland Spain Cz.Rep. Portugal Ireland Norw ay Latvia Romania
notifiche UE 2008 studi nazionali ed internazionali
studi multinazionali
studi nazionali
Indagini cliniche 2008Studi autorizzati e non autorizzati
Principali Paesi europei
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
France U.K. Belgium Sw itz. Austria Denmark Sw eden Italy Poland Spain Cz.Rep. Portugal Ireland Norw ay Latvia Romania
notifiche UE 2008esito della valutazione
non autorizzate
autorizzate
Indagini clinichepremarketing in
Italia
Numero di notificheanni 2005 - 2009
63
1729
2236
0
10
20
30
40
50
60
70
2005 2006 2007 2008 2009
Numero di notifiche - Italia
Notifiche Italia: campo di applicazionedati cumulativi 2006-2009
notifiche campo di applicazione
(dati cumulativi anni 2006 - 2007 - 2008 - 2009)
41
14
9
6
4
3
3
3
3
3
3
8
4
cardiologia/cardiochirurgia
ortopedia
neurologia/neurochirurgia
vascolare periferico
diagnostica per immagini
gastroenterologia
chirurgia generale
oncologia
pneumo./chirurg.toracia
urologia
oculistica
end./mlt ricambio
altro
Notifiche di indagini cliniche Suddivisione in classi - DMIA
Suddivisione in classi-DMIA 2007-2009
0 5 10 15 20
III
IIb
IIa
I
DMIA
2009
2008
2007
Notifiche di indagini clinicheSuddivisione in classi – DMIA
dati cumulativi 2007 – 2009 %
51%
10%
13%
19%7%
classe III classe IIb classe IIa classe I DMIA
Indagini cliniche: nazionalità del fabbricante
dati cumulativi 2006-2009
36%
11%
19%
34%
fabbricante italiano
fabbricante USA
fabbricante altripaesi UE
fabbricante altripaesi extraeuropei
Nazionalità del fabbricante
campo di applicazione campo di applicazione fabbricanti italiani e fabbricanti non italiani
dati cumulativi 2006-2009
0
5
10
15
20
25
30
35
fabbricanti non italiani
fabbricanti italiani
Notifiche ItaliaCentri di sperimentazione - suddivisione per
Regione 2009 2008 2007 tot
Lombardia 17 11 18 46
Toscana 6 1 1 8
Veneto 5 4 3 12
Emilia Romagna 5 7 6 18
Piemonte 3 1 2 6
Lazio 3 4 5 12
Marche 2 0 0 2
Friuli Venezia Giulia 2 0 0 2
Puglia 1 1 1 3
Campania 1 3 2 6
Abruzzo 0 0 1 1
Calabria 0 1 0 1
Umbria 0 1 0 1
Liguria 1 4 2 7
Sicilia 0 4 5 9
totale 46 42 46 134
Grazie per l’attenzione !
Annamaria DonatoDirettore ufficio III – Direttore reggente ufficio VIDirezione Generale farmaci e dispositivi mediciTel. 06 5994 [email protected]