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STUDIO NEGRI E ASSOCIATI CIRCOLARE INFORMATIVA
DICEMBRE 2012
2011
RIPRODUZIONE VIETATA
Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544 e-mail [email protected] - www.negriassociati.com
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SSoommmmaarriioo
VERSAMENTO ACCONTO IVA ........................................................................................................................... 2 NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE DAL 1° GENNAIO 2013 ....................................................................... 4 NUOVE REGOLE PER IL PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI DALL’1.1.2013 ............................... 5
AMBITO DI APPLICAZIONE .................................................................................................................................. 5
TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI .......................................................................... 5
NULLITÀ DELLE CLAUSOLE INIQUE ...................................................................................................................... 7
NUOVA PROROGA DICHIARAZIONE IMU .......................................................................................................... 7 IN CARTA DI CIRCOLAZIONE GLI UTILIZZATORI "ABITUALI" DEI VEICOLI ........................................................... 8 LA CONTABILIZZAZIONE DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA SULLA RIVALUTAZIONE DEL TFR ................................... 8 CONTABILITA’ DI MAGAZZINO ....................................................................................................................... 10 LA DICHIARAZIONE PER LA RITENUTA RIDOTTA SU PROVVIGIONI.................................................................. 11 OPERAZIONI DI ACQUISTO CARBURANTE TRAMITE CARTE DI CREDITO.......................................................... 11 SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - DVR DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ................................... 12 LAVORO INTERMITTENTE A CHIAMATA - NOVITÀ - CIRCOLARE MONOTEMATICA DI STUDIO N. 13_2012 ..... 12 TEMPI DETERMINATO: “STOP AND GO” - CIRCOLARE MONOTEMATICA DI STUDIO N. 14_2012 .................... 12 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2012/2013 ........................................................................................................... 13 SCADENZIARIO DI GENNAIO 2013 .................................................................................................................. 13 CHIUSURA STUDIO FESTIVITA’ NATALIZIE....................................................................................................... 14
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VVEERRSSAAMMEENNTTOO AACCCCOONNTTOO IIVVAA
Entro il 27/12 occorre annualmente procedere al calcolo dell’acconto IVA e al relativo versamento. I metodi che
il contribuente può utilizzare per determinare l’acconto IVA sono i seguenti:
1. storico;
2. previsionale;
3. alternativo.
Si riportano, in sintesi, le diverse modalità di calcolo dell’acconto utilizzando i diversi metodi:
METODO STORICO
Il metodo in esame prevede che l’acconto da versare è pari all’88% della base di riferimento (saldo a debito
dell’anno precedente) individuata secondo la periodicità di liquidazione adottata dal soggetto.
A titolo esemplificativo, l’acconto IVA per i contribuenti mensili sarà l’88% del versamento IVA per il mese di
dicembre dell’anno precedente (al lordo dell’acconto IVA versato lo scorso anno); per i soggetti con periodicità di
liquidazione IVA trimestrale, l’acconto IVA sarà pari all’88% del saldo a debito della dichiarazione relativa al 2011
(al lordo dell’acconto versato): pertanto, si precisa che, se il saldo annuale fosse risultato a credito, la base di
riferimento sarebbe stato quanto effettivamente dovuto per il quarto trimestre dell’anno precedente, cioè la
differenza tra l’acconto versato e il credito IVA annuale).
Soggetti usciti dal regime delle nuove iniziative
Per i soggetti che hanno adottato dal 2009 il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n.388/2000, il 2012
potrebbe rappresentare il primo anno di applicazione del regime ordinario con l’effettuazione delle liquidazioni
periodiche IVA (mensili o trimestrali).
Come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella citata Risoluzione n. 157/E, i soggetti in esame, in assenza
dell’obbligo di effettuare le liquidazioni periodiche nell’anno precedente, non sono tenuti al versamento
dell’acconto IVA, nel primo anno in cui detto regime cessa di avere efficacia, per mancanza della base di
riferimento, così come avviene per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso del 2012.
Soggetti ex minimi
I soggetti che nel 2011 hanno adottato il regime dei minimi e nel 2012 hanno applicato il regime
ordinario (per obbligo o per opzione), non avendo una base di riferimento per il 2011, non sono
tenuti al versamento dell’acconto IVA 2012. Ciò analogamente a quanto sopra esposto per i
soggetti usciti dal regime delle nuove iniziative.
METODO PREVISIONALE
Il contribuente può commisurare l’acconto al dato previsionale anziché al dato storico.
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La base di riferimento cui applicare l’aliquota dell’88% è rappresentata dall’IVA che si prevede di dover versare
per il mese di dicembre 2012 per i mensili ovvero in sede di dichiarazione annuale 2012 per i trimestrali. Tale
metodo espone al rischio di sanzioni nel caso in cui l’acconto versato risulti, a consuntivo, inferiore all’88%
dell’imposta definitivamente liquidata.
METODO ALTERNATIVO o DELLE OPERAZIONI EFFETUATE
In alternativa ai due metodi in precedenza descritti i contribuenti, sia mensili che trimestrali, possono versare un
importo (attenzione, l'intero importo e non l'88% di tale importo) non inferiore all'IVA che risulta dovuta tenendo
conto delle operazioni effettuate ai sensi dell’art.6 DPR n.633/1972 e non soltanto di quelle fatturate o registrate:
dal 1° al 20 dicembre 2012 per i contribuenti mensili;
dal 1° ottobre al 20 dicembre 2012 per i contribuenti trimestrali.
L'importo da versare è determinato sulla base di uno specifico calcolo che tenga conto:
dell'imposta relativa alle operazioni fatturate nel periodo 1° - 20 dicembre (1° ottobre - 20 dicembre per
i contribuenti trimestrali);
dell'imposta relativa alle operazioni "effettuate" nel medesimo periodo anche se non ancora fatturate (ad
esempio, cessioni di beni con documento di trasporto, per le quali ci si avvale della fatturazione
differita);
dell'imposta relativa alle fatture passive, registrate nel medesimo periodo;
del riporto del saldo a credito relativo alla liquidazione precedente.
In sostanza, si tratta di una vera e propria liquidazione “periodica” atipica e aggiuntiva relativa ai periodi (1/12-
31/12/2012 o 1/10-31/12/2012) il cui risultato a debito dovrà essere interamente versato (e non nella misura
dell’88%) da annotare, similmente alle altre liquidazioni periodiche previste, sui registri IVA.
VERSAMENTO
Quanto versato a titolo di acconto per il 2012 potrà essere scomputato per i soggetti mensili, dalla liquidazione di
dicembre 2012 (16.1.2013); per i soggetti trimestrali dalla dichiarazione IVA relativa al 2012 (18.3.2013 – il 16
cade di sabato).
L’acconto IVA deve essere versato solo se l’importo è uguale o superiore a €uro 103,29.
Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24 indicando il codice tributo 6013 per i contribuenti
mensili, periodo di riferimento “2012” oppure 6035 per i contribuenti trimestrali, periodo di riferimento
“2012”.
Si ricorda che i contribuenti trimestrali non devono maggiorare degli interessi del 1% l’importo da versare.
Infine si precisa che l’eventuale omesso o insufficiente versamento potrà essere sanato utilizzando il
ravvedimento operoso.
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NNOOVVIITTÀÀ IINN MMAATTEERRIIAA DDII FFAATTTTUURRAAZZIIOONNEE DDAALL 11°° GGEENNNNAAIIOO 22001133
Le principali novità che verranno introdotte con un D.Lgs di recepimento della Direttiva n.2010/45/UE sono le
seguenti:
obbligo generalizzato di integrazione delle fatture ricevute da soggetti passivi UE: le disposizioni
ex artt. 46 e 47 DL 331/1993 si applicheranno non solo agli acquisti intra UE ex art. 38 DL 331/1993 e ai
servizi generici ex art. 7-ter DPR 633/1972 (servizi generici, per cui l’integrazione è stata resa obbligatoria,
per gli acquisti effettuati dal 17 marzo 2012 dalla Legge 217/2011 Comunitaria 2010), ma anche agli altri
acquisti di beni e servizi da soggetti passivi UE rilevanti nello Stato, ex artt. 7 e ss. DPR 633/1972.
Obbligo di emissione della fattura per tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi non
soggette ad IVA ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972, effettuate sia nei confronti di
committenti soggetti passivi UE che extra UE: ad oggi, l’obbligo di fatturazione è invece limitato ai
servizi generici non soggetti ad IVA ex art. 7-ter DPR 633/1972, resi a soggetti passivi UE (obbligo collegato
agli invii Intrastat). L’obbligo di fatturazione sarà tuttavia escluso per le operazioni esenti ex art. 10, co.1,
n.da 1 a 4, DPR 633/1972 (operazioni bancarie, finanziarie e assicurative) rese a soggetti passivi UE.
L’obbligo di fatturazione verso i soggetti extra UE dovrebbe riguardare anche le operazioni nei confronti di
cessionari o committenti non soggetti passivi, ad es. per i servizi non soggetti ad IVA ex artt. 7-sexies e 7-
septies DPR 633/1972. Per i committenti UE, gli obblighi di fatturazione dovrebbero essere invece limitati
alle operazioni nei confronti di soggetti passivi.
Modifica del momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari ex art. 39
DL 331/1993. Tali operazioni si considereranno effettuate al momento dell’inizio del trasporto
o spedizione dall’Italia (per le cessioni intra UE) o dallo Stato UE di provenienza (per gli acquisti intra
UE), salve le fattispecie di differimento del trasferimento della proprietà (ad es., vendite con riserva di
gradimento o a prova, contratti estimatori). L’anticipato pagamento dei corrispettivi sarà irrilevante, sarà
invece rilevante l’emissione anticipata della fattura. In caso di cessioni o acquisti intra UE continuativi, si
considereranno effettuati alla fine di ciascun mese.
Regolarizzazione degli acquisti intra UE ex art. 46, co. 5, DL 331/1993. Il mancato ricevimento
della fattura dovrà essere regolarizzato entro il 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione
dell’operazione anziché entro il secondo mese. In caso di fattura irregolare, la regolarizzazione è prevista
entro il 15 del mese successivo a quello di registrazione della fattura anziché entro 15 giorni.
Possibilità di differire al 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione la
fatturazione dei servizi generici ex art. 7-ter del DPR 633/1972 resi a soggetti passivi UE. Per i
“servizi individuabili attraverso idonea documentazione” effettuati nell’arco di uno stesso mese nei confronti
di un medesimo soggetto, potrà essere emessa un’unica fattura entro il 15 del mese seguente. Si ricorda
che per i servizi generici, differentemente dalle cessioni intra UE, l’anticipata fatturazione non costituisce
momento di effettuazione dell’operazione mentre rileva il pagamento di acconti.
Volume d’affari ex art. 20 DPR 633/1972 e sua determinazione. Concorreranno alla sua
formazione anche le operazioni non soggette ex artt. da 7 a 7-septies DPR 633/1972, rese sia a
committenti soggetti passivi UE che a soggetti extra UE: tale inclusione avrà conseguenze negative
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ad es. sul raggiungimento dello status di esportatore abituale (ammontare annuo delle operazioni con
l’estero non imponibili supera il 10% del volume d’affari).
Contenuti della fattura (art. 21 DPR 633/1972): sarà obbligatorio indicare anche il numero di partita
IVA dei cessionari o committenti residenti ovvero il numero identificativo IVA dei soggetti UE. In caso di
soggetti non passivi IVA residenti, nella fattura andrà indicato il codice fiscale.
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NNUUOOVVEE RREEGGOOLLEE PPEERR IILL PPAAGGAAMMEENNTTOO DDEELLLLEE TTRRAANNSSAAZZIIOONNII CCOOMMMMEERRCCIIAALLII DDAALLLL’’11..11..22001133
Sulla G.U. 15.11.2012, n. 267 è stato pubblicato il D.Lgs. 9.11.2012, n. 192 contenente il recepimento della
Direttiva comunitaria n.2011/7/UE in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali,
finalizzata a garantire, nei pagamenti tra imprese e tra Pubblica Amministrazione e imprese, tempi certi e brevi.
Si ricorda innanzitutto che il D.Lgs. n. 231/2002, attuativo della Direttiva n. 2000/35/CE avente la finalità di
contrasto ai ritardati pagamenti nell’ambito delle transazioni commerciali, aveva (già) disposto il decorso
automatico degli interessi di mora per i pagamenti tardivi nell’ambito delle operazioni commerciali con
oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni o la prestazione di servizi a titolo oneroso,
intercorrenti tra imprese/professionisti nonché tra imprese/professionisti e Pubbliche Amministrazioni
(esclusi i rapporti commerciali con clienti privati).
Ora il citato D.Lgs. n. 192/2012 ha modificato la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 231/2002 e ha previsto
che le nuove disposizioni <<…si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio
2013 …>>.
AAMMBBIITTOO DDII AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE
L’art. 1, D.Lgs. n. 231/2002, dispone ora che la disciplina in esame:
si applica “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”;
non è applicabile in presenza di procedure concorsuali/procedure di ristrutturazione del debito e
nell’ipotesi di risarcimento del danno “compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”.
Viene inoltre precisato che per:
- “transazione commerciale” si intendono i contratti stipulati tra imprese o tra imprese e Pubblica
Amministrazione che comportano “in via esclusiva o prevalente” una consegna di merci/prestazione di
servizi e il relativo pagamento del prezzo;
- “imprenditore”, si intende l’esercente un’attività economica organizzata / una professione (pertanto le
nuove regole interessano sia le imprese che i lavoratori autonomi).
TTEERRMMIINNII DDII PPAAGGAAMMEENNTTOO DDEELLLLEE TTRRAANNSSAAZZIIOONNII CCOOMMMMEERRCCIIAALLII
L’art. 4 del citato D.Lgs. n. 231/2002, prevede ora l’automatica decorrenza degli interessi moratori (senza
quindi la necessità della messa in mora) dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento:
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30 giorni dal ricevimento della fattura/richiesta di pagamento (“Non hanno effetto sulla
decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta
equivalente di pagamento”) ;
30 giorni dal ricevimento dei beni/prestazione di servizi, quando non è certa la data di
ricevimento della fattura/richiesta di pagamento o quando quest’ultima è anteriore a quella di
ricevimento delle merci / prestazione di servizi;
30 giorni dall’accettazione/verifica (prevista dalla Legge o dal contratto) della conformità dei
beni/servizio ricevuto al contratto nel caso di ricevimento della fattura/richiesta di pagamento “in epoca
non successiva a tale data”.
Nelle transazioni tra imprese/lavoratori autonomi le parti possono definire termini di pagamento superiori ai
suddetti. In particolare, la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non gravemente
iniquo ai sensi dell’art. 7 del citato Decreto, deve essere pattuito in forma scritta.
Nelle transazioni con la PA possono essere definiti termini di pagamento superiori ai suddetti “quando ciò sia
giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione”. Anche in tal caso gli stessi devono essere pattuiti in forma scritta e non possono comunque
superare i 60 giorni.
I termini di “30 giorni”, ai sensi del citato comma 2, sono raddoppiati se il debitore è:
impresa pubblica, tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza ex D.Lgs. n. 333/2003;
Ente Pubblico “riconosciuto” che fornisce assistenza sanitaria.
In presenza di una procedura di conformità dei beni / servizio ricevuto al contratto la stessa non può avere
una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce / prestazione di servizi salvo che la durata, superiore
ai 30 giorni sia:
concordata dalle parti in forma scritta;
prevista nella documentazione di gara;
non sia gravemente iniqua.
In caso di definizione del pagamento rateale del corrispettivo dovuto, gli interessi moratori si applicano
esclusivamente agli importi delle rate scadute.
Gli interessi moratori, ai sensi dell’art. 2, D.Lgs. n. 231/2002, sono individuati negli interessi legali di mora
oppure negli interessi concordati tra le imprese.
Nell’ipotesi di responsabilità del debitore quando lo stesso, ai sensi dell’art. 3, D.Lgs. n. 231/2002, non è stato in
grado di dimostrare “che il ritardato pagamento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non imputabile”, il creditore ha diritto al rimborso delle spese di recupero crediti e ad un
importo di € 40 a titolo di risarcimento danni, salvo prova del maggior danno.
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NNUULLLLIITTÀÀ DDEELLLLEE CCLLAAUUSSOOLLEE IINNIIQQUUEE
L’art. 7, D.Lgs. n. 231/2002, dispone ora che sono nulle le clausole che definiscono termini di pagamento, aggio
di interessi, risarcimento per i costi di recupero, che “risultano gravemente inique in danno del creditore”.
Ai sensi del citato art. 7, si considerano gravemente inique quelle clausole che:
escludono l’applicazione degli interessi di mora;
escludono il risarcimento per i costi di recupero crediti;
nelle transazioni commerciali in cui è parte la Pubblica Amministrazione predeterminano o
modificano la data di ricevimento della fattura.
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NNUUOOVVAA PPRROORROOGGAA DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE IIMMUU
Per gli immobili per i quali dall’1.1.2012 è sorto l’obbligo dichiarativo, il termine della dichiarazione IMU,
inizialmente stabilito al 30.9.2012, è stato prorogato al 30.11.2012 ad opera del DL n. 174/2012, salvo il rispetto
del termine di 90 giorni se lo stesso cade successivamente.
Nell’iter di conversione in legge del predetto Decreto (il testo, approvato dalla Camera, è attualmente all’esame
del Senato - atto n. 3570), il termine fisso della proroga è stato sostituito dal seguente:
“entro 90 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di
dichiarazione IMU e delle relative istruzioni”.
Di fatto, dunque, considerato che la pubblicazione del citato Decreto è avvenuta il 5.11.2012, la dichiarazione
IMU relativa al 2012 deve essere presentata entro il 4.2.2013.
Di norma la dichiarazione IMU, va presentata entro 90 giorni dalla data:
di inizio del possesso dell’immobile;
in cui sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.
Va evidenziato che:
la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi salvo che “non si verifichino modificazioni dei dati ed
elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta”;
è possibile presentare un’unica dichiarazione ancorché intervengano più variazioni riguardanti anche lo stesso
immobile a condizione che sia rispettato il termine dei 90 giorni.
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IINN CCAARRTTAA DDII CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE GGLLII UUTTIILLIIZZZZAATTOORRII ""AABBIITTUUAALLII"" DDEEII VVEEIICCOOLLII
Il nuovo articolo nel DPR 16 dicembre 1992 n. 495 prevede, fra l’altro, che, a richiesta degli interessati, gli
uffici del Dipartimento per i trasporti procedono all’aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto
che siano nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai trenta giorni.
Il nuovo adempimento si applica ai “libretti” di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi quando la predetta
disponibilità è:
a titolo di comodato ovvero;
in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale;
in forza di contratti o atti unilaterali.
Sulla carta di circolazione deve essere annotato il nominativo del comodatario e la scadenza del relativo
contratto, ovvero il nominativo dell’affidatario.
Si precisa che, nel caso di comodato, sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i
componenti del nucleo familiare, purché conviventi.
Da segnalare poi che il riferimento agli autoveicoli porta a ritenere che la novità sia applicabile a tutti i mezzi di
trasporto elencati dall’art. 54 del DLgs. 285/1992. Quindi non solo le autovetture, ma anche gli autocarri, gli
autoveicoli per uso speciale, eccetera.
Ancorché la norma entri in vigore dal 7 dicembre 2012, è legittimo ritenere che per l’effettiva applicazione del
dispositivo si debbano attendere ulteriori istruzioni operative, tanto con riferimento agli aspetti soggettivi,
quanto con riferimento agli aspetti procedurali.
Peraltro, trattandosi di una norma attuativa delle disposizioni sulla carta di circolazione, in caso di omissione, è
prevista una sanzione amministrativa con il pagamento di una somma da euro 653 a euro 3.267.
È indubbio che per le autovetture aziendali date in uso ai dipendenti in forza di un contratto di comodato
dovranno quindi essere aggiornati i libretti di circolazione.
Esistono poi i veicoli aziendali “esclusivi”, quelli cioè non dati in uso promiscuo ad amministratori o dipendenti,
rispetto ai quali sarebbe opportuno chiarire il concetto di disponbilità, precisando, ad esempio, se si debba
aggiornare il libretto della furgonetta (autocarro) che usano a turno gli operai addetti alla manutenzione,
ovviamente solo nell’orario di lavoro.
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LLAA CCOONNTTAABBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE DDEELLLL’’IIMMPPOOSSTTAA SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA SSUULLLLAA RRIIVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE DDEELL TTFFRR
Come di consueto riepiloghiamo le modalità di trattamento contabile dell’imposta in oggetto invitando gli
operatori ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni sottostanti.
L’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di Tfr maturate in ciascun anno è dovuta nella misura dell’11,00%. L’art.
2120 del Codice Civile, infatti, prevede che l’importo di Tfr di spettanza del dipendente sia composto da una
quota capitale (conteggiata dividendo l’ammontare delle retribuzioni annue per 13,50) e da una quota finanziaria,
pari alla rivalutazione dell’ammontare del fondo maturato al 31.12 dell’anno precedente. La quota capitale è
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assoggettata a tassazione separata mentre, dal 2001, la quota finanziaria è assoggettata ad un’imposta
sostitutiva, da determinarsi annualmente indipendentemente dalla corresponsione del Tfr, e versata all’Erario in 2
quote: un acconto (codice tributo 1712) entro il 16.12 dell’anno in corso, pari al 90% delle
rivalutazioni nell’anno precedente, ovvero al 90% delle rivalutazioni che matureranno in via previsionale
nell’anno per il quale l’acconto stesso è dovuto, ed un saldo (codice tributo 1713) entro il 16.02 dell’anno
successivo. L’imposta è imputata a riduzione del fondo Tfr. ATTENZIONE: La rivalutazione e il versamento
dell’imposta sostitutiva devono essere effettuate dal datore di lavoro con riferimento sia all’accantonamento
maturato presso di sé, sia a quello maturato presso il Fondo di Tesoreria Inps, per il quale provvede
successivamente al relativo conguaglio.
Scritture contabili per la rilevazione dell’imposta sostitutiva
(1) Liquidazione dell’acconto sull’imposta di rivalutazione Tfr dovuta per l’anno“n”
16.12.n
Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr1 a Debiti v/Erario per Imposta sostitutiva Tfr 312,35
(2)Versamento dell’acconto a mezzo mod. F24 presso la Banca XY.
16.12.n
Debiti v/Erario per imposta sostitutiva sul Tfr2 a Banca c/c ordinario 312,35
(3) Accantonamento quota Tfr di competenza dell’anno, comprensivo della rivalutazione lorda.
31.12.n
Quota trattamento di fine rapporto3 a Fondo Tfr 7.430,00
(4) Liquidazione del saldo imposta sostitutiva sul Tfr di competenza dell’anno “n”
31.12.n
Crediti verso dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione TFR4 a Debiti v/Erario per Imposta sostitutiva Tfr
40
(5) Storno dell’imposta a carico del dipendente dall’ammontare del fondo Tfr
31.12.n
Fondo TFR5 a Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla
rivalutazione Tfr
352,35
Nota: si ritiene possibile, inoltre, mantenere l’esposizione in bilancio del credito per imposta sostitutiva fino al momento della cessazione del rapporto con i
dipendenti cui il credito stesso si riferisce. In tal caso il credito è riclassificato nella voce “PC” del bilancio, a riduzione del fondo Tfr.
(6) Versamento del saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione presso Banca XY.
16.02.n+1
Debiti v/Erario per imposta sostitutiva sul Tfr6 a Banca c/c ordinario 40,00
Nel caso in cui al 31.12, in sede di calcolo del saldo di imposta, risultasse un importo a credito, ossia un
versamento di acconto eccedente rispetto al dovuto, le scritture sarebbero le seguenti, ipotizzando i
successivi dati:
- 1° acconto versato: € 312,35; - totale annuo dovuto: € 212,35; - credito per eccedenza di versamento: € 100,00.
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(1) Accantonamento quota Tfr di competenza dell’anno
31.12.n
Quota trattamento di fine rapporto1 a Fondo Tfr 7.430,00
(2)Rilevata eccedenza acconto da utilizzare
31.12.n
Crediti v/Erario per imposta sostitutiva sul Tfr2 a Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr
100,00
(3) Storno dell’imposta a carico dipendente dall’ammontare del fondo Tfr.
31.12.n
Fondo Tfr3 a Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr
212,35
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CCOONNTTAABBIILLIITTAA’’ DDII MMAAGGAAZZZZIINNOO
La tenuta della contabilità di magazzino rappresenta per l’imprenditore, prima ancora di un obbligo giuridico, una
necessità al fine di poter gestire in maniera proficua la propria impresa. Rilevando i movimenti in entrata e in
uscita di merci, materie prime, prodotti finiti, materiali di consumo, imballaggi e prezzi di ricambio, consente di
valutare le movimentazioni e le giacenze di merci e di determinare in maniera più precisa il reddito d’ esercizio e il
costo di produzione dei prodotti.
L’obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino è previsto dall’articolo 14, 1°comma lettera d) del DPR
600/1973, il quale prevede l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino in forma sintetica, vale a dire
sottoforma di schede di mastro e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute
tra le consistenze degli inventari annuali. La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria
qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze individuati dal DPR
695/1996.
In particolare, se i ricavi (di cui all’art.85 del TUIR) e le rimanenze (di cui agli art.92-93 del TUIR) sono
superiori, rispettivamente, a € 5.164.568,99 e € 1.032.913,80, e tali limiti sono stati superati
contemporaneamente per 2 esercizi consecutivi, l'azienda ha l'obbligo di istituire la contabilità di
magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale,
per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati.
N.B.: (1) Nel caso di aziende con almeno 50 dipendenti, la quota di imposta sostitutiva calcolata e versata dal
datore di lavoro, ma riferita all’importo conferito al Fondo di Tesoreria, genera un credito in capo al datore di
lavoro, recuperabile sull’UniEmens attraverso conguaglio con contributi dovuti al Fondo di Tesoria.
(2) Se è ancora presente, in contabilità, il credito per anticipo Tfr di cui alla L.662/1996, è possibile utilizzarlo in
compensazione
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Si ricorda che l'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione
dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal 1° periodo d'imposta
successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è
inferiore ai limiti previsti.
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LLAA DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE PPEERR LLAA RRIITTEENNUUTTAA RRIIDDOOTTTTAA SSUU PPRROOVVVVIIGGIIOONNII
Come ogni anno, entro il 31.12.2012, gli intermediari che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera
di dipendenti o di terzi nello svolgimento della propria attività di agente, rappresentante, mediatore,
commissionario, procacciatore d’affari, devono inviare a mezzo raccomandata A/R, ai relativi committenti,
preponenti o mandanti, l’apposita dichiarazione per l’anno 2013, al fine di poter beneficiare dell’applicazione della
ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite. La dichiarazione rilasciata per l’anno precedente non è più valida.
Di norma la ritenuta sulle provvigioni, da versare con il codice tributo 1038, si applica nella misura percentuale del
23% e la base imponibile è pari al 50% dell’ammontare delle provvigioni.
In presenza della suddetta dichiarazione la ritenuta del 23% dovrà essere applicata al 20% delle provvigioni.
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OOPPEERRAAZZIIOONNII DDII AACCQQUUIISSTTOO CCAARRBBUURRAANNTTEE TTRRAAMMIITTEE CCAARRTTEE DDII CCRREEDDIITTOO
Il Decreto Sviluppo 2011 (D.L. 70/2011) ha introdotto la facoltà per i soggetti IVA che effettuino rifornimenti di
carburanti per autotrazione di essere esonerati dall’utilizzo delle consuete schede purché il pagamento avvenga
mediante carte di credito, carte di debito o prepagate.
La Circolare dell’Agenzia Entrate n.24/E del 9 novembre 2012 ha chiarito che la contabilizzazione dei costi e
dell’IVA relativi all’acquisto del carburante deve avvenire tramite estratto conto della carta di credito o bancario
da cui risultino distintamente dettagliati data, corrispettivo pagato e distributore.
La norma esonera dall’obbligo solo coloro che effettuano gli acquisti del carburante esclusivamente mediante
carte elettroniche. Pertanto, i soggetti che effettuano i pagamenti anche mediante altre modalità di pagamento,
quali ad esempio i contanti, sono tenuti all’adozione della scheda carburante. I due sistemi di certificazione
(estratto conto o scheda carburante) risultano tra loro alternativi: la modalità di documentazione delle operazioni
di acquisto dei carburanti per autotrazione riferite ad un medesimo soggetto d’imposta deve essere unica (anche
in presenza di più veicoli utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa).
Non è necessario che la carta elettronica sia utilizzata esclusivamente per l’acquisto di carburante, ma nel caso in
cui contestualmente vengano effettuati altri acquisti, è necessario che la spesa per il carburante avvenga
mediante una transazione distinta, per consentirne la separata individuazione.
La carta elettronica deve essere intestata al soggetto che effettua l’acquisto e che intende portare in deduzione il
costo del carburante e in detrazione la relativa IVA. Non è tuttavia necessario che la carta elettronica utilizzata
per l’acquisto del carburante sia utilizzata esclusivamente per gli acquisti relativi all’attività professionale o di
impresa.
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La Circolare dell’Agenzia delle Entrate precisa che le carte elettroniche utilizzabili devono essere emesse da
operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex art.7, c.6 D.P.R. 605/73, vale a dire, in via
esemplificativa banche, Poste Italiane S.p.a., organismi di investimento collettivo del risparmio, società di
gestione del risparmio. Le nuove disposizioni non riguardano dunque il sistema delle c.d. “carte fedeltà”.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato infine che la nuova modalità di certificazione dell’acquisto del carburante
mediante carta elettronica deve in ogni caso garantire all’Ufficio la possibilità di verificare che sussista il diritto alla
detrazione dell’IVA e alla deducibilità del costo nella misura spettante in capo al soggetto acquirente che esercita
attività professionale o di impresa.
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SSIICCUURREEZZZZAA SSUUII LLUUOOGGHHII DDII LLAAVVOORROO -- DDVVRR DDooccuummeennttoo ddii VVaalluuttaazziioonnee ddeeii RRiisscchhii
Il 31 dicembre 2012 perderà di validità l’autocertificazione relativa alla valutazione dei rischi per le aziende con
meno di 10 addetti (personale che svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione aziendale).
Dalle nuove disposizioni sembrerebbe che il Documento di Valutazione dei Rischi in maniera “standardizzata”
redatto per le micro imprese non ha ancora avuto l’approvazione definitiva.
Alternativa a tale modello “semplificato” è l’applicazione del modello “tradizionale”.
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LLAAVVOORROO IINNTTEERRMMIITTTTEENNTTEE AA CCHHIIAAMMAATTAA -- NNoovviittàà -- cciirrccoollaarree mmoonnootteemmaattiiccaa ddii ssttuuddiioo nn.. 1133__22001122
In riferimento all’evoluzione normativa relativamente alla comunicazione preventiva dell’utilizzo del contratto
intermittente a chiamata lo Studio Negri e Associati Area Paghe ha predisposto la Circolare Monotematica n.
13_2012.
In particolar modo è stato fornito a tutti gli utilizzatori di tale forma contrattuale il nuovo modello da utilizzare per
le comunicazioni a mezzo Fax e a mezzo posto elettronica.
Si rimanda alla circolare stessa le varie fasi della comunicazione.
L’area paghe di Studio rimane a disposizione per eventuali esigenze concernenti l’utilizzo di tale strumento atipico.
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TTEEMMPPII DDEETTEERRMMIINNAATTOO:: ““SSTTOOPP AANNDD GGOO”” -- cciirrccoollaarree mmoonnootteemmaattiiccaa ddii ssttuuddiioo nn.. 1144__22001122
In riferimento all’evoluzione normativa relativamente alla possibilità di successione dell’utilizzo di due contratti a
tempo determinato lo Studio Negri e Associati Area Paghe ha predisposto la Circolare Monotematica n. 14_2012.
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In particolare si è evidenziato le eccezioni relative a particolari successioni di contratti tra cui: lavori intermittenti,
contratti stipulati con lavoratori provenienti da aziende in crisi o liste di mobilità, Sostituzione di due lavoratrici in
maternità.
Si è evidenziato inoltre che, come da disposizioni ministeriali, la Contrattazione Collettiva avrebbe potuto definire
diminuzioni delle tempistiche: ad oggi gli unici Contratti Collettivi sono stati Alimentari Confindutria, Turismo e
Pubblici Esercizi Confcommercio e Industria e Studi Professionali.
L’area paghe di Studio rimane a disposizione per eventuali esigenze concernenti l’utilizzo di tale strumento atipico.
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AAUUTTOOLLIIQQUUIIDDAAZZIIOONNEE IINNAAIILL 22001122//22001133
In questi giorni l’INAIL sta inviando il consueto modello 20SM contenente la classificazione dell’impresa ai fini
tariffari e il riepilogo storico sull’andamento infortunistico. Le informazioni saranno necessaria al fine di poter
effettuare l’autoliquidazione 2013 redditi 2012 il cui termine è il 16 febbraio 2013.
Tali comunicazioni sono state inviate o tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite il canale ordinario
postale.
Successivamente l’ente invierà le basi di calcolo.
Sia il modello 20SM che le basi di calcolo dovranno essere inviate, come di consueto, all’Ufficio Paghe per la
normale verifica delle situazioni individuali.
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SSCCAADDEENNZZIIAARRIIOO DDII GGEENNNNAAIIOO 22001133
Lunedì 10 Gennaio
INPS - PERSONALE
DOMESTICO
Versamento contributi previdenziali per il personale domestico (trimestre precedente)
Giovedì 15 Gennaio
MODELLO 730 ASSISTENZA
FISCALE
il sostituto d'imposta comunica ai propri dipendenti l'intenzione di prestare assistenza
fiscale diretta
Lunedì 16 Gennaio
RITENUTE Versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati,
lavoro autonomo, provvigioni nonché su corrispettivi per contratti
d'appalto nei confronti dei condomini (mese precedente)
MODALITA’
Versamento:
Mod. F24
IVA LIQUIDAZIONE
MENSILE
Liquidazione nonché versamento dell’imposta eventualmente a
debito relativa al mese precedente
Tramite modello di
pagamento F24
IVA DICHIARAZIONE
D'INTENTO (mensile)
Invio delle comunicazioni d’intento in relazione alle quali sono state
emesse fatture senza applicazione dell’IVA registrate per il mese
Presentazione:
Invio telematico
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precedente. del modello di
comunicazione
IMPOSTA SUGLI
INTRATTENIMENTI
Termine per il versamento dell’imposta sugli intrattenimenti del
mese precedente
Tramite modello di
pagamento F24
CONTRIBUTI INPS
MENSILI
Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori
dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente
CONTRIBUTI INPS -
GESTIONE EX ENPALS
MENSILI
Termine per il versamento contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo
CONTRIBUTI INPGI Versamento dei contributi previdenziali dei giornalisti professionisti relativi alle retribuzioni
maturate nel mese precedente
GESTIONE SEPARATA INPS Soggetti che hanno erogato compensi ai soggetti tenuti all'iscrizione nella Gestione
separata INPS
Lunedì 21 Gennaio
PREVINDAI E PREVINDAPI Versamento dei contributi previdenziali integrativi a favore dei
dirigenti di aziende industriali, relativi alle retribuzioni maturate
nel trimestre precedente
MODALITA’
Versamento su c/c
postale a mezzo
appositi bollettini
predisposti dal
PREVINDAI
Lunedì 25 Gennaio
ELENCHI
INTRASTAT - MENSILI
Soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e
per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale
trimestrale superiore a 50.000 euro
Presentazione
telematica dei Modd.
INTRA 1, INTRA 1-bis
e INTRA 1-ter
(cessioni) e INTRA 2,
INTRA 2-bis e INTRA
2-ter (acquisti)
ELENCHI
INTRASTAT - TRIMESTRALI
Soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e
per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale
trimestrale non superiore a 50.000 euro
Lunedì 31 Gennaio
DENUNCIA UNIEMENS Denuncia telematica delle retribuzione e dei contributi del mese precedente
OPERAZIONI CON PAESI
BLACK LIST
Invio della comunicazione relativa alle operazioni effettuate con paesi Black List nel mese
precedente (soggetti mensili) e nel trimestre precedente (soggetti trimestrali)
CANONE RAI Termine ultimo per pagamento canone annuo(1° o unica rata per abbonamenti speciali)
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CCHHIIUUSSUURRAA SSTTUUDDIIOO FFEESSTTIIVVIITTAA’’ NNAATTAALLIIZZIIEE
Si comunica che lo Studio rimarrà chiuso per le festività Natalizie dal 24 dicembre 2012 al 06 gennaio 2013.
Cogliamo l’occasione per augurarvi un Buon Natale e Felice anno Nuovo.