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La funzione legislativa del Parlamento Come nasce una legge? Il Governo, o un gruppo di Senatori o Deputati, o un gruppo di cittadini con una raccolta firme presentano una proposta di legge; Una commissione la analizza e la prepara per la discussione in Parlamento (Camera e Senato) che la approva; Il Presidente della Repubblica legge e firma la legge; se la considera incostituzionale, la rimanda alle Camere; Le Camere possono ritirarla, correggerla e ricominciare il percorso, rimandarla al Presidente dello Stato invariata (in questo caso il Presidente non può più fermarla) La Corte costituzionale analizza la legge se rispetta la Costituzione; La Corte dei Conti verifica se ci sono i soldi per renderla efficace. Viene infine pubblicata sulla gazzetta Ufficiale e da questo momento è in vigore.

La funzione legislativa del Parlamento - Scuola Dame Inglesi · Le attività di Giudici e di Magistrati sono regolate dal CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, che decide i trasferimenti,

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La funzione legislativa del

Parlamento

Come nasce una legge? Il Governo, o un gruppo di Senatori o Deputati, o un gruppo di cittadini

con una raccolta firme presentano una proposta di legge;

Una commissione la analizza e la prepara per la discussione in Parlamento (Camera e Senato) che la approva;

Il Presidente della Repubblica legge e firma la legge; se la considera incostituzionale, la rimanda alle Camere;

Le Camere possono ritirarla, correggerla e ricominciare il percorso, rimandarla al Presidente dello Stato invariata (in questo caso il Presidente non può più fermarla)

La Corte costituzionale analizza la legge se rispetta la Costituzione;

La Corte dei Conti verifica se ci sono i soldi per renderla efficace.

Viene infine pubblicata sulla gazzetta Ufficiale e da questo momento è in vigore.

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IL GOVERNO

Ha funzione ESECUTIVA: fa entrare in vigore le Leggi;

Ha funzione POLITICA: dirige l’attività politica del Paese;

Ha funzione LEGISLATIVA: può emanare Decreti-Legge, provvedimenti che hanno valore di legge, ma che devono essere convertiti in Legge dal Parlamento.

È composto da: 1.Presidente del Consiglio; 2. Consiglio dei Ministri; 3. Ministri;

Il Presidente del Consiglio è il capo del potere esecutivo e dell’amministrazione statale, coordina il Consiglio dei Ministri ed è nominato dal Presidente della Repubblica;

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2. Il consiglio dei Ministri

È formato dal Presidente del Consiglio e dai Ministri;

Ha il compito di:

• Nominare e dimettere i funzionari dello Stato come prefetti, ambasciatori, ecc.;

• Prendere decisioni per mantenere l’ordine pubblico;

• Approvare o respingere una proposta di legge.

3. I Ministri sono legati da un rapporto di fiducia con il Presidente, che può sostituirli;

I Ministri sono incaricati di occuparsi di particolari ambiti specifici e sono aiutati da sottosegretari e tecnici;

I ministeri più importanti sono:

1. dell’Economia: si occupa delle entrate (tasse, imposte) e delle uscite (spese);

2. degli Interni: si occupa della sicurezza dello Stato e delle forze dell’ordine;

3. degli Esteri:si occupa dei rapporti con gli altri Stati (è chiamato anche “Farnesina”, dal nome del palazzo dove ha sede);

4. della Difesa: si occupa dell’esercito e dell’Aeronautica;

5. della Sanità: si occupa della gestione degli ospedali e del servizio sanitario nazionale;

6. della Pubblica Istruzione: si occupa della scuola, dell’università e della ricerca

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La Magistratura (art. 101- 113):

è formata dall’insieme di giudici che devono amministrare la Giustizia;

l’importanza dell’imparzialità dei giudici è garantita dalla Costituzione: i giudici sono soggetti solo alla legge (art. 101) e la Magistratura è indipendente dagli altri poteri (art. 104);

i giudici seguono: il Codice Civile, il codice Penale, il codice di procedura civile e di procedura penale;

il principio fondamentale dei giudici è il GARANTISMO: nessun imputato è considerato colpevole fino al momento della condanna definitiva;

ci sono 3 gradi di processo per mantener il Garantismo: Processo di primo grado, processo d’appello (quando una delle due parti non è d’accordo sulla sentenza di primo grado), processo di Cassazione (quando i giudici controllano che nei primi due processi tutto si sia svolto secondo le leggi).

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IL PROCESSO

Ogni sentenza deve essere motivata e le motivazioni devono essere pubbliche: tutti possono leggere le sentenze;

i processi devono avere tempi brevi per evitare che un reato cada in PRESCRIZIONE, cioè che non possa più essere punito;

Le attività di Giudici e di Magistrati sono regolate dal CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, che decide i trasferimenti, le promozioni, i compiti, ecc.

la CORTE COSTITUZIONALE è un’Istituzione formata da giudici competenti che controlla la costituzionalità delle leggi e dei Decreti del Governo e del Parlamento.

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IL DECENTRAMENTO

AMMINISTRATIVO Decentramento = possibilità per le Istituzioni locali di prendere alcune scelte in maniera autonoma;

Principio: chi vive sul territorio è più informato sulle necessità locali di chi vive altrove;

Art. 5: “La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali”

Art. 114: “La repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province e dalle Regioni”

Art. 116: “Il Friuli- Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d’Aosta dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia”

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IL COMUNE

È la più piccola unità amministrativa ed esercita i suoi poteri su tutto il suo territorio e sulla popolazione che vi risiede; (in Italia ci sono oltre 8000 comuni)

Assicura i servizi: mense e trasporti scolastici, la nettezza urbana, l’illuminazione pubblica, la manutenzione stradale, la tutela dei beni artistici e culturali, promuove iniziative culturali e sportivi, ecc.

I Cittadini eleggono a suffragio universale il Sindaco. Ogni candidato si presenta alle elezioni con una lista di consiglieri comunali (minimo 12, massimo 60).

Il Sindaco nomina la Giunta comunale che è composta dagli Assessori.

IL CONSIGLIO COMUNALE: è un’assemblea

pubblica che gestisce la politica e l’amministrazione del Comune; è formato dai Consiglieri comunali.

Ha il compito di:

• Votare la fiducia al Sindaco e alla Giunta;

• Controllare il bilancio comunale;

• Controllare il piano regolatore e le opere pubbliche;

Dura in carica 5 anni.

IL SINDACO: è eletto dai cittadini; un suo mandato dura 5 anni e non può essere rieletto per più di due volte consecutive;

Ha il compito di:

• Convocare e presiedere la Giunta;

• Nominare il ViceSindaco, i rappresentanti del Comune, i responsabili di Uffici e servizi in Comune;

• Sovrintendere al funzionamento dei Servizi;

• Celebrare Matrimoni civili;

• Assicurare i servizi elettorali, anagrafe, Stato civile e Statistica.

LA GIUNTA: è composta dal Sindaco e dagli Assessori (da 2 ad un massimo di 8), che sono nominati dal Sindaco. Ogni Assessore si occupa di un ambito bene preciso: es. Assessore alla Cultura, ass. ai lavori pubblici, ecc.

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LA PROVINCIA: cura gli interessi e promuove lo sviluppo

dell’intero territorio provinciale(composto da vari Comuni) e dalla popolazione

che vi risiede

I compiti della Provincia sono:

• la difesa e la valorizzazione dell’ambiente e dei beni artistici;

• lo smaltimento dei rifiuti, il controllo delle discariche;

• la manutenzione delle strade provinciali;

• la promozione economica, turistica, culturale e sportiva.

Ha sede nel capoluogo di Provincia, dove risiedono anche il Prefetto e la Questura.

1. la Prefettura dipende dal Ministero dell’Interno, è guidata dal Prefetto, che coordina e controlla la vita pubblica provinciale e i servizi della Protezione Civile;

2. la Questura dipende dal Ministero dell’Interno e coordina le forze di Polizia ed ha alle sue dipendenze i Commissari di Pubblica Sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA: viene eletto a suffragio universale dai cittadini; rimane in carica per 5 anni e può ricoprire l’incarico solo per due mandati consecutivi; ha il potere di nominare e revocare gli assessori che compongono la Giunta provinciale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE: resta in carica 5 anni ed è formato da un minimo di 24 Consiglieri ad un massimo di 45; il Consiglio Provinciale elegge il Presidente del Consiglio Provinciale.

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LA REGIONE Il territorio italiano è diviso in 20 regioni; La Costituzione prevede due tipi di Regioni: a statuto ordinario

(15 regioni); a statuto speciale (5 regioni: Sardegna, Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta);

Le regioni a statuto speciale hanno maggiore autonomia, possono emanare leggi su un maggior numero di argomenti;

Ha varie funzioni: 1. Emana norme legislative che non devono essere in contrasto con

le altre regioni o con lo Stato; 2. Gestisce il territorio regionale e l’organizzazione del Servizio

Sanitario Nazionale (ospedali, medici di base, prevenzione); Secondo l’art. 117 la Regione si interessa di: Sicurezza sul lavoro; Istruzione; Salute; Ambiente; Sport; Trasporti;

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GLI ORGANI ELETTIVI DELLA

REGIONE

1. Il Consiglio regionale: è l’organo legislativo, è formato da consiglieri regionali (minimo 30- massimo 80); emana le leggi regionali, i regolamenti, approva i bilanci, delibera sui tributi regionali, avanza proposte di legge al Parlamento, elegge i rappresentanti che votano il Presidente della repubblica; elegge il Presidente del Consiglio regionale;

2. Il Presidente della Regione: è eletto direttamente dai cittadini, promulga le leggi regionali e coordina il lavoro della Giunta regionale;

3. La Giunta regionale: è nominata dal Presidente della Regione e svolge funzione esecutiva; è composta dal Presidente della Regione e dagli Assessori (minimo 6-massimo 12); elabora la politica della Regione, attua le leggi e le decisioni del Consiglio, prepara il bilancio, amministra il patrimonio regionale.

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IL FEDERALISMO

La Costituzione italiana prevede le autonomie locali, ma le Regioni nascono solo nel 1970, con molto ritardo;

Nel 2001 è stata approvata una legge che ha modificato l’art. 117 e che ha rinnovato l’ordinamento statale in senso federalista;

La Regione ha acquisito così: 1. La cura dell’organizzazione

sanitaria; 2. Autonomia decisionale in

campo ambientale e territoriale, nelle politiche industriali e dei servizi, nella formazione e nella cultura, nella politica fiscale;

Dal 2001 è stata abolita la figura del Commissario di Governo che aveva il compito di controllare la costituzionalità delle leggi regionali;

Dal 2001 la Regione può attuare una politica fiscale e anche concludere accordi con altri Stati e Enti;

Dal 2001 è stato introdotto il PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÁ, secondo il quale la Regione e gli Enti più vicini si occupano di prendere le decisioni legate al territorio locale, mentre lo Stato deve intervenire quando i provvedimenti sono troppo ingenti per la singola regione.