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I.N.F.N. – Giornate di Studio
GIORNATE DI STUDIOsu
I RISCHI ELETTRICI E MECCANICI NELL’INFN
GIORNATE DI STUDIOsu
I RISCHI ELETTRICI E MECCANICI NELL’INFN
IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94EE
LA DIRETTIVA MACCHINELA DIRETTIVA MACCHINE
ENRICO BONANNOENRICO BONANNODirigente Coordinamento attività di IngegneriaDirigente Coordinamento attività di Ingegneria
dell’ Amministrazione Centraledell’ Amministrazione Centrale
IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94EE
LA DIRETTIVA MACCHINELA DIRETTIVA MACCHINE
ENRICO BONANNOENRICO BONANNODirigente Coordinamento attività di IngegneriaDirigente Coordinamento attività di Ingegneria
dell’ Amministrazione Centraledell’ Amministrazione Centrale
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Direttiva 89/391/CEE del Consiglio - 12 giugno 1989Relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il migliora-mento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
Il Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626recepisce la Direttiva 89/391/CEE concernente l'attuazione
di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 Il decreto oltre a recepire la 89/391/CEE recepisce anche alcune delle direttive particolari previste nella direttiva madre (attrezzature e luoghi di lavoro, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, agenti cancerogeni e biologici)
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La Direttiva non definisce nel dettaglio norme tecniche da rispettare ma delinea un modello organizzativo
per promuovere il miglioramento della sicurezzae della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
La Direttiva 89/391 comprende principi generali relativi alla:
prevenzione dei rischi professionali,
protezione della sicurezza e della salute,
eliminazione o riduzione dei fattori di rischio,
informazione, consultazione, partecipazione equilibrata,
formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti,
emanazione di direttive generali per l'attuazione dei principi sopra elencati.
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La Direttiva 89/391 si ispira ad una risoluzione della Comunità Europea del 7/ 7/ 85 denominata “Nuovo Approccio”
La nuova politica accantona la vecchia normativa basata sul
raggiungimento dei requisiti minimi
(DPR 547/55 o DPR 303/56)
e impone una nuova cultura quella dei requisiti essenziali
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Il D.Lgs. 626/94 individua le figure incaricate della gestione della sicurezza e le sanzioni conseguenti la mancata ottemperanza
agli obblighi di legge.
Le figure principali sono le seguenti:
Il Datore di Lavoro
Il Dirigente e Preposto
Il Lavoratore
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il Servizio Prevenzione e Protezione e il suo Responsabile
Il Medico Competente
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il datore di lavoro deve valutare lo stato di fatto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in relazione all’attività svolta
All’esito di tale valutazione il datore di lavoro redige un documento di valutazione del rischio, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in cui descrive:
I criteri adottati per la valutazione e i risultati ottenuti
Le misure e i dispositivi di prevenzione e protezione adottati
Il programma di intervento per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza
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Gravità Probabilità
Rischio
= x
ESEMPIO:
Incidente che causa il Decesso: Gravità = 4 Probabilità = 1 Rischio 4
Incidente che causa un infortunio guaribile:Gravità = 2 Probabilità = 3 Rischio 6
Formazione
Gravità Probabilità
xRischi
o=
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI (artt 5 e 93)ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e
della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro
segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi nonché le condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, per eliminarle o ridurle;
utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
osservare le istruzioni impartite;
non rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione e controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
effettuare i controlli sanitari previsti.
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OBBLIGHI DEI LAVORATORITITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
art. 39 - Obblighi dei lavoratori
hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi inconveniente da essi rilevato;
1.si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento;
2.utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
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Art. 21 - Informazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività in generale; b) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; c) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori; ………
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INFORMAZIONE DEI LAVORATORITITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
alle situazioni anormali prevedibili.
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
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Art. 22 - Formazione dei lavoratori
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori di cui all'articolo 1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione: a) dell'assunzione; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie,
di nuove sostanze e preparati pericolosi. 3. La formazione deve essere
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
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FORMAZIONE DEI LAVORATORITITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
Art 38
1. Il datore di lavoro si assicura che:
i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari (di cui all'art. 35 comma 5) ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
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D.Lgs. 626/94, Art. 7 : Contratto di appalto o contratto d'opera
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o contratto d'opera;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1) i datori di lavoro:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento cui al comma 2. Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
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DITTE ESTERNE
Servizio Prevenzione e
Protezione
Servizio Prevenzione e
Protezione
RESPONSABILESERVIZIO O
ESPERIMENTO
DITTAESTERNA
scambio di informazionisui rischi specifici
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D.Lgs.vo 626/94 - Art. 6
Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori
1. I progettisti dei luoghi di lavoro rispettano i requisiti di sicurezza al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine …rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
2. Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti previsti dalla legge.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
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LE MACCHINE UTENSILI
D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547
Titolo III: Norme generali di protezione delle macchineTitolo IV: Norme particolari di protezione per determinate macchineTitolo V: Mezzi e apparecchi di sollevamento di trasporto e di immagazzinamentoTitolo VI: Impianti ed apparecchi variTitolo VII: Impianti macchine ed apparecchi elettrici
D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626
Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro Modificato dal D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 359 e dal D.Lgs. 8 luglio 2003 n. 235
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NORME GENERALI PER LE MACCHINE
LE MACCHINE DEVONO ESSERE ADEGUATE AL LAVORO DA SVOLGERE
SI DEVE IMPEDIRE CHE LE MACCHINE POSSANO
ESSERE UTILIZZATE PER OPERAZIONI PER LE QUALI
NON SONO ADATTE O IN CONDIZIONI NON ADATTE
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LE MACCHINE DEVONO:
OGGETTO DI IDONEA MANUTENZIONE E CORREDATE DA APPOSITE ISTRUZIONI D’USO
ESSERE INSTALLATE IN CONFORMITA’ ALLE ISTRUZIONI DEL FABBRICANTE
ESSERE UTILIZZATE CORRETTAMENTE
DISPOSTE IN MANIERA DA RIDURRE I RISCHI
Spazi sufficienti (tenendo conto anche degli elementi mobili)
Possibilità di caricare o estrarre in modo sicuro le sostanze utilizzate o prodotte
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DIRETTIVA MACCHINE
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D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 art. 2: Conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1:a) per le macchine, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui
all'allegato II, punto A, e l'apposizione della marcatura di conformità CE di cui all'art. 5;b) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di
conformità di cui all'allegato II, punto C.
1. Possono essere immessi sul mercato o messi in servizio le macchine ed i componenti di sicurezza conformi alle disposizioni del presente regolamento ed ai requisiti essenziali di cui all'allegato I, purché, debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute.
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Macchina
Un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando o di potenza o altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali;
DEFINIZIONI
un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile.
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Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di cui al comma 1 le macchine ed i componenti di
sicurezza costruiti in conformità alle norme armonizzate che li riguardano
Si intendono per nome armonizzate le disposizioni di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione dell'Unione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della stessa e trasposte in una norma nazionale. –omissis-
In assenza di norme armonizzate, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i riferimenti delle norme nazionali che soddisfano a tutti o parte dei requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
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se la macchina è compresa tra quelle elencate
nell'allegato IV
ricorrere ad un organismo di certificazione notificato
art. 4: Procedura di certificazione
Prima di redigere la dichiarazione di conformità il costruttore o un suo mandatario residente nell'Unione europea, deve:
se la macchina non è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV
costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato;
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IMPORTANTE
Nei casi in cui né il costruttore né alcun mandatario residente
nell'Unione europea abbiano ottemperato a tali obblighi, essi
incombono su chiunque immetta la macchina o il componente di
sicurezza sul mercato o assembli macchine o parti di macchine
o componenti di sicurezza di origini diverse per la successiva
immissione sul mercato o costruisca la macchina
o il componente di sicurezza per uso proprio.
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La dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi:
nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella comunità;
descrizione della macchina; tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è conforme; informazioni sull’organismo notificato coinvolto; riferimento alle norme armonizzate; eventualmente, norme e specificazioni tecniche nazionali applicate identificazione del firmatario che ha
la delega del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nella comunità
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Il Fascicolo tecnico deve essere composto da:
un disegno complessivo della macchina e degli schemi dei circuiti di comando;
dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari;
dall'elenco: - dei requisiti essenziali del DPR 459/96, Allegato I,- delle norme e,- delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina;
dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina;
dalle eventuali risultati di prove o misure svolte
se lo si desidera, da qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da un organismo o da un laboratorio competente
se si dichiara la conformità ad una norma armonizzata che lo prevede, qualsiasi relazione tecnica che fornisce i risultati delle prove svolte
da un esemplare delle istruzioni per l’uso della macchina
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IL MANUALE D’ISTRUZIONE deve contenere:
Il riepilogo delle indicazioni previsto per la marcatura eventualmente completato dalle indicazioni atte a facilitare la manutenzione (ad esempio: indirizzo dell'importatore, dei riparatori, ecc.).
Le condizioni di utilizzazione previste.
Il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori.
le istruzioni per eseguire senza alcun rischio: - la messa in funzione, - l'utilizzazione, - il trasporto, indicando la massa della macchina e dei suoi vari
elementi allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente,
- l'installazione, - il montaggio e lo smontaggio, - la regolazione, - la manutenzione e la riparazione,
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Alle istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della macchina necessari per la
messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon
funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione della macchina ed ogni altra avvertenza utile in materia di sicurezza.
……omissis……
IL MANUALE D’ISTRUZIONE deve inoltre contenere:
ISTRUZIONIISTRUZIONIPER L’USOPER L’USO
Se necessario, istruzioni per l'addestramento;
Se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla macchina.
Qualora necessario deve essere richiamata l'attenzione sulle controindicazioni di utilizzazione.
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ALTRE SEGNALAZIONI:
Dispositivi di informazione: Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere chiare e facilmente comprensibili. Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell'operatore. ----- omissis-----
Dispositivi di allarme: Se la macchina è munita di dispositivi di allarme (ad esempio: mezzi di segnalazione, ecc.), essi devono poter essere compresi senza ambiguità e facilmente percepiti. ----- omissis-----
Avvertenze in merito ai rischi residui: Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte le disposizioni adottate oppure quando si tratta di rischi potenziali non evidenti (ad esempio: armadio elettrico, sorgenti radioattive, spurgo di circuito idraulico, rischio in una parte non visibile, ecc.) il fabbricante deve prevedere delle avvertenze. Dette avvertenze devono utilizzare preferibilmente dei simboli comprensibili a tutti e/o essere redatte in una delle lingue del paese di utilizzazione corredata, su richiesta, dalle lingue conosciute dagli operatori.
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ALTRE SEGNALAZIONI:
Marcatura: Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:- nome del fabbricante e suo indirizzo; - la marcatura CE;- designazione della serie o del tipo;- eventualmente, numero di serie;- l'anno di costruzione.
----- omissis-----
In funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte le indicazioni indispensabili alla sicurezza d'esercizio (ad esempio: frequenza massima di rotazione di taluni organi, diametro massimo degli utensili che possono essere montati, massa, ecc.).Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.
----- omissis-----
I.N.F.N. – Giornate di Studio
Ulteriori provvedimenti normativi….
Il Governo è delegato ad adottare entro un anno uno o più decreti
legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti per la sicurezza in
particolare riguardo al riordino delle norme tecniche di sicurezza delle
macchine e degli istituti concernenti l’ omologazione, la certificazione e
l’ autocertificazione (art. 3)
Legge cd di semplificazione 2001 Legge 29/07/2003 n. 229 GU 25/08/2003
I.N.F.N. – Giornate di Studio
C o n c l u s i o n i
* * * A U T O C E R T I F I C A Z I O N E * * ** * * A U T O C E R T I F I C A Z I O N E * * *
Modulo formativo INFN a cura di: Marta Dalla Vecchia, Simona Ceccarelli, Enrico Bonanno ver. Ott 03