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Pag. 1 a 2 Al SINDACO di GIOIA del COLLE Sig. SERGIO POVIA Alla GIUNTA COMUNALE COMUNE di GIOIA del COLLE E,p.c. al PREFETTO di BARI Dott. ANTONIO NUNZIANTE OGGETTO: Delibera di Giunta n. 229/2014 avente per oggetto “Istanza di conciliazione di dipendenti ex Art. 410 e segg. Nomina del legale. Prelievo dal fondo di riserva” . Interpellanza ai sensi dell’Art. 82 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Il sottoscritto Enzo Cuscito, nella sua qualità di Consigliere Comunale ed ai fini dell’espletamento del suo mandato, PREMESSO CHE con provvedimento del Commissario Straordinario D.ssa Maria Filomena Dabbicco del 23.11.2011, si provvedeva a reintegrare da dirigenti a mansioni di funzionari il dott. Giovanni Maria Palmisano e il dott. Giuseppe Santoiemma che, si legge nel provvedimento del Commissario Prefettizio, erano stati incaricati delle funzioni di dirigenti ai sensi dell’art. 110 D.lgs 267/2000, dell’Art. 40 dello Statuto Comunale e pertanto il relativo contratto a tempo determinato stipulato con il dirigente non potendo avere durata superiore al mandato del Sindaco, è risolto in data 7.11.2011” (con la sospensione del Consiglio Comunale a guida Dott. Piero Longo); CHE con nota del 01.10.2014 prot.n. 26331 a firma del Dott. Giovanni Maria Palmisano e indirizzata alla S.V., lo stesso chiede al Comune di essere risarcito del danno inflitto dal citato provvedimento del Commissario Dabbicco in quanto, si legge, lo stesso Palmisano “sottoscriveva regolare contratto di lavoro con il quale si conferiva l’incarico di Dirigente del Settore I, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n. 267/2000 e dell’art. 19 commi 6 e 6 bis del D.Lgs 165/2001, per la durata di anni cinque e scadenza fissata al 30.09.2015”; CHE con nota del 12.12.2014 la Direzione territoriale del Lavoro comunicava al Comune di Gioia del Colle che i dipendenti Giovanni Maria Palmisano e Giuseppe Santoiemma avevano depositato istanza di conciliazione in relazione al danno subito a seguito dei provvedimenti del Commissario Straordinario del 23.11.2011; CHE la con Delibera di Giunta n. 229/2014, l’Amministrazione da Lei presieduta deliberava di conciliare dando mandato all’Avv. Francesco Paolo Perchinunno di approfondire la questione e conferendo all’Avvocato dell’Ente Eugenio Matarrese i relativi “poteri conciliativi”;

Conciliazione. richiesta-informazioni (1)

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Al SINDACO di GIOIA del COLLE

Sig. SERGIO POVIA

Alla GIUNTA COMUNALE

COMUNE di GIOIA del COLLE

E,p.c. al PREFETTO di BARI

Dott. ANTONIO NUNZIANTE

OGGETTO: Delibera di Giunta n. 229/2014 avente per oggetto “Istanza di conciliazione

di dipendenti ex Art. 410 e segg. Nomina del legale. Prelievo dal fondo di riserva”.

Interpellanza ai sensi dell’Art. 82 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Comunale.

Il sottoscritto Enzo Cuscito, nella sua qualità di Consigliere Comunale ed ai fini

dell’espletamento del suo mandato,

PREMESSO

CHE con provvedimento del Commissario Straordinario D.ssa Maria Filomena Dabbicco del

23.11.2011, si provvedeva a reintegrare da dirigenti a mansioni di funzionari il dott. Giovanni Maria

Palmisano e il dott. Giuseppe Santoiemma che, si legge nel provvedimento del Commissario

Prefettizio, erano stati incaricati delle funzioni di dirigenti “ai sensi dell’art. 110 D.lgs 267/2000,

dell’Art. 40 dello Statuto Comunale e pertanto il relativo contratto a tempo determinato stipulato con il

dirigente non potendo avere durata superiore al mandato del Sindaco, è risolto in data 7.11.2011” (con

la sospensione del Consiglio Comunale a guida Dott. Piero Longo);

CHE con nota del 01.10.2014 prot.n. 26331 a firma del Dott. Giovanni Maria Palmisano e indirizzata

alla S.V., lo stesso chiede al Comune di essere risarcito del danno inflitto dal citato provvedimento del

Commissario Dabbicco in quanto, si legge, lo stesso Palmisano “sottoscriveva regolare contratto di

lavoro con il quale si conferiva l’incarico di Dirigente del Settore I, ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs n.

267/2000 e dell’art. 19 commi 6 e 6 bis del D.Lgs 165/2001, per la durata di anni cinque e scadenza

fissata al 30.09.2015”;

CHE con nota del 12.12.2014 la Direzione territoriale del Lavoro comunicava al Comune di Gioia del

Colle che i dipendenti Giovanni Maria Palmisano e Giuseppe Santoiemma avevano depositato istanza

di conciliazione in relazione al danno subito a seguito dei provvedimenti del Commissario

Straordinario del 23.11.2011;

CHE la con Delibera di Giunta n. 229/2014, l’Amministrazione da Lei presieduta deliberava di

conciliare dando mandato all’Avv. Francesco Paolo Perchinunno di approfondire la questione e

conferendo all’Avvocato dell’Ente Eugenio Matarrese i relativi “poteri conciliativi”;

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TUTTO CIO’ PREMESSO

INTERPELLA

il Sindaco di Gioia del Colle, Sig. SERGIO POVIA, perché chiarisca al sottoscritto:

1. Considerato che l’istituto del tentativo di conciliazione non è più obbligatorio, il motivo per cui

non si è ritenuto più opportuno rimettere direttamente la decisione della controversia al

Giudice del Lavoro. Sembrerebbe che, in tal modo, codesta amministrazione intenda avallare le

pretese dei dott. Palmisano Giovanni e Santoiemma Giuseppe, secondo cui l’incarico sarebbe

stato affidato anche con l’art. 19 commi 6 e 6 bis del D.Lgs 165/2001 e non, piuttosto, ai sensi

dell’art. 110 del D.Lgs 267/2000, come il Commissario Prefettizio ribadiva nella propria nota

del 23.11.2011. Si vuole, per caso, sostenere che un Commissario Straordinario,

nell’espletamento del mandato ricevuto dal Prefetto, sia responsabile di una così grave

omissione esponendo l’Ente a eventuali responsabilità risarcitorie?

2. Inoltre, se corrispondesse al vero quanto affermato dal Movimento Politico “Con Te”, ovvero

che “se - come affermato dai due dipendenti - fossero stati assunti con il Dlgs 165/2001, la

situazione si complicherebbe notevolmente. Infatti, il Dlgs. 165/2001 prevede che il contratto a

tempo determinato per dirigenti non sia inferiore a 3 anni e superiore a 5, ma contestualmente

sottopone la nomina dei dirigenti a tempo determinato al vincolo del 10% della dirigenza

prevista in pianta organica. Quindi, partendo dal presupposto che in organico fossero presenti

solo 4 posti da dirigente, il 10% di 4 è 0,4, ovvero non sarebbe stato possibile assumere nessun

dirigente a tempo determinato”, risulterebbe addirittura illegittimo persino il provvedimento

originario di incarico. In tale ultima eventualità, chi ne risponderebbe in termini di

responsabilità amministrativa e contabile? Inoltre, i dipendenti di cui si tratta all’epoca dei fatti

erano in possesso dei requisiti di Legge e di Regolamento per partecipare alla selezione per il

conferimento dell’incarico di dirigente essendo diventati funzionari dal 2007, ovvero meno di

un quinquennio?

3. Come mai nel corpo del deliberato non compare né l’ammontare economico della richiesta dei

dipendenti, né il margine entro cui l’Avvocato dell’Ente, Eugenio Matarrese, dovrebbe muoversi

ai fini di una conciliazione?

4. Poiché la vicenda chiama in causa un Commissario Prefettizio, si è ritenuto opportuno, prima di

un’eventuale e, a parere del sottoscritto, imprudente conciliazione, interpellare il Prefetto e

ascoltare la Dott.ssa Maria Filomena Dabbicco?

5. Se si arriverà ad una conciliazione, ipotesi che il sottoscritto ritiene inusuale e avventata, quali

atti consequenziali metterà in atto l’Amministrazione?

Nell’attesa di urgente riscontro alla presente, si coglie l’occasione per annunciare che il

sottoscritto, nell’ipotesi di conciliazione, provvederà ad informare gli organi competenti al fine di

valutare la legittimità o meno del provvedimento.

Cordialità.

Gioia del Colle, 27 gennaio 2015

Enzo Cuscito

Consigliere Comunale