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Conciliazione per i licenziamenti economici: i primi chiarimenti operativi Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 16.01.2013 n° 3 http://www.altalex.com/index.php?idnot=61147 Il tentativo di conciliazione obbligatorio in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in base alla procedura introdotta ex art. 1, co. 40, della Legge Fornero (L. n. 92/2012), è affidata alla commissione provinciale di conciliazione istituita ai sensi dell'art. 410 c.p.c. presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro (DTL). Con la circolare n. 3/2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce alcuni aspetti della suddetta procedura, così sintetizzabili. In primis, essa trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro (imprenditori e non imprenditori) che, nei sei mesi antecedenti, in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto occupano più di 15 dipendenti (5, se trattasi di imprenditori agricoli), oppure più di 15 lavoratori in ambito comunale o più di 60 dipendenti su scala nazionale. Il motivo di licenziamento deve essere qualificato come "oggettivo", alla luce dell'art. 3, L. n. 604/1966, la cui valutazione non è sindacabile dal giudice, essendo riservata all'imprenditore. Per procedere al licenziamento è necessario e obbligatorio l'invio di una comunicazione scritta alla DTL competente, trasmessa per conoscenza anche al lavoratore interessato, nella quale devono essere indicati la motivazione del recesso e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione. Entro 7 giorni dal ricevimento dell'istanza, la DTL deve invitare le parti a comparire dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione, per espletare la procedura che deve concludersi entro i successivi 20 giorni.

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Conciliazione per i licenziamenti economici: i primi chiarimenti operativi Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 16.01.2013 n° 3 http://www.altalex.com/index.php?idnot=61147

Il tentativo di conciliazione obbligatorio in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in base alla procedura introdotta ex art. 1, co. 40, della Legge Fornero (L. n. 92/2012), è affidata alla commissione provinciale di conciliazione istituita ai sensi dell'art. 410 c.p.c. presso la competente Direzione Territoriale del Lavoro (DTL).

Con la circolare n. 3/2013, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce alcuni aspetti della suddetta procedura, così sintetizzabili.

In primis, essa trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro (imprenditori e non imprenditori) che, nei sei mesi antecedenti, in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto occupano più di 15 dipendenti (5, se trattasi di imprenditori agricoli), oppure più di 15 lavoratori in ambito comunale o più di 60 dipendenti su scala nazionale.

Il motivo di licenziamento deve essere qualificato come "oggettivo", alla luce dell'art. 3, L. n. 604/1966, la cui valutazione non è sindacabile dal giudice, essendo riservata all'imprenditore.

Per procedere al licenziamento è necessario e obbligatorio l'invio di una comunicazione scritta alla DTL competente, trasmessa per conoscenza anche al lavoratore interessato, nella quale devono essere indicati la motivazione del recesso e le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione.

Entro 7 giorni dal ricevimento dell'istanza, la DTL deve invitare le parti a comparire dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione, per espletare la procedura che deve concludersi entro i successivi 20 giorni.

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