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RC PROFESSIONISTA PARTNER Condizioni contrattuali Edizione 05.2004 Professioni ATTIVITÀ LIBERALI

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RC PROFESSIONISTA

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RC PROFESSIONISTA

INDICE

Definizioni generali Pag. 5

Quadro ILa responsabilità civile 7

1 Responsabilità civile verso Terzi (RCT) 71.1 Norme che regolano l’Assicurazione

della Responsabilità Civile dell’Agente Immobiliare 71.1.1 Oggetto dell’Assicurazione 71.1.2 Inizio della garanzia 81.1.3 Termine della garanzia 91.1.4 Richiesta di postuma 91.1.5 Limite di Risarcimento 101.1.6 Scoperto 101.1.7 Esclusioni 101.1.8 Condizioni Particolari 10

1.2 Norme che regolano l’Assicurazione dellaResponsabilità Civile dell’Amministratoredi stabili condominiali 111.2.1 Oggetto dell’Assicurazione 111.2.2 Inizio della garanzia 111.2.3 Termine della garanzia 121.2.4 Richiesta di postuma 121.2.5 Limite di Risarcimento 131.2.6 Scoperto 131.2.7 Esclusioni 131.2.8 Condizioni Particolari 13

1.3 Norme che regolano l’Assicurazione dellaResponsabilità Civile dell’Avvocato 141.3.1 Oggetto dell’Assicurazione 141.3.2 Inizio della garanzia 151.3.3 Termine della garanzia 151.3.4 Richiesta di postuma 15

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1.3.5 Limite di Risarcimento Pag. 161.3.6 Scoperto 161.3.7 Esclusioni 161.3.8 Condizioni Particolari 16

1.4 Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile del DottoreCommercialista, Ragioniere, Perito commerciale 181.4.1 Oggetto dell’Assicurazione 181.4.2 Inizio della garanzia 181.4.3 Termine della garanzia 191.4.4 Richiesta di postuma 191.4.5 Limite di Risarcimento 201.4.6 Scoperto 201.4.7 Esclusioni 201.4.8 Condizioni Particolari 20

1.5 Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile del Consulente del lavoro 221.5.1 Oggetto dell’Assicurazione 221.5.2 Inizio della garanzia 221.5.3 Termine della garanzia 231.5.4 Richiesta di postuma 231.5.5 Limite di Risarcimento 241.5.6 Scoperto 241.5.7 Esclusioni 241.5.8 Condizioni Particolari 24

1.6 Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile del Notaio 261.6.1 Oggetto dell’Assicurazione 261.6.2 Inizio della garanzia 271.6.3 Termine della garanzia 271.6.4 Richiesta di postuma 271.6.5 Limite di Risarcimento 281.6.6 Scoperto 281.6.7 Esclusioni 28

1.6.8 Condizioni Particolari Pag. 29

2 Responsabilità Civile verso i dipendenti (RCO) 302.1 Norme che regolano l’Assicurazione

della Responsabilità Civile verso i dipendenti obbligatoriamente iscritti all’INAIL (RCO) 30

3 Norme comuni alle garanzie RCT e RCO 313.1 Centro Elaborazione Dati 313.2 Committenza auto 313.3 Proprietà/Conduzione dei locali

dibiti a studio/ufficio 313.4 Committenza dei lavori 323.5 Gestione delle vertenze

di danno - spese legali e peritali 323.6 Estensione territoriale 323.7 Esclusioni 333.8 Regolazione del Premio 33

4 Elenco dei codici delle attività professionali e delle Condizioni particolari 35

Quadro IILa Tutela giudiziaria 36

1 Definizioni 36

2 Norme che regolano l’Assicurazione della Tutela Giudiziaria 362.1 Oggetto della garanzia 362.2 Garanzie prestate 362.3 Esclusioni 372.4 Inizio e termine della garanzia 38

RC PROFESSIONISTA - INDICE

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2.5 Estensione territoriale Pag. 382.6 Gestione del Sinistro 382.7 Coesistenza con Assicurazione

di responsabilità civile 39

Condizioni generali di Assicurazione 40Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze

del rischio 40Art. 2 Pagamento del Premio e decorrenza

della garanzia 40Art. 3 Modifiche dell’Assicurazione 40Art. 4 Aggravamento del rischio 40

Art. 5 Diminuzione del rischio Pag. 41Art. 6 Recesso in caso di Sinistro 41Art. 7 Proroga dell’Assicurazione

e periodo di Assicurazione 41Art. 8 Forma delle comunicazioni 41Art. 9 Oneri fiscali 41Art. 10 Competenza territoriale 41Art. 11 Denuncia ed obblighi

in caso di Sinistro 41Art. 12 Assicurazione presso diversi

assicuratori 42Art. 13 Pagamento del risarcimento 42Art. 14 Soggetti non considerati Terzi 42Art. 15 Rinvio alle norme di legge 42

RC PROFESSIONISTA - INDICE

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Ai seguenti termini le Parti attribuiscono con-venzionalmente il significato qui precisato, vin-colante agli effetti delle garanzie prestate:

AssicuratoIl soggetto cui spettano i diritti derivanti dalcontratto

AssicurazioneIl contratto di Assicurazione

ContraenteIl soggetto che stipula l’Assicurazione e su cuigravano gli obblighi da essa derivanti

CoseSia gli oggetti materiali sia gli animali

DanniIl pregiudizio conseguente a morte, lesioni per-sonali, distruzione o deterioramento di Cose

DipendenteLa persona che, in base ai documenti previstidalla legge, risulti prestare la propria opera pres-so lo studio/ufficio alle dipendenze dell’Assicurato

FranchigiaLa parte di danno o perdita patrimoniale,indennizzabile a termini di Polizza, espressa incifra fissa che rimane a carico dell’Assicurato

IntroitiIl volume di affari relativo all’attività oggetto diAssicurazione dichiarato ai fini IVA, al nettodell’IVA e dellecessioni di beni

MassimaleLa somma che rappresenta il limite massimodel Risarcimento in caso di Sinistro

RC PROFESSIONISTA

Definizioni generali

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Perdite patrimonialiIl pregiudizio economico che non sia conse-guenza di Danni

PolizzaIl documento che prova l’Assicurazione

PremioLa somma dovuta alla Società dal Contraente acorrispettivo dell’Assicurazione

RisarcimentoLa somma dovuta dalla Società in caso diSinistro

ScopertoLa parte di danno o perdita patrimoniale,indennizzabile a termini di Polizza, espressain percentuale che rimane a caricodell’Assicurato

SinistroLa richiesta di Risarcimento per Danni e/oPerdite patrimoniali per i quali è prestatal’Assicurazione

SocietàL’Impresa Assicuratrice

RC PROFESSIONISTA - DEFINIZIONI GENERALI

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1Responsabilità civile verso Terzi (RCT)

1.1Norme che regolano l’Assicurazione dellaResponsabilità Civile dell’Agente Immobiliare

1.1.1Oggetto dell’AssicurazioneLa Società si obbliga a tenere indennel’Assicurato, nei limiti indicati in scheda diPolizza, di quanto questi sia tenuto a pagare,quale civilmente responsabile, per Perditepatrimoniali involontariamente cagionate aTerzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’atti-vità professionale di Agente Immobiliare,iscritto come tale alla locale Camera diCommercio, svolta nei termini delle leggi e deiregolamenti che la regolano, comprese quelle:a) derivanti dall’errato trattamento (raccolta,

registrazione, elaborazione, conservazione,utilizzo, comunicazione e diffusione) dei datipersonali di Terzi (Decreto Legislativo30.06.2003 n. 196 e successive modificazio-ni e integrazioni), sempreché l’Assicuratoabbia adempiuto agli obblighi e alle prescri-zioni minime di sicurezza disposte dalla legi-slazione stessa. La garanzia opera a condi-zione che l’attività di trattamento dei datisia limitata a quella strettamente strumen-tale allo svolgimento dell’attività professio-nale esercitata, rimanendo quindi esclusi itrattamenti di dati aventi finalità commer-ciali. Tale garanzia viene prestata nell’ambi-to del massimale di Polizza fino alla concor-renza del 10% dello stesso, con un massi-mo di € 250.000,00 per Sinistro e perperiodo assicurativo;

b) a seguito di incendio, smarrimento, distru-zione o deterioramento di atti, documenti,titoli non al portatore, supporti informatici eatti di archivio in genere. Relativamente

RC PROFESSIONISTA

Quadro I - La responsabilità

civile

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all’evento incendio la garanzia viene presta-ta nell’ambito del massimale di Polizza finoalla concorrenza del 10% dello stesso, conun massimo di € 250.000,00 per Sinistro eper periodo assicurativo;

c) derivanti da interruzione o sospensionetotale o parziale, mancato o ritardato avvio,di attività di qualsiasi genere e di servizipurchè conseguente a Sinistro risarcibile atermini di Polizza; tale garanzia viene pre-stata nell’ambito del massimale di Polizzafino alla concorrenza del 10% dello stesso,con un massimo di € 250.000,00 perSinistro e per periodo assicurativo;

d) a seguito della infedeltà dei Dipendenti. Talegaranzia è operativa a parziale deroga diquanto previsto nelle “Norme comuni allegaranzie RCT e RCO - Esclusioni” e vieneprestata nell’ambito del massimale diPolizza fino alla concorrenza di € 5.000,00per Sinistro e per periodo assicurativo.

L’Assicurazione comprende inoltre le Perditepatrimoniali derivanti da:e) la compravendita e la permuta di immobili,

terreni, attività e servizi in genere, anchecon cessione di quote azionarie, compreso ildisbrigo delle relative pratiche amministrati-ve e la voltura delle licenze;

f) l’assistenza e la stipula di contratti immobi-liari, comprese le locazioni, affitti e conferi-mento di amministrazioni di unità immobi-liari;

g) gli appalti di lavori o di forniture concernentila manutenzione ordinaria e straordinariadegli immobili;

h) le stime, le perizie e le valutazioni commer-ciali;

i) le istruzioni di pratiche in materia di finan-ziamento per compravendite immobiliari;

j) lo smarrimento di chiavi degli immobili inuso o in affidamento per vendita o locazio-ne, escluso il furto delle stesse;

k) le sanzioni, le multe e le ammende inflitte aiclienti dell’Assicurato per errori imputabiliall’Assicurato stesso, salvo quanto previstoalle “Esclusioni” lettera l) . Tale garanziaviene prestata nell’ambito del Massimale diPolizza e fino alla concorrenza di 1/2 dellostesso;

l) la responsabilità civile che possa derivareall’Assicurato da fatto colposo o doloso deisuoi Dipendenti e dei praticanti dello studio,limitatamente all’attività svolta in nome eper conto dell’Assicurato.

Sono compresi inoltre i Danni involontariamen-te cagionati a Terzi, compresi i clienti, in occa-sione di visite e di sopralluoghi all’esterno dellostudio professionale resi necessari dallo svolgi-mento dell’attività assicurata.

1.1.2Inizio della garanziaL’Assicurazione è prestata sulla base delledichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quantoprevisto dagli artt.1892 e 1893 del CodiceCivile), di non aver ricevuto alcuna richiesta diRisarcimento o atti ad essa relativi in ordine acomportamenti posti in essere nel periodo ante-riore alla stipulazione della presente Polizza, edi non essere a conoscenza di alcun elementoche possa fare presumere il sorgere di un obbli-go di Risarcimento in ordine a comportamentiposti in essere nel suddetto periodo.

a) Professionisti che non sono mai stati assicu-rati per il medesimo rischio con la SocietàL’Assicurazione vale per le richieste diRisarcimento presentate per la prima voltaall’Assicurato nel periodo di efficacia

RC PROFESSIONISTA - QUADRO I - LA RESPONSABILITÀ CIVILE

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dell’Assicurazione, a condizione che talirichieste siano conseguenti a comportamenticolposi posti in essere durante lo stessoperiodo di Assicurazione.Qualora il comportamento colposo si pro-tragga attraverso più atti successivi, esso siconsidererà avvenuto nel momento in cui èstata posta in essere la prima azione odomissione colposa.

b) Professionisti che sono già stati assicuratiper il medesimo rischio con la SocietàQualora il rischio in oggetto sia già statoAssicurato senza soluzione di continuità conaltre Polizze precedentemente stipulate dalContraente/Assicurato con la Società,l’Assicurazione vale per le richieste diRisarcimento presentate per la prima voltaall’Assicurato nel periodo di efficacia dellapresente Assicurazione, a condizione che talirichieste siano conseguenti a comportamenticolposi posti in essere non anteriormente alperiodo di efficacia della prima coperturaassicurativa con la Società.Per le richieste di Risarcimento conseguentia comportamenti colposi posti in essere indata anteriore alla stipula della presentePolizza, la garanzia vale nei limiti delMassimale Assicurato dalla Polizza sostituita.Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi uncumulo di Massimali tra la presente e leprecedenti coperture assicurative stipulatecon la Società dal Contraente/Assicurato,con la stipulazione della presente Polizza ilContraente/Assicurato rinuncia ad avvalersidelle suddette precedenti coperture.

1.1.3Termine della garanziaSono escluse dalla garanzia le richieste di

Risarcimento pervenute all’Assicurato successi-vamente alla cessazione per qualsiasi motivodella presente Assicurazione, anche se il com-portamento colposo è stato posto in essereprima o durante il periodo di efficacia dellastessa.

1.1.4Richiesta di postumaA parziale deroga di quanto previsto al“Termine della garanzia”, la Società prorogheràla validità della Polizza per i 5 anni successivialla cessazione definitiva dell’attività da partedell’Assicurato, purché questa sia determinatadai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia,quiescenza o cessazione volontaria, con relati-va cancellazione dell’Assicurato dal proprioAlbo professionale di appartenenza.L’operatività di questa estensione è subordina-ta all’esistenza delle seguenti condizioni:a) che vi sia specifica richiesta scritta

dell’Assicurato o dei suoi eredi indirizzataall’Agenzia alla quale è assegnato il contrat-to entro 90 giorni dalla data di cessazionedell’attività;

b) che l’Assicurato o i suoi eredi dichiarino aisensi di quanto previsto dagli artt.1892 e1893 del Codice Civile di non essere a cono-scenza di alcun elemento che possa farepresumere il sorgere di un obbligo diRisarcimento a termini di Polizza;

c) che l’Assicurato non abbia ricevuto richiestedi Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5anni precedenti la cessazione dell’attività.

L’estensione di garanzia avverrà mediante l’e-missione di specifica appendice contrattualeed il contestuale pagamento di un Premio parial 200% di quello incassato per l’ultimaannualità e comprensivo della eventuale regolazione.

RC PROFESSIONISTA - QUADRO I - LA RESPONSABILITÀ CIVILE

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1.1.5Limite di RisarcimentoL’Assicurazione è prestata fino a concorrenzadel Massimale indicato in scheda di Polizzaper ciascun periodo assicurativo, indipenden-temente dal numero delle richieste diRisarcimento presentate all’Assicurato nellostesso periodo.

1.1.6ScopertoFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza, la garanzia è prestata con lo Scopertodi 1/10 dell’importo di ogni Sinistro, con ilminimo assoluto di € 500,00 e con il massimodi € 25.000,00.

1.1.7EsclusioniL’Assicurazione non vale per le Perdite patrimo-niali derivanti da:a) attività di rappresentanza di una delle parti

per gli atti relativi all’esecuzione del contrat-to;

b) responsabilità previste dall’art. 1762 delCodice Civile “Contraente non nominato”;

c) concessioni di fideiussioni o prestazioni digaranzie personali o reali per mutui/finan-ziamenti;

d) attività concernenti qualunque operazione dimultiproprietà;

e) richieste di Risarcimento connesse a reclamiper mancata godibilità dei locali o per diffor-mità degli stessi dalle caratteristiche pre-sentate;

f) mancato pagamento di pigioni;g) esercizio dell’attività di costruttore, di

amministratore di Società di costruzione odi amministratore di stabili;

h) errori o omissioni nella stipula o modifica diassicurazioni private o a ritardi nel paga-mento dei relativi premi;

i) attività svolta dall’Assicurato nell’ambito diincarichi di Amministratore, Consigliere diamministrazione o Sindaco in Società oEnti;

j) incendio, smarrimento, distruzione o dete-rioramento di denaro, preziosi o titoli al por-tatore, nonché quelle derivanti da furto orapina;

k) difetti e/o errori del software utilizzatodall’Assicurato per la elaborazione dati erealizzato dallo stesso o da Società di cuisia titolare, Amministratore o Socio;

l) sanzioni di natura fiscale irrogate diretta-mente all’Assicurato, o delle quali lo stessosia coobbligato o obbligato solidalmente alpagamento;

m)rimborso ai clienti di quanto pagatoall’Assicurato a titolo di competenze profes-sionali;

n) prestazioni professionali svoltedall’Assicurato su mandato della Società.

1.1.8Condizioni ParticolariValide a condizione che siano richiamate inscheda di Polizza.

F1 - FranchigiaFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza ed in deroga di quanto indicato al capi-tolo Scoperto, la garanzia è prestata con unaFranchigia fissa ed assoluta di € 7.500,00 perogni Sinistro.

F2 - Franchigia maggiorataFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza ed in deroga di quanto indicato al capi-tolo Scoperto, la garanzia è prestata con unaFranchigia fissa ed assoluta di € 15.000,00 perogni Sinistro.

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1.2Norme che regolano l’Assicurazione dellaResponsabilità Civile dell’Amministratore di stabi-li condominiali

1.2.1Oggetto dell’AssicurazioneLa Società si obbliga a tenere indennel’Assicurato, nei limiti indicati in scheda diPolizza, di quanto questi sia tenuto a pagare,quale civilmente responsabile, per Perditepatrimoniali involontariamente cagionate aTerzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’atti-vità libero professionale di Amministratore distabili condominiali, in possesso di partita IVA,ai sensi degli artt. 1130 e 1131 del CodiceCivile, svolta nei termini delle leggi e dei rego-lamenti che la regolano, comprese quelle:a) derivanti dall’errato trattamento (raccolta,

registrazione, elaborazione, conservazione,utilizzo, comunicazione e diffusione) dei datipersonali di Terzi (Decreto Legislativo30.06.2003 n. 196 e successive modificazio-ni e integrazioni), sempreché l’Assicuratoabbia adempiuto agli obblighi e alle prescri-zioni minime di sicurezza disposte dalla legi-slazione stessa. La garanzia opera a condi-zione che l’attività di trattamento dei datisia limitata a quella strettamente strumen-tale allo svolgimento dell’attività professio-nale esercitata, rimanendo quindi esclusi itrattamenti di dati aventi finalità commer-ciali. Tale garanzia viene prestata nell’ambi-to del Massimale di Polizza fino alla concor-renza del 10% dello stesso, con un massi-mo di € 250.000,00 per Sinistro e perperiodo assicurativo;

b) a seguito di incendio, smarrimento, distru-zione o deterioramento di atti, documenti,titoli non al portatore, supporti informatici eatti di archivio in genere. Relativamenteall’evento incendio la garanzia viene presta-ta nell’ambito del Massimale di Polizza finoalla concorrenza del 10% dello stesso, conun massimo di € 250.000,00 per Sinistro eper periodo assicurativo;

c) derivanti da interruzione o sospensione

totale o parziale, mancato o ritardato avvio,di attività di qualsiasi genere e di servizipurchè conseguente a Sinistro risarcibile atermini di Polizza; tale garanzia viene pre-stata nell’ambito del Massimale di Polizzafino alla concorrenza del 10% dello stesso,con un massimo di € 250.000,00 perSinistro e per periodo assicurativo.

L’Assicurazione comprende le Perdite patrimo-niali derivanti da:d) le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai

clienti dell’Assicurato per errori imputabiliall’Assicurato stesso, salvo quanto previstodalle “Esclusioni” lettera e). Tale garanziaviene prestata nell’ambito del Massimale diPolizza e fino alla concorrenza di 1/2 dellostesso;

e) l’attività svolta dall’Assicurato in qualità disostituto d’imposta così come previsto dallaLegge n. 449 del 27 dicembre 1997 e suc-cessive modifiche o integrazioni;

f) la responsabilità civile che possa derivareall’Assicurato da fatto colposo o doloso deisuoi Dipendenti, limitatamente all’attivitàsvolta in nome e per conto dell’Assicurato.

Sono inoltre compresi i Danni involontariamen-te cagionati a Terzi, compresi i clienti, in occa-sione di visite di lavoro presso i clienti o disopralluoghi negli stabili condominiali.

1.2.2Inizio della garanziaL’Assicurazione è prestata sulla base delledichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quantoprevisto dagli artt.1892 e 1893 del CodiceCivile), di non aver ricevuto alcuna richiesta diRisarcimento o atti ad essa relativi in ordine acomportamenti posti in essere nel periodoanteriore alla stipulazione della presente

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Polizza, e di non essere a conoscenza di alcunelemento che possa fare presumere il sorgeredi un obbligo di Risarcimento in ordine a com-portamenti posti in essere nel suddetto perio-do.

a) Professionisti che non sono mai stati assicu-rati per il medesimo rischio con la SocietàL’Assicurazione vale per le richieste diRisarcimento presentate per la prima voltaall’Assicurato nel periodo di efficaciadell’Assicurazione, a condizione che talirichieste siano conseguenti a comportamenticolposi posti in essere durante lo stessoperiodo di Assicurazione.Qualora il comportamento colposo si pro-tragga attraverso più atti successivi, esso siconsidererà avvenuto nel momento in cui èstata posta in essere la prima azione odomissione colposa.

b) Professionisti che sono già stati assicuratiper il medesimo rischio con la SocietàQualora il rischio in oggetto sia già statoAssicurato senza soluzione di continuità conaltre Polizze, precedentemente stipulate dalContraente/Assicurato con la Società,l’Assicurazione vale per le richieste diRisarcimento presentate per la prima voltaall’Assicurato nel periodo di efficacia dellapresente Assicurazione, a condizione che talirichieste siano conseguenti a comportamenticolposi posti in essere non anteriormente alperiodo di efficacia della prima coperturaassicurativa con la Società.Per le richieste di Risarcimento conseguentia comportamenti colposi posti in essere indata anteriore alla stipula della presentePolizza, la garanzia vale nei limiti delMassimale assicurato dalla Polizza sostituita.

Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi uncumulo di Massimali tra la presente e leprecedenti coperture assicurative stipulatecon la Società dal Contraente/Assicurato,con la stipulazione della presente Polizza ilContraente/Assicurato rinuncia ad avvalersidelle suddette precedenti coperture.

1.2.3Termine della garanziaSono escluse dalla garanzia le richieste diRisarcimento pervenute all’Assicurato successi-vamente alla cessazione per qualsiasi motivodella presente Assicurazione, anche se il com-portamento colposo è stato posto in essereprima o durante il periodo di efficacia dellastessa.

1.2.4Richiesta di postumaA parziale deroga di quanto previsto al“Termine della garanzia”, la Società prorogheràla validità della Polizza per i 5 anni successivialla cessazione definitiva dell’attività da partedell’Assicurato, purché questa sia determinatadai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia,quiescenza o cessazione volontaria, con relati-va cancellazione dell’Assicurato dal proprioAlbo professionale di appartenenza.L’operatività di questa estensione è subordina-ta all’esistenza delle seguenti condizioni:a) che vi sia specifica richiesta scritta

dell’Assicurato o dei suoi eredi indirizzataall’Agenzia alla quale è assegnato il contrat-to entro 90 giorni dalla data di cessazionedell’attività;

b) che l’Assicurato o i suoi eredi dichiarino aisensi di quanto previsto dagli artt.1892 e1893 del Codice Civile di non essere a cono-scenza di alcun elemento che possa fare

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presumere il sorgere di un obbligo diRisarcimento a termini di Polizza;

c) che l’Assicurato non abbia ricevuto richiestedi Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5anni precedenti la cessazione dell’attività.

L’estensione di garanzia avverrà mediante l’e-missione di specifica appendice contrattuale edil contestuale pagamento di un Premio pari al200% di quello incassato per l’ultima annualitàe comprensivo della eventuale regolazione.

1.2.5Limite di RisarcimentoL’Assicurazione è prestata fino a concorrenzadel Massimale indicato in scheda di Polizza perciascun periodo assicurativo, indipendentemen-te dal numero delle richieste di Risarcimentopresentate all’Assicurato nello stesso periodo.

1.2.6ScopertoFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza, la garanzia è prestata con lo Scopertodi 1/10 dell’importo di ogni Sinistro, con ilminimo assoluto di € 500,00 e con il massimodi € 25.000,00.

1.2.7EsclusioniL’Assicurazione non vale per le Perdite patrimo-niali derivanti da:a) incendio, smarrimento, distruzione o deterio-

ramento di denaro, preziosi o titoli al portato-re, nonché quelle derivanti da furto o rapina;

b) l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito diincarichi di Amministratore, Consigliere di

amministrazione o Sindaco in Società o Enti;c) errori o omissioni nella stipulazione o modi-

fica di assicurazioni private o a ritardi nelpagamento dei relativi premi;

d) difetti e/o errori del software utilizzatodall’Assicurato per la elaborazione dati erealizzato dallo stesso o da Società di cuisia titolare, Amministratore o Socio;

e) sanzioni di natura fiscale irrogate diretta-mente all’Assicurato, o delle quali lo stessosia coobbligato o obbligato solidalmente alpagamento;

f) il rimborso ai clienti di quanto pagatoall’Assicurato a titolo di competenze profes-sionali;

g) le prestazioni professionali svoltedall’Assicurato su mandato della Società.

1.2.8Condizioni ParticolariValide a condizione che siano richiamate inscheda di Polizza.

F1 - FranchigiaFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza e a deroga di quanto indicato al capito-lo Scoperto, la garanzia è prestata con unaFranchigia fissa ed assoluta di € 7.500,00 perogni Sinistro.

F2 - Franchigia maggiorataFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza e a deroga di quanto indicato al capito-lo Scoperto, la garanzia è prestata con unaFranchigia fissa ed assoluta di € 15.000,00 perogni Sinistro.

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1.3Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile dell’Avvocato

1.3.1Oggetto dell’AssicurazioneLa Società si obbliga a tenere indennel’Assicurato, nei limiti indicati in scheda diPolizza, di quanto questi sia tenuto a pagare,quale civilmente responsabile, per Perditepatrimoniali involontariamente cagionate aTerzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’atti-vità professionale indicata in scheda di Polizza,per la quale risulta regolarmente iscrittoall’Albo del relativo Ordine, svolta nei terminidelle leggi e regolamenti che la regolano, com-prese quelle:a) derivanti dall’errato trattamento (raccolta,

registrazione, elaborazione, conservazione,utilizzo, comunicazione e diffusione) dei datipersonali di Terzi (Decreto Legislativo30.06.2003 n. 196 e successive modificazio-ni e integrazioni), sempreché l’Assicuratoabbia adempiuto agli obblighi e alle prescri-zioni minime di sicurezza disposte dalla legi-slazione stessa. La garanzia opera a condi-zione che l’attività di trattamento dei datisia limitata a quella strettamente strumen-tale allo svolgimento dell’attività professio-nale esercitata, rimanendo quindi esclusi itrattamenti di dati aventi finalità commer-ciali. Tale garanzia viene prestata nell’ambi-to del Massimale di Polizza fino alla concor-renza del 10% dello stesso, con un massi-mo di € 250.000,00 per Sinistro e perperiodo assicurativo;

b) a seguito di incendio, smarrimento, distru-zione o deterioramento di atti, documenti,titoli non al portatore, supporti informatici eatti di archivio in genere. Relativamenteall’evento incendio la garanzia viene presta-ta nell’ambito del Massimale di Polizza finoalla concorrenza del 10% dello stesso, conun massimo di € 250.000,00 per Sinistro eper periodo assicurativo;

c) derivanti da interruzione o sospensione

totale o parziale, mancato o ritardato avvio,di attività di qualsiasi genere e di servizipurchè conseguente a Sinistro risarcibile atermini di Polizza; tale garanzia viene pre-stata nell’ambito del Massimale di Polizzafino alla concorrenza del 10% dello stesso,con un massimo di € 250.000,00 perSinistro e per periodo assicurativo;

d) derivanti dall’espletamento delle funzioni diarbitro.

L’Assicurazione comprende le Perdite patrimo-niali derivanti da:e) le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai

clienti dell’Assicurato per errori imputabiliall’Assicurato stesso, salvo quanto previstodalla “Esclusioni” lettera e) . Tale garanziaviene prestata nell’ambito del Massimale diPolizza e fino alla concorrenza di 1/2 dellostesso;

f) la responsabilità civile che possa derivareall’Assicurato per l’attività svolta dai “sosti-tuti” nominati in base all’art. 9 della LeggeProfessionale o da quei professionisti dele-gati di volta in volta in base all’art. 108delle Disposizioni di Attuazione del Codice diProcedura Civile;

g) l’esplicazione delle funzioni di GiudiceOnorario Aggregato (G.O.A.);

h) lo svolgimento dell’attività di Giudice di Pace;i) l’attività di intermediario e di trasmissione

telematica in genere, compreso l’invio delledichiarazioni fiscali, sempreché l’Assicuratoabbia i requisiti per l’esplicazione di taleattività;

j) la responsabilità civile che possa derivareall’Assicurato da fatto colposo o doloso deisuoi Dipendenti e dei praticanti dello studio,limitatamente all’attività svolta in nome eper conto dell’Assicurato.

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Sono inoltre compresi i Danni involontariamen-te cagionati a Terzi, compresi i clienti, in occa-sione di visite di lavoro presso i clienti odurante la presenza in aule di tribunali.

1.3.2Inizio della garanziaL’Assicurazione è prestata sulla base delledichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quantoprevisto dagli artt.1892 e 1893 del CodiceCivile), di non aver ricevuto alcuna richiesta diRisarcimento o atti ad essa relativi in ordine acomportamenti posti in essere nel periodo ante-riore alla stipulazione della presente Polizza, edi non essere a conoscenza di alcun elementoche possa fare presumere il sorgere di un obbli-go di Risarcimento in ordine a comportamentiposti in essere nel suddetto periodo.

a) Professionisti che non sono mai stati assicu-rati per il medesimo rischio con la SocietàL’Assicurazione vale per le richieste diRisarcimento presentate per la prima voltaall’Assicurato nel periodo di efficaciadell’Assicurazione, a condizione che talirichieste siano conseguenti a comportamenticolposi posti in essere durante lo stessoperiodo di Assicurazione.Qualora il comportamento colposo si pro-tragga attraverso più atti successivi, esso siconsidererà avvenuto nel momento in cui èstata posta in essere la prima azione odomissione colposa.

b) Professionisti che sono già stati assicuratiper il medesimo rischio con la SocietàQualora il rischio in oggetto sia già statoassicurato senza soluzione di continuità conaltre Polizze, precedentemente stipulate dalContraente/Assicurato con la Società,

l’Assicurazione vale per le richieste diRisarcimento presentate per la prima voltaall’Assicurato nel periodo di efficacia dellapresente Assicurazione, a condizione che talirichieste siano conseguenti a comportamenticolposi posti in essere non anteriormente alperiodo di efficacia della prima coperturaassicurativa con la Società.Per le richieste di Risarcimento conseguentia comportamenti colposi posti in essere indata anteriore alla stipula della presentePolizza, la garanzia vale nei limiti delMassimale assicurato dalla Polizza sostituita.Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi uncumulo di Massimali tra la presente e leprecedenti coperture assicurative stipulatecon la Società dal Contraente/Assicurato,con la stipulazione della presente Polizza ilContraente/Assicurato rinuncia ad avvalersidelle suddette precedenti coperture.

1.3.3Termine della garanziaSono escluse dalla garanzia le richieste diRisarcimento pervenute all’Assicurato successi-vamente alla cessazione per qualsiasi motivodella presente Assicurazione, anche se il com-portamento colposo è stato posto in essereprima o durante il periodo di efficacia dellastessa.

1.3.4Richiesta di postumaA parziale deroga di quanto previsto al“Termine della garanzia”, la Società prorogheràla validità della Polizza per i 5 anni successivialla cessazione definitiva dell’attività da partedell’Assicurato, purché questa sia determinatadai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia,quiescenza o cessazione volontaria, con relati-

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va cancellazione dell’Assicurato dal proprioAlbo professionale di appartenenza.L’operatività di questa estensione è subordina-ta all’esistenza delle seguenti condizioni:a) che vi sia specifica richiesta scritta

dell’Assicurato o dei suoi eredi indirizzataall’Agenzia alla quale è assegnato il contrat-to entro 90 giorni dalla data di cessazionedell’attività;

b) che l’Assicurato o i suoi eredi dichiarino aisensi di quanto previsto dagli artt.1892 e1893 del Codice Civile di non essere a cono-scenza di alcun elemento che possa farepresumere il sorgere di un obbligo diRisarcimento a termini di Polizza;

c) che l’Assicurato non abbia ricevuto richiestedi Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5anni precedenti la cessazione dell’attività.

L’estensione di garanzia avverrà mediante l’e-missione di specifica appendice contrattuale edil contestuale pagamento di un Premio pari al200% di quello incassato per l’ultima annualitàe comprensivo della eventuale regolazione.

1.3.5Limite di RisarcimentoL’Assicurazione è prestata fino a concorrenzadel Massimale indicato in scheda di Polizzaper ciascun periodo assicurativo, indipenden-temente dal numero delle richieste diRisarcimento presentate all’Assicurato nellostesso periodo.

1.3.6ScopertoFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza, la garanzia è prestata con lo Scopertodi 1/10 dell’importo di ogni Sinistro, con ilminimo assoluto di € 500,00 e con il massimodi € 25.000,00.

1.3.7EsclusioniL’Assicurazione non vale per le Perdite patrimo-niali derivanti da:a) incendio, smarrimento, distruzione o dete-

rioramento di denaro, preziosi o titoli al por-tatore, nonché quelle derivanti da furto orapina;

b) l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito diincarichi di Amministratore, Consigliere diamministrazione, Sindaco in Società o Enti,Revisore dei conti, nonché di curatore falli-mentare, commissario giudiziale nelle pro-cedure di concordato preventivo e di ammi-nistrazione controllata, commissario liquida-tore nelle procedure di liquidazione coattaamministrativa;

c) errori o omissioni nella stipulazione o modi-fica di assicurazioni private o a ritardi nelpagamento dei relativi premi;

d) difetti e/o errori del software utilizzatodall’Assicurato per la elaborazione dati erealizzato dallo stesso o da Società di cuisia titolare, Amministratore o Socio;

e) sanzioni di natura fiscale irrogate diretta-mente all’Assicurato, o delle quali lo stessosia coobbligato o obbligato solidalmente alpagamento;

f) l’apposizione del “visto di conformità” sulledichiarazioni fiscali, l’asseverazione per glistudi di settore, la certificazione tributaria(c. d. visto pesante);

g) il rimborso ai clienti di quanto pagatoall’Assicurato a titolo di competenze profes-sionali;

h) le prestazioni professionali svoltedall’Assicurato su mandato della Società.

1.3.8 Condizioni ParticolariValide a condizione che siano richiamate inscheda di Polizza.

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F1 - FranchigiaFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza ed in deroga di quanto indicato al capi-tolo Scoperto, la garanzia è prestata con unaFranchigia fissa ed assoluta di € 15.000,00 perogni Sinistro.La suddetta Franchigia non si applica relativa-mente a quanto disciplinato dall’Allegato “AS” -Attività di Sindaco in Società o Enti - e dallaCondizione Particolare “PC” - Procedure con-corsuali -, per le quali continuano ad operare irispettivi Scoperti.

F2 - Franchigia maggiorataFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza ed in deroga di quanto indicato al capi-tolo Scoperto, la garanzia è prestata con unaFranchigia fissa ed assoluta di € 25.000,00 perogni Sinistro.La suddetta Franchigia non si applica relativa-mente a quanto disciplinato dall’Allegato “AS” -Attività di Sindaco in Società o Enti - e dallaCondizione Particolare “PC” - Procedure con-corsuali -, per le quali continuano ad operare irispettivi Scoperti.

AF - Assistenza fiscaleFerme tutte le condizioni di Polizza e a parzialederoga della lettera f) delle Esclusioni,l’Assicurazione vale anche per le Perdite patri-moniali involontariamente cagionate a Terzi aseguito dell’apposizione del “visto di confor-

mità” sulle dichiarazioni fiscali e dell’assevera-zione per gli studi di settore in quanto previstedalle prescrizioni di legge in materia. Restainvece esclusa l’attività di certificazione tribu-taria (c.d. visto pesante).Tale Condizione Particolare viene prestata nel-l’ambito del Massimale assicurato. A parzialederoga di quanto previsto al capitolo “Oggettodell’Assicurazione” la garanzia è prestata nellimite del Massimale assicurato anche per lesanzioni di natura fiscale, le multe e leammende inflitte ai clienti dell’Assicurato.

PC - Procedure concorsualiFerme tutte le condizioni di Polizza e a parzia-le deroga della lettera b) delle Esclusioni,l’Assicurazione vale anche per le Perdite patri-moniali involontariamente cagionate a Terzi inconseguenza di violazione colposa, da partedell’Assicurato, dei doveri professionali con-nessi all’esplicazione delle funzioni di curatorefallimentare, commissario giudiziale nelle pro-cedure di concordato preventivo e di ammini-strazione controllata, commissario liquidatorenelle procedure di liquidazione coatta ammini-strativa.Tale Condizione Particolare viene prestata nel-l’ambito del Massimale assicurato e fino allaconcorrenza di 1/2 dello stesso, con unoScoperto del 10% dell’importo di ogni Sinistrocon il minimo assoluto di € 5.000,00 e con ilmassimo di € 25.000,00.

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1.4Norme che regolano l’Assicurazione dellaResponsabilità Civile del Dottore Commercialista,Ragioniere, Perito commerciale

1.4.1Oggetto dell’AssicurazioneLa Società si obbliga a tenere indennel’Assicurato, nei limiti indicati in scheda diPolizza, di quanto questi sia tenuto a pagare,quale civilmente responsabile, per Perditepatrimoniali involontariamente cagionate aTerzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’atti-vità professionale indicata in scheda di Polizza,per la quale risulta regolarmente iscrittoall’Albo del relativo Ordine o Collegio, svoltanei termini delle leggi e regolamenti che laregolano, comprese quelle:a) derivanti dall’errato trattamento (raccolta,

registrazione, elaborazione, conservazione,utilizzo, comunicazione e diffusione) dei datipersonali di Terzi (Decreto Legislativo30.06.2003 n. 196 e successive modificazionie integrazioni), sempreché l’Assicurato abbiaadempiuto agli obblighi e alle prescrizioniminime di sicurezza disposte dalla legislazionestessa. La garanzia opera a condizione chel’attività di trattamento dei dati sia limitata aquella strettamente strumentale allo svolgi-mento dell’attività professionale esercitata,rimanendo quindi esclusi i trattamenti di datiaventi finalità commerciali. Tale garanziaviene prestata nell’ambito del Massimale diPolizza fino alla concorrenza del 10% dellostesso, con un massimo di € 250.000,00 perSinistro e per periodo assicurativo;

b) a seguito di incendio, smarrimento, distru-zione o deterioramento di atti, documenti,titoli non al portatore, supporti informatici eatti di archivio in genere. Relativamenteall’evento incendio la garanzia viene presta-ta nell’ambito del Massimale di Polizza finoalla concorrenza del 10% dello stesso, conun massimo di € 250.000,00 per Sinistro eper periodo assicurativo;

c) derivanti da interruzione o sospensionetotale o parziale, mancato o ritardato avvio,

di attività di qualsiasi genere e di servizipurchè conseguente a Sinistro risarcibile atermini di Polizza; tale garanzia viene pre-stata nell’ambito del Massimale di Polizzafino alla concorrenza del 10% dello stesso,con un massimo di € 250.000,00 perSinistro e per periodo assicurativo;

d) derivanti dall’espletamento delle funzioni diarbitro.

L’Assicurazione comprende inoltre le Perditepatrimoniali derivanti da:e) le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai

clienti dell’Assicurato per errori imputabiliall’Assicurato stesso, salvo quanto previstodalle “Esclusioni” lettera e). Tale garanziaviene prestata nell’ambito del Massimale diPolizza e fino alla concorrenza di 1/2 dellostesso;

f) l’attività di intermediario telematico in gene-re, compresa la trasmissione in via telema-tica delle dichiarazioni fiscali, semprechél’Assicurato abbia i requisiti per l’esplicazio-ne di tale attività;

g) la responsabilità civile che possa derivareall’Assicurato da fatto colposo o doloso deisuoi Dipendenti e dei praticanti dello studio,limitatamente all’attività svolta in nome eper conto dell’Assicurato.

Sono inoltre compresi i Danni involontariamen-te cagionati a Terzi, compresi i clienti, in occa-sione di visite di lavoro presso i clienti.

1.4.2Inizio della garanziaL’Assicurazione è prestata sulla base delledichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quantoprevisto dagli artt.1892 e 1893 del CodiceCivile), di non aver ricevuto alcuna richiesta diRisarcimento o atti ad essa relativi in ordine acomportamenti posti in essere nel periodo ante-

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riore alla stipulazione della presente Polizza, e dinon essere a conoscenza di alcun elemento chepossa fare presumere il sorgere di un obbligo diRisarcimento in ordine a comportamenti posti inessere nel suddetto periodo.

a) Professionisti che non sono mai stati assicu-rati per il medesimo rischio con la SocietàL’Assicurazione vale per le richieste diRisarcimento presentate per la prima voltaall’Assicurato nel corso del periodo di effica-cia dell’Assicurazione, a condizione che talirichieste siano conseguenti a comportamenticolposi posti in essere durante lo stessoperiodo di Assicurazione.Qualora il comportamento colposo si pro-tragga attraverso più atti successivi, esso siconsidererà avvenuto nel momento in cui èstata posta in essere la prima azione odomissione colposa.

b) Professionisti che sono già stati assicuratiper il medesimo rischio con la SocietàQualora il rischio in oggetto sia già statoassicurato senza soluzione di continuità conaltre Polizze, precedentemente stipulate dalContraente/Assicurato con la Società,l’Assicurazione vale per le richieste diRisarcimento presentate per la prima voltaall’Assicurato nel periodo di efficacia dellapresente Assicurazione, a condizione che talirichieste siano conseguenti a comportamenticolposi posti in essere non anteriormente alperiodo di efficacia della prima coperturaassicurativa con la Società.Per le richieste di Risarcimento conseguentia comportamenti colposi posti in essere indata anteriore alla stipula della presentePolizza, la garanzia vale nei limiti delMassimale assicurato dalla Polizza sostituita.

Limitatamente all’ipotesi in cui si realizziun cumulo di Massimali tra la presente ele precedenti coperture assicurative stipu-late con la Società dalContraente/Assicurato, con la stipulazionedella presente Polizza ilContraente/Assicurato rinuncia ad avvaler-si delle suddette precedenti coperture.

1.4.3Termine della garanziaSono escluse dalla garanzia le richieste diRisarcimento pervenute all’Assicurato successi-vamente alla cessazione per qualsiasi motivodella presente Assicurazione, anche se il com-portamento colposo è stato posto in essereprima o durante il periodo di efficacia dellastessa.

1.4.4Richiesta di postumaA parziale deroga di quanto previsto al“Termine della garanzia”, la Società prorogheràla validità della Polizza per i 5 anni successivialla cessazione definitiva dell’attività da partedell’Assicurato, purché questa sia determinatadai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia,quiescenza o cessazione volontaria, con relati-va cancellazione dell’Assicurato dal proprioAlbo professionale di appartenenza.L’operatività di questa estensione è subordina-ta all’esistenza delle seguenti condizioni:a) che vi sia specifica richiesta scritta

dell’Assicurato o dei suoi eredi indirizzataall’Agenzia alla quale è assegnato il contrat-to entro 90 giorni dalla data di cessazionedell’attività;

b) che l’Assicurato o i suoi eredi dichiarino aisensi di quanto previsto dagli artt.1892 e1893 del Codice Civile di non essere a cono-

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scenza di alcun elemento che possa farepresumere il sorgere di un obbligo diRisarcimento a termini di Polizza;

c) che l’Assicurato non abbia ricevuto richiestedi Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5anni precedenti la cessazione dell’attività.

L’estensione di garanzia avverrà mediante l’e-missione di specifica appendice contrattuale edil contestuale pagamento di un Premio pari al200% di quello incassato per l’ultima annualitàe comprensivo della eventuale regolazione.

1.4.5Limite di RisarcimentoL’Assicurazione è prestata fino a concorrenzadel Massimale indicato in scheda di Polizza perciascun periodo assicurativo, indipendentemen-te dal numero delle richieste di Risarcimentopresentate all’Assicurato nello stesso periodo.

1.4.6ScopertoFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza, la garanzia è prestata con lo Scopertodi 1/10 dell’importo di ogni Sinistro, con ilminimo assoluto di € 500,00 e con il massimodi € 25.000,00.

1.4.7EsclusioniL’Assicurazione non vale per le Perdite patrimo-niali derivanti da:a) incendio, smarrimento, distruzione o dete-

rioramento di denaro, preziosi o titoli al por-tatore, nonché quelle derivanti da furto orapina;

b) l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito diincarichi di Amministratore, Consigliere diamministrazione, Sindaco in Società o Enti,Revisore dei conti, nonché di curatore falli-

mentare, commissario giudiziale nelle pro-cedure di concordato preventivo e di ammi-nistrazione controllata, commissario liquida-tore nelle procedure di liquidazione coattaamministrativa;

c) errori o omissioni nella stipulazione o modi-fica di assicurazioni private o a ritardi nelpagamento dei relativi premi;

d) difetti e/o errori del software utilizzatodall’Assicurato per la elaborazione dati erealizzato dallo stesso o da Società di cuisia titolare, Amministratore o Socio;

e) sanzioni di natura fiscale irrogate diretta-mente all’Assicurato, o delle quali lo stessosia coobbligato o obbligato solidalmente alpagamento;

f) l’apposizione del “visto di conformità” sulledichiarazioni fiscali, l’asseverazione per glistudi di settore, la certificazione tributaria(c. d. visto pesante);

g) il rimborso ai clienti di quanto pagatoall’Assicurato a titolo di competenze profes-sionali;

h) le prestazioni professionali svoltedall’Assicurato su mandato della Società.

1.4.8Condizioni ParticolariValide a condizione che siano richiamate inscheda di Polizza.

F1 - FranchigiaFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza ed in deroga di quanto indicato al capi-tolo Scoperto, la garanzia è prestata con unaFranchigia fissa ed assoluta di € 15.000,00 perogni Sinistro.La suddetta Franchigia non si applica relativa-mente a quanto disciplinato dall’Allegato “AS” -Attività di Sindaco in Società o Enti - e dalla

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Condizione Particolare “PC” - Procedure con-corsuali -, per le quali continuano ad operare irispettivi Scoperti.

F2 - Franchigia maggiorataFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza ed in deroga di quanto indicato al capi-tolo Scoperto, la garanzia è prestata con unaFranchigia fissa ed assoluta di € 25.000,00 perogni Sinistro.La suddetta Franchigia non si applica relativa-mente a quanto disciplinato dall’Allegato “AS” -Attività di Sindaco in Società o Enti - e dallaCondizione Particolare “PC” - Procedure con-corsuali -, per le quali continuano ad operare irispettivi Scoperti.

AF - Assistenza fiscaleFerme tutte le condizioni di Polizza e a parzialederoga della lettera f) delle Esclusioni,l’Assicurazione vale anche per le Perdite patri-moniali involontariamente cagionate a Terzi aseguito dell’apposizione del “visto di confor-mità” sulle dichiarazioni fiscali e dell’assevera-zione per gli studi di settore in quanto previstedalle prescrizioni di legge in materia. Restainvece esclusa l’attività di certificazione tribu-

taria (c.d. visto pesante).Tale Condizione Particolare viene prestata nel-l’ambito del Massimale assicurato; a parzialederoga di quanto previsto al capitolo “Oggettodell’Assicurazione” la garanzia è prestata nellimite del Massimale assicurato anche per lesanzioni di natura fiscale, le multe e leammende inflitte ai clienti dell’Assicurato.

PC - Procedure concorsualiFerme tutte le condizioni di Polizza e a parzialederoga della lettera b) delle Esclusioni,l’Assicurazione vale anche per le Perdite patri-moniali involontariamente cagionate a Terzi inconseguenza di violazione colposa, da partedell’Assicurato, dei doveri professionali connessiall’esplicazione delle funzioni di curatore falli-mentare, commissario giudiziale nelle proceduredi concordato preventivo e di amministrazionecontrollata, commissario liquidatore nelle proce-dure di liquidazione coatta amministrativa.Tale Condizione Particolare viene prestata nel-l’ambito del Massimale assicurato e fino allaconcorrenza di 1/2 dello stesso, con unoScoperto del 10% dell’importo di ogni Sinistrocon il minimo assoluto di € 5.000,00 e con ilmassimo di € 25.000,00.

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1.5Norme che regolano l’Assicurazione dellaResponsabilità Civile del Consulente del lavoro

1.5.1Oggetto dell’AssicurazioneLa Società si obbliga a tenere indennel’Assicurato, nei limiti indicati in scheda diPolizza, di quanto questi sia tenuto a pagare,quale civilmente responsabile, per Perditepatrimoniali involontariamente cagionate aTerzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’atti-vità professionale indicata in scheda di Polizza,per la quale risulta regolarmente iscrittoall’Albo del relativo Ordine, svolta nei terminidelle leggi e dei regolamenti che la regolano,comprese quelle:a) derivanti dall’errato trattamento (raccolta,

registrazione, elaborazione, conservazione,utilizzo, comunicazione e diffusione) dei datipersonali di Terzi (Decreto Legislativo30.06.2003 n. 196 e successive modificazio-ni e integrazioni), sempreché l’Assicuratoabbia adempiuto agli obblighi e alle prescri-zioni minime di sicurezza disposte dalla legi-slazione stessa. La garanzia opera a condi-zione che l’attività di trattamento dei datisia limitata a quella strettamente strumen-tale allo svolgimento dell’attività professio-nale esercitata, rimanendo quindi esclusi itrattamenti di dati aventi finalità commer-ciali. Tale garanzia viene prestata nell’ambi-to del Massimale di Polizza fino alla concor-renza del 10% dello stesso, con un massi-mo di € 250.000,00 per Sinistro e perperiodo assicurativo;

b) a seguito di incendio, smarrimento, distru-zione o deterioramento di atti, documenti,titoli non al portatore, supporti informatici eatti di archivio in genere. Relativamenteall’evento incendio la garanzia viene presta-ta nell’ambito del Massimale di Polizza finoalla concorrenza del 10% dello stesso, conun massimo di € 250.000,00 per Sinistro eper periodo assicurativo;

c) derivanti da interruzione o sospensione

totale o parziale, mancato o ritardato avvio,di attività di qualsiasi genere e di servizipurchè conseguente a Sinistro risarcibile atermini di Polizza; tale garanzia viene pre-stata nell’ambito del Massimale di Polizzafino alla concorrenza del 10% dello stesso,con un massimo di € 250.000,00 perSinistro e per periodo assicurativo.

L’Assicurazione comprende le Perdite patrimo-niali derivanti da:d) le sanzioni, le multe e le ammende inflitte ai

clienti dell’Assicurato per errori imputabiliall’Assicurato stesso, salvo quanto previstodalle “Esclusioni” lettera e). Tale garanziaviene prestata nell’ambito del Massimale diPolizza e fino alla concorrenza di 1/2 dellostesso;

e) l’attività di intermediario telematico, com-presa la trasmissione in via telematica delledichiarazioni fiscali, sempreché l’Assicuratoabbia i requisiti per l’esplicazione di taleattività;

f) la responsabilità civile che possa derivareall’Assicurato da fatto colposo o doloso deisuoi Dipendenti e dei praticanti dello studio,limitatamente all’attività svolta in nome eper conto dell’Assicurato.

Sono inoltre compresi i Danni involontariamen-te cagionati a Terzi, compresi i clienti, in occa-sione di visite di lavoro presso i clienti.

1.5.2Inizio della garanziaL’Assicurazione è prestata sulla base delledichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quantoprevisto dagli artt.1892 e 1893 del CodiceCivile), di non aver ricevuto alcuna richiesta diRisarcimento o atti ad essa relativi in ordine acomportamenti posti in essere nel periodo

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anteriore alla stipulazione della presentePolizza, e di non essere a conoscenza di alcunelemento che possa fare presumere il sorgeredi un obbligo di Risarcimento in ordine a com-portamenti posti in essere nel suddetto perio-do.

a) Professionisti che non sono mai stati assicu-rati per il medesimo rischio con la SocietàL’Assicurazione vale per le richieste diRisarcimento presentate per la prima voltaall’Assicurato nel corso del periodo di effica-cia dell’Assicurazione, a condizione che talirichieste siano conseguenti a comportamenticolposi posti in essere durante lo stessoperiodo di Assicurazione.Qualora il comportamento colposo si pro-tragga attraverso più atti successivi, esso siconsidererà avvenuto nel momento in cui èstata posta in essere la prima azione odomissione colposa.

b) Professionisti che sono già stati assicuratiper il medesimo rischio con la SocietàQualora il rischio in oggetto sia già statoassicurato senza soluzione di continuità conaltre Polizze, precedentemente stipulate dalContraente/Assicurato con la Società,l’Assicurazione vale per le richieste diRisarcimento presentate per la prima voltaall’Assicurato nel periodo di efficacia dellapresente Assicurazione, a condizione che talirichieste siano conseguenti a comportamenticolposi posti in essere non anteriormente alperiodo di efficacia della prima coperturaassicurativa con la Società.Per le richieste di Risarcimento conseguentia comportamenti colposi posti in essere indata anteriore alla stipula della presentePolizza, la garanzia vale nei limiti del

Massimale assicurato dalla Polizza sostituita.Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi uncumulo di Massimali tra la presente e leprecedenti coperture assicurative stipulatecon la Società dal Contraente/Assicurato,con la stipulazione della presente Polizza ilContraente/Assicurato rinuncia ad avvalersidelle suddette precedenti coperture.

1.5.3Termine della garanziaSono escluse dalla garanzia le richieste diRisarcimento pervenute all’Assicurato successi-vamente alla cessazione per qualsiasi motivodella presente Assicurazione, anche se il com-portamento colposo è stato posto in essereprima o durante il periodo di efficacia dellastessa.

1.5.4Richiesta di postumaA parziale deroga di quanto previsto al“Termine della garanzia”, la Società prorogheràla validità della Polizza per i 5 anni successivialla cessazione definitiva dell’attività da partedell’Assicurato, purché questa sia determinatadai seguenti casi: decesso, infortunio, malattia,quiescenza o cessazione volontaria, con relati-va cancellazione dell’Assicurato dal proprioAlbo professionale di appartenenza.L’operatività di questa estensione è subordina-ta all’esistenza delle seguenti condizioni:a) che vi sia specifica richiesta scritta

dell’Assicurato o dei suoi eredi indirizzataall’Agenzia alla quale è assegnato il contrat-to entro 90 giorni dalla data di cessazionedell’attività;

b) che l’Assicurato o i suoi eredi dichiarino aisensi di quanto previsto dagli artt.1892 e1893 del Codice Civile di non essere a cono-

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scenza di alcun elemento che possa farepresumere il sorgere di un obbligo diRisarcimento a termini di Polizza;

c) che l’Assicurato non abbia ricevuto richiestedi Risarcimento o denunciato Sinistri nei 5anni precedenti la cessazione dell’attività.

L’estensione di garanzia avverrà mediante l’e-missione di specifica appendice contrattuale edil contestuale pagamento di un Premio pari al200% di quello incassato per l’ultima annualitàe comprensivo della eventuale regolazione.

1.5.5Limite di RisarcimentoL’Assicurazione è prestata fino a concorrenzadel Massimale indicato in scheda di Polizza perciascun periodo assicurativo, indipendentemen-te dal numero delle richieste di Risarcimentopresentate all’Assicurato nello stesso periodo.

1.5.6ScopertoFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza, la garanzia è prestata con lo Scopertodi 1/10 dell’importo di ogni Sinistro, con ilminimo assoluto di € 500,00 e con il massimodi € 25.000,00.

1.5.7EsclusioniL’Assicurazione non vale per le Perdite patrimo-niali derivanti da:a) incendio, smarrimento, distruzione o dete-

rioramento di denaro, preziosi o titoli al por-tatore, nonché quelle derivanti da furto orapina;

b) l’attività svolta dall’Assicurato nell’ambito diincarichi di Amministratore, Consigliere diamministrazione, Sindaco in Società o Enti,Revisore dei conti, nonché di curatore falli-

mentare, commissario giudiziale nelle pro-cedure di concordato preventivo e di ammi-nistrazione controllata, commissario liquida-tore nelle procedure di liquidazione coattaamministrativa;

c) errori o omissioni nella stipulazione o modi-fica di assicurazioni private o a ritardi nelpagamento dei relativi premi;

d) difetti e/o errori del software utilizzatodall’Assicurato per la elaborazione dati erealizzato dallo stesso o da Società di cuisia titolare, Amministratore o Socio;

e) sanzioni di natura fiscale irrogate diretta-mente all’Assicurato, o delle quali lo stessosia coobbligato o obbligato solidalmente alpagamento;

f) l’apposizione del “visto di conformità” sulledichiarazioni fiscali, l’asseverazione per glistudi di settore, la certificazione tributaria(c. d. visto pesante);

g) il rimborso ai clienti di quanto pagatoall’Assicurato a titolo di competenze profes-sionali;

h) le prestazioni professionali svoltedall’Assicurato su mandato della Società.

1.5.8Condizioni ParticolariValide a condizione che siano richiamate inscheda di Polizza.

F1 - FranchigiaFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza ed in deroga di quanto indicato al capi-tolo Scoperto, la garanzia è prestata con unaFranchigia fissa ed assoluta di € 15.000,00 perogni Sinistro.

F2 - Franchigia maggiorataFermo il Massimale indicato in scheda di

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Polizza ed in deroga di quanto indicato al capi-tolo Scoperto, la garanzia è prestata con unaFranchigia fissa ed assoluta di € 25.000,00 perogni Sinistro.

AF - Assistenza fiscaleFerme tutte le condizioni di Polizza e a parzialederoga della lettera f) delle Esclusioni,l’Assicurazione vale anche per le Perdite patri-moniali involontariamente cagionate a Terzi aseguito dell’apposizione del “visto di confor-mità” sulle dichiarazioni fiscali e dell’assevera-

zione per gli studi di settore in quanto previstedalle prescrizioni di legge in materia. Restainvece esclusa l’attività di certificazione tribu-taria (c.d. visto pesante).Tale Condizione Particolare viene prestatanell’ambito del Massimale assicurato; a par-ziale deroga di quanto previsto al capitolo“Oggetto dell’Assicurazione” la garanzia èprestata nel limite del Massimale assicuratoanche per le sanzioni di natura fiscale, lemulte e le ammende inflitte ai clientidell’Assicurato.

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1.6Norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Civile del Notaio

1.6.1Oggetto dell’AssicurazioneLa Società si obbliga a tenere indennel’Assicurato, nei limiti indicati in scheda diPolizza, di quanto questi sia tenuto a pagare,quale civilmente responsabile, per Perditepatrimoniali involontariamente cagionate aTerzi, compresi i clienti, nell’esercizio dell’atti-vità professionale indicata in scheda di Polizza,per la quale risulta regolarmente iscrittoall’Albo del relativo Ordine, svolta nei terminidelle leggi e regolamenti che la regolano, com-prese quelle:a) derivanti dall’errato trattamento (raccolta,

registrazione, elaborazione, conservazione,utilizzo, comunicazione e diffusione) deidati personali di Terzi (Decreto Legislativo30.06.2003 n. 196 e successive modifica-zioni e integrazioni), semprechél’Assicurato abbia adempiuto agli obblighie alle prescrizioni minime di sicurezzadisposte dalla legislazione stessa. Lagaranzia opera a condizione che l’attivitàdi trattamento dei dati sia limitata a quellastrettamente strumentale allo svolgimentodell’attività professionale esercitata, rima-nendo quindi esclusi i trattamenti di datiaventi finalità commerciali. Tale garanziaviene prestata nell’ambito del Massimaledi Polizza fino alla concorrenza del 10%dello stesso, con un massimo di €

250.000,00 per Sinistro e per periodoassicurativo;

b) a seguito di incendio, smarrimento, distru-zione o deterioramento di atti, documenti,titoli non al portatore, supporti informatici eatti di archivio in genere. Relativamenteall’evento incendio la garanzia viene presta-ta nell’ambito del Massimale di Polizza finoalla concorrenza del 10% dello stesso, conun massimo di € 250.000,00 per Sinistro eper periodo assicurativo;

c) derivanti da interruzione o sospensionetotale o parziale, mancato o ritardatoavvio, di attività di qualsiasi genere e diservizi purchè conseguente a Sinistrorisarcibile a termini di Polizza; tale garan-zia viene prestata nell’ambito delMassimale di Polizza fino alla concorrenzadel 10% dello stesso, con un massimo di€ 250.000,00 per Sinistro e per periodoassicurativo.

L’Assicurazione comprende inoltre:d) i Danni involontariamente cagionati a Terzi,

compresi i clienti, in occasione di visite dilavoro presso i clienti;

e) le sanzioni, le multe e le ammende inflitte aiclienti dell’Assicurato per errori imputabiliall’Assicurato stesso, salvo quanto previstodalle “Esclusioni” lettera e). Tale garanziaviene prestata nell’ambito del Massimale diPolizza e fino alla concorrenza di 1/2 dellostesso;

f) il rischio relativo allo svolgimento del servi-zio cambiario;

g) gli errori derivanti dallo svolgimento dellevisure catastali presso le Conservatorie deiRegistri immobiliari e il Catasto, purchéqueste siano state effettuate e adeguata-mente documentate;

h) l’esplicazione delle funzioni di GiudiceOnorario Aggregato (G.O.A.) o di GiudiceOnorario di Tribunale (G.O.T.);

i) lo svolgimento delle attività in tema diespropriazione forzata immobiliare e di benimobili registrati, previste dalla Legge n. 302del 3 agosto 1998 e dalla Legge n. 399 del19 novembre 1998, e successive modificheo integrazioni;

j) l’utilizzo delle procedure telematiche per leregistrazioni, le trascrizioni, le iscrizioni, leannotazioni e le volture catastali degli atti

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che concernono diritti immobiliari, nonchéper il deposito presso il Registro delleImprese degli atti societari;

k) la responsabilità civile che possa derivareall’Assicurato da fatto colposo o doloso deisuoi Dipendenti, coadiutori (ai sensi dell’art.45 della Legge n. 89 del 16 febbraio 1913)e dei praticanti dello studio, limitatamenteall’attività svolta in nome e per contodell’Assicurato.

1.6.2Inizio della garanziaL’Assicurazione è prestata sulla base delledichiarazioni dell’Assicurato (ai sensi di quan-to previsto dagli artt.1892 e 1893 del CodiceCivile), di non aver ricevuto alcuna richiestadi Risarcimento o atti ad essa relativi in ordi-ne a comportamenti posti in essere nel perio-do anteriore alla stipulazione della presentePolizza, e di non essere a conoscenza di alcunelemento che possa fare presumere il sorgeredi un obbligo di Risarcimento in ordine acomportamenti posti in essere nel suddettoperiodo.

a) Professionisti che non sono mai stati assicu-rati per il medesimo rischio con la SocietàL’Assicurazione vale per le richieste diRisarcimento presentate per la prima voltaall’Assicurato nel corso del periodo di effica-cia dell’ Assicurazione, a condizione che talirichieste siano conseguenti a comportamenticolposi posti in essere durante lo stessoperiodo di Assicurazione.Qualora il comportamento colposo si pro-tragga attraverso più atti successivi, esso siconsidererà avvenuto nel momento in cui èstata posta in essere la prima azione odomissione colposa.

b) Professionisti che sono già stati assicuratiper il medesimo rischio con la SocietàQualora il rischio in oggetto sia già statoassicurato senza soluzione di continuità conaltre Polizze, precedentemente stipulate dalContraente/Assicurato con la Società,l’Assicurazione vale per le richieste diRisarcimento presentate per la prima voltaall’Assicurato nel periodo di efficacia dellapresente Assicurazione, a condizione che talirichieste siano conseguenti a comportamenticolposi posti in essere non anteriormente alperiodo di efficacia della prima coperturaassicurativa con la Società.Per le richieste di Risarcimento conseguentia comportamenti colposi posti in essere indata anteriore alla stipula della presentePolizza, la garanzia vale nei limiti delMassimale assicurato dalla Polizza sostituita.Limitatamente all’ipotesi in cui si realizzi uncumulo di Massimali tra la presente e leprecedenti coperture assicurative stipulatecon la Società dal Contraente/Assicurato,con la stipulazione della presente Polizza ilContraente/Assicurato rinuncia ad avvalersidelle suddette precedenti coperture.

1.6.3Termine della garanziaSono escluse dalla garanzia le richieste diRisarcimento pervenute all’Assicurato successiva-mente alla cessazione per qualsiasi motivo dellapresente Assicurazione, anche se il comporta-mento colposo è stato posto in essere prima odurante il periodo di efficacia della stessa.

1.6.4Richiesta di postumaA parziale deroga di quanto previsto al“Termine della garanzia”, la Società proro-

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gherà la validità della Polizza per i 5 annisuccessivi alla cessazione definitiva dell’atti-vità da parte dell’Assicurato, purché questasia determinata dai seguenti casi: decesso,infortunio, malattia, quiescenza o cessazionevolontaria, con relativa cancellazionedell’Assicurato dal proprio Albo professionaledi appartenenza.L’operatività di questa estensione è subordina-ta all’esistenza delle seguenti condizioni:a) che vi sia specifica richiesta scritta

dell’Assicurato o dei suoi eredi indirizzataall’Agenzia alla quale è assegnato il contrat-to entro 90 giorni dalla data di cessazionedell’attività;

b) che l’Assicurato o i suoi eredi dichiarino aisensi di quanto previsto dagli artt.1892 e1893 del Codice Civile di non essere a cono-scenza di alcun elemento che possa farepresumere il sorgere di un obbligo diRisarcimento a termini di Polizza;

c) che l’Assicurato non abbia ricevuto richie-ste di Risarcimento o denunciato Sinistrinei 5 anni precedenti la cessazione dell’at-tività.

L’estensione di garanzia avverrà mediante l’e-missione di specifica appendice contrattualeed il contestuale pagamento di un Premio parial 200% di quello incassato per l’ultimaannualità e comprensivo della eventuale rego-lazione.

1.6.5Limite di RisarcimentoL’Assicurazione è prestata fino a concorrenzadel Massimale indicato in scheda di Polizzaper ciascun periodo assicurativo, indipenden-temente dal numero delle richieste diRisarcimento presentate all’Assicurato nellostesso periodo.

1.6.6ScopertoFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza, la garanzia è prestata con lo Scopertodi 1/10 dell’importo di ogni Sinistro, con ilminimo assoluto di € 500,00 e con il massimodi € 25.000,00.

1.6.7EsclusioniL’Assicurazione non vale per:a) Perdite patrimoniali conseguenti a incen-

dio, smarrimento, distruzione o deteriora-mento di denaro, preziosi o titoli al porta-tore, nonché quelle derivanti da furto orapina;

b) Perdite patrimoniali inerenti all’attività svol-ta dall’Assicurato nell’ambito di incarichi diAmministratore, Consigliere di amministra-zione, Sindaco in Società o Enti, Revisoredei conti, nonché di curatore fallimentare,commissario giudiziale nelle procedure diconcordato preventivo e di amministrazionecontrollata, commissario liquidatore nelleprocedure di liquidazione coatta amministra-tiva;

c) Perdite patrimoniali conseguenti ad errori oomissioni nella stipulazione o modifica diassicurazioni private o a ritardi nel paga-mento dei relativi premi;

d) Perdite patrimoniali derivanti da difetti e/oerrori del software utilizzato dall’Assicuratoper la elaborazione dati e realizzato dallostesso o da Società di cui sia titolare,Amministratore o Socio;

e) sanzioni di natura fiscale irrogate diretta-mente all’Assicurato, o delle quali lo stessosia coobbligato o obbligato solidalmente alpagamento;

f) il rimborso ai clienti di quanto pagatoall’Assicurato a titolo di competenze profes-sionali;

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g) le prestazioni professionali svoltedall’Assicurato su mandato della Società.

1.6.8Condizioni ParticolariValide a condizione che siano richiamate inscheda di Polizza

F1 - FranchigiaFermo il Massimale indicato in scheda di Polizzaed in deroga di quanto indicato al capitolo Sco-perto, la garanzia è prestata con una Franchigiafissa ed assoluta di € 15.000,00 per ogni Sinistro.La suddetta Franchigia non si applica relativa-mente a quanto disciplinato dall’Allegato “AS” -Attività di Sindaco in Società o Enti e dallaCondizione Particolare “PC” Procedure concor-suali, per le quali continuano ad operare irispettivi Scoperti.

F2 - Franchigia maggiorataFermo il Massimale indicato in scheda diPolizza ed in deroga di quanto indicato al capi-tolo Scoperto, la garanzia è prestata con unaFranchigia fissa ed assoluta di € 25.000,00 perogni Sinistro.

La suddetta Franchigia non si applica relativa-mente a quanto disciplinato dall’Allegato “AS” -Attività di Sindaco in Società o Enti e dallaCondizione Particolare “PC” Procedure concor-suali, per le quali continuano ad operare irispettivi Scoperti.

PC - Procedure concorsualiFerme tutte le condizioni di Polizza e a parzia-le deroga della lettera b) delle Esclusioni,l’Assicurazione vale anche per le Perdite patri-moniali involontariamente cagionate a Terzi inconseguenza di violazione colposa, da partedell’Assicurato, dei doveri professionali con-nessi all’esplicazione delle funzioni di curatorefallimentare, commissario giudiziale nelle pro-cedure di concordato preventivo e di ammini-strazione controllata, commissario liquidatorenelle procedure di liquidazione coatta ammini-strativa.Tale Condizione Particolare viene prestata nel-l’ambito del Massimale assicurato e fino allaconcorrenza di 1/2 dello stesso, con unoScoperto del 10% dell’importo di ogni Sinistrocon il minimo assoluto di € 5.000,00 e con ilmassimo di € 25.000,00.

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2Responsabilità Civile verso i Dipendenti(RCO)Sempre valida purchè sia stata acquistata lagaranzia Responsabilità civile verso Terzi (RCT)

2.1Norme che regolano l’Assicurazione dellaResponsabilità Civile verso i Dipendenti obbliga-toriamente iscritti all’INAIL (RCO)A parziale deroga dell’art. 14 delle Condizionigenerali di Assicurazione, la Società si obbligaa tenere indenne l’Assicurato, purché in regolaal momento del Sinistro con gli obblighidell’Assicurazione di legge, di quanto questi siatenuto a pagare (capitale, interessi e spese)quale civilmente responsabile:a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R.

30/6/1965 n° 1124 e dell’art. 13 del D. Lgs.23/2/2000 n° 38, per gli infortuni soffertidai prestatori di lavoro da lui Dipendenti oda lavoratori parasubordinati assicurati aisensi dei predetti D.P.R. e D. Lgs. ed addettialle attività per le quali è prestatal’Assicurazione;

b) ai sensi del Codice Civile a titolo di

Risarcimento di Danni non rientranti nelladisciplina del D.P.R. 30/6/1965 n° 1124 edel D. Lgs. 23/2/2000 n° 38, cagionati ailavoratori di cui al precedente punto a) permorte e lesioni personali da infortunio dallequali sia derivata un’invalidità permanentenon inferiore al 6% (sei percento) calcolatasulla base delle Tabelle allegate al D. Lgs.23/2/2000 n° 38.

L’Assicurazione vale anche per le azioni dirivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14della legge n. 222 del 12/06/1984.

La garanzia di RCO non comprende:• le malattie professionali, la silicosi e le

malattie da esposizione all’amianto;• i Danni che siano conseguenza diretta o indi-

retta di trasmutazione del nucleo dell’atomoo di radiazioni provocate dall’accelerazioneartificiale di particelle atomiche.

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3Norme comuni alle garanzie RCT e RCO

3.1Centro Elaborazione Dati (di seguito denominatoCED)Qualora il Contraente/Assicurato abbia costitui-to un CED ove rivesta la qualifica di titolare,amministratore o socio, le garanzie di Polizzasono estese al rischio della ResponsabilitàCivile derivante al CED per i servizi di informa-tica svolti sia nei confronti dell’Assicurato chedirettamente nei confronti dei propri clienti.

Si precisa che:a) la copertura assicurativa a favore del CED

opera soltanto per quelle attività previstedalla legge professionale alla quale è sog-getto l’Assicurato e sulla base delle condi-zioni previste nel presente libretto di Polizzaper l’attività professionale dichiarata daquest’ultimo;

b) la garanzia non sarà operante per le richie-ste pervenute dopo lo scioglimento del CEDo la cessazione dell’efficacia della Polizza,salvo sia stata attivata l’estensione di“Richiesta di postuma” ;

c) il Massimale indicato in scheda di Polizza siintende prestato cumulativamente sia perl’attività professionale svolta dall’Assicuratoche per quella svolta dal CED e rappresentala massima esposizione della Società perSinistro e periodo assicurativo.

La presente estensione, pena l’inoperativitàdelle garanzie, è prestata a condizione che:a) il CED o l’Assicurato conservi un esemplare

dei documenti elaborati;b) ai fini del calcolo del Premio e della even-

tuale regolazione, il Contraente/Assicuratosi impegni a dichiarare l’ammontare cumu-lativo degli Introiti realizzato al termine diciascun periodo assicurativo sia dalContraente/Assicurato stesso che dallaSocietà CED, per quest’ultima limitata-mente agli Introiti realizzati direttamente

nei confronti dei clienti Terzi, esclusi per-tanto quelli fatturati alContraente/Assicurato.

Ferme tutte le esclusioni di Polizza,l’Assicurazione non vale per:a) le spese relative ai tempi di studio, analisi,

programmazione ed elaborazione, sostenuteper il rifacimento, per qualsiasi motivo, delladocumentazione;

b) le attività di programmazione e di elabora-zione finalizzate al servizio bancario;

c) le spese di rifacimento, correzione omodifica di programmi di elaborazioneerrati.

3.2Committenza autoLa garanzia è estesa alla responsabilità civilederivante all’Assicurato, ai sensi dell’art. 2049del Codice Civile, relativamente ai Danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell’Assicurato alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purchè i medesimi nonsiano di proprietà dell’Assicurato stesso o a lui intestati al P.R.A., a lui locati o dati in usufrutto o detenuti a qualsiasi titolo.Sono compresi i Danni cagionati alle personetrasportate.

3.3Proprietà/Conduzione dei locali adibiti astudio/ufficioL’Assicurazione comprende i Danni involonta-riamente cagionati a Terzi, compresi i clienti, inrelazione alla proprietà e/o conduzione deilocali adibiti a studio/ufficio professionale edelle attrezzature ivi esistenti.Sono compresi i Danni a Cose di Terzi derivanti

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da spargimento d’acqua verificatosi a seguitodi:1) guasto o rottura accidentali;2) occlusione;3) gelodi impianti idrici, igienici, di riscaldamento econdizionamento stabilmente installati all’inter-no del fabbricato e di pertinenza dello stesso.Tale estensione viene prestata nell’ambito delMassimale di Polizza fino alla concorrenza di € 60.000,00 per Sinistro e per periodo assicu-rativo con una Franchigia a caricodell’Assicurato pari a € 250,00.Restano esclusi i Danni:a) causati da umidità, stillicidio e insalubrità

dei locali;b) da rottura degli impianti automatici di estin-

zione;c) derivanti da occlusione o gelo di impianti di

raccolta e deflusso dell’acqua piovana;d) causati da condutture installate all’esterno o

interrate;e) causati da rottura degli impianti in conse-

guenza di gelo, verificatasi in locali sprovvi-sti di riscaldamento;

f) alle Cose inerenti attività industriali, artigia-nali, commerciali, agricole e di servizi, postenei locali interrati o seminterrati a meno di12 cm di altezza dal pavimento.

3.4Committenza dei lavoriQualora l’Assicurato sia proprietario dei localiadibiti a studio/ufficio, la garanzia vale per iDanni involontariamente cagionati a Terzi inseguito alla committenza dei lavori di amplia-mento, sopraelevazione, demolizione emanutenzione straordinaria dei fabbricati,purché l’Assicurato non assuma la direzionedei lavori.

3.5Gestione delle vertenze di danno – spese legali e peritaliLa Società assume fino a quando ne ha inte-resse la gestione delle vertenze tanto in sedestragiudiziale che giudiziale, sia civile chepenale, a nome dell’Assicurato, designando e/oautorizzando ove occorra legali o tecnici edavvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettantiall’Assicurato stesso.L’Assicurato è tenuto a prestare la propria col-laborazione per permettere la gestione dellesuddette vertenze; la Società ha diritto di riva-lersi sull’Assicurato dei pregiudizi derivatoledall’inadempimento di tali obblighi.In caso di definizione transattiva del danno, arichiesta dell’Assicurato e ferma ogni altra con-dizione di Polizza, la Società continuerà lagestione della vertenza in sede giudizialepenale fino a esaurimento del giudizio nelgrado in cui questo si trova al momento dellatransazione.Sono a carico della Società le spese sostenuteper resistere all’azione promossa control’Assicurato, entro il limite di un importo pari alquarto del Massimale stabilito in Polizza per ildanno cui si riferisce la domanda. Qualora lasomma dovuta al danneggiato superi dettoMassimale, le spese vengono ripartite tra laSocietà e l’Assicurato in proporzione del rispet-tivo interesse.La Società non riconosce spese sostenutedall’Assicurato per legali o tecnici che nonsiano da essa designati e/o autorizzati e nonrisponde di multe o ammende, né delle spesedi giustizia penale.

3.6Estensione territorialeL’Assicurazione vale per le richieste diRisarcimento originate da comportamenti col-posi posti in essere nei territori dei Paesidell’Europa intera, nell’adempimento di obbli-

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gazioni regolate dalla legge di tali Paesi esempreché sia competente a deciderel’Autorità Giudiziaria di uno di tali Stati sullabase del proprio diritto sostanziale e proces-suale.

3.7EsclusioniLimitatamente alla garanzia ResponsabilitàCivile verso Terzi sono esclusi i Danni e lePerdite patrimoniali:a) verificatisi in occasione di esplosione o di

emanazione di calore o di radiazioni prove-nienti da trasmutazioni del nucleo dell’ato-mo, come pure in occasione di radiazioniprovocate dall’accelerazione artificiale diparticelle atomiche;

b) all’ambiente e/o conseguenti ad inquina-mento di aria, acqua, suolo; ad interruzio-ne, impoverimento o deviazione di sorgentie corsi d’acqua, alterazioni od impoverimen-ti di falde acquifere, di giacimenti mineraried in genere di quanto trovasi nel sottosuo-lo suscettibile di sfruttamento, nonché per iDanni derivanti da sviluppo di energianucleare o di radioattività;

c) derivanti dalla proprietà o guida di veicoli diqualsiasi genere, nonché da natanti e daaeromobili, salvo quanto previsto alla“Committenza auto”;

d) alle Cose di Terzi in consegna all’Assicuratoa qualsiasi titolo ed alle Cose portate daclienti o frequentatori;

e) cagionati a Cose di Terzi da incendio, scop-pio, esplosione;

f) alle Cose di proprietà dell’Assicurato o da luidetenute;

g) agli immobili tenuti in locazionedall’Assicurato;

h) cagionati da furto e rapina;

i) cagionati da infedeltà del Dipendente o daappropriazione indebita;

j) derivanti dall’inosservanza del D. Lgs. 626del 19/09/1994 e successive modifiche ointegrazioni;

k) derivanti da responsabilità volontariamenteassunte dall’Assicurato e non derivanteglidirettamente dalla legge;

l) attribuibili a responsabilità derivanti da pre-senza, uso, contaminazione, estrazione,manipolazione, lavorazione, vendita, distri-buzione e/o stoccaggio di amianto e/o pro-dotti contenenti amianto;

m)derivanti dall’emissione di onde e campielettromagnetici.

3.8Regolazione del PremioIl Premio di Polizza è convenuto in base adelementi variabili. Esso viene anticipato in viaprovvisoria nell’importo risultante dal conteg-gio esposto in scheda di Polizza ed è regolatoalla fine di ciascun periodo assicurativo,secondo le variazioni intervenute durante lostesso periodo negli elementi presi come baseper il conteggio del Premio, fermo il Premiominimo assoluto riportato nella scheda diPolizza.A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogniperiodo assicurativo, l’Assicurato deve comuni-care per iscritto alla Società l’indicazione degliIntroiti realizzati nello stesso periodo o deglialtri valori definitivi richiesti.Sulla base di questi dati la Società provvede acalcolare l’eventuale conguaglio del Premio ead emettere apposito documento.Le differenze attive o passive del Premio risul-tanti dal conteggio devono essere saldate nei30 giorni dalla data di consegna del suddettodocumento.

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Nel caso di omessa comunicazione dei datirichiesti nei termini previsti, ovvero di mancatopagamento della differenza attiva dovuta, lagaranzia resta sospesa fino alle ore 24 delgiorno in cui l’Assicurato abbia adempiuto isuoi obblighi, salvo il diritto per la Società diagire a tutela dei propri interessi.Il Premio minimo annuo anticipato, pagato invia provvisoria per le rate successive, vieneconsiderato quale anticipo del conguaglio rela-tivo al periodo assicurativo annuo per il qualesi sono verificate le suddette omissioni, salvo il

diritto della Società di pretendere il conguagliodel Premio minimo. Per i contratti cessati perqualsiasi motivo, se il Contraente o l’Assicuratonon adempie agli obblighi relativi alla regola-zione del Premio, la Società, fermo il suo dirit-to di agire giudizialmente, non è obbligata peri Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferi-sce la mancata regolazione.La Società ha diritto di effettuare verifiche econtrolli per i quali l’Assicurato è tenuto afornire i chiarimenti e la documentazionerichiesta.

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4Elenco dei codici delle attività professio-nali e delle Condizioni particolari

RC PROFESSIONISTA - QUADRO I - LA RESPONSABILITÀ CIVILE

AREA ATTIVITÀ LIBERALI CONDIZIONI PARTICOLARI10601 – Commercialista F1 – Franchigia10602 – Ragioniere F2 – Franchigia maggiorata10603 – Perito commerciale AF – Assistenza fiscale

PC – Procedure concorsuali

10404 – Notaio F1 – FranchigiaF2 – Franchigia maggiorataPC – Procedure concorsuali

10401 – Avvocato F1 – FranchigiaF2 – Franchigia maggiorataAF – Assistenza fiscalePC – Procedure concorsuali

10605 – Consulente del lavoro F1 – FranchigiaF2 – Franchigia maggiorataAF – Assistenza fiscale

10201 – Amministratore di stabili condominiali F1 – FranchigiaF2 – Franchigia maggiorata

10104 – Agente immobiliare F1 – FranchigiaF2 – Franchigia maggiorata

60500 – Magistrato (vedi Allegato MA)

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RC PROFESSIONISTA1DefinizioniAi seguenti termini le Parti attribuiscono con-venzionalmente il significato qui precisato, vin-colante agli effetti della garanzia prestata:

SinistroLa controversia prevista al capitolo “Garanzieprestate” riportato nella presente Polizza.

Per le definizioni di carattere generale valgonoquelle presentate dal capitolo “Definizionigenerali” riportato nella presente polizza.

2Norme che regolano l’Assicurazione della Tutela giudiziaria

2.1Oggetto della garanziaLa Società assume a proprio carico, fino alla con-correnza del Massimale stabilito in Polizza ed allecondizioni di seguito indicate, l’onere delle speseper l’assistenza stragiudiziale e giudiziale conse-guenti ad un Sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:a) le spese per l’intervento di un legale;b) le spese peritali di parte o d’ufficio;c) le spese di giustizia nel processo penale;d) le eventuali spese del legale di controparte,

in caso di transazione autorizzata dallaSocietà, o quelle di soccombenza in caso dicondanna dell’Assicurato.

Nel caso di controversie tra Assicurati con lastessa Polizza la garanzia viene prestata unica-mente a favore dell’Assicurato – Contraente.

2.2Garanzie prestateCon riferimento a quanto previsto all’Oggetto

Quadro II - La tutela

giudiziaria

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RC PROFESSIONISTA - QUADRO II - LA TUTELA GIUDIZIARIA

della garanzia, quest’ultima riguarda esclusiva-mente i Sinistri accaduti nell’ambito dell’atti-vità professionale dichiarata in Polizza e si rife-risce ai seguenti casi:a) controversie relative a Danni di natura

extracontrattuale subiti dall’Assicurato e daisuoi Dipendenti in conseguenza di fatti ille-citi di altri soggetti;

b) controversie per Danni di natura extracon-trattuale cagionati ad altri soggetti in conse-guenza di fatti illeciti dell’Assicurato o dipersone delle quali debba rispondere anorma di legge;

c) difesa penale dell’Assicurato e dei suoiDipendenti per reato colposo o contravven-zione;

d) controversie relative alla locazione e/o pro-prietà dei locali ove l’Assicurato esercita lapropria attività;

e) controversie individuali di lavoro relative aiDipendenti dell’Assicurato.

Ad integrazione del punto c) le garanzie com-prendono il rimborso delle spese legali soste-nute dall’Assicurato e/o suoi Dipendenti neicasi di procedimenti penali per delitto dolosoall’unica condizione che gli stessi siano pro-sciolti o assolti con sentenza passata in giudi-cato; si esclude ogni altra causa di estinzionedel reato.

2.3EsclusioniL’Assicurazione non vale per:a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni

in genere;b) gli oneri fiscali (bollatura di documenti, spese

di registrazione di sentenze e atti in genere);c) le spese per controversie derivanti da fatti

dolosi delle persone assicurate;

d) le spese per controversie di diritto ammini-strativo, fiscale e tributario.

L’Assicurazione non è inoltre operante per lecontroversie:e) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti

soggetti all’Assicurazione obbligatoria di pro-prietà o condotti dalle persone assicurate;

f) riferite all’uso o proprietà di qualsiasi mezzodi trasporto;

g) di natura contrattuale nei confronti dellaSocietà;

h) nei confronti di Enti pubblici di previdenzaed assistenza obbligatoria;

i) di natura contrattuale in genere, salvoquanto espressamente previsto all’articolo“Garanzie prestate” lettere d), e) del pre-sente quadro di Assicurazione;

j) relative a Sinistri di inquinamento dell’am-biente;

k) di qualsiasi genere se il professionista non èiscritto all’Albo del relativo Ordine;

l) relative a procedure arbitrali;m)relative a contratti di acquisto, vendita o

trasformazione di beni immobili e benimobili, soggetti a Pubblico Registro;

n) relative a vertenze insorgenti da inosservan-za delle norme previste dal D.Lgs 626 del19/09/94, dal D.Lgs 494 del 14/08/96 e dalD.Lgs 155 del 26/05/97 e loro successivemodifiche;

o) relative a vertenze insorgenti da inadempi-menti degli obblighi di legge in tema dinorme sulla “privacy” ai sensi dell’art. 13del Decreto Legislativo n. 196 del30/6/2003;

p) relative a vertenze sindacali e procedure dilicenziamento collettivo;

q) inerenti l’art. 28 dello Statuto deiLavoratori;

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RC PROFESSIONISTA - RC PROFESSIONISTA - QUADRO II - LA TUTELA GIUDIZIARIA

r) in materia di diritto di brevetto, esclusiva econcorrenza sleale;

s) relative ad operazioni finanziarie in ognisenso intese.

2.4Inizio e termine della garanziaL’Assicurazione vale per le controversie determi-nate da fatti verificatisi nel periodo di validitàdella garanzia dopo le ore 24 del giorno di decor-renza dell’Assicurazione e che siano denunciateentro 12 mesi dalla cessazione del contratto.Ai fini di cui sopra, i fatti che hanno dato originealla controversia si intendono avvenuti nel momen-to iniziale della violazione della norma o dell’ina-dempimento; qualora il fatto che dà origine alSinistro si protragga attraverso più atti successivi, ilSinistro stesso si considera avvenuto nel momentoin cui è stato posto in essere il primo atto.Le vertenze promosse da o contro più personeed aventi per oggetto domande identiche oconnesse, si considerano a tutti gli effetti ununico Sinistro. In caso di imputazioni a caricodi più persone assicurate e dovute al medesi-mo fatto, il Sinistro è unico a tutti gli effetti.

2.5Estensione territorialeL’Assicurazione vale per le controversie deri-vanti da violazioni di norme o inadempimentiverificatisi nella Repubblica Italiana, nella Cittàdel Vaticano e nella Repubblica di S. Marino eche, in caso di giudizio, sono trattate davantiall’Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.L’Assicurazione si estende alle controversieconcernenti la responsabilità di natura extra-contrattuale o penale determinate da fatti veri-ficatisi nei Paesi della Unione Europea e inSvizzera e sono processualmente trattatedall’Autorità Giudiziaria competente.

2.6Gestione del SinistroLa gestione dei Sinistri viene affidata dallaSocietà alla EUROPA TUTELA GIUDIZIARIACompagnia di Assicurazioni S.p.A. con uffici inMilano – Via Senigallia 18/2 - Tel. (+39)0264021 – Telefax (+39) 0264025484, inseguito denominata Europa Tutela Giudiziaria,alla quale l’Assicurato può rivolgersi diretta-mente per la denuncia e la gestione dei Sinistristessi facendo riferimento ai numeri: Tel. (+39) 0554794915 e Telefax (+39) 0554792087.In caso di Sinistro, l’Assicurato deve darnetempestivo avviso scritto all’agenzia alla qualeè assegnata la Polizza oppure alla Società o adEuropa Tutela Giudiziaria.L’inadempimento di tale obbligo può comportarela perdita totale o parziale del diritto alla garan-zia, ai sensi dell’art. 1915 C.C. Unitamente alladenuncia l’Assicurato deve fornire alla Società oad Europa Tutela Giudiziaria tutti gli atti ed idocumenti occorrenti, una precisa descrizionedel fatto che ha originato il Sinistro, nonchétutti gli altri elementi necessari.In ogni caso l’Assicurato deve trasmettere allaSocietà o ad Europa Tutela Giudiziaria , con lamassima urgenza, gli atti giudiziari notificatiglie, comunque, ogni altra comunicazione relativaal Sinistro.L’Assicurato, con la presentazione della denun-cia del Sinistro, ha il diritto di indicare allaSocietà o ad Europa Tutela Giudiziaria un unicolegale scelto tra coloro che esercitano nel cir-condario del Tribunale ove egli ha il suo domi-cilio o hanno sede gli Uffici Giudiziari compe-tenti a giudicare la controversia.Ove tale indicazione non avvenga, e purché nonsussista conflitto di interessi con la Società o conEuropa Tutela Giudiziaria, quest’ultima si intendeautorizzata a provvedere direttamente alla nomi-na di un legale al quale l’Assicurato dovrà conferi-

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RC PROFESSIONISTA - QUADRO II - LA TUTELA GIUDIZIARIA

re il relativo mandato ed altresì consegnare tuttala documentazione necessaria, regolarizzandola aproprie spese secondo le norme fiscali in vigore.Le stesse modalità di scelta previste per lanomina del legale si applicano per la eventualescelta del perito di parte la cui nomina, aisensi del punto 2.1 (Oggetto della garanzia),deve in ogni caso ricevere il preventivo assen-so di Europa Tutela Giudiziaria.Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, EuropaTutela Giudiziaria metterà in atto uno o più tentati-vi di definizione bonaria della controversia, e oveciò non sia possibile e sussistano comunque con-crete possibilità per un accoglimento in sede giudi-ziaria delle pretese dell’Assicurato, e in ogni casoquando sia necessaria una difesa penale, EuropaTutela Giudiziaria provvederà all’incarico formaledel legale come sopra prescelto.La garanzia assicurativa è valida anche per igradi di giudizio successivi al primo, sia insede civile che penale, purché la prosecuzionedei giudizi stessi presenti concrete possibilitàdi un esito favorevole.L’Assicurato non può dare corso ad azioni dinatura giudiziaria, raggiungere accordi o tran-sazioni in corso di causa senza il preventivobenestare di Europa Tutela Giudiziaria, pena ilrimborso delle spese da questa sostenute.Per quanto riguarda le spese attinenti all’ese-cuzione forzata, Europa Tutela Giudiziaria tieneindenne l’Assicurato limitatamente ai primi duetentativi.

In caso di disaccordo tra l’Assicurato e EuropaTutela Giudiziaria in merito alla gestione delSinistro (anche in caso di ricorso al GiudiceSuperiore in un procedimento civile o penale)l’Assicurato potrà scegliere:a) che la decisione venga demandata ad un arbi-

tro designato di comune accordo dalle Parti o,

in mancanza di accordo, dal Presidente delTribunale competente ai sensi dell’art. 15(Rinvio alle norme di legge) delle Condizionigenerali di Assicurazione. In tal caso ciascunadelle parti contribuirà alla metà delle spesearbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato;

b) di proseguire a proprie spese la controversiacon facoltà di ottenere da Europa TutelaGiudiziaria la rifusione delle spese sostenutee non liquidate, a condizione che il risultatoconseguito sia più favorevole di quello pro-spettato dalla Società in linea di fatto e didiritto. L’Assicurato è tenuto in ogni caso atenere informata Europa Tutela Giudiziariasugli sviluppi delle azioni promosse a soste-gno delle sue pretese.

La scelta di una delle due procedure escludel’applicazione dell’altra.

Le somme recuperate per capitali ed interessispettano integralmente all’Assicurato.

Gli onorari, le competenze e le spese liquidatesaranno di spettanza invece di Europa TutelaGiudiziaria.

2.7Coesistenza con Assicurazione di responsabilitàcivileQualora coesista un’Assicurazione diResponsabilità Civile, la garanzia prevista dallapresente Polizza opera ad integrazione e dopoesaurimento di ciò che è dovutodall’Assicurazione di Responsabilità Civile perspese di resistenza e di soccombenza.

Per tutto quanto non è espressamente regolatodal presente contratto valgono le norme legi-slative e regolamentari vigenti.

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RC PROFESSIONISTAArt. 1Dichiarazioni relative alle circostanze del rischioLe dichiarazioni inesatte o le reticenze delContraente o dell’Assicurato, relative a circo-stanze che influiscono sulla valutazione delrischio, possono comportare la perdita totale oparziale del diritto al Risarcimento, nonché lastessa cessazione dell’Assicurazione ai sensidegli articoli 1892, 1893 e 1894 del CodiceCivile.

Art. 2Pagamento del Premio e decorrenza della garanziaL’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del gior-no indicato in Polizza, se il Premio o la primarata di Premio sono stati pagati; altrimenti haeffetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.I premi devono essere pagati all’Agenzia allaquale è assegnata la Polizza.Se il Contraente non paga i premi o la rate diPremio successivi, l’Assicurazione resta sospe-sa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quellodella scadenza e riprende vigore dalle ore 24del giorno del pagamento, ferme le successivescadenze ed il diritto della Società al paga-mento dei Premi scaduti ai sensi dell’articolo1901 del Codice Civile.

Art. 3 Modifiche dell’AssicurazioneLe eventuali modificazioni dell’Assicurazionedevono essere provate per iscritto.

Art. 4Aggravamento del rischioIl Contraente o l’Assicurato deve dare comuni-cazione alla Società di ogni aggravamento delrischio. Gli aggravamenti del rischio non noti onon accettati dalla Società possono comportarela perdita totale o parziale del diritto al

Condizioni generali

di Assicurazione

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RC PROFESSIONISTA - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Risarcimento, nonché la stessa cessazionedell’Assicurazione ai sensi dell’articolo 1898 delCodice Civile.

Art. 5Diminuzione del rischioNel caso di diminuzione del rischio la Società ètenuta a ridurre il Premio o le rate di Premiosuccessivi alla comunicazione del Contraente odell’Assicurato ai sensi dell’articolo 1897 delCodice Civile e rinuncia al relativo diritto direcesso.

Art. 6Recesso in caso di SinistroDopo ogni denuncia di Sinistro e fino al 60°giorno dal pagamento o rifiuto delRisarcimento, la Società e il Contraente posso-no recedere dal contratto o dai singoli Quadridi garanzia interessati dal Sinistro.La relativa comunicazione deve essere datamediante lettera raccomandata: il recessoesercitato dalla Società ha efficacia dopo 30giorni dalla data di invio della stessa; il reces-so esercitato dal Contraente ha efficacia dalladata di invio della comunicazione.In caso di recesso esercitato dalla Società,entro 15 giorni dalla data di efficacia dellostesso la Società rimborsa la parte di Premionetto relativa al periodo di rischio non corso.Il pagamento di Premi venuti a scadere dopola denuncia del Sinistro e il rilascio della relati-va quietanza non potranno essere interpretaticome rinuncia della Società ad avvalersi dellafacoltà di recesso.

Art. 7Proroga dell’Assicurazione e periodo diAssicurazioneIn mancanza di disdetta, mediante lettera rac-

comandata spedita almeno 2 mesi prima dellascadenza, l’Assicurazione di durata non inferio-re ad un anno è prorogata per un anno e cosìsuccessivamente.Per i casi nei quali la legge od il contratto siriferiscono al periodo di Assicurazione, questosi intende stabilito nella durata di un anno,salvo che l’Assicurazione sia stata stipulata peruna minore durata, nel qual caso esso coincidecon la durata del contratto.

Art. 8Forma delle comunicazioniTutte le comunicazioni alle quali il Contraente el’Assicurato sono tenuti hanno efficacia dalmomento in cui pervengono alla Società e solose fatte a mezzo lettera raccomandata conavviso di ricevimento indirizzata alla Sede dellaSocietà oppure all’Agenzia cui è assegnato ilcontratto.

Art. 9Oneri fiscaliGli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono acarico del Contraente.

Art. 10Competenza territorialeForo competente, a scelta della parte attrice, èquello del luogo di residenza o sede del conve-nuto, ovvero quello del luogo ove ha sedel’Agenzia cui è assegnata la Polizza.

Art. 11Denuncia ed obblighi in caso di SinistroRelativamente a tutte le garanzie, in caso diSinistro il Contraente o l’Assicurato deve darneavviso alla Società entro 10 giorni da quandone è venuto a conoscenza.L’Assicurato deve far seguire alla denuncia, nel

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RC PROFESSIONISTA - RC PROFESSIONISTA - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

più breve tempo possibile, le modalità di acca-dimento, le notizie, i documenti e gli atti giudi-ziari relativi al Sinistro, adoperandosi alla rac-colta degli elementi per la difesa, nonché, se laSocietà lo richiede, ad un componimento ami-chevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasiriconoscimento di propria responsabilità.

Art. 12Assicurazione presso diversi assicuratoriSe per il medesimo rischio coesistono piùAssicurazioni, il Contraente o l’Assicurato devedare a ciascun assicuratore comunicazionedegli altri contratti stipulati.In caso di Sinistro il Cose o l’Assicurato devedarne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenutoa richiedere a ciascuno di essi il Risarcimentodovuto secondo il rispettivo contratto autono-mamente considerato, esclusa comunque ogniobbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 13Pagamento del RisarcimentoVerificata l’operatività della garanzia, valutatoil Danno e ricevuta la necessaria documenta-zione, la Società provvede al pagamento delRisarcimento entro 30 giorni, sempre che nonsia stata fatta opposizione e dalla documenta-zione attestante il risultato delle indagini preli-minari relative al Sinistro non si evidenzi alcu-no dei casi previsti dalle Esclusioni.

Art. 14Soggetti non considerati TerziNon sono considerati Terzi:a) l’Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli

dell’Assicurato e/o del coniuge, nonchéogni altro parente e/o affine con lui convi-vente;

b) quando l’Assicurato non sia una personafisica:1) il legale rappresentante, il socio a

responsabilità illimitata, l’amministratoree le persone che si trovino con loro neirapporti di cui al punto precedente;

2) le Società che siano qualificabili comecontrollanti, controllate o collegate, aisensi dell’art. 2359 del Codice Civile,nonché gli amministratori delle medesi-me;

c) i Dipendenti dell’Assicurato che subiscano ilDanno in occasione di lavoro;

d) i collaboratori, Dipendenti e praticanti che siavvalgano delle prestazioni professionalidell’Assicurato;

e) le Società e le persone giuridiche nellequali l’Assicurato o le persone di cui allalettera a) rivestano la qualifica di titolare,socio illimitatamente responsabile o ammi-nistratore.

Art. 15Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui diversamente rego-lato, valgono le norme di legge.

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PARTNER RC PROFESSIONISTA (Attività Liberali) - Condizioni contrattualiMod. 1937LB - L - Edizione 05.2004

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