Corso prevenzione e sicurezza
IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)
Prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori, durante il lavoro; si estende in tutti i settori di attività privati o pubblici;
tutela i lavoratori subordinati o ad essi equiparati;
disciplina l’organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro coinvolgendo datori di lavoro e lavoratori.
Il datore di lavoro (DL) designa, organizza e gestisce la prevenzione attraverso strutture qualificate: Servizio di prevenzione e protezione, Medico competente, Addetti all’emergenza (antincendio, emergenza e pronto soccorso), ecc.. Valuta i rischi per tutte le attività lavorative, adotta i necessari provvedimenti di prevenzione e bonifica, cura l’informazione, la consultazione e la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.
I lavoratori da soggetti tutelati divengono partecipi ed autori della sicurezza nei luoghi di lavoro.
IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)
L’art. 15 del D.Lgs. n. 81/08 stabilisce le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori:
a) valutazione ed eliminazione dei rischi per la salute e la sicurezza;b) programmazione della prevenzione nel “complesso azienda”;c) rispetto dei principi ergonomici nelle attività lavorative;d) Riduzione dei rischi alla fonte;e) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è;f) la limitazione al minimo di lavoratori esposti al rischio;g) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici;h) la priorità delle misure di protezione collettiva;i) il controllo sanitario dei lavoratori;j) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
k) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
I PRINCIPI
IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)
l) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;m) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;n) l’istruzioni adeguate ai lavoratori;o) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;p) la partecipazione e consultazione dei RLS;q) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; r) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;s) l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;t) il regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.
I PRINCIPI
IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)
LavoratoriLavoratori
Dirigenti e prepostiDirigenti e preposti
Progettisti, fabbricanti,fornitori, installatori
e commercianti
Progettisti, fabbricanti,fornitori, installatori
e commercianti
Datore dilavoro(DL)
Datore dilavoro(DL)
Respons. del Servizio diprevenzione e protezione
(RSPP)
Respons. del Servizio diprevenzione e protezione
(RSPP)
Medico competenteMedico competente
Rappresentante deilavoratori per la sicurezza
(RLS)
Rappresentante deilavoratori per la sicurezza
(RLS)
Strutture pubblicheStrutture pubbliche
Addetti all’emergenzaAddetti all’emergenza
Persone o serviziesterni all’azienda
Persone o serviziesterni all’azienda
Imprese appaltatricie lavoratori autonomi
Imprese appaltatricie lavoratori autonomi
I “soggetti” della prevenzioneI “soggetti” della prevenzione
IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)
Nel “settore privato” (ai sensi dell’art. 2, lett. b, del D.Lgs. n. 81/08, e della consolidata giurisprudenza in materia) il DL è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa, ovvero dell’unità produttiva, ed è in grado (anche se sfornito della legale rappresentanza) di esercitare l’effettivo potere di organizzare l’azienda ed il lavoro dei dipendenti, essendo munito dei “poteri decisionali e di spesa”.
La giurisprudenza ammette la “delega” specialmente quando il ricorso ad essa è giustificato dalla complessità dell’attività dell’impresa che non consentirebbe al suo titolare di attendere personalmente alla costante e puntuale applicazione delle norme di sicurezza del lavoro.
IL DATORE DI LAVOROIL DATORE DI LAVORO
IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)
Nel “settore pubblico” (di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001) Il DL è il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale preposto ad ufficio avente autonomia gestionale (con autonomi poteri di spesa).
Per gli Enti strumentali, le Aziende USL e le Scuole, soggetti pubblici con autonomia organizzativa, finanziaria e contabile, il DL è il rispettivo organo di vertice: il Presidente per gli Enti strutturati su base rappresentativa (come ad esempio gli Enti Universitari per il diritto allo studio), il Direttore Generale per le Aziende USL e le Aziende regionali e municipalizzate.
IL DATORE DI LAVORO
DATORE DI LAVORO DIRIGENTIPREPOSTI
R.S.P.P.Medico Competente
LAVORATORIR.L.S.
L’ORGANIZZAZIONE DELLA L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE E I SOGGETTI PREVENZIONE E I SOGGETTI
COINVOLTICOINVOLTI
ATTORI ESTERNI
Organi di vigilanzaOrgani di vigilanza:SPISAL per le ASLIspettorato del lavoro Vigili del fuoco
Organismo pariteticoOrganismo paritetico:Organizzazioni
sindacaliOrganizzazioni
datoriali
LAVORATORI INCARICATI DI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI ATTUARE LE MISURE DI EMERGENZAEMERGENZA
Primo soccorso
Evacuazione dei lavoratori Prevenzione e lotta
antincendio Gestione dell’emergenza
Alcune definizioni:Alcune definizioni:
Pericolo: proprietà intrinseca di un fattore (attrezzature, sostanze, pratiche di lavoro ecc.) di poter causare danni
Rischio: probabilità che un pericolo determini eventi dannosi
Valutazione del rischio: tentativo di prevedere il danno che può essere provocato da un determinato pericoloDipende da: Probabilità che il pericolo scateni
l’evento dannoso Entità del danno Quantità di persone esposte
Diritti dei lavoratoriDiritti dei lavoratori…alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro…ad essere informato e formato…alla tutela (ovvero il lavoratore non è sanzionabile): Se si allontana in caso di pericolo
grave Se assume iniziative in caso di
pericolo grave poiché impossibilitato ad avvisare un superiore
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I LAVORATORI -DIRITTI-Sono diritti dei lavoratori(ai sensi dell’art. 20 e altri del D.Lgs. n. 81/08):
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
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I LAVORATORI -DIRITTI-
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d),
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
OBBLIGHI DEI LAVORATORI (Art. 20)
Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (azioni - omissioni)
Devono prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro (azioni - omissioni)
Utilizzano correttamente macchine, apparecch, utensili, dispositivi di
sicurezza e di protezione
Utilizzano correttamente macchine, apparecch, utensili, dispositivi di
sicurezza e di protezione
Segnalano immediatamente al DDL, dirigenti, preposti le deficienze delle
macchine, impianti, dispositivi
Segnalano immediatamente al DDL, dirigenti, preposti le deficienze delle
macchine, impianti, dispositivi
Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dirigenti, preposti
Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal DDL, dirigenti, preposti
Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalaz., ecc.
Non manomettono dispositivi di sicurezza, segnalaz., ecc.
Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza
Non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza
Si sottopongono ai controlli sanitari previsti
Si sottopongono ai controlli sanitari previsti
Contribuiscono all’adempimento degli obblighi imposti dall’autorità
competente
Contribuiscono all’adempimento degli obblighi imposti dall’autorità
competente
I LAVORATORII LAVORATORI
USL R.E.
SMPIL
Il datore di lavoro
Chi è?Chi è?
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che ha la responsabilità dell’impresa ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa
Il datore di lavoro Cosa deve fare? Cosa deve fare?
1) La valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione
2) Il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione
3) Designare: il RSPP il medico competente gli addetti alle
emergenze
Il datore di lavoro4) Indice la “riunione periodica”5) Forma e informa i lavoratori6) Consulta il RLS 7) Fa rispettare le norme di sicurezza
(“culpa in eligendo, culpa in vigilando”)8) Consegna al lavoratore copia della
cartella sanitaria e di rischio al momento della risoluzione del rapporto di lavoro
9) Fornisce i DPI
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO,DEL DIRIGENTE, DEL PREPOSTO (Art. 17-18)
DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO
Designa Responsabile e Addetti(anche con esterni) del S.P.P.
DIRIGENTEDIRIGENTE PREPOSTOPREPOSTO
Adottano e aggiornano le misure di prevenzione necessarie
Resp. S.P.P.
Med. Comp.
Rappr. Sicur.(consultaz.)
Nomina, nei casi previsti, il Medico Competente
Per az. famil. e fino a 10 dip. autocertificazione su valutaz. e misure
Elabora, custodisce e aggiorna il Documento contenente : - Valutazione dei rischi- Misure di prevenzione- Programma di attuazione
Responsabilità di valutazione eattuazione continuativa
Il R.S.P.P.Il R.S.P.P.
Chi è?Chi è?
“Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate”, a capo del servizio di prevenzione e protezione
Il RSPP: 3 tipologieIl RSPP: 3 tipologie
In base alle caratteristiche e dimensioni
aziendali:
1 o più persone interne all’azienda cioè dipendenti
esterni
datore di lavoro = RSPP
IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)
Il requisito dell’effettivo potere del delegato è strettamente correlato alla consistenza dei fondi posti a sua disposizione (Vedi Cassazione 27 giugno 1975, n. 1062, in Giur. It., 1977, II, 173, e Cassazione penale sez. IV, 19/4/1989, n. 5962).
IL DATORE DI LAVORO -DELEGA-
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Cos’è?Cos’è?E’ l’insieme delle persone, sistemi
e mezzi esterni o interni all’azienda, finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali in azienda, ovvero unità produttiva.
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
COMPITI: 1) Individua e valuta i fattori di rischio 2) Individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti 3) Elaborare le misure di prevenzione e protezione e ne verifica l’efficacia
SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
4) Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali 5) Propone i programmi di formazione e informazione 6) Partecipa alla riunione periodica 7) Informa i lavoratori sui rischi, sulle misure di prevenzione e sicurezza
LUOGHI DI LAVORO (Art. 62 - 68)
ADEGUAMENTO DI:
ADEGUAMENTO DI:
TENER CONTO DI LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP
(Non per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1.1.93)
SCADENZA 1 . 3 . 95
SCADENZA 1 . 3 . 95
Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27.11.94:
adeguamento entro il 1.1.97
Per i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati prima del 27.11.94:
adeguamento entro il 1.1.97
VIE E USCITE DI EMERGENZA
VIE DI CIRCOLAZ., PAVIM., ECC.
PORTE E PORTONI
PAVIM., MURI, SOFFITTI, FINESTRE
ILLUM. NATURALE E ARTIFICIALE
TEMPERATURA DEI LOCALI
AERAZ. DI LUOGHI DI LAVORO CHIUSI
POSTI DI LAV., DI PASS. ED ESTERNI
DOCCE E LAVABI
SPOGLIATOI E ARMADI
LOCALI DI RIPOSO
USL R.E.
SMPIL
Se esistono vincoli urbanistici, misure alternative autorizzate da USL
Se occorrono concessioni o autorizzazioniprocedere alle rispettive richieste immediatam.
Il medico competenteIl medico competente Chi è?Chi è?
1) dipendente di una struttura pubblica (se non esplica attività di vigilanza)
2) libero professionista
3) dipendente del datore di lavoro
…E’ specializzato in medicina del lavoro..o altre specializz.ni
…E’ autorizzato dalla regione (almeno 4 anni di attività)
Il medico competenteIl medico competente Svolge la sorveglianza sanitaria, obbligatoria per i lavoratori:
esposti a piombo, amianto, rumore addetti alla movimentazione manuale dei carichi che utilizzano videoterminali che utilizzano agenti cancerogeni o biologici
Il medico competenteIl medico competente
Collabora col datore di lavoroe con il RSPP: Alla valutazione dei
rischi Al programma di attuazione delle misure di tutela All’organizzazione del servizio di pronto soccorso Alla formazione e informazione dei lavoratori
Il medico competenteIl medico competente Deve istituire e aggiornare per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza una cartella sanitaria e di rischio da custodire in azienda Deve comunicare in riunione periodica i risultati anonimi collettivi Deve effettuare visite mediche ulteriori, su richiesta del lavoratore, se correlate ai rischi professionali Deve visitare gli ambienti di lavoro almeno 2 volte l’anno
Implicazioni per il Implicazioni per il lavoratore non più lavoratore non più idoneoidoneo
Il DLGS. 81/08 stabilisce l’obbligo di assegnare il lavoratore, in quanto possibile, ad altro posto di lavoro nella stessa azienda, conservando la retribuzione precedente e la qualifica originaria qualora sia adibito a mansioni inferiori.Contro il giudizio di inidoneità è ammesso ricorso all’ASL entro 30 giorni dalla comunicazione
Il RLS = Rappresentante dei Il RLS = Rappresentante dei lavoratori per la sicurezzalavoratori per la sicurezza
E’ eletto dai lavoratori al loro interno
E’ designato all’interno delle rappresentanze sindacali (RSU)
oppure
1 RLS fino a 200 dipendenti
3 RLS da 200 a 1000 dipendenti
6 RLS oltre 1000 dipendenti
N° RLS
Il numero, le modalità di elezione, i permessi
retribuiti, la formazione e gli strumenti per lo
svolgimento delle funzioni sono stabiliti nella contrattazione
collettiva
IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA- Formazione:a) programma minimo di 32 ore di cui 12 rischi specifici in azienda;
b) aggiornamento periodico di durata 4 – 8 ore per imprese da 15 a 50 dipendenti o oltre
La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 del 1994, durante l'orario di lavoro (non pare tuttavia
che sia vietata durante ore di lavoro straordinario come tali debitamente retribuite) e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
Il RLSIl RLS ha diritto:
Di fare di propria iniziativa in merito a: Verificare l’applicazione delle misure
di sicurezza Proporre attività di prevenzione e
formazione Avvertire il responsabile aziendale
dei rischi individuati Ricorrere alle autorità competenti se
ritiene che le misure di prevenz. e protez. non siano idonei
Formazione e Formazione e InformazioneInformazione
L’obbligo di formazione è stato introdotto dal D.Lgs.626. Educare l’uomo nella sua globalità: mente, cuore, mano.
Obbligo già presente nella legislazione precedente. Fornire notizie (a livello verbale o scritto).
InformazioneInformazione Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (anche ai lavoratori a domicilio) informazione adeguata e specifica su: I rischi “ambientali”, legati all’intero
processo produttivo; I rischi legati alla mansione specifica
(vd. normativa e disposizioni aziendali); Sulle misure di prevenzione e
protezione adottate.
InformazioneInformazione Inoltre su: I pericoli relativi all’uso di sostanze e
preparati pericolosi Le procedure di 1) Pronto soccorso
2) Lotta antincendio 3) Evacuazione
Il RSPP e il medico competente I nominativi degli addetti alle emergenze
P.S. Il compito di fornire informazioni ai lavoratori spetta al RSPP sebbene le sanzioni per la violazione dell’obbligo sono a carico del datore di lavoro.
Formazione e Formazione e Informazione QUANDO?Informazione QUANDO?
Al momento dell’assunzione Al momento del trasferimento o cambiamento di mansione In occasione di cambiamenti dell’organizzazione aziendale: 1) Nuove attrezzature 2) Nuove tecnologie 3) Nuove sostanze o preparati
pericolosi
Formazione Formazione A CHI?A CHI?
AI LAVORATORI: avviene durante l’orario di lavoro; senza oneri a carico dei lavoratori. AGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA: sulla base dei rischi specifici dell’azienda o unità produttiva; formazione organizzata previa consultazione RLS. AL RLS
INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 36 - 37)
IL DATORE DI LAVORO DEVE
INFORMARE CIASCUN
LAVORATORE SU :
IL DATORE DI LAVORO DEVE
INFORMARE CIASCUN
LAVORATORE SU :
Rischi per la sicurezza e la salute connessi con l’attività
Misure e attività di protezione e prevenzione
Rischi specifici, norme e disposizioni aziendali
Sostanze pericolose
Antincendio, evacuazione, pronto soccorso
Responsabile SPP e medico competente
Lavoratori incaricati delle procedure di emergenza
Durante orario di lavoro
- All’assunzione- Cambio mansione- Cambio attrezz., tecnol., sostanze
In modo periodico
In modo particolare per il Rappr. per la Sicur.
In modo mirato gli addetti all’antincendio, ecc.
USL R.E.
SMPIL
Formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e salute con particolare riferim. al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni
IL DDL DEVE FORMARE CIASCUN
LAVORATORE :(Possibilità di delega)
IL DDL DEVE FORMARE CIASCUN
LAVORATORE :(Possibilità di delega)
IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)
GLI ADDETTI ALLA GEST. DELLE EMERGENZEGLI ADDETTI ALLA GEST. DELLE EMERGENZE
Il DL adotta le misure di gestione dell’emergenza (ai sensi degli artt. 43-46
del D.Lgs. n. 81/08), ed in particolare:
• designa preventivamene i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda ovvero dei rischi specifici;
• adotta le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza ed impartisce le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, siano informati ed abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
continua
IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)
• si astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
• organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso e con gli organismi della protezione civile competenti in tema di salvataggio, lotta antincendio e gestione emergenze;
• sentito il Medico competente, predispone (ai sensi degli artt. 27-31 del
D.P.R. n. 303/56) dei pacchetti di medicazione, delle cassette di pronto soccorso (di cui al D.M. 02/07/58) o delle camere di medicazione, a seconda del numero dei lavoratori e dell’ubicazione e tipologia rischi;
• organizza gli addetti all’emergenza prevedendo turni e sostituzioni per ferie, malattie ed altro.
GLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEL PRIMO SOCCORSO
IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)IL D.Lgs. 81/08 (ex 626/94)
GLI ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE E DEL PRIMO SOCCORSO
I lavoratori incaricati di attuare le misure di gestione dell’emergenza non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (ai sensi dell’art. 43, c. 3, del D.Lgs. n. 81/08) . Essi, inoltre,
devono essere formati (vedi D.M. 10 marzo 1988), essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità
produttiva.
I lavoratori incaricati di attuare le misure di gestione dell’emergenza non possono rifiutare la designazione se non per giustificato motivo (ai sensi dell’art. 43, c. 3, del D.Lgs. n. 81/08) . Essi, inoltre,
devono essere formati (vedi D.M. 10 marzo 1988), essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei rischi specifici dell’azienda ovvero dell’unità
produttiva.
FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO (D.M. 388/2003)1. Gli addetti al pronto soccorso, designati ai sensi dell’art.18,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 81/08, sono formati con istruzione teorica e pratica per l’attuazione delle misure di primo intervento interno….
2. Per le aziende o unità riproduttive di gruppo A (aziende con più di 5 addetti e con grado di inabilità INAIL superiore a 4, riconducibili al tariffario INAIL) il corso di formazione deve avere la durata di 16 ore.
3. Per le aziende appartenenti ai gruppi B e C il corso deve avere la durata di 12 ore.
4. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico (art.3, comma 5, D.M. 388/2003).
FORMAZIONEFORMAZIONE
FORMAZIONE ANTINCENDIO – EMERGENZE (D.M. 10.3.98)
1. Il DL deve eseguire una valutazione del rischio di incendio all’interno della propria attività.
2. All’esito della valutazione dei rischi di incendio, il DL deve: - fornire ai lavoratori una adeguata informazione e formazione sui rischi di
incendio - designare uno o più lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. - fornire agli addetti antincendio la strumentazione necessaria per gli
interventi antincendio e di protezione personale. - garantire l’efficienza dei sistemi di protezione antincendio.3. La durata del corso per addetti antincendio deve essere di 8 ore, nel caso in
cui dalla valutazione del rischio scaturisca il rischio medio, in caso di rischio elevato la durata del corso deve essere di 16 ore.
FORMAZIONEFORMAZIONE
Per la presenza contemporanea di oltre 300 persone, il personale
addetto deve conseguire l’Attestato di idoneità tecnica, rilasciato dal
Comando dei VV.F. (D.L. 1° ottobre 1996 convertito dalla L. 18 novembre 1996, n. 609)
INFORTUNIOEvento avvenuto nell’organismo per causa violenta
in occasione dello svolgimento di attività da cui derivi inabilità (totale o parziale, temporanea o permanente) o morte del prestatore d'opera.
va messo in relazione alla effettiva capacità dell'agente lesivo di produrre il danno, che deve pertanto essere direttamente ricollegabile alla violenza subita dal prestatore, indipendentemente dalla valutazione quantitativa dell'agente (anche un piccolo graffio sopracutaneo se può servire all'ingresso di virus o malattie in caso di contatto diretto per lavoro).
Tale violenza è normalmente, ma non necessariamente, esterna e deve agire rapidamente sulla persona interessata provocando comunque una lesione.
Questa lesione, poi, deve essere a sua volta la causa dell'inabilità o del decesso del prestatore di lavoro e deve avvenire comunque sempre in occasione del lavoro stesso.
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALIINFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
MALATTIA PROFESSIONALE
La malattia professionale, o tecnopatia, è un evento dannoso di tipo lesivo che provoca lo stesso effetto
dell'infortunio, cioè l'inabilità lavorativa, ma in tempi e modi diversi, non esistendo la necessarietà del fatto
violento ed immediato.
La causa deve risiedere nella esposizione per lo meno normale ed essenziale,
sebbene non quotidiana, ad ambienti od agenti chimici, fisici biologici o tecnici
che siano necessari all'espletamento del lavoro svolto ed ai quali si possa
ragionevolmente far risalire la causa dell'insorgenza della malattia.
INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALIINFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI
PERICOLO Una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (materiali di lavoro, materie prime o intermedie, metodi di lavoro, macchine e strumenti) in grado di causare danni alle persone o all’ambiente.
RISCHIO Indica la concreta probabilità che, nelle condizioni di impiego o di esposizione, sia raggiunto il livello potenziale di danno e le dimensioni possibili del danno eventuale.
DANNO Lesione fisica o alterazione dello stato di salute (infortunio sul lavoro, malattia professionale, eventi con ripercussioni sulla popolazione e l’ambiente esterno) causata da un pericolo.
INFORTUNIO SUL LAVORO Evento lesivo da causa violenta durante il lavoro.
MALATTIA PROFESSIONALE Processo morboso per esposizione prolungata ad agenti nocivi durante il lavoro.
PREVENZIONE Il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell'ambiente esterno.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
ORIENTAMENTI CEE RIGUARDO LA VALUTAZIONE ORIENTAMENTI CEE RIGUARDO LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUL LAVORODEL RISCHIO SUL LAVORO
DEFINIZIONI
PERICOLO
RISCHIO
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
PROPRIETA’ O QUALITA’ INTRINSECA DI UN DETERMINATO FATTORE ( PER ES.: MATERIALI O
ATTREZZATURE DI LAVORO, METODI O PRATICHE DI LAVORO, ECC. ) AVENTE IL POTENZIALE DI CAUSARE
DANNI
PROBABILITA’ CHE SIA RAGGIUNTO IL LIMITE POTENZIALE DI DANNO NELLE CONDIZIONI DI IMPIEGO,
OVVERODI ESPOSIZIONE, DI UN DETERMINATO FATTORE
PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLA POSSIBILE ENTITA’ DEL DANNO, QUALE CONSEGUENZA DEL
RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI NELL’ESPLETAMENTO DELLE LORO
MANSIONI, DERIVANTE DAL VERIFICARSI DI UN PERICOLO SU DI UN LUOGO DI LAVORO
CONCETTI GENERALI DEFINIZIONICONCETTI GENERALI DEFINIZIONI
PERICOLO
FONTE DI POSSIBILI LESIONI O DANNI ALLA SALUTE
(da UNI EN 292-1)
RISCHIO
COMBINAZIONE DI PROBABILITà E GRAVITà DI POSSIBILI LESIONI O DANNI ALLA SALUTE
IN SITUAZIONI PERICOLOSE
(da UNI EN 292-1)
FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALEFATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE
RISCHIO
INFORTUNI
RISCHIO FISICO
RISCHIO CHIMICO
RISCHIO legato a
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO
RISCHIO
BIOLOGICO
FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIOFATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO
RISCHIO
IMPIANTI E LORO
UTILIZZO
AMBIENTE
UOMO
DANNOLesione fisica o alterazione dello
stato di salute
INFORTUNIO
Incidente determinato da una causa violenta in occasione di
lavoro dal quale derivi la morte o l’invalidità permanente o
l’inabilità temporanea
Principi generali di PREVENZIONEPrincipi generali di PREVENZIONE
•Eliminazione del rischio
•Riduzione del rischio alla fonte
•Prevenzione integrata (misure tecniche, produttive e organizzative)
•Sostituzione del pericoloso con il meno o il non pericoloso
•Rispetto dei principi ergonomici
•Priorità delle misure di protezione collettiva
•Limitazione al minimo del numero degli esposti
•Uso limitato di agenti chimici, fisici e biologici
•Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei ricci, ecc.
Art. 15 D.Lgs. 81/08
Tabella Scala delle probabilità (P)
Valore Livello Definizioni / Criteri
4 Altamente probabile
Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata e il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’azienda, dell’USSL, dell’ISPESI, etc….).
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
3 Probabile
la mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico e diretto.
E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito un danno.
Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
2 Poco probabile
La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi.
Sono noti solo pochissimi episodi già verificatesi.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa
1 Improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno, solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili, indipendenti.
Non sono noti episodi già verificatisi.
Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
Tabella Scala dell’ entità del danno (D)
Valore Livello Definizioni / Criteri
4 Gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
3 Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
2 Medio Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.
esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.
Matrice di valutazione del Rischio: R = P x D
P
D
4 8 12 16
3 6 9 12
2 4 6 8
1 2 3 4
4
3
2
1
1 2 3
4 R > 8 Azioni correttive indilazionabili
4 <= R <= 8
Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
2 <= R <= 3
Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine
R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
Schema di Metodologia
per la Valutazione dei Rischi