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18 Università degli Studi della Calabria Corso di Diritto Privato Il contratto Il contratto Requisiti Requisiti

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Università degli Studi della Calabria. Corso di Diritto Privato. Il contratto Requisiti. REQUISITI DEL CONTRATTO (Artt. 1321 – 1325 cc). Il contratto è, innanzitutto, l’«accordo tra due o più parti ...». DISTINZIONE TRA. SOGGETTO. e. PARTE. - PowerPoint PPT Presentation

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Corso di Diritto Privato

Il contratto Il contratto RequisitiRequisiti

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REQUISITI DEL CONTRATTO(Artt. 1321 – 1325 cc)

Il contratto è, innanzitutto, l’«accordo tra due o più parti ...»

DISTINZIONE TRA

SOGGETTO PARTEe

Centro di interessi che può accomunare più soggetti (parte plurisoggettiva) Es. vendita di un bene comune da parte di più comproprietari

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18REQUISITI DEL CONTRATTO

PARTE FORMALE (o della fattispecie =autore dell’atto ovvero del procedimento di formazione del negozio.

Deve essere necessariamente determinata altrimenti lo stesso accordo non sarebbe configurabile.

PARTE SOSTANZIALE (o del regolamento di interessi ) =Destinatario degli effetti negozialiPuò anche non essere determinata (salvo che per i negozi

intuitu personae)Es. Rappresentanza in incertam personamCASI PARTICOLARI: Attribuzione diretta dagli effetti negoziali ad un soggetto diverso dalla parte sostanziale1) per volontà dei contraenti

es. Contratto a favore di terzi2) a titolo di responsabilità

es. Il falsus procurator è destinatario dell’obbligo di dare esecuzione ad un negozio, a seguito del suo comportamento.

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18REQUISITI DEL CONTRATTO

DETERMINAZIONE NEGOZIALE DEI SOGGETTI IDENTIFICAZIONE

MEZZI DI IDENTIFICAZIONE =Segni rappresentativi della soggettività o della personalità .

NOME FALSO Non rileva – non incide sulla validità ed efficacia del contratto -Le parti sono rilevanti nella loro identità fisica e l’uso di false generalità non impedisce l’esatta individuazione fisica del soggetto.

NOME ALTRUI Rileva - sorge il dubbio sul soggetto al quale debba attribuirsi il negozio (al soggetto il nome del quale è stato usurpato o al soggetto usurpatore )

CONSEGUENZE:sono diverse a seconda delle concrete circostanze e della rilevanza della persona nell’ambito del concreto negozio.Ad es., i negozi dove il soggetto è indifferente rimangono validi ed efficaci – la controparte è disinteressata alla identità del contraente.

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18REQUISITI DEL CONTRATTO

ACCORDOINCONTRO DELLE VOLONTA’ DEI CONTRAENTI

MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’Disputa sulla rilevanzadella volontà interna(Teoria della volontà)o della volontà esterna(Teoria della dichiarazione)

DICHIARAZIONE ESPRESSA

DICHIARAZIONE TACITA(Comportamento concludente)

La volontà è manifestata con segni espressivi idonei ad esprimere immediatamente e direttamente la volontà.

Comportamento dal quale possibile desumere in modo univoco la volontà negoziale.

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18REQUISITI DEL CONTRATTO

SILENZIO =

NEGOZI DI ATTUAZIONE =

PROTESTATIO =

Comportamento ambiguo che non esprime alcuna volontà. Di norma è irrilevante – Assume rilevanza solo in alcuni casi, esprimendo una volontà. In tali ipotesi assume valore di una dichiarazione espressa.

Atto negoziale che si realizza mediante un comportamento attuativo. La volontà del privato si realizza senza passare per il momento della dichiarazione.Es. Abbandono, Occupazione (art. 923 cc) Distruzione del testamento olografo.Possibilità per il soggetto agente di contestare

il significato attribuito al suo comportamento, manifestando espressamente una volontà contraria.

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18REQUISITI DEL CONTRATTO

CAUSA

Art. 1325 c.c. n. 2

Elemento essenziale del contratto – non può mancarePRINCIPIO DI CAUSALITA’ NEGOZIALE(Il principio è esteso ai negozi unilaterali tra vivi a contenutopatrimoniale, nei limiti della compatibilità – art. 1324 cc)

DEFINIZIONE = Assenza di una definizione unitaria

“RATIO”= complessità della identificazione della causa quale “qued” che illumina il contratto nella sua dimensione di valore.

ORIGINARIA IDENTIFICAZIONE TRA “CAUSA DEL CONTRATTO” e “CAUSA DELL’OBBLIGAZIONE”(Nel codice del 1865) Il contratto era inteso esclusivamente come fonte di obbligazione, sì che causa del contratto era anche causa dell’obbligazione.

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18REQUISITI DEL CONTRATTO

CONCEZIONE SOGGETTIVA DELLA CAUSA =Scopo che induce il soggetto alla conclusione del contratto.

Limiti = Confusione tra causa e motivi

SUPERAMENTO DELLA CONCEZIONE DEL CONTRATTO COME MERAMENTE OBBLIGATORIO (Nel codice del 1942)

CONCEZIONI OGGETTIVE DELLA CAUSA =Causa come ragione economico-

giuridica del negozio, ciò che giustifica in astratto l’operazione dei privati. La causa diventa strumento di controllo dell’operare del singolo nell’ordinamento giuridico.Identificazione della causa con il tipo

contrattuale, inteso quale schema astratto regolamentare che racchiude l’operazione posta in essere dai privati.Intendendo la causa in astratto si giunge a ricollegare ad ogni tipo contrattuale una sua causa.

Limiti =

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18REQUISITI DEL CONTRATTO

CAUSA IN CONCRETO

TEORIA DELLA CAUSA COME FUNZIONE ECONOMICO-INDIVIDUALE

TEORIA DELLA CAUSA COME SINTESI DI EFFETTI ESSENZIALI

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OGGETTOOGGETTO

Necessaria distinzione tra

OGGETTO DELNEGOZIO/CONTRATTO

CATEGORIA LOGICA

OGGETTODELL’OBBLIGAZIONE/RAPPORTO

ENTITA’ MATERIALE

Elemento della fattispecie categoria logica sulla quale si forma il consenso che si sostanzia nella rappresentazione della realtà operata dalle parti mediante segni convenzionali, (es. scrittura, parola, disegno, ecc.) La sua mancanza o la sua patologia comporta l’invalidità della fattispecie.

Elemento del rapporto che scaturisce dalla fattispecie. Si tratta delle cose esterne (materiali) mediante le quali i soggetti conseguono le nullità perseguite. Se l’oggetto della prestazione è viziato non si ha invalidità ma si incide sulla fase attuativa ed esecutiva del contratto, sì che può aversi risoluzione.

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Normalmente SITUAZIONE REALE E SITUAZIONE RAPPRESENTATA coincidono

Oggetto del rapporto Oggetto del contratto

La mancata coincidenza può avvenire per anomalie o incongruenze della situazione descritta o per ipotesi patologiche(es. Negozi su beni futuri – Negozi per relationem)

OGGETTOOGGETTO

REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 c.c.)

1) POSSIBILITA’FISICAFISICA = Va valutata sul piano materiale. Si ha impossibilità fisica quando l’oggetto non esiste in natura o quando il comportamento umano non può, in base all’esperienza comune, raggiungere il risultato dedotto nel negozioGIURIDICAGIURIDICA = Va valutata sul piano giuridico – normativo. Si ha impossibilità giuridica quando l’oggetto non è affatto configurabile sul piano giuridico (es. Pegno su beni immobili). Si parla di CONTRATTO ASSURDO. Diversa è l’ipotesi di uncontrasto con la legge (ILLICEITA’)

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REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 cc)

2) LICEITA’ = Conformità dell’oggetto a norme imperative, ordine pubblico e buon costume. L’essenza dell’illiceità consiste nell’attitudine del regolamento contrattuale a sacrificare un interesse superindividuale.

DISTINZIONE DALLA “ILLICEITA’ DELLA CAUSA”

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18REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 cc)

3) DETERMINATEZZA / DETERMINABILITA’

Immediata riconducibilità delle situazioni soggettive programmate a fatti e casi univoci

Concreta determinazione in base ai referenti e ai criteri indicati dalle parti.DETERMINAZIONE PER RELATIONEM:Le parti indicano l’oggetto mediante un rinvio ad una fonte esterna (es. contratto intercorso tra le stesse o diverse parti; un giornale; ecc.).ARBITRAGGIO:L’oggetto è individuato da un terzo soggetto (arbitratore) al quale le parti, congiuntamente, deferiscono tale compito (art.1349 cc) La scelta dell’arbitratore può essere impugnata per manifesta iniquità o erroneità (arbitraggio prudenziale, effettuabile dal giudice) o solo a causa di mala fede (arbitraggio discrezionale, non effettuabile dal giudice).

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18REQUISITI DELL’OGGETTO (Art. 1346 cc)

DISTINZIONE OGGETTO – CAUSA – CONTENUTO

Il “contenuto” esprime la sintesi della causacausa e dell’ oggettooggetto del contratto

assetto di interessiperseguiti dalle parti

(Profilo dinamico)

condotte e cose predisposte per la realizzazione dell’interesse delle parti (Profilo statico)

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FORMA

DEFINIZIONE: La forma, come requisito del contratto, indica il documento (ATTO PUBBLICO o SCRITTURA PRIVATA) dal quale risulta la manifestazione di volontà delle parti. E’ necessario che vi sia un segno autografo in grado di identificare con certezza i dichiaranti (cd. SOTTOSCRIZIONE).

“PRINCIPIO DI LIBERTA’ DELLE FORME”

Principio che si ritiene vigente nel nostro ordinamento, quale corollario del principio di autonomia privata: i privati possono scegliere liberamente la forma delle loro negoziazioni, quando non sia la legge a richiedere una forma particolare (art. 1325 n. 4 c.c.).Poiché tale norma individua nella forma un requisito essenziale solo quando è richiesta dalla legge, si argomenta a contrario che, in assenza di qualsiasi previsione normativa, le parti sono libere di adottare qualsiasi forma.In questa prospettiva le norme sulla forma sono norme eccezionali perché derogano al principio di libertà della forma.

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FORMA

CRITICA Necessaria prospettiva funzionale della forma: L’interprete deve guardare al perchè, alla “ratio” della prescrizione sulla forma, la quale, tende, di norma, a realizzare un interesse meritevole di tutela. Quando vi sia un interesse costituzionalmente rilevante che può essere tutelato utilizzando una certa forma, questa dovrà essere osservata anche in mancanza di una previsione di legge.SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI LIBERTA’ DELLE

FORME.Norme sulla forma Norme ordinarie perchè mirano alla realizzazione di interessi costituzionalmente rilevanti.

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CLASSIFICAZIONI DELLA FORMA

FORMA AD SUBSTANTIAM =E’ richiesta ai fini della validità del contratto – la sua mancanza comporta la nullità del contratto.FORMA AD PROBATIONEM =E’ richiesta per provare in giudizio la stipulazione del contratto qualora dovesse sorgere una controversia tra le parti. In mancanza di tale forma il contratto è valido ma non può essere provato per testimoni o mediante presunzioni.FORMA AI FINI PUBBLICITARI = La forma è necessaria ai fini

della trascrizione o dell’iscrizione dell’atto in pubblici registri. Es. Vendita di autoveicoli che può perfezionarsi anche con una stretta di mano ma per l’iscrizione al P.R.A. occorre una dichiarazione autenticata del venditore.FORMA PER L’OPPONIBILITA’ AI TERZI = La forma è richiesta per far valere nei confronti dei terzi gli effetti del contratto. Es. Vendita con riserva di proprietà non è opponibile ai creditori se non risulta da atto scritto anteriore al pignoramento.

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FENOMENI PARTICOLARIRELATIO Individuazione del regolamento attraverso fonti

esterne. Nei negozi solenni è possibile solo per il cd. contenuto accessorio. Il contenuto minimo, ossia l’intento delle parti, di conseguire il risultato corrispondente, deve rivestire necessariamente la forma richiesta – solenne, sì che non è possibile la RELATIO. In caso contrario si ha l’invalidità del contratto.

FORME CONVENZIONALI (Art. 1352 cc)Le parti possono determinare, con patto scritto, la forma del proprio contratto.

REQUISITI DI VALIDITA’ DEL PATTO SULLA FORMA:1) Forma scritta2) Meritevolezza

il patto deve tendere a realizzare un interesse meritevole di tutela, ovvero non imporre un sacrificio al contraente debole che intenda esercitare un diritto.EFFETTI DEL PATTO SULLA FORMA: Si presume che la forma

sia voluta ADSUBSTANTIAM sì che si ha invalidità del contratto senza la forma convenzionale, salvo che risulti una diversa volontà delle parti in ordine alle conseguenze che le parti hanno dichiarato univocamente di volere.

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18Rappresentanza

cd.indiretta

Ambasceria (o nuncius)

Rappresentanza(o

immedesimazione

organica)

Negozio per conto di

chi spetta

Non ha la spendita del nome del rappresentato. Il potere di gestione del contraente non è manifestato all’esterno, alla controparte. Rimane oggetto di previsione nel rapporto (interno) tra interessato e rappresentante.Destinazione al sostituto delle sole conseguenze economiche (ma non di quelle giuridiche) della dichiarazione di volontà

Predeterminazione dell’intero regolamento negoziale da parte del sostituto.Il nuncius si limita a trasmettere le decisioni adottate dall’interessato

Mancanza assoluta nel sostituito degli attributi della persona fisica ai quali riferire i vizi della volontà ovvero gli stati soggettivi rilevanti.

Individuazione del sostituito in base ad eventi oggettivi e successivi.

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18FIGURE AFFINI DI SOSTITUZIONE NELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE

Rappresentanza indirettaUn soggetto (rappresentante), allo scopo di curare un interesse altrui, compie un atto giuridico destinato a produrre effetti nella sfera giuridico-patrimoniale di un altro soggetto (rappresentato)

ELEMENTI COSTITUTIVI

Conclusione di uncontratto

Spendita del nomealtrui (ma ammissibilità anchedella cd. spendita delnome in bianco)

Cura degli interessi altrui

Potere di sostituzioneLegittimazione ad agire del rappresentante

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18FONTI DEL POTERE RAPPRESENTATIVO:

Rappresentanza legaleIl potere rappresentativo è conferito dalla legge allo scopo di curare gli interessi di un soggetto incapace (es. minore di età, interdetto giudiziale) ed anche in mancanza o contro la volontà dell’interessato.La rappresentanza legale risponde, infatti, ad esigenze di interesse generale.

Rappresentanza volontariaSussistenza della dichiarazione della volontà dell’interessato di conferire il potere rappresentativo, cd. procura negozio unilaterale non recettizio (tesi preferibile) autonomia causale, ma non astrattezza (nullità della procura per inesistenza o illiceità dell’interesse del rappresentato, ma non per i vizi del titolo costitutivo del rapporto di gestione in quanto tali)differenza dal mandato: con la procura si ha costituzione del potere di compiere atti comportanti conseguenze giuridiche o quanto meno economiche per un altro soggetto. Il mandato, in quanto contratto, vincola. La procura, come negozio unilaterale, conferisce la facoltà. Fattori dell’inefficacia della procura:dichiarazione del rappresentato di modifica (limitativa) ovvero di revoca della procura, salvo che sia stata conferita anche nell’interesse dello stesso rappresentante, altrimenti essa è inefficace, e sempre che vi sia la conoscenza da parte dei terzi ovvero la predisposizione di mezzi idonei per portarle a conoscenza dei terzi, altrimenti essa è inopponibile.

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18REGIME DELLA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’capacità Vizi della volontà Stati soggettivi

rilevanti

1) Il rappresentante deve avere la capacità di intendere e volere, perchè egli esprime una propria dichiarazione di volontà – è parte formale dell’atto.2) Il rappresentato deve avere la capacità di agire in quanto autore della procura e destinatario del regolamento negoziale

Vanno valutati con riferimento al rappresentante, salvo che per quegli elementi del regolamento contrattuale predeterminati dal rappresentato.

1) operatività delle conseguenze della mala fede (es., annullabilità del contratto ex art. 428 c.c.; revocatoria dell’atto oneroso ex art. 2901 c.c.) se questa riguarda la persona del rappresentante ed elementi del contratto non predeterminati dal rappresentato;2) operatività delle conseguenze della mala fede sempre, se questa riguarda la persona del rappresentato.

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18ABUSO DEL POTERE RAPPRESENTATIVO:FATTISPECIE: Si ha conflitto di interessi se il rappresentante persegue in via esclusiva, un interesse proprio o di un terzo incompatibile con la tutela degli interessi del rappresentato.

Conflitto d’interessi (1394 cc) Contratto con se stesso. Ipotesi specifica diabuso di potere (1395 cc)

Annullabilità dell’atto, su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo

Annullabilità del contratto su domanda del rappresentato, 1) salvo che il rappresentato abbia specificamente autorizzato il rappresentato a concludere il contratto con se medesimo, ovvero2) salvo che il contenuto del contratto sia determinato in modo da escludere la possibilità di conflitto d’interessi.

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MANCANZA O ECCESSO DI POTERE:

Fattispecie Conseguenze

Conclusione di un contratto in nome altrui in mancanza assoluta di una procura dell’interessato, ovvero con caratteristiche più onerose per il rappresentato di quelle del contratto che il rappresentante era effettivamente autorizzato a concludere.

1)Inefficacia delle attribuzione concordate; 2) obbligo del falso rappresentante di risarcire il danno al terzo contraente, se questi non conosceva né poteva conoscere la mancanza di procura; 3) potere dell’interessato di far acquistare forza giuridica alle attribuzioni contrattuali mediante una propria dichiarazione unilaterale di volontà. cd. ratifica (negozio giuridico uniolaterale recettizio)retroattività inter partessalvezza dei diritti acquistati dai terzi

cause di estinzione del potere di ratifica: accordo tra il falso rappresentante ed il terzo contraente ovvero scadenza del termine assegnato all’interessato dal terzo contraente.

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Contratto per persona da nominare

conclusione di un contratto con il patto che se uno dei contraenti manifesterà in seguito di volerlo un terzo sarà titolare, attivo e passivo, delle situazioni soggettive scaturenti dalla dichiarazione contrattuale (cd. riserva di nomina)

INQUADRAMENTO SISTEMATICO

Teoria della rappresentanzaCostituzione degli effetti in capo al terzo in virtù di una procura preventiva ovvero di una ratifica successiva incompatibilità con la dinamica per la quale il contratto produce effetti nei confronti del contraente originario, dato che la falsa rappresentanza non può mai avere questa conseguenzaTeoria della fattispecie a formazione successivaCostituzione degli effetti in capo al terzo dato che esso diviene parte della stessa convenzione la quale non si perfeziona fino al momento dell’accettazione della nomina incompatibilità con il regime per il quale gli effetti del contratto si formano (a favore o a carico del contraente) anche se la nomina e quindi la sua accettazione mancano del tutto

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18INQUADRAMENTO SISTEMATICO

Teoria della cessione e surrogazioneCostituzione degli effetti in capo al terzo in virtù di un trasferimento dal contraente originario incompatibile con la retroattività degli effetti della nominaTeoria condizionaleCostituzione degli effetti con il terzo come titolare in ragione dell’avveramento di una condizioneIncompatibilità con la costituzione degli effetti (sia pure con il contraente come titolare), anche se l’evento non si verifica.

Teoria della facoltà alternativaCostituzione delle situazioni soggettive discendenti dal contratto con una pluralità di titolari (anziché di prestazioni come avviene nella figura di cui all’art. 1285 ss.c.c.) alternativi fino al momento, anteriore o comunque non successivo all’esecuzione, della concentrazione su di un unico titolare.

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DICHIARAZIONE DI NOMINA:

NaturaNegozio unilaterale recettizio

Condizioni di efficaciaCompimento e comunicazione all’altra parte entro 3 giorni dalla stipulazione del contratto ovvero nel diverso termine stabilito dalle parti; accompagnamento con l’accettazione o la procura preventiva rilasciata dal nominato + emissione nella stessa forma usata per il contratto (anche se non prescritta per la validità di questo)Conseguenze giuridiche del compimentoCostituzione delle situazioni discendenti dalla dichiarazione contrattuale con il nominato come soggetto attivo e passivo e (ma soltanto se la nomina è comunicata entro 3 giorni, nonostante il termine diverso stabilito dalle parti) mancata costituzione dell’obbligo di pagare al fisco la tassa per il trasferimentoConseguenze giuridiche della mancanza o della invaliditàOperatività delle situazioni derivanti dalla dichiarazione contrattuale a favore o a carico del contraente originario.