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SEMINARIO Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri Avv. Enrico Mormino Responsabile Area Legale Assaeroporti 1 ° dicembre 2010 1

Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri193.205.144.19/scienzepolitiche/didatt_online/ist-dir-pri/Inter... · di trasporto aereo di ... altre condizioni di rischio per la navigazione

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SEMINARIO

Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

Avv. Enrico MorminoResponsabile Area Legale Assaeroporti

1°dicembre 2010

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

VETTORE - Articolo 776 cod. nav. sono ammessi ad effettuare a titolo oneroso servizidi trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su rotteintracomunitarie, i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonché,preventivamente, una certificazione quale operatore aereo.

Art 2 D.Lgs. N. 18/99 vettore, qualsiasi persona fisica o giuridica che trasporti pervia aerea passeggeri, posta, merci, da e per l'aeroporto considerato

AEROPORTO – Essential Facility (profilo concorrenza/profilo infrastruttura)

Articolo 941 cod. nav. Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilitàdel vettore per lesioni personali del passeggero, è regolato dalle norme comunitarie edinternazionali in vigore nella Repubblica.

Convenzione di Montreal del 1999 e dai Regolamenti comunitari

La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore nonmunito di licenza di esercizio.

CONTRATTO DI TRASPORTO AEREO Articolo 1678 c.c. Col contratto di trasporto ilvettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro .

Regolato norme cod. civ. in quanto non derogato norme cod. nav. e leggi speciali.

La conclusione del contratto precede l’esecuzione dello stesso.

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

Obbligazioni delle parti nel contratto di trasporto aereo

Bisogna fare riferimento a Condizioni Generali di Trasporto (IATA – Low Cost)

Obbligazioni del Vettore:

trasferire persone o cosa da un luogo di partenza ad uno di destinazione identificati;

effettuare il trasferimento nel giorno indicato e nell’ora stabilita;

osservare gli adempimenti di carattere amministrativo e sanitario;

osservare gli adempimenti di security;

effettuare le operazioni di imbarco e sbarco;

assicurare la propria responsabilità nei confronti dei passeggeri;

informare tempestivamente i passeggeri.

Obbligazioni del Passeggero:

pagare il corrispettivo del trasporto;

presentarsi tempestivamente all’imbarco ed esibire il biglietto;

rispettare il regolamento di bordo.

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

TRASPORTO AEREO = FILIERA COMPLESSA

L’aeroporto è complesso sistema integrato dove operano una molteplicità di operatori privati e pubblici il cui lavoro è funzionale aquello degli altri e dove in alcuni settori vigono le leggi di mercato, quindi della concorrenza.

Con il nuovo testo del codice, ha preso forma il “Sistema” aeroporto:

centralità del passeggero e rispetto dei suoi diritti in tutti gli aspetti del trasporto aereo ed in particolare nell’ambito dei serviziaeroportuali;

centralità del gestore nella erogazione dei servizi aeroportuali, anche quelli non direttamente svolti, con tutta una serie dilimitazioni.

importanza dell’assolvimento da parte del gestore del ruolo di coordinamento e controllo sui vari operatori privati presenti inaeroporto.

ORIENTAMENTI COMUNITARI CONCERNENTI IL FINANZIAMENTO DEGLI AEROPORTI E GLI AIUTI PUBBLICI DIAVVIAMENTO CONCESSI ALLE COMPAGNIE AEREE OPERANTI SU AEROPORTI REGIONALI (2005/C 312/01)

Le attività svolte da un aeroporto possono essere ricondotte alle seguenti categorie:

i) costruzione delle infrastrutture e degli impianti aeroportuali propriamente detti (piste, terminali, aree di stazionamento, torre dicontrollo aereo) o di supporto diretto (impianti antincendio, attrezzature per la sicurezza della navigazione aerea e per laprotezione contro atti ostili);

ii) utilizzo delle infrastrutture, comprendente la manutenzione e la gestione dell'infrastruttura aeroportuale;iii) la fornitura di servizi aeroportuali connessi al trasporto aereo, come i servizi di assistenza a terra, l'utilizzazione delle

infrastrutture connesse, i servizi antincendio, di pronto soccorso, sicurezza ecc.; eiv) lo svolgimento di attività commerciali non direttamente connesse alle attività di base dell'aeroporto e che comprendono, tra

l'altro, la costruzione, il finanziamento, l'utilizzazione e la locazione di spazi e beni immobili, non soltanto per uso ufficio emagazzinaggio, ma anche per gli alberghi, le imprese industriali nell'area aeroportuale, i negozi, i ristoranti e i parcheggi.

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

TRASPORTO AEREO = FILIERA COMPLESSA

GESTORE AEROPORTUALE – Art. 705 compito di amministrare e di gestire le infrastrutture aeroportuali edi coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti.

VETTORE - HANDLERS (GESTORE AEROPORTUALE, VETTORE IN AUTOPRODUZIONE, OPERATORITERZI) - SOCIETÀ DI CATERING - SOCIETÀ PETROLIFERE;

ENAC ente pubblico non economico, che rappresenta, ai sensi di quanto previsto dal codice della navigazione,«l'autorità unica di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile»(articolo 687) (pg. 168) nel rispetto dei poteri di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Art 718 cod. nav. - I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli aeroporti sono soggettialla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei poteri autoritativi di competenza, nonché al coordinamento econtrollo del gestore aeroportuale. Ferme restando le competenze delle forze di polizia, i soggettipubblici operanti negli aeroporti si coordinano su impulso e sotto la supervisione dell'ENAC.L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società Enav, fatte salve le competenze delMinistero della difesa.

ENAV la società per azioni, interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze e vigilata dalMinistero delle infrastrutture e dei trasporti, che, sempre in base alle previsioni del codice della navigazione,fornisce i servizi della navigazione aerea (art. 691-bis)

Polizia di Stato - Guardia di Finanza - Arma dei Carabinieri - Vigili del Fuoco - Agenzia delle Dogane –Aeronautica Militare - Ministero della Salute - Croce Rossa Italiana

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

Il GESTORE AEROPORTUALE: compiti e responsabilità

L’art. 705 del Codice della navigazione individua i Compiti del gestore

aeroportuale.

Il gestore aeroportuale è il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza

dell'ENAC, il compito

di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le

infrastrutture aeroportuali e

di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti.

L'idoneità del gestore aeroportuale a espletare tali attività è attestata dalla certificazione

rilasciata dall'ENAC.

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

Il GESTORE AEROPORTUALE: compiti e responsabilità

Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le competenze attribuite agli organi

statali in materia di ordine e sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione degli incendi e lotta

agli incendi, soccorso e protezione civile, il gestore aeroportuale

Il Gestore aeroportuale:a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la convenzione ed il contratto

di programma;

b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire l'efficiente ed ottimaleutilizzazione delle risorse per la fornitura di attività e di servizi di livello qualitativoadeguato, anche mediante la pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia ditraffico;

c) corrisponde il canone di concessione;

d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza aterra, di cui all'articolo 706, fornendoli direttamente o coordinando l'attività dei soggettiidonei che forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;

e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società Enav, assegna le piazzoledi sosta agli aeromobili e assicura l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personalesui piazzali, al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli aeromobili,verificando il rispetto delle prescrizioni del regolamento di scalo da parte degli operatoriprivati fornitori di servizi aeroportuali;

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

Il GESTORE AEROPORTUALE: compiti e responsabilità

Il Gestore aeroportuale:f. propone all'ENAC l'applicazione delle misure sanzionatorie previste per

l'inosservanza delle condizioni d'uso degli aeroporti e delle disposizioni delregolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di servizi aerei eaeroportuali;

f. fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav, ai vettori e aglienti interessati in merito a riduzioni del livello del servizio ed a interventisull'area di movimento dell'aeroporto, nonché alla presenza di ostacoli o dialtre condizioni di rischio per la navigazione aerea nell'ambito del sedime diconcessione;

g. redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive emanate dal Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti e dall'ENAC e garantisce il rispetto deiprevisti livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza;

h. assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e merci, conformementealle disposizioni vigenti, nonchè la gestione degli oggetti smarriti

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

CARTA DEI SERVIZI Il documento di base che stabilisce i principi a cui attenersi per la redazione e gestione delle Carte dei

Servizi è costituito dal D.P.C.M. 27.1.94 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici” (anchenota sotto il nome di “Direttiva Ciampi – Cassese”).

Sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione,quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute,….alla libertà, alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione alla mobilità

soggetti erogatori individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio e, sulla base di essi,adottano e pubblicano standard di qualità e quantità di cui assicurano il rispetto

L’atteso schema relativo al comparto aeroportuale e del trasporto aereo è uscito con il D.P.C.M30.12.1998, recante “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta deiServizi pubblici del settore trasporti (Carta della mobilità) ”.

Circolare ENAC APT 12 e 31

Per "Carta dei Servizi" si intende un insieme di precisi impegni in tema di:

Sicurezza del viaggio; Sicurezza personale e patrimoniale; Regolarità del servizio (e puntualità dei mezzi); Pulizia e condizioni igieniche; Comfort del cliente; Servizi aggiuntivi; Informazione alla clientela; Aspetti relazionali e comportamentali; Servizi di sportello / varco; Integrazione modale; Attenzione all'ambiente

Indicazione di una serie di indicatori standard e unità di misure e metodologie di rilevazioni comuni

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

Negli ultimi anni, parallelamente alla crescita del trasporto aereo si è assistito all’emanazione ditutta una serie di provvedimenti legislativi volti:

alla liberalizzazione del settore (ad esempio per l'assegnazione delle bande orarie, l'assistenza aterra, i sistemi telematici di prenotazione) per consentire alla concorrenza di esplicarsi secondo regoledel gioco eque fra tutti i soggetti operanti nel settore;

alla tutela del passeggero.

tali norme sono prevalentemente a carattere comunitario (per tutte il Regolamento CE n. 261/2004),ovvero internazionali (per tutte la Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, recepita nelRegolamento n. 889/2002.

Articolo 949 bis Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto

Il vettore è responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto delpasseggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti epreposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza,per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereointernazionale, firmata a Montreal il 28 Maggio 1999 (Convenzione di Montreal).

Direttiva n. 90/314/CEE sui viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso“, comerecepita prima con D.Lgs. N.111/95 e poi con artt.82-100 D.Lgs. N. 206/05 - Codice delConsumo

Regolamento (CE) 889/2002 , che ha recepito la Convenzione di Montreal,modificando il Regolamento (CE) 2027/97 sui diritti dei passeggeri in caso di mancatariconsegna/danneggiamento del bagaglio;

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11Febbraio 2004, sui diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione, oritardo prolungato del volo.

Regolamento (CE) 1107/2006 sui diritti delle persone a mobilità ridotta (PRM).

Decreto Legislativo 27 Gennaio 2006, n. 69 – “Disposizioni sanzionatorie per laviolazione del Regolamento (CE) n. 261/2004

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

Convenzione di MontrealPer l’esigenza di favorire l’industria del trasporto, le legislazioni

nazionali e le convenzioni internazionali hanno gradualmenteprevisto dei limiti massimi di risarcimento

Ne trasporto aereo di persone tale limite è stato eliminato dallaConvenzione di Montreal in riferimento al danno alle persone,rimasto per ritardo e bagagli

Articolo 19 Il vettore è responsabile del danno derivante daritardo nel trasporto aereo di passeggeri, bagagli o merci(quindi responsabile dei danni da mancata esecuzione deltrasporto). Tuttavia il vettore non è responsabile per i danni daritardo se dimostri che egli stesso e i propri dipendenti epreposti hanno adottato tutte le misure che potevano essereragionevolmente richieste per evitare il danno oppure che eraloro impossibile adottarle.

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

Articolo 22 Nel trasporto di persone, in caso di danno da ritardo, così comespecificato all’articolo 19, la responsabilità del vettore è limitata alla somma di4150 diritti speciali di prelievo (DSP) per passeggero (Euro 4.631 circa).2. Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione,perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1000 diritti specialidi prelievo (DSP) per passeggero (Euro 1.116 circa).

Articolo 26: È nulla ogni clausola contrattuale intesa ad escludere la responsabilitàdel vettore o a fissare un limite inferiore a quello previsto nella presenteconvenzione. La nullità di detta clausola non determina tuttavia la nullitàdell'intero contratto, il quale rimane soggetto alle disposizioni della presenteconvenzione.

Articolo 954 cod. nav. I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose sono assoggettati alle norme sulla decadenza previste dalla normativa internazionale di cui all'articolo 951

Articolo 35 : il diritto al risarcimento si estingue nel termine di due anni decorrenti dal giorno di arrivo a destinazione . Termine non suscettibile né di sospensione né di interruzione.

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

Regolamento (CE) 889/2002 , che ha recepito la Convenzione di Montreal, modificando ilRegolamento (CE) 2027/97 sui diritti dei passeggeri in caso di mancata riconsegna/danneggiamentodel bagaglio

Il presente regolamento attua le pertinenti disposizioni della convenzione di Montreal per quantoconcerne il trasporto aereo dei passeggeri e dei loro bagagli (sia il bagaglio registrato sia quello nonregistrato

Risarcimento in caso di morte o lesioni Non vi sono limiti finanziari di responsabilità in caso di lesioni o morte del passeggero. Per danni

fino a 100000 DSP (Euro 111.600 circa) il vettore aereo non può contestare le richieste dirisarcimento. Al di là di tale importo il vettore aereo può contestare una richiesta di risarcimento solose è in grado di provare che il danno non gli è imputabile.

Anticipi di pagamento In caso di lesioni o morte di un passeggero, il vettore deve versare entro 15 giorni dall'identificazione

della persona avente titolo al risarcimento, un anticipo di pagamento per far fronte a immediate necessità economiche. In caso di morte, l'anticipo non può essere inferiore a 16000 DSP (Euro 17.856 circa).

Ritardi nel trasporto dei passeggeri In caso di ritardo, il vettore è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure

possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. La responsabilità per il danno è limitata a 4150 DSP (Euro 4.631 circa).

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

Ritardi nel trasporto dei bagagli

In caso di ritardo, il vettore aereo è responsabile per il danno a meno che non abbia preso tutte le misure possibili per evitarlo o che fosse impossibile prendere tali misure. Le responsabilità per il danno è limitata a 1000 DSP (Euro 1.116 circa).

Reclami relativi al bagaglio

In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione durante il trasporto del bagaglio, il passeggero deve sporgere quanto prima reclamo per iscritto al vettore. Nel caso in cui il bagaglio registrato sia danneggiato, il passeggero deve sporgere reclamo per iscritto entro sette giorni, e in caso di ritardo entro ventun giorni, dalla data in cui il bagaglio è stato messo a disposizione del passeggero.

Per il bagaglio registrato la responsabilità è oggettiva del vettore

Per il bagaglio non registrato non c’è inversione dell’onere della prova e spetta al passeggero dimostrare che il danno deriva da colpa del vettore

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

Regolamento (CE) 1107/2006 sui diritti delle persone a mobilità ridotta (PRM).

(Aspetti tariffari e applicativi)

Articolo 2: persone con disabilità" o "persone a mobilità ridotta":qualsiasi persona la cui mobilità sia ridotta, nell'uso del trasporto, a causa di qualsiasi disabilità fisica(sensoriale o locomotoria, permanente o temporanea), disabilità o handicap mentale, o per qualsiasialtra causa di disabilità, o per ragioni di età, e la cui condizione richieda un'attenzione adeguata e unadattamento del servizio fornito a tutti i passeggeri per rispondere alle esigenze specifiche di dettapersona;

Articolo 3: Un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico non può rifiutare, per motivi didisabilità o mobilità ridotta:a) di accettare una prenotazione per un volo in partenza o in arrivo a un aeroporto al quale si applica ilpresente regolamento;b) di imbarcare una persona con disabilità o a mobilità ridotta in tale aeroporto, purché la personainteressata sia in possesso di un biglietto valido e di una prenotazione.

Articolo 4: deroghea) per rispettare gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale,comunitaria o nazionale ovvero gli obblighi in materia di sicurezza stabiliti dall'autorità che harilasciato il certificato di operatore aereo al vettore aereo in questione;b) se le dimensioni dell'aeromobile o dei suoi portelloni rendono fisicamente impossibile l'imbarco o il trasporto della persona con disabilità o a mobilità ridotta.

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

In ogni caso il vettore aereo, il suo agente o l'operatore turistico compiono sforzi ragionevoli per proporre

un'alternativa accettabile alla persona in questione

Per esigenze sicurezza possono esigere che una persona con disabilità o a mobilità ridotta sia accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.

Articolo 6: Quando un vettore aereo, un suo agente o un operatore turistico riceve una notifica di richiesta di assistenza almeno quarantotto ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata, egli trasmette le informazioni in questione almeno trentasei ore prima dell'ora di partenza del volo pubblicata:

a) ai gestori degli aeroporti di partenza, arrivo e transito;

Articolo 7: Quando una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta si presenta in un aeroportoper un viaggio aereo, spetta al gestore aeroportuale garantire la prestazione dell'assistenza

Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano a condizione che:

a) la persona si presenti alla registrazione:

i) all'ora stabilita in anticipo e per iscritto (anche con mezzi elettronici) dal vettore aereo o dal suo agenteoppure dall'operatore turistico; o

ii) qualora non sia stato stabilito un orario, almeno un'ora prima dell'ora di partenza pubblicata; o

b) la persona arrivi a un punto designato all'interno del perimetro aeroportuale a norma dell'articolo 5:

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Febbraio 2004, sui diritti dei passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione, o ritardo prolungato del volo.

Stabilisce i diritti minimi dei passeggeri in caso di:

a) negato imbarco a passeggeri non consenzienti (c.d. overbooking);

b) cancellazione del volo;

c) ritardo del volo.

Tre tipologie di intervento

a) Assistenza

b) Riprotezione su volo alternativo

c) Compensazione pecuniaria

Il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

4. L'onere della prova, per quanto riguarda se e quando il passeggero è stato avvertito della

cancellazione del volo, incombe al vettore aereo operativo.

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Trasporto Aereo e Tutela dei Passeggeri

Giurisprudenza Nazionale

In Italia, anche prima della sentenza della Corte di giustizia c.d. Sturgeon i danni derivanti daritardo del volo venivano risarciti in base alla Convenzione di Montreal: l’unica esimente per ilvettore aereo era costituita dai casi di forza maggiore e/o caso fortuito.

Il Regolamento CE n. 261/04 non disciplina il collegamento con le norme contenute in altriregolamenti o convenzioni. Nell’interpretazione accolta dai giudici italiani, con la compensazionepecuniaria prevista nel Regolamento è cumulabile, altresì, il risarcimento del danno, anche diquello c.d. morale, che il passeggero dimostri di aver subito a causa di overbooking, cancellazionedel volo o ritardo.

Le domande risarcitorie nei confronti del vettore ricadono solitamente nella competenza deigiudici di Pace

GdP di Pozzuoli (Napoli) 17 novembre 2008 n. 3047 riconosce richiesta di risarcimento deldanno esistenziale a causa della cancellazione di un volo aereo, che però deve essere comprovato.

GdP di Frosinone, sentenza n. 265/09, riconosce che l’ingestione di un volatile nel motoredestro dell’aeromobile è un caso fortuito e di forza maggiore, escludendo la responsabilità delvettore

GdP di Casoria (Napoli) 7 febbraio 2007, considerata circostanza eccezionale lo sciopero nonprogrammato di alcuni dipendenti di una società di handling;

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