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Prendendo spunto dal programma di finanziamento stanziato presso il Credito Sportivo Italiano, gli avvocati Mazzei e Colamonico evidenziano la necessità per gli enti locali di individuare un modello per la riqualificazione delle opere di pubblica utilità che garantisca una soluzione virtuosa per gli utenti e una gestione profittevole della struttura. Nel contempo gli autori si soffermano su alcune caratteristiche degli strumenti operativi per la realizzazione degli interventi alla luce delle nuove disposizioni normative in materia di appalti pubblici e concessioni (la riforma del Codice degli Appalti).
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La FIGC e il Credito Sportivo hanno recentemente sottoscritto
una convenzione a favore della riqualificazione degli impianti
sportivi attraverso un programma di finanziamenti a tassi agevola-
ti. Il programma è destinato alle società affiliate alla FIGC, ai Co-
muni proprietari degli impianti utilizzati dalle società sportive affi-
liate alla FIGC e ai soggetti privati proprietari o concessionari de-
gli impianti.
I finanziamenti per gli interventi destinati a migliorare la cate-goria UEFAIl programma riguarda:
• gli interventi destinati al miglioramento della classificazione de-
gli stadi secondo i parametri UEFA, per i quali sono stanziati 25
milioni di euro (per aumentare il numero dei posti dotati di seg-
giolini a norma, il numero e il livello dei servizi igienici, l’incre-
mento della sicurezza etc.). I mutui godranno del totale abbatti-
mento degli interessi sino all’importo di 500mila euro e avran-
no una durata massima distinta per mutuatario: 10 anni in caso
di soggetto privato, 15 anni per i Comuni;
• gli interventi di efficienza energetica da realizzarsi nei centri
sportivi, per il quali sono stanziati 20 milioni di euro. Anche
in questo caso la durata dei contratto è differenziata come
sopra in base al soggetto mutuatario. I mutui, nell’importo
massimo finanziabile pari a 500mila euro, beneficeranno di
contributi in conto interessi maggiorati come segue: un con-
tributo dell’1,40% sui mutui contratti con i Comuni; un contri-
buto del 2,00% in caso di società affiliate alla FIGC;
Giannalberto Mazzei, Chiara Colamonico
Riqualificazione degli impianti sportivi, utilizzo dei finanziamenti e nuovo Codice Appalti
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• gli interventi strutturali concernenti la costruzione, l’ampliamento, il miglioramen-
to, la ristrutturazione, il completamento e la messa a norma di impianti sportivi e/
o strumentali all’attività sportiva, compresa l’acquisizione di aree e fabbricati, per
i quali sono stanziati 25 milioni di euro. I contratti avranno una durata massima di
20 anni in caso di soggetto privato e di 25 anni per i Comuni. I mutui beneficeran-
no di contributi in conto interessi maggiorati come segue: un contributo del
0,70% sui muti contratti con i Comuni; un contributo del 1,00% in caso di società
affiliate alla FIGC.
Per accedere ai fondi stanziati per l’incremento dell’efficienza energetica e per la
realizzazione di interventi strutturali e di interventi finalizzati alla promozione e for-
mazione, è però necessario aver richiesto il finanziamento per gli interventi destinati
a migliorare la categoria UEFA.
Per le domande di finanziamento è previsto anche un fondo di garanzia da parte del-
l’Istituto per il Credito Sportivo che può coprire fino al 60% del finanziamento richie-
sto e fino all’80% in caso di finanziamenti relativi a interventi realizzati mediante con-
tratti di partenariato pubblico-privato.
Quali strumenti scegliere per la realizzazione delle opere? Di qui la necessità per gli Enti locali e per i soggetti già concessionari degli impianti di
individuare un modello per la realizzazione e la gestione delle opere di riqualificazione
di pubblica utilità, che garantisca sia una soluzione virtuosa per l’utenza, sia la possibili-
tà di offrire servizi efficienti in considerazione delle esigenze e degli interessi pubblici
tutelati; e, allo stesso tempo, consenta una gestione profittevole per il soggetto proprie-
tario della struttura. La concessione di lavori pubblici, anche nella forma di un’operazio-
ne di finanza di progetto o nella sottoscrizione di un contratto di partenariato pubblico
privato (PPPC), può costituire uno strumento utile per perseguire tali scopi, in parte an-
che alla luce del nuovo Codice Appalti contenuto nel Decreto Legislativo n.50/2016.
Attenzione al rischio operativo e alla finanziabilità dell’operaGli strumenti utilizzati per la realizzazione delle opere infrastrutturali dovranno considera-
re la necessità di trasferire il rischio operativo sull’operatore. Le amministrazioni aggiudi-
catrici dovranno, infatti, prestare attenzione all’esigenza di elaborare un modello basato
sulla redditività del progetto e sulla sua durata in base ai flussi di cassa, che possa ga-
rantire il rimborso del debito e la remunerazione del capitale, fermo restando il trasferi-
mento del rischio operativo al concessionario/promotore, eventualmente mitigato dalla
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possibilità di cessione di beni immobili o di erogazione di un contributo pubblico, nei
limiti introdotti dalla nuovo Codice Appalti (30% del costo dell’investimento complessi-
vo). Al riguardo, anche il Consiglio di Stato, nel suo parere rilasciato prima dell’appro-
vazione del Decreto Legislativo n. 50/2016 ha sottolineato l’importanza del rischio im-
prenditoriale, che deve costituire l’effettivo elemento differenziale rispetto all’appalto.
A tale aspetto, infatti, il nuovo Codice dedica particolare rilevanza nella disciplina rela-
tiva sia alla concessione, sia al partenariato pubblico e privato e alla finanza di progetto.
Il trasferimento del rischio operativo non potrà prescindere da un’attenta valutazione
sulla finanziabilità dell’opera. Al riguardo, per garantire una maggiore finanziabilità dei
progetti, affidati tramite concessione, il nuovo Codice prevede la possibilità per i sog-
getti aggiudicatori di verificare l’insussistenza di criticità del progetto posto a base di
gara, attraverso una consultazione preliminare con gli operatori invitati a presentare
un’offerta con la procedura ristretta. A seguito di tale consultazione, la Stazione Appal-
tante potrà poi modificare gli atti di gara. Interessante anche la possibilità per le am-
ministrazioni aggiudicatrici di prevedere nel bando di gara per l’affidamento di una
concessione, che l’offerta sia corredata da una manifestazione d’interesse di uno o più
istituti finanziatori disposti a finanziare l’operazione, requisito previsto come obbligo in
caso di finanza di progetto, dove è richiesto che l’offerta dia conto del preliminare co-
involgimento di uno più istituti finanziatori del progetto. Infine, sempre a tutela della
finanziabilità dell’opera, il Codice prevede l’obbligo della Stazione Appaltante di pro-
cedere alla stipula del contratto di concessione o del contratto di PPP, solo previa di-
sponibilità da parte dell’operatore della documentata disponibilità di un finanziamen-
to. Si potrà poi procedere alla risoluzione del contratto, qualora il contratto di finanzia-
mento non sia effettivamente perfezionato, entro 12 mesi dal contratto di concessio-
ne/PPP.
Valutazione della qualità delle offerte ai fini della tutela degli interessi pubblici Passando agli aspetti più strettamente connessi alla qualità dell’offerta, essi dovranno es-
sere esaminati dalle Stazioni Appaltanti, utilizzando adeguati criteri di aggiudicazione
che permettano l’individuazione dell’offerta che meglio persegua la tutela degli inte-
ressi pubblici, nel rispetto del principio della parità di trattamento e di non discriminazio-
ne. Le amministrazioni aggiudicatrici saranno così chiamate a elaborare oltre ai criteri di
aggiudicazione, anche un progetto di fattibilità in cui esprimere le loro esigenze e gli in-
teressi che intendono perseguire. Su tali premesse, le stazioni appaltanti potranno valutare:
I. in caso di concessione, il progetto definitivo presentato dal concorrente e la qualità dei
servizi offerti; II. il progetto definitivo e lo schema di convenzione presentati dagli opera-
tori in caso di finanza di progetto di opere già inserite negli strumenti di programmazio-
ne, nonché richiedere al promotore, o al diverso concorrente aggiudicatario, di apportare
modifiche al progetto definitivo; III. in caso di finanza di progetto di opere non inserite
negli strumenti di programmazione, la bozza di convenzione e il progetto di fattibilità,
sempre con la possibilità di chiedere anche in questa fase eventuali modifiche progettuali
ai fini dell’approvazione.
Per supportare e premiare le migliori competenze e le proposte innovative dei singoli
operatori, la Stazione Appaltante, in caso di concessione, potrà sfruttare la possibilità pre-
vista dall’art. 173 di modificare in via eccezionale, senza dar luogo a discriminazioni, l’ordi-
ne dei criteri di aggiudicazione per tenere conto della soluzione innovativa eventualmen-
te proposta dagli offerenti, qualora essa non avrebbe potuto essere prevista utilizzando
l’ordinaria diligenza. Un elemento interessante introdotto dal d.lgs. 50/2016 ai fini del mi-
glioramento delle prestazioni da rendersi a vantaggio delle Pubbliche Amministrazioni e
quindi di maggiore favore per la tutela degli interessi pubblici, che potrebbe però essere
fonte di futuri contenziosi.
Tutte le scelte sulle soluzioni da adottarsi e sulle procedure da seguire che le Stazioni Ap-
paltanti sono chiamate a fare, dovranno tener conto e sfruttare le disposizioni introdotte
dal d.lgs. n. 50/2016, operando per ora nel periodo transitorio, con attenzione anche ai
rapporti tra le disposizioni dal nuovo Codice, il “vecchio” Regolamento, i decreti attutati-
vi e le linee guida che saranno nel tempo adottate.
Gli autori
Giannalberto Mazzei e Chiara Colamonico sono avvocati presso lo Studio Legale Macchi di
Cellere Gangemi.
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