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OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE DI BENI E SERVIZI GENERICI E MODELLI INTRASTAT 3 – 12 – 26 maggio 2016 Relatore: Giovanni Montesanto – esperto doganale

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OPERAZIONI

INTRACOMUNITARIE DI BENI

E SERVIZI GENERICI E

MODELLI INTRASTAT

3 – 12 – 26 maggio 2016

Relatore:

Giovanni Montesanto – esperto doganale

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Art. 13, comma 4

DPR 633/72

Operazioni in valuta estera

La nuova versione del comma 4 dell’art. 13, relativo al computo dei

corrispettivi e delle spese in valuta – in mancanza dell’indicazione in

fattura del giorno di effettuazione dell’operazione – introduce un nuovo

criterio sussidiario rappresentato dal giorno di emissione della fattura.

Il nuovo criterio facilita quindi la determinazione del cambio da utilizzare ai

fini della determinazione della base imponibile iva.

Resta confermato il computo residuale in base al cambio del giorno

antecedente più prossimo, in assenza delle indicazioni sopra descritte.

La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare,

può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla B.C.E.

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Art. 17, comma 2

DPR 633/72

Inversione contabile (reverse charge)

L’attuale formulazione dell’art. 17, comma secondo, prevede che “Gli obblighi

relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio

dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel

territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2,

lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso

di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo

stabilito in un altro Stato membro dell’U.E., il cessionario o committente

adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni

degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/93.

Quindi l’art. 17, dal 1° gennaio 2013, dispone, in capo al soggetto passivo

stabilito in Italia l’obbligo di:

integrare la fattura che ha ricevuto dal fornitore/prestatore UE per tutti gli

acquisti di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia.

emissione dell’autofattura in caso di acquisto di beni o servizi

territorialmente rilevanti in Italia da fornitori stabiliti in Paesi extra-UE.

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Art. 17, comma 2

DPR 633/72

Inversione contabile (reverse charge)

Adempimenti

Pertanto, il committente/cessionario nazionale, relativamente alle prestazioni rese dal

fornitore/prestatore UE dovrà:

(art. 46 D.L. 331/93). – Numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con

l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che

concorrono a formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta estera,

nonché dell’ammontare dell’IVA;

(art. 47, 1° comma, 1° periodo D.L. 331/93) annotare la fattura, già integrata,

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con

riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite (art. 23, DPR

n. 633/1972), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del

corrispettivo dell’operazione espresso in valuta estera;

annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti

(articolo 25, DPR n. 633/1972), al fine di esercitare la detrazione eventualmente

spettante (articolo 47, comma 1, terzo periodo D.L. 331/93);

emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di

effettuazione dell’operazione - nel caso di mancata ricezione della fattura del

fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione

dell’operazione - ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese

precedente (art. 46, comma 5, e 47, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 331/93).4

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Art. 17, comma 2

DPR 633/72

Inversione contabile (reverse charge)

Precisazione

Con risoluzione n. 89/E del 25 agosto 2010, l’Agenzia Entrate, ha precisato che

l’IVA relativa a tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi territorialmente

rilevanti ai fini dell’imposta in Italia – rese da soggetti stabiliti in un altro Stato

membro UE – deve sempre essere assolta dal cessionario o committente, se

soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l’applicazione del meccanismo del

reverse charge, ancorché il cedente o prestatore sia identificato ai fini IVA in

Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale.

Pertanto l’art. 17, secondo comma, “esclude che il cedente o prestatore non

residente sia tenuto all’emissione della fattura (e ai conseguenti adempimenti di

annotazione e dichiarazione), tramite il numero identificativo IVA italiano”.

Tuttavia è stato consentito che, in relazione ad una cessione interna, il

rappresentante fiscale di un soggetto estero possa – per proprie esigenze -

emettere nei confronti del cessionario/committente residente un documento non

rilevante ai fini dell’IVA, con indicazione della circostanza che l’imposta afferente

tale operazione verrà assolta dal cessionario o committente.

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Emissione della fattura

Art. 21 D.P.R. 633/72

In materia di fatturazione l’art. 21, 1° comma, stabilisce totale equiparazione del

documento elettronico a quello cartaceo a seguito della modifica dell’art. 217 della

Direttiva 112/2006/CE il quale recita:

“Ai fini della presente direttiva per «fattura elettronica» s'intende una fattura

contenente le informazioni richieste dalla presente direttiva emessa e ricevuta in

formato elettronico”.

Art. 21 comma 4: La fattura cartacea è compilata in duplice esemplare di cui uno è

consegnato o spedito all’altra parte.

Art. 21 comma 5: La fattura di cui all’art. 17, secondo comma, primo periodo

(autofattura) è emessa in unico esemplare.

L’art. 21, 2° comma lett. f), stabilisce l’obbligatorietà dell’indicazione della P.IVA del

cessionario o committente nazionale o comunitario o il codice fiscale del soggetto

nazionale che agisce in veste di privato (consumatore finale).

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Contenuto della fatturaArt. 21 comma 2° D.P.R. 633/72 (art. 226 Direttiva 112/2006)

La fattura deve contenere le seguenti informazioni:

a) Data di emissione;

b) Numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

c) Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto

cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione

per i soggetti non residenti;

d) Numero di partita iva del soggetto cedente o prestatore;

e) Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto

cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile

organizzazione per i soggetti non residenti;

f) Identificazione del soggetto cessionario o committente:

N. di partita iva;

N. di identificazione iva in caso di soggetto passivo stabilito in altro Paese UE;

Codice fiscale in caso di soggetto privato residente nel territorio dello Stato.

g) Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione

h) Corrispettivi per la determinazione dell’imponibile (compresi beni ceduti a titolo di sconto, premio

abbuono art. 15, 1° comma, n. 2);

i) Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto premio o abbuono

l) Aliquota iva, imponibile e ammontare dell’imposta arrotondati al centesimo di euro;

m) In caso di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto:

Data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri;

Numeri dei chilometri percorsi o delle ore navigate.

n) Annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o

committente ovvero da un terzo7

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Emissione della fattura in valuta estera

Art. 21 D.P.R. 633/72In materia di fatturazione la legge di stabilità ha riformulato l’art. 21, 3° comma, del DPR

633/72 eliminando dall’ultimo periodo:

“…… gli importi possono essere espressi in qualsiasi valuta

purché l’imposta sia indicata in euro”

Per effetto di tale modifica l’Agenzia delle entrate, con circolare 12/E del 3 maggio 2013, ha

sostenuto l’impossibilità di emettere fatture in valuta estera, disponendo l’applicazione della

regola generale: indicazione in fattura dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al

centesimo di euro (art. 21, comma 2° lett. l).

Tale impostazione contrasta con:

a) Direttiva 112/2006 art. 230: Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in

qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso

nella moneta nazionale dello Stato membro utilizzando il meccanismo del tasso di

conversione di cui all'articolo 91

b) Direttiva 45/2010: nuove regole aventi lo scopo di promuovere e di semplificare le

norme in materia di fatturazione

Pertanto è orientamento generale che risulta ancora possibile emettere fattura recanti

importi in valuta estera, a condizione che la stessa contenga la relativa conversione in euro.

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Emissione della fatturaArt. 21 D.P.R. 633/72

Comma 4, 1° periodo

La fattura e' emessa al momento dell'effettuazione dell'operazione determinata a norma

dell'articolo 6 del D.P.R. 633/72:

1° comma: Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momento della

stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o

spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o

costitutivi si producono posteriormente, tranne quelle indicate ai numeri 1 e 2

(vendite con riserva di proprietà le locazioni con clausola di trasferimento della

proprietà vincolante per ambedue le parti) dell'art. 2, si considerano effettuate nel

momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo

il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

3° comma: Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all'atto del

pagamento del corrispettivo. Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo

periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di

carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.

4° comma: Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti

commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in

parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente

all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.9

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Emissione della fattura

Art. 21 D.P.R. 633/72

In generale la fattura può, indistintamente, essere emessa in formato:

cartaceo (fattura cartacea o analogica)

elettronico (fattura in formato elettronico e fattura elettronica)

Attualmente, solamente per le operazioni attive rese nei confronti della

Pubblica Amministrazione, vige l’obbligo dell’emissione della fattura

elettronica.

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Emissione della fattura

Fattura cartacea

Art. 21, 1° comma D.P.R. 633/72

La fattura cartacea o analogica si ha per emessa all'atto della sua

consegna o spedizione al destinatario.

È redatta in due esemplari di cui uno deve essere spedito o

consegnato al cessionario o committente dell’operazione.

Può essere inviata anche tramite fax o posta elettronica (e-mail).

In quest’ultimo caso essa deve essere materializzata dal destinatario

nel momento in cui è ricevuta e prende il nome di “fattura in formato

elettronico”.

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Emissione della fattura

Fattura elettronica

art. 21 comma 1 DPR 633/72

Per fattura elettronica s’intende la fattura che è stata emessa e

ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui ricorso è subordinato

all’accettazione da parte del cessionario o committente

dell’operazione.

La fattura elettronica s’intende emessa al momento della sua:

trasmissione, o

messa a disposizione del destinatario.

I soggetti passivi residenti nel territorio dello Stato possono incaricare

terzi soggetti, anche residenti all’estero, di emettere per loro conto la

fattura.

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Registrazione della fattura

Art. 23 D.P.R. 633/72

1° comma

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Tutte le fatture devono essere annotate sul registro delle fatture

emesse, nel seguente modo:

Fatture immediate: entro 15 giorni dalla data di emissione

esempio fattura emessa il 10 febbraio registrazione entro il

25 febbraio;

Fattura differita: entro il termine di emissione della fattura

stessa (cioè entro il giorno 15 del mese successivo a quello di

effettuazione dell’operazione)

esempio beni spediti il 25 febbraio, emissione fattura il 10

marzo registrazione entro il 15 marzo e con riferimento al

mese di effettuazione dell’operazione (febbraio).

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Emissione della fattura – Art. 21 co. 4 ultimo periodo

DEROGHE

art. 21

DPR 633/72 Tipo operazione

Fatturazione termine di

Emissione Registrazione

Comma 4

lett. a)

Cessioni di beni la cui consegna o

spedizione risulta da DDT o da altro

documento idoneo a identificare i soggetti tra

i quali é effettuata l'operazione

Emissione di una sola

fattura, recante il

dettaglio delle operazioni,

entro il giorno 15 del

mese successivo a

quello di effettuazione

delle operazioni

Entro il termine di emissione e

con riferimento al mese di

effettuazione delle operazioni.

art. 23, 1° comma,

ultimo periodo

DPR 633/72

Prestazioni di servizi individuabili attraverso

idonea documentazione, effettuate nello

stesso mese solare nei confronti del

medesimo soggetto

Comma 4

lett. b)

Cessioni di beni effettuate dal cessionario

nei confronti di un soggetto terzo per il

tramite del proprio cedente

Emissione della fattura

entro il mese

successivo a quello

della consegna o

spedizione dei beni

Entro 15 giorni e con

riferimento alla data della loro

emissione.

art. 23, 1° comma, primo

periodo DPR 633/72

comma 4

lett. c)

Prestazioni di servizi generici non soggette

all’imposta (art. 7 ter) rese a soggetti passivi

stabiliti nel territorio di un altro Stato membro

Emissione della fattura

(o autofattura per i servizi

ricevuti) entro il giorno

15 del mese successivo

a quello di effettuazione

dell'operazione

Entro il termine di emissione e

con riferimento al mese di

effettuazione delle operazioni.

art. 23, 1° co. ultimo periodo

DPR 633/72Comma 4

lett. d)

Prestazioni di servizi generici (art. 7 ter)

rese o ricevute da soggetti passivi extra-UE

Prestazioni di servizi diversi da quelli

generici di cui all’art. 7 ter (servizi specifici

art. 7 quater e 7 quinquies)

Emissione della fattura al

momento di effettuazione

dell’operazione.

(art. 6 commi 3 e 4

DPR 633/72)

Entro 15 giorni e con

riferimento alla data della loro

emissione.

Art. 23, 1° comma, primo

periodo DPR 633/72

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Art. 21

Comma 6 DPR 633/72

Obbligo di emissione della fattura

per le operazioni territoriali

Il nuovo comma 6 dell’articolo 21 del DPR 633/72 contiene un elenco particolareggiato delle

annotazioni da riportare in fattura, prevedendo come eventuale e, quindi, non più obbligatorio il

richiamo alla disposizione nazionale o comunitaria. Infatti l’art. 226 della Direttiva 112/2006,

riguardante il contenuto della fattura, specifica l’obbligatorietà ai fini iva dell’indicazione:

al punto 10 bis della dicitura “autofatturazione” se l'acquirente/destinatario che riceve una

cessione/prestazione emette una fattura in luogo del fornitore/prestatore,

al punto 11 in caso di esenzione, del riferimento alla disposizione applicabile della Direttiva

112/2006 o alla disposizione nazionale corrispondente

al punto 11bis la dicitura “inversione contabile” se l’acquirente/destinatario è debitore

dell’imposta

ai punti 13 e 14 la dicitura “regime del margine” rispettivamente per le operazioni in regime

del margine per le agenzie di viaggio e per l’applicazione di uno dei regimi speciali applicabili

ai beni di occasione e agli oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione.

L’indicazione eventuale in fattura della norma nazionale o comunitaria riguarda anche le:

Operazioni nazionali in “reverse charge” (art. 17 co. 5 e 74 co. 7 del Dpr 633/72):

art. 17 co. 5 cessioni di oro da investimento e materiali d’oro e semilavorati

art. 74 co. 7 cessioni di plastica, rottami ferrosi, stracci, carta, pelli, vetri, gomma, pallet

recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo

Cessioni intracomunitarie (art. 46 co. 2 D.L. 331/93 emissione della fattura)

Le operazioni elencate nel comma 6 bis dell’art. 21 del Dpr 633/72, cioè le operazioni non

soggette all’imposta ai sensi degli artt. da 7 a 7 septies.15

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Obbligo emissione fattura per operazioni territoriali

senza addebito d’imposta

OPERAZIONI CON OBBLIGO EMISSIONE FATTURA

SENZA ADDEBITO D’IMPOSTA

INDICAZIONE IN FATTURA

Annotazione

obbligatoria

Eventuale norma nazionale

o comunitaria

Art. 21

comma 6

DPR 633/72

Lett. a)

Cessioni relative a beni in transito o

depositati in luoghi soggetti a vigilanza

doganale non soggette all’imposta

Operazione non

soggetta

Art. 7-bis

DPR 633/72

(art. 161 Direttiva 112/2006)

Lett. b)

Operazioni non imponibili per esportazioni

definitive, operazioni assimilate

all’esportazione, servizi internazionali e

cessioni a viaggiatori extra-UE

Operazione non

imponibile

Art. 8, 8-bis, 9 e

38-quater

DPR 633/72

(Art. 146-147 Direttiva 112/2006)

Lett. c)Operazioni esenti di cui all’art. 10 ad

eccezione di quelle indicate al. n. 6 Operazione esente

Art. 10

DPR 633/72

(art. 135 Direttiva 112/2006)

Lett. d)Operazioni soggette al regime del

margine

A seconda dei casi

regime del margine per:

- beni usati

- oggetti d’arte

- oggetti d’antiquariato o

da collezione

D.L. n. 41/95

modificato con

Legge n. 85/1995

(art. 313 Direttiva 112/2006)

Lett. e)

Operazioni effettuate dalle agenzie di

viaggio e turismo soggette al regime del

margine

Regime del margine –

agenzie di viaggio

Art. 74-ter

DPR 633/72

(art. 306 Direttiva 112/2006)

Art. 17 comma 5 e

art. 74 comma 7

DPR 633/72

Operazioni interne

in regime di “reverse charge”Inversione contabile

Art. 17 commi 5

e art. 74 commi 7-8 DPR 633/72

(art. 199 Direttiva 112/2006)

Art. 46 co. 2

D.L. 331/93Cessioni intracomunitarie

Operazione non

imponibile

Art. 41 D.L. 331/93

(art. 138 Direttiva 112/2006)

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Obbligo emissione fattura

per operazioni non territoriali

Tipo operazione

DPR 633/72Committente

FATTURAZIONE

Obbligo Indicazione Riferimento normativo

Servizio generico

Art. 7 ter

Soggetto passivo UE SI Inversione contabileArt. 21, comma 6 bis

lett. a)

Soggetto passivo

extra-UESI Operazione non soggetta

Art. 21, comma 6 bis

lett. b)

Servizi specifici

rilevanti in altro

Stato membro

-----

Articoli

da 7 quater

a 7 septies

Soggetto passivo UE

SI

Inversione contabile se il committente è

debitore dell’imposta nello Stato in cui

l’operazione è territoriale in quanto opera

il meccanismo del reverse charge.

Art. 21, comma 6 bis

lett. a)

NO

Se la prestazione è eseguita all’interno di un Paese dove non opera il

meccanismo del “reverse charge” . In tal caso il prestatore italiano ha

l’obbligo di emettere la fattura nello Stato membro di esecuzione del

servizio, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale ,

assoggettando ad imposta la prestazione.

Oppure ad esempio: Per servizi di catering o manutenzione immobili

eseguiti in Francia con committente soggetto passivo tedesco.

Soggetto extra-UE

NO

Nei casi in cui il prestatore del servizio ha l’obbligo di emettere la

fattura nello Stato membro in cui l’operazione è territoriale:

es. servizio catering: imponibilità nel luogo di esecuzione del

servizio

es. manutenzione immobile: imponibilità nel Paese in cui si trova

l’immobile

Soggetto privato IT –

UE ovvero extra-UE

Servizi specifici

rilevanti in altro

Paese extra-UE

Articoli

da 7 quater

a 7 septies

Soggetto passivo UE

ovvero extra-UE

SI Operazione non soggettaArt. 21, comma 6 bis

lett. b)Soggetto privato IT- UE

ovvero extra-UE 17

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Obbligo emissione fattura

per operazioni non territoriali

Tipo operazione

DPR 633/72Cessionario

FATTURAZIONE

Obbligo indicazione Riferimento normativo

Cessione di beni

estero su estero

art. 7 bis

esistenti in altro

Stato membro

dove rimangono

Soggetto passivo UE

SI

“Inversione contabile” se il

cessionario, soggetto passivo, è

debitore dell’imposta nello Stato in cui

l’operazione risulta territoriale, in

quanto in tale Stato opera in via

generalizzata il “reverse charge” (es.

Francia). (*)

Es. soggetto nazionale acquista in

Francia beni che rivende a clienti

francesi, soggetti passivi.

Art. 21, comma 6 bis

lett. a)

NO

Nel caso in cui vi è l’obbligo di emissione della fattura nello Stato

membro in cui l’operazione è territoriale, in quanto in tale Paese non

opera il “reverse charge” (*)

Es. un soggetto italiano effettua una cessione locale di beni

territorialmente rilevante in Germania (in quanto acquistati da un

fornitore tedesco e venduti a cliente tedesco). In tal caso il soggetto

italiano dovrà fatturare la cessione con iva, previa identificazione

diretta o nomina di rappresentante fiscale, non risultando il cliente

tedesco debitore dell’imposta perché in Germania non opera il

“reverse charge”.

Cessioni di beni

estero su estero

art. 7 bis

esistenti in Paese

extra-UE

Soggetto passivo UE

SI Operazione non soggettaArt. 21, comma 6 bis

lett. b)Soggetto passivo extra-UE

Soggetto passivo IT

(*) Attualmente l’inversione contabile obbligatoria opera nei seguenti Stati membri: Belgio, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia,

Italia, Lituania, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Svezia.

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IVA INTRACOMUNITARIA

D.L. 331/1993

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Art. 39

DECRETO LEGGE 331/93

Momento di effettuazione delle cessioni

e degli acquisti intracomunitari

(Commi 1 e 2)

Con il 1° comma, 1° periodo, dell’art. 39, dal 1° di gennaio 2013, l’effettuazione

dell’operazione non viene più individuata nel momento della consegna o con l’arrivo dei

beni, ma al momento dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a

terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello stato o dal territorio dello

Stato membro di provenienza.

Dell’articolo 39 vengono, invece, confermate le disposizioni contenute nel 2° e 3° periodo

del 1° comma, sicché nel caso:

in cui gli effetti traslativi o costitutivi si producono in un momento successivo alla

consegna dei beni, le operazioni si considerano effettuate nel momento in cui si

producono tali effetti e comunque dopo un anno dalla consegna (2° periodo).

di beni trasferiti in dipendenza di contratti estimatori e simili, l'operazione si considera

effettuata all'atto della loro rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente ovvero,

se i beni non sono restituiti anteriormente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti

e in ogni caso dopo il decorso di un anno dal ricevimento (3°periodo).

Per ambedue le ipotesi dovranno essere osservate le disposizioni dell’art. 50 comma 5

20

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Art. 39

DECRETO LEGGE 331/93

Momento di effettuazione delle cessioni

e degli acquisti intracomunitari

(Commi 1 e 2)

Per gli acconti pagati:

sulle operazioni intracomunitarie non è più previsto l’obbligo di

emettere fattura per il cedente e dell’integrazione per il cessionario;

In ambito nazionale, invece, rimane la rilevanza degli acconti per i

quali continua ad applicarsi l’art. 6, comma 4 del DPR 633/72.

-------------

Rimane sempre rilevante l’emissione anticipata della fattura per cui

l’operazione intracomunitaria si considera effettuata, limitatamente all’importo

fatturato, alla data della fattura (art. 39 comma 2°).

21

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Art. 39

DECRETO LEGGE 331/93

Comma 3 (art. 64 Direttiva 112/2006)

Momento di effettuazione delle cessioni

e degli acquisti intracomunitari

Le operazioni relative:

Alle cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41, 1° comma lett. a)

Alle cessioni intracomunitarie assimilate di cui:

all’art. 41, 2° comma lett. b) (cessioni a titolo oneroso di mezzi di

trasporto nuovi)

all’art. 41, 2° comma lett. c) (trasferimenti di beni in altro stato

membro per finalità rientranti nell’esercizio dell’impresa)

Agli acquisti intracomunitari di cui:

all’art. 38, 2° comma

All’art. 38 3° comma lett. b), c), d) ed e)

se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore ad

un mese solare, si considerano effettuate al termine di ciascun mese.

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Art. 43

DECRETO LEGGE 331/93

Base imponibile e aliquota

L’art. 43 è stato modificato in base alla nuovo comma 4 dell’art. 13 del

DPR 633/72 per il quale:

“i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera

sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione

dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione sulla fattura, del

giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato

sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo”

23

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Art. 46

DECRETO LEGGE 331/93

Fatturazione delle operazioni intracomunitarie

La modifica dell’art. 46 prevede che dal 1° gennaio 2013:

In caso di acquisti intracomunitari senza pagamento dell’imposta o non

imponibile o esente, al posto dell’ammontare dell’imposta nella fattura deve

essere indicato il titolo con l’eventuale indicazione della relativa norma

comunitaria o nazionale (1° comma 2° periodo)

Il cessionario di un acquisto intracomunitario (comma 5):

se non riceve fattura entro il secondo mese successivo a quello di

effettuazione dell’operazione, deve emettere entro il giorno 15 del mese

successivo (terzo mese) la fattura in unico esemplare

se ha ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale

deve emettere fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo

alla registrazione della fattura originaria.

Per le cessioni intracomunitarie (art. 41 D.L. 331/93) la fattura deve essere

emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione

dell’operazione con l’indicazione di operazione non imponibile e con

l’eventuale specificazione della relativa norma nazionale o comunitaria (2°

comma 1° periodo).

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Art. 47

DECRETO LEGGE 331/93

Registrazione delle operazioni intracomunitarie

L’art. 47 del D.L. 331/93 prevede che dal 1° gennaio 2013 per:

Gli acquisti intracomunitari (1° comma). l’annotazione della fattura:

nel registro delle fatture emesse, previa integrazione, deve essere

effettuata:

o entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della

fattura e con riferimento al mese precedente (1° periodo);

o entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente

per le fatture di cui all’art. 46, comma 5, del D.L. 331/93 (2° periodo).

nel registro delle fatture ricevute, non essendo più previsto un termine,

deve essere effettuata secondo quanto previsto dal 1° comma dell’art. 25

del DPR 633/72, cioè entro il termine biennale di decadenza previsto

dall’art. 19, comma 1, del medesimo DPR.

Le cessioni intracomunitarie (4° comma). La fattura deve essere

distintamente annotata nel registro di cui all’art. 23 del DPR 633/72 secondo

l’ordine di numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al

mese di effettuazione dell’operazione.

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Art. 46 e 47

DECRETO LEGGE 331/93

Fatturazione e registrazione delle cessioni intracomunitarie

I cedente nazionale deve: Emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione

dell’operazione con l’indicazione di operazione non imponibile e con l’eventuale

specificazione della relativa norma nazionale o comunitaria (art. 41 D.L. n. 331/93 o art. 138

Direttiva 112/2006). La fattura deve riportare un numero progressivo ed univoco e la data di

emissione;

Provvedere ad annotare distintamente la fattura nel registro di cui all‘art. 23 del D.P.R. 633/2

secondo l’ordine della numerazione ed entro il termine di emissione, con riferimento al mese di

effettuazione dell'operazione;

Indicare il codice di identificazione del cessionario/committente preceduto dal codice iso dello

Stato membro di appartenenza;

In caso di consegna del bene in Paese diverso da quello del proprio cessionario deve risultare

in fattura specifico riferimento;

In caso di cessione di beni, spediti o trasportati da uno Stato membro in altro Stato membro,

acquistati senza pagamento dell'imposta a norma dell'articolo 40, comma 2, secondo periodo,

la fattura emessa deve contenere il numero di identificazione attribuito al cessionario dallo

Stato membro di destinazione dei beni e la designazione dello stesso quale debitore

dell'imposta;

In caso di beni spediti o trasportati dal soggetto passivo o per suo conto, ai sensi dell'articolo

41, comma 2, lettera c), in altro Stato membro, la fattura deve recare anche l'indicazione del

numero di identificazione allo stesso attribuito da tale Stato.26

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SISTEMA INTRASTAT

Decreto del 22/02/2010 del Ministro dell’Economia

Art. 65° COMMA: Previa autorizzazione da richiedere all’Istituto nazionale di statistica, gli

operatori possono usufruire delle semplificazioni per:

Transazioni di valore inferiore a € 200 (Reg. Ce n° 1982/2004 art. 13, paragrafo 4):

Indicazioni nei relativi elenchi le seguenti informazioni semplificate:

Codice del prodotto 9950 00 00

Stato membro associato

Valore delle merci

L’ISTAT può respingere o limitare la richiesta di semplificazione qualora constati una

sproporzione tra l’auspicabile alleggerimento dell’onere dichiarativo e la necessità di

salvaguardare un’adeguata qualità dell’informazione statistica.

Impianti industriali di valore superiore ad € 3.000.000 a meno che si tratti di

stabilimenti industriali riutilizzati (Reg. Ce n° 1982/2004 art. 15, paragrafo 3):

La nomenclatura combinata dei prodotti si compone nel modo seguente:

Le prime quattro cifre sono 9880

La quinta e la sesta cifra corrispondono al capitolo della N.C. nel quale rientrano le

merci del componente

La settima e ottava cifra sono “0”

La quantità è facoltativa.

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Merci escluse dagli elenchi INTRA

Determinazione n. 18978 del 19 febbraio 2015 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Allegato XI° istruzioni per l’uso e la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di

beni e dei servizi resi e ricevuti

a) oro detto monetario;

b) strumenti di pagamento aventi corso legale e valori, compresi pagamenti per i servizi quali l’affrancatura, le imposte o

canoni;

c) merci destinate ad un uso temporaneo o dopo tale uso(es. locazioni, mutui, leasing operativi) purché siano rispettate

le seguenti condizioni:

non è prevista né è effettuata alcuna lavorazione,

la durata prevista dell’uso temporaneo non è stata o non sarà superiore a 24 mesi,

la cessione o l’acquisto non sono da dichiarare come una cessione o un acquisto ai fini dell’IVA;

d) Merci che circolano tra:

uno Stato membro e le sue zone franche territoriali in altri Stati membri, e

lo Stato membro di accoglienza e le zone franche territoriali di altri Stati membri o di organizzazioni

internazionali.

(Le zone franche territoriali comprendono le ambasciate e le forze armate nazionali stazionale al di fuori del

territorio del paese d’origine);

e) Beni che veicolano informazioni personalizzate, software compreso;

f) Software scaricato da internet;

g) Beni forniti a titolo gratuito che non siano oggetto di transazioni commerciali, sempreché siano movimentati

unicamente al fine di predisporre o favorire una transazione commerciale successiva, illustrando le caratteristiche di

beni o servizi, ad esempio:

a) materiale pubblicitario,

b) campioni commerciali.

h) beni destinati ad essere riparati e in seguito alla riparazione, nonché i pezzi di ricambio associati e i pezzi difettosi

sostituiti. La riparazione di un bene consiste nel ripristino della sua funzione o condizione originaria; L’obiettivo

dell'operazione e' semplicemente mantenere i beni in condizioni di funzionamento e può comportare lavori di

ricostruzione o di miglioria, ma non modifica in alcun modo la natura dei beni.

i) mezzi di trasporto che si spostano durante il loro funzionamento, compresi i mezzi di lancio di veicoli spaziali al

momento del lancio. 28

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Prestazioni di servizi escluse

dagli elenchi INTRA

I servizi di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies (art. 50, comma 6 1°

periodo, D.L. 331/93)

I servizi resi o ricevuti da soggetti iva nazionali, se la controparte,

(committente o prestatore) stabilito in un Paese extracomunitario, non

possieda una stabile organizzazione nella comunità, anche se

identificato ai fini IVA nella Comunità. (Art. 50, 6°comma 1° periodo,

del D.L. 331/93 e Circ. Min.le 36E/2010)

I servizi per i quali non è dovuta l'imposta nello Stato membro in cui è

stabilito il committente (art. 5 punto 4 del Decreto del 22.02.2010

del Ministro dell’Economia e Finanze).

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Art 50 comma 6 D.L. 331/93

Circ. Min.le 36 E – 2010

Operazioni non soggette a rilevazione

Esempio

Una ditta italiana:

a) riceve dal rappresentante fiscale francese di un fornitore svizzero, una

fattura per un importo di € 1.500,00 relativa ad una operazione

d’intermediazione (servizio generico art. 7 ter Dpr 633/72)

b) emette nei confronti del rappresentante fiscale francese di un proprio

cliente svizzero una fattura per un importo di € 2.500,00 per un servizio di

consulenza (servizio generico art. 7 ter Dpr 633/72)

Le suddette prestazioni non dovranno essere inserite negli elenchi Intra 1 – 2

quater in quanto la controparte contrattuale – soggetto stabilito in un Paese

extracomunitario (Svizzera) – benché identificata ai fini iva in Paese UE

(Francia), non possiede nel territorio comunitario né la sede principale

dell’attività, né una stabile organizzazione.

N.B. Il presupposto impositivo relativo alle prestazioni di servizi fa riferimento

ai soggetti passivi “stabiliti” nel territorio dello Stato (art. 7/ter, 1° comma lett.

a), del Dpr 633/72 e art. 44 della Direttiva 2006/112/CE).

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Decreto del 22.02.2010 del Ministro dell’Economia Finanze

art. 5 punto 4

Operazioni non soggette a rilevazione

Esempio

Una ditta italiana riceve da:

a) Un fornitore francese una fattura per una polizza assicurativa di un

camion tir per un importo di € 2.500,00

b) Uno spedizioniere tedesco una fattura per un trasporto merci Italia-Russia

per un importo di € 3.000,00

Trattandosi nel caso:

a) di operazione esente art. 10, comma 2°, Dpr 633/72

b) di operazione non imponibile art. 9, 1° comma punto 2 Dpr 633/72

(trasporto relativo a beni in esportazione)

non sussiste l’obbligo di presentazione del modello Intra 2 quater

non essendo dovuta l’imposta nel territorio dello Stato

Il committente italiano dovrà provvedere all’integrazione delle fatture indicando

gli estremi normativi in base ai quali l’imposta risulta esente o non imponibile.

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Compilazione Intra servizi

Intra 1 – 2 quater

A seguito delle semplificazioni previste dall’art. 23 del Dlgs 175/2014, con

determinazione prot. n. 18978/RU del 19 febbraio 2015, il Direttore

dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, di concerto con il Direttore

dell’Agenzia delle Entrate e d’intesta l’Istat, ha deliberato che le modifiche

alla compilazione degli elenchi INTRASTAT servizi si applicano agli elenchi

riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal

1° GENNAIO 2015

Pertanto per gli elenchi con periodo di riferimento 2015, in ciascuna riga

dettaglio sono riepilogati, sommando i relativi importi, tutti i servizi che

presentano le stesse caratteristiche e cioè:

a) Codice di identificazione iva dell’acquirente o fornitore

b) Codice servizio della classificazione CPA

c) Paese di pagamento

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Compilazione Intra servizi

Indicazioni facoltative

INDICAZIONICOLONNE

Intra 1 quater Intra 1 quinquies Intra 2 quater Intra 2 quinquies

Numero e data

fattura5/6 9/10 6/7 10/11

Modalità

erogazione8 12 9 13

Modalità incasso 9 13 10 14

Le suddette indicazioni sono tutte facoltative per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento

decorrenti dall’anno 2015. Se fornite vedi:

Slide 34 per numero e data fattura

Slide 35 per modalità di erogazione

Slide 36 per modalità d’incasso

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Compilazione Intra servizi

Numero e data fatturaServizi resi

Intra 1 quater – intra 1 quinquies (rettifiche)

Indicazione facoltativa per gli elenchi con periodo di riferimento decorrenti

dall’anno 2015.

Se fornita indicare numero e data della fattura relativa al servizio reso,

anche in caso di modifica.

In caso di cancellazione non compilare le colonna.

Servizi ricevuti

Intra 2 quater – Intra 2 quinquies (rettifiche)

Indicazione facoltativa per gli elenchi con periodo di riferimento decorrenti

dal 2015.

Se fornita indicare il numero e la data attribuiti dal committente nazionale

secondo la progressione dallo stesso seguita nella propria contabilità, in caso

di integrazione, anche in caso di modifica. (quindi NON il numero di fattura

indicato dal prestatore estero)

In caso di cancellazione non compilare le colonne.

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Compilazione Intra servizi

Modalità di erogazione del servizio

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di riferimento

decorrenti dall’anno 2015.

Se fornita, anche in caso di modifica, indicare il codice:

I = Istantanea: Prestazione in un’unica esecuzione

R = A più riprese. Le prestazioni possono essere:

Periodiche: quando la prestazione avviene ad intervalli di tempo

regolari e determinati: periodi (es. manutenzione periodica di

stampanti, fax, P.C. ecc.)

Continuative: quando la prestazione avviene senza apprezzabili

interruzioni per tutta la durata del contratto (es. somministrazione

di acqua potabile, di gas, di energia elettrica

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

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Compilazione Intra servizi

Modalità d’incasso

Indicazione facoltativa per elenchi riepilogativi con periodo di

riferimento decorrenti dall’anno 2015.

Se fornita, anche in caso di modifica, indicare il codice:

A = Accredito (nel caso in cui il servizio reso o ricevuto venga

pagato con accredito in conto corrente bancario. Es. carta di

credito, accredito in c/c)

B = Bonifico (nel caso in cui il servizio reso o ricevuto venga

pagato con bonifico bancario. Es. trasferimento di fondi da un

c/c ad un altro)

X = Altro (nel caso in cui il servizio venga pagato con modalità

diverse dai precedenti punti. Es. ricevuta bancaria)

In caso di cancellazione non compilare la colonna.

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Compilazione Intra servizi

Paese di pagamento

INDICAZIONE OBBLIGATORIA

Indicare:

il Codice ISO del Paese in cui viene effettuato il pagamento

per il servizio reso o ricevuto.

Cioè, deve essere indicato il codice iso del Paese in cui il

corrispettivo entra nella disponibilità del beneficiario.

(Es. se effettuo un servizio a un tedesco e gli chiedo di pagarmi sul

mio conto corrente in Svizzera devo indicare CH, oppure se ricevo

un servizio e pago il prestatore inglese sul suo conto in Francia

devo indicare FR)

In caso di cancellazione non compilare la colonna

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Compilazione Intra merci

Intra 1 – 2 ter

Movimenti non dichiarati in precedenza

I dati relativi a cessioni ed acquisti intracomunitari non inclusi in un

elenco Intrastat, dovranno essere inseriti nelle sezioni 2 dei modelli:

Intra 1 ter cessioni intracomunitarie

Intra 2 ter acquisti intracomunitari

Dal 1° gennaio 2015, tali modelli di rettifica (intra 1-2 ter) non possono

essere utilizzati per integrare elenchi riferiti a periodi precedenti, con

l’indicazione di operazioni inerenti acquirenti/fornitori diversi da quelli già

indicati. In tali casi deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo

delle cessioni/acquisti (mod. intra 1/2 bis).

L’irregolarità è considerata omessa presentazione dell’elenco e,

pertanto, soggetta al pagamento della sanzione (vedi slide n. 63).

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Compilazione Intra servizi

Intra 1 – 2 quater

Movimenti non dichiarati in precedenza

I dati relativi a prestazioni rese o ricevute nei confronti di committenti

o prestatori i quali non risultano già indicati in un elenco Intrastat

precedente, dovranno essere inseriti nelle sezioni 3 dei modelli:

Intra 1 quater servizi resi

Intra 2 quater servizi ricevuti

specificando nei relativi frontespizi (Intra 1 e 2) il relativo periodo

(mese o trimestre) nel corso del quale si è verificata tale omissione.

In tali casi, l’’irregolarità è considerata omessa presentazione

dell’elenco e, pertanto, soggetta al pagamento della sanzione (vedi

slide n. 63).

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Compilazione Intra servizi

Intra 1 – 2 quinquies

Modifiche di movimenti dichiarati in precedenza

Dovranno essere inseriti nelle sezioni 4 dei modelli:

Intra 1 quinquies rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di periodi precedenti

Intra 2 quinquies rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3 di periodi

precedenti

specificando nelle colonne

da 1 a 5 gli estremi dell’elenco da modificare

da 6 a 15 i nuovi dati in sostituzione di quelli precedentemente dichiarati, tenendo

presente, per gli elenchi con periodo di riferimento decorrenti dal 2015, i dati con

indicazione facoltativa. (numero e data fattura, modalità di erogazione e

modalità d’incasso)

Dal 1° gennaio 2015, i modelli intra 1 – 2 quinquies possono essere utilizzati anche

per operazioni relative a periodi precedenti nel caso in cui dette operazioni si riferiscano

ad acquirenti/fornitori già indicati negli elenchi precedenti i cui servizi presentano le

stesse caratteristiche (codice identificativo iva, codice servizio e paese

pagamento).

Diversamente dovrà essere compilato un nuovo elenco riepilogativo dei servizi resi o

ricevuti (vedi slide 39).

.

40

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Compilazione Intra servizi

Intra 1 – 2 quinquies

Cancellazioni di movimenti dichiarati in precedenza

Dovranno essere inseriti nelle sezioni 4 dei modelli:

Intra 1 quinquies rettifiche ai servizi resi indicati in sezioni 3 di

periodi precedenti

Intra 2 quinquies rettifiche ai servizi ricevuti indicati in sezioni 3

di periodi precedenti

specificando nelle colonne

da 1 a 5 gli estremi dell’elenco da modificare

mentre le colonne

da 6 a 15 dovranno essere lasciate in bianco.

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Art. 6

Decreto del Ministro dell’economia 22/2/2010

Presentazione modelli Intra

L’art. 5 del Decreto del Ministro dell’Economia 22/2/2010 stabilisce che i dati da indicare

negli elenchi intra debbono riferirsi alle operazioni registrate o soggette a registrazione

ai sensi delle disposizione in materia di I.V.A.

Per le cessioni intracomunitarie: i dati da indicare negli elenchi intra 1 bis debbono

riferirsi alle operazioni registrate, o soggette a registrazione, con riferimento alla data di

registrazione della fattura.

Per gli acquisti intracomunitari: i dati da indicare negli elenchi intra 2 bis debbono

riferirsi alle operazioni registrate, o soggette a registrazione, con riferimento alla data di

registrazione della fattura.

Deroga: Se anteriormente alla consegna o spedizione dei beni, sia ricevuta fattura

(fatturazione anticipata) o pagato in tutto o in parte il corrispettivo (es. acconti)

l’operazione deve essere inserita nell’elenco intra 2 bis con riferimento al periodo di

consegna dei beni e per l’ammontare complessivo dell’operazione stessa (art. 50,

comma 7, Dl 331/1993).

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Registrazione della fattura

degli acquisti intracomunitari

Data di

inizio del

trasporto

Ricevimento

fattura

Registrazione fatturaPresentazione mod. intra 2 bis

periodicità mensile

Entro il Riferimento

mese

Registrazione

fatturaPeriodo scadenza

15 gennaio

Entro gennaio 15 febbraio Gennaio Gennaio Gennaio 25 febbraio

entro 15 febbraio Febbraio 25 marzo

Entro febbraio 15 marzo FebbraioFebbraio Febbraio 25 marzo

Entro 15 marzo Marzo 25 aprile

Entro marzo 15 aprile MarzoMarzo Marzo 25 aprile

Entro 15 aprile Aprile 25 maggio

Oltre la fine di

marzo15 aprile

Marzo Aprile Aprile 25 maggioIn mancanza di

ricevimento

fattura

Obbligo emissione e

annotazione fattura

in unico esemplare

15 aprile

Con

corrispettivo

inferiore a

quello reale

Emissione fattura integrativa entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione

della fattura originaria.

Dovrà essere presentato il modello intra 2 ter di rettifica con riferimento al periodo

di registrazione della fattura integrativa

43

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Momento di effettuazione delle operazioni

Prestazioni di servizi

Art. 6, comma 6, DPR 633/72

Per le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7/ter del Dpr 633/72 rese

da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto

passivo ivi stabilito e viceversa il momento di effettuazione varia, a seconda

che si tratti di prestazioni:

Uniche: momento della loro ultimazione

Periodiche o continuative: data di maturazione dei corrispettivi

Deroga: il pagamento anticipato, anche parziale, del corrispettivo integra in

ogni caso il momento impositivo. Il committente nazionale, debitore d’imposta,

è obbligato ad applicare il reverse charge previsto dall’art. 17, comma 2, del

DPR n. 633/1972 mediante:

a) Integrazione della fattura (se il prestatore è stabilito in altro Paese Ue), o

b) autofatturazione (se il prestatore è stabilito al di fuori della Ue).

N.B. La fatturazione anticipata non è causa autonoma di effettuazione

dell’operazione.44

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Momento di effettuazione delle operazioni

Prestazioni di servizi

Art. 6, comma 6, DPR 633/72

L’Agenzia delle entrate con:

Circ. n° 35 del 29/9/2012 stabilisce che nelle prestazioni di servizi

generiche di cui all’art. 7/ter del Dpr 633/72 il ricevimento della

fattura del fornitore estero può assumersi come indice

dell'ultimazione del servizio ai fini dell'applicazione dell'Iva da parte

del committente nazionale.

Circ. 16 del 21/5/2013 chiarisce che il committente nazionale non è

comunque sanzionabile se provvede in anticipo a integrare la

fattura del fornitore, o a emettere l'autofattura, liquidando dunque

l'imposta prima che sia effettuata l'operazione.

45

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Momento di effettuazione delle operazioni

Prestazioni di servizi

Art. 6, comma 6, DPR 633/72

Le stesse prestazioni (generiche art. 7/ter), se effettuate in modo

continuativo nell’arco di un periodo superiore a 1 anno e se non

comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si

considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino

all’ultimazione delle prestazioni medesime.

-------------

Il momento di effettuazione dei servizi specifici di cui agli articoli 7

quater e quinquies coincide invece (art. 6 commi 3 e 4):

con il pagamento, anche parziale, del corrispettivo

ovvero

con l’emissione anticipata della fattura, la quale non fruisce del

differimento al giorno15 del mese successivo.

46

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Modalità di assolvimento dell’imposta

Prestazioni di servizi

Art. 17 D.P.R. 633/72:

2° comma 1° periodo: Gli obblighi relativi e alle prestazioni di servizi

effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei

confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i

soggetti indicati nell’art. 7 ter, comma 2, lett. b) e c), sono adempiuti

dai cessionari o committenti (autofattura)

2° comma ultimo periodo: Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di

prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un

altro Stato membro dell'Unione Europea, il cessionario o committente

adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le

disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, e:

o Se non riceve la fattura entro il secondo mese successivo a quello

in cui si considera eseguita la cessione/prestazione dovrà

emettere autofattura entro il 15 del terzo mese successivo;

o Se riceve una fattura con un corrispettivo inferiore dovrà emettere

una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla

registrazione della fattura originale.

47

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PRESTAZIONI DI SERVIZI

Prestazione di

servizio

Prestatore

del servizio

Momento di

effettuazione del

servizio

Assolvimento dell’impostaPresentazione

intra servizi

Prestazioni

generiche

(art. 7 ter)

U.E.

Ultimazione della

prestazione, ovvero,

se di carattere periodico o

continuativo alla data di

maturazione del

corrispettivo

(*)

(art. 6, c. 6 Dpr 633/72)

Con le modalità degli

artt. 46 e 47

D.L. 331/93

(art. 17, c.2 ultimo periodo

Dpr 633/72)

Si

con riferimento

al periodo di

registrazione

della fattura

Extra-UE

Con autofattura

art. 17, c. 2 1° periodo,

Dpr 633/72

No

(Art. 50 comma 6

D.L. n. 331/93)

Art. 7 quater

Art. 7 quinquies

U.E.

Pagamento del

corrispettivo

Ovvero

Emissione autofattura se

precedente al pagamento

(art. 6, commi 3 e 4

Dpr 633/72)

Con le modalità degli

Artt. 46 e 47

D.L. 331/93 No

(art. 50, comma 6,

D.L. n. 331/93)Extra-UE

Con autofattura

Art. 17, c. 2 1° periodo,

Dpr 633/72

(*) Se prima di tali eventi è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi s’intende effettuata,

limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.

Le prestazioni effettuate in modo continuativo per un periodo superiore a 1 anno che non comportano pagamenti

anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino

all’ultimazione delle prestazioni medesime.

48

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TERRITORIALITÀ IVA

Cessione di beni con lavorazione eseguita in uno Stato dell’U.E.

Sentenza Corte di Giustizia del 2/10/2014 – Causa C-446/13

Un soggetto passivo d’imposta che invia un bene in un altro Stato membro per:

a) Operazioni di perfezionamento, ovvero

b) Perizie

secondo le disposizioni della Direttiva 112/2006, al termine della prestazione di servizi,

deve farlo ritornare nel Paese membro di partenza. In caso contrario dovrà identificarsi ai

fini iva per regolarizzare l’introduzione del bene nel Paese UE, in quanto l’operazione

viene assimilata ad una cessione intracomunitaria (art. 17, 1° comma, Dir. 112/2006).

Tale obbligo sussiste nel caso in cui il bene, al termine della lavorazione, a seguito di

cessione:

a) Resta nel Paese in cui è stato effettuato il servizio,

b) Venga spedito o trasportato in altro Stato membro, ovvero

c) Venga esportato fuori il territorio doganale dell’U.E.

In tali casi si rende applicabile:

L’art. 32, 1° comma, Dir. 112/2006. – Si considera come luogo della cessione, se il

bene è spedito o trasportato dal fornitore, dall'acquirente o da un terzo, il luogo dove

il bene si trova al momento iniziale della spedizione o del trasporto a

destinazione dell'acquirente.

.49

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INVIO DI BENI NEL

TERRITORIO DELL’U.E. NON

CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA

Art. 17, 2° comma, lett. f) – g) – h) Direttiva 112/2006

2° comma. - Non si considera trasferimento a destinazione di un altro Stato membro la

spedizione o il trasporto di un bene ai fini di una delle operazioni seguenti:

f) la prestazione di un servizio resa al soggetto passivo e avente per oggetto la

perizia o lavori riguardanti il bene materialmente eseguiti nel territorio dello

Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto del bene, qualora il

bene, al termine della perizia o dei lavori, sia rispedito al soggetto passivo nello

Stato membro a partire dal quale era stato inizialmente spedito o trasportato;

g) la temporanea utilizzazione del bene, nel territorio dello Stato membro d'arrivo della

spedizione o del trasporto, ai fini di prestazioni di servizi fornite dal soggetto passivo

stabilito nello Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto del bene;

h) la temporanea utilizzazione del bene, per una durata non superiore a ventiquattro

mesi, nel territorio di un altro Stato membro all'interno del quale l'importazione dello

stesso bene in provenienza da un paese terzo ai fini di una utilizzazione temporanea

fruirebbe del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi

all'importazione. segue

50

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INVIO DI BENI NEL

TERRITORIO DELL’U.E. NON

CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA

Art. 17, 2° comma, lett. f) – g) – h) Direttiva 112/2006

---------------------

Recepimento nel D.L. n. 331/1993 valido fino al 17 agosto 2015

Art. 38 comma 5. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l’introduzione nel territorio dello Stato:

I. (art. 17, 2° comma, lett. f) – di beni oggetto di perizie o di

operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali, se i beni

sono successivamente trasportati o spediti al committente,

soggetto passivo d’imposta,

nello Stato membro di provenienza o per suo conto

in altro Stato membro ovvero

fuori del territorio della Comunità;

II. (art. 17, 2° comma, lett. g) – di beni temporaneamente utilizzati

per l’esecuzione di prestazioni

III. (art. 17, 2° comma, lett. h) – di beni che, se importati

beneficerebbero della ammissione temporanea in totale esenzione

dai dazi doganali. segue51

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INVIO DI BENI NEL

TERRITORIO DELL’U.E. NON

CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA

Art. 17, 2° comma, lett. f) – g) – h)

------------------

Recepimento nel D.L. n. 331/1993

Art. 41 3° comma. – La disposizione di cui al comma 2, lettera c), non

si applica per i beni inviati in altro Stato membro, oggetto:

delle operazioni di perfezionamento o di manipolazioni usuali

indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), o

per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di

prestazioni o

che se fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione

temporanea in totale esenzione dai dazi doganali.

La lettura del suddetto articolo evidenzia che per quanto riguarda il

primo punto non risulta disciplinata la successiva destinazione del bene

lavorato o periziato.

52

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INVIO DI BENI NEL

TERRITORIO DELL’U.E.

CONSIDERATI TRASFERIMENTI PER ESIGENZE DELL’IMPRESA

Art. 17, 1° comma Direttiva 112/2006

1° comma. È assimilato ad una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il

trasferimento da parte di un soggetto passivo di un bene della sua impresa a destinazione

di un altro Stato membro.

Costituisce «trasferimento a destinazione di un altro Stato membro» qualsiasi spedizione

o trasporto di un bene mobile materiale effettuato dal soggetto passivo o per suo conto,

fuori dal territorio dello Stato membro in cui si trova il bene, ma nella Comunità, per le

esigenze della sua impresa.

----------------

Recepimento nel D.L. n. 331/1993 valido fino al 17 agosto 2015

Art. 41, 2° comma, lett. c)

Sono assimilate ad una cessione intracomunitaria di beni “l’invio di beni nel territorio di

altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo

nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da

quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti”.

53

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LEGGE N. 115 DEL 29 LUGLIO 2015

ART. 13

Modifiche agli artt. 38, 5° comma lett. a), e 41, 2° comma lett. c), del D.L. N. 331/93

DECORRENZA 18 AGOSTO 2015

Art. 38, 5° comma. Non costituiscono acquisti intracomunitari:

a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni oggetto di perizie o di operazioni di

perfezionamento o di manipolazioni, se i beni sono successivamente

trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nello

Stato membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello Stato di beni

temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che, se importati,

beneficerebbero della ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi

doganali;

Art. 41, 3° comma. Non sono considerate cessioni assimilate l’invio di beni in altro

Stato membro, oggetto di perizie o delle operazioni di perfezionamento o di

manipolazioni usuali indicate nell'articolo 38, comma 5, lettera a), se i beni sono

successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo

d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro

per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni o che se

fossero ivi importati beneficerebbero della ammissione temporanea in totale

esenzione dai dazi doganali.

54

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Triangolazione comunitaria

con lavorazione

55

Operatore nazionale IT invia materie prime a soggetto francese FR, per lavorazione, con incarico

a questi di inviare il prodotto finito all’acquirente tedesco DE cessionario di IT.

IT

FR DEDetta operazione, a seguito della modifica dell’art. 41, 3° comma del D.L. 331/93, potrà effettuata

essere dal soggetto IT con la nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta in Francia.

Pertanto il soggetto:

italiano IT dovrà:

Emettere fattura di cessione intracomunitaria non imponibile al proprio rappresentante

fiscale (art. 41, 2° comma lett. c) D.L. 331/93) relativa all’invio delle materie prime e

presentare modello il modello intra 1 bis, sia ai fini fiscali che statistici (se mensile)

Il rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT dovrà provvedere:

agli adempimenti fiscali previsti per l’acquisto intracomunitario e presentare il relativo

modello intra acquisti

Alla emissione della fattura per la cessione intracomunitaria del prodotto finito nei

confronti del soggetto tedesco DE e presentare il relativo modello intra cessioni

Il soggetto francese FR, emetterà fattura senza iva trattandosi di prestazione generica B2B

imponibile nel Paese del committente (art. 7 /ter Dpr 633/72)

Il soggetto italiano IT dovrà, inoltre, provvedere all’integrazione e registrazione, ai sensi degli

artt. 46 e 47 del D.L. 33193, della fattura del prestatore FR e trasmettere il relativo intra 2

quater servizi.

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Triangolazione comunitaria

con lavorazione

56

Operatore nazionale IT invia materie prime a soggetto francese FR, per lavorazione, con incarico

a questi di inviare il prodotto finito all’acquirente, altro soggetto francese FR1, cessionario di IT.

IT

FR FR1Detta operazione a seguito della modifica dell’art. 41, 3° co. del D.L. 331/93, potrà effettuata dal soggetto

IT con la nomina di rappresentante fiscale o identificazione diretta in Francia. Pertanto il soggetto:

italiano IT dovrà:

Emettere fattura di cessione intracomunitaria non imponibile al proprio rappresentante fiscale

(art. 41, 2° comma lett. c) D.L. 331/93) relativa all’invio delle materie prime e presentare

modello il modello intra 1 bis, sia ai fini fiscali che statistici (se mensile)

Il rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT dovrà provvedere:

agli adempimenti fiscali previsti per l’acquisto intracomunitario e presentare il relativo modello

intra acquisti

Per quanto riguarda la cessione al soggetto francese FR1, la fatturazione dovrà essere effettuata:

Dal soggetto italiano IT, quale operazione non soggetta ai sensi dell’art. 21 comma 6 bis lett. a)

nel caso in cui in Francia opera il “reverse charge”. In tal caso sarà il cessionario FR, soggetto

passivo, ad assolvere l’imposta;

Dal Rappresentante fiscale in Francia del soggetto IT se in Francia non opera il “reverse

charge” ovvero nel caso in cui, ad. es. l’acquirente FR1 sia un soggetto privato.

Ed inoltre

Il soggetto francese FR, emetterà fattura senza iva trattandosi di prestazione generica B2B

imponibile nel Paese del committente (art. 7 /ter Dpr 633/72)

Il soggetto italiano IT dovrà, infine, provvedere all’integrazione e registrazione, ai sensi degli artt. 46 e

47 del D.L. 33193, della fattura del prestatore FR e trasmettere il relativo intra 2 quater servizi.

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SANZIONI

violazioni parte FISCALE degli elenchi INTRA

Art. 11 D.lvo n° 471/97

Omessa presentazione: da 500 a 1000 euro (per ogni elenco)

Presentazione degli elenchi entro 30 giorni dalla richiesta

degli Uffici: da 250 a 500 euro (per ogni elenco)

Il D.lvo n. 472/1997 dà la possibilità al contribuente di ricorrere al

ravvedimento operoso pagando una sanzione ridotta purché la

violazione non sia stata già constatata dagli Uffici e comunque non

siano iniziate verifiche, ispezioni o altre attività di accertamento.

In tal caso il contribuente provvede alla regolarizzazione mediante:

pagamento della sanzione con Mod. F/24 cod. tributo 8911

presentazione dei modelli intra in precedenza omessi

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SANZIONI

violazioni parte FISCALE degli elenchi INTRA

Art. 11 D.lvo n° 471/97

Presentazione degli elenchi con irregolarità o inesattezze: da

500 a 1000 euro (per ogni elenco)

Le correzione degli elenchi (irregolarità o inesattezze), spontanee

o entro 30 giorni dalla richiesta degli Uffici, non sono soggette al

pagamento di sanzioni.

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SANZIONI

violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA

In vigore dal 13 dicembre 2014

Il comma 5 dell'articolo 34 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n.

41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.

85, è sostituito dal seguente:

Comma 5: Per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui all'articolo

9 regolamento (CE) n. 638/2004 del 31 marzo 2004, si applicano

le sanzioni amministrative alle sole imprese che rispondono ai

requisiti indicati nei decreti del Presidente della Repubblica

emanati annualmente ai sensi dall’articolo 7, comma 1, del decreto

legislativo 6 settembre 1989, n. 322, concernente l'elenco delle

indagini per le quali la mancata fornitura dei dati si configura come

violazione dell'obbligo di risposta, ai sensi degli articoli 7 e 11 del

citato decreto legislativo n. 322 del 1989.

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SANZIONI

violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA

Art. 7 D.lvo n° 322/89Obbligo di fornire dati statistici

Comma 1 secondo periodo. Su proposta del Presidente dell’ISTAT,

sentito il Comitato di cui all’articolo 17, con delibera del Consiglio dei

Ministri è annualmente definita, in relazione all’oggetto, ampiezza,

finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna

rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per

rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica,

configura violazione dell’obbligo di cui al presente comma.

Comma 1 ultimo periodo. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai

sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono

scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione

amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è

applicata secondo il procedimento ivi previsto.

60

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SANZIONI

violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA

L’art. 34, comma 5, D.L. 41/1995 fino al 12/12/2014 prevedeva che l’omissione

o l’inesattezza dei dati statistici fosse punita con le sanzioni amministrative

stabilite dall’art. 11 del D.lvo 322/89, e cioè:

da 207,00 a 2.066,00 euro, per persone fisiche;

da 516,00 a 5.164,00 euro, per enti e società.

Era, tuttavia, prevista la riduzione alla metà delle predette sanzioni nel caso in

cui i dati mancanti o inesatti fossero stati integrati o corretti entro il termine, non

inferiore a 30 giorni, stabilito dell’Ufficio.

Dal 13/12/2014, L’articolo 25 D.Lgs. 175/2014 modificando il comma 5 dell’art.

34 del D.L. 41/95 ha limitato e semplificato l’onere della comunicazione statistica

in quanto gli eventuali errori commessi hanno natura formale, in quanto non

idonei ad arrecare un danno erariale. Pertanto, l’omissione o l’inesattezza dei

dati statistici negli elenchi riepilogativi si applica alle sole imprese che

rispondono ai requisiti indicati nei Decreti emanati annualmente, ai sensi

dell’articolo 7, comma 1, D.Lgs. 322/1989.

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SANZIONI

violazioni parte STATISTICA degli elenchi INTRA

Art. 11 D.lvo n° 322/89

Omessa compilazione, irregolarità, o inesattezza di dati statistici:

da 516 a 5.164 euro per le società

da 207 a 2.066 euro per le persone fisiche (ditta individuale)

Le sanzioni sono applicate una sola volta per ogni elenco intrastat mensile

inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate

in modo errato nell'elenco stesso (art. 34 comma 5 ultimo periodo D.L. 41/95).

(La sanzione si applica alle sole imprese che rispondono ai requisiti indicati nei

D.P.R. emanati annualmente, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.lgs n. 322/1989.)

Attualmente vige l’allegato 3.IST00111 del D.P.R. 24/9/2015 valido per il

triennio 2014-2016 (G.U. 258 serie generale del 5/11/2015):

“IST-00111 Spedizioni e arrivi di beni con i paesi UE (sistema Intrastat):

Operatori che hanno effettuato nel mese di riferimento spedizioni o arrivi

per un ammontare pari o superiore a €. 750.000”

62

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Elenchi intra – Omessa presentazione

SANZIONE ORDINARIA R A V V E D I M E N T O

SANZIONE RIDOTTA

Misura Norma Misura Termini norma

Omessa

presentazione

Da € 500

a

€1.000

Per ciascuno

elenco

Art. 11 c. 4 D.Lgs

471/97

57,56

Entro 90 giorni

Dal termine di presentazione della dichiarazione

(1/9 del minimo)

Art. 13

Lett. a/bis

D.Lgs 472/97

62,5

Entro il termine per la presentazione della

dichiarazione relativa all’anno nel corso del

quale è commessa la violazione

(1/8 del minimo)

Art. 13

Lett. b)

D.Lgs 472/97

71,43

Entro il termine della presentazione della

dichiarazione relativa all’anno successivo a

quello nel corso del quale è stata commessa la

violazione (1/7 del minimo)

Art. 13

Lett. b/bis

D.Lgs 472/97

83,34

Oltre il termine della presentazione della

dichiarazione relativa all’anno successivo a

quello nel corso del quale è stata commessa la

violazione (1/6 del minimo)

Art. 13

Lett. b/ter

D.Lgs 472/97

100

Dopo la notifica del verbale di constatazione

della violazione

(1/5 del minimo)

Art. 13

Lett. b/quater

D.Lgs 472/97

Presentazione

tardiva

(entro 30 giorni

dalla richiesta

dell’ufficio

Da € 250

a

€ 500

Per ogni elenco

Art. 11 c. 4 D.Lgs

471/97

Il ravvedimento operoso deve essere eseguito con le seguenti modalità:

a) Pagamento della sanzione: con il mod. F24 codice sanzione 8911

b) Presentazione mod. intra: è obbligatoria in ogni caso la presentazione dell’elenco in precedenza omesso

63

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Elenchi intra

Presentazione modello irregolare

Sanzione ordinaria Sanzione ridotta

Misura Norma Misura Termini norma

Integrazione o

correzione dei dati

mancanti o inesatti,

anche a seguito di

richiesta dell’ufficio

(1)

Zero

(2)

Art. 11 Comma 4

D.Lgs 471/97

(ultimo periodo)

=== === ===

Omessa integrazione

o correzione dei dati

mancanti o inesatti, a

seguito di richiesta

dell’ufficio

Da € 500

a

€ 1.000

per ogni elenco non

regolarizzato

Art. 11 comma 4

D.Lgs 471/97=== === ===

1) Termini e condizioni: la legge non stabilisce la durata minima di tale termine; viene di solito concesso un

termine di almeno 30 gg.; non ha rilevanza che i dati mancanti o incompleti siano di secondaria importanza o

non siano imputabili al contribuente.

2) Inapplicabilità sanzione: la sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti sono integrati o corretti

anche a seguito di richiesta dell’ufficio.

64

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CASI PARTICOLARI

65

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LE NOTE DI VARIAZIONE

Il D.L. n° 331/93 applicabile alle operazioni intracomunitarie non disciplina in modo

espresso le variazioni dell’imponibile e/o dell’iva.

L’unico accenno alla questione è riportato nell’allegato XI° della Determinazione del

Direttore dell’Agenzia delle dogane prot. n. 22778/RU del 22 febbraio 2010, relativo alle

istruzioni sulla compilazione dei modelli Intra, modificato, dal 1° gennaio 2015, dalla

Determinazione 18978/RU del 19/2/2015.

Sezione 2 rettifiche relative a periodi precedenti mod. Intra 1-2 ter:

“Tale sezione va compilata esclusivamente per comunicare le rettifiche alle sezioni 1 di

elenchi riferiti a periodi precedenti (già presentati) dovute a variazioni nell'ammontare delle

operazioni riferite ad uno stesso acquirente/fornitore intervenute successivamente alla

presentazione degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni non già rilevati dagli uffici

doganali o dagli altri organi dell’Amministrazione finanziaria, nel qual caso, per le

necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito nei relativi

verbali di accertamento”.

Tuttavia, in virtù del rinvio generale previsto dall’art. 56 del medesimo D.L., in presenza di

variazioni intervenute nelle operazioni di:

Acquisti intracomunitari di beni e prestazioni di servizi ricevute

Cessioni intracomunitarie di beni e prestazioni di servizi rese.

si applicano le disposizioni dell’art. 26 del D.P.R. n° 633/72.66

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LE NOTE DI VARIAZIONE

IN AUMENTO

Per le note di variazione in aumento per il soggetto passivo

vige l’obbligo di adempiere agli obblighi di fatturazione e

registrazione quando, successivamente all’emissione della

fattura, l’ammontare imponibile o quello della relativa imposta

aumenta per qualsiasi motivo. (art. 26, 1° comma, D.P.R.

633/72

Nel caso in cui il cedente comunitario non vi provveda spetta

obbligatoriamente al cessionario/committente nazionale a

regolarizzare l’operazione mediante l’emissione di fattura

integrativa ai sensi dell’art. 46, 5° comma del D.L. N° 331/93.

67

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LE NOTE DI VARIAZIONE

IN DIMINUZIONE

Per le note di variazione in diminuzione vige la facoltà del

soggetto passivo di ridurre l’ammontare imponibile

dell’operazione già registrata, in conseguenza di

dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, riduzioni

simili, ovvero in conseguenza dell’applicazione di un

abbuono o di uno sconto previsto contrattualmente. (art. 26,

2° comma, D.P.R. 633/72)

Le variazioni in diminuzione, se dipendono da accordi

sopravvenuti tra le parti, non possono comunque essere

effettuate decorso un anno dall’operazione a cui si

riferiscono. (art. 26, 3° comma, D.P.R. n° 633/72)

68

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LE NOTE DI VARIAZIONE

IN DIMINUZIONE

In caso di restituzione, dovuta a difetti o vizi di beni venduti,

l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che la procedura di

rettifica in diminuzione, prevista dall’art. 26, 2° comma, del

Dpr 633/72 può essere eseguibile anche oltre un anno

dall’effettuazione dell’operazione, in quanto non si

tratterebbe di rettifica in dipendenza di sopravvenuto

accordo (per la quale opererebbe il limite di un anno

previsto dal comma 3 dello stesso art. 26), ma di una

restituzione di beni difettosi in dipendenza della

responsabilità contrattuale del venditore prevista dall'art.

1453 cod. civ. che da luogo alla risolubilità del contratto

per inadempimento. (R. M. n. 571646 del 24/10/1990)

69

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LE NOTE DI ACCREDITO

La nota di accredito è il documento ai fini iva che ha la

funzione di rettificare, in diminuzione successivamente alla

emissione o al ricevimento della fattura, rispettivamente,

l’ammontare imponibile della cessione o dell’acquisto.

L’emissione del documento di variazione in linea di principio

è riservata al soggetto passivo che ha emesso il documento

principale: cioè la fattura che s’intende rettificare con la nota

di variazione.

70

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Compilazione del modello TER

nelle note di variazione

Per la corretta compilazione e trasmissione dei modelli INTRA TER è necessario

tenere presente quanto segue:

Il mod. TER deve essere utilizzato esclusivamente quando le variazioni in

positivo o in negativo dell’ammontare delle operazioni sono intervenute

successivamente alla presentazione degli elenchi;

Il mod. TER può essere utilizzato per la correzione degli errori sostanziali e per

le omissioni di operazioni intracomunitarie non inserite nei modelli Intra 1-2 bis

di competenza;

Per periodo di riferimento del modello TER s’intende il periodo di registrazione

della fattura originaria a cui deve fare riferimento la nota di variazione;

Le variazioni sono soggette alla medesima aliquota iva, allo stesso trattamento

di non imponibilità o esenzione ed allo stesso cambio applicati alla fattura

originaria;

Le variazioni concernenti più periodi possono essere dichiarate sui modelli TER

indicando come riferimento l’ultimo periodo di cessione/acquisto;

Le rettifiche in diminuzione riducono l’ammontare imponibile dell’operazione, se

annotate nei registri IVA nello stesso mese in cui è annotata l’operazione

originaria, diversamente della rettifica si tiene conto in dichiarazione annuale.

71

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Restituzione dei beni

nelle cessioni intracomunitarie

La restituzione dei beni da parte del soggetto comunitario, da luogo alla

rettifica della cessione intracomunitaria fatturata dal soggetto nazionale in

regime di non imponibilità ai sensi dell’art. 41 del D.L. n. 331/93.

In tal caso il soggetto nazionale:

a) Ha facoltà di intervenire sul registro delle fatture emesse (art. 23 del DPR

633/72) con annotazione di rettifica in diminuzione, che riduce

l’ammontare imponibile della corrispondente operazione se annotata nello

stesso periodo di riferimento medesimo in cui è annotata l’operazione

originaria; diversamente della rettifica si tiene conto in dichiarazione

annuale;

b) Se opera la variazione in diminuzione, dovrà presentare il mod. intra 1 ter

sia ai fini fiscali, sia ai fini statistici (se la periodicità è mensile), con natura

transazione “2”;

c) Nel caso in cui non effettua la variazione in diminuzione, deve ridurre del

corrispondente ammontare la disponibilità del plafond che gli consente di

acquistare beni, servizi e importazioni senza applicazione dell’iva.

72

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Compilazione dei modelli di rettifica

Intra 1 – 2 ter

Le note di variazione in diminuzione devono essere indicate come

rettifiche, negli elenchi riepilogativi delle cessioni o degli acquisti, se già

presentati, con apposita annotazione nei modelli Intra 1 – 2 ter.

a) I soggetti con periodicità trimestrale limiteranno la compilazione dei

mod. Intra 1 – 2 ter ai soli effetti fiscali;

b) I soggetti con periodicità mensile sono tenuti alla compilazione dei

modelli Intra 1 – 2 ter sia agli effetti fiscali, sia agli effetti statistici. Tali

soggetti, se rientrano nei parametri superiori a 20.000.000 di euro per

le spedizioni per le cessioni o per gli arrivi per gli acquisti potranno

omettere la compilazione del valore statistico;

c) Se gli elenchi Intra 1 – 2 ter sono compilati ai soli fini statistici

anche i soggetti che rientrano nei parametri di cui al precedente punto

b) saranno tenuti alla compilazione del valore statistico.

73

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Nota di variazione nelle

Cessioni intracomunitarie

Il cedente nazionale può, se la cessione originaria cui fa riferimento la nota di

variazione risulta effettuata entro i 12 mesi precedenti, emettere:

a) Nota di accredito non imponibile ai sensi dell’art. 41 del D.L. 331/93

con trasmissione del modello Intra 1 ter compilato sia agli effetti fiscali

sia agli effetti statistici indicando come natura della transazione il codice

“2” in caso di restituzione dei beni;

b) Nota di accredito fuori campo iva ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72

con la sola registrazione in contabilità generale e la compilazione del

modello Intra 1 ter ai soli fini statistici (se la periodicità è mensile) nella

ipotesi di restituzione della merce indicando il codice “2” relativo alla

natura transazione.

Se sono trascorsi 12 mesi, il cedente nazionale non potrà emettere la nota di

variazione non imponibile art. 41 del D.L. 331/93 in quanto non può effettuare

le rettifiche ai fini iva e conseguentemente sarà obbligato ad emettere la nota

di variazione fuori campo ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 ed a

trasmettere il modello Intra 1 ter compilato solamente ai fini statistici (se la

periodicità è mensile) solamente in caso di restituzione merce (N.T. “2”).74

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Nota di variazione negli

Acquisti intracomunitari

L’acquirente nazionale per le note di variazione riferite ai 12 mesi precedenti,

può optare per:

a) L’assoggettamento all’imposta delle note di accredito ai sensi degli

artt. 46 e 47 del D.L. 331/93 (integrazione e registrazione) con

trasmissione del modello Intra 2 ter compilato sia agli effetti fiscali sia

agli effetti statistici (se la periodicità è mensile) indicando come natura

della transazione il codice “2” in caso di restituzione dei beni;

b) La registrazione fuori campo iva ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72

con la sola registrazione in contabilità generale e la compilazione del

modello Intra 2 ter ai soli fini statistici (se la periodicità è mensile) nella

ipotesi di restituzione della merce indicando il codice “2” relativo alla

natura transazione.

Decorsi 12 mesi, l’acquirente nazionale non può effettuare le rettifiche ai fini

iva e conseguentemente sarà obbligato ad effettuare la registrazione fuori

campo iva ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72 ed a trasmettere il modello

Intra 2 ter compilato solamente ai fini statistici (se la periodicità è mensile)

solamente in caso di restituzione della merce (N.T. “2”).75

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Note di variazione in diminuzione

concernenti diversi periodi di riferimento

Le rettifiche conseguenti a variazioni in diminuzione della

base imponibile di cessioni o acquisti intracomunitari

concernenti più periodi di riferimento, anche se compresi in

più anni solari, possono essere indicate nei relativi modelli

intra 1 – 2 ter globalmente per ciascun acquirente o fornitore

e per ciascun tipo di merce, con riferimento soltanto all’ultimo

periodo in cui le operazioni rettificate sono comprese negli

elenchi riepilogativi. (Circolare n. 13/E del 23 febbraio 1994)

76

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Note di variazione e fattura originaria

annotate nello stesso periodo di riferimento

Nel caso in cui la nota di variazione e la fattura originaria

siano annotate nel medesimo periodo di riferimento (mese o

trimestre) l’operatore nazionale è obbligato a compensare i

due documenti e procedere con la sola compilazione del

modello Intra 1 – 2 bis indicando il valore risultante dalla

differenza dei due documenti, cioè: importo fattura meno nota

di variazione.

77

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Compilazione Intra merci

Intra 1 – 2 ter

Movimenti non dichiarati in precedenza

I dati relativi a cessioni ed acquisti intracomunitari non inclusi in un elenco

Intrastat, dovranno essere inseriti nelle sezioni 2 dei modelli:

Intra 1 ter cessioni intracomunitarie

Intra 2 ter acquisti intracomunitari

Dal 1° gennaio 2015, tali modelli di rettifica (intra 1-2 ter) possono essere

utilizzati per comunicare le rettifiche di elenchi riferiti a periodi precedenti (già

presentati) dovute a variazioni nell’ammontare delle operazioni riferite ad uno

stesso acquirente/fornitore intervenute successivamente alla presentazione

degli elenchi, ovvero dovute ad errori od omissioni sostanziali non già rilevati dagli

uffici doganali o dagli altri organi dell’Amministrazione finanziaria, nel qual caso,

per le necessarie rettifiche, si dovrà procedere secondo quanto indicato o stabilito

nei relativi verbali di accertamento.

Diversamente, l’irregolarità è considerata omessa presentazione dell’elenco e,

pertanto, soggetta al pagamento della sanzione (vedi slide n. 63).78

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Omissione di una riga dettaglio

nel mod. Intra 1-2 bis per una operazione intracomunitaria registrata

nei termini previsti dall’art. 47 del D.L. n° 331/93

Questa omissione si presenta allorquando siano state effettuate operazioni

intracomunitarie registrate nei termini ma non inserite nei mod. Intra 1-2 bis

di competenza presentati entro i termini di scadenza.

In tali casi il soggetto obbligato dovrà presentare il mod. Intra 1-2 TER

indicando nel listing il periodo di riferimento dell’operazione registrata nei

termini.

La determinazione n. 18978/RU del 19 febbraio 2015 dell’Agenzia delle

Dogane, specifica che tale procedura non può essere utilizzata quando:

A. Vi è stata l’omessa presentazione del mod. Intra 1-2 bis, in quanto

è necessaria la presenza di detto modello a cui fare riferimento;

B. Le variazioni nell’ammontare delle operazioni si riferiscono ad

acquirenti/fornitori diversi da quelli indicati nei modelli Intra 1-2 bis

del periodo di riferimento.

Nei casi A e B, l’irregolarità è considerata omessa presentazione dell’elenco

e, pertanto, soggetta al pagamento della sanzione (vedi slide n. 63).79

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Omissione di una riga dettaglio

nel mod. Intra 1-2 bis per una operazione intracomunitaria registrata

oltre i termini previsti dall’art. 47 del D.L. n° 331/93

Trattasi di una ritardata registrazione di una fattura per una operazione

intracomunitaria non inserita nel modello Intra 1-2 bis relativa al periodo in cui la

fattura avrebbe dovuto essere registrata.

In tali casi la rilevazione potrà essere effettuata in uno dei seguenti modi:

a) Presentando il mod. INTRA 1-2 bis integrativo relativo al periodo di

effettiva registrazione della fattura; tale soluzione, formalmente corretta, può

essere rilevata e sanzionata solamente a seguito di verifica fiscale;

b) Presentando il mod. INTRA 1-2 ter qualora sia avvenuta la presentazione

del modello intra 1-2 bis di quel periodo indicando, sul frontespizio il periodo

di effettiva registrazione della fattura e sul listing, quale periodo di riferimento,

il periodo in cui avrebbe dovuto essere registrata la fattura medesima. Tale

soluzione presuppone che l’operazione si riferisca ad uno stesso

acquirente/fornitore presente nel modello intra 1-2 bis di riferimento;

c) Presentando il mod. INTRA 1-2 bis “ritardato” in assenza del modello

INTRA 1-2 bis relativo al periodo in cui avrebbe dovuto essere registrata la

fattura.80

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Risoluzione del contratto di

Cessione intracomunitaria

In caso di risoluzione del contratto di compravendita riguardante la cessione

intracomunitaria, si possono verificare le seguenti ipotesi:

Restituzione dei beni al cedente nel territorio dello Stato.

In tal caso se la variazione:

a) È operata ai fini fiscali il cedente nazionale trasmetterà il modello Intra 1 ter:

a) Ai fini fiscali e statistici se obbligato alla presentazione mensile

dell’elenco (N.T. 2);

b) Ai soli fini fiscali se obbligato alla presentazione trimestrale dell’elenco

(N.T.2).

b) Non è operata ai fini fiscali il cedente nazionale:

a) Presenterà il mod. Intra 1 ter ai soli fini statistici se obbligato alla

presentazione mensile dell’elenco (N.T.2);

b) Non presenterà il mod. intra 1 ter se obbligato alla presentazione

trimestrale dell’elenco.

segue81

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Risoluzione del contratto di

Cessione intracomunitaria

Se malgrado la risoluzione del contratto di compravendita i beni non sono restituiti

al cedente, ma sono ceduti a diverso soggetto passivo d’imposta comunitario, si è

in presenza di due distinte autonome operazioni che comportano a carico del

cedente nazionale i seguenti adempimenti, diversi a secondo del Paese membro

in cui i beni sono destinati:

A. Consegna dei beni nello stesso Stato membro in cui già si trovano. In tal caso

il cedente nazionale dovrà trasmettere 2 distinti modelli:

Intra 1 ter compilato ai soli fini fiscali per qualsiasi periodicità di

presentazione (mensile o trimestrale) con N.T. 2 alla colonna “7”;

Intra 1 bis compilato ai soli fini fiscali per qualsiasi periodicità di

presentazione, dichiarando i dati relativi alla nuova cessione

intracomunitaria non imponibile art. 41 del D.L. 331/93.

B. Consegna dei beni in diverso Paese membro. In tal caso il soggetto nazionale

obbligato con periodicità:

Mensile trasmetterà i modelli Intra 1 ter ed Intra 1 bis sia agli effetti fiscali

che statistici;

Trimestrale trasmetterà i modelli Intra 1 ter ed Intra 1 bis solamente ai fini

fiscali.82

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Risoluzione del contratto di

Acquisto intracomunitario

In caso di risoluzione del contratto di compravendita riguardante un acquisto

intracomunitario, si possono verificare le seguenti ipotesi:

Restituzione al cedente con la consegna dei beni nel territorio dello Stato ad

altro acquirente soggetto passivo.

In tal caso:

a) il 1° acquirente trasmetterà il modello Intra 2 ter compilato ai soli fini fiscali

per qualsiasi periodicità di presentazione dell’elenco. Con detto modello, in

sostanza, si annulla quanto dichiarato in precedenza con la riscrittura dei dati

indicati nel modello Intra 2 bis originario con il segno “-“ in colonna “7” (N.T. 2);

b) Il 2° acquirente effettua un normale acquisto intracomunitario ricevendo le

merci dal 1° acquirente, su incarico del cedente intracomunitario. Dovrà

trasmettere l’elenco intra 2 bis compilato ai soli fini fiscali per qualsiasi

periodicità di presentazione dell’elenco.

segue

83

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Risoluzione del contratto di

Acquisto intracomunitario

Restituzione al cedente con la consegna dei beni nel territorio di altro Stato

membro ad altro acquirente soggetto passivo.

In tal caso:

a) il 1° acquirente nazionale trasmetterà il modello Intra 2 ter compilato:

ai soli fini fiscali se obbligato alla presentazione trimestrale dell’elenco

(N.T. 2).

Ai fini fiscali e statistico se obbligato alla presentazione mensile

dell’elenco. Con detto modello, in sostanza, si annulla quanto dichiarato in

precedenza con la riscrittura dei dati indicati nel modello Intra 2 bis

originario con il segno “-“ in colonna “7” (N.T. 2);

b) Il 2° acquirente dell’altro Stato membro effettua un normale acquisto

intracomunitario ricevendo le merci dal 1° acquirente italiano, su incarico del

cedente intracomunitario. Dovrà trasmettere l’elenco intra 2 bis compilato

secondo le regole del proprio Stato membro.

84

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Scomparsa dei beni oggetto

di cessione intracomunitaria

Dal 1° gennaio 2013, in seguito alla riformulazione dell’art. 39 del D.L. 331/93, il momento di

effettuazione, sia per le cessioni intracomunitarie sia per gli acquisti intracomunitari, coincide con il

momento di inizio del trasporto. Pertanto se i beni scompaiono:

In altro Stato membro, la cessione intracomunitaria si considera effettuata in ogni caso, a

prescindere dal fatto che il trasporto sia eseguito con mezzi del cedente o del cessionario o da

terzi per loro conto, e dovrà essere trasmesso l’elenco Intra 1 bis. Resta fermo l’adempimento

degli obblighi previsti nel Paese membro di scomparsa dei beni nel caso in cui il trasporto sia

eseguito con mezzi propri del cedente;

In Italia la cessione non può essere considerata intracomunitaria per mancanza del requisito

territoriale (trasferimento dei beni in altro Stato membro). In tal caso torna applicabile l’art. 6 del

Dpr 633/72 e in base ai chiarimenti del caso contenuti nella circ. n. 13/E del 1993, si ritiene che:

a) Se il trasporto è eseguito con mezzi propri del cedente, non risultando la cessione

perfezionata, non sorge il presupposto impositivo;

b) Se il trasporto è eseguito con mezzi del cessionario o da un vettore su incarico di uno dei

due contraenti, l’operazione si considera avvenuta, in quanto si è verificato in capo

all’acquirente il trasferimento del potere di disporre dei beni. Quindi si è in presenza di una

cessione interna con conseguente addebito dell’imposta.

In base all’art. 2, comma 3, del Dpr. 441/93 la perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o

comunque indipendenti dalla volontà del soggetto dovrà essere provata dal cedente con:

a) Idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica amministrazione o, in mancanza

b) Da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del Dpr. 445/2000 resa entro

30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza con l’indicazione del

valore complessivo dei beni perduti.

85

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Scomparsa dei beni oggetto

di acquisto intracomunitario

Fino al 31 dicembre 2012 l’acquisto intracomunitario si considerava effettuato:

a) Nel momento della consegna nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo

conto, ovvero

b) Nel momento di arrivo nel luogo di destinazione nel territorio stesso in caso di

trasporto con mezzi del cessionario.

Dal 1° gennaio 2013, in seguito alla riformulazione dell’art. 39 del D.L. 331/93, il momento di

effettuazione, sia per le cessioni intracomunitarie sia per gli acquisti intracomunitari, coincide

con il momento di inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo

conto, rispettivamente dal territorio dello Stato, in caso di cessione, o dal territorio dello stato

membro di provenienza per gli acquisti.

Di conseguenza si ritiene, che a prescindere dal soggetto che cura il trasporto o la

spedizione:

a) L’acquisto intracomunitario si considera effettuato se la scomparsa dei beni avviene nel

territorio dello Stato. Dovrà essere trasmesso l’elenco Intra 2 bis;

b) L’acquisto intracomunitario non si considera effettuato, se la scomparsa dei beni avviene

nel territorio di altro Stato membro, per difetto del requisito territoriale, cioè la mancata

introduzione dei beni nel territorio dello Stato.

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VALORE STATISTICO

La colonna del valore statistico va compilata:

a) dai soggetti di cui all’art. 6, comma 4, del decreto del Ministro

dell’Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010: cioè quei soggetti che

hanno realizzato nell’anno precedente o, in caso di inizio dell’attività di

scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell’anno in corso, un

valore delle spedizioni o degli arrivi superiore ad euro 20.000.000

b) dagli altri soggetti, soltanto nel caso in cui, conformemente alle

disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, non è stata compilata

la colonna 4 per le cessioni e 5 per gli acquisti. Sono, cioè, quei soggetti a

presentazione mensile degli elenchi che pongono in essere operazioni di

perfezionamento.

Se la base imponibile non deve essere dichiarata ai fini fiscali (es.

operazioni di perfezionamento), il valore da indicare è quello corrispondente

all’importo fatturato, iva esclusa, o, se questo non è disponibile, ad un

importo che sarebbe fatturato in caso di vendita o di acquisto.

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VALORE DELLE MERCI

Il Reg. Ce 638/2004 al punto 3 dell’allegato stabilisce che il

valore delle merci può essere indicato in due modi:

a) la base imponibile, ossia il valore da determinare a fini

fiscali ai sensi della direttiva 2006/112/CE;

b) “Il valore statistico, ossia il valore calcolato alla frontiera

nazionale degli Stati membri. Esso si basa sull’importo

imponibile o, se del caso, sul valore che lo sostituisce e

comprende unicamente le spese accessorie (di trasporto e di

assicurazione), che si riferiscono:

in caso di spedizione, alla parte di percorso situata nel

territorio dello Stato membro di spedizione e,

in caso di arrivo, alla parte di percorso situata

all’esterno del territorio dello Stato membro d’arrivo.

Il valore statistico è definito valore fob (franco a bordo) per le

spedizioni e valore cif (costo, assicurazione e nolo) per gli arrivi”.88

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DETERMANIZIONE DEL VALORE STATISTICO

NELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Confine italiano

trasporto e assicurazione trasporto e assicurazione

Milano Parigi

tratto nazionale € 150 tratto estero € 350

1° ipotesi. Cessione intracomunitaria con condizioni di consegna CIP Parigi.

Ciò significa che nel prezzo fatturato, poniamo € 7.500 sono incluse le spese di trasporto e di

assicurazione per l’intero tragitto ammontanti a € 500. Supponendo che sul totale delle spese di consegna

il 30% incida sul percorso Milano confine italiano (Monte Bianco) il tratto nazionale ammonterà a € 150, ed

il restante percorso confine italiano- Parigi ammonterà a € 350. Quindi avremo:

Valore statistico € 7.150 (totale di fattura € 7.500 – tratto estero € 350)

Modello Intra 1 bis: colonna 4 (ammontare in euro) € 7.500 e colonna 9 (valore statistico) € 7.150

2° ipotesi. Cessione intracomunitaria con condizioni di consegna EXW Milano.

Ciò significa che la fattura contiene il corrispettivo della cessione del bene, cioè € 7.000.

Riutilizzando i parametri di spesa della 1° ipotesi avremo:

Valore statistico € 7.150 (totale di fattura € 7.000 + tratto nazionale € 150)

Modello Intra 1 bis: colonna 4 (ammontare in euro) € 7.000 e colonna 9 (valore statistico) € 7.150

3° Ipotesi. Cessione intracomunitaria con condizioni di consegna DAF (reso alla frontiera)

Ciò significa che nel prezzo di fattura sono incluse soltanto le spese di trasporto e di assicurazione fino al

luogo di uscita dall’Italia (frontiera Monte Bianco), cioè € 7.150.

Utilizzando sempre i parametri di spesa della 1° ipotesi, avremo:

Valore statistico € 7.150 = totale di fattura

Modello Intra 1 bis: colonna 4 (ammontare in euro) e colonna 9 (valore statistico) € 7.150

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DETERMANIZIONE DEL VALORE STATISTICO

NEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI

Confine italiano

trasporto e assicurazione trasporto e assicurazione

Parigi Milano

tratto estero € 350 tratto nazionale € 150

1° ipotesi. Acquisto intracomunitario con condizioni di consegna CIP Milano.

Ciò significa che nel prezzo di acquisto, poniamo € 7.500 sono incluse le spese di trasporto e di

assicurazione per l’intero tragitto ammontanti a € 500. Supponendo che sul totale delle spese di consegna

il 70% incida sul percorso Parigi confine italiano (Monte Bianco) il tratto estero ammonterà a € 350, ed il

restante percorso confine italiano – Milano ammonterà a € 350. Quindi avremo:

Valore statistico € 7.350 (totale di fattura € 7.500 – tratto nazionale € 150)

Modello Intra 2 bis: colonna 4 (ammontare in euro) € 7.500 e colonna 10 (valore statistico) € 7.350

2° ipotesi. Acquisto intracomunitario con condizioni di consegna EXW Parigi.

Ciò significa che la fattura contiene il corrispettivo dell’acquisto del bene, cioè € 7.000.

Riutilizzando i parametri di spesa della 1° ipotesi avremo:

Valore statistico € 7.350 (totale di fattura € 7.000 + tratto estero € 350)

Modello Intra 1 bis: colonna 4 (ammontare in euro) € 7.000 e colonna 10 (valore statistico) € 7.350

3° Ipotesi. Acquisto intracomunitario con condizioni di consegna DAF (reso alla frontiera)

Ciò significa che nel prezzo di fattura sono incluse soltanto le spese di trasporto e di assicurazione fino al

luogo di introduzione in Italia (frontiera Monte Bianco), cioè € 7.350.

Utilizzando sempre i parametri di spesa della 1° ipotesi, avremo:

Valore statistico € 7.350 = totale di fattura

Modello Intra 1 bis: colonna 4 (ammontare in euro) e colonna 10 (valore statistico) € 7.350.

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PROVINCIA DI ORIGINE O DI DESTINAZIONE

Il punto 6 dell’allegato del Reg. Ce n° 638 del 31/03/2004 stabilisce al

punto:

Per provincia d'origine nelle cessioni intracomunitarie, s'intende

la provincia dello Stato membro di spedizione in cui le merci sono

state prodotte oppure hanno costituito l'oggetto di operazioni di

montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o

manutenzione; diversamente, la provincia d'origine è la provincia

da cui le merci sono state spedite, oppure in cui si è svolta l'attività

di commercializzazione;

Per provincia di destinazione negli acquisti intracomunitari,

s'intende la provincia dello Stato membro d'arrivo nella quale le

merci devono essere consumate o costituire l'oggetto di operazioni

di montaggio, assemblaggio, trasformazione, riparazione o

manutenzione; diversamente, la provincia di destinazione è la

regione verso cui le merci sono spedite, oppure la provincia in cui

deve svolgersi l'attività di commercializzazione.

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Merci in conto deposito

In base alle vigenti disposizioni nazionali che regolano l’IVA negli scambi intracomunitari è

previsto che:

L’INVIO

di beni in conto deposito in altro Stato membro, da parte di soggetto passivo d’imposta italiano,

per la vendita frazionata costituisce una cessione intracomunitaria ai sensi dell’art. 41 comma 2° lettera

c) del DL n° 331/93 sempreché il soggetto italiano disponga nell’altro Stato membro del numero di

identificazione. Diversamente si rende indispensabile la nomina del rappresentante fiscale o

l’identificazione diretta nell’altro Stato membro. In tal modo il soggetto nazionale:

a) Potrà emettere fattura nei confronti del proprio rappresentante fiscale, indicando che trattasi di

operazione non imponibile ai sensi dell’art. 41 dello stesso DL

b) Dovrà annotare la stessa distintamente nel registro delle fatture emesse di cui all’art. 23 del DPR n°

633/72, e il valore indicato concorrerà alla formazione del “PLAFOND”;

c) Dovrà trasmettere il modello INTRA 1/bis sia agli effetti fiscali che statistici (se la periodicità è mensile)

indicando, come soggetto acquirente, il proprio rappresentante fiscale titolare del numero di

identificazione nell’altro Stato membro.

d) Dare comunicazione della “variazione dati” all’Ufficio IVA competente entro i 30 giorni dalla istituzione

del deposito nell’altro Stato membro art. 35 DPR n° 633/72.

Il rappresentante fiscale, nell’altro Stato membro, effettuerà un acquisto intracomunitario adempiendo ai

conseguenti obblighi (registrazione fattura, dichiarazione intra acquisti ecc.).

Per quanto riguarda la cessione dei beni nell’altro stato membro, la fatturazione dovrà essere effettuata:

Dal soggetto italiano IT, quale operazione non soggetta ai sensi dell’art. 21 comma 6 bis lett. a)

nel caso in cui nell’altro Paese membro opera il “reverse charge”. In tal caso sarà il cessionario

soggetto passivo, ad assolvere l’imposta;

Dal Rappresentante fiscale del soggetto nazionale se nell’altro Paese membro non opera il

“reverse charge” ovvero nel caso in cui l’acquirente sia un soggetto privato.

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Merci in conto deposito

In base alle vigenti disposizioni nazionali che regolano l’IVA negli scambi

intracomunitari è previsto che:

L’INTRODUZIONE

di beni nel territorio dello Stato, da parte di soggetto passivo in altro Stato

membro, affidati in deposito per l’eventuale vendita a soggetto IVA italiano

costituisce un acquisto intracomunitario ai sensi dell’art. 38 comma 3° lettera b) del

DL n° 331/93.

in caso di mancata nomina del rappresentante fiscale o identificazione diretta da

parte del soggetto estero, gli obblighi IVA derivanti dalla cessione dei beni nei

confronti dell’operatore nazionale, dovranno essere adempiuti dal cessionario

italiano, ai sensi dell’art. 17 comma 3° del DPR n° 633/72.

Per la violazione degli obblighi previsti per gli acquisti intracomunitari responsabile,

in simili casi, è soltanto il soggetto estero. Il competente ufficio IVA dovrà, quindi,

procedere a redigere apposito processo verbale di constatazione da notificare

all’interessato utilizzando le procedure previste dalla mutua assistenza tra gli Stati

membri per il recupero dei crediti.93

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STAMPI

La realizzazione per conto di un committente comunitario di uno stampo, da utilizzare in Italia per la

produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell’altro Stato membro, costituisce una cessione

intracomunitaria non imponibile qualora:

a) tra il committente e l’operatore nazionale venga stipulato un contratto unico d’appalto avente per

oggetto sia la realizzazione di uno stampo, sia la fornitura di beni per mezzo dello stesso;

b) lo stampo alla fine del ciclo produttivo venga inviato nell’altro Stato membro al committente, a meno

che sia diventato inservibile all’uso o venga distrutto (la distruzione deve esse provata da idonea

documentazione).

L'operatore nazionale, pertanto, in presenza di dette condizioni, è legittimato ad emettere fattura non

imponibile ai sensi dell'art. 41, comma 1, lett. a), la quale concorre alla formazione del plafond.

Se l’operatore nazionale emette una sola fattura nel corrispettivo che gli dovrà essere pagato, il prezzo

dello stampo si intenderà compreso nel prezzo del bene prodotto.

Compilazione modelli intra

Se il contratto unico d’appalto prevede l’emissione di due distinte fatture, per l’operatore nazionale sorgerà

l’obbligo di presentazione dei seguenti modelli:

Intra 1 bis per la cessione dello stampo: compilazione fiscale (colonne 1/4) da presentare con

riferimento alla data di registrazione della fattura;

Intra 1 bis per la cessione dei beni prodotti: compilazione fiscale e statistico (se a cadenza mensile). Il

valore statistico dello stampo andrà ad aggiungersi proporzionalmente a quello delle singole fatture .

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Gli elenchi riepilogativi non devono essere presentati neppure agli

effetti statistici.

Non sussiste l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi,

neppure

agli effetti statistici, per i beni inviati o ricevuti in esecuzione di obblighi

di garanzia a nulla influendo la restituzione o meno dei beni da

sostituire.

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CAMPIONI OMAGGIO E BENI CEDUTI

GRATUITAMENTE

SOSTITUZIONE DI BENI IN GARANZIA

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GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI

IN ABBONAMENTO

Per gli acquisti e le cessioni di giornali, periodici ed altre pubblicazioni in

abbonamento, i modelli riepilogativi devono essere presentati, sia agli

effetti fiscali che statistici, con riferimento al periodo di registrazione

delle relative fatture.

Gli elenchi riepilogativi devono essere compilati, agli effetti fiscali e

statistici, solo in caso di cessione o acquisto dei beni e con riferimento al

periodo di registrazione della relativa fattura.

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BENI INVIATI PER FIERE, MOSTRE E

TENTATA VENDITA

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SOFTWARE APPLICATIVI

Sono programmi necessari all’esecuzione di funzioni ben determinate.

Essi si dividono in:

Software standardizzati: sono quelli che hanno un uso generalizzato, che pur

eseguendo delle funzioni specifiche vengono commercializzati già pronti

all’uso, in quanto progettati per utenti aventi identiche esigenze (pacchetti

applicativi per aziende).

Ai fini IVA: configurano una cessione ovvero un acquisto intracomunitario di beni

e la base imponibile deve comprendere il valore totale del supporto e del

programma in esso registrato. Dovrà essere presentato il mod. Intra merci.

Software personalizzati: sono quelli realizzati su commissione, in relazione

alle particolari esigenze del richiedente. Dovrà essere presentato il mod. Intra

servizi.

Ai fini IVA: configurano una prestazione di servizio finalizzata alla realizzazione

del programma ordinato.

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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

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