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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

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Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino. Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie. Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino. Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Gruppo di lavoro

Operazioni doganali e intracomunitarie

Page 2: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

I depositi I.V.A. ed i depositi doganali

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino

Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Martedì, 31 gennaio 2012

II EDIZIONE

Page 3: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•3

Seconda edizione

Rag. Maria Cristina BenettonDott. Stefano CarpanetoDott. Giovanni FarotiDott. Luisella Fontanella Dott. Andrea LerdaDott. Roberto RamazzottoDott. Barbara Rossi

Page 4: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Piano di lavoro

•4

• Fonti normative e prassi• La nozione di deposito IVA• Tipologie di deposito• Adempimenti dei gestori dei depositi IVA

• Operazioni non soggette al pagamento dell’IVA mediante utilizzo del deposito:

• condizioni oggettive per l’introduzione nel deposito IVA• introduzione dei beni• operazioni relative ai beni custoditi• estrazione dei beni• consignment stock

• Documenti e registrazioni• Dichiarazione IVA• I depositi doganali (cenni)

Page 5: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Fonti normative e prassi

•5

Legge 18 febbraio 1997 n. 28, in recepimento della direttiva n.95/7/CE del 10 aprile 1995

Art. 50-bis del D.L. 331/1993

D.M. 20 ottobre 1997 n. 419

Art. 7 , comma 2, lett.cc ter del D.L. 13 maggio 2011 n. 70Art. 2, comma 36 vicies quater del D.L. 13 agosto 2011 n. 138

Circolare Agenzia Dogane n.16/D del 28/04/2006Circolari Agenzia delle dogane prot. 84920/RU del 07/09/2011 e 113881/RU del 5/10/2011

Risoluzione Minfinanze n. 198/E del 21/12/2000Risoluzione Agenzia Entrate n. 113/E del 22/05/2003Risoluzione Agenzia Entrate n. 440/E del 12/11/2008

Page 6: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

La nozione di deposito IVA

•6

• Può essere qualunque locale, capannone, piazzale, ecc…, ove è possibile custodire i beni citati ed effettuare ulteriori operazioni, compravendite o lavorazioni, senza pagamento dell’ IVA.

• L’introduzione deve sempre avvenire materialmente, non essendo ammessa alcuna forma di deposito “virtuale”.

• Luogo fisico destinato alla custodia di beni nazionali e comunitari non destinati alla vendita al minuto nei locali medesimi. I beni di origine extracomunitaria possono essere ivi introdotti, previa immissione in libera pratica nel territorio della CEE.

• Finalità del deposito IVA è quella di differire l’assolvimento dell’imposta al momento dell’estrazione dei beni dallo stesso per l’immissione in consumo nello Stato.

Page 7: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Tipologie di deposito

•7

Assumono la qualifica di depositi fiscali a fini IVA:

• i magazzini generali, i depositi franchi, e i punti franchi gestiti dalle imprese autorizzate;

• i depositi fiscali per i prodotti soggetti ad accisa;

• i depositi doganali;

• gli altri soggetti autorizzati alla custodia di beni nazionali e comunitari in conto terzi

Page 8: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Tipologie di deposito - Autorizzazione

•8

NON è necessaria l’autorizzazione per:

• imprese esercenti i magazzini generali con autorizzazione doganale

• imprese esercenti depositi franchi • imprese operanti nei punti franchi• depositi fiscali per i prodotti soggetti ad

accisa• depositi doganali

Page 9: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Tipologie di deposito - Autorizzazione

•9

E’ necessaria l’autorizzazione per:

• Società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata,cooperative con capitale o fondo di dotazione non inferiore a euro 516.500,00 per:

- gestire beni per conto di terzi

- introdurre beni provenienti da qualsiasi destinazione

• Tutte le società ed enti di cui sopra, senza limitazione di capitale per:

- custodia di beni inviati da operatore residente in altro Stato membro destinati ad essere ceduti al depositario

Page 10: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Adempimenti dei gestori

•10

Registro di carico scarico

Funzione di rappresentante fiscale “leggero”

Responsabilità solidale

Documentazione da conservare

Page 11: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Registro di carico scaricoart. 50-bis co. 3 del DL 331/93 e dell’art. 3 del DM 419/97

•11

Deve essere istituito, anteriormente alla prima introduzione di beni nel deposito. Il registro dei depositi Iva non è più soggetto all’obbligo di vidimazione e bollatura a seguito della risoluzione Agenzia delle Entrate n. 47 /2002, che estende la soppressione dell’adempimento, già effettiva con l’entrata in vigore della legge “Primi interventi per il rilancio dell'economia” per quanto riguarda il libro giornale, gli inventari e i registri obbligatori relativi alle imposte dirette e all’Imposta sul valore aggiunto. Vanno indicate le operazioni relative all’introduzione e all’estrazione dei beni.

Page 12: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Registro di carico scaricoart. 50-bis co. 3 del DL 331/93 e dell’art. 3 del DM 419/97

•12

Dati da riportare nel registro• il numero e la specie dei colli;• la natura, la qualità e la quantità dei beni;• il corrispettivo o, in mancanza,il valore normale dei beni stessi;• il luogo di provenienza e di destinazione dei beni di volta in volta

introdotti e di quelli usciti;• il soggetto per conto del quale l’introduzione o l’estrazione dei beni è

effettuata;

Page 13: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Documentazione da conservare

•13

I gestori dei depositi IVA devono conservare copia dei documenti relativi:• all’introduzione e all’estrazione dei beni dai depositi;• agli scambi eventualmente effettuati durante la giacenza.

DOCUMENTI• il documento doganale di immissione in libera pratica, anche in

copia, nel caso di operatore extracomunitario;• la fattura o l’autofattura, rispettivamente nel caso di operatori

italiani o comunitari identificati in altro Stato membro, ovvero di soggetti passivi in Italia;

• la distinta riepilogativa dei passaggi dei titoli di credito, nell’ipotesi di beni compresi nella Tabella A-bis del DL 331/93.

Page 14: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Funzione di rappresentante fiscale leggero

•14

• Nell’ipotesi in cui gli obblighi formali e procedurali facciano capo a soggetti passivi IVA identificati in altri Stati membri, privi di stabile organizzazione e di rappresentante fiscale nel territorio dello Stato italiano, la funzione di rappresentante fiscale, nella specie di rappresentante “leggero” ex art. 44 co. 3 del DL 331/93, viene assunta automaticamente dal gestore del deposito.

• Quest’ultimo sarà, pertanto, tenuto ad assolvere gli obblighi relativi alle operazioni intracomunitarie aventi ad oggetto i beni custoditi nei depositi.

Page 15: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Funzione di rappresentante fiscale leggero

•15

Attribuzione di un numero di partita IVA unico

• In base al settimo comma dell’art. 50-bis del DL 331/93, i gestori dei depositi IVA, quando assumono la veste di rappresentanti fiscali “leggeri” di soggetti non residenti che non si siano identificati direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del DPR 633/73, e non abbiano provveduto a nominare un rappresentante fiscale, possono richiedere l’attribuzione di un numero di partita IVA unico per tutti i soggetti passivi d’imposta non residenti da essi rappresentati.

Page 16: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Responsabilità solidale

•16

Ai sensi dell'art. 50-bis co. 8 del DL 331/93, i gestori dei depositi IVA sono responsabili in solido con i soggetti passivi d’imposta che estraggono i beni nel caso di mancata o irregolare applicazione dell’imposta relativa ai beni estratti, a meno che il depositario sia in grado di dimostrare il corretto adempimento degli obblighi formali e procedurali posti a suo carico.

Page 17: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Operazioni non soggette al pagamento dell’ I.V.A. mediante utilizzo del deposito

•17

l’introduzione

il trasferimento tra depositi

Non danno luogo all’applicazione dell’ I.V.A. tutta una serie di operazioni eseguite mediante:

la giacenza delle merci nel deposito e le operazioni di perfezionamento e manipolazione usuale

l’estrazione (non la successiva commercializzazione)

Page 18: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Introduzione dei beni – condizioni oggettive

•18

• se provenienti da Paesi terzi devono essere stati immessi in libera pratica nella UE fatto che attribuisce loro la posizione doganale di beni comunitari;

Per essere inseriti in un deposito IVA, i beni:

• se nazionali, devono essere ceduti ad un operatore comunitario.

• se comunitari devono provenire da uno Stato membro;

Page 19: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Introduzione dei beni

•19

Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA

Acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione nel deposito IVA

Cessioni intracomunitarie eseguite mediante introduzione nel deposito IVA, senza invio

Cessioni di beni particolari di cui alla Tab. A-bis allegata al D.L. 331/1993, eseguite mediante introduzione nel deposito IVA ed effettuate nei confronti di cessionari extracomunitari o nazionali

Page 20: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari Importazioni

•20

senza deposito IVA

ISi IVA-Si dazipagamento in dogana

Page 21: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA – Importazioni

•21

con deposito IVA

INo IVASi dazi

No IVASi dazi

black list

GARANZIA

Page 22: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•22

con deposito IVA

FNo IVASi dazi

Rappr. fisc. o identif. diretta

Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA – Importazioni

da parte di soggetto non residente

GARANZIA

Page 23: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Operazioni di immissione in libera pratica di beni non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA – Importazioni

procedure e documentazione

•23

• I beni sono sdoganati con bolletta IM-Z sulla quale viene indicato che sono destinati ad essere introdotti in un deposito IVA ai sensi dell’art. 50 – bis, co.4, lett. b) del D.L. 331/93.

• Il soggetto che immette i beni è obbligato a prestare idonea garanzia commisurata all’imposta non riscossa in Dogana, salvo specifico esonero. (1)

(1) obbligo introdotto dal D.L. 13/05/2011 n.70

• Ai sensi dell’art. 50 bis, comma 4, lett. b, D.L. 331/1993, gli operatori che possono beneficiare dell’esonero dalla prestazione della garanzia sono:

a) soggetti titolari di certificazione attestante lo status di «Operatore Economico Autorizzato> (AEO) (ex art. 14 bis del regolamento (CEE) n. 2454 della Commissione del 02/07/1993);

Page 24: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•24

b) soggetti titolari dell’esonero dal prestare garanzia di cui all’art. 90 del D.P.R.n. 43/1973 (TULD).

SEMPLIFICAZIONE del procedimento per la concessione dell’esonero ex art. 90 del TULD

(cfr. risoluzione della VI Commissione permanente della Camera dei Deputati n. 7-00713 del 20/10/11 e nota dell’Agenzia delle Dogane n.127293/RU del 4/11/11)

VERIFICA DISOLVIBILITA’ AZIENDALE

gli Uffici delle Dogane verificheranno la SOLVIBILITA’ AZIENDALE di un soggetto attraverso l’esame di:

a)CERTIFICATO STORICO RILASCIATO DALLA CCIAA;b)CERTIFICATO DI ASSENZA DI CARICHI PENDENTI;c)DICHIARAZIONE DELL’AMMONTARE DELLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE DI MERCI EFFETTUATE (senza che siano state rilevate dall’autorità doganale irregolarità sanzionabili) NEL CORSO DELL’ULTIMO ANNO (i.e. ultimi 12 mesi dalla data dell’istanza).

VALIDITA’ DELL’ESONERO

1 ANNO + RINNOVO (su istanza di parte)

LIMITE ESONERO AMMONTARE IVA SULLE IMPORTAZIONI EFFETTUATE NELL’ ANNO PRECEDENTE DAL SOGGETTO MEDESIMO. Superato tale ammontare nel corso dell’anno, il soggetto è tenuto a prestare garanzia.

Page 25: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•25

• La garanzia sarà successivamente svincolata, interamente o parzialmente, a conclusione degli adempimenti connessi all’estrazione totale o parziale della merce dal deposito.(2)

(2) nuovi adempimenti previsti dal D.L. citato

Page 26: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•26

Garanzia - esempio

Page 27: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•27

• L’importatore annota sul registro IVA degli acquisti la bolletta doganale indicando l’imponibile e il titolo di non assoggettamento (art. 50- bis, co.4 del D.L. 331/93)

• Il gestore del deposito prende in carico la merce sull’apposito registro e appone sulla copia della bolletta l’attestato della presa in carico ed il numero attribuito, rimettendone copia alla Dogana di sdoganamento. Conserva inoltre copia del documento.

Page 28: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Acquisti intracomunitari

•28

senza deposito IVA

ISi IVAdoppia registrazione

ISCRIZIONEVIES

Page 29: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione nel deposito IVA

•29

con deposito IVA

INo IVA

I1

No IVAart.50 bis / 331

I2

No IVAart.50 bis / 331

NO GARANZIA

ISCRIZIONEVIES

Page 30: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Acquisti intracomunitari eseguiti mediante introduzione nel deposito IVA

procedure e documentazione

•30

Il soggetto residente che immette i beni deve:

• integrare la fattura comunitaria ricevuta indicando in luogo dell’imposta la causa di non assoggettabilità ex art. 50 bis, co.4, lett.a)del D.L. 331/93

• presentare il modello INTRA 2 bis sia agli effetti fiscali che statistici

• consegnare copia della fattura integrata al depositario, che provvederà alla sua annotazione sul registro di carico delle merci

• non è richiesta la prestazione di garanzia

Page 31: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Cessioni intracomunitarie eseguite senza invio

•31

I

F

senza deposito IVA

Si IVA

Non è operazione intracomunitaria

Per recuperare l’IVA è necessaria la preventiva nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta o il rimborso ex art.38 ter

Page 32: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Esempio fatturazione senza deposito IVA

Soc. “A” SrlVia Roma, 110100 TorinoC.F. e P. IVA….

Soc. “C” S.a.FranciaTva: FR……

Torino,lì Fattura n….. del…..

Merce presso Ns. sede € 2.000,00IVA 21% € 420,00

-------------

Totale € 2.420,00

•32

Page 33: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Cessioni intracomunitarie eseguite mediante introduzione nel deposito IVA, senza invio

•33

con deposito IVA I

I1

No IVA

No IVA

FNo IVA art 50 bis

No IVA

No IVA

NON è necessaria la preventiva nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta

NO GARANZIA

Page 34: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Cessioni intracomunitarie eseguite mediante introduzione nel deposito IVA, senza invio

•34

• trattasi di una cessione “intra” atipica in quanto i beni oggetto di cessione non fuoriescono dal territorio fiscale italiano

• è un operazione non soggetta ad IVA in Italia

• non richiede la compilazione del modello “Intra 1bis”

• il cessionario intracomunitario non ha obbligo di identificazione diretta o di nomina di un rappresentante fiscale

Page 35: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Cessioni intracomunitarie eseguite mediante introduzione nel deposito IVA, senza invio

•35

Fatturazione: il cedente emette fattura con l’indicazione che trattasi di cessione non soggetta ad IVA” ex art. 50-bis, comma 4 lette c) del D.L. 331/93. Qualora la fattura venisse emessa nei confronti del rappresentante fiscale italiano del cessionario comunitario, la cessione diviene imponibile in Italia ( Ris. Ag.Entrate n. 66 del 15/05/2001)

Dichiarazione IVA: tali operazioni sono indicate nel rigo VE32 ed i relativi importi non concorrono alla formazione del “plafond” ed alla acquisizione dello status di esportatore abituale del cedente (Circ. Ag.Dogane n.8 del 27/02/03)

Page 36: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Esempio fatturazione con deposito IVA

Soc. “A” SrlVia Roma, 110100 TorinoC.F. e P. IVA….

Soc. “C” S.a.FranciaTva: FR……

Torino,lì Fattura n….. del…..

Merce giacente in deposito IVA “xy” € 2.000,00

Non soggetto ad IVA ai sensi dell’art. 50 - bis, co. 4, lett. c) D.L. 331/93

N.B (identificare il deposito)

•36

Page 37: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•37

Cessioni locali effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti nazionali

• D.Lgs. n. 18 dell’ 11/02/2010 che ha implementato l’art. 194 delle Direttiva UE 2006/112/CE• Art. 17, comma 2, D.P.R. n.633/72 che ha introdotto l’obbligo del reverse charge

Soggetti non residenti ancorché registrati a fini IVA in Italia:

1. non possono più applicare l’IVA sulle cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia;

2. conseguentemente, nell’ipotesi di acquisti nazionali o importazioni si trovano in forte posizione creditoria

Page 38: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•38

USA

I

senza deposito IVA

Si IVA-Si dazipagamento in dogana

cessione in reverse charge

Cessioni locali effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti nazionali

posizione creditoria per IVA pagata in dogana

Page 39: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•39

con deposito IVA

Cessioni locali effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti nazionali

IUSA

Rappr. fisc. o identif. diretta

No IVASi dazi

fatturaart.50 bis / 331

NO posizione creditoria

Page 40: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Cessioni di beni di cui alla Tab A-bis effettuate mediante introduzione nel deposito IVA

•40

•Trattasi di particolari beni ,metalli non ferrosi,lane, beni alimentari, prodotti chimici, che sono solitamente ceduti “a catena” a molti operatori prima di essere realmente commercializzati.

•Con la loro introduzione nel deposito IVA , gli operatori non devono più assoggettare ad IVA ogni singola transazione in quanto la sua applicazione è rimandata al momento dell’estrazione dei beni dal deposito

•L’applicazione del regime di non assoggettabilità delle relative cessioni si fonda sulla considerazione che gli stessi, generalmente trattati nelle borse merci, sono oggetto di plurime transazioni n tempi stretti, senza il loro trasferimento fisico in quanto realizzate mediante titoli.

Page 41: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Cessioni di beni di cui alla Tab A-bis effettuate mediante introduzione nel deposito IVA

•41

Le cessioni devono essere effettuate nei confronti di:• cessionari extracomunitari, non identificati a fini IVA all’interno della UE

• cessionari identificati a fini IVA in Italia

Fatturazione: il cedente emette fattura con l’indicazione che trattasi di cessione non soggetta ad IVA” ex art. 50-bis, comma 4 lettera d) del D.L. 331/93.

Dichiarazione IVA: tali operazioni sono indicate nel rigo VE32 ed i relativi importi non concorrono alla formazione del “plafond” ed alla acquisizione dello status di esportatore abituale del cedente (Circ. Ag.Dogane n.8 del 27/02/03). In caso di cessione a soggetto identificato a fini IVA in Italia, l’acquisto deve essere indicato al rigo VF14

Page 42: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Operazioni relative a beni custoditi

•42

Prestazioni di servizi relative ai beni in deposito, incluse le operazioni di perfezionamento e di manipolazione usuale effettuate nel deposito o in locali limitrofi

Cessioni di beni custoditi nel deposito IVA (senza estrazione) a nulla rilevando il Paese di identificazione del cedente e del cessionario

Page 43: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Cessione di beni

•43

senza deposito IVA

ISi IVA

I1

Si IVA-Si dazipagamento in dogana

Si IVAdoppia registrazione

ISCRIZIONEVIES

Page 44: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Cessione di beni custoditi nel deposito IVAcedente e cessionario nazionali

•44

con deposito IVA

I I1fatturaart.50 bis / 331

No IVA

No IVASi dazi

GARANZIA

NO GARANZIA

ISCRIZIONEVIES

Page 45: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Cessione di beni custoditi nel deposito IVAcedente comunitario o extra e cessionario nazionale

•45

con deposito IVA

D INo IVA

NO GARANZIA

NON è necessaria la preventiva nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta

autofattura art 17NO IVA ex art.50 bis / 331

Page 46: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Cessione di beni custoditi nel deposito IVAcedente e cessionario non residenti

•46

con deposito IVA

D CH

nessunadempimentoNo IVA

NO GARANZIA

NON è necessaria la preventiva nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta

Page 47: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Cessione di beni custoditi nel deposito IVA

•47

Le cessioni di beni custoditi in regime di deposito :

• nel caso di cedente e cessionario nazionali, sono fatturate senza addebito di IVA, evidenziando che trattasi di operazione ex art. 50 bis, comma 4, lett . e) ;

• nel caso di cedente comunitario o extracomunitario e cessionario nazionale, sono autofatturate da quest’ultimo ai sensi dell’art. 17, c.2, senza addebito d’imposta ex art. 50 bis, comma 4, lett. e)

• nel caso di cedente e cessionario non residenti non necessita alcun adempimento, ma la documentazione deve essere consegnata al titolare del deposito per l’aggiornamento della titolarità dei beni

Solo al momento dell’estrazione sarà emesso un documento con rilevanza IVA

Page 48: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

1) arrivo beni in dogana ed immissione in libera pratica:• pagamento dei dazi doganali ( 2.000 x 10%) Euro 200;• pagamento IVA in dogana (2.200 x 21%) Euro 462.

2) cessione beni a soggetto passivo nazionale:• emissione fattura attiva imponibile Euro 3.000 - IVA 21% pari a Euro 630.

EsempioImportazione da un Paese non appartenente alla U.E.

Importazione di beni valore Euro 2.000, dazi doganali pari al 10%, aliquota IVA 21%, valore cessione Euro 3.000.

OPERAZIONE SENZA DEPOSITO IVA X

Page 49: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

1) arrivo beni in dogana ed immissione in libera pratica:• pagamento dei dazi doganali Euro 200.

2) introduzione dei beni nel deposito IVA:• nulla è dovuto

CASO A 3) estrazione dei beni da parte del soggetto che li ha introdotti: • emissione autofattura ex art. 17 c. 2 DPR 633/1972 imponibile Euro 2.000,

IVA 21% pari a Euro 462.

4) cessione beni (estratti) a soggetto passivo nazionale:• emissione fattura attiva

imponibile Euro 3.000 - IVA 21% pari a Euro 630.

EsempioImportazione da un Paese non appartenente alla U.E.

OPERAZIONE CON DEPOSITO IVA

Page 50: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

1) arrivo beni in dogana ed immissione in libera pratica:• pagamento dei dazi doganali Euro 200.2) introduzione dei beni nel deposito IVA:• nulla è dovuto

CASO B3) cessione beni all’interno del deposito IVA:• Imponibile Euro 3.000 - Emissione fattura No IVA ex art. 50 bis DL 331/1993.4) estrazione dei beni da parte del soggetto passivo nazionale che li ha

acquistati all’interno del deposito IVA:• integrazione della fattura di acquisto ricevuta ex art. 50 bis DL 331/1993

esponendo l’IVA 21% pari ad Euro 630.

Importazione da un Paese non appartenente alla U.E.

Esempio

OPERAZIONE CON DEPOSITO IVA

Page 51: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Prestazioni di servizi relative a beni in depositorese a soggetto passivo stabilito in Italia

•51

con deposito IVA

I1

INo IVASi dazi

No IVAart.50 bis / 331

60 giorni

GARANZIA

Page 52: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Prestazioni di servizi relative a beni in depositorese a soggetto passivo UE o extraUE

•52

con deposito IVA

I1

FNo IVASi dazi

No IVAart.7 ter -633/72

60 giorni

GARANZIA

E’ necessaria la preventiva nomina di un rappresentante fiscale o l’identificazione diretta o la stabile organizzazione

Page 53: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Prestazioni di servizi relative a beni in deposito

•53

Per locali limitrofi si intendono i locali che pur non costituendo parte integrante del deposito sono a questi funzionalmente e logisticamente collegati da un rapporto di contiguità e comunque rientranti nel complesso aziendale del depositario, qualunque sia il titolo di detenzione, con esclusione di locali gestiti da soggetto diverso dal depositario.

I beni,durante la giacenza nel deposito Iva, possono essere soggetti a prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, non soggette ad IVA ex art 50 bis del D.L. 331/93 o art 7 ter del DPR 633/72 ( se committente soggetto UE o extraUE)

Le suddette prestazioni possono essere effettuate anche in locali limitrofi ai depositi, purché le stesse siano di durata non superiore ai 60 giorni.

Page 54: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Prestazioni di servizi relative a beni in deposito

•54

Lavorazioni di merci, compreso il loro montaggio, l’assemblaggio, l’adattamento ad altre merci;

Riparazione delle merci,comprese il loro riadattamento e la messa a punto;

Trasformazione delle merci, aggiunta di accessori (*):

Utilizzazione di alcune merci non reperibili nei prodotti ottenuti dal perfezionamento, ma che consentono o facilitano l’ottenimento di tali prodotti, anche se dette merci scompaiono in toto o meno nel corso della loro utilizzazione

OPERAZIONI

DI

PERFEZIONAMENTO

Operazioni intese a garantire la conservazione della merce, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a predisporne la distribuzione o la rivendita

MANIPOLAZIONI

USUALI

(*) vedi Risoluz. Ag.Entrate n.440/E del 12/11/2008

Page 55: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Prestazioni di servizi relative a beni in deposito

•55

ALTRI

SERVIZI

Le prestazioni di carico, scarico, facchinaggio effettuate nell’ambito del deposito sui beni custoditi;

le prestazioni di confezionamento, raffinazione, pulitura refrigerazione dei beni custoditi;

le prestazioni di campionatura, perizia, controllo, sui beni custoditi:

le prestazioni del depositario nell’ambito del contratto di deposito;

le provvigioni relative ad intermediazioni realizzate su cessioni di beni custoditi;

le spese di trasporto relative al trasferimento dei beni da un deposito all’altro

Page 56: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei beni

•56

estrazione per utilizzo o commercializzazione in Italia soggetta ad

imposta

non soggetta ad imposta

estrazione con destinazione ad una cessione comunitaria o

all’esportazione

estrazione per trasferimento tra depositi IVA non soggetta ad

imposta

Estrazione = Cessione

X

Page 57: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei beni

• L’estrazione può essere disposta solo da soggetti identificati in Italia quali soggetti passivi IVA:

•57

• operatori residenti

•stabile organizzazione di soggetto estero

• rappresentante fiscale di soggetto non residente

• operatori non residenti identificati direttamente

• L’estrazione non può essere disposta dal depositario che agisce in veste di “rappresentante fiscale leggero”.

Page 58: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei beni

•58

per utilizzo o commercializzazione in Italia

Prerequisiti per effettuare l’estrazione

• iscrizione da almeno un anno alla CCIAA

• dimostrazione di effettiva operatività

• attestazione della regolarità dei versamenti I.V.A.

previsti dal D.L. 138/2011 ma non ancora operativi in attesa di provvedimento attuativo dell’Agenzia delle Entrate

In attesa del provvedimento, l’estrazione può essere effettuata secondo le modalità attuali.

Permangono forti dubbi sull’applicabilità pratica della norma nei confronti di soggetti non residenti

Page 59: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei beni

•59

per utilizzo o commercializzazione in Italia

da parte del soggetto che li ha immessi o li ha acquistati all’interno del deposito se non esiste fattura per documentare il precedente acquisto

autofattura ex art 17,comma 2 del DPR

633/72

Page 60: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italia

•60

I1

estrazione

I

I

No IVASI dazi

se non esiste fattura

Si IVAautofattura

Si IVA

GARANZIA

Page 61: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•61

I

I1

No IVASi dazi

Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italia

se non esiste fattura

I1No IVA

art.50 bis / 331

Si IVAautofattura

estrazione

GARANZIA

Page 62: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italia

se non esiste fattura

procedure e documentazione

•62

• Il gestore del deposito annota lo scarico della merce sull’apposito registro e conserva copia dei documenti relativi all’estrazione

• Colui che estrae i beni è tenuto ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, co.2, del DPR 633/72: la stessa non deve contenere i dati identificativi del cedente estero, essendo sufficiente il riferimento agli estremi del documento doganale

• La base imponibile è costituita dal valore della merce al momento dell’introduzione nel deposito oppure, se i beni, durante la giacenza, sono stati oggetto di una o più cessioni o prestazioni, dal corrispettivo relativo all’ultima cessione, aumentato degli eventuali oneri dovuti alle prestazioni di servizi che le merci hanno subito, tranne nel caso in cui il soggetto passivo che le ha introdotte sia stabilito nella UE o extra UE.

Page 63: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Autofattura per estrazione

Soc. “I” SrlVia Milano, 110100 RomaC.F. e P.IVA

Soc. “I” SrlVia Milano, 110100 Roma

Roma, lì….Autofattura n° …. ex art. 17, c.2 DPR 633/72

Merce estratta dal deposito doganale “xy” rif. documento doganale ….

Valore della Merce € 2.000

+ Iva dovuta 21% € 420

= Totale € 2.420

•63

valore merce = valore all’ introduzione

Page 64: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Autofattura per estrazione

Soc. “I” SrlVia Milano, 110100 RomaC.F. e P.IVA

Soc. “I” SrlVia Milano, 110100 Roma

Roma, lì….Autofattura n° …. ex art. 17, c.2 DPR 633/72

Merce estratta dal deposito doganale “xy” rif. documento doganale ….

Valore della Merce € 2.000+ Servizi addizionali in regime di deposito Iva (*) € 100= Base imponibile € 2.100+ Iva dovuta 21% € 441= Totale € 2.541

•64

valore merce > valore all’ introduzione

(*) voce non presente nel caso in cui il soggetto che le ha introdotte sia soggetto passivo UE o extraUE

Page 65: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•65

• Al fine della corretta tenuta delle scritture del depositario ed ottenere contemporaneamente lo svincolo della garanzia a suo tempo prestata, il soggetto che estrae dovrà presentare al depositario e all’Agenzia delle Dogane la seguente documentazione:

• copia dell’autofattura;

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del documento di identità, attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura.

• la documentazione dovrà essere presentata anche dal soggetto che , qualificato come AEO, non ha suo tempo presentato la garanzia in quanto esonerato dall’obbligo

Page 66: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•66

• In futuro tale onere documentale sarà sostituito dall’integrazione delle banche dati tenute dalle Agenzie fiscali delle dogane e delle entrate con modalità da stabilirsi con apposito provvedimento.

• la documentazione è inviata alla Dogana con consegna a mano, mediante PEC o con altra modalità preventivamente concordata con il competente ufficio .

• alla presentazione della suddetta documentazione, la Dogana procederà allo svincolo della garanzia prestata per la singola operazione ed in caso di garanzia globale al riaccredito dell’importo corrispondente all’IVA.

Page 67: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•67

Autocertificazione - esempio

Page 68: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italia

•68

I1

estrazione

I

I

No IVASI dazi

se non esiste fattura

Si IVAautofattura

Si IVA

PRESENTAZIONE DOCUMENTI E SVINCOLO

GARANZIA

GARANZIA

Page 69: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•69

I

I1

No IVASi dazi

Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italia

se non esiste fattura

I1No IVA

art.50 bis / 331

Si IVAautofattura

estrazione

GARANZIA

PRESTATA DA I

PRESENTAZIONE DOCUMENTI DA

PARTE DI I1

TRASMISSIONE DOCUMENTI DA I1 A

I PER SVINCOLO GARANZIA

Page 70: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•70

Estrazione dei beni

oggetto di precedente acquisto anche intra, non assoggettato ad IVA e di cui esiste fattura per documentare il precedente acquisto

integrazione della fattura

originaria

per utilizzo o commercializzazione in Italia

Page 71: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italiaoggetto di precedente acquisto non assoggettato ad IVA

•71

I

integrazione della fattura originaria

estrazione

Si IVA

No IVA

I

NO GARANZIA

ISCRIZIONEVIES

Page 72: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei beni per utilizzo o commercializzazione in Italia

oggetto di precedente acquisto non assoggettato ad IVA

procedure e documentazione

•72

• Colui che estrae i beni, dopo aver registrato la fattura passiva ricevuta dal cedente intracomunitario senza indicazione dell’ IVA, è tenuto ad integrarla, con l’indicazione del valore dei servizi eventualmente resi nel deposito fino al momento dell’estrazione e dell’ ammontare dell’ IVA dovuta.

• La procedura di autofatturazione viene by-passata da quella di variazione della fattura originaria (ris. Ag. Entrate n. 113 del 22.05.2003).

• L’ IVA sulla fattura passiva integrata deve essere successivamente registrata sul registro delle fatture emesse entro 15 giorni dall’estrazione e con riferimento alla data dell’avvenuta estrazione, nonché sul registro degli acquisti entro il mese successivo a quello dell’estrazione.

Page 73: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei benioggetto di precedente acquisto non assoggettato ad IVA

procedure e documentazione

•73

GB 123453678

•£ 470,00 x 1,169 = € 549,51

• Roberto Ramazzotto

•IT4886790016

•Imponibile 549,51

•IVA 21% 115,40

•Totale 664,91

Page 74: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei beni

•74

per l’invio in ambito comunitario o extracomunitario

per invio in ambitoextracomunitario

per invio in ambitocomunitario

fattura ex art. 41 del

D.L. 331/1993

fattura ex art. 8,c1 del

DPR 633/1972

Page 75: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei beniper l’invio in ambito comunitario o extracomunitario

•75

senza deposito IVA

I

No IVAart.41/331

No IVAart.8, c.1/633

Si IVA-Si dazipagamento in dogana

ISCRIZIONEVIES

Page 76: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei beniper l’invio in ambito comunitario o extracomunitario

•76

con deposito IVA

estrazione

No IVAart.8, c.1/633

No IVAart.41/331

No IVASi dazi

INo IVA

art.8, c.1/633

PRESENTAZIONE DOCUMENTI E SVINCOLO

GARANZIA

ISCRIZIONEVIES

GARANZIA

Page 77: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei beniper l’invio in ambito comunitario o extracomunitario

procedure e documentazione

•77

• Ai sensi dell’art. 50 - bis, co. 4, lett. f) e g) del D.L. 331/93, l’estrazione dei beni dal deposito per l’invio all’estero è un operazione non soggetta ad IVA.

• Nel caso in cui i beni siano inviati in uno Paese membro, colui che estrae i beni deve emettere fattura senza applicazione dell’ IVA per effetto del combinato disposto degli artt. 41 e 50 – bis del D.L. 331/93, compilando il modello INTRA 1 - bis

• Nel caso in cui i beni siano inviati in uno Paese extracomunitario, colui che estrae i beni deve emettere fattura senza applicazione dell’ IVA per effetto del combinato disposto degli artt. 8 e del D.P.R. 633/72 e 50 – bis del D.L. 331/93. In tale caso l’estrazione deve avvenire sulla base della dichiarazione doganale

Page 78: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei beniper l’invio in ambito comunitario o extracomunitario

procedure e documentazione

•78

• Tali operazioni, al pari di quelle intracomunitarie citate assumono rilevanza ai fini della qualifica di “esportatore abituale” e in ordine alla formazione del plafond per l’acquisto di beni e servizi senza applicazione dell’ imposta

• Al fine della corretta tenuta delle scritture del depositario ed ottenere contemporaneamente lo svincolo della garanzia a suo tempo prestata, il soggetto che estrae dovrà presentare al depositario e all’Agenzia delle Dogane la seguente documentazione:

• copia della fattura di esportazione o cessione intracomunitaria integrata con gli estremi della registrazione nei libri contabili o corredata da copia dei registri IVA

• dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con allegata copia del documento di identità, attestante la conformità all’originale e l’effettiva registrazione nei libri contabili dell’autofattura.

Page 79: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•79

• la documentazione dovrà essere presentata anche dal soggetto che , qualificato come AEO, non ha suo tempo presentato la garanzia in quanto esonerato dal tale obbligo.

• In futuro tale onere documentale sarà sostituito dall’integrazione delle banche dati tenute dalle Agenzie fiscali delle dogane e delle entrate con modalità da stabilirsi con apposito provvedimento.

• la documentazione è inviata alla Dogana con consegna a mano, mediante PEC o con altra modalità preventivamente concordata con il competente ufficio .

• alla presentazione della suddetta documentazione, la Dogana procederà allo svincolo della garanzia prestata per la singola operazione ed in caso di garanzia globale al riaccredito dell’importo corrispondente all’IVA.

Page 80: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Estrazione dei beni

•80

Trasferimento dei beni tra depositi IVA

Documento di trasporto

ex DPR 472/96

• ai sensi dell’art. 50 – bis, co.4, lett. i) il trasferimento tra depositi IVA non è soggetto ad imposta, poiché i beni continuano ad essere custoditi in un deposito IVA

• il trasferimento dei beni deve risultare da documento di trasporto , annotato nell’apposito registro sia dal gestore del deposito in uscita, che dal gestore del deposito in entrata

Page 81: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Consignment Stock

•81

Contratto atipico:

- invio beni dal fornitore al cessionario;

- proprietà dei beni rimane del fornitore;

- custodia dei beni del cessionario (presso di sé o deposito gestito IVA per proprio conto);

Ambito comunitario:

Risoluzione 18 ottobre 1996, n. 235

Risoluzione 10 aprile 2000, n. 44

Page 82: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Consignment Stock

•82

Prelievo beni dal deposito IVA da parte del cessionario

• passaggio proprietà (comunque entro 1 anno dall’invio);

• effettuazione dell’acquisto intracomunitario da parte del cessionario italiano ex art. 39, D.L. n. 331 del 1993

Fornitore UE/cliente italiano

Arrivo beni in Italia e introduzione nel deposito IVA• non costituisce acquisto intracomunitario assimilato del fornitore

UE;

Page 83: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Consignment Stock

•83

• Prelievo beni da parte del cessionario

scarico registro art. 50, c. 5, D.L. n. 331 del 1993

integrazione e registrazione fattura relativa all’acquisto intracomunitario ex art. 46 e 47, D.L. n. 331 del 1993;

compilazione mod. Intra 2-bis, relativo agli acquisti intra UE (sezione fiscale e statistica, ove tenuto)

Adempimenti

• Arrivo beni in Italia: annotazione nel registro di cui all’art. 50, c. 5, D.L. n. 331 del

1993;

Page 84: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Consignment Stock

•84

Prelievo beni da parte del cessionario UE:

• passaggio proprietà (comunque entro 1 anno dall’invio);

• effettuazione della cessione intracomunitaria ex art. 41, D.L. n. 331 del 1993;

• compilazione Intra-1bis (fini fiscali e statistici)

NB: ATTENZIONE! Va verificata la normativa IVA locale

Fornitore italiano/cliente UE

Arrivo beni in altro Paese UE: • non costituisce cessione intracomunitaria assimilata da parte del

fornitore ITA;

Page 85: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Consignment Stock

•85

• Prelievo beni da parte del cessionario UE

scarico registro art. 50, c. 5, D.L. n. 331 del 1993

emissione fattura relativa alla cessione intra UE;

compilazione mod. Intra 2-bis, relativo agli acquisti intra UE (sezione fiscale e statistica, ove tenuto)

Adempimenti

• Arrivo beni in altro Paese UE: annotazione nel registro di cui all’art. 50, c. 5, D.L. n. 331 del

1993;

Page 86: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Consignment Stock

•86

Semplificazione

- Austria - Lettonia

- Belgio - Olanda

- Repubblica Ceca - Polonia

- Finlandia - Slovacchia

- Francia - Slovenia

- Irlanda - Ungheria

- Italia - Regno Unito

- Lussemburgo

Page 87: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Consignment Stock

•87

NO semplificazione

- Cipro - Malta

- Danimarca - Spagna

- Estonia - Portogallo

- Germania - Svezia

- Grecia

- Lituania

Page 88: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Consignment Stock

•88

Prelievo beni da parte del cessionario extra-UE (entro 1 anno):

• effettuazione cessione all’esportazione;

• fatturazione cessione all’esportazione ex art. 8, 1° comma, lett. a), d.P.R. n. 633 del 1972.

(Risoluzione Agenzia Entrate del 5 maggio 2005, n. 58/E)

Fornitore italiano/cliente extra UE

Invio beni in Paese extra-UE: • esportazione da un punto di vista doganale

Page 89: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Consignment Stock

•89

Prelievo beni da parte del cliente italiano:

• effettuazione di acquisto territorialmente rilevante da non residente;

• emissione di autofattura. Applicazione dell’IVA con autofattura solo se corrispettivo corrisposto all’acquisto sia superiore a quello dichiarato in dogana

(Risoluzione Agenzia Entrate del 5 agosto 2008, n. 346/E)

Fornitore extra UE/cliente italiano (con fornitore extra UE non identificato ai fini IVA in Italia e senza S.O.)

Arrivo beni in Italia: • importazione effettuata dal cliente italiano (che si può detrarre

l’IVA in base alla bolletta doganale)

Page 90: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Documenti - Registrazioni

•90

fattura acq. intracomunitario integrata

bolletta doganale fattura acquisto intracomunitario

autofattura

fattura per cessione intracomunitariao all’esportazione

La base imponibile è data dal valore normale o dal corrispettivo dei beni introdotti nel deposito o, nel caso di cessioni avvenute durante la loro permanenza nello stesso, dal corrispettivo dell’ultima cessione.

A tale importo sono sommati i corrispettivi relativi a tutti i servizi di cui i beni abbiano formato oggetto durante la permanenza, se non già ricompresi nel corrispettivo o valore.

Page 91: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Documenti - Registrazioni

•91

integrazione fattura intra

bolletta doganale

Importazione beni Acquisti intracomunitari

fattura intracomunitaria

autofattura fattura cessione UE o

extraUE

ESTRAZIONE

Italia UE o ExtraUE

ESTRAZIONE

Italia UE o ExtraUE

fattura cessione UE o

extraUE

Page 92: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Documenti – Registrazioniimportazione beni non comunitari e relativa estrazione

•92

bolletta doganale

autofattura

valore estrazione = valore di introduzione

valore estrazione > valore di introduzione

registrata per imponibile ed IVA sul registro delle fatture emesse

annotata sul registro degli acquisti la sola imposta in quanto l’imponibile è già indicato sul documento di introduzione

registrata sul registro degli acquisti con titolo di non assoggettamento ex art. 50- bis, co.4 lett.b) del D.L. 331/93

registrata per l’intero imponibile ed IVA relativa sul registro delle fatture emesse

annotata sul registro degli acquisti la differenza dell’imponibile e l’intera imposta relativa all’estrazione

Page 93: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Documenti – Registrazioniimportazione beni non comunitari e relativa estrazione

valore estrazione =1.000valore introduzione = 1.000

Registro degli acquisti

Registro delle vendite

Imponibile IVA Imponibile

IVA

Bolletta doganale 1.000 Art.50-bis

estrazione

Autofattura 210 1.000 210valore estrazione =1.500valore introduzione = 1.000

Registro degli acquisti

Registro delle vendite

Imponibile IVA Imponibile

IVA

Bolletta doganale 1.000 Art.50-bis

estrazione

Autofattura 500 315 1.500 315 •93

Page 94: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Documenti – Registrazioniacquisti intracomunitari e relativa estrazione

•94

fattura intracomunitariaregistrata sul registro degli acquisti con titolo di non assoggettamento ex art. 50- bis, co.4 lett.a) del D.L. 331/93

integrazione fattura intra

valore merce = valore di introduzione

valore merce > valore di introduzione

annotare l’IVA quale variazione in aumento sul registro delle fatture emesse entro 15 gg. dall’estrazione, con riferimento a tale data

registrare la variazione IVA corrispondente sul registro degli acquisti entro il mese successivo all’estrazione

annotare l’intera ’IVA quale variazione in aumento sul registro delle fatture emesse entro 15 gg.dall’estrazione, con riferimento a tale data,integrando il maggior valore della base imponibile

registrare la variazione IVA corrispondente sul registro degli acquisti entro il mese successivo all’estrazione

Page 95: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Documenti – Registrazioniacquisti intracomunitari e relativa estrazione

valore estrazione =1.000valore introduzione = 1.000

Registro degli acquisti

Registro delle vendite

Imponibile IVA Imponibile

IVA

Fattura intracomunitaria 1.000 Art.50-bis 1.000 Art.50-bis

estrazione

Integrazione fatt. intra 210 210valore estrazione =1.500valore introduzione = 1.000

Registro degli acquisti

Registro delle vendite

Imponibile IVA Imponibile

IVA

Fattura intracomunitaria 1.000 Art.50-bis 1.000 Art.50-bis

estrazione

Integrazione fatt. intra +500 315 +500 315 •95

Page 96: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Dichiarazione I.V.A.

•96

Immissione in libera pratica

Tali operazioni devono essere indicate nel rigo VF14 (altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta ….)

Acquisti intracomunitari

Tali operazioni devono essere indicate nel rigo VF14 (altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta ….)

Page 97: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Dichiarazione I.V.A.

•97

Estrazione dei beni per mercato interno

• se i beni sono estratti dal soggetto che li ha immessi

a) se l’estrazione avviene nello stesso anno di acquisto e di immissione, l’imponibile e l’imposta devono essere indicati nei righi da VF1 a VF12 e nel rigo VJ2

b) se l’estrazione avviene nell’anno successivo a quello di acquisto e di immissione, l’imponibile deve essere indicato nella dichiarazione relativa all’anno precedente nel rigo VF14, mentre nella dichiarazione relativa all’anno di estrazione l’imponibile e l’imposta saranno indicati nei righi da VF1 a VF12 e nel rigo VF21 (1 o 2) nonché nel rigo VJ2

Page 98: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Dichiarazione I.V.A.

•98

Estrazione dei beni per mercato interno

• se i beni NON sono estratti da soggetto che li ha immessi

l’obbligo di autofatturazione impone di indicare l’importo dei relativi acquisti nei righi da VF1 a VF12, nonché di compilare il rigo VJ2

Page 99: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Dichiarazione I.V.A.

•99

Estrazione dei beni per l’invio in ambito comunitario o extracomunitario

Tali operazioni sono indicate al rigo VE30 (operazioni non imponibili o intracomunitarie) ed i relativi importi concorrono al plafond e all’acquisizione dello status di esportatore abituale.

Trasferimento tra depositi IVA

Tali operazioni sono indicate al rigo VE32 (operazioni non imponibili o intracomunitarie) ed i relativi importi NON concorrono al plafond e all’acquisizione dello status di esportatore abituale.

Page 100: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Esempio

•100

con deposito IVA

INo IVASi dazi

I1

X

No IVAart.50 bis / 331

I2

No IVAart.50 bis / 331

ENo IVA

art.50 bis / 331

No IVAart.50 bis / 331

InvioNo IVA

I3

integrazione della fattura originaria

60 giorni

GARANZIA

PRESENTAZIONE DOCUMENTI DA

PARTE DI I3

TRASMISSIONE DOCUMENTI DA I3 A I

PER SVINCOLO GARANZIA

Page 101: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•101

Quando la merce viene introdotta sul territorio comunitario proveniente da paesi Terzi:

il dichiarante puo' a sua scelta procedere alla:

•Importazione definitiva si conclude ogni rapporto con la dogana in relazione alla merce provvedendo al pagamento dei diritti doganali: dazio, Iva, ecc.

oppure•scelta di uno dei regimi speciali, c.d. economici sospensivisi sospende, per un periodo di tempo stabilito il pagamento dei diritti doganali gravanti sulle merci prestando apposita garanzia e differendone il pagamento al momento dell'immissione in libera pratica stoccando la merce in particolari luoghi predisposti.

Page 102: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•102

Page 103: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•103

IL DEPOSITO DOGANALE

Fonti normative:

Codice doganale comunitario – reg. CE 2913 del 12.10.1992 – artt. 98/113

Disposizioni di applicazione – reg. CE 2454 del 2.7.1993:

Artt. 496/523 – Disposizioni c.d. “orizzontali” Artt. 524/535 – Disposizioni specifiche Allegati 67 – 68 -72: moduli, …Codice doganale aggiornato

reg. CE 450 del 23.04.2008 – artt. 148/154 – in vigore dal 24.6.08 ma non ancora totalmente applicabile in quanto l’applicabilità di alcune disposizioni è posticipata al 24 giugno 2013

Page 104: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•104

• Permette al titolare di detenere merci non comunitarie introdotte nel territorio comunitario, in locali o altri luoghi autorizzati per tale regime e soggetti alla loro vigilanza, denominati “depositi doganali”

e di :• scegliere il momento più favorevole in cui pagare i diritti doganali dovuti

(importazione definitiva) oppure • riesportare le merci fuori del territorio comunitario

Operazioni ammesse sulle merci durante la durata del deposito:

• Manipolazioni usuali destinate ad assicurarne la conservazione, migliorarne la presentazione commerciale e prepararle per la distribuzione e la vendita

• Altre più importanti lavorazioni, vincolando le merci all’apposito “regime di perfezionamento attivo”

• rimozione temporanea

Page 105: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Vari tipi di deposito

•105

Deposito privato

se utilizzato per lo stoccaggio di merce e, quindi, utilizzato da un determinato depositario

Tipo C: gestito sotto la responsabilità del depositante/depositario

Tipo D: si differenzia del tipo C per gli elementi di tassazione (specie, valore, quantità) che sono quelli riconosciuti al momento dell’introduzione in deposito

Tipo E: come il tipo C ma non è necessa-rio predeterminare il locale di stoccaggio, anche se l’esatta ubicazione delle merci deve poter essere indicata in qualsiasi momento all’ufficio doganale di controllo

Deposito pubblico:

può essere utilizzato da qualsiasi persona per l’immagazzinamento delle merci

Tipo A: gestito sotto la responsabilità del depositario

Tipo B: gestito sotto la responsabilità di ciascun depositante utilizzatore

Tipo F: gestito direttamente dall’autorità doganale

Page 106: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

•106

• Autorizzazione concessa da Agenzia Dogane per gestire un deposito doganale

• Motivazioni economiche che giustificano il ricorso al regime: traffici internazionali realmente esistenti o programmati

• Requisiti soggettivi: personalità del titolare e dei legali rappresentanti, residenza italiana,

• Requisiti oggettivi: idoneità locali, accessibilità, sorveglianza, prestazione garanzia,..

• contabilità di magazzino approvata dalla Dogana che consente il controllo di tutte le movimentazioni nonché le giacenze all’interno del deposito

• Condizioni per vincolare merci al regime di deposito: Nessuna – non è richiesto che la merce sia di proprietà del depositante

né del depositario

Page 107: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

Vantaggi

•107

• Riesportazione: nessun onere per diritti doganali

• Importazione definitiva: onere per i diritti da pagare in un momento successivo – occorre valutare costi/benefici:

• valore imponibile: variazioni quotazioni di mercato del bene o variazioni tassi di cambio prevedibili?

• dazio: quale aliquota gravante?

• IVA: l’azienda si trova a debito o a credito? Utilizza la dichiarazione di intento?

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•108

• I depositi doganali sono considerati ex lege depositi IVArelativamente ai beni nazionali o comunitari che possono esservi introdotti.

(art. 50- bis D.L. 331/93 conv. L.427/1993)

• L'art. 106 del CDC consente che nei locali adibiti a deposito doganale siano immagazzinate anche merci comunitarie diverse da quelle destinate all'esportazione purché sussista una valida giustificazione economica e non vi sia pregiudizio per le attività di sorveglianza doganale.

• Per utilizzare un deposito doganale come deposito IVA e' sufficiente una comunicazione, da parte del gestore del deposito all'Ufficio Doganale ed anche alla Direzione Regionale delle Entrate.

Page 109: Gruppo di lavoro Operazioni doganali e intracomunitarie

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La comunicazione deve indicare:

•Le modalità adottate per la corretta individuazione delle merci soggette ai diversi regimi;

•L'importo della cauzione versata a garanzia dei diritti doganali gravanti sulle merci.

L'Ufficio doganale è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti e che il depositario abbia adottato le misure idonee per consentire una puntuale individuazione delle merci soggette ai due diversi regimi.