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Banca Sistema – 20 Giugno 2016 LA SFIDA DEL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE: NOVITA’ E OBIETTIVI

LA SFIDA DEL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE: … · autorità doganali: ... autorizzati per lo svolgimento delle operazioni con procedura domiciliata verranno riconosciuti, ai

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Banca Sistema – 20 Giugno 2016

LA SFIDA DEL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE: NOVITA’ E

OBIETTIVI

LA SFIDA DEL NUOVO CODICE DOGANALE DELL’UNIONE: NOVITA’ E OBIETTIVI

• Reg. UE n. 952/2013 del 09.10.2013 (Codice Doganale dell’Unione)

• Reg. delegato UE n. 2446 del 28.07.2015 (RD), che integra il CDU

• Reg. esecuzione UE n. 2447 del 24.11.2015 (RE), modalità applicazione del CDU

• Reg. delegato transitorio UE n. 341 del 17.12.2015 (RDT), che integra il CDU per le norme transitorie sui sistemi elettronici

SI E’ PARTITI IL 01.05.2016

• Completa digitalizzazione del processo di sdoganamento delle merci tendente ad un progressivo abbandono della carta a favore delle procedure automatizzate (es. fascicolo elettronico)

• Possibilità di chiedere all’amministrazione informazioni vincolanti e decisioni amministrative su tematiche quali classificazione, regole d’origine, procedure di transfer pricing

• Semplificazione delle procedure per gli operatori economici autorizzati

• ‘Intensificazione’ dei rapporti Agenzia delle Dogane/Aziende

PROGETTO AMBIZIOSO

• Non semplice da realizzare tanto che verrà completato entro il 31.12.2020

• Nel frattempo c’è una fase transitoria che va gestita!!

MA PER LE AZIENDE COSA CAMBIA?

Cambia la ‘parola d’ordine’ che è necessario (meglio sarebbe dire ‘obbligatorio’) diventi

PIANIFICAZIONE

NECESSITA’ PER LE IMPRESE: ‘PIANIFICAZIONE’

• Le imprese che operano con l’estero saranno «costrette» ad effettuare una completa rivisitazione organizzativa per non perdere le occasioni che la riforma mette a disposizione.

• E’ impensabile che in un mercato globale e nei processi di internazionalizzazione le aziende non diano un ruolo centrale agli aspetti doganali nelle loro pianificazioni.

RUOLO DELL’AGENZIA?

• Tra l’altro quello di eliminare inutili adempimenti

• «Once»: sistema che soddisfa un nuovo modo di pensare ovvero l’informazione deve essere fornita una volta sola da parte degli operatori all’amministrazione pubblica che dovrà essere in grado di farla girare tra le varie amministrazioni.

• E’ quello che viene definito ‘Sportello Unico Doganale’

• Va riconosciuto alla Dogana italiana che da sempre sull’innovazione ‘tecnologica’ delle procedure è all’avanguardia

RAPPRESENTANZA DOGANALE

• ‘Chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le sue relazioni con le autorità doganali.’

• La riserva a favore degli spedizionieri doganali della presentazione della dichiarazione in dogana con la modalità della rappresentanza diretta viene meno.

• Se soddisfatte le previsioni dell’art. 39, lettere da a) a d) del CDU si è abilitati a prestare servizi di rappresentanza in uno stato membro diverso da quello in cui si è stabiliti

DECISIONI SULL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DOGANALE

• Sono valide nell’intero territorio UE, salvo i casi in cui l’effetto è limitato ad uno o più stati membri.

• E’ disciplinato a livello di regolamentazione unionale, a tutela del destinatario della decisione, il «diritto ad essere ascoltati» che deve precedere, salvo deroga, l’adozione delle decisioni sfavorevoli alla parte

L’OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO

• Gioca un ruolo fondamentale nel Nuovo Codice Doganale

• Attraverso un audit effettuato dall’Agenzia delle Dogane si puòacquisire una certificazione che produce importanti benefici perl’azienda consistenti sostanzialmente non solo in unaconsiderevole riduzione dell’attività di controllo da partedell’autorità ma anche nella riduzione o l’esonero dalla«garanzia»

SDOGANAMENTO IN MARE

• Ulteriore semplificazione che consente di trasmettere le dichiarazioni di importazione mentre la merce sta ancora viaggiando verso porti nazionali

• Con questa procedura viene consentito agli uffici interessati all’operazione di importazione di effetuare l’analisi dei rischi e svincolare prima che arrivino a destino le merci per le quali non sia previsto alcun controllo con conseguente ‘eliminazione’ dei tempi di stazionamento in porto delle merci stesse

DECISIONI DA RICHIEDERE ALL’AUTORITA’ DOGANALE

• Sono l’ITV e l’IVO

• ITV (Informazione Tariffaria Vincolante). L’azienda/operatore può richiedere all’agenzia di esprimersi in merito alla classificazione di una merce

• IVO (Informazione Vincolante in materia di Origine). Come per l’ITV può essere richiesto all’Agenzia per ottenere l’identificazione dell’origine di una determinata merce

• Sia l’ITV che l’IVO sono valide per tre anni su tutto il territorio dell’UE e sono vincolanti per tutti gli stati aderenti all’UE

ISTITUTO DELLE ‘DECISIONI’ (ART. 22 CDU)

• Chiunque può rivolgersi alla Dogana per ottenere una posizione sull’applicazione della normativa (e capire di conseguenza se la propria ‘pianificazione’ basata sull’applicazione della legislazione doganale è corretta o meno)

• L’autorità doganale dovrà rendere nota la propria posizione entro 120 gg. dalla presentazione della domanda da parte dell’operatore (il termine può essere prorogato una sola volta per ulteriori 30gg.

• Non vale il principio del silenzio-assenso

• Le decisioni hanno valore in tutto il territorio UE e non hanno durata

REVISIONE DEI REGIMI DOGANALI

• Sono previsti regimi ‘ordinari’ e speciali

• La riforma ha ridotto e semplificato i regimi con l’obiettivo di fornire agli operatori strumenti che dessero facilitazioni doganali al fine di renderli più competitivi in uno scenario internazionale.

REVISIONE REGIMI DOGANALI (ART. 5 CDU)

• Il Codice prevede quali regimi

a) Immissione in libera pratica

b) Esportazione

c) Regimi speciali

REGIMI SPECIALI (ART. 210 CDU)

a) Transito

b) Deposito

c) Uso particolare

d) perfezionamento

REGIMI SPECIALI – NOVITA’

• Inclusione delle zone franche e dell’uso finale

• Assorbimento della trasformazione sotto controllo doganale nel perfezionamento attivo

REGIMI SPECIALI - DISCIPLINA• Per tutti (tranne transito) è prevista una disciplina specifica comune

che prevede:

a) Rilascio di un’autorizzazione

b) Obbligo della prestazione di una garanzia per i regimi soggetti ad autorizzazione ai sensi dell’art. 211, par. 3, lett. C) CDU

c) Obbligo di tenuta delle scritture contabili

d) Possibilità di trasferire i diritti e gli obblighi relativi a tali regimi

e) Possibilità di far circolare le merci vincolate a tali procedure senza l’applicazione del regime del transito

f) Possibilità di utilizzo delle merci equivalenti tranne in alcuni casi previsti esplicitamente

REGIMI SPECIALI – AMMISSIONE TEMPORANEA (ART. 250 CDU)

• La novità riguarda la durata per cui le merci possono essere vincolate al regime fissato in 24 mesi

• Non sono più previsti interessi compensatori per le merci vincolate al regime

• Per le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del CDU restano valide ma si applicano le regole del CDU

REGIMI SPECIALI – USO FINALE (ART. 254 CDU)

• Il regime consente alle merci di essere immesse in libera pratica in esenzione daziaria o a dazio ridotto in funzione del loro uso finale

• Non sarà più necessario che cedente e cessioanrio siano entrambi autorizzati al regime in quano di ciò verrà data evidenza in sede di rilascio della prima autorizzazione al primo soggetto importatore

• L’autorizzazione dura 5 anni. Per le merci e prodotti sensibili

• Per le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del CDU restano valide ma si applicano le regole del CDU

REGIMI SPECIALI – PERFEZIONAMENTO ATTIVO (ART. 258 CDU)

• Ha assorbito il regime di trasformazione sotto controllo doganale previsto dal Reg. 2913/92

• E’ stato eliminato l’obbligo di riesportazione: è scelta dell’operatore la successiva destinazione dei prodotti compensatori

• . Eliminazione del sistema del rimborso a favore di quello della sospensione

• Obbligo di prestare garanzia

• . Possibilità di importazione dei prodotto compensatori con applicazione degli elementi di tassazione di questi ultimi o sulle materie prime

• Non è più prevista l’applicazione degli interessi compensatori

PERFEZIONAMENTO ATTIVO - SEGUE

• Le autorizzazioni possono essere concesse ad operatori ‘terzi’

• Per le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del CDU restano valide ma si applicano le regole del CDU

REGIMI SPECIALI – PERFEZIONAMENTO PASSIVO (ART. 259 CDU)

Le novità riguardano la possibilità di utilizzo dell’equivalenza el’importazione anticipata: opportunità di importare i prodotticompensatori ottenuti utilizzando merci equivalenti nel paeseterzo prima di inviare le materie prime comunitarie.

SDOGANAMENTO CENTRALIZZATO (ART. 179 CDU)

• Consente di presentare in dogana, previa autorizzazione doganale, una dichiarazione relativa a merce fisicamente presente in un altro ufficio doganale (ma dell’Unione Europea)

• L’utilizzo dello strumento è vincolato all’ultimazione della fase di implementazione del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione e del sistema automatizzato di esportazione che avverranno nel corso del 2020.

PROCEDURE

• Non sono più previste

a) Dichiarazione incompleta

b) Procedura domiciliata (nel 2015 ha rappresentato l’85% delle operazioni di import ed export)

Il nuovo codice adesso prevede l’istituto della «dichiarazione semplificata»

PROCEDURE - SEGUE

La Dogana ha voluto «ammorbidire» questo cambiamento per noncongestionare il traffico delle merci prevendendo in alternativache le «domiciliate» venissero considerate «dichiarazioni normaliin dogana» con merci presentate in altro luogo approvato dalleautorità doganali: ciò significa che i luoghi che prima eranoautorizzati per lo svolgimento delle operazioni con proceduradomiciliata verranno riconosciuti, ai fini della presentazione dellamerce, alla stregua di «altri luoghi approvati dalle autoritàdoganali»

STUDIO INTERDONATO

VIA MATTEO BANDELLO N. 4/220123 MILANO

TEL. 02-48198721 TELEFAX [email protected]