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BUTTI AND PARTNERS - AVVOCATI Nozione di Rifiuto Nozione di Rifiuto Sottoprodotto Sottoprodotto M.P.S. M.P.S. Terre e Rocce da scavo Terre e Rocce da scavo

Nozione di Rifiuto Sottoprodotto M.P.S. Terre e Rocce da scavo

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Nozione di Rifiuto Sottoprodotto M.P.S. Terre e Rocce da scavo. NOZIONE DI RIFIUTO. DIRETTIVA. DECRETO RONCHI DLGS 22/1997. INTEPRETAZIONE AUTENTICA DL 138/2002. GIURISPRUDENZA CORTE DI GIUSTIZIA. GIURISPRUDENZA CORTE DI CASSAZIONE. SOTTOPRODOTTI. T.U. AMBIENTALE DLGS 152/2006. - PowerPoint PPT Presentation

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Page 1: Nozione di Rifiuto Sottoprodotto M.P.S. Terre e Rocce da scavo

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Nozione di RifiutoNozione di Rifiuto

SottoprodottoSottoprodotto

M.P.S.M.P.S.

Terre e Rocce da scavo Terre e Rocce da scavo

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NOZIONE DIRIFIUTO

DECRETO RONCHIDLGS 22/1997

INTEPRETAZIONE AUTENTICADL 138/2002

DIRETTIVA

PROCEDURA DI INFRAZIONE

GIURISPRUDENZACORTE DI CASSAZIONE

GIURISPRUDENZACORTE DI GIUSTIZIA

SOTTOPRODOTTIT.U. AMBIENTALE

DLGS 152/2006

SOTTOPRODOTTISIDERURGICHE

MATERIE PRIME SECONDARIE

TERRE E ROCCEDA SCAVO

MANUTENZIONEINFRASTRUTTURE

EVOLUZIONENORMATIVA

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Direttiva del Consiglio 75/442/CEE modificata dalla Direttiva 18-03-1991, n. 91/156

oggi sostituita dalla Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 n. 2006/12/CE

Ai sensi della presente direttiva, si intende per:

"rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto che rientri

nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il

detentore si disfi o abbia deciso (oggi abbia l’intenzioneabbia l’intenzione) o

abbia l'obbligo di disfarsi.

Intends to discardIntends to discard (versione inglese)

Intention de se dèfaireIntention de se dèfaire (versione francese)

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Decreto Legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997(Decreto Ronchi)

Art. 6

rifiuto

qualsiasi sostanza od oggetto che rientra

nelle categorie riportate nell'allegato A e di cui il

detentore si disfi o abbia deciso

o abbia l'obbligo di disfarsi

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Decreto Legge n. 138/2002convertito nella Legge n. 178/2002

1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "abbia l'obbligo di disfarsi" di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, di seguito denominato: "decreto legislativo n. 22", si interpretano come segue:

a) "si disfi": qualsiasi comportamento attraverso il quale in modo diretto o indiretto una sostanza, un materiale o un bene sono avviati o sottoposti ad attività di smaltimento o di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22;

b) "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, "abbia deciso": la volontà di destinare ad operazioni di smaltimento e di recupero, secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o secondo gli allegati B e C del decreto legislativo n. 22, sostanze, materiali o beni; beni;

c) "c) "abbia l'obbligo di disfarsiabbia l'obbligo di disfarsi": l'obbligo di avviare un materiale, una sostanza o un bene ad operazioni di recupero o di smaltimento, stabilito da una disposizione di legge o da un provvedimento delle pubbliche autorità o imposto dalla natura stessa del materiale, della sostanza e del bene o dal fatto che i medesimi siano compresi nell'elenco dei rifiuti pericolosi di cui all'allegato D del decreto legislativo n. 22.

 

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Decreto Legge n. 138/2002convertito nella Legge n. 178/2002

2. Non ricorrono le fattispecie di cui alle lettere b) e c) del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni:

a) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senzasenza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente;

b) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, dopodopo aver subito un trattamento preventivo senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate nell'allegato C del decreto legislativo n. 22.

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LA GIURISPRUDENZADELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Le prime sentenze della Corte di Giustiziasono orientate al massimo rigore:

TUTTO E’ RIFIUTOTUTTO E’ RIFIUTO

Vengono affermati i seguenti principi:

• Va privilegiata una interpretazione estensivainterpretazione estensiva per garantire le finalità della direttiva (protezione della salute e dell’ambiente) nel rispetto del principio di precauzione;

• Non rilevaNon rileva il fatto che il bene (rifiuto) sia suscettibile di riutilizzazione economica

La posizione resta sostanzialmente immutata sino al 2004

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LA GIURISPRUDENZADELLA CORTE DI GIUSTIZIA

LA SENTENZA 11.11.2004 (NISELLI) DELLA CORTE DI GIUSTIZIA INTRODUCE IL CONCETTO DI SOTTOPRODOTTO: BENE CHE NON PRESENTA LE

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PRINCIPALE MA DEL QUALE, COMUNQUE, L’IMPRESA PRODUTTRICE NON INTENDE DISFARSI PERCHE’ PUO’ RIUTILIZZARLO

ALL’INTERNO DEL CICLO PRODUTTIVO O COMMERCIALIZZARLO A CONDIZIONI ECONOMICHE FAVOREVOLI.

LA SENTENZA PROPONE PERO’ UN’APPLICAZIONE RESTRITTIVARESTRITTIVA DEL CONCETTO LIMITATA AI CASI IN CUI IL RIUTILIZZO AVVENGA ALL’INTERNO DELLO STESSO

CICLO PRODUTTIVO E SIA CERTO E NON EVENTUALE

COME LA DOTTRINA HA GIA’ OSSERVATO (Antonio Borzi, in Ambiente e Sviluppo n. 7/06) LA GIURISPRUDENZA COMUNITARIA SEMBRA FAVORIRE LA PROGETTAZIONE LA PROGETTAZIONE

DI PROCESSI INTEGRATIDI PROCESSI INTEGRATI IN CUI IL RESIDUO DI UNA FASE PRODUTTIVA VIENE PREORDINATO AD UN SUCCESSIVVO UTILIZZO, RIDUCENDO AL MINIMO I

TRATTAMENTI INTERMEDI E LE FASI DI DEPOSITO

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LA GIURISPRUDENZADELLA CORTE DI GIUSTIZIA

Un anno dopo la Corte di Giustizia sembra

ampliare ulteriormente il concetto espresso con la

sentenza Niselli

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LA GIURISPRUDENZADELLA CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA’ EUROPEE, SENTENZA 8 SETTEMBRE 2005

(CAUSA C-416/02)

UNA SOSTANZA NON COSTITUISCE RIFIUTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA 75/442/CEE (E SUCCESSIVE

MODIFICAZION) BENSI’ UN AUTENTICO ‘SOTTOPRODOTTO’ DI CUI IL DETENTORE NON INTENDE DISFARSI QUALORA IL SUO RIUTILIZZO SIA CERTO ED AVVENGA NEL CORSO

DEL PROCESSO DI PRODUZIONE OPPURE PER IL FABBISOGNO DI OPERATORI ECONOMICI DIVERSIDIVERSI DA

QUELLO CHE L’HA PRODOTTA.

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LA GIURISPRUDENZADELLA CORTE DI CASSAZIONE

Dopo l’entrata in vigore del DL 138/2002 nel nostro Paese

si assiste:

1) Prima, alla disapplicazionedisapplicazione, da parte di alcuni Tribunali, del nuovo testo normativo perché ritenuto in contrasto con la Direttiva;

2) Poi, alla affermazione, da parte della Corte di Cassazione, fondata in parte sulle aperture della Corte di Giustizia, della efficacia e validità della interpretazione proposta dal legislatore nazionale con il DL 138/2002.

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Decreto Legislativo n. 152/2006(Testo Unico Ambientale)

LA DEFINIZIONE RESTA (APPARENTEMENTE) INVARIATA

Art. 183 comma 1, lett. a): ‘qualsiasi sostanza od oggetto che rientra

nelle categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta

del presente decreto e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o

abbia l’obbligo di disfarsi ’.

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Decreto Legislativo n. 152/2006(Testo Unico Ambientale)

Inoltre

ESPRESSA ABROGAZIONE DEL DL 138/2002

CHE AVEVA

INTRODOTTO L’INTEPRETAZIONE AUTENTICA

DELLA NOZIONE DI RIFIUTO

tuttavia

VENGONO RECUPERATI I PRINCIPI DELLA

SENTENZA 11.11.2004 (NISELLI) DELLA

CORTE DI GIUSTIZIA, integrati CON LA SENTENZA

DEL SETTEMBRE 2005

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Decreto Legislativo n. 152/2006(Testo Unico Ambientale)

IL LEGISLATORE NAZIONALE – NELL’INTEPRETARE L’ORIENTAMENTO DELLA CORTE DI GIUSTIZIA – SI

SOFFERMA ESCLUSIVAMENTE SUL CARATTERE CERTO DEL RIUTILIZZO E DI CONSEGUENZA LO AMMETTE ANCHE

QUALORA ESSO AVVENGA IN UN DIVERSO CICLO PRODUTTIVO (RICONOSCE DUNQUE PARI DIGNITA’ AL

RIUTILIZZO ED ALLA COMMERCIALIZZAZIONE FINALIZZATA AL RIUTILIZZO CERTO).

LA NOZIONE DI LA NOZIONE DI SOTTOPRODOTTOSOTTOPRODOTTO

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SOTTOPRODOTTOnel Decreto Legislativo n. 152/2006

Sottoprodotto Art. 183 comma 1 lett. n): ‘i prodotti dell’attività dell’impresa che, purnon costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono in viacontinuativa dal processo industriale dell’impresa stessa e sonodestinati ad un ulteriore impiego o al consumo. Non sono sottopostialle disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto isottoprodotti di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsie non abbia deciso di disfarsi ed in particolare i sottoprodottiimpiegati direttamente dall’impresa che li produce o commercializzatia condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessadirettamente per il consumo o l’impiego, senza la necessità dioperare trasformazioni preliminari in un successivo processoproduttivo; a quest’ultimo fine, per trasformazione preliminare siintende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto lasua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e leproprietà che esso già possiede e che si rende necessaria per ilsuccessivo reimpiego in un processo produttivo o per il consumo.

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SOTTOPRODOTTOnel Decreto Legislativo n. 152/2006

Sottoprodotto SEGUEL’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventuale.

Rientrano altresì tra i sottoprodotti non soggetti alle disposizioni dellaparte quarta del presente decreto le ceneri di pirite, polveri di ossidodi ferro, provenienti dal processo di arrostimento del minerale noto come pirite o solfuro di ferro per la produzione di acido solforico e

ossido di ferro, depositate presso stabilimenti di produzione dimessi,aree industriali e non, anche se sottoposte a procedimento di

bonifica e di ripristino ambientale. Al fine di garantire un impiegocerto del sottoprodotto deve essere verificata la rispondenza agli

standard merceologici, nonché alle norme tecniche, di sicurezza e disettore e deve essere attestata la destinazione del sottoprodottoall’effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite una

dichiarazione del produttore o detentore, controfirmata dal titolaredell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo.

L’utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l’ambiente o la salutecondizioni peggiorative rispetto a quelli delle normali attività produttive’

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SOTTOPRODOTTOnel Decreto Legislativo n. 152/2006

CONDIZIONI

1.1. scaturire in via continuativascaturire in via continuativa dal processo industriale

2. essere destinatodestinato, sin dall’origine, ad un ulteriore impiego o al consumo

3. l’impresa non se ne disfa, non è obbligata né ha deciso di disfarsi

4. deve essere impiegato direttamente dall’impresa oppure commercializzatoimpiegato direttamente dall’impresa oppure commercializzato a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o l’impiego,

5.5. Non devono essere necessarie trasformazioni preliminariNon devono essere necessarie trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo (per trasformazione preliminare si intende qualsiasi operazione che faccia perdere al sottoprodotto la sua identità, ossia le caratteristiche merceologiche di qualità e le proprietà che esso già possiede e che si rende necessaria per il successivo reimpiego in un processo produttivo o per il consumo)

6. L’utilizzazione del sottoprodotto deve essere certa e non eventualecerta e non eventuale.

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SOTTOPRODOTTOnel Decreto Legislativo n. 152/2006

Al fine di garantiregarantire un impiego certo del sottoprodotto occorre:

1verificare la rispondenza agli standard merceologici, nonché alle norme

tecniche, di sicurezza e di settore

2 deve essere attestata la destinazione del sottoprodotto

all’effettivo utilizzo in base a tali standard e norme tramite unadichiarazione del produttore o detentoredichiarazione del produttore o detentore, , controfirmata dal titolarecontrofirmata dal titolare

dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo. dell’impianto dove avviene l’effettivo utilizzo.

L’utilizzo del sottoprodotto non deve comportare per l’ambiente o la salutecondizioni peggiorative rispetto a quelli delle normali attività produttive

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SOTTOPRODOTTOnel Decreto Legislativo n. 152/2006

• Assenza di trasformazione preliminareAssenza di trasformazione preliminare: si deve guardare al processo produttivo per verificare se le operazioni cui viene sottoposto il sottoprodotto sono le stesse cui viene sottoposta la materia prima (vergine o secondaria). In questo caso non dovrebbe trattarsi di trasformazione preliminare;

• RiutilizzoRiutilizzo: non solo l’impiego diretto ma anche il suo utilizzo nel processo produttivo; assenza di trasformazione preliminare e riutilizzo sono dunque complementari con la conseguenza che non è riutilizzo (o è trasformazione preliminare) un’operazione diversa da quella cui verrebbe sottoposta la materia prima e che non ha altro scopo se non quello di adeguare il sottoprodotto alla materia prima;

• Medesimo processo produttivoMedesimo processo produttivo: non lo stesso inteso in senso geografico, né lo stesso inteso in senso soggettivo (lo stesso produttore) ma la stessa tipologia di processo in modo tale da ritenere sussistente uno stabile collegamento funzionale tra il processo di uscita e il processo di entrata (ossia il riutilizzo) del sottoprodotto (A. Borzi cit.)

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SOTTOPRODOTTOnel Decreto Legislativo n. 152/2006

IL LEGISLATORE ITALIANO HA DUNQUE INTESO PRIVILEGIARE IL CARATTERE CERTOCERTO DEL RIUTILIZZO CHE

DOVRA’ ESSERE DOCUMENTATO ATTRAVERSO UNA ATTESTAZIONE DEL PRODUTTORE CONTROFIRMATA

DALL’UTILIZZATORE

NONSTANTE QUESTE CAUTELE DEL LEGISLATORE NAZIONALE POTREBBERO, TUTTAVIA, PERMANERE LE PERPLESSITA’ LEGATE ALL’INTEPRETAZIONE RESTRITTIVA PROPOSTA DALLA SENTENZA

NISELLI CHE SI RIFERIVA ESCLUSIVAMENTE AL RIUTLIZZO ALL’INTERNO DELLO ‘STESSO CICLO PRODUTTIVO.

LE PERPLESSITA’ PERO’ POTREBBERO ESSERE SUPERATE IN CONSIDERAZIONE DELL’ULTIMO ORIENTAMENTO

DELLA CORTE DI GIUSTIZIA CHE SEMBRA CONFERMARE LA CORRETTA INTEPRETAZIONE PROPOSTA

DAL LEGISLATORE NAZIONALE TUTTAVIA VI E’ CHI SOSTIENE L’APPLICABILITA’ DELLA SENTENZA 08.10.05 ALLA SOLA IPOTESI DEL RIUTILIZZO DEL LETAME IN AGRICOLTURA

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SOTTOPRODOTTO E M.P.S.nel Decreto Legislativo n. 152/2006

NON E’ PERO’ QUESTO IL SOLO CASO DI

ESCLUSIONE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

PER TALUNE SOSTANZE E PRODOTTI …

LE M.P.S. E IL RIUTILIZZO DIRETTOLE M.P.S. E IL RIUTILIZZO DIRETTO

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LE MATERIE PRIME SECONDARIEnel Decreto Legislativo n. 152/2006

IL DECRETO RONCHI NON FORNIVA UNA DEFINIZIONE DI MATERIA PRIMA SECONDARIAMATERIA PRIMA SECONDARIA, CIO’ NON SIGNIFICA PERO’

CHE LE M.P.S. NON ESISTESSERO, ANZI LA LORO PRODUZIONE ERA ESPRESSAMENTE PREVISTA E

DISCIPLINATA DAL DM 05.02.98 (RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI): LE M.P.S., A PATTO CHE AVESSERO LE

CARATTERISTICHE PREVISTE DAL D.M., COSTITUIVANO IL PRODOTTO FINALE DELL’ATTIVITA’ DI RECUPERO.

PARTENDO DA QUESTA PREMESSA, PARTE DELLA DOTTRINA E ALCUNE REGIONI E PROVINCE AUTONOME AVEVANO

INTRODOTTO I CONCETTO DI RIUTILIZZO DIRETTORIUTILIZZO DIRETTO CHE PUO’ ESSERE COSI’ SINTETIZZATO:

I I RESIDUI DI PRODUZIONE CHE, GIA’ ALL’ORIGINE, PRESENTANO LERESIDUI DI PRODUZIONE CHE, GIA’ ALL’ORIGINE, PRESENTANO LE STESSE CARATTERISTICHE DELLE M.P.S. PREVISTE DAL D.M.STESSE CARATTERISTICHE DELLE M.P.S. PREVISTE DAL D.M.

NON SONO RIFIUTI SE RIUTILIZZATE DALL’IMPRESA NELLO STESSONON SONO RIFIUTI SE RIUTILIZZATE DALL’IMPRESA NELLO STESSO CICLO PRODUTTIVOCICLO PRODUTTIVO

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LE MATERIE PRIME SECONDARIEnel Decreto Legislativo n. 152/2006

IL LEGISLATORE NAZIONALE HA FATTO

PROPRIO QUESTO CONCETTO E LO HA

INSERITO ALL’INTERNO DELL’ARTICOLO

DEDICATO AL RECUPERORECUPERO PREVEDENDO

PERO’ UNA BEN PIU’ AMPIA ESCLUSIONE

DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE

DELLA NUOVA NORMATIVA

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LE MATERIE PRIME SECONDARIEnel Decreto Legislativo n. 152/2006

Attività di recuperoArt. 181 comma 12: ‘La disciplina in materia di gestione di rifiuti si applica fino al completamento delle operazioni direcupero, che si realizza quando non sono necessari ulterioritrattamenti perchè le sostanze, i materiali e gli oggetti ottenutipossono essere usati in un processo industriale o commercializzaticome materia prima secondariamateria prima secondaria, combustibile o come prodotto dacollocare, a condizione che il detentore non se ne disfi, non abbiadeciso o non abbia l’obbligo di disfarsene.’Art. 181 comma 13: ‘La disciplina in materia di gestione dei rifiuti nonsi applica ai materiali, alle sostanze o agli oggetti che, senza lanecessità di operazioni di trasformazione, già presentino lecaratteristiche delle materie prime secondarie, dei combustibili o deiprodotti individuati ai sensi del presente articolo, a meno che ildetentore se ne disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene’.

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LE MATERIE PRIME SECONDARIEnel Decreto Legislativo n. 152/2006

Due interpretazioni sono possibili

1. Le sostanze e gli oggetti di cui al comma 13 altro non sono che sottoprodottisottoprodotti;

2. Le sostanze e gli oggetti di cui al comma 13 indicano una categoria di non rifiuti indicano una categoria di non rifiuti diversa dai sottoprodottidiversa dai sottoprodotti (fondata sul concetto del recupero diretto) e pertanto essi non hanno, diversamente dai sottoprodotti, la necessità della certezza del riutilizzo e soprattutto della provenienza in via continuativa da un processo soprattutto della provenienza in via continuativa da un processo industrialeindustriale

Alcuni Autori (Ficco-Santoloci, in Rifiuti n. 5-6/06) ravvisano la differenza tra m.p.s., m.p.s. sin dall’origine e sottoprodotti nella provenienza:

• MpsMps: provengono da un processo di recupero individuato o autorizzato;

• Mps sin dall’origineMps sin dall’origine: da un processo di recupero imperfetto o da un ciclo di consumo (ma devono presentare le caratteristiche nominali di cui al DM);

• SottoprodottiSottoprodotti: da un processo industriale

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LE MATERIE PRIME SECONDARIE PER ATTIVITA’ SIDERURGICHE E METALLURGICHE

MA NON SOLO …

IL LEGISLATORE NAZIONALE, PARTENDO DA QUESTO PRINCIPIO, HA PREVISTO UNA

ULTERIORE E PIU’ SPECIFICA ESCLUSIONE (CHE GIA’ ERA STATA INTRODOTTA DALLA STESSA LEGGE DELEGA

N. 308/2004 E CHE GIA’ AVEVA DESTATO CRITICHE IN AMBITO EUROPEO):

LE MATERIE PRIME SECONDARIE PER ATTIVITA’LE MATERIE PRIME SECONDARIE PER ATTIVITA’ SIDERURGICHE E METALLURGICHESIDERURGICHE E METALLURGICHE

CON UNA PARTICOLARITA’ RISPETTO ALL’ESCLUSIONE GENERALE SUL RECUPERO:

LE CARATTERISTICHE DI QUESTE PARTICOLARI M.P.S. NON SI TROVANO ALL’INTERNO DELLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO IL

RECUPERO DI RIFIUTI BENSI’ ALL’INTERNO DI SPECIFICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI

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LE MATERIE PRIME SECONDARIE PER ATTIVITA’ SIDERURGICHE E METALLURGICHE

Art. 183 comma 1 lett. u): ‘materia prima secondaria per attività siderurgiche e metallurgiche la cui utilizzazione è certa e noneventuale:rottami ferrosi e non ferrosi derivanti da operazioni di recuperocompleto e rispondenti a specifiche Ceca, Aisi, Caef, Uni, Euro o ad altrespecifiche nazionali e internazionali, individuate entro centottanta giornidall’entrata in vigore della parte quarta del presente decreto con decreto delMinistro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministrodelle attività produttive, non avente natura regolamentare;i rottami o scarti di lavorazioni industriali o artigianali o provenienti da cicliproduttivi o di consumo, esclusa la raccolta differenziata,che possiedono inorigine le medesime caratteristiche riportate nelle specifiche di cui al numero1). I fornitori e produttori di materia prima secondaria per attività siderurgicheappartenenti a Paesi esteri presentano domanda di iscrizione all’Albonazionale gestori ambientali, ai sensi dell’art. 212, comma 12, entro sessantagiorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al numero 1).

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LA PROCEDURA DI INFRAZIONELA PROCEDURA DI INFRAZIONE

COME ANTICIPATO, QUESTA SPECIFICA ESCLUSIONE GIA’ INTRODOTTA CON LA LEGGE DELEGA E’ STATA OGGETTO DI CENSURA IN AMBITO EUROPEO

LUGLIO 2005LUGLIO 2005LA COMMISSIONE AVVIA LA PROCEDURA DI INFRAZIONE ATTRAVERSO UNA

LETTERA DI MESSA IN MORA ECCEPENDO LA NON CONFORMITA’ ALLA DIRETTIVA DELL’ESCLUSIONE PER I ROTTAMI FERROSI

NOVEMBRE 2005NOVEMBRE 2005IL GOVERNO ITALIANO SOTTOPONE ALLA COMMISSIONE

GLI ARGOMENTI DI DIFESA

DICEMBRE 2005DICEMBRE 2005LA COMMISSIONE, NON CONVINTA DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAL GOVERNO

ITALIANO, INVIA, AI SENSI DELL’ART. 226 DEL TRATTATO UE, UN PARERE MOTIVATO IN CUI AFFERMA CHE LA LEGGE 308/2004 SOTTRAE INDEBITAMENTE

ALCUNI RIFIUTI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE DEL DECRETO RONCHI E COSTITUISCE LA REITERAZIONE DI UNA PRASSI LEGISALTIVA CONSOLIDATA IN

ITALIA E CONTRARIA ALLA DIRETTIVA, NONOSTANTE LE PRONUNCE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN MATERIA.

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LA PROCEDURA DI INFRAZIONELA PROCEDURA DI INFRAZIONE

QUESTA LA MOTIVAZIONE (RIFERITA ANCHE ALQUESTA LA MOTIVAZIONE (RIFERITA ANCHE ALCOMUSTIBILE DA RIFIUTI DI QUALITA’ ELEVATA)COMUSTIBILE DA RIFIUTI DI QUALITA’ ELEVATA)

QUESTE ESCLUSIONI, CHE HANNO PER EFFETTO LA NON APPLICABILITA’ DELLE DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI DI CUI ALLA DIRETTIVA, SONO

CONTRARIE ALLA DIRETTIVA STESSA, CHE NON PUO’ ESSERE DEROGATA DA UNA NORMA DI DIRITTO INTERNO E CHE NON PREVEDE ALCUNA ESLCUSIONE

DAL SUO AMBITO DI APPLICAZIONE PER I ROTTAMI DERIVANTI COME SCARTI DI LAVORAZIONE OPPURE ORIGINATI DA CICLI PRODUTTIVI O DI CONSUMO E

RIUTILIZZABILI NELL’INDUSTRIA SIDERURGICA O METALLURGICA, NE’PER IL COMBUSTIBILE OTTENUTO DAI RIFIUTI.

L’EFFETTIVO IMPIEGO NEI CICLI DELL’INDUSTRIA SIDERURGICA OMETALLURGICA PUO’, NELLA REALTA’, CORRISPONDERE PROPRIO ALLE

OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI CHE LA DIRETTIVA 75/442/CEE MODIFICATA, SOTTOPONE A CONTROLLO. TALI OPERAZIONI FANNO PARTE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA, DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI 8ARTICOLO 2D) E COME

TALI DEVONO ESSERE OGGETTO DEL SISTEMA DI SORVEGLIANZA ISTITUITO DALLA DIRETTIVA STESSA

Page 30: Nozione di Rifiuto Sottoprodotto M.P.S. Terre e Rocce da scavo

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LA PROCEDURA DI INFRAZIONELA PROCEDURA DI INFRAZIONE

3 luglio 20063 luglio 2006

La Commissione annuncia di deferire l’Italia alla Corte

europea di Giustizia per la definizione troppo

restrittiva della nozione di rifiuto contenuta nella

legge delega (n. 308/2004) e nel Dlgs. n. 152/06,

fondando le proprie doglianze – in particolare –

proprio sull’esclusione dal regime dei rifiuti del Cdr di

qualità, dei rottami metallici e di altri rifiuti utilizzati

nell’industria siderurgica e metallurgica

Page 31: Nozione di Rifiuto Sottoprodotto M.P.S. Terre e Rocce da scavo

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LA PROCEDURA DI INFRAZIONELA PROCEDURA DI INFRAZIONE

L’EVENTUALITA’ DI UNA SENTENZA DI CONDANNA

RIGUARDA LO STATO, TUTTAVIA GLI

EFFETTI DELLA SENTENZA SI PRODURRANNO

DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DEGLI OPERATORI E DELLE IMPRESE, ATTESO INFATTI CHE LA

MAGISTRATURA NAZIONALE – COSI’ COME E’

ACCADUTO IN PASSATO PER IL DL 138/2002 –

POTREBBE DISAPPLICARE LE

NUOVE DEFINIZIONI

Page 32: Nozione di Rifiuto Sottoprodotto M.P.S. Terre e Rocce da scavo

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ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONICdr e Cdr-q

Secondo l’art. 229 il cdr è rifiuto speciale, mentre il cdr-q è escluso Secondo l’art. 229 il cdr è rifiuto speciale, mentre il cdr-q è escluso dalla normativa sui rifiuti a patto che:dalla normativa sui rifiuti a patto che:

1.1. sia prodotto in un processo produttivo dotato di SGA ISO 9001sia prodotto in un processo produttivo dotato di SGA ISO 9001

2.2. sia effettivamente destinato all’utilizzo in co-combustione in sia effettivamente destinato all’utilizzo in co-combustione in impianti per la produzione di energia elettrica e nei cementificiimpianti per la produzione di energia elettrica e nei cementifici

3.3. l’impianto che lo produce sia stato realizzato e l’attività venga l’impianto che lo produce sia stato realizzato e l’attività venga esercitata in conformità alle autorizzazioniesercitata in conformità alle autorizzazioni (procedure (procedure semplificate ammesse solo per la produzione di cdr)semplificate ammesse solo per la produzione di cdr)

Per la produzione di cdr e cdr-q è ammesso l’impiego (al massimo Per la produzione di cdr e cdr-q è ammesso l’impiego (al massimo 50% del peso) di rifiuti speciali non pericolosi.50% del peso) di rifiuti speciali non pericolosi.

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ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIterre e rocce da scavo

ART. 186ART. 186

Non solo le terre e rocce da scavo, ma anche Non solo le terre e rocce da scavo, ma anche

i residui della lavorazione della pietrai residui della lavorazione della pietra

non costituiscono rifiuti se utilizzati in determinati ambiti non costituiscono rifiuti se utilizzati in determinati ambiti

e a determinate e a determinate condizionicondizioni, vale a dire:, vale a dire:

1.1. Assenza di trasformazioni preliminariAssenza di trasformazioni preliminari

2.2. Rispetto di limiti precisi (mediante analisi da effettuarsi Rispetto di limiti precisi (mediante analisi da effettuarsi sull’intera massa) da verificare nel sito di produzione o nel sito sull’intera massa) da verificare nel sito di produzione o nel sito di deposito, in caso di impossibile immediato riutilizzodi deposito, in caso di impossibile immediato riutilizzo

3.3. Utilizzo effettivoUtilizzo effettivo

4.4. Progetto (sottoposto o meno a V.I.A.)Progetto (sottoposto o meno a V.I.A.)

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ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIterre e rocce da scavo

1. assenza di trasformazioni preliminari1. assenza di trasformazioni preliminari

L’art. 7 del DM entrato in vigore nel maggio 2006 e poi dichiarato inefficace con comunicazione ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del

26.06.2006 precisava che

per trasformazioni preliminari si deve intendere ‘qualsiasi comportamento unicamente finalizzato ad alterare il contenuto medio degli inquinanti di un

ammasso di terre e rocce da scavo.’

Es,: miscelare due ammassi con concentrazioni diverse è trasf. prel., mentre non lo è l’attività di essiccazione, non lo è il procedimento di

stabilizzazione mediante trattamento a calce, non lo è la macinatura compresa la vagliatura a patto che quest’ultima non sia finalizzata a modificare la percentuale

degli inquinanti

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2. rispetto di precisi limiti2. rispetto di precisi limiti

L’art. 186 contiene il richiamo alla tabella del DM 471/99; Il DM inefficace precisava che

• il campionamento andava effettuato secondo la norma UNI 10802 (art. 2)

• Le modalità di preparazione dei campioni erano contenute all’art. 3

• le analisi di laboratorio dovevano seguire le metodiche standard o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale (art. 4)

• I limiti massimi accettabili erano indicati all’art. 5 e relativi alla tabella in allegato V (anche analisi di rischio sito specifica)

Ai sensi dell’art. 186 comma 4 il rispetto dei limiti si verifica mediante caratterizzazione iniziale e da ripetersi ogni qualvolta si verifichino variazioni

del processo di produzione o della natura degli stessi

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2. Rispetto di precisi limiti (segue)2. Rispetto di precisi limiti (segue)

I limiti massimi accettabili possono essere verificati:

nel sito di produzioneo in alternativao in alternativa

sui siti di deposito, in caso di impossibile immediato utilizzo

Ed inveroEd inveroSecondo il comma 8 dell’art. 186, nel caso in cui non sia possibile

l’immediato utilizzo del materiale di scavo, dovrà anche essere indicato il sito di deposito del materiale, il quantitativo, la tipologia del materiale ed all’atto del riutilizzo la richiesta dovrà essere integrata con quanto

previsto ai commi 6 (verifica della PA in caso di differenti cicli di produzione) e 7 (dichiarazione). Il riutilizzo dovrà avvenire entro 6 mesi

dall’avvenuto deposito, salvo proroga su istanza motivata dell’interessato

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2. Rispetto di precisi limiti (segue)2. Rispetto di precisi limiti (segue)

Domanda: Domanda: Le terre e rocce, quando vengono portate nel sito di deposito (dove avverrà la caratterizzazione), sono rifiuti o materie prime? L’interpretazione più rigorosaL’interpretazione più rigorosa (sostenuta da SANTOLOCI in www.tuttoambiente.com) le qualifica come rifiuti, e

pertanto: il sito di deposito dovrà essere autorizzato come messa in riserva e il trasporto dovrà avvenire con formulario. L’Autore individua tre situazione tipo:

• Caratterizzazione nel sito di depositoCaratterizzazione nel sito di deposito: se l’analisi accerta il rispetto dei limiti di legge, non sono rifiuti e dal sito di deposito partono senza formulario; se i limiti sono superati continueranno ad essere gestiti come rifiuti;

• Caratterizzazione nel luogo di produzioneCaratterizzazione nel luogo di produzione: a seconda degli esiti delle analisi saranno o no rifiuti;

• Al di là del rispetto dei limiti, se vengono avviate a smaltimentose vengono avviate a smaltimento sono senz’altro rifiuti

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2. Rispetto di precisi limiti (segue)2. Rispetto di precisi limiti (segue)

In realtà è difficile fornire una risposta sulla base del testo normativo che, effettivamente, non è chiaro; non è chiaro se la scelta del legislatore sia stata:

1. sono sempresempre rifiuti fino a quando non si dimostra che … oppure 2. non sono maimai rifiuti, a meno che …

Forse però non ci si poteva nemmeno attendere dal legislatore un chiarimento sino a questo punto; la norma si limita infatti (e non poteva fare altrimenti) a dettare

condizioni: se sono rispettate non sono rifiuti, e ciò a prescindere dal fatto che la caratterizzazione sia già avvenuta o sia ancora da compiere. Del resto il riferimento ai 6 mesi in cui possono sostare nel sito di deposito potrebbe avere la funzione proprio di

dettare un limite oltre il quale ‘si presume’ che essi siano comunque rifiuti. Dal punto di vista pratico è evidente che, per evitare questo inconveniente, è preferibile

effettuare la caratterizzazione immediatamente nel sito ove le terre vengono estratte

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3. effettivo utilizzo3. effettivo utilizzo

Ai sensi del comma 5 dell’art. 186 si intende per effettivo utilizzo Ai sensi del comma 5 dell’art. 186 si intende per effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati

1 la destinazione progettualmente prevista a differenti cicli di produzione industriale

2Il riempimento di cave coltivate

3La ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzato dall’autorità

amministrativa competente, qualora ciò sia espressamente previsto, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, parere delle ARPA a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3 e la

ricollocazione sia effettuata secondo modalità progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato

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4. progetto4. progetto

Ai sensi del comma 1 dell’art. 186 occorre sempre un progetto, ma la procedura cambia a seconda che il progetto sia o no sottoposto a VIA

Se sottoposto a VIA le modalità di utilizzo devono essere contenute nel progetto sottoposto a VIA

L’approvazione spetta all’Autorità competente alla VIA

e soprattuttosi tratta sempre di unico ciclo produttivo anche qualora i materiali siano destinati

a differenti utilizzi, a condizione che siano tutti progettualmente previsti

Diversa è la situazione in cui l’opera non sia sottoposta a VIA, non solo sul piano procedurale, ma anche con riferimento ai

differenti cicli di produzione

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4. Progetto (segue) in caso di4. Progetto (segue) in caso di Intervento non sottoposto a VIAIntervento non sottoposto a VIA

Le modalità di utilizzo devono essere indicate in un progettoprogetto che, se sottoposto ad approvazione urbanistico-edilizia (ove previstoove previsto: ALCUNI ALCUNI

AUTORI RITENGONO CHE QUESTO INCISO SI RIFERISCA A CASI IN CUI IL AUTORI RITENGONO CHE QUESTO INCISO SI RIFERISCA A CASI IN CUI IL PROGETTOPROGETTO NON E’ PREVISTO ed ammettono di conseguenza ipotesi in cui il riutilizzo NON E’ PREVISTO ed ammettono di conseguenza ipotesi in cui il riutilizzo

avvenga senza presentazione di un avvenga senza presentazione di un progettoprogetto), verrà approvato dall’autorità amministrativa competente, previo parere dell’ARPA;

se non è prevista l’approvazione del progetto per l’intervento edilizio (es. DIA) sarà sufficiente il parere tecnico dell’ARPA.

Ci si domanda dunque se l’inciso ove previstoove previsto sia da riferire al progettoprogetto o all’autorizzazioneall’autorizzazione.

Sembra corretto riferirlo all’autorizzazione in quanto, al comma 7 dell’art. 186, pur continuando a utilizzare il singolare maschile (che lo farebbe ricollegare al

progetto), è invece chiaro il riferimento a una delle opere … come una delle opere … come autorizzataautorizzata dall’autorità competente dall’autorità competente

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ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIterre e rocce da scavo

4. Progetto (segue) in caso di4. Progetto (segue) in caso di Intervento non sottoposto a VIAIntervento non sottoposto a VIA

È ammessa la destinazione a differenti cicli di produzionedifferenti cicli di produzione industriale purchè la ricollocazione in altro sito, a qualsiasi titolo autorizzato dall’autorità

amministrativa competente (qualora ciò sia espressamente previsto, quindi esclusa la DIA) previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA, previo, ove il relativo progetto non sia sottoposto a VIA,

parere dell’ARPAparere dell’ARPA a condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 3

e

(ULTERIORE CONDIZIONE) la ricollocazione sia effettuata secondo modalità modalità

progettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessatoprogettuali di rimodellazione ambientale del territorio interessato

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ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIterre e rocce da scavo

4. Progetto (segue) in caso di4. Progetto (segue) in caso di Intervento non sottoposto a VIAIntervento non sottoposto a VIA

Se i materiali vengono destinati a diversi cicli di produzione industrialediversi cicli di produzione industriale occorre inoltre:la verifica da parte della Provincia, anche mediante controlli periodici, circa l’effettiva

destinazione all’uso autorizzato dei materiali; a tal fine l’utilizzatore è tenuto adocumentarne provenienza, quantità e specifica destinazioneprovenienza, quantità e specifica destinazione

In ogni caso, sempre se il progetto non è sottoposto a VIA, ma anche se il riutilizzo ma anche se il riutilizzo avviene nello stesso ciclo produttivoavviene nello stesso ciclo produttivo, ai fini del rilascio del parere da

parte dell’ARPA, occorre allegare alla richiesta di riutilizzo una dichiarazione una dichiarazione (autocertificazione) del soggetto che esegue i lavori ovvero del (autocertificazione) del soggetto che esegue i lavori ovvero del

committentecommittente nella quale si attesa che:

1. nell’esecuzione dei lavori non sono state utilizzate sostanze inquinanti, 2. che il riutilizzo avviene senza trasformazioni preliminari, 3. che il riutilizzo avviene per una delle opere di cui ai commi da 1 a 5,4. che nel materiale da scavo la concentrazione di inquinanti non è superiore ai

limiti vigenti con riferimento anche al sito di destinazione

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ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIrifiuti derivanti da manutenzione di infrastrutture

La norma appare dettata esclusivamente per i registri, tuttavia essa incide anche in relazione al deposito temporaneo

ed alla nozione di rifiutonozione di rifiuto;

occorre una gestione molto attenta poiché la valutazione tecnica finalizzata a individuare i non rifiuti finalizzata a individuare i non rifiuti ((e da effettuarsi entro 60 gg

dall’ultimazione dei lavori) non dilata i termini del deposito temporaneo per i materiali che la valutazione tecnica individuerà

come non riutilizzabili;

tali materiali saranno – con una valutazione ex postcon una valutazione ex post - a tutti gli effetti rifiuti e il loro stoccaggio va effettuato nel rispetto dei limiti

temporali o quantitativi

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ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIrifiuti derivanti da manutenzione di infrastrutture

Il luogo di produzioneluogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell’infrastrutturaa rete e degli

impianti per l’erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva oo con la con la sede locale del gestore della infrastrutturasede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di

infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovveroovvero il luogo di il luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successivaconcentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva

valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, valutazione tecnica, finalizzata all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile senza essere sottoposto ad alcun direttamente ed oggettivamente riutilizzabile senza essere sottoposto ad alcun

trattamentotrattamento. La valutazione tecnica del gestore della infrastruttura di cui al comma 1 è eseguita non oltre sessanta giornisessanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori (la

documentazione va conservata per 5 anni). Le disposizioni si applicano anche ai rifiuti derivanti da attività manutentiva (effettuata direttamente dal gestore del pubb.

serv. o tramite terzi), dei mezzi e degli impianti fruitori delle infrastrutture di cui al comma 1. I registri possono essere conservati anche nel luogo di produzione come definito dal comma 1. Un DM per la manutenzione della rete fognaria sulla base del

principio che si considerano prodotti presso la sede o il domicilio di chi fa la manutenzione

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ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIrifiuti derivanti da manutenzione di infrastrutture

Esistono dunque tre possibili luoghi di produzioneluoghi di produzione

sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva

sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di

manutenzione

luogo di concentramento dove il materiale tolto d’opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata

all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed all’individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed

oggettivamente riutilizzabile oggettivamente riutilizzabile

senza essere sottoposto ad alcun trattamentosenza essere sottoposto ad alcun trattamento.

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ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIrifiuti derivanti da manutenzione di infrastrutture

Quanto al soggetto la norma distingue tra:

Gestore della infrastruttura a rete e degli impianti per l’erogazione

di forniture e di servizi di interesse pubblico cui si applicano i commi 1 e 2

(la manutenzione può avvenire direttamente o tramite terzi)

e

Gestore erogatore di pubblico servizio al quale sono estese le disposizioni

di cui ai commi 1 e 2 anche rispetto ai mezzi ed agli impianti fruitori delle infrastrutture

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ALTRE SPECIFICHE ESCLUSIONIrifiuti derivanti da manutenzione di infrastrutture

Alcuni Autori (Ficco-Santoloci in Rifiuti n. 5-6/06) hanno già avuto

modo di evidenziare che attraverso la disciplina dettata dall’art. 230

sarà impossibile realizzare efficaci controlli sul territoriosarà impossibile realizzare efficaci controlli sul territorio il che pone la

norma in contrasto con il principio di precauzione

pur espressamente richiamato dal TU

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EVOLUZIONE NORMATIVA

Il 31 agosto 2006 il Consiglio dei Ministri ha Il 31 agosto 2006 il Consiglio dei Ministri ha licenziato il primo provvedimento di licenziato il primo provvedimento di

modifica al Dlgs. n. 152/06modifica al Dlgs. n. 152/06

• La soppressione dell’Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti

• La proroga del termine per l’adeguamento dello Statuto del Conai alla regola della libera concorrenza nel settore di interesse

• La proroga dell’Autorità di bacino

Il nuovo decreto prevede poi che, sempre sulla base della legge delega, verrà emanato un decreto che preciserà quali disposizioni del Dlgs.

152/06 restano in vigore e quali invece saranno abrogateabrogate.

La Relazione ministeriale di presentazione, nel precisare che la riforma nel precisare che la riforma riguarderà anche la nozione di rifiuto,riguarderà anche la nozione di rifiuto,

richiama la recente procedura di infrazione