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Le acque reflue di vegetazione (ARV): aspetti normativi e prospettive future Imperia 14 .11. 2014 Andrea Baroni

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Le acque reflue di vegetazione (ARV): aspetti normativi e prospettive future

Imperia 14 .11. 2014 Andrea Baroni

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D. Lgs.152/2006 Art.185 - Esclusioni dall'ambito di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e

trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi

con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/Ce in materia di

stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al

terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti

contaminati;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione,

ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è

stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro

materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la

produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né

mettono in pericolo la salute umana.

D.Lgs. 152/2006 Normativa ambientale di riferimento

D. Lgs.152/2006 Art.183 comma 1 : Definizione di rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;

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D. Lgs.152/2006 Articolo 184-bis

Sottoprodotto

1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od

oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui

scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di

produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla

normale pratica industriale;

d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti

pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi

negativi sull'ambiente o la salute umana

D.Lgs. 152/2006 Normativa ambientale di riferimento

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Legge n.574/1996 Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di

scarichi dei frantoi oleari.

1. Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide.

1. Le acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive che non hanno subìto

alcun trattamento né ricevuto alcun additivo ad eccezione delle acque per la diluizione delle paste

ovvero per la lavatura degli impianti possono essere oggetto di utilizzazione agronomica attraverso

lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli.

2. Ai fini dell'applicazione della presente legge le sanse umide provenienti dalla lavorazione delle olive

e costituite dalle acque e dalla parte fibrosa di frutto e dai frammenti di nocciolo possono essere u

tilizzate come ammendanti in deroga alle caratteristiche stabilite dalla legge 19 ottobre 1984, n. 748,

e successive modificazioni. Lo spandimento delle sanse umide sui terreni aventi destinazione

agricola può avvenire secondo le modalità e le esclusioni di cui agli articoli 4 e 5. Le norme di cui

alla presente legge relative alle acque di vegetazione di cui al comma 1 si estendono anche alle

sanse umide di cui al presente comma ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6 .

Gestione di Acque vegetazione quali sottoprodotti

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D.M. 6-7-2005

Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di

vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152.

Art 1 Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'art. 38, commi 2 e 3 del decreto legislativo 11 maggio

1999, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le norme tecniche generali per

l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari ai sensi

della legge 11 novembre 1996, n. 574, disciplinando in particolare le modalità di attuazione degli

articoli 3, 5, 6 e 9.

2. Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di

criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive ed ammendanti e dell'acqua in esse contenute che

tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali del sito e che

siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale ed urbanistiche.

3. L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide disciplinata dalla legge n.

574 del 1996 e dal presente decreto è esclusa ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 5

febbraio 1997, n. 22, dal campo di applicazione del medesimo decreto legislativo.

Gestione Acque vegetazione quali sottoprodotti

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D. Lgs.152/2006 ART. 112 (Utilizzazione agronomica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92 per le zone vulnerabili e dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, per

gli impianti di allevamento intensivo di cui al punto 6.6 dell'Allegato 1 al predetto decreto, l'utilizzazione agronomica degli

effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, sulla base di quanto previsto dalla legge 11 novembre

1996, n. 574, nonché dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da

piccole aziende agroalimentari, così come individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui al

comma 2, è soggetta a comunicazione all'autorità competente ai sensi dell'articolo 75 del presente decreto.

2. Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche

generali adottati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, delle attività produttive, della salute e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente

interessati ed in particolare il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente

decreto.

3. Nell'ambito della normativa di cui al comma 2, sono disciplinati in particolare:

a) le modalità di attuazione degli articoli 3, 5, 6 e 9 della legge 11 novembre 1996, n. 574;

b) i tempi e le modalità di effettuazione della comunicazione, prevedendo procedure semplificate nonché specifici casi di

esonero dall'obbligo di comunicazione per le attività di minor impatto ambientale;

c) le norme tecniche di effettuazione delle operazioni di utilizzo agronomico;

d) i criteri e le procedure di controllo, ivi comprese quelle inerenti l'imposizione di prescrizioni da parte dell'autorità

competente, il divieto di esercizio ovvero la sospensione a tempo determinato dell'attività di cui al comma 1 nel caso di

mancata comunicazione o mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni impartite;

e) le sanzioni amministrative pecuniarie fermo restando quanto disposto dall'articolo 137, comma 15.

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Criteri per l'utilizzo delle acque di vegetazione dei frantoi

Con DGR n.848/2007 la Giunta regionale ha approvato i criteri per l'attività di utilizzazione

agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.

Le principali disposizioni riguardano:

la comunicazione preventiva di spandimento da presentare al Comune in cui sono ubicati i

terreni, almeno trenta giorni prima (art. 3)

le modalità tecniche di spandimento (art. 4), che deve seguire precise norme igienico sanitarie,

di tutela ambientale e urbanistiche

lo stoccaggio e il trasporto delle acque di vegetazione (art. 7 - 8). Lo stoccaggio è consentito

per non oltre trenta giorni, vengono definite le caratteriste dei contenitori e la loro capacità minima.

Il loro trasporto richiede copia della comunicazione preventiva (allegato A) e un documento di

trasporto, secondo il modello in allegato C

lo stoccaggio e il trasporto delle sanse umide (art.9) da effettuare su platea impermeabilizzata.

le attività di controllo e monitoraggio (art. 10) effettuate dall'Agenzia regionale per l'ambiente

ligure, che riceve la comunicazione di avvio dell'attività da parte del Comune competente.

Gestione Acque vegetazione quali sottoprodotti

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pp) «circuito organizzato di raccolta»: sistema di raccolta di specifiche tipologie di rifiuti organizzato dai

Consorzi di cui ai titoli II e III della parte quarta del presente decreto e alla normativa settoriale, o

organizzato sulla base di un accordo di programma stipulato tra la pubblica amministrazione ed

associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o loro articolazioni territoriali, oppure

sulla base di una convenzione-quadro stipulata tra le medesime associazioni ed i responsabili della

piattaforma di conferimento, o dell’impresa di trasporto dei rifiuti, dalla quale risulti la destinazione

definitiva dei rifiuti. All’accordo di programma o alla convenzione-quadro deve seguire la stipula di un

contratto di servizio tra il singolo produttore ed il gestore della piattaforma di conferimento, o dell’impresa

di trasporto dei rifiuti, in attuazione del predetto accordo o della predetta convenzione;

19-bis. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali gli imprenditori

agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, produttori iniziali di rifiuti, per il trasporto dei propri

rifiuti effettuato all'interno del territorio provinciale o regionale dove ha sede l'impresa ai fini del

conferimento degli stessi nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui alla lettera pp) del

comma 1 dell'articolo 183.

5. L'iscrizione all'Albo è requisito per lo svolgimento delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti, di

bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti senza

detenzione dei rifiuti stessi.

Gestione Acque vegetazione quali rifiuti

D. Lgs.152/2006

CER 020399 : Categoria residuale nell’ambito della

famiglia 0203 : Rifiuti della preparazione e del trattamento di oli alimentari

Prescrizioni relative al trasporto : art.212 Iscrizione all’Albo Gestori ambientali

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Nel 2002 è stato sottoscritto con le Associazioni di categoria un Accordo di Programma che aveva

lo scopo di facilitare un percorso gestionale corretto e funzionale per questo tema, individuando

alcune semplificazioni, nei limiti consentiti dall’ordinamento legislativo, in ordine agli adempimenti

previsti in capo alle aziende.

In particolare, l’Accordo prevedeva la creazione di una rete di centri aziendali dislocati sul

territorio, in funzione integrativa rispetto alle strutture gestite nell’ambito del servizio pubblico di

igiene urbana, tramite la quale assicurare efficacia e capillarità al sistema di raccolta dei rifiuti

agricoli;

Altro aspetto essenziale era quello relativo alle modalità per la bonifica dei contenitori esausti dei

fitofarmaci, affrontato in modo da favorire una gestione degli imballaggi vuoti non eccessivamente

onerosa, senza pregiudicare il rispetto di una gestione ambientalmente corretta.

Dgr n.1383 del 23.11.2001

Gestione Acque vegetazione quali rifiuti

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ART. 193 (Trasporto dei rifiuti)

1. Per gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti e non sono obbligati o non aderiscono volontariamente al

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i rifiuti devono

essere accompagnati da un formulario di identificazione dal quale devono risultare almeno i seguenti dati: (714)

a) nome ed indirizzo del produttore dei rifiuti e del detentore;

b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;

c) impianto di destinazione;

d) data e percorso dell'istradamento;

e) nome ed indirizzo del destinatario.

9-bis. La movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché effettuata percorrendo

la pubblica via, non è considerata trasporto ai fini del presente decreto qualora risulti comprovato da elementi oggettivi ed

univoci che sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di messa a dimora dei rifiuti in deposito temporaneo e la

distanza fra i fondi non sia superiore a dieci chilometri. Non è altresì considerata trasporto la movimentazione dei rifiuti

effettuata dall'imprenditore agricolo di cui all'articolo 2135 del codice civile dai propri fondi al sito che sia nella disponibilità

giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del

deposito temporaneo. (710)

Fatto salvo quanto previsto per i comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania,

tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a),

nonché per i comuni e le imprese di trasporto di rifiuti urbani in regioni diverse dalla regione Campania di cui all'articolo 188-

ter, comma 2, lett. e), che aderiscono al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), le disposizioni di cui al

comma 1 non si applicano al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico, né ai trasporti

di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la

quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri, né al trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di

raccolta di cui all’ articolo 183, comma 1, lett. mm). Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati

complessivamente per non più di quattro volte l’anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque,

i cento chilogrammi o cento litri l’anno.

Gestione Acque vegetazione quali rifiuti

Prescrizioni relative al trasporto: art.193 Formulario

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bb) «deposito temporaneo»: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli

stessi sono prodotti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia

nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci,

alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive

modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e

l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle

seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,

indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga

complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il

quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata

superiore ad un anno;

3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle

relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito

delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del

deposito temporaneo; (644)

Gestione Acque vegetazione quali rifiuti

Definizione di deposito temporaneo

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Cassazione Penale Sez. III, sent. n. 12660 del 14-02-2006

Disciplina in tema di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione

meccanica delle olive

L'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione residuate dalla lavorazione meccanica delle olive

attraverso lo spandimento controllato su terreni adibiti ad usi agricoli è disciplinata dalla L. 11 novembre

1996, n. 574, a condizione che le acque di vegetazione utilizzabili per lo spandimento non abbiano subito

alcun trattamento né ricevuto alcun additivo e che non possano identificarsi nelle acque per la diluizione

delle paste ovvero per la lavatura degli impianti, restando in tal caso sottratta alla disciplina del D.Lgs. n.

22 del 1997.

Pronunce di giurisprudenza

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Sentenza Corte di Cassazione 24 luglio 2012, n. 30124

La Cassazione conferma la condanna per gestione illecita di rifiuti in un caso di accumulo di 500 metri

cubi di sansa e acque di vegetazione su un terreno di poco più di 9mila metri quadri.

Quando l’applicazione agronomica dei residui della lavorazione delle olive non rispetta i criteri statali e

regionali per il corretto spandimento (nel caso specifico il quantitativo di residui depositati sul terreno è

risultato dieci volte maggiore ai limiti previsti), per la Suprema Corte non possono trovare applicazione le

disposizioni specifiche sull’utilizzazione agronomica delle acque di sansa e vegetazione (legge 574/1996),

ma si devono invece applicare le disposizioni generali in materia di inquinamento o di rifiuti.

Nei casi di accumulo irregolare e di spandimento non consentito delle sanse, inoltre, si deve escludere la

configurabilità della figura del “sottoprodotto”, che postula la legalità del riutilizzo (articolo 184-bis del Dlgs

152/2006).

Pronunce di giurisprudenza

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Sentenza Corte di Cassazione 1° ottobre 2014, n. 40533

Quando la raccolta della sansa e delle acque di vegetazione è finalizzata al deposito

incontrollato in contenitori o invasi, si applicano le sanzioni penali per abbandono di rifiuti

previste dal Dlgs 152/2006.

La Corte di Cassazione (sentenza 40533/2014) ha così dichiarato inammissibile il ricorso contro

una condanna inflitta ai sensi del “Codice ambientale” (articolo 256, comma 2), nei confronti del

proprietario di un terreno dove, all’interno di una vasca interrata e non permeabilizzata, era stato

effettuato un deposito incontrollato di rifiuti oleari.

La Suprema Corte ha ritenuto logiche le motivazioni del Tribunale di merito che, alla luce delle

circostanze di fatto, ha escluso che tale deposito possa essersi realizzato per ruscellamento

dal terreno, come sostenuto dal ricorrente (che pure aveva effettuato la comunicazione al Comune,

stabilita dalla legge, per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione).

Laddove i reflui oleari non vengono correttamente impiegati a fini agricoli, ribadisce in chiusura la

Corte, lo smaltimento, lo spandimento o l’abbandono incontrollato degli stessi integra il reato

previsto dall’articolo 256, comma 2 del “Codice ambientale”.

Pronunce di giurisprudenza

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Sentenza Corte di Cassazione 8 gennaio 2013, n. 512

Sversare sul terreno acque di vegetazione da attività di molitura delle olive è possibile se tale

attività ha un'utilità a fini agricoli rimanendo quindi soggetta alle procedure sulla disciplina delle

acque ex Dlgs 152/2006 (parte terza).

In caso contrario può rientrare nella disciplina dei rifiuti integrando il reato di abbandono o deposito

incontrollato.

La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di merito che assolveva i titolari di un frantoio dal

reato ex articolo 256, commi 1, lettera a) e 2, Dlgs 152/2006 (abbandono o deposito incontrollato di

rifiuti) per avere abbandonato nel terreno acque di vegetazione e sanse da molitura di olive.

L'utilizzo agronomico dei reflui oleari se ha una utilità a fini agricoli rientra nel regime di utilizzazione

agronomica delle acque di vegetazione ex articoli 74 e 112, Dlgs 152/2006. Se invece tale

utilizzazione non è effettuata in modo corretto, scatta la disciplina dei rifiuti: l'abbandono sul terreno

integra il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti ex articolo 256, comma 2, Dlgs

152/2006.

Quanto alla sansa, i titolari del frantoio la hanno considerata "sottoprodotto" in quando usata come

ammendante per il terreno. Invero, se il Giudice del merito aveva correttamente distinto tra acque

di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e sansa, potendosi applicare solo alle prime la

possibilità di utilizzazione agronomica ex articolo 74, comma 1, lettera p), Dlgs 152/2006, nessuna

prova era stata fornita sulla "certezza" di utilizzazione della sansa come ammendante così come

richiesto dall'articolo 184-bis, Dlgs 152/2006

Pronunce di giurisprudenza

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D.Lgs.152/2006 articolo 182 c. 6-bis. inserito dall’ art. 14, comma 8, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116. Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

Abbruciamento materiali vegetali

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ART. 256-bis (Combustione illecita di rifiuti) (1035) (1036)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in

maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti

pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al

risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui

agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

3. La pena è aumentata di un terzo se il delitto di cui al comma 1 è commesso nell'ambito dell'attività di un'impresa o

comunque di un'attività organizzata. Il titolare dell'impresa o il responsabile dell'attività comunque organizzata è

responsabile anche sotto l'autonomo profilo dell'omessa vigilanza sull'operato degli autori materiali del delitto comunque

riconducibili all'impresa o all'attività stessa; ai predetti titolari d'impresa o responsabili dell'attività si applicano altresì le

sanzioni previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

4. La pena è aumentata di un terzo se il fatto di cui al comma 1 è commesso in territori che, al momento della condotta e

comunque nei cinque anni precedenti, siano o siano stati interessati da dichiarazioni di stato di emergenza nel settore dei

rifiuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

5. I mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti oggetto del reato di cui al comma 1 del presente articolo, inceneriti in aree o in

impianti non autorizzati, sono confiscati ai sensi dell'articolo 259, comma 2, salvo che il mezzo appartenga a persona

estranea alle condotte di cui al citato comma 1 del presente articolo e che non si configuri concorso di persona nella

commissione del reato. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di

procedura penale consegue la confisca dell'area sulla quale è commesso il reato, se di proprietà dell'autore o del

concorrente nel reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica e ripristino dello stato dei luoghi.

6. Si applicano le sanzioni di cui all'articolo 255 se le condotte di cui al comma 1 hanno a oggetto i rifiuti di cui all'articolo

184, comma 2, lettera e). Fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis, le disposizioni del presente

articolo non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo o forestale naturale, anche derivato da verde pubblico o

privato.

Abbruciamento materiali vegetali

Page 18: Le acque reflue di vegetazione (ARV): aspetti normativi e ... 2014_BARONI.pdf · D. Lgs.152/2006 Articolo 184-bis Sottoprodotto 1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo

Sentenza Corte di Cassazione 24 settembre 2014, n. 39203

Bruciare scarti vegetali mediante incenerimento a terra rimane reato (articolo 256, comma 1, Dlgs

152/2006) il cui elemento oggettivo sussiste indipendentemente dalla quantità del materiale vegetale

bruciato.

La Cassazione ribadisce che se non è provato l'inserimento anche mediante trasformazione in un

circuito produttivo delle ceneri prodotte dalla combustione, rimane l'offensività della condotta.

Gli scarti in questo caso sono "rifiuto" e bruciarli senza autorizzazione integra il reato di smaltimento

senza autorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi (articolo 256, comma 1, Dlgs 152/2006).

Quanto al comma 6-bis dell'articolo 256-bis, Dlgs 152/2006, come introdotto dal Dl 91/2014, che

esclude dal reato di gestione non autorizzata (articolo 256, Dlgs 152/2006) la bruciatura in loco di

piccole quantità di materiale vegetale agricolo nel rispetto di specifiche condizioni, non ci troviamo di

fronte a una depenalizzazione tout court della condotta ma a un margine di irrilevanza penale della

condotta specificamente determinato a livello quantitativo e temporale.

Pronunce di giurisprudenza