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25 ottobre 2012 Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare 10 agosto 2012, n. 161 Delibera della Giunta regionale 11 febbraio 2013 n. 179 Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i quantitativi indicati allarticolo 266, Mare 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (G.U. n. 221 del 21 settembre 2012) quantitativi indicati allarticolo 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Riferimento Delibera n. 9/CR del 21.01.2013. Dott. Massimo Ingrosso

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Corso di Formazione e Aggiornamento: "GESTIONE INTEGRATA DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO. Riutilizzo, recupero e smaltimento per grandi e piccoli cantieri". Intervento di Massimo Ingrosso, Regione del Veneto. 28 marzo 2013 Venezia.

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25 ottobre 2012

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare 10 agosto 2012, n. 161

Delibera della Giunta regionale 11 febbraio 2013 n. 179

Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo per i

quantitativi indicati all’articolo 266, Mare 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce

da scavo (G.U. n. 221 del 21 settembre 2012)

quantitativi indicati all’articolo 266, comma 7, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Riferimento Delibera n. 9/CR del 21.01.2013.

Dott. Massimo Ingrosso

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DGRV 179/2013

Le presenti procedure operative si applicano per la gestione delle terre e rocce da scavo prodotte fino ad un quantitativo massimo di seimila metri cubi per singolo cantiere; sono suddivise in ragione delle diverse tipologie di intervento ed in funzione del processo produttivo di origine.

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processo produttivo di origine. Contengono inoltre le modalità per lo svolgimento dell’indagine ambientale, le indicazioni metodologiche di campionamento, analisi chimiche del terreno e test di cessione, le tabelle di riferimento-siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti ed infine la modulistica da adottarsi.

Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del

Mare 10 agosto 2012, n. 161 Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce

da scavo (G.U. n. 221 del 21 settembre 2012)

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DGRV 179/2013

• Impianto della procedura del tutto analogo alla 2424/2008

• In funzione della tipologia di interventi

•• Interventi sottoposti a VIA e/o AIAInterventi sottoposti a VIA e/o AIA

•• Interventi sottoposti a permesso a costruireInterventi sottoposti a permesso a costruire•• Interventi sottoposti a permesso a costruireInterventi sottoposti a permesso a costruire

•• Interventi sottoposti a DIAInterventi sottoposti a DIA

•• LL.PP non soggetti a NIA o AIA né a permesso LL.PP non soggetti a NIA o AIA né a permesso a costruire né a DIAa costruire né a DIA

•• Interventi non sottoposti né a VIA Né A aia Né A Interventi non sottoposti né a VIA Né A aia Né A permesso a costruire né a diapermesso a costruire né a dia

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DGRV 179/2013

• E’ ammesso variare la destinazione delle terre e rocce E’ ammesso variare la destinazione delle terre e rocce

da scavo in corso d’opera a condizione che il nuovo sito da scavo in corso d’opera a condizione che il nuovo sito

di utilizzo venga comunicato prima dell’inizio dei lavori di utilizzo venga comunicato prima dell’inizio dei lavori

relativi ai singoli lotti di scavo ovvero, nel caso di relativi ai singoli lotti di scavo ovvero, nel caso di

materiale depositato in conformità al successivo punto materiale depositato in conformità al successivo punto materiale depositato in conformità al successivo punto materiale depositato in conformità al successivo punto

1.3, prima del trasporto dal sito di deposito a quello di 1.3, prima del trasporto dal sito di deposito a quello di

effettivo utilizzo. effettivo utilizzo.

•• In questi casi verrà utilizzato nuovamente il MOD 2, In questi casi verrà utilizzato nuovamente il MOD 2,

aggiornato con i nuovi dati, che sostituirà integralmente aggiornato con i nuovi dati, che sostituirà integralmente

quello precedentemente presentato.quello precedentemente presentato.

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DGRV 179/2013

•• . Modalità per il deposito delle terre in attesa di definitivo utilizzo.. Modalità per il deposito delle terre in attesa di definitivo utilizzo.•• MOD 2, MOD 2,

•• può essere effettuato nel luogo di produzione, in un’area esterna allo può essere effettuato nel luogo di produzione, in un’area esterna allo stesso appositamente individuata e, ove necessario, autorizzata, ovvero stesso appositamente individuata e, ove necessario, autorizzata, ovvero presso la sede della ditta che effettua lo scavo.presso la sede della ditta che effettua lo scavo.

•• In ogni caso devono essere rispettati i tempi massimi della durata del In ogni caso devono essere rispettati i tempi massimi della durata del deposito previste dal D.M. 161/2012, oltre che le normative tecniche, deposito previste dal D.M. 161/2012, oltre che le normative tecniche, edilizie ed urbanistiche vigenti.edilizie ed urbanistiche vigenti.edilizie ed urbanistiche vigenti.edilizie ed urbanistiche vigenti.

•• Nel caso di deposito in attesa di definitivo utilizzo delle terre da scavo Nel caso di deposito in attesa di definitivo utilizzo delle terre da scavo all’esterno del cantiere di produzione, i cumuli di terra da scavo vanno all’esterno del cantiere di produzione, i cumuli di terra da scavo vanno tenuti distinti per cantiere di provenienza e su ciascun cumulo dovrà essere tenuti distinti per cantiere di provenienza e su ciascun cumulo dovrà essere posizionato in modo ben visibile un cartello riportante le informazioni posizionato in modo ben visibile un cartello riportante le informazioni relative al cantiere di provenienza e alla quantità di materiale depositato.relative al cantiere di provenienza e alla quantità di materiale depositato.

•• Il trasporto delle terre di scavo al sito di deposito e dal deposito al sito di Il trasporto delle terre di scavo al sito di deposito e dal deposito al sito di utilizzo è accompagnato dalla documentazione contenuta nel successivo utilizzo è accompagnato dalla documentazione contenuta nel successivo punto 1.4.punto 1.4.

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Documentazione attestante la destinazione e la quantità esportata dei materiali di scavo.

• MOD 4, attestante:– generalità della Stazione Appaltante dell’opera pubblica– generalità della ditta appaltatrice dei lavori di scavo– generalità della Ditta che trasporta il materiale di scavo– generalità della Ditta che trasporta il materiale di scavo– generalità della Ditta che riceve il materiale di scavo– sito di provenienza (con estremi dell’atto abilitativo

all’intervento o del luogo di deposito)– data ed orario di carico– sito di utilizzo (con estremi dell’atto abilitativo all’intervento) o

impianto in cui viene svolto il processo industriale di utilizzo ovvero sito di deposito

– data ed orario di scarico– quantità e tipologia di materiale trasportato.

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L’utilizzo di terre e rocce provenienti da aree soggette alle procedure dei siti contaminati di cui al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo

Utilizzo di terre e rocce provenienti da aree oggetto di procedure di bonifica

Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, è disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del decreto legislativo n. 152/2006.

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Esclusioni dalla disciplina Oltre a quanto già previsto dall’art. 185, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.,

non sono soggetti alla normativa in materia di terre e rocce da scavo

disciplinate dal dm 161/2012:

- i miglioramenti fondiari;

- i materiali litoidi provenienti da escavazioni effettuate negli alvei e nelle

zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e nei fondali lacuali, per

l’effettuazione delle quali il quinto comma dell’articolo 2 della legge l’effettuazione delle quali il quinto comma dell’articolo 2 della legge

regionale 7 settembre 1982, n. 44, prevede il rilascio delle autorizzazioni

e/o concessioni da parte dell’autorità idraulica. Tali autorizzazioni e/o

concessioni, rilasciate dalle autorità idrauliche competenti in conformità

alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 ed alle successive deliberazioni

della Giunta Regionale n. 999/2003, n. 918/2004 e n. 3163/2005,

surrogano infatti i provvedimenti autorizzativi previsti dalla citata legge

quadro sulle attività estrattive, n. 44 del 1982, consentendo che l’esercizio

di questa particolare attività di estrazione di materiali litoidi nei corsi

d’acqua sia teso ad assicurare la funzionalità idraulica della rete

idrografica regionale.

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. MODALITÀ OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL’INDAGINE AMBIENTALE

Gestione dei dati risultanti dalle indagini ambientali

METODOLOGIE OPERATIVE DI CAMPIONAMENTO, ANALISI CHIMICHE DEL TERRENO E TEST DI CESSIONEPer le metodologie operative di campionamento ed analisi del terreno, si Per le metodologie operative di campionamento ed analisi del terreno, si

deve fare riferimento all’Allegato 2 “Criteri generali per la caratterizzazione

dei siti contaminati” alla Parte Quarta – Titolo V del d.lgs. n. 152/2006,

avendo cura di valutare, nella scelta del numero di campioni da formare

per ciascun punto di campionamento, la stratigrafia del terreno.

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MODULISTICAPer le operazioni sopradescritte si dovranno utilizzare i

seguenti schemi di modulistica.

MOD. 1: Dichiarazione del tecnico incaricato da

allegare al progetto dei lavori privati soggetti a

permesso a costruire o denuncia di inizio attività permesso a costruire o denuncia di inizio attività

(D.I.A.)

MOD. 2: Dichiarazione dell’appaltatore/committente e

del tecnico incaricato da presentare prima

dell’esecuzione dei lavori

MOD. 3: Dichiarazione del Direttore dei Lavori da

presentare alla fine dei lavori

MOD. 4: Documentazione attestante la destinazione e

la quantità esportata dei materiali di scavo

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Criticità

Alcuni contrasti con l’art. 185/2006

In part. Punto 1.1.5. lett. d) attività di manutenzione alvei

Andrebbe eliminato

Parametri da analizzare (conformarsi al 161/2012)

Vediamo alcuni paramertri:

Aminato, BITEX (161/2012)

PCB (179/2013)

Gestione delle piccole quantità senza alcuna verifica preliminare di

contaminazione (diciamo fino a 200 mc) è possibile?

A quali condizioni?

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Criticità

Gestione delle delle emergenze

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Criticità

Aspetti connessi con le previsioni normative:

1. – dichiarazione che il sito non sia contaminato (179/2013)

2. - il suolo non contaminato o alrto materiale…(art. 185 c. 1, lett. c)

3. I sedimenti spostati all’interno degli alvei…se è provato che non sono

pericolosi (decisione 532/2000)pericolosi (decisione 532/2000)

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Circolare Segretario Ambiente 21.03.2013

Fornire ai soggetti pubblici e

privati a vario titolo coinvolti

nella materia della gestione

delle terre e rocce da scavo,

alcune modalità orientative

volte ad assicurare una volte ad assicurare una

corretta ed omogenea

applicazione sull’intero

territorio regionaleterritorio regionale delle

previsioni introdotte dal D.M. n.

161/2012.

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Circolare Segretario Ambiente 21.03.2013

In conformità alla disciplina transitoria di

cui all’art. 15, comma 1 del D.M. n.

161/2012, gli interventi per i quali, fino

alla data del 5 ottobre 2012, sono state

avviate e seguite le procedure previste

dalla ex D.G.R.V. n. 2424/2008,

intendendosi con ciò almeno la

presentazione all’Autorità competente presentazione all’Autorità competente

dell’Indagine ambientale di cui all’allegato

A della medesima D.G.R.V., possono

essere portati a termine secondo tali

procedure, fatta salva la facoltà da parte

degli interessati di optare per

l’assoggettamento alla disciplina del D.M.

161/2012, nuovo regolamento,

presentando all’Autorità competente

entro il 4 aprile 2013 il Piano di Utilizzo di

cui all’art. 5 del medesimo D.M.

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Circolare Segretario Ambiente 21.03.2013

In relazione alle modalità di approvazione del

Piano di Utilizzo, in conformità ai contenuti

dell’art. 5, comma 3 del D.M. n. 161/2012,

qualora l’Autorità competente non si qualora l’Autorità competente non si pronunci entro il termine di 90 giornipronunci entro il termine di 90 giorni dalla

presentazione del Piano di Utilizzo o delle

eventuali integrazioni, il Piano di Utilizzo si il Piano di Utilizzo si intende approvato.intende approvato. In tal caso nei documenti intende approvato.intende approvato. In tal caso nei documenti

di trasporto di cui all’allegato 6 del D.M. n.

161/2012, e nel documento di avvenuto utilizzo

(DAU), di cui all’art. 12 del D.M. n. 161/2012,

dovranno essere indicati il numero di protocollo

e la data di deposito del Piano di Utilizzo

presso l’Autorità competente o dell’ultima

integrazione trasmessa.

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Con riferimento alla facoltà di cui all’art. 5,

comma 10 del D.M. n. 161/2012, attribuita

all’Autorità competente di richiedere all’ARPA all’ARPA approfondimenti in merito ai contenuti del approfondimenti in merito ai contenuti del Piano di utilizzoPiano di utilizzo, si precisa che la stessa può

essere esercitata unicamente qualora l’Autorità

competente, dopo aver analizzato gli usi

pregressi del sito e dopo aver verificato le pregressi del sito e dopo aver verificato le

modalità delle determinazioni qualitative del

materiale, ritenga che l’area non sia stata

sufficientemente indagata e di conseguenza

non vi sia sufficiente certezza della qualità del

materiale da scavo. Qualora l’Autorità

competente ritenga che sussista tale

incertezza, prima di inoltrare la richiesta di

intervento all’ARPAV con le modalità previste

dall’art. 5, punto 10, del D.M. 161/2012, può

valutare di richiedere al proponente di integrare

le informazioni presentate.

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Quanto alla comunicazione preventiva di

trasporto del materiale di scavo, di cui

all’allegato 6 del D.M. n. 161/2012, ferme

restando le informazioni da fornire indicate

nello stesso allegato 6, al fine di evitare inutili

appesantimenti burocratici ed un sovraccarico

da parte dell’autorità ricevente, il proponente

ha la facoltà di trasmettere all’Autorità ha la facoltà di trasmettere all’Autorità

competente una comunicazione cumulativa

che contenga un crono programma di

movimentazione di tutti o parte dei trasporti

programmati nel corso dei lavori. Tale

comunicazione, salva diversa determinazione

dell’Autorità competente, è sufficiente a

garantire il controllo dell’attività. In caso di

modifiche in corso d’opera la comunicazione

cumulativa dovrà essere tempestivamente

rettificata.