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Gruppo di lavoro PEOPLE per soci APRE La gestione dei contratti di lavoro in ambito Marie Curie: linee guida ed esempi di buone prassi Luglio 2012 1

Linee guida contratti_luglio2012

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Gruppo di lavoro PEOPLE per soci APRE

La gestione dei contratti di lavoro in ambito Marie Curie: linee guida ed esempi di buone prassi

Luglio 2012

Coordinatore dei lavori del GdL: Katia Insogna, APREGeneral Rapporteur: Teresa Caltabiano, Università degli Studi di Catania

IndiceLista delle abbreviazioni e degli acronimi

Introduzione........................................................................................................................................................2

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Admin, 28/05/2012,
Da finalizzare a conclusione della bozza da inviare al GDL per ultima revisione
*, 26/06/2012,
Mettere numero pagina
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Capitolo 1 – Tipologie contratti nazionali 1.1 Tipologie contrattuali esistenti in Italia.................................................................................................4

1.1.1 Il Co.Co.Co.: caratteristiche e applicabilità.......................................................................................4

1.1.2 Gli assegni di ricerca: caratteristiche ed applicabilità........................................................................5

1.1.3 I contratti di ricercatore a tempo determinato (RTD): caratteristiche ed applicabilità

1.2 L’applicabilità dei contratti nazionali nell’ambito delle azioni Marie Curie............................................7

1.2.1 Initial Training Networks (ITN)........................................................................................................8

1.2.2 Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) 12

1.2.3 International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)................................................................13

1.2.4 Co-Founding of Regional, National and International programmes (COFUND)...........................11

1.2.5 Intra-European fellowship for career development (IEF).......Errore. Il segnalibro non è definito.

1.2.6 Career Integration Grants (CIG) .....................................................................................................13

1.2.7 International Outgoing fellowship for Career development (IOF).................................................13

1.2.8 International Incoming Fellowship (IIF).........................................................................................10

Capitolo 2 - Legge 240.............................................................................Errore. Il segnalibro non è definito.

Capitolo 3 - Tipologie professionali.................................................................................................................223.1 INGV:Tipologie professionali e normativa di riferimento.....................................................................22

3.1.1 Personale Dipendente.......................................................................................................................22

3.1.2 Collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.Co.Co.)..................................................................23

3.1.3 Assegni di Ricerca...........................................................................................................................23

3.1.4 Incarichi di Ricerca e Personale Associato......................................................................................23

3.2 ENEA.....................................................................................................................................................23

3.3 Università

Allegati..............................................................................................................................................................25

Allegato A: Modelli di contratto e Linee Guida Allegato B: Lista partecipanti riunione 7 novembre

Elenco componenti sotto-gruppi di lavoro

Lista delle abbreviazioni e degli acronimi

CCNL Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro

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CIG Career Integration Grants

Co.Co.Co. Contratto di collaborazione coordinata e continuativa

COFUND Co-funding of Regional, National and International Mobility Programmes

EPR Enti Pubblici di Ricerca

GA Grant Agreement

IAPP Industry-Academia Partnerships and Pathways

IEF Intra-European Fellowships

IIF International Incoming Fellowships

IOF International Outgoing Fellowships

IRSES International Research Staff Exchange Scheme

ITN Initial Training Network

MCA Marie Curie Actions

MC Marie Curie

REA Research Executive Agency

RTD Contratto di ricercatore a Tempo Determinato

Introduzione

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L’obiettivo principale dei lavori svolti dal Gruppo di lavoro PEOPLE per soci APRE è stato quello di predisporre delle linee guida di riferimento sulla tipologia di contratti di lavoro applicabili nell’ambito delle azioni Marie Curie (MCA) del Programma PEOPLE del 7PQ, e sulla relativa previdenza sociale, tenendo conto della nuova Legge 2401 e di alcune successive integrazioni2 delle specifiche richieste avanzate dalla Commissione europea e dalla REA per i contratti di impiego, delle linee guida finanziarie comunitarie3 e delle buone prassi nazionali e istituzionali.

Il primo incontro dei componenti del GdL si è tenuto il 7 novembre 2011 presso il MIUR ed ha visto la partecipazione di circa 30 delegati provenienti da università, enti di ricerca pubblici (EPR) e centri di ricerca privati. Nel corso dell’incontro e’stato nominato il general rapporteur del gruppo, la dott.ssa Teresa Caltabiano dell’Università degli Studi di Catania.

Al fine di permettere una migliore organizzazione delle attività di analisi, necessarie per redigere le linee guida finali, il GdL è stato suddiviso in tre sottogruppi di lavoro di riferimento, per ognuno dei quali è stato nominato un sub-rapporteur:” tipologie contratti nazionali”, “legge 240/2010 (Legge Gelmini)” e “tipologie professionali”. . Nell’ambito del primo sottogruppo sono state analizzate dettagliatamente le diverse tipologie contrattuali applicabili ai fini della gestione delle fellowships Marie Curie, nel secondo sono stati presi in esame gli articoli della legge 240/2010 (Legge Gelmini) che hanno introdotto interessanti novità ai fini della gestione dei contratti Marie Curie e nel terzo sono state individuate le principali tipologie professionali di riferimento.

Le attività del Gruppo di lavoro sono state svolte in due fasi. La prima è stata effettuata in remoto e in modo indipendente dai 3 sottogruppi e si è conclusa a fine marzo 2012. Nella seconda fase, dopo aver revisionato e reso omogeneo il lavoro dei singoli sotto-gruppi, sono state redatte le linee guida finali con esempi di buone prassi, tenendo anche conto delle ultime novità normative.

Questo documento rappresenta, quindi, il risultato dell’analisi svolta dai tre sottogruppi e illustra esempi di buone prassi, individuate dai partecipanti, per fornire a coloro che ne usufruiranno concreti esempi di applicabilità dei contratti di lavoro in ambito MC. A tal fine, nell’allegato A, sono state inserite linee guida, approfondimenti e modelli di contratto redatti dalle diverse organizzazioni partecipanti al GdL.

Capitolo 1 – Tipologie contratti nazionali

1.1 Tipologie contrattuali esistenti in ItaliaIl sottogruppo di lavoro sulle tipologie contrattuali ha individuato, dopo una dettagliata analisi di tutte le

tipologie di contratto di lavoro nazionali, due tipologie di contratto para-subordinato più rispondenti alle esigenze e specificità richieste dall’UE e dalla REA, in base alla normativa nazionale vigente, e che possono, quindi, essere utilizzati in ambito Marie Curie: il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co..) e l’Assegno di Ricerca.

Ai fini di una completa analisi delle tipologie contrattuali esistenti, è stata, , inserita una breve presentazione dei contratti di ricercatore a tempo determinato (TD), con i relativi limiti di applicazione.

1.1.1 Il Co.Co.Co..: caratteristiche e applicabilità

CaratteristicheIl contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), secondo la legge italiana, è un

contratto di lavoro autonomo, che non prevede alcun obbligo di luogo e tempo di lavoro ed essendo

1– S.O. n.112 DL 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge con L. 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata in GURI n. 82 del 6 aprile 20123 Linee guida finanziarie Marie Curie sono disponibili alla pagina: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/mariecurie-actions/docs/financial-guidelines-mc_en.pdf

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equiparato al subordinato per quanto riguarda la copertura sociale e fiscale, è stato definito di lavoro “para-subordinato”.

Con tale tipologia di contratto il contraente si obbliga alla produzione di risultato/i e l’attività è svolta senza vincoli di subordinazione e con retribuzione periodica e prestabilita.Il titolare di contratto Co.Co.Co. versa, tramite il datore di lavoro, contributi alla gestione separata e beneficia dell’assicurazione contro gli infortuni. La legge garantisce anche agli iscritti alla gestione separata la tutela relativa alla maternità, riconoscendo, a condizione che la lavoratrice abbia versato contributi per almeno tre mesi nell'anno precedente, 5 mesi di astensione dal lavoro pre e post parto e un’indennità di maternità pari all’80% del reddito medio giornaliero moltiplicato per tutte le giornate comprese nel periodo indennizzabile ed è riconosciuta anche la paternità.

Tale tipologia contrattuale, molto usata fino ad oggi ai fini della gestione delle fellowships Marie Curie, presenta i seguenti limiti:

prevede il pagamento dell’IRAP, imposta non eleggibile per la CE dal 1° febbraio 2008 e, pertanto, a carico dell’ente ospitante

la natura stessa del contratto Co.Co.Co.. pone problemi di compatibilità con la normativa europea che richiede che il contratto specifichi che il borsista Marie Curie si dedichi a tempo pieno alle attività previste dal progetto

a partire dal 2009, la legge italiana richiede che, dopo la stipula e prima dell’inizio, il contenuto del contratto sia sottoposto al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti. L’espletamento di tale procedura richiede 2-3 mesi e pone problemi per il rispetto della tempistica prevista dall’UE nel Grant Agreement.

Concreta applicazione del contratto Co.Co.Co.. presso gli EPRQuesto tipo di contratto per gli EPR è particolarmente aderente alla tipologia Marie Curie – Initial

Training Network (MC-ITN) in quanto il suo presupposto è proprio la formazione professionale di ricercatori stranieri o ricercatori italiani residenti all’estero da diversi anni.

Malattia ed infortunio: la legge prevede una indennità di malattia per i periodi di degenza ospedaliera per gli iscritti alla gestione separata INPS.Contributi previdenziali: i Co.Co.Co.. versano, tramite i datori di lavoro, contributi che consistono all'incirca nei 2/3 della ordinaria contribuzione INPS (di cui 1/3 a carico del lavoratore e 2/3 a carico del datore di lavoro e anche i contributi a carico del lavoratore sono versati dal datore di lavoro) a una cassa mutua, c.d. gestione separata, e beneficiano anche dell'assicurazione antinfortunistica INAIL (quest'ultima totalmente a carico del datore di lavoro). Maternità: la legge italiana garantisce anche ai lavoratori iscritti alla gestione separata la tutela relativa alla maternità alle forme e modalità previste per il lavoro dipendente, riconoscendo i 5 mesi di astensione dal lavoro pre e post parto, pagati per una cifra che ammonta all'80% del salario complessivamente ricevuto nei 365 giorni precedenti all'inizio del periodo di maternità, a condizione che la lavoratrice abbia versato contributi per almeno tre mesi nell'anno precedente (anche se ciò può essere penalizzante, in quanto il diritto matura solo in presenza di attività lavorativa precedente).. Assegno per nucleo familiare: previsto dal DM 28/01/1998 ed è corrisposto direttamente dall’INPS.Risoluzione e recesso: esiste un articolo relativo alla “risoluzione e recesso dal contratto" che esplicita le cause per le quali il datore di lavoro può decidere di risolvere il contratto e che richiede un preavviso del lavoratore in caso di recesso.Ferie e malattia: non esistendo l’obbligo di lavorare in un determinato posto ed essendo il contratto legato alla realizzazione di un progetto in collaborazione con un team ed un responsabile, si intende che il mensile possa essere sospeso solo nel caso in cui si incorra in una delle cause di risoluzione del contratto e non per altri motivi. Si richiede solo al ricercatore di coordinarsi con i colleghi di lavoro per l’organizzazione delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi.Trasferte e spese sostenute per la realizzazione del progetto: a tali fini, il collaboratore è equiparato al dipendente. La sede di lavoro è quella del Committente ed è identificata dal contratto.

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Nell’articolo recante “modalità di esecuzione dell’incarico” viene evidenziata la mancanza del requisito della subordinazione e quindi l’autonomia del collaboratore in funzione del risultato, enunciando anche i doveri del ricercatore verso l’ente (coordinarsi con il committente, seguire il programma di lavoro identificato nel suo sviluppo di carriera, rispettare le scadenze, altro).

1.1.2 Gli assegni di ricerca: caratteristiche ed applicabilità

CaratteristicheL’approvazione della legge n. 240/2010 offre la possibilità di utilizzare gli assegni di ricerca nell’ambito

dei progetti finanziati dal Programma PEOPLE, in quanto , con l’entrata in vigore della suddetta legge, la remunerazione massima non è più fissata dal MIUR.

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili previa richiesta del responsabile dell'assegno. La durata massima dell’assegno, compresi gli eventuali rinnovi, è di quattro anni ad esclusione del periodo in cui è stato fruito in coincidenza col dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. L'assegno di ricerca, che viene normalmente assegnato tramite bando pubblico, non è cumulabile con altre borse di studio ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

L'assegno di ricerca è soggetto al contributo INPS della gestione separata del lavoro autonomo (generalmente pari a 1/3 del 27,72%) mentre è esente dall'IRPEF e, pertanto, non va dichiarato nella dichiarazione dei redditi.

Tale tipologia di contratto risulta più adatta rispetto ad altre tipologie contrattuali perché:o garantisce la completa copertura sociale e fiscale, compresi maternità, infortuni e malattia;o la remunerazione, corrisposta su base mensile, secondo la legge nazionale può essere fissata in

conformità all’importo previsto per i progetti MC; o questo contratto non è soggetto al pagamento dell’ IRAP, che è una tassa italiana non eleggibile ai

fini UE, che comporta considerevoli costi a carico degli enti ospitanti nazionali;o il contratto è riconosciuto ai fini della carriera da ricercatore;

l’applicazione dell’art 22, comma 4 lettera b) della legge 240/2010 alla selezione delle proposte progettuali operate a livello del Programma People, relativamente al reclutamento del personale, consente di riconoscere la validità della selezione competitiva europea del candidato qualora le regole dello specifico bando People ne prevedano il reclutamento mediante employment contract. Ne consegue che il candidato può essere assunto direttamente tramite assegno di ricerca evitando la “doppia selezione”

ApplicabilitàTrattandosi di strumenti che possono essere assegnati a ricercatori a seguito di un bando pubblico,

bisogna prevedere la possibilità per l’Ateneo, che vuole usarlo come strumento a favore delle Marie Curie, di una selezione differente per grants comunitari (di solito si procede con una richiesta specifica al Senato Accademico a cui segue una modifica di Statuto). Ai fini dell’utilizzo di tale tipologia contrattuali molte Università ed enti di ricerca hanno, pertanto, modificato i propri regolamenti sugli assegni di ricerca, prevedendo la possibilità di non procedere all’emanazione del bando e alle relative procedure di selezione nei casi di borsisti Marie Curie selezionati dall’UE.

La posizione della REA riguardo l’utilizzo dell’assegno di ricerca nei contratti Marie Curie è stata resa nota recentemente4 e stabilisce quanto segue: “we have concluded that it fulfils the criteria to be given a status akin to a type A contract. The "assegno di ricerca" may be used until the employment law in Italy is revised again. Along the "assegno di ricerca" (art. 22 of Law 240/2010) we encourage you that you also use the employment contract of fixed duration (art. 24 of Law 240/2010)”.

Tempo produttivo assegnisti di ricerca

4 Mail del 8/03/2012 inviata da Jean-Bernard Veyret, Head of Unit Unit P4 – Marie Curie Host-Driven Actions,a Mara Longhini(UNIBO) c/c APRE OGGETTO: Use of "assegno di ricerca" for people projects at UNIBO.

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Gli assegnisti sono lavoratori parasubordinati e non hanno, quindi, un monte ore da rispettare. Tuttavia, l'UE richiede comunque, ai fini della rendicontazione e di un eventuale audit, la compilazione dei timesheet e la specifica del calcolo del tempo produttivo e del relativo costo.

Applicazione presso il Politecnico di Torino: poiché le figure di assegnisti e dottorandi non sono tenute ad un monte ore annuale, in relazione ai vincoli posti dalle regole di rendicontazione dei programmi di finanziamento e quindi ai soli fini della rendicontazione dei progetti finanziati, il nostro Ateneo ha deliberato di equiparare il loro tempo produttivo annuale a quello del personale docente e ricercatore, definito in 1680 ore.Tale monte ore non viene riportato sul contratto, ma è stato deliberato dal CdA e comunicato al personale dell'Ateneo con una circolare.

Applicazione presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore: per il calcolo del monte ore prima della legge Gelmini, sono state seguite le indicazioni del MIUR in base alla circolare (prot. 391 del 3 aprile 2007) considerando 1512 ore annue. Con la riforma Gelmini il monte ore è sceso a 1500.

Applicazione presso il CNR: non si può applicare l'assegno di ricerca. L'Ente ha emanato una nuova circolare per regolamentare gli assegni di ricerca ed ha stabilito degli importi legati alla professionalità dell'assegnista. Tali importi sono inferiori a - quelli previsti dalle borse Marie Curie.

1.1.3 I contratti di ricercatore a tempo determinato (RTD): caratteristiche ed applicabilità nel settore universitario

Al fine di fornire un quadro completo delle tipologie contrattuali esistenti, occorre sottolineare che, prima della Legge 240/2010, i contratti di ricercatore a tempo determinato (TD) erano stati individuati come una possibile tipologia contrattuale da utilizzare nel caso delle borse individuali IEE e IIF e per le ITN.

Essi, infatti, sembravano essere pienamente rispondenti alla normativa europea in quanto garantivano un’adeguata copertura previdenziale e rappresentavano uno strumento contrattuale adeguato alla carriera del ricercatore.

L’art. 4 della Legge 240/2010 (Legge Gelmini) ha introdotto due tipologie di contratti di ricercatore a tempo determinato:

a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta;b) contratti triennali non rinnovabili, riservati a candidati che hanno usufruito dei precedenti contratti o di assegni di ricerca, per almeno tre anni anche non consecutivi, o di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.

Le nuova normativa relativa ai contratti di ricercatore a tempo determinato pone i seguenti problemi ai fini della loro applicazione in ambito Marie Curie:

la durata triennale del contratto non è compatibile con le azioni Marie Curie di durata annuale o biennale (è compatibile però per le IEF e le IIF)

la remunerazione è fissata dalla legge e prevede un importo più basso di quello stabilito per i contratti Marie Curie

il titolare del contratto deve dedicare 350 ore annue all’attività di didattica (comprendenti didattica, didattica integrativa e servizi agli studenti, di cui 40 ore annue di didattica frontale) e ciò è in contrasto con la normativa europea che richiede che il fellow Marie Curie si dedichi a tempo pieno alle attività previste dal progetto

il contratto può essere stipulato solo con soggetti in possesso del dottorato di ricerca o specializzazione e anche tale requisito non è sempre compatibile con lalcune tipologie di ricercatore reclutato ell’ambito del programma PEOPLE(es. ITN).

Applicabilità nell’ambito degli EPR e del CNR

Il CCNL degli EPR (art. 23 - DPR 171/91) prevede l’assunzione di personale di ricerca o tecnico laureato con contratto a TD. Il CNR, attraverso una circolare interna, consente, nel caso in cui gli importi previsti

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dall’azione MC siano più alti della prima fascia stipendiale in cui deve essere inquadrato il ricercatore neo-assunto, di assegnare al ricercatore “un assegno ad personam” per erogare l’importo previsto dall’azione MC

1.2 L’applicabilità dei contratti nazionali nell’ambito delle azioni Marie CurieIn questo capitolo vengono direttamente introdotti per ciascuna tipologia di azione Marie Curie

(partendo dalle azioni MC di ospitalità e proseguendo con le azioni MC individuali) esempi pratici di buone prassi assieme ad alcuni approfondimenti sulla normativa e regole interne delle organizzazioni di riferimento.

1.2.1 Initial Training Networks (ITN)

Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Roma)Normativa di riferimento EU: Regolamento (EC) No 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo del 29 aprile

2004, art. 3; Carta europea del Ricercatore e codice di condotta per il reclutamento dei ricercatori ; FP7: PEOPLE Work Programme - Allegato III (edizione 2010 e 2011); Bozza di contratto di sovvenzione e relativi allegati (in particolare Allegato II e Allegato III, art III.2, III.3).

IT: Legge italiana n. 240/2010, pubblicata il 30.01.2011, in particolare art. 18, 22 e 24, sulla Riforma del sistema universitario italiano . Non sono ancora stati analizzati i diversi decreti di attuazione, se ce ne sono, di tale legge.

UCSC: Regolamento interno dell’Università concernente il conferimento e la disciplina degli assegni di ricerca Decreto Rettorale n. 9365; Regolamento interno per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato Decreto Rettorale n. 7672

Tipologie contrattualiLa tipologia di contratto prevista per questo tipo di azione, fino ad oggi, è stata quella del Co.Co.Co. .,

l’unica tipologia di contratto prevista dalla legislazione italiana che sembrava conforme alle normative del Programma PEOPLE.

La legge nazionale (Legge 20/1994, art. 3. 1.f-bis, come modificato dalla legge n. 102/2009), che dal 2009 prevede che, dopo la stipula del contratto e prima del suo inizio, esso debba essere oggetto di controllo da parte della dalla Corte dei Conti Italiana, non ha trovato applicazione per le università non statali, e laddove si applichi non si sono riscontrate problematiche di sorta. Pertanto, continua a rappresentare ancora oggi, per l’Ateneo, l’unico strumento contrattuale applicato, pur avendo natura “generica” e non è specifico ai fini della carriera da ricercatore.Il Decreto Rettorale n. 9365 del 10 novembre 2011 ha modificato parzialmente la normativa interna, abolendo i tetti massimi precedentemente fissati, L’importo lordo annuo degli assegni è ora determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione, sulla base dell’importo minimo stabilito con Decreto Ministeriale.

Gli assegni sono erogati in soluzioni mensili e vengono corrisposti per l’importo prestabilito dedotto il costo dell’adeguata polizza assicurativa personale obbligatoria, stipulata a cura dell’Università, contro gli infortuni che possono verificarsi durante il periodo di presenza presso le strutture dell’Università.

Gli assegni sono esenti da Irpef, a norma delle leggi vigenti, e soggetti, in materia previdenziale, alle norme legislative in vigore. Quindi sarà possibile utilizzare anche la tipologia di contratto “assegni di ricerca” per i Marie Curie.

Università degli Studi di Pavia (UniPv)Normativa di riferimento UNIPV: “Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art.22 della Legge n.240/201.” emanato con D.R. il 31/05/2011, e “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.24 della Legge n.240/2010” emanato con D.R. il 29/09/2011.Tipologie contrattuali

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Contratti Co.Co.Co.. (modello incluso nell’Allegato A).

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (UTV)Tipologie contrattuali

L’università ha assunto 8 ricercatori sotto la formula contrattuale del Co.Co.Co. per tutte le tipologie Marie Curie non individuali, in cui è previsto il reclutamento di ricercatori nell’ambito di progetti di Network e la cui durata varia dai 3 ai 36 mesi. Trattandosi di un contratto di lavoro autonomo di tipo parasubordinato, essendo più flessibile rispetto alla tipologia RTD, permette il reclutamento di personale anche per periodi medio/brevi. La problematica riscontrata è sulla tempistica: tale forma contrattuale, essendo sottoposta a verifica preventiva della Corte dei Conti (circa 3 mesi), diventa effettiva molto tardi rispetto alla nomina del vincitore della selezione europea, con conseguente ritardo sull’avvio dell’attività di ricerca.

Politecnico di Torino (PoliTo)Normativa di riferimento IT: Legge 30 dicembre 2010, n. 240, Norme in materia di organizzazione delle università, di personale

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, pubblicata in G.U. n. 10 del 14-1-2011, in vigore dal 29/1/2011, in particolare l’art. 22; Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102, Importo minimo assegni di ricerca – art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

POLITO: Regolamento per l’attribuzione di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, emanato con D.R. 111 del 14.4.2011 – in vigore dal 15.4.2011.

Tipologie contrattualiA seguito della Legge 240/2010, il Politecnico di Torino ha adottato un nuovo regolamento per

l’attribuzione di assegni di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca e, per consentire l’utilizzo di tale figura professionale anche per la stipula dei contratti con i Ricercatori Marie Curie, è stata inserita una norma che consente lo svolgimento di iter selettivi ad hoc per i progetti finalizzati a favorire l’internazionalizzazione e di erogare compensi coincidenti con le regole del programma di finanziamento.

In particolare si riportano gli artt. 22 e 25 del Regolamento su indicato: ART. 22 – Esigenze progettuali1. In linea con le prescrizioni di progetti nazionali, internazionali o finalizzati a favorire l’internazionalizzazione o che vedono coinvolti Università e/o Enti di ricerca esteri, sulla base di idonea motivazione, potranno prevedersi iter selettivi modulati sulle esigenze progettuali e/o requisiti specifici degli assegnisti.[..]ART. 25 – Importo1. L’Ateneo, anche su richiesta della struttura, in deroga a quanto previsto all’articolo 4 del presente Regolamento, può attribuire assegni di ricerca, la cui attivazione è obbligatoriamente prevista dalle regole del programma di finanziamento di contratti/progetti di ricerca già sottoscritti dall’Ateneo, con un compenso pari a quanto già determinato dal programma di finanziamento o determinabile in base a parametri univoci indicati negli stessi.

L’Ateneo ha ritenuto di utilizzare l’assegno di ricerca in luogo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, seppur utilizzati in passato, in quanto ritenuto lo strumento più appropriato in relazione alle norme del programma di ricerca e alla tipologia di prestazione richieste; inoltre, in via prudenziale, si è ritenuto di non utilizzare contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, in assenza di indicazione ministeriali volti a chiarire la reale portata della deroga contenuta all’art. 18, comma 6, della L. 240/2010.

CNR IT : CCNL assunzioni a TD su finanziamenti esterni ex art. 23 DPR 171/91 – disciplinare interno in materia di assunzione di personaleIT : Co.Co.Co. attraverso il disciplinare interno degli incarichi senza procedura comparativa e controllo della Corte dei Conti derivando la selezione da un comitato esterno all’ente e l’obbligo di attivazione contrattuale dal contratto comunitario.

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Non è possibile l’applicazione dell’assegno di ricerca poiché il nuovo disciplinare interno prevede dei massimali di importo erogabile che sono inferiori a quanto previsto dall’azione MC

1.2.2 Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP)

Università degli Studi di Trieste (UniTs)Tipologie contrattuali

Nell’ambito di uno specifico progetto IAPP (progetto “SAIL”), è stato approfondito il tema di quale tipologia contrattuale adottare sia con l’ufficio personale docente e l’ufficio dottorati di UniTs, sia acquisendo informazioni da altre Università (attraverso APRE ed il sito Cordis) sulle best practices adottate.

Dal momento che, nel caso in specie, i secondments comprendevano le tipologie contrattuali di Professore ordinario, assegnista di ricerca, dottorando e dipendente del partner privato, si è provveduto, alla stipula di un accordo quadro bilaterale tra UniTs e partner privato che regola tutti gli aspetti del progetto, e di accordi trilaterali, tra UniTs, partner privato e singole persone da distaccare (personalizzati a seconda della tipologia di personale da distaccare).

La procedura e la bozza dell’accordo quadro bilaterale e degli accordi trilaterali sono stati approvati preventivamente dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione.

Per ulteriori dettagli si rimanda all’approfondimento (presentazione in PowerPoint elaborata da UniTs) nell’allegato A.

1.2.3 International Research Staff Exchange Scheme (IRSES)Le regole del bando IRSES non prevedono la possibilità di reclutare personale a valere sul contributo europeo e ai fini dell’implementazione dello stesso. Il contributo europeo può essere utilizzato soltanto a beneficio dello staff afferente all’ente facente parte del partenariato internazionale, pertanto solo i soggetti (ricercatori, professori, dottorandi e/o personale tecnico-gestionale) affiliati all’ente (indipendentemente dal contratto di lavoro in essere) possono prendere parte ai distacchi.

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (UNIBO)Lo staff di UNIBO che può partecipare all’IRSES deve appartenere ad una delle seguenti categorie:

ricercatori e docenti a tempo indeterminato e determinato, assegnisti pre e post Gelmini, Co.Co.Co.., dottorandi con borsa, personale tecnico amministrativo a tempo determinato e indeterminato. Affinché tale personale possa utilizzare il contributo europeo, UNIBO applica il proprio regolamento missioni ( con rimborso unicamente sulla base dei giustificativi di spesa per viaggio, vitto e alloggio).

Università degli Studi di Firenze (UniFi)Per ciò che riguarda l'azione IRSES, UniFi è partner di un progetto FP7-PEOPLE-2009-IRSES,

nell’ambito del quale sono state affrontate due diverse problematiche. La prima riguarda il personale “seconded” della nostra Università (il responsabile scientifico e il suo gruppo di ricerca), al quale sono state rimborsate a piè  di lista le spese di viaggio, vitto e alloggio per l'importo corrispondente alle allowances mensili.. La seconda problematica si è verificata quando UniFi ha dovuto, su decisione del coordinatore, pagare le allowances al partner sudafricano che è venuto all'Università di Firenze. Il responsabile scientifico di UniFi ha deciso di trasferire, dopo il periodo di secondment del ricercatore sudafricano  a Firenze,  le allowances all'università sudafricana con l'impegno di trasferirlo al ricercatore, procedura riuscita con successo. Secondo gli uffici finanziari di UniFi questa era la soluzione migliore, perché la somma non era soggetta a tassazione; se UniFi avesse dovuto invece pagare il ricercatore direttamente avrebbe dovuto tassarlo al 30 % come non residente. 

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Politecnico di Torino (PoliTo)Per quanto riguarda il distacco di staff del Politecnico presso gli enti extra-UE, la struttura di afferenza si

fa carico del biglietto aereo e i restanti costi di missione vengono rimborsati come previsto dal regolamento missioni sulla base dei giustificativi di spesa per vitto e alloggio.

Per quanto concerne, invece, il distacco dello staff degli enti extra-UE presso il Politecnico, la struttura di afferenza ospitante si fa carico direttamente dei costi di viaggio e di alloggio ed eventualmente anche la mensa. L’eventuale restante parte del contributo verrà erogata a fronte di giustificativi di spesa, con una tassazione del 30%. Quest’ultima in Italia può essere evitata nel caso in cui, come previsto dalla normativa, il soggetto presenti la documentazione relativa alla doppia imposizione fiscale, fermo restando che il Politecnico di Torino ha anche la facoltà di non accettare tale documentazione e di applicare, comunque, la ritenuta alla fonte.

CNR Per questo tipo di azione il CNR si regola nel seguente modalita’Per i ricercatori CNR (subordinati, parasubordinati o universitari associati) rimborsa l’importo previsto secondo il trattamento di missionePer i ricercatori stranieri ospiti viene attivato un Co.Co.Co.., senza procedura comparativa e controllo della Corte dei Conti, per l’importo previsto considerando rimborso spese i titoli giustificativi che vengono presentati ed il restante come reddito su cui applicare le imposte se non si avvale della convenzione bilaterale in materia di doppia imposizione fiscale.

1.2.4 Co-funding of Regional, National and International Mobility Programmes (COFUND)

Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA Science Park )Normativa di riferimentoLegislazione comunitaria:

Regolamento n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004; La Carta Europea dei Ricercatori e il Codice di Condotta per l’assunzione dei Ricercatori FP7 PEOPLE Work Programme – Annex III (edizione 2010 e 2011) Modelli di Grant Agreement e relativi allegati

Legislazione italiana: Decreto Legislativo n.240/2010 Regolamentazione interna del Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste:«Direttive per l’assegnazione di borse di formazione e per l’attuazione di altri interventi di formazione realizzati con risorse proprie del Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste» approvate con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 di data 13 maggio 2003.

Assunzione di ricercatori nell’ambito del progetto COFUND “Talents for an international house (TALENTS)”

Ai fini dell’attuazione del progetto COFUND “Talents for an International House (TALENTS)”TALENTS, il Consorzio per l’AREA di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste ha scelto di utilizzare la forma contrattuale dell’assegno di ricerca, che è ritenuto lo strumento più idoneo per l’impiego dei ricercatori assegnatari delle borse di mobilità disponibili nell’ambito del Progetto.

Caratteristiche degli assegni di ricercaPrima dell’approvazione della Legge 240/2010, l’assegno di ricerca non era una tipologia contrattuale

applicabile ai ricercatori Marie Curie in quanto la retribuzione massima che poteva essere corrisposta al ricercatore era inferiore alla retribuzione minima prevista secondo i parametri europei. La Legge 240/2010 ha eliminato il tetto massimo relativo alla retribuzione che può essere corrisposta; la tipologia contrattuale dell’assegno di ricerca può essere, quindi, considerata adeguata anche per i ricercatori Marie Curie.In particolare l’assegno di ricerca garantisce un assegno mensile per un compenso che, dal punto di vista fiscale, costituisce reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

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Dal punto di vista fiscale, questo tipo di contratto prevede una minore tassazione in quanto è esente da ritenute IRPEF e non soggetto ad IRAP. Prevede, infine, l’iscrizione alla gestione separata INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale) e la tutela della maternità, della malattia e degli assegni per il nucleo familiare.

Dal punto di vista assicurativo, per quanto riguarda la responsabilità civile contro terzi e infortuni, rischi professionali e in itinere, l’assegnista di ricerca è assicurato mediante polizze stipulate dal Consorzio a decorrere dall'inizio dell'attività di ricerca e per tutta la durata dell’assegno, senza oneri a suo carico.

Gli assegni di ricerca stipulati dal Consorzio con i ricercatori assegnatari delle borse di mobilità TALENTS prevedono, inoltre, un’indennità per ognuno dei mesi di mobilità, al fine di coprire le spese sostenute dal Ricercatore per il soggiorno in un Paese straniero. Viene inoltre rimborsato un viaggio di andata e uno di ritorno verso il Paese ove si svolgerà il periodo di mobilità.

La tipologia contrattuale dell’assegno di ricerca garantisce, altresì, la qualificazione dell’esperienza in attività di ricerca, in modo tale che i ricercatori possano accedere ai concorsi pubblici nazionali per il profilo di “ricercatore” e di “tecnologo”, in linea con l’obiettivo prioritario del Progetto COFUND TALENTS, ovvero lo sviluppo della carriera professionale dei ricercatori assegnatari delle borse di mobilità.

1.2.5 Intra-European fellowship for career development (IEF)

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (UTR)Tipologie contrattuali

UTV ha assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato (RTD) i ricercatori risultati vincitori delle selezioni europee per l'assegnazione di finanziamenti nell'ambito dei Programmi-Quadro, della Comunità europea dell'energia atomica e del Joint Research Centre, sulla base di un Regolamento interno per lo svolgimento di attività di ricerca scientifica: D.R. n. 1478 del 09/05/2008 5. Il contratto RTD è sembrato lo strumento più appropriato per conferire al ricercatore un maggior prestigio a livello di carriera, nonché per garantire una migliore copertura fiscale e assicurativa in base ai principi dichiarati dalla carta europea dei ricercatori: - contributo del tesoro, previdenziale e TFS.- per quanto riguarda l’IRAP, nel contratto RTD viene specificato che la quota IRAP non è ammissibile.

Da segnalare, inoltre, nell’ambito di questa tipologia contrattuale 2 casi di sospensione di 2 progetti IEF (come da WP 2007-2008: Annex III, Art. III.4):

a) per servizio militare obbligatorio (in Grecia): il ricercatore è stato messo in aspettativa senza assegni e in seguito il suo contratto è stato ripristinato per una durata pari a quella della sospensione.b) per maternità: la ricercatrice è stata messa in congedo maternità e in seguito il suo contratto è stato ripristinato per una durata pari a quella del suo congedo. Durante il congedo maternità la ricercatrice ha ricevuto una copertura finanziaria pari al suo normale stipendio; a fine progetto l’importo sborsato per la sua copertura del congedo maternità sarà rimborsato dalla CE (come da WP 2008: Annex III, Art. III.4.2).

Politecnico di Torino (PoliTo)Tipologie contrattuali

Come per l’Initial Training Network, anche in questo caso, e per le stesse motivazioni, il Politecnico di Torino ha optato per l’attivazione di assegni di ricerca.

CNRPer questa forma contrattuale il CNR puo’ applicare sia il contratto a TD ex art. 23 sia il Co.Co.Co.. anche in base alla tipogia di borsa richiesta (employment contract o fixed amount).

5 Il regolamento è consultabile alla pagina: http://web.uniroma2.it/modules.php?name=Content&action=showpage&content_id=9653&section_id=1216.

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1.2.6 Career Integration Grants (CIG)

Alma Mater Studiorum -Università di Bologna (UNIBO)Tipologie contrattuali

In base alla normativa nazionale vigente, l’unica tipologia di personale in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando CIG è quella dei ricercatori neoassunti in ruolo (ante L. 240/2010) a seguito di concorso nazionale in quanto tale bando prevede che l’ente garantisca un rapporto di lavoro stabile col ricercatore almeno per la durata del grant, coperto in tutto o in parte dall’ente. Pertanto, non viene stipulato un contratto ad hoc con il beneficiario del contributo CIG, in quanto il rapporto contrattuale è già attivo.

Politecnico di Torino (PoliTo)Tipologie contrattuali

Questa tipologia di Azione può essere utilizzata per Ricercatori ex L. 240/2010 neoassunti quale contributo alle spesa di ricerca ed anche per l’attivazione di assegni di ricerca della durata del progetto finanziato.

CNR Per questa tipologia di finanziamento il CNR mette a disposizione del ricercatore la somma per le spese connesse alla propria attività di ricerca inerente al CIG. I ricercatori beneficiano di un contratto o a TD (ex art. 23) o a TI (vincitori di concorso pubblico) o di assegno di ricerca. Una minima parte del finanziamento, ove sia stato previsto nel budget, può coprire il costo del contratto.

1.2.7 International Outgoing fellowship (IOF)

Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia (INGV)Tipologie contrattuali

In questo caso, è stato possibile applicare un contratto dipendente ex art. 23 DPR 171/91, adattandolo alle richieste MC, inserendo espressamente nel testo del contratto:- un articolo che regola i rapporti tra INGV ed il ricercatore;- gli obblighi de ricercatori MC e dell’Ente ospitante- dettaglio sul trattamento economico, sulla base della suddivisione delle allowances forfettarie e definizione del corrispondente livello e fascia stipendiale interna. Naturalmente il dipendente TD matura il diritto ai buoni pasto, che in questo caso sono completamente a carico dell’Ente. In questo modo al lavoratore si applica la normativa italiana sul lavoro subordinato ed il CCNL vigente.

CNRIl CNR in questa tipologia di azione ha utilizzato per i ricercatori non dipendenti CNR sia l’ex-art. 23 sia il Co.Co.Co.. Si ritiene che sia preferibile il Co.Co.Co.. per poter inserire la clausola di restituzione fondi nel caso il ricercatore non rientri in Europa. Per quanto riguarda un ricercatore dipendente vincitore di una IOF, la borsa è stata rinegoziata con il fixed amount e si procederà ad integrare lo stipendio che verrà mantenuto, con gli importi previsti dall’azione MC.

Università Cattolica del Sacro Cuore (sede di Roma)Normativa UCSC: “Regolamento interno dell’Università concernete il conferimento e la disciplina degli assegni di ricerca” Decreto Rettorale n. 9365; “Regolamento interno per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato” Decreto Rettorale n. 7672.

Tipologie contrattualiPer questa tipologia di azione, essendo il ricercatore beneficiario del finanziamento di ruolo presso

l’Università, si è riconosciuto il finanziamento comunitario al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e

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assistenziali in aggiunta a quanto percepito durante il periodo di congedo per motivi di studio, decurtato per l’equivalente emolumento percepito quale finanziamento comunitario ai sensi dell’art. 8, comma 4, legge 18 marzo 1958, n. 349. Gli importi previsti dalla IOF sono stati, inoltre, diminuiti dell’accantonamento ai fini dell’indennità di buonuscita, così come previsto dalla legislazione vigente nel 2008 per i ricercatori ed i professori universitari. L’IRAP è stata conteggiata e pagata a carico dell’università, non con i fondi comunitari, in quanto non eleggibile.

Università degli Studi di Pavia (UniPv)Tipologie contrattuali

Per quanto riguarda il programma People IOF, nel caso specifico di UniPv, il progetto prevedeva un periodo di mobilità per un Ricercatore strutturato a tempo pieno, e nelle due fasi del progetto è stata prevista una duplice tipologia contrattuale, in particolare:Outgoing phase: aspettativa per motivi di studio Return phase: re-integro in servizio con integrazione dello stipendio.6

Università di Firenze (UniFi)Tipologie contrattuali

Per ciò che riguarda l’azione IOF, l’Università di Firenze ha erogato al ricercatore Marie Curie le allowances di tipo B perché è un professore associato dell’ateneo dal 1 gennaio 2012. E’ stato, quindi, possibile mettere il docente in congedo con assegni, ai sensi della legge 311/1958 art.10, ed erogargli, oltre allo lo stipendio, un’indennità accessoria di importo corrispondente alle allowances di tipo B. Queste ultime vengono corrisposte mediante una voce in più nella busta paga coperta dal contributo “Tesoro”, che viene versato all’INPDAD e che è valido ai fini pensionistici ma non per l’indennità di fine rapporto (8,80% sul 100 %) a carico del dipendente e del 24,20 % a carico del datore di lavoro. L’importo complessivo è imponibile IRAP al 100%.

Politecnico di Torino (PoliTo)Tipologie contrattuali

Per i vincitori di IOF già Ricercatori presso l’Ateneo è disposto il congedo senza assegni (ai sensi dell’art. 8 della L.349/1958) e la contestuale stipula di un contratto di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, in cui vengono precisati gli impegni reciproci per la durata del contratto del Politecnico con la CE.

Nel caso di vincitori non dipendenti dall’Ateneo può essere attribuito un assegno di ricerca ai sensi dell’art. 22 della Legge 240/2010.

Applicabilità nel caso del personale strutturato

Trattazione a parte merita il tema della fruizione delle fellowships Marie Curie individuali da parte del personale strutturato. Sul punto è intervenuto, innovando sostanzialmente la materia, il recente Decreto Legge “Semplificazione7” . La norma viene sostanzialmente a colmare un vuoto normativo che limitava, se non addirittura impediva, la partecipazione dei ricercatori di ruolo alla fruizione di borse individuali Marie Curie.

Nello specifico, l’art. 33 prevede che i ricercatori di ruolo delle università e degli EPR, a seguito all’attribuzione di borse di studio o di altre forme di sovvenzioni UE, siano collocati, su richiesta, in

6 Entrambi i modelli sono inseriti nell’allegato A.

7 DL 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge con L. 4 aprile 2012, n. 35, pubblicata in GURI n. 82 del 6 aprile 2012

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aspettativa senza assegni. E’, altresì, previsto che, per la durata del grant comunitario, l’amministrazione di appartenenza stipuli con l’interessato un contratto di lavoro a tempo determinato e che la retribuzione resti a carico della borsa di studio .

Essendo la norma estremamente recente, presso alcuni enti, tra cui ENEA, si sta procedendo a dare una prima applicazione al disposto del DL Semplificazione. Sul punto vengono in rilievo, tra le altre, le seguenti questioni:

istituto normativo di riferimento per l’aspettativa senza assegni contestualità della messa in aspettativa e della stipula del contratto a TD sulla base del grant comunitario riconoscimento dell’anzianità e corresponsione dei contributi nel periodo di borsa di studio (aspettativa

dal contratto da ricercatore di ruolo vs TD).

Proprio per gli strutturati bisognerebbe tenere presente l’art 33 della Legge 35 del 06.04.2012 che prevede l’aspettativa senza assegni per i ricercatori che beneficiano di borse di ricerca sovvenzionate dall’Unione europea.

Art. 33: Legge 35 del 06.04.2012 -

“Aspettativa per l'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali e semplificazioni per la ricerca”.

1. Il personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali, svolga la relativa attivita' di ricerca presso l'ente di appartenenza, e' collocato in aspettativa senza assegni su richiesta, per il periodo massimo di durata della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione. Lo svolgimento dell'attivita' di ricerca inerente alla borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione e la relativa retribuzione vengono regolati dall'ente mediante un contratto di lavoro a tempo determinato. La retribuzione massima spettante al  ricercatore rimane a carico della borsa di studio, assegno o altra forma similare di sovvenzione dell'Unione europea o internazionale e non puo' eccedere quella prevista per il livello apicale, appartenente alla fascia di ricercatore piu' elevata del profilo di ricercatore degli enti pubblici di ricerca.

2. Al personale dipendente inquadrato nel ruolo dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca e delle universita' che, in seguito all'attribuzione di borse di studio, assegni o altre forme similari di sovvenzione dell'Unione europea o internazionali, svolga la relativa attivita' di ricerca presso soggetti e organismi pubblici o privati, nazionali o internazionali si applica l'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

1.2.8 International Incoming Fellowship (IIF)

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” (UTR)Tipologie contrattuali

UTV ha assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato (RTD) i ricercatori risultati vincitori delle selezioni europee per l'assegnazione di finanziamenti nell'ambito dei Programmi-Quadro.

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E’ stata, inoltre, applicata la legge sul Rientro dei Cervelli (Art. 17, DL 29/11/2008 n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28.1.2009, n. 2 – c. d. “Rientro dei Cervelli”) ai contratti dei ricercatori che rientravano nei criteri di applicazione (cittadini comunitari nati dopo il 01/01/1969; residenza anagrafica all’estero; residenza fiscale in Italia; 2 anni continuativi di documentata attività di ricerca e/o docenza), per la quale è prevista una considerevole agevolazione fiscale (IRPEF imponibile per il 10 %).

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Capitolo 2 Legge 240In questo capitolo sono riportati, nella tabella che segue, gli articoli della Legge 240 che possono avere una ricaduta nell’applicazione delle MCA, la lista dei decreti attuativi approvati, alcune note e/o informazioni aggiuntive e le problematiche riscontrate nella loro attuazione per i contratti MC.

Art. Legge GelminiDecreto

legislativo attuativo

appunti di testo Tipologie azioni

PEOPLE interessate

Problematiche contrattuali Marie Curie

Art. 5 (Delega in materia di interventi per la qualità ed efficienza del sistema universitario)

 

Il Gruppo di Lavoro non ha individuato nessun comma di interesse specifico per il programma People

   

Art.6 (stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo)

  comma 1. Definizione del tempo produttivo in 1500 ore per professori e ricercatori a tempo pieno e 750 ore per i professori e ricercatori a tempo definito - Definizione delle ore di didattica per ricercatori

TUTTE ad eccezione dell'azione IRSES in cui il ricercatore non si deve dedicare full time alle attività previste.

1)Il ricercatore Marie Curie deve dedicarsi full time al progetto finanziato; sono ammesse deroghe e contratti a tempo parziale (cioè tempo definito) soltanto in caso di maternità o grave malattia. 2) L'indicazione ministeriale del tempo produttivo figurativo di 1500 (comma 1) vale solo per la rendicontazione dei progetti di ricerca per professori e ricercatori in ruolo (in quanto ad essi soli è, infatti, riferibile l'opzione del tempo pieno o definito), e non determina a loro carico un obbligo giuridico a svolgere effettivamente quel tempo (es. un prof/ricercatore che non deve rendicontare un progetto, può ben fare a meno di questa indicazione). Il comma 3 prevede un limite massimo di ore (350 o 200) di attività didattica che devono svolgere i " ricercatori di ruolo". mentre, invece, per i ricercatori con contratto a tempo determinato ex art. 24, ,è il comma 4 dello stesso art. 24 a porre tale monte ore quale elemento "fisso" (non di massima!) per il loro contratto Tale obbligo non sussiste, invece per i

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Co.Co.Co. e gli assegnisti e il loro impegno orario risulta così di 1500 ore tutte dedicate alla ricerca, non essendo destinatari di un obbligo di attività didattica.

comma 10 comma 12

Strutturati outgoing con IEF e IOF

E' necessario prevedere per professori o ricercatori strutturati vincitori di una Marie Curie IEF o IOF in outgoing una soluzione contrattuale che consenta loro di svolgere il progetto di ricerca europeo, pur mantenendo il "posto" nell'ente di appartenenza/origine.

note all'art. 6 - pag. 42 DISTACCHI

Strutturati outgoing con IAPP - - COFUND

Definire la modalità con cui il contributo EU viene assegnato per ricercatore MC in situazione di distacco. Proposta (solo per IAPP): fixed amount da cumulare con lo stipendio già in essere.

note all'art. 6, pag. 44 ASPETTATIVA (aspettativa con assegni/aspettativa senza assegni)

strutturati outgoing con IEF, IOF, IAPP, COFUND

Definire la modalità con cui il contributo EU viene assegnato per ricercatore MC in situazione di aspettativa. Proposta: fixed amount da cumulare con lo stipendio già in essere in caso di aspettativa con assegni

Art.7 (Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori)

 comma 1, pag. 48 comma 4, pag. 48

Strutturati IEF, IOF, COFUND

1) L'aspettativa senza assegni è vantaggiosa per gli strutturati? 2) La conservazione della titolarità dei progetti e dei relativi di finanziamenti è garantita in caso di mobilità verso altri enti?

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Art 18 (Chiamata dei professori)

 

comma 5 e s.m.i. (figure che possono partecipare a gruppi e progetti di ricerca) comma 6 (nei progetti europei si applicano norme previste da relativo bando)

TUTTI

L'articolo fa riferimento alle modalità di selezione dei ricercatori, ossia al rispetto di quanto previsto dalla Carta e Codice come richiesto dalla Commissione Europea. E' stato, tuttavia, rilevato che il comma 2 prevede che anche le procedure per i Contratti a tempo determinato ex art 24 rispettino e, dunque, siano oggetto della "programmazione triennale" (punti organico ecc.). Questo è un punto molto delicato per questa tipologia di contratti, la cui stipula viene spesso fortemente incoraggiata dagli operatori a fronte della disponibilità di finanziamenti. Inoltre, i contratti ex art. 24 hanno per soggetti destinatari sia i "ricercatori" che i "professori". Il comma 5 enuncia i soggetti che possono partecipare ai gruppi e ai progetti di ricerca e allo svolgimento delle attività di ricerca.Il comma 6 precisa che alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall’Unione europea e allo svolgimento delle relative attività si applicano le norme previste dai relativi bandi. Tuttavia, tale comma non è chiaro in quanto i bandi spesso non sono esaustivi e rimandano a documenti connessi, quali il Work Programme, che può prevedere molteplici aspetti rispetto, ad esempio, ai requisiti contrattuali di impiego. Sarebbe opportuno che il MIUR fornisse un’interpretazione chiara ed esaustiva per garantire certezza agli operatori sui limiti di utilizzo di tale dispositivo.

Art. 19 (Disposizioni in materia di dottorato di ricerca)

    ESR ITN  Nessun suggerimento

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Art 22 (Assegni di ricerca)

D. M. 102/2011 che fissa importo minimo assegno di ricerca, ex art. 22.7 L 240/2010

v.testo

incoming IEF, IIF, COFUND, ITN, outgoing IOF (CIG soltanto se il costo dell'assegno di ricerca è coperto almeno in parte da altri fondi diversi dal finanziamento CIG e se la durata dell'assegno "copre" tutta la durata del progetto CIG)

Non essendo stabilito un limite massimo di importo, l'assegno può diventare uno strumento contrattuale idoneo per ricercatori incoming/outgoing . Da un punto di vista previdenziale, l'assegnista di ricerca viene iscritto alla Gestione Separata INPS (come Co.Co.Co./Co.Co.Pro), secondo le modalità previste da L 335/1995 e s.m.i. Persiste il dubbio sulle "procedure di selezione": la Legge Gelmini prevede procedure selettive strutturate a livello locale che difficilmente essere sembrano poter essere ovviate "tout court" con una selezione della UE per le MC Individual fellowship (segnaliamo ancora più problematiche le selezioni dei Recruitment team nelle ITN Tuttavia, poiché il comma 4 b) dell’art. 22 prevede la possibilità di procedere alla “pubblicazione di bandi relativi a specifici programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, secondo procedure stabilite dal soggetto che intende conferire assegni per attività di ricerca”, alcune Università, hanno previsto, ai fini del conferimento degli assegni di ricerca a borsisti Marie Curie, nei propri regolamenti interni, la possibilità di non procedere all’emanazione del bando e alle relative procedure di selezione nei casi di borsisti Marie Curie selezionati dall’UE.Inoltre il Ministero, nel DM 01/07/2011, non ha incluso le MC tra i programmi di ricerca di alta qualificazione finanziati dalla UE (comprendenti solo Idee e Cooperazione) che costituiscono requisito preferenziale per istituti quali la chiamata diretta o il contratto a tempo determinato.

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Art 24 (Ricercatori a tempo determinato)

  v.testo incoming se previsti 36 mesi

Da considerare la casistica dei ricercatori a tempo determinato lettera A ma soltanto per progetti di durata triennale. Nessun reclutamento incoming previsto all’interno di nessun bando Marie Curie può avere durata di 36 mesi, pertanto l’RTD in questo caso non è mai applicabile Analoghi dubbi sulle selezioni "europee" rispetto a quelle locali tutelate dall'ordinamento nazionale.Il comma 4 dello stabilisce un impegno annuo complessivo per lo svolgimento di attività didattiche il monte ore di 350 ore di e monte ore quale elemento "fisso" (non di massima!) per il loro contratto e ciò rappresenta un altro elemento che rende tale tipologia contrattuale incompatibile con le azioni Marie Curie

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Capitolo 3 - Tipologie professionali

Si elencano le tipologie professionali destinatarie delle MCA per alcuni enti pubblici (EPR) e per le università. Per quanto riguarda gli EPR si fa riferimento qui di seguito nello specifico alla normativa ed alle buone prassi dell’INGV ma si deve considerare che, in realtà, la normativa è comune a tutti gli EPR, mentre non lo sono i regolamenti interni di applicazione.

3.1 INGV:Tipologie Professionali e Normativa di riferimento1) Personale con contratto di impiego (tempi determinati ed indeterminati)2) Personale esterno, tramite contratti temporanei3) Titolari di Assegni di ricerca4) Personale associato, Incarichi di ricerca

3.1.1 Personale DipendenteIl rapporto di lavoro dei dipendenti dell'INGV è regolato dalla normativa vigente in materia di lavoro alle

dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare: Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive integrazioni e modificazioni.8

CCNL EPR (Enti Pubblici di Ricerca) vigente. Il contratto collettivo è formato da due parti, una normativa ed una economica. I singoli contratti possono variare solo alcuni aspetti di quelli precedenti (in genere aggiornano il biennio economico, a volte anche quello normativo). Quindi, non è possibile richiamare un unico contratto collettivo, ma ci si riferisce a quello “vigente” inteso come insieme delle norme, appunto vigenti”, dei vari contratti. Un contratto particolarmente significativo è stato quello del 21/02/2002 aggiornato in alcune parti da quelli 2006 e 2009. Codice civile, artt. 2060 ss in quanto applicabili. D.P.R 12/02/1991 n. 171 recante “ Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui all’art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168”. In particolare, l’art. 23 del DPR 171 è quello che regola la possibilità di contratti a termine a tempo determinato presso gli EPR del personale dal i al III livello. Per quanto concerne il personale dal IV al VIII livello, a tempo determinato, il CCNL EPR di riferimento (1994-1997) per quanto riguarda le assunzioni è quello del 07/06/1996 (art. 15).Regolamento del personale INGV vigente9, Decreto n.69 del 04/03/2003, artt 3-18 per personale a tempo indeterminato, artt 19-23 per assunzione personale a tempo determinato.Il Personale dipendente è suddiviso in tre categorie:1.1 Personale I-II--III livello: ricercatori e tecnologi 1.2 Personale dal IV al VIII livello: amministrativi, collaboratori tecnici enti di ricerca, operatori tecnici ed ausiliari.1.1 Personale ricercatore e tecnologo (livelli I-II -III):LIV I: Dirigente ricercatore e Dirigente tecnologo (con 7 fasce stipendiali interne)LIV II: Primo Ricercatore e Primo tecnologo (con 7 fasce stipendiali)LIV III: Ricercatore e Tecnologo ( con 7 fasce stipendiali interne)1.2 Personale dall’IV al VIII livello (non sono previste fasce stipendiali):- Funzionario di amministrazione e collaboratore tecnico IV livello - Collaboratore amministrativo e collaboratore tecnico V livello- Collaboratore amministrativo e collaboratore tecnico VI livello- Operatore tecnico e operatore amministrativo VII livello- Operatore amministrativo e Ausiliario tecnico VIII livello

8 Di particolare rilievo, il D.Lgs n° 150 del 27/10/2009 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” che introduce la valutazione della performance, modifica, a titolo di puro esempio, gli artt. 40 (contrattazione collettiva) e 55 (procedimento disciplinare) del D.Lgs n. 165.9 A seguito del riordino dell’ente, sono in fase di aggiornamento tutti i regolamenti interni, incluso quello del personale.

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Il contratto di lavoro subordinato fornisce tutte le garanzie e gli obblighi cui previsti dai CCNL.

3.1.2 Collaborazioni Coordinate e Continuative Codice civile, art. 2222 sulla base dell’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/2001 “Gestione delle risorse umane”

che prevede la possibilità delle amministrazioni pubbliche di conferire “incarichi individuali ad esperti di provata competenza, determinando preventivamente, durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione”. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 4 del 15/07/2004, avente come oggetto

“Collaborazioni coordinate e continuative. Presupposti e limiti alla stipula dei contratti. Regime fiscale e previdenziale. Autonomia contrattuale”. Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 20/01/2011 avente per oggetto “Art. 7, co. 6, D.Lgs

30/03/2001 n°165 Incarichi individuali conferiti dalle PA”.10

Regolamento del personale INGV vigente11, Decreto n.69 del 04/03/2003, artt. 41 ss “forme contrattuali” che prevede che la possibilità di stipulare contratti di collaborazione nei casi espressamente previsti dall’art. 40 dello stesso decreto (per necessità di acquisire consulenze, ricerche ecc che richiedano “competenze tecniche o scientifiche non disponibili tra il personale in servizio”.

3.1.3 Assegni di Ricerca Legge 240 del 30/12/2010 Legge 335/95 art. 2, comma 26 e ss (contribuzione previdenziale) Regolamento del personale INGV vigente, Decreto n.69 del 04/03/2003, artt 31 ss (oggetto, soggetti, ammontare e durata, procedure, conferimento, incompatibilità)

Assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, L. n.449 del 27/12/1997. Importo fissato dal Consiglio direttivo, attualmente di importo corrispondente a 19.000 euro, esenti da prelievo fiscale assoggettati invece, a contribuzione previdenziale (legge 335/95 art. 2, comma 26 e ss) mi sembra che la legge 240 ha soppresso l’art. 51 (mi sbaglio ???)

3.1.4 Incarichi di Ricerca e Personale associatoRegolamento INGV, Decreto n.69 del 04/03/2003, artt 38 ss (incarico di ricerca, soggiorni scientifici).

Figure professionali previste:- Personale associato: a titolo gratuito con rimborso spese;- Personale esterno con contratti a tempo: collaborazioni Coordinate e Continuative (Co.Co.Co.)- Personale esterno con contratti a tempo: incarichi di ricerca a titolo gratuito

3.2 ENEAIl Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ricerca si applica a tutto il personale (sia a

tempo indeterminato che determinato, escluso i dirigenti amministrativi ?) degli enti pubblici di ricerca e quelli ad essi equiparati. Riguardo ai profili professionali EPR e alle modalità di accesso dall'esterno si rinvia all'allegato A del Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione” di cui all'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168. (GU n.132 del 7-6-1991 - Suppl. Ordinario n. 34 ) tuttora in vigore.12

10 Apre alla possibilità di prescindere dalla comprovata specializzazione universitaria, nel caso di professionisti iscritti ad ordini o albi professionali. In questo caso il requisito della professionalità comprova la specializzazione nel settore.11

12 Disponibile all’indirizzo: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1991;171~art21-com5

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Allegato A: Modelli di contratto e Linee Guida

1. Modello di contratto Co.Co.Co. utilizzato dall’Università di Bologna per i fellows IEF, IIF e IOF prima dell’entrata in vigore della legge 240

2. Use of "assegno di ricerca" for people projects at UNIBO: approfondimento sull’uso dell’assegno di ricerca nei progetti finanziati dal Programma FP7- People , elaborato dall’Università di Bologna e sottoposto alla REA. Si veda nota n.2

3. Approfondimento sui modelli di contratto utilizzati dall’Università di Pavia per l’azione IOF (Outgoing phase: aspettativa per motivi di studio, Return phase: re-integro in servizio con integrazione dello stipendio)

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4. Approfondimento sul tema dei contratti da utilizzare nell’azione IAPP, elaborato dall’Università degli Studi di Trieste

1. Modello di contratto Co.Co.Co.. utilizzato dall’Università di Bologna per i fellows IEF, IIF e IOF prima dell’entrata in vigore della legge 240

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PER ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA PEOPLE - SETTIMO PROGRAMMA QUADRO DI RST DELL’UNIONE

EUROPEA

(EMPLOYMENT CONTRACT)

Le parti,

1) L’Università…, Dipartimento di …, con sede legale in Via… n…, codice fiscale …, rappresentata dal … [inserire il nome del Direttore di Dipartimento], di seguito indicata come “Università”;

2) Il …, nato a …, il …, domiciliato in …., codice fiscale … di seguito indicato come “Ricercatore Marie Curie”, così come previsto dalla base giuridica del Settimo Programma Quadro dell’Unione Europea,

PREMESSO

che il Dipartimento … ha stipulato il contratto n. … [inserire il numero identificativo del contratto], con la Commissione Europea (di seguito “Commissione”), per lo svolgimento del Progetto …[ inserire il titolo del Progetto], di seguito indicato quale “Grant Agreement”;

CONSIDERATO

che nel Grant Agreement è prevista la stipula di contratti con [il/i] Ricercatore Marie Curie; che il Ricercatore Marie Curie è stato individuato a seguito della procedura di reclutamento

conforme ai principi generali previsti dalla Raccomandazione della Commissione dell’11 Marzo 2005 in riferimento alla Carta Europea dei Ricercatori nonché al Codice di Condotta previsto per l’assunzione dei Ricercatori. In particolare l’individuazione del Ricercatore è stata effettuata dalla Commissione Europea a seguito della Proposal n. …………………………………………… e in base ai requisiti previsti dal programma “People” nell’ambito del Settimo Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo dell’ Unione Europea; i criteri sono stabiliti nel Work programme adottato con la Decisione della Commissione …………………………………………………………….Inoltre l’Università ha selezionato il Ricercatore Marie Curie secondo i criteri di eleggibilità stabiliti dall’articolo ……………. dell’annex III del Grant Agreement assicurando la rispondenza a tali requisiti al momento della nomina.

CONVENGONO E STIPULANO

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quanto segue, con le premesse e le considerazioni, facenti parte integrante del contratto.

Articolo 1. – Interpretazione e rinvio

1. Il presente contratto è collegato al Grant Agreement. I termini qui utilizzati hanno lo stesso significato previsto dal Grant Agreement , se non diversamente e specificamente disposto.

2. Il presente contratto è stipulato per consentire l’adempimento delle obbligazioni dell’Università nell’ambito del Grant Agreement .

3. Il “Ricercatore Marie Curie” dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Grant Agreement .

Articolo 2. – Normativa applicabile

1. Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, e dal Grant Agreement , dalle seguenti fonti:

dalla base giuridica del Settimo Programma Quadro; dalla prassi della Commissione, che interpreta e applica la disciplina di cui al punto

precedente; dalla disciplina interna applicabile ai collaboratori coordinati e continuativi; dalla normativa italiana riguardante i rapporti di lavoro autonomo di collaborazione

coordinata e continuativa.

Articolo 3. – Supervisione dell’attività del Ricercatore Marie Curie

OPZIONE 1 – L’attività non prevede secondment period

1. I rapporti dell’Università con il “Ricercatore Marie Curie”, per quello che riguarda l’attuazione del progetto, sono tenuti dal Responsabile del progetto, Prof./Dott …, che effettuerà la supervisione scientifica dell’attività svolta dal Ricercatore Marie Curie, così come previsto dall’Allegato I al Grant Agreement.

OPZIONE 2 – L’attività prevede secondment period

1. Il Responsabile del Progetto si identifica, come previsto dall’Annex I al Grant Contract “Description of Work”, nel Prof. ………………………….., per il periodo di svolgimento dell’attività presso i locali del ……………………………………….., durante il “Secondment period” di durata pari a …… mesi; nonché nel prof. …………………, per il periodo di svolgimento dell’attività presso i locali del Dipartimento …………. Università…………………, durante la “return phase” di durata pari a …. mesi. Entrambi i soggetti sopra indicati effettueranno la supervisione scientifica dell’attività svolta dal Ricercatore Marie Curie, così come previsto dall’Allegato I al Grant Agreement (da applicarsi nei casi di secondment period e return phase – es. International Outgoing Fellowships).

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Articolo 4. –Durata del contratto

1. Il presente contratto avrà inizio il giorno … e terminerà il giorno…

3. Il contratto con il Ricercatore Marie Curie sarà prorogato solo, e nella misura in cui, ciò sia stabilito dalla Commissione.

Articolo 5. – Oggetto del rapporto

1. Il “Ricercatore Marie Curie” svolgerà l’attività prevista nell’Allegato I del Grant Agreement e nel Piano personale di sviluppo della carriera e come dettagliata nel Programma allegato al presente contratto (Allegato A).

2. L’attività del “Ricercatore Marie Curie” deve essere svolta in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione, sotto la responsabilità scientifica e la supervisione tecnica del Responsabile del progetto.

3. L’attività verrà svolta presso i locali del …[indicare il nome della Struttura] e negli altri luoghi previsti per lo svolgimento dell’attività indicata nel comma 1 del presente articolo.

Articolo 6. – Obblighi del Ricercatore Marie Curie

1. Il “Ricercatore Marie Curie” si obbliga in modo specifico:

a. a svolgere a tempo pieno l’attività di cui al precedente articolo 5, salvo motivi debitamente giustificati di natura personale o familiare, in quanto accettati dalla Commissione;

b. a svolgere l’attività di cui al precedente articolo 5, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto del particolare contenuto scientifico e professionale di detta attività e tenendo in considerazione che detta attività è necessaria all’ Università per adempiere le obbligazioni che nascono dal Grant Agreement ;

c. a redigere tutte le relazioni richieste dall’ Università sull’attività compiuta, secondo lo schema approntato dalla stessa, ed i questionari di valutazione e di follow-up, forniti dalla Commissione Europea;

d. a rispettare le direttive di massima del Responsabile del progetto, emanate per l’attuazione Grant Agreement , e per permettere all’ Università di adempiere agli obblighi di rendicontazione e relazione;

e. a rispettare le regole organizzative dell’ Università e quelle dettate a tutela della sicurezza del luogo di lavoro; al tal fine il Direttore del Dipartimento informerà il Ricercatore Marie Curie sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi;

f. a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza;g. a comunicare all’ Università, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che possano incidere

direttamente sull’esecuzione dell’attività, quali, in particolare, quelli di cui al successivo articolo 9;

h. a comunicare, fino ai tre anni successivi alla fine del progetto, le variazioni dei propri recapiti;i. a rispettare le regole sulla pubblicità nelle comunicazioni e nelle pubblicazioni, di cui agli articoli

II.12 e II.29 del Grant Agreement; in particolare il “Ricercatore Marie Curie” deve dichiarare, in ogni pubblicazione e altro mezzo di comunicazione relativi al progetto, di aver ricevuto il sostegno della Comunità, utilizzando la seguente frase:

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Page 29: Linee guida contratti_luglio2012

“The research leading to these results has received funding from the [European Community's] Seventh Framework Programme ([FP7/2007-2013] under grant agreement n° [xxxxxx]”;

j. a ritornare presso i locali del Beneficiario dopo il “Secondment period” indicato nell’Annex I al fine di completare la sua attività durante la fase di Re-Integration. (caso di secondment period – reintegration phase)

2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono di carattere personale e non possono essere trasferite.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del contratto, in quanto compatibili.

4. Il “Ricercatore Marie Curie” conferma di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’articolo III.3 del Grant Agreement.

Articolo 7. – Tempo dello svolgimento della prestazione

1. Il “Ricercatore Marie Curie” non ha un obbligo di orario.

2. Il “Ricercatore Marie Curie”, tuttavia, dovrà dedicare il tempo necessario per assicurare la completa esecuzione dell’attività prevista nell’articolo 5.

3. Detto tempo non potrà, in ogni modo, superare quello reso disponibile dalle regole organizzative dell’Università.

Articolo 8. – Obblighi dell’Università

1. L’Università si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico:

a) a mettere a disposizione del “Ricercatore Marie Curie”, per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi necessari all’esecuzione dell’attività di cui all’articolo 5, con particolare riguardo alle infrastrutture, le attrezzature, i materiali; l’Università, inoltre, assicurerà gratuitamente al “Ricercatore Marie Curie” l’accesso alle informazioni, al “Foreground” e al “Background” elencato nell’allegato B al presente contratto, secondo i modi ed i limiti stabiliti dall’Università;

b) ad assicurare al “Ricercatore Marie Curie” le condizioni di lavoro, di previdenza sociale, di sicurezza e di salute, previste dalla normativa in vigore;

c) a fornire un’assistenza adeguata nell’espletamento di tutte le procedure amministrative richieste dall’autorità nazionali competenti;

d) a pagare il corrispettivo nei modi e nelle quantità previste nel successivo art. 10.

Articolo 9. – Impedimento temporaneo della prestazione

1. In caso di gravidanza, malattia o altro grave motivo personale o familiare che impedisca in modo temporaneo la prestazione del “Ricercatore Marie Curie”, questi può sospendere la sua prestazione, fino al termine dell’impedimento.

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Page 30: Linee guida contratti_luglio2012

2. Nei casi previsti nel precedente comma, il contratto non è prorogato a meno di diversa decisione della Commissione.

3. Nei casi previsti nel comma 1, il “Ricercatore Marie Curie” avrà diritto alle sole indennità eventualmente previste dalla normativa in vigore.

Articolo 10. – Corrispettivo

1. Il corrispettivo complessivo lordo (Ente) in EURO, spettante per il periodo di cui all’articolo 4, sarà così determinato, ai sensi del Grant Agreement :

Living allowance €

Travel allowance €

Mobility allowance €

Corrispettivo complessivo lordo €

Scegliere una delle due opzioni:

OPZIONE 1 – L’attività del Ricercatore non prevede secondmentperiod e il compenso è assoggettato esclusivamente al regime fiscale Italiano

2. Il corrispettivo complessivo lordo di cui al comma precedente sarà assoggettato al regime fiscale in vigore ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera c-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi. L’importo, che si intende al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali che gravano sul “Ricercatore Marie Curie”, verrà liquidato in ……… rate mensili posticipate. Il compenso previsto per il “Travel allowance” verrà corrisposto per ciascun periodo di 12 mesi. La prima indennità di viaggio sarà versata al momento dell’entrata in servizio; quelle successive saranno versate con frequenza annua.

3. In aggiunta al compenso, determinato ai sensi dei comma precedenti, il “Ricercatore Marie Curie” avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione a seminari e convegni, o per lo svolgimento di altre attività inerenti il progetto, previa autorizzazione del Responsabile del Progetto e secondo quanto stabilito dai Regolamenti dell’Università, nei limiti del budget allo scopo previsto del Grant Agreement.

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Page 31: Linee guida contratti_luglio2012

OPZIONE 2 – L’attività del Ricercatore prevede secondment period e il compenso è assoggettato in parte al regime fiscale italiano e in parte, a titolo di esempio, a quello Statunitense

2. Il corrispettivo complessivo lordo di cui al comma precedente è da intendersi onnicomprensivo degli oneri a carico percipiente nonché degli oneri a carico dell’ente. Il compenso previsto dal precedente comma coincide con il contributo massimo stabilito dalla Commissione Europea e come disposto nell’Annex I al Grant Agreement. Il compenso sarà assoggettato al regime fiscale in vigore ai sensi dell’art. 15 “Redditi di Lavoro Subordinato” della Convenzione del 11/12/1985 n. 763 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi e le evasioni fiscali, firmata a Roma il 17 aprile 1984.

Pertanto, ai sensi dell’articolo sopraccitato, le remunerazioni percepite dal “Ricercatore Marie Curie” relativamente all’attività svolta negli Stati Uniti d’America saranno imponibili in questo Stato; per le remunerazioni percepite dal “Ricercatore Marie Curie” relativamente all’attività svolta in Italia durante il ReintegrationPeriod saranno assoggettate al regime fiscale in vigore ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera c-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi.

L’importo, che si intende al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali che gravano sul “Ricercatore Marie Curie”, verrà liquidato in rate mensili posticipate. Il compenso previsto per il “Travel allowance” verrà corrisposto per ciascun periodo di 12 mesi. La prima indennità di viaggio sarà versata al momento dell’entrata in servizio; quelle successive saranno versate con frequenza annua.

3. In aggiunta al compenso, determinato ai sensi dei comma precedenti, il “Ricercatore Marie Curie” avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione a seminari e convegni, o per lo svolgimento di altre attività inerenti il progetto, previa autorizzazione del Responsabile del Progetto e secondo quanto stabilito dai Regolamenti dell’Università, nei limiti del budget allo scopo previsto del Grant Agreement.

4. Oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, il “Ricercatore Marie Curie” non avrà diritto ad altri importi. In particolare non avrà diritto al trattamento di fine rapporto.

Articolo 11. – Oneri previdenziali e assistenziali

Scegliere una delle due opzioni

OPZIONE 1 – Il totale del corrispettivo è assoggettato esclusivamente al contributo previdenziale INPS

1. Il corrispettivo lordo di cui all’articolo 10 sarà assoggettato al contributo previdenziale INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, L. 335/1995 e successive modificazioni, nonché il contribuito

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Page 32: Linee guida contratti_luglio2012

assicurativo INAIL contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 38/2000 e successive modificazioni.

OPZIONE 2 – Parte del corrispettivo è assoggettato in parte nello stato in cui avviene il secondment (a titolo di esempio Stati Uniti d’America) e in parte in Italia durante il Reintegration Period

1.Il corrispettivo lordo di cui all’articolo 10 sarà assoggettato al contributo previdenziale come disciplinato dalla Circolare INPS n. 164 del 21 Dicembre 2004, ovvero da assoggettare a contribuzione nello Stato in cui l’attività è svolta; pertanto il corrispettivo lordo sarà assoggettato:

- nel Paese…., per i primi …. anni;- in Italia, durante il Reintegration Period, secondo quanto previsto dell’articolo 2, comma 26,

L. 335/1995 e successive modificazioni.

Il corrispettivo lordo di cui all’articolo 10 sarà assoggettato al contributo assicurativo INAIL contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del D.Lgs. 38/2000 e successive modificazioni e da eventuali contributi previsti dalla legge Statunitense in materia.

Articolo 12. – Responsabilità del “Ricercatore Marie Curie”

1. Il Ricercatore Marie Curie è responsabile per tutti i danni derivanti all’Università dallo svolgimento della sua attività. In particolare il “Ricercatore Marie Curie” sarà responsabile se, a causa della sua condotta, l’Università non sarà in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della Commissione, così come descritti nel Grant Agreement.

2. Per i danni subiti, l’Università può rivalersi sul corrispettivo dovuto al “Ricercatore Marie Curie”.

3. I danni, che comportino trattenute per risarcimento a carico del “Ricercatore Marie Curie”, debbono essere comunicati a quest'ultimo non appena essi siano conosciuti dall’Università.

4. L'importo del risarcimento, in relazione all'entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo mensile. In caso di risoluzione del rapporto di collaborazione il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi spettanti al “Ricercatore Marie Curie”.

Articolo 13. – Scioglimento del contratto prima del termine

1. Il contratto sarà risolto di diritto a seguito della comunicazione dell’Università, nel caso in cui il Ricercatore Marie non adempia alle obbligazioni previste dall’articolo 6 del presente contratto e qualora vengano meno i requisiti di cui all’articolo III.3 del Grant Agreement.

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Page 33: Linee guida contratti_luglio2012

2. L’Università potrà recedere dal contratto nel caso in cui il contratto con la Commissione si sciolga prima del termine inizialmente previsto.

Articolo 14. – Proprietà intellettuale

1. Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalla legge all’autore dell’opera o dell’invenzione, l’Università sarà l’esclusivo titolare dei diritti economici derivanti dall’attività del “Ricercatore Marie Curie”.

2. Il Ricercatore Marie Curie dà atto che il corrispettivo di cui al precedente articolo 10 è stato determinato tenendo conto di quanto stabilito nel comma precedente.

2. Al “Ricercatore Marie Curie” si applicano i regolamenti interni in materia di proprietà intellettuale.

Articolo 15. – Tutela e Consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Università informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del “Ricercatore Marie Curie”. Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003, l’Università informa il “Ricercatore Marie Curie” che i suoi dati personali forniti saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione con l’Università e per l’adempimento degli obblighi imposti all’Università dal Grant Agreement. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati avrà come conseguenza l’impossibilità per l’Università di procedere alla formalizzazione del contratto. I dati sopra richiesti saranno trattati dall’Università, Dipartimento di _________.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l’interessato ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei propri dati; l’interessato ha inoltre il diritto, alle condizioni previste dall’articolo 7, di opporsi al trattamento, nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, a rendere anonimi e al blocco dei dati trattati.

L’Università Il “Ricercatore Marie Curie”

Si accettano in modo specifico le clausole di cui agli articoli:

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Page 34: Linee guida contratti_luglio2012

- Articolo 1. – Interpretazione e rinvio

- Articolo 4. – Durata del contratto

- Articolo 6.– Obblighi del Ricercatore Marie Curie

- Articolo 10, comma 4 – Corrispettivo

- Articolo 13. – Scioglimento del contratto prima del termine

- Articolo 14. – Proprietà intellettuale

Il “Ricercatore Marie Curie”

……..

Si allega

- Piano personale di sviluppo della carriera- Copia del Grant Agreement- Copia del Consortium Agreement

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Page 35: Linee guida contratti_luglio2012

2. Use of "assegno di ricerca" for people projects at UNIBO: approfondimento sull’uso dell’assegno di ricerca nei progetti finanziati dal Programma FP7- People, redatto dall’Università di Bologna e sottoposto alla REA

EMPLOYMENT OF RESEARCH PERSONNEL AS “ASSEGNISTI DI RICERCA” IN PROJECTS FUNDED UNDER FP7 -PEOPLE

The present document has been produced in order to explain to the REA the use of the contractual form “assegno di ricerca” by the University of Bologna (UNIBO) for the recruitment of researchers within PEOPLE projects. This type of contract has been identified by the university governing boards, following a thoroughly analysis of the legislative framework at national level, as the most compliant with the rules foreseen within FP7 – PEOPLE Programme.

Normative sources EU: Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004, art. 3;

The European Charter for Researchers & The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers; FP7: PEOPLE Work Programme - Annex III (2010 and 2011 edition); Model Grant Agreement and relative Annexes (in particular Annex II and Annex III, art III.2, III.3).

IT: Italian Law n. 240/2010, published on 30.01.2011, in particular art. 18, 22 and 24, on the Reform of Italian university system . Several implementation decrees of this Law have not been issued yet.

UNIBO: Internal regulations of the University of Bologna and in particular Regulation n. 416/2011 “Regolamento per gli assegni di ricerca di cui alla Legge 240/2010” adopted by Decree of the Rector on 19/04/2011, and Regulation n. 344/2011 “Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato” adopted by Decree of the Rector on 29/03/2011.

Types of temporary contracts in use at UNIBO for research personnel1) Ricercatore a tempo determinato (temporary employment contract for researcher):

o In principle this type of contract can be considered as the most appropriate, within the current legislative framework, to be used for the recruitment of temporary researchers, since, according to the Italian Labour Law, it is intended as a standard contract of subordinated work, with full social and fiscal coverage. Moreover, following Law 240/2010, it provides recognition to the purpose of research career.

o However, Law 240/2010 fixes some rules that hinder the use of this contract for Marie Curie Fellows, as follows: The amount of the foreseen remuneration is fixed by law, it cannot be derogated and it is

lower than what foreseen for the Marie Curie Fellows; According to the law, the researchers employed under this contract must devote 350 hours

(out of their fixed annual productive time of 1500 hours as by italian law) to teaching activities, while Marie Curie Fellows are supposed to devote their full time to the European funded project;

The duration of the contract is mandatory and it is fixed by law to three years, whereas PEOPLE projects, normally last from 12 to 36 months;

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Page 36: Linee guida contratti_luglio2012

By law, this type of contract can be concluded only with researchers having already been awarded their doctorate degree and this provision is incompatible with the FP7 rules foreseen for Early Stage Researchers.

2) Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa, CoCoCo (collaboration contract):

o Up to the approval of Law n. 240/2010, Marie Curie Fellows were employed with this type of contract, which was for some time the only type of contract under the Italian legislation consistent with the provisions of FP7-PEOPLE programme. According to the Italian Labour Law, this contract is a contract of autonomous work (with no obligation of place and hours of work foreseen), but it is considered subordinated as far as the social and fiscal coverage are concerned; consequently it is defined as “para-subordinated” work.

o However, since 2009 (Law 20/1994, art. 3. 1.f-bis, as modified by Law n. 102/2009,), the national law foresees that, after the contract is stipulated and before it can start, this has to undergo a control by the Italian Court of Auditors, that reserves 2-to-3 months to approve the contract. This timing is often inconsistent with the timing of the research project and of the GA. Furthermore this type of contract has a ‘generic’ nature and is not specific to the research career.

3) Assegno di Ricerca:o This type of contract is peculiar to Italian universities and it is the most common way for them to

recruit research personnel. Before the approval of Law n. 240/2010, this contract could not be used for Marie Curie Fellows, since the minimum and maximum remuneration was fixed at national level as mandatory, and the maximum amount defined by law was lower than the remuneration foreseen for Marie Curie Fellows. Since the entry into force of Law n. 240/2010, the maximum remuneration is no longer fixed.

o The analysis of the current regulatory framework for this type of contract highlights a number of positive issues according to the PEOPLE programme: This contract has full social security and fiscal coverage, including maternity, accident and

sickness. The social security is guaranteed by the payment of monthly contributions to INPS (Istituto Nazionale per la Previdenza sociale), at the same rate as the one foreseen for the CoCoCo. As for maternity leave, INPS will reimburse the Fellow with the 80% of her remuneration, while the remaining 20% shall be paid by the University.

The remuneration, corresponded monthly, can be fixed at the exact amount foreseen by PEOPLE projects; this contract is not subject to the payment of IRAP, which is a non eligible Italian tax.

The contract is fully recognised within the research career and it is easy and fast to be stipulated.

ConclusionsWithin the current Italian regulatory framework, the “assegno di ricerca” is comparatively the best type of employment contract for the Marie Curie Fellows, at least until the rules on Ricercatore a tempo determinato will be modified in a way which is compliant with the PEOPLE programme.

For your convenience please find enclosed also: LAW n. 240/2010

36

*, 26/06/12,
Da rivedere, vedi nota n.
Page 37: Linee guida contratti_luglio2012

Regulation 416/2011 Decree of Board of Governors

37

*, 26/06/2012,
Toglierei questa parte dato che i documenti non sono allegati
Page 38: Linee guida contratti_luglio2012

3. Approfondimento sui modelli di contratto utilizzati dall’Università di Pavia per l’azione IOF (Outgoing phase: aspettativa per motivi di studio, Return phase: re-integro in servizio con integrazione dello stipendio)

EMPLOYMENT OF RESEARCH PERSONNEL IN PROJECTS FUNDED UNDER FP7 –PEOPLE

Università degli Studi di Pavia

Normativa

- EU: Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004,

art. 3; The European Charter for Researchers & The Code of Conduct for the Recruitment of Researchers; FP7: PEOPLE Work Programme - Annex III (2010 and 2011 edition); Model Grant Agreement and relative Annexes (in particular Annex II and Annex III, art III.2, III.3).

- IT: Italian Law n. 240/2010, published on 30.01.2011, in particular art. 18, 22 and 24, on the Reform

of Italian university system .

- UNIPV: Internal regulations of the University of Pavia and in particular Regulation n. “Regolamento

di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’art.22 della Legge n.240/2010.” adopted by Decree of the Rector on 31/05/2011 , and Regulation n. “Regolamento di Ateneo per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art.24 della Legge n.240/2010.” adopted by Decree of the Rector on 29/09/2011

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Page 39: Linee guida contratti_luglio2012

Tipologia di contratti in relazione all’azione specifica Marie Curie:

IOF:

Per quanto riguarda il programma People I.O.F. – international outgoing Fellowship – nel nostro caso il progetto prevedeva un periodo di mobilità per un Ricercatore strutturato a tempo pieno, nelle due fasi del progetto è stata prevista una duplice tipologia contrattuale, in particolare:

Outgoing phase: aspettativa per motivi di studio

AGREEMENT TRA IL BENEFICIARIO E IL MARIE CURIE FELLOW NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DELL’UNIONE EUROPEA “SUPPORT FOR TRAINING AND CAREER DEVELOPMENT OF RESEARCHERS MARIE

CURIE –

International Outgoing Fellowships (IOF)

I sottoscritti:

1) L’Università degli Studi di Pavia rappresentata dal Rettore Prof…………………, di seguito indicata come “Beneficiario”;

2) Il Dott. ………………….., nato a ……………….., il ……………………, di seguito indicato come “Marie Curie Fellow”

Premesso che l'Università di Pavia, Dipartimento di ………………………., ha stipulato in data ……………….., il contratto n. ……………………………. con la Commissione

-Europea, nell'ambito delle attività di "Support for training and career development of researchers Marie Curie – International Outgoing Fellowships (IOF)" del programma specifico "SP3 People” del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, di seguito indicato come "Contratto UE";

- che il Contratto UE prevede l’esecuzione del Progetto denominato “…………………………”, per il quale presta la sua attività lavorativa il Marie Curie Fellow;

- che il Contratto UE prescrive la stipula di un accordo tra Beneficiario e Marie Curie Fellow,- che il Dott. …………………… risulta vincitore della Borsa Marie Curie, a seguito selezione effettuata

dalla Commissione della Comunità Europea.- che il Dott. …………………………………. viene collocato in congedo per motivi di studio ai sensi

dell’art.8 legge 349/58tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue con le premesse facenti parte integrante del presente accordo.

Titolo I

Definizioni e Disposizioni generali

Articolo 1. – Interpretazione e rinvio.

1. Il presente contratto è accessorio al Contratto UE.2. Il Contratto UE si allega al presente contratto e ne forma parte integrante.

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Page 40: Linee guida contratti_luglio2012

3. Il significato proprio dei termini utilizzati nel presente contratto ed il senso delle disposizioni vanno intesi, se non diversamente ed espressamente previsto, nello stesso significato e nello stesso senso utilizzati nel Contratto UE.

Articolo 2. - Normativa applicabile.

1. Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, e dal Contratto UE, dalle seguenti fonti:

1) in generale dalle norme dell’Unione Europea, anche di carattere regolamentare o amministrativo, che regolano il reclutamento e lo svolgimento dell’attività, formativa e di ricerca, dei Marie Curie Fellows.

2) Dalle disposizioni legislative nazionali della Repubblica Italiana, che disciplinano le normative in materia assistenziale, previdenziale e fiscale.

3) Dallo Statuto e dai regolamenti dell’Università degli Studi di Pavia.

Titolo II

Costituzione del rapporto

Articolo 1. - Rapporti tra Marie Curie Fellow ed il Beneficiario.

1. I rapporti del Marie Curie Fellow con il responsabile del progetto, ………………….., avverranno per il tramite dell’Ente beneficiario, Università degli studi di Pavia, rappresentato dal Prof. Angiolino Stella.

Articolo 2. - Durata del contratto.

1. Il presente contratto avrà inizio il giorno ………………e terminerà il giorno ……………., salva l’applicazione delle disposizioni che riguardano la sospensione e la risoluzione del rapporto.

2. Il rapporto di lavoro di cui al primo comma si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto.

Articolo 3. - Sospensione e proroga del contratto.1. L’attività potrà essere sospesa nei casi previsti dall’art. 2110 codice civile, nonché nelle altre ipotesi

previste dalla normativa comunitaria, previa autorizzazione della Commissione Europea.2. Nel caso si verifichino gli eventi di cui al comma precedente del presente articolo, la durata del contratto

sarà prorogata del tempo stabilito dalla Commissione Europea.

Titolo IIIDisciplina del rapporto

Articolo 4. - Trattamento economico.

1. Il trattamento economico del Marie Curie Fellow è quello stabilito dalla Commissione Europea nell’Annex I del contratto UE. Al Marie Curie Fellow sarà corrisposto un trattamento economico pari a € …………… annuali, al lordo delle ritenute fiscali, eccetto l’IRAP.

2. La somma di cui al comma precedente, verrà ripartita per dodici mensilità.

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Page 41: Linee guida contratti_luglio2012

3. L’erogazione della somma di cui al comma 1, è compatibile con quanto stabilito dall’art.8 della Legge 349/58.

4. Non sarà corrisposta alcuna indennità di missione in caso di convegni e seminari per tutta la durata del contratto.

Articolo 5. - Cause di cessazione del contratto.1. La cessazione del presente contratto, oltre che per la scadenza del termine, ha luogo, con l’autorizzazione

della Commissione Europea: a) per licenziamento del Marie Curie Fellow per giusta causa da parte del Beneficiario; b) per dimissioni volontarie del Marie Curie Fellow, previo periodo di preavviso di giorni trenta.

Titolo IVDisposizioni Finali

Articolo 6. – Disposizioni fiscali.

1. Il presente Contratto non è soggetto a registrazione, ai sensi dell’art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato e integrato con D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, e successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 7. – Consenso al trattamento dei dati personali.

1. Il Marie Curie Fellow autorizza fin d’ora il Beneficiario al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali, contabili imposti all’Ente dalla legge e dal contratto con la Commissione Europea.

2. Al Marie Curie Fellow spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, che egli dichiara fin d’ora di conoscere.

3. Il Beneficiario si obbliga a trattare e comunicare i dati del Marie Curie Fellow in conformità delle finalità sopra richiamate e nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza.

Pavia, …………………………

Università degli Studi di Pavia Dr. …………………

__________________________ ________________________

Si allegano, come parti integranti del presente contratto

- il Contratto UE.

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Page 42: Linee guida contratti_luglio2012

Return phase: re-integro in servizio con integrazione dello stipendio

AGREEMENT TRA IL BENEFICIARIO E IL MARIE CURIE FELLOW NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DELL’UNIONE EUROPEA “SUPPORT FOR TRAINING AND CAREER

DEVELOPMENT OF RESEARCHERS MARIE CURIE – International Outgoing Fellowships (IOF)

I sottoscritti:

3) L’Università degli Studi di Pavia rappresentata dal Rettore Prof. ………………………, di seguito indicata come “Beneficiario”;

4) Il Dott. ……………………, nato a …………….., il ………………, di seguito indicato come “Marie Curie Fellow”

premesso

- che l'Università di Pavia, Dipartimento di………………, ha stipulato in data …………….., il contratto n. …………..con la Commissione Europea, nell'ambito delle attività di "Support for training and career development of researchers Marie Curie – International Outgoing Fellowships (IOF)" del programma specifico "SP3 People” del VII Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico, di seguito indicato come "Contratto UE";

- che il Contratto UE prevede l’esecuzione del Progetto denominato “………………………..”, per il quale presta la sua attività lavorativa il Marie Curie Fellow;

- che il Contratto UE prescrive la stipula di un accordo tra Beneficiario e Marie Curie Fellow,- che il Dott. …………………… risulta vincitore della Borsa Marie Curie, a seguito selezione effettuata

dalla Commissione della Comunità Europea.- che il Dott. …………………………….. si trova nella “fase di ritorno” previsto per il secondo anno del

progetto.tutto ciò premesso, convengono e stipulano quanto segue con le premesse facenti parte integrante del presente accordo.

Titolo I

Definizioni e Disposizioni generali

Articolo 1. – Interpretazione e rinvio.

4. Il presente contratto è accessorio al Contratto UE.5. Il Contratto UE si allega al presente contratto e ne forma parte integrante. 6. Il significato proprio dei termini utilizzati nel presente contratto ed il senso delle disposizioni vanno

intesi, se non diversamente ed espressamente previsto, nello stesso significato e nello stesso senso utilizzati nel Contratto UE.

Articolo 2. - Normativa applicabile.

1. Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, e dal Contratto UE, dalle seguenti fonti:

4) in generale dalle norme dell’Unione Europea, anche di carattere regolamentare o amministrativo, che regolano il reclutamento e lo svolgimento dell’attività, formativa e di ricerca, dei Marie Curie Fellows.

5) Dalle disposizioni legislative nazionali della Repubblica Italiana, che disciplinano le normative in materia assistenziale, previdenziale e fiscale.

6) Dallo Statuto e dai regolamenti dell’Università degli Studi di Pavia.

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Page 43: Linee guida contratti_luglio2012

Titolo II

Costituzione del rapporto

Articolo 1. - Rapporti tra Marie Curie Fellow ed il Beneficiario.

2. I rapporti del Marie Curie Fellow con il responsabile del progetto, Dott. ……………………….., avverranno per il tramite dell’Ente beneficiario, Università degli studi di Pavia, rappresentato dal Prof. Angiolino Stella.

Articolo 2. - Durata del contratto.

3. Il presente contratto avrà inizio il giorno …………… e terminerà il giorno …………………., salva l’applicazione delle disposizioni che riguardano la sospensione e la risoluzione del rapporto.

4. Il rapporto di lavoro di cui al primo comma si risolve automaticamente alla scadenza del termine previsto.

Articolo 3. - Sospensione e proroga del contratto.3. L’attività potrà essere sospesa nei casi previsti dall’art. 2110 codice civile, nonché nelle altre ipotesi

previste dalla normativa comunitaria, previa autorizzazione della Commissione Europea.4. Nel caso si verifichino gli eventi di cui al comma precedente del presente articolo, la durata del contratto

sarà prorogata del tempo stabilito dalla Commissione Europea.

Titolo IIIDisciplina del rapporto

Articolo 4. - Trattamento economico.

5. Il trattamento economico del Marie Curie Fellow è quello stabilito dalla Commissione Europea nell’Annex I del contratto UE, per la fase di ritorno. Al Marie Curie Fellow sarà corrisposto un trattamento economico per living allowance pari a € ………………… annuali, al lordo delle ritenute fiscali, eccetto l’IRAP.

6. La somma di cui al comma precedente, verrà ripartita per dodici mensilità.

Articolo 5. - Cause di cessazione del contratto.2. La cessazione del presente contratto, oltre che per la scadenza del termine, ha luogo, con l’autorizzazione

della Commissione Europea: a) per licenziamento del Marie Curie Fellow per giusta causa da parte del Beneficiario; b) per dimissioni volontarie del Marie Curie Fellow, previo periodo di preavviso di giorni trenta.

TITOLO IVDisposizioni Finali

Articolo 6. – Disposizioni fiscali.

2. Il presente Contratto non è soggetto a registrazione, ai sensi dell’art. 10 della Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 25 della Tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato e integrato con D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955, e successive integrazioni e modificazioni.

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Page 44: Linee guida contratti_luglio2012

Articolo 7. – Consenso al trattamento dei dati personali.

4. Il Marie Curie Fellow autorizza fin d’ora il Beneficiario al trattamento, anche informatico e telematico, e alla comunicazione dei suoi dati personali, per l’assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali, fiscali, contabili imposti all’Ente dalla legge e dal contratto con la Commissione Europea.

5. Al Marie Curie Fellow spettano i diritti previsti dalla legge sulla tutela dei dati personali, che egli dichiara fin d’ora di conoscere.

6. Il Beneficiario si obbliga a trattare e comunicare i dati del Marie Curie Fellow in conformità delle finalità sopra richiamate e nel rispetto di tutte le necessarie misure di sicurezza.

Pavia,

Università degli Studi di Pavia Dr.

__________________________ ________________________

Si allegano, come parti integranti del presente contratto - il Contratto UE.-IAPP & ITN: Al momento abbiamo attivi progetti in entrambe le tematiche, per i quali sono stati attivati contratti CO.CO.CO, in particolare per lo I.A.P.P oltre al Co.co.co è stato stipulato anche un Partnership Agreement fra Host Instituion e Home Institution, di seguito i fac-simili dei contratti utilizzati:

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE AZIONI MARIE CURIE

(Employment Contract)

Le parti,

1) L’Università degli Studi di Pavia, Dipartimento di……, con sede legale in Via ….n…., codice fiscale…., rappresentata dal…(inserire il nome del Direttore di Dipartimento), di seguito indicata come “Università”;

2) Il …., nato a…, il…, domiciliato in …, codice fiscale …. di seguito indicato come “Ricercatore Marie Curie”, così come previsto dalla base giuridica del Settimo Programma Quadro dell’Unione Europea,

PREMESSO

- che il Dipartimento …. ha stipulato il contratto n. …(inserire il numero identificativo del contratto) con la Commissione Europea (di seguito “Commissione”), per lo svolgimento del Progetto ….(inserire il titolo del progetto), di seguito indicato quale “Grant Agreement”;

CONSIDERATO

- che nel Grant Agreement è prevista la stipula di contratti con (il/i) Ricercatore Marie Curie;

- che il Ricercatore Marie Curie è stato individuato a seguito della procedura di reclutamento conforme ai principi generali previsti dalla Raccomandazione della Commissione dell’11 Marzo 2005 in riferimento alla Carta Europea dei Ricercatori nonché al Codice di Condotta previsto per l’assunzione dei Ricercatori. In particolare l’individuazione del Ricercatore è stata effettuata a seguito della Proposal

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Page 45: Linee guida contratti_luglio2012

n. …………………….e in base ai requisiti previsti dal programma “People” nell’ambito del Settimo Programma Quadro Ricerca & Sviluppo dell’Unione Europea; i criteri sono stabiliti nel Work programme adottato con la Decisione della Commissione ……………………… L’Università ha selezionato il Ricercatore Marie Curie secondo i criteri di eleggibilità stabiliti dall’articolo ………….dell’Annex III del Grant Agreement assicurando la rispondenza a tali requisiti al momento della nomina.

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue, con le premesse e le considerazioni, facenti parte integrante del contratto.

Articolo 1.- Interpretazione e rinvio

1. Il presente contratto è collegato al Grant Agreement. I termini qui utilizzati hanno lo stesso significato previsto dal Grant Agreement, se non diversamente e specificamente disposto.

2. Il presente contratto è stipulato per consentire l’adempimento delle obbligazioni dell’Università nell’ambito del Grant Agreement.

3. Il “Ricercatore Marie Curie” dichiara di essere a conoscenza del contenuto del Grant Agreement.

Articolo 2.- Normativa applicabile

Il presente contratto sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni qui contenute, e dal Grant Agreement, dalle seguenti fonti:

- dalla base giuridica del Settimo Programma Quadro;

- dalla prassi della Commissione, che interpreta e applica la disciplina di cui al precedente;

- dalla disciplina interna applicabile ai collaboratori coordinati e continuativi;

- dalla normativa italiana riguardante i rapporti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa.

Articolo 3.- Supervisione dell’attività del Ricercatore Marie Curie

1. Il Responsabile del Progetto si identifica, come previsto dall’Annex I al Grant Contract “Description of Work”, nel Prof. …………………, per il periodo di svolgimento dell’attività presso i locali del ………., durante il “Secondment period” di durata pari a ….mesi; nonché nel prof…………………, per il periodo di svolgimento dell’attività presso i locali del Dipartimento ……….Università……….., durante la “return phase” di durata pari a …. Mesi. Entrambi i soggetti sopra indicati effettueranno la supervisione scientifica dell’attività svolta dal Ricercatore Marie Curie, così come previsto dall’Annex I al Grant Agreement.

Articolo 4.- Durata del contratto

1. Il presente contratto avrà inizio il giorno …., e terminerà il giorno….. , previa emanazione del provvedimento con il quale il Responsabile della Struttura universitaria attesta il positivo

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Page 46: Linee guida contratti_luglio2012

esperimento del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi delle disposizioni di cui all'art.3, comma 1, lett f) e lett f-bis) della legge n. 20/1994 e s.m.i.. I primi …… mesi di attività saranno svolti presso ……………….. come indicato nel precedente art. 3 comma 1 e nell’Annex I al Grant Agreement allegato, e i successivi 12 mesi di attività saranno svolti presso l’Università degli Studi di Pavia come indicato nell’Annex III al Grant Agreement allegato.

2. Il contratto con il Ricercatore Marie Curie sarà prorogato solo, e nella misura in cui, ciò sia stabilito dalla Commissione.

Articolo 5.- Oggetto del rapporto

1. Il “Ricercatore Marie Curie” svolgerà l’attività prevista nell’Annex I del Grant Agreement e nel Piano personale di sviluppo della carriera e dettagliata nel Programma allegato al presente contratto (Allegato A).

2. L’attività del “Ricercatore Marie Curie” deve essere svolta in forma autonoma e senza vincolo di subordinazione, sotto la responsabilità scientifica e la supervisione tecnica del Responsabile del progetto.

3. L’attività verrà svolta per ….. mesi presso i locali messi a disposizione dall’Ente ospitante …………………………come indicato nell’Annex I al Grant Agreement e nel Partnership Agreement, per 12 mesi presso i locali del ….(indicare il nome della Struttura) e negli altri luoghi previsti per lo svolgimento dell’attività indicata nel comma 1 del presente articolo.

Articolo 6.- Obblighi del Ricercatore Marie Curie

1. Il “Ricercatore Marie Curie” si obbliga in modo specifico:a. a svolgere a tempo pieno l’attività di cui al precedente articolo 5, salvo motivi debitamente

giustificati di natura personale o familiare, in quanto accettati dalla Commissione;b. a svolgere l’attività di cui al precedente articolo 5, con la speciale diligenza richiesta, tenuto conto

del particolare contenuto scientifico e professionale di detta attività e tenendo in considerazione che detta attività è necessaria all’Università per adempiere le obbligazioni che nascono dal Grant Agreement;

c. a redigere tutte le relazioni richieste dall’Università sull’attività compiuta, secondo lo schema approntato dalla stessa, ed i questionari di valutazione e di fallow-up, forniti dalla Commissione Europea;

d. a rispettare le direttive di massima del Responsabile del progetto, emanate per l’attuazione Grant Agreement, e per permettere all’Università di adempiere agli obblighi di rendicontazione e relazione;

e. a rispettare le regole organizzative dell’Università e quelle dettate a tutela della sicurezza del luogo di lavoro; a tal fine il Direttore del Dipartimento informerà il Ricercatore Marie Curie sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi;

f. a mantenere il segreto sulle informazioni riservate, di cui viene a conoscenza;g. a comunicare all’Università, nel più breve tempo possibile, tutti gli eventi che possano incidere

direttamente sull’esecuzione dell’attività, quali, in particolare, quelli di cui al successivo articolo 9;h. a comunicare, fino ai tre anni successivi alla fine del progetto, le variazioni dei propri recapiti;i. a rispettare le regole sulla pubblicità nelle comunicazioni e nelle pubblicazioni, di cui agli articoli

II.12 e II.29 del Grant Agreement; in particolare il “Ricercatore Marie Curie” deve dichiarare, in ogni pubblicazione e altro mezzo di comunicazione relativi al progetto, di aver ricevuto il sostegno della Comunità, utilizzando la seguente frase:“The research leading to these results has received funding from the (European Community’s) Seventh Framework Programme (FP7/2007-2013) under grant agreement n° xxxx”;

j. a ritornare presso i locali del Beneficiario dopo il “Secondment period” indicato nell’Annex I al fine di completare la sua attività durante la fase di Re-Integration. (caso di secondment period reintegration phase).

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Page 47: Linee guida contratti_luglio2012

k. Al Ricercatore Marie Curie non è consentito ricevere, per le attività svolte nel quadro del progetto, altre entrate dall'Università oltre a quelle ricevute dal articolo ....dell'Annex III al Grant Agreement.

l.2. Le obbligazioni di cui al comma 1 sono di carattere personale e non possono essere trasferite.3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti continuano ad applicarsi anche dopo il termine finale del

contratto, in quanto compatibili.4. Il “Ricercatore Marie Curie” conferma di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Annex

III.3 del Grant Agreement.

Articolo 7.- Tempo dello svolgimento della prestazione

1. Il “Ricercatore Marie Curie” non ha un obbligo di orario;2. Il “Ricercatore Marie Curie”, tuttavia, dovrà dedicare il tempo necessario per assicurare la completa

esecuzione dell’attività prevista nell’articolo 5.3. Detto tempo non potrà, in ogni modo, superare quello reso disponibile dalle regole organizzative

dell’Università.

Articolo 8.- Obblighi dell’Università

1. L’Università si obbliga a rispettare la normativa applicabile al presente contratto e, in modo specifico:

a. a mettere a disposizione del “Ricercatore Marie Curie”, per tutta la durata del contratto, tutti i mezzi necessari all’esecuzione dell’attività di cui all’articolo 5, con particolare riguardo alle infrastrutture, le attrezzature, i materiali; l’Università, inoltre, assicurerà gratuitamente al “Ricercatore Marie Curie” l’accesso alle informazioni, al “Foreground” e al “Background” elencato nell’allegato B al presente contratto, secondo i modi ed i limiti stabiliti dall’Università;

b. ad assicurare al “Ricercatore Marie Curie” le condizioni di lavoro, di previdenza sociale, di sicurezza e di salute, previste dalla normativa in vigore;

c. a fornire una assistenza adeguata nell’espletamento di tutte le procedure amministrative richieste dall’autorità nazionali competenti;

d. a pagare il corrispettivo nei modi e nelle quantità previste nel successivo art. 10.

Articolo 9.- Impedimento temporaneo della prestazione

1. In caso di gravidanza, malattia o altro grave motivo personale o familiare che impedisca in modo temporaneo la prestazione del “Ricercatore Marie Curie”, questi può sospendere la sua prestazione, fino al termine dell’impedimento. Durante il periodo di sospensione verrà sospesa l’erogazione del corrispettivo, che verrà interrotta definitivamente se l’astensione si protrae oltre la data di termine del contratto non determinandosi la proroga automatica, salvo il caso della gravidanza in seguito disciplinato. In caso di maternità e/o gravidanza il contratto viene automaticamente prorogato di un periodo commisurato all’assenza dovuta alla maternità entro il limite massimo di 180 giorni, compatibilmente comunque con la scadenza del progetto.

2. Nei casi previsti nel precedente comma, il contratto non è prorogato a meno di diversa decisione della Commissione.

3. Nei casi previsti nel comma 1, il “Ricercatore Marie Curie” avrà diritto alle sole indennità eventualmente previste dalla normativa in vigore.

Articolo 10.- Corrispettivo

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Page 48: Linee guida contratti_luglio2012

1. Il corrispettivo complessivo lordo, spettante per il periodo di secondment della durata di …………. Mesi, di cui all’articolo 4, sarà così determinato, ai sensi del Grant Agreement:

Living allowance €

Travel allowance €

Mobility allowance €

Career exploratory allowance €

Corrispettivo complessivo lordo €

Il corrispettivo complessivo lordo, spettante per il periodo svolto presso l’Università degli Studi di Pavia della durata di …………. Mesi, di cui all’articolo 4, sarà pari a €…………….

2. Il corrispettivo complessivo lordo di cui al comma precedente sarà assoggettato al regime fiscale in vigore ai sensi dell’articolo 50 comma 1 lettera c-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi. L’importo, che si intende al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed assistenziali che gravano sul “Ricercatore Marie Curie”, verrà liquidato in …… rate mensili posticipate. Il compenso previsto per il “Travel allowance” verrà corrisposto per ciascun periodo di 12 mesi. La prima indennità di viaggio sarà versata al momento dell’entrata in servizio; quelle successive saranno versate con frequenza annua.

3. In aggiunta al compenso, determinato ai sensi dei commi precedenti, il “Ricercatore Marie Curie” avrà diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per la partecipazione a seminari e convegni, o per lo svolgimento di altre attività inerenti il progetto, previa autorizzazione del Responsabile del Progetto e secondo quanto stabilito dai Regolamenti dell’Università, nei limiti del budget allo scopo previsto del Grant Agreement.

4. oltre a quanto stabilito nei commi precedenti, il “Ricercatore Marie Curie” non avrà diritto ad altri importi. In particolare non avrà diritto al trattamento di fine rapporto.

Articolo 11.- Oneri previdenziali e assistenziali

1.Il corrispettivo lordo di cui all’articolo 10 sarà assoggettato al contributo previdenziale INPS ai sensi dell’articolo 2, comma 26, L. 335/1995 e successive modificazioni, nonché il contributo assicurativo INAIL contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 38/2000 e successive modificazioni.

2.Il corrispettivo lordo in cui di cui all’articolo 10 sarà assoggettato al contributo assicurativo INAIL contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi del D. Lgs. 38/2000 e successive modificazioni e da eventuali contributi previsti dalla legge Statunitense in materia.

Articolo 12.- Responsabilità del “Ricercatore Marie Curie”

1.Il Ricercatore Marie Curie è responsabile per tutti i danni derivanti all’Università dallo svolgimento della sua attività. In particolare il “Ricercatore Marie Curie” sarà responsabile se, a causa della sua condotta, l’Università non sarà in grado di adempiere, totalmente o parzialmente, agli obblighi nei confronti della Commissione, così come descritti del Grant Agreement.

2.Per danni subiti, l’Università può rivalersi sul corrispettivo dovuto al “Ricercatore Marie Curie”.

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Page 49: Linee guida contratti_luglio2012

3.I danni, che comportino trattenute per risarcimento a carico del “Ricercatore Marie Curie”, debbono essere comunicati a quest’ultimo non appena essi siano conosciuti dall’Università.

4.L’importo del risarcimento, in relazione all’entità del danno arrecato, sarà ratealmente trattenuto nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo mensile. In caso di soluzione del rapporto di collaborazione il saldo eventuale sarà trattenuto su tutti i compensi spettanti al “Ricercatore Marie Curie”.

Articolo 13.- Scioglimento del contratto prima del termine

1. Il contratto sarà risolto di diritto a seguito della comunicazione dell’Università, nel caso in cui il Ricercatore Marie Curie non adempia alle obbligazioni previste dall’articolo 6 del presente contratto e qualora vengano meno i requisiti di cui all’articolo III.3 del Grant Agreement.

2. L’Università potrà recedere dal contratto nel caso in cui il contratto con la Commissione si sciolga prima del termine inizialmente previsto.

Articolo 14.- Proprietà intellettuale

1. Fatto salvo il diritto morale, riconosciuto dalle legge all’autore dell’opera o dell’invenzione, l’Università sarà l’esclusivo titolare dei diritti economici derivanti dall’attività del “Ricercatore Marie Curie”.

2. Il Ricercatore Marie Curie dà atto che il corrispettivo di cui al precedente articolo 10 è stato determinato tenendo conto di quanto stabilito nel comma precedente.

3. Al “Ricercatore Marie Curie” si applicano i regolamenti interni in materia di proprietà intellettuale.

Articolo 15.- Tutela e Consenso al trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”) che prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l’Università informa che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del “Ricercatore Marie Curie”. Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. N. 196/2003, l’Università informa il “Ricercatore Marie Curie” che i suoi dati personali forniti saranno raccolti e trattati nel rispetto delle norme di legge, per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali, in particolare per tutti gli adempimenti connessi alla piena attuazione del rapporto di collaborazione con l’Università e per l’adempimento degli obblighi imposti all’Università dal Grant Agreement. L’eventuale rifiuto di fornire tali dati avrà come conseguenza l’impossibilità per l’Università di procedere alla formalizzazione del contratto. I dati sopra richiesta saranno trattati dall’Università, Dipartimento di_________.

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. N. 196/2003, l’interessato ha il diritto di conoscere i propri dati utilizzati dal Titolare. Nel caso in cui i dati non fossero del tutto corretti, l’interessato ha il diritto di aggiornamento, di rettifica, di integrazione dei proprio dati; l’interessato ha inoltre il diritto, alle condizioni previste dall’articolo 7, di opporsi al trattamento, nonché, in caso di violazione di legge, alla cancellazione, a rendere anonimi e al blocco dei dati trattati.

L’Università Il “Ricercatore Marie Curie”

Si accettano in modo specifico le clausole di cui agli articoli:

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- Articoli 4.- Durata del contratto

- Articolo 13.- Scioglimento del contratto prima del termine.

Allegati:

- copia del Grant Agreement e Annexes

- copia del Piano Personale di Sviluppo della Carriera

PARTNERSHIP AGREEMENTMARIE CURIE INDUSTRY-ACADEMIA PARTNERSHIP AND PATHWAYS

(IAPP)

The parties The University of Pavia, established in Corso Strada Nuova 65 – Pavia - Italy, represented by Prof. Angiolino Stella, Rector or his authorised representative, (the “Beneficiary home organisation”) of the one part, and , established in , represented by (the “Partner host organisation”)

of the other part

WHEREAS:

a) The Beneficiary home organisation has stipulated a Grant Agreement with the Commission of the European Communities (Grant Agreement number for the implementation of the project called “ ” - (the “project”) within the 7 Framework Programme SP3-People “Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways” (IAPP);

b) The Beneficiary home organisation has stipulated an Agreement with the researcher xxxxxx (inserire il nome del ricercatore) (the “researcher”) that will be hosted by the Partner host organisation under the supervision of Prof. …;

HAVE AGREED to the following terms and conditions including those in the following annexes, which form an integral part of this agreement (the “Partnership Agreement”). Grant Agreement n. Annex I – Description of Work Annex II – General Conditions Annex III – Specific Provisions Article 1 – Scope This “Partnership Agreement” shall regulate the relationship between the Beneficiary home organisation and the Partner host organisation during the period spent by the researcher at the Partner host organisation premises (the “partnership period”) as provided for in the Grant Agreement. Article 2 – Duration and start date of the Beneficiary host organisation Period

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The Partnership Agreement shall enter into force following its signature by the Parties on the day of the last signature. The duration of the agreement shall be (inserire numero dei mesi) months from inserire la data (i.e. 01 January 2011) (“hereinafter referred to as the “partnership period”). Therefore the end date of the partnership period shall be ( inserire data di fine del periodo di trasferta) Article 3 – Financial provisions As foreseen by Annex III of the Grant Agreement and as stipulated in the Employment contract between (inserire la beneficiary home/host organisation ) and (inserire nome del ricercatore), (inserire la beneficiary home/host organisation) will pay directly to (inserire nome del ricercatore) the living and mobility allowances on a monthly basis in arrears, as well as the yearly travel allowance. The EC contribution of € … a year for the reimbursement of documented expenses related to the participation research activities of …. in meetings, conferences etc. (Annex I of the Grant Agreement) for which Prof. …. (inserire il nome del scientist in charge della beneficiary host institution) has given prior approval, will be managed by (inserire la beneficiary home/host organisation). Article 4 –Obligations

The Partner host organisation shall: a) host the researcher during the entire period as laid down in Article 2 of this agreement at its premises; b) have, during the Partnership Period, all the means, including the infrastructure, equipment and supplies for implementing the project in the scientific and technical fields concerned and to make these means available to the researcher, as necessary; c) provide reasonable assistance to the researcher in all administrative procedures such as visas, work permission required by the relevant authorities of the Partner host organisation where the researcher will carry out the activity during the Partnership Period; d) designate a scientist in order to supervise the activity of the researcher during the Partnership Period; e) inform the Beneficiary home organisation of any event which might affect the implementation of the project ; f) during the secondment period, ensure that the researcher is covered under the social security scheme, which is applied to employees in the country of the beneficiary host organisation, or under a social security scheme providing an adequate protection in terms of level and scope; provided that the social security scheme covers the researcher at any place of the implementation of the knowledge sharing and inter sector mobility activities; g) during the secondment period, ensure that the staff member researcher enjoys, the same standards of safety and occupational health as those awarded to local researchers holding similar position;

h) ensure that each researcher will work under the project for the time specified in the agreement;

Art. 5 Intellectual Property Rights 1. Foreground shall be the property of the Party carrying out the work generating that foreground. 2. Joint ownership

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In case of joint ownership of Foreground each of the joint owners shall be entitled to use the joint Foreground as it sees fit, and to grant non-exclusive licenses to third parties, without any right to sub-license, subject to the following conditions: - at least 45 days prior notice must be given to the other joint owner(s); and - fair and reasonable compensation must be provided to the other joint owner(s).

3. Access Rights for implementation Access Rights to Foreground and Background Needed for the execution of the own work of a Party under the Project shall be granted on a royalty-free basis, unless otherwise agreed. 3.1 Access Rights for Use Access Rights to Foreground if needed for use of a Party's own Foreground shall be granted on fair and reasonable conditions. Access rights for internal research activities shall be granted on a royalty-free basis. Article 6 – Termination of the Partnership Agreement at the Beneficiary home organisation’s initiative The Beneficiary home organisation may terminate the Partnership Agreement in the following cases: a) where the Partner host organisation is not able to provide the necessary assistance, equipments and supplies needed by the researcher for implementing the activity as laid down in Annex I;

b) in case of the Commission of the European Communities terminate the Grant Agreement as provided for in the Article II.37 of the Annex II of the Grant Agreement.

Article 7 – Temporary Suspension of the Partnership Agreement at the Beneficiary home organisation’s initiative The Beneficiary home organisation may suspend the Partnership Agreement if the researcher is not able to carry out the activity as provided for in the Grant Agreement and in the Contract stipulated with the Beneficiary home organisation, due to personal, family (including parental leave) or professional reasons of the researcher not foreseen in Annex I. The duration of the suspension shall not be more than 30% of the total duration of the activity. Article 8 – Applicable law

This Partnership Agreement and all clauses in the Grant Agreement affecting the rights and obligations between the Parties shall be construed in accordance with and governed by the laws of the country of home organisation.When acting under this Partnership Agreement, each Party will comply with all applicable laws and regulations, including (without limitation) the export laws and regulations of the European Union and other relevant States.

Article 9 – Communication a) Any communication or request concerning the Partnership Agreement shall be submitted to the following addresses:

For the Beneficiary home organisation: xxxxxxxxxxx

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For the Partner host organisation: xxxxxxxxxxx b) For information or documents to be transferred by electronic means, the following addresses shall be used:

For the Beneficiary home organisation: xxxxxxxxxx For the Partner host organisation: xxxxxxxxxx Signatures

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Allegato B

1) Elenco dei partecipanti alla riunione del 7 novembre 2011 del Gruppo di Lavoro PEOPLE per i soci APRE:

Nominativo/OrganizzazioneAmato Flavia - ENEAAppetito Annarita - CNRAriani Nicoletta - Università degli Studi di PadovaBarale Claudia - Università degli Studi di TorinoBerardi Raffaella - Università degli Studi di Roma Tor VergataBergonzi Nicola - OPBG Bertoluzza Mauro - Università L. Bocconi (Ufficio contratti)Biglia Chiara – Politecnico di TorinoBoglich Elisabetta - Università degli Studi di TriesteBorin Monica - Università degli Studi di PaviaCaltabiano Teresa - Università degli Studi di CataniaCarabella Giuditta –Università degli Studi di Roma “La Sapienza”Carini Andrea - Università degli Studi di PaviaCei Silvia - Alma Mater Studiorum-Università di BolognaCoseano Diana - AREA Science Park- Welcome OfficeDe Vitis Luisella - Università Cattolica del Sacro Cuore Della Seta Annarita - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”Di Maro Rosalba – INGVDominici Francesca – Università degli Studi di Roma Tor VergataFalzoni Gabriele - Università degli Studi di FerraraFerluga Alessandra - Università degli Studi di TriesteFlorena Ada Maria - Università degli Studi di PalermoFurno Sara - Università degli Studi del Sannio Ghinelli Marco – Università degli Studi ParmaGialain Viviana - Università degli Studi di PadovaLe Moli Nella – INAFLiquori Antonio – Università del SalentoLonghini Mara - Alma Mater Studiorum- Università di Bologna Marino Gianfranco – Politecnico di TorinoMonaco Gabriella – Università degli Studi di VeronaPadrone Michele - Università degli Studi di PisaPellizzoni Sabrina – INFNRicotti Agostina - Università degli Studi di FirenzeSaccomandi Sabrina - Università degli Studi di TeramoSchino Giulia – Università degli Studi di BariSelisca Daniela - Sportello APRE Toscana e Università di FirenzeVaccaro Valentina – ENEAVercesi Silvia – Università degli Studi di MilanoVillanova Cristina - Università L. Bocconi

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Vivaldi Rolando - Università degli Studi di Pisa

2- Elenco componenti dei sotto-gruppi di lavoro:

Tipologie professionali Legge 240 Tipologie contratti nazionali

1. Katia Insogna (sub-rapporteur) 2. Annarita Della Seta3. Giuditta Carabella 4. Rosalba De Maro 5. Nicola Bergonzi6. Anna Rita Appetito 7. Sabina Pellizzoni8. Nicoletta Arciani 9. Gabriele Falzoni 10. Flavia Amato11. Giuditta Carabella;12. Sonia Vivanelli;13. Daniela Selisca.

1. Claudia Barale (sub-rapporteur) 2. Sara Furno 3. Antonio Liquori4. Mara Longhini5. Gabriella Monaco 6. Sofia Baggini 7. Marco Ghinelli 8. Anna Paola Destefani

1. Elisabetta Boglich (sub-rapporteur) 2. Andrea Carini 3. Silvia Cei 4. Mauro Bertoluzza 5. Cristina Villanova6. Agostina Ricotti 7. Luisella De Vitis 8. Chiara Biglia 9. Gianfranco Marino10. Mia Tomad11. Monica Borin 12. Viviana Gialain 13. Michele Padrone 14. Raffaella Berardi

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