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La tutela della proprietà intellettuale su internet

La tutela della proprietà intellettuale su internet€¦ · • Legge n. 633 del 22 aprile 1941. siccome modificata dal: 1) Decreto Legislativo n. 518 del 1992 (attuazione della

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La tutela della proprietà intellettuale su internet

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Oggetto della presente relazione sarà - più precisamente - l’esame della disciplina posta a tutela dei siti web e, quindi, delle norme poste a:

• 1) Tutela dei testi in formato digitale;• 2) Tutela delle fotografie digitali;• 3) Tutela delle pagine web in sé considerate.

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Fotografie

Layout

Links

Testi

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Le fonti normative sulla tutela della proprietà intellettuale sono:

• Legge n. 633 del 22 aprile 1941siccome modificata dal:

1) Decreto Legislativo n. 518 del 1992 (attuazione della Direttiva91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi perelaboratore);

2) Legge n. 248 del 2000 “Nuove norme a tutela del diritto di autore”(che tuttavia si è limitata a disciplinare le modalità di copia dei libried a prevedere l’obbligatorietà dell’apposizione del bollino Siaesu”ogni supporto contenete programmi per elaboratore);

3) Decreto Legislativo n. 68 del 2003 (attuazione della Direttiva29/2001/CEE sui programmi per elaboratore).

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Che cosa tutela esattamente la legge sul diritto di autore?

• La legge sul diritto di autore tutela le opere dell’ingegno acarattere creativo purché siano originali.Il concetto di “opera originale” è ben più ampio di quello di“opera d’arte” in senso stretto in quanto prescinde daqualsiasi valutazioni circa il valore artistico o di bellezzadell’opera.

• Oggetto della tutela, quindi, non è tanto l’idea contenutanell’opera di ingegno bensì il modo con cui questa vieneespressa.

• Un testo sulla storia di Roma, ad esempio, è tutelato non perle idee o le teorie in esso espresse (che potrebbero ancheessere trite e ritrite) ma in relazione all’originalità del modocon cui queste vengono esposte dall’autore. Tutelato,dunque, non è l’argomento in sé bensì il modo e la formacon cui questo viene espresso.

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All’autore spettano i diritti:

• MORALI: diritto di paternità dell’opera; dirittoall’integrità dell’opera; diritto alla pubblicazione(o di inedito); diritto di pentimento (in caso digravi ragioni morali previo equo indennizzo).

• PATRIMONIALI: diritto di riprodurre,di eseguire, di rappresentare, didiffondere, di distribuire, di noleggiare,di prestare, di elaborare – trasformaree modificare.

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I principi fondamentali in materia di diritto d’autore sono :

• Principio del consenso dell’autore vedi, tuttavia, quanto si dirà sulle c.d. libere utilizzazioni

• Principio di protezione dell’opera nel suo complesso ed in ciascuna delle sue parti

• Principio di indipendenza dei diritti di utilizzazione economica• Principio della prova per iscritto• Principio di indipendenza tra proprietà del supporto e delle

privative economiche• Principio di paternità ed integrità dell’opera

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Esempi di libere utilizzazioni:

Sono liberamente utilizzabili, senza bisogno diconsenso e/o pagamento di alcun compenso:

• Il riassunto, la citazione o la riproduzione di parti di un’opera perfini di discussione, insegnamento o critica nei limiti di tale finalitàe sempre che non si costituisca concorrenza all’utilizzazioneeconomica dell’opera da parte dell’autore;

• La riproduzione di opere o di singoli brani di opere per usopersonale dei lettori che sia effettuata a mano o comunque conmezzi non idonei allo spaccio od alla diffusione al pubblico;

• I discorsi di attualità, politici od amministrativi tenuti in occasionipubbliche

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Per inserire un’opera nel sito web bisogna:

• Chiedersi preliminarmente se: l’opera sia di pubblico dominio o si ravvisi un’ipotesi di libera utilizzazione

In caso contrario occorre:- individuare il tipo di utilizzazione alla quale

l’opera è sottoposta;- Individuare il titolare dei diritti di utilizzazione

economica dell’opera che si intende utilizzare;- Acquisire dal titolare del diritto le necessarie

autorizzazioni.

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1) La tutela dei testi in formato digitale:• Premessa: Che cosa è un testo in formato digitale?

Se tutti sappiamo distinguere un testo in formato tradizionale da un testodigitale (il primo è veicolato da un supporto cartaceo – il secondo èfruibile per mezzo di un pc) non è tuttavia semplice definire cosa siaesattamente un testo digitale e quali caratteristiche esso debba avereper essere definito taleUn tecnico informatico, infatti, potrebbe affermare che un file di testosia un qualunque file il cui contenuto estrinseco appaia come un testo,a prescindere dalla sue estrinseche caratteristiche tecniche.

ex: può essere considerato un file di testo anche un’immagine cherappresenti una schermata di un word processor oppure un filmatodigitale contenente parole che scorrono tipo l’inizio del film guerrestellari?E’ dunque l’estensione del file a definire aprioristicamente cosa debbaintendersi per file di testo oppure è la percezione dell’utente a contare?

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In ogni caso, normalmente, per file i testo in formato digitale si intendono quelli con estensione txt, html, doc, rtf e gli e-book.

Ai sensi dell’ar. 2575 codice civile e dell’art. 1 della Legge 633/1941 “formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla scienza, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative …” e, dunque, può ritenersi tutelato dalla LdA ogni testo che possieda i caratteri della creatività prescindendo, quindi, dalla circostanza che esso venga pubblicato in forma cartacea o digitale (e della sua estensione).

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Qualunque file di testo, quindi, se intelleggibile, originale e creativo, è tutelato dalla LdA. Dal momento della creazione del testo digitale, senza bisogno di alcuna formalità, saranno riconosciuti all’autore tutti i diritti previsti dalla LdA sino a 70 anni successivi alla morte dell’autore. L’eventuale deposito dell’opera presso la Siae avrà invece l’unico effetto di attribuire una data certa all’opera digitale.

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Sono liberamente utilizzabili:

• Il riassunto, la citazione e la riproduzione di brani o diparti dell’opera purché effettuati:

- a scopi di critica, discussione o insegnamento;- nei limiti di tale finalità e sempre che non si costituisca

concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera da partedell’autore

• Deve, comunque, sempre essere indicato:- Il nome dell’autore- Il titolo dell’opera- Il nome dell’editore

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Quali sono le più comuni violazioni al dirittod’autore compiute sui testi digitali?

La forma più comune di violazione del diritto morale di autore èil c.d. plagio ovvero l’illecita appropriazione e divulgazione sottoproprio nome di un’opera digitale altrui (come noto, infatti, tuttociò che infatti si può visualizzare sullo schermo del computer sipuò anche facilmente copiare mediante “copia ed incolla”).Il plagio, evidentemente, compromette i diritti dell’autore siasotto l’aspetto morale che patrimoniale.L’autore del testo digitale che si accorga di un plagio a propriodanno può adire l’autorità giudiziaria chiedendo l’accertamentodella propria paternità dell’opera ai sensi degli artt. 168 e 156 L.633/41 nonché l’inibizione dell’illecito comportamento da partedel terzo oltre, ovviamente, il risarcimento del danno.

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Meno gravi ma molto più diffusi nella pratica sono invece icasi di di violazione dei diritti patrimoniali d’autore attuatimediante la semplice riproposizione - sul proprio sito web osu altri supporti informatici - di contenuti digitali altrui su cuinon si vanta alcun diritto.Tale illecito è meno grave del plagio per il fatto che in talecaso, se il reale autore viene correttamente citato, il terzonon viola diritto morale d’autore di questi ma “solo” il suodiritto patrimoniale sull’opera stessa.

Il caso più comune di violazione del dirittodi sfruttamento economico dell’opera si ha inipotesi di violazione della protezione di une-book con successiva distribuzione dellostesso. In tal caso l’illecito sussisteindipendentemente dal fine di lucro del terzo.

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Per evitare ogni “disguido” o contestazione sull’illecito utilizzo daparte di terzi dei propri testi digitali pubblicati su internet il consiglio èquello di apporre nei propri siti web specifici “disclaimer” o noteinformative sul regime di utilizzazione del materiale contenuto nel sito

(copyright).

Giova tuttavia ricordare che una pagina web ed il suo contenuto èprotetta dalla LdA fin dal momento della sua creazione, senzabisogno di alcuna formalità.Da ciò ne consegue che le cosiddette “note di copyright” o“disclaimer” possono apparire, se non inutili, almeno superflue,poiché nulla aggiungono ad un diritto che già esiste.Poiché tuttavia, soprattutto su internet, molti ancora non hannocoscienza del diritto d’autore e tendono a considerare liberamentecopiabili i contenuti ivi rinvenuti per il solo fatto che sonogratuitamente disponibili, è utile spendere qualche parola peresplicitare il fatto che i materiali presenti sul sito sono protetti daldiritto di autore e non liberamente copiabili.

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Tale accortezza si rende addirittura necessaria perimpedire o disciplinare la riproduzione da parte diterzi di articoli giornalistici a carattere politico ofinanziario posto che ai sensi dell’art. 65, comma 1,L. 633/41 “gli articoli di attualità di carattereeconomico, politico o religioso … messi adisposizione del pubblico e gli altri materiali dellostesso carattere possono essere liberamenteriprodotti … se la riproduzione o l’utilizzazione non èstata espressamente riservata e purché si indichinola fonte da cui sono tratti, la data ed il nomedell’autore se riportato”.

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Ecco un esempio di disclaimer del sito spystocks.com:

CONDIZIONI GENRALI DI UTILIZZO DEL SERVIZIOSPYSTOCKS

SpyStocks e' un servizio di informazione on line acarattere finanziario ……………… Tutte le informazioni, idati, gli articoli, i contenuti editoriali, i software, leimmagini, i grafici, i file audio e video, i disegni e, ingenerale, il materiale contenuto e pubblicato sulServizio (qui di seguito i "Contenuti") sono diproprieta' di SpyStocks S.p.A. e sono protetti dalleleggi in materia di proprieta' industriale e/ointellettuale. L'Utente si obbliga a non copiare,modificare, creare lavori derivati da o, comunque,disporre in qualsiasi altro modo dei Contenuti.

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La dicitura “tutti i diritti riservati” presente nellanota informativa, quindi, esplicita la volontà deltitolare dei diritti sui testi digitali di non rivederliriprodotti da terzi senza il proprio preventivoconsenso risolvendo a monte ogni possibilecontestazione circa la liceità o meno dell’utilizzo deinostri contenuti digitali da parte dei terzi.

© Copyright

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A titolo esemplificativo, ricordiamo di fare attenzione in caso di:

• Rassegne stampa on line : Secondo quanto disposto dallaConvenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie edartistiche è possibile riprodurre citazioni di articoli di giornali eriviste periodiche a condizione che dette citazioni siano fatteconformemente ad un uso corretto e nella misura giustificatadallo scopo e, quindi, purché l’editore non abbia espressamentevietato la riproduzione e purché la riproduzione non integri lafattispecie della concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 e segg.c.c.Si può quindi concludere che una rassegna stampa on line sialegittima quando si limiti a citare il titolo e la fonte ma nonriproduca invece i contenuti in maniera talmente ampia erilevante da scoraggiare l’utente a visitare la pagina contenentel’articolo originale.

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Ove la rassegna stampa sia effettuata mediantecollegamenti ipertestuali va ricordato che di recente (5 luglio2003) una corte di giustizia Danese ha stabilito l'illegittimitàdella condotta consistente nel presentare titoli o sommari diarticoli pubblicati su un altro sito senza transitare dalla homepage dell'editore.

Sulla legittimità dei links (deep o surface) torneremo inseguito.

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• Email : Il testo scambiato via e-mailo via servizio istant messaging riceveuna tutela giuridica del tutto analogaa quella dell’ordinaria corrispondenza con laconseguenza che la corrispondenza aventecarattere confidenziale, contenete un’operadell’ingegno tutelata dal diritto d’autore o facenteriferimento alla vita privata non potrà esserepubblicata, riprodotta o comunque portata aconoscenza del pubblico senza l’espressoconsenso dell’autore.

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Come posso tutelare i miei testi digitali?In linea di massima si può affermare che i testi digitali, stantela loro “semplicità informatica” e comunque la possibilità diessere riprodotti riscrivendoli ex novo, non siano efficacementetutelabili.

• Utilizzo di particolari software (ad esempio Adobe Acrobat) cheinibiscono l’utilizzo della funzione “copia ed incolla”;

• Digital Rights Menagement (DRM), si sta andando nelladirezione di inserire in ogni pc un microchip che permettal’accesso ai quei soli documenti digitali per i quali si abbia idiritti di accesso progetto Palladium di Microsoft, decisionedella Federal Communication Commission dal 2005 anche suivideoregistratori, Microsoft Office 2003 che permette ilcontrollo all’accesso ai documenti;

• Monitoraggio successivo basato sui crawlers (EX: google)oppure su società specializzate nel monitoraggio della rete(Ex: cyveillance.com).

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2) La tutela delle fotografiedigitali

• Ai sensi degli artt. 1 e 2 della LdA sono protette“qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”(anche il digitale, quindi) le opere fotografichesempre che non si tratti delle c.d. semplici fotografie.

• l’opera di ingegno fotografico gode di protezioneper 70 anni dopo la morte dell’autore mentre lasemplice fotografia è tutelata per 20 anni dalla suaproduzione;

• Il diritto nasce dal momento stessa della creazionedella fotografia digitale senza bisogno di ulterioriformalità.

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Se trovo una fotografia su internet la posso liberamente utilizzare sul mio sito web?

Per rispondere a tale domanda bisogna in primo luogo distinguere:

- le c.d. opere fotografiche, tutelate dalla LdA;- Le semplici fotografie tutelate invece ai sensi

del c.d. diritto connesso d’autore.

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Le opere fotografiche• Sono quelle scattate con mezzi e creatività non comune

da un autore particolarmente dotato di talento (ad esempio le foto di Oliviero Toscani).

• Tali opere fotografiche non potrannoessere utilizzate senza il consensodell’autore se non limitatamente aduna copia ad uso strettamentepersonale SI utilizzo come screen saver NO pubblicazione sul nostro sito web.

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A maggior ragione tali fotografie non potranno essere inalcun modo modificate neppure, ad esempio, mediantecambio di risoluzione, cambio delle tonalità cromatiche,mediante applicazione di filtri, ecc.

L'opera fotografica gode della piena protezioneaccordata dalla legge, diritto morale d'autore e dirittopatrimoniale d'autore, qualora presenti valoreartistico e connotati di creatività, mentre in casocontrario - quando, configuri un mero attoriproduttivo privo dei suddetti requisiti (Cass. civile n.8186/1992) - beneficia della più limitata tutelaprevista dalla LdA per le c.d. semplici fotografie.

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Le semplici fotografie• Le semplici fotografie, invece, sono quelle fotografie che noi

tutti comunemente scattiamo e che sono prive di particolarepregio e costituiscono la maggior parte di quelle rinvenibili suinternet.

• Le semplici fotografie sono tutelate dalla LdA (art. 90) purchénella fotografia sia indicato:

- il nome del fotografo;- la data di produzione;- il nome dell’autore dell’opera eventualmente riprodotta.

In tal caso sorgerà in capo all’autore della semplice fotografiail c.d. diritto connesso (artt. 91 e 98 LdA) con conseguenteimpossibilità da parte dei terzi di utilizzare la semplicefotografia rinvenuta su internet senza previo pagamento di unequo compenso all’autore.

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Autore: Pinco PallinoData : 16.6.2003Panorama Santorini – Grecia

Esempio di indicazioni da apporre su una semplice fotografia per renderla oggetto di tutela da parte dalla LdA equo compenso in caso si utilizzo da parte di terzi

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Qualora invece – come comunemente accade su internet– non siano presenti tutti tali requisiti (nome autore, dataproduzione, ecc) le semplici fotografie sono liberamenteutilizzabili a meno che l’autore non provi la malafededell’altrui condotta.

Famoso a tal proposito il c.d. “caso Bernardini” ovvero lapersona che raccolse prima sul proprio sito internet e poi fecepubblicare su un libro una raccolta di foto tratte dallacampagna propagandistica di Silvio Berlusconi artatamentemodificate per fini di parodia.

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Non sono invece tutelate le immagini:

• di scritti• di documenti• di carte d’affari• di oggetti materiali• di disegni tecnici e prodotto similari.

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Le fotografie che ho personalmente scattato le posso pubblicare sul mio sito web?

La risposta a tale domanda è affermativa purché i soggetti o gli oggetti rappresentati non siano coperti da diritti poiché :- i soggetti si trovano in luogo pubblico (attore ritratto in una serata di beneficenza);- perché si hanno ottenuto i permessi (attore ritratto a casa sua);- perché i diritti sono scaduti l’opera d’arte antica

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A titolo esemplificativo ricordiamo che:

- per pubblicare il ritratto di una persona è sempre necessario il consensodi questa tranne nei casi di notorietà, di esigenza di giustizia o polizia, per scopi scientifici o culturali ovvero quando la fotografiche è stata scattata in occasioni svoltesi in pubblico o di interesse pubblico;- la fotografia di un comune panorama sarà verosimilmente sempre riproducibile (a meno che la riproduzione non sia effettuata in malafede a danno di terzi);- l’opera d’arte è liberamente riproducibile purché vengano rispettati i diritti dell’autore dell’opera che scadono dopo 70 anni dalla sua morte (diritto d’autore) e dopo 20 anni dalla produzione dell’opera (diritto connesso);

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Come posso tecnicamente tutelare le mie fotografie digitali?

Watermarking per watermarking si intende un ridotto gruppo di bitsche, in maniera del tutto invisibile, viene inserito nel documentodigitale (immagini, audio, video) e serve a proteggere la proprietàintellettuale dei contenuti digitali identificandone la provenienza e ladestinazione (nome dell’autore e del legittimo acquirente).Il watermark deve essere:- invisibile, anche se può essere visibile qualora tenda a scoraggiarein via preventiva l’abusiva duplicazione;- non identificabile, inserendosi in modo causale nei dati deldocumento digitale (c.d. rumore di fondo);- robusto, deve cioè resistere inalterato ad eventuali compressionidei dati in forma lossy.

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Fingerprinting consiste in un’impronta digitale del tutto visibile che vieneapposta al documento digitale e serva a scoraggiare in via preventival’abusiva duplicazione della fotografia;

Stenografia (dal greco stéganos=nacosto grafein=scrittura) consiste nellatecnica di inserire nelle immagini digitali un breve documento testualeinvisibile che contiene tutti i dati dell’autore e della licenza. Quando sirinviene su un altro sito una propria foto digitale, utilizzando l’apposita chiavedi interpretazione del codice che solo noi possediamo potremmo dimostrarela nostra proprietà sulla stessa. Se con la stenografia si potrannoimmagazzinare nella foto molti più dati relativi all’autore ed alla licenzarispetto il watermark questa, tuttavia, non resiste alle modifiche deldocumento originale (ad esempio le compressioni).

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3) La tutela delle pagine web• Va subito detto che il diritto d’autore sulla pagina è del tutto

indipendente da quello sui contenuti: una pagina puòessere protetta anche se rappresenta contenuti totalmentebanali o privi di diritto d’autore (perché scaduto, perchél’autore vi ha rinunciato o altro). La creatività di una paginaweb dipende infatti dal lavoro di organizzazione sistematicae visualizzazione dei contenuti, dalla sua “usabilità”, ecc.

• Ci si chiede, tuttavia, se l’oggetto della tutela giuridica dellepagine web sia il codice sorgente - cioè il linguaggio con ilquale è scritta la pagina – ovvero il risultato visivoovverosia ciò che appare sullo schermo (layout)?

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• Considerare oggetto di tutela il codice sorgente, tuttavia, pone alcuni problemi non sussistendo una corrispondenza biunivoca tra un dato layout grafico ed un dato listato di codice sorgente ben potendo infatti il primo essere ottenuto con diverse soluzioni tecniche oppure mediante l’utilizzo di diversi linguaggi di programmazione. In teoria, quindi, sarebbe possibile avere una medesima pagina internet “interpretata” partendo da codici sorgente che non hanno nemmeno una linea in comune. Scegliendo pertanto come oggetto di tutela, ai sensi della legge sul diritto d’autore, il solo codice, si finisce con il dover considerare lecita la copia pedissequa degli espedienti grafici visualizzati nel browser, utilizzando però un sorgente diverso

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E’ invece possibile considerare come oggetto di tutela anche il layout grafico della pagina web siccome visualizzato dal browser.

In tal caso il layout viene tutelato come bene giuridico in sé -prescindendo quindi dal codice sottostante e dai contenuti della pagina web - ogni qual volta abbia i connotati di un’opera dell’ingegno originale ed innovativa ovvero, ai sensi della normativa sulla concorrenza sleale, ogni qual volta un concorrente imiti pedissequamente le impostazioni grafiche utilizzate o comunque adotti impostazioni tali da creare confusione tra i siti web. In tale maniera le pagine html possono godere di una doppia tutela tramite cioè la disciplina del diritto d’autore e quella della concorrenza sleale.

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Le più comuni violazioni ad diritto d’autore sulle pagine web sono:

• La copia parziale o totale del codice di un sito web nelle ipotesi in cui sia possibile considerare il codicehtml come un’opera dell’ingegno tutelata dalla LdA(originale /innovativa), la sopra descritta condottacostituisce violazione del diritto d’autore

• Gli abusi sul c.d. “look&feel” nelle ipotesi in cui ciòche viene “rubato” non è un singolo elemento copertodal diritto d’autore bensì l’insieme dei colori utilizzati, laparticolare forma dei caratteri o di altri originaliespedienti che rendano un determinato sitoimmediatamente riconoscibile alla massa degli utentiinternet;

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• La riproduzione del sito su altro supporto (adesempio su cd) poiché i codici html vengono perla maggior parte compilati per essere pubblicati suinternet solo il legittimo titolare può deciderne edautorizzarne l’eventuale altrui fruizione off-line;

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Nel costruire il proprio sito web andrà tenuta ben presente l’illecità di alcune comunissime condotte quali:

• Il Deep Linking consiste in quella pratica di pubblicare sul proprio sitoweb un link (o collegamento ipertestuale) ad altro sito ma nondirettamente alla pagina principale di questo (il link alla home page ècomunemente detto surface link) bensì ad una pagina interna. Talecondotta può considerarsi illecita sotto svariati profili:

quale concorrenza sleale non permettendo molto spesso il deep linkingdi identificare immediatamente il reale fornitore dell’informazione conconseguente pericolo di confusione o sviamento di clientela ovveroancora di illecita appropriazione e usurpazione della paternità dicontenuti altrui;

quale soppressione dell’altrui marchio, ai sensi dell’art. 12 LeggeMarchi;

quale pregiudizio al sito linkato per diminuzione di conteggio accessicon conseguente danno per diminuita forza contrattuale nello stipularecontratti di pubblicità;

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Ciò purché, ovviamente, non vi sia l’espresso consenso al deep-linking da parte del sito web linkato

Ad esempio nel sito www.interlex.it compare il seguente disclaimer: I diritti relativi ai testi firmati sono dei rispettivi autori. La

riproduzione è vietata con qualsiasi mezzo analogico odigitale senza il consenso scritto dell'editore. E' consentitala copia per uso esclusivamente personale.Sono consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio,critica o recensione, purché accompagnate dal nomedell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte"InterLex", compreso l'indirizzo telematico

"http://www.interlex.it".Sono consentiti i link da altri siti alla prima pagina diInterLex o a pagine interne (deep link). Non occorre chiedereun'autorizzazione, ma è gradita una segnalazione del linkinserito.

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Se in Italia non vi sono state ancora pronunce giudiziarie in tema dideep-linking non così è avvenuto all’estero anche se con risultati

contrastanti:

Con sentenza del 26 dicembre 2000 il Tribunale di Parigi hadichiarato l'illiceità del deep linking su ricorso della società Cadre on lineche aveva lamentato la scorretta condotta della società Keljob SA, laquale, utilizzando nel proprio sito keljob.com deep linking diretti allepagine interne del proprio sito cadreonline.com, arbitrariamentemodificava i codici html di tali pagine web impedendo altresì ai navigatorila visualizzazione dell'url di destinazione ;

Con sentenza 22.8.2000 il Tribunale Rotterdam ha ritenuto lecito ildeep-linking ritenendo che il deep linking e i riferimenti ipertestuali sonouna pratica comune e costitutiva del web stesso e ha ritenuto la perditadi introiti lamentata dalla ricorrente per mancato conteggio di accessinon imputabile ai deep linkers ma bensì alle strategie pubblicitarie sceltedai gestori del sito poiché non esiste nessuna norma che impediscal'inserimento di banner pubblicitari nelle pagine interne del sito.

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• Il c.d. Framing (letteralmente cornice) consiste in quella tecnicadi programmazione che vincola la visualizzazione di diversicontenuti di un sito ad elementi grafici costanti che, appunto,fungono da cornice del sito web. Tale tecnica è particolarmentepericolosa perché il frame può essere utilizzato non solo perveicolare i contenuti del proprio sito web ma anche quellipresenti in altri siti i quali verrebbero così visualizzati in costanteassociazione con la cornice del nostro sito web con evidentiprofili di illiceità ai sensi della disciplina della concorrenza sleale,dello sfruttamento parassitario del lavoro altrui e per il rischio diconfusione negli utenti.A differenza del deep-linking, inoltre, in presenza di tecniche diframing l’abuso dell’altrui diritto sussiste sempre sia nel caso incui il frame punti alla home page di un altro sito sia, a maggiorragione, in presenza di un deep-linking. In tal caso sia avràanche violazione dell’art. 12 della Legge Marchi (impossibilitàdel commerciante di sopprimere il marchio del produttore) e deldiritto di autore.

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Esempio di framing:Sito di origine, nell’esempio quello del Corriere della Sera

Sito di destinazione, nell’esempio quello di F. Fontana, ove sul margine superiore rimane il marchio del sito di provenienza Corriere della Sera.

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• I Meta tags: i modi in cui si raggiunge un sito internet sono normalmente due: uno diretto consistente nel digitare l’esatto indirizzo del sito che stiamo cercando ed uno indiretto consistente nel passare attraverso un motore di ricerca.

I motori di ricerca, a loro volta, rintracciano il sito che stiamo cercando analizzando i nomi a dominio dei siti internet, il titolo delle pagine web, i contenuti testuali di tali pagine e, soprattutto, i c.d. meta tags ovvero quei tag di codice html aventi proprio la funzione di indicare ai motori di ricerca gli argomenti trattati dal sito (attraverso gli attributi name=keywords e content).

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Accade così nella pratica che talvolta per dare rapida notorietà ad un sito web o per sviare i navigatori dai siti di aziende concorrenti vengano utilizzati nei meta tag marchi famosi altrui dando così vita al c.d. “traffic diversion” o deviazione del traffico.

Il pericolo di confusione per i consumatori di tale pratica è tanto maggiore in quanto i meta tags non sono visibili nella pagina web visualizzata essendo invece necessario, per visualizzarli, visualizzare il codice html sorgente della pagina stessa.

I meta tags quindi non devono contenere:- nome di persona senza il consenso di questa ai sensi dell’art. 6 c.c. ogni persona ha diritto a che il proprio nome non sia utilizzato od usurpato da altri;- marchio altrui legge marchi- termini non corrispondenti al contenuto reale del sito condotta sanzionabile ai sensi del D.Lgs. 74/92 sulla “pubblicità ingannevole” poiché può indurre in errore i consumatori.

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Il problema dell’utilizzo scorretto dei meta tags, specie per attuare tecniche di concorrenza sleale o di abuso del marchio, sono da tempo conosciuti e condannanti dalla giurisprudenza anche italiana.

Famoso è il provvedimento del Tribunale di Roma del 18.1.2001 nel c.d. caso Genertel nel quale compagnia assicuratrice aveva citato in giudizio la Crowe Assicurazioni sentirla condannare per aver inserito nei meta tags del proprio sito web il marchio Genertel così che tutti gli utenti della rete che avessero per mezzo di un motore di ricerca ricercato il sito web della Genertel sarebbero stati immediatamente indirizzato sul sito web della società concorrente Crowe Assicurazioni.

Più recentemente il Tribunale di Ancona in data 24.3.2003 ha inibito ad una società di utilizzare il marchio di un’altra impresa quale meta-tags per indirizzare fraudolentemente gli utenti di internet verso il proprio sito web.

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A chi spetta la proprietà intellettuale del sito web? al committente od alla web agency?

• Dipende. E’ bene che colui che commissiona larealizzazione di una o più pagine web ad un soggettoesterno specifichi esplicitamente nel contratto che conesso vengono trasferiti anche tutti diritti disfruttamento economico sull’opera creata. Viceversapotranno porsi delicate questioni, poiché,interpretando alla lettera la legge sul diritto d’autore,all’autore solamente competono tutti i diritti diriproduzione, modifica, fissazione, ecc. e la cessionedi uno tra essi non implica affatto la cessione deirimanenti. Un contratto mal scritto potrebbe esporre ilcommittente al rischio di non poter modificare lepagine per la cui realizzazione ha pagato.

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Conclusioni:• Si può, quindi, concludere il presente incontro affermando che i

contenuti digitali che solitamente compaiono nei siti web sonotutelati dalla LdA alla stessa stregua del loro omologhi pubblicatisui più tradizionali formati cartacei.

• Non vanno tuttavia sottaciute alcune particolarità proprie deiprodotti digitali che rendono più difficile, in un’ottica processuale,la difesa dei diritti del loro autore.

Si pensi, ad esempio, all’assoluta identità sussistente traoriginale e copia delle fotografie digitali che, in mancanza dipossibilità di esibire il negativo, rende spesso difficile la provadella loro titolarità ovvero alla facile modificabilità di quantovisualizzabile sullo schermo del computer che di recente haindotto la Corte di Cassazione – con sentenza n. 2912 del18.2.2004 – a ritenere non utilizzabile ai fini probatori una copiadi “pagina web” su supporto cartaceo se non risulti essere stataraccolta con garanzia di rispondenza all’originale e di riferibilità aun ben individuato momento.