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Dicembre Speciale 2009 SPECIALE ACQUACOLTURA BIOLOGICA Il nuovo Regolamento Europeo relativo alla produzione di alghe marine e animali spiegato nei dettagli

La Scienza della Qualità speciale acquacoltura

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Page 1: La Scienza della Qualità speciale acquacoltura

DicembreSpeciale

2009

SPECIALEACQUACOLTURA

BIOLOGICA

Il nuovoRegolamento

Europeorelativo

alla produzionedi alghe marine

e animalispiegato

nei dettagli

Page 2: La Scienza della Qualità speciale acquacoltura

2dicembre 2009

710/2007 non può che svolgersi tenendo sottomano

anche il testo del reg. (CE) num. 889/08. Così, il campo

di applicazione e le definizioni di cui al reg. (CE) num.

889/08 sono modificate in modo da includere l’acqua-

coltura biologica. Inoltre, nuove definizioni sono intro-

dotte (segnatamente, quelle di “impianto di acquacol-

tura a ricircolo chiuso”, “energia da fonti rinnovabili”,

“incubatoio”, “vivaio”, “inquinamento”, “ciclo di pro-

duzione”, “specie allevate localmente”, “coefficiente

di densità”: v. art. 1). E’ inoltre inserito nel testo del

reg. (CE) num. 889/08 il Capo 1-bis, recante

“Produzione di alghe marine”, il quale definisce le

norme di produzione dettagliate per la raccolta e la

coltivazione di alghe marine, applicabili alla produzio-

ne di tutte le alghe marine pluricellulari nonché di fito-

plancton e di microalghe da utilizzare come mangime

per gli animali di acquacoltura.

UN REGOLAMENTO COMPLESSO

IN VIGORE DAL PRIMO LUGLIO 2010

Per quanto riguarda, invece, l’allevamento di specie

animali, il regolamento in questione introduce nel

testo del reg. (CE) num. 889/08 il Capo 2-bis, recante

“Produzione di animali d’acquacoltura”, e consistente

nella elaborazione di norme di produzione dettagliate

per le specie di pesci, crostacei, echinodermi e mollu-

schi elencate all’allegato XIII bis (introdotto dal reg.

(CE) num. 710/09).

Oltre alle norme sulla produzione, il regolamento in

esame contiene anche specifiche disposizioni sui con-

trolli specifici tanto per le alghe marine (artt. 73 bis e

ter inseriti nel reg. (CE) num. 889/08)) quanto per gli

animali (artt. da 79 bis a 79 quinquies).

La complessità del regolamento, che arricchisce in

misura rilevante il già articolato testo del reg. (CE)

num. 889/09), è tale da avere indotto i suoi estensori a

posticiparne l’entrata in vigore al 1° luglio 2010 (salve

le eccezioni contenute nell’art. 2).

Nell’anno 2002 la Commissione europea, in una comu-

nicazione rivolta al Consiglio e al Parlamento europeo,

ha illustrato le prospettive di sviluppo dell’acquacoltu-

ra, auspicando per tale attività produttiva il ruolo di

alternativa produttiva al settore (notoriamente in crisi)

della pesca, e di fattore di promozione dell’insedia-

mento umano nelle zone rurali e costiere.

In tale contesto si colloca la disciplina della produzione

di animali e alghe marine dell’acquacoltura biologica.

Come è noto, il campo di applicazione del regolamen-

to (CE) num. 834/2007 si estende anche all’acquacoltu-

ra (art. 1) - la cui definizione è contenuta nel regola-

mento (CE) num. 1198/2006, relativo al Fondo europeo

per la pesca - praticata nel rispetto dei principi dello

sfruttamento sostenibile (art. 4), del mantenimento

della biodiversità degli ecosistemi acquatici naturali e

della salvaguardia degli ecosistemi acquatici e costieri,

nonché dell’alimentazione delle specie allevate tramite

mangime biologico (art. 5). Norme specifiche sono det-

tate per l’allevamento di animali d’acquacoltura biolo-

gica (art. 15 e, più in generale, Titolo III del regola-

mento citato). Tuttavia, il successivo regolamento (CE)

num. 889/09 della Commissione europea, recante

modalità di applicazione del regolamento (CE) num.

834/2007, non ha preso in considerazione le norme di

produzione relative all’acquacoltura biologica e alla

produzione di alghe marine biologiche (art. 1), fatta

salva, in realtà, l’applicazione temporanea di alcune

disposizioni (artt. 3-92) fino al momento dell’emana-

zione di specifiche norme di attuazione.

L’ACQUACOLTURA: UNA RISORSA

CONTRO LA CRISI DELLA PESCA

Orbene, si deve al regolamento (CE) num. 710/2009

della Commissione del 5 agosto 2009, l’emanazione di

specifiche disposizioni attuative del reg. (CE) num.

834/2007 per quanto riguarda la produzione di anima-

li e di alghe marine dell’acquacoltura biologica.

La lettura del regolamento (CE) num. 710/2007 non si

presenta agevole in quanto, anziché emanare un testo

“autonomo”, il legislatore comunitario - verosimilmen-

te ispirato dalla volontà di contenere in un unico atto

tutte le disposizioni attuative del reg. (CE) num.

834/2007- ha preferito intervenire a modifica del reg.

(CE) 889/08. Pertanto, l’esame del reg. (CE) num.

Avv. Sebastiano RizzioliUniversità di Ferrara

SDA Studio di Diritto [email protected]

La produzione di animalie di alghe marine

Page 3: La Scienza della Qualità speciale acquacoltura

3 dicembre 2009

Con la pubblicazione del Reg. (CE) n. 710/2009 del 5

agosto 2009, la Commissione Europea ha regolamenta-

to, a livello comunitario, le norme di produzione delle

alghe marine e degli animali d’acquacoltura biologica,

modificando il Reg. (CE) n. 889/2008 del 5 settembre

2008 [regolamento di applicazione del Reg. (CE)

834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione

biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici].

Ai sensi del Reg. (CE) n. 710/2009 gli operatori che alle-

vano pesci d’acqua dolce (trote, salmoni, carpe, ecc.),

pesci d’acqua salata (spigole, orate, rombi, anguille,

ecc.), gamberi e altri molluschi, cozze, ostriche e anche

alghe, potranno, a partire dal 1° luglio 2010, definire,

etichettare e commercializzare le proprie produzioni

“da agricoltura biologica” o “biologiche” a condizione

che:

• notifichino la propria attività all’Autorità competen-

te ed all’organismo si controllo prescelto;

• redigano una descrizione completa dell’unità di pro-

duzione, degli stabilimenti, dei siti e dell’attività;

• redigano tutte le misure concrete da prendere a

livello dell’unità di produzione, degli stabilimenti,

dei siti e dell’attività per garantire il rispetto delle

norme di produzione biologica;

• redigano tutte le misure precauzionali da prendere

per ridurre il rischio di contaminazione da parte di

prodotti o sostanze non autorizzati e le misure di

pulizia da prendere nei luoghi di magazzinaggio e

lungo tutta la filiera di produzione dell’operatore;

• redigano una valutazione ambientale, proporziona-

ta all’unità di produzione, intesa ad accertare le con-

dizioni dell’unità di produzione e dell’ambiente cir-

costante ed i probabili effetti del suo esercizio. Tale

valutazione deve basarsi sull’allegato IV della

Direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione del-

l’impatto ambientale di determinati progetti pubbli-

ci e privati;

• redigano un piano di gestione sostenibile, propor-

zionato all’unità di produzione, che descriva in det-

taglio gli effetti ambientali delle attività svolte, il

monitoraggio ambientale che verrà condotto e le

misure che saranno prese per limitare gli effetti

negativi sull’ambiente acquatico e terrestre circo-

stante, indicando, se del caso, il rilascio di nutrienti

nell’ambiente per ciclo di produzione o all’anno; un

calendario di riduzione dei rifiuti da porre in essere

all’inizio delle attività. Il piano dovrà contenere,

inoltre, le registrazioni relative alla manutenzione e

alla riparazione dell’attrezzatura tecnica.

Per la produzione di animali d’acquacoltura, il piano

deve:

• descrivere le misure difensive e preventive contro i

predatori ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa

alla conservazione degli habitat naturali e seminatu-

rali e della flora e della fauna selvatica;

• rispettare, per la produzione delle alghe, le norme

previste sulla biodiversità degli ecosistemi acquatici

naturali, sull’idoneità del mezzo acquatico, sulle

modalità di coltivazione e di raccolta, sulle modalità

di pulizia;

• rispettare, per la produzione di animali d’acquacol-

tura, le norme previste sulla biodiversità degli ecosi-

stemi acquatici naturali, sull’origine degli animali,

sulle pratiche zootecniche, sulla riproduzione, sulla

scelta dei riproduttori, sulla produzione di seme, sul-

l’alimentazione, sulla prevenzione delle malattie e

sulle cure veterinarie, sulle modalità di pulizia;

• sottoporsi al controllo degli Organismi di controllo

accreditati ai sensi della norma europea EN 45011 ed

autorizzati dal Ministero delle Politiche Agricole

Alimentari e Forestali.

NORME DI PRODUZIONE DELLE ALGHE MARINE

La nuova normativa [combinato disposto tra il Reg.

(CE) n. 834/2007 ed il Reg. (CE) n. 889/2008 così come

modificato dal Reg. (CE) n. 710/2009] stabilisce che l’al-

ghicoltura è un sistema basato sull’interazione tra le

migliori pratiche ambientali, su di un alto livello di bio-

diversità degli ecosistemi acquatici naturali, sulla salva-

guardia delle risorse naturali, sulla salute dell’ambien-

te acquatico nel tempo e sulla qualità degli ecosistemi

acquatici e terresti circostanti. Le norme di produzione

delle alghe marine si applicano alla raccolta e alla col-

tivazione di alghe marine.

In attesa di specifiche modifiche delle norme di produ-

zione (mutatis mutandis), le stesse si applicano anche

Carmelo Bonarrigoresponsabile documentazione

QCertificazioni [email protected]

Acquacoltura biologica:ecco tutte le novità

Page 4: La Scienza della Qualità speciale acquacoltura

dell’habitat naturale o alla tutela della specie nella

zona di raccolta;

d) la raccolta sia effettuata in modo tale che le quanti-

tà raccolte non incidano in misura rilevante sullo

stato dell’ambiente acquatico;

e) le modalità di raccolta, quali la tecnica di raccolta, la

dimensioni minime, l’età, i cicli riproduttivi e le

dimensioni delle alghe restanti, consentano la rige-

nerazione delle alghe marine;

Se le alghe marine sono prelevate in zone di raccolta

comune o condivisa, l’operatore dovrà dimostrare (con

adeguati documenti giustificativi) che l’insieme del rac-

colto è conforme alla normativa comunitaria in mate-

ria di alghicoltura biologica.

Coltivazione di alghe marine

La coltivazione di alghe marine biologiche deve essere

praticata in zone costiere con le seguenti caratteristiche:

a) elevata qualità ecologica, in particolare sui requisiti

di qualità delle acque e sulla salubrità delle stesse;

b)devono possedere i requisiti previsti per le zone di

classe A e B di cui all’allegato II del Reg. (CE) n.

854/2004;

La coltivazione di alghe marine biologiche deve essere

praticata nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) siano adottate pratiche sostenibili in tutte le fasi

della produzione e della raccolta di alghe marine

giovani;

b) la densità di coltura o l’intensità operativa deve esse-

re tale da salvaguardare l’integrità dell’ambiente

acquatico, assicurando che non venga superata la

quantità di alghe che può essere tollerata senza

effetti negativi per l’ambiente. Tale pratica deve

essere debitamente registrata;

c) la raccolta non deve nuocere alla stabilità a lungo

termine dell’habitat naturale o alla tutela della spe-

cie nella zona di raccolta;

d)al fine di garantire il mantenimento di un’ampia

banca di geni, la raccolta di alghe marine allo stato

brado deve avvenire su base periodica per supplire

alle coltivazioni domestiche.

Fertilizzazione

Nell’alghicoltura in mare è vietato utilizzare fertiliz-

zanti; pertanto l’apporto di elementi nutritivi deve

avvenire:

alla produzione di tutte le alghe marine pluricellulari

nonché di fitoplancton e di microalghe da utilizzare

anche come mangime per gli animali di acquacoltura.

Idoneità del mezzo acquatico

L’alghicoltura biologica deve essere praticata in luoghi

non esposti alla contaminazione da sostanze o prodot-

ti non autorizzati per la produzione biologica o da

inquinanti che comprometterebbero il carattere biolo-

gico dei prodotti. Nell’alghicoltura biologica le unità di

produzione biologica devono essere adeguatamente

separate dalle unità non biologiche. La separazione è

determinata:

• dalla situazione naturale;

• da impianti di distribuzione dell’acqua distinti;

• da opportune distanze;

• dall’andamento delle maree;

• dall’ubicazione a monte o a valle dell’unità di pro-

duzione biologica.

La Autorità competente può designare i luoghi o le

zone che ritengono non adeguati all’acquacoltura bio-

logica o alla raccolta di alghe marine e può altresì fis-

sare distanze di separazione minime tra le unità di pro-

duzione biologica e non biologica, dandone comunica-

zione agli altri Stati membri ed alla Commissione

Europea. Le aziende che praticano l’alghicoltura biologi-

ca devono usare di preferenza fonti di energia rinnova-

bile e riciclare il materiale utilizzato. Inoltre, se possibile,

l’impiego di calore residuo è limitato all’energia da fonti

rinnovabili. Per la raccolta delle alghe viene effettuata

una stima iniziale, una tantum, della biomassa.

Raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche

La raccolta delle alghe marine selvatiche e di parti di

esse, che crescono naturalmente nel mare, è considera-

ta un metodo di produzione biologica a condizione

che:

a) le zone di crescita siano di elevata qualità ecologica,

in particolare sui requisiti di qualità delle acque e

sulla salubrità delle stesse;

b) le alghe marine selvatiche commestibili non siano

raccolte in zone che non rispondano ai requisiti pre-

visti per le zone di classe A e B di cui all’allegato II

del Reg. (CE) n. 854/2004;

c) la raccolta non nuoccia alla stabilità a lungo termine

4dicembre 2009

Acquacoltura biologica:ecco tutte le novità

Page 5: La Scienza della Qualità speciale acquacoltura

a) naturalmente, attraverso gli elementi nutritivi pre-

senti nell’ambiente; o

b)provenire dalla produzione di animali dell’acquacoltu-

ra biologica, preferibilmente prodotti nelle immedia-

te vicinanze, nell’ambito di un sistema di policoltura.

Negli impianti a terra (istallazioni domestiche) le quan-

tità di elementi nutritivi apportati dall’esterno devono

essere uguali o inferiori a quelli dell’acqua in entrata.

E’ consentito utilizzare solo nutrienti di origine vegeta-

le e minerale elencati nell’allegato I del Reg (CE) n.

889/2008. Gli operatori devono conservare i documenti

giustificativi che attestano che gli elementi nutritivi

apportati dall’esterno sono uguali o inferiori a quelli

dell’acqua in entrata.

Interventi antivegetativi e pulizia degli impianti

e dell’attrezzatura di produzione

Gli organismi incrostanti devono essere rimossi unica-

mente a mano o con messi fisici e, se del caso, restitui-

ti al mare a debita distanza dal sito di coltura. La puli-

zia degli impianti e dell’attrezzatura di produzione

deve essere effettuata con mezzi fisici o meccanici.

Tuttavia, se questi non danno risultati soddisfacenti,

possono essere utilizzati i prodotti elencati nell’allega-

to VII, sezione 2 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Trasformazione delle alghe marine

Durante le operazioni di risciacquo, gli operatori devo-

no rispettare le seguenti condizioni:

a) se il prodotto finale è costituito da alghe marine fre-

sche, le alghe appena raccolte sono risciacquate con

acqua di mare;

b)se il prodotto finale è costituito da alghe marine di-

sidratate, il risciacquo può essere effettuato anche

con acqua potabile.

Durante le operazioni di disidratazione, gli operatori

devono rispettare le seguenti condizioni:

a) per eliminare l’umidità si può utilizzare il sale;

b)è vietato essiccare le alghe mettendole a diretto con-

tatto con una fiamma;

c) se il processo di essiccazione avviene con l’impiego di

corde o altri attrezzi, questi devono essere esenti da

trattamenti antivegetativi nonché da detergenti e

disinfettanti, salvo se si tratta di uno dei prodotti,

previsti par tale uso, elencati nell’allegato VII del

Reg. (CE) n. 889/2008.

5 dicembre 2009

Il Regolamento (CE) n. 710/2009 spiegato dai nostri esperti

Immagazzinamento

Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono

gestite in modo tale da garantire l’identificazione dei

lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od

entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non

rispondenti alle norme di produzione biologica. I pro-

dotti biologici sono chiaramente identificabili in qual-

siasi momento.

Nelle unità di produzione di alghe marine è vietato il

magazzinaggio di fattori di produzione diversi da quel-

li autorizzati a norma del Reg. (CE) n. 889/2008.

Qualora un operatore tratti prodotti non biologici e

prodotti biologici e questi ultimi vengano immagazzi-

nati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri

prodotti agricoli o alimentari:

a) i prodotti biologici sono tenuti separati dagli altri

prodotti agricoli e/o alimentari;

b)vengono prese tutte le misure necessarie per garan-

tire l’identificazione delle partite e per evitare

mescolanze o scambi con prodotti non biologici;

c) viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata

controllata l’efficacia, prima di effettuare il traspor-

to dei prodotti biologici; l’operatore deve registrare

tali operazioni.

Conversione

Nella legislazione del regolamento comunitario in

materia di agricoltura biologica la conversione è il

periodo che intercorre tra l’entrata nel sistema di con-

trollo ed il momento in cui un prodotto ottenuto in un

sito produttivo o in un’unità produttiva può essere

commercializzato con la denominazione “da agricoltu-

ra biologica” o “biologico”. Per le alghe marine tale

periodo è così definito:

Page 6: La Scienza della Qualità speciale acquacoltura

tore di accertare e all’organismo di controllo di verifi-

care che i raccoglitori hanno fornito esclusivamente

alghe selvatiche prodotte in conformità al Reg. (CE) n.

834/2007.

NORME DI PRODUZIONE

PER ANIMALI D’ACQUACOLTURA

La nuova normativa [combinato disposto tra il Reg.

(CE) n. 834/2007 ed il Reg. (CE) n. 889/2008 così come

modificato dal Reg. (CE) n. 710/2009] stabilisce che la

produzione di animali dell’acquacoltura biologica si

deve basare sui seguenti principi:

a) la progettazione e la gestione appropriata dei pro-

cessi biologici, fondate su sistemi ecologici che

impiegano risorse naturali interne ai sistemi stessi

con metodi che:

- utilizzano organismi viventi e metodi di produzio-

ne meccanici;

- praticano l’acquacoltura rispettando il principio

dello sfruttamento sostenibile della pesca;

- escludono l’uso di OGM e dei prodotti derivati o

ottenuti da OGM ad eccezione dei medicinali vete-

rinari;

- si basano su valutazioni del rischio e, se del caso, si

avvalgono di misure precauzionali e di prevenzio-

ne;

b) la limitazione dell’uso di fattori di produzione esterni;

c) la rigorosa limitazione dell’uso di fattori di produ-

zione ottenuti per sintesi chimica;

d)mantenere la biodiversità degli ecosistemi acquatici

naturali, la salute dell’ambiente acquatico nel

tempo e la qualità degli ecosistemi acquatici e terre-

stri circostanti;

e) somministrare mangime proveniente dallo sfrutta-

mento sostenibile della pesca, inteso come lo sfrut-

tamento di una risorsa acquatica, che vive in una

determinata zona di gestione, in condizioni tali che

il suo sfruttamento futuro non sia compromesso e

che non si ripercuota negativamente sugli ecosiste-

mi marini, ai sensi del Reg. (CE) n. 2371/2002, o

f) somministrazione mangime biologico composto di

ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e

di sostanze naturali di origine non agricola.

Le norme di produzione per gli animali dell’acquacol-

tura si applicano alle seguenti specie:

a) per un sito di raccolta di alghe marine, il periodo di

conversione è di sei mesi;

b)per un’unità di coltivazione di alghe marine, il perio-

do di conversione è di sei mesi o di un intero ciclo di

produzione se questo è superiore a sei mesi.

Registrazioni

Allo scopo di avere una corretta contabilità di magaz-

zino e finanziaria e di avere le informazioni che con-

sentono di identificare i fornitori e quantificare le

materie prime acquistate e quelle utilizzate, di avere i

riferimenti dei clienti e dei quantitativi a questi vendu-

ti e di avere tutta la documentazione necessaria alla

testimonianza della corretta applicazione del metodo

di produzione nel rispetto della normativa, l’operatore

cura la compilazione delle registrazioni e compila e

conserva tutti gli altri documenti che si rendono neces-

sari (fatture di acquisto; fatture di vendita; dichiarazio-

ni di conformità; documenti giustificativi dei mezzi tec-

nici/prodotti acquistati; ecc.), così come richiesto dal-

l’articolo 66 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Oltre alle suddette registrazioni l’operatore deve anno-

tare, nel registro della produzione di alghe marine, i

dati relativi alla produzione e tenuto permanentemen-

te a disposizione dell’organismo di controllo presso la

sede dell’azienda. Nel suddetto registro devono essere

annotati almeno le seguenti informazioni:

a) elenco delle specie, data e quantità raccolta;

b)data di applicazione, tipo e quantità di fertilizzante

utilizzato;

c) densità di coltura o l’intensità operativa.

Per la raccolta delle alghe marine selvatiche, devono

essere annotati anche le seguenti informazioni:

a) storia dell’attività di raccolta per ciascuna specie

nelle praterie designate;

b)stima del raccolta (in volume) per stagione, docu-

mentando la gestione sostenibile e l’assenza di

impatto a lungo termine sulle aree di raccolta;

c) potenziali fonti di inquinamento delle praterie di rac-

colta, documentando la gestione sostenibile e l’assen-

za di impatto a lungo termine sulle aree di raccolta;

d)resa annua sostenibile per ciascuna prateria.

Presso l’unità o nei locali dell’azienda devono essere

tenuti i documenti contabili che consentano all’opera-

6dicembre 2009

Acquacoltura biologica:ecco tutte le novità

Page 7: La Scienza della Qualità speciale acquacoltura

1) salmonidi in acqua dolce [Salmotrota (Salmo trut-

ta) — Trota iridea (Oncorhynchus mykiss) — Salmerino

di fontana nordamericano (Salvelinus fontinalis) —

Salmone (Salmo salar) — Salmerino alpino (Salvelinus

alpinus) — Temolo (Thymallus thymallus) — Salmerino

di lago nordamericano (Salvelinus namaycush) —

Salmone del Danubio (Hucho hucho)]

2) salmonidi in acque marine [Salmone (Salmo

salar), Salmotrota (Salmo trutta) — Trota iridea

(Oncorhynchus mykiss)]

3) merluzzi (Gadus morhua) e altri gadidi, spigole

(Dicentrarchus labrax), orate di mare (Sparus aurata),

ombrine boccadoro (Argyrosomus regius), rombi

(Psetta maxima [= Scopthalmus maximux]), pagri

mediterranei (Pagrus pagrus[=Sparus pagrus]),

ombrine ocellate (Sciaenops ocellatus) e altri sparidi,

nonché sigani (Siganus spp);

4) spigole, orate, ombrine boccadoro, triglie (Liza,

Mugil) e anguille (Anguilla spp) nelle lagune a marea

e nelle lagune costiere;

5) storioni in acque dolci - Specie interessata: famiglia

Acipenser;

6) piscicoltura biologica in acque interne - Specie inte-

ressate: famiglia delle carpe (Cyprinidae) e altre specie

affini in regime di policoltura, tra cui pesce persico, luc-

cio, pesce gatto, coregonidi, storione;

7) gamberi peneidi e gamberetti di acqua dolce

(Macrobrachium sp.);

8) molluschi ed echinodermi;

9) Pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (Chanos

chanos), tilapia (Oreochromis sp.), pangasio (Pangasius

sp.).

In attesa di specifiche modifiche delle norme di produ-

zione (mutatis mutandis), le stesse si applicano anche

allo zooplancton, ai micro-crostacei ai rotiferi, ai vermi

e ad altri animali acquatici da utilizzare come mangime.

Idoneità del mezzo acquatico

L’allevamento di animali d’acquacoltura biologica deve

essere praticato in luoghi non esposti alla contamina-

zione da sostanze o prodotti non autorizzati per la pro-

duzione biologica o da inquinanti che compromette-

rebbero il carattere biologico dei prodotti.

Nell’allevamento di animali d’acquacoltura biologica le

unità di produzione biologica devono essere adegua-

7 dicembre 2009

Il Regolamento (CE) n. 710/2009 spiegato dai nostri esperti

tamente separate dalle unità non biologiche. La sepa-

razione è determinata:

• dalla situazione naturale;

• da impianti di distribuzione dell’acqua distinti;

• da opportune distanze;

• dall’andamento delle maree;

• dall’ubicazione a monte o a valle dell’unità di pro-

duzione biologica.

L’Autorità competente può designare i luoghi o le zone

che ritengono non adeguati all’acquacoltura biologica

o alla raccolta di alghe marine e possono altresì fissare

distanze di separazione minime tra le unità di produ-

zione biologica e non biologica, dandone comunica-

zione agli altri Stati membri ed alla Commissione

Europea.

Le aziende che praticano l’allevamento di animali d’ac-

quacoltura biologica devono usare di preferenza fonti

di energia rinnovabile e riciclare il materiale utilizzato.

Inoltre, se possibile, l’impiego di calore residuo è limita-

to all’energia da fonti rinnovabili.

Gli operatori situati in aree adiacenti si possono coordi-

nare, in maniera verificabile, per la stesura dei rispettivi

piani di gestione. Per la produzione di animali d’acqua-

coltura in stagni, vasche o vasche rettangolari «race-

way» (canalizzazioni), le aziende sono dotate di letti

filtranti naturali, di vasche di decantazione, di filtri bio-

logici o di filtri meccanici per la raccolta dei nutrienti

residui oppure utilizzano alghe marine e/o animali

(molluschi bivalvi e alghe) che contribuiscono a miglio-

rare la qualità dei reflui.

Se del caso, il monitoraggio degli effluenti ha luogo ad

intervalli regolari.

Page 8: La Scienza della Qualità speciale acquacoltura

delle risorse alimentari. Documenti giustificativi dell’o-

rigine e del trattamento degli animali sono tenuti a di-

sposizione dell’autorità o dell’organismo di controllo.

Sono scelte specie che possano essere allevate senza

arrecare danni rilevanti agli stock selvatici.

Origine e gestione degli animali

di acquacoltura non biologici

Possono essere introdotti in un’azienda biologica ani-

mali allevati in modo non biologico solo quando non

siano disponibili giovani stock provenienti da riprodut-

tori o da aziende biologiche ed alle seguenti condizio-

ni:

a)a fini riproduttivi o per migliorare il patrimonio

genetico e in mancanza di animali di acquacoltura

biologici.

Possono essere introdotti in un’azienda biologica

animali selvatici catturati o animali di acquacoltura

non biologici. Questi animali devono essere allevati

in regime di produzione biologica per almeno tre

mesi prima di essere utilizzati per la riproduzione;

b)a fini di ingrasso e in mancanza di novellame biolo-

gico.

Può essere introdotto in un’azienda biologica del

novellame non biologico. Almeno gli ultimi due

terzi del ciclo di produzione deve essere svolto in

regime di produzione biologica.

La percentuale massima di novellame non biologico

introdotto nell’allevamento deve essere pari all’80%

entro il 31 dicembre 2011, al 50% entro il 31 dicembre

2013 e allo 0% entro il 31 dicembre 2015. La raccolta di

novellame selvatico a fini di ingrasso è tassativamente

limitata ai seguenti casi:

• immissione spontanea di larve e di avannotti di pesci

o di crostacei al momento del riempimento degli sta-

gni, degli impianti di contenimento e dei recinti;

• anguilla cieca europea, a condizione che sia stato

approvato un piano di gestione dell’anguilla per il

sito interessato e che la riproduzione artificiale del-

l’anguilla rimanga impraticabile.

Pratiche di allevamento degli animali

di acquacoltura

Le persone addette alla cura degli animali devono pos-

sedere le necessarie conoscenze e competenze di base

Produzione simultanea, biologica e non biologica

Nella produzione di animali d’acquacoltura biologica

l’intera azienda deve essere gestita secondo le norme

in materia di agricoltura biologica. Tuttavia un’azienda

può essere suddivisa in siti di produzione di acquacol-

tura non tutti in regimi di produzione biologica. Ciò si

può applicare alle stesse specie purché ci sia un’ade-

guata separazione tra i siti di produzione e alle seguen-

ti condizioni:

a) l’autorità competente può autorizzare l’allevamento

di novellame biologico e non biologico nella stessa

azienda, a condizione che sia garantita un’adeguata

separazione fisica tra le unità e che vengano predi-

sposte uscite distinte del sistema di distribuzione

dell’acqua;

b)nella fase di ingrasso, l’autorità competente può

autorizzare la presenza di unità di acquacoltura bio-

logica e non biologica nella stessa azienda, purché le

unità di produzione biologica siano adeguatamente

separate dalle unità non biologiche e le fasi di pro-

duzione o i periodi di manipolazione degli animali

d’acquacoltura siano differenziati. La separazione

sarà determinata:

- dalla situazione naturale;

- da impianti di distribuzione dell’acqua distinti;

- da opportune distanze;

- dall’andamento delle maree;

- dall’ubicazione a monte o a valle dell’unità di

produzione biologica.

Qualora non tutti i siti di produzione di un’azienda

siano dediti alla produzione biologica, l’operatore

deve mantenere i siti, gli animali e i prodotti utilizzati

per le unità biologiche od ottenuti da tali unità sepa-

rati da quelli utilizzati per le unità non biologiche od

ottenuti da tali unità e la separazione deve essere debi-

tamente documentata.

Origine degli animali di acquacoltura biologici

L’acquacoltura biologica si basa sull’allevamento di gio-

vani stock («stock»: una risorsa acquatica che vive in

una determinata zona di gestione) provenienti da

riproduttori biologici e da aziende biologiche. Sono

utilizzate specie allevate localmente e la riproduzione

mira ad ottenere ceppi più adatti alle condizioni di

allevamento, più sani ed efficienti in termini di utilizzo

8dicembre 2009

Acquacoltura biologica:ecco tutte le novità

Page 9: La Scienza della Qualità speciale acquacoltura

in materia di salute e benessere degli animali (Direttiva

98/58/CE e D.Lvo 146/2001). Le pratiche zootecniche,

comprese la somministrazione di mangime, la proget-

tazione degli impianti, la densità degli animali e la

qualità dell’acqua, devono:

• garantire che siano soddisfatte le esigenze di svilup-

po, fisiologiche e comportamentali degli animali;

• limitare al minimo l’impatto ambientale negativo

proveniente dall’azienda, inclusa la fuoriuscita dello

stock d’allevamento;

• garantire che gli animali biologici siano tenuti sepa-

rati dagli altri animali d’acquacoltura;

• assicurare che sia mantenuto il benessere degli ani-

mali durante il trasporto;

• garantire che agli animali siano risparmiate il più

possibile le sofferenze anche al momento della

macellazione.

A) Norme generali in materia di allevamento

degli animali di acquacoltura

L’ambiente in cui vengono allevati gli animali d’acqua-

coltura deve essere concepito in modo tale che, in fun-

zione delle esigenze proprie di ciascuna specie, gli ani-

mali d’acquacoltura:

a) dispongano di spazio sufficiente per il loro benesse-

re;

b)siano tenuti in acque di buona qualità e sufficiente-

mente ossigenate (Direttiva 2000/60/CE; Direttiva

2006/44/CE e Direttiva 2006/113/CE; D.Lgs 152/2006 e

L 101/2008 – Art. 3);

c) siano tenuti in condizioni di temperatura e di luce

confacenti alle esigenze della specie e in accordo

con l’ubicazione geografica;

d)nel caso di pesci di acqua dolce, il fondo sia quanto

più possibile simile a quello naturale;

e) nel caso della carpa, il fondo sia costituito da terra

naturale.

I coefficienti di densità sono indicati nell’allegato XIII

bis del Reg. (CE) n. 889/2008 per specie o gruppo di spe-

cie. Per determinare gli effetti della densità sul benes-

sere dei pesci d’allevamento, si deve procedere al

monitoraggio delle condizioni dei pesci (quali pinne

danneggiate, altre lesioni, indice di crescita, comporta-

mento manifestato e stato di salute generale) e della

qualità dell’acqua. Gli impianti di contenimento acqua-

tici devono:

9 dicembre 2009

Il Regolamento (CE) n. 710/2009 spiegato dai nostri esperti

• essere progettati e costruiti in modo che la portata e

i parametri fisico-chimici tutelino la salute e il benes-

sere degli animali e rispondano alle loro esigenze

comportamentali;

• essere progettati, localizzati e gestiti in modo da

minimizzare il rischio di fughe.

In caso di fuga di pesci o di crostacei, si dovranno pren-

dere opportune disposizioni per limitare l’impatto sul-

l’ecosistema locale, procedendo eventualmente alla

loro ricattura. Gli operatori dovranno conservano i

relativi documenti giustificativi.

B) Norme specifiche sugli impianti di conteni-

mento acquatici

Sono vietati gli impianti di acquacoltura a ricircolo

chiuso per la produzione animale, eccetto negli incu-

batoi e nei vivai o per la produzione di specie utilizza-

te come mangime biologico. Le unità di allevamento a

terra devono soddisfare le seguenti condizioni:

a) nei sistemi a flusso continuo deve essere possibile

monitorare e controllare la portata e la qualità del-

l’acqua sia in entrata che in uscita;

b)almeno il 5 % della superficie perimetrale («interfac-

cia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazio-

ne naturale.

Gli impianti di contenimento in mare devono soddisfa-

re le seguenti condizioni:

a) essere situati in luoghi in cui il flusso idrico, la pro-

fondità e le velocità di scambio dell’acqua nel corpo

idrico sono atti a minimizzare l’impatto sul fondo

marino e sul corpo idrico circostante;

b) le gabbie devono essere progettate, costruite e man-

tenute in modo adeguato in funzione dell’esposizio-

ne all’ambiente operativo.

Il riscaldamento o il raffreddamento dell’acqua con

mezzi artificiali è autorizzato unicamente negli incuba-

toi e nei vivai. L’acqua sorgiva o di pozzo può essere

utilizzata per riscaldare o raffreddare l’acqua in tutte le

fasi della produzione.

C) Gestione degli animali di acquacoltura

Gli animali d’acquacoltura devono essere manipolati il

meno possibile, con la massima cura e con l’ausilio di

attrezzi e protocolli adatti, per evitare stress e lesioni

fisiche che possono verificarsi in occasione delle mani-

polazioni. I riproduttori sono manipolati in modo da

Page 10: La Scienza della Qualità speciale acquacoltura

artificiale della poliploidia, dell’ibridazione artificia-

le, della clonazione e della produzione di ceppi

monosessuali, salvo mediante selezione manuale;

b)devono essere scelti ceppi appropriati;

c) devono essere stabilite le condizioni specifiche

secondo la specie per la gestione dei riproduttori, la

riproduzione e la produzione di seme;

d)divieto di utilizzare ormoni e derivati ormonali.

Alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli

echinodermi [Gli echinodermi sono un phylum di animali marini

ricoperti da piastre calcaree con processi spinosi (da cui il nome)].

A) Norme generali sull’alimentazione

I regimi di alimentazione perseguono le seguenti prio-

rità:

a) salute degli animali;

b)buona qualità del prodotto, anche dal punto di vista

della composizione nutrizionale che deve conferire

un’ottima qualità al prodotto finale commestibile;

c) scarso impatto ambientale.

Gli animali sono nutriti con mangimi che soddisfano il

loro fabbisogno nutrizionale nei vari stadi di sviluppo.

Non è consentito l’uso di stimolanti della crescita e di

amminoacidi sintetici.

B) Norme specifiche sull’alimentazione degli ani-

mali d’acquacoltura carnivori

Gli animali d’acquacoltura carnivori devono essere

nutriti in via prioritaria con:

a)mangimi biologici di origine acquicola;

b)farina di pesce e olio di pesce ricavati da sottopro-

dotti dell’acquacoltura biologica;

c) farina di pesce e olio di pesce nonché ingredienti di

origine ittica ricavati da scarti di pesci catturati per il

consumo umano nell’ambito della pesca sostenibile;

d)mangimi biologici di origine vegetale e animale

elencati nell’allegato V del Reg. (CE) n. 889/2008,

fatta salva la limitazione ivi indicata.

Ove non siano disponibili i suddetti mangimi, possono

essere utilizzati, per un periodo transitorio che termina

il 31 dicembre 2014, farina di pesce e olio di pesce rica-

vati da sottoprodotti dell’acquacoltura non biologica o

scarti di pesci catturati per il consumo umano.

La proporzione di questi mangimi non può superare il

30% della razione giornaliera. La razione alimentare

evitare il più possibile stress e lesioni fisiche, eventual-

mente sotto anestesia. Le operazioni di calibrazione

sono limitate al minimo indispensabile a garantire il

benessere dei pesci. L’illuminazione artificiale è sogget-

ta alle seguenti limitazioni:

a) la durata della luce diurna può essere prolungata

con luce artificiale non oltre un tempo massimo con-

facente alle esigenze etologiche, alle condizioni

geografiche e allo stato di salute generale degli ani-

mali allevati, in modo da mantenere la luminosità

per un massimo di 16 ore giornaliere, eccetto a fini

riproduttivi;

b)si eviteranno bruschi cambiamenti di intensità lumi-

nosa al momento dell’oscuramento, usando lampa-

de a spegnimento progressivo o mantenendo accese

luci di ambiente.

La ventilazione è consentita al fine di assicurare il

benessere e la salute degli animali a condizione che i

ventilatori meccanici siano azionati di preferenza da

fonti energetiche rinnovabili. Ogni impiego della ven-

tilazione è documentato nel registro di produzione.

L’impiego di ossigeno è consentito solo per esigenze di

salute degli animali e in periodi critici della produzione o

del trasporto, limitatamente alle seguenti circostanze:

a) innalzamento di temperatura, abbassamento della

pressione atmosferica o inquinamento accidentale,

di carattere eccezionale;

b)operazioni sporadiche di gestione dello stock, come

campionamento e cernita;

c) necessità impellente di garantire la sopravvivenza

dello stock.

I relativi documenti giustificativi devono essere con-

servati.

Le tecniche di macellazione usate per i pesci comporta-

no lo stordimento dell’animale, sì da farlo cadere

immediatamente in stato di incoscienza e renderlo

insensibile al dolore [Reg. (CE) n. 1099/2009 – Art. 3,

paragrafo 1]. La scelta del metodo di macellazione otti-

male dipende dalla dimensione dell’animale, dalla spe-

cie e dalle caratteristiche del sito di produzione.

Riproduzione

Relativamente alla riproduzione la normativa comunita-

ria in materia di allevamento di animali di acquacoltura

prevede che siano rispettate le seguenti condizioni:

a) non devono essere usate le tecniche dell’induzione

10dicembre 2009

Acquacoltura biologica:ecco tutte le novità

Page 11: La Scienza della Qualità speciale acquacoltura

può comprendere al massimo il 60 % di prodotti vege-

tali di produzione biologica. L’astaxantina (carotenoide

– pigmento organico – appartenente alla classe delle

xantofille) derivata principalmente da fonti biologiche,

come il carapace dei crostacei, può essere utilizzata

nella razione alimentare di salmoni e trote nei limiti

delle loro esigenze fisiologiche. In mancanza di fonti

biologiche si possono utilizzare fonti naturali di asta-

xantina (come il lievito Phaffia).

C) Norme specifiche sull’alimentazione

di taluni animali d’acquacoltura

Gli animali appartenenti alle seguenti specie:

• famiglia delle carpe (Cyprinidae) e altre specie affini

in regime di policoltura, tra cui pesce persico, luccio,

pesce gatto, coregonidi, storione;

• gamberi peneidi e di gamberetti di acqua dolce

(Macrobrachium sp.);

• pesci tropicali di acqua dolce: pesce latte (Chanos

chanos), tilapia (Oreochromis sp.), pangasio

(Pangasius sp.);

si nutrono di alimenti naturalmente presenti negli sta-

gni e nei laghi. In mancanza delle suddette risorse ali-

mentari naturali in quantità sufficiente, possono essere

somministrati mangimi biologici di origine vegetale, di

preferenza coltivati nell’azienda, o alghe marine. Gli

operatori conservano i documenti giustificativi della

necessità di utilizzare integratori alimentari. Quando le

risorse alimentari naturali sono integrate con mangimi

biologici di origine vegetale o alghe marine, la razione

dei gamberi peneidi, dei gamberetti di acqua dolce

(Macrobrachium sp.) e del pangasio (Pangasius sp.) può

contenere al massimo il 10 % di farina di pesce e di olio

di pesce derivanti dalla pesca sostenibile.

D) Mangimi

Per l’alimentazione dei pesci e dei crostacei possono

essere utilizzati:

• le materie prime per mangimi di origine animale e

minerale, solo se elencati nell’allegato V del Reg.

(CE) n. 889/2008;

• gli additivi per mangimi, taluni prodotti impiegati

nell’alimentazione animale e gli ausiliari di fabbrica-

zione, solo se elencati nell’allegato VI del Reg. (CE)

n. 889/2008.

I prodotti e le sostanze figuranti nell’allegato V e VI del

11 dicembre 2009

Il Regolamento (CE) n. 710/2009 spiegato dai nostri esperti

Reg. (CE) n. 889/2008 possono essere usati solo in quan-

to l’uso corrispondente è autorizzato nel quadro del-

l’agricoltura generale, conformemente alle pertinenti

disposizioni comunitarie o alle disposizioni nazionali

conformi al diritto comunitario.

Norme specifiche per i molluschi bivalvi e altre

specie che non sono alimentate dall’uomo ma si

nutrono di placton naturale

Gli animali filtratori ottengono il soddisfacimento di

tutti i bisogni nutrizionali dalla natura tranne nel caso

del seme allevato negli schiuditoi e nei vivai. L’acqua in

cui allevare i suddetti animali deve rispondere ai crite-

ri previsti per le zone di classe A o B di cui all’allegato

II del Reg. (CE) n. 854/2004.

Le aree di crescita degli animali filtratori devono esse-

re di qualità ecologica elevata secondo quanto defini-

to dalla direttiva 2000/60/CE e, in attesa dell’attuazio-

ne della stessa, di qualità equivalente ad acque desi-

gnate ai sensi della direttiva 2006/113/CE.

A) Norme specifiche per i molluschi

1) Aree di coltura

La molluschicoltura può essere praticata nello stesso

specchio d’acqua in cui sono praticate l’itticoltura e l’al-

ghicoltura biologiche in un sistema di policoltura docu-

mentato nel piano di gestione sostenibile. I molluschi

bivalvi possono essere allevati anche in associazione

con molluschi gasteropodi quali la littorina, in policol-

tura. La produzione biologica di molluschi bivalvi è pra-

ticata in aree delimitate da paletti, galleggianti o altri

segni visibili ed è eventualmente racchiusa in sacche di

rete, gabbie o altri manufatti. Gli allevamenti biologici di

molluschi provvedono a limitare il più possibile i rischi per

le specie protette. Se vengono usate reti antipredatori,

queste devono essere innocue per gli uccelli tuffatori.

2) Fonti di approvvigionamento del seme

Se consentito dalla legislazione locale e sempre che

non vengano arrecati danni rilevanti all’ambiente, può

essere utilizzato seme selvatico di molluschi bivalvi raccol-

to al di fuori dell’unità di produzione e proveniente da:

a) colonie a rischio di sopravvivenza nelle condizioni cli-

matiche invernali o in soprannumero rispetto al fab-

bisogno, oppure

Page 12: La Scienza della Qualità speciale acquacoltura

essere posizionate in modo da non formare una bar-

riera continua lungo il litorale. Le ostriche saranno col-

locate con cura nei parchi in funzione dell’andamento

delle maree al fine di ottimizzare la produzione. Il siste-

ma di produzione deve risponde ai seguenti criteri:

• l‘allevamento di ostriche su corde, filari, zattere, col-

tura di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lan-

terne di rete ed altri sistemi di contenimento può

essere praticato in regime di produzione biologica;

• nell‘allevamento di ostriche su zattere galleggianti, il

numero di funi sospese non deve essere superiore a

una per metro quadro di superficie. La lunghezza

delle funi non dovrà superare i 20 metri. Non è con-

sentito sfilacciare le funi durante il ciclo di produ-

zione, tuttavia la suddivisione delle funi sospese sarà

consentita nella fase iniziale purché non aumenti il

coefficiente di densità.

Norme generali in materia di profilassi

La prevenzione delle malattie è realizzata mantenendo

gli animali in ottime condizioni mediante un’ubicazio-

ne appropriata e una progettazione ottimale delle

aziende, l’applicazione di buone pratiche zootecniche

e di gestione, comprese la pulizia e disinfezione perio-

diche dei locali, la somministrazione di mangimi di

qualità, un’adeguata densità degli animali e la selezio-

ne delle razze e dei ceppi.

Il piano di gestione della salute degli animali deve esse-

re elaborato in conformità all’articolo 9 della direttiva

2006/88/CE e deve descrive le prassi in materia di biosi-

curezza e di profilassi; inoltre deve comprende una

convenzione scritta di consulenza sanitaria, proporzio-

nata all’unità di produzione, stipulata con servizi vete-

rinari specializzati negli animali d’acquacoltura, i quali

visitano l’azienda almeno una volta all’anno e almeno

una volta ogni due anni nel caso di molluschi bivalvi.

Per quanto riguarda il fermo degli impianti:

a) l’autorità competente stabilisce se occorre un perio-

do di fermo e la sua durata adeguata che sarà osser-

vata e documentata dopo ogni ciclo di produzione

negli impianti di contenimento marittimi in acque

aperte. Il fermo è raccomandato anche per altri

metodi di produzione in vasche, stagni e gabbie;

b) il fermo non è obbligatorio per gli allevamenti di

molluschi bivalvi;

c) durante il fermo, le gabbie o altre strutture utilizza-

b) insediamenti naturali di novellame su collettori.

Gli operatori conservano, a fini della tracciabilità, i

documenti giustificativi attestanti la data, il luogo e le

modalità di raccolta del seme selvatico. Tuttavia, nelle

unità di produzione biologica può essere introdotto

seme di molluschi bivalvi proveniente da incubatoi non

biologici nelle seguenti percentuali massime:

- 80 % entro il 31 dicembre 2011;

- 50 % entro il 31 dicembre 2013;

- 0 % entro il 31 dicembre 2015.

Per l’ostrica concava (Crassostrea gigas) sarà data la

preferenza allo stock riprodotto selettivamente per

limitare la deposizione delle uova in natura.

3) Gestione

Nell’allevamento è applicato un coefficiente di densità

non superiore a quello usuale negli allevamenti locali di

molluschi non biologici. In funzione della biomassa e al

fine di assicurare il benessere degli animali e un’elevata

qualità dei prodotti, si procederà ad operazioni di cernita,

diradamento e adeguamento del coefficiente di densità.

Gli organismi incrostanti sono rimossi a mano o con

mezzi fisici ed eventualmente restituiti al mare a debi-

ta distanza dal sito di coltura. Una sola volta durante il

ciclo di produzione, i molluschi bivalvi possono essere

trattati con una soluzione di calce per combattere gli

organismi incrostanti competitivi.

4) Norme sulla coltura

L’allevamento di mitili su corde, filari, zattere, coltura

di fondo, sacche di rete, gabbie, vaschette, lanterne di

rete, pali per le cozze “bouchot”, ed altri sistemi di

contenimento può essere praticato in regime di produ-

zione biologica. La molluschicoltura di fondo è autoriz-

zata a condizione che non vengano arrecati danni rile-

vanti all’ambiente nei siti di coltura e di raccolta.

L’operatore è tenuto a dimostrare l’impatto ambienta-

le minimo fornendo all’organismo di controllo uno stu-

dio e una relazione sull’area interessata. La relazione è

aggiunta, in quanto capitolo distinto, al piano di

gestione sostenibile.

B) Norme specifiche sull’ostricoltura

È consentita la coltura in sacche su cavalletti. Queste o

altre strutture per l’allevamento delle ostriche devono

12dicembre 2009

Acquacoltura biologica:ecco tutte le novità

Page 13: La Scienza della Qualità speciale acquacoltura

te per la produzione di animali d’acquacoltura ven-

gono svuotate, disinfettate e lasciate vuote per un

certo tempo prima di essere riutilizzate.

Se del caso, il mangime non consumato, le feci e gli ani-

mali morti devono essere rimossi rapidamente per evi-

tare ogni rischio di degrado ambientale con riguardo

alla qualità dell’acqua, per scongiurare il pericolo di

malattie e per non attirare insetti e roditori.

L’uso di raggi ultravioletti e di ozono è consentito solo

negli incubatoi e nei vivai. Per la lotta biologica contro

gli ectoparassiti è privilegiato l’uso di pesci pulitori.

Interventi di pulizia degli impianti e dell’attrezza-

tura di produzione

La pulizia e la disinfezione degli specchi d’acqua, delle

gabbie, degli edifici e degli impianti deve essere fatta

soltanto utilizzando i prodotti elencati nell’allegato

VII, punti 2.1 e 2.2 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Trattamenti veterinari

Le malattie sono curate immediatamente per evitare

sofferenze agli animali; i medicinali veterinari allopati-

ci di sintesi chimica, compresi gli antibiotici, possono

essere utilizzati in caso di necessità e a condizioni rigo-

rose, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici,

fitoterapici e altri prodotti; vanno stabilite in particola-

re restrizioni relative ai cicli di trattamento e al tempo

di attesa. E’ consentita l’utilizzazione di medicinali

veterinari ad azione immunologia.

Sono consentite le cure connesse alla tutela della salute

umana e animale, imposte a norma del diritto comunita-

rio. Qualora, nonostante le seguenti misure profilattiche

poste in essere per tutelare la salute degli animali:

• animali mantenuti in ottime condizioni mediante

un’ubicazione appropriata e una progettazione otti-

male delle aziende;

• applicazione di buone pratiche zootecniche e di

gestione, comprese la pulizia e disinfezione periodi-

che dei locali;

• somministrazione di mangimi di qualità;

• adeguata densità degli animali;

• selezione delle razze e dei ceppi;

dovesse insorgere un problema sanitario, si può ricor-

rere a trattamenti veterinari nel seguente ordine di

preferenza:

13 dicembre 2009

Il Regolamento (CE) n. 710/2009 spiegato dai nostri esperti

a) sostanze di origine vegetale, animale o minerale in

diluizione omeopatica;

b)piante ed estratti vegetali non aventi effetti aneste-

tici;

c) sostanze quali oligoelementi, metalli, immunostimo-

lanti naturali o probiotici autorizzati.

Ad eccezione delle vaccinazioni e dei piani obbligatori

di eradicazione, la somministrazione di medicinali allo-

patici è limitata a due cicli di trattamento annuali.

Tuttavia, quando il ciclo di produzione è inferiore a un

anno, i trattamenti allopatici sono limitati ad un solo

ciclo. Qualora vengano superati questi limiti dei tratta-

menti allopatici, gli animali di acquacoltura in questione

non possono essere venduti come prodotti biologici.

Le cure antiparassitarie — esclusi i piani di lotta obbli-

gatori gestiti dall’Autorità competente — sono limita-

te a due trattamenti all’anno o ad un trattamento se il

ciclo di produzione è inferiore a 18 mesi. Il tempo di

attesa per la somministrazione di medicinali allopatici

e di antiparassitari — inclusi i piani di lotta obbligatori

gestiti dall’Autorità competente — è doppio rispetto al

tempo di attesa legale di cui all’articolo 11 della

Direttiva 2001/82/CE o, qualora quest’ultimo non sia

specificato, è pari a 48 ore.

L’uso di qualsiasi medicinale veterinario deve essere

dichiarato all’organismo di controllo prima che gli ani-

mali siano commercializzati come prodotto biologico. Lo

stock trattato deve essere chiaramente identificabile.

Trasporto di pesci vivi

I pesci vivi sono trasportati in vasche adatte, contenen-

ti acqua pulita la cui temperatura e concentrazione di

ossigeno disciolto soddisfi le esigenze fisiologiche degli

animali stessi. Prima del trasporto di pesci e di prodot-

ti ittici biologici, le vasche vengono pulite, disinfettate

e sciacquate meticolosamente. Sono prese le necessarie

precauzioni per attenuare lo stress. La densità durante

il trasporto non deve raggiungere un livello che risulti

pregiudizievole per la specie. Gli operatori conservano

i documenti giustificativi sulla corretta applicazione

delle modalità di trasporto come sopra specificato.

Immagazzinamento

Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono

gestite in modo tale da garantire l’identificazione dei

lotti ed evitare che i prodotti vengano mescolati od

Page 14: La Scienza della Qualità speciale acquacoltura

c) 6 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati,

puliti e disinfettati;

d) 3 mesi per gli impianti in acque aperte, compresi

quelli adibiti alla molluschicoltura.

2) L’Autorità competente può riconoscere retroattiva-

mente come parte del periodo di conversione qual-

siasi periodo precedentemente documentato,

durante il quale gli impianti non sono stati trattati

né sono entrati in contatto con prodotti non auto-

rizzati per la produzione biologica.

Registrazioni

Allo scopo di avere una corretta contabilità di magaz-

zino e finanziaria e di avere le informazioni che con-

sentono di identificare i fornitori e quantificare le

materie prime acquistate e quelle utilizzate, di avere i

riferimenti dei clienti e dei quantitativi a questi vendu-

ti e di avere tutta la documentazione necessaria alla

testimonianza della corretta applicazione del metodo

di produzione nel rispetto della normativa, l’operatore

cura la compilazione delle registrazioni e compila e

conserva tutti gli altri documenti che si rendono neces-

sari (fatture di acquisto; fatture di vendita; dichiarazio-

ni di conformità; documenti giustificativi dei mezzi tec-

nici/prodotti acquistati; ecc.), così come richiesto dal-

l’articolo 66 del Reg. (CE) n. 889/2008.

Oltre alle suddette registrazioni l’operatore deve anno-

tare, nel registro della produzione di animali di acqua-

coltura, i dati relativi alla produzione e tenuto perma-

nentemente a disposizione dell’organismo di controllo

presso la sede dell’azienda. Nel suddetto registro devo-

no essere annotati almeno le seguenti informazioni:

a) origine, data di arrivo e periodo di conversione degli

animali in entrata;

b)numero dei lotti, età, peso e destinazione degli ani-

mali in uscita;

c) fughe di pesce;

d)per i pesci, tipo e quantità di mangime e, se si tratta

di carpe e specie affine, documenti giustificativi del-

l’uso di integratori alimentari;

e) trattamenti veterinari, con l’indicazione della finali-

tà, della data e del metodo di somministrazione, del

tipo di prodotto e del tempo di attesa;

f) misure profilattiche, con indicazione dell’eventuale

fermo degli impianti, della pulizia e del trattamento

dell’acqua.

entrino in contatto con prodotti e/o sostanze non

rispondenti alle norme di produzione biologica. I pro-

dotti biologici sono chiaramente identificabili in qual-

siasi momento. Nelle unità di produzione di animali

d’acquacoltura biologici è vietato il magazzinaggio di

fattori di produzione diversi da quelli autorizzati a

norma del Reg. (CE) n. 889/2008.

I medicinali veterinari allopatici e antibiotici possono

essere immagazzinati nelle aziende, purché siano stati

prescritti da un veterinario nell’ambito di trattamenti

previsti in caso di necessità ove risultino inappropriati i

prodotti omeopatici, fitoterapici e altri prodotti. I

medicinali veterinari allopatici e antibiotici devono

essere immagazzinati in un luogo sorvegliato e siano

iscritti nel registro di produzione di animali di acqua-

coltura. Qualora un operatore tratti prodotti non bio-

logici e prodotti biologici e questi ultimi vengano

immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzi-

naggio di altri prodotti agricoli o alimentari:

a) i prodotti biologici sono tenuti separati dagli altri

prodotti agricoli e/o alimentari;

b)vengono prese tutte le misure necessarie per garan-

tire l’identificazione delle partite e per evitare

mescolanze o scambi con prodotti non biologici;

c) viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata

controllata l’efficacia, prima di effettuare il traspor-

to dei prodotti biologici; l’operatore deve registrare

tali operazioni.

Conversione

Nella legislazione del regolamento comunitario in

materia di agricoltura biologica la conversione è il

periodo che intercorre tra l’entrata nel sistema di con-

trollo ed il momento in cui un prodotto ottenuto in un

sito produttivo o in un’unità produttiva può essere

commercializzato con la denominazione “da agricoltu-

ra biologica” o “biologico”. Per le produzioni di ani-

mali di acquacoltura tale periodo è così definito:

1) le unità di produzione acquicola dotate dei seguenti

tipi di impianti contenenti gli animali d’acquacoltu-

ra presenti sono soggette ai seguenti periodi di con-

versione:

a) 24 mesi per gli impianti che non possono essere

prosciugati, puliti e disinfettati;

b) 12 mesi per gli impianti che sono stati prosciugati

o sottoposti a fermo;

14dicembre 2009

Acquacoltura biologica:ecco tutte le novità