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Il sistema Pubblico della prevenzione

Come

ing. Domenico Mannelli

www.mannelli.info

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2009 2/37

“Giurisprudenza”Le norme di sicurezza (dal D.P.R. 547/55 in poi) hanno la

caratteristica di essere sanzionate penalmente, col risultato che la sola violazione di una norma di sicurezza costituisce reato.

Pertanto non si commette reato solo quando si verifica l’infortunio: si commette infatti reato quando non viene osservata la norma di sicurezza; se poi, in conseguenza della violazione antinfortunistica, si verifica anche un infortunio, i reati commessi diventano due:

1. una contravvenzione (esempio: dovevi dare dettagliate informazioni e non le hai date)

2. un delitto (in conseguenza di ciò un lavoratore ha subito un infortunio)

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Il sistema sanzionatorio

2009 3/24

Datori di lavoro preposti medico progettisti e Dirigenti competente fabbricanti installatori

è previsto per

Le sanzioni possono essere

Penali Amministrative(arresto - amenda)

Le sanzioni non sono previste per

RLS RSPP-ASPP

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2009 4/37

Articolo 5Comitato per l’indirizzo e valutazione delle politiche attive e per il

coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Articolo 6Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza

sul lavoroArticolo 7

Comitati regionali di coordinamentoArticolo 8

Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

Articolo 9Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro

TITOLO I Capo II Sistema istituzionale

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Articolo 8Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro

1. È istituito il Sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate

2. Il Sistema informativo di cui al comma precedente è costituito dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’interno, dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall’INAIL, dall’IPSEMA e dall’ISPESL, con il contributo del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). Allo sviluppo del medesimo concorrono gli organismi paritetici e gli istituti di settore a carattere scientifico, ivi compresi quelli che si occupano della salute delle donne.

NOVITA’

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2009 6/37

Compiti dell’ISPESL

L’ISPESL, nell’ambito delle sue attribuzioni istituzionali, opera avvalendosi delle proprie strutture centrali e territoriali, garantendo unitarietà della azione di prevenzione nei suoi aspetti interdisciplinari e svolge le seguenti attività:

……………………………….è titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto di

attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;svolge, congiuntamente ai servizi di prevenzione e

sicurezza nei luoghi di lavoro delle ASL, l’attività di vigilanza sulle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale;

………………

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Articolo 12Interpello

Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini o collegi professionali, possono inoltrare alla Commissione per gli interpelli di cui al successivo comma, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro

NOVITA’

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2009 8/37

Articolo 12Interpello

Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l’esercizio delle attività di vigilanza con riferimento alla posizione di colui che si è adeguato alle medesime indicazioni

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Articolo 13Vigilanza

La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore minerario, dal Ministero dello sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

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2009 10/37

Articolo 13Vigilanza

2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, lo stesso personale può esercitare l’attività di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nelle seguenti attività, informandone preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell’Azienda sanitaria locale competente per territorio:

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;

b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati,

individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, …………

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Articolo 14Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, …………….., gli organi di vigilanza ……………., possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale

qualora riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro,

in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ……………considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio,

in caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

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2009 12/37

Articolo 14Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

In attesa della emanazione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I.

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Allegato IGravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

o Violazioni che espongono a rischi di carattere generale

o Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

o Mancata formazione ed addestramento;o Mancata costituzione del servizio di

prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;

o Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC);

o Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);

NOVITA’

segue

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2009 14/37

Allegato IGravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

o Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;

o Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.

o Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto

o Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;o Mancanza di protezioni verso il vuoto.o Violazioni che espongono al rischio di

seppellimento

NOVITA’

segue

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2009 15/37

o Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

o Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione

o Lavori in prossimità di linee elettriche;o Presenza di conduttori nudi in tensione;o Mancanza protezione contro i contatti diretti

ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale).

NOVITA’

Allegato IGravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

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2009 16/37

Violazioni che espongono al rischio d’incendioo Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per

le attività soggette;o Mancanza mezzi estinzione incendi;o Violazioni che espongono al rischio d’amiantoo Mancata notifica all’organo di vigilanza prima

dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

NOVITA’

Allegato IGravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

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2009 17/37

Articolo 14Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

L’adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell’emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell’ambito dei cantieri edili.

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Nuova norma

Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a sei mesi.

NOVITA’

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2009 19/37

Articolo 55Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:

a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e dalla lettere q) e z) dell’articolo 18;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:

a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di lavorazioni e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

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2009 20/37

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;

b) nelle centrali termoelettriche;c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e

33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con

oltre 50 lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente comma il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

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Le funzioni di vigilanza delle ASLLegge 833/1978 Art.21 (Organizzazione dei servizi di prevenzione). 

…. spetta al prefetto stabilire su proposta del presidentedella regione, quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale,

assumano ai sensi delle leggi vigenti la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi

esercitate relativamente all'applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.

Al personale di cui al comma precedente è esteso il potere d'accesso attribuito agli ispettori del lavoro dall'art. 8, secondo comma, nonché la facoltà di diffida prevista dall'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520.

Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e

dei datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. 

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Dipartimento di prevenzione

L'Art.7 del DLgs. 517/93 stabilisce che:"Le regioni istituiscono un Dipartimento di prevenzione cui

sono attribuite le funzioni attualmente svolte dalle Unità Sanitarie Locali ai sensi degli artt.16, 20 e 21 della Legge 833 del 23 dicembre 1978.

Il Dipartimento è articolato nei seguenti servizi:a) igiene e sanità pubblicab) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;c) igiene degli alimenti e della nutrizione;d) veterinari,articolati distintamente nelle tre aree

funzionali della sanità animale,dell'igiene della produzione,trasformazione,commercializzazione,conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati,e dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche".

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L’organo fondamentale è quindi il Dipartimento di Prevenzione della Azienda Unità Sanitaria LocaleIl Dipartimento di Prevenzione è costituito da cinque servizi

ORGANI DI VIGILANZA

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COMPITI SERVIZIO MEDICINA DEL LAVORO E SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

b)mappatura dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti;

o) accertamenti ed inchieste, di propria iniziativa o su richiesta dell’autorità giudiziaria, concernenti casi di malattie professionali e di infortunio;

p)pareri preventivi richiesti dai comuni su progetti relativi ad attività produttive al fine di verificare la compatibilità dei medesimi con le esigenze di tutela della salute dei lavoratori.

q) vigilanza e controllo sull’applicazione della normativa tecnica vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoror

r) ricerca e registrazione delle notizie relative agli infortuni diversi dalle malattie professionali;

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2009 25/37

COMPITI SERVIZIO PREVENZIONE, PROTEZIONE ED IMPIANTISTICA NEI LUOGHI DI LAVORO

verifiche di impianti ed apparecchi (ascensori e montacarichi, impianti per la protezione contro le scariche atmosferiche, impianti di messa a terra, apparecchi di sollevamento, recipienti a pressione, generatori di vapore, impianti di riscaldamento e frigoriferi ed altri impianti) sottoposti a verifica secondo la normativa statale vigente;

rilievi fotometrici di vibrazioni e radiazioni ionizzanti;

vidimazione registri infortuni;rilascio libretti di tirocinio per esami di

abilitazione alla conduzione di generatori di vapore;

pareri preventivi richiesti dai Comuni su progetti relativi ad attività produttive, al fine di verificare la compatibilità dei medesimi con le esigenze di sicurezza dei lavoratori.

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D.Lgs. n° 758 del 19/12/1994 (GU n 21 26-1-95) ISPEZIONE

PRESCRIZIONE con termine < 6m

COMUNICAZIONE AL LEGALE

RAPPRESENTANTE

RICHIESTA DI PROROGA per impossibilità

di adempiere

CONCESSIONE PROROGA di non oltre 6

m

VERIFICA (entro 60 gg

scad)

ADEMPIMENTO

AMMISSIONE AL PAGAMENTO di ¼ massimo in

via amministrativa

COMUNICAZIONE AL PM entro 120 gg

COMUNICAZIONE (notizia reato) AL

PM

SOSPENSIONE AZIONE PENALE

RIATTIVAZIONE AZIONE PENALE

PROCESSO PENALE

OBLAZIONE

162 BIS *

INADEMPIMENTO

COMUNICAZIONE ALL’INADEMPIENT

E entro 90 gg

COMUNICAZIONE AL PM (entro 90 gg

scad)

* Possibilità di pagare un quarto del massimo ex. Articolo 24 ultimo comma se adempimento

in tempo superiore o con modalità diverse ARCHIVIAZIONE

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Disposizione (art. 10 DPR 520/55 )

È l'istituto previsto per i casi in cui la norma di legge non contiene indicazioni precise di

attuazione o lascia ad altro organo (tecnico, di vigilanza, ecc.) la disciplina di questi aspetti.

Nel caso della disposizione, pertanto, la violazione si concretizza con la sua

inosservanza dopo che siano trascorsi i tempi concessi dall'organo di vigilanza per la regolarizzazione. La disposizione resta

attualmente in vigore con sanzione prevista dall'art. 11 del DLvo 758/94.

Contro le disposizioni è ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione delle disposizioni stesse. Il ricorso non ha effetto

sospensivo.

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RICORSO

Contro i provvedimenti adottati dal personale ispettivo, nell'esercizio delle funzioni di cui al terzo comma, è

ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide, sentite le organizzazioni dei lavoratori e dei

datori di lavoro. Il presidente della giunta può sospendere l'esecuzione dell'atto impugnato. (art. 21

L.833/78)  

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Disposizione (art. 11 DPR 520/55 come sostituito dall’art.11 D.Lgs. 758/94)

L’ inosservanza delle disposizioni legittimamente impartite dagli ispettori del lavoro in materia di sicurezza o igiene del lavoro è punita con la pena

dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda fino a € 413.

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Procedura disposizione

Verbale di Disposizione: indicazione delle misure da attuare con relativi tempi massimi di

adempimento▼

Invio al soggetto interessato▼

Scadenza▼

Risposta Ditta▼

Verifica ▼

Verifica positiva ◄ ► Verifica negativa▼ ▼

Pratica conclusa Comunicazione a P.M per attivazione sanzione penale

Avverso la disposizione è ammesso ricorso (oggi alla Regione)

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ORGANI DI CONTROLLO

Il primo controllo di impianti di messa a terra, impianti parafulmini, apparecchi a pressione, apparecchi di sollevamento materiale è affidato, o per singolo

apparecchio o a campione, all’ISPESL Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del LavoroLe verifiche periodiche sono eseguite dall’ASL o da

Organismi NotificatiI funzionari dell’ISPESL non sono ufficiali di polizia

giudiziaria UPG

L’ISPESL svolge attività di consulenza e formazione a pagamento

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Gli Organismi paritetici

Sono costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali e quelle dei datori di lavoro

Costituiscono la prima istanza di conciliazione in merito alle controversie sui diritti di rappresentanza, informazione e formazione, che sorgono sui luoghi di lavoro.

Hanno funzioni di orientamento e di promozione della formazione per i lavoratori.

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Il mandato degli Organismi paritetici

a) orientare e promuovere iniziative formative nei confronti dei lavoratori e dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza,

b) essere prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte in azienda sull’applicazione concreta dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti

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GAZZETTA UFFICIALE N. 177 SERIE GENERALE PARTE PRIMA DEL 30 07 1996 PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

5 giugno 1996 Organismi paritetici. La contrattazione di comparto, da avviare entro

novanta giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente accordo, determinera' le modalita' operative per la costituzione degli organismi paritetici di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 626/94, su base territoriale, secondo la struttura del comparto, assegnando le funzioni ivi previste. In ogni caso, la funzione di prima istanza di riferimento conciliativo in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale.

. Fino a che non interviene la predetta disciplina, gli organismi paritetici previsti dai contratti di comparto svolgeranno anche le funzioni di cui all' art. 20 del decreto legislativo n. 626/94.

A tale scopo gli organismi predetti si raccorderanno, in base al territorio di competenza, con i soggetti istituzionali di livello regionale o provinciale, operanti in materia di salute e sicurezza per favorire la realizzazione delle finalita' anzidette.

Anche per tali organismi, la funzione di prima istanza di riferimento conciliativo in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti, non esclude il ricorso alla via giurisdizionale.

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Accordi interconfederali

Quattro accordi interconfederali – Confindustria, Confapi, Cooperative, Artigianato – stipulati tra le parti dopo il D.Lgs 626/94 tuttavia vanno oltre la conferma di queste due fondamentali funzioni e prefigurano un vero e proprio "sistema di gestione bilaterale" della partita prevenzione che non ha precedenti nelle nostre relazioni sindacali. Sono infatti individuate ulteriori funzioni e sedi "bilaterali" a livello regionale e nazionale.

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ADEMPIMENTI DEL

DATORE DI LAVORO IN CASO DI INFORTUNIO

Art. 53 D.P.R. 1124/65: denuncia di infortunio o malattia professionale all’Istituto Assicuratore, con allegato il certificato medico

• Entro 2 GIORNI da quando ne ha avuto notizia (per infortunio non guaribile entro tre giorni)

• Entro 24 ORE dall’infortunio (per pericolo di morte o morte)

• Entro 5 GIORNI dalla comunicazione del lavoratore (per malattia professionale)

Art. 54 D.P.R. 1124/65: comunicazione all’autorità locale di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l’evento entro 2 GIORNI

sanzione amministrativa da lire 6.000 a lire 60.000 salvo che il fatto costituisca più grave reato

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