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Il mobbing e il reato di atti persecutori

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Page 1: Il mobbing e il reato di atti persecutori

IL MOBBING E IL REATO DI ATTI PERSECUTORI

Il mobbing è una nozione civilistica che presenta alcune somiglianze con il reato di atti

persecutori, presupponendo entrambi come elementi costitutivi la reiterazione di atti

aventi determinate caratteristiche di induzione di sofferenza nel soggetto passivo.

E’ la ripetitività, la pluralità, la costanza dei comportamenti, la consapevolezza del loro

numero e la previsione nel soggetto passivo che essi si ripeteranno e diventeranno più

invasivi a costituire l’aspetto essenziale delle due fattispecie di illecito. In entrambe si

deve attuare una sorta di progressione, che nella figura tipica si svolge tendenzialmente in

senso peggiorativo e diventa sempre più insopportabile sino a che non si verifica l’evento,

costituito dalle ripercussioni negative sulla persona della vittima che attengono alla sfera

della riservatezza, della dignità e della libertà morale del destinatario, suscettibili di

riverberarsi sulla stessa integrità fisica, quale somatizzazione di sofferenze morali e

psichiche.

Mentre il mobbing si caratterizza per forme sfumate di vessazione, il reato di atti

persecutori richiede come elemento costitutivo comportamenti che, di per sé,

costituirebbero reati autonomi occorrendo infatti per la configurazione del reato molestie

e/o minacce. Pertanto rispetto ad una mera condotta di mobbing l’incriminazione si basa

innanzitutto sull’aver posto in essere azioni già di per sé punibili penalmente.

Mobbing e stalking sono accomunati inoltre dai pregiudizi causati sulla vittima di tipo

morale (mortificazione, sensazioni di abbandono, emarginazione), psichico (depressione,

mutamento del carattere) e psicosomatico concretanti patologie conclamate e

riconoscibili.

Pertanto, la linea differenziale tra la figura civilistica e quella rilevante come delitto viene a

risiedere nelle modalità materiali con le quali è posta in essere la condotta abusante: se il

comportamento vessatorio rivela la perpetrazione di fatti di per sé rilevanti penalmente,

quali le minacce e le molestie, l’autore viene a trovarsi esposto all’esercizio dell’azione

penale.

Ciò premesso, il fatto che in alcune sentenze penali si sia parlato di mobbing, sta perciò

soltanto a significare che si è voluta dare una etichetta a comportamenti di per sé

penalmente rilevanti ai fini ad esempio del delitto di maltrattamenti in famiglia o di violenza

privata. Come già sottolineato per il mobbing nei rapporti familiari, la menzione di esso nel

contesto delle pronunce penali ha soltanto il valore di ricorso a concetti conosciuti per far

intendere la realtà degli episodi che costituivano la materia del decidere ed a

completamento della motivazione dei provvedimenti.

fonte: anfp.it