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IL DIRITTO DISCIPLINARE E IL JOB ACT
JOB ACTSDD.Lgss. nn. 22, 23, 80, 81, 148, 149, 150 e 151 del 2015
D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 “Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300Aart. 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604
IL DIRITTO DISCIPLINARE E IL JOB ACT
Art. 7 della legge delega n. 183/2014
“adottare (…) uno o più decreti legislativi (…) in coerenza con la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali”, prevedendo un “contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio ... escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamenti disciplinari ingiustificati, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento”.
IL DIRITTO DISCIPLINARE E IL JOB ACT
APPLICAZIONE ESPRESSA7 marzo 2015
• tempo indeterminato stipulati dal 7 marzo;
• tempo determinato convertiti dal 7 marzo 2015 (oppure trasformati);
• tempo indeterminato stipulato prima del 7 marzo se successivamente al 6 marzo si raggiunge con le nuove stipule a tempo indeterminato il requisito dimensionale (commi 8 e 9 dell’art. 18 St. Lav.).
IL DIRITTO DISCIPLINARE E IL JOB ACT
NO dirigenti privatiNO pubblica amministrazione
SI quadri, impiegati e operai privatiSI organizzazioni sindacali
Art. 51, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001“La legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed
integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”.
Art. 18 Legge 20 maggio 1970 n. 300P.A. e privati a tempo indeterminato inclusi i dirigenti assunti prima
del 7 marzo 2015 (i privati con requisito dimensionale).
Art. 8 Legge 15 luglio 1966 n. 604Privati senza requisito dimensionale
IL DIRITTO DISCIPLINARE E IL JOB ACT
Requisito dimensionaleart. 27, D.Lgs. n. 81.2015
Cass., Lav., 14 dicembre 2010 n. 25249 21 ottobre 2013 n. 23771
IL DIRITTO DISCIPLINARE E IL JOB ACT
Licenziamenti economici P.A.art. 34 del D.Lgs. n. 165/2001
Licenziamenti disciplinari P.A.artt. 55 e ss. dello stesso decreto 165
Licenziamenti nulli• discriminatorio• in gravidanza fino ad un anno dopo• vendicativo, per rappresaglia• ritorsivo• insussistente disabilità psico-fisica addebitata al lavoratore• in frode alla legge• motivo illecito• violazione delle regole di sciopero• scadenza del comporto
IL DIRITTO DISCIPLINARE E IL JOB ACT
Licenziamento intimato oralmente
REINTEGRAcon indennità risarcitoria non meno di 5 mensilità
Ripresa in servizio entro 30 giorni dall’invito del datore
OPPUREindennità sostitutiva di 15 mensilità
senza contribuzione previdenziale
GIUSTA CAUSAart. 2119 C.C.
IL DIRITTO DISCIPLINARE E IL JOB ACT
LICENZIAMENTO ECONOMICOTutela obbligatoria
Estinzione del rapporto di lavoroIndennità non risarcitoria 2 mensilità per ogni anno
tra 4 e 24 mensilità
INSUSSISTENZA DEL FATTOTutela realeREINTEGRA
Indennità risarcitoria fino a 12 mensilitàUlteriore indennità mensile fino all’effettiva reintegraContributi previdenziali e assistenziali fino a reintegra
IL DIRITTO DISCIPLINARE E IL JOB ACT
LICENZIAMENTO IMMOTIVATOIndennità 1 mensilità per ogni anno di servizio
tra 2 e 12 mensilità
REVOCAEfficace se entro 15 giorni dalla ricezione dell’impugnazione
CONCILIAZIONECommissioni di conciliazioni o arbitrali
Commissioni di certificazioniAssegno circolare di 1 mensilità per ogni anno di servizio
tra 2 e 18 mensilitàAcquiescenza