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IL DIRITTO NOMADE IL DIRITTO NOMADE Prof. Claudio Luigi Buttinoni

Il diritto nomade

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Diapositive della conferenza sul diritto nomade tenuta dal prof. Claudio Buttinoni all'ITC Oberdan di Treviglio il 27 gennaio 2011.,

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Page 1: Il diritto nomade

IL DIRITTO NOMADEIL DIRITTO NOMADEProf. Claudio Luigi Buttinoni

Page 2: Il diritto nomade

Una precisazione …

Per comprendere la complessa cultura

nomade e’ nomade e’ necessario

conoscere il diritto sommersodiritto sommerso .

Bandiera dei RomBandiera dei Rom

Page 3: Il diritto nomade

DIRITTO SOMMERSODIRITTO SOMMERSO

È il Diritto delle culture È il Diritto delle culture giuridiche remote giuridiche remote

((aborigeniaborigeni ) o marginali ) o marginali ((aborigeniaborigeni ) o marginali ) o marginali ((zingarizingari ) troppo ) troppo

diverse dal modo diverse dal modo occidentale di occidentale di

intendere il Diritto e intendere il Diritto e per questo viste con per questo viste con

diffidenza dalla nostra diffidenza dalla nostra cultura.cultura.

Page 4: Il diritto nomade

DIRITTO SOMMERSO E POSITIVISMODIRITTO SOMMERSO E POSITIVISMO

Tutta la nostra cultura giuridica ancora oggi poggia su nozioni

derivate dal Positivismo giuridico ottocentesco , ovvero, dal quel filone giuridico filosofico dal quel filone giuridico filosofico che vedeva nel testo scritto , nella sistematizzazione dello scibile giuridico entro schemi determinati e tutto sommato immutabili, l’unica visione

possibile del diritto.

CESARE LOMBROSOCESARE LOMBROSO

Page 5: Il diritto nomade

DIRITTO SOMMERSO E DIRITTO SOMMERSO E POSITIVISMOPOSITIVISMO

In Europa, però, (cuore del positivismo giuridico e luogo dove il così detto luogo dove il così detto

Diritto Sommerso sembra essere stato messo al

bando), ancora oggi esiste una sacca di resistenza:

Il Diritto nomade.

HANS KELSENHANS KELSEN

Page 6: Il diritto nomade

IL DIRITTO NOMADEIL DIRITTO NOMADE

L’insieme delle regole di condotta e

delle tecniche di delle tecniche di risoluzione dei

conflitti sviluppate dalla cultura

nomade.

Page 7: Il diritto nomade

IL DIRITTO NOMADEIL DIRITTO NOMADE

Strettamente connessa al diritto zingaro risulta

essere una particolare essere una particolare relazione sociale che

prende il nome di

QUESTIONE ZINGARA

Page 8: Il diritto nomade

QUESTIONE ZINGARAQUESTIONE ZINGARA

È la difficile convivenza tra

nomadi e le nomadi e le popolazioni ed

istituzioni degli Stati nei quali i primi si trovano a vivere.

IL VIMINALE: IL VIMINALE: MINISTERO DEGLI MINISTERO DEGLI

INTERNIINTERNI

Page 9: Il diritto nomade

QUESTIONE ZINGARAQUESTIONE ZINGARA

Convivenza che spesso e volentieri sfocia in una vera e propria

incomunicabilità fra opposte visioni del

mondo; mondo; incomunicabilità basata

sulla

DIFFIDENZADIFFIDENZAee

INTOLLERANZAINTOLLERANZA

Page 10: Il diritto nomade

LA DIFFIDENZA:LA DIFFIDENZA:

La diffidenza verso la cultura nomade emerge fin dal nome che noi abbiamo

loro attribuito:

• Zingaro: dal greco AthìganoiAthìganoi (una setta di eretici del VI sec. d.C.) che significa intoccabileintoccabile .

Page 11: Il diritto nomade

LA DENOMINAZIONE LA DENOMINAZIONE CORRETTACORRETTA::

ROMROM

Sono la maggior Sono la maggior

SINTISINTI

Sono le comunità Sono le comunità Sono la maggior Sono la maggior parte delle comunità parte delle comunità

nomadinomadi

Sono le comunità Sono le comunità che si spostano di che si spostano di

continuocontinuo

Page 12: Il diritto nomade

QUESTIONE ZINGARAQUESTIONE ZINGARA

Ampliare la conoscenza del diritto nomade ci consente di meglio

affrontare la questione affrontare la questione zingara. La presenza di nomadi è sempre stata vista in termini negativi, come pure negativo è il

rapporto che questi hanno con le autorità

locali.

Page 13: Il diritto nomade

QUESTIONE ZINGARAQUESTIONE ZINGARA

Fin dall’inizio del XX secolo i manuali di

criminologia criminologia evidenziavano la

forte propensione alla criminalità fornendo, del

nomade, un ritratto poco rassicurante.

Page 14: Il diritto nomade

LA DIFFIDENZA: LA DIFFIDENZA: TOLLERANZA ETNOCENTRICATOLLERANZA ETNOCENTRICA

Si vietavano atti posti in essere dai nomadi (la

divinizzazione, ad divinizzazione, ad esempio) ma non si sono mai (neppure

oggi) punite tecniche di vendita aggressive.

(ad es. Wanna Marchi )

Page 15: Il diritto nomade

LA DIFFIDENZALA DIFFIDENZA

L’ignoranza della cultura zingara ha portato gli Stati a zingara ha portato gli Stati a

considerare illeciti comportamenti che in realtà, se conosciuti, non lo sono.

Page 16: Il diritto nomade

USANZE

IL FUOCO

SEMPRE ACCESO

LA VEDOVA NON SI

RISPOSA

IL NOME E’ PIÙ IMPORTANTE

DEL COGNOME

USANZE NOMADI

IL POTERE E’ IN MANO

AGLI ANZIANI

GLI ANZIANI E I MINORI NON VENGONO MAI ABBANDONATI

Page 17: Il diritto nomade

I NOMADI E L’ORDINAMENTO I NOMADI E L’ORDINAMENTO GIURIDICO OCCIDENTALEGIURIDICO OCCIDENTALE

Page 18: Il diritto nomade

I NOMADI E L’ORDINAMENTO I NOMADI E L’ORDINAMENTO GIURIDICO OCCIDENTALEGIURIDICO OCCIDENTALE

Il dibattito in Italia è quasi assente, in Europa no.

L’esperienza inglese può esserci utile per due ragioni:

• In Inghilterra è stata attuata una serie d’interventi legislativi relativi agli insediamenti nomadi;

• La tecnica normativa adottata nel caso in questione è molto particolare;

Page 19: Il diritto nomade

I NOMADI E LA COMMON LAWI NOMADI E LA COMMON LAW

Il diritto inglese è abituato da molto tempo a dover prendere posizione di fronte a consuetudini usi e tradizioni diverse rispetto a quelle nazionali (i matrimoni poligami, le escissioni, le matrimoni poligami, le escissioni, le

infibulazioni).La cultura nomade riveste, all’interno

del mondo anglosassone, una particolare posizione e ciò è

essenzialmente dovuto alla presenza dei nomadi sul suolo inglese sin dal

XVI secolo .

Giudice inglese del Giudice inglese del XIXXIX secolosecolo

Page 20: Il diritto nomade

I NOMADI E LA COMMON LAWI NOMADI E LA COMMON LAW

I nomadi, ad esempio, erano puniti con la pena capitale solo

per il fatto d’essere tali e alla stessa pena soggiaceva chi si

mostrava, anche senza esserlo, mostrava, anche senza esserlo, zingaro

(questa disposizione è stata abolita solo nel 18561856).

Era loro vietata l’arte divinatoria e lo stesso vagabondaggio.

Page 21: Il diritto nomade

I NOMADI E LA COMMON LAWI NOMADI E LA COMMON LAW

La questione zingara trovò una prima

soluzione nel 1968 con l’emanazione di due l’emanazione di due

atti:

• CARAVAN SITES ACT;• RAPPORTO CRIPPS;

LA CAMERA DEI COMUNI

Page 22: Il diritto nomade

CARAVAN SITES ACTCARAVAN SITES ACT

Con questo atto venne deciso che gli Enti locali avrebbero dovuto provvedere

ad un adeguata ad un adeguata sistemazione dei nomadi, questi

luoghi, però non vennero creati se

non in prossimità di zone malsane.

Page 23: Il diritto nomade

I NOMADI E LA COMMON LAWI NOMADI E LA COMMON LAW

RAPPORTO CRIPPS del 1976

Atto col quale si costrinsero gli Enti locali ad apprestare idonee strutture atte

ad ospitare i nomadi.

Page 24: Il diritto nomade

I NOMADI E LA COMMON LAWI NOMADI E LA COMMON LAWNON FU FACILE APPLICARE IL

RAPPORTO CRIPPS:

• Gli Enti locali non volevano apprestare infrastrutture atte ad ospitare i nomadi;ospitare i nomadi;

• Non fu facile realizzare una definizione legislativa di “nomade” libera da implicazioni etniche;

• Alla metà degli anni settanta lo zingaro era anche uno stile di vita (Hippy, New Age, ecc…)

Page 25: Il diritto nomade

IL DIRITTO STATALE E IL DIRITTO IL DIRITTO STATALE E IL DIRITTO NOMADE: UN PARADOSSONOMADE: UN PARADOSSO

L’incontro/scontro tra la cultura di

uno Stato e quella uno Stato e quella nomade produce

sempre un costante

paradosso .

Page 26: Il diritto nomade

IL PARADOSSO ZINGAROIL PARADOSSO ZINGARO

Pur essendo, quello nomade, un

Ordinamento giuridico esso non

riesce a trovare accoglienza negli accoglienza negli

Stati. Gli stessi però riconoscono (pur perseguendoli)

associazioni illecite e rivoluzionarie come la

mafia e la P2.

Page 27: Il diritto nomade

MA QUALI SONO LE MA QUALI SONO LE MA QUALI SONO LE MA QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DEL CARATTERISTICHE DEL

DIRITTO NOMADE ?DIRITTO NOMADE ?

Page 28: Il diritto nomade

LA STRUTTURA DELLA LA STRUTTURA DELLA SOCIETA’ NOMADESOCIETA’ NOMADE

Page 29: Il diritto nomade

LA BANDOLERALA BANDOLERA

Ogni comunità è governata da una

persona, detta persona, detta “Bandolera” scelta

per età, esperienza e saggezza; essa deve incutere rispetto ed

essere d’esempio per l’intero gruppo.

Page 30: Il diritto nomade

LA BANDOLERALA BANDOLERA

La bandolera deve gestire tutti i conflitti minori che giorno per

giorno possono sorgere all’interno del sorgere all’interno del gruppo; se il conflitto sorge tra nomadi di

gruppi diversi la composizione avviene tramite un particolare

procedimento detto “ Divano ”.

Page 31: Il diritto nomade

IL DIVANOIL DIVANO

Il Divano è una riunione di diverse bandolere, le

parti in conflitto non sono tenute a osservare

quanto il divano dispone ma il disprezzo per le ma il disprezzo per le raccomandazioni che

vengono espresse potrebbe loro costare il

rispetto dei membri della comunità di

appartenenza.

Page 32: Il diritto nomade

K R I SK R I S

Per le cause di notevole

importanza la giustizia viene giustizia viene dispensata da

particolari tribunali chiamati:

K R I S

Page 33: Il diritto nomade

K R I SK R I S

Sono tribunali composti da un

numero variabile di giudici (gli di giudici (gli anziani del

villaggio) detti:

KRISNITORYA

Page 34: Il diritto nomade

CARATTERISTICHE DEL CARATTERISTICHE DEL DIRITTO NOMADE:DIRITTO NOMADE:

o Orale;

o Non vi è distinzione tra Diritto e Morale;

o Non vi è distinzione tra Diritto e Morale;

o Si base sulla distinzione puro (VUZHÒ) e impuro (MARIMÈ)

Page 35: Il diritto nomade

LA DISTINZIONE TRA PURO E IMPURO LA DISTINZIONE TRA PURO E IMPURO INFLUENZA:INFLUENZA:

IL CAMPOIL CORPO

L’ABBIGLIAMENTO

LA MORTE

LA NASCITA

Page 36: Il diritto nomade

LA MASSIMA PENALA MASSIMA PENA

ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA’

Page 37: Il diritto nomade

IL PROCESSO NOMADEIL PROCESSO NOMADE

Page 38: Il diritto nomade

STRUTTURA PROCESSO STRUTTURA PROCESSO NOMADENOMADE

Il processo nomade è:

• formale• complesso• complesso• articolato• con estesa

acquisizione delle prove

Page 39: Il diritto nomade

LA RATIO PROCESSO DEL NOMADELA RATIO PROCESSO DEL NOMADE

Comprendere la ragione Comprendere la ragione del conflitto:del conflitto:

Non chi ha commesso il Non chi ha commesso il fatto ma cosa ha fatto ma cosa ha

indotto la persona a indotto la persona a commetterlo.commetterlo.

Page 40: Il diritto nomade

LO SCOPO DEL PROCESSO LO SCOPO DEL PROCESSO NOMADE:NOMADE:

MediareMediare

tra le parti allo scopo di tra le parti allo scopo di individuare una somma individuare una somma individuare una somma individuare una somma

che possa essere che possa essere ritenuta giusta e capace ritenuta giusta e capace

di riparare al torto.di riparare al torto.

Page 41: Il diritto nomade

LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI GIURIDICA DEI

ROM

Page 42: Il diritto nomade

LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI ROM

Come si rileva negli studi sociologici, il nomadismo

sembra discendere, piuttosto che da una tradizione

culturale o da una scelta di vita, dalle condizioni di vita, dalle condizioni di

esclusione e di abbandono sofferte da molti rom, e dai

loro nuclei familiari, soprattutto quelli giunti di

recente dai paesi orientali che adesso fanno parte

dell'Unione Europea, come la Bulgaria e la Romania

Page 43: Il diritto nomade

LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI ROM: il capro espiatorio

Nei paesi ricchi come in quelli più poveri, osservava pochi

mesi fa l'Assemblea del Consiglio d'Europa, la crisi economica ed il senso di

frustrazione tra i ceti deboli, frustrazione tra i ceti deboli, soprattutto nelle grandi

periferie urbane, hanno fatto scattare la logica del " capro capro

espiatorioespiatorio " e, malgrado i diversi appelli delle istituzioni comunitarie per considerare i Rom come una minoranza, si sono moltiplicati gli episodi di

esclusione violenta nei loro confronti.

Page 44: Il diritto nomade

LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI ROM

La maggior parte dei rom non si sposta dunque per vocazione culturale o per libera scelta, ma spesso è

costretta a lasciare i costretta a lasciare i territori nei quali risiede per effetto di processi di espulsione messi in atto

dalle autorità amministrative o da

componenti maggioritarie della popolazione .

Page 45: Il diritto nomade

LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI ROM

Per avere una conferma di quanto affermato basta

consultare i siti di Amnesty International, o dell'Alto

commissariato delle Nazioni commissariato delle Nazioni Unite che offrono un quadro completo ed aggiornato delle

vessazioni e delle discriminazioni a cui sono

sistematicamente sottoposti i rom tanto nei paesi di

origine quanto in quelli di arrivo.

Page 46: Il diritto nomade

LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI ROM

Ancora il 7 settembre 2010 il Parlamento Europeo con una

sua durissima risoluzione condannava la politica degli

sgomberi forzati e delle espulsioni collettive, espulsioni collettive,

invitando gli stati a praticare politiche di inclusione ed a

salvaguardare i percorsi faticosamente avviati di

integrazione e di coesione.

Page 47: Il diritto nomade

LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI ROM

Il 13 settembre 2010, da parte della

Commissione Europea, si annunciava l'apertura

di una procedura di di una procedura di infrazione nei confronti

della Francia per le operazioni di sgombero e di rimpatrio (assistito e su base volontaria) effettuate nel corso

dell'estate.

Page 48: Il diritto nomade

LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI ROM

Da questo punto di vista, è bene ricordare, che la condizione dei rom in Francia è profondamente diversa da quella dei rom italiani

perché in Francia si sono comunque realizzate importanti

attività di integrazione e la comunque realizzate importanti

attività di integrazione e la maggior parte dei rom sono cittadini francesi in base allo

"ius soli", mentre la legge italiana sulla cittadinanza, la più la più

arretrata in Europaarretrata in Europa , ha contribuito alla diffusione di una

pericolosa (per chi la subisce) condizione di apolidia "di fatto".

Page 49: Il diritto nomade

LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO

SOVRANAZIONALE

Page 50: Il diritto nomade

LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO SOVRANAZIONALE

Diverse convenzioni approvate dalle Nazioni Unite e dal Consiglio

d'Europa consentirebbero, almeno sulla carta, di garantire alle minoranze rom presenti nei alle minoranze rom presenti nei

vari stati una protezione particolarmente efficace, ed instaurare quindi un corretto

rapporto tra garanzie dei diritti e rispetto dei doveri, per il

mantenimento di quella "coesione sociale" auspicata di recente, con

riguardo ai rom, anche dal Presidente della Repubblica

italiana.

Page 51: Il diritto nomade

LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO SOVRANAZIONALE

TRA QUESTE CONVENZIONI RICORDIAMO:

• la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa nel 1994,

• la Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, adottata dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1989 che, in particolare, Nazioni Unite nel 1989 che, in particolare, impone il rispetto "del superiore interesse del minore" in ogni provvedimento dell'autorità amministrativa che lo possa riguardare;

• il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali adottato dall'Assemblea delle Nazioni Unite nel 1966;

• Convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status di rifugiato;

• la Convenzione relativa allo status degli apolidi adottata a New York il 28 settembre 1954.

Page 52: Il diritto nomade

LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO SOVRANAZIONALE

Per quanto riguarda gli obblighi di protezione imposti dalle

Convenzioni internazionali in favore degli immigrati, e dunque

anche nei confronti dei rom stranieri, si osserva come anche stranieri, si osserva come anche

la legislazione italiana legislazione italiana (art. 19 Testo Unico 286 del 1998) vieti vieti

espulsioni che possono mettere espulsioni che possono mettere a rischio la vita, la libertà e la a rischio la vita, la libertà e la dignità della persona con una dignità della persona con una particolare attenzione per le particolare attenzione per le categorie vulnerabili come le categorie vulnerabili come le

donne in stato di gravidanza ed i donne in stato di gravidanza ed i minoriminori .

Page 53: Il diritto nomade

LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO SOVRANAZIONALE

Nel 2006 una risoluzione da parte Comitato dei ministri del Consiglio

d'Europa per i Diritti sociali, in seguito ad un reclamo presentato dall'European Roma Rights Centre

(ERRC), rilevava "che l'insufficienza (ERRC), rilevava "che l'insufficienza e l'inadeguatezza dei campi sosta

constatabile in Italia costituiva violazione dell'art. 31 della Carta

sociale Europea (che garantisce il diritto all'abitazione) e che gli

sgomberi per mezzo della forza pubblica non parevano essere stati

posti in essere con modalità rispettose della dignità delle persone

e con la messa a disposizione di alloggi alternativi.

Page 54: Il diritto nomade

LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO SOVRANAZIONALE

L'Italia non aveva, inoltre, dato prova di aver preso misure utili per

assicurare alle persone rom alloggi adeguati. La stessa risoluzione

rilevava come spesso le ordinanze prefettizie o dei sindaci che

dispongono questi sgomberi non siano poi soggette ad alcun effettivo

dispongono questi sgomberi non siano poi soggette ad alcun effettivo

controllo di legalità di fronte dell'autorità giudiziaria a causa della mancata presentazione dei ricorsi da

parte degli interessati e anche quando questi ricorsi sono

presentati sono per lo più respinti in quanto si tratta di accampamenti od occupazioni non autorizzati, anche

quando sono stati tollerati per decenni.

Page 55: Il diritto nomade

LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO SOVRANAZIONALEIl 31 gennaio 2008 il Parlamento

Europeo considerando "che i 12-15 milioni di rom che vivono in Europa -

di cui circa 10 milioni nell'Unione europea - sono vittime di

discriminazioni razziali e soggetti in molti casi a gravi discriminazioni

strutturali e a condizioni di povertà e strutturali e a condizioni di povertà e di esclusione sociale” invitava "gli

Stati membri a coinvolgere la comunità rom al livello di base nel

tentativo di mettere il popolo rom in condizioni di beneficiare pienamente

degli incentivi forniti dall'Unione europea volti a promuovere i loro

diritti e l'inserimento delle loro comunità, nei settori dell'istruzione,

dell'occupazione e della partecipazione civica”.

Page 56: Il diritto nomade

LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO

FORZATO

Page 57: Il diritto nomade

LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO

L'art.18 del Trattato istitutivo della Comunità Europea afferma, come

espressione della "cittadinanza dell'Unione", "cittadinanza dell'Unione",

il diritto di circolare e soggiornare liberamente,

"fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente trattato e dalle disposizioni adottate in

applicazione dello stesso“.

Page 58: Il diritto nomade

LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO

La direttiva 2004/38/CE prevede, agli articoli 5 e 6, la libera circolazione dei

cittadini comunitari stabilendo che oltre i primi tre mestre mes i per avere un diritto tre mestre mes i per avere un diritto

stabile alla residenza occorre fornire la prova di

disporre di un reddito e comunque di non essere

nelle condizioni di gravare sul sistema di sicurezza

sociale nazionale.

Page 59: Il diritto nomade

LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO

La Direttiva afferma quindi, all'art. 16 , il diritto al

soggiorno permanente per i cittadini comunitari che

abbiano risieduto legalmente abbiano risieduto legalmente per oltre cinque anni in un

qualsiasi stato membro diverso da quello di origine.

Nei successivi articoli 27 e 28 della Direttiva si stabiliscono

le modalità ed i limiti delle misure di allontanamento

forzato.

Page 60: Il diritto nomade

LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO

Solo nei casi di "gravi motivi di ordine

pubblico" e per "motivi imperativi di pubblica sicurezza quali definiti sicurezza quali definiti

dallo stato" da accertare caso per caso, può essere

disposta la espulsione del cittadino

comunitario che ha maturato un diritto al soggiorno oltre i tre

mesi.

Page 61: Il diritto nomade

LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO

La stessa direttiva comunitaria del 2004, con

l'art.28, prevede inoltre precise garanzie in caso di

allontanamento forzato, come "la necessità di come "la necessità di

compiere una valutazione prima di adottare qualsiasi

provvedimento di allontanamento, tenendo

conto della situazione personale dell'interessato

(età, salute, situazione economica e familiare)”.

Page 62: Il diritto nomade

LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO

In nessun caso un provvedimento di espulsione di un cittadino

comunitario può essere adottato per ragioni meramente

economiche, come la condizione per ragioni meramente

economiche, come la condizione di indigenza di una persona . Non sono comunque previsti Non sono comunque previsti divieti di reingressodivieti di reingresso , come si verifica invece nel caso delle

espulsioni disposte a carico dei cittadini di paesi non appartenenti

all'Unione Europea, irregolarmente presenti nel

territorio nazionale

Page 63: Il diritto nomade

LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO IN

ITALIA

In Italia la Direttiva comunitaria

2004/38/CE sulla circolazione dei circolazione dei

cittadini comunitari è stata attuata con il

decreto legislativo n. 30 del 2007 poi

modificato dal d.lgs. 32 del 2008.

Page 64: Il diritto nomade

LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO IN

ITALIA

In particolare, in base all'Art. 20 comma 4 del d.lgs 30 del 2007, come

successivamente modificato, "i provvedimenti di allontanamento non provvedimenti di allontanamento non possono essere motivati da ragioni di

ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine

pubblico o alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali

provvedimenti".

Page 65: Il diritto nomade

LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO IN

ITALIA

In ogni caso sono previste anche previste anche

precise garanzie procedurali, infatti:

Page 66: Il diritto nomade

LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO IN ITALIA

"Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è

accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante appositi contenuto, anche mediante appositi

formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile. Il

provvedimento (di espulsione) indica anche la durata del divieto di reingresso

che non può essere superiore a dieci anni dieci anni nei casi di allontanamento per i motivi di

sicurezza dello Stato e a cinque anni cinque anni negli altri casi

Page 67: Il diritto nomade

IL CASO FRANCESEIL CASO FRANCESE

Page 68: Il diritto nomade

IL CASO FRANCESE

A causa degli episodi di intolleranza avvenuti

recentemente in Italia, a partire dal maggio del 2008, centinaia di rom, soprattutto provenienti dai

paesi balcanici e da lungo tempo residenti in Italia, sono fuggiti residenti in Italia, sono fuggiti

dai campi italiani verso la Francia, la Germania, il Belgio

dove avevano parenti già integrati e dove in molti casi

hanno potuto, proprio per questa ragione, regolarizzare la loro

posizione, come non sarebbe più stato possibile in Italia.

Page 69: Il diritto nomade

IL CASO FRANCESE

In Francia, a differenza di quanto tentato in Italia, nei

confronti dei Rom comunitari si è proceduto con maggiore cautela, e si con maggiore cautela, e si sono privilegiati i canali di "rimpatrio volontario", con la corresponsione di alcune

centinaia di euro per incentivare le partenze, ma

anche, con la sicura promessa di un ritorno entro

breve termine.

Page 70: Il diritto nomade

IL CASO FRANCESE

Malgrado questa maggiore cautela la Francia è incappata nella dura

condanna sia del condanna sia del Parlamento Europeo che

della Commissione europea soprattutto dopo le critiche espresse dalle

organizzazioni umanitarie e da autorevoli

rappresentanti della Chiesa.

Page 71: Il diritto nomade

IL CASO FRANCESE

La risoluzione del Parlamento Europeo, del 7 settembre 2010,

costituisce una costituisce una condanna esplicita

della politica dei rimpatri "volontari"

praticata dal governo francese e da altri

stati europei.

Page 72: Il diritto nomade

IL CASO FRANCESE

Non solo a livello internazionale la politica francese politica francese viene osteggiata,

infatti, anche al suo interno molti

criticano le decisioni dei prefetti .

Page 73: Il diritto nomade

IL CASO FRANCESE

Il Consiglio di Stato francese (il 19 maggio 2008) ha annullato una

circolare che il presidente Sarkozy aveva emanato, da ministro degli interni in cui

precisava ai prefetti le "modalità d'ammissione al soggiorno e

dell'allontanamento di cittadini d'ammissione al soggiorno e

dell'allontanamento di cittadini rumeni e bulgari". Nella circolare, veniva fissato il livello di risorse

economiche giudicate necessarie per poter soggiornare oltre i tre mesi. Per il Consiglio di Stato la definizione dell'eventuale onere ragionevole deve essere fatta

volta per volta e caso per caso e non fissata a priori.

Page 74: Il diritto nomade

IL CASO FRANCESE

Alla fine di agosto di quest'anno il Tribunale di Lille

ha annullato l'ordine di espulsione di sette Rom, che erano stati sgomberati una

settimana prima da un terreno settimana prima da un terreno occupato abusivamente. La

prefettura di Lille aveva decretato le espulsioni dei

rom, affermando che la loro occupazione illegale di un

terreno costituiva una minaccia all'ordine pubblico .

Page 75: Il diritto nomade

IL CASO FRANCESEIl tribunale ha stabilito che la mera presenza illegale dei rom «non costituisce di per sé

una minaccia sufficientemente grave

per gli interessi sufficientemente grave

per gli interessi fondamentali della società e non può

dunque essere considerata una

minaccia all'ordine pubblico».

Page 76: Il diritto nomade

IL CASO FRANCESE

Ancora una volta il tentativo di risolvere in modo spiccio e violento

un problema assai complesso come quello complesso come quello

dell’integrazione produce delle soluzioni affatto efficaci e in ogni

caso responsabili di altri disordini sociali e

culturali.

Page 77: Il diritto nomade

BIBLIOGRAFIABIBLIOGRAFIA

•• A. A. SimoniSimoni: “Il giurista e gli zingari lezioni : “Il giurista e gli zingari lezioni dalla common dalla common lawlaw”, Politica del Diritto, ”, Politica del Diritto, dalla common dalla common lawlaw”, Politica del Diritto, ”, Politica del Diritto, XXXXXX n. 4 dicembre 1999n. 4 dicembre 1999..

•• Fulvio Vassallo Paleologo:“La condizione Fulvio Vassallo Paleologo:“La condizione giuridica dei rom stranieri in Italia”, in giuridica dei rom stranieri in Italia”, in www.diritto.it.www.diritto.it.

Page 78: Il diritto nomade

SLIDE IN ESUBEROSLIDE IN ESUBERO

Page 79: Il diritto nomade

LA PROTEZIONE DEI ROM NEL DIRITTO SOVRANAZIONALE

La Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), nei suoi più recenti "rapporti sull'Italia",

ha invitato diverse volte ad abbandonare, nelle "politiche a riguardo di rom e sinti", il "falso presupposto che i membri di tali

gruppi siano nomadi", in base ai quali presupposto che i membri di tali

gruppi siano nomadi", in base ai quali viene attuata "una politica di

segregazione dal resto della società", con l'istallazione di "campi nomadi", concepiti in base al principio della presenza temporanea dei rom, in

molti casi senza accesso ai servizi più basilari per il colpevole abbandono da

parte degli enti locali.

Page 80: Il diritto nomade

LA CIRCOLAZIONE DEI ROM E L’ALLONTANAMENTO FORZATO

Le sanzioni previste a carico di coloro che si trattengono

nel territorio nazionale oltre lo nazionale oltre lo

stesso termine di tre mesi senza una

specifica autorizzazione, devono essere

"proporzionate e non discriminatorie".