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UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC SCUOLA DI DIRITTO Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01 LA PROTEZIONE DELLE SEGNALAZIONI Il Whistleblowing tra Etica e Diritto Relatore: Prof. Mario Zanchetti Correlatore: Prof. Fabrizo Sardella Correlatore: Massimo Folador Tesi di Laurea di: Gaetano Citro matr. 10876 Anno Accademico 2011 -2012

Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

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UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC

SCUOLA DI DIRITTO

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza - Classe LMG/01

LA PROTEZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Whistleblowing tra Etica e Diritto

Relatore: Prof. Mario Zanchetti

Correlatore: Prof. Fabrizo Sardella

Correlatore: Massimo Folador

Tesi di Laurea di:

Gaetano Citro

matr. 10876

Anno Accademico 2011 -2012

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Alla mia famiglia,

per tutto quello che le devo

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Ringraziamenti

E’ difficile ma opportuno ringraziare tutte le persone che hanno contribuito allo sviluppo di questo

lavoro.

Innanzitutto mi preme ringraziare il Prof. Mario Zanchetti, il Prof. Fabrizio Sardella, il dott.

Massimo Folador e il dott. Giorgio Fraschini per avermi brillantemente introdotto al tema trattato,

da cui ho ricevuto insegnamenti di carattere filosofico, tecnico, etico e morale.

Un sentito ringraziamento va alla mia famiglia per avermi sostenuto e incoraggiato lungo tutto il

percorso universitario a cui ho deciso di dedicare tutto il mio lavoro.

Il ringraziamento più esteso va alla mia seconda famiglia che è venuta a crearsi nell’ambiente

universitario con i cui componenti abbiamo condiviso tutte le nostre gioie e i nostri dolori, dove

abbiamo imparato a crescere e a rispettare l’individuo. Per questo voglio ringraziare Alessandro,

Lucio, Michele, Alessandro, Andrea, Emanuele, Rossella, Carlotta, Marta, Alessandra, Carmela,

Federica, Gianna, Luigi, Antonio, Nicola, Luca.

Un caloroso ringraziamento va agli amici della mia terra Paestum, per essermi stati vicini col cuore

e con l’animo, in particolare a Mattia, Raffaele, Lorenzo, Angelo, Luca, Pasquale, Mimmo, Daniele,

Anna, Angela, Nicola.

Un ringraziamento particolare va a Paola e Beatrice per avermi aiutato a trovare i legami principali

con i temi trattati.

Un ringraziamento speciale va all’avv. Raffaele Rubino che ha sposato e condiviso, sin dal primo

istante, il mio argomento e sostenuto nella ricerca del materiale.

L’ultimo ma non meno importante ringraziamento va alla dott.ssa Simone White dell’Ufficio per la

Lotta Antifrode (OLAF) c/o la Commissione Europea di Bruxelles che mi ha assistito per buona

parte del mio soggiorno di ricerca a Bruxelles e illuminato sul tema trattato nella tesi, fornendomi

documenti dai quali ho tratto le principali linee guida.

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Indice

Premessa ......................................................................................................................... 11

1. IL WHISTLEBLOWING NEL SISTEMA SOVRANAZIONALE ........................ 15

1.1 Considerazioni generali e introduttive del contesto sovranazionale ........................ 15

1.2 Verso una definizione convenzionale di whistleblowing. ....................................... 21

1.3 Strumenti Internazionali ........................................................................................ 23

1.4 (segue) Gli strumenti dell’Unione Europea ............................................................ 28

1.5 Il contesto italiano e il problema delle ratifiche ...................................................... 32

2. IL SISTEMA DI REPORTISTICA NELLE ISTITUZIONI EUROPEE ............... 35

2.1 Esperienza europea ................................................................................................ 35

2.2 Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (Staff

regulations) .................................................................................................................. 37

2.3 Il regime giuridico ................................................................................................. 39

2.4 Il problema della segnalazione anonima ................................................................ 45

2.5 L’OLAF ................................................................................................................ 47

2.6 Segnalare una frode ............................................................................................... 48

2.7 Perfezionamento delle misure previste ................................................................... 49

2.8 Aree di implementazione ....................................................................................... 50

2.8.1 La natura dell’informazione qualificata............................................................... 51

2.8.2 La portata della protezione ed effetti pregiudizievoli........................................... 52

2.8.3 Segnalazione anonima vs segnalazione confidenziale ......................................... 53

2.8.4 Segnalazione in mala fede .................................................................................. 55

2.8.5 Monitoraggio e valutazione ................................................................................ 55

2.9 La Corte Europea dei Diritti Umani Aspetti pratici ................................................ 56

2.9.1 Interferenza con il principio di libertà di espressione ........................................... 56

2.9.1.a) Interesse pubblico ........................................................................................... 60

2.9.1.b) Canali alternativi disponibili ........................................................................... 61

2.9.1.c) Autentcità dell’informazione ........................................................................... 61

2.9.1.d) Buona fede ...................................................................................................... 62

2.9.1.e) Detrimento delle autorità ................................................................................. 63

2.9.5.f) Severità della sanzione .................................................................................... 63

Casisitica di riferimento ............................................................................................... 65

3. IL SISTEMA STATUNITENSE ............................................................................... 69

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3.1 Accenni al sistema americano e al sistema inglese ................................................. 70

3.2.1 Il Sarbanes-Oxley Act del 2002 .......................................................................... 73

3.2.2 Il Dodd-Franch Act............................................................................................ 75

3.2.2.a) I riscontri pratici ............................................................................................. 76

3.2.2.b) Segnalazioni anonime ..................................................................................... 80

3.2.2.c) La ricompensa ................................................................................................ 80

3.3 Considerazioni sugli atti normativi ........................................................................ 82

4. IL CONTESTO GIURIDICO ITALIANO: TRA ETICA E DIRITTO.................. 85

4.1 La normativa vigente e sistemi di protezione .......................................................... 85

4.1.1 Principi Costituzionali ......................................................................................... 87

4.1.2 Ambito giuslavoristico (Cass., Sez. Lav., sent. n. 6501 del 14 marzo 2013) ......... 88

4.1.3 Ambito penale ..................................................................................................... 90

4.1.4 Ambito civile, finanziario, amministrativo e normativa sulla privacy ................... 91

4.2 La Legge Anti-corruzione 190/2012: l’art. 54-bis D.lgs. 165/2001 ......................... 94

4.2.1 La disciplina giuridica ......................................................................................... 94

4.2.1 Critiche e interpretazioni della norma .................................................................. 96

4.3 La disciplina del D.lgs. 231/2001. Il whistleblowing nei modelli organizzativi ..... 101

4.3.1 Le origini del decreto ......................................................................................... 101

4.3.2 La struttura (artt. 5 – 7) ..................................................................................... 103

4.3.3 I modelli, l’Organismo di Vigilanza, il codice di comportamento ...................... 106

4.3.4 Un modello legale per la segnalazione degli illeciti............................................ 111

4.3.4.a) Il modello legale ........................................................................................... 112

4.5 Il whistleblowing nella realtà economica, sociale e culturale italiana .................... 116

4.5.1 Una dimensione etica nell’impresa .................................................................... 116

4.5.2 Cultura, linguaggio e “standardizzazione” dei concetti ...................................... 119

4.5.3 Onestà vs Fedeltà .............................................................................................. 123

4.5.4 Il whistleblowing come “relazione” per raggiungere il bene comune ................. 126

Conclusioni ................................................................................................................... 131

Bibliografia ................................................................................................................... 145

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Premessa

Sono molti i contesti in cui è presente un dilagare disarmante di condotte illecite che minano la

stabilità delle relazioni e il raggiungimento di determinati obiettivi. Il tema delle relazioni è un tema

delicato da supportare e proteggere, poiché è attraverso tali relazioni che si sviluppano numerosi

sistemi che caratterizzano la nostra società, dal rapporto di lavoro alla pacifica convivenza

all’interno e all’esterno di un’organizzazione, nonché della società stessa.

Il fenomeno dilagante di pratiche comportamentali scorrette, quali la corruzione, è uno dei

principali fattori di rischio che comportano una distorsione del contesto sociale ispirato a principi di

legalità e trasparenza. Molti sono i casi in cui soggetti, al fine di proteggere tale sistema, vogliono

divulgare e rendere noto cosa inficia la stabilità dei rapporti umani in contesti determinati.

Le ragioni che spingono molti lavoratori a segnalare o meno condotte rilevanti sono molteplici,

pertanto, bisogna tracciare un profilo distintivo tra il lavoratore che, con grande senso di

responsabilità, sceglie di non accettare alcuna situazione di illegalità e colui il quale, chiudendosi

nella prigione del silenzio, finge di non vedere o finisce addirittura per approfittare della situazione

d’illegalità, perché colluso o perché facente parte di un sistema che ha maturato in lui la

convinzione della funzionalità e della convenienza della pratica “eticamente scorretta”.

Alla luce dell’esperienza legislativa e dell’esistenza di persone coraggiose che, al fine di contrastare

il fenomeno criminoso, si sono esposte in prima persona segnalando gravi condotte illecite. Il lavoro

che segue si propone di rintracciare i punti di forza di alcuni sistemi giuridici che prevedono una

disciplina per la protezione di coloro che segnalano illeciti e di investire sull’implementazione di

altri, fornendo spunti e indicazioni per creare ovvero migliorare le disposizioni vigenti.

E’ il caso del cd whistleblower (lett. colui che soffia il fischietto), figura di rilievo, di derivazione

anglo-americana, che emerge all’interno di un contesto dove l’illegalità è il principale ostacolo al

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progresso e allo sviluppo economico e sociale. Esso è definito come “il lavoratore che, nello

svolgimento della propria attività, rinvenuta una possibile frode, un pericolo o altro serio rischio che

possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico o la stessa reputazione dell’impresa/ente

pubblico/fondazione, decide di segnalarla”.

Nella prima parte, l’elaborato individua le disposizioni delle Convenzioni internazionali che

prevedono un obbligo, in capo agli Stati parti, di adottare una disciplina specifica per la protezione

della segnalazione e del segnalante.

Successivamente si concentra sugli strumenti adottati dalle Istituzioni europee e in particolare sulla

struttura e sulla procedura delle segnalazioni. Al riguardo, abbiamo avuto modo di apprenderne le

dinamiche grazie ad un incontro in prima persona con la principale referente, dott.ssa Simone

White, delle Istituzioni in materia di whistleblowing, la quale ci ha illustrato le aree di

implementazione della normativa e gli interessi da tutelare quando si creano situazioni di conflitto

tra il whistleblower e l’organizzazione di riferimento, sulla base delle pronunce della Corte Europea

dei Diritti Umani.

Il terzo capitolo passa in rassegna della disciplina degli Stati Uniti d’America che, avendo dalla loro

parte un’esperienza normativa secolare in materia, hanno un sistema che disciplina la protezione e

gli effetti premiali della segnalazione, tra i quali la consistente ricompensa riconosciuta al

whistleblower per aver portato alla luce frodi che altrimenti sarebbero rimaste sconosciute.

Successivamente ci si è soffermati sulla responsabilità d’impresa alla luce del d.lgs. 231/2001 e

sulla funzione del whistleblowing, atta ad integrare i modelli organizzativi d’impresa per la

prevenzione dei reati. In particolare abbiamo guardato all’organizzazione dell’impresa in termini di

buon governo, ovverosia la gestione trasparente e responsabile delle risorse umane, naturali,

economiche e finanziarie ai fini di uno sviluppo equo e duraturo. In relazione a tale problematica,

l’elaborato cerca di individuare i riferimenti normativi sui quali puntare e investire per raggiungere

una disciplina positiva, sia nell’ambito pubblico che nell’ambito privato, operazione, questa, che

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presenta non poche difficoltà tanto dal punto di vista tecnico-normativo, quanto da quello socio-

culturale. L’Italia è tuttora carente in materia di protezione di coloro che segnalano illeciti,

nonostante la recente emanazione della Legge 190/2012 in materia di corruzione, che sembra aver

dato un input alla protezione del whistleblower. A tal proposito il nostro lavoro si è fatto carico,

nella parte conclusiva, di individuare i parametri normativi da cui partire per la realizzazione di

procedure specifiche di protezione nonché i principali aspetti che caratterizzano la società italiana

cercando di riportarli a livelli più alti in termini etici e morali. Si ritiene, infatti, che la figura del

whistleblowing va protetta: indipendentemente dal modo in cui la si protegge, ciò che rileva è, e

deve essere, il fine che consiste nella diminuzione degli illeciti piuttosto che nella persecuzione di

coloro che li commettono.

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CAPITOLO I

1. IL WHISTLEBLOWING NEL SISTEMA SOVRANAZIONALE

1.1 Considerazioni generali e introduttive del contesto sovranazionale

Le necessità di proteggere la società e garantire la trasparenza hanno indotto non poche

organizzazioni sovranazionali a redigere testi1 che vincolino gli Stati parti all’adozione di misure

(such measures) affinché tali necessità siano rispettate e, quindi, volute dalle Nazioni firmatarie

come conseguenza della loro volontà di educare la società moderna alla trasparenza e all’etica delle

azioni.

Tra i principali obiettivi vi sono lo sviluppo e il rispetto dei valori umani e difesa del principio di

democrazia. Va da sé che la difesa e protezione di dichiarazioni che espongono fatti di qualsiasi

natura, talvolta delicati a tal punto che oltre alla semplice protezione è previsto il segreto (che per

ragioni di sicurezza o difesa nazionale non possono essere rivelati), debbano essere garantite in

rispetto dei principi di integrità psico-fisica e di libertà di espressione. Quello cui si assiste,

oggigiorno, nella maggior parte dei paesi di civil law, è una massiccia regolamentazione posta a

presidio della difesa dei testimoni e dei collaboratori di giustizia (vedi Italia), mentre non perviene

una specifica regolamentazione sulla protezione di coloro che spontaneamente decidono di

segnalare condotte illecite (wrondoings) commesse da qualsiasi soggetto (apicale/sottoposto) in

qualsiasi contesto (settore pubblico/privato), al fine di garantire loro la sicurezza e protezione da

qualsiasi pratica di ritorsione.

1 In particolare l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), l’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo

Economico (OCSE), il Consiglio d’Europa.

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Sulla scorta di quanto accennato, i paesi di civil law sono pigri nell’individuare misure ulteriori

poiché ragionano sul fatto che è obbligo del singolo cittadino segnalare condotte illecite ai sensi di

un qualche articolo previsto da una legge interna che, con l’avanzamento della società, potrebbe

considerarsi anacronistico (ex, art.361 c.p. per il quale si può prevedere un inasprimento della pena

con potenziale riduzione della garanzia del dipendente pubblico o introdurre misure che incentivino,

anche economicamente, a segnalare di fatti di reato).

I paesi di common law (vedi infra §3), viceversa, hanno una cultura secolare che si presta alla tutela

di coloro che riportano informazioni riguardanti misure scorrette (malpractices) rinvenute

all’interno dei luoghi di lavoro. E’ il caso del cd whistleblower (soffiatore nel fischietto), figura di

rilievo che emerge all’interno di un contesto dove l’illegalità è il principale ostacolo al progresso e

allo sviluppo economico e sociale. Per intenderci possiamo definire il whistleblower (colui che dà

l’allarme) come “il lavoratore che, nello svolgimento della propria attività, rinvenuta una possibile

frode, un pericolo o altro serio rischio che possa danneggiare clienti, colleghi, azionisti, il pubblico

o la stessa reputazione dell’impresa/ente pubblico/fondazione, decide di segnalarla”2. Mentre il

termine whistleblowing (tradotto con il termine soffiata) si riferisce allo strumento giuridico idoneo

a garantire informazioni tempestive in merito ad eventuali tipologie di rischio (frodi ai danni o ad

opera dell’organizzazione, negligenze, illeciti, minacce). Più tecnicamente, possiamo definirlo come

“la rivelazione di fatti che possono integrare la fattispecie astratta del reato […], fatta di propria

iniziativa e in forma non anonima da un soggetto appartenente a una determinata organizzazione

(inside whistleblowing), privata o pubblica, alle competenti autorità esterne all’organizzazione

(external whistleblowing), anche in mancanza di una espressa autorizzazione in tal senso da parte

della prima (unauthorized whistleblowing), in quanto si tratti di fatti che presentano un momento di

2 Ghini P., L’utilizzo di un sistema di whistleblowing quale ausilio nella prevenzione delle frodi e dei reati, in La

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, 2011.

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collegamento con l’attività dell’organizzazione”3 (infra §1.2). A sostegno di tale argomento, le

Nazioni si sono impegnate per il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Il campo

“minato” che le organizzazioni internazionali intendono ripulire, è quello della corruzione, che fra

tanti strumenti possibili, hanno riposto la loro fiducia proprio sul whistleblowing. Per capire gli

sviluppi in materia di whistleblowing non possiamo tralasciare il campo della corruzione, poiché

alla luce di quello che emerge dall’orizzonte sovranazionale4, proprio il whistleblowing serve alle

Nazioni come possibile espediente di “contrasto alla corruzione, condotta che ostacola il ricambio

delle classi dirigenti, frena lo sviluppo economico-sociale, si oppone al pluralismo e quindi in

definitiva alla stessa evoluzione demografica della società”5. Ragione per cui abbiamo ritenuto

opportuno focalizzare l’attenzione sul tema delicato della corruzione e procedere di pari passo,

mediante un’analisi associata agli sviluppi del whistleblowing, per buona parte del presente lavoro.

Sul tema dello sviluppo economico e sociale le organizzazioni internazionali vogliono costruire le

basi per un futuro senza barriere, che ostacolino la crescita, dove anche i paesi in via di sviluppo

possono avere standard minimi apprezzabili di vita. Paradossalmente, su una base di una

similitudine concettuale, l’Italia necessita di quest’abbattimento della barriera culturale che reprime

la popolazione e la costringe a ricevere costantemente insegnamenti riprovevoli che sfociano nelle

più avverse condotte che fanno regredire l’uomo allo stato primordiale, antecedente lo Stato di

diritto, dove la regola era: non avere una regola. Per esempio l’accordo di partenariato firmato a

Cotonou6 (Belize) nel 2000 tra l’UE e i paesi dell’Africa, Caraibi e Pacifico definisce, a proposito, i

principi guida di cooperazione a cui i paesi firmatari devono tendere: <una cooperazione […]

orientata verso uno sviluppo durevole incentrato sull’essere umano, che ne è il protagonista e

3 Gandini F. in Fraschini, Parisi, Rinoldi, IL WHISTLEBLOWING. Nuovo strumento di lotta alla corruzione, Bonanno Editore, Acireale - Roma 2011. 4 UNCAC; Convenzioni, Civile e Penale, contro la corruzione del Consiglio d’Europa. 5 Rinoldi D. in Fraschini, Parisi, Rinoldi, IL WHISTLEBLOWING. Nuovo strumento di lotta alla corruzione, Bonanno Editore, Acireale - Roma 2011. 6 Succeduta alla convenzione di Lomé e Yaoundé su cui decisione del Consiglio dell’UE 21 giugno 2005 (GUUE L n.209

dell’11 agosto 2005).

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beneficiario principale; un siffatto sviluppo presuppone il rispetto e la promozione di tutti i diritti

dell’uomo>7. Parole, queste, che sembrano tanto rievocare un principio di matrice settecentesca

secondo cui dobbiamo “agire in modo da trattare l’uomo (umanità), cosi in [noi] come negli altri,

sempre e a un tempo come fine e mai solamente come mezzo”8, infatti “ difficilmente si può

immaginare una crescita dei paesi in via di sviluppo basata sulla sistematica violazione dei diritti

fondamentali delle persone e dei lavoratori. L’idea che le radici dello sviluppo possono avere una

base meramente economica, sull’altare della quale sacrificare qualsiasi valore, appare ampiamente

superata. Il motore dello sviluppo […] è dato dalla valorizzazione e dall’investimento della risorsa

umana, nella sua crescita fisica, culturale, professionale”9. Il rispetto dei diritti dell’uomo e delle

libertà fondamentali, compreso il rispetto dei diritti sociali fondamentali, la democrazia fondata

sullo stato di diritto e un sistema di governo trasparente e responsabile sono parte integrante di uno

sviluppo durevole […] sui quali si fonda il partenariato e ispirano le politiche interne e

internazionali delle parti”10

. L’elemento essenziale risulta essere, senza dubbio, il buon governo che

stando alla parole della Convenzione è “la gestione trasparente e responsabile delle risorse umane,

naturali, economiche e finanziarie ai fini di uno sviluppo equo e duraturo. Esso comporta procedure

decisionali chiare da parte delle pubbliche autorità; istituzioni trasparenti e soggette all’obbligo di

rendere conto; il primato del diritto nella gestione e nella distribuzione delle risorse e il

potenziamento delle capacità per elaborare e attuare misure volte in particolare a prevenire e

combattere la corruzione”11

. Ragion per cui, in caso di violazione del principio del buon governo,

l’art. 97 della Convenzione prevede l’avvio di un’apposita procedura di consultazione e adozione di

<misure appropriate> la cui adozione spetta alla parte <presso la quale si sono verificati i casi di

corruzione gravi…necessarie per rimediare immediatamente alla situazione>. Il preambolo

7 Art. 9.1, co.1, Conv. 8 Kant I., Critica della ragion pratica, 1788. 9 Triggiani E., Venturini G.(a cura di), Bariatti S. (a cura di), Diritti Individuali e Giustizia Internazionale – Liber Fausto Pocar, Giuffrè Editore, Milano, 2009, p. 932. 10 Art. 9.1, co.2, co.4 Conv. cosi elaborato da Rinoldi. 11 Art. 9.3,co.1, Conv.

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dell’accordo, nel sottolineare gli obiettivi12

e il raggiungimento di essi, fa esplicito riferimento al

rispetto dei <diritti fondamentali dei lavoratori e sostenere le sfide della globalizzazione per

rafforzare la dimensione sociale in un contesto politico in grado di garantire la pace, la sicurezza e

la stabilità, l’attuazione di politiche economiche sane e sostenibili>. Vanno ricordate, a rigore di una

più stretta relazione con i paesi del nord-atlantico, le convenzioni dell’Organizzazione delle Nazioni

Unite contro il crimine organizzato transnazionale13

e contro la corruzione (UNCAC)14

, le quali

prevedono misure di repressione dell’attività corruttiva nel settore pubblico e privato, infatti, sono

presenti rispettivamente riferimenti normativi sotto la rubrica criminalisation of corruption (art.8),

measures against corruption (art.9), liability of legal persons (art.10), per il settore pubblico,

mentre la seconda prevede misure anche per il settore privato (artt. 12. Private sector, 21. Bribery in

the private sector e 39. Cooperation between national authorities and the private sector ) stabilendo

anch’essa la responsabilità delle persone giuridiche (art.26) e prevede <disposizioni alla

prevenzione, alle indagini ed ai procedimenti concernenti la corruzione nonché al congelamento, al

sequestro, alla confisca ed alla restituzione dei proventi dei reati stabiliti conformemente alla

presente Convenzione>15

.

Si ricorda, inoltre, la Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle

operazioni economiche internazionali16

dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo

economico (OCSE)17

che disciplina la responsabilità delle persone giuridiche (ma si limita al settore

12 <<Ridurre…il numero delle persone che vivono in estrema povertà>>. Vedi anche progetti dell’Unione europea tra cui Millennium Development Goals ed Europa 2020. 13 Accordo firmato a Palermo il 15 dicembre 2000 ratificato anche dall’Italia con L. di autorizzazione e di esecuzione n.146 del 16 marzo 2006. 14 Accordo firmato a Merida (Messico) dal 9 all’11 dicembre 2003 ratificata dall’Italia con L. di autorizzazione n. 116 del 3 agosto 2009. 15 Art. 3, c.1, UNCAC << 1. This Convention shall apply, in accordance with its terms, to the prevention, investigation and prosecution of corruption and to the freezing, seizure, confiscation and return of the proceeds of offences established in accordance with this Convention.>> 16 Accordo firmato il 17 dicembre 1997. Ratificata in italia dalla legge di aut. e rat. n. 300 del 29 settembre 2000. 17 Oltre ai paesi europei vede l’appartenenza di paesi come USA, Canada, Giappobe e Sud Corea)

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pubblico e in ambito di corruzione attiva18

) ratificata in Italia con legge di autorizzazione ed

esecuzione n. 300 del 29 settembre 2000 che ha portato all’emanazione da parte del Governo del

d.lgs. 231 dell’8 giugno del 2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

(art.11 l. 300/2000). Sempre in tema di corruzione, ma questa volta nel settore privato, oltre ad

alcune decisioni delle Istituzioni UE19

, spuntano due convenzioni del Consiglio d’Europa contro la

corruzione, di carattere penale e civile20

. Nello specifico, la Convenzione penale contro la

corruzione prevede disposizione relative a active and passive bribery in the private sector (art.7-8);

la Convenzione civile contro la corruzione prevede forme di protezioni degli impiegati che

riportano informazioni relative a condotte di corruzione (art.9): <Each Party shall provide in its

internal law for appropriate protection against any unjustified sanction for employees who have

reasonable grounds to suspect corruption and who report in good faith their suspicion to responsible

persons or authorities>. E’ da queste considerazioni che inizia a prendere forma, tanto a livello

globale quanto settoriale, la disciplina del whistleblowing, seppur, come diremo in seguito, non

compare una vera e propria definizione normativa, al di là delle definizioni prospettate dai gruppi di

lavoro in materia21

che l’hanno rintracciata dal contesto che oggi definiamo gergo giuridico.

18 L’art.1, al primo e secondo comma, prevede: <<1. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie affinché la propria legge consideri come illecito penale il fatto di chi intenzionalmente offra, prometta o dia qualsiasi indebito beneficio pecuniario o di altra natura, direttamente o per mezzo di intermediari, ad un pubblico ufficiale straniero, per lui o per un terzo, affinché l’ufficiale compia o si astenga dal compiere atti in relazione a doveri d’ufficio, per conseguire o conservare

un affare o un altro vantaggio indebito nell’ambito del commercio internazionale; 2. Ciascuna Parte deve adottare le misure necessarie per stabilire che rendersi complice di un atto di corruzione di un pubblico ufficiale straniero, inclusi l’istigazione, il favoreggiamento o l’autorizzazione a compiere tale atto, costituiscono illecito penale. Il tentativo e l’associazione ai fini della corruzione di un pubblico ufficiale straniero devono essere considerati illeciti penali nella misura in cui lo siano il tentativo e l’associazione ai fini della corruzione di un pubblico ufficiale della predetta Parte.>> 19 Decisione quadro del Consiglio 2003/568/GAI Lotta contro la corruzione nel settore private; decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI Mandato d’arresto europeo. 20 Testi disponibili sul sito del Consiglio d’Europa – STCE 173; STCE 174. 21 Vedi nota 23.

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21

1.2 Verso una definizione convenzionale di whistleblowing.

Per trovare una definizione vincolante e soddisfacente del concetto di whistleblowing dovremmo

focalizzare l’attenzione esclusivamente al quadro giuridico d’oltre oceano. E’ opportuno, infatti,

ritenere come il termine in questione non abbia una natura tecnica, trattandosi di una vera e propria

“catch word” di derivazione pratica: il poliziotto di strada inglese (bobby), che suona il fishietto

(blowing the whistle) nel momento in cui percepisce la commissione di un’attività criminosa,

avvertendo così del pericolo sia il pubblico sia gli altri law enforcement officers, oppure l’arbitro

(refree) negli sport di squadra, che suona il fischietto quando viene commesso un fallo”22

. Questo

termine è entrato di diritto, sulla scorta di quanto avviene nei sistemi di common law, nel gergo

legale delle organizzazioni internazionali. Abbiamo però una definizione di whistleblowing

proveniente da uno studio commissionato dal Parlamento europeo (The European Parliament-

Budgetary Support Unit-Budgetary Affairs): “the insider disclosure of what is perceived to be

evidence of illegal conduct or other serious risk, out of or in relation to an organisation’s activities

including the work related activities of its staff”23

. Al fine di interpretare tale definizione riportiamo

l’analisi di un giudice del Trib. Di Roma24

che parte da una distinzione fenomenologica dei

concetti:

- internal/external whistleblowing, a seconda che il whistleblower riferisca quanto a sua

conoscenza a organi o istituzioni interne all’organizzazione;

22 Riportiamo inoltre le definizioni pratiche dell’organizzazione Public concern at work (www.pcaw.org): Whistleblowing - [a] Bringing an activity to a sharp conclusion as if by the blast of a whistle (Oxford English Dictionary); [b] Raising a concern about wrongdoing within an organisation or through an independent structure associated with it (UK Committee

on Standards in Public Life); [c] Giving information (usually to the authorities) about illegal or underhand practices (Chambers Dictionary); [d] Exposing to the press a wrongdoing or cover-up in a business or government office (US, Brewers Dictionary); [e] a safe alternative to silence (Public Concern at Work); [f] (origins) Police officer summoning public help to apprehend a criminal; referee stopping play after a foul in football. 23 Così European Parliament-Budgetary Support Unit-Budgetary Affairs, Whistleblowing Rules: Best Practice; Assessment and Revision of Rules Existing in EU Institutions- Study, IP/D/CONT/ST/2005-58, 12 maggio 2006, pp. i) e 16. 24 Gandini F., Op. cit.

Page 22: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

22

- inside/outside whistleblowing, a seconda che il whistleblower appartenga, o meno,

all’organizzazione;

- authorized/unauthorized whistleblowing, a seconda che i fatti siano riferiti dal

whistleblower a seguito, o meno, di una autorizzazione specificamente rilasciata

dall’organizzazione;

- anonimo/non anonimo whistleblowing, a seconda che il whistleblower. rilasci o meno la

propria identità;

- whistleblowing parte di organismo pubblico o privato. Dall’esperienza di common law ci

riferiamo al whistleblowing appartenente a un organismo privato (strumento di corporate

governance) al fine di assicurare l’integrità della corporation presso la quale lavorano;

- oggetto del whistleblowing possono essere fatti di reato o meri organisational

wrongdoings;

- distinzione tra whistleblower e persona informata sui fatti/testimone, distinzione fondata

sulla circostanza che il whistleblower agisce di iniziativa propria, quando ancora le autorità

preposte non hanno alcuna notizia relativa a fatti di reato. La protezione del whistleblower

non è protezione della sua integrità fisica, come accade per i testimoni, bensì la protezione

del suo rapporto di lavoro, del suo profilo professionale e della sua carriera. Infatti il bene

da tutelare non sono l’assicurazione e la genuinità della prova dichiarativa, ma la continuità

e il normale svolgimento del rapporto che lega il whistleblower con l’organizzazione di

appartenenza25

.

In sostanza la definizione sintetica racchiude la rivelazione spontanea di fatti in forma non anonima

da parte di un soggetto appartenente a un’organizzazione (inside), pubblica o privata, alle

25 Ibidem.

Page 23: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

23

competenti autorità esterne (external) anche in mancanza di apposita autorizzazione, purché si tratti

di fatti che hanno un collegamento con l’attività dell’organizzazione.

1.3 Strumenti Internazionali

In tutti gli strumenti previsti dalle organizzazioni, non compaiono disposizioni espressamente

dedicate al whistleblowing. Per ciò che riguarda l’OCSE nell’ambito del Working group on bribery

in international business tranactions (WGB)26

, si è affermata l’esistenza di una vero e proprio

obbligo per gli Stati parti di prevedere misure di whistleblowingb27

. Tale interpretazione parte dal

fatto che la convenzione pone degli obblighi precisi in capo agli Stati parti di adottare misure

idonee, effettive per prevenire casi di corruzione, la cui effettività, secondo gli studi effettuati in

materia, è coessenziale alla tutela del whistleblower28

. Inolotre particolare interesse dell’OCSE in

materia di whistleblowing lo si può comprendere nelle Guidelines for Multinational Enterpries

(Parigi, 2000)29

, nei Principles of Corporate Governance (Parigi, 2004), nei rapporti redatti dai

“Punti di contatto nazionali” sull’attuazione delle Gudelines:

Participants emphasised the need for a “zero tolerance” policy and for “tone from the

top”. […] the consultations […] have shown that, if support from headquarters is to be

effective, it requires a clear chain for reporting corruption (sometimes through a hotline) as

26 Gruppo istituito dall’art. 12 della Convenzione del 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali col combinato disposto dell’art.5 Conv. 1997 e del par. I della Revised recommendation of the Council on cobating bribery in Institutional business transactions del 23 maggio 1997. 27 OECD mid-term study of phase 2 reports application of the convention on combating bribery of foreign public officials in international business transactions and the 1997 recommendation on combating bribery in international business transactions. 28 Gandini F., Op. cit. 29 Part. 9 capitolo su Commentary on the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: “Safeguards to protect bona fide “whistle-blowing” activities are alsorecommended, including protection of employees who, in the absence of timely remedial action or in the face of reasonable risk of negative employment action, report practices that contravene the law to the competent public authorities. While of particular relevance to anti-bribery and environmental initiative, such

protection is also relevant to other recommendations in the Guidelines”.

Page 24: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

24

well as whistleblower protection. Such measures should be set forth in company guidelines

and supported with regular awareness and training activities30

.

Una disposizione espressa per la tutela di chi riporta fatti concernenti condotte scorrette è prevista

dal già citato art. 9 della Convenzione Civile contro la corruzione31

da cui si ricava un obbligo

incondizionato di prevedere misure di prevenzione, dall’utilizzo dell’inciso shall provide, alla

lettera “devono prevedere”. Il rapporto esplicativo della Convenzione stabilisce, infatti, che:

“l'articolo riguarda la necessità di ciascuna Parte di adottare le misure necessarie per

proteggere i dipendenti, che segnalano in buona fede e sulla base di ragionevoli motivi, i

loro sospetti sulle pratiche di corruzione o comportamenti, da qualsiasi pratica di

ritorsione”32

.

La Convenzione non fa riferimento alcuno alle misure specifiche, perciò gli Stati parti hanno la

libertà di scegliere i mezzi da porre a presidio della tutela del whistleblower. Dall’interpretazione si

evince, inoltre, come non si faccia distinzione tra settore pubblico e settore privato, a fortiori del

fatto di come l’obbligo sia inerente alla tutela in sé del whistleblower, indipendentemente dalla

natura dell’organizzazione di cui fa parte. Continuando sempre sulla stessa linea interpretativa

cogliamo come l’utilizzo del termine employee (dipendente/impiegato) stia a rilevare il carattere

interno, di appartenenza, del soggetto dichiarante, all’organizzazione (insider w.) che in forma non

anonima riporta fatti, integranti di una fattispecie incriminatrice determinata, a un’autorità esterna.

Più delicato, invece, è il riferimento all’unauthorized whislteblowing che porta a una comparazione

dei doveri che incombono in capo al whistleblowing, per cui da un lato avremo il dovere di

30 OECD Guidelines for Multinational Enterprises: 2005 Annual Meeting of the National Contact Points p. 87 31 Art.9 Conv. Each Party shall provide in its internal law for appropriate protection against any unjustified sanction for employees who have reasonable grounds to suspect corruption and who report in good faith their suspicion to responsible persons or authorities 32 Rapp. Espl. Conv., par. 66: This Article deals with the need for each Party to take the necessary measures to protect employees, who report in good faith and on the basis of reasonable grounds their suspicions on corrupt practices or

behaviours, from being victimised in any way.

Page 25: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

25

fedeltà/confidenzialità che lo stesso deve prestare nei confronti dell’organizzazione (impresa/ ente

pubblico o privato), dall’altro il dovere di riportare i fatti aventi ad oggetto condotte illecite:

“la "protezione adeguata contro qualsiasi sanzione ingiustificata" implica che, sulla base

della presente convenzione, una sanzione nei confronti dei dipendenti in base al motivo che

aveva [segnalato] un atto di corruzione a persone o le autorità responsabili per la

ricezione di tali relazioni, non è giustificata. Il reporting non dovrebbe essere considerato

come una violazione del dovere di riservatezza. Esempi di sanzioni ingiustificate possono

essere un licenziamento o retrocessione di tali persone o agire comunque in modo da

limitare i progressi nella loro carriera”33

.

A soccorso di tale problematica, giova ricordare, interviene l’art. 9 che, mediante un bilanciamento

degli interessi in gioco, promuove la prevalenza del dovere di report sul dovere di fedeltà. Infatti,

facendo l’articolo riferimento all’inciso reasonable grounds e good faith suole intendere l’immunità

del whistleblower solo quando riporta casi fondati, in buona fede e su ragionevoli motivi, anche se

egli non ne ha la piena certezza, essendo sufficiente il mero sospetto34

. Allora possiamo continuare

l’indagine sul fatto che, non avendo il whistleblower doveri di investigazione, sembra “trattarsi di

una combinazione tra uno stato oggettivo (ragionevoli motivi) e uno soggettivo (buona fede), che

potrà essere accertato con giudizio ex ante”35

:

33 Rapp. Espl. Conv., par. 69: The "appropriate protection against any unjustified sanction" implies that, on the basis of this Convention, any sanction against employees based on the ground that they had reported an act of corruption to persons or authorities responsible for receiving such reports, will not be justified. Reporting should not be considered as a breach of the duty of confidentiality. Examples of unjustified sanctions may be a dismissal or demotion of these persons or otherwise acting in a way which limits progress in their career. 34 Gandini F., Op. cit. 35 Ibidem.

Page 26: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

26

“Per quanto riguarda i lavoratori subordinati, la protezione offerta copre solo i casi in cui

hanno ragionevole motivo di dichiarare i loro sospetti e segnalarli in buona fede. In altre

parole, si applica solo ai casi reali e non a quelli riportati in mala fede”36

.

Quanto detto trova riscontro nella mole di documenti e libri dottrinali scritti in paesi di common

law, specialmente negli Stati Uniti, dove la natura secolare del whistleblowing ha supportato la

concreta, seppur lenta, creazione di una sua forma anche nel contesto europeo, e ci si è lasciati alle

spalle il riferimento ad esso come una figura astratta o inconcepibile per il nostro sistema.

Sulla scorta di quanto specificato per la Convenzione Civile contro la corruzione (art. 9) possiamo

tracciare un altrettanto profilo per la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

(UNCAC)37

, che all’art.33 tratta del whistleblowing, anche se con una spinta meno incisiva rispetto

alla Convenzione del Consiglio d’Europa:

<Articolo 33. Protezione delle persone che comunicano informazioni.

Ciascuno Stato Parte deve considerare la possibilità di incorporare nel proprio sistema

giuridico le misure appropriate per proteggere da qualsiasi trattamento ingiustificato ogni

persona che segnali alle autorità competenti, in buona fede e sulla base di ragionevoli

sospetti, qualsiasi fatto concernente i reati stabiliti dalla presente Convenzione>38

.

La differenza tra i due articoli delle due convenzioni investe il carattere dell’obbligatorietà

dell’adozione delle misure di protezione, poiché mentre l’articolo della Convenzione Civile prevede

un obbligo incondizionato, la disposizione dell’UNCAC al massimo si limita a prevederne la

possibilità, giustificata dall’utilizzo della forma condizionata (shall consider incorporating)

36 Rapp. Espl. Conv., par. 72: As far as employees are concerned, this protection provided covers only the cases where they have reasonable ground to report their suspicion and report them in good faith. In other words, it applies only to genuine cases and not to malicious ones. 37 Anche all’interno dell’ONU si è valutata la necessità di dotarsi di sistemi di protezione del whistleblower che segnala irregolarità sul funzionamento dell’Organizzazione stessa (Best Practices on Whistleblowing ST/SGB/2005/21). 38 Article 33. Protection of reporting persons Each State Party shall consider incorporating into its domestic legal system appropriate measures to provide protection against any unjustified treatment for any person who reports in good faith and on reasonable grounds to the competent

authorities any facts concerning offences established in accordance with this Convention.

Page 27: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

27

dell’inciso “deve considerare”. Ma il profilo interpretativo dell’articolo ricalca quello del

precedente articolo 9. Ciò è tanto vero in quanto si fa riferimento ai concetti di insider e di

unauthorized whistleblowing, con l’emersione degli stessi problemi di bilanciamento di interessi

(confidenzialità vs dovere di report) e la soluzione è la stessa trovata per l’articolo 9 che individua

nel dovere di report la prevalenza dell’interesse.

Ritornando al contesto regionale europeo, il Consiglio d’Europa, tramite l’Assemblea parlamentare,

ha elaborato ulteriormente la sua strategia su tre diversi livelli. Affiancamento alle Convenzioni

contro la corruzione di un accordo quadro specifico sulla protezione del whistleblower39

(da

allegare documento) che va ad incidere sul piano normativo interno fornendo diretta efficacia alle

disposizioni eventualmente previste; a seguito di ciò sempre l’Assemblea ha redatto delle

Guidelines40

, raccomandando agli Stati membri di conformare l’ordinamento interno ad essa;

l’Assemblea, ancora, suggerisce che l’Organizzazione si doti di <a strong internal “whistleblowing”

mechanism (…) covering the Council (…) and all its Partial Agreements>41. Queste pronunce

dell’Assemblea partono dalla base solida costruita della Committee on Legal Affairs and Human

Rights (Comitato per gli Affari Legali e Diritti Umani) in materia di protezione dei

whistleblowers42

, che rileva l'importanza del whistleblowing come un'opportunità per rafforzare la

responsabilità, e rafforzare la lotta contro la corruzione e la cattiva gestione, sia nel settore pubblico

sia privato, e stabilisce che “tutti gli Stati membri dovrebbero rivedere la loro legislazione in

materia di protezione di whistleblowing, tenendo presente alcuni principi guida. In particolare che:

- tale legislazione dovrebbe tutelare tutti coloro che, in buona fede, si avvalgono di canali

interni di "whistleblowing", da qualsiasi forma di ritorsione (licenziamento senza giusta

causa, molestie, o qualsiasi altro trattamento punitivo o discriminatorio);

39 Raccomandazione dell’Assemblea parlamentare 1816 (2010), del 29 aprile 2010, punto 2.3. 40 Risoluzione dell’assemblea parlamentare 1729 (2010), punto 6. 41 Parisi N. in Fraschini, Parisi, Rinoldi, IL WHISTLEBLOWING. Nuovo strumento di lotta alla corruzione, Bonanno Editore, Acireale - Roma 2011. 42 Report of the Committee on Legal Affairs and Human Rights: Doc. 12006 14 September 2009 The protection of

"whistle-blowers".

Page 28: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

28

- le dichiarazioni che avvengono in contesti dove canali interni non esistono, o non hanno

funzionato correttamente, o non potevano ragionevolmente essere in grado di funzionare

correttamente, data la natura del problema sollevato dal "whistle-blower", external "whistle-

blowing", anche attraverso i mezzi di comunicazione , devono altresì essere protette;

- qualsiasi "whistle-blower" è considerato in buona fede, a condizione che ci siano fondati

motivi e si ritengano vere le informazioni comunicate, anche se in seguito risulta essere il

contrario, e a condizione che il whistleblower non persegue alcun fine illegale o non etico, e

- la normativa in materia dovrebbe prevedere una protezione affidabile (reliable) per i

whistleblowers in buona fede, contro qualsiasi forma di ritorsione da parte di un

meccanismo di esecuzione, che indaghi sulla segnalazione del whistleblower e/o ricerca la

correttezza delle azioni dal datore di lavoro.

Il Comitato propone che il Consiglio d'Europa, è invitato a dare il buon esempio, istituendo un forte

meccanismo interno di whistleblowing all'interno dell'Organizzazione”43

.

1.4 (segue) Gli strumenti dell’Unione Europea

L’ordinamento dell’Unione Europea non ha adottato, nonostante i lavori delle organizzazioni

colleghe e dei comitati, disposizioni giuridiche vincolanti in materia di whistleblowing. Ciò

nonostante sembra che qualcosa si stia formando, infatti, sempre sulle orme del Consiglio d’Europa,

si “sta percorrendo una duplice via: da una parte si lavora – nel quadro delle politiche messe in

campo per fare dell’Unione uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia – ai fini dell’armonizzazione

delle disposizioni nazionali a tutela del whistleblower; da un’altra si tenta di informare il

funzionamento dell’Unione al principio di trasparenza e corretta amministrazione, dotando il suo

43 Così il prospetto del Report del Comitato per gli Affari Legali e Diritti Umani.

Page 29: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

29

ordinamento di una disciplina sulla funzione pubblica europea in linea con tali principi”44

. Il Titolo

V del Trattato di Lisbona – sezione Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – all’art.83 (ex art. 31 del

TUE) individua la corruzione tra le forme di criminalità, che l’Unione stessa <si impegna a

prevenire e reprimere per conseguire l’obiettivo della creazione e del mantenimento di uno spazio di

libertà, sicurezza e giustizia tramite una più stretta cooperazione di polizia, giudiziaria e doganale,

nonché, ove necessario, il ravvicinamento delle normative degli Stati membri in materia penale>45

.

L’Unione Europea ha istituito un ufficio dotato di poteri di investigazione, l’OLAF46

, per

combattere il fenomeno della corruzione, che, stando alle parole della Commissione, esisterà

fintantoché esisterà la criminalità, tant’è che definisce la corruzione come un reato a natura

nascosta, <occulto poiché si fonda su un patto di silenzio tra il corruttore e il corrotto>, ragion per

cui non miete vittime (almeno direttamente). Questa posizione della Commissione – Politica

globale dell’UE contro la corruzione - individua praticamente possibili misure di prevenzione, tra

cui la necessità di <stimolare (…) il necessario dialogo (…) tra il settore pubblico e il settore privato

di modo che le imprese dispongano di chiare norme per la segnalazione delle irregolarità

(…stabiliscono, cioè, la procedura che un dipendente deve seguire qualora venga a conoscenza di

una condotta corruttiva all’interno della società); e in modo che le imprese si dotino di misure di

formazione e di controllo dell’applicazione di tali norme, al fine di trasmettere il messaggio

inequivocabile che la corruzione è un fenomeno inaccettabile e di incoraggiare i dipendenti a

segnalare tali pratiche>47

. Anche in ambito di politica interna, indirizzato a garantire il

funzionamento del mercato interno, compare un obbligo in capo ai singoli di segnalare condotte

44 Parisi N. in Fraschini, Parisi, Rinoldi, IL WHISTLEBLOWING. Nuovo strumento di lotta alla corruzione, Bonanno Editore, Acireale - Roma 2011. 45 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, 28 maggio 2003, COM(2003)317 46 L’OLAF è stato istituito con decisione della Commissione 1999/352/CE, CECA, EURATOM, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode ( Ufficio Europeo per la lotta Anti-Frode). 47 COM(2003)317 punto 6, lett. d), ii.

Page 30: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

30

illecite, in materia di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato48

. Quanto

detto concerne la pratica delle armonizzazione delle disposizioni nazionali in tema di

whistleblowing, mentre per quanto concerne quella relativa al principio di trasparenza e corretta

amministrazione, dobbiamo prendere in considerazione il lavoro (già citato in tema di definizione di

whistleblowing) svolto dall’European Parliament-Budgetary Support Unit-Budgetary Affairs49

il

quale focalizza la sua attenzione – avendo come base

<What, if any, are the shortcomings of the EU Institutions' current rules on

whistleblowing? What improvements could be introduced on the basis of the best practice

applying in the Member States, the USA and the private sector?>50

sulle disposizioni esistenti e i relativi miglioramenti e sul concetto che

<any organisation only exists because of the fundamental conventions, including laws and

ethics, of society […] and this applies to public administration as well as to private companies […]

and it will be necessary to study “ a right to report”>51. La base giuridica nel contesto regionale

Europeo sembra prestarsi a una acquisizione del concetto di protezione del whistleblower. Quello

che però ostacola il formarsi di una tale cultura giuridica, non solo in astratto ma anche in concreto,

sembrano essere le politiche interne dei singoli Stati Membri che, nonostante abbiano accettato il

vincolo di tali disposizioni pattizie, non hanno, oppure hanno in parte, adempiuto gli obblighi

previsti. Significativo è il caso dell’Italia, che per conformare la disciplina della Convenzione di

Merida (UNCAC) ha dovuto apportare una incisiva modifica al piano interno in materia. Per

esempio la soppressione dell’Alto Commissario52

, istituito per la prevenzione e il contrasto degli

48 Direttiva 2003/6/CE del Parlamento e del Consiglio art. 6.9. 49 European Parliament-Budgetary Support Unit-Budgetary Affairs, Whistleblowing Rules: Best Practice; Assessment and Revision of Rules Existing in EU Institutions- Study, IP/D/CONT/ST/2005-58, 12 maggio 2006. 50 European Parliament-Budgetary Support Unit-Budgetary Affairs, Whistleblowing Rules: Best Practice; Assessment and Revision of Rules Existing in EU Institutions- Study, IP/D/CONT/ST/2005-58, 12 maggio 2006, p. i). 51 Parisi N. in Fraschini, Parisi, Rinoldi, IL WHISTLEBLOWING. Nuovo strumento di lotta alla corruzione, Bonanno Editore, Acireale - Roma 2011. 52 Figura soppressa dal DL 112/2008, art.68 e la Convenzione di Merida ratificata dall’Italia con con L. di autorizzazione

n. 116 del 3 agosto 2009.

Page 31: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

31

illeciti (tra cui la corruzione) all’interno della Pubblica Amministrazione, con relativo trasferimento

delle funzioni in capo al Ministero di riferimento. Tra gli ultimi atti approvati dal Parlamento

europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea, compaiono sentimenti rivolti alla presa in

considerazione del whistleblowing come utile strumento per la lotta alla frode. Una recentissima

direttiva53

approvata, in materia di Occupazione, Politica Sociale, Salute e Consumatori, riporta

sulla protezione delle vittime di reato e prevede misure minime per garantire loro rispetto e certezza

nel processo e nella vita sociale. Mentre in una risoluzione alla decisione 2010/2147(DEC)54

, il

Parlamento Europeo ha preso atto delle segnalazioni relative alla gestione del Comitato Economico

e Sociale Europeo riportate da un whistleblower poi sanzionato, da cui è partita la relativa indagine

dell’OLAF55

. Ancora il Parlamento Europeo, questa volta nelle motivazioni della proposta di

risoluzione sull’analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la

sicurezza sul luogo di lavoro, menziona “il ruolo positivo svolto dalle persone preposte a lanciare

l’allarme”56

. L’UE a questo punto dovrebbe educare gli Stati a quella cultura del whistleblower,

lontana anni luce, che per timore o per contraddittorietà57

, i singoli Stati rifiutano una insinuazione

nel loro ordinamento. Ma obiettivo dell’Unione e l’armonizzazione degli Stati e questo può

raggiungersi attraverso una maggiore coerenza tra le stesse culture all’interno della “grande

famiglia” che l’Europa vuole essere.

53 Testo approvato, mediante procedura di codecisione, in prima lettura dal Parlamento Europeo prima e poi dal Consiglio, il 4 ottobre 2012, in tema di Occupazione, Politica Sociale, Salute e Consumatori - P7_TA-PROV(2012)0327. 54 Risoluzione del Parlamento europeo del 10 maggio 2011 recante le osservazioni che costituiscono parte integrante della decisione sul discarico per l'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2009, sezione VI – Comitato economico e sociale europeo (C7-0216/2010 – 2010/2147(DEC)). 55 Così la proposta di risoluzione: …Il Parlamento europeo, (…) 2. prende atto con preoccupazione delle segnalazioni relative alla gestione del CESE, che hanno dato luogo a un caso di [segnalazione] interna ("whistleblowing") che è stato sanzionato; rileva che l'11 marzo 2011 l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha deciso di aprire un'indagine e

invita il CESE e l'OLAF a riferire all'autorità di discarico sull'evoluzione e sull'esito del caso; incarica la sua commissione competente per la procedura di discarico a seguire attentamente la questione, al fine di ottenere informazioni supplementari sull'impatto dell'indagine dell'OLAF e a tener conto del suo esito nella procedura di discarico 2010; A7-0136/2011. 56 Proposta di risoluzione del Parlamento europeo sull’analisi interlocutoria della strategia comunitaria 2007-2012 per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro; A7-0409/2011. 57 Nicoletta Parisi – Le difficoltà nell’adeguamento interno alle disposizioni internazionali elaborate in materia: Il W…”istituto ignoto alla gran parte degli ordinamenti di civil law che per taluni sembra strano e contraddittorio rispetto al

tessuto culturale della civiltà sottostante”.

Page 32: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

32

1.5 Il contesto italiano e il problema delle ratifiche

L’Italia ha soltanto di recente ratificato la Convenzione penale contro la corruzione del Consiglio

d’Europa (L. n.110 del 28 giugno 2012), immediatamente precedente al Disegno di Legge anti-

corruzione poi divenuto legge nel novembre 2012 (L. 6 novembre 2012, n. 190 recante

"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione"). Mentre non è stata ancora avviata procedura alcuna per la ratificazione della

Convenzione civile contro la corruzione del Consiglio d’Europa, nonostante la firma di datata

memoria (nel 1999). La Convenzione di Merida ha avuto la sua incompleta ratifica, poiché è stato

tralasciato il campo della corruzione nel settore privato. Al riguardo, come premesso nella chiusura

del precedente paragrafo, non pochi sono stati i problemi che l’Italia ha affrontato nel ratificare la

Convenzione, che ricordiamo essere stata firmata nel 2003 e ratificata nel 2009. Infatti, giova

ricordare come la Legislatura italiana (XIV) era la stessa che poi ha provveduto alla incompleta

ratifica (Legislatura XVI), e ciò consente di osservare che nulla dovrebbe impedire il

completamento delle misure italiane volte a obbligarsi pienamente all’Accordo58

. L’emblematico

esempio della soppressione dell’Alto Commissario porta a chiedersi “se l’Italia abbia pregiudicato o

ancora oggi pregiudichi, in carenza di piena esecuzione, l’obbligo di assicurare l’esistenza di organi

di prevenzione della corruzione dotati di indipendenza necessaria a esercitare senza influenze

esterne e bisogna sottolineare il fatto che la competenza del Servizio anticorruzione e trasparenza

(S. A. e T.) non si estende al settore privato”59

. Questo problema ha investito anche la ratifica delle

Convenzioni del Consiglio d’Europa, di cui però non si è avuta neanche una ratifica parziale.

Nonostante ciò l’Italia ha aderito al Group of States against Corruption (GRECO) del Consiglio

58 Rinoldi D., Op. cit. 59 Ibidem.

Page 33: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

33

d’Europa60

, <istituito allo scopo di assicurare l’attuazione della convenzione dell'OCSE sulla

corruzione e delle convenzioni penale e civile sulla corruzione del Consiglio d'Europa, nonché di

vigilare sul rispetto dei 20 principi guida del Consiglio d’Europa per la lotta contro la corruzione e

dell’attuazione delle convenzioni penale e civile sulla corruzione e dei codici di condotta applicabili

ai funzionari pubblici>61

. Il gruppo ha richiesto l’introduzione di norme che disciplinino il

whistleblowing e l’Italia ha risposto alle raccomandazione del GRECO (report sull’Italia62

) con,

appunto, l’introduzione dell’articolo 54-bis nella legge 165/2001. Il GRECO però ha ritenuto la

norma limitata e insufficiente rispetto alle raccomandazioni.

Il panorama italiano, a questo punto, sembra aver preso un’inclinazione differente, anche in

relazione al fatto che l’attuale Governo tecnico si stia impegnando a voler approvare il Ddl anti-

corruzione63

, proposto dall’allora Governo ordinario64

. Infatti, all’art. 4 del Ddl è prevista la tutela

del dipendente pubblico che segnala illeciti65

. Ancora una volta, però, si comprende come il

legislatore italiano sia restio a prevedere strumenti giuridici idonei a regolare il settore privato, nel

nostro caso del dipendente che segnali irregolarità, nonostante i relativi riferimenti alle

Convenzioni.

60 Istituito dal Consiglio d’Europa nel 1999 per monitorare sulla conformità da parte degli Stati parti ai modelli anti-corruzione dell’organizzazione. 61 Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale del 28 maggio 2003 COM(2003)317 def. 62 Joint First and Second Evaluation Round. Compliane Report on Italy, adottato dal GRECO nella sua 51a Assemblea

Plenaria a Stasburgo, 23-27 maggio 2011. 63 In fase di stesura il Ddl in questione è divenuto Legge (190/2012) il 6 novembre 2012. 64 Firmato dall’allora guardasigilli A. Alfano. 65 Così al testo del DDL 2156 Art 4.(Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti) 1. Fuori dei casi di responsabilita` a titolo di calunnia o diffamazione, il pubblico dipendente che enuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non puo` essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla [segnalazione]. 2. Salvi gli obblighi di [segnalazione] previsti dalla legge, l’identita`

del segnalante non puo` essere rivelata, senza il suo consenso, fino alla contestazione dell’addebito disciplinare.

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34

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35

CAPITOLO II

2. IL SISTEMA DI REPORTISTICA NELLE ISTITUZIONI

EUROPEE

A seguito degli scandali che hanno portato alle dimissioni della Commissione Santer, le istituzioni

europee hanno avvertito la necessità di proteggere il sistema economico-finanziario (e non solo)

dagli attacchi maldestri, interni ed esterni, di soggetti appartenenti alle istituzioni, mediante una

disciplina ad hoc, integrativa di strumenti idonei a garantire e tutelare il buon andamento delle

istituzioni, tra cui il whistleblowing. La riforma di più recente memoria l’abbiamo avuta nel 2004

con l’introduzione di due nuovi articoli all’interno dello statuto dei funzionari dell’unione europea

(Staff Regulations).

2.1 Esperienza europea

Il 10 settembre 1999 il Comitato di esperti indipendenti (Committe of Indipendent experts) nella sua

seconda pubblicazione66

si è raccomandato (raccomandazione 80) di prendere in considerazione una

procedura ad hoc sul funzionamento del whistleblowing, stabilendo che dovrebbero essere

introdotti, all’interno dello statuto stesso, dei meccanismi per la segnalazione alle autorità

competenti al di fuori della Commissione, nonché la protezione dei segnalanti contro qualsiasi

conseguenza negativa67

. Il Comitato è chiaro nell’esporre ciò su cui avrebbe voluto che la

66 Così il Committe of Indipendent experts: SECOND REPORT on Reform of the Commission Analysis of current practice and proposals for tackling mismanagement, irregularities and fraud VOLUME II. 67 Ibidem, Recommendation 80: The rights and obligations of officials to report instances of suspected criminal acts and other reprehensible behaviour to the appropriate authorities outside the Commission should be established in the Staff Regulations and the necessary mechanisms put in place. The Staff Regulations should also protect whistleblowers who

respect their obligations in this regard from undue adverse consequences of their action.

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36

Commissione ponesse la sua attenzione. Infatti, esprime la necessità di tracciare un obbligo in capo

ai funzionari in ordine alla segnalazione di effettivi o possibili illeciti all’interno del servizio

pubblico; regole chiare da seguire per arrivare ad avere una segnalazione da cui possa scaturire

un’indagine che porti ad un’eventuale processo (follow-up); protezione per i dipendenti che

espongono illeciti68

. Ciò non vuol dire assolutamente che il funzionario debba essere incoraggiato a

segnalare ogniqualvolta ritenga che un altro soggetto (superiore o di pari livello) non abbia agito

correttamente. Il Comitato propone un bilanciamento di due interessi particolari: da un lato, non

svuotare il dovere di lealtà e riservatezza che il dipendente ha nei confronti dell’organizzazione di

cui fa parte e dall’altro portarlo all’esasperazione avendosi cosi “una congiura del silenzio” (sez.

7.6.10 Whistleblowing).

Sempre nel 1999 la Commissione, con una decisione, ha sancito che <tutti i funzionari che vengano

a conoscenza di elementi di fatto che lascino presupporre l'esistenza di irregolarità gravi (…), sono

tenuti ad informarne il proprio superiore gerarchico o il Direttore generale da cui dipende o, qualora

lo ritenga utile, il Segretario generale o direttamente l’Ufficio europeo per la lotta antifrode

(OLAF)>69

. Nel 2002 ha offerto ai funzionari la possibilità di trasmettere simili informazioni al

Presidente della Corte dei Conti, al Parlamento europeo o al Consiglio, ovvero al Mediatore, nel

caso in cui il funzionario in questione abbia preventivamente informato l’Ufficio europeo per la

lotta antifrode (OLAF) e/o la Commissione e accordato loro un termine ragionevole per adottare le

misure del caso70

. Nel 2004 un emendamento ha inciso fortemente sulla materia in esame,

ampliando le disposizioni dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (Staff Regulations), con

l’introduzione degli articoli 22bis e 22ter nella sezione Diritti e Obbligazioni dei Funzionari, con i

68 Ibidem, sec. 7.6.8. 69 1999/396/EC, ECSC, Euratom: Commission Decision of 2 June 1999 concerning the terms and conditions for internal investigations in relation to the prevention of fraud, corruption and any illegal activity detrimental to the Communities' interests (notified under document number SEC(1999) 802). 70 COM(2004)93 Finale.

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37

quali si prevede la protezione della posizione del funzionario che segnala gravi irregolarità

all’interno delle istituzioni.

L’OLAF ha informato le istituzioni, tramite il suo report annuale del 2003-200471

, che i

whistleblower sono la principale fonte di informazioni inerenti gli illeciti interni, infatti essi

ricoprono il 34% delle informazioni totali, seguita dalle informazioni provenienti direttamente dalla

Commissione Europea che ricoprono il 31%, a seguire troviamo gli Stati membri col 21%, e il

restante è ricoperto de telefonate anonime e altri mezzi. Tuttavia, non tutte le segnalazioni hanno

dato il via a investigazioni interne. Inoltre l’Ufficio anti-frode ha denotato una carenza di

segnalazioni da parte dei funzionari il cui solo 1% ha riportato diligentemente fatti aventi ad oggetto

gravi irregolarità. Secondo l’Unità di supporto del bilancio dell’UE (Budgetary Support Unit)

presso la Direzione Generale delle politiche interne dell’unione nel 2006, ha individuato nei reati

legati al settore economico un problema in enorme crescita, dove la condotta del reato si sostanzia

in un abuso di fiducia o in una condotta non visibile, ha ritenuto che una possibile chiave di

risoluzione potrebbe sicuramente essere l’informatore interno, ritenendo il whistleblowing

indispensabile, manifestando così un’inclinazione al rafforzamento del dovere di report72

.

2.2 Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statuto dei funzionari dell’Unione europea (Staff

regulations)

Nel 2004, lo statuto dei funzionari, entrato in vigore nel 1968, è stato modificato al fine di

introdurre il regime giuridico dedicato al whistleblowing. In particolare sono stati introdotti gli

articoli 22-bis e 22-ter per quel che riguarda la sezione de i Diritti e doveri del funzionario, i quali

sanciscono un dovere in capo ai funzionari di riportare fatti concernenti condotte illecite mantenute

71 REPORT OF THE EUROPEAN ANTI-FRAUD OFFICE Fifth Activity Report for the year ending June 2004. 72 European Parliament-Budgetary Support Unit-Budgetary Affairs, Whistleblowing Rules: Best Practice; Assessment and

Revision of Rules Existing in EU Institutions- Study, IP/D/CONT/ST/2005-58, 12 maggio 2006.

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38

all’interno delle istituzioni europee. La disciplina prevede oltretutto i canali, seppur con qualche

incertezza tecnica, attraverso i quali adempiere il dovere di reporting, nonché misure volte alla

protezione dei whistleblowers. Gli articoli sono stati sviluppati e introdotti sulla base di quello che

già accadeva nella pratica dal 1999, secondo la già citata decisione della Commissione. Per la

scarsità di riscontri e pubblicità, si è preferita l’introduzione in un contesto normativo più ampio per

garantire visibilità alla struttura giuridica sino ad allora rimasta oscurata. Infatti, con l’inserimento

del regime nello Statuto dei funzionari si è avuto nettamente un passaggio ad un livello più altro di

considerazione della vicenda, essendo categoricamente previsto un “programma di azione”, che

nonostante il carattere innovativo, non è stato risparmiato dagli attacchi degli studiosi, rinvenendovi

una non troppo chiara esposizione del procedimento pratico che il funzionario è tenuto a seguire.

Ciononostante le regole sono state costruite su più livelli di azione e protezione. Esse consistono nel

dovere di segnalazione a determinate condizioni, rivolte anche a soggetti legittimati appartenenti ad

altre istituzioni europee. La disposizione tutela il whistleblower da qualsiasi “molestia” (harass) da

parte dell’istituzione di appartenenza, se la sua segnalazione è avvenuta in rispetto o adempimento

del dovere di segnalazione. I due articoli di riferimento prevedono che qualunque funzionario deve

informare i soggetti di cui all’art. 22bis, senza ritardo e in forma scritta, allorquando “venga a

conoscenza di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, e in particolare una

frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi delle Comunità, o una condotta in

rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possano costituire una grave mancanza agli

obblighi dei funzionari delle Comunità”(art. 22bis). La segnalazione prevede una scalata su più

livelli di informazione, in quanto il funzionario segnalante di prima istanza, riporta ad un altro

funzionario facente capo agli apparati previsti, il quale a sua volta comunicherà le informazioni

ricevute all’OLAF, comprensive di qualsiasi elemento di prova “di cui sia a conoscenza” (in pratica

viene definito secondo whistleblower). Il dovere di report non si estende ai “documenti, agli atti,

alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati al funzionario

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39

nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame” (art. 22bis).

Tuttavia il funzionario può altresì informare direttamente altri soggetti delle diverse istituzioni

dell’Unione a condizione che siano rispettati i requisiti di “buona fede” nella comunicazione delle

informazioni dopo aver informato l’OLAF.

2.3 Il regime giuridico

Di seguito riportiamo la versione tradotta degli articoli di cui allo Statuto dei funzionari, senza però

discostarci, nella spiegazione, dal testo in lingua originale:

Articolo 22 bis

1. Il funzionario che, nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, venga a

conoscenza di fatti che possano lasciar presumere una possibile attività illecita, e in

particolare una frode o un atto di corruzione, pregiudizievole per gli interessi delle

Comunità, o una condotta in rapporto con l'esercizio di incarichi professionali che possa

costituire una grave mancanza agli obblighi dei funzionari delle Comunità, ne informa

immediatamente il proprio superiore gerarchico diretto o il direttore generale o, se lo

ritenga utile, il segretario generale, o persone di rango equivalente, o direttamente l'Ufficio

europeo per la lotta antifrode (OLAF). Ogni informazione di cui al primo comma deve

essere trasmessa per iscritto. Lo stesso comma si applica in caso di mancanza grave a un

obbligo analogo da parte di un membro di un'istituzione o di qualsiasi altra persona al

servizio di un'istituzione o di un prestatario di servizi per conto di un'istituzione.

2. Il funzionario che riceve un'informazione di cui al paragrafo 1 comunica

immediatamente all'OLAF ogni elemento di prova di cui sia a conoscenza e che possa

lasciar presumere l'esistenza di irregolarità di cui al paragrafo 1.

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40

3. Il funzionario non può essere penalizzato dall'istituzione per aver comunicato

l'informazione di cui ai paragrafi 1 e 2, nella misura in cui abbia agito ragionevolmente e

onestamente.

4. I paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o

alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati al funzionario nel quadro

dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame.

Articolo 22 ter

1. Il funzionario che comunica le informazioni di cui all'articolo 22 bis anche al presidente

della Commissione, al presidente della Corte dei conti, al presidente del Consiglio, al

presidente del Parlamento europeo o al mediatore europeo non può essere penalizzato

dall'istituzione alla quale appartiene, purché siano soddisfatte le due condizioni di seguito

elencate:

a) il funzionario ritiene in buona fede che le informazioni comunicate ed ogni eventuale

asserzione ivi contenuta siano essenzialmente fondate; e

b) il funzionario ha comunicato precedentemente la stessa informazione all'OLAF o alla

sua istituzione e ha lasciato all'OLAF o all'istituzione il termine fissato dall'OLAF o

dall'istituzione, secondo la complessità del caso, per adottare le misure necessarie. Entro

60 giorni, il funzionario viene debitamente informato circa tale termine.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 non si applica qualora il funzionario possa fornire la

prova che esso non è ragionevole, tenuto conto dell'insieme delle circostanze del caso.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle

informazioni, su qualsiasi supporto, creati o comunicati al funzionario nel quadro

dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini di tale esame.

Page 41: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

41

Dal punto di vista soggettivo, lo statuto individua tre categorie giuridiche di soggetti che accedono

alla disciplina. La prima si riferisce a coloro che riportano le informazioni all’OLAF, per i quali è

garantita la protezione da ogni misura discriminatoria da parte di un superiore o dall’istituzione in

generale. Questo rientra nella categoria, ampiamente descritta nel primo capitolo, di coloro che

riportano informazioni all’interno del loro stesso ambiente lavorativo (cd insider whistleblower). La

seconda categoria, invece, riguarda coloro che fanno appello a un organo estraneo all’istituzione di

riferimento (cd external whistleblower), ma ugualmente appartenente ad altri organi delle istituzioni

europee. Per questa categoria è prevista la protezione soltanto quando abbiano riportato le

informazioni in buona fede e abbiano preventivamente informato l’OLAF. La terza categoria invece

è costituita da coloro che segnalano il fatto direttamente all’esterno, senza informare l’OLAF,

violando così la norma prevista dallo statuto. In questi casi non è concessa nessuna protezione

poiché in rispetto dei doveri di “confidenzialità e lealtà non è autorizzata alcuna segnalazione verso

l’esterno, e.g. la stampa”73

.

Secondo gli studi del Budgetary Support Unit, gli articoli sono farraginosi e presentano un

particolare livello d’incertezza. Infatti, l'articolo 22bis stabilisce il dovere in capo al funzionario di

informare, senza indugio e per iscritto, il suo superiore gerarchico o il direttore generale.

Oggetto della segnalazione è il fatto/condotta illecito/a. Tuttavia, il dovere di segnalare non sussiste

se la consapevolezza del fatto non è stata acquisita nel corso di, o in connessione con, l'esercizio

delle proprie funzioni” (BSU – Wb rules, 2006). A questo punto non è chiaro, se la conoscenza

accidentale, ad esempio ascoltando una conversazione nella sala, o la ricerca di una carta nel

cestino, rappresenta un obbligo di segnalazione. Questa situazione non costituisce un obbligo ma,

secondo l’art. 22ter, è rimessa alla volontà del funzionario allarmare le competenti autorità elencate

dallo stesso articolo 22ter. Inoltre, secondo un’interpretazione estensiva dell’art.17, non vi è

73 S. White, Le “whistleblower” dans les institutions de l’Union européenne: l’oiseau est-il apprivoisé? in Revue de

Marché commun et de l’Union européenne, n. 540, juillet-aout 2010, pp. 441-445.

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42

neanche una possibilità di segnalazione tramite strumenti o canali diversi da quelli previsti

dall’articolo 22bis. In tal senso ricorrono due presunzioni: a) l’obbligo scatta ogniqualvolta la grave

irregolarità sia lesiva degli interessi dell’Unione Europea (pertanto all’interno della disposizione

prevista non è fatta menzione della lesione dell’interesse pubblico, ragion per cui non si rinviene un

obbligo incondizionato, in questo caso, di segnalare); b) l’obbligo scatta quando ci sia una “grave

mancanza”. A tal proposito, l’allegato IX dello Statuto dei funzionari, all’articolo 1074

prevede una

lista di nove fattori per individuare la gravità di un’azione o omissione, ma è agevole comprendere

come è troppo alto il livello di difficoltà per il funzionario, nel segnalare prontamente una vicenda

di così difficile valutazione. I soggetti che devono essere “immediatamente” informati sono di

semplice comprensione fintantoché non ci si imbatte in quello che la norma voglia intendere con

l’inciso “persone di rango equivalente – persons in equivalent position”. Infatti, il BSU ne lamenta

l’inutilità, poiché se ci affidassimo al tenore letterale del testo potremmo ritenere che l’inciso in

questione riguarderebbe solo i pari grado del segretario generale dell’Unione, ma essendo un

gruppo estremamente ristretto, avrebbe avuto più senso elencarne i soggetti. Ragion per cui si può

ritenere ammissibile una segnalazione rivolta a chiunque ricopra posizioni di grado equivalente, ad

esempio, al superiore e al Direttore Generale, anche in un’altra istituzione dell’Unione. L’art. 11,

infatti, definisce il dovere di fedeltà rivolto non soltanto verso l’istituzione di appartenenza, bensì

verso tutta l’Unione. Il punto cruciale diventa l’onere del soggetto che riceve l’informazione, il

quale è obbligato a trasferire la segnalazione senza ritardo e comprensiva delle prove che fondano il

74 Articolo 10 La sanzione disciplinare inflitta deve essere proporzionale alla gravità della mancanza commessa. Per determinare la gravità di quest'ultima e decidere in merito alla sanzione da infliggere, sono presi in considerazione, in particolare: a) la natura della mancanza e le circostanze in cui è stata commessa;

b) l'entità del danno arrecato all'integrità, alla reputazione o agli interessi delle istituzioni a motivo della mancanza commessa; c) la parte di intenzionalità o di negligenza nella mancanza commessa; d) i motivi che hanno condotto il funzionario a commettere tale mancanza; e) il grado e l'anzianità del funzionario; f) il grado di responsabilità personale del funzionario; g) il livello delle funzioni e delle responsabilità del funzionario; h) il carattere di recidiva dell'atto o del comportamento scorretto;

i) la condotta del funzionario su tutto l'arco della carriera.

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43

contenuto della segnalazione. Il compito di investigazione, se così possiamo chiamarlo, investe

anche il funzionario ricevente, non direttamente legittimato a compire azioni in questo senso,

poiché il soggetto che ha dato impulso alla vicenda non aveva nessun onere di allegazione di alcun

elemento di prova, quindi il funzionario ricevente non solo è gravato da tale onere ma esso si

estende anche alla ricerca di prove che ne dimostrino l’evidenza, nonostante l’accesso alle fonti non

sia sempre possibile.

In merito alla protezione del funzionario segnalante, l’art. 22bis al comma terzo disegna un divieto

di penalizzazione (o qualsiasi pratica di ritorsione) del funzionario da parte dell’istituzione, per aver

comunicato l’informazione. Alla luce dei due commi precedenti, gli obblighi in capo al funzionario

segnalante e ricevente sono difficili da ottemperare, per questo dovrebbe essere prevista una

ricompensa, seppur minima (come un occhio di riguardo per un avanzamento di carriera) per il

funzionario che si fa carico di tale “rischio”. Al contrario, invece, lo stesso articolo stabilisce che

nel riportare l’informazione il funzionario deve con onestà e ragionevolezza, in mancanza,

ovviamente, l’istituzione è legittimata a prendere provvedimenti in merito. Quel che risulta di

difficile valutazione non è tanto il requisito dell’onestà quanto quello della ragionevolezza, poiché

l’istituzione si limita, attraverso un giudizio interno, a qualificarne la consistenza. E il premio che a

questo punto viene concesso è semplicemente la promessa di non essere penalizzato. Insomma

manca una protezione sostanziale dell’individuo da azioni di “rappresaglia“ da parte di altri soggetti

e, laddove accada, è prevista soltanto la possibilità di un risarcimento del danno.

Il quarto comma è diretto soltanto ai superiori e altri possibili soggetti autorizzati a ricevere

informazioni al di fuori dell’OLAF, in quanto ripetiamo che il segnalante non è obbligato a fornire i

documenti-prova di cui agli articoli precedenti.

Secondo l’art. 22ter è possibile estendere la segnalazione a ulteriori soggetti appartenenti alle

istituzioni europee, come il presidente della Commissione, del Parlamento, il Mediatore Europeo.

Anche qui però ci si imbatte in un ostacolo normativo non del tutto irrilevante. Il funzionario prima

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di segnalare il fatto ad altri soggetti è chiamato a svolgere un giudizio di fedeltà sulla propria

dichiarazione e gli viene affidato un termine dopo il quale egli può estendere la propria

segnalazione, termine il quale si avrà entro 60 giorni dalla richiesta. Quindi, soltanto quando il

funzionario e completamente convinto della genuinità della sua informazione e dopo che

l’istituzione principale gli abbia comunicato il termine (60 gg più il termine fissato dalla istituzione,

che potrebbe ricoprire anche più di 18 mesi), può continuare nell’adempimento di un suo “dovere”.

E’ fatta salva, però, l’ipotesi in cui il funzionario riesca a dimostrare l’irragionevolezza di un

termine eccessivamente lungo. Uno degli articoli che a questo punto è più incisivo è il 2475

dello

statuto, in quanto prevede la difesa sostanziale del funzionario che viene attaccato da qualsiasi

azione da parte di altri soggetti o l’istituzione stessa, per aver eseguito un dovere nell’esercizio delle

sue funzioni, condannando il responsabile al risarcimento del danno. Il Tribunale di primo grado

della Corte Europea ha disposto che, in primis, il whistleblower non può forzare l’OLAF ad avviare

un procedimento investigativo sulla base delle informazioni riportate (obligations en matière

d’enquête)76

; in secundis, il whistleblower continua a ricevere la protezione di cui agli articoli 22bis

e 22ter anche se la Commissione decide di chiudere un caso inizialmente aperto sulla base delle

informazioni riportate dal whistleblower, laddove rispettose del principio di buona fede e di

fondatezza delle dichiarazioni (art. 22ter c. 1, b)77

. Mentre il Mediatore europeo ha chiarito il diritto

del whistleblower a essere informato sull’andamento e la durata delle investigazioni. In un clima

che lascia spesso nell’incertezza il potenziale whistleblower, si sceglie la via più sicura

dell’anonimato, ma che non garantisce un follow-up. Infatti, l’OLAF nel 2006 non ha ricevuto

75 Articolo 24 Staff Regulation 1. Le Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua

qualità e delle sue funzioni. 2. Esse risarciscono solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, semprechè egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile. 76 Guido Strack contro Commissione delle Comunità europee. C-237/06 P, paragrafo 39. 77 S. White, OLAF at the Crossroads: action against EU fraud a cura di Constantin, White, Xanthaki, Oxford : Hart,

2011, p.114.

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45

alcuna segnalazione da whistleblowers, registrando però un elevato numero di segnalazioni

anonime.

2.4 Il problema della segnalazione anonima

L’anonimato non assicura quel follow-up che ci si aspetta per le segnalazioni non anonime, in

quanto “hanno un debole se non addirittura nessun valore all’interno del processo”78

, inoltre si

andrebbe a minare la stabilita e la fondatezza del processo stesso, soprattutto perché l’anonimato

non è previsto dallo statuto. Anche se, secondo giurisprudenza costante, questo è in apparente

contrasto con il trattamento degli informatori esterni alle istituzioni europee79

. Il “Gruppo di lavoro

(dei Garanti) Articolo 29” delle norme sulla trattazione dei dati personali ha ritenuto problematica

l’informazione anonima e meritevole di attenzione poiché non sembra essere una buona soluzione

per un molteplice ordine di motivi:

- l’essere anonimo non impedisce ad altri di individuare l’origine dell’informazione;

- è difficile indagare sulla natura del problema se non è fatta esplicita richiesta di

investigazione o garantire un seguito (follow-up) alla questione sollevata;

- è molto più semplice, invece, organizzare un programma di protezione del

whistleblower contro ogni ritorsione, specie se garantita dalla legge, se il problema è

sollevato apertamente;

- il fatto che il whistleblower abbia preferito l’anonimato, potrebbe indurre i terzi a

pensare che l’abbia fatto in ragione di una sua intenzione maliziosa;

- un organizzazione corre il rischio di generare un circolo di ricezione di segnalazioni

mendaci;

78 A-M Nuutila. 79 S. White, Le “whistleblower” dans les institutions de l’Union européenne: l’oiseau est-il apprivoisé? in Revue de

Marché commun et de l’Union européenne, n. 540, juillet-aout 2010, pp. 441-445.

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46

- il clima sociale all'interno dell'organizzazione potrebbe deteriorarsi se i dipendenti sono

consapevoli del fatto che potrebbe essere rivolta contro di loro, in qualsiasi momento,

una segnalazione anonima80

.

Il Gruppo di lavoro prosegue sostenendo che il sistema di ricezione delle informazioni “dovrebbe

essere costruito in modo da non incoraggiare le segnalazioni anonime, a discapito del procedimento

previsto dalla norma, e la persona che intende effettuare una segnalazione deve essere a conoscenza

che non subirà alcuna penalizzazione a seguito della stessa, (…) consapevole del fatto che la sua

identità rimarrà circoscritta soltanto al procedimento e per tutte le fasi dello stesso, senza

rivelazione alcuna verso i terzi e verso la persona incriminata e i suoi superiori. Ciononostante se il

whistleblower, che ha fornito l’informazione, volesse restare nell’anonimato, la sua segnalazione

sarà comunque accettata”81

. Alla luce di quanto esposto dalle sentenze del Tribunale e dalle

decisioni del Mediatore sembra esserci una evoluzione, poiché tutte le informazioni dei

whistleblower interni, di cui alla volontà del legislatore del 2004, non resteranno senza un responso

e la fonte senza protezione. In ogni caso l’OLAF, nell’istruire il personale alla procedura delle

indagini82

, ha previsto che <the confidentiality of the information collected must be respected in the

interests of both those concerned and the integrity of the investigation. In particular, during the

investigation the confidentiality of the identity of informants and whistleblowers must be respected

in so far as it would not be contrary to the interests of the investigation>83

.

80 ARTICLE 29 Data Protection Working Party. Opinion 1/2006 on the application of EU data protection rules to internal whistleblowing schemes in the fields of accounting, internal accounting controls, auditing matters, fight against bribery, banking and financial crime - 00195/06/FRWP11, pag. 10 81 Ibidem. pag. 11. 82OLAF Instructions to Staff on Investigative Procedures, http://ec.europa.eu/anti_fraud/documents/about_us/instructions-to-staff-120201.pdf. 83 ARTICLE 29 Data Protection Working Party, Ibidem, par. 8.5 p. 6.

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47

2.5 L’OLAF

“L'OLAF indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell'UE e sui casi di corruzione e grave

inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle istituzioni europee; elabora inoltre la

politica antifrode per la Commissione europea”84

. L’ufficio è stato istituito nel 1999, in sostituzione

del precedente UCLAF a seguito dei fallimenti riscontrati85

e a seguito dei fatti che hanno condotto

alle dimissioni della Commissione Santer, sulla base di proposte che ne hanno determinato

l'istituzione come entità indipendente all'interno della Commissione europea86

, dedita alle indagini

su questioni interne alle istituzioni dell’UE. Dall’art. 325 del Trattato sul funzionamento

dell’Unione europea87

si traggono le principali mansioni a cui è preposto l’ufficio. Affinché il

denaro dei contribuenti sia usato in maniera coerente e nel miglior modo, l’ufficio provvede a

tutelare gli interessi finanziari dell’Unione lottando contro la frode, la corruzione e ogni altra forma

di attività illecita, nonché a tutelare la reputazione delle istituzioni europee conducendo indagini su

gravi inadempimenti degli obblighi professionali da parte dei loro membri e del loro personale, che

possono condurre a procedure disciplinari o penali e ad assistere la Commissione europea

nell'elaborazione e attuazione delle strategie di prevenzione e individuazione delle frodi. Come

84 Sito web olaf.eu 85 Xanthaki, OLAF at the Crossroads: action against EU fraud a cura di Constantin, White, Xanthaki, Oxford : Hart, 2011, p.114. 86 Decisione 1999/352 87 Articolo 325 (ex articolo 280 del TCE) 1. L'Unione e gli Stati membri combattono contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione stessa mediante misure adottate a norma del presente articolo, che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 2. Gli Stati membri adottano, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, le stesse misure che adottano per combattere contro la frode che lede i loro interessi finanziari. 3. Fatte salve altre disposizioni dei trattati, gli Stati membri coordinano l'azione diretta a tutelare gli interessi finanziari

dell'Unione contro la frode. A tale fine essi organizzano, assieme alla Commissione, una stretta e regolare cooperazione tra le autorità competenti. 4. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, previa consultazione della Corte dei conti, adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione. 5. La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, presenta ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo.

Page 48: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

48

abbiamo visto l’ufficio riceve segnalazioni da numerose fonti, tra cui i whistleblower (34%). Nella

maggior parte dei casi, le informazioni sono il risultato di controlli effettuati da chi è responsabile

della gestione dei fondi dell'UE nelle istituzioni europee o negli Stati membri. Prima di procedere

nelle sue indagini, l’OLAF valuta la competenza a procedere e la sussistenza dei criteri minimi di

avviamento delle indagini. In pratica la sua investigazione ricopre il campo dell’amministrazione

interna ed esterna alle istituzioni, rispettivamente sull’operato dei funzionari e delle persone fisiche

e giuridiche esterne, al fine di rilevare casi, ricordiamo, di frode, corruzione e altre attività che

danneggiano gli interessi finanziari dell’Unione. Inoltre l’OLAF svolge un’attività di

coordinamento tra le autorità nazionali e altri servizi dell’Unione per indagini che non investono

direttamente la competenza dell’ufficio, per facilitare lo scambio di contatti e il reperimento delle

informazioni necessarie; nonché presta assistenza alle autorità competenti di uno Stato membro o di

un paese extra UE per lo svolgimento di indagini penali.

2.6 Segnalare una frode

Abbiamo visto che l’atto genetico, che da impulso alle indagini, è la segnalazione, la quale deve

presentare alcuni requisiti formali e sostanziali. L’OLAF definisce la frode come “un atto di

inganno deliberato finalizzato a ottenere un vantaggio personale o causare un danno ai terzi” che è

diversa da un’irregolarità commessa in buona fede poiché, seppur leda gli interessi finanziari

dell’unione, è frutto di errori per un certo verso “scusabili”. Scadono invece nella fraudolenza, le

irregolarità commesse scientemente e volontariamente. Il contenuto della segnalazione, abbiamo

visto, deve riguardare gravi irregolarità da cui possono scaturire conseguenze negative sui fondi

pubblici dell’UE e gravi inadempimenti degli obblighi professionali di cui siano responsabili i

funzionari e membri, a qualsiasi titolo, delle istituzioni europee. E’ agevole, a questo punto,

Page 49: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

49

comprendere che le segnalazioni riguardanti fatti non pregiudizievoli delle condizioni finanziarie

dell’UE e vicende che non coinvolgano membri o funzionari delle istituzioni, non integrano il

dovere in capo all’OLAF di aprire delle indagini, tutt’al più l’ufficio invita a presentare la

segnalazioni alle autorità nazionali preposte. Ovviamente l’ufficio incoraggia chiunque a segnalare

un sospetto attraverso l’anonimato, il quale prevede un onere in capo all’informatore talché il

contenuto sia “preciso e circostanziato”, attraverso il Found Notification System istitutio dall’OLAF

nel 201088

. Invece i funzionari, di cui al precedente paragrafo, possono procedere attraverso una

segnalazione (non anonima) via e-mail o tramite posta direttamente dal canale telematico

predisposto dal sito internet dell’OLAF89

.

2.7 Perfezionamento delle misure previste

Il quadro fin qui esposto sembra non avere i requisiti di certezza e chiarezza richiesti ai fini di una

corretta procedura di segnalazione. A soccorso delle Istituzioni Europee sono intervenuti esperti del

settore che hanno individuato alcune lacune e di conseguenza proposto misure alternative e/o

correttive.

Le norme sulla protezione del whitleblower, inserite nello statuto dei funzionari nel 2004, oltre a

rappresentare un incentivo al consolidamento di detta protezione hanno anche la funzione di aprire

la coscienza dei lavoratori e dei cittadini verso nuovi orizzonti, verso un cambiamento culturale in

modo da abbandonare l’ottica negativa del concetto di delazione (oggettivo) e di spia (soggettivo)

connessi al whistleblowing. Sarebbe più probabile che le Istituzioni Europee prendessero in

considerazione il messaggio piuttosto che “sparare” al messaggero. Le norme esistenti in materia

sono sufficienti a promuovere i suddetti cambiamenti e non dovrebbero essere cambiate, ragion per

88 Found Notification System - https://fns.olaf.europa.eu/cgi-bin/disclaimer_cgi?p=q 89 Link dove è possibile procedere con la segnalazione telematica: http://ec.europa.eu/anti_fraud/investigations/report -

fraud/index_it.htm

Page 50: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

50

cui un’implementazione è di gran lunga la soluzione migliore per raggiungere gli obiettivi preposti.

Bisogna favorire il coinvolgimento della società nella specializzazione di tali pratiche in modo da

aumentare il grado di consapevolezza in capo alla società in generale. Non a caso i gruppi

specializzati nelle procedure di whistleblowing come Public concern at work nel Regno unito,

Gouvernament Accountability Project negli Stati Uniti d’America e organizzazioni come

Transparency International, contribuiscono alla sensibilizzazione della società al concetto di

whislteblowing spiegando come il whislteblower aiuta a individuare azioni scorrette, nonché alla

trasparenza e alla corretta gestione.

2.8 Aree di implementazione

Le seguenti argomentazioni vogliono cercare di chiarificare il significato di alcune aree specifiche

del whistleblowing da cui nascono non pochi fraintendimenti circa la disciplina prevista dagli

articoli 22-bis e 22-ter dello Statuto dei Funzionarti delle istituzioni europee (Staff Regulations).

Abbiamo visto come il funzionario, nell’esercizio delle sue funzioni, può venire a conoscenza di

fatti idonei a presumere l’esistenza di possibili attività illegali, come frodi o corruzioni, che ledono

gli interessi di tutta l’Unione Europea, o di condotte legate all’adempimento degli obblighi

professionali che possano costituire gravi mancanze ai loro obblighi. In tali casi l’ufficiale venuto a

conoscenza ha il dovere di informare senza ritardo il proprio superiore gerarchico diretto o il

direttore generale o, se lo ritenga utile, il segretario generale, o persone di rango equivalente, o

direttamente l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

Page 51: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

51

Proprio dall’esperienza analitica dell’OLAF e la comparazione tra i vari sistemi giuridici che

adottano strumenti di whistleblowing90

si è ritenuto necessario implementare alcune aree per

determinarne una chiara comprensione e corretta interpretazione.

Le aree di riferimento, già ampiamente discusse nei paragrafi 2.3 e 2.4, che necessitano di

perfezionamenti sono:

- natura dell’informazione qualificata;

- la portata della protezione ed effetti pregiudizievoli;

- informazione anonima contro informazione confidenziale;

- segnalazioni in mala fede;

- monitoraggio e valutazione.

2.8.1 La natura dell’informazione qualificata

Bisogna specificare qual è l’oggetto dell’informazione che il whistleblower, ai sensi dell’art.22 bis,

è tenuto a riportare. Il comma 4 dell’art. 22 bis stabilisce che i paragrafi da 1 a 3 non si applicano ai

documenti, agli atti, alle relazioni, alle note o alle informazioni, su qualsiasi supporto, creati o

comunicati al funzionario nel quadro dell'esame di una causa in corso o terminata o detenuti ai fini

di tale esame.

Non poche volte, però, l’OLAF si è imbattuta in informazioni che fossero carenti nella loro

sostanza. Infatti, in alcuni ordinamenti, queste vengono archiviate perché considerate errate,

lacunose o prive di fondamenta o se il loro contenuto è oggetto di altri procedimenti in corso. Al

whistleblowing, quindi, deve essere fornito un percorso dettagliato inerente alla forma che deve

avere l’informazione da riferire.

90 DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES - POLICY DEPARTEMENT D: BUDGETARY AFFAIRS “Corruption and conflict of interest in the European Institutions: the effectiveness of whistleblowers”, prospettato dalla

dott.ssa Simone White (vedi nota 94) dell’Uffico per la lotta anti-frode – OLAF.

Page 52: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

52

2.8.2 La portata della protezione ed effetti pregiudizievoli

Di solito la protezione garantita è legittimata sulla base di una immunità da responsabilità a causa

dell’informazione riportata, la disapplicazione del dovere di confidenzialità, protezione da atti

diffamatori, responsabilità per il comportamento mantenuto, ritorsioni, etc. Molti di questi aspetti

sembrano essere coperti dallo statuto ma comunque si necessita di un intervento. Soprattutto nel

definire il concetto di pregiudizio. Inoltre la protezione del whistleblower investe soltanto ciò che

loro riportano, mentre non è prevista una protezione per il whistleblower che ad ogni titolo avrebbe

potuto avere un coinvolgimento diretto nell’illecito segnalato. I funzionari devono avere

consapevolezza se la protezione si estenda o meno al periodo di post-impiego. Un altro problema è

legato alla possibilità di spostamento del whistleblower in un altro ufficio in modo da rafforzare il

grado di protezione. Questo spostamento, seppur previsto in teoria, è difficilmente attuabile in

pratica. Infatti, in un documento del 2004 del Segretario Generale91

, antecedente l’introduzione

degli articoli 22-bis e 22-ter, viene segnalata la necessità di miglioramento attraverso due canali

specifici, ovverosia l’aumento del livello di conoscenza all’interno delle istituzioni92

e assicurare il

massimo livello di protezione93

. Infatti i funzionari possono chiedere il trasferimento per proteggersi

da atti di ritorsione quando questa sembra essere l’unica strada percorribile.

91 SEC(2004)151/2 M. Kinnock 92 La Commissione intendeva adottare metodi per garantire la conoscenza ai funzionari delle regole di whistleblowing, al momento del loro ingresso nelle istituzioni; assicurare la comprensione attraverso un chiara esposizioni attraverso corsi di formazione; fornire forme adeguate di pubblicità interna. 93 Al funzionario deve essere data la facoltà di essere trasferito, su sua richiesta, in un altro ufficio, sotto la supervisione della DG Admin che fornisce una consulenza per identificare il posto adatto al funzionario in base al suo profilo e alle sue

aspirazioni professionali. Tutte le decisioni verranno prese sulla base dell’articolo 7, comma 1 dello statuto.

Page 53: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

53

2.8.3 Segnalazione anonima vs segnalazione confidenziale

In base al disposto di cui all’art. 22-bis che disciplina il dovere di informazione, il whistleblower

dovrebbe agire sotto l’anonimato o seguire le regole previste dall’articolo?

Visto lo scenario abbastanza incerto nel quale si trova ad operare il whistleblower, l’informazione

anonima potrebbe essere un’ottima alternativa a un eventuale silenzio. L’informazione anonima

differisce da quella confidenziale in quanto il whistleblower utilizza dei canali con ridotte o zero

possibilità di identificare e contattare il whistleblower o verificare l’integrità dell’informazione. Di

rimando l’informazione è confidenziale o riservata quando colui che la riceve conosce l’identità del

informatore e si impegna a non divulgarla fintantoché essa non sarà utilizzata per un eventuale

procedimento.

Come abbiamo visto l’informazione anonima pone non pochi problemi in merito all’investigazione

e alla richiesta di maggiori chiarimenti su di essa a causa della non rintracciabilità della fonte. Gli

studiosi ritengono che questo aspetto può accrescere la curiosità di rintracciare, attraverso altri

strumenti, la fonte in modo da aggredire il messaggio o porre in essere atti speculativi sulla

segnalazione, più di quanto possa accadere per un segnalazione confidenziale. Ragion per cui

l’anonimato, in questo caso, non garantisce che la fonte non possa essere rintracciata. Inoltre se

l’informazione ha ad oggetto condotte di grave entità, induce l’implicato a rintracciare, specie se

l’informazione viene dall’interno, nel proprio ambito lavorativo il possibile informatore, scatenando

così regimi lavorativi e di vita interni insostenibili.

Grazie ai vari incontri avuti con gli investigatori del settore94

, abbiamo appreso che l’individuazione

della fonte anonima è molto più probabile che avvenga di quanto non possa avvenire. Ciò conduce a

ritenere che la fonte abbia agito anonimamente in ragione di un intento maligno, fattispecie che fa

ritenere sussistenti sentimenti di mala fede o disonestà che, sebbene non disciplinati dallo statuto

94 Intervista alla dott.ssa S. White 26 novembre 2012 c/o gli uffici dell’OLAF (Bruxelles) – Legal Officer c/o l’OLAF,

nonché membro e ricercatrice onoraria c/o l’Istituto di Studi Giuridici Avanzati a Londra.

Page 54: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

54

dei funzionari, sono elementi di enorme rilevanza affinché si possa considerare genuina o meno

l’informazione e garantire la procedura di protezione nel sistema giuridico anglosassone (Public

interest disclosure act). Conseguenza è che questa tipologia di azione venga utilizzata per far

crollare l’elemento psicologico dello stesso attore, che si ritiene non aver agito nell’interesse

pubblico.

Dal punto di vista tecnico l’informazione anonima, non essendo disciplinata, può essere utilizzata

discrezionalmente da colui che la riceve, il quale può tanto considerarla quanto ignorarla o

addirittura cancellarla. Questo perché la decisione in merito non è sottoposta a questione

dall’informatore e anche perché nessuno è a conoscenza dell’informazione riportata. Ciò non fa

altro che alimentare la sfiducia per la strada dell’anonimato.

L’anonimato quindi fa da contraltare all’interesse pubblico e nonostante tutte le controindicazioni

prospettate dagli studiosi, è stato ritenuto opportuno predisporre un canale attraverso il quale

chiunque può segnalare una frode, in modo da accrescere il flusso delle informazioni. Infatti

l’OLAF ha adottato il cd Found Notification System (FNS) nel 2010 che assicura l’anonimato per

chiunque (soggetto interno o esterno) voglia riportare un’informazione. In ogni caso l’OLAF

incoraggia i whistleblowers e i semplici informatori a rivelare la loro identità. Quello che si richiede

alle istituzioni è la creazione di una chiara politica di reporting in modo da garantire non solo la

protezione effettiva, ma anche una previsione di ciò che seguirà l’informazione riportata.

Quello che oggi si cerca di diffondere non è assolutamente una segretezza della questione bensì

educare le generazioni presenti e future alla responsabilizzazione delle proprie azioni (segnalare una

frode apertamente) e scrollarsi di dosso il mantello (anonimato) sotto cui ci si protegge. A nostro

avviso, incentivare l’anonimato è controproducente per il settore, bisognerebbe, invece, diffondere

l’idea che i cittadini e i lavoratori sono pronti a segnalare una frode apertamente, in modo da

abbattere qualsiasi intento speculativo che colpisce l’informazione anonima.

Page 55: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

55

2.8.4 Segnalazione in mala fede

Gli ordinamenti giuridici nazionali richiedono al whistleblower la fondatezza dell’informazione,

che egli agisca su una base ragionevole e solida affinché l’informazione possa essere qualificata.

Infatti, se viene riportata coscientemente e/o negligentemente una informazione mendace, il

whistleblower non solo perde la protezione ma viene perseguito per la commissione di un illecito.

L’informazione perde il suo carattere qualificante anche quando essa ha ad oggetto fatti frivoli e

vessatori. Questo tipo di sanzione è di sicuro uno strumento idoneo a disincentivare la divulgazione

di informazioni in malafede, inaccurate e lacunose. Il sistema britannico introduce un sistema di

regolazione dell’informazione, cioè viene data al whistleblower, attraverso un intermediario o

consulente, la possibilità di raggiungere piena sicurezza sulla sua informazione, laddove non sia

sicuro della sua genuinità.

2.8.5 Monitoraggio e valutazione

Le statistiche dell’OLAF mostrano che i casi di informazioni riportate da informatori identificati

rimane ancora basso. Questo perché non c’è un continuo monitoraggio delle regole sullo strumento

né una valida esperienza all’interno delle istituzioni.

La “Whistleblowing best practice” dell’organizzazione britannica “Public concern at work”

suggerisce ad ogni organizzazione di assicurare che i propri membri siano consapevoli e fiduciosi

del sistema di whistleblowing; prevedere strumenti di consulenza sui processi e sulle modalità di

divulgazione (aperta, riservata o anonima); un continuo monitoraggio su come realmente si svolge

la procedura di divulgazione e i canali disponibili.

Tutti questi suggerimenti sono presi in considerazione dalle istituzioni europee per aumentare il

livello di serietà che si vuol dare alla materia in modo da migliorare il sistema.

Page 56: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

56

2.9 La Corte Europea dei Diritti Umani: aspetti pratici

Il whistleblowing inteso come la rivelazione, da parte dei dipendenti di qualsiasi grado, di illeciti,

irregolarità o condotte scorrette, può generare situazioni di conflitto all’interno in un

organizzazione95

. Questo può condurre alla situazione patologica in cui il dipendente possa essere

allontanato dal posto di lavoro. A tal proposito la Corte Europea dei Diritti Umani96

ha cercato di

fare luce su determinati aspetti, esaminando il bilanciamento dei diritti all’integrità personale e

lavorativa del whistleblower contro il diritto di protezione della reputazione del datore di lavoro.

Quello su cui ci si basa è la lesione del principio di libertà di espressione (art.10 della CEDU) che

attiene alla sfera dei diritti inviolabili, stante la sua portata illimitata, di ogni persona, riconosciuto e

tutelato dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani. Nonostante la Corte di Strasburgo abbia

cercato di conciliare il dovere di fedeltà del dipendente pubblico con la sua libertà di espressione, ha

lasciato qualche perplessità su come sia possibile che il whistleblower vinca in tribunale ma

continui a perdere il suo lavoro.

2.9.1 Interferenza con il principio di libertà di espressione

Dalle pronunce della Corte di Strasburgo si evince una cd. “interferenza” con il principio di libertà

di espressione, quando questo è invocato in alcune situazioni su cui uno stato richiama la violazione

del dovere di confidenzialità e segretezza. Quello che a noi preme scoprire è se questa interferenza

(che nel nostro caso ha portato ad un licenziamento del dipendente) sia legittima o meno alla luce

dell’art.10 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali.

95 White S., Whistleblowing and freedom of expression for public servamts in Europe: the limits of legal protection. 96 Caso Guja v Moldova n. 14277/04 del 12/02/2008; Caso Kudeshkina v Russia n. 29492/05 del 14/09/2009; Caso

Heinish v Germany n. 28274/08 del 21/07/2011.

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57

Alcuni principi fanno riferimento al fatto che possono essere sottoposti a restrizioni che sono

“previste dalla legge” e “necessarie in una società democratica” al fine di garantire la sicurezza

nazionale. Infatti il principio di libertà di espressione include il diritto di avere un’idea, un opinione,

di riceverle e di impartirle, ma al secondo comma dell’articolo troviamo che:

ARTICOLO 10

Libertà di espressione

1. Ogni persona ha diritto alla libertà d’espressione. Tale diritto include la libertà d’opinione e la

libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte

delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. Il presente articolo non impedisce agli Stati di

sottoporre a un regime di autorizzazione le imprese di radiodiffusione, cinematografiche o televisive.

2. L’esercizio di queste libertà, poiché comporta doveri e responsabilità, può essere sottoposto a

formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure

necessarie, in una società democratica, alla sicurezza nazionale, all’integrità territoriale o alla

pubblica sicurezza, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o

della morale, alla protezione della reputazione o dei diritti altrui, per impedire la divulgazione di

informazioni riservate o per garantire l’autorità e l’imparzialità del potere giudiziario.

La Corte ha stabilito che la libertà di espressione copre anche il diritto di divulgazione di

informazioni ricevute da terzi, secondo la quale il principio è applicabile anche alle informazioni o

idee che possono risultare offensive, essere scioccanti o disturbare. Ovviamente le eccezioni a

questo principio devono essere costruite in maniera chiara e restrittiva97

. La Corte ha il potere di

stabilire se una determinata restrizione si compatibile o meno con il principio di libertà di

97 White S. – Whistleblowing and freedom of expression for public servants in Europe: the limits of legal protection.

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58

espressione e se la sua “interferenza” con il principio, la proporzionalità dello scopo perseguito, le

ragioni addotte dalle autorità nazionali siano rilevanti e sufficienti98

.

La portata dell’articolo investe un altro tipo di dovere, cioè il dovere di confidenzialità, discrezione

e lealtà che il dipendente deve avere nei confronti del datore di lavoro. Questo avviene in maniera

più delineata nel settore privato, dove risulta che il dipendente è legato al suo datore da un dovere di

lealtà.

La divulgazione da parte di un dipendente privato di informazioni ottenute nel corso dell’attività

lavorativa, devono essere valutate alla luce del loro dovere di lealtà e discrezione. Inoltre gli Stati

hanno il “dovere positivo” di assicurare che il diritto di libertà di espressione dei dipendenti privati

non venga sottoposto a restrizioni che ne facciano scadere la sussistenza99

. Ragion per cui le

restrizioni del diritto di libertà di espressione di tale categoria di lavoratori, deve essere valutate in

base agli stessi criteri di applicazione previsti per le atre categorie. Questo perché la Corte ha notato

che i dipendenti privati possono venire a conoscenza di informazioni (anche segrete), la cui

divulgazione investe un interesse pubblico di elevata importanza. La Corte, quindi, sostiene che la

segnalazione del dipendente privato dovrebbe essere, in determinate circostanze, comunque

soggetta a protezione a prescindere della sua qualificazione (pubblica o privata). Infatti, è preso in

considerazione il concetto di persona, o parte di una piccola categoria di persone, consapevole di

cosa accade sul luogo di lavoro ed è nella posizione migliore per agire nel pubblico interesse

allertando il datore di lavoro o il pubblico in generale100

.

La Corte ha preso in considerazione alcune istruzioni dal Rapporto Esplicativo della Convenzione

Civile contro la Corruzione del Consiglio d’Europa, dal concetto che la corruzione sia difficile da

individuare e da investigare, data la sua natura nascosta, e le persone attorno all’indiziato

98 Ibidem. 99 Ibidem, caso Guja v Moldova; caso Kudeshkina v Russia. 100 Ibidem.

Page 59: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

59

(dipendenti pubblici o privati) spesso sono le uniche che rinvengono qualche sospetto e qualcosa di

sbagliato101

.

Secondo l’articolo 10 della CEDU, le autorità degli Stati parti possono interferire con il principio di

libertà di espressione quando ricorrono cumulativamente tre requisiti:

- l’interferenza è prescritta dalla legge;

- l’interferenza ha lo scopo di proteggere uno o più dei seguenti interessi: sicurezza

nazionale, integrità territoriale, sicurezza pubblica, prevenzione di disordini o crimini,

protezione della salute, diritti morali, reputazione e diritti degli altri; impedire la

divulgazione di informazioni riservate e garantire l'autorità e l'imparzialità del potere

giudiziario;

- l’interferenza è necessaria in una società democratica.

Quindi l’interferenza con il diritto di libertà di espressione deve essere lecito, proporzionato e

necessario per una società democratica.

Sulla base dei tre casi presi in considerazione, cerchiamo di sviluppare un’analisi sulla legittimità,

proporzionalità e necessarietà in una società democratica, dell’interferenza con il principio di libertà

di espressione. La corte ha inevitabilmente condotto la sua interpretazione su aspetti specifici,

delineando infatti: se sussiste o meno un interesse pubblico sull’informazione riportata; la

disponibilità di canali alternativi per riportare informazioni; l’autenticità dell’informazione

riportata; la buona fede del whistleblower; il detrimento delle atuorità; severità e proporzionalità

della sanzione comminata al whistleblower.

I casi trattati sono riassunti alla fine del capitolo (vedi infra §casistica di riferimento).

101 Ibidem, caso Guja v Moldova.

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60

2.9.1.a) Interesse pubblico

Il coinvolgimento dell’interesse pubblico, nell’aver riportato l’informazione, assume un significato

indispensabile per comprendere se e come l’informazione assuma il connotato della messa in allerta

dell’intera popolazione. Nel caso Guja v Moldova la Corte ha confermato sostanzialmente

l’interpretazione estesa del concetto esplicato dell’articolo 10 comma 2 della CEDU, sostenendo

che in una società democratica, le azioni e le omissioni del governo devono essere sottoposte

all’attenzione non solo degli organi legislative e giudicanti, bensì anche all’attenzione dei media e

dell’opinione pubblica. L’interesse che il pubblico ha a conosce di determinate informazioni

potrebbe essere, a volte, molto elevato tale da annullare anche un imposto legittimo dovere di

confidenzialità102

. Infatti la lettera divulgata (caso Guja v Moldova) verteva su questioni come la

separazione dei poteri, il male operare dei politici e la brutalità del governo espressa per il tramite

della polizia. Sembra chiaro che questi fatti debbano essere comunicati alla popolazione quindi

meritevoli di considerazioni in merito al rispetto dell’interesse pubblico e del fatto che il pubblico è

legittimato ad essere informato su tali questioni. Nel caso Kudeshkina v Russia la Corte ha sancito

che è di interesse pubblico tutto ciò che concerne il funzionamento della giustizia. Nel caso

Heinisch la corte ha stabilito che la delicatezza degli argomenti, ovverosia la vulnerabilità dei

pazienti anziani e il bisogno di prevenire abusi, sia di dominio pubblico. Ciò è tanto vero in quanto

l’interesse pubblico è il bene giuridico per eccellenza tutelato in casi in cui sono coinvolte

pubbliche autorità ovvero istituti che garantisco la salvaguardia dei diritti fondamentali (nel nostro

caso la salute) ed è indiscutibile che tale conoscenza venga trasferita a qualsiasi livello attraverso

qualsiasi forma e la protezione del whistleblower è legittimata dalla supremazia dell’interesse

pubblico che in questo caso trova fondamento nel rispetto del principio di libertà di espressione ex

art.10 comma 2 della CEDU.

102 White S., Op. Cit.

Page 61: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

61

2.9.1.b) Canali alternativi disponibili

La possibilità di ricorrere a misure diverse si sostanzia sulla base dell’inesistenza di forme di

reporting ovvero del mal funzionamento dei canali esistenti all’interno di un’organizzazione.

Laddove questo si realizzi è chiaro che, in ultima istanza, l’informazione può essere divulgata

pubblicamente103

. In ordine al rispetto del principio di libertà di espressione. Nel caso Guja la corte

ha considerato legittima la divulgazione per il tramite dei giornali poiché né il governo locale né

l’ufficio della Procura Generale disponevano di alcuna previsione idonea ad accogliere l’iniziativa

del whistleblower.

Nel caso Heinsch la Corte ha evidenziato che l’attore avesse instaurato una lite di carattere penale

dopo aver avvertito numerose volte il suo superiore senza riscontri, per inefficienza delle garanzie

di follow-up riferite alla questione. Ragion per cui l’attrice prima di riportare la questione ad un

soggetto diverso da quello interno (external whistleblowing), ha richiesto assistenza e consulenza da

parte di legali in un ottica di instaurazione della causa. Ciononostante l’Assemblea del Consiglio

d’Europa ha individuato un precetto là dove spiega che nel caso vi sia una carenza di previsioni per

poter procedere alla divulgazione di informazioni idonee, la protezione del whistleblower deve

essere garantita anche quando questi, a causa della scarsità, percorra altre vie104

.

2.9.1.c) Autentcità dell’informazione

Quando parliamo di autenticità dell’informazione facciamo riferimento al suo contenuto e alla sua

forma, nel senso che l’informazione riportata deve essere chiara, precisa e curata in ogni suo

103 Guja v Moldova. 104 Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa, The protection of whistleblowers, Doc 12006, 14.9.2009.

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62

minimo dettaglio. La libertà di espressione non porta con sé solo diritti in unico senso ma racchiude

anche un dovere di responsabilità. Tale responsabilità si sostanzia nella genuinità dell’informazione

che il whistleblower decide di riportare, ragion per cui egli deve verificarne, nella misura consentita

dalle circostanze, l’accuratezza e l’affidabilità.

2.9.1.d) Buona fede

La buona fede è il requisito cardine che sta alla base di una informazione e non è un sinonimo di

onestà. Infatti una informazione riportata in mala fede potrebbe essere riportata sulla base di un

interesse personale oltre che collettivo. Le autorità statali hanno il potere di adottare misure per

reagire appropriatamente ad accuse prive di fondamenta o formulate in mala fede.

Nel caso Guja la Corte ha evidenziato che nessun interesse personale ovvero un conflitto con il

datore di lavoro hanno mosso il whistleblower a riportare l’informazione. Nel caso Kudeshkina la

Corte ha accertato se l’opinione espressa dal whistleblower fosse basata su fatti eccessivi in

relazione al suo status giuridico di giudice. Ciononostante la Corte ha asserito che la sua rivelazione

ha portato alla luce un fatto di rilevante interesse pubblico dove si segnalava il radicato fenomeno

corruttivo e i soggetti coinvolti nei quali lei costituiva l’organo giudicante. La totale insussistenza di

elementi ragionevoli è stata abbattuta sulla base del fatto che la rivelazione riguardava non un

attacco personale nei confronti del sistema, bensì costituiva una discreta discussione su una materia

concernente per lo più il pubblico interesse.

Così non si assicura un forte livello di protezione quando l’atto del whistleblower è motivato da

interesse personale, da una ricompensa di carattere economico ovvero da un sentimento

antagonistico contro il soggetto della cui condotta rivelata si tratta. E’ importante stabilire che il

whistleblower, nella divulgazione del fatto, agisce in buona fede ritenendo veritiera l’informazione,

Page 63: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

63

solo ed esclusivamente nell’interesse pubblico, ritenuta la divulgazione dell’informazione l’unico

mezzo disponibile.

L’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa sulla protezione del whistleblower ha notato

come le legislazioni nazionali in materia danno importanza al concetto di buona fede senza

definirne specificatamente il significato. Ragion per cui si finisce per soffermarsi esclusivamente

sui motivi che hanno mosso il whistleblower piuttosto che sulla veridicità in sé dell’informazione.

Nel report infatti si legge che “qualsiasi whistleblower si ritiene che agisca in buona fede, a

condizione che egli ha ragionevoli motivi per ritenere vere le informazioni comunicate, anche se in

seguito risulta che questo non è il caso, e purché non persegua alcuno scopo illegale o immorale”105

.

2.9.1.e) Detrimento delle autorità

Non è detto che dalla rivelazione dell’informazione, le autorità pubbliche possano subire danni

considerevoli, talmente incisivi, a volte, da minare più la stabilità interna che l’interesse pubblico.

Infatti, la Corte procede con un giudizio di bilanciamento nel valutare se il danno, laddove esista,

sofferto dalle autorità pubbliche, per la rivelazione del fatto, superi l’interesse pubblico che si

intende presidiare106

.

2.9.5.f) Severità della sanzione

E’ inoltre opportuno tenere in considerazione l’entità della sanzione imposta al whistleblower, in

modo tale che essa non funga da deterrente ovvero non scoraggi l’iniziativa di altri possibili

105 Assembly debate on 29 April 2010 (17th Sitting) (see Doc. 12006, report of the Committee on Legal Affairs and Human Rights, rapporteur: Mr Omtzigt). Text adopted by the Assembly on 29 April 2010 (17th Sitting). Resolution 1729 (2010) - Protection of “whistle-blowers”, point 6.2.4. “Any whistle-blower shall be considered as having acted in good faith provided he or she had reasonable grounds to believe that the information disclosed was true, even if it later turns out that this was not the case, and provided he or she did not pursue any unlawful or unethical objectives”. 106 Caso Guja v Moldova.

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64

whistleblower nel riportare informazioni che, seguendo gli schemi e le procedure previsti, possono

considerarsi a tutti gli effetti informazioni qualificate. Nel caso Guja la Corte ha notato che è stata

imposta la sanzione più pesante possibile al whistelblower (licenziamento), nonostante l’Autorità in

questione avesse un bacino di scelta tra le sanzioni possibili. Così la sanzione non solo ha

ripercussioni negative sulla carriera del whistleblower ma potrebbe avere anche “effetti deleteri”

sugli altri lavoratori scoraggiandoli a riportare altri eventuali illeciti. Nel caso in questione la Corte

ha giudicato che l’interferenza con la libertà di espressione, nello specifico nel diritto di comunicare

informazioni, non era “necessaria in una società democratica”, ragion per cui si è avuta una

violazione dell’articolo 10 della CEDU107

. Quello che emerge dai casi presi in considerazione è la

necessità di effettuare un equo bilanciamento tra l’integrità e mantenimento della reputazione del

datore di lavoro da un lato e, dall’altro, la protezione e il rispetto della libertà di espressione.

Notiamo, quindi, che la sanzione principale adottata dalle autorità/imprese è stato il licenziamento

diretto del whistleblower. La Corte in merito lascia molti quesiti irrisolti. In ciascun caso la Corte ha

ritenuto semplicemente inappropriato il licenziamento dei whistleblowers, ma non ha proposto

quale potrebbe essere una sanzione accettabile per il whistleblower che non rispetti la procedura

prevista, tantomeno quale sia concretamente la protezione concessa a coloro che si fanno carico di

portare a conoscenza dei consociati, condotte potenzialmente dannose per la libera e pacifica

convivenza, nonché intimidatorie del “bene comune” per cui ci si impegna affinché venga garantito.

Il Consiglio d’Europa lamenta una mancanza di incisività, di potere giuridico, in capo alla Corte,

affinché si possa assicurare una rapida e appropriata esecuzione della decisione. La generale

conclusione che emerge dai documenti ricavati durante la nostra intervistata, è che la CEDU

prevede un forte quadro interpretativo circa il bilanciamento dei diritti di uno stato e dei cittadini in

una società democratica; lo stesso non vale però per la rettifica delle ingiustizie.

107 Ibidem.

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65

La Corte, infine, ha confermato il diritto dei dipendenti pubblici a “soffiare il fischietto” ovvero

lanciare l’allarme senza essere licenziato. Rimane in una zona d’ombra, invece, la questione relativa

ai dipendenti civili/privati, i quali si vedono in una sorta di purgatorio108

, in attesa di una giustizia

che praticamente non assicura loro quel grado di protezione che è previsto per i dipendenti pubblici.

Casisitica di riferimento

Caso Guja v Moldova. Iacob Guja era il direttore di un ufficio stampa dell’ufficio del Procuratore

Generale della Moldavia. Egli è stato licenziato per aver divulgato due lettere ricevute dal

Procuratore Generale. La sua segnalazione presentava dettagli in merito a quattro poliziotti accusati

di ingiusta detenzione e maltrattamento di detenuti. Il licenziamento è stato determinato in quanto il

fatto in questione era coperto da segreto e, in più, Guja non aveva consultato altri dirigenti del

dipartimento in materia. Il Tribunale prima e la Corte d’Appello poi, hanno rigettato l’istanza di

reinserimento del dirigente. La Corte di Strasburgo, invece, ha individuato una violazione del

principio di libertà di espressione previsto dall’articolo 10 comma secondo della Convenzione e ha

chiesto il risarcimento di diecimila euro più le spese processuali, entro tre mesi, a titolo di

risarcimento del danno.

Caso Kudeshkina v Russia. Olga Kudeshkina è stata il giudice di un processo penale a carico di un

investigatore di polizia. La sua rimozione, durante il processo, è avvenuta, secondo il giudice stesso,

senza una specifica ragione. Secondo le autorità dello stato, invece, perché ha ritardato

ingiustificatamente le fasi del processo. Successivamente il giudice Kudeshkina fu intervistata dai

media, ai quali aveva confessato di essere stata messa sotto pressione dal Presidente della Corte e di

essere stata coinvolta in un grande disegno manipolativo interno alla magistratura. La sig.ra

108 White S., Op. cit.

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66

Kudeshkina è stata sollevata dalla posizione di giudice dopo che la Corte l’ha accusata di averla

oltraggiata.

La Corte di Strasburgo ha individuato anche in questo caso che il Governo Russo ha violato il

comma 2 dell’articolo 10 della Convenzione, condannandolo al pagamento di diecimila euro a titolo

di risarcimento del danno pecuniario e non pecuniario più le spese processuali. La signora

Kudeshkina non è stata finora ancora reinserite nella posizione di giudice. Sulla base di un’altra

pronuncia, la Corte ha offerto allo Stato o di effettuare una restituito in integrum o il pagamento in

compensazione, entro sei mesi, del danno pecuniario.

Caso Heinisch v Germany. Brigitte Heinisch era una infermiera geriatrica che ha segnalato al suo

organo di gestione che, a causa delle carenze dello staff, era impossibile mantenere il livello di

diligenza richiesto. Dopo la visita dello Speciale Medico Autorizzato alla struttura, sono state

riscontrate serie mancanze ricondotte allo staff in ordine all’assistenza. Dopo aver ripetutamente

sollecitato l’organo di gestione, senza ricevere riscontri, la sig.ra Heinisch ha segnalato la vicenda

alle autorità competenti, accusando la struttura di gravi frodi.

Secondo le dichiarazioni esposte, i pazienti erano lasciati a vivere in condizioni precarie, nei loro

escrementi per periodi prolungati e legati ai loro letti. Nella segnalazione si apprende come l’organo

di gestione aveva autorizzato a coprire le vicende e ad emettere falsi report sulla questione. Tuttavia

il tribunale aveva condotto in modo discontinuo le sue indagini preliminari sul caso. Di

conseguenza la Heinisch ha appreso di essere stata licenziata senza preavviso da una nota che

recava le ragioni del licenziamento sulla base di una politica disciplinare con effetto deterrente

verso gli altri dipendenti al fine di dissuaderli dal segnalare altri fatti.

L’infermiera Heinisch si rivolge prima al Tribunale del Lavoro di primo grado, che, avendo accolto

il ricorso, ha dichiarato ingiustificato il licenziamento sulla base di una violazione del suo diritto

alla libertà di espressione e ciò non integrante una violazione del contratto d’impiego. Il giudizio di

primo grado è stato ribaltato dalla Corte d’Appello, la quale ha ritenuto legittimo il licenziamento

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poiché la segnalazione integrava un valido motivo per sciogliere il rapporto di lavoro senza

preavviso come previsto dal Codice Civile tedesco. Successivamente la decisione del giudice

d’Appello è stata impugnata di fronte alla Corte Federale, la quale ha rigettato il ricorso.

La parte soccombente aveva fatto appello alla Corte di Strasburgo lamentando un violazione

dell’art. 10 della CEDU. La Corte ha successivamente accertato una violazione di tale diritto e

condannato lo stato tedesco al risarcimento del danno. Tutt’ora la signora Heinisch non è stata

reinserita nei luoghi di lavoro.

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68

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CAPITOLO III

3. IL SISTEMA STATUNITENSE

“C’è una legge negli Stati Uniti e in Gran Bretagna che tutela chiunque, per etica, si veda costretto

a [segnalare] un fatto che potrebbe mettere a rischio il suo lavoro, la sopravvivenza dell’azienda o,

addirittura, la comunità”109

.

Se nei Paesi europei di civil law il concetto di whistleblowing stenta ad entrare nell’ottica

legislativa, nei Paesi di common law, invece, una massiccia legislazione ha interiorizzato il concetto

di whistleblowing, in termini di libertà di espressione di un singolo nel contesto organizzativo in

cui è immerso.

Se, ancora, nei Paesi di civil law tendiamo ad associare il whistleblower a una spia e la segnalazione

da lui effettuata a una delazione o peggio a un’infamia, in quelli di common law è visto come un

atto coraggioso di un individuo che ha “spesso l’ultimo controllo sugli illeciti d’impresa”110

.

I principali Paesi che hanno sviluppato la dimensione del whistleblowing sono gli Stati Uniti

d’America111

, con la loro esperienza secolare, e la Gran Bretagna112

, con la sua esperienza

legislativa ultradecennale. La loro esperienza rappresenta un modello per tutti gli altri Paesi che,

pur volendo adeguarsi a una simile regolamentazione, spesso si scontrano con barriere interne di

carattere etico e culturale prima che giuridico.

109 Fraschini G., L'etica del fischietto, articolo pubblicato sulla rivista Diogene Magazine - Dicembre 2009. 110 Delikat M., Phillips R. B., Corporate Whistleblowing in the Sarbanes Oxley/Dodd-Frank Era, Practising Law Institute, New York, 2012, p. 1-1. 111 La legge più antica è il False Claims Act del 1863, conosciuta anche come il Lincoln Act. 112 La legge di riferimento del sistema anglosassone è il Public Interest Disclosure Act (PIDA) del 1998.

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70

In Europa, lo strumento sembra essere preso in considerazione da alcuni Stati (Belgio, Francia,

Germania, Olanda, Romania e infine, con un piccolo articolo, l’Italia).

Siamo, però, ben lontani dalla vera funzione e dal contributo giuridico e sociale che il

whistleblowing apporta in un apparato statale quale quello americano o inglese.

3.1 Accenni al sistema americano e al sistema inglese

A seguito di famosi scandali che hanno prodotto effetti devastanti per l’economia mondiale e per la

salute delle persone, quali Enron,Woercan,Tyco Industries & co. in America e il caso Barings Bank

in Inghilterra, causati soprattutto dalla mancanza di controlli interni da parte delle stesse

organizzazioni, gli Stati Uniti hanno reagito rafforzando i sistemi di controllo e la Gran Bretagna si

è dotata ex novo di una legge a protezione della divulgazione di informazioni di reato (Public

Interest Disclosure Acrt). Gli Stati Uniti hanno introdotto il Sarbanes-Oxly Act, firmato dall’ allora

presidente G. W. Bush il 30 Luglio 2002, finalizzato al miglioramento e alla stabilità delle

corporate governance e la trasparenza aziendale, con l’ulteriore obiettivo di colmare le lacune

lasciate dalle leggi precedenti sui modelli organizzativi . La Gran Bretagna ha introdotto nel settore

del diritto del lavoro il Public Interest Discloser Act, nel 1998.

Gli Stati Uniti, come più volte accennato, prevedono la protezione del whistleblower in più atti

normativi federali, datati nel tempo. La fonte primaria della normativa sulla protezione è il primo

emendamento (Libertà di Espressione) della Costituzione americana. Il primo atto normativo in cui

emerge la figura del whistleblower è il False Claim Act del 1863. È presente, all’interno, un’antica

disposizione legale chiamata qui tam action (lett. dal latino: chi agisce per conto del Re

(stato/governo), lo fa anche per se stesso) dalla quale si estrapola il fondamento di riconoscenza a

colui che permette allo stato di risolvere una questione, fino al 30% della sanzione amministrativa

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71

inflitta al colpevole, poiché la normativa stabilisce che per ogni dollaro che il Governo guadagna

per merito del whistleblower, quest’ultimo ha diritto di riceverne una parte fissate tra il 15 e il 30

per cento.

In un emendamento del F.C.A. si legge che in 1986, the government expanded the False Claims Act

to provide payouts to people who revealed fraud in other government contracts. Recently, the

biggest awards have gone to whistleblowers who revealed fraud in government-funded health care

programmes. In 2009, a former Pfizer pharmaceutical salesman was awarded $51.5 million after

revealing problems with the drug Bextra, which was prescribed for pain associated with arthritis

and menstrual discomfort. The drug was pulled from the market in 2005, and the drug company

paid the government a record fine of $2.3 billion. Dopo il F.C.A., più volte modificato in futuro, gli

Stati Uniti si dotano di una consistente legislazione federale in materia: Lloyd-Lafaiette act (1912);

Water Pollution control act (1972); Safe Drinking act (1974); Resource Conservation and Recovery

Act e Toxic Substances Control Act (1976); Comprehensive Environmental Response,

Compensation, and Liability Act (1980); Surface Transportation Assistence Act (1982);

Whistleblower Protection Act (1989); Clean Air Act (1990); Pipeline Safety Improvement Act e

Sarbanese-Oxley Act (corporate fraud whistelblowers) (2002); Fraud Enforcement and Recovery

Act (2009); Dodd-Frank Wall Street Reform, and Consumer Protection Act (financial regulatory

reform) (2010). Il fenomeno del whistleblowing sembra essere così radicato e considerato

importante da applicarlo ad una moltitudine di settori delicati dove il rischio di produzioni di ingenti

danni è elevatissimo. In merito, si deduce che la materia sembra disperdersi in una moltitudine di

atti normativi, alimentando un certo livello di confusione.

Differente, invece, è l’approccio Inglese: in un unico atto normativo è inserita la totalità della

disciplina, senza distinzioni tra dipendente pubblico e privato, divulgazione interna o esterna, etc.

Dalla seguente statistica, dell’organizzazione Public Concern at Work, si evince come si sia evoluto

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72

nel corso degli anni tale strumento e come sia stato sempre più utilizzato dai dipendenti

dell’impresa:

Anno Numero di applicazione del PIDA

1999 / 2000 157

2000 / 2001 416

2001 / 2002 528

2002 / 2003 661

2003 / 2004 756

2004 / 2005 869

2005 / 2006 1034

2006 / 2007 1356

2007 / 2008 1497

2008 / 2009 1761

3.2 Il modello Americano

Per ragioni di focusing della materia e del nostro lavoro, prendiamo in considerazione

esclusivamente le materie che, in concreto, si rapportano con l’economia e la protezione del

whistleblower tra la vasta gamma di previsioni Americane, con riferimento alla corporate

governance: la SOX e il Dodd-Frank Act. La particolarità prevista dal sistema Americano e, in

dettaglio, dal Dodd-Frank Act è rappresentata dai premi attribuiti al whistelblower a seguito della

Page 73: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

73

segnalazione, essendo esso uno strumento di riconoscenza dello Stato nei confronti di colui che ha

agito nell’interesse collettivo.

3.2.1 Il Sarbanes-Oxley Act del 2002

La SOX non è una legge che circoscrive il campo di applicazione al whistleblower, bensì incide sul

tessuto economico, riformandolo in toto, con la finalità di proteggere gli investitori migliorando

l’accuratezza e l’affidabilità delle informazioni offerte dalle aziende e, più in generale, della loro

gestione contabile e finanziaria, tant’è che è stato applicato ad ogni frode societaria, irregolarità e

violazione di regole etiche.

Il quadro normativo è rivolto alle public companies registrate ai sensi della 12a sezione del Security

Exchange Act del 1934, in materia di requisiti di registrazione relativi agli strumenti e ai funzionari,

dipendenti o agenti di tali imprese pubbliche e agli appaltatori e subappaltatori delle relative public

companies. In base alle disposizione della SOX, in particolare della sezione 404 (Management

Assessment of Internal Controls), le aziende devono formare strutture interne di controllo, aperte a

ricevere anche la segnalazione confidenziale di irregolarità e a tali disposizioni devono conformarsi

tutte le imprese estere che intendano inserirsi nel mercato finanziario statunitense, denotando, così,

un carattere di internazionalità.

La SOX ha introdotto, inoltre, la «whistleblower protection», prevedendo una significativa forma di

tutela per soggetti segnalanti: nessun dirigente o altro dipendente può minacciare, sospendere,

licenziare o, comunque, discriminare un dipendente per aver segnalato un illecito.

La sezione 806 della legge, intitolata Protection for Employees of Publicly Traded Companies Who

Provide Evidence of Fraud, protegge il whistleblower, appartenente a imprese coperte dalla legge,

che riporta informazioni ritenute ragionevolmente vere integranti una lesione delle disposizioni

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74

federali penali, bancarie e societarie ovvero qualsiasi disposizione federale in tema di frodi contro

gli stakeholder. La SOX prevede, altresì, un modello anti-ritorsione (anti-retalation model) per la

protezione del whistleblower da tutte le possibili ritorsioni che può subire a causa della sua

segnalazione. Il carattere innovativo della SOX sta nell’impartire un obbligo in capo alle public

companies di dotarsi di sistemi di whistleblowing, mentre in passato, l’adozione di tali modelli, era

lasciata alla discrezionalità dei sistemi di compliance della società. Infatti, la sezione 806 va

combinata con la sezione 1107 (retaliation against informants) nella quale vengono previste

sanzioni penali (fino a 10 anni di reclusione) per il datore che pone in essere qualsiasi azione

riconducibile ad una ritorsione.

Inoltre, la legge protegge la divulgazione delle informazioni da parte dell’organo di controllo delle

società o di qualsiasi altro soggetto dotato di poteri investigativi, nonché coloro che testimoniano,

partecipano, assistono a procedimenti legati alla commissione di frodi societarie113

. Da sottolineare

come il modello americano protegga i soggetti che, seppur coinvolti nel sistema criminoso,

decidono di divulgarne la pericolosità sociale. Un esempio, questo, di praticità del sistema giuridico

teso a proteggere e ripristinare il settore economico. La protezione prevede il reinserimento ad

interim o definitivo nel luogo di lavoro, con il pagamento degli stipendi persi, comprensivi di

interessi, danni patrimoniali e non patrimoniali, spese legali.

La legge richiede al whistleblower, per vedersi riconosciuta la protezione, un onere di allegazione

dove dimostra che la segnalazione verte su temi di carattere finanziario e amministrativo-contabile

delle società; di aver segnalato il fatto alle autorità o soggetti competenti e di aver ritenuto

ragionevolmente vero il fatto segnalato.

I destinatari della segnalazione, da farsi entro 180 giorni dalla scoperta del fatto illecito, sono il

Segretario del Lavoro, che trasmette la segnalazione all’Occupational Safety and Health

113 Vedi caso Birkenfeld a cui è stato riconosciuto un premio di 104 milioni di dollari, nonstante avesse preso parte

all’illecito.

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75

Administration (OSHA), il quale invia una copia alla SEC. L’OSHA può respingere ovvero

accogliere la segnalazione, dovendo pronunciarsi entro 180 giorni dalla ricezione, allo scadere dei

quali, in mancanza di decisione, il whistleblower può rivolgersi ad altra autorità competente che

rivede la questione dall’inizio. Le decisioni del Dipartimento del Lavoro possono essere impugnate,

entro 10 giorni dalla decisione del Dipartimento, di fronte all’Administrative Review Board il quale

deve pronunciarsi entro 30 giorni. Inoltre, entro 60 giorni dalla decisione dell’ARB è possibile

proporre appello dinanzi alla Corte d’Appello competente e poi eventualmente dinanzi alla Suprema

Corte degli Stati Uniti d’America.

Il Dipartimento del Lavoro ha la competenza di valutare i requisiti di diligenza richiesti al

whistleblower nella procedura di segnalazione, infatti, esso può prevedere sanzioni per il

whistelblower che ha segnalato un fatto in mala fede.

3.2.2 Il Dodd-Franch Act

Con il termine Whistleblower si intende qualsiasi individuo o gruppo di individui “che forniscono

informazioni relative a violazioni di norme di sicurezza alla Commissione (SEC), secondo le

modalità stabilite per legge o per regolamento, dalla Commissione stessa”. Questa è la definizione

che il Dodd-Franch Act dà di whistlblowing. La legge in questione, firmata il 31 luglio dal

presidente Barak Obama, è definita il “primo statuto completo di portata nazionale”. L’atto, da

come si evince dal titolo, disciplina il settore dell’economia finanziaria e, tra le sue migliaia di

pagine, troviamo, alla sezione 922, la maggiore e più dettagliata disciplina sulla protezione e

retribuzione (ricompensa) del whistleblower. Emanato a soli otto anni dall’entrata in vigore della

SOX, il Dodd-Franch Act amplia il quadro della protezione contro le ritorsioni, incentivando così

gli informatori ad uscire alla ribalta senza porsi alcun problema e scrupolo laddove ritengano,

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76

secondo i canoni di ragionevolezza minimi, sostanzialmente vera e genuina l’informazione che si

sta per divulgare.

L’intensa lotta tra le varie parti del negoziato ha dovuto superare la storia legal-culturale che ha

individuato il whistleblower come colui chiamato ad “affrontare una difficile scelta tra il dire la

verità e il rischio di commettere un suicidio di carriera”114

.

Il Dodd-Franch act, inoltre, amplia gli incentivi di carattere economico poiché richiede che la SEC

deve premiare il whistlblower con ingenti somme che, stando alla lettera della legge, vanno da un

minimo di 10% a un massimo del 30% del valore della somma, inflitta al soggetto incriminato, a

titolo di condanna.

In realtà il Dodd-Frank Act presenta una struttura a due livelli di protezione delle ritorsioni: il

primo, un livello più sicuro e garantista, riferendo direttamente alla SEC; il secondo, meno

garantista, riferendo internamente all’azienda. Questa struttura a due livelli scoraggia il reporting

interno e probabilmente compromette la conformità interna dei sistemi di informazione idonei al

buon funzionamento dell’impresa115

. La sezione 922, quindi, introduce così la sezione 21F nel

Security Exchange Act del 1934 che riporta la definizione di whistleblowing, di cui all’inizio del

capitolo. La protezione in termini tecnici si sostanzia nel divieto per il datore di lavoro di

licenziamento, demansionamento, sospensione o altre minacce e altre forme di intimidazione per

aver riferito informazioni alla SEC.

3.2.2.a) I riscontri pratici

I requisiti di eleggibilità alla ricezione di un “premio” sono sanciti dalla stessa legge e prevedono

che il whistleblower debba: a) volontariamente informare la SEC b) con informazioni originali c)

che portano ad un’esecuzione da parte della Commissione dell’azione della corte federale o

114 Delikat M., Phillips R. B., Corporate Whistleblowing in the Sarbanes Oxley/Dodd-Frank Era, Practising Law Institute, New York, 2012, p. 15-1. 115 HARVARD LAW SCHOOL, Corporate Law - Securities Regulation - Congress Expands Incentives for

Whistleblowers to Report Suspected Violations to the SEC, Cambridge, Boston, MA, 2011.

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amministrativa, d) dalla quale la commisione ha ottenuto un guadagno superiore ad un milione di

dollari(1.000.000$)116

.

La volontarietà dell’azione di voler informare la SEC è suscettibile di ricompensa se essa è fatta

prima che il whistleblower stesso riceva una richiesta di comparizione o altra richiesta, inerente al

caso, dalla SEC in connessione con l’investigazione dell’ufficio competente.

Per originalità dell’informazione si intende l’informazione che:

- deriva da un’analisi o conoscenza indipendente del whistleblower;

- che non sia pervenuta nella sfera di conoscibilità della SEC da un’altra fonte precedente:

- non necessariamente resa in una comparsa, in un procedimento, rapporto investigativo,

investigazioni etc;

- pervenuta alla SEC per la prima volta dopo il 21 luglio 2010117

.

Il concetto di indipendenza della conoscenza e analisi si fonda su un ragionamento di ordine pratico,

basato, quindi, sul rapporto di vicinanza del whistleblower alla vicenda oggetto dell’informazione.

Infatti, la norma stabilisce che il whistleblower può aumentare la sua conoscenza attraverso

l’esperienza, la comunicazione e l’interazione con gli ambienti sociali e commerciali118

. Il

whistleblowing, esamina e valuta, anche con l’aiuto di altre persone, materiali che possono essere di

disponibilità pubblica ma che rivelano informazioni che non sono a disposizione ovvero conosciute

dal pubblico119

.

Tuttavia la SEC esclude un numero di categorie di informazione dalla definizione di “conoscenza e

analisi indipendente”, escludendo così il whistleblowing dalla categoria degli eleggibili per la

riscossione della ricompensa monetaria. Le informazioni incluse infatti sono: a) le informazioni

ottenute attraverso una comunicazione che è stata oggetto di rapporto tra avvocato/clienti, a meno

116 15 U. S. C. §78u(b), 17 C.E.R. §240, 21F-3(a) del SEA. 117 15 U. S. C. §78u(b), 17 C.E.R. §240, 21F-4(b) del SEA. 118 15 U. S. C. §78u(b), 17 C.E.R. §240, 21F-4(b)(2) del SEA. 119 15 U. S. C. §78u(b), 17 C.E.R. §240, 21F-4(b)(3) del SEA.

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che la divulgazione alla SEC sia stata consentita; oppure b) le informazioni ottenute in virtù di una

posizione privilegiata occupata, quale rappresentanza legale del cliente/ente per conto del quale si

forniscono servizi e si cercano di utilizzare le informazioni per un vantaggio esclusivo e personale

salvo che la divulgazione sia consentita120

.

Dal punto di vista oggettivo121

la SEC, quindi, esclude le suddette categorie di informazione,

specificando quale sia il rischio che si potrebbe generare: una speculazione sulle informazioni da

parte di coloro che hanno accesso alle stesse, in virtù di un legame professionale, dove è ovvia una

presunzione, se pur non assoluta, di conflitto di interessi, superabile dalla prova di aver ricevuto il

permesso per la divulgazione. Permesso, avvertimento, concesso da un avvocato, ai sensi delle

regole predisposte dalla SEC stessa.

Dal punto di vista soggettivo, ricorrono le figure di cui al punto 21F-4(b)(4)(iii)122

del SEA, per la

cui applicazione è prevista un’eccezione. Infatti il capo 21F-4(b)(4)(iii) non si applica se:

a) Il whistleblowing ha basi ragionevoli di credere che la divulgazione delle informazioni alla

SEC sia necessaria per prevenire che il soggetto in questione ponga in essere

comportamenti pregiudizievoli per gli interessi economici delle società o degli investitori;

b) si dispone di elementi ragionevoli per credere che il soggetto in questione possa eludere lo

svolgimento di una corretta indagine sulla condotta; oppure

120 15 U. S. C. §78u(b), 17 C.E.R. §240, 21F-4(b)(4)(i)e(ii) del SEA. 121 15 U. S. C. §78u(b), 17 C.E.R. §240, 21F-4(b)(4)(iii) del SEA. 122 In circumstances not covered by paragraphs (b)(4)(i) or (b)(4)(ii) of this section, if you obtained the information because you were: (A) An officer, director, trustee, or partner of an entity and another person informed you of allegations

of misconduct, or you learned the information in connection with the entity's processes for identifying, reporting, and addressing possible violations of law; (B) An employee whose principal duties involve compliance or internal audit responsibilities, or you were employed by or otherwise associated with a firm retained to perform compliance or internal audit functions for an entity; (C) Employed by or otherwise associated with a firm retained to conduct an inquiry or investigation into possible violations of law; or (D) An employee of, or other person associated with, a public accounting firm, if you obtained the information through the performance of an engagement required of an independent public accountant under the Federal securities laws (other than an audit subject to § 240.21F-8(c)(4) of this chapter), and that information related to a violation by the engagement client or the client's directors, officers or other employees.

Page 79: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

79

c) se son passati almeno 120 giorni dopo che l’informazione si presenta al comitato di

controllo, l’amministratore, l’amministratore delegato o loro equivalenti a provare che essi

ne erano a conoscenza123

.

In sostanza un soggetto, detto ineleggibile, può diventarlo se ha comunicato le informazioni

internamente e dopo 120 giorni le trasferisce alla SEC ovvero quando essi si recano direttamente

alla SEC per informare di attività scorrette che potrebbero generare un danno oppure quando

un’investigazione sul fatto sia stata impedita dalla società stessa124

.

Uno dei più controversi aspetti della Dodd-Frank è il modo con il quale si incentiva una

segnalazione esterna, diretta alla SEC, per poter godere delle misure premiali previste dalla sezione

922, lasciando così coloro che riportano internamente un fatto senza protezione oppure rimessi alla

debole protezione prevista dalla SOX125

, favorendo quindi quello esterno. Per tale ragione, si ha uno

scontro dottrinale tra legislatore SOX e legislatore Dodd-Frank poiché il reporting esterno

andrebbe, in alcuni casi, a compromettere la stabilità interna dell’organizzazione e quindi la

successiva caduta dei modelli organizzativi prestabiliti dalla SOX, che comunque continuano a

ricoprire un ruolo importante nell’organizzazione d’impresa. Ma un soggetto che riferisce soltanto

internamente non è qualificato come whistleblower ai sensi del Dodd-Frank Act, ergo non è

protetto dalle misure anti-ritorsione.

Come già accennato, i due atti normativi federali sono stati la risposta del Congresso ai numerosi

scandali che hanno colpito gli U.S.A. e hanno avuto quindi un grande impatto sull’economia

mondiale. Infatti, con la SOX, il Congresso ha avuto un “mero approccio al regolamento che si basa

123 15 U. S. C. §78u(b), 17 C.E.R. §240, 21F-4(b)(4)(v) del SEA. 124 Delikat M., Phillips R. B., Corporate Whistleblowing in the Sarbanes Oxley/Dodd-Frank Era, Practising Law Institute, New York, 2012, p. 16-6. 125 Harvard law school, Op. Cit.

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80

sul controllo interno, su whistleblowing e sul problem solving”, adottando nuove misure finanziarie

e di corporate governance126

.

Infatti la SOX incoraggia la segnalazione di attività illecite e, a tal proposto, richiede alla società di

dotarsi di controlli interni preposti alla ricezione e protezione delle informazioni anche anonime127

e, soprattutto, prevedere la protezione da qualsiasi forma di ritorsione nei confronti del soggetto che

ha “soffiato il fischietto”.

3.2.2.b) Segnalazioni anonime

La sezione 922, del Dodd-Frank Act, prevede anche la possibilità di segnalazione anonima con una

procedura del tutto particolare. Il whistleblower si fa rappresentare tecnicamente da un avvocato, al

quale ha presentato un report in un formato particolare disposto dalla SEC (Form TCR)128

,

contenente tutte le informazioni intorno alla segnalazione e sottoscritto dallo stesso. In mancanza,

si presume la falsa testimonianza dell’avvocato.

Nel presentare una segnalazione anonima per conto di un whistleblower, un avvocato deve: attestare

l'identità whistleblower; esaminare il modulo compilato dal whistleblower e che la segnalazione sia

accurata e in buona fede, utilizzando la diligenza richiesta; ottenere dal whistleblower il consenso

affinché la Commissione, quando lo ritiene necessario, possa richiedere il documento per attestare i

poteri di rappresentanza dell’avvocato.

3.2.2.c) La ricompensa

Un aspetto particolare e incentivante, incontrato in precedenza, è di sicuro la ricompensa che la

SEC provvede ad attribuire al whistleblower quando sussistono le condizioni fin qui esposte. Infatti,

126 Ibidem. 127 Ibidem. 128 Al seguente link è possibile trovare un esempio della forma richiesta dalla SEC: https://forms.cftc.gov/fp/wbform.aspx

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81

a norma dello statuto, è prevista una ricompensa compresa tra il 10 e il 30 percento sul totale della

sanzione inflitta mediante processo o altri strumenti simili. L’ammontare della percentuale è

stabilita dalla SEC stessa, attraverso degli standard qualitativi e quantitativi riferiti alle segnalazioni

e all’ammontare guadagnato dalla SEC dai procedimenti. Invece, dal punto di vista tecnico, la SEC

valuta: il significato delle informazioni fornite dal whistleblower e di come esse abbiano portato al

successo delle azioni giudiziarie o amministrare; l’apporto del whistleblower fornito al caso e al

procedimento, valutando il livello di assistenza, la tempestività delle relazioni, lo spiegare

operazioni complesse; gli aiuti nell’acquisizione delle prove. In aggiunta, la SEC valuta anche

l’effetto che produce la segnalazione sul successivo rispetto di quella norma violata, segnalata dal

whistleblower e la misura in cui incide il premio affinché venga riportata un informazione di “alta

qualità”.

Specularmente molti sono i fattori, invece, che determinano un riduzione dell’ammontare della

ricompensa, poiché è da tener conto di una eventuale colpevolezza del whistleblower nell’illecito

segnalato e se egli abbia ritardato irragionevolmente la segnalazione. Per quanto riguarda la

colpevolezza, la SEC può tener conto:

- del ruolo e del coinvolgimento del whistleblower nell’illecito;

- della sua istruzione, formazione, esperienza, e la posizione di responsabilità, al momento

della commissione dell’illecito;

- se il whistleblower abbia tratto vantaggio dalla commissione dell’illecito;

- se il whistleblower è recidivo;

- se il whisletblower consapevolmente ah interferito con le indagini della SEC.

Rispetto all’irragionevole ritardo della segnalazione, la SEC valuterà se il whistleblower era a

conoscenza dei fatti in questione, ma non è riuscito a prendere le misure ragionevoli per prevenire

la commissione o il protrarsi dell’illecito, ovvero segnalarlo.

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82

3.3 Considerazioni finali sugli atti normativi

Molte critiche sono state mosse contro la struttura della SOX, poiché ritenuta poco incisiva e

debolmente protettiva. Forse riteniamo che il Congresso, dopo otto anni, abbia voluto intervenire

aumentando la protezione degli informatori, incentivandoli a rapportarsi direttamente con la SEC.

Tale inclinazione ha finito per incentivare il reporting esterno, ragion per cui, il Congresso,

volontariamente o meno, ha snaturato la portata dell’ informazione interna prevista dalla SOX, che

in ogni caso rivive quando non è possibile essere eletti tra i profili soggettivi e oggettivi previsti dal

Dodd-Frank Act. A differenza della SOX il Dodd-Frank Act non limita la protezione di coloro che

segnalano informazioni sulla base di ragionevoli motivi che spingono il whistleblower a ritenerla

vera e, soprattutto, abbatte qualsiasi ostacolo intermedio procedurale prevedendo la possibilità di

ricorrere direttamente al tribunale senza dover passare ad esempio per il Dipartimento del Lavoro

previsto dalla SOX. Per quanto attiene ai termini per l’azione, il Dodd-Frank amplia notevolmente

gli intervalli; prevede, infatti, che il whistleblower ha 6 anni di tempo per poter agire dal momento

in cui si è verificata la violazione, o fino a tre anni dalla venuta a conoscenza, a condizione che il

tutto non superi i dieci anni. Mentre, la SOX prevede un termine di 180 giorni dalla violazione

ovvero dalla sua scoperta. Un altro ampliamento lo abbiamo in materia di rimborsi e risarcimenti

effettivi per eventuali ritorsioni per chi agisce ai sensi della sez. 922 del Dodd-Frank Act a cui

vengono riconosciute le spese legali e costi connessi, reinserimento nel posto di lavoro con il

recupero dell’anzianità, recupero del doppio degli arretrati con gli interessi, mentre chi agisce

secondo i canoni della SOX può recuperare solo gli arretrati comprensivi di interessi.

Dagli studi condotti all’Università di Harvard si evince che la “potenziale elusione della reportistica

interna potrebbe avere costi enormi e, in effetti, potrebbe minare il vero obiettivo della sez. 922 che

è stata, appunto emanata per promuovere la rivelazione efficace ed efficiente delle violazioni di

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83

legge”129

. Non mancano critiche in merito alla finalità perseguita dall’intero sistema di protezione e

reportistica, infatti, se l’obiettivo principale del whistleblowing è la riduzione degli illeciti e la

velocità con la quale i problemi vengono affrontati, allora un sistema di reportistica interno

dovrebbe essere preferito ad un sistema di reportistica esterna.

Continuando, sulla scorta di quello che hanno prodotto nella Cambridge d’oltre oceano è preferibile

il reporting interno sia da un punto di vista economico, poiché la SEC, avendo risorse limitate,

sostiene dei costi elevati per elaborare e condividere informazioni, che oltretutto possono rivelarsi

soltanto in falsi allarmi, sia da un punto di vista di gestione dell’informazione, in quanto il reporting

interno permette alla stessa organizzazione di individuare e indagare il danno nella fase iniziale in

modo da rimediare a qualsiasi conseguenza in modo efficace e tempestivo, ovvero “mitigare i

danni, rivedere i controlli interni e le procedure, evitare la pubblicità negativa e i costi che ne

derivano”. La stessa SEC ha riconosciuto l’importanza e l’essenzialità dei canali interni di

segnalazione e se questi sistemi non vengono utilizzati, tutto il sistema che si fonda su norme di

sicurezza e di prevenzione sarebbe meno efficace130

. In conclusione, il Congresso dovrebbe

intervenire su entrambi gli atti normativi affinché l’idea originaria di assicurare la conformità

aziendale ai sistemi di segnalazione sia rafforzata per poter continuare a divulgare una cultura

aziendale sana e responsabile fondata su principi di ordine etico e di integrità morale, in primis,

cominciando nell’ equiparazione della reportistica interna ed esterna, assicurare la stessa protezione

e la stessa misura di effetti premiali al whistleblower, poiché suscettibile di tutela non è tanto il

mezzo quanto il fine che si vuole raggiungere con la diffusione di una cultura del whistleblowing.

129 Ibidem. 130 Ibidiem.

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84

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CAPITOLO IV

4. IL CONTESTO GIURIDICO ITALIANO: TRA ETICA E DIRITTO

4.1 La normativa vigente e sistemi di protezione

Nel contesto normativo attuale non esiste una vera e propria normativa che disciplina la pratica del

whistleblowing. Non esiste una significativa disciplina che protegga ovvero tuteli il whistleblower

da qualsiasi ritorsione o rappresaglia da parte di altri soggetti e/o contesti organizzativi. Soltanto

nella recente Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione

della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) è stata introdotta una norma

specifica che riguarda la protezione del whistleblower. Infatti è stato introdotto l’articolo 54-bis131

,

rubricato Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, nel decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165 che disciplina i rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. Un

piccolo input normativo, quindi, il nostro legislatore, con l’intenzione di contrastare il dilagante

fenomeno corruttivo, ce l’ha fornito. Ora sta alla coscienza del sistema in generale sviluppare

un’analisi dettagliata del sistema giuridico nel quale legittimare il whistleblowing pubblico e

131 Art. 54-bis. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti. 1. Fuori dei casi di responsabilita' a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che [segnala] all'autorita' giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non puo' essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla [segnala].

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identita' del segnalante non puo' essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identita' puo' essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere. 4. La [segnalazione] e' sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni.

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86

privato. Se nel settore pubblico un minimo riferimento esplicito alla protezione del whistleblower è

stato ottenuto da questa ultima norma, nel settore privato, invece, l’unico riferimento indiretto lo

ritroviamo all’art. 6 del D.lgs. 231 dell’8 giugno 2001, che disciplina la responsabilità

amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato132

. Infatti, è previsto l’obbligo di

informazione all’organo deputato, Organo di Vigilanza (OdV), di qualsiasi fatto che possa minare il

rispetto dei modelli organizzativi di cui si è dotata l’impresa per la prevenzione dei reati (art. 6, c. 2,

lett. d), ai sensi del suddetto decreto. Qui notiamo appunto la totale mancanza di capacità di

discernimento del whistleblower, poiché in capo a lui vige un obbligo informativo e non traspare

nessun inciso che rimetta alla sua volontà l’atto della segnalazione.

Giova ricordare, invece, che riferimenti impliciti al whistleblower li possiamo rintracciare in varie

branche del nostro ordinamento, dalla Costituzione in primis per poi passare al diritto penale,

amministrativo, civile, del lavoro e in materia di trattamento dei dati personali (privacy). Inoltre la

normativa è richiesta dalle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali firmate dall’Italia

negli anni passati, ma che ancora non hanno avuto un seguito normativo preciso all’interno del

nostro ordinamento giuridico, con particolare riferimento alla protezione delle segnalazioni (vedi

sub. §1).

Il whistleblower, inoltre, trova un riscontro e un’implicita tutela, quando parliamo di libertà di

espressione, principio disciplinato dalla nostra Costituzione all’art. 21, dalla Convenzione Europea

dei Diritti Umani all’art. 10 (vedi sub. §2.9) e dallo statuto dei lavoratori di cui alla Legge n. 300

del 20 maggio 1970 all’art. 1.

132 Il decreto legislativo in questione ha introdotto la disciplina secondo cui anche gli enti, imprese e società possono

essere sanzionate direttamente, abbattendo così il brocardo latino societas delinquere non potest.

Page 87: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

87

4.1.1 Principi Costituzionali

A livello costituzionale, tale principio disciplina e governa la situazione in cui un soggetto ha, in

base al suo status (lavoratore), un accesso a informazioni particolari che gli permettono di avere

un’opinione più qualificata rispetto ad altri soggetti estranei che tali informazioni non hanno. Il

diritto di espressione si configura come whistleblowing solo quando le informazioni comunicate

attengono a irregolarità, reati o altri rischi133

. E ovvio che gli estremi di tele protezione non si

verificano laddove la segnalazione venga fatta in mala fede e/o abbia ad oggetto dichiarazioni

mendaci134

. Infatti il diritto di espressione implica anche responsabilità in capo al beneficiario,

responsabilità che trova fondamento nella diligenza del whistleblower di verificare la genuinità e

fondatezza della segnalazione. Il dovere di diligenza richiesto non assurge a livelli altissimi, poiché

al lavoratore, nel nostro caso, non vengono deferiti poteri inquisitori ovvero investigativi, il suo

dovere si limiterebbe soltanto ad un onere di allegazione del fatto. L’art. 21, analogamente a quanto

previsto dall’art.10 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, riporta la questione su un

contemperamento degli interessi coinvolti. Infatti come la Corte Europea dei Diritti Umani, alla

luce delle decisioni trattate (vedi sub. §2.9, in particolare il caso Guja v. Moldavia), ha proceduto

con un bilanciamento degli interessi in gioco (nello specifico l’interesse collettivo tutelato e

l’interesse dell’organizzazione segnalata), così il nostro principio costituzionale richiama un

bilanciamento degli interessi superiori coinvolti, alla luce del dovere di confidenzialità e fedeltà nei

confronti dell’organizzazione di cui è parte il prestatore di lavoro.

133 Transparency International Italia, Un’alternativa al silenzio: promozione e tutela delle segnalazioni in Italia. Report a cura di Davide del Monte e Giorgio Fraschini, Ottobre 2012, Milano. 134 L’art 368 c.p. punisce la calunnia e la diffamazione. Punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, con denunzia, querela , richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico

di lui le tracce di un reato.

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88

4.1.2 Ambito giuslavoristico (Cass., Sez. Lav., sent. n. 6501 del 14 marzo 2013)

In ambito giuslavoristico, l’art. 1 dello statuto dei lavoratori implicitamente prevede anche esso un

riferimento al diritto di espressione di colui che segnala illeciti135

. Ma l’articolo più incisivo è l’art.

18, in tema di licenziamenti, rubricato Reintegrazione nel posto di lavoro. Anche qui, come nelle

pronunce della Corte Europea dei Diritti Umani, abbiamo una protezione del posto di lavoro in

quanto il licenziamento è legittimo soltanto se è determinato da giusta causa o da giustificato

motivo. Infatti alla luce delle sentenze della Corte europea e della nostra Corte Suprema, il diritto ad

essere reintegrato sul posto di lavoro viene esteso anche a coloro che vengono licenziati per

ritorsione136

. A fortiori, una recentissima pronuncia della nostra Suprema Corte, ha stabilito che non

costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, l’aver il dipendente reso noto

all’Autorità Giudiziaria fatti di potenziale rilevanza penale, accaduti presso l’azienda in cui lavora

né l’averlo fatto senza averne previamente informato i superiori gerarchici, sempre che non risulti il

carattere calunnioso della segnalazione e dell’esposto137

. Per quanto attiene l’onere probatorio, il

carattere ritorsivo del licenziamento costituisce un eccezione da sollevarsi da parte del lavoratore, la

cui mancanza rileva soltanto, proprio perché trattasi di eccezione, nei casi in cui il lavoratore abbia

dimostrato la giusta causa o il giustificato motivo del recesso138

.

Sempre in tema di rapporti di lavoro, dobbiamo riallacciarci ai delicati temi sull’obbligo di

obbedienza e fedeltà (vedi infra §4.5.3). L’art. 2104 del codice civile stabilisce un vero e proprio

dovere di obbedienza, in quanto il lavoratore è obbligato a conformasi a tutte le disposizioni del

datore di lavoro nell’eseguire il proprio lavoro, fatta eccezione la possibilità di rifiutarsi laddove la

135 Art. 1. Libertà di opinione. I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge. 136 Cass., Sez. Lav.,sent. n.24347. 137 Cass., Sez. Lav., sent. n 6501 del 14 marzo 2013. 138 Cass, Sent. cit, p. 7.

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89

disposizione preveda il compimento di un prestazione illecita139

. L’art. 2105, invece, stabilisce un

obbligo di fedeltà che si scompone a sua volta in un divieto di concorrenza e in un obbligo di

riservatezza140

, poiché al lavoratore è vietato trattare affari per conto proprio o di terzi, in

concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di

produzione dell’impresa ovvero farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. La

violazione invece dell’obbligo di fedeltà genera l’applicazione di una sanzione in capo al lavoratore,

che in base alla gravità, può anche sfociare nel licenziamento. Mentre non comportano nessuna

violazione, all’obbligo di fedeltà, i comportamenti del lavoratore che si pongono in contrasto

(specie se tutelano il pubblico interesse) con attività illecite del datore di lavoro141

. Secondo la

recente pronuncia della S.C. di Cassazione va escluso che la segnalazione all’Autorità Giudiziaria

di fatti potenzialmente rilevanti in sede penale sia contegno extralavorativo comunque idoneo a

ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro, poiché, secondo la

Cassazione, nel caso in cui si ammettesse il licenziamento a causa di una segnalazione di un illecito

aziendale, si ammetterebbe implicitamente un “dovere di omertà che ovviamente non troverebbe la

benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento”142

. Anche la produzione di documenti

aziendali in un giudizio non costituisce una violazione del dovere di fedeltà poiché è riconosciuta

una “prevalenza al diritto di difesa del lavoratore rispetto alle esigenze di riservatezza dell’azienda”.

Gli obblighi di cui agli articoli 2104 e 2105 del codice civile sono circoscritti ad una dimensione

contrattuale, nel senso che tali obblighi non sono accessori al contratto di lavoro, bensì

costituiscono una delle modalità di adempimento della prestazione lavorativa e il comportamento

139 Il lavoratore che non rifiuta il compimento della prestazione illecita (es. commissione di un reato), è ritenuto responsabile dell’esecuzione della prestazione illecita. Così Cass., Sez. Lav., n. 519/2001. 140 Giampiero Falasca. Manuale di diritto del lavoro. Costituzione, svolgimento e risoluzione del rapporto di lavoro. Gruppo 24 ore, Milano, 2012, p. 169 ss. 141 Ibidem. Cass., sez. lav., n. 8702/2000. 142 Ibidem, “non può nemmeno lontanamente ipotizzarsi che rientri tra i doveri del prestatore di lavoro il tacere anche fatti

illeciti (da un punto di vista penale, civile o amministrativo) che egli veda accadere intorno a sé in azienda".

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90

che il lavoratore deve mantenere ai sensi degli artt. 1175 e 1375 del codice civile143

. Alcune

sentenze (in particolare del Tribunale di Frosinone) hanno considerato la segnalazione pubblica dei

lavoratori alla stregua di una manifestazione libera del proprio pensiero quando: a) il fatto segnalato

è vero; b) non vi fosse una volontà diffamatoria; c) la rivelazione corrisponde a un interesse

giuridicamente rilevante; d) vi è congruenza tra le modalità di diffusione della notizia e l’interesse

pubblico che si vuole tutelare. Sulla base di quanto esposto possiamo ritenere che il lavoratore può

procedere a rivelare segreti aziendali anche a soggetti terzi, laddove sussista un interesse legittimo

alla rivelazione e in presenza delle condizioni summenzionate, ritenendo così, la dottrina, ammesso

nell’ordinamento italiano la figura del whistleblower144

, non ritenendo, pertanto, necessaria una

specifica disciplina a protezione del prestatore d’opera, accorrendo già una tutela da parte

dell’ordinamento.

4.1.3 Ambito penale

In ambito penale oltre alla già citata norma che disciplina la responsabilità penale delle persone

giuridiche (a cui dedicheremo una sezione a parte), abbiamo la normativa che protegge coloro che

collaborano con la giustizia dopo aver fatto parte dell’organizzazione criminale, figura introdotta

con Legge n. 45 del 13 febbraio 2001 (Modifica della disciplina della protezione e del trattamento

sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone

che prestano testimonianza, che modifica e integra le disposizioni della precedente normativa del

1991 in materia di reati di mafia e terrorismo). Per coloro che prestano testimonianza su fatti gravi,

tali da esporre se stessi e i propri familiari a ripercussioni da parte della criminalità organizzata, è

previsto un diritto ad avere protezione. Tale normativa non equipara la posizione del soggetto a un

143 Ibidem. 144 Così Vincenzo Ferrante. Rapporti di lavoro e whistleblowing. Diritto a “spifferare” e tutela del posto di lavoro

nell’ordinamento italiano, in Il Whistleblowing: nuovo strumento di lotta alla corruzione, Buonanno Editore, 2011.

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91

lavoratore (pubblico o privato) che rende noto alla giustizia fatti di reato. La disciplina in esame è

chiara nel prevedere, all’art. 203 del codice di procedura penale, che l’utilizzo delle dichiarazioni

dei collaboratori sono circoscritte ai casi in cui esse vengono ottenute per mezzo della

testimonianza.

Nel codice penale abbiamo un norma che punisce il pubblico ufficiale che omette o ritarda la

denuncia, all’Autorità a cui ha l’obbligo di riferire, di un illecito penalmente rilevante di cui ha

avuto notizia in ragione delle sue funzioni (art. 361 c.p.). Questa fattispecie rappresenta un elemento

che, di fatto ostacola l’ascesa del whistleblowing in Italia, proprio perché se è ritenuto obbligatorio

da parte del pubblico ufficiale denunciare un reato, il legislatore non ritiene necessario a tal punto

ricorrere alla previsione di incentivi per la segnalazione e alla protezione del segnalante.

In tema di corruzione e trasparenza è stato istituito nel 2008 il S. A. e T., Servizio Anticorruzione e

Trasparenza, preposto alla ricezione di segnalazioni, anche anonime, in materia di corruzione nella

pubblica amministrazione, attraverso posta ordinaria, elettronica o tramite telefono. Un dato

statistico, preso su un campione riferito al periodo 2008/2009 (ottobre-ottobre), ci dice che il 76%

delle segnalazioni sono pervenute al S. A. e T. in forma non anonima.

4.1.4 Ambito civile, finanziario, amministrativo e normativa sulla privacy

Nel codice civile non esiste una norma che disciplina la protezione dei whistleblower, però

troviamo un riferimento, nella disciplina delle società per azioni all’art. 2408, alla segnalazione in

sé, ai sensi del quale “ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale”.

In ambito finanziario il D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 in Attuazione della direttiva 2005/60/CE

concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi

di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne

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92

reca misure di esecuzione, prevede l’istituzione di un’Unita di Informazione Finanziaria (UIF)

preposta alla ricezione di segnalazioni di reati in ambito finanziario; in materia di intermediazione

finanziaria, nel T. U. F. (D.lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58) troviamo un obbligo in capo al collegio

sindacale di comunicare alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza,

irregolarità che interessino la tutela del mercato finanziario.

In materia di trattazione dei dati personali e accesso ai documenti amministrativi bisogna prendere

in considerazione il principio di trasparenza che caratterizzano entrambi i settori. Dal punto di vista

amministrativo, in materia di accesso da parte dei soggetti pubblici, facciamo riferimento alla Legge

n. 241, 7 agosto 1990 in cui agli articoli 10 e 24 disciplinano l’accesso ai documenti amministrativi.

In merito, le decisioni del Consiglio di Stato hanno interpretato la norma in maniera estensiva,

concedendo la possibilità a colui nei confronti del quale è stato avviato un procedimento

amministrativo, di conoscere l’identità del soggetto che ha presentato la segnalazione. Essendo tale

legge ispirata al principio di trasparenza e di difesa, continua il Consiglio di Stato, ogni soggetto

deve avere la possibilità di conoscere con precisione il contenuto e gli autori delle segnalazioni145

.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali della persona fisica, abbiamo un regime più

stringente. La legge n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

ha recepito la direttiva europea 95/45/CE che regola il diritto di accesso all’ottenimento di

informazioni. In materia di segnalazioni il “Gruppo dei Garanti articolo 29” nel suo parere in

materia di whistleblowing146

ha stabilito che <in nessuna circostanza può essere permesso al

segnalato di avvalersi del diritto di accesso per ottenere informazioni sull’identità del segnalante,

salvo che il segnalante abbia dichiarato il falso in malafede>147

.

145 Cons. Stato, Sez. VI, n. 3601/2007. 146 Gruppo dei Garanti articolo 29. Parere 1/2006 relativo all'applicazione della normativa UE sulla protezione dei dati alle procedure interne per la [segnalazione] delle irregolarità riguardanti la tenuta della contabilità, i controlli contabili interni, la revisione contabile, la lotta contro la corruzione, la criminalità bancaria e finanziaria 1 febbraio 2006 - WP 117, recepita in Italia da Garante il 10 dicembre 2009: Segnalazione al Parlamento e al Governo sull'individuazione, mediante sistemi di segnalazione, degli illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell'organizzazione aziendale. 147 Ibidem.

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93

La nostra legge 196/2003 prevede all’articolo 7 il diritto di accesso ai dati personali, cioè chiunque

interessato ha il diritto di conoscere il contenuto e l’origine di qualsiasi segnalazione a proprio

carico. Nell’ambito privato, invece, bisogna prendere in considerazione la disciplina dettata dagli

artt. 23 e 24, dove si stabilisse che in materia di accesso ai dati da parte di privati o enti pubblici

economici deve essere dato il consenso da parte dell’interessato in una delle forme previste dagli

articoli.

In conclusione il Garante italiano valuta l’opportunità di adottare determinate misure legislative che

disciplinino in concreto il sistema del whistleblowing, soprattutto alla luce di quanto stabilito

dall’articolo 7 del Codice148

.

La materia risulta quindi abbastanza frammentata nelle varie aree del nostro ordinamento, ma ciò

non esclude che ci possano essere le condizioni per prevedere un istituto giuridico, presente per lo

più negli ordinamenti di Common Law, che possa funzionare anche nel nostro sistema, magari

prendendo proprio come punto di riferimento il quadro giuridico d’oltre oceano, da cui, ricavando i

punti di forza e correggendo le eventuali lacune, possiamo benissimo generare una disciplina che si

addica al contesto giuridico italiano.

148 Il Garante per la protezione dei dati personali ha voluto, nel suo rapporto di cui alla nota 35, individuare gli aspetti principali da prendere in considerazione: “il Garante segnala al Parlamento e al Governo l'opportunità che sia valutata, in relazione all'utilizzo di sistemi di segnalazione di presunti illeciti commessi da soggetti operanti a vario titolo nell'ambi to di un'organizzazione aziendale, l'adozione di apposite disposizioni legislative volte a: • individuare i presupposti di liceità del trattamento effettuato per il tramite dei citati sistemi di segnalazione, in particolare delineando una base normativa che

definisca, innanzi tutto, l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina e le finalità che si intendono perseguire; • valutare in particolare, nel processo di perimetrazione sul piano soggettivo della disciplina, se estenderla a ogni tipo di organizzazione aziendale ovvero, per esempio, riferirla alle sole società ammesse alle negoziazioni su mercati regolamentati; • individuare nell'ambito dei soggetti operanti a vario titolo all'interno delle società coloro che possono assumere la qualità di soggetti "segnalati"; • individuare in modo puntuale le finalità che si intendono perseguire e le fattispecie oggetto di possibile "segnalazione" da parte dei segnalanti; • definire la portata del diritto di accesso previsto dall'art. 7 del Codice da parte del soggetto al quale si riferisce la segnalazione (interessato), con riguardo ai dati identificativi dell'autore della segnalazione (segnalante); • stabilire l'eventuale ammissibilità dei trattamenti derivanti da

segnalazioni anonime”.

Page 94: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

94

4.2 La Legge Anti-corruzione 190/2012: l’art. 54-bis D.lgs. 165/2001

4.2.1 La disciplina giuridica

Il 6 novembre 2012 è stata emanata la prima legge cha ha introdotto una tutela specifica per il

dipendente pubblico che segnala un illecito all’interno della P.A. La legge 190/2012, intitolata

“disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica

amministrazione”, introduce l’articolo 54-bis nel D.lgs. 165/2001 sotto la rubrica, appunto, “Tutela

del dipendente pubblico che segnala illeciti”. L’articolo in questione si compone di quattro commi

che disciplinano la protezione e le eccezioni alla protezione, la fase della segnalazione, nonché la

tutela del whistleblower per eventuali atti di ritorsione.

Il primo comma stabilisce che <fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o

diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico

dipendente che [segnala] all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al

proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del

rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura

discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati

direttamente o indirettamente alla [segnalazione]>. La norma introduce subito le eccezioni alla

protezione del whistleblower. Il dipendente pubblico non riceve protezione alcuna nei casi in cui la

segnalazione abbia ad oggetto dichiarazioni falese e mendaci (calunnia), diffamatorie ovvero lesive

di qualsiasi interesse riconosciuto e tutelato dall’ordinamento, ai sensi dell’art. 2043 del codice

civile. Dopodiché individua nell’Autorità Giudiziaria, Corte dei Conti e superiore gerarchico, gli

organi preposti alla ricezione delle segnalazioni. Oggetto della segnalazione, poi, è ogni condotta

contra ius riscontrata ovvero scoperta dal dipendente pubblico nei luoghi di lavoro, in ragione della

sua occupazione. Il dispositivo normativo individua, a questo punto, i tre divieti secondo cui il

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95

dipendente non può essere licenziato, sanzionato ovvero sottoposto a qualsiasi misura

discriminatoria (diretta o indiretta) per motivi, direttamente o indirettamente, riconducibili alla

segnalazione.

Il secondo comma stabilisce che <nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del

segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione

dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla

segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità

può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa

dell'incolpato>. L’articolo, al secondo comma, disciplina la protezione dell’identità del dipendente,

la quale non può essere rivelata, senza il suo consenso, nei procedimenti a carico della persona

segnalata. Ma la norma, in ogni caso, fa salva l’ipotesi della rivelazione d’identità quando, nel corso

del procedimento, il segnalato necessita assolutamente dell’identità del segnalante per motivi di

difesa processuale.

Il terzo comma stabilisce che <l'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento

della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni

sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste

in essere >. Da questa disposizione apprendiamo il riferimento alle azioni discriminatorie poste in

essere nei confronti del whistleblower, le quali devono essere segnalate a loro volta al Dipartimento

della Funzione Pubblica.

Infine, il quarto comma prevede che <la [segnalazione] è sottratta all'accesso previsto dagli articoli

22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni>. Qui la norma inserisce

la segnalazione del whistleblower (o lo strumento giuridico in sé) tra le ipotesi previste dagli articoli

22 e ss. in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 241/1990.

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96

La norma in questione è il primo input, se vogliamo definirlo così, per una disciplina dettagliata in

materia. Infatti, non sono poche le critiche mosse, dagli esperti del settore, nei confronti di questo

articolo, nella cui interpretazione hanno riscontrato alcune lacune.

4.2.1 Critiche e interpretazioni della norma

“In aggiunta all’articolo della [legge] in questione, dovrebbe essere previsto un insieme di

protezioni più completo e dettagliato per i dipendenti pubblici che in buona fede segnalino sospetti

di corruzione, tra cui norme specifiche sulle modalità pratiche per la segnalazione (ad esempio

canali interni/esterni, garanzie di riservatezza, i livelli di sospetto)”149

.

Così il GRECO, dalle parole di Transpareny International Italia, definisce limitata e insufficiente la

norma in questione.

Nel commentare la norma, abbiamo ascoltato Giorgio Fraschini150

di Transparency International

Italia, che ci ha illustrato i punti in cui la norma presenta dei vuoti da colmare. Ciononostante

bisogna riconoscere i meriti alla norma per aver introdotto esplicitamente il concetto di

whistleblowing. Da precisare che le critiche mosse ad un sistema, sono di certo una cosa positiva

per favorire la crescita del sistema stesso. La dott.ssa Simone White (vedi sub. §2 p.53)

nell’intervista che ci ha concesso, ci ha illustrato che il whistleblowing, un concetto di recente

introduzione, ha bisogno di numerosi cambiamenti che partono da una base che è per certi aspetti

sempre criticabile, guai se non lo fosse!

149 Così Transparency International Italia, Op. cit., riportando letteralmente le parole del GRECO . Joint First and Second Evaluation Round. Compliane Report on Italy, 51a Assemblea Plenaria, Stasburgo, 23-27 maggio 2011. 150 Giorgio Fraschini, oltre a essere ricercatore per TI Italia, è anche consulente per le procedure di whistleblowing presso SGR Consulting, società svizzera che si occupa di antiriciclaggio, compliance e whistleblowing. Rif. Internet:

www.whistleblowing.it

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97

La nostra norma presenta un aspetto negativo di sostanza in quanto ha compresso tutta una delicata

e dettagliata materia in soli quattro commi. Il dott. Fraschini151

lamenta prima la totale inesistenza di

una previsione che indichi strumenti ovvero istituti preposti alla incentivazione dello strumento

giuridico in esame, soprattutto “in un contesto culturale tradizionalmente poco propenso alla

segnalazione di attività relative alla sfera personale altrui, perciò il whistleblowing sicuramente

necessita incentivi, quanto meno dal punto di visto morale”; poi sottolinea l’assenza di una specifica

previsione per le segnalazioni anonime, che è cosa alquanto diffusa nel settore. Ulteriori perplessità

investono la scelta dell’organo a cui poter fare la segnalazione, in quanto non sono previsti dalla

norma né i modi di scelta né sono individuati apposti uffici interni agli organi o i capoufficio che

gestiscono le segnalazioni (specie alla Corte dei Conti), soprattutto quando la segnalazione riguarda

il superiore gerarchico.

Nella norma si riscontra un generica individuazione delle possibili discriminazioni o ritorsioni che il

whistleblower può subire, cioè licenziamento, misure discriminatorie dirette e indirette. Proprio

l’ultima sembra includere un ampio numero di misure, allargandone sproporzionatamente la portata,

in quanto non è facile comprendere, in prima lettura, quali siano le ritorsioni dalle quali proteggere

il whistleblower: siano esse trasferimenti, maltrattamenti fisici e morali, demansionamenti,

mobbing. In una nota di Trasparency si critica la non troppa specificità del nostro legislatore nel

formulare leggi, ragion per cui è opportuno aspettare le prime sentenze in materia per individuar

l’interpretazione che i giudici danno a questa norma.

Il fine principale di questa norma è l’incentivo che viene prospettato ai dipendenti nel segnalare

illeciti. Ma anche questo sembra essere compromesso. Infatti nel secondo comma viene garantita la

confidenzialità del whistleblower ad esclusione dei casi in cui la rivelazione della sua identità sia

151 Vedi Non chiamatelo whistleblowing, articolo di Giorgio Fraschini, pubblicato l’8 novembre 2008.

http://www.whistleblowing.it/Non%20chiamatelo%20whistleblowing.pdf

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98

“assolutamente indispensabile” per la difesa dell’incolpato. Non essendo , quindi, la riservatezza

garantita al cento per cento, non si incoraggia il dipendente a segnalare un illecito.

In conclusione, secondo il nostro Fraschini, possiamo considerare questa norma soltanto come una

introduzione formale del whistleblowing nel nostro ordinamento, ma “a questa introduzione

formale non conseguirebbe però un’implementazione efficace dell’istituto in quanto la

regolamentazione sarebbe da una parte incompleta e dall’altra addirittura penalizzante per il

segnalante rispetto al contesto deregolamentato vigente (in particolare nella parte relativa alla

riservatezza dell’identità)”152

.

La norma, come già precisato, è stata caratterizzata da un lungo iter legislativo durato due anni

circa, nel corso dei quali l’articolo in questione ha subito numerose modifiche e subemendamenti,

che per alcuni hanno limitato la sua integrità, sottolineandone una più completa e genuina

previsione nelle formulazioni precedenti del cd “ddl-anticorruzione”153

. Gli studiosi si augurano che

possa la norma in futuro essere ampliata e migliorata, specie nella parte in cui la norma prevede

incentivi e promozioni per le segnalazioni, contrariamente a quanto si sta cercando di fare nelle

istituzioni europee, dove il funzionario appena entrato viene messo a conoscenza, tramite seminari e

152 Ibidem. 153 Di seguito vengono riportati i principali emendamenti non approvati dalle camere, che avrebbero modificato in melius la norma, selezionati e segnalati da Transparency International:

- l’estensione della protezione dei whistleblower al settore privato;

- l’estensione della protezione dei whistleblower, dalle sole segnalazioni su fatti illeciti, a quelle relative a ogni condotta in grado di danneggiare gli interessi della pubblica amministrazione;

- l’aggiunta del demansionamento alla lista dei possibili atti di ritorsione; - il restringimento del diritto alla riservatezza dell’identità del whistleblower nei casi contrari alle norme in

materia di diritto d’accesso, come previsto nel codice di procedura penale; - l’estensione della protezione dell’identità del whistleblower per l’intera durata del procedimento

amministrativo; - l’ammissione di segnalazioni anonime, quando non lesive delle norme in materia di privacy.

- un cambiamento nella rubrica dell’articolo che comprendesse irregolarità e rischi di irregolarità oltre ai fatti illeciti;

- la menzione di convenzioni internazionali (la Convenzione ONU contro la corruzione e la Convenzione Penale contro la Corruzione del Consiglio d’Europa) quali fonti per l’introduzione delle norme per il whistleblowing in Italia;

- l’estensione della protezione ai whistleblower nel settore privato; - l’inserimento della “buona fede” e di “motivi ragionevoli” quali requisiti per accedere alla tutela; - doveri di informazione ai whistleblower a proposito dei loro diritti;

- l’introduzione di un “numero verde” per raccogliere le segnalazioni in modo trasparente e indipendente.

Page 99: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

99

conferenze, del whistleblowing e della procedura ad esso connesse. Questa sarebbe un’iniziativa

ideale per incidere anche nel tessuto culturale, uno dei perni principali del presente lavoro, nel quale

poter trasferire una concezione meno spigolosa del concetto e accrescere un senso civico nella

popolazione non solo lavorativa. Di cambiamenti al “giovanissimo” sistema ne dovranno essere

apportati, con i quali si cerchi, metaforicamente, di educarlo a nuovi valori di tipo etico-morali. A

tal proposito condividiamo a pieno le modifiche che Transparency International propone dal punto

di vista giuslavoristico, amministrativo e penale:

- si raccomanda di apportare le necessarie modifiche alle leggi sul lavoro che

attengono alla protezione dei dipendenti contro ritorsioni discriminatorie sul luogo di

lavoro.

Sebbene il Codice Civile richieda al datore di lavoro di proteggere la sicurezza personale e

morale del lavoratore e altri atti discriminatori siano protetti in base a leggi penali, altre

tipologie di maltrattamento risultano invece difficili da dimostrare, non essendo ancora

presente nell’ordinamento italiano una legge specifica sul mobbing. Le protezioni per i

lavoratori, molto forti contro i licenziamenti, lo sono meno contro altre forme di ritorsione;

- si raccomanda che, in caso non venisse approvato il disegno di legge

anticorruzione, la disciplina sul diritto d’accesso alle informazioni personali venga

modificata. Le leggi amministrative, specialmente la legge n. 241/1990, garantiscono al

dipendente di avere accesso ad informazioni amministrative che lo riguardano. L’articolo

24 di questa legge prevede però alcune circostanze in cui questo diritto viene escluso:

i) documenti coperti dal segreto di stato;

ii) durante procedimenti di accertamento fiscale;

iii) durante attività della pubblica amministrazione dirette all'emanazione di atti normativi;

iv) durante procedimenti selettivi.

Page 100: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

100

Tra queste eccezioni è bene aggiungere le informazioni riguardanti l’identità di colui che

ha segnato l’irregolarità. Questa eccezione è solo parzialmente prevista dal disegno di

legge;

- si raccomanda che, a prescindere dalla responsabilità disciplinare, venga prevista

la responsabilità penale per i datori di lavoro e chiunque altro compia atti di ritorsione nei

confronti dei whistleblower;

- si raccomanda di procedere ad una riforma strutturale delle cause di lavoro, che

ne riduca sensibilmente la durata. Le cause di lavoro sono particolarmente delicate,

specialmente in questi anni di crisi, in quanto una sospensione dal lavoro per lunghi

periodi comporta conseguenze rilevanti a livello personale;

- si raccomanda inoltre che le autorità e gli enti preposti (Ministero della Pubblica

Amministrazione, Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, etc.) dedichino

maggiore attenzione, tempo e risorse alla formazione etica e civica dei dipendenti della

Pubblica Amministrazione, promuovendo la segnalazione di rischi o di illeciti a danno

della collettività come buona pratica e diffondendo quindi nella pubblica amministrazione

una cultura volta maggiormente al perseguimento dell’interesse della collettività, piuttosto

che a quello del singolo ente o a quello individuale;

- si raccomanda infine che il Ministero dell’Educazione e gli altri ministeri e

autorità competenti attivino specifici programmi educativi nelle scuole primarie e

secondarie, con la finalità promuovere nelle nuove generazioni un clima culturale ed etico

incline ai valori di correttezza, responsabilità, legalità e giustizia. Valori senza i quali, vale

la pena di ricordarlo, nessuno strumento di prevenzione e contrasto alla corruzione potrà

mai essere efficace154

.

154 Transparency International Italia. Un’alternativa al silenzio: promozione e tutela delle segnalazioni in Italia. Report a

cura di Davide del Monte e Giorgio Fraschini, Ottobre 2012, Milano.

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101

4.3 La disciplina del D.lgs. 231/2001. Il whistleblowing nei modelli organizzativi

4.3.1 Le origini del decreto

Con il D.lgs. n. 231 dell’8 giugno 2001 è stata introdotta nel nostro sistema giuridico, in materia di

Diritto Penale dell’Economia, la responsabilità amministrativa delle società e degli enti derivante da

reato155

. Il tema in questione è stato al centro di molti dibattiti, specie nell’ultima decade, in ragione

della drammatica situazione generata dai crack finanziari, nazionali e internazionali, che hanno

colpito l’economia mondiale, come i casi italiani Parmalat e Cirio, in italia, Enron e WordCom

negli Stati Uniti d’America, ad esempio. Sulla scia di questi mega fallimenti è stato ritenuto

opportuno rafforzare la materia penale in materia di responsabilità col fine di ripristinare lo status

quo ante. Statisticamente, infatti, i danni procurati dai reati finanziari sono esorbitanti, che

tendenzialmente non sono destinati ad essere rimborsati o risarciti, che nonostante commessi da un

ristretto numero di persone156

, a pagarne le conseguenze sono in moltissimi (consumatori, azionisti,

lavoratori, etc)157

, per i quali non è prevista nessuna forma di protezione allargata, contrariamente a

quanto accade negli Stai Uniti con le cd class action.

Nel nostro ordinamento non si è mai avuta un’inclinazione a configurare una responsabilità in capo

all’ente, soprattutto perché abbiamo sempre avuto dalla nostra parte, in materia, un ostacolo di

carattere costituzionale ravvisato nell’art. 27 della Costituzione italiana. L’articolo è una

fondamentale espressione di un principio basilare nella nostra storia del diritto, in quanto esso

sancisce, al primo comma, la personale responsabilità penale in capo alla persona fisica. A fortiori

ratione il terzo comma individua nella rieducazione la funzione principale della pena. Ragion per

155 Da segnalare il dibattito dottrinale nel considerare la responsabilità dell’ente come penale, amministrativa o del tutto sganciata dai precedenti, costituendo così un tertium genus di responsabilità. 156 Vedi caso Barings del 1995 in Inghilterra, dove Nicholas Leeson, un trader di 28 anni, ha creato un personale fondo segreto nel quale ha fatto confluire i proventi di transazioni inesistenti della banca in questione. 157 GRECO, L’intervento penale: il ruolo della magistratura in Enron e Parmalat. Due “sistemi-paese” a confronto, a

cura di Paciotti e Salvi, San cesario di Lecce, 2005.

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102

cui sembra difficile trasportare, in termini rieducativi, la stessa funzione in capo alla persona

giuridica secondo cui societas delinquere non potest, fino a quel momento ritenuto un elemento

pacifico dal nostro ordinamento. Con il dilagare delle condotte criminose poste in essere da persone

fisiche operanti in una collettività, quale appunto quella societaria, si è avvertita una vera e propria

necessità di punire la persona giuridica, in ragione del fatto che alcune società venivano create con

il solo scopo di commettere reati e di escludere la responsabilità in capo alle stesse persone fisiche.

Infatti, “il principio di responsabilità penale e di colpevolezza venivano messi continuamente in

forte tensione proprio perché si punivano persone fisiche per fatti riconducibili alla politica

d’impresa158

, riscontrando così un interesse e un vantaggio in capo all’impresa stessa.

La situazione giuridica prende una connotazione diversa a partire dal 1995 quando l’Italia inizia a

firmare alcune Convenzioni internazionali poste a tutela dell’economia, tra cui la Convenzione delle

allora Comunità Europee, firmata a Bruxelles il 26 luglio 2005, sulla tutela degli interessi finanziari

delle stesse Comunità e la Convenzione dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo

Economico, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali

nelle operazioni economiche internazionali. La legge di ratifica di tali convenzioni è la L. 300/2000

da cui, per fini attuativi della stessa (in merito, l’art. 11 prevede una delega al Governo per produrre

una disciplina in materia di responsabilità in capo alla persona giuridica), è stato emanato il nostro

decreto in oggetto, appunto il d.lgs 231/2001. Con tale Decreto l’ordinamento giuridico italiano si è

dotato di un modello che disciplina la responsabilità degli enti e delle società derivante da reato, che

ha fatto cadere il dogma societas delinquere non potest e nascere, invece, la pratica concezione

secondo cui societas delinquere potest. Il superamento di tale dogma è stato spiegato da autorevole

dottrina, in riferimento all’art. 27, in quanto il primo comma, nel sancire la personale responsabilità

penale, includerebbe il riconoscimento di una capacità di azione anche in capo all’ente risolvendosi

nella negazione della coincidenza che deve sussistere tra l’autore dell’illecito e il destinatario della

158 Zannotti R., Il nuovo diritto penale dell’economia, Milano, Giuffrè, 2008, p. 46.

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103

sanzione159

. Mentre il terzo comma, nel prevedere la funzione rieducativa della pena, costituirebbe

un ostacolo insormontabile rispetto al dogma in quanto le persone collettive non sarebbero in grado

di risentire del dolore e delle sofferenze insiti nell’irrogazione della sanzione e, di conseguenza, tra

la funzione della pena e l’ente collettivo sussisterebbe un rapporto di incompatibilità160

.

4.3.2 La struttura (artt. 5 – 7)

Il D.lgs. nel disciplinare la responsabilità in capo all’ente prevede due criteri di imputazione, uno

oggettivo e l’altro soggettivo. Per ciò che attiene al primo criterio, l’art. 5 disciplina l’ipotesi

secondo cui si configura una responsabilità in capo all’ente allorquando il reato161

è stato commesso

nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti in posizione apicale ovvero sottoposti all’altrui

vigilanza. L’ente, però, non risponde dei reati commessi da tali soggetti se essi hanno agito

nell’interesse esclusi proprio o di terzi162

. Il rapporto che intercorre, quindi, tra i soggetti di cui

all’art. 5, cioè persone con funzioni di rappresentanza, amministrazione, o direzione, è di cd

“immedesimazione organica” con l’ente, grazie al quale essi rappresentano la volontà dell’ente nei

rapporti esterni. Invece, per quanto riguarda il secondo criterio bisogna fare distinzione tra le

159 Piergallini, “Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma, in Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia, luglio-settembre 2002, n.3, pp. 571-599. 160 Marinucci G., Il reato come azione. Critica di un dogma. Milano, 1971. 161 I reati presupposto sono direttamente prevista dal D.lgs, in particolare dagli articoli 24 e ss.: reati contro la P.A. e personalità dello Stato; reati informatici e trattamento illecito dei dati; reati di criminalità organizzata; reati commessi nei rapporti con la P.A; reati di Falsita' in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; Delitti contro l'industria e il commercio; Reati societari; Delitti con finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili; Delitti contro la personalita' individuale;

Abusi di mercato; Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro; Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilita' di provenienza illecita; Delitti in materia di violazione del diritto d'autore; Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci

all'autorita' giudiziaria; reati ambientali; Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare; rea ti transnazionali. 162

Vedi art.5 D.lgs. 231/2001: Responsabilita' dell'ente - 1. L'ente e' responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unita' organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonche' da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

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104

persone che ricoprono posizione di vertice e persone che ricoprono posizioni subordinate, disciplina

prevista rispettivamente dagli artt. 6 e 7 del decreto. La responsabilità è attribuita all’ente in via

presuntiva (iuris tantum) superabile dalla prova contraria. Infatti l’ente, per essere esente da

responsabilità, deve dimostrare, ai sensi dell’art. 6 comma 1, che: a) l'organo dirigente ha adottato

ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di

gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul

funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento e' stato affidato a

un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno

commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi e'

stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b). Ragion per

cui l’ente deve dotarsi di idonei modelli, organizzativi e di gestione, finalizzati alla prevenzione dei

reati-presupposto previsti dalla norma. A tal proposito molte imprese si sono dotate dei modelli

organizzativi di cui al Decreto 231 prevedendo la produzione di una serie di documenti di politica,

di governance e di controllo, regolamentando le attività ed i processi a rischio-reato, istituendo

nuovi organi (e.g. Organismo di vigilanza) o conferendo a quelli esistenti nuove funzioni e

responsabilità, aggiungendo o modificando le procedure aziendali163

. Le imprese di grandi

dimensioni (e.g. Telecom Italia) si sono dotate di un codice etico, cioè delle vere e proprie regole di

comportamento che l’impresa impartisce a se stessa e a tutti gli organi interni. Tale codice etico

viene posto all’attenzione del Ministero di Grazia e Giustizia che si pronuncia sull’idoneità dei

modelli e la genuinità in concreto del codice dal punto di vista sostanziale. Questo è quanto stabilito

dal comma 3 dell’art. 6 che integra le esigenze previste dal comma 2 dello stesso, secondo cui i

modelli organizzativi di cui alla lett. a) del comma 1 devono rispondere a determinate esigenze

quali: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati; b) prevedere

163 Soria e Ciocia. Integrazione dei modelli organizzativi 231 e sistemi di gestione aziendale, in Amministrazione e

Finanza, 2012, 4, p. 43.

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105

specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in

relazione ai reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie

idonee ad impedire la commissione dei reati; d) prevedere obblighi di informazione nei

confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli; e)

introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate

nel modello.

La norma indica, al comma 4, che gli enti di piccole dimensioni possono affidare direttamente

all’organo dirigente i compiti previsti dalla lett. b), comma 1, creando così non pochi problemi

interpretativi in merito all’individuazione dell’ente di “piccole dimensioni”. La dottrina in merito ha

individuato gli enti di piccole dimensioni in quelli che sono dotati di un assetto verticistico con

limitato sistema di deleghe di funzioni e di ripartizione delle competenze nella gestione dell’ente164

,

e nel nostro caso la delega si ha nei confronti del manager non executive le funzioni di vigilanza.

Il comma 4-bis, introdotto con la cd legge di stabilità 2012, L. n. 183, dell’11 novembre 2011

(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), che nelle società di

capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della

gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b.

L’altro criterio soggettivo di imputazione della responsabilità è disciplinato dal successivo art. 7 che

attribuisce la responsabilità in capo all’ente allorquando il reato è stato commesso nel suo interesse

e a suo vantaggio per inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In questo caso la

presunzione relativa di responsabilità opera a favore dell’ente, poiché grava sull’accusa l’onere di

provare che l’ente non si sia dotato di idonei modelli organizzativi, ovvero provare la loro

inefficacia, per attribuire una responsabilità in capo all’ente stesso. La responsabilità in capo

164 Di Geronimo, I modelli di organizzazione e gestione per gli enti di piccole dimensioni, in Resp. Amm soc. e enti, 2008,

1, 66.

Page 106: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

106

all’ente non si configura quando si sia dotato, prima della commissione del reato, di idonei modelli

finalizzati alla prevenzione di reati della stessa specie di quello verificatosi.

4.3.3 I modelli, l’Organismo di Vigilanza, il codice di comportamento

Era doveroso tracciare un profilo del contesto sul quale andiamo a poggiare la nostra ricerca, sia per

capire il modello, sia per capire il contesto etico-giuridico dell’ente e all’interno del quale va a

posizionarsi il whistleblowing.

Il Decreto 231 non garantisce protezione alcuna per i whistleblower, ma l’art. 6 stabilisce che in

relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla

lettera a), del comma 1, devono rispondere […] all’esigenza: d) di prevedere obblighi di

informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei

modelli. A tal proposito occorre far riferimento alle “Linee guida” dettate in materia da alcune

associazioni di settore, quali, ad esempio, Confindustria che le definiscono come “procedure, flussi

di informazione e altri strumenti atti a dare trasparenza nell’operare quotidiano, quali le

segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni”165

, riprese dalle cd Federal

Guidelines e i compliance programs (i nostri modelli organizzativi) degli Stati Uniti. Tali

“gudelines”, in generale, contribuiscono alla stesura di quelle regole di comportamento che servono

all’impresa per trasferire un certo modus operandi tra i vari operatori aziendali, con le quali si

esprime la capacità e volontà di un ente di autoregolamentarsi. Più comunemente, l’insieme di

queste regole, viene definito codice etico, cioè un insieme di principi, obblighi e divieti destinati ai

dipendenti e collaboratori di un’organizzazione, tesi a disciplinare i rapporti interni

all’organizzazione e quelli che l’organizzazione intrattiene con l’esterno, dettando i criteri generali

165 Ghini Patrizia. L’utilizzo di un sistema di whistleblowing quale ausilio nella prevenzione delle frodi e dei reati, in La

responsabilità amministrativa delle società e degli enti, p. 203 ss.

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107

di comportamento ai quali sono obbligati ad adeguarsi i soggetti che, direttamente o indirettamente,

sono in rapporto con la stessa166

.

I modelli organizzativi, quindi, per essere idonei e funzionare correttamente, devono rispecchiare i

requisiti minimi di cui all’art. 6, c. 2. Nel nostro caso la lett. d) richiede che il modello sia

sottoposto a costanti misure di monitoraggio che ne sorveglino l’idoneità, l’efficacia e il rispetto,

infatti esso deve prevedere obblighi di informazioni periodici con riferimento a determinate aree di

rischio; intensificare gli strumenti di informativa in determinate aree; misure che garantiscano la

protezione e riservatezza degli autori delle segnalazioni, da eventuali ritorsioni.

L’adozione di questi modelli rappresenta un onere, non già un obbligo, per l’ente di predisporre al

suo interno, meccanismi idonei alla ricezione e alla valutazione delle segnalazioni di violazioni dei

modelli o condotte illecite che vanno ad intergare le fattispecie dei reati-presupposto di cui al D.lgs

231/2001, alla cui prevenzione sono stati predisposti i modelli organizzativi167

.

Dal punto di vista tecnico, l’organismo che viene in rilievo è l’Organismo di Vigilanza (OdV), il

quale ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli dell’impresa168

e

gode, quindi, di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. L’OdV ha un vero e proprio potere di

ispezione, controllo e accesso alle informazioni aziendali all’interno dell’impresa, ma la sua

ispezione si limita soltanto nell’individuare il soggetto coinvolto, l’area di rischio e le azioni a

rischio-reato. Essi non hanno nessun potere che incida sulla struttura operativa dell’ente, nel senso

che non possono automaticamente correggere il comportamento del soggetto coinvolto o sostituirsi

ad esso.

166 Soria e Ciocia. Op. cit., p. 46. 167 Ricordiamo che se l’ente si dota dei modelli organizzativi dopo la commissione dei reati, ma prima dell’apertura del dibattimento, ha una riduzione della sanzione pecuniaria e inapplicabilità delle sanzioni interdittive. 168 Seguendo il dettato normativo, se i reati sono commessi dai i soggetti in posizione “apicale” (art.6), la mancanza di un organo di vigilanza è condizione necessaria e sufficiente per attribuire apoditticamente la responsabilità in capo all’ente, mentre se il reato è commesso da soggetti sottoposti all’altrui vigilanza (art.7) sembrerebbe non essenziale l’esistenza di tale organo. VALENZISE, L’organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/2001:considerazioni sui poteri, composizione e responsabilità, in Società e modello 231: ma che colpa ne abbiamo noi? A cura di ABRIANO, MEO, PRESTI, Bologna,

2009, p. 355 ss.

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108

L’OdV è un organismo indipendente, infatti, in capo ai componenti non deve configurarsi nessun

conflitto di interessi con l’impresa, sussistere qualsiasi legame con altri organi interni (e.g. con

l’organo di gestione, amministrazione) e devono agire in modo del tutto svincolato da altri organi,

poiché il loro impiego è di carattere professionale e continuo. Delicato è l’insieme dei requisiti che i

componenti devono avere al fine di soddisfare le caratteristiche dell’organo: essi possono essere

scelti tra soggetti esterni all’ente con elevati standard professionali, tenendo sempre presente l’altro

requisito di efficienza cui è chiamata a rispettare l’ente, ovverosia il contenimento dei costi; non è

esclusa la possibilità per soggetti interni di diventare membri dell’OdV; oppure provvedere

all’istituzione di un organismo apposito169

. In merito, Confindustria lamenta la mancanza di una

dettagliata spiegazione e di chiarimenti, ragion per cui ritiene che debba proseguirsi in via

sperimentale170

. Infatti, Confindustria nel riprendere l’esperienza d’oltre oceano stabilisce che

“l’obbligo di informazione dovrà essere esteso anche ai dipendenti che vengano in possesso di

notizie relative alla commissione dei reati in specie all’interno dell’ente o a “pratiche” non in linea

169 Ibidem. 170 Così il terzo paragrafo delle LINEE GUIDA PER LA COSTRUZIONE DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. 231/2001: “Su questo aspetto la Relazione di accompagnamento non fornisce ulteriori chiarimenti, pertanto si è costretti a procedere sperimentalmente. L’obbligo di informazione all’Organismo sembra concepito quale ulteriore strumento per agevolare l’attività di vigilanza sull’efficacia del Modello e di accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi del reato. Se questo è lo spirito della prescrizione normativa, allora è da ritenere che l’obbligo di dare informazione all’Organismo sia rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato e riguardi: a) le risultanze periodiche dell’attività di controllo dalle stesse posta in essere per dare attuazione ai modelli (report riepilogativi dell’attività svolta, attività di monitoraggio, indici consuntivi, ecc.); b) le

anomalie o atipicità riscontrate nell’ambito delle informazioni disponibili (un fatto non rilevante se singolarmente considerato, potrebbe assumere diversa valutazione in presenza di ripetitività o estensione dell’area di accadimento). Nella specie le informazioni potranno riguardare, ad esempio: • le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici; • le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati previsti dalla richiamata normativa; • i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001;

• le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001; • le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni; • i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare a livello nazionale e europeo, ovvero a trattativa privata; • le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità. L’organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul

lavoro.

Page 109: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

109

con le norme di comportamento che l’ente è tenuto ad emanare (come visto in precedenza)

nell’ambito del modello disegnato dal D. Lgs. n. 231/2001 (i c.d. codici etici)”. Però le stesse linee

guida segnalano anche il problema della “informativa impropria” e valutano l’opportunità di

prevedere misure deterrenti171

[…] mediante la regolamentazione delle modalità di adempimento

all’obbligo di informazione non si intende incentivare il fenomeno del riporto dei c.d. rumors

interni (whistleblowing), ma piuttosto realizzare quel sistema di reporting di fatti e/o comportamenti

reali che non segue la linea gerarchica e che consente al personale di riferire casi di violazione di

norme da parte di altri all’interno dell’ente, senza timore di ritorsioni. In questo senso l’Organismo

viene ad assumere anche le caratteristiche dell’Ethic Officer, senza - però - attribuirgli poteri

disciplinari che sarà opportuno allocare in un apposito comitato o, infine, nei casi più delicati al

Consiglio di amministrazione172

.

Fin qui si è fatto riferimento alla segnalazione sempre e solo come un obbligo in capo ai soggetti

destinatari di tale obbligo e non si è ancora palesata l’ipotesi di un incentivo al reporting spontaneo.

Ma anche questi incentivi devono essere presi in considerazione nella struttura dei modelli o codici

etici di cui le imprese andranno a dotarsi. Già la semplice pubblicizzazione dello strumento, il

trasferimento di un’idea legata allo stesso come modo del tutto normale di agire all’interno del

contesto aziendale, incentivi di carattere materiale (benefici), sono utili alla formazione di un

struttura giuridica funzionale all’ente. Al fine di un buon funzionamento di tale strumento, l’ente

necessita prima di tutto di una struttura gestionale e organizzativa compatta, che assicuri

l’adeguatezza di cui al dettato normativo, attraverso precise regole di coordinamento e di principi

gerarchici, che sostanzialmente costituisco i principali aspetti di quel risk management (rischio

organizzativo) che l’impresa deve fronteggiare. Un rischio organizzativo è elevato quanto più

171 Ghini, Op. cit., p. 208. 172 LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA, Op. cit., p. 46.

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110

elevata è la dimensione dell’ente, in quanto ai fini di una buona adeguatezza organizzativa e

amministrativa, bisogna favorire un’adeguatezza tecnica, contabile e patrimoniale173

.

Per la complessità della struttura che dei modelli organizzativi, l’ente necessita di un vero e proprio

“vademecum”, ovverosia delle “linee guida” che predispongano i soggetti destinatari alla

comprensione e al rispetto degli stessi. Con riferimento alla reportistica, infatti, è opportuno che i

funzionari compilino dei report all’interno dei quali mostrino le attività svolte e le segnalazioni su

determinate condotte che determinano una situazione di rischio, poste all’attenzione dell’OdV. E’

necessaria, quindi, la stesura di un manuale a supporto dei dipendenti dai quali apprendano le

dinamiche della procedura da seguire, ogni qualvolta essi hanno il dovere di riferire all’organo

preposto qualsiasi turbamento della “vita d’azienda”, nonché sarebbe opportuno prevedere un

procedura ad hoc per coloro che intendano segnalare spontaneamente (le procedure di

whistleblowing sono oggetto di formazione per quelle imprese italiane che adottano tali procedure,

essendo tali procedure materia di corsi sull’etica aziendale), in qualsiasi momento, una condotta

rilevante. La previsione di canali di segnalazione interna è necessaria per incentivare la

segnalazione spontanea e non solo per investire sul rafforzamento della previsione dell’obbligo di

segnalazione.

Ricordiamo che l’adozione di questi modelli non costituiscono un obbligo in capo all’ente, bensì un

onere, in modo da essere esente da qualsiasi responsabilità derivante dalla commissione di un reato.

Ancor meno obbligatoria è l’adozione di un codice etico, con il quale l’impresa dà un forte segnale,

all’interno e all’esterno, dell’interesse al rispetto di determinati precetti che costituiscono, in

sostanza, il biglietto da visita dell’impresa, con il quale si presenta a tutti gli interlocutori sociali.

173 Buonocore. Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose sull'art. 2381, commi

terzo e quinto, del codice civile in Giur. Comm., 2006, 01, 5; Le nuove frontiere del diritto commerciale, Napoli, 2006.

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111

4.3.4 Un modello legale per la segnalazione degli illeciti

Il Decreto 231 non stabilisce nessun onere all’azienda di dotarsi di un codice etico, qui inteso come

insieme di precetti prima morali che giuridici. La sua funzione è di orientamento e di

indirizzamento al fine di mantenere determinati tipi di comportamento che assicurano, all’interno di

un’organizzazione, correttezza e legalità. L’adozione dei codici etici è una prassi aziendale

diffusissima soprattutto negli Stati Uniti, dove si mira ad una corretta autoregolamentazione al fine

di prevenire qualsiasi condotta anomala e ad accrescere un certo senso di legalità. Tale codice è

importante ai fini di una introduzione ed educazione a principi etici sui quali l’ente costruirà una

propria reputazione. A fortiori della pluralità di funzioni del codice etico è fondamentale quella

deterrente o di prevenzione, poiché con tale struttura si mira all’eliminazione, fin dalla radice delle

occasioni, delle suggestioni e intenzioni personali di commissione di atti illeciti nello svolgimento

dell’attività economica rientrante nella sfera dell’impresa174

.

Numerose società italiane adottano codici etici, soprattutto quelle quotate sul mercato azionario

statunitense, per cui è previsto l’obbligo di adeguamento ai compliace programs e ai principi dettati

dal Sarbanes-Oxley Act (vedi sub. §3), tra cui le procedure relative al whistleblowing. Tale

strumento è presente in molti codici etici di grandi società, unitamente ai principi di trasparenza che

incoraggiano la libera circolazione all’interno dell’organizzazione175

.

A titolo esemplificativo, un articolo del codice etico di una grande società italiana, prevede proprio

la procedura delle segnalazioni:

“il Codice Etico e di Condotta di Gruppo prevede che i dipendenti, i collaboratori, i consulenti, i

prestatori di lavoro, nonché i terzi in rapporti d’affari con il Gruppo segnalino tempestivamente al

Preposto al controllo interno della Società per la quale operano, anche per il tramite del superiore

174 Sudano M., Paper di laurea magistrale in giurisprudenza c/o Università Carlo Cattaneo – LIUC – Il D.lgs. n. 231/2001: mero adempimento o opportunità strategica per le imprese?, Castellanza, 2012. 175 Giorgio Fraschini. Whistleblowing e sistemi di protezione: stato dell’arte e considerazioni. Rapporto sulla ricerca svolta da Transparency International-Italia in Il Whistleblowing nuovo strumento di lotta alla corruzione, Buonanno

Editore, 2011, 63.

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112

gerarchico, eventuali violazioni o induzioni alla violazione di norme di legge o di regolamento, di

prescrizioni di detto Codice, di procedure interne, ogni irregolarità e/o negligenza, quali, tra l’altro,

quelle in tema di tenuta della contabilità, di conservazione della relativa documentazione, di

adempimento degli obblighi di reportistica contabile o gestionale interna, nonché eventuali richieste

di chiarimenti sulla valutazione della correttezza di comportamenti propri o altrui. Nessuna

conseguenza negativa deriva in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. E’ in ogni

caso assicurata la riservatezza dell’identità dei segnalanti secondo apposite procedure interne, fatti

salvi gli obblighi di legge”176.

Da questo articolo si evince che il soggetto preposto al controllo interno riceve le segnalazioni e ne

accerta la veridicità, specificando che nessuna conseguenza negativa deriverebbe (per il segnalante)

da una segnalazione non veritiera, se effettuata in buona fede. E’, altresì garantita la riservatezza del

segnalante, salvo il rispetto degli obblighi di legge.

4.3.4.a) Il modello legale

Non esistendo una specifica regolamentazione in tema di whistleblowing, dobbiamo attenerci

all’esperienza empirica delle organizzazioni che hanno previsto tali procedure, inserite nei rispettivi

codici etici, oppure far riferimento a indicazioni e raccomandazioni che gli esperti del settore177

forniscono per una disciplina completa.

Oggetto della nostra indagine è la divulgazione di informazioni che hanno ad oggetto irregolarità, di

cui il segnalante è venuto a conoscenza nei luoghi di lavoro, e decide di segnalarle al

soggetto/organo preposto alla ricezione.

176Così l’art. 7 del codice etico di Telecom Italia S.p.A. http://www.telecomitalia.com/content/dam/telecomitalia/documents/Governance/it/codici_principi_procedure/Procedura_gestione_segnalazioni.pdf 177 Raccomandazioni per una legge sul Whistleblowing a cura del Segretario di Transparency International Berlino,

novembre 2009.

Page 113: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

113

Campo di applicazione. La disciplina dovrebbe coprire un margine ampio di settori, non solo quello

penale, bensì qualsiasi tipo di violazione rilevante, ad esempio errori giudiziari, pericoli per la

salute. La disciplina dovrebbe essere estesa a tutti coloro che sono a “rischio di ritorsione” a

prescindere da un loro legame con l’istituzione o organizzazione. Sempre in riferimento al soggetto,

la disciplina dovrebbe essere applicata alle segnalazioni riportate in buona fede e sulla base di

ragionevoli motivi che hanno spinto il segnalante a considerare l’informazione sostanzialmente

vera.

Procedura per le segnalazioni. Posto che tale disciplina deve incentivare e promuovere le

segnalazioni in generale, prima incentivando una segnalazione interna e poi facilitandone una

esterna, le procedure interne devono essere facilmente accessibili e devono garantire un’indagine

approfondita e garantire un follow-up alla segnalazione. Nel caso però non siano esperibili i metodi

interni, è necessario che venga data la possibilità di procedere tramite canali esterni, ad esempio

rivolgendosi a strutture preposte, ai media, a professionisti. Nel primo caso, infatti, si dovrebbe

ricorrere, ad esempio, all’implementazione delle disposizioni del Decreto 231 nella parte in cui

disciplinano la procedura di reportistica interna nei confronti dell’OdV.

La legge, inoltre, dovrebbe garantire un costante aggiornamento del whistleblower sugli sviluppi

della segnalazione, in modo da garantirgli anche una partecipazione al processo. A tal proposito,

quindi, bisogna incentivare le segnalazioni in modo non anonimo, proprio per dare la possibilità al

soggetto segnalante di essere rintracciato dall’ufficio preposto per eventuali chiarimenti e per

l’assegnazione di eventuali ricompense. Infatti, tale incentivo, consisterebbe anche nella previsione

di una ricompensa, mutuata dal modello americano (award), per il whistleblower (e.g. percentuali

della condanna pecuniaria, agevolazioni fiscali).

Protezione. Deve essere garantita la protezione di colui che segnala un illecito per qualsiasi tipo di

ritorsione o danno subito in ragione della segnalazione. Deve essere protetta tanto la sfera

professionale (divieto di licenziamento, anche se la Cassazione sembra essere già d’accordo con

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114

misure del genere; demansionamento, etc.) quanto quella personale (mobbing), nonché proteggere

l’identità del segnalante affinché essa non venga rivelata senza il suo consenso. In merito abbiamo

visto che la norma che ha introdotto per la prima volta il whistleblowing nel nostro ordinamento,

non dà protezione assoluta all’identità, essendo essa rivelabile quando risulta assolutamente

indispensabile per la difesa dell’accusato. Si potrebbe anche prevedere un canale di segnalazioni

anonime, però si rischierebbe di non dare seguito alla segnalazione nel caso in cui non sia

sufficientemente dettagliata.

Applicazione. Dovrebbe essere previsto un organo indipendente preposto alla ricezione e all’esame

delle segnalazioni. Inclusa la facoltà di formulare raccomandazioni da allegare al rapporto da

inviare agli organi giudicanti competenti. La disciplina dovrebbe garantire un equo processo al

whistleblower che abbia subito una lesione dei propri diritti. A ciò, inoltre, si dovrebbe prevedere

una gamma completa di azioni esperibili (misure correttive) in ordine al recupero delle perdite e

allo status del whistleblower, nonché un risarcimento per tutti i danni subiti. E’ opportuno, inoltre,

prevedere delle sanzioni a carico di colui che compie atti di ritorsione o rappresaglia nei confronti

del whistleblower a causa della segnalazione.

Struttura normativa. Visto il carattere frammentario delle norme che implicitamente riporterebbero

una disciplina simile al whistleblowing, è opportuno regolare la materia in un unico atto normativo,

come accade in Gran Bretagna con il Public Interest Disclosure Act, al fine di garantire la

chiarezza, certezza ed efficacia della norma stessa. Incentivare la pubblicizzazione e istituire organi

di consulenza.

Decalogo e implementazione dei modelli 231. Il modello analogo di riferimento è quello dei

copmliance programs americani , in continua evoluzione e dettagliatamente disciplinati. Allo stesso

modo si cerca di riportare il nostro ordinamento ad un’unica disciplina.

Al fine di aiutare l’adozione di idonei modelli organizzativi sono state enunciate alcune

caratteristiche che tali modelli organizzativi devono possedere per essere considerati validi.

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115

Dall’ordinanza del G.I.P. di Milano (dott.sa Secchi) depositata il 9 novembre 2004, si possono

desumere le caratteristiche di idoneità dei modelli di organizzazione, gestione e controllo (artt. 6 e 7

del Decreto), costituendo così un vero e proprio “Decalogo 231”. Infatti il modello deve:

1. essere adottato partendo da una mappatura dei rischi di reato specifica ed esaustiva e non

meramente descrittiva o ripetitiva del dettato normativo;

2. prevedere che i componenti dell’organo di vigilanza posseggano capacità specifiche in tema

di attività ispettiva e consulenziale;

3. prevedere quale causa di ineleggibilità a componente dell’ODV la sentenza di condanna (o

di patteggiamento) non irrevocabile;

4. differenziare tra formazione rivolta ai dipendenti nella loro generalità, ai dipendenti che

operino in specifiche aree di rischio, all’organo di vigilanza ed ai preposti al controllo

interno;

5. prevedere il contenuto dei corsi di formazione, la loro frequenza, l’obbligatorietà della

partecipazione ai corsi, controlli di frequenza e di qualità sul contenuto dei programmi;

6. prevedere espressamente la comminazione di sanzione disciplinare nei confronti degli

amministratori, direttori generali e compliance officers che per negligenza ovvero imperizia

non abbiano saputo individuare, e conseguentemente eliminare, violazioni del modello e,

nei casi più gravi, perpetrazione di reati;

7. prevedere sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi quando sussistano

circostanze particolari (es. emersione di precedenti violazioni, elevato turn-over del

personale);

8. prevedere controlli di routine e controlli a sorpresa – comunque periodici – nei confronti

delle attività aziendali sensibili;

9. prevedere e disciplinare un obbligo per i dipendenti, i direttori, gli amministratori della

società di riferire all’organismo di vigilanza notizie rilevanti e relative alla vita dell’ente, a

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116

violazioni del modello o alla consumazione di reati. In particolare deve fornire concrete

indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengano a conoscenza di

comportamenti illeciti possano riferire all’organo di vigilanza;

10. contenere protocolli e procedure specifici e concreti.

I modelli organizzativi devono essere previsti in base alla realtà aziendale in cui essi operano, in

quanto cambiano da realtà a realtà e risultano idonei solo per l’ente per il quale sono previsti

esclusivamente. Ragion per cui è esclusa la possibilità di riprendere modelli di altre aziende perché

sono stati modellati e preposti al cambiamento secondo le dinamiche di quell’ente. Anche in base

all’analisi dei reati, essi cambiano a seconda della storia dell’ente e del contesto in cui lo stesso

opera, avendo presente la propensione, la modalità e soprattutto il momento di commissione di

determinati reati.

Il sistema della comunicazione, invece, subisce delle pressioni (punto 9 del “Decalogo”) nel senso

che esso deve essere rapido ed efficace, al fine di garantire la comunicazione tra l’OdV e la società

stessa, con la predisposizione di procedure specifiche con le quali riportare all’OdV eventuali

situazioni di rischio. Per tali ragioni, dovrebbero essere previsti canali e modalità per consentire

spontaneamente la segnalazione di determinati illeciti o l’eventuale ipotesi che si possano

configurare.

4.5 Il whistleblowing nella realtà economica, sociale e culturale italiana

4.5.1 Una dimensione etica nell’impresa

Da tempo ormai si parla di etica d’impresa e dei risultati che apporta, ad un’organizzazione, l’agire

eticamente. L’etica prima di essere un concetto, un insieme di regole, è una dimensione nella quale

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117

è inserita l’impresa sia come fine, sia come mezzo, sia come organizzazione appunto (il fine

dell’impresa è l’impresa stessa). E’ proprio nell’organizzazione e nelle singole azioni che si ravvisa

un certo agire etico, per esempio non è etico non dire ciò che si pensa, non è etico dire di un

collaboratore che è bravo quando la prestazione non è adeguata, proporre una aumento di stipendio

quando non lo merita e soprattutto non è etico arrecare danno ai propri colleghi col fine di

perseguire esclusivamente i propri178

.

Di etica sarebbe superfluo parlare in riferimento ai casi Parmalat, Enron, WorldCom ecc. dove le

condotte illecite ben radicate nell’organizzazione rendevano vane qualsiasi tipo di intervento. In

ogni caso il collasso era inevitabile, ma attraverso il whistleblowing si sarebbe potuto di certo

diminuire il male perpetrato nell’economia mondiale. L’etica è qualcosa che va al di là della

semplice regola scritta, specialmente quella d’impresa che va oltre un semplice “codice civile o

penale, della legge del diritto, per entrare in una altro codice, la legge appunto dell’organizzazione

etica e dell’etica dell’organizzazione”179

. Fondamentale tra queste regole non scritte è la fiducia tra i

soggetti appartenenti al sistema imprenditoriale. Nel nostro caso però il dilemma si ha nel momento

in cui il whistleblower si chiede a chi deve prestare fiducia: all’impresa o ai soggetti e/o al bene

giuridico che l’azione dell’impresa va a ledere? Il dilemma che affligge il whistleblower è un

dilemma che tutt’oggi scorre nella cultura dei paesi occidentali, è come tale ne è afflitto anche il

legislatore che, catalogando la vicenda in un numero ristretto di situazioni, finisce per emanare

regole del tutto reticenti, che alimentano lo stato di confusione. Si andrebbe a finire nell’intrecciata

questione del diritto e della morale; del crimine inteso sempre come peccato e del peccato inteso

non sempre come crimine. Si potrebbe addirittura paragonare il whistleblower al protagonista de Il

Principe di Machiavelli, il quale se riteneva giusto agire, in maniera del tutto ingiusta per la società

per garantire la stabilità dello stato, era giusto che lo facesse. Ragion per cui il whistleblower agisce

178 Ulderico Capucci. Il giusto e il conveniente: una nuova economia per le società, le imprese, le persone. Guerini e associati, Milano, 2007. 179 Ibidem.

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118

eticamente, in un’ottica puramente interna, se rispetta il dovere di fedeltà nei confronti dell’impresa

e trascurando l’interesse collettivo, ma è etico anche se agisce nell’interesse della collettività

causando, però, una rottura all’interno dell’impresa.

Al whistleblower è semplicemente richiesto un certo grado di professionalità con il quale dà vita ad

ogni sua azione che, nel nostro contesto, rinveniamo nell’agire in buona fede e in maniera diligente.

Un problema nasce quando la situazione da segnalare è di complessa valutazione, dove il

whistleblower, rimanendo un professionista, non può assurgere a tecnico della situazione, per cui

avremmo una segnalazione senza oneri di allegazione e di investigazione, mitigato dal sistema

adottato dall’Unione Europea (vedi sub. §2). La protezione, infatti, è garantita anche quando la

segnalazione risulta essere infondata o esagerata, a patto che il whistleblower abbia agito in buona

fede.

Sin dai tempi antichi, l’etica (<costume>) era una riflessione speculativa intorno ai comportamenti

umani, l’insieme dei valori morali per comprendere quale sia il vero bene e degli strumenti per

conseguirlo. L’insieme dei valori fondamentali ed etici (racchiusi in un codice di comportamento)

ispirano la strategia aziendale in relazione, appunto, al fine perseguito, indicando in modo esaustivo

tutti i valori e le regole a cui tutti i componenti dell’impresa devono conformarsi, creando così una

sorta di “manierismo” d’impresa. Se non si mantengono legami forti con il sistema dei valori, gli

individui possono tendere verso comportamenti destabilizzanti e minatori delle regole sociali, per

raggiungere determinati risultati. Invece se l’impresa trasferisce una cultura basata sul rispetto

reciproco, legalità, trasparenza, solidarietà, è più probabile che tali pericoli non si configurino.

La segnalazione riporta l’equilibrio all’interno di un settore all’interno del quale si corre il serio

rischio di smarrirsi per qualsivoglia ragione; l’etica della segnalazione magari scade quando essa è

riportata in contrasto con lo spirito di collaborazione, quando è esclusivamente sfoggio di una

vanità personale. Assume viceversa un carattere premiale quando protegge l’integrità di un

interesse, che è quello dell’impresa, quando il fatto segnalato può arrecare danno all’impresa stessa;

Page 119: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

119

mentre è l’interesse di altre realtà, che ruotano intorno all’impresa, quando il fatto segnalato

costituisce un modo di agire, cosciente e volontario, della realtà aziendale. È in questi contesti che

emerge la necessità di un bilanciamento tra la segnalazione interna e la segnalazione esterna, poiché

nel primo caso è eticamente giusto che la segnalazione, ad esempio, avvenga per vie interne,

attraverso cui l’impresa stessa viene a conoscenza dell’illecito e interviene per ripristinare lo status

quo ante, ma se l’impresa non mostra nessun segnale è giusto che il whistleblower faccia appello ad

autorità esterne.

Il whistleblowing, così inteso, è sicuramente uno strumento importante al servizio dell’etica

professionale dell’impresa. È una regola di comportamento che confluisce nell’ampio bacino di

regole dell’etica professionale dell’organizzazione. Un bacino di regole “ampie, ma precise, che ci

portano a vedere e a penalizzare una lunga serie di comportamenti non più accettabili in

un’organizzazione in cui si voglia funzionare come squadra”180

.

4.5.2 Cultura, linguaggio e “standardizzazione” dei concetti

Con il termine whistleblower nel linguaggio italiano facciamo riferimento a colui che soffia il

fischietto, che sostanzialmente non assume nessun significato importante. Soltanto attraverso un

esemplificato paragone metaforico utilizzato dagli inglesi, riusciamo ad intenderne il significato.

Infatti, facciamo riferimento al poliziotto di strada (bobby) che soffia il fischietto, quindi lancia

l’allarme, quando rinviene una condotta contra ius, oppure l’arbitro di calcio che soffia il fischietto

quando chiama un fallo e assegna un calcio di punizione.

La funzione dell’arbitro e del poliziotto non viene messa in discussione, seppur a volte criticata, ma

i whistleblowers non sono “sostenuti dall’opinione pubblica in quanto è ancora diffuso un

180 Ibidem.

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120

sentimento di omertà e collusione che non rende gli italiani propensi a segnalare episodi di

irregolarità”181

. L’omertà, ovviamente, vale fino a che non ci sono gli incentivi giusti e fin quando

la cultura non la giustifichi.

Gli stereotipi e pregiudizi attribuiti agli italiani che non sono abituati al rispetto delle regole,

costituisco il nocciolo duro della italianità diffusa. E’ questo forse che ci distingue, poiché riteniamo

la routine deleteria, un nemico da combattere costantemente. L’improvvisazione e l’essere furbi

denotano quell’arte d’arrangiarsi per cui siamo famosi nel mondo, siamo quelli che integriamo a

pieno il dire che la “necessità aguzza l’ingegno”. Le organizzazioni danno il meglio di sé, proprio,

nelle situazioni di emergenza, quando si tratta di trovare soluzione a problemi imprevisti. Noi

italiani non amiamo le regole, non abbiamo ancora accettato il principio del loro rispetto182

. Un

esempio chiaro ed emblematico ce lo prospetta lo stesso Capucci: gli italiani arrivati in Svizzera

non buttano carte a terra e al contrario gli svizzeri arrivati in Italia iniziano a buttarla. Il passo

successivo sembra essere di facile portata, poiché in Svizzera non buttare una carta a terra è dovuto

a diverse ragioni tra cui: il fatto che la strada sia di per sé pulita non invoglia a gettare una carta e ci

segnala come ci sia un generale rispetto di una regola; l’effetto contrario invece si ha in Italia dove

la maggior parte delle persone che gettano una carta a terra non ritengono tale gesto riprovevole e

non si è visti in mal modo, ragion per cui uno svizzero inizia a buttare qualche carta a terra. Gli

psicologi potrebbero trovare diletto nel giustificare tali comportamenti per l’attivazione di un

sistema di cd neuroni specchio, che hanno rivelato una conoscenza senza conoscenza183

. Infatti,

“l’attivazione dei neuroni specchio è in grado di generare una rappresentazione motoria interna (atto

181 Fraschini G., Whistleblowing e sistemi di protezione: stato dell’arte e considerazioni. Rapporto sulla ricerca svolta da Transparency International-Italia in Il Whistleblowing nuovo strumento di lotta alla corruzione, Buonanno Editore, 2011, 66. 182 Capucci U., Il giusto e il conveniente: una nuova economia per le società, le imprese, le persone. Guerini e associati, Milano, 2007 183 I neuroni specchio funzionano in modo pre–comunicativo: si attivano prima che l’uomo ne sia cosciente, permettendogli di innescare processi di imitazione e di comunicazione senza la sua consapevolezza, quindi prima che ci

sia elaborazione cognitiva e, quindi, conoscenza.

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121

potenziale) dell’atto osservato, dalla quale dipenderebbe la possibilità di apprendere via

imitazione”184

.

Ritornando ai temi giuridici, quindi, apprendiamo che una regola per essere tale ha bisogno della

struttura precetto-sanzione, dove ad una azione “A” corrisponde una reazione “B”. Il rispetto di una

regola quindi necessita di una sanzione che faccia da deterrente.

Capucci individua l’innata tendenza al non rispetto delle regole, in un’azienda, nella resistenza alla

standardizzazione dei comportamenti, organizzazione e formazione culturale. Tant’è che la parola

<standard> assume un significato negativo, inteso come “negazione dell’innovazione”, soppressione

e chiusura in una prigione di regole da applicare senza possibilità di evasione, dei robot cristallizzati

in un processo meccanico. Il termine in questione assume il significato di regola, di criteri a cui

attenersi. La standardizzazione contribuisce alla creazione di un sistema, ma può generare chiusura

e rigetto negli individui aziendali quando si parla di standardizzazione dei comportamenti, poiché

va ad abbattere il pilastro della libertà. Ragion per cui, sembra difficile raggiungere un sistema che

funzioni secondo standard ben definiti, pur lasciando margini di libertà ai soggetti destinatari degli

standard.

L’imprenditore tende a fare dell’impresa una macchina perfetta in sé. L’imprenditore etico, invece,

raggiunge la perfezione quando i componenti di tutto l’apparato aziendale agiscono secondo

principi etici, secondo il rispetto delle regole generali di convivenza, e secondo la giustizia e

ragionevolezza di una determinata azione. Tale perfezione necessita di un margine anche ampio di

discernimento attraverso il quale l’individuo compie una valutazione.

La questione del linguaggio e delle parole utilizzate è molto delicato, poiché il linguaggio altro non

è se non una metafora185

attraverso la quale si estrapola il significato di un termine che la coscienza,

184 Rizzolatti G., So quel che fai, Raffaello Cortina Editore, 2006. Esperienze recenti indicano che osservare un viso altrui che esprime un’emozione, stimola nell’osservatore i medesimi centri cerebrali che si attivano quando lui stesso presenta una reazione emotiva analoga. Ognuno di noi è in grado di percepire il dolore dell’altro ma la compartecipazione empatica

a questo dolore è diversa tra un individuo e l’altro.

Page 122: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

122

poi, attribuisce ad un’azione. Ciò che scoraggia, infatti, un individuo a segnalare un’informazione è

l’accostamento dell’azione all’atto di “denunciare” qualcosa. E’ proprio il termine denuncia che

inorridisce e spaventa l’azione del whistleblower. Essa è vista come un passo troppo grande e pieno

di responsabilità che espone in maniera eccessiva il soggetto alle conseguenze che ne potrebbero

derivare.

L’interpretazione logica di un termine legato ad un’azione ha un impatto impressionante nella

cultura di un popolo, dove quel determinato termine è assunto e visto in un’accezione negativa. Per

esempio il rispetto di una regola o il conformarsi ad essa integra il concetto di “obbedienza”, ma lo

stesso termine obbedienza deriva dalla forma composta latina del preverbo “ob” e dal verbo

“audire”, una parola il cui significato ha subito nei secoli mutamenti a volte decisi. Il significato

proprio della parola latina è infatti <dare ascolto>, <prestare prima attenzione>186

. L’obbedienza

diventa qualcosa di più di un semplice atto, di un’azione dovuta, come noi oggi siamo portati ad

intendere. Ciò che la caratterizza è soprattutto una predisposizione d’animo, la capacità di porsi in

ascolto con attenzione e di poter così comprendere le cose nel profondo. L’atto dell’obbedire cessa

di avere una connotazione passiva e si lega ai concetti legati all’ascolto, alla comprensione e alla

condivisione187

. Risulta difficile, invece, fare lo stesso per il termine denuncia, però esso ha un

significato etimologico già esemplificato che consiste nel “dare notizia di un reato o segnalare altri

eventi alle autorità competenti”. Acquisirebbe un tono più attenuato, però, se ci riferissimo

all’azione di denunciare come a un colloquio con il soggetto preposto alla ricezione di informazioni.

L’oggetto del nostro colloquio tecnicamente è il fatto, la condotta illecita o il reato, e a questo punto

la portata del significato della questione si restringerebbe. Bisogna necessariamente trovare un

185 Vico pone la metafora a fondamento conoscitivo degli uomini primitivi attribuendole così un valore cruciale per il funzionamento del linguaggio, nel quale il parlare figurato e metaforico è antecedente al parlare descrittivo, analitico e razionale. Da dizionario Treccani. 186 Folador M., L’organizzazione perfetta. La regola di San Benedetto: una saggezza antica al servizio dell’impresa moderna. Guerini e associati, Milano, 2006, 57. 187 Ibidem.

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vocabolo che metaforicamente andrebbe a valorizzare l’oggetto stesso del colloquio, cioè

l’esposizione del fatto.

Si definisce delazione il dare notizia di una condotta illecita e, in alcuni ambienti della società

italiana, infamia. Chi sposa questa cultura, chi è colluso, chi è soggiogato dall’omertà, dalla paura,

rifiuterà apoditticamente un siffatto sistema.

Diverso invece è il significato che assumerebbe l’oggetto del colloquio se noi ci rapportassimo ad

esso con parole incentivanti, provandolo a definire “rivelazione qualificata, protetta” (dall’inglese

qualifyng disclosure), dove ad essere qualificata, protetta è tanto la rivelazione quanto

l’informazione.

Lo sforzo immane è trasferire un nuovo modo di pensare e di intendere la questione fin qui esposta,

ma calandoci nel nostro sistema culturale ci rendiamo conto di essere impotenti di fronte a tutto ciò.

Il ruolo del whistleblowing, quindi, non deve essere inteso come uno strumento per perseguire e

sanzionare i malfattori, bensì uno strumento che riduca la commissione dei reati, collocandosi in

una dimensione etica come un processo automatico al di là di una scontata funzione preventiva.

4.5.3 Onestà vs Fedeltà

“Il mondo della finanza si basa sulla fiducia e si presta quindi ad abusi difficilmente identificabili

da qualsiasi controllo esterno, se perpetrati con la connivenza dei dipendenti chiave. Fedeli alla

dirigenza dell’impresa non solo per un malinteso senso di lealtà, ma anche perché “parlare”

significa compromettere la carriera futura. La soluzione è premiare chi segnala episodi di

criminalità economica, con un compenso proporzionato all’entità della frode”188

.

188 Luigi Zingales. Se l’onestà non paga, www.lavoce.info del 30.12.2003.

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124

Il rapporto tra onestà e fedeltà mette a dura prova chiunque, oggi, sia chiamato a compiere una

scelta difficile, poiché ci sono interessi che vengono compromessi e altri che vengono protetti. Nel

caso del whistleblowing non si tratta tanto di bilanciamento degli interessi perseguiti ovvero

compromessi, si tratta di compiere una scelta giusta su una base etica costruita in ambito sociale e

professionale. Cercare, insomma, di perseguire quanto più possibile il giusto in senso oggettivo. Ma

l’oggettività, a sua volta, si scontra con due fattori interni, uno di carattere quantitativo e l’altro di

carattere qualitativo: giusto in senso oggettivo in riferimento al numero di persone o alla gravità

delle conseguenze?

Quando il whistleblower agisce, mette a dura prova la sua onestà, tant’è che il pensiero verte su

questioni di lealtà nei confronti dell’impresa e onestà verso un interesse da salvaguardare. Il suo

agire secondo onestà deve essere sicuramente dettato da un sentimento interno poiché la persona in

primis da rispettare è sicuramente se stesso. Questo modo di pensare e di agire è correlato al

contesto nel quale si è calati come la famiglia, la scuola e la società.

Il contesto aziendale possiamo paragonarlo a queste “dimensioni sociali” dove l’educazione

costruisce un modo di fare e pensare, eccetto rari casi, determinante per le azioni di un individuo.

Infatti non soltanto genitori e insegnanti, ma anche i datori di lavoro e i manager contribuiscono

responsabilmente alla sviluppo etico e morale di una comunità189

.

Con la concezione di economia radicata nel mondo moderno, di sicuro è difficile raggiungere un

accordo con l’etica (economia sociale di Antonio Genovesi vedi infra §4.5.4). Se gli interessi in

gioco sono economicamente equilibrati è ovvio che nessuno avrà da segnalare una scorrettezza

della società, sia a causa di pressioni esercitate sul lavoratore, sia per motivi di fedeltà all’impresa,

sia perché è elevato il valore dell’obbedienza oltre al fatto più incisivo che consiste nelle eventuali

ritorsioni che il lavoratore potrebbe subire a seguito di un comportamento non conforme. La

189 Fraschini G., WHISTLEBLOWING AT WORK: ETHICAL AND JURIDICAL ISSUES, tesi di lurea c/o Università Carlo

Cattaneo – LIUC, 2007, pp. 11 e ss.

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125

conseguenza paradossale è che la segnalazione generi conseguenze economiche e sociali più

devastanti per il segnalante stesso che per l’impresa, a seguito delle sue condotte illecite190

.

Le relazioni economiche sono immerse in una rete di relazioni sociali. Legami di sangue, di

amicizia, di fiducia e lealtà, di clan e dialetto, di comunanza culturale, religiosa o ideologica,

aiutano a scegliere le parti con le quali preferibilmente scambiare, ci spingono a rischiare di più in

queste relazioni economiche e ci consentono di farle durare nel tempo191

. La fedeltà, anche

all’interno dell’impresa, è un sentimento che non deve essere soggiogato da alcuna minaccia di una

sanzione, dalla paura di essere dismessi, bensì è un sentimento che si acquisisce tramite la

trasmissione di sentimenti di amore e non di paura. E cosa garantisce la fiducia basata sull’amore

per l’impresa, per il rispetto del contesto in cui si vive, se non uno spirito etico. La fedeltà è

qualcosa che viene concessa a qualcuno o ad un’entità in generale (impresa) che, prima di tutto, lo

merita.

L’obiettivo è intervenire su una generazione che si sta dirigendo verso il mondo del lavoro e verso

l’economia in generale, informando il giovane individuo del contesto in cui sta entrando. La

capacità di discernimento ci permette di fare le nostre scelte, ed è proprio nel momento della scelta

che l’educazione ricevuta da i suoi frutti. Il ruolo del codice etico di un’impresa è sicuramente di

presentazione del contesto aziendale e di sicuro contribuisce a distinguere le cattive abitudini dalle

buone. Le imprese dovrebbero tutte condividere un’idea del genere e far sì che l’eticità non sia solo

un principio scritto, bensì una cultura pratica d’azienda. La nota positiva è che sempre più aziende

del panorama italiano si stanno dotando di questi codici etici e di strutture affinché ci siano dei

risvolti pratici all’interno dell’impresa. Questo grazie all’espandersi delle disposizioni del D.lgs

231/01 che ha introdotto la responsabilità amministrativa in capo agli enti derivante da reato con

l’obiettivo di prevenire la commissione degli illeciti d’impresa.

190 Ibidem. 191 Vincenzo Perrone. Il lato oscuro della forza, www.lavoce.info, con riferimento al caso Parmalat.

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126

4.5.4 Il whistleblowing come “relazione” per raggiungere il bene comune

“C’è un mercato in cui non si scambiano le merci con altre merci e non si fanno gli affari per gli

affari ma in cui al centro del modello d’impresa c’è la persona”192

.

La crisi economica è, sempre più chiaramente, anche una crisi delle idee e delle convinzioni che

hanno orientato per decenni politiche e comportamenti. Essa, in generale, è un segnale che la

società dà come risultato di relazioni tra di loro poco produttive. La crisi, quindi, è un momento di

svolta dove la società è chiamata a fare una scelta. Infatti la parola crisi dall’originale termine antico

(dal lat. crisis, gr. Κρíσις) significa <scelta>, <decisione> nonché <distinguere e giudicare>, lungi

dall’avere un significato paralizzante come quello che assume oggi, come colosso contro il quale

l’uomo non può fare nulla. Non può l’uomo essere impotente di fronte a qualcosa che egli stesso ha

generato. La capacità di giudizio e, quindi, di decisione portano ad un aumento di livello delle

coscienze e la società dovrà trarne i benefici. La crisi delle idee e delle convinzioni non può essere

abbandonata a se stessa. La società necessita di un’autodeterminazione che porta anche a una

rivoluzione di carattere ideal-culturale che finisce per avere riscontri pratici sugli interessi

economici personali e della società intera. Una rivoluzione copernicana del sistema economico in

termini di raggiungimento del bene comune e della felicità collettiva andrebbe ad incidere sul

comportamento economico degli individui.

Si potrebbe intendere un’economia di carattere sociale piuttosto che aziendale, come la si riteneva

nel 1700 dove non era il profitto il fine ultimo dell’impresa, bensì il raggiungimento del benessere

comune. Il prof. Renato Ruffini193

ritiene che l’economia civile potrebbe contribuire a dare una

192 Massimo Bray e Mattia Granata. L’economia sociale: una risposta alla crisi. Italaini europei – Fondazione di cultura politica. 193 Renato Ruffini è docente ordinario alla Scuola di Economia e Mangemenet e alla Scuola di Diritto presso l’Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza nonché direttore del Centro di Ricerca sulla Pubblica Amministrazione presso la

medesima Università.

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127

chiave di lettura più ampia, unitaria e in linea coi tempi attuali del fenomeno economico194

.

Nonostante siano stati molti i tentativi di riportare i “comportamenti più criticabili” del governo

delle imprese all’interno di vincoli etici precisi, mancano tutt’oggi delle idee e riferimenti precisi in

grado di ribattere, in modo valido, all’idea fondamentale che un’impresa per massimizzare il

profitto nel rispetto delle regole è il solo e unico fine eticamente responsabile195

.

La finalità sembra appunto essere il bene comune, quello che però presenta difficoltà è il modo per

raggiungerlo. Nella sua analisi, il prof. Ruffini mette a confronto il pensiero di Adam Smith con

quello di Antonio Genovesi, che seppur entrambi partiti dalla stessa base, cioè come ottenere il bene

comune, sono giunti a conclusioni diametralmente opposte. Per Smith il raggiungimento del bene

comune era garantito soltanto da uno scambio basato su interessi personali e su una buona

amministrazione della giustizia; per Genovesi l’ottenimento del bene comune non era il frutto di

una “mano invisibile”, bensì di una interrlazionalità ben voluta e ricercata e perseguita grazie al

fatto che gli individui operavano all’interno di un contesto di mutua e reciproca fiducia196

, così da

rafforzare le relazioni tra gli individui fondate sul concetto di “reciprocità incondizionata” o

“gratuità”.

E’ in questa ottica che il whistleblower si colloca, all’interno del sistema impresa, dove la sua

segnalazione mira alla protezione del contesto etico del quale è egli stesso parte integrante, per

garantire la crescita di quella mutua fiducia e della reciprocità incondizionata posta a fondamento

delle relazioni sociali. Perciò si ritiene che il concetto di whistleblowing debba essere prima insito

nella mente dell’individuo e poi regolamentato.

Il prof. Ruffini, a proposito, ci dice che “non bastano buone regole: le buone regole hanno infatti

bisogno di un sistema di relazioni che le faccia rispettare”. Questo sistema di relazioni non è solo il

194 Renato Ruffini. Da Genovesi a Zappa, appunti per un’analisi dei legami tra l’economia aziendale e l’economia civile. Liuc papers, n.238. Serie economia aziendale 34, febbraio 2011. 195 Ibidem. 196 Ibidem.

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128

contesto culturale, ma è qualcosa di più: è il contesto civile, il senso civico che lega tra loro le

persone. E, nel riprendere le parole dello stesso Genovesi, fa riferimento anche allo stato che non

agisce (perché non ne ha il bisogno) come un leviatano perché le famiglie costituiscono la forza del

capo e la forza del capo mantiene le famiglie. Non si possono quelle senza imperio: né vi può

essere imperio senza corpo politico. Corpo politico e sovrano hanno tra loro una reciproca e

necessaria relazione197

. Il concetto di famiglia suona sempre più spesso alle orecchie della società

dei nostri giorni, intesa come nucleo all’interno del quale vivono e operano individui. La

trasposizione in termini di impresa del concetto di famiglia garantisce un operato unico e genuino

della stessa, incentrato sul rispetto dell’organizzazione e di ogni suo singolo individuo, considerato

come persona e non soltanto come forza lavoro. E’ la motivazione economica e personale che

spinge il pater familias a organizzare la sua “azienda” affinché possa creare sostentamento per la

famiglia e garantire così non soltanto il bene della stessa, ma anche conseguire il benessere sociale.

A tal proposito è opportuno ripescare nella storia della letteratura dell’antica Roma, come questi

ideali erano vivi e sentiti. Seneca aveva mostrato enorme sensibilità al concetto di Humanitas,

inteso come un sentimento di filantropia, che porta l’uomo a sentire i bisogni e i dolori di ogni

uomo, e di aiutare l’altro ogniqualvolta ne abbia bisogno. E’ emblematica la sua riconsiderazione

degli schiavi i quali dovevano essere considerati ad ogni modo come uomini e bisognava garantire

loro il diritto ad essere rispettati, sulla base di quegli ideali di humanitas che si traducono in

solidarietà e rispetto dell’uomo in ogni uomo.

L’azienda quindi deve impregnarsi di questi ideali e considerare tutti gli individui della comunità

aziendale come “persone di casa e umili amici”.

Ritornando al nostro discorso sull’economia civile, a questo punto, comprendiamo che non è lo

“scambio che regola le organizzazioni attraverso il mercato, ma sono le organizzazioni che regolano

gli scambi e quindi il mercato. Il prezzo non è mai solo l’incrocio tra domanda e offerta di beni, ma

197 Ibidem.

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129

è il frutto anche di complesse relazioni negoziali sviluppate in una miriade di condizioni diverse e

mutevoli”198

. E’ l’apporto che ogni singolo individuo dà all’organizzazione che deve essere preso in

considerazione; soltanto attraverso una valutazione complessiva si può stabilire se il processo

relazionale è fluido o meno e intervenire con metodi lubrificanti per agevolare la comunicazione e

le relazioni all’interno e all’esterno dell’impresa.

La nuova concezione naturale di impresa poggia su un modo di pensare differente, non più in

termini esclusivamente numerici bensì in termini relazionali, in modo da fortificare il legame

all’interno di un gruppo. Dal punto di vista economico non possiamo di certo paragonarci agli stati

anglosassoni dove si è ben radicato il principio individualista e smithiano, ma nonostante il nostro

forte individualismo, secondo Ruffini, abbiamo sempre dato importanza a livelli associativi

intermedi quali la famiglia, le associazioni. E ciò che forma l’economia sociale, appunto, sono i

gruppi civili, che danno spazio e primaria importanza alle relazioni tra i componenti, aumentando

così la loro coesione. Dall’altro lato, invece, l’economia aziendale individua il termine azienda in

maniera astratta, definendolo come “l’ordine economico di un istituto” e definita da Gino Zappa

(fondatore della teoria dell’economia aziendale) come “coordinazione economica per il

soddisfacimento dei bisogni umani di cui l’uomo e la ricchezza sono elementi vitali”, ma a

differenza dell’economia sociale, in quella aziendale non si parla mai di reciprocità e gratuità. Ciò

che lega invece le due teorie è il modo di intendere il fenomeno economico, cioè come un fenomeno

relazionale. I riscontri pratici più influenti della teoria economica aziendale hanno finito per

sovrastare quella dell’economia sociale e, ciononostante, abbiamo la possibilità di trovarla, oggi, in

alcune realtà imprenditoriali e renderci conto della situazione differente che genera all’interno

dell’organizzazione e soprattutto la fiducia che genera negli interlocutori che vengono a contatto

con tale realtà.

198 Ibidem.

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131

Conclusioni

"La divulgazione di fatti concernenti pratiche illegali, scorrette, dannose e non etiche del datore di

lavoro o di altri soggetti di un’organizzazione".

Con queste parole la dott.ssa Simone White, Legal Officer c/o l’Ufficio per la Lotta Anti-frode, che

ho avuto il privilegio di incontrare durante il mio viaggio a Bruxelles fatto con l’intenzione di

ampliare la conoscenza del sistema giuridico che mi accingevo a trattare, ha definito il

whistleblowing.

La scelta di studiare, capire e approfondire il ruolo e la figura del whistleblowing è maturata dopo

una lunga riflessione su come rivoluzionare in termini giuridici il sistema socio-culturale, in

particolare durante il corso di Diritto Penale dell’Economia dove ci è stata presentata questa figura e

di come essa funzioni nel sistema giuridico statunitense. E’ stata subito valutata l’opportunità di

provare ad inquadrare tale strumento in un sistema giuridico e sociale nel quale non è previsto e

subito ho riscontrato ostacoli di carattere giuridico e culturale del contesto italiano, prima, ed

europeo dopo. Per questo motivo ho pensato di recarmi direttamente sul posto per toccare con mano

e osservare direttamente l’apparato sociale nel quale è inserito. Sono stati, infatti, messi a confronto,

durante i miei viaggi, il sistema statunitense e quello adottato dalle Istituzioni dell’Unione Europea,

da cui si è emersa subito una differente scorrevolezza delle disposizioni: molto più fluida e pratica

in America rispetto alla farraginosa e complessa previsione delle Istituzioni Europee.

Il concetto di whistleblowing si presenta come risposta ad una critica della società del nostro tempo

nonché come realtà giuridica da poter sviluppare al fine di contrastare fenomeni di illegalità diffusa

all’interno del tessuto economico, sociale e politico. Il fenomeno corruttivo, criminoso e

fraudolento sta descrivendo una società, quale quella italiana, in modo del tutto incongruente a ciò

che si apprende dai manuali universitari, dai quali si denota una netta incompatibilità con ciò che

noi studiamo e il contesto nel quale andiamo a condividere le nostre conoscenze.

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Le motivazioni di fondo del presente lavoro hanno avuto un importante ruolo per definire i limiti

giuridici e ideologici sui quali è stato strutturato l’elaborato.

Innanzitutto, l’elaborato è partito da un’analisi delle Convenzioni internazionali nella parte in cui

valorizzano la figura dell’individuo e il suo sviluppo durevole sia come singolo sia come soggetto

di una compagine sociale, con riferimento alla sua sfera fisica, culturale e professionale. Le

relazioni umane sono fondamentali per il confronto e la condivisione di valori tra gli esseri umani,

ragion per cui è impensabile uno sviluppo in termini di solidarietà, se è diffuso il sentimento della

sopraffazione dell’uomo da parte di un altro uomo, che ragiona soltanto in termini economici a

causa della finalità principale che si è prefissato, quale il benessere economico e individuale. Per

tali ragioni nella nostra società si è portati a mantenere qualsiasi tipo di comportamento purché

venga raggiunto tale fine e coloro che sono coinvolti in questo vortice finiscono per accettare e

ritenere giusto e conveniente ricorrere a pratiche scorrette per la realizzazione dei propri obiettivi.

Di solito la difficoltà dell’obiettivo non sta nel definirlo bensì nello sceglierlo.

Nella prima parte del lavoro si è cercato di individuare le disposizioni che vincolano un sistema

giuridico ad adottare disposizioni a tutela del segnalante. Abbiamo trovato terreno molto fertile

poiché numerose sono le Convenzioni internazionali, firmate dal nostro paese, che prevedono un

obbligo in capo allo Stato parte, di disciplinare la materia, in particolare le Convenzioni Civile e

Penale contro la corruzione del Consiglio d’Europa del 1999 e la convenzione delle Nazioni Unite

contro la corruzione del 2003, ma abbiamo anche notato che il processo di ratificazione di tali

convenzioni è stato lungo e difficoltoso, data la natura conflittuale di alcune disposizioni interne

con quelle dettate dalle Convenzioni. Infatti, la Convenzione Civile contro la Corruzione risulta

tutt’oggi non ratificata dall’Italia a distanza di ben 14 anni dalla firma. Soltanto nel giugno 2012 è

stata ratificata, invece, la Convenzione Penale contro la Corruzione a cui è succeduta l’emanazione

della cd legge Anti-corruzione (190/2012) ad opera del nostro legislatore nel novembre 2012.

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133

Con la firma e la ratifica di tali Convenzioni l’Italia avrebbe dovuto dotarsi di disposizioni in

materia di protezione dei segnalanti e di procedure dettagliate per favorire la segnalazione, infatti,

secondo la Convenzione Civile contro la Corruzione ciascuna Parte deve adottare le misure

necessarie per proteggere i dipendenti, che segnalano in buona fede e sulla base di ragionevoli

motivi, i loro sospetti sulle pratiche di corruzione o comportamenti, da qualsiasi pratica di

ritorsione. La Convenzione non fa riferimento alcuno alle misure specifiche, perciò gli Stati parti

hanno la libertà di scegliere i mezzi da porre a presidio della tutela del whistleblower, a prescindere

dal mezzo utilizzato, sia esso esterno o interno alle organizzazioni. Mentre più delicato è il

riferimento all’unauthorized whislteblowing che porta a una comparazione dei doveri che

incombono in capo al whistleblower, per cui da un lato avremo il dovere di fedeltà che lo stesso

deve prestare nei confronti dell’organizzazione (impresa/ ente pubblico o privato), dall’altro il

dovere di riportare i fatti aventi ad oggetto condotte illecite per tutelare l’ interesse del sistema e

della collettività. A tal proposito la Convenzione parla di protezione adeguata contro qualsiasi

sanzione ingiustificata nel senso che non può essere accettata nessuna sanzione imposta al

dipendente per aver segnalato un atto di corruzione alle autorità competenti, pertanto la

segnalazione non dovrebbe essere considerata come una violazione del dovere di riservatezza.

Esempi di sanzioni ingiustificate possono essere il licenziamento o il demansionamento o l’agire

comunque in modo da limitare i progressi nella carriera del segnalante. Ma la segnalazione

necessita di requisiti sostanziali in modo da non violare i diritti della persona segnalata e per non

generare la possibilità di speculazioni sulla vicenda oggetto della segnalazioni: il whistleblower,

quindi, deve procedere alla segnalazione in buona fede e sulla base di ragionevoli motivi.

Il whistleblowing deve essere inteso come un' opportunità per rafforzare la responsabilità e la lotta

contro la corruzione e la cattiva gestione, sia nel settore pubblico sia in quello privato: tutti gli Stati

membri dovrebbero rivedere la loro legislazione in materia di protezione di whistleblowing tenendo

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134

presente alcuni principi guida diretti a tutelare tutti coloro che segnalano condotte illecite, dando per

assodata la buona fede del segnalante.

L’unico adeguamento in materia, in Italia, l’abbiamo avuto con la legge 190/2012 che prevede la

protezione contro le ritorsioni per il dipendente pubblico che segnala illeciti ma, ciononostante,

siamo ben lontani dal definire assolto il nostro dovere di conformità alla materia, in quanto la

normativa presenta gravi problemi di forma e poche garanzie per il soggetto da tutelare. L’unica

nota positiva è che tale concetto ha fatto il suo ingresso nel nostro sistema giuridico con la speranza

che venga ben definito e disciplinato in futuro.

A livello di legislazione europea ancora non emerge nessun segnale sulla tutela del whistleblower

rivolto agli Stati membri data la mancanza di una disposizione specifica all’interno del Trattato di

Lisbona. Pare che qualche iniziativa, però, sia stata intrapresa proprio dal Consiglio d’Europa in una

duplice veste, poiché si sta lavorando tanto ai fini dell’armonizzazione delle disposizioni nazionali a

tutela del whistleblower, quanto ad informare il funzionamento dell’Unione al principio di

trasparenza e corretta amministrazione, dotando il suo ordinamento di una disciplina sulla funzione

pubblica europea in linea con tali principi. Per ciò che riguarda il funzionamento interno alle

istituzioni sono state prese delle misure in materia di whistleblowing a seguito degli scandali che

hanno coinvolto la Commissione Santer nel 1999. A tal proposito è stato istituito l’Ufficio per la

lotta antifrode (OLAF) presso le Istituzioni che indaga sui casi di frode ai danni del bilancio dell'UE

e sui casi di corruzione e grave inadempimento degli obblighi professionali all'interno delle

istituzioni europee. La Commissione a tal proposito ha sentito il bisogno di specificare che tale

ufficio esisterà fintantoché esisterà il fenomeno corruttivo individuando possibili misure di

prevenzione, tra cui la necessità di “stimolare il necessario dialogo tra il settore pubblico e il settore

privato di modo che le imprese dispongano di chiare norme per la segnalazione delle irregolarità

(stabiliscono, cioè, la procedura che un dipendente dovrebbe seguire qualora venisse a conoscenza

di una condotta corruttiva all’interno della società), in modo che le imprese si dotino di misure di

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formazione e di controllo dell’applicazione di tali norme, al fine di trasmettere il messaggio

inequivocabile che la corruzione è un fenomeno inaccettabile e di incoraggiare i dipendenti a

segnalare tali pratiche”.

Nello Statuto dei funzionari del’Unione sono previste tutte le regole di comportamento che devono

rispettare i funzionari nell’esercizio delle loro funzioni. Nel 2004 sono stati inseriti due articoli, 22-

bis e 22-ter, che disciplinano la procedura delle segnalazioni, infatti, qualunque funzionario deve

informare i soggetti di cui all’art. 22bis (il proprio superiore gerarchico diretto o il direttore

generale, il segretario generale, o persone di rango equivalente, o direttamente l'Ufficio europeo per

la lotta antifrode), senza ritardo e in forma scritta, allorquando venga a conoscenza di fatti che

possano lasciar presumere una possibile attività illecita, e in particolare una frode o un atto di

corruzione, pregiudizievole per gli interessi delle Comunità, o una condotta in rapporto con

l'esercizio di incarichi professionali che possano costituire una grave mancanza agli obblighi dei

funzionari delle Comunità. Queste disposizioni sono state oggetto di critica poiché considerate

farraginose e poco chiare nella parte in cui si fa riferimento ai soggetti destinatari delle

segnalazioni, in particolare nell’inciso “persone di rango equivalente”, arrivando, attraverso

interpretazioni estensive, che una segnalazione può essere rivolta a chiunque ricopra posizioni di

grado equivalente ai soggetti indicati dall’articolo 22-bis poiché il dovere di fedeltà è rivolto non

soltanto all’istituzione di appartenenza bensì verso tutto l’apparato istituzionale dell’Unione

Europea.

A causa delle incertezze create dalle disposizioni e al fine di non rimanere senza protezione per

qualche ragione di carattere procedurale, i funzionari decidono talvolta di non segnalare ovvero

procedere attraverso una segnalazione anonima. Secondo le stime dell’OLAF le segnalazioni che

giungono all’Ufficio, per il 34% provengono da whistleblowers e pertanto l’Ufficio ha ritenuto

necessario sviluppare un canale alternativo al fine di incentivare le segnalazioni. Infatti, è stato

istituito un canale telematico, il Found Notification System, attraverso il quale i funzionari possono

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136

inserire le loro segnalazioni scegliendo se rendere o meno nota la loro identità. Nell’elaborato si è

discusso del problema che la segnalazione anonima non assicura quel follow-up che ci si aspetta per

le segnalazioni non anonime, in quanto “hanno un debole se non addirittura nessun valore

all’interno del processo” perché non disciplinato dallo statuto. I problemi principali legati a tale

forma di segnalazione sono di carattere sostanziale in quanto il “Gruppo di lavoro Articolo 29” ha

sostenuto che l’essere anonimo non impedisce ad altri di individuare l’origine dell’informazione; è

difficile indagare sulla natura del problema se non è fatta esplicita richiesta di investigazione o

garantire un seguito (follow-up) alla questione sollevata; è difficile organizzare un programma di

protezione del whistleblower; il fatto che il whistleblower abbia preferito l’anonimato, potrebbe

indurre i terzi a pensare che l’abbia fatto in ragione di una sua intenzione maliziosa; un

organizzazione corre il rischio di generare un circolo di ricezione di segnalazioni mendaci.

Ho avuto l’onore di chiedere direttamente spiegazioni alla dott.ssa Simone White, la quale mi ha

fornito di importanti consigli su come il sistema dovrà essere implementato, nello specifico dovrà

essere meglio configurata la natura e sostanza dell’informazione qualificata, la portata della

protezione e gli effetti pregiudizievoli, nonché definire il contrasto tra informazione anonima e

l’informazione non anonima, chiarire i requisiti per individuare una segnalazione esposta in mala

fede e garantire un continua valutazione e monitoraggio sui sistemi adottati.

Alla luce delle sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani, ho trovato un collegamento con il

principio fondamentale del diritto alla libertà di espressione, quale fondamento sui cui si poggia la

volontà del whistleblower a segnalare illeciti per tutelare l’interesse pubblico. Ciononostante la

Corte ha fatto luce sulla delicata questione dell’interferenza di tale principio con i diritti del

segnalato. Abbiamo trattato tre casi differenti (Guja v Moldova, Kudeshkina v Russia, Heinisch v

Germany) che coinvolgevano diverse parti dell’organizzazione dello Stato. A tal proposito la Corte

ha voluto risolvere la situazione di conflitto che viene a crearsi tra gli interessi coinvolti, stabilendo

che bisogna procedere ad un bilanciamento di tali diritti in base all’interesse che essi vanno a

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tutelare e nel nostro caso la Corte ha stabilito che l’interesse perseguito e tutelato dal whistelblower

coinvolto era di gran lunga più importante di quello perseguito dalla controparte poiché

rispettivamente da un lato avevamo l’interesse pubblico e dall’altro l’integrità all’immagine

dell’organizzazione.

Il sisiteme statunitense, nella terza parte dell’elaborato, presenta una moltitudine di settori dove è

presente il whistleblowing, soprattutto in quei settori a protezione dell’ambiente, della salute e

dell’economia in generale. L’elaborato si è soffermato sull’analisi delle norme riferite

all’organizzazione dell’impresa e della corporate governante in generale. Gli atti di riferimento

sono stati il Sarbanes-Oxley Act (SOX) del 2002 e il Dodd-Frank Wall Street Reform, and

Consumer Protection Act del 2010 che modificato il primo.

Nel sistema statunitense è forte il sentimento di riconoscenza nei confronti di colui che permette al

Governo di risolvere una questione. Infatti, un inciso del False Claims Act del 1863 stabilisce

proprio che per “ogni dollaro che il Governo guadagna colui che ha contribuito a tale guadagna ha

diritto di riceverne un parte compresa tra il 15 e il 30 per cento”. Il fondamento giuridico di tale

principio lo troviamo nello stesso atto quando si definisce la Qui Tam Action (qui tam pro domino

rege quam pro se ipso in hac parte sequitur), la quale stabilisce che “chiunque agisce per conto

dello Stato agisce anche per se stesso”.

La SOX non è una legge che circoscrive il campo di applicazione al whistleblower, bensì incide sul

tessuto economico, con la finalità di proteggere gli investitori migliorando l’accuratezza e

l’affidabilità delle informazioni offerte dalle aziende e, più in generale, della loro gestione contabile

e finanziaria, tant’è che è stato applicato ad ogni frode societaria, irregolarità e violazione di regole

etiche. In merito la SOX ha previsto, alla sezione 806, la cd «whistleblower protection»,

prevedendo una significativa forma di tutela per soggetti segnalanti: nessun dirigente o altro

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dipendente può minacciare, sospendere, licenziare o, comunque, discriminare un

dipendente per aver segnalato un illecito.

La legge richiede al whistleblower, per vedersi riconosciuta la protezione, un onere di

allegazione dove dimostra che la segnalazione verte su temi di carattere finanziario e

amministrativo-contabile delle società; di aver segnalato il fatto alle autorità o soggetti

competenti e di aver ritenuto ragionevolmente vero il fatto segnalato. Il destinatario

principale delle segnalazioni è il Segretario Generale del Dipartimento del Lavoro, il quale

trasmette la segnalazione all’Occupational Safety and Health Administration (OSHA), che a

sua volta trasmette una copia alla Security Exchange Commission (SEC), dopodiché si

procede all’investigazione della vicenda segnalata.

Le sanzioni previste dalla SOX sono riferite tanto a colui che commette qualsiasi atto di

ritorsione nei confronti del whistleblower, quanto al whistleblower stesso nei casi in la

segnalazione sia in mala fede.

Il Dodd-Frank Act, invece, è ritenuto “il primo statuto completo di portata nazionale” in

materia di protezione delle segnalazioni. Emanato a soli otto anni dall’entrata in vigore del

SOX, il Dodd-Franch Act amplia il quadro della protezione contro le ritorsioni,

incentivando così gli informatori ad uscire alla ribalta senza porsi alcun problema e

scrupolo laddove ritengano, secondo i canoni di ragionevolezza minimi, sostanzialmente

vera e genuina l’informazione che si sta per divulgare.

Il Dodd-Frank Act prevede più canali attraverso i quali fare una segnalazione: un esterno e

più garantista segnalando il fatto direttamente alla SEC; uno interno direttamente

all’azienda.

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139

Successivamente si è analizzata la fase di accesso alla protezione e quindi degli effetti

premili della legge. I requisiti di eleggibilità alla ricezione di un “premio” sono sanciti dalla

stessa legge e prevedono che il whistleblower debba: a) volontariamente informare la SEC

b) con informazioni originali c) che portano ad un’esecuzione da parte della Commissione

dell’azione della corte federale o amministrativa, d) dalla quale la Commissione ha ottenuto

un guadagno superiore ad un milione di dollari (1.000.000$). Se mancano tali requisiti non

si può accedere al processo protettivo di cui al Dodd-Frank, la protezione, però, è sempre

prevista ai sensi della SOX che diminuisce il tenore della protezione. Inoltre, è prevista una

disciplina anche per le segnalazioni anonime alla SEC, la quale Commissione però, chiede

un particolare documento confidenziale al whistleblower che sta in giudizio per il tramite di

un avvocato al quale ha conferito tutti i poteri di rappresentanza. Nella conclusione della

terza parte ci si è soffermati sulla possibilità di intervenire su entrambi gli atti normativi

affinché l’idea originaria di assicurare la conformità aziendale ai sistemi di segnalazione sia

rafforzata per poter continuare a divulgare una cultura aziendale sana e responsabile

fondata su principi di ordine etico e di integrità morale, cominciando nell’equiparazione

della reportistica interna ed esterna, assicurare la stessa protezione e la stessa misura di

effetti premiali al whistleblower, poiché suscettibile di tutela non è tanto il mezzo quanto il

fine che si vuole raggiungere con la diffusione di una cultura del whistleblowing.

Con riferimento al panorama italiano, invece, ho avuto modo di scoprire come i settori che

maggiormente valorizzano la figura del whistleblowing sono quello giuslavoristico e quello della

responsabilità delle persone giuridiche nell’ambito del Diritto Penale dell’Economia. Non a caso

l’ultima sentenza della Suprema Corte di Cassazione, in tema di rapporti di lavoro, ha stabilito

l’illegittimità del licenziamento del dipendente che segnala gli illeciti d’impresa, stabilendo che non

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costituisce giusta causa o giustificato motivo di licenziamento, l’aver il dipendente reso noto

all’Autorità Giudiziaria fatti di potenziale rilevanza penale, accaduti presso l’azienda in cui lavora

né l’averlo fatto senza averne previamente informato i superiori, posto che la segnalazione non

rilevi un carattere calunnioso. Con questa sentenza si è superato anche l’ostacolo rappresentato dal

dovere di fedeltà al datore di lavoro, nel senso che una segnalazione delle condotte illecite

dell’impresa non lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro

poiché, secondo la Cassazione, nel caso in cui si ammettesse il licenziamento a causa di una

segnalazione di un illecito aziendale, si ammetterebbe implicitamente un “dovere di omertà che

ovviamente non troverebbe la benché minima cittadinanza nel nostro ordinamento”.

E’ stato analizzato il tema della responsabilità delle persone giuridiche al fine di trovare una “culla”

normativa dove far crescere la figura del whistelblowing. Il D.lgs 231/2001 ha rappresentato una

svolta per l’organizzazione delle imprese con il quale si è introdotta la responsabilità delle persone

giuridiche per reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, superando così il pacifico

principio societas delinquere non potest. L’elaborato ha preso in considerazione tale decreto data la

stretta familiarità del fine perseguito dallo stesso Decreto con la figura del whistleblower: arginare il

dilagante fenomeno criminoso attraverso misure di prevenzione e repressione della criminalità

d’impresa. I collegamenti con tale modello legale sono stati sviluppati sulla base di un fondamento

etico che caratterizza entrambi i settori, oltre al fatto che il whistleblower costituisce un elemento

importante per lo sviluppo dei modelli organizzativi d’impresa per finalità preventive. L’etica è

qualcosa che va al di là della semplice regola scritta, specialmente quella d’impresa che va oltre un

semplice “codice civile o penale, della legge del diritto, per entrare in una altro codice, la legge

appunto dell’organizzazione etica e dell’etica dell’organizzazione”. L’Organismo di Vigilanza

(OdV), infatti, è l’organo incaricato di vigilare sul rispetto e il corretto funzionamento di tali

modelli e, quindi, del funzionamento dell’impresa stessa. L’analogia con l’Ufficio per la lotta anti

frode presso le Istituzioni Europee è palese in quanto così come esso indaga sui casi di frode ai

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danni delle istituzioni, altrettanto l’OdV indaga sull’adeguatezza dei modelli per garantire e tutelare

gli interessi dell’impresa. Il whistleblowing è una figura che spesso compare nei codici di

comportamento che le aziende utilizzano, o almeno dovrebbero, per far sì che tutti i lavoratori

decidano di adottare comportamenti eticamente corretti non perché prescritti e ordinati ma perchè

interiorizzati come gli unici da adottare in termini di convenienza non solo personale ma anche, e

soprattutto, comune agli interessi del sistema di cui essi stessi fanno parte. Infatti, è proprio nei

Codici di condotta così intesi che si fa riferimento alla protezione di coloro che segnalano illeciti al

fine di salvaguardare l’integrità imprenditoriale. Il D.lgs. 231/2001 è ritenuto un trampolino per il

miglioramento e lo sviluppo a livello organizzativo-gestionale. Esso non consiste in un semplice

dettato normativo a cui adeguarsi poiché, se correttamente inteso e spiritualmente rispettato, può

essere dispensatore di valori interni ed esterni al circuito imprenditoriale, quindi economico, a cui

conviene adempiere. Conviene poiché investe su un modo etico di fare impresa, dove l’obiettivo

preposto è definito mediante una strategia aziendale fondata sul rispetto delle relazioni, sul buon

senso e sulla legalità che sono, appunto, la misura dei comportamenti che conducono ad un modo di

agire “sano”.

L ’elaborato presenta degli spunti e dà delle indicazioni che finiscono per costituire un vero e

proprio input per costruire un sistema garantista per coloro che segnalano gli illeciti tanto in un

contesto privato quanto in quello pubblico. Se del contesto privato dovrebbe occuparsi l’impresa

attraverso il modello legale del Decreto 231, del contesto pubblico dovrà sicuramente occuparsene

la Pubblica Amministrazione prevedendo norme che garantiscono una protezione più incisiva

rispetto a quella prevista dalla prima previsione in materia del whistleblowing. Basti pensare che

l’art.54-bis del d.lgs. 165/2001, introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012, non protegge

tecnicamente neanche l’identità del whistleblower in quanto deve essere rivelata quando è

assolutamente indispensabile per la difesa del segnalato. Perciò nella parte centrale del quarto

capitolo l’elaborato presenta un paragrafo nel quale indica alcuni principi guida da non

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sottovalutare per una futura legislazione in materia di whistleblowing, avendo riguardo nello

specifico: di tutti i settori che necessitano di un tale sistema di prevenzione; alle segnalazioni

riportate in buona fede e sulla base di ragionevoli motivi; alla facilità di accesso ai canali interni di

segnalazione e il ricorso a canali esterni laddove i primi siano improduttivi; della previsione di una

ricompensa per incentivare la segnalazione non anonima; della protezione da qualsiasi tipo di

ritorsione.

Tutte le disposizioni fin qui evidenziate sono improntate al dovere di segnalare ma si è cercato di

trasmettere un’idea diversa al fine di incentivare la segnalazione spontanea a prescindere

dall’esistenza o meno di un obbligo pertanto il rispetto e la legalità devono essere insiti nel contesto

sociale e non imposti.

Il contesto attuale italiano, però, presenta alcuni ostacoli di carattere culturale in quanto il

whistleblower è paragonato ad una spia che stravolge gli “equilibri” di un’organizzazione in quanto

disseminatore di problemi. Il problema della collusione e peggio dell’omertà sfociano in sentimenti

di soggezione che portano al rifiuto di una possibile segnalazione e quindi a discostarsi dalla figura

del whistleblower. Il dilemma che affligge il whistleblower è un dilemma che tutt’oggi affligge la

cultura dei paesi occidentali, diviso tra la fedeltà che il whistleblower deve prestare ad

un’organizzazione e la salvaguardia dell’interesse della collettività. Come il whistleblower ne è

afflitto anche il legislatore che, catalogando la vicenda in un numero ristretto di situazioni, finisce

per emanare regole del tutto reticenti, alimentando soltanto lo stato di confusione.

Un’organizzazione non può pretendere la fedeltà delle persone che vi operano se prima non la

meriti, o meglio, non prima di aver agito in modo tale da dimostrare quanto meno l’impegno a

perseguire valori etici (racchiusi in un codice di comportamento) che ispirano la strategia aziendale:

questo modus operandi deve diventare carattere distintivo dell’impresa e delle sue risorse.

Nell’era della tecnologia nella quale viviamo abbiamo un numero svariato di telecamere piazzate ad

ogni angolo per vigilare sulla condotta dei cittadini privandoli della loro privacy, quando in una

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società democratica la tecnologia e tutti gli strumenti messi a disposizione debbano essere utilizzati

per monitorare l’azione dello Stato, attraverso questa similitudine il whistleblowing diventa la

telecamera umana che osserva e agisce nell’interesse di tutti meno di coloro che si macchiano di

condotte illecite. Uno strumento a favore dello stato e della collettività per arginare ovvero

ostacolare il diffondersi del virus della criminalità fraudolenta: la telecamera è l’occhio umano sulla

società, il whistleblower la telecamera nelle organizzazioni.

Dagli incontri con la dott.ssa White è emerso che un fattore destabilizzante delle coscienze è

soprattutto l’utilizzo delle parole e del significato che ad esse affibbiamo. Il termine segnalazione ha

un peso meno incisivo rispetto al termine denuncia ad esempio, la quale continua ad avere

connotazioni emozionali, infelici e la natura stigmatizzante, che incoraggia poca protezione

giuridica per questa attività, è il motivo principale che ostacola la rivelazione di fatti rilevanti,

poiché ci si arresta quando si pensa alle conseguenze e responsabilità che scaturiscono dalla

denuncia quando poi la rivelazione del whistleblower implica sì un livello di responsabilità ma

assume un tono meno disarmante se la definiamo “rivelazione qualificata”, enfatizzando e

valorizzando, così, la segnalazione. In Italia, purtroppo non c’è soltanto un problema di linguaggio

ma anche culturale: bisognerebbe cambiare le abitudini dei cittadini e delle pseudo regole che gli

italiani rispettano alla perfezione, come ad esempio “gettare una carta a terra”. Una rivoluzione di

valori anche nel contesto economico dove il profitto scala di livello per far posto al raggiungimento

del “bene comune”, incentivando le relazioni tra individui piuttosto che incattivirli. L’homo homini

lupus è un concetto del XVII secolo che deve tramontare per fare largo ad una altro concetto di

matrice settecentesca, ovverosia l’economia intesa in termini sociali dove crescere e sviluppare

l’individuo per il progresso collettivo, in modo da agire trattando l’uomo sempre come fine e mai

come mezzo. Marcet sine adversario virtus, una sfida ardua che vale la pena intraprendere

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coinvolgendo uomini valorosi che allenano costantemente le loro virtù e il loro “animo inteso

solamente al desiderio di ciò che è onesto”199

.

199 Seneca L. A., L’esaltazione dell’humanitas in De Ira, 41 d. C.

Page 145: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

145

Bibliografia

ARMONE G. in Fraschini, Parisi, Rinoldi, IL WHISTLEBLOWING. Nuovo

strumento di lotta alla corruzione, Bonanno Editore, Acireale - Roma 2011.

BOWERS Qc J., FODDER M., LEWIS J., MITCHELL J.,

WHISTLEBLOWING. Law and Practice, Oxford, London, 2012.

BUONOCORE V., Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità:

chiose sull'art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile in Giur. Comm.,

2006; Le nuove frontiere del diritto commerciale, Napoli, 2006.

CAPUCCI U, Il giusto e il conveniente. Una nuova economia per le società le

imprese e le persone, Guerini e Associati, Milano, 2007.

CERQUA L. in MONESI, I modelli organizzativi ex D.lgs. n. 231/2001. Etica

di impresa e punibilità degli enti, Milano 2005.

DELIKAT M., PHILLIPS R. B., Corporate Whistleblowing in the Sarbanes

Oxley/Dodd-Frank Era, Practising Law Institute, New York, 2012.

DEVINE T., MAASSARANI T. F., The Corporate Whistleblower's Survival

Guide: A Handbook for Committing the Truth, Berrett-Koehler Publishers,

San Francisco, CA, 2011.

DI GERONIMO P., I modelli di organizzazione e gestione per gli enti di

piccole dimensioni, in Resp. Amm soc. e enti, 2008.

Page 146: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

146

FALASCA G., Manuale di diritto del lavoro. Costituzione, svolgimento e

risoluzione del rapporto di lavoro. Gruppo 24 ore, Milano, 2012.

FERRANTE V. in Fraschini, Parisi, Rinoldi, IL WHISTLEBLOWING. Nuovo

strumento di lotta alla corruzione, Bonanno Editore, Acireale - Roma 2011.

FLORIO C. in Fortunato S. Reboa M., Corporate Governance, rivista dei

Dottori Commercialisti, 2007.

FOLADOR M., L’organizzazione perfetta, Guerini e Associati, Milano, 2006.

FRASCHINI G. in Fraschini, Parisi, Rinoldi, IL WHISTLEBLOWING. Nuovo

strumento di lotta alla corruzione, Bonanno Editore, Acireale - Roma 2011.

GANDINI F. in Fraschini, Parisi, Rinoldi, IL WHISTLEBLOWING. Nuovo

strumento di lotta alla corruzione, Bonanno Editore, Acireale - Roma 2011.

GHINI P., L’utilizzo di un sistema di whistleblowing quale ausilio nella

prevenzione delle frodi e dei reati, in La responsabilità amministrativa delle

società e degli enti, 2011.

GRECO F., L’intervento penale: il ruolo della magistratura in Enron e

Parmalat. Due “sistemi-paese” a confronto, a cura di Paciotti e Salvi, San

cesario di Lecce, 2005.

HARVARD LAW SCHOOL, Corporate Law - Securities Regulation -

Congress Expands Incentives for Whistleblowers to Report Suspected

Violations to the SEC, Cambridge, Boston, MA, 2011.

KANT I., Critica della ragion pratica, 1788.

Page 147: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

147

KHON S. M., The Whistleblower's Handbook: A Step-By-Step Guide to Doing

What's Right and Protecting Yourself, Lyons Press, Guilford, CT, 2011.

KOHN S. M., KOHN M. D., COLAPINTO D. K., Whistleblower Law: A

Guide to Legal Protections for Corporate Employees, Prager, Westport, CT,

2004.

LATTANZI R. in Fraschini, Parisi, Rinoldi, IL WHISTLEBLOWING. Nuovo

strumento di lotta alla corruzione, Bonanno Editore, Acireale - Roma 2011.

MENDELSOHN J., Calling the Boss or Calling the Press: A Comparison of

British and American Responses to Internal and External Whistleblowing,

Washington University Global Studies Law Review, 2009.

MARINUCCI G., Il reato come azione. Critica di un dogma. Milano, 1971.

PARISI N. in Fraschini, Parisi, Rinoldi, IL WHISTLEBLOWING. Nuovo

strumento di lotta alla corruzione, Bonanno Editore, Acireale - Roma 2011.

PULITANO’ D., La responsabilità amministrativa per i reati delle persone

giuridiche, Milano, 2002.

RINOLDI D. in Fraschini, Parisi, Rinoldi, IL WHISTLEBLOWING. Nuovo

strumento di lotta alla corruzione, Bonanno Editore, Acireale - Roma 2011.

RIZZOLATTI G., So quel che fai, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2006.

Page 148: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

148

RUFFINI R., Da Genovesi a Zappa, appunti per un’analisi dei legami tra

l’economia aziendale e l’economia civile. Liuc papers, n.238. Serie economia

aziendale 34, febbraio 2011.

SENECA L. A., De Providentia, 64 d. C.

SENECA L. A., L’esaltazione dell’humanitas in De Ira, 41 d. C.

SORIA D., CIOCIA M., Integrazione dei modelli organizzativi 231 e sistemi

di gestione aziendale, in Amministrazione e Finanza, 2012.

SUDANO M., paper di laurea magistrale in giurisprudenza c/o Università

Carlo Cattaneo – LIUC – Il D.lgs. n. 231/2001: mero adempimento o

opportunità strategica per le imprese?, Castellanza, 2012.

SUTHERLAND E. H., Il crimine dei colletti bianchi, Giuffrè Editore, Milano,

1987.

TRIGGIANI E., Venturini G.(a cura di), Bariatti S. (a cura di), Diritti

Individuali e Giustizia Internazionale – Liber Fausto Pocar, Giuffrè Editore,

Milano, 2009.

XANTHAKI H., in CONSTANTIN S., WHITE S., XANTHAKI H., OLAF at

the Crossroads: action against EU fraud, Hart, Oxford, 2011.

WHITE S., in CONSTANTIN S., WHITE S., XANTHAKI H., OLAF at the

Crossroads: action against EU fraud, Hart, Oxford, 2011.

Page 149: Gli articoli 22 bis e 22 ter dello statu dei funzionari dell'unione europea

149

WHITE S., Le “whistleblower” dans les institutions de l’Union européenne:

l’oiseau est-il apprivoisé? in Revue de Marché commun et de l’Union

européenne, n. 540, Juillet-Aout. 2010.

WHITE S., Whistleblowing and freedom of expression for public servamts in

Europe: the limits of legal protection, 2012.

ZANNOTTI R., Il nuovo diritto penale dell’economia, Milano, Giuffrè, 2008.

ZINGALES L., DYCK A., MORSE A., Who Blows the Whistle on Corporate

Fraud?, The Journal of Finance, 2010.

Siti web principali

www.whistleblowing.it

www.pcaw.org.uk

www.sec.gov

www.whistleblowing.org

www.ec.europa.eu/anti_fraud

www.eur-lex.europa.eu

www.lavoce.info

www.oecd.org