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A.F.A.P.Associazione per la Formazione e Aggiornamento Professionale - Corso Giovecca
134 - 44100 Ferrara tel. (+39) 0532 206681 - fax (+39) 0532 248747www.afap-formazione.net - info@afap-formazio ne .net
SVILUPPO TECNICO A CURA DI CESYNT ADVANCED SOLUTIONS S.R.L.
FORMULARIO DEI RITI SEMPLIFICATIAI SENSI DEL D.LGS N. 150 DEL 1/9/2011
Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69
a cura dell’avv. ANNAMARIA MISSERE
Rev 1.1 02/04/2012
NOTA
I contenuti del presente lavoro sono pubblicati a cura di Afap. Si prega
di leggere attentamente questo avviso e tutte le note legali contenute in
quanto l’utilizzo del presente documento implica l'accettazione automatica
delle clausole ivi presenti.
Afap si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche ai
contenuti ed alle note legali che saranno pubblicate sul proprio sito. Afap
attua ogni ragionevole sforzo per garantire che le notizie presenti in
queste pagine siano aggiornate ed esenti da errori, inesattezze ed
omissioni.
Afap non può fornire alcuna garanzia in merito all'affidabilità ed
all'esattezza delle notizie riportate e declina pertanto ogni responsabilità
per qualsiasi danno, diretto, indiretto, incidentale e consequenziale legato
all'uso, proprio o improprio delle informazioni contenute nel presente
documento, ivi inclusi senza alcuna limitazione, la perdita di profitto,
l'interruzione di attività aziendale o professionale.
La presente clausola di esclusione della responsabilità non ha lo scopo
di eludere il rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, né
di escludere la responsabilità per i casi nei quali essa non possa essere
esclusa ai sensi della normativa vigente.
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INDICE
PARTE PRIMA............................................................5
Formule generali.......................................................5
Informativa sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione
e della agevolazione fiscale...........................................6
Atto di conferimento della procura.....................................7
Dichiarazione del valore della causa..................................19
Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio...........20
Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella
repubblica............................................................22
Notificazione a persona di residenza, dimora, domicilio, luogo di ultima
residenza e di nascita sconosciuti....................................23
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti. .24
Notificazione in mani proprie.........................................25
Notificazione a mezzo avvocato........................................27
Decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.........29
Ricorso per l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami......31
PARTE SECONDA.........................................................32
Controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione.............33
Ricorso introduttivo..................................................34
Decreto di fissazione di udienza......................................37
Comparsa di costituzione e risposta...................................38
Comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata in causa del
terzo.................................................................41
Decreto di fissazione di nuova udienza a seguito di chiamata di terzo. 45
Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale.......46
Atto di appello.......................................................49
Comparsa di risposta in appello.......................................52
PARTE TERZA...........................................................54
Controversie disciplinate dal rito ordinario di cognizione............54
Ordine di rinnovazione dell’atto di citazione.........................55
Atto di citazione.....................................................56
Comparsa di costituzione e risposta...................................58
Nota di iscrizione a ruolo............................................60
Richiesta di autorizzazione al ritiro del fascicolo di parte..........62
Provvedimento di autorizzazione al ritiro del fascicolo di parte......64
Richiesta dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ........65
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Provvedimento di concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod.
proc. civ.............................................................66
Memoria autorizzata ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ..........67
Comparsa conclusionale................................................70
Memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ.........................72
Ricorso per la prosecuzione del processo sospeso......................74
Provvedimento di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio
sospeso...............................................................76
Ricorso per la prosecuzione del processo interrotto...................77
Provvedimento di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio
interrotto............................................................79
Atto di appello.......................................................80
Comparsa di risposta in appello.......................................84
Ricorso per cassazione................................................86
Controricorso per cassazione..........................................91
PARTE QUARTA..........................................................93
Controversie disciplinate dal rito del lavoro.........................93
Ricorso introduttivo..................................................94
Decreto di fissazione di udienza......................................96
Memoria difensiva.....................................................97
Fissazione di nuova udienza a seguito di proposizione di domanda
riconvenzionale......................................................100
Ordinanza ammissiva di mezzi istruttori d’ufficio....................101
Istanza per il pagamento di una provvisionale........................102
Ordinanza che dispone il pagamento di una provvisionale..............103
Istanza per il pagamento di somme non contestate.....................104
Ordinanza che dispone il pagamento di somme non contestate...........105
Dispositivo (con motivazione contestuale)............................106
Ricorso in appello...................................................108
Memoria difensiva di costituzione dell’appellato.....................111
APPENDICE............................................................114
DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 2011, N. 150 114
PARTE PRIMA4
Formule generali
Indice delle formule
Informativa sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione
e della agevolazione fiscale
Atto di conferimento della procura
Dichiarazione del valore della causa
Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella
Repubblica
Notificazione a persona di residenza, dimora, domicilio, luogo di ultima
residenza e di nascita sconosciuti
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
Notificazione in mani proprie
Notificazione a mezzo avvocato
Decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
Ricorso per l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
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Informativa sulla possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e della agevolazione fiscale
Il/la sottoscritto/a __________________________, dichiara di essere
stato/a informato/a dall’avv______________ in ossequio a quanto previsto
dall’art. 4, terzo comma, d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28(1),
1. della facoltà di intraprendere il procedimento di mediazione previsto
dal d. Lgs. n. 28/2010 per tentare di risolvere in via stragiudiziale
l'isorgeda controversia tra me e _______________________ (indicazione
della controparte) in relazione a
________________________________________ (indicazione della lite); nonché
dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.
Lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti
previsti dal d. Lgs. n. 179/207 o dall’art. 128-bis del d. Lgs. n.
385/1993 e successive modificazioni), essendo condizione di procedibilità
del giudizio, qualora la controversia sopra descritta rigardi diritti
disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto
d’aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli
o natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della
stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari.
2. della possibilità, qualora ci siano le condizioni, di avvalersi del
patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in
particolare:
a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato
all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino alla
concorrenza di 500,00 euro, in caso di successo; e delle circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di 6
mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il
limite di valore di 50.000,00 euro e che in caso di valore superiore
l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Luogo e data.
(Firma dell’assistito)
____________________
(Firma dell’avvocato)
____________________
Note
(1) A partire dal 20 marzo 2010, in relazione agli incarichi professionali presi a decorrere da tale data, gli avvocati hanno l’obbligo di informare i propri clienti delle novità introdotte dal d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009 n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali-, riguardo la possibilità di valersi dei procedimenti di mediazione e delle agevolazioni fiscali. Si verifica l'annullabilità del contratto d'opera concluso qualora non si adempia a tale obbligo di informativa. Detta informativa deve essere conferita per iscritto al momento della presa dell'incarico. L'avvocato, quindi, deve informare il proprio assistito della possibilità di valersi del procedimento di mediazione per tutte quelle controversie riguardanti diritti disponibili; dell'obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione, in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nelle materia enucleate dal decreto legislativo e, infine, delle agevolazioni fiscali previste per chi faccia ricorso al procedimento di mediazione. Il documento contenente l'informativa deve riportare la firma dell'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo del giudizio; l'informativa deve essere fornita alla parte attrice e a quella convenuta. L'avvio del procedimento di mediazione costituirà condizione di procedibilità della domanda ex art. 5, I co. del decreto legislativo in oggetto, per le materie indicate e solo a partire dal 20 marzo 2011.
LA MEDIAZIONE FINALIZZATA ALLA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE CIVILI E COMMERCIALI NELLA DISCIPLINA DETTATA DAL D. LGS. 4 MARZO 2010, N. 28
II d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, entrato in vigore il 20 marzo 2010, ha dato attuazione all'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione civile e commerciale.Nel dettaglio: disposizioni generali, art. 1- Definizioni- ,ai fini del decreto legislativo, si intende per:a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca diun accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nellaformulazione di una proposta per la risoluzione della stessa;b) mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del
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potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;e) conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;d) organismo: l'ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi ilprocedimento di mediazione ai sensi del d. Lgs. cit. decreto;e) registro: il registro degli organismi istituito con decreto del Ministrodella giustizia ai sensi dell'articolo 16 del presente decreto, nonché, sinoall'emanazione di tale decreto, il registro degli organismi istituito con ildecreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222.L’art. 2 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28- Controversie oggetto di mediazione-, prevede che chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili, secondo le disposizioni del decreto citato. Detto decreto non preclude le negoziazioni volontarie e paritetiche relative alle controversie civili e commerciali, né le procedure di reclamo previste dalle carte dei servizi. Per quanto concerne la procedura di mediazione, l'art. 3 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - Disciplina applicabile e forma degli atti -, stabilisce che al procedimento di mediazione si applica il regolamento dell'organismo scelto dalle parti.Il regolamento deve in ogni caso garantire la riservatezza del procedimento ai sensi dell'art. 9 dello stesso d. Lgs., nonché modalità di nomina del mediatore che ne assicurano l'imparzialità e l'idoneità al corretto e sollecito espletamento dell'incarico. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalità. La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo. L'art. 4 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - Accesso alla mediazione-, stabilisce che la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 stesso d. Lgs. é presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale é stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato é tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli artt. 17 e 20 d. Lgs. cit.. L'avvocato informa altresì l'assistito dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione é condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e l'assistito é annullabile. Il documento che contiene l'informazione é sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'art. 5, primo comma, d. Lgs. cit., informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. L'art. 5 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo- prevede che chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, é tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal d. Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'art. 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre
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la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione é già iniziata, ma non si é conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 stesso d. Lgs. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non é stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Quest'ultima disposizione non si applica alle azioni previste dagli artt. 37,140 e 140-bis del codice del consumo di cui al d. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.Fermo quanto appena esposto, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può invitare le stesse a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non é prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 cit. e, quando la mediazione non é già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale.Il procedimento di mediazione non si applica:(1) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;(2) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamentodel rito di cui all'art. 667 cod. proc. civ.;e) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703, terzo comma, cod. proc. civ.;d)nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativiall'esecuzione forzata;e)nei procedimenti in camera di consiglio;f) nell'azione civile esercitata nel processo penale.Fermo quanto appena esposto, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto co-stitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'art. 6 d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'art. 4, primo comma, d. Lgs. cit.In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contrattooallo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto.Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'art. 11 d. Lgs. cit. presso la segreteria dell'organismo.L'art. 6 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – Durata- dispone che il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Tale termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo primo comma dell'alt. 5 stesso d. Lgs., non é soggetto a sospensione feriale.L'art. 7 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - Effetti sulla ragionevole durata del processo - prevede, poi, che il periodo di cui all'art. 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell'ari. 5, primo comma, stesso d. Lgs.
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non si computano ai fini di cui all'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89.Secondo l'art. 8 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – Procedimento- , all'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo. Il mediatore si adopera affinchè le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Quando non può procedere con le modalità evidenziate, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.
Ilregolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimentodi mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivogiudizio ai sensi dell'alt. 116, secondo comma, cod. proc. civ..L'art. 9 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Dovere di riservatezza- dispone che chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione é tenuto all'ob-bligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazio- -ni, il mediatore é altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.L'art. 10 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Inutilizzabilità e segreto pro-fessionale- prevede, inoltre, che le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non é ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'art. 200 cod. proc. pen. (segreto professionale) e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'art. 103 cod. proc. pen. (garanzie di libertà del difensore) in quanto applicabili.L'art. 11 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 –Conciliazione- stabilisce che se é raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale é allegato il testo dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non é raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 stesso d. Lgs.. La proposta di conciliazione é comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. Se é raggiunto il suddetto accordo amichevole ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 cod. civ. (atti soggetti a trascrizione), per procedere alla trascrizione dello stesso la
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sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento. Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; il verbale é sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello stesso verbale, il mediatore da atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione. Il processo verbale é depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso é rilasciata copia alle parti che lo richiedono.Secondo l'art. 12 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - Efficacia esecutiva ed esecuzione-, il verbale di accordo, il cui contenuto non é contrario all'ordine pubblico o a norme imperative, é omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'art. 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo (controversie transfrontaliere) e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale é omologato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione. Il verbale costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.L'art. 13 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 - Spese processuali- prevede che quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli artt. 92 e 96 cod. proc. civ.. Tali disposizioni si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'art. 8, quarto comma, d. Lgs. cit. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'art. 8, quarto comma, cit.. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese appena esaminato. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.L'art. 14 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Obblighi del mediatore- dispone che al mediatore e ai suoi ausiliari é fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio; é fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalleparti.Al mediatore é fatto, altresì, obbligo di:a) sottoscrivere, per ciascun affare per il quale é designato, una dichiarazione di imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile, nonché gli ulteriori impegni eventualmente previstidal medesimo regolamento;b) informare immediatamente l'organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all'imparzialità nello svolgimento della mediazione;e) formulare le proposte di conciliazione nel rispetto del limite dell'ordinepubblico e delle norme imperative;d) corrispondere immediatamente a ogni richiesta organizzativa del responsabile dell'organismo.Su istanza di parte, il responsabile dell'organismo provvede alla eventuale sostituzione del mediatore. 11 regolamento individua la diversa competenza a decidere sull'istanza, quando la mediazione é svolta dal responsabile
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dell'organismo.Secondo l'art. 15 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Mediazione nell'azione di classe, quando é esercitata l'azione di classe prevista dall'art. 140-bis del codice del consumo, di cui al d. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, la conciliazione, intervenuta dopo la scadenza del termine per l'adesione, ha effetto anche nei confronti degli aderenti che vi abbiano espressamente consentito.Trattando degli organismi di mediazione, l'art. 16 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori- , stabilisce che gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'art. 2 del medesimo decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'art. 141 del codice del consumo, di cui al d. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. L'organismo, unitamente alla domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successivavariazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal decreto in esame, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'art. 17 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento. La vigilanza sul registro é esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo, anche dal Ministero dello sviluppo economico. Presso il Ministero della giustizia é istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, é stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.L'art. 17 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (risorse, regime tributario e indennità) dispone che, in attuazione dell'art. 60, terzo comma, lett. o), della legge 18 giugno 2009, n. 69, le agevolazioni fiscali previste da detto articolo, secondo e terzo comma, e dall'art. 20, rientrano tra le finalità del Ministero della giustizia finanziabili con la parte delle risorse affluite al «Fondo Unico Giustizia» attribuite al predetto Ministero, ai sensi del settimo comma dell'art. 2, lett. b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convcrtito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e del terzo e quarto comma dell'art. 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 luglio 2009, n. 127.Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione
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sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.Il verbale di accordo é esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta é dovuta per la parte eccedente. Con il decreto di cui all'art. 16, secondo comma, del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, sono determinati:a) l'ammontare minimo e massimo delle indennità spettanti agli organismipubblici, il criterio di calcolo e le modalità di ripartizione tra le parti;b)i criteri per l'approvazione delle tabelle delle indennità proposte dagliorganismi costituiti da enti privati;e) le maggiorazioni massime delle indennità dovute, non superiori al venticinque per cento, nell'ipotesi di successo della mediazione; d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione é condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 5, primo comma, del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28.Quando la mediazione é condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, primo comma, cit., all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte é tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo10richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità diquanto dichiarato.11Ministero della giustizia provvede, nell'ambito delle proprie attivitàistituzionali, al monitoraggio delle mediazioni concernenti i soggetti esonerati dal pagamento dell'indennità di mediazione. Dei risultati di talemonitoraggio si tiene conto per la determinazione, con il decreto di cuiall'art. 16, secondo comma, del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 delle indennità spettanti agli organismi pubblici, in modo da coprire anche il costodell'attività prestata a favore dei soggetti aventi diritto all'esonero.L'ammontare dell'indennità può essere rideterminato ogni tre anni inrelazione alla variazione, accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica,dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati,verificatasi nel triennio precedente.L'art. 18 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n.28 (organismi presso i tribunali) dispone che i consigli degli ordini degliavvocati possono istituire organismi presso ciascun tribunale, avvalendosi di proprio personale e utilizzando i locali loro messi a disposizione dalpresidente del tribunale. Gli organismi presso i tribunali sono iscritti alregistro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti dicui all'art. 16 stesso d. Lgs..Secondo l'art. 19 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio-, i consigli degli ordini professionali possono istituire, per le materie riservate alla loro competenza, previa autorizzazione del Ministero della giustizia, organismi speciali, avvalendosi di proprio personale e utilizzando locali nella propria disponibilità.Detti organismi e gli organismi istituiti ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'art. 16 cit.. Per quanto attiene alle disposizioni in materia fiscale e all'informativa, l'art. 20 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Credito d'imposta- dispone che alle parti che corrispondono l'indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dalle disposizioni che seguono. In caso di insuccesso della mediazione, il credito
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d'imposta è ridotto della metà. A decorrere dall'anno 2011, con decreto del Ministro della giustizia, entro il 30 aprile di ciascun anno, é determinato l'ammontare delle risorse a valere sulla quota del «Fondo unico giustizia» di cui all'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, con-vertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, destinato alla copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui al comma 1 relativo alle mediazioni concluse nell'anno precedente. Con il medesimo decreto é individuato il credito d'imposta effettivamente spettante in relazione all'importo di ciascuna mediazione in misura proporzionale alle risorse stanziate e, comunque, nei limiti dell'importo appena indicato. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro 30 giorni dal termine appena indicato per la sua determinazione e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed é utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione esaminata, in compensazione ai sensi dell'ari 17 del d. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, quinto comma, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.L'art. 21 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 Informazioni al pubblico- dispone il Ministero della giustizia cura, attraverso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i fondi previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 -Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni-, la divulgazione al pubblico attraverso apposite campagne pubblicitarie, in particolare via internet, di informazioni sul procedimento di mediazione e sugli organismi abilitati a svolgerlo.In ordine alle abrogazioni, coordinamenti e alle disposizioni transitorie, l'art. 22 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 -Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanzia-mento del terrorismo-, all'art. 10, secondo comma, lett. e), del d. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, dopo il n. 5) ha aggiunto il seguente: «5-bis) mediazione, ai sensi dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69;». In base all'art. 23 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (abrogazioni) sono abrogati gli artt. da 38 a 40 del d. Lgs, 17 gennaio 2003, n. 5, e i rinvii operati dalla legge a tali articoli si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo in esame.Restano ferme le disposizioni che prevedono i procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati, nonché le disposizioni concernenti i procedimenti di conciliazione relativi alle controversie di cui all'art. 409 cod. proc. civ.. Tali procedimenti sono esperiti in luogo di quelli previsti dal decreto legislativo in esame.L'art. 24 del d. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28- Disposizioni transitorie e finali-, prevede che le disposizioni di cui all'art. 5, primo comma, stesso decreto acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto e si applicano ai processi successivamente iniziati.
Atto di conferimento della procura
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(PER LE PERSONE FISICHE)
Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a/a a ________________,
il _________, residente in __________, alla via __________________, cod.
fisc.: ________________________________________
DELEGA(1)
l’Avv. _________________, del Foro di_____________________ a
rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni fase e grado
successiva, quella di merito ed esecutiva, conferendo all'uopo ogni più
ampia delega e procura consentita dalla legge, quale conciliare,
transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi,
spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed
indicare domiciliatari,
ELEGGE DOMICILIO
presso lo studio dello stesso avvocato in _______________________, alla
via______________________(2),
DICHIARA
inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e
13 del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196(3)
PRESTA
il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento
del mandato conferito.
Luogo e data.
________________ nella qualità (nel caso di enti o società)
La firma è autentica
Avv. _____________________________________________
Note
(1) Ai sensi dell’ art. 83 c.p.c.- Procura alle liti- la parte, quando sta in
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giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del con-troricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione e - in seguito alla riforma del processo civile recata dalla legge di riforma del 2009 - della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore designato in origine. In tali casi la firma della parte deve essere certificata dal difensore.La procura si considera posta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però allegato materialmente all'atto cui si riferisce o, sempre per effetto della riforma, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e allegato all'atto cui si riferisce per mezzo di strumenti informatici, indicati da opportuno decreto del Ministero della Giustizia. Se la procura alle liti è stata rilasciata su base cartacea, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici, ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale rispettando la normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici inoltrati in via telematica.
(2) L’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - non abrogato dagli artt. 1 e 6 della legge n. 27 del 1997 ed applicabile anche al rito del lavoro -, stabilisce che il procuratore, che eserciti il suo ministero fuori della circoscrizione del Tribunale cui è assegnato, deve eleggere domicilio, all'atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi in mancanza di ciò, che egli abbia eletto domicilio presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria, con la conseguenza che tale domicilio assume importanza ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l'impugnazione nonché per la notifica dell'atto di impugnazione, rimanendo irrilevante l'indicazione della residenza o anche l'elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti; così Cass. civ., sez. un., 5 ottobre 2007, n. 20845.
(3) Il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali- , facendo propri i principi dettati dalla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativi al trattamento dei dati personali, ha in sostanza accolto, in riferimento al trattamento dei dati personali per "ragioni di giustizia" (artt. 46-49), la soluzione fornita dal Garante per la protezione dei dati personali, individuando tali trattamenti in quelli connessi alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, o che, in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, incidono direttamente sulla funzione giurisdizionale, nonché nelle attività ispettive su uffici giudiziari (art. 47, secondo comma). Il Codice, specificando le disposizioni non applicabili ai trattamenti per ragioni di giustizia - art. 9 (modalità di esercizio dei diritti dell'interessato), 10 (riscontro dell'interessato), 12 (codici di deontologia e buona condotta), 13 (informativa), 16 (cessazione del trattamento), 18-22 (regole specifiche per i soggetti pubblici), 37 e 38 commi da 1 a 5 (notificazione del trattamento), 39-45 (obbligo di comunicazione e regole per il trasferimento dei dati all'estero), 145-151 (norme sulla tutela dinanzi al Garante) -, invece, che quelle applicabili, è parso offrire una soluzione opposta rispetto a quella prevista dalla legge n. 675 del 1996. L’attuale assetto normativo, nel diritto alla protezione dei propri dati personali non consente all'interessato di arrestare l'impiego, qualora neghi il proprio consenso, alle informazioni contenute nella sentenza e negli atti giudiziari in genere. La tutela, infatti, è rimessa ad una verifica concreta, salvo alcune eccezioni predeterminate in cui essa è preventiva ed astratta, prevalendo le ragioni della privacy rispetto alle esigenze connesse all'attività giurisdizionale e al controllo popolare della stessa.
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(PER LE PERSONE GIURIDICHE)
Il/la sottoscritto/a ____________________, nato/a a ________________, il
_________, residente in __________, alla via __________________, cod.
fisc.: _________________________________________, nella propria qualità
di legale rappresentante pro tempore della (società) ___________________
con sede legale in __________, alla via __________________, P.Iva.:
________________________________________
DELEGA
l’Avv. _________________, del Foro di_____________________ a
rappresentarlo e difenderlo nel presente giudizio e in ogni fase e grado
successiva, quella di merito ed esecutiva, conferendo all'uopo ogni più
ampia delega e procura consentita dalla legge, quale conciliare,
transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare in causa terzi,
spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed
indicare domiciliatari,
ELEGGE DOMICILIO
presso lo studio dello stesso avvocato in _______________________, alla
via______________________,
DICHIARA
inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e
13 del d. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
PRESTA
il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento
del mandato conferito.
Luogo e data.
________________ nella qualità (nel caso di enti o società)
La firma è autentica
Avv. _____________________________________________
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Dichiarazione del valore della causa
Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e ss. mod. si
DICHIARA
che il valore della presente controversia è pari ad euro ___________;
pertanto è necessario applicarsi il contributo unificato nella misura di
euro ____________, determinata tenuto conto dello scaglione di
appartenenza.
Luogo e data.
Avv. ___________________________
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Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
RELATA DI NOTIFICA(1)
Su istanza come in atti dell’avv. _______________________, con studio a
____________________, alla via _______________________, n. ___, quale
procuratore domiciliatario di __________________, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario del______________________di __________________, ho
NOTIFICATO(2)
l’atto al Sig._____________________ nel suo domicilio sito a
_________________________, presso _________________________________.
L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
__________________________
Note
(1) Si deve riportare in calce all'atto da notificare.L’art. 137 c.p.c. – Notificazioni-, dopo il secondo comma – in base al quale l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi -, secondo quanto previsto dalla legge di riforma n. 69 del 2009 se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l’ ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
(2) Ai sensi dell'art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio-, se non avviene nel modo previsto dall'art. 138 c.p.c. – Notificazioni in mani proprie -, la notificazione deve essere fatta nel Comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.L'art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio-, prevede che se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetto alla casa, all'ufficio o all'azien da, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace. In mancanza delle persone appena indicate, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla. Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l'ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata. Secondo la
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giurisprudenza di legittimità, l'art. 139 cod. proc. civ., consentendo la consegna della copia del l'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona.
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Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella repubblica
RELATA DI NOTIFICA
Su istanza come in atti dell’avv. __________________, con studio a
________________________, alla via ______________________, n. ____, nella
qualità di procuratore domiciliatario di ____________________, io
sottoscritto Ufficiale Giudiziario del ________________________di
___________________________ ho
NOTIFICATO
l’atto al Sig. ______________________ che abita
in_______________________________, non residente, né dimorante, né
domiciliato nella Repubblica, mediante spedizione al destinatario per
mezzo della posta raccomandata e mediante consegna di altra copia al
pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di
________________________________
L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
________________________
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Notificazione a persona di residenza, dimora, domicilio, luogo di ultima residenza e di nascita sconosciuti
RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE
Su istanza come in atti dell’avv. ___________________, con studio a
_____________________ , alla via _______________________, n. _______,
nella qualità di procuratore domiciliatario di ________________, io
sottoscritto Ufficiale Giudiziario del ______________________ di
___________________________ ho
NOTIFICATO
l’atto al/alla sig./sig.ra _________________________, ai sensi del
secondo comma dell’art. 143, secondo comma, cod. proc. civ., non essendo
noti, né il luogo dell’ultima residenza di nascita, né quello di nascita.
Ho
CONSEGNATO
copia dell'atto, unitamente alla prescritta nota, al Pubblico Ministero
presso la Procura della Repubblica di_____________________________ a mani
di ______________________________
L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
_________________________
Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti
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RELAZIONE DI NOTIFICAZIONE (1)
Su istanza dell’avv. ______________________, con studio a
___________________, alla via ______________, n. ____, nella qualità di
procuratore domiciliatario di __________________, io sottoscritto
Ufficiale Giudiziario del _____________________ di
______________________________ ho
NOTIFICATO (2)
l’atto al/alla sig./sig.ra ____________________________, la cui
residenza, dimora e domicilio sono sconosciuti e non vi è procuratore ex
art. 77 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., mediante
deposito di copia dell’atto nella casa comunale di
_______________________________________
L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
__________________________
Note
Si deve riportare in calce all’atto da notificare.(1) L’ art. 137 c.p.c. –Notificazioni-, dopo il secondo comma è previsto che l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi. La legge di riforma n. 69 del 2009 ha previsto che, se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.
(2) Si riferisce all’ultima residenza o, se questa è ignota, in quello del luogo di nascita del destinatario. In seguito all’introduzione del d. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003- T.U. sulla privacy-, dall’art. 174 contenuto nello stesso si evince che è venuta meno, a partire dal 1° gennaio 2004, la possibilità di eseguire la notificazione mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede.
Notificazione in mani proprie
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RELATA DI NOTIFICA (1)
Su istanza dell’avv. __________________, con studio in _______________,
alla via ____________, n. ____, nella qualità di procuratore
domiciliatario di ________________________, io sottoscritto Ufficiale
Giudiziario del ___________________ di ________________________________
ho
NOTIFICATO (2)
l’atto al NOME __________________ in ___________________, alla via
_________________, n. ____, consegnandone copia nelle mani proprie del
destinatario(3).
L’UFFICIALE GIUDIZIARIO
__________________________
Note
(1) Si riporta in calce all'atto da notificare.L’art. 137 c.p.c. –Notificazioni-, dopo il secondo comma – in base al quale l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi -, la legge di riforma del 2009 ha inoltre previsto che, se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se lo stesso viene chiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa riscossione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile.(2)In seguito alle pronunce della corte cost. n. 477 del 2002, n. 28 e 97 del2004 e 154 del 2005, circa l’inizio della scissione fra il momento delperfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario,deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario, con laconseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza legata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale lanotifica andava effettuata e consente alla medesima parte notificante, unavolta conosciuto il motivo dell'esito negativo della notificazione per causa indipendente dalla sua volontà, di procedere legittimamente, in un tempo ragionevole, alla sua rinnovazione nei confronti dell'avente diritto anche oltre il suddetto termine previsto per la proposizione dell'atto processuale, ovvero nell'ulteriore termine appositamente concesso dal giudice per detta
24
rinnovazione, così Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2007, n. 6360. Allorché la notificazione dell'atto processuale, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere di richiedere all'ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento di notificazione e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto. In caso di notifica nelle mani del portiere, l'ufficiale notificante è tenuto - a pena di nullità - a dare atto, oltre che dell'inutile tentativo di consegna a mani proprie del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto. Deve dunque attestare chiaramente l'assenza del soggetto notificando e degli altri soggetti rientranti nelle categorie contemplate dall'art. 139, secondo comma, c.p.c, la successione preferenziale dei quali è stabilita in modo tassativo (Cass. civ., sez. II, 11 settembre 2010, n. 19417). (3) Secondo l’art. 138 c.p.c. – così come modificato dall'art. 174 del d. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (T.U. sulla privacy)- a partire dal 1° gennaio 2004 l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne da atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta a mani proprie. In base al successivo art. 139 c.p.c.., se non avviene nel modo previsto dall'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.
25
Notificazione a mezzo avvocato
RELATA DI NOTIFICA (1)
Il sottoscritto __________________avv.___________________, con studio a
_____________, via ________________, n. ___, nella qualità di procuratore
di ________________, giusta procura rilasciata in _______________, previa
autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
________________(2) ho
NOTIFICATO
l’atto, in base all’art. 3 della legge del 21 gennaio 1994, n. 53(3), al
ssigig. _____________________, residente in _________________, alla via
__________________, n. ____, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento inviata dall’ufficio postale di(4)________________
Luogo e data.
Avv. _______________________
Note
(1) Si riporta in calce all'atto da notificare.
(2) Il difensore, munito di procura alle liti di cui all’art. 83 c.p.c. e della autorizzazione del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto, può effettuare la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo posta, secondo le modalità previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890, salvo che l'autorità giudiziaria stabilisca che la notifica sia effettuata personalmente.(3) Chi notifica deve: a) scrivere la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione del l'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento; b) presentare all'ufficio postale l'originale e la copia dell'atto da notificare; l'ufficio postale appone in calce agli stessi il timbro di vidimazione, inserendo quindi la copia, o le copie, da notificare nelle buste di cui all'art. 2, sulle quali il notificante ha preventivamente apposto le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca; sulle buste devono essere altresì apposti il numero del registro cronologico di cui all'art. 8, la sottoscrizione ed ildomicilio del notificante; c) presentare contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le indicazioni richieste dal modello predisposto
26
dall'Amministrazione postale, con l'aggiunta del numero di registro cronologico.
(4) Secondo il comma 3 bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (introdottodall'art. 4 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), il notificante può ancheservirsi delle procedure informatiche, già previste dal d. Lgs. 28 di-cembre 2000, n. 445. In questo caso: il notificante esegue la notificazione diatti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale trasmettendoli pervia telematica all'ufficio postale, sottoscritti con firma digitale, completidella relazione di notificazione e del numero di registro cronologico; b)l'ufficio postale trae dall'atto ricevuto telematicamente un originale e lacopia su supporto cartaceo, apponendo in calce agli stessi il timbro dividimazione. L'ufficio postale compila, quindi, le buste ed i moduli di cuiall'art. 2 e, inserita la copia o le copie nella busta, provvede alla spedi-zione per la notifica al destinatario, restituendo all'avvocato notificante,sempre a mezzo del servizio postale, l'originale dell'atto vidimato, con larelazione di notificazione; e) su espressa richiesta dell'avvocato notifican-te, formulata con la trasmissione dell'atto, l'ufficio postale da conferma invia telematica dell'avvenuta consegna dell'atto.L'Avvocatura dello Stato può eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della citata legge 21 gennaio 1994, n. 53, così come previsto dalla legge 18 giugno 2009, n.69; l'Avvocatura generale dello Stato e ciascuna avvocatura distrettuale dello Stato dovranno, quindi, dotarsi di un apposito registro cronologico conforme alla normativa, anche regolamentare, vigente.
27
Decreto di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
TRIBUNALE DI ________________________________.
Il dott.______________________________ nella sua funzione di(1)________
letto il ricorso che precede(2);
rilevato che appaiono sussistenti le difficoltà alla notificazione nelle
forme ordinarie, atteso che ________________________;
sentito il pubblico ministero;
visto l’art. 150 cod. proc. civ.,
AUTORIZZA
il/la sig./sig.ra ___________________________alla notifica del ________
alla notifica per pubblici proclami,
DESIGNA(3)
_________________________;
_________________________, quali destinatari della notificazione nelle
forme ordinarie e
MANDA
alla cancelleria per gli adempimenti di competenza(4)
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. __________________________
Note
1. Si deve indicare il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede. Questa forma di notificazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 150 c.p.c. – Notificazione per pubblici proclami-., non è ammessa nei procedimenti davanti al giudice di pace.
2. L'autorizzazione è concessa con decreto allegato in calce all'atto da notificare.
3. Nel decreto sono indicati, quando è opportuno, i destinatari ai quali va 28
fatta la notificazione nella forme ordinarie e sono indicati i modi che appaio no più adatti al fine di portare l'atto a conoscenza degli altri interessati.
4. La copia dell'atto è depositata presso il Comune del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si procede o si svolge il processo, e un estratto di esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Quando l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede, la notificazione si ha per avvenuta.
29
5. Ricorso per l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami
TRIBUNALE DI _____________________________(1).
All’Ill. mo ______________________________(2)
Il/la sig./sig.ra ____________________, nato/a/a a __________________
(____), il __/__/____, cod. fisc.: _________________. e residente in
__________________ (___), alla via _____________________, elettivamente
domiciliato in _________________________ alla via
_______________________, n. ___, presso lo studio legale dell’avv.
_____________________, cod. fisc. ______________________________ che lo
rappresenta e difende in virtù di procura in calce al presente atto
_____________________,
PREMESSO:
di essere____________________________;
che in data ______________ accadeva che
________________________________________________;
nonostante le svariate richieste, non_______________________ per cui
sorge l’esigenza di agire nei confronti di tutti codesti soggetti al fine
di __________________________;
sulla base di quanto premesso, si evince come la notificazione nei modi
ordinari si riveli difficile per il considerevole numero dei
destinatari(3)
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma autorizzi il ricorrente, come sopra rappresentato e
difeso, alla notificazione del ____________ per pubblici proclami (4).
Luogo e data.
Avv. ___________________________
30
NOTE
1. Si deve riportare in calce all'atto da notificare prima della relazione di notificazione.
2. II ricorso va proposto al capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale siprocede. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 150 c.p.c., questaforma di notificazione non è ammessa nei procedimenti davanti al giudicedi pace.
3. La disposizione di cui all'art. 150 c.p.c. – Notificazione per pubblici proclami-, trova la sua ragione giustifìcatrice in due ipotesi: nella difficoltà di procedere alla notifica nelle forme ordinarie e, quindi, singolarmente determinate solo dall'elevato numero dei destinatari, ancorché tutti identificati e nella difficoltà ravvisabile nella stessa identificazione di essi, che si traduca, a giudizio insindacabile del capo dell'ufficio, nell'impossibilità di singole notifiche, nel qual caso l'autorizzazione, motivata da tale impossibilità, non può che essere intesa nel senso di consentire l'individuazione dei destinatari.
4. Il secondo comma dell’art. 150 c.p.c. prevede che l'autorizzazione è data con decreto steso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nella forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati. Il terzo comma, invece, recita che in ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Ufficiale della. Il quarto comma che la notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto dalla norma, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto, con la relazione e i documenti giustificativi dell'attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede.
31
PARTE SECONDA
Controversie disciplinate dal rito sommario di cognizione
Indice delle formule
Ricorso introduttivo
Decreto di fissazione di udienza
Comparsa di costituzione e risposta
Comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata in causa del
terzo
Decreto di fissazione di nuova udienza a seguito di chiamata di terzo
Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
Atto di appello
Comparsa di risposta in appello
32
Ricorso introduttivo
TRIBUNALE DI ______________________________
Ricorso ex art. 702-bis cod. proc. civ.
PER
il/la sig./sig.ra _____________________ nato/a a _____________________il
_______ residente a______________ alla via ________________________n.
_____ cod. fisc.: _______________________, elettivamente domiciliato in
______________________ alla via _____________________ presso e nello
studio dell’Avv. ____________________, cod. fisc: _____________________
che lo rappresenta e difende, giusta procura stesa in calce al (a margine
del) presente atto - il quale dichiara, ai sensi degli artt. 133, ult.
comma, 134, ultimo comma e 176, ultimo comma, cod. proc. civ., di volere
ricevere presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
__________________________ e/o anche presso il numero di fax
________________, tutti gli avvisi relativi ai provvedimenti che saranno
adottati dal Giudicante.
RICORRENTE
CONTRO
il/la sig./sig.ra ______________________, nato/a a ______________________
(___), il ________. cod. fisc: ________________ e residente in
______________________(___), alla via _____________________
CONVENUTO
PREMESSO CHE
- il/la sig./sig.ra _________________________;
- come risulta da _________________;
- nella specie, sono maturati, quindi, tutti i presupposti indicati
dall’art. ___________________
Tanto premesso, il/la sig./sig.ra ______________________, come sopra
33
rappresentato, difeso e domiciliato
RICORRE
al Tribunale di __________________, affinché l’On. le Giudice adito,
fissata l’udienza di comparizione delle parti, a norma dell’art. 702-bis,
terzo comma, cod. proc. civ., voglia accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto
sopra esposte, che il/la sig./sig.ra__________________;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre accessori
di legge.
Per tali ragioni,
INVITA
il convenuto a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall’art.
166 cod. proc. civ., nel termine di dieci giorni prima dell’udienza
fissata - con decreto in calce al presente ricorso - dal Giudice
designato ex art. 168-bis cod. proc. civ., con l’avvertimento che
l’inosservanza di tale termine comporterà il verificarsi delle
preclusioni e delle decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ.
e che, comunque, non costituendosi e non comparendo all’udienza indicata
nel predetto decreto si procederà in sua contumacia, per sentire
accogliere le conclusioni sopra rassegnate.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si allegano e si offrono in comunicazione, mediante deposito in
Cancelleria, i seguenti documenti:
I) Raccomandata A/R;
II)________________;
Si chiede di ammettere l’assunzione di sommarie informazioni sui seguenti
capitoli:
1) Vero che _________________________________________________________;
34
2) Vero che _________________________________________________________;
3) Vero che _________________________________________________________;
indicando, quali testi, i sigg.ri:
- _________________________ residente in _______________ alla
via_______________________;
- _________________________ residente in _______________ alla via
______________________, limitatamente ai capitoli sub 1) e 3).
Si chiede, inoltre, l’interrogatorio formale del convenuto,
sig./sig.ra________________, sui seguenti capitoli:
1) Vero che _________________________________________;
2) Vero che _________________________________________;
3) Vero che _________________________________________.
Luogo e data.
Avv. ___________________________
35
Decreto di fissazione di udienza
TRIBUNALE DI ______________________________
Il dott. __________________________,
letto il ricorso che precede;
visto l’art. 702-bis, secondo comma, cod. proc. civ.,
FISSA
l’udienza del ____________, ore________di rito per la comparizione
personale delle parti,
ASSEGNA
al convenuto termine sino al __________ per la sua costituzione (che deve
avvenire non oltre dieci giorni prima dell’udienza) e
CONCEDE
a parte ricorrente termine sino al _________ per la notifica del ricorso
e del presente decreto a parte convenuta e
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. ________________________
36
Comparsa di costituzione e risposta
TRIBUNALE DI ________________________.
Comparsa di costituzione e risposta
PER
Il/la sig./sig.ra ______________________ nato/a a ___________________. il
________ residente a _______________ alla via _________________ n. ____
cod. fisc.:_______________, elettivamente domiciliato in __________ alla
via __________________ presso e nello studio dell’Avv. ___________., cod.
fisc: _________________ che lo rappresenta e difende, giusta procura
stesa in calce al (a margine del) presente atto - il quale dichiara, ai
sensi degli artt. 133, ult. comma, 134, ultimo comma e 176, ultimo comma,
cod. proc. civ., di volere ricevere presso l’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) ____________________ e/o anche presso il
numero di fax __________ tutti gli avvisi relativi ai provvedimenti che
saranno adottati dal Giudicante.
CONVENUTO
CONTRO
Il/la sig./sig.ra _________________ nato/a a ________________ il
_________ cod. fisc:________________________, rappresentato e difeso
dall’Avv. ________________________ del foro di
____________________________
RICORRENTE
PREMESSO CHE
- con ricorso depositato in data ________ e notificato il _________ (v.
all. I), il/la sig./sig.ra ___________________, conveniva in giudizio
il/la sig./sig.ra_________________, per sentire la declaratoria
dell’accertamento, in suo favore, del diritto di
___________________________________;
37
- alla luce di quanto premesso, è evidente che le questioni di fatto e di
diritto.
Tanto premesso, il/la sig./sig.ra .______________________________, come
in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, con il presente atto si
costituisce in giudizio, contestando tutto quanto ex adverso domandato,
rilevato ed eccepito - in quanto infondato in fatto e diritto -,
chiedendo, all’uopo, l’accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi di fatto e di diritto
sopra esposti, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione,
deduzione e difesa:
- rigettare tutte le domande, anche istruttorie, formulate dal ricorrente
in quanto infondate, in fatto ed in diritto e, comunque, non provate;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNPA,
come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si allegano e si offrono in comunicazione, mediante deposito in
Cancelleria, i seguenti documenti:
I) originale ricorso introduttivo notificato il___________;
II) ____________________________________________;
Si chiede di ammettere l’assunzione di sommarie informazioni sui seguenti
capitoli:
1) Vero che _________________________________________________________;
2) Vero che _________________________________________________________;
3) Vero che _________________________________________________________,
indicando, quali informatori (testi), i sigg.ri:
- _____________________________ residente in ________________ alla via
_______________________;
- _____________________________ residente in ________________ alla via
38
_______________________, limitatamente ai capitoli sub 1) e 3).
Si chiede, inoltre, l’interrogatorio formale del convenuto, sig.
____________________, sui seguenti capitoli:
1) Vero che _________________________________________________________;
2) Vero che _________________________________________________________;
3) Vero che _________________________________________________________.
Luogo e data.
Avv. ________________________________
39
Comparsa di costituzione e risposta con contestuale chiamata in causa del terzo
TRIBUNALE DI ________________________________.
Comparsa di costituzione e risposta
PER
il/la sig./sig.ra ___________________ nato/a/a a _________________ il
______ residente a____________ alla via ___________________, n. ____,
cod. fisc.: _____________________, elettivamente domiciliato in
_________________ alla via ________________ presso e nello studio
dell’Avv. ____________, cod. fisc: __________________ che lo rappresenta
e difende, giusta procura stesa in calce al presente atto - il quale
dichiara, ai sensi degli artt. 133, ult. comma, 134, ultimo comma e 176,
ultimo comma, cod. proc. civ., di volere ricevere presso l’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) _________________ , tutti gli avvisi
CONVENUTO
CONTRO
il/la sig./sig.ra _________________. nato/a a
________________il_________, cod. fisc: _______________________,
rappresentato e difeso dall’avv.____________________ del foro di
______________________
RICORRENTE
PREMESSO CHE
- con ricorso depositato in data _______ e notificato il ________ (v.
all. I), il ricorrente, nella qualità di _______________, conveniva il/la
sig./sig.ra _______________innanzi all’intestato Tribunale, per l’udienza
del _______, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-
accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra
esposte, la ___________ e, per l’effetto, condannare il convenuto al
_____________- con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, 40
oltre accessori di legge”.
- secondo l’assunto avversario, in data _____, a seguito
di______________________;
Si costituisce con il presente atto il/la sig./sig.ra_________________,
come in epigrafe rappresentato, difeso e domiciliato, il quale -
contestando tutto quanto ex adverso domandato, rilevato ed eccepito, in
quanto infondato in fatto e diritto - chiede l’accoglimento delle
conclusioni in fondo formulate per i seguenti
MOTIVI
1. Chiamata in garanzia del terzo
In data _________ il/la sig./sig.ra_______________________ ha
sottoscritto _________________________.
Poiché, dunque, emerge dagli atti l’esistenza di un ____________, il/la
sig./sig.ra ____________ chiede che - previo differimento dell’udienza di
prima comparizione, ex art. 702-bis, quinto comma, cod. proc. civ. - di
potere integrare, ai sensi dell’art. 106 cod. proc. civ., il
contraddittorio nei confronti di______________, dalla quale pretende di
essere garantito, intendendo trasferire sul terzo chiamato in causa,
tutte le conseguenze derivanti dalla propria denegata ed eventuale
soccombenza.
Tanto premesso, il/la sig./sig.ra__________________, come in epigrafe
rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna e chiede l’accoglimento
delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, per tutti i motivi di fatto e di diritto
sopra esposti, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione,
deduzione e difesa:
- in via preliminare in rito, previo differimento - ex art. 702-bis,
quinto comma, cod. proc. civ - della prima udienza di comparizione delle
41
parti, autorizzare la chiamata in causa di_________________________;
- in via principale, nel merito, rigettare tutte le domande, anche
istruttorie, formulate dal ricorrente in quanto infondate, in fatto ed in
diritto e, comunque, non provate;
- in via subordinata, salvo gravame, nella denegata ipotesi di
soccombenza, limitare____________________.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA,
come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si allegano e si offrono in comunicazione, mediante deposito in
Cancelleria, i seguenti documenti:
I) _____________________________________.
Si chiede che venga ammesso l’interrogatorio formale del ricorrente sulla
seguente circostanza:
1) Vero che _____________________________
Si chiede, inoltre, quanto all’assunzione della prova testimoniale, di
essere ammessi alla prova contraria e diretta sulle circostanze indicate
dal ricorrente nel ricorso introduttivo e alla prova diretta su quelle
indicate nella presente memoria difensiva e, segnatamente, sulle
seguenti:
1) Vero che ___________________________________________;
2) Vero che ___________________________________________,
indicando, anche a prova contraria, quale teste il/la sig./sig.ra
_____________________________, residente in _____________________alla via
_______________________ e il/la sig./sig.ra _________________________,
residente in _________________________ alla via
________________________________.
Luogo e data.
42
Avv. _________________________________
43
Decreto di fissazione di nuova udienza a seguito di chiamata di terzo
TRIBUNALE DI _____________________________.
Esaminata la comparsa di costituzione depositata da
______________________ e letta l’istanza, formulata da parte convenuta,
di spostamento dell’udienza al fine di consentire la chiamata nel
procedimento di ____________________________(terzo) e di fissazione di
nuova udienza di comparizione delle parti,
P.Q.M.
visto l’ultimo comma dell’art. 702 bis cod. proc. civ.,
FISSA
l’udienza del _________, ore __________di rito per la comparizione
personale delle parti,
ASSEGNA
al convenuto termine perentorio sino al _________per la citazione del
terzo e
MANDA
alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto alle parti
costituite.
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. ________________________
44
Comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale
TRIBUNALE DI _____________________________.
Comparsa di costituzione e risposta
PER
Il/la sig./sig.ra __________________ nato/a a________________ il_______
residente a ______________ alla via ___________________ n.___, cod.
fisc.:_______________, elettivamente domiciliato in _____________ alla
via _____________presso e nello studio dell’Avv.______________, cod.
fisc:________________ che lo rappresenta e difende, giusta procura stesa
in calce al presente atto - il quale dichiara, ai sensi degli artt. 133,
ult. comma, 134, ultimo comma e 176, ultimo comma, cod. proc. civ., di
volere ricevere presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
___________________ e/o anche presso il numero di fax ___________, tutti
gli avvisi relativi ai provvedimenti che saranno adottati dal Giudicante.
CONVENUTO
CONTRO
Il/la sig./sig.ra ___________ nato/a a __________ il ______ cod. fisc:
_____________________, rappresentato e difeso dall’avv._________________
del foro di ____________________
RICORRENTE
PREMESSO CHE
- con ricorso depositato in data _______ e notificato il ________ (v.
all. I), il ricorrente, nella qualità di ____________, conveniva il/la
sig./sig.ra _____________innanzi all’intestato Tribunale, per l’udienza
del ______, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “-
accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto sopra
esposte, la; - con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio,
oltre accessori di legge”.
45
- secondo l’assunto avversario, in data _________, a seguito di
_________________________________;
Si costituisce con il presente atto il/la sig./sig.ra
_____________________, come in epigrafe rappresentato, difeso e
domiciliato, il quale - contestando tutto quanto ex adverso domandato,
rilevato ed eccepito, in quanto infondato in fatto e diritto - chiede
l’accoglimento delle conclusioni in fondo formulate per i seguenti
MOTIVI DI DIRITTO
Il ricorrente pretenderebbe di
_________________________________________________________
Altri fatti, strettamente connessi a quelli di causa, sono stati, invece,
fonte di danno per il convenuto, sig. _______________________ Più
precisamente _________________________________________________
Il convenuto, pertanto, ha dovuto
____________________________________________________________
Tanto premesso, il/la sig./sig.ra _______________________, ut
rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna e chiede l’accoglimento
delle seguenti
CONCLUSIONI
Ciò premesso, il/la sig./sig.ra __________________, come in epigrafe
rappresentato, difeso e domiciliato, rassegna e chiede l’accoglimento
delle seguenti
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria
domanda, eccezione, deduzione e difesa:
1) accertare e dichiarare, per tutte le ragioni di fatto e di diritto
sopra esposte _________________ e, per l’effetto,
________________________________;
2) accertare e dichiarare, ai sensi dell’art._______;
46
3) rigettare tutte le domande, anche istruttorie, formulate dal
ricorrente in quanto infondate, in fatto ed in diritto e, comunque, non
provate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CNPA,
come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Si allegano e si offrono in comunicazione, mediante deposito in
Cancelleria, i seguenti documenti:
I) originale ricorso introduttivo notificato il _______;
II) ________________________________________.
Si chiede che venga ammesso l’interrogatorio formale del ricorrente sulla
seguente circostanza:
1) Vero che _________________________________________________________.
Si chiede, inoltre di essere ammessi alla prova contraria e diretta sulle
circostanze indicate dal ricorrente nel ricorso introduttivo e alla prova
diretta su quelle indicate nella presente memoria difensiva e,
segnatamente, sulle seguenti:
1) Vero che ___________________________________________________________;
2) Vero che _________________________________________________________,
indicando, anche a prova contraria, quale teste il/la sig./sig.ra
_____________________________, residente in ________________________ alla
via _______________________ e il/la sig./sig.ra ________________,
residente in ________________________ alla via _______________________.
Luogo e data.
Avv. _____________________________
47
Atto di appello
CORTE DI APPELLO DI ____________________________.
RICORSO IN APPELLO
AVVERSO l’ordinanza n. ______/_________, emessa dal Tribunale di
______________________ in data _________ e depositata in cancelleria il
__________.
Il/la sig./sig.ra _____________________, nato/a a_________________
il__________ ed ivi residente alla via___________________, n._____, cod.
fisc.: _________________________.elettivamente domiciliato in
___________________alla via _______________________, presso lo studio
legale dell’Avv. ___________, cod. fisc: _______________________ che lo
rappresenta e difende, giusta procura stesa in calce al presente atto -
il quale dichiara, ai sensi degli artt. 133, ult. comma, 134, ultimo
comma e 176, ultimo comma, cod. proc. civ., di volere ricevere presso
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) ____________________
e/o anche presso il numero di fax _____________, tutti gli avvisi.
APPELLANTI
CONTRO
Il/la sig./sig.ra nato/a a ___________________ il __________ ed ivi
residente alla via ________________, n. ____, cod. fisc.:
_______________________ (la ________________ S.p.A., in persona del
legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in
___________________, piazza _______________, ________________)
APPELLATO
PREMESSO CHEil/la
sig./sig.ra___________________________ha_________________________________
____;
48
a fronte della condotta di parte convenuta, adivano ex art. 702-bis e ss.
cod. proc. civ. il ______________, sostenendo
che_______________________________________________________________;
in data _______, il Tribunale di _____________ depositava in cancelleria
l’ordinanza n. _______/_______ con cui rigettava la domanda spiegata
dagli odierni appellanti.
Tutto ciò premesso, in riforma dell’impugnata sentenza si spiegano i
seguenti
MOTIVI DI APPELLO
Nel giudizio di prime cure gli odierni appellanti hanno sempre
sostenuto_____________________________;
Nella ordinanza impugnata si legge che il ______________________.
La posizione del Tribunale non può essere condivisa in quanto:
L' appellanti in epigrafe indicato, ut supra rappresentato e difeso,
riportandosi, altresì, a tutte le tesi ed istanze contenute negli scritti
difensivi del primo giudizio che si intendono qui ripetuti e trascritti,
CITA
Il/la sig./sig.ra________________elettivamente domiciliato in
_______________, alla via _____________, presso lo studio legale del suo
procuratore costituito, avv. _______________, a comparire dinanzi alla
corte di Appello di ________________, all’udienza del ______________-
davanti alla Sezione ed al Giudice che verranno designati ai sensi
dell’art. 168 bis cod. proc. civ., ora e luogo di rito, con l’invito a
costituirsi nel termine di 20 giorni prima di tale udienza ai sensi e
nelle forme di cui all’art. 166 cod. proc. civ., con l’avvertimento che
la mancata costituzione in giudizio entro il detto termine comporta le
decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e che non comparendo
verrà dichiarato contumace e si procederà comunque in sua assenza per
sentire accogliere le seguenti
49
CONCLUSIONI
accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente
appello e per l’effetto riformare la sentenza impugnata, il tutto con
vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si depositano:
1) sentenza appellata;
2) fascicolo relativo al giudizio di primo grado;
3) ____________________________________________________.
In via istruttoria si chiede l’ammissione dei seguenti mezzi di prova:
1)ordinare a_______________________ di esibire_________________________;
2) disporre consulenza tecnica al fine di verificare __________________;
3) ____________________________________________________________________.
Luogo e data.
Avv. _______________________________
50
Comparsa di risposta in appello
CORTE DI APPELLO DI ___________________________.
COMPARSA D’APPELLO (1)
Nella causa recante n. __________ R.G. promossa DA
Il/la sig./sig.ra _________________, nato/a a _________________il
______________ ed ivi residente alla via______________, n. _____, cod.
fisc.: ____________________ e dalla Sig. ra ________________, nata a
_______________, il _________ ed ivi residente in _________________, alla
via ___________________, n. ____, cod. fisc.: ____________________ contro
il/la sig./sig.ra _________________, cod. fisc.: ______________,
domiciliato a _________________, alla via ___________________, n. _____,
presso e nello studio dell’Avv. ________________, cod. fisc:
________________________ che lo rappresenta e difende, giusta procura
stesa in calce al (a margine del) presente atto - il quale dichiara, ai
sensi degli artt. 133, ult. comma, 134, ultimo comma e 176, ultimo comma,
cod. proc. civ., di volere ricevere presso l’indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) ___________________ e/o anche presso il
numero di fax _______________, tutti gli avvisi relativi ai provvedimenti
che saranno adottati dal Giudicante.
PREMESSO CHE
I sig.ri _________________ con atto di citazione notificato in data
__________ hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
_________________ il/la sig./sig.ra _______________ per procedere a
________________.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio ed istruita la causa con
l’escussione dei ___________________e la produzione di ______________, il
Tribunale di ______________, con ordinanza n. ________, emessa ex art.
702-bis cod. proc. civ. il ___________, ha disposto_______________ ed ha
51
______________________
I Sig. ri ___________________________, ritenendo che ______________, ha
proposto appello nei confronti di ______________________ convenendolo in
giudizio per l’udienza del ______________________(2)
DIRITTO
Il/la sig./sig.ra ______________________contesta la domanda di riforma
dell’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale di ______________________
ha correttamente ______________________________________
P.Q.M.
chiede che Ill.ma Corte d’Appello di __________________________ respinta
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvedere:
___________________________________________:
- rigettare l’appello proposto da ______________________________, con
vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio.
Luogo e data.
Avv. ________________________________
Note (1) L'art. 347 c.p.c. – Forme e termini della costituzione in appello-, stabilisce, al primo comma che, la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Al secondo comma che l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza appellata. Al terzo comma che il cancelliere provvede a norma dell'art. 168 c.p.c. e richiede la trasmissione del fascicolo d'ufficio al cancelliere del giudice di primo grado. In base all'art. 123 bis delle disp. att. cod. proc. civ.- Trasmissione del fascicolo d’ufficio al giudice superiore-, se l'impugnazione è propostacontro una sentenza non definitiva, non si applicano le disposizioni degliart. 347, ultimo comma e 369, ultimo comma, cod. proc. civ. Tuttavia ilgiudice dell'impugnazione può, se lo ritiene necessario, richiede la tra-smissione del fascicolo d'ufficio, ovvero ordinare alla parte interessata diprodurre copia di determinati atti.
(2)Secondo gli artt. 165 e 347 cod. proc. civ.,l’osservanza del termine in costituzione in appello da parte dell’appellante è quello in cui si realizza non l'effetto anticipato e provvisorio a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del pro cedimento di notificazione nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità .
PARTE TERZA
52
Controversie disciplinate dal rito ordinario di cognizione
Indice delle formule
Ordine di rinnovazione dell’atto di citazione
Atto di citazione
Comparsa di costituzione e risposta
Nota di iscrizione a ruolo
Richiesta di autorizzazione al ritiro del fascicolo di parte
Provvedimento di autorizzazione al ritiro del fascicolo di parte
Richiesta dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Provvedimento di concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod.
proc. civ.
Memoria autorizzata ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
Comparsa conclusionale
Memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ.
Ricorso per la prosecuzione del processo sospeso
Provvedimento di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio
sospeso
Ricorso per la prosecuzione del processo interrotto
Provvedimento di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio
interrotto
Atto di appello
Comparsa di risposta in appello
Ricorso per cassazione
Richiesta di trasmissione del fascicolo alla suprema corte
Controricorso per cassazione
Ordine di rinnovazione dell’atto di citazione
53
TRIBUNALE DI _____________________________.
IL GIUDICE,
dato atto di quanto sopra, sciogliendo la riserva assunta all’udienza del
___/___/_____;
letti gli atti di causa;
rilevato che il convenuto non si è costituito in giudizio;
ritenuta, pertanto, la nullità della citazione, ai sensi del primo comma
dell’art. 164 cod. proc. civ., non risultando rispettato il
____________________,
DISPONE
la rinnovazione dell’atto di citazione a cura di parte attrice entro e
non oltre il __________ di _____giorni e
FISSA
l’udienza del ___/___/_____ per la comparizione del convenuto.
Si comunichi.
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. __________________________
Atto di citazione
54
TRIBUNALE DI _________________________.
ATTO DI CITAZIONE
PER
Il/la sig./sig.ra ______________________, nato/a a __________________
(___), il__/__/______ cod. fisc.: ________________________ e residente in
________________(___), alla via________________, elettivamente
domiciliato in ________________ alla via ________________ n. _____,
presso lo studio legale dell’avv. ____________________, cod. fisc.:
________________ che lo rappresenta e difende, giusta procura stesa in
calce al presente atto - il quale dichiara, ai sensi degli artt. 133,
ult. comma, 134, ultimo comma e 176, ultimo comma, cod. proc. civ., di
volere ricevere presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
____________________________, tutti gli avvisi relativi ai provvedimenti
che saranno adottati dal Giudicante
PREMESSO CHE
Il/la sig./sig.ra ________________________ in data ___/___/______ ha
___________________________________;
Tutto ciò premesso, il/la sig./sig.ra___________________________, ut
supra rappresentato, difeso e domiciliato,
CITA
il/la sig./sig.ra _______________________________a comparire e
costituirsi, ai sensi e nelle forme cui all’art. 166 cod. proc. civ.,
innanzi al Tribunale ___________________, Sezione e Giudice designandi,
all’udienza del giorno ___/___/_____, ore di rito e locali di ordinarie
udienze, con espresso avviso che, non comparendo e non costituendosi
verrà dichiarato contumace e si procederà, comunque, nei suoi confronti
per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
1) piaccia al Tribunale accertare, in via preliminare,
55
_____________________________________;
2) dichiarare
_____________________________________________________________________.
A tale effetto
INVITA
il convenuto a costituirsi in giudizio, nel termine di venti giorni prima
dell’udienza suindicata e nelle forme di cui all’art. 166 cod. proc.
civ., e a comparire all’udienza stessa dinanzi al giudice che sarà
designato ex art. 168 bis cod. proc. civ., con l’espresso avvertimento
che la tardiva costituzione in giudizio determina le decadenze di cui
agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ..
CHIEDE
altresì, l’ammissione della prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) vero che ______________________________________________________;
2) vero che ______________________________________________________;
3) vero che ______________________________________________________.
Indica quali testi:
il/la sig./sig.ra ________________ residente in _____________________alla
via ____________________________;
il/la sig./sig.ra ________________ residente in _____________________
alla via ____________________________, limitatamente ai capitoli sub 2) e
sub 3).
Con riserva di integrazione e precisazione delle conclusioni e delle
istanze istruttorie ai sensi dell’art. 183 cod. proc. civ..
Con vittoria di spese ed onorari.
Luogo e data.
Avv. __________________________________
56
Comparsa di costituzione e risposta
TRIBUNALE DI ______________________________.
Comparsa di costituzione e risposta
Il/la sig./sig.ra ________________, nato/a a _________________ il
___/____/_____, cod. fisc.: _______________, rappresentato e difeso
dall’Avv.______________, cod. fisc.: _______________________, ed
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in___________________
alla via ______________ n. ____ in virtù di procura stesa in calce al
presente atto - il quale dichiara, ai sensi degli artt. 133, ult. comma,
134, ultimo comma e 176, ultimo comma, cod. proc. civ., di volere
ricevere presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
_____________________ e/o anche presso il numero di fax
_________________, tutti gli avvisi relativi ai provvedimenti che saranno
adottati dal Giudicante.
CONTRO
Il/la sig./sig.ra _________________, rappresentato e difeso dall’avv.
______________________________
PREMESSO CHE
con atto di citazione notificato in data ___/___/_____, il/la
sig./sig.ra_________________, conveniva in giudizio avanti codesto On.le
Tribunale ____________________, al fine di ottenere
_______________________ e concludendo
______________________________________________________ .
Con il presente atto si contestano in fatto ed in diritto le affermazioni
di parte attrice.
Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, nella qualità assunta,
insiste per l’accoglimento delle seguenti
57
CONCLUSIONI
Voglia l’Ill.mo Giudice adito accertare e dichiarare
____________________________________________.
Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In via istruttoria si chiede che l’On.le Giudice adito voglia:
- ordinare a_____________________________________________ l’esibizione
delle__________________;
- ammettere la prova testimoniale sui seguenti capitoli:
1) vero che ________________________________________;
2) vero che ________________________________________;
3) vero che ________________________________________.
Indica a testi:
- il/la sig./sig.ra _____________________residente in
_________________ alla via_____________________;
- il/la sig./sig.ra _____________________ residente in
_________________alla via _____________________, limitatamente ai
capitoli sub nn. 1 e 3.
A sostegno dei propri assunti produce inoltre le seguenti prove
documentali:
____________________________________ (all. I);
____________________________________ (all. II);
____________________________________ (all. III).
Salvis Juribus
Luogo e data.
Avv. ___________________________________
58
Nota di iscrizione a ruolo
TRIBUNALE DI ________________________
NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO(1)
Il/la sig./sig.ra __________________, cod. fisc.:_____________________
residente in ___________________ alla via _____________________
rappresentato e difeso dall’avv. ______________________,
CONTRO
il/la sig./sig.ra ____________________, cod. fisc.:
_______________________, residente in ________________alla via
_____________________ rappresentato e difeso dall’avv.
_______________________,
Il sottoscritto procuratore, nell’interesse del suo rappresentato, sig.
__________________,
CHIEDE
che venga iscritta nel ruolo generale la causa ___________________,
avente ad oggetto ________________(2) introdotta con citazione in data
___/___/_____, notificata in data ___/___/_____ e chiamata per la prima
comparizione delle parti all’udienza del ___/___/_____, ore________di
rito.
Luogo e data.
Avv. ___________________________________
NOTE
(1) L'art. 168 cod. proc. civ., - Iscrizione della causa a ruolo e formazione del fascicolo d'ufficio-, stabilisce che all'atto della costituzione dell'attore, o, se questi non si è costituito, all'atto della costituzione del convenuto, su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo, il cancelliere iscrive la causa nel ruolo generale. Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia
59
dell'atto di citazione, delle comparse e delle memorie in carta non bollata, e successivamente i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze.
(2) L’art. 71 contenuto nelle Disposizioni per l’attuazione del codice di proc. Civile prevede che la nota d'iscrizione della causa nel ruolo generale deve contenere l'indicazione delle parti, nonché le generalità ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo, del procuratore che si costituisce, dell'oggetto della domanda, della data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti; inoltre, l’art. 72 sempre delle disp. Att. cod. civ. stabilisce che insieme con la nota d'iscrizione a ruolo la parte deve consegnare al cancelliere il proprio fascicolo. Esso è custodito in unica cartella col fascicolo d'ufficio che il cancelliere forma a norma dell'art. 168, secondo comma, cod. proc. civ. Nella stessa cartella sono custoditi i fascicoli delle parti che si costituiscono successivamente.
60
Richiesta di autorizzazione al ritiro del fascicolo di parte
TRIBUNALE DI _________________________________.
All’Ill. mo Giudice istruttore(1)
Il/la sig./sig.ra _____________________________, nato/a a
_____________________ il ___/___/_____, cod. fisc.:
________________________e il/la sig./sig.ra _______________________nato/a
a ______________ il ___/___/____, rappresentati e difesi
dall’Avv. ._____________________presso il cui studio, in
______________________ alla via ___________________________n. ____, sono
elettivamente domiciliati, giusta delega in calce del _________________
nella causa recante n. _________ di R.G. promosso nei confronti di
______________, nato/a a ________________________ il ___/___/_____, cod.
fisc.: ______________________, rappresentato e difeso dall’Avv.
_____________________________________
CHIEDE
di essere autorizzato a ritirare dalla cancelleria il proprio fascicolo
relativo alla causa sopra indicata, tenuto conto che
__________________________________________________(2).
Luogo e data.
Avv. __________________________________
Note
(1) Ai sensi dell'art. 169 c.p.c.- Ritiro del fascicolo di parte- ., ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Al II comma è previsto che ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'art. 189 cod. proc. civ., ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale. Per il ritiro del proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 cod. proc. civ., la parte deve fare
61
istanza con ricorso al giudice istruttore.Il ricorso e il decreto di autorizzazione sono inclusi nel fascicolo d'uffi-cio. In calce al decreto il cancelliere fa scrivere la dichiarazione di ritirodel fascicolo e annota la restituzione di esso così come recita l’ art. 77 disp. att. c.p.c. (2) Nell’impianto processuale vigente - in particolar modo dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo - opera il principio di acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta immesso nel processo, è acquisito definitivamente alla causa e non può più esserle sottratto. Il giudice, infatti, deve utilizzare le prove raccolte, indipendentemente dalla provenienza delle stesse, dalla parte su cui grava l'onere probatorio. Di conseguenza , sulla parte che nel corso del processo chiede il ritiro del proprio fascicolo, incombe l'onere di depositare copia dei documenti probatori che in esso siano offerti, onde impedire che essa, qualora, in violazione dei principi di lealtà e probità, trascuri di restituire il fascicolo con i documenti precedentemente offerti, risulti impossibile all'altra parte fornire, anche in sede di gravame, le prove che erano desumibili dal fascicolo avversario.
62
Provvedimento di autorizzazione al ritiro del fascicolo di parte
TRIBUNALE DI _______________________________.
Il Giudice Istruttore,
letta l’istanza che precede (oppure) depositata il ___/___/_____
da____________________;
letti gli artt. 169 cod. proc. Civ.(1) e 77 disp. att. cod. proc. civ.(2)
AUTORIZZA
l’avv._______________________________ a ritirare dalla cancelleria il
fascicolo di parte del giudizio n. __________ R.G. tra
__________________________________________________.
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. ___________________________________
NOTE
(1) Secondo l’art. 169 c.p.c. – Ritiro del fascicolo di parte-, ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l'autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga. Ciascuna parte ha la facoltà di ritirare il fascicolo all'atto della rimessione della causa al collegio a norma dell'articolo 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale.
(2) Detta disposizione (art. 77 disp. att. c.p.c.) stabilisce che per ritirare il proprio fascicolo a norma dell'articolo 169 c.p.c., la parte deve fare istanza con ricorso al giudice istruttore. II ricorso e il decreto di autorizzazione sono inclusi nel fascicolo d'ufficio. Il cancelliere, in calce al decreto, fa scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione dello stesso.
63
Richiesta dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
PROCESSO VERBALE D’UDIENZA_____________________________.
Il giorno __________________________________, innanzi al Giudice, dott.
_____________________, sono presenti: l’attore, rappresentato e difeso
dall’avv. __________________________ e il convenuto, rappresentato e
difeso dall’avv. ___________________________________.
Preliminarmente l’avv._______________________, difensore di parte attrice
chiede che ________________________________
L’avv. _________________________, difensore di parte convenuta, si oppone
chiedendo che la concessione dei termini di cui all’art. 183, sesto
comma, cod. proc. civ.
Il difensore di parte attrice nulla si associa alla richiesta dei
termini.
IL GIUDICE
(si riserva)(1)
IL CANCELLIERE IL GIUDICE
_________________ _______________
Note
(1) II giudice può emettere successivamente il provvedimento, riservandosi così la decisione. In tal caso il provvedimento andrà comunicato alle parti a cura della cancelleria.
64
Provvedimento di concessione dei termini ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
TRIBUNALE DI __________________________________.
IL GIUDICE,
sciogliendo la riserva assunta all’udienza del ___/___/_____ letti gli
atti di causa; vista l’istanza di parte convenuta di concessione dei
termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.;
preso atto dell’adesione di parte attrice,
P.Q.M.
letto l’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.,
CONCEDE
alle parti, termine perentorio di:
1) giorni trenta, per il deposito di memorie limitate alle sole
precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle
conclusioni già proposte;
2) ulteriori giorni trenta per replicare alle domande ed eccezioni
nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono
conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione
dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) ulteriori giorni venti per le sole indicazioni di prova contraria e
RINVIA
la causa all’udienza del ___/___/_____.
Si comunichi.
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. _____________________________
65
Memoria autorizzata ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.
TRIBUNALE DI ____________________________________.
NOTE AUTORIZZATE EX ART. 183, SESTO COMMA, COD. PROC. CIV.(1)
PER
il/la sig./sig.ra ___________________, cod. fisc.: ____________________,
residente in ___________________ alla via _________________,
rappresentato e difeso dall’avv._________________________
ATTORE
CONTRO
il/la sig./sig.ra _______________________, cod. fisc.: _________________,
residente in ___________________ alla via _________________,
rappresentato e difeso dall’avv. __________________________
CONVENUTO
PREMESSO
che, fermi tutti i precedenti scritti difensivi, da intendersi qui in
toto riprodotti e trascritti, si contestano, le avverse deduzioni,
eccezioni, domande e difese per le motivazioni già espresse negli atti e
verbali di causa e, al fine di consentire il giudizio di ammissibilità e
rilevanza delle richieste istruttorie di seguito formulate, si compiono
le seguenti osservazioni:
Sull’ammissibilità e rilevanza della produzione documentale, si osserva
che:
_________________________________________________________________________
_____________.
Sull’ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale, si osserva che:
_________________________________________________________________________
______________.
66
Pertanto, si richiede prova testimoniale, in quanto ammissibile e
rilevante, sulle seguenti circostanze:
a) Vero che _________________________________________________________;
b) Vero che _________________________________________________________;
c) Vero che _________________________________________________________.
Si indicano quali testi:
il/la sig./sig.ra _____________________________nato/a a
_________________________ il ___/___/_____ residente in
_______________________________, alla via ___________________________, n.
____(2); limitatamente alle circostanze sub a) e c).
Luogo e data.
Avv. _____________________________________
NOTE
(1) Di seguito si riporta l'art. 183 c.pc.- Prima comparizione delle parti e trattazione della causa-, il quale stabilisce che "All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddìttorìo e, quando occorre, pronuncia, i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'artìcolo 291, primo comma. Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione. Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedere a norma dell'art. 185. Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate. Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentorì: 1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per re plicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall 'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni dì prova contraria. Salva l'applicazione dell'articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l'udienza di cui all'articolo 184 per l'assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e
67
rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni. Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi dì prova con l'ordinanza dì cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell 'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma. Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; ali 'interrogatorio disposto dal giudice istruttore sì applicano le disposizioni dì cui al terzo comma. L'ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del cancelliere entro ì tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente \a sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo dì posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti ".
(2) Alcune precisazioni sui mezzi di prova tratte da pronunce giurisprudenziali: una volta ammessa la prova non è più possibile provvedere all'indicazione dei testi e integrare la lista testi eventualmente indicata tempestivamente e l'unica attività processuale giuridicamente possibile circa le prove ammesse consiste nell'assunzione delle medesime - Cass. civ., sez. Ili, 16 giugno 2005, n. 12959; la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti obiettivi e non apprezzamenti o valutazioni richiedenti conoscenze tecniche o nozioni di esperienza non rientranti nel notorio; ne consegue che il giudice, avvalendosi eventualmente di una consulenza tecnica, può porre i fatti riferiti dal testimone a base degli apprezzamenti e delle valutazioni necessarie per decidere, ma non può chiedere al teste di esprimere valutazioni o apprezzamenti personali -Cass. civ., sez. lav., 8 marzo 2010, n. 5548.
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Comparsa conclusionale
TRIBUNALE DI ___________________________________.
COMPARSA CONCLUSIONALE(1)
G.I. dott. ___________ Udienza di precisazione delle conclusioni il
________ nella causa civile promossa
DA il/la sig./sig.ra ____________________, cod. fisc.:
______________________, residente in ______________ alla via
_______________ (oppure) la società _________________, in persona del
legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
______________________________,
ATTORE
CONTRO
__________________________, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. _____________________________,
CONVENUTO
Ferme tutte le domande, eccezioni, difese rassegnate negli atti e verbali
di causa, il/la sig./sig.ra ________________, al fine di ulteriormente
dimostrare la fondatezza delle proprie conclusioni, spiega le seguenti
osservazioni(2) in merito alla pretesa inammissibilità della domanda
azionata: ____________________________________;
in merito alla fondatezza della pretesa: ___________________________ (3)
Tutto ciò premesso, il/la sig./sig.ra ________________________- ut supra
rappresentato, difeso e domiciliato - insiste per l’accoglimento delle
seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previo rigetto delle avverse eccezioni e
deduzioni ______________________, il tutto con vittoria di spese ed
onorari di giudizio”.
69
Luogo e data.
Avv. _______________________________
Note
(1) L'art. 190 c.p.c. – Comparse conclusionali e memorie- al primo comma recita che "Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni". Secondo la giurisprudenza della Cassazione, è nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini fissati dallo stesso ai sensi dell'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, risultando in tal modo non ammesso ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo così Cass. civ.,sez. Il, 24 marzo 2010, n. 7072.
(2) La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che le comparseconclusionali hanno la funzione di descrivere le ragioni di fattoe di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte e, quindi, non possono contenere domande o eccezioni nuove cheimplichino un ampliamento del thema decidendum, né l'accettazione delcontraddittorio rispetto a domande nuove proposte dalla controparte, essendo detta accettazione attività consentita solo fino al momento dellarimessione della causa al collegio per la discussione così Cass. civ., sez. II ,14 marzo 2006, n. 5478.
(3) Quale atto non sottoscritto dalla parte e, perciò riconducibile alla sola volontà del procuratore, la comparsa conclusionale è non deve contenere dichiarazioni con valore confessorio.
70
Memoria di replica ex art. 190 cod. proc. civ.
TRIBUNALE DI ____________________________________.
MEMORIA DI REPLICA EX ART. 190 COD. PROC. CIV.(1)
G.I. dott. ________________Udienza di precisazione delle conclusioni
il_______nella causa civile promossa
DA____________________, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. ___________________________,
ATTORE
CONTRO
il/la sig./sig.ra _____________________, rappresentato e difeso dall’avv.
____________________________,
CONVENUTO
_______________________, ut supra rappresentato e difeso, esaminata la
comparsa conclusionale depositata in data ___/___/_____ dal
sig.__________________________, rappresentato e difeso dall’avv.
______________________________,
AFFERMA
l’erroneità dell’assunto di parte ________________________ in relazione
a__________________________
Pertanto, premesso il contenuto di tutti i precedenti scritti difensivi
si insiste per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate nella
comparsa conclusionale depositata in data ___/___/_____
Luogo e data.
Avv. __________________________________
71
NOTE
(1) Secondo l'alt. 190 c.p.c. –Comparse conclusionali e memorie- "Le comparse conclusionali debbono essere depositate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla rimessione della causa al collegio e le memorie di replica entro i venti giorni successivi. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni". Secondo Cass. civ., sez. II, 24 marzo 2010, n. 7072 la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati ai sensi dell'articolo 190 cod. proc. civ. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, risultando in tal modo impedito ai difensori delle parti di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale non è riferibile solo all'atto introduttivo del giudizio, ma deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.
72
Ricorso per la prosecuzione del processo sospeso
TRIBUNALE DI ___________________________________.
Ricorso per la prosecuzione del processo recante n. ________ R.G. sospeso
in data ___/___/_____ promossa dal sig. ___________________________, cod.
fisc.: ____________________, residente in ____________ alla via
__________________, rappresentato e difeso dall’avv. ________________,
cod. fisc.: ___________
ATTORE
NEI CONFRONTI DEL
sig.__________________, rappresentato e difeso dall’avv.
__________________, cod. fisc.: ____________
CONVENUTO
PREMESSO CHE
con ordinanza emessa in data ___/___/_____ è stato sospeso il giudizio
(1), in attesa della decisione della controversia civile pendente dinanzi
al _________________ tra ___________________ e ______________.;
Tutto ciò premesso, il/la sig./sig.ra ___________________, come sopra
rappresentato, difeso e domiciliato:
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma fissi, ai sensi dell’art. 297 cod. proc. civ.(2),
l’udienza per la prosecuzione del su indicato giudizio.
Luogo e data.
Avv. ___________________________________
NOTE
73
(1 ) L’art. 395 c.p.c. – Sospensione necessaria- prevede che il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa. Secondo una pronuncia giurisprudenziale di legittimità (Cass. civ., sent. n. 11463 del 2004) si è chiarito che i presupposti per la sospensione necessaria del processo, sono sia la pendenza dinanzi allo stesso o ad altro giudice di una controversia avente ad oggetto questioni pregiudiziali rispetto a quelle dibattute nel giudizio da sospendere, ma oggettivamente diverse da tali ultime questioni, sia la mancata sottoposizione della questione pregiudiziale anche all'esame del giudice che dovrebbe, in ipotesi, procedere alla sospensione, poiché, in tal caso, essendo egli investito della questione, ha il potere di decidere, a meno che non ricorra, con le altre controversie, un'ipotesi di riunione, di litispendenza o di continenze di causa.
(2) Secondo la nuova formulazione dell'art. 297 cod. proc. civ.- Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione-, se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi (in precedenza erano sei) dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 cod. proc. pen. o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295 cod. proc. civ.. Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione. L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale. Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.
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Provvedimento di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso
TRIBUNALE DI _________________________________.
Il dott. _________________________ in funzione di
_______________________,letta l’istanza che precede; letto l’art. 297
cod. proc. civ.(1),
FISSA
l’udienza del ___/___/_____, ore_________per la comparizione personale
delle parti e
CONCEDE
a parte ricorrente termine sino al ___/___/___ per la notifica del
ricorso e del presente decreto a parte convenuta.
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. ___________________________
Note
(1) Secondo la nuova formulazione dell'art. 297 c.p.c. – Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione -, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di tre mesi (in precedenza erano sei) dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'art. 3 c.p.c. o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295 cod. proc. civ. Il II comma, prevede che nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione. Il III comma, stabilisce che l'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale. Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, è notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.
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Ricorso per la prosecuzione del processo interrotto
TRIBUNALE DI ___________________________________.
Ricorso per la prosecuzione del processo recante n. ___________ R.G.
interrotto in data ___/___/_____ promossa dal
sig._______________________, cod. fisc.: _________________, residente in
_____________ alla via_____________________in persona del legale
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv.
_______________________, cod. fisc.: ____________________________
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
________________________, rappresentato e difeso dall’avv. _____________,
cod. fisc.: ______________
CONVENUTO
PREMESSO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data ___/___/_____ è stato dichiarato interrotto
il giudizio (1), avendo, l’avv. ____________, dichiarato che il proprio
assistito è deceduto in data ___/___/_____
Tutto ciò premesso, il/la sig./sig.ra _____________________, nella
qualità di titolare _____________________, come sopra rappresentato,
difeso e domiciliato:
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma fissi, ai sensi dell’art. 302 cod. proc. civ (2),
l’udienza per la prosecuzione del suindicato giudizio.
Luogo e data.
Avv. ___________________________
76
Note
(1) Al primo comma l'art. 300 c.p.c. – Morte o perdita della capacità della parte costituita o del contumace-, prevede che se alcuno degli eventi previsti nell'articolo precedente (299c.p.c., morte o perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti o del suo rappresentante legale o cessazione della rappresentanza) si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Il comma secondo, invece, dispone che dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione.La legge di riforma n. 69 del 2009 ha sostituito il quarto comma dell'art. 300 c.p.c. con il seguente: se l'evento riguarda la parte dichiarata contumace il processo è interrotto dal momento in cui il fatto interruttivo è documentato dall’altra parte, o è notificato ovvero è certificato dall'ufficiale giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui all'art. 292 c.p.c. – Notificazione e comunicazione di atti al contumace-.
(2)Secondo l’art. 302 c.p.c.–Prosecuzione del processo-,la costituzione per proseguire il processo può avvenire all'udienza o a norma dell'art 166 c.p.c. Se non è fissata alcuna udienza, la parte può chiedere con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale la fissazione dell'udienza.
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Provvedimento di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio interrotto
TRIBUNALE DI ______________________________________.
Il Giudice, nella persona del Dott.___________________ in funzione di
Giudice unico______________,letta l’istanza che precede; e letto l’art.
302 cod. proc. Civ.
FISSA
l’udienza del ___/____/_____, per la comparizione personale delle parti e
CONCEDE
a parte ricorrente termine sino al ___/___/_____ per la notifica del
ricorso e del presente decreto a parte convenuta.
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. _______________________________________
78
Atto di appello
CORTE DI APPELLO DI _________________________________.
ATTO DI APPELLO(1)
PER
Il/la sig./sig.ra ____________________, nato/a a __________________ il
___/___/_____ ed ivi residente alla via ____________________, n.
_________________, cod. fisc.: ____________________ elettivamente
domiciliato in _________________________alla via ______________________,
presso lo studio legale dell’avv. ___________________, cod. fisc.:
_________________ che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce
al presente atto - il quale dichiara, ai sensi degli artt. 133, ult.
comma, 134, ultimo comma e 176, ultimo comma, cod. proc. civ., di volere
ricevere gli avvisi presso l’indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) _______________________ e/o anche presso il numero di fax
____________________
APPELLANTI
CONTRO
il/la sig./sig.ra______________________________
APPELLATO
AVVERSO
la sentenza n. _________/___________, emessa dal Tribunale di ___________
in data ___/___/_____ e depositata in cancelleria il ___/___/_____;
PREMESSO CHE
il/la sig./sig.ra _______________________, adiva il Tribunale
di____________________, sostenendo che
________________________________________________________;
in data ___/___/_____, il Tribunale di ______________________ depositava
in cancelleria la sentenza n. _______/_______. con cui rigettava la
79
domanda spiegata dagli odierni appellanti;
Tutto ciò premesso, in riforma dell’impugnata sentenza si spiegano i
seguenti
MOTIVI DI APPELLO
Nel giudizio di prime cure gli odierni appellanti hanno sempre sostenuto
____________________________;
Nella sentenza impugnata si legge che il
______________________________________________________.
La motivazione del Tribunale merita censura in quanto:
1. ______________________________________________________________;
2. ______________________________________________________________;
3. ______________________________________________________________.
Tutto ciò premesso, ut supra rappresentati e difesi, riportandosi, a
tutte le tesi ed istanze contenute negli scritti difensivi del primo
giudizio che si intendono qui ripetuti e trascritti,
CITANO
Il _________________________, in persona del legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliato in __________________, alla via
_________________, presso lo studio legale del suo procuratore
costituito, avv. __________________, a comparire dinanzi alla corte di
Appello di _______________, all’udienza del __/___/_____ davanti alla
Sezione ed al Giudice che verranno designati ai sensi dell’art. 168 bis
cod. proc. civ., ora e luogo di rito, con l’invito a costituirsi nel
termine di 20 giorni prima di tale udienza ai sensi e nelle forme di cui
all’art. 166 cod. proc. civ., con l’avvertimento che la mancata
costituzione in giudizio entro il detto termine comporta le decadenze di
cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ. e che non comparendo verrà
dichiarato contumace e si procederà comunque in sua assenza per sentire
accogliere le seguenti
80
CONCLUSIONI
accogliere, per i motivi di fatto e di diritto rassegnati, il presente
appello e per l’effetto riformare la sentenza impugnata, il tutto con
vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
Si depositano:
- sentenza appellata;
- fascicolo relativo al giudizio di primo grado;
- ____________________________________.
In via istruttoria si chiede ammettersi - poiché indispensabili ex art.
345 cod. proc. civ., per i motivi esposti al punto _____ del presente
atto di appello - dei seguenti mezzi di prova (2):
- ordinare a_______________ di esibire ________________________;
- disporre consulenza tecnica al fine di verificare,
_____________________________________.
Luogo e data.
Avv. ___________________________________
Note
1 L'art. 327 c.p.c. – Decadenza dall’impugnazione – stabilisce che, a prescindere dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei nn. 4 e 5 dell'alt. 395 c.p.c. non possono proporsi dopo che siano decorsi sei mesi (i termini prima della legge di riforma n. 69 del 2009 erano di un anno) dalla pubblicazione della sentenza.Detta disposizione non si applica quando la parte contumace prova di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione della stessa, per nullità della notificazione degli atti di cui all'art. 292 c.p.c. – Notificazione e comunicazione di atti al contumace.Inoltre, secondo l’art. 339 c.p.c.- Appellabilità delle sentenze-, possono essere impugnate con appello le sentenze pronunciate in primo grado, purché l'appello non sia non ammesso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'art. 360 II co., c.p.c.. Inappellabile è la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equità a norma dell'art. 114 c.p.c. Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'art. 113, II co., c.p.c. sono appellabili soltanto per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.
(2) L'art. 345 c.p.c. – Domande ed eccezioni nuove – stabilisce che nel giudizio d'appello non possono presentasi domande nuove e, se presentate, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono, tuttavia,
81
chiedersi gli interessi, i frutti e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni patiti dopo la sentenza stessa. Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge di riforma 18 giugno 2009, n. 69, non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga essenziali ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può comunque deferirsi sempre il giuramento decisorio.
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Comparsa di risposta in appello
CORTE DI APPELLO DI ______________________________.
COMPARSA D’APPELLO
Nella causa n. _______________R.G. promossa da
Il/la sig./sig.ra ________________, nato/a a ________________, il
___/____/______ ed ivi residente in __________________, alla via
_______________, n. _____, cod. fisc.: ________________ contro il/la
sig./sig.ra ________________, cod. fisc.: _____________________,
domiciliato a _________________, alla via __________________, n. ____,
presso e nello studio dell’avv. ___________________, cod. fisc.:
________________________ che lo rappresenta e difende, giusta procura
stesa in calce al presente atto - il quale dichiara, ai sensi degli
artt. 133, ult. comma, 134, ultimo comma e 176, ultimo comma, cod. proc.
civ., di volere ricevere presso l’indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) __________________ e/o anche presso il numero di fax
________________, tutti gli avvisi.
PREMESSO IN FATTO E DIRITTO
I sig.ri ______________________________ con atto di citazione notificato
in data ___/___/_____ hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di
________________ il/la sig./sig.ra ______________ per procedere a
___________________________________
Instauratosi regolarmente il contraddittorio ed istruita la causa con
l’escussione dei __________________ e la produzione di ________________,
il Tribunale di _________________, con sentenza n. ___________, emessa il
________, ha disposto _____________________ ed ha
_________________________________
I sig. ri ______________________, ritenendo che _____________________, ha
83
proposto appello nei confronti di ____________________ convenendolo in
giudizio per l’udienza del ___/___/_____.
Il/la sig./sig.ra ___________________contesta la domanda di riforma della
sentenza impugnata in quanto il Tribunale di __________________ ha
correttamente ____________________________
P.Q.M.
chiede che Ill.ma Corte d’Appello di _________________ respinta ogni
contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia così provvedere,
rigettando l’appello proposto da _____________________, con vittoria di
spese diritti ed onorari del presente giudizio.
Luogo e data.
Avv. ________________________________
84
Ricorso per cassazione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
RICORSO PER CASSAZIONE(1)
PER
Il/la sig./sig.ra _________________, elettivamente domiciliato in Roma,
alla via ______________ presso lo studio legale dell’avv.
_________________, cod. fisc.: ___________________che lo rappresenta e
difende in forza di mandato a margine del presente atto;
RICORRENTE
CONTRO
il/la sig./sig.ra.__________________, elettivamente domiciliato/a in
Roma, alla via _______________ presso lo studio legale dell’avv.
_______________________
RESISTENTE
PER LA CASSAZIONE
del provvedimento emesso dal _____di _________, il __________, e
notificata al ricorrente ___/___/_____
PREMESSO
che, in data ___/___/___, il ____________________(esposizione sommaria
dei fatti della causa) (2).
Tutto ciò premesso, il/la sig./sig.ra ___________________, ut supra
rappresentato e difeso, propone ricorso per la cassazione avverso il
_____________emesso dal ____ di ____________, il _________, nell’ambito
del procedimento R.G. ______ /______, per i seguenti
MOTIVI (2)(3)
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. ____________________
DELLA LEGGE ___________________(3):
85
VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART.____________ COD. PROC. CIV. -
NULLITÀ DEL PROCEDIMENTO E DELL’IMPUGNATO PROVVEDIMENTO(3).
La corte di merito ha ritenuto provato _________________________________
La corte, inoltre, ha ritenuto erroneamente ammissibile la deposizione
del teste __________, che ha affermato che “________________”, pur avendo
egli un interesse al processo a norma dell’art. 246 cod. proc. civ.
Per i motivi sopra illustrati, il/la sig./sig.ra
________________________, ut supra rappresentato e difeso,
CHIEDE
che la Corte Suprema cassi l’impugnato provvedimento, con condanna del
resistente al pagamento delle spese di giudizio.
Si depositano (4):
1) fascicolo di parte del precedente grado di giudizio;
2) copia autentica del provvedimento impugnato;
3) copia della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio alla
Corte di cassazione
Luogo e data.
Avv. ____________________________
Note
1 Il nuovo art. 360-bis c.p.c., - Inammissibilità del ricorso- recita che il ricorso è inammissibile:
(1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto inmodo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi nonoffre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa;
(2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazionedei princìpi regolatori del giusto processo.Il primo comma dell'art. 376 c.p.c. è stato così sostituito dall’art. 47, co I, lett. b), della L. 18 giugno, n.69 con il seguente:"II primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 374, assegna i ricorsi ad apposita sezione, che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5). Se la sezione non definisce il giudizio, gli atti sono rimessi al primo presidente, che procede all'assegnazione alle sezioni semplici". L'art. 380c.p.c. –Deliberazione della sentenza- è stato sostituito con il seguente:"Art. 380-bis - Procedimento per la decisione sull'inammissibilità del ricorso e
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per la decisione in camera di consiglio-, il relatore della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, primo periodo, se appare possibiledefinire il giudizio ai sensi dell'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia. 11 presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte. Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto e la relazione sono comunicati al pubblico ministero e notificati agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare, il primo conclusioni scritte, e i secondi memorie, non oltre cinque giorni prima e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.Al III comma prosegue, “se il ricorso non è dichiarato inammissibile, il relatore nominato ai sensi dell'articolo 377, primo comma, ultimo periodo, quando appaiono ricorrere le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), deposita in cancelleria una relazione con la concisa esposizione dei motivi in base ai quali ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio e si applica il secondo comma.Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 2) e 3), la Corte rinvia la causa alla pubblica udienza". All’art. 375 c.p.c.. –Pronuncia in camera di consiglio-, sono state introdotto le seguenti modificazioni:1) il n. 1) del primo comma è sostituito dal seguente:"1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360"2) il numero 5) del primo comma è sostituito dal seguente:"5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso inci-dentale per manifesta fondatezza o infondatezza".All'ordinamento giudiziario -r.d. 30.1.1941, n. 12-, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:"Art. 67-bis. - Criteri per la composizione della sezione prevista dal-l'articolo 376 del codice di procedura civile-. — 1. A comporre la sezione prevista dall'articolo 376, primo comma, del codice di procedura civile, sono chiamati, di regola, magistrati appartenenti a tutte le sezioni". Ai sensi dell'art 360 c.p.c. –Sentenze impugnabili e motivi di ricorso-,"Le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado possono essere impugnate con ricorso per cassazione: 1) per motivi attinenti alla giurisdizione; 2) per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; 3) per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; 4) per nullità della sentenza o del procedimento; 5) per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Può inoltre essere impugnata con ricorso per cassazione una sentenza appellabile del tribunale, se le partì sono d'accordo per omettere l'appello; ma in tal caso l'impugnazione può proporsi soltanto a norma del primo comma, n. 3). Non sono immediatamente impugnabili con ricorso per cassazione le sentenze che decidono di questioni insorte senza definire, neppure parzialmente, il giudizio. Il ricorso per cassazione avverso tali sentenze può essere proposto, senza necessità dì riserva, allorché sia impugnata la sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio. Le disposizioni di cui al primo comma e terzo comma si applicano alle sentenze ed ai provvedimenti diversi dalla sentenza contro i quali è ammesso il ricorso per cassazione per violazione di legge2 Riguardo al contenuto del ricorso, l'art. 366 c.p.c. –Contenuto del ricorso, prevede che il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti; 2) l'indicazione della sentenza o decisione impugnata; 3) l'esposizione sommaria dei fatti della causa; 4) i motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, secondo quanto previsto dall'articolo 366 bis cod. proc. civ. (norma abrogata dalla riforma del 2008); 5) l'indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda. Se il ricorrente
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non ha eletto domicilio in Roma, le notificazioni gli sono fatte presso la cancelleria della Corte di Cassazione. Nel caso previsto nell'articolo 360, secondo comma, l'accordo delle parti deve risultare mediante visto apposto sul ricorso dalle altre parti o dai loro difensori muniti di procura speciale, oppure mediante atto separato, anche anteriore alla sentenza impugnata, da unirsi al ricorso stesso. Le comunicazioni della cancelleria e le notificazioni tra i difensori di cui agli articoli 372 e 390 possono essere fatte al numero di fax o all'indirizzo di posta elettronica indicato in ricorso dal difensore che così dichiara di volerle ricevere, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente. Si applicano le disposizioni richiamate dal secondo comma dell'art. 176 cod. proc. civ.
(3) Con l’introduzione della legge 18 giugno 2009, n. 69 si è abrogato l'art. 266-bis cod. proc. civ. che disciplinava la formulazione dei motivi di ricorso. Tale articolo, inserito dall'art. 6 del d. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, prevedeva che nei casi indicati dall'art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3) e 4)-vale a dire, rispettivamente, per motivi attinenti alla giurisdizione; per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza; per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro; per nullità della sentenza o del procedimento-, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., cioè in caso di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, l'illustrazione di ciascun motivo doveva contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assumeva omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rendeva inidonea a giustificare la decisione. Intenzione del legislatore della riforma del 2006 era quella disincentivare, tramite un'immediata reiezione in rito, i ricorsi per i quali il difensore del ricorrente non era stato capace di tradurre la propria denuncia in un'apposita domanda. Ad ogni motivo doveva corrispondere un quaestio juris , che era conveniente evidenziare sotto il profilo grafico. Tutto ciò tanto per il ricorso principale quanto per quello incidentale.La suddetta abrogazione ha determinato un intervento anche all’art. 375 cod. proc. civ. , sostituito dall'art. 9 del d. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, al quale sono state introdotte le seguenti modificazioni: 1) al primo comma, il n. 1) è sostituito dal seguente: "1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'articolo 360"; 2) al primo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente: "5) accogliere o rigettare il ricorso principale e l'eventuale ricorso incidentale per manifesta fondatezza o infondatezza".
(4) Secondo una pronuncia giurisprudenziale (Cass. civ., sez. I, 17 giugno 2009, n. 14080) è ammissibile la produzione documentale in sede di giudizio di legittimi-tà del decreto di esproprio intervenuto dopo la chiusura del procedimento di merito, non operando, per la natura giuridica di condizione dell'azione del provvedimento ablatorio, i divieti ed i limiti imposti dall'art. 372 cod. proc. civ..
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Richiesta di trasmissione del fascicolo alla suprema corte di
Al Sig. Cancelliere ____________________________
Il/la sig./sig.ra _______________________, cod. fisc.:
_____________________, elettivamente domiciliato in ______________, alla
via _________________presso lo studio legale dell’avv.
__________________, che lo rappresenta e difende in forza di mandato a
margine del presente atto, avendo proposto ricorso per cassazione avverso
la sentenza n. ______________ del __________, depositata il __________,
con ricorso notificato in data ___/___/_____
CHIEDE
alla S.V. di voler trasmettere, ai sensi e per gli effetti del terzo
comma dell’art. 369 cod. proc. civ.(1) , il fascicolo del processo
recente n.________di R.G. (______ c/______) alla Cancelleria presso la
Suprema Corte di Cassazione.
Luogo e data.
Avv. ________________________
Note
(1 ) Il terzo comma dell’art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso-, prevede che iI ricorrente deve chiedere alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata o del quale si contesta la giurisdizione la trasmissione alla cancelleria della Corte di Cassazione del fascicolo d'ufficio; tale richiesta è restituita dalla cancelleria al richiedente munita di visto, e deve essere depositata insieme col ricorso.
Secondo la giurisprudenza della Cassazione la regola formale richiedente l'autenticità del documento è dettata a disciplina e salvaguardia della fedeltà documentale. Non sono, pertanto, consentite forme alternative o equipollenti, quali il deposito di una copia priva della attestazione della autenticità o la conoscenza della sentenza impugnata desumibile da altri atti del processo. La sanzione della improcedibilità, quindi, non può essere evitata con il deposito della copia della sentenza da parte del con-troricorrente, o con il rinvenimento della stessa nel fascicolo d'ufficio, Cass. civ., sez. II, 21 marzo 2007, n. 6690.
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Controricorso per cassazione
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
CONTRORICORSO PER CASSAZIONE(1)
Il/la sig./sig.ra______________________ elettivamente domiciliato in
Roma, alla via __________________ presso lo studio legale dell’avv.
_________________ cod. fisc.: _____________________ che ha chiesto la
cassazione della sentenza del ____ di _______________, n. ___________,
emessa il ____________e notificata in data _______________
PREMESSO IN FATTO CHE
con atto di citazione notificato il ______________ ha convenuto in
giudizio il/la sig./sig.ra ________________ innanzi al ________________
di __________________per___________________;
radicatosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto ha eccepito che
_____________________________;
il Giudice di ____________________, con sentenza n. ____________, emessa
in data ________________, ha___________________________________________;
avverso detta sentenza è stato proposto dal sig. ____________________
appello principale, con atto notificato in data _________, e dal sig.
_________________ appello incidentale, con atto del ___________;
La Corte d’Appello di _______________, con sentenza n. ____________,
emessa il _________e notificata in data _______________, ha
_________________________________;
avverso tale sentenza, il/la sig./sig.ra _______________________, con
atto notificato in data _____________, ha proposto ricorso per
cassazione, chiedendo a codesta Suprema Corte di cassare la sentenza
impugnata sopra indicata con condanna __________________ alle spese del
giudizio di cassazione;
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a base di tale ricorso ha posto i seguenti motivi:
________________________________________________;
Per i motivi sopra illustrati, il/la sig./sig.ra ____________________, ut
supra rappresentato e difeso,
CHIEDE
che la Corte Suprema voglia rigettare il suddetto ricorso e condannare
il/la sig./sig.ra________________ alle spese del presente giudizio.
Si deposita:
_________________;
_________________;
_________________.
Dichiara di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria e le
notificazioni tra i difensori di cui agli artt. 372 e 390 cod. proc. civ.
al seguente indirizzo di posta elettronica:
_____________@____________.it.
Luogo e data.
Avv. _______________________________
Note
(1) L'art. 370 c.p.c. – Controricorso- ., prevede che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può esibire memorie, ma soltanto prendere parte alla discussione orale. Al controricorso si applicano le norme degli artt. 365 e 366 c.p.c. in quanto è possibile. Il controricorso è depositato nella cancelleria della corte entro venti giorni dalla notificazione, insieme con gli atti e i documenti e con la procura speciale, se conferita con atto separato.
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PARTE QUARTA
Controversie disciplinate dal rito del lavoro
Indice delle formule
Ricorso introduttivo
Decreto di fissazione di udienza
Memoria difensiva
Fissazione di nuova udienza a seguito di proposizione di domanda
riconvenzionale
Ordinanza ammissiva di mezzi istruttori d’ufficio
Istanza per il pagamento di una provvisionale
Ordinanza che dispone il pagamento di una provvisionale
Istanza per il pagamento di somme non contestate
Ordinanza che dispone il pagamento di somme non contestate
Dispositivo (con motivazione contestuale)
Ricorso in appello
Memoria difensiva di costituzione dell’appellato
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Ricorso introduttivo
TRIBUNALE DI ________________________________.
RICORSO
PER
______________ nato/a a _____________ il ________ residente a __________
alla via ___________n. ___ cod. fisc.:______________, elettivamente
domiciliato in _________. alla via ____________. presso e nello studio
dell’Avv. ___________ cod. fisc.: _____________ in forza di procura in
calce al presente atto - il quale dichiara, ai sensi degli artt. 133,
ult. comma, 134, ultimo comma e 176, ultimo comma, cod. proc. civ., di
volere ricevere presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
________________ e/o anche presso il numero di fax _________________,
tutti gli avvisi.
RICORRENTE
CONTRO
Il/la sig./sig.ra _______________, in persona del legale rappresentante
pro-tempore residente in ____________ alla via _____________n. ______
CONVENUTA
PREMESSO CHE
indicare i fatti e le ragioni di diritto posti alla base della domanda,
ivi comprese, se del caso, le norme del CCNL che si assumano violate.
Tanto premesso, il/la sig./sig.ra _________________, come sopra
rappresentato e difeso
RICORRE
il/la sig./sig.ra_____________ assistito dal sottoscritto procuratore,
ricorre a codesto tribunale in funzione di giudice del lavoro affinché,
fissata l’udienza di discussione a norma dell’art. 415, c. 2º c.p.c.,
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voglia _____________________
IN VIA ISTRUTTORIA
indicare, a pena di decadenza, la prova per interrogatorio formale o per
testi, precisando i capitoli di prova ed i nomi dei testimoni; ovvero,
chiedere l’esibizione in giudizio di documenti in possesso della
controparte o di un terzo, chiedere eventuale consulenza tecnica
d’ufficio, ecc.
Si offrono in comunicazione:
Luogo e data.
Avv. ___________________________
94
Decreto di fissazione di udienza
TRIBUNALE DI ________________________________.
Il Giudice, dott. _______________________, letto il ricorso che precede;
visto l’art. 415 cod. proc. civ.,
FISSA
l’udienza del ___/___/_____, ore ________di rito, per la comparizione
personale delle parti e
CONCEDE
al ricorrente termine sino al ___/___/_____, per la notifica del ricorso
e del presente decreto a parte convenuta.
Luogo e data.
IL GIUDICE
dott. ____________________________
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Memoria difensiva
TRIBUNALE DI _____________________________________.
MEMORIA DIFENSIVA
PER
Il/la sig./sig.ra________________, nato/a a________________il
___/___/_____, cod. Fisc:________________, residente in____________ alla
via __________________, n._____ e domiciliato in presso e nello studio
dell’Avv. _____________, cod. Fisc.: ___________________che lo
rappresentanta e difende in virtù di procura in calce dell'originale del
presente atto - il quale dichiara, ai sensi degli artt. 133, ult. comma,
134, ultimo comma e 176, ultimo comma, cod. proc. civ., di volere
ricevere presso l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
___________________e/o anche presso il numero di fax_________________,
tutti gli avvisi relativi ai provvedimenti che saranno adottati dal
Giudicante, convenuto nella causa n. _____/_____R.G.
CONTRO
Il/la sig./sig.ra______________, nato/a a _______________ il
___/___/_____ residente a______________ alla via ___________ n. ___ cod.
Fisc.: ________________ elettivamente domiciliato in______________alla
via______________ n. ___, presso lo sudio dell’Avv. __________________
del foro di________________ che lo rappresenta e difende
PREMESSO CHE
il ricorrente, con ricorso depositato in data_____________e notificato il
__________, che sia dia qui per interamente trascritto e riportato ha
sostenuto di non aver mai ricevuto______________, richieste in tal senso;
il ricorrente, ha chiesto la condanna dell'odierno esponente al pagamento
della complessiva somma di euro ________________, per differenze
retributive e TFR ed a titolo di straordinario, maturati ma non
96
corrisposti, oltre a rivalutazione ed interessi e vittoria di spese;
che le domande proposte dal ricorrente sig._____________, sono tutte
infondate sia in fatto che in diritto
OSSERVA PRELIMINARMENTE
Si eccepisce innanzitutto la nullità del ricorso introduttivo per mancata
indicazione degli elementi di fatto e di diritto sulle quali questa si
fonda.
Parte ricorrente, infatti, pur rilevando che _____________________,
omette di indicare _________________
MERITO
Ferma restando la suesposta eccezione di nullità del ricorso
introduttivo, si rileva l’assoluta infondatezza della pretesa del
ricorrente dato che, non solo non è rispondente al vero che ha
________________, ma non risulta neppure che abbia
_________________________________________ .
Tanto premesso si rassegnano le seguenti conclusioni:
Voglia l’Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via preliminare: dichiarare la nullità del ricorso introduttivo;
2) nel merito: rigettare la domanda proposta da __________________,
perché infondata in fatto ed in diritto.
Condannare, in ogni caso, il ricorrente al pagamento di spese, competenze
e onorari di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ci si oppone alla produzione del _________________ da parte del
ricorrente atteso che ______________
Si allegano e si offrono in comunicazione, mediante deposito in
Cancelleria, i seguenti documenti:
1) ricorso introduttivo con mandato in calce;
2) _____________________________________.
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Si chiede che venga disposto l’interrogatorio formale del ricorrente
sulla seguente circostanza:
“Vero che ___________________________________________________ ”
Si chiede, inoltre, quanto alla prova testimoniale, di essere ammessi
alla prova contraria e diretta sulle circostanze indicate dal ricorrente
nel ricorso introduttivo e di essere ammessi alla prova diretta su quelle
indicate nella presente memoria difensiva.
Luogo e data.
Avv. __________________________________
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Fissazione di nuova udienza a seguito di proposizione di domanda riconvenzionale
TRIBUNALE DI _____________________________________.
NELLA CAUSA DI LAVORO PROMOSSA
DA
il/la sig./sig.ra __________________, cod. fisc.:_______________________
residente in _________________ alla via __________________, rappresentato
e difeso dall’avv. __________________avverso _________avente ad oggetto
______________________
IL GIUDICE,
letta la memoria difensiva di costituzione del convenuto nella quale è
stata ritualmente proposta domanda riconvenzionale;
letto l’art. 418 cod. proc. civ., a modifica del
decreto reso in data ___/___/_____,
FISSA
l’udienza del ___/___/_____, ore__________di rito, per la comparizione
personale delle parti e
MANDA
alla cancelleria per la notifica all’attore del presente decreto,
unitamente alla memoria difensiva entro il ___/___/_____
Luogo e data
IL GIUDICE
dott. ______________________________
99
Ordinanza ammissiva di mezzi istruttori d’ufficio
VERBALE D’UDIENZA _________________________________
Il giorno __________, innanzi al Giudice, dott. ____________________,
sono presenti: il ricorrente, rappresentato e difeso dall’avv.
_______________ e il convenuto, rappresentato e difeso dall’avv.
___________________
L’avv. ____________________, difensore di parte ricorrente,
preliminarmente chiede che: ________________________________
L’avv. _____________________, difensore di parte convenuta, si oppone
all'eccezione preliminare sollevata da controparte e chiede che la causa
venga decisa.
IL GIUDICE,
ritenuta la necessità di disporre l’assunzione della prova testimoniale
del sig. ___________________, in ordine ai capitoli di prova indicati dal
ricorrente nel ricorso introduttivo, atteso che ____________________,
P.Q.M.
letto l’art. 421 cod. proc. civ.,
DISPONE
d’ufficio la prova testimoniale del sig. ____________________, affinché
deponga sui capitoli di prova indicati nel ricorso introduttivo e
RINVIA
la causa all’udienza del ___/___/_____, per l’escussione del teste
suindicato.
100
Istanza per il pagamento di una provvisionale
PROCESSO VERBALE D’UDIENZA __________________________.
Innanzi al Giudice, dott. __________________, in data sono presenti: il
ricorrente, rappresentato e difeso dall’avv. _________________ e il
convenuto, rappresentato e difeso dall’avv. ______________________
L’avv. _____________________, difensore di parte ricorrente chiede che il
giudice emetta ordinanza esecutiva di condanna di parte convenuta al
pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di euro
_________________ a titolo provvisorio. Dall'escussione dei testi, non
solo hanno confermato che il ricorrente ha svolto attività lavorativa
alle dipendenze del convenuto a decorrere dal mese di __________________
ma hanno anche accertato che nessun pagamento è stato mai effettuato
nonostante le reiterate richieste avanzate.
L’avv. _____________________ si oppone alla richiesta di controparte,
rilevando che le prove testimoniali risultano smentite dalla
documentazione prodotta in giudizio.
101
Ordinanza che dispone il pagamento di una provvisionale
IL GIUDICE,
dato atto di quanto sopra (nel processo del lavoro non è ammessa la
riserva del giudice), rilevato che dall’attività istruttoria
complessivamente espletata il diritto del ricorrente è stato accertato,
limitatamente agli importi relativi a ___________________ ammontanti, a
complessivi euro ___________________;
rilevato, altresì, che nessuna rilevanza giuridica meritano le generiche
contestazioni svolte da parte convenuta, attesa anche l’inconsistenza
della documentazione allegata dalla medesima,
P.Q.M.
letto l’art. 423, secondo comma, cod. proc. civ.,
ORDINA
alla parte convenuta il pagamento, in favore del ricorrente, della
complessiva somma di euro __________.
IL CANCELLIERE
_________________
IL GIUDICE
__
______________
102
Istanza per il pagamento di somme non contestate
VERBALE D’UDIENZA ______________________________
Alle ore_____________ e davanti al giudice designato,
dr.______________________, dell'intestato Tribunale, sono comparsi, per
l'attore sig._______________, l'avv.____________________, e per il
convenuto sig._________, l'avv._______________________; ed a seguito di
proposizione di istanza per il pagamento di somme non contestate ex art.
186 bis c.p.c.
L’ avv. _______________________, difensore di parte ricorrente chiede che
il giudice emetta ordinanza esecutiva di condanna di parte convenuta al
pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di euro
_____________________
Parte convenuta, non contesta di dover corrispondere al ricorrente la
complessiva somma di euro ______________ a titolo di
___________________________ chieste con il ricorso introduttivo.
103
Ordinanza che dispone il pagamento di somme non contestate
IL GIUDICE,
ritenuto che, effettivamente, il convenuto, ritualmente costituitosi alla
prima udienza di comparizione, non ha contestato di dovere le somme che
l'attore ha richiesto nell'istanza di pagamento,
ritenuti, quindi sussistenti i presupposti rd in applicazione dell'art.
186 bis c.p.c
P.Q.M.
ORDINA alla parte convenuta il pagamento, in favore del ricorrente, della
complessiva somma di euro ____________.
IL CANCELLIERE
________________
IL GIUDICE
_______________
104
Dispositivo (con motivazione contestuale)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI __________________________
Il dott. ________________, nella causa avente n. di R.G. _____________,
all’udienza del ___/___/_____, ha pronunciato il seguente:
DISPOSITIVO
E LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
nella causa
TRA ____________________, elettivamente domiciliato in
____________________, alla ________________, n. ___, presso e nello
studio dell’avv. _________________________dal quale è rappresentato e
difeso, giusta procura a margine al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E ____________________S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-
tempore, elettivamente domiciliata in ______________________ alla via
___________________________n. _____ presso e nello studio dell’avv.
___________________________dal quale è rappresentata e difesa, unitamente
agli avv.ti_______________________, _________________________ del foro di
_________________, giusta procura in calce alla copia notificata del
ricorso introduttiva.
CONVENUTA
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con
ricorso depositato in data ________ da ____________________ nei confronti
della società “________________”, in persona del legale rappresentante
pro-tempore, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e
105
respinta - così provvede:
1. rigetta le domande proposte da parte ricorrente;
2. condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della società
convenuta, delle spese di giudizio che liquida in complessivi euro
___________________ di cui euro ______________________;
3. fissa il termine di gg. ________per il deposito della sentenza.
Così deciso in _______________ in data ______________
IL GIUDICE
dott. ____________________
106
Ricorso in appello
CORTE DI APPELLO DI _______________________________.
RICORSO IN APPELLO EX ART. 433 c.p.c.
Avverso la sentenza n. ___________ emessa dal Tribunale di ______________
in data _________, depositata il ____________ e notificata il _________;
Il/la sig./sig.ra_______________, nato/a a__________________ il
___/___/_____, cod. fisc. n. _________________________, residente in
______________________ alla via___________________, n.______ e
domiciliato in_______________alla via________________________, n.____,
presso lo studio dell'avv. _____________, che lo rappresenta e difende in
forza di procura__________________________________
PREMESSO CHE
- con ricorso depositato in data ______________ il ricorrente (odierno
appellante) aveva convenuto in giudizio la ____________________ s.p.a.
chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro _______________a
titolo di _________________, così come previsto dall’art. ________,
evidenziando
che________________________________________________________________;
- costituendosi in giudizio con memoria depositata il __________, la
società, odierna appellata, contestava nel merito la fondatezza della
domanda avanzata dal ricorrente sull’assunto della ____________ e ne
chiedeva, conseguentemente, il rigetto con il favore delle spese;
- che, esaurita l'istruttoria, al termine della discussione, il tribunale
di_____________, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento
integrale delle domande proposte dal sig.___________, pronunciava
sentenza, dando lettura del dispositivo della stessa e delle ragioni su
cui era fondata, con la quale condannava l'odierno appellante
107
sig.____________ al pagamento di complessivi Euro______________, oltre a
rivalutazione ed interessi ed al rimborso delle spese processuali.
Avverso detta sentenza si propone
APPELLO
La sentenza va riformata per omessa acquisizione delle prove ed erronea
interpretazione dei fatti di causa da cui sarebbe poi derivata la
contraddittoria motivazione sulla quale risulta fondata.
In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto accertare:
1)___________________________________;
2) ___________________________________.
Sulla scorta di quanto precede, ai sensi degli artt. 433 e ss. cod.
proc. civ.,
CHIEDE
che l’On. Collegio, voglia fissare l’udienza di comparizione delle parti
e discussione della causa, per ivi sentire accogliere le seguenti
CONCLUSIONI
“Voglia l’Ecc.ma Corte d’Appello di ______________________, in riforma
dell’impugnata sentenza, così provvedere:
In via processuale
- vengono riproposte tutte le prove già dedotte nel procedimento di primo
grado, i testi ivi indicati, da intendersi qui integralmente trascritte.
Nel merito,
- riformare completamente la sentenza emessa dal _______________ nei cui
confronti è stato prodotto il presente appello - e pertanto confermare le
domande prodotte dalla parte appellante in primo grado, domande che qui
vengono integralmente riproposte: ___________________
per l’effetto
- condannare la società appellata, a corrispondere, in favore della parte
appellante la predetta somma a titolo di _____________________
108
Con il riconoscimento delle spese di causa e degli onorari di avvocato
maggiorati di IVA e CPA, detratta la ritenuta di acconto per entrambi i
gradi di giudizio”.
dichiara, ai sensi degli artt. 133, ult. comma, 134, ultimo comma e 176,
ultimo comma, cod. proc. civ., di volere ricevere presso l’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) _____________________ e/o anche
presso il numero di fax ___________________, tutti gli avvisi relativi ai
provvedimenti che saranno adottati dal Giudicante, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.
Si producono i seguenti documenti:
1) sentenza di primo grado;
2) fascicolo di primo grado;
3) _____________________.
Luogo e data.
Avv. _______________________________
109
Memoria difensiva di costituzione dell’appellato
CORTE DI APPELLO DI __________________________________
GIUDICE DEL LAVORO
MEMORIA DIFENSIVA EX ART. 436 C.P.C.
nella causa d'appello n. _____/ _____R. G.
PROMOSSA DA
Sig._______________________________
Appellante
Avv._______________________________
CONTRO
Sig.________________________________
Appellato
Avv.________________________________
Il/la sig./sig.ra_____________, nato/a a ______________________ il
___/___/_____, cod. fisc.:______________________, residente in
_________________________ alla via___________________, n._____ e
domiciliato in___________________alla via_________________, n._____
presso lo studio dell'avv.________________, che lo rappresenta e difende
in forza di procura in calce al presente atto _____________.
ESPONE
- con ricorso depositato in data _______________il ricorrente l’aveva
convenuta in giudizio, chiedendone la condanna al pagamento della somma
di euro _______________, a titolo di___________________________,
evidenziando che______________________________________________________;
- costituendosi in giudizio con memoria depositata il ________________
contestava nel merito la fondatezza della domanda avanzata dal ricorrente
sull’assunto della ______________________ e ne chiedeva il rigetto;
110
acquisita la documentazione relativa a ______________________, il
Tribunale di____________________, con sentenza in data ____________,
depositata il _____________ respingeva il ricorso;
che, esaurita l'istruttoria, il Tribunale di_____________________, in
funzione di giudice del lavoro, in accoglimento integrale delle domande
proposte, pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo della
stessa e delle ragioni su cui era fondata, con la quale condannava il/la
sig./sig.ra____________ al pagamento, a favore dell'esponente
sig._____________, di complessivi euro________________, oltre a
rivalutazione ed interessi ed al rimborso delle spese processuali;
che, il/la sig./sig.ra__________________, ritenendo la sentenza ingiusta,
proponeva contro la stessa appello, chiedendone la totale riforma, in
quanto la motivazione sarebbe stata erroneamente basata su prove
inammissibili e comunque non attendibili;
che, il ricorso in appello ed il pedissequo decreto di fissazione di
udienza di discussione, appena sopra ricordati, sono stati notificati
all'appellato esponente sig.____________, in data____________;
che, pertanto, con il deposito del proprio fascicolo e della presente
memoria difensiva, l'esponente appellato sig._______________ intende
costituirsi, come in effetti, si costituisce, al fine di resistere
all'avversario ricorso e per sentire rigettare l'impugnazione in quanto
infondata in fatto e diritto e confermare la qui gravata decisione, per i
seguenti;
MOTIVI
I testi sentiti non hanno un interesse concreto ed attuale ad intervenire
in lite, cosicché il giudizio di prime cure si fonda, correttamente, su
deposizioni rese da testi capaci, senza violazione dell'art. 246 c.p.c.;
per i motivi sopra esposti, l'appello deve ritenersi infondato.
In ragione di quanto esposto e nel riportarsi alla memoria difensiva di
111
primo grado e agli atti di causa,
CHIEDE
che l’On. Corte d’Appello di ___________________ voglia accogliere le
seguenti conclusioni:
“Reietta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, dichiararsi
inammissibile e comunque respingersi l’appello proposto ex adverso. Con
vittoria di spese e onorari del presente giudizio”.
Dichiara, ai sensi degli artt. 133, ult. comma, 134, ultimo comma e 176,
ultimo comma, cod. proc. civ., di volere ricevere presso l’indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) _____________________________ e/o
anche presso il numero di fax _________________ tutti gli avvisi relativi
ai provvedimenti che saranno adottati dal Giudicante.
Si allegano i seguenti documenti:
1) fascicolo di primo grado;
2) ____________________;
3) _____________________.
Luogo e data.
Avv. _________________________
APPENDICE
112
DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 2011, N. 150
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante
delega al Governo per la riduzione e semplificazione dei
procedimenticivili;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 9 giugno 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera die
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 1° settembre 2011;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro per la semplificazione normativa;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni Generali
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Rito ordinario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme
del titolo I e del titolo III del libro secondo del codice di procedura
civile;
b) Rito del lavoro: il procedimento regolato dalle norme della sezione
II del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura
113
civile;
c) Rito sommario di cognizione: il procedimento regolato dalle norme
del capo III bis del titolo I del libro quarto del codice di procedura
civile.
Art. 2
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito del lavoro
1. Nelle controversie disciplinate dal Capo II, non si applicano, salvo
che siano espressamente richiamati, gli articoli 413, 415, settimo
comma, 417, 417-bis, 420-bis, 421, terzo comma, 425, 426, 427, 429,
terzo comma, 431, dal primo al quarto comma e sesto comma, 433, 438,
secondo comma, e 439 del codice di procedura civile.
2. L'ordinanza prevista dall'articolo 423, secondo comma, del
codice di procedura civile puo' essere concessa su istanza di
ciascuna parte.
3. L'articolo 431, quinto comma, si applica alle sentenze di
condanna a favore di ciascuna delle parti.
4. Salvo che sia diversamente disposto, i poteri istruttori
previsti dall'articolo 421, secondo comma, del codice di procedura
civile non vengono esercitati al di fuori dei limiti previsti dal
codice civile.
Art. 3
Disposizioni comuni alle controversie disciplinate dal rito sommario di
cognizione
1. Nelle controversie disciplinate dal Capo III, non si applicano i commi
secondo e terzo dell'articolo 702-ter del codice di procedura civile.
2. Quando la causa e' giudicata in primo grado in composizione
collegiale, con il decreto di cui all'articolo 702-bis, terzo comma, del
codice di procedura civile il presidente del collegio designa il
giudice relatore. Il presidente puo' delegare l'assunzione dei mezzi
114
istruttori ad uno dei componenti del collegio.
3. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, quando e' competente la corte
di appello in primo grado il procedimento e' regolato dagli articoli
702-bis e 702-ter del codice di procedura civile.
Art. 4
Mutamento del rito
1. Quando una controversia viene promossa in forme diverse da
quelle previste dal presente decreto, il giudice dispone il mutamento del
rito con ordinanza.
2. L'ordinanza prevista dal comma 1 viene pronunciata dal giudice, anche
d'ufficio, non oltre la prima udienza di comparizione delle parti.
3. Quando la controversia rientra tra quelle per le quali il
presente decreto prevede l'applicazione del rito del lavoro, il
giudice fissa l'udienza di cui all'articolo 420 del codice di
procedura civile e il termine perentorio entro il quale le parti
devono provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi
mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria.
4. Quando dichiara la propria incompetenza, il giudice dispone che la
causa sia riassunta davanti al giudice competente con il rito
stabilito dalle disposizioni del presente decreto.
5. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono
secondo le norme del rito seguito prima del mutamento. Restano ferme le
decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito
seguito prima del mutamento.
Art. 5
Sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
1. Nei casi in cui il presente decreto prevede la sospensione
dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato il giudice vi
115
provvede, se richiesto e sentite le parti, con ordinanza non
impugnabile, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni
esplicitamente indicate nella motivazione.
2. In caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, la
sospensione puo' essere disposta con decreto pronunciato fuori
udienza. La sospensione diviene inefficace se non e' confermata,
entro la prima udienza successiva, con l'ordinanza di cui al comma 1.
Capo II
Delle controversie regolate dal rito del lavoro
Art. 6
Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione
1. Le controversie previste dall'articolo 22 della legge 24
novembre 1981, n. 689, sono regolate dal rito del lavoro, ove non
diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui e' stata
commessa la violazione.
3. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5, e salve le competenze
stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone
davanti al giudice di pace.
4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e'
stata applicata per una violazione concernente disposizioni in
materia:
a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di
prevenzione degli infortuni sul lavoro;
b) di previdenza e assistenza obbligatoria;
c) di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, della flora, della fauna e
delle aree protette;
d) di igiene degli alimenti e delle bevande;
e) valutaria;
116
f) di antiriciclaggio.
5. L'opposizione si propone altresi' davanti al tribunale:
a) se per la violazione e' prevista una sanzione pecuniaria
superiore nel massimo a 15.493 euro;
b) quando, essendo la violazione punita con sanzione pecuniaria
proporzionale senza previsione di un limite massimo, e' stata
applicata una sanzione superiore a 15.493 euro;
c) quando e' stata applicata una sanzione di natura diversa da quella
pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, fatta eccezione per le
violazioni previste dal regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736,
dalla legge 15 dicembre 1990, n. 386 e dal decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
6. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale.
7. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
8. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso e il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all'opponente e all'autorita' che ha emesso
l'ordinanza.
9. Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorita' che ha
emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente.
L'autorita' che ha emesso l'ordinanza puo' avvalersi anche di
117
funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione
all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto puo' farsi
rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene
l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri
funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria die
proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo
decreto.
10. Alla prima udienza, il giudice:
a) quando il ricorso e' proposto oltre i termini di cui al comma 6, lo
dichiara inammissibile con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre
alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile
il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che
l'illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione
allegata dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso l'ordinanza
abbia omesso il deposito dei documenti di cui al comma 8.
11. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove
sufficienti della responsabilita' dell'opponente.
12. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo'
annullare in tutto o in parte l'ordinanza o modificarla anche
limitatamente all'entita' della sanzione dovuta, che e' determinata
in una misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. Nel
giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica
l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Art. 7
118
Dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice
della strada
1. Le controversie in materia di opposizione al verbale di
accertamento di violazione del codice della strada di cui
all'articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito
dalle disposizioni del presente articolo.
2. L'opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui
e' stata commessa la violazione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla data di contestazione della violazione o di
notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso e' altresi'
inammissibile se e' stato previamente presentato ricorso ai sensi
dell'articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. L'opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.
5. La legittimazione passiva spetta al prefetto, quando le
violazioni opposte sono state accertate da funzionari, ufficiali e
agenti dello Stato, nonche' da funzionari e agenti delle Ferrovie
dello Stato, delle ferrovie e tranvie in concessione e dell'ANAS;
spetta a regioni, province e comuni, quando le violazioni sono state
accertate da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle
regioni, delle province e dei comuni.
6. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
7. Con il decreto di cui all'articolo 415, secondo comma, del
codice di procedura civile il giudice ordina all'autorita' che ha
emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci
119
giorni prima dell'udienza fissata, copia del rapporto con gli atti
relativi all'accertamento, nonche' alla contestazione o notificazione
della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura
della cancelleria, all'opponente ed ai soggetti di cui al comma 5.
8. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente. L'amministrazione resistente puo' avvalersi anche di
funzionari appositamente delegati.
9. Alla prima udienza, il giudice:
a) nei casi previsti dal comma 3 dichiara inammissibile il ricorso
con sentenza;
b) quando l'opponente o il suo difensore non si presentano senza addurre
alcun legittimo impedimento, convalida con ordinanza appellabile
il provvedimento opposto e provvede sulle spese, salvo che la
illegittimita' del provvedimento risulti dalla documentazione allegata
dall'opponente, ovvero l'autorita' che ha emesso il provvedimento
impugnato abbia omesso il deposito dei documenti di cui
al comma 7.
10. Con la sentenza che accoglie l'opposizione il giudice puo'
annullare in tutto o in parte il provvedimento opposto. Il giudice
accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della
responsabilita' dell'opponente. Non si applica l'articolo 113,
secondo comma, del codice di procedura civile.
11. Con la sentenza che rigetta l'opposizione il giudice determina
l'importo della sanzione in una misura compresa tra il minimo e il
massimo edittale stabilito dalla legge per la violazione accertata.
Il pagamento della somma deve avvenire entro i trenta giorni
successivi alla notificazione della sentenza e deve essere effettuato a
vantaggio dell'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore,
con le modalita' di pagamento da questa determinate.
120
12. Quando rigetta l'opposizione, il giudice non puo' escludere
l'applicazione delle sanzioni accessorie o la decurtazione dei punti
dalla patente di guida.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 6-bis, del
decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli
atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Art. 8
Dell'opposizione a sanzione amministrativa in materia di stupefacenti
1. Le controversie previste dall'articolo 75, comma 9, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono regolate
dall'articolo 6 del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2.
2. Sono competenti il giudice di pace, e nel caso di trasgressore
minorenne, il tribunale per i minorenni del luogo ove ha sede il
prefetto che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Art. 9
Dell'opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato
1. Ove non diversamente disposto dal presente articolo, le
controversie in materia di recupero degli aiuti di Stato previste
dall'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, sono regolate
dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del presente decreto, in
quanto compatibili, ad eccezione dei commi 2, 3, 4, 5, 9 e 13.
2. Nelle controversie di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 5, e nei giudizi civili aventi ad oggetto un
titolo giudiziale di pagamento conseguente a una decisione di
recupero, il giudice, su richiesta di parte, puo' sospendere
l'efficacia esecutiva del titolo amministrativo o giudiziale di
pagamento se ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:
a) gravi motivi di illegittimita' della decisione di recupero, ovvero
121
evidente errore nella individuazione del soggetto tenuto alla
restituzione dell'aiuto di Stato o evidente errore nel calcolo della
somma da recuperare e nei limiti di tale errore;
b) pericolo di un pregiudizio imminente e irreparabile. 3. Quando
accoglie l'istanza di sospensione per motivi attinenti alla
illegittimita' della decisione di recupero, il giudice provvede
all'immediato rinvio pregiudiziale della questione alla Corte di
giustizia dell'Unione europea, se ad essa non sia stata gia' deferita la
questione di validita' dell'atto comunitario contestato. L'istanza di
sospensione non puo' in ogni caso essere accolta per motivi
attinenti alla legittimita' della decisione di recupero quando la
parte istante, pur avendone facolta' perche' individuata o
chiaramente individuabile, non abbia proposto impugnazione avverso la
decisione di recupero ai sensi dell'articolo 263 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, e successive modificazioni, ovvero
quando, avendo proposto l'impugnazione, non abbia richiesto la
sospensione della decisione di recupero ai sensi dell'articolo 278
del Trattato medesimo ovvero l'abbia richiesta e la sospensione non sia
stata concessa.
4. Fuori dei casi in cui e' stato disposto il rinvio pregiudiziale alla
Corte di giustizia, quando accoglie l'istanza di sospensione il giudice
fissa la data dell'udienza di trattazione nel termine di trenta
giorni. La causa e' decisa nei successivi sessanta giorni.
5. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul
rispetto dei termini di cui al comma 4 e riferisce con relazione
trimestrale, rispettivamente, al presidente del tribunale o della
corte di appello per le determinazioni di competenza. Nei tribunali non
divisi in sezioni le funzioni di vigilanza sono svolte
direttamente dal presidente del tribunale.
122
Art. 10
Delle controversie in materia di applicazione delle disposizioni del
codice in materia di protezione dei dati personali
1. Le controversie previste dall'articolo 152 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono regolate dal rito del
lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale del luogo in cui ha la residenza il
titolare del trattamento dei dati, come definito dall'articolo 4 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
3. Il ricorso avverso i provvedimenti del Garante per la protezione dei
dati personali e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o dalla
data del rigetto tacito, ovvero entro sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Se alla prima udienza il ricorrente non compare senza addurre alcun
legittimo impedimento, il giudice dispone la cancellazione della
causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo, ponendo a
carico del ricorrente le spese di giudizio.
6. La sentenza che definisce il giudizio non e' appellabile e puo'
prescrivere le misure necessarie anche in deroga al divieto di cui
all'articolo 4 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche
in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o
responsabile dei dati, nonche' il risarcimento del danno.
Art. 11
Delle controversie agrarie
123
1. Le controversie in materia di contratti agrari o conseguenti alla
conversione dei contratti associativi in affitto sono regolate dal rito
del lavoro, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. Sono competenti le sezioni specializzate agrarie di cui alla legge
2 marzo 1963, n. 320.
3. Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa a una
controversia nelle materie indicate dal comma 1 e' tenuto a darne
preventiva comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, all'altra parte e all'ispettorato provinciale
dell'agricoltura competente per territorio.
4. Il capo dell'ispettorato, entro venti giorni dalla comunicazione di
cui al comma 3, convoca le parti ed i rappresentanti delle
associazioni professionali di categoria da esse indicati per esperire il
tentativo di conciliazione.
5. Se la conciliazione riesce, viene redatto processo verbale
sottoscritto dalle parti, dai rappresentanti delle associazioni di
categoria e dal funzionario dell'ispettorato.
6. Se la conciliazione non riesce, si forma egualmente processo
verbale, nel quale vengono precisate le posizioni delle parti.
7. Nel caso in cui il tentativo di conciliazione non si definisca entro
sessanta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, ciascuna delle
parti e' libera di adire l'autorita' giudiziaria competente.
8. Quando l'affittuario viene convenuto in giudizio per morosita', il
giudice, alla prima udienza, prima di ogni altro provvedimento,
concede al convenuto stesso un termine, non inferiore a trenta e non
superiore a novanta giorni, per il pagamento dei canoni scaduti, i
quali, con l'instaurazione del giudizio, vengono rivalutati, fin
dall'origine, in base alle variazioni del valore della moneta secondo
124
gli indici ISTAT e maggiorati degli interessi di legge. Il pagamento
entro il termine fissato dal giudice sana a tutti gli effetti la
morosita'.
9. Quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme
di denaro in favore dell'affittuario, si applica l'articolo 429,
terzo comma, del codice di procedura civile.
10. Costituisce grave ed irreparabile danno, ai sensi dell'articolo 373
del codice di procedura civile, anche l'esecuzione di sentenza che
privi il concessionario di un fondo rustico del principale mezzo
di sostentamento suo e della sua famiglia, o possa risultare fonte di
serio pericolo per l'integrita' economica dell'azienda o per
l'allevamento di animali.
11. Il rilascio del fondo puo' avvenire solo al termine dell'annata
agraria durante la quale e' stata emessa la sentenza che lo dispone.
Art. 12
Dell'impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione die
provvedimenti di rigetto delle istanze previste dall'articolo 4 della
legge 12 febbraio 1955, n. 77, e quelle avverso la mancata decisione
sulle medesime istanze sono regolate dal rito del lavoro.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui risiede il
debitore protestato.
Art. 13
Dell'opposizione ai provvedimenti in materia di riabilitazione del
debitore protestato
1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione al provvedimento di
diniego di riabilitazione di cui all'articolo 17, comma 3, della legge
7 marzo 1996, n. 108, ovvero al decreto di riabilitazione ai
sensi del comma 4 del medesimo articolo sono soggette al rito del
125
lavoro, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego di
riabilitazione o dalla pubblicazione del decreto di riabilitazione
effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 7 marzo
1996, n. 108, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede
all'estero.
4. Il provvedimento che accoglie il ricorso e' pubblicato nel
registro informatico dei protesti cambiari.
Capo III
Delle controversie regolate dal rito sommario di cognizione
Art. 14
Delle controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti
di avvocato
1. Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942,
n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di
procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari,
diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali
sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente
disposto dal presente articolo.
2. E' competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il
processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera. Il
tribunale decide in composizione collegiale.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Art. 15
Dell'opposizione a decreto di pagamento di spese di giustizia
126
1. Le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Il ricorso e' proposto al capo dell'ufficio giudiziario cui
appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Per
i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio del giudice di pace e
del pubblico ministero presso il tribunale e' competente il presidente
del tribunale. Per i provvedimenti emessi da magistrati dell'ufficio
del pubblico ministero presso la corte di appello e' competente il
presidente della corte di appello.
3. Nel giudizio di merito le parti possono stare in giudizio
personalmente. 4. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
puo' essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
5. Il presidente puo' chiedere a chi ha provveduto alla
liquidazione o a chi li detiene, gli atti, i documenti e le
informazioni necessari ai fini della decisione.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Art. 16
Delle controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di
soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
1. Le controversie previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30, sono regolate dal rito sommario di
cognizione.
2. E' competente il tribunale del luogo ove dimora il ricorrente.
Art. 17
Delle controversie in materia di allontanamento dei cittadini degli
altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari
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1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del
provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati
membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di
pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, nonche'
per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto
legislativo, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del luogo
in cui ha sede l'autorita' che ha adottato il provvedimento
impugnato.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente puo' stare in giudizio personalmente.
5. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. L'allontanamento dal
territorio italiano non puo' avere luogo fino alla pronuncia
sull'istanza di sospensione, salvo che il provvedimento sia fondato su
una precedente decisione giudiziale o su motivi imperativi
dipubblica sicurezza. Il giudice decide sull'istanza di sospensione
prima della scadenza del termine entro il quale il ricorrente deve
128
lasciare il territorio nazionale.
6. Quando il ricorso e' rigettato, il ricorrente deve lasciare
immediatamente il territorio nazionale.
Art. 18
Delle controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che
non sono membri dell'Unione europea
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del decreto di
espulsione pronunciato dal prefetto ai sensi del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il giudice di pace del luogo in cui ha sede
l'autorita' che ha disposto l'espulsione.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare.
4. Il ricorrente e' ammesso al gratuito patrocinio a spese dello
Stato, e, qualora sia sprovvisto di un difensore, e' assistito da un
difensore designato dal giudice nell'ambito dei soggetti iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nonche', ove necessario, da
un interprete.
129
5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve
essere notificato a cura della cancelleria all'autorita' che ha emesso
il provvedimento almeno cinque giorni prima della medesima
udienza.
6. L'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato puo'
costituirsi fino alla prima udienza e puo' stare in giudizio
personalmente o avvalersi di funzionari appositamente delegati.
7. Il giudizio e' definito, in ogni caso, entro venti giorni dalla data
di deposito del ricorso.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni tassa
e imposta.
9. L'ordinanza che definisce il giudizio non e' appellabile.
Art. 19
Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione
internazionale
1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione die
provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove
non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione monocratica, del
capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la
Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato.
Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione
nazionale per il diritto di asilo e' competente il tribunale, in
composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di
appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il
provvedimento di cui e' stata dichiarata la revoca o la
cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi
130
degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,
e' competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel
capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove
il ricorrente e' accolto o trattenuto.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta
giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato
anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una
rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono
effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al
difensore e' rilasciata altresi' dinanzi all'autorita' consolare. Nei
casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20
e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini
previsti dal presente comma sono ridotti della meta'.
4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del
provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso
viene proposto:
a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi
dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto
legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi
dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero
b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di
riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria, ovvero
c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 2, del
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decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero
d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione
territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai
sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto
legislativo.
5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d),
l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere sospesa
secondo quanto previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di
sospensione viene accolta, al ricorrente e' rilasciato un permesso di
soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai
sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono
notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero
dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la
competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico
ministero.
7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo
grado, puo' stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri
dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha
adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile,
l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile.
8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato puo' depositare tutti
gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini
dell'istruttoria e il giudice puo' procedere anche d'ufficio agli
atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.
9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero
riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e'
accordata la protezione sussidiaria ed e' comunicata alle parti a
cura della cancelleria.
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10. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Art. 20
Dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento
familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonche' agli
altri provvedimenti dell'autorita' amministrativa in materia di diritto
all'unita' familiare
1. Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito sommario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione monocratica del luogo in
cui il ricorrente ha la residenza.
3. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' disporre il rilascio del
visto anche in assenza del nulla osta.
4. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta di bollo e di
registro e da ogni altra tassa.
Art. 21
Dell'opposizione alla convalida del trattamento sanitario
obbligatorio
1. Le controversie previste dall'articolo 5 della legge 13 maggio 1978,
n. 180, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione collegiale e al
giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso su iniziativa del sindaco, ai sensi dell'articolo 5, comma
secondo, della legge 13 maggio 1978, n. 180, deve essere proposto,
a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 3, secondo comma, della medesima legge.
4. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente e farsi rappresentare da persona munita di mandato
133
scritto in calce al ricorso o in atto separato. Il ricorso puo'
essere presentato a mezzo del servizio postale.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, il presidente del
tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il trattamento
sanitario obbligatorio e sentito il pubblico ministero, puo'
sospendere il trattamento medesimo anche prima che sia tenuta
l'udienza di comparizione e d'ufficio. Sulla richiesta di sospensione il
presidente provvede entro dieci giorni.
6. Il tribunale puo' assumere informazioni e disporre l'assunzione di
prove d'ufficio.
7. Il procedimento e' esente dal contributo unificato e la
decisione non e' soggetta a registrazione.
Art. 22
Delle azioni popolari e delle controversie in materia di
eleggibilita', decadenza ed incompatibilita' nelle elezioni
comunali, provinciali e regionali
1. Le controversie previste dall'articolo 82, primo e secondo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570, quelle previste dall'articolo 7, secondo comma, della legge 23
dicembre 1966, n. 1147, quelle previste dall'articolo 19 della legge 17
febbraio 1968, n. 108, e quelle previste dall'articolo 70 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono regolate dal rito
sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente
articolo.
2. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto
concerne le elezioni comunali sono di competenza del tribunale della
circoscrizione territoriale in cui e' compreso il comune medesimo. Le
azioni popolari e le impugnative consentite per quanto concerne le
elezioni provinciali sono di competenza del tribunale della
134
circoscrizione territoriale in cui e' compreso il capoluogo della
provincia. Le azioni popolari e le impugnative consentite per quanto
concerne le elezioni regionali sono di competenza del tribunale del
capoluogo della regione.
3. Il tribunale giudica in composizione collegiale e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
4. Il ricorso avverso le deliberazioni adottate in materia di
eleggibilita' deve essere proposto, a pena di inammissibilita', entro
trenta giorni dalla data finale di pubblicazione della deliberazione,
ovvero dalla data della notificazione di essa, quando e' necessaria. Il
termine e' di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti
sono perentori.
6. L'ordinanza che definisce il giudizio e' immediatamente
trasmessa in copia a cura del cancelliere al sindaco, al presidente
della giunta provinciale ovvero al presidente della regione perche'
entro ventiquattro ore dal ricevimento provveda alla pubblicazione per
quindici giorni del ispositivo nell'albo dell'ente.
7. Contro l'ordinanza pronunciata dal tribunale puo' essere
proposto appello da qualsiasi cittadino elettore dell'ente locale o da
chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della
Repubblica, nonche' dal prefetto quando ha promosso l'azione
d'ineleggibilita'.
8. L'efficacia esecutiva dell'ordinanza pronunciata dal tribunale e'
sospesa in pendenza di appello.
9. Il termine di cui all'articolo 702-quater decorre, per ogni altro
cittadino elettore o diretto interessato, dall'ultimo giorno della
pubblicazione del dispositivo dell'ordinanza nell'albo dell'ente.
10. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il
135
procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso
per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
11. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce
al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini
del procedimento sono ridotti della meta'.
12. Il giudice, quando accoglie il ricorso, corregge il risultato delle
elezioni e sostituisce ai candidati illegittimamente proclamati coloro
che hanno diritto di esserlo.
13. Il provvedimento che definisce il giudizio e' immediatamente
comunicato al sindaco, al presidente della giunta provinciale ovvero al
presidente della regione, che subito ne cura la notificazione,
senza spese, agli interessati. Eguale comunicazione e' data al
prefetto per le controversie inerenti elezioni regionali.
14. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
15. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
16. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Art. 23
Delle azioni in materia di eleggibilita' e incompatibilita' nelle
elezioni per il Parlamento europeo
1. Le controversie previste dall'articolo 44 della legge 24 gennaio 1979,
n. 18, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede
l'ufficio elettorale che ha proclamato l'elezione o la
surrogazione e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei nominativi
degli eletti a norma dell'articolo 24 della legge 24 gennaio 1979, n. 18,
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ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti
sono perentori.
5. L'ordinanza che definisce il giudizio, ove non sia stato
proposto ricorso per cassazione, e' immediatamente trasmessa in
copia, a cura del cancelliere, al presidente dell'ufficio elettorale
nazionale, per l'esecuzione.
6. Contro la decisione della corte di appello la parte soccombente e il
procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso
per cassazione entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
7. Il presidente della corte di cassazione, con decreto steso in calce
al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini
del procedimento sono ridotti alla meta'. La sentenza e'
immediatamente pubblicata e trasmessa, a cura del cancelliere, per
l'esecuzione al presidente dell'Ufficio elettorale nazionale.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria.
9. La controversia e' trattata in ogni grado in via di urgenza.
Art. 24
Dell'impugnazione delle decisioni della Commissione elettorale
circondariale in tema di elettorato attivo
1. Le controversie previste dall'articolo 42 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono regolate dal
rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nella cui circoscrizione ha sede
la Commissione elettorale circondariale che ha emesso la decisione
impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
3. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
137
giorni dalla notificazione di cui al quarto comma dell'articolo 30 del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, quando
il ricorrente e' lo stesso cittadino che aveva reclamato o aveva
presentato direttamente alla Commissione una domanda
d'iscrizione o era stato dalla Commissione medesima cancellato dalle
liste. In tutti gli altri casi il ricorso e' proposto, anche dal
procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per
territorio, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni
dall'ultimo giorno di pubblicazione della lista rettificata. I
termini sono raddoppiati per i cittadini residenti all'estero di cui
all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223.
4. Il ricorso e' notificato, col relativo decreto di fissazione
d'udienza, al cittadino o ai cittadini interessati e alla Commissione
elettorale.
5. Nel giudizio dinanzi alla Corte di cassazione tutti i termini del
procedimento sono ridotti alla meta' fatta eccezione per i ricorsi
dei cittadini residenti all'estero.
6. Le parti possono stare in giudizio personalmente in ogni grado.
7. Il provvedimento che definisce il giudizio e' comunicato
immediatamente dalla cancelleria al presidente della Commissione
elettorale circondariale e al sindaco che ne cura, senza spesa,
l'esecuzione e la notificazione agli interessati.
8. Gli atti del procedimento e la decisione sono esenti da ogni
tassa, imposta e spesa di cancelleria. 9. La controversia e' trattata
in ogni grado in via di urgenza.
Art. 25
Delle controversie in materia di riparazione a seguito di illecita
diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche
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1. Le controversie previste dall'articolo 4 del decreto-legge 22
settembre 2006, n. 259, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
novembre 2006, n. 281, sono regolate dal rito sommario di cognizione.
Art. 26
Dell'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai
1. Le controversie in materia di impugnazione dei provvedimenti
disciplinari e quelle in materia di impugnazione delle misure
cautelari rispettivamente previste dagli articoli 158 e 158-novies
della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono regolate dal rito sommario di
cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello del distretto nel quale ha sede
la Commissione amministrativa regionale di disciplina che ha
pronunciato il provvedimento impugnato. Per i provvedimenti cautelari
pronunciati dalla corte di appello ai sensi dell'articolo
158-septies, comma 2, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e'
competente la corte di appello nel cui distretto e' ubicata la sede
della Commissione piu' vicina. Al giudizio partecipa il pubblico
ministero.
3. Il ricorso avverso il provvedimento disciplinare va proposto, a pena
di inammissibilita', entro trenta giorni dalla notificazione della
decisione, a cura della parte interessata o, in difetto, nel termine
di sei mesi dal suo deposito. Il ricorso avverso la misura cautelare
va proposto, a pena di inammissibilita', entro dieci giorni dalla
notificazione del provvedimento impugnato.
4. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il
provvedimento disciplinare e' ammesso ricorso per cassazione nei soli
casi previsti dai numeri 3) e 5) del primo comma dell'articolo 360 del
codice di procedura civile.
5. Contro la decisione della corte di appello sul reclamo avverso il
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provvedimento cautelare e' ammesso ricorso per cassazione per
violazione di legge.
6. La Corte di cassazione pronuncia con sentenza in camera di
consiglio, sentite le parti.
Art. 27
Dell'impugnazione delle deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine
dei giornalisti
1. Le controversie previste dall'articolo 63 della legge 2 febbraio 1963,
n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale in composizione collegiale del
capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o
interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista e'
iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta e al giudizio
partecipa il pubblico ministero.
3. Presso il tribunale e presso la corte di appello il collegio e'
integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero
doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal
presidente della corte di appello su designazione del Consiglio
nazionale dell'Ordine. Il giornalista professionista ed il
pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere
nuovamente nominati.
4. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro
sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
5. L'ordinanza che accoglie il ricorso puo' annullare, revocare o
modificare la deliberazione impugnata.
Art. 28
Delle controversie in materia di discriminazione
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1. Le controversie in materia di discriminazione di cui
all'articolo 44 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n.
215, quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 2003,
n. 216, quelle di cui all'articolo 3 della legge 1° marzo 2006, n. 67,
e quelle di cui all'articolo 55-quinquies del decreto legislativo
11 aprile 2006, n. 198, sono regolate dal rito sommario di cognizione,
ove non diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale del luogo in cui il ricorrente ha il
domicilio.
3. Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio
personalmente.
4. Quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da
dati di carattere statistico, dai quali si puo' presumere
l'esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al
convenuto l'onere di provare l'insussistenza della discriminazione. I
dati di carattere statistico possono essere relativi anche alle
assunzioni, ai regimi contributivi, all'assegnazione delle mansioni e
qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai
licenziamenti dell'azienda interessata.
5. Con l'ordinanza che definisce il giudizio il giudice puo'
condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non
patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della
condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando,
anche nei confronti della pubblica amministrazione, ogni altro
provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti. Al fine di impedire la
ripetizione della discriminazione, il giudice puo' ordinare di
adottare, entro il termine fissato nel provvedimento, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate. Nei casi di comportamento
141
discriminatorio di carattere collettivo, il piano e' adottato sentito
l'ente collettivo ricorrente.
6. Ai fini della liquidazione del danno, il giudice tiene conto del fatto
che l'atto o il comportamento discriminatorio costituiscono
ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero ingiusta
reazione ad una precedente attivita' del soggetto leso volta ad
ottenere il rispetto del principio della parita' di trattamento.
7. Quando accoglie la domanda proposta, il giudice puo' ordinare la
pubblicazione del provvedimento, per una sola volta e a spese del
convenuto, su un quotidiano di tiratura nazionale. Dell'ordinanza e'
data comunicazione nei casi previsti dall'articolo 44, comma 11, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'articolo 4, comma 1, del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dall'articolo 4, comma 2, del
decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, e dall'articolo 55-
quinquies, comma 8, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Art. 29
Delle controversie in materia di opposizione alla stima nelle
espropriazioni per pubblica utilita'
1. Le controversie aventi ad oggetto l'opposizione alla stima di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono
regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto
dal presente articolo.
2. E' competente la corte di appello nel cui distretto si trova il bene
espropriato.
3. L'opposizione va proposta, a pena di inammissibilita', entro il
termine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio o
dalla notifica della stima peritale, se quest'ultima sia successiva al
decreto di esproprio. Il termine e' di sessanta giorni se il
ricorrente risiede all'estero.
142
4. Il ricorso e' notificato all'autorita' espropriante, al
promotore dell'espropriazione e, se del caso, al beneficiario
dell'espropriazione, se attore e' il proprietario del bene, ovvero
all'autorita' espropriante e al proprietario del bene, se attore e' il
promotore dell'espropriazione. Il ricorso e' notificato anche al
concessionario dell'opera pubblica, se a questi sia stato affidato il
pagamento dell'indennita'.
Art. 30
Delle controversie in materia di attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del
riconoscimento
1. Le controversie aventi ad oggetto l'attuazione di sentenze e
provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria di cui
all'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono regolate dal
rito sommario di cognizione. 2. E' competente la corte di appello del
luogo di attuazione del provvedimento.
Capo IV
Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione
Art. 31
Delle controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso
1. Le controversie aventi ad oggetto la rettificazione di
attribuzione di sesso ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 aprile
1982, n. 164, sono regolate dal rito ordinario di cognizione, ove non
diversamente disposto dal presente articolo.
2. E' competente il tribunale, in composizione collegiale, del luogo
dove ha residenza l'attore.
3. L'atto di citazione e' notificato al coniuge e ai figli
dell'attore e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
4. Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da
143
realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo
autorizza con sentenza passata in giudicato. Il procedimento e'
regolato dai commi 1, 2 e 3.
5. Con la sentenza che accoglie la domanda di rettificazione di
attribuzione di sesso il tribunale ordina all'ufficiale di stato
civile del comune dove e' stato compilato l'atto di nascita di
effettuare la rettificazione nel relativo registro.
6. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso non ha
effetto retroattivo. Essa determina lo scioglimento del matrimonio o la
cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del
matrimonio celebrato con rito religioso. Si applicano le disposizioni del
codice civile e della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Art. 32
Dell'opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici
1. Le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il
pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui
all'articolo 3 del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri
enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639,
sono regolate dal rito ordinario di cognizione.
2. E' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha
emesso il provvedimento opposto.
3. L'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato puo' essere
sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5.
Art. 33
Delle controversie in materia di liquidazione degli usi civici
1. L'appello contro le decisioni dei commissari regionali di cui
all'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e' regolato dal
144
rito ordinario di cognizione, ove non diversamente disposto dal
presente articolo.
2. Sono competenti, rispettivamente, la corte di appello di
Palermo, per i provvedimenti pronunciati dal commissario regionale per
la liquidazione degli usi civici per la Regione Siciliana, e la corte
di appello di Roma, per i provvedimenti pronunciati dai
commissari regionali delle restanti regioni.
3. L'appello e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta
giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato.
4. L'appello contro decisioni preparatorie o interlocutorie puo'
essere proposto soltanto dopo la decisione definitiva e unitamente
all'impugnazione di questa.
5. L'atto di citazione e' notificato a tutti coloro che hanno
interesse ad opporsi alla domanda di riforma della decisione
impugnata e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
6. Su richiesta della cancelleria della corte di appello, il
commissario che ha pronunciato la decisione impugnata trasmette tutti gli
atti istruttori compiuti nella causa.
7. La sentenza che definisce il giudizio e' comunicata, a cura della
cancelleria, al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
Capo V
Disposizioni finali ed abrogazioni
Art. 34
Modificazioni e abrogazioni
1. Alla legge 24 novembre 1981, n. 689, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 22, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Salvo
145
quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio
2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro
l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la
sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata
dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) all'articolo 22, i commi dal secondo al settimo sono abrogati;
c) gli articoli 22-bis e 23 sono abrogati.
2. All'articolo 6, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 le
parole: «in deroga a quanto previsto dall'articolo 22, primo comma,
della citata legge n. 689 del 1981» sono sostituite dalle seguenti: «in
deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, il
comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Contro il decreto puo' essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre
1981, n. 689.».
4. All'articolo 262, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le parole: «di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre
1981, n. 689» sono sostituite dalle seguenti: «previsto
dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
5. All'articolo 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, il
comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il ricorso sospende i
termini di cui agli articoli 14 e 18 della legge 24 novembre 1981, n.
689, ed all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali
avverso verbali degli enti previdenziali.».
6. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le
seguenti modificazioni:
146
a) l'articolo 204-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 204-bis.(Ricorso
in sede giurisdizionale).
1. Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui
all'articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati
nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in
misura ridotta nei casi in cui e' consentito, possono proporre
opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
b) l'articolo 205 e' sostituito dal seguente: «Art. 205. (Opposizione
all'ordinanza-ingiunzione).
1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione
amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre
opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.".
7. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9.
Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al
comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha
effetto dal momento della notifica all'interessato, puo' essere fatta
opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 8
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del
decreto e' contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.».
8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101,
sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. I giudizi civili concernenti gli atti e le procedure
147
volti al recupero di aiuti di Stato in esecuzione di una decisione
di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo
14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 sono
regolati dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150 .»;
b) i commi da 2 a 6 sono abrogati.
9. All'articolo 152 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole:
«comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di
protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,» sono
inserite le seguenti: «nonche' le controversie previste dall'articolo
10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive
modificazioni,»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 10 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»; c) i commi da 2 a 14
sono abrogati.
10. Gli articoli 5, 6 e 7 della legge 2 marzo 1963, n. 320, sono
abrogati.
11. L'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, e' abrogato.
12. Gli articoli 46 e 47 della legge 3 maggio 1982, n. 203, sono
abrogati.
13. L'articolo 9 della legge 14 febbraio 1990, n. 29, e' abrogato.
14. All'articolo 4, comma 4, della legge 12 febbraio 1955, n. 77, il
secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Le
controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 12
del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
15. All'articolo 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, sono
apportate le seguenti modificazioni:
148
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Avverso il diniego di
riabilitazione il debitore puo' proporre opposizione.
L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 13 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) al comma 4 la parola: «reclamabile» e' sostituita dalla
seguente: «opponibile»;
c) al comma 4 le parole: «entro dieci giorni dalla pubblicazione» sono
abrogate;
d) il comma 5 e' abrogato.
16. Alla legge 13 giugno 1942, n. 794, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 28 e' sostituito dal seguente: «28. Per la
liquidazione delle spese, degli onorari e dei diritti nei confronti del
proprio cliente l'avvocato, dopo la decisione della causa o
l'estinzione della procura, se non intende seguire il procedimento di cui
agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, procede
ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.»;
b) gli articoli 29 e 30 sono abrogati.
17. All'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito al seguente: «1. Avverso il decreto di
pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del
custode e delle imprese private cui e' affidato l'incarico di
demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti
processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre
opposizione. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 15 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi 2 e 3 sono abrogati.
149
18. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: «Art. 8. (Ricorsi avverso il
mancato riconoscimento del diritto di soggiorno)
1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di cui agli
articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono
disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150.»;
b) all'articolo 22, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Avverso
il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza,
per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui
all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso all'autorita'
giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono
disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n. 150.»;
c) all'articolo 22, ai commi 3 e 4, le parole: «ai commi 1 e 2», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1»;
d) all'articolo 22, al comma 4, le parole: «o su motivi
imperativi di pubblica sicurezza» sono soppresse;
e) all'articolo 22, il comma 5 e' abrogato.
19. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 13, il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: «5-bis.
Nei casi previsti al comma 4 il questore comunica
immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al
giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il
quale e' disposto l'accompagnamento alla frontiera. L'esecuzione del
provvedimento del questore di allontanamento dal territorio
150
nazionale e' sospesa fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per
la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di
procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha
adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche
avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede
alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se
comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso e' trattenuto in uno dei centri di
identificazione ed espulsione, di cui all'articolo 14, salvo che il
procedimento possa essere definito nel luogo in cui e' stato adottato il
provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno
dei centri disponibili. Quando la convalida e' concessa, il
provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la
convalida non e' concessa ovvero non e' osservato il termine per la
decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida e' proponibile ricorso per
cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione
151
dell'allontanamento dal territorio nazionale. Il termine di
quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere
alla convalida decorre dal momento della comunicazione del
provvedimento alla cancelleria.»;
b) all'articolo 13, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Avverso
il decreto di espulsione puo' essere presentato ricorso
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al
presente comma sono disciplinate dall'articolo 18 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) l'articolo 13-bis e' abrogato;
d) all'articolo 14, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la
partecipazione necessaria di un difensore tempestivamente avvertito.
L'interessato e' anch'esso tempestivamente informato e condotto nel
luogo in cui il giudice tiene l'udienza. Lo straniero e' ammesso
all'assistenza legale da parte di un difensore di fiducia munito di
procura speciale. Lo straniero e' altresi' ammesso al gratuito
patrocinio a spese dello Stato, e, qualora sia sprovvisto di un
difensore, e' assistito da un difensore designato dal giudice
nell'ambito dei soggetti iscritti nella tabella di cui all'articolo 29
delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n.
271, nonche', ove necessario, da un interprete. L'autorita' che ha
adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche
avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il giudice provvede
alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso
il requisito della vicinanza del centro di identificazione edi
152
espulsione di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se
comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia
osservato il termine per la decisione. La convalida puo' essere
disposta anche in occasione della convalida del decreto di
accompagnamento alla frontiera, nonche' in sede di esame del ricorso
avverso il provvedimento di espulsione.».
20. All'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Avverso la
decisione della Commissione territoriale e la decisione della
Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello status di
rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria e'
ammesso ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il
ricorso e' ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia
richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stato
ammesso esclusivamente alla protezione sussidiaria.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le controversie di cui al
comma 1 sono disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150.»;
c) i commi da 3 a 14 sono abrogati.
21. All'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il
comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Contro il diniego del nulla
osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per
motivi familiari, nonche' contro gli altri provvedimenti
dell'autorita' amministrativa in materia di diritto all'unita'
familiare, l'interessato puo' proporre opposizione all'autorita'
giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
22. All'articolo 5 della legge 13 maggio 1978, n. 180, sono
153
apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Chi e' sottoposto a
trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi abbia interesse, puo'
proporre ricorso contro il provvedimento convalidato dal giudice
tutelare.»;
b) al secondo comma le parole: «Entro il termine di trenta giorni,
decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell'articolo 3,» sono abrogate;
c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: «Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l'articolo 21 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) i commi dal quarto all'ottavo sono abrogati.
23. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 82, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le
deliberazioni adottate in materia di eleggibilita' dal Consiglio
comunale possono essere impugnate da qualsiasi cittadino elettore del
Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dinanzi
all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 82, secondo comma, le parole: «Il termine di trenta
giorni, stabilito ai fini della impugnativa di cui al precedente
comma, decorre dall'ultimo giorno dell'anzidetta pubblicazione.»
sono abrogate;
c) all'articolo 82, il terzo comma e' sostituito dal seguente: « Alle
controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) all'articolo 82, i commi dal quarto all'ultimo sono abrogati;
e) gli articoli 82/2, 82/3, 84 sono abrogati.
24. Alla legge 23 dicembre 1966, n. 1147, sono apportate le
154
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, il primo comma e' abrogato;
b) all'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le
azioni popolari e le impugnative consentite dal decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 70
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a qualsiasi
elettore del Comune per quanto concerne elezioni comunali, sono
consentite a qualsiasi cittadino elettore della Provincia per quanto
concerne le elezioni provinciali. Le attribuzioni conferite da tali
norme al Consiglio comunale, si intendono devolute al Consiglio
provinciale; quelle devolute al sindaco si intendono devolute al
presidente della Giunta provinciale. Alle controversie previste dal
presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 7, il quarto comma e' abrogato.
25. All'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 19, il primo comma e' abrogato;
b) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le azioni
popolari e le impugnative previste per qualsiasi elettore del comune dal
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e
dall'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
consentite a qualsiasi elettore della regione nonche' al Prefetto del
capoluogo di Regione, in qualita' di rappresentante dello Stato per i
rapporti con il sistema delle autonomie. Alle controversie previste dal
presente comma si applica l'articolo 22 del decreto legislativo 1°
settembre 2011, n.150.»;
c) il terzo comma e' abrogato.
26. All'articolo 70 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono
155
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «con ricorso da notificare
all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonche' al
sindaco o al presidente della provincia.» sono abrogate;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Alle controversie
previste dal presente articolo si applica l'articolo 22 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150."»;
c) il comma 4 e' abrogato.
27. Alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 44, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 66 della Costituzione, ai
giudizi relativi alle condizioni di eleggibilita' e di
compatibilita', stabilite dalla presente legge in relazione alla
carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, si
applica l'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.»;
b) all'articolo 44, al secondo comma le parole: «con ricorso sul quale
il presidente fissa, con decreto, l'udienza di discussione della
causa in via di urgenza e provvede alla nomina del giudice relatore.
Il ricorso deve essere depositato, a pena di decadenza, entro 60
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale die nominativi
degli eletti a norma dell'articolo 24 della presente legge.» sono
abrogate;
c) all'articolo 44, i commi dal terzo all'ultimo sono abrogati;
d) gli articoli 45 e 47 sono abrogati.
28. Al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 42, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Contro
156
le decisioni della Commissione elettorale circondariale o delle sue
Sottocommissioni, qualsiasi cittadino ed il procuratoredella
Repubblica presso il tribunale competente possono
proporreimpugnativa davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 42, il terzo comma, e' sostituito dal seguente: «Alle
controversie previste dal presente articolo si applica l'articolo
24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente: «Art. 44. (Legge 7 ottobre
1947, n. 1058, art. 35) Il pubblico ministero, se riscontra nel fatto che
ha dato origine al ricorso estremi di reato, promuove l'azione
penale entro il medesimo termine previsto per la proposizione
dell'impugnativa»;
d) gli articoli 43, 45 e 46 sono abrogati.
29. All'articolo 4 del decreto-legge 22 settembre 2006, n. 259,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2006, n. 281, il
comma 2, ultimo periodo, e' sostituito dal seguente: «Si applica
l'articolo 25 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
30. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 158, comma 1, le parole: « , con reclamo alla corte
di appello del distretto nel quale ha sede la Commissione, nel termine
di trenta giorni dalla notificazione della decisione, a cura della parte
interessata o, in difetto, nel termine di un anno dal suo deposito» sono
abrogate;
b) all'articolo 158, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle
controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 158, al comma 3 le parole: « nei termini di cui al
comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini previsti
157
dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
d) gli articoli 158-bis e 158-ter sono abrogati;
e) l'articolo 158-novies e' sostituito dal seguente: «158-novies.
1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla
corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
f) all'articolo 158-decies, il comma 3 e' abrogato.
31. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 63, il primo comma e' sostituito dal seguente: «Le
deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere
impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.»;
b) all'articolo 63, il secondo comma e' sostituito dal seguente: «Le
controversie previste dal presente articolo sono disciplinate
dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
c) all'articolo 63, il terzo comma e' abrogato;
d) gli articoli 64 e 65 sono abrogati.
32. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 44, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Quando
il comportamento di un privato o della pubblica
amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali,
etnici, linguistici, nazionali, di provenienza geografica o
religiosi, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per
domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all'articolo 44, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Alle
controversie previste dal presente articolo si applica
l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
158
c) all'articolo 44, il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8.
Chiunque elude l'esecuzione di provvedimenti, diversi dalla condanna al
risarcimento del danno, resi dal giudice nelle controversie
previste dal presente articolo e' punito ai sensi dell'articolo 388,
primo comma, del codice penale.»;
d) all'articolo 44, al comma 10 le parole: «Il giudice, nella
sentenza che accerta le discriminazioni sulla base del ricorso
presentato ai sensi del presente articolo, ordina al datore di lavoro di
definire, sentiti i predetti soggetti e organismi, un piano di
rimozione delle discriminazioni accertate» sono soppresse;
e) all'articolo 44, i commi da 3 a 7 e il comma 9 sono abrogati.
33. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudizi
civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono
regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011,
n.150. In caso di accertamento di atti o comportamenti
discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si
applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 4, i commi da 3 a 6 sono abrogati.
34. Al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, sono apportate
leseguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I giudizi
civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono
regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150. In caso di accertamento di atti o comportamenti
discriminatori, come definiti dall'articolo 2 del presente decreto, si
applica, altresi', l'articolo 44, comma 11, del decreto
159
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
b) all'articolo 4, i commi da 4 a 7 sono abrogati.
35. Alla legge 1° marzo 2006, n. 67, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudizi
civili avverso gli atti e i comportamenti di cui all'articolo 2 sono
regolati dall'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.»;
b) all'articolo 3, i commi da 2 a 4 sono abrogati.
36. Al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 55-quinquies, il comma 1 e' sostituito dal
seguente: «1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 55-
ter, e' possibile ricorrere all'autorita' giudiziaria ordinaria per
domandare la cessazione del comportamento pregiudizievole e la
rimozione degli effetti della discriminazione.»;
b) all'articolo 55-quinquies, il comma 2 e' sostituito dal
seguente: «2. Alle controversie previste dal presente articolo si
applica l'articolo 28 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.
150.»;
c) all'articolo 55-quinquies, il comma 9 e' sostituito dal
seguente: «9. Chiunque non ottempera o elude l'esecuzione di
provvedimenti, diversi dalla condanna al risarcimento del danno, resi dal
giudice nelle controversie previste dal presente articolo e' punito
con l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a tre anni.»;
d) all'articolo 55-quinquies, i commi da 3 a 7 sono abrogati;
e) l'articolo 55-sexies e' abrogato.
37. All'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, sono
apportate le seguenti modificazioni:
160
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: « 1. Decorsi trenta giorni
dalla comunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il
proprietario espropriato, il promotore dell'espropriazione o il terzo che
ne abbia interesse puo' impugnare innanzi all'autorita'
giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di
determinazione dell'indennita', la stima fatta dai tecnici, la
liquidazione delle spese di stima e comunque puo' chiedere la
determinazione giudiziale dell'indennita'. Le controversie di cui al
presente comma sono disciplinate dall'articolo 29 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal 2 al 4 sono abrogati.
38. All'articolo 67 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: «alla corte di appello del luogo di
attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'autorita'
giudiziaria ordinaria»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Le
controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».
39. Alla legge 14 aprile 1982, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Le
controversie di cui al primo comma sono disciplinate
dall'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n.150.»;
b) all'articolo 6, primo comma, le parole: «il ricorso di cui al primo
comma dell'articolo 2 deve essere proposto» sono sostituite dalle
seguenti: «la domanda di rettificazione di attribuzione di sesso
deve essere proposta»;
c) gli articoli 2 e 3 e l'articolo 6, secondo comma, sono
161
abrogati.
40. L'articolo 3 delle disposizioni di legge relative alla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti
pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e'
sostituito dal seguente: «Art. 3. (Art. 3, legge 24 dicembre 1908, n.
797). Avverso l'ingiunzione prevista dal comma 2 si puo' proporre
opposizione davanti all'autorita' giudiziaria
ordinaria.L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 32 del
decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, .».
41. All'articolo 32 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma le parole: «il reclamo alle Corti di appello, aventi
giurisdizione nei territori ove sono situati i terreni in
controversia, o la loro maggior parte» sono sostituite
dalleseguenti: «reclamo dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.
Le controversie previste dal presente comma sono disciplinate
dall'articolo 33 del decreto legislativo 1°settembre 2011, n. 150.»;
b) i commi dal secondo al quinto sono abrogati.
42. Alla legge 10 luglio 1930, n. 1078, sono abrogati gli articoli dal 2
all'8.
Art. 35
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con
l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
Art. 36
162
Disposizioni transitorie e finali
1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello
stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad
applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore
dello stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° settembre 2011
163