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DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA ACRI - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA

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DODICESIMO RAPPORTOSULLE FONDAZIONI

DI ORIGINE BANCARIA

ACRI - ASSOCIAZIONE DI FONDAZIONI E DI CASSE DI RISPARMIO SPA

SUPPLEMENTO AL NUMERO 1/2008 DELLA RIVISTA “IL RISPARMIO”

Editor

NICOLA MATTOSCIO (University of Chieti-Pescara)

Administrative Editor

STEFANO MARCHETTINI (ACRI, Rome)

Editorial Board

EMMANUELE EMANUELE (ACRI, Rome)ADRIANO GIANNOLA (University of Naples “Federico II”)

GIUSEPPE GUZZETTI (ACRI, Rome)VALENTINO LARCINESE (London School of Economics)

MARIO NUZZO (LUISS, Rome)ANTONIO PATUELLI (ACRI, Rome)

DOMINICK SALVATORE (Fordham University of New York)PASQUALE LUCIO SCANDIZZO (University of Rome “Tor Vergata”)

ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpAPiazza Mattei, 10

00186 Roma

Edizione 2008

INDICE GENERALE

PREFAZIONE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ELEMENTI DI SINTESI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

CAP. 1 IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

CAP. 2 LE RISORSE UMANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

CAP. 3 IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.1 Il patrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353.2 Gli impieghi del patrimonio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373.3 Gli assetti partecipativi nelle banche conferitarie . . . . . . . . . . 38

3.3.1 La situazione attuale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383.4 Il bilancio e l’analisi dei risultati della gestione

di investimento del patrimonio e della attività istituzionale . . 433.5 L’investimento del patrimonio: la redditività . . . . . . . . . . . . . . 443.6 Le risorse destinate all'attività istituzionale . . . . . . . . . . . . . . . 49

Tabelle relative ai dati economico-patrimoniali . . . . . . . . . . . . . . . 55

CAP. 4 L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794.1 Criteri di classificazione dei dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI . . . . . . . . . . 814.2 Quadro sintetico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814.3 Settori di intervento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

4.3.1 Esame generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 824.3.2 Arte, attività e beni culturali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 874.3.3 Volontariato, Filantropia e Beneficenza . . . . . . . . . . . . . 944.3.4 Educazione, Istruzione e Formazione . . . . . . . . . . . . . . . 984.3.5 Ricerca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1074.3.6 Salute pubblica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1104.3.7 Assistenza Sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1144.3.8 Sviluppo locale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

4.4 Beneficiari delle iniziative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1204.5 Tipo di intervento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1214.6 Altre caratteristiche dei progetti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1224.7 Localizzazione delle iniziative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126

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4.8 Quadro sintetico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1274.9 Settori di intervento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1294.10 Beneficiari delle iniziative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1304.11 Tipo di Intervento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1314.12 Altre caratteristiche delle iniziative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1314.13 Localizzazione delle iniziative . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132

Tabelle relative all’Attività Istituzionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

CAP. 5 FONDAZIONI BANCARIE E INTERVENTI PER LO SVILUPPO LOCALE . . .165Premessa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1655.1 Le Fondazioni e il disegno dello sviluppo locale . . . . . . . . . . .167

5.1.1 L’esperienza di comunità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1675.1.2 L’intervento armonico delle Fondazioni

nei percorsi di crescita dei territori . . . . . . . . . . . . . . . . .1685.1.3 La dimensione degli interventi per lo sviluppo locale . .1715.1.4 Il ruolo delle Fondazioni bancarie tra forze e criticità . .174

5.2 Interventi per il territorio secondo un modelloa cerchi concentrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1775.2.1 La mappa degli interventi di sviluppo

economico territoriale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1805.2.2 Oltre la classificazione tradizionale:

l’attività istituzionale per lo sviluppo di comunità . . . . .1845.2.3 Lo sviluppo economico territoriale in senso stretto . . . .1855.2.4 Le iniziative volte ad accrescere la dotazione di capitale

umano a disposizione del sistema produttivo . . . . . . . . .1975.2.5 Gli interventi di contesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198

5.3 Le Fondazioni per il territorio: quattro interventi esemplari . . . .2015.3.1 Progetto Nuove Idee Nuove Imprese: business plan

competition per favorire l’intraprendenza dei giovani . .2035.3.2 Progetto The Gate: le fondazioni bancarie tra

sviluppo locale e crescita sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . .2055.3.3 Masterplan per il Porto Vecchio di Trieste . . . . . . . . . .2105.3.4 Progetto Terrecablate: un’infrastruttura digitale

al servizio dei cittadini e delle imprese . . . . . . . . . . . . .2135.4 Considerazioni conclusive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217

NOTA METODOLOGICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221

APPENDICE NORMATIVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227

4 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

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PREFAZIONE

Il periodo trattato dal Dodicesimo Rapporto1 è stato contrassegnato,oltre che da risultati particolarmente positivi dell’attività delle Fondazioni,da un’elevata stabilità del quadro normativo che le interessa. Stabilità nonsignifica, tuttavia, stazionarietà: in effetti, nell’anno passato in rassegnasono stati avviati approfondimenti su temi che potranno riflettersi positi-vamente sul ruolo e sulle prospettive delle Fondazioni, non solo di originebancaria.

Mi riferisco, fra l’altro, alla riforma del Titolo II del Libro I del codicecivile, alla riforma della legge n. 266/91 sul volontariato ed alle valutazio-ni circa la fiscalità delle Fondazioni. Non meno rilevanti sono, inoltre, leriflessioni svolte nel periodo appena trascorso sul ruolo delle Fondazioni:si va dall’indagine conoscitiva in corso alla VI Commissione Finanze dellaCamera dei Deputati, con particolare riferimento al ruolo delle Fondazioniper l’ulteriore modernizzazione del tessuto economico, sociale e culturaledel Paese; all’indagine conoscitiva svolta dalla VI Commissione Finanzedel Senato sull’evoluzione del sistema bancario italiano; alle riflessionisull’intervento delle Fondazioni per le infrastrutture, anche in relazioneallo loro presenza nella Cassa Depositi e Prestiti e nel Fondo F2i; all’in-tensa attività di programmazione congiunta con il terzo settore che haaccompagnato l’avvio dell’attività della Fondazioni per il Sud. In partico-lare, le due audizioni in Parlamento, l’una sull’evoluzione del sistema ban-cario e l’altra sull’attività istituzionale delle Fondazioni, simboleggianorispettivamente il “passato” operoso, costruttivo e determinante delle Fon-dazioni per la crescita del sistema finanziario, ed il loro presente e futuro,quali promotori di innovazione sociale.

In relazione a questo ultimo profilo sottolineo, fra l’altro, gli approfon-dimenti sul contributo delle Fondazioni per la promozione dello sviluppolocale, di cui al quinto Capitolo del presente Rapporto, curato dal Censis.

In effetti, se esiste un filo rosso che lega l’attività delle Fondazioni nelcorso del periodo appena trascorso, esso va individuato nell’ulteriorepotenziamento del loro ruolo sussidiario per lo sviluppo e il benessere deiloro territori e quindi, collettivamente, dell’Italia. Non trovo parolemigliori per esprimere questo concetto di quelle usate, in occasione della

1 Come sempre, le parti del Rapporto dedicate all’evoluzione normativa ed alla vita asso-ciativa delle Fondazioni sono riferite al periodo più recente (il 2007), mentre quelle rela-tive all’analisi dei bilanci e dell’attività svolta riguardano il 2006.

83a edizione della Giornata Mondiale del Risparmio, dal Governatoredella Banca d’Italia, che ringrazio: “Le Fondazioni sono divenute neglianni un importante canale con cui il risparmio degli Italiani è ben investi-to e speso nelle loro finalità istituzionali che portano ad accrescere ilbenessere di tutti noi”.

Passo quindi ad un rapida sintesi delle principali questioni che hannointeressato questo periodo, meglio approfondite nell’ambito del 12° Rap-porto.

In occasione dell’avvio della revisione legislativa del Titolo II del LibroI del codice civile, ossia della riforma della disciplina civilistica delle per-sone giuridiche private, l’Associazione ha valutato con favore i contenutidel documento conclusivo predisposto dalla cosiddetta CommissionePinza, insediata presso il Ministero dell’economia e delle finanze per ladefinizione di una proposta di legge delega. In merito all’autorità di con-trollo, l’Associazione ha espresso l’opinione che questa deve essere unicaper tutte le persone giuridiche private, anche in ragione delle intrinsechecaratteristiche istituzionali delle nostre Fondazioni, la cui natura ed opera-tività sono omogenee alle altre Fondazioni erogative.

Nel periodo in rassegna, la XII Commissione Affari sociali dellaCamera dei Deputati ha svolto alcune audizioni informali, nell’ambitodell’esame dei disegni di legge di revisione della legge n. 266 del 1991,legge-quadro sul volontariato. Nel corso della sua audizione l’Associa-zione, dopo aver evidenziato la necessità di rafforzare il profilo identita-rio del volontariato nei tratti della gratuità e dell’autonomia, ha svoltoosservazioni in merito ai fondi speciali di cui all’art. 15 della legge. Ilvolume di tali risorse è divenuto, nel tempo, molto ingente ed è ormaioggettivamente sovradimensionato rispetto alle finalità originarie dellalegge 266/91; pertanto, occorre da un lato recuperare le originarie finalitàperseguite dalla legge con l’istituzione dei Centri servizio del volontaria-to e, dall’altro, individuare soluzioni per una più efficiente ed efficaceallocazione delle risorse.

L’Acri è stata, inoltre, audita anche dalla VI Commissione Finanze delSenato, nel corso di un’indagine conoscitiva sull’evoluzione del sistemabancario italiano; l’Associazione ha dato conto del positivo operato delleFondazioni nel processo di riorganizzazione dell’industria bancaria nazio-nale, nel corso dell’ultimo quindicennio.

In relazione all’ipotesi di unificazione al 20% delle aliquote sulle ren-dite finanziarie (successivamente cassata, ma ancora nell’agenda delGoverno), l’Acri, sentita dalla VI Commissione Finanze della Camera deiDeputati, ha fra l’altro ribadito che l’attuale inquadramento fiscale per leFondazioni è il più sfavorevole in Europa per i soggetti con finalità ana-

6 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

loghe e che l’ulteriore innalzamento dell’aliquota sulle rendite finanziarieavrebbe un impatto negativo per i beneficiari degli interventi delle Fon-dazioni.

L’auspicio è che le Fondazioni, in ragione delle loro finalità di interes-se collettivo e di utilità sociale, siano almeno tenute indenni da ulteriorioneri fiscali. Un’apertura in questo senso può considerarsi l’ordine delgiorno accolto dal Governo, in occasione del dibattito nell’aula del Senatosulla legge finanziaria per il 2008 e orientato a rendere completamentededucibili dal reddito tutte le erogazioni effettuate dalle Fondazioni.

Un cenno, infine, ai risultati conseguiti dalle Fondazioni, che per l’annopassato in rassegna dalla presente edizione sono particolarmente positivi:

• cresce il patrimonio e aumentano fortemente i livelli di redditività: ilpatrimonio netto contabile raggiunge 47,1 miliardi di euro, da 45,8miliardi di euro nel 2005, mentre la redditività ordinaria sale al 7,3%,rispetto al 6,3% del 2005;

• si incrementa di conseguenza l’attività istituzionale, con risorse delibe-rate nel corso dell’esercizio (al lordo degli accantonamenti di legge peril Volontariato) per 1.594 milioni di euro, un incremento di 16 puntipercentuali rispetto all’anno precedente;

• proseguono il rafforzamento organizzativo e la crescita del personaleoperativo delle Fondazioni, passato da 806 unità nel 2005 a 836 nel2006.

Le Fondazioni sono cresciute anche nella qualità dei loro interventi. Alriguardo, segnalo in particolare i risultati della monografia inclusa nel pre-sente Rapporto, dedicata al ruolo delle Fondazioni per lo sviluppo locale.Lo studio del Censis, che si riferisce al 2005, evidenzia che le Fondazionisono in grado di promuovere lo sviluppo locale agendo pragmaticamentesu diverse leve, quali: creazione o rafforzamento di reti di conoscenza;interventi a favore del tessuto produttivo; ricadute economiche positive diinterventi di natura prettamente sociale; potenziamento di reti materiali eimmateriali per rendere più competitivi i rispettivi territori.

Un sentito ringraziamento va ai realizzatori del Rapporto e soprattuttoalle Fondazioni di origine bancaria che ne hanno permesso la realizzazio-ne, collaborando come sempre proficuamente per la raccolta dei dati.

Come di consueto, l’auspicio è che gli importanti risultati descritti inquesto 12° Rapporto costituiscano la base per un’ulteriore crescita dellenostre Fondazioni e dell’impatto della loro attività.

Giuseppe Guzzetti

7Prefazione

ELEMENTI DI SINTESI

Quadro istituzionale e normativo

La stabilità normativa registrata nel periodo precedente si è sostanzial-mente protratta anche in quello in commento, caratterizzato tuttavia da unacapillare attività de iure condendo messa in atto da parte dell’Associazione,che ha rappresentato nelle sedi istituzionali le aspettative che le Fondazionihanno nei confronti del legislatore. Ciò è avvenuto, in particolare, nel corsodi audizioni presso le Commissioni parlamentari che si sono incentrate sutre tematiche: riconoscimento costituzionale del privato-sociale e riformadel Titolo II del Libro I del codice civile; riforma della legge n. 266/91 sulvolontariato; fiscalità delle Fondazioni.

Questa ultima è la tematica che l’Associazione ha dovuto affrontare perprima, in quanto, nel disegno di legge (C. 1762), recante delega per ilriordino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale e dei red-diti diversi di natura finanziaria, era stata inserita l’unificazione al 20%delle aliquote sulle rendite finanziarie. L’ACRI, sentita dalla VI Com-missione Finanze della Camera dei Deputati nell’audizione del 16 gen-naio 2006, sottolineò, fra l’altro, che l’attuale onere fiscale per le Fonda-zioni è il più sfavorevole in Europa per i soggetti con finalità analoghe eche l’innalzamento dell’aliquota sulle rendite finanziarie avrebbe unimpatto negativo per i beneficiari degli interventi erogativi delle Fonda-zioni. L’auspicio è che le Fondazioni, in ragione delle loro finalità di inte-resse collettivo e di utilità sociale siano quantomeno tenute indenni daulteriori oneri fiscali, affinché non venga penalizzata la loro attività asostegno dei territori di elezione ed accresciuta ulteriormente la distanzatra la loro disciplina fiscale e quella delle omologhe organizzazioni che,in ambito europeo ed internazionale, intervengono con un corrisponden-te ruolo sussidiario con finalità sociali e di promozione dello sviluppoeconomico.

Nell’anno in rassegna, sempre la VI Commissione Finanze della Came-ra dei Deputati ha avviato un’indagine conoscitiva per “consentire dicompiere alcune analisi sulla realtà, il ruolo e le prospettive delle fonda-zioni bancarie, con particolare riferimento al ruolo che esse possono for-nire per l’ulteriore modernizzazione del tessuto economico, sociale e cul-turale del Paese.” L’Associazione ha illustrato in modo ampio il ruolodelle Fondazioni e rilevato l’opportunità di un riconoscimento costitu-zionale e di un più appropriato inquadramento civilistico nel contestosocio-economico italiano per questi recenti protagonisti del mondo del

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non profit. In particolare, la riforma della disciplina civilistica delle per-sone giuridiche private, attesa ormai da decenni, non è più procrastinabi-le, essendo ormai maturi i tempi per ricondurre a livello normativo leFondazioni nell’alveo della disciplina comune delle fondazioni private enon essendo più giustificabile per le stesse una diversa autorità di con-trollo. In questa prospettiva, l’Associazione ha salutato con favore i con-tenuti del documento conclusivo predisposto dalla cosiddetta Commis-sione Pinza, insediata presso il Ministero dell’Economia e delle Finanzeper la definizione di una proposta di legge delega di riforma della disci-plina delle persone giuridiche private.

Presso la VI Commissione Finanze del Senato, nel corso di un’indagineconoscitiva sull’evoluzione del sistema bancario italiano, le Fondazionihanno dato conto del loro operato nel processo di riorganizzazione dell’in-dustria bancaria nazionale. Tale processo ha consentito, da un lato, di supe-rare le debolezza della nostra industria bancaria ante Testo Unico bancariodel 1993, e, dall’altro, di favorire la crescita dimensionale delle banche ita-liane, con importanti operazioni anche internazionali. Il ruolo positivosvolto in proposito dalle Fondazioni, oramai non più messo in discussionedagli analisti attenti all’evoluzione organizzativa del sistema economiconazionale, è stato in più occasioni rimarcato dal Governatore della Bancad’Italia e dal Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Sempre nell’anno in rassegna, la XII Commissione Affari sociali dellaCamera dei Deputati ha svolto alcune audizioni informali, nell’ambito del-l’esame dei disegni di legge di revisione della legge n. 266 del 1991, legge-quadro sul volontariato, e del relativo decreto interministeriale attuativodell’8 ottobre 1997, emanato dal Ministro dell’economia di concerto con ilMinistro della solidarietà sociale concernente modalità per la costituzionedei fondi speciali per il volontariato presso le regioni. Il 17 ottobre l’Asso-ciazione ha proposto alcune osservazioni e proposte in merito alla revisio-ne della normativa. In tema di Fondi speciali per il volontariato. L’ACRIha affermato che occorre da un lato recuperare le originarie finalità perse-guite dalla legge con l’istituzione dei Centri Servizio per il Volontariato e,dall’altro, individuare soluzioni per un’efficiente ed efficace allocazionedelle risorse. La gestione di ingenti risorse derivanti da patrimoni privatideve essere finalizzata al raggiungimento di obiettivi unanimemente con-divisi dai soggetti finanziatori e deve aver luogo nel rispetto dei principi ditrasparenza e non discriminazione.

Un cenno meritano gli sviluppi in merito al contenzioso, concernentel’applicazione alle Fondazioni dell’aliquota IRPEG ridotta al 50% edell’esenzione della ritenuta sui dividendi ex art. 10 bis della legge1745/1962, per i periodi di imposta antecedenti la legge “Ciampi”.

10 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Dopo la sentenza della Corte di giustizia del gennaio 2006 è stato rias-sunto il procedimento davanti alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite,che si è concluso con la sentenza n. 27619, depositata il 29 dicembre2006. Le Sezioni Unite, in linea con la pronuncia della Corte di Giusti-zia, hanno cassato la decisione della Commissione regionale impugna-ta, rinviando al nuovo giudice di altra sezione della medesima Com-missione tributaria.

Successivamente, la V Sezione della Corte ha tenuto un atteggiamentoaltalenante, con più sentenze decise difformemente dall’orientamento for-mulato dalle Sezioni Unite, e con altre invece conformi a tale orientamen-to. Tale contrasto giurisprudenziale ha indotto la medesima V Sezione,nella seduta del 15 novembre 2007, in cui si dovevano decidere una seriedi procedimenti aventi ad oggetto la medesima materia, a rimettere gli stes-si di nuovo alle Sezioni Unite. In particolare, la V Sezione ha ravvisato lanecessità di un ulteriore pronunciamento delle Sezioni Unite in relazionealla applicabilità delle agevolazioni fiscali alle Fondazioni in vigenza dellalegge “Amato” ed ai profili istruttori delle parti, di cui si è in attesa dellafissazione dell’udienza.

Passando a temi che riguardano direttamente la vita associativa, l’Asso-ciazione ha modificato il proprio statuto, proseguendo nel percorso avvia-to nel giugno 2001. Le modifiche danno maggior risalto alle Fondazioni,prevedendo esplicitamente la loro indicazione nella denominazione socia-le, di cui viene mantenuto l’acronimo ACRI, e danno rilievo statutario allepiccole e medie Fondazioni, con la previsione di un Comitato consultivo edi un Vicepresidente di loro espressione.

Le risorse umane

Il personale operativo delle Fondazioni è passato da 806 unità nel2005 a 836 nel 2006 (+3,7%) e la componente data dall’organico pro-prio delle Fondazioni è aumentata di 51 unità, a discapito sia dell’orga-nico in “service”, sia del personale distaccato dalla banca; di conse-guenza, la quota dei dipendenti in rapporto di collaborazione organica estabile con le Fondazioni è ulteriormente aumentata, passando dal 70%al 73% del totale.

Come evidenziato nello scorso Rapporto, l’orientamento al potenzia-mento delle risorse umane prescinde ormai dalla progressiva attenuazionedei legami organizzativi con le aziende creditizie. Il numero medio didipendenti per Fondazione aumenta da 9 a 9,5 unità, con valori medi chevanno da 24 unità per le grandi, a 6-9 unità per quelle di dimensione inter-

11Elementi di sintesi

media ed a 3 per quelle di dimensione più piccola. A differenza della rile-vazione precedente, tale crescita non si concentra in prevalenza nelle gran-di Fondazioni.

Si attenua in modo appena percettibile il grado di “compressione” del-l’assetto strutturale, che mantiene un elevato rapporto tra le posizioni dimaggiore managerialità (coordinamento e specialistiche) e le posizioni dilivello operativo, assetto che appare ormai consolidato. Il personale fem-minile supera quello maschile (52% contro 48%) e il grado di scolarizza-zione generale si conferma elevato: nell’insieme salgono di un punto, al58%, i laureati, mentre il 35% del personale è in possesso di un diploma discuola media superiore.

Il peso dell’inquadramento nell’ambito del C.C.N.L. del settore credito,maggioritario rispetto alle altre categorie contrattuali, si riduce rispetto al2005 di 2 punti, scendendo al 41%. Aumentano lievemente gli inquadra-menti nell’ambito del Contratto nazionale del Commercio e Servizi, chepassano da 29% al 30%; aumentano anche i rapporti regolati da contrattoindividuale, spesso collegati a regolamenti interni, ma la loro incidenza sultotale presenta incrementi inferiori al punto percentuale.

Il patrimonio e la gestione economica

In base ai bilanci relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre 2006, ilpatrimonio delle Fondazioni bancarie ammonta a 47,2 miliardi di euro edè aumentato del 2,8% rispetto all’anno precedente; esso costituisce circal’86% delle poste del passivo di bilancio.

L’incidenza delle partecipazioni azionarie nelle banche e società confe-ritarie sul totale dell’attivo si riduce dal 25,6% al 25,1%.

Nonostante le grandi operazioni che hanno interessato le banche parteci-pate, il quadro di sintesi degli assetti partecipativi nel 2007 non è mutato:come nel 2006, le Fondazioni, coerentemente con la vigente normativa,detengono oltre il 50% del capitale della banca sono 15; le Fondazioni chehanno una quota di partecipazione nella banca conferitaria inferiore al50%, sono 56; 17 Fondazioni, infine, non hanno più partecipazioni direttenelle rispettive banche conferitarie.

Il totale dei proventi ordinari registrati nei bilanci chiusi a fine 2006ammonta a 3.415 milioni di euro (+23% sul 2005), che salgono a 3.747milioni di euro se si includono 332 milioni di proventi straordinari. Il saldodella gestione straordinaria (proventi straordinari meno costi straordinari)passa da 254 milioni di euro nel 2005 a 298 milioni nel 2006.

Tutte le tipologie di proventi, ad eccezione delle gestioni patrimoniali,

12 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

presentano un incremento, ma gli aumenti più consistenti dei riguardano idividendi da altre partecipazioni, che salgono del 90%, grazie alla parteci-pazione in Cassa Depositi e Prestiti Spa.

La redditività ordinaria del patrimonio delle Fondazioni si attesta per il2006 al 7,3%, con un ulteriore incremento dopo la crescita del 2005, chefaceva seguito ad un lungo periodo di stabilità dei rendimenti intorno al5%; l’indice sale a 8,0% considerando i proventi totali, che includono ilrisultato della gestione straordinaria.

L’avanzo di esercizio relativo all’esercizio 2006 è stato di 3.090 milionidi euro rispetto ai 2.721 del 2005, con un incremento percentuale pari al13,5%; esso rappresenta il 90,5% dei proventi totali ed il 6,6% del patri-monio medio dell’anno. Gli oneri di funzionamento e le imposte (ad ecce-zione di quelle ben più consistenti assolte a titolo definitivo sulle gestionipatrimoniali, sui fondi, ecc.), nel loro complesso, assorbono il 18,3% deiproventi e lo 1,4% del patrimonio.

Gli oneri complessivi salgono infatti a 538 milioni di euro per ragionidi carattere eccezionale che hanno comportato, nel 2006, accantonamen-ti prudenziali per 304 milioni di euro effettuati a fronte dei rischi colle-gati all’incertezza del risultato dei giudizi in corso circa la conferma deldiritto ad agevolazioni fiscali, di cui le Fondazioni hanno goduto in pas-sato, ed in attesa che sia chiarita la natura dei dividendi corrisposti dallaCassa Depositi e Prestiti, per la parte che eccede il dividendo minimopreferenziale.

Al netto di questi accantonamenti prudenziali, i costi totali si ridurrebbe-ro a 228 milioni di euro e l’incidenza sui proventi scenderebbe al 6,1%, indiminuzione rispetto al 7,3% del 2005.

In particolare, l’incidenza rispetto ai proventi totali dei costi e dellespese di amministrazione, nell’anno 2006, è del 4,8%, rispetto al 5,8%dell’anno precedente. L’incidenza degli oneri per gli Organi collegiali edel personale diminuisce, nonostante l’incremento numerico dell’organi-co dipendente.

Gli accantonamenti alle riserve patrimoniali risultano pari a 1.020 milio-ni di euro (858 nel 2005) e rappresentano circa il 33% dell’avanzo dellagestione.

All’attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondiper l’attività futura, è andato il restante 67% dell’avanzo di gestione, cioèdelle risorse nette prodotte nell’esercizio 2006, pari a 2.070 milioni di eurorispetto a 1.863 del 2005. Infine si rileva che l’ammontare delle delibere dispesa assunte nel corso del 2006 (al netto degli 82,2 milioni di euro desti-nati per legge al Volontariato) è pari a 1.432 milioni di euro rispetto a 1.231dell’esercizio precedente, con un aumento del 16,3%.

13Elementi di sintesi

L’attività istituzionale

Il campo d’indagine abbraccia tutte le 88 Fondazioni presenti in Italia.Si conferma, anche per il 2006, la preferenza delle Fondazioni per l’attivi-tà granting e l’incidenza dei casi di diretta realizzazione da parte delle Fon-dazioni diminuisce lievemente, in misura inferiore al punto percentuale,passando al 7,3% degli importi erogati. È invece in crescita l’importo rela-tivo all’utilizzo di imprese strumentali appositamente costituite per l’inter-vento in specifici settori, che passa al 10,9% del totale dopo la flessioneche aveva caratterizzato il 2005 (6,2% del totale).

Rispetto al 2005, insieme all’ammontare complessivo delle risorse ero-gate è molto aumentato il numero medio di progetti per Fondazione, pas-sato da 288 nel 2005 a 328 nel 2006, con un valore medio per iniziativa dipoco superiore all’anno precedente (da 54.000 euro nel 2005 a 55.000 nel2006).

Si conferma anche nel 2006 la prevalenza delle iniziative che nascono daproposte di terzi, la cui incidenza è ulteriormente aumentata passando al61% degli importi, dal 58% nel 2005. I progetti di origine interna riman-gono sostanzialmente stabili, mentre le erogazioni conseguenti a bandodiminuiscono dal 20,3% nel 2005 al 17,8% degli importi erogati nel 2006.

Relativamente ai settori di intervento, la quota prevalente degli importianche nel 2006 è andata al settore Arte, attività e beni culturali, con unadimensione complessiva di 487,8 milioni di euro, pari al 30,7% del totaleerogato. Il settore Volontariato, filantropia e beneficenza, in forte progres-so rispetto al 2005, segue con 267,5 milioni di euro pari al 16,8% degliimporti erogati. L’Educazione, istruzione e formazione riceve 184,9 milio-ni di euro, pari all’11,6% delle somme erogate. Al settore Ricerca vanno171,1 milioni di euro, corrispondenti al 10,8%. Segue, con 157,7 milioni dieuro e 9,9% di incidenza, il settore Salute pubblica. L’Assistenza sociale,l’unico fra i principali settori che vede una diminuzione degli importi, nel2006 ha ricevuto 146,5 milioni di euro, pari al 9,2%. Al settimo posto è col-locato il settore Sviluppo locale che ha ottenuto 98,9 milioni di euro, parial 6,2% delle erogazioni.

Con uno stacco notevole rispetto a quelli sin qui esaminati, seguono glialtri settori inclusi nella rilevazione, con un peso complessivo inferiore al5% relativamente agli importi erogati.

14 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

15

CAPITOLO 1

IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

A premessa di questo capitolo è opportuno ricordare che, a differenzadei capitoli dedicati alla gestione del patrimonio ed all’attività istituziona-le delle Fondazioni, i temi qui trattati coprono un arco temporale più ampiodel singolo esercizio, potendo la materia in argomento essere aggiornatafino a poco prima della stampa del Rapporto.

La stabilità normativa registrata nel 2005 si è sostanzialmente protrattaanche nel periodo in commento, caratterizzato tuttavia da una capillare atti-vità de iure condendo messa in atto da parte dell’Associazione, che ha rap-presentato nelle sedi istituzionali ed in special modo, con una serie di audi-zioni presso le Commissioni parlamentari, le aspettative che le Fondazionihanno nei confronti del legislatore.

Le audizioni si sono principalmente incentrate su tre tematiche cheassumono una particolare valenza per il futuro delle Fondazioni: ricono-scimento costituzionale del privato-sociale e riforma del Titolo II del LibroI del codice civile; riforma della legge n. 266/91 sul volontariato; fiscali-tà delle Fondazioni.

Questa ultima è la tematica che l’Associazione ha dovuto affrontare perprima, in quanto, nel disegno di legge (C. 1762), recante delega per il rior-dino della normativa sulla tassazione di redditi di capitale e dei redditidiversi di natura finanziaria, era stata inserita l’unificazione al 20% dellealiquote sulle rendite finanziarie (successivamente cassata, ma sempre inprimo piano nell’agenda del Governo).

L’ACRI, sentita dalla VI Commissione Finanze della Camera deiDeputati nell’audizione del 16 gennaio 2006, sottolineò che:

• l’attuale onere fiscale per le Fondazioni non solo è gravoso, ma è cre-sciuto negli ultimi anni ed è il più sfavorevole in Europa per i soggetticon finalità analoghe;

• l’innalzamento dell’aliquota sulle rendite finanziarie avrebbe un impat-to negativo per i beneficiari degli interventi erogativi delle Fondazioni;

• l’eventuale tassazione delle attività finanziarie secondo il principio del“maturato” produrrebbe pesantissime conseguenze.

Il solo aumento al 20% dell’aliquota sulle rendite finanziarie avrebbecausato un ulteriore aggravio dell’onere fiscale delle Fondazioni allora sti-mabile in oltre 90 milioni di euro.

Si pose, inoltre, in evidenza che un aumento degli oneri fiscali, a pari-tà degli altri fattori, avrebbe prodotto sia una riduzione delle erogazioni neisettori rilevanti e/o ammessi, che delle erogazioni previste dalla legge n.266/91 per il Volontariato, oltre che degli interventi definiti per la Fonda-zione per il Sud. Si sarebbe causato, in tal modo, un trasferimento dalleFondazioni a favore della spesa pubblica, presumibilmente anche per ilpagamento degli interessi sul debito pubblico, con una diminuzione nettadell’intervento negli ambiti con maggiori finalità sociali.

A tali considerazioni si aggiunse che l’applicazione del principio di tas-sazione per maturazione - che comporta il calcolo ed il versamento delleimposte su base annua su di un rendimento meramente virtuale - sarebbestata estremamente dannosa per l’attività delle Fondazioni, costrette a farefronte al pagamento delle imposte distraendo parte delle risorse finanziariedisponibili dal perseguimento delle finalità istituzionali.

Inoltre, il pagamento di un’imposta su proventi virtuali, non solo avreb-be contribuito al peggioramento della situazione finanziaria in caso di mer-cati calanti, posticipando il recupero dei crediti di imposta, ma avrebberischiato addirittura di generare ulteriori perdite in caso di mancata com-pensazione.

Allo stato, sulla base di una simulazione svolta sui bilanci delle princi-pali Fondazioni con partecipazioni in società quotate, l’applicazione delprincipio in parola con aliquota del 20% comporterebbe un carico d’impo-sta aggiuntivo di 3,4 miliardi di euro nel primo anno di entrata in vigore; sitratta di una dimensione pari ad oltre il doppio delle erogazioni deliberateannualmente dalle Fondazioni.

L’ACRI auspica che le Fondazioni, in ragione delle loro finalità di inte-resse collettivo e di utilità sociale siano quantomeno tenute indenni da ulte-riori oneri fiscali, affinché non venga penalizzata la loro attività a sostegnodei territori di elezione ed accresciuta ulteriormente la distanza tra la lorodisciplina fiscale e quella delle omologhe organizzazioni che, in ambitoeuropeo ed internazionale, intervengono con un corrispondente ruolo sus-sidiario con finalità sociali e di promozione dello sviluppo economico.

Un’apertura in questo senso può considerarsi l’ordine del giorno accol-to dal Governo, in occasione del dibattito nell’aula del Senato sulla leggefinanziaria per il 2008. Un emendamento tendente a ricondurre in sede didichiarazione annuale dei redditi delle Fondazioni anche i proventi deri-vanti principalmente dalle gestioni patrimoniali e dai fondi ed al contempoa rendere completamente deducibili dal reddito tutte le erogazioni effettua-te dalle stesse nei settori ammessi, è stato, infatti, trasformato in un ordinedel giorno che impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problemati-che insite nell’emendamento.

16 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Sempre nell’ambito dei lavori parlamentari relativi alla legge finanzia-ria 2008, merita di essere richiamato anche l’ordine del giorno approvatoin Commissione Finanze del Senato, e accolto dal Governo, per un riesa-me della disciplina delle società strumentali delle Fondazioni, al fine direnderne effettiva l’utilizzabilità per il perseguimento delle finalità istitu-zionali.

Nell’anno in rassegna, sempre la VI Commissione Finanze della Came-ra dei Deputati ha deciso di svolgere una indagine conoscitiva che dovreb-be “consentire di compiere alcune analisi sulla realtà, il ruolo e le prospet-tive delle Fondazioni bancarie, con particolare riferimento al ruolo che essepossono fornire per l’ulteriore modernizzazione del tessuto economico,sociale e culturale del Paese.”

Tale indagine conoscitiva, avviata lo scorso 26 settembre, ha dato modoall’Associazione di illustrare in modo ampio il ruolo delle Fondazioni nelcontesto socio-economico italiano e soprattutto di evidenziare come questirecenti protagonisti del mondo del non profit meritino un riconoscimentocostituzionale ed un più appropriato inquadramento civilistico.

Nella loro pur breve vita, le Fondazioni sono state destinatarie di benoltre 30 provvedimenti normativi, di cui la metà a carattere legislativo; inquesto percorso è stato possibile confermare non solo il loro ruolo, maanche ribadire la loro storica natura privatistica.

Ciò a fronte di non pochi i tentativi (legislativi, parlamentari, dichiara-zioni politiche) che ne volevano disporre la liquidazione, per associarle allefinanze pubbliche. La difesa delle Fondazioni si è svolta anche non soloattraverso azioni giudiziarie, percorrendo tutti i gradi di giudizio, naziona-li e comunitari, fino alla Corte Costituzionale, ma anche dimostrando coni fatti e con i numeri la loro responsabile attività volta a realizzare gli scopie le finalità assegnate dal legislatore.

La Corte Costituzionale, con le note sentenze n. 300 e n. 301 del 2003,non si è limitata ad affermare la natura privata delle Fondazioni, ma ha san-cito inequivocabilmente un principio di valenza costituzionale, ossia chetutte le Fondazioni e, quindi, non solo quelle di origine bancaria, sonoespressione delle “organizzazioni delle libertà sociali”.

Le Fondazioni di origine bancaria, così come tutti gli altri soggetti nonprofit, associazioni e fondazioni, costituiscono i cosiddetti corpi intermedi,che si collocano fra Stato e mercato, e che trovano nel principio di sussi-diarietà orizzontale, di cui all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzio-ne, un preciso richiamo e presidio rispetto all’intervento pubblico.

Sulla base di queste argomentazioni, l’ACRI ha manifestato ai Parla-mentari l’auspicio che il legislatore dia una esplicita rilevanza costituzio-nale al privato-sociale, inserendo nella nostra Carta fondamentale i princi-

17Il quadro istituzionale normativo

pi di salvaguardia e di ulteriore rafforzamento ed espansione del welfareprivato nella nostra democrazia.

Anche in relazione a quanto sopra evidenziato, l’ACRI ha quindi sot-tolineato che la revisione legislativa del Titolo II del Libro I del codicecivile, cioè la riforma della disciplina civilistica delle persone giuridicheprivate, attesa ormai da decenni, non è più procrastinabile, essendo ormaimaturi i tempi per ricondurre a livello normativo le Fondazioni nell’alveodella disciplina comune delle fondazioni private e non essendo più giusti-ficabile per le stesse una diversa autorità di controllo.

In merito all’autorità di controllo, l’Associazione ha specificato chequesta deve essere unica per tutte le persone giuridiche private, anche perle intrinseche caratteristiche istituzionali delle Fondazioni, la cui natura edoperatività sono omogenee a quella delle altre.

In questa prospettiva, l’Associazione ha salutato con favore i contenu-ti del documento conclusivo predisposto dalla cosiddetta CommissionePinza, insediata presso il Ministero dell’economia e delle finanze per ladefinizione di una proposta di legge delega di riforma della disciplina dellepersone giuridiche private. L’auspicio è che tale proposta possa giungerenelle Aule parlamentari e, finalmente, dare un nuovo assetto legislativo anorme che, risalendo al Codice Civile del 1942, sono ormai superate nel-l’impostazione culturale ed operativa.

Presso la VI Commissione Finanze del Senato, nel corso di un’indagi-ne conoscitiva sull’evoluzione del sistema bancario italiano, le Fondazionihanno dato conto del loro operato nel processo di riorganizzazione dell’in-dustria bancaria nazionale. Tale processo ha consentito, da un lato, di supe-rare le debolezza della nostra industria bancaria ante Testo Unico bancariodel 1993, e, dall’altro, di favorire la crescita dimensionale delle banche ita-liane, con importanti operazioni anche internazionali. Il ruolo positivosvolto in proposito dalle Fondazioni, oramai non più messo in discussionedagli analisti attenti all’evoluzione organizzativa del sistema economiconazionale, è stato in più occasioni rimarcato dal Governatore della Bancad’Italia e dal Ministro dell’economia e delle finanze.

Sempre nell’anno in rassegna, la XII Commissione Affari socialidella Camera dei Deputati ha svolto alcune audizioni informali, nel-l’ambito dell’esame dei disegni di legge di revisione della legge n. 266del 1991, legge-quadro sul volontariato, e del relativo decreto intermi-nisteriale attuativo dell’8 ottobre 1997, emanato dal Ministro dell’eco-nomia di concerto con il Ministro della solidarietà sociale concernentemodalità per la costituzione dei fondi speciali per il volontariato pressole regioni.

Il 17 ottobre l’Associazione è stata audita ed in quella sede ha proposto

18 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

alcune osservazioni e proposte in merito alla revisione della detta normati-va, che sinteticamente si riassumono.

Autonomia e gratuità del volontariato

È necessario rafforzare il profilo identitario del volontariato soprattuttorelativamente a due aspetti:

Il principio cardine della gratuità come tratto specifico e inderogabiledell’attività di volontariato, prevedendo norme idonee ad evitare i compor-tamenti opportunistici e la commistione impropria tra le organizzazioni divolontariato e le altre forme organizzative presenti nel terzo settore nazio-nale (in particolare Associazioni di promozione sociale, Imprese sociali eCooperative sociali).

L’autonomia del volontariato dalla sfera pubblica, in coerenza con ilprincipio di sussidiarietà al quale l’azione volontaria deve ispirarsi.

Fondi speciali per il volontariato

Il volume delle risorse impegnate dalle Fondazioni per l’assolvimentodell’obbligo previsto dall’art. 15 della legge è divenuto, nel tempo, moltoingente ed è ormai oggettivamente sovradimensionato rispetto alle finalitàoriginarie della legge 266/91.

A dimostrazione del fatto che le risorse disponibili sono ormai datempo largamente eccedenti quanto necessario per il perseguimento di talifinalità, vi è stato in questi anni il progressivo diffondersi di prassi opera-tive regionali che prevedono l’utilizzo da parte dei CSV di quote del fondospeciale per il volontariato per il finanziamento diretto delle organizzazio-ni di volontariato. Tali prassi hanno trovato sostegno, a partire dalla fine del2000, anche in una lettura interpretativa della legge dell’allora MinistroTurco, peraltro mai tradotta in provvedimento normativo, favorevole aquesta modalità di utilizzo dei fondi.

Le Fondazioni hanno sin dall’inizio contestato tale pratica: sul pianoformale, in quanto contrastante con il dettato legislativo e sul piano sostan-ziale, in quanto destinata a provocare uno snaturamento dei CSV attri-buendo loro (inopportunamente) la funzione di soggetti erogatori, con evi-denti rischi di conflitto di interesse ed “espropriando” di tale ruolo le Fon-dazioni finanziatrici (che invece detengono istituzionalmente proprio que-sta funzione).

L’ACRI ha affermato, pertanto, che occorre da un lato recuperare le ori-ginarie finalità perseguite dalla legge con l’istituzione dei CSV e, dall’altro,individuare soluzioni per un’efficiente ed efficace allocazione delle risorse.

19Il quadro istituzionale normativo

La gestione di ingenti risorse derivanti da patrimoni privati deve esse-re finalizzata al raggiungimento di obiettivi unanimemente condivisi daisoggetti finanziatori e deve aver luogo nel rispetto dei principi di traspa-renza e non discriminazione, non creando situazioni di autoreferenzialità o,peggio ancora, di conflitto di interessi, anche in considerazione del fattoche nel 2005 nell’ambito dei CSV risultavano coinvolte direttamente,come soci, solo 8.600 organizzazioni di volontariato su oltre 44.000 orga-nizzazioni presenti a livello nazionale. Tali principi andrebbero semprerispettati sia nella realizzazione delle finalità originarie della legge, chenella gestione delle risorse eccedenti, nell’interesse di tutti i soggetti coin-volti (OdV, CSV, CoGe e Fondazioni).

Pertanto ad avviso dell’ACRI, fermo restando il mantenimento degliattuali livelli di impegno delle Fondazioni a vantaggio del volontariato,appare opportuno procedere a una netta distinzione delle finalità da perse-guire con i fondi accantonati dalle Fondazioni, tra:

a) servizi finalizzati alla promozione e qualificazione del volontariato,secondo gli originari dettati della legge;

b) finanziamento dei progetti delle organizzazioni di volontariato, ai qualidovrebbe essere attribuita la quota rimanente dei fondi; tale quotadovrebbe essere non preponderante rispetto a quella destinata ai servi-zi e comunque determinata entro una soglia massima. Per realizzarequesta attività, ovviando a situazioni di inefficienza, di autoreferenzia-lità o di conflitto di interessi, sarebbe auspicabile che vi fosse a livellolocale un governo complessivo delle risorse destinate alla progettazio-ne sociale, con un’eventuale ripartizione a livello sub regionale secon-do parametri oggettivi. Ciò potrebbe realizzarsi attraverso forme dicoordinamento territoriale fra esponenti delle OdV, dei CSV, dei CoGee delle Fondazioni, con funzioni sia di programmazione, che di caratte-re operativo, quali la definizione di bandi pubblici. In ogni caso, il coin-volgimento delle Fondazioni deve essere assicurato in tutte le fasi delprocesso programmatorio ed esecutivo, quali la elaborazione delle lineestrategiche di intervento, la definizione dei bandi, la selezione delle ini-ziative e il monitoraggio dei progetti finanziati.

Comitati di gestione

Per ottimizzare l’impiego dei fondi speciali per il volontariato e con-trastare il rischio che le risorse siano disperse e che vi siano situazioni diinefficienza nell’utilizzo delle stesse, è necessaria una migliore defini-zione ed un rafforzamento della funzione dei Co.ge. A tal fine, fermo

20 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

restando la loro natura privatistica, pare opportuno che:

• non venga modificato l’attuale assetto compositivo (con la maggioran-za attribuita alle Fondazioni);

• la funzione di controllo dei Co.ge sia meglio descritta, esplicitandochiaramente che essa riguarda non solo la legittimità in senso stretto maanche i profili di congruenza metodologica ed economica dell’attivitàdei CSV, inclusa la sollecitazione all’adozione di adeguati strumenti direndicontazione;

• la gamma delle possibili azioni sanzionatorie dei Co.ge nei confrontidei CSV sia ampliata, prevedendo oltre al provvedimento estremo dellacancellazione (unico oggi previsto) un ventaglio diversificato di altriinterventi;

• la “ripartizione” dei fondi ai CSV, da parte del Co.ge, sia strettamenteconnessa ai programmi di attività dei CSV e che gli stessi siano con-gruenti con il fabbisogno del volontariato locale;

• la durata del mandato del Co.ge sia allungata e ridotti i tempi di inter-ruzione dell’operatività durante le fasi di rinnovo; a tal fine è opportu-no prevedere la possibilità del Co.ge di deliberare una volta che sianominata la maggioranza dei componenti, ovvero individuando formedi prorogatio del Co.ge uscente.

Fondo di perequazione nazionale

Le Fondazioni valutano positivamente l’orientamento ad intervenirecon forme perequative. Tale sensibilità è, del resto, testimoniata da dueinterventi realizzati in larga misura con risorse delle Fondazioni aggiunti-ve rispetto a quelle previste dall’art. 15 della legge 266: la Fondazione peril Sud, che contribuisce a rafforzare l’infrastrutturazione sociale delleregioni meridionali; il protocollo d’intesa con il mondo del volontariato,che introduce risorse perequative a favore del volontariato del Sud.

Vista la positiva esperienza realizzata in questi due casi, si ritiene cheanalogamente possano essere individuate procedure e modalità attraversocui, agendo di concerto tra loro, le Fondazioni e il mondo del volontaria-to realizzino gli auspicati obiettivi di perequazione, piuttosto che agireattraverso un fondo nazionale la cui istituzione a livello legislativo susci-ta contrarietà.

Osservatorio Nazionale per il volontariatoL’Associazione ritiene che le Fondazioni, per il ruolo di finanziatori

unici del sistema dei fondi speciali per il volontariato e per il livello di

21Il quadro istituzionale normativo

interlocuzione in atto con il modo del volontariato, abbiano ampio ed indi-scutibile titolo per partecipare a detto organismo. Parimenti opportunaappare la presenza di un rappresentate dei Co.ge, soprattutto ove fosse pre-vista la presenza nell’organismo di una rappresentanza dei CSV.

Non possiamo non far menzione in questo capitolo degli sviluppi avu-tisi nell’anno in rassegna in merito al contenzioso, concernente l’applica-zione alle Fondazioni dell’aliquota IRPEG ridotta al 50% e dell’esenzionedella ritenuta sui dividendi ex art. 10 bis della legge 1745/1962, per i perio-di di imposta antecedenti la legge “Ciampi”.

Come è noto, dopo la sentenza della Corte di giustizia del gennaio 2006è stato riassunto il procedimento davanti alla Corte di Cassazione aSS.UU., che si è concluso con la sentenza n. 27619, depositata il 29 dicem-bre 2006.

Le SS.UU., in linea con la pronuncia della Corte di Giustizia, hannocassato la decisione della Commissione regionale impugnata, per difetto dimotivazione e per la necessità di una corretta applicazione del dirittocomunitario, rinviando al nuovo giudice di altra sezione della medesimaCommissione tributaria.

Il giudice di rinvio è stato, pertanto, chiamato a verificare - in applica-zione dei principi della giurisprudenza europea, fra cui ha un peso rilevan-te la richiamata decisione del Corte di Giustizia del 10 gennaio 2006 - sela Fondazione interessata fosse o meno, all’epoca dei fatti, un’impresa aisensi dell’art. 87, n. 1, del Trattato CE.

Successivamente alla citata decisione delle SS. UU., la V Sezione dellaCorte ha tenuto un atteggiamento altalenante, con più sentenze (di cui leprime sono state le n. 5740/07, n. 7883/07 e n. 9564/07) decise nel meritoex art. 384 c.p.c., difformemente dall’orientamento formulato dalle Sezio-ni Unite, e con altre sentenze conformi invece all’orientamento inizial-mente definito dalla Corte di Giustizia e dalle SS. UU. (nn. 20395/07,20396/07 e 20401/07).

Tale contrasto giurisprudenziale ha indotto la medesima V Sezione,nella seduta del 15 novembre scorso, in cui si dovevano decidere una seriedi procedimenti aventi ad oggetto la medesima materia, a rimettere gli stes-si di nuovo alle Sezioni Unite.

In particolare, la V Sezione ha ravvisato la necessità di un ulteriore pro-nunciamento delle Sezioni Unite in relazione alla applicabilità delle age-volazioni fiscali alle Fondazioni in vigenza della legge “Amato” ed ai pro-fili istruttori delle parti, di cui si è in attesa della fissazione dell’udienza.

In questa sede va inoltre ricordato, con riferimento sempre ai profilifiscali, l’evoluzione positiva che ha avuto il contenzioso che si era instau-rato fra alcune Fondazioni e l’Amministrazione finanziaria in merito

22 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

all’applicazione dell’esenzione dall’IVA alle operazioni di retrocessione dibeni dalle società conferitarie alle Fondazioni.

Infine, ancorché la questione non sia di diretto riflesso per le Fonda-zioni, si ritiene opportuno dare conto della modifica apportata dall’Asso-ciazione al proprio statuto volta ad accrescere il grado di rappresentativitàdella stessa. Proseguendo nel percorso avviato con le modifiche statutarieapprovate nel giugno 2001, l’Associazione ha dato maggior risalto alleFondazioni, prevedendo esplicitamente la loro indicazione nella denomi-nazione sociale, di cui viene mantenuto l’acronimo ACRI, e dando rilievostatutario alle piccole e medie Fondazioni, con la previsione di un Comita-to consultivo e di un Vicepresidente di loro espressione.

23Il quadro istituzionale normativo

CAPITOLO 2

LE RISORSE UMANE

Il costo complessivo delle risorse umane impegnate dalle Fondazioninel 2006 ammonta a circa 93,3 milioni di euro, di cui 46,8 milioni di europer compensi e spese di funzionamento degli organi, e 46,5 milioni di europer il personale della struttura operativa, cui è dedicato questo capitolo.

Oltre alla consueta analisi di carattere generale, riferita all’insieme ditutte le Fondazioni, da quest’anno il presente capitolo introduce un appro-fondimento con riferimento ai raggruppamenti di Fondazioni, analoga-mente a quanto fatto abitualmente in merito all’attività istituzionale di cuial 4° capitolo1.

Il quadro generale risultante dall’indagine conferma gli andamenti dicrescita quantitativa e qualitativa delle risorse umane. Il numero di perso-ne che operano nelle Fondazioni è aumentato ulteriormente, registrando unincremento del 3,7 % rispetto all’anno precedente: in valori assoluti sipassa da 806 a 836 unità, con una media di 9,5 dipendenti per Fondazione.(Tab 2.1).

La crescita dimensionale è accompagnata dalla progressiva rimodula-zione del peso delle diverse tipologie di rapporto lavorativo utilizzate2.Una delle variazioni più significative riguarda la quota di personale inorganico, che passa dal al 70% al 73%, raggiungendo un totale di 614 unitàimpiegate.

Viceversa, si riducono sensibilmente sia l’organico in service, con 28unità (nel 2005 erano 41) e la forma del distacco dalla banca conferitaria,che interessa 82 unità contro le 93 del 2005. Il ricorso al service scende al

25

1 I raggruppamenti cui si riferisce l’approfondimento sono di tipo dimensionale e geografi-co. Il raggruppamento dimensionale classifica le Fondazioni in 5 classi patrimoniali (rife-rite all’esercizio 2006): Fondazioni grandi; medio-grandi; medie; medio–piccole; piccole.Il raggruppamento geografico segue la usuale ripartizione: Nord ovest (Piemonte, Valled’Aosta, Lombardia e Liguria); Nord est (Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-VeneziaGiulia ed Emilia Romagna); Centro (Toscana, Umbria, Marche e Lazio); Sud e Isole(Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna).

2 Come è noto, le opzioni organizzative tradizionalmente utilizzate dalle Fondazioni inmerito alla composizione quali - quantitativa del personale sono le seguenti: l’utilizzo dipersonale proprio della Fondazione; il distacco di personale della Banca conferitaria; ilservice, cioè il ricorso a convenzioni stipulate con soggetti terzi (per lo più con la Bancaconferitaria) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di funzioni operative propriedella Fondazione; il ricorso a forme di consulenza esterna, configurate soprattutto nellaforma di contratti a progetto.

3% del totale, due punti sotto la passata rilevazione; meno marcata è ladiminuzione della forma del distacco dalla banca conferita ria, che si atte-sta al 10% e perde un solo punto dal 2005. Infine, le collaborazioni ester-ne diminuiscono lievemente in valore assoluto, da 112 nel 2005 a 110 nel2006, ma la loro incidenza non cambia (14%).

Il crescente rilievo assunto dall’organico proprio dell’ente evidenzia ilprogressivo consolidamento delle politiche del personale delle Fondazioni,tese a stabilire rapporti continui e più diretti con le proprie risorse umane.Tale separazione sempre più netta dalle banche è in evidente relazione coni processi di dismissione delle partecipazioni bancarie, realizzati dalle Fon-dazioni nel corso degli ultimi anni.

Le “collaborazioni esterne” rappresentano la seconda principale moda-lità di accesso alle risorse umane, attestando l’interesse delle Fondazioniverso rapporti ad elevata flessibilità e specializzazione. Nell’insieme, per-tanto, le risorse in organico ed i consulenti esterni rappresentano oggil’87% del totale delle risorse umane impiegate.

L’analisi relativa alla durata giornaliera di impegno delle risorse umaneimpiegate conferma la situazione registrata nella passata rilevazione: laquota di personale a tempo pieno, ormai largamente prevalente, aumenta diun punto percentuale rispetto al dato 2005, coprendo l’82% del totale.

Per quanto riguarda il ruolo organizzativo del personale impiegato, laTabella 2.2. evidenzia che la situazione del 2006, seppur con qualche limi-tata differenza, è in linea con gli anni precedenti. Rimane stabile al 12%l’incidenza del personale con funzioni di direzione, ed al 27% il personalecon funzioni specialistiche (attività istituzionale, finanza e ai servizi lega-li). Un leggera flessione interessa l’attività di coordinamento intermedio(scende al 15% dal 16% della passata rilevazione), controbilanciata dall’e-voluzione del personale che svolge attività di carattere operativo/esecutivo(46%, da 45% nel 2005).

26 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab. 2.1 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni inrelazione alla natura del rapporto di lavoro

Natura del rapporto di lavoro 2005 2006

Unità % Unità %

Organico proprio dell’Ente 563 70 614 73

Organico distaccato dalla Banca conferitaria 93 11 82 10

Organico in service 41 5 28 3

Collaborazioni Esterne 110 14 112 14

Totale 806 100 836 100

L’assetto strutturale delle Fondazioni rimane piuttosto “compresso”,con un rapporto alto tra le posizioni di più elevato contenuto e complessi-tà (quelle di coordinamento e specialistiche) e le posizioni di livello opera-tivo.

La presenza femminile si conferma lievemente prevalente (52% contro48% per quella maschile) ed il grado di scolarizzazione elevato: oltre il58% del personale è laureato ed il 35% è in possesso di un diploma di scuo-la media superiore (vedi Tab.2.3).

Con riferimento alle forme di inquadramento contrattuale, si confermala tendenza rilevata negli anni precedenti, con una riduzione del peso del-l’inquadramento nell’ambito del C.C.N.L. del settore credito3, che passadal 43 al 41%, nonostante la sostanziale stabilità in termini assoluti.

27Le risorse umane

Tab. 2.2 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni inrelazione al ruolo organizzativo

Ruolo organizzativo 2005 2006

Unità % Unità %

Direzione 98 12 102 12

Responsabilità di coordinamento intermedio 126 16 129 15

Specialistico 219 27 223 27

Operativo/esecutivo 363 45 382 46

Totale 806 100 836 100

Tab. 2.3 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni inrelazione al grado di scolarizzazione

Grado di scolarizzazione 2005 2006

Unità % Unità %

Laurea 458 57 483 58

Diploma di scuola media superiore 287 36 291 35

Diploma di scuola media inferiore 61 8 62 7

Totale 806 100 836 100

3 È da ricordare che le strutture operative delle Fondazioni bancarie sono state originaria-mente costituite, quasi ovunque, da personale “mutuato” dalla banca conferitaria (con leformule del distacco o del service), e quindi inquadrato contrattualmente nell’ambito delsettore credito.

Aumentano di un punto percentuale gli inquadramenti nell’ambito delContratto nazionale del Commercio e Servizi che, grazie ad un incremen-to di 19 unità, passa dal 29% al 30%, confermandosi come la scelta preva-lente per le nuove assunzioni.

Sostanzialmente stabile al 28% rimane l’incidenza dei rapporti regola-ti da contratto individuale, con un riassestamento a favore di quelli colle-gati a regolamenti interni appositamente definiti dalle Fondazioni.

ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI

Come segnalato ad inizio capitolo, gli aspetti sin qui descritti con rife-rimento al Sistema, sono ora analizzati sotto il profilo dimensionale e geo-grafico.

Come appare logico, alla maggiore dimensione patrimoniale che siriscontra passando dalle Fondazioni “piccole”, alle successive classidimensionali fino alle Fondazioni “grandi”, si accompagna una maggioredotazione di risorse umane; tuttavia, la dotazione di risorse umane aumen-ta in misura meno che proporzionale a quelle patrimoniali: laddove il rap-porto fra la dimensione media del patrimonio delle Fondazioni “grandi” edelle Fondazioni “piccole” è di quasi 60 a 1, il rapporto nella dotazionequantitativa di risorse umane è di 9 a 1, anche in ragione dell’incomprimi-bilità verso il basso di determinate funzioni.

Se il numero medio di dipendenti a livello nazionale è di 9,5 individuiper Fondazioni, per le Fondazioni grandi la media sale a 24 unità, mentrenelle classi dimensionali inferiori i valori circa vanno da meno di 3 unità

28 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab. 2.4 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni inrelazione al tipo di contratto utilizzato

Tipo di contratto 2005 2006

Unità % Unità %

CCNL - Credito 346 43 345 41

CCNL - Commercio e Servizi 231 29 250 30

Altri CCNL 10 1 8 1

Contratto individuale

(collegato a un Regolamento interno) 118 15 123 15

Contratto individuale

(non collegato a un Regolamento interno) 101 13 110 13

Totale 806 100 836 100

delle Fondazioni piccole a quasi 6 unità, per quelle di dimensione media(vedi Tab. 2.5).

Passando all’analisi delle dimensioni secondo la prospettiva della seg-mentazione geografica, si rileva che le Fondazioni del Nord (ovest ed est)concentrano la maggior parte delle risorse umane di Sistema, attestandosial 65% del totale. Tale distribuzione riflette sia la presenza territoriale (ben47 Fondazioni al Nord rispetto alle 30 del Centro ed alle 11 del Sud), sia ladimensione patrimoniale mediamente più elevata delle Fondazioni in que-sta area del Paese.

La distribuzione del personale in relazione alla natura del rapporto dilavoro ed in particolare il crescente rilievo assunto dall’organico propriodell’ente (sia a tempo indeterminato che determinato) sembra direttamenteconnesso alla classe dimensionale. (Vedi Tab. 2.6)

Nelle Fondazioni grandi il peso dell’organico proprio supera di 5 puntipercentuali il dato di sistema, nelle piccole è inferiore di 15 punti al datogenerale. Le Fondazioni piccole, invece, ricorrono al “service” ed alle“collaborazioni esterne” in misura assai superiore alla media di sistema:14% contro il 3% del sistema per il “service” e 20% contro il 13% del siste-ma per le “collaborazioni esterne”.

Riguardo alle “collaborazioni esterne”, tuttavia, sono le Fondazionimedio-piccole a utilizzarle di più, con il 27% rispetto al 13% di sistema.

L’organico in “service” è, invece, assente nelle Fondazioni grandi, cui

29Le risorse umane

Tab. 2.5 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fonda-zioni in relazione al numero, percentuale e media

Gruppi di Fondazioni Numero Percentuale MediaSecondo la classe dimensionale:n. 18 Fondazioni grandi 431 52% 23,9

n. 17 Fondazioni medio-grandi 154 18% 9,0

n. 18 Fondazioni medie 102 12% 5,6

n. 17 Fondazioni medio-piccole 99 12% 5,8

n. 18 Fondazioni piccole 50 6% 2,7

Sistema Fondazioni 836 100 9,5Secondo la ripartizione geografica:n. 17 Nord ovest 249 30% 16,6

n. 30 Nord est 290 35% 10,0

n. 30 Centro 226 27% 7,5

n. 11 Sud e Isole 71 8% 6,4

più orientate alla forma del distacco dalla Banca, che registra un 13%,superando di tre punti la media generale.

Passando all’analisi secondo la prospettiva geografica, le Fondazionidel Sud e Isole presentano valori divergenti da quelli generali: prevalgonole forme del distacco (24% contro il 10% del sistema), del service (6% con-tro il 3% del dato generale) e delle collaborazioni esterne (17% contro i13%); inferiore al dato generale risulta, invece, l’organico proprio dellaFondazione (54% contro 73% del Sistema).

Anche le Fondazioni settentrionali si caratterizzano in parte rispetto aldato generale. Nelle Fondazioni del nord ovest la forma dell’organico dis-taccato dalla banca conferitaria si attesta al 15% (5 punti percentuali soprail dato generale), mentre l’utilizzo delle collaborazioni esterne riguardal’8% del totale (5 punti percentuali al di sotto del sistema). Nelle Fonda-zioni del nord est è l’organico proprio dell’ente a registrare incidenze supe-riori alla media (79% contro il 73%), mentre la forme del distacco dallaBanca Conferitaria è di 5 punti inferiore al dato generale (5% contro il10%).

30 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab. 2.6 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fonda-zioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro

Gruppi di Fondazioni Organico Organico Organico Collaborazioniproprio distaccato in service Esterne Totale

dell’Ente dalla Bancaconferitaria

Secondo la classe dimensionale:Fondazioni grandi 78% 13% 0% 9% 100,0%

Fondazioni medio-grandi 73% 6% 6% 16% 100,0%

Fondazioni medie 72% 8% 7% 14% 100,0%

Fondazioni medio-piccole 63% 6% 4% 27% 100,0%

Fondazioni piccole 58% 8% 14% 20% 100,0%

Sistema Fondazioni 73% 10% 3% 13% 100,0%Secondo la ripartizione geografica:

Nord ovest 74% 15% 3% 8% 100,0%

Nord est 79% 5% 1% 14% 100,0%

Centro 71% 6% 6% 17% 100,0%

Sud e Isole 54% 24% 6% 17% 100,0%

La distribuzione del personale impiegato in relazione al ruolo organiz-zativo (Vedi tab. 2.7) evidenzia scostamenti piuttosto marcati rispetto aidati di sistema soprattutto, per quanto riguarda le Fondazioni piccole.

Il ruolo di direzione presenta un’incidenza più che doppia rispetto aquello generale (il 28% contro il 12% di sistema). Questa situazione deri-va, come già in parte osservato, dall’incomprimibilità di determinate fun-zioni; peraltro è probabile che nelle piccole Fondazioni il ruolo di direzio-ne copra anche attività e responsabilità normalmente proprie dei ruoli dicoordinamento intermedio. Il maggior peso del ruolo direzionale nelleFondazioni piccole è, infatti, soprattutto compensato dal minor peso dellerisorse dedicate all’attività di coordinamento intermedio, che si attesta all’8% contro il 15% del dato generale.

Le Fondazioni medio-piccole e le grandi, fanno un ampio utilizzo diruoli specialistici, (rispettivamente 34% e 31%, contro il 27% del sistema)probabilmente anche affidando a consulenti esterni alcuni comparti di atti-vità. Un’ultima annotazione riguarda le Fondazioni medio-grandi, cheimpiegano il 54% delle loro risorse in compiti operativi-esecutivi, dato chesupera di 8 punti la media di sistema.

Passando alla segmentazione geografica, anche su questo aspetto il Sude Isole registrano scostamenti rispetto alla media. Il peso dei ruoli di dire-zione e di responsabilità di coordinamento intermedio, è circa la metà livel-lo della media generale: la Direzione assorbe il 6% mentre il Coordina-mento intermedio l’8% (rispettivamente il 12% e il 15% del dato di siste-ma); i ruoli specialistici, viceversa, pesano per il 41%, contro il 27% disistema; non si evidenziano particolarmente scostamenti per i ruoli opera-tivi-esecutivi.

Merita una evidenza anche l’ampio utilizzo dei ruoli specialisti nelleFondazioni del Nord ovest (34% rispetto al 27% del dato generale) e leresponsabilità di coordinamento intermedio che vengono ampiamenteconsiderate nelle Fondazioni del Nord est (21% contro il 15% del dato disistema).

31Le risorse umane

Riguardo al grado di scolarizzazione del personale impiegato dalleFondazioni (vedi Tab 2.8), le Fondazioni piccole si staccano dalla media disistema per una minore presenza di risorse con diploma di scuole mediainferiore (4% verso un dato di sistema del 7%), a favore di una più marca-ta presenza di risorse con scolarità superiore.

Le Fondazioni grandi è medio-grandi fanno un uso leggermente supe-riore a quello di sistema di laureati (globalmente 62% contro il 58% a livel-lo generale).

Le Fondazioni medie impiegano per il 48% diplomati di scuolamedia superiore (13 punti sopra il sistema), a scapito dei laureati, pre-senti in proporzione inferiore al sistema. Viceversa le Fondazioni mediograndi utilizzano i diplomati di scuola media superiore solo per il 29%del loro organico.

Riguardo alla ripartizione geografica, evidente emerge che le Fonda-zioni del Sud ed Isole si avvalgono dei diplomati per il 55% (di cui 20%diplomati di scuola media inferiore e 35% diplomati di scuola media supe-riore) contro il 42% della media di sistema; viceversa, fanno uso di perso-nale laureato per il 45% contro il 58% a livello di sistema.

32 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab. 2.7 - Distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fonda-zioni in relazione al ruolo organizzativo

Gruppi di Fondazioni Direzione Responsabilità Specialistico Operativo Totaledi Esecutivo

coordinamentointermedio

Secondo la classe dimensionale:Fondazioni grandi 10% 16% 31% 44% 100,0%

Fondazioni medio-grandi 10% 16% 19% 54% 100,0%

Fondazioni medie 17% 18% 13% 53% 100,0%

Fondazioni medio-piccole 14% 14% 34% 37% 100,0%

Fondazioni piccole 28% 8% 24% 40% 100,0%

Sistema Fondazioni 12% 15% 27% 46% 100,0%Secondo la ripartizione geografica:

Nord ovest 11% 10% 34% 45% 100,0%

Nord est 13% 21% 22% 43% 100,0%

Centro 14% 16% 20% 50% 100,0%

Sud e Isole 6% 8% 41% 45% 100,0%

La distribuzione del personale impiegato dai gruppi di Fondazioni inrelazione alla tipologia di contratto utilizzato mostra particolari elementi diinteresse.

Le Fondazioni grandi fanno un ampio utilizzo del contratto CCNL Cre-dito: 59% contro 41% del dato di sistema. Viceversa le Fondazioni medio-grandi ricorrono maggiormente all’utilizzo della CCNL commercio e ser-vizi, che riguara il 54% dei loro dipendenti, contro un dato generale del30%.

Le Fondazioni medie si distaccano dai valori medi di sistema nell’uti-lizzo di “altri contratti collettivi nazionali”, che pesano per il 4% control’1% di sistema.

Le Fondazioni piccole e medio piccole ricorrono molto ai contratti indi-viduali (collegata o meno ad un contratto collettivo), che incidono rispetti-vamente per il 46% e per il 60% rispetto al 28% di livello medio.

Un cenno infine alla ripartizione geografica. Il Nord ovest appare foca-lizzato sul CCNL Credito (72% verso il 41% di media del sistema); il Cen-tro sul CCNL Commercio e Servizi (52% verso 30%); Sud e le isole appli-cano invece al 61% dei loro dipendenti una regolamentazione contrattualeindividuale, verso il dato medio del 28%.

33Le risorse umane

Tab. 2.8 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni inrelazione al grado di scolarizzazione

Gruppi di Fondazioni diploma diploma laurea Totaledi scuola di scuola

media media inferiore superiore

Secondo la classe dimensionale:Fondazioni grandi 8% 32% 60% 100,0%

Fondazioni medio-grandi 7% 29% 64% 100,0%

Fondazioni medie 7% 48% 45% 100,0%

Fondazioni medio-piccole 8% 38% 54% 100,0%

Fondazioni piccole 4% 38% 58% 100,0%

Sistema Fondazioni 7% 35% 58% 100,0%Secondo la ripartizione geografica:

Nord ovest 8% 33% 59% 100,0%

Nord est 6% 33% 61% 100,0%

Centro 5% 39% 56% 100,0%

Sud e Isole 20% 35% 45% 100,0%

Le sole aree in cui sono presenti, peraltro in misura residuale, “altreforme di contrattazione collettiva nazionale” diverse da quelle del com-mercio e credito, sono il Nord est ed il Centro.

34 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab. 2.9 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni inrelazione al tipo di contratto utilizzato

Gruppi di Fondazioni CCNL- CCNL- Altri Contratti TotaleCredito Commercio CCNL Individuali

Secondo la classe dimensionale:Fondazioni grandi 59% 22% 0% 18% 100,0%

Fondazioni medio-grandi 18% 54% 1% 28% 100,0%

Fondazioni medie 34% 31% 4% 30% 100,0%

Fondazioni medio-piccole 11% 29% 0% 60% 100,0%

Fondazioni piccole 32% 20% 2% 46% 100,0%

Sistema Fondazioni 41% 30% 1% 28% 100,0%Secondo la ripartizione geografica:

Nord ovest 72% 16% 0% 12% 100,0%

Nord est 39% 30% 1% 29% 100,0%

Centro 13% 52% 1% 34% 100,0%

Sud e Isole 31% 8% 0% 61% 100,0%

CAPITOLO 3

IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA

3.1 Il patrimonio

Il patrimonio contabile delle Fondazioni bancarie, tratto dai bilancichiusi al 31 dicembre 2006, ammonta a 47.152 milioni di euro e costitui-sce l’86% del passivo di bilancio (Tab. 3.7). Il valore reale del patrimonio1

delle Fondazioni a fine 2006 è stimato in oltre 78 miliardi di euro, con unaplusvalenza potenziale di circa 31 miliardi di euro.

Nell’ultimo esercizio il valore contabile del patrimonio ha registratouna crescita del +2,8%, con un incremento di oltre 1.302 milioni di euro,di cui 1.019 per gli accantonamenti effettuati in base alle disposizione dilegge o degli statuti.

Il Sistema delle Fondazioni è caratterizzato, sin dalle sue origini, da unamarcata concentrazione territoriale e dimensionale (v. Tab. 3.1 e Tab. 3.9).Per quanto riguarda il primo aspetto, le 47 Fondazioni che hanno sede nelNord del Paese hanno complessivamente un patrimonio di circa 31,8miliardi di euro, pari al 67,6% del patrimonio complessivo. In particolarenel Nord Ovest del Paese, dove risiedono 5 delle 18 Fondazioni di grandidimensione, il valore medio del patrimonio è circa il doppio della mediagenerale (1.056 milioni di euro contro 536). Le aree geografiche del NordEst e del Centro registrano la maggiore presenza di Fondazioni, 60 nelcomplesso, ugualmente suddivise; anche i valori medi del patrimonio nelledue aree sono simili: 464 milioni di euro nel Nord Est e 439 nel Centro. IlSud e le Isole pesano meno nella distribuzione territoriale, contando solo11 Fondazioni, dotate di un patrimonio medio di 193 milioni di euro, infe-riore a quello delle altre aree.

La forte disomogeneità territoriale rispecchia la distribuzione delle ori-ginarie Casse di Risparmio, da cui hanno tratto origine le Fondazioni,molto diffuse nel centro-nord del Paese, solo in parte compensata dalla pre-senza degli istituti di credito di diritto pubblico (Banco di Napoli, Banco diSardegna, Banco di Sicilia e Banca Nazionale delle Comunicazioni) menonumerosi e di dimensioni patrimoniali inferiori.

35

1 Il valore reale del patrimonio è stato calcolato sommando al patrimonio contabile la diffe-renza tra il valore reale e quello contabile delle partecipazioni immobilizzate detenute dalleFondazioni. Il valore reale delle partecipazioni è stato calcolato come media dei valori.

36 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab.

3.1

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Passando all’aspetto della concentrazione dimensionale, si rileva che ilgruppo delle 18 Fondazioni di dimensione grande2 detiene il 76,7% delpatrimonio complessivo del sistema, laddove le 18 Fondazioni di dimen-sione piccola pesano per poco più dell’1%.

La distribuzione territoriale e dimensionale sopra evidenziata ha comeconseguenza un minor volume di attività istituzionale nelle regioni del Suddell’Italia. Come noto, le Fondazioni, con il coordinamento dell’ACRI,hanno avviato alcune iniziative con l’obiettivo di attenuare tali differenze.

Negli anni scorsi sono stati realizzati progetti finalizzati allo sviluppo didistretti culturali nelle regioni del Sud. Inoltre, alla fine del 2005, le Fon-dazioni hanno dato vita ad un progetto di rilievo ancor maggiore, sottoscri-vendo un accordo con il mondo del Volontariato e con gli altri principaliattori del Terzo settore, che ha portato alla costituzione della Fondazioneper il Sud, operante già dal 1° gennaio 2007 nelle regioni meridionali.

Per la costituzione della Fondazione per il Sud, il cui patrimonio didotazione iniziale è di oltre 300 milioni di euro, le Fondazioni hanno ver-sato 209 milioni di euro; tali fondi, inizialmente destinati, in via cautelati-va, al Volontariato negli anni dal 2000 al 2004, furono svincolati a seguitodella decisione del TAR del Lazio del giugno 2005 di respingere il ricorsopresentato dai centri di servizio in merito alle modalità di calcolo dell’ac-cantonamento annuale per la legge 266/1991, introdotte dal Provvedimen-to dell’Autorità di vigilanza del 19 aprile 2001. Oltre alla dotazione inizia-le, le Fondazioni si sono impegnate, subordinatamente ai propri vincoli sta-tutari, a destinare annualmente una somma pari a quella accantonata aisensi della legge 266/91, che per il 2006 è di circa 77 milioni di euro.

3.2 Gli impieghi del patrimonio

L’attivo delle Fondazioni al 31 dicembre 2006 ammonta a 54,8 miliardidi euro e registra una crescita del 5,5% rispetto al 2005. Esso è costituito peroltre il 98% da attività finanziare, mentre le immobilizzazioni materiali rap-presentano solo l’1,7%. La composizione degli investimenti è mutata pocorispetto all’anno precedente; l’incidenza sul totale dell’attivo delle immobi-lizzazioni finanziarie rappresentate da partecipazioni sale dal 34,7% al36,0%, per effetto dell’aumento dell’investimento in enti e società strumen-tali, inclusa la Fondazione per il Sud, e del maggiore investimento in parte-cipazioni diverse dalla società conferitaria, per circa un miliardo di euro.

37Il patrimonio e la gestione economica

2 I criteri di segmentazione delle Fondazioni secondo la dimensione sono illustrati nella Notametodologica.

Le partecipazioni nelle conferitarie si incrementano di circa 460 milionidi euro, ma la loro incidenza sull’attivo decresce di mezzo punto percentua-le, passando da 25,6% a 25,1%. La variazione dell’ammontare della posta dibilancio deriva da disinvestimenti per 75 milioni e da incrementi per 538.

Tale dinamica contabile riflettendo le modalità di valutazione delle par-tecipazioni nel bilancio, che prevedono la valorizzazione delle attività finan-ziarie immobilizzate al loro valore storico o di acquisto, non rappresenta ade-guatamente la dinamica sostanziale. Infatti, poichè le stesse azioni possonoessere iscritte in bilancio a prezzi, talvolta, molto differenti, in relazione alperiodo di acquisto, le variazioni nel valore dell’investimento possono diffe-rire significativamente dalle variazioni del numero di azioni possedute.

In questo caso, l’incremento effettivo dell’investimento effettuato nelleconferitarie ha una dimensione inferiore a quanto risulta da una lettura nonapprofondita dei dati del bilancio.

L’aumento di 538 milioni, infatti deriva per 160 milioni, dal riadegua-mento al valore corrente della medesima partecipazione nella banca confe-ritaria svalutata in precedenza e, per circa 127 milioni, dalla valorizzazio-ne a prezzi correnti di nuove azioni provenienti, in gran parte dalla sotto-scrizione di aumenti di capitale della partecipata o dalla conversione di pre-stiti obbligazionari.

Gli altri strumenti finanziari crescono di 1,5 miliardi di euro, per effet-to dei maggiori investimenti in gestioni patrimoniali, il cui ammontarecomplessivo supera la soglia dei 9 miliardi di euro.

Nel paragrafo dedicato alla redditività del patrimonio, saranno esami-nate con maggior dettaglio le diverse tipologie di investimenti.

3.3 Gli assetti partecipativi nelle banche conferitarie

3.3.1. La situazione attuale

L’evoluzione delle partecipazioni delle Fondazioni bancarie si è svilup-pata nell’ambito di uno quadro normativo dinamico e talvolta contraddit-torio nel tempo. L’iniziale obbligo di detenere il controllo delle bancheconferitarie3 fu abolito dalla legge n. 474/94 e la relativa direttiva “Dini”

38 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

3 A garanzia del rispetto di questo obbligo, la normativa prevedeva che le Fondazioni accan-tonassero annualmente non meno del 50% dei proventi loro derivanti dalle banche, in unaapposita Riserva patrimoniale destinata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale.Tale accantonamento obbligatorio ha influenzato negativamente l’ammontare delle risorseche potevano essere destinate all’attività istituzionale.

favorì la diversificazione degli investimenti patrimoniali, introducendo illimite del 50% all’incidenza percentuale delle partecipazioni bancarierispetto al patrimonio.

Il processo di dismissione delle partecipazioni era iniziato già nel 1994,ancor prima che la legge “Ciampi” nel 1998 portasse le Fondazioni a cede-re le quote di partecipazione che attribuivano loro il controllo delle bancheconferitarie. Attualmente, le partecipazioni detenute dalle Fondazioni nelleconferitarie rispettano le prescrizioni normative in materia di controllo.

In questi anni le Fondazioni hanno contribuito in maniera significativaalla nascita dei grandi gruppi creditizi: San Paolo-IMI, Banca Intesa, Uni-credit, Monte dei Paschi, Capitalia, agendo un ruolo di protagoniste nelriassetto del sistema creditizio italiano, che tuttora produce i suoi effetti,con le ultime recenti aggregazioni fra i grandi gruppi bancari italiani chehanno portato alla creazione di soggetti creditizi di livello internazionale.

Un quadro completo e sintetico dell’evoluzione del processo delle dis-missioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie, è rappresentatonella Tab. 3.2 e nel grafico della Fig. 3.1. La serie storica va dal 1990, annoin cui le Fondazioni di origine bancaria detenevano il controllo pressochétotale delle banche conferitarie, fino al settembre del 2007. A tale data, nelcomplesso delle 88 Fondazioni, 15 detengono oltre il 50% del capitaledella banca, nel pieno rispetto della specifica normativa, che prevede unaderoga in tema di controllo a favore delle Fondazioni di piccola e mediadimensione, 17 non hanno più partecipazioni dirette nelle rispettive bancheconferitarie e 56 hanno una quota di partecipazione nella banca conferita-ria inferiore al 50%.

Di queste ultime 56 Fondazioni si rileva che:

• 18 hanno una partecipazione inferiore al 5% (erano 12 nel 2005),• 13 si situano fra il 5% ed il 20% (erano 15),• 25 sono fra il 20% ed il 50% (erano 29 in precedenza).

39Il patrimonio e la gestione economica

40 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab.

3.2

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/99.

3.3.2 Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipatedalle Fondazioni

Il quadro evolutivo delle aggregazioni realizzate nel sistema bancarioitaliano in questi ultimi anni è complesso; di seguito si è cercato di sinte-tizzare le principali operazioni che hanno interessato le Fondazioni e lerispettive banche.

Fra gli esempi di aggregazione bancaria che hanno dato origine a ban-che di livello regionale sono da ricordare: la Banca delle Marche, nata dallafusione delle Casse di Risparmio conferite dalle Fondazioni C.R. Macera-ta e C.R. Pesaro, in cui in un secondo momento è confluita la C.R. Jesi edè entrata a far parte la C.R. Loreto. La Banca Regionale Europea - B.R.E.Banca, originata dalla fusione della C.R. Cuneo e della B.M. di Lombar-dia, in cui, successivamente è stata assorbita la C.R. Tortona; attualmentela B.R.E. è confluita nel gruppo UBI Banca insieme alla Banca Carime,nata dalla fusione delle Casse di Risparmio meridionali - le C.R. Salerni-tana, Carical e Puglia. Il gruppo creditizio Unibanca, che trae origine dallaaggregazione della C.R. Cesena e della Banca di Romagna ed interessa leFondazioni C.R. Cesena, C.R. e B.M. Lugo e B.M. e C.R. Faenza.

Le operazioni di aggregazione fra banche partecipate dalle Fondazionihanno contribuito anche alla formazione dei maggiori gruppi creditizi italiani.

Il gruppo Intesa Sanpaolo trae origine dalla concentrazione dei duegruppi bancari Banca Intesa e San Paolo-Imi. In esso sono confluite lediverse banche derivate dalla dismissione delle partecipazioni da partedelle Fondazione CARIPLO, della Fondazione C.R. Parma4 e C.R. Pia-

41Il patrimonio e la gestione economica

Fig. 3.1 - Distribuzione percentuale delle Fondazioni in relazione allaquota di partecipazione nella conferitaria

0 %

2 0 %

4 0 %

6 0 %

8 0 %

1 0 0 %

1990

1995

1996

1998

1999

2000

2001

set-0

2

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3

set-0

4

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5

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6

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7

Per

cen

tual

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azio

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= 0

< a l 5 0%

> d e l 5 0%

cenza. Ad esso, inoltre, fanno capo direttamente la Biverbanca, risultantedall’unione delle Casse di Risparmio delle Fondazioni C.R. Biella e C.R.Vercelli, ed indirettamente, attraverso la società Intesa Casse del Centro, leC.R. di Ascoli Piceno, Rieti, Terni e Narni, Viterbo, Città di Castello, Foli-gno, Spoleto e Fano. Nel gruppo, inoltre, sono confluite le banche appar-tenenti al gruppo IMI-San Paolo, cioè quelle conferite dalla Compagnia diSan Paolo, dall’Istituto Banco di Napoli Fondazione e dalla FondazioneBNC, dalle Fondazioni C.R. Padova e Rovigo, C.R. Bologna, C.R. Vene-zia, C.R. Udine, C.R. Gorizia (le banche conferite da queste ultime due, sierano precedentemente fuse in Friulcassa S.p.A.), C.R. Forlì.

Il gruppo UniCredit Group ha acquisito il Gruppo Capitalia. In esso,pertanto, sono confluite oltre alle Casse di Risparmio originate grazie alladismissione delle partecipazioni nelle banche conferitarie delle Fondazio-ni C.R. Torino, C.R. Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, Cassamarca, C.R.Trieste, C.R. Trento e Rovereto, C.R. Modena, Banca del Monte di Bolo-gna e Ravenna, C.R. Carpi, C.R. Perugia, anche quelle che avevano datoorigine al Gruppo Capitalia: e cioè C.R. Roma, C.R. Reggio Emilia eBanco di Sicilia.

A completamento del quadro generale delle aggregazioni che hannointeressato la banche nate dall’applicazione della legge n. 218/90 “Amato”si riportano sinteticamente le seguenti situazioni:• nel gruppo creditizio della C.R. Firenze sono confluite le C.R. Civita-

vecchia, Mirandola, Orvieto e Pistoia e la C.R. La Spezia; inoltre, è invia di definizione un progetto che vedrà la C.R. Firenze ed il suo grup-po confluire a breve in quello di Intesa SanPaolo;

• nel gruppo creditizio della C.R. Genova e Imperia sono confluite laC.R. Savona, la C.R. Carrara e la B.M. Lucca;

• il gruppo creditizio con a capo la C.R. Ravenna controlla un istituto dicredito esterno al sistema delle Casse di Risparmio: la Banca di ImolaS.p.A.;

• le C.R. Vignola, L’Aquila, la B.M. di Foggia ed il Banco di Sardegna,banche conferitarie delle rispettive Fondazioni, sono nel gruppo dellaBanca Popolare dell’EmiliaRomagna;

• la C.R. Lucca Pisa Livorno S.p.a. e la C.R. Pescara S.p.A., fanno partedel gruppo Banco Popolare nell’ambito del quale è stata assorbitaanche la C.R. Imola, che ha perso il marchio.

• Il Gruppo Banca popolare di Vicenza controlla la C.R. Prato.

42 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

4 La C.R. Parma e Piacenza S.p.A., in occasione della nascita del gruppo Intesa Sanpaolo, èstata ceduta al Crédit Agricole, che ne detiene il controllo, mentre una quota pari al 15% èstata acquistata dalla Fondazione C.R. Parma.

3.4 Il bilancio e l’analisi dei risultati della gestione di investimento delpatrimonio e della attività istituzionale

A premessa della parte in cui vengono illustrati i risultati delle gestio-ne economico-finanziaria delle Fondazioni, per favorire una migliore inter-pretazione dei dati, è utile richiamare alcune caratteristiche dell’attivitàdelle Fondazioni e della rappresentazione contabile della stessa.

Le Fondazioni bancarie operano destinando all’attività istituzionale unaquota dell’avanzo dell’esercizio, cioè dei proventi che derivano dall’inve-stimento delle disponibilità patrimoniali al netto dei costi e delle imposte,dopo aver assicurato la conservazione del patrimonio e l’assolvimentodegli obblighi previsti dalla legge n. 266/91 sul volontariato.

Dal punto di vista contabile, la destinazione di risorse per lo svolgi-mento dell’attività istituzionale e le delibere di erogazione non hanno natu-ra economica, poiché, a differenza dei costi, non concorrono a determina-re l’avanzo della gestione, ma rappresentano la destinazione dell’avanzoalle finalità previste dallo statuto.

Per questo motivo, la revoca di erogazioni già deliberate, che conseguealla variazione del beneficiario delle somme, non dà origine a ricavi straor-dinari ma ricostituisce le risorse della Fondazione per l’attività istituziona-le, che risultano così disponibili per una successiva destinazione.

Tale principio, insieme a quello della competenza, ha ispirato le dispo-sizioni emanate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in base allequali le somme deliberate a fronte di risorse accantonate ai Fondi eroga-zioni non appaiono nel conto economico, fra le destinazioni dell’Avanzopoiché, il principio della competenza prevede che si faccia riferimento soloalla destinazione delle risorse prodotte nell’esercizio.

Per questi motivi, l’ammontare complessivo delle delibere dell’annopuò non coincidere con quello dell’attività istituzionale che appare nelloschema di bilancio e che rappresenta la quota di Avanzo della gestionerivolta agli scopi istituzionali, sia come delibere dell’esercizio in corso, siacome accantonamento ai fondi che troveranno concreto utilizzo in quellosuccessivo.

L’attività erogativa, del resto, è illustrata in forma dettagliata nel bilan-cio di missione; in quella sede, infatti, vanno indicate, tra le altre informa-zioni, tutte le delibere assunte nel corso dell’anno e quindi anche quelle chefanno riferimento alle disponibilità accantonate nei fondi, cioè quelle chesono state prodotte negli esercizi precedenti.

La Fondazione svolge l’attività istituzionale grazie alle risorse che con-segue investendo le disponibilità patrimoniali in attività fruttifere, che perla gran parte sono di natura finanziaria. L’attività economica svolta dalla

43Il patrimonio e la gestione economica

Fondazione consiste, pertanto, nel conseguimento dei ricavi, nel sosteni-mento dei costi di funzionamento e nell’assolvimento degli obblighi dinatura fiscale; il risultato dell’attività produce l’Avanzo della gestione cheviene destinato secondo le previsioni normative e degli statuti.

Lo schema di conto economico evidenzia distintamente i fatti gestiona-li relativi alla produzione del reddito (proventi, costi e avanzo della gestio-ne) e quelli relativi alla sua distribuzione (accantonamenti al patrimonio edestinazione alle attività istituzionali).

Esaminando lo schema di bilancio allegato all’atto di indirizzo delMinistro del tesoro, emanato il 19 aprile del 20015, si potrà osservare cheil conto economico (con riguardo alla formazione delle risorse nette e spen-dibili) termina con la quantificazione dell’Avanzo della gestione, mentre levoci di bilancio che sono al di sotto dello stesso, ne indicano le diversedestinazioni, fra le quali l’attività istituzionale.

3.5 L’investimento del patrimonio: la redditività

Il totale dei proventi ordinari registrati nei bilanci delle Fondazionichiusi a fine 2006 ammonta a 3.415,3 milioni di euro, che sale a 3.747,7milioni di euro se si tiene conto anche dei 332,4 milioni di euro di proven-ti straordinari. L’ammontare dei proventi ordinari fa segnare un aumentodel 23% circa rispetto a quello dell’esercizio precedente (2.767 milioni dieuro). Il saldo della gestione straordinaria (proventi straordinari meno costistraordinari), come si può osservare nelle tabelle del conto economico,passa da 254 milioni di euro a 298 nell’esercizio 2006.

Analizzando la composizione dei proventi si osserva un incrementogeneralizzato per tutte le tipologie di flussi, ad eccezione delle gestionipatrimoniali, in lieve flessione. L’incremento più consistente, +90%,riguarda i dividendi derivanti da altre partecipazioni; a tale risultato ha con-tribuito la distribuzione nel 2006, da parte di Cassa Depositi e Prestiti Spa,di un dividendo di 240 milioni di euro, pari al 22,8% sul valore nominaledelle azioni.

Anche i dividendi distribuiti dalle conferitarie mostrano un trend cre-scente, ma nella composizione totale dei proventi ordinari il loro contribu-to passa dal 38,7% al 36,7%; il risultato delle gestioni patrimoniali indivi-

44 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

5 Il provvedimento del 19 aprile 2001 rappresenta l’unica fonte normativa in materia dibilancio, in attesa della prossima emanazione del Regolamento di cui all’art. 9 del D.Lgs.n. 153/99, il cui testo, al momento in cui questo Rapporto viene redatto, ha avuto il parerefavorevole del Consiglio di Stato.

duali diminuisce a 358 milioni di euro, rispetto a 415 del 2005, con unavariazione del -13,7%.

La Tab. 3.3 ed il grafico 3.2 evidenziano la composizione percentualeper tipologia di provento con riferimento al 2006, confrontata con gli eser-cizi precedenti a partire dal 2001.

45Il patrimonio e la gestione economica

Tab. 3.3 - Composizione percentuale del totale dei proventi per tipologia

Tipo di provento Peso % Peso % Peso % Peso % Peso % Peso %

nel 2006 nel 2005 nel 2004 nel 2003 nel 2002 nel 2001

Dividendi da Conferitaria 36,7 38,7 41,6 42,8 64,4 57,0Altri proventi: 63,3 61,3 58,4 57,2 35,6 43,0- Risultato delle gestioni

patrimoniali 9,6 13,9 16,5 15,0 -0,9 1,0

- Dividendi da altre

partecipazioni 17,3 11,3 8,1 8,7 8,4 11,2

- Risultato della gestione

investimenti finanziari 28,9 28,7 25,6 28,1 17,6 24,5

- Altri proventi ordinari

e straordinari 7,5 7,4 8,2 5,4 10,5 6,3

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fig. 3.2 - Composizione % dei proventi

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2001 2002 2003 2004 2005 2006

- Altri proventiordinari estraordinari

- Risultato gestioneinv. finanziari

- Dividendi da altrepartecipazioni

- Risultato dellegestioni patrimoniali

Dividendi daConferitaria

La redditività ordinaria del patrimonio6 delle Fondazioni (vedi Tab. n.3.5) si attesta per il 2006 al 7,3%, in ulteriore incremento dopo un periodoin cui si era stabilizzata intorno al 5%; l’indice sale all’ 8,0% consideran-do i proventi totali, che includono il risultato della gestione straordinaria.

Approfondendo l’analisi circa l’andamento delle due principali compo-nenti dei proventi - i dividendi da società conferitarie e gli interessi ed iproventi dagli altri investimenti finanziari - si rileva che il totale dei divi-dendi della conferitaria è aumentato del 17% passando da 1.152 milioni dieuro, nel 2005, a 1.350 milioni di euro nel 2006; la redditività delle parte-cipazioni bancarie7 si attesta al 10,2%, rispetto al 8,5% del precedente eser-cizio nonostante ciò, il peso percentuale dei loro dividendi sul totale deiproventi conseguiti diminuisce dal 38,7% al 36,6%.

L’andamento negli anni di questo indice evidenza un trend crescentecon un picco nel 2002 e rispecchia abbastanza fedelmente, come è logicoattendersi, l’andamento della redditività delle banche partecipate. Questa èsintetizzata nel grafico Fig. 3.2. dalla serie storica 1992 - 2006 dell’indiceR.O.E.8; si può rilevare un andamento crescente fino al 2000, quindi unaleggera flessione ed una successiva ripresa nel 2003.

46 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

6 Il rapporto è composto al numeratore dall’ammontare dei proventi ordinari, al denomina-tore dalla media dei valori del patrimonio, a valori di libro, all’inizio e alla fine dell'eser-cizio.

7 L’indice di redditività della partecipazione nella banca conferitaria è dato dal rapporto frai dividendi percepiti nell’esercizio considerato ed il valore di bilancio delle partecipazioniall’esercizio precedente, momento cui si fa riferimento per la determinazione del dividen-do da corrispondere a ciascun azionista in base alle azioni possedute.

8 L’indice R.O.E. (Return on equity = Utili d'esercizio/Patrimonio). Non è stato possibile cal-colare il dato relativo all’anno 2005 in quanto i dati di bilancio non erano omogenei tra lediverse banche (alcune di esse avevano redatto il bilancio applicando i criteri IAS).

Fig. 3.3 - Valori dell’indice R.O.E. per le banche partecipate dalle Fon-dazioni

3,94,7

2,9

4,2 4,05,1

6,4

8,1

9,9

8,4

7,18,0

9,2

12,2

0 ,0

2

R.O

.E. -

in %

, 0

4 ,0

6 ,0

8 ,0

10 ,0

12 ,0

14 ,0

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

Per una corretta interpretazione del dato, è utile ricordare che le Fon-dazioni registrano nei propri bilanci i dividendi distribuiti nello stesso eser-cizio dalle banche partecipate, in relazione ai risultati economici da questeprodotti nell’anno immediatamente precedente; pertanto, la redditivitàdelle banche produce effetti su quella delle Fondazioni con uno sfasamen-to temporale medio di un anno.

Per quanto riguarda la redditività degli investimenti in strumenti finan-ziari diversi dalla partecipazione nella banca conferitaria, a livello di inte-ro sistema, essa si attesta per l’anno 2006 al 5,6%, rispetto al 5,0% del2005 e del 3,7% del 2004; dopo un minimo registrato nel 2002, i livelli diredditività sono gradualmente migliorati, come illustrato nella Tab. 3.5.

Fra gli investimenti finanziari, negli ultimi anni, hanno assunto un’im-portanza crescente le gestioni patrimoniali che rappresentano poco più del17% del totale dell’attivo; nel 2006, 57 Fondazioni (erano 52 nel 2005)hanno investito complessivamente 9 miliardi di euro in gestioni patrimo-niali. L’esercizio in esame si è concluso con un bilancio positivo, anche seinferiore rispetto al 2005: il reddito complessivo delle gestioni patrimonia-li è stato di 354 milioni di euro, pari ad un tasso medio di rendimento del3,7% mentre nel 2005 i redditi erano stati di 415 milioni di euro e la red-ditività del 4,7%.

In particolare, nel 2006 3 Fondazioni dichiarano un risultato negativodalle gestioni patrimoniali (era una nel 2005); 39 registrano un rendimentopositivo, ma in calo rispetto al 2005; per 12 Fondazioni, infine, i rendimentiaumentano (per le 5 che hanno investito in gestioni patrimoniali per la primavolta nel 2006 non è, ovviamente, possibile calcolare la variazione di reddi-tività). Nella Tab. 3.4 è sintetizzata l’evoluzione delle gestioni patrimoniali.

47Il patrimonio e la gestione economica

Tab. 3.4 - Sintesi della situazione degli investimenti in gestioni patri-moniali individuali (importi in milioni di Euro)

Anni N°. di Fondazioni chehanno investito in

gestioni patrimoniali

Importo dellegestioni a fine

periodo

Risultato complessivo

N°. di Fondazioniche hanno

dichiarato perdite

2000 40 3.993 127,0(*) 11

2001 45 6.383 19,8 23

2002 51 7.360 -15,8 27

2003 49 8.187 315,0 0

2004 50 8.599 366,8 1

2005 52 8.920 408,1 1

2006 57 9.626 356,6 3

(*) L’esercizio chiuso il 31/12/2000 non ha avuto durata omogenea per tutte le Fondazioni e,in molti casi, ha superato i dodici mesi.

A conclusione dell’esame delle varie tipologie di proventi e dei relativiindici di redditività per categoria di investimento la tabella Tab. 3.5 e laFig. 3.4 riportano la serie storica dei valori dei principali indici descritti perl’insieme delle Fondazioni di origine bancaria.

N.B. L’esercizio 2000 ha avuto una durata media superiore ai dodici mesi

Per una corretta lettura dei dati riportati nella tabella e nel relativo gra-fico, è opportuno rammentare che gli indicatori di rendimento relativi allepartecipazioni nelle società conferitarie non sono strettamente paragonabili

48 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab. 3.5 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifichetipologie di investimento

Indicatori Anni

92/93 93/94 94/95 95/96 96/9797/98 98/99 ‘00 ‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06

Proventi

Patrimonio x 100 1,2 1,6 1,7 1,8 2,2 2,7 4,2 5,5 4,9 5,0 5,2 5,0 6,3 7,3

Proventi finanziari

Investimenti finanziari medi x 100 n.d. 7,1 8,0 7,1 5,9 5,5 3,9 4,8 3,1 1,9 3,8 3,7 5,0 5,6

Dividendi da Società conferitaria tPartecipazione nella Società conferitaria(t-1)

1,0 1,4 1,4 1,2 1,7 2,1 4,4 6,7 6,4 9,3 6,5 6,9 8,5 10,2

Fig. 3.3 - Valori dell’indice R.O.E. per le banche partecipate dalle Fon-dazioni

0 ,0

2 ,0

4

Val

ori i

n pe

rcen

tual

e

,0

6 ,0

8 ,0

10 ,0

12 ,0

92/9

393

/94

94/9

595

/96

96/9

797

/98

98/9

920

0020

0120

0220

0320

0420

0520

06

Re d d . P a t r . Re d d . In v . F in . Re d d . P ar te c . C o n f .

con il rendimento degli altri investimenti finanziari9. Tuttavia i trend sonoconfrontabili.

I dati evidenziano come, a fronte della crescita della redditività com-plessiva del patrimonio delle Fondazioni, l’evoluzione della redditivitàdelle due principali forme di investimento del patrimonio segue andamen-ti che solo negli ultimi anni risultano positivamente correlati: fino al 2002,crescente per le partecipazioni nelle banche conferitarie e decrescente perle attività finanziarie; nel 2003 tali tendenze si invertono; nel 2004 i rispet-tivi livelli di redditività si stabilizzano, e nell’esercizio in esame si assistead una crescita di entrambe le forme di investimento.

In sostanza, la serie dei dati mostra che la forbice di circa 6 punti afavore delle attività finanziarie che era presente nel 1993/94 è stata assor-bita, fino ad annullarsi nel 1998/99, per effetto del negativo andamento deimercati finanziari e del recupero di redditività del sistema creditizio. A par-tire da quell’anno la situazione si è capovolta registrandosi una crescitageneralizzata dei rendimenti degli investimenti, ma la differenza è rimastapositiva per le partecipazioni nelle banche conferitarie rispetto agli altriinvestimenti.

Sull’intero arco di tempo considerato, la diversificazione degli investi-menti si conferma uno strumento efficace, ai fini della salvaguardia delvalore economico del patrimonio.

A tale proposito si ricorda che con la legge n. 212 dell’1 agosto 2003,sono state opportunamente ampliate le possibilità di investimento delleFondazioni rispetto a quanto era previsto dal D.Lgs. n. 153/99.

A partire da tale data le Fondazioni possono, così, detenere ancheimmobili non strumentali, sia pure nella misura massima del 10 per centodel patrimonio, senza rischio di vedersi attribuita la natura di ente com-merciale. Al momento, tuttavia, non si rilevano significativi investimentinel settore immobiliare.

3.6 Le risorse destinate all’attività istituzionale

L’avanzo di esercizio relativo all’esercizio 2006 è stato di 3.090 milio-ni di euro rispetto a 2.721 del 2005, con un incremento percentuale pari al

49Il patrimonio e la gestione economica

9 Per quanto riguarda le partecipazioni bancarie, infatti, il dato al numeratore non includele valutazioni/svalutazioni implicite della partecipazione – il che tende a sottostimare ilrendimento - ed il dato al denominatore riflette il valore contabile della partecipazione –il che tende a sovrastimare il rendimento. Per quanto riguarda gli altri proventi il rendi-mento tiene invece conto di tutte le componenti.

13,5%; esso rappresenta il 90,5% dei proventi ordinari ed il 6,6% delpatrimonio medio dell’anno. Gli oneri di funzionamento e le imposte, nelloro complesso, assorbono il 18,3% dei proventi ordinari e circa l’1,4%del patrimonio.

Passiamo ad analizzare i costi di funzionamento e le altre poste delconto economico, con particolare riguardo all’attività istituzionale.

I costi e le spese di amministrazione sono pari a 180 milioni di euro perl’intero sistema delle Fondazioni bancarie nell’anno 2006 e la loro inci-denza sui proventi è 4,8% rispetto a 5,8% dell’anno precedente. Se si con-siderano anche i costi relativi alla gestione degli investimenti (commissio-ni, oneri finanziari, ecc.) l’incidenza degli oneri si attesta al 6,1%.

Gli oneri complessivi salgono però a 538 milioni di euro per ragioni dicarattere eccezionale che hanno comportato, nel 2006, accantonamenti pru-denziali per 304 milioni di euro; le Fondazioni, infatti, hanno dovuto effet-tuare questi accantonamenti a fronte dei rischi collegati all’incertezza delrisultato del contenzioso in corso, concernente l’applicazione nei periodi diimposta precedenti la riforma Ciampi del regime tributario previsto per glienti non commerciali e in attesa che sia chiarita la natura dei dividendi cor-risposti dalla Cassa Depositi e Prestiti, relativamente alla parte che eccedeil dividendo minimo preferenziale10.

Al netto di questi accantonamenti prudenziali, i costi totali si riduconoa 228 milioni di euro e l’incidenza sui proventi scende al 6,1% mostrandoaddirittura una diminuzione rispetto al 7,3% del 2005.

Più in dettaglio, l’incidenza degli oneri per gli Organi collegiali sui pro-venti totali si riduce dall’1,4% all’1,2% (dall’1,6 all’1,4, sui proventi ordi-nari), analogamente al costo del personale che passa dall’1,4% all’1,2%,anche se il numero dei dipendenti cresce a 836 unità, con un aumento di 30dipendenti nel 2006.

Nonostante molte Fondazioni si siano già dotate di personale con com-petenze adeguate sia per la progettazione che la valutazione degli interventierogativi, ed altre stiano ancora rafforzando l’organico, i dati evidenzianoche le strutture organizzative sono di dimensioni contenute. In sintesi,anche l’esercizio 2006 fa registrare un basso livello di spese gestionali econferma che, in generale, l’incidenza dei costi delle strutture organizzati-ve decresce all’aumentare della dimensione delle Fondazioni.

50 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

10 Lo statuto della Cassa Depositi e Prestiti prevede che alle Fondazioni, soci privilegiati,sia corrisposto un dividendo minimo pari al tasso di inflazione, misurato dall’indiceIPCA (Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzati) maggiorato di tre punti percentuali.Secondo una discutibile e non condivisa interpretazione dello statuto della Cassa, i divi-dendi eccedenti tale quota potrebbero rappresentare un rimborso anticipato del capitale.

L’Avanzo della gestione, nel rispetto delle previsioni normative e deisingoli statuti, si distribuisce fra gli accantonamenti al patrimonio e l’atti-vità istituzionale, nelle sue varie forme.

In merito agli accantonamenti al patrimonio, l’Autorità di Vigilanzaper l’anno 2006, ha confermato l’aliquota dell’accantonamento alla“Riserva obbligatoria” al 20% dell’Avanzo della gestione ed ha fissato al15% l’aliquota massima di accantonamento alla “Riserva per l’integritàdel patrimonio”. Le Fondazioni, quindi, hanno potuto complessivamentedestinare al patrimonio risorse, in misura variabile, da un minimo del 20%ad un massimo del 35% dell’avanzo della gestione. Questo margine diflessibilità ha reso possibile graduare l’entità dell’accantonamento com-plessivo in relazione al risultato della gestione ed al peso percentuale, sultotale degli investimenti, delle attività di natura finanziaria, suscettibili disvalutazione monetaria.

Per l’intero sistema delle Fondazioni, il dato complessivo di accanto-namento alle riserve patrimoniali è pari a 1.020 milioni di euro (858 nel2005) e rappresenta il 33,0% dell’avanzo della gestione, contro il 31,5%dell’anno precedente.

All’attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti aifondi per l’attività futura, è andato il restante 67,0% dell’avanzo di gestio-ne, cioè delle risorse nette prodotte nell’esercizio 2006, pari a (includen-do anche l’avanzo residuo di 20 milioni) 2.070 milioni di euro, rispetto ai1.863 del 2005.

L’evoluzione dell’andamento della gestione delle Fondazioni puòessere rappresentata in forma sintetica mediante la serie storica 1992/93-2006 delle principali grandezze economiche, espresse in forma di indicepercentuale rispetto al patrimonio medio, presentato nella Tab. 3.6 e nelrelativo grafico della Fig. 3.5. Il fenomeno che appare con evidenza è lacrescita dei proventi totali e la corrispondente crescita dell’avanzo del-l’esercizio e dell’attività istituzionale in rapporto al patrimonio. Si note-rà che l’indice percentuale degli accantonamenti al patrimonio, purmostrando un trend positivo, cresce in maniera meno che proporzionalerispetto agli altri indicatori: dal 1992 al 2006 l’incidenza dell’avanzod’esercizio sul patrimonio cresce più di cinque volte (dall’1,2 al 6,6),mentre la quota dell’accantonamento patrimoniale sul patrimonio crescedi 3,2 volte, passando da 0,7 a 2,2; l’indice percentuale dell’attività ero-gativa passa da 0,4 a 4,4, con un aumento di oltre dieci volte. In conclu-sione, si osserva come la maggiore redditività registrata in questi annidalle Fondazione sia andata prevalentemente a beneficio dell’attivitàistituzionale.

51Il patrimonio e la gestione economica

Infine si rileva che l’ammontare delle delibere di spesa assunte nelcorso del 2006 (al netto degli 82,2 milioni di euro destinati per legge alVolontariato erano 74 milioni nel 2005) è pari a 1.432 milioni di eurorispetto a 1.231 dell’esercizio precedente con un aumento del 16,3%.

Il deliberato complessivo (includendo cioè il Volontariato previsto dallalegge n. 266/91) assomma a 1.514,5 milioni di euro rispetto a 1.305,3 regi-strato nel 2005 e fa segnare un tasso di erogazione del 3,4% sul patrimoniomedio dell’intero sistema delle Fondazioni.

52 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab. 3.6 - Andamento delle principali grandezze economiche relativealla gestione delle Fondazioni bancarie

Indicatori Anni

92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 2000b 2001 2002C 2003 2004 2005 2006

Proventi totalia/Patr. medio 1,5 1,6 1,7 1,9 2,2 2,6 4,3 8,4 5,1 5,2 5,4 5,4 6,9 8,0

Avanzo d’es./Patr. medio 1,2 1,4 1,5 1,6 1,9 2,2 3,9 7,6 4,7 4,7 5,0 4,9 6,2 6,6

Acc.to patr./Patr. medio 0,7 0,9 0,7 0,7 0,6 0,8 1,3 2,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,9 2,2

Att. Ist.le/Patr. medio 0,4 0,6 0,7 0,9 1,3 1,4 2,6 5,3 3,3 3,5 3,3 3,3 4,3 4,4

(a) Comprendono i proventi straordinari(b) L’esercizio 2000 ha avuto una durata superiore ai dodici mesi; depurato da questo effetto,

gli indici del 2000 sono sostanzialmente in linea con il biennio successivo(c) La somma degli indici 3 e 4 si discosta dal valore dell’indice 2 a causa del disavanzo del-

l’esercizio

Fig. 3.5 - Andamento delle principali grandezze economiche relativealla gestione delle Fondazioni bancarie

0

1

2

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92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 2000(*) 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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Per quanto riguarda le somme accantonate ai sensi della legge 266/91per il Volontariato, nel 2006 sono stati destinati 82 milioni di euro rispettoai 74 milioni del 2005.

Le Fondazioni, inoltre, a seguito degli impegni assunti con il Protocol-lo di intesa sottoscritto nell’ottobre del 2005 con gli attori del volontariato,hanno destinato oltre 79 milioni di euro, di cui 32 milioni di euro alla Fon-dazione per il Sud, e 47 milioni al finanziamento di iniziative di progetta-zione sociale nelle regioni meridionali. Ai fini della quantificazione delledelibere complessivamente assunte dal sistema delle Fondazioni nel 2006,è corretto considerare anche i 79 milioni in questione, poiché in questocaso, il processo deliberativo può considerarsi concluso essendo stato indi-viduato il beneficiario delle somme, anche se la manifestazione monetariadella delibera (cioè l’effettivo pagamento) è rinviata al completamento del-l’iter di costituzione dell’Ente.

Con questa integrazione, il dato delle delibere assunte nel corso del-l’anno assomma complessivamente a 1.594,3 milioni di euro.

Nel precedente Rapporto annuale avevamo ipotizzato che la maggioredisponibilità di risorse registrata nel 2005 avrebbe prodotto i suoi effetti nel2006 traducendosi in un incremento dell’ammontare delle delibere; l’ipo-tesi, che ha trovato verifica nei dati consuntivi dell’anno, poggia sulla con-siderazione che mentre il volume dell’attività istituzionale11 risente diretta-mente della maggiore redditività dell’investimento che si registra nel corsodell’esercizio stesso, l’attività di delibera, che nella gran parte delle Fon-dazioni fa riferimento alle risorse generate nell’esercizio precedente a quel-lo di spesa, risente con un ritardo temporale di un anno delle variazioni deiredditi.

Per una analisi dei dati economico gestionali disaggregata per gruppidimensionali e per aree geografiche si rimanda alle tabelle di stato patri-moniale e di conto economico in calce a questo capitolo.

53Il patrimonio e la gestione economica

11 Si rammenta che l’attività istituzionale include anche la destinazione delle risorse aifondi per l’attività futura, mentre l’attività di delibera fa riferimento alle decisioni dispesa, ancorché non materialmente liquidate per cassa.

TABELLE RELATIVE

AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

55

Tab.

3.7

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56 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

57Tabelle relative ai dati economico-patrimoniali

Tab.

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58 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

59Tabelle relative ai dati economico-patrimoniali

Tab.

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60 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

61Tabelle relative ai dati economico-patrimoniali

Tab.

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3.7

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51,1

100,

0

62 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

63Tabelle relative ai dati economico-patrimoniali

Tab.

3.7

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Tab.

3.7

- F

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0

64 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

65Tabelle relative ai dati economico-patrimoniali

Tab.

3.7

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68 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

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69Tabelle relative ai dati economico-patrimoniali

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72 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

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73Tabelle relative ai dati economico-patrimoniali

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74 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

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76 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab. 3.9 - Elenco delle Fondazioni per dimensione patrimonialeGruppi dimensionali

N° N° nel Fondazione Patrimonio 2006 Gruppi

Gruppo (milioni di euro) dimensionali

1 1 Fondazione C.R. Provincie Lombarde 6.103,5

2 2 Fondazione Monte dei Paschi di Siena 5.244,8

3 3 Compagnia di San Paolo di Torino 5.235,0

4 4 Fondazione C.R. Verona Vicenza B.A. 4.214,6

5 5 Fondazione C.R. Torino 2.447,1

6 6 Fondazione C.R. Roma 1.678,7

7 7 Fondazione C.R. Padova e Rovigo 1.543,8

8 8 Ente C.R. Firenze 1.237,0

9 9 Fondazione C.R. Cuneo 1.232,3

10 10 Fondazione C.R. Lucca 1.120,1

11 11 Fondazione C.R. Bologna 960,2

12 12 Fondazione Cassamarca C.R. Marca Trivigiana 920,5

13 13 Fondazione C.R. Genova e Imperia 826,3

14 14 Fondazione Banco di Sardegna 810,6

15 15 Fondazione C.R. Modena 716,9

16 16 Fondazione C.R. Bolzano 687,0

17 17 Fondazione C.R. Perugia 632,9

18 18 Fondazione C.R. Parma 534,2

19 1 Fondazione B.M. Lombardia 524,1

20 2 Fondazione C.R. Pisa 452,8

21 3 Fondazione di Venezia 432,7

22 4 Fondazione C.R. Trieste 421,5

23 5 Fondazione C.R. Forlì 407,8

24 6 Fondazione Piacenza e Vigevano 393,9

25 7 Fondazione Banco di Sicilia 393,3

26 8 Fondazione C.R. Udine e Pordenone 385,1

27 9 Fondazione C.R. Alessandria 384,1

28 10 Fondazione C.R. Trento e Rovereto 358,4

29 11 Fondazione C.R. Carpi 303,4

30 12 Fondazione C.R. Pistoia e Pescia 276,2

31 13 Fondazione C.R. Pesaro 255,5

32 14 Fondazione C.R. Macerata 246,3

33 15 Fondazione C.R. Biella 212,9

34 16 Fondazione C.R. Tortona 200,0

35 17 Fondazione C.R. Asti 194,8

Fon

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77Tabelle relative ai dati economico-patrimoniali

continua Tab. 3.9

N° N° nel Fondazione Patrimonio 2006 Gruppi

Gruppo (milioni di euro) dimensionali

36 1 Fondazione C.R. La Spezia 193,9

37 2 Fondazione C.R. Livorno 192,3

38 3 Fondazione M. Bologna e Ravenna 180,6

39 4 Fondazione C.R. Pescara e L.A. 176,2

40 5 Fondazione C.R. San Miniato 172,0

41 6 Fondazione C.R. Ferrara 168,0

42 7 Fondazione C.R. Savona 165,4

43 8 Fondazione C.R. Imola 159,6

44 9 Fondazione C.R. Reggio Emilia 157,1

45 10 Ente B.N. delle Comunicazioni 157,0

46 11 Fondazione C.R. Gorizia 156,9

47 12 Fondazione C.R. Ascoli Piceno 156,8

48 13 Fondazione C.R. Fano 152,4

49 14 Fondazione C.R. Teramo 152,3

50 15 Fondazione C.R. Carrara 148,8

51 16 Fondazione C.R. Terni e Narni 143,7

52 17 Fondazione C.R. Ravenna 143,3

53 18 Fondazione C.R. Volterra 141,7

54 1 Fondazione C.R. Rimini 132,0

55 2 Fondazione C.R. L’Aquila 131,6

56 3 Banco di Napoli 119,2

57 4 Fondazione M. Parma 119,1

58 5 Fondazione C.R. Mirandola 116,4

59 6 Fondazione C.R. Puglia 111,2

60 7 Fondazione C.R. Cesena 110,2

61 8 Fondazione C.R. Jesi 95,3

62 9 Fondazione C.R. Rieti 90,1

63 10 Fondazione C.R. Fermo 85,8

64 11 Fondazione C.R. Chieti 85,7

65 12 Fondazione C.R. Vercelli 80,7

66 13 Fondazione C.R. Vignola 76,2

67 14 Fondazione C.R. Calabria e Lucania 76,0

68 15 Fondazione C.R. Foligno 69,9

69 16 Fondazione B.M. Lucca 65,9

70 17 Fondazione C.R. Orvieto 64,2

Fon

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n.17

78 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

continua Tab. 3.9

N° N° nel Fondazione Patrimonio 2006 Gruppi

Gruppo (milioni di euro) dimensionali

71 1 Fondazione C.R. Fabriano e C. 62,6

72 2 Fondazione C.R. Spoleto 52,1

73 3 Fondazione C.R. Cento 51,0

74 4 Fondazione C.R. Fossano 48,1

75 5 Fondazione C.R. Civitavecchia 47,6

76 6 Fondazione C.R. Prato 42,6

77 7 Fondazione C.R. Saluzzo 40,1

78 8 Fondazione C.R. Salernitana 39,3

79 9 Fondazione C.R. e B.M. Lugo 35,0

80 10 Fondazione C.R. Viterbo 34,2

81 11 Fondazione C.R. Savigliano 33,6

82 12 Fondazione B.M. Foggia 31,2

83 13 Fondazione C.R. Loreto 28,1

84 14 Fondazione C.R. Bra 24,8

85 15 Fondazione C.R. Città di Castello 22,3

86 16 Fondazione B.M. e C.R. Faenza 15,6

87 17 Fondazione B.M. Rovigo 6,6

88 18 Fondazione Monte di Pietà di Vicenza 1,5

Fon

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n.18

CAPITOLO 4

L’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Premessa

L’esame dell’attività erogativa delle Fondazioni di origine bancaria sifonda, come di consueto, sulla rilevazione censuaria annuale realizzata dal-l’ACRI in collaborazione con le Fondazioni. L’indagine abbraccia tutte le88 Fondazioni e si basa sulle erogazioni deliberate nel corso dell’esercizio20061, considerando sia le delibere a valere su risorse prodotte nel corsodell’anno sia quelle a valere su fondi costituiti negli esercizi precedenti.

Per quanto riguarda i progetti pluriennali, sono stati presi in considera-zione gli importi imputati alla competenza dell’esercizio.

Nell’ambito delle erogazioni annuali, è stata confermata la modalità dirilevazione semplificata per gli interventi di piccolo importo, identificatianche quest’anno nelle erogazioni non superiori a 5.000 euro.

Tale modalità prevede il censimento degli interventi per gruppi omoge-nei relativamente al settore e alla provincia di destinazione, con evidenzia-zione, per ognuno di tali gruppi, dell’importo complessivo erogato e delnumero di interventi che lo compongono.

Rispetto alle altre due tipologie di iniziative considerate (le annuali diimporto superiore a € 5.000 e le pluriennali) questo tipo di iniziativa èstato rilevato, pertanto, con un grado di approfondimento minore, che neha comportato l’esclusione da alcune analisi sviluppate nel rapporto.

L’articolazione del presente capitolo prevede, dopo l’esposizione deicriteri di classificazione dei dati, un’analisi riferita in primo luogo al Siste-ma Fondazioni, ossia alle Fondazioni considerate nella loro globalità.

Nella seconda parte del capitolo si prendono in considerazione alcunispaccati dell’intero Sistema, vale a dire gruppi di Fondazioni costituiti infunzione della loro dimensione patrimoniale e dell’area territoriale di inse-diamento.

79

1 Per “delibere” si intendono le formali assunzioni di impegno di spesa assunte dagli orga-ni delle Fondazioni; in questo capitolo, pertanto, con l’espressione “erogare” si intende“deliberare un’erogazione”.

4.1 Criteri di classificazione dei dati

Ogni intervento erogativo censito è analizzato con riferimento alleseguenti variabili:

a) Settore beneficiario (ambito settoriale in cui si inserisce l’interventosostenuto dall’erogazione). Il sistema di classificazione dei settori uti-lizzato nel Rapporto annuale è definito in modo tale da consentirne l’al-lineamento con l’elenco dei “settori ammessi” contemplati dalla nor-mativa vigente (D. Lgs. 153/99).

b) Soggetto beneficiario (soggetto cui è destinata l’erogazione, specifica-to in funzione della sua natura giuridica; è opportuno precisare che, inmolti casi, si tratta di un soggetto intermediario rispetto al beneficiarioultimo dell’intervento realizzato grazie all’erogazione o al progettodella Fondazione).

c) Tipo di intervento (destinazione funzionale dell’erogazione). d) Valenza territoriale (ampiezza del territorio su cui si producono gli

effetti dell’intervento).e) Origine del progetto (fonte - interna o esterna alla Fondazione - da cui

nasce l’idea-progetto sottostante all’intervento).f) Gestione del progetto (modalità attraverso cui viene realizzato il pro-

getto, distinguendo tra: realizzazione diretta della Fondazione, sov-venzionamento di opere e servizi, sovvenzionamento di imprese stru-mentali).

g) Collaborazioni con altri soggetti (compartecipazioni di altri soggetti nelsostegno economico dell’intervento -erogazioni in pool- ).

Nello sviluppo delle analisi riferite alle suddette variabili le Fondazio-ni sono raggruppate secondo tre tipi di aggregazione:

• Sistema delle Fondazioni (livello di massima aggregazione, che fa rife-rimento al complesso delle Fondazioni di origine bancaria).

• Gruppi dimensionali, definiti in base ai patrimoni risultanti dai bilanciconsuntivi dell’esercizio 2006 (sono contemplati cinque raggruppa-menti: Fondazioni grandi, medio-grandi, medie, medio-piccole e pic-cole, di cui alla nota metodologica in calce al Rapporto).

• Gruppi territoriali, definiti secondo l’area geografica alla quale appar-tiene ciascuna Fondazione (sono utilizzate le quattro usuali ripartizionigeografiche: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole).

80 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA FONDAZIONI

4.2 Quadro sintetico

Nel 2006 le Fondazioni hanno complessivamente erogato 1.588,1milioni di euro, attraverso 28.850 interventi.

È bene precisare che l’importo sopra evidenziato comprende anche gliaccantonamenti ai fondi speciali per il volontariato ex art. 15 L. 266/91,pari a 82,2 milioni di euro e gli importi stanziati dalle Fondazioni per l’at-tuazione del progetto Sud (cfr. par. 4.7), pari complessivamente a 79,8milioni.

Ne consegue che il totale delle erogazioni indicato in questo capitolonon coincide con la posta di conto economico “erogazioni deliberate” evi-denziata nel cap. 3. In esso, infatti, gli accantonamenti ai fondi ex art. 15L. 266/91 sono classificati in una specifica posta di conto economico adessi intestata, mentre gli stanziamenti al progetto Sud sono ricompresi tra i“Fondi per future erogazioni”.

L’attività erogativa segna un significativo incremento rispetto allo scor-so anno: crescono sia l’importo totale delle erogazioni (+ 15,6 %), sia ilnumero di iniziative sostenute (+13,6%).

L’importo medio per iniziativa è di 55.046 euro (leggermente superio-re al 2005); in modo consistente sale il numero medio degli interventi perFondazione che passa da 288 (nel 2005) a 328 (40 interventi in più peristituto).

La Tab. 4.1 illustra la distribuzione percentuale delle erogazioni secon-do la tradizionale tripartizione adottata nella ricerca, distinguendo tra ero-gazioni non superiori a 5.000 euro, erogazioni annuali di importo superio-re a 5.000 euro ed erogazioni pluriennali.

Le erogazioni di importo minore (non superiori a 5.000 euro) manten-gono sostanzialmente invariata la propria incidenza, ormai da tempo entrolimiti molto contenuti e difficilmente comprimibili2: esse diminuiscononella percentuale degli importi rappresentando oggi l’1,8% dell’erogato(l’anno passato erano il 2%), e mantengono sostanzialmente invariata l’in-cidenza sul numero degli interventi (poco meno del 43%).

81L’attività istituzionale

2 Le Fondazioni mantengono il sostegno a molte piccole iniziative locali, interventi che, purse di ridotta entità monetaria, contribuiscono a sostenere l’operatività di piccole organiz-zazioni non profit delle loro comunità di riferimento.

La quota maggiore degli importi assegnati è assorbita, come di consue-to, dalle erogazioni annuali maggiori di 5.000 euro, che rappresentanol’88% del totale erogato ed il 54,1 % del numero di interventi. Rispetto allarilevazione 2005 si evidenzia un leggero aumento sugli importi percentua-li mentre è in flessione il numero di interventi.

Esattamente all’opposto si muovono le erogazioni pluriennali, cheaumentano invece leggermente il proprio peso nel numero di interventi (da2,3% a 3%) e si riducono percentualmente relativamente agli importi(10,3% contro 10,5% nel 2005). Nel complesso si può tuttavia parlare diuna sostanziale stabilizzazione della quota di erogazioni destinata ad inter-venti che si svolgono nell’arco di più anni.

Per quanto riguarda la distribuzione delle erogazioni per classi diampiezza dell’importo unitario (vedi ancora Tab. 4.1) si rileva, come neglianni passati, una forte concentrazione delle risorse su interventi di rilevan-te dimensione. Le erogazioni superiori a 100.000 euro, incidono quanto adammontare per il 75,5% (nel 2005 rappresentavano il 73,9%), pur risultan-do in termini di numero pari solo al 10,6% di tutte le erogazioni (9,8% nel2005). Appaiono in forte crescita, in particolare, le erogazioni di importounitario superiore a 500 mila euro, che rappresentano ormai oltre la metà(50,6%) del totale erogato (lo scorso anno erano il 44,2%), interessandocirca il 4% del totale degli interventi.

4.3 Settori di intervento

L’analisi dei settori di intervento è condotta prima per linee generali,passando in rassegna i volumi di attività delle Fondazioni nei diversi set-tori; segue un approfondimento di natura anche qualitativa sui primi settesettori.

4.3.1 Esame generale

Come evidenziato nel Rapporto annuale dello scorso anno, il sistema diclassificazione dei settori è stato aggiornato ed integrato per consentirel’allineamento delle voci classificatorie utilizzate nell’indagine ACRI, conquelle indicate dalla normativa vigente3 quali “settori ammessi”.

Questi ultimi sono, come è noto, gli ambiti di intervento esclusivi nei

82 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

3 D.lgs. 17/5/1999 n. 153, art. 2, comma 2.

quali le Fondazioni possono operare, e coprono un ventaglio ampio ed ete-rogeneo di tematiche e attività appartenenti alla sfera sociale.

In tutto la normativa prevede i seguenti 20 settori “ammessi”:

- famiglia e valori connessi- crescita e formazione giovanile- educazione, istruzione e formazione, incluso l’acquisto di prodotti edi-

toriali per la scuola- volontariato, filantropia e beneficenza - religione e sviluppo spirituale- prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica- sicurezza alimentare e agricoltura di qualità - sviluppo locale ed edilizia popolare locale - protezione dei consumatori - protezione civile- salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa - attività sportiva - prevenzione e recupero delle tossicodipendenze - patologie e disturbi psichici e mentali - ricerca scientifica e tecnologica- protezione e qualità ambientale - arte, attività e beni culturali- realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità- assistenza agli anziani- diritti civili

Come si può osservare, alcune voci dell’elenco si riferiscono ad ambi-ti estesi, mentre altre riguardano campi di attività molto specifici. In alcu-ni casi, inoltre, la singola voce classificatoria comprende una voce di carat-tere generale e, nel contempo, voci specifiche ad essa appartenenti (adesempio “salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa).

Tale disomogeneità rende oggettivamente difficile utilizzare la grigliadei “settori ammessi” ai fini di un’analisi sistematica come quella propostain questo Rapporto.

Si è quindi ritenuto opportuno proporre solo in via introduttiva l’espo-sizione dei dati secondo la predetta lista, per poi passare ad un’analisi fon-data su raggruppamenti settoriali definiti in modo più organico. La grigliadi classificazione utilizzata è quella proposta lo scorso anno.

Di seguito si riporta, per il 2006 e per il 2005, la distribuzione percen-tuale degli importi erogati e del numero di iniziative per ognuno dei setto-ri ammessi previsti dalla normativa.

83L’attività istituzionale

84 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

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Come già anticipato, l’analisi dei diversi settori di intervento delle Fon-dazioni (alla quale si riferiscono le tabelle a fine capitolo, dalla Tab. 4.2alla Tab. 4.10) viene ora sviluppata seguendo lo schema di classificazionedefinito in sede ACRI.

Per quanto riguarda la graduatoria generale degli interventi nei diversisettori (Tab. 4.2) la quota prevalente delle erogazioni risulta attribuita,come in tutti gli anni passati, al settore Arte, attività e beni culturali, per ilquale sono stati spesi 487,8 milioni di euro, pari al 30,7% del totale, a fron-te di 10.685 iniziative (il 37% del totale).

Segue al secondo posto, con un significativo incremento sia in valoreassoluto sia in termini di incidenza percentuale, il settore Volontariato,filantropia e beneficenza con 267,5 milioni di euro pari al 16,8% degliimporti erogati; gli interventi realizzati sono 3.428, corrispondentiall’11,9% del totale.

Al terzo posto in graduatoria, con una progressione di una posizione,sale l’Educazione, istruzione e formazione che ottiene 184,9 milioni dieuro, pari all’11,6% delle somme erogate, per un totale di 4.911 iniziativecensite (pari a 17% del totale).

Segue, a breve distanza, il settore della Ricerca con 171,1 milioni dieuro erogati (10,8% del totale) e 1.539 interventi (5,3%).

Al quinto posto è il settore della Salute pubblica, che sale di una posi-zione in graduatoria, facendo registrare un importo complessivo di eroga-zioni pari a 157,7 milioni di euro ed un numero di 1.543 iniziative (in ter-mini di incidenza percentuale, rispettivamente il 9.9% e il 5,3%). L’Assi-stenza sociale scende dalla terza posizione alla sesta con 146,5 milioni dieuro erogati e 3.073 interventi ed incide sul totale erogato per il 9,2% degliimporti e per il 10,7% del numero di interventi.

Mantiene la sua collocazione, al settimo posto della graduatoria, il set-tore Sviluppo locale che ha ottenuto 98,9 milioni di euro (6,2 % delle ero-gazioni) con 1.363 interventi realizzati (pari al 4,7%).

Come negli anni passati, le somme stanziate dalle Fondazioni al di fuoridegli ambiti sin qui esaminati sono distribuite in settori che, presi singo-larmente, assumono un’incidenza marginale (tutti al di sotto del 2,1% degliimporti erogati) e complessivamente non raggiungono il 5% del totale ero-gato).

Tra questi merita una segnalazione il settore Sport e ricreazione che,pur se con la limitata incidenza di 2,1 % sul totale erogato, segna un signi-ficativo aumento rispetto allo scorso anno: gli importi assegnati passano da26 milioni a 33,7, e le iniziative promosse da 1.396 a 1.539.

Lo Protezione e qualità ambientale, è l’unico altro settore al di sopradell’1% del totale: 25,2 milioni di euro per 476 interventi realizzati.

85L’attività istituzionale

Chiudono la graduatoria i settori Famiglia e valori connessi, Diritti civi-li, Religione e sviluppo spirituale, Prevenzione della criminalità e sicurez-za pubblica, a cui complessivamente vanno circa 15 milioni di euro con293 interventi.

Come nei precedenti Rapporti, anche quest’anno si è misurato il gradodi specializzazione settoriale che presentano le singole Fondazioni sullabase degli importi erogati.

A tal fine, si è fatto ricorso a un indice che può assumere tre modalitàalternative:a) grado alto, quando l’ammontare assegnato a un settore risulta non infe-

riore al 50% del totale erogato, oppure l’ammontare assegnato a duesettori non è inferiore al 60% del totale;

b) grado medio, quando si registra non meno del 30% in un settore, oppu-re non meno del 40% in due;

c) grado basso, nei casi restanti.L’applicazione di tale indice di specializzazione vede ripartirsi percen-

tualmente il numero di Fondazioni nel seguente modo:

Le politiche di erogazione delle Fondazioni per quanto riguarda la scel-ta dei settori di intervento evidenziano la propensione prevalente verso unaelevata specializzazione settoriale. In questo senso, le scelte delle Fonda-zioni riflettono l’impostazione data al riguardo dalla normativa di settore,che impone alle Fondazioni stesse di destinare almeno il 50% delle risorsedisponibili per le erogazioni a non più di cinque settori (c.d. settori rile-vanti), scelti tra i “settori ammessi” sopra richiamati.

Il numero medio di settori in cui ogni Fondazione rivolge il propriointervento è di 7,4 (come l’anno precedente).

I settori nei quali le Fondazioni sono presenti in maggior numero sonoArte, attività e beni culturali e Volontariato, filantropia e beneficenza4

86 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Grado di specializzazione N. Fondazioni %Alto 49 56 %Medio 39 44 %Basso 0 – Totale 88 100 %

4 È da considerare, ai fini della corretta valutazione del dato, che in questo settore sonocompresi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato, a cui tutte le Fondazio-ni di origine bancaria sono tenute a norma dell’art. 15 della Legge 266/91.

(tutte e 88 le Fondazioni), Educazione istruzione e formazione (83), Salu-te pubblica (74) , Ricerca (70), Assistenza sociale (67).

Nei paragrafi che seguono si propone un commento analitico relativo aiprincipali settori di intervento.

4.3.2 Arte attività e beni culturali

Il settore conferma il primato tra gli ambiti di intervento delle Fonda-zioni di origine bancaria, in linea di continuità con la tradizione delle stes-se e con l’originaria vocazione espressa in questo campo dalle storichecasse di risparmio.

I dati del 2006 (cfr. Tab. 4.2) mostrano un incremento di attività rispet-to al precedente esercizio, sia per importi erogati (da 420 milioni nel 2005a 487,8 milioni) sia per numero di interventi (da 9.139 a 10.685), e con unsaggio di incremento più alto di quello relativo al totale delle erogazioni disistema (16% contro 15,6%).

L’intervento principale è la Conservazione e valorizzazione dei beniarchitettonici e archeologici, cui sono destinati 184,3 milioni di euro conun’incidenza del 37,8% sul totale erogato nel settore (vedi Tab. 4.3), in leg-gero aumento rispetto all’anno precedente.

Il contributo delle Fondazioni è stato prevalentemente destinato al recu-pero del patrimonio monumentale e archeologico del territorio di riferi-mento, soprattutto nei centri storici delle città. Gli interventi di recuperopuntano ad accrescere la fruibilità delle strutture da parte della cittadinan-za, spesso anche mediante nuove destinazioni funzionali delle stesse perattività varie di pubblico interesse (biblioteche, esposizioni, attività conve-gnistica, ecc). Anche al di fuori dei centri urbani tuttavia le Fondazioni nonmancano di marcare la loro presenza, con iniziative volte al recupero capil-lare di testimonianze artistiche e culturali sparse sul territorio, e forse perquesto considerati da qualcuno “minori”, spesso soggette a condizioni diforte degrado e scarsa valorizzazione.

Per dare un’idea più tangibile degli interventi realizzati dalle Fonda-zioni in questo settore si propone di seguito un elenco, meramente esem-plificativo, di alcuni progetti finanziati.

87L’attività istituzionale

NOTA PER IL LETTORE

Tutti gli esempi di iniziative proposti, in questo e nei successivi para-grafi del capitolo, si propongono esclusivamente di fornire al lettore unaesemplificazione delle varie tipologie di intervento a cui si fa riferimen-to nella trattazione. Essi, pertanto, non sono da intendersi in alcun modoun campione statisticamente rappresentativo dell’universo indagato, néuna graduatoria dei progetti più importanti o meritevoli.

Conservazione e valorizzazione dei beniarchitettonici e archeologici

Alcuni esempi

Progetto di restauro e allestimento del Castello Sforzesco di Milano;erogazione di € 5.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delleProvincie Lombarde

Contributo destinato al recupero, alla ristrutturazione ed al riuso delcomplesso “San Paolo” di Modena; erogazione di € 5.000.000 dellaFondazione Cassa di Risparmio di Modena

Progetto di recupero del Castello di Masino a Caravino a Torino in col-laborazione con il FAI - Fondo per l’Ambiente Italiano; erogazione di €3.000.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Acquisto e ristrutturazione di Palazzo Anselmi a Padova, funzionale alladestinazione della struttura ad attività culturali; erogazione di €

2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Restauro, risanamento conservativo e recupero funzionale PalazzoBisaccioni a Jesi; erogazione di € 1.280.000 della Fondazione Cassa diRisparmio di Jesi

Ristrutturazione dell’edificio della Pescheria Vecchia di Trieste da adi-bire a polo espositivo e congressuale; erogazione di € 1.000.000 dellaFondazione Cassa di Risparmio di Trieste

88 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Progetto comunale per la ristrutturazione, il recupero, l’utilizzo delcomplesso monumentale di San Francesco in Cuneo; erogazione di €1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Contributo per la conservazione di ‘Villa Grock’, a Genova, edificatanegli anni ‘30 ed appartenuta al famoso clown svizzero Adrien Wettach,da destinare a centro di animazione turistico-culturale polifunzionale;erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio diGenova e Imperia

Progetto di recupero e restauro del complesso San Domenico a Fano;erogazione di € 750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

Completamento del restauro e recupero a fini museali delle ex scuoleLeopoldine di Santa Maria Novella a Firenze; erogazione di € 700.000della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze

Restauro della Chiesa di Santa Caterina di Alessandria. Interventi direstauro conservativo della navata centrale e delle cappelle; erogazionedi € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa

Restauro della Chiesa di Santa Maria della Scala a Siena; erogazione di€ 500.000 della Fondazione Monte Paschi Siena

Intervento di restauro e valorizzazione del Palazzo Ducale di Lucca;erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

L’importo medio unitario delle erogazioni nell’ambito in esame è piùche doppio della media del settore (€ 93.001 contro € 45.654), in eviden-te correlazione con la natura tipica degli interventi, caratterizzati da pro-gettualità mediamente più complesse e onerose di quelle di altri comparti.

In merito alla natura dei beneficiari, si registra un sostanziale bilancia-mento tra quelli pubblici e quelli privati, con una leggera prevalenza diquesti ultimi (53,2% degli importi erogati).

Le partnership delle Fondazioni con altri soggetti per la realizza-zione dei progetti assumono in questo comparto un peso significativo,leggermente superiore a quanto accade in ambito generale: le erogazio-ni in pool incidono infatti per il 17,5%, contro il 16,3% a livello disistema.

89L’attività istituzionale

Al secondo posto nel settore si colloca il comparto delle attività cultu-rali e artistiche n.c.a (vedi Tab. 4.), a cui vanno 98,2 milioni di euro (il20,1% delle erogazioni del settore) e 3.405 interventi (il 31,9% del totaledi settore).

Si tratta di un comparto “residuale” che comprende una molteplicitàmolto varia di iniziative, che non hanno trovato possibilità di classificazio-ne tra le altre voci codificate. Il rilievo assunto da questo raggruppamentotestimonia della grande versatilità delle Fondazioni, che si dimostranopronte a sostenere, oltre agli interventi più istituzionalizzati e tradizionali,anche iniziative “atipiche” e innovative, talora con una forte connotazionesperimentale.

Altre attività culturali e artisticheAlcuni esempi

Contributo per le celebrazioni del 6° centenario della nascita di Pio II;erogazione di € 1.200.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Progettazione esecutiva del progetto “Gastronomia nell’arte moderna”G.N.A.M. festival di riflessione sulla civiltà e sulla cultura dell’alimen-tazione; erogazione di € 1.100.000 della Fondazione Cassa di Rispar-mio di Parma

Realizzazione del Trieste Science Centre, polo di divulgazione scien-tifica e sede permanente di ERA - Esposizione di Ricerca Avanzata;erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio diTrieste

Alle iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie vanno90,2 milioni di euro (il 18,6% delle erogazioni del settore): un volume diattività che si conferma tra i più cospicui del settore, sebbene con una dimi-nuzione del valore medio dei contributi per singolo intervento.

La Tab. 4.3 evidenzia infatti che l’importo totale erogato è diminuitorispetto a quello dello scorso anno (era 93,7 milioni di euro), mentre èaumentato il numero di interventi realizzati (2.387, pari al 22,3% delle ini-ziative del settore).

Le iniziative realizzate con il contributo delle Fondazioni hanno inte-ressato tutti i campi dell’espressione artistica: la musica, il teatro, la lette-ratura, il balletto, il cinema, ecc. Tra esse permane la marcata focalizzazio-

90 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

ne nel campo della musica e del teatro, tradizionalmente espressa da sov-venzioni a istituzioni stabili (enti lirici, teatri stabili, ecc.) e da contributiper la produzione di rappresentazioni e concorsi.

Gli interventi si realizzano spesso in compartecipazione con altre isti-tuzioni del territorio: le erogazioni in pool sono ancor più frequenti che nelcomparto della conservazione e valorizzazione dei beni artistici (37,8%delle erogazioni del settore).

La prevalenza di beneficiari privati è assoluta: essi ricevono l’80% deltotale assegnato al settore dell’arte, attività e beni culturali.

Iniziative a sostegno di produzioniartistiche e letterarie

Alcuni esempi

Contributo istituzionale alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano;erogazione di € 6.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delleProvincie Lombarde

Attività di gestione della società strumentale Teatri Spa di Treviso; ero-gazione di € 4.124.000 della Fondazione Cassamarca

Sostegno alla attività svolta dalla Orchestra Sinfonica di Roma, eroga-zione di € 5.352.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Contributo la realizzazione del Ravello Festival; erogazione di €

1.200.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Contributo alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia; erogazione di€ 1.000.000, della Fondazione di Venezia

Realizzazione del progetto “Torino Capitale Mondiale del Libro” con“Roma Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura”; erogazione di€ 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Sostegno all’attività 2007 della Fondazione Teatro Stabile di Torino;erogazione di € 650.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Sostegno alla Fondazione Teatro Regio di Parma, erogazione di €

516.000 della Fondazione Monte di Parma

91L’attività istituzionale

Iniziative di programmazione e realizzazione delle attività de “I Teatri”di Reggio Emilia per la stagione 2006/2007; erogazione di € 500.000della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

Manifestazioni ed iniziative culturali del Comune al Teatro del Giglioerogazione di € 470.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Sostegno all’edizione 2006 “Sassuolo Musica Festival”; erogazione di€ 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Tra gli altri ambiti di rilievo del settore Arte, attività e beni culturali(vedi ancora Tab. 4.3) compaiono, in forte aumento rispetto all’anno pre-cedente le Attività museali e le Arti visive (complessivamente, i due com-parti fanno segnare un incremento del 53,8% degli importi assegnati, rac-cogliendo 80,5 milioni di euro, pari al 16,5% del totale di settore).

Il sostegno delle Fondazioni in questo campo interessa sia musei giàesistenti, sia nuove realtà espositive volte ad arricchire l’offerta culturaledel territorio di riferimento. Numerosi, in questo ambito, sono i casi di alle-stimento di mostre temporanee, come anche importanti risultano gli inter-venti di restauro di opere pittoriche e di sculture.

Gli ulteriori interventi realizzati dalle Fondazioni nel settore in esamesono prevalentemente rivolti al sostegno di Biblioteche e Archivi e all’E-ditoria e altri mezzi di comunicazione, a cui vanno complessivamente circa19 milioni di euro. Il primo, in flessione rispetto al 2005, pesa per il 2.2%sulle erogazioni di settore, il secondo è stabile rispetto all’anno preceden-te, e rappresenta l’1,6% del totale.

Per quanta riguarda le collezioni librarie e documentali i progetti piùfrequenti riguardano attività di censimento, catalogazione e sistemi diarchiviazione, con particolare attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologiedigitali e multimediali.

L’impegno nel settore dell’editoria, invece, con un costante aumentonel tempo del numero di iniziative, marca un radicamento ormai consoli-dato delle Fondazioni nella produzione di volumi d’arte e pubblicazioni diqualità.

92 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Arti visive, Attività museali, Biblioteche e ArchiviAlcuni esempi

Contributo a sostegno delle attività del “Museo del Corso” di Roma; ero-gazione di € 5.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Contributo al programma per lo sviluppo del distretto dei musei del cen-tro storico di Torino; erogazione di € 2.500.000 della Compagnia SanPaolo di Torino

Allestimento della Mostra Alberti a Palazzo Strozzi; erogazione di €

1.600.000 dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Mostra “Claes Oldenburg e Coosje van Bruggen” a Torino; erogazionedi € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Sostegno al “Museo della Figurina” a Modena; erogazione di € 600.000della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Progetto di catalogazione ed informatizzazione della Biblioteca SanGiorgio in Poggiale; erogazione di € 430.000 della Fondazione Cassadi Risparmio in Bologna

Progetto quadriennale per la catalogazione dei manoscritti, del patrimo-nio librario moderno e dei beni storico-artistici e archeologici di pro-prietà dell’Ente; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa diRisparmio di Padova e Rovigo

Progetto per il trasferimento della Pinacoteca Comunale presso il Com-plesso Musei in S. Domenico; erogazione di € 270.000 della Fondazio-ne Cassa di Risparmio di Forli

Intervento a favore della casa editrice Mup Editore che promuove l’ar-te, la cultura, la ricerca universitaria e da sviluppo a istruzione e forma-zione; erogazione di € 150.000 della Fondazione Monte di Parma

Sostegno per la realizzazione di un sistema informativo-informatico del-l’Arcidiocesi di Genova per catalogare il patrimonio architettonico, cul-turale e artistico dell’Arcidiocesi e organizzare la conservazione e valo-rizzazione dello stesso; erogazione di € 150.000 della FondazioneCassa di Risparmio di Genova e Imperia

93L’attività istituzionale

4.3.3 Volontariato, Filantropia e Beneficenza5

Come si evince dalla Tab. 4.4 al settore sono stati destinati 267,5 milio-ni di euro, pari a 16,8% del totale erogato dalle Fondazioni, con un incre-mento molto significativo rispetto allo scorso anno, sia in valore assoluto(+24,6%) sia in termini di incidenza percentuale (nel 2005 il settore pesa-va per il 15,5% del totale, con un ammontare di erogazioni pari a 214,7milioni di euro).

Questo andamento è certamente da correlare con il Progetto Sud (cfr.paragrafo 4.7), che ha visto le Fondazioni impegnate a destinare risorseaggiuntive, rispetto al passato, verso alcune finalizzazioni ricomprese inquesto ambito di classificazione.

Non a caso, infatti, la quota maggiore delle risorse erogate nel settorenon è più rappresentata, come sempre avvenuto in passato, dagli accanto-namenti ai fondi speciali per il volontariato ex L. 266/91, ma dai contribu-ti a Fondazioni grant making e altri intermediari finanziari, in cui sono stateclassificate anche le risorse messe a disposizione della Fondazione per ilSud6 (vedi Tab. 4.4), pari a 31,7 milioni di euro.

In totale il comparto in esame riceve 87 milioni di euro, pari a 32,5%del settore.

Oltre ai contributi destinati alla Fondazione per il sud, di cui si è appe-na detto, l’altro tipo di intervento prevalente è costituito dal sostegno alleFondazioni comunitarie: istituzioni filantropiche a forte radicamento loca-le dedicate al soddisfacimento dei bisogni delle comunità di riferimento.

Le risorse utilizzate per il perseguimento degli obiettivi sono in partemesse a disposizione dalla Fondazione “madre” (in questo caso la Fonda-zione di origine bancaria), e in parte provengono dalle donazioni raccoltedirettamente dalla Fondazione comunitaria tra i cittadini e le istituzioni delterritorio.

Questo modello, mutuato da esperienze di successo realizzate negliStati Uniti, è stato adottato in Italia per prima dalla Fondazione Cariplo,che già da anni promuove la costituzione e il mantenimento di Fondazionicomunitarie operanti nelle province della Lombardia (e, in Piemonte, inquella di Novara e Verbania). Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di

94 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

5 Il settore include oltre ai tradizionali interventi di sostegno alle organizzazioni di volon-tariato e ad altre tipologie di intermediari filantropici, le iniziative di beneficenza, le atti-vità di sostegno allo sviluppo dei paesi poveri ed i progetti di cooperazione internaziona-le (ambiti di intervento che, in passato, erano stati classificati in altri settori).

6 La Fondazione per il sud è il nuovo soggetto istituzionale costituito dalle Fondazioni e dalVolontariato in attuazione degli accordi del Protocollo d’intesa 5.10.2005, a cui è deman-dato il compito di rafforzare le infrastrutture sociali delle regioni meridionali.

Venezia si è impegnata in questo tipo di esperienza, costituendo due Fon-dazioni comunitarie nel Veneto, ed iniziative analoghe ha recentementeavviato Compagnia San Paolo.

Gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato (L. 266/91),come già visto, passano al secondo posto in graduatoria, con 82,2 milionidi euro pari al 30,7% del comparto.

Com’è noto, l’accantonamento ai fondi speciali per il volontariato rap-presenta una forma di contribuzione obbligatoria prevista a carico delleFondazioni di origine bancaria dalla suddetta legge 266/91, in base allaquale una quota delle risorse annualmente prodotte (un quindicesimo deiproventi al netto dei costi di funzionamento, della riserva obbligatoria edella quota minima da destinare ai settori rilevanti) viene finalizzata alsostegno e alla qualificazione delle organizzazioni di volontariato per il tra-mite dei Centri di servizio, organismi specificamente istituiti in tutte leregioni a tale scopo.

Il meccanismo della legge prevede che i fondi accantonati dalle Fonda-zioni siano affidati in amministrazione, con cadenza biennale, ad appositiComitati di gestione (uno per Regione), cui spetta il compito di ripartire lesomme disponibili tra i Centri di servizio della Regione, sulla base dei loroprogrammi di attività, nonché quello di vigilare sul corretto utilizzo deifondi.

Anche nel 2006 si registra un forte incremento rispetto all’anno prece-dente delle somme accantonate nel comparto (+14,6%), secondo un trendlargamente consolidatosi nel tempo. Il dato è tanto più significativo se siconsidera che a partire dall’esercizio 2001 le Fondazioni hanno operatol’accantonamento secondo le prescrizioni dell’Atto di indirizzo Visco, conil quale è stata di fatto dimezzata la base di computo del “quindicesimo”previsto dalla legge 266/917.

In buona sostanza l’andamento degli accantonamenti ai fondi specialiper il volontariato ha ormai più che compensato il “dimezzamento” degli

95L’attività istituzionale

7 La questione, come si ricorderà, aveva generato un contenzioso amministrativo protratto-si per alcuni anni (dal 2001 al 2006), intentato dai Centri di servizio che sostenevano l’il-legittimità dell’atto di indirizzo del Ministero del Tesoro. In quegli anni, nell’incerta situazione venutasi a creare, la maggior parte delle Fondazio-ni aveva effettuato un accantonamento integrativo prudenziale, vincolato all’esito del con-tenzioso in atto, in aggiunta all’accantonamento determinato secondo l’indirizzo ministe-riale. Nel mese di giugno del 2005 il T.A.R. del Lazio ha emesso il giudizio di meritorespingendo il ricorso dei Centri di servizio. Gli accordi successivamente intervenuti trale Fondazioni e il Volontariato (Protocollo d’intesa 5.10.2005) hanno poi consentito dichiudere definitivamente la vicenda, con la rinuncia da parte del Volontariato a presenta-re ricorso alla sentenza di primo grado, e la devoluzione delle somme accantonate pru-denzialmente dalle Fondazioni al patrimonio della costituenda Fondazione per il sud.

accantonamenti provocato nel 2001 dall’Atto Visco, riportando l’entitàdegli stessi ai livelli molto elevati raggiunti tra il 1999 e il 2000.

Ai fini della nostra analisi, per ciascuna Fondazione è stato preso inconsiderazione l’accantonamento complessivo destinato a ciascuna Regio-ne8, assumendo convenzionalmente che ogni assegnazione regionale rap-presenti un singolo intervento.

Per una valutazione completa delle risorse destinate dalle Fondazioni al“sistema” dei fondi speciali per il volontariato, si deve richiamare anche il“Progetto Sud” (cfr. paragrafo 4.7), nell’ambito del quale è previsto che leFondazioni integrino gli accantonamenti obbligatori di cui alla L. 266/91,in una misura determinata annualmente a livello nazionale e secondo unalogica di perequazione territoriale delle risorse.

Nel 2006 gli importi integrativi attribuiti ammontano a 26,6 milioni dieuro milioni di euro e sono classificati, nella Tab. 4.4, tra gli “Interventidiretti di promozione e sostegno del volontariato”.

In virtù dei flussi aggiuntivi derivanti dal Progetto sud, che sono costi-tuiti anche dal fondi perequativi destinati alla “progettazione sociale delleorganizzazioni di volontariato meridionali, l’importo erogato nel 2006 peril sostegno diretto delle organizzazioni di volontariato è pertanto forte-mente lievitato, passando da 52,4 milioni (24,4% del settore) a 64,4 milio-ni (24,1%).

Ulteriori 15,6 milioni di euro sono poi stati assegnati ad organizzazio-ni di volontariato per progetti classificati in altri settori di intervento (pre-valentemente Assistenza sociale, Salute pubblica e Istruzione).

Sommando le diverse poste sin qui richiamate, si giunge così a un con-tributo complessivo a favore del mondo del volontariato di oltre 162 milio-ni di euro, che testimonia in modo eloquente la grande attenzione delleFondazioni verso questa importante realtà del Paese.

Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariatoAlcuni esempi

Contributo per la riorganizzazione dei servizi Caritas e per l’attivitàassistenziale di Bologna; erogazione di € 1.000.000 della FondazioneCassa di Risparmio in Bologna

96 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

8 Ogni Fondazione, infatti, può destinare le somme accantonate ad uno o più fondi specia-li regionali.

Progetto “I territori dell’accoglienza”; erogazione di € 700.000 dellaFondazione Cassa di Risparmio di Forlì

Progetto rivolto ai portatori di handicap di età compresa tra i 18 e i 35anni, per avvicinarli alla pratica del canottaggio, della canoa e del nuoto;erogazione di € 220.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Progetto “San Martino: un quartiere per i ragazzi”, allestimento di spaziidonei ad ospitare un centro di aggregazione ed organizzazione di even-ti educativi e culturali; erogazione di € 180.000 della Fondazione Cassadi Risparmio di Genova e Imperia

Progetto “Parco Fiumi” intervento volto all’eliminazione delle barrierearchitettoniche di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio diVolterra

I comparti minori del settore Filantropia e volontariato incidono nel-l’insieme per il 5,8% degli importi erogati. Tra essi, le attività di sostegnoallo sviluppo e alle condizioni di vita dei paesi poveri sono quelli che pesa-no di più e mostrano un interessante trend di crescita, assorbendo 10,7milioni di euro, pari al 4% delle erogazioni del settore.

Seguono con importi e incidenze via via minori la beneficenza, con 3,8milioni (1,4% del settore) e gli scambi culturali e cooperazione internazio-nale, con meno di un milione erogato (0,3% del settore).

Beneficenza, sostegno dei paesi poveri, cooperazione internazionaleAlcuni esempi

Intervento umanitario, coordinato dall’ACRI, a favore delle popolazio-ni del sud-est asiatico colpite dal maremoto del dicembre 2004; eroga-zione complessiva di € 2.061.000 da parte di tutte le Fondazioni

Programma integrato sperimentale per l’elaborazione di una strategiaefficace volta a debellare il virus dell’epatite B a livello internazionale;erogazione di € 600.000 della Compagnia San Paolo di Torino

97L’attività istituzionale

“Progetto DREAM”. Programma di prevenzione e cura dell’Hiv/Aids inAfrica Occidentale-Ghinee. Sono previste le seguenti attività: addestra-mento del personale tecnico medico, creazione di infrastrutture ed assi-stenza al parto; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa diRisparmio delle Provincie Lombarde

Interventi di protezione dei bambini di strada del villaggio di Kinshasain Congo; erogazione di € 150.000 Fondazione Cassa di Risparmio diModena

Sostegno agricolo, sociale e di genere in aree particolarmente depressedi Somalia ed Albania; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassadi Risparmio in Bologna

Progetto “Supporto organizzazioni di donne afro-brasiliane in Brasileper attività generatrici di reddito, accesso al mercato del lavoro e diritticivili’’; erogazione di € 100.000 della Fondazione di Piacenza e Vige-vano

Costruzione di una scuola elementare nella Diocesi di Makeni in SierraLeone; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmiodi Cesena

4.3.4 Educazione, Istruzione e Formazione

Il settore Educazione, Istruzione e Formazione è terzo nella graduato-ria degli importi erogati con 184,9 milioni di euro assegnati a fronte di4.911 interventi (vedi Tab 4.5). Il volume complessivo degli interventimostra un consistente aumento rispetto all’anno precedente sia negliimporti che nel numero di iniziative (rispettivamente un incremento di 26,6milioni di euro e 1.013 interventi).

L’articolazione interna del settore presenta, rispetto all’anno preceden-te, differenze piuttosto significative, in parte certamente attribuibili a unapiù precisa classificazione degli interventi realizzati, che ha portato a undrastico ridimensionamento della voce “Non classificato” (da 19,7%, nel2005, a 6,8% quest’anno).

Al primo posto in graduatoria troviamo quest’anno l’istruzione primariae secondaria a cui vanno 82,6 milioni di euro pari al 44,7% degli importi.

98 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Il predetto comparto sopravanza nettamente l’istruzione superiore(comprendente l’istruzione universitaria e para-universitaria e le specializ-zazioni post-universitarie) che l’anno passato occupava il primo posto nelladistribuzione interna per importi erogati nel settore. Tale ambito di inter-vento, infatti, si riduce sia in valore assoluto (gli importi erogati passano da60 a 53,1 milioni) sia in termini di peso percentuale (da 37,9% nel 2005 a28,7% nel 2006).

Ancora a distanza dai due grandi ambiti di intervento appena descritti,ma con un distacco molto meno marcato rispetto all’anno passato, si col-locano gli altri due comparti presi in considerazione nel settore Educazio-ne istruzione e formazione.

L’istruzione professionale e degli adulti addirittura decuplica l’ammon-tare dei contributi ottenuti (21,5 milioni e 11,6% degli importi, contro 2,3milioni e 1,4%), probabilmente beneficiando più degli altri comparti dellamaggiore accuratezza di quest’anno nella classificazione degli interventidel settore. Al di là di questo rilievo, comunque, si deve certamente regi-strare una nuova e accresciuta attenzione delle Fondazioni nei riguardi diquesto particolare segmento del contesto educativo nazionale.

Anche la crescita e formazione giovanile beneficia di un potente impul-so di sviluppo, quasi raddoppiando i volumi di attività e di risorse asse-gnate (essa arriva a raccogliere l’8,1% degli importi erogati, con 15 milio-ni di euro, contro 7,7% e 4,9 milioni nel 2005).

In quest’ultimo comparto sono raggruppati interventi che, aggiungen-dosi ai tradizionali percorsi formativi dei giovani (i luoghi dell’istruzione“ufficiale”), propongono esperienze educative e di crescita individualemeno istituzionali (ma non per questo meno importanti), quali ad esempioattività ricreative, sportive e culturali organizzate.

Come già detto sopra, il restante 6,8% delle risorse destinate al settorenon è stato specificamente classificato in alcuno dei sotto-settori qui richia-mati, che vengono ora ripresi in esame, uno ad uno, per fornire maggioriinformazioni e dettagli sulle tipologie di intervento realizzato.

Nell’Istruzione primaria e secondaria la finalizzazione più ricorrentedegli interventi è la costruzione o ristrutturazione di immobili e attrezzatu-re, cui vengono destinati oltre 31 milioni di euro, pari al 37,8% del totale;il dato mostra una particolare sensibilità delle Fondazioni relativamente aun ambito, quello dell’edilizia scolastica, in cui si manifestano alcune trale emergenze più acute del sistema educativo nazionale.

Seguono gli interventi a sostegno di progetti e programmi di studio spe-cifici (circa 18,5 milioni di euro, con un’incidenza del 22,4% del compar-to). L’ampia gamma di progetti e programmi di studio realizzati grazie alcontributo delle Fondazioni riguarda spesso tematiche interdisciplinari e

99L’attività istituzionale

materie poco esplorate nei programmi di insegnamento tradizionali (adesempio: lingue, informatica, musica, educazione ambientale, culturamulti-razziale, ecc.).

Per quanto attiene le dotazioni strumentali, sono in primo piano i pro-getti volti a mettere a disposizione delle scuole attrezzature informatiche,strumentazione e arredi per laboratori, biblioteche, mezzi per il trasportodegli studenti.

Istruzione primaria e secondaria-interventidi natura infrastrutturale

Alcuni esempi

Realizzazione di un complesso immobiliare da destinare a scuole aVerona; erogazione di € 1.750.260 della Fondazione Cassa di Rispar-mio di Verona Vicenza Belluno e Ancona

Interventi di messa a norma di edifici scolastici della provincia di Mila-no € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle ProvincieLombarde

Realizzazione di un nuovo edificio scolastico da adibire a scuola ele-mentare e media; erogazione di € 800.000, della Fondazione MontePaschi Siena

Realizzazione di servizi e strutture a sostegno della prima infanzia deno-minato Nuovo Polo Scolastico “Lama Sud”; erogazione di € 700.000della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Realizzazione di un nido d’infanzia a Modena; erogazione di € 650.000Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Costruzione di un nuovo edificio scolastico per la Scuola Media in fra-zione Mussotto di Alba (Cuneo) erogazione di € 300.000 FondazioneCassa di Risparmio di Cuneo

Ampliamento e ristrutturazione della scuola dell’infanzia di Carignano,(Parma); erogazione di € 260.000 Fondazione Cassa di Risparmio diParma

100 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Istruzione primaria e secondariaprogrammi di studio e progetti specifici

Alcuni esempi

Realizzazione del “Progetto Atenei”; erogazione di € 3.400.000 dellaFondazione Cassa di Risparmio di Torino

Progetto per la valorizzazione, tramite prodotti multimediali, della Bib-bia come patrimonio culturale alle origini della nostra civiltà e per la dif-fusione nelle scuole medie inferiori e superiori della cultura interreli-giosa e di integrazione sociale; erogazione di € 1.000.000 della Fonda-zione Cassa di Risparmio di Roma

Sostegno ai progetti: “Centri di Cultura per l’Espressività e la Comuni-cazione: Avvicinamento alla lettura in età prescolare” e Centro per l’E-ducazione all’Identità e le Culture”; erogazione di 200.000 della Com-pagnia San Paolo di Torino

Realizzazione di interventi didattici presso le scuole per contrastare ildisagio sociale di bambini ed adolescenti di Siena; erogazione di €

100.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

La quota delle risorse destinate ai beneficiari pubblici è prevalente, e insignificativo aumento rispetto all’anno precedente (71,6% delle erogazio-ni, contro il 60,9% registrato nel 2005).

Per quanto riguarda l’istruzione superiore, gli interventi realizzati nel2006 sono prevalentemente rivolti al sostegno di progetti specifici e pro-grammi di studio (29% del comparto, per una spesa complessiva di circa16 milioni di euro). In proposito, si riscontrano contributi per un’ampiagamma di Corsi di diploma universitari, relativi sia alle discipline tradizio-nali, giuridiche ed economiche, sia a tematiche più innovative (ad esempioquelle in campo agro-alimentare, ambientale e del turismo).

Oltre che dal lato dell’ “offerta” le Fondazioni non mancano di soste-nere l’attività di formazione anche dal lato della “domanda”, erogandoborse di studio agli studenti per circa 6,3 milioni di euro (12% del totale dicomparto).

Meritano un’altra citazione particolare i grandi progetti di carattereinfra-strutturale finalizzati alla creazione di nuovi insediamenti universita-ri (ivi incluse strutture integrate per l’alloggiamento di studenti), che inci-

101L’attività istituzionale

dono per il 17,5% sulle erogazioni del settore Istruzione, con oltre 9 milio-ni di euro erogati.

Numerosi interventi sono inoltre destinati al rafforzamento dei servizibibliotecari delle università, e ad investimenti per l’innovazione dellemetodologie didattiche.

Da ultimi, ma non certo per rilevanza economica, si rammentano gliinterventi delle Fondazioni costituiti da contributi generali per l’ammini-strazione di Università, Istituzioni e Centri di alta formazione, che rappre-sentano circa il 17% delle erogazioni del comparto (8,8 milioni di euro).

Istruzione superiore - progetti specifici e programmi di studioAlcuni esempi

Progetto “Master dei Talenti”. Stage all’estero per neolaureati; eroga-zione di € 2.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio Torino

Contributo a favore del sostegno della “Fondazione Alti Studi sull’Ar-te” a Venezia; erogazione di € 1.650.000 della Fondazione Cassa diRisparmio di Venezia

Progetto “Area Rovereto 2006” inerente lo studio delle Scienze Cogni-tive; erogazione di 1.250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio diTrento e Rovereto

Attivazione di un corso magistrale in Ingegneria dell’Innovazione Indu-striale per l’anno accademico 2006/2007 e prosecuzione del corso dilaurea in ‘Economia Aziendale’; erogazione di € 375.000 della Fonda-zione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone

Progetto “Centro di eccellenza Interfacoltà di Servizi in ManagementSanitario CEIMS”; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa diRisparmio delle Provincie Lombarde

Prosecuzione del Master in Finanza presso la Facoltà di Economia a Lucca;erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Master in Peacekeeping Management (2007) Università degli Studi diTorino - Facoltà di Scienze Politiche; erogazione di € 150.000 dellaCompagnia San Paolo di Torino

102 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Attivazione di un master per la formazione di esperti in politica, pres-so la Libera Università Maria SS. Assunta (LUMSA); erogazione di€ 130.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Istruzione superioreinterventi di natura infrastrutturale

Alcuni esempi

Costruzione di un complesso polivalente, a destinazione didattica nonesclusiva, a servizio della Facoltà di Agraria, Architettura e Farmacia,utilizzabile come polo convegnistico; erogazione di € 2.000.000, dellaFondazione Cassa di Risparmio di Parma

Riconversione ex Ospedale Militare da adibire a residenza universitariacon servizi di supporto alla didattica ed alla ricerca; erogazione di €

1.800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Progetto di restauro e riutilizzo del Collegio Carlo come “Centro Supe-riore di Ricerca e Formazione Economico-Finanziaria”; erogazione di €365.000, della Compagnia San Paolo di Torino

Progetto per la realizzazione di un College per studenti a Biella; eroga-zione di € 345.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Progetto per la realizzazione dell’allestimento (in arredi e tecnologie)dell’Aula Magna della sede di Reggio Emilia della Università degliStudi di Modena e Reggio Emilia; erogazione di € 260.000, della Fon-dazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

Ristrutturazione degli Edifici Scolastici di proprietà della Provincia diCuneo; erogazione di € 150.000, della Fondazione Cassa di Risparmiodi Cuneo

Prosecuzione del completamento del recupero della ex Caserma Blignydi Savona a campus universitario; erogazione di € 120.000, della Fon-dazione Cassa di Risparmio di Savona

103L’attività istituzionale

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari, anche in questo compartoi soggetti pubblici ricevono la quota maggiore delle risorse erogate, con il57,3% degli importi.

I contributi a favore dell’Istruzione professionale e degli adulti vengo-no utilizzati principalmente per la costruzione e ristrutturazione di immo-bili, con il 26% degli importi (5,6 milioni di euro) destinati alla riqualifi-cazione e ammodernamento delle strutture dedicate alla didattica, e allarealizzazione di progetti specifici, con il 25% delle erogazioni (5,3 milionidi euro).

Alle borse di studio per studenti-lavoratori e ai programmi di forma-zione e riqualificazione professionale, vanno oltre 2 milioni di euro pari al10% delle risorse.

A differenza dei due comparti esaminati in precedenza, le risorse spesenel 2006 in questo, sono in prevalenza destinate a soggetti privati (59%).

Istruzione professionale e degli adultiProgetti specifici e programmi di studio

Alcuni esempi

Sostegno al progetto “Master dei talenti” finanziamento di percorsi distage all’estero per neo-diplomati e neo-laureati negli istituti ed ateneipiemontesi, erogazione di oltre € 525.000 della Fondazione Cassa diRisparmio di Torino

Realizzazione del progetto “Accademia turistica alberghiera” per l’altaformazione di neolaureati e dipendenti del settore turistico per la spe-cializzazione; erogazione di circa € 200.000 della Fondazione MontePaschi di Siena

Sostegno al progetto “La formazione professionale e imprenditoriale peril settore terziario”; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa diRisparmio delle Province Lombarde

Azioni formative per lo sviluppo dei distretti e dei sistemi economicilocali lucchesi (cartario, lapideo, calzaturiero, nautico); erogazione dicirca € 75.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

104 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Istruzione professionale e degli adultiRistrutturazione immobili

Alcuni esempi

Recupero del complesso annesso alla Chiesa di S. Sigismondo a Bolo-gna, denominato La Pastorale Universitaria in San Sigismondo, costi-tuito da alloggi per studenti, anche portatori di handicap, ed educatori, esale di lettura; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa diRisparmio in Bologna

Realizzazione di un progetto per l’adeguamento dell’edificio ‘LorenzoGaslini’ - attualmente destinato a sede della scuola professionale - daadibire a sede del corso di laurea in Infermieristica pediatrica; erogazio-ne di circa € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genovae Imperia

Ristrutturazione ed adeguamento di un edificio da adibire a Sala Poli-funzionale da destinare ad attività di socializzazione e formazione; ero-gazione di circa € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio diCuneo

Nel comparto crescita e formazione giovanile la quota prevalente degliinterventi si rivolge al sostegno di progetti specifici (43% degli importi perun totale di 6,4 milioni di euro) volti a prevenire fenomeni di emargina-zione sociale e a promuovere l’arricchimento dei percorsi formativi di gio-vani e adolescenti. Seguono, al secondo posto per incidenza degli importi,gli interventi di carattere strutturale (per il 20% degli importi ed un totaledi 3 milioni di euro) che riguardano il recupero di edifici e impianti dedi-cati all’aggregazione giovanile (tipicamente: centri parrocchiali e strutturericreative pubbliche).

I beneficiari degli interventi di questo comparto sono in prevalenza pri-vati (58,3% delle erogazioni).

105L’attività istituzionale

Crescita e formazione giovanile - Progetti specificiAlcuni esempi

Sostegno al progetto “Integrare, educare, valorizzare per competere”;erogazione di € 2.300.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Realizzazione del progetto di prevenzione del disagio e della dispersio-ne scolastica; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa diRisparmio di Modena

Sostegno a progetti e iniziative in campo sociale, educativo, culturalecome agevolazioni, sussidi, ed interventi diretti a combattere il disagioderivante da difficoltà relazionali; erogazione di € 100.000 della Fon-dazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Crescita e formazione giovanile - ristrutturazione immobiliAlcuni esempi

Opere di ristrutturazione delle strutture sociali della Parrocchia S. Cate-rina da Siena quale punto di attrazione e aggregazione dei giovani delterritorio circostante di € 200.000 dell’Ente Cassa di Risparmio diFirenze

Realizzazione di strutture ed opere annesse alla nuova Chiesa in Cuneoper l’aggregazione e l’educazione dei giovani (oratorio, aule, ecc); ero-gazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Realizzazione di una struttura prefabbricata destinata ad ospitare unospazio ricreativo per giovani della provincia di Trieste; erogazione di €80.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Realizzazione di un’area polifunzionale di servizio all’abitato di Riana(Lucca) per la realizzazione del C.I.A.F. (Centro Infanzia AdolescenzaFamiglia) e il potenziamento del Centro Giovanile Informa giovani diMigliano (Lucca); erogazione di € 75.000 della Fondazione Cassa diRisparmio di Lucca

106 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tornando ad un esame generale dell’attività erogativa svolta dalle Fon-dazioni nel settore Educazione, Istruzione e formazione, alcune note con-clusive possono essere riferite alle fonti delle proposte progettuali.

Prevalgono nettamente le erogazioni basate su domande presentate daterzi, con il 73%, degli importi erogati, mentre i progetti di origine internadelle Fondazioni (i cosiddetti “progetti propri”) rappresentano solo il 7%.Tramite bando, infine, viene assegnato il 20% degli importi.

4.3.5 Ricerca

Nel corso del 2006 gli interventi nel settore Ricerca fanno segnare unavanzamento di posizione in graduatoria (dal quinto posto al quarto), con-fermandosi come uno dei settori a cui le Fondazioni rivolgono un interes-se sempre maggiore.

Le somme erogate aumentano di oltre il 20% rispetto all’anno prece-dente, e ammontano complessivamente a 171,1 milioni di euro, per 1.539iniziative sostenute.

Nel 2006 la ricerca e sviluppo in campo medico marca un consistenteincremento rispetto all’anno precedente, diventando il comparto principa-le di intervento (vedi Tab. 4.6): l’importo delle erogazioni è di 50,7 milio-ni di euro (+51,7 % rispetto al 2005), gli interventi sono 330 (+16 %).

Tale forte incremento è in parte controbilanciato dalla diminuzionedelle erogazioni a favore della ricerca e sviluppo sperimentale nel campodelle scienze naturali e tecnologico, sia per importi erogati sia per numerodi iniziative. I primi si attestano a 47,5 milioni, con una riduzione del 20%,le seconde passano da 403 a 315.

A distanza segue la ricerca nel campo delle scienze sociali, che riceve11,5 milioni di euro, pari a 8,4% delle erogazioni complessive (per un tota-le di 130 iniziative).

Il resto delle somme assegnate al settore è destinato ad altri ambiti diricerca, per i quali non è disponibile una classificazione analitica ma chenell’insieme ottengono una quota molto consistente di risorse del settore,passando da 23,7% a 29,4% del totale erogato (per un totale di oltre 50milioni di euro).

Le tipologie di intervento più ricorrenti riflettono, naturalmente, la pecu-liarità del settore, evidenziando una incidenza largamente maggioritaria dellevoci “Sostegno alla ricerca” e “Realizzazione di progetti specifici” nellequali sono classificate le iniziative volte a finanziare progetti di ricerca con-dotti da Enti e Istituti specializzati nei diversi campi. Esse incidono per il77,2% nella ricerca in campo medico, per l’81% nel caso della ricerca incampo tecnologico, e per il 40,7% relativamente a quella in campo sociale.

107L’attività istituzionale

Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico,tecnologico e sociale

Alcuni esempi

Progetto e sostegno del “Parco Tecnologico Padano” per la creazione diun cluster di ricerca applicata al settore agro alimentare; erogazione di€ 5.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lom-barde

Sostegno al Centro di Eccellenza “NIS - Superfici ed Interfasi Nano-strutturate”; erogazione di € 1.200.000 della Compagnia di San Paolodi Torino

Contributo al progetto “Geno-proteomics of Age Related Disorders(GuARD)’’ - all’interno del progetto NOBEL; erogazione di €

1.100.000 Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Sostegno al progetto Lagrange, per la promozione della ricerca scienti-fica con particolare riferimento al campo della teoria della complessitàe delle nanotecnologie; erogazione di € 1.000.000 della FondazioneCassa di Risparmio di Torino

Finanziamento del progetto “Traslazione in ambito clinico delle piùrecenti conoscenze nell’ambito della ingegneria tessutale muscolo-sche-letrica”; erogazione di € 500.000 della Fondazione Monte Paschi diSiena

Sostegno al Polo Scientifico di Sesto Fiorentino del primo laboratorio almondo specializzato in Neurobiologia Vegetale; erogazione di €

450.000 dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Sostegno al progetto di ricerca: “Soluzioni innovative per motori a com-bustione interna a basso impatto ambientale, simulazione numericatermo-strutturale e analisi sperimentale”; erogazione di € 400.000 dellaFondazione Cassa di Risparmio di Modena

I contributi per la copertura dei costi di gestione degli enti di ricerca (ic.d. Contributi generali per l’amministrazione), sono diffusi nel campo

108 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

della ricerca sociale e in quella tecnologica (dove assorbono il 10% degliimporti erogati), mentre sono marginali nell’ambito della ricerca medica.

La fornitura di attrezzature e dotazioni strumentali costituisce una ulte-riore modalità di sostegno tipico delle Fondazioni agli Enti di ricerca,soprattutto nel campo della ricerca medica dove per questa finalità è statospeso circa il 13% degli importi.

Ricerca - Fornitura di attrezzature e dotazioni strumentaliAlcuni esempi

Sostegno al progetto “Telemedicina”, realizzato in collaborazione conl’azienda Ulss; erogazione di € 2.700.000, della Fondazione Cassa diRisparmio di Padova e Rovigo

Acquisto microscopio elettronico per la trasmissione di una nuova con-cezione con risoluzione analitica e spaziale a livello atomico; erogazio-ne di € 1.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Sostegno al progetto “NANOLAB”. Sviluppo dei laboratori di nanofab-bricazione e analisi di materiali e superfici su scala nanometrica delCentro S3 di Modena, e acquisto di attrezzature scientifiche; erogazio-ne di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Acquisto di attrezzature e strumenti nell’ambito della realizzazione delCentro di ricerca di Biologia Marina; erogazione di € 400.000 dellaFondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Realizzazione del progetto di validazione ed applicazione di metodicheanalitiche per la determinazione di micotossine in matrici alimentari diorigine animale; erogazione di € 180.000, della Fondazione Cassa diRisparmio in Bologna

Acquisto di un analizzatore di immagine da destinare al progetto diricerca “Patologie neurodegenerative da difetti genetici del metabolismodel colesterolo (malattia di Niemann-Pick)”; erogazione di € 135.000della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Acquisto di uno spettrometro di massa; erogazione di € 70.000, Fonda-zione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone

109L’attività istituzionale

In ordine alla natura dei soggetti beneficiari, il dato generale del setto-re Ricerca evidenzia una prevalenza degli enti di natura privata, cui va il59% degli importi erogati, rispetto alle istituzioni pubbliche.

Nel settore Ricerca, come in quelli precedentemente esaminati, la scel-ta delle iniziative da sostenere si basa prevalentemente su proposte proget-tuali presentate da terzi, che incidono per il 69% del totale erogato. I pro-getti propri assorbono il 21% degli importi erogati (in linea con il datogenerale di sistema). I bandi sono uno strumento relativamente poco uti-lizzato: solo il 10% dei fondi stanziati è assegnato con questa modalità,contro il 17,8% relativo a tutti i settori.

Accade l’inverso per gli interventi realizzati mediante società strumen-tali, che nel settore Ricerca assumono invece un peso molto più significa-tivo che negli altri settori, impegnando il 21% delle erogazioni (contro unvalore medio di sistema di circa il 10,9%).

4.3.6 Salute pubblica

Il settore Salute pubblica si colloca al quinto posto in graduatoria, inprogresso di una posizione rispetto al 2005 e con un aumento molto signi-ficativo dei volumi di attività (+ 30,6 degli importi erogati e +10,5% delnumero di interventi). Le erogazioni ammontano complessivamente a157,7 milioni di euro, con un’incidenza dell’9,9%, per un totale di 1.543iniziative realizzate.

I servizi ospedalieri si confermano il principale ambito di intervento delsettore (vedi Tab. 4.7), incidendo per il 72,7% degli importi erogati, con114,6 milioni di euro (erano 84,6 nel 2005).

Beneficiano di questi contributi sopratutto gli Ospedali e Case di curagenerali (ad essi vanno 42 milioni di euro, con incidenza del 27% nel com-parto), seguiti a distanza da Istituti, cliniche e policlinici universitari (cheottengono circa 6 milioni di euro), e da Strutture sanitarie specialistiche(con 5 milioni di euro).

I soggetti pubblici sono i beneficiari di gran lunga prevalenti delle ero-gazioni in questo comparto (circa 86%), con una significativa eccezioneper gli interventi a favore dei presidi sanitari specializzati (ad esempio cen-tri riabilitativi o di lunga degenza), dove invece si registra una presenzamaggioritaria di beneficiari privati.

Il tipo di intervento più ricorrente è la fornitura di Attrezzature mediche(per circa 43,9 milioni di euro, pari al 38,3% degli importi erogati nel set-tore), rappresentate in prevalenza da apparecchiature per attività diagnosti-ca e terapeutica (quali ad esempio macchinari per risonanze magnetiche,T.A.C., ecografie, endoscopie, laparoscopie, ecc.)

110 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Un peso significativo nel settore riveste anche la Costruzione e ristrut-turazione di immobili, volta all’estensione o ammodernamento di strutturegià esistenti, ovvero alla realizzazione di nuovi presidi sanitari (15,7 %degli importi con 25 milioni di euro erogati). La Realizzazione di progettispecifici (8% delle erogazioni del settore per un importo complessivo dicirca 8,5 milioni di euro) segue a distanza, ma con un peso comunquesignificativo.

Servizi ospedalieri - Fornitura di apparecchiature medichee realizzazione di progetti specifici

Alcuni Esempi

Intervento per il completamento della Dental School al Lingotto di Tori-no per il Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana; ero-gazione di € 3.500.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Acquisto di attrezzature per l’Ospedale S. Antonio di Padova; erogazio-ne di € 2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova eRovigo

Acquisto di arredi e attrezzature per l’Ospedale di Vaio (Parma); eroga-zione di € 850.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma

Acquisto di un sistema Chirurgico Robotico da Vinci Intuitive Surgi-cal; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio diSavona

Realizzazione di nuova Radiologia e Centro di Diagnostica Senologicapresso l’Ospedale Carle (Cuneo) con ristrutturazione dei locali e forni-tura di un mammografo digitale di ultima generazione con tomosintesi;erogazione di € 640.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Acquisto di un cardioangiografo da donare al Polo Cardiologico dell’O-spedale di Gattinara (Trieste); erogazione di € 600.000 FondazioneCassa di Risparmio di Trieste

Sostegno al progetto globale ‘Parkinson Versilia’: dalla ricerca alla cura;erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

111L’attività istituzionale

Sostegno al progetto “cure primarie e rete dell’offerta: premessa per undisegno di sistema centrato sulla persona”; erogazione di € 200.000della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia

Acquisto di un microscopio elettronico a trasmissione (TEM) con fina-lità clinico-diagnostiche; erogazione di € 160.000 della FondazioneCassa di Risparmio di Udine e Pordenone

Servizi ospedalieri - Costruzione e ristrutturazione immobiliAlcuni Esempi

Realizzazione del Nuovo Ospedale di Parma; erogazione di € 2.560.000della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

Ripristino della struttura ospedaliera denominata ‘Sant’Anna’ nell’edifi-cio centrale; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa diRisparmio delle Provincie Lombarde

Ristrutturazione del Centro Grandi Ustionati e della Banca della Cutedel presidio ospedaliero CTO Azienda Ospedaliera Maria Adelaide diTorino; erogazione di € 960.000 della Compagnia San Paolo

Realizzazione e potenziamento del Nuovo Ospedale di Cuneo; eroga-zione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Progetto di ampliamento dell’Ospedale S. Salvatore con inserimento deiReparti di Radioterapia e Medicina Nucleare e la costituzione di un PoloOncoematologico; erogazione di € 550.000 della Fondazione Cassa diRisparmio di Pesaro

Progetto di miglioramento per le strutture ospedaliere di Novi Ligure,Acqui Terme ed Ovada (Alessandria); erogazione di € 500.000 dellaFondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

Oltre ai servizi ospedalieri, sin qui descritti, le risorse impegnate dalleFondazioni nel settore Salute pubblica sono destinate a una molteplicità dialtri servizi sanitari (vedi ancora Tab. 4.7), a cui vanno 29 milioni di euro

112 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

pari al 18,4% delle erogazioni del settore. Tra essi risultano particolarmen-te frequenti i servizi di ambulanza, banche del sangue e attività paramedi-che (cui vanno 11,4 milioni di euro), rivolti in prevalenza a malati oncolo-gici e a pazienti emopatici.

I soggetti beneficiari delle erogazioni del 2006 nel comparto altri ser-vizi sanitari sono in prevalenza privati (57,1%).

Altri servizi sanitariAlcuni Esempi

Hospice e assistenza domiciliare per i malati terminali a Roma; eroga-zione di € 3.177.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Interventi di assistenza medica domiciliare per anziani, disabili, minori,non udenti; erogazione di € 2.500.000 della Fondazione Monte Paschidi Siena

Sostegno al progetto di assistenza domiciliare post-ospedaliera di per-sone anziane in situazione di disagio; erogazione di € 600.000 dellaCompagnia San Paolo

Realizzazione del progetto Continuità Assistenziale nel Distretto diBorgo San Dalmazzo (Cuneo); erogazione di € 380.000 della Fonda-zione Cassa di Risparmio di Cuneo

Contributo per il completamento della realizzazione del Centro SocioRiabilitativo Residenziale “Dopo di Noi” a Cento; erogazione di €

350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento

A conclusione dell’esame del settore Salute pubblica, c’è da osservareche le risorse vengono canalizzate pressoché esclusivamente nella forma disovvenzionamento di opere e servizi (97,1% degli importi erogati) e che gliinterventi scaturiscono in netta prevalenza da proposte progettuali presen-tate da terzi (79,5%), seguite a distanza dalle erogazioni conseguenti abando con circa il 14,3%.

113L’attività istituzionale

4.3.7 Assistenza Sociale

L’Assistenza sociale si colloca al sesto posto nella graduatoria dei set-tori di attività del 2006, con 146,5 milioni di euro erogati e 3.073 inizia-tive9.

Il settore comprende una variegata gamma di interventi a sostegno dellecategorie sociali più deboli, attraverso i quali le Fondazioni realizzano unaimportante azione di rafforzamento e integrazione della rete di protezionesociale offerta dal soggetto pubblico10.

La parte largamente prevalente dei contributi (124 milioni di euro paria 84,6% del totale di settore) è rivolta ai servizi sociali (vedi Tab. 4.8); laquota rimanente, al di fuori delle iniziative per le quali non sono disponi-bili indicazioni in merito al sotto-settore di intervento (che incidono perl’11,1%), è destinata ai servizi di protezione civile e di assistenza ai profu-ghi (4,3% pari a 6,3 milioni di euro).

Per quanto riguarda le categorie sociali destinatarie dei servizi socialierogati (vedi Tab. 4.9), la quota maggiore di risorse è destinata ad “Altrisoggetti”, raggruppamento generico comprendente una molteplicità di sog-getti non censiti analiticamente. Si tratta di una schiera di gruppi sociali chetipicamente vivono condizioni di forte disagio e di emarginazione sociale(persone senza fissa dimora, detenuti, prostitute, ecc.) a cui complessiva-mente sono destinati 48 milioni di euro, pari al 38,8 % del comparto.

Una quota pressoché identica di risorse è destinata agli anziani che, con47,7 milioni di euro (38,5%), si confermano anche nel 2006 come il grup-po sociale al quale le Fondazioni riservano maggiore attenzione.

A distanza seguono le categorie dei minori (9,4 milioni di euro, pari a7,6%), dei disabili (7,2 milioni pari a 5,8%) e dei tossicodipendenti (5,3milioni pari a 4,3%).

114 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

9 Per chi fosse interessato a comparare i dati del 2006 con quelli degli anni passati, si deverammentare che a partire dal 2004 i volumi di attività attribuiti al settore si sono ridotti,essendo stato in quell’anno introdotto un nuovo sistema di classificazione settoriale cheha previsto la classificazione in altri comparti di alcune tipologie di attività precedente-mente imputate a questo settore.

10 In vero, i dati relativi al settore Assistenza sociale non descrivono per intero i contenuti diquesta azione, essendo da ascrivere ad essa ulteriori tipologie di intervento classificate insettori diversi (ad esempio nel settore Volontariato Filantropia, e Beneficenza).

Servizi socialiAlcuni esempi

Realizzazione di un centro di assistenza domiciliare per anziani nonautosufficienti a Bologna; erogazione di € 2.400.000 della Fondazionedel Monte di Bologna e Ravenna

Intervento a sostengo del miglioramento e incremento dell’offerta di assi-stenza e di servizi alle categorie più deboli della società; erogazione di €2.330.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Realizzazione di alloggi sociali per giovani coppie, nuclei monogenito-riali e lavoratori in mobilità geografica italiani e stranieri con sede dilavoro a Parma; erogazione di € 2.000.000 della Fondazione Cassa diRisparmio di Parma

Contributo per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Integrata; ero-gazione di € 1.800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona

Sostegno al progetto “Centro per dipendenti da sostanze stupefacenti”;erogazione di € 1.550.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa

Servizio di trasporto di persone con disabilità da effettuare con minibusattrezzati presso il Comune di Torino - Divisione Infrastrutture e Mobi-lità; erogazione di € 1.000.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Progetto di riconversione funzionale dell’ex ospedale di Modena dadestinare a Residenza Sanitaria (RSA); erogazione di € 700.000 dellaFondazione Cassa di Risparmio di Modena

Sostegno al progetto Alhzeimer; erogazione di € 600.000 della Fonda-zione Cassa di Risparmio di Lucca

Realizzazione di un nuovo Centro Socio Educativo e di una nuova sedecon servizio formativo all’autonomia e Comitato Etico Medico (MI);erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delleProvincie Lombarde

Realizzazione della Residenza per anziani ad Alessandria; erogazione di€ 350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

115L’attività istituzionale

Le risorse destinate ai servizi sociali sono impiegate attraverso forme diassistenza residenziale e non residenziale. La prima, che riguarda circa il60% degli importi destinati al comparto in esame, prevede l’erogazione deiservizi nell’ambito di strutture di accoglienza dove i fruitori sono anchealloggiati. Particolarmente numerosi risultano, al riguardo, gli interventirelativi a case di riposo e residenze assistite per anziani.

L’assistenza non residenziale, che raccoglie il restante 40% delle ero-gazioni del comparto, comprende invece i servizi prestati a livello domici-liare o presso strutture diurne dedicate.

Le finalizzazioni più tipiche dei contributi nel settore Assistenza socia-le sono la Costruzione e ristrutturazione di immobili (42% degli importi nelsettore), e i Programmi di attività specifici (22,2%) seguiti a distanza dallafornitura di attrezzature (10,8%).

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari si registra la larga prevalenzadei privati, che raggiungono in questo settore una delle quote di incidenzapiù alte (73,6% degli importi assegnati). Ciò conferma l’intensa coopera-zione delle Fondazioni con il vasto arcipelago di organizzazioni dellasocietà civile che svolgono sul territorio una capillare opera di assistenzaalle categorie sociali più deboli.

Tra queste gli interlocutori più ricorrenti sono le organizzazioni religiose(a cui va oltre il 20% delle erogazioni del comparto), le Fondazioni civili(18,2%), e gli organismi “istituzionalmente specializzati” in campo assisten-ziale (Cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato e Associazioni dipromozione sociale, a cui va complessivamente il 19% delle erogazioni).

Un ulteriore 16,3% degli importi erogati va ad altre associazioni priva-te che, con profili di intervento diversi, concorrono alla produzione di ser-vizi di natura assistenziale.

Servizi sociali - progetti specificiAlcuni esempi

Sostegno al programma “Housing” a Torino; erogazione di € 1.000.000della Compagnia San Paolo di Torino

Realizzazione del progetto “Una sfida per crescere’’. Il progetto intenderealizzare una struttura residenziale per disabili che abbia le dimensionidi casa, dove sperimentare la vita indipendente e sviluppare autonomieabitative; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmiodelle Provincie Lombarde

116 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Progetto “Centro Polifunzionale Poliedro”; erogazione di € 300.000della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa

Realizzazione del progetto “Alternativa”. L’intervento riguarda l’allesti-mento, in un’ottica di rete, di strutture per servizi socio-sanitari nonchédi aggregazione sociale; erogazione di € 240.000 della FondazioneCassa di Risparmio di Genova e Imperia

Realizzazione del progetto “Centro di accoglienza per l’infanzia” e“Centro diurno estivo”; erogazione di € 210.000 della FondazioneCassa di Risparmio di Parma

Sostegno al progetto di sviluppo dei servizi domiciliari per anziani delcomprensorio forlivese e di ampliamento del numero dei beneficiari;erogazione di € 180.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì

Anche in questo settore la quota maggiore delle erogazioni (73,1%) èdestinata a soddisfare domande di contributo presentate da terzi; sono inve-ce sostanzialmente equivalenti tra loro i progetti di origine interna dellaFondazione, che pesano per il 13,7%, e le assegnazioni tramite bando, a cuiva il 13,3% delle risorse del settore.

4.3.8 Sviluppo locale11

Nel 2006 nel settore Sviluppo Locale sono censiti 1.363 interventi, perun ammontare di importi erogati pari a 98,9 milioni di euro (il 6,92% deltotale erogazioni). Si tratta di iniziative molto diversificate, il cui comunedenominatore può essere individuato nell’intento di attivare o rafforzareprocessi di sviluppo complessivo del territorio (sul piano quantitativo equalitativo), agendo su alcune delle sue componenti strutturali.

Esaminando lo schema riepilogativo della Tab. 4.10 si può osservarel’andamento delle tre principali tipologie di intervento considerate.

117L’attività istituzionale

11 In questo paragrafo vengono esaminati gli interventi specificamente cassificati dalle Fon-dazioni nella voce intestata “Sviluppo locale”. In realtà, in una più ampia e completa acce-zione di “sviluppo locale” promosso dalle Fondazioni, dovrebbe essere preso in conside-razione un ventaglio molto più ampio di interventi, distribuiti trasversalmente anche neglialtri settori. Per un esame di questo tipo si rinvia al Capitolo 5 del presente Rapporto, rela-tivo ad uno studio redatto dal Censis.

La Promozione dello sviluppo economico della comunità locale è la piùimportante per ammontare di risorse impegnate, con 24,1 milioni di eurospesi (il 24,3% del totale). In tale comparto si concentra il maggior nume-ro di iniziative sostenute (in totale 828, pari a 60,7% del totale). Nella gran-de varietà di iniziative censite, si riscontrano numerosi progetti finalizzatial rafforzamento dell’imprenditoria locale (start-up di nuove imprese,riqualificazione professionale, innovazione tecnologica) e alla promozionedei prodotti e della cultura tipici.

Promozione dello sviluppo economico della comunità locale Alcuni esempi

Centro polivalente per il sostegno e la valorizzazione della produzioneartigianale lodigiana e delle piccole e medie imprese; € 2.000.000 dellaFondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

“Progetto Lagrange” start-up di progetti d’impresa innovativa ad altocontenuto tecnologico; erogazione di € 1.600.000 della FondazioneCassa di Risparmio di Torino

Progetto “HERBARIA 2006”; erogazione di € 750.000 della Fondazio-ne Cassa di Risparmio di Macerata

Progetto “Eurobic Abruzzo e Molise SpA” per il sostegno all’innova-zione; erogazione di € 318.000 della Fondazione Pescarabruzzo

Progetto “Ponti nel Tempo”; erogazione di € 150.000 della FondazioneCassa di Risparmio di Lucca

Al secondo posto nel settore si colloca la Realizzazione di lavori pub-blici o di pubblica utilità con 5,2 milioni di euro, il 5,3% degli importi ero-gati, e 173 iniziative (circa il 13% del settore).

Si tratta di opere pubbliche generalmente di grande rilievo economico,alle quali le Fondazioni concorrono insieme a soggetti pubblici. Gli inter-venti più tipici sono quelli tesi al miglioramento delle infrastrutture terri-toriali (ad esempio reti viarie e sistemi di telecomunicazioni), e alla riqua-lificazione ambientale e territoriale (riequilibrio dell’eco-sistema, sistema-zione idro-geologica del territorio, ecc).

118 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilitàAlcuni esempi

Sostegno all’aeroporto S. Egidio; erogazione di € 1.200.000 della Fon-dazione Cassa di Risparmio di Perugia

Realizzazione di una nuova sala polifunzionale e servizi connessi pres-so l’edificio Endimione a Valdobbiadene; erogazione di € 260.000 dellaFondazione Cassamarca

Realizzazione complesso universitario in Gorizia sull’area ex Locchi esull’area dei Gesuiti; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassadi Risparmio di Gorizia

Sostegno al progetto di riqualificazione di parte della Piazza -CorteFelix- per la realizzazione di una “struttura polifunzionale e polisporti-va”; erogazione di € 120.000 della Fondazione Cassa di Risparmio diCuneo

Contributo per lavori di rifacimento del Viale Mellano di Fossano; ero-gazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

Realizzazione di un fabbricato ad uso polivalente da utilizzare per atti-vità ricreative e di socializzazione; erogazione di € 100.000 della Fon-dazione Cassa di Risparmio di Lucca

Recupero dell’ex scuola elementare di Lucinico da destinare a sededelle associazioni di volontariato locali a Gorizia; erogazione di €

100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Contributo per il recupero del Complesso ex Foro Boario ad Asti; ero-gazione di € 80.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

Chiudono la rassegna del settore gli interventi nell’ambito dell’Ediliziapopolare, a cui vengono destinati 1,8 milioni di euro, pari all’1,9%, fina-lizzati per lo più all’incremento o al recupero del patrimonio abitativodestinato alle fasce sociali meno abbienti.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, il settore nel suo complesso

119L’attività istituzionale

fa registrare una prevalenza degli enti pubblici (68,5,% degli importi ero-gati), con un peso preponderante, tra questi, degli enti locali.

Interessante è il dato relativo all’utilizzo di bandi, che in questo setto-re rappresentano la modalità prevalente per l’assegnazione delle risorse(66% delle erogazioni, contro 22% rilevato a livello nazionale). Al con-trario, sia le iniziative presentate da terzi sia quelle che originano dallaprogettazione interna della Fondazione, risultano in questo ambito desti-natarie di una quota minoritaria degli importi erogati (rispettivamente laprima il 30,3% contro 71,3% a livello generale e la seconda il 3,4% con-tro il 6,5%).

4.4 Beneficiari delle iniziative

Le analisi di questo paragrafo sono dedicate ad un approfondimentosulle organizzazioni beneficiarie dei contributi delle Fondazioni, classifi-cate in funzione della loro natura giuridico-istituzionale.

Tipicamente, esse sono istituzioni pubbliche oppure enti ed organismiprivati non profit, cioè soggetti che operano stabilmente sul territorio per ilperseguimento di finalità non lucrative di pubblico interesse.

Tali soggetti costituiscono il “tramite” attraverso il quale le risorsefinanziarie messe a disposizione dalle Fondazioni si trasformano in attivi-tà, progetti e servizi a beneficio dei cittadini delle comunità a cui, in ulti-ma istanza, l’azione delle Fondazioni è rivolta.

È da precisare che i dati raccolti nell’analisi di questa variabile noncomprendono le erogazioni di importo più limitato (non superiore a 5.000euro), per le quali, come già evidenziato in premessa, l’indagine ha previ-sto un minore dettaglio informativo degli interventi censiti.

La Tab. 4.11 evidenzia nel 2006 una sostanziale stabilità dei dati rispet-to al 2005: i soggetti privati consolidano la propria posizione di preminen-za ottenendo il 61,4% degli importi erogati e il 66,1% del numero di inter-venti, con un leggero aumento dei primi rispetto all’anno precedente(+1,2%).

Per quanto riguarda i soggetti privati, le categorie di beneficiari piùimportanti sono (vedi Tab. 4.12): Fondazioni (21%, con un significativoaumento rispetto al 2005), Associazioni (11,4 % degli importi erogati, dicui 1,8 % destinato alle Associazioni di promozione sociale), Organizza-zioni di volontariato (9,8%) e Cooperative sociali (1,40%). Una significa-tiva quota delle erogazioni è attribuita alla categoria Altri organismi priva-ti (17,9%), tra cui sono incluse le istituzioni religiose.

Tra i soggetti pubblici, gli Enti locali sono i destinatari principali, con

120 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

il 24,6% del totale erogato. Il peso di questi interlocutori è rimasto stabilerispetto all’anno passato (nel 2005 era 24,3%) ed essi rimangono ancora iprimi in assoluto tra tutte le categorie di beneficiari prese in considerazio-ne (sia private che pubbliche). Le Fondazioni, nel pieno esercizio della pro-pria autonomia gestionale, confermano pertanto l’orientamento a mantene-re un rapporto preferenziale con le istituzioni pubbliche locali, riconosciu-te come interfaccia primaria (sebbene non esclusiva) del territorio di rife-rimento.

Nel comparto dei beneficiari di natura pubblica gli Enti pubblici nonterritoriali (che includono Scuole, Università, Strutture sanitarie, Istituti diaccoglienza e beneficenza, ecc.) rimangono stabili al quarto posto dellagraduatoria, pur se con un leggero decremento della propria quota sul tota-le degli importi erogati (da 12,7% nel 2005 a 11,7%).

La quota destinata alle Amministrazioni pubbliche centrali, pur se inleggero aumento, rimane anche nel 2006 marginale (2,1% degli importi e2,5 % del numero di interventi).

4.5 Tipo di intervento

Vengono ora prese in esame le finalizzazioni operative delle erogazio-ni effettuate dalle Fondazioni, ossia le specifiche azioni messe in atto conl’utilizzo dei fondi concessi. La Tab. 4.13 illustra i principali tipi finalizza-zione del 2006, evidenziandone la distribuzione percentuale per importi eper numero di iniziative.

La Costruzione e ristrutturazione di immobili raccoglie la quota mag-giore di risorse (23,6%).

Sostanzialmente in linea con essa è la Realizzazione di progetti speci-fici, che ottiene il 21,1% degli importi erogati ed è al primo posto in gra-duatoria per quanto riguarda il numero di interventi realizzati (12,2% ).

Con incidenza inferiore, ma ancora di rilievo, risultano i Contributigenerali per l’amministrazione (13,8%); a seguire, la fornitura di Beni eAttrezzature (7%) e il Sostegno alla ricerca (5,9%), entrambi in leggeroaumento rispetto al 2005.

Segue poi un ventaglio molto ampio di altre tipologie di intervento conincidenze minori, tra le quali vengono proposte, nella Tab. 4.13, quelle chehanno ottenuto un’incidenza percentuale superiore almeno all’1%.

Ricordando tra esse quelle che superano la soglia del 2% degli importierogati, si segnalano: Produzione di rappresentazioni artistiche (4%), Svi-luppo programmi di studio (2%), Mostre ed esposizioni (2%).

121L’attività istituzionale

4.6 Altre caratteristiche dei progetti

In questo paragrafo vengono prese in esame alcune ulteriori caratteri-stiche degli interventi realizzati.

È bene ricordare che le analisi riportate in questa sezione dell’indaginesi riferiscono solo a una parte degli interventi censiti nel 2006; sono infat-ti escluse tutte le erogazioni inferiori a 5.000 euro (per le quali, come piùvolte ricordato, il dettaglio degli elementi richiesti è stato più limitato), equegli interventi per i quali, relativamente alle variabili qui esaminate, leFondazioni hanno fornito dati incompleti. Conseguentemente i risultati quiesposti presentano un più limitato grado di rappresentatività12.

I dati del 2006 confermano la netta prevalenza dell’impostazione gran-ting13 dell’attività delle Fondazioni. Il Sovvenzionamento di opere e servi-zi, cioè la modalità di intervento che riflette quel modello operativo, è lar-gamente maggioritaria (Tab. 4.14), con l’81,8% degli importi erogati el’89,3% del numero di iniziative.

Le iniziative direttamente gestite dalle Fondazioni diminuiscono leg-germente sia negli importi che nel numero. Nel 2006 la loro quota in ter-mini di importi erogati passa da 7,9%, a 7,3% e la percentuale relativa alnumero di interventi passa da a 3,3% a 3,2%.

Il ricorso a società strumentali, appositamente costituite per l’interven-to in specifici settori, mostra invece un sensibile incremento rispetto all’an-no precedente, con una incidenza del 10,9% quanto a importi erogati e del7,5% quanto al numero delle iniziative realizzate (nel 2005 le incidenzeerano rispettivamente 6,2% e 6,4%).

Con riferimento all’origine dei progetti (vedi Tab. 4.15) si registraquanto segue: le iniziative che nascono da proposte di terzi rimangono lar-gamente prevalenti, oltre che in aumento, incidendo per il 61,4% degliimporti (58,2% nel 2005) e per il 71,3% del numero (70,7% nel 2005). Iprogetti di origine interna e le erogazioni conseguenti a bando diminuisco-no invece rispetto al 2005, passando rispettivamente da 21,5% a 20,8% eda 20,3% a 17,8% 2005 nell’attuale rilevazione.

L’allocazione dei fondi tramite bando rappresenta una interessante

122 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

12 In particolare, i dati esaminati in questo paragrafo si riferiscono al 90% circa del totaledegli importi erogati.

13 Come è noto, questo modello prevede una attività istituzionale centrata in prevalenza sullaerogazione di contributi finanziari a soggetti terzi , cui è demandata la realizzazione mate-riale dei progetti di intervento. Nell’altro approccio tipico (c.d. operating) la Fondazionesi impegna invece nella realizzazione diretta di progetti e iniziative sul territorio (ad esem-pio gestendo una struttura residenziale di assistenza socio-sanitaria, o un museo, ovveroorganizzando una mostra presso la propria sede).

modalità di approccio al territorio, intermedia tra il finanziamento di pro-getti di terzi (ideati e sviluppati totalmente al di fuori della Fondazione) e larealizzazione diretta di programmi di intervento propri della Fondazione.

Spesso infatti le Fondazioni costruiscono i bandi sulla base di una pro-pria strategia di intervento sul territorio, alla base della quale vi è una visio-ne specifica di come determinati bisogni della comunità dovranno esseresoddisfatti. Conseguentemente, i bandi vengono impostati in modo daidentificare con precisione obiettivi, destinatari e modalità realizzative deiprogetti ammissibili alla selezione.

In tal modo, in definitiva, le Fondazioni svolgono un ruolo di “regia”complessiva degli interventi, pur non essendo direttamente coinvolte nellafase realizzativa degli stessi; con il vantaggio, così, di contenere notevol-mente gli oneri organizzativi ricadenti sulle proprie strutture, e di stimola-re e valorizzare le competenze progettuali “esterne” presenti sul territorio.

L’ultima caratteristica presa in esame in questo paragrafo riguarda ilcoinvolgimento di altri soggetti in sede di finanziamento del progetto (ero-gazioni cosiddette in pool).

Nel 2006 questo tipo di erogazioni ha interessato il 16,3 % degli impor-ti erogati, in lieve aumento rispetto al 2005 (era 15,2%).

I soggetti con i quali le Fondazioni instaurano più spesso rapporti dipartnership sono gli Enti della pubblica amministrazione (con frequenzadel 28,2% dei casi censiti) le altre Fondazioni (di origine bancaria e non) ele Organizzazioni non profit (nel complesso 34,4 % dei casi censiti). Sonoanche numerose le collaborazioni con enti ecclesiastici, enti di ricerca estrutture socio-sanitarie di vario tipo, che nell’insieme rappresentano unulteriore 25,6% dei casi di partnership.

Si ripropongono, in buona sostanza, le stesse categorie di enti ai qualile Fondazioni indirizzano le proprie risorse erogative, a ulteriore dimostra-zione dell’importanza che essi rivestono nello sviluppo dell’azione delleFondazioni; in questo caso la cooperazione con questi soggetti si concre-tizza nella realizzazione di progettualità condivise.

Marginalmente, si rilevano anche casi di collaborazione con altre cate-gorie di interlocutori, tra cui Imprese e Organizzazioni estere globalmentecon l’1,8%.

4.7 Localizzazione delle iniziative

La forte caratterizzazione localistica dell’attività erogativa delle Fon-dazioni è un tratto distintivo consolidato da tempo, che nel 2006 trova pun-tuale conferma (vedi Tab. 4.17) .

123L’attività istituzionale

Le erogazioni destinate alla regione di appartenenza sono sempre in largamaggioranza (82,4% degli importi e 94,2% del numero di iniziative), e inaumento rispetto al 2005 (erano 80,6% degli importi e 91% del numero).

Per contro, aumenta l’incidenza delle erogazioni a valenza nazionale,che passano da 10,4% nel 2005 a 12,2% nel 2006, tra le quali sono classi-ficati gli stanziamenti derivanti dall’attuazione del Progetto Sud, come diseguito illustrato. Si tratta di risorse che, realizzando un effetto perequati-vo nella distribuzione territoriale delle erogazioni, soprattutto verso leregioni meridionali, testimoniano l’impegno delle Fondazioni rispetto auno dei grandi problemi nazionali: lo sviluppo del Meridione.

L’analisi di questo paragrafo si conclude con l’esame della distribuzio-ne delle erogazioni per ripartizione geografica (vedi tab. 4.18).

Come è noto, a questo riguardo la situazione è fortemente condiziona-ta dal fatto che la maggior parte delle Fondazioni ha sede nelle regioni delNord e del Centro d’Italia (76 Fondazioni sul totale di 88), e che le pocheFondazioni presenti a Sud sono limitate, nella propria azione, da una ridot-ta dotazione patrimoniale. È proprio per questa situazione di squilibriostrutturale che le Fondazioni hanno dato vita, nel corso degli ultimi anni,ad iniziative volte a canalizzare verso le regioni meridionali flussi integra-tivi di risorse, sino ad arrivare a fine 2005 alla stipula di un accordo strate-gico con il mondo del Volontariato e del Terzo settore per la realizzazionedel Progetto Sud.

In virtù di questa iniziativa, il dato delle erogazioni destinate al Meri-dione è aumentato in modo consistente a partire dal 2005, passando da unaincidenza inferiore al 4% del totale erogato (dato del 2004) ad oltre l’8%,confermatosi anche nel 2006.

L’effetto redistributivo del Progetto Sud si ripercuote anche nella dis-tribuzione delle risorse tra le altre ripartizioni geografiche, con un avvici-namento delle quote percentuali del Centro rispetto a quelle del Nord (laquota del Centro aumenta infatti di circa il 5%, con equivalente riduzionedelle quote delle due ripartizioni del Nord) .

Il Progetto Sud

Nel 2006 il Progetto Sud, scaturito dal Protocollo d’intesa del 5.10.200514

124 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

14 Il Protocollo è stato sottoscritto dall’ACRI e dal Forum permanente del Terzo settore, conl’adesione della Consulta Nazionale permanente del volontariato (presso il Forum delterzo settore), della Convol (Conferenza permanente presidenti associazioni e federazioninazionali di volontariato, Csv.net (Coordinamento nazionale dei Centri di servizio) e Con-sulta nazionale dei Comitati di gestione.

ha visto compiersi i suoi primi passi attuativi. Prima di darne conto, tuttavia,sembra utile proporre un breve excursus delle tappe che hanno portato a que-sto importante risultato.

Il problema dello squilibrio nella distribuzione territoriale delle risorseerogate era all’attenzione delle Fondazioni già dal Congresso nazionale diTorino del 2000, in occasione del quale esse avevano affidato ad ACRI ilcompito di promuovere iniziative tese a riequilibrare la situazione.

Purtroppo, la grave incertezza del quadro giuridico-normativo del set-tore, che contraddistinse i due anni successivi, consentì di dar fattivamen-te corso a quel mandato solo dal 2003, dopo il ripristino della cornice nor-mativa della Legge Ciampi. Nel 2003 e 2004 venne promosso il ProgettoSviluppo Sud, al quale aderirono nell’insieme circa 50 Fondazioni con unimpegno complessivo di oltre 53 milioni di euro. L’effetto di tale impegnofu un primo, pur se limitato, potenziamento dei flussi erogativi a favoredelle regioni meridionali.

Nel 2005 le Fondazioni decisero di dare un nuovo e maggiore impulsoalla loro azione, promuovendo il Progetto Sud.

Lo spunto fu offerto dalla sentenza del TAR del Lazio del giugno 2005che, rigettando in primo grado di giudizio l’impugnazione dei Centri di ser-vizio contro l’Atto di indirizzo “Visco” relativo ai bilanci delle Fondazio-ni, prospettò la possibilità di liberare una ingente riserva di fondi (circa 210milioni di euro), accumulatasi nei bilanci delle Fondazioni a partire dal2001 a titolo di accantonamenti prudenziali (indisponibili) ai fondi specia-li per il volontariato.

La strategia di intervento puntò a canalizzare dette risorse per interven-ti nel Sud, chiudendo definitivamente il contenzioso aperto dal Volontaria-to con un accordo nazionale diretto all’impiego delle stesse per un proget-to comune a vantaggio del Sud.

Le somme inizialmente destinate al progetto vennero ulteriormenteincrementate con l’impegno del Volontariato ad attribuire al progetto stes-so gli accantonamenti effettuati dalle Fondazioni negli anni 2003 e 2004,non ancora assegnati ai Comitati di gestione per la ripartizione ai CSV(circa 105 milioni)15. L’insieme di queste ingenti risorse è stato utilizzatoper patrimonializzare la Fondazione per il Sud, il nuovo soggetto istituzio-nale a cui è stato affidato il governo complessivo degli interventi a Sud.

Le Fondazioni si sono inoltre impegnate ad effettuare, per gli anni suc-

125L’attività istituzionale

15 La diversa destinazione dei fondi menzionati è stata formalmente consentita dal D.M.11.09.06, il quale ha previsto che essi venissero attribuiti alla costituenda Fondazione peril Sud.

cessivi, compatibilmente con i rispettivi vincoli statutari, un accantona-mento aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla L. 266/91 (calcolatosecondo l’Atto Visco) da utilizzare in parte (40%) per ulteriori contributialla gestione della Fondazione per il Sud, in parte (20%) ad integrazionedei fondi speciali regionali ex L. 266/91, e infine, per il restante 40%, fina-lizzato a sostenere il volontariato delle regioni meridionali.

Nel suo insieme il Progetto si propone, quindi, di coniugare l’azionetesa allo sviluppo delle regioni meridionali del Paese con il potenziamentodel sistema nazionale di sostegno e qualificazione del volontariato imper-niato sui fondi speciali della L. 266/91.

Per quanto riguarda l’azione nel Sud, la strategia prescelta punta a favo-rire il processo di infrastrutturazione sociale, rafforzando e integrando lereti di protezione sociale presenti sul territorio in modo da accrescerne lacapacità di azione e di adeguarle al fabbisogno delle comunità.

In merito all’obiettivo di potenziamento del sistema dei fondi specialiper il volontariato ex L. 266/91, il progetto prevede di migliorare i proces-si di utilizzazione delle risorse, in modo da soddisfare di più e meglio leesigenze delle organizzazioni di volontariato, aumentare il grado di traspa-renza delle attività svolte, e distribuire i benefici del sistema in modo piùequilibrato tra le varie regioni del Paese.

Il 2006 è stato in gran parte dedicato al complesso lavoro di prepara-zione alla costituzione della Fondazione per il Sud, poi avvenuta nel mesedi novembre.

Sono stati messi a punto il profilo statutario, il modello di governancee la struttura operativa della nuova Fondazione, individuando per ciascunodi questi cruciali elementi soluzioni condivise da tutti i firmatari del Pro-tocollo d’intesa.

La Fondazione per il Sud ha iniziato ad operare nel mese di gennaio del2007, riuscendo nel giro di pochi mesi a stabilizzare il proprio assetto orga-nizzativo interno e a lanciare i primi programmi di erogazione.

ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI

Dopo l’esame dell’attività erogativa delle Fondazioni viste nel loroinsieme, in questa parte del capitolo si passa ad una analisi dei risultati rela-tivi ad alcuni raggruppamenti delle stesse.

Come nei precedenti Rapporti, i criteri adottati per la formazione deigruppi sono due.

Il primo classifica le Fondazioni sulla base del loro patrimonio (riferi-to ai bilanci dell’esercizio 2006), e contempla cinque classi dimensionali

126 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

ordinate in senso decrescente alle quali corrispondono, rispettivamente, leFondazioni grandi, medio- grandi, medie, medio-piccole e piccole.

Il secondo criterio, di tipo territoriale, distingue le Fondazioni secondol’appartenenza alle quattro usuali ripartizioni geografiche del nostroPaese16.

4.8 Quadro sintetico

Nella Tab. 4.20 sono esposti gli andamenti generali dell’attività eroga-tiva dei raggruppamenti di Fondazioni considerati.

Per quanto riguarda i gruppi formati in base alla dimensione patrimo-niale delle Fondazioni, il primo dato da mettere in evidenza è la concen-trazione molto forte, e in aumento, delle somme erogate.

Le Fondazioni grandi, che numericamente rappresentano poco più del20% del totale, incidono per l’ 81.1% sull’importo distribuito e per il43.4% sul numero degli interventi.

All’estremo opposto si collocano le Fondazioni piccole. Il loro pesonumerico coincide con quello delle grandi (20,4% del totale), ma la loroattività erogativa pesa solo per l’1,4% in termini di importo e per il 12.5%del numero di iniziative.

Laddove una Fondazione grande realizza in media 694 progetti diimporto unitario di 103.000 euro, una Fondazione piccola attua invecemediamente 328 iniziative di 6.240 euro cadauna. Gli altri gruppi dimen-sionali di Fondazioni si collocano su una scala intermedia tra i due suddet-ti valori di soglia, con una media di iniziative oscillante tra 200 e 300, eimporti medi unitari tra 15.000 e 28.000 euro.

Le Fondazioni con sede nel Nord hanno il peso maggiore, incidendoper circa il 70% dell’importo complessivo e per il 66,4% del numero di ini-ziative. Tra le due ripartizioni del Nord, il Nord ovest segna una prevalen-za sia quanto a importi erogati (36,6% contro 33,3% del Nord est) sia pernumero di interventi realizzati (33,6% contro 32,8%).

Il Centro aumenta significativamente la propria quota, soprattutto intermini di importi erogati, raggiungendo il 28,1% delle erogazioni e il 27%del numero di interventi (nel 2005 erano, rispettivamente, 24,1% e 25,9%).

127L’attività istituzionale

16 Si riportano le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche consi-derate:• Nord ovest: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria;• Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;• Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

Il peso minore è delle Fondazioni ubicate nel Sud e nelle Isole: nume-ricamente esse contano per il 14% circa (sono in tutto 12) ma incidono soloper il 2% quanto a importo e per il 6,6% sul numero di interventi.

Il distacco tra il Centro Nord ed il Sud di conferma anche relativamen-te ai valori medi di attività. Il numero medio di interventi per Fondazioneha un picco nel Nord ovest (458), si attesta uniformemente intorno alle 320iniziative nel Nord est e al Centro, mentre scende sotto 160 nel Sud e isole.L’importo unitario medio degli interventi varia poco tra le tre ripartizionidel Centro Nord (da 60.000 euro del Centro ai 57.500 del Nord ovest), masi riduce notevolmente nel Sud e isole (meno di 16.000 euro).

La distribuzione delle erogazioni per classi di importi singoli (vedi Tab.4.21) evidenzia, com’è naturale, una correlazione diretta tra dimensionipatrimoniali delle Fondazioni e rilievo economico dei singoli interventi.

Le Fondazioni grandi e quelle ubicate nel Centro Nord indirizzano laquota più alta delle proprie erogazioni verso interventi di importo unitariosuperiore a 500 mila euro: tra il 50 e il 58% delle risorse vengono destina-te a questa classe di interventi. Nel Sud e isole la quota in argomento siriduce al 16%, mentre il 64% degli importi viene erogato con interventi aldi sotto di 100.000 euro (di cui il 38% inferiori a 25.000 euro) .

È interessante osservare inoltre, per quanto riguarda quest’ultimo rag-gruppamento territoriale, il rilievo ancora significativo delle iniziative diimporto non superiore a 5.000 euro: esse assorbono circa l’8% degli impor-ti erogati, contro 1,9% rilevato nel Nord est e nel Centro e l’1,4% nel Nordovest.

Peraltro, indipendentemente dalla localizzazione geografica degli inter-venti, il dato relativo alle erogazioni di importo unitario modesto (nonsuperiore a 5.000 euro) mostra un andamento molto differenziato in fun-zione della dimensione patrimoniale delle Fondazioni. Tra le grandi, esseincidono in misura molto marginale (0,7%), mentre per gli altri gruppidimensionali il peso è ovunque superiore al dato di sistema (1,8%), giun-gendo a toccare un massimo tra le Fondazioni piccole (15,1%%).

Esaminando, infine, l’orizzonte temporale dei progetti finanziati (vediTab. 4.22), si osserva che le erogazioni pluriennali hanno un peso netta-mente più significativo tra le Fondazioni del Nord est e tra le medio-gran-di, dove assumono un’incidenza rispettivamente del 23,5% e 19% contro il10,3% rilevato al livello di sistema. Al di sopra di questo dato si collocanoanche le Fondazioni medie e medio-piccole (oltre il 15%), mentre si scen-de al di sotto in tutti gli altri casi (sin quasi ad un azzeramento nel Sud eisole e nel Nord ovest).

128 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

4.9 Settori di intervento

La distribuzione degli importi erogati per settori beneficiari da parte deisingoli raggruppamenti di Fondazioni mostra, per alcuni settori, scosta-menti di un certo rilievo rispetto alla media di sistema. (v. Tab. 4.23).

Concentrando l’analisi sui settori di maggior intervento si osserva che:

• il settore Attività culturali e artistiche, che già a livello di sistema rive-ste il peso più rilevante (30,7%), assume una posizione ancor piùimportante in tutti i gruppi dimensionali (oscillando fra il 41,1% delleFondazioni medio-piccole e il 36,7% delle medie) ad eccezione delleFondazioni grandi, per le quali si registra una incidenza del 29,1%.Secondo la ripartizione geografica l’importanza di questo settore risul-ta particolarmente elevata tra le Fondazioni del Sud e Isole, dove impe-gna il 41,4 % delle risorse.

• Nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza le Fondazioni grandisuperano il dato di sistema (17,7% contro 16,8%), mentre negli altrigruppi dimensionali l’incidenza del settore oscilla tra il 12,5% e il14,2%. Secondo la ripartizione geografica, sono invece il Nord Ovest eil Sud e Isole ad evidenziare una particolare significatività del settore,con quote di incidenza rispettivamente del 22,8% e del 19,6%.

• Per quanto riguarda l’Educazione istruzione e formazione, il confrontocon il dato di sistema è a sfavore delle Fondazioni grandi (10,7% con-tro 11,6%) mentre tutti gli altri gruppi dimensionali mostrano inciden-ze maggiori (tra il 13,6 e il 17,2%). Tra le ripartizioni geografiche, èinvece il Sud ad evidenziare una quota inferiore alla media nazionale;le altre ripartizioni territoriali sono in linea con la media stessa.

• Il settore Ricerca mostra un’incidenza particolarmente alta nel Sud eIsole, dove raggiunge una quota quasi doppia rispetto alla media nazio-nale (19,1% verso 10,8%). Al 12%, quindi poco sopra la media, ma convolumi di risorse molto consistenti in valore assoluto, si collocano leFondazioni grandi e quelle del Nord ovest. Il peso del settore è invecemodesto tra le Fondazioni più piccole, dove interessa solo il 2,5 % dellesomme erogate.

• Il settore Salute pubblica (che incide per il 9,9% a livello di sistema),mostra una particolare rilevanza tra le Fondazioni piccole (16,0%). Neiraggruppamenti territoriali si rilevano invece incidenze inferiori al datodi sistema nel Nord ovest e nel Sud e Isole (7,5 % per entrambi).

• Lo Sviluppo Locale ha un rilievo particolarmente importante nelle Fon-dazioni del Centro (15,2% verso 6,2% di media nazionale), mentre èinferiore alla media del sistema negli altri gruppi territoriali. A livello

129L’attività istituzionale

di gruppi dimensionali non si registrano invece scostamenti di partico-lare rilievo rispetto al dato nazionale.

4.10 Beneficiari delle iniziative

Come per i settori di intervento, anche con riferimento ai soggetti bene-ficiari si indicano le principali differenze rispetto ai risultati relativi all’in-tero sistema delle Fondazioni (v. Tab. 4.24).

Per quanto riguarda la distinzione generale tra erogazioni destinate asoggetti pubblici e a soggetti privati, per tutti i gruppi dimensionali e geo-grafici si conferma la prevalenza dei privati come rilevato a livello genera-le di sistema (61,6%), con punte verso l’altro nelle Fondazioni medio-gran-di e medio-piccole (rispettivamente 73,6% e 70,9%), e incidenza invecemeno pronunciata nelle Fondazioni piccole (56,5%).

A livello territoriale, la quota dei beneficiari privati è particolarmenteelevata nel Nord ovest (73,2%) e nel Sud e Isole (68,1%), mentre al Cen-tro la prevalenza è minima (51,3%).

L’ importanza, in termini di importi assegnati, delle singole categorie disoggetti rilevata a livello di sistema trova diverse variazioni con riferimen-to ai raggruppamenti di Fondazioni considerati. Gli Enti locali confermanola loro prevalenza nei gruppi delle Fondazioni piccole (28,5%), tra le gran-di (26,2%), in quelle del Nord est (23,6%) e, soprattutto, del Centro (38%);per gli altri tre gruppi dimensionali e per le Fondazioni del Sud e Isole alprimo posto sono gli Altri soggetti privati (con quote comprese tra 25 e29% nei primi, e del 23,8% nelle seconde). Nel Nord ovest, infine, i sog-getti beneficiari che ricevono la quota maggiore di risorse sono le (altre)Fondazioni (30,3%).

Tra le categorie di soggetti minoritarie:

• gli Enti pubblici non territoriali hanno il peso più significativo nel Sude Isole;

• le Organizzazioni di volontariato hanno una incidenza uniforme, eprossima al valore medio nazionale (9,8%), in tutti i gruppi dimensio-nali e geografici, con solo una punta verso l’alto del 13,7% nel Sud eIsole, e verso il basso nel Centro (con 7,6%);

• le Associazioni private e le Cooperative sociali pesano di più tra le Fon-dazioni medio-grandi (10,9%) e nel Nord ovest (17%);

• le Associazioni di promozione sociale fanno registrare percentuali piùelevate nelle Fondazioni piccole (4,5%) e nel Nord-est.

130 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

4.11 Tipo di Intervento

L’esame delle specifiche finalità degli interventi mette in evidenzaalcuni profili che caratterizzano i singoli raggruppamenti di Fondazionirispetto all’intero sistema (Tab. 4.25). Limitando l’analisi alle finalità piùrilevanti si può osservare:• la Costruzione e ristrutturazione di immobili incide maggiormente tra

le Fondazioni grandi (25,1% contro 23,6% a livello di Sistema), men-tre è al di sotto del dato medio nazionale in tutte le altre classi dimen-sionali (con incidenza minima di 13% nelle medie). A livello territoria-le la maggiore presenza è nel Nord est (30,9%), mentre nel Sud e Isolel’incidenza si riduce a un terzo del dato medio nazionale (7,2%);

• la realizzazione di Progetti specifici mostra un rilievo più marcato tra leFondazioni medio-piccole (23,9 % contro 21,1% del Sistema), mentrea livello territoriale è presente in misura maggiore nel Nord ovest e alCentro (oltre il 24%);

• i Contributi generali per l’amministrazione assumono un rilievo supe-riore a quello di sistema tra le Fondazioni del Nord ovest e del Sud eIsole (rispettivamente 21% e 19,9% contro 13,8%) e in quelle grandi(14,6%); le più basse incidenze si osservano invece nelle Fondazionipiccole e nel Centro (intorno all’8%);

• le erogazioni per l’acquisto di Attrezzature, mobili e altri beni di usodurevole, mostrano una particolare consistenza nei gruppi di Fondazio-ni medie e piccole (con incidenze tra il 10 e il 12%, contro una medianazionale del 7%) e nel Nord est (11,1%).

4.12 Altre caratteristiche delle iniziative

In questo paragrafo vengono riprese le caratteristiche dei progetti trat-tate nel paragrafo 4.6 comparando, come fatto finora, i risultati emersi alivello di Sistema con quelli relativi ai gruppi di Fondazioni.

Per quanto attiene la modalità di realizzazione degli interventi (vediTab. 4.26), il sovvenzionamento di organismi terzi (tipico del profilo diFondazione grant giving) si conferma maggioritario per tutti i gruppi con-siderati, raggiungendo le punte maggiori nel Sud e Isole (86,7%) e tra leFondazioni grandi (85%).

Gli interventi realizzati per il tramite di imprese strumentali toccanouna punta molto significativa nelle Fondazioni medio-grandi (23,1%, piùdel doppio della media di sistema di 10,9%) e sono particolarmente diffu-si nel Nord ovest (13%).

131L’attività istituzionale

La realizzazione diretta di progetti da parte delle Fondazioni mostrauna netta differenziazione sia tra i gruppi dimensionali che tra quelli terri-toriali. Pertanto, il valore medio di sistema (7,3%) non riesce a rappresen-tare efficacemente il rilievo effettivo di questa forma di intervento nei varicontesti. Osservando la distribuzione relativa ai gruppi dimensionali siregistrano valori superiori al dato di sistema in tutte le classi di ampiezza,tranne che per le grandi (con una punta in alto del 20,3% nelle medio-gran-di). In ambito territoriale la maggiore incidenza interessa il Centro(11,3%), mentre nel Nord ovest si rileva la quota più bassa (2,1%).

Passando ad esaminare l’origine dei progetti sostenuti dalle Fondazio-ni (Tab. 4.27), in tutti i gruppi considerati, tranne che nel Centro, si con-ferma la prevalenza dei contributi assegnati sulla base di domande presen-tate da terzi. Nel Centro l’incidenza di questi scende al 21,6%, riflettendoil rilievo preponderante che le altre tipologie di progetti vanno assumendoin alcune delle Fondazioni presenti in questo ambito territoriale.

I “progetti propri” (cioè le iniziative che nascono da autonoma proget-tualità delle Fondazioni) assumono un peso maggiore nelle Fondazionimedio piccole (32,4%) e in quelle del Centro (28,2%).

L’utilizzo di bandi per l’assegnazione delle risorse assume un rilievoaddirittura maggioritario nelle Fondazioni del Centro (50,3%) e, con inci-denza inferiore ma comunque significativa, tra le Fondazioni appartenentiai due gruppi dimensionali estremi (sia nelle grandi che nelle piccole siattesta intorno al 20%). Lo strumento del bando è invece praticamente inu-tilizzato nelle regioni del Sud e Isole (0,7%) e del Nord est (1,1%).

Un ultimo approfondimento viene proposto in merito agli interventirealizzati con il coinvolgimento di altri soggetti erogatori (erogazioni inpool). Questa fattispecie appare strettamente correlata con la dimensionedelle Fondazioni: quanto più questa è grande tanto più sono frequenti i pro-getti in pool. In ambito territoriale, il Nord ovest evidenzia una più spicca-ta propensione a questo tipo di erogazioni, impegnando per esse il 27,3%delle risorse (contro il 16,3% della media nazionale). Al contrario, il Cen-tro e il Sud e Isole sono i territori dove la modalità di intervento in que-stione risulta poco utilizzata (tra il 5 e il 6%).

4.13 Localizzazione delle iniziative

Il profilo localistico dell’attività istituzionale delle Fondazioni, trovapuntuale conferma in tutti i raggruppamenti esaminati, dove si conferma lalarga prevalenza degli interventi nell’ambito della regione di appartenenza.In tutte le classi, tranne che per le Fondazioni grandi e nel Nord ovest, l’in-

132 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

cidenza di questo tipo di erogazioni supera ampiamente la media naziona-le (82,4%), oscillando tra 90 e 94% nell’ambito dei gruppi dimensionali etra 86 e 92% a livello territoriale. Nei gruppi delle Fondazioni grandi e delNord ovest la quota destinata alla regione di appartenenza si riduce rispet-tivamente a 80,7% e 71,5%, evidenziando come in questi gruppi sianoricomprese le Fondazioni più propense a dare un respiro territoriale allar-gato alla loro azione (e infatti, la quota destinata ad interventi a valenzanazionale è pari a 13,2% nelle Fondazioni grandi e 20,4% in quelle delNord ovest, rispetto a 12,2% di media nazionale).

Per quanto riguarda gli ambiti geografici è anche da evidenziare laparticolarità della ripartizione Sud e Isole, dove operano quasi esclusiva-mente Fondazioni a carattere regionale. Ciò comporta, come conseguen-za, una politica di intervento orientata alla copertura dell’intero territoriodi riferimento, con una distribuzione delle iniziative non circoscritta auna sola provincia ma estesa a tutte quelle della regione (27,3% nell’am-bito della provincia sede della Fondazione e 44,2% nelle altre provincedella regione).

133L’attività istituzionale

135

TABELLE RELATIVE

ALL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Avvertenza

L’eventuale diseallineamento tra i valori percentuali esposti nelletabelle ed il totale 100 deriva dall’arrotondamento al 1° decimale

dei suddetti valori, operato in via automatica in fase di elaborazione

136 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab.

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137Tabelle relative all’attività istituzionale

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138 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab.

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139Tabelle relative all’attività istituzionale

Tab.

4.4

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le c

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428

100,

0%26

7,5

100,

0%

140 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab.

4.5

-C

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po

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5-20

06)

2005

2006

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0%

141Tabelle relative all’attività istituzionale

Tab.

4.6

-C

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05-2

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2005

2006

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0%

142 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab.

4.7

- C

om

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5-20

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2005

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143Tabelle relative all’attività istituzionale

Tab.

4.8

-C

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2006

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144 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab.

4.9

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2005

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145Tabelle relative all’attività istituzionale

Tab.

4.10

- C

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2005

-200

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146 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab.

4.11

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147Tabelle relative all’attività istituzionale

Tab.

4.12

-D

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2005

-200

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148 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab.

4.13

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149Tabelle relative all’attività istituzionale

Tab.

4.14

-D

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2005

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150 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab.

4.15

-D

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2005

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2005

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151Tabelle relative all’attività istituzionale

Tab.

4.16

-D

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152 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab.

4.17

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ibu

zio

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153Tabelle relative all’attività istituzionale

Tab.

4.18

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154 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab.

4.19

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155Tabelle relative all’attività istituzionale

Tab.

4.20

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156 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab.

4.21

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157Tabelle relative all’attività istituzionale

Tab.

4.22

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158 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab.

4.23

- D

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1,8%

159Tabelle relative all’attività istituzionale

Tab.

4.24

- D

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160 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab.

4.25

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161Tabelle relative all’attività istituzionale

Tab.

4.26

- D

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162 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

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163Tabelle relative all’attività istituzionale

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164 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

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CAPITOLO 5

FONDAZIONI BANCARIE E INTERVENTIPER LO SVILUPPO LOCALE*

Premessa

Lo studio riportato in queste pagine propone un’analisi del significatoe della portata degli interventi delle Fondazioni di origine bancaria nei pro-cessi di sviluppo locale.

Coerentemente con tale intento il Censis ha attuato una riclassificazio-ne complessiva degli interventi censiti dall’ACRI nel 2005, non essendoadeguata allo scopo la ripartizione delle erogazioni tradizionalmente usataai fini della redazione del Rapporto annuale ACRI, che codifica gli inter-venti in base ai settori di attività (Arte e Cultura, Istruzione, Ricerca, ecc.)e non con riferimento alla capacità degli stessi di concorrere allo sviluppoeconomico del territorio. La riclassificazione operata dal Censis è invecebasata su una chiave di lettura originale per comprendere se ed in che misu-ra le Fondazioni operano concretamente a favore dello sviluppo locale pre-scindendo dall’ambito di attività in cui questa attività si realizza.

Pertanto attraverso la ricollocazione degli oltre 25.000 progetti messi inatto da tali strutture nel 2005 e rimescolando i 20 ambiti di intervento pre-visti dalla legge 153/1999, è emerso che l’azione delle Fondazioni banca-rie a supporto dello sviluppo di comunità ammonta a 560 milioni di euro,il 40% circa del totale delle erogazioni annue, ben al di sopra dunque del6,9% degli interventi classificati sotto la voce “sviluppo locale e ediliziapubblica popolare”.

Le analisi condotte nel seguito tentano di identificare il significato pro-fondo dell’azione delle Fondazioni bancarie nella dimensione locale indi-viduando elementi critici, ma soprattutto buone prassi trasferibili in altricontesti.

Il primo capitolo dello studio si concentra sulla descrizione di ciò che èsviluppo locale e sull’azione delle Fondazioni a favore di tale modello dicrescita del territorio.

Il secondo capitolo propone una riclassificazione degli interventi Fon-dazionali complessivi, lasciando emergere la molteplicità di azioni che

* Lo studio è stato realizzato per conto dell’ACRI da Francesco Estrafallaces e MaurizioMastrolembo del Censis

165

intervengono sui processi di sviluppo del territorio. Nel capitolo si propo-ne inoltre un modello, a cerchi concentrici, attraverso cui si esplica il lavo-ro delle Fondazioni per lo sviluppo locale.

Il terzo capitolo riporta quattro casi esemplari di intervento delle Fon-dazioni per il rafforzamento delle comunità territoriali. Si fa riferimento inparticolare al progetto “Nuove idee nuove imprese” finanziato dalla Fon-dazione Cassa di Risparmio di Rimini, “The Gate - per la rivitalizzazionedi Porta Palazzo e Borgo Dora” sostenuto dalla Compagnia di San Paoloe dalla Fondazione CRT, “Masterplan di Porto Vecchio” finanziato dallaFondazione Cassa di Risparmio di Trieste e “Terrecablate” realizzato conil supporto della Fondazione Monte de Paschi di Siena.

Il quarto capitolo riporta alcune considerazioni conclusive sul modellooperativo attuato dalla Fondazioni e sul ruolo da esse svolto nelle dinami-che dello sviluppo locale.

166 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

5.1 Le Fondazioni e il disegno dello sviluppo locale

5.1.1 L’esperienza di comunità

Per lungo tempo il Paese ha costruito il proprio sviluppo nella dimen-sione comunitaria, ovvero nell’ambito di singole aree territoriali attraversopercorsi fondati sulla condivisione di obiettivi di crescita, reti formali einformali della conoscenza e della finanza, reti di sostegno ai singoli e stru-menti della mutualità.

Il progresso realizzato in molte aree del Paese, specie nel Centro e nelNord, ha avuto una forte impronta localistica; singoli territori sono statiluoghi di fermento, di modi originali di fare impresa, di attivazione di com-petenze sempre nuove e di creazione di solido capitale sociale. D’altraparte gli elementi fondanti dello sviluppo locale sono stati da un lato l’altogrado di coesione sociale rilevabile nelle singole comunità, dall’altro lapresenza di soggetti intermedi, dagli Enti locali alle Autonomia funzionalie, più di recente, le Fondazioni di origine bancaria, legate al territorio, por-tatrici dei suoi valori, dei suoi interessi e dei fabbisogni di infrastruttura-zione materiale, economica e sociale.

È stato probabilmente questo complesso mix di fattori che ha permessodi dare luogo all’esperienza dei distretti industriali, alle aggregazioni diimprese, a filiere produttive altamente specializzate. Basterebbe evocarenomi come Biella, Lumezzane, Prato, Como, le Valli bresciane, SantaCroce sull’Arno, Fermo per capire che lo sviluppo industriale qui verifica-tosi e la capacità di propagazione del modello di crescita di questi territo-ri, non è stato un fatto puramente economico-meccanicistico. Su di essi hainfluito un particolare modo di essere comunità, il grado di condivisione diidee e progetti tra gli imprenditori, la capacità di inclusione sociale dei sog-getti più deboli. E tale modello appare a tutti gli effetti vincente se, come èstato soprattutto in passato, le aree di distretto industriale, ovvero le formepiù evolute di sviluppo locale, sono cresciute più velocemente della parterestante del sistema produttivo, attuando interessanti processi di interna-zionalizzazione, di innovazione tecnologica e di cooperazione. Sebbeneoggi molto stia cambiando, ancora agli inizi degli anni 2000 i principalidistretti industriali registravano un tasso di crescita degli occupati manifat-turieri maggiore di quello del resto del tessuto produttivo nazionale, evi-denziando una vitalità e tecniche di innovazione, soprattutto nel processoproduttivo, difficilmente rinvenibili altrove.

Ma, è bene ribadirlo, lo sviluppo locale richiede una formula particola-re di generazione di valore in cui l’impresa è solo uno degli attori; accanto

167Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

ad essa devono agire ulteriori driver e in particolare un sistema istituzio-nale (enti pubblici e autonomie funzionali) in grado di creare un ambientesociale e economico coeso e innovativo ed una rete bancaria e finanziariadialogante con le imprese, come spesso emerge dall’esperienza delle Cassedi Risparmio e delle Fondazioni che ne sono derivate.

5.1.2 L’intervento armonico delle Fondazioni nei percorsi di crescita deiterritori

E dunque in questo scenario, in cui i “processi” dal basso hanno deter-minato una spinta decisiva alla crescita del sistema produttivo e del raffor-zamento della struttura sociale in ambito locale che si inserisce il ruolodelle Fondazioni di origine bancaria. Sarebbe oggettivamente retorico con-siderarle come il perno dello sviluppo di comunità, ma è indubbio che laforza propulsiva dell’intero sistema è rilevante, non fosse altro che per lerisorse economiche di cui esse dispongono. Il patrimonio complessivo sti-mato in oltre 70 miliardi di euro a valori di mercato, pone il sistema italia-no ai primi posti al mondo, così come le migliaia di interventi finanziati inquesti ultimi anni - preservando tale patrimonio -, indica la capacità dellastruttura fondazionale di mettere a valore le risorse disponibili, ovvero dideterminare veri effetti moltiplicativi per se stesse e per i territori di riferi-mento.

Esse hanno mostrato in questi anni di agire sugli elementi fondantidello sviluppo locale. Le Fondazioni bancarie non hanno operato, infatti,attraverso uno schema calato dall’alto, bensì attraverso prassi profonda-mente innervate nel territorio, quasi in modo “ergonomico”, agendo diret-tamente sulle leve dello sviluppo, rafforzandole, divenendo talvolta consu-stanziali ad esse.

Il localismo, infatti, altro non è che un mix di fattori diversi, quali:

- le reti fiduciarie e della conoscenza;- un tessuto di imprese fortemente integrate;- un sistema sociale coeso, fondato su solidarietà e mutualismo anche

informale;- un sistema di infrastrutture materiali e immateriali capaci di sostenere

la modernizzazione del territorio e della sua comunità.

Per ciò che concerne il primo fattore (le reti) è bene rilevare che lo svi-luppo locale ha visto nella relazionalità, nello scambio di informazioni enella condivisione - spesso in modo informale - delle conoscenze, un dei

168 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

propri elementi di forza. I distretti industriali o anche semplici filiere dispecializzazione radicate in alcuni territori italiani presuppongono l’esi-stenza di sistemi a rete, di imprese a rete, ovvero di legami formali o infor-mali, tra i principali attori economici quali le aziende, il sistema bancarioe finanziario, le strutture della formazione (specie quella professionale),dell’innovazione e della ricerca. La rete diviene in questo modo sia stru-mento di circolazione delle conoscenze che elemento di supporto materia-le (si pensi al ruolo del sistema bancario a livello locale, delle strutture for-mative e, dove presenti, di quelle della ricerca tecnologica e della speri-mentazione) al rafforzamento del tessuto di impresa e, quasi a cascata, deltessuto sociale che ad esso fa riferimento.

Un secondo elemento caratterizzante lo sviluppo locale è dato dal tes-suto di impresa. Il localismo ha sempre avuto in Italia come protagonistauna classe imprenditoriale spesso a capo di strutture di contenute dimen-sioni, ma capace di sopperire a tale limite proprio grazie allo spirito dicoesione, ad una prassi fondata sulla collaborazione competitiva, ovverosul mettere insieme risorse, soprattutto immateriali, continuando a compe-tere sui mercati di riferimento. Le filiere manifatturiere d’eccellenza eancor più i distretti produttivi hanno generato valore grazie ad una partico-lare organizzazione della produzione, soprattutto attraverso sistemi di sub-fornitura e la presenza di un numero assai ridotto di imprese leader ingrado di operare sui mercati in nome e per conto di molte altre strutture diproduzione fortemente agganciate alla singola dimensione locale. Ed anchein questo caso è bene sottolineare che tale tessuto imprenditoriale avrebbeprobabilmente avuto scarso successo se ad esso non si fosse affiancato unulteriore reticolo di sostegno, costituito in particolare dalle banche, chehanno spesso sostenuto e guidato in vario modo processi complessi dimodernizzazione, come quello della presenza sempre più fitta ed intensasui mercati esteri o quelli di delocalizzazione (si pensi solo al ruolo pro-pulsivo del sistema bancario nel Nord-Est relativamente ai fenomeni diaccentuata internazionalizzazione che prendevano forma).

Relativamente alla terza delle componenti sopra richiamate (la coesio-ne sociale e lo spirito mutualistico), è indubbio che in molte delle comu-nità in cui più accesi sono stati i fenomeni di sviluppo, lì la presenza direti di protezione informali sono state e sono tutt’ora spesso molto evi-denti così come gli interventi finalizzati ad attivare forme, spesso moltospinte e molto interessanti, di inclusione sociale di categorie deboli, svan-taggiate o a rischio. Coesione sociale e mutuo soccorso a sostegno di cate-gorie svantaggiato vanno di pari passo come insegna l’esperienza di moltilocalismi che accanto ad un primato produttivo hanno avuto per annianche un primato di tessuto sociale spesso ed evoluto e fondato, forse non

169Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

sempre consapevolmente, sul principio dell’inclusione.Vi è infine un quarto fattore che accomuna molte delle esperienze di

sviluppo locale in Italia ed è la capacità delle singole comunità di investi-re, quando possibile, in un ambiente o in un contesto capace da un lato dipreservare le specificità e le tradizioni del territorio (dalle consuetudinifino alle filiere produttive tradizionali) e dall’altro capace di migliorarsi emodernizzarsi attraverso un “di più” di infrastrutture materiali e immate-riali, di reti viarie, nodi logistici, piattaforme tecnologiche in grado disostenere il tessuto produttivo e di connettere il localismo alle reti lunghedella crescita.

A scorrere con grande attenzione le molteplici iniziative finanziate espesso direttamente promosse dalle Fondazioni di origine bancaria si com-prendono con relativa facilità le ragioni per cui esse sono indicate, oggi, inun momento di profonda trasformazione del Paese, come uno dei motoridello sviluppo locale, come strumento di promozione di interventi di utili-tà pubblica e come moltiplicatori di sussidiarietà.

Senza alcun tono enfatico vale la pena di sottolineare che le Fondazio-ni sono in grado di promuovere lo sviluppo locale, perché esse semplice-mente ed in modo pragmatico agiscono sulle leve che promuovono la cre-scita in una dimensione locale. Degli oltre 25.000 interventi ed investi-menti promossi nel 2005 una parte consistente:

- sostiene progetti di ricerca applicata, centri di ricerca e sviluppo tecno-logico, attività di formazione, attività di promozione dei territori o difiliere produttive, consorzi per la fornitura di servizi in comune tra piùimprese, servizi per l’internazionalizzazione, dunque sostiene le retidella conoscenza;

- promuove la nuova imprenditorialità, finanzia progetti di fattibilità,azioni per l’internazionalizzazione, interventi per la promozione e valo-rizzazione di filiere industriali e agroalimentari tradizionali, azioni disperimentazione di nuove tecnologie con applicazione in ambito pro-duttivo, progetti per la commercializzazione dei prodotti e per la diffu-sione in azienda di tecnologie ICT, interventi per la promozione deidistretti industriali, interventi di sostegno alla cultura economica eimprenditoriale (elaborazione di progetti di fattibilità, formazione nelcampo della finanza, della gestione contabile e del marketing), dunqueagisce direttamente a favore del tessuto produttivo;

- interviene sulle fasce deboli delle singole comunità locali o partecipaalla realizzazione di strutture con una forte valenza sociale; si inseri-scono in questo filone tutti i progetti di housing sociale, di sostegno agliasili nido, di infrastrutturazione in campo medico-ospedaliero, di ani-

170 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

mazione sul territorio per i giovani, di recupero di categorie svantag-giate, fino ad arrivare al recupero di spazi urbani per l’eliminazione disituazioni di degrado a favore sia delle famiglie residenti che delle atti-vità produttive; dunque opera sulla dimensione prettamente sociale coneffetti positivi in campo economico;

- sostiene progetti per la realizzazione o il miglioramento di strutture perla logistica, per la realizzazione di infrastrutture tecnologiche ramifica-te sul territorio, per il recupero di strutture architettoniche in chiaveturistica, per la salvaguardia ambientale, per la promozione del territo-rio, delle sue tipicità e delle sue filiere produttive, dunque per reti mate-riali e immateriali che contribuiscano a rendere più competitivo il ter-ritorio.

Che si tratti di un processo di adattamento ad un modello precostituitoo di un percorso originale studiato e voluto direttamente dalle Fondazioni,ciò che è importante rilevare è che esse, oggi più di altri soggetti, operanocon strumenti e modalità idonei a sostenere lo sviluppo locale in senso lato.Non è un caso che esso sia stato definito come il primo esperimento diingegneria sociale di tipo epigenetico1, proprio per sottolineare la capaci-tà delle Fondazioni di penetrare nei processi di sviluppo sociale, nei ganglidelle singole comunità territoriali agendo sulle specifiche leve della cre-scita, sostenendole senza mai intervenire con modalità tali da distorcere laconcorrenza, così come, per l’appunto, l’epigenetica consente attività diregolazione dei geni senza alterarne i fondamenti e la struttura.

5.1.3 La dimensione degli interventi per lo sviluppo locale

Se si guardassero le fredde statistiche, alla voce “sviluppo locale” leFondazioni di origine bancaria avrebbero destinato nel 2005 appena il6,9% (94,5 milioni di euro) del miliardo e quattrocento milioni di euro ero-gati in totale per quell’anno. Gli interventi per lo sviluppo delle comunitàlocali e del loro tessuto produttivo va invece ben oltre tale quota se si pro-cede alla riclassificiazione complessiva di tutti gli interventi che ricadonosotto altre voci ma che in realtà agiscono su ciò che finora è stato definitocome sviluppo locale.

Come si avrà modo di constatare nel capitolo che segue, recuperando

171Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

1 S. Zamagni (2007), “Le Fondazioni bancarie, motore del progresso civile”, Il Risparmio,n. 2 aprile-giugno 2007. Il concetto di “esperimento di ingegneria sociale di tipo epige-netico” è di L. Scandizzo

dalle diverse voci di intervento (finanza per i beni culturali, volontariato,assistenza sociale, istruzione e formazione, ricerca, promozione della salu-te pubblica) i progetti che in verità agiscono su una delle leve dello svilup-po locale, più precisamente:

- sul rafforzamento delle reti collaborative e della conoscenza;- sul rafforzamento del sistema di impresa e delle filiere produttive e sul

miglioramento del capitale umano operante nel tessuto produttivo;- sulle infrastrutture materiali e immateriali che conferiscono competiti-

vità al territorio;- sugli interventi per il miglioramento del contesto sociale e sull’innalza-

mento del livello di coesione, attraverso il sostegno a fasce deboli e arischio di marginalizzazione;

la “potenza di fuoco” delle Fondazioni in tema di sviluppo locale vaben oltre i sopra citati 94,5 milioni di euro. L’insieme degli interventi cheagiscono negli ambiti appena richiamati rappresentano, in realtà, il 40% deltotale delle erogazioni stanziate annualmente, pari a 560 milioni di euro.Tale cifra comprende, come detto, un’azione assai complessa per il raffor-zamento del tessuto socio-economico delle comunità territoriali nel con-vincimento che lo sviluppo locale consista non solo nei processi che riguar-dano l’impresa ma nella costruzione di un ben più ampio contesto (perso-ne, capitale umano, relazioni, capitale sociale, infrastrutture hard e soft,strumenti di sostegno materiale alle fasce deboli o a rischio di marginaliz-zazione) in cui agiscono fattori di crescita molto diversi e che hanno con-sentito fino ad oggi, a molte comunità territoriali di essere:

- competitive attraverso le proprie imprese;- attrattive attraverso la valorizzazione del patrimonio artistico, storico,

architettonico e delle tradizioni;- socialmente coese.

Relativamente a tali aspetti, nel corso degli ultimi anni, le Fondazionihanno fatto molto o per lo meno hanno offerto un contributo decisivo ope-rando con più leve. I 560 milioni di euro spesi del 2005 per lo sviluppolocale hanno, così, compreso:

a) i finanziamenti a sostegno dell’imprenditorialità, le attività di ricerca esviluppo tecnologico, il sostegno alle filiere produttive tradizionali, ilsostegno ad attività di promozione di imprese e settori produttivi, gliinterventi di conservazione ambientale e del patrimonio architettonico

172 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

per la promozione del territorio in chiave turistica, la realizzazione diinfrastrutture materiali e immateriali per l’innalzamento della competi-tività del territorio, le partecipazioni ad imprese strumentali o più gene-ricamente al capitale di terzi; l’ammontare complessivo di questo insie-me di attività che possono essere definite di sviluppo locale in sensostretto è stato pari a 270 milioni di euro (il 19,6% del totale delle risor-se erogato dal sistema delle Fondazioni di origine bancaria nel 2005);gli interventi per la crescita del capitale umano soprattutto attraverso

b) attività di formazione finalizzata a promuovere nuova imprenditoriali-tà o lo sviluppo di competenze tecniche per giovani che intendano ope-rare in azienda o, ancora per sostenere percorsi formativi di alto livellocome master, corsi di specializzazione post-laurea, dottorati universita-ri di ricerca in Italia o all’estero. Particolarmente significativa e inte-ressante è l’azione delle Fondazioni a sostegno alle imprese giovanili edella diffusione, in generale, della cultura di impresa tra le giovanigenerazioni, attraverso corsi di mangement e soprattutto l’organizza-zione ed il finanziamento agevolato di concorsi di idee e di elaborazio-ne di progetti di fattibilità imprenditoriale (business plan); tale “bloc-co” di interventi ha assorbito risorse pari a 67 milioni di euro (il 4,9%del totale delle risorse stanziate nel 2005);

c) gli interventi di contesto, finalizzati a migliorare il sistema sociale dellesingole comunità in cui si esplicano i processi di sviluppo locale. Sitratta di veri e propri investimenti nel capitale sociale, negli strumentidi mutualità a livello micro, in tutto ciò che migliora il livello di coesio-ne, nel sostegno di servizi con una forte valenza sociale. Ricadono inquesto raggruppamento gli investimenti nell’housing sociale (realizza-zione di case protette, di asili nido), le azioni a sostegno di giovani arischio di marginalizzazione realizzati contestualmente ad intereventidi recupero urbano e per la valorizzazione del territorio in chiave turi-stica, così come le azioni per l’inserimento degli immigrati nel merca-to del lavoro. Pur essendo forte la connotazione sociale di tali azioni, inrealtà rientrano in questo raggruppamento gli interventi in grado dimigliorare il contesto in cui anche le imprese operano e si rafforzano.Il legame, dunque, con azioni di sviluppo locale in senso stretto è moltoaccentuato e l’entità degli investimenti realizzati dalle Fondazioni èconsistente, pari a circa 200 milioni di euro, il 14,5% del valore com-plessivo dei progetti ammessi a finanziamento nel 2005.

Si delinea in questo modo un sistema degli interventi a cerchi concen-trici, in cui il nucleo centrale (di valore consistente, come detto 270 milio-ni di euro) comprende una molteplicità di azioni per il rafforzamento del-

173Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

l’impresa a livello locale e del contesto economico, sostenuto da due cer-chi più esterni che agiscono sul capitale umano, soprattutto promuovendocompetenze tecniche e cultura economica e, ancor più, un ambiente umanoin cui lo sviluppo può dispiegarsi coniugandosi con elevati livelli di coesio-ne sociale, come, ad esempio, insegna l’esperienza di molti distretti indu-striali.

5.1.4 Il ruolo delle Fondazioni bancarie tra forze e criticità

Ciò che colpisce dei dati disponibili e dalle analisi sul campo dell’ope-rato delle Fondazioni di origine bancaria è l’intensità delle azioni per ilmiglioramento della dimensione locale e la complessità che spesso carat-terizza gli interventi sul territorio. 270 milioni spesi per progetti a sostegnodelle imprese, dei settori produttivi e delle reti tecniche materiali e imma-teriali sono una cifra estremamente consistente. Se poi si tiene conto checontribuiscono allo sviluppo locale una molteplicità di altri investimenti acominciare da quelli per il miglioramento del capitale umano, allora si haquasi l’impressione che la cifra iniziale determina una sorta di effetto mol-tiplicativo e che i 270 milioni di euro diventano 560 milioni, in un orditocomplesso di interventi che operano su piani molto differenti l’uno dall’al-tro, ma intimamente legati, quali la formazione per i giovani, il finanzia-mento di progetti di fattibilità di impresa, la riqualificazione urbana coneffetti positivi per il tessuto dell’impresa commerciale, la promozione delterritorio e il sostegno alla sperimentazione di nuove tecnologie.

Solo all’apparenza l’azione delle Fondazioni bancarie risulta polveriz-zata sul territorio, spesso frammentata in una miriade di micro-interventi,che pure non mancano ma che non spiegano il senso effettivo dell’operatodi tali soggetti. Vi saranno sicuramente interventi eccessivamente piccoli,incapaci di generare una massa critica tale da determinare reali ritorni intermini di utilità sociale2, o ancor più di quello che viene definito il valoreaggiunto sociale (VAS) ovvero il significativo incremento di benesseremateriale e sociale per la comunità di riferimento. Ma alla luce delle ana-lisi disponibili non sembra azzardato affermare che tale dispersione dienergie costituisce una parte minoritaria del modo di agire delle Fondazio-ni. Ciò che in apparenza risulta come la polverizzazione di interventi èinvece un “insieme interagente” di investimenti, capaci di amalgamarsi e

174 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

2 “L’utilità sociale” è uno degli scopi che le Fondazioni bancarie devono perseguire ai sensidell’art. 2, c. 1 della legge 153/1999

di generare sviluppo, utilità e rafforzamento per le comunità locali proprioperché agisce su quei diversi elementi che compongono lo sviluppo nellamicro dimensione territoriale. I casi di studio riportati nella terza parte diquesto Report richiamano con immediatezza questo movimento delle Fon-dazioni su linee diverse, spesso sottotraccia, non facilmente percepibili, macapaci di determinare un effetto complessivo di crescita e di miglioramen-to del territorio. Solo per fare qualche esempio, “Nuove idee, nuove impre-se” promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, di cui si dàconto più avanti, agisce sulla diffusione della cultura di impresa e sul soste-gno ad idee imprenditoriali innovative, dunque su una sorta di ispessimen-to del capitale umano, così come l’intervento “The Gate” per il recuperourbano di Porta Palazzo e Borgo Dora a Torino (realizzato con il sostegnodella Compagnia di San Paolo e della Fondazione Cassa di Risparmio diTorino) agisce su qualcosa che va oltre il recupero architettonico e cheriguarda il rafforzamento del capitale sociale, i processi di integrazione e,non ultimo, la rivitalizzazione delle piccole imprese del commercio e delleimprese artigiane presenti in zone una volta degradate. È così che gli inter-venti Fondazionali hanno molti volti e vale la pena di analizzare i diversilivelli su cui essi agiscono contemporaneamente per valutarne la reale effi-cacia.

Certo, come affermato in precedenza, non mancano elementi critici chespaziano da una preponderanza degli interventi di sviluppo locale verso leazioni di marketing del territorio e dei suoi prodotti più che sul sistema diimpresa in sé (142,9 milioni di euro a fronte di 22,3 milioni), così comenon mancano situazioni in cui la Fondazione più che essere uno dei varisoggetti che partecipano alla concertazione per lo sviluppo (in particolareinsieme alle Istituzioni locali) diviene l’unico artefice dei programmi diintervento (superando contrapposizioni di ordine politico, grazie al proprioruolo di terzietà) sopperendo però a modalità di azione che dovrebberoessere esercitate anche dagli altri stakeholder locali. Altri elementi proble-matici sicuramente emergono da analisi complesse dall’esperienza portataavanti fino ad oggi: si parla della necessità di irrobustire l’identità fonda-zionale3 e quindi di mettere bene in chiaro che tali strutture non sono stru-menti di elargizione gratuita di denaro, bensì strutture per la crescita delterritorio a cui devono essere proposti progetti rispondenti ad un criteriominimo di redditività oltre che di positivo impatto a livello sociale. Resta,inoltre, abbastanza accentuata la differenza tra l’ampiezza di interventodelle Fondazioni bancarie del Centro-Nord rispetto a quelle operanti nel

175Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

3 S. Zamagni (2007), cfr. nota 1

Mezzogiorno. Sarebbe interessante capire se ciò dipenda da una differentecapacità di spesa o da modi diversi di interpretare la propria mission. Qualiche siano le ragioni di tale diversità, uno dei modi attraverso cui eliminareeventuali squilibri potrebbe consistere nell’individuazione di un repertoriodi buone prassi, in una analisi di casi concreti particolarmente innovativirealizzati sia al Nord che al Sud al fine di individuare elementi di debolez-za da smussare e punti di forza da riproporre in contesti differenti.

Al di là di tutto questo e dei correttivi che possono essere apportati,resta il fatto che la consistenza e il vasto raggio di azione messo in attodalle Fondazioni bancarie nel campo dello sviluppo di comunità sono talida configurarle come big players su scala locale, ovvero soggetti autore-voli in grado di esprimere quella leadership che oggi spesso manca inmolte aree del Paese, dove è in atto un profondo cambiamento e ricom-posizione del tessuto produttivo e sociale bisognoso di nuovi schemi diazione.

Ciò non significa che le Fondazioni debbano disattendere la funzione disussidiarietà che è stata ad esse conferita, agendo in modo suppletivorispetto ai soggetti privati e pubblici che operano a livello locale. Vale lapena di riconoscere e sottolineare, però, che nei fatti esse non solo opera-no nel principio della sussidiarietà ma sono divenute, come sottolineato damolti, un “moltiplicatore” di tale principio o, meglio, sono divenute sog-getti capaci di creare “aggiuntività” di risorse innescando nel migliore deimodi possibili i processi di sviluppo locale. Il più delle volte esse nonfinanziano interventi isolati dal contesto di riferimento, ma aggiungonorisorse a percorsi e disegni di crescita già avviati e con un senso compiuto.Più che contestare la parcellizzazione degli interventi sarebbe quindiopportuno sottolineare che questo modo di agire ha in sé molti elementivirtuosi, che vanno assecondati e che rappresenteranno, anche per il futu-ro, un elemento guida per comprendere la bontà dello sviluppo policentri-co sostenuto dalle Fondazioni.

176 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

5.2 Interventi per il territorio secondo un modello a cerchi concentrici

Un miliardo e quattrocento milioni di euro, a tanto ammonta l’importocomplessivo degli interventi finanziati dalle 88 Fondazioni di origine ban-caria nel corso del 2005 importo ulteriormente cresciuto nel 2006. Si trat-ta di una cifra considerevole, in grado di incidere profondamente sul tes-suto sociale ed economico dei territori di riferimento. Ciascuna secondo leproprie capacità finanziarie, tutte le Fondazioni si fanno infatti promotricidi una pluralità di progetti che, nell’ambito dei differenti settori ammessi,hanno quale principale destinatario il territorio in cui la Cassa di Risparmioo la Banca da cui traggono origine era ed è maggiormente radicata: bastipensare che il 91% delle 25.397 erogazioni deliberate è rivolto alla regio-ne di appartenenza4. Si tratta di una scelta in qualche modo dovuta, in lineacon la nota opinione secondo cui “il patrimonio accumulato nel corso deidecenni dalle banche pubbliche - e, in occasione della loro trasformazionein società per azioni controllate dalle Fondazioni bancarie, attribuito a que-ste ultime – appartiene, moralmente anche se non giuridicamente, alla col-lettività dei depositanti-risparmiatori e dei beneficiari del credito”. In altritermini “esso appartiene al pubblico, intesa l’espressione non in sensostrettamente giuridico, ma in senso prevalentemente socio-economico,come patrimonio della collettività nel suo insieme”5.

È pertanto nel prevalente interesse della collettività locale, nell’espres-sione più ampia e dinamica che di tale concetto si possa avere, che le Fon-dazioni di origine bancaria sono chiamate ad operare. È agendo nell’inte-resse della collettività locale che si attribuisce concreto significato allanorma basilare secondo cui le Fondazioni “perseguono esclusivamentescopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico”6.

Il presente testo si concentra, in particolare, sulla seconda delle duefinalità attribuite al sistema fondazionale, nuovo importante protagonistadel cosiddetto Terzo Settore. Certamente l’utilità sociale e la promozionedello sviluppo economico non sono obiettivi tra loro in contraddizione,quanto piuttosto elementi che si completano e si sostengono a vicenda. Gliinterventi nel campo dell’arte e della cultura, dell’assistenza, della ricercao della formazione, oltre ad essere di per sé encomiabili, possono contri-buire alla crescita e alla valorizzazione del tessuto produttivo attraverso lacreazione di valore aggiunto sia sociale che economico. Tuttavia, l’obietti-

177Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

4 ACRI, Undicesimo Rapporto sulle Fondazioni di origine bancaria, Roma 2006, p. 1185 Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, Parere n.354/20026 Art. 2, d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 (Testo Vigente)

vo che orienta l’analisi è comprendere se, ed in che modo, il sistema delleFondazioni assume attivamente un ruolo di (pro)motore dello sviluppolocale. A tal fine è necessario discernere tra interventi che hanno un’esclu-siva funzione filantropica ed altri che sono invece sorretti da una determi-nata visione strategica, riuscendo pertanto ad incidere direttamente sullacompetitività dei sistemi territoriali.

Un simile intento impone di procedere ad una riclassificazione com-plessiva dei finanziamenti, non essendo in alcun modo sufficiente limitar-si ad analizzare la tradizionale ripartizione delle erogazioni tra i differentisettori ammessi. Una simile lettura dei bilanci delle Fondazioni non con-sentirebbe, infatti, di valutare la reale entità del loro contributo ai sistemilocali, fornendo peraltro un quadro della questione in apparenza non pro-prio incoraggiante.

Secondo i dati ACRI relativi al 2005, quasi il 90% delle risorse stan-ziate si concentra in sei settori:

- il 31% finanzia l’arte, le attività e i beni culturali;- il 16% è destinato a volontariato, filantropia e beneficenza;- il 12% serve per fornire assistenza sociale;- l’11,5% viene impiegato per attività educative, di istruzione e di formazione;- il 10% va alla ricerca;- il 9% ad iniziative volte a promuovere la salute pubblica.

Al settore “sviluppo locale”, che dovrebbe contenere tutte le erogazio-ni finalizzate a promuovere lo sviluppo economico territoriale, nonché larealizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità e l’edilizia popolare,fanno riferimento poco più di mille interventi, per un ammontare comples-sivo di 94,5 milioni di euro: il 6,9% del totale. Non solo, ma tra le eroga-zioni censite sotto tale voce, importi per ben 71 milioni di euro provengo-no esclusivamente da due Fondazioni: la Fondazione Monte dei Paschi diSiena (46 milioni) e la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (25 milio-ni, di cui 20 per l’organizzazione dei giochi paralimpici invernali). A partetali eccezioni, tutte le altre Fondazioni attribuiscono allo “sviluppo locale”stanziamenti residuali dall’importo relativamente modesto e talvolta pococoerenti con l’oggetto del settore.

Eppure, a ben vedere, pur catalogando le proprie erogazioni all’internodi capitoli di spesa differenti, le Fondazioni riescono ugualmente ad offri-re un importante contributo al dinamismo delle zone in cui operano. In par-ticolare, la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale assume inmolti casi le caratteristiche proprie del marketing territoriale. Alla voce“volontariato, filantropia e beneficenza” sono classificati, oltre agli inter-

178 UNDICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

venti prettamente assistenziali, anche quei finanziamenti che alcuni entierogano a favore delle “Fondazioni di comunità” da loro stessi create e chea loro volta possono incidere profondamente sul territorio. Una parte signi-ficativa dei fondi dati alla ricerca serve per finanziare progetti direttamen-te volti ad incrementare la produttività e l’efficienza del sistema d’impre-se, mentre alla voce formazione compaiono molteplici iniziative destinatead accompagnare i giovani nelle fasi d’avvio di attività imprenditoriali.

Ragionando in un’ottica che travalica le rigide classificazioni impostedalla normativa, diventa inoltre possibile cogliere meglio, negli interventidelle Fondazioni, quel carattere di sussidiarietà che le contraddistinguerispetto all’azione dei soggetti privati e degli enti pubblici locali. Una sus-sudiarietà che diventa reale contributo al consolidamento del sistema pro-duttivo quando si inserisce all’interno di un quadro d’azione ben definito,senza disperdersi in una pioggia di finanziamenti tra loro privi di collega-mento: all’interno di un disegno che riesce a far convergere le esigenze ele aspettative della popolazione con la sensibilità e le priorità d’interventospecifiche delle singole Fondazioni. Ovviamente alle Fondazioni non spet-ta il compito (e l’onere) di delineare la strategia economica locale. Nonpossono farsi carico di definire autonomamente una politica della logisti-ca, dell’innovazione, della formazione, una politica commerciale o per leinfrastrutture: materie che restano essenzialmente prerogativa degli entiterritoriali rappresentativi. Il contributo che Fondazioni indipendenti e fortipossono offrire per il miglioramento della competitività a livello locale puòperò essere molto significativo, traducendosi:

- in una più completa rappresentanza degli interessi prioritari dellecomunità di riferimento, essendovi tra gli stakeholder della Fondazio-ne tanto le istituzioni pubbliche locali quanto i rappresentanti di impor-tanti strati del tessuto economico e produttivo locale, oltre che delsociale e del volontariato;

- in una maggiore qualità degli interventi strategici elaborati e realizzatida terzi, obiettivo ottenibile mediante un’analisi ex ante e possibilmen-te ex post dei progetti, favorendo così l’ottenimento di standard eleva-ti ed un corretto svolgimento dei lavori;

- in un ruolo di stimolo e di sostegno nei confronti dei decisori politici,potendo, grazie all’autorevolezza e alla stima di cui godono, proporresoluzioni super partes che permettono di superare situazioni di even-tuale paralisi dovute a veti incrociati.

Tali ed altri risultati conseguiti grazie all’operato delle Fondazioni saran-no approfonditi nel terzo capitolo del presente studio, dove attraverso l’e-

179Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

sempio di alcune tra le best practice a disposizione si analizzeranno le moti-vazioni ed i presupposti, i limiti e le opportunità di un consistente impegno afavore del sistema economico territoriale, in un’ottica che riconosce alle Fon-dazioni una soggettività ed una rilevanza strategica che va ben oltre la lorotradizionale vocazione filantropica. Prima, tuttavia, è opportuno procedere aduna descrizione complessiva dell’esistente, dello status quo. Comprendere,cioè, come vengono concretamente impiegate le risorse a disposizione:

- quali tipologie di intervento sono privilegiate? - quanto gli attuali finanziamenti sono in grado di contribuire alla cresci-

ta economica delle comunità di riferimento? - è possibile delineare, attraverso una disamina delle erogazioni, il profi-

lo di una visione condivisa dello sviluppo?

5.2.1 La mappa degli interventi di sviluppo economico territoriale

Procedere ad una riclassificazione complessiva degli interventi finan-ziati dalle Fondazioni di origine bancaria per comprendere come esse agi-scono a favore dei processi di sviluppo locale, è un’operazione complessa,che non può prescindere da un certo grado di arbitrarietà. Una serie di scel-te si rende necessaria, per ricondurre ad uno schema semplice ed espressi-vo l’eterogeneità dei progetti sostenuti o direttamente realizzati dal sistemafondazionale. Inoltre, va detto che il modello interpretativo qui presentatoè esclusivamente descrittivo, dal momento che i dati a disposizione nonconsentono un’analisi in merito all’efficienza e ai concreti risultati dellesingole erogazioni: si tratta di una mappatura, quindi, e non di un rating.Tuttavia, pur con tali precauzioni, è possibile proporre una chiave di lettu-ra originale per comprendere se, ed in che misura, le Fondazioni operanoconcretamente a favore dello sviluppo economico territoriale. A tal fine, siè optato per un sistema di classificazione per cerchi concentrici, propostache si basa sulla constatazione dell’esistenza di tre grandi tipologie di inter-vento riconducibili ad azioni per lo sviluppo locale, così come è stato defi-nito nel primo capitolo dello studio:

- le iniziative che direttamente favoriscono lo sviluppo locale in senso stretto;- le iniziative volte ad accrescere la dotazione di capitale umano a dispo-

sizione del sistema produttivo;- gli interventi di contesto.

Al di fuori delle tre linee di azioni sopra elencate vi sono poi tutti gli

180 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

altri interventi finanziati dalle Fondazioni, a cui non è direttamente possi-bile ricondurre alcun impatto sulla crescita economica del territorio.

Un simile modello necessita a sua volta un ulteriore grado di articola-zione al proprio interno. Si rendono infatti necessarie alcune specificazio-ni, in particolare nel nucleo centrale degli interventi che maggiormenteincidono sullo sviluppo locale. A quest’ultimo contribuiscono, da un lato, ifinanziamenti a favore del sistema di imprese e della produttività; dall’al-tro, da quelli volti a promuovere l’immagine dei territori e dei loro prodot-ti. Si tratta di due tipologie d’apporto molto diverse tra loro, ma egual-mente importanti e la scelta di prediligere l’una piuttosto che l’altra dipen-de dalle vocazioni naturali del territorio. Trasversali ed in qualche modo disupporto a entrambe le tipologie sono gli interventi infrastrutturali, desti-nati a migliorare il grado di accessibilità delle differenti aree. Una posizio-ne particolare è data, infine, dal caso in cui la Fondazione diventa essa stes-sa soggetto economico attivo del territorio, sia attraverso le proprie impre-se strumentali, sia partecipando al capitale di terzi.

Ricapitolando, il modello generale di uno schema per cerchi concentri-ci e articolati al proprio interno degli interventi di sviluppo economicolocale operati dalle Fondazioni di origine bancaria può essere così sche-matizzato (fig. 2.1):

- interventi direttamente volti a favorire l’imprenditorialità (A1) e ricer-ca applicata al servizio della produttività e dello sviluppo socioecono-mico (A2);

- azioni e strumenti di marketing territoriale (B1) ed interventi di recu-pero e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e architettonicoin una prospettiva di marketing territoriale (B2);

- interventi legati all’arredo urbano, alla mobilità e alle infrastrutture via-rie o ferroviarie (C1) ed infrastrutture immateriali e servizi on line perimprese e territorio (C2);

- imprese strumentali o partecipazione diretta al capitale sociale/aziona-rio di terzi (D);

- sostegno alla formazione ed al rafforzamento delle competenze e delcapitale umano (E);

- interventi per il miglioramento del contesto sociale e economico (F).

Gli interventi A-D costituiscono il nucleo centrale del modello. Attornoad essi si colloca la sfera degli interventi di valorizzazione del capitaleumano e di formazione di competenze tecniche e professionali (E). Visono, infine, gli interventi di contesto che agiscono sul più ampio concettodi capitale sociale (F).

181Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

182 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

A1: Interventi a favore dell’imprenditorialità

A2: Ricerca applicata

B1: Azioni e strumenti di marketing territoriale

B2: Recupero e valorizzazione del patrimonio in una prospettiva di marketing territoriale

C1: Arredo urbano e infrastrutture materiali

C2: Infrastrutture digitali e servizi on line

D: Imprese strumentali o partecipazioni al capitale

E: Valorizzazione del capitale umano

F: Interventi di contesto

Fonte: elaborazione Censis, 2007

Per avere una visione chiara e completa degli interventi di sviluppolocale erogati dalle Fondazioni di origine bancaria, in un’ottica che trava-lica le classificazioni tradizionali e che tenta di comprendere lo specificoapporto dei singoli finanziamenti, diventa fondamentale esplicitare nonsoltanto le tipologie di progetti contenute nel modello, ma anche quelle chevi sono escluse:

- la prima discriminante riguarda l’ammontare delle risorse stanziate peril singolo caso: non vengono presi in considerazione, nell’opera di

Fig. 2.1 - Schema di classificazione per cerchi concentrici degli inter-venti di sviluppo econnomico locale operati dalle Fondazio-ni di origine bancaria

complessiva riclassificazione, tutti i finanziamenti d’importo inferioreai 20.000 euro. Si ritiene che tale ammontare costituisca una sorta disoglia limite al di sotto della quale i contributi erogati non possono atti-vare dinamiche in grado di incidere significativamente sul sistema ter-ritoriale: possono essere risorse fondamentali per risolvere una singola,determinata situazione, ma non permettono di intervenire sulle dinami-che strutturali. Rientrano in tale categoria il 67,6% dei 25.400 interventicomplessivi, per un importo che tuttavia non supera il 6,7% del totaledelle erogazioni stanziate nel 2005;

- non vengono considerati neppure gli accantonamenti per il ProgettoSviluppo Sud, promosso per favorire il riequilibrio a livello nazionaledelle risorse erogate dalle Fondazioni, né quelli che in ogni regionesono destinati per legge al Fondo Speciale per il Volontariato: risorseche rappresentano il 10% di quanto complessivamente stanziato dalle88 Fondazioni;

- tra i progetti esclusi vi sono poi quelli di carattere prettamente assi-stenziale: interventi a favore degli anziani e delle persone non autosuf-ficienti, dei minori e di soggetti a rischio emarginazione, di chi versa inuno stato di bisogno abitativo, in condizioni di malattia o di povertà. Èinteressante osservare che, mentre questi interventi che hanno un sin-golo o comunque una ristretta cerchia di persone quali destinatari sonoesclusi dallo schema, interventi con analoghe finalità ma realizzatimediante strumenti universalistici rientrano nella sfera degli interventidi contesto: è il caso del social housing, della realizzazione di case diriposo per anziani, di cliniche ed ospedali;

- non vengono considerati nel modello, ovviamente, gli interventi chenon si rivolgono al territorio di riferimento della Fondazione. Ci si rife-risce, in particolare, ai progetti di cooperazione allo sviluppo e di assi-stenza umanitaria a livello internazionale;

- una delle voci più rilevanti, tra quelle che si è deciso di non inserirenello schema, è rappresentata dalla ricerca scientifica di base e dallaricerca in discipline umanistiche priva di rilevanza territoriale. L’e-sclusione di tali interventi rappresenta sicuramente l’opzione più pro-blematica del modello. Si è, infatti, consapevoli che in taluni casi, spe-cialmente in ambito farmaceutico, la ricerca universitaria viene svoltain stretto collegamento con le industrie e le case produttrici. Inoltre tal-volta, come avviene per il progetto NOBEL (Network operativo per labiomedicina di eccellenza in Lombardia) promosso e sostenuto dallaFondazione CARIPLO con un finanziamento di 12 milioni di euro, l’o-biettivo dichiarato delle Fondazioni è proprio la creazione di unambiente scientifico di eccellenza che sia competitivo a livello interna-

183Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

zionale. Se si preferisce tralasciare dall’indagine la ricerca scientifica dibase, è perché tali collegamenti tra ricerca, produttività e competitivitànon sono tuttavia sempre evidenti e non è possibile, in questa sede,cogliere il reale impatto dei differenti progetti. Inoltre si intende porrein maggior risalto la ricerca applicata, quella i cui risultati sono imme-diatamente spendibili dal sistema economico e produttivo;

- non sono considerati interventi di sviluppo locale i finanziamenti allescuole dell’obbligo e alle scuole per l’infanzia, così come spettacoli estrutture che si rivolgono ai bambini. All’interno del settore istituzio-nale noto come “educazione, istruzione e formazione” appare evidentela differenza tra interventi legati all’obbligo formativo ed altri che inve-ce si propongono di potenziare la formazione professionale e l’alta spe-cializzazione, contribuendo a rafforzare il capitale umano a disposizio-ne del sistema;

- gli interventi relativi alla costruzione o ristrutturazione di edifici, luo-ghi di culto o centri di aggregazione privi di specifica rilevanza stori-ca, artistica, sociale od economica sono altresì esclusi dall’analisi, adifferenza di quelli di pubblica utilità (F) o che appartengono al patri-monio storico-artistico territoriale (B2);

- l’acquisto di beni strumentali, arredi e attrezzature;- gli interventi residuali non riconducibili ad alcuna categoria.

5.2.2 Oltre la classificazione tradizionale: l’attività istituzionale per lo svi-luppo di comunità

Dopo aver precisato i confini dello schema di riclassificazione attra-verso cui descrivere l’impegno delle Fondazioni di origine bancaria per losviluppo economico dei territori, diventa possibile interpretare in manieranuova i dati relativi all’attività erogativa. Si scopre così che il 6,9% citatoalla voce “sviluppo locale ed edilizia popolare” dal rapporto annuale del-l’ACRI relativo al 2005 andrebbe piuttosto collocato all’interno di un benpiù significativo 19,6% delle erogazioni totali, che rappresenterebbe tuttigli interventi per lo sviluppo economico territoriale in senso stretto. A taleprimo cerchio si può poi aggiungere il 4,9% delle risorse destinate all’in-cremento della dotazione di capitale umano ed il 14,5% degli interventicosiddetti “di contesto” (fig. 2.2).

Nel complesso, dunque, circa il 40% delle erogazioni stanziate annual-mente dalle Fondazioni ha un impatto, diretto o indiretto, sulla competiti-vità e la crescita dei sistemi locali.

184 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

5.2.3 Lo sviluppo economico territoriale in senso stretto

Per il nucleo centrale dello sviluppo economico territoriale le Fonda-zioni di origine bancaria hanno stanziato risorse, nel 2005, per complessi-vi 269 milioni di euro. Oltre la metà di tali fondi (per l’esattezza 143 milio-ni di euro) si concentrano però su un unico aspetto, ossia la promozionedell’immagine del territorio e dei suoi prodotti. Sono invece appena 22 imilioni di euro destinati al sistema produttivo ed imprenditoriale e circa ildoppio, 41 milioni, agli interventi infrastrutturali (fig. 2.3). È innegabileche in certi contesti un’operazione di marketing territoriale possa risultarestrategicamente più incisiva di quanto non lo sarebbero interventi d’altrotipo: il milione di euro che la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo hainvestito per la valorizzazione e la promozione delle specialità enogastro-nomiche della provincia, in particolare il tartufo bianco d’Alba, sono altret-tanto importanti che i 750 mila euro destinati a migliorare la logistica e levie di comunicazione.

Fonte: indagine Censis-Acri 2007

185Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

Fig. 2.2 - Distribuzione percentuale delle risorse complessive erogatedalle Fondazioni di origine bancaria (1,4 miliardi di euro) pertipologia di intervento. Anno 2005

61,1

19,6

4,9

14,5

Sv i lup p o lo c a le in se n so st r e t t o I n t e r v e n t i su l c a p it a le um a n o

I n t e r v e n t i d i c o n t e st o P a r t e r e s t a n t e de g li in t e r v e n t i de l le F o n da z io n i

Fonte: indagine Censis-Acri 2007

Tuttavia l’evidente squilibrio che intercorre, a livello nazionale, tra ledifferenti alternative a disposizione per contribuire allo sviluppo locale nonpuò che destare una serie di interrogativi, accentuati dalla constatazioneche anche nell’ambito dei soli interventi di marketing territoriale, i lavorirelativi al patrimonio storico-artistico hanno un peso nettamente maggiorerispetto a quelli relativi alla valorizzazione delle filiere produttive. Ci sichiede, in particolare, se la ritrosia ad agire in un ambito più prettamenteeconomico non dipenda da una diffidenza di ordine psicologico e cultura-le. L’impressione è che alcune Fondazioni temano di venir meno alla pro-pria tradizionale missione di enti filantropici, in un’ottica che pone i finan-ziamenti all’arte e alla cultura, così come le elargizioni di tipo caritativo oassistenziale, in netta contrapposizione rispetto agli interventi direttamen-te destinati a migliorare la competitività del sistema: tra gli scopi di utilitàsociale e la promozione dello sviluppo economico, sembra che siano que-sti ultimi a segnare il passo. Se si osserva la genesi storica delle Fondazio-ni di origine bancaria, non è difficile comprendere le ragioni di un simileatteggiamento. Come avveniva nelle originarie Casse di Risparmio, èall’attività creditizia che si ritiene competa il compito di favorire la cresci-ta del sistema produttivo, obiettivo perseguito attraverso il finanziamentodelle piccole e medie imprese. La Fondazione, invece, è erede dell’attività

186 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Fig. 2.3 - Articolazioni degli interventi di sviluppo locale in sensostretto (finanziamenti erogati in milioni di euro). Anno 2005

F in a n z ia m e n t i a f a v o r e de l

sist e m a d i im p r e se e de l la

p r o du t t iv it à

I n t e r v e n t i p e r la

r e a liz z a z io n e d i in f r a s t r ut t u r e

m a t e r ia li e im m a t e r ia li

I m p r e se s t r um e n t a li e

p a r t e c ip a z io n e a l c a p i t a le d i

t e r z i

F in a n z ia m e n t i v o l t i a

p r o m uo v e r e l’ im m a gin e de i

t e r r i t o r i e de i lo r o p r o do t t i

- 2 0 4 0 6 0 8 0 1 0 0 1 2 0 1 4 0 1 6 0

2 2 ,3

4 1 , 2

6 2 ,3

1 4 2 , 9

filantropica che era propria di tali enti in virtù del fatto che non vi era ripar-tizione di dividendi, ma gli utili venivano destinati alla beneficenza, all’ar-te e alla cultura. Una seconda ragione che potrebbe giustificare le diffiden-ze ad investire direttamente sulle infrastrutture e sullo sviluppo economicoconcerne i rapporti tra le Fondazioni di origine bancaria e gli Enti pubbli-ci. Troppo recente e fragile è il pieno riconoscimento delle Fondazionicome “persone giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria egestionale”, riconoscimento ancora oggi minato da tentativi di imporreobblighi di destinazione delle risorse mediante strumenti di tipo pubblici-stico7. È pertanto comprensibile il timore che in certi contesti le Fondazio-ni si troverebbero a svolgere un ruolo non sussidiario, ma suppletivo, dive-nendo un serbatoio da cui attingere per sopperire alle difficoltà finanziariedelle Amministrazioni locali senza però essere coinvolte nella definizionedei piani strategici territoriali e delle priorità d’intervento.

Il problema è che simili questioni (un rapporto problematico con alcu-ne Pubbliche Amministrazioni locali e la convinzione che l’utilità socialesi identifichi prevalentemente con interventi filantropici e assistenziali)inducono molti a ritenere che le Fondazioni non possano contribuire diret-tamente al miglioramento del sistema produttivo. Si tratta di un’opinioneerrata, come dimostrano i pochi ma significativi interventi che si pongonoesplicitamente tale obiettivo. Fermo restando il divieto di finanziamentialle singole imprese, le Fondazioni possono investire non soltanto sui pre-supposti dello sviluppo (interventi di contesto o di valorizzazione del capi-tale umano), quanto soprattutto su una serie di progetti volti a promuoverela ricerca applicata, il trasferimento tecnologico, l’internazionalizzazione:interventi che non si rivolgono alla singola impresa, ma che portano bene-fici al sistema economico territoriale nel suo complesso.

A. Interventi a favore del sistema di imprese e della produttività territoriale

È interessante analizzare nel dettaglio quali sono i finanziamenti che alcu-ne Fondazioni effettivamente promuovono con l’obiettivo di consolidare ilsistema di imprese e la competitività, finanziamenti per un valore complessi-vo di 22,3 milioni di euro che sono stati suddivisi in due sotto-categorie:

187Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

7 Ci si riferisce in particolare al disegno di legge n. 473 del 2006, volto ad imporre alle Fon-dazioni obblighi di destinazione delle risorse al Sud, ed al disegno di legge finanziaria peril 2007, in cui sono stati presentati emendamenti volti ad utilizzare il loro patrimonio peristituire un “Fondo per le famiglie” ed un “Fondo per il sostegno del reddito dei soggettiincapienti”.

- interventi direttamente volti a favorire l’imprenditorialità (A1), per 12,6milioni di euro;

- ricerca applicata al servizio della produttività e dello sviluppo socioe-conomico (A2), cui vanno 9,7 milioni di euro.

Tra i progetti del primo gruppo, si segnalano:

- premi e concorsi per stimolare l’innovazione tecnologica e l’imprendi-toria giovanile, come il progetto Nuove Idee Nuove Imprese della Fon-dazione Cassa di Risparmio di Rimini, che sarà analizzato più in pro-fondità nel terzo capitolo, o come la Start Cup Competition 2005 cuihanno contribuito la Fondazione Cariplo e cinque Fondazioni del Vene-to e del Friuli;

- interventi a sostegno dei distretti produttivi e culturali e degli insedia-menti industriali: la Fondazione di Udine e Pordenone, in particolare,ha finanziato progetti relativi ai distretti della sedia e del coltello pre-senti nella Provincia, così come quella di Ascoli Piceno ha contribuitoalla realizzazione di un rapporto sul locale distretto agroalimentare. LeFondazioni delle Casse di Risparmio di Forlì e delle Province Lombar-de hanno invece realizzato degli studi di fattibilità per progetti di rea-lizzazione di distretti culturali;

- supporti all’internazionalizzazione delle imprese: i progetti in tal sensosono pochi, ma assai significativi. Particolarmente interessante è il ten-tativo della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia di creare unarete informativa trasnazionale tra l’Umbria e la Polonia, in merito atutte le possibilità di business, di collaborazioni imprenditoriali e dilavoro. La Fondazione Cassa di Risparmio di Forlì-Cesena sostieneinvece il progetto “Incubatore per l’internazionalizzazione” promossodalla locale Camera di Commercio con l’obiettivo di aiutare le impreseche ne facciano richiesta ad affrontare definiti e specifici problemi dinatura organizzativa (riorganizzazione dell’ufficio export), strategica(ricerca di nuovi clienti) ed operativa (problematiche di corrisponden-za commerciale o contrattualistica);

- realizzazione di Centri Servizi per le imprese, come quello che la pic-cola Fondazione C.R. di Saluzzo ha realizzato a Isasca per la lavora-zione leggera del legno congiuntamente alla Fondazione C.R. di Cuneo,con l’obiettivo di offrire un concreto sostegno alle oltre 100 aziende delsettore presenti in Valle Varaita ed ai loro dipendenti, o come il Centrodi sperimentazione, divulgazione e formazione per la frutticoltura rea-lizzato nel cuneese;

- progetti volti ad incentivare il risparmio energetico e l’utilizzo di fonti

188 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

rinnovabili, per esempio le biomasse prodotte in agricoltura su cuiinveste la Fondazione C.R. di San Miniato;

- interventi organici per lo sviluppo territoriale, come il Fondo per losviluppo economico che la Provincia di Siena gestisce attraverso unComitato Provinciale per lo Sviluppo Economico verso cui la Fonda-zione MPS ha fatto confluire 4,5 milioni di euro;

- progetti per la logistica, tra cui risaltano gli interventi della Fondazio-ne C.R. di Foligno per la realizzazione di una piattaforma logisticaintermodale e gli studi volti a configurare un sistema organico di servi-zi di trasporto e di servizi logistici per valorizzare l’importanza strate-gica dei porti di Genova e di Gioia Tauro, finanziati dalla FondazioneBanca Nazionale delle Comunicazioni.

Altrettanto interessanti sono i progetti di ricerca applicata, che vertonoessenzialmente intorno a due grandi temi: il trasferimento tecnologico el’incremento della qualità o delle quantità delle produzioni. In questa vocerientrano anche gli osservatori economici territoriali e gli interventi checonsentono di migliorare la conoscenza del tessuto produttivo locale, nellaconsapevolezza che uno sviluppo economico serio può aversi soltanto apartire da una solida conoscenza delle dinamiche in atto. La realizzazionedi ricerche sul contesto socioeconomico locale o sulla specifica situazionedelle principali specializzazioni produttive costituisce senza dubbio la tipo-logia di intervento più diffusa e può tradursi, in alcuni casi, nell’istituzio-nalizzazione di veri e propri osservatori. Laboratori per il trasferimentotecnologico, in cui collaborano università e sistema imprenditoriale, sonoinvece finanziati dalle Fondazioni di Bologna, di Cesena, di Firenze e diLucca. Per quanto riguarda infine la ricerca volta a migliorare gli elemen-ti quali-quantitativi delle produzioni, si possono notare alcune iniziativepiuttosto innovative: lo è, certamente, quella del laboratorio LaRCo diBologna, il cui lavoro di ricerca ha quale obiettivo il “costruire sicuro,sostenibile ed efficiente”. La sua azione punta ad acquisire competenzed’eccellenza nel settore edile, a mitigare l’impatto ambientale mediantel’utilizzo di nuovi componenti a matrice naturale ed a migliorare l’artico-lazione dei processi produttivi; in ambito agroalimentare, invece, un esem-pio è offerto dall’attività di ricerca applicata nel campo della fecondazioneartificiale e riproduzione bovina che la Fondazione Cariplo ha finanziatocon 500.000 euro; nello stesso settore, l’Ente C.R. di Firenze ha finanzia-to un progetto per la realizzazione e il collaudo di una macchina innovati-va per le raccolta delle olive; il progetto Carpi Bio Moda mira a coinvol-gere una dozzina di aziende della zona nella realizzazione un campionariodi tessile biologico con capi in materiali e fibre naturali.

189Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

B. Interventi volti a promuovere l’immagine dei territori e dei loro prodotti

Nella sfera dei finanziamenti per lo sviluppo economico territoriale insenso stretto, il ruolo più significativo è senza dubbio quello assunto daiprogetti che mirano a valorizzare l’immagine del territorio, sia inteso comepatrimonio artistico, culturale e paesaggistico in grado di incentivare ilturismo, sia come luogo di produzione di prodotti enogastronomici o arti-gianali tipici, sia infine come evoluto tessuto produttivo che possa attrar-re investitori. Con l’obiettivo di contribuire al meglio, attraverso questi trecanali, al progresso e al miglioramento dell’area in cui operano, le Fonda-zioni di origine bancaria hanno investito risorse per complessivi 143 milio-ni di euro. Di questi, 36 milioni sono espressamente rivolti alla promozio-ne del turismo ed alla valorizzazione delle filiere produttive locali, mentrela quota più rilevante - pari a 107 milioni - è destinata ad un fondamenta-le, ma sicuramente meno impegnativo ed originale lavoro di recupero distrutture di particolare interesse storico, artistico o culturale in una pro-spettiva di marketing territoriale. Si tratta di musei e di teatri, di castelli epalazzi signorili, di duomi, cattedrali e basiliche che costituiscono unadelle principali attrattive dell’Italia a livello internazionale, sia che si tro-vino nelle sue prestigiose città d’arte, sia che caratterizzino i piccoli borghimedievali. Alcuni di questi interventi sono particolarmente onerosi: la risi-stemazione ed il riallestimento del Castello Sforzesco di Milano, per esem-pio, ha richiesto un contributo da parte della Fondazione Cariplo per 5,2milioni di euro.

Poiché le Fondazioni dimostrano, in tale ambito, di operare in manieraeccellente, non è necessario approfondire più nel dettaglio simili interven-ti. Conviene invece porre l’attenzione su alcuni dei 161 progetti finanziatinel campo della promozione turistica e della valorizzazione delle filiereproduttive territoriali. Ci si riferisce ad una categoria che comprende:

- eventi fieristici per la promozione dei prodotti enogastronomici e delleeccellenze produttive e artigianali tipiche;

- organizzazione di grandi manifestazioni sportive, musicali o artistichedi livello internazionale;

- ricerche archeologiche;- finanziamenti per incentivare il turismo.

L’iniziativa più significativa di questa categoria consiste nel finanzia-mento che la Fondazione CRT ha sostenuto per l’organizzazione dei IXgiochi paralimpici invernali del 2006: un progetto costatole 20 milioni dieuro, che ha permesso di offrire una forte testimonianza di impegno socia-

190 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

le nel contesto di un’iniziativa che ha promosso l’immagine della provin-cia di Torino alla presenza di 250 mila spettatori sui siti di gara e di 350milioni di spettatori in televisione e che si accompagna agli ulteriori con-tributi concessi per la realizzazione delle Olimpiadi Torino 2006.

Con 59 progetti su 161, le Fondazioni del Piemonte sono quelle chemaggiormente investono sulla promozione diretta del territorio e dei suoiprodotti. Ad importanti eventi culturali quali la Fiera Internazionale delLibro o il Torino Film Festival, entrambi sostenuti dalla Compagnia di SanPaolo, si affiancano una pluralità di manifestazioni enogastronomicheattraverso cui le 12 Fondazioni contribuiscono far apprezzare le specialitàregionali: da un evento quale Cioccola-Tò a fiere locali relative al riso diMonferrato, al tartufo d’Alba, ai formaggi braidesi, ai vini delle Langhe eagli altri prodotti tipici.

Un altro progetto di marketing territoriale piuttosto interessante è inve-ce sostenuto, con 80 mila euro, dalla Fondazione Cassa di Risparmio diLucca. Si chiama “Ponti nel tempo” e rappresenta un’importante vetrinaper il territorio dell’Alta Versilia, della Garfagnana e della Valle del Ser-chio. Attraverso un portale web multilingue è possibile accedere ad unacompleta gamma di informazioni relative al territorio, alle iniziative che visi svolgono ed ai servizi a disposizione.

C. Interventi per migliorare la dotazione infrastrutturale del territorio

Le Fondazioni di origine bancaria possono offrire allo sviluppo dellearee in cui operano anche un’altra tipologia di apporto, fondamentale perrispondere ad una delle principali criticità che interessano il sistema pro-duttivo italiano. In un’epoca in cui la concorrenza a livello internazionaleavviene sempre meno tra singole aziende e sempre più tra sistemi territo-riali, la loro accessibilità diventa uno dei fattori principali di competitività.Accessibilità intesa, in primo luogo, come dotazione di infrastrutture fisi-che a disposizione: strade, autostrade, ferrovie, ma anche nodi logistici disupporto quali porti, aeroporti, interporti e terminal intermodali. È ormai divitale importanza, soprattutto in certe aree del Paese, riuscire a creare unarete diffusa attraverso cui veicolare i flussi di merci a livello locale, offren-do soluzioni alternative alle arterie attualmente esistenti ed ormai spessocongestionate: soluzioni che contribuiscano a migliorare non soltanto itempi di transito dei prodotti, ma soprattutto la qualità della vita di popo-lazioni che spesso vedono i propri centri urbani attraversati quotidiana-mente da una mole di traffico pesante in continuo aumento. Alle Fonda-zioni, ovviamente, non viene chiesto di intervenire attraverso la propria

191Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

attività erogativa nella costruzione delle grandi opere e dei principali cor-ridoi di traffico. Il contributo maggiore lo possono offrire invece proprio alivello locale, conoscendo le necessità di chi vive ed opera nel territorio:una sfida che potrebbe essere colta, in particolare, dalle Fondazioni delNord Est, dove l’esigenza di intervenire rapidamente su percorsi alternati-vi a quelli, ormai saturi, attualmente esistenti è avvertita con forza e moltisono i progetti in cantiere, in attesa di trovare adeguati finanziamenti.

Va detto, però, che allo stato attuale non sono molti i contributi in taledirezione. Quelli più significativi sembrano provenire dalla FondazioneCassa di Risparmio di Perugia, che ha favorito la realizzazione di interventinel campo della mobilità locale (aeroportuale, viaria e ferroviaria) e delladalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena, cui si devono 22 dei 30 milio-ni di euro che il sistema fondazionale complessivamente destinati ai lavo-ri per la realizzazione di infrastrutture. Gli interventi realizzati dalle restan-ti Fondazioni sono invece in prevalenza rivolti all’arredo urbano e almiglioramento della viabilità interna: molto comuni sono i finanziamentiper la riqualificazione dei centri storici o la realizzazione di parcheggi. Sitratta di progetti che senza dubbio incidono in maniera considerevole sullosviluppo locale, promovendo in special modo le attività commerciali, mache hanno un impatto ben più ridotto sulla competitiva dei sistemi territo-riali dal punto di vista produttivo.

Vi è anche un’altra accezione del termine accessibilità che occorretener presente, parlando di infrastrutture per il territorio: l’accessibilitàintesa come connettività. La rapidità con cui vengono trasferiti dati e infor-mazioni è fondamentale per permettere ad un’impresa, specialmente aduna piccola impresa, di operare efficientemente sul mercato. Inoltre lemoderne tecnologie dell’informazione e della comunicazione consentireb-bero una serie di servizi, in primo luogo legati al rapporto tra aziende ePubbliche Amministrazioni, che migliorerebbero notevolmente l’efficien-za del processo produttivo. Eppure ancora persistono vaste aree del Paeseche effettivamente versano in una situazione di preoccupante ritardo digi-tale. I progetti che mirano a colmare tale digital divide sono pertanto dasostenere con particolare attenzione. Il più importante è sicuramente quel-lo attraverso cui la Fondazione Monte dei Paschi di Siena finanzia il con-sorzio che sta procedendo al cablaggio in fibra ottica dell’intero territorioprovinciale: progetto a cui è dedicato un approfondimento nel terzo capi-tolo del rapporto. Ad un’iniziativa analoga partecipa, sia pur con un pesomeno rilevante, la Fondazione di Ascoli Piceno. A 2 milioni di euroammonta il contributo della Compagnia di San Paolo nell’ambito delDistretto Torino Wireless, mentre interventi minori consentono l’allaccia-mento mediante fibra ottica di particolari istituzioni: la Fondazione Banca

192 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

del Monte di Lombardia per l’Università di Pavia; la Fondazione C.R.Mirandola per il cablaggio di tutti gli Istituti scolastici del territorio del-l’Unione Comuni Modenesi. Interessante, infine, è il contributo della Fon-dazione Cassa di Risparmio di San Miniato per l’attivazione del progettorelativo all’e-government.

D. Imprese strumentali e partecipazione diretta al capitale di soggetti terzi

Resta, infine, una quarta categoria che nel modello contribuisce a deli-neare l’apporto delle Fondazioni di origine bancaria allo sviluppo econo-mico territoriale in senso stretto. Si tratta di quei casi in cui è la Fondazio-ne che diventa essa stessa soggetto economico attivo del territorio: attra-verso le proprie imprese strumentali o le community foundation, attraversoquote associative di enti non profit o partecipando al capitale di terzi. Trale tre modalità, tuttavia, è la prima quella verso cui confluisce il grossodelle risorse stanziate sotto forma di erogazioni: 42 dei 62 milioni com-plessivi del settore.

Quello delle Fondazioni di Comunità è un progetto promosso dallaFondazione Cariplo nel 1998 per offrire un contributo più immediato allosviluppo e alla promozione delle singole aree che compongono il territorioin cui opera e riproposto, successivamente, da altre Fondazioni. Più inte-ressante, ai fini del presente lavoro, è però l’attività svolta dalle Fondazio-ni mediante le proprie imprese strumentali: società come la Produttori diSementi Spa della Fondazione C.R. di Bologna o la Siena Biotech dellaMonte Paschi di Siena. La Società Produttori di Sementi Spa, partecipataal 99,99% dalla Fondazione bolognese, ha quale principale ambito d’azio-ne la ricerca scientifica finalizzata al miglioramento genetico delle produ-zioni agricole. Al tempo stesso, supporta la Fondazione in alcune rilevantiiniziative quali il “Progetto Appennino” per la valorizzazione delle areemontane della provincia di Bologna. Siena Biotech è una società che svol-ge attività di ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative e deitumori, proponendosi di diventare un centro di eccellenza nelle Life Scien-ce e contribuire allo sviluppo economico della città in cui opera, puntandoad attrarre investimenti dall’industria farmaceutica ed a consolidare il polosenese delle biotecnologie.

Un contributo interessante, infine, è quello offerto dalle Fondazionimediante la partecipazione al capitale azionario di strutture di pubblica uti-lità. Si segnalano, tra gli altri, il contributo della Fondazione Cassa diRisparmio di Rimini alla società PalaRiccione Spa o quello della Fonda-zione Cassa di Risparmio di Biella per l’aeroporto cittadino.

193Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

FOCUS Non solo erogazioni: lo sviluppo locale attraverso le gestionipatrimoniali

I pochi esempi di capitale azionario di società terze acquisite attraversoerogazioni costituiscono un’eccezione all’agire delle Fondazioni di originebancaria. Simili operazioni rientrano piuttosto nel filone della gestionepatrimoniale, le cui modalità di investimento vengono decise dalle singolestrutture tenendo sempre presente il duplice obiettivo di tutelare il patrimo-nio e di assicurare che abbia un’adeguata redditività. Il patrimonio, in altritermini, deve avere un trade-off rendimento-rischio particolarmente interes-sante al fine di garantire ai territori di riferimento la massima disponibilitàdi risorse da destinate ai settori strategici mediante l’attività istituzionale.

Tenendo in considerazione tale presupposto, ci si chiede se le Fonda-zioni possano indirizzare le risorse finanziarie per offrire un ulterioreapporto - oltre a quello fin qui analizzato - allo sviluppo economico dellearee in cui operano. In particolare, il sistema fondazionale è da più partisollecitato a valorizzare il proprio patrimonio investendolo nei territori diriferimento per finalità specifiche che coniughino utilità sociale e promo-zione dello sviluppo economico. Le multiutilities locali, società che produ-cono utili fornendo alla popolazione servizi di pubblica utilità, rappresen-tano in tale prospettiva l’oggetto del maggiore interesse e gli interventi inuna simile direzione, in verità ancora non molto numerosi, si vanno coltempo moltiplicando. Da una prima, non esaustiva rassegna di tali finan-ziamenti, emerge che essi si concentrano su un nucleo piuttosto ristretto dimultiutilities dai rendimenti particolarmente positivi (tab. 2.1).

Fonte: elaborazione Censis su dati Acri

194 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab. 2.1 - Partecipazione delle Fondazioni di origine bancaria al capi-tale delle multiutilities locali

Fondazione Società partecipata Quota di capitaleC.R. Bologna Hera S.p.A. 1,65C.R. Cuneo Acque Granda S.p.A. 13,16C.R. Forlì Hera S.p.A. 1,99C.R. Imola Hera S.p.A. 1,22C.R. Province Lombarde ACSM Como S.p.A. 1,36C.R. Province Lombarde AEM Milano S.p.A. 1,94C.R. Ravenna Hera S.p.A. 0,02C.R. Torino AEM Torino S.p.A. 3,02C.R. Torino AMGA S.p.A. 4,56C.R. Trento e Rovereto Dolomiti Energia S.p.A. 10C.R. Trieste ACEGAS S.p.A. 5

La Fondazione Cariplo investe soprattutto nella milanese Aem, mentrequattro Fondazioni emiliane partecipano al gruppo Hera. Si tratta di realtàtra le più performanti del settore. Il gruppo Hera, nato dall’aggregazione di11 aziende dell’Emilia Romagna, ha visto il proprio Margine OperativoLordo più che raddoppiare tra il 2002 e il 2006, con una crescita media del22% all’anno. L’importanza di Aem è nota: una società che, dopo la fusio-ne con la bresciana Asm, si pone come primo polo nazionale del ciclo inte-grato dei rifiuti, seconda azienda elettrica del Paese e terzo gestore del gas.Puntare su simili aziende rappresenta una garanzia di adeguata remunera-tività del patrimonio per le Fondazioni ed al tempo stesso un importantecontributo alla competitività di imprese che offrono servizi pubblici fonda-mentali, aiutandole a consolidarsi e ad acquisire le dimensioni per porsi sulmercato come big player. Le Fondazioni di origine bancaria possono svol-gere, nel settore delle multiutilities, un ruolo analogo a quello che giàhanno assorto per le banche, favorendo un processo di ristrutturazione e dicomplessiva razionalizzazione: un processo che è in corso (93 sono i casidi fusioni e acquisizioni registrati nel comparto nel solo anno 2006), mache è ancora ben lungi dall’essere concluso.

Le Fondazioni, comunque, non investono soltanto su imprese di spiccoquali Aem ed Hera. Tra le altre partecipazioni a multiutilities hanno un pesosignificativo quelle della Fondazione di Cuneo in Acque Granda Spa(13,16%), quella di Trento e Rovereto a Dolomiti Energia Spa (10%) edella CRT all’AMGA di Genova (4,6%). Inoltre non mancano esempi dipatrimonio indirizzato anche verso altri ambiti che contribuiscono allo svi-luppo economico dei territori: si tratta, in particolare, di infrastrutture qualiautostrade, aeroporti e terminal intermodali (tab. 2.2) e degli Enti Fiera(tab. 2.3).

Nel quadro di un’opportuna diversificazione del patrimonio delle Fon-dazioni, simili interventi vanno senza dubbio incoraggiati, a condizioneche offrano un trade-off rischio-rendimento analogo, o quanto meno com-parabile, a quello di mercato. Bisognerebbe invece evitare di puntare indi-scriminatamente su tutto, confidando magari in un aleatorio ritorno nellungo periodo.

195Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

Fonte: elaborazione Censis su dati Acri

Fonte: elaborazione Censis su dati Acri

196 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tab. 2.2 - Partecipazione delle Fondazioni di origine bancaria nel set-tore delle infrastrutture

Fondazione Società partecipata Quota di capitaleBanca del Monte di Lombardia Polo Logistico Integrato

di Mortara S.p.A. 98,86C.R. La Spezia Società Gestione

Aeroporto di Luni S.p.A. 9,09C.R. Ravenna SAPIR Porto Intermodale

Ravenna S.p.A. 2,08C.R. Torino Autostrada Torino-Milano S.p.A. 2,84C.R. Tortona Aereoporto della Provincia di

Pavia-Rivanazzano S.r.l. 0,86C.R. Tortona Autostrada Torino-Milano S.p.A. 0,11C.R. Verona Vicenza Autostrada di Alemagna S.p.A. 0,19

Belluno AnconaC.R. Verona Vicenza Aeroporto di Verona

Belluno Ancona Villafranca S.p.A. 4C.R. Verona Vicenza Autostrada di Alemagna

Belluno Ancona S.p.A. 8,24C.R. Verona Vicenza Autostrade Brescia-Padova 0,15

Belluno Ancona S.p.A.Cassamarca Aer Tre S.p.A. - Treviso 7,36Cassamarca Autostrada di Alemagna S.p.A. 7,36Piacenza e Vigevano Aereoterminal Venezia S.p.A. 3,29Piacenza e Vigevano Aereotrasporto Merci

San Damiano S.p.A. 6,33

Tab. 2.3 - Partecipazione delle Fondazioni di origine bancaria al capi-tale degli Enti Fiera

Fondazione Società partecipata Quota di capitaleC.R. Bologna Bologna Fiere S.p.A. 22,16C.R. Bolzano Ente Autonomo

Fiera di Bolzano 3,44C.R. Cesena Cesena Fiera S.p.A. 3,44C.R. Forlì Fiera di Forlì S.p.A. 20,98C.R. Rimini Palariccione S.p.A. 5,97C.R. Rimini Rimini Fiera S.p.A. 0,23C.R. Verona Vicenza Ente Autonomo per le

Belluno Ancona Fiere di Verona 1,74

5.2.4 Le iniziative volte ad accrescere la dotazione di capitale umano adisposizione del sistema produttivo

Immediatamente al di fuori del primo cerchio, relativo agli interventiper lo sviluppo economico territoriale in senso stretto, si collocano i finan-ziamenti relativi alla valorizzazione del capitale umano e alla formazionedi competenze tecniche e professionali al servizio del tessuto economico eproduttivo territoriale. Si tratta di risorse per complessivi 67 milioni dieuro, pari al 5% dell’importo totale delle erogazioni stanziate nel 2005 dalsistema fondazionale.

In questa voce non figurano tutti i contributi a favore dell’istruzione edella formazione. Ne sono esclusi, in particolare, quelli destinati alla scuo-la dell’obbligo non professionale. Tale scelta deriva dall’idea che per pro-muovere, attraverso l’educazione, lo sviluppo locale, le Fondazionidovrebbero in primo luogo lavorare per avvicinare l’offerta formativa aibisogni e alle domande del territorio, contribuendo così a colmare una delleproblematicità principali dell’offerta scolastica italiana. Tale finalità è coltain maniera molto originale dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca,che partendo dalle eccellenze produttive presenti nella provincia ha decisodi finanziare percorsi formativi ad hoc, in particolare destinati ai distretticartario, lapideo, calzaturiero e nautico (un finanziamento specifico, inquest’ultimo ambito, è offerto alle attività della scuola per equipaggi ecomandanti di super e megayacht, oltre che al corso di laurea in Scienzedel Turismo). La Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenonefinanzia invece master promossi dalla Camera di Commercio di Udine incollaborazione con l’Università rivolti in particolare al settore della metal-lurgia. Piuttosto diffusi sono i corsi per l’imprenditoria, tra cui il progetto“Nuove risorse umane per le PMI territoriali nel mercato globale”, voltoalla preparazione di nuovi quadri per le piccole imprese. La FondazioneCassa di Risparmio di Perugia è invece il principale sponsor di un proget-to, “Manager per l’export”, finalizzato alla creazione di un’organizzazionepreposta al supporto dei processi di sviluppo delle competenze delle impre-se umbre in materia di export ed internazionalizzazione.

Tra i 430 progetti appartenenti a questa tipologia di interventi, tra imolti master, dottorati e corsi post o para-universitari vale la pena segna-larne alcuni particolarmente significativi:

- una prima categoria propone percorsi di valorizzazione delle compe-tenze professionali che si inseriscono nel contesto di progetti più ampi.Ne è un esempio la realizzazione, ad opera della Fondazione MPS, diuna School for biotech industrial innovation management”, che affian-

197Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

ca l’opera intrapresa con la costituzione della società strumentale SienaBiotech. Nell’ambito dell’Umbria Jazz Festival, la Fondazione Cassa diRisparmio di Perugia finanzia invece la “Berklee summer school” perla formazione di musicisti;

- vi sono poi alcuni progetti organici destinati a creare percorsi di for-mazione di eccellenza, come il Master dei Talenti della FondazioneCassa di Risparmio di Torino che promuove un sistema di borse di per-fezionamento che permettano di integrare il percorso di studi con espe-rienze altamente formative, anche a carattere europeo; oppure il Pro-getto Professionalità “Ivano Becchi” della Fondazione Banca delMonte di Lombardia, che promuove annualmente 25 percorsi formati-vi personalizzati presso imprese, associazioni ed istituti di ricerca diprimaria importanza in Italia e all’estero.

La dotazione di capitale umano a disposizione di un territorio non siaccresce esclusivamente puntando sull’aspetto formativo. Altrettantoimportanti sono i progetti che tendono a favorire l’incontro tra domanda eofferta di lavoro, quelli volti a diffondere l’utilizzo della teledidattica, quel-li che attraverso la realizzazione di residenze universitarie favoriscono lafrequenza degli studenti fuori sede, oppure i percorsi di conciliazionevita/lavoro, molto importanti per consentire una presenza attiva delledonne sul mercato del lavoro.

5.2.5 Gli interventi di contesto

Restano, da ultimo, gli interventi di contesto: quelle iniziative che purnon avendo quale fine immediato la crescita del sistema territoriale, viapportano un innegabile contributo in termini di capability, di aumentodelle opportunità. Sono oltre 1.500 i progetti che rientrano in tale catego-ria, per un importo complessivo di circa 200 milioni di euro, pari al 14,5%del totale.

Si tratta di interventi al confine tra settori differenti, ma comunque ingrado di liberare risorse e di accrescere così il valore aggiunto, l’attrattivi-tà e le potenzialità del tessuto socioeconomico locale. Si inserisce a pienotitolo in tale categoria la realizzazione di edifici e servizi di pubblica utili-tà: si pensi, in primo luogo, al contributo che un asilo nido può offrire perconsentire un’attiva e piena partecipazione delle donne/madri alla vita pro-fessionale. Vi sono poi progetti prevalentemente assistenziali, ma non prividi un notevole impatto economico: è il caso del microcredito e, più in gene-rale, di quelle iniziative che mirano all’inserimento professionale di sog-

198 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

getti svantaggiati, come i migranti, gli ex detenuti o i diversamente abili,risorse preziose che non sempre il mercato è in grado di valorizzare ade-guatamente. Sempre maggiore importanza assume poi la tutela ambientalee paesaggistica, in uno sforzo di protezione del rischio e di miglioramentodella qualità dell’ecosistema locale la cui rilevanza nel breve ed ancor piùnel lungo periodo appare evidente. Così come è evidente che l’offerta diiniziative di carattere culturale, sportivo o ricreativo contribuisce in misu-ra sempre maggiore a rendere le città dei veri e propri poli d’attrazione, conun considerevole impatto in termini di indotto economico.

199Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

5.3 Le Fondazioni per il territorio: quattro interventi esemplari

Nel presente capitolo sono analizzati quattro progetti che, per la tipolo-gia dell’intervento in esame o per il ruolo attivo che le Fondazioni banca-rie si trovano a svolgere, rappresentano dei casi esemplari di best practicecui l’intero sistema fondazionale dovrebbe fare riferimento. Interventi chedimostrano come sia possibile contribuire attivamente allo sviluppo eco-nomico del territorio di riferimento, indipendentemente dalla consistenzadel patrimonio di cui si dispone o del modello prevalentemente granting oviceversa operating che si è scelto di adottare.

Le esperienze prese in esame sono molto diverse tra loro. Vi è un inter-vento direttamente volto a favorire la nascita di nuove competenze impren-ditoriali: il progetto “Nuove Idee Nuove Imprese” ideato dalla FondazioneCassa di Risparmio di Rimini. Altri si propongono invece il difficile obiet-tivo di potenziare le funzioni urbane al servizio di specifici comparti pro-duttivi e delle comunità locali ad esse collegate: è il caso della riqualifica-zione dell’area urbana di Porta Palazzo e Borgo Dora a Torino, sostenutodalla Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT, per il recuperodelle attività commerciali ed artigiane lì presenti, ed il caso del Masterplandi Porto Vecchio, per la rivitalizzazione della portualità di Trieste, sostenu-to dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste. Si è scelto, infine, dicompletare l’approfondimento sugli interventi per lo sviluppo economicolocale esaminando il contributo che le Fondazioni possono offrire permigliorare la dotazione infrastrutturale di un territorio: a tal fine è statoselezionato l’ambizioso progetto di cablaggio in fibra ottica dell’intera pro-vincia di Siena, che le Amministrazioni Pubbliche hanno intrapreso grazieal sostegno della Fondazione Monte dei Paschi.

C’è un filo rosso che lega tutti gli interventi: l’azione sulla sfera eco-nomica sempre profondamente legata alle esigenze della comunità localein cui si agisce. Sviluppo locale è, dunque per le Fondazioni, azione socia-le attraverso la leva economica: sia che, nel caso della Fondazione triesti-na o di CRT, si sostenga un’evoluzione che porti a prediligere un’azioneprogettuale propria rispetto a quella erogativa rivolta al sostegno delle atti-vità di terzi, sia che, come la Fondazione MPS, si resti sostanzialmente unagranting foundation con una piccola quota di iniziative gestite direttamen-te. A prescindere dalla modalità d’intervento e dall’ammontare monetariodei finanziamenti erogati, il massimo valore aggiunto che le Fondazionibancarie possono apportare allo sviluppo economico territoriale deriva daiseguenti elementi:

- la capacità di attivare progetti inseriti quanto più possibile in un quadro

201Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

strategico d’azione e, indipendentemente dall’ammontare medio di cia-scun intervento, la capacità di sostenere progetti che abbiano un comu-ne denominatore, dunque in grado di fare sistema nell’ambio territoria-le di riferimento;

- la capacità di favorire il dialogo e la concertazione tra i diversi soggettiattivi sul territorio, siano essi Istituzioni locali, rappresentanti delmondo produttivo o del privato sociale, contribuendo talvolta a supera-re incomprensioni e veti incrociati;

- il non essere un mero organo di supplenza e di sostegno finanziario adun settore pubblico spesso inefficiente e privo di risorse sufficienti, mariuscire a collaborare con i rappresentanti eletti al fine di definire con-giuntamente la più opportuna distribuzione delle erogazioni nel quadrodi una ponderata analisi delle esigenze della cittadinanza;

- l’esigere, da parte dei richiedenti, un elevato standard di progettazione,risultato raggiungibile mediante procedure di valutazione delle doman-de chiare e trasparenti, inserite possibilmente all’interno di bandiannuali;

- il coraggio di esporsi concretamente sulle tematiche alle quali la Fon-dazione è più affine, assumendo direttamente, quando possibile, l’one-re di coordinare o di partecipare alla gestione di determinati interventi.

I casi di buone prassi riportati nel seguito, sembrano mettere in evi-denza che il successo delle azioni intraprese dipende in larga misura da fat-tori esogeni non sempre di facile prevedibilità. A volte le aspettative ini-ziali non riescono a concretizzarsi appieno, perché il contesto sociale edeconomico locale non offre un sostegno adeguato oppure perché interven-gono modifiche legislative o tecnologiche difficilmente pronosticabili.Sicuramente il progetto “Nuove Idee Nuove Imprese” avrebbe un impattoancora maggiore se l’Università di Rimini offrisse percorsi formativi tesi avalorizzare le eccellenze produttive del territorio; il progetto su PortaPalazzo dipende in larga misura dalla reazione della popolazione residentee dal grado di integrazione cui si riuscirà a pervenire; il progetto Terreca-blate ha modificato notevolmente le proprie caratteristiche sia a seguitodell’approvazione della nuova disciplina sulle telecomunicazioni che deglisviluppi della ricerca applicata; la concreta realizzazione del masterplan diTrieste dovrà inserirsi nell’ambito delle indicazioni previste dalla Varianteal Piano regolatore del Porto, di recente approvazione.

Quel che conta, tuttavia, è che ciascuna Fondazione riesca a lavorare insintonia con le reali esigenze del territorio di riferimento, facendo conver-gere la propria azione verso interventi strategicamente rilevanti per leimprese e la popolazione, senza disperdere il patrimonio a disposizione in

202 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

una miriade di micro-interventi che, nel tentativo di accontentare tutti, fini-rebbero per non produrre alcun risultato significativo.

5.3.1 Progetto Nuove Idee Nuove Imprese: business plan competition perfavorire l’intraprendenza dei giovani

La business plan competition “Nuove Idee Nuove Imprese”, giunta nel2007 alla sesta edizione, è un progetto voluto dalla Fondazione Cassa diRisparmio di Rimini e che vede il coinvolgimento di importanti protagoni-sti pubblici e privati del territorio8. Al concorso hanno preso parte, com-plessivamente, circa mille giovani residenti nella provincia di Rimini enella Repubblica di San Marino, presentando un totale di 300 idee impren-ditoriali innovative. A tutti i partecipanti è stata offerta formazione, assi-stenza e visibilità. Per un numero ristretto di progetti che superano le diver-se fasi di selezione (nella presente edizione ne sono stati segnalati sei) èinoltre previsto il sostegno di un tutor nella fase di start up dell’impresa,nonché consulenze legali e commerciali gratuite. I vincitori, invece, rice-vono un premio in denaro ed hanno l’opportunità di iscriversi gratuita-mente per due anni presso una delle associazioni degli industriali aderentiall’iniziativa.

L’attività formativa rappresenta uno dei momenti principali della busi-ness plan competition e si pone l’obiettivo di fornire ai giovani gli stru-menti di base per affrontare al meglio e con consapevolezza la difficile fased’avvio dell’azienda. Nell’arco di un mese e mezzo, professori universita-ri e imprenditori locali svolgono circa trenta ore di lezione, affiancandolecon un lavoro di accompagnamento individualizzato nei confronti dei par-tecipanti che ne facciano richiesta. Gli argomenti trattati riguardano essen-zialmente le strategie di marketing, l’analisi di bilancio, la gestione finan-ziaria ed il diritto commerciale; le lezioni teoriche sono accompagnatedalla testimonianza diretta di manager e titolari di rilevanti aziende del ter-ritorio. L’obiettivo del corso è permettere che i giovani partecipanti, anchese privi di un solido background di economia o di management, siano in

203Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

8 Oltre alla Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, sono enti promotori del progettoanche la Fondazione San Marino - SUMS - Cassa di Risparmio della Repubblica di SanMarino; la Camera di Commercio di Rimini; la Camera di Commercio di San Marino;l’Assessorato alle Attività Economiche e Produttive della Provincia di Rimini; le Segre-terie di Stato Sammarinesi per l’Industria e per il Lavoro; Uni.Rimini, la Società consor-tile per l’Università nel riminese; l’Università degli Studi della Repubblica di San Mari-no; la Confindustria di Rimini; l’Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese

grado di redigere un buon business plan: la padronanza di tale strumentoconsente infatti di dimostrare ai vari interlocutori, siano essi potenzialifinanziatori o eventuali partner, che l’idea proposta è concretamente rea-lizzabile, che è sorretta da uno studio di mercato, da un inquadramento deicompetitors e da previsioni abbastanza solide.

Per quanto rilevante, tuttavia, il percorso formativo non rappresentache uno dei molteplici benefici che i giovani aspiranti imprenditori trag-gono dalla partecipazione al progetto. Altrettanto importante è il capitalerelazionale che viene messo a loro disposizione mediante specificimomenti di incontro con i rappresentanti della comunità produttiva efinanziaria locale, quali la Galleria delle Idee, che offre l’opportunità dipresentare al mondo imprenditoriale le proprie proposte. Un altro fattored’interesse è la possibilità di aderire gratuitamente alle associazioni dicategoria: l’iscrizione all’associazione degli industriali conferisce spessoprestigio e credibilità al progetto, garantendo al tempo stesso un’impor-tante rete di contatti.

Se per alcuni il corso di formazione è un pre-requisito indispensabileper dare vita all’impresa, tutti concordano nell’attribuire un peso determi-nante al modo in cui l’idea viene accolta e valutata. Per il passaggio dall’i-dea all’impresa, l’interesse che suscita il progetto è determinante per inco-raggiare a compiere un passaggio coraggioso ed inevitabilmente connota-to da una componente di rischio molto elevata: un rischio non solo econo-mico e finanziario, ma anche di immagine. Se ci si propone sul mercatocon un’idea sbagliata, non è soltanto l’idea a crollare, ma tutto quello chevi è racchiuso, è l’imprenditore stesso che perde credibilità. La premiazio-ne diventa pertanto un momento essenziale, di confronto ed anche di con-forto sulla validità e la fattibilità del progetto.

Essenzialmente due sono gli aspetti presi in considerazione per valu-tare un’idea imprenditoriale: il carattere innovativo della proposta ed ilbusiness plan. Il piano di fattibilità, innanzitutto, deve essere coerente,realistico e ben strutturato. Per quanto riguarda l’idea, certamente ne vienepremiata l’originalità, ma al contempo anche le potenzialità di mercato ela possibilità di tradursi effettivamente in un business. Un ulteriore ele-mento considerato con particolare attenzione è rappresentato dalla capaci-tà di valorizzare le vocazioni produttive del territorio di Rimini e di SanMarino, inerenti ad esempio al settore turistico-ricettivo, alla nautica, alpolo dell’arredamento e del legno, al campo della moda o al sistema eno-gastronomico.

Il progetto Nuove Idee Nuove Imprese, per quanto interessante epositivo, non richiede che un modesto impegno finanziario da parte dellaFondazione ed intacca una quota contenuta dei fondi destinati all’attività

204 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

erogativa. Nel bilancio d’esercizio 2005, su un ammontare complessivodi quasi quattro milioni di euro, l’importo deliberato per la competizioneammontava a 60.000 euro. Attraverso lo stanziamento di tali somme, laFondazione è stata artefice di un intervento capace di generare un signi-ficativo valore aggiunto per il territorio, favorendo direttamente la nasci-ta di oltre 20 nuove realtà imprenditoriali. Non soltanto: anche i parteci-panti che non hanno ancora costituito una propria società, tramite il con-corso hanno avuto modo di acquisire una serie di competenze (formazio-ne, consapevolezza dei limiti e delle opportunità del proprio progettod’impresa, patrimonio relazionale) che costituiscono il presupposto ine-ludibile per diventare protagonisti di una cittadinanza attiva e “imprendi-tori di sé stessi”.

Oltre che per il tramite dei beneficiari dell’iniziativa, attraverso NuoveIdee Nuove Imprese la Fondazione è riuscita ad innescare nel territorio diRimini e di San Marino anche un altro tipo di dinamiche, altrettanto posi-tive. Svolgendo un ruolo attivo volto a tessere reti e creare relazioni tra gliattori impegnati per lo sviluppo e la crescita economica locale, la Fonda-zione è riuscita a coinvolgere nel concorso soggetti che fino ad allora nonavevano ancora maturato significative esperienze di collaborazione. L’U-niversità di Rimini e quella di San Marino, le due Camere di Commercio,le rispettive associazioni imprenditoriali e le Istituzioni hanno trovato nellabusiness plan competition un terreno d’incontro e di confronto. Un proget-to di per sé circoscritto e puntuale è diventato così l’occasione per avviareun costruttivo dialogo tra i rappresentanti di due sistemi economici tra lorocomplementari e fortemente integrati; un dialogo che dovrebbe condurreall’elaborazione di un Piano Strategico di Sviluppo Territoriale che stabili-sca le priorità e le prospettive per il futuro.

5.3.2 Progetto The Gate: le Fondazioni bancarie tra sviluppo locale e cre-scita sociale

Il progetto “The Gate - living not for leaving”, finalizzato ad un’am-pia opera di recupero dell’area di Porta Palazzo e Borgo Dora a Torino,presenta aspetti innovativi nel campo degli interventi per lo sviluppo loca-le e sociale operato dalle Fondazioni di origine bancaria. L’originalità del-l’intervento si estrinseca in molteplici aspetti che spaziano dal metodo digestione delle opere di recupero urbano e di lotta all’emarginazione, aglieffetti moltiplicativi di crescita che il progetto è stato in grado di genera-re nel corso degli anni, fino al ruolo poliedrico giocato dalle due Fonda-zioni che hanno aderito all’iniziativa: la Fondazione Cassa di Risparmio

205Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

di Torino e la Compagnia di San Paolo. Queste ultime non gestisconodirettamente l’intervento, attualmente prerogativa di una apposita Agenziadi sviluppo locale, ma sono parte attiva oltre che del Comitato promotoredell’intervento anche dell’Organo direttivo di coordinamento che defini-sce strategie di azione e seleziona i singoli progetti di intervento sul terri-torio che oggi compongono un vasto piano di sviluppo e di riqualificazio-ne dell’area di Porta Palazzo. Molti sono dunque i modi, visibili e sotto-traccia, attraverso cui le due Fondazioni bancarie intervengono fattiva-mente nell’ambito del progetto, divenendo soggetti attivi di un particola-re mix di interventi in cui dimensione economica e sociale sono stretta-mente connesse.

Il progetto fu avviato nel 1996 dall’Amministrazione comunale di Tori-no con il supporto del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale al fine dimigliorare le condizioni di vita e di lavoro nel quartiere di Porta Palazzo eBorgo Dora. Nel dicembre del 2001 la fase di intervento supportata daifondi dell’Unione Europea venne portata a compimento attraverso 18diverse opere di riqualificazione urbana. Dato il carattere strategico di TheGate ed il processo di sviluppo avviato, nel 2002 il Comune di Torino deci-se di trasformare il Progetto Pilota Urbano in Agenzia di Sviluppo Locale,con un Consiglio direttivo costituito oltre che dalla Città di Torino, dallaCamera di Commercio di Torino, dall’Ascom, dalla Confesercenti, dallaColdieretti, dal Ser.Mig., dall’Ordine Mauriziano e dal Cottolengo, anchedalla Fondazione CRT e dalla Compagnia di San Paolo.

Il carattere poliedrico degli interventi e dei metodi di recupero del tes-suto urbano, il mix tra interventi “puri di sviluppo locale” (sostegno al tes-suto produttivo) e di opere di recupero di fasce di popolazione a rischio diemarginazione tendono a fare di The Gate un caso esemplare di azioni, incui le Fondazioni bancarie sono protagoniste e gestori di rilievo, non limi-tandosi ad una semplice attività di erogazione di risorse finanziarie; eser-citando, viceversa, un’essenziale opera di indirizzo di interventi strategicie innovativi, mostrando con ciò una forte radicamento nel territorio.

The Gate è una summa di modalità diverse attraverso cui le Fondazio-ni bancarie possono agire. In particolare il progetto si articola in cinquearee, fortemente connesse l’una all’altra, che possono essere descritte cosìcome segue9:

a) recupero architettonico nei quartieri di Porta Palazzo e Borgo Dora;

206 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

9 Le aree di intervento del progetto The Gate sono desunte dalle informazioni del sito Inter-net www.comune.torino.it/portapalazzo/progetto

207Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

b) salvaguardia dell’ambiente attraverso lo sviluppo sostenibile;c) recupero e valorizzazione delle funzioni e delle attività economiche del

quartiere, con particolare riguardo al sistema del commercio;d) recupero della relazionalità e sostegno ai processi di integrazione socia-

le interetnica e delle fasce a rischio di emarginazione;e) sostegno alla cultura e alla comunicazione come strumenti di dialogo e

di integrazione sociale.

L’originalità del percorso effettuato fino ad oggi sia dalla Compagnia diSan Paolo che dalla Fondazione CRT si sostanzia in particolare in dueaspetti:

- da un lato negli indirizzi strategici espressi nell’ambito del Consigliodirettivo dell’Agenzia di Sviluppo locale The Gate chiamata ad attuarei diversi interventi;

- dall’altro nei finanziamenti molto contenuti, operati dalle due Fonda-zioni di origine bancaria, dei singoli capitoli di spesa di The Gate ed iconsistenti finanziamenti di interventi “a latere” che si sono originatinel tempo su tematiche specifiche soprattutto di carattere sociale qualiil recupero dei giovani di strada, il reinserimento sociale di persone chehanno scontato pene carcerarie, iniziative di sostegno a persone condisagio mentale. Su alcuni di tali interventi essenziali le Fondazionisono state o sono soggetti gestori e capofila.

Al di là dei contenuti specifici dell’intervento e della particolarità del-l’assetto organizzativo, nel quale le due Fondazioni torinesi sembranosvolgere un ruolo importante, vale la pena di chiedersi perché tale parteci-pazione sembra assurgere ad un caso di “buona prassi” che andrebberiprodotta anche in altri contesti territoriali e sociali.

È sufficiente guardare all’articolazione del progetto per comprendereche si tratta di un intervento assai ambizioso, la cui realizzazione si è rive-lata, nonostante la sua complessità, assai rapida anche grazie all’interven-to fattivo dei componenti del Consiglio direttivo dell’Agenzia di sviluppolocale cui è stato demandato il ruolo di braccio operativo. Il fatto che alcu-ne Istituzioni, a partire dalla due Fondazioni bancarie che partecipano alprogetto, figurino come capofila di alcuni degli interventi e che guidinol’impostazione complessiva di alcuni di essi, sembra contribuire alla buonariuscita complessiva.

Tre aspetti essenziali fanno dell’intervento della Compagnia di SanPaolo e della Fondazione CRT nell’ambito di The Gate un caso esemplaredi supporto allo sviluppo locale:

a) l’originalità del percorso di attuazione della mission delle due Fonda-zioni torinesi;

b) l’ampiezza della gamma degli strumenti di azione utilizzata dalle duestrutture per dare attuazione agli interventi di sviluppo locale e sociale;

c) la capacità moltiplicativa degli interventi di sviluppo attivati dalle dueFondazioni.

Come detto in precedenza, il progetto ha rappresentato per le Fonda-zioni Compagnia di San Paolo e CRT il punto di arrivo di un piano diriqualificazione di una parte importante di Torino già da tempo maturatain seno ai due istituti. Gli interventi di sviluppo locale e di eliminazionedi fenomeni di degrado urbano e sociale, cui da tempo le due Fondazio-ni erano impegnante, hanno trovato non solo una cornice unitaria masoprattutto un piano articolato di interventi su vasta scala. La missiondelle due Fondazioni ha pertanto trovato in questo progetto un terrenofertile per potersi esplicare. Soprattutto si ha l’impressione che il raggiodi intervento e l’efficacia delle singole attività messe in atto sarebberostati di minore portata se la Compagnia di San Paolo e la FondazioneCRT avessero continuato ad agire da sole, selezionando e finanziandosingoli interventi a sostegno del territorio. In altri termini, sembra esser-si così attivato un processo di addizionalità, ovvero un parco interventidi diversa natura e di vasta portata che, in assenza della cornice di TheGate e con il metodo classico dell’intervento delle Fondazioni bancarie,non avrebbe potuto avere luogo. La mission delle due Fondazioni banca-rie torinesi di contribuire allo sviluppo economico e sociale locale ha tro-vato esplicitazione non in una serie di progetti polverizzati sul territorio,ma in un pacchetto di interventi tutti strettamente collegati, in grado digenerare una massa critica di rilievo con effetti positivi già oggi chiara-mente visibili. Il metodo di azione così attivato nulla ha tolto all’autono-mia delle due Fondazioni bancarie torinesi, ma anzi ne ha esaltato il ruolodi vettori dello sviluppo locale grazie ad un intervento, che non si è esau-rito nel mero finanziamento di progetti ma in una funzione di definizio-ne di strategie complessive da mettere in atto e nella gestione diretta dialcuni interventi.

Un secondo aspetto rilevante è rappresentato dall’originalità del meto-do di azione delle che le due strutture torinesi hanno potuto mettere in attonell’ambito del progetto The Gate. Per la definizione e l’avvio dei singo-li interventi sul territorio l’Agenzia di sviluppo locale che gestisce l’inte-ro progetto fa ricorso ad assegnazioni dirette, a gare, a collaborazioni conaltre strutture del territorio. Le Fondazioni bancarie, attraverso la parteci-pazione al Consiglio Direttivo intervengono direttamente nella definizio-

208 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

ne degli indirizzi strategici che un singolo progetto deve avere e nellaselezione e attivazione degli interventi stessi. Non solo, in alcuni casi(uno dei più significativi è rappresentato dall’attivazione del “Tavolo gio-vani di Porta Palazzo”) la Compagnia di San Paolo o la Fondazione CRTsono capofila (quindi con un ruolo di impostazione, coordinamento egestione) di alcuni dei progetti. La possibilità di agire con modalità e conruoli mutevoli conferisce notevole originalità all’operato delle due strut-ture, che appaiono, in tal modo, agire anche su fronti diversi del sociale,con una flessibilità e un aspetto poliedrico difficilmente rinvenibile inaltri casi.

Del terzo aspetto rilevante già si è accennato nelle pagine precedenti,ma qui vale la pena di sottolinearne la portata. The Gate ha consentito alledue Fondazioni bancarie torinesi di mettere alla prova in primo luogo lacapacità di definire delle strategie di intervento per il territorio più che difungere da meri erogatori di risorse finanziarie. La partecipazione finan-ziaria diretta al progetto The Gate è stata inoltre piuttosto contenuta; perla Compagnia di San Paolo ad esempio essa è stata pari, negli ultimi seianni, a circa 150.000 euro. Da alcuni progetti avviati nell’ambito di TheGate sono però sorti successivamente ulteriori interventi, soprattutto disostegno e recupero di categorie sociali a rischio o svantaggiate per lequali la spesa ad oggi messa in atto ammonta a poco più di 3 milioni dieuro con i quali la Compagnia di San Paolo ha finanziato associazionioperanti nel campo dell’assistenza sociale per la realizzazione di progettiquali il recupero di giovani con esperienza carceraria (nell’ambito di“Tavolo giovani di Porta Palazzo”), il progetto “Il Bandolo” per l’assi-stenza a persone con disagio mentale e il progetto Logos per il reinseri-mento sociale di persone che si trovano nella fase finale della pena carce-raria ed il progetto YEPP- Youth Empowerment Partenership Programmeper la valorizzazione del capitale umano giovanile. Non tutti i progetticitati rientrano nella cornice di The Gate, ma ne sono in qualche modo ilfrutto, poiché nascono dall’esperienza e dalle idee maturate dalle due Fon-dazioni bancarie nell’ambito di tale progetto. Per tali motivi è come se sifossero generati dei fenomeni moltiplicativi dei processi di sviluppo loca-le; la partecipazione strategica (e solo limitatamente di tipo finanziario) alprogetto The Gate, ha in realtà attivato, a latere di quest’ultimo, una ulte-riore e aggiuntiva capacità di spesa ad opera delle Fondazioni, generandoulteriori sinergie tra le diverse tipologie di intervento e contribuendo allarealizzazione di un quadro organico e complesso di opere per lo sviluppolocale, così come dovrebbe essere ormai nelle corde di qualsiasi Fonda-zione bancaria.

209Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

5.3.3 Masterplan per il Porto Vecchio di Trieste

Il “Masterplan per il recupero di Porto Vecchio” è finalizzato al miglio-ramento su vasta scala di una delle aree urbane di maggiore pregio di Trie-ste ed assume una forte valenza simbolica per la città. Il dibattito sulladestinazione di Porto Vecchio ha impegnato per decenni, spesso con con-trapposizioni abbastanza accese e senza una proposta risolutiva, partidiverse della classe politica locale e le stesse Istituzioni pubbliche chiama-te a gestire le risorse del territorio. Con il proprio intervento - realizzatonell’arco temporale compreso tra il 2005 e il 2007 - la Fondazione Cassadi Risparmio di Trieste è stata capace di conciliare posizioni differenti e diaprire un dibattito non tanto su principi di carattere generale ma su un pro-getto concreto che potrà dare, sin da subito, soluzione a problematiche dif-ferenti, a cominciare dalla ridefinizione dell’assetto urbanistico di Trieste edel suo waterfront.

L’intervento della Fondazione assume, così, significato compiutoadempiendo al senso più vero della missione delle Fondazioni di originebancaria, ovvero esercitare una funzione di stimolo allo sviluppo in unaprospettiva di accompagnamento dei soggetti locali senza supplire ad inter-venti di competenza delle Amministrazioni pubbliche. Il valore generatodalla Fondazione, dunque, non deve essere rinvenuto esclusivamente nelfinanziamento di un progetto che potrà concretamente migliorare la con-formazione della città e potrà attivare (attraverso la concessione di aree, larealizzazione di nuovi edifici, l’attrazione di investitori esterni) nuove ecospicue risorse economiche; il vero punto di forza di questo intervento stasoprattutto nell’attivazione di un positivo “circolo della concertazione”che ha visto finalmente convergere le Istituzioni locali (l’Amministrazionecomunale), le Autonomie funzionali (l’Autorità Portuale di Trieste) ed altrisoggetti intermedi verso un’idea condivisa di sviluppo.

Emergono due aspetti positivi che rendono questo intervento un casoesemplare trasferibile in altri contesti:

a) la capacità della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste di gestire inmodo molto equilibrato la definizione degli obiettivi dell’intervento, laselezione dell’affidatario, il monitoraggio dello stato di avanzamentodei lavori di redazione del Masterplan e la condivisione, a livello loca-le, dei risultati finali;

b) l’accentuato “spirito di concertazione” (data la delicatezza dell’ogget-to) che la stessa Fondazione ha saputo sin da principio imporre a tuttoil percorso progettuale, dialogando continuamente con il principaledestinatario del Masterplan, ovvero l’Autorità Portuale di Trieste.

210 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Di seguito si analizzano i contenuti e le caratteristiche essenziali del-l’intervento.

L’area Porto Vecchio, estesa per quasi 700.000 mq e con strutture archi-tettoniche che occupano circa un milione di metri cubi, costituisce parteintegrante della città di Trieste. Il quartiere, in stato di abbandono da decen-ni, dispone di alcuni edifici di pregio architettonico, alcuni di grandeimpatto e già in fase di recupero, altri da sottoporre a restauro. Nel com-plesso, la zona Porto Vecchio - sottoposta a gestione dell’Autorità Portua-le - rappresenta un importante contenitore di edifici e di nuove funzioni conuna valenza non solo afferente le attività portuali ma l’intero tessuto urba-no. Porto Vecchio verrà destinato secondo le proposte del Masterplan e lavariante al Piano regolatore portuale (redatta nel 2005-2006) ad attivitàcommerciali, di foresteria, di ricerca e studio e a portualità commerciale.

L’elaborazione del documento progettuale è stata per intero finanziatadalla Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste. Lo stanziamento comples-sivo, varato nel 2005, è stato di 600.000 euro dei quali ad oggi sono statispesi 575.000 euro. Il finanziamento ha consentito la realizzazione di unprogetto che, partendo dal censimento dei numerosi vincoli presenti sull’a-rea, propone nuove funzioni, nuove specifiche destinazioni delle differentiporzioni di Porto Vecchio e la realizzazione di nuove strutture architettoni-che. L’orizzonte temporale previsto per il completamento di tutto il com-plesso programma di lavori di rifacimento e di recupero è di trenta anni, maper una parte consistente degli interventi è previsto un completamento deilavori nel breve periodo. Il Masterplan è stato redatto dalla SystematicaS.p.A., società di architettura ed urbanistica, selezionata di concerto dallaFondazione Cassa di Risparmio e dall’Autorità Portuale di Trieste. Un ele-mento di richiamo forte è stata inoltre la supervisione del progetto da partedello studio inglese Foster & Partners, con il quale si è inteso dare un respi-ro internazionale e di qualità all’intervento, così come merita una cittàquale Trieste ed un waterfront tra i più affascinanti in Europa.

Ciò che è interessante rilevare è la stretta collaborazione instauratasi sindalle prime fasi di ideazione di questo intervento tra i due soggetti sopraindicati. Già nel 2005 l’Autorità Portuale proponeva e richiedeva alla Fon-dazione Cassa di Risparmio di Trieste il finanziamento per la definizionedi un piano di massima di valorizzazione e rifacimento dell’area. Ciò chesi configurava come una semplice erogazione diretta da parte della Fonda-zione - che avrebbe avuto in tal modo un ruolo assai marginale e molto cir-coscritto - si trasformò ben presto in una azione più complessa in cui laFondazione stessa assumeva un ruolo di gestore diretto, avulso soprattuttoda possibili contrasti di ordine politico tra le Istituzioni interessate ad unintervento così importante e delicato. Nel contempo la Fondazione, pur

211Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

mantenendo un essenziale ruolo di terzietà rispetto alla soggettualità inter-media si è fatta interprete delle esigenze sia dell’Autorità Portuale (chia-mata a gestire l’area e a dare attuazione al Piano regolatore del porto) chedell’Amministrazione comunale (del cui territorio il porto, incluso PortoVecchio, è parte integrante).

L’accoglienza del progetto da parte delle Istituzioni locali e delle Asso-ciazioni di categoria è stato più che positivo, prova del lavoro di sensibi-lizzazione svolto dalla stessa Fondazione che ha predisposto in varie fasi lacondivisione progressiva del Masterplan in corso d’opera attraversoriunioni, discussioni e confronti con l’Autorità Portuale e con i tecnici del-l’Amministrazione comunale di Trieste.

È proprio nella semplice ma equilibrata gestione procedurale di tuttol’intervento che risiede uno dei principali elementi di forza di questo pro-getto. La Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste ha:

- definito, su indicazione dell’Autorità Portuale, le caratteristiche essen-ziali e le finalità di cui il Masterplan avrebbe dovuto tenere conto;

- ha predisposto una short list di potenziali soggetti competenti per mate-ria a cui eventualmente affidare l’incarico;

- ha selezionato il soggetto ritenuto più idoneo per la redazione delMasterplan;

- si è costantemente raccordata, in corso d’opera, con l’affidatario del-l’intervento e parallelamente con l’Autorità Portuale di Trieste e conl’Amministrazione comunale.

La gestione diretta e la supervisione da parte della Fondazione ha pro-babilmente permesso un percorso procedurale e di elaborazione del pro-getto più lineare e sistematico rispetto a ciò che forse sarebbe avvenuto nelcaso in cui la gestione complessiva fosse stata affidata ad un altro sogget-to interessato all’intervento.

Il progetto finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Triesterappresenta solo il primo passo di un intervento più ampio e complesso,che dovrebbe portare in un arco temporale abbastanza ampio al recupero diuna vasta area urbana con effetti di accentuato cambiamento su tutto il ter-ritorio della città di Trieste. Non mancano minacce alla realizzazione di unpiano così articolato: cambiamenti radicali al percorso previsto dal Master-plan o la mancata realizzazione di una fase essenziale rappresentata dallaprogressiva convergenza tra il documento progettuale finanziato dalla Fon-dazione della Cassa di Risparmio e la nuova variante al PRG del portopotrebbero vanificare gli sforzi fino ad oggi messi in atto.

La condivisione degli obiettivi, dell’iter procedurale e dei contenuti

212 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

emersi dal progetto di risanamento dell’area Porto Vecchio, tuttavia, sonotali che appare piuttosto difficile un cambiamento radicale dello scenario.I punti di forza di questo tipo di intervento appaiono infatti in numeromaggiore di quelli che possono essere le criticità. Queste ultime inoltrenon risultano di complessità tale da inficiare realmente il percorso ormaiinnescato. Vi è anzi la determinazione a dare attuazione, da subito, ad unadelle attività previste dal Masterplan ovvero avviare azioni (attraversoroad show e attraverso la partecipazione ad eventi fieristici settoriali) dipromozione e attrazione di investitori a cui concedere l’uso di aree diPorto Vecchio.

Al di là degli interventi che avranno luogo, il progetto sembra avereinnescato un gioco di collaborazione tra soggetti istituzionali che per lungotempo sono stati contrapposti. Particolarmente importante si è rivelata la“triangolazione” tra la Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste, l’Ammi-nistrazione comunale e l’Autorità Portuale e se questo è stato possibile èdovuto essenzialmente al particolare ruolo di propositore/mediatore che laFondazione ha esercitato.

Occorre constatare, infine, che lì dove la Fondazione non si limita adesercitare il ruolo di finanziatore di interventi complessi, ma entra a pienotitolo e materialmente nella gestione e supervisione degli interventi per ilterritorio, almeno quelli con una accentuata funzione strategica ed unaforte valenza di ordine politico, la riuscita dell’intervento stesso sembraavere maggiori possibilità di successo poiché si attivano dei processi diconcertazione e di condivisione di obiettivi di crescita e di miglioramentodel territorio ascrivibili ad efficaci percorsi di sviluppo locale.

5.3.4 Progetto Terrecablate: un’infrastruttura digitale al servizio dei citta-dini e delle imprese

Sulla base di analisi svolte dall’Amministrazione regionale in collabo-razione con le 10 province che compongono la Toscana, è stato possibileappurare che 110 comuni su 287 non sono per nulla serviti dalla bandalarga e che in molti altri la copertura è soltanto parziale. Si stima che risie-dano in tali aree circa 415.000 cittadini, mentre le aziende che vi sono inse-diate ammontano a circa 30.000. È dunque una componente assai signifi-cativa della popolazione e del tessuto produttivo locale che rischia di esse-re esclusa dalla rete, non potendo così usufruire delle offerte della societàdell’informazione ed in particolare dei servizi sui temi dell’e-government,della sanità e del sociale che le Pubbliche Amministrazioni stanno perfe-zionando. La situazione in provincia di Siena non si discosta molto dal

213Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

resto della regione. È oltre il 60% del territorio, infatti, a non essere anco-ra raggiunto né da tecnologie a banda larga, né ADSL. Su 265.000 abitan-ti, coloro che ancora non sono serviti ammontano a 47.000: un quinto deltotale. Con l’obiettivo di colmare il divario in cui si trovano tali zone dellaprovincia ed al contempo di sostenere la competitività complessiva delsistema, nell’aprile del 2002 la Provincia di Siena ed i 36 Comuni che lacompongono hanno dato vita al Consorzio Terrecablate.

Si tratta di un progetto che prevede di mettere in rete, entro il 2010,tutto il territorio provinciale: 3.870 kmq di superficie, una popolazione di265.000 abitanti ed un tessuto produttivo che può contare su 26.500 impre-se. Lo farà attraverso la realizzazione di una rete di telecomunicazioniimperniata su una dorsale principale in fibra ottica di 700 km ed una plu-ralità di infrastrutture d’accesso che a seconda delle esigenze utilizzanofibra ottica, xDSL o onde radio: la fibra ottica per l’allacciamento di real-tà aziendali e istituzionali di grandi dimensioni; infrastrutture di accessoxDSL destinate principalmante alle piccole e medie imprese ed alla clien-tela residenziale realizzate su rete interamente di nuova posa oppure retetelefonica esistente; tecnologie radio per le zone rurali e difficilmenteaccessibili.

Lo sviluppo di nuove tecnologie, ed in particolare la possibilità di rag-giungere le zone più isolate e difficilmente accessibili della provinciamediante una dorsale radio, ha permesso di ridurre a circa 60 milioni dieuro il costo del cablaggio, inizialmente stimato in 85 milioni. Ad oggisono stati realizzati investimenti per 35 milioni di euro, cui ne vannoaggiunti altri 6 per i lavori attualmente in corso. Un ruolo molto significa-tivo sotto il profilo finanziario è stato sostenuto dalla Fondazione Montedei Paschi di Siena, che attraverso l’accensione di una serie di mutui hafinora erogato contributi per circa 20 milioni di euro.

Il core business della società Terrecablate Reti e Servizi Srl, costituitanel novembre del 2005 in ottemperanza alle prescrizioni legislative, è lega-to allo sviluppo di una rete intranet attraverso la quale semplificare emigliorare i servizi che le Pubbliche Amministrazioni locali prestano adaziende e cittadini. Oltre a consentire un più diretto contatto tra l’utenza el’Amministrazione, che permetterà di velocizzare i tempi di erogazione deiservizi, una simile rete può svolgere un ruolo fondamentale nel favorire lacollaborazione tra enti differenti: un’opportunità, per esempio, in vista deldecentramento agli enti locali dei servizi catastali, in quanto ne consenti-rebbe una gestione associata; la forma associata può inoltre consentire aipiccoli Comuni l’accesso ai progetti per l’e-government e ai relativi finan-ziamenti. I benefici che lo sviluppo di servizi telematici e applicativi portacon sé riguardano in maniera diretta o indiretta tanto la cittadinanza quan-

214 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

to il tessuto produttivo locale: benefici che per i cittadini significano la pos-sibilità di una migliore qualità della vita, mentre per le imprese possonoportare ad una maggiore visibilità e soprattutto a migliorare l’efficienza deiprocessi aziendali interni e dei rapporti con i clienti, i fornitori e le Ammi-nistrazioni Pubbliche.

Alcune delle elevate aspettative che in origine il progetto aveva gene-rato sono state in parte ridimensionate, anche a causa di una serie di modi-fiche legislative che hanno interessato il mondo delle telecomunicazioni,portando alla cessione di un canale civico e alla parziale privatizzazionedella rete. Nonostante ciò, Terrecablate resta un progetto prioritario per lacittadinanza e per l’economia senese. Attraverso il suo finanziamento, laFondazione Monte dei Paschi conferma l’importanza e il ruolo di motoredello sviluppo economico territoriale che svolge nella provincia. Un ruoloche si è consolidato negli anni grazie ad un continuo confronto con gli sta-keholder volto ad identificare le priorità d’intervento e ad un rigore scien-tifico nella scelta dei progetti da finanziare.

È interessante osservare che l’adozione del Progetto Terrecablate daparte della Fondazione Monte dei Paschi di Siena si inserisce nel quadropiù generale di un intenso rapporto con gli stakeholder, volto a definire lelinee programmatiche e le priorità strategiche di un’attività che rimaneessenzialmente granting: se la Fondazione ha deciso di appoggiarlo contanto impegno è perché le Istituzioni locali, l’Università, il sistema produt-tivo e la cittadinanza ne avvertivano le potenzialità e l’importanza.

La rilevanza rispetto alle esigenze e alle aspettative del territorio, perquanto necessaria, non è tuttavia sufficiente a garantire il finanziamento diun progetto. Terrecablate è stato pertanto sottoposto ad una rigorosa valu-tazione di merito volta a comprenderne la praticabilità, la sostenibilità el’impatto: valutazione che è avvenuta nell’ambito di un bando annualeattraverso il quale la Fondazione sottopone le differenti domande di con-tributo ad un’analisi di tipo comparativo, al fine di operare una selezioneche risponda a criteri di oggettività e trasparenza. Appena un terzo dellecirca 3.000 domande presentate vengono effettivamente finanziate, rice-vendo i 172 milioni di euro di contributi destinati a progetti terzi, che gra-zie alle quote di cofinanziamento obbligatorio attiveranno risorse per circa460 milioni di euro.

È interessante osservare che il progetto di cablaggio della provincia noncostituisce, per la Fondazione, un intervento puntuale e fine a sé stesso. Alcontrario, si inserisce in una logica di ampio respiro che pone lo sviluppoeconomico ed in particolare gli interventi volti a realizzare un’articolatarete di infrastrutture al centro dell’attività erogativa. Sui complessivi 172milioni di euro deliberati dalla Fondazione MPS a soggetti terzi nel corso

215Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

del 2007, 68 milioni sono destinati al settore sviluppo locale ed ediliziapopolare. Si tratta dell’unico caso di una Fondazione di origine bancariache pone tale capitolo al primo posto tra le voci di spesa, destinandovi il39,5% delle risorse disponibili. La Fondazione MPS, tra l’altro, fa svilup-po locale nel senso proprio del termine, come si può notare analizzando ladistribuzione delle risorse per tipologia di intervento: il 50% dei fondi asse-gnati a tale settore sono infatti destinati alla realizzazione di infrastruttureed un ulteriore 31% alla loro gestione.

Nel complesso, comunque, il numero di interventi legati allo sviluppolocale resta piuttosto contenuto: 93 in tutto. In questo settore la Fondazio-ne tende, infatti, a favorire pochi consistenti progetti dall’importo conside-revole, invece che una pluralità di piccoli finanziamenti. Per gli interventipiù importanti - tra cui appunto Terrecablate - vengono assunti impegnipluriennali.

216 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

5.4 Considerazioni conclusive

Come si è avuto modo di rilevare sia attraverso l’analisi e l’opera di“riclassificazione” degli oltre 25.000 interventi realizzati nel 2005 (comeriportato nel secondo capitolo), che attraverso lo studio di alcuni casi esem-plari e di buone prassi (capitolo 3) l’azione delle Fondazioni bancarie èdecisamente qualcosa di più che un insieme parcellizzato di interventi.

In particolar modo, si è inteso dimostrare che le azioni specifiche asostegno dello sviluppo locale, inteso come processo di crescita economi-co e sociale di circoscritte aree territoriali fortemente connotate da filiereproduttive di lunga tradizione e da un elevato grado di coesione e relazio-nalità, va ben oltre una serie di investimenti che ricadono, secondo le clas-sificazioni dell’ACRI, sotto la voce “sviluppo locale” e che rappresenta-no il 6,9% del totale delle erogazioni annuali. Come ampiamente descrit-to nel secondo capitolo, gli investimenti per la crescita del territorio, dellesue comunità, del suo capitale sociale e delle sue imprese assorbono piùdi 560 milioni di euro, il 40% circa del totale delle erogazioni effettuatenel 2005.

La grande maggioranza degli investimenti si inserisce in un contestoorganico di sviluppo, generando “aggiuntività” alle risorse già disponibilie messe in campo da altri attori locali, quindi attivando, il più delle volte,dei processi di crescita moltiplicativi.

La prassi, la progettualità messa in campo fino ad oggi, la crescentepropensione ad essere operating e non solo grant-making, l’attenzione cre-scente a progetti che mescolino sostegno economico e miglioramento delcontesto sociale e, ancor di più, del capitale sociale rimettono parzialmen-te in discussione alcuni stereotipi attraverso cui è descritto l’agire delleFondazioni.

Se si guarda al di là e al di fuori delle fredde elencazioni di interventifinanziati e si prescinde dall’incasellamento - nei 20 settori ammessi dallelegge 153/1999 - dei molti interventi realizzati, ci si rende conto che ilruolo delle Fondazioni va oltre ciò che appare e che molto sta cambiando.Pertanto esse:

- non sono solo strumento di sostegno per lo sviluppo, ma compartecipidella crescita attraverso interventi diretti nelle fasi più complesse delleopere di progettazione (si veda a tale proposito il caso “Masterplan diPorto Vecchio” a Trieste);

- non sono erogatori di strumenti finanziari ma facilitatori del dialogo trale Istituzioni locali e le Autonomie funzionali chiamate a gestire il ter-ritorio e programmarne gli interventi infrastrutturali (si veda a tale pro-

217Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

posito sia il caso del “Masterplan di Porto Vecchio” che quello di “Ter-recablate” realizzato nella provincia di Siena);

- non sono solo, come vuole la letteratura in materia, rappresentanti diinteressi diffusi, ma “strutture del fare”, in grado cioè di programmaree far realizzare interventi concreti di miglioramento del territorio;

- non sono erogatori di incentivi alle imprese e alle filiere produttive, mapivot di uno sviluppo locale nel senso più classico e ampio del concet-to, ovvero capaci di operare nella dimensione locale agendo su molteleve: esse dunque operano in secondo uno schema che oltre a prevede-re il sostegno al tessuto produttivo contempla anche interventi dimiglioramento del contesto sociale e urbano in cui esso agisce, consen-tendo investimenti nel capitale umano, nelle reti materiali e immateria-li e in strumenti di mutualità operanti a livello micro (sostegno a cate-gorie deboli o sostegno a famiglie lavoratrici in un’ottica di welfarecommunity efficiente) (come mostra ad esempio il caso di “The Gate”realizzato a Torino);

- non sono casse di accoglienza degli interventi più vari, spesso disarti-colati, ma strumento di realizzazione “dell’utilità sociale” nello spiritodella legge 153/1999, dunque determinate non a sostenere un vago ediffuso interesse pubblico, ma a dare soddisfazioni a bisogni concreti(come mostrano tutti i casi di buona prassi analizzati nella terza partedi questo documento).

Tutto ciò fa delle Fondazioni non una struttura statica sempre uguale ase stessa, ma uno strumento flessibile, in grado di operare, nella grandemaggioranza dei casi, con una visione aperta di ciò che è sviluppo e delrapido mutamento degli scenari in cui esso agisce (per cui sono necessarieprassi e strumenti modificabili nel tempo).

Non mancano le criticità, anzi molto può e deve essere migliorato.Possono essere migliorati i criteri di selezione degli interventi, gli stru-menti di analisi per comprendere i fabbisogni del territorio, gli strumentidi raccolta dei dati e delle informazioni per la pianificazione degli inter-venti, l’identità fondazionale ed il modo con cui tali strutture dialoganocon i territori di appartenenza, così come può essere ampliato e moder-nizzato l’insieme degli strumenti con cui si agisce, in particolare a favoredelle imprese.

Vi è però soprattutto da chiedersi dove volge il futuro delle Fondazio-ni. I dati raccolti, soprattutto sul campo, mostrano che il loro l’agiredovrebbe tradursi, per quanto possibile:

- in una sempre più intensa rappresentanza e comprensione degli interes-

218 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

si prioritari degli stakeholder, avviando in questo modo un piano diazione che parta dalle esigenze del territorio, da piani condivisi di svi-luppo e quindi non si risolva in un insieme di erogazioni;

- nella crescente qualità degli interventi elaborati da terzi applicandoanalisi ex ante ed ex post per gli investimenti di maggiore portata;

- in un ruolo di stimolo nei confronti dei decisori politici, proponendo,con un ruolo super partes, soluzioni a frequenti situazioni di empasseche si determinano a livello locale.

Guidare tali strutture su questo sentiero virtuoso spetta non agli stake-holder o agli attori che a vario titolo intervengono nel contesto locale, maè prerogativa di chi direttamente nelle Fondazioni opera, ovvero nella clas-se dirigente che in esse si è formata. Lo sforzo non è indifferente, ma ilbuon percorso fino ad oggi effettuato indica buone possibilità di successo.

219Fondazioni bancarie e interventi per lo sviluppo locale

NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informa-zioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire alcune indicazioni inmerito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l’elaborazione erappresentazione dei dati ed al riferimento temporale degli stessi.

Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologicasono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

• Periodi di riferimento dei dati• Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie• Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

Periodo di riferimento dei dati

I dati, di diversa natura, trattati nel Rapporto sono stati rilevati con rife-rimento a periodi e scadenze non sempre uguali tra loro, in relazione alladiversità delle fonti, delle modalità e degli strumenti di rilevazione, cer-cando di contemperare l’esigenza di una rappresentazione quanto più pos-sibile aggiornata, con il vincolo di basare l’analisi su dati riguardanti l’in-tero universo di riferimento.

Si sono adottate, pertanto, le seguenti risoluzioni:

• per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale,sono stati esaminati i bilanci relativi all’esercizio chiuso il 31 dicembre2006;

• l’analisi degli assetti partecipativi fa riferimento alla situazione rilevataa fine settembre 2007;

• l’indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all’esercizio2006;

• per quanto riguarda la composizione degli organici delle Fondazioni idati sono riferiti a dicembre 2006.

Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie

Per quanto riguarda la suddivisione dell’intero universo secondo ladimensione del patrimonio si è adottato il criterio statistico dei quintili,cioè i valori di patrimonio che permettono di creare cinque gruppi tenden-

221

zialmente di uguale numerosità: fondazioni piccole (18 Fondazioni),medio-piccole (17), medie (18), medio-grandi (17), grandi (18).

Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quat-tro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese utilizzate dall’ISTAT:Nord ovest, Nord est, Centro, Mezzogiorno (Sud ed Isole)1.

Criteri di rappresentazione dei dati di bilancio nelle tabelle di statopatrimoniale e di conto economico

I dati di bilancio che vengono presentati nel dodicesimo rapporto sonostati riclassificati, secondo gli schemi di bilancio previsti dall’atto di indi-rizzo emanato dal Ministero del tesoro il 19 aprile 2001, recante le indica-zioni per la redazione dei bilanci 2000.

Nell’esporre tali dati sono stati adottati schemi sintetici dello stato patri-moniale e del conto economico, nei quali le voci del bilancio analitico sonostate accorpate in aggregati significativi, secondo quanto è illustrato nelquadro riepilogativo di seguito riportato.

222 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

1 Le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche sono:- Nord ovest: Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia e Liguria;- Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;- Mezzogiorno: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sarde-gna.

223Nota metodologica

Tabella di raccordo fra le voci dello Stato patrimoniale previsto dall’atto di indirizzo del

Ministero del Tesoro emanato il 19 aprile 2001 (A) e quello sintetico dell’12° Rapporto

sulle Fondazioni Bancarie (B)

(A) (B)

ATTIVO ATTIVO1) Immobilizzazioni materiali e immateriali Immobilizzazioni materiali e immateriali

Attività finanziarie:

2.b), 3.b), 3.c) limitatamente alle partecipazioni nella conferitariepartecipazioni nelle banche conferitarie

2.b) altre partecipazioni partecipazioni in altre società

(escluse le banche conferitarie,

inserite alla sottovoce precedente)

2.a) partecipazioni in società strumentali partecipazioni in società strumentali2.c), 2.d), 3.a), 3.b), 3.c) (escludendo strumenti finanziarile partecipazioni nelle banche conferitarie,

allocate in una sottovoce apposita)

4) Crediti, 7) Ratei e risconti attivi Crediti, ratei e risconti attivi

5) Disponibilità liquide Disponibilità liquide

6) Altre attività Altre attività

Totale dell'attivo Totale dell'attivo

PASSIVO PASSIVO1) Patrimonio netto Patrimonio netto

2) Fondi per l'attività d'istituto Fondi per l'attività d'istituto

3) Fondi per rischi ed oneri Fondi per rischi ed oneri

5) Erogazioni deliberate Erogazioni deliberate

6) Fondo per il volontariato Fondo per il volontariato L. 266/91

4) Trattamento di fine rapporto Altre passività

di lavoro subordinato, 7) Debiti,

8) Ratei e risconti passivi

Totale del passivo Totale del passivo

224 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA

Tabella di raccordo fra le voci del Conto economico previsto dall’atto di indirizzo del Mini-stero del Tesoro emanato il 19 aprile 2001 (A) e quello sintetico dell’12° Rapporto sulleFondazioni Bancarie

(A) (B)CONTO ECONOMICO CONTO ECONOMICO

1) Risultato delle gestioni patrimonialiindividuali;

2) Dividendi e proventi assimilati;3) Interessi e proventi assimilati;4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati;5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati7) Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie8) Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate9) Altri proventi Altri proventi

Totale proventi ordinari10) Oneri Oneri di funzionamento10.a)compensi e rimborsi spese di cui per gli organi statutari

organi statutariMargine Lordo

13) Imposte Imposte6) Rivalutazione (svalutazione) netta Saldo gestione straordinaria

di immobilizzazioni finanziarie11) Proventi straordinari12) Oneri straordinariAvanzo (disavanzo) dell'esercizio Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:Accantonamenti al Patrimonio:

Copertura disavanzi pregressi 14) Accantonamento alla riserva obbligatoria a) Accantonamento alla riserva obbligatoria18) Accantonamento alla riserva per b) Accantonamento alla riserva

l'integrità del patrimonio per l'integrità del patrimonioAttività istituzionale:

15) Erogazioni deliberate in corso c) Erogazioni deliberate su risorsed’esercizio esercizio corrente

16) Accantonamento al fondo d) Accantonamento al volontariato per il volontariato L.266/91

17) Accantonamenti ai fondi e) Accantonamento ai fondi per l'attività per l'attività d'istituto d'istituto

Avanzo (disavanzo) residuo f) Avanzo (disavanzo) residuoDato tratto dal Bilancio di Missione, g) Erogazioni deliberate su risorse degli in quanto non contemplato anni precedentinello schema del conto economico

Totale erogazioni deliberatenel periodo (c+g)

Risultato delle gestioni patrimonialiindividuali;Dividendi e proventi assimilati;Interessi e proventi assimilati;Risultato della gestione di strumentifinanziari

Rivalutazione (svalutazione) netta diattività non finanziarieRisultato di esercizio delle impresestrumentali direttamente esercitate

Infine, per una corretta interpretazione delle analisi economicopa-tri-moniali è utile tenere presenti le seguenti informazioni:

I proventi ordinari non includono le plusvalenze conseguite per la ces-sione di partecipazioni nelle Società conferitarie. Inoltre sono al netto delletrattenute operate alla fonte.

I valori del Patrimonio e delle partecipazioni riferiti all’intero sistema eai vari sottogruppi geografici e dimensionali, sono quelli contabili, risul-tanti dai bilanci.

Gli Accantonamenti alla Riserva obbligatoria includono anche gli even-tuali accantonamenti effettuati a copertura delle perdite degli esercizi pre-cedenti.

225Nota metodologica

APPENDICE

NORMATIVA

227

NORMATIVA PRIMARIA

229

231Appendice - Normativa

DECRETO LEGISLATIVO 17 mag-gio 1999, n. 153 (Testo Vigente1)

Disciplina civilistica e fiscale deglienti conferenti di cui all’art. 11,comma 1, del decreto legislativo 20novembre 1990, n. 356, e disciplinafiscale delle operazioni di ristruttura-zione bancaria, a norma dell’art. 1della legge 23 dicembre 1998, n. 4612.

Art. 1Definizioni

1. Nel presente decreto si intendonoper:

a. “Legge di Delega”: la legge 23dicembre 1998, n. 461;

b. “TUIR”: testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917;

c. “Fondazione”: l’ente che ha effet-tuato il conferimento dell’azienda ban-caria ai sensi del decreto legislativo 20

novembre 1990, n. 356; c-bis. “Settori ammessi”: 1) Famiglia

e valori connessi; crescita e formazionegiovanile; educazione, istruzione e for-mazione, incluso l’acquisto di prodottieditoriali per la scuola; volontariato,filantropia e beneficenza; religione esviluppo spirituale; assistenza aglianziani; diritti civili; 2) prevenzionedella criminalità e sicurezza pubblica;sicurezza alimentare e agricoltura diqualità; sviluppo locale ed ediliziapopolare locale; protezione dei consu-matori; protezione civile; salute pubbli-ca, medicina preventiva e riabilitativa;attività sportiva; prevenzione e recupe-ro delle tossicodipendenze; patologie edisturbi psichici e mentali; 3) ricercascientifica e tecnologica; protezione equalità ambientale; 4) arte, attività ebeni culturali3.4 [I settori indicati posso-no essere modificati con regolamentodell’Autorità di vigilanza da emanare aisensi dell’art. 17, comma 3, della legge23 agosto 1988, n. 400]5;

1 Testo consolidato con l’art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l’art. 11 della legge 28dicembre 2001 n. 448, con l’art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, conl’art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla legge di conversio-ne 1° agosto 2003, n. 212, con l’art. 39, comma 14-nonies del decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, conl’art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l’art. 2, comma 4, del decre-to-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, con l’art. 7 dellalegge 28 dicembre 2005, n. 262, con l’art. 17, comma 2 del decreto legislativo 24 marzo2006, n. 155 e con l’art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.

2 Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre2003, n. 301.

3 L’articolo 153, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ripropone il testodell’abrogato articolo 7 della legge n. 166/02, che aveva ricompreso tra i settori ammessianche “la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità”.

4 L’art. 172 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, rubricato “società pubblica di pro-getto”, al comma 2 stabilisce che “Alla società pubblica di progetto possono parteciparele camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie” e al comma 6 che“La realizzazione di infrastrutture costituisce settore ammesso, verso il quale le fondazio-ni bancarie possono destinare il reddito, nei modi e nelle forme previste dalle norme invigore”. I predetti comma hanno riportato rispettivamente il comma 2 e 6 dell’art. 5ter delD. Lgs. n. 190/2002, inserito dal D. Lgs. n. 189/2005, decreti entrambi abrogati dall’art.256 del D. Lgs. 163/2006.

5 Lettera aggiunta dall’art. 11, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La CorteCostituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale limita-tamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

232 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

d. “Settori rilevanti”: i settoriammessi scelti, ogni tre anni, dallaFondazione, in numero non superiore acinque6;

e. “Autorità di Vigilanza”: l’autoritàprevista dall’artico 2, comma 1, dellaLegge di Delega, le cui funzioni sonoesercitate in via transitoria dal Ministe-ro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica, secondoquanto previsto dall’articolo 10;

f. “Società Bancaria Conferitaria”:la società titolare direttamente o indi-rettamente dì tutta o parte dell’origina-ria azienda bancaria della Fondazionee nella quale la stessa detiene diretta-mente o indirettamente una partecipa-zione, ivi compresi, in particolare: 1)la società titolare di tutta o parte del-l’originaria azienda bancaria conferitadalla Fondazione ai sensi del decretolegislativo 20 novembre 1990, n. 356;2) la società risultante da operazioni difusione della Società Bancaria Confe-ritaria; 3) la società beneficiaria dioperazioni di scissione e di conferi-mento di tutta o parte dell’azienda ban-caria da parte della Società BancariaConferitaria; 4) la società che detieneil controllo delle società di cui ai punti1, 2 e 3;

g. “Società Conferitaria”: la societàdestinataria dei conferimenti effettuatiai sensi della legge 30 luglio 1990, n.218, e successive modifiche e integra-zioni, e della legge 26 novembre 1993,n. 489, e successive modifiche e inte-grazioni, ivi compresi, in particolare:1) la società titolare di tutta o parte del-l’originaria azienda conferita dallaFondazione ai sensi del decreto legis-lativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) lasocietà risultante da operazioni di

fusione della Società Conferitaria; 3)la società beneficiaria di operazioni discissione e di conferimento di aziendada parte della Società Conferitaria; 4)la società che detiene il controllo dellesocietà di cui ai punti 1, 2 e 3;

h. “Impresa Strumentale”: impresaesercitata dalla Fondazione o da unasocietà di cui la Fondazione detiene ilcontrollo, operante in via esclusiva perla diretta realizzazione degli scopi sta-tutari perseguiti dalla Fondazione neiSettori Rilevanti;

i. “Partecipazione Indiretta”: la par-tecipazione detenuta tramite societàcontrollata, società fiduciaria o perinterposta persona;

j. “Conferimenti”: i conferimentieffettuati ai sensi della legge 30 luglio1990, n. 218, e successive modificheed integrazioni e della legge 26novembre 1993, n. 489, e successivemodifiche ed integrazioni;

k. “Fondi Immobiliari”: i fondicomuni di investimento immobiliarechiusi;

l. “Direttiva del 18 novembre1994”: la direttiva dei Ministro deltesoro in data 18 novembre 1994,pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.273 dei 22 novembre 1994 e recante“Criteri e procedure per la dismissio-ne delle partecipazioni deliberatedagli enti conferenti di cui all’articolo11 del decreto legislativo 20 novem-bre 1990, n. 356, nonché per la diver-sificazione del rischio degli investi-menti effettuati dagli enti stessi”,adottata ai sensi dell’articolo 1,commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31maggio 1994, n. 332, convertito, conmodificazioni, dalla legge 30 luglio1994, n. 474.

6 Lettera prima sostituita dall’art. 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e suc-cessivamente modificata dall’art. 39, comma 14-nonies del decreto legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

233Appendice - Normativa

TITOLO IREGIME CIVILISTICODELLE FONDAZIONI

Art. 2Natura e scopi delle Fondazioni

1. Le Fondazioni sono persone giu-ridiche private senza fine di lucro,dotate di piena autonomia statutaria egestionale. Perseguono esclusivamentescopi di utilità sociale e di promozionedello sviluppo economico, secondoquanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Le Fondazioni, in rapporto preva-lente con il territorio, indirizzano lapropria attività esclusivamente nei set-tori ammessi e operano in via preva-lente nei settori rilevanti, assicurando,singolarmente e nel loro insieme, l’e-quilibrata destinazione delle risorse edando preferenza ai settori a maggiorerilevanza sociale7.

Art. 3Modalità di perseguimento

degli scopi statutari

1. Le Fondazioni perseguono i propriscopi con tutte le modalità consentitedalla loro natura giuridica, come defini-ta dall’articolo 2, comma 1. Operanonel rispetto di principi di economicitàdella gestione. Possono esercitareimprese solo se direttamente strumenta-li ai fini statutari ed esclusivamente neiSettori Rilevanti.

2. Non sono consentiti alle Fonda-zioni l’esercizio di funzioni creditizie;è esclusa altresì qualsiasi forma difinanziamento, di erogazione o,comunque, di sovvenzione, diretti o

indiretti, ad enti con fini di lucro o infavore di imprese di qualsiasi natura,con eccezione delle imprese strumenta-li, delle imprese sociali8 e delle coope-rative sociali di cui alla legge 8 novem-bre 1991, n. 381, e successive modifi-cazioni.

3. Gli statuti delle Fondazioni assicu-rano il rispetto della disposizione di cuiall’articolo 15 della legge 11 agosto1991, n. 266.

4. Le Fondazioni determinano in viagenerale, nelle forme stabilite daglistatuti, le modalità e i criteri che pre-siedono allo svolgimento dell’attivitàistituzionale, con particolare riferi-mento alle modalità di individuazionee di selezione dei progetti e delle ini-ziative da finanziare, allo scopo diassicurare la trasparenza dell’attività,la motivazione delle scelte e la piùampia possibilità di tutela degli inte-ressi contemplati dagli statuti, nonchéla migliore utilizzazione delle risorse el’efficacia degli interventi.

Art. 4Organi

1. Gli statuti, nel definire l’assettoorganizzativo delle Fondazioni, si con-formano ai seguenti principi:

a. previsione di organi distinti per lefunzioni di indirizzo, di amministra-zione e di controllo;

b. attribuzione all’organo di indiriz-zo della competenza in ordine alladeterminazione dei programmi, dellepriorità e degli obiettivi della Fonda-zione ed alla verifica dei risultati, pre-vedendo che l’organo stesso provvedacomunque in materia di: 1) approva-

7 Comma così sostituito dall’art. 11, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, invigore dal 1° gennaio 2002.

8 Le parole “, delle imprese sociali” sono state inserite dall’art. 17, comma 2, del decretolegislativo 24 marzo 2006, n. 155, in vigore dal 12 maggio 2006.

234 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

zione e modifica dello statuto e deiregolamenti interni; 2) nomina e revo-ca dei componenti dell’organo diamministrazione e di controllo e deter-minazione dei relativi compensi; 3)esercizio dell’azione di responsabilitànei confronti dei componenti gli orga-ni di amministrazione e di controllo;4) approvazione del bilancio; 5) defi-nizione delle linee generali dellagestione patrimoniale e della politicadegli investimenti; 6) trasformazioni efusioni;

c. previsione, nell’ambito dell’orga-no di indirizzo, di [una prevalente equalificata rappresentanza degli enti,diversi dallo Stato, di cui all’art. 114della Costituzione, idonea a rifletternele competenze nei settori ammessi inbase agli artt. 117 e 118 della Costitu-zione]9, fermo restando quanto stabilitoper le Fondazioni di origine associativadalla lettera d), nonché dell’apporto dipersonalità che per professionalità,competenza ed esperienza, in particola-re nei settori cui è rivolta l’attività dellaFondazione, possano efficacementecontribuire al perseguimento dei finiistituzionali, fissando un numero dicomponenti idoneo ad assicurare l’effi-cace esercizio dei relativi compiti e pre-vedendo modalità di designazione e dinomina dirette a consentire una equili-brata, e comunque non maggioritaria,rappresentanza di ciascuno dei singolisoggetti che partecipano alla formazio-ne dell’organo. Salvo quanto previsto alperiodo precedente, i soggetti ai quali èattribuito il potere di designare compo-nenti dell’organo di indirizzo e i com-ponenti stessi degli organi delle Fonda-

zioni non devono essere portatori diinteressi riferibili ai destinatari degliinterventi delle Fondazioni;

d. le Fondazioni di origine associati-va possono, nell’esercizio della loroautonomia statutaria, prevedere il man-tenimento dell’assemblea dei soci,disciplinandone la composizione,ferme rimanendo in ogni caso le com-petenze dell’organo di indirizzo dacostituirsi ai sensi del presente articolo.All’assemblea dei soci può essere attri-buito dallo statuto il potere di designa-re una quota non maggioritaria deicomponenti dell’organo medesimo, nelrispetto di quanto previsto dalla letterac); in tale caso, i soggetti nominati perdesignazione dall’assemblea dei socinon possono comunque superare lametà del totale dei componenti l’orga-no di indirizzo10;

e. attribuzione all’organo di ammini-strazione dei compiti di gestione dellaFondazione, nonché di proposta e diimpulso dell’attività della Fondazione,nell’ambito dei programmi, delle prio-rità e degli obiettivi stabiliti dall’organodi indirizzo;

f. previsione, nell’ambito degli orga-ni collegiali delle Fondazioni la cui atti-vità è indirizzata dai rispettivi statuti aspecifici ambiti territoriali, della pre-senza di una rappresentanza non infe-riore al cinquanta per cento di personeresidenti da almeno tre anni nei territo-ri stessi;

g. determinazione, per i soggetti chesvolgono funzioni di indirizzo, ammini-strazione, direzione e controllo pressole Fondazioni, [nel rispetto degli indi-rizzi generali fissati ai sensi dell’artico-

9 La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/03 ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledel comma nella parte in cui in luogo della frase indicata fra le parentesi quadre non pre-vede “una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressi-vi delle realtà locali”.

10 Lettera così modificata dall’art. 11, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

235Appendice - Normativa

lo 10, comma 3, lettera e)]11 di requisitidi professionalità e onorabilità, intesicome requisiti di esperienza e di idonei-tà etica confacenti ad un ente senzascopo di lucro, ipotesi di incompatibili-tà, riferite anche alla carica di direttoregenerale della Società Bancaria Confe-ritaria ovvero ad incarichi esterni ocariche pubbliche, e cause che compor-tano la sospensione temporanea dallacarica o la decadenza, in modo da evi-tare conflitti di interesse e di assicurarel’indipendenza nello svolgimento deirispettivi compiti e la trasparenza delledecisioni;

h. previsione dell’obbligo dei com-ponenti degli organi della Fondazionedi dare immediata comunicazione dellecause di decadenza o sospensione edelle cause di incompatibilità che liriguardano;

i. previsione che i componenti degliorgani della Fondazione sono nomina-ti per periodi di tempo delimitati e pos-sono essere confermati per una solavolta;

j. previsione che ciascun organoverifica per i propri componenti la sus-sistenza dei requisiti, delle incompati-bilità o delle cause di sospensione e didecadenza ed assume entro trenta gior-ni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell’organo di indi-rizzo non rappresentano i soggettiesterni che li hanno nominati né ad essirispondono.

3. I soggetti che svolgono funzionidi amministrazione, direzione o con-

trollo presso la Fondazione non posso-no ricoprire funzioni di amministrazio-ne, direzione o controllo presso lasocietà bancaria conferitaria o sue con-trollate o partecipate. I soggetti chesvolgono funzioni di indirizzo pressola Fondazione non possono ricoprirefunzioni di amministrazione, direzioneo controllo presso la società bancariaconferitaria12.

4. L’organo di controllo è compostoda persone che hanno i requisiti pro-fessionali per l’esercizio del controllolegale dei conti.

Alle associazioni rappresentative odi categoria delle Fondazioni non pos-sono esseri attribuiti sotto qualsiasiforma poteri di nomina o di designa-zione degli organi della Fondazione13.

Art. 5Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione ètotalmente vincolato al perseguimentodegli scopi statutari ed è gestito inmodo coerente con la natura delle Fon-dazioni quali enti senza scopo di lucroche operano secondo principi di tra-sparenza e moralità14. Le Fondazioni,nell’amministrare il patrimonio, osser-vano criteri prudenziali di rischio, inmodo da conservarne il valore ed otte-nerne una redditività adeguata.

La gestione del patrimonio è svoltacon modalità organizzative interneidonee ad assicurarne la separazionedalle altre attività della Fondazione,

11 Lettera così modificata dall’art. 11, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. LaCorte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzionaledel comma, limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.12 Comma cosìsostituito prima dall’art. 11, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall’art.80, comma 20 della legge 27 dicembre 2001 e dall’art. 2, comma 26 della legge 24 dicem-bre 2003, n. 350, in vigore dal 1° gennaio 2004.

13 Comma così modificato dall’art. 11, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.14 Comma così modificato dall’art. 11, comma 9 della legge 28 dicembre 201, n. 448.

236 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

ovvero può essere affidata a interme-diari abilitati, ai sensi del decreto legis-lativo 24 febbraio 1998, n. 58. In que-st’ultimo caso le spese di gestionesono comprese fra quelle di funziona-mento detraibili a norma dell’articolo8, comma 1, lettera a). L’affidamentodella gestione patrimoniale a soggettiesterni avviene in base a criteri di scel-ta rispondenti all’esclusivo interessedella Fondazione.

Il patrimonio è incrementato dallariserva prevista dall’articolo 8, comma1, lettera c), nonché dalle altre compo-nenti di cui all’articolo 9, comma 4.

Art. 6Partecipazioni di controllo

1. Le Fondazioni possono detenerepartecipazioni di controllo solamentein enti e società che abbiano per ogget-to esclusivo l’esercizio di ImpreseStrumentali.

2. Ai fini del presente decreto il con-trollo sussiste nei casi previsti dall’ar-ticolo 2359, primo e secondo comma,del codice civile.

3. Il controllo si considera esistentenella forma dell’influenza dominante,ai sensi del primo comma, n. 2, del-l’articolo 2359 del codice civile,quando:

a. la Fondazione, in base ad accordiin qualsiasi forma stipulati con altrisoci, ha il diritto di nominare la mag-gioranza degli amministratori, ovverodispone della maggioranza dei votiesercitabili nell’assemblea ordinaria;

b. la Fondazione ha il potere, in basead accordi in qualsiasi forma stipulaticon altri soci, di subordinare al proprioassenso la nomina o la revoca della

maggioranza degli amministratori; c. sussistono rapporti, anche tra

soci, di carattere finanziario e organiz-zativo idonei ad attribuire alla Fonda-zione i poteri o i diritti dì cui alle let-tere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata invigore del presente decreto le Fonda-zioni non possono acquisire nuove par-tecipazioni di controllo in società diver-se da quelle di cui al comma 1, né con-servare le partecipazioni di controllogià detenute nelle società stesse, fattasalva l’applicazione della disposizionedi cui all’articolo 25.

5. La scissione a favore di societàcontrollate dalla Fondazione non puòriguardare partecipazioni di controlloin enti o società diversi da quelli previ-sti al comma 1.

5-bis. Una società bancaria o capo-gruppo bancario si considera controlla-ta da una Fondazione anche quando ilcontrollo è riconducibile, direttamenteo indirettamente, a più Fondazioni, inqualunque modo o comunque sia essodeterminato15.

Art. 7Diversificazione del patrimonio

1. Le Fondazioni diversificano ilrischio di investimento del patrimonioe lo impiegano in modo da ottenerneun’adeguata redditività assicurando ilcollegamento funzionale con le lorofinalità istituzionali ed in particolarecon lo sviluppo del territorio. Al mede-simo fine possono mantenere o acqui-sire partecipazioni non di controllo insocietà anche diverse da quelle aventiper oggetto esclusivo l’esercizio diimprese strumentali16.

15 Comma aggiunto dall’art. 11, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.16 Comma così modificato dall’art. 11, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

237

2. Nella dismissione delle attivitàpatrimoniali le Fondazioni operanosecondo criteri di trasparenza, congrui-tà e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggettole partecipazioni detenute dalla Fonda-zione nella Società Bancaria Conferi-taria sono previamente comunicateall’Autorità di Vigilanza insieme conun prospetto informativo nel qualesono illustrati i termini, le modalità, gliobiettivi e i soggetti interessati dall’o-perazione. Trascorsi trenta giorni dalricevimento della comunicazione daparte dell’Autorità di Vigilanza senzache siano state formulate osservazionila Fondazione può procedere alle ope-razioni deliberate.

3-bis. Le Fondazioni possono inve-stire una quota non superiore al 10 percento del proprio patrimonio in beniimmobili diversi da quelli strumentali.Possono altresì investire parte del loropatrimonio in beni che non produconol’adeguata redditività di cui al comma1, qualora si tratti di beni, mobili oimmobili, di interesse storico o artisticocon stabile destinazione pubblica o dibeni immobili adibiti a sede della Fon-dazione o allo svolgimento della suaattività istituzionale o di quella delleimprese strumentali17.

Art. 8Destinazione del reddito

1. Le Fondazioni destinano il reddi-to secondo il seguente ordine:

a. spese di funzionamento, nel rispet-to di principi di adeguatezza delle spesealla struttura organizzativa ad all’attivi-tà svolta dalla singola Fondazione;

b. oneri fiscali; c. riserva obbligatoria, nella misura

determinata dall’Autorità di Vigilanza; d. almeno il cinquanta per cento del

reddito residuo o, se maggiore, l’am-montare minimo di reddito stabilitodall’Autorità di Vigilanza ai sensi del-l’articolo 10, ai Settori Rilevanti;

e. eventuali altri fini statutari, rein-vestimento del reddito o accantona-menti e riserve facoltativi previstidallo statuto o dall’Autorità di Vigi-lanza;

e-bis acquisto, secondo parametrifissati dall’autorità di vigilanza, surichiesta delle singole istituzioni scola-stiche, di prodotti editoriali da devol-vere agli istituti scolastici pubblici eprivati nell’ambito del territorio nelquale opera la Fondazione con il vin-colo che tali istituti utilizzino i medesi-mi prodotti editoriali per attuare azionia sostegno della lettura tra gli studentie favorire la diffusione della lettura deigiornali quotidiani nelle scuole18;

f. erogazioni previste da specifichenorme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dal-l’articolo 5, comma 3.

3. È fatto divieto alle Fondazioni didistribuire o assegnare quote di utili, dipatrimonio ovvero qualsiasi altraforma di utilità economiche agli asso-ciati, agli amministratori, ai fondatori eai dipendenti, con esclusione dei com-pensi previsti dall’articolo 4, comma 1,lettera b).

Ai fini dei Titoli I e V del presentedecreto si intende per reddito l’am-montare dei ricavi, delle plusvalenze edi ogni altro provento comunque per-cepiti dalla Fondazione. Concorrono in

Appendice - Normativa

17 Comma aggiunto dall’art. 4, comma 4–bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, con-vertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in vigore dal 12 agosto 2003.

18 Lettera aggiunta dall’art. 19 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in vigore dal 5 aprile 2001.

238 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

ogni caso alla determinazione del red-dito le quote di utili realizzati dallesocietà strumentali controllate dallaFondazione ai sensi dell’articolo 6,comma 1, ancorché non distribuiti.

Art. 9Bilancio e scritture contabili

1. Il bilancio delle Fondazioni ècostituito dai documenti previsti dal-l’articolo 2423 del codice civile. LeFondazioni tengono i libri e le scrittu-re contabili, redigono il bilancio diesercizio e la relazione sulla gestione,anche con riferimento alle singole ero-gazioni effettuate nell’esercizio. Larelazione sulla gestione illustra, inun’apposita sezione, gli obiettivisociali perseguiti dalla Fondazione egli interventi realizzati, evidenziando irisultati ottenuti nei confronti dellediverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scrit-ture contabili previsti dal comma 1, siosservano, in quanto applicabili, le dis-posizioni degli articoli da 2421 a 2435del codice civile.

3. Le Fondazioni predispongonocontabilità separate con riguardo alleimprese dalle stesse esercitate ai sensidell’articolo 3, comma 2. L’istituzionedi tali imprese è disposta dall’organodi indirizzo della Fondazione. Essetengono i libri e le scritture obbligato-rie previsti dal codice civile per leimprese soggette all’obbligo di iscri-zione nel registro.

4. Le Fondazioni, aventi natura diente non commerciale ai sensi dell’ar-ticolo 12, possono imputare diretta-mente al patrimonio netto le plusvalen-ze e le minusvalenze, anche conse-guenti a valutazione, relative alla par-tecipazione nella Società BancariaConferitaria. Le perdite derivanti dalrealizzo delle predette partecipazioni,nonché le minusvalenze derivanti dalla

valutazione delle stesse, imputate alconto economico, non rilevano ai finidella determinazione del reddito dadestinare alle attività istituzionali aisensi dell’articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma2, l’Autorità di Vigilanza disciplinacon regolamento la redazione e leforme di pubblicità dei bilanci e dellarelativa relazione, in conformità con lanatura di organismi senza fine di lucrodelle Fondazioni, in modo da:

a. rendere trasparenti i profili patri-moniali, economici e finanziari dell’at-tività svolta dalle Fondazioni;

b. fornire una corretta ed esaurienterappresentazione delle forme di inve-stimento del patrimonio, al fine di con-sentire la verifica dell’effettivo perse-guimento degli obiettivi di conserva-zione del suo valore e dei criteri segui-ti per ottenerne un’adeguata redditività.

Art. 10Organi, finalità e modalità

della vigilanza

1. Fino all’entrata in vigore dellanuova disciplina dell’autorità di con-trollo sulle persone giuridiche di cui altitolo II del libro primo dei codice civi-le, ed anche successivamente, finchéciascuna Fondazione rimarrà titolare dipartecipazioni di controllo, diretto oindiretto, in società bancarie ovveroconcorrerà al controllo, diretto o indi-retto, di dette società attraverso la par-tecipazione a patti di sindacato oaccordi di qualunque tipo, la vigilanzasulle Fondazioni è attribuita al Mini-stero del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica.

2. La vigilanza sulle Fondazioni haper scopo la verifica del rispetto dellalegge e degli statuti, la sana e prudentegestione delle Fondazioni la redditivitàdei patrimoni e l’effettiva tutela degliinteressi contemplati negli statuti.

239Appendice - Normativa

3. L’Autorità di Vigilanza: a. autorizza le operazioni di trasfor-

mazione e fusione, escluse le operazio-ni dirette al mutamento della naturagiuridica e degli scopi istituzionalidelle Fondazioni, come individuatiall’articolo 2;

b. determina, con riferimento aperiodi annuali, sentite le organizza-zioni rappresentative delle Fondazioni,un limite minimo di reddito in relazio-ne al patrimonio, commisurato ad unprofilo prudenziale di rischio adeguatoall’investimento patrimoniale delleFondazioni;

c. approva, al fine di verificare ilrispetto degli scopi indicati al comma2, le modificazioni statutarie, conprovvedimento da emanarsi entro ses-santa giorni dal ricevimento della rela-tiva documentazione; decorso tale ter-mine le modificazioni si intendonoapprovate. Qualora siano formulateosservazioni il termine è interrotto ericomincia a decorrere dalla data diricevimento della risposta da partedella Fondazione interessata;

d. può chiedere alle Fondazioni lacomunicazione di dati e notizie e latrasmissione di atti e documenti con lemodalità e nei termini dalla stessa sta-biliti. L’organo di controllo informasenza indugio l’Autorità di Vigilanzadi tutti gli atti o i fatti, di cui venga aconoscenza nell’esercizio dei propricompiti, che possano costituire un’ir-regolarità nella gestione ovvero unaviolazione delle norme che disciplina-no l’attività delle Fondazioni;

e. emana, sentite le organizzazionirappresentative delle Fondazioni, [attidi indirizzo di carattere generale]19

aventi ad oggetto, tra l’altro, la diversi-

ficazione degli investimenti, le proce-dure relative alle operazioni aventi adoggetto le partecipazioni nella SocietàBancaria Conferitaria detenute dallaFondazione, i requisiti di professiona-lità e onorabilità, le ipotesi di incom-patibilità e le cause che determinano lasospensione temporanea dalla caricadei soggetti che svolgono funzioni diindirizzo, amministrazione, direzione econtrollo presso le Fondazioni e ladisciplina del conflitto di interessi,nonché i parametri di adeguatezzadelle spese di funzionamento tenutoconto di criteri di efficienza e di sana eprudente gestione; i poteri di indirizzosono esercitati in conformità e neilimiti delle disposizioni del presentedecreto.

f. può effettuare ispezioni presso leFondazioni e richiedere alle stesse l’e-sibizione dei documenti e il compi-mento degli atti ritenuti necessari per ilrispetto di quanto previsto al comma 2;

g. emana il regolamento di cuiall’articolo 9, comma 5, relativo allemodalità di redazione dei bilanci;

h. può disporre, anche limitatamentea determinate tipologie o categorie diFondazioni di maggiore rilevanza, chei bilanci siano sottoposti a revisione ecertificazione ai sensi delle disposizio-ni di cui al decreto legislativo 24 feb-braio 1998, n. 58;

i. stabilisce le forme e le modalitàper la revisione sociale dei bilanci;

j. quando non siano adottati daicompetenti organi della Fondazione,nei termini prescritti, i provvedimentidi cui all’articolo 4, comma 1, letteraj), provvede all’adozione dei provvedi-menti stessi, anche su segnalazionedell’organo di controllo;

19 La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l’illegittimità costituzio-nale del comma limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

240 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

k. cura l’istituzione e la tenuta di unalbo delle Fondazioni.

Art. 11Provvedimenti straordinaridell’Autorità di Vigilanza

1. L’Autorità di Vigilanza, sentiti gliinteressati, può disporre con decreto loscioglimento degli organi con funzionedi amministrazione e di controllo dellaFondazione quando risultino gravi eripetute irregolarità nella gestione,ovvero gravi violazioni delle disposi-zioni legislative, amministrative e sta-tutarie, che regolano l’attività dellaFondazione.

2. Con il decreto di scioglimentovengono nominati uno o più commis-sari straordinari ed un comitato di sor-veglianza composto da tre membri. Icommissari straordinari esercitano tuttii poteri degli organi disciolti; la loroattività è controllata dal comitato disorveglianza.

3. I commissari straordinari provve-dono a rimuovere le irregolarità riscon-trate e promuovono le soluzioni utili alperseguimento dei fini istituzionali edal ripristino dell’ordinario funziona-mento degli organi. Possono motivata-mente proporre all’Autorità di Vigilan-za la liquidazione, ove si verifichino lesituazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spettal’esercizio dell’azione di responsabili-tà nei confronti dei componenti deidisciolti organi della Fondazione, sen-tito il comitato di sorveglianza e conl’autorizzazione dell’Autorità di vigi-lanza.

5. L’indennità spettante ai commis-sari straordinari e ai membri del comi-

tato di sorveglianza è determinata conprovvedimento dell’Autorità di Vigi-lanza ed è posta a carico della Fonda-zione.

6. Le funzioni dell’organo di indiriz-zo sono sospese per tutta la duratadella gestione commissariale.

7. L’Autorità di Vigilanza, sentiti gliinteressati, può disporre con decreto laliquidazione della Fondazione, in casodi impossibilità di raggiungimento deifini statutari e negli altri casi previstidallo statuto. L’Autorità di Vigilanza,nel decreto di liquidazione, provvede anominare uno o più liquidatori ed uncomitato di sorveglianza. L’eventualepatrimonio residuo è devoluto ad altreFondazioni, assicurando, ove possibile,la continuità degli interventi nel territo-rio e nei settori interessati dalla Fonda-zione posta in liquidazione. Si applica-no le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dalcomma 7 si svolge secondo le disposi-zioni dei libro I, titolo II, capo II, delcodice civile e relative disposizioni diattuazione, sotto la sorveglianza del-l’Autorità di Vigilanza. Quando ricor-rono particolari ragioni di interessegenerale l’Autorità di Vigilanza puòprovvedere alla liquidazione coattaamministrativa.

9. L’Autorità di Vigilanza puòsospendere temporaneamente gli orga-ni di amministrazione e di controllo enominare un commissario per il com-pimento di atti specifici necessari per ilrispetto delle norme di legge, dello sta-tuto [e delle disposizioni ed atti di indi-rizzo di carattere generale emanatidalla stessa Autorità]20, al fine di assi-curare il regolare andamento dell’atti-vità della Fondazione.

20 L’espressione indicata fra le parentesi quadre è da ritenersi abrogata a seguito della sen-tenza della Corte Costituzionale 301/2003.

241Appendice - Normativa

TITOLO IIREGIME TRIBUTARIODELLE FONDAZIONI

Art. 12Disposizioni varie

di carattere tributario

1. Le Fondazioni che hanno adeguatogli statuti alle disposizioni del titolo I siconsiderano enti non commerciali di cuiall’articolo 87, comma 1, lettera c), delTUIR, anche se perseguono le loro fina-lità mediante esercizio, [con] le modali-tà previste all’articolo 9, di ImpreseStrumentali ai loro fini statutari.

2. Abrogato [Alle Fondazioni previ-ste dal comma 1, operanti nei settoririlevanti, si applica il regime previstodall’articolo 6 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre1973, n. 601. Lo stesso regime si appli-ca, fino all’adozione delle disposizionistatutarie previste dal comma 1, alleFondazioni non aventi natura di enticommerciali che abbiano perseguitoprevalentemente fini di interesse pub-blico e di utilità sociale nei settori indi-cati nell’articolo 12 del decreto legisla-tivo 20 novembre 1990, n. 356, e suc-cessive modificazioni.]21.

3. La Fondazione perde la qualificadi ente non commerciale e cessa difruire delle agevolazioni previste daicommi precedenti se, successivamentealla data del 31 dicembre 2005, è anco-ra in possesso di una partecipazione dicontrollo, così come individuato dal-l’articolo 6, nella Società BancariaConferitaria. Si applica l’articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commercia-le viene meno se la Fondazione, suc-cessivamente alla data del 31 dicembre2005, risulta titolare di diritti reali subeni immobili diversi da quelli stru-mentali per le attività direttamenteesercitate dalla stessa o da ImpreseStrumentali in misura superiore al 10per cento del proprio patrimonio. Inogni caso, fino al 31 dicembre 2005, iredditi derivanti da detti beni non frui-scono del regime previsto dall’articolo6 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 601.L’acquisto a titolo gratuito di beniimmobili e diritti reali immobiliari nonfa venire meno la natura di ente noncommerciale e il regime agevolativoper i due anni successivi alla predettaacquisizione.

5. La disciplina prevista dal comma122 si applica anche se la Fondazionepossiede, fino al 31 dicembre 2005,partecipazioni di controllo nella Socie-tà Bancaria Conferitaria ai sensi del-l’articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o ariporto a nuovo del credito di impostasui dividendi percepiti dalle Fonda-zioni.

7. Nell’articolo 3, comma 1, deltesto unico delle disposizioni concer-nenti l’imposta sulle successioni edonazioni approvato con decreto legis-lativo 31 ottobre 1990, n. 346 sonoaggiunte, infine, le seguenti parole: “ea Fondazioni previste dal decretolegislativo emanato in attuazione dellalegge 23 dicembre 1998, n. 461”.

8. Nell’articolo 25, primo comma,lettera c), del decreto del Presidente

21 Il comma è stato abrogato dall’art. 2, comma 4 lett. a) del decreto legge 12 luglio 2004, n.168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, con decorrenza indicata nel comma 5 dellostesso articolo 2.

22 Comma così modificato dall’art. 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertitodalla legge 30 luglio 2004.

242 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

della Repubblica 26 ottobre 1972, n.643, recante disciplina dell’impostasull’incremento di valore degli immo-bili, relativo all’esenzione dall’impo-sta degli incrementi di valore degliimmobili acquistati a titolo gratuito,dopo le parole ONLUS, sono inseritele seguenti: “e dalle Fondazioni previ-ste dal decreto legislativo emanato inattuazione della legge 23 dicembre1998, n. 461”.

9. L’imposta sostitutiva dì quellacomunale sull’incremento di valoredegli immobili di cui all’articolo 11,comma 3, del decreto-legge 28 marzo1997, n. 79, convertito, con modifica-zioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13Plusvalenze

1. Per le Fondazioni, non concorro-no alla formazione del reddito imponi-bile ai fini dell’imposta sul redditodelle persone giuridiche né alla baseimponibile dell’imposta regionalesulle attività produttive le plusvalenzederivanti dal trasferimento delle azionidetenute nella Società Bancaria Confe-ritaria, se il trasferimento avvieneentro il 31 dicembre 200523. Non con-corrono alla formazione della baseimponibile ai fini dell’imposta sul red-dito delle persone giuridiche né del-l’imposta regionale sulle attività pro-duttive le plusvalenze derivanti dal tra-sferimento, entro lo stesso termine,delle azioni detenute nella medesimaSocietà Bancaria Conferitaria, realiz-

zate dalla società nella quale la Fonda-zione, ai sensi della legge 30 luglio1990, n. 218, e successive modifiche eintegrazioni e della legge 26 novembre1993, n. 489, ha conferito in tutto o inparte la partecipazione bancaria.

TITOLO III24

REGIME CIVILISTICO EFISCALE DEGLI SCORPORI

Art. 14Soggetti e oggetto degli scorpori

1. Le Società Conferitarie possonoprocedere a operazioni di scorporomediante scissione o retrocessione afavore della Fondazione o della socie-tà conferente, ovvero della societànella quale la Fondazione ha conferitoin tutto o in parte la partecipazionenella Società Bancaria Conferitaria,dei beni non strumentali nonché dellepartecipazioni non strumentali, ricevu-ti per effetto di Conferimenti. La retro-cessione è effettuata mediante asse-gnazione, liquidazione, cessione diret-ta o, per i beni immobili, anchemediante apporto a favore di FondiImmobiliari, secondo le disposizionidegli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si considera-no non strumentali i beni materialidiversi da quelli iscritti nel registro deibeni ammortizzabili di cui all’articolo16 del decreto del Presidente dellaRepubblica 29 settembre 1973, n. 600,e le partecipazioni in società diverse daquelle che, ai sensi dell’articolo 59 deltesto unico delle leggi in materia ban-

23 Comma così modificato dall’art. 4, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143,convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

24 A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell’11 dicembre 2001 e dellesentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi inquanto costituiscono aiuti di Stato.

caria e creditizia, approvato con decre-to legislativo 1° settembre 1993, n.385, esercitano, in via esclusiva o pre-valente, attività che hanno carattereausiliario dell’attività delle società delgruppo bancario di cui all’articolo 60del medesimo testo unico, compresequelle di gestione di immobili e di ser-vizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste alcomma 1 sono state annullate pereffetto di operazioni di fusione o discissione, le disposizioni del presentearticolo si applicano con riferimento aibeni della società fusa o incorporataovvero con riferimento alle partecipa-zioni ricevute a seguito della fusione oscissione.

Art. 15Scissione

1. Le Società Conferitarie possonoprocedere, con le limitazioni indicateall’articolo 6, comma 5, alla scissione,prevista dall’articolo 14, a favore disocietà controllate dalla Fondazione,dalla società conferente ovvero dallasocietà nella quale la Fondazione haconferito in tutto o in parte la parteci-pazione nella Società Bancaria Confe-ritaria.

Art. 16Assegnazione

1. Le Società Conferitarie delibera-no l’assegnazione prevista nell’artico-lo 14 con le modalità stabilite dall’arti-colo 2445 del codice civile, previodeposito della relazione degli espertipredisposta in conformità con quelladisciplinata dall’articolo 2501- quin-quies del codice civile. L’assegnazionealle Fondazioni non può riguardarepartecipazioni di controllo in enti osocietà diversi da quelli operanti neiSettori Rilevanti.

243

2. Il patrimonio netto delle SocietàConferitarie che procedono all’asse-gnazione prevista al comma 1 è dimi-nuito di un importo pari al valore con-tabile dei beni e delle partecipazioniassegnati. Per lo stesso importo il sog-getto assegnatario imputa il valore deibeni e delle partecipazioni assegnati indiminuzione del valore contabile dellapartecipazione nella relativa SocietàConferitaria.

3. Per la Società Conferitaria, l’asse-gnazione prevista al comma 1 non dàluogo a componenti positive o negati-ve di reddito ai fini dell’imposta sulreddito delle persone giuridiche né acomponenti positive o negative dellabase imponibile ai fini dell’impostaregionale sulle attività produttive; nonsi applica l’imposta sul valore aggiun-to. La diminuzione del patrimonionetto prevista dal comma 2 non con-corre, in ogni caso, alla formazione delreddito imponibile ai fini delle impostedirette.

4. Per il soggetto assegnatario i benie le partecipazioni assegnati ai sensidel comma 1 non danno luogo a com-ponenti positive o negative di redditoai fini dell’imposta sul reddito dellepersone giuridiche né a componentipositive o negative della base imponi-bile ai fini dell’imposta regionale sulleattività produttive. Il soggetto assegna-tario subentra nella posizione dellaSocietà Conferitaria in ordine ai beni ealle partecipazioni assegnati, facendorisultare da apposito prospetto diriconciliazione i dati esposti in bilan-cio e i valori fiscalmente riconosciuti.

5. Per le assegnazioni previste alcomma 1 le impose di registro, ipoteca-rie e catastali si applicano in misurafissa. Ai fini dell’imposta comunalesull’incremento di valore degli immo-bili, le assegnazioni non si consideranoatti di alienazione e si applicano le dis-posizioni degli articoli 3, secondo

Appendice - Normativa

comma, secondo e terzo periodo, e 6,settimo comma, del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società Conferitarie che nonesercitano attività bancaria, interamen-te possedute, direttamente o indiretta-mente, da Fondazioni, possono realiz-zare l’assegnazione prevista al comma1 anche mediante la propria liquidazio-ne, con le modalità, gli effetti e nelrispetto delle condizioni previsti daiprecedenti commi. Le disposizioni del-l’articolo, 44 del TUIR non si applica-no all’attribuzione alla Fondazionedella parte di patrimonio netto dellasocietà nella quale la Fondazione, aisensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218e 26 novembre 1993, n. 489, ha confe-rito la partecipazione bancaria, corri-spondente al corrispettivo delle cessio-ni poste in essere dalla medesimasocietà per realizzare le condizionipreviste all’articolo 12, comma 3,ovvero quelle di cui all’articolo 2,comma 2, lettera b), della Direttiva del18 novembre 1994.

Art. 17Cessione diretta

1. Le Società Conferitarie delibera-no la cessione diretta prevista all’arti-colo 14, comma 1, se a titolo gratuito,con le modalità, gli effetti e nel rispet-to delle condizioni stabiliti dall’artico-lo 16 per le operazioni di scorporo rea-lizzate mediante assegnazione. Se lacessione diretta è a titolo oneroso, siproducono gli effetti previsti daicommi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18Apporto di beni immobili

a Fondi Immobiliari

1. Le Società Conferitarie possonoeffettuare la retrocessione prevista

244 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

all’articolo 14, comma 1, medianteapporto di beni immobili a favore diFondi Immobiliari e attribuzione diret-ta delle relative quote alla Fondazioneo alla società conferente ovvero allasocietà nella quale la Fondazione haconferito in tutto o in parte la parteci-pazione nella Società Bancaria Confe-ritaria.

2. L’apporto previsto al comma 1 èdeliberato con le modalità stabiliteall’articolo 16 e produce gli effetticontabili e fiscali ivi previsti per leoperazioni di scorporo realizzatemediante assegnazione. Il soggetto alquale sono attribuite le quote assume,quale valore fiscale delle quote ricevu-te, l’ultimo valore fiscalmente ricono-sciuto delle partecipazioni nella Socie-tà Conferitaria annullate, facendorisultare da apposito prospetto diriconciliazione i dati esposti in bilan-cio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L’apporto di cui al comma 1 èconsentito, in deroga alle disposizioniche regolano i Fondi Immobiliari,esclusivamente nei casi contemplatidal presente decreto, deve essere previ-sto nel regolamento del Fondo Immo-biliare ed è sottoposto all’autorizzazio-ne dell’Autorità di Vigilanza. La rela-zione degli esperti, da redigersi in con-formità al disposto dell’articolo 2501-quinquies del codice civile, deve esse-re predisposta anche per conto dellasocietà di gestione del Fondo Immobi-liare che intende ricevere l’apporto.

Art. 19Apporto di beni immobilida parte di Fondazioni

1. Le Fondazioni, possono sottoscri-vere quote di Fondi Immobiliarimediante apporto di beni immobili o didiritti reali su immobili nel termineprevisto dall’articolo 12, comma 3.

2. All’apporto effettuato da Fonda-

245

zioni ai sensi del comma 1, si applica ilregime indicato all’articolo 18, commi2 e 3, fatta eccezione per i richiami agliadempimenti contemplati nell’articolo16, comma 1. La Fondazione assume,quale valore fiscale delle quote ricevu-te, l’ultimo valore fiscalmente ricono-sciuto degli immobili apportati, facen-do risultare da apposito prospetto diriconciliazione i dati esposti in bilan-cio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20Permuta di beni immobili

1. La permuta, mediante la quale laFondazione acquisisce beni o titolidella Società Bancaria Conferitaria,attribuendo alla medesima società beniimmobili o diritti reali su immobili,sempre che gli stessi risultino già diret-tamente utilizzati dalla società stessa, èsoggetta al regime indicato all’articolo16, commi 3 e 5. Ai fini dell’impostasul reddito delle persone giuridiche, laFondazione e la Società Bancaria Con-feritaria subentrano nella posizione delrispettivo soggetto permutante in ordi-ne ai beni ricevuti in permuta, facendorisultare da apposito prospetto diriconciliazione i dati esposti in bilan-cio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21Valutazione dei beni

e delle partecipazioni

1. Le Società Conferitarie possonoimputare al patrimonio netto le minu-svalenze derivanti dalla valutazionedei beni e delle partecipazioni non stru-

mentali indicati nell’articolo 14,comma 2, fino a concorrenza dei mag-giori valori iscritti nelle proprie scrittu-re contabili a seguito dei Conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggettodi valutazione ai sensi del comma 1conservano il valore fiscalmente rico-nosciuto ai fini dell’imposta sul reddi-to delle persone giuridiche. Con riferi-mento a detto valore, i componentipositivi e negativi di reddito, relativi aimedesimi beni e partecipazioni, conti-nuano ad essere disciplinati dalle dis-posizioni del TUIR. Se i maggiorivalori iscritti nelle scritture contabili insede di Conferimento sono fiscalmentericonosciuti, le componenti negative direddito sono ammesse in deduzione,nei periodi d’imposta in cui se ne veri-ficano i presupposti, anche se nonimputate al conto economico.

3. Le Società Conferitarie che pro-cedono alla valutazione di cui alcomma 1 devono far risultare da appo-sito prospetto di riconciliazione i datiesposti in bilancio e i valori fiscalmen-te riconosciuti.

TITOLO IV25

DISCIPLINA FISCALEDELLE RISTRUTTURAZIONI

Art. 22Fusioni ed altre operazioni

di concentrazione strutturale

1. Il reddito complessivo nettodichiarato dalle banche risultanti daoperazioni di fusione, nonché da quel-le beneficiarie di operazioni di scissio-ne ovvero destinatarie di conferimenti,

Appendice - Normativa

25 A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell’11 dicembre 2001 e dellesentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi inquanto costituiscono aiuti di Stato.

sempre che tali operazioni abbiano datoluogo a fenomeni di concentrazione, èassoggettabile all’imposta sul redditodelle persone giuridiche con l’aliquotadel 12,5 per cento per cinque periodi diimposta consecutivi, a partire da quellonel quale è stata perfezionata l’opera-zione, per la parte corrispondente agliutili destinati ad una speciale riservadenominata con riferimento alla presen-te legge. La tassazione ridotta spettaentro il limite massimo complessivodell’1,2 per cento della differenza tra:a) la consistenza complessiva dei credi-ti e dei debiti delle banche o delleaziende bancarie che hanno partecipatoalla fusione o alle operazioni di scissio-ne o di conferimento, e che risultano dairispettivi ultimi bilanci precedenti alleoperazioni stesse, e b) l’analogo aggre-gato risultante dall’ultimo bilanciodella maggiore banca o azienda banca-ria che hanno partecipato a tali opera-zioni. Gli utili destinati alla specialeriserva non possono comunque eccede-re un quinto del limite massimo com-plessivo consentito per i cinque periodid’imposta.

2. Se la speciale riserva di cui alcomma l è distribuita ai soci entro ilterzo anno dalla data di destinazionedegli utili alla riserva stessa, le sommeattribuite ai soci, aumentate dell’impo-sta di cui al comma 1 corrispondenteall’ammontare distribuito, concorrono aformare il reddito imponibile dellasocietà ed il reddito imponibile dei soci.Le riduzioni di capitale deliberate dopol’imputazione a capitale della specialeriserva entro il periodo medesimo siconsiderano, fino al corrispondenteammontare, prelevate dalla parte dicapitale formata con l’imputazione ditale riserva.

3. L’imposta sul reddito delle perso-ne giuridiche applicata ai sensi delcomma 1 concorre a formare l’ammon-tare delle imposte di cui ai commi 2 e 3

246 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

dell’articolo 105 del TUIR. Il redditoassoggettato all’imposta sul redditodelle persone giuridiche ai sensi delcomma 1, rileva anche agli effetti delladeterminazione dell’ammontare delleimposte di cui al comma 4 dell’articolo105 del predetto testo unico, secondo icriteri previsti per i proventi di cui alnumero 1 di tale comma. A tale fine siconsidera come provento non assogget-tato a tassazione la quota del 66,22 percento degli utili destinati alla specialeriserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d’imposta per i qualile disposizioni del decreto legislativo18 dicembre 1997, n. 466, hanno effet-to nei confronti delle banche, ai sensidell’articolo 7 del decreto stesso, la tas-sazione ridotta prevista dal comma 1, èapplicata alla parte di reddito comples-sivo netto, dichiarato assoggettabileall’imposta sul reddito delle personegiuridiche con l’aliquota prevista dal-l’articolo 91 del TUIR e, ad esaurimen-to di questa, alla parte di reddito dellepersone giuridiche con l’aliquota previ-sta dall’articolo 1, comma 1, del decre-to legislativo 18 dicembre 1997, n. 466.La disposizione dell’articolo 1, comma3, del medesimo decreto legislativo n.466 del 1997, è applicata alla parte direddito complessivo netto dichiaratoche non usufruisce della tassazioneridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 siapplicano, in quanto compatibili anchealle banche comunitarie per le succur-sali stabilite nel territorio dello Stato.

Art. 23Operazioni di concentrazione

non strutturale

1. Le disposizioni dell’articolo 22 siapplicano anche alle banche che abbia-no acquisito la partecipazione di con-trollo di altra banca, ai sensi dell’artico-lo 23 del testo unico delle leggi in mate-

247

ria bancaria e creditizia, approvato condecreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385, nonché, per le operazioni chehanno dato luogo all’aggregazione diuna pluralità di banche, alle banche pre-senti nel gruppo bancario, di cui all’ar-ticolo 60 del medesimo decreto legisla-tivo n. 385 del 1993, nella qualità dicontrollate o di controllanti. La tassa-zione ridotta spetta, nel primo caso, allabanca che ha acquisito la partecipazio-ne di controllo e, nel secondo caso, aciascuna banca presente nel gruppobancario, in misura proporzionale allaconsistenza complessiva dei rispettivicrediti e debiti. Nel secondo caso, lasocietà controllante, se esercente attivi-tà bancaria, può optare, in tutto o inparte, per l’applicazione della tassazio-ne ridotta nei suoi confronti; l’opzioneva esercitata nella dichiarazione deiredditi relativa al periodo d’imposta nelcorso del quale si è perfezionata l’ope-razione che ha dato luogo all’aggrega-zione di una pluralità di banche e comu-nicata alle banche controllate per leeventuali limitazioni parziali o totali delbeneficio disposto dal presente comma.La tassazione ridotta spetta, in entrambii casi, entro il limite massimo comples-sivo dell’1,2 per cento della differenzatra: a) la consistenza complessiva deicrediti e dei debiti delle banche interes-sate alle operazioni, risultanti dairispettivi ultimi bilanci precedenti alleoperazioni stesse, e b) l’analogo aggre-gato risultante dall’ultimo bilanciodella maggiore banca interessata a talioperazioni.

2. L’applicazione delle disposizionidel comma 1 esclude, per le bancheinteressate alle operazioni ivi previste,l’applicazione delle disposizioni del-

l’articolo 22 per le eventuali ulteriorioperazioni di fusione, scissione e con-ferimento tra le banche stesse.

Art. 24Regime speciale ai finidelle imposte indirette

1. Per le fusioni, le scissioni, i confe-rimenti e le cessioni di aziende poste inessere nell’ambito di operazioni diristrutturazione del settore bancario leimposte di registro, ipotecarie e catasta-li si applicano in misura fissa. Ai finidell’imposta comunale sull’incrementodi valore degli immobili, i conferimentie le cessioni di aziende non si conside-rano atti di alienazione e si applicano ledisposizioni degli articoli 3, secondocomma, secondo e terzo periodo, e 6,settimo comma, del decreto del Presi-dente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 643, e successive modificazioni.

TITOLO VDISPOSIZIONI FINALI E

TRANSITORIE

Art. 25Detenzione delle partecipazioni dicontrollo nel periodo transitorio

1. Le partecipazioni di controllonelle Società Bancarie Conferitarie, inessere alla data di entrata in vigore delpresente decreto, possono continuaread essere detenute, in via transitoria,sino al 31 dicembre 2005, ai fini dellaloro dismissione26.

1-bis. Al fine del rispetto di quantoprevisto nel comma 1, la partecipazio-ne nella società bancaria conferitariapuò essere affidata ad una società di

Appendice - Normativa

26 Comma così modificato prima dall’art. 11, comma 12 della legge 28 dicembre 2001, n.448 e poi dall’art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1°agosto 2003, n. 212.

248 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

gestione del risparmio che la gestiscein nome proprio secondo criteri diprofessionalità e indipendenza e che èscelta nel rispetto di procedure com-petitive; resta salva la possibilità perla Fondazione di dare indicazioni perle deliberazioni dell’Assembleastraordinaria nei casi previsti dall’arti-colo 2365 del codice civile. La dis-missione è comunque realizzata nonoltre il terzo anno successivo alla sca-denza indicata al primo periodo delcomma 127.

1-ter. Il Ministro dell’economia edelle finanze e la Banca d’Italia eserci-tano i poteri ad essi attribuiti dal testounico delle leggi in materia bancaria ecreditizia, di cui al decreto legislativo1° settembre 1993, n. 385, e dal testounico delle disposizioni in materia diintermediazione finanziaria, di cui aldecreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 5828.

Le partecipazioni di controllo insocietà diverse da quelle di cui alcomma 1, con esclusione di quelledetenute dalla Fondazione in ImpreseStrumentali, sono dismesse entro il ter-mine stabilito dall’Autorità di Vigilan-za tenuto conto dell’esigenza di salva-guardare il valore del patrimonio e,comunque, non oltre il termine di cuiallo stesso comma l29.

[A partire dal 1° gennaio 2006 laFondazione non può esercitare il dirit-to di voto nelle assemblee ordinarie estraordinarie delle società indicate neicommi 1 e 2 per le azioni eccedenti il

30 per cento del capitale rappresentatoda azioni aventi diritto di voto nellemedesime assemblee. Con deliberazio-ne dell’assemblea straordinaria dellesocietà interessate, le azioni eccedentila predetta percentuale possono essereconvertite in azioni prive del diritto divoto. Il presente comma non si applicaalle Fondazioni di cui al comma 3-bis]30.

3-bis. Alle Fondazioni con patri-monio netto contabile risultante dal-l’ultimo bilancio approvato non supe-riore a 200 milioni di euro, nonché aquelle con sedi operative prevalente-mente in regioni a statuto speciale, nonsi applicano le disposizioni di cui alcomma 3 dell’articolo 12, ai commi 1e 2, al comma 1 dell’articolo 6, limita-tamente alle partecipazioni di control-lo nelle società bancarie conferitarie,ed il termine previsto nell’articolo 13.Per le stesse Fondazioni il termine dicui all’articolo 12, comma 4, è fissatoalla fine del settimo anno dalla data divigore del presente decreto31.

Art. 26Coordinamento con la direttiva

del Ministro del Tesorodel 18 novembre 1994.

Per le operazioni previste nel pro-gramma di diversificazione, in attua-zione della Direttiva del 18 novembre1994, non ancora realizzate alla datadi entrata in vigore del presentedecreto, le agevolazioni fiscali, previ-

27 Comma aggiunto dall’art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.28 Comma aggiunto dall’art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.29 Comma così modificato dall’art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito

dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.30 Il comma così sostituito dall’art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è stato abrogato

dall’art. 4, comma 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303.31 Comma aggiunto dall’art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così

sostituito dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143.

249Appendice - Normativa

ste dall’articolo 2, comma 3, dellaDirettiva medesima, continuano adoperare anche se le operazioni si per-fezionano dopo la scadenza dei termi-ni stabiliti per l’esecuzione del pro-gramma purché entro il termine di cuiall’articolo 13.

Per le Fondazioni che, alla data discadenza dei cinque anni previsti dal-l’articolo, 2, comma 2, della direttivadel 18 novembre 1994, o del diversotermine previsto dai decreti di appro-vazione dei progetti di trasformazionedi cui al decreto legislativo 20 novem-bre 1990, n. 356, raggiungono il para-metro di diversificazione dell’attivoprevisto dall’articolo 2, comma 2, let-tera b), della Direttiva medesima, iltermine quadriennale di cui all’articolo13 del presente decreto decorre, rispet-tivamente, dalla data di scadenza delpredetto termine quinquennale o deldiverso termine previsto dai decreti diapprovazione dei progetti di trasforma-zione di cui al citato decreto legislati-vo n. 356 del 1990.

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 laconformità alla Direttiva del 18novembre 1994 è accertata dal Mini-stro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica nel terminedi trenta giorni dalle scadenze previstedai commi stessi. Decorso tale terminela conformità si intende accertata.

Art. 27Partecipazione al capitale della

Banca d’Italia

Le Fondazioni che hanno adeguatogli statuti ai sensi dell’articolo 28,comma 1, sono incluse tra i soggettiche possono partecipare al capitaledella Banca d’Italia, a condizione che:

- abbiano un patrimonio almeno paria 50 miliardi;

- operino, secondo quanto previstodai rispettivi statuti, in almeno due

province ovvero in una delle provinceautonome di Trento e Bolzano;

- prevedano nel loro ordinamento ladevoluzione ai fini statutari nei SettoriRilevanti di una parte di reddito supe-riore al limite minimo stabilito dal-l’Autorità di Vigilanza ai sensi dell’ar-ticolo 10.

Il trasferimento delle quote di parte-cipazione al capitale della Banca d’Ita-lia agli enti di cui al comma 1 noncostituisce presupposto per l’applica-zione dell’imposta sul reddito dellepersone giuridiche, dell’imposta regio-nale sulle attività produttive, dell’im-posta sul valore aggiunto e delle altreimposte sui trasferimenti.

Ulteriori condizioni e requisiti perl’ammissione delle Fondazioni al capi-tale della Banca d’Italia e per il trasfe-rimento delle quote possono essereprevisti dallo statuto della Banca,approvato con regio decreto 11 giugno1936, n. 1067, e successive modificheed integrazioni, in particolare al fine dimantenere un equilibrato assetto delladistribuzione delle quote e dei relatividiritti.

Restano fermi i poteri che lo statutodella Banca d’Italia attribuisce agliorgani deliberativi della stessa in mate-ria di cessione delle quote di partecipa-zione al capitale della Banca.

Art. 28Disposizioni transitorie

Le Fondazioni adeguano gli statutialle disposizioni del presente decretoentro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore del decreto stesso. Ilperiodo di tempo intercorrente fra taledata e quella nella quale l’Autorità diVigilanza provvede, in sede di primaapplicazione del presente decreto, ademanare gli atti necessari per l’adegua-mento degli statuti, ai sensi dell’artico-lo 10, comma 3, lettera e), non è consi-

derato ai fini del calcolo del termine dicentottanta giorni stabilito per proce-dere al predetto adeguamento. Tali atti,debbono essere comunque emanati neltermine di sessanta giorni dalla data dientrata in vigore del presente decreto,trascorso il quale le Fondazioni posso-no comunque procedere all’adozionedegli statuti.

La disposizione di cui all’articolo 2,comma 1, si applica alle singole Fon-dazioni a decorrere dalla data di appro-vazione delle modifiche statutarie pre-viste dal comma 1.

Le Fondazioni che hanno provvedu-to ad adeguare gli statuti alle disposi-zioni del presente decreto possono,anche in deroga alle norme statutarie:

- convertire le azioni ordinarie dete-nute nelle Società Conferitarie in azio-ni privilegiate nella ripartizione degliutili e nel rimborso del capitale e senzadiritto di voto nell’assemblea ordina-ria. La proposta di conversione è sotto-posta all’approvazione dell’assembleastraordinaria della società partecipata.Alla relativa deliberazione non prendeparte la Fondazione, le cui azioni sonotuttavia computate nel capitale ai finidel calcolo delle quote richieste per laregolare costituzione dell’assembleastessa. Le azioni con voto limitato nonpossono superate la metà del capitalesociale;

- emettere titoli di debito, con sca-denza non successiva alla fine delquarto anno dalla data di entrata invigore del presente decreto, converti-bili in azioni ordinarie della SocietàBancaria Conferitaria detenute dallaFondazione, ovvero dotati di cedolerappresentative del diritto all’acquisto

250 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

delle azioni medesime. Il Comitatointerministeriale per il credito e ilrisparmio (CICR), su proposta dellaBanca d’Italia, sentita la Commissionenazionale per le società e la borsa(CONSOB), stabilisce, entro sei mesidall’entrata in vigore del presentedecreto, limiti e criteri per l’emissionedei titoli di cui alla presente lettera.

L’incompatibilità prevista dall’arti-colo 4, comma 3, con riguardo ai com-ponenti l’organo di amministrazione diFondazioni che ricoprono alla data dientrata in vigore del presente decretoanche la carica di consigliere di ammi-nistrazione in Società Bancarie Confe-ritarie, diventa operativa allo scaderedel termine della carica ricoperta nellaFondazione e, comunque, non oltre ladata di adozione del nuovo statuto aisensi del comma 1.

L’Autorità di Vigilanza emana, aisensi dell’articolo 10, comma 3, letterae), le disposizioni transitorie in materiadi bilanci idonee ad assicurare l’ordi-nato passaggio al nuovo ordinamentoprevisto dal presente decreto32.

Le disposizioni previste dagli artico-li 22 e 23 si applicano alle operazioniperfezionate nel periodo di imposta ilcui termine di presentazione delladichiarazione dei redditi scade succes-sivamente alla data di entrata in vigoredel presente decreto e fino al sestoperiodo di imposta successivo.

Art. 29Disposizione finale

Per quanto non previsto dalla Leggedi Delega e dal presente decreto, alleFondazioni si applicano, in quanto

32 L’Autorità di Vigilanza ha assunto al riguardo il provvedimento del 19 aprile 2001 recan-te indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativoall’esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

251

compatibili, le disposizioni degli arti-coli 12 e seguenti e 2501 e seguenti,del codice civile.

Art. 30Abrogazioni

Sono abrogati: a. L’articolo 2, comma 2, della legge

30 luglio 1990, n. 218; b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22

e 23 del decreto legislativo 20 novem-bre 1990, n. 356;

c. L’articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-ter del decreto-legge 31 maggio 1994,n. 332, convertito.

Art. 31Copertura finanziaria

Agli oneri recati dall’attuazione deipresente decreto si provvede ai sensidell’articolo 8 della Legge di Delega.

Con regolamento del Ministro deltesoro, del bilancio e della program-mazione economica, di concerto con ilMinistro delle finanze, adottato aisensi dell’articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400, sonostabilite le modalità applicative delleagevolazioni fiscali contenute negliarticoli 14 e seguenti del presentedecreto.

Appendice - Normativa

252 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461

“Delega al Governo per il riordinodella disciplina civilistica e fiscaledegli enti conferenti, di cui all’arti-colo 11, comma 1, del decreto legisla-tivo 20 novembre 1990, n. 356, edella disciplina fiscale delle opera-zioni di ristrutturazione bancaria”Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.4 del 7 gennaio 1999

Art. 1.Ambito della delega

1. Il Governo è delegato ad emanare,sentite le competenti commissioni par-lamentari, entro centoventi giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, uno o più decreti legislativiaventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, deglienti conferenti di cui all’articolo 11,comma 1, del decreto legislativo 20novembre 1990, n. 356, coordinandole norme vigenti nelle stesse materieed apportando alle medesime le inte-grazioni e le modificazioni necessarieal predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimentidelle partecipazioni dagli stessi entidetenute, direttamente o indirettamen-te, in società bancarie per effetto deiconferimenti previsti dalla legge 30luglio 1990, n. 218, e successive modi-ficazioni e integrazioni, e dalla legge26 novembre 1993, n. 489, e successi-ve modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale delloscorporo, mediante scissione o retro-cessione, di taluni cespiti appartenentialle società conferitarie, già compresinei conferimenti effettuati ai sensidella legge 30 luglio 1990, n. 218, esuccessive modificazioni e integrazio-ni, e della legge 26 novembre 1993, n.489, e successive modificazioni e inte-grazioni;

d) una nuova disciplina fiscale voltaa favorire una più completa ristruttura-zione del settore bancario.

Art. 2.Regime civilistico degli enti

1. Nel riordinare la disciplina deglienti di cui alla lettera a) del comma 1dell’articolo 1 si deve prevedere cheessi:

a) perseguono esclusivamente scopidi utilità sociale e di promozione dellosviluppo economico, fermi restandocompiti e funzioni attribuiti dalla leggead altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutari nei set-tori di cui alla lettera d) una parte direddito, al netto delle spese di funzio-namento, degli oneri fiscali e degliaccantonamenti e riserve obbligatori,non inferiore al limite minimo stabilitoai sensi della lettera i) e comunque noninferiore alla metà, destinando le ulte-riori disponibilità ad eventuali altri finistatutari, al reinvestimento, ad accan-tonamenti e riserve facoltativi ovveroalle altre erogazioni previste da speci-fiche norme di legge, con divieto didistribuzione o assegnazione, sottoqualsiasi forma, di utili agli associati,agli amministratori, ai fondatori e aidipendenti;

c) operano secondo principi di eco-nomicità della gestione e, fermo l’o-biettivo di conservazione del valoredel patrimonio, lo impiegano in mododa ottenerne un’adeguata redditivitàrispetto al patrimonio stesso, ancheattraverso la diversificazione degliinvestimenti ed il conferimento, ai finidella gestione patrimoniale, di incari-chi a soggetti autorizzati, dovendosialtresì adottare per le operazioni di dis-missione modalità idonee a garantire latrasparenza, la congruità e l’equità;

d) possono esercitare, con contabili-tà separate, imprese direttamente stru-

253Appendice - Normativa

mentali ai fini statutari, esclusivamen-te nei settori della ricerca scientifica,dell’istruzione, dell’arte, della conser-vazione e valorizzazione dei beni cul-turali e ambientali, della sanità e del-l’assistenza alle categorie sociali debo-li, in conformità a quanto previstodalla normativa vigente per i singolisettori, e detenere partecipazioni dicontrollo in enti e società che abbianoper oggetto esclusivo l’esercizio di taliimprese;

e) tengono i libri e le scritture conta-bili, redigono il bilancio di esercizio ela relazione sulla gestione, anche conriferimento alle singole erogazionieffettuate nell’esercizio, secondo ledisposizioni del codice civile relativealle società per azioni, in quanto appli-cabili, e provvedono a rendere pubbli-ci il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente alpatrimonio netto le plusvalenze e leminusvalenze da realizzo, anche par-ziale, o da valutazione delle partecipa-zioni nella società bancaria o nellasocietà nella quale l’ente abbia even-tualmente conferito, in tutto o in parte,la partecipazione bancaria, escludendoche le eventuali perdite derivanti darealizzo delle predette partecipazioni,nonché le eventuali minusvalenze deri-vanti dalla valutazione delle stesse,costituiscano impedimento a ulteriorierogazioni effettuate secondo le finali-tà istituzionali dell’ente;

g) prevedono nei loro statuti distin-ti organi di indirizzo, di amministra-zione e di controllo, composti da per-sone in possesso di requisiti di onora-bilità, fissando specifici requisiti diprofessionalità e ipotesi di incompati-bilità per coloro che ricoprono irispettivi incarichi e assicurando, nel-l’ambito dell’organo di indirizzo,comunque la rappresentanza del terri-torio e l’apporto di personalità che perpreparazione ed esperienza possano

efficacemente contribuire al persegui-mento dei fini istituzionali. Per quan-to riguarda le Fondazioni la cui opera-tività è territorialmente delimitata inambito locale dai rispettivi statuti,verrà assicurata la presenza negliorgani collegiali di una rappresentan-za non inferiore al cinquanta percento di persone residenti da almenotre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consi-gliere di amministrazione dell’enteconferente sia incompatibile con lacarica di consigliere di amministrazio-ne della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un’autorità divigilanza la quale verifica il rispettodella legge e dello statuto, la sana eprudente gestione, la redditività delpatrimonio e l’effettiva tutela degliinteressi contemplati negli statuti. A talfine autorizza le operazioni di trasfor-mazione e concentrazione; approva lemodifiche statutarie; determina, conriferimento a periodi annuali, sentite leorganizzazioni rappresentative delleFondazioni, un limite minimo di reddi-to in relazione al patrimonio; sentiti gliinteressati può sciogliere gli organi diamministrazione e di controllo pergravi e ripetute irregolarità nellagestione e, nei casi di impossibilità diraggiungimento dei fini statutari, puòdisporre la liquidazione dell’ente. Finoall’entrata in vigore della nuova disci-plina dell’autorità di controllo sullepersone giuridiche di cui al titolo II dellibro primo del codice civile, ed anchesuccessivamente, finché ciascun enterimarrà titolare di partecipazioni dicontrollo, diretto o indiretto, in societàbancarie ovvero concorrerà al control-lo, diretto o indiretto, di dette societàattraverso la partecipazione a patti disindacato o accordi di qualunque tipo,le funzioni suddette sono esercitate dalMinistro del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica. Saranno

altresì emanate disposizioni di coordi-namento con la disciplina relativa alleorganizzazioni non lucrative di utilitàsociale;

l) provvedono ad adeguare gli statu-ti alle disposizioni dettate dai decretilegislativi previsti dalla presente leggeentro centottanta giorni dalla data dientrata in vigore dei decreti stessi; conl’approvazione delle relative modifi-che statutarie gli enti diventano perso-ne giuridiche private con piena autono-mia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cuiall’articolo 20, terzo comma, delregio decreto-legge 12 marzo 1936, n.375, convertito, con modificazioni,dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qua-lora abbiano provveduto alle modifi-cazioni statutarie previste dal presen-te comma.

2. Gli enti che abbiano provvedutoalle modificazioni statutarie previstedal comma l possono, anche in derogaa disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazionedell’assemblea della società bancariapartecipata, le azioni ordinarie, daglistessi detenute direttamente o indiret-tamente a seguito dei conferimenti dicui al decreto legislativo 20 novembre1990, n. 356, e successive modifica-zioni, in azioni delle stesse società pri-vilegiate nella ripartizione degli utili enel rimborso del capitale sociale esenza diritto di voto nell’assembleaordinaria. Le azioni con voto limitatonon possono superare la metà del capi-tale sociale;

b) emettere, previa deliberazionedell’assemblea della società bancariapartecipata, titoli di debito convertibi-li in azioni ordinarie delle predettesocietà bancarie, dagli stessi detenutedirettamente o indirettamente, ovverodotati di cedole rappresentative deldiritto all’acquisto delle medesimeazioni.

254

Art. 3.Regime tributario degli enti

1. Il riordino della disciplina tributa-ria degli enti di cui alla lettera a) delcomma 1 dell’articolo 1 è informato aiseguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previstodall’articolo 6 del decreto del Presi-dente della Repubblica 29 settembre1973, n. 601, a condizione che gli enti,se di natura non commerciale, abbianoperseguito o perseguano i fini previstidall’articolo 12 del decreto legislativo20 novembre 1990, n. 356, e successi-ve modificazioni, ovvero operino inmisura prevalente, dalla data di entratain vigore dei decreti legislativi di cuiall’articolo 1, nei settori di cui all’arti-colo 2, comma 1, lettera d); il possessodi partecipazione di controllo, diretto oindiretto, nella società bancaria confe-ritaria o nella società nella quale l’enteha conferito in tutto o in parte la parte-cipazione bancaria nel periodo indica-to alla lettera a) del comma 1 dell’arti-colo 4 non fa venir meno il requisitodella prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata invigore dei decreti legislativi di cuiall’articolo 1, qualificazione degli enticonferenti quali enti non commercialiai sensi dell’articolo 87, comma 1, let-tera c), del testo unico delle impostesui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicem-bre 1986, n. 917, anche se perseguonole finalità statutarie con le modalitàpreviste dalla lettera d) del comma 1dell’articolo 2 della presente legge,sempre che, dopo il termine del perio-do previsto al comma 1, lettera a), del-l’articolo 4, nel corso del quale suirelativi redditi si applica l’aliquotaordinaria, non siano titolari di dirittireali su beni immobili diversi da quel-li strumentali per le attività direttamen-te esercitate dall’ente medesimo o da

DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

imprese, enti o società strumentali dicui al predetto comma 1, lettera d),dell’articolo 2. La titolarità di dirittireali su beni immobili acquisita a tito-lo gratuito è priva di rilievo, ai fini pre-cedentemente indicati, per la durata didue anni dall’acquisto;

c) godimento del credito d’impostasui dividendi in misura non superioreall’imposta dovuta sui dividendi mede-simi;

d) armonizzazione della disciplinadelle imposte applicabili agli atti a tito-lo gratuito in favore degli enti confe-renti di cui al presente articolo con ledisposizioni di cui al decreto legislati-vo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4.Regime fiscale dei trasferimentidelle partecipazioni bancarie

1. Il riordino del regime fiscale deitrasferimenti di cui alla lettera b) delcomma 1 dell’articolo 1 è informato aiseguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell’ente conferen-te riguardo alle plusvalenze derivantidal trasferimento dei titoli di debito dicui all’articolo 2, comma 2, lettera b),nonché delle azioni detenute nellasocietà bancaria conferitaria ovveronella società nella quale l’ente ha con-ferito in tutto o in parte la partecipa-zione bancaria, a condizione che dettotrasferimento sia effettuato entro lafine del quarto anno dalla data di entra-ta in vigore dei decreti legislativi di cuiall’articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qua-lifica di ente non commerciale e cessa-zione dell’applicazione delle disposi-zioni contenute nell’articolo 3 qualora,allo scadere del termine previsto dallalettera a) del presente comma, risultiancora posseduta una partecipazione dicontrollo ai sensi dell’articolo 2359,primo e secondo comma, del codice

255

civile nelle società di cui alla medesi-ma lettera a);

c) applicazione del regime fiscaleprevisto dalla lettera a) del presentecomma anche nei confronti dellasocietà nella quale l’ente ha conferito,per effetto di operazioni richiamatealla lettera b) del comma 1 dell’artico-lo 1, in tutto o in parte la partecipazio-ne bancaria con riguardo alle plusva-lenze derivanti dal trasferimento delleazioni detenute nella medesima societàbancaria conferitaria.

Art. 5.Regime fiscale degli scorpori

1. Il regime fiscale dello scorporo dicui alla lettera c) del comma 1 dell’ar-ticolo 1 prevede la neutralità fiscaledell’apporto di beni immobili a favoredi fondi comuni di investimentoimmobiliare chiusi di cui alla legge 25gennaio 1994, n. 86, e successivemodificazioni e integrazioni, ovverodelle scissioni, anche parziali, se ope-rate, nel rispetto delle condizioni pre-viste dal comma 1, lettera b), dell’arti-colo 3, a favore di società controllatedall’ente, dalla società conferenteovvero dalla società nella quale l’enteha conferito in tutto o in parte la parte-cipazione bancaria, sempre che l’ap-porto o la scissione abbiano per ogget-to beni non strumentali nonché parteci-pazioni non strumentali ai sensi del-l’articolo 59 del testo unico delle leggiin materia bancaria e creditizia, ema-nato con decreto legislativo l settembre1993, n. 385, ricevuti a seguito deiconferimenti effettuati ai sensi dellalegge 30 luglio 1990, n. 218, e succes-sive modificazioni e integrazioni, edella legge 26 novembre 1993, n. 489,e successive modificazioni e integra-zioni. Il medesimo regime si applicaaltresì agli apporti di beni immobili afavore di fondi comuni di investimen-

Appendice - Normativa

to immobiliare chiusi posti in esseredall’ente conferente per conformarsi aldisposto del comma 1, lettera b), del-l’articolo 3, nonché alle permute dibeni immobili di proprietà dell’entecon beni o titoli della società bancariaconferitaria, sempre che i primi risulti-no già direttamente utilizzati dallasocietà bancaria e l’operazione siaposta in essere dall’ente conferenteallo scopo di conformarsi al dispostodel comma 1, lettera b), dell’articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipa-zioni non strumentali di cui al commal possono essere attuati altresì nelrispetto delle condizioni previste dallalettera b) del comma 1 dell’articolo 3,mediante assegnazione all’ente o allasocietà conferente di cui al comma 1del presente articolo, ovvero tramitecessione diretta. In tali casi, il valoredei beni e delle partecipazioni assegna-ti o ceduti non concorre a formare labase imponibile ai fini dell’imposta sulreddito, dell’imposta sul valoreaggiunto e dell’imposta comunale sul-l’incremento di valore degli immobili.Le imposte di registro, ipotecaria ecatastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nellequali gli enti hanno conferito in tutto oin parte la partecipazione bancaria,l’assegnazione di cui al comma 2 afavore degli enti conferenti che deten-gono l’intero capitale delle societàmedesime può essere altresì realizzatamediante liquidazione delle stesse. Siapplica lo stesso regime fiscale previ-sto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle societàche procedono all’apporto di cui alcomma 1 ovvero all’assegnazione dicui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regi-me di neutralità fiscale, con le modali-tà previste dall’articolo 2445 del codi-ce civile, di un importo pari al valorecontabile dei beni apportati o assegna-ti. Le quote del fondo immobiliare

256

sono direttamente attribuite all’ente,alla società conferente ovvero allasocietà nella quale l’ente ha conferitoin tutto o in parte la partecipazionebancaria. I beni, le partecipazioni oquote ricevuti a seguito delle operazio-ni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concor-rono a formare il reddito dei soggettiche li ricevono e sono portati in dimi-nuzione delle corrispondenti voci dibilancio formate a seguito dei conferi-menti di cui al comma 1, lettera c), del-l’articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate alcomma 1, lettera c), dell’articolo 1,possono imputare al patrimonio nettole minusvalenze derivanti dalla valu-tazione dei beni e partecipazioni di cuial comma 1 del presente articolo, finoa concorrenza delle rivalutazionieffettuate in occasione delle operazio-ni di conferimento già effettuate aisensi della legge 30 luglio 1990, n.218, e successive modificazioni eintegrazioni, e della legge 26 novem-bre 1993, n. 489, e successive modifi-cazioni e integrazioni. L’imputazionenon costituisce deroga agli articoli 61e 66 del testo unico delle imposte suiredditi, approvato con decreto del Pre-sidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917.

Art. 6.Disciplina fiscale delle ristrutturazioni

1. La disciplina fiscale di cui alla let-tera d) del comma 1 dell’articolo 1 èinformata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l’aliquota ridottadel 12,5 per cento degli utili destinatiad una speciale riserva delle bancherisultanti da operazioni di fusioneovvero beneficiarie di operazioni discissione e conferimento, sempre chetali operazioni abbiano dato luogo afenomeni di concentrazione; la tassa-zione ridotta spetta per un periodo non

DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

superiore a cinque anni dalla data diperfezionamento di tali operazioni edha ad oggetto un importo di utili com-plessivamente non superiore all’1,2per cento della differenza fra la consi-stenza complessiva dei crediti e debitidelle aziende o complessi aziendaliche hanno partecipato all’operazionedi concentrazione e l’analogo aggrega-to della maggiore azienda o complessoaziendale che ha partecipato a tali ope-razioni; nel caso in cui la riserva siadistribuita entro il terzo anno dalla datadi destinazione degli utili è applicata latassazione ordinaria con accredito del-l’imposta ridotta precedentementeassolta;

b) applicazione della disciplina dicui alla lettera a) alle banche cheabbiano acquisito la partecipazione dicontrollo di altra banca, nonché per leoperazioni di acquisizione da parte diun’unica società delle partecipazioni dicontrollo di una pluralità di banchepartecipate; la tassazione ridotta spet-ta, nel primo caso, alla banca che haacquisito la partecipazione di controlloe, nel secondo caso, a ciascuna bancainteressata all’operazione, in misuraproporzionale alla rispettiva consisten-za complessiva dei crediti e dei debiti;la tassazione ridotta ha per oggetto unimporto di utili complessivamente nonsuperiore all’1,2 per cento della diffe-renza fra la consistenza complessivadei crediti e debiti delle banche inte-ressate all’operazione e l’analogoaggregato della maggiore banca inte-ressata all’operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativaall’ordinario regime di neutralità fisca-le dei disavanzi emergenti da operazio-ni di fusione e scissione, per l’applica-zione di un’imposta sostitutiva con ali-quota del 27 per cento, con conseguen-te riconoscimento fiscale dei valoriiscritti; riconoscimento fiscale deivalori con cui viene imputato il dis-

257

avanzo, anche senza l’applicazionedell’imposta sostitutiva, previa dimo-strazione dell’avvenuto assoggetta-mento a tassazione del maggior valoredelle partecipazioni da cui il disavanzoè derivato;

d) possibilità di optare, in alternativaal regime previsto dal testo unico delleimposte sui redditi, approvato condecreto del Presidente della Repubblica22 dicembre 1986, n. 917, per l’appli-cazione di un’imposta sostitutiva con lamedesima aliquota prevista alla letterac), sulle plusvalenze derivanti dallacessione di aziende o di partecipazionidi controllo o collegamento di cuiall’articolo 2359, primo comma, n. 1),e terzo comma, ultimo periodo, delcodice civile, con riconoscimentofiscale dei relativi valori ovvero, manella sola ipotesi di conferimento insocietà, per la neutralità dell’operazio-ne con mantenimento dei valori fiscalioriginari; possibilità, in quest’ultimocaso, di revocare l’opzione per la neu-tralità entro il quarto periodo di impo-sta successivo all’esecuzione del con-ferimento con assoggettamento adimposta sostitutiva, con la medesimaaliquota prevista alla lettera c), deivalori oggetto di conferimento e relati-vo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposi-zioni volte ad evitare possibili effettidistorsivi in conseguenza dell’applica-zione dei regimi sostitutivi di cui alleprecedenti lettere; possibilità di intro-durre criteri particolari di dilazione delpagamento dell’imposta sostitutiva;applicazione delle imposte di registro,ipotecaria e catastale in misura fissa eneutralità ai fini dell’imposta comuna-le sull’incremento di valore degliimmobili;

f) coordinamento delle disposizionipreviste nel presente articolo e nell’ar-ticolo 5 con quelle di cui al testo unicodelle imposte sui redditi, approvato

Appendice - Normativa

258 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

con decreto del Presidente dellaRepubblica 22 dicembre 1986, n. 917,alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e suc-cessive modificazioni e integrazioni,alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, esuccessive modificazioni e integrazio-ni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995,n. 41, convertito, con modificazioni,dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, non-ché ai decreti legislativi 8 ottobre1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n.466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7.Partecipazioni al capitale

della Banca d’Italia

1. Il regime fiscale di trasferimentodelle quote di partecipazione al capi-tale della Banca d’Italia, ai sensi del-l’articolo 2, comma 1, lettera m),viene determinato dal Governo secon-do criteri di neutralità fiscale, condecreto legislativo da emanare, senti-te le competenti commissioni parla-mentari, entro centocinquanta giornidalla data di entrata in vigore dellapresente legge, tenendo conto, per gli

enti di cui alla presente legge, anchedel patrimonio, dell’ambito territoria-le di operatività nonché della parte direddito che essi prevedono di devol-vere ai fini statutari.

Art. 8.Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dallapresente legge, valutate in lire 80miliardi annue a decorrere dal 1998, siprovvede mediante corrispondenteriduzione dello stanziamento iscritto,ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell’ambito dell’unità previsio-nale di base di parte corrente “Fondospeciale” dello stato di previsione delMinistero del tesoro, del bilancio edella programmazione economica perl’anno 1998, allo scopo parzialmenteutilizzando l’accantonamento relativoal Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancioe della programmazione economica èautorizzato ad apportare, con propridecreti, le occorrenti variazioni dibilancio.

259Appendice - Normativa

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.

Legge-quadro sul volontariatoGazzetta Ufficiale del 22.8.1991

n. 196

La Camera dei deputati ed il Senatodella Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Omissis

Art. 15.Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all’articolo 12,comma 1, del decreto legislativo 20novembre 1990, n. 356, devono preve-dere nei propri statuti che una quotanon inferiore ad un quindicesimo deipropri proventi, al netto delle spese difunzionamento e dell’accantonamentodi cui alla lettera d) del comma 1 dello

stesso articolo 12, venga destinata allacostituzione di fondi speciali presso leregioni al fine di istituire, per il trami-te degli enti locali, centri di servizio adisposizione delle organizzazioni divolontariato, e da queste gestiti, con lafunzione di sostenerne e qualificarnel’attività.

2. Le casse di risparmio, fino aquando non abbiano proceduto alleoperazioni di ristrutturazione di cuiall’articolo 1 del citato decreto legis-lativo n. 356 del 1990, devono desti-nare alle medesime finalità di cui alcomma 1 del presente articolo unaquota pari ad un decimo delle sommedestinate ad opere di beneficenza e dipubblica utilità ai sensi dell’articolo35, terzo comma, del regio decreto 25aprile 1929, n. 967, e successivemodificazioni.

3. Le modalità di attuazione dellenorme di cui ai commi 1 e 2, sarannostabilite con decreto del Ministro deltesoro, di concerto con il Ministro pergli affari sociali, entro tre mesi dalladata di pubblicazione della presentelegge nella Gazzetta Ufficiale.

Omissis

261

NORMATIVA SECONDARIA

263Appendice - Normativa

DECRETO 18 Maggio 2004, n. 150

Regolamento ai sensi dell’articolo11, comma 14, della legge 28 dicem-bre 2001, n. 448, in materia di disci-plina di Fondazioni bancarie.Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139del 16 giugno 2004

IL MINISTRO DELL’ECONOMIAE DELLE FINANZE

VISTI gli articoli 2, 18, 114, 117 e118 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 17maggio 1999, n. 153, recante la disci-plina civilistica e fiscale delle Fonda-zioni;

VISTO l’articolo 11 della legge 28dicembre 2001, n. 448, che ha intro-dotto alcune modifiche al decretolegislativo n. 153 del 1999;

VISTE le sentenze n. 300 e n. 301del 29 settembre 2003 della Cortecostituzionale relative all’articolo 11della legge 28 dicembre 2001, n. 448,nonché all’articolo 4 e all’articolo 10del decreto legislativo 17 maggio1999, n. 153;

VISTO in particolare il comma 14dell’articolo 11 della legge 28 dicem-bre 2001, n. 448, che dispone chel’Autorità di vigilanza detta, conregolamento da emanare ai sensi del-l’articolo 17, comma 3, della legge 23agosto 1988, n. 400, le disposizioniattuative delle norme introdotte dal-l’articolo 11 citato anche al fine dicoordinarle con le disposizioni di cuial decreto legislativo 17 maggio 1999,n. 153;

VISTO l’articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, conver-tito, con modificazioni, dalla legge 1°agosto 2003, n. 212;

VISTO l’articolo 39, comma 14-nonies, del decreto-legge 30 settembre2003, n. 269, convertito, con modifica-

zioni, dalla legge 24 novembre 2003,n. 326;

VISTO l’articolo 2, comma 26, dellalegge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTO l’articolo 17, comma 3, dellalegge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio diStato espresso nell’adunanza del 22marzo 2004;

VISTA la comunicazione, effettuata,ai sensi dell’articolo 17, comma 3,della citata legge n. 400 del 1988, indata 23 aprile 2004;

VISTO il nulla osta della Presidenzadel Consiglio dei Ministri, espresso connota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;

ADOTTAil seguente regolamento:

Art. 1.Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento abroga esostituisce il regolamento emanato condecreto ministeriale 2 agosto 2002, n.217.

2. Le definizioni utilizzate nel pre-sente regolamento corrispondono aquelle dell’articolo 1 del decreto legis-lativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Restano ferme le altre disposizio-ni contenute nel decreto legislativo n.153 del 1999, e successive modifica-zioni.

Art. 2.Attività istituzionale

1. Lo statuto, in ragione del luogo diinsediamento, delle tradizioni storichee delle dimensioni della Fondazione,può definire specifici ambiti territoria-li cui si indirizza l’attività della Fonda-zione.

2. Le Fondazioni scelgono, nell’am-bito dei settori ammessi, un massimodi cinque settori (i c.d. settori rilevan-

264 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

ti), anche appartenenti a più di unadelle categorie di settori ammessi. Lascelta dei settori rilevanti può essereeffettuata nello statuto o in altro deli-berato dell’organo della Fondazione aciò competente secondo lo statuto.Della scelta dei settori rilevanti e dellesue modificazioni è data comunicazio-ne all’Autorità di vigilanza. Ove lascelta comporti una modifica dello sta-tuto si applica l’articolo 10, comma 3,lettera c), del decreto legislativo 17maggio 1999, n. 153.

3. Le Fondazioni operano in via pre-valente nei settori rilevanti, assegnan-do ad essi il reddito residuo dopo ledestinazioni indicate nelle lettere a), b)e c) dell’articolo 8, del decreto legisla-tivo 17 maggio 1999, n. 153.

4. La restante parte del reddito, dopole destinazioni di cui al precedentecomma 3, nonché di quelle relative alreinvestimento del reddito ed agliaccantonamenti e riserve facoltativiprevisti dallo statuto, può essere diret-ta a uno o più dei settori ammessi.

5. Restano confermate le destinazio-ni del reddito delle Fondazioni vinco-late dalla legge.

Art. 3.Organo di indirizzo

1. Gli statuti delle Fondazioni preve-dono che l’organo di indirizzo siacomposto da una prevalente e qualifi-cata rappresentanza degli enti, pubbli-ci e privati, espressivi delle realtà loca-li e, per la eventuale restante parte, dapersonalità che per professionalità,competenza ed esperienza, in partico-lare nei settori cui è rivolta l’attivitàdella Fondazione, possano efficace-mente contribuire al perseguimento deifini istituzionali. Le personalità sonodesignate o nominate da soggetti, per-sone fisiche o giuridiche, di ricono-sciuta indipendenza e qualificazione, i

quali operano nei settori di interventodella Fondazione.

2. Lo statuto identifica gli enti pub-blici e privati espressivi delle realtàlocali e regolamenta i poteri di desi-gnazione o di nomina in modo da con-sentire una equilibrata composizionedell’organo di indirizzo e da garantireche nessun singolo soggetto possadesignare o nominare la maggioranzadei componenti.

3. Lo statuto regola eventuali ipotesidi nomina per cooptazione, ammissibi-le nei soli casi di personalità di chiaraed indiscussa fama.

4. Nelle Fondazioni di origine asso-ciativa lo statuto può attribuire alleassemblee il potere di designare finoalla metà dei componenti l’organo diindirizzo. L’organo di indirizzo, per larestante parte, è composto secondoquanto previsto dai precedenti commi.

5. Lo statuto determina, ai sensi del-l’articolo 4, comma 1, lettera h), deldecreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, le procedure di verifica della sus-sistenza dei requisiti, delle incompatibi-lità e delle cause di sospensione e didecadenza dei componenti dell’organodi indirizzo. In assenza di previsionestatutaria, l’organo di indirizzo in cari-ca, ricevuta la designazione, verifica,sotto la propria responsabilità, la rego-larità della designazione, l’esistenza deirequisiti e l’assenza di cause di incom-patibilità e di conflitti di interesse e pro-cede alla nomina entro quindici giornidal ricevimento della designazione. Incaso di mancanza o impossibilità difunzionamento dell’organo di indirizzoprovvede l’organo di controllo.

Art. 4.Incompatibilità

1. I soggetti che svolgono funzioni diamministrazione, direzione o controllopresso la Fondazione non possono rico-

265Appendice - Normativa

prire funzioni di amministrazione, dire-zione o controllo presso la società ban-caria conferitaria o sue controllate opartecipate. I soggetti che svolgono fun-zioni di indirizzo presso la Fondazionenon possono ricoprire funzioni diamministrazione, direzione o controllopresso la società bancaria conferitaria.

2. I componenti degli organi delleFondazioni non possono essere desti-natari di attività delle Fondazioni stes-se a loro diretto vantaggio, salvi gliinterventi destinati a soddisfare gliinteressi, generali o collettivi, espressidagli enti designanti.

Art. 5.Il patrimonio

1. Le Fondazioni danno separata especifica evidenza nel bilancio degliimpieghi effettuati e della relativa red-ditività. A fini informativi indicano neldocumento programmatico previsiona-le gli impieghi di cui all’articolo 7,comma 1, del decreto legislativo n.153 del 1999.

Art. 6.Partecipazioni bancarie di controllo

1. Una società bancaria o capogrup-po bancario si considera sottoposta acontrollo congiunto di due o più Fon-dazioni, quando esse, mediante accor-di di sindacato, realizzano le ipotesipreviste dall’articolo 6, commi 2 e 3,lettere a) b) e c) del decreto legislativo17 maggio 1999, n. 153. L’esistenzadell’accordo va provata in forma scrit-ta. Restano ferme le ipotesi di control-lo solitario, contemplate dal menziona-to articolo 6.

2. Nel caso venga accertato il con-trollo di cui al precedente comma 1, leFondazioni devono sciogliere l’accor-do di sindacato o recedere da essoentro il termine di novanta giorni dalla

data di comunicazione da parte del-l’autorità di vigilanza.

Art. 7.Disposizioni transitorie

1. Le Fondazioni per le quali l’orga-no di indirizzo abbia una composizio-ne non conforme all’articolo 4, comma1, lettera c),del decreto legislativo 17maggio 1999, n. 153, quale risulta aseguito della sentenza n. 301 del 2003della Corte costituzionale, adeguano ipropri statuti entro novanta giorni dal-l’entrata in vigore del presente regola-mento. Lo statuto determina le modali-tà e i tempi di entrata in carica delnuovo organo di indirizzo.

2. Il mandato degli organi di indiriz-zo e di amministrazione in caricaall’entrata in vigore del presente rego-lamento non viene computato ai finidel limite di mandato di cui all’artico-lo 4, comma 1, lettera i), del decretolegislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le disposizioni del presente rego-lamento relative ai requisiti e alleincompatibilità dei componenti gliorgani delle Fondazioni si applicano aicomponenti degli organi ricostituiti aisensi del comma 1 del presente articolo.

4. Per le Fondazioni di cui al comma1, ai fini dell’attuazione dell’articolo11, comma 14, della legge 28 dicembre2001, n. 448, terzo periodo, l’esecuzio-ne del documento programmatico revi-sionale 2004 approvato entro il 2003, èda considerarsi ricompressa nell’ordi-naria amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigil-lo dello Stato, sarà inserito nella Rac-colta ufficiale degli atti normativi dellaRepubblica italiana. È fatto obbligo achiunque spetti di osservarlo e di farloosservare.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: Tremonti

266 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

DECRETO del Ministero dell’Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Fondazioni bancarie. Misure dell’ac-cantonamento alla riserva obbligato-ria e dell’accantonamento patrimo-niale facoltativo per l’esercizio 2003.

Pubblicato in Gazzetta Ufficialen. 75 del 30 marzo 2004

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 dicembre 1998,n.461, recante delega al governo per ilriordino della disciplina civilistica efiscale degli enti conferenti di cuiall’articolo 11, comma 1, del decretolegislativo 20 novembre 1990, n.356, edella disciplina fiscale delle operazionidi ristrutturazione bancaria;

VISTO il decreto legislativo 17maggio 1999, n.153, recante disciplinacivilistica e fiscale degli enti conferen-ti di cui all’articolo 11, comma 1, deldecreto legislativo 20 novembre 1990,n.356, e disciplina fiscale delle opera-zioni di ristrutturazione bancaria, anorma dell’articolo 1 della legge 23dicembre 1998, n.461;

VISTO l’articolo 10, comma 1, deldecreto legislativo 17 maggio 1999,n.153, ai sensi del quale “la vigilanzasulle Fondazioni è attribuita al Ministe-ro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica”, ora Mini-stero dell’economia e delle finanze;

VISTO l’articolo 8, comma 1, deldecreto legislativo17 maggio 1999,n.153, ai sensi del quale la misura del-l’accantonamento alla riserva obbliga-toria è determinato dall’Autorità divigilanza;

VISTO il provvedimento del Mini-stero del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica del 19aprile 2001, pubblicato nella GazzettaUfficiale della Repubblica italiana,n.96 del 26 aprile 2001, recante le indi-cazioni per la redazione, da parte delleFondazioni bancarie, del bilancio rela-tivo all’esercizio chiuso il 31 dicembre2000, emanato ai sensi dell’articolo 28del decreto legislativo 17 maggio1999, n.153;

VISTO il decreto 26 marzo 2002 delDirettore Generale del Dipartimentodel tesoro, con il quale sono state fis-sate le misure degli accantonamentialla riserva obbligatoria e alla ricercaper l’integrità del patrimonio per l’e-sercizio 2001, pubblicato nella Gazzet-ta Ufficiale della Repubblica italiana,n.80 del 5 aprile 2002;

VISTO il decreto 27 marzo 2003 delDirettore Generale del Dipartimentodel tesoro, con il quale sono state fis-sate le misure degli accantonamentialla riserva obbligatoria e alla riservaper l’integrità del patrimonio per l’e-sercizio 2002, pubblicato nella Gazzet-ta Ufficiale della Repubblica italiana,n.78 del 3 aprile 2003;

CONSIDERATA la necessità dideterminare la misura dell’accantona-mento alla riserva obbligatoria per l’e-sercizio 1° gennaio 2003 – 31 dicem-bre 2003;

CONSIDERATA l’opportunità diconsentire un accantonamento patri-moniale facoltativo, ulteriore rispetto aquello obbligatorio, finalizzato allasalvaguardia dell’integrità del patrimo-ni e di fissarne la misura ammessa;

CONSIDERATA l’opportunità che,nei casi eccezionali in cui siano pre-

267Appendice - Normativa

senti disavanzi pregressi, le Fondazio-ni destinino prioritariamente parte del-l’avanzo dell’esercizio alla coperturadi tali disavanzi, tenendo conto delleesigenze sia di salvaguardare il patri-monio, sia di garantire continuitàall’attività istituzionale;

DECRETA

Art. 1

1. Nella relazione del bilancio d’e-sercizio 2003 le Fondazioni bancarieosservano le riposizioni di cui al prov-vedimento del Ministero del tesoro,del bilancio e della programmazioneeconomica del 19 aprile 2001.

2. Nel presente decreto per avanzodell’esercizio si intende quello risul-tante dall’applicazione delle disposi-zioni di cui al provvedimento delMinistero del tesoro, del bilancio edella programmazione economica del19 aprile 2001.

3. L’accantonamento alla riservaobbligatoria di cui all’articolo 8,comma 1, lettera c), del decreto legis-lativo 17 maggio 1999, n.153, è deter-minato, per l’esercizio 2003, nellamisura del venti per cento dell’avanzodell’esercizio, al netto dell’eventualedestinazione di cui all’articolo 2,commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valo-re del patrimonio, le Fondazioni ban-

carie possono effettuare, per il medesi-mo esercizio, con atto motivato, unaccantonamento alla riserva per l’inte-grità del patrimonio in misura nonsuperiore al quindici per cento dell’a-vanzo dell’esercizio, al netto dell’e-ventuale destinazione di cui all’artico-lo 2, commi 1 e 2, fatto salvo quantodisposto dall’articolo 2, comma 3.

Art. 2

1. Nei casi eccezionali in cui sianopresenti disavanzi pregressi, e fattesalve le valutazioni dell’autorità divigilanza previste dalla legge, il venti-cinque per cento dell’avanzo dell’eser-cizio è destinato prioritariamente allacopertura dei disavanzi pregressi.

2. Le Fondazioni bancarie possono,con atto motivato, incrementare la per-centuale di cui al comma 1, considera-te le esigenze sia di salvaguardare ilpatrimonio, sia di garantire continuitàall’attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l’ac-cantonamento di cui all’articolo 1,comma 3, se i disavanzi pregressi nonsono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicatonella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica italiana.

Roma 25 marzo 2004

IL DIRETTORE GENERALE

268 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001

Atto di indirizzo recante le indica-zioni per la redazione, da parte delleFondazioni bancarie, del bilanciorelativo all’esercizio chiuso il 31dicembre 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO,DEL BILANCIO E DELLA

PROGRAMMAZIONEECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n.461, recante delega al Governo per ilriordino della disciplina civilistica efiscale degli enti conferenti di cuiall’articolo 11, comma 1, del decretolegislativo 20 novembre 1990, n. 356,e della disciplina fiscale delle opera-zioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 mag-gio 1999, n. 153, recante disciplinacivilistica e fiscale degli enti conferen-ti di cui all’articolo 11, comma 1, deldecreto legislativo 20 novembre 1990,n. 356, e disciplina fiscale delle opera-zioni di ristrutturazione bancaria, anorma dell’articolo 1 della legge 23dicembre 1998, n. 461;

Visto l’articolo 10, comma 1, deldecreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai sensi del quale “la vigilanzasulle Fondazioni è attribuita al Mini-stero del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica”;

Visto l’articolo 8, comma 1, letterac), del decreto legislativo 17 maggio1999, n. 153, ai sensi del quale lamisura dell’accantonamento alla riser-va obbligatoria è determinato dall’Au-torità di vigilanza;

Visto l’articolo 28, comma 5, deldecreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai sensi del quale “l’Autorità divigilanza emana, ai sensi dell’articolo10, comma 3, lettera e), le disposizionitransitorie in materia di bilanci idonee

ad assicurare l’ordinato passaggio alnuovo ordinamento previsto dal pre-sente decreto”;

Visto l’articolo 10, comma 3, letterae), del decreto legislativo 17 maggio1999, n. 153, ai sensi del quale l’Auto-rità di vigilanza “emana, sentite leorganizzazioni rappresentative delleFondazioni, atti di indirizzo di caratte-re generale”;

Visto l’articolo 9, comma 1, deldecreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai sensi del quale “il bilancio delleFondazioni è costituito dai documentiprevisti dall’articolo 2423 del codicecivile” e “le Fondazioni tengono i librie le scritture contabili, redigono ilbilancio di esercizio e la relazionesulla gestione, anche con riferimentoalle singole erogazioni effettuate nel-l’esercizio”;

Visto l’articolo 9, comma 2, deldecreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai sensi del quale “per la tenutadei libri e delle scritture contabili pre-visti dal comma 1, si osservano, inquanto applicabili, le disposizionidegli articoli da 2421 a 2435 del codi-ce civile”;

Visto l’articolo 9, comma 5, deldecreto legislativo 17 maggio 1999,n. 153, ai sensi del quale “l’Autoritàdi vigilanza disciplina con regola-mento la redazione e le forme di pub-blicità dei bilanci e della relativa rela-zione”;

Considerato che è in fase di emana-zione il regolamento previsto dall’arti-colo 9, comma 5, del decreto legislati-vo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata l’opportunità di defini-re una disciplina transitoria sulla reda-zione e le forme di pubblicità deibilanci e della relativa relazione nellemore dell’emanazione del regolamen-to previsto dall’articolo 9, comma 5,del decreto legislativo 17 maggio1999, n. 153;

269Appendice - Normativa

Considerata la necessità di determi-nare la misura dell’accantonamentoalla riserva obbligatoria per l’eserciziochiuso il 31 dicembre 2000;

Sentita l’Associazione fra le Cassedi risparmio italiane, quale organiz-zazione rappresentativa delle Fonda-zioni;

EMANAil seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sonocontenute le indicazioni sulla redazio-ne, da parte delle Fondazioni, delbilancio e della relazione sulla gestio-ne relativi all’esercizio chiuso il 31dicembre 2000 e sulle forme di pub-blicità dei documenti sopra menzio-nati. Sono altresì determinate le misu-re dell’accantonamento alla riservaobbligatoria relativo all’eserciziochiuso il 31 dicembre 2000 e dell’ac-cantonamento al fondo per il volonta-riato, previsto dall’articolo 15,comma 1, della legge 11 agosto 1991,n. 266.

Le espressioni adoperate nel presen-te atto di indirizzo hanno lo stessosignificato indicato nel decreto legisla-tivo 17 maggio 1999, n. 153, con laseguente integrazione:

a. “Ente strumentale”: ente diversodalle società di cui al libro V del codi-ce civile e che ha per oggetto esclusivola diretta realizzazione degli scopi sta-tutari perseguiti dalla Fondazione;

b. “Società strumentale”: società cheha per oggetto esclusivo la diretta rea-lizzazione degli scopi statutari perse-guiti dalla Fondazione.

Come già indicato nell’atto di indi-rizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo6.1, l’esercizio deve essere chiuso il 31dicembre 2000. Per consentire l’ordi-nato passaggio al nuovo ordinamentocontabile, che sarà formalizzato nelregolamento previsto dall’articolo 9,

comma 5, del decreto legislativo 17maggio 1999, n. 153, si ritiene di ema-nare le seguenti disposizioni transito-rie, per la redazione del bilancio relati-vo all’esercizio chiuso il 31 dicembre2000.

In considerazione delle difficoltàconnesse alla transizione al nuovoregime, si stabilisce il 31 luglio 2001quale termine per l’approvazionedefinitiva del bilancio relativo all’e-sercizio chiuso il 31 dicembre 2000da parte dell’organo competente.Detto termine vale anche nel caso incui lo statuto della Fondazione ne pre-veda uno diverso. Una copia delbilancio, insieme alla relazione sullagestione e alla relazione dell’organodi controllo, è trasmessa all’Autoritàdi vigilanza entro quindici giorni dal-l’approvazione.

1. Redazione del bilancio1.1 Il bilancio è costituito dallo stato

patrimoniale, dal conto economico edalla nota integrativa.

1.2 Il bilancio è redatto con chiarez-za e rappresenta in modo veritiero ecorretto la situazione patrimoniale, lasituazione finanziaria e il risultato eco-nomico dell’esercizio.

1.3 Se le informazioni richieste aisensi del presenti disposizioni transito-rie non sono sufficienti a dare una rap-presentazione veritiera e corretta, nellanota integrativa sono fornite le infor-mazioni complementari necessarie alloscopo.

1.4 Se, in casi eccezionali, l’applica-zione di una delle presenti disposizionitransitorie è incompatibile con la rap-presentazione veritiera e corretta, ladisposizione non è applicata. Nellanota integrativa sono illustrati i motividella deroga e la sua influenza sullarappresentazione della situazionepatrimoniale, di quella finanziaria edel risultato economico.

270 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

2. Principi di redazione del bilancio2.1 La rilevazione dei proventi e

degli oneri avviene nel rispetto delprincipio di competenza, indipenden-temente dalla data dell’incasso e delpagamento, e del principio di pruden-za, anche in funzione della conserva-zione del valore del patrimonio dellaFondazione.

Nel rispetto delle presenti disposi-zioni transitorie il bilancio è redattoprivilegiando, ove possibile, la rap-presentazione della sostanza sullaforma.

I dividendi azionari sono di compe-tenza dell’esercizio nel corso del qualeviene deliberata la loro distribuzione.

3. Struttura dello stato patrimoniale edel conto economico

3.1 Lo stato patrimoniale e il contoeconomico sono redatti in conformitàagli schemi riportati rispettivamentenegli allegati A e B al presente atto diindirizzo.

3.2 Le voci precedute da lettere pos-sono essere ulteriormente suddivise,senza eliminazione della voce com-plessiva e dell’importo corrispondente.

3.3 Sono aggiunte altre voci qualorail loro contenuto non sia compreso inalcuna di quelle previste dagli schemi.

3.4 Non sono riportate le voci chenon presentano importi né per l’eserci-zio al quale si riferisce il bilancio, néper quello precedente.

3.5 Per ogni voce dello stato patri-moniale e del conto economico è indi-cato l’importo della voce corrispon-dente dell’esercizio precedente. Se levoci non sono comparabili, quelle rela-tive all’esercizio precedente sono adat-tate, ove possibile; la non comparabili-tà e l’adattamento o l’impossibilità diquesto sono segnalati e commentatinella nota integrativa. La diversa dura-ta dell’esercizio chiuso il 31 dicembre2000 rispetto all’esercizio precedente

rende non comparabili le voci delconto economico.

3.6 Sono vietati i compensi di parti-te, ad eccezione di quelli espressamen-te previsti ai sensi delle presenti dispo-sizioni transitorie.

3.7 La svalutazione, l’ammortamen-to e la rivalutazione degli elementi del-l’attivo sono effettuati con una rettificain diminuzione o in aumento del valo-re di tali elementi.

4. Gestioni patrimoniali individuali4.1 Le operazioni relative agli stru-

menti finanziari affidati in gestionepatrimoniale individuale a soggettiabilitati ai sensi del decreto legislativo24 febbraio 1998, n. 58, possono esse-re contabilizzate con delle scrittureriepilogative riferite alla data di chiu-sura dell’esercizio ed effettuate in con-formità ai rendiconti trasmessi.

4.2 I rendiconti trasmessi dai gestorisono conservati per lo stesso periododi conservazione delle scritture conta-bili.

4.3 Alla data di chiusura dell’eserci-zio nella contabilità della Fondazionerisultano gli strumenti finanziari e lesomme di denaro affidati in gestionepatrimoniale individuale.

4.4 Il risultato delle gestioni patri-moniali individuali al netto delle impo-ste e al lordo delle commissioni dinegoziazione e di gestione è riportatonella voce “risultato delle gestionipatrimoniali individuali” del contoeconomico.

4.5 Per ciascuna gestione patrimo-niale individuale nella nota integrativasono indicati, se i dati necessari sonodisponibili: il valore di bilancio e ilvalore di mercato del portafoglio alladata di apertura dell’esercizio o alladata di conferimento dell’incarico sesuccessiva; i conferimenti e i prelievieffettuati nel corso dell’esercizio; lacomposizione, il valore di mercato, il

271Appendice - Normativa

valore di bilancio e il costo medio pon-derato del portafoglio alla data di chiu-sura dell’esercizio; il risultato digestione al lordo e al netto di impostee commissioni; le commissioni digestione e di negoziazione; il parame-tro di riferimento e la sua variazionedalla data di apertura dell’esercizio, odalla data di conferimento dell’incari-co se successiva, alla data di chiusuradell’esercizio.

5. Immobilizzazioni 5.1 Gli elementi patrimoniali desti-

nati a essere utilizzati durevolmentesono iscritti tra le immobilizzazioni.

5.2 In deroga al paragrafo preceden-te, i beni durevoli la cui utilizzazione èlimitata nel tempo e che abbiano uncosto di modesta entità possono nonessere iscritti tra le immobilizzazioni.In questo caso, il loro costo è imputatointeramente al conto economico nell’e-sercizio in cui è sostenuto. L’eserciziodi questa deroga è illustrato nella notaintegrativa.

5.3 Gli strumenti finanziari sonoiscritti tra le immobilizzazioni solo sedestinati a essere utilizzati durevol-mente dalla Fondazione.

5.4 Le partecipazioni in società stru-mentali sono iscritte tra le immobiliz-zazioni.

5.5 Le partecipazioni di controllodetenute dalla Fondazione in societàche non abbiano per oggetto esclusivol’esercizio di imprese strumentali sonoiscritte tra le immobilizzazioni.

5.6 La partecipazione al capitaledella Banca d’Italia è iscritta tra leimmobilizzazioni.

5.7 L’immobilizzazione e la smobi-lizzazione di strumenti finanziari pre-cedentemente rispettivamente nonimmobilizzati e immobilizzati sonomotivate nella nota integrativa, conl’indicazione degli effetti economici epatrimoniali.

6. Fondo di stabilizzazione delleerogazioni

6.1 Il fondo di stabilizzazione delleerogazioni ha la funzione di contenerela variabilità delle erogazioni d’eserci-zio in un orizzonte temporale plurien-nale.

6.2 Nella determinazione dell’ac-cantonamento al fondo di stabilizza-zione delle erogazioni e nel suo utiliz-zo, si tiene conto della variabilità atte-sa del risultato dell’esercizio, commi-surata al risultato medio atteso dell’e-sercizio in un orizzonte temporale plu-riennale.

6.3 Il risultato medio atteso dell’e-sercizio e la variabilità attesa del risul-tato dell’esercizio sono stimati anchesulla base della strategia d’investimen-to adottata dalla Fondazione e dell’evi-denza statistica sull’andamento storicodel rendimento di un portafoglio conallocazione analoga a quella del porta-foglio finanziario della Fondazione.

6.4 I criteri adottati per la movimen-tazione del fondo di stabilizzazionedelle erogazioni sono illustrati nellasezione “bilancio di missione” dellarelazione sulla gestione.

7. Fondi per le erogazioni ed erogazio-ni deliberate

7.1 Le somme accantonate per effet-tuare erogazioni e per le quali non siastata assunta la delibera di erogazionesono iscritte nelle voci “fondi per leerogazioni nei settori rilevanti” e“fondi per le erogazioni negli altri set-tori statutari” dello stato patrimoniale.

7.2 Il programma per l’utilizzo deifondi per le erogazioni è illustratonella sezione “bilancio di missione”della relazione sulla gestione.

7.3 Le somme per le quali sia stataassunta la delibera di erogazione e chenon siano state erogate sono iscrittenella voce “erogazioni deliberate”dello stato patrimoniale.

8. Conti d’ordine8.1 In calce allo stato patrimoniale

risultano le eventuali garanzie prestatedirettamente o indirettamente, gli altriimpegni e conti d’ordine.

8.2 Gli impegni di erogazione sonoriportati in una voce apposita.

8.3 Nella sezione “bilancio di mis-sione” della relazione sulla gestionesono riportati gli impegni di erogazio-ne, ripartiti per esercizio.

9. Disposizioni relative al conto eco-nomico9.1 I proventi sui quali sia stata

applicata una ritenuta a titolo d’impo-sta o un’imposta sostitutiva sono ripor-tati nel conto economico al netto delleimposte.

9.2 Nella voce “rivalutazione (sva-lutazione) netta di strumenti finanziarinon immobilizzati” è riportato il saldotra le rivalutazioni e le svalutazionidegli strumenti finanziari non immobi-lizzati e non affidati in gestione patri-moniale individuale effettuate a normadei paragrafi 10.7 e 10.8.

9.3 Nella voce “risultato della nego-ziazione di strumenti finanziari nonimmobilizzati” è riportato il saldo trale plusvalenze e le minusvalenze danegoziazione di strumenti finanziarinon immobilizzati e non affidati ingestione patrimoniale individuale.

9.4 Nella voce “rivalutazione (sva-lutazione) netta delle immobilizzazionifinanziarie” è riportato il saldo tra lerivalutazioni e le svalutazioni delleimmobilizzazioni finanziarie effettuatea norma del paragrafo 10.6.

9.5 Nella voce “rivalutazione (sva-lutazione) netta di attività non finan-ziarie” è riportato il saldo tra le rivalu-tazioni e le svalutazioni delle attivitànon finanziarie effettuate a norma deiparagrafi 10.6 e 10.7.

9.6 L’accantonamento alla riservaobbligatoria è determinato, per il solo

272 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

esercizio chiuso il 31 dicembre 2000,nella misura del quindici per cento del-l’avanzo dell’esercizio.

9.7 L’accantonamento al fondo per ilvolontariato, previsto dall’articolo 15,comma 1, della legge 11 agosto 1991,n. 266, è determinato nella misura diun quindicesimo del risultato della dif-ferenza tra l’avanzo dell’eserciziomeno l’accantonamento alla riservaobbligatoria di cui al paragrafo prece-dente e l’importo minimo da destinareai settori rilevanti ai sensi dell’articolo8, comma 1, lettera d), del decretolegislativo 17 maggio 1999, n. 153.

10. Criteri di valutazione10.1 La valutazione delle voci è fatta

secondo prudenza e nella prospettivadella continuazione dell’attività.

10.2 I criteri di valutazione non pos-sono essere modificati da un esercizioall’altro. In casi eccezionali sono con-sentite deroghe a questa disposizione.Nella nota integrativa sono illustrati imotivi della deroga e la sua influenzasulla rappresentazione della situazionepatrimoniale, di quella finanziaria edel risultato economico.

10.3 Gli elementi eterogenei ricom-presi nelle singole voci sono valutatiseparatamente.

10.4 Le immobilizzazioni sonoiscritte al costo di acquisto.

10.5 Fatto salvo quanto previsto dalparagrafo 5.2, il costo delle immobiliz-zazioni materiali e immateriali la cuiutilizzazione è limitata nel tempo èsistematicamente ammortizzato inogni esercizio in relazione alla lororesidua possibilità di utilizzazione.

10.6 Le immobilizzazioni che, alladata della chiusura dell’esercizio,risultino durevolmente di valore infe-riore a quello determinato secondo iparagrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate atale minor valore. Questo non puòessere mantenuto nei successivi bilan-

ci se sono venuti meno i motivi dellarettifica effettuata.

10.7 Le attività che non costituisco-no immobilizzazioni sono valutate alminore tra il costo di acquisto e il valo-re presumibile di realizzazione o dimercato.

10.8 Gli strumenti finanziari quotatie non immobilizzati, ivi compresiquelli affidati in gestione patrimonialeindividuale, possono essere valutati alvalore di mercato. Le parti di organi-smi di investimento collettivo delrisparmio aperti armonizzati si consi-derano strumenti finanziari quotati.

10.9 Per la partecipazione nellasocietà bancaria conferitaria si consi-dera come costo di acquisto il valore diconferimento.

10.10 Se, in sede di applicazionedelle presenti disposizioni transitorie, icosti di acquisto degli elementi dell’at-tivo non possono essere agevolmentedeterminati, può considerarsi comecosto di acquisto il valore indicato nel-l’ultimo bilancio approvato. Di talecircostanza si fa menzione nella notaintegrativa.

10.11 Fatto salvo quanto previstodal paragrafo 10.8, le Fondazioniaventi natura di ente non commercialeai sensi dell’articolo 12 del decretolegislativo 17 maggio 1999, n. 153,possono rivalutare la partecipazionenella società bancaria conferitaria che,alla data della chiusura dell’esercizio,risulti durevolmente di valore superio-re al valore di conferimento a talemaggior valore.

11. Contenuto della nota integrativa11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi

delle altre disposizioni transitorie, lanota integrativa indica:

a) i criteri applicati nella valutazionedelle voci di bilancio, nelle rettifiche divalore e nella conversione dei valorinon espressi all’origine in moneta

273

avente corso legale nello Stato; b) i movimenti delle immobilizza-

zioni materiali e immateriali, ripartiteper categoria;

c) l’elenco delle partecipazioni insocietà strumentali, separando quelleoperanti nei settori rilevanti da quelleoperanti negli altri settori statutari eindicando per ciascuna società parteci-pata: la denominazione; la sede; l’og-getto o lo scopo; il risultato dell’ultimoesercizio, anche ai fini dell’articolo 8,comma 4, del decreto legislativo 17maggio 1999, n. 153; l’ultimo dividen-do percepito; la quota del capitale pos-seduta; il valore attribuito in bilancio;la sussistenza del controllo ai sensidell’articolo 6, commi 2 e 3, del decre-to legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) l’elenco delle partecipazioniimmobilizzate in società non strumen-tali, indicando per ciascuna societàpartecipata: la denominazione; la sede;l’oggetto o lo scopo; il risultato del-l’ultimo esercizio; l’ultimo dividendopercepito; la quota del capitale posse-duta; il valore attribuito in bilancio; lasussistenza del controllo ai sensi del-l’articolo 6, commi 2 e 3, del decretolegislativo 17 maggio 1999, n. 153;

e) i movimenti delle partecipazioniin società strumentali;

f) i movimenti delle immobilizza-zioni finanziarie non quotate e diversedalle partecipazioni in società stru-mentali, ripartite per categoria, indi-cando per ciascuna categoria: il valoredi bilancio all’inizio dell’esercizio; gliacquisti; le rivalutazioni; i trasferi-menti dal portafoglio non immobiliz-zato; le vendite; i rimborsi; le svaluta-zioni; i trasferimenti al portafoglionon immobilizzato; il valore di bilan-cio alla fine dell’esercizio;

g) i movimenti delle immobilizza-zioni finanziarie quotate, ripartite percategoria, indicando per ciascuna cate-goria: il valore di bilancio e il valore di

Appendice - Normativa

mercato all’inizio dell’esercizio; gliacquisti; le rivalutazioni; i trasferimen-ti dal portafoglio non immobilizzato;le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; itrasferimenti al portafoglio non immo-bilizzato; il valore di bilancio e il valo-re di mercato alla fine dell’esercizio;

h) i movimenti degli strumentifinanziari quotati, non immobilizzati enon affidati in gestione patrimonialeindividuale, ripartiti per categoria,indicando per ciascuna categoria: ilvalore di bilancio e il valore di merca-to all’inizio dell’esercizio; gli acquisti;le rivalutazioni; i trasferimenti dal por-tafoglio immobilizzato; le vendite; irimborsi; le svalutazioni; i trasferimen-ti al portafoglio immobilizzato; il valo-re di bilancio e il valore di mercato allafine dell’esercizio;

i) i movimenti degli strumenti finan-ziari non quotati, non immobilizzati enon affidati in gestione patrimonialeindividuale, ripartiti per categoria,indicando per ciascuna categoria: ilvalore di bilancio all’inizio dell’eserci-zio; gli acquisti; le rivalutazioni; i tra-sferimenti dal portafoglio immobiliz-zato; le vendite; i rimborsi; le svaluta-zioni; i trasferimenti al portafoglioimmobilizzato; il valore di bilancioalla fine dell’esercizio;

j) l’ammontare dei crediti verso entie società strumentali partecipati;

k) la composizione delle voci “altribeni” e “altre attività” dello stato patri-moniale, quando il loro ammontare siaapprezzabile;

l) l’ammontare delle donazioni inconto capitale gravate da oneri e ilcontenuto di questi;

m) la composizione e i movimentidelle altre voci dello stato patrimonia-le, quando ciò sia utile ai fini dellacomprensione del bilancio;

n) gli impegni non risultanti dallostato patrimoniale; le notizie sullacomposizione e natura di tali impegni

274 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

e dei conti d’ordine, la cui conoscenzasia utile per valutare la situazionepatrimoniale e finanziaria della Fonda-zione;

o) la composizione delle voci “riva-lutazione (svalutazione) netta diimmobilizzazioni finanziarie” e “riva-lutazione (svalutazione) netta di attivi-tà non finanziarie” del conto economi-co, nonché la composizione delle voci“altri proventi”, “altri oneri”, “proven-ti straordinari” e “oneri straordinari”quando il loro ammontare sia apprez-zabile;

p) il numero dei dipendenti, ripartitoper categoria e per attività;

le misure organizzative adottatedalla Fondazione per assicurare laseparazione dell’attività di gestione delpatrimonio dalle altre attività, ai sensidell’articolo 5, comma 1, del decretolegislativo 17 maggio 1999, n. 153;

q) l’ammontare dei compensi e deirimborsi spese spettanti agli organi sta-tutari, ripartito per organo, e il numerodei componenti di ciascun organo.

11.2 La Fondazione può fornirenella nota integrativa altre informazio-ni a integrazione di quelle richieste aisensi delle presenti disposizioni trans-itorie.

11.3 Nel caso in cui non sia possibi-le o eccessivamente oneroso indicarenella nota integrativa alcune delleinformazioni previste al paragrafo11.1, queste informazioni possonoessere omesse. Le ragioni dell’omis-sione sono illustrate nella nota integra-tiva.

12. Relazione sulla gestione12.1 Il bilancio è corredato da una

relazione sulla gestione redatta dagliamministratori. La relazione sullagestione è suddivisa in due sezioni:

a) relazione economica e finanzia-ria;

b) bilancio di missione.

12.2 Nella relazione economica efinanziaria sono illustrati:

a) la situazione economica e finan-ziaria della Fondazione;

b) l’andamento della gestione eco-nomica e finanziaria e i risultati otte-nuti nella gestione finanziaria delpatrimonio;

c) la strategia d’investimento adotta-ta, con particolare riferimento all’oriz-zonte temporale dell’investimento,agli obiettivi di rendimento, alla com-posizione del portafoglio e all’esposi-zione al rischio;

d) i risultati ottenuti dagli interme-diari finanziari cui si è affidata lagestione del portafoglio e le strategied’investimento da questi adottate;

e) le operazioni effettuate nel corsodell’esercizio al fine della dismissionedelle partecipazioni di controllo dete-nute dalla Fondazione in società chenon abbiano per oggetto esclusivo l’e-sercizio di imprese strumentali e leoperazioni programmate al medesimofine;

f) i fatti di rilievo avvenuti dopo lachiusura dell’esercizio;

g) l’evoluzione prevedibile dellagestione economica e finanziaria.

12.3 Nel bilancio di missione sonoillustrati:

a) il rendiconto delle erogazionideliberate e delle erogazioni effettuatenel corso dell’esercizio, la composi-zione e i movimenti dei fondi per l’at-tività d’istituto e della voce “erogazio-ni deliberate”;

b) gli obiettivi sociali perseguitidalla Fondazione nei settori d’inter-vento e i risultati ottenuti, anche conriferimento alle diverse categorie didestinatari;

c) l’attività di raccolta fondi;d) gli interventi realizzati diretta-

mente dalla Fondazione;e) l’elenco degli enti strumentali cui

la Fondazione partecipa, separando

275

quelli operanti nei settori rilevanti daquelli operanti negli altri settori statu-tari e indicando per ciascun ente: ladenominazione; la sede; l’oggetto o loscopo; la natura e il contenuto del rap-porto di partecipazione; il risultato del-l’ultimo esercizio; la sussistenza delcontrollo ai sensi dell’articolo 6,commi 2 e 3, del decreto legislativo 17maggio 1999, n. 153;

f) l’attività delle imprese strumenta-li esercitate direttamente dalla Fonda-zione, degli enti e società strumentalipartecipati e delle Fondazioni diverseda quelle di origine bancaria il cuipatrimonio sia stato costituito con ilcontributo della Fondazione;

g) i criteri generali di individuazionee di selezione dei progetti e delle ini-ziative da finanziare per ciascun setto-re d’intervento;

h) i progetti e le iniziative finanziati,distinguendo quelli finanziati solodalla Fondazione da quelli finanziatiinsieme ad altri soggetti;

i) i progetti e le iniziative plurienna-li sostenuti e i relativi impegni di ero-gazione;

j) i programmi di sviluppo dell’atti-vità sociale della Fondazione.

12.4 Se, a causa del mancato orecente insediamento dei nuovi organistatutari, gli obiettivi, sia economici efinanziari, sia sociali, non sono statianaliticamente definiti, la relazioneeconomica e finanziaria e il bilancio dimissione possono essere redatti informa sintetica. In particolare, possonoessere omesse le informazioni indicateal paragrafo 12.2, lettera c) e al para-grafo 12.3, lettere b) e j). Tale circo-stanza è illustrata nei due documenti.

13. Pubblicità13.1 Una copia del bilancio appro-

vato dall’organo di indirizzo, dellarelazione sulla gestione e della relazio-ne dell’organo di controllo restano

Appendice - Normativa

depositate presso la sede della Fonda-zione. Chiunque può prenderne visio-ne ed estrarne copia a proprie spese.Equivale al deposito la messa a dispo-sizione dei suddetti documenti su sitiinternet non soggetti a restrizioni diaccesso.

14. Disposizioni finali 14.1 Le Fondazioni aventi natura di

ente non commerciale ai sensi dell’ar-ticolo 12 del decreto legislativo 17maggio 1999, n. 153, possono imputa-re direttamente al patrimonio netto lesvalutazioni, le rivalutazioni, le plu-svalenze e le minusvalenze relativealla partecipazione nella società banca-ria conferitaria. La parte non imputataal patrimonio netto è iscritta nel contoeconomico.

14.2 Le svalutazioni, le rivalutazio-ni, le minusvalenze e le plusvalenzerelative alla partecipazione nella socie-tà bancaria conferitaria e la parteimputata al patrimonio netto sono indi-cate analiticamente nella nota integra-tiva.

14.3 I titoli di debito convertibili inazioni ordinarie della società bancariaconferitaria emessi dalla Fondazione aisensi dell’articolo 28, comma 3, letterab), del decreto legislativo 17 maggio1999, n. 153, sono evidenziati nellostato patrimoniale in un’apposita sotto-voce della voce “debiti”.

14.4 Si suggerisce di trasferire unaquota adeguata della riserva costituitaai sensi dell’articolo 12, comma 1, let-tera d), del decreto legislativo 20novembre 1990, n. 356, ai fondi perl’attività d’istituto, tenendo conto siadell’esigenza di conservare il valoredel patrimonio, sia dell’esigenza disostenere l’attività istituzionale dellaFondazione. La parte residua è trasfe-rita al fondo di dotazione.

276 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

14.5 Le riserve iscritte nel patrimo-nio netto alla chiusura dell’esercizioprecedente, diverse dalla riserva dadonazioni e dalla riserva da rivaluta-zioni e plusvalenze e aventi effettivanatura patrimoniale sono trasferite alfondo di dotazione.

14.6 I fondi e le riserve iscritti nelpatrimonio netto alla chiusura dell’e-sercizio precedente non aventi effetti-va natura patrimoniale sono trasferitenelle appropriate voci del passivo noncomprese nel patrimonio netto.

14.7 Nella nota integrativa sono illu-strati i trasferimenti di fondi e riserveeffettuati sulla base delle indicazionicontenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e14.6.

14.8 La Fondazione può istituire unariserva per l’integrità del patrimonio.Per il solo esercizio chiuso il 31dicembre 2000 e al solo fine di conser-vare il valore del patrimonio, la Fonda-zione può effettuare un accantonamen-to a detta riserva in misura non supe-riore al quindici per cento dell’avanzodell’esercizio; in casi eccezionali, eillustrando le ragioni della scelta nellanota integrativa, tale misura può essereelevata fino al venti per cento. I criteriper la determinazione degli accantona-menti a detta riserva negli esercizi suc-cessivi sono sottoposti alla preventivavalutazione dell’Autorità di vigilanza.

14.9 L’istituzione di altre riservefacoltative e i relativi criteri per ladeterminazione degli accantonamentisono sottoposti alla preventiva valuta-zione dell’Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pub-blicato nella Gazzetta Ufficiale dellaRepubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: Visco

277Appendice - Normativa

Allegato A - Schema dello stato patrimoniale

ATTIVO t t-1

1 Immobilizzazioni materiali e immateriali .................. ..................a) beni immobili .................. ..................di cui:

- beni immobili strumentali .................. ..................b) beni mobili d’arte .................. ..................c) beni mobili strumentali .................. ..................d) altri beni .................. ..................

2 Immobilizzazioni finanziarie: .................. ..................a) partecipazioni in società strumentali .................. ..................di cui:

- partecipazioni di controllo .................. ..................b) altre partecipazioni .................. ..................di cui:

- partecipazioni di controllo .................. ..................c) titoli di debito .................. ..................d) altri titoli .................. ..................

3 Strumenti finanziari non immobilizzati: .................. ..................a) strumenti finanziari affidati in

gestione patrimoniale individuale .................. ..................b) strumenti finanziari quotati .................. ..................di cui:

- titoli di debito .................. ..................- titoli di capitale .................. ..................- parti di organismi di investimento

collettivo del risparmio .................. ..................c) strumenti finanziari non quotati .................. ..................

di cui: - titoli di debito .................. ..................- titoli di capitale .................. ..................- parti di organismi di investimento

collettivo del risparmio .................. ..................4 Crediti .................. ..................

di cui: - esigibili entro l’esercizio successivo .................. ..................

5 Disponibilità liquide .................. ..................6 Altre attività .................. ..................

di cui: - attività impiegate nelle imprese .................. ..................- strumentali direttamente esercitate .................. ..................

7 Ratei e risconti attivi .................. ..................

Totale dell’attivo .................. ..................

278 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

PASSIVO t t-1

1 Patrimonio netto: .................. ..................a) fondo di dotazione .................. ..................b) riserva da donazioni .................. ..................c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze .................. ..................d) riserva obbligatoria .................. ..................e) riserva per l’integrità del patrimonio .................. ..................f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo .................. ..................g) avanzo (disavanzo) residuo .................. ..................

2 Fondi per l’attività d’istituto: .................. ..................a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni .................. ..................b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti .................. ..................c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari .................. ..................d) altri fondi .................. ..................

3 Fondi per rischi e oneri .................. ..................4 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato .................. ..................5 Erogazioni deliberate: .................. ..................

a) nei settori rilevanti .................. ..................b) negli altri settori statutari .................. ..................

6 Fondo per il volontariato .................. ..................7 Debiti .................. ..................

di cui:esigibili entro l’esercizio successivo .................. ..................

8 Ratei e risconti passivi .................. ..................

Totale del passivo

CONTI D’ORDINE Beni di terzi Beni presso terzi Garanzie e impegni Impegni di erogazione Rischi Altri conti d’ordine

279Appendice - Normativa

Allegato B - Schema del conto economico

t t-1

1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali .................. ..................2 Dividendi e proventi assimilati: .................. ..................

a) da società strumentali .................. ..................b) da altre immobilizzazioni finanziarie .................. ..................c) da strumenti finanziari non immobilizzati .................. ..................

3 Interessi e proventi assimilati: .................. ..................a) da immobilizzazioni finanziarie .................. ..................b) da strumenti finanziari non immobilizzati .................. ..................c) da crediti e disponibilità liquide .................. ..................

4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumentifinanziari non immobilizzati .................. ..................

5 Risultato della negoziazione di strumentifinanziari non immobilizzati .................. ..................

6 Rivalutazione (svalutazione) netta diimmobilizzazioni finanziarie .................. ..................

7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attivitànon finanziarie .................. ..................

8 Risultato d’esercizio delle impresestrumentali direttamente esercitate .................. ..................

9 Altri proventi: .................. ..................di cui: - contributi in conto esercizio .................. ..................

10 Oneri: .................. ..................a) compensi e rimborsi spese organi statutari .................. ..................b) per il personale .................. ..................di cui:

- per la gestione del patrimonio .................. ..................c) per consulenti e collaboratori esterni .................. ..................d) per servizi di gestione del patrimonio .................. ..................e) interessi passivi e altri oneri finanziari .................. ..................f) commissioni di negoziazione .................. ..................g) ammortamenti .................. ..................h) accantonamenti .................. ..................i) altri oneri .................. ..................

11 Proventi straordinari .................. ..................di cui:- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni

finanziarie .................. ..................12 Oneri straordinari .................. ..................

di cui:- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni

finanziarie .................. ..................

280 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

t t-1

13 Imposte .................. ..................

Avanzo (disavanzo) dell’esercizio .................. ..................

14 Accantonamento alla riserva obbligatoria .................. ..................15 Erogazioni deliberate in corso d’esercizio: .................. ..................

a) nei settori rilevanti .................. ..................b) negli altri settori statutari .................. ..................

16 Accantonamento al fondo per il volontariato .................. ..................17 Accantonamenti ai fondi per l’attività d’istituto: .................. ..................

a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni .................. ..................b ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti .................. ..................c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori

statutari .................. ..................d) agli altri fondi .................. ..................

18 Accantonamento alla riserva per l’integrità delpatrimonio .................. ..................

Avanzo (disavanzo) residuo .................. ..................

281Appendice - Normativa

TESTO DEL DECRETO8 ottobre 1997

Modalità per la costituzione deifondi speciali per il volontariatopresso le regioni.

IL MINISTRO DEL TESOROdi concerto conIL MINISTRO

PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l’art. 15, comma 3, della legge11 agosto 1991, n. 266, il quale preve-de che saranno stabilite con decreto delMinistro del tesoro, di concerto con ilMinistro per la solidarietà sociale, lemodalità di attuazione delle norme dicui ai commi 1 e 2 del medesimo arti-colo, concernenti la costituzione difondi speciali presso le regioni al finedi istituire, per il tramite degli entilocali, centri di servizio a disposizionedelle organizzazioni di volontariato, daqueste gestiti, con la funzione di soste-nerne e qualificarne l’attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;Visto il decreto legislativo 20

novembre 1990, n. 356, ed in partico-lare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data21 novembre 1991, emanato ai sensidel suddetto art. 15, comma 3, dellalegge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente delConsiglio dei Ministri in data 31 mag-gio 1996 con il quale il Presidente delConsiglio dei Ministri ha delegato ilMinistro per la solidarietà sociale adassicurare l’applicazione della legge11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l’esigenza che pressoogni regione venga costituito un unicofondo speciale, così da assicurare unagestione unitaria delle somme disponi-bili;

Considerata l’opportunità che gliistituendi centri di servizio possano

essere anche più di uno in ogni regio-ne, in relazione alle diversificate esi-genze da soddisfare ma che, allo stessotempo siano previste le opportuneforme di coordinamento per accrescerel’efficacia dei relativi interventi tra icentri stessi e la programmazionesociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all’art. 12, comma1, del decreto legislativo n. 356 del1990 e le casse di risparmio ripartisco-no annualmente le somme di cuiall’art. 15 della legge 11 agosto 1991,n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previstodal successivo art. 2, comma 1, costi-tuito presso la regione ove i predettienti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o a più altrifondi speciali, scelti liberamente daisuddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale dellesomme di cui al comma precedente èeffettuata dagli enti in sede di approva-zione del bilancio consuntivo di cuiall’art. 14 del decreto legislativo n. 356del 1990 e dalle casse di risparmio,all’atto dell’approvazione del bilanciodi esercizio. Entro un mese dall’appro-vazione di tali bilanci gli enti e le cassesegnalano al comitato di gestione dicui al successivo art. 2, comma 2,l’ammontare delle somme assegnatealle singole regioni. Per gli enti il ter-mine di un mese decorre dalla data diapprovazione del bilancio da parte delMinistero del tesoro. Le somme sonoaccreditate al fondo di cui al medesimoart. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui alcomma precedente è trasmessa al pre-sidente dell’Osservatorio nazionale per

il volontariato di cui all’art. 12 dellalegge n. 266 del 1991 e all’Associazio-ne fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2.Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito unfondo speciale, denominato fondo dicui alla legge n. 266 del 1991, nelquale sono contabilizzati gli importisegnalati dagli enti e dalle casse di cuiall’art. 1, comma 1, del presentedecreto. Tali somme costituisconopatrimonio separato avente specialedestinazione, di pertinenza degli stessienti e casse. Esse sono disponibili peri centri di servizio di cui all’art. 3 chele utilizzano per i compiti di cuiall’art. 4 e per le spese di funziona-mento e di attività del comitato digestione, secondo quanto previsto dalpresente decreto.

2. Ogni fondo speciale è ammini-strato da un comitato di gestione com-posto:

a) da un membro in rappresentanzadella regione competente, designatosecondo le previsioni delle disposizio-ni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delleorganizzazioni di volontariato - iscrittenei registri regionali - maggiormentepresenti nel territorio regionale, nomi-nati secondo le previsioni delle dispo-sizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dalMinistro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati daglienti e dalle casse di cui all’art. 1,comma 1, del presente decreto secon-do le modalità di cui al successivocomma 7;

e) da un membro nominato dall’As-sociazione fra le casse di risparmio ita-liane secondo le modalità di cui al suc-cessivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza

282 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

degli enti locali della regione, nomina-to secondo le previsioni delle disposi-zioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui alcomma 2 resta in carica per un biennio,decorrente in ogni caso dal giorno suc-cessivo alla scadenza del mandato pre-visto per il comitato precedente. Imembri nominati in sostituzione dialtri membri cessati nel corso del man-dato restano in carica per la durataresidua di tempo previsto per il mem-bro così sostituito. La carica di mem-bro del comitato di gestione è gratuitae consente solo il rimborso delle speseeffettivamente sostenute per partecipa-re alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e diattività dei comitati di gestione, nellamisura strettamente necessaria per lacopertura delle spese annualmente pre-viste per l’assolvimento delle funzionidi cui al presente decreto, sono poste acarico dei centri di servizio istituitipresso ogni regione, proporzionalmen-te alle somme di cui all’art. 15 dellalegge n. 266/1991, attribuite ai centrimedesimi. A tal fine annualmente icomitati di gestione prelevano lesomme necessarie dai fondi accantona-ti dagli enti e dalle casse di cui alcomma 1 dell’art. 1 con imputazionealla contabilità preventiva e consuntivadei centri di servizio. La documenta-zione relativa alle spese sostenute èconservata presso il comitato di gestio-ne.

5. Nel corso della prima riunione,ciascun comitato di gestione, a mag-gioranza assoluta dei suoi componenti,fissa le norme disciplinanti le modalitàdi funzionamento ed elegge nel suoseno il presidente.

6. Il comitato di gestione:a) provvede ad individuare e a ren-

dere pubblici i criteri per l’istituzionedi uno o più centri di servizio nellaregione, ai sensi del successivo art. 3.

Quando i criteri prevedono che gli isti-tuendi centri di servizio possono esse-re più di uno in considerazione dellediversificate esigenze del volontariato,attraverso le opportune forme di coor-dinamento tra i centri previste nei cri-teri medesimi, il comitato mira all’uti-lizzo ottimale delle risorse disponibiliquanto a costi e benefici, alla collabo-razione tra i centri, alla circolazione equalificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativaistituzione dei centri di servizio e,sulla base di criteri e di scadenze pre-ventivamente predeterminati e pubbli-cizzati nel bollettino ufficiale dellaregione e su almeno un quotidiano adiffusione regionale, istituisce conprovvedimento motivato i centri diservizio secondo le procedure di cui alsuccessivo art. 3;

c) istituisce l’elenco regionale deicentri di servizio denominato elencoregionale dei centri di servizio di cuiall’art. 15 della legge 11 agosto 1991,n. 266, e ne pubblicizza l’esistenza; intale contesto viene descritta l’attivitàsvolta da ciascun centro e vengonopubblicizzati i singoli regolamenti cheli disciplinano;

d) nomina un membro degli organideliberativi ed un membro degli organidi controllo dei centri di servizio di cuial successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i cen-tri di servizio istituiti presso la regione,le somme scritturate nel fondo specia-le di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al suc-cessivo art. 5 e ne verifica la regolaritànonché la conformità ai rispettivi rego-lamenti;

g) cancella con provvedimentomotivato dall’elenco regionale indica-to nella precedente lettera c), i centri diservizio, secondo le previsioni del suc-cessivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui all’art.

283

1, comma 1, del presente decreto spet-ta nominare un proprio componenteper ogni settimo del totale dellesomme destinate al fondo specialepresso la regione. Nel caso residuinofrazioni inferiori al settimo il compo-nente è designato dall’ente o dallacassa cui corrisponde la frazione piùalta. Il calcolo viene effettuato dal-l’Associazione fra le casse di rispar-mio italiane con riferimento alla datadel 30 giugno e tiene conto degliimporti che siano destinati al fondo daciascun ente o cassa nei due eserciziprecedenti. La medesima Associazio-ne provvede a comunicare ad ogniente o cassa il numero di membri chea ciascuno di essi compete come risul-tato del calcolo di cui al presentecomma.

8. L’Associazione fra le casse dirisparmio italiane nomina un compo-nente del comitato di gestione indivi-duandolo in un rappresentante di uno otra gli enti o casse che abbiano contri-buito al fondo speciale. Nell’effettuaretale scelta l’Associazione privilegia,anche con criteri di rotazione, gli enti ele casse che, pur avendo contribuito,non abbiano titolo a nominare un pro-prio membro ai sensi del comma pre-cedente.

Art. 3.Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazionidi volontariato di cui all’art. 3 dellalegge n. 266 del 1991, in numero dialmeno cinque, gli enti e le casse di cuiall’art. 1, comma 1, del presente decre-to e le federazioni di volontariato dicui all’art. 12, comma 1, della leggestessa, possono richiedere al comitatodi gestione la costituzione di un centrodi servizio di cui all’art. 15 della leggecitata con istanza sottoscritta dai legalirappresentanti dei richiedenti, allegan-

Appendice - Normativa

284 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

do lo statuto e il programma di attivitàdell’istituendo centro di servizio non-ché l’indicazione di chi assume laresponsabilità amministrativa del cen-tro, il quale sottoscrive l’istanza.

2. L’istanza è avanzata al comitatodi gestione per il tramite dell’entelocale ove il centro di servizio deveessere istituito. Copia per conoscenzadeve essere inviata anche al comitatodi gestione, corredata dall’attestazionedel ricevimento da parte dell’ente loca-le interessato. L’ente locale, entro tren-ta giorni dalla ricezione dell’istanza,trasmette al comitato d gestione unproprio parere sulla stessa. Ove l’entelocale non provveda alla trasmissionedel parere nel termine prefissato, ilcomitato di gestione potrà procedereanche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta leistanze ricevute alla luce dei criteri inprecedenza predeterminati e pubblicatie, con provvedimento motivato, istitui-sce i centri di servizio e li iscrive nel-l’elenco di cui all’art. 2, comma 6, let-tera c), del presente decreto, previoaccertamento in ogni caso che essisiano:

a) un’organizzazione di volontariatodi cui all’art. 3 della legge n. 266 del1991;

b) oppure, in alternativa un’entitàgiuridica

c) costituita da organizzazioni divolontariato o con presenza maggiori-taria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di ser-vizio è disciplinato da apposito regola-mento approvato dagli organi compe-tenti dei soggetti di cui alle lettere a) eb) del comma precedente. Tali regola-menti si ispirano ai principi di cuiall’art. 3, comma 3, della legge n. 266del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla let-tera a) del precedente comma 3 sonocancellati dall’elenco previsto dall’art.

2, comma 6, lettera c), nel caso in cuisiano stati definitivamente cancellatidai registri istituiti ai sensi dell’art. 6della legge n. 266 del 1991. I centri diservizio sono cancellati dal medesimoelenco qualora venga accertato, con laprocedura di cui all’art. 6, commi 4 e5, della legge n. 266 del 1991, il venirmeno dell’effettivo svolgimento delleattività a favore delle organizzazioni divolontariato. I centri di servizio sonoaltresì cancellati, con provvedimentomotivato del comitato di gestione, dal-l’elenco di cui alla lettera c), comma 6,dell’art. 2, qualora appaia opportunauna diversa funzionalità e/o competen-za territoriale in relazione ai centri diservizio esistenti, ovvero in caso disvolgimento di attività in modo diffor-me dai propri regolamenti o in caso diinadempienze o irregolarità di gestio-ne.

Art. 4.Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopodi sostenere e qualificare l’attività divolontariato. A tal fine erogano le pro-prie prestazioni sotto forma di servizi afavore delle organizzazioni di volonta-riato iscritte e non iscritte nei registriregionali. In particolare, fra l’altro:

a) approntano strumenti e iniziativeper la crescita della cultura della soli-darietà, la promozione di nuove inizia-tive di volontariato e il rafforzamentodi quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenzaqualificata nonché strumenti per laprogettazione, l’avvio e la realizzazio-ne di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazio-ne e qualificazione nei confronti degliaderenti ad organizzazioni di volonta-riato;

d) offrono informazioni, notizie,documentazioni e dati sulle attività divolontariato locale e nazionale.

285Appendice - Normativa

Art. 5.Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all’art. 1,comma 1, del presente decreto deposi-tano presso banche da loro scelte,iscritte all’albo di cui all’art. 13 deldecreto legislativo 1° settembre 1993,n. 385, a favore del comitato di gestio-ne e di ciascun centro di servizio, gliimporti di rispettiva pertinenza comu-nicati annualmente dal comitato digestione. Il deposito viene effettuatoentro un mese dalla ricezione di talecomunicazione. I comitati di gestionee i centri di servizio prelevano lesomme necessarie al proprio funziona-mento sulla base degli impegni dispesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilan-ci preventivi e consuntivi. Tali bilancisono trasmessi, a mezzo raccomanda-ta, al comitato di gestione competenteper territorio. I proventi rivenienti dadiversa fonte sono autonomamenteamministrati.

Art. 6.Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio apartire dal quale il presente decretotrova applicazione, per la parte concer-nente la destinazione delle somme dicui all’art. 15 della legge n. 266 del1991, è quello chiuso successivamentealla data di entrata in vigore del decre-to 21 novembre 1991; per gli enti, ilprimo esercizio è quello aperto succes-sivamente alla data di entrata in vigoredel decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cuiall’art. 1, comma 2, del presente decre-to, è effettuata, fino a quando non ver-ranno istituiti i comitati di gestione,

all’Associazione fra le casse di rispar-mio italiane nonché al presidente del-l’Osservatorio nazionale per il volon-tariato di cui all’art. 12 della legge n.266 del 1991. In sede di prima costitu-zione dei comitati di gestione, la primasegnalazione è effettuata agli stessi dalpresidente dell’Osservatorio nazionaleper il volontariato di cui all’art. 12della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all’art. 2,comma 6, lettera e), del presentedecreto, è effettuato con riferimentoalle somme destinate al fondo specialedagli enti e dalle casse di cui all’art. 1,comma 1, sulla base dei dati dei bilan-ci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art.2, comma 6, lettera e), successivo alprimo è effettuato con riferimento allesomme destinate al fondo specialedagli enti di cui all’art. 1, comma 1,sulla base dei dati dei bilanci consunti-vi relativi agli esercizi non presi inconsiderazione per il riparto di cui alprecedente comma.

Art. 7.Abrogazione del decreto ministeriale

21 novembre 1991

1. Il decreto ministeriale 21 novem-bre 1991 è abrogato ed è sostituito dalpresente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provve-dimenti adottati e sono fatti salvi glieffetti prodottisi ed i rapporti giuridicisorti sulla base delle disposizioni inesso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicatonella Gazzetta Ufficiale della Repub-blica Italiana.

Roma, 8 ottobre 1997

287

ALTRA NORMATIVA

SENTENZA N. 301ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DELPOPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:- Riccardo CHIEPPA Presidente- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice- Valerio ONIDA “- Carlo MEZZANOTTE “- Fernanda CONTRI “- Guido NEPPI MODONA “- Piero Alberto CAPOTOSTI “- Annibale MARINI “- Franco BILE “- Giovanni Maria FLICK “- Francesco AMIRANTE “- Ugo DE SIERVO “- Romano VACCARELLA “- Paolo MADDALENA “- Alfio FINOCCHIARO “ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzio-nale dell’art. 11, commi 1, primo edultimo periodo, 2, 3, 4, 7, 10 e 14, ulti-mo periodo, della legge 28 dicembre2001, n. 448 (Disposizioni per la for-mazione del bilancio annuale e plu-riennale dello Stato), dell’art. 7,comma 1, lettera aa), punto 2, dellalegge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposi-zioni in materia di infrastrutture e tra-sporti) e degli artt. 4, comma 1, letterag), e 10, comma 3, lettera e), del decre-to legislativo 17 maggio 1999, n. 153(Disciplina civilistica e fiscale deglienti conferenti di cui all’articolo 11,comma 1, del decreto legislativo 20novembre 1990, n. 356, e disciplinafiscale delle operazioni di ristruttura-zione bancaria, a norma dell’articolo 1della legge 23 dicembre 1998, n. 461),promossi dal Tribunale amministrativoregionale del Lazio con 10 ordinanze

289

dell’8 febbraio 2003, rispettivamenteiscritte ai nn. 119, 120, 121, 122, 123,124, 125, 126, 127 e 128 del registroordinanze 2003 e pubblicate nella Gaz-zetta Ufficiale della Repubblica n. 10,prima serie speciale, dell’anno 2003.

Visti gli atti di costituzione dellaCompagnia di San Paolo, di RistucciaSergio, dell’ADUSBEF, della Fonda-zione Monte dei Paschi di Siena, dellaFondazione Cassa di Risparmio diRoma, della Fondazione Cassa diRisparmio di Udine e Pordenone, dellaFondazione Cassa di Risparmio diVenezia, della Fondazione Cassa diRisparmio di Pistoia e Pescia, dell’En-te Cassa di Risparmio di Firenze, dellaFondazione Cassa di Risparmio diReggio Emilia Pietro Manodori, dellaFondazione Cassa di Risparmio inBologna, della Fondazione Cassa diRisparmio di La Spezia, della Fonda-zione Cassa di Risparmio di Alessan-dria, della Fondazione Cassa diRisparmio di Spoleto, della Fondazio-ne Cassa di Risparmio di Orvieto edella Associazione fra le Casse diRisparmio Italiane (ACRI) ed altrenonché gli atti di intervento del Presi-dente del Consiglio dei ministri;

Udito nell’udienza pubblica del 3giugno 2003 il Giudice relatore Anni-bale Marini;

Uditi gli avvocati Angelo Clarizia eAntonio Carullo per la FondazioneCassa di Risparmio di Roma, AngeloBenessia, Natalino Irti e Mario Saninoper la Compagnia di San Paolo, SergioRistuccia per se medesimo, MassimoCerniglia per l’ADUSBEF, PietroRescigno e Luisa Torchia per la Fon-dazione Monte dei Paschi di Siena,Francesco Carbonetti per la Fondazio-ne Cassa di Risparmio di Venezia e perla Fondazione Cassa di Risparmio diPistoia e Pescia, Giuseppe Morbidelliper l’Ente Cassa di Risparmio di Firen-ze, per la Fondazione Cassa di Rispar-

Appendice - Normativa

mio di Reggio Emilia Pietro Manodo-ri, per la Fondazione Cassa di Rispar-mio in Bologna e per la FondazioneCassa di Risparmio di La Spezia, Gio-vanni Gabrielli, Andrea Guarino,Paolo Vitucci, Giuseppe Morbidelli,Pietro Schlesinger e Beniamino Cara-vita di Toritto per l’Associazione fra leCasse di Risparmio Italiane (ACRI) egli avvocati dello Stato Franco Favarae Giacomo Aiello per il Presidente delConsiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale amministrativoregionale del Lazio, con nove ordinan-ze di contenuto in parte analogo, depo-sitate l’8 febbraio 2003, ha sollevatodiverse questioni di legittimità costitu-zionale dell’art. 11 della legge 28dicembre 2001, n. 448 (Disposizioniper la formazione del bilancio annualee pluriennale dello Stato) e dell’art. 7,comma 1, lettera aa), punto 2, dellalegge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposi-zioni in materia di infrastrutture e tra-sporti).

Otto dei giudizi a quibus hanno adoggetto la domanda di annullamentodel decreto ministeriale 2 agosto 2002,n. 217 (Regolamento ai sensi dell’arti-colo 11, comma 14, della legge 28dicembre 2001, n. 448, in materia didisciplina delle Fondazioni bancarie),e della nota prot. n. 14572 inviata il 23ottobre 2002 dal Ministero dell’econo-mia e delle finanze (Documento pro-grammatico previsionale), mentre unoha ad oggetto la domanda di annulla-mento della circolare 28 marzo 2002del Direttore Generale del Tesoro,recante «Ordinaria amministrazione».

Le questioni sollevate dal Tribunaleamministrativo rimettente possonoessere così sinteticamente enunciate.

A) Una prima questione di legittimi-tà costituzionale, comune a tutte le

290 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

ordinanze di rimessione, riguarda l’art.11, commi 1, primo periodo, 2 e 3,della legge n. 448 del 2001 e l’art. 7,comma 1, lettera aa), punto 2, dellalegge n. 166 del 2002 (che modifical’art. 37-bis della legge 11 febbraio1994, n. 109), in riferimento agli artt.2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma,della Costituzione.

I commi 1 e 2 del citato art. 11,modificando l’art. 1, comma 1, deldecreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 (Disciplina civilistica e fiscaledegli enti conferenti di cui all’articolo11, comma 1, del decreto legislativo 20novembre 1990, n. 356, e disciplinafiscale delle operazioni di ristruttura-zione bancaria, a norma dell’articolo 1della legge 23 dicembre 1998, n. 461),contengono una elencazione di «setto-ri ammessi», suddivisi in quattro cate-gorie, ed introducono una nuovanozione di «settori rilevanti», consi-stenti in quelli scelti - tra gli ammessi -ogni tre anni dalle singole Fondazioniin numero non superiore a tre. Ilcomma 3 dello stesso art. 11, sosti-tuendo l’art. 2, comma 2, del decretolegislativo n. 153 del 1999, prevedeche le Fondazioni indirizzino la loroattività esclusivamente nei «settoriammessi» e operino, in via prevalente,nei «settori rilevanti». L’art. 7 dellalegge n. 166 del 2002, modificandol’art. 37-bis della legge n. 109 del1994, aggiunge ai «settori ammessi»individuati dall’art. 11, comma 1, dellalegge n. 448 del 2001, quello costitui-to dalla realizzazione di lavori pubbli-ci o di pubblica utilità.

Ritiene il rimettente che le modifi-che così apportate al decreto legislativon. 153 del 1999 siano incompatibilicon la «piena» autonomia, statutaria egestionale, riconosciuta alle Fondazio-ni bancarie dall’art. 2, comma 1, delmedesimo decreto legislativo; ciò inquanto, da un lato, precludono alle

stesse Fondazioni la possibilità di ope-rare anche in settori di attività, libera-mente scelti, diversi da quelli indicatidal legislatore, dall’altro, impongonoad esse di individuare i settori rilevan-ti, tra quelli indicati dal legislatore, innumero non superiore a tre, pur nonravvisandosi alcun interesse collettivoche giustifichi tale limitazione numeri-ca. Se a ciò si aggiunge l’obbligo,imposto ancora alle Fondazioni banca-rie dal comma 3, di assicurare «singo-larmente e nel loro insieme, l’equili-brata destinazione delle risorse» e didare preferenza «ai settori a maggiorerilevanza sociale», risulterebbe chiaro -ad avviso ancora del rimettente - l’in-tento del legislatore di creare un’inter-dipendenza fra i soggetti in parola e diattribuire ad essi una funzione serventedell’organizzazione pubblica, tanto piùche alcuni dei settori ammessi - esegnatamente la prevenzione della cri-minalità e sicurezza pubblica, l’ediliziapopolare locale e la sicurezza alimenta-re e agricoltura di qualità - rientrereb-bero nell’ambito dei compiti tipica-mente appartenenti ai pubblici poteri.

Le norme impugnate si porrebbero,in tal modo, in contrasto innanzituttocon l’art. 3 Cost., sotto il profilo deldifetto di ragionevolezza, sia per laloro incompatibilità con la norma diprincipio contenuta nel citato art. 2,comma 1, del decreto legislativo n.153 del 1999, sia per lo stravolgimen-to che da esse deriverebbe alla stessanozione ed al nucleo essenziale del-l’autonomia privata. Sarebbero, sottoaltro aspetto, lesive del diritto di asso-ciazione dei cittadini e dei diritti del-l’uomo nelle formazioni socialiammesse dall’ordinamento, rispettiva-mente garantiti dagli artt. 18 e 2 Cost.,nonché dell’autonomia privata tutelatadall’art. 41 della Costituzione.

Le medesime norme contrasterebbe-ro, poi, con l’art. 118, quarto comma,

291

Cost., comportando una pervasività deipubblici poteri incompatibile con ilprincipio di sussidiarietà sancito datale norma, nonché con l’art. 117Cost., in quanto alcuni dei settori indi-cati dall’art. 11, comma 1, della leggen. 448 del 2001 rientrerebbero tra lematerie assegnate alla potestà legislati-va concorrente o esclusiva delleRegioni.

B) Una seconda questione - solleva-ta nei giudizi iscritti ai nn. 119, 123,124, 125, 126 e 127 del registro ordi-nanze 2003 - riguarda l’art. 11, comma1, ultimo periodo, della citata legge n.448 del 2001, in riferimento agli artt.70 e 117 della Costituzione.

La norma impugnata attribuisceall’Autorità di vigilanza il potere dimodificare i settori ammessi con rego-lamento da emanare ai sensi dell’art.17, comma 3, della legge 23 agosto1988, n. 400 (Disciplina dell’attività diGoverno e ordinamento della Presi-denza del Consiglio dei Ministri).

Ritiene il rimettente che tale previ-sione contrasti con l’art. 70 Cost. - cheriserva al Parlamento l’attività legisla-tiva - comportando una delegificazionead opera di una fonte secondaria diver-sa dai regolamenti cosiddetti di delegi-ficazione, espressamente contemplatidall’art. 17, comma 2, della legge n.400 del 1988. L’attribuzione di un sif-fatto potere regolamentare all’autoritàministeriale potrebbe, d’altro canto,porsi in contrasto anche con l’art. 117Cost. per le medesime ragioni esami-nate con riguardo alla questione dilegittimità costituzionale esaminatasub A).

C) Con le ordinanze iscritte ai nn.120, 121, 122, 125, 126 e 127 del regi-stro ordinanze 2003 viene sollevata,sotto un duplice profilo, in riferimentoagli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118,quarto comma, Cost., questione dilegittimità costituzionale dell’art. 11,

Appendice - Normativa

comma 4, della legge n. 448 del 2001,che sostituisce l’art. 4, comma 1, lette-ra c), del decreto legislativo n. 153 del1999.

La norma impugnata contrasterebbe,innanzitutto, con gli evocati parametricostituzionali - ancora una volta per lanon consentita compressione dell’au-tonomia, statutaria e gestionale, delleFondazioni bancarie - nella parte in cuiprevede, per le Fondazioni cosiddetteistituzionali, una «prevalente» rappre-sentanza, nell’ambito dell’organo diindirizzo, degli enti diversi dallo Statodi cui all’art. 114 Cost., essendo evi-dente - secondo il rimettente - cometale previsione sia suscettibile diinfluenzare in maniera decisiva l’ope-ratività della Fondazione.

L’ultimo periodo della medesimanorma, esonerando i rappresentanti deisuddetti enti dalla regola ivi dettata intema di conflitto di interessi, violereb-be poi l’art. 3 Cost. sia sotto il profilodella intrinseca irrazionalità della dis-posizione, sia per l’ingiustificata dis-parità di trattamento rispetto agli altricomponenti dell’organo collegiale.

D) Con le ordinanze iscritte ai nn.120, 121, 124, 125 e 127 del registroordinanze 2003 viene sollevata, in rife-rimento agli artt. 2, 18 e 22 Cost., que-stione di legittimità costituzionale del-l’art. 11, comma 7, della legge n. 448del 2001, che ha sostituito il comma 3dell’art. 4 del decreto legislativo n. 153del 1999.

Il rimettente dà preliminarmente attoche il comma 3 dell’art. 4 del decretolegislativo n. 153 del 1999 è stato nuo-vamente sostituito dall’art. 80, comma20, lettera a), della legge 27 dicembre2002, n. 289 (Disposizioni per la for-mazione del bilancio annuale e plu-riennale dello Stato), ma la questioneresterebbe ciononostante rilevante inquanto la disposizione legislativa, poiabrogata, è stata comunque trasfusa

292 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

nella norma regolamentare impugnatanei giudizi a quibus.

Le censure riguardano la normaimpugnata nella parte in cui stabilisceun regime di incompatibilità tra le fun-zioni di indirizzo, amministrazione,direzione o controllo presso le Fonda-zioni e le analoghe funzioni svolte nonsolo presso la banca conferitaria - ilche, ad avviso del rimettente, sarebbedel tutto ragionevole - ma anche pres-so altre società operanti nel settorebancario, finanziario o assicurativo.

Ritiene, infatti, il Tribunale ammini-strativo, da un lato, che la finalità per-seguita dalla cosiddetta riforma Ciam-pi fosse solo quella di recidere i legamitra la Fondazione bancaria e la bancaconferitaria, cosicché l’ampliamentodelle ipotesi di incompatibilità risulte-rebbe privo di giustificazione; dall’al-tro, che l’intento di evitare interferenzepregiudizievoli avrebbe potuto,comunque, essere perseguito applican-do le ordinarie regole in tema di con-flitto di interessi.

La disposizione censurata si porreb-be, quindi, in contrasto con gli artt. 2 e22 Cost., per l’asserita eccessiva com-pressione della capacità delle persone,nonché con l’art. 18 Cost., per la lesio-ne che apporterebbe all’autonomiadelle persone giuridiche private di cuisi tratta.

E) Con le ordinanze iscritte ai nn.121, 124, 125, 126 e 127 del registroordinanze 2003 viene sollevata, in rife-rimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost.,questione di legittimità costituzionaledell’art. 11, comma 10, della legge n.448 del 2001, che aggiunge il comma5-bis all’art. 6 del decreto legislativo n.153 del 1999.

Dispone la norma impugnata, inrelazione ai divieti di partecipazioni dicontrollo di cui all’art. 6 del citatodecreto legislativo n. 153 del 1999, che«una società bancaria o capogruppo

bancario si considera controllata dauna Fondazione anche quando il con-trollo è riconducibile, direttamente oindirettamente, a più Fondazioni, inqualunque modo o comunque sia essodeterminato».

La disposizione sarebbe - ad avvisodel rimettente - irragionevole e lesivadell’autonomia, statutaria e gestionale,di persone giuridiche di diritto privato,in quanto farebbe discendere l’applica-zione degli anzidetti divieti dalla sussi-stenza di una mera situazione di fatto,determinata dalla appartenenza al set-tore delle Fondazioni bancarie, anche aprescindere dalla prova di un accordofra i soggetti coinvolti e dalla verificadella intrinseca idoneità del mezzo uti-lizzato per il raggiungimento delloscopo che il legislatore intende scon-giurare.

F) L’ultima questione di legittimitàcostituzionale viene sollevata, in riferi-mento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118,quarto comma, Cost., nelle ordinanzeiscritte ai nn. 120, 121, 122, 123, 124 e127 del registro ordinanze 2003,riguardo all’art. 11, comma 14, ultimoperiodo, della legge n. 448 del 2001,che, in relazione alla fase di adegua-mento degli statuti delle Fondazionialle disposizioni contenute nel nuovotesto legislativo, prevede, tra l’altro, ladecadenza degli organi delle Fonda-zioni in carica alla data di entrata invigore del regolamento attuativo ed ildivieto, fino alla loro ricostituzione, dicompiere atti eccedenti l’ordinariaamministrazione.

Secondo il rimettente l’illegittimitàdi tale norma sarebbe in buona sostan-za consequenziale alla asserita incosti-tuzionalità dell’assetto delineato dal-l’intero art. 11.

1.1. - Si sono costituite nei diversigiudizi, con distinte memorie, leseguenti parti private: la FondazioneCassa di Risparmio di Venezia (Reg.

293

ord. n. 120 del 2003), la Compagnia diSan Paolo e l’avv. Sergio Ristuccia,nella qualità di membro del Consigliogenerale della Compagnia di SanPaolo (Reg. ord. n. 121 del 2003),l’Associazione fra le Casse di Rispar-mio Italiane (ACRI), unitamente anumero 62 Fondazioni, e l’Ente Cassadi Risparmio di Firenze (Reg. ord. n.122 del 2003), la Fondazione Cassa diRisparmio di Roma (Reg. ord. nn. 122e 125 del 2003), l’ADUSBEF - Asso-ciazione utenti e consumatori (Reg.ord. n. 123 del 2003), la FondazioneMonte dei Paschi di Siena (Reg. ord. n.124 del 2003), l’Associazione fra leCasse di Risparmio Italiane (ACRI),unitamente a numero 78 Fondazioni(Reg. ord. n. 127 del 2003), tutte con-cludendo per l’accoglimento delle que-stioni di legittimità costituzionale sol-levate nei relativi giudizi dal Tribunaleamministrativo regionale del Lazio,sulla base di argomentazioni, diffusa-mente sviluppate, volte principalmentea dimostrare l’incompatibilità delladisciplina denunciata con la ormaiacquisita natura privatistica delle Fon-dazioni bancarie.

Quali ulteriori profili di irragione-volezza delle norme denunciate, oltrea quelli già prospettati dal rimettente,alcune delle parti costituite evidenzia-no la mancata distinzione - quanto alregime delle incompatibilità personali- tra le Fondazioni che ancora man-tengono il possesso di partecipazionidi controllo nella banca conferitaria ele Fondazioni che tali partecipazionihanno dismesso, nonché la considera-zione che un regime di incompatibili-tà quale quello delineato dalle normeimpugnate di fatto precluderebbe allestesse Fondazioni di avvalersi del-l’apporto di personalità dotate di spe-cifica qualificazione professionale,proprio in quanto appartenenti almondo bancario o finanziario.

Appendice - Normativa

La sola Fondazione Cassa di Rispar-mio di Venezia sollecita in via princi-pale, relativamente al comma 14 del-l’art. 11 della legge 448 del 2001, unapronuncia interpretativa mediante laquale si chiarisca che la decadenzadegli organi attuali delle Fondazioniconsegue soltanto alla concreta neces-sità di apportare modifiche allo statuto,in tema di composizione degli organi.

1.2. - È intervenuto in tutti i giudiziil Presidente del Consiglio dei ministri,rappresentato e difeso dall’Avvocaturagenerale dello Stato, concludendo perla declaratoria di inammissibilità oinfondatezza delle questioni.

Preliminarmente, l’Avvocaturaeccepisce la inammissibilità di tutte lequestioni, per il difetto di legittimazio-ne attiva delle Fondazioni e dell’ACRIrispetto alle controversie introdottedinanzi al giudice amministrativo;legittimazione che il rimettente avreb-be apoditticamente affermato senzaadeguata motivazione.

Ancora in via preliminare, la partepubblica deduce l’inammissibilità, perdifetto di rilevanza, della questioneriguardante l’art. 11, comma 1, ultimoperiodo, della legge n. 448 del 2001 -secondo cui i «settori ammessi» posso-no essere modificati dall’Autorità divigilanza con regolamento emanato aisensi dell’art. 17, comma 3, della leggen. 400 del 1988 - non essendo sinoraintervenuta alcuna modifica regola-mentare dei suddetti settori.

Ulteriore eccezione di inammissibi-lità, per difetto di rilevanza, viene sol-levata riguardo alla questione relativaall’art. 11, comma 7, della legge n. 448del 2001, trattandosi di norma comple-tamente sostituita dall’art. 80, comma20, lettera a), della legge n. 289 del2002.

Del pari inammissibile sarebbe, poi,la questione relativa all’art. 11, comma10, della legge n. 448 del 2001 in

294 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

quanto fondata su un erroneo presup-posto interpretativo: la norma - diver-samente da quanto il rimettente assu-me - non disporrebbe, infatti, alcunapresunzione di controllo, ma presup-porrebbe che il controllo congiunto daparte di più Fondazioni sia in concretoaccertato.

Anche la questione riguardante l’art.11, comma 14, della legge n. 448 del2001 sarebbe, infine, inammissibileper l’omessa prospettazione di specifi-che ragioni di illegittimità costituzio-nale.

Nel merito, l’Avvocatura muovedalla premessa che la natura pubblici-stica delle Casse di risparmio e deiMonti di Pietà sarebbe stata, in passa-to, pacifica e che solo con la legge n.461 del 1998 il legislatore avrebbe, perla prima volta, attribuito loro la perso-nalità giuridica di diritto privato. Nes-suna preclusione di carattere costitu-zionale sussisterebbe, pertanto, ad unariconsiderazione, da parte dello stessolegislatore, del regime giuridico delleFondazioni bancarie, il cui patrimonionon sarebbe del resto riconducibile adun «fondatore» privato, ma derivereb-be esclusivamente, a seguito di trasfor-mazione, da quello dei preesistenti entipubblici.

Da tali considerazioni discenderebbel’infondatezza delle questioni sollevate,in quanto basate tutte su una petizionedi principio: che, cioè, l’art. 2, comma1, del decreto legislativo n. 153 del1999 - attributivo della piena autono-mia gestionale e statutaria delle Fonda-zioni bancarie - sia norma «più forte»delle disposizioni legislative sopravve-nute, sottoposte allo scrutinio dellaCorte, con le quali il legislatore ha,nella sua discrezionalità, individuato unnuovo punto di equilibrio tra autonomiadelle Fondazioni ed esigenze di respon-sabilizzazione nei confronti delle col-lettività locali di appartenenza.

Quanto ai singoli parametri costitu-zionali evocati, osserva innanzituttol’Avvocatura che l’art. 118, quartocomma, Cost. non pone un limite pre-clusivo ai legislatori ordinari, statale eregionali, ma si limita ad indicare loroun orientamento, «con linguaggio aridotta cogenza», cosicché in nessuncaso il parametro in questione potrebbeessere utilizzato ai fini della declarato-ria di illegittimità invocata dal rimet-tente. Lo scopo della norma costituzio-nale, d’altro canto, non sarebbe certo -ad avviso dell’Avvocatura - quello diintrodurre un ulteriore ordine di auto-nomie, costituzionalmente garantito,«in aggiunta alle autonomie governatedalla sovranità popolare ed alle autono-mie dei privati».

Del pari, non pertinente sarebbe ilriferimento al parametro di cui all’art.18 della Costituzione.

Il diritto di associazione sarebbe,infatti, del tutto estraneo alla materiacontroversa, sia perché la garanziacostituzionale offerta dal citato art. 18non parrebbe estendersi fino a ricom-prendere il diritto di costituire Fonda-zioni o altre persone giuridiche, sia per-ché, in ogni caso, le odierne Fondazio-ni bancarie sono state costituite dallalegge e non da cittadini-fondatori.

Le Fondazioni cosiddette di origineassociativa, attualmente, si caratteriz-zerebbero del resto solo per la presen-za dell’assemblea dei soci, senza altredifferenze sostanziali rispetto alle Fon-dazioni cosiddette istituzionali, preva-lendo in entrambi i casi l’elemento isti-tuzionale e cioè la presenza di unfondo di dotazione a composizionenon associativa.

Assume, poi, l’Avvocatura l’estra-neità dell’art. 41 Cost. alla materia dicui si tratta, in quanto il parametroevocato non tutelerebbe qualsiasimanifestazione di autonomia privata,ma soltanto l’iniziativa economica e

295

cioè l’attività imprenditoriale, per defi-nizione non riferibile alle Fondazioni,espressamente qualificate dalla leggecome enti non commerciali.

Frutto di equivoco sarebbe, altresì, ilriferimento al parametro di cui all’art.117 della Costituzione.

Le disposizioni censurate riguarda-no infatti - ad avviso dell’Avvocatura -il regime delle Fondazioni e non ladisciplina dei settori nei quali esse pos-sono operare, che è evidentementelasciata, nelle materie di loro compe-tenza, alle Regioni. La disciplina delleFondazioni si collocherebbe, dunque,nell’ambito dell’ordinamento civile,attribuito alla competenza legislativaesclusiva dello Stato dall’art. 117,secondo comma, lettera l), della Costi-tuzione.

Dovrebbe, d’altra parte, senz’altroescludersi che le norme denunciaterientrino nella materia delle «casse dirisparmio, casse rurali, aziende di cre-dito a carattere regionale», compresa,ai sensi dell’art. 117, terzo comma,Cost., tra quelle di legislazione concor-rente. Ciò sia perché le Fondazionibancarie sarebbero entità ormai netta-mente separate dalle casse di risparmioconferitarie, sia perché le aziende dicredito, di cui le Fondazioni sono dive-nute socie, avrebbero ormai tuttedimensione ultraregionale.

Non pertinente alla materia sarebbeanche il parametro di cui all’art. 22Cost., evocato relativamente ai commi4, ultimo periodo, e 7 dell’art. 11 dellalegge n. 448 del 2001. E ciò in quantole norme impugnate - ad avviso ancoradell’Avvocatura - non riguarderebberola capacità delle persone ed in ognicaso le regole che le norme medesimedettano al fine di prevenire conflitti diinteresse non sarebbero all’evidenzadeterminate da «motivi politici».

Quanto, infine, al parametro di cuiall’art. 3 Cost., evocato sotto il profilo

Appendice - Normativa

della ragionevolezza, l’Avvocaturasottolinea che l’art. 2, comma 1, deldecreto legislativo n. 153 del 1999 -che il rimettente di fatto eleva al rangodi norma di principio, rispetto allaquale andrebbe valutata la coerenzadelle norme censurate - va letto unita-mente all’art. 5 del decreto-legge 15aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finan-ziarie e fiscali urgenti in materia diriscossione, razionalizzazione delsistema di formazione del costo deiprodotti farmaceutici, adempimenti edadeguamenti comunitari, cartolarizza-zioni, valorizzazione del patrimonio efinanziamento delle infrastrutture),come modificato dalla legge di conver-sione 15 giugno 2002, n. 112, che tral’altro prevede che «le norme del codi-ce civile si applicano alle Fondazionibancarie solo in via residuale ed inquanto compatibili». Ed alla luce ditale disposizione il prospettato difettodi ragionevolezza perderebbe qualsiasiconsistenza.

2. - Il medesimo Tribunale ammini-strativo, con altra ordinanza, anch’essadepositata l’8 febbraio 2003 (Reg. ord.n. 128 del 2003), ha nuovamente solle-vato - a seguito dell’ordinanza di que-sta Corte n. 432 del 2002, di restituzio-ne atti per jus superveniens - la que-stione di legittimità costituzionaledegli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10,comma 3, lettera e), del decreto legis-lativo n. 153 del 1999, in riferimentoagli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costi-tuzione.

Il giudice rimettente - dinanzi alquale è proposta domanda di annulla-mento dell’Atto di indirizzo del Mini-stro del tesoro, del bilancio e della pro-grammazione economica del 22 mag-gio 2001 e dei successivi atti applicati-vi - ripercorrendo l’iter argomentativoseguito nella precedente ordinanza dirimessione, ribadisce che gli atti impu-gnati sono stati emessi dal Ministro

296 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

nell’ambito dei poteri attribuitigli dal-l’ordinamento, in particolare dagli artt.4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3,lettera e), del decreto legislativo n. 153del 1999, ma ritiene che tali norme sipongano in contrasto con i parametricostituzionali evocati.

Il giudice a quo muove, anche in talcaso, dall’esame dell’art. 2, lettera l),della legge delega 23 dicembre 1998,n. 461 (Delega al Governo per il rior-dino della disciplina civilistica e fisca-le degli enti conferenti, di cui all’arti-colo 11, comma 1, del decreto legisla-tivo 20 novembre 1990, n. 356, e delladisciplina fiscale delle operazioni diristrutturazione bancaria), secondo cuile Fondazioni bancarie, con l’approva-zione delle modifiche statutarie neces-sarie per l’adeguamento alle disposi-zioni dettate dai previsti decreti legis-lativi, «diventano persone giuridicheprivate con piena autonomia statutariae gestionale» ed assume che la ratio ditale disposizione sia quella di «privile-giare l’appartenenza, quanto menomorale, del patrimonio accumulato nelcorso di decenni dalle banche pubbli-che alla collettività dei depositantirisparmiatori e dei beneficiari del cre-dito».

Osserva, poi, il rimettente che lostesso art. 2 della legge n. 461 del 1998fissa i principi e criteri direttivi cui illegislatore delegato deve attenersi neldisciplinare gli scopi, l’organizzazioneinterna e le forme di controllo sulleFondazioni bancarie, con il risultato diprevedere un regime peculiare, che sidiscosta da quello codicistico ed è per-ciò «speciale», ma non quanto allanatura di tali soggetti - quasi fosserouna sorta di tertium genus tra le perso-ne giuridiche pubbliche e quelle priva-te - ma semplicemente quanto alladisciplina cui essi sono sottoposti.

Tale prospettiva non sarebbe cam-biata - ad avviso del rimettente - nep-

pure con il sopravvenuto art. 5 deldecreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,come modificato dalla legge di conver-sione 15 giugno 2002, n. 112, che anzi,dal punto di vista testuale, conferma lanatura privatistica del regime delleFondazioni bancarie, definendo taleregime come «speciale rispetto a quel-lo delle altre Fondazioni» solamentequanto alla disciplina prevista dallanormativa vigente in ragione dellefinalità assegnate a dette Fondazioni.

La ratio della norma sarebbe statadel resto solo quella di chiarire - inrelazione alla decisione della Commis-sione CE dell’11 dicembre 2001, conla quale era stata giudicata incompati-bile con la disciplina comunitaria laprevisione, di cui alla legge n. 461 del1998 ed al decreto legislativo n. 153del 1999, di un regime fiscale agevola-to per le ristrutturazioni e per le fusio-ni tra banche - che l’analogo regimeintrodotto per le Fondazioni bancarienon era suscettibile di produrre effettiturbativi del mercato non essendo taliFondazioni destinate a svolgere attivi-tà di impresa.

Positivamente concluso, in tali ter-mini, il riesame della rilevanza dellaquestione cui era stato chiamato dallaordinanza di questa Corte n. 432 del2002, il rimettente ribadisce che, allastregua del panorama normativo esa-minato, «il riconoscimento della“piena autonomia statutaria e gestiona-le” delle Fondazioni bancarie assumeil valore di un principio guida sia perl’interpretazione che per la valutazionedi legittimità, sub specie della compa-tibilità con esso, delle disposizionisuccessivamente enunciate dal decretolegislativo n. 153 del 1999, pur dopo lemodificazioni introdotte dall’art. 11della legge n. 448 del 2001».

Fatta tale premessa, osserva chel’art. 2 della legge n. 461 del 1998assegna la materia della composizione

297

degli organi, delle cause di incompati-bilità e dei requisiti di onorabilità all’e-sclusiva disciplina statutaria, con l’u-nica eccezione specificamente contem-plata alla lettera h).

Il decreto legislativo n. 153 del 1999riafferma solennemente, all’art. 2, lapiena autonomia statutaria delle Fon-dazioni, ma nel successivo art. 3(recte: art. 4, lettera g), nell’elencare iprincipi ai quali gli statuti devono con-formarsi nel definire l’assetto organiz-zativo delle Fondazioni, quanto airequisiti di onorabilità ed alle ipotesi diincompatibilità, pur riproducendosostanzialmente la dizione contenutanella legge di delega, aggiunge l’inciso«nel rispetto degli indirizzi generalifissati ai sensi dell’articolo 10, comma3, lettera e)».

Proprio in tale previsione si sostan-zierebbe, secondo il giudice a quo, laviolazione dell’art. 76 Cost. per con-trasto con l’art. 2 della legge delega.

Siffatto potere di indirizzo non tro-verebbe, infatti, alcun riscontro nellenorme della legge delega né potrebbericavarsi, per implicito, dai compiti dicontrollo riservati all’Autorità ammi-nistrativa, in quanto i poteri dell’Auto-rità di vigilanza, espressamente e tas-sativamente elencati all’art. 2, letterai), della legge delega, sono comunquepreordinati a verificare «il rispettodella legge e dello statuto, la sana eprudente gestione, la redditività delpatrimonio e l’effettiva tutela degliinteressi contemplati negli statuti»;cosicché gli unici parametri normativicui l’Autorità può fare riferimento nel-l’eseguire il riscontro affidatole dal-l’ordinamento sarebbero, appunto,costituiti dalla legge e dallo statuto,con implicita esclusione del potere diintrodurre, con proprio atto, ulterioriprescrizioni vincolanti per i soggettisottoposti al controllo, operanti su unpiano dichiaratamente privatistico.

Appendice - Normativa

Una indiretta conferma di tali con-clusioni verrebbe dall’art. 11, comma14, della successiva legge 28 dicembre2001, n. 448, che attribuisce all’Auto-rità di vigilanza il potere di emanaredisposizioni attuative delle – sole -norme introdotte dallo stesso articolo,così implicitamente escludendo l’esi-stenza di un generale potere normativodella stessa Autorità.

Ma, anche a prescindere da taleargomento, sarebbe in ogni caso suffi-ciente rilevare - secondo il giudice aquo - che il potere di controllo di per sénon comporta, quale corollario, l’attri-buzione anche di un potere di indiriz-zo, trattandosi di concetti ontologica-mente diversi.

L’evidente discrasia tra il riconosci-mento della piena autonomia statuta-ria delle Fondazioni, contenuto nellalegge di delega, e la configurazionedel potere di indirizzo di cui allenorme impugnate, oltre a rappresenta-re una violazione dell’art. 76 Cost.,costituirebbe, sotto altro aspetto, ele-mento di interna contraddizione delladisciplina delle Fondazioni bancarie,censurabile in riferimento al canone diragionevolezza di cui all’art. 3 dellaCostituzione.

Ulteriori profili di illegittimità costi-tuzionale sarebbero, poi, rinvenibili -ad avviso sempre del rimettente - inrelazione ai parametri di cui agli artt.2, 18 e 41 della Costituzione.

L’introduzione di un tale condizio-namento esterno di natura autoritativasi porrebbe, infatti, in contrasto con latutela dell’autonomia privata, che l’art.41 Cost. garantisce prevedendo formedi controllo e coordinamento a soli finisociali. Risulterebbero, inoltre, lesi gliartt. 2 e 18 Cost. che tutelano il dirittodi associazione dei cittadini ed i dirittidell’uomo nelle formazioni socialiammesse dall’ordinamento.

2.1. - Si sono costituite in giudizio,

298 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

con distinte ed ampie memorie, la Fon-dazione Cassa di Risparmio di Roma,la Fondazione Cassa di Risparmio diUdine e Pordenone, la FondazioneCassa di Risparmio di Pistoia e Pescia,la Fondazione Cassa di Risparmio diVenezia, l’Ente Cassa di Risparmio diFirenze, la Fondazione Cassa diRisparmio di La Spezia, la FondazioneCassa di Risparmio di Reggio EmiliaPietro Manodori, la Fondazione Cassadi Risparmio in Bologna, la Fondazio-ne Cassa di Risparmio di Alessandria,la Fondazione Cassa di Risparmio diOrvieto, la Fondazione Cassa diRisparmio di Spoleto e l’Associazionefra le Casse di Risparmio Italiane(ACRI), quest’ultima unitamente adaltre 41 Fondazioni, tutte concludendoper la declaratoria di illegittimità costi-tuzionale delle norme impugnate.

Si insiste in particolare, negli atti dicostituzione, anche alla stregua diargomenti di carattere storico, sullanatura ontologicamente privatisticadelle Fondazioni bancarie, in specie diquelle di origine associativa, che siassume non smentita dalla normainterpretativa recata dalla legge n. 112del 2002, ed a tale proposito vengonorichiamati tanto il parere del Consigliodi Stato n. 1354/02, reso sullo schemadel regolamento ai sensi dell’art. 11,comma 14, della legge n. 448 del 2001,quanto la relazione accompagnatoria aldisegno di legge delega del 1998.

Sostengono, in buona sostanza, leparti private che la legge delega avreb-be attribuito all’autorità governativaun potere di vigilanza e non anche diindirizzo e che, in ogni caso, il poteredell’autorità governativa non potrebbegiammai esplicarsi al di fuori dei limi-ti consentiti dal suddetto carattere pri-vatistico, pur speciale, delle Fondazio-ni bancarie.

2.2. - È intervenuto in giudizio ilPresidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall’Avvocaturagenerale dello Stato, concludendo perla declaratoria di inammissibilità oinfondatezza della questione.

La questione concernente l’art. 4,comma 1, lettera g), del decreto legis-lativo n. 153 del 1999 sarebbe - adavviso dell’Avvocatura - inammissibi-le in quanto detta disposizione sarebbestata confermata ed integrata dall’art.11, comma 6, della legge n. 448 del2001, non impugnato dal rimettente nécon l’ordinanza di cui si tratta, né conle altre di cui si è già riferito.

Nel merito, la questione sarebbecomunque infondata alla stregua delleconsiderazioni svolte nelle memoriedepositate negli altri giudizi.

3. - Nell’imminenza dell’udienzapubblica tanto le numerose parti priva-te quanto l’Avvocatura dello Statohanno depositato, nei diversi giudizi,ampie memorie illustrative insistendo,con dovizia di argomentazioni, nelleconclusioni già assunte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Tribunale amministrativoregionale del Lazio, con nove ordinan-ze depositate, in altrettanti giudizi, l’8febbraio 2003, ha sollevato, in riferi-mento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 70, 117e 118, quarto comma, della Costituzio-ne e sotto i profili analiticamente espo-sti in narrativa, diverse questioni dilegittimità costituzionale dell’art. 11della legge 28 dicembre 2001, n. 448(Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale delloStato), e dell’art. 7, comma 1, letteraaa), punto 2, della legge 1° agosto2002, n. 166 (Disposizioni in materiadi infrastrutture e trasporti).

Le norme impugnate modificano, inpiù punti, la disciplina delle Fondazio-ni di origine bancaria (comunemente,anche se impropriamente, denominate

299

Fondazioni bancarie) dettata dal decre-to legislativo 17 maggio 1999, n. 153(Disciplina civilistica e fiscale deglienti conferenti di cui all’articolo 11,comma 1, del decreto legislativo 20novembre 1990, n. 356, e disciplinafiscale delle operazioni di ristruttura-zione bancaria, a norma dell’articolo 1della legge 23 dicembre 1998, n. 461),in particolare quanto alla individuazio-ne dei «settori ammessi», alla nuovanozione di «settori rilevanti», allacomposizione dell’organo di indirizzo,al regime delle incompatibilità, alladisciplina della ipotesi di controllocongiunto di società bancaria o capo-gruppo bancario da parte di più Fonda-zioni, alla decadenza degli attuali orga-ni gestori delle Fondazioni e, fino allaricostituzione dei nuovi organi, allalimitazione dell’attività delle Fonda-zioni alla ordinaria amministrazione.

Il medesimo Tribunale amministrati-vo, con altra ordinanza, depositatasempre l’8 febbraio 2003, ha inoltreriproposto - a seguito di una nuovapositiva valutazione della rilevanza -in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76Cost., questione di legittimità costitu-zionale degli artt. 4, comma 1, letterag), e 10, comma 3, lettera e), del decre-to legislativo n. 153 del 1999, che attri-buiscono all’Autorità di vigilanza sullecosiddette Fondazioni bancarie il pote-re di emanare «atti di indirizzo dicarattere generale», aventi efficaciaprecettiva.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto que-stioni identiche o analoghe o, comun-que, attinenti alla stessa materia, vannoriuniti per essere unitariamente decisi.

3. - Deve, preliminarmente, respin-gersi l’eccezione di inammissibilitàsollevata, in termini generali, dall’Av-vocatura dello Stato sotto il profilodell’assenza - nelle ordinanze di rimes-sione - di qualsivoglia motivazionesulla legittimazione delle Fondazioni,

Appendice - Normativa

dell’ACRI e dell’ADUSBEF a ricorre-re al giudice amministrativo.

Contrariamente a quanto affermatodalla difesa della parte pubblica, unamotivazione, pur sintetica, della legit-timazione (attiva) dei menzionati sog-getti è contenuta nelle ordinanze dirimessione, nelle quali si afferma chel’atto impugnato nei giudizi a quibusrisulta astrattamente lesivo degli inte-ressi delle Fondazioni e, al tempo stes-so, degli interessi dell’ACRI e dell’A-DUSBEF, in quanto enti esponenziali,rispettivamente, delle Fondazioni e deiconsumatori ed utenti fruitori dell’atti-vità istituzionale delle Fondazioni.

E tanto basta per escludere che que-sta Corte possa pervenire ad una decla-ratoria di inammissibilità sovrappo-nendo il proprio giudizio a quello delgiudice del merito, «rimanendo ovvia-mente impregiudicata ogni ulteriorevalutazione, da compiersi nel giudizioa quo, riguardo all’esattezza delle con-clusioni cui il rimettente è pervenutosul punto» (sentenza n. 156 del 2001).

4. - Va premesso che questa Corte(con sentenza, in pari data, n. 300) si ègià pronunciata, ripercorsa l’originedelle Fondazioni di origine bancaria,sulla loro natura giuridica di soggettiprivati appartenenti all’ordinamentocivile (art. 117, comma secondo, lette-ra l), della Costituzione).

Passando all’esame delle singolequestioni, deve dichiararsi l’infonda-tezza di quelle relative agli artt. 11,comma 1, primo periodo, della legge n.448 del 2001 e 7, comma 1, lettera aa),punto 2, della legge n. 166 del 2002,che ha modificato l’art. 37-bis dellalegge 11 febbraio 1994, n. 109 (Leggequadro in materia di lavori pubblici),sollevate in riferimento agli artt. 2, 3,18, 41, 117 e 118, quarto comma, dellaCostituzione.

Le norme impugnate, modificando ildecreto legislativo n. 153 del 1999,

300 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

contengono, la prima, una elencazionedei «settori ammessi», suddivisi inquattro categorie, la seconda, l’indivi-duazione di un ulteriore «settoreammesso», costituito dalla «realizza-zione di lavori pubblici o di pubblicautilità».

Al riguardo deve rilevarsi che le sin-gole previsioni legislative dei settoriammessi sono, sostanzialmente, ripro-duttive, per la loro ampiezza e varietà,di tutte le possibili attività proprie ecaratteristiche delle Fondazioni e nonpossono, quindi, sotto tale aspetto,ritenersi lesive della autonomia,gestionale e statutaria, di tali enti, iquali, come del resto ogni persona giu-ridica di diritto privato, devono esserecaratterizzati da «uno scopo» che neimpronta l’attività (v. artt. 16 e 27 delcodice civile).

Per le ragioni appena esposte, èaltresì infondato il dubbio di costitu-zionalità sollevato in relazione agliartt. 2 e 18 della Costituzione.

Del pari infondata, alla stregua dellemedesime considerazioni, è l’evoca-zione del parametro di cui all’art. 41della Costituzione. Infatti, anche avoler ritenere la norma costituzionaleinvocata comprensiva di quegli enti,come le Fondazioni, per definizioneprivi di scopo di lucro (v. art. 2 deldecreto legislativo n. 153 del 1999), èsufficiente osservare che le disposizio-ni censurate - che attengono, per quan-to si è già osservato, alla necessariaindividuazione dello «scopo» dellapersona giuridica - non sono in alcunmodo limitative della libertà di autode-terminazione delle stesse Fondazioni,nel concreto svolgimento della loroattività.

Quanto alle altre censure di incosti-tuzionalità, è evidente che, al di làdelle parole usate dal legislatore, deve,comunque, escludersi il riconoscimen-to alle Fondazioni di pubbliche funzio-

ni (cfr. la già citata sentenza n. 300 del2003).

Con la conseguente necessità di unainterpretazione adeguatrice delle locu-zioni descrittive di determinati settoriquali, ad esempio, quello della «pre-venzione della criminalità e sicurezzapubblica» o quello della «sicurezza ali-mentare e agricoltura di qualità», locu-zioni, tutte, che possono e devonoessere interpretate in un senso logica-mente compatibile con il carattere nonpubblicistico della attività delle Fonda-zioni e, quindi, come riferentisi solo aquelle attività, socialmente rilevanti,diverse, pur se complementari e inte-grative, da quelle demandate ai pubbli-ci poteri.

Resta, in tal modo, superato il dub-bio di violazione del principio di sussi-diarietà di cui all’art. 118, quartocomma, Cost. che, anzi, risulta deltutto compatibile, oltre che con la natu-ra privata delle Fondazioni, con il rico-noscimento che le stesse svolgonocompiti di interesse generale.

Le disposizioni censurate riguarda-no, poi, solo il regime giuridico delleFondazioni e non la disciplina dei set-tori nei quali esse operano concreta-mente, che è evidentemente lasciata,nelle materie di loro competenza, alleRegioni.

Sicché, deve escludersi che, cosìinterpretate, le norme impugnate pos-sano comportare una qualsivoglialesione della potestà legislativa, con-corrente o esclusiva, delle Regioni e,quindi, dell’art. 117 della Costituzione(cfr., ancora, la sentenza n. 300 del2003).

5. - Passando all’esame della que-stione riguardante l’art. 11, comma 1,ultimo periodo della legge n. 448 del2001 - secondo cui i «settori ammessi»possono essere modificati dall’Autori-tà di vigilanza con regolamento daemanare ai sensi dell’art. 17, comma 3,

301

della legge 23 agosto 1988, n. 400(Disciplina dell’attività di Governo eordinamento della Presidenza del Con-siglio dei Ministri) - va, anzitutto,respinta l’eccezione, avanzata dall’Av-vocatura, di inammissibilità per difettodi rilevanza.

Se è pacifico, infatti, che - come pre-cisato dalla parte pubblica - non è sino-ra intervenuta alcuna modifica regola-mentare dei suddetti settori, non appa-re, neppure, contestabile che la dispo-sizione impugnata incida su un aspettoqualificante della disciplina e possa,quindi, risultare lesiva dell’interessedelle Fondazioni e, in quanto tale, rile-vante nei giudizi a quibus.

Nel merito, la questione è fondata.La norma impugnata, accordando

all’Autorità di vigilanza, il potere dimodificare, con regolamento, la leggein qualsiasi direzione, per di più senzaindicazione di criteri, compatibili conla natura privata delle Fondazioni econ la loro autonomia statutaria, idoneia circoscriverne la discrezionalità,viola i parametri costituzionali evocatidal rimettente.

6. - L’art. 11 della legge n. 448 del2001, oltre alla previsione dei «settoriammessi», contiene, al comma 2, unamodifica della nozione di «settori rile-vanti», consistenti in quelli - tra gliammessi - scelti ogni tre anni dalle sin-gole Fondazioni in numero non supe-riore a tre.

Anche siffatta disposizione risulte-rebbe, sempre ad avviso del giudicerimettente, lesiva degli stessi parametrievocati a proposito dei «settoriammessi», a causa, si afferma, dell’i-nesistenza di un interesse generale chepossa in qualche modo giustificare talelimitazione numerica.

La censura è infondata.La ragione giustificativa della

norma, diversamente da quanto ritieneil giudice a quo, è quella di evitare

Appendice - Normativa

l’eccessiva dispersione dell’attivitàdelle Fondazioni e, quindi, il rischioche gli ingenti mezzi finanziari di cuile stesse dispongono siano utilizzatisecondo sollecitazioni contingenti,indipendentemente da una qualsivogliaprogrammazione pluriennale.

Ove, poi, si consideri che la concre-ta scelta dei «settori rilevanti» non èeffettuata autoritativamente, ma èrimessa alla libera determinazionedelle Fondazioni e si tenga, altresì, neldebito conto la possibilità per le stesse- riconosciuta indirettamente dal suc-cessivo comma 2 dell’art. 2 del decre-to legislativo n. 153 del 1999, a tenoredel quale le Fondazioni operano nei«settori rilevanti» «in via [solo] preva-lente» - di svolgere attività anche insettori diversi da quelli «rilevanti»,può escludersi, indipendentemente daun esame analitico dei singoli parame-tri evocati dal rimettente, qualsiasimenomazione dell’autonomia statuta-ria e gestionale delle Fondazioniincompatibile con la loro natura di per-sone giuridiche private.

7. - Per le considerazioni esposte vadichiarata infondata anche la questionerelativa al comma 3 dell’art. 11 dellalegge n. 448 del 2001, sia nella parte incui dispone che le Fondazioni indiriz-zano la propria attività esclusivamentenei «settori ammessi» e operano in viaprevalente nei «settori rilevanti», sianella parte in cui, in coerenza con lanatura delle Fondazioni risultante dal-l’art. 2 del decreto legislativo n. 153 del1999, introduce quale criterio preferen-ziale nella scelta dei settori quello dellarilevanza sociale dei settori stessi.

Una lettura della norma costituzio-nalmente adeguata porta, altresì, adescludere la fondatezza della questioneriferita all’inciso secondo cui le Fon-dazioni assicurano «singolarmente enel loro insieme l’equilibrata destina-zione delle risorse».

302 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

Se ci si fermasse al tenore letterale,potrebbe effettivamente sorgere il dub-bio che la disposizione impugnata siadestinata, come opina il rimettente, a«creare una interdipendenza fra i sog-getti in parola (e cioè le Fondazioni),convogliando e coordinando in unaprospettiva unitaria le potenzialitàespresse da ciascuno di essi». Con evi-dente ed illegittimo pregiudizio del-l’autonomia gestionale (oltre che statu-taria) delle Fondazioni, in quanto risul-terebbero vincolate, nella loro azione,ad un disegno unitario incompatibilecon la loro soggettività essenzialmenteindividuale.

Questa Corte ritiene, tuttavia, che lanorma impugnata sia suscettibile diuna diversa lettura e che, pertanto,nella specie debba farsi applicazionedel principio più volte enunciato dallagiurisprudenza costituzionale secondocui «le leggi non si dichiarano costitu-zionalmente illegittime perché è possi-bile darne interpretazioni incostituzio-nali (e qualche giudice ritenga didarne), ma perché è impossibile darneinterpretazioni costituzionali» (ex mul-tis, sentenza n. 356 del 1996).

La disposizione, oggetto del dubbiodi costituzionalità, deve, infatti, esserecorrettamente interpretata nei terminidi una mera indicazione di caratteregenerale, priva, in quanto tale, di valo-re vincolante, rivolta alle Fondazionisenza comportare alcuna impropria edillegittima eterodeterminazione riguar-do all’uso delle risorse di cui dispon-gono tali enti.

La destinazione ed il concretoimpiego dei rilevanti mezzi finanziaridi pertinenza delle Fondazioni devonorestare affidati alla autodeterminazionedelle stesse, salva anche a tal proposi-to l’ammissibilità di forme di coordi-namento compatibili con la natura dipersone private delle Fondazioni.

8. - La questione di legittimità

costituzionale dell’art. 11, comma 4,della legge n. 448 del 2001, che sosti-tuisce l’art. 4, comma 1, lettera c), deldecreto legislativo n. 153 del 1999, èfondata.

Va premesso che secondo il rimet-tente la norma precitata risulterebbelesiva degli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118,quarto comma, Cost., per la non con-sentita compressione dell’autonomiastatutaria e gestionale delle Fondazio-ni, nella parte in cui, al primo periodo,prevede, per le Fondazioni cosiddetteistituzionali, una prevalente rappresen-tanza, nell’ambito dell’organo di indi-rizzo, degli enti diversi dallo Stato dicui all’art. 114 Cost., «pubblicizzan-do», in tal modo, l’attività delle Fon-dazioni e, quindi, influenzandone inmaniera decisiva l’operatività.

Ora, prescindendo da una disaminadei singoli parametri evocati, puòaffermarsi come, nonostante la variatipologia delle Fondazioni di originebancaria, sia storicamente indiscutibileun loro collegamento con le realtàlocali, quale riflesso del radicamentoterritoriale degli enti bancari e dellecasse di risparmio da cui traggono ori-gine.

Sicché, può dirsi che una significati-va presenza nell’organo di indirizzo disoggetti espressi dagli enti territoriali,secondo le determinazioni dei diversistatuti, risponda di per sé ad una sceltanon irragionevole del legislatore noncensurabile sul piano della legittimitàcostituzionale.

A diversa ed opposta conclusione sideve, invece, pervenire quando, comedispone la norma impugnata, la pre-valenza della composizione dell’or-gano di indirizzo è riservata ai solienti territoriali.

A tal proposito, infatti, la censura diirragionevolezza della norma risultafondata, in quanto non può non appari-re contraddittorio limitare la ipotizzata

303

presenza degli enti rappresentatividelle diverse realtà locali agli enti ter-ritoriali senza ricomprendervi quellediverse realtà locali, pubbliche e priva-te, radicate sul territorio ed espressive,per tradizione storica, connessa ancheall’origine delle singole Fondazioni, diinteressi meritevoli di essere «rappre-sentati» nell’organo di indirizzo.

Una precisazione è, a questo punto,necessaria e riguarda l’uso, all’eviden-za atecnico, del termine «rappresen-tanza», adoperato dal legislatore(anche nel decreto legislativo n. 153del 1999) per indicare il rapporto cheintercorre tra gli enti, riguardati dallanorma, ed i soggetti dagli stessi desi-gnati quali componenti dell’organo diindirizzo.

Quel che si radica in capo a tali enti,è, infatti, un potere di designazione deicomponenti dell’organo di indirizzo,potere che si esaurisce con il suo eser-cizio e che non comporta alcun vinco-lo di mandato a carico dei soggettinominati, i quali agiscono, e devonoagire, in assoluta e totale indipendenzadall’ente che li ha nominati.

Con la conseguenza che, anchesotto tale aspetto, viene superato ilrischio, paventato dal rimettente, ditrasformare le Fondazioni in enti col-laterali e serventi, o strumentali, diquelli territoriali.

Conclusivamente, la norma impu-gnata va dichiarata incostituzionalenella parte in cui prevede nell’ambitodell’organo di indirizzo una prevalentee qualificata rappresentanza degli enti,diversi dallo Stato, di cui all’art. 114Cost., anziché di enti, pubblici o priva-ti, comunque espressivi delle realtàlocali.

Con assorbimento di ogni altro pro-filo di censura.

9. - Deve, invece, affermarsi l’infon-datezza, nei sensi di cui in motivazio-ne, della questione avente ad oggetto

Appendice - Normativa

l’ultimo periodo del comma 4 dell’art.11 della legge n. 448 del 2001, chedetta una regola non del tutto chiara intema di conflitto di interessi, regolache si tratta, pertanto, di intendere inmodo conforme alla Costituzione.

La norma, al di là delle sue espres-sioni letterali, va interpretata - in osse-quio al canone di ragionevolezza - nelsenso che le Fondazioni non possonosvolgere la loro attività a vantaggiodiretto dei componenti degli organidelle Fondazioni, né di coloro che lihanno nominati, a garanzia dell’impar-zialità e della correttezza dell’azionedelle Fondazioni stesse.

Mentre devono ritenersi consentitigli interventi delle Fondazioni intesi asoddisfare quegli interessi, generali ocollettivi, espressi dagli enti ai quali èstatutariamente attribuito il potere didesignare i componenti dell’organo diindirizzo.

Se tale è la portata della norma, èevidente la sua generale riferibilità atutti i soggetti designanti e designatinella composizione dell’organo diindirizzo, interpretandosi la locuzione«salvo quanto previsto al periodo pre-cedente» nel senso, del tutto generico,confermativo della vigenza della(disciplina contenuta nella) primaparte della norma che, come si è visto,fa riferimento alla composizione del-l’organo di indirizzo, anziché in quello- ipotizzato dal rimettente - limitativodella sfera di applicabilità della suc-cessiva disciplina in tema di conflittodi interessi.

Intesa in tal modo, la norma si sot-trae alle censure di incostituzionalitàmosse dallo stesso giudice rimettente.

10. - Con le ordinanze iscritte ai nn.120, 121, 124, 125 e 127 del registroordinanze 2003, viene sollevata que-stione di legittimità costituzionale del-l’art. 11, comma 7, della legge n. 448del 2001, che ha sostituito l’art. 4,

304 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

comma 3, del decreto legislativo n.153 del 1999.

Va in proposito respinta l’eccezionedi inammissibilità avanzata dall’Avvo-catura dello Stato sotto il profilo che lanorma impugnata sarebbe stata com-pletamente sostituita dall’art. 80,comma 20, della legge 27 dicembre2002, n. 289 (Disposizioni per la for-mazione del bilancio annuale e plu-riennale dello Stato), e che, pertanto,farebbe difetto, nella specie, la rilevan-za della questione.

In contrario, è possibile osservareche, come del resto è emerso nel corsodella pubblica udienza, la sostituzionedella norma impugnata non ha impedi-to la produzione medio tempore deisuoi effetti e non comporta, quindi,l’eccepita irrilevanza della questionenei giudizi a quibus.

Nel merito, la questione è infondatanei sensi di seguito specificati.

Le censure investono la normaimpugnata per la estrema ed irragione-vole latitudine del regime di incompa-tibilità che essa fisserebbe tra le fun-zioni di indirizzo, amministrazione,direzione o controllo presso le Fonda-zioni e le analoghe funzioni svolte nonsolo presso la società bancaria conferi-taria, ma anche, genericamente, pressoaltre società operanti nel settore banca-rio, finanziario o assicurativo.

Ciò che verrebbe, del tutto ingiusti-ficatamente, a comprimere la capacitàdelle persone di cui si tratta ed a lede-re, al tempo stesso, la libertà delle Fon-dazioni di stabilire la composizione deipropri organi. Con conseguente viola-zione degli artt. 2, 18 e 22 della Costi-tuzione.

È possibile, tuttavia, osservare cheanche tale norma è suscettibile di unalettura diversa, conforme a Costituzio-ne, incentrata sulla ratio perseguita dallegislatore.

In proposito, non può dubitarsi che

lo scopo esclusivo della norma siaquello di recidere i legami tra la bancaconferitaria e le Fondazioni.

Ed è evidente che una finalità siffat-ta sarebbe vanificata ove l’incompati-bilità fosse limitata alla sola societàbancaria conferitaria senza ricompren-dere quelle società, operanti nel settorebancario, finanziario o assicurativo, inrapporto di partecipazione azionaria odi controllo con la banca conferitaria.

S’intende, allora, come il riferimen-to alle «altre società operanti nel setto-re bancario, finanziario e assicurativo»debba essere inteso nel senso, restritti-vo, di società in (necessario) rapportodi partecipazione azionaria o di con-trollo con la banca conferitaria.

Va, dunque, attribuito alla normaimpugnata un significato in linea conquanto dispone sul punto l’art. 20 dellasuccessiva legge n. 289 del 2002 che,pur non qualificato come tale, puòvalere come criterio interpretativodella disciplina previgente.

Restano, in tal modo, superati idubbi di costituzionalità prospettati dalgiudice rimettente e fondati su unainterpretazione puramente letterale deldettato normativo.

11. - Con le ordinanze iscritte ai nn.121, 124, 125, 126 e 127 del registroordinanze 2003 viene sollevata, inriferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41Cost., questione di legittimità costitu-zionale dell’art. 11, comma 10, dellalegge n. 448 del 2001 che disciplina ilfenomeno del controllo, da parte diuna Fondazione, di una società banca-ria o di un gruppo bancario, disponen-do che «una società bancaria o capo-gruppo bancario si considera control-lata da una Fondazione anche quandoil controllo è riconducibile, diretta-mente o indirettamente, a più Fonda-zioni, in qualunque modo o comunquesia esso determinato».

La norma viene censurata in quanto,

305

ad avviso del rimettente, sancirebbeuna irragionevole presunzione di con-trollo nel caso in cui la somma dellepartecipazioni bancarie di più Fonda-zioni sia pari alla quota di controllo, aprescindere dall’effettiva esistenza diaccordi o di patti di sindacato tra lestesse Fondazioni.

Va, in primo luogo, disattesa l’ecce-zione di inammissibilità della questio-ne in quanto basata, secondo l’Avvoca-tura, su un erroneo presupposto inter-pretativo, essendo quest’ultimo unprofilo attinente al merito, e quindi allafondatezza o all’infondatezza, e nongià all’ammissibilità della questione.

Passando, quindi, all’esame delmerito, la questione va dichiaratainfondata nei termini appresso specifi-cati.

Mentre è evidente l’inconferenza,nel profilo in esame, dei parametri dicui agli artt. 2, 18 e 41 Cost., quel chesi tratta di accertare è l’asserita irragio-nevolezza della norma e, quindi, laviolazione, sotto tale aspetto, dell’art.3 della Costituzione.

Va, in proposito, esclusa, contraria-mente a quanto sostenuto dal rimetten-te, la configurazione di una presunzio-ne assoluta di controllo, limitandosi lanorma impugnata ad estendere lanozione di controllo, ai fini di cuiall’art. 6 del decreto legislativo n. 153del 1999, anche all’ipotesi in cui essosia esercitato, congiuntamente, da unapluralità di Fondazioni che sianocomunque tra loro legate da appositiaccordi finalizzati al controllo banca-rio e che devono essere, in quanto tali,oggetto di specifica prova.

S’intende, allora, come presuppostodella norma sia l’esistenza di un effet-tivo controllo congiunto da parte di piùFondazioni. Senza, ripetesi, che possadedursi dal semplice possesso di parte-cipazioni nella stessa azienda bancariada parte di più Fondazioni la ricorren-

Appendice - Normativa

za in capo a queste ultime di un con-trollo congiunto, occorrendo fare,invece, riferimento alla nozione dicontrollo accolta dall’ordinamentovigente.

Sicché, può dirsi che la portata dellanorma sia solo quella di ricomprende-re nella nozione di controllo l’esisten-za di accordi di sindacato tra più Fon-dazioni.

12. - La disciplina contenuta nelcomma 14 del più volte citato art. 11della legge n. 448 del 2001 viene, infi-ne, censurata nella parte in cui preve-de, all’ultimo periodo, la decadenzadegli attuali organi delle Fondazioniche devono adeguare i loro statuti alledisposizioni del richiamato articolo e,fino alla loro ricostituzione, la possibi-lità per quelli in prorogatio di svolgereesclusivamente attività di ordinariaamministrazione.

La questione è ritenuta inammissibi-le dall’Avvocatura per omessa prospet-tazione di specifiche ragioni di incosti-tuzionalità.

L’eccezione va disattesa in quantol’ordinanza si limita, correttamente, adaffermare che «la definizione dellaquestione di costituzionalità è stretta-mente legata alla soluzione di quelleprecedentemente formulate» ed in par-ticolare di quelle riguardanti la compo-sizione degli organi di indirizzo richia-mando, per mere esigenze di sintesiespositiva, i rilievi svolti sulla costitu-zionalità dell’assetto complessivodelle Fondazioni delineato dalla leggede qua e, quindi, anche i parametri sucui siffatti rilievi si fondano.

Passando, quindi, al merito dellaquestione se ne deve, tuttavia, dichia-rare l’infondatezza nei termini cheseguono.

La norma impugnata, come lo stes-so rimettente del resto riconosce,costituisce il non irragionevole rifles-so delle eventuali modifiche statutarie

306 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

relative, appunto, alla composizionedell’organo di indirizzo.

S’intende, allora, come il presuppo-sto della norma sia costituito dallanecessità di operare le ipotizzate modi-fiche statutarie relative alla composi-zione degli organi delle Fondazioni ecome, pertanto, la decadenza censuratanon sia riferibile alle Fondazionicosiddette associative, nelle quali restain ogni caso immutata la composizionedell’organo di indirizzo, ed a quelleistituzionali, per le quali l’attuale com-posizione degli organi risulti conformealla nuova disciplina introdotta dal-l’art. 11, comma 4, della legge n. 448del 2001, nella formulazione datanedalla presente sentenza.

Per le altre Fondazioni, nelle qualifosse necessario introdurre una nuovacomposizione dell’organo di indirizzo,la decadenza degli attuali organi nonappare, come si è detto, costituzional-mente censurabile, essendo la conse-guenza non irragionevole delle modifi-che che dovessero intervenire nellastruttura delle Fondazioni in ossequioalla legge in esame, così come nonappare incostituzionale, trattandosi diun profilo rientrante nella discreziona-lità del legislatore, la limitazione, dis-posta dalla stessa norma, fino alla rico-stituzione degli organi, della attivitàdelle Fondazioni alla ordinaria ammi-nistrazione.

13. - L’ultima questione di legittimi-tà costituzionale, sollevata con l’ordi-nanza iscritta al n. 128 del registroordinanze 2003, è quella riguardantegli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10,comma 3, lettera e), del decreto legis-lativo n. 153 del 1999, in riferimentoagli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costi-tuzione.

Va preliminarmente disattesa l’ecce-zione di inammissibilità della questio-ne relativamente all’art. 4, comma 1,lettera g), del decreto legislativo n. 153

del 1999 avanzata dall’Avvocatura inbase all’assunto che detta disposizionesarebbe stata confermata ed integratadall’art. 11, comma 6, della legge n.448 del 2001, non impugnato dalrimettente né con l’ordinanza di cui sitratta né con le altre.

In contrario, può rilevarsi come deltutto correttamente il rimettente abbiaimpugnato l’art. 4, comma 1, lettera g),del decreto legislativo n. 153 del 1999,che permane in vigore con la modificaapportata dal comma 6 dell’art. 11della legge n. 448 del 2001, senza,peraltro, che la modifica stessa incida,in alcun modo, sulla questione di costi-tuzionalità.

Risulta, infatti, inequivocamente,dall’ordinanza di rimessione che lacensura del rimettente investe esclusi-vamente la legittimità del potere diindirizzo riconosciuto dalla normaimpugnata all’Autorità di vigilanza edè evidente l’assoluta irrilevanza a taleriguardo della modifica apportata allanorma impugnata dalla legge n. 448del 2001.

Nel merito la questione è fondata.In proposito, occorre muovere dal-

l’assunto che l’art. 2 della legge delega23 dicembre 1998, n. 461 (Delega alGoverno per il riordino della disciplinacivilistica e fiscale degli enti conferen-ti, di cui all’articolo 11, comma 1, deldecreto legislativo 20 novembre 1990,n. 356, e della disciplina fiscale delleoperazioni di ristrutturazione banca-ria), assegna la materia delle cause diincompatibilità e dei requisiti di onora-bilità degli organi delle Fondazionialla disciplina statutaria con l’unicaeccezione contemplata alla lettera h).

L’art. 4, comma 1, lettera g), deldecreto legislativo n. 153 del 1999,nell’elencare i principi ai quali gli sta-tuti devono conformarsi nel definirel’assetto organizzativo delle Fondazio-ni, pur riproducendo sostanzialmente,

307

quanto ai requisiti di onorabilità e alleipotesi di incompatibilità, la dizionecontenuta nella legge delega, aggiungel’inciso «nel rispetto degli indirizzigenerali fissati ai sensi dell’articolo10, comma 3, lettera e)» violando, intal modo, l’art. 2 della legge delega e,quindi, l’art. 76 della Costituzione.

In proposito, è sufficiente considera-re che il potere di indirizzo è essen-zialmente diverso da quello di control-lo di cui è titolare l’Autorità di vigilan-za, essendo il primo un potere confor-mativo dell’attività delle Fondazioni, ilsecondo un potere di verifica della cor-rispondenza di tale attività a determi-nati parametri preventivamente fissati.

S’intende, allora, come una interpre-tazione per quanto estensiva delladelega non possa arrivare a ricompren-dere nei compiti di controllo riservatialla Autorità amministrativa e diretti,ai sensi dell’art. 2, lettera i), dellalegge delega, a verificare il «rispettodella legge e dello statuto, la sana eprudente gestione, la redditività delpatrimonio e l’effettiva tutela degliinteressi contemplati negli statuti»,quei, diversi e ulteriori, poteri di indi-rizzo cui fanno riferimento le normeimpugnate e che, ripetesi, non trovanoalcuna base giustificativa nella leggedi delega.

Del resto, come osservato dal rimet-tente, lo stesso legislatore del 2001,attribuendo all’Autorità di vigilanza ilpotere di emanare disposizioni attuati-ve delle norme introdotte dall’art. 11della legge 448 del 2001, ha, sia pureindirettamente, escluso la esistenza diun generale potere di indirizzo dellamedesima Autorità.

Le due norme impugnate vanno,pertanto, dichiarate costituzionalmenteillegittime per violazione dell’art. 76Cost. restando assorbito in tale pro-nuncia ogni altro profilo di censurasollevato dal rimettente.

Appendice - Normativa

308 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,1) dichiara la illegittimità costitu-

zionale:- dell’art. 11, comma 1, della legge

28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizio-ni per la formazione del bilancioannuale e pluriennale dello Stato),limitatamente alle parole «i settoriindicati possono essere modificati conregolamento dell’Autorità di vigilanzada emanare ai sensi dell’art. 17,comma 3, della legge 23 agosto 1988,n. 400»;

- dell’art. 11, comma 4, primo perio-do, della legge n. 448 del 2001, nellaparte in cui prevede nella composizio-ne dell’organo di indirizzo «una preva-lente e qualificata rappresentanza deglienti, diversi dallo Stato, di cui all’arti-colo 114 della Costituzione, idonea arifletterne le competenze nei settoriammessi in base agli articoli 117 e 118della Costituzione», anziché «una pre-valente e qualificata rappresentanzadegli enti, pubblici e privati, espressividelle realtà locali»;

- degli artt. 4, comma 1, lettera g),limitatamente alle parole «nel rispettodegli indirizzi generali fissati ai sensidell’articolo 10, comma 3, lettera e)» e10, comma 3, lettera e), limitatamentealle parole «atti di indirizzo di caratte-re generale», del decreto legislativo 17maggio 1999, n. 153 (Disciplina civili-stica e fiscale degli enti conferenti dicui all’articolo 11, comma 1, del decre-

to legislativo 20 novembre 1990, n.356, e disciplina fiscale delle operazio-ni di ristrutturazione bancaria, a normadell’articolo 1 della legge 23 dicembre1998, n. 461);

2) dichiara non fondate, nei sensi dicui in motivazione, le questioni dilegittimità costituzionale dell’art. 11,commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimoperiodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo,della legge n. 448 del 2001 e dell’art.7, comma 1, lettera aa), punto 2, dellalegge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposi-zioni in materia di infrastrutture e tra-sporti), sollevate dal Tribunale ammi-nistrativo regionale del Lazio con leordinanze in epigrafe, in riferimentoagli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118,quarto comma, della Costituzione;

3) dichiara non fondata la questionedi legittimità costituzionale dello stes-so art. 11, comma 2, della legge n. 448del 2001, sollevata dal medesimo Tri-bunale amministrativo, in riferimentoagli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quartocomma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sededella Corte Costituzionale, Palazzodella Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:Riccardo CHIEPPA, Presidente

Annibale MARINI, RedattoreMaria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settem-bre 2003.

Il CancelliereF.to: FRUSCELLA

SENTENZA N. 300ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DELPOPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:- Riccardo CHIEPPA Presidente- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice- Valerio ONIDA “- Carlo MEZZANOTTE “- Fernanda CONTRI “- Guido NEPPI MODONA “- Piero Alberto CAPOTOSTI “- Annibale MARINI “- Franco BILE “- Giovanni Maria FLICK “- Francesco AMIRANTE “- Ugo DE SIERVO “- Romano VACCARELLA “- Paolo MADDALENA “- Alfio FINOCCHIARO “ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzio-nale degli articoli 11; 17, comma 2; 19,commi 1 e 14; 22, commi 3 e 4; 24,commi 2, 3, 4, 9 e 13; 25, commi 1, 5e 10; 27, comma 13; 28, commi 1, 5, 6,8 e 11; 29; 30; 33; 35; 41; 52, commi10, 14, 17, 20, 39 e 83; 54; 55; 59; 60,comma 1, lettera d); 64; 66; 67; 70 e 71della legge 28 dicembre 2001, n. 448[Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale delloStato (legge finanziaria 2002)], pro-mossi con ricorsi delle Regioni Mar-che, Toscana, Emilia-Romagna eUmbria, notificati il 22 (primo e secon-do ricorso), il 27 e il 26 febbraio 2002,depositati in cancelleria il 28 febbraio,il 1° e l’8 marzo (terzo e quarto ricor-so) 2002 e iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Pre-sidente del Consiglio dei ministri;

309

Udito nell’udienza pubblica del 3giugno 2003 il Giudice relatore Gusta-vo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi perla Regione Marche, Fabio Lorenzoniper la Regione Toscana, Giandomeni-co Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon eMaurizio Pedetta per la RegioneUmbria e l’avvocato dello Stato Mas-simo Mari per il Presidente del Consi-glio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1.1. - Con ricorso notificato il 22febbraio 2002, depositato il successivo28 febbraio (reg. ricorsi n. 10 del2002), la Regione Marche, nell’impu-gnare numerose disposizioni dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448 [Dis-posizioni per la formazione del bilan-cio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2002)], ha denuncia-to, tra l’altro, l’art. 11 di detta legge, inriferimento all’art. 117, terzo e sestocomma, della Costituzione.

Premesse alcune considerazioni diassieme sull’impugnazione proposta,la ricorrente osserva che l’art. 11, nelrecare modifiche ad alcune norme deldecreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 (Disciplina civilistica e fiscaledegli enti conferenti di cui all’articolo11, comma 1, del decreto legislativo 20novembre 1990, n. 356, e disciplinafiscale delle operazioni di ristruttura-zione bancaria, a norma dell’articolo 1della legge 23 dicembre 1998, n. 461),incide sulla disciplina delle Fondazio-ni «bancarie», in particolare indiriz-zandone l’attività verso determinatisettori («ammessi» e «rilevanti»), det-tando regole sulla composizione del-l’organo di indirizzo e sulle relativeincompatibilità, disponendo circa lemodalità di gestione e la destinazionedel patrimonio, introducendo un crite-

Appendice - Normativa

rio sulla definizione normativa dellanozione di «controllo» di una societàbancaria da parte di una Fondazione,disponendo altresì circa il c.d. periodotransitorio in rapporto alle previste dis-missioni delle partecipazioni di con-trollo in questione, e circa i poteri divigilanza.

Questo intervento del legislatore sta-tale, con disposizioni che la Regionericorrente qualifica come norme di det-taglio, cadrebbe in un ambito materia-le, quello delle «casse di risparmio,casse rurali, aziende di credito a carat-tere regionale», che l’art. 117, terzocomma, della Costituzione assegnaalla legislazione concorrente delleRegioni, e ciò - precisa la RegioneMarche - in quanto in detto ambitodovrebbe ritenersi rientrare, ancoroggi, la disciplina delle Fondazionibancarie, non essendo portato a defini-tivo compimento il processo di pro-gressiva trasformazione delle Fonda-zioni medesime in persone giuridichedi diritto privato, del tutto svincolatedalle aziende del settore bancario; unaconsiderazione, questa, desumibileanche dalla giurisprudenza costituzio-nale, che ha confermato appunto laperdurante «attrazione» delle Fonda-zioni nell’orbita del settore del credito,non essendosi compiuto il periodo -«transitorio» - di passaggio da unafigura all’altra, per la perdurante sotto-posizione delle Fondazioni alla vigi-lanza del Ministro del tesoro (ora, del-l’economia e delle finanze), e per ilnon definitivo compimento della pro-cedura di trasformazione, con la dis-missione delle partecipazioni azionarierilevanti delle Fondazioni nelle societàbancarie conferitarie e con la modificae approvazione dei nuovi statuti deglienti-Fondazioni (sentenze n. 341 e n.342 del 2001 della Corte costituziona-le, in linea con la precedente decisionen. 163 del 1995).

310 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

Non essendosi dunque verificate lecondizioni della trasformazione, ladisciplina delle Fondazioni in parolanon può ricondursi alla materiadell’«ordinamento civile», propriadello Stato, ma rientra in una materiadi legislazione concorrente, con laconseguenza che allo Stato è affidatasolo la determinazione dei principifondamentali della materia.

Ma le norme censurate contengonodisposizioni di dettaglio e puntuali,rivolte omisso medio ai destinataridella disciplina, senza lasciare alcunospazio per il legislatore regionale, e ciòdelinea la violazione dell’invocato art.117, terzo comma, della Costituzione:violazione da reputare sussistente,aggiunge la Regione, anche a volerammettere in generale la possibilitàper lo Stato di dettare disposizioniimmediatamente applicabili ma dicarattere suppletivo e «cedevoli» afronte del futuro intervento del legisla-tore regionale, giacché nel caso speci-fico le norme impugnate, per il lorotenore letterale, non si prestanocomunque a essere derogate o mutatedalle Regioni, sia pure nel quadro deiprincipi posti dalla legge dello Stato.

Strettamente conseguente alla sud-detta censura è la denunciata violazio-ne del sesto comma dell’art. 117 dellaCostituzione, dedotta in quanto l’art.11 della legge n. 448 del 2001 ricono-sce (commi 1 e 14) all’Autorità di vigi-lanza - attualmente, al Ministro com-petente - una potestà regolamentare inmateria di legislazione concorrente,potestà che pertanto, secondo il nuovosesto comma dell’art. 117, non puòspettare che alla Regione; la censura,conclude la ricorrente, è direttamenteconnessa alla precedente anche sulpiano del contenuto, in quanto i poteriregolamentari così previsti sono rivoltia modificare o integrare la stessa disci-plina primaria contestualmente intro-

dotta (così nel comma 1, quanto ai«settori ammessi»), o a dettare disposi-zioni attuative di essa: il che confermache il legislatore nazionale non ha ipo-tizzato alcuno spazio per l’esercizio dipotestà normative delle Regioni.

1.2. - Nel giudizio così promosso siè costituito il Presidente del Consigliodei ministri, tramite l’Avvocaturagenerale dello Stato.

L’Avvocatura deduce l’infondatezzadel ricorso della regione Marche,secondo il duplice argomento (a) dellariconducibilità della disciplina allamateria di cui all’art. 117, secondocomma, lettera e), della Costituzione(«tutela del risparmio e mercati finan-ziari»), in quanto le Fondazioni sianoancora da ritenere assimilabili agli enticreditizi, come da pronunce dellaCorte costituzionale menzionate dallaricorrente, ovvero, alternativamente,(b) del riferimento all’art. 117, secon-do comma, lettera g), della Costituzio-ne, in quanto le Fondazioni costitui-scano «enti pubblici nazionali», secon-do quella che è la formula della dispo-sizione costituzionale. In entrambi icasi, rileva l’Avvocatura, si tratta dimateria assegnata alla legislazioneesclusiva dello Stato, e ciò abilita que-st’ultimo anche a stabilire la potestàregolamentare nella medesima mate-ria, a norma dell’art. 117, sestocomma, della Costituzione.

2.1. - La Regione Toscana, conricorso notificato il 22 febbraio 2002,depositato il successivo 1 marzo (reg.ricorsi n. 12 del 2002), ha impugnatoanch’essa, tra altre norme della leggefinanziaria n. 448 del 2001, l’art. 11 didetta legge.

La ricorrente assume che la normati-va statale, da un lato, viola la compe-tenza concorrente regionale quantoalle «casse di risparmio», poiché leFondazioni «tuttora esercitano attivitàcreditizia e bancaria» (art. 117, terzo

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comma, della Costituzione), e, dall’al-tro, lede anche l’art. 117, quartocomma, della Costituzione, perché isettori «ammessi» nei quali le Fonda-zioni devono operare rientrano, inlarga parte, in ambiti di competenza,concorrente o addirittura esclusiva, dellegislatore regionale; allo Stato è dun-que precluso di organizzare modalitàdi esercizio di funzioni che sonosuscettibili di disciplina soltanto daparte delle Regioni.

Inoltre, la disposizione sarebbe lesi-va dell’art. 117, sesto comma, dellaCostituzione, perché in essa si prevedeun potere regolamentare - per l’attua-zione della normativa primaria e per lamodifica dei settori «ammessi» - affi-dato all’Autorità di vigilanza (transito-riamente, al Ministro dell’economia edelle finanze, secondo l’art. 1 del d.lgs.n. 153 del 1999), laddove, secondo laCostituzione, la potestà regolamentareè attribuita alle Regioni, ogni volta chesi tratti di materie non ricadenti nellacompetenza esclusiva dello Stato.

2.2. - Si è costituito nel relativo giu-dizio il Presidente del Consiglio deiministri, rappresentato e difeso dal-l’Avvocatura generale dello Stato, con-testando le conclusioni della ricorren-te, anche in questo caso secondo unaduplice prospettazione: (a) le disposi-zioni hanno la funzione di tutelare ilrisparmio e si fondano dunque sull’art.117, secondo comma, lettera e), dellaCostituzione, ovvero (b) anche a volerascrivere la disciplina a un settore -quello delle casse di risparmio - dilegislazione concorrente, il contenutodelle norme impugnate ha comunque ilconnotato di disposizioni che determi-nano i principi fondamentali dellamateria, legittimamente posti danorme statali.

Tali rilievi, prosegue l’Avvocatura,valgono altresì per quanto concerne i«settori ammessi», cioè per i diversi

Appendice - Normativa

campi di intervento nei quali è datoalle Fondazioni di svolgere la loro atti-vità, che in ogni caso non potrebberodirsi rientrare in via prevalente inambiti propri della normazione regio-nale: ne sono certamente estranei, sot-tolinea il resistente, gli ambiti dellapubblica istruzione in generale, la pre-venzione della criminalità, la sicurezzapubblica, la tutela dei beni culturali. Eanaloga osservazione è dedotta circa laprevisione in tema di composizionedell’organo di indirizzo delle Fonda-zioni, con la quale sono stati posti prin-cipi generali finalizzati a evitare prassidistorsive nella gestione delle Fonda-zioni, mentre le esigenze delle Regionie degli enti locali possono ricevere suf-ficiente garanzia nella previsione dellapresenza, in detti organi, di «una quali-ficata rappresentanza degli enti diversidallo Stato, di cui all’art. 114 dellaCostituzione, idonea a rifletterne lecompetenze nei settori ammessi inbase agli articoli 117 e 118 della Costi-tuzione», secondo il testo dell’art. 11,comma 4, della legge n. 448 del 2001[sostitutivo dell’art. 4, comma 1, lette-ra c), del d.lgs. n. 153 del 1999].

Quanto al potere regolamentare,l’Avvocatura rileva che esso non haportata generale, ma è circoscrittoall’attuazione dell’art. 11 in questione,anche al fine del coordinamento con lerestanti disposizioni del d.lgs. n. 153del 1999, ed è dunque limitato allamateria riservata alla legislazione delloStato.

3.1. - La Regione Emilia-Romagnaha impugnato l’art. 11 della leggefinanziaria per il 2002, n. 448 del2001, sotto molteplici profili, conricorso notificato il 27 febbraio 2002,depositato il successivo 8 marzo (reg.ricorsi n. 23 del 2002).

Premesse alcune notazioni di ordinegenerale sul «senso» complessivodella legge citata, contraddittorio

312 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

rispetto alla portata innovativa delriformato Titolo V della Parte secondadella Costituzione, e sull’estraneità dimolte delle disposizioni al contenutoche (secondo la previsione dell’art. 11della legge n. 468 del 1978) dovrebbeessere proprio di una legge «finanzia-ria», la ricorrente censura specifica-mente l’art. 11 della legge n. 448, intema di Fondazioni bancarie.

Il presupposto della questione solle-vata è che, nonostante sia stabilito chele Fondazioni bancarie assumano per-sonalità giuridica di diritto privato, lalegislazione sinora emanata dallo Statonon le ha mai considerate propriamen-te tali, essendo intervenuta variamente- da ultimo appunto con la disciplina inquestione - sia sul piano dell’organiz-zazione sia sul piano dell’attività di talienti, ciò che evidentemente non sareb-be stato possibile se le Fondazioni fos-sero soggetti dotati di piena autonomiaprivata. La personalità privatisticadelle Fondazioni sarebbe quindi piut-tosto la determinazione di un regimegiuridico degli atti da esse posto inessere che non espressione dell’effetti-va qualità dei soggetti, sottoposti apenetranti discipline pubbliche: e ciò,sottolinea la Regione, porterebbe aescludere in radice che la disciplina inquestione possa essere ricondotta allamateria dell’«ordinamento civile».

La legislazione vigente - prosegue laRegione - si fonda invece in larga partesull’idea di assimilazione delle Fonda-zioni agli enti creditizi, assimilazionedel resto già posta in luce dalla giuri-sprudenza costituzionale (sentenze n.341 del 2001 e n. 163 del 1995), che haanche chiarito come, una volta cessatoil collegamento tra le une e gli altri, leFondazioni apparirebbero come strut-ture operanti istituzionalmente in set-tori di utilità sociale, in massima partericadenti nelle competenze legislativeregionali.

Sotto questo profilo, la RegioneEmilia-Romagna assume che sia laintervenuta modifica della Costituzio-ne (con la attribuzione alle Regioniordinarie di potestà legislativa concor-rente in una materia, quella delle«casse di risparmio, casse rurali, azien-de di credito a carattere regionale», cheè testualmente ripresa da analoganorma dello statuto speciale per ilTrentino-Alto Adige), sia la nuovadisciplina dei settori di intervento delleFondazioni, portano ad anticipare almomento attuale il problema del coor-dinamento tra la normativa sulle Fon-dazioni e quella delle persone giuridi-che private senza scopo di lucro, inrapporto alle competenze assegnatealle Regioni e alle Province autonome,proprio secondo quanto prefiguratonella sentenza n. 341 citata.

Le Fondazioni, secondo questa pro-spettiva, vengono in considerazionesotto due differenti profili: soggettiva-mente, quali enti ancora in parte assi-milati agli enti creditizi e in parte svol-genti compiti di pubblica utilità indeterminati settori; obiettivamente, perl’attività in concreto posta in essere,secondo la materia nella quale lamedesima attività ricade di volta involta.

Per il primo aspetto, in quanto entiancora in parte attratti nell’orbita deglienti creditizi, le Fondazioni rientranonella competenza legislativa concor-rente, secondo l’art. 117, terzo comma,della Costituzione; per il secondoaspetto, esse implicano le competenzedelle Regioni ordinarie, in quanto viricadano le attività svolte.

Ciò posto, e ricordata l’elencazionedei «settori ammessi» quale contenutanell’art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999,come modificato dall’impugnato art.11, comma 1, della legge n. 448 del2001, la ricorrente rileva che la previ-sta attribuzione della potestà regola-

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mentare all’Autorità di vigilanza, siaper la modifica dei settori ammessi siaper l’attuazione della legge, contrastacon la Costituzione, che (art. 117, sestocomma) stabilisce che detta potestàspetta allo Stato nelle (sole) materie dilegislazione esclusiva, mentre spettaalle Regioni in ogni altra materia.Anzi, le norme appaiono incostituzio-nali proprio in quanto, preliminarmen-te, non riconoscono alle Regioni ilruolo di soggetti di vigilanza, per glienti che ricadono sotto la loro compe-tenza: un simile riconoscimento, siosserva, riporterebbe ad armonia ilsistema, riunificando i poteri normativiin capo al soggetto che ne è costituzio-nalmente intestatario.

Quanto alle restanti disposizioni del-l’art. 11, la Regione ne sostiene l’inco-stituzionalità, in quanto «non ricono-scono la competenza concorrente dellaregione sia in relazione agli enti di cre-dito di cui all’art. 117, comma terzo,sia in relazione alle materie di attivi-tà», e in quanto «non prevedono che intali ambiti le disposizioni statali vinco-lino le regioni soltanto quanto ai prin-cipi fondamentali».

3.2. - Si è costituito in questo giudi-zio il Presidente del Consiglio deiministri, rappresentato e difeso dal-l’Avvocatura generale dello Stato, con-cludendo per il rigetto del ricorsosecondo argomentazioni testualmentecoincidenti con quelle formulate nel-l’atto di costituzione nel giudizio intro-dotto con il sopra citato ricorso dellaRegione Toscana (reg. ricorsi n. 12 del2002).

4.1. - La Regione Umbria, con ricor-so notificato il 26 febbraio 2002, depo-sitato il successivo 8 marzo (reg. ricor-si n. 24 del 2002), ha impugnato, tral’altro, l’art. 11 della legge n. 448 del2001, con deduzioni e conclusionitestualmente coincidenti con quellecontenute nel ricorso della Regione

Appendice - Normativa

Emilia-Romagna (assistita dal medesi-mo difensore).

4.2. - Nel relativo giudizio il Presi-dente del Consiglio dei ministri, rap-presentato e difeso dall’Avvocaturagenerale dello Stato, ha concluso per ilrigetto del ricorso, svolgendo rilievicoincidenti con quelli dell’atto dicostituzione nei giudizi introdotti con iricorsi delle Regioni Toscana ed Emi-lia-Romagna (reg. ricorsi n. 12 del2002 e n. 23 del 2002).

5.1. - In prossimità dell’udienza, lericorrenti Regioni Marche, Emilia-Romagna e Umbria hanno depositatomemorie a sostegno delle richiestedeclaratorie di incostituzionalità.

5.2. - La Regione Marche, ricordati icontenuti delle disposizioni dell’art. 11della legge n. 448 del 2001 impugnato,ne ribadisce l’incostituzionalità, peresserne oggetto enti che debbono tutto-ra considerarsi rientranti nell’ambitodella materia delle «casse di rispar-mio» assegnata in via concorrente alleRegioni dal nuovo art. 117, terzocomma, della Costituzione, «fermirestando i dubbi di costituzionalità[…] sullo stesso obbligo di dismissio-ne delle partecipazioni di controllo,come previsto dall’originario art. 25del d.lgs. n. 153 del 1999». Con il sup-porto di dottrina, poi, nella memoria siribadisce che le Fondazioni mantengo-no il loro collegamento genetico e fun-zionale con le società bancarie, giac-ché la loro separazione formale rispet-to all’esercizio di impresa bancariaattraverso lo scorporo della relativaazienda non toglie che la Fondazione«mantenga ancor oggi la natura di entecreditizio»; ciò, si sottolinea, è confor-me alle pronunce n. 341 e n. 342 del2001 della Corte, che a loro volta con-fermano l’analogo enunciato della sen-tenza n. 163 del 1995, circa la persi-stenza in corso del processo che con-durrà alla riconduzione delle Fonda-

314 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

zioni nel settore privato pleno iure.Questa «transitorietà», del resto, appa-re confermata dallo stesso art. 5 deldecreto-legge 15 aprile 2002, n. 63,convertito dalla legge 15 giugno 2002,n. 112, che - con norma di interpreta-zione autentica tra l’altro a sua volta didubbia costituzionalità, poiché, più chechiarire la portata della normativa sulleFondazioni oggetto di interpretazione,ne integra i contenuti - comunqueafferma che le Fondazioni sono carat-terizzate da un regime privatistico deltutto singolare, retto essenzialmentedal criterio per cui le norme comunidel codice civile si applicano solo invia residuale e in quanto compatibili; eciò, si afferma, è in linea con l’impo-stazione della legge finanziaria per il2002, la quale, pur mantenendo la qua-lificazione privatistica delle Fondazio-ni, ne ha però «ripubblicizzato» lacomplessiva disciplina, riconducendole Fondazioni in discorso a una naturaperfino strumentale e di supplenzarispetto all’agire del potere pubblico.Con la conseguenza che l’ordinamentodi detti enti, in quanto organismi pub-blici, attiene, una volta che essi abbia-no carattere non nazionale ma regiona-le, alla competenza legislativa di essaricorrente.

Pertanto, se la disciplina delle Fon-dazioni non può essere ricompresanella materia dell’«ordinamento civi-le», ma attiene alla materia «casse dirisparmio», essendo in definitiva leFondazioni ancor oggi qualificabilicome «enti creditizi», la normativaimpugnata, che reca norme di dettaglioe non principi e che prevede inoltre unambito delimitato di attività delle Fon-dazioni (i «settori ammessi»), risulta incontrasto con l’art. 117 della Costitu-zione.

Corollario dell’impostazione sopradetta sarebbe poi la necessaria attribu-zione della potestà di disciplinare le

attività svolte dagli enti in questione incapo alle Regioni, queste - non lo Stato- essendo abilitate a regolare i settori diintervento delle Fondazioni; settori iquali sono a loro volta strettamenteconnessi e talvolta in pratica coincido-no con il catalogo costituzionale dellecompetenze regionali. Con l’ulterioreconseguenza che anche i poteri di vigi-lanza dovrebbero essere assegnati allecompetenti Regioni, secondo un dise-gno complessivo che porterebbe leFondazioni a svolgere un ruolo di «ser-vizi alla persona» proprio delle ammi-nistrazioni locali, in una sorta di lorofinalizzazione pubblicistica.

Nella memoria si insiste poi sul fattoche la normativa impugnata nonpotrebbe essere reputata indenne dacensure neppure a volere impostare lasoluzione sul piano della loro «cedevo-lezza», non essendo lasciato alcunospazio al legislatore regionale chevolesse apportare modifiche o derogheal sistema che esse definiscono.

Infine, la difesa della ricorrente insi-ste sulla violazione dell’art. 117, sestocomma, della Costituzione, poiché ipoteri regolamentari che la normativaaffida ad autorità ministeriali potreb-bero dirsi validamente sorretti solo sela materia rientrasse tra quelle attribui-te allo Stato in via esclusiva, il che -secondo quanto sopra detto - non puòessere affermato.

5.3. - La Regione Emilia-Romagna,nel contestare le argomentazioni delPresidente del Consiglio dei ministri,premette una serie di considerazionipiù generali, legate alla contempora-nea pendenza di questioni di costitu-zionalità in via incidentale sollevate,sulla medesima disciplina, dal TARdel Lazio, sulla base però di premesseantitetiche a quelle che la Regione favalere con il ricorso in esame. Secon-do il giudice amministrativo, infatti, ilriconoscimento alle Fondazioni di una

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«piena autonomia statutaria e gestio-nale» (art. 2 del d.lgs. n. 153 del 1999)assumerebbe il carattere di un princi-pio-guida, alla cui stregua valutare lanormativa di dettaglio, la quale, inquesta ottica, avrebbe «tradito» ilcarattere delle Fondazioni. Ma cosìargomentando, rileva la Regione, siassume impropriamente una norma dilegge ordinaria, cioè l’art. 2 del d.lgs.n. 153, a parametro interposto ai finidel sindacato di costituzionalità, ilquale invece deve essere esercitatosolo tenendo presenti le norme costitu-zionali, non leggi ordinarie (comeanche il decreto-legge n. 63 del 2002che parla di un regime «privatistico»,ancorché speciale). Il legislatore nonha tratto dal nulla gli enti-Fondazionicome persone giuridiche private: essoha solo nuovamente disciplinato gli«enti pubblici conferenti», i quali aloro volta discendevano da una seriedi operazioni di trasformazione deglienti pubblici creditizi presi in conside-razione dalla riforma del 1990: le Fon-dazioni, dunque, non sono entità crea-te dalla legge utilizzando patrimoniprivati, ma sono il portato di sceltelegislative di modificazione del regi-me giuridico di preesistenti enti pub-blici, il che rende pienamente legitti-mo che la legge regoli i fini, l’organiz-zazione e l’utilizzazione del patrimo-nio di queste strutture, appunto per laloro derivazione da enti di natura pub-blicistica. Ciò - si aggiunge - è coeren-te con una visione sostanziale del pro-blema, come del resto su una valuta-zione di sostanza si fondano, da unlato, la giurisprudenza costituzionale -così, nella questione della natura delleIPAB (sentenza n. 396 del 1988) - e,dall’altro, la normativa comunitaria -nella definizione di «organismo didiritto pubblico» ai fini della discipli-na degli appalti pubblici -.

La ricorrente sostiene dunque (a)

Appendice - Normativa

che le Fondazioni non costituisconoveri soggetti di autonomia privata apieno titolo, (b) che il giudizio rimessoalla Corte deve svolgersi non giàsecondo il riparto di competenzevigente al tempo dell’emanazione deltesto originario del d.lgs. n. 153, bensìsecondo il quadro costituzionale deli-neato dal nuovo Titolo V, vigente altempo della legge oggetto della odier-na questione, e (c) che non potrebbeammettersi un intervento normativocome quello censurato neppure attra-verso la giustificazione della «cedevo-lezza», mancando comunque il titolodell’intervento statale in materia.

Su queste premesse, la RegioneEmilia-Romagna passa a contraddirele singole argomentazioni dell’Avvo-catura dello Stato: 1) quanto al pretesofondamento costituzionale della disci-plina nella funzione di «tutela delrisparmio» in generale (art. 117, secon-do comma), la Regione osserva chenessuna delle disposizioni impugnateconcerne questo obiettivo; 2) quantoalla asserita connotazione di normativadi principio, la Regione richiama lagiurisprudenza costituzionale circa ilperdurante periodo «transitorio» (sen-tenza n. 341 del 2001), che equivale adassimilare tuttora, e fino al completa-mento del processo di dismissionedelle partecipazioni azionarie nellebanche «conferitarie», le Fondazioni aenti creditizi, precisamente alle preesi-stenti casse di risparmio dalle qualiesse hanno tratto origine: con la conse-guenza perciò che nella materia omo-nima ex art. 117, terzo comma, dellaCostituzione rientrano necessariamen-te, oltre alle «aziende di credito acarattere regionale» ivi testualmentemenzionate, altresì le corrispondentiFondazioni bancarie, e che lo Stato èabilitato a porre esclusivamente dispo-sizioni di principio, mentre le normeimpugnate rivestono evidentemente

316 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

carattere di estremo dettaglio e regola-no l’intera materia senza lasciare alcunmargine per diverse determinazioni daparte delle Regioni; 3) quanto all’argo-mento che le esigenze delle Regionisarebbero comunque garantite dallaprevisione, nell’organo di indirizzodelle Fondazioni, di una «prevalente equalificata rappresentanza degli enti,diversi dallo Stato, di cui all’art. 114della Costituzione», secondo il dispo-sto dell’art. 11, comma 4, della leggen. 448 impugnata, la ricorrente sottoli-nea che qui non è in gioco il grado di«soddisfazione» che alle Regioni puòderivare da un rappresentanza nell’or-gano di indirizzo, ma il rispetto delriparto costituzionale delle competen-ze legislative, che comprendono anchela disciplina della composizione deglienti in questione; non senza ribadireche le attività alle quali per legge leFondazioni sono deputate rientrano inlarghissima misura nelle competenze,di natura concorrente ovvero residuale,delle Regioni stesse, cosicché l’argo-mento dell’Avvocatura circa l’attribu-zione allo Stato di alcuni settori mate-riali di attività delle Fondazioni, adesempio l’istruzione, se per un versonon è pertinente, per un altro non mutacomunque le conclusioni raggiuntecirca il collegamento tra campo d’azio-ne degli enti e competenze regionali,collegamento che era stato del restogià prefigurato nella citata sentenza n.341 del 2001; 4) quanto al potere rego-lamentare assegnato all’Autorità divigilanza, esso lede direttamente il dis-posto del sesto comma dell’invocatoart. 117 della Costituzione, che in tantolo ammetterebbe in quanto fosse ravvi-sabile un ambito di legislazione stataleesclusiva, il che non è sostenibile; 5)quanto infine al potere di vigilanza,dopo l’attribuzione alle Regioni dellacompetenza concorrente su «casse dirisparmio [e] aziende di credito a

carattere regionale», nel perduranteperiodo transitorio, in cui le Fondazio-ni sono attratte nell’ambito del settorecreditizio, i compiti di vigilanza avreb-bero dovuto essere corrispondente-mente attribuiti alle Regioni, in rap-porto di naturale consecuzione con laspettanza della potestà regolamentare,che si collega al potere di «allocare lefunzioni amministrative, alle quali sicollega naturaliter la potestà regola-mentare».

5.4. - La Regione Umbria, infine, hadepositato anch’essa una memoria, dicontenuto identico a quello dell’attodella Regione Emilia-Romagna, datala comune rappresentanza e difesa ingiudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Le regioni Marche, Toscana,Emilia-Romagna e Umbria, nell’impu-gnare numerose disposizioni dellalegge 28 dicembre 2001, n. 448 [Dis-posizioni per la formazione del bilan-cio annuale e pluriennale dello Stato(legge finanziaria 2002)], contestanotra l’altro l’art. 11 di tale legge (Modi-fiche al decreto legislativo 17 maggio1999, n. 153, in materia di Fondazio-ni). Per ragioni di omogeneità di mate-ria, la trattazione della questione dicostituzionalità indicata viene separatada quella delle altre, sollevate con imedesimi ricorsi, oggetto di distintedecisioni.

2. - L’articolo di legge in questioneincide su numerosi aspetti della disci-plina delle Fondazioni di origine ban-caria, in particolare in tema di: campimateriali di intervento (i settori«ammessi» e «rilevanti»); regole dicomposizione dell’organo di indirizzo;cause di incompatibilità; modalità digestione e destinazione del patrimonio;definizione della nozione di «control-lo» di una società bancaria da parte di

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una Fondazione; «periodo transitorio»,in relazione alle prescritte dismissionidelle partecipazioni di controllo insocietà bancarie; poteri di vigilanza;adeguamento degli statuti alle nuovedisposizioni legislative e ricostituzionedegli organi delle Fondazioni conse-guenti alle modifiche statutarie.

Con argomenti sostanzialmente ana-loghi, tutte le Regioni ricorrentisostengono che le disposizioni dellalegge statale impugnata intervengonocon norme di dettaglio in una materia -quella delle «casse di risparmio, casserurali, aziende di credito a carattereregionale» - che l’art. 117, terzocomma, della Costituzione assegnaalla legislazione concorrente regiona-le. La competenza legislativa regiona-le in materia di Fondazioni di originebancaria, ad avviso delle ricorrenti,discenderebbe altresì dalla circostanzache tali Fondazioni sono chiamatedalla legge a operare in settori materia-li affidati costituzionalmente alla curadella legislazione regionale (concor-rente, o, per la sola Regione Toscana,esclusiva, secondo l’art. 117, quartocomma, della Costituzione).

Una particolare censura è poi rivoltaai commi 1 e 14 del denunciato art. 11,i quali riconoscono all’Autorità divigilanza - attualmente il Ministro del-l’economia e delle finanze - una pote-stà regolamentare che, operando, inipotesi, in materia di legislazioneregionale, violerebbe la riserva dipotestà regolamentare disposta dal-l’art. 117, sesto comma, della Costitu-zione a favore delle Regioni in tutte lematerie non di competenza legislativaesclusiva dello Stato.

3. - Data la loro sostanziale identità,i quattro ricorsi, per la parte attinenteall’art. 11 della legge n. 448 del 2001,possono riunirsi per essere trattaticongiuntamente e decisi con unicasentenza.

Appendice - Normativa

4. - I ricorsi in esame non sono fon-dati.

5. - Tutte le censure si basano sulpresupposto che le Fondazioni di origi-ne bancaria siano tuttora soggetticaratterizzati dall’appartenenza all’or-ganizzazione del credito e del rispar-mio. Tale presupposto non è oggi piùsostenibile, tenuto conto degli sviluppidella legislazione in materia a partiredal 1990.

La legge 30 luglio 1990, n. 218(Disposizioni in materia di ristruttura-zione e integrazione patrimoniale degliistituti di credito di diritto pubblico), eil successivo decreto legislativo 20novembre 1990, n. 356 (Disposizioniper la ristrutturazione e per la discipli-na del gruppo creditizio), hanno datoavvio a una profonda trasformazione eriorganizzazione del settore bancario,anche attraverso la trasformazionedelle banche pubbliche in società perazioni. Nelle sue linee generali, il pro-cedimento giuridico previsto si è basa-to (a) sul cosiddetto «scorporo» dellaazienda bancaria dagli originari enticreditizi; (b) sulla scissione di questiultimi in due soggetti: gli «enti confe-renti» e le «società per azioni conferi-tarie» e (c) sul «conferimento» dell’a-zienda bancaria alla società per azioniconferitaria da parte dell’ente confe-rente. A quest’ultimo, una volta opera-to il conferimento, era affidata (1) lagestione del pacchetto azionario, daesso detenuto nella società conferita-ria, oltre (2) all’azione - tradizionaleper le Casse di risparmio - nel campodella promozione dello sviluppo socia-le, culturale ed economico.

Questa procedura, che ha attivatouna fase di trasformazione degli entipubblici creditizi condotta essenzial-mente dall’interno di essi, senza intro-missioni nel capitale prima degli entibancari e poi delle società bancarie, hacomportato, in un primo momento,

318 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

uno stretto legame sostanziale tra«soggetti conferenti» e «soggetti con-feritari», pur distinti giuridicamente.Sebbene gli enti conferenti dovessero -soprattutto per la caratterizzazionericevuta con l’art. 12 del decreto legis-lativo n. 356 del 1990 - concentrare leproprie risorse nel perseguimento deifini di interesse pubblico e utilitàsociale stabiliti nei loro statuti, e nonpotessero esercitare direttamente l’im-presa bancaria, essi erano principal-mente i titolari del capitale della socie-tà per azioni conferitaria, potendomantenere la partecipazione di control-lo, in vista peraltro delle operazioni diristrutturazione del capitale e di dis-missione di partecipazioni, attraversole procedure degli articoli 1-7 deldecreto legislativo. Era prevista, siapure transitoriamente, una «continuitàoperativa» tra i due soggetti [art. 12,comma 1, lettera c)], assicurata dallaprevisione nello statuto dell’ente con-ferente della nomina di membri del suocomitato di gestione (o equivalente)nel consiglio di amministrazione dellasocietà conferitaria e di componentil’organo di controllo nel collegio sin-dacale della società stessa. Agli enticonferenti, aventi capacità di dirittopubblico e di diritto privato, si conti-nuavano ad applicare le disposizioni dilegge relative alle procedure di nominadegli organi amministrativi e di con-trollo (in particolare, la nomina gover-nativa del presidente e del vicepresi-dente). Su tali enti veniva mantenuta lapreesistente vigilanza del Ministro deltesoro, prevista per gli enti pubblicicreditizi. Al Ministro, inoltre, doveva-no essere sottoposte, per l’approvazio-ne, le modifiche degli statuti. Riassun-tivamente e coerentemente, il Titolo IIIdel decreto legislativo n. 356 potevaessere intestato agli «enti pubblici con-ferenti» che, come questa Corte hariconosciuto con la sentenza n. 163 del

1995, potevano considerarsi quali ele-menti costitutivi del sistema creditizioallora esistente.

Al processo di separazione fu datoimpulso con norme dettate e prescri-zioni impartite nel 1994, volte a pro-muovere le procedure di dismissionedi partecipazioni degli enti pubbliciconferenti nelle società per azioni con-feritarie: il decreto-legge 31 maggio1994, n. 332 (Norme per l’accelerazio-ne delle procedure di dismissione dipartecipazioni dello Stato e degli entipubblici in società per azioni), conver-tito con modificazioni dalla legge 30luglio 1994, n. 474, e la direttiva delMinistro del Tesoro del 18 novembre1994 (Criteri e procedure per le dis-missioni delle partecipazioni delibera-te dagli enti conferenti di cui all’art. 11del decreto legislativo 20 novembre1990, n. 356, nonché per la diversifica-zione del rischio degli investimentieffettuati dagli stessi enti). Quest’ulti-mo provvedimento in particolare,adottato nell’ambito del potere di vigi-lanza governativa sugli enti conferenti,mirava al duplice e connesso scopo diconcentrarne l’attività nel persegui-mento delle finalità a essi assegnatenei settori di intervento di interesse eutilità sociale e, correlativamente,restando esclusa la gestione dellasocietà conferitaria, di ridurre progres-sivamente la partecipazione detenutain quest’ultima, tramite dismissionidestinate a ridurne la consistenza a nonpiù del cinquanta per cento del propriopatrimonio, nei cinque anni successivi.

Con la legge di delega 23 dicembre1998, n. 461 (Delega al Governo per ilriordino della disciplina civilistica efiscale degli enti conferenti, di cuiall’articolo 11, comma 1, del decretolegislativo 20 novembre 1990, n. 356,e della disciplina fiscale delle opera-zioni di ristrutturazione bancaria), e ilconseguente decreto legislativo 17

319

maggio 1999, n. 153 (Disciplina civili-stica e fiscale degli enti conferenti dicui all’articolo 11, comma 1, del decre-to legislativo 20 novembre 1990, n.356, e disciplina fiscale delle operazio-ni di ristrutturazione bancaria, a normadell’articolo 1 della legge 23 dicembre1998, n. 461), la trasformazione dellanatura giuridica degli originari enticonferenti può dirsi normativamenterealizzata. Essi - quali enti pubblicigestori della partecipazione al capitaledelle società conferitarie - cessano diesistere come tali, dal momento del-l’approvazione, entro centoottantagiorni dall’entrata in vigore del d. lgs.n. 153 [art. 2, comma 1, lettera l), dellalegge n. 461], delle modifiche statuta-rie rese necessarie per l’adeguamentoalle nuove disposizioni e vengono tra-sformati in «Fondazioni», «personegiuridiche private senza fine di lucro,dotate di piena autonomia statutaria egestionale» che «perseguono esclusi-vamente scopi di utilità sociale e dipromozione dello sviluppo economicosecondo quanto previsto dai rispettivistatuti» (art. 2 del d. lgs. n. 153 del1999). Il patrimonio delle Fondazioniè espressamente vincolato agli scopistatutari (art. 5, comma 1, dello stessodecreto).

A tali soggetti, costituiti in Fonda-zioni disciplinate da norme specifiche,è espressamente precluso l’esercizio difunzioni creditizie ed è altresì esclusaqualsiasi forma di finanziamento, dierogazione o di sovvenzione, diretti oindiretti, a enti con fini di lucro o infavore di imprese di qualsiasi natura,con l’eccezione delle imprese strumen-tali ai propri fini statutari (oltre chedelle cooperative sociali di cui allalegge n. 381 del 1991) (art. 3, comma2). Salvo quindi che in enti e societàche abbiano per oggetto esclusivo l’e-sercizio di imprese strumentali, in tuttele altre ipotesi, comprendenti dunque

Appendice - Normativa

anche le società bancarie conferitarie,sono vietate le partecipazioni di con-trollo (art. 6, comma 1). Pertanto, leFondazioni, a partire dall’entrata invigore del decreto legislativo n. 153,non possono acquisire nuove parteci-pazioni di controllo in società diverseda quelle anzidette, né conservarle,ove già detenute nelle società stesse(art. 6, comma 4). Quanto alla deten-zione delle partecipazioni di controllonelle società bancarie conferitarie,l’art. 25, con norma transitoria stabili-ta «ai fini della loro dismissione», pre-vedeva peraltro un periodo di tolleran-za di quattro anni dalla entrata in vigo-re del decreto legislativo. Ove il qua-driennio fosse decorso inutilmente, ilmenzionato art. 25 disponeva che ledismissioni, comunque obbligatorie,potessero avvenire in un ulterioreperiodo di non oltre due anni, con laperdita, tuttavia, delle agevolazionifiscali, secondo quanto previsto dal-l’art. 12, comma 3.

Alla suddetta trasformazione giuri-dica della natura dell’ente, alla desti-nazione delle sue attività a scopi esclu-sivi di utilità sociale e di promozionedello sviluppo economico, con la tota-le separazione funzionale dall’attivitàcreditizia, e al divieto di partecipazionidi controllo nel capitale di società eser-centi l’attività bancaria, si accompagnainfine un rigoroso regime di incompa-tibilità tra cariche, rispettivamente,nella Fondazione e nella società banca-ria conferitaria [art. 4, comma 1, lette-ra g), e comma 3].

6.1. - Il quadro normativo testé deli-neato mostra con evidenza che le Fon-dazioni sorte dalla trasformazionedegli originari enti pubblici conferenti(solo impropriamente indicate, nel lin-guaggio comune e non in quello dellegislatore, con l’espressione «Fonda-zioni bancarie»), secondo la legislazio-ne vigente, non sono più - a differenza

320 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

degli originari «enti pubblici conferen-ti» - elementi costitutivi dell’ordina-mento del credito e del risparmio, alquale è riconducibile la competenzalegislativa che l’art. 117, terzo comma,della Costituzione riconosce alleRegioni in materia di «casse di rispar-mio, casse rurali, aziende di credito acarattere regionale». L’evoluzionelegislativa ha spezzato quel «vincologenetico e funzionale», di cui parlanole sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 diquesta Corte, vincolo che in originelegava l’ente pubblico conferente e lasocietà bancaria, e ha trasformato lanatura giuridica del primo in quella dipersona giuridica privata senza fine dilucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n.153) della cui natura il controllo dellasocietà bancaria, o anche solo la parte-cipazione al suo capitale, non è più ele-mento caratterizzante. Con questa tra-sformazione, muta la collocazione nelriparto materiale delle competenzelegislative tracciato dall’art. 117 dellaCostituzione. Né le disposizioni legis-lative impugnate, che pure modificanoper aspetti rilevanti il decreto legislati-vo n. 153 del 1999, sono tali da ricon-durre le Fondazioni all’ordinamento alquale appartenevano gli enti pubbliciconferenti.

Tanto basta per escludere la fonda-tezza della pretesa delle quattro Regio-ni ricorrenti, di vedere annullate leimpugnate disposizioni della leggedello Stato in materia di Fondazioni diorigine bancaria, in conseguenza dellacompetenza legislativa concorrenteloro riconosciuta relativamente alle«casse di risparmio, casse rurali, azien-de di credito a carattere regionale».L’art. 11 della legge n. 448 del 2001opera infatti non in questa materia main quella dell’«ordinamento civile»,comprendente la disciplina delle per-sone giuridiche di diritto privato chel’art. 117, secondo comma, della

Costituzione assegna alla competenzalegislativa esclusiva dello Stato.

6.2. - Da questa considerazionediscende altresì l’infondatezza dellacensura mossa specificamente aicommi 1 e 14 del denunciato art. 11,nella parte in cui riconoscono potestàregolamentare all’Autorità di vigilan-za. Una volta ricondotta la disciplina inesame a una materia compresa nelsecondo comma dell’art. 117, cade lapossibilità per le Regioni di argomen-tare la propria competenza regolamen-tare, esistente, secondo il sesto commadello stesso art. 117, nelle materiediverse da quelle assegnate alla com-petenza legislativa esclusiva delloStato. Con il medesimo ordine di con-siderazioni, il Consiglio di Stato(Sezione consultiva per gli atti norma-tivi, 1° luglio 2002), del resto, ha rico-nosciuto la legittimità e definito i limi-ti del potere regolamentare previstodall’impugnato comma 14 dell’art. 11della legge n. 448 del 2001.

6.3. - È bensì vero che questa Corte,chiamata a pronunciarsi sul potere divigilanza sugli enti che avevano effet-tuato il conferimento dell’azienda ban-caria alla società per azioni, in giudizipromossi da Regioni ad autonomiaspeciale anche in base a norme statuta-rie corrispondenti a quella costituzio-nale invocata nel presente giudizio,con le già ricordate sentenze n. 341 en. 342 del 2001 ha riconosciuto, inrelazione al momento in cui esse sonostate pronunciate, la perdurante quali-ficazione quali enti creditizi di tali sog-getti. Le Regioni ricorrenti non manca-no perciò di appoggiare le proprieargomentazioni su queste recenti pro-nunce costituzionali.

Nel periodo transitorio delle opera-zioni di ristrutturazione bancaria,secondo le citate pronunce, la qualifi-cazione di ente creditizio è stata rite-nuta plausibile, in base al mancato

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venir meno, in concreto, del vincologenetico e funzionale tra enti conferen-ti e società bancarie conferitarie, vin-colo nel quale si è ritenuto trovare giu-stificazione la vigilanza transitoria-mente attribuita dalla legge [fino allaistituzione della autorità di controllosulle persone giuridiche e anche suc-cessivamente, finché perduri la parte-cipazione di controllo in società banca-rie, secondo la previsione dell’art. 2,comma 1, lettera i), della legge n. 461del 1998] al Ministro del tesoro. LaCorte ha ritenuto che la perdita di talequalificazione fosse destinata a verifi-carsi solo al compimento della trasfor-mazione, con la dismissione della par-tecipazione rilevante nella società ban-caria conferitaria e delle altre parteci-pazioni non più consentite [oltre che -si aggiungeva in quella circostanza -con l’adeguamento degli statuti e larelativa approvazione, già realizzatisinella generalità dei casi, a norma dellalettera l) del comma 1 dell’art. 2 dellalegge n. 461 del 1998], con la conse-guenza che il potere di vigilanza, inforza delle disposizioni statutarie cheattribuiscono alle Regioni ad autono-mia speciale competenza in materia dienti creditizi, dovesse essere ricono-sciuto alle Regioni stesse.

Senonché il valore di queste consi-derazioni, dettate in relazione allaspettanza del potere di vigilanza, nonpuò proiettarsi oltre la fase ordinaria diristrutturazione degli enti conferenti -Fondazioni di origine bancaria. Lesentenze n. 341 e n. 342 del 2001cadono nel mezzo del quadriennio pre-visto dall’art. 25 del d. lgs. n. 153come periodo normale per l’adegua-mento, cui poteva seguire un bienniosupplementare, nel caso di mancatadismissione delle partecipazioni nelperiodo ordinario, peraltro sanzionata,come già rilevato, dalla perdita deibenefici tributari previsti viceversa per

Appendice - Normativa

gli enti che avessero operato tempesti-vamente.

Nel momento presente, in cui il qua-driennio si è compiuto, non c’è ragio-ne per ritenere ulteriormente perduran-te l’originaria qualificazione degli enticonferenti, quali elementi del sistemadel credito e del risparmio, anche per-ché, a ritenere il contrario, si determi-nerebbe la conseguenza di rimettere adadempimenti concreti dei singoli entila piena e generale operatività dellariforma realizzata dalla legge; con l’as-surdo ulteriore effetto che la compe-tenza legislativa dello Stato e delleRegioni verrebbe a determinarsi non ingenerale, ma in relazione all’effettivorapporto di partecipazione al capitaledella società bancaria in cui ogni entesi trovasse e finirebbe per dipenderenon dalla legge ma dagli adempimenticoncreti, attuativi della legge, rimessiall’iniziativa degli enti stessi.

Nella specie, si è di fronte a una fasedi transizione il cui completamento èrimesso all’attuazione delle prescrizio-ni legislative che è demandata all’atti-vità degli enti di origine bancaria, sottola vigilanza ministeriale. Ma a questaCorte spetta il giudizio di legittimitàcostituzionale della legge, indipenden-temente dagli atti concreti di applica-zione della legge medesima. Essa nonpuò trascurare la circostanza che il ter-mine previsto per l’adeguamento èormai decorso (e, si può aggiungere,da quanto risulta in fatto, rispettato daparte della grande maggioranza deglienti interessati).

A differenza di quanto ebbe a deci-dere nel 2001, la Corte oggi non puòdunque non dare rilievo alla conclusio-ne del periodo ordinario assegnato aglienti per gli adempimenti conseguentialla decisione legislativa di separaregli enti medesimi dal sistema crediti-zio, ancorché il legislatore stesso abbiaprevisto proroghe per far fronte a

322 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

situazioni particolari (si vedano ilcomma 1-bis dell’art. 25 del d. lgs. n.153, introdotto dal comma 13 dell’art.11 della legge n. 448 del 2001; ilcomma 3-bis del medesimo articolo,introdotto dall’art. 80, comma 20, let-tera b), della legge n. 289 del 2002; e,da ultimo, le modifiche apportate aicommi 1 e 3-bis dello stesso articolo25, a opera del decreto-legge 24 giu-gno 2003, n. 143, convertito, conmodificazioni, dalla legge 1° agosto2003, n. 212).

Ciò che conta ormai, in definitiva, aifini della determinazione della portatada assegnare al riparto delle competen-ze legislative delineato nell’art. 117,secondo e terzo comma, della Costitu-zione, è la qualificazione degli enti inquestione quali Fondazioni-personegiuridiche private, data dall’art. 2,comma 1, del d. lgs. n. 153 del 1999,più volte citato, indipendentementedall’eventuale perdurare di loro coin-volgimenti in partecipazioni bancarieche la legge ancora consenta per ragio-ni particolari, accanto all’esercizioprioritario delle proprie funzioni fina-lizzate al perseguimento degli scopi diutilità sociale e di sviluppo economico,secondo le previsioni dei loro statuti.

7. - Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria fanno altresì vale-re, a favore della propria competenzalegislativa, l’indiscutibile circostanzache le Fondazioni di origine bancaria,a norma dell’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 153, tanto nella versione origi-naria quanto in quella modificata dalcomma 3 dell’art. 11 della legge n. 448del 2001, operano per scopi di utilitàsociale in materie, relativamente amolte delle quali esiste competenzalegislativa regionale, alla stregua delterzo e del quarto comma dell’art. 117.Da questa constatazione viene tratta laconseguenza che al legislatore statalesarebbe precluso organizzare le moda-

lità di esercizio delle funzioni in que-stione. Le Fondazioni, che vengonocosì ritenute essere modalità organiz-zative di esercizio di queste ultime,rientrerebbero perciò nell’ambito dellacompetenza delle leggi regionali,almeno per le materie che a tale com-petenza sono riconducibili.

Questo modo di ragionare presuppo-ne che le Fondazioni di origine banca-ria e le loro attività rientrino in unanozione, per quanto lata sia, di pubbli-ca amministrazione in senso soggetti-vo e oggettivo. Dopo il d. lgs. n. 153,questo presupposto non è più sosteni-bile. La loro definizione quali personegiuridiche private, dotate di pienaautonomia statutaria e gestionale; ilriconoscimento del carattere dell’utili-tà sociale agli scopi da esse perseguiti;la precisazione, contenuta nell’art. 2,comma 1, lettera a), della legge n. 461del 1998, che, quali che siano le attivi-tà effettivamente svolte dalle Fonda-zioni, «restano fermi compiti e funzio-ni attribuiti dalla legge ad altre istitu-zioni», innanzitutto agli enti pubblici,collocano - anche in considerazione diquanto dispone ora l’art. 118, quartocomma, della Costituzione - le Fonda-zioni di origine bancaria tra i soggettidell’organizzazione delle «libertàsociali» (sentenza n. 50 del 1998), nondelle funzioni pubbliche, ancorchéentro limiti e controlli compatibili contale loro carattere. Non è dunque pos-sibile invocare le funzioni attribuitealla competenza delle Regioni perrivendicare a esse il potere di ingeren-za nell’organizzazione di soggetti cheappartengono a un ambito diverso daquello pubblicistico che è il loro.

Ciò non toglie, naturalmente, chenei confronti dell’attività delle Fonda-zioni di origine bancaria, come di quel-la di qualunque altro soggettodell’«ordinamento civile», valganoanche le norme regionali, emanate nel-

323

l’ambito delle proprie competenze perdisciplinare i diversi settori dell’attivi-tà nei quali queste istituzioni, secondoi propri statuti, operano.

8. - Per queste considerazioni, tuttele censure mosse all’art. 11 della leggen. 448 del 2001 dalle Regioni Marche,Toscana, Emilia-Romagna e Umbriacon i ricorsi in epigrafe devono esseredichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restan-ti questioni di legittimità costituziona-le della legge 28 dicembre 2001, n.448 [Disposizioni per la formazionedel bilancio annuale e pluriennaledello Stato (legge finanziaria 2002)],sollevate dalle Regioni Marche, Tosca-na, Emilia-Romagna e Umbria con iricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,dichiara non fondate le questioni di

legittimità costituzionale dell’art. 11della legge 28 dicembre 2001, n. 448[Disposizioni per la formazione delbilancio annuale e pluriennale delloStato (legge finanziaria 2002)], solle-vate, in riferimento all’art. 117, terzo,quarto e sesto comma, della Costitu-zione, dalle Regioni Marche, Toscana,Emilia-Romagna e Umbria, con iricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sededella Corte costituzionale, Palazzodella Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:Riccardo CHIEPPA, Presidente

Gustavo ZAGREBELSKY, RedattoreMaria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settem-bre 2003.

Il CancelliereF.to: FRUSCELLA

Appendice - Normativa

324 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

COMMISSIONE DELLECOMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.08.2002C (2002) 3118 def.

DECISIONE DELLACOMMISSIONE

del 22.08.2002RELATIVA ALLE MISURE

FISCALI PER LE FONDAZIONIBANCARIE

cui l’Italia ha dato esecuzione

C 54/b/2000 (ex NN 70/2000)

(Il testo in lingua italianaè il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLECOMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce laComunità europea, in particolare l’ar-ticolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati,conformemente a detto articolo, a pre-sentare osservazioni e viste le osserva-zioni trasmesse1,

considerando quanto segue:

I. Procedimento

1. Con lettera del 24 marzo 1999 laCommissione, dopo aver ricevutoun’interrogazione parlamentare inargomento, ha chiesto alle autorità ita-liane di fornirle informazioni per valu-tare la portata e gli effetti della legge

23 dicembre 1998, n. 461 (in prosie-guo “legge 461/98”). Con lettere data-te 24 giugno e 2 luglio 1999 le autori-tà italiane hanno fornito alla Commis-sione informazioni sulla legge succita-ta e sul conseguente decreto legislativo17 maggio 1999, n. 153 (in prosieguo“decreto 153/99”). Dopo aver esami-nato le informazioni ricevute, la Com-missione, con lettera del 23 marzo2000, ha avvisato le autorità italianeche la legge e il decreto succitati pote-vano contenere elementi di aiuto e leha invitate a non dare esecuzione allemisure di cui trattasi. Con lettera del12 aprile 2000 le autorità italianehanno comunicato alla Commissionedi aver sospeso l’applicazione dellemisure. Ulteriori informazioni sonostate fornite alla Commissione con let-tera del 14 giugno 2000.

2. Con lettera del 25 ottobre 2000 laCommissione ha informato il governoitaliano della propria decisione diavviare il procedimento di cui all’arti-colo 88, paragrafo 2 del trattato CE neiconfronti dell’aiuto in questione.

3. La decisione della Commissionedi avviare il procedimento è stata pub-blicata nella Gazzetta ufficiale delleComunità europee2. La Commissioneha invitato gli interessati a presentareeventuali osservazioni sulle misure dicui trattasi.

4. La Commissione ha ricevutoosservazioni dagli interessati, che il 18giugno 2001 ha trasmesso alle autoritàitaliane fornendo loro l’occasione direplicare. Le osservazioni delle autori-tà italiane sono pervenute con letteradel 25 luglio 2001.

1 GU, C 44 del 10.2.2001, pag. 2.2 Cfr. nota 1.

325Appendice - Normativa

II. Descrizione dettagliata dell’aiuto

5. La legge 461/98 e il decreto153/99 introducono le seguenti agevo-lazioni fiscali a beneficio delle Fonda-zioni bancarie:

(1) Le Fondazioni che adeguano glistatuti alle disposizioni del decreto siconsiderano enti non commerciali(articolo 12, comma 1 del decreto153/99). Dette Fondazioni beneficianoquindi della riduzione del 50% del-l’imposta sul reddito delle persone giu-ridiche prevista dall’articolo 6 deldecreto del Presidente della Repubbli-ca 29 settembre 1973, n. 601 per glienti che operano nei settori dell’assi-stenza sociale, della sanità, dell’istru-zione o assimilati (articolo 12, comma2 del decreto 153/99).

(2) Le plusvalenze derivanti dal tra-sferimento di partecipazioni in societàbancarie non concorrono alla formazio-ne dell’imponibile ai fini dell’impostasul reddito delle persone giuridiche(IRPEG) o dell’imposta regionale sulleattività produttive (IRAP), se il trasferi-mento è effettuato dalle Fondazioni odalle società alle quali le fondazionihanno conferito le loro partecipazioniai sensi della legge 30 luglio 1990, n.218. Questa misura si applica se il tra-sferimento avviene entro il quarto annodalla data di entrata in vigore del decre-to (articolo 13 del decreto 153/99).

(3) Neutralità fiscale delle opera-zioni con le quali beni e partecipazio-ni non strumentali all’attività banca-ria, conferiti a banche o altre societàai sensi della legge 30 luglio 1990, n.218 sono retrocessi all’ente conferen-te. Applicazione in misura fissa dideterminate imposte indirette (artico-lo 16, commi 4, 5 e 6 ed articolo 17del decreto 153/99).

(4) Neutralità fiscale delle opera-zioni con le quali le quote di parteci-pazione al capitale della Banca d’Ita-lia conferite a banche o altre società aisensi della legge 30 luglio 1990, n.218 sono retrocesse all’ente conferen-te (articolo 27, comma 2 del decreto153/99).

6. La legge 461/98 e il decreto153/99 introducono agevolazionifiscali anche per le operazioni di fusio-ne e ristrutturazione di banche. Lemisure di cui sono beneficiarie le ban-che sono oggetto della decisione dellaCommissione dell’11 dicembre 2001relativa al caso C 54/A/2000/CE.

7. Le banche italiane di proprietàdello Stato che non avevano la formadi società per azioni sono state gra-dualmente trasformate - obbligatoria-mente nel 1993 - in società per azioni.Le loro azioni sono state o collocatesul mercato, o assegnate ad enti senzascopo di lucro, denominati “Fondazio-ni bancarie”. Le misure di cui al punto5, numero (2), definiscono le condizio-ni alle quali le Fondazioni possono tra-sferire, entro un periodo di quattroanni, le partecipazioni da esse ancoradetenute in società bancarie. Le Fon-dazioni sono tenute a rinunciare, allafine, al controllo delle banche com-merciali.

8. La legge 30 luglio 1990, n. 218 hadefinito un apposito regime tributarioper le operazioni con le quali le Fon-dazioni bancarie che detenevano laproprietà o il controllo delle societàbancarie nuovamente costituite confe-rivano determinati cespiti alle banche.Le misure di cui al punto 5, numeri (3)e (4) hanno per oggetto i medesimicespiti e definiscono le condizioni allequali essi possono essere retrocessialle Fondazioni bancarie.

326 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

9. La Commissione ha ritenuto chele agevolazioni fiscali conferite dallalegge 461/98 e dal decreto 153/99 alleFondazioni bancarie potessero costi-tuire aiuti di Stato ai sensi dell’articolo87 del trattato per i seguenti motivi:

- La legge 461/98 e il decreto153/99 stabiliscono agevolazionifiscali esclusivamente a favore delleFondazioni bancarie. Si tratta di unamisura selettiva che conferisce un van-taggio economico attraverso la rinun-cia ad entrate fiscali, ossia medianterisorse statali.

- Benché le Fondazioni bancariesiano enti senza scopo di lucro, vinco-lati a scopi sociali indicati dalla legge,che non possono trasferire i vantaggifiscali ai loro soci o ad altri soggetti,esse possono comunque configurarsicome soggetti economici che esercita-no un’attività in settori commerciali edè quindi possibile che rientrino nelcampo d’applicazione dell’articolo 87del trattato.

- Poiché possono continuare a dete-nere partecipazioni in banche o diven-tare azioniste di altre imprese, le Fon-dazioni operano nel mercato della pro-prietà e del controllo di imprese. L’aiu-to potrebbe quindi provocare distorsio-ni su tale mercato. Inoltre, non si puòescludere che le agevolazioni fiscali sitraducano in un vantaggio per le ban-che e le imprese nelle quali le Fonda-zioni detengono una partecipazione.Ciò costituirebbe un aiuto di Statodestinato alle imprese in questione, inparticolare quando le Fondazioni di cuitrattasi sono soggette all’influenzadelle autorità pubbliche, provocandoquindi distorsioni sui mercati nei qualiesse operano.

- Le autorità italiane affermano che

le agevolazioni fiscali sono subordina-te alla decisione delle Fondazioni dicedere il controllo della società banca-ria che detengono. Questa misura è attaad agevolare il processo di privatizza-zione, che è nell’interesse generale.Tuttavia si può sostenere, come hafatto l’autorità competente italiana,ossia, l’Autorità garante della concor-renza e del mercato, che la definizionedi controllo contenuta nell’articolo 6del decreto 153/99 è troppo restrittivae consentirà alle Fondazioni di conser-vare il controllo di fatto delle rispettivesocietà bancarie. Una definizione piùampia di “controllo”, quale quella con-tenuta nella legge bancaria, sarebbemaggiormente in linea con l’interessegenerale.

Per questi motivi, la Commissioneha avviato il procedimento di cuiall’articolo 88, paragrafo 2 del trattatoCE.

III. Osservazioni degli interessati

10. La Commissione ha ricevuto unaserie di osservazioni dai beneficiaridelle misure, che riprendono in granparte le argomentazioni addotte dalleautorità italiane.

11. Si osserva che se il problema èquello della distorsione del mercatodel controllo delle imprese, alloradovrebbero essere rimessi in discussio-ne tutti i regimi fiscali differenziati dicui beneficiano differenti categorie diinvestitori, compresi altri enti senzascopo di lucro.

12. Si aggiunge che le agevolazionifiscali sono intese a compensare l’ef-fetto di una politica che ha impostoalle Fondazioni una radicale modificadel loro statuto, il ritiro dall’attivitàbancaria e la vendita delle partecipa-

327Appendice - Normativa

zioni di controllo in società esercitan-ti attività commerciali.

13. Le agevolazioni fiscali concessealle Fondazioni non possono esseretrasferite in alcun modo alle bancheconferitarie o ad imprese commerciali,ma hanno unicamente l’effetto diaccrescere le risorse che le Fondazionipossono destinare al perseguimentodei loro scopi sociali. Di conseguenza,i vantaggi in questione non falsano laconcorrenza.

14. Per quanto riguarda l’aliquotaridotta dell’IRPEG, si tratta di un’age-volazione fiscale di natura simile aquelle di cui le associazioni e Fonda-zioni beneficiano assai comunementenegli Stati membri.

15. Nella contestata ipotesi che lemisure costituissero un aiuto, si tratte-rebbe di un aiuto compatibile ai sensidell’articolo 87, paragrafo 3, lettera d).Dai dati sull’attività delle Fondazioninel 1998, risulta che il 56% di tale atti-vità è rivolta alla valorizzazione e allaconservazione dei beni culturali edambientali. Si tratta, in effetti, di unodei pochi settori in cui le Fondazionihanno il diritto e l’obbligo di operare.

16. Si rileva inoltre che la Commis-sione non ha contestato la legge 30luglio 1990, n. 218, che stabiliva age-volazioni analoghe. La Commissioneera consapevole del contenuto dellalegge 218/90, avendo dovuto prender-

la in considerazione - sia pure indiret-tamente - nei casi di aiuti a Banco diNapoli, Banco di Sicilia e Sicilcassa3.Se le misure contenute nel decreto159/99 dovessero essere considerateaiuti incompatibili, sarebbe violato ilprincipio della parità di trattamento.La Corte di giustizia ha statuito che:“perché si possa far carico alla Com-missione di aver commesso una discri-minazione occorre che essa abbia trat-tato in modo diverso situazioni compa-rabili, causando con ciò un pregiudi-zio a taluni operatori rispetto ad altri,senza che questo diverso trattamentosia giustificato dall’esistenza di diffe-renze obiettive di un certo rilievo”4.Ciò si verificherebbe se il decreto159/99 fosse valutato in modo diversodalla legge 218/90.

17. Inoltre, il fatto che la Commis-sione non abbia dichiarato incompati-bile la legge 218/90 ha creato un legit-timo affidamento dei beneficiari percui, anche se l’aiuto fosse giudicatoincompatibile, dovrebbe esserne esclu-so il recupero.

IV. Osservazioni dell’Italia

18. Nella sua risposta all’avvio delprocedimento, il governo italiano hareplicato che le Fondazioni bancarienon possono essere considerate“imprese” ai fini delle regole di con-correnza. Il decreto legislativo 20novembre 1990, n. 356 (“decreto356/90”) ha stabilito precisi limiti

3 Comunicazione della Commissione ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEindirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti decisi dall’Italia afavore del Banco di Napoli, caso C 40/96, GU C 328 dell’1.11.1996, pag. 23. Decisione99/288/CE della Commissione del 29.7.1998, GU L 116 del 4.5.1999, pag. 5. Decisione00/600/CE della Commissione del 10.11.1999, GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21.

4 Sentenza della Corte del 15 gennaio 1985 nella causa 250/83, Finsider/Commissione,Racc. 131, punto 8.

328 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

all’attività delle Fondazioni, che devo-no agire nell’interesse pubblico, perse-guire scopi di utilità sociale e operaresolo in settori ben precisati. Il decreto356/90 imponeva inoltre alle Fonda-zioni di gestire le loro partecipazioninelle banche come un investimentopuramente finanziario. La Corte digiustizia ha statuito che la mera acqui-sizione e detenzione di titoli societarinon deve essere considerata comeun’attività economica5.

19. Il decreto 153/99 conferma que-sto orientamento. L’articolo 1, letterad), indica i settori (“settori rilevanti”)nei quali le Fondazioni possono opera-re: i settori della ricerca scientifica,dell’istruzione, dell’arte, della conser-vazione e valorizzazione dei beni edelle attività culturali e dei beniambientali, della sanità e dell’assisten-za alle categorie sociali deboli. L’arti-colo 6, comma 1, specifica che le Fon-dazioni possono controllare o gestiredirettamente solo imprese che operanonei settori rilevanti (“imprese strumen-tali”). L’articolo 3, comma 2, vieta alleFondazioni di finanziare, direttamenteo indirettamente, enti con fini di lucroo imprese di qualsiasi natura, con ecce-zione delle imprese strumentali. Leimprese strumentali devono avere uncampo d’attività e uno scopo socialecoerenti con quelli della Fondazione enon possono seguire una politica pura-mente “commerciale”.

20. Di fatto, le Fondazioni possonosolo finanziare o perseguire attività di

utilità sociale; esse sono tenute adevolvere a tali attività non meno del50% del loro reddito annuo. Le autori-tà italiane si richiamano alla sentenzadella Corte nella causa Poucet e Pistrein cui si afferma che: “Le casse malat-tia e gli enti che concorrono allagestione del pubblico servizio dellaprevidenza sociale svolgono una fun-zione di carattere esclusivamentesociale. Tale attività si fonda infatti sulprincipio della solidarietà nazionale enon ha alcuno scopo di lucro. Le pre-stazioni corrisposte sono prestazionistabilite dalla legge e indipendentidall’importo dei contributi. Ne conse-gue che detta attività non è un’attivitàeconomica e che, quindi, gli enti inca-ricati di svolgerla non costituisconoimprese ai sensi degli articoli 85 e 86del Trattato”6. Secondo le autorità ita-liane, considerazioni analoghe dovreb-bero valere per le Fondazioni.

21. Le Fondazioni non possonoessere considerate imprese per il fattodi detenere partecipazioni in banche.I1 decreto 153/99 obbliga le Fondazio-ni a rinunciare al controllo entro unperiodo di quattro anni. La nozione dicontrollo è più ampia di quella definitanel codice civile in quanto contemplaanche il controllo esercitato attraversoaccordi stipulati con altri soci. È anchepiù ampia di quella utilizzata nelladirettiva 80/723/CEE della Commis-sione, del 25 giugno 1980, relativa allatrasparenza delle relazioni finanziariefra gli Stati Membri e le loro impresepubbliche7. Inoltre, il decreto 153/99

5 Sentenza della Corte del 6 febbraio 1997 nella causa C-80/95, Harnas & Helm CV/Staats-secretaris van Fmancien, Racc. I-0745, punto 15.

6 Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993 nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91, Poa-cet e Pistre, Racc. 1-4013, punti 18 e 19.

7 GU L 195, del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva2000/52/CE (GU L 193, del 29.7.2000, pag. 75.

329Appendice - Normativa

stabilisce che l’incarico di amministra-tore della Fondazione è incompatibilecon l’incarico di amministratore dellabanca conferitaria.

22. Come le Fondazioni, neppure le“imprese strumentali” possono essereconsiderate imprese ai sensi dell’arti-colo 87, paragrafo 1, in quanto devonooperare esclusivamente nei settori rile-vanti e per la diretta realizzazionedegli scopi statutari perseguiti dallaFondazione.

23. La misura di cui al punto 5,numero (1), non rappresenta una dero-ga alla normativa fiscale generale, maconferma semplicemente l’applicazio-ne alle Fondazioni di una disposizionegenerale del diritto tributario italiano.Il decreto del Presidente della Repub-blica 29 settembre 1973, n. 601 conce-de una riduzione dell’imposta sul red-dito delle persone giuridiche a tutti glienti che operano nei settori dell’assi-stenza sociale, della sanità, dell’istru-zione o assimilati.

24. Dal canto loro le misure di cui alpunto 5, numero (2), non conferisconoalle Fondazioni un vantaggio, ma silimitano ad impedire che esse venganoulteriormente penalizzate dalla venditaforzata delle azioni in loro possesso.Infatti, le eventuali plusvalenze nonderiverebbero da una normale trans-azione decisa dall’operatore, ma da unevento prescritto dalla legge: l’applica-zione delle normali regole fiscali nonsarebbe giustificata.

25. Le misure di cui al punto 5,numeri (3) e (4), riguardano beni epartecipazioni in attività strumentalitrasferiti alle banche ai sensi dellalegge 30 luglio 1990, n. 218. Almomento della trasformazione dellebanche pubbliche in società per azioni

detenute da Fondazioni bancarie, glioperatori hanno trasferito tali cespitialle banche anziché alle Fondazioni alfine di evitare la tassazione sulla riva-lutazione delle attività. Nel caso dellepartecipazioni al capitale della Bancad’Italia, l’opzione di trasferirle alleFondazioni non era neppure praticabi-le. A norma della legge 7 marzo 1938,n. 141, le Fondazioni di nuova costitu-zione non facevano parte degli entiammessi ad essere azionisti dellaBanca d’Italia. I1 decreto 153/99 hamodificato tali norme ed ha consentitoalle Fondazioni di detenere azionidella Banca d’Italia.

26. Secondo le autorità italiane lemisure di cui al punto 5, numeri (3) e(4) non comportano l’uso di risorsepubbliche. L’agevolazione fiscale nonè automatica, bensì subordinata alcompimento di operazioni specifiche.Se fossero state gravate da un onerefiscale, tali operazioni non sarebberoprobabilmente state compiute.

27. Si sostiene anche che le misuredi cui al punto 5, numeri (3) e (4)introducono una deroga alle normaliregole soltanto in determinate circo-stanze. Le scissioni già beneficiavanodella neutralità ai fini fiscali nel casodi tutte le imprese di tutti i settori,mentre alcune imposte indirette eranogià calcolate in misura fissa in unaserie di circostanze.

28. Inoltre, le misure in questionenon conferiscono necessariamente unvantaggio economico. Esse consento-no il trasferimento dei cespiti in que-stione alle Fondazioni in condizionidi neutralità fiscale, il che significache eventuali minusvalenze nondanno diritto ad un credito d’imposta.Inoltre, le neutralità fiscale non è unesenzione fiscale: l’onere fiscale è

330 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

trasferito al nuovo proprietario deicespiti che - nelle fattispecie previstedal diritto tributario - dovrà assolverel’imposta sulla totalità delle plusva-lenze realizzate.

29. In ogni caso, anche se le misureconducessero all’esenzione da un’im-posta che avrebbe altrimenti dovutoessere assolta, la peculiarità delle ope-razioni di cui trattasi giustifica unospeciale trattamento fiscale. Non sitratta di normali vendite di cespiti, madi operazioni che correggono gli effet-ti di precedenti trasferimenti nonvolontari. I cespiti in questione avreb-bero dovuto rimanere nelle Fondazio-ni, ma sono stati temporaneamenteceduti alle società conferitarie, o acausa di un obbligo giuridico (nel casodelle partecipazioni al capitale dellaBanca d’Italia) o per evitare il paga-mento di imposte (nel caso dei benistrumentali).

30. Le misure del decreto 153/99non falsano la concorrenza in un mer-cato nel quale si verificano scambi tragli Stati membri. La cessione delle par-tecipazioni deve avvenire in modo nondiscriminatorio ed è soggetta al con-trollo dell’autorità di vigilanza. L’auto-rità valuta la congruità del prezzo divendita al fine di preservare il patrimo-nio della Fondazione. Di conseguenzale agevolazioni fiscali a favore delleFondazioni non alterano le condizionidi concorrenza nel mercato delle parte-cipazioni azionarie.

31. L’agevolazione fiscale non puòandare a beneficio, direttamente oindirettamente, di enti diversi dallaFondazione stessa o dalle sue impresestrumentali. Le imprese strumentalidevono perseguire gli stessi scopisociali delle Fondazioni e non operanosecondo i normali criteri di mercato.

Esse non possono essere considerateimprese ai sensi dell’articolo 87, para-grafo 1. In ogni caso la loro attività ècircoscritta all’ambito locale: il 93,8%dei progetti finanziati dalle Fondazionisono realizzati nella regione in cui laFondazione stessa ha sede. Le Fonda-zioni rispondono ad esigenze che sonotipicamente di natura locale e nonsarebbero soddisfatte da operatori dialtri Stati membri. Inoltre, nei campidella ricerca scientifica, dell’istruzio-ne, dell’arte, della conservazione evalorizzazione dei beni e delle attivitàculturali e dei beni ambientali, dellasanità e dell’assistenza alle categoriesociali deboli, la presenza di operatoridi mercato è limitata.

32. Nella contestata ipotesi che lemisure costituiscano aiuti di Stato,esse dovrebbero essere dichiarate com-patibili a norma dell’articolo 87, para-grafo 3, lettera c). Le misure non alte-rano le condizioni degli scambi inmisura contraria al comune interesse esono destinate ad agevolare un proces-so, ossia la riduzione della presenzadello Stato nell’economia, che inmolte occasioni è stato sostenuto eincoraggiato dall’Unione europea.

V. Valutazione delle misure

La disciplina delle Fondazioni ban-carie

33. Le Fondazioni bancarie sonosoggette alla vigilanza di un’autoritàspecifica. La vigilanza sulle Fondazio-ni ha per scopo la verifica del rispettodella legge e degli statuti, la sana eprudente gestione delle Fondazioni, laredditività dei patrimoni e 8 l’effettivatutela dei beneficiari effettivi e poten-ziali. A tal fine l’autorità di vigilanzapuò emanare disposizioni amministra-

331Appendice - Normativa

tive che stabiliscono, in particolare,regole in materia di gestione del patri-monio, investimenti, destinazione deiredditi e bilanci. In caso di gravi e ripe-tute irregolarità nella gestione l’autori-tà di vigilanza può sciogliere gli orga-ni della Fondazione e nominare uncommissario straordinario; in caso diimpossibilità di raggiungimento deifini statutari, essa può disporre la liqui-dazione della Fondazione. Quandoricorrono particolari ragioni l’autoritàdi vigilanza può provvedere alla liqui-dazione coatta amministrativa dellaFondazione8. Infine, all’autorità divigilanza sono attribuiti poteri relativialla dismissione delle partecipazioni dimaggioranza.

34. Le Fondazioni bancarie sonoautorizzate ad operare solamente neicosiddetti “settori ammessi”. L’elencodei settori ammessi è contenuto nel-l’articolo 1, comma 1, lettera c-bis deldecreto legislativo 17 maggio 1999, n.153 (decreto 153/99), così come modi-ficato dalla legge 28 dicembre 2001, n.448 (legge 448/01)9. Tali settori si sud-

dividono in quattro grandi aree: 1)tutela e sviluppo delle persone; 2) sicu-rezza sociale; 3) ricerca scientifica etecnologica, tutela ambientale; 4) arte,tutela del patrimonio culturale e pro-mozione di attività culturali10. Tutta-via, le Fondazioni bancarie sono tenu-te a concentrare la loro attività neicosiddetti “settori rilevanti”. Per “set-tori rilevanti” si intendono i “settoriammessi” nei quali ciascuna Fondazio-ne sceglie concretamente di operare.Le Fondazioni devono scegliere fino atre settori rilevanti ogni tre anni. I set-tori rilevanti costituiscono l’ambitoprivilegiato di attività delle Fondazionibancarie, che devono destinare a talisettori almeno il 50% del loro redditonetto annuo.

35. I “settori rilevanti” delimitanoanche l’ambito nel quale le Fondazionibancarie sono autorizzate ad esercitareattività imprenditoriali e detenere par-tecipazioni di controllo in società com-merciali. L’articolo 3, comma 1, deldecreto 153/99 stabilisce che le Fonda-zioni bancarie possono esercitare

8 La liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura di liquidazione che esclu-de l’applicazione delle normali regole del diritto fallimentare.

9 La legge 448/01 ha introdotto la distinzione tra settori “ammessi” e “rilevanti”. Origina-riamente, il decreto 153/99 conternplava solo i “settori rilevanti”, più generalmente defi-niti come quelli della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione evalorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanita e del-l’assistenza alle categorie sociali deboli. La differenza tra la disciplina precedente e quel-la attuale è che le nuove disposizioni tendono a costringere le Fondazioni bancane a defi-nire con maggiore precisione il loro ambito d’attività. Inoltre, possono essere scelti come“settori rilevanti” alcuni nuovi campi di attività.

10 Nell’area della tutela e dello sviluppo delle persone, la legge enumera: famiglia e valoriconnessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, inclusol’acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; reli-gione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili. L’area della sicurezzasociale comprende: prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimen-tare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione deiconsurnatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attivi-ta sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichicie mentali.

332 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

imprese solo se direttamente strumen-tali ai fini statutari ed esclusivamentenei settori rilevanti. L’articolo 3,comma 2, specifica che le Fondazionibancarie non possono finanziare o sov-venzionare, direttamente o indiretta-mente, enti o imprese di qualsiasi altranatura.

36. Le partecipazioni di controllo inaltre imprese devono essere cedute oscorporate. L’articolo 6 del decreto153/99 stabilisce che il controllo sussi-ste nei casi previsti dall’articolo 2359,primo e secondo comma, del codicecivile. Quindi, esso sussiste quandouna Fondazione:

(a) in base ad accordi in qualsiasiforma stipulati con altri soci, ha il dirit-to di nominare la maggioranza degliamministratori, ovvero dispone dellamaggioranza dei voti esercitabili nel-l’assemblea ordinaria;

(b) ha il potere, in base ad accordi inqualsiasi forma stipulati con altri soci,di subordinare al proprio assenso lanomina o la revoca della maggioranzadegli amministratori;

(c) grazie a rapporti di caratterefinanziario e organizzativo, è in gradodi esercitare i diritti o i poteri di cuialle lettere a) e b).

Inoltre la legge 448/01 ha stabilitoche una società bancaria si consideracontrollata da una Fondazione anchequando il controllo è riconducibile,direttamente o indirettamente, a piùFondazioni, in qualunque modo ocomunque sia esso determinato.

37. Per quanto riguarda in particola-re le partecipazioni in banche, le Fon-dazioni bancarie sono autorizzate aconservarle per un periodo di quattro

anni a decorrere dall’entrata in vigoredel decreto 153/99. La legge 448/01 haora determinato che le Fondazioni ban-carie possono conservare le loro parte-cipazioni di controllo per un ulterioreperiodo di tre anni a condizione che lepartecipazioni nelle Società bancarieconferitarie siano affidate ad unasocietà di gestione del risparmio(SGR) indipendente. La società digestione del risparmio eserciterà innome proprio tutti i diritti spettanti agliazionisti, salvo per quanto riguarda ledeliberazioni delle assemblee straordi-narie (ossia quelle convocate perapprovare modifiche strutturali). L’au-torità di vigilanza è chiamata a dettareapposite disposizioni per assicurareche la scelta della società di gestionedel risparmio avvenga secondo criteritrasparenti ed equi e siano evitati con-flitti di interesse.

38. Per quanto riguarda le altre par-tecipazioni di controllo non consenti-te, esse devono essere dismesse entroil termine stabilito dall’autorità divigilanza e comunque, non oltre il ter-mine di quattro anni dall’entrata invigore del decreto 153/99. Qualora leFondazioni non rispettino i termini dicui sopra, l’autorità di vigilanza prov-vede direttamente alla dismissionedelle partecipazioni di controllo,anche mediante un apposito commis-sario.

39. I membri degli organi sociali e idirigenti delle Fondazioni bancariedevono possedere requisiti di onora-bilità e di professionalità. Questirequisiti sono stabiliti dall’autorità divigilanza e intesi come requisiti diesperienza e di idoneità etica confa-centi all’esercizio di funzioni di indi-rizzo, amministrazione, direzione econtrollo in un ente senza scopo dilucro. Le Fondazioni bancarie non

333Appendice - Normativa

possono distribuire quote di utili aimembri degli organi sociali, ai diri-genti e ai dipendenti. La legge 448/01dispone che i membri degli organisociali e i dirigenti non possono rico-prire funzioni di amministrazione,direzione o controllo presso la societàbancaria conferitaria o altre societàoperanti nel settore bancario, finan-ziario o assicurativo. Il decreto153/99, nella sua formulazione origi-naria, vietava semplicemente ai mem-bri dell’organo di amministrazione diassumere funzioni di consigliere diamministrazione nella società banca-ria conferitaria.

40. ll patrimonio delle Fondazioni ètotalmente vincolato al perseguimentodegli scopi statutari ed è gestito inmodo coerente con la natura delleFondazioni quali enti senza scopo dilucro che operano secondo principi ditrasparenza e moralità. Nell’ammini-strare il patrimonio, le Fondazionidevono osservare criteri prudenziali dirischio, in modo da conservarne ilvalore ed ottenerne una redditivitàadeguata. Inoltre le Fondazioni banca-rie sono tenute a diversificare i loroinvestimenti al fine di evitare i rischiderivanti dalla concentrazione degliinvestimenti e ad investire il loropatrimonio in modo coerente con leloro finalità istituzionali e in particola-re con lo sviluppo del territorio in cuioperano.

41. L’articolo 4, comma 1, lettera c)del decreto 153/99, modificato dallalegge 448/01, stabilisce che gli entilocali devono nominare la maggioran-

za dei membri dell’organo di indirizzodelle Fondazioni.

Attività economica

42. In sintesi, l’attività delle Fonda-zioni bancarie consiste nel destinare ilreddito che traggono dal loro patrimo-nio alla promozione di scopi di utilitàsociale. Questa attività presenta quat-tro aspetti principali: i) la gestione el’investimento del patrimonio; ii) l’e-rogazione di contributi ad enti senzascopo di lucro che operano nel camposociale; iii) lo svolgimento di attivitàin campo sociale e iv) l’attività di con-trollo di “imprese strumentali”.

Gestione ed investimento del patri-monio

43. Per quanto concerne la primaattività, il decreto 153/99 specificache il patrimonio della Fondazione ètotalmente vincolato al perseguimen-to degli scopi statutari. Le Fondazionidevono investire il proprio patrimonioperseguendo una redditività adeguata,ma osservando criteri prudenziali dirischio, in modo da conservarne ilvalore11. Esse non possono utilizzareil proprio patrimonio per acquisire ilcontrollo di imprese commerciali: ildecreto 153/99 ha introdotto salva-guardie specifiche al riguardo (cfr.sopra, punti 36 e 39). La legge 448/01ha ulteriormente rafforzato tali salva-guardie rispetto alle banche, esclu-dendo esplicitamente l’ipotesi di uncontrollo in comune ed estendendo ilcampo del divieto del cumulo delle

11 La legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha aggiunto che il patrimonio deve essere gestito inmodo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operanosecondo principi di trasparenza e moralità.

334 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

cariche. La legge 448/01 ha, quindi,rafforzato la separazione tra Fonda-zioni e istituti finanziari. Così facen-do, essa ha concorso a dissipare idubbi espressi al riguardo nella deci-sione di avvio del procedimento.

44. La gestione del patrimoniodelle Fondazioni - se vi provvede laFondazione stessa12 non dà luogo allaprestazione di un servizio sul merca-to. Secondo una giurisprudenza con-solidata della Corte di giustizia inmateria di IVA, una società holding, ilcui unico scopo sia l’acquisizione dipartecipazioni in altre imprese, senzainterferire in modo diretto o indirettonella gestione delle stesse, fatti salvi idiritti che la holding stessa possiedenella sua qualità di azionista, nonsvolge un’attività economica. Le cosestanno altrimenti se la partecipazionesi accompagna ad un intervento diret-to o indiretto nella gestione delleimprese nelle quali è stata acquisitauna partecipazione, fatti salvi i dirittispettanti alla holding stessa in quantoazionista. Un intervento del generenella gestione delle imprese controlla-te deve essere considerato comeun’attività economica nella misura incui comporta la partecipazione adun’attività di cessione di beni o diprestazione di servizi13. La Commis-sione ritiene che tali principi siano

pertinenti al fine di stabilire se le Fon-dazioni esercitino un’attività econo-mica e possano quindi essere conside-rate come imprese ai sensi dell’artico-lo 87, paragrafo 1.

45. Inoltre, la gestione del patrimo-nio non può essere considerata comeun’attività autonoma e distinta daquella della destinazione dei suoi pro-venti alla promozione di azioni di uti-lità sociale. Gli utili derivanti dallagestione del patrimonio non possonoessere distribuiti ai membri e ai socidella Fondazione e possono essereutilizzati solo per l’erogazione deicontributi. Di conseguenza la gestio-ne interna del patrimonio non puòessere qualificata come “attività eco-nomica” in sé, ma va vista nel conte-sto dell’attività complessiva delleFondazioni.

L’erogazione di contributi ad entisenza scopo di lucro operanti per finidi utilità sociale

46. Il reddito che le Fondazionitraggono dal loro patrimonio serve aderogare contributi ad enti senza scopodi lucro che operano nei settori indi-cati dalla legge (cfr. punto 34 sopra).II decreto 153/99 vieta espressamentel’esercizio dell’attività bancaria e leFondazioni non possono ricevere

12 La legge 28 dicembre 2001, n. 448 dà alle Fondazioni la possibilità di affidare la parteci-pazione nella società bancaria conferitaria ad una società esterna specializzata nellagestione di patrimoni (Società di gestione del risparmio - SGR). Così facendo le Fonda-zioni possono rimandare di tre anni la cessione delle partecipazioni di controllo nelle ban-che. La Fondazione non può intervenire nella gestione del suo patrimonio; per quantoriguarda l’esercizio dei suoi diritti di azionista, la Fondazione può soltanto dare indica-zioni per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria nei casi previsti dall’articolo 2365del codice civile.

13 Cfr. cause C-60/90 Polysar Investments Netherlands / Inspesteur der Invoerrechten Racc.1991, I-3111; C-333/91 Sofitam Racc. 1993, I-3513; C-142/99 Floridienne e BerginvestRacc. 2000, I-9567.

335Appendice - Normativa

alcuna forma di compensazione per iloro contributi. Usando alcune espres-sioni impiegate dalla Corte di giusti-zia nella già citata sentenza nellacausa Poucet e Pistre (cfr. sopra,punto 19), si può affermare che questotipo di attività “svolge una funzione dicarattere esclusivamente sociale”, “sifonda sul principio della solidarietà”e “non ha alcuno scopo di lucro”. Sipuò inoltre rilevare che la distribuzio-ne di benefici da parte delle Fondazio-ni non ha alcun rapporto gli eventualiutili che le Fondazioni stesse possanoottenere: le Fondazioni non operanosecondo normali criteri di mercato, néesiste un mercato per questo particola-re tipo di attività.

47. Di conseguenza, la Commissio-ne considera che l’attività di gestionedel proprio patrimonio e di utilizzazio-ne del reddito che ne deriva per l’ero-gazione di contributi ad enti senzascopo di lucro operanti per scopi di uti-lità sociale non è un’attività economi-ca e non qualifica dunque le Fondazio-ni come imprese ai sensi dell’articolo87, paragrafo 1 del trattato.

L’esercizio di attività nel camposociale e il controllo di “imprese stru-mentali”.

48. Le Fondazioni bancarie nonsono autorizzate a detenere partecipa-zioni di controllo in imprese, né posso-no finanziare in alcun modo attivitàcommerciali, salvo che nelle circostan-ze specificate dalla legge. Si tratta dei

casi delle Fondazioni che esercitanodirettamente un’attività nei “settoririlevanti” o che controllano enti ope-ranti in tali settori (le cosiddette“imprese strumentali”). In ogni casoné le Fondazioni né le imprese stru-mentali possono proporsi scopi dilucro.

49. Nel valutare se le attività neisettori indicati dalla legge siano daconsiderare “attività economiche”, sideve ricordare che, per giurisprudenzacostante, “la nozione di impresaabbraccia qualsiasi entità che esercitiun’attività economica, a prescinderedallo status giuridico di detta entità edalle sue modalità di finanziamento...e che costituisce un’attività economi-ca qualsiasi attività che consistanell’offrire beni o servizi su un deter-minato mercato”14. La Corte di giusti-zia ha inoltre dichiarato, nel caso di unfondo pensione di categoria, che lamancanza di fini di lucro, il persegui-mento di una finalità sociale, gli ele-menti di solidarietà e le restrizioni o icontrolli sugli investimenti non impe-divano di considerare l’attività svoltadal fondo come un’attività economi-ca15. In effetti, perché un’attività checonsiste nell’offerta di beni o servizisia considerata come non economicasi deve poter escludere l’esistenza diun mercato di beni o servizi analoghi.Nella maggior parte dei settori indica-ti dalla legge - istruzione, cultura,sanità, conservazione, ricerca scienti-fica e assistenza alle categorie socialideboli - è possibile incontrare operato-

14 Sentenza della Corte del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, Commissione delle Comu-nità europee/Repubblica Italiana, Racc. I-3851, punto 36.

15 Sentenza della Corte del 21 settembre 1999 nelle cause riunite da C-115/97 a C-117/97,Brentjens’ Handelsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel inBouwmaterialen, Racc. 1-6025, punti 85 e 86.

336 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

ri che esercitano un’attività simile perscopi di lucro. Contrariamente all’atti-vità di erogazione di contributi afondo perduto, per la quale non esisteun “mercato”, l’attività di prestazionedi servizi ospedalieri, l’attività di unagalleria d’arte o di una agenzia di pro-tezione delle persone implicano ope-razioni economiche. In questi mercatila presenza diretta delle Fondazioni ola possibilità che esse hanno di con-trollare delle imprese è potenzialmen-te in grado di falsare la concorrenza ela loro attività non può essere intera-mente sottratta al controllo del rispet-to delle regole di concorrenza.

50. Ciò non significa che tutte leattività esercitate nei “settori rilevanti”siano di “natura economica”. Analoga-mente, alcune delle attività - pur essen-do “economiche” potrebbero non esse-re in grado di influire sul commerciotra Stati membri. L’esatta qualificazio-ne delle attività ai fini del controllodegli aiuti di Stato può essere stabilitasolo caso per caso.

51. Va rilevato che le autorità italia-ne hanno dichiarato che per ilmomento nessuna delle Fondazioni siè avvalsa della possibilità previstadalla legge di esercitare direttamenteun’attività nei “settori rilevanti”16.Risulterebbe quindi che nessuna delleFondazioni possa essere qualificatacome “impresa” ai fini dell’articolo87, paragrafo 1 in virtù delle attivitàsvolte direttamente nei “settori rile-vanti”. Qualora esse svolgessero unasimile attività, l’articolo 9, comma 3,del decreto 153/99 prescrive alle Fon-

dazioni di predisporre contabilitàseparate.

52. Quanto alla possibilità di acqui-sire il controllo di imprese strumentali,questa non conferirebbe alle Fondazio-ni la qualità di imprese nella misura incui non implica una diretta partecipa-zione delle Fondazioni stesse all’attivi-tà dell’impresa controllata. Tra le Fon-dazioni e le “imprese strumentali” cheesse sono autorizzate a controllare èprescritta la separazione giuridica,oltre che la separazione della contabi-lità.

53. Di conseguenza la Commissioneconsidera che le Fondazioni bancarieche non intervengono direttamente inattività nei “settori rilevanti” non sonoimprese ai fini dell’articolo 87, para-grafo 1. Le Fondazioni vanno invececonsiderate come imprese quandointervengono direttamente in attività,pur se nei “settori rilevanti”, che abbia-no natura economica.

54. L’informazione fornita dalleautorità italiane in merito all’assenzadi attività dirette delle Fondazioni nei“settori rilevanti” ha perciò indotto laCommissione a rivedere la sua posi-zioni preliminare, espressa nella deci-sione di avvio del procedimento, perquanto riguarda la qualificazione comeimprese delle Fondazioni.

Eventuale presenza di elementi diaiuto

55. Qualora le Fondazioni interven-gano direttamente in un’attività econo-

16 Lettera del 16 gennaio 2001, in risposta alla lettera della Commissione del 25 ottobre2000, che informava il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento dicui all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

337Appendice - Normativa

mica - anche se nei “settori rilevanti” -nella quale sono presenti scambi traStati membri, qualsiasi agevolazionefiscale che possa andare a beneficio ditali attività è atta a costituire un aiutodi Stato e deve quindi essere notificataai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3.

56. Analogamente, poiché la mag-gioranza dei componenti dell’organodi indirizzo delle Fondazioni è desi-gnata dagli enti locali (cfr. sopra,punto 41), le Fondazioni vanno consi-derate enti sottoposti al controllo pub-blico. I pubblici poteri controllano leloro risorse e l’uso delle medesime. Diconseguenza, ogniqualvolta le Fonda-zioni eroghino fondi o altre forme disostegno ad imprese - anche se nei“settori rilevanti” - questa erogazioneè atta a costituire aiuto di Stato nellamisura in cui falsa o minaccia di falsa-re la concorrenza e incide sugli scam-bi tra Stati membri. Detti aiuti devonoessere notificati ai sensi dell’articolo88, paragrafo 3.

Altre società conferitarie costituiteai sensi della legge 30 luglio 1990, n.218

57. Il decreto 153/99 concede le age-volazioni fiscali di cui al punto 5,numeri (2) e (3) alle altre società con-feritarie - costituite ai sensi della legge30 luglio 1990, n. 218 alle quali leFondazioni abbiano conferito le loropartecipazioni in società bancarie.

Quando tali società esercitano l’atti-vità bancaria, esse sono escluse dalcampo di applicazione della presentedecisione e vanno considerate comedestinatarie della decisione dellaCommissione dell’11 dicembre 2001nel caso C 54/A/2000/CE. Tuttavial’articolo 16, comma 6, del decreto153/99 prevede esplicitamente il caso

delle società conferitarie che non eser-citano attività bancaria e sono intera-mente possedute da Fondazioni. Nellamisura in cui queste società si limita-no ad amministrare i cespiti finanziaridelle Fondazioni, non offrono alcunservizio a terzi e sono interamentepossedute da Fondazioni, le agevola-zioni fiscali citate al punto 5, numeri(2) e (3) andranno in definitiva a bene-ficio delle Fondazioni. Se le Fonda-zioni proprietarie delle società confe-ritarie in oggetto non sono imprese aisensi dell’articolo 87, paragrafo 1 deltrattato, si può quindi affermare che lemisure di cui al punto 5, numeri (2) e(3) non conferiscono un vantaggio adalcuna impresa.

58. Di conseguenza, la Commissio-ne ritiene che le agevolazioni fiscaliconcesse dall’articolo 13 e dall’artico-lo 16 del decreto 153/99 alle societàconferitarie che non esercitano attivitàbancaria e sono interamente posseduteda Fondazioni non costituiscono aiutodi Stato ai sensi dell’articolo 87, para-grafo 1.

VI. Conclusioni

59. La Commissione ritiene che l’at-tività di gestione del proprio patrimo-nio e di utilizzazione del reddito che nederiva per l’erogazione di contributi adenti senza scopo di lucro operanti perscopi di utilità sociale non è un’attivitàeconomica e non qualifica dunque leFondazioni come imprese ai sensi del-l’articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

60. Le autorità italiane hannodichiarato che nessuna Fondazioneesercita direttamente un’attività dinatura economica nei settori nei qualila legge attribuisce ad esse questa pos-sibilità.

338 DODICESIMO RAPPORTO SULLE FONDAZIONI BANCARIE DI ORIGINE BANCARIA

61. Di conseguenza, le misure desti-nate alle Fondazioni introdotte dall’ar-ticolo 12, comma 2, dall’articolo 13,dall’articolo 16, commi 4 e 5 e dall’ar-ticolo 27, comma 2 del decreto 153/99non costituiscono aiuto di Stato inquanto non sono destinate ad impreseai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1del trattato.

62. Le misure destinate alle societàconferitarie che non esercitano attivitàbancaria, non offrono alcun servizio aterzi e sono interamente possedute daFondazioni, introdotte dall’articolo 13,dall’articolo 16, comma 6 e dall’arti-colo 17 del decreto 153/99 non costi-tuiscono aiuto di Stato in quanto nonsono destinate ad imprese ai sensi del-l’articolo 87, paragrafo 1.

63. Qualora le Fondazioni interven-gano direttamente in un’attività eco-nomica nella quale sono presentiscambi tra Stati membri - anche se neisettori nei quali la legge dà ad essequesta possibilità - qualsiasi agevola-zione fiscale che possa andare a bene-ficio di tali attività è atta a costituireaiuto di Stato e deve quindi esserenotificata ai sensi dell’articolo 88,paragrafo 3. Analogamente, poiché lamaggioranza dei componenti dell’or-gano di indirizzo delle Fondazioni èdesignata dagli enti locali, i pubblicipoteri controllano le loro risorse el’uso delle medesime. Di conseguen-za qualsiasi erogazione, da parte delleFondazioni, di fondi o altre forme disostegno ad imprese è atta a costituireun aiuto di Stato nella misura in cuifalsa o minaccia di falsare la concor-renza e incide sugli scambi tra Statimembri. Siffatti aiuti devono esserenotificati ai sensi dell’articolo 88,paragrafo 3. Infine, se le società con-feritarie offrono servizi a terzi, qual-siasi agevolazione fiscale di cui esse

beneficino è atta a costituire aiuto diStato e deve quindi essere notificataai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3.

HA ADOTTATOLA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La misura cui l’Italia ha dato esecu-zione con l’articolo 12, comma 2,l’articolo 13, l’articolo 16, commi 4 e5 e l’articolo 27, comma 2 del decre-to legislativo 17 maggio 1999, n. 153,destinata alle Fondazioni che nonesercitano direttamente attività neisettori elencati nell’articolo 1, comma1, lettera c-bis di detto decreto, modi-ficato dalla legge 28 dicembre 2001,n. 448, non costituisce aiuto ai sensidell’articolo 87, paragrafo 1 del trat-tato CE.

Art. 2

La misura cui l’Italia ha dato esecu-zione con l’articolo 13, l’articolo 16,comma 6 e l’articolo 17 del decretolegislativo 17 maggio 1999, n. 153,destinata alle società conferitarie chenon esercitano attività bancaria, nonoffrono alcun servizio a terzi e sonointeramente possedute da Fondazionidi cui all’articolo 1 della presentedecisione non costituisce aiuto ai sensidell’articolo 87, paragrafo 1 del tratta-to CE.

Art. 3

Qualora le Fondazioni intervenganodirettamente in un’attività economicanella quale sono presenti scambi traStati membri - anche se nei settori neiquali la legge dà ad esse questa possi-bilità - qualsiasi agevolazione fiscaleche possa andare a beneficio di taliattività è atta a costituire aiuto di Stato

e deve in tal caso essere notificata aisensi dell’articolo 88, paragrafo 3 deltrattato CE. Quando la maggioranzadei componenti dell’organo di indiriz-zo delle Fondazioni è designata daglienti locali, l’erogazione ad imprese difondi o di altre forme di sostegno èatta a costituire aiuto di Stato e deve intal caso essere notificata ai sensi del-l’articolo 88, paragrafo 3 del trattatoCE. Quando le società conferitarieoffrono servizi a terzi, qualsiasi age-volazione fiscale di cui esse benefici-no è atta a costituire aiuto di Stato e

deve in tal caso essere notificata aisensi dell’articolo 88, paragrafo 3 deltrattato CE.

Art. 4

La Repubblica Italiana è destinata-ria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22.08.2002

Per la CommissioneMario Monti

Membro della Commissione

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Finito di stampare Febbraio 2008