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Copyright 2011 - Area Welfare di Comunità Ass.5 Bassa Friulana – Palmanova WEL FARE 2.0 W W W . W E L F A R E . F V G . I T TRATTI SALIENTI DELL’ISTITUTO LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE Progetto strategico regionale (L.R. n. 26/2005 art. 22) 29 Giugno 2011 1 Francesco Florian

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Azioni di promozione attiva della domiciliarità per le persone non autosufficienti mediante l’introduzione dei modelli innovativi nella gestione dei servizi

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TRATTI SALIENTI DELL’ISTITUTO

LA FONDAZIONE DIPARTECIPAZIONE

Progetto strategico regionale(L.R. n. 26/2005 art. 22)

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Francesco Florian

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ORIGINE DELL’ISTITUTO

La Fondazione di partecipazione, evoluzione del modello classico di fondazione, nasce intorno alla metà degli anni novanta e si diffonde nella prassi come strumento giuridico idoneo a favorire l’incontro del pubblico e del privato nel perseguimento di obiettivi di interesse collettivo.

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FONDAMENTO GIURIDICO

• Art. 45 co.1 Costituzione: “La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata”;

• Art. 12 codice civile (oggi art. 1 D.Lgs. 361/2000): riconoscimento delle istituzioni a carattere privato;

• Artt. capo II del Titolo II del Libro I codice civile: disciplina delle fondazioni• Art.1332 codice civile: possibilità di adesione di altre parti al contratto

(applicabile anche alla fondazione per effetto dell’art. 1324 c.c.).

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CARATTERISTICHE

La Fondazione di partecipazione è uno strumento giuridico duttile, non rigidamente ancorato ai modelli di persona giuridica proposti dal codice civile, che sintetizza in sé l’elemento patrimoniale della fondazione e quello personale dell’associazione, sommando i vantaggi di stabilità e dinamismo propri delle due figure. Vista la sua duplice natura si connota per alcuni elementi caratteristici.

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TRATTI DISTINTIVI (1)

a) Partecipazione: il conferimento di beni all’atto della costituzione non spezza il rapporto fra fondatori e patrimonio;

b) Possibile pluralità di fondatori: l’atto costitutivo è atto unilaterale ma non necessariamente unipersonale;

c) Patrimonio a struttura aperta: possibilità di integrazione progressiva del patrimonio mediante l’apporto di soggetti pubblici o privati successivamente alla costituzione e alla necessaria dotazione iniziale;

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TRATTI DISTINTIVI (2)

d) Scopo immutabile: tipico della fondazione classica; consente di annoverare la Fdp tra le fondazioni, nonostante il carattere partecipativo;

e) Scopo non lucrativo: perseguimento di interessi di pubblica utilità e conseguente divieto di redistribuzione degli utili.

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AMBITI DI APPLICAZIONEVista la sua duttilità e l’assenza di una specifica disciplina prefissata, l’istituto si adatta all’uso nei più svariati campi:

– cultura– assistenza– ricerca scientifica– sanità– ambiente – in generale, tutti i campi di utilità sociale

Inoltre la formazione pretoria e il progressivo delinearsi dei suoi connotati nella prassi, rendono questo strumento giuridico aperto a sempre nuove prospettive applicative.

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MEMBRIa) Fondatori promotori: soggetti “forti” che controlleranno stabilmente la

fondazione; sottoscrivono l’atto costitutivo e conferiscono il patrimonio iniziale;

b) Fondatori: possono aderire alla Fdp sia in sede di atto costitutivo che successivamente e contribuiscono in modo continuativo nella forma e nella misura stabilita nel minimo dall’Organo di Amministrazione;

c) Partecipanti (Aderenti/Sostenitori): persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che condividono le finalità della Fondazione e partecipano mediante:- contributi in denaro annuali o pluriennali nei minimi stabiliti,- attività, anche professionale,- beni materiali o immateriali.Il Partecipante conserva la sua posizione fintanto che versa il contributo. 29 Giugno 2011

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ORGANI (1)

L’assenza di una disciplina specifica lascia ampia libertà ai fondatori circa la struttura da dare alla Fondazione.Gli organi delineati nella prassi per la Fondazione di partecipazione sono:

a) Consiglio di Indirizzo (o Generale): vi trovano spazio tutti i componenti della fondazione; delibera su tutti gli atti essenziali per la vita dell’ente ma non ha poteri gestori, nomina tutti gli organi e relativi membri

b) Consiglio di Gestione (o di Amministrazione): provvedeall’amministrazione e alla gestione della Fdp con criteri di economicità, efficienza ed efficacia

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ORGANI (2)

c) Presidente:ha la legale rappresentanza dell’ente, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private;

d) Comitato (o Collegio) scientifico: organo consultivo composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal Consiglio di Indirizzo, tra persone particolarmente qualificate nei settori di interesse;

e) Collegio dei revisori dei conti: organo contabile, vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertando la tenuta delle scritture, esaminando le proposte di bilancio, effettuando verifiche di cassa.

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ASSETTO PATRIMONIALE

L’assetto economico-patrimoniale della Fondazione di partecipazione, caratterizzato dalla formazione progressiva, è costituito da due componenti distinte:

a) Patrimoniob) Fondo di Gestione

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IL PATRIMONIO

Si compone di diverse voci:a) Fondo di dotazione: patrimonio intangibile (di cui possono spendersi solo

le rendite), destinato a garantire l’autonomia patrimoniale dell’ente;b) Beni mobili, immobili e diritti pervenuti a qualsiasi titolo alla Fondazione;c) Elargizioni di privati destinate espressamente al Patrimonio;d) Parte di rendite non utilizzate accantonate con delibera del Consiglio di

Indirizzo;e) Contributi conferiti dall’Unione Europea, dallo Stato o da enti territoriali e

destinati al patrimonio.

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LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

IL FONDO DI GESTIONE

E’ la “cassa” della Fondazione, ed è composta da:a) Rendite e proventi derivanti dal Patrimonio e dalle attività della

Fondazione;b) Eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano

espressamente destinate al fondo di dotazione;c) Contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore e dai

Partecipanti/Sostenitori/Aderenti;d) Eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri

enti pubblici;e) Ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

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DIFFERENZE (E PROFILI DI OPPORTUNITA’) RISPETTO AGLI ISTITUTI DISCIPLINATI DAL

CAPO II, TITOLO II DEL CODICE CIVILE

LA FONDAZIONE DIPARTECIPAZIONE

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FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE E FONDAZIONE CLASSICA ELEMENTI COMUNI

• Scopo non lucrativo; • Patrimonio destinato al perseguimento di uno scopo predeterminato;

• Immutabilità dello scopo individuato nell’atto costitutivo.

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FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE E FONDAZIONE CLASSICA: DIVERSITA’/VANTAGGI DELLA FDP:

FONDAZIONE CLASSICA

• Distacco della fondazione dal fondatore• Fondatore predeterminato dall’atto costitutivo• Patrimonio intangibile e utilizzabilità delle sole rendite• Struttura rigida e gestione centralizzata

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

• Partecipazione del fondatore alla vita della fondazione• Possibilità di Fondatori successivi e diversificabilità delle categorie di partecipanti• Patrimonio a struttura aperta e distinzione fra fondo di dotazione (riserva intangibile) e fondo di gestione

(patrimonio utilizzabile) • Possibilità di introdurre modelli democratici e di modulare l’assetto interno di governance

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LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE E ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE • Democraticità - parità del voto di ciascun socio nell’assemblea (art. 21 c.c.)• Modificabilità dello scopo

FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE • Possibile diversificazione del peso decisionale dei partecipanti• Immutabilità dello scopo

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CRITERI VALUTATIVI

I vantaggi che possono derivare nella pratica dall’utilizzo della Fondazione di partecipazione (rispetto ai modelli della fondazione classica e dell’associazione), devono quindi essere valutati sulla base di quattro criteri:

– innovazione– partenariato e responsabilizzazione dei membri– sussidiarietà orizzontale– sostenibilità

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CRITERI VALUTATIVI: INNOVAZIONE

La Fondazione di partecipazione presenta tutti gli elementi basilari della fondazione classica (patrimonio destinato a uno scopo immutabile), al cui genus viene ricondotta da giurisprudenza e dottrina maggioritarie; inoltre presenta anche alcuni tratti caratteristici del modello associativo (partecipazione successiva, patrimonio aperto, potenziale democraticità). Ciononostante, il modello in esame (come traspare dagli schemi sopra riportati), sotto il profilo operativo, non coincide né con il primo, né con il secondo dei due istituti; La Fondazione di partecipazione è nata nella prassi, come modello innovativo in grado di soddisfare al contempo esigenze di stabilità e di versatilità, di certezza e di adattamento alle esigenze concrete.

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CRITERI VALUTATIVI: RESPONSABILIZZAZIONE

La struttura dell’istituto ne evidenzia l’intrinseca idoneità a divenire strumento per la realizzazione di progetti fondati sul partenariato tra pubblico e privato.

In particolare, la possibilità di una pluralità di fondatori (anche successivi all’atto costitutivo) e la struttura partecipativa aperta, ma anche la diversificazione delle categorie dei partecipanti e la possibile formazione progressiva del patrimonio, denotano la vocazione partecipativa del modello (diversamente dalla fondazione classica e similmente all’associazione).

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CRITERI VALUTATIVI: RESPONSABILIZZAZIONE

Ipotizziamo l’attivazione di una Fondazione di partecipazione che abbia come scopo la soddisfazione di un certo interesse della collettività: ogni singolo cittadino si sentirà chiamato a partecipare alla realizzazione di tale scopo, incentivato dal legame con il territorio e dalla possibilità di contribuire in modo anche minimo. Una fondazione classica non garantirebbe la partecipazione successiva, un’associazione non garantirebbe l’immutabilità dello scopo (e nemmeno il necessario controllo da parte dell’ente pubblico nella gestione e nell’indirizzo).

Proprio questo meccanismo è alla base del processo di partecipazione e responsabilizzazione del cittadino nel nuovo sistema di welfare.

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CRITERI VALUTATIVI: SUSSIDIARIETA’ ORIZZONTALEPer quanto detto sopra, la Fondazione di partecipazione si presenta come modello valido per la traduzione operativa del principio di sussidiarietà orizzontale, principio che permette di comprendere ed interpretare le relazioni pubblico-privato come strumento utile per garantire un’offerta di beni e servizi di interesse generale determinata in relazione ad una efficace e completa analisi e conoscenza dei bisogni degli stakeholders di riferimento.

La traduzione operativa del principio di sussidiarietà implica la capacità di tutte le istituzioni di pubblico interesse di contribuire, in relazione al proprio ruolo ed alle proprie dotazioni di risorse materiali ed immateriali, al raggiungimento degli obiettivi sociali del contesto di riferimento.

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Esistono differenti meccanismi e formule operative che consentono di implementare stabili circuiti relazionali tra sistema pubblico e sistema privato. Tra questi la fondazione di partecipazione consente di realizzare processi di collaborazione pubblico-privato in settori ad alto impatto sociale tradizionalmente riservati all’intervento di istituzioni pubbliche.

SOSTENIBILITA’La Fondazione di partecipazione come strumento che consente la responsabilizzazione locale nella gestione di servizi di interesse generale può contribuire al raggiungimento dell’obiettivo della Pubblica Amministrazione di garantire la sostenibilità nel tempo del Sistema di protezione sociale a fronte di un inevitabile limite del possibile prelievo fiscale.

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Area welfare di ComunitàAss 5 “Bassa Friulana”

Borgo Aquileia 233057 Palmanova (UD)

Area Welfare

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Relatore: Francesco Florian E-mail: [email protected]