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Allegato A
REGIONE LIGURIA
SEGRETERIA GENERALE GABINETTO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE
- 21 agosto 2015 -
“GARANZIA PER I GIOVANI IN LIGURIA”
Periodo 2014-2015
In Liguria
2
Sommario
1 Il contesto normativo di riferimento ...................................................................................... 4
2 Obiettivi e finalità .................................................................................................................... 7 3 Convenzioni grafiche ed abbreviazioni ................................................................................... 8
4 Definizione giuridica dei destinatari ....................................................................................... 8
4.1 Requisiti ........................................................................................................................ 9 4.2 Condizioni per l’identificazione dei NEET e rilascio della DID ...................................... 9
4.3 I giovani NEET con disabilità ....................................................................................... 10
4.4 Esclusioni dal Programma .......................................................................................... 10
4.5 Residenza ................................................................................................................... 10 4.6 Rifugiati e richiedenti asilo ......................................................................................... 11
5 Profilazione degli utenti della Garanzia Giovani ................................................................... 11 5.1 Rilevanza metodologica ............................................................................................. 11
5.2 Le variabili utilizzate ................................................................................................... 11
5.3 I dati ............................................................................................................................ 13 5.4 Le variabili .................................................................................................................. 13 5.5 Nuovo sistema di profilazione in vigore dal 1.2.2015 ................................................ 14
6 Modalità di presa in carico dei giovani e regole per la definizione dei percorsi .................. 15 6.1 Adesione dei giovani alla GGL e presa in carico ......................................................... 15 6.1.1 Adesione, SAP e Patto di Servizio ............................................................................... 15
6.1.2 Annullamento e cancellazione dell’adesione prima della stipula del Patto di Servizio 16
6.1.3 Inidoneità, rifiuto della proposta, abbandono della misura ...................................... 16
6.1.4 Piano di azione individuale (PAI) ................................................................................ 16
6.1.5 Registrazione delle attività ......................................................................................... 17
6.1.6 Verifica dell’attuazione del Piano di azione individuale (PAI).................................... 17
6.1.7 Interruzione del percorso ........................................................................................... 17
6.1.8 Variazione del percorso ............................................................................................. 18
6.2 Regole per la definizione dei percorsi ........................................................................ 18 6.2.1 Interventi attivabili ..................................................................................................... 18
6.2.2 Cumulabilità e combinazione delle misure ................................................................ 19 6.3 Attuazione delle misure: aspetti specifici .................................................................. 20 6.3.1 Misura 1.A - Accoglienza e informazioni sul programma .......................................... 20
6.3.2 Misura 1.B - Accoglienza, presa in carico, orientamento .......................................... 21
6.3.3 Misura 1.C - Orientamento specialistico o di II livello ............................................... 21
6.3.4 Misura 2.A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo ...................................... 21
6.3.5 Misura 2.B - Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi .................... 22 6.3.6 Misura 3 - Accompagnamento al lavoro .................................................................... 22 6.3.7 Misura 5 - Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica ......................... 23 6.3.8 Misura 6 - Servizio civile ............................................................................................. 27
6.3.9 Misura 7 - Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità .............................. 29
6.3.10 Misura 8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale ................................ 30
1. Descrizione della Misura 8 - Mobilità Professionale Transnazionale e Territoriale ............. 35 2. Requisiti per la partecipazione.............................................................................................. 36
3. Indennità per la mobilità ....................................................................................................... 36
3.1. Indennità per mobilità transnazionale ....................................................................... 36
3
3.2. Erogazione dell’indennità per la mobilità transnazionale ......................................... 38
3.3. Indennità per mobilità in altra regione italiana ......................................................... 39 3.4. Erogazione dell’indennità di mobilità territoriale nazionale ..................................... 41
6.3.11 Misura 9 - Bonus assunzionale ................................................................................... 42
6.3.11.1 Gestione del Bonus Occupazionale ............................................................................ 42 6.3.11.2 Proroghe dei contratti a termine, bonus per contratto di apprendistato e cumulabilità incentivi ................................................................................................................ 44 6.3.11.3 Somministrazione ....................................................................................................... 45
7 Contendibilità ........................................................................................................................ 45 8 Sistemi informativi ................................................................................................................ 45
8.1 Flussi informativi relativi ai destinatari ...................................................................... 45 8.2 Portale Nazionale Garanzia Giovani ........................................................................... 46 8.3 Sistema Informatico di Gestione ................................................................................ 46
8.4 Sito Regionale Garanzia Giovani ................................................................................ 46
9 Gestione degli stati nel Programma Garanzia Giovani ......................................................... 47 9.1 Dall’adesione alla fine del percorso ........................................................................... 47 9.2 Regole di gestione della tracciatura delle politiche attive nella sezione 6 della SAP, ai fini della trasmissione al Ministero da parte della Regione ..................................................... 52
9.3 Il Diagramma degli stati dell’adesione del giovane a Garanzia Giovani .................... 53 9.3.1 Adesione e Multiadesione ............................................................................................ 55
9.3.2 Presa in carico e annullamento delle altre adesioni .................................................... 55
9.3.3 Mancata presentazione ai servizi competenti ............................................................. 55 9.3.4 Mancanza di requisiti ................................................................................................... 55
9.3.5 Mancata sottoscrizione del patto di servizio ............................................................... 56 9.3.6 Rifiuto di un’offerta ...................................................................................................... 56
9.3.7 Interruzione di una politica .......................................................................................... 56
9.3.8 Fine del percorso .......................................................................................................... 56 9.3.9 Re - adesione dopo la fuoriuscita dal Programma ....................................................... 56
10 Valutazione e monitoraggio .................................................................................................. 57
11 Rinvio alle Disposizioni per la gestione operativa ................................................................ 58 12 Disposizioni finali .................................................................................................................. 58 APPENDICE 1: Definizioni .............................................................................................................. 59 APPENDICE 2: Riferimenti bibliografici ......................................................................................... 64
4
1 Il contesto normativo di riferimento
Le presenti Disposizioni Applicative trovano riferimento sulle seguenti fonti normative e programmatiche:
• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
• il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all’art. 16, l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
• il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
• la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
• la Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una «garanzia» per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
• il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla GUUE L 352 del 24 dicembre 2013;
• la proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 22 aprile 2014, che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
• la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11 luglio 2014 che adotta alcuni elementi del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo Sociale Europeo e dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Liguria, Lombardia, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
• la legge 24 giugno 1997 n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione);
• la legge 6 marzo 2001 n. 64 (istituzione del servizio civile nazionale) che istituisce e disciplina il servizio civile;
• il decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 (testo unico dell’apprendistato);
• la legge 28 giugno 2012 n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita);
• il decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 che interviene a sostegno dei “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
• l’Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 “Linee Guida in materia di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
• la legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l’impiego e della loro integrazione con le politiche formative del lavoro);
• la legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile);
• la legge regionale 1 agosto 2008 n. 30 (norme per la promozione del lavoro) e ss.mm.ii.;
• la legge regionale 11 maggio 2009 n. 18 (sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e ss.mm.ii.;
5
• le Disposizioni Attuative delle Azioni del Programma Operativo dell’Obiettivo “Competitività regionale e
occupazione” del Fondo Sociale Europeo – Regione Liguria (PO CRO FSE) - Anni 2009-2013, approvate con
deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2009 n. 824 e ss.mm.ii.;
• il Piano Triennale Regionale dell’Istruzione della Formazione e del Lavoro 2010 – 2012 della Regione Liguria, approvato con deliberazione di Consiglio regionale 2 febbraio 2010 n. 2 prorogato ai sensi dell’articolo 56, comma 4 della l.r. 18/2009;
• il Manuale per la gestione e la rendicontazione - Manuale operativo sulle modalità di gestione e
rendicontazione delle attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, approvato dalla Regione Liguria con
decreto del Dirigente del 18 ottobre 2011 n. 2836;
• il Manuale dei Controlli di Primo Livello dell’Autorità di Gestione del PO CRO FSE approvato con decreto del
Dirigente 24 ottobre 2012 n. 3672;
• la deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2013, n.1391 “Approvazione indirizzi e metodologie per
l’adozione delle opzioni di semplificazione - unità di costo standard e somme forfettarie - di cui al Reg. (CE)
N. 396/2009 e Linee Guida per i controlli di operazioni finanziate con U.C.S.”;
• le Linee Guida regionali sulla Piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani (14/019/SR01/C9)
approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il 20 febbraio 2014;
• la deliberazione di Giunta regionale 18 maggio 2012 n.555 “Approvazione della disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini estivi”;
• la deliberazione di Giunta regionale 5 agosto 2013 n.1052 “Aggiornamento della disciplina regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e tirocini estivi approvata con d.G.R. 555/2012”;
• la deliberazione di Giunta regionale 16 maggio 2014 n.587 “Nuovi indirizzi operativi in ordine ai servizi per l’impiego e all’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione del DPR 442/2000 e del D.Lgs. 181/2000 come modificato dal D.Lgs. 297/2002;
• la deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2014, n.992 “Applicazione alla Programmazione Comunitaria 2014/2010 (PO FSE) delle Disposizioni adottate per il PO CRO FSE 2007/2013”.
I presenti Indirizzi Operativi sono inoltre strettamente correlati ai seguenti atti con i quali si integrano e a
cui fanno espresso riferimento:
• il decreto del Direttore della D.G. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1709\Segr. D.G.\2014
dell’8 agosto 2014 (versione consolidata) concernente il «Bonus occupazionale» del Programma Operativo
Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani;
• il decreto del Direttore della D.G. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 10\Segr. D.G.\2015 del
23 gennaio 2015 di adozione di una nuova metodologia di definizione del sistema per la profilazione degli
iscritti al portale nazionale o ai portali regionali, e successivamente presi in carico dai servizi competenti,
quale strumento idoneo ad assicurare la costituzione di un percorso individuale coerente con le
caratteristiche personali, formative e professionali dell’utente, per misure di politica attiva erogate
successivamente al 1° febbraio 2015;
• i decreti del Direttore della D.G. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11\Segr. D.G.\2015 del
23 gennaio 2015, licenziato dalla Corte dei Conti in data 5 febbraio 2015, e n. 169\II\2015 del 28 maggio
2015 con i quali è integrato e modificato il decreto Direttoriale n. 1709\Segr. D.G.\2014 concernente la
disposizione per la fruizione del “bonus occupazionale” del PON - IOG che ammette all’incentivo i contratti
di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del
contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi e che rende altresì cumulabile,
secondo una specifica disciplina, il bonus con altri incentivi all’assunzione di natura economica o
contributiva;
• la deliberazione della Giunta Regionale 29 aprile 2014, n.503 con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione tra la Regione Liguria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la realizzazione in
6
Liguria del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei
Giovani;
• la deliberazione della Giunta Regionale 6 giugno 2014, n.703 con la quale è stato approvato il “Piano di
attuazione regionale di cui alla Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali approvata
con DGR 503/2014 per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”;
• la deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 2014, n.950 con la quale sono stati approvati gli atti
necessari per la realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani in attuazione
della Convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano di Attuazione Regionale
approvati con le citate deliberazioni 503/2014 e 703/2014;
• la deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2014, n. 1794 con la quale sono state approvate le
coprogettazioni inviate dalle ATS – Servizio Civile –e stabilite disposizioni di attuazione della Misura 6
(Servizio Civile) riguardo le modalità e le regole per la partecipazione dei giovani;
• la deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2015, n. 36 con la quale è stata approvata la
Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Regione Liguria e Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale per l’erogazione dell’indennità di tirocinio per la realizzazione in Liguria della Misura 5
nell’ambito dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani;
• la deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2015, n. 466 con la quale sono state approvate modifiche
e integrazioni del Piano di Attuazione Regionale per la realizzazione in Liguria del Programma Operativo
Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani approvato con la d.G.R.
703/2014;
• il decreto dirigenziale della Regione Liguria 4 agosto 2014, n.2292 con la quale è stato approvato il
Formulario, il Patto di Servizio e il Piano di Azione Individuale ai sensi della Deliberazione 950/2014 per la
realizzazione in Liguria dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani;
• il decreto dirigenziale della Regione Liguria 2 febbraio 2015 n. 133, aggiornamento delle Disposizioni di
Applicazione per la realizzazione in Liguria del Programma operativo nazionale per l’attuazione della
Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani approvate con Decreto del Dirigente 12 agosto 2015, n
2353
• il decreto dirigenziale della Regione Liguria 13 febbraio 2015 n. 264, approvazione delle Disposizioni di
Applicazione per la Gestione e il Controllo degli Interventi nell’ambito della Iniziativa Europea per
l’Occupazione dei Giovani;
• la nota protocollo 40/19217 del 23 maggio 2014 “Attuazione della YEI- Nota del Coordinamento delle
Regioni” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indirizzata al Coordinamento delle Regioni;
• la nota protocollo 40/25537 del 4 luglio 2014 “Riscontri ai quesiti relativi all’attuazione della YEI” del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indirizzata al Coordinamento delle Regioni;
• la nota protocollo 40/28386 del 28 luglio 2014 “Chiarimenti in merito alla definizione giuridica dei
destinatari della Garanzia Giovani” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indirizzata al
Coordinamento delle Regioni;
• la nota protocollo 0001603 del 9 dicembre 2014 di aggiornamento del “Vademecum degli Stati nel
Programma Garanzia per i Giovani del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali indirizzata al
Coordinamento delle Regioni.
• le note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali protocollo n. 0007435 del 3 aprile 2015 e n.
0009616 del 30 aprile 2015 recante “PON Iniziativa Occupazione Giovani – «Misura Tirocinio extra-
curriculare, anche in mobilità geografica». Soggetti ospitanti –Chiarimenti”;
• la nota della Direzione Generale del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali protocollo n. 39/0008835
del 21 aprile 2015 avente oggetto “Programma Operativo Iniziativa Occupazione Giovani. Risposta ai
quesiti” con riferimento a questioni relative all’attuazione delle singole misure;
7
• la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali protocollo n. 39/0015857 del 9 luglio 2015 recante
“PON Iniziativa Occupazione Giovani – Misura 5 –Tirocini in mobilità transnazionale – remunerazione ente
promotore”;
2 Obiettivi e finalità
Le presenti Disposizioni di Applicazione forniscono le indicazioni operative per la gestione degli interventi
previsti dal “Piano di Attuazione Regionale” dell’Iniziativa “Garanzia per i Giovani in Liguria” realizzati nell’ambito di reti territoriali costituite da soggetti pubblici e privati raggruppati in Associazioni Temporanee e dai Centri per l’Impiego delle Province.
Con tali Disposizioni si avvia quindi il processo di attuazione delle Misure di cui all’art. 4 della Convenzione stipulata tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria in data 12 maggio 2014 ed approvata dalla Giunta Regionale con Deliberazione 503/2014 e descritte nel Piano di Attuazione Regionale, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione 703/2014:
• 1-A Informazioni sul programma;
• 1-B Accoglienza, presa in carico, orientamento;
• 1-C Orientamento specialistico o di II livello;
• 2-A Formazione mirata all’inserimento lavorativo;
• 2-B Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi;
• 3 Accompagnamento al lavoro;
• 5 Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica;
• 6 Servizio civile;
• 7 Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
• 8 Mobilità professionale transnazionale e territoriale;
• 9 Bonus occupazionale; Il programma nazionale della Garanzia per i Giovani, che ha avuto ufficialmente avvio il 1° maggio 2014,
presenta aspetti innovativi, sia in ordine alle modalità di attuazione degli interventi (collaborazione tra servizi per l’impiego pubblici e soggetti privati, contendibilità degli interventi tra le regioni, coinvolgimento dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in qualità di Organismo Intermedio per l’erogazione dei bonus occupazionali), sia per quanto attiene le modalità di riconoscimento economico degli interventi agli operatori (utilizzo di Unità di Costo Standard, riconoscimento a processo e a risultato).
Il carattere sperimentale dell’iniziativa e l’approccio innovativo adottato, ha richiesto da parte dell’Autorità di Gestione, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e degli Organismi Intermedi, le Regioni, una rilevante attività di definizione e progressivo affinamento dei processi per la gestione della Garanzia. Tale attività è tuttora in corso e il costante confronto tecnico tra il Ministero, le Regioni e gli altri soggetti coinvolti nell’attuazione del programma, impone l’adozione di adattamenti “in itinere” anche a fronte delle problematiche che via via emergono nel corso della piena operatività.
Considerata la necessità di dover procedere, a vantaggio degli operatori ed al fine di assicurare la massima trasparenza nella realizzazione degli interventi, alla stesura di un unico documento di riferimento sulle Disposizioni di Applicazione previste dalla citata Deliberazione 950/2014, si procede con una stesura che rappresenta pertanto lo “stato dell’arte” di quanto definito nelle sedi tecniche in merito agli aspetti di gestione operativa della Garanzia aggiornato alla data del 7 agosto 2014 (successivamente revisionate in data 27 gennaio 2015 e 8 giugno 2015).
Tuttavia in considerazione del lavoro “in progress” cui si è fatto cenno, il presente documento potrà essere oggetto di successive modifiche ed integrazioni, in primo luogo per estenderne non appena possibile la copertura a tutte e 9 le misure della Garanzia Giovani, come previsto dalla citata deliberazione 950/2014 nonché per consentirne gli aggiornamenti che deriveranno dall’emanazione di ulteriori atti e circolari da parte del Ministero del Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione dell’iniziativa di che trattasi o da esigenze che si dovessero riscontrare da parte degli operatori in corso d’opera.
Resta in ogni caso inteso in questa sede, al fine di assicurare la necessaria unitarietà di trattamento sull’intero territorio nazionale del PON YEI, il totale rinvio alle disposizioni nazionali già emanate o di successiva emanazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Autorità di Gestione del Programma.
8
A queste prime versioni, pertanto, ne seguiranno di ulteriori che verranno tempestivamente segnalate e rese disponibili sui siti internet della Regione dedicati alla Garanzia Giovani per i Giovani in Liguria (www.garanziagiovaniliguria.it – Sezione Operatori e www.fse.regione.liguria.it – Sezione Bandi).
3 Convenzioni grafiche ed abbreviazioni
Nelle presenti disposizioni sono utilizzate le seguenti abbreviazioni:
• AdG: Autorità di Gestione;
• AT: Associazioni Temporanee raggruppate nelle reti territoriali costituite da soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle misure della Garanzia Giovani;
• CpI: Centri per l’Impiego (CpI) delle Province;
• DID: Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro di cui al D.Lgs. 181/2000;
• GGL: Garanzia per i Giovani in Liguria;
• INPS: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
• MLPS: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
• NEET: Not in Education, Employment or Training.
• OI: Organismo Intermedio;
• PAI: Piano di Azione Individuale (schema approvato con decreto dirigenziale 2292/2014);
• PAR: Piano di Attuazione Regionale approvato con deliberazione della Giunta Regionale 703/2014;
• PS: Patto di Servizio (schema approvato con decreto dirigenziale 2292/2014 e modificato con decreto dirigenziale del 4 dicembre 2014 n. 3807;
• PON: Programma Operativo Nazionale;
• SAP: Scheda Anagrafico Professionale;
• UCS: Unità di Costo Standard;
• YC: Youth Corner (prosecuzione degli Sportelli Giovani realizzati in attuazione delle Disposizioni sui Servizi al Lavoro nell’ambito del “Piano Giovani”);
• YEI: Youth Employment Initiative; Le parti in carattere corsivo trovano il loro riferimento nelle seguenti disposizioni emanate fino alla data del
10 dicembre 2014, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in qualità di Autorità di Gestione della Garanzia
Giovani:
• Allegato I alla Convenzione tra MLPS e Regione Liguria “Profilazione degli utenti della Garanzia
Giovani” approvata con la citata deliberazione 503/2014 (individuato da apice ” A”);
• Nota del MLPS del 23 maggio 2014 “Attuazione della YEI - Nota del Coordinamento delle Regioni”
(individuata da apice ” B”);
• Nota del MLPS del 4 luglio 2014 “Riscontri ai quesiti relativi all’attuazione della YEI” (individuata da
apice ”C”);
• Nota del MLPS del 28 luglio 2014 “Chiarimenti in merito alla definizione giuridica dei destinatari
della Garanzia Giovani” (individuata da apice ”D”);
• Vademecum sulla gestione degli stati nel Programma Garanzia Giovani – (individuata da apice”E”);
• Allegato 1 alla deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2014, n. 1794 con la quale sono
state approvate le coprogettazioni inviate dalle ATS – Servizio Civile –e stabilite disposizioni di
attuazione della Misura 6 (Servizio Civile) riguardo le modalità e le regole per la partecipazione dei
giovani (individuata da apice”F”
);
• Decreti del Direttore della D.G. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 11\Segr.
D.G.\2015 del 23 gennaio 2015 e n. 169\II\2015 del 28 maggio 2015 con i quali è integrato e
modificato il decreto Direttoriale n. 1709\Segr. D.G.\2014 (individuati da apice”G”
)
Le schede di Misura approvate dal PAR sono riportate in allegato alla deliberazione della Giunta Regionale
Giunta Regionale n.703/2014.
4 Definizione giuridica dei destinatari
9
C>
Per destinatari s’intendono gli individui presi in carico, che hanno sottoscritto un patto
di servizio, a cui viene proposta una misura di supporto per l’integrazione nel mercato del lavoro
(ovvero una delle misure da 2 a 9). Si evidenzia che la “presa in carico” del soggetto va
effettuata secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 181/2000 e s.m.i., secondo le linee guida
approvate in Conferenza Unificata il 5 dicembre 2013 e recepite con la citata deliberazione di
Giunta regionale 587/2014. <C
4.1 Requisiti
C>
Il target previsto dalla Garanzia è relativo ai giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni
residenti nelle regioni italiane ammissibili alla YEI che, usciti dal sistema scolastico o formativo,
non trovano collocazione nel mercato del lavoro.
Al momento dell’accesso alla Garanzia Giovani, i giovani devono pertanto possedere, pena
l’esclusione, i seguenti requisiti: � età compresa tra i 15 e i 29 anni, ovvero possono accedere alla Garanzia a partire dal compimento del 15°
anno e fino al giorno prima del compimento del 30° anno di età;
� non aver in essere nessun contratto di lavoro<C
o non aver perso la condizione di stato di disoccupazione ai
sensi del D.Lgs. 181/2000;
� C> non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori o universitari) o di formazione.
<C
C> Il requisito dell’età deve essere posseduto al momento dell’adesione, mentre gli altri due
requisiti devono essere dichiarati dal giovane con autodichiarazione resa ai sensi del DPR
445/2000 al momento della presa in carico. <C
D>
Il requisito dell’età verrà verificato a livello di funzionalità informatica.
Il requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o
formazione dovranno essere dichiarati dal giovane con autodichiarazione resa sensi del DPR
445/2000 al momento della presa in carico. La dichiarazione dovrà attestare che il giovane era
in possesso dei requisiti al momento della registrazione al Programma.
Il requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o
formazione devono essere posseduti al momento della registrazione al Programma. C>D>
Con riferimento al requisito dell’Istruzione e formazione, non sono ammissibili alla
Garanzia gli studenti inseriti in un percorso di istruzione o formazione di percorsi scolastici,
formativi o universitari. <C<D
I CpI verificano l’esistenza delle condizioni sopra descritte attraverso i dati fruibili dal SIL Regionale rilevando eventuali incongruità con quanto dichiarato dal giovane in sede di presa in carico.
4.2 Condizioni per l’identificazione dei NEET e rilascio della DID
B>
Le condizioni per l’identificazione dei NEET in relazione alla fascia di età di appartenenza
sono le seguenti:
a) Minori in obbligo scolastico (ragazzi che non hanno terminato la frequenza dei primi due
anni del secondo ciclo di istruzione o che non hanno compiuto i 17 anni di età): non deve
essere richiesta la DID e le relative azioni devono tendere esclusivamente al
completamento dell’obbligo scolastico;
b) Minori in obbligo formativo e ragazzi fino a 18 anni che abbiano assolto l’obbligo
scolastico: non devono rilasciare la DID ai CpI trattandosi di soggetti in diritto – dovere di
10
istruzione e formazione, che debbono essere re-inseriti in percorsi di istruzione e
formazione;
c) Fascia di età 19-24/29: tali soggetti debbano essere trattati dai servizi competenti
secondo le ordinarie disposizioni del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i., come persone prive di
lavoro e immediatamente disponibili all’occupazione, per cui si rende necessario il
rilascio da parte dei giovani di una DID prima della sottoscrizione del Patto di servizio. <B
4.3 I giovani NEET con disabilità
C>
Nel caso in cui il giovane disabile sia in possesso dei requisiti previsti per l’ammissibilità
alla YEI, è consentito l’accesso a tutte le misure del Programma.
A riguardo si evidenzia tuttavia che il bonus occupazionale e l’indennità di tirocinio, di cui
alle schede 9 e 5, sarà riconosciuto esclusivamente per le assunzioni o tirocini al di fuori delle
quote d’obbligo previste dalla L. 68/1999, secondo quanto previsto dal comma 12 dell’art. 4
della Legge n. 92/2012 che afferma che gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce
attuazione di un obbligo scaturente dalla legge o dalla contrattazione collettiva. <C
4.4 Esclusioni dal Programma
D>
Sono da intendersi esclusi dal Programma Garanzia Giovani tutti coloro che non sono in
possesso dei requisiti di cui al punto precedente. Coloro che non sono in possesso dei requisiti al
momento della registrazione al Programma Garanzia Giovani non possono essere presi incarico
dai CpI.
L’accesso e l’esclusione al Programma è strettamente connesso al concetto stesso di NEET:
la realizzazione di percorso di formazione, tirocinio, apprendistato, diretto ad entrare nel mondo
del lavoro, rende il soggetto automaticamente escluso dal Programma.
La perdita del requisito dell’età dopo la registrazione al Programma non comporta
l’esclusione dallo stesso.
La perdita del requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso di
studio o formazione dopo la registrazione al Programma comportano l’esclusione dallo stesso. <D
Il mantenimento di tale requisito deve pertanto essere dichiarato in autocertificazione al momento dell’avvio alla misura di politica attiva del lavoro utilizzando il modulo reso disponibile dalla Regione Liguria sul sito dedicato www.garanziagiovaniliguria.it – Sezione Operatori.
4.5 Residenza
D>
In merito allo status di residente, la Commissione europea ha chiarito che la residenza
di cui all'articolo 16 del Regolamento (UE) 1304/2013 deve essere intesa come il luogo in cui la
persona vive e dimostrabile attraverso un documento, ad esempio un permesso di soggiorno, la
registrazione nel comune, l'indirizzo permanente o prova equivalente. Pertanto non è possibile
escludere i giovani che detengono la cittadinanza di un altro Stato Membro e che allo stesso
tempo risiedono ufficialmente in una Regione Italiana individuata nell’ambito del Programma
YEI.
11
4.6 Rifugiati e richiedenti asilo
Riguardo al caso specifico dei rifugiati e dei richiedenti asilo, come suggerito dalla
Commissione, essi possono ricevere il sostegno del Programma YEI solo a condizione che essi
abbiano acquisito lo status di migrante legale in conformità alle norme nazionali che consente
loro di partecipare al mercato del lavoro.
Si ricorda che il diritto al lavoro può essere esercitato dai richiedenti asilo solo dopo sei
mesi di permanenza sul territorio nazionale senza che sia intervenuta la decisione sulla
domanda di asilo (ovvero il cittadino straniero titolare di un permesso di soggiorno per richiesta
asilo non può lavorare per i primi 6 mesi). Nel caso in cui la Commissione territoriale neghi il
riconoscimento dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria è necessario
interrompere il rapporto di lavoro con il richiedente asilo. <D
5 Profilazione degli utenti della Garanzia Giovani
5.1 Rilevanza metodologica
A>
La cornice di regole concordate per le offerte di lavoro, formazione ed esperienza di
lavoro nell’ambito della Garanzia Giovani prevede un ampio utilizzo di costi standard, di
remunerazione a risultato e di premi per l’assunzione. In particolare:
• la scheda n. 3 (Accompagnamento al lavoro), prevede la remunerazione a risultato
del servizio di accompagnamento al lavoro (ivi incluso l’apprendistato);
• la scheda 5 (Tirocini), prevede la remunerazione a costi standard a risultato per l’ente
promotore;
• la scheda n. 9 (Bonus occupazionale) prevede il riconoscimento di un bonus
forfettario ai datori di lavoro che, sulla base dell’intermediazione dei Servizi
competenti, procedano ad una assunzione con contratto di lavoro a tempo
indeterminato o determinato della durata di almeno 6 mesi.
Il sistema di profilazione permette di compensare diversamente gli operatori e i datori di
lavoro, in funzione della diversa situazione di svantaggio dei giovani.
La metodologia si basa su due momenti:
1. il primo momento è quello della stima del modello, ossia della stima delle diverse
probabilità di essere occupato in funzione del valore assunto da diverse caratteristiche
osservabili; tale momento sarà ripetuto annualmente, sulla base della disponibilità di
dati aggiornati;
2. il secondo momento è quello dell’attribuzione del singolo giovane ad una delle 4 fasce
di svantaggio individuate, sulla base delle caratteristiche contenute nella scheda
anagrafico professionale ed in quelle aggiuntive che si ritengano utili; tale fase
avverrà, di regola, al momento del colloquio individuale, utilizzando strumenti
informatizzati.
5.2 Le variabili utilizzate
La metodologia standard per la profilazione è basata sulle seguenti variabili:
• Età;
• Genere;
12
• Titolo di studio;
• Condizione occupazionale un anno prima;
• Regione e Provincia ove ha sede il Servizio competente che preso in carico il giovane;
• Competenze linguistiche (per i soli stranieri che non abbiano conseguito il titolo di studio
in Italia).
I valori derivanti dal modello, opportunamente ordinati, danno luogo a 4 fasce di
“attaccamento al mercato del lavoro” (Bassa, Media, Alta, Molto Alta) in modo da dividere
l’utenza in 4 ambiti di eguale consistenza a livello nazionale (in ciascuna regione si potrà avere,
invece una consistenza diversa). Per la stima del modello la variabile “Competenze linguistiche” sarà approssimata dal
numero di anni di permanenza sul territorio italiano. <A
B>
Allo scopo di definire la valutazione approssimata delle competenze in attesa che lo
straniero abbia la possibilità di sostenere il test si procede ad una profilazione provvisoria sulla
base del numero di anni di permanenza in Italia. La medesima variabile può essere utilizzata allo
scopo nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche. <B
A>
Per la valutazione in concreto delle competenze linguistiche si utilizzerà il quadro
normativo esistente, contenuto nell’articolo 9, comma 2-bis del D.Lgs. 286/1998 (introdotto
dalla legge n. 94/2009), e dal decreto ministeriale del 4 giugno 2010, in base al quale “Per il
rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, lo straniero deve
possedere un livello di conoscenza della lingua italiana che consente di comprendere frasi ed
espressioni di uso frequente in ambiti correnti, in corrispondenza al livello A2 del Quadro
comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio
d'Europa”.
Tale conoscenza può essere dimostrata mediante la somministrazione di un test.
In base al citato decreto ministeriale non è tenuto allo svolgimento del test lo straniero:
a) in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana che certifica un livello di
conoscenza non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue approvato dal Consiglio d'Europa, rilasciato dagli enti
certificatori riconosciuti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, indicati nell'allegato A del decreto;
b) che ha frequentato un corso di lingua italiana presso i Centri provinciali per l'istruzione
degli adulti di cui all'art. 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modifiche e integrazioni, ed ha conseguito, al termine del corso, un titolo che
attesta il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al
livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la conoscenza delle lingue,
approvato dal Consiglio d'Europa;
c) che ha ottenuto, nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione di cui
all'art. 4-bis del Testo unico, il riconoscimento di un livello di conoscenza della lingua
italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo per la
conoscenza delle lingue, approvato dal Consiglio d'Europa;
d) che ha conseguito il diploma di scuola secondaria di primo o secondo grado presso un
istituto scolastico appartenente al sistema italiano di istruzione di cui all'art. 1 della
legge 10 marzo 2000, n. 62 o ha conseguito, presso i centri provinciali per l'istruzione di
cui alla lettera b), il diploma di scuola secondaria di primo o di secondo grado, ovvero
frequenta un corso di studi presso un’Università italiana statale o non statale legalmente
riconosciuta, o frequenta in Italia il dottorato o un master universitario;
13
e) che è entrato in Italia ai sensi dell'art. 27, comma 1, lettere a), c) d), e q), del Testo unico
e svolge una delle attività indicate nelle disposizioni medesime.
5.3 I dati
Le analisi sono condotte sui dati della Rilevazione Istat sulle forze di lavoro, utilizzando le
indagini trimestrali dal IV trimestre 2011 al III trimestre 2013, le ultime al momento disponibili
in forma di dato individuale. L’utilizzo congiunto dei dati riferiti a 8 rilevazioni (2 anni) rende
disponibile una numerosità campionaria particolarmente elevata consentendo la produzione di
stime robuste ed affidabili.
Il ricorso alla rilevazione Istat sulle forze di lavoro permette inoltre di utilizzare definizioni
della condizione occupazionale e della condizione di NEET omogenee a livello comunitario;
infine, la qualità statistica dei dati è assicurata dall’adozione dei protocolli della statistica
ufficiale, condivisi anch’essi a livello comunitario, elemento che assicura inoltre la necessaria
trasparenza dell’intera procedura di attribuzione del punteggio di svantaggio.
Tali dati sono stati integrati con informazioni, sempre di fonte Istat, relative al profilo
territoriale del mercato del lavoro, alla condizione economica delle famiglie e al tessuto
produttivo al fine di catturare l’eterogeneità regionale.
5.4 Le variabili
Le variabili indipendenti scelte per spiegare la probabilità di essere NEET sono divise in
variabili di primo livello (caratteristiche dell’individuo) e di secondo livello (caratteristiche del
territorio di appartenenza del giovane).
La caratteristiche individuali tengono conto di diverse classi di informazioni: i) il profilo
demografico: genere, età, presenza in Italia; ii) il livello e la tipologia di istruzione: in termini sia
di titolo di studio più elevato conseguito sia di percorso scolastico o disciplina universitaria; iii) la
presenza di figli; iv) la condizione occupazionale rilevata un anno prima.
Le caratteristiche territoriali considerate devono essere in grado di determinare la diversa
probabilità media di essere occupato tra le regioni a parità del profilo individuale. In tal modo è
possibile cogliere nel modello e, in ultima analisi nella determinazione della misura di
svantaggio, i diversi esiti occupazionali, ad esempio, del medesimo profilo formativo. Tali
differenze derivano dal profilo del sistema produttivo regionale, dalla dinamica della
disoccupazione, dal diverso andamento del ciclo economico e da altre caratteristiche territoriali.
La selezione finale delle variabili considerate nel modello ha tenuto conto di una delicata
fase di sperimentazione, in seguito alla quale sono state identificate le variabili riportate di
seguito:
� Età
� Genere
o Donna
o Uomo
� Presenza in Italia
o Nato in Italia
o fino a 12 mesi
o da 1 a 2 anni
o da 3 a 4 anni
o oltre 5 anni
14
� Titolo di studio
o Licenza Elementare
o Licenza media
o Qualifica professionale
o Scuola magistrale, istituto d''arte
o Diploma: liceo
o Diploma: istituto professionale
o Diploma: istituto tecnico
o Diploma: altro
o Laurea (diploma o triennale): Scienze umanistiche
o Laurea (diploma o triennale): Scienze sociali
o Laurea (diploma o triennale): Scienze della salute
o Laurea (diploma o triennale): Ingegneria, informatica e trasporti
o Laurea (diploma o triennale): Scienze naturali
o Laurea (diploma o triennale): Architettura
o Laurea (diploma o triennale): Altro
o Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): Scienze umanistiche
o Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): Scienze sociali
o Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): Scienze della salute
o Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): Ingegneria, informatica e
trasporti
o Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): Scienze naturali
o Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): Architettura
o Laurea (magistrale, specialistica, vecchio ordinamento): Altro
� Condizione occupazionale un anno prima
o Altro inattivo
o Occupato
o In cerca di nuova occupazione
o In cerca di prima occupazione
o Studente
� Territoriali
o Variazione tasso di disoccupazione dei 15-29 anni a livello provinciale
o Rischio di povertà familiare (redditi)
o Densità imprenditoriale a livello regionale <A
5.5 Nuovo sistema di profilazione in vigore dal 1.2.2015
A far data dal 1° febbraio 2015 l’attribuzione alle fasce di svantaggio nella 4 classi verrà
effettuata sulla base di una ripartizione con nuovi valori di soglia. Sarà cura del MLPS comunicare alle Regioni i nuovi indici di profiling dei giovani che
risultano essere stati profilati fino al 31 gennaio 2015. Il nuovo indice di profiling è applicato per tutti i giovani che al 1°febbraio 2015 non
risultano ancora essere stati inseriti in percorsi di politica attiva (compresi i giovani titolari di un PAI per i quali non è stata ancora avviata alcuna misura).
Per i giovani che, invece, al 1° febbraio 2015 sono titolari di un PAI e risultano avere delle misure in fase di erogazione si continuerà ad applicare, ai fini della determinazione degli importi da riconoscere ed erogare, l’indice di profilazione calcolato con il metodo precedente.
15
Per gli stessi giovani e in relazione alle eventuali successive misure previste, ma non ancora attivate e per quelle di nuovo inserimento, sarà applicato il nuovo indice di profiling. 6 Modalità di presa in carico dei giovani e regole per la definizione dei percorsi
6.1 Adesione dei giovani alla GGL e presa in carico
Per la gestione informatica degli interventi di cui alle presenti disposizioni la Regione
fornisce alle Province e alle AT il sistema informatico di cui al punto 8.3 che consente lo scambio delle informazioni necessarie alla gestione dei percorsi, al monitoraggio e all’inserimento delle domande di rimborso e alla rendicontazione finanziaria.
6.1.1 Adesione, SAP e Patto di Servizio
I giovani aderiscono alla Garanzia Giovani Liguria sul portale regionale
(www.garanziagiovaniliguria.it) o nazionale (www.garanziagiovani.gov.it) compilando la domanda di adesione e scegliendo uno dei Centri per l'Impiego della Liguria presso il quale desiderano essere presi in carico.
Le Province provvedono ad allestire i “punti di contatto” denominati “Youth Corner” presso i quali sono erogati gli interventi di loro competenza. Gli Youth Corner rappresentano la prosecuzione degli Sportelli Giovani sorti nell’ambito dell’iniziativa “Piano Giovani” attivati, a partire dal 2012, in ogni CpI della regione nell’ambito delle Disposizioni sui Servizi al Lavoro.
I CpI provvedono a fissare un appuntamento al giovane, di norma, entro 60 giorni dall’adesione.
I CpI assicurano le attività di accoglienza sia dei giovani che hanno già aderito per via telematica sia a coloro che si presentano agli Youth Corner senza aver precedentemente compilato la scheda di adesione; informano sui servizi fruibili (anche tramite il rilascio di una Carta dei Servizi), provvedono all’eventuale compilazione/aggiornamento della Scheda Anagrafico Professionale (SAP) ed effettuano la presa in carico attraverso la sottoscrizione del Patto di Servizio, conforme allo schema approvato con decreto dirigenziale della Regione Liguria 2292/2014, modificato con decreto dirigenziale del 4 dicembre 2014 n. 3807 e da ultimo aggiornato contestualmente alle presenti disposizioni di applicazione. Lo schema è reso disponibile sul sistema informatico di cui al punto 8.3.
I Centri per l’Impiego e le AT sono tenuti ad attivare opportune forme di raccordo affinché ciascun giovane titolare di un PAI riceva almeno un’offerta di politica attiva riconducibile alle misure dalla 2A alla 9, entro un periodo di 4 mesi dalla sottoscrizione del Patto di Servizio.
La Regione monitora settimanalmente il rispetto di tale termine e segnala ai CpI e alle AT i
codici fiscali dei giovani che, sul territorio di loro competenza, non hanno fruito: - della Misura 1C entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio; - di una Misura dalla 2 A alla 9, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del Patto di
Servizio.
Le Misure indicate nel PAI e non attivate entro i 4 mesi dalla sottoscrizione del Patto di Servizio, sono considerate attività non realizzate e, pertanto, la Regione provvede ai sensi dell’art. 6
16
della Convenzione sottoscritta con le AT e ai sensi dell’art. 8 del Protocollo d’Intesa sottoscritto con le Province, alla riduzione del finanziamento per un importo pari al costo previsto per tali attività. Le somme oggetto di riduzione saranno riprogrammate al fine di rispettare gli obiettivi di spesa indicati dal MLPS.
6.1.2 Annullamento e cancellazione dell’adesione prima della stipula del Patto di Servizio
D>
La possibilità di effettuare l’annullamento dell’adesione sussiste fino al momento della
stipula del Patto di Servizio:
a) su istanza del giovane che ha aderito ad una o più Regioni;
b) su istanza d’ufficio nel caso di mancata presentazione del giovane al servizio
competente.
A seguito dell’annullamento, il giovane può nuovamente riscriversi al Programma,
perdendo, relativamente ai tempi di chiamata, le priorità collegate alla precedente iscrizione al
Programma. <D (per maggiori dettagli si rimanda al § 9 Gestione degli stati nel Programma
Garanzia Giovani)
6.1.3 Inidoneità, rifiuto della proposta, abbandono della misura
D>
Nel caso in cui il giovane abbia già stipulato il PS e non venga ritenuto idoneo e venga
re-inviato al CpI (ad esempio nella misura Servizio civile), il CpI reindirizzerà il giovane verso
un’altra misura, tenuto conto delle motivazioni della dichiarazione di inidoneità.
Nel caso in cui, invece, il giovane rifiuti la misura di politica offerta, ovvero abbandoni una
misura già intrapresa, analogamente a quanto previsto dal D.lgs. 181/2000 in relazione ai
servizi per l’impiego, potrà iscriversi nuovamente al programma, perdendo, relativamente ai
tempi di chiamata, le priorità collegate alla precedente iscrizione. Nei suoi confronti, inoltre, si
applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 181/2000 relativamente alla perdita dello stato di
disoccupazione.
In ogni caso sono fatti salvi i casi di impossibilità sopravvenuta e di causa di forza
maggiore, da valutare caso per caso. <D
(per maggiori dettagli si rimanda al § 9 Gestione degli
stati nel Programma Garanzia Giovani).
6.1.4 Piano di azione individuale (PAI)
L’operatore del CpI concorda con il giovane il percorso e predispone il PAI, conforme allo
schema approvato con decreto dirigenziale della Regione Liguria 2292/2014, modificato con decreto dirigenziale del 4 dicembre 2014 n. 3807, da ultimo aggiornato contestualmente alle presenti disposizioni di applicazione e reso disponibile sul sistema informatico di cui al punto 8.3, tenendo conto della distanza dal mercato del lavoro (fascia di svantaggio) rilevata in fase di profilazione.
L’operatore che effettua il colloquio provvede ad inserire il dettaglio dei servizi/interventi e a compilare i campi con i dati di programmazione dell’attività della cui erogazione è responsabile il CpI. Il PAI è sottoscritto dall’operatore del CpI e dal giovane e impegna il CpI per le sole attività che prevede di erogare direttamente.
Il CpI, per il tramite del sistema informatico della GGL reso disponibile dalla Regione, trasmette quotidianamente al capofila dell’AT territoriale l’elenco dei PAI attivati e, contestualmente, li rende disponibili (“visibili”) agli operatori della rete. Gli operatori dell’AT in
17
possesso di un’opportunità compatibile con il percorso delineato dal CpI, convocano il giovane titolare del percorso per offrigli un’offerta e, qualora questi accetti la proposta, integrano il PAI con la descrizione delle azioni di propria competenza e la programmazione delle attività. Il PAI così completato, viene sottoscritto dal giovane e dall’operatore dell’AT che ne ha curato la compilazione. L’impegno dell’operatore che ha sottoscritto il PAI è relativo alle sole attività che l’AT prevede di erogare direttamente.
Qualora, in fase di colloquio con il giovane, l’operatore dell’AT rilevi la necessità di apportare modifiche al Piano di Azione Individuale concordato tra il CpI e il giovane in sede di stipula del Patto di Servizio, ne fa richiesta al CpI territorialmente competente che, a seguito dell’esame delle motivazioni, può autorizzare o respingere le variazioni proposte.
In fase di presa in carico, a parità di servizio/intervento previsto sul PAI, le AT sono tenute
a rispettare, per l’inserimento del giovane nella misura, l’ordine cronologico di sottoscrizione del Piano d’Azione Individuale (compatibilmente alle caratteristiche/requisiti richiesti per l’accesso alla misura).
6.1.5 Registrazione delle attività
I Centri per l’Impiego e gli operatori dell’AT coinvolti nell’erogazione degli interventi,
provvedono alla registrazione delle attività realizzate nel sistema informativo e alla firma degli appositi fogli presenze allegati alle Disposizioni di Applicazione per la Gestione e Controllo
nell’ambito dell’iniziativa Garanzia per i Giovani in Liguria. I fogli presenze, opportunamente compilati e firmati da utenti ed operatori, attestano
l’effettiva erogazione dell’intervento e, pertanto, devono essere conservati presso le sedi delle AT in quanto potranno essere richiesti congiuntamente alle domande di rimborso.
I CpI e gli operatori dell’AT territoriale aggiornano la scheda 6 del sistema informativo (SAP) per ogni singolo servizio erogato.
6.1.6 Verifica dell’attuazione del Piano di azione individuale (PAI)
Il CpI, in quanto garante del Patto di Servizio verifica, alla conclusione degli interventi
tramite le banche dati del SIL condiviso tra Regione e Province ed esteso alle AT, la corrispondenza tra quanto registrato a sistema e il Patto di Servizio/PAI e raccoglie eventuali motivate segnalazioni di disservizio in itinere e alla loro conclusione.
Eventuali anomalie rilevate e/o segnalazioni di disservizi da parte dei giovani sono comunicate, previo opportuno approfondimento da parte degli operatori dei CpI, al soggetto a cui la Regione affiderà l’incarico del monitoraggio quali-quantitativo degli interventi della Garanzia per i Giovani.
6.1.7 Interruzione del percorso
L’interruzione o l’abbandono del percorso deve essere tempestivamente comunicato al
CpI, indicandone la motivazione, dal giovane e/o dall’operatore dell’AT che l’ha in carico. Il CpI provvede alla convocazione del giovane per verificare l’esistenza delle condizioni per una ripresa del percorso o per individuarne uno alternativo. Qualora l’operatore accerti che l’interruzione o l’abbandono non sono giustificati da adeguata motivazione, si procede all’esclusione del giovane dalla Garanzia e si dichiara il venir meno della condizione di
18
disoccupazione ex D.Lgs. 181/2000 (per maggiori dettagli si rimanda al § 9 Gestione degli stati
nel Programma Garanzia Giovani).
6.1.8 Variazione del percorso
L’operatore dell’AT che prende in carico il giovane può apportare variazioni al percorso
formalizzato nel PAI, esclusivamente previa consultazione del CpI che ne ha curato la prima stesura. Sono consentite due sole proposte di variazione per PAI.
6.2 Regole per la definizione dei percorsi
6.2.1 Interventi attivabili
I giovani compresi nella fascia di età 15-29 anni hanno diritto ai servizi di Accoglienza e di
Informazione sul Programma (Misura 1-A). Tali servizi possono essere fruiti presso le sedi degli operatori della rete territoriale (CpI attraverso gli sportelli YC, soggetti appartenenti alle AT territoriali e soggetti iscritti all’elenco regionale a seguito della presentazione di manifestazione di interesse per l’erogazione dell’informazione prevista dalla Misura 1-A) fino ad un massimo di 2 ore (individualmente o in gruppi), e/o fruiti on line sul portale nazionale e regionale della Garanzia Giovani.
Tutti i giovani che aderiscono alla Garanzia attraverso l’iscrizione sul Portale (effettuata autonomamente o presso i CpI o le sedi delle AT territoriali con il supporto degli operatori), hanno diritto a 2 ore di colloquio presso i CpI (Misura 1-B). Nel corso del primo o, eventualmente, del secondo colloquio, viene sottoscritto il Patto di Servizio e concordato il percorso di fruizione degli interventi (PAI). La durata complessiva dei colloqui (primo e secondo) non deve essere superiore a 2 ore.
Il servizio di Orientamento specialistico di II livello (Misura 1-C) può essere modulato, sulla base della profilazione del giovane, come di seguito indicato:
Profilazione Durata (max ore)
Molto alta 8 Alta 8 Media 4 Bassa 2
Solo a seguito della fruizione dei servizi delle Misure 1-A, 1-B (ed eventualmente 1-C
qualora necessario), della firma del Patto di Servizio e della definizione del PAI, il giovane potrà accedere agli altri servizi della Garanzia.
NB. Le azioni della misura 1.C , sono propedeutiche alle altre misure della Garanzia per i
Giovani. Non è consentito, pertanto, erogarle contestualmente all’avvio delle misure dalla 2A
alla 9 o alla conclusione delle stesse.
Il PAI deve prevedere almeno un servizio relativo alle Misure dalla 2 alla 9. Ferma restando l’auspicabile costruzione di una rete basata sulla più ampia
collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nel comune intento di offrire un ventaglio di opportunità formative ed occupazionali ai giovani, le azioni realizzate dalle Province e dalle AT, avvengono nel rispetto delle norme vigenti. La realizzazione di ogni singola attività potrà essere
19
svolta esclusivamente dal soggetto pubblico o privato che ne ha titolarità, in quanto in possesso dei requisiti di legge necessari al suo svolgimento.
Per i giovani con disabilità che accedono alla Garanzia Giovani, l’operatore del CpI responsabile della presa in carico utilizza, ad integrazione della profilazione prevista a livello nazionale, specifiche metodologie e strumenti per la rilevazione del bisogno e la predisposizione del percorso di inserimento più adatto.
Qualora i servizi previsti della Garanzia Giovani non dovessero rivelarsi adeguati per durata e tipologia, sarà cura del CpI individuare ulteriori servizi, a rinforzo o in sostituzione di quelli della GGL, nell’ambito di altre linee di finanziamento (Programmazione PO FSE e/o altre specifiche iniziative dedicate).
6.2.2 Cumulabilità e combinazione delle misure
E’ consentito erogare più volte la stessa Misura allo stesso soggetto. Tuttavia per i servizi
afferenti le misure 1-B, 1-C, 2-A, 2-B, 7, 8 e 9 non è previsto alcun riconoscimento economico per le erogazioni successive alla prima, anche se effettuata da diverso soggetto attuatore, se non preventivamente autorizzate dalla Regione in qualità di OI.
Con riguardo alla combinazione delle misure, fermo restando quanto definito nelle schede di Misura (cfr. Appendice 1), si riportano nella successiva Tabella le combinazioni fra le misure che possono ritenersi coerenti con gli obiettivi del programma.
Misure
Pe
rco
rso
1
Pe
rco
rso
2
Pe
rco
rso
3
Pe
rco
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1-A Accoglienza e informazioni
sul programma* ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
1-B Accoglienza, presa in carico,
orientamento** ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
1-C Orientamento specialistico o
di II livello ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
2-A Formazione mirata
all’inserimento lavorativo ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
2-B Reinserimento di giovani 15-
18enni in percorsi formativi
(biennali)
▼ ▼
2-B Reinserimento di giovani 15-
18enni in percorsi formativi
(annuali)
▼ ▼ ▼ ▼
3. Accompagnamento al lavoro ▼ ▼ ▼ ▼
5. Tirocinio extra-curriculare,
anche in mobilità geografica ▼ ▼ ▼ ▼
6. Servizio civile ▼ ▼ ▼ ▼
7. Sostegno all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità ▼ ▼ ▼
8. Mobilità professionale
transnazionale e territoriale ▼ ▼
9. Bonus occupazionale ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼
* Servizio a carattere universale rivolto a tutti i giovani 15-29 enni. Non è previsto alcun riconoscimento
economico per la sua erogazione.
** Servizio rivolto a tutti i giovani 15-29 enni che aderiscono alla Garanzia Giovani. Erogabile
esclusivamente dai Centri per l’Impiego.
20
Le misure “tirocinio” (scheda 5) e “accompagnamento la lavoro” (scheda 3), ripetute
senza soluzione di continuità presso lo stesso soggetto ospitante, non si possono cumulare nel medesimo percorso. L’ente promotore del tirocinio viene remunerato per il servizio svolto, che consiste nell’individuazione dell’azienda ospitante. Un’eventuale assunzione non può comportare ulteriore vantaggio per l’ente che non ha effettuato ulteriori attività. Tuttavia l’azienda ospitante, in caso di trasformazione del rapporto di lavoro, può fruire dell’incentivo previsto dalla misura 9.
La gestione dei tirocini è assoggettata alle procedure disposte dalle norme regionali previste in materia, in particolare per quanto riguarda i limiti numerici, lo svolgimento presso Enti della Pubblica Amministrazione ed il divieto di ripetizione presso lo stesso soggetto ospitante.
Le Reti pubblico-private devono segnalare alla Regione i casi di legame di parentela, fino al secondo grado, fra il giovane beneficiario ed il personale dell’Organizzazione presso la quale si svolge la politica attiva.
Il percorso 18 è attivato esclusivamente per la profilazione del giovane al fine di consentire la quantificazione del bonus occupazionale erogabile dall’INPS all’impresa. Tuttavia sono obbligatorie la sottoscrizione del Patto di Servizio e la compilazione del PAI, al fine dell’attivazione del protocollo di colloquio informatico tra il sistema regionale e il nodo nazionale, da cui l’INPS, in qualità di O.I., trae le informazioni per l’erogazione dell’incentivo.
6.3 Attuazione delle misure: aspetti specifici
6.3.1 Misura 1.A - Accoglienza e informazioni sul programma
La misura è realizzata dai CpI attraverso gli sportelli dedicati YC, dalle AT e dai soggetti iscritti all’elenco regionale a seguito della presentazione della Manifestazione di interesse per l’erogazione dell’informazione, prevista nell’ambito della misura 1.A dell’iniziativa Garanzia Giovani Liguria, il cui Invito è stato approvato con Deliberazione 950/2014.
Le tipologie di informazioni erogabili sono le seguenti:
• Informazione sul Programma YG, sui servizi e le misure disponibili;
• Informazioni sulla rete dei servizi competenti;
• Informazione sulle modalità di accesso e di fruizione nell'ambito della rete territoriale del lavoro e della formazione.
I soggetti ammessi all’erogazione dei servizi della Misura 1-A opereranno in raccordo con i CpI delle Province in quanto responsabili della presa in carico dei giovani aderenti all’iniziativa.
Tali soggetti sono tenuti a garantire i seguenti requisiti minimi di qualità:
• Esporre in modo visibile il logo di adesione al Programma Garanzia Giovani e la dicitura “Punto informativo Garanzia Giovani” all’esterno della sede di erogazione;
• Esporre in modo visibile gli orari di apertura al pubblico;
• Utilizzare esclusivamente i materiali informativi ufficiali forniti dalla Regione Liguria;
• Impiegare, per l’erogazione delle informazioni, il personale adeguatamente istruito nel corso degli appositi seminari formativi organizzati dalla Regione Liguria in collaborazione con Italia Lavoro Spa.
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La gestione informatica della Misura da parte dei CpI avviene, nelle more della messa a disposizione della piattaforma tecnologica di cui al Paragrafo 8, per il tramite della funzionalità “Incontri tematici” del sistema SIL_CONSOLLE all’interno del Sistema Informativo del Lavoro Condiviso tra Regione e Province.
6.3.2 Misura 1.B - Accoglienza, presa in carico, orientamento
La misura è realizzata in esclusiva dai CpI attraverso gli sportelli dedicati YC. La gestione informatica della misura da parte dei CpI avviene, nelle more della messa a
disposizione della piattaforma tecnologica di cui al Paragrafo 8, per il tramite di due nuove funzionalità “Garanzia Giovani SAP” e “Garanzia Giovani Patto di Servizio” del sistema SIL_CONSOLLE all’interno del Sistema Informativo del Lavoro Condiviso tra Regione, Città Metropolitana di Genova e Province.
6.3.3 Misura 1.C - Orientamento specialistico o di II livello
La misura è realizzata in esclusiva dalle AT nelle Province di Imperia, Savona e Genova e in
esclusiva dai CpI, nella Provincia della Spezia attraverso gli sportelli dedicati YC. La durata del servizio di Orientamento specialistico di II livello, è modulata sulla base della
profilazione del giovane ed erogata in via preventiva alle altre misure come indicato al precedente § 6.2.1.
6.3.4 Misura 2.A - Formazione mirata all’inserimento lavorativo
La misura è realizzata in esclusiva dalle AT nel rispetto di quanto previsto dal Manuale per
la gestione e la rendicontazione approvato con Decreto del Dirigente n. 2836 del 18/10/2011. La partecipazione ai percorsi formativi può essere:
• individuale, con la modalità a voucher e nel solo caso di attività formative erogate da soggetti esterni alla rete;
• collettiva, in aule composte da un minimo 5 allievi (in entrata). Qualora il numero degli allievi che frequentano il corso si riduca a meno di 5, è obbligatorio informare immediatamente la Regione indicando le ore corso già effettuate e chiedendo l’autorizzazione alla prosecuzione del corso.
Il valore del rimborso per allievo (sia in caso di partecipazione individuale che collettiva),
non può superare il valore di € 4.000 riconosciuto fino al 70% del costo standard delle ore formazione a processo e il restante 30% a risultato.
La parte di remunerazione a risultato è riconosciuta esclusivamente a fronte di inserimento del giovane in impresa con un contratto di lavoro, anche in apprendistato, entro 60 giorni dalla fine del corso.
In presenza di aule multiple, la parte economica riconosciuta a risultato, è calcolata in quota parte per ciascun allievo inserito al lavoro.
La misura prevede percorsi formativi di durata da un minimo di 50 ore fino ad un massimo di 200 ore per i quali, di norma, non sono previste attività esterne riferibili ai c.d. “stage” o tirocinio pratico, fatto salvo i corsi disciplinati a livello regionale o nazionale.
Si precisa che l’intervento formativo deve essere attivato prima della stipula del contratto di lavoro tra l’impresa e il giovane.
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La Regione rilascia l’autorizzazione all’avvio delle attività formative, nel tempo massimo di n.7 giorni lavorativi dalla presentazione della proposta da parte dell’operatore. Il termine decorre dalla data di registrazione da parte del Protocollo informatico della Regione e di trasmissione alla Struttura regionale competente.
6.3.5 Misura 2.B - Reinserimento di giovani 15-18enni in percorsi formativi
La misura è realizzata in esclusiva dalle AT nel rispetto di quanto previsto dal Manuale per
la gestione e la rendicontazione approvato con Decreto del Dirigente n. 2836 del 18/10/2011 e prevede l’attivazione dei seguenti percorsi di istruzione e formazione professionale destinati a giovani di età inferiore a 19 anni, privi di qualifica o diploma:
- Percorsi biennali di formazione per il conseguimento di una qualifica professionale per giovani che hanno compiuto 16 anni, usciti dal sistema scolastico o formativo senza aver conseguito una qualifica o un titolo di studio (c.d. dispersi). L’erogazione dei corsi è effettuata con modalità collettiva, in aule composte da un minimo di 12 e massimo 18 allievi in entrata e da un minimo di 10 allievi in uscita. Qualora il numero degli allievi che frequentano il corso si riduca a meno di 12, è obbligatorio informare immediatamente la Regione indicando le ore corso già effettuate e chiedendo l’autorizzazione alla prosecuzione del corso;
- Percorsi biennali di formazione nella IeFP finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale triennale per giovani che hanno compiuto 15 anni, usciti dal sistema scolastico o formativo.
- Percorsi annuali di formazione per il conseguimento di una qualifica/diploma per giovani che hanno compiuto 18 anni di età senza aver completato il ciclo di studio ed aver conseguito una qualifica IeFP o un titolo di studio. L’erogazione dei corsi è effettuata con modalità collettiva, in aule composte da un numero standard di allievi pari a 18.
6.3.6 Misura 3 - Accompagnamento al lavoro
La misura è realizzata in esclusiva dalle AT nelle Province di Imperia, Savona e Genova ed al 50% dai CpI e dalle AT, attraverso la rete pubblico/privata nella Provincia della Spezia.
C> Le attività finanziate nell’ambito della scheda 3 “Accompagnamento al lavoro”, che
prevedono azioni di scouting e matching, possono precedere quelle previste nell’ambito della
scheda 2A “Formazione mirata all’inserimento lavorativo”, che possono essere dirette a fornire
le conoscenze e le competenze necessarie a facilitare l’inserimento lavorativo del giovane sulla
base del fabbisogno dell’impresa di assunzione. L’ipotesi di attivare le attività di cui alla scheda
2A dopo che l’incrocio domanda-offerta sia già stato realizzato, è decisamente positiva e
perseguibile in quanto permette al giovane di accedere al lavoro con delle competenze mirate
alle esigenze effettive dell’impresa.
Dopo il tirocinio non può essere previsto l’accompagnamento al lavoro nei confronti del
medesimo soggetto ospitante, essendo un’azione che prevede attività di scouting e incrocio
domanda-offerta. L’azione di accompagnamento al lavoro non può essere rendicontata
precedentemente all’attivazione del tirocinio e nei confronti dei medesimi soggetti, dato che
tale componente di attività è stata utilizzata per la stima della remunerazione per il proponente.
In presenza della trasformazione del contratto di tirocinio in rapporto di lavoro, qualora
l’assunzione avvenga presso lo stesso soggetto ospitante, non può essere previsto
l’accompagnamento al lavoro di cui alla scheda 3 essendo tale attività ricompresa nell’importo
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a remunerazione della promozione del tirocinio. Inoltre, non è consentita la rinuncia, da parte
dell’operatore, alla remunerazione per l’inserimento in tirocinio a favore di quella per
l’accompagnamento al lavoro (Misura 3). Con riferimento alla riconoscibilità alle agenzie per il lavoro delle somme previste dalla
scheda 3 in relazione all’ “accompagnamento al lavoro” occorre specificare che si riferisce ad
attività propedeutiche e di accompagnamento alla ricerca di un’occupazione che si siano
concretizzate in un esito positivo.
Tale azione può evidentemente sfociare, nel caso di agenzie per il lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attività (art. 4, comma 1, lettera a, D.Lgs. 276/2003), oltre che in un
contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, in un contratto di somministrazione.
In tale ultima situazione si potrà dare luogo al pagamento, nei confronti dell’agenzia, delle
somme previste dalla scheda n. 3 per il contratto a tempo determinato, sempre che si dia luogo
ad un rapporto di durata non inferiore a 6 mesi.
Occorre tuttavia specificare che in tal caso si ha una situazione del tutto peculiare, nella
quale all’agenzia somministrante viene riconosciuto un compenso destinato in parte a
remunerare l’attività di ricerca e selezione del personale. All’agenzia somministrante
competono inoltre alcuni degli obblighi tipici del datore di lavoro, ed in particolare, quello legato
al pagamento della retribuzione ed al versamento della contribuzione (in entrambi i casi,
tuttavia, l’utilizzatore è obbligato in solido). Essendo opportuno evitare che in capo allo stesso
soggetto si concentrino, per il medesimo servizio, più di un beneficio, l’agenzia somministrante,
qualora voglia avvalersi del rimborso previsto dalla scheda 3, dovrà attestare tramite apposita
dichiarazione, di non ricevere, a fronte dell’attività di accompagnamento, altre forme di
compenso da parte di soggetti pubblici o privati e di non avvalersi del bonus occupazione di cui
alla scheda 9.
Subordinatamente all’accreditamento regionale, le medesime agenzie potranno
ovviamente essere destinatarie degli importi previsti per la remunerazione dell’attività di
accompagnamento al lavoro nel caso in cui svolgano un’attività di mera intermediazione, il
rapporto di lavoro essendo instaurato con un soggetto differente. <C
I compensi previsti dal Programma per l’attività di accompagnamento svolta dall’agenzia di somministrazione sono omnicomprensivi e sono destinati a remunerare l’attività di ricerca e selezione del personale svolta dall’operatore. Pertanto non sono dovuti, da parte dell’azienda, ulteriori compensi per la remunerazione dello stesso servizio.
Il servizio di accompagnamento al lavoro erogato sarà rimborsato all’operatore, per
l’intero importo spettante, all’avvenuto superamento del periodo di prova previsto dal CCNL con cui il giovane è stato assunto.
6.3.7 Misura 5 - Tirocinio extra-curriculare, anche in mobilità geografica
La misura è realizzata in esclusiva dalle AT nelle Province di Imperia, Savona e Genova ed al 50% dai CpI attraverso gli sportelli dedicati YC e dalle AT attraverso la rete pubblico/privata nella Provincia della Spezia.
La misura è rivolta ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni in quanto il Piano di Attuazione regionale ha privilegiato l’inserimento dei giovani di età compresa tra i 15 e i 18 anni nei percorsi formativi o di istruzione (misura 2B) al fine di consentire loro di conseguire la qualifica e anche in considerazione che la misura prevede tirocini in mobilità geografica
24
nazionale e transnazionale. Sarà, tuttavia, consentito l'accesso alla misura ai giovani 17 enni già qualificati e per i soli tirocini attivati in Liguria.
I tirocini possono avere durata fino a 6 mesi o fino a 12 mesi nel caso di disabili o persone svantaggiate ai sensi della legge 381/91. L’erogazione delle indennità spettanti ai tirocinanti è effettuata da parte dell’INPS e, pertanto, il relativo importo non fa parte dei trasferimenti finanziari a favore delle AT e delle Province.
Al fine di consentire l’erogazione da parte dell’INPS dell’indennità di partecipazione al tirocinio, gli operatori (AT o CPI) sono tenuti a trasmettere mensilmente alla Regione, tramite il sistema informatico attualmente operante denominato SIL-TOL, i dati contenuti nell’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 23 gennaio 2015, n.36.
L’indennità di partecipazione per il tirocinio è di un importo di € 500 mensili per la durata massima prevista (6 mesi o 12 mesi nel caso di persone disabili o svantaggiate). L’importo di € 500 mensili è da intendersi riferito a un tirocinio a tempo pieno rispetto all’orario previsto dal contratto collettivo di lavoro di riferimento. Nel caso di tirocini part time esso può essere riproporzionato in base all’effettivo impegno orario prestato.
Nel caso di giovani percettori di mini ASpI, ASpI o indennità di mobilità di misura superiore all’indennità di partecipazione, quest’ultima deve intendersi assorbita dalla prestazione a sostegno del reddito; nel caso in cui il sostegno al reddito sia di misura inferiore, l’INPS provvederà ad erogare l’importo della differenza tra le indennità mini ASpI, ASpI o indennità di mobilità e l’importo dell’indennità di partecipazione.
L’erogazione dell’indennità di tirocinio è subordinata alla verifica delle presenze del
tirocinante alle attività del progetto formativo riportate sul Registro, vidimato da funzionario della Regione, conservato e reso disponibile con le modalità previste dalle Disposizioni di Applicazione per la Gestione e il Controllo dell’Iniziativa PON – IOG (decreto dirigenziale 264/2015). Il Registro di presenza dei tirocinanti non è assoggettato alla vidimazione preventiva presso le sedi territoriali dell’INAIL.
Qualora il tirocinio si trasformi, senza soluzione di continuità, in un contratto di lavoro con l’azienda ospitante il tirocinante, all’operatore è corrisposta esclusivamente la remunerazione prevista dalla Misura 5. Nulla è dovuto per l’inserimento lavorativo. Inoltre, non è consentita la rinuncia, da parte dell’operatore, alla remunerazione per l’inserimento in tirocinio a favore di quella per l’accompagnamento al lavoro (Misura 3).
Nel caso in cui il tirocinio dovesse concludersi anticipatamente per: trasformazione anticipata in contratto di lavoro, infortuni o malattia che impediscano la regolare prosecuzione, dimissioni volontarie del tirocinante, all’operatore è comunque riconosciuta l’intera remunerazione prevista dalla Misura.
Non è consentita, ai sensi della lett. d) p.to 3 dell’art. 6 della disciplina regionale in materia di tirocini approvata con la d.G.R. 5 agosto 2013, n. 1052 la realizzazione di più tirocini del medesimo tirocinante presso lo stesso soggetto ospitante.
Qualora il tirocinio di un giovane residente in Liguria sia realizzato in mobilità
interregionale in altra regione italiana, oltre all’indennità di partecipazione al tirocinio, deve essere corrisposta anche un’indennità di mobilità territoriale calcolata in base ai parametri adottati nell’ambito dell’iniziativa Catalogo Interregionale di Alta Formazione (CIAF) secondo le tabelle rese disponibili dal Ministero del Lavoro e pubblicate dalla Regione Liguria sul sito dedicato www.garanziagiovaliguria.it – Sezione Operatori.
25
Nello schema sotto riportato sono descritte le voci di costo che concorrono alla determinazione della spesa pro-capite nel caso di tirocinio svolto in Liguria e in altra regione (a titolo esemplificativo si riportano i parametri applicati nel caso di tirocinio svolto in Umbria).
*L’importo relativo va regolato secondo la contendibilità
Tirocini extracurriculari, anche in mobilità interregionale
(Scheda 5)
Tirocinio nella Regione di residenza Tirocinio in una Regione diversa da quella di residenza*
Spese ammissibili al rimborso: • Indennità di partecipazione
• Remunerazione a costi standard a risultato all’ente promotore
Spese ammissibili al rimborso: • Indennità di partecipazione
• Indennità di mobilità territoriale • Remunerazione a costi standard a
risultato all’ente promotore
Indennità di partecipazione mensile
= Max € 500
Remunerazione all’ente promotore =
Da € 200 a € 500 in base al profiling
Indennità di partecipazione
mensile = Max € 500
Remunerazione all’ente promotore
= Da € 200 a € 500 in
base al profiling
Indennità di mobilità territoriale
mensile = CIAF 2013
ESEMPIO
Giovane NEET con un profiling basso residente in Liguria che fa un tirocinio di 6 mesi in Liguria: € 500 x 6 (indennità di tirocinio)
+ € 200 (remunerazione all’ente promotore)
= € 3.200 spesa pro-capite iniziativa
ESEMPIO
Giovane NEET con un profiling medio residente in Liguria che fa un tirocinio di 6 mesi in Umbria: € 1.345,60 (parametro CIAF oltre 600 ore)
+ € 300 x 6 (indennità di tirocinio)
+ € 300 (remunerazione all’ente promotore)
= € 3.445,60 spesa pro-capite iniziativa
Nel caso in cui il tirocinio sia realizzato in mobilità transnazionale, al tirocinante è
corrisposta mensilmente, a valere sulle risorse della Garanzia Giovani, un’indennità di mobilità territoriale calcolata in base ai massimali ERASMUS +1 secondo le tabelle rese disponibili dal Ministero del Lavoro e pubblicate dalla Regione Liguria sul sito dedicato www.garanziagiovaliguria.it – Sezione Operatori. Il giovane potrà anche percepire l’indennità di partecipazione al tirocinio ma tale indennità è a totale carico dell’azienda ospitante e viene parametrata in base alla regolamentazione vigente nel Paese in cui si svolge il tirocinio.
1 Vedi massimali Erasmus + Settore Formazione - VET Learners, Call 2014
26
Nello schema sotto riportato sono descritte le voci di costo che concorrono alla determinazione della spesa pro-capite (a titolo esemplificativo si riportano i parametri applicati nel caso di tirocinio svolto nel Regno Unito).
Tirocini extracurriculari
in mobilità transnazionale (Scheda 5)
Spese ammissibili al rimborso: • Indennità di mobilità territoriale
• Remunerazione a costi standard a risultato all’ente promotore
Indennità di mobilità territoriale mensile =
ERASMUS +
Remunerazione all’ente promotore =
Da € 250 a € 625 in base al profiling
ESEMPIO
Giovane NEET con un profiling molto alto residente in Liguria che fa un tirocinio di 3 mesi nel Regno Unito (UK): (€ 90x14) + (€ 63x46) + (€ 45x30) = € 5.508 (indennità di mobilità ERASMUS complessiva per 6 mesi)
+ € 625 (remunerazione all’ente promotore)
= € 6.133 spesa pro-capite iniziativa
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6.3.8 Misura 6 - Servizio civile
E’ cura del Servizio Cooperazione internazionale, politiche giovanili e servizio civile del
Dipartimento Salute e Servizi Sociali della Regione Liguria, provvedere per l’attribuzione delle risorse secondo quanto previsto dall’12 della Legge Regionale 11/2006 nell’ambito del Piano annuale 2014 per il Servizio civile regionale approvato con d.G.R. 531/2014.
Gli enti di servizio civile regionale associati in A.T.S. ai sensi dell’art. 28 della l.r. 42/2012, in rappresentanza degli Enti iscritti alla 2^ parte dell’Albo del Servizio civile Regionale, e loro partner, interessati ad ospitare giovani nell’ambito dei progetti di servizio civile regionale approvati, potranno svolgere attività di informazione nell’ambito della Misura 1.A e di promozione del servizio civile a favore dei giovani aderenti alla Garanzia, sia come componenti delle AT (qualora ne facciano parte), sia in forma autonoma nell’ambito delle proprie attività istituzionali previa iscrizione all’elenco regionale a seguito della presentazione di manifestazione di interesse.
La misura è dedicata ai giovani dai 18 ai 29 anni rientranti nella definizione giuridica di cui al punto 4 della presente Disposizione, che abbiano attitudine/interesse a maturare esperienze operative nell’ambito delle tematiche del comparto “sociale” ed acquisire competenze trasversali quali lavoro in team, dinamiche di gruppo, problem solving nonché migliorare le capacità relazionali anche con l’utilizzo delle metodologie di gestione dei confitti.
C> In merito alla misura del Servizio Civile si fa presente che, come per le altre misure
previste dal PON YEI, risulta applicabile il principio della contendibilità. <C
La misura potrà avere durata inferiore a 12 mesi in quanto previsto dalla normativa della Regione Liguria.
Con la deliberazione n. 1794 del 30 dicembre 2014 sono state approvate le coprogettazioni inviate dalle ATS – Servizio Civile –e stabilite disposizioni di attuazione della Misura 6 (Servizio Civile) riguardo le modalità e le regole per la partecipazione dei giovani (allegato 1 alla d.G.R.) che qui di seguito si riporta integralmente:
F>
MODALITA’ E REGOLE DI PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA MISURA 6 “SERVIZIO
CIVILE” DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI
Art. 1
Requisiti e condizioni di ammissione ai colloqui per la verifica dell’idoneità al Servizio
Civile (Misura 6)
Possono partecipare ai colloqui di selezione/idoneità al Servizio Civile i giovani iscritti al
Programma Garanzia Giovani, tramite il portale www.garanziagiovani.gov.it o
www.garanziagiovaniliguria.it, che possiedano il requisito dell’età dai 18 ai 29 anni, che
rientrino nella condizione di NEET, così come verificato dai Centri per l’impiego della Regione
Liguria con l’attività di Profiling di loro competenza, e che abbiano opzionato, mediante la
sottoscrizione del Piano di Azione Individuale (PAI), la Misura 6 “Servizio Civile”.
Non costituisce causa ostativa alla partecipazione ai colloqui l’aver già svolto il Servizio
Civile nazionale ai sensi della L. n. 64/2001 e/o il Servizio Civile regionale ai sensi della l.r.
11/2006.
Art. 2
Procedure e criteri di valutazione di idoneità al Servizio Civile
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Il giovane viene esaminato da un’apposita équipe individuata dall’A.T.S. di Servizio Civile
competente per territorio che valuterà le attitudini, le motivazioni e le propensioni del
candidato, sulla base dello schema di valutazione approvato.
Le risorse individuali rilevate con il colloquio verranno messe in relazione alle attività di
progetto proposte dall’A.T.S. stessa e approvate dalla Regione Liguria, al fine di individuare la
migliore proposta per il candidato.
Il colloquio viene formalizzato attraverso una valutazione espressa sia in termini numerici
che in termini di giudizio di idoneità.
Al giovane che risulterà idoneo, e nel limite dei posti a disposizione, viene proposto un
percorso di Servizio Civile regionale, della durata di mesi 6.
Qualora il numero dei giovani idonei risulti superiore ai posti disponibili viene formulata
una graduatoria utilizzando la valutazione di tipo numerico.
Art. 3
Comunicazioni ai Centri per l’impiego e avvio al Servizio
Qualora il giovane non risulti idoneo al Servizio Civile o non possa essere preso in carico in
quanto in esubero rispetto ai posti disponibili, lo stesso viene rinviato al Centro per l’impiego
competente per una nuova proposta nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.
Qualora il giovane risulti idoneo ed accetti il percorso di Servizio Civile regionale proposto,
l’A.T.S. competente per territorio comunica al Centro per l’impiego ed alla Regione Liguria la
presa in carico del giovane e viene sottoscritto tra le parti il Contratto di Servizio Civile regionale
che riassume i diritti ed i doveri del giovane.
Art. 4
Obblighi di servizio
I volontari si impegnano ad espletare il servizio per tutta la sua durata, a rispettarne
l’orario, a svolgere tutte le attività previste dal progetto prescelto e ad adeguarsi alle
disposizioni in materia di Servizio Civile dettate dalla normativa primaria e secondaria, a quanto
indicato nel contratto sottoscritto ed alle prescrizioni impartite dall’ente d’impiego.
L’interruzione del servizio in Garanzia Giovani senza giustificato motivo, salve eventuali
cause di forza maggiore, prima del completamento del terzo mese, comporta la decadenza dai
benefici eventualmente previsti ed il mancato rilascio dell’attestato di svolgimento del servizio
stesso.
Art. 5
Diritti del giovane
Al giovane verranno corrisposti € 433,80 mensili per una media di 30 ore di servizio
settimanali, ovvero 700 ore calcolate su base semestrale.
L’accredito su specifico c/c bancario indicato dal giovane verrà eseguito dall’Agenzia
Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro (A.R.S.E.L.) che opera in nome e per conto della
Regione Liguria.
L’assegno verrà corrisposto mensilmente a partire dalla conclusione del 3° mese di
servizio.
A favore del giovane viene stipulata apposita assicurazione che copre per i rischi contro
morte, infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti o cagionati durante
l’espletamento del servizio.
Art. 6
Attestazione e riconoscimenti
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Le competenze acquisite durante lo svolgimento del servizio saranno validate purché la
durata dello stesso sia almeno pari a tre mesi. Qualora il servizio effettivo sia di 6 mesi al
giovane sarà rilasciata l’attestazione delle predette competenze.
Al termine del servizio svolto per 6 mesi, verrà inoltre rilasciato dalla Regione Liguria un
attestato di espletamento del Servizio Civile regionale quale misura di attuazione di “Garanzia
Giovani”.
Art. 7
Trattamento dei dati personali
I dati forniti dai partecipanti sono acquisiti sia dagli Enti di Servizio Civile sia dalla Regione
ai sensi dell’art. 13, comma 1 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e saranno trattati
per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione delle attività e
gestione della misura 6.
Il trattamento dei dati avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.
I dati raccolti dalla Regione Liguria potranno essere comunicati a soggetti terzi che
forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali della Regione stessa.
Gli interessati godono dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, n. 196 del
2003, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. <F
6.3.9 Misura 7 - Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità
La misura si articola in due sotto-misure meglio indicate nelle schede: 7.1 “Attività di accompagnamento all’avvio d’impresa e supporto allo start up di impresa” e 7.2 “Supporto per l’accesso al credito agevolato”.
La misura di cui alla scheda 7.1 è realizzata in esclusiva dalle AT territoriali in possesso di
specifico know how e strutture adeguate, anche attraverso il coinvolgimento di Camere di Commercio ed Associazioni imprenditoriali. Essa ha la finalità di fornire ai giovani supporto per la creazione di impresa e l’autoimpiego. L’intervento consiste nella messa a disposizione dei giovani di percorsi mirati specialistici di consulenza, formazione, affiancamento nella fase di start up. Il parametro di costo applicato per i servizi di sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità previsti dalla Scheda 7.1, è pari a € 40,00/ora. Le spese possono essere riconosciute secondo le seguenti modalità:
- Il 70% “a processo” in base alle effettive ore di accompagnamento svolte; - la restante percentuale fino al 100%, sempre a processo, ma sottoposta ad una
condizionalità (la redazione di un Piano di impresa/business plan o definizione di un progetto di investimento o avvio di una start up d’impresa o avvio di un lavoro autonomo).
La misura 7.2 ha la finalità mettere a disposizione dei giovani avviati ai percorsi per la realizzazione di un’idea imprenditoriale i seguenti servizi:
- Strumenti finanziari che facilitino l’accesso al credito; - Servizi di sostegno al post start up per i primi 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto
di finanziamento.
30
I servizi sono realizzati dalla Istituzione finanziaria individuata alla conclusione dei risultati della Vexa (Valutazione ex Ante) prevista dal comma 2 art. 37 del Reg. (UE) n. 1303/2013, in collaborazione con le Associazioni Imprenditoriali.
La Regione Liguria in qualità di O.I. del Programma “Garanzia per i Giovani” designa formalmente l’Istituzione finanziaria individuata quale soggetto gestore dello strumento finanziario, a seguito dell’acquisizione delle conclusioni e dei risultati della Vexa (Valutazione ex Ante) ex art. 37 c.2 del Reg. (UE) n. 1303/2013. I finanziamenti agevolati a tasso zero di durata pluriennale concedibili ai giovani, hanno un importo compreso tra € 10.000 e € 25.000. La concessione dei finanziamenti avviene con la modalità a sportello.
6.3.10 Misura 8 - Mobilità professionale transnazionale e territoriale
La misura è realizzata in esclusiva dai CpI. La mobilità può realizzarsi verso altra regione italiana (mobilità interregionale) o verso
altro Paese (mobilità transnazionale). Nel caso di mobilità interregionale l’indennità è erogata al giovane “una tantum” e viene
calcolata in base ai parametri adottati nell’ambito dell’iniziativa Catalogo Interregionale di Alta
Formazione (CIAF) secondo le tabelle rese disponibili dal Ministero del Lavoro e pubblicate dalla Regione Liguria sul sito dedicato www.garanziagiovaliguria.it – Sezione Operatori. Tuttavia, in base alla tipologia contrattuale, bisogna valutare la composizione della tabella CIAF perché, a seconda dei casi, bisognerà escludere l’applicazione della parte del vitto e/o dell’alloggio contenuta nelle summenzionate tabelle.
Nello schema sotto riportato sono descritte le voci di costo che concorrono alla determinazione della spesa pro-capite nel caso di mobilità di un giovane ligure che, tramite un operatore di Garanzia per i Giovani Liguria, avvia un rapporto di lavoro in Marche. Nell’esempio descritto, il contratto prevede che il datore di lavoro fornisca gratuitamente l’alloggio.
31
MOBILITA’ INTERREGIONALE
(Scheda 8)
Spese ammissibili al rimborso: • Indennità di mobilità territoriale
• Remunerazione a costi standard a risultato all’ente promotore
(come da Scheda 3 “Accompagnamento al lavoro)
Indennità di mobilità territoriale una tantum (ove compatibili per spese non comprese nel contratto)
= CIAF 2013 parametro oltre 600
ore
Remunerazione all’ente promotore =
Da € 600 a € 3000 in base al profiling e alla tipologia
contrattuale
ESEMPIO
Giovane NEET con un profiling medio residente in Liguria che va a lavorare in Marche con un contratto a tempo determinato superiore a 12 mesi che comprende l’alloggio: oltre 600 ore = € 480,95 (indennità di mobilità solo vitto)
+ € 118,07 (costo viaggio a/r)
+ € 1300 (remunerazione all’ente promotore)
= € 1.899,06 spesa pro-capite iniziativa
Qualora si tratti, invece, di mobilità transnazionale, l’indennità viene calcolata in base ai parametri adottati nell’ambito dell’azione Your First Eures Job secondo le tabelle rese disponibili dal Ministero del Lavoro e pubblicate dalla Regione Liguria sul sito dedicato www.garanziagiovaliguria.it – Sezione Operatori. Anche in questo caso l’indennità è erogata “una tantum”.
Nello schema sotto riportato sono descritte le voci di costo che concorrono alla determinazione della spesa pro-capite. L’esempio riportato è relativo alla mobilità di un giovane ligure che, tramite un operatore di Garanzia per i Giovani Liguria, avvia un rapporto di lavoro in Svezia.
32
MOBILITA’ TRANSNAZIONALE (Scheda 8)
Spese ammissibili al rimborso: • Rimborso del viaggio per il colloquio
• Indennità di mobilità territoriale • Remunerazione a costi standard a
risultato all’ente promotore (come da Scheda 3
“Accompagnamento al lavoro)
Rimborso del viaggio per il colloquio (in base alla distanza chilometrica ed ai
giorni di permanenza)
ESEMPIO
Giovane NEET con un profiling basso residente in Liguria che va a lavorare in Svezia con un contratto a tempo indeterminato : (€ 350 + €50) = € 400 (rimborso per il colloquio YFEJ + soggiorno di 1 giornata)
+ € 1090 (parametro mobilità YFEJ)
+ € 1500 (remunerazione all’ente promotore)
= € 2.990 spesa pro-capite iniziativa
Indennità di mobilità territoriale una
tantum “Your First Eures Job”
Rimborso a risultato all’ente promotore
= Da € 600 a € 3.000
In base al profiling ed alla tipologia contrattuale
NB. Qualora il giovane sostenga più di un colloquio (sia in mobilità nazionale che transnazionale), è ammesso il rimborso del viaggio per un solo colloquio.
Di seguito si riporta il format di Avviso informativo, rivolto ai giovani, per la partecipazione alle attività inerenti la Misura 8 “Mobilità professionale transnazionale e territoriale”.
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UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell’Occupazione Giovanile Fondo Sociale Europeo
In Liguria
GARANZIA PER I GIOVANI IN LIGURIA
Avviso informativo
per la partecipazione alle attività inerenti la Misura
8
“Mobilità professionale transnazionale e
territoriale”
Regione Liguria - Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni
34
Indice
1. Descrizione della Misura 8 - Mobilità Professionale Transnazionale e Territoriale ................ 3 2. Requisiti per la partecipazione ................................................................................................ 4 3. Indennità per la mobilità ........................................................................................................ 4
3.1. Indennità per mobilità transnazionale ............................................................................. 4 3.2. Erogazione dell’indennità per la mobilità transnazionale ............................................... 6 3.3. Indennità per mobilità in altra regione italiana ................................................................ 7 3.4. Erogazione dell’indennità di mobilità territoriale nazionale ............................................ 9
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1. Descrizione della Misura 8 - Mobilità Professionale
Transnazionale e Territoriale La Misura 8 del Programma “Garanzia per i Giovani”, ha lo scopo di promuovere la mobilità professionale all’interno del territorio nazionale o in altri Paesi dell’U.E. attraverso un voucher che copre i costi di viaggio, vitto e alloggio. La Misura è di competenza esclusiva dei Centri per l’Impiego che l’attuano anche
attraverso la Rete EURES.
I giovani interessati a fare un’esperienza di lavoro all’estero o in un’altra regione italiana, possono esprimere tale preferenza in sede di colloquio individuale con l’operatore del Centro per l’impiego al fine di ricevere:
� informazioni sulle possibilità di lavoro in Italia e in Europa; � supporto alla ricerca di posti di lavoro; � assistenza nelle pratiche di assunzione.
Sarà cura dell’operatore del CpI prendere in carico la richiesta e, verificata l’esistenza delle condizioni/requisiti necessari, attivare le procedure per l’avvio del percorso di mobilità.
La rete EURES ha lo scopo di fornire servizi ai lavoratori e ai datori di lavoro nonché a tutti i cittadini che desiderano avvalersi del principio della libera circolazione delle persone. I servizi prestati sono di tre tipi: informazione, consulenza e assunzione/collocamento (incontro domanda/offerta). EURES dispone di un rete di più di 962 consulenti EURES che ogni giorno sono in contatto con persone alla ricerca di un impiego e datori di lavori in tutta Europa. EURES ha un ruolo particolarmente importante da svolgere nelle regioni europee transfrontaliere, rispondendo alle esigenze di informazione e aiutando a risolvere tutti i problemi legati al pendolarismo transfrontaliero che possono toccare lavoratori e datori di lavoro. Istituita nel 1993, EURES è una rete di cooperazione che collega la Commissione europea e i servizi pubblici per l'impiego dei paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (i paesi dell’UE più la Norvegia, Islanda e Lichtenstein), la Svizzera e altre organizzazioni partner. Le risorse congiunte dei membri EURES e delle organizzazioni partner fornisce una base solida che permette alla rete EURES di offrire servizi di qualità elevata a lavoratori e datori di lavoro. La Rete Eures in Italia si compone di 70 consulenti (Eures Advisers) e circa 400 referenti dislocati su tutto il territorio nazionale che svolgono attività di consulenza e servizio di collocamento: gli Eures Adviser forniscono informazioni sul mercato del lavoro europeo e favoriscono l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Promuovono, inoltre, la cooperazione transnazionale e transfrontaliera, aiutando a rimuovere gli ostacoli alla mobilità come ad esempio le differenze nella legislazione e nelle procedure amministrative tra i diversi paesi europei.
36
2. Requisiti per la partecipazione
Possono accedere ai servizi previsti dalla Misura 8, i giovani in possesso dei seguenti requisiti:
• essere residenti in una delle regioni italiane (o cittadini comunitari o stranieri extra UE regolarmente soggiornanti nel nostro Paese compresi i rifugiati e i richiedenti asilo. N.B. Considerato che le offerte di lavoro Eures e la relativa consulenza sono rivolte esclusivamente ai cittadini comunitari, nel caso di cittadini stranieri extra UE, il CpI e gli eventuali altri operatori coinvolti nella Misura avranno cura di ricercare le opportunità di lavoro all’estero attraverso canali diversi dalla Rete EURES);
• avere tra i 18 e i 29 anni ossia dal compimento del 18esimo anno, fino al giorno prima del 30esimo anno;
• non frequentare un regolare corso di studi - secondari superiori o universitari - o di formazione;
• non essere inseriti nel mondo del lavoro: trovarsi, pertanto, nello stato di disoccupazione (come previsto dal D.Lgs. 181/2000)2.
3. Indennità per la mobilità
Il valore dell’indennità varia in funzione della tipologia di mobilità (transnazionale o nazionale). Nel caso di mobilità transnazionale i parametri applicati sono mutuati dall’Azione denominata “Your First EURES Job” (YfEj); mentre nel caso di mobilità sul territorio nazionale, l’indennità è calcolata in base ai parametri adottati nell’ambito dell’iniziativa denominata “Catalogo Interregionale di alta Formazione (CIAF)”. In entrambi i casi l’indennità per la mobilità è erogata al giovane una tantum.
Nei paragrafi successivi sono indicati: spese ammissibili, importi indennità, importi agevolazioni supplementari, regole di assegnazione.
3.1. Indennità per mobilità transnazionale 2 Risultano disoccupati coloro che pur essendo impegnati in attività lavorativa ne derivino un reddito annuo inferiore al limite di reddito previsto dalla legge per l’esclusione da imposizione fiscale: Euro 8.000 se subordinato o parasubordinato e Euro 4.800 se autonomo.
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Relativamente all’indennità a favore di giovani in mobilità in altri Paesi membri dell’Unione Europea (o che appartengono all’EFTA o all’EEA quali Norvegia e Islanda), si prevede un contributo forfettario alle spese di viaggio e soggiorno relativo a: - Colloquio di selezione (Tab. 1) - Trasferimento in altro Stato3 per avviare il nuovo lavoro o un apprendistato (Tab. 2) L’indennità di trasferimento può essere incrementata con l’agevolazione supplementare (Tab. 2), fino a € 500, in caso di candidati con disabilità e/o provenienti da contesti sociali o economici svantaggiati oppure interessati da temporanee difficoltà economiche (Tab. 3). Tab. 1 Indennità per il colloquio di selezione a favore di giovani lavoratori mobili in un altro Paese dell’UE
Paese di destinazione Distanza (in Km) Importi (€)
Viaggio e alloggio Indennità giornaliera
Qualsiasi Stato UE 28 + Norvegia e Islanda (Paesi
EFTA/EEA)
0 - 50 0,00 50,00/gg (1 gg > 12 h)
25,00/ ½ gg
(½ gg > 6 h – 12 h)
Max 3 gg
> 50 - 250 100,00
> 250 - 500 250,00
> 500 350,00
Tab. 2 Indennità a favore di giovani lavoratori mobili per il trasferimento in un altro Paese dell’UE
PAESE IMPORTO INDENNITA’ (Euro) Agevolazione supplementare
Austria 1025,00 405,00
Belgio 970,00 380,00
Bulgaria 635,00 250,00
Croazia 675,00 265,00
Cipro 835,00 330,00
Repubblica Ceca 750,00 295,00
Danimarca 1.270,00 500,00
Estonia 750,00 295,00
Finlandia 1.090,00 430,00
Francia 1.045,00 410,00
Germania 940,00 370,00
Grecia 910,00 360,00
Ungheria 655,00 260,00
Islanda 945,00 370,00
Irlanda 1.015,00 400,00
3 Stato UE 28 + Norvegia e Islanda
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PAESE IMPORTO INDENNITA’ (Euro) Agevolazione supplementare
Italia 955,00 375,00
Lettonia 675,00 265,00
Lituania 675,00 265,00
Lussemburgo 970,00 380,00
Malta 825,00 325,00
Olanda 950,00 375,00
Norvegia 1.270,00 500,00
Polonia 655,00 260,00
Portogallo 825,00 325,00
Romania 635,00 250,00
Slovacchia 740,00 290,00
Slovenia 825,00 325,00
Spagna 890,00 350,00
Svezia 1.090,00 430,00
Regno Unito 1.060,00 415,00
3.2. Erogazione dell’indennità per la mobilità transnazionale
L’assegnazione del contributo a fronte della sottoscrizione della misura 8 nel Patto di Servizio (previa approvazione del Centro per l’Impiego) avviene di norma prima dello svolgimento del colloquio/trasferimento nel Paese di destinazione. L’erogazione è effettuata in un’unica soluzione (una tantum) Le regole di assegnazione dell’indennità al giovane e la documentazione che deve essere prodotta dal richiedente sono indicate nella tabella di seguito riportata:
Tab. 3 Regole di assegnazione dell’indennità
Tipologia di indennità Regola di assegnazione Documentazione a supporto
Indennità per il colloquio di selezione a favore di giovani lavoratori mobili in un altro Paese dell’UE
Automatica, se necessario e previa approvazione da parte del servizio “Youth Corner”, ma prima dello svolgimento del colloquio di lavoro nel Paese di destinazione
Dichiarazione firmata dal lavoratore mobile con allegati:
• documentazione
attestante l’avvenuto
colloquio di lavoro (es.
dichiarazione
dell’azienda/selezionat
ore);
Indennità a favore di giovani lavoratori mobili per il trasferimento in un altro Paese dell’UE
Automatica, se necessario e previa approvazione da parte servizio “Youth Corner”, ma prima del
Dichiarazione firmata dal lavoratore mobile con allegati:
• copia del contratto di
39
trasferimento nel Paese di destinazione (dopo approvazione del beneficiario
lavoro.
Agevolazione supplementare per il trasferimento
Condizionata, il giovane è tenuto alla presentazione al Centro per l’Impiego di specifica richiesta con allegato certificato medico (disabili) o modello ISEE di valore fino a 7.500/20.000 euro4 (svantaggiati), nonché la copia di documento di riconoscimento in corso di validità
Certificazione attestante una percentuale di invalidità/disabilità superiore al 33%, rilasciata dall’apposita Commissione Medica dell'A.S.L Modello ISEE
3.3. Indennità per mobilità in altra regione italiana
Nel caso di mobilità in altra regione italiana, è previsto un contributo forfettario alle spese di viaggio e soggiorno (vitto e alloggio) calcolato in base ai parametri CIAF che sono differenziati per: - Regione sede del posto di lavoro; - durata del contratto di lavoro.
Le tabelle che seguono riportano l’indennità (viaggio, alloggio, vitto) spettante ai giovani domiciliati in Liguria che si recano in altra regione italiana. Le indennità riportate, a titolo esemplificativo, nelle tabelle 5, 6, 7 sono da considerarsi quali importi massimi riconoscibili e sono calcolati sulla base di un periodo di permanenza in altra regione di durata pari o superiore a 2 mesi e ½ (75 giorni). Tali importi vanno riparametrati per durate inferiori in proporzione al periodo di permanenza prevista.
4 l’agevolazione supplementare è riconosciuta in presenza di famiglie in disagio economico, ovvero con reddito ISEE non oltre 7.500 euro e famiglie numerose, cioè con più di tre figli a carico e reddito ISEE non oltre 20.000 euro
40
Tab. 4 Indennità di viaggio
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Liguria 53,66€ 113,94€ 105,11€ -€ 36,22€ 49,81€ 106,41€ 120,22€ 38,26€ 67,47€ 118,07€ 148,63€ 75,50€ 129,05€ 113,20€ 152,03€ 236,81€ 250,17€ 242,02€ 231,61€ 224,15€
Regione di destinazione
Tab. 5 Indennità di alloggio (indennità riconosciuta per permanenza pari o superiore a 2 mesi e ½)
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Liguria 803,84€ 1.153,94€ 788,70€ -€ 695,62€ 1.229,98€ 700,07€ 703,65€ 967,41€ 1.227,68€ 601,19€ 578,51€ 628,23€ 1.229,68€ 930,19€ 519,08€ 684,62€ 607,95€ 575,50€ 988,35€ 600,62€
Regione di destinazione
Tab. 6 Indennità di vitto (indennità riconosciuta per permanenza pari o superiore a 2 mesi e ½)
Regione domicilio
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Regione di destinazione
Tab. 7 Indennità complessiva: viaggio+ alloggio+ vitto (indennità massima riconosciuta per permanenza pari o superiore a 2 mesi e ½)
Regione domicilio
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Liguria 1.339,80€ 1.520,33€ 1.214,74€ -€ 1.253,36€ 1.782,05€ 1.222,52€ 1.440,06€ 1.520,61€ 1.495,36€ 1.200,21€ 1.160,41€ 1.345,60€ 1.955,33€ 1.342,29€ 1.309,97€ 1.126,90€ 1.299,09€ 1.305,23€ 1.579,07€ 1.081,04€
Regione di destinazione
N.B. I parametri di riferimento per il calcolo dell’indennità di mobilità nazionale e transnazionale,
sono suscettibili di variazioni nel tempo.
La Regione Liguria, sulla base delle comunicazioni di variazione che possono provenire dalle Autorità
Comunitarie o Nazionali, provvede al tempestivo aggiornamento delle tabelle - complete del dettaglio
per tutte le regioni e degli intervalli di durata - pubblicate sul sito all’indirizzo
www.garanziagiovaniliguria.it nell’area dedicata al cittadino.
3.4. Erogazione dell’indennità di mobilità territoriale nazionale
L’assegnazione del contributo a fronte della sottoscrizione della misura 8 nel Patto di Servizio (previa approvazione del Centro per l’Impiego) avviene di norma prima del trasferimento nella regione sede del posto di lavoro. L’erogazione è effettuata in un’unica soluzione (una tantum).
NB. Se il contratto di lavoro prevede a carico dell’azienda i costi di vitto e/o alloggio, tali voci di spesa non concorrono alla determinazione dell’indennità.
42
6.3.11 Misura 9 - Bonus assunzionale
6.3.11.1 Gestione del Bonus Occupazionale
E>
L’INPS gestisce, nell’ambito della Garanzia Giovani, la misura del “Bonus Occupazionale” ed è
pertanto individuato come Organismo intermedio per la sua attuazione. Il Bonus è erogabile per le
assunzioni successive alla data del 3 Ottobre 2014.
Destinatari del bonus sono i giovani NEET di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto
al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni.
Sono considerati non occupati i giovani disoccupati o inoccupati, ai sensi del decreto legislativo 21
aprile 2000, n.181 e successive modifiche o integrazioni.
Dopo che la registrazione è stata effettuata nei limiti di età sopra indicati, ai fini dell’applicazione
dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento
dell’assunzione; l’incentivo spetta anche se, nel momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età
sia stato già compiuto. (Esempi: a) Tizio si registra all’età di 15 anni appena compiuti e viene
assunto a 15 anni e mezzo; non spetta l’incentivo; b) Tizio si registra all’età di 15 anni appena
compiuti e viene assunto a 16 anni compiuti; spetta l’incentivo).
NOTA BENE: dopo che la registrazione è stata effettuata, ai fini dell’applicazione dell’incentivo è
necessario che il giovane si trovi nella condizione di “NEET” - sopra descritta - anche nel momento
dell’assunzione.
Ai fini del riconoscimento del bonus è necessario, di norma, che sia stato calcolato il profiling e che
quindi il giovane sia stato preso in carico in almeno una Regione.
Il Procedimento per il riconoscimento del bonus è presso l’Inps ma coinvolge il Ministero e le
Regioni con i servizi competenti nella presa in carico e nella profilazione del giovane.
Il datore di lavoro fa presso l’Inps una “istanza preliminare di ammissione all’incentivo”5.
L’Inps interroga il Ministero del Lavoro per verificare l’esistenza di un’adesione e l’avvenuta
profilazione per la “Regione della sede di lavoro”, nella quale si trova l’unità organizzativa presso
cui avviene l’assunzione.
Caso 1: Il giovane non ha aderito a Garanzia Giovani. Il Ministero comunica all’Inps la non
partecipazione del giovane e, allo stato attuale la non accessibilità al “Bonus Occupazionale”
(comunicazione di non erogabilità).
5 Il datore di lavoro, nel chiedere l’erogazione del Bonus all’Inps deve: - fare “istanza preliminare di ammissione all’incentivo”, una sorta di prenotazione online; - attendere che l’Inps, generalmente entro la giornata successiva l’arrivo dell’istanza, consulti gli archivi elettronici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di conoscere se il giovane per cui si chiede l’incentivo sia registrato al “Programma Garanzia per i Giovani” e quale sia la sua classe di profilazione; determini l’importo dell’incentivo spettante in relazione al tipo di assunzione e alla classe di profilazione attribuita; verifichi la disponibilità residua della risorsa, in relazione alla regione o provincia autonoma di pertinenza; in caso di disponibilità delle risorse, comunichi – esclusivamente in modalità telematica - che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l’importo dell’incentivo, calcolato per il lavoratore indicato nell’istanza preliminare (comunicazione di prenotazione positiva). - entro sette giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione positiva dell’Inps, per accedere all’incentivo, deve, se ancora non lo ha fatto, effettuare l’assunzione; - a pena di decadenza, entro quattordici giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di prenotazione dell’Inps, ha l’onere di comunicare l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore. L’eventuale mancanza del Profiling fa allungare i tempi, per il riconoscimento dell’incentivo, tra “l’istanza preliminare” del datore di lavoro e la “comunicazione di prenotazione positiva”.
43
Caso 2: il giovane ha aderito a Garanzia Giovani ed è già stato preso in carico e profilato da una
Regione. Il Ministero verifica l’esistenza o meno del Profiling. Il Ministero comunica all’Inps il
valore dell’indice che serve a determinare l’importo da riconoscere come Bonus (comunicazione di
erogabilità). Ciò avviene indipendentemente dal fatto che il Profiling sia stato calcolato dalla
Regione sede di lavoro.
Caso 3: il giovane ha aderito a Garanzia Giovani ma non è stato preso in carico da nessuna delle
Regioni. Solo in questo caso è richiesta la pro attività da parte della Regione della sede di lavoro e
si verificano due sottocasi.
sottocaso 3.1: la Regione sede di lavoro è stata scelta dal giovane (anche insieme ad altre
Regioni). Il Ministero chiede all’Inps di “sospendere” la richiesta per 15 giorni e invita la
Regione della sede di lavoro di procedere con la profilazione (comunicazione di avvio di
verifica periodica dell’esecuzione della profilazione).
Passati 15 giorni si avranno due scenari:
1) la profilazione è stata eseguita dalla Regione nei 15 giorni. Il Ministero
comunica il valore dell’indice e la richiesta sarà chiusa (comunicazione di
erogabilità).
2) non è stata eseguita ancora la profilazione. Il Ministero invia una mail al giovane
chiedendo di procedere con autodichiarazione alla profilazione, nelle modalità
previste dal Ministero stesso.
Passati ulteriori 15 giorni, si avranno due sbocchi finali.
Sottoscenario 2.1: Si ha il profiling da parte del giovane. Il Ministero
acquisisce l’informazione tramite autodichiarazione del giovane e comunica il
valore all’Inps (comunicazione di erogabilità).
Sottoscenario 2.2: non è disponibile l’indice di Profiling. Il Ministero
comunica all’Inps l’indisponibilità del valore dell’indice. Non potendo
quantificare l’importo, si chiuderà di fatto la richiesta dell’Inps
(comunicazione di non erogabilità). Sarà cancellata l’adesione del giovane. Il
Ministero invierà una e-mail alla Regione coinvolta nell’adesione, per
informarla sull’evento di cancellazione.
sottocaso 3.2: la Regione sede di lavoro non è stata scelta dal giovane (anche in caso di
multiadesione). Il Ministero comunica a Inps l’esito di questa verifica. Ciò non si connota
come “comunicazione di non erogabilità”: sarà possibile la reiterazione della domanda da
parte del datore di lavoro all’Inps, una volta che il giovane abbia perfezionato l’adesione
alla Regione della sede di lavoro e questa Regione lo abbia profilato.
Quanto alle tipologie contrattuali incentivate si ricorda che Garanzia Giovani prevede bonus per i
seguenti contratti:
• Tempo determinato o somministrazione tra i 6 e i 12 mesi;
• Tempo determinato o somministrazione ≥ 12 mesi;
• Tempo indeterminato.
Gli importi degli incentivi sono i seguenti:
Rapporto di lavoro Classe di profilazione
1
Bassa
2
Media
3
Alta
4
Molto Alta
rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o
superiore a sei mesi e inferiore a dodici mesi - - € 1.500 € 2.000
rapporto a tempo determinato la cui durata è pari o
superiore a dodici mesi - - € 3.000 € 4.000
44
rapporto a tempo indeterminato
€ 1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000
La concessione effettiva dell’incentivo
6 è condizionata dalla trasmissione di una Comunicazione
Obbligatoria.
Il bonus occupazionale è concedibile una sola volta per il singolo giovane aderente a Garanzia
Giovane e profilato ai sensi del Programma7.<E
6.3.11.2 Proroghe dei contratti a termine, bonus per contratto di apprendistato e cumulabilità incentivi
Ai fini del raggiungimento dei sei mesi utili a far scattare il bonus, è ammessa la somma delle proroghe dei contratti a termine.
Per quanto riguarda il riconoscimento del bonus per i contratti di apprendistato e la cumulabilità degli incentivi, il MLPS ha apportato, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti modifiche al decreto Direttoriale dell’8 agosto 2014 n. 1709\Seg. D.G.\2014:
L’art. 4, comma 5, è modificato come segue:
G> “L’incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il lavoro domestico, ripartito e accessorio.”
All’art. 5, dopo il comma 4 è aggiunto il comma seguente:
“Per l’apprendistato professionalizzante o di mestiere è riconosciuto l’importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato; qualora la durata dell’apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l’importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto.”
All’articolo 7, il comma 3 è sostituito come segue: “L’incentivo è cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L’incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali.” <G
Inoltre, per la fruizione degli incentivi nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2014 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», in attesa del completamento dell’iter amministrativo per la prescritta autorizzazione da parte della Commissione Europea, con proprio decreto (D.D. 169/II/2015) il Direttore Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, considerata l’opportunità di aumentare l’effetto incentivante del «Bonus» rispetto alle varie tipologie contrattuali ammissibili, ha integrato l’art. 7 del D.D. 1709/2014 come di seguito indicato:
6 L’incentivo è riconosciuto anche per:
• Lavoro a tempo parziale con orario > al 60% dell’orario normale di lavoro
• Il socio di cooperativa se assunto con contratto di lavoro subordinato L’incentivo è escluso per:
• Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e per l’Apprendistato per l’alta formazione e la ricerca
• lavoro domestico, intermittente, ripartito e accessorio
• somministrazione qualora per la medesima assunzione, l’agenzia somministrante riceva un contributo a risultato per l’intermediazione ed accompagnamento al lavoro.
7 In realtà esistono casi limite quale ad esempio il fallimento della ditta, che comportano la possibilità di riconoscere il bonus ad un
secondo datore di lavoro per quello stesso giovane.
45
All’art. 7, comma 1, è aggiunta infine la seguente frase:
G> “, ovvero anche oltre i suddetti limiti sugli aiuti «de minimis», qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.” <G
6.3.11.3 Somministrazione
C> Non si ritiene possibile distinguere tra contratti a tempo determinato e contratti in
somministrazione. Tale distinzione comporterebbe, infatti, un’ingiustificabile discriminazione
basata esclusivamente sulla interposizione dell’agenzia di somministrazione e non sul reale
risultato raggiunto in termini occupazionali.
Le agenzie di somministrazione che abbiano operato nell’ambito dell’attività di
accompagnamento al lavoro, non possono tuttavia fruire del bonus occupazionale in relazione al
medesimo rapporto di lavoro.
Per le agenzie per il lavoro che abbiano operato in qualità di intermediari (con rapporto di
lavoro non somministrato), il bonus spettante sarà riconosciuto secondo le medesime modalità
previste per gli altri datori di lavoro. In caso di contratto di somministrazione a tempo
indeterminato, l’assegnazione del bonus è sospesa per il periodo in cui il giovane assunto
percepisce l’indennità di disponibilità. <C
7 Contendibilità
C> Un giovane può fruire delle misure e dei servizi in regioni diverse rispetto a quella scelta per
l’adesione alla Garanzia Giovani (es. svolgere il tirocinio o essere assunto fuori dalla regione scelta
per la presa in carico). In tal caso la Regione di presa in carico garantirà il rimborso della spesa e il
Ministero, se necessario, procederà successivamente ad eventuali compensazioni sulla base della
residenza del giovane NEET.
In linea generale il giovane aderente al programma sarà preso in carico da una sola regione.
Qualora comunque, a seguito di un ritorno nella condizione di NEET ed una re-iscrizione al
programma, un giovane aderente al programma sia coinvolto in misure di politica attiva erogate in
diversi territori regionali, la Regione che prende in carico gestirà (in termini di gestione e controllo)
la misura erogata, fermo restando che l’onere sarà imputato alla Regione di residenza. <C
La programmazione regionale a valere sulle risorse dell’Iniziativa PON – IOG tiene conto degli
oneri derivanti dalla contendibilità nei limiti percentuali indicati dal MLPS e con riferimento alle
misure.
A tal riguardo, i soggetti attuatori, verificano costantemente che lo stato di avanzamento della
spesa sia coerente con la spesa programmata per le attività previste dal Piano. 8 Sistemi informativi
8.1 Flussi informativi relativi ai destinatari
C>
Sul portale nazionale verranno pubblicate le informazioni relative ai giovani NEET ammessi
a Garanzia Giovani. A livello di funzionalità il portale può verificare il requisito dell’età attraverso il
codice fiscale e non permettere l’adesione per coloro che sono fuori target. Tale controllo è
implementato anche nei sistemi regionali. <C
46
8.2 Portale Nazionale Garanzia Giovani
La piattaforma tecnologica per la gestione della Garanzia Giovani è un sistema unitario sul
territorio nazionale che garantisce che le informazioni, i servizi ed il monitoraggio siano disponibili agli attori di volta in volta interessati e con le stesse modalità sia sul sistema nazionale, sia sui sistemi locali. La piattaforma, quindi, non ha il solo scopo di concentrare in un unico “luogo” virtuale le informazioni rilevanti, ma ha anche una funzione di coordinamento dei vari attori e livelli di governo coinvolti, con particolare riferimento agli standard da utilizzare e alla definizione del sistema cooperativo.
Questo sistema è supportato dal portale web cliclavoro – www.cliclavoro.gov.it - attraverso il quale si potrà partecipare ai progetti, alle attività e agli strumenti che sostengono la Garanzia Giovani, accedendo altresì alle informazioni sui servizi e le opportunità disponibili, elaborandoli e personalizzandoli secondo i bisogni del singolo giovane.
E’ stato, inoltre, realizzato il sito web www.garanziagiovani.gov.it , che costituisce il punto di accesso unitario a tutte le informazioni rilevanti e:
• fornisce una visione d’insieme su come la Pubblica Amministrazione italiana si è organizzata per la gestione della Garanzia Giovani;
• facilita l’accesso ai siti dedicati, alla modulistica, ai servizi offerti;
• contribuisce al monitoraggio dell’attuazione della Garanzia Giovani;
• è un punto di riferimento per gli operatori regionali per l’accesso a documentazione utile alla promozione e svolgimento dei servizi offerti dalla Garanzia giovani.
8.3 Sistema Informatico di Gestione
Tutte le fasi di gestione organizzativa degli interventi di cui alle presenti Disposizioni e le
relative procedure contabili e finanziarie (ivi comprese l’accettazione, la validazione e la liquidazione delle domande di rimborso) avviene attraverso la messa a disposizione da parte della Regione, di una piattaforma tecnologica, interconnessa con i sistemi di monitoraggio nazionali e regionali accessibile in modo protetto e sicuro via Internet, alla quale possono collegarsi, oltre che le Province, anche quelli della rete pubblico/privata che vede la partecipazione delle AT.
8.4 Sito Regionale Garanzia Giovani
Il sito regionale della GGL www.garanziagiovaniliguria.it è supportato dal nuovo Portale che
la Regione Liguria dedica ai temi del lavoro (www.iolavorliguria.it). Il sito della Garanzia Giovani è profilato secondo tre tipologie di utenti: cittadini, operatori ed imprese. Nella Sezione Operatori è possibile prelevare tutta la documentazione inerente la realizzazione delle Misure della GGL ed avere accesso all’area riservata del sistema informatico di gestione.
Il portale del lavoro della Regione Liguria è stato realizzato con le più moderne tecnologie che consentono il massimo scambio di informazioni tra gli utenti. Si auspica che tale strumento possa essere proficuamente utilizzato anche dagli operatori tutti della Garanzia Giovani al fine di migliorare costantemente la qualità dei servizi da erogare ai giovani in cerca di lavoro.
47
9 Gestione degli stati nel Programma Garanzia Giovani
9.1 Dall’adesione alla fine del percorso
E>
Il giovane che aderisce a Garanzia Giovani passa attraverso varie fasi che devono essere
tracciate, per:
- comprendere a che punto si trovi il giovane nell’attivazione e coinvolgimento nelle misure
previste;
- registrare l’eventuale non ammissibilità del giovane ai percorsi di garanzia giovani, per
mancanza dei requisiti;
- registrare le decisioni del giovane in merito a eventuali interruzioni anticipate o rifiuti o
mancata presentazione davanti ai servizi competenti;
- tracciare le conseguenze che derivano dal rifiuto del giovane rispetto alla Garanzia Giovani;
- rilevare la conclusione naturale della partecipazione del giovane a Garanzia Giovani.
E’ possibile quindi tracciare un “percorso” dall’adesione alla fine del coinvolgimento del
giovane in Garanzia Giovani, evidenziando tutti i possibili esiti, che scaturiscono da decisioni
del giovane o da azioni messe in campo dai “Servizi competenti”.
La partecipazione al percorso di Garanzia Giovane, di norma inizia con l’adesione del giovane e
termina dopo che il giovane ha partecipato all’insieme di politiche attive proposte o ha
ricevuto la proposta di lavoro.
48
Tabella A – Percorso Lineare
Fase del “percorso” Stato Significato dello
Stato
Note
Il giovane aderisce a Garanzia
Giovani
A Adesione Attiva Il giovane può scegliere una o più
Regioni.
Alla conclusione della fase di adesione
ad una Regione, lo stato diventa A.
L’adesione può essere attivata sia sul
Portale Nazionale sia sui Portali
Regionali: in fase iniziale, se il giovane
sceglie più di una Regione, tutte
queste adesioni sono nello stato A
(attiva).
Il giovane viene preso in carico P Presa in carico Il giovane va ai servizi competenti per
svolgere l’attività “patto di
attivazione” e la presa in carico si
concretizza con la firma del patto di
servizio e il profiling. Il giovane
sottoscrive la DID nei casi in cui sia
prevista e se non l’abbia ancora fatta.
L’operatore cambia lo stato in P.
Allo stato P, l’operatore deve far
corrispondere un’attività A02 (Scheda
1-B) inserita nella sezione 6 della SAP.
Il giovane inizia le politiche
attive
T Trattato Il giovane accetta la prima politica
successivamente alla presa in carico.
All’inizio dell’erogazione delle
politiche, l’operatore cambia lo stato
in T.
All’inserimento dello stato T,
l’operatore deve far corrispondere
almeno una politica attiva inserita
nella sezione 6 della SAP, a partire
dall’orientamento specialistico o di II
livello (Scheda 1-C). Lo stato T
permane immutato in tutto il percorso
fino alla fine della partecipazione,
ovvero fino al manifestarsi di
interruzioni anticipate che dovranno
comunque essere tracciate sempre
nella sezione 6 della SAP.
Il giovane finisce
positivamente la
partecipazione a Garanzia
Giovani
F Fine Partecipazione Il giovane, impegnato nel percorso,
porta a compimento quanto stabilito
con il servizio competente.
Questa fase coincide con il termine
49
Fase del “percorso” Stato Significato dello
Stato
Note
dell’erogazione delle politiche attive
previste nel percorso del giovane
nell’ambito della Garanzia Giovani.
L’operatore cambia lo stato in F al
completamento delle attività previste
dall’ultima politica attiva erogata.
L’adesione, spontaneamente data dal giovane, può subire alcune variazioni dipendenti da
comportamenti del giovane o dalle attività di verifica degli operatori dei servizi competenti.
50
Tabella B – Eccezioni prima della presa in carico
Evento riscontrabile
subito dopo l’adesione
Stato Significato dello
Stato
Note
Il giovane ci ripensa e
annulla l’adesione
D Adesione annullata Il giovane può decidere di cancellare
l’adesione di una o più Regioni.
L’annullamento riguarda solo la Regione
per la quale il giovane effettua il
ripensamento.
Quando il giovane completa la procedura
di annullamento, lo stato diventa D.
Il servizio competente
annulla d’ufficio
l’adesione per mancata
presentazione
all’appuntamento per la
presa in carico
U Cancellazione
d’ufficio
dell’adesione da
parte del Servizio
Competente per la
presa in carico
Il giovane non si presenta ai Servizi
Competenti, nonostante la convocazione e
gli eventuali ripetuti solleciti.
L’annullamento di norma avviene trascorsi
30 giorni dalla mancata presentazione,
anche a seguito di una seconda mail di
sollecito.
L’adesione annullata riguarda la Regione
presso la quale il giovane non si è
presentato.
L’operatore cambia lo stato in U.
Il servizio competente
cancella l’adesione per
mancanza di requisiti del
giovane, riscontrata al
momento della presa in
carico
C Cancellazione per
mancanza di
requisiti
Il giovane si presenta ma l’operatore
accerta la mancanza dei requisiti.
Questa cancellazione avviene al momento
della presa in carico, in seguito all’attività
di verifica da parte dell’operatore dei
requisiti per essere ammessi a beneficiare
della Garanzia Giovani.
La cancellazione riguarda, in questo caso,
solo la Regione nella quale si è svolto
l’incontro di presa in carico e nell’ambito
del quale è stata riscontrata la mancanza
di requisiti. L’operatore, verificata tale
circostanza, cambia lo stato in C.
Il giovane non firma il
patto di servizio
X Cancellazione
d’ufficio
dell’adesione per
rifiuto presa in
carico e mancata
firma del patto
Il giovane si presenta al Servizio
Competente ma non sottoscrive il patto di
servizio.
In questo modo si registra la conclusione
negativa della presa in carico.
L’annullamento riguarda la Regione nella
quale il giovane non firma il patto di
servizio.
In questo caso, l’operatore cambia lo stato
in X.
Il giovane che ha aderito
a più Regioni, viene
N Chiusura d’ufficio
dell’adesione per
Il giovane è stato preso in carico da
un’altra Regione e ha sottoscritto un patto
51
Evento riscontrabile
subito dopo l’adesione
Stato Significato dello
Stato
Note
preso in carico in una
Regione
avvenuta presa in
carico in altra
Regione
di servizio in quella Regione.
Questa chiusura d’ufficio serve ad impedire
la sottoscrizione di un altro patto di
servizio, una volta che lo stato del giovane,
in una Regione, è passato da A a P,
chiudendo positivamente la presa in carico.
L’annullamento riguarda tutte le Regioni,
scelte dal giovane, ad esclusione della
Regione che l’ha preso in carico.
Le Regioni scelte ma senza presa in carico
provvedono con proprie modalità a
cambiare lo stato in N.
In generale il percorso lineare del giovane dentro Garanzia Giovani può subire alcune variazioni
dipendenti da comportamenti del giovane, o da decisioni degli operatori dei servizi competenti,
subito dopo la presa in carico.
52
Tabella C – Eccezioni dopo la presa in carico
Evento riscontrabile dal
momento della presa in carico
in poi
Stato Significato dello Stato Note
Il servizio competente cancella
l’adesione per perdita di
requisiti del giovane,
riscontrata dopo la presa in
carico o durante il percorso.
C Cancellazione d’ufficio
per perdita di requisiti
Il giovane perde la condizione di
Neet e l’operatore lo verifica
dopo la presa in carico.
(Esempio: il giovane ha trovato
un lavoro, che vanifica il
requisito della non occupazione,
nel periodo tra la presa in carico
e l’inizio della politica attiva).
L’operatore cambia lo stato in C.
Il giovane rifiuta una politica
prevista dal Programma
Garanzia Giovani o, dopo
averla accettata, la interrompe
R Annullamento d’ufficio
per rifiuto o abbandono
di politica attiva
Caso 1: Il giovane, dopo aver
firmato il patto di servizio, rifiuta
una politica proposta.
L’operatore registra il rifiuto.
Questo vale anche nel caso in cui
il giovane rifiuti anche una
politica attiva successiva alla
prima.
Caso 2: Il giovane dopo aver
iniziato una politica
l’abbandona.
L’operatore registra
l’interruzione anticipata.
La data di interruzione della
politica deve essere inserita nella
sezione 6 della SAP.
In entrambi i casi l’operatore
cambia lo stato in R.
9.2 Regole di gestione della tracciatura delle politiche attive nella sezione 6 della SAP, ai fini della trasmissione
al Ministero da parte della Regione
E>
L’operatore del Servizio Competente, nell’inserire e gestire, dal punto di vista informatico, la politica
attiva nell’ambito di Garanzia Giovani, alimentando la sezione 6 della SAP e nel renderla idonea alla
trasmissione da parte della Regione al Ministero, deve fare attenzione ad alcune regole basilari:
- la politica non va trasmessa al Ministero se non si conosce (e si inserisce quindi) il soggetto che la
eroga;
- se si conosce il soggetto che la eroga, può essere trasmessa anche senza sapere la data di inizio
effettiva ma indicando la data previsionale (cioè ipotizzata);
53
- nel caso di inserimento di una data previsionale, è sempre possibile allineare successivamente
questa data a quella effettiva, intervenendo in aggiornamento alla sezione 6 della SAP,
modificando quindi l’informazione inserita per quella determinata politica;
- vanno tracciate nella sezione 6 della SAP sia il rifiuto sia l’abbandono della politica attiva da parte
del giovane;
- per la politica rifiutata dal giovane, va valorizzata solo la data di proposta della politica stessa;
- per la politica abbandonata dal giovane, va valorizzata la data di abbandono. Nel caso in cui questa
politica fosse stata trasmessa al Ministero con una data fine prevista, va valorizzato il relativo
campo con il giorno di abbandono effettivo di quella politica.
Si ribadisce che l’attività di trasmissione della sezione 6 della SAP non ha impatto di tipo rendicontativo: le
informazioni utili alla verifica della spesa sono desumibili dal sistema informativo Sigma. <E
9.3 Il Diagramma degli stati dell’adesione del giovane a Garanzia Giovani
E>
Si evidenziano tutti i possibili stati del Giovane all’interno del “percorso” previsto dalla
Garanzia.
54
55
Di seguito vengono descritte in maniera più approfondita le casistiche per le quali si deve
registrare il cambio di stato dell’adesione del giovane ad ogni fase della Garanzia Giovani.
9.3.1 Adesione e Multiadesione
Il giovane, all’atto dell’adesione, può scegliere di essere attivato in Garanzia Giovani a una o
più Regioni.
Per le Regioni scelte, lo stato dell’adesione del giovane sarà A
9.3.2 Presa in carico e annullamento delle altre adesioni
Prima della presa in carico, il giovane avrà lo stato dell’adesione A in tutte le Regioni scelte.
Nel momento in cui il giovane sottoscrive il patto di servizio in una Regione, questa Regione
comunica al Ministero l’avvenuto passaggio dello stato dell’adesione da A a P: il Ministero
automaticamente notifica l’avvenuta presa in carico a tutte le altre Regioni con adesioni nello
stato A. Queste Regioni faranno transitare l’adesione di quel giovane allo stato N, impedendo
la possibilità di sottoscrivere un altro patto di servizio.
Per la Regione di presa in carico lo stato dell’adesione del giovane passerà da A a P; per le altre
Regioni passerà da A a N
9.3.3 Mancata presentazione ai servizi competenti
Il giovane che ha aderito a Garanzia Giovani è convocato dai Servizi Competenti per la presa in
carico. Lo stato della sua adesione è quindi A. Non si presenta. Viene sollecitato, di norma, una
seconda volta. Non si presenta. Ministero e Regioni hanno stabilito che, trascorsi 30 giorni
dalla mancata presentazione del giovane, salvo giustificato motivo o causa di forza maggiore,
si procede alla chiusura d’ufficio. Tale annullamento vale solo per la Regione presso la quale il
giovane non si è presentato.
Per la Regione in cui non si presenta il giovane lo stato dell’adesione passa da A a U
9.3.4 Mancanza di requisiti
Verifica dei requisiti
Il requisito dell’età verrà verificato a livello di funzionalità dal portale Garanzia Giovani. Il
requisito della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o formazione,
incluso il tirocinio, dovranno essere dichiarati dal giovane con autodichiarazione resa sensi del
DPR 445/2000 al momento della presa in carico. La dichiarazione dovrà attestare che il
giovane era in possesso dei requisiti al momento della adesione al Programma.
Possesso dei requisiti
Il requisito dell’età deve essere posseduto al momento dell’adesione al Programma tramite
iscrizione al portale Garanzia Giovani. La perdita del requisito dell’età dopo l’adesione al
Programma non comporta l’esclusione dallo stesso. Il requisito della non occupazione e del
non inserimento in un percorso di studio o formazione, incluso il tirocinio, devono essere
verificati al momento della presa in carico al Programma e devono essere mantenuti durante
tutto il percorso del giovane.
La cancellazione per mancanza di requisiti avviene, di norma, alla presa in carico, quando
l’operatore verifica la non occupazione e la non partecipazione a un percorso di studio o
formazione, anche attraverso tirocini.
Per la Regione presso cui si presenta il giovane, lo stato passa da A a C
56
La cancellazione potrebbe intervenire anche dopo la presa in carico, per avvenuta mancanza di
uno dei requisiti. A titolo esemplificativo, il giovane risulta avere un’occupazione o partecipa a
un corso formativo e il servizio competente lo verifica dopo la presa in carico.
Per la Regione presso cui il giovane è stato preso in carico, lo stato passa da P a C
Per la Regione presso cui il giovane ha aderito a politica attiva e quindi ha iniziato il
trattamento lo stato passa da T a C
9.3.5 Mancata sottoscrizione del patto di servizio
Il giovane che ha aderito alla Garanzia Giovani, si presenta al colloquio presso il servizio
competente, per la presa in carico ma decide di non sottoscrivere il patto di servizio. Questo
equivale a non chiudere la presa in carico.
Per la Regione presso cui il giovane ha partecipato al colloquio, lo stato passa da A a X
9.3.6 Rifiuto di un’offerta
Il giovane che ha aderito alla Garanzia, viene preso in carico, firma il patto di servizio ma
rifiuta la misura di politica attiva offerta dal servizio competente.
Per la Regione presso cui il giovane era stato preso in carico, lo stato passa da P a R
9.3.7 Interruzione di una politica
Il giovane che ha aderito alla Garanzia, viene preso in carico, firma il patto di servizio, inizia il
“percorso” all’interno del Programma, ma decide di interrompere la politica, abbandonandone
la partecipazione o comunicandolo al servizio competente.
Questo caso può accadere sia con l’abbandono della prima politica offerta, sia con quelle
successive.
Per la Regione presso cui il giovane era stato preso in carico ed era iniziato il “percorso”, lo
stato passa da T a R
9.3.8 Fine del percorso
Il giovane completa l’ultima misura di politica attiva nel percorso di Garanzia Giovani.
L’operatore del servizio competente deve tracciare la conclusione.
Per la Regione presso cui il giovane ha concluso il “percorso”, lo stato passa da T a F
9.3.9 Re - adesione dopo la fuoriuscita dal Programma
A seguito degli eventi che non fanno concludere positivamente il “percorso” del giovane nella
“Garanzia Giovani” è possibile che il giovane voglia re-iscriversi.
57
Tabella D – Conseguenze dell’esito di un precedente percorso rispetto alla re-
adesione
Evento di rottura del
“percorso” in Garanzia
Giovani
Stato
finale di
uscita da
GGI
Impatto sulla
re-iscrivibilità
successiva del
giovane a GGI
Cosa comporta la nuova iscrizione
nell’ambito della Garanzia Giovani
Il giovane, aderisce, ci
ripensa e annulla l’adesione
D Il giovane può
re-iscriversi.
Reiscrizione ma perdita delle priorità
sull’ordine di chiamata, collegate alla
precedente iscrizione
Il servizio competente
annulla d’ufficio l’adesione
per mancata presentazione
all’appuntamento per la
presa in carico
U Il giovane può
re-iscriversi
Reiscrizione ma perdita delle priorità
sull’ordine di chiamata, collegate alla
precedente iscrizione
Il giovane non firma il patto
di servizio
X Il giovane può
re-iscriversi
Reiscrizione ma perdita delle priorità
sull’ordine di chiamata, collegate alla
precedente iscrizione
Il giovane viene preso in
carico ma rifiuta una politica
prevista dal Programma
Garanzia Giovani
R Il giovane può
re-iscriversi.
Reiscrizione ma perdita delle priorità
sull’ordine di chiamata, collegate alla
precedente iscrizione.
Cancellazione dal Programma
Nazionale.
Il giovane viene preso in
carico, accetta la politica
attiva ma in corso di
effettuazione ne interrompe
il percorso
R Il giovane può
re-iscriversi
Reiscrizione ma perdita delle priorità
sull’ordine di chiamata, collegate alla
precedente iscrizione.
Cancellazione dal Programma
Nazionale.
Il giovane ha dichiarato il
falso nelle autocertificazioni
in merito al possesso dei
requisiti
C Il giovane può
re-iscriversi.
Reiscrizione ma perdita delle priorità
sull’ordine di chiamata, collegate alla
precedente iscrizione.
Cancellazione dal Programma
Nazionale.
Evento post “percorso” in
Garanzia Giovani
Stato
finale di
uscita da
GGI
Impatto sulla
re-iscrivibilità
successiva del
giovane a GGI
Cosa comporta la nuova iscrizione
nell’ambito della Garanzia Giovani
Il giovane sceglie di re
aderire dopo aver concluso il
percorso
F Il giovane può
re-iscriversi.
Reiscrizione con nuova partenza rispetto
a ordine di chiamata e offerta di misure
e servizi <E
10 Valutazione e monitoraggio
La Regione si riserva, per il tramite del soggetto a cui affiderà l’incarico del monitoraggio quali-
quantitativo degli interventi della GGL, di effettuare delle verifiche sulla qualità degli interventi
58
erogati ai sensi dei presenti Indirizzi Operativi, anche mediante la rilevazione di interviste alle persone che sono hanno usufruito dei servizi offerti dai CpI e dalle AT nelle reti pubblico/private al fine di verificare il grado di soddisfazione delle prestazioni ricevute. 11 Rinvio alle Disposizioni per la gestione operativa
A seguito del completamento degli indirizzi operativi da parte del Ministero del Lavoro, in qualità di Autorità di Gestione, si provvederà ad un successivo aggiornamento delle presenti Disposizioni descrivendo gli aspetti relativi alla gestione operativa della Garanzia, in particolare per quanto attiene le azioni di comunicazione e di informazione, le modalità di erogazione ed il circuito finanziario, l’utilizzo delle opzioni di semplificazione, la conformità al regime di aiuto e la tutela dei dati personali. 12 Disposizioni finali
La Regione potrà fornire eventuali chiarimenti o integrazioni alle presenti Disposizioni che si rendessero necessarie al fine di adeguarsi sia alle eventuali variazioni apportate in fase di approvazione del Programma Operativo Nazionale, sia agli adempimenti connessi alla completa definizione dei sistemi di gestione e controllo.
59
APPENDICE 1: Definizioni
E>
Adesione
E’ il procedimento telematico con il quale il giovane registrato completa l’immissione delle informazioni richieste dall’apposito modulo online e esplicita da quale Regione desidera ricevere i servizi previsti da Garanzia Giovani. L’adesione è, quindi, l’atto con cui il Giovane esplicita la volontà di partecipare al Programma. Questa fase si connota come vero inserimento del giovane dentro il Programma Garanzia Giovani.
Bruciatura della Scheda Anagrafico-Professionale (SAP)
Processo informatico attivato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per risolvere la problematica relativa alla presenza di più schede anagrafico-professionali sullo stesso lavoratore (duplicazioni).
Misure e attività previste da Garanzia Giovani
Garanzia Giovani è un Piano Operativo Nazionale (ufficialmente detto PON YEI) che prevede l’offerta e l’erogazione di una serie di misure e servizi volte ad aumentare l’occupabilità del giovane, a facilitarne l’inserimento nel mondo del lavoro e/o a fargli completare il ciclo di istruzione/formazione. Ogni misura e attività deve essere tracciata nella Scheda Anagrafico Professionale, alimentando la Sezione 6 (a partire dalla scheda YEI 1-B): di seguito si riporta la corrispondenza tra misure e attività della Garanzia Giovani e le attività monitorabili nell’ambito della Scheda Anagrafico Professionale. Si ricorda che la Scheda Anagrafico Professionale ha uno standard descrittivo delle attività più tarato sui livelli essenziali delle prestazioni e meno sul Programma Garanzia Giovani.
N.
SCHEDA
YEI
DESCRIZIONE ATTIVITA' MISURE GARANZIA
GIOVANI (PON YEI)
COD
ATTIVITA’ DESCRIZIONE ATTIVITA’
1-B ACCOGLIENZA PRESA IN CARICO ORIENTAMENTO A01 COLLOQUI DI ORIENTAMENTO
1-B ACCOGLIENZA PRESA IN CARICO ORIENTAMENTO A02 PATTO DI ATTIVAZIONE
1-C ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI II LIVELLO A03 BILANCIO DI COMPETENZE
2-B REINSERIMENTO DI GIOVANI 15-18ENNI IN PERCORSI FORMATIVI
A04 OBBLIGO FORMATIVO
8 MOBILITA' PROFESSIONALE TRANSANZIONALE E TERRITORIALE
B01 CONSULENZA EURES
7 SOSTEGNO ALL'AUTOIMPIEGO E ALL'AUTORIMPRENDITORIALITA'
B02 CONSULENZA PER CREAZIONE D'IMPRESA/AUTOIMPRENDITORIA
3 ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO B03 CONSULENZA RICERCA IMPIEGO
1-C ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI II LIVELLO B04 TUTORAGGIO TIROCINIO/STAGE
1-C ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI II LIVELLO B05 TUTORAGGIO ATTIVITA' FORMATIVA
6 INSERIMENTO IN SERVIZIO CIVILE B06 INSERIMENTO IN SERVIZIO CIVILE
2-B REINSERIMENTO DI GIOVANI 15-18ENNI IN PERCORSI FORMATIVI
B07 REINSERIMENTO IN PERCORSO DI ISTRUZIONE
1-C ORIENTAMENTO SPECIALISTICO O DI II LIVELLO C01 FORMAZIONE RICERCA ATTIVA DI LAVORO
2-A FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO
C02 FORMAZIONE DI BASE
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N.
SCHEDA
YEI
DESCRIZIONE ATTIVITA' MISURE GARANZIA
GIOVANI (PON YEI)
COD
ATTIVITA’ DESCRIZIONE ATTIVITA’
2-A FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO
C03 FORMAZIONE COMPETENZE TRASVERSALI
2-B REINSERIMENTO DI GIOVANI 15-18ENNI IN PERCORSI FORMATIVI
C04 FORMAZIONE PER ACQUISIZIONE QUALIFICA O DIPLOMA
2-A FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO
C05 FORMAZIONE PER ACQUISIZIONE QUALIFICA
5 TIROCINIO EXTRACURRICULARE, ANCHE IN MOBILITA' GEOGRAFICA
C06 TIROCINIO FORMATIVO /LSU
5 TIROCINIO EXTRACURRICULARE, ANCHE IN MOBILITA' GEOGRAFICA
D01 STAGE/BORSA LAVORO
4-A APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
E01 APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER IL DIPLOMA PROFESSIONALE
4-B APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
E02 APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE
4-C APPRENDISTATO PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA
E03 APPRENDISTATO PER L'ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA
Multiadesione
Garanzia Giovani permette al giovane di esplicitare la richiesta di servizi a più di una Regione. In questo caso, ciascuna Regione scelta sarà in grado di convocare il giovane per la presa in carico e la profilazione. La possibilità di essere chiamato da più Regioni contemporaneamente sussiste fino a quando il giovane non venga preso in carico da un servizio competente di una Regione: nel momento in cui quel servizio competente registra la sottoscrizione del patto di servizio, l’evento viene notificato alle altre Regioni con adesioni attive, le quali provvedono a porre la propria adesione nello stato di “cancellato d’ufficio”.
NEET
Giovani che non sono impegnati in un’attività lavorativa, né inseriti in un percorso scolastico universitario o formativo, inclusi i tirocini. Per aderire alla Garanzia Giovani devono rientrare nella fascia 15-29 anni (intendendo 29 anni e 364 giorni, all’atto della adesione).
Offerta su Garanzia Giovani
E’ la proposta al Giovane, formulata dall’operatore dei Servizi competenti, finalizzata a facilitare l’ingresso o reingresso nel lavoro, riprendere gli studi o fare un’esperienza di formazione, anche on the job. Di solito l’offerta prevede almeno un incontro e una politica attiva del lavoro.
Percorso
Si identifica tutto il processo che scaturisce a partire dalla presa in carico del Giovane, fino alla conclusione delle politiche previste in suo favore ed erogate dai servizi competenti. Ovviamente si fanno riferire anche tutte le interruzioni anticipate, per decisione del giovane, del servizio competente e per intervenuta mancanza dei requisiti.
Politiche per i giovani
E’ l’insieme di misure e attività rivolte ai giovani, finanziate con Fondo Sociale Europeo e altri fondi nazionali/regionali, di solito affidate con bandi, avvisi e previste in appositi Piani o Progetti. Tra queste politiche ovviamente viene ricompresa la Garanzia Giovani. La Programmazione degli interventi a favore di questo target sta impegnando le istituzioni in misura maggiore rispetto al
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PON YEI, con la messa a disposizione di fondi ad integrazione o complementari rispetto a Garanzia Giovani. Le misure promosse sul singolo giovane sono tracciate nella sezione 6 della SAP, indicando nel campo “Titolo Progetto” il Progetto di riferimento. Allo stato attuale, sono state previste due possibili valorizzazioni per “Titolo Progetto”:
a) “Garanzia Giovani” per le attività oggetto di finanziamento tramite PON YEI (vedi voce del glossario seguente); b) “politiche giovanili” per le politiche erogate ai medesimi soggetti, con finanziamenti provenienti da fondi diversi dal PON YEI.
PON YEI
È il Programma Operativo Nazionale “Occupazione Giovani” con cui l’Italia rende effettiva sul territorio nazionale la Garanzia Giovani. Nei documenti è riportato anche come PON IOG (Iniziativa Occupazione Giovani, traduzione italiana di Youth Employment Iniziative). È un unico Piano, ma le misure sono realizzate dalle Regioni, in qualità di Organismi intermedi, con i Piani Attuativi Regionali. L’Inps è individuato come Organismo Intermedio nell’erogazione della misura relativa al Bonus Occupazionale.
Presa in carico/Patto di attivazione
È il momento in cui il giovane che ha aderito a Garanzia Giovani, a seguito della convocazione del servizio competente o all’appuntamento concordato, anche in seconda istanza, si presenta all’operatore. L’incontro avviene secondo le modalità organizzative stabilite da Regione o Provincia Autonoma ma è finalizzato all’attivazione consapevole del giovane all’interno della Garanzia. L’output di questo momento è la sottoscrizione del patto di servizio e la profilatura.
In questo contesto il Patto di servizio è quindi il prodotto dell’attività di presa in carico: la sottoscrizione di questo patto segna l’effettivo inserimento del giovane nel sistema di misure e attività previste da Garanzia Giovani. La registrazione di questo momento nella sezione 6 della SAP con codice attività A02 (come da tabella e corrispondente alla scheda YEI 1-B) e l’inoltro di questa informazione al Ministero tramite cooperazione applicativa comporterà la notifica alle altre Regioni, per la cancellazione d’ufficio delle altre adesioni esistenti. E’ il momento in cui si deve procedere alla verifica del possesso dei requisiti e in cui deve essere effettuata la profilazione. Il Profiling (profilazione) è l’attività di calcolo dell’indice di svantaggio e difficoltà nella ricerca di un’occupazione, basato su alcuni dati raccolti dal giovane in autocertificazione. Restano ferme le prerogative delle Regioni di effettuare “idonei controlli, anche a campione” di tali dichiarazioni, a norma dell’articolo 71 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n.445. Il risultato del calcolo fornisce un valore, importante per la determinazione dell’importo del bonus occupazionale e del riconoscimento a risultato dell’attività di accompagnamento, ad esempio:
- classe di profilazione 1: difficoltà BASSA; - classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA; - classe di profilazione 3: difficoltà ALTA; - classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA.
Registrazione
È il procedimento con il quale il giovane, accedendo al Portale Nazionale Garanzia Giovani o ad un Portale Regionale, inserisce i propri dati anagrafici e la mail personale. La conclusione della
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registrazione permette al giovane, tramite la posta elettronica, di poter avere le credenziali per accedere alla fase di adesione al Programma Garanzia Giovani. All’atto della conclusione della registrazione, il giovane non ha ancora aderito al Programma. Questa fase si connota come mero inserimento del giovane nel Sistema informativo di Garanzia Giovani ma non ancora nel Programma: l’effettiva adesione a Garanzia Giovani si concretizza solo quando il Giovane sceglie almeno una Regione, presso cui chiede di essere attivato.
Re - adesione
È l’atto con il quale il giovane dichiara di volere nuovamente partecipare al Programma Garanzia Giovani. Può avvenire, di norma, a seguito di un ripensamento del giovane dopo aver interrotto un percorso scaturente da una precedente adesione o aver rifiutato la presa in carico o la sottoscrizione del patto di servizio. Può avvenire, altresì, per coloro che erano stati cancellati d’ufficio per mancanza di requisiti, allorquando in autodichiarazione possano dimostrare di possederli invece all’atto della re-adesione, potendo quindi accedere alle attività e misure del Programma Garanzia Giovani. Può anche avvenire, sempre su scelta del Giovane, dopo la conclusione positiva di un percorso in Garanzia Giovani.
Requisiti
Sono le condizioni esplicitamente previste per la partecipazione a Garanzia Giovani. Al momento dell’adesione si deve possedere il requisito dell’età. La perdita del requisito dell’età dopo l’adesione al Programma non comporta l’esclusione dallo stesso. I requisiti della non occupazione e del non inserimento in un percorso di studio o formazione, incluso il tirocinio, devono essere verificati all’atto della presa in carico e devono comunque essere mantenuti durante tutto il percorso del giovane. All’atto di una eventuale re-adesione è necessario che il giovane abbia i requisiti, compreso quello dell’età. Sono requisiti anche tutte le condizioni previste da singole normative che regolano le tipologie di contratti o determinate misure di politiche attive che possono essere usati nell’ambito di Garanzia Giovani. Nel caso del Bonus Occupazionale, il requisito minimo di età passa da 15 anni a 16, ad esempio.
Scheda Anagrafico Professionale (SAP)
Ai sensi del D.Lgs. 181/2000 e s.m.i., contiene, oltre ai dati dell'elenco anagrafico, le informazioni relative alle esperienze formative e professionali, nonché le disponibilità lavorative, qualora dichiarate dalla persona. Nell’ambito della Garanzia Giovani, è il dossier del giovane che contiene i dati anagrafici, la storia formativa, le esperienze di lavoro e le politiche attive (e passive) di cui ha beneficiato. Ha un codice univoco attribuito a livello nazionale (cosiddetta “targa”). A seguito dell’adesione a Garanzia Giovani, traccia anche la presa in carico/patto di attivazione, la firma del patto di servizio e tutte le misure di politiche erogate nell’ambito del Programma. In coerenza con gli standard nazionali si compone di 6 sezioni:
• Sezione 0: dati di invio
• Sezione 1: dati anagrafici
• Sezione 2: dati amministrativi
• Sezione 4: esperienze di lavoro
• Sezione 5: informazioni curriculari utili all’incontro domanda/offerta
• Sezione 6: interventi di politiche attive
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Servizi competenti
Ai sensi del D.Lgs. 181/2000 sono «servizi competenti», i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste funzioni, in conformità delle norme regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Nell’ambito della Garanzia Giovani, ciascuna Regione ha stabilito nei propri Piani Attuativi Regionali chi è chiamato ad erogare i servizi di presa in carico (di solito i Centri per l’Impiego) e le misure di politica attiva (oltre ai Centri per l’Impiego, i soggetti accreditati ai Servizi per il Lavoro, quelli accreditati all’istruzione e formazione, in alcune realtà i soggetti autorizzati a livello nazionale alla somministrazione e intermediazione). I soggetti che sono chiamati dalle Regioni, anche a seguito di bandi, per le attività previste dai Piani di Attuazione Regionali, devono essere identificati dal Ministero con un codice univoco, al fine di tracciare le politiche attive erogate dagli stessi nell’ambito della sezione 6 della SAP.
Stato (del Giovane nella Garanzia Giovani)
Si intende la tracciatura informatica della condizione, in un dato momento, del Giovane all’interno di Garanzia Giovani: tale tracciatura interviene a partire dal momento dell’adesione, per tutto il percorso fino al completamento dello stesso o all’interruzione anticipata. Ciascun stato deve essere registrato nella Piattaforma tecnologica a supporto della Garanzia Giovani e viene condiviso tra Ministero e Regioni attraverso la Cooperazione Applicativa, che permette la trasmissione di dati tra sistemi informativi diversi. <E
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APPENDICE 2: Riferimenti bibliografici E> In ordine alfabetico
Fonte Specifica
Accordo Governo, Regioni e Province Autonome del 20 Febbraio 2014 n.33/CSR
Accordo “Linee Guida regionali della piattaforma tecnologica di supporto alla Garanzia Giovani.
Accordo Governo, Regioni e Province Autonome del 25 Settembre 2014 n.128/CSR
Accordo “Nuove funzionalità piattaforma tecnologica Garanzia Giovani” – Addendum all’Accordo del 20 Febbraio 2014
Circolare Inps 118 del 03 Ottobre 2014
Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 8 agosto 2014. Incentivo all’assunzione dei giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (in breve Programma “Garanzia Giovani”). Prime indicazioni operative
Decreto Direttoriale DG Politiche Attive e Passive del Lavoro prot.n. 1709/2014 dell’8 agosto 2014 (versione consolidata)
Gestione del Bonus occupazionale da parte dell’Inps
Decreto Legislativo 21 Aprile 2000, n.181 Disposizioni per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, lettera a) della Legge 17 Maggio 1999, n.144
Documento del Progetto POT – Pianificazione Operativa Territoriale (Italia Lavoro) aggiornato al 5 Novembre 2014
Chiarimenti e indicazioni del Mlps per l’attuazione della Garanzia Giovani
Nota DG Politiche Attive e Passive del Lavoro prot. n. 19217 del 23 Maggio 2014
Attuazione della YEI – Nota del Coordinamento delle Regioni
Nota DG Politiche Attive e Passive del Lavoro prot. n. 28386 del 28 Luglio 2014
Chiarimenti in merito alla definizione giuridica di destinatari della Garanzia Giovani
Nota DG Politiche dei Servizi per il Lavoro n. prot. 5835 del 12 Maggio 2014
Profilazione degli utenti della Garanzia Giovani, Messa in esercizio della strumentazione tecnologica a supporto dei servizi per l’Impiego.
Note DG Sistemi informativi, dell’Innovazione Tecnologica e della Comunicazione n. prot. 274 del 14 Ottobre 2014 e n. 1603 del 9 Dicembre 2014
Tavolo Tecnico SIL. Riunione del 7 e 8 ottobre 2014. Invio verbale e documentazione tecnica necessaria per la messa in esercizio delle nuove funzionalità della piattaforma tecnologica per la gestione della Garanzia Giovani.
PON YEI Programma Operativo Nazionale Occupazione Giovani
Standard tecnici - DG sistemi informativi, dell’Innovazione Tecnologica e della Comunicazione
Documenti su standard tecnici, Scheda Anagrafico Professionale, Cooperazione Applicativa, Gestione degli stati di adesione a Garanzia Giovani. <E