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DIRITTO DEL DIRITTO DEL LAVOROLAVORO
IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL
DIRITTO DEL LAVORO
I PROBLEMI GIURIDICI DEL CONTRATTO COLLETTIVO
DI DIRITTO COMUNE L’efficacia obbligatoria L’efficacia soggettiva L’efficacia oggettiva
Una bipartizione fondamentale dei contratti
collettivi:Parte obbligatoria
e parte normativa
Organizzazioni
sindacali
Associazionidatoriali
Datoridi
lavoroLavorator
i
Parte Obbligatoria.
CLAUSOLE OBBLIGATORIE
CLAUSOLE NORMATIVE
Parte normativa
CONTRATTOCOLLETTIVO
Parte obbligatoria
Partenormativa
Due esempiLe unità produttive con più di ottanta
dipendenti, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:
- le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale;
- i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti regionali, nazionali, comunitari;
- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel sud
(CCNL dipendenti dalle industrie tessili)
Al lavoratore ammalato sarà
conservato il posto con decorrenza
dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali
per 13 mesi.L'obbligo di
conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30
mesi si raggiungano i limiti predetti anche
con più malattie (CCNL dipendenti dalle
industrie dell'abbigliamento)
GLI EFFETTI DELLA BIPARTIZIONE:
le diverse conseguenze in caso di violazione
del contratto collettivo
La violazione delle clausole normative
La violazione di questa clausola
legittima l’associazione
sindacale stipulante ad attivare un contenzioso giudiziario?
Un datore di lavoro
retribuisce un lavoratore
meno di quantosi è impegnato a fare
sottoscrivendo il contrattocollettivo
La violazione delle clausole obbligatorie
Qual’è lo strumento processuale più adeguato
per sanzionare tali violazioni?
I) Rimedi civilistici per l’inadempimento contrattuale
II) Repressione della condotta antisindacale
(art. 28 Statuto)
La distinzione tra clausole obbligatorie e clausole normative
sul piano della loro “giustiziabilità”
Se viene violata una clausola normativa
Il sindacato stipulante non è legittimato alla azione giudiziale (a meno che non ricorrano gli estremi della condotta antisindacale ex art. 28 St.)
Il lavoratore si
Se viene violata una clausola obbligatoria
Il sindacato stipulante è legittimato alla azione giudiziale (per inadempimento contrattuale o ex art. 28 St.)
Il lavoratore no
IL CONTRATTO COLLETTIVO COME FONTE:
L’efficacia soggettiva
I problemi giuridici del contratto collettivo di diritto comune
A chi si applica il contrattocollettivo?
Quali sono – e come si spiegano - gli
effettidel contratto
collettivonei confronti dei soggetti a cui si
applica? L’EFFICACIA SOGGETTIVA
L’EFFICACIA OGGETTIVA
L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO
Perché - un secolo dopo le prime
esperienze negoziali - l’efficacia
soggettiva del contratto
collettivo è ancora un problema?
Almeno tre tentativi, superati o falliti
per motivi diversi, di risolvere il problema
I tentativo
LA SOLUZIONE CORPORATIVA
Entrambi i problemi (efficacia soggettiva e oggettiva) erano risolti attraverso la pubblicizzazione del sindacato e delle sue attività contrattuali Art. 1 Disp. Prel. Cod. civ.
Sono fonti del diritto Le leggi I regolamenti Le norme corporative Gli usi
Mantenute transitoriamente in vigore (“salvo le successive
modifiche”) dal d.lgt. n. 369 del 1944
Risolveva i problemi
dell’efficacia
ma a prezzodella
compressione
della libertà sindacale
II tentativo
Art. 39 Cost.2. “Ai sindacati non può essere imposto altro
obbligo se non la loro registrazione”3. “E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento
interno a base democratica
4. “I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati
unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con
efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il
contratto si riferisce”
rappresentatiunitariamente in proporzione dei loro iscritti,
stipulare contratti collettivi con efficaciaobbligatoria
LA SOLUZIONE IMMAGINATA DAL COSTITUENTE
Le ragioni della scelta costituzionale…Consapevolezza della frammentazione ideologica del sindacalismo italianoNecessità di trovare un criterio in grado di conciliare pluralismo sindacale e disciplina unitaria dei rapporti di lavoro
…e della sua mancata attuazione
1. Timori di ingerenze statuali nella vita associativa interna
Controlli sulla democraticità; verifica del numero di iscritti
2. Opposizione dei sindacati minoritari Collaterali alle forze di governo
3. Autonomo sviluppo del sistema in senso diverso
La costituzione materiale L’effettività “di fatto” del contratto collettivo
di diritto comune
4. La scelta di politica del diritto di promuovere il sindacato attraverso una diversa tecnica
La legislazione di sostegno (lo Statuto)
III tentativo
La legge Vigorelli (l. 741/1959)
Il meccanismo di recezione dei
contratti collettivi attraverso una serie di decreti delegati
I MOTIVI DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ’
COSTITUZIONALE•Violazione dell’art. 39: l’efficacia “negativa” o
“ostativa” delle disposizioni costituzionali
Si cercava di conseguire il
medesimo obiettivo del Costituente, con
mezzi diversi da quelli approntati dal
Costituente
Dopo il fallimento dei tentativi
L’insuccesso dei tentativi determina il ritorno al punto di partenza:
l’efficacia del contratto collettivo affidata alle regole del diritto comune
dei contratti
Sulla base del principio della
rappresentanza di diritto
comune, il contratto collettivo dovrebbe
vincolare….soltanto gli
iscritti alle
organizzazioni sindacali
che l’hanno stipulato
diritto comunedei contratti
Efficacia soggettiva e regole della rappresentanza di
diritto comune
I lavoratori che, non avendo con l’iscrizione conferito
alcun mandato alle associazioni stipulanti, restano giuridicamente
estranei all’attività contrattuale
Art. 1388 c.c.:“Il contratto concluso dalrappresentante in nome e
nell’interesse del rappresentato(…) produce direttamente
effetto nei confronti del rappresentato”
art. 1372, 2° comma, c.c.:
“Il contratto non produce effetto
rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge”
terzi
Il contratto collettivo ad efficacia limitata
LavoratoriIscritti
Sindacatodei lavoratori(rappresentante, in
senso tecnico giuridico degli
iscritti)
Associazione datoriale
(rappresentante, in senso tecnico giuridico delle
imprese aderenti)
Impreseaderenti
Efficacia soggettivalimitata ai lavoratori iscritti ai sindacati
stipulanti e occupati alle dipendenze di un impresa iscritta
all’associazione datorialestipulante
Contratto collettivo
iscritti
iscritta
Gli inconvenienti della “doppia iscrizione” come condizione di efficacia del contratto collettivo
Azienda il cui datore di lavoro è iscritto all’associazione stipulante
Area di applicazionedel contratto
Area di non applicazione
del contrattoLavoratori
non iscritti al sindacatostipulante
Lavoratori iscritti al sindacato
stipulante
L’insostenibilità della efficacia soggettiva limitata agli iscritti
Difficoltà di pianificazione dei costiDoppia contabilitàNecessarie diverse strategie di gestione delle risorse umaneIncentivo alla iscrizione dei non iscritti?
Nella prassi, problemi di natura gestionale e
contabile inducono i datori di lavoro - a prescindere dai
vincoli giuridici - a non operare distinzioni
di trattamento fra iscritti e non iscritti
alle associazioni sindacali
La tesi della “doppia iscrizione è solo un punto di partenza, in buona misura superato
Sul piano dei fatti, l’efficacia
soggettiva dei contratti collettivi
di diritto comune si è rivelata molto più
ampia
Sul piano del diritto, come è possibile spiegare questa
estensione?
La prima tesi che incrina lo schema della “doppia” iscrizione
Nella seconda metà degli anni ‘70, la giurisprudenza di
legittimità accoglie e ratifica una
precedente tesi dottrinaria:
Elemento decisivo per la
generalizzazione degli effetti del
contratto collettivo è costituito dalla
iscrizione DEL SOLO
DATORE DI LAVORO
Il problema dell’efficacia erga omnes del contratto collettivo di diritto comune rimane… quando neppure il
datore di lavoro è vincolato al rispetto del contratto
collettivo, in quanto non iscritto
all’associazione stipulante
Area di non applicazionedel contratto collettivo
(anche i lavoratori iscritti al sindacato rimangono esclusi)
Azienda il cui datore di lavoro
NON è iscritto all’associazione stipulante
La razionalizzazione giuridica della estensione del contratto collettivo di diritto comune
Il ruolo decisivo della giurisprudenza
La tesi giurisprudenziale “regina”
Si basa sul combinato
disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.
PRINCIPIOCOSTITUZIONALELa retribuzione
deve essere proporzionatae sufficiente
Rapportodi lavoro
Rapportodi lavoro
Rapportodi lavoro
L’intervento del giudice ex art. 2099
consente di adeguareil contenuto del
contratto aiprincipi costituzionali
affermando ildiritto ad una retribuzionesufficiente
“In mancanza di norme corporative o di accordo tra le
parti, la retribuzione è determinata dal giudice”
(art. 2099, 2° comma)”
Per completare Per completare l’operazione manca l’operazione manca ancora un passaggioancora un passaggioQual è la retribuzione sufficiente secondo i
parametri costituzionali?
Il parametro della sufficienza nella giurisprudenza consolidata
(a partire dagli anni ’50)
“Nelle tabelle retributive contenute nei contratti collettivi può ravvisarsi quel dato di esperienza, quel momento di equilibrio tra confliggenti interessi,
che più di ogni altro può costituire un ragionevole punto di riferimento per un tal genere di giudizio equitativo”
tabelle retributive contenute neicontratti collettivi
“In mancanza di norme
corporative o di accordo tra le
parti, la retribuzione è
determinata dal giudice”
I giudici intervengono non solo quando
manca l’accordo sulla retribuzione, ma
anche quando
l’accordo c’è ma è nullo
in quanto contrario all’art. 36 Cost.
mancanza
L’estensione dei contratti collettivi fondata sull’art. 2099 si fonda però su una
interpretazione un po’ forzata della norma
Il meccanismo fondato sulla combinazione tra art. 36 Cost e art. 2099 cod. civ. risolve il problema dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune nell’ordinamento italiano?
Rimane una tipica espressione giudiziale
dell'equità del caso singolo, inidonea a
produrre effetti al di là delle parti in giudizio.
In ogni caso, in linea di principio limitata alle clausole retributive
NO, Per i limiti
intrinseci alla
soluzione basata sull'art.
36.
Come è cambiata nel tempo l’impostazione del problema
Tutte le tesi giurisprudenziali
elaborate al fine di estendere la sfera di efficacia del contratto
collettivo di diritto comune presuppongono la funzione acquisitiva del contratto collettivo
Perché mai i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero stipulare contratti collettivi che distribuiscono sacrifici e non benefici ai soggetti che rappresentano?
La contrattazione collettiva come strumento di gestione dei
processi di riorganizzazione, di crisi aziendale etc…
In questi contesti il problema principale diventa quello della
difesa dei livelli occupazionali
?Dal punto di vista della
disciplina giuridica, il diversocontenuto del contratto
ne modifica anche lecondizioni di efficacia?
Il rovesciamento del problema dell’efficacia
soggettiva
Nei casi di contrattazione ablativa, il problema sociale non è più la
richiesta di applicazione del contratto,
ma la “fuga” dallo stessoLa giustificazione giuridica del potere di vincolo del contratto collettivo
verso i non iscritti (e persino verso gli iscritti)
Il livello al quale questi problemi - a partire dalla seconda metà degli anni ’70 - si pongono
il contratto aziendale, fino ad allora il contratto meno
problematico dal punto di vista dell’efficacia soggettiva
Cosa succede nei casi di esplicito dissenso di un lavoratore nei confronti di un contratto collettivo che distribuisce sacrifici?
La tendenza della giurisprudenza, a partire dalla fine degli anni ‘80, è quella di tutelare coloro che intendono sottrarsi ad un contratto collettivo che non considerano vantaggioso, valorizzando la volontà individuale: Del lavoratore non iscritto Ma anche quella del lavoratore iscritto,
se esplicitamente dissenziente
Un’importante svolta giurisprudenziale: (Cass. 1403/1990)
“ La ricorrente si duole dell'applicazione nei suoi confronti del contratto collettivo aziendale stipulato da un sindacato (Cgil) diverso da quello di sua appartenenza (Cisnal), e ciò malgrado il suo espresso dissenso”
La premessa della Cassazione
“L’ inattuazione dell’art. 39 Cost. ha fatto sì che i contratti collettivi
stipulati al di fuori del quadro delineato dalla Costituzione
ricadono nell'area dell'autonomia privata e che il problema dei loro
effetti sul piano soggettivo è condizionato dal riferimento alle categorie proprie della disciplina
privatistica”
La Cassazione riconosce il ruolo della contrattazione nella gestione delle crisi...
“La necessità di gestire in qualche modo il fenomeno della crisi…”
“…non può condurre ad una introduzione di fatto di un sistema
di contrattazione collettiva con efficacia erga omnes in contrasto
con l'art. 39 Cost.”
…ma ciò non è sufficiente a superare gli schemi privatistici
“Il mutamento della situazione economica e la
mancanza di interventi normativi non possono
condurre al restringimento della tutela dei lavoratori che non intendano far gestire alle
organizzazioni sindacali il sacrificio della loro posizione,
delegando alle stesse il potere di verificare la
sussistenza delle condizioni che renderebbero la modifica
in peius il solo mezzo di salvaguardia dell'interesse
generale”
La rivalutazio
nedella
autonomiaindividual
e
Altri percorsi di estensione dell’efficacia soggettiva del contratto aziendale
1) La valorizzazione del soggetto stipulante
2) La teoria del contratto collettivo “delegato”
3) La figura del contratto collettivo “non normativo”
I contratti collettivi “non normativi” (I):i contratti gestionali
La funzione non è normativa: né in positivo, né in negativo
La funzione è gestionale - volta a disciplinare materie di per sé indivisibili in relazione alla adesione o non adesione dei singoli lavoratori al sindacato stipulante
La diversa funzione giustificherebbe, ed anzi imporrebbe, una efficacia necessariamente generalizzata
Esempi• Art. 4 Statuto
• Accordi istitutivi di
fondi pensione aziendali
• Accordi che, ai sensi
dell’art. 55.2 del decreto 276/2003,
determinano “le modalità di definizione dei
piani individuali di inserimento”
La contrattazione collettiva interviene a “complicare” l’esercizio di un potere
unilaterale del datore di lavoro in modo tale che
“nel formarsi di certe decisioni si tenga conto degli interessi antagonistici sui quali
va ad incidere l’esercizio del potere”(Liso, 1982)
La contrattazione collettiva interviene a “complicare” l’esercizio di un potere
unilaterale del datore di lavoro in modo tale che
“nel formarsi di certe decisioni si tenga conto degli interessi antagonistici sui quali
va ad incidere l’esercizio del potere”(Liso, 1982)
I contratti collettivi “non normativi” (II):il contratto di
procedimentalizzazione dei poteri imprenditoriali
La sentenza della Corte costituzionale n.
268/1994 sulla efficacia dei contratti collettivi
che prevedono criteri di scelta sui licenziamenti collettivi alternativi a
quelli legali
La norma sottoposta all’esame
del giudice costituzion
ale:
L'individuazione dei lavoratori da collocare in
mobilità deve avvenire nel rispetto dei criteri previsti
da contratti collettivi, ovvero, in mancanza di
questi contratti, nel rispetto dei seguenti
criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze
tecnico-produttive ed organizzative
La norma impugnata è ritenuta lesiva:
“dell'art. 39.4, perché ai contratti collettivi
conferisce efficacia vincolante anche per i
lavoratori non aderenti ai sindacati stipulanti, senza
le condizioni alle quali l'efficacia erga omnes del
contratto collettivo è subordinata dalla norma
costituzionale”
E' infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 comma 1 della legge n. 223 del 1991, nella parte in
cui prevede che un accordo sindacale
possa stabilire criteri di scelta dei lavoratori da licenziare per
riduzione di personale diversi da quelli previsti alle lett. a), b) e
c) della stessa norma.
La sentenza della Corte costituzionale 268/94
Come ha fatto la Corte a superare l’effetto di blocco dell’art. 39
Cost.?
“Gli accordi sindacali che stabiliscono i criteri di
scelta dei lavoratori da collocare in mobilità
non appartengono alla specie dei contratti
collettivi normativi, i soli di cui si occupa
l'art. 39 Cost.”“Si tratta di un tipo
diverso di contratto, la cui efficacia si esplica
esclusivamente nei confronti degli
imprenditori stipulanti”
Intervenendo “a monte” del problema:
sulla fattispecie, non sugli effetti
I contratti collettivi di
proceduralizzazione
NON SONOi contratti collettivi
di cui si occupa l’art. 39 Cost.
Perché sono contratti diversi?
Il contratto collettivo incide sul singolo
prestatore di lavoro soltanto
indirettamente, attraverso l'atto di recesso del datore,
vincolato dalla legge al rispetto
dei criteri di scelta concordati in sede
sindacale.
Il diritto alla conservazione del
posto non preesiste
all'accordo sindacale, ma
dipende da questo e si identifica col
diritto all'applicazione dei criteri di scelta in
esso previsti.
(1)…non è l’accordo collettivo
in sé a determinarela cessazione
rapporti di lavoro
(2)...ma il contratto
collettivo in quanto elemento che
condiziona l’esercizio del potere datoriale di
recesso
(3)I lavoratori non sono dunque
“licenziati” dal
contratto collettivo,
ma dall’atto di recesso datoriale
Il percorso argomentativo della Corte