7
PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZION E '25 MA6 . 201 1 4'7~ , ,c/e,r2f . MODULARIO P . C . M . 73 MOD . 11 1 DIPARTIMENTO PER GLI AFFAR I GIURIDICI E LEGISLATIVI A TUTTI I CAPI UFFICIO LEGISLATIVO 5o r ja (o_3_ LORO SED I Al Ragioniere Generale dello Stat o R O MA OGGETTO : schema di decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale dell a regione autonoma Friuli Venezia Giulia recante forme di raccordo tra l o sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali pe r l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia d i lavoro, attribuite allo sportello medesimo . (PRESIDENZA - AFFARI REGIONALI ) Ai fini di cui all'art . 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n . 400, e dell'art . 3, comma 4, del D .P .C .M . 10 novembre 1993, si trasmette lo schema de l provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame de l Preconsiglio .

Decreto legislativo immigrazione

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Decreto legislativo sul raccordo tra lo sportello unico per l'immigrazione e gli uffici del lavoro

Citation preview

Page 1: Decreto legislativo immigrazione

PROVVEDIMENTO URGENTE IN DIRAMAZION E

'25 MA6. 201 1

4'7~ , ,c/e,r2f.

MODULARIOP . C . M . 73

MOD . 11 1

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI

GIURIDICI E LEGISLATIVIA TUTTI I CAPIUFFICIO LEGISLATIVO5o rja

(o_3_ LORO SEDI

Al Ragioniere Generaledello Stato

R O MA

OGGETTO: schema di decreto legislativo di attuazione dello statuto speciale dell aregione autonoma Friuli Venezia Giulia recante forme di raccordo tra losportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali pe rl'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia d ilavoro, attribuite allo sportello medesimo .(PRESIDENZA - AFFARI REGIONALI )

Ai fini di cui all'art . 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

dell'art . 3, comma 4, del D.P.C .M . 10 novembre 1993, si trasmette lo schema de l

provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri, previo esame de l

Preconsiglio .

Page 2: Decreto legislativo immigrazione

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia recanti forme di raccordo tra l o

sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio dell e

funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo .

VISTO l'art . 87, comma quinto, della Costituzione ;

VISTA la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n . 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli Venezi a

Giulia ;

VISTO il decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale per l a

regione Friuli Venezia Giulia, recanti delega di funzioni amministrative alla regione in materia di collocamento e

avviamento al lavoro" ;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n . 286 concernente il "Testo unico delle disposizioni concernenti l a

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", così come modificato dalla legge 30 lugli o

2002, n . 189 recante "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" ;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, di adozione del "Regolamento recante norm e

di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello straniero" così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n . 334 ;

VISTO, in particolare, l'art. 22 comma 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n . 286 che prevede l'istituzione in ogni

provincia, presso la Prefettura-ufficio territoriale del governo, dello sportello unico per l'immigrazione, responsabil e

dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori stranieri a tempo determinato e indeterminato ed il comm a

16 del medesimo art . 22 che stabilisce che tali disposizioni si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle

province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione ;

VISTO l'art . 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 394/1999, così come sostituito dall'art . 24 de l

decreto del Presidente della Repubblica 334/2004 che, nel definire la composizione e le modalità di funzionament o

dello sportello unico per l'immigrazione, stabilisce che nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome d i

Trento e Bolzano sono disciplinate mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo sportello unico e gl i

uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro

attribuite allo sportello medesimo dagli arti 22, 24 e 27 del testo unico e dall'art . 40 del regolamento, compreso i l

rilascio dei relativi nulla osta ;

VISTA la legge regionale 9 agosto 2005, n . 18 recante " Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità de l

lavoro" ;

SENTITA la Commissione paritetica prevista dall'art . 65 dello statuto speciale ;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione de l

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e l o

sport, di concerto con i Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali ;

EMAN A

il seguente decreto legislativo :

Page 3: Decreto legislativo immigrazione

Art . 1

(Sportello per l'immigrazione )

1. Al fine di realizzare nella regione Friuli Venezia Giulia un organico sistema per l'esercizio delle funzion i

amministrative in tema di lavoro e rilascio del nulla osta per lavoro subordinato a cittadini stranieri, raccordando l e

attività esercitate in materia dagli uffici dello Stato, della Regione e delle Province, è istituito presso ogni Prefettura -

ufficio territoriale del Governo lo Sportello per l'immigrazione .

2. Lo Sportello, coordinato da un dirigente della carriera prefettizia nominato dal Prefetto, è composto da almeno un

rappresentante della Prefettura - ufficio territoriale del Governo, da almeno uno della Provincia e da almeno uno dell a

Questura. Lo Sportello viene costituito con decreto del Prefetto, d'intesa con la Regione e la Provincia interessata .

3. Lo Sportello costituisce l'ufficio in cui unitariamente le Amministrazioni coinvolte erogano i servizi relativi a i

procedimenti di rilascio di nulla osta al lavoro subordinato e di nulla osta al ricongiungimento familiare di cittadin i

stranieri. Resta ferma la competenza della Provincia al rilascio del nulla osta al lavoro e della Prefettura - uffici o

territoriale del Governo al rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare .

Art . 2

(Attività di coordinamento)

1 . Al fine di valutare particolari problematiche emergenti dai procedimenti trattati e di assicurare il raccordo operativ o

delle attività svolte dalle Amministrazioni coinvolte, con decreto del Prefetto è istituito presso ogni Prefettura - uffici o

territoriale del Governo un Tavolo tecnico provinciale di coordinamento, composto, oltre che dal Presidente ,

coordinatore dello Sportello per l'immigrazione, da quattro componenti .

2 . La designazione dei componenti dei Tavoli tecnici di cui al comma 1 avviene come segue :

a) un componente designato dalla Prefettura - ufficio territoriale del Governo ;

b) un componente designato dalla Questura ;

c) un componente designato dalla Regione ;

d) un componente designato dalla Provincia .

3 . Al fine di assicurare omogenee linee di indirizzo, il coordinamento ed il monitoraggio relativo all'attività degl i

Sportelli per l'immigrazione sul territorio regionale, è istituito con decreto del Commissario del Governo della Region e

Friuli Venezia Giulia il Tavolo tecnico regionale, composto dai Tavoli tecnici provinciali di cui al comma 1 e

presieduto dal Commissario di Governo della Regione o suo delegato .

4 . Ai Tavoli di cui ai commi 1 e 3 possono essere invitati i rappresentanti di altre amministrazioni coinvolte .

Art. 3

(Sistema informativo )

1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero dell'Interno garantisce alle Province della regione Friuli Venezi a

Giulia l'utilizzo del sistema informativo e delle procedure informatizzate nonché ogni necessaria manutenzione e

implementazione e la relativa formazione degli operatori .

2. Ai fini del monitoraggio statistico, delle analisi del mercato del lavoro e della corretta funzionalità delle procedure, i l

Ministero dell'Interno garantisce alla Regione l'accesso ai dati dell'archivio informatizzato .

3. Il Ministero dell'interno e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali inoltrano alla Regione ogni comunicazion e

inerente la materia trattata nel presente decreto legislativo .

Page 4: Decreto legislativo immigrazione

Presidenza del Consiglio dei MinistriDIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

Commissione paritetica per il Friuli Venezia Giuli a

Verbale n . 68Riunione del 26 marzo 2012

Il giorno 26 marzo 2012, alle ore 17.00, presso la sala riunioni del Dipartimento per gl i

affari regionali, in via della Stamperia n . 8, si svolge la riunione della Commissione paritetic a

per il Friuli Venezia Giulia, con il seguente ordine del giorno :

OMISSIS

2) Esame dello schema di norma di attuazione in materia di Sanità penitenziaria, co n

riferimento alla modifica dell'art . 3 del d .lgs . 274/2010 .

3) Esame dello schema di norma di attuazione in materia di Sportello unico per l'immigrazione .

4) Varie ed eventuali .Sono presenti, per la parte statale, l'On. Manlio Contento ed il Prof . Giuseppe de Vergottini ;

per la parte regionale, il Prof. Pietro Fontanini, il Prof. Mario Bertolissi ed il Prof. Leopoldo

Coen. Assente giustificato il Prof. Gian Candido De Martin .

Verbalizza la dott.ssa Sorbello, segretaria della Commissione .

Sono presenti, altresì, la dott .ssa Zaccaria ed il dott . D'Ambrosio del Dipartimento per gli affar i

regionali, il dott. Bertuzzi Segretario generale della Regione Friuli Venezia Giulia e la dott .ssa

Volponi, dello stesso Segretariato .Intervengono alla riunione i rappresentanti delle amministrazioni interessate alla discussion e

degli argomenti posti all'ordine del giorno.La Commissione concorda nell'esaminare, prioritariamente, le questioni in materia di sanit à

penitenziaria .Dopo aver distribuito lo schema di norma di attuazione, predisposto dalla Regione, che

recepisce le modifiche richieste dal Ministero della Giustizia con riferimento all'art . 3 comma 3 ,

del D.Igs. 274/2010 ed alla tabella "B", allegata al medesimo, la Commissione approva lo

schema.La Commissione prosegue esaminando lo «schema di norme di attuazione recante forme d i

raccordo tra lo sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali pe r

l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo

sportello medesimo» .

1

Page 5: Decreto legislativo immigrazione

Sullo sportello unico il dott . Bertuzzi evidenzia che esiste una nuova bozza che recepisce l eindicazioni formulate dal Ministero dell'Interno con nota del 21 settembre 2011 ed emerse ne lcorso della riunione tecnica svoltasi in data 1.8 ottobre 2011 .

La Commissione approva lo schema di norma di attuazione in materia di Sportello unico .Di seguito, la Commissione esamina lo schema di norma di attuazione concernente il

OMISSIS

F.TO

F.TO

Il Segretario

Il PresidenteDott .ssa Tiziana Sorbello

On. Manlio Contento

2

Page 6: Decreto legislativo immigrazione

Roma, 26 marzo 201 2

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia recanti form e

di raccordo tra Io sportello unico per l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali pe r

l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite all o

sportello medesimo

RELAZION E

Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n . 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplin a

dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) all'articolo 22 ha previsto l'istituzion e

in ogni provincia, presso la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, di uno sportello unico pe r

l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori

subordinati stranieri a tempo determinato e indeterminato . Il medesimo articolo ha disposto che

questa previsione trovi applicazione anche nelle Regioni a statuto speciale ed alle Provinc e

autonome di Trento e Bolzano ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione .

Il successivo DPR 31 agosto 1999, n . 394, di adozione del regolamento di attuazione in materia d i

immigrazione, come modificato dal DPR 18 ottobre 2004, n . 334, ha fra l'altro previsto che sono

disciplinate mediante apposite norme di attuazione forme di raccordo tra lo sportello unico e gl i

uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative i n

materia di lavoro, compreso il rilascio dei relativi nulla osta .

La Regione, già con l'entrata in vigore del decreto legislativo 16 settembre 1996, n .514 (Norme d i

attuazione dello statuto speciale per la Regione recante delega di funzioni amministrative alla

Regione in materia di collocamento e avviamento al lavoro), ha esercitato le funzion i

amministrative relative al rilascio del nulla osta per lavoro subordinato ai cittadini stranieri .

Con la legge regionale 9 agosto 2005, n . 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la

qualità del lavoro), la competenza è stata trasferita alle Province del territorio regionale .

Nelle more dell'emanazione delle norme di attuazione, per fornire un unico front office per

l'attuazione dei procedimenti previsti dalla normativa ai fini del rilascio dei prescritti titol i

autorizzativi, in data 17 aprile 2007 è stato sottoscritto un Protocollo d'intesa tra Regione Friuli

Venezia Giulia, il Commissario del Governo nella Regione Friuli Venezia Giulia, le Prefetture d i

Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone e le Province di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone, per

l'istituzione dello Sportello per l'immigrazione.

Page 7: Decreto legislativo immigrazione

Con le seguenti norme di attuazione si intende istituire e regolamentarne a livello normativo l o

Sportello immigrazione anche nella Regione Friuli Venezia Giulia .

In particolare con l'articolo 1, al fine raccordare le attività esercitate in tema di rilascio di nulla osta

per lavoro subordinato a cittadini stranieri dagli uffici dello Stato, della Regione e delle Provinc e

viene istituito presso ogni Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Regione Friuli Venezia

Giulia lo Sportello per l'immigrazione .

Lo sportello viene costituito con decreto del Prefetto, d'intesa con la Regione e la Provinci a

interessata .

E' composto da almeno un rappresentate della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, un o

della Provincia ed uno della Questura. Le attività svolte all'interno dello Sportello, e precisamente i l

rilascio del nulla osta al lavoro subordinato di competenza della Provincia ed il rilascio del null a

osta al ricongiungimento familiare di competenza della Prefettura, vengono coordinate da un

dirigente della carriera prefettizia.

Con l'articolo 2 , presso ogni Prefettura viene istituito, con decreto del Prefetto, un Tavolo tecnico

di coordinamento, presieduto dal coordinatore dello Sportello e composto da quattro component i

designati uno ciascuno dalle seguenti Amministrazioni : dalla Prefettura - Ufficio territoriale del

Governo, dalla Questura, dalla Regione e dalla Provincia, con il compito di valutare

congiuntamente particolari problematiche .

I componenti dei quattro Tavoli tecnici provinciali compongono il Tavolo Tecnico regionale,

istituito con decreto del Commissario del Governo della Regione Friuli Venezia Giulia e presiedut o

dal Commissario del Governo o suo delegato .

Ai Tavoli provinciali e regionale possono essere invitati i rappresentanti di altre Amministrazioni d i

volta in volta coinvolte .

Con l'articolo 3, per le finalità di cui agli articoli 1 e 2, il Ministero dell'interno garantisce all e

Province l'utilizzo del sistema informativo e delle procedure informatizzate nonché la loro

manutenzione, implementazione e la formazione degli operatori .

Il Ministero dell'interno garantisce alla Regione l'accesso ai dati dell'archivio informatizzato ai fin i

del monitoraggio statistico e delle analisi del Mercato del lavoro .

Il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali inoltrano alla Regione

tutte le comunicazioni inerenti la materia trattata .