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STUDIO NEGRI E ASSOCIATI CIRCOLARE INFORMATIVA SETTEMBRE 2011 RIPRODUZIONE VIETATA Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544 e-mail [email protected] - www.negriassociati.com 1 Sommario DECRETO SVILUPPO (DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011 , N. 70 CONVERTITO IN LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106, PUBBLICATO SULLA GU N. 160 DEL 12-7-2011) ......................................................................................... 2 CONTABILITA’ SEMPLIFICATA COMMA 2, LETT M) E S)..................................................................................... 2 ELENCHI CLIENTI / FORNITORI COMMA 2, LETT O) ........................................................................................... 2 DEPOSITI FISCALI / DOGANALI ART. 7, COMMA 2, LETT. CC TER)...................................................................... 2 DISTRUZIONE BENI E ATTESTAZIONE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA COMMA 2, LETT Z) ............... 2 RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI ..................................................................................... 2 APPALTI, ARRIVANO NUOVE REGOLE. ........................................................................................................................... 6 LA MANOVRA CORRETTIVA ( DL 6 LUGLIO 2011, N. 98 CONVERTITO IN LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111 IN GU 16/07/2011, N.164) .......................................................................................................................................... 7 IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI DEI CONTI TITOLI - ART.23, COMMA 7 .......................................... 7 RITENUTA SUI LAVORI AGEVOLABILI 36% O 55% - ART.23, COMMA 8 ................................................................ 7 PERDITE FISCALI - ART.23, COMMA 9 .................................................................................................................. 7 ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE ART. 23, COMMI DA 17 A 20............................. 8 SUPER BOLLO AUTOVEICOLI - ART.23, COMMA 21 ............................................................................................. 9 REVOCA PARTITA IVA ART. 23, COMMA 22 ................................................................................................................ 9 REGOLARIZZAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE CESSATA ATTIVITAART.23, COMMA 23 .................................................... 9 STUDI DI SETTORE ART. 23, COMMA 28 ............................................................................................................... 9 IRROGAZIONE SANZIONI ART. 23, COMMA 29 .................................................................................................. 10 DECORRENZA ESECUTIVITAAVVISI DI ACCERTAMENTO ART. 23, COMMA 30................................................................... 10 SANZIONI PER VERSAMENTI CON RITARDO NON SUPERIORE A 15 GIORNI ART. 23, COMMA 31 ...................... 10 PRIVILEGIO PER I CREDITI PER IMPOSTE E SANZIONI ART. 23 COMMI DA 37 A 40 ............................................................. 10 REVISIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI ART. 23, COMMA 47 ......................................................... 11 TASSAZIONE AGEVOLATA PER I PREMI E INCREMENTI DELLA PRODUTTIVITA’ ART. 26 .................................. 11 NUOVO REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ - ART.27............................................................................................................................................................... 11 CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI TRIBUTARI ART. 37, COMMA 6 E 7 ........................................................................ 12 RECLAMO E MEDIAZIONE ART. 39, COMMA DA 9 A 11 .............................................................................................. 12 DEFINIZIONE LITI PENDENTI ART. 39, COMMA 12.............................................................................................. 13 FUTURE MODIFICHE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI ART. 40, COMMA 1-TER E COMMA 1-QUATER .......................... 14 LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO ................................................. 14 CERTIFICAZIONE ENERGETICA ANCHE PER GLI ANNUNCI IMMOBILIARI COMMERCIALI ................................. 15 CERTIFICATI MEDICI ON LINE: IL PERIODO TRASITORIO SCADE IL 13 SETTEMBRE ........................................... 15 ACCESSO INSPETTIVO DA PARTE DEGLI ORGANI INPS .................................................................................... 16 SCADENZARIO 1 SETTEMBRE 30 SETTEMBRE ............................................................................................... 16

Circolare Informativa Settembre

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Circolare informativa Settembre 2011

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SETTEMBRE 2011

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SSoommmmaarriioo

DECRETO SVILUPPO (DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 2011 , N. 70 CONVERTITO IN LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106, PUBBLICATO SULLA GU N. 160 DEL 12-7-2011) ......................................................................................... 2

CONTABILITA’ SEMPLIFICATA – COMMA 2, LETT M) E S)..................................................................................... 2

ELENCHI CLIENTI / FORNITORI – COMMA 2, LETT O) ........................................................................................... 2

DEPOSITI FISCALI / DOGANALI – ART. 7, COMMA 2, LETT. CC TER)...................................................................... 2

DISTRUZIONE BENI E ATTESTAZIONE MEDIANTE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA – COMMA 2, LETT Z) ............... 2

RIVALUTAZIONE DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI ..................................................................................... 2

APPALTI, ARRIVANO NUOVE REGOLE. ........................................................................................................................... 6

LA MANOVRA CORRETTIVA ( DL 6 LUGLIO 2011, N. 98 CONVERTITO IN LEGGE 15 LUGLIO 2011, N. 111 IN GU 16/07/2011, N.164) .......................................................................................................................................... 7

IMPOSTA DI BOLLO SULLE COMUNICAZIONI DEI CONTI TITOLI - ART.23, COMMA 7 .......................................... 7

RITENUTA SUI LAVORI AGEVOLABILI 36% O 55% - ART.23, COMMA 8 ................................................................ 7

PERDITE FISCALI - ART.23, COMMA 9 .................................................................................................................. 7

ACCERTAMENTO CON ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE – ART. 23, COMMI DA 17 A 20 ............................. 8

SUPER BOLLO AUTOVEICOLI - ART.23, COMMA 21 ............................................................................................. 9

REVOCA PARTITA IVA – ART. 23, COMMA 22 ................................................................................................................ 9

REGOLARIZZAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE CESSATA ATTIVITA’ – ART.23, COMMA 23 .................................................... 9

STUDI DI SETTORE – ART. 23, COMMA 28 ............................................................................................................... 9

IRROGAZIONE SANZIONI – ART. 23, COMMA 29 .................................................................................................. 10

DECORRENZA ESECUTIVITA’ AVVISI DI ACCERTAMENTO – ART. 23, COMMA 30................................................................... 10

SANZIONI PER VERSAMENTI CON RITARDO NON SUPERIORE A 15 GIORNI – ART. 23, COMMA 31 ...................... 10

PRIVILEGIO PER I CREDITI PER IMPOSTE E SANZIONI – ART. 23 COMMI DA 37 A 40 ............................................................. 10

REVISIONE DELLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI AMMORTAMENTI – ART. 23, COMMA 47 ......................................................... 11

TASSAZIONE AGEVOLATA PER I PREMI E INCREMENTI DELLA PRODUTTIVITA’ – ART. 26 .................................. 11

NUOVO REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L’IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ -

ART.27 ............................................................................................................................................................... 11

CONTRIBUTO UNIFICATO PER RICORSI TRIBUTARI – ART. 37, COMMA 6 E 7 ........................................................................ 12

RECLAMO E MEDIAZIONE – ART. 39, COMMA DA 9 A 11 .............................................................................................. 12

DEFINIZIONE LITI PENDENTI – ART. 39, COMMA 12 .............................................................................................. 13

FUTURE MODIFICHE ALLE AGEVOLAZIONI FISCALI – ART. 40, COMMA 1-TER E COMMA 1-QUATER .......................... 14

LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEI CONTRATTI DI APPALTO E SUBAPPALTO ................................................. 14 CERTIFICAZIONE ENERGETICA ANCHE PER GLI ANNUNCI IMMOBILIARI COMMERCIALI ................................. 15 CERTIFICATI MEDICI ON LINE: IL PERIODO TRASITORIO SCADE IL 13 SETTEMBRE ........................................... 15 ACCESSO INSPETTIVO DA PARTE DEGLI ORGANI INPS .................................................................................... 16 SCADENZARIO 1 SETTEMBRE – 30 SETTEMBRE ............................................................................................... 16

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DDEECCRREETTOO SSVVIILLUUPPPPOO ((DDeeccrreettoo--lleeggggee 1133 mmaaggggiioo 22001111 ,, nn.. 7700 ccoonnvveerrttiittoo iinn lleeggggee 1122 lluugglliioo 22001111,, nn..

110066,, ppuubbbblliiccaattoo ssuullllaa GGUU nn.. 116600 ddeell 1122--77--22001111))

CCOONNTTAABBIILLIITTAA’’ SSEEMMPPLLIIFFIICCAATTAA –– CCOOMMMMAA 22,, LLEETTTT MM)) EE SS))

E’ confermata l’estensione del regime di contabilità semplificata per i contribuenti che non superano i 400mila

euro di ricavi per le imprese di servizi e i 700mila euro di ricavi per le altre imprese.

EELLEENNCCHHII CCLLIIEENNTTII // FFOORRNNIITTOORRII –– CCOOMMMMAA 22,, LLEETTTT OO))

È confermato l’esonero dalla comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni effettuate nei

confronti di soggetti privati di importo superiore a € 3.000 (€ 3.600 qualora sussista l’obbligo di certificazione

mediante ricevuta / scontrino fiscale) se il relativo pagamento è effettuato mediante carte di credito, di

debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione ex art. 7, comma

6, DPR n. 605/73.

DDEEPPOOSSIITTII FFIISSCCAALLII // DDOOGGAANNAALLII –– AARRTT.. 77,, CCOOMMMMAA 22,, LLEETTTT.. CCCC TTEERR))

E’ stato modificato l’art. 50-bis, DL n. 331/93 che nella nuova formulazione prevede:

una più precisa individuazione dei depositi fiscali e doganali;

l’estensione dell’obbligo di conservazione di un esemplare dei documenti presi a base dell'introduzione e dell'estrazione anche per i beni estratti che sono stati oggetto di precedente acquisto, anche intracomunitario, senza pagamento dell'imposta;

la possibilità di effettuare senza pagamento dell’IVA le operazioni di immissione in libera pratica di beni

non comunitari destinati ad essere introdotti in un deposito IVA soltanto previa prestazione di idonea garanzia commisurata all’imposta stessa. Tale obbligo non riguarda comunque i soggetti certificati ex art. 14-bis, Regolamento CEE n. 2454/93 nonché quelli esonerati ex art. 90, DPR n. 43/73 (Amministrazioni dello Stato, Enti pubblici e “ditte di notoria solvibilità”);

l’obbligo, da parte del soggetto che procede all’estrazione, di comunicare al gestore del deposito i dati relativi alla liquidazione IVA, anche al fine dello svicolo della garanzia. Tale obbligo sussiste “fino all’integrazione delle pertinenti informazioni residenti nelle banche dati delle Agenzie fiscali”, le cui modalità saranno definite da un’apposita determinazione dell’Agenzia delle Dogane.

DDIISSTTRRUUZZIIOONNEE BBEENNII EE AATTTTEESSTTAAZZIIOONNEE MMEEDDIIAANNTTEE DDIICCHHIIAARRAAZZIIOONNEE SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA –– CCOOMMMMAA 22,, LLEETTTT ZZ))

E’ confermata la modifica dell’art.2, comma 4, lett b), Dpr n. 441/97, in base alla quale viene innalzato da €

5.164,57 a € 10.000,00 il limite del valore dei beni il cui mancato superamento consente, nell’ipotesi

di distruzione degli stessi e al fine di vincere la presunzione di cessione ai fini Iva, di attestare tale evento

mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

RRIIVVAALLUUTTAAZZIIOONNEE DDEEII TTEERRRREENNII EE DDEELLLLEE PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNII

La Legge 106/2011, che ha convertito in Legge il “Decreto Sviluppo” ha riaperto la possibilità di rideterminare il costo acquisto di:

Terreni edificabili ed agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

Partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto;

La rivalutazione sarà possibile per i terreni e le partecipazioni detenute non in regime d’impresa e quindi solo per persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali.

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La disposizioni in esame ricalcano quanto già previsto per le rivalutazioni previste in passato con importanti novità che riguardano il recupero dell’imposta sostitutiva nei casi in cui il contribuente abbia già effettuato la rivalutazione dei medesimi beni.

LA NUOVA RIVALUTAZIONE

Sono confermati gli adempimenti necessari per effettuare la rivalutazione del valore di un terreno o di una partecipazione, consistenti:

nella redazione e asseverazione, da parte di un professionista abilitato, della perizia di stima che deve individuare il valore del terreno / partecipazione posseduti all’1.7.2011;

nel versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno o della partecipazione

risultante dalla perizia di stima, le seguenti aliquote:

- 2% per le partecipazioni non qualificate (partecipazioni non superiori al 20% del Capitale Sociale);

- 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.

Il termine per la redazione delle perizia giurata e per il versamento dell’ imposta sostitutiva, che può essere versata anche a rate, è quello del 30/06/2012.

IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA

Sono confermate anche le modalità di versamento dell’ imposta sostitutiva con la fissazione di nuovi termini:

in unica soluzione entro il 30/06/2012;

oppure in alternativa

in 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dal 30.6.2012 applicando, alle rate successive alla prima gli interessi nella misura del 3%. In tal caso, quindi, i versamenti vanno effettuati alle seguenti scadenze:

- 1° rata entro il 30.6.2012;

- 2° rata entro il 30.6.2013 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2012;

- 3° rata entro il 30.6.2014 + interessi del 3% calcolati dal 30.6.2012.

Come già confermato in precedenza dall’AE la rivalutazione si perfeziona con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero della prima rata, il mancato versamento delle rate successive alla prima, non fa venir meno la validità della rivalutazione e comporta l’iscrizione a ruolo degli importi non versati.

Si rammenta inoltre che in caso di comproprietà il versamento deve essere effettuato da ciascun comproprietario sulla base della propria quota.

LA RIVALUTAZIONE DI BENI GIA’ RIVALUTATI

Come previsto in passato, è possibile eseguire una nuova rivalutazione per i terreni e le partecipazioni già oggetto di una precedente rivalutazione. In tal caso è necessario:

disporre di una nuova perizia di stima asseverata entro il 30.6.2012;

calcolare l’imposta sostitutiva dovuta sul “nuovo” valore alla data di riferimento (1.7.2011).

Coloro che:

hanno effettuato la rivalutazione all’1.1.2010 e scelto il pagamento rateale dell’imposta sostitutiva in base al quale la 2° e la 3° rata (maggiorate degli interessi del 3%) scadono, rispettivamente, il 31.10.2011 e il 31.10.2012;

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e che

procedono ora alla rivalutazione del medesimo bene all’1.7.2011;

possono non versare la seconda e terza rata relative alla rivalutazione all’1.1.2010.

LE NOVITA’

Come sopra accennato gli aspetti innovativi riguardano la gestione dell’imposta sostitutiva dovuta per la

rivalutazione nei casi in cui i medesimi beni siano già stati oggetto di una precedente rivalutazione, in particolare

le nuove disposizioni offrono due possibili alternative:

<<…I soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori qualora abbiano già effettuato una precedente rideterminazione del valore dei medesimi beni, possono detrarre dall’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l’importo relativo all’imposta sostitutiva già versata…>>

la legittimità di tale detrazione sarà monitorata nell’ambito del Modello UNICO nel quale saranno richiesti i dati utili a tal fine che saranno individuati da un apposito Provvedimento.

<<…I soggetti che non effettuano la detrazione di cui al punto precedente possono chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata, ai sensi dell’art. 38 Dpr 602/73 e il termine di decadenza per la richiesta di rimborso decorre dalla data di versamento dell’intera imposta o dalla prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata…>>;

l’importo di quanto richiesto a rimborso non può eccedere quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione.

Con la nuova possibilità di scomputare quanto versato in occasione della precedente rivalutazione, si pone la questione del riconoscimento della nuova rivalutazione qualora il nuovo valore del terreno o della partecipazione

sia inferiore a quello periziato in precedenza. In tale situazione, infatti, scomputando dalla nuova imposta sostitutiva quanto versato in precedenza, il contribuente non sarebbe tenuto ad effettuare alcun ulteriore versamento. In merito a questo particolare caso sarà necessario un nuovo intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate per chiarire gli adempimenti che il contribuente deve porre in essere. Si evidenzia infine che, ai sensi della lett. gg) del comma 2 in esame, la richiesta di rimborso può riguardare “anche” i versamenti effettuati entro il 14.5.2011. In detti casi, se a tale data il termine di decadenza della richiesta di rimborso risulta già scaduto, il rimborso può essere richiesto entro 12 mesi dalla medesima data. In base a tale disposizione, al contribuente risulta concesso richiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva pagata in passato in relazione a terreni/partecipazioni oggetto di una “doppia” rivalutazione.

I CHIARIMENTI DELL’AE IN OCCASIONE DI PRECEDENTI RIVALUTAZIONI

Considerata la conferma di quanto precedentemente disposto e quindi la rilevanza anche dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate in occasione delle precedenti rivalutazioni, si propongono di seguito un riepilogo dei principali aspetti che caratterizzano l’operazione in esame e alcune delle principali precisazioni fornite per la gestione di casi particolari di rivalutazione:

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USUFRUTTO / NUDA PROPRIETÀ

Confermando la possibilità di eseguire la rivalutazione di un terreno / partecipazione anche da parte del nudo proprietario o dell’usufruttuario possessore dei beni alla data di riferimento (ora 1.7.2011), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

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in caso di decesso dell'usufruttuario gli eredi non possono fruire del valore del bene rideterminato dal de cuius (Circolare 13.2.2006, n. 6/E);

se il nudo proprietario alla data di riferimento della perizia (ora 1.7.2011) successivamente diviene pieno proprietario del bene a seguito dell’estinzione dell’usufrutto, lo stesso può rivalutare solo il diritto reale (nuda proprietà) posseduto alla predetta data, senza poter fruire della rivalutazione operata dall’usufruttuario (Circolare 12.3.2010, n. 12/E).

EREDI / DONATARI

Gli eredi / donatari che hanno acquisito il terreno o la partecipazione dopo la data di riferimento (ora 1.7.2011), non possono eseguire la rivalutazione poiché a tale data non erano possessori del terreno o della partecipazione. Tuttavia, per le partecipazioni, sulla base di quanto affermato nella Circolare 9.5.2003, n. 27/E, è ammessa la possibilità di rivalutazione da parte degli eredi che hanno ricevuto la partecipazione in successione dopo l’1.7.2011 a condizione che prima del decesso il de cuius abbia conferito ad un professionista il mandato per la redazione della perizia di stima. Per gli eredi possessori della partecipazione alla data di riferimento (ora 1.7.2011), la valutazione in merito all’utilizzo o meno della rivalutazione deve tenere conto che per le successioni apertesi dal 3.10.2006, il costo da assumere ai fini della determinazione della plusvalenza corrisponde al valore indicato nella dichiarazione di successione. Per le partecipazioni acquisite per donazione invece il costo rilevante per il donatario è il costo fiscalmente rilevante in capo al donante. Con riferimento ai terreni il costo fiscalmente riconosciuto ai fini della determinazione della plusvalenza è quello risultante dalla dichiarazione di successione o dall’atto di donazione.

PARTECIPAZIONI “SCUDATE”

Come noto tramite il c.d. “scudo fiscale” i contribuenti residenti che detenevano all’estero investimenti finanziari in violazione degli obblighi del c.d. “monitoraggio fiscale” hanno potuto, previa presentazione dell’apposita dichiarazione riservata, provvedere al rimpatrio/regolarizzazione degli stessi. Con riferimento alle partecipazioni, il costo fiscalmente riconosciuto, in mancanza della documentazione di acquisto, va individuato nell’importo risultante dall’apposita dichiarazione sostitutiva ex art. 6, comma 3, D.Lgs. n. 461/97 ovvero dalla dichiarazione riservata, nel limite comunque del valore normale delle stesse alla data del 31.12.2008. Considerato che possono essere oggetto di rivalutazione anche le partecipazioni in società non residenti, in quanto suscettibili di generare una plusvalenza ex art. 67, comma 1, lett. c) e c-bis), TUIR, la convenienza della rivalutazione è connessa con la differenza tra il valore di perizia all’1.7.2011 e il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione oggetto dello “scudo fiscale”.

AAPPPPAALLTTII,, AARRRRIIVVAANNOO NNUUOOVVEE RREEGGOOLLEE..

Per le opere pubbliche fino a un milione di euro si può procedere all'assegnazione senza gara d'appalto. I lavori

fino a un milione possono essere affidati dalle stazioni appaltanti a cura del responsabile del procedimento.

L'invito è rivolto, per lavori superiori a 500mila euro, ad almeno dieci soggetti e per lavori inferiori a 500mila euro

ad almeno cinque soggetti. Limiti alle opere compensative e alle riserve. Arriva anche una brusca frenata sulle

varianti in corso d'opera.

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LLAA MMAANNOOVVRRAA CCOORRRREETTTTIIVVAA (( DDLL 66 lluugglliioo 22001111,, nn.. 9988 ccoonnvveerrttiittoo iinn LLeeggggee 1155 lluugglliioo 22001111,, nn.. 111111 iinn GGUU

1166//0077//22001111,, nn..116644))

Le principali novità sono le seguenti:

IIMMPPOOSSTTAA DDII BBOOLLLLOO SSUULLLLEE CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII DDEEII CCOONNTTII TTIITTOOLLII -- AARRTT..2233,, CCOOMMMMAA 77

Vengono modificati gli importi dell’imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli. La misura dell’imposta cambia in base all’ammontare del deposito e subirà un ulteriore aumento a partire dal 2013.

Per ogni esemplare di comunicazione, l’imposta con periodicità annuale rimane pari a 34,20 euro solo in relazione ai depositi titoli il cui complessivo valore nominale o di rimborso presso ciascun intermediario finanziario è

inferiore a 50.000,00 euro.

Dal 2011, infatti, l’imposta di bollo annuale è fissata a:

70,00 euro, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a 50.000,00 euro ed inferiore a 150.000,00 euro;

240,00 euro, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a 150.000,00 euro ed inferiore a 500.000,00 euro;

680,00 euro, per i depositi di titoli di valore complessivo pari o superiore a 500.000,00 euro. Tali importi aumenteranno rispettivamente a 230,00 euro, 780,00 euro e 1.100,00 euro a partire dal 2013.

RRIITTEENNUUTTAA SSUUII LLAAVVOORRII AAGGEEVVOOLLAABBIILLII 3366%% OO 5555%% -- AARRTT..2233,, CCOOMMMMAA 88

È confermata la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta a titolo d’acconto introdotta a decorrere dall’1.7.2010 dal DL n. 78/2010 che le banche e le Poste sono tenute ad operare, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari o postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per: - interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%; - interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%. Inoltre con il D.L. 13.05.11 n.70 (Decreto sviluppo) convertito nella Legge 12.07.11 n. 106 ha abolito:

- le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate da inviare in occasione di ristrutturazioni per le quali è possibile

beneficiare della detrazione 36%,

- l’obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera per la fruizione della detrazione del 36% e del

55%.

Il soggetto beneficiario dell’agevolazione dovrà però indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali

identificativi dell’immobile e se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne

costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione e conservare ed esibire a richiesta degli

uffici i documenti, che saranno indicati in apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

PPEERRDDIITTEE FFIISSCCAALLII -- AARRTT..2233,, CCOOMMMMAA 99

Apportate modifiche al regime delle perdite fiscali, attraverso la riscrittura dell’art. 84 del TUIR a seguito delle quali la perdita fiscale conseguita in un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione dei redditi dei periodi successivi:

-in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare; -entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare, se relativa ai primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione, sempreché si riferiscano ad una nuova attività produttiva. In sostanza, è confermato il “passaggio” dall’attuale regime in base alla quale il riporto delle perdite è consentito non oltre il 5° periodo successivo (salvo il riporto illimitato per le perdite conseguite

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nei primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione riferite ad una nuova attività produttiva), al nuovo regime in base al quale è ammesso il riporto illimitato delle perdite (a prescindere dal periodo d’imposta di conseguimento delle stesse) ma: • nel limite dell’80% del reddito imponibile realizzato nel periodo di utilizzo delle stesse; • nel limite del reddito imponibile realizzato nel periodo di utilizzo delle stesse, se relative ai primi 3 periodi d’imposta. Infine è utile precisare che anche nel nuovo regime, viene mantenuto il correttivo per cui le perdite possono essere portate a riduzione del reddito imponibile in misura tale che l’imposta corrispondente a tale reddito risulti compensata da eventuali crediti d’imposta, ritenute d’acconto o eccedenze IRES degli esercizi precedenti (si tratta di una misura che risponde all’esigenza di evitare che il contribuente, compensando perdite sino a concorrenza del reddito complessivo, evidenzi un’imposta lorda pari a zero e, per effetto di ritenute ecc., una situazione creditoria nei confronti dell’Erario). Visto che è stato previsto il mantenimento di tale norma nell’art. 84, comma 1, del TUIR, si deve ritenere che questa mantenga lo stesso meccanismo applicativo di sempre, con la differenza, rispetto al passato, che l’ammontare portato a riduzione del reddito è fissato all’80% di quest’ultimo.

Il Decreto in esame interviene esclusivamente sull’art. 84, TUIR, applicabile alle perdite realizzate dalle società di capitali e non anche sull’art. 8, TUIR, relativo al trattamento delle perdite delle imprese individuali e società di persone, per le quali, se in contabilità ordinaria, il riporto dovrebbe rimanere consentito entro il 5° anno successivo per l’intero importo che trova capienza nei redditi conseguiti (salvo il riporto illimitato in caso di perdite conseguite nei primi 3 periodi d’imposta dalla data di costituzione).

AACCCCEERRTTAAMMEENNTTOO CCOONN AADDEESSIIOONNEE EE CCOONNCCIILLIIAAZZIIOONNEE GGIIUUDDIIZZIIAALLEE –– AARRTT.. 2233,, CCOOMMMMII DDAA 1177 AA 2200

In relazione al pagamento delle somme dovute per la definizione dell’accertamento con adesione ovvero della conciliazione giudiziale, è confermata l’eliminazione dell’obbligo di prestare la garanzia qualora l’importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000. Pertanto il perfezionamento della definizione è ora subordinato esclusivamente al pagamento dell’intero ammontare o della prima rata (e non anche alla prestazione della garanzia). È stata inoltre confermata la modifica dei commi 3-bis dei citati artt. 8 e 48, a seguito della quale il mancato pagamento anche di una sola delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo delle residue somme e del doppio della sanzione ex art.

13, D.Lgs. n. 471/97 sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

N.B. Le predette novità non si applicano agli atti di adesione, alle definizioni ex art. 15, D.Lgs. n. 218/97 e alle conciliazioni giudiziali già perfezionale, anche con la prestazione della garanzia, al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto).

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SSUUPPEERR BBOOLLLLOO AAUUTTOOVVEEIICCOOLLII -- AARRTT..2233,, CCOOMMMMAA 2211

A partire dall'anno 2011, per le autovetture e per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone

e cose è dovuta una addizionale erariale della tassa automobilistica, pari ad € 10,00 per ogni

chilowatt di potenza del veicolo superiore a 225 chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello

Stato. L'addizionale deve essere corrisposta con le modalità e i termini da stabilire con Provvedimento del

Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate. In caso di omesso o insufficiente

versamento dell'addizionale si applica la sanzione pari al 30% dell'importo non versato.

RREEVVOOCCAA PPAARRTTIITTAA IIVVAA –– AARRTT.. 2233,, CCOOMMMMAA 2222

E’ stato introdotto il comma 15 quinquies all’art.35 del Dpr 633/72 che prevede la revoca d’ufficio delle partite Iva

“dormienti” cioè per le quali per 3 anni consecutivi il soggetto interessato non ha:

esercitato attività d’impresa o di arti e professioni;

presentato la dichiarazione annuale i IVA, anche se obbligato.

La revoca della partita Iva comunicata dall’Ufficio, insieme alla sanzione piena prevista dall’art. 5 del D.lgs 471/97

(da €. 516 a €. 2.065) deve essere notificata nei modi e nei termini di rito, ed è impugnabile davanti alle

commissioni tributarie.

RREEGGOOLLAARRIIZZZZAAZZIIOONNEE MMAANNCCAATTAA CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE CCEESSSSAATTAA AATTTTIIVVIITTAA’’ –– AARRTT..2233,, CCOOMMMMAA 2233

Entro il prossimo 4 ottobre 2011 sarà possibile chiudere le partite Iva inattive da oltre tre anni

versando con il modello F24 una sanzione ridotta di €. 129.

Il modello da utilizzare e il modello “F24 con dati identificativi”, l’importo della sanzione dovrà necessariamente

essere versato e non può essere compensato con eventuali crediti spettanti al soggetto interessato, pena perdita

del beneficio della riduzione. Nella sezione contribuente devono essere indicati i dati anagrafici e il codice fiscale,

il campo tipo deve essere compilato con la lettera “R”, nel campo elementi identificativi va riportata la partita Iva

che deve essere chiusa, mentre come codice tributo si dovrà indicare 8110, e nel campo anno di riferimento

l’anno solare di cessazione dell’attività.

La sanzione ridotta si applica solo se la violazione non sia già stata contestata con atto portato a conoscenza del

contribuente.

SSTTUUDDII DDII SSEETTTTOORREE –– AARRTT.. 2233,, CCOOMMMMAA 2288

E’ stato rivisto l’accertamento e il regime sanzionatorio relativamente agli studi di settore. Più precisamente:

è stato modificato il comma 1 dell’art 8 D.Lgs. n. 471/1997 prevedendo che in caso di omessa presentazione degli studi di settore, quando l’adempimento è dovuto ed il modello non è stato

presentato anche dopo specifico invito da parte dell’Ufficio, è applicabile la sanzione massima pari a € 2.065;

al comma 2 dell’art.39 DPR n. 600/73 è stata prevista, con l’aggiunta della lettera d) ter, la possibilità di effettuare l’accertamento induttivo anche nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti dal modello e nel caso di indicazione di cause di esclusione/inapplicabilità non sussistenti, quando siano irrogabili le sanzioni di cui all’art.1, comma 2-bis D. Lgs. n. 471/97 (applicabili nel caso in cui il maggior reddito d’impresa o di lavoro autonomo accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, sia superiore al 10% del reddito d’impresa/autonomo dichiarato);

la sanzione per infedele dichiarazione è elevata al 150% (prima era 100%) nel caso di omessa presentazione del modello degli studi di settore se l’adempimento è dovuto ed il modello non è stato presentato anche a seguito dell’invito da parte dell’Ufficio.

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IIRRRROOGGAAZZIIOONNEE SSAANNZZIIOONNII –– AARRTT.. 2233,, CCOOMMMMAA 2299

In tema di irrogazioni sanzioni è stato previsto che

in caso di accoglimento da parte dell’Ufficio delle deduzioni esposte dal contribuente, le sanzioni irrogate sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso con il pagamento di un importo pari ad 1/4 delle sanzione indicate comunque non inferiore a 1/3 dei minimi edittali (art. 16, comma 7 bis D. Lgs n. 472/97);

le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate senza previa contestazione e con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità. Ciò significa che per gli atti emessi dall’01/10/2011, l’irrogazione delle sanzioni deve essere effettuata con atto contestuale e non rappresenta più una mera facoltà per l’Ufficio.

DDEECCOORRRREENNZZAA EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’ AAVVVVIISSII DDII AACCCCEERRTTAAMMEENNTTOO –– AARRTT.. 2233,, CCOOMMMMAA 3300

E’ confermata la modifica dell’art. 29, comma 1, DL n. 78/2010 a seguito della quale è prorogata dal 01/07 al 01/10/2011 la decorrenza della disposizione che prevede l’esecutività dell’avviso di accertamento.

SSAANNZZIIOONNII PPEERR VVEERRSSAAMMEENNTTII CCOONN RRIITTAARRDDOO NNOONN SSUUPPEERRIIOORREE AA 1155 GGIIOORRNNII –– AARRTT.. 2233,, CCOOMMMMAA 3311

Con la “Manovra correttiva” è stata modificata la disciplina delle sanzioni e, in particolare, la misura delle stesse applicabile ai versamenti effettuati in ritardo ma entro 15 giorni dalla scadenza prevista. Tale novità si riflette anche sulla misura della sanzione ridotta dovuta in caso di regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso. Come noto, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, in caso di omesso/tardivo

versamento delle imposte è applicabile la sanzione pari al 30% dell’importo non versato. Dal 06/07/2011 (data di entrata in vigore del Decreto) per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, la predetta sanzione del 30% è ridotta in misura pari ad 1/15 (ovvero 0,2%) per ogni giorno di ritardo.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Come accennato, le predette novità introdotte dalla c.d. “Manovra correttiva” si riflettono anche sulla sanzione dovuta qualora l’irregolarità venga sanata tramite il ravvedimento operoso: infatti qualora il versamento sia effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, la riduzione di 1/10 prevista in caso di ravvedimento operoso è applicabile anche alla sanzione riferita a ciascun giorno di ritardo. Con riguardo al ravvedimento operoso va infine evidenziato che recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 67/E:

ha confermato l’impossibilità di rateizzare il versamento delle somme dovute ai fini della regolarizzazione;

ha riconosciuto il perfezionamento del ravvedimento in caso di pagamento frazionato di quanto dovuto (sempre che siano corrisposti gli interessi e la sanzione commisurata alla frazione del debito versato tardivamente).

PPRRIIVVIILLEEGGIIOO PPEERR II CCRREEDDIITTII PPEERR IIMMPPOOSSTTEE EE SSAANNZZIIOONNII –– AARRTT.. 2233 CCOOMMMMII DDAA 3377 AA 4400

Sono state apportate modifiche in merito al grado dei privilegi riferiti ai crediti tributari vantati dallo Stato

nei confronti del debitore. In particolare , oltre a ad abrogare l’art. 2771 C.c. relativo ai Crediti per le imposte

sui redditi immobiliari sono state modificati gli art. 2752 c.1 C.c. e 2776 c.3 C.c..

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In seguito alle modifiche apportate hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore i crediti dello

Stato per le imposte e le sanzioni dovute secondo le norme in materia di IRES, IRPEF ed IRAP anche per i crediti

sorti anteriormente al 6.07.2011. Anche le sanzioni in materia di imposte dirette è attribuito il privilegio, ora

previsto solo per quelle Iva.

RREEVVIISSIIOONNEE DDEELLLLAA DDIISSCCIIPPLLIINNAA FFIISSCCAALLEE DDEEGGLLII AAMMMMOORRTTAAMMEENNTTII –– AARRTT.. 2233,, CCOOMMMMAA 4477

A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012, sarà revisionata la disciplina fiscale degli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, in modo da individuare le attività ammortizzabili singolarmente in base alla vita utile e a quote costanti e in modo da individuare le attività ammortizzabili cumulativamente con un’aliquota unica di ammortamento.

TTAASSSSAAZZIIOONNEE AAGGEEVVOOLLAATTAA PPEERR II PPRREEMMII EE IINNCCRREEMMEENNTTII DDEELLLLAA PPRROODDUUTTTTIIVVIITTAA’’ –– AARRTT.. 2266

In base all’articolo è stato confermato che per l’anno 2012 sarò applicata una “tassazione agevolata” delle somme

erogate ai dipendenti del settore privato per i premi e incremento della produttività se erogati in attuazione di

accordi o contratti collettivi. Il tutto sarà fissato con apposito provvedimento in base ai fondi stanziati a tal fine.

NNUUOOVVOO RREEGGIIMMEE FFIISSCCAALLEE DDII VVAANNTTAAGGGGIIOO PPEERR LL’’IIMMPPRREENNDDIITTOORRIIAA GGIIOOVVAANNIILLEE EE LLAAVVOORRAATTOORRII IINN MMOOBBIILLIITTÀÀ --

AARRTT..2277

Al fine di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani ovvero di coloro che perdono il lavoro e, inoltre, per favorire la costituzione di nuove imprese, gli attuali regimi forfettari sono riformati e concentrati in funzione di questi obiettivi. Conseguentemente, a partire dal 1° gennaio 2012, il regime c.d. dei “Contribuenti minimi” (di cui all'articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) viene rivisitato, e verrà applicato per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche:

a) che intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;

b) e che l'hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007.

L'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali prevista per tali soggetti è pari al 5 per cento.

Il nuovo regime è applicabile anche oltre il quarto periodo di imposta successivo a quello di inizio dell'attività ma non oltre il periodo di imposta di compimento del 35° anno di età.

I benefici del nuovo regime sono riconosciuti a condizione che:

a) il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;

b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;

c) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Ai soggetti che avendo i requisiti per aderire al regime dei minimi introdotto con la legge 24 dicembre 2007, n. 244, non possono più accedervi sulla base delle nuove condizioni appena descritte o ne fuoriescono, il Legislatore riserva comunque un regime contabile semplificato prevedendo l’esonero dall’obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili sia ai fini IVA che II.DD., nonché dalle liquidazioni e dai

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versamenti periodici IVA. Ciò comporta per tali soggetti l’assoggettamento ad IVA delle relative operazioni con versamento annuale dell’IVA e applicazione dell’IRPEF secondo le modalità ordinarie. Gli stessi sono altresì esenti da IRAP. Per i predetti soggetti è prevista la decadenza dal “regime semplificato” con effetto dall’anno successivo nel caso in cui venga meno una delle condizioni di cui al comma 96 del citato art. 1 (conseguimento di ricavi /compensi superiori a € 30.000, ammontare degli acquisti di beni strumentali nel triennio precedente superiore a € 15.000, ecc.) ovvero si verifichi una delle condizioni di cui al comma 99 del citato art. 1 (applicazione di un regime speciale IVA, partecipazione ad una società di persone o associazione professionale, ecc.). Agli stessi soggetti è comunque consentito di optare per l’applicazione del regime ordinario. L’opzione ha validità minima di almeno un triennio, dopo di che ha validità annuale a seguito della concreta applicazione della stessa. Le modalità attuative del nuovo regime sono demandate ad appositi Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate.

CCOONNTTRRIIBBUUTTOO UUNNIIFFIICCAATTOO PPEERR RRIICCOORRSSII TTRRIIBBUUTTAARRII –– AARRTT.. 3377,, CCOOMMMMAA 66 EE 77

E’ stato introdotto il nuovo comma 6-quater all’art.13 del Dpr 115/2002 che dispone il versamento del

contributo unificato anche in caso di ricorso principale e incidentale dinnanzi alla Commissioni tributarie

provinciali e regionali nelle seguenti misure:

Per valore della lite si intende il tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto

impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla

somma di queste, il valore deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso,

anche nelle ipotesi di prenotazione del debito.

Considerato l’assoggettamento al contributo unificato, ai sensi dell’art.18 Dpr 115/2002 non si applica

l’imposta di bollo anche agli atti e provvedimenti del processo tributario, compresa la procedura concorsuale e

di volontaria giurisdizione, così come già previsto per il processo civile e amministrativo.

Le nuove regole si applicano con riferimento alle controversie instaurate e i ricorsi notificati dopo il 6.07.2011.

RREECCLLAAMMOO EE MMEEDDIIAAZZIIOONNEE –– AARRTT.. 3399,, CCOOMMMMAA DDAA 99 AA 1111

Per le controversie relative ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate notificati a partire dall’ 01/04/2012 di valore non superiore ad Euro 20.000, il contribuente che intende proporre ricorso è tenuto a presentare preliminarmente reclamo alla Direzione Provinciale/Regionale che ha emanato l’atto.

il reclamo può contenere una proposta di motivata di mediazione della controversia;

l’amministrazione destinataria se non intende accogliere la proposta del contribuente formula d’ufficio una proposta di mediazione;

decorsi 90 giorni se il reclamo non è stato accolto o non si è conclusa la mediazione il reclamo produce gli effetti del ricorso. Da tale data decorrono i termini ex artt. 22 D. Lgs. n. 546/92 per la costituzione in giudizio del ricorrente ed ex art. 23 D. Lgs n. 546/92 per la costituzione in giudizio del resistente;

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in caso di giudizio la parte soccombente è condannata a rimborsare oltre alle spese di giudizio una somma pari al 50% delle medesime a titolo di rimborso per gli oneri sostenuti per la nuova procedura in commento.

DDEEFFIINNIIZZIIOONNEE LLIITTII PPEENNDDEENNTTII –– AARRTT.. 3399,, CCOOMMMMAA 1122

È confermata l’introduzione, “al fine di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie”, della definizione delle liti fiscali pendenti alla data dell’1.5.2011:

dinanzi alle Commissioni tributarie o al Giudice ordinario (in ogni grado del giudizio/anche a seguito di rinvio);

in cui è parte l’Agenzia delle Entrate;

di valore non superiore a € 20.000;

con il pagamento delle somme determinate ai sensi dell’art. 16, Legge n. 289/2002. In merito alla modalità di definizione delle liti fiscali pendenti è confermato che:

le somme dovute vanno versate in un’unica soluzione entro il 30.11.2011;

la domanda di definizione va presentata entro il 31.3.2012;

le liti fiscali che possono essere definite in base alla disciplina in commento sono sospese fino al 30.6.2012;

alla medesima data sono altresì sospesi <<…i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio…>>;

gli Uffici, entro il 15.7.2012, devono trasmettere ai competenti organi giurisdizionali <<… un elenco delle liti pendenti per le quali è stata presentata domanda di definizione …>>. Tali liti sono sospese fino al 30.9.2012. Entro la medesima data gli Uffici devono altresì depositare la comunicazione << …attestante la regolarità della domanda di definizione ed il pagamento integrale di quanto dovuto… >> o l’eventuale diniego della definizione;

non sono interessate dalla definizione in commento le somme relative al recupero di aiuti di Stato illegittimi;

le modalità di versamento e presentazione della domanda di definizione saranno individuate dall’Agenzia delle Entrate mediante specifici Provvedimenti.

La misura delle somme da versare al fine della definizione delle liti pendenti, differenziata a seconda del valore della lite, risulta essere la seguente:

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FFUUTTUURREE MMOODDIIFFIICCHHEE AALLLLEE AAGGEEVVOOLLAAZZIIOONNII FFIISSCCAALLII –– AARRTT.. 4400,, CCOOMMMMAA 11--TTEERR EE CCOOMMMMAA 11--QQUUAATTEERR

In sede di conversione in legge sono stati aggiunti il comma 1-ter e il comma 1-quater all’art. 40 prevedendo la riduzione dei regimi di favore fiscale nella misura:

- 5% per il 2013;

- 20% dal 2014.

Detta riduzione riguarda le agevolazioni fiscali contenute nell’allegato C-bis riportante le agevolazioni attualmente in vigore riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.). Il suddetto allegato richiama 483 disposizioni agevolative tra le quali le deduzioni/detrazioni per la casa e la famiglia, le deduzioni/detrazioni per il lavoro dipendente, le agevolazioni a favore del terzo settore, le esenzioni e deduzioni applicabili per la determinazione del reddito d’impresa, i crediti d’imposta, le aliquote ridotte di Irpef/Ires/Irap a favore di determinate categorie di soggetti, le aliquote ridotte iva. Questa riduzione generalizzata non verrà applicata qualora entro il 30/09/2013 venga adottata la c.d. Riforma fiscale, finalizzata al riordino dei regimi agevolati attualmente vigenti “tali da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dal 2014”.

LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTÀÀ SSOOLLIIDDAALLEE NNEEII CCOONNTTRRAATTTTII DDII AAPPPPAALLTTOO EE SSUUBBAAPPPPAALLTTOO

L’INPS, con il Messaggio n. 12354 del 7 giugno 2011, ha fornito indicazioni in merito alla solidarietà contributiva in materia di appalti e subappalti esistente tra committente, appaltatore e subappaltatore alla luce delle disposizioni contenute nell’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 e nell’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006. Come noto, l’art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003 prevede che: << … In caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti ... >>, mentre l’art. 35, comma 28, del D.L. n. 223/2006 dispone quanto segue: << … L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore…>>. Dal combinato disposto delle norme sopra citate l’INPS, con il Messaggio n. 12354 del 07/06/2011 giunge alle seguenti conclusioni:

sono responsabili in solido committente, appaltatore e subappaltatore;

la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore non verte solo sui contributi assistenziali e previdenziali, ma anche sull’effettuazione e il versamento delle ritenute fiscali.

Schematizzando:

In sostanza la responsabilità solidale da parte del committente, negli obblighi previdenziali e retributivi, che gravano su appaltatore e subappaltatore, ha un termine, dalla cessazione dell’appalto, pari a due anni, mentre resta fermo il termine ordinario di cinque anni entro i quali il creditore (lavoratore) può recuperare i crediti sull’obbligato principale (appaltatore/ subappaltatore). Rimane inoltre di 5 anni il termine di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in relazione agli adempimenti e versamenti di natura fiscale, contributiva e assicurativa.

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RESPONSABILITA’ SOLIDATLE

Committente Appaltatore

Obblighi di solidarietà Verso appaltatore / subappaltatore Verso subappaltatore

Oggetto dell’obbligo Trattamenti retributivi e contributivi Versamenti contributivi, assicurativi e fiscali

Durata dell’obbligo 2 anni 5 anni

Soggetti tutelati Lavoratori Dipendenti

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CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE EENNEERRGGEETTIICCAA AANNCCHHEE PPEERR GGLLII AANNNNUUNNCCII IIMMMMOOBBIILLIIAARRII CCOOMMMMEERRCCIIAALLII

Come già anticipatoVi nella nostra circolare informativa di Ottobre 2010, per gli immobili siti in Lombardia, vi è l’obbligo di certificare il rendimento energetico degli edifici mediante l’Attestato di Certificazione Energetica, redatto secondo il modello approvato dalla Regione, sottoscritto da un soggetto certificatore estraneo alla proprietà, alla progettazione ed alla realizzazione e/o gestione dell’edificio ed ha valore solo se

vidimato dal Comune. L’attestato ha validità 10 anni e deve essere allegato in originale o in copia certificata conforme dal 01/07/2009 a tutti gli atti di trasferimento a titolo oneroso degli edifici. Mentre dal 01/07/2010, nel caso di contratti di locazione finanziaria e di affitto di azienda, siano essi nuovi o rinnovati, l’attestato di certificazione energetica dovrà essere consegnato alla controparte in copia conforme all’originale. Dal 01/01/2012, con legge della Regione Lombardia, è obbligatoria la dichiarazione della classe e dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa in tutti gli annunci finalizzati alla vendita o anche alla locazione. La sanzione prevista per il titolare dell’annuncio commerciale che non rispetta la precedente disposizione incorre nella sanzione amministrativa da €uro 1.000,00 ad €uro 5.000,00, che compete, con il relativo introito, al Comune nel quale è ubicato l’edificio.

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CCEERRTTIIFFIICCAATTII MMEEDDIICCII OONN LLIINNEE:: IILL PPEERRIIOODDOO TTRRAASSIITTOORRIIOO SSCCAADDEE IILL 1133 SSEETTTTEEMMBBRREE

La notizia diffusa il 16 giugno 2011 dal Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione,

conferma la posizione di alcune associazioni datoriali, per cui il periodo transitorio oltre il quale i datori di lavoro

non potranno più chiedere ai propri dipendenti l’invio cartaceo dell’attestazione di malattia, istituito dalla Circolare

congiunta n. 4 del 18 marzo 2011 del Ministero del Lavoro e del Dipartimento della Funzione Pubblica, decorre

dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e non dalla data di pubblicazione della Circolare stessa. Di

conseguenza, il periodo transitorio di tre mesi decorre dal 13 giugno 2011, data di pubblicazione in G.U. della

Circolare n. 4 e, quindi, l’entrata a regime delle nuove disposizioni sui certificati medici on-line è prevista per il 13

settembre 2011.

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AACCCCEESSSSOO IINNSSPPEETTTTIIVVOO DDAA PPAARRTTEE DDEEGGLLII OORRGGAANNII IINNPPSS

Le disposizione del decreto sviluppo n. 70/2011 prevedono che le ispezioni vengano effettuate con accessi distanziati e con tempi stretti. In particolare la norma prevede che :

- L’accesso nella sede non può durare più di 15 giorni se la verifica è svolta presso imprese con contabilità semplificata o lavoratori autonomi;

- l’inps ha 90 giorni per procedere alla contestazione delle violazioni accertate e alla notifica del verbale unico al trasgressore e all’obbligato in solido;

- dalla notifica del verbale, l’azienda è tenuta a regolarizzare la propria posizione nei tempi stabiliti e, se ciò non avviene, l’istituto invia l’avviso di addebito esecutivo e il contribuente ha 60 giorni per provvedere al pagamento;

- contro l’avviso di addebito può essere opposto ricorso entro il termine di 40 giorni dalla notifica davanti al tribunale;

- se l’azienda decide di pagare, può chiedere il pagamento in forma dilazionata dei crediti in fase amministrativa, per i quali l’Inps deve ancora procedere alla formazione dell’avviso di addebito e alla consegna contestuale a Equitalia;

- se non è stato notificato l’avviso di addebito con valore esecutivo, il debitore può chiedere di beneficiare del pagamento a rate soltanto al competente agente della riscossione.

SSCCAADDEENNZZAARRIIOO 11 sseetttteemmbbrree –– 3300 sseetttteemmbbrree

Venerdì 16 settembre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE

Liquidazione IVA riferita al mese di agosto e versamento dell’imposta dovuta.

IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di agosto.

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate ad agosto per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate ad agosto da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate ad agosto relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro

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(codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

INPS DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di agosto.

INPS GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti ad agosto a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché

incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti ad agosto agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

INPS AGRICOLTURA

Versamento della seconda rata 2011 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Lunedì 26 settembre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi ad agosto (soggetti mensili).

Venerdì 30 settembre

INPS DIPENDENTI

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di agosto. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

MOD. UNICO 2011

Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. UNICO 2011, relativo al 2010, di persone fisiche, società di persone e soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare.

MOD. IVA 2011

Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, della dichiarazione IVA relativa al 2010 in forma autonoma, ossia per i soggetti che non presentano la dichiarazione unificata.

MOD. IRAP 2011 Termine per l’invio telematico, diretto o tramite intermediari abilitati, del mod. IRAP 2011, relativo al 2010.

MOD. 730/2011 COMUNICAZIONE MINOR ACCONTO

Richiesta al sostituto d’imposta di non effettuare o di calcolare in misura inferiore a quanto desumibile dal mod. 730-3/2011 la seconda o unica rata dell’acconto 2011. In particolare l’adempimento interessa i soggetti che optano per il 2011 per la cedolare “secca”. L’effettuazione di un minor acconto potrebbe già essere stato richiesto al sostituto d’imposta in occasione del versamento della prima rata.

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PARAMETRI ADEGUAMENTO Versamento dell’IVA sui maggiori compensi/ricavi da parte dei soggetti che si adeguano ai parametri per il 2010 (codice tributo 6493).

ICI DICHIARAZIONE Presentazione della dichiarazione ICI relativa alle variazioni verificatesi nel 2010, nei casi in cui la stessa è richiesta (il Comune potrebbe aver deliberato un termine diverso), da parte dei soggetti che presentano entro il 30.9.2011 il mod. UNICO telematico (soggetti IRPEF ed IRES con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

IVA ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI

Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni, registrate o soggette a registrazione, relative ad agosto (soggetti mensili).

IVA RIMBORSO IMPOSTA ASSOLTA NELL’UE

Presentazione all’Agenzia delle Entrate, in via telematica, dell’istanza di rimborso dell’IVA assolta in un altro Stato UE relativa al 2010 da parte degli operatori residenti.

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