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STUDIO NEGRI E ASSOCIATI CIRCOLARE INFORMATIVA GENNAIO 2012 RIPRODUZIONE VIETATA Studio Negri e Associati - Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544 e-mail [email protected] - www.negriassociati.com 1 Sommario IL DECRETO “SALVA ITALIA” – D.L. 06/12/2011 N. 201 CONVERTITO IN LEGGE 214/2011 ................................ 3 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA ART. 1 ...................................................................................................... 3 DEDUCIBILITA’ IRAP E NUOVE DEDUZIONI - ART. 2 (COMMA DA 1 A 3) .......................................................................... 4 DETRAZIONE 36% E 55% - ART. 4.......................................................................................................................... 4 UTILIZZO DELL’ISEE PER BENEFICIARE DI AGEVOLAZIONI FISCALI ED ASSISTENZIALI ART.5 .............................. 5 NUOVO REGIME PREMIALE PER LE ATTIVITÀ TRASPARENTI AL FISCO ART.10 (COMMI DA 1 A 8) ..................... 6 NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE ART.10 (COMMI DA 9 A 13) ............................................................ 6 SOMME ISCRITTE A RUOLO: DILAZIONE DI PAGAMENTO ART.10 (COMMI 13-BIS E TER) ................................. 7 RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI ART.10 (COMMI 13-DECIES E UNDECIES) ................................................... 7 LOTTA ALL’EVASIONE ART.11 (COMMI DA 1 A 10-BIS) ........................................................................................ 8 NOVITA’ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE ART.12 ............................................. 8 APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELLIMPOSTA MUNICIPALE (IMU) ART. 13 .................................................................... 12 ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI ART. 13, (COMMI DA 14 A 14-QUATER) ............................................. 14 ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ART. 13 (COMMA 16) ..................................................................................... 14 TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI . ART. 14 ...................................................................................................... 14 TASSAZIONE PER AUTO DI LUSSO, IMBARCAZIONI ED AEROMOBILI ART. 16 ...................................................................... 15 INDICAZIONE NEL MOD. UNICO DEL CANONE RAI ART. 17 ............................................................................................ 16 “POSSIBILE” AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA ART. 18 ................................................................................... 17 IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI E PRODOTTI FINANZIARI ART. 19 (COMMI DA 1 A 5) .................................................. 17 IMPOSTA STRAORDINARIA SULLE ATTIVITA’ SCUDATE - ART. 19 (COMMI DA 6 A 12) ......................................... 17 “PATRIMONIALE” SU IMMOBILI E ATTIVITA’ FINANZIARIE ESTERI ART. 19 (COMMI DA 13 A 23) .................... 18 AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO ART. 20 ........................................................................ 19 RIFORMA PENSIONI - ART. 24 (COMMI DA 1 A 30) ............................................................................................ 20 AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS ART. 24 (COMMA 22) .................................................................................... 20 TASSAZIONE INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO ART. 24 (COMMA 31) .............................................................. 20 AUMENTO CONTRIBUTO PEREQUAZIONE PENSIONI ELEVATE ART. 24 (COMMA 31-BIS) .............................. 21 PRESCRIZIONE ANTICIPATA DELLE LIRE IN CIRCOLAZIONE ART. 26 ................................................................ 21 ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - ART. 28, COMMI DA 1 A 2 ............................................................................. 21 IL DECRETO “MILLE PROROGHE” – D.L. 29.12.2011 N. 216 ............................................................................. 21 UTILIZZO DEI VOUCHER DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO ART. 6 (COMMA 2) .................................................................. 21 RITENUTA SU INTERESSI DA C/C E DEPOSITI BANCARI E POSTALI ART. 29 (COMMA 2) ........................................................ 22 REGOLARIZZAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ “P.IVA FANTASMA” ART. 29 (COMMA 6) ....................................................................................................................................................................... 22 INVIO TELEMATICO RETRIBUZIOIN E RITENUTE ART. 29 (COMMA 7) ................................................................. 23 RICONOSCIMENTO RURALITAIMMOBILI ART. 29 (COMMA 8) ...................................................................................... 23 LA LEGGE N. 217/2011 C.D. “COMUNITARIA 2010” ........................................................................................ 23 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI CON SOGGETTI NON RESIDENTI ......................................................................... 23 OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE ESPORTAZIONI ................................................................................................. 24 INTEGRAZIONE FATTURE UE ...................................................................................................................................... 25 RIMBORSI TRIMESTRALI ........................................................................................................................................... 25 IMPORTAZIONI ...................................................................................................................................................... 25 OPERAZIONI NON IMPONIBILI.................................................................................................................................... 26 ALIQUOTA IVA ASSISTENZA LOCAZIONE IMMOBILIARI ..................................................................................................... 26 TERMINI DI DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI .................................................................................................... 27

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SSoommmmaarriioo

IL DECRETO “SALVA ITALIA” – D.L. 06/12/2011 N. 201 CONVERTITO IN LEGGE 214/2011 ................................ 3 AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA – ART. 1 ...................................................................................................... 3

DEDUCIBILITA’ IRAP E NUOVE DEDUZIONI - ART. 2 (COMMA DA 1 A 3) .......................................................................... 4

DETRAZIONE 36% E 55% - ART. 4.......................................................................................................................... 4

UTILIZZO DELL’ISEE PER BENEFICIARE DI AGEVOLAZIONI FISCALI ED ASSISTENZIALI – ART.5 .............................. 5

NUOVO REGIME PREMIALE PER LE ATTIVITÀ TRASPARENTI AL FISCO – ART.10 (COMMI DA 1 A 8) ..................... 6

NOVITÀ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE – ART.10 (COMMI DA 9 A 13) ............................................................ 6

SOMME ISCRITTE A RUOLO: DILAZIONE DI PAGAMENTO – ART.10 (COMMI 13-BIS E TER) ................................. 7

RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI – ART.10 (COMMI 13-DECIES E UNDECIES) ................................................... 7

LOTTA ALL’EVASIONE – ART.11 (COMMI DA 1 A 10-BIS) ........................................................................................ 8

NOVITA’ IN MATERIA DI CONTANTI, ASSEGNI E LIBRETTI AL PORTATORE – ART.12 ............................................. 8

APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE (IMU) – ART. 13 .................................................................... 12

ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI – ART. 13, (COMMI DA 14 A 14-QUATER) ............................................. 14

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ART. 13 (COMMA 16) ..................................................................................... 14

TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SERVIZI . ART. 14 ...................................................................................................... 14

TASSAZIONE PER AUTO DI LUSSO, IMBARCAZIONI ED AEROMOBILI – ART. 16 ...................................................................... 15

INDICAZIONE NEL MOD. UNICO DEL CANONE RAI – ART. 17 ............................................................................................ 16

“POSSIBILE” AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA – ART. 18 ................................................................................... 17

IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI E PRODOTTI FINANZIARI – ART. 19 (COMMI DA 1 A 5) .................................................. 17

IMPOSTA STRAORDINARIA SULLE ATTIVITA’ SCUDATE - ART. 19 (COMMI DA 6 A 12) ......................................... 17

“PATRIMONIALE” SU IMMOBILI E ATTIVITA’ FINANZIARIE ESTERI – ART. 19 (COMMI DA 13 A 23) .................... 18

AFFRANCAMENTO PARTECIPAZIONI DI CONTROLLO – ART. 20 ........................................................................ 19

RIFORMA PENSIONI - ART. 24 (COMMI DA 1 A 30) ............................................................................................ 20

AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS – ART. 24 (COMMA 22) .................................................................................... 20

TASSAZIONE INDENNITA’ DI FINE RAPPORTO – ART. 24 (COMMA 31) .............................................................. 20

AUMENTO CONTRIBUTO PEREQUAZIONE PENSIONI ELEVATE – ART. 24 (COMMA 31-BIS) .............................. 21

PRESCRIZIONE ANTICIPATA DELLE LIRE IN CIRCOLAZIONE – ART. 26 ................................................................ 21

ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF - ART. 28, COMMI DA 1 A 2 ............................................................................. 21

IL DECRETO “MILLE PROROGHE” – D.L. 29.12.2011 N. 216 ............................................................................. 21 UTILIZZO DEI VOUCHER DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO – ART. 6 (COMMA 2) .................................................................. 21

RITENUTA SU INTERESSI DA C/C E DEPOSITI BANCARI E POSTALI – ART. 29 (COMMA 2) ........................................................ 22

REGOLARIZZAZIONE MANCATA COMUNICAZIONE CESSAZIONE ATTIVITÀ “P.IVA FANTASMA” – ART. 29 (COMMA

6) ....................................................................................................................................................................... 22

INVIO TELEMATICO RETRIBUZIOIN E RITENUTE – ART. 29 (COMMA 7) ................................................................. 23

RICONOSCIMENTO RURALITA’ IMMOBILI – ART. 29 (COMMA 8) ...................................................................................... 23

LA LEGGE N. 217/2011 C.D. “COMUNITARIA 2010” ........................................................................................ 23 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DEI SERVIZI CON SOGGETTI NON RESIDENTI ......................................................................... 23

OPERAZIONI ASSIMILATE ALLE ESPORTAZIONI ................................................................................................. 24

INTEGRAZIONE FATTURE UE ...................................................................................................................................... 25

RIMBORSI TRIMESTRALI ........................................................................................................................................... 25

IMPORTAZIONI ...................................................................................................................................................... 25

OPERAZIONI NON IMPONIBILI.................................................................................................................................... 26

ALIQUOTA IVA ASSISTENZA LOCAZIONE IMMOBILIARI ..................................................................................................... 26

TERMINI DI DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI .................................................................................................... 27

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CONTABILIZZAZIONE IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR ................................................................................... 27 GLI OMAGGI NATALIZI.................................................................................................................................... 30 LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PERDITE FISCALI PER I SOGGETTI IRES .............................................................. 31

SOGGETTI INTERESSATI ..................................................................................................................................... 32

LIMITE ALL’UTILIZZO DELLE PERDITE ........................................................................................................................... 32

PERDITE MATURATE NEI PRIMI TRE PERIODI .................................................................................................... 33

DECORRENZA DELLA NUOVA DISCIPLINA ..................................................................................................................... 33

PERDITE NEL REGIME DI TRASPARENZA ....................................................................................................................... 34

PERDITE NEL REGIME DELLA C.D. “PICCOLA” TRASPARENZA ............................................................................ 34

PERDITE NEL REGIME DEL CONSOLIDATO FISCALE ........................................................................................... 35

INCENTIVI PER L’ASSUNZIONE DI “GIOVANI GENITORI” ................................................................................. 35 IL NUOVO REGIME DEI MINIMI E IL PROVVEDIMENTO ATTUATIVO ............................................................... 36 CONTRIBUTO AGEVOLATIVO PER ASSUNZIONI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO .................................. 36 NUOVI CHIARIMENTI PER GLI ELENCHI CLIENTI-FORNITORI (C.D. SPESOMETRO) ........................................... 37 SCADENZARIO 16/01/2012 – 28/02/2012 ...................................................................................................... 40

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IILL DDEECCRREETTOO ““SSAALLVVAA IITTAALLIIAA”” –– DD..LL.. 0066//1122//22001111 nn.. 220011 ccoonnvveerrttiittoo iinn LLeeggggee 221144//22001111

AAIIUUTTOO AALLLLAA CCRREESSCCIITTAA EECCOONNOOMMIICCAA –– AARRTT.. 11

A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 (2011 per i soggetti con periodo d’imposta

coincidente con l’anno solare), al fine di incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, è

introdotta una deduzione dal reddito d’impresa, pari al “rendimento nozionale” del nuovo capitale

proprio. L’agevolazione in esame presenta molti aspetti in comune con la precedente “DIT”.

Tale rendimento è pari all’importo risultante dall’applicazione, all’incremento del capitale proprio rispetto a

quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 (2010 per i soggetti con periodo

d’imposta coincidente con l’anno solare) di un’aliquota individuata con apposito Decreto da emanare

entro il 31.1 di ogni anno.

In via transitoria, per il primo triennio (2011 – 2013) detta aliquota è fissata nella misura del 3%.

L’eventuale rendimento nozionale eccedente il reddito dichiarato incrementa l’importo deducibile dal reddito dei

periodi d’imposta successivi.

Al fine di individuare il capitale proprio di riferimento il comma 5 del presente articolo dispone che: <<…il

capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31.12.2010 è costituito dal patrimonio

netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell’utile del medesimo esercizio…>>

Ai fine di determinare l’incremento patrimoniale rilevano, quali incrementi:

i conferimenti in denaro (ad esempio, aumenti di capitale sociale, versamenti sovraprezzo azioni,

versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto), a partire dalla data di versamento;

gli utili accantonati a riserva esclusi quelli destinati a riserve indisponibili (ad esempio, a riserva

legale, a riserva per acquisto di azioni proprie ex art. 2357-ter C.C.), a partire dall’inizio

dell’esercizio in cui la riserva si è formata;

quali decrementi, a partire dall’inizio dell’esercizio in cui si sono verificati:

le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione dello stesso ai soci/partecipanti, a qualsiasi titolo (ad

esempio, distribuzioni di riserve di utili, riserve sovraprezzo azioni/quote, capitale sociale/versamenti in

conto capitale/versamenti a fondo perduto, assegnazioni di beni);

gli acquisti di partecipazioni in società controllate;

gli acquisti di aziende / rami d’azienda.

Per le imprese di nuova costituzione l’incremento è costituito dall’intero patrimonio conferito.

L’agevolazione in esame è riconosciuta anche alle ditte individuali, alle snc e sas in contabilità ordinaria, le

modalità operative per questi soggetti saranno stabilite da un apposito Decreto in modo da assicurare un

beneficio conforme a quello garantito agli altri soggetti.

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DDEEDDUUCCIIBBIILLIITTAA’’ IIRRAAPP EE NNUUOOVVEE DDEEDDUUZZIIOONNII -- AARRTT.. 22 ((CCOOMMMMAA DDAA 11 AA 33))

Novità per le imprese in materia di Irap. A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31/12/2012 sarà

possibile dedurre dal reddito d’impresa l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale

dipendente e assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, commi1, lett. a), 1-bis e 4-bis e 4-bis1,

D.Lgs. n. 446/97.

Questa deduzione spetta ai seguenti soggetti:

le società di capitali e gli enti commerciali (art.5, D.Lgs. n. 446/97);

le società di persone e le imprese individuali (art. 5-bis, D.Lgs. n. 446/97);

gli esercenti arti e professioni, in forma individuale e in forma associata (art. 8, D.Lgs. n.

446/97);

le banche, le società finanziarie e le imprese di assicurazione (artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 446/97);

Verrà effettuata secondo il principio di cassa. Si dovrà quindi determinare la quota parte riferita al costo del

personale indeducibile ai fini Irap sulla quota di saldo effettivamente pagato e sulla quota di acconti dell’anno

successivo effettivamente pagati e nel limite dell’imposta annua che emergerà dalla dichiarazione.

La deduzione in commento non sostituisce lo sconto forfettario del 10% già in vigore dal 2008, il quale verrà

riferito agli interessi passivi e onei assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati, e sarà applicabile

sulla parte di IRAP pagata che residua dopo l’applicazione della deduzione riferita al costo del personale.

Sempre a decorre dal 2012 la deduzione forfettaria per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato nel

periodo d’imposta ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 447/97 è aumentata:

- da € 4.600 a € 10.600 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;

- da € 9.200 a € 15.200 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è

impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

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DDEETTRRAAZZIIOONNEE 3366%% EE 5555%% -- AARRTT.. 44

A decorrere dall’01/01/2012, con l’introduzione di un nuovo articolo nel TUIR (articolo 16-bis), in maniera

organica e sistematica verrà riconosciuta la detrazione IRPEF del 36% sulle spese per interventi di recupero del

patrimonio edilizio.

Il nuovo regime sostanzialmente conferma l’attuale assetto normativo. In sintesi:

interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento, ristrutturazione edilizia,

realizzazione di box/posto auto pertinenziale, manutenzione ordinaria (solo su parti comuni

di condomini), ecc.;

spesa massima complessiva € 48.000 per le sole unità residenziali e relative pertinenze;

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detrazione in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese;

in caso di cessione dell’immobile, la detrazione è trasferita all’acquirente per la parte non ancora fruita

salvo diverso accordo tra le parti;

pagamento da effettuarsi con bonifico bancario al quale verrà applicata dalla banca /posta la ritenuta

del 4%.

La detrazione del 55% con riferimento agli interventi di risparmio energetico è prorogata fino tutto il

31/12/2012. Dall’anno 2013 le relative spese relative ai suddetti interventi rientreranno in quelli agevolabili

per la detrazione del 36% con adozione pertanto del contenuto del nuovo articolo 16-bis.

Come previsto dal Decreto originario, il nuovo art. 16-bis dispone altresì che la detrazione del 36%:

è cumulabile con le agevolazioni previste per gli immobili di interesse storico-artistico di cui al D.Lgs. n.

42/2004, ridotte nella misura del 50%;

in caso di cessione dell’immobile, è trasferita all’acquirente (per la parte non ancora fruita) salvo diverso

accordo tra le parti. In altre parole, in caso di cessione dell’immobile oggetto degli interventi per i quali il

cedente sta fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest’ultimo soltanto se ciò è espressamente

previsto. Diversamente, ossia se tale aspetto non viene contrattualmente determinato, la detrazione passa

“automaticamente” all’acquirente;

in caso di decesso dell’avente diritto, è trasferita esclusivamente e interamente all’erede che conservi la

detenzione materiale e diretta del bene.

È infine confermata l’applicazione:

del DM n. 41/98 contenente il “Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo … in

materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia”. Rimangono quindi invariati gli adempimenti

richiesti, quale, ad esempio il pagamento delle spese in esame con bonifico bancario/postale. In merito si

rammenta che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, tale Decreto è stato

recentemente oggetto di modifiche a seguito delle quali non è più previsto l’invio della comunicazione di inizio

lavori al Centro Operativo di Pescara (Informativa SEAC 15.11.2011, n. 256);

della ritenuta nella misura del 4%, che deve essere operata dalla banca/posta all’atto del pagamento, con

bonifico, delle spese in esame.

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UUTTIILLIIZZZZOO DDEELLLL’’IISSEEEE PPEERR BBEENNEEFFIICCIIAARREE DDII AAGGEEVVOOLLAAZZIIOONNII FFIISSCCAALLII EEDD AASSSSIISSTTEENNZZIIAALLII –– AARRTT..55

Verranno revisionati ed aggiornati i criteri di determinazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica

Equivalente) per tener conto sia di maggiori fattori che incidono sulla situazione economica della famiglia sia per

rafforzare il sistema di controlli dell’ISEE al fine di contrastare le mendaci dichiarazioni rilasciate.

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NNUUOOVVOO RREEGGIIMMEE PPRREEMMIIAALLEE PPEERR LLEE AATTTTIIVVIITTÀÀ TTRRAASSPPAARREENNTTII AALL FFIISSCCOO –– AARRTT..1100 ((CCOOMMMMII DDAA 11 AA 88))

A partire dal 2013 saranno introdotte, con appositi provvedimenti da adottare, delle agevolazioni di carattere

fiscale e amministrativo per i contribuenti che opteranno in UNICO per un regime di massima trasparenza a

favore dell’Amministrazione finanziaria mediante invio telematico all’Agenzia delle entrate dei documenti relativi al

ciclo attivo e passivo (corrispettivi e fatture vendita e/o prestazioni ed acquisto) nonché istituendo un conto

corrente appositamente dedicato all’attività svolta. Tale agevolazione è dedicata ai lavoratori autonomi, agli

imprenditori individuali ed ai soggetti che svolgono l’attività informa associata.

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NNOOVVIITTÀÀ IINN MMAATTEERRIIAA DDII SSTTUUDDII DDII SSEETTTTOORREE –– AARRTT..1100 ((CCOOMMMMII DDAA 99 AA 1133))

Con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive, a favore dei contribuenti soggetti

agli studi di settore che:

• assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di

settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;

• risultano congrui, anche a seguito di adeguamento;

• risultano coerenti agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore;

è confermato il riconoscimento dei seguenti benefici:

− preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo

periodo, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;

− riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex art. 43, comma 1, DPR

n. 600/73 e art. 57, comma 1, DPR n. 633/72;

− determinazione sintetica del reddito ex art. 38, DPR n. 600/73 solo se il reddito complessivo

accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

È altresì confermato che i contribuenti soggetti agli studi di settore che:

• non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate (che consentono di fruire dei nuovi benefici) saranno oggetto di

specifici piani di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della GdF;

• risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all’attività professionale/d’impresa saranno oggetto di

controlli svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui all’art. 32, comma 1, nn. 6-bis e 7, DPR n.

600/73, e all’art. 51, comma 2, nn. 6-bis e 7, DPR n. 633/72.

Per le attività di accertamento relative alle annualità antecedenti al 2011 continuano a trovare applicazione gli

artt. 10, comma 4-bis e 10-ter, Legge n. 146/98 (premio di congruità) che sono abrogati dal Decreto in esame.

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SSOOMMMMEE IISSCCRRIITTTTEE AA RRUUOOLLOO:: DDIILLAAZZIIOONNEE DDII PPAAGGAAMMEENNTTOO –– AARRTT..1100 ((CCOOMMMMII 1133--BBIISS EE TTEERR))

E’ stata introdotta la possibilità di un’ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, l’art. 19, DPR

n. 602/73. In particolare è disposto che “in caso di comprovato peggioramento della situazione” di temporanea

obiettiva difficoltà finanziaria del contribuente, la dilazione di pagamento concessa ai sensi del comma 1 del citato

art. 19 (ripartizione delle somme scritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili) “può essere prorogata una

sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta la decadenza”.

In tal caso, inoltre, il soggetto interessato potrà richiedere di effettuare il pagamento con rate variabili, di importo

crescente per ogni anno.

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RRAATTEEIIZZZZAAZZIIOONNEE DDEEBBIITTII TTRRIIBBUUTTAARRII –– AARRTT..1100 ((CCOOMMMMII 1133--DDEECCIIEESS EE UUNNDDEECCIIEESS))

E’ stata modificata la disciplina della rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali

delle dichiarazioni, già oggetto di intervento ad opera del DL n. 70/2011. In particolare è stato soppresso l’obbligo

di prestare un’idonea garanzia precedentemente previsto qualora l’importo complessivo delle rate successive alla

prima fosse superiore a €.50.000.

Pertanto, ora, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in un numero massimo di 6 rate

trimestrali o, se superiore a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali, senza necessità di

prestare alcuna garanzia.

Tale intervento normativo ha allineato la disciplina in esame con quanto previsto dal DL n. 98/2011 che ha

riconosciuto il beneficio del versamento rateale senza prestazione di garanzie a favore dei contribuenti ammessi

agli istituti definitori dell’accertamento con adesione, dell’acquiescenza all’accertamento e della conciliazione

giudiziale.

Inoltre è stato previsto che il versamento delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata

successiva (cosiddetto “versamento tardivo”), ancorché non comporti la decadenza dalla rateazione, determina

l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione ex art. 13, D.Lgs. n. 471/97 (30% dell’importo della rata

versata in ritardo) e degli interessi legali. Tuttavia, l’iscrizione a ruolo non viene eseguita qualora il contribuente si

avvalga del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva. Per il versamento, tramite

mod.F24, delle somme dovute a seguito della regolarizzazione, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione

29.12.2011, n. 132/E, ha istituito gli appositi codici tributo.

Infine sono applicabili anche all’ipotesi di tardivo versamento delle rate successive le disposizioni di cui al comma

5 del citato art. 3-bis in materia di notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti all’iscrizione a ruolo

connessa all’omesso pagamento della prima rata o delle rate successive alla prima oltre il termine di pagamento

della rata successiva (che comporta la decadenza della rateazione). Pertanto, la notificazione è effettuata entro il

31.12 del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata ovvero pagata in ritardo.

Le novità in esame riguardanti la soppressione della prestazione della garanzia nonché le conseguenze del tardivo

versamento delle rate successive alla prima si applicano anche alle somme da versare in relazione ai redditi

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soggetti a tassazione separata. Va infine evidenziato che l’applicazione delle nuove disposizioni interessa anche le

rateazioni in corso al 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

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LLOOTTTTAA AALLLL’’EEVVAASSIIOONNEE –– AARRTT..1111 ((CCOOMMMMII DDAA 11 AA 1100--BBIISS))

Sono state adottate nuove disposizioni al fine di contrastare l’evasione fiscale, in particolare:

1) applicazione dell’art. 76, DPR n. 445/2000, che prevede l’irrogazione di sanzioni penali, nel caso di “uso di atto

falso” con l’ulteriore applicazione, nei casi più gravi, dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla

professione. Tutto ciò nel caso in cui il contribuente esibisca / trasmetta atti o documenti falsi (in tutto o in parte)

ovvero fornisca dati e notizie non veritieri a seguito di richiesta dell’Ufficio con la precisazione che tale

disposizione è applicabile se, a seguito del comportamento tenuto, si configurano le fattispecie penalmente

rilevanti di dichiarazioni false, infedeli o fraudolente con uso di fatture per operazioni inesistenti o altri artifizi,

occultamento o distruzione di documenti contabili, ecc..

2) obbligo per gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, imprese e organismi di investimento,

ecc.), a decorrere dall’1.1.2012, di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che

hanno interessato i rapporti di cui all'art. 7, comma 6, DPR n. 605/73 (ad esempio, conto corrente). Tali

informazioni potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da

sottoporre a controllo. Con un apposito Provvedimento l’Agenzia delle Entrate fisserà le modalità di

comunicazione e l’eventuale estensione dell’obbligo di comunicazione ad ulteriori dati utili ai fini dei controlli

fiscali. In sede di conversione in legge è stata introdotta la specifica che, in ogni caso, dovranno essere garantite

sicurezza e privacy dei dati e che gli stessi potranno essere conservati non oltre i termini di decadenza dell’attività

di accertamento ai fini delle imposte sui redditi.

3) comunicazione da parte dell’INPS all’Agenzia delle Entrate e alla GdF dei dati relativi ai contribuenti beneficiari

di prestazioni socio assistenziali affinché gli stessi siano oggetto di verifica circa la fedeltà dei redditi dichiarati.

4) riformulazione dell’art. 7, DL n. 70/2011 a seguito della quale è disposto che i controlli amministrativi in forma

di accesso devono essere programmati e coordinati tra i diversi Uffici competenti al fine di evitare duplicazioni e

sovrapposizioni.

5) partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo non più subordinata alla presenza

dei “Consigli tributari”.

6) Proroga sino a tutto il 31.12.2013 del termine di accertamento ai fini IVA pendente al 31.12.2011 pe ri soggetti

che hanno aderito al condono di cui alla Legge 289/2002.

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NNOOVVIITTAA’’ IINN MMAATTEERRIIAA DDII CCOONNTTAANNTTII,, AASSSSEEGGNNII EE LLIIBBRREETTTTII AALL PPOORRTTAATTOORREE –– AARRTT..1122

A decorrere dal 6.12.2011, l’art. 12, il Decreto in esame, prevede l’abbassamento a € 1.000 il limite per l’utilizzo:

del denaro contante;

degli assegni bancari o postali / circolari e dei vaglia postali o cambiari;

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dei libretti di deposito bancari o postali al portatore.

L’UTILIZZO DEL DENARO CONTANTE

A decorrere dal 6.12.2011, non è più possibile effettuare pagamenti tra soggetti diversi in un’unica soluzione in

contante di importo pari o superiore a € 1.000. Pertanto i trasferimenti eccedenti tale limite vanno eseguiti

tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

La limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e si applica anche alle c.d. “operazioni

frazionate”, ossia a quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificiosamente frazionati, ammessi solo nel

caso in cui siano previsti dalla prassi commerciale o da accordi contrattuali.

Le situazioni “critiche” che richiedono di porre particolare attenzione possono essere individuate

nelle seguenti fattispecie:

pagamenti di fatture (a tal fine va considerato il totale fattura - IVA compresa);

finanziamenti soci-società;

distribuzione utili ai soci.

REGIME SANZIONATORIO

Va evidenziato che alle violazioni del divieto in esame, l’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 dispone l’applicazione della

sanzione:

dall’1% al 40% dell’importo trasferito;

oppure

dal 5% al 40% dell’importo trasferito, nel caso di importi superiori a € 50.000;

fermo restando l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000.

La sanzione è applicabile non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto

le somme in contante.

L’UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

Come previsto dall’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 le banche e le Poste devono rilasciare i moduli di assegni muniti

della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

I moduli in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, sono rilasciati soltanto:

• a seguito di una specifica richiesta scritta presentata dal soggetto interessato alla banca ovvero alle Poste;

• pagando € 1,50 a titolo di imposta di bollo, per ciascun modulo di assegno richiesto in forma libera ovvero per

ciascun assegno circolare, vaglia postale o cambiario rilasciato in forma libera (così, ad esempio, per un libretto di

10 assegni è necessario pagare € 15).

Con l’introduzione del nuovo limite detti assegni e vaglia trasferibili potranno essere utilizzati

esclusivamente per importi inferiori a € 1.000.

Si evidenzia che è necessario indicare il nome o la ragione sociale del beneficiario:

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sugli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a € 1.000 (che non

possono essere privi della clausola di non trasferibilità);

sugli assegni circolari e vaglia postali e cambiari (a prescindere dall’importo).

Relativamente agli assegni emessi all’ordine del traente (“a me medesimo” o “a me stesso”), qualunque sia

l’importo, non possono circolare, potendo essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane

S.p.a. come dispone il comma 6 del citato art. 49.

Con riferimento agli assegni emessi prima del 06/12/2011, per importi pari o superiori al nuovo limite, presentati

in banca successivamente a tale data vanno considerati regolari.

REGIME SANZIONATORIO

Come disposto dall’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007 in caso di emissione:

di assegni bancari e postali di importo pari o superiore a € 1.000 ovvero assegni circolari, vaglia postali o

cambiari senza indicazione del nome / ragione sociale del beneficiario e / o senza clausola di non

trasferibilità;

di assegni all’ordine del traente non girati direttamente per l’incasso a una banca / Poste;

è applicabile la sanzione dall’1% al 40% dell’importo trasferito e comunque non inferiore a € 3.000. Per importi

superiori a € 50.000 la sanzione applicabile è compresa tra il 5% e il 40% dell’importo trasferito, fermo restando

l’importo minimo della sanzione pari a € 3.000.

L’UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

Per i libretti di deposito bancari o postali al portatore il saldo non può essere pari o superiore a € 1.000.

Per i libretti di deposito esistenti alla data del 6.12.2011 con un saldo pari o superiore a € 1.000, il portatore,

entro il 31.03.2012 dovrà:

estinguere il libretto;

ovvero

ridurre il relativo saldo ad un somma inferiore al predetto limite.

In caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del

trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.

REGIME SANZIONATORIO

Come disposto dall’art. 58, D.Lgs. n. 231/2007, ai libretti di deposito al portatore con saldo pari o superiore a €

1.000 è applicabile la sanzione dal 20% al 40% del saldo e comunque non inferiore a € 3.000.

Per i libretti di deposito al portatore esistenti al 6.12.2011 con saldo pari o superiore a € 1.000 per i quali entro il

31.3.2012 non si provvede alla riduzione del saldo ovvero all’estinzione si applica la sanzione dal 10% al 20% del

saldo, con un minimo di € 3.000.

Si precisa che per le violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000 la sanzione è pari al

saldo del libretto stesso.

E’ opportuno ricordare che, al fine di ovviare alla limitata conoscenza delle novità introdotte con efficacia

immediata, non saranno considerate infrazioni le violazioni commesse nel periodo dal 6 Dicembre

2011 al 31 Gennaio 2012.

LA DEFINIZIONE DELLA VIOLAZIONE TRAMITE OBLAZIONE

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Per le violazioni sopra esposte di importo non superiore a € 250.000, come previsto dall’art. 60, comma 2, D.Lgs.

n. 231/2007, è possibile utilizzare l’oblazione ex art. 16, Legge n. 689/81 che comporta il pagamento di una

somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole e qualora

sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del minimo, entro 60 giorni dalla notificazione della

violazione. Così, ad esempio, la violazione relativa ad un trasferimento di € 30.000 può essere definita con il

pagamento di una sanzione ridotta pari a € 600 (30.000 x 2%).

Si rammenta infine che non è prevista l’oblazione in caso di mancata comunicazione al MEF/Agenzia delle Entrate

delle violazioni delle limitazioni ai trasferimenti in contante da parte dei destinatari degli obblighi di riciclaggio.

COMUNICAZIONE DELLE VIOLAZIONI

In base all’art 51, D.Lgs. n.231/2007, i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori

commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile-tributario, ecc.) “… che, in relazione ai

loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui

all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14, e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero

dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24

novembre 1981, n. 689 e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Agenzia delle entrate che

attiva i conseguenti controlli di natura fiscale”.

A seguito della suddetta novità, la comunicazione relativa alle violazioni dell’uso del contante dovrà essere inviata,

entro 30 giorni:

al MEF (o alla competente Direzione Provinciale per violazioni di importo inferiore a € 250.000);

all’Agenzia delle Entrate.

In attesa di chiarimenti si ritiene che la comunicazione possa essere redatta in carta libera ed inviata all’Ufficio

dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente in base al luogo in cui è stata commessa la violazione.

In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione al MEF/Agenzia delle Entrate da parte dei soggetti sopra

specificati è applicabile la sanzione dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione e comunque non inferiore a

€3.000. Per i libretti di deposito bancari o postali al portatore si precisa che il momento in cui l’intermediario viene

a conoscenza della violazione “è individuato nell’atto di presentazione, in banca o presso Poste italiane S.p.a., del

libretto al portatore” pertanto senza obbligo di verifiche informatiche volte ad accertare l’esistenza di irregolarità.

VERSAMENTI / PRELEVAMENTI BANCARI OLTRE SOGLIA

Si rammenta che, come ribadito dal MEF nella Circolare 4.11.2011, “le operazioni di prelievo e/o di versamento di

denaro contante richieste da un cliente non concretizzano automaticamente una violazione dell’articolo 49”.

La citata comunicazione, ex art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 “è obbligatoria solo qualora concreti elementi inducano a

ritenere violata la disposizione normativa”. Di conseguenza una banca che riscontra un prelevamento o

versamento in contanti pari o superiore a € 1.000 non deve inviare la comunicazione al MEF.

Come disposto dall’art. 41, D.Lgs. n. 231/2007, occorre sottolineare come costituisca elemento di sospetto e

come tale, rilevante ai fini della comunicazione non al MEF, ma della segnalazione dell’operazione al UIF: “il

ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo

49, e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiore

a 15.000 euro”. La disposizione in esame non impone pertanto un’automatica segnalazione all’UIF da parte dei

soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che dovranno valutare le operazioni poste in essere dal cliente

“caso per caso”, ancorché inferiori al nuovo limite, considerando anche la condotta tenuta dallo stesso.

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PAGAMENTI EFFETTUATI DA PUBBLUCHE AMMINISTRAZIONI

Il Decreto in esame prevede che per “favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento” la

Pubblica Amministrazione deve “avviare il processo di superamento dei sistemi basati sull’uso di supporti

cartacei”. Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché i loro enti, devono effettuare “in via

ordinaria” i pagamenti:

su un c/c bancario o postale del creditore;

ovvero

con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dai beneficiari.

Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dai predetti soggetti a prestatori d’opera

in via continuativa e ogni altro emolumento destinato a chiunque, devono essere pagati con

strumenti diversi dal denaro contante se di importo superiore a € 500. Tali pagamenti devono

essere eseguiti con strumenti elettronici bancari o postali, tra cui sono ricomprese anche le carte di

pagamento prepagate.

I versamenti delle somme a soggetti con trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali sono esenti

dall’imposta di bollo ed inoltre, le banche / altri intermediari finanziari non potranno addebitare alcun costo.

Entro 3 mesi dall’entrata in vigore del Decreto in esame, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni

delle imprese rappresentative a livello nazionale definiranno le regole generali finalizzate ad “assicurare una

equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di

pagamento”.

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AAPPPPLLIICCAAZZIIOONNEE SSPPEERRIIMMEENNTTAALLEE DDEELLLL’’IIMMPPOOSSTTAA MMUUNNIICCIIPPAALLEE ((IIMMUU)) –– AARRTT.. 1133

Il Decreto in esame ha anticipato l’applicazione dell’IMU (Imposta municipale propria) a decorrere dal 2012

anziché dal 2014 come inizialmente previsto.

PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DELL’IMU

Il presupposto per l’applicazione dell’IMU è il possesso, ex art.2 D.Lgs n. 504/92, di fabbricati, aree

fabbricabili, terreni agricoli, l’abitazioni principali e alle sue pertinenze, intendendo per tali gli immobili

nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e per pertinenze quelle

classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna

delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

La base imponibile IMU è calcolata nei seguenti modi:

per i terreni agricoli, lo specifico moltiplicatore è pari a 130, ridotto a 110 per i coltivatori diretti e gli IAP

iscritti nella previdenza agricola, e lo stesso va applicato all’ammontare del reddito dominicale rivalutato del

25%;

per i fabbricati, i moltiplicatori da applicare all’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%, ex art.

3, comma 48, Legge n. 662/96 sono i seguenti:

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ALIQUOTE

È prevista un’aliquota IMU:

ordinaria, nella misura dello 0,76% che i Comuni, con deliberazione adottata ex art. 52, D.Lgs. n. 446/97,

potranno aumentare o dimunuire dello 0,3%. La riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli

immobili:

• non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR;

• posseduti da soggetti IRES;

• locati.

ridotta:

• nella misura dello 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni possono

aumentare o diminuire dello 0,2%;

• nella misura dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art. 9, comma 3-bis, DL n.

557/93, che i Comuni possono diminuire fino allo 0,1%.

Il 50% dell’imposta applicata nella misura dello 0,76% è riservata allo Stato. In particolare sul punto è disposto

che: “Le detrazioni previste dal presente articolo, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai

comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato”;

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

È prevista una specifica detrazione per l’IMU riferita all’abitazione principale e sue pertinenze di

ammontare pari a € 200 rapportata “al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione” con una

maggiorazione pari ad €.50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimora abitualmente e risieda

anagraficamente nell’abitazione principale (tale maggiore detrazione è prevista solo per il 2012 e 2013 e fino ad

un massimo di €.400). In merito è altresì precisato che:

in presenza di più soggetti, la detrazione spetta a ciascuno di essi in proporzione alla quota di destinazione

dell’immobile ad abitazione principale;

il Comune interessato può “nel rispetto dell’equilibrio di bilancio” aumentare l’ammontare della detrazione fino

a concorrenza dell’imposta dovuta. In tal caso però il Comune non può fissare, per gli immobili a disposizione,

un’aliquota IMU superiore a quella ordinaria;

l’aliquota ridotta, prevista per l’abitazione principale e sue pertinenze, e la relativa detrazione si applicano

anche ai soggetti ex art. 6, comma 3-bis, D.Lgs n. 504/92 ex coniuge non assegnatario della casa coniugale)

e ex art. 3, comma 56, Legge n. 662/96 (anziano / disabile residente in istituti di ricovero o sanitari, purché

l’abitazione non sia locata).

MODALITA’ DI VERSAMENTO

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Il versamento dell’imposta va effettuato tramite il modello F24, con le modalità che saranno stabilite dall’Agenzia

delle Entrate con uno specifico Provvedimento, alle consuete scadenze già previste per l’ICI.

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AACCCCAATTAASSTTAAMMEENNTTOO FFAABBBBRRIICCAATTII RRUURRAALLII –– AARRTT.. 1133,, ((CCOOMMMMII DDAA 1144 AA 1144--QQUUAATTEERR))

E’ stata disposta l’abrogazione dei commi da 2-bis) a 2-quater) dell’art. 7, DL n. 70/2011, con i quali il

riconoscimento della ruralità degli immobili è stato subordinato all’attribuzione della categoria catastale A/6 per gli

immobili rurali ad uso abitativo e D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale, da richiedere all’Agenzia del

Territorio con un apposito modello.

Le nuove disposizioni prevedono ora:

la conferma della validità delle domande di variazione catastale presentate ai sensi del citato comma 2-bis),

anche dopo la scadenza dei termini (30.9.2011) ma entro il 28.12.2011 (data di entrata in vigore della legge

di conversione in esame) al fine del riconoscimento della ruralità ma “fermo restando il classamento originario

degli immobili rurali ad uso abitativo”;

l’emanazione di un nuovo Decreto per stabilire le “modalità per l’inserimento negli atti catastali della

sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classa mento originario degli immobili ad uso abitativo”;

che i fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei terreni, esclusi quelli non oggetto di inventariazione ex art. 3,

comma 3, DM n. 28/98, dovranno essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012 con le

modalità previsto del DM n. 701/94. Per tali immobili, nelle more della presentazione della dichiarazione di

aggiornamento catastale, l’IMU dovrà essere corrisposta a titolo di acconto, sulla base della rendita delle

unità similari già iscritte in Catasto. Successivamente il Comune, a seguito dell’attribuzione della rendita

catastale, determinerà il conguaglio tra quanto dovuto e quanto già versato.

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AADDDDIIZZIIOONNAALLEE CCOOMMUUNNAALLEE IIRRPPEEFF -- AARRTT.. 1133 ((CCOOMMMMAA 1166))

Viene anticipato dal 31 al 20 dicembre di ogni anno il termine ultimo di pubblicazione, da parte dei

Comuni, delle delibere che fissano l’aliquota dell’addizionale IRPEF e l’eventuale soglia di esenzione, ai fini

del calcolo dell’acconto dell’addizionale stessa. Resta confermato che, qualora la pubblicazione avvenga

decorso il suddetto termine (20 dicembre), l’acconto dovrà essere quantificato applicando al reddito imponibile

dell’anno precedente l’aliquota e l’eventuale soglia di esenzione nella misura vigente in tale anno.

I Comuni potranno stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF sulla base di scaglioni di reddito utilizzando

esclusivamente quelli stabiliti, ai fini IRPEF, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

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TTRRIIBBUUTTOO CCOOMMUUNNAALLEE SSUUII RRIIFFIIUUTTII EE SSEERRVVIIZZII .. AARRTT.. 1144

I Comuni, a decorre dall’1.1.2013, dovranno istituire un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, relativo alla

gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolta in regime di privativa e alla gestione

dei servizi indivisibili.

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15

Tale tributo sarà dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte

suscettibili di produrre rifiuti urbani e dovrà essere versato al Comune in cui insiste l’immobile/area assoggettato

al tributo.

La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti dovrà essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti

prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri da

determinare con un apposito Regolamento da emanare entro il 31.10.2012.

TTAASSSSAAZZIIOONNEE PPEERR AAUUTTOO DDII LLUUSSSSOO,, IIMMBBAARRCCAAZZIIOONNII EEDD AAEERROOMMOOBBIILLII –– AARRTT.. 1166

“SUPER BOLLO” AUTO

Come noto, l’art. 23, comma 21, DL n. 98/2011 ha introdotto un’addizionale erariale della tassa automobilistica

(c.d. “super bollo”) per le autovetture e autoveicoli per il trasposto promiscuo di persone con potenza superiore a

225 kW, di ammontare pari a € 10 per ogni kW eccedente i 225.

Ora, detto art. 23 è integrato con la previsione che, a decorre dal 2012, il c.d. “super bollo” è dovuto per le

autovetture/autoveicoli di potenza superiore a 185 kW nella misura di € 20 per ciascun kW

eccedente i 185.

E’ disposto che tale tassa:

non è dovuta decorsi 20 anni dalla costruzione del veicolo;

è dovuta nella misura ridotta del:

- 60% dopo 5 anni dalla data di costruzione;

- 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione;

- 15% dopo 15 anni dalla data di costruzione;

IMBARCAZIONI

A decorrere dall’1.5.2012 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori

a titolo di leasing di unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in

acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono tenuti al pagamento della tassa annuale di

stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, nelle misure di seguito indicate:

L’importo così determinato è ridotto del 50%, per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate

esclusivamente dai proprietari residenti come ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole

minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.

Tale tassa non è dovuta:

per le unità nuove con targa di prova nella disponibilità del costruttore, manutentore o distributore;

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per le unità usate e ritirate dal costruttore, manutentore o distributore con mandato di vendita e in attesa del

perfezionamento dell’atto

L’importo dovuto applicando quanto sopra è ridotto del:

− 15% dopo 5 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto;

− 30% dopo 10 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto;

− 45% dopo 15 anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto.

Detta tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri Enti pubblici, a quelle obbligatorie

di salvataggio, ai battelli di servizio nonché a quelle possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato

esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

L’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento stabilirà le modalità ed i termini di pagamento della tassa,

di comunicazione dei dati identificativi dell’unità da diporto e delle informazioni necessarie all’attività di controllo.

La ricevuta di pagamento di detta tassa dovrà essere esibita all’Agenzia delle Dogane ovvero all’impianto di

distribuzione di carburante, per l’annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di

ottenere l’uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

In caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è applicabile la sanzione dal 200% al 300% dell’importo

non versato, oltre all’importo della tassa dovuta.

AEROMOBILI

È istituita un’imposta erariale a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o

utilizzatori in leasing di aeromobili privati di cui all’art. 744, Codice della navigazione, immatricolati nel registro

aereonautico nazionale, nonché quelli non immatricolati se sostano nel territorio nazionale per più di 48 ore.

Tale imposta va versata all’atto della richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di revisione della

aeronavigabilità in relazione all’intero periodo di validità del certificato stesso.

Le modalità di versamento saranno definite dall’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.

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IINNDDIICCAAZZIIOONNEE NNEELL MMOODD.. UUNNIICCOO DDEELL CCAANNOONNEE RRAAII –– AARRTT.. 1177

Ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento speciale alla radio o alla televisione (canone RAI),

le imprese e le società dovranno esporre nel mod. UNICO:

il numero di abbonamento;

la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento;

altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del mod. UNICO.

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““PPOOSSSSIIBBIILLEE”” AAUUMMEENNTTOO DDEELLLLEE AALLIIQQUUOOTTEE IIVVAA –– AARRTT.. 1188

È stata disposta la sostituzione dell’art. 40, comma 1-ter, DL n. 98/2011, che disponeva la riduzione dei regimi “di

favore fiscale” nella misura del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES,

IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.), qualora entro il

30.9.2012 non venga adottata la c.d. “Riforma fiscale”, con la previsione dell’aumento dell’aliquota IVA:

dal 10% al 12% e dal 21% al 23% a decorrere dall’1.10.2012 e fino al 31.12.2013;

dal 12% al 12,50% e dal 23% al 23,50% a decorrere dall’1.1.2014.

Tale incremento è certo per il 2012 mentre per il 2013 / 2014 è legato alla mancata adozione della predetta

Riforma fiscale. È infatti previsto che l’aumento delle aliquote IVA non sarà applicato se entro il predetto termine

sarà adottata la Riforma fiscale finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti “tali

da determinare effetti positivi, ai fini dell’indebitamento netto, non inferiori a 13.119 milioni di euro per l’anno

2013 ed a 16.400 milioni di euro annui a decorrere dal 2014”.

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IIMMPPOOSSTTAA DDII BBOOLLLLOO CCOONNTTII CCOORRRREENNTTII EE PPRROODDOOTTTTII FFIINNAANNZZIIAARRII –– AARRTT.. 1199 ((CCOOMMMMII DDAA 11 AA 55))

E’ disposto che, a decorrere dall’1.1.2012, l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari/postali e rendiconti

di libretti di risparmio anche postali è così fissata:

€ 34,20 per i clienti persone fisiche;

€ 100 per i clienti diversi da persone fisiche.

L’imposta non è dovuta, per il cliente persona fisica, qualora il valore medio di giacenza annua non è

superiore a € 5.000.

Inoltre a decorrere dall’1.1.2012, “le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari,

anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni

esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso” sono

assoggettate all’imposta di bollo nella seguente misura:

1‰ annuo per il 2012;

1,5‰ a decorrere dal 2013.

Per dette comunicazioni la percentuale della somma da versare entro il 30.11.2012 è ridotta del 50%.

È inoltre previsto che:

la comunicazione relativa agli strumenti e ai prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, si

considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno, anche nel caso in cui non sussista un

obbligo di invio o di redazione. L’imposta è comunque dovuta una volta all’anno o alla chiusura del rapporto;

se le comunicazioni sono inviate periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo va rapportata al

periodo rendicontato;

per le comunicazioni relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, l'imposta è dovuta nella misura minima di

€ 34,20 e limitatamente al 2012 nella misura massima di € 1.200.

IIMMPPOOSSTTAA SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIAA SSUULLLLEE AATTTTIIVVIITTAA’’ SSCCUUDDAATTEE -- AARRTT.. 1199 ((CCOOMMMMII DDAA 66 AA 1122))

E’ stata istituita una imposta straordinaria sulle attività finanziarie oggetto di emersione fiscale in applicazione

di quanto previsto dall’art. 13-bis DL 78/2009 (c.d. scudo fiscale).

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Dette attività finanziarie sono soggette a un’imposta di bollo speciale annua del 4‰ elevata al 10‰ per l’anno

2012 e al 13,50‰ per il 2013.

L’imposta è trattenuta dagli intermediari presso cui è in essere la segregazione e versata dagli stessi annualmente

entro il 16 febbraio.

Se l’importo scudato non è più in essere alla data del 6 dicembre 2011 è dovuta un’imposta una tantum del 10‰

sull’importo prelevato/dismesso.

L’imposta dovuta va determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo ordinaria pagata sulla base della sopra

citata disposizione di cui al comma 2-ter dell’art. 13.

Gli intermediari di cui all’art. 11, comma 1, lett. b), DL n. 350/2001 provvedono a:

trattenere l’imposta dal conto del soggetto interessato ovvero ricevere provvista dallo stesso;

versare l’imposta entro il 16.2 di ogni anno con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31.12

dell’anno precedente. Per il versamento da effettuare entro il 16.2.2012 il valore delle attività segretate è

quello al 6.12.2011;

segnalare all’Agenzia delle Entrate i soggetti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a

causa della cessazione del rapporto o del mancato ricevimento della relativa provvista.

L’Agenzia, con un apposito Provvedimento, stabilirà le relative disposizioni di attuazione.

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““PPAATTRRIIMMOONNIIAALLEE”” SSUU IIMMMMOOBBIILLII EE AATTTTIIVVIITTAA’’ FFIINNAANNZZIIAARRIIEE EESSTTEERRII –– AARRTT.. 1199 ((CCOOMMMMII DDAA 1133 AA 2233))

E’ stata introdotta, a decorrere dal 2011, un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi

uso destinati dalle persone fisiche residenti.

La nuova imposta:

è a carico del proprietario dell’immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sullo stesso;

è dovuta in misura proporzionale alla quota e ai mesi di possesso, tenendo presente che il mese durante il

quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;

è pari allo 0,76% del valore degli immobili.

Il valore dell’immobile è individuato nel costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in

mancanza, nel valore di mercato rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato.

Dall’imposta così determinata è deducibile, fino a concorrenza, un credito d’imposta pari all’ammontare

dell’eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui è ubicato l’immobile.

Dal 2011 è istituita altresì un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone

fisiche residenti.

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La nuova imposta:

è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione;

è pari all’1‰ per il 2011 e il 2012, e all’1,5‰ dal 2013, del valore delle attività finanziarie.

Il valore dell’attività finanziaria è costituito dal valore di mercato, rilevato al 31.12 di ciascun anno nel luogo in cui

è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e,

In mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.

Dall’imposta, calcolata come sopra, è deducibile, fino a concorrenza, un credito d’imposta pari all’ammontare

dell’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenute le attività finanziarie.

Il versamento delle nuove imposte sopra esaminate va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF (16.6

o 16.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%).

Le modalità attuative delle nuove disposizioni sono demandate all’emanazione da parte dell’Agenzia delle Entrate

di specifici Provvedimenti.

AAFFFFRRAANNCCAAMMEENNTTOO PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNII DDII CCOONNTTRROOLLLLOO –– AARRTT.. 2200

È prevista l’estensione anche alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2011 (2011 per i

soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) della possibilità, prevista dall’art. 23, comma 12, DL

n. 98/2011, di riallineare i valori civili e fiscali mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16%, dei

maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi d’impresa e altre

attività immateriali a seguito di un’operazione straordinaria effettuata nel periodo d’imposta in corso al

31.12.2010 e nei precedenti. In tal caso:

Il versamento dell’imposta sostitutiva va effettuato in 3 rate di pari importo:

la prima entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il 2012;

la seconda e la terza, rispettivamente, entro il termine per il versamento della prima e della seconda o unica

rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il 2014.

Tali termini sono applicabili anche ai versamenti dell’imposta dovuta per il riallineamento relativo ad operazioni

effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2010 o in quelli precedenti.

In tali casi l’importo della rata dovuta va maggiorato degli interessi legali, calcolati dall’1.1.2011;

Il riallineamento ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti

con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare);

Sono applicabili, ove compatibili, le modalità attuative disposte dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento

22.11.2011.

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RRIIFFOORRMMAA PPEENNSSIIOONNII -- AARRTT.. 2244 ((CCOOMMMMII DDAA 11 AA 3300))

Viene introdotto il metodo contributivo di calcolo delle pensioni secondo il meccanismo pro rata con decorrenza

1° gennaio 2012, con contestuale abolizione delle finestre di uscita.

L’età di pensionamento viene incrementata come di seguito:

lavoratrici dipendenti del settore privato 62 anni dal 1° gennaio 2012;

lavoratrici autonome 63 anni e sei mesi dal 1° gennaio 2012;

equiparazione dell’età di uomini e donne a 66 anni nel 2018, cui va aggiunta la variazione della

speranza di vita a decorrere dal 2013;

pensionamento flessibile da 62 a 70 anni per le donne (da 66 a 70 per gli uomini).

Viene introdotto l’accesso anticipato alla pensione per anzianità contributive di 42 anni e un mese per gli

uomini e 41 anni e un mese per le donne, con una penalità del 2% sull’assegno mensile di pensione per

ogni anno inferiore al 62mo.

Vengono incrementate le aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani commercianti al 24%

entro il 2018 e vengono revisionate quelle dei lavoratori autonomi agricoli portandole gradualmente al 24%

(22% per le zone svantaggiate).

Le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del decreto valgono per i lavoratori beneficiari di provvedimenti

di mobilità ed esonero in presenza di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011.

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AAUUMMEENNTTOO AALLIIQQUUOOTTEE CCOONNTTRRIIBBUUTTIIVVEE IIVVSS –– AARRTT.. 2244 ((CCOOMMMMAA 2222))

A decorrere dall’1.1.2012, le aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS, saranno

incrementate dell’1,3% dal 2012 e dello 0,45% annuale successivamente, fino a raggiungere la misura del 24%.

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TTAASSSSAAZZIIOONNEE IINNDDEENNNNIITTAA’’ DDII FFIINNEE RRAAPPPPOORRTTOO –– AARRTT.. 2244 ((CCOOMMMMAA 3311))

La quota delle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e c), TUIR, sia in denaro che in

natura, di importo complessivamente eccedente € 1.000.000, il cui diritto alla percezione è sorto dall’1.1.2011,

non potrà beneficiare della tassazione separata.

Analogo trattamento (concorrenza al reddito complessivo) è riservato “in ogni caso a tutti i compensi e indennità

a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali”.

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AAUUMMEENNTTOO CCOONNTTRRIIBBUUTTOO PPEERREEQQUUAAZZIIOONNEE PPEENNSSIIOONNII EELLEEVVAATTEE –– AARRTT.. 2244 ((CCOOMMMMAA 3311--BBIISS))

Come noto l’art. 18, comma 22-bis, DL n. 98/2011 (c.d. “Manovra correttiva”) ha introdotto, per il triennio 2011 –

2013, l’assoggettamento dei trattamenti pensionistici corrisposti da Enti gestori di forme di previdenza

obbligatorie ad un “contributo di perequazione” del 5% per gli importi superiori a € 90.000 e del 10% per gli

importi superiore a € 150.000.

il citato art. 18 è stato implementato con la previsione che per la parte eccedente € 200.000 detto contributo è

dovuto nella misura del 15%.

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PPRREESSCCRRIIZZIIOONNEE AANNTTIICCIIPPAATTAA DDEELLLLEE LLIIRREE IINN CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE –– AARRTT.. 2266

E’ stata anticipata, con decorrenza dal 6 dicembre 2011, la prescrizione delle banconote, biglietti e monete in lire

ancora in circolazione.

Il controvalore è versato allo Stato per essere riassegnato al fondo di ammortamento dei titoli di Stato.

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AADDDDIIZZIIOONNAALLEE RREEGGIIOONNAALLEE IIRRPPEEFF -- AARRTT.. 2288,, CCOOMMMMII DDAA 11 AA 22

È stabilito, a decorrere dall’anno d’imposta 2011, l’aumento dell’aliquota base dell’addizionale regionale all’IRPEF

pari a 0,33 punti percentuali. Pertanto, la suddetta aliquota passa dallo 0,9 per cento all’1,23 per cento.

All’aliquota base stabilita a livello nazionale, ovviamente, dovranno sommarsi le addizionali aggiuntive decise dalle

singole Regioni entro il limite di 0,50 punti percentuali, nonché per le Regioni che registrano gravi disavanzi nel

settore sanitario, la quota aggiuntiva fino a 0,30 punti percentuali.

Pertanto, l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF potrà raggiungere il limite massimo di 2,03 punti

percentuali.

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IILL DDEECCRREETTOO ““MMIILLLLEE PPRROORROOGGHHEE”” –– DD..LL.. 2299..1122..22001111 NN.. 221166

E’ entrato in vigore il 29.12.2011 il c.d. decreto proroghe le cui principali disposizioni di natura fiscale sono

illustrate di seguito.

UUTTIILLIIZZZZOO DDEEII VVOOUUCCHHEERR DDAA PPAARRTTEE DDEEII DDAATTOORRII DDII LLAAVVOORROO –– AARRTT.. 66 ((CCOOMMMMAA 22))

È prorogata al 31.12.2012 la possibilità di utilizzare i buoni lavoro (c.d. “voucher”) per i lavoratori part-time e per i

percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito.

In particolare anche per il 2012 è consentito lo svolgimento di lavoro occasionale accessorio nell’ambito di:

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qualsiasi attività e settore produttivo da parte dei lavoratori titolari di un contratto a tempo parziale.

qualsiasi attività e settore produttivo, e nel limite massimo di € 3.000 per anno solare, da parte dei:

− percettori di prestazioni di integrazione del salario;

− percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità,

trattamenti speciali di disoccupazione edili).

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RRIITTEENNUUTTAA SSUU IINNTTEERREESSSSII DDAA CC//CC EE DDEEPPOOSSIITTII BBAANNCCAARRII EE PPOOSSTTAALLII –– AARRTT.. 2299 ((CCOOMMMMAA 22))

E’ stato precisato quanto segue:

gli interessi ed altri proventi maturati sui c/c e depositi bancari e postali nonché sui certificati di deposito sono

soggetti:

− alla ritenuta del 27%, se maturati entro il 31.12.2011, a prescindere dalla data di corresponsione, quindi

anche se la stessa interviene nel 2012;

− alla ritenuta del 20%, se maturati a decorrere dall’1.1.2012;

ai proventi derivanti dalle operazioni di pronti contro termine su titoli e valute ex art. 44, comma 1, lett. g-

bis), TUIR la nuova misura della ritenuta (20%) è applicabile dal giorno successivo alla scadenza del contratto

stipulato anteriormente all’1.1.2012 e avente durata non superiore a 12 mesi;

gli interessi e proventi delle obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie, sono soggetti alla ritenuta nella

nuova misura del 20% se maturati a decorrere dall’1.1.2012.

È inoltre previsto che l’abrogazione delle disposizioni di cui all’art. 7, commi da 1 a 4, D.Lgs. n. 323/96 in materia

di tassazione dei proventi derivanti da depositi di denaro, di valori mobiliari e di altri titoli diversi dalle azioni e da

titoli similari, a garanzia di finanziamenti concessi ad imprese residenti, effettuati fuori dall'esercizio di attività

produttive di reddito d'impresa da parte di persone fisiche, nonché di società semplici ed equiparate ex art. 5,

TUIR, di enti non commerciali o di soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, opera dagli

interessi e proventi maturati dall’1.1.2012.

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RREEGGOOLLAARRIIZZZZAAZZIIOONNEE MMAANNCCAATTAA CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE CCEESSSSAAZZIIOONNEE AATTTTIIVVIITTÀÀ ““PP..IIVVAA FFAANNTTAASSMMAA”” –– AARRTT.. 2299

((CCOOMMMMAA 66))

E’ prorogato dal 4.10.2011 al 31.03.2012 il termine entro il quale i contribuenti che non hanno presentato la

dichiarazione di cessazione dell’attività entro 30 giorni possono regolarizzare la propria posizione, mediante il

versamento con mod. F24 - Versamenti con elementi identificativi di €. 129 senza la presentazione del modello

AA7/AA9, a condizione che tale violazione non sia già stata constatata “con atto portato a conoscenza del

contribuente”.

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IINNVVIIOO TTEELLEEMMAATTIICCOO RREETTRRIIBBUUZZIIOOIINN EE RRIITTEENNUUTTEE –– AARRTT.. 2299 ((CCOOMMMMAA 77))

E’ previsto un ulteriore differimento dal 31.12.2011 al 1.01.2013 del termine a decorrere dal quale i sostituti

d’imposta dovranno utilizzare le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle

ritenute operate (c.d. “770 mensile”).

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RRIICCOONNOOSSCCIIMMEENNTTOO RRUURRAALLIITTAA’’ IIMMMMOOBBIILLII –– AARRTT.. 2299 ((CCOOMMMMAA 88))

Il termine, per ottenere il riconoscimento della ruralità degli immobili presentando all’Agenzia del Territorio una

domanda di variazione della categoria catastale, inizialmente fissato al 30.09.2011 (già prorogato dal D.L. Salva

Italia al 28.12.2011) è ora prorogato al 31.03.2012 con la conseguenza che rimangono salvi gli effetti del

riconoscimento della ruralità in relazione alle domande presentate successivamente al 30.9.2011 ed entro il

31.3.2012, “fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”.

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LLAA LLEEGGGGEE NN.. 221177//22001111 cc..dd.. ““CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA 22001100””

La legge in commento contiene specifiche disposizioni finalizzate al recepimento di una serie di Direttive

Comunitarie, in particolare l’art. 8 prevede il recepimento nell’ordinamento nazionale delle direttive in materia di

IVA n. 2009/69/CE e n. 2009/162/UE.

MMOOMMEENNTTOO DDII EEFFFFEETTTTUUAAZZIIOONNEE DDEEII SSEERRVVIIZZII CCOONN SSOOGGGGEETTTTII NNOONN RREESSIIDDEENNTTII

Modificando l’art. 6 del DPR 633/72 ed in particolare aggiungendo il comma 6, in deroga ai commi 3 e 4 del

medesimo articolo, è ora previsto che per le prestazioni di servizi:

“generiche” ex art. 7-ter, DPR n. 633/72, effettuate da un soggetto passivo UE o extraUE a un soggetto

passivo italiano;

diverse da quelle di cui agli artt. 7-quater e 7-quinquies, effettuate da un soggetto passivo italiano a un

soggetto passivo UE o extraUE;

il momento impositivo è individuato nel momento di ultimazione delle stesse (non rileva più il

pagamento del corrispettivo).

Se tali operazioni hanno carattere periodico o continuativo, il momento impositivo corrisponde con la

data di maturazione dei corrispettivi.

Nel caso in cui sia pagato il corrispettivo prima del verificarsi delle predette situazioni, la prestazione si considera

effettuata a tale data, limitatamente all’importo pagato.

È confermato che, le predette operazioni rese:

in maniera continuativa per un periodo superiore ad un anno;

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senza pagamenti anticipati (anche parziali) nello stesso periodo;

si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare, fino alla loro ultimazione (contestualmente è stato

abrogato il terzo periodo del comma 3 del citato art. 6 che disciplinava in precedenza l’analoga previsione

normativa).

Pertanto, a seguito delle modifiche apportate all’art. 13, comma 2, lett. c), DPR n. 633/72, è confermato che la

base imponibile dei predetti servizi a carattere continuativo è, al minimo, rappresentata dalle spese

sostenute dal soggetto passivo per l’esecuzione dei servizi medesimi.

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OOPPEERRAAZZIIOONNII AASSSSIIMMIILLAATTEE AALLLLEE EESSPPOORRTTAAZZIIOONNII

E’ stato modificato l’art. 8-bis, comma 1 nei seguenti punti:

lett. a) precisando che sono assimilate alle cessioni alle esportazioni “le cessioni di navi adibite alla

navigazione in alto mare e destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di

navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione

…”.

Pertanto, il regime di non imponibilità è riservato alle cessioni di navi adibite:

• alla navigazione in alto mare destinate all’esercizio di attività commerciali / pesca;

• alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, ovvero alla demolizione.

lett. a-bis), di nuova introduzione, in base alla quale sono non imponibili anche le cessioni di navi militari e

da guerra nonché le cessioni di unità navali in dotazione all’Esercito italiano, all’Aeronautica militare, all’Arma

dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, ecc. (artt. 239 e 243, Codice dell’ordinamento militare, ex

D.Lgs. n. 66/2010).

lett. b) prevedendo che soltanto le cessioni di aeromobili (compresi i satelliti), e non più anche quelle di navi

ad organi dello Stato (ancorché dotati di personalità giuridica), sono assimilate alle cessioni all’esportazione.

lett. d) escludendo dal regime di non imponibilità le provviste di bordo per le navi adibite alla pesca costiera,

in luogo del vettovagliamento delle navi adibite alla pesca costiera locale.

lett. e) prevedendo che sono non imponibili anche le prestazioni di servizi (compreso l’uso di bacini di

carenaggio), relativi alla costruzione, manutenzione, riparazione, modificazione, trasformazione, assiemaggio,

allestimento, arredamento, locazione e noleggio degli apparati motori e loro componenti e ricambi e dotazioni

di bordo, nonché le prestazioni di servizi relativi alla demolizione delle navi di cui alla nuova lett. a bis).

lett. e-bis) di nuova introduzione, in base alla quale sono altresì non imponibili “le prestazioni di servizi

diverse da quelle di cui alla lettera e) direttamente destinate a sopperire ai bisogni delle navi e degli

aeromobili di cui alle lettere a), a-bis) e c) e del loro carico”.

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IINNTTEEGGRRAAZZIIOONNEE FFAATTTTUURREE UUEE

Come noto, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. n. 18/2010, a decorrere dal 2010, l’IVA relativa alle operazioni

(cessioni di beni / prestazioni di servizi) rilevanti ai fini IVA in Italia rese da un soggetto non residente, deve

essere assolta dall’operatore italiano, applicando il c.d. “reverse charge” ex art. 17, comma 2, DPR n. 633/72.

E’ stato aggiunto al comma 2 del citato art. 17 il seguente periodo: “Nel caso delle prestazioni di servizi di cui

all’articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione, il committente

adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-

legge 30 agosto 1993, n. 331…”.

Di conseguenza i committenti italiani, che ricevono da soggetti UE servizi c.d. “generici”, in luogo dell’emissione

dell’autofattura devono integrare la fattura ricevuta dal prestatore UE, nei termini e con le modalità di cui agli

artt. 46 e 47, DL n. 331/93. La novità consiste dunque nel fatto che l’integrazione del documento non è

più una facoltà bensì un obbligo.

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RRIIMMBBOORRSSII TTRRIIMMEESSTTRRAALLII

La Legge in commento ha modificato il comma 2 dell’art. 38 -bis, estendendo la possibilità di richiedere il

rimborso del credito IVA trimestrale anche alle operazioni non soggette ad imposta ex artt. da 7 a 7-septies, DPR

n. 633/72. Il rimborso è ammesso per i servizi eseguiti da soggetti passivi italiani a soggetti passivi ivi non

stabiliti, aventi ad oggetto:

lavorazioni relative a beni mobili materiali;

trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;

servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;

servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extraUE o relativi a beni da esportare fuori dell’UE (art.

19, comma 3, lett. a-bis);

purché di importo superiore al 50% dell’ammontare di tutte le operazioni effettuate.

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IIMMPPOORRTTAAZZIIOONNII

E’ stato modificato l’art. 67, DPR n. 633/72:

abrogando la disposizione contenuta nel comma 1, lett. a), in base alla quale i beni importati in libera pratica

non scontano l’IVA in Italia solo se destinati a proseguire verso un altro Stato UE senza manipolazioni;

aggiungendo il nuovo comma 2-bis, in base al quale è prevista la sospensione del pagamento dell’IVA in caso

di importazioni di beni in libera pratica destinati ad essere successivamente trasferiti in uno Stato UE,

“eventualmente” dopo aver eseguito delle manipolazioni, previa autorizzazione della Dogana.

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Di conseguenza la sospensione del pagamento dell’IVA opera anche per i beni importati in libera

pratica destinati successivamente ad essere trasferiti in uno Stato UE ancorché sottoposti a

trasformazioni/modificazioni, previa autorizzazione doganale, prima del trasferimento.

Le condizioni per poter fruire di tale sospensione sono contenute nel nuovo comma 2-ter, in base al quale

l’importatore deve comunicare:

il numero di partita IVA;

il numero di identificazione IVA dell’acquirente UE;

idonea documentazione attestante l’effettivo trasferimento dei beni in uno Stato UE, qualora la Dogana ne

faccia richiesta.

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OOPPEERRAAZZIIOONNII NNOONN IIMMPPOONNIIBBIILLII

E’ stato riscritto l’art. 72, DPR n. 633/72 prevedendo che sono operazioni non imponibili e sono equiparate

a quelle di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei

confronti:

a) di sedi e di rappresentanti diplomatici e consolari;

b) di comandi militari degli Stati UE, dei quartieri generali militari internazionali e degli organismi sussidiari;

c) dell’Unione europea, della Comunità europea dell’energia atomica, della Banca centrale europea, della Banca

europea per gli investimenti e degli organismi istituiti dall’Unione;

d) dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e delle sue istituzioni;

e) dell’Istituto universitario europeo e della Scuola europea di Varese;

f) degli organismi internazionali riconosciuti, diversi da quelli di cui alla lett. c).

Il nuovo comma 2 del citato art. 72, precisa che per gli enti di cui alle precedenti lett. a), c), d) ed e)

le operazioni sono non imponibili soltanto se di importo superiore a € 300 (pertanto se di importo

inferiore occorrerà applicare l’IVA in misura ordinaria).

Per gli enti di cui alla lett. a), le predette disposizioni non si applicano qualora il beneficiario dell’operazione sia un

soggetto diverso, a nulla rilevando che l’onere sia pagato dallo stesso ente.

Il limite di € 300 non va applicato alle cessioni di prodotti assoggettate ad accisa, per le quali la non

imponibilità si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l’esenzione dai

diritti di accisa.

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AALLIIQQUUOOTTAA IIVVAA AASSSSIISSTTEENNZZAA LLOOCCAAZZIIOONNEE IIMMMMOOBBIILLIIAARRII

E’ stata soppressa l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% ai servizi di assistenza per la stipula di

accordi in deroga ex art. 11, comma 2, DL n. 333/92, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei

conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali.

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TTEERRMMIINNII DDII DDEECCOORRRREENNZZAA DDEELLLLEE NNUUOOVVEE DDIISSPPOOSSIIZZIIOONNII

Le disposizioni introdotte dalla Legge in commento decorrono, in generale, dal quindicesimo giorno

successivo alla pubblicazione sulla G.U., ossia dal 17.1.2012.

Per (alcune) novità IVA sopra esaminate il comma 5 del citato art. 8 prevede una decorrenza differente.

In particolare le novità in merito:

all’individuazione del momento impositivo (e della base imponibile) delle prestazioni di servizi effettuate

con soggetti non residenti;

all’obbligo di integrazione delle fatture UE;

alla possibilità di richiedere il rimborso IVA trimestrale per le operazioni non soggette ex artt. da 7 a

7-septies, DPR n. 633/72;

alla sospensione del pagamento dell’IVA per i beni importati in libera pratica sottoposti a

trasformazioni/modificazioni (previa autorizzazione doganale), prima del trasferimento in un altro Stato UE;

al regime di non imponibilità delle operazioni ex art. 72, DPR n. 633/72;

decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della Legge in esame,

ossia dal 17.3.2012.

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CCOONNTTAABBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE IIMMPPOOSSTTAA SSOOSSTTIITTUUTTIIVVAA SSUULL TTFFRR

Come di consueto riepiloghiamo le modalità di trattamento contabile dell’imposta in oggetto

invitando gli operatori ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni sottostanti.

L’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di Tfr maturate in ciascun anno è dovuta nella misura dell’11,00%. L’art.

2120 del Codice Civile, infatti, prevede che l’importo di Tfr di spettanza del dipendente sia composto da una

quota capitale (conteggiata dividendo l’ammontare delle retribuzioni annue per 13,50) e da una quota finanziaria,

pari alla rivalutazione dell’ammontare del fondo maturato al 31.12 dell’anno precedente. La quota capitale è

assoggettata a tassazione separata mentre, dal 2001, la quota finanziaria è assoggettata ad un’imposta

sostitutiva, da determinarsi annualmente indipendentemente dalla corresponsione del Tfr, e versata all’Erario in 2

quote: un acconto entro il 16.12 dell’anno in corso, pari al 90% delle rivalutazioni nell’anno

precedente, ovvero al 90% delle rivalutazioni che matureranno in via previsionale nell’anno per il

quale l’acconto stesso è dovuto, ed un saldo entro il 16.02 dell’anno successivo. L’imposta è imputata a

riduzione del fondo Tfr. ATTENZIONE: La rivalutazione e il versamento dell’imposta sostitutiva devono essere

effettuate dal datore di lavoro con riferimento sia all’accantonamento maturato presso di sé, sia a quello maturato

presso il Fondo di Tesoreria Inps, per il quale provvede successivamente al relativo conguaglio.

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COMPOSIZIONE

DEL TFR

QUOTA CAPITALE + QUOTA FINANZIARIA

Dal 1.01.2001

Tassazione separata al momento della

erogazione o di eventuali anticipazioni

Tassazione sostitutiva annuale, sul maturato,

indipendentemente dalla erogazione

IMPOSTA

SOSTITUTIVA

SULLA QUOTA

FINANZIARIA

DEL TFR

Aliquota 11%

Modalità di versamento

Acconto al 16.12 Codice 1712

Saldo entro il 16.02

dell’anno successivo Codice 1713

Ammontare della rivalutazione del Tfr

Misura fissa pari al 1,50%

+

Misura variabile pari al 75% dell’indice Istat

per le famiglie di operai e impiegati

Soggetto

passivo

Dipendente di

soggetto

sostituto di

imposta

L’imposta è versata dal datore di lavoro che la

imputa in diminuzione del fondo Tfr.

Dipendente di

soggetto non

sostituto di

imposta

L’imposta è versata direttamente dal soggetto

passivo in sede di dichiarazione dei redditi

dell’anno in cui è stato percepito il Tfr (anche

a titolo di acconto o anticipazione).

Sanzioni 30% in caso di omesso o tardivo

versamento.

É applicabile il ravvedimento operoso.

Scritture contabili per la rilevazione dell’imposta sostitutiva

16.12.n

Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr1

a Debiti v/Erario per Imposta sostitutiva Tfr 312,35

(1) Liquidazione dell’acconto sull’imposta di rivalutazione Tfr dovuta per l’anno“n”

16.12.n

Debiti v/Erario per imposta sostitutiva sul Tfr2 a Banca c/c ordinario 312,35

(2)Versamento dell’acconto a mezzo mod. F24 presso la Banca XY.

31.12.n

Quota trattamento di fine rapporto3 a Fondo Tfr 7.430,00

(3) Accantonamento quota Tfr di competenza dell’anno, comprensivo della rivalutazione lorda.

31.12.n

Crediti verso dipendenti per imposta sostitutiva sulla

rivalutazione TFR4

a Debiti v/Erario per Imposta sostitutiva Tfr 40

(4) Liquidazione del saldo imposta sostitutiva sul Tfr di competenza dell’anno “n”

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31.12.n

Fondo TFR5 a Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva

sulla rivalutazione Tfr

352,35

(5) Storno dell’imposta a carico del dipendente dall’ammontare del fondo Tfr

Nota: si ritiene possibile, inoltre, mantenere l’esposizione in bilancio del credito per imposta sostitutiva fino al momento della cessazione del

rapporto con i dipendenti cui il credito stesso si riferisce. In tal caso il credito è riclassificato nella voce “PC” del bilancio, a riduzione del fondo

Tfr.

16.02.n+1

Debiti v/Erario per imposta sostitutiva sul Tfr6 a Banca c/c ordinario 40,00

(6) Versamento del saldo imposta sostitutiva sulla rivalutazione presso Banca XY.

Nel caso in cui al 31.12, in sede di calcolo del saldo di imposta, risultasse un importo a credito, ossia un

versamento di acconto eccedente rispetto al dovuto, le scritture sarebbero le seguenti, ipotizzando i

successivi dati:

- 1° acconto versato: € 312,35; - totale annuo dovuto: € 212,35; - credito per eccedenza di versamento: € 100,00.

31.12.n

Quota trattamento di fine rapporto1 a Fondo Tfr 7.430,00

(1) Accantonamento quota Tfr di competenza dell’anno

31.12.n

Crediti v/Erario per imposta sostitutiva sul Tfr2 a Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla

rivalutazione Tfr 100,00

2)Rilevata eccedenza acconto da utilizzare

31.12.n

Fondo Tfr3 a Crediti v/dipendenti per imposta sostitutiva sulla

rivalutazione Tfr 212,35

(3) Storno dell’imposta a carico dipendente dall’ammontare del fondo Tfr.

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N.B.: (1) Nel caso di aziende con almeno 50 dipendenti, la quota di imposta sostitutiva calcolata e versata dal datore di lavoro,

ma riferita all’importo conferito al Fondo di Tesoreria, genera un credito in capo al datore di lavoro, recuperabile sull’UniEmens

attraverso conguaglio con contributi dovuti al Fondo di Tesoria.

(2) Se è ancora presente, in contabilità, il credito per anticipo Tfr di cui aalla L.662/1996, è possibile utilizzarlo in

compensazione

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GGLLII OOMMAAGGGGII NNAATTAALLIIZZII

In occasione delle festività natalizie si precisa il trattamento fiscale degli omaggi che può essere sintetizzato come

nella seguente tabella:

BENI NON RIENTRANTI NELL’ATTIVITÀ PROPRIA

Cedenti Destinatario dell’omaggio

IVA Deducibilità del costo

Acquisto Cessione Irpef/Ires Irap

Imprese

Clienti/

Fornitori

Costo unitario

non superiore

a € 25,82

IVA detraibile

(anche alimenti

e bevande)

--- Intero importo nel limite di

€ 50,00

Spese per omaggi

interamente deducibili

Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio.

Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.

Costo unitario

superiore a €

25,82 e fino a

€ 50,00

IVA indetraibile

Operazione

esclusa da IVA

Costo unitario

superiore a €

50,00

Deducibile nel periodo di

sostenimento se

rispondente ai criteri di

inerenza e congruità

(costo superiore a €

50,00)

Spese di

rappresentanza

Dipendenti --- IVA indetraibile

Intero importo

nell’esercizio

Spesa per prestazioni

di lavoro

Indeducibilità

Lavoratori

autonomi

Clienti/

Fornitori

Costo unitario

non superiore

a € 25,82

IVA detraibile

(anche alimenti

e bevande)

Imponibile

IVA1

1% dei compensi percepiti

nel periodo d’imposta

Spese di

rappresentanza

1% dei compensi

percepiti nel periodo

d’imposta2

Per gli omaggi non costituenti oggetto dell’attività propria non è possibile detrarre l’IVA sugli

acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 25,82, proprio in quanto qualificati spese

di rappresentanza. L’art. 19-bis 1, lett. f) prevede l’indetraibilità dell’IVA assolta sugli acquisti di alimenti e

bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell’ambito dell’attività propria dell’impresa, ovvero di

somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in

locali dell’impresa. Tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti di alimenti e bevande, di

valore unitario non superiore ad € 25,82, destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare,

invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza.

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Costo unitario

superiore a €

25,82

IVA indetraibile Operazione

esclusa da IVA

Dipendenti ---

Intero importo

nell’esercizio

Spese per prestazioni

di lavoro

Indeducibilità

Note

1. Sono non rilevanti le cessioni gratuite di beni non rientranti nell’attività se di costo inferiore a € 25,82 solo in riferimento all’attività propria dell’impresa. Rimane salva, anche per i lavoratori autonomi, la facoltà di non detrarre l’IVA sull’acquisto al fine di non assoggettare ad IVA la cessione gratuita.

2. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, ad esclusione dei costi per il personale e degli interessi passivi.

BENI RIENTRANTI NELL’ATTIVITÀ PROPRIA

Destinatario

dell’omaggio

IVA Deducibilità del costo

Acquisto Cessione Irpef/Ires Irap

Clienti/

Fornitori

IVA

detraibile1

Operazione imponibile

IVA

Obbligo di fattura,

autofattura o registro

degli omaggi

Intero importo nell’esercizio

Spese per omaggi interamente

deducibili2

Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio.

Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale.

Dipendenti

IVA

detraibile1

Intero importo nell’esercizio

Spese per prestazioni di lavoro

Indeducibilità

Note

1. Se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a €. 25,82. Rimane la facoltà di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non dover assoggettare ad IVA la cessione gratuita.

2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, che sia comunque applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza.

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LLAA NNUUOOVVAA DDIISSCCIIPPLLIINNAA DDEELLLLEE PPEERRDDIITTEE FFIISSCCAALLII PPEERR II SSOOGGGGEETTTTII IIRREESS

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 53/E del 6 dicembre 2011 è intervenuta fornendo alcuni importanti

chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla “Manovra correttiva” in materia di riporto ed utilizzo delle perdite

fiscali per i soggetti IRES, in base alle quali è prevista non più una limitazione “temporale” di utilizzo

delle perdite (5 anni), ma una limitazione “quantitativa” pari all’80% del reddito di ciascun periodo.

Nella tabella che segue si evidenzia il diverso trattamento delle perdite ante e post “Manovra correttiva”:

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SSOOGGGGEETTTTII IINNTTEERREESSSSAATTII

La citata circolare specifica che la disciplina in esame riguarda esclusivamente il riporto delle perdite d’impresa di

cui all’art. 84, TUIR, perciò interessa:

spa, sapa e srl;

società cooperative e società di mutua assicurazione;

società europee (Regolamento CE n. 2157/2001) e società cooperative europee (Regolamento CE n.

1435/2003) residenti in Italia;

enti pubblici e enti privati diversi dalle società, trust, residenti in Italia che svolgono esclusivamente o

principalmente attività commerciale;

società ed enti di ogni tipo, trust, con o senza personalità giuridica, non residenti in Italia.

Non interessa:

imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria per le quali trova applicazione, il limite ex

art. 8, comma 3, TUIR, del riporto entro il 5° anno successivo per l’intero importo che trova capienza nei

redditi conseguiti (salvo il riporto illimitato se conseguite nei primi 3 periodi d’imposta dalla data di

costituzione);

enti non commerciali che esercitano attività d’impresa, ex art. 73, comma 1, lett. c), TUIR, per effetto

del rinvio al citato art. 8 ad opera dell’art. 143, comma 2, TUIR.

LLIIMMIITTEE AALLLL’’UUTTIILLIIZZZZOO DDEELLLLEE PPEERRDDIITTEE

Come già evidenziato, a seguito delle modifiche introdotte, non è più previsto alcun limite temporale di riporto

delle perdite ma un limite quantitativo, le perdite possono infatti essere utilizzate per un ammontare non

superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta, per l’intero importo che trova capienza nel

reddito conseguito.

In sostanza, l’effetto finale derivante dal nuovo sistema di riporto delle perdite consiste nel tassare

comunque nell’esercizio, in cui si consegue reddito, il 20% del reddito prodotto.

Un esempio pratico:

La Alfa srl nell’anno “n+1” presenta:

• un reddito pari a € 20.000;

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• perdite pregresse per € 18.000 (originate nell’anno “n”).

In base al nuovo regime la società nell’anno “n+1”:

− può utilizzare le perdite disponibili (18.000) nel limite di € 16.000 pari all’80% del reddito conseguito (20.000);

− deve assoggettare a tassazione il 20% del reddito pari a € 4.000 (20.000 - 16.000).

La perdita non utilizzata, pari a € 2.000, è riportabile negli anni successivi, senza limiti di tempo.

PPEERRDDIITTEE MMAATTUURRAATTEE NNEEII PPRRIIMMII TTRREE PPEERRIIOODDII

Il novellato art. 84 TUIR dispone che le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di

costituzione possono, possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta

successivi:

entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi;

per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.

Perciò non ci sono né limiti temporale né limiti quantitativi all’utilizzo delle perdite realizzate in tali esercizi.

DDEECCOORRRREENNZZAA DDEELLLLAA NNUUOOVVAA DDIISSCCIIPPLLIINNAA

La circolare 53/E fornisce anche importanti chiarimenti in merito alla decorrenza della nuova disciplina del riporto

ed utilizzo delle perdite.

In particolare è stato precisato che le nuove regole sono applicabili:

a partire dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del DL n.98/2011, c.d.

“Manovra correttiva”) e pertanto dal 2011 per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare;

alle perdite risultanti dal mod. UNICO 2012, relativo al 2011, conseguite, per i soggetti con periodo

d’imposta coincidente con l’anno solare, negli anni dal 2006 al 2010.

Rimangono, quindi, escluse le perdite maturate nel 2005 “non più riportabili per decorso del limite temporale

quinquennale previsto dalla previgente disciplina”.

.Di fatto dunque le perdite realizzate nelle pregresse annualità (2006 – 2010) sono utilizzabili,

analogamente a quelle conseguite nel 2011, nel limite dell’80% del reddito, con riporto

dell’eccedenza nelle successive annualità senza alcun limite di tempo.

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PPEERRDDIITTEE NNEELL RREEGGIIMMEE DDII TTRRAASSPPAARREENNZZAA

Come noto, l’art. 115, TUIR, disciplina il regime di trasparenza nell’ambito delle società di capitali, e, in particolare

delle società di capitali i cui soci sono altre società di capitali. Infatti il comma 3 prevede che:

“Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci in

proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto

contabile della società partecipata. Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della

tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle

società partecipate”.

In base a tale disposizione, pertanto, le perdite realizzate nei periodi antecedenti a quello di esercizio

dell’opzione per la trasparenza possono essere utilizzate esclusivamente dal soggetto in capo al quale le

stesse sono maturate al fine di “abbattere” i redditi dallo stesso prodotti.

Ciò comporta quindi che, come evidenziato nella Circolare n. 53/E in esame, “non si genera … alcuna

commistione” tra le perdite generate prima dell’applicazione del regime di trasparenza e i redditi

imputati per trasparenza dalla società partecipata.

Ora, la nuova disciplina si riflette sull’utilizzo delle perdite:

realizzate prima dell’applicazione del regime di trasparenza, in capo alla società partecipata /partecipante

(socia);

da parte della società partecipante in regime di trasparenza.

In merito la Circolare n. 53/E in esame precisa che la nuova disciplina non produce alcun effetto sulle

perdite realizzate dalla società partecipata (in regime di trasparenza) imputate ai soci.

In tal caso, infatti:

le “perdite di periodo” della partecipata vanno imputate ai soci nel limite della rispettiva quota di

partecipazione nella stessa;

le suddette perdite eccedenti il patrimonio netto della partecipata rimangono nell’esclusiva disponibilità

della stessa, come precisato dall’art. 7, comma 2, DM 23.4.2004, e possono essere utilizzate in

diminuzione del proprio reddito secondo la nuova disciplina disposta dall’art. 84;

le società partecipanti possono utilizzare le perdite imputate, residue connesse con il mancato utilizzo

integrale delle stesse, nei periodi successivi in misura non superiore all’80% del proprio reddito.

PPEERRDDIITTEE NNEELL RREEGGIIMMEE DDEELLLLAA CC..DD.. ““PPIICCCCOOLLAA”” TTRRAASSPPAARREENNZZAA

Nella Circolare n. 53/E in esame l’Agenzia afferma che “in linea di principio” i chiarimenti forniti in merito al

meccanismo del riporto delle perdite nel regime di trasparenza ex art. 115, TUIR, valgono anche per il regime

della “piccola trasparenza” ex art. 116. Ciò in particolare con riferimento alle perdite:

realizzate dalla società partecipata anteriormente all’opzione;

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eccedenti la quota di patrimonio netto della società partecipata riferibile a ciascun socio.

Infatti, il comma 2 del citato art. 116 rinvia espressamente all’art. 115 e l’art. 14, comma 4, DM 23.4.2004

estende le disposizioni di cui al citato art. 115 alle società a ristretta base societaria.

L’Agenzia precisa comunque che la nuova disciplina ex art. 84, TUIR non è applicabile ai soci delle società

trasparenti in esame considerato che, essendo gli stessi persone fisiche, nei loro confronti si applicano le

disposizioni di cui all’art. 8, TUIR.

PPEERRDDIITTEE NNEELL RREEGGIIMMEE DDEELL CCOONNSSOOLLIIDDAATTOO FFIISSCCAALLEE

Per le società che adottano il regime del consolidato fiscale, il comma 2 dell’art. 118, TUIR dispone che:

“Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione di gruppo … possono essere utilizzate

solo dalle società cui si riferiscono”.

Sul punto la citata Circolare n. 53/E, dopo aver rammentato che la “fiscal unit” (ossia il gruppo di società) può

utilizzare solo le perdite maturate dalle società partecipanti durante il regime del consolidato, evidenzia che

la nuova disciplina in esame produce effetti sulle modalità di utilizzo delle perdite:

realizzate dalle società prima dell’ingresso nel regime del consolidato;

da parte della consolidante durante il regime del consolidato.

In merito nella Circolare n. 53/E in esame è precisato che le società partecipanti:

trasferiscono al consolidato il 20% del reddito “pur disponendo di perdite pregresse residue utilizzabili in

compensazione dei redditi futuri autonomamente prodotti”;

trasferiscono al consolidato, in misura integrale, le perdite di periodo dalle stesse realizzate.

La stessa Agenzia evidenzia altresì che:

“Il nuovo regime di riporto delle perdite incide, invece, sul trattamento delle perdite fiscali risultanti dalla

dichiarazione dei redditi del consolidato conseguite negli esercizi di validità dell’opzione [modello CNM, quadro

CS]. Spetta, come noto, al soggetto controllante il riporto a nuovo di tali perdite, che potranno essere utilizzate in

compensazione del reddito complessivo globale relativo ai periodi d’imposta successivi secondo le modalità

previste dal nuovo articolo 84 del TUIR”.

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IINNCCEENNTTIIVVII PPEERR LL’’AASSSSUUNNZZIIOONNEE DDII ““GGIIOOVVAANNII GGEENNIITTOORRII””

L’INPS con messaggio del 21/10/2011 n. 20065 ha stabilito che per i soggetti di età non superiore ai 35

anni (inferiore ai 36) che sono genitori di figli minori, e sono titolari di un rapporto di lavoro

precario (tempo determinato, somminsitrazione, intermittente, inserimento, co.co.co. e co.copro.,

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lavoro accessorio) se assunti a tempo indeterminato l’azienda potrà beneficiare di un contributo

una tantum di euro 5.000,00.

L’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni di Tfr maturate in ciascun anno è dovuta nella misura dell’11,00%. L’art.

2120 del Codice Civile, infatti, prevede che l’importo di Tfr di spettanza del dipendente sia composto da una

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IILL NNUUOOVVOO RREEGGIIMMEE DDEEII MMIINNIIMMII EE IILL PPRROOVVVVEEDDIIMMEENNTTOO AATTTTUUAATTIIVVOO

L’Agenzia delle Entrate è intervenuta con il Provvedimento 22.12.2011 prot. 185820 attuativo delle disposizioni

del “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” chiarendo alcuni dubbi che

erano sorti al momento dell’introduzione del nuovo regime agevolato.

Oltre ad aver ribadito quanto già da noi evidenziato nelle nostre precedenti circolari a cui si rimanda, l’ Agenzia

delle Entrate ha chiarito quanto segue:

Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva si fa riferimento allo svolgimento

effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA;

La condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’art.27, secondo cui l’attività da esercitare non deve

costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma

di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di

essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà;

Coloro che hanno iniziato l’attività dal 2008 optando per il regime delle nuove iniziative o per il regime

ordinario, fermo restando che si deve trattare di una nuova attività iniziata dopo il 31.12.2007, possono

dal 2012 adottare il nuovo regime agevolato;

In considerazione della misura dell’imposta sostitutiva (5%), onde evitare che i contribuenti minimi

risultino strutturalmente a credito, dal 2012 i nuovi minimi non subiscono la ritenuta d’acconto.

a tal fine è necessario rilasciare un’apposita dichiarazione dalla quale risulti che il reddito cui i

ricavi/compensi afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

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CCOONNTTRRIIBBUUTTOO AAGGEEVVOOLLAATTIIVVOO PPEERR AASSSSUUNNZZIIOONNII CCOONN CCOONNTTRRAATTTTOO DDII AAPPPPRREENNDDIISSTTAATTOO

Con riferimento al programma AMVA – Apprendistato e mestieri a vocazione artigianale – destinato alle imprese,

al fine di incentivare l’utilizzo del contratto di apprendistato, è stato pubblicato l’Avviso pubblico (disponibile sui

siti internet www.italia.lavoro.it, www.servizilavoro.it /amva, www.lavoro.gov.it e www.cliclavoro.gov.it) con il

quale Italia Lavoro, fornisce le istruzioni per la richiesta dei contributi economici. Nello specifico, ai datori di lavoro

privati con sede operativa sul territorio nazionale è riconosciuto un contributo di:

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euro 5.500,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato per la qualifica professionale a

tempo pieno;

euro 4.700,00 per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato professionalizzante o contratto

di mestiere a tempo pieno.

I contratti di apprendistato per i quali è possibile fruire del contributo sono unicamente quelli sottoscritti a partire

dal 30.11.2011 ed i contributi saranno erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e, comunque, non

oltre la data di chiusura dell’Avviso, fissata al 31.12.2012. Le domande di contributo possono essere

presentate, unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile all’indirizzo: http://amva.italialavoro.it.

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NNUUOOVVII CCHHIIAARRIIMMEENNTTII PPEERR GGLLII EELLEENNCCHHII CCLLIIEENNTTII--FFOORRNNIITTOORRII ((cc..dd.. SSPPEESSOOMMEETTRROO))

L’Agenzia delle Entrate il 22.12.2011 ha fornito una serie di importanti chiarimenti in merito alla comunicazione

delle operazioni rilevanti ai fini IVA, che sono riassunti nella tabella di seguito riportata:

COMUNICAZIONE CLIENTI - FORNITORI

Fattispecie Modalità di comunicazione

Codici fiscali errati

In presenza di un codice fiscale errato che blocca l’invio del file relativo alla comunicazione dei beni in leasing / noleggio / locazione e all’elenco clienti - fornitori va eliminata la relativa posizione. Sul punto l’Agenzia delle Entrate precisa che “per il mancato invio del codice fiscale per comunicazione errata o rifiutata da parte del contribuente non è sanzionabile l’intermediario”.

Contratti di compravendita di immobili

Sono escluse dall’elenco clienti - fornitori le fatture d’acconto e saldo emesse da un’impresa edile relative alla cessione di immobili il cui contratto di compravendita è registrato nel medesimo anno. Sul punto l’Agenzia delle Entrate precisa che “se … le fatture relative agli acconti sono registrate un anno precedente a quello in cui avviene la registrazione della compravendita queste sono da comunicare”.

Contratti a corrispettivi periodici con corrispettivo annuale non determinato

Nell’elenco clienti - fornitori vanno comunicate, tra l’altro, le operazioni relative ai contratti a corrispettivi periodici se il relativo corrispettivo annuale è pari o superiore al limite previsto (€ 25.000 per il 2010 e € 3.000 / 3.600 per il 2011). Se il contratto non prevede l’importo annuo l'Agenzia delle Entrate specifica che va fatto riferimento ai “corrispettivi annui dovuti in un anno solare”. Tra i contratti a corrispettivi periodici con importo annuo indeterminato, vanno ricompresi:

• il contratto di agenzia, nel quale la percentuale stabilita per le provvigioni è determinata alla conclusione dell’operazione di intermediazione; • il contratto di assistenza periodica delle fotocopiatrici, dove, salvo l’intervento di assistenza eseguito periodicamente o a chiamata, il corrispettivo è determinato in base al numero delle fotocopie eseguite; • i contratti di affidamento di servizi continuativi (ad esempio, prestazioni di trasporto merci) per i quali sono previsti corrispettivi in base ai beni trasportati, piuttosto che in base alle percorrenze eseguite.

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Contratti di durata con corrispettivi periodici che comprendono più annualità

In merito all’elenco clienti - fornitori per i contratti di durata con corrispettivi periodici che comprendono più annualità (ad esempio, manutenzione periodica, leasing, contratti di pulizia) il superamento del limite previsto (€ 25.000 per il 2010 e € 3.000 / 3.600 per il 2011) va verificata con riferimento al corrispettivo rapportato ad anno.

Contratto di fornitura di servizi contabili e amministrativi

La fornitura di servizi contabili, amministrativi e fiscali può essere effettuata sulla base di un unico contratto ovvero di più contratti che prevedono l’erogazione di diversi servizi (ad esempio, tenuta della contabilità, compilazione cedolini paga, redazione e trasmissione dichiarazioni fiscali) per una durata prestabilita (ad esempio, annuale). I correlati corrispettivi possono essere individuati in base al numero delle registrazioni e sono addebitati e fatturati con cadenza periodica (ad

esempio, mensile o trimestrale). In merito l’Agenzia delle Entrate precisa che tali contratti vanno considerati “contratti collegati” e quale “Modalità di pagamento” va utilizzato il codice “3”.

Autoconsumo

Nella Circolare 30.5.2011, n. 24/E è stato precisato che sono oggetto di comunicazione le operazioni di destinazione di beni a finalità estranee all’impresa ex art. 2, comma 2, n. 5), DPR n. 633/72. Ora l’Agenzia precisa che rientrano nell’obbligo in esame anche le operazioni di autoconsumo, sempreché di importo non inferiore al limite previsto.

Operazioni ex art. 74, comma 1, DPR n. 633/72

Le operazioni di cui all’art. 74, comma 1, DPR n. 633/72, quali ad esempio quelle relative al commercio di sali e tabacchi, commercio di fiammiferi, telefonia pubblica e vendita di documenti di viaggio per trasporto pubblico, registrate quali “operazioni fuori campo IVA”, sono escluse dall’obbligo dell’elenco clienti - fornitori.

Contratti di appalto con corrispettivo globale e fatturazione a SAL

In edilizia sono frequenti i contratti di appalto con corrispettivo globale e fatturazione a stato di avanzamento lavori (SAL). In merito é possibile che:

a) il contratto abbia una durata che rientra nello stesso anno. In tal caso ai fini dell’elenco clienti - fornitori è rilevante il corrispettivo indicato nel contratto. Se lo stesso supera il limite previsto rilevano le operazioni effettivamente effettuate e registrate nell’anno, anche se di importo inferiore a tale limite (il codice “Modalità di pagamento” é “3”).

b) il contratto abbia una durata che comprende 2 anni (ad esempio, contratto stipulato a settembre 2011 con durata fino ad aprile 2012) e prevede un corrispettivo pari o superiore al limite previsto.

In tal caso va evidenziato che: • non è possibile individuare il corrispettivo dovuto nell’anno; • il contratto può prevedere la fatturazione a SAL (stato avanzamento lavori). In merito l’Agenzia delle Entrate precisa che se non é possibile individuare il corrispettivo relativo all’anno l’elenco clienti - fornitori va trasmesso con riferimento al corrispettivo dovuto per l’intera durata del contratto se lo stesso supera il suddetto limite, a prescindere dalla presenza o meno di SAL.

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Rapporti continuativi tra imprese

I rapporti continuativi tra imprese, sia per quanto riguarda gli acquisti effettuati, che per quanto riguarda le operazioni attive effettuate, quali ad esempio: - impresa edile, di impiantistica idro-elettrica, di imbiancatura, ecc. che effettua acquisti ripetuti nell’anno presso lo stesso fornitore “di fiducia”; - imprese che operano conto terzi nei settori della meccanica o dell’abbigliamento che hanno di frequente rapporti con lo stesso committente o, in altri casi, al massimo con 2/3 committenti, da cui ricevono in modo continuativo commesse per l’esecuzione di diversi quantitativi di beni lavorati (spesso le diverse commesse vengono svolte in contemporanea, con l’emissione di un’unica fattura periodica mensile per ogni lavorazione eseguita nel mese stesso); devono essere considerati “contratti collegati” e pertanto l’elenco clienti - fornitori va effettuato se l’importo complessivo dei contratti risulti non inferiore al limite previsto (in tal caso quale “Modalità di pagamento” va utilizzato il codice “2”).

Operazioni collegate alla raccolta delle giocate con apparecchi da gioco ex art. 110, comma 6, TULPS

Come specificato nella Circolare 13.5.2001, n. 21/E nei rapporti sorti in forza del contratto con un Concessionario della rete telematica, i compensi attribuiti rispettivamente al gestore ed agli esercenti sono considerati corrispettivi esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 6, DPR n. 633/72, non soggetti all’obbligo di fatturazione. Pertanto i corrispettivi in esame: - non vanno compresi nell’elenco clienti – fornitori per il 2010, se non fatturati; - per il 2011 e seguenti sono comunicati con riferimento al totale annuo, distinto per soggetto percettore, quali corrispettivi periodici, con l’indicazione della “Modalità di pagamento” “3”.

Note di variazione

Con riferimento al campo “Credito/Debito” previsto nel tracciato record per le note di variazione relative ad operazioni di anni precedenti (record di tipo 4 e 5) è evidenziato che: - le note di credito, emesse e ricevute, che vengono riportate con la lettera “C” comportano sempre una riduzione dell’imponibile o

dell’imposta; - le note di debito, emesse e ricevute, che vengono riportate con la lettera “D” comportano sempre un aumento dell’imponibile o dell’imposta. Inoltre poiché l’obbligo di comunicazione decorre dalle operazioni rilevanti poste in essere nel 2010, “non sono attese, per il primo anno di comunicazione, informazioni distinte per le note di variazione già che sarebbero riferite ad operazioni del 2009, la cui trasmissione non è richiesta”.

Operazioni ex art. 7, DPR n. 605/73

Come previsto dal punto 2.4 del Provvedimento 22.12.2010 sono escluse dalla comunicazione le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria ex art. 7, DPR n. 605/73. L’Agenzia conferma che l’esclusione non riguarda solo i soggetti che hanno posto in essere le operazioni, ma interessa anche i soggetti che hanno ricevuto le prestazioni o acquistato i servizi “per la quasi totalità delle comunicazioni all’Anagrafe Tributaria”, tra le quali, rientrano, a titolo esemplificativo, i contratti di assicurazione, le utenze elettriche, idriche e del gas, i contratti di locazione e compravendita, le operazioni già riportate nei modd. Intra.

Fanno eccezione: - relativamente al 2010, le utenze telefoniche intestate a privati, che non sono ancora oggetto di comunicazione all’Anagrafe Tributaria; - le operazioni relative ai contratti di leasing / noleggio / locazione in qualità di utilizzatori, per la natura soggettiva dell’esonero “disposto col solo fine di evitare duplicazione di adempimento in capo ai soggetti che erogano tale tipologia di servizi”.

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SSCCAADDEENNZZAARRIIOO 1166//0011//22001122 –– 2288//0022//22001122

Lunedì 16 gennaio

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE • Liquidazione IVA riferita al mese di dicembre e versamento dell’imposta dovuta;

IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di dicembre.

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a dicembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a dicembre per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SUI DIVIDENDI

Versamento delle ritenute operate relativamente ai dividendi corrisposti nel quarto trimestre 2011 per partecipazioni non qualificate e deliberati dall’01/07/1998

RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate a dicembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a dicembre relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio

netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

INPS DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di dicembre.

INPS AGRICOLTURA

Versamento della quarta rata 2011 dei contributi previdenziali sul reddito convenzionale da parte dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP).

Si rende noto che con il D.M. 12.12.2011 è stato modificato il tasso di interesse legale

la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 C.C. è fissata al 2,5% in ragione

d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2012

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INPS GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a dicembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a dicembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Mercoledì 25 gennaio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI E TRIMESTRALI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a dicembre (soggetti mensili) e relativi al quarto trimestre 2011 (soggetti trimestrali).

Martedi 31 gennaio

IVA ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI E TRIMESTRALI

Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni del mese di dicembre da parte dei soggetti mensili e del quarto trimestre 2011 per i soggetti trimestrali.

INPS DIPENDENTI

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di dicembre. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

Mercoledì 15 febbraio

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE

Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di gennaio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.

Giovedì 16 febbraio

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE SPECIALE

Liquidazione IVA riferita al mese di gennaio e versamento dell’imposta dovuta. Liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2011 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell’imposta dovuta considerando l’eventuale acconto già versato.

IVA DICHIARAZIONI D’INTENTO Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di gennaio.

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IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).

IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).

RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI

Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali

(codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).

IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE

Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

INPS DIPENDENTI

Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio.

INPS GESTIONE SEPARATA

Versamento del contributo del 17% o 26,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a novembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 26,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

INPS CONTRIBUTI IVS

Versamento della quarta rata fissa per il 2011 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione IVS commercianti e artigiani.

INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO

Pagamento del premio INAIL per la regolazione dell’anno 2011 e per l’anticipo anche rateizzato dell’anno 2012

TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA

Versamento del saldo dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2011 (codice tributo 1713) nella misura dell’11% scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre (con codice tributo 1712)

Lunedi 27 febbraio

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI

Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili).

Mercoledì 29 febbraio

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MOD. CUD 2012

Consegna da parte del datore di lavoro o committente ai lavoratori dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto delle certificazioni dei redditi 2011.

CERTIFICAZIONE COMPENSI E PROVVIGIONI

Consegna ai percettori di compensi di lavoro autonomo e di provvigioni della certificazione attestante i compensi/provvigioni corrisposte e le ritenute effettuate nel 2011.

CERTIFICAZIONE UTILI

Consegna ai soci della certificazione delle somme corrisposte nel 2011 da parte delle società di capitali a titolo di dividendo/utile. La certificazione è necessaria anche per i compensi corrisposti nel 2011 ad associati in partecipazione con apporto di capitale o misto.

IVA COMUNICAZIONE DATI

Presentazione in via telematica della comunicazione dati IVA riferita al 2011. Tra i soggetti esonerati rientrano anche coloro che presentano nel mese di febbraio la dichiarazione IVA 2011.

IVA ELENCHI “BLACK LIST” MENSILI

Invio telematico del modello di comunicazione delle operazioni, registrate o soggette a registrazione, con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata per le operazioni del mese di gennaio da parte dei soggetti mensili.

INPS DIPENDENTI

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.

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